Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime |
Categoria: Tutela dei consumatori
Numero: T-474/15 |
Data di udienza:
SICUREZZA SUL LAVORO – TUTELA DEI CONSUMATORI – Tutela della salute e della sicurezza dei consumatori e dei lavoratori – Direttiva 2006/42/CE – Clausola di salvaguardia – Misura nazionale di ritiro dal mercato e di divieto di immissione sul mercato di un tagliaerba – Requisiti relativi ai dispositivi di protezione – Versioni successive di una norma armonizzata – Certezza del diritto – Decisione della Commissione che dichiara giustificato il provvedimento – Errore di diritto.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 2^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 26 Gennaio 2017
Numero: T-474/15
Data di udienza:
Presidente: Gervasoni
Estensore: Madise
Premassima
SICUREZZA SUL LAVORO – TUTELA DEI CONSUMATORI – Tutela della salute e della sicurezza dei consumatori e dei lavoratori – Direttiva 2006/42/CE – Clausola di salvaguardia – Misura nazionale di ritiro dal mercato e di divieto di immissione sul mercato di un tagliaerba – Requisiti relativi ai dispositivi di protezione – Versioni successive di una norma armonizzata – Certezza del diritto – Decisione della Commissione che dichiara giustificato il provvedimento – Errore di diritto.
Massima
Allegato
Titolo Completo
TRIBUNALE UE Sez.2^ 26/01/2017 Sentenza T-474/15
SENTENZA
TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE C.E. Sez.2^ 26/01/2017 Sentenza T-474/15
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)
26 gennaio 2017
«Tutela della salute e della sicurezza dei consumatori e dei lavoratori – Direttiva 2006/42/CE – Clausola di salvaguardia – Misura nazionale di ritiro dal mercato e di divieto di immissione sul mercato di un tagliaerba – Requisiti relativi ai dispositivi di protezione – Versioni successive di una norma armonizzata – Certezza del diritto – Decisione della Commissione che dichiara giustificato il provvedimento – Errore di diritto»
Nella causa T-474/15,
Global Garden Products Italy SpA (GGP Italy), con sede in Castelfranco Veneto (Italia), rappresentata da A. Villani, L. D’Amario e M. Caccialanza, avvocati,
ricorrente,
contro
Commissione europea, inizialmente rappresentata da G. Braga da Cruz e L. Cappelletti, successivamente da G. Braga da Cruz et C. Zadra, in qualità di agenti,
convenuta,
sostenuta da
Repubblica di Lettonia, rappresentata da I. Kalniņš e D. Pelše, in qualità di agenti,
interveniente,
avente ad oggetto una domanda fondata sull’articolo 263 TFUE di annullamento della decisione di esecuzione (UE) 2015/902 della Commissione, del 10 giugno 2015, concernente una misura, adottata dalla Lettonia in conformità alla direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che vieta l’immissione sul mercato di un rasaerba fabbricato da GGP Italy SpA (GU 2015, L 147, pag. 22),
IL TRIBUNALE (Seconda Sezione),
composto da S. Gervasoni, facente funzione di presidente, L. Madise (relatore) e Z. Csehi, giudici,
cancelliere: J. Palacio González, amministratore principale
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 21 settembre 2016,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Fatti
1 L’articolo 11 della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione) (GU 2006, L 157, pag. 24) prevede una clausola di salvaguardia per cui, in particolare, se uno Stato membro constata che una macchina, ai sensi di detta direttiva, presenta rischi per la salute e la sicurezza delle persone, adotta tutti i provvedimenti utili al fine di evitare tali rischi e ne informa la Commissione, affinché quest’ultima esamini se tali provvedimenti sono giustificati e comunichi la sua decisione a tale riguardo a tutti gli Stati membri.
2 La ricorrente, la Global Garden Products Italy SpA (GGP Italy), fabbrica macchine per il giardinaggio. In particolare, essa produce il tagliaerba elettrico denominato «Stiga Collector 35 EL» (C 350, 297352654/S13) (in prosieguo: il «tagliaerba di cui trattasi») che, secondo le sue dichiarazioni, ha esportato in diversi Stati membri, fra cui la Lettonia.
3 Secondo la dichiarazione «CE» di conformità del tagliaerba di cui trattasi alle disposizioni della direttiva 2006/42, formulata dalla ricorrente e datata 3 settembre 2012, la macchina è stata oggetto di un esame positivo di conformità da parte della TÜV Rheinland LGA Products GmbH, organismo notificato ai sensi dell’articolo 14 della medesima direttiva. Quest’ultimo ha fatto riferimento, in particolare, alla norma armonizzata del Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (Cenelec) EN 60335-2-77:2006, il cui titolo è: «Elettrodomestici e apparecchi elettrici similari – Sicurezza – Parte 2-77: Requisiti particolari per tagliaerba elettrici con conducente a piedi (IEC 60355-2-77:1996, modificato)».
4 La norma armonizzata EN 60335-2-77:2006 era volta a consentire di attestare, per le macchine oggetto della stessa e ad essa conformi, una presunzione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui all’allegato I della direttiva 98/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine (GU 1998, L 207, pag. 1), che è stata sostituita dalla direttiva 2006/42. Tenuto conto degli elementi della controversia, si deve precisare che il punto 1.3.8 di detto allegato riguarda la «[s]celta di una protezione contro i rischi dovuti agli elementi mobili» e formula una serie di prescrizioni relative ai tipi di protezione o di dispositivo di protezione a seconda che gli elementi mobili delle macchine abbiano una funzione di trasmissione o partecipino alla lavorazione. Il punto 1.4.1 del medesimo allegato illustra i requisiti di ordine generale delle protezioni e dei dispositivi di protezione, che, in particolare, devono «essere situati ad una distanza sufficiente dalla zona pericolosa». Tuttavia, a tal proposito, la norma armonizzata EN 60335-2-77:2006 non prevedeva alcuna distanza minima precisa tra il bordo dello strumento mobile di taglio e la parete posteriore della sede dello strumento di taglio (punto 20.103.1.1).
5 Nell’aprile del 2013 il Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (Centro di tutela dei diritti dei consumatori, Lettonia), designato dalla Repubblica di Lettonia quale autorità competente per la sorveglianza sul mercato, ai sensi dell’articolo 4 della direttiva 2006/42, ha prelevato presso un distributore stabilito in Lettonia taluni esemplari del tagliaerba di cui trattasi. Tale iniziativa s’iscriveva nell’ambito di un’azione comune relativa al controllo dei tagliaerba immessi in commercio, avviata nel 2011 dalla Prosafe (Product Safety Forum of Europe, Forum europeo sulla sicurezza dei prodotti), associazione che raggruppa in particolare autorità nazionali come il Centro di tutela dei diritti dei consumatori.
6 Un esemplare prelevato del tagliaerba di cui trattasi, fabbricato nel 2013, è stato controllato dallo Slovenski institut za kakovost in meroslovje (Istituto sloveno per la qualità e la metrologia) di Lubiana, organismo notificato ai sensi dell’articolo 14 della direttiva 2006/42. Dal rapporto di verifica si evince che questo è stato effettuato, in particolare, tenuto conto dei requisiti posti da detta direttiva e delle disposizioni della norma armonizzata EN 60335-2-77:2010, che ha il medesimo oggetto della precedente norma armonizzata EN 60335-2-77:2006, richiamata ai punti 3 e 4 supra.
7 L’Istituto sloveno per la qualità e la metrologia ha rilevato la non conformità della macchina in questione alle disposizioni della norma armonizzata EN 60335‑2‑77:2010, relativa alla distanza tra il bordo dello strumento mobile di taglio e la parete posteriore della sede dello strumento di taglio. Tale distanza è stata misurata in 87 mm, mentre il punto 20.107.1.1 di tale norma prevede, in particolare, una distanza minima di 120 mm. L’organismo ha concluso, in base a quest’ultima constatazione, che le disposizioni dei punti 1.3.8 e 1.4.1 dell’allegato I alla direttiva 2006/42 non erano rispettati. Tali punti hanno il medesimo oggetto dei punti con uguale numerazione dell’allegato I alla direttiva 98/37, richiamati al punto 4 supra, e sono redatti in modo identico quanto al requisito per cui le protezioni e i dispositivi di protezione devono «essere situati ad una distanza sufficiente dalla zona pericolosa». Il Centro per la tutela dei diritti dei consumatori (in prosieguo: le «autorità lettoni») ha ricevuto il rapporto dell’organismo in data 9 ottobre 2013.
8 Con lettera del 3 dicembre 2013 le autorità lettoni hanno invitato il distributore del tagliaerba di cui trattasi in Lettonia ad avviare azioni volontarie al fine «di impedire la distribuzione nel paese di un tagliaerba poco sicuro».
