AGRICOLTURA – Ricorso di annullamento – Protezione contro organismi nocivi ai vegetali – Misure per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione del batterio Xylella fastidiosa – DIRITTO PROCESSUALE EUROPEO – Atto regolamentare che comporta misure di esecuzione – Insussistenza di incidenza individuale – Irricevibilità.
Provvedimento: Ordinanza
Sezione: 8^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 11 Marzo 2016
Numero: T-437/15
Data di udienza:
Presidente: Gratsias
Estensore: Wetter
Premassima
AGRICOLTURA – Ricorso di annullamento – Protezione contro organismi nocivi ai vegetali – Misure per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione del batterio Xylella fastidiosa – DIRITTO PROCESSUALE EUROPEO – Atto regolamentare che comporta misure di esecuzione – Insussistenza di incidenza individuale – Irricevibilità.
Massima
Allegato
Titolo Completo
TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE C.E. Sez.8^ 11/03/2016 Ordinanza T-437/15SENTENZA
TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE C.E. Sez.8^ 11/03/2016 Ordinanza T-437/15
ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Ottava Sezione)
11 marzo 2016
«Ricorso di annullamento – Agricoltura – Protezione contro organismi nocivi ai vegetali – Misure per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione del batterio Xylella fastidiosa – Atto regolamentare che comporta misure di esecuzione – Insussistenza di incidenza individuale – Irricevibilità»
Nella causa T‑437/15,
Eden Green Vivai Piante di Verdesca Giuseppe, con sede in Copertino (Italia), e le altre 38 ricorrenti i cui nomi figurano in allegato, rappresentate da G. Manelli, avvocato,
ricorrenti
contro
Commissione europea, rappresentata da D. Bianchi e I. Galindo Martín, in qualità di agenti,
convenuta,
avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, del 18 maggio 2015, relativa alle misure per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione della Xylella fastidiosa (Wells et al.) (GU L 125, pag. 36), e, in particolare, dei suoi articoli 6 e 9, letti in combinato disposto con l’allegato I di tale decisione,
IL TRIBUNALE (Ottava Sezione),
composto da D. Gratsias, presidente, M. Kancheva e C. Wetter (relatore), giudici,
cancelliere: E. Coulon
ha emesso la seguente
Ordinanza
Fatti
1 L’8 maggio 2000 il Consiglio dell’Unione europea ha adottato la direttiva 2000/29/CE, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (GU L 169, pag. 1). In applicazione dell’articolo 16, paragrafo 3, quarta frase, della direttiva 2000/29, la Commissione europea ha emesso la decisione di esecuzione (UE) 2015/789, del 18 maggio 2015, relativa alle misure per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione della Xylella fastidiosa (Wells et al.) (GU L 125, pag. 36; in prosieguo: la «decisione impugnata»). L’articolo 21 della decisione impugnata dispone che essa ha per destinatari gli Stati membri.
2 Con la decisione impugnata la Commissione mira a ridurre il rischio fitosanitario costituito dal batterio Xylella fastidiosa (Wells et al.). Al fine di eradicare tale batterio e impedire la sua diffusione nel resto dell’Unione europea, la Commissione obbliga gli Stati membri a istituire zone delimitate, costituite da una zona infetta e una zona cuscinetto, e ad applicare, segnatamente, misure di eradicazione. Per quanto concerne in particolare la situazione nell’Italia meridionale, da un lato, la decisione impugnata prevede che la zona infetta della zona delimitata istituita dalle autorità italiane debba comprendere almeno l’intera provincia di Lecce (Italia), dove il batterio è già ampiamente diffuso. Dall’altro, sempre secondo la decisione impugnata, in alcune parti di tale zona il batterio è presente da più di due anni, cosicché non è più possibile eradicarlo. Di conseguenza, la decisione impugnata consente alle autorità italiane di applicare misure di contenimento, anziché misure di eradicazione, al fine di proteggere almeno i siti di produzione, le piante aventi particolare valore culturale, sociale o scientifico nonché la frontiera con il restante territorio dell’Unione.
