DIRITTO PROCESSUALE PENALE – DIRITTO SANITARIO – COVID-19 – Potere di dichiarare lo stato di emergenza per rischio sanitario – Violazione dell’ordine imposto con DPCM – Inosservanza dei provvedimenti amministrativi – Condanna – Esclusione – Assenza dei presupposti legislativi e costituzionali – PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Atti amministrativi – Illegittimità di tutti i successivi provvedimenti emessi per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Provvedimento: SENTENZA
Sezione:
Regione: Toscana
Città: Pisa
Data di pubblicazione: 17 Marzo 2021
Numero: 419
Data di udienza:
Presidente: Manuali
Estensore:
Premassima
DIRITTO PROCESSUALE PENALE – DIRITTO SANITARIO – COVID-19 – Potere di dichiarare lo stato di emergenza per rischio sanitario – Violazione dell’ordine imposto con DPCM – Inosservanza dei provvedimenti amministrativi – Condanna – Esclusione – Assenza dei presupposti legislativi e costituzionali – PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Atti amministrativi – Illegittimità di tutti i successivi provvedimenti emessi per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Massima
TRIBUNALE DI PISA SEZIONE PENALE 17/03/2021, Sentenza n.419
DIRITTO PROCESSUALE PENALE – DIRITTO SANITARIO – COVID-19 – Potere di dichiarare lo stato di emergenza per rischio sanitario – Violazione dell’ordine imposto con DPCM – Inosservanza dei provvedimenti amministrativi – Condanna – Esclusione – Assenza dei presupposti legislativi e costituzionali – PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Atti amministrativi – Illegittimità di tutti i successivi provvedimenti emessi per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Deve essere emessa pronuncia di assoluzione ai sensi dell’art. 650 c.p. per la violazione dell’ordine imposto con DPCM dell’8/03/2020 per ragioni di igiene e sicurezza pubblica, di non uscire se non per ragioni di lavoro, salute o necessità, in quanto il fatto non è più previsto dalla legge come reato. La delibera dichiarativa dello stato di emergenza adottata dal Consiglio dei Ministri il 31/01/2020 deve ritenersi illegittima per essere stata emanata in assenza dei presupposti legislativi, in quanto non è rinvenibile alcuna fonte avente forza di legge, ordinaria o costituzionale, che attribuisca al Consiglio dei Ministri il potere di dichiarare lo stato di emergenza per rischio sanitario. Per cui a fronte della illegittimità della delibera del CdM del 31/01/2020, devono reputarsi illegittimi tutti i successivi provvedimenti emessi per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. La stessa Carta Costituzionale non prevede alcuna disposizione che conferisca poteri particolari al Governo, tranne l’eccezione ex art. 78 (le Camere deliberano lo stato di guerra).
Giudice monocratico Lina Manuali