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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto processuale civile, Diritto urbanistico - edilizia Numero: | Data di udienza:

* DIRITTO URBANISTICO – Prestazione d’opera professionale – Opera abusiva – Falsa rappresentazione dello stato dei luoghi – Risarcimento dei danni conseguenti all’inadempimento contrattuale – Firma del geometra e del committente – Artt. 20 c.1°, 44 T.U.E. e 481 c.p. – Artt. 1418 e 1346 c.c. – DIRITTO PROCESSUALE CIVILE – Contratto di prestazione d’opera professionale – Risarcimento del danno – Inadempimento di una obbligazione – Onere della prova – Nesso di causale tra l’altrui inadempimento ed il danno subito – Necessità.


Provvedimento: Ordinanza
Sezione:
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 20 Settembre 2011
Numero:
Data di udienza:
Presidente: Brogi
Estensore:


Premassima

* DIRITTO URBANISTICO – Prestazione d’opera professionale – Opera abusiva – Falsa rappresentazione dello stato dei luoghi – Risarcimento dei danni conseguenti all’inadempimento contrattuale – Firma del geometra e del committente – Artt. 20 c.1°, 44 T.U.E. e 481 c.p. – Artt. 1418 e 1346 c.c. – DIRITTO PROCESSUALE CIVILE – Contratto di prestazione d’opera professionale – Risarcimento del danno – Inadempimento di una obbligazione – Onere della prova – Nesso di causale tra l’altrui inadempimento ed il danno subito – Necessità.



Massima

 

 

TRIBUNALE ORDINARIO DI PRATO, ORDINANZA 20 SETTEMBRE 2011

 

DIRITTO URBANISTICO – Prestazione d’opera professionale – Opera abusiva – Falsa rappresentazione dello stato dei luoghi – Risarcimento dei danni conseguenti all’inadempimento contrattuale – Firma del geometra e del committente – Artt. 20 c.1°, 44 T.U.E. e 481 c.p. – Artt. 1418 e 1346 c.c..
 
Il carattere abusivo di un’opera realizzata (e successivamente demolita) non può essere ricondotto all’inadempimento del professionista, ma piuttosto ad un accordo delle parti con oggetto illecito, in quanto contrastante con la normativa edilizia ed urbanistica, con la conseguente nullità del contratto. Pertanto non sussiste, in favore del privato committente, alcun diritto di credito, anche di natura risarcitoria, nei confronti del mandatario professionista. Nella specie, il ricorrente ha convenuto in giudizio il geometra che ha eseguito i lavori di ristrutturazione di un annesso, fino ad allora adibito a garage, per trasformalo in vano abitabile. Il ricorrente, ha lamentato di non essere stato correttamente informato dal professionista, che è venuto pertanto meno ai propri obblighi professionali, dal momento che non lo ha reso edotto delle prescrizioni normative vigenti che precludevano un intervento del tipo di quello programmato. Nondimeno, il giudice ha rilevato d’ufficio la questione di nullità del contratto relativo di prestazione d’opera professionale, in quanto avente per oggetto la realizzazione di un immobile abusivo ed ha assegnato alla parte un termine per le memorie ex art. 101, II comma, c.p.c.. Inoltre, la falsa rappresentazione dello stato dei luoghi, da cui il Comune è stato originariamente tratto in errore relativamente alla conformità normativa dell’intervento edilizio, è stata redatta dal geometra ma firmata, unitamente alle planimetrie disegnate dal professionista, anche dallo stesso committente (artt. 44 T.U. e 481 c.p.).
 
Giudice Unico Brogi
 

DIRITTO PROCESSUALE CIVILE – Contratto di prestazione d’opera professionale – Risarcimento del danno – Inadempimento di una obbligazione – Onere della prova – Nesso di causale tra l’altrui inadempimento ed il danno subito – Necessità.
 
In tema di prova dell’inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l’adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento… Anche nel caso in cui sia dedotto non l’inadempimento dell’obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell’inesattezza dell’adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell’obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l’onere di dimostrare l’avvenuto, esatto adempimento. Con riferimento alla domanda di risarcimento dei danni da inadempimento il creditore dell’obbligazione rimasta inadempiuta o non esattamente adempiuta deve dare prova del relativo fatto costitutivo (costituito nel caso in esame dal contratto di prestazione d’opera professionale), potendo limitarsi ad allegare (seppure non in maniera generica) l’altrui inadempimento. Il creditore deve poi dare la prova del nesso di causale tra l’altrui inadempimento ed il danno subito. (Corte di Cassazione S.U. sentenza n. 13533/2001).
 
