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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Appalti Numero: T-690/16 | Data di udienza:

APPALTI – Appalti pubblici di lavori – Procedura di gara d’appalto – Centro comune di ricerca (JRC) di Ispra – Lavori di costruzione e di manutenzione di condotte idriche e sottocentrali di teleriscaldamento/raffrescamento – Rigetto dell’offerta di un concorrente – Ricorso di annullamento – Obbligo di motivazione – Artt. 263, 264 e 266 TFUE – Giurisprudenza consolidata – Responsabilità extracontrattuale dell’Unione – Ricorso per risarcimento danni – Presupposti.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 4^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 8 Maggio 2019
Numero: T-690/16
Data di udienza:
Presidente: Kanninen
Estensore: Iliopoulos


Premassima

APPALTI – Appalti pubblici di lavori – Procedura di gara d’appalto – Centro comune di ricerca (JRC) di Ispra – Lavori di costruzione e di manutenzione di condotte idriche e sottocentrali di teleriscaldamento/raffrescamento – Rigetto dell’offerta di un concorrente – Ricorso di annullamento – Obbligo di motivazione – Artt. 263, 264 e 266 TFUE – Giurisprudenza consolidata – Responsabilità extracontrattuale dell’Unione – Ricorso per risarcimento danni – Presupposti.



Massima

 

TRIBUNALE UE Sez. 4^, 08/05/2019 Sentenza T-690/16


APPALTI – Appalti pubblici di lavori – Procedura di gara d’appalto – Centro comune di ricerca (JRC) di Ispra – Lavori di costruzione e di manutenzione di condotte idriche e sottocentrali di teleriscaldamento/raffrescamento – Rigetto dell’offerta di un concorrente – Ricorso di annullamento – Obbligo di motivazione – Artt. 263, 264 e 266 TFUE – Giurisprudenza consolidata.
 
Non spetta al Tribunale, nell’ambito del suo controllo di legittimità ai sensi dell’articolo 263 TFUE, formulare dichiarazioni in diritto (v. ordinanza del 5 luglio 2017, EEB/Commissione, T‑448/15, non pubblicata, EU:T:2017:503, punto 40 e giurisprudenza ivi citata). Per di più, non spetta al Tribunale, nell’ambito del controllo di legittimità basato sull’articolo 263 TFUE, rivolgere ingiunzioni alle istituzioni o sostituirsi a queste ultime. Tale limitazione del controllo di legittimità vale per tutti i settori di contenzioso che il Tribunale è competente a conoscere (v. sentenza del 15 giugno 2017, Bay/Parlamento, T‑302/16, non pubblicata, EU:T:2017:390, punto 45 e giurisprudenza ivi citata). Infatti, conformemente all’articolo 264 TFUE, il Tribunale può soltanto annullare l’atto impugnato. Spetta poi all’amministrazione interessata, in applicazione dell’articolo 266 TFUE, adottare le misure che l’esecuzione della sentenza del Tribunale comporta (v., in tal senso, sentenza del 12 marzo 2008, Evropaïki Dynamiki/Commissione, T‑345/03, EU:T:2008:67, punto 46). Nella fattispecie, la domanda delle ricorrenti volta ad ottenere che il Tribunale disponga il loro subentro all’aggiudicataria non può, in nessun caso, essere accolta.
 

APPALTI – Responsabilità extracontrattuale dell’Unione – Ricorso per risarcimento danni – Presupposti.
 
In tema di appalti, la sussistenza di una responsabilità extracontrattuale dell’Unione ai sensi dell’articolo 340, secondo comma, TFUE, per comportamento illecito dei suoi organi, è subordinato alla compresenza delle seguenti condizioni, segnatamente l’illiceità del comportamento contestato, l’effettiva sussistenza del danno e l’esistenza di un nesso di causalità fra il comportamento dedotto e il danno lamentato. Qualora uno di questi presupposti non sia soddisfatto, il ricorso deve essere interamente respinto, senza che sia necessario esaminare le altre condizioni (v. sentenze del 9 novembre 2006, Agraz e a./Commissione, C‑243/05 P, EU:C:2006:708, punto 26 e giurisprudenza ivi citata, e del 2 marzo 2010, Arcelor/Parlamento e Consiglio, T‑16/04, EU:T:2010:54, punto 139 e giurisprudenza ivi citata).

Pres. Kanninen, Rel. Iliopoulos, Ric. Enrico Colombo SpA ed altro contro Commissione europea

Allegato


Titolo Completo

TRIBUNALE UE Sez. 4^, 08/05/2019 Sentenza T-690/16

SENTENZA

 

 

 
TRIBUNALE UE Sez. 4^, 08/05/2019 Sentenza T-690/16
 
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)
 
8 maggio 2019
 
«Appalti pubblici di lavori – Procedura di gara d’appalto – JRC di Ispra – Lavori di costruzione e di manutenzione di condotte idriche e sottocentrali di teleriscaldamento/raffrescamento – Rigetto dell’offerta di un concorrente – Ricorso di annullamento – Ricorso per risarcimento danni – Obbligo di motivazione»
 
Nella causa T-690/16,
 
Enrico Colombo SpA, con sede in Sesto Calende (Italia),
 
Corinti Giacomo, con sede in Ispra (Italia),
 
rappresentate da R. Colombo e G. Turri, avvocati,
 
ricorrenti,

contro
 
Commissione europea, rappresentata inizialmente da S. Delaude, L. Di Paolo e P. Rosa Plaza, successivamente da S. Delaude e L. Di Paolo e infine da S. Delaude e A. Spina, in qualità di agenti,
 
convenuta,
 
avente ad oggetto, da un lato, una domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e volta, in sostanza, all’annullamento delle decisioni della Commissione di respingere l’offerta presentata dalle ricorrenti nell’ambito della gara d’appalto JRC/IPR/2016/C4/0002/OC, concernente un accordo quadro per la costruzione e la manutenzione, presso il Centro comune di ricerca (JRC) di Ispra (Italia), di condotte idriche e sottocentrali di riscaldamento/raffrescamento, e di attribuire tale appalto ad un altro concorrente, e, dall’altro, una domanda di risarcimento del danno asseritamente subito dalle ricorrenti a causa di tali decisioni, fondata sull’articolo 268 TFUE,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione),
 
composto da H. Kanninen, presidente, J. Schwarcz e C. Iliopoulos (relatore), giudici,
 
cancelliere: E. Coulon
 
ha pronunciato la seguente
 
Sentenza
 
 Fatti
 
 Contesto normativo
 
1        Con bando di gara del 13 gennaio 2016, pubblicato nel Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 23 gennaio 2016 (GU 2016/S 016-023158), protocollato con il n. JRC/IPR/2016/C4/0002/OC (in prosieguo: il «bando di gara»), la Commissione europea, e più precisamente il Centro comune di ricerca (JRC) ubicato a Ispra (Italia), ha avviato una procedura di gara d’appalto per la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore per lavori di costruzione e di manutenzione di condotte idriche e sottocentrali di teleriscaldamento/raffrescamento (in prosieguo: la «gara d’appalto»).
 
2        Il bando di gara prevedeva, al punto II.1.4, intitolato «Breve descrizione», quanto segue:
 
«L’appalto consiste principalmente in lavori di costruzione, modifica e manutenzione ordinaria e straordinaria, di sottocentrali di teleriscaldamento/raffrescamento e delle condotte delle reti idriche presenti nel sito: acqua calda, refrigerata, potabile, raffreddamento. Include inoltre servizi di rilievi e progettazione, lavori di carpenteria metallica, manutenzione e interventi nelle reti fognarie».
 
3        Al punto II.2.4, intitolato «Descrizione dell’appalto», il bando di gara reiterava la breve descrizione del punto II.14, e aggiungeva quanto segue:
 
«In aggiunta alle attività sopra citate [quelle descritte al punto 1.4] è prevista: l’esecuzione di lavori con fornitura di materiali e componenti (forniture in opera); la mera fornitura al magazzino del [JRC] di materiali e componenti termo-idraulici per costituzione o reintegro di ricambi, o per installazioni da effettuarsi in tempi successivi (fornitura senza installazione); installazioni, riparazioni e modifiche con materiali e ricambi forniti dal magazzino del JRC in conto montaggio (lavorazioni senza fornitura).
 
Sono inoltre incluse le seguenti lavorazioni accessorie: rimozioni (condotte, equipaggiamento, macchinari ecc.), edili (assistenze murarie, scavi, rinterri, camere di manovra ecc.), carpenteria metallica (soppalchi, pipe racks, ringhiere, scale di accesso ecc.) e forniture di materiali per approvvigionare i servizi interni del JRC».
 
4        Nel bando di gara, la lista dei lavori principali e supplementari appariva ai punti II.1.2 e II.2.2, che indicavano, rispettivamente, il codice CPV principale n. 44162000 (Tubazioni) e i codici CPV supplementari seguenti: n. 45232140 (Lavori di costruzione di condotte per teleriscaldamento); n. 45231300 (Lavori di costruzione di condotte idriche e fognarie); n. 45251200 (Lavori di costruzione di centrali termiche); n. 45259000 (Riparazione e manutenzione di impianti); n. 45421140 (Lavori di installazione di carpenteria metallica, porte e finestre escluse); n. 34913000 (Varie parti di ricambio) e n. 71323200 (Servizi di progettazione tecnica di impianti).
 
5        Il bando di gara precisava che il criterio per l’aggiudicazione di tale appalto era quello del prezzo più basso.
 
