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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Appalti Numero: TRIBUNALE UE Sez. 4^, 09/04/2019 Sentenza T-182/15 | Data di udienza:

* APPALTI – Appalti pubblici di servizi – Gara d’appalto – Esclusione dalle procedure di aggiudicazione di appalti – Potenziale conflitto d’interessi – Omessa fornitura delle informazioni richieste dall’amministrazione aggiudicatrice – Trasparenza – Proporzionalità – Parità di trattamento – Artt. 102, par. 1 e 107, par. 1, lett.b), regolamento finanziario – Prestazione di servizi informatici presso il Parlamento e altre istituzioni e organi dell’Unione. 


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 4^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 9 Aprile 2019
Numero: TRIBUNALE UE Sez. 4^, 09/04/2019 Sentenza T-182/15
Data di udienza:
Presidente: Kanninen
Estensore: Reine


Premassima

* APPALTI – Appalti pubblici di servizi – Gara d’appalto – Esclusione dalle procedure di aggiudicazione di appalti – Potenziale conflitto d’interessi – Omessa fornitura delle informazioni richieste dall’amministrazione aggiudicatrice – Trasparenza – Proporzionalità – Parità di trattamento – Artt. 102, par. 1 e 107, par. 1, lett.b), regolamento finanziario – Prestazione di servizi informatici presso il Parlamento e altre istituzioni e organi dell’Unione. 



Massima

 

TRIBUNALE UE Sez. 4^, 09/04/2019 Sentenza T-182/15


APPALTI – Appalti pubblici di servizi – Gara d’appalto – Esclusione dalle procedure di aggiudicazione di appalti – Potenziale conflitto d’interessi – Omessa fornitura delle informazioni richieste dall’amministrazione aggiudicatrice – Trasparenza – Proporzionalità – Parità di trattamento – Artt. 102, par. 1 e 107, par. 1, lett.b), regolamento finanziario – Prestazione di servizi informatici presso il Parlamento e altre istituzioni e organi dell’Unione.
 
In tema di appalti, risulta dall’articolo 107, paragrafo 1, lettera b), del regolamento finanziario, che gli appalti non possono essere aggiudicati a candidati o offerenti che, nell’ambito della relativa procedura di gara, abbiano omesso di fornire le informazioni richieste dall’autorità aggiudicatrice. Ne consegue che l’obbligo d’informazione di cui trattasi che incombe agli offerenti nell’ambito dell’appalto verte, in particolare, sul rischio che uno dei loro membri si trovi in una situazione di potenziale conflitto d’interessi.
 
Pres. Kanninen, Rel. Reine, Frimodt Nielsen, Ric. Sopra Steria Group SA, contro Parlamento europeo

Allegato


Titolo Completo

TRIBUNALE UE Sez. 4^, 09/04/2019 Sentenza T-182/15

SENTENZA

 

TRIBUNALE UE Sez. 4^, 09/04/2019 Sentenza T-182/15
 
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)
 
9 aprile 2019

«Appalti pubblici di servizi – Gara d’appalto – Prestazione di servizi informatici presso il Parlamento e altre istituzioni e organi dell’Unione – Esclusione dalle procedure di aggiudicazione di appalti – Potenziale conflitto d’interessi – Omessa fornitura delle informazioni richieste dall’amministrazione aggiudicatrice – Articolo 107, paragrafo 1, lettera b), del regolamento finanziario – Trasparenza – Proporzionalità – Parità di trattamento – Articolo 102, paragrafo 1, del regolamento finanziario»
 
Nella causa T-182/15,
 
Sopra Steria Group SA, con sede in Annecy‑le‑Vieux (Francia), rappresentata da A. Verlinden, R. Martens e J. Joossen, avvocati,
 
ricorrente,
 
contro
 
Parlamento europeo, rappresentato da B. Simon e L. Tapper Brandberg, in qualità di agenti,
 
