SICUREZZA SUL LAVORO – Omicidio colposo e lesioni colpose commesse con violazione delle norme antinfortunistiche – Costituzione di parte civile – INAL – Legittimazione – Associazioni sindacali – Ammissibilità – Iscrizione del lavoratore al sindacato – Necessità – Esclusione – Associazioni ambientaliste – Tutela del diritto alla salute dei lavoratori (Si ringraziano gli avv.ti Nicola Giudice e Daniela Ciancimino per la segnalazione)
Provvedimento: Ordinanza
Sezione: 1^ penale
Regione: Sicilia
Città: Palermo
Data di pubblicazione: 20 Giugno 2012
Numero:
Data di udienza: 20 Giugno 2012
Presidente: Caselli
Estensore:
Premassima
SICUREZZA SUL LAVORO – Omicidio colposo e lesioni colpose commesse con violazione delle norme antinfortunistiche – Costituzione di parte civile – INAL – Legittimazione – Associazioni sindacali – Ammissibilità – Iscrizione del lavoratore al sindacato – Necessità – Esclusione – Associazioni ambientaliste – Tutela del diritto alla salute dei lavoratori (Si ringraziano gli avv.ti Nicola Giudice e Daniela Ciancimino per la segnalazione)
Massima
TRIBUNALE DI PALERMO, Sez. 1^ penale – Ordinanza 20 giugno 2012
SICUREZZA SUL LAVORO – Omicidio colposo e lesioni colpose commesse con violazione delle norme antinfortunistiche – INAL – Costituzione di parte civile – Legittimazione.
In caso di esercizio dell’azione penale per i reati di omicidio colposo e lesioni colpose commesse con violazione delle norme antinfortunistiche, l’INAIL è legittimato a costituirsi parte civile a ad esercitare nel procedimento penale l’azione di regresso nei confronti del datore di lavoro eventualmente imputato. L’avviso che il P.M. è tenuto a dare all’INAIL ai sensi dell’art, 2 della L. n. 123 del 2007 è infatti finalizzato non solo a rendere più agevole il compito dell’istituto di venire a conoscenza degli incidenti verificatisi su tutto il territorio nazionale, ma anche a consentire allo stesso di esercitare a propria scelta l’azione civile, di risarcimento o di regresso, nel processo penale ovvero in sede civile secondo le regole del codice di rito. Tale interpretazione risponde ad evidenti ragioni di semplificazione ed economia processuale e consente di ricondurre il sistema di protezione del lavoratore, che l’ente persegue anche con l’azione di regresso, nell’ambito dei normali rapporti tra processo penale ed azione civile (Cass. pen. 09/01/08 n. 47374).
G.U. Caselli
SICUREZZA SUL LAVORO – Omicidio colposo e lesioni colpose commesse con violazione delle norme antinfortunistiche – Associazioni sindacali – Costituzione di parte civile – Ammissibilità – Iscrizione del lavoratore al sindacato – Necessità – Esclusione.
E’ ammissibile, indipendentemente dall’iscrizione del lavoratore al sindacato, la costituzione di parte civile delle associazioni sindacali nei procedimenti per reati di omicidio o di lesioni colpose, commessi in violazione delle norme antinfortunistiche, quando l’inosservanza di tale normativa possa cagionare un danno autonomo e diretto, patrimoniale o non patrimoniale, alle associazioni sindacali, per la perdita di credibilità dell’azione di tutela delle condizioni di lavoro delle stesse svolta con riferimento alla sicurezza dei luoghi di lavoro e alla prevenzione delle malattie professionali (Cass. pen. 18//04/2010, n. 22558). Peraltro, a seguito dell’entrata in vigore della L. n. 81/2008, il sistema della rappresentanza sindacale è stato rafforzato con la previsione di tre tipologie di rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (a livello aziendale, territoriale o di comparto, e di sito produttivo), assicurando a costoro una specifica formazione. tale attribuzione di compiti e responsabilità, costituisce riconoscimento e al tempo stesso una conferma una posizione tutelabile attraverso la costituzione di parte civile.
G.U. Caselli
SICUREZZA SUL LAVORO – Omicidio colposo e lesioni colpose commesse con violazione delle norme antinfortunistiche – Associazioni ambientaliste – Costituzione di parte civile – Tutela del diritto alla salute dei lavoratori
Le associazioni ambientalistiche sono legittimate a costituirsi parte civili nei procedimenti che offendono il bene ambientale, quando perseguano un interesse statutariamente previsto riconducibile ad un diritto costituzionalmente tutelato (come nel caso di specie il diritto alla salute dei lavoratori) e concretizza tori in una realtà storica di cui il sodalizio ha fatto proprio lo scopo (cfr. Cass. pen, 21/06/11 n. 34761). Ciò vale anche dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/06, che ha attribuito in via esclusiva la richiesta risarcitoria per danno ambientale al Ministero dell’Ambiente (cfr. Cass. pen. 11/02/2010, n. 14828)
G.U. Caselli