9 Con lettera del 12 dicembre 2013 le autorità lettoni hanno anche informato la ricorrente circa i risultati di un controllo operato sul tagliaerba di cui trattasi e circa la rilevata non conformità in relazione alla distanza tra il bordo dello strumento mobile di taglio e la parete posteriore della protezione e le hanno chiesto di fornire spiegazioni su tale non conformità, di chiarire quali misure essa intendesse prendere e di indicare per quale ragione la dicitura «CE» di conformità si riferisse alla norma armonizzata EN 60335-2-77:2006, a loro parere applicabile fino al 2011, allorché la macchina era stata prodotta nel 2013. Il rapporto dell’Istituto sloveno per la qualità e la metrologia era allegato alla lettera.
10 La ricorrente, nei diversi scambi successivamente avuti con le autorità lettoni, ha sostenuto che la norma armonizzata EN 60335-2-77:2010 aveva definitivamente sostituito la norma armonizzata EN 60335-2-77:2006 solo il 1° settembre 2013, che il tagliaerba di cui trattasi non era più prodotto da tale data e che esso era conforme alla norma armonizzata EN 60335-2-77:2006. La ricorrente ha ammesso che nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea dell’8 aprile 2011, in cui la norma armonizzata EN 60335-2-77:2010 era stata pubblicata per la prima volta (GU 2011, C 110, pag. 52), i riferimenti alla norma armonizzata sostituita nonché la data di cessazione della presunzione di conformità conferita da tale norma erano stati omessi nella tabella dei titoli e dei riferimenti delle norme armonizzate. La ricorrente, tuttavia, ha sottolineato che nella colonna della tabella relativa a tale data era apposta una nota 1 in cui si affermava che «[i]n genere la data di cessazione della presunzione di conformità coincide[va] con la data di ritiro (“dow”), fissata dall’organismo europeo di normalizzazione» e che «[era] bene richiamare l’attenzione di coloro che utilizzano queste norme sul fatto che in alcuni casi eccezionali [poteva] avvenire diversamente». A tal proposito, la ricorrente ha fatto rinvio alle informazioni contenute nella stessa norma armonizzata EN 60335-2-77:2010 e a quelle pubblicate sul sito internet del Comitato europeo di normalizzazione (CEN), secondo cui la data di ritiro (dow) (in prosieguo: la «data di ritiro») citata era nella fattispecie il 1º settembre 2013.
11 Le autorità lettoni, da parte loro, facendo riferimento alla direttiva 2006/42, hanno sottolineato che l’articolo 5 prevedeva che il fabbricante di una macchina o il suo mandatario, prima di immetterla sul mercato, doveva accertarsi che tale macchina soddisfacesse i pertinenti requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute indicati dalla direttiva stessa. Esse hanno ricordato che ciò poteva esser fatto, ai sensi dell’articolo 7 della citata direttiva, con una dichiarazione di conformità ad una norma armonizzata pubblicata in Gazzetta ufficiale, anch’essa relativa alla macchina considerata, che comportava una presunzione di conformità a detti requisiti. In mancanza di ciò, l’interessato avrebbe dovuto provare con altri mezzi che tali requisiti erano rispettati ad un livello almeno equivalente a quello derivante dal rispetto della norma armonizzata. Le autorità lettoni hanno aggiunto che, poiché la norma armonizzata EN 60335-2-77:2010 era stata pubblicata in Gazzetta ufficiale l’8 aprile 2011, nel corso del 2012 e del 2013, rispettivamente anno della dichiarazione CE di conformità del tagliaerba di cui trattasi e anno di fabbricazione dell’esemplare controllato, la norma armonizzata EN 60335‑2‑77:2006 non era più applicabile e che la conformità a quest’ultima non conferiva più una presunzione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e tutela della salute. La norma armonizzata EN 60335-2-77:2010 sarebbe certamente più rigorosa della precedente, ma rappresenterebbe lo «stato dell’arte» in materia. Il rapporto di verifica dell’Istituto sloveno per la qualità e la metrologia indicherebbe, inoltre, che il tagliaerba di cui trattasi non conferiva un livello di sicurezza almeno equivalente a quello derivante dal rispetto della norma armonizzata applicabile. Le autorità lettoni hanno comunicato, il 19 marzo 2014, che ne avrebbero vietato la vendita.
12 Nel maggio 2014, una segnalazione relativa al tagliaerba di cui trattasi veniva pubblicata dal RAPEX (sistema comunitario di scambio rapido di informazione sui prodotti pericolosi non alimentari). Tale sistema, previsto dalla direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti (GU 2002, L 11, pag. 4), associa la Commissione e le autorità nazionali di tutela dei consumatori degli Stati membri nonché degli altri Stati parti dell’accordo sullo Spazio economico europeo. Esso consente alla Commissione di redigere e di pubblicare ogni settimana un elenco di prodotti che rappresentano un rischio per la salute e la sicurezza dei consumatori, su segnalazione delle autorità nazionali.
13 La segnalazione sul RAPEX relativa al tagliaerba di cui trattasi indica tuttavia un «altro livello di rischio» e non un «rischio grave» come per gli altri prodotti inclusi nell’elenco settimanale. Il rischio viene identificato nella possibilità di tagliarsi e si riporta che «[l]e lame non sono sufficientemente protette», che «è pertanto possibile procurarsi tagli ai piedi o alle mani durante l’utilizzo o la manutenzione» e che «[i]l prodotto non rispetta i requisiti della direttiva macchine e la pertinente norma armonizzata EN 60335-2-77». Si aggiunge che sono state intraprese azioni volontarie per il ritiro dal mercato.
14 Si deve precisare che, ai sensi dell’articolo 2 della direttiva 2001/95, il ritiro è definito come qualsiasi misura volta a impedire la distribuzione e l’esposizione di un prodotto pericoloso, nonché la sua offerta al consumatore e si distingue dal richiamo, che è definito come misura volte ad ottenere la restituzione di un prodotto pericoloso che il fabbricante o il distributore ha già fornito o reso disponibile ai consumatori.
15 Con lettera dell’11 giugno 2014, il distributore del tagliaerba di cui trattasi in Lettonia informava le autorità lettoni del ritiro dal mercato della macchina. Peraltro, in una lettera del 28 agosto 2014, la ricorrente ha confermato che, per ottenere la rimozione dal RAPEX della segnalazione del suo prodotto, che rischiava di offuscare la sua reputazione, essa avrebbe ritirato il tagliaerba di cui trattasi dal mercato lettone e ha informato che lo stesso non era più prodotto né immesso in commercio in tutta l’Unione europea a far data dal 1º settembre 2013.
16 Il 1° luglio 2014 le autorità lettoni hanno comunicato alla Commissione, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2006/42, una misura volontaria volta a ritirare dal mercato e non mettere a disposizione del mercato il tagliaerba di cui trattasi. Le disposizioni di detto articolo relativo alla clausola di salvaguardia prevedono quanto segue:
«1. Se uno Stato membro constata che una macchina oggetto della presente direttiva, provvista della marcatura CE, accompagnata dalla dichiarazione CE di conformità e utilizzata conformemente alla sua destinazione o in condizioni ragionevolmente prevedibili rischia di compromettere la salute o la sicurezza delle persone (…), esso adotta tutti i provvedimenti utili al fine di ritirare la suddetta macchina dal mercato, vietarne l’immissione sul mercato e/o la messa in servizio oppure limitarne la libera circolazione.
2. Lo Stato membro informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri delle suddette misure, motivandone le decisioni e precisando in particolare se la mancata conformità è dovuta:
a) al mancato rispetto dei requisiti essenziali [di sicurezza e tutela della salute pertinenti illustrati all’allegato I];
(…)
3. La Commissione consulta senza indugio le parti interessate.
La Commissione constata, dopo la consultazione, se le misure adottate dallo Stato membro sono giustificate o meno e comunica la sua decisione allo Stato membro promotore dell’iniziativa, agli altri Stati membri e al fabbricante o al suo mandatario.
(…)
5. Se una macchina non è conforme ed è munita della marcatura “CE”, lo Stato membro competente adotta i provvedimenti adeguati nei confronti di chi ha applicato la marcatura e ne informa la Commissione. La Commissione informa gli altri Stati membri.
6. La Commissione si accerta che gli Stati membri siano informati dello svolgimento e dei risultati della procedura».
17 Il formulario di notifica delle autorità lettoni indica un difetto di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute elencati ai punti 1.3.8. e 1.4.1. dell’allegato I della direttiva 2006/42, riguardanti i ripari e i dispositivi di protezione dagli elementi mobili, il cui contenuto è stato ricordato ai punti 4 e 7 supra. Esso precisa che è stata effettuata una verifica rispetto alle disposizioni della norma armonizzata EN 60335-2-77:2010 e che a tale riguardo è stata riscontrata una distanza insufficiente tra il bordo dello strumento mobile di taglio e la parete posteriore della sede del medesimo, che comprometterebbe il normale funzionamento del tagliaerba di cui trattasi. Il formulario segnala inoltre che sono state adottate azioni volontarie di ritiro dal mercato e di non immissione sul mercato da parte del distributore, e che il fabbricante è stato informato con lettera del 12 dicembre 2013. Il rapporto di verifica dell’Istituto sloveno per la qualità e la metrologia di cui al punto 7 supra è stato accluso come allegato al formulario.
