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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Mediazione obbligatoria Numero: | Data di udienza:

* MEDIAZIONE OBBLIGATORIA – Procedibilità della domanda giudiziale – Presupposti – Esperimento del tentativo – Necessità – Fissazione di nuovi termini – Mancato tentativo entro il termine perentorio – Risarcimento delle spese di lite Art.5 1^ c. D. L.vo n.28/2010.


Provvedimento:
Sezione:
Regione: Lazio
Città: Roma Sez. Stacc. di Ostia
Data di pubblicazione: 26 Marzo 2012
Numero:
Data di udienza:
Presidente: Moriconi
Estensore:


Premassima

* MEDIAZIONE OBBLIGATORIA – Procedibilità della domanda giudiziale – Presupposti – Esperimento del tentativo – Necessità – Fissazione di nuovi termini – Mancato tentativo entro il termine perentorio – Risarcimento delle spese di lite Art.5 1^ c. D. L.vo n.28/2010.



Massima

 

 
TRIBUNALE di ROMA SEZIONE DISTACCATA di OSTIA 26.3.2012

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA – Procedibilità della domanda giudiziale – Presupposti – Esperimento del tentativo – Necessità – Fissazione di nuovi termini – Mancato tentativo entro il termine perentorio – Risarcimento delle spese di lite Art.5 1^ c. D. L.vo n.28/2010.
 
In tema di mediazione obbligatoria, l’art.5 primo comma del decreto Legislativo n.28 del 2010 prevede l’esperimento del procedimento di mediazione come condizione di procedibilità della domanda giudiziale. In caso di omissione, il Giudice prende atto del mancato avvio della procedura di mediazione fissando un termine per l’esperimento del tentativo; in caso di mancato tentativo entro il termine perentorio, dichiara la domanda improcedibile, con condanna della parte attrice alla refusione delle spese di lite.
 
Giud. Moriconi,  srl M.E. c. Comune di Roma

Allegato


Titolo Completo

TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE DISTACCATA DI OSTIA 26.3.2012

SENTENZA

 

 

proc. n. RG 1181/2011
 
TRIBUNALE di ROMA SEZIONE DISTACCATA di OSTIA
 
Il Giudice, dott. Massimo Moriconi,
 
– letti gli atti, 
 
osserva:
 
– la srl M.E. ha intimato al Comune di Roma sfratto per morosità con citazione notificata in data 15.7.2011;
 
– il Comune di Roma si è costituito e si è opposto alla convalida;
 
– alla udienza del 22.9.2011 il Giudice non ha emesso ordinanza di rilascio ed ha disposto il mutamento del rito ai sensi dell’art.426 cpc;
 
– con la stessa ordinanza ha inviato le parti a mediazione obbligatoria trattandosi di materia di locazione (art.5 primo comma decr.legsl.28/10);
 
– all’udienza del 26.3.2012 fissata per la verifica e per l’eventuale prosecuzione del giudizio in caso di mancato accordo, il difensore del Comune di Roma, unico presente, faceva presente che non era stato avviato da nessuna delle parti il tentativo obbligatorio di conciliazione;
 
– visto l’art.5 primo comma del decr.legsl.28/10 che prevede che l’esperimento del procedimento di mediazione e’ condizione di procedibilita’ della domanda giudiziale;
 
– il presente provvedimento che sia pure emesso con la forma di ordinanza, in quanto definitivo, ha natura di sentenza e come tale ben può contenere la statuizione sulle spese, che vanno poste a carico della intimante;
 
P.Q.M.
 
– Dà atto della mancata attivazione dell’esperimento di mediazione da parte della srl Moreno Estate;
– Dichiara improcedibile la domanda della srl M. E.;
– Condanna la M. E. in persona del suo legale rappresentante pro tempore al pagamento delle spese di causa che liquida in favore di Roma Capitale in persona del suo Sindaco pro tempore in complessivi €.950,00 di cui €.150,00 per spese oltre IVA e cpa.
 
Ostia lì 26.3.2012 
 
Il Giudice
dott. cons. Massimo Moriconi

 

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