convenuto,
 
sostenuto da
 
CGI Lussemburgo SA, con sede in Bertrange (Lussemburgo),
 
e
 
Intrasoft International SA, con sede in Lussemburgo (Lussemburgo),
 
rappresentate da N. Korogiannakis, avvocato,
 
intervenienti
 
avente ad oggetto una domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento delle decisioni del Parlamento, adottate nell’ambito del procedimento di gara d’appalto PE/ITEC-ITS14 relativa alla prestazione di servizi informatici presso il Parlamento e altre istituzioni e organi dell’Unione europea, di respingere le offerte dei consorzi IBI IUS e STEEL, dei quali fa parte la ricorrente, per i lotti nn. 2 e 3,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione),
 
composto da H. Kanninen, presidente, L. Calvo‑Sotelo Ibáñez‑Martín e I. Reine (relatore), giudici,
 
cancelliere: C. Heeren, amministratore
 
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 3 ottobre 2017,
 
ha pronunciato la seguente

Sentenza
 
 Fatti
 
1        Il 3 aprile 2014, il Parlamento europeo, agendo in nome proprio e per conto di altre istituzioni e organi dell’Unione europea, ha lanciato l’invito a presentare offerte per la gara d’appalto PE/ITEC/ITS14 per la prestazione esterna di servizi informatici (in prosieguo: l’«appalto»).
 
2        L’appalto era diviso in otto lotti. Gli oggetti dei lotti da 2 a 4 erano definiti nel seguente modo:
 
–        Lotto n. 2: Sviluppo e manutenzione di sistemi di informazione per la divulgazione;
 
–        Lotto n. 3: Sviluppo e manutenzione di sistemi di informazione per la produzione;
 
–        Lotto n. 4: Verifica degli sviluppi.
 
3        Il capitolato d’oneri per la procedura di appalto (in prosieguo: il «capitolato d’oneri») prevedeva, per ciascun lotto, l’attribuzione di contratti quadro multipli e un meccanismo a cascata per l’esecuzione dei suddetti contratti quadro.
 
4        L’articolo I.3 del capitolato d’oneri disponeva quanto segue:
 
«Gli offerenti possono presentare un’offerta per uno o più lotti, ad eccezione delle incompatibilità debitamente menzionate nella descrizione di ciascun lotto. Le offerte presentate per lotti incompatibili assoggettati a un ordine di preferenza saranno respinte».
 
5        L’articolo I.4 del capitolato d’oneri così prevedeva:
 
«Gli operatori economici non possono far parte di più di un consorzio che presenta offerte, né essere proposti come subcontraenti da più di un offerente per gli stessi lotti o per lotti esclusivi».
 
6        L’allegato II al capitolato d’oneri disponeva che la presentazione di un’offerta per il lotto n. 2 o per il lotto n. 3, comportava il divieto per l’offerente di presentare un’offerta, in qualità di contraente unico, membro di un consorzio o subcontraente, per il lotto n. 4 o per il lotto n. 6. Per quanto riguarda il lotto n. 4, il medesimo divieto era previsto per i lotti nn. 2, 3 e 6.
 
7        Con comunicato stampa dell’8 aprile 2014, veniva annunciato che era ipotizzata l’acquisizione della Groupe Steria SA da parte della Sopra Group SA.
 
8        Il 22 maggio 2014 i consorzi IBI IUS e STEEL, che comprendono entrambi la Sopra Group, hanno presentato offerte, rispettivamente, per il lotto n. 2 e per il lotto n. 3. Lo stesso giorno, il consorzio TEPting, comprendente la Steria Benelux SA, controllata della Groupe Steria, ha presentato un’offerta per il lotto n. 4.
 
9        Inoltre, il 22 maggio 2014 il consorzio CGI-Intrasoft International, composto dalla CGI Luxembourg SA e dalla Intrasoft International SA, intervenienti, ha presentato un’offerta per il lotto n. 3.
 
10      Come risulta dal fascicolo, la Sopra Steria Group SA, ricorrente, è nata dalla fusione della Sopra Groupe con altre entità, ovvero la Groupe Steria, la sua controllata Steria SA e la controllata di quest’ultima, la Steria Benelux. In seguito a detta fusione la Steria Benelux è quindi diventata una controllata indiretta della Sopra Steria Group.
 
11      Il 26 giugno 2014 la Sopra Group ha avviato l’acquisizione della Group Steria.
 
12      Il 14 luglio 2014 la Commissione europea ha deciso di non opporsi allo scambio pubblico di azioni tra la Sopra Group e la Groupe Steria.
 