18 Con lettera del 24 settembre 2014, la Commissione, conformemente alle disposizioni dell’articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2006/42 e riferendosi al divieto di immissione sul mercato, ha invitato la ricorrente a presentare le sue osservazioni a seguito della notifica delle autorità lettoni, riportando le non conformità alla norma EN 60335-2-77:2010 riscontrate nel rapporto di verifica dell’Istituto sloveno per la qualità e la metrologia. Nella medesima lettera la Commissione proponeva alla ricorrente di incontrare i propri servizi.
19 Con lettera del 4 ottobre 2014, la ricorrente ha risposto alla Commissione che il tagliaerba di cui trattasi era fuori produzione dal 1º settembre 2013 e che non era più commercializzato; in particolare, era già stato effettuato il ritiro del prodotto presso i distributori e i rivenditori in Lettonia. La ricorrente ha aggiunto che, a suo parere, il tagliaerba di cui trattasi rispettava i requisiti della «direttiva macchine» applicabile al momento della sua produzione e della sua immissione sul mercato.
20 È alla luce di tali circostanze che, il 10 giugno 2015, la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione (UE) 2015/902, concernente una misura, adottata dalla Lettonia in conformità alla direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che vieta l’immissione sul mercato di un rasaerba fabbricato da GGP Italy SpA (GU 2015, L 147, pag. 22; in prosieguo: la «decisione impugnata»).
21 Nella decisione impugnata, la Commissione ha citato, segnatamente, la notifica delle autorità lettoni e ha precisato che le medesime avevano adottato una misura volta a impedire l’immissione sul mercato del tagliaerba di cui trattasi; che quest’ultimo recava il marchio «CE» conformemente alla direttiva 2006/42; che tuttavia, alla luce del fascicolo, esso non soddisfaceva i requisiti essenziali di sicurezza e tutela della salute di cui ai punti 1.3.8. e 1.4.1. dell’allegato I alla citata direttiva «poiché la distanza troppo breve tra la parete posteriore della macchina e la circonferenza di taglio fa[ceva] sì che la macchina funzion[asse] in condizioni di sicurezza carenti»; che il fabbricante aveva precisato che il prodotto era stato volontariamente ritirato dal mercato lettone; e che la misura nazionale adottata doveva ritenersi giustificata. Gli Stati membri sono stati designati quali destinatari della decisione impugnata.
22 Nel luglio 2015, le autorità svedesi, richiamandosi alla decisione impugnata, procedevano ad una pubblicazione in cui segnalavano che il tagliaerba di cui trattasi non poteva essere né venduto né utilizzato.
Procedimento e conclusioni delle parti
23 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 17 agosto 2015, la ricorrente ha proposto il presente ricorso.
24 Con separato atto, depositato presso la cancelleria del Tribunale il 16 ottobre 2015, la ricorrente ha presentato domanda di provvedimenti provvisori volta alla sospensione dell’esecuzione della decisione impugnata e all’adozione di ogni altra misura ritenuta opportuna. Con ordinanza del 10 dicembre 2015, GGP Italy/Commissione (T‑474/15, EU:T:2015:958), il presidente del Tribunale ha respinto la domanda e riservato le spese.
25 Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 16 novembre 2015, la Repubblica di Lettonia ha chiesto di intervenire a sostegno delle conclusioni della Commissione. Con decisione del 16 dicembre 2015, il presidente della Seconda Sezione del Tribunale ha ammesso tale intervento.
26 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale ha deciso di avviare la fase orale del procedimento.
27 Le difese orali delle parti e le loro risposte ai quesiti del Tribunale sono state sentite all’udienza del 21 settembre 2016.
28 La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:
– annullare la decisione impugnata;
– adottare ogni ulteriore misura che fosse ritenuta opportuna;
– condannare la Commissione alle spese.
29 La Commissione chiede che il Tribunale voglia:
– respingere il ricorso;
– condannare la ricorrente alle spese.
30 La Repubblica di Lettonia conclude che il Tribunale voglia respingere il ricorso.
In diritto
Sulla ricevibilità del capo delle conclusioni in cui si chiede al Tribunale di «adottare ogni ulteriore misura che fosse ritenuta opportuna»
31 Dall’articolo 21 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, applicabile al Tribunale ai sensi dell’articolo 53 di detto Statuto, nonché dall’articolo 76 del regolamento di procedura del Tribunale, risulta che il ricorso deve contenere in modo chiaro e preciso l’indicazione dell’oggetto della controversia, le conclusioni nonché l’esposizione sommaria dei motivi dedotti per consentire alla parte convenuta di preparare la sua difesa e al Tribunale di esercitare il suo controllo. Ne discende che le conclusioni del ricorso devono essere formulate in modo preciso e inequivoco al fine di evitare che il giudice statuisca ultra petita oppure ometta di pronunciarsi su una censura (v., in tal senso, sentenze del 14 dicembre 1962, Meroni/Alta Autorità, 46/59 e 47/59, EU:C:1962:44, pag. 780; del 10 maggio 2012, Commissione/Estonia, C‑39/10, EU:C:2012:282, punto 24, e ordinanza del 13 aprile 2011, Planet/Commissione, T‑320/09, EU:T:2011:172, punto 22).
32 Orbene, nel caso di specie la domanda presentata dalla ricorrente, ai sensi della quale il Tribunale dovrebbe «adottare ogni ulteriore misura che fosse ritenuta opportuna», manifestamente non soddisfa i requisiti richiamati al punto che precede. Essa è, pertanto, irricevibile.
Nel merito
33 La ricorrente deduce due motivi a sostegno del suo ricorso di annullamento. Da un lato, in sostanza, sarebbe stato violato l’articolo 20 della direttiva 2006/42, in quanto la Commissione avrebbe adottato la decisione impugnata in esito a una procedura viziata da irregolarità rispetto alle prescrizioni di detto articolo che mirano a garantire i diritti di difesa degli interessati. Dall’altro lato, sarebbero stati parimenti violati l’articolo 5, paragrafo 1, l’articolo 6, paragrafo 1, l’articolo 7 e l’articolo 11 della medesima direttiva, che contengono le disposizioni volte a consentire ai fabbricanti di macchine di dimostrare la conformità dei loro prodotti ai requisiti essenziali di sicurezza e tutela della salute e alle altre prescrizioni sancite nella citata direttiva e di commercializzarli liberamente nell’Unione europea, nonché a consentire alle pubbliche autorità di adottare le misure di salvaguardia nel rispetto di determinate condizioni.
Sul motivo relativo alla violazione dell’articolo 20 della direttiva 2006/42
34 L’articolo 20 della direttiva 2006/42 stabilisce quanto segue:
«Qualsiasi provvedimento adottato in applicazione della presente direttiva e che conduca a limitare l’immissione sul mercato e/o la messa in servizio di ogni macchina oggetto della presente direttiva è motivato dettagliatamente. Esso è notificato senza indugio all’interessato con l’indicazione delle procedure di ricorso ammesse dalle legislazioni in vigore nello Stato membro in questione e dei termini entro i quali detti ricorsi devono essere presentati».
35 A tal proposito, la ricorrente sostiene di non aver ricevuto la notifica della decisione delle autorità lettoni di ritiro dal mercato e di divieto di messa a disposizione sul mercato del tagliaerba di cui trattasi sulla cui base la Commissione ha adottato la decisione impugnata. Dalla memoria di intervento del governo lettone si evincerebbe, d’altronde, che non era stata adottata alcuna decisione vincolante definitiva prima di avere adito la Commissione. Quest’ultima avrebbe dunque confermato una decisione inesistente e la decisione impugnata sarebbe quindi illegittima anche sotto questo profilo. Pertanto, non sarebbe stata rispettata alcuna delle prescrizioni dell’articolo 20 della direttiva 2006/42. In particolare, non sarebbero state indicate le procedure di ricorso ammesse in Lettonia né sarebbe stato possibile accedervi, alla luce di quanto precedentemente esposto. Dal controricorso si evincerebbe che la Commissione si sarebbe limitata, prendendo semplicemente visione del formulario inviatole dalle autorità lettoni, a un controllo meramente formale dell’asserita notifica, effettuata da tali autorità al distributore in Lettonia e al produttore, delle misure adottate in relazione al tagliaerba di cui trattasi. Le indicazioni del citato formulario sarebbero di fatto ambigue, o addirittura inesatte o contraddittorie rispetto alle spiegazioni fomite dal governo lettone nella sua memoria di intervento, in particolare per quanto concerne la misura adottata nei confronti del distributore e la relativa notifica al produttore e, d’altronde, riguardo alla natura di quest’ultima, non corrisponderebbero a quanto riconosciuto dalla Commissione nella decisione impugnata. Infatti, quest’ultima farebbe esclusivo riferimento ad un divieto di immissione sul mercato e non ad un ritiro dal mercato, di cui invece farebbe menzione il formulario.