3 Il combinato disposto dell’articolo 1, lettera b), dell’articolo 4, paragrafo 2, terzo comma, e dell’articolo 9, paragrafo 1, della decisione impugnata impone un divieto di spostamento, nel senso che lo spostamento all’interno dell’Unione, all’interno o all’esterno delle zone delimitate, di oltre 180 «piante specificate» elencate nell’allegato I di detta decisione è vietato quando esse sono state coltivate per almeno parte del loro ciclo di vita in una zona delimitata, come la provincia di Lecce, fermo restando che la zona infetta comprende almeno questa intera provincia. Tuttavia, l’articolo 9, paragrafo 2, della decisione impugnata consente, in via derogatoria e a determinate condizioni, lo spostamento delle piante di cui trattasi.
4 Per operatori professionali ai sensi dell’articolo 1 della decisione impugnata si intende qualsiasi persona che partecipa a titolo professionale all’impianto, alla riproduzione, alla produzione, inclusa la coltivazione, la moltiplicazione e la manutenzione, all’introduzione e allo spostamento nel territorio dell’Unione e in uscita dal territorio dell’Unione e alla messa a disposizione sul mercato delle piante.
Procedimento e conclusioni delle parti
5 La Eden Green Vivai Piante di Verdesca Giuseppe, con sede in Copertino (Italia), e le altre 38 ricorrenti i cui nomi figurano in allegato, sono imprese individuali e società che hanno tutte sede nella provincia di Lecce e che esercitano l’attività di vivaista.
6 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 4 agosto 2015, le ricorrenti hanno proposto il presente ricorso.
7 Con atto separato depositato in pari data presso la cancelleria del Tribunale, le ricorrenti hanno presentato una domanda di provvedimenti provvisori volta a ottenere la sospensione, da parte del presidente del Tribunale, dell’esecuzione della decisione impugnata.
8 Con ordinanza del 21 settembre 2015, Eden Green Vivai Piante di Verdesca Giuseppe e a./Commissione (T‑437/15 R, EU:T:2015:666), il presidente del Tribunale ha respinto la domanda di provvedimenti provvisori in quanto irricevibile, senza ritenere che fosse necessario esaminare l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione nei confronti del presente ricorso, sul quale si innestava detta domanda di provvedimenti provvisori, e ha riservato la decisione sulle spese relative alla predetta domanda.
9 Con atto separato depositato presso la cancelleria del Tribunale il 21 ottobre 2015, la Commissione ha sollevato un’eccezione di irricevibilità ai sensi dell’articolo 130, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale. Le ricorrenti hanno depositato osservazioni in merito a tale eccezione il 30 novembre 2015.
10 Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
– dichiarare il ricorso ricevibile, poiché la decisione impugnata le riguarda direttamente e non comporta misure di esecuzione;
– annullare la decisione impugnata e, in particolare, i suoi articoli 6 e 9, letti in combinato disposto con l’allegato I di detta decisione;
– condannare la Commissione alle spese.
11 La Commissione chiede che il Tribunale voglia:
– respingere il ricorso in quanto irricevibile;
– condannare le ricorrenti alle spese.
In diritto
12 Ai sensi dell’articolo 126 del regolamento di procedura del Tribunale, quando il ricorso è manifestamente irricevibile o manifestamente infondato in diritto, il Tribunale, su proposta del giudice relatore, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata, senza proseguire il procedimento.
13 Nel caso di specie il Tribunale ritiene di essere sufficientemente edotto dagli atti di causa e decide di statuire senza proseguire il procedimento.
14 In via preliminare si deve rilevare che, anche se le ricorrenti fanno rifermento in particolare agli articoli 6 e 9 della decisione impugnata, letti in combinato disposto con l’allegato I di tale decisione, esse chiedono cionondimeno l’annullamento di detta decisione nel suo complesso, contrariamente a quanto sostiene la Commissione. Suffragano tale interpretazione, oltre ai termini stessi dell’atto introduttivo, i motivi dedotti a sostegno del ricorso, vertenti segnatamente sul difetto di motivazione e sulla violazione dei principi di proporzionalità e di sussidiarietà.
