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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Inquinamento atmosferico Numero: 3552 | Data di udienza: 26 Febbraio 2024

INQUINAMENTO – Cambiamento climatico antropogenico – Cd. “Giudizio universale” – Decisioni relative alle modalità ed ai tempi di gestione del fenomeno – Sfera di attribuzione degli organi politici – Attuazione di scelte politiche del legislatore – Principio di separazione dei poteri – Tutela risarcitoria – Novero degli interessi soggettivi giuridicamente tutelati – Non rientra – Responsabilità del c.d. Stato-legislatore – Funzioni di indirizzo politico- Domanda di accertamento della responsabilità dello Stato e di condanna ex art. 2058 c. 1 c.c. all’adozione delle iniziative necessarie per l’abbattimento delle emissioni di CO2 – Difetto assoluto di giurisdizione – Insindacabilità dell’attività esplicativa di funzioni legislative – PNIEC – Atto di pianificazione generale – Reg. UE 2018/1999 – Procedimento di formazione del piano – Discrezionalità degli Stati nell’individuazione delle misure più idonee al raggiungimento degli obiettivi definiti a livello europeo – Domanda giudiziale di modifica del Piano – Giurisdizione amministrativa generale di legittimità.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 2^ civile
Regione:
Città: Roma
Data di pubblicazione: 26 Febbraio 2024
Numero: 3552
Data di udienza: 26 Febbraio 2024
Presidente: Canonaco
Estensore: Canonaco


Premassima

INQUINAMENTO – Cambiamento climatico antropogenico – Cd. “Giudizio universale” – Decisioni relative alle modalità ed ai tempi di gestione del fenomeno – Sfera di attribuzione degli organi politici – Attuazione di scelte politiche del legislatore – Principio di separazione dei poteri – Tutela risarcitoria – Novero degli interessi soggettivi giuridicamente tutelati – Non rientra – Responsabilità del c.d. Stato-legislatore – Funzioni di indirizzo politico- Domanda di accertamento della responsabilità dello Stato e di condanna ex art. 2058 c. 1 c.c. all’adozione delle iniziative necessarie per l’abbattimento delle emissioni di CO2 – Difetto assoluto di giurisdizione – Insindacabilità dell’attività esplicativa di funzioni legislative – PNIEC – Atto di pianificazione generale – Reg. UE 2018/1999 – Procedimento di formazione del piano – Discrezionalità degli Stati nell’individuazione delle misure più idonee al raggiungimento degli obiettivi definiti a livello europeo – Domanda giudiziale di modifica del Piano – Giurisdizione amministrativa generale di legittimità.



Massima

TRIBUNALE DI ROMA, Sez. 2^ civile – 26 febbraio 2024 n. 3552 (35542)

 

INQUINAMENTO – Cambiamento climatico antropogenico – Cd. “Giudizio universale” – Decisioni relative alle modalità ed ai tempi di gestione del fenomeno – Sfera di attribuzione degli organi politici – Attuazione di scelte politiche del legislatore – Principio di separazione dei poteri – Tutela risarcitoria – Novero degli interessi soggettivi giuridicamente tutelati – Non rientra – Responsabilità del c.d. Stato-legislatore – Funzioni di indirizzo politico.

Le decisioni relative alle modalità e ai tempi di gestione del fenomeno del cambiamento climatico antropogenico – che comportano valutazioni discrezionali di ordine socio-economico e in termini di costi-benefici nei più vari settori della vita della collettività umana – rientrano nella sfera di attribuzione degli organi politici e non sono sanzionabili nel giudizio civile; la tutela risarcitoria ex artt. 2043 e 2051 rispetto a tali decisioni non rientra, conseguentemente, nel novero degli interessi soggettivi giuridicamente tutelati. Non può infatti chiedersi al Tribunale civile di annullare i provvedimenti anche normativi di carattere primario e secondario, che costituiscono attuazione delle scelte politiche del legislatore e del governo per il raggiungimento degli obiettivi assunti a livello internazionale ed europeo (nel breve e lungo periodo), violandosi in caso contrario un principio cardine dell’ordinamento della separazione dei poteri. Nel contestare l’inadeguatezza e l’insufficienza della condotta dello Stato nel contrastare i cambiamenti, è, in altri termini, lamentata una responsabilità del c.d. Stato-legislatore, che non è predicabile fuori dai casi di violazione del diritto dell’Unione europea. Quelli posti in essere dal Governo e dal Parlamento, oggetto di censura, sono tuttavia atti, provvedimenti e comportamenti manifestamente espressivi della funzione di indirizzo politico, consistente nella determinazione delle linee fondamentali di sviluppo dell’ordinamento e della politica dello Stato nella delicata e complessa questione, indubbiamente emergenziale, del cambiamento climatico antropogenico.

