FAUNA E FLORA – PESCA – Conservazione delle risorse della pesca – Ricostituzione degli stock di tonno rosso – Responsabilità extracontrattuale – Misure di emergenza che vietano la pesca da parte delle tonniere con reti a circuizione – Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai soggetti dell’ordinamento.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 27 Aprile 2016
Numero: T-316/13
Data di udienza:
Presidente: Papasavvas
Estensore: Bieliūnas
Premassima
FAUNA E FLORA – PESCA – Conservazione delle risorse della pesca – Ricostituzione degli stock di tonno rosso – Responsabilità extracontrattuale – Misure di emergenza che vietano la pesca da parte delle tonniere con reti a circuizione – Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai soggetti dell’ordinamento.
Massima
Allegato
Titolo Completo
TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE C.E. Sez.3^ 27/04/2016 Sentenza T-316/13SENTENZA
TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE C.E. Sez.3^ 27/04/2016 Sentenza T-316/13
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)
27 aprile 2016
«Responsabilità extracontrattuale – Pesca – Conservazione delle risorse della pesca – Ricostituzione degli stock di tonno rosso – Misure di emergenza che vietano la pesca da parte delle tonniere con reti a circuizione – Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai soggetti dell’ordinamento»
Nella causa T‑316/13,
Salvatore Aniello Pappalardo, residente a Cetara (Italia),
Pescatori La Tonnara Soc. coop., con sede a Cetara,
Fedemar Srl, con sede a Cetara,
Testa Giuseppe E C. Snc, con sede a Catania (Italia),
Pescatori San Pietro Apostolo Srl, con sede a Cetara,
Camplone Arnaldo & C. Snc di Camplone Arnaldo EC, con sede a Pescara (Italia),
Valentino Pesca Sas di Camplone Arnaldo & C., con sede a Pescara,
rappresentati da V. Cannizzaro e L. Caroli, avvocati,
ricorrenti,
contro
Commissione europea, rappresentata da A. Bouquet e D. Nardi, in qualità di agenti,
convenuta,
avente ad oggetto il ricorso per il risarcimento del danno asseritamente subìto dai ricorrenti a seguito dell’adozione del regolamento (CE) n. 530/2008 della Commissione, del 12 giugno 2008, che istituisce misure di emergenza per quanto riguarda le tonniere con reti a circuizione dedite alla pesca del tonno rosso nell’Oceano Atlantico, ad est di 45° di longitudine O, e nel Mar Mediterraneo (GU L 155, pag. 9),
IL TRIBUNALE (Terza Sezione),
composto da S. Papasavvas, presidente, E. Bieliūnas (relatore) e I.S. Forrester, giudici,
cancelliere: E. Coulon
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Fatti
1 Il sig. Salvatore Aniello Pappalardo, la Pescatori La Tonnara Soc. coop., la Fedemar Srl, la Testa Giuseppe E C. Snc, la Pescatori San Pietro Apostolo Srl, la Camplone Arnaldo & C. Snc di Camplone Arnaldo EC e la Valentino Pesca Sas di Camplone Arnaldo & C., ricorrenti, sono proprietari di imbarcazioni, appartenenti alla flotta di pesca italiana, autorizzate all’esercizio della pesca del tonno rosso con reti a circuizione. Per l’anno 2008 sono stati loro assegnati determinati contingenti.
2 In applicazione dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (GU L 358, pag. 59), la Commissione delle Comunità europee, il 12 giugno 2008, ha adottato il regolamento (CE) n. 530/2008, che istituisce misure di emergenza per quanto riguarda le tonniere con reti a circuizione dedite alla pesca del tonno rosso nell’Oceano Atlantico, ad est di 45° di longitudine O, e nel Mar Mediterraneo (GU L 155, pag. 9).
3 L’articolo 1 di tale regolamento così recita:
«La pesca del tonno rosso nell’Oceano Atlantico, ad est di 45° di longitudine O, e nel Mar Mediterraneo da parte di tonniere con reti a circuizione battenti bandiera della Grecia, della Francia, dell’Italia, di Cipro e di Malta o immatricolate in tali paesi è vietata a decorrere dal 16 giugno 2008.
A decorrere da tale data è inoltre vietato conservare a bordo, mettere in gabbia a fini di ingrasso o di allevamento, trasbordare, trasferire o sbarcare catture di tale stock effettuate dalle navi suddette».