13      Il 6 agosto 2014 la Sopra Group ha annunciato che il criterio della percentuale minima di quote scambiate era soddisfatto e che il 79,69% delle quote oggetto dell’operazione erano state acquisite.
 
14      Il 5 settembre 2014 la Sopra Group ha acquisito il 90,52% del capitale e l’89,41% dei diritti di voto della Groupe Steria. Lo stesso giorno, la Sopra Group ha cambiato il proprio nome in Sopra Steria Groupe.
 
15      Con lettera del 18 settembre 2014 il Parlamento ha informato il consorzio STEEL che la sua offerta era stata classificata al primo posto per il lotto n. 3 e che era uno degli aggiudicatari di tale appalto.
 
16      Con lettera dello stesso giorno il Parlamento ha informato il consorzio CGI-Intrasoft International che la sua offerta era stata classificata al secondo posto per il lotto n. 3 e che era uno degli aggiudicatari di tale appalto.
 
17      Il 30 ottobre 2014 il Parlamento ha informato il consorzio IBI IUS che la sua offerta era stata classificata al secondo posto per il lotto n. 2 e che era uno degli aggiudicatari di tale appalto. Esso ha altresì informato il consorzio TEPting che la sua offerta era stata classificata al secondo posto per il lotto n. 4 e che era uno degli aggiudicatari di tale appalto.
 
18      Il 10 e il 12 novembre 2014 i consorzi IBI IUS e TEPting hanno ricevuto informazioni più dettagliate relative alla valutazione delle offerte per i lotti riguardo ai quali avevano presentato una domanda di informazioni.
 
19      Il 12 novembre 2014 il Parlamento è stato informato del processo di ravvicinamento tra la Sopra Steria Group e la Groupe Steria con lettera delle intervenienti
 
20      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 14 novembre 2014 e registrato con il numero di causa T‑769/14, le intervenienti, che agivano in nome proprio e in nome e per conto del consorzio CGI‑Intrasoft International, hanno proposto un ricorso diretto ad ottenere l’annullamento, da un lato, della decisione del Parlamento di classificare la loro offerta al secondo posto per il lotto n. 3 e, dall’altro, della decisione del Parlamento di classificare l’offerta del consorzio STEEL al primo posto per tale lotto e di aggiudicargli l’appalto in qualità di primo contraente nel meccanismo a cascata, nonché la condanna del Parlamento al risarcimento del danno.
 
21      Con lettere del Parlamento del 19 novembre 2014, i consorzi IBI IUS, STEEL e TEPting IUS, sono stati informati della sospensione delle procedure di aggiudicazione degli appalti per i lotti da 2 a 4. In tali lettere erano indicati i seguenti motivi di sospensione: «[l]’obiettivo della presente sospensione è verificare se le informazioni aggiuntive ricevute dal Parlamento (…) sono fondate e se possono influire sulla decisione di aggiudicazione».
 
22      Il 21 novembre 2014, i consorzi IBI IUS e STEEL hanno informato il Parlamento del processo di acquisizione della Groupe Steria da parte della Sopra Steria Group. La Steria Benelux ha fornito al Parlamento la medesima informazione, proponendo di «ritirarsi dall’appalto» per il lotto n. 4.
 
23      Il 15 dicembre 2014, il consorzio TEPting, del quale faceva parte la Steria Benelux, ha informato il Parlamento del ritiro della sua offerta presentata nell’ambito del lotto n. 4. Con lettera del 13 febbraio 2015 il Parlamento ha accettato il ritiro dell’offerta di detto consorzio per tale lotto.
 
24      Il 31 dicembre 2014, poiché la fusione tra la Sopra Steria Group e la Groupe Steria era stata completata, la Sopra Steria Groupe deteneva il 99,99% della Steria Benelux.
 
25      Con lettere del 15 e 20 gennaio 2015, il Parlamento ha chiesto informazioni aggiuntive ai consorzi IBI IUS, STEEL e TEPting, nonché alla Steria Benelux. Infatti, esso ha chiesto informazioni, segnatamente, sull’appartenenza economica della Steria Benelux alla Sopra Group, alla luce del processo di ravvicinamento e del divieto di presentare offerte per lotti incompatibili, che poteva creare una situazione di conflitto di interessi.
 