15 In ogni caso, secondo la Commissione il ricorso è affetto da una irricevibilità manifesta, dal momento che la decisione impugnata richiede misure di esecuzione e non riguarda le ricorrenti né individualmente né direttamente.
16 Occorre, quindi, accertare se le ricorrenti dimostrino di essere legittimate ad agire contro la decisione impugnata.
17 Ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, «[q]ualsiasi persona fisica o giuridica può proporre (…) un ricorso contro gli atti adottati nei suoi confronti o che la riguardano direttamente e individualmente, e contro gli atti regolamentari che la riguardano direttamente e che non comportano alcuna misura d’esecuzione».
18 Come ricordato al precedente punto 1, i destinatari della decisione impugnata sono solo gli Stati membri. Le ricorrenti non agiscono, dunque, in qualità di destinatarie di tale decisione, circostanza che, del resto, esse riconoscono nelle proprie osservazioni in merito all’eccezione di irricevibilità.
19 L’articolo 263, quarto comma, TFUE prevede due ipotesi in cui a una persona fisica o giuridica è riconosciuta la legittimazione ad agire per proporre ricorso contro un atto di cui essa non sia destinataria. Da un lato, tale ricorso può essere proposto a condizione che detto atto riguardi direttamente ed individualmente la predetta persona. Dall’altro, tale persona può proporre ricorso contro un atto regolamentare che non comporti misure di esecuzione, se esso la riguarda direttamente.
20 Nelle loro osservazioni sull’eccezione di irricevibilità le ricorrenti fanno valere solo tale seconda ipotesi. Si dovrà del pari esaminare, se del caso, la prima ipotesi.
Sull’esistenza di un atto regolamentare che non comporta misure di esecuzione e che riguarda direttamente le ricorrenti ai sensi della seconda ipotesi di cui all’articolo 263, quarto comma, TFUE
21 Occorre rilevare, anzitutto, che nel caso di specie la natura regolamentare della decisione impugnata è fuori di dubbio. Infatti, da un lato, trattandosi di una decisione di esecuzione della Commissione, è pacifico che la predetta decisione non è stata adottata secondo la procedura legislativa, circostanza che osterebbe alla sua qualificazione in quanto atto regolamentare ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE (v., in tal senso, sentenza del 3 ottobre 2013, Inuit Tapiriit Kanatami e a./Parlamento e Consiglio, C‑583/11 P, Racc., EU:C:2013:625, punti da 54 a 60). Dall’altro, un atto regolamentare è definito anche dalla sua portata generale (v., in tal senso, sentenza Inuit Tapiriit Kanatami e a./Parlamento e Consiglio, cit., EU:C:2013:625, punto 58). Orbene, risulta dalla descrizione del tenore della decisione impugnata fatta ai precedenti punti da 2 a 4 che quest’ultima ha una portata generale, in quanto si applica a situazioni determinate obiettivamente e produce effetti giuridici nei confronti di una categoria di persone considerate in modo generale e astratto [v., in tal senso, sentenze del 25 ottobre 2011, Microban International e Microban (Europe)/Commissione, T‑262/10, Racc., EU:T:2011:623, punto 23; del 7 marzo 2013, Rütgers Germany e a./ECHA, T‑96/10, Racc., EU:T:2013:109, punto 58, nonché ordinanza del 23 settembre 2014, Jaczewski/Commissione, T‑178/13, EU:T:2014:827, punto 21].
22 Si deve, dunque, verificare se la decisione impugnata comporti o meno misure di esecuzione.
23 Per valutare se un atto regolamentare comporti misure di esecuzione, si deve far riferimento alla posizione della persona che invoca il diritto di ricorso ai sensi della seconda ipotesi considerata dall’articolo 263, quarto comma, TFUE. È quindi irrilevante accertare se l’atto di cui trattasi comporti misure di esecuzione nei confronti di altri singoli. Occorre altresì far esclusivo riferimento all’oggetto del ricorso (ordinanza Jaczewski/Commissione, punto 21 supra, EU:T:2014:827, punto 24).