36 Secondo la Commissione, il motivo non riguarda la decisione impugnata, ma la misura adottata dalle autorità lettoni. Esso sarebbe irricevibile. In subordine, la Commissione osserva che, nel contesto dell’applicazione dell’articolo 11 della direttiva 2006/42 concernente il meccanismo di salvaguardia attivato su iniziativa di uno Stato membro, non è tenuta a controllare sotto tutti gli aspetti la legittimità delle misure nazionali – controllo che compete ai giudici nazionali – ma a verificare la fondatezza o meno, nel merito, di dette misure. La Commissione cita, a questo proposito, la sentenza del 15 luglio 2015, CSF/Commissione (T‑337/13, EU:T:2015:502, punto 100). La Commissione aggiunge che la ricorrente non ha menzionato, quando è stata invitata a farlo, problemi di ordine procedurale con le autorità nazionali. Se la decisione impugnata menziona soltanto un divieto di immissione sul mercato e non un ritiro dal medesimo è perché la ricorrente stessa avrebbe adottato misure di ritiro dal mercato, annunciate il 28 agosto 2014 alle autorità lettoni, e perché la decisione mirerebbe a vietare un’eventuale nuova immissione sul mercato della macchina di cui trattasi in qualsivoglia Stato membro dell’Unione.
37 Il governo lettone, dal suo canto, sostiene che le autorità lettoni si sono attenute alla procedura nazionale e che, con la lettera del 19 marzo 2014 menzionata al punto 11 supra, esse hanno motivato la loro posizione e annunciato una misura restrittiva. Tuttavia, le medesime non avrebbero adottato una misura definitiva, passibile di ricorso interno, in attesa di una conferma o meno da parte della Commissione, ai sensi dell’articolo 11 della direttiva 2006/42, della posizione assunta.
38 Si deve anzitutto riconoscere, contrariamente a quanto sostiene in via principale la Commissione, che il presente motivo è diretto contro la decisione impugnata e non contro la misura adottata dalle autorità lettoni, sebbene si fondi sulla critica del contegno di quest’ultime. Esso è presentato proprio quale motivo di ricorso avverso la decisione impugnata e consiste in una censura alla Commissione per aver violato l’articolo 20 della direttiva 2006/42 nel dichiarare giustificata una misura nazionale a sua volta adottata in violazione di tale disposizione. Il presente motivo non può pertanto essere dichiarato irricevibile, né essere considerato in prima battuta come inoperante, come sostenuto in udienza dalla Commissione.
39 Nel merito, si deve ricordare, come già dichiarato nella sentenza del 15 luglio 2015, CSF/Commissione (T‑337/13, EU:T:2015:502, punto 100), menzionata dalla Commissione, che non spetta a quest’ultima, nell’ambito dell’adozione di una decisione quale quella impugnata, assunta ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2006/42, controllare, sotto tutti i suoi aspetti, la legittimità delle misure adottate dalle autorità nazionali che comportano l’attivazione della clausola di salvaguardia prevista da tale articolo. A tal proposito, l’articolo 20 della direttiva, la cui violazione è lamentata dalla ricorrente, menziona esplicitamente le «procedure di ricorso ammesse dalle legislazioni in vigore nello Stato membro in questione», il che indica, da un lato, che tale articolo riguarda le misure nazionali adottate in base alla direttiva e, dall’altro lato, che il controllo delle stesse spetta ai giudici nazionali. Detto articolo non fa sorgere pertanto obblighi a carico della Commissione.
40 Nell’ambito dell’attuazione dell’articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2006/42, il ruolo della Commissione è anzitutto quello di verificare se le misure utili che le sono notificate da uno Stato membro siano giustificate, da un punto di vista di diritto e di fatto, per evitare che una macchina rischi di compromettere, come enuncia il paragrafo 1 dello stesso articolo, la salute o la sicurezza delle persone o, eventualmente, degli animali domestici o dei beni o, qualora applicabile, dell’ambiente (sentenza del 15 luglio 2015, CSF/Commissione, T‑337/13, EU:T:2015:502, punto 101). Si deve evidenziare, in risposta agli argomenti proposti in udienza dalla ricorrente, che l’analisi fatta nella sentenza citata supra nell’ambito della contestazione di una violazione, da parte delle autorità nazionali, del principio di parità di trattamento, è parimenti pertinente nella presente causa, in cui si contesta la violazione, da parte delle autorità nazionali, di una disposizione di una direttiva. Infatti, le due cause hanno ad oggetto eventuali violazioni, commesse dalle autorità nazionali, di principi o regole del diritto dell’Unione, il cui rispetto dev’essere verificato direttamente dai giudici nazionali.
41 Pertanto, gli argomenti della ricorrente secondo cui la Commissione avrebbe violato l’articolo 20 della direttiva 2006/42 approvando una misura nazionale anch’essa adottata in violazione di detta disposizione non possono essere accolti.
42 Peraltro, in risposta all’argomento proposto dalla ricorrente, vertente sugli elementi apportati dal governo lettone nel corso del procedimento, secondo cui, in sostanza, la Commissione non poteva neppure, senza violare l’articolo 20 della direttiva 2006/42, approvare una decisione nazionale non vincolante, se non addirittura inesistente, si deve precisare che nulla osta a che i «provvedimenti utili» che uno Stato membro deve adottare e comunicare alla Commissione ai sensi della clausola di salvaguardia di cui all’articolo 11 della direttiva assumono l’aspetto di provvedimenti non unilaterali o di provvedimenti non direttamente vincolanti. D’altronde, se simili misure non rientrassero nel campo di applicazione della citata clausola di salvaguardia, la portata di quest’ultima potrebbe essere significativamente ridotta, in quanto né la Commissione né gli Stati membri diversi da quello che ha rivelato un rischio su una macchina ne sarebbero informati, allorché il fabbricante di detta macchina, il suo mandatario o i distributori dovessero adottare misure volontarie o conformarsi spontaneamente a misure non vincolanti. Pertanto, la comunicazione, come nel caso di specie, relativa al fatto che, in seguito ad un’iniziativa delle autorità nazionali, il distributore ha preso misure volontarie di ritiro dal mercato e di non immissione sul mercato costituisce proprio la comunicazione di un provvedimento utile, idonea a determinare l’assunzione da parte della Commissione di una decisione basata sull’articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2006/42.
43 Da quanto precede risulta che il motivo attinente alla violazione dell’articolo 20 della direttiva 2006/42 da parte della Commissione dev’essere respinto in quanto infondato.
Sul motivo vertente sulla violazione dell’articolo 5, paragrafo 1, dell’articolo 6, paragrafo 1, dell’articolo 7 e dell’articolo 11 della direttiva 2006/42.
44 Tra le disposizioni della direttiva 2006/42 invocate dalla ricorrente, l’articolo 5, paragrafo l, prevede che prima di immettere sul mercato o di mettere in servizio una macchina, il fabbricante o il suo mandatario siano tenuti, in particolare, ad accertarsi che la medesima soddisfi i pertinenti requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute indicati dall’allegato I della direttiva in esame, ad espletare le appropriate procedure di valutazione della conformità, a redigere la dichiarazione «CE» di conformità e ad apporre la marcatura «CE» sulla macchina. L’articolo 6, paragrafo 1, dispone che gli Stati membri non possano vietare, limitare od ostacolare l’immissione sul mercato o la messa in servizio di una macchina che rispetti le disposizioni della direttiva. L’articolo 7 prevede, segnatamente, che gli Stati membri debbano ritenere che le macchine provviste della marcatura «CE» e accompagnate dalla dichiarazione «CE» di conformità rispettino le disposizioni della direttiva e che le macchine costruite in conformità di una norma armonizzata, il cui riferimento è stato pubblicato dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale, si presumano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza e tutela della salute coperti da tale norma armonizzata. Occorre ricordare che la stessa norma armonizzata è definita all’articolo 2 come «specifica tecnica adottata da un organismo di normalizzazione, ovvero il Comitato europeo di normalizzazione (CEN), il Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (Cenelec) o l’Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI), nel quadro di un mandato rilasciato dalla Commissione conformemente alle procedure istituite dalla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede un procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione [(GU 1998, L 204, pag. 37)], e non avente carattere vincolante». Infine, l’articolo 11, parzialmente riportato al punto 15 supra, definisce le condizioni di attuazione della clausola di salvaguardia.