4 L’articolo 2 del medesimo regolamento enuncia quanto segue:
«La pesca del tonno rosso nell’Oceano Atlantico, ad est di 45° di longitudine O, e nel Mar Mediterraneo da parte di tonniere con reti a circuizione battenti bandiera della Spagna o immatricolate in tale paese è vietata a decorrere dal 23 giugno 2008.
A decorrere da tale data è inoltre vietato conservare a bordo, mettere in gabbia a fini di ingrasso o di allevamento, trasbordare, trasferire o sbarcare catture di tale stock effettuate dalle navi suddette».
5 All’epoca dei fatti, i ricorrenti praticavano la pesca del tonno rosso con reti a circuizione nella zona di regolamentazione, ossia nel Mediterraneo.
6 La Corte, nella sentenza del 17 marzo 2011, AJD Tuna (C‑221/09, Racc., EU:C:2011:153), ha dichiarato che il regolamento n. 530/2008 era invalido in quanto, essendo stato adottato sul fondamento dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 2371/2002, i divieti da esso sanciti prendevano effetto a partire dal 23 giugno 2008 per le tonniere con reti a circuizione battenti bandiera spagnola, o registrate in tale Stato membro, e per gli operatori comunitari che avevano concluso contratti con esse, mentre tali divieti prendevano effetto a partire dal 16 giugno 2008 per le tonniere con reti a circuizione battenti bandiera greca, francese, italiana, cipriota nonché maltese, oppure registrate in questi Stati membri, e per gli operatori comunitari che avevano concluso contratti con esse, senza che questa differenza di trattamento fosse stata obiettivamente giustificata, il che, pertanto, costituiva una violazione del principio di non discriminazione.
Procedimento e conclusioni delle parti
7 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale l’11 giugno 2013, i ricorrenti hanno proposto il presente ricorso.
8 Con ordinanza del 30 settembre 2013, il presidente della Terza Sezione del Tribunale, sentite le parti, ha disposto la sospensione della presente causa fino alla pronuncia della decisione della Corte che pone fine al giudizio nelle cause C‑611/12 P, Giordano/Commissione, C‑12/13 P, Buono e a./Commissione, e C‑13/13 P, Syndicat des thoniers méditerranéens e a./Commissione.
9 Essendo le decisioni, in attesa delle quali il procedimento nella presente causa è stato sospeso, intervenute con sentenze del 14 ottobre 2014, Giordano/Commissione (C‑611/12 P, Racc., EU:C:2014:2282) e Buono e a./Commissione (C‑12/13 P e C‑13/13 P, Racc.; in prosieguo: la «sentenza Buono», EU:C:2014:2284), le parti sono state invitate a pronunciarsi, con nota del 24 ottobre 2014, in merito alle conseguenze che esse traevano da tali sentenze per la presente causa.
10 La Commissione e i ricorrenti hanno presentato le loro osservazioni con lettere depositate presso la cancelleria del Tribunale, rispettivamente, il 6 e il 10 novembre 2014.
11 Il 27 marzo 2015, il Tribunale (Terza Sezione) ha deciso, ai sensi dell’articolo 47, paragrafo 1, del suo regolamento di procedura del 2 maggio 1991, che non era necessario un secondo scambio di memorie.
12 Poiché i ricorrenti hanno tuttavia presentato una domanda di deposito di una replica ai sensi dell’articolo 47, paragrafo 1, del regolamento di procedura del 2 maggio 1991, tale domanda è stata accolta il 4 maggio 2015.
13 In forza dell’articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale, in assenza di domanda di fissazione dell’udienza presentata dalle parti principali nel termine di tre settimane dalla notifica della chiusura della fase scritta del procedimento, il Tribunale può decidere di statuire su un ricorso senza fase orale. Nel caso di specie, il Tribunale ritiene di essere sufficientemente edotto dagli atti di causa e decide, in assenza di una simile domanda, di statuire senza proseguire il procedimento.