24 A tal riguardo si deve rammentare che le ricorrenti contestano la decisione impugnata nel suo insieme. Orbene, contrariamente a quanto sostengono nelle proprie osservazioni sull’eccezione di irricevibilità, la decisione impugnata non costituisce di per sé un «provvedimento già vincolante» nei loro confronti, né un atto dotato di un «grado di dettaglio» tale da rendere superflue le misure di esecuzione. È sufficiente rilevare che spetta agli Stati membri, ad esempio, effettuare ispezioni annuali per accertare la presenza del batterio Xylella fastidiosa (articolo 3 della decisione impugnata), istituire zone delimitate (articolo 4 della decisione impugnata) o attuare misure di contenimento (articolo 7 della decisione impugnata).
25 Per quanto concerne gli articoli 6 e 9 della decisione impugnata, letti in combinato disposto con l’allegato I di tale decisione, di cui le ricorrenti chiedono più specificamente l’annullamento, occorre rilevare, come menzionato al precedente punto 3, che l’allegato I della decisione impugnata elenca oltre 180 «piante specificate» definite all’articolo 1, lettera b), della predetta decisione, senza ulteriori precisazioni. Per le ricorrenti non deriva, quindi, nessuna conseguenza specifica e concreta dall’allegato I della decisione impugnata, considerato isolatamente. Si devono, di conseguenza, esaminare il senso e la portata che gli articoli 6 e 9 della decisione impugnata conferiscono a tale allegato nel farvi riferimento.
26 Ai sensi dell’articolo 6 della decisione impugnata, intitolato «Misure di eradicazione»:
«1. Lo Stato membro che ha stabilito la zona delimitata di cui all’articolo 4 adotta in tale zona le misure di cui ai paragrafi da 2 a 11.
2. Lo Stato membro interessato, entro un raggio di 100 m attorno alle piante che sono state esaminate e sono risultate infette dall’organismo specificato, rimuove immediatamente:
a) le piante ospiti, indipendentemente dal loro stato di salute;
b) le piante notoriamente infette dall’organismo specificato;
c) le piante che presentano sintomi indicativi della possibile infezione da parte di tale organismo o sospette di essere infette da tale organismo.
3. Lo Stato membro interessato provvede a campionare ed esaminare le piante specificate nel raggio di 100 m attorno a ciascuna delle piante infette, conformemente alla norma internazionale per le misure fitosanitarie ISPM n. 31.
4. Lo Stato membro interessato, prima di rimuovere le piante di cui al paragrafo 2, deve eseguire opportuni trattamenti fitosanitari contro i vettori dell’organismo specificato e le piante ospiti che possono ospitare i vettori. Tali trattamenti possono includere, se del caso, la rimozione delle piante.
5. Lo Stato membro interessato, in situ o in un luogo vicino designato a tal fine all’interno della zona infetta, distrugge le piante e parti di piante di cui al paragrafo 2, in modo da garantire che l’organismo specificato non si diffonda.
6. Lo Stato membro interessato effettua adeguate indagini per individuare l’origine dell’infezione, rintraccia le piante specificate associate ai casi di infezione in questione, comprese quelle che siano state eventualmente spostate prima della definizione della zona delimitata. I risultati di tali indagini sono comunicati agli Stati membri dai quali provengono le piante in questione, agli Stati membri attraverso i quali tali piante sono state spostate e agli Stati membri nei quali tali piante sono entrate.
7. Lo Stato membro interessato controlla la presenza dell’organismo specificato tramite ispezioni annuali, effettuate al momento opportuno. Lo Stato membro effettua ispezioni visive delle piante specificate, un campionamento ed un’analisi delle piante sintomatiche, nonché delle piante asintomatiche in prossimità di quelle sintomatiche.
Nelle zone cuscinetto, le superfici oggetto dell’ispezione si basano su una griglia suddivisa in quadrati di 100 m × 100 m. Le ispezioni visive sono effettuate in ciascuno di tali quadrati.
8. Lo Stato membro interessato deve sensibilizzare il pubblico in merito alla minaccia costituita dall’organismo specificato, nonché in merito alle misure adottate per impedirne l’introduzione e la diffusione nell’Unione. Lo Stato membro deve installare una segnaletica stradale indicante la delimitazione della rispettiva zona delimitata.