Giudice Unico Brogi

Allegato


Titolo Completo

TRIBUNALE ORDINARIO DI PRATO, ORDINANZA 20 SETTEMBRE 2011

SENTENZA

 

 

 
TRIBUNALE ORDINARIO DI PRATO, ORDINANZA 20 SETTEMBRE 2011
 
Omissis
 
Premesso che:
 
F. G., con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., ha convenuto in giudizio B. E. M. per sentirlo condannare – accertato l’inadempimento dell’incarico professionale da parte del resistente – al risarcimento dei danni per una somma di € 30.579,48 o, alternativamente, accertato il fatto illecito commesso da B. E. M., consistito nell’aver riprodotto misure non corrispondenti alla realtà dei luoghi nelle planimetrie allegate all’istanza di concessione edilizia, condannare il resistente al risarcimento del danno ingiusto patrimoniale e non patrimoniale, per un ammontare pari ad € 40.579,48.
 
Il ricorrente ha esposto di aver dato, nel 2002, incarico al geom. B. di valutare la fattibilità della trasformazione di una tettoia adiacente alla propria abitazione in Prato, loc. …., in un piccolo vano abitabile e di predisporre, in caso positivo, il relativo progetto.
 
La tettoia, realizzata nei primi anni ’90 ed adibita come riparo per il posto auto, era già stata oggetto dell’istanza di condono edilizio, per il quale il B. aveva predisposto la relazione di staticità ed un rilievo in pianta dell’opera.
 
Recatosi più volte presso l’abitazione del ricorrente il B. redasse le planimetrie e la relazione tecnica depositando il tutto per la concessione del titolo edilizio, che fu rilasciato dal Comune di Prato. Una volta completati i lavori di ristrutturazione (costati € 13649,04), durante un sopralluogo della P.M. di Prato, effettuato nel giugno 2003, fu riscontrata la discordanza tra l’altezza del preesistente manufatto, di poco superiore a ml. 2,00, rispetto all’altezza riprodotta dal B. nel grafico che riproduce lo stato attuale, pari a ml. 3,00.
 
Inoltre, anche le pareti finestrate dei fabbricati circostanti non erano state fedelmente riprodotte nelle planimetrie redatte dal Geom. B., in quanto erano in realtà a distanza inferiore rispetto a quella disegnata da quest’ultimo.
 
Il Comune di Prato annullò pertanto d’ufficio la concessione, imponendo altresì l’integrale demolizione delle opere realizzate, eseguita dal ricorrente per una spesa complessiva di € 7315,70.
 
Tale vicenda ha comportato inoltre per il G. le spese inerenti al procedimento penale cui è stato sottoposto per un ammontare complessivo di € 2329,54, nonché quelle di € 7285,20 relative alla progettazione dell’annesso all’abitazione.
 
Alla luce di quanto esposto il ricorrente ha lamentato l’inadempimento del Geom. B. consistito:
1. nell’omessa informazione: il resistente rassicurò il G. circa la possibilità di convertire la copertura del posto auto in vano abitabile sulla base della normativa vigente, senza fare riferimento alle problematiche emerse successivamente in merito all’altezza ed alla distanza della tettoia dagli edifici.
2. omessa verifica dei profili normativi edilizi che potevano ostare all’attuazione dell’opera richiesta.
 
Il resistente nonostante la regolarità della notifica è rimasto contumace.
 
La presente causa ha per oggetto il risarcimento dei danni conseguenti all’inadempimento contrattuale della prestazione d’opera professionale.
 
Il regime di ripartizione dell’onere della prova è pertanto quello delineato dalle S.U. della Corte di Cassazione con la sentenza n. 13533/2001, in base al quale: “In tema di prova dell’inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l’adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento … Anche nel caso in cui sia dedotto non l’inadempimento dell’obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell’inesattezza dell’adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell’obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l’onere di dimostrare l’avvenuto, esatto adempimento.”
 
Con riferimento alla domanda di risarcimento dei danni da inadempimento il creditore dell’obbligazione rimasta inadempiuta o non esattamente adempiuta deve dare prova del relativo fatto costitutivo (costituito nel caso in esame dal contratto di prestazione d’opera professionale), potendo limitarsi ad allegare (seppure non in maniera generica) l’altrui inadempimento. Il creditore deve poi dare la prova del nesso di causale tra l’altrui inadempimento ed il danno subito.
 