6        Oltre al bando, i documenti di gara erano costituiti dall’invito a presentare offerte del 19 gennaio 2016 (in prosieguo: l’«invito a presentare offerte»), il capitolato d’oneri, costituito da un allegato amministrativo e da una bozza di contratto contenente dieci allegati, tra cui l’allegato 1, relativo alle «specifiche tecniche», e la dichiarazione sull’onore relativa ai criteri di esclusione e di selezione (in prosieguo: la «dichiarazione sull’onore»).
 
 Invito a presentare offerte
 
7        Con lettera del 19 gennaio 2016, il JRC ha comunicato un invito a presentare offerte, ricordando che la procedura di appalto era disciplinata dal regolamento (UE, Euratom) 2015/1929 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 ottobre 2015, che modifica il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (GU 2015, L 286, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento finanziario»), e dal regolamento delegato (UE) 2015/2461 della Commissione, del 30 ottobre 2015, recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 110/2014 che stabilisce il regolamento finanziario tipo degli organismi di partenariato pubblico-privato di cui all’articolo 209 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2015, L 342, pag. 1).
 
8        Tuttavia, in risposta ad un quesito scritto del Tribunale, la Commissione ha precisato che il riferimento al regolamento 2015/2461 «[era] frutto di un errore materiale» e che la procedura di gara era disciplinata, in realtà, non soltanto dal regolamento finanziario, ma anche dal regolamento delegato (UE) 2015/2462 della Commissione, del 30 ottobre 2015, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (GU 2015, L 342, pag. 7; in prosieguo: le «modalità di applicazione»).
 
9        L’invito a presentare offerte prevedeva che, prima della scadenza del termine per la presentazione delle stesse, gli offerenti avessero la possibilità di chiedere all’amministrazione aggiudicatrice, attraverso il sito Internet e-Tendering, informazioni complementari allo scopo di chiarire i documenti di gara (punto 9).
 
10      L’invito a presentare offerte dava inoltre agli offerenti la possibilità di chiedere ulteriori precisazioni nel corso di una sessione informativa fissata per il 16 febbraio 2016 (punto 10). Detta riunione, che non aveva carattere obbligatorio, aveva lo scopo di permettere agli offerenti di presentare domande o di chiedere chiarimenti riguardo ad aspetti tecnico‑amministrativi della gara, affinché essi potessero formulare la loro offerta in modo consapevole ed informato.
 
 Allegato amministrativo
 
11      Il punto 3 dell’allegato amministrativo, intitolato «Criteri di esclusione e di selezione», disponeva, al suo punto 3.1, intitolato «Eleggibilità dell’offerente (criteri di esclusione)», che, «per risultare eleggibile, l’offerente dov[eva] dimostrare di essere conforme a tutti i requisiti chiaramente descritti [ai punti da 1 a 5 della dichiarazione sull’onore]» e che «l’offerente dov[eva] presentare tale dichiarazione sull’onore comprovante che non si trov[ava] in (…) situazioni [di esclusione] firmata dal suo legale rappresentante». Infine, «l’autorità aggiudicatrice p[oteva] richiedere agli offerenti di presentare in tempi brevi i documenti probatori attestanti la veridicità delle suddette dichiarazioni, così come indicati nell[a dichiarazione sull’onore]».
 
12      Ai sensi del punto 3.2 dell’allegato amministrativo, intitolato «Capacità giuridica, economica e tecnica dell’offerente (criteri di selezione)», l’offerente doveva soddisfare, «alla data di scadenza della (…) gara», i tre seguenti criteri:
 
«a.1)      Gli offerenti devono essere iscritti al registro del commercio o ordine professionale secondo il diritto nazionale pertinente, dal quale risulti che possono svolgere le attività oggetto della presente gara d’appalto;
 
(…)
 
b.1)      fatturato globale medio annuo riferito agli ultimi tre anni (2013-2014-2015) non inferiore a [EUR] 1 000 000 (…).
 
c)      Criteri tecnici».
 
13      I criteri tecnici ai quali dovevano rispondere gli offerenti erano i seguenti:
 
«c.1)      aver svolto sia lavori di costruzione che [di] manutenzione di condotte idriche e sottocentrali di teleriscaldamento/raffrescamento, esclusi eventuali lavori accessori, per un importo complessivo nel triennio 2013-2014-2015 non inferiore a [EUR] 2 500 000.
 
c.2)      avere in organico o intrattenere rapporti contrattuali stabili da almeno un anno, con:
 
–        almeno sei operai qualificati/specializzati, con esperienza minima nel settore di cinque anni, di cui almeno uno abilitato, secondo la normativa in vigore, alle saldature di materiale plastico.
 
–        tre saldatori abilitati, secondo la normativa in vigore, ad operare secondo il metodo TIG.
 
c.3)      avere in organico (dipendente o socio operativo):
 
–        una figura professionale in grado di ricoprire efficacemente il ruolo di “referente tecnico del contraente” avente una formazione scolastica media superiore (durata cinque anni) in campo tecnico/scientifico ed una esperienza professionale minima di otto anni nelle attività oggetto della presente gara d’appalto avendo svolto mansioni organizzative e di coordinamento operativo, attività di cantiere per la definizione e attuazione di soluzioni costruttive, rendicontazione tecnico amministrativa.
 
c.4)      operare secondo un sistema di gestione per la qualità conforme alla norma ISO 9001 rilasciato da un “organismo di valutazione delle conformità” accreditato da SINCERT/ACCREDIA o da altro Ente firmatario degli Accordi di mutuo riconoscimento (MLA) per attività specifiche inerenti all’oggetto della presente gara».
 
14      Infine, ai sensi del punto 3.3 dell’allegato amministrativo, «l’autorità aggiudicatrice [poteva] richiedere agli offerenti di presentare in tempi brevi i documenti probatori attestanti la veridicità delle suddette dichiarazioni (…)».
 
 Allegato 1 alla bozza di contratto, relativo alle «specifiche tecniche»
 
15      Il punto 2 dell’allegato 1 alla bozza di contratto, relativo alle «specifiche tecniche», intitolato «Descrizione dell’appalto», descriveva l’oggetto del contratto nei termini che seguono:
 
«L’appalto consiste principalmente in lavorazioni di idraulica industriale, costruzione, modifica e manutenzione ordinaria e straordinaria, di sottocentrali di teleriscaldamento/raffrescamento e delle condotte delle reti idriche presenti nel sito: acqua calda, refrigerata, potabile, raffreddamento. Include inoltre servizi di rilievi e progettazione, lavori di carpenteria metallica, manutenzione e interventi nelle reti fognarie.
 
In aggiunta alle attività sopra citate è prevista l’esecuzione dei lavori con fornitura di materiali e componenti (forniture in opera); la fornitura al magazzino del JRC di materiali e componenti termo-idraulici/industriali per costituzione o reintegro di ricambi, o da installare in tempi successivi (fornitura senza installazione); installazioni, riparazioni e modifiche con materiali e ricambi forniti dal magazzino del JRC in conto montaggio (lavorazioni senza fornitura).
 
Sono inoltre incluse le seguenti lavorazioni accessorie: rimozioni (condotte, equipaggiamento, macchinari, etc.), edili (assistenze murarie, scavi, rinterri, camere di manovra, etc.), carpenteria metallica (soppalchi, pipe racks, ringhiere, scale di accesso, etc.), e forniture di materiali per approvvigionare i servizi interni del JRC.
 
(…)
 
Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente (conservazione, ammodernamento, adattamento, manutenzione, etc.) sono prevalenti rispetto alle ristrutturazioni e alle nuove costruzioni. Rivestono pertanto particolare criticità le attività di manutenzione/riparazione in caso di guasto, etc. È spesso richiesto un riscontro efficace in tempi brevi (5 giorni lavorativi) e talvolta urgente (entro 24 ore) per assicurare la messa in sicurezza (es. perdite, spurgo tubazione, guasti sul valvolame, macchinari, etc.) (…)».
 
16      Il punto 4.6 dell’allegato 1 alla bozza di contratto, intitolato «Documentazione tecnica e amministrativa», stabiliva che il contraente era tenuto ad «elaborare e tenere aggiornati i formati della reportistica (…), ispezione, stati d’avanzamento con relativa documentazione fotografica ante operam, in corso d’opera ed a lavori conclusi, dichiarazione di conformità (completa degli allegati obbligatori ove previsto), etc. e [a] curarne giornalmente la compilazione, per le parti di competenza, tenendoli comunque a disposizione del personale operante per conto dell’[amministrazione aggiudicatrice] (…)».
 
 Dichiarazione sull’onore
 
17      La dichiarazione sull’onore conteneva, in sostanza, un questionario relativo ai criteri di esclusione e di selezione che dovevano essere soddisfatti dagli offerenti. Più in particolare, il punto 1 aveva ad oggetto dichiarazioni relative alla persona fisica rappresentante dell’offerente e firmataria della dichiarazione; il punto 2, dichiarazioni relative alle situazioni di esclusione riguardanti le persone fisiche aventi poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo sull’offerente; il punto 3, dichiarazioni relative alle situazioni di esclusione riguardanti le persone fisiche o giuridiche che si assumono la responsabilità illimitata per i debiti dell’offerente, e, i punti 4 e 5, dichiarazioni relative a specifici motivi di esclusione dalla procedura di gara.
 
18      Il punto 6 della dichiarazione sull’onore prevedeva altresì che l’offerente «[dichiarasse di soddisfare] i criteri di selezione previsti dal capitolato d’oneri: come singolo offerente [o] in quanto membro di un raggruppamento temporaneo d’impresa (includendo le capacita di tutti i membri): a) poss[edere] la capacità giuridica e normativa di esercitare l’attività professionale necessaria per eseguire il contratto come previsto [al punto] 3.2.[, lettera] a), [dell’]allegato amministrativo (…); b) soddisfa[re] i criteri economici e finanziari applicabili indicati [al punto] 3.2[, lettera] b), [dell’]allegato amministrativo (…); c) soddisfa[re] i criteri tecnici e professionali applicabili indicati [al punto] 3.2[, lettera] c), [dell’]allegato amministrativo (…)».
 
