DIRITTO PROCESSUALE CIVILE – COVID-19 – Locazione – Canoni insoluti – Intimazione di sfratto per morosità – Opposizione – Art. 665 c.p.c. – Decreto ingiuntivo – Alterazione del sinallagma contrattuale – Eccessiva onerosità sopravvenuta – Reductio ad aequitatem – Artt. 1256, 1258, 1463, 1464, 1467 c.c. – Buona fede nell’esecuzione del contratto – Art. 2 Cost. – Art. 1175 c.c. – Emergenza sanitaria pandemia Coronavirus – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO – Stato di emergenza nazionale – Deliberazione del 31.1.2020 del Consiglio dei Ministri (G.U. s.g. n. 26 del 1.2.2020) – Art. 7, comma 1, lett c), D. Lgs. n. 1 del 2018 – D.P.C.M. – Illegittimità – Artt. 13, 22, 76, 77, 78, 87, 95 Cost. – Art. 3 L. n. 241/1990 – Motivazione per relationem – Verbali del Comitato Tecnico Scientifico – Eccesso di potere (Massime a cura di Antonio Persico)
Provvedimento: Ordinanza
Sezione: 6^ civile
Regione: Lazio
Città: Roma
Data di pubblicazione: 16 Gennaio 2021
Numero: 25283
Data di udienza: 16 Dicembre 2020
Presidente: Liberati
Estensore:
Premassima
DIRITTO PROCESSUALE CIVILE – COVID-19 – Locazione – Canoni insoluti – Intimazione di sfratto per morosità – Opposizione – Art. 665 c.p.c. – Decreto ingiuntivo – Alterazione del sinallagma contrattuale – Eccessiva onerosità sopravvenuta – Reductio ad aequitatem – Artt. 1256, 1258, 1463, 1464, 1467 c.c. – Buona fede nell’esecuzione del contratto – Art. 2 Cost. – Art. 1175 c.c. – Emergenza sanitaria pandemia Coronavirus – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO – Stato di emergenza nazionale – Deliberazione del 31.1.2020 del Consiglio dei Ministri (G.U. s.g. n. 26 del 1.2.2020) – Art. 7, comma 1, lett c), D. Lgs. n. 1 del 2018 – D.P.C.M. – Illegittimità – Artt. 13, 22, 76, 77, 78, 87, 95 Cost. – Art. 3 L. n. 241/1990 – Motivazione per relationem – Verbali del Comitato Tecnico Scientifico – Eccesso di potere (Massime a cura di Antonio Persico)
Massima
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA, Sez. 6^ Civile – Ordinanza 16 dicembre 2020, n. 25283
DIRITTO PROCESSUALE CIVILE – Locazione – Canoni insoluti – Intimazione di sfratto per morosità – Opposizione – Art. 665 c.p.c. – Decreto ingiuntivo – Alterazione del sinallagma contrattuale – Eccessiva onerosità sopravvenuta – Reductio ad aequitatem – Artt. 1256, 1258, 1463, 1464, 1467 c.c. – Buona fede nell’esecuzione del contratto – Art. 2 Cost. – Art. 1175 c.c. – Emergenza sanitaria – Covid-19.
L’esistenza di una emergenza sanitaria non è di per sé condizione intrinsecamente impediente, in termini assoluti, del godimento di un bene concesso in locazione. La limitazione ai diritti fondamentali e costituzionalmente garantiti che si è verificata nel periodo di emergenza sanitaria è dovuta alla adozione “esterna” di provvedimenti di varia natura (normativi e amministrativi) i quali, sul presupposto della esistenza di una emergenza sanitaria, hanno compresso o addirittura eliminato alcune tra le libertà fondamentali dell’Uomo, così come riconosciute sia dalla Carta Costituzionale che dalle Convenzioni Internazionali. Un simile impianto provvedimentale è illegittimo e caducabile mediante l’esperimento dei rimedi previsti dall’ordinamento. L’inerzia della parte nel rimuovere il danno da attività provvedimentale (e non “da emergenza sanitaria”) preclude l’applicabilità degli strumenti giuridici astrattamente invocabili per far fronte alle alterazioni del sinallagma contrattuale (artt. 1256, 1258, 1463, 1464, 1467 c.c.). Il magistrato non può correggere la volontà delle parti, quand’anche le scelte di queste gli appaiano incongrue, limitandosi, negli eccezionali casi in cui la legge l’ammetta, a colmare le lacune riscontrate, inserendo regole ulteriori e coerenti con il programma concordato delle parti. Laddove ha voluto, il Legislatore è intervenuto, dettando disposizioni specifiche per rimediare alle alterazioni di alcuni rapporti contrattuali. Se ne ricava che alla generalità dei casi non contemplati restano inapplicabili gli istituti civilistici generali volti a far fronte all’alterazione sopravvenuta del sinallagma contrattuale, altrimenti non avrebbe senso la normativa evocata.