45 In sostanza, la ricorrente ritiene che il rifiuto da parte della Commissione, alla stregua del rifiuto delle autorità lettoni, di ammettere che prima del 1º settembre 2013 la conformità del tagliaerba di cui trattasi ai requisiti essenziali di sicurezza e tutela della salute enunciati nella direttiva 2006/42 poteva essere presunta tramite la sua conformità alla norma armonizzata EN 60335-2-77:2006 costituisca una violazione delle disposizioni succitate.
46 Poiché la questione dell’applicazione nel tempo dei diversi testi pertinenti è rilevante per l’esame del presente motivo e degli argomenti delle parti a proposito dello stesso, è utile ricordare le seguenti date:
– a partire dal 1993: applicazione della prima direttiva «macchine» e delle sue modifiche che, consolidate, sono all’origine della direttiva 98/37;
– 9 giugno 2006: pubblicazione in Gazzetta ufficiale della direttiva 2006/42;
– 6 novembre 2007: prima pubblicazione in Gazzetta ufficiale della norma armonizzata EN 60335-2-77:2006;
– 28 marzo 2009: ultima pubblicazione in Gazzetta ufficiale della norma armonizzata EN 60335-2-77:2006;
– 29 dicembre 2009: abrogazione della direttiva 98/37 e data di efficacia delle misure di recepimento della direttiva 2006/42;
– 8 aprile 2011: prima pubblicazione in Gazzetta ufficiale della norma armonizzata EN 60335-2-77:2010;
– 3 settembre 2012: attestazione «CE» di conformità del tagliaerba di cui trattasi, facente riferimento alla norma armonizzata EN 60335-2-77:2006;
– 1º settembre 2013: data di ritiro della norma armonizzata EN 60335‑2‑77:2006, stabilita dal Cenelec.
47 All’udienza, la Commissione ha sostenuto preliminarmente che il motivo della ricorrente era inoperante. La decisione impugnata vieterebbe in effetti per il futuro qualsivoglia nuova immissione sul mercato del tagliaerba di cui trattasi in tutta l’Unione e sarebbe pacifico che, nel giugno 2015, data dell’adozione della decisione impugnata, la macchina non era conforme ai requisiti essenziali di sicurezza e tutela della salute di cui alla direttiva 2006/42, indipendentemente dalla questione se, fino al 31 agosto 2013, potesse beneficiare di una presunzione di conformità a detti requisiti in virtù della sua conformità alla norma armonizzata EN 60335-2-77:2006.
48 Da parte sua, la ricorrente rammenta che la norma che ha sostituito la norma armonizzata EN 60335-2-77:2006 per i «tosaerba elettrici alimentati dalla rete con operatore a terra» – ossia la norma armonizzata EN 60335-2-77:2010 – è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale 1’8 aprile 2011, senza che la Commissione avesse esplicitamente indicato, nell’apposita colonna della tabella dei titoli e dei riferimenti delle norme armonizzate di cui a tale pubblicazione, la data di cessazione della presunzione di conformità concessa sulla base della norma sostituita. Stante ciò, si sarebbe dovuto fare riferimento alla nota 1 di tale colonna, che precisava che «[i]n genere la data di cessazione della presunzione di conformità coincide[va] con la data di ritiro (“dow”) fissata dall’organismo europeo di normalizzazione» e che «[era] bene richiamare l’attenzione di coloro che utilizzano queste norme sul fatto che in alcuni casi eccezionali [poteva] avvenire diversamente». Ebbene, la data della norma armonizzata EN 60335‑2‑77:2006, come risulta da diversi documenti dell’organismo di normalizzazione e dalla stessa norma EN 60335-2-77:2010, sarebbe proprio il 1º settembre 2013.
49 La ricorrente aggiunge che, nel periodo tra 1’8 aprile 2011 e il 31 agosto 2013, entrambe le versioni della norma armonizzata EN 60335-2-77, quella del 2006 e quella del 2010, erano idonee a conferire una presunzione di conformità delle macchine cui si riferivano ai requisiti essenziali di sicurezza e tutela della salute sanciti dalla direttiva 2006/42. Tale periodo di coesistenza, che corrisponde d’altronde al periodo di transizione durante il quale le norme nazionali incompatibili con la nuova versione della norma armonizzata possono restare in vigore, sarebbe indispensabile per consentire ai produttori di macchine di adeguare i propri prodotti ed, eventualmente, i loro processi e strumenti di produzione, alle prescrizioni della nuova versione della norma armonizzata e abbiano il tempo di smaltire le macchine rispettando le prescrizioni della norma sostituita. Sarebbe inverosimile immaginare che, improvvisamente, dall’8 aprile 2011, data di pubblicazione della norma armonizzata EN 60335-2-77:2010, le macchine concepite tenendo conto della norma armonizzata EN 60335-2-77:2006 non potessero più essere prodotte e commercializzate e che si dovessero produrre e commercializzare prodotti conformi a una norma non ufficiale, in quanto norma armonizzata alcuni giorni prima.
50 La ricorrente ammette che, in casi eccezionali, la data di cessazione della presunzione di conformità conferita ai sensi della versione precedente della norma armonizzata può essere fissata dalla Commissione a una data anteriore o posteriore alla data di ritiro, ma in tal caso la Commissione sarebbe tenuta a fornire una precisa indicazione nell’apposita colonna della pubblicazione in Gazzetta ufficiale relativa alla nuova versione della norma armonizzata, circostanza che non si è verificata nel caso di specie.
51 A sostegno del proprio argomento, la ricorrente richiama, segnatamente, due documenti pubblici della Commissione, vale a dire la «guida all’applicazione della direttiva “macchine” 2006/42/CE – 2a edizione giugno 2010» (paragrafo 161, intitolato «Stato dell’arte») e la «guida blu all’attuazione della normativa UE sui prodotti – 2014» (punto 4.1.2.6, intitolato «Revisione di norme armonizzate»).
52 Nei limiti in cui l’argomento in difesa della Commissione presuppone che, tra il 29 dicembre 2009 e l’8 aprile 2011, non vi fosse alcuna norma armonizzata che conferisse, per tutti i «tosaerba elettrici alimentati dalla rete con operatore a terra», una presunzione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e tutela della salute di cui alla direttiva 2006/42, la ricorrente sottolinea che i produttori di tali macchine non potevano che continuare a far riferimento alla norma armonizzata di più recente pubblicazione, ossia la norma EN 60335-2-77:2006, per dimostrare il rispetto di detti requisiti, tanto più che tale norma era stata recepita negli ordinamenti nazionali, in particolare nell’ordinamento italiano cui essa appartiene, e che le norme nazionali di recepimento potevano rimanere valide fino alla data di ritiro che sarebbe stata indicata dalla norma armonizzata sostitutiva. Per il periodo successivo all’aprile 2011 e fino a tale data di ritiro, la persistenza delle norme nazionali di recepimento della norma armonizzata EN 60335-2-77:2006 dimostrerebbe che era ancora possibile fare riferimento alle disposizioni della stessa, sebbene i produttori potessero anche fare riferimento alla nuova norma armonizzata EN 60335-2-77:2010.
53 Da parte sua, nei limiti di una valutazione nel merito di tale motivo, la Commissione, sostenuta dal governo lettone, confuta gli argomenti della ricorrente. Essa fa valere che la direttiva 2006/42 ha sostituito la direttiva 98/37 e che gli Stati membri sono tenuti, ai sensi dell’articolo 26 della direttiva 2006/42, ad applicarne le disposizioni a partire dal 29 dicembre 2009, data di abrogazione della direttiva 98/37. Orbene, la norma armonizzata EN 60335-2-77:2006 sarebbe stata elaborata allo scopo esclusivo di conferire una presunzione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e tutela della salute elencati nella direttiva 98/37. Essa non sarebbe mai stata idonea a originare una simile presunzione in relazione ai requisiti essenziali di sicurezza e tutela della salute imposti dalla direttiva 2006/42. Ciò spiegherebbe perché le pubblicazioni nella Gazzetta ufficiale che citano la norma armonizzata EN 60335-2-77:2010, tutte relative alle norme armonizzate ai sensi della direttiva 2006/42, in particolare quella dell’8 aprile 2011 che citava per la prima volta detta norma, non facciano menzione della norma armonizzata EN 60335-2-77:2006 nelle colonne delle tabelle riguardanti le norme sostituite. Pertanto, la nota 1 apposta nella seconda di tali colonne, relativa alla data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita, richiamata dalla ricorrente per sostenere che la medesima poteva riferirsi alla norma armonizzata EN 60335-2-77:2006 fino alla data di ritiro attribuita a quest’ultima, non avrebbe alcuna rilevanza nel caso di specie. In generale, le indicazioni fornite dagli organismi di normalizzazione sulle date di ritiro non avrebbero alcuna rilevanza per determinare se il rispetto di una norma armonizzata può conferire una presunzione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e tutela della salute pertinenti finché tali date non sono riprese dalla Commissione nelle pubblicazioni relative alle norme armonizzate.