19      Infine, il punto 7 della dichiarazione sull’onore prevedeva che, «su richiesta, [il rappresentante-firmatario dell’offerente] [doveva essere] in condizione di fornire senza indugio i necessari documenti giustificativi elencati nelle pertinenti sezioni del capitolato d’oneri e non disponibili in forma elettronica».
 
 Svolgimento della procedura di gara
 
20      Alla scadenza del termine stabilito nel bando di gara per la presentazione delle offerte, vale a dire il 4 marzo 2016, la Commissione ha ricevuto otto offerte, tra cui quelle delle ricorrenti, la Enrico Colombo SpA e la Corinti Giacomo, che hanno partecipato all’appalto in questione come costituendo raggruppamento d’imprese.
 
21      L’11 marzo 2016, il comitato di apertura ha proceduto all’apertura in seduta pubblica delle otto offerte ricevute.
 
22      Come risulta dal verbale di gara del 13 maggio 2016 del comitato di valutazione delle offerte (in prosieguo: il «verbale di gara del 13 maggio 2016»), innanzitutto, per quanto riguarda l’obbligo di fornire una dichiarazione sull’onore al fine di dimostrare che l’offerente soddisfacesse i criteri di esclusione e di selezione (v. punto 11 supra), detto comitato ha constatato che, mentre tutti gli offerenti avevano compilato e sottoscritto la suddetta dichiarazione, cinque di essi avevano presentato dichiarazioni incomplete o imprecise, probabilmente a causa di un fraintendimento della versione italiana del modello di tale dichiarazione. Su richiesta della Commissione, detti offerenti hanno inviato il modello di dichiarazione sull’onore debitamente compilato.
 
23      Inoltre, per quanto riguarda la conformità delle offerte con i requisiti economici minimi e le condizioni di capacità tecnica, il comitato di valutazione ha rilevato che tutte le offerte rispondevano ai requisiti minimi richiesti dai «criteri di esclusione e di selezione» dell’allegato amministrativo (v. punto 11 supra). Di conseguenza, tutte le offerte erano ammesse alla fase di valutazione del prezzo. Al contempo, il comitato di valutazione ha deciso che, a conclusione della fase di valutazione del prezzo, avrebbe richiesto alle società che si sarebbero classificate ai primi tre posti della graduatoria ulteriori documenti giustificativi in merito ai criteri di selezione. In sostanza, il comitato di valutazione ha deciso che prove valide e documentate a conferma delle attestazioni rese nella dichiarazione sull’onore, ed in particolare quelle relative ai criteri di esclusione, sarebbero state richieste alla società che avesse offerto il prezzo più basso dopo la decisione di aggiudicazione e prima della firma del contratto.
 
24      Inoltre, il comitato di valutazione ha proceduto all’analisi delle offerte economiche e, in particolare, all’esame dei prezzi offerti da ogni offerente nelle tre liste di prezzi. La società Carmet s.a.s. di Fietta Graziella & C. (in prosieguo: la «Carmet» oppure l’«aggiudicataria»), ha proposto il prezzo più basso, mentre le ricorrenti hanno presentato la seconda migliore offerta. Il comitato di valutazione ha chiesto all’aggiudicataria di fornire specifici chiarimenti su due liste di prezzi. Poiché le spiegazioni fornite dall’aggiudicataria sono state ritenute incomplete, il comitato di valutazione le ha trasmesso una seconda domanda di chiarimenti. Parimenti, venivano richieste ulteriori precisazioni alle ricorrenti e all’offerente che aveva presentato il terzo miglior prezzo.
 
25      Infine, il comitato di valutazione ha chiesto alle suddette tre società una copia della loro iscrizione al registro della camera di commercio nonché tutta la documentazione a supporto della dichiarazione sull’onore fornita con riferimento ai criteri di selezione. Inoltre, è stato chiesto all’aggiudicataria di «integrare/chiarire» la documentazione relativa ai criteri tecnici di selezione (citati al punto 13 supra), conformemente al punto 3.3., lettera c.1), e al punto 3.3., lettera c.2), dell’allegato amministrativo, al fine, rispettivamente, di determinare l’entità delle attività simili a quelle richieste dal bando di gara da essa effettuate in passato e di indicare sei operai qualificati‑specializzati e tre saldatori abilitati.
 
26      A seguito dei chiarimenti forniti dall’aggiudicataria nonché dalle altre due società, il comitato di valutazione, ritenendo che tutti gli offerenti avessero prodotto prove sufficienti e avessero dimostrato di essere in possesso dei requisiti richiesti dal bando di gara, ha concluso, nel suo verbale di gara, che l’aggiudicataria aveva offerto il miglior prezzo. Da un lato, i prezzi proposti erano considerati competitivi con riferimento alle attività da svolgere e al contempo non erano anormalmente bassi e, dall’altro, l’aggiudicataria aveva dimostrato e confermato di essere in grado di fornire i servizi richiesti al prezzo offerto.
 
 Corrispondenza tra il JRC e le ricorrenti
 
27      Con lettera del 16 maggio 2016, la Enrico Colombo ha trasmesso al JRC un’istanza di accesso agli atti, deducendo talune anomalie nella procedura di gara. In particolare, essa sosteneva che, da un lato, l’aggiudicataria non possedeva l’abilitazione di cui al decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 22 gennaio 2008, n. 37 – Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici (GURI n. 61, del 12 marzo 2008, pag. 4; in prosieguo: il «decreto ministeriale n. 37/2008»), entrato in vigore il 27 marzo 2008, e, dall’altro, che l’oggetto sociale dell’aggiudicataria fosse per lo più riferito alla carpenteria, ossia ad un’attività estranea all’oggetto dell’appalto. A tal fine, la Enrico Colombo chiedeva di esercitare il proprio diritto di accesso agli atti, precisamente all’offerta dell’aggiudicataria, ivi inclusi «a) la documentazione relativa ai requisiti di eleggibilità dichiarati in sede di offerta e relative eventuali successive integrazioni; b) la documentazione relativa alla capacità giuridica, economica e finanziaria, tecnica dichiarati in sede di offerta e relative eventuali successive integrazioni; c) l’offerta economica, nonché [gli] eventuali documenti da questa prodotti a seguito della verifica ex lege dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione».
 
28      Con messaggio di posta elettronica del 17 maggio 2016, la Enrico Colombo ha reiterato l’istanza di accesso agli atti del 16 maggio 2016 nei confronti del JRC.
 
29      Con lettera del 19 maggio 2016, la Commissione ha risposto in senso negativo all’istanza di accesso della Colombo, indicando le ragioni del suo rifiuto. In particolare, il JRC ha informato le ricorrenti che le procedure di aggiudicazione dell’appalto erano ancora in corso e che tutti i partecipanti sarebbero stati informati dell’esito della procedura non appena questa si fosse conclusa. Esso ha altresì sottolineato che la normativa applicabile alla gara d’appalto in questione – in particolare, l’articolo 113, paragrafi 2 e 3, del regolamento finanziario e l’articolo 161, paragrafo 3, delle modalità di applicazione – permetteva agli offerenti di richiedere per iscritto, dopo l’aggiudicazione e prima della firma del contratto, solo le informazioni relative alle caratteristiche e ai vantaggi dell’offerta selezionata nonché il nominativo dell’aggiudicataria dell’appalto.
 
30      Nell’ambito di un’ulteriore verifica del comitato di valutazione e in seguito alle osservazioni trasmesse dalla Enrico Colombo, il JRC ha chiesto, in particolare, all’aggiudicataria di fornire la prova del possesso dei certificati di conformità richiesti per l’esecuzione dei lavori, ai sensi del combinato disposto dei punti 2 e 4.6 delle specifiche tecniche (v. punti 15 e 16 supra), e, in particolare, la prova che l’aggiudicataria soddisfacesse tutte le condizioni richieste dalla legge per l’esecuzione dei lavori oggetto del bando di gara, ivi inclusa la prova dell’abilitazione a rilasciare certificati di conformità ai sensi del decreto ministeriale n. 37/2008.
 
31      L’aggiudicataria ha trasmesso i documenti richiesti, vale a dire la visura della camera di commercio, aggiornata al 23 giugno 2016.
 
32      Il comitato di valutazione si è riunito il 28 giugno 2016 e ha riportato l’esito dell’ultima analisi condotta a partire dalle risultanze del precedente verbale del 13 maggio 2016. Nella riunione del 28 giugno 2016, il comitato ha dato atto che l’aggiudicataria, su richiesta del JRC, aveva trasmesso la prova della sua abilitazione a rilasciare i certificati di conformità ai sensi del decreto ministeriale n. 37/2008, fornendo la visura della camera di commercio aggiornata al 23 giugno 2016. Di conseguenza, il comitato di valutazione ha convalidato – in un verbale di gara aggiuntivo (in prosieguo: il «verbale di gara del 28 giugno 2016») – le conclusioni di cui al precedente verbale di gara del 13 maggio 2016, confermando il proprio parere positivo all’aggiudicazione in favore della Carmet.
 
33      Il 18 luglio 2016, il JRC ha firmato la decisione di aggiudicazione dell’appalto (in prosieguo: la «decisione di aggiudicazione»).
 