26      Con lettera del 22 gennaio 2015 i consorzi IBI IUS e STEEL hanno risposto a tale domanda. Con lettere del 23 gennaio 2015 anche la Sopra Steria Group e la Steria Benelux hanno fornito le informazioni richieste. In tali lettere, tali quattro entità hanno negato l’esistenza di qualsiasi conflitto di interessi e, di conseguenza, di qualsiasi ostacolo che impedirebbe loro di presentare offerte per lotti incompatibili. Inoltre, esse hanno affermato che tutte le informazioni pertinenti erano state fornite in tempo utile.
 
27      Con due lettere del 13 febbraio 2015 il Parlamento ha informato i consorzi IBI IUS e STEEL delle sue decisioni di respingere le loro offerte rispettivamente per il lotto n. 2 e per il lotto n. 3 (in prosieguo: le «decisioni impugnate»). Il 16 febbraio 2015 il Parlamento ha inviato tali decisioni alla ricorrente.
 
28      Le decisioni impugnate sono fondate sui medesimi due motivi separati.
 
29      In primo luogo, la presentazione parallela di offerte da parte dei consorzi IBI IUS, STEEL e TEPting per lotti incompatibili avrebbe violato l’articolo 158, paragrafo 3, primo comma, del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (GU 2012, L 362, pag. 1) (in prosieguo: il «regolamento delegato»), e l’articolo I.3 del capitolato d’oneri. In particolare, il Parlamento ha ritenuto che, in ragione del ravvicinamento tra la Sopra Group e la Groupe Steria, la ricorrente e la Steria Benelux sarebbero divenute un medesimo operatore economico. Di conseguenza, i consorzi IBI IUS e STEEL, del quale faceva parte la ricorrente, e TEPting, del quale faceva parte la Steria Benelux, avevano presentato offerte per lotti incompatibili, vale a dire per i lotti nn. 2 e 3, da un lato, e per il lotto n. 4 dall’altro, nonostante il divieto di cui all’articolo I.3 del capitolato d’oneri. A tale riguardo, per considerare che la ricorrente e la Steria Benelux formavano il medesimo operatore economico, dal 5 settembre 2014, il Parlamento ha applicato una presunzione relativa, che la ricorrente non avrebbe confutato, secondo la quale la detenzione, da parte di una società di quasi il 100% delle quote di un’altra società, come nel caso di specie, consentirebbe alla prima società di esercitare un’influenza determinante sulla seconda.
 
30      In secondo luogo, l’acquisizione del capitale della Groupe Steria da parte della Sopra Group avrebbe creato una situazione che poteva far sorgere un conflitto d’interessi che doveva essere portato a conoscenza del Parlamento, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, del Consiglio (GU 2012, L 298, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento finanziario»). Infatti, secondo il Parlamento, poiché l’aggiudicatario del lotto n. 4 dovrebbe valutare i servizi forniti nel quadro dei lotti nn. 2 e 3, la detenzione indiretta, il 5 settembre 2014 da parte della ricorrente, membro dei consorzi IBI IUS e STEEL, del 90,51% delle quote della Steria Benelux, membro del consorzio TEPting, poteva creare un rischio di parzialità nell’esecuzione del lotto n. 4 da parte di quest’ultimo. Il ritiro del consorzio TEPting da questo ultimo lotto, il 15 dicembre 2014, non rimetterebbe in discussione tale constatazione. Di conseguenza, il Parlamento è giunto alla conclusione che la ricorrente era tenuta a informarlo dell’operazione di fusione entro e non oltre il 5 settembre 2014. Esso ha pertanto ritenuto che la ricorrente, avendo omesso di informarlo, aveva violato l’articolo 107, paragrafo 1, lettera b), del regolamento finanziario. Esso ha deciso, quindi, che era necessario riesaminare le offerte dei consorzi IBI IUS e STEEL senza tener conto della ricorrente quale membro di detti consorzi. In tali circostanze, ha ritenuto che le offerte di tali consorzi non soddisfacevano più i requisiti di capacità tecniche di cui al capitolato d’oneri.
 