54 La Commissione chiarisce che pertanto, riguardo ai «tosaerba elettrici alimentati dalla rete con operatore a terra», i fabbricanti hanno attraversato tre periodi distinti in ordine alla prova della conformità dei loro prodotti ai requisiti essenziali di sicurezza e tutela della salute elencati nelle pertinenti direttive che si sono succedute. Fino al 28 dicembre 2009, data ultima di vigenza della direttiva 98/37, i medesimi avrebbero potuto fare riferimento alla norma armonizzata EN 60335‑2‑77:2006 per beneficiare di una presunzione di conformità dei loro prodotti ai requisiti di sicurezza e tutela della salute elencati nella citata direttiva. Dal 29 dicembre 2009 all’8 aprile 2011, poiché la direttiva 98/37 era stata sostituita dalla direttiva 2006/42 ma non era ancora stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale una norma armonizzata applicabile ai sensi di quest’ultima per i «tosaerba elettrici alimentati dalla rete con operatore a terra», i fabbricanti avrebbero dovuto dimostrare in concreto la conformità delle loro macchine ai requisiti essenziali di sicurezza e tutela della salute elencati nella direttiva 2006/42 con ogni altro mezzo diverso dal riferimento ad una norma armonizzata, segnatamente facendo riferimento, nel fascicolo tecnico del prodotto, ad altre norme e specifiche tecniche, ad esempio norme nazionali, europee o internazionali non armonizzate, o a specifiche tecniche dello stesso fabbricante. Infine, dopo 1’8 aprile 2011 i fabbricanti avrebbero potuto beneficiare di una presunzione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e tutela della salute enunciati nella direttiva 2006/42 facendo riferimento alla norma armonizzata EN 60335‑2‑77:2010. Pertanto, nella dichiarazione «CE» di conformità del tagliaerba di cui trattasi fatta nel settembre del 2012 non era possibile fare riferimento alla norma armonizzata EN 60335-2-77:2006 per attestare una presunzione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e tutela della salute enunciati nella direttiva 2006/42. Allo stesso modo, gli esemplari prodotti nel 2013 in conformità a tale norma non potevano beneficiare di una simile presunzione.
55 Si deve innanzitutto esaminare l’argomento della Commissione, proposto in udienza, secondo cui il secondo motivo di annullamento proposto dalla ricorrente sarebbe inoperante, in quanto la decisione impugnata vieterebbe qualsivoglia nuova immissione sul mercato del tagliaerba di cui trattasi a far data dalla sua pubblicazione nel giugno del 2015, periodo successivo a quello cui fa riferimento l’argomento in parola, che è relativo ad una porzione degli anni 2012 e 2013.
56 Tale argomento non può essere accolto.
57 Infatti, il motivo esaminato è diretto avverso una decisione che ha confermato la valutazione delle autorità nazionali circa una macchina immessa sul mercato nel 2012, o nel 2013 prima del 1º settembre, secondo cui tale macchina non rispettava i requisiti essenziali di sicurezza e tutela della salute enunciati nella direttiva 2006/42 in quanto non era conforme alla norma armonizzata EN 60335‑2‑77:2010, mentre il suo fabbricante eccepiva una presunzione di conformità a detti requisiti in base alla norma EN 60335-2-77:2006. Di conseguenza il motivo esaminato, che mira a contestare direttamente tale valutazione, non può, se risulta fondato, essere inoperante. Si può incidentalmente aggiungere che la ricorrente ha avuto e mantiene un interesse ad agire avverso la decisione impugnata, anche se ha confermato le misure volontarie di ritiro dal mercato e di non immissione sul mercato del tagliaerba di cui trattasi, in quanto la valutazione contestata determina certamente un danno alla reputazione tenuto conto, in particolare, della notorietà del marchio del tagliaerba di cui trattasi, e in quanto detta valutazione ha già portato le autorità svedesi a dichiarare che detta macchina non doveva più essere utilizzata. L’interesse ad agire della ricorrente sussiste quindi nei limiti in cui l’eventuale annullamento della decisione impugnata consentirebbe di evitare che persista l’asserita illegittimità (v., in tal senso e per analogia, sentenze del 19 settembre 1985, Hoogovens Groep/Commissione, 172/83 e 226/83, EU:C:1985:355, punto 19, e del 28 maggio 2013, Abdulrahim/Consiglio e Commissione, C‑239/12 P, EU:C:2013:331, punti da 61 a 83 e giurisprudenza citata).
58 Per quanto concerne, poi, l’esame nel merito del motivo, si deve ricordare, preliminarmente, che il riferimento ad una norma armonizzata è solo una delle possibilità a disposizione del fabbricante per dimostrare che una delle sue macchine soddisfa i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute enunciati nella direttiva pertinente. Tanto la direttiva 98/37, all’articolo 8 e agli allegati V e VI, quanto la direttiva 2006/42, all’articolo 12 e agli allegati VII, VIII, IX e X, prevedono infatti procedure di valutazione della conformità che non si basano necessariamente su norme armonizzate i cui riferimenti siano stati pubblicati.
59 Tuttavia, nel caso di specie, da un lato, la Commissione ha fondato la propria conclusione relativa al mancato rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute enunciati nella direttiva 2006/42 solo sull’accertamento della non conformità del tagliaerba di cui trattasi alla norma armonizzata EN 60335‑2‑77:2010, come si evince dalla decisione impugnata e dalla lettera menzionata al punto 18 supra. Dall’altro lato, la ricorrente, da parte sua, non ha cercato, né nel corso del procedimento dinanzi alle autorità lettoni né nel corso del procedimento dinanzi alla Commissione, di dimostrare la conformità del tagliaerba di cui trattasi ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute enunciati nella direttiva 2006/42 se non facendo riferimento alla norma armonizzata EN 60335-2-77:2006. Si deve quindi verificare se quest’ultima norma armonizzata, il cui rispetto da parte del tagliaerba di cui trattasi non è stato posto in dubbio né dalla Commissione né dalle autorità lettoni, poteva o meno far sorgere, a favore della ricorrente, una presunzione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute enunciati nella direttiva 2006/42 a partire dalla data del 3 settembre 2012, momento in cui è stata stabilita la dichiarazione «CE» di conformità del citato tagliaerba, fino al 31 agosto 2013, ultima data di sua produzione secondo la ricorrente.
60 Come segnalato al punto 44 supra, in virtù dell’articolo 7 della direttiva 2006/42, e più in particolare in virtù dei paragrafi 2 e 3 di detta disposizione, è la pubblicazione da parte della Commissione del riferimento ad una norma armonizzata in Gazzetta ufficiale che conferisce alla stessa un valore giuridico consentendo ai fabbricanti di macchine o ai loro mandatari di beneficiare, per le macchine che essi commercializzano e che sono conformi a detta norma, di una presunzione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute enunciati nella medesima direttiva e coperti dalla citata norma armonizzata. Si può incidentalmente osservare che il meccanismo era sostanzialmente lo stesso, con riserva di recepimento in norma nazionale della norma armonizzata, in vigenza della direttiva 98/37, il cui articolo 5, paragrafo 2, primo comma, stabiliva che «[s]e una norma nazionale che traspone[va] una norma armonizzata il cui riferimento [fosse] stato oggetto di una pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, comprende[va] uno o più requisiti essenziali di sicurezza, la macchina o il componente di sicurezza costruito conformemente a detta norma [era] presunto conforme ai requisiti essenziali di cui trattasi». Pertanto, come rilevato dall’avvocato generale Campos Sánchez-Bordona al paragrafo 54 delle sue conclusioni nella causa James Elliott Construction (C‑613/14, EU:C:2016:63), menzionate in udienza dalla Commissione, le decisioni relative alla pubblicazione di norme armonizzate sono atti giuridici contro i quali è possibile proporre ricorso di annullamento (v., in tal senso, sentenza del 27 ottobre 2016, James Elliott Construction, C‑613/14, EU:C:2016:821, punti da 38 a 43). Nell’ordinanza del 25 maggio 2004, Schmoldt e a./Commissione (T‑264/03, EU:T:2004:157, punti da 91 a 94), il Tribunale ha precisato che si trattava di atti di portata generale. Se ne deduce che il regime di dette pubblicazioni è quello degli atti di portata generale delle istituzioni dell’Unione.