34      Con lettera del 20 luglio 2016 (in prosieguo: la «decisione di rigetto»), inviata a tutti i partecipanti alla gara d’appalto, il JRC ha comunicato a questi ultimi gli esiti della gara e ha informato che, dietro richiesta scritta, la Commissione avrebbe fornito il nominativo dell’aggiudicataria nonché le caratteristiche e i vantaggi dell’offerta selezionata e il valore del contratto. Veniva inoltre precisato che, per ragioni legate all’applicazione della legge, all’interesse pubblico, al rispetto del principio di concorrenza e al possibile pregiudizio per gli interessi commerciali legittimi, il JRC poteva omettere la comunicazione di talune informazioni (segnatamente, l’atto formale di aggiudicazione). Infine, la lettera avvisava gli offerenti esclusi che «il contratto [poteva] essere firmato solo dopo la scadenza del termine di 10 giorni di calendario a decorrere dal giorno successivo alla data di invio della presente comunicazione». In detto lasso di tempo, gli offerenti esclusi avrebbero potuto presentare all’amministrazione aggiudicatrice osservazioni in merito alla procedura di gara d’appalto. Qualora non fosse stato possibile concludere il contratto come previsto, il JRC si riservava il diritto di rivedere le sue decisioni e di aggiudicare l’appalto a un altro offerente oppure di annullare la procedura.
 
35      Con lettera dello stesso giorno, il JRC ha informato la Carmet che l’amministrazione aggiudicatrice aveva deciso di aggiudicarle l’appalto, dato che la sua offerta si era classificata prima alla luce dei criteri di aggiudicazione (indicati al punto II.2.5) del bando di gara.
 
36      Con messaggio di posta elettronica del 21 luglio 2016, la Enrico Colombo ha chiesto al JRC il nominativo dell’aggiudicataria nonché i vantaggi della sua offerta e il valore del contratto aggiudicato.
 
37      Il JRC ha risposto lo stesso giorno alle ricorrenti, fornendo in modo preciso le informazioni richieste.
 
38      Con messaggio di posta elettronica del 26 luglio 2016, la Enrico Colombo, tramite il suo avvocato, ha presentato un’istanza formale di accesso agli atti, ed in particolare il rilascio di copia di tutti i verbali di gara delle sedute del comitato di valutazione nonché il nominativo dell’offerente selezionato e tutti i documenti dallo stesso presentati, segnatamente la documentazione amministrativa e l’offerta economica.
 
39      Con lettera del 27 luglio 2016, il JRC ha risposto, dichiarando che talune informazioni, quali il nominativo dell’aggiudicataria, le caratteristiche e i vantaggi dell’offerta selezionata nonché l’ammontare del contratto, erano già state fornite il 21 luglio 2016 (v. punto 37 supra). Il JRC riteneva invece di non poter dar seguito alla nuova istanza delle ricorrenti, ed in particolare alla domanda volta ad ottenere l’offerta economica, in quanto, come indicato nella lettera del 19 maggio 2016, (v. punto 29 supra), la normativa applicabile all’appalto in questione permetteva che gli operatori economici, dopo l’aggiudicazione e prima della firma del contratto, potessero richiedere per iscritto solo informazioni in merito alle caratteristiche e ai vantaggi dell’offerta selezionata, nonché il nominativo dell’aggiudicataria dell’appalto.
 
40      Con messaggio di posta elettronica del 9 agosto 2016, la Enrico Colombo ha reiterato l’istanza di accesso agli atti relativi alla procedura di gara.
 
41      Il 19 agosto 2016, il JRC ha firmato il contratto di appalto con la Carmet.
 
42      Il 24 agosto 2016, il JRC ha confermato di aver ricevuto l’istanza del 9 agosto 2016, che è stata registrata il 19 agosto 2016, e ha comunicato alla Enrico Colombo il tempo necessario per evadere l’istanza in questione, vale a dire quindici giorni lavorativi successivi alla registrazione della domanda del 9 agosto 2016.
 
43      Con lettera del 7 settembre 2016, il JRC ha inviato alla Enrico Colombo una risposta all’istanza del 9 agosto 2016. Tale risposta è stata nuovamente inviata con messaggio di posta elettronica il 12 settembre 2016. In quest’ultima risposta, il JRC informava la Enrico Colombo della data della firma del contratto con la Carmet e allegava una copia non riservata dei verbali di gara del 13 maggio e del 28 giugno 2016. Il JRC precisava che il rifiuto della Commissione di fornire la versione riservata dei verbali di gara prima della firma del contratto si fondava sull’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43). Riguardo alla richiesta della Enrico Colombo di avere accesso all’offerta economica della società aggiudicataria, la Commissione ricordava che, secondo la giurisprudenza del Tribunale, sussiste una presunzione generale secondo cui l’accesso alle offerte presentate nelle procedure d’appalto arreca pregiudizio alla protezione degli interessi commerciali delle persone fisiche o giuridiche che partecipano a tali procedure. Infine, il JRC ha altresì rifiutato di trasmettere il provvedimento di aggiudicazione.
 
44      Con messaggio di posta elettronica del 13 settembre 2016, la Enrico Colombo ha chiesto tutta la documentazione amministrativa presentata dall’aggiudicataria.
 
45      In data 14 settembre 2016, il JRC ha trasmesso due documenti non contenenti informazioni delicate, ovverosia il certificato rilasciato alla Carmet dalla camera di commercio di Varese (Italia), aggiornato al 23 giugno 2016, nonché la certificazione ISO 9001:2008 della Carmet, precisando che la divulgazione degli altri documenti relativi alla Carmet doveva essere negata, in quanto avrebbe potuto arrecare pregiudizio alla tutela degli interessi commerciali della stessa.
 
46      Con messaggio di posta elettronica del 15 settembre 2016, le ricorrenti hanno presentato al JRC un’istanza formale di revoca della decisione di aggiudicazione, nella quale facevano valere l’illegalità dell’aggiudicazione dell’appalto alla Carmet e ne chiedevano la revoca, con la conseguente aggiudicazione dell’appalto in loro favore.
 
47      Con lettera del 21 settembre 2016, la Enrico Colombo ha comunicato al JRC che, dall’analisi della documentazione ricevuta, era emerso che la Carmet avrebbe dovuto essere esclusa dalla procedura di gara, poiché al momento della presentazione delle offerte quest’ultima non disponeva dell’abilitazione ad emettere certificati ai sensi del decreto ministeriale n. 37/2008. L’abilitazione in questione sarebbe stata ottenuta solo a partire dal 23 giugno 2016, come consterebbe dal certificato della camera di commercio. La Enrico Colombo chiedeva pertanto alla Commissione di annullare d’ufficio l’aggiudicazione dell’appalto in favore della Carmet e di aggiudicare l’appalto all’impresa che aveva offerto il secondo miglior prezzo, vale a dire alle ricorrenti.
 
48      Con lettera del 4 ottobre 2016, la Commissione ha risposto alle ricorrenti che l’ordinatore responsabile aveva designato l’aggiudicataria del contratto nel pieno rispetto dei criteri di selezione e di aggiudicazione indicati nei documenti di gara.
 
 Procedimento e conclusioni delle parti
 
49      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 28 settembre 2016, le ricorrenti hanno proposto il presente ricorso.
 
50      Con atto separato, depositato presso la cancelleria del Tribunale il 14 ottobre 2016, le ricorrenti hanno presentato una domanda di provvedimenti provvisori ai sensi dell’articolo 104, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale, chiedendo al presidente del Tribunale, in sostanza, di voler disporre la sospensione dell’esecuzione della decisione di aggiudicazione, della decisione di rigetto nonché dei verbali di gara del 13 maggio e del 28 giugno 2016 (in prosieguo: gli «atti impugnati») e di adottare misure provvisorie utili ai fini della sospensione dell’esecuzione del contratto stipulato con l’aggiudicataria.
 
51      Con ordinanza del 24 novembre 2016, Enrico Colombo e Giacomo Corinti/Commissione (T‑690/16, non pubblicata, EU:T:2016:696), il Tribunale ha respinto il ricorso delle ricorrenti nella parte in cui era diretto avverso la Carmet, in quanto il giudice dell’Unione non è competente a conoscere dei ricorsi proposti da persone fisiche o giuridiche nei confronti di altre persone fisiche o giuridiche.
 
52      Il 5 gennaio 2017, la Commissione ha depositato il controricorso.
 
53      Il 28 febbraio 2017, le ricorrenti hanno depositato la replica.
 
54      Il 12 aprile 2017, la Commissione ha depositato la controreplica.
 
55      Con ordinanza del 30 maggio 2017, Enrico Colombo e Corinti Giacomo/Commissione (T‑690/16 R, non pubblicata, EU:T:2017:370), il presidente del Tribunale ha respinto la domanda di provvedimenti provvisori delle ricorrenti in quanto esse non avevano dimostrato che rischiavano di subire un danno grave ed irreparabile in assenza delle misure provvisorie richieste.
 
56      Il 18 luglio 2018, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento previste dall’articolo 89 del regolamento di procedura, il Tribunale ha posto alcuni quesiti scritti alle parti. Queste ultime hanno risposto entro il termine impartito.
 
57      Le parti non hanno depositato alcuna domanda di essere ascoltate nel corso di un’udienza di discussione, ai sensi dell’articolo 106 del regolamento di procedura, entro il termine impartito.
 
58      Il Tribunale (Quarta Sezione) ha deciso, in applicazione dell’articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura, di statuire senza fase orale del procedimento.
 