31      Il 13 febbraio 2015 il Parlamento ha altresì inviato una lettera al consorzio CGI‑Intrasoft International con la quale lo informava che la sua decisione di classificare la sua offerta al secondo posto per il lotto n. 3 e la sua decisione di aggiudicare tale lotto al consorzio STEEL in qualità di primo contraente nel meccanismo a cascata erano state annullate e sostituite da una nuova decisione che classificava l’offerta del consorzio CGI‑Intrasoft International al primo posto per tale lotto. Il 6 marzo 2015, quest’ultimo consorzio ha sottoscritto il contratto quadro in qualità di primo contraente nel meccanismo a cascata per il medesimo lotto.
 
32      Con ordinanza del 7 luglio 2015, CGI Luxembourg e Intrasoft International/Parlamento (T‑769/14, non pubblicata, EU:T:2015:540), il Tribunale ha dichiarato che non vi era più luogo a statuire sul ricorso nella causa che ha dato luogo a tale ordinanza.
 
 Procedimento e conclusioni delle parti
 
33      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 13 aprile 2015, la ricorrente ha proposto il presente ricorso.
 
34      Il Parlamento ha depositato un controricorso presso la cancelleria del Tribunale il 7 luglio 2015.
 
35      Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 21 settembre 2015, le intervenienti hanno chiesto per proprio conto, nonché per conto del consorzio CGI‑Intrasoft International, di intervenire nel presente procedimento a sostegno delle conclusioni del Parlamento.
 
36      La ricorrente ha depositato una replica presso la cancelleria del Tribunale il 30 settembre 2015.
 
37      Il 9 novembre 2015 il Parlamento ha approvato la domanda di intervento delle intervenienti.
 
38      Il 10 novembre 2015, la ricorrente ha presentato le proprie osservazioni sulla domanda d’intervento, opponendosi alla stessa. Nelle sue osservazioni, la ricorrente ha invitato il Tribunale a chiedere al Parlamento di comunicarle le lettere del 20 e del 26 novembre 2014, menzionate nell’allegato 4.D alla domanda di intervento, che quest’ultimo aveva inviato alle intervenienti nonché la lettera del 25 novembre 2014 del Parlamento, di cui all’allegato 4.C alla domanda di intervento.
 
39      Il Parlamento ha depositato la controreplica presso la cancelleria del Tribunale il 2 dicembre 2015.
 
40      Con ordinanza del 7 marzo 2016, Sopra Steria Group/Parlamento (T‑182/15, non pubblicata, EU:T:2016:165), le intervenienti sono state ammesse a intervenire nella presente causa.
 
41      Il 21 aprile 2016 le intervenienti hanno depositato presso la cancelleria del Tribunale la memoria d’intervento.
 
42      Con decisione del 15 giugno 2016 del presidente del Tribunale, dato il parziale rinnovo del Tribunale, la presente causa è stata attribuita ad un nuovo giudice relatore.
 
43      Il 17 giugno 2016, il Parlamento ha informato il Tribunale che rinunciava al suo diritto a presentare osservazioni sulla memoria di intervento.
 
44      Il 24 giugno 2016, la ricorrente ha presentato le sue osservazioni sulla memoria di intervento.
 
45      A seguito della modifica della composizione delle sezioni del Tribunale, a norma dell’articolo 27, paragrafo 5, del regolamento di procedura del Tribunale, il giudice relatore è stato assegnato alla Quarta Sezione alla quale, di conseguenza, è stata attribuita la presente causa.
 
46      Il 26 luglio 2017 il Tribunale, nel contesto delle misure di organizzazione del procedimento, ha formulato quesiti scritti al Parlamento ai quali ha chiesto di rispondere in udienza. Inoltre, poiché le lettere del 20 e del 26 novembre 2014 erano già contenute nel fascicolo di causa quali allegati 4.B e 4.C alla memoria di intervento, il Tribunale ha invitato il Parlamento a fornire la lettera del 25 novembre 2014. Il Parlamento ha risposto nel termine impartito.
 
47      Le parti hanno svolto le loro difese orali ed hanno risposto ai quesiti posti dal Tribunale all’udienza del 3 ottobre 2017.
 
