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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Acqua - Inquinamento idrico, Pubblica amministrazione Numero: 1047 | Data di udienza: 8 Giugno 2011

* PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – ACQUA – RISARCIMENTO DEL DANNO – Enti proprietari delle strade – Invasione del fondo rustico dalle acque piovane – Risarcimento del danno prodotto – Responsabilità solidale tra coobbligati – Obblighi – Fattispecie –  Acque meteoriche allagamenti, smottamenti, cedimenti – Danni patrimoniali – Artt. 2055 e 2043 c.c. – Art. 14 D. Lgs. n. 285/1992.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 2^
Regione: Puglia
Città: Foggia
Data di pubblicazione: 27 Giugno 2011
Numero: 1047
Data di udienza: 8 Giugno 2011
Presidente: Rizzi
Estensore:


Premassima

* PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – ACQUA – RISARCIMENTO DEL DANNO – Enti proprietari delle strade – Invasione del fondo rustico dalle acque piovane – Risarcimento del danno prodotto – Responsabilità solidale tra coobbligati – Obblighi – Fattispecie –  Acque meteoriche allagamenti, smottamenti, cedimenti – Danni patrimoniali – Artt. 2055 e 2043 c.c. – Art. 14 D. Lgs. n. 285/1992.



Massima

 

 

TRIBUNALE CIVILE FOGGIA, Sez. 2^, 27/06/2011, Sentenza n. 1047

 

ACQUA – PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – RISARCIMENTO DEL DANNO – Enti proprietari delle strade – Invasione del fondo rustico dalle acque piovane – Risarcimento del danno prodotto – Responsabilità solidale tra coobbligati – Obblighi – Fattispecie – Artt. 2055 e 2043 c.c. – Art. 14 D. Lgs. n. 285/1992.
 
L’ente pubblico proprietario di strade, risponde dei danni prodotti o anche solo aggravati dalla scarsa manutenzione dell’opera di cui è proprietaria. La regolare tenuta e l’efficienza dei presidi di irreggimentazione e smaltimento delle acque meteoriche che si riversavano sulla strada dovrebbe impedire alle stesse di pregiudicare le coltivazioni e le opere esistenti sul fondo dell’istante a, comunque, ne avrebbe attenuata la portata. Nel caso di specie, sussiste indiscutibilmente solidarietà passiva tra i danneggianti ai sensi dell’art. 2055 c.c. A nulla rileva, l’esistenza di pratiche colturali illegittime che avrebbe dovuto indurre l’ente proprietario della strada a contrastare tali comportamenti e non era per questo esonerato dalla manutenzione della strada e comunque non attuata del tutto o correttamente. Pertanto, la persona danneggiata in conseguenza di un fatto illecito imputabile a più persone legate dal vincolo della solidarietà può pretendere la totalità della prestazione risarcitoria anche da una sola delle persone coobbligate, mentre la diversa gravità delle rispettive colpe e l’eventuale diseguale efficienza causale può avere rilevanza soltanto ai fini della ripartizione interna dell’obbligazione passiva di risarcimento tra i corresponsabili. Conseguentemente, il giudice del merito adito dal danneggiato deve pronunciarsi sulla graduazione delle colpe e sull’efficienza causale delle rispettive condotte solo se uno dei condebitori abbia esercitato l’azione di regresso nei confronti degli altri o, comunque, in vista del regresso abbia chiesto tale accertamento ai fini della ripartizione interna (Cass. Civ., sez. III, 21/09/2007, n. 19492). Da quanto evidenziato sorge l’obbligo di risarcire i danni di cui la Provincia è responsabile, ex art. 2051 c.c. (Cass. Civ., sez. III, 22/04/2010, n. 9527). Va detto che l’ente convenuto è tenuto a rispondere dei danni anche secondo la clausola generale della responsabilità aquiliana dettata dall’art. 2043 c.c.. Infatti, gli enti proprietari delle strade, ai sensi dell’art. 14 D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, devono, tra l’altro, provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi nonché al controllo tecnico dell’efficienza delle strade e delle relative pertinenze.
 
 
ACQUA – PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Strada stradale – Acque meteoriche allagamenti, smottamenti, cedimenti – Danni patrimoniali – Risarcimento – Fattispecie: dell’obbligazione risarcitoria tra i vari corresponsabili.
 