59      Le ricorrenti chiedono, in sostanza, che il Tribunale voglia:
 
–        annullare gli atti impugnati e condannare la Commissione al risarcimento «in forma specifica» del danno asseritamente subito, in particolare attraverso la dichiarazione di nullità, di annullamento o d’inefficacia del contratto stipulato il 19 agosto 2016 tra la Commissione e l’aggiudicataria, nonché il subentro delle ricorrenti a detta società nella qualità di aggiudicataria;
 
–        in via subordinata, annullare gli atti impugnati e condannare la Commissione al risarcimento del danno asseritamente subito, ivi compreso il cosiddetto danno curriculare, nella misura di EUR 500 000 o della diversa maggiore o minore somma che il Tribunale riterrà conforme a legge, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
 
–        in via istruttoria, ordinare l’esibizione in giudizio di tutta la documentazione amministrativa presentata dall’aggiudicataria ai fini della partecipazione alla procedura di gara nonché della copia integrale del provvedimento di aggiudicazione della gara in favore dell’aggiudicataria;
 
–        condannare la Commissione alle spese.
 
60      La Commissione chiede che il Tribunale voglia:
 
–        respingere la domanda di annullamento in quanto infondata;
 
–        respingere la domanda di risarcimento dei danni in quanto irricevibile e, in via subordinata, infondata;
 
–        respingere la domanda di mezzi istruttori in quanto infondata;
 
–        condannare le ricorrenti alle spese.
 
 In diritto
 
61      Con il loro ricorso, le ricorrenti chiedono, in primo luogo, l’annullamento degli atti impugnati, in secondo luogo, il risarcimento del danno asseritamente subito e, in terzo luogo, l’esibizione in giudizio di tutta la documentazione amministrativa presentata dall’aggiudicataria ai fini della sua partecipazione alla procedura di gara.
 
62      La Commissione ritiene che il ricorso sia infondato, così come le ragioni alla base delle domande di risarcimento del danno e di produzione in giudizio dei documenti relativi all’istruttoria.
 
 Sulla ricevibilità del primo e del secondo capo di domanda
 
63      In primo luogo, si deve rilevare che, con il loro primo capo di domanda, le ricorrenti chiedono al Tribunale di annullare, da un lato, le decisioni di rigetto e di aggiudicazione e, dall’altro, i verbali di gara del 13 maggio e 28 giugno 2016. Tale richiesta è reiterata nell’ambito del secondo capo di domanda.
 
64      In risposta ad un quesito scritto del Tribunale, le ricorrenti hanno precisato che l’annullamento dei verbali di gara del 13 maggio e del 28 giugno 2016 è stato chiesto «non già in quanto autonomamente lesivi, bensì per esplicitare chiaramente che l’impugnazione si riferisce all’intera sequenza procedimentale che ha portato all’aggiudicazione della procedura di gara in favore d[ell’aggiudicataria]».
 
65      A tale riguardo, si deve constatare che la Commissione ha fornito ai richiedenti solo una copia non riservata di questi due verbali di gara in seguito alla loro istanza del 9 agosto 2016 (v. punto 43 supra) e che tali verbali non contengono alcuna decisione della Commissione, bensì soltanto proposte del comitato di valutazione relative all’aggiudicazione dell’appalto in questione all’aggiudicataria, le quali non vincolano la Commissione (v., in tal senso, sentenza del 10 dicembre 2009, Antwerpse Bouwwerken/Commissione, T‑195/08, EU:T:2009:491, punto 27 e giurisprudenza ivi citata).
 
66      Va inoltre ricordato che, trattandosi di misure intermedie che hanno lo scopo di preparare la decisione di aggiudicazione dell’appalto di cui trattasi, la cui elaborazione si effettua in più fasi nell’ambito di una procedura interna, i suddetti verbali non possono formare, di per sé, oggetto di un ricorso di annullamento. Un siffatto ricorso può essere diretto soltanto contro la misura che stabilisce in modo definitivo la posizione della Commissione al termine di tale procedura interna (v., in tal senso, sentenza del 10 dicembre 2009, Antwerpse Bouwwerken/Commissione, T‑195/08, EU:T:2009:491, punto 28 e giurisprudenza ivi citata), vale a dire, nel caso di specie, le decisioni di rigetto e di aggiudicazione.
 
67      Pertanto, il ricorso è irricevibile nella parte in cui è diretto contro i verbali di gara del 13 maggio e 28 giugno 2016.
 
68      In secondo luogo, occorre rilevare che, con il loro primo capo di domanda, le ricorrenti chiedono al Tribunale di dichiarare la nullità oppure l’inefficacia del contratto stipulato tra la Commissione e la Carmet il 19 agosto 2016, e di disporre il subentro delle ricorrenti a detta società nella qualità di aggiudicataria. Nella replica, le ricorrenti aggiungono che un tale subentro si effettuerebbe prolungandone la durata in relazione al tempo trascorso tra la data di sottoscrizione dell’appalto con la Carmet e l’effettivo subentro.
 
69      A tale riguardo, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, non spetta al Tribunale, nell’ambito del suo controllo di legittimità ai sensi dell’articolo 263 TFUE, formulare dichiarazioni in diritto (v. ordinanza del 5 luglio 2017, EEB/Commissione, T‑448/15, non pubblicata, EU:T:2017:503, punto 40 e giurisprudenza ivi citata). Per di più, secondo una giurisprudenza consolidata, non spetta al Tribunale, nell’ambito del controllo di legittimità basato sull’articolo 263 TFUE, rivolgere ingiunzioni alle istituzioni o sostituirsi a queste ultime. Tale limitazione del controllo di legittimità vale per tutti i settori di contenzioso che il Tribunale è competente a conoscere (v. sentenza del 15 giugno 2017, Bay/Parlamento, T‑302/16, non pubblicata, EU:T:2017:390, punto 45 e giurisprudenza ivi citata). Infatti, conformemente all’articolo 264 TFUE, il Tribunale può soltanto annullare l’atto impugnato. Spetta poi all’amministrazione interessata, in applicazione dell’articolo 266 TFUE, adottare le misure che l’esecuzione della sentenza del Tribunale comporta (v., in tal senso, sentenza del 12 marzo 2008, Evropaïki Dynamiki/Commissione, T‑345/03, EU:T:2008:67, punto 46).
 
70      Di conseguenza, la domanda delle ricorrenti volta ad ottenere che il Tribunale disponga il loro subentro all’aggiudicataria non può, in nessun caso, essere accolta. Lo stesso vale per la loro domanda, volendo presumerla presentata in modo autonomo rispetto alla domanda di annullamento, con la quale esse chiedono al giudice dell’Unione di «dichiarare la nullità o l’inefficacia del contratto stipulato tra la [Commissione e la Carmet] il 19 agosto 2016», dato che simili domande, volte ad ottenere dichiarazioni in diritto, sono destinate al rigetto.
 
71      In considerazione di quanto precede, nell’ambito del primo e del secondo capo di domanda, spetta al Tribunale pronunciarsi sulla domanda volta all’annullamento delle decisioni di aggiudicazione e di rigetto nonché sulla domanda di risarcimento danni.
 
 Sulla domanda volta all’annullamento delle decisioni di aggiudicazione e di rigetto
 
72      Le ricorrenti ritengono che la decisione di aggiudicazione adottata a favore della Carmet sia illegittima e debba pertanto essere annullata. A sostegno della loro domanda di annullamento le ricorrenti sollevano essenzialmente un unico motivo, vertente sul fatto che il JRC avrebbe dovuto escludere l’offerta presentata dalla Carmet perché, alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, vale a dire in data 4 marzo 2016, quest’ultima non soddisfaceva tutti i criteri di selezione e di capacità tecnica previsti dalla documentazione del bando di gara di cui trattasi. Più in particolare, le ricorrenti affermano, in sostanza, che l’aggiudicataria, in primo luogo, non svolgeva alcuna attività «di installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell’aria», attività costituenti l’oggetto della gara d’appalto, poiché non disponeva di alcuna autorizzazione al rilascio delle abilitazioni previste dal decreto ministeriale n. 37/2008, in secondo luogo, non soddisfaceva il requisito del sistema di certificazione ISO 9001, e, in terzo luogo, aveva falsamente compilato la dichiarazione sull’onore.
 
73      L’insieme di tali censure si fonda sul presupposto di una violazione o falsa applicazione dell’articolo 105, paragrafo 2, e dell’articolo 107 del regolamento finanziario e delle condizioni per la partecipazione alla gara d’appalto, su una violazione del principio di parità di trattamento degli offerenti e del principio del giusto procedimento, su uno sviamento di potere per difetto dei presupposti, su un difetto di istruttoria e sulla manifesta illogicità della decisione di aggiudicazione.
 
74      La Commissione contesta in toto le censure delle ricorrenti.
 
 Sulla prima censura, vertente sull’asserita erronea aggiudicazione dell’appalto a causa del fatto che l’aggiudicataria non soddisfaceva i criteri di selezione e di capacità tecnica riguardanti l’oggetto dell’appalto
 
75      Le ricorrenti sostengono che la documentazione relativa alla procedura di gara – ed in particolare il punto 3.2 dell’allegato amministrativo – indica molto chiaramente ed inequivocabilmente che la partecipazione alla gara d’appalto è riservata alle imprese che esercitano le attività oggetto dell’appalto, quale definito al punto 2 dell’allegato 1 alla bozza di contratto, relativo alle «specifiche tecniche». Fra tali attività si annoverano, secondo le ricorrenti, «l’installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell’aria, inclusa la relativa manutenzione e riparazione». Ebbene, alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, vale a dire il 4 marzo 2016, la Carmet non esercitava le predette attività e, quindi, non era in grado di rilasciare le abilitazioni necessarie per gli impianti ai sensi del decreto ministeriale n. 37/2008.
 