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO – Stato di emergenza nazionale – Deliberazione del 31.1.2020 del Consiglio dei Ministri (G.U. s.g. n. 26 del 1.2.2020) – Art. 7, comma 1, lett c), D. Lgs. n. 1 del 2018 – D.P.C.M. – Illegittimità – Artt. 13, 22, 76, 77, 78, 87, 95 Cost. – Art. 3 L. n. 241/1990 – Motivazione per relationem – Verbali del Comitato Tecnico Scientifico – Eccesso di potere
La deliberazione del 31.1.2020 del Consiglio dei Ministri (G.U. s.g. n. 26 del 1.2.2020), con cui viene dichiarato lo stato di emergenza nazionale, è illegittima in quanto nessuna fonte costituzionale o avente forza di legge ordinaria attribuisce il potere al Consiglio dei Ministri di dichiarare lo stato di emergenza per rischio sanitario. Da ciò consegue la illegittimità di tutti gli atti amministrativi conseguenti. I D.P.C.M. sono infatti atti di natura amministrativa e in quanto tali vanno motivati ai sensi dell’art. 3 L. n. 241/1990. La loro natura amministrativa permane anche laddove un provvedimento avente forza di legge ne preveda l’adozione. Un D.P.C.M. non può legittimamente porre limitazioni a libertà costituzionalmente garantite, non avendo valore e forza di legge. Sono illegittimi i D.P.C.M. che hanno imposto la compressione dei diritti fondamentali. Anche se si ritenesse legittima la limitazione delle libertà individuali, sarebbe necessaria la specificazione di un termine all’interno dello stesso decreto del Presidente del Consiglio. La motivazione dei D.P.C.M. relativi alla emergenza epidemiologica è redatta in massima parte con la tecnica della motivazione per relationem. Tale tecnica richiede (eccettuato il caso di attività strettamente vincolata) che gli atti cui si faccia riferimento siano resi disponibili o comunque conoscibili. Le concrete modalità di ostensione dei verbali del Comitato Tecnico Scientifico, ai quali si fa sovente rinvio, non hanno consentito l’attivazione della tutela giurisdizionale. Non emerge dal combinato disposto dei D.P.C.M. e dei verbali del C.T.S. un adeguato bilanciamento degli interessi costituzionali in gioco, che sia basato su una istruttoria completa e su una chiara ed univoca presa d’atto della situazione di fatto. Anche laddove vengono presi in considerazione e studiati diversi possibili scenari, non è comunque esplicitato perché venga prediletta l’una opzione rispetto all’altra. Alcune modifiche apportate nei successivi D.P.C.M. alle prescrizioni recanti gravi compressioni di diritti costituzionalmente e internazionalmente garantiti non sono spiegate con adeguata motivazione. Ne deriva un possibile ulteriore vizio di eccesso di potere dei D.P.C.M. per contraddittorietà con altri atti della medesima amministrazione, destinati a incidere sulla stessa situazione.
(Ordina il rilascio dell’immobile ex art. 665 c.p.c. senza convalidare l’intimazione, disponendo gli ulteriori provvedimenti per il prosieguo del giudizio)
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TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA, Sez. 6^ Civile – Ordinanza 16 dicembre 2020, n. 25283SENTENZA
Tribunale ordinario di Roma, Sez. 6^ civile – Ordinanza 16 dicembre 2020, n. 25283