Una strada pubblica priva di idonee forme di manutenzione integra, fermo il nesso causale tra il bene pubblico e il danno, anche l’elemento soggettivo della responsabilità per colpa, non potendo l’ente ignorare che per le particolari condizioni dei luoghi la trascuratezza nella cura dei presidi di smaltimento delle acque è idonea a rendere il bene pericoloso per i terzi. Nella specie, si ravvisava, inoltre, la responsabilità di più soggetti tra loro solidarmente obbligati a risarcire il danno. In tal caso, il danneggiato può pretendere la totalità del risarcimento anche da un solo dei coobbligati rilevando, la diversa gravità delle colpe e l’eventuale diversa efficienza causale, esclusivamente ai fini della ripartizione interna dell’obbligazione risarcitoria tra i vari corresponsabili.
 

Allegato


Titolo Completo

TRIBUNALE CIVILE FOGGIA, Sez. 2^, 27/06/2011, Sentenza n. 1047

SENTENZA

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE 2^ CIVILE
 
In persona del giudice monocratico, dr Paolo Rizzi, ha pronunziato la presente
 
SENTENZA
 
nella causa civile iscritta al numero 391 del registro generale per gli affari contenziosi dell’anno 2006 posta in deliberazione all’udienza del 29 giugno 2010 con contestuale concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica e vertente
 
Tra
 
Ro. Pi., elett.te domiciliato in Foggia alla via (——–) presso lo studio dell’avv.  Se. Ci., rappresentato e difeso dall’avv. Ro. Im. come da procura a margine dell’atto di citazione;
 
Attore
 
E
 
Provincia di Foggia, elett.te domiciliata in Foggia alla via (——-) presso il Settore Affari Legali dell’ente, rappresentato e difeso dall’avv. Da.Ca. come da procura in calce alla copia passiva dell’atto di citazione;
 
Convenuta
 
Oggetto: risarcimento danni.
 
MOTIVI DELLA DECISIONE
 
Preliminarmente, il Tribunale dà atto che non si procede alla redazione dello svolgimento del processo in ossequio al novellato art. 132 c.p.c., applicabile ai giudizi in corso per effetto della esplicita previsione contenuta nell’art. 58, comma 2, l. 18 giugno 2009, n. 69, in vigore dal 4 luglio 2009.
 
Ciò posto, giova rammentare che Ro. Pi. ha evocato in giudizio la Provincia di Foggia al fine di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali prodotti dalle acque che dalla strada stradale 99/bis a causa del suo dissesto invadono il suo fondo rustico in agro di Rocchetta Sant’Antonio, rendendolo non coltivabile.
 
La Provincia di Foggia ha chiesto il rigetto della domanda perché i danni lamentati dall’attore sono dovuti a fenomeni naturali estranei all’ente pubblico.
 
La domanda è fondata e deve essere accolta.
 
All’esito della c.t.u. disposta nel corso del giudizio è emerso che: 
a) il fondo rustico di proprietà dell’attore (in catasto terreni del comune di Rocchetta Sant’Antonio, foglio (——-), p.lle (——-)) è risultato interessato da fenomeni di invasione di acque meteoriche; 
b) la presenza di acqua ha provocato nel fondo allagamenti, smottamenti, cedimenti e la parziale rovina di una recinzione (come emerge da una consulenza di parte attrice, condivisa dal c.t.u.); 
c) parte del raccolto di grano duro è andata perduta.
 
Circa le cause dei fenomeni evidenziati il consulente di ufficio ha accertato che esse erano da attribuire al fatto che “le acque meteoriche …. dal piano stradale fronteggiante il terreno in oggetto sfociano direttamente sui terreni sottostanti, essendo la strada provinciale n. 99 bis, priva di cunette; questa è la causa anche di allagamenti dei terreni e conseguenti formazioni di canali che al momento del sopralluogo risultano colmati”.
 
Le trascritte conclusioni non risultano contrastate da alcun diverso apprezzabile elemento di giudizio offerto dalle parti e, pertanto, possono essere condivise, essendo rimaste mere allegazioni generiche quelle relative alla non corretta modalità di coltivazione dei terreni a monte della strada e alla eccezionale piovosità del periodo in cui il fenomeno dannoso denunciato dall’attore si è prodotto. Per certo tali circostanze avrebbero dovuto essere provate dalla Provincia di Foggia e non affidate alle indagini del c.t.u. che mai avrebbe potuto colmare la lacuna probatoria della convenuta.
 
Dunque, l’ente pubblico risponderà di quei danni prodotti o anche solo aggravati dalla scarsa manutenzione dell’opera di cui è proprietaria. Ciò perché è del tutto plausibile che la regolare tenuta e l’efficienza dei presidi di irreggimentazione e smaltimento delle acque meteoriche che si riversavano sulla strada avrebbe impedito alle stesse di pregiudicare le coltivazioni e le opere esistenti sul fondo dell’istante a, comunque, ne avrebbe attenuata la portata.
 