48      La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:
 
–        annullare le decisioni impugnate;
 
–        dichiarare la nullità e l’inefficacia del/dei contratto/i stipulato/i con altri offerenti sulla base delle decisioni impugnate;
 
–        condannare il Parlamento alle spese, incluse quelle sostenute dalla ricorrente.
 
49      Il Parlamento chiede che il Tribunale voglia:
 
–        respingere il ricorso;
 
–        condannare la ricorrente alle spese.
 
50      Le intervenienti chiedono che il Tribunale voglia:
 
–        respingere il ricorso;
 
–        statuire sulle spese in conformità del regolamento di procedura.
 
 In diritto
 
 Sulla ricevibilità del secondo capo delle conclusioni della ricorrente
 
51      Con il secondo capo delle sue conclusioni, la ricorrente chiede al Tribunale di dichiarare che tutti i contratti conclusi con altri offerenti sulla base delle decisioni impugnate sono nulli e non avvenuti.
 
52      Occorre rilevare che, chiedendo al Tribunale di pronunciarsi sulle conseguenze dell’annullamento delle decisioni impugnate, dichiarando nulli e privi di effetti i contratti conclusi con altri offerenti sulla base di tali decisioni, la ricorrente intende ottenere una dichiarazione che riguarda gli effetti della presente sentenza, che costituirebbe altresì un’ingiunzione rivolta al Parlamento relativamente alla sua esecuzione. Orbene, non spetta al Tribunale, nel contesto del suo controllo di legittimità ai sensi dell’articolo 263 TFUE, fare dichiarazioni in diritto (v., per analogia, ordinanza del 5 luglio 2017, EEB/Commissione, T‑448/15, non pubblicata, EU:T:2017:503, punto 40). In aggiunta, secondo una giurisprudenza ben consolidata, il Tribunale non può rivolgere un’ingiunzione alle istituzioni o sostituirsi a queste ultime nell’ambito del controllo di legittimità basato sull’articolo 263 TFUE. Tale limitazione del controllo di legittimità vale per tutti i settori di contenzioso che il Tribunale è competente a conoscere (v. sentenza del 15 giugno 2017, Bay/Parlamento, T‑302/16, non pubblicata, EU:T:2017:390, punto 45 e giurisprudenza ivi citata; v., altresì, in tal senso, ordinanze del 12 novembre 1996, SDDDA/Commissione, T‑47/96, EU:T:1996:164, punto 45, e del 6 maggio 2013, Ethniko kai Kapodistriako Panepistimio Athinon/ECDC, T‑577/11, non pubblicata, EU:T:2013:229, punto 12). Infatti, conformemente all’articolo 264 TFUE, il Tribunale può soltanto annullare l’atto impugnato. Spetta poi all’istituzione interessata, ai sensi dell’articolo 266 TFUE, prendere i provvedimenti necessari per conformarsi alla sentenza del Tribunale (v., in tal senso, sentenza del 12 marzo 2008, Evropaïki Dynamiki/Commissione, T‑345/03, EU:T:2008:67, punto 46).
 
53      Il secondo capo delle conclusioni della ricorrente dev’essere pertanto dichiarato irricevibile.
 
 Nel merito
 
54      A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce un motivo unico, suddiviso in due parti. La prima parte verte sulla violazione, da parte del Parlamento, dei criteri di esclusione di cui all’articolo 107, paragrafo 1, lettere a) e b) del regolamento finanziario, dell’articolo 158, paragrafo 3, del regolamento delegato, nonché del capitolato d’oneri. La seconda parte verte sulla violazione dei principi di trasparenza, di proporzionalità e di parità di trattamento, di cui all’articolo 102, paragrafo 1, del regolamento finanziario.
 
 Sulla prima parte, vertente sulla violazione, da parte del Parlamento, dei criteri di esclusione di cui all’articolo 107, paragrafo 1, lettere a) e b) del regolamento finanziario, dell’articolo 158, paragrafo 3, del regolamento delegato, nonché del capitolato d’oneri
 
55      La ricorrente sostiene che le decisioni impugnate sono una conseguenza della conclusione errata del Parlamento secondo la quale la Steria Benelux ed essa stessa dovevano essere considerate come un medesimo operatore economico – o come facenti parte del medesimo operatore economico – alla luce della clausola di incompatibilità del capitolato d’oneri, il che comportava un conflitto di interessi potenziale tra tali due enti, e secondo la quale, di conseguenza, i consorzi IBI IUS e STEEL, di cui faceva parte la ricorrente, hanno violato il divieto di presentare offerte per lotti incompatibili.
 