76      Ciò si evincerebbe, in primo luogo, dal raffronto dei certificati rilasciati alla Carmet dalla camera di commercio di Varese. Più in particolare, sulla base dell’esame del primo certificato rilasciato dalla camera di commercio il 13 maggio 2016 – in data successiva, quindi, alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte –, da un lato, l’oggetto sociale e l’attività prevalente della Carmet consistevano, rispettivamente, nella «carpenteria metallica, costruzioni e montaggio impianti industriali» e nella «fabbricazione di strutture metalliche e parti assemblate di strutture» e, dall’altro, la Carmet non disponeva di alcuna autorizzazione al rilascio delle abilitazioni previste dal decreto ministeriale n. 37/2008.
 
77      Nondimeno, l’esame dell’estratto del secondo certificato rilasciato dalla medesima camera di commercio il 23 giugno 2016 (v. punto 31 supra) ed aggiornato il 21 giugno 2016, che è stato presentato dalla Carmet a seguito della domanda di chiarimenti del JRC, mostra talune differenze sostanziali nella descrizione delle attività esercitate. Da un lato, l’attività esercitata presso la sede legale comprendeva gli «impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura e specie» e, dall’altro, la Carmet era «abilitata (…) all’installazione, alla trasformazione, all’ampliamento e alla manutenzione degli impianti (…) di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura e specie» ai sensi del decreto ministeriale n. 37/2008.
 
78      Dal raffronto dei due certificati risulterebbe quindi che, mentre alla data del 13 maggio 2016 la Carmet non svolgeva alcuna attività relativa agli impianti in questione e non era a ciò abilitata, alla data del 23 giugno 2016 essa esercitava invece tali attività e disponeva delle abilitazioni richieste.
 
79      Siffatta constatazione sarebbe, peraltro, definitivamente confermata dal terzo certificato rilasciato dalla camera di commercio di Varese il 20 settembre 2016, secondo il quale la Carmet aveva depositato presso la camera di commercio i documenti registrati il 21 giugno 2016, attestanti che, da un lato, essa aveva dichiarato di «[aver iniziato] dal 21 giugno 2016 (…) l’attività di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura e specie», e che, dall’altro, essa aveva presentato, sempre in data 21 giugno 2016, una segnalazione certificata di inizio attività relativa all’installazione di impianti posti al servizio di edifici, corrispondente a quella indicata alle lettere C, D, E, F e G di tale segnalazione, nonché una dichiarazione del possesso dei requisiti necessari. Pertanto, l’aggiudicataria avrebbe iniziato ad esercitare le attività oggetto della gara d’appalto solo il 21 giugno 2016, il che le aveva consentito di ottenere l’abilitazione al rilascio delle attestazioni previste dal decreto ministeriale n. 37/2008 il 23 giugno 2016.
 
80      La Commissione ritiene che la censura delle ricorrenti debba essere respinta in quanto infondata, facendo valere, in sostanza, che l’oggetto sociale dell’aggiudicataria comprendeva, alla data della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, tutte le attività richieste dal bando di gara ai fini della selezione e che la sua capacità tecnica relativa all’oggetto dell’appalto era stata ampiamente dimostrata ed esaminata alla luce dei criteri di selezione rilevanti.
 
81      In via preliminare, si deve ricordare che la Commissione dispone di un ampio potere discrezionale in merito agli elementi da prendere in considerazione per adottare una decisione di aggiudicazione di un appalto a seguito di una gara. Il controllo giurisdizionale dell’esercizio di tale potere discrezionale si limita, di conseguenza, a verificare il rispetto delle regole di procedura e di motivazione, nonché l’esattezza materiale dei fatti, l’assenza di un errore manifesto di valutazione e di uno sviamento di potere (sentenze del 27 settembre 2002, Tideland Signal/Commissione, T‑211/02, EU:T:2002:232, punto 33, e del 6 luglio 2005, TQ3 Travel Solutions Belgium/Commissione, T‑148/04, EU:T:2005:274, punto 47)
 
82      Al fine di accertare se, nella valutazione dei fatti, l’amministrazione aggiudicatrice abbia commesso un errore talmente manifesto da poter giustificare l’annullamento della decisione di rigetto di un’offerta, gli elementi di prova forniti dal ricorrente devono essere sufficienti a privare di plausibilità le valutazioni operate nella decisione di cui trattasi (sentenza del 7 giugno 2017, Blaž Jamnik et Blaž/Parlamento, T‑726/15, EU:C:2017:376, punto 38).
 
83      È alla luce delle suesposte considerazioni che occorre esaminare, nella fattispecie, se la Commissione abbia commesso un errore manifesto di valutazione nel considerare che l’oggetto sociale dell’aggiudicataria fosse tale da includere le attività oggetto dell’appalto.
 
84      In primo luogo, occorre determinare l’oggetto dell’appalto in questione. A tal riguardo, si deve anzitutto ricordare che, a termini del punto II.1.4 del bando di gara, l’appalto consiste «principalmente in lavori di costruzione, modifica e manutenzione ordinaria e straordinaria, di sottocentrali di teleriscaldamento/raffrescamento e delle condotte delle reti idriche presenti nel sito: acqua calda, refrigerata, potabile, raffreddamento» nonché in «servizi di rilievi e progettazione, lavori di carpenteria metallica, manutenzione e interventi nelle reti fognarie» (v. punto 2 supra).
 
85      Inoltre, il punto II.2.4 del bando di gara precisa che sono richieste anche «l’esecuzione di lavori con fornitura di materiali e componenti (forniture in opera); la mera fornitura al magazzino del [JRC] di materiali e componenti termo-idraulici per costituzione o reintegro di ricambi, o per installazioni da effettuarsi in tempi successivi (fornitura senza installazione); installazioni, riparazioni e modifiche con materiali e ricambi forniti dal magazzino del JRC in conto montaggio (lavorazioni senza fornitura)».
 
86      Inoltre, il punto II.2.4. del bando di gara prevede le seguenti lavorazioni accessorie: «rimozioni (condotte, equipaggiamento, macchinari ecc.), edili (assistenze murarie, scavi, rinterri, camere di manovra ecc.), carpenteria metallica (soppalchi, pipe racks, ringhiere, scale di accesso ecc.) e forniture di materiali per approvvigionare i servizi interni del JRC».
 
87      Infine, l’elenco dei lavori principali e supplementari appariva ai punti II.1.2 e II.2.2 del bando di gara (v. punto 4 supra).
 
88      Questa descrizione dell’oggetto dell’appalto è ripresa nel punto 2 dell’allegato 1 alla bozza di contratto, relativo alle «specifiche tecniche». Inoltre, il quarto e il quinto comma di detto punto elencano, rispettivamente, le attività che devono essere svolte obbligatoriamente dal contraente e quelle che, in casi particolari, possono essere subappaltate (v. punto 15 supra).
 
89      Risulta da quanto precede che l’oggetto dell’appalto includeva una serie di lavorazioni principali nonché di lavorazioni supplementari, quali definite al punto II del bando di gara e riprese nel punto 2 dell’allegato 1 alla bozza di contratto. Tale constatazione non è messa in discussione dalle parti.
 
90      In secondo luogo, è necessario stabilire quali fossero le attività che gli offerenti dovevano esercitare per poter presentare un’offerta in risposta al bando di gara. A tal riguardo, si deve rilevare, innanzitutto, che il punto III del bando di gara, intitolato «Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico», non fornisce un elenco di tali attività, ma si riferisce al punto 3 dell’allegato amministrativo, che stabilisce i «criteri di esclusione e di selezione».
 
91      Infatti, il punto 3.1 dell’allegato amministrativo prevede, da un lato, che, per risultare eleggibile, l’offerente debba dimostrare di rispondere a tutti i requisiti chiaramente descritti ai punti da 1 a 5 della dichiarazione sull’onore e, dall’altro, che l’amministrazione aggiudicatrice possa richiedere agli offerenti di presentare i documenti probatori attestanti la veridicità delle loro dichiarazioni (v. punto 11 supra). Tuttavia, come risulta dalla descrizione di cui al precedente punto 17, i punti da 1 a 5 della dichiarazione sull’onore non sono rilevanti in quanto si riferiscono, in sostanza, ai criteri di esclusione intuitu personae che non sono connessi alle attività che gli offerenti dovevano svolgere.
 
92      Inoltre, il punto 3.2 dell’allegato amministrativo prevede il deposito, da parte dell’offerente, della dichiarazione sull’onore che il medesimo soddisfacesse, alla data di scadenza del bando di gara, una serie di criteri (v. punto 11 supra). Orbene, tra tali criteri, come osservato ai precedenti punti 12 e 13, vi è un criterio che si riferisce esplicitamente alle attività esercitate dagli offerenti, vale a dire il requisito di aver «svolto sia lavori di costruzione che manutenzione di condotte idriche e sottocentrali di teleriscaldamento/raffrescamento, esclusi eventuali lavori accessori, per un importo complessivo nel triennio 2013-2014-2015 non inferiore a [EUR] 2 500 000» [cfr. punto 3.2, lettera c.1), dell’allegato amministrativo].
 
93      Risulta chiaramente da quanto precede che la partecipazione alla gara d’appalto era riservata solo alle imprese che, alla data di scadenza del bando di gara, potevano svolgere le lavorazioni oggetto dell’appalto, quali definite dal bando di gara, senza alcuna distinzione a seconda della loro natura principale o supplementare.
 
94      In terzo luogo, si deve verificare se, alla luce dei documenti del fascicolo, la Carmet potesse essere considerata come un’impresa che esercitava attività oggetto dell’appalto.
 