Va, comunque, detto che la esistenza di pratiche colturali illegittime avrebbe dovuto indurre l’ente proprietario della strada a contrastare tali comportamenti e non era per questo esonerato dalla manutenzione della strada, non attuata del tutto o correttamente.
 
Per altro, nel caso di specie sussiste indiscutibilmente solidarietà passiva tra i danneggianti ai sensi dell’art. 2055 c.c.
 
Infatti, la persona danneggiata in conseguenza di un fatto illecito imputabile a più persone legate dal vincolo della solidarietà può pretendere la totalità della prestazione risarcitoria anche da una sola delle persone coobbligate, mentre la diversa gravità delle rispettive colpe e l’eventuale diseguale efficienza causale può avere rilevanza soltanto ai fini della ripartizione interna dell’obbligazione passiva di risarcimento tra i corresponsabili.
 
Conseguentemente, il giudice del merito adito dal danneggiato deve pronunciarsi sulla graduazione delle colpe e sull’efficienza causale delle rispettive condotte solo se uno dei condebitori abbia esercitato l’azione di regresso nei confronti degli altri o, comunque, in vista del regresso abbia chiesto tale accertamento ai fini della ripartizione interna (cfr. Cass. Civ., sez. III, 21 settembre 2007, n. 19492).
 
Da quanto evidenziato sorge l’obbligo di risarcire i danni di cui la Provincia è responsabile, ex art. 2051 c.c. (cfr. Cass. Civ., sez. III, 22 aprile 2010, n. 9527).
 
Va detto che l’ente convenuto è tenuto a rispondere dei danni anche secondo la clausola generale della responsabilità aquiliana dettata dall’art. 2043 c.c.
 
Infatti, gli enti proprietari delle strade, ai sensi dell’art. 14 D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, devono, tra l’altro, provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi nonché al controllo tecnico dell’efficienza delle strade e delle relative pertinenze.
 
È evidente che la condizione in cui versa la strada provinciale 99 bis induce a concludere che essa era del tutto priva di alcuna forma di manutenzione, ciò che, fermo il nesso causale tra il bene pubblico e il danno, integra anche l’elemento soggettivo della responsabilità per colpa, non potendo la convenuta ignorare che per le particolari condizioni dei luoghi la trascuratezza nella cura dei presidi di smaltimento delle acque era idonea a rendere il bene pericoloso per i terzi.
 
Per quanto concerne l’ammontare dei danni patrimoniali subiti dall’attore devono assumersi i criteri indicati dal c.t.u.
 
Essi, infatti, non sono contestati dall’attore né dalla Provincia.
 
Spetterà, dunque, complessivamente all’attore a titolo risarcitorio la somma di Euro 8.879,19, rivalutata all’attualità.
 
Va precisato, in proposito, che il consulente di ufficio ha giudicato congrui i valori espressi dal consulente di parte che essendo stati determinati secondo i valori correnti al 15 ottobre 2004 devono essere rivalutati. Per altro, pure dovuti sono gli oneri tecnici, necessari per operare il ripristino del pregiudizio patito dall’attore.
 
Per quanto attiene al periodo intercorrente tra la data della presente sentenza e la data dell’effettivo pagamento, sul totale delle somme sopra liquidate dovranno essere corrisposti, per effetto della pronuncia di liquidazione del danno che attribuisce al quantum dovuto natura di debito di valuta, in applicazione dell’art. 1282 c.c., gli interessi annui al tasso legale.
 
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
 
P.Q.M.
 
Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da Ro.Pi. con atto di citazione notificato il 21 gennaio 2006 nei confronti della Provincia di Foggia, rigettata ogni diversa istanza, così provvede:
 
– Accoglie la domanda e per l’effetto condanna la Provincia di Foggia al pagamento in favore di Ro.Pi. della somma di Euro 8.879,19, oltre interessi legali dalla data della sentenza al soddisfo;
 
– Condanna la convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore di Ro.Pi. che liquida in Lire 86,00 per spese, Euro 850,00 per diritti ed Euro 1.100,00 per onorari di avvocato, oltre rimborso spese generali in ragione del 12,5% ai sensi dell’art. 14 t.f., iva e cap, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
 
– Pone le spese di c.t.u. già liquidate con decreto del 13 maggio 2008 definitivamente a carico della convenuta.
 
Così deciso in Foggia il 24 giugno 2011.
 
Depositata in Cancelleria il 27 giugno 2011.
 

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