56      In particolare, da un lato, la ricorrente sostiene che non esisteva un conflitto d’interessi potenziale al momento dell’avvio della gara d’appalto né al momento della presentazione delle offerte.
 
57      Secondo la ricorrente, il 22 maggio 2014, vale a dire al momento della presentazione delle offerte, la Steria Benelux, in quanto membro del consorzio TEPting, e la Sopra Group, quale membro dei consorzi STEEL e IBI IUS, erano entità giuridiche distinte senza alcun legame economico o commerciale tra loro. Essa sostiene che, in tale momento, non sussisteva alcuna certezza sull’esito del processo di fusione, ricordando che solo il 14 luglio 2014 la Commissione ha deciso di non opporsi allo scambio pubblico di azioni avviato dalla Sopra Group relativamente alle azioni della Groupe Steria.
 
58      Per quanto riguarda il periodo successivo al 22 maggio 2014, la ricorrente fa valere che il Parlamento ha effettuato un’erronea interpretazione dei criteri di esclusione automatica di cui all’articolo 107, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento finanziario, all’articolo 158, paragrafo 3, del regolamento delegato e al capitolato d’oneri, avendo applicato il divieto relativo alla presentazione di offerte per lotti incompatibili durante l’intera procedura di gara.
 
59      La ricorrente fa valere che, in ogni caso, non esisteva un conflitto d’interessi potenziale durante la fase di valutazione della procedura di gara e dopo la notifica delle decisioni di aggiudicazione rispettivamente il 18 settembre 2014 per il lotto n. 3, e il 30 ottobre 2014 per i lotti nn. 2 e 4. Le fasi della fusione, che non sarebbero state nemmeno completate al momento della decisione di aggiudicazione, non avrebbero in alcun modo potuto influenzare la presentazione delle offerte, la loro classificazione o la decisione di aggiudicazione e, pertanto, non avrebbero in alcun modo potuto generare un conflitto di interessi. Non vi sarebbe stato nessuno scambio di informazioni tra le società, dato che esse sarebbero rimaste concorrenti dirette fino al momento in cui l’acquisizione fosse stata completata, circostanza che sarebbe dimostrata dalle istruzioni in tal senso inviate ai rispettivi dipendenti a livello interno il 23 aprile 2014 dalla Sopra Group e dalla Groupe Steria.
 
60      La ricorrente sostiene, peraltro, che occorre tenere contro del ritiro dell’offerta del consorzio TEPting per il lotto n. 4, proposto il 15 dicembre 2014 e approvato dal Parlamento il 13 febbraio 2015. A suo avviso, tale ritiro dimostra chiaramente che i consorzi, dei quali la ricorrente e la Steria Benelux facevano parte, non avevano in alcun modo l’intenzione di pregiudicare la concorrenza o violare il capitolato d’oneri e rafforza la sua argomentazione sull’assenza di conflitto di interessi, ricordando nel contempo che un conflitto di interessi ipotetico non poteva mai assumere la forma di un conflitto di interessi effettivo, poiché era chiaro che TEPting non avrebbe dato esecuzione a tale lotto.
 
61      Secondo la ricorrente, il sopravvenire della fusione deve essere considerato a far data dal 1o gennaio 2015 senza che fosse esistita alcuna certezza quanto al suo esito prima di tale data.
 
62      La ricorrente ritiene che l’assenza di ogni conflitto d’interessi sia dimostrata anche dall’avvio, il 27 gennaio 2015, da parte del Parlamento, della procedura negoziata PE/ITEC-NPE-15.8. L’oggetto di tale procedura manifestamente coinciderebbe con i servizi di cui al lotto n. 3. Nell’ambito di tale procedura non sarebbe stata prevista nessuna clausola d’incompatibilità. Inoltre, il Parlamento avrebbe invitato a partecipare alla procedura in questione gli offerenti già incaricati dell’esecuzione delle prestazioni connesse a lotti relativi ad un’altra gara d’appalto, denominata PE/ITEC/ITS08, il cui contratto era già stato aggiudicato. Orbene, l’esecuzione di dette prestazioni sarebbe incompatibile, secondo la logica delle decisioni impugnate, con l’esecuzione dell’appalto nella procedura negoziata.
 
