PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – DIRITTO SANITARIO – COVID 19 e pandemia – Normativa emergenziale sanitaria – Delitto di falso in atto pubblico – Presupposti e limiti – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – COVID 19 – Falsa autodichiarazione – Nessuno può essere obbligato ad affermare la propria responsabilità penale – Diritto di difesa del singolo (art. 24 Cost.).
Provvedimento: SENTENZA
Sezione:
Regione: Lombardia
Città: Milano
Data di pubblicazione: 12 Marzo 2021
Numero:
Data di udienza:
Presidente: Del Corvo
Estensore:
Premassima
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – DIRITTO SANITARIO – COVID 19 e pandemia – Normativa emergenziale sanitaria – Delitto di falso in atto pubblico – Presupposti e limiti – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – COVID 19 – Falsa autodichiarazione – Nessuno può essere obbligato ad affermare la propria responsabilità penale – Diritto di difesa del singolo (art. 24 Cost.).
Massima
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO, 12 marzo 2021, Sentenza n.
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – DIRITTO SANITARIO – COVID – 19 e pandemia – Normativa emergenziale sanitaria – Delitto di falso in atto pubblico – Presupposti e limiti – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – COVID 19 – Falsa autodichiarazione – Nessuno può essere obbligato ad affermare la propria responsabilità penale – Diritto di difesa del singolo (art. 24 Cost.).
Le false dichiarazioni del privato integrano il delitto di falso in atto pubblico solo quando sono destinate a provare la verità dei fatti cui si riferiscono nonché ad essere trasfuse in un atto pubblico. In tale prospettiva, il delitto di cui all’art.483 c.p. si consuma non nel momento in cui il privato rende la dichiarazione infedele, ma in quello della relativa percezione da parte del pubblico ufficiale che lo trasfonde nell’atto pubblico. Inoltre, bisogna ancora evidenziare che, per un privato che si trovi sottoposto a controllo di polizia in relazione ai divieti di spostamento imposti dalla normativa emergenziale Covid 19, non sussiste alcun obbligo giuridico di dire la verità sui fatti oggetto dell’autodichiarazione sottoscritta in quanto non è rinvenibile nel sistema una norma giuridica che in tale contesto prescriva l’obbligo di riferire la verità e, ove una tale norma esistesse, si porrebbe in palese contrasto con il diritto di difesa del singolo (art. 24 Cost.) e con il principio nemo tenetur se detegere”.
GUP Dott.ssa Alessandra Del Corvo