95      A tale proposito, va osservato che il comitato di valutazione ha concluso che l’aggiudicataria soddisfaceva il requisito tecnico di cui al punto 3.2, lettera c.1), dell’allegato amministrativo controllando l’elenco dei lavori svolti dalla Carmet tra il 2013 e il 2015 ed appurando che l’aggiudicataria poteva svolgere le attività oggetto della gara d’appalto. Infatti, dall’elenco dei lavori effettuati dalla Carmet per il periodo tra il 2013 e il 2015, che la Commissione ha allegato al suo controricorso, risulta che la Carmet aveva eseguito presso varie imprese lavori simili a quelli elencati nel bando di gara. In particolare, la Carmet aveva svolto numerosi lavori per almeno quattro società nel settore dell’impiantistica industriale di fornitura/montaggio/manutenzione di tubazioni e centrali di impianti di acqua, per un importo che oltrepassava i 2,5 milioni di euro per l’insieme dei tre anni 2013-2014-2015. Di conseguenza, a giusto titolo il comitato di valutazione, che ha esaminato la tipologia dei lavori realizzati dalla Carmet, ha ritenuto che il requisito della comprovata esperienza professionale di cui al punto 3.2., lettera c.1), dell’allegato amministrativo fosse stato ampiamente soddisfatto.
 
96      Tale conclusione non può essere rimessa in discussione dagli argomenti delle ricorrenti secondo cui dal raffronto dei due certificati risulterebbe che la Carmet non svolgesse alcuna attività relativa agli impianti in questione e non fosse abilitata al loro esercizio (v. punti da 76 a 78 supra).
 
97      In primo luogo, si deve notare che il primo certificato della camera di commercio di Varese, che l’aggiudicataria ha prodotto durante la fase di selezione, descrive le attività della medesima alla data del 24 febbraio 2016, vale a dire a una data anteriore a quella di scadenza del bando di gara, ed identifica come «attività prevalente» dell’impresa la «fabbricazione di strutture metalliche e parti assemblate di strutture». Inoltre, questo certificato della camera di commercio illustra l’oggetto sociale come segue:
 
«Carpenteria metallica, costruzione e montaggio impianti industriali. [La società] potrà compiere tutte le operazioni ritenute necessarie ed utili per il raggiungimento dell’oggetto sociale ed assumere partecipazioni in altre società od imprese, aventi oggetto analogo o connesso al proprio».
 
98      Sulla base di tale descrizione, si deve constatare che l’espressione «costruzione e montaggio impianti industriali» costituisce una descrizione dell’oggetto sociale molto generale, che, come giustamente rilevato dalla Commissione, può raggruppare tutte le attività richieste dal bando di gara. Contrariamente a quanto affermano le ricorrenti, infatti, il «montaggio di impianti industriali» raggruppa un ampio ventaglio di attività, che potrebbero comprendere anche «l’installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell’aria, ivi inclusa la manutenzione e la riparazione».
 
99      Siffatta constatazione non può peraltro essere inficiata dal fatto che il secondo e il terzo certificato della camera di commercio relativi all’aggiudicataria, che sono stati rilasciati in una data successiva alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, includano descrizioni più dettagliate delle attività esercitate. Più specificamente, sebbene sia pacifico che la Carmet ha depositato presso la camera di commercio il 21 giugno 2016 – in una data successiva alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte – taluni nuovi documenti, chiedendo, in particolare, una «modifica dell’attività della sede» dell’impresa, dichiarando precisamente che, a partire dal 21 giugno 2016, essa avrebbe iniziato talune attività cosiddette «secondarie», quali attività «di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione e di qualsiasi natura o specie», resta il fatto che la descrizione dell’«attività primaria» della Carmet non è stata modificata, vale a dire, che essa è rimasta quella della «fabbricazione di strutture metalliche e parti assemblate di strutture». Di conseguenza, il fatto che questi documenti abbiano completato la descrizione delle «attività secondarie» della Carmet non cambia in alcun modo il fatto che l’oggetto sociale della suddetta impresa raggruppasse l’insieme delle attività richieste dal bando di gara.
 
100    In secondo luogo, per quanto riguarda la censura delle ricorrenti secondo cui, dal fatto che la Carmet fosse in grado di rilasciare le abilitazioni necessarie per gli impianti ai sensi del decreto ministeriale n. 37/2008, in particolare per gli impianti idraulici, soltanto a partire dal 23 giugno 2016 risulterebbe che quest’ultima non esercitava tutte le attività oggetto dell’appalto alla data del 4 marzo 2016, data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, si deve rilevare, innanzi tutto, che una simile abilitazione ai sensi del decreto ministeriale n. 37/2008 non era affatto richiesta, e neppure menzionata, nei documenti della gara d’appalto. Infatti, l’unica normativa cui viene fatto espresso riferimento nelle specifiche tecniche è il decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 – Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, denominato «Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro» (GURI n. 101 del 30 aprile 2008).
 
101    Inoltre, dato che un simile requisito non era previsto dai documenti della gara d’appalto, non occorre esaminare gli argomenti della Commissione riguardanti, da un lato, il fatto che il decreto ministeriale n. 37/2008 contiene la normativa riguardante le attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici, mentre l’oggetto dell’appalto comporta l’esecuzione di lavori principalmente all’esterno degli edifici, e, dall’altro, il fatto che un simile criterio di selezione impedirebbe ad eventuali operatori economici di partecipare alla procedura di gara.
 
102    Pertanto, ed in considerazione dell’ampio potere discrezionale della Commissione, non si può addebitare a quest’ultima di non avere considerato, nella fase di selezione, il fatto che le abilitazioni in questione in capo alla Carmet fossero valide solo a partire dal 23 giugno 2016.
 
103    Ciò posto, si deve concludere che l’amministrazione aggiudicatrice non ha commesso errori manifesti di valutazione e che la censura relativa ad un’asserita erronea aggiudicazione dell’appalto, a causa del fatto che l’aggiudicataria non soddisfaceva i criteri di selezione e di capacità tecnica riguardanti l’oggetto dell’appalto, deve essere respinta in quanto infondata.
 
 Sulla seconda censura, vertente sull’asserita incapacità della Carmet ad effettuare i lavori conformemente ai parametri della certificazione ISO 9001
 
104    Le ricorrenti sostengono che la Carmet non soddisfaceva il requisito relativo al possesso del sistema di certificazione ISO 9001, espressamente richiesto dal punto 3.2, lettera c.4), dell’allegato amministrativo per le «attività specifiche inerenti all’oggetto della presente gara» (v. punto 13 supra). Infatti, l’oggetto del certificato presentato dalla Carmet era limitato alla «realizzazione e montaggio di carpenteria metallica e manutenzione di impianti industriali» e non includeva, quindi, tutti i lavori indicati dal bando di gara.
 
105    La Commissione respinge tale argomentazione in quanto manifestamente infondata, nella misura in cui la dicitura «manutenzione di impianti industriali» indicata nella certificazione ISO 9001:2008 dell’aggiudicataria è molto generale e pertanto copre i lavori previsti nel bando di gara.
 
106    Preliminarmente, si deve ricordare che, a termini del punto 3.2, lettera c.4), dell’allegato amministrativo, gli offerenti dovevano «operare secondo un sistema di gestione per la qualità conforme alla norma ISO 9001, rilasciato da un “organismo di valutazione delle conformità” accreditato SINCERT/ACCREDIA o da altro Ente firmatario degli Accordi di Mutuo Riconoscimento (MLA) per attività specifiche inerenti all’oggetto della presenta gara».
 
107    Come illustrato dalla Commissione in risposta ad un quesito scritto del Tribunale, la certificazione ISO non era richiesta per tutte le attività elencate nel bando di gara, ma soltanto per le «attività specifiche inerenti all’oggetto della presente gara». Pertanto, tale certificazione non era richiesta per una serie di attività, per lo più accessorie, quali le rimozioni (condotte, equipaggiamento, macchinari, etc), le attività edili (assistenze murarie, scavi, rinterri, camere di manovra, etc), le attività di carpenteria metallica (soppalchi, pipe racks, ringhiere, scale di accesso, etc), le forniture di materiali per approvvigionare i servizi interni del JRC.
 
108    Nel caso di specie, come sottolinea la Commissione, il certificato ISO presentato dall’aggiudicataria, che era valido dal 28 gennaio 2016 – quindi, da una data anteriore alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte – indicava che la Carmet possedeva la certificazione ISO 9001:2008 per «realizzazione e montaggio di carpenteria metallica e manutenzione di impianti industriali».
 
109    A tale riguardo, occorre rilevare che la circostanza che il campo applicativo del certificato ISO presentato dalla Carmet prevedeva la «manutenzione di impianti industriali» era sufficiente a soddisfare il requisito di cui al punto 3.2, lettera c.4), dell’allegato amministrativo. Infatti, la locuzione «impianti industriali» comprende ampiamente le «attività specifiche inerenti all’oggetto dell’appalto in questione», ai sensi del punto 3.2, lettera c.4), dell’allegato amministrativo, quali descritte al precedente punto 107, in particolare alla luce del fatto che l’obiettivo della descrizione del campo applicativo del certificato ISO è quello di presentare in modo generico i servizi forniti dalla società in possesso di tale certificato.
 
110    In considerazione di quanto precede, gli elementi di prova forniti dalle ricorrenti non sono sufficienti per privare di plausibilità la valutazione effettuata dalla Commissione in merito alla capacità della Carmet di effettuare i lavori conformemente al suo certificato ISO 9001. Occorre quindi respingere la seconda censura in quanto infondata.
 