14 Nell’atto introduttivo, i ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
– accertare la responsabilità extracontrattuale della Commissione per il danno causato ai ricorrenti con l’adozione del regolamento n. 530/2008;
– di conseguenza, condannare la Commissione a risarcire ai ricorrenti i danni causati nella misura così quantificata:
– EUR 6 663 902 derivanti dalla valutazione della differenza fra la quota ideale che limitava nel 2008 il diritto di pesca di ciascuna imbarcazione e l’ammontare pescato da essa prima dell’entrata in vigore del regolamento n. 530/2008, moltiplicata per il prezzo di mercato del tonno rosso rilevato nel periodo successivo alla sospensione obbligatoria di pesca del 2008, ai quali va aggiunto quanto spettante a titolo di interessi di mora ed alla rivalutazione monetaria;
– in subordine, EUR 2 989 236,04 derivanti dalla valutazione della differenza fra la quota ideale che limitava nel 2008 il diritto di pesca di ciascuna imbarcazione e l’ammontare pescato da essa prima dell’entrata in vigore del regolamento n. 530/2008, moltiplicata per il prezzo di mercato del tonno rosso relativo al periodo antecedente la sospensione obbligatoria di pesca del 2008, ai quali va aggiunto quanto spettante a titolo di interessi di mora ed alla rivalutazione monetaria;
– in via ulteriormente subordinata, EUR 1 237 581,80, che costituiscono la risultante del criterio presuntivo descritto nel ricorso, ai quali va aggiunto quanto spettante a titolo di interessi di mora ed alla rivalutazione monetaria;
– in ulteriore subordine, in via equitativa;
– condannare la Commissione alle spese.
15 La Commissione chiede che il Tribunale voglia:
– respingere il ricorso in quanto infondato;
– condannare i ricorrenti alle spese.
In diritto
16 Occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza consolidata, la sussistenza della responsabilità extracontrattuale dell’Unione europea presuppone il ricorrere di un insieme di condizioni, vale a dire l’illiceità del comportamento contestato alle istituzioni, la sussistenza di un danno effettivo e certo e l’esistenza di un nesso diretto di causalità tra il comportamento dell’istituzione di cui trattasi e il danno lamentato (sentenze del 29 settembre 1982, Oleifici Mediterranei/CEE, 26/81, Racc., EU:C:1982:318, punto 16, e del 10 maggio 2006, Galileo International Technology e a./Commissione, T‑279/03, Racc., EU:T:2006:121, punto 76).
17 Quando una di queste condizioni non è soddisfatta, il ricorso deve essere interamente respinto senza che sia necessario esaminare le altre condizioni di detta responsabilità (sentenze del 15 settembre 1994, KYDEP/Consiglio e Commissione, C‑146/91, Racc., EU:C:1994:329, punto 81, e del 10 dicembre 2009, Antwerpse Bouwwerken/Commissione, T‑195/08, Racc., EU:T:2009:491, punto 91). Inoltre, il giudice dell’Unione non è tenuto a esaminare tali condizioni in un determinato ordine (sentenza del 9 settembre 1999, Lucaccioni/Commissione, C‑257/98 P, Racc., EU:C:1999:402, punto 13).
18 Nella fattispecie, occorre esaminare anzitutto la condizione relativa all’illiceità del comportamento addebitato alla Commissione.
19 A tale proposito, i ricorrenti sostengono che l’illiceità del comportamento addebitato alla Commissione deriva dall’adozione del regolamento n. 530/2008 per violazione del principio di non discriminazione, come peraltro constatato nella sentenza AJD Tuna, citata nel precedente punto 6 (EU:C:2011:153).
20 Secondo i ricorrenti, come ha osservato il Tribunale nell’ordinanza del 14 febbraio 2012, Italia/Commissione (T‑305/08, EU:T:2012:70), la Corte, nella sentenza AJD Tuna, citata nel precedente punto 6 (EU:C:2011:153), avrebbe dichiarato il regolamento n. 530/2008 invalido nella sua integralità.
21 Inoltre, i ricorrenti ricordano che l’ordinanza Italia/Commissione, citata nel precedente punto 20, (EU:T:2012:70), ha acquisito forza di cosa giudicata. Gli stessi ne deducono che tale ordinanza avrebbe definitivamente accertato la portata della sentenza d’invalidità adottata dalla Corte nella sentenza AJD Tuna, citata nel precedente punto 6 (EU:C:2011:153).