9. Se necessario, lo Stato membro adotta misure tese ad affrontare qualsiasi specificità o complicazione che possano ragionevolmente impedire, ostacolare o ritardare l’eradicazione, in particolare misure relative all’accessibilità e all’eradicazione adeguata di tutte le piante contagiate o sospette di esserlo, indipendentemente dalla loro ubicazione, dal fatto che siano di proprietà pubblica o privata o dalla persona o ente che ne è responsabile.
10. Lo Stato membro interessato adotta qualsiasi altra misura in grado di contribuire all’eradicazione dell’organismo specificato, tenendo conto della norma ISPM n. 9 e applicando un approccio integrato secondo i principi stabiliti nella norma ISPM n. 14.
11. Lo Stato membro interessato applica adeguate pratiche agricole per la gestione dell’organismo specificato e dei suoi vettori».
27 L’articolo 9, paragrafo 1, della decisione impugnata così dispone:
«È vietato lo spostamento all’interno dell’Unione, all’interno o all’esterno delle zone delimitate, di piante specificate che sono state coltivate per almeno parte del loro ciclo di vita in una zona delimitata stabilita ai sensi dell’articolo 4».
28 Per quanto riguarda l’articolo 9, paragrafo 2, della decisione impugnata, esso prevede che, in deroga al paragrafo 1, i predetti spostamenti possono avere luogo se le piante specificate sono state coltivate in un sito in cui sono soddisfatte le condizioni elencate alle lettere da a) a h). In particolare, il sito dev’essere autorizzato dall’organismo ufficiale responsabile come sito indenne dal batterio Xylella fastidiosa e dai suoi vettori, in conformità alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie [articolo 9, paragrafo 2, lettera b), della decisione impugnata].
29 Inoltre, l’articolo 9, paragrafi da 3 a 7, della decisione impugnata precisa le modalità secondo le quali possono essere spostate all’interno dell’Unione le piante specificate che soddisfano le condizioni fissate all’articolo 9, paragrafo 2, lettere da a) a h), della medesima decisione.
30 Ne discende che, in primo luogo, l’articolo 6 obbliga gli Stati membri ad adottare un numero significativo di misure di esecuzione, senza le quali conseguenze asseritamente dannose, specifiche e concrete, per la situazione giuridica delle ricorrenti non possono verificarsi. In secondo luogo, per quanto concerne sia l’istituzione di zone delimitate ai sensi dell’articolo 4 della decisione impugnata, cui fa riferimento l’articolo 9, paragrafo 1, di detta decisione, sia lo spostamento di piante specificate ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, di tale medesima decisione, le disposizioni impugnate, considerate nel loro insieme, richiedono anch’esse misure di esecuzione da parte degli Stati membri. In terzo luogo, occorre sottolineare che l’articolo 7, paragrafo 1, della decisione impugnata consente allo Stato membro interessato, proprio per quanto riguarda la provincia di Lecce, di sostituire misure di contenimento, meno vincolanti, alle misure di eradicazione prescritte dall’articolo 6 summenzionato. Si tratta, anche in tale ipotesi, di misure di esecuzione.
31 È pacifico che, per quanto attiene alla Repubblica italiana, una di tali misure di esecuzione è costituita dal decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 19 giugno 2015, recante misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di Xylella fastidiosa (Well[s] e Raju) nel territorio della Repubblica italiana (GURI n. 148, del 29 giugno 2015, pag. 31), del quale, in primo luogo, l’articolo 8 attua l’articolo 6 della decisione impugnata, in secondo luogo, l’articolo 9, paragrafo 1, si avvale della possibilità prevista dall’articolo 7, paragrafo 1, della decisione impugnata istituendo come autorità competente il servizio fitosanitario regionale e, in terzo luogo, l’articolo 12 riprende il contenuto dell’articolo 9 della decisione impugnata e, in particolare, la possibilità di ottenere, in deroga, lo spostamento delle piante specificate [articolo 12, paragrafo 2, lettere da a) a h), del decreto ministeriale del 19 giugno 2015].