 Sulla terza censura, relativa all’asserita falsità della dichiarazione sull’onore relativa ai criteri di esclusione e di selezione della Carmet
 
111    Le ricorrenti affermano che la Carmet avrebbe falsamente compilato la «dichiarazione sull’onore relativa ai criteri di esclusione e di selezione», là dove ha affermato, a torto, di possedere tutti i requisiti di capacità giuridica e tecnica richiesti ai fini dell’esecuzione dei compiti oggetto della gara d’appalto, in tal modo venendo meno all’impegno – anche questo oggetto di una specifica dichiarazione – di fornire all’amministrazione aggiudicatrice informazioni esatte, veritiere e complete nell’ambito della procedura in questione.
 
112    La Commissione contesta l’argomentazione delle ricorrenti.
 
113    Occorre anzitutto rilevare che la dichiarazione prevede, in sostanza, che l’offerente, il quale soddisfa i criteri di selezione previsti dal capitolato d’oneri, «a) possiede la capacità giuridica e normativa di esercitare l’attività professionale necessaria per eseguire il contratto come previsto [al punto] 3.2.[, lettera] a), [dell’]allegato amministrativo (…); b) soddisfa i criteri economici e finanziari applicabili indicati [al punto] 3.2 [, lettera] b), [dell’]allegato amministrativo (…); c) soddisfa i criteri tecnici e professionali applicabili indicati [al punto] 3.2[, lettera] c), [dell’]allegato amministrativo (…)» (v. punti da 17 a 19 supra).
 
114    A tale riguardo, si deve constatare che la censura delle ricorrenti avente ad oggetto l’asserita falsità della dichiarazione sull’onore relativa ai criteri di esclusione e di selezione non può essere accolta, in quanto, come risulta dai precedenti punti 103 e 110, le ricorrenti affermano a torto che l’aggiudicataria non soddisfacesse tutti i requisiti di capacità giuridica e tecnica richiesti dal bando di gara.
 
115    Risulta da tutto quanto precede che deve essere respinto, in quanto infondato, il motivo di ricorso secondo cui il JRC avrebbe dovuto escludere l’offerta presentata dall’aggiudicataria poiché quest’ultima non soddisfaceva tutti i criteri di selezione e di capacità tecnica previsti dai documenti di gara.
 
116    Di conseguenza, occorre respingere la domanda delle ricorrenti diretta all’annullamento della decisione di aggiudicazione e, per l’effetto, della decisione di rigetto.
 
 Sulla domanda di risarcimento
 
117    Le ricorrenti chiedono, in via principale, un risarcimento in forma specifica, attraverso la sospensione e l’annullamento dell’atto impugnato, e, in via subordinata, in caso di impossibilità di procedere con il risarcimento in forma specifica, il risarcimento per equivalente, nella misura di EUR 500 000 o della diversa maggiore o minore somma che il Tribunale riterrà equa, applicando una percentuale forfettaria sul valore dell’offerta presentata dalle ricorrenti.
 
118    Per quanto riguarda la domanda di risarcimento danni, si deve ricordare che, secondo una giurisprudenza consolidata, la sussistenza di una responsabilità extracontrattuale dell’Unione ai sensi dell’articolo 340, secondo comma, TFUE, per comportamento illecito dei suoi organi, è subordinato alla compresenza delle seguenti condizioni, segnatamente l’illiceità del comportamento contestato, l’effettiva sussistenza del danno e l’esistenza di un nesso di causalità fra il comportamento dedotto e il danno lamentato. Qualora uno di questi presupposti non sia soddisfatto, il ricorso deve essere interamente respinto, senza che sia necessario esaminare le altre condizioni (v. sentenze del 9 novembre 2006, Agraz e a./Commissione, C‑243/05 P, EU:C:2006:708, punto 26 e giurisprudenza ivi citata, e del 2 marzo 2010, Arcelor/Parlamento e Consiglio, T‑16/04, EU:T:2010:54, punto 139 e giurisprudenza ivi citata).
 
119    Nel caso di specie, poiché nell’ambito della presente controversia non è stata constatata alcuna illiceità nel comportamento della Commissione, il ricorso per risarcimento dei danni deve, in ogni caso, essere respinto.
 
 Sulla domanda di adozione di mezzi istruttori
 
120    Le ricorrenti chiedono, ai sensi dell’articolo 91 del regolamento di procedura, di ordinare al JRC l’esibizione in giudizio di tutta la documentazione amministrativa presentata dalla Carmet ai fini della sua partecipazione alla procedura di gara nonché della copia integrale del provvedimento di aggiudicazione in favore di quest’ultima. Le ricorrenti affermano che la Commissione non avrebbe messo a loro disposizione tutta la documentazione amministrativa presentata dalla Carmet, ma unicamente una copia della visura fornita dalla camera di commercio, nonché la certificazione di qualità, presentate in seguito a una domanda di chiarimenti. Le ricorrenti si riservano il diritto di presentare motivi aggiunti sulla base della documentazione che sarà prodotta.
 
121    La Commissione si oppone a tali mezzi istruttori e sottolinea, nella controreplica, che le ricorrenti non reiterano la domanda di mezzi istruttori nella replica e che, pertanto, si deve dedurre che esse abbiano rinunciato a tali mezzi istruttori.
 
122    In via preliminare, occorre rilevare che il fatto che le ricorrenti non reiterino la domanda di adozione di mezzi istruttori nella replica, contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione, non può essere interpretato come una rinuncia tacita a tale domanda. Invero, lo scopo della replica, ai sensi dell’articolo 83 del regolamento di procedura, è quello di integrare il ricorso e non di reiterarne il contenuto.
 
123    Per quanto riguarda il merito di tale domanda, occorre ricordare che, a termini dell’articolo 88, paragrafo 1, del regolamento di procedura, «i mezzi istruttori possono essere adottati o modificati in qualsiasi fase del procedimento, d’ufficio o su domanda di una parte principale». Il paragrafo 2 del medesimo articolo aggiunge che la domanda di un mezzo istruttorio deve «indica[re] con precisione l’oggetto delle misure richieste e le ragioni che le giustificano».
 
124    Nel caso di specie, le ricorrenti chiedono che sia esibita in giudizio tutta la documentazione amministrativa presentata dalla Carmet nonché il provvedimento di aggiudicazione in suo favore. Pertanto, l’oggetto dei mezzi richiesti è stato chiaramente identificato. Tuttavia, le ricorrenti non offrono alcuna ragione atta a giustificare tali mezzi istruttori. Di conseguenza, la domanda di adozione di mezzi istruttori non può essere accolta.
 
125    Inoltre, anche volendo assumere che la domanda delle ricorrenti debba essere interpretata nel senso che la Commissione fosse tenuta, in forza del suo obbligo di motivazione, a fornire loro tutta la documentazione amministrativa presentata dalla Carmet, occorre rilevare che, nell’ambito di una procedura di appalto, sono l’articolo 113, paragrafo 2, del regolamento finanziario e l’articolo 161 delle modalità di applicazione a stabilire il contenuto dell’obbligo di motivazione che incombe all’amministrazione aggiudicatrice nei confronti dell’offerente escluso da una determinata procedura di appalto.
 
126    Da tali disposizioni risulta che l’amministrazione aggiudicatrice assolve il proprio obbligo di motivazione qualora si limiti, anzitutto, a comunicare immediatamente a tutti gli offerenti esclusi i motivi del rigetto della loro offerta indicando, inoltre, agli offerenti che abbiano presentato un’offerta ammissibile, e su loro domanda espressa, le caratteristiche e i vantaggi dell’offerta prescelta nonché il nominativo dell’aggiudicataria entro il termine di quindici giorni di calendario decorrenti dalla ricezione di una richiesta scritta (v. sentenze del 10 settembre 2008, Evropaïki Dynamiki/Commissione, T‑465/04, non pubblicata, EU:T:2008:324, punto 47 e giurisprudenza ivi citata, e del 19 marzo 2010, Evropaïki Dynamiki/Commissione, T‑50/05, EU:T:2010:101, punto 133 e giurisprudenza ivi citata).
 
127    Nel caso di specie, in primo luogo, si deve rilevare che, con lettera del 20 luglio 2016, il JRC ha informato tutti gli offerenti dei risultati della gara precisando che, dietro richiesta scritta, la Commissione avrebbe fornito il nominativo dell’aggiudicataria, le caratteristiche e i vantaggi dell’offerta selezionata e il valore del contratto (v. punto 34 supra). Il 21 luglio 2016, su richiesta delle ricorrenti, il JRC ha fornito il nominativo dell’aggiudicataria nonché i vantaggi della sua offerta e il valore del contratto aggiudicato.
 
128    Pertanto, avendo agito conformemente alla sopra indicata normativa, non può essere addebitato alla Commissione di non aver fornito tutta la documentazione amministrativa presentata dall’aggiudicataria nonché la copia integrale del provvedimento di aggiudicazione in suo favore.
 
129    Ne consegue che la domanda di adozione di mezzi istruttori dev’essere respinta.
 
130    In considerazione di tutto quanto precede, il ricorso deve quindi essere integralmente respinto.
 
 Sulle spese
 
131    Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.
 
132    Le ricorrenti, rimaste soccombenti, devono essere condannate alle spese, conformemente alla domanda della Commissione.
 
Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

dichiara e statuisce:
 
1)      Il ricorso è respinto.
 
2)      La Enrico Colombo SpA e la Corinti Giacomo sono condannate alle spese.
 
Kanninen
 
Schwarcz
 
Iliopoulos
 
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo l’8 maggio 2019.
 
Il cancelliere   Il presidente
E. Coulon S. Gervasoni 
 
 
    
 

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