22 La sentenza Buono, citata nel precedente punto 9 (EU:C:2014:2284), invece, secondo la quale, in sostanza, il regolamento n. 530/2008 avrebbe validatamente interrotto la campagna di pesca delle imbarcazioni battenti bandiera degli Stati membri diversi dalla Spagna, riguarderebbe una causa autonoma e distinta da quella che ha portato all’ordinanza Italia/Commissione, citata nel precedente punto 20 (EU:T:2012:70), e sarebbe, pertanto, irrilevante ai fini della decisione nella presente causa.
23 A tale riguardo, occorre ricordare che, per il riconoscimento del ricorrere della condizione relativa all’illiceità del comportamento ascritto alle istituzioni, la giurisprudenza richiede che venga accertata una violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica preordinata a conferire diritti ai soggetti dell’ordinamento [sentenze del 4 luglio 2000, Bergaderm e Goupil/Commissione, C‑352/98 P, Racc., EU:C:2000:361, punto 42; del 19 aprile 2007, Holcim (Deutschland)/Commissione, C‑282/05 P, Racc., EU:C:2007:226, punto 47, e del 3 marzo 2010, Artegodan/Commissione, T‑429/05, Racc., EU:T:2010:60, punto 52]. Per quanto riguarda il presupposto secondo cui la violazione del diritto dell’Unione deve essere sufficientemente qualificata, il criterio decisivo per considerarlo soddisfatto è quello della violazione grave e manifesta, da parte dell’istituzione interessata, dei limiti posti al suo potere discrezionale. Pertanto, il criterio determinante per stabilire se si sia in presenza di una violazione di tal genere è il margine di discrezionalità di cui disponeva l’istituzione in questione (v. sentenza Artegodan/Commissione, cit., EU:T:2010:60, punto 53 e giurisprudenza ivi citata).
24 Nel caso di specie, la condizione relativa all’illiceità del comportamento addebitato alla Commissione è connessa, segnatamente, alla questione della validità del regolamento n. 530/2008 e, più precisamente, dell’interpretazione che occorre dare alla sentenza AJD Tuna, citata nel precedente punto 6 (EU:C:2011:153).
25 Sotto tale profilo, occorre constatare che la Corte, nella sentenza Buono, citata nel precedente punto 9 (EU:C:2014:2284), ha spiegato quale fosse la portata esatta della sentenza AJD Tuna, citata nel precedente punto 6 (EU:C:2011:153). In particolare, al punto 59 di detta sentenza, la Corte ha stabilito che il ragionamento del Tribunale nella sentenza del 7 novembre 2012, Syndicat des thoniers méditerranéens e a./Commissione (T‑574/08, EU:T:2012:583), sulla cui impugnazione la Corte si è pronunciata nella sentenza Buono, citata nel precedente punto 9 (EU:C:2014:2284), muoveva da una lettura errata della sentenza AJD Tuna, citata nel precedente punto 6 (EU:C:2011:153). La Corte faceva riferimento in particolare ai punti 53 e 54 di tale sentenza nei quali il Tribunale, citando proprio l’ordinanza Italia/Commissione, citata nel precedente punto 20 (EU:T:2012:70), ha ricordato che, in seguito alla sentenza AJD Tuna, citata nel precedente punto 6 (EU:C:2011:153), il regolamento n. 530/2008 era invalido nella sua integralità.
26 Pertanto, precisando ai punti 60 e 61 della sentenza Buono, citata nel precedente punto 9 (EU:C:2014:2284), che, in sostanza, il Tribunale aveva erroneamente valutato la sentenza AJD Tuna, citata nel precedente punto 6 (EU:C:2011:153), nel senso che essa dichiarava invalido il regolamento n. 530/2008 nella sua integralità mentre esso lo era solo nei limiti in cui accordava un trattamento più favorevole alle tonniere spagnole, la Corte ha inteso rimettere in discussione l’intero ragionamento del Tribunale e, in particolare, le basi di esso, che nella fattispecie erano costituite dall’ordinanza Italia/Commissione, citata nel precedente punto 20 (EU:T:2012:70).
27 Di conseguenza, nella presente causa, il Tribunale non può prendere in considerazione la valutazione fatta nell’ordinanza Italia/Commissione, citata nel precedente punto 20 (EU:T:2012:70), ma deve basarsi su quella risultante dalla sentenza Buono, citata nel precedente punto 9 (EU:C:2014:2284).