61 Si deve osservare che l’articolo 7 della direttiva 2006/42 ha ad oggetto, senza alcuna restrizione, le norme armonizzate i cui riferimenti siano stati pubblicati in Gazzetta ufficiale, e non limita la sua portata e il suo contenuto alle norme armonizzate i cui riferimenti siano stati pubblicati ai sensi di detta direttiva. Tale disposizione non può quindi far ritenere che le pubblicazioni di riferimenti di norme armonizzate effettuate ai sensi della direttiva 98/37 siano stati implicitamente abrogati contemporaneamente a quest’ultima. Ne consegue che le norme armonizzate i cui riferimenti siano stati pubblicati ai sensi della direttiva 98/37 ricadono nella sfera di applicazione dell’articolo 7 della direttiva 2006/42, per cui la decisione che conferisce loro valore giuridico per apportare una presunzione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e tutela della salute enunciati nella direttiva applicabile al momento dell’immissione sul mercato o della messa in servizio della macchina di cui trattasi, ossia la pubblicazione del loro riferimento in Gazzetta ufficiale, non è esplicitamente abrogata. Tale interpretazione è coerente con le disposizioni dell’articolo 25, comma 2, della direttiva 2006/42, secondo cui «[i] riferimenti alla direttiva [98/37] abrogata presenti in atti comunitari s’intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato XII». Dette disposizioni mirano, in linea generale, ad evitare che atti o disposizioni giuridiche la cui attuazione fosse inizialmente connessa a disposizioni della direttiva 98/37 si trovino privi di portata semplicemente per il fatto dell’abrogazione della direttiva 98/37 e della sua sostituzione da parte della direttiva 2006/42 e che, a seconda dei casi, ci si trovi in una situazione di vuoto normativo (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 16 ottobre 2003, Irlanda/Commissione, C‑339/00, EU:C:2003:545, punti da 35 a 39). Nel caso di specie, la tabella dell’allegato XII alla direttiva 2006/42 stabilisce proprio una corrispondenza tra l’articolo 5, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 98/37 e l’articolo 7, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2006/42, sui quali sono state successivamente basate le pubblicazioni in Gazzetta ufficiale dei riferimenti delle norme armonizzate.
62 La questione, nel caso di specie, è quindi se la pubblicazione del riferimento della norma armonizzata EN 60335-2-77:2006, inizialmente disposta ai sensi della direttiva 98/37 da parte della Commissione [prima pubblicazione il 6 novembre 2007 (GU 2007, C 254, pag. 52), ultima pubblicazione il 28 marzo 2009 (GU 2009, C 74, pag. 55)], e valida, come precedentemente dichiarato, ai sensi dell’articolo 7 della direttiva 2006/42 fino al momento della sua abrogazione, è stata esplicitamente abrogata prima o dopo il periodo controverso nel caso di specie, compreso tra il 3 settembre 2012 (data della dichiarazione «CE» di conformità del tagliaerba di cui trattasi) e il 31 agosto 2013 (data di fine produzione del tagliaerba di cui trattasi secondo la ricorrente). Si può ricordare che per le parti è pacifico che detta pubblicazione non valeva, in ogni caso, a conferire alle macchine immesse sul mercato o messe in servizio a far data dal 1º settembre 2013 una presunzione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute enunciati dalla direttiva 2006/42, in ragione, per quanto concerne la posizione della ricorrente, del sopravvenire della data di ritiro di tale versione della norma armonizzata stabilita nella versione successiva EN 60335-2-77:2010.
63 In difetto di abrogazione implicita di un atto di portata generale legata alla sua incompatibilità con una disposizione posteriore di norma di rango superiore e in assenza di comunicazione, al momento della sua pubblicazione, di un limite di efficacia, l’abrogazione di un simile atto può risultare solamente da una nuova decisione dell’autorità competente, anche questa da pubblicarsi. Si deve ricordare, a tal proposito, che il principio di certezza del diritto, che è un principio generale del diritto dell’Unione, esige che la legislazione e la regolamentazione dell’Unione siano chiare e precise e, in particolare, che la sua applicazione sia prevedibile per i soggetti di diritto (v., in tal senso, sentenze del 9 luglio 1981, Gondrand e Garancini, 169/80, EU:C:1981:171, punto 17, e del 22 febbraio 1984, Kloppenburg, 70/83, EU:C:1984:71, punto 11). Più in particolare, come statuito nella sentenza del 21 ottobre 1997, Deutsche Bahn/Commissione (T‑229/94, EU:T:1997:155, punto 113), il principio della certezza del diritto è diretto a garantire la prevedibilità delle situazioni e dei rapporti giuridici rientranti nella sfera del diritto dell’Unione. A tal fine è essenziale che le istituzioni rispettino l’intangibilità degli atti che esse hanno emanato e che pregiudicano la situazione giuridica e sostanziale dei soggetti di diritto, sicché esse potranno modificare tali atti solo nel rispetto delle norme di competenza e di procedura.
64 Nel caso di specie, le successive pubblicazioni in Gazzetta ufficiale dei riferimenti della norma armonizzata EN 60335-2-77:2006 non contengono date limite di efficacia di ciascuna di tali pubblicazioni, sebbene esse siano state effettuate dopo l’adozione della direttiva 2006/42. Inoltre, nessuna delle pubblicazioni dei riferimenti delle norme armonizzate fatte successivamente ai sensi della citata nuova direttiva né alcun altro documento pubblicato dalla Commissione offrono indicazioni circa l’abrogazione della pubblicazione della norma armonizzata EN 60335-2-77:2006, se non attraverso la nota 1 della colonna intitolata «Data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita» delle tabelle di pubblicazioni contenenti i riferimenti della norma armonizzata EN 60335‑2‑77:2010. Si ricorda che detta nota precisa che «[i]n genere la data di cessazione della presunzione di conformità [della norma sostituita] coincide[va] con la data di ritiro (“dow”) fissata dall’organismo europeo di normalizzazione» e che «[era] bene richiamare l’attenzione di coloro che utilizzano queste norme sul fatto che in alcuni casi eccezionali [poteva] avvenire diversamente». Orbene, come precedentemente indicato al punto 10 supra, l’organismo europeo di normalizzazione Cenelec ha fatto riferimento nella norma armonizzata EN 60335‑2‑77:2010 alla data del 1º settembre 2013 quale data di ritiro della norma armonizzata sostituita EN 60335-2-77:2006 e, di conseguenza, l’abrogazione della pubblicazione del riferimento di quest’ultima è intervenuta a tale data. Alla luce di ciò, la conformità del tagliaerba di cui trattasi alla norma armonizzata EN 60335-2-77:2006, contrariamente a quanto sostengono la Commissione e il governo lettone, poteva conferire una presunzione di conformità di detta macchina ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute enunciati dalla direttiva 2006/42 per un’immissione sul mercato o messa in servizio fino al 31 agosto 2013 incluso.
65 Si può inoltre rilevare che la posizione sostenuta dalla Commissione collide peraltro con l’economia del sistema fatto proprio dalle due direttive consecutive 98/37 e 2006/42, che mirano a introdurre per l’intero territorio dell’Unione un meccanismo efficace che, associando gli organismi di normalizzazione incaricati dalla Commissione, consente ai fabbricanti e ai loro mandatari di rispettare i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute relativi alle macchine da essi commercializzate in una cornice che conferisce loro una certa sicurezza e una semplificazione delle immissioni sul mercato nell’insieme degli Stati membri e che conferisce anche al pubblico apprezzabili garanzie. Pur senza costituire l’unica possibilità per un fabbricante o il suo mandatario di dimostrare il rispetto di detti requisiti, la conformità ad una norma armonizzata adottata dai citati organismi e il cui riferimento sia pubblicato in Gazzetta ufficiale consente loro, infatti, nell’ambito di una procedura chiara, di beneficiare per il prodotto interessato di una presunzione di conformità ai requisiti essenziali coperti da detta norma armonizzata. Tanto la direttiva 98/37, al suo articolo 5, quanto la direttiva 2006/42, al suo articolo 7, contengono a tal proposito disposizioni che conferiscono un ruolo significativo al meccanismo di conformità alle norme armonizzate pubblicate. L’articolo da ultimo citato rafforza addirittura tale ruolo, scindendo la possibilità di fare riferimento a dette norme armonizzate per beneficiare della presunzione summenzionata dall’esistenza di norme nazionali di «recepimento».
