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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Rifiuti Numero: 35 | Data di udienza:

* RIFIUTI – Attività di demolizione di autoveicoli – Gestione non autorizzata – Inidoneità della condotta a ledere in concreto il bene giuridico – Irrilevanza – Reato formale di pericolo – Sussistenza – Fattispecie – Art. 256 D.Lgs. n. 152/2006 – All. 1 D.Lgs. n.209/03. 


Provvedimento: Sentenza
Sezione: Penale
Regione: Veneto
Città: Padova
Data di pubblicazione: 8 Febbraio 2012
Numero: 35
Data di udienza:
Presidente: Cavaggion
Estensore:


Premassima

* RIFIUTI – Attività di demolizione di autoveicoli – Gestione non autorizzata – Inidoneità della condotta a ledere in concreto il bene giuridico – Irrilevanza – Reato formale di pericolo – Sussistenza – Fattispecie – Art. 256 D.Lgs. n. 152/2006 – All. 1 D.Lgs. n.209/03. 



Massima

 

TRIBUNALE PENALE PADOVA, 8 febbraio 2012, Sentenza n. 35

RIFIUTI – Attività di demolizione di autoveicoli – Gestione non autorizzata – Inidoneità della condotta a ledere in concreto il bene giuridico – Irrilevanza – Reato formale di pericolo – Sussistenza – Fattispecie – Art. 256 D.Lgs. n. 152/2006 – All. 1 D.Lgs. n.209/03. 
 
Il reato di cui all’articolo 256 D.Lgs. n.152/2006, co.1, lett. b è un reato formale di pericolo, il quale si configura in caso di violazione delle prescrizioni imposte per l’attività autorizzata di gestione di rifiuti, non essendo richiesto che la condotta sia anche idonea a ledere in concreto il bene giuridico tutelato dalla fattispecie incriminatrice (Cass. III, 2.2.2011 n. 6256). Inoltre, qualsiasi attività di demolizione, anche finalizzata alla raccolta del ferro per la successiva rivendita, comporta l’obbligo di estrarre i liquidi refrigeranti, gli oli esausti e le batterie. Fattispecie: in tema di attività di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore e rimorchi, allo stoccaggio provvisorio, selezione e cernita di rifiuti speciali assimilabili agli urbani non pericolosi e rifiuti speciali pericolosi – oli esausti e batterie ed accumulatori al piombo esausti – e non pericolosi.
 
Giud. Cavaggion


Allegato


Titolo Completo

TRIBUNALE PENALE PADOVA, 8 febbraio 2012, Sentenza n. 35

SENTENZA

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
TRIBUNALE DI PADOVA
SEZIONE PENALE
 
Il Giudice
Dott. Cristina Cavaggion
 
alla pubblica udienza del 12/01/2012
ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
 
SENTENZA
 
Nei confronti di 
1) St./Ga. nato il (…)
residente in Vigonza – via (…) dom. eletto c/o lo studio dell’avv. P.Mi. del foro di Padova
Libero – Presente
2) St./Um. nato (…)
residente in Vigonza – via (…) dom. eletto c/o lo studio dell’avv. P.Mi. del foro di Padova
Imputati
 
a) del reato previsto e punito dagli artt. 110 c.p. e 256, 1 co. lett. b) e 4 co. D.Lgs. 152/2006 perché, in concorso tra loro, in qualità di legali responsabili della ditta “St. S.a.s.” con insediamento in via (…) di Vigonza, non osservavano le disposizioni contenute nell’Autorizzazione all’esercizio di un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore e rimorchi, simili e loro parti, allo stoccaggio provvisorio, selezione e cernita di rifiuti speciali assimilabili agli urbani non pericolosi e rifiuti speciali pericolosi (oli esausti e batterie ed accumulatori al piombo esausti) e non pericolosi, rilasciata dalla Provincia di Padova il 04.12.2003 con provvedimento n. 4852/EC/2003 e più in particolare in violazione dell’art. 6 lett. i) del citato provvedimento ometteva di dotare l’impianto dell’attrezzatura utile all’estrazione, stoccaggio e combustione dei gas contenuti nei serbatoi di gas compresso (gpl e metano) ed alla rimozione dei liquidi refrigeranti dai sistemi di condizionamento, come previsto alla lett. b) e al punto 5 dell’allegato 1 ad D.Lgs. 209/03
 
b) del reato previsto e punito dagli art. 110 c.p. e 256, 1 co. lett. a) e 4 co. D.Lgs. 152/2006 perché, in concorso fra loro, nella qualità di legali responsabili della ditta “St. S.a.s.” con insediamento in via (…) di Vigonza, iscritta al n. 166/PD delle imprese che effettuano attività di recupero di rifiuti non pericolosi in procedura semplificata, omettevano di osservare le prescrizioni previste dall’allegato 5 al D.M.A. 05.02.98 e più in particolare:
 
1) omettevano di dotare “l’area di stoccaggio materie prime secondarie” di un sistema di canalizzazione e raccolta delle acque meteoriche nonché di un sistema d raccolta degli eventuali reflui prodotti (acque di dilavamento dei rifiuti/materie prime ivi esistenti);
 
2) omettevano di dotare il lato nord-est dell’area di circa 150 mt., di recinzione.
 
MOTIVAZIONE
 
A seguito di rituale opposizione al decreto penale di condanna, emesso dal G.i.p. del Tribunale di Padova l’11 marzo 2009 nei riguardi di Stocco Gabriele e Stocco Umberto,veniva emesso decreto di giudizio immediato.
 