28 Peraltro, il Tribunale ha già dichiarato che non competeva più ad esso rimettere in discussione l’interpretazione del diritto dell’Unione data dalla Corte (v., in tal senso, sentenza del 16 dicembre 2011, Enviro Tech Europe e Enviro Tech International/Commissione, T‑291/04, Racc., EU:T:2011:760, punto 138). Non può che dirsi lo stesso per quanto riguarda l’interpretazione delle sentenze della Corte. Orbene, basarsi sull’ordinanza Italia/Commissione, citata nel precedente punto 20 (EU:T:2012:70), equivarrebbe precisamente a ignorare o rimettere in discussione l’interpretazione data dalla Corte della sua sentenza AJD Tuna, citata nel precedente punto 6 (EU:C:2011:153).
29 Tale conclusione non può essere messa in discussione dagli argomenti dei ricorrenti relativi all’autorità di cosa giudicata acquisita dall’ordinanza Italia/Commissione, citata nel precedente punto 20 (EU:T:2012:70).
30 A tale riguardo, secondo una giurisprudenza consolidata, l’autorità di cosa giudicata riguarda unicamente i punti di fatto e di diritto che sono stati effettivamente o necessariamente decisi dalla pronuncia giudiziale di cui trattasi (v. ordinanza del 28 novembre 1996, Lenz/Commissione, C‑277/95 P, Racc., EU:C:1996:456, punto 50 e giurisprudenza ivi citata, e sentenza del 1° luglio 2009, ThyssenKrupp Stainless/Commissione, T‑24/07, Racc., EU:T:2009:236, punto 113 e giurisprudenza ivi citata).
31 Orbene, sebbene sia innegabile che l’ordinanza Italia/Commissione, citata nel precedente punto 20 (EU:T:2012:70), ha acquisito forza di cosa giudicata, essendo essa divenuta definitiva e, pertanto, esecutiva, resta il fatto che la stessa non ha effettivamente risolto la questione della validità del regolamento n. 530/2008. Tale questione è stata risolta dalla sentenza AJD Tuna, citata nel precedente punto 6 (EU:C:2011:153), nella quale la Corte ha dichiarato invalido il regolamento n. 530/2008 solo nei limiti in cui le tonniere con reti a circuizione battenti bandiera spagnola hanno beneficiato di una settimana di pesca in più, respingendo tuttavia gli altri motivi diretti a dimostrare l’invalidità di detto regolamento (sentenza Buono, punto 9 supra, EU:C:2014:2284, punto 59). È questa constatazione di illegittimità parziale del regolamento n. 530/2008 che ha, dunque, acquisito autorità di giudicato (v., in tal senso, sentenza del 9 settembre 2008, FIAMM e a./Consiglio e Commissione, C‑120/06 P e C‑121/06 P, Racc., EU:C:2008:476, punto 124).
32 Ne deriva che, contrariamente a quanto sostengono i ricorrenti, il regolamento n. 530/2008 era valido nella parte in cui ha disposto il fermo pesca del tonno rosso per le tonniere greche, francesi, italiane, cipriote nonché maltesi a partire dal 16 giugno 2008.
33 Ciò non può tuttavia portare a ritenere il ricorso dei ricorrenti manifestamente infondato, come sostiene la Commissione.
34 L’esistenza di una violazione di una norma giuridica preordinata a conferire diritti ai soggetti dell’ordinamento, infatti, dev’essere considerata dimostrata nella fattispecie giacché, come ricordato al precedente punto 6, la Corte ha dichiarato, nella sentenza AJD Tuna, citata nel precedente punto 6 (EU:C:2011:153), che la differenza tra le tonniere con reti a circuizione battenti bandiera spagnola e quelle battenti bandiera degli altri Stati membri interessati dal regolamento n. 530/2008 è stata sancita in violazione del principio di non discriminazione, il quale è un principio generale di diritto dell’Unione volto alla tutela dei soggetti dell’ordinamento (v., in tal senso, sentenza del 6 marzo 2003, Dole Fresh Fruit International/Consiglio e Commissione, T‑56/00, Racc., EU:T:2003:58, punto 73).