Nel caso in esame il ricorrente ha convenuto in giudizio il geometra che ha eseguito i lavori di ristrutturazione di un annesso, fino ad allora adibito a garage, per trasformalo in vano abitabile. Il G., ha lamentato di non essere stato correttamente informato dal professionista, che è venuto pertanto meno ai propri obblighi professionali, dal momento che non lo ha reso edotto delle prescrizioni normative vigenti che precludevano un intervento del tipo di quello programmato.
 
Nondimeno, il giudice ha rilevato d’ufficio la questione di nullità del contratto relativo di prestazione d’opera professionale, in quanto avente per oggetto la realizzazione di un immobile abusivo ed ha assegnato alla parte un termine per le memorie ex art. 101, II comma, c.p.c.
Il lavoro eseguito dal B. per il ricorrente riguardava un vano annesso all’abitazione principale, che si voleva rendere abitabile, in assenza delle altezze prescritte dalla legge. Al fine di ottenere il permesso edilizio, furono segnate delle altezze diverse da quelle effettive e fu pertanto rilasciata la concessione edilizia dal Comune di Prato, che, provvide successivamente alla revoca della stesa, in esito al sopralluogo della Polizia Municipale.
 
L’ipotesi di nullità attiene pertanto alla illiceità dell’oggetto del contratto e si fonda pertanto sul combinato disposto degli artt. 1418 e 1346 c.c.
 
La sua rilevabilità d’ufficio, anche nel corso dell’azione di risarcimento del danno per inadempimento, si basa sul fatto che l’esistenza e la validità del contratto di prestazione d’opera professionale stipulato inter partes costituiscono pregiudiziali c.d. in senso logico, in quanto inerenti al medesimo rapporto dedotto in giudizio e non ad un rapporto diverso e distinto, come si verifica invece nel caso della c.d. pregiudiziale in senso tecnico.
 
Su tale distinzione si può richiamare quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, in base alla quale: “Premesso che con la locuzione “pregiudiziale in senso logico” si indica il fatto costitutivo del diritto che si fa valere davanti al giudice (c.d. punto pregiudiziale) o, come si sostiene in dottrina, “il rapporto giuridico dal quale nasce l’effetto dedotto in giudizio” (ad esempio, la compravendita rispetto alla richiesta di pagamento del prezzo della cosa venduta), è indubbio che, in base a una tesi costantemente affermata dalla giurisprudenza di legittimità, l’efficacia del giudicato copre, in ogni caso, non soltanto la pronuncia finale, ma anche l’accertamento che si presenta come necessaria premessa o come presupposto logico-giuridico nella pronuncia medesima (c.d. giudicato implicito: cfr. 27.3.2001, n. 4375; Cass. 19/01/1999, n. 462; Cass. 07/03/1995 Cass. n. 2645; Cass. 13 febbraio 1993 n. 1811, Cass. 18 gennaio 1992 n. 576 e Cass. 11 febbraio 1988 n. 1473).
 
Secondo un’opinione dottrinale che merita adesione, infatti, in tal caso la necessità della formazione del giudicato anche sul punto pregiudiziale (e anche in assenza di un’apposita richiesta) deriva dal fatto che oggetto della decisione è in primo luogo l’indagine circa l’esistenza del rapporto giuridico sul quale la pretesa si fonda.
 
Diversamente è a dirsi per la pregiudiziale in senso tecnico, con la quale si indica una situazione che, pur rappresentando un presupposto dell’effetto dedotto in giudizio, è tuttavia distinta ed indipendente dal fatto costitutivo sul quale si fonda tale effetto (ad esempio, la qualità di erede del creditore rispetto alla domanda di pagamento del prezzo oggetto del contratto di compravendita stipulato dal defunto). Tale situazione, poiché non concerne l’oggetto del processo, è solamente passibile di accertamento in via incidentale, salvo che, come si è detto sopra, per legge o a seguito di apposita domanda formulata da una delle parti, non sia richiesta una decisione con efficacia di giudicato (nel qual caso, qualora tutta la decisione appartenga alla competenza di un giudice superiore, la questione pregiudiziale assume la denominazione di causa pregiudiziale).” (Sez. 3, Sentenza n. 6170 del 22/03/2005).
 
La questione relativa alla nullità del contratto di prestazione professionale costituisce quindi pregiudiziale in senso logico, in quanto relativa allo stesso rapporto dedotto in giudizio.
 
Non bisogna infatti dimenticare che la stessa pronuncia delle S.U. n. 13533/2001 nell’identificare il regime dell’onere della prova in caso di inadempimento, stabilisce sì che il debitore deve provare l’esatto adempimento, quale fatto estintivo dell’obbligazione, pone a carico del creditore la prova del fatto costitutivo della propria pretesa. L’onere di allegazione sussiste limitatamente all’altrui inadempimento, mentre ai sensi dell’art. 2696 c.c., resta fermo il principio per cui “chi vuol far valere un diritto in giudizio, deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.”
 