66 Orbene, la tesi della Commissione, che implica che tutte le norme armonizzate inizialmente adottate ai sensi della direttiva 98/37 siano private dell’effetto di conferire una presunzione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute enunciati dalla direttiva 2006/42, comporta una riduzione molto significativa del numero delle norme armonizzate utilizzabili nei primi tempi di applicazione della direttiva da ultimo citata e inficia pertanto l’efficacia del sistema. A tal proposito, l’ultima pubblicazione in Gazzetta ufficiale dei «titoli e dei riferimenti delle norme armonizzate ai sensi della [direttiva 98/37]», del marzo 2009, contiene 57 pagine (GU 2009, C 74, pag. 4), mentre la corrispondente prima pubblicazione ai sensi della direttiva 2006/42, del settembre 2009, contiene solo 26 pagine (GU 2009, C 214, pag. 1) e, ancora, la seconda pubblicazione analoga, fatta appena prima dell’attuazione delle misure di recepimento della direttiva 2006/42, del 29 dicembre 2009, contiene solo 37 pagine (GU 2009, C 309, pag. 29). Considerato che una pagina di tali pubblicazioni elenca mediamente una decina di norme armonizzate, la posizione sostenuta dalla Commissione porterebbe ad affermare che, al momento della concreta attuazione delle disposizioni della direttiva 2006/42, a fine dicembre del 2009, una media di 200 norme armonizzate in meno rispetto al termine del periodo di applicazione della direttiva 98/27 sarebbero state utilizzabili dai fabbricanti per dimostrare l’esistenza di una presunzione di conformità dei loro prodotti ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute enunciati dalla nuova direttiva, circostanza che sarebbe in contraddizione con il ruolo significativo attribuito al meccanismo di conformità alle norme armonizzate dalle due direttive che si sono succedute. Va rilevato che si deve attendere la pubblicazione di aprile del 2001 (GU 2011, C 110, pag. 1) per ritrovare un volume comparabile di norme armonizzate i cui riferimenti sono stati pubblicati per le due direttive.
67 Il pregiudizio all’economia del sistema fatto proprio dalle due successive direttive 98/37 e 2006/42 è reso pienamente evidente dalla successione dei tre periodi individuati dalla Commissione di cui al punto 54 supra, che porterebbe al risultato per cui un tipo di macchina che per numerosi anni è stata oggetto di una norma armonizzata pubblicata sarebbe «privo di norma armonizzata» per un lasso di tempo non irrilevante (circa quindici mesi per i «tosaerba elettrici alimentati dalla rete con operatore a terra») prima di ritrovare una nuova norma armonizzata pubblicata. È certo vero che l’interpretazione della Commissione non determina un vuoto normativo, in quanto i fabbricanti e i loro mandatari dispongono di altri mezzi oltre al ricorso alle norme armonizzate i cui riferimenti siano stati pubblicati per dimostrare il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute enunciati nella pertinente direttiva per le macchine che essi desiderano commercializzare. Tuttavia, si deve rilevare che tali altri mezzi sono meno agevoli. Di conseguenza, la posizione sostenuta dalla Commissione non contribuisce, almeno per un determinato periodo, a facilitare la libera circolazione delle merci nel mercato interno assicurando allo stesso tempo un livello di protezione elevato della salute e della sicurezza degli utilizzatori, come richiesto dalla base giuridica della direttiva 2006/42, vale a dire l’articolo 114 TFUE.
68 È vero, come sottolineato dalla Commissione in udienza, che, per diversi aspetti, i requisiti essenziali di sicurezza e tutela della salute enunciati dalla direttiva 2006/42 sono più rigorosi rispetto a quelli enunciati nella direttiva 98/37, ma sarebbe allora stato compito della Commissione, se del caso, facilitare la rapida adozione, per taluni tipi di macchine o altre attrezzature di cui alla nuova direttiva, di una nuova norma armonizzata che consentisse di soddisfare tali nuovi requisiti e segnalare se necessario, in casi particolari, che una norma armonizzata pubblicata ai sensi della direttiva 98/37 non consentiva di conferire una presunzione di conformità a detti nuovi requisiti. L’articolo 10 della direttiva 2006/42 prevede d’altronde una «[p]rocedura di contestazione di una norma armonizzata» che può essere avviata da uno Stato membro o dalla Commissione e che, in particolare, può sfociare nel mantenimento con limitazioni o nel ritiro dei riferimenti della norma armonizzata di cui trattasi contenuta in Gazzetta ufficiale. Tuttavia, in tal caso, la Commissione avrebbe dovuto segnalare nella colonna intitolata «Data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita» delle tabelle di pubblicazione dei titoli e dei riferimenti delle norme armonizzate ai sensi della direttiva 2006/42 una data diversa dalla data di ritiro se la norma armonizzata di cui trattasi fosse stata effettivamente sostituita, o segnalare in Gazzetta ufficiale in altro modo opportuno l’abrogazione della pubblicazione dei riferimenti della norma armonizzata in parola nell’ipotesi in cui tale norma non fosse ancora stata sostituita. Come osservato al punto 64 supra, la mancanza di segnalazione specifica nelle tabelle di pubblicazione dei titoli e dei riferimenti delle norme armonizzate ai sensi della direttiva 2006/42 o in altra forma indica a contrario, in conformità alla nota 1 della colonna intitolata «Data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita», che tale data corrisponde alla data di ritiro definita dall’organismo di normalizzazione. Si può d’altronde osservare che le evoluzioni della direttiva macchine, la cui prima versione è data dalla direttiva 89/392/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1989, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine (GU 1989, L 183, pag. 9), anche quando hanno portato all’abrogazione delle versioni precedenti o ad integrazioni sostanziali, non hanno determinato l’abrogazione generale delle pubblicazioni delle norme armonizzate fatte in vigenza delle versioni precedenti (v., ad esempio, GU 2000, C 252, pag. 5).
69 Va infine ricordato che la conformità ad una norma armonizzata il cui riferimento è stato pubblicato ai sensi della direttiva 98/37 nel periodo di vigenza della direttiva 2006/42 e prima della data di cessazione della presunzione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e tutela della salute conferita da detta norma si limita, appunto, a fornire una presunzione di conformità a tali requisiti. A tale riguardo, se uno Stato membro e, sulla sua scorta, la Commissione, avessero ritenuto che una macchina conforme ad una simile norma armonizzata non rispettasse nondimeno i requisiti essenziali di sicurezza e tutela della salute enunciati nella direttiva 2006/42, nulla avrebbe loro impedito di attuare la clausola di salvaguardia di cui all’articolo 11 della citata direttiva, restando a loro onere, tuttavia, di dimostrare il mancato rispetto di detti requisiti essenziali.
70 Da quanto precede risulta che legittimamente la ricorrente ha sostenuto, in sostanza, che il tagliaerba di cui trattasi beneficiava di una presunzione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute enunciati nella direttiva 2006/42 a partire dalla data del 3 settembre 2012, momento in cui è stata stabilita la dichiarazione «CE» di conformità del citato tagliaerba, fino al 31 agosto 2013, ultima data di sua produzione in base a quanto segnalato dalla ricorrente. Infatti, la norma armonizzata EN 60335-2-77:2006, cui è pacifico che il tagliaerba di cui trattasi fosse conforme, ha validamente conferito, tra le date indicate, ai fini di un’immissione sul mercato o di una messa in servizio, una presunzione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute enunciati nella direttiva, nei limiti in cui tale norma, nonostante una pubblicazione dei suoi riferimenti ai sensi della direttiva 98/37, restava valida ai sensi della direttiva 2006/42, in difetto di contraria indicazione pubblicata in Gazzetta ufficiale da parte della Commissione, fino alla data di ritiro stabilita dall’organismo di normalizzazione in occasione dell’adozione della norma armonizzata ad essa successiva, ossia il 1º settembre 2013.
71 Nel rigettare la posizione della ricorrente a tal proposito, la Commissione è pertanto incorsa in un errore di diritto. Poiché la decisione impugnata non è peraltro fondata, come dichiarato al punto 59 supra, sulla dimostrazione concreta del mancato rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute enunciati nella direttiva 2006/42, ma sulla mera non conformità del tagliaerba di cui trattasi alla norma armonizzata EN 60335-2-77:2010 benché la sua conformità alla norma armonizzata EN 60335-2-77:2006 conferisse ancora allo stesso, nel corso del periodo di tempo di cui trattasi, una presunzione di conformità ai citati requisiti, si deve accogliere il secondo motivo proposto dalla ricorrente e annullare la decisione impugnata.
Sulle spese
72 Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La Commissione, rimasta soccombente, deve essere condannata alle spese, comprese quelle relative al procedimento sommario, conformemente alle conclusioni della ricorrente.
73 Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura, gli Stati membri intervenuti nel procedimento sopportano le proprie spese. La Repubblica di Lettonia sopporterà le proprie spese.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Seconda Sezione),
dichiara e statuisce:
1) La decisione di esecuzione (UE) 2015/902 della Commissione, del 10 giugno 2015, concernente una misura, adottata dalla Lettonia in conformità alla direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che vieta l’immissione sul mercato di un tagliaerba fabbricato da GGP Italy SpA, è annullata.
2) Il ricorso è respinto per il resto.
3) La Commissione europea sopporterà le proprie spese nonché le spese sostenute dalla Global Garden Products Italy SpA (GGP Italy) nell’ambito del presente procedimento e del procedimento sommario.
4) La Repubblica di Lettonia sopporterà le proprie spese.
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 26 gennaio 2017.