35 Di conseguenza, conformemente alla giurisprudenza ricordata al precedente punto 23 e tenuto conto dell’ampio potere discrezionale di cui dispone, secondo una giurisprudenza costante, il legislatore dell’Unione nel settore dell’agricoltura, compresa la pesca (v. sentenza AJD Tuna, punto 6 supra, EU:C:2011:153, punto 80 e giurisprudenza ivi citata), resta da verificare se la Commissione abbia violato in maniera grave e manifesta i limiti del suo potere discrezionale al momento dell’adozione del regolamento n. 530/2008.
36 A tale riguardo, occorre anzitutto prendere in considerazione il fatto che, nell’attuazione di misure adottate sul fondamento dell’articolo 7 del regolamento n. 2371/2002, una differenza di trattamento può essere giustificata se consente una migliore realizzazione degli obiettivi di conservazione delle risorse acquatiche viventi o di protezione dell’ecosistema marino (sentenza AJD Tuna, punto 6 supra, EU:C:2011:153, punto 96).
37 Pertanto, fissare due diverse date di divieto della pesca per le tonniere greche, francesi, italiane, cipriote e maltesi, da un lato, e per le tonniere spagnole, dall’altro, non costituisce di per sé una violazione manifesta del principio di non discriminazione. In tal senso, è indicativo il fatto che il regolamento n. 530/2008 risponde al fine di interesse generale di evitare, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 2371/2002, un grave rischio per la conservazione e la ricostituzione dello stock di tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mar Mediterraneo (sentenza Giordano/Commissione, punto 9 supra, EU:C:2014:2282, punto 50) e non a quello di tutelare le prerogative connesse all’attività economica di pesca di determinate tonniere con reti a circuizione rispetto ad altre. Inoltre, occorre rilevare che la Corte, nella sentenza AJD Tuna, citata nel precedente punto 6 (EU:C:2011:153), non si è basata sulla semplice esistenza di due date diverse di fermo pesca per concludere che il regolamento n. 530/2008 è stato adottato in violazione del principio di non discriminazione in quanto ha consentito alle tonniere spagnole di pescare per una settimana in più, ma ha esaminato i motivi dedotti dalla Commissione al fine di giustificare tale differenza di trattamento (sentenza AJD Tuna, punto 6 supra, EU:C:2011:153, punti 92, 95 e 96).
38 Occorre inoltre constatare che la discriminazione dichiarata dalla Corte nella sentenza AJD Tuna, citata nel precedente punto 6 (EU:C:2011:153), concerneva unicamente il rinvio al 23 giugno 2008, per le tonniere spagnole, dell’entrata in vigore delle misure di divieto per una migliore tutela degli stock di tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo, e non il fatto che esse avrebbero eluso il fermo pesca del tonno rosso, a differenza delle tonniere battenti bandiera degli altri Stati membri interessati dal regolamento n. 530/2008.
39 Infine, sebbene le tonniere spagnole abbiano potuto beneficiare di una settimana di pesca in più rispetto alle altre tonniere, resta comunque il fatto che esse sono state obbligate a sospendere la loro pesca prima della fine del periodo normale, ossia prima del 30 giugno 2008.
40 Dall’insieme delle considerazioni che precedono risulta che, nel caso di specie, non vi è stata una violazione sufficientemente qualificata del principio di non discriminazione.
41 Poiché i ricorrenti non sono stati in grado di dimostrare la violazione grave e manifesta del potere discrezionale di cui disponeva la Commissione nel caso di specie, ne deriva che la condizione relativa all’illiceità del comportamento addebitato alla Commissione non è stata interamente dimostrata.
42 Pertanto, il ricorso dei ricorrenti dev’essere respinto in quanto infondato, senza che sia necessario esaminare le altre condizioni per la sussistenza della responsabilità extracontrattuale dell’Unione.
Sulle spese
43 Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. I ricorrenti, poiché sono rimasti soccombenti, devono essere condannati alle spese, conformemente alla domanda della Commissione.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Terza Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è respinto.
2) Il sig. Salvatore Aniello Pappalardo, la Pescatori La Tonnara Soc. coop., la Fedemar Srl, la Testa Giuseppe E C. Snc, la Pescatori San Pietro Apostolo Srl, la Camplone Arnaldo & C. Snc di Camplone Arnaldo EC e la Valentino Pesca Sas di Camplone Arnaldo & C. sono condannati alle spese.
Papasavvas
Bieliūnas
Forrester
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 27 aprile 2016.