32 Risulta, del resto, dalle osservazioni sull’eccezione di irricevibilità che le ricorrenti non hanno chiesto alle autorità italiane di beneficiare della deroga prevista dall’articolo 9, paragrafo 2, della decisione impugnata, sostenendo l’«inattuabilità di tali deroghe e prescrizioni».
33 Pertanto, la decisione impugnata costituisce un atto regolamentare che comporta misure di esecuzione. Occorre quindi concludere che le ricorrenti non possono fondarsi sulla seconda ipotesi considerata dall’articolo 263, quarto comma, TFUE per impugnarla, senza che sia necessario esaminare se essa le riguardi direttamente.
34 Di conseguenza, si deve verificare se il ricorso sia ricevibile ai sensi della prima ipotesi menzionata da tale disposizione.
Sull’incidenza diretta e individuale nei confronti delle ricorrenti ai sensi della prima ipotesi considerata dall’articolo 263, quarto comma, TFUE
35 Secondo una costante giurisprudenza i soggetti diversi dai destinatari di una decisione possono sostenere che essa li riguarda individualmente solo se detta decisione li concerne a causa di determinate qualità loro peculiari o di una situazione di fatto che li caratterizza rispetto a chiunque altro e, quindi, li distingue in modo analogo ai destinatari (v., in tal senso, sentenze del 15 luglio 1963, Plaumann/Commissione, 25/62, Racc., EU:C:1963:17, pag. 197, in particolare a pag. 220; del 22 novembre 2007, Spagna/Lenzing, C‑525/04 P, Racc., EU:C:2007:698, punto 30, e del 17 luglio 2014, Westfälisch-Lippischer Sparkassen- und Giroverband/Commissione, T‑457/09, Racc., EU:T:2014:683, punto 80).
36 Le ricorrenti sono tutte imprese individuali e società che esercitano l’attività di vivaista. Oltre al fatto che si tratta solo di una delle attività, tra le altre, che possono rientrare nell’ambito degli «operatori professionali» definiti all’articolo 1 della decisione impugnata e menzionati al precedente punto 4, e che gli articoli 6 e 9 della decisione impugnata, completati dall’allegato I di quest’ultima nella parte in cui menziona più di 180 piante specificate, contemplano anche l’insieme degli operatori professionali definiti al precedente punto 4, che svolgono la propria attività in un settore che presenti un nesso con dette piante, le ricorrenti non possono essere individualizzate a causa della loro attività, in quanto l’applicazione della decisione impugnata ai predetti operatori è fatta in virtù di una situazione obiettiva di diritto o di fatto definita da quest’ultima (v., in tal senso, ordinanza Jaczewski/Commissione, punto 21 supra, EU:T:2014:827, punto 33). Le ricorrenti non possono quindi sostenere che le predette disposizioni le riguardano a causa di determinate qualità ad esse peculiari o di una situazione di fatto che le caratterizza rispetto a chiunque altro e, quindi, le distingue in modo analogo ai destinatari (v., in tal senso, ordinanza del 7 luglio 2011, Acetificio Marcello de Nigris/Commissione, T‑351/09, EU:T:2011:339, punto 60 e giurisprudenza ivi citata).
37 Anche l’argomento delle ricorrenti secondo cui esse sono specificamente individualizzate a causa del riferimento fatto dalla decisione impugnata alla loro zona di appartenenza, vale a dire la provincia di Lecce, non può essere accolto. Infatti, se è vero che l’articolo 4, paragrafo 2, terzo comma, della decisione impugnata definisce la zona infetta come comprendente almeno la provincia di Lecce, così come altre disposizioni della decisione impugnata, quali l’articolo 7, paragrafo 1, che fa riferimento in modo esplicito alla predetta provincia, e l’articolo 8, intitolato «Definizione di una zona di sorveglianza in Italia» e che menziona «la zona infetta della provincia di Lecce», è essenziale sottolineare che tali disposizioni contribuiscono solo a identificare in modo più specifico l’insieme degli operatori professionali che lavorano in tale provincia o con tale provincia in settori che riguardano l’insieme delle piante specificate, rispetto ai loro concorrenti del resto dell’Unione che non hanno alcun legame con tale provincia, senza, tuttavia, che esse li riguardino individualmente, poiché l’applicazione che viene fatta loro di tali disposizioni discende da una situazione obiettiva di diritto o di fatto definita dalla decisione impugnata, ai sensi della giurisprudenza citata al precedente punto 36.