INQUINAMENTO – Domanda di accertamento della responsabilità dello Stato e di condanna ex art. 2058 c. 1 c.c. all’adozione delle iniziative necessarie per l’abbattimento delle emissioni di CO2 – Difetto assoluto di giurisdizione – Insindacabilità dell’attività esplicativa di funzioni legislative.

Il difetto assoluto di giurisdizione è configurabile quando manca nell’ordinamento una norma di diritto astrattamente idonea a tutelare l’interesse dedotto in giudizio e se la domanda non risulta conoscibile, né in astratto, né in concreto, da alcun giudice. Deve, d’altra parte, escludersi qualsiasi diritto soggettivo dei cittadini al corretto esercizio del potere legislativo (cfr. Cass. n.9147/2009; Cass. n.23730/2016), in ragione della insindacabilità dell’attività esplicativa di funzioni legislative. Le domande di accertamento della responsabilità dello Stato e di condanna ex art. 2058, co. 1, c.c., “all’adozione di ogni necessaria iniziativa per l’abbattimento, entro il 2030, delle emissioni nazionali artificiali di CO2-eq nella misura del 92% rispetto ai livelli del 1990, ovvero in quell’altra, maggiore o minore, in corso di causa accertanda” sono inammissibili per difetto assoluto di giurisdizione del Tribunale adito.

INQUINAMENTO – PNIEC – Atto di pianificazione generale – Reg. UE 2018/1999 – Procedimento di formazione del piano – Discrezionalità degli Stati nell’individuazione delle misure più idonee al raggiungimento degli obiettivi definiti a livello europeo – Domanda giudiziale di modifica del Piano – Giurisdizione amministrativa generale di legittimità.

La domanda volta ad ottenere una modifica del Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), atto di pianificazione generale predisposto dai Ministeri delle Infrastrutture e dei Trasporti, dello Sviluppo Economico, dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, previo esperimento della procedura di consultazione pubblica, è estranea alla giurisdizione del giudice ordinario. Il regolamento europeo UE 2018/1999 disciplina il procedimento di formazione del piano, lasciando agli Stati discrezionalità nell’individuazione delle misure più idonee al raggiungimento degli obiettivi definiti a livello europeo. Le asserite carenze del piano sotto il profilo della adeguatezza, coerenza e ragionevolezza rispetto a tali obiettivi nel nostro ordinamento sono censurabili dinanzi al Giudice amministrativo. La questione attiene infatti alla legittimità dell’atto amministrativo e, comunque, a comportamenti e omissioni riconducibili all’esercizio di poteri pubblici in materia di contrasto al cambiamento climatico antropogenico e quindi è afferente alla giurisdizione amministrativa generale di legittimità.

G.U. Canonaco – Ric. Sud Ecologia e Cooperazione ODV + altri (avv.ti Cesari e Saltalamacchi) c. Presidenza del Consiglio dei Ministri (Avv. Stato) 


Allegato

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Titolo Completo

TRIBUNALE DI ROMA, Sez. 2^ civile – 26/02/2024, Sentenza n. 3552

SENTENZA

Sentenza causa climatica giudizio universale – Tribunale Ordinario di Roma – Seconda sezione civile Causa n.39415-2021

 

TRIBUNALE DI ROMA, Sez. 2^ civile – 26 febbraio 2024, Sentenza n.3552

(N.B.: altre fonti riportano la sentenza con il n. 35542 – TRIBUNALE DI ROMA, Sez. 2^ civile – 26 febbraio 2024, Sentenza n. 35542)

 

Si veda anche:

 

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO GRANDE CAMERA, 9 aprile 2024, il caso n. 53600/20

 

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO GRANDE CAMERA, 9 aprile 2024, n. 53600/20

 

 

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