All’odierna udienza, celebrata alla presenza dei prevenuti, previa revoca del decreto penale opposto, venivano sentiti i testi indicati dalle parti, che, esaurita la discussione, concludevano come da separato verbale agli atti.
 
Dall’audizione testimoniale del tecnico Ar.St., è emerso che personale dell’Arpav nelle date del (…) aprile 2008, su richiesta della Provincia di Padova, effettuava dei sopralluoghi di verifica presso la ditta St. S.a.s. di Vigonza, legalmente rappresentante dagli odierni imputati. La ditta lavorava in doppio regime autorizzativo (ultimo rinnovo dell’autorizzazione datato 26 marzo 2008), svolgendo nella stessa area attività di demolizione di autoveicoli e di stoccaggio provvisorio di rifiuti speciali e speciali pericolosi (olii esausti, batterie e accumulatori al piombo). Le due autorizzazioni erano state emanate con il procedimento del silenzio – assenso: la ditta St. aveva presentato il progetto dell’impianto e, dopo sessanta giorni, aveva potuto partire con l’attività. Il controllo era stato delegato dalla Provincia all’ARPAV proprio per controllare se le caratteristiche dell’impianto erano conformi a quanto autorizzato.
 
All’esito della verifica si è constatato che la ditta non disponeva di alcuna attrezzatura utile all’estrazione, stoccaggio e combustione dei gas (GPL, metano), contenuti nei serbatoi delle auto da demolire, nonché di nessuna apparecchiatura utile alla rimozione del liquido refrigerante dei sistemi di condizionamento. La mancanza di apparecchi idonei alla bonifica dei veicoli da gas e liquidi refrigeranti, rifiuti speciali, e al loro trattamento fece ritenere ai tecnici ARPAV violate le prescrizioni autorizzati ve, indicate nel decreto ministeriale 5 febbraio 1998.
 
Veniva, inoltre, accertato che l’attività di demolizione avveniva in un’area che non aveva le caratteristiche previste dall’allegato 5 del citato decreto ministeriale. In particolare trattavasi di un’area pavimentata con del tuvenal, materiale permeabile, sprovvista di un sistema di canalizzazione e raccolta delle acque piovane, nonché di un sistema di raccolta di eventuali reflui prodotti, cioè di acque di dilavamento che, vendo in contatto con i rifiuti o le materie prime o secondarie presenti sul posto, vanno depurate.
 
La linea difensiva degli imputati, affidata al teste St.Le., parente degli imputati e dipendente della loro società, si è sviluppata nel senso di dimostrare che la ditta, pur avendo chiesto l’autorizzazione alla demolizione auto e allo stoccaggio rifiuti, di fatto si limitava a rottamare solo veicoli molto vecchi, privi di serbatoi GPL o di condizionatori, bonificando le autovetture non per estrarre delle parti da vendere, ma per raccogliere il ferro e i metalli da rivendere a peso. Ciò premesso in fatto, rileva il Giudice che la condotta posta in essere dagli imputati integra le fattispecie contravvenzionali loro ascritte: dai rilievi dei tecnici ARPAV è pacificamente emerso che i prevenuti non hanno osservato le prescrizioni di cui all’autorizzazione loro rilasciata per la demolizione degli autoveicoli e la raccolta dei rifiuti, pericolosi e non, con ciò violando l’art. 256 D.Lgs. 152/2006 comma IV.
 
Quanto esposto dal teste a difesa degli imputati risulta del tutto irrilevante: da un lato una qualsiasi attività di demolizione, anche finalizzata alla raccolta del ferro per la successiva rivendita, comporta il dover estrarre se non liquido refrigerante (ammesso e non concesso che tutte le auto portate per rottamare alla St. ne fossero prive) quantomeno oli esausti e batterie. Ma soprattutto il reato in esame è per pacifica giurisprudenza un reato formale di pericolo, il quale si configura in caso di violazione delle prescrizioni imposte per l’attività autorizzata di gestione di rifiuti, non essendo richiesto che la condotta sia anche idonea a ledere in concreto il bene giuridico tutelato dalla fattispecie incriminatrice (così, da ultimo, Cass. III, 2.2.2011 n. 6256).
 
Gli imputati vanno, pertanto, ritenuti responsabili dei due reati loro ascritti, all’evidenza uniti dal vincolo della continuazione, trattandosi di contestuali violazioni di prescrizioni contenute in due provvedimenti autorizzativi. Ritenuto più grave il capo A, pena equa stimasi quella di mesi tre di arresto e 1300 Euro di ammenda, aumentata di gg. 15 di arresto e 100 Euro di ammenda; la pena detentiva viene convertita in quella pecuniaria pari a 3990 Euro (38 Euro per un giorno di pena detentiva, secondo il criterio di ragguaglio di cui all’art. 135 c.p., vigente all’epoca del fatto), così determinando la pena finale complessiva in 5.390 Euro di ammenda.
 
Non si ravvisano né sono state prospettati dalle parti elementi idonei al riconoscimento delle attenuanti generiche.

PER QUESTI MOTIVI
 
– visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.,
 
dichiara
 
St.Ga. e St.Um. colpevoli dei reati loro ascritti, uniti dal vincolo della continuazione e più grave il capo B, e condanna ciascuno alla pena di 5.390 Euro di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali.
 
Motivazione riservata entro il 30esimo giorno.
 
Così deciso in Padova il 12 gennaio 2012.
Depositata in Cancelleria l’8 febbraio 2012.
 

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