38 In mancanza di incidenza individuale nei confronti delle ricorrenti, si deve affermare che il ricorso, in quanto proviene da queste ultime, non soddisfa i requisiti cumulativi enunciati nell’ambito della prima ipotesi considerata dall’articolo 263, quarto comma, TFUE, cosicché le predette ricorrenti non possono vantare di possedere una legittimazione ad agire nemmeno ai sensi di tale ipotesi, senza che sia necessario esaminare la questione dell’incidenza diretta nei loro confronti.
39 Alla luce delle suesposte considerazioni si deve accogliere l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione e dichiarare il presente ricorso manifestamente irricevibile.
Sulle spese
40 Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.
41 Nel caso di specie le ricorrenti sono rimaste soccombenti. Esse devono, quindi, essere condannate alle spese, comprese quelle relative al procedimento sommario, conformemente alla domanda in tal senso della Commissione.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Ottava Sezione),
così provvede:
1) Il ricorso è respinto.
2) La Eden Green Vivai Piante di Verdesca Giuseppe e le altre 38 ricorrenti i cui nomi figurano in allegato sono condannate alle spese, comprese quelle relative al procedimento sommario.
Lussemburgo, 11 marzo 2016
Il cancelliere
Il presidente
E. Coulon
D. Gratsias
Allegato
Azienda Agricola Cairo & Doutcher di Cairo Uzi & C. Ss, con sede in Copertino (Italia),
Ss Agricola Cairo Vito & Strafella Maria Rosa, con sede in Copertino,
Vivai Del Salento di Castrignanò Carmelo Antonio, con sede in Sanarica (Italia),
Società Agricola Castrignanò Vivai Srl, con sede in Muro Leccese (Italia),
Piante In di Cipressa Carmine, con sede in Copertino,
D’Elia Simone, con sede in Leverano (Italia),
De Laurenzis Giuseppe, con sede in Leverano,
Verde Giuranna di Giuranna Alessio Mauro, con sede in Parabita (Italia),
Maiorano Maurizio, con sede in Copertino,
Vivai Mazzotta di Mazzotta Carmine, con sede in Copertino,
Società Agricola Mello Vivai di Mello Antonio Snc, con sede in Veglie (Italia),
Mello Alessandro, con sede in Leverano,
Mello Lucio, con sede in Carmiano (Italia),
Romano Alessio Luigi, con sede in Otranto (Italia),
Sansone Antonio, con sede in Copertino,
Vivai Tarantino ss, con sede in Cavallino (Italia),
Verdesca Paolo, con sede in Copertino,
Verdesca Giuseppe, con sede in Copertino,
Hobby Flora di Miggiano Luigi, con sede in Poggiardo (Italia),
Mauro Stefano, con sede in Muro Leccese,
Miggiano Emanuele, con sede in Montesano Salentino (Italia),
Miggiano Garden Center Sas di Miggiano Gianluigi & C., con sede in San Cassiano (Italia),
Miggiano Claudio, con sede in Maglie (Italia),
Vivai Piante Rizzo Carmelo, con sede in Lecce (Italia),
Cairo Antonio, con sede in Nardò (Italia),
Floricoltura Marti di Marti Sandro, con sede in Leverano,
Azienda Agricola Mariani Fabrizio, con sede in Racale (Italia),
Giannotta Giuseppe, con sede in Leverano,
Ligetta & Solida Srl, con sede in Alezio (Italia),
Vivai Caputo Sas di Carbone R. & F. ss, con sede in San Donaci (Italia),
Perrone Cosimo, con sede in Leverano,
Durante Giuseppina, con sede in Leverano,
Società Agricola CO.VI.SER Srl, con sede in Arnesano (Italia),
Miggiano Antonio, con sede in Sanarica,
Castrignanò Antonio, con sede in Sanarica,
Stincone Giorgio, con sede in Sanarica,
Zecca Fabio, con sede in Leverano,
Società Agricola Florsilva Srl, con sede in Copertino.