Nel caso in esame la pregiudiziale in senso logico relativa alla nullità del contratto attiene proprio al fatto costitutivo relativo all’esistenza e validità del contratto di cui viene contestato l’esatto inadempimento.
 
La linea difensiva del ricorrente è stata quella della mancata informazione da parte del professionista in merito alla realizzabilità dell’opera commissionata. Il ricorrente afferma infatti che il professionista lo rassicurò più volte in merito alla possibilità di convertire il posto auto in vano abitabile sulla base della normativa vigente.
 
Non ci fu pertanto un accordo avente ad oggetto la realizzazione di un manufatto abusivo, ma il cliente fu tratto in errore in merito alla realizzabilità dell’opera a causa della condotta imperita e negligente del professionista.
Tale assunto non ha pregio per i motivi di seguito indicati.
 
In primo luogo il carattere abusivo dell’opera non è riconducibile alle modalità di realizzazione programmate dal B., ma piuttosto al fatto che il vano era intrinsecamente privo delle caratteristiche di abitabilità, in quanto mancavano le altezze sufficienti (m. 2,70). Tanto è vero che originariamente la concessione edilizia fu rilasciata dal Comune di Prato sulla base dello stato attuale (rappresentativo cioè della situazione di fatto esistente prima dei lavori di trasformazione del vano auto) redatto dal B. con l’indicazione di altezze non veritiere e con la rappresentazione degli edifici adiacenti a distanza maggiore di quella effettiva. Il Comune fu quindi tratto in errore in merito alla conformità dell’intervento edilizio richiesto alla normativa edilizia ed urbanistica in virtù della falsa rappresentazione dello stato dei luoghi redatta sì dal Geom. B., ma firmata anche dallo stesso G..
 
È evidente che tale situazione era a conoscenza del ricorrente, sia perché lo stesso firmò le planimetrie disegnate dal professionista, sia perché il lavoro aveva ad oggetto la trasformazione di un vano adibito al posto auto in uno abitabile, con la conseguenza che non poteva essere evidente allo stesso G. l’entità della trasformazione. Su tale ultimo punto la sentenza resa dalla Corte d’Appello di Firenze nell’ambito del giudizio penale instaurato per la violazione degli artt. 44 T.U. ed. e 481 c.p. osserva con riferimento all’elemento soggettivo riferibile al G. che lo stesso “non poteva ragionevolmente ignorare che una tettoia alta poco più di 2 metri non poteva legittimamente diventare un vano abitabile con altezza prescritta di metri 3.” La scarsa credibilità della versione del ricorrente circa la mancata conoscenza della fattibilità dell’intervento di trasformazione della tettoia è riconducibile anche al fatto che tale manufatto era già stato oggetto di sanatoria (curata dallo stesso B., così come risulta dai doc. 1 e 2), in quanto abusivo.
 
A completamento del quadro probatorio si rileva che l’ultimo intervento realizzato regolarmente sulla tettoia non riguarda più la sua trasformazione in vano abitabile, ma l’esecuzione di lavori di lieve ristrutturazione per la realizzazione di annesso all’abitazione (doc. 20). Non si tratta pertanto degli stessi lavori commissionati al Geom. B., ma di una ristrutturazione con ampliamento di una pertinenza dell’abitazione.
 
Dalla documentazione in atti risulta pertanto evidente che l’opera commissionata dal ricorrente fu la realizzazione di un manufatto abitabile in violazione delle prescrizioni della normativa edilizia ed urbanistica relativa alle altezze ed alle distanze dagli altri edifici. In considerazione dell’illiceità dell’oggetto del contratto risultante dagli atti, lo stesso deve considerarsi nullo. Il carattere abusivo dell’opera realizzata (e successivamente demolita) non può essere ricondotto all’inadempimento del professionista, ma piuttosto ad un accordo delle parti con oggetto illecito, in quanto contrastante con la normativa edilizia ed urbanistica, con la conseguente nullità del contratto.
 
Data la mancanza del fatto costitutivo della domanda risarcitoria identificato nella presenza di un contratto valido ed efficace, la domanda di risarcimento del danno deve essere respinta.
 
Considerata la contumacia della parte resistente, nulla viene disposto sulle spese di lite.
 
P.Q.M.
 
Rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta da G. F. contro B. E. M.;
 
nulla sulle spese di lite.
 
Si comunichi.
 

 

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