63      La ricorrente contesta al Parlamento di aver concluso, senza definire la nozione di «operatore economico» o dimostrare che era stata realizzata una gestione congiunta, che il 6 agosto 2014 e, al più tardi, il 5 settembre 2014, essa costituiva un medesimo operatore economico con la Steria Benelux.
 
64      A tale proposito, la ricorrente sostiene che la nozione d’«impresa» non può essere interpretata come quella usata nel diritto della concorrenza, poiché tale nozione, nel diritto della concorrenza, persegue obiettivi diversi da quelli perseguiti dal diritto degli appalti pubblici.
 
65      Secondo la ricorrente, salvo aver dimostrato la sua applicabilità nel caso di specie, il Parlamento non potrebbe invocare la presunzione relativa del diritto della concorrenza, secondo la quale la società controllante esercitava un’influenza determinante sulla sua controllata. Pertanto, esso sarebbe venuto meno al suo dovere di indagare al fine di stabilire se una società controllante esercitava una tale influenza sulla sua controllata.
 
66      In ogni caso, non sussisterebbe un’unica unità economica e la Steria Benelux avrebbe agito in maniera indipendente, senza che vi fosse un comportamento unitario. Inoltre, una gestione congiunta non sarebbe dimostrata. A tale riguardo, la presenza della medesima persona nei consigli di amministrazione della Steria Benelux e della Sopra Group non dimostrerebbe che un’influenza decisiva o una qualsiasi influenza fosse automaticamente esercitata o potesse essere presunta. Di conseguenza, la ricorrente e la Steria Benelux dovrebbero essere considerate come entità giuridiche e operatori economici distinti.
 
67      Da un lato, la ricorrente sostiene che non esisteva alcun conflitto di interessi potenziale e che, in ogni caso, il Parlamento è stato debitamente informato del processo di fusione. Essa precisa che l’invito a presentare offerte per la gara d’appalto vietava ogni contatto con il Parlamento nel corso della procedura, salvo a titolo eccezionale e in determinate circostanze elencate. Orbene, a suo avviso, la notifica di un’intenzione di fusione o di una fusione imminente non rientrava in tali circostanze. Inoltre, essa sostiene che solo nel corso dei mesi di ottobre e novembre 2014 è venuta a conoscenza del fatto che la Steria Benelux aveva partecipato alla gara relativa al lotto n. 4. Con lettere del 21 novembre 2014, i consorzi IBI IUS e STEEL avrebbero debitamente informato il Parlamento dell’imminente fusione dopo che lo stesso li aveva contattati, il 19 novembre 2014, in merito alla sospensione della procedura di appalto. Infine, a suo parere, la prima idea della fusione sarebbe stata annunciata in un comunicato stampa dell’8 aprile 2014. Pertanto, in forza del suo obbligo di valutare in dettaglio le offerte e gli offerenti, il Parlamento doveva essere a conoscenza del processo di ravvicinamento tra la Sopra Group e la Groupe Steria.
 
68      Il Parlamento e le intervenienti contestano gli argomenti della ricorrente.
 
–       Osservazioni preliminari
 
69      Nel caso di specie, come si è rilevato ai punti 28-30 supra, le decisioni impugnate si fondano su due motivi distinti.
 
70      A tale proposito, come è stato indicato al punto 29 supra, nell’ambito del primo motivo delle decisioni impugnate, il Parlamento ha considerato che i consorzi IBI IUS e STEEL, dei quali faceva parte la ricorrente, e TEPting, del quale faceva parte la Steria Benelux, avevano presentato offerte per lotti incompatibili, in violazione dell’articolo 158, paragrafo 3, primo comma, del regolamento delegato e dell’articolo I.3 del capitolato d’oneri. Orbene, come emerge dal tenore letterale di quest’ultima disposizione, la sua violazione implica il rigetto delle offerte, senza che sia necessario accertare contemporaneamente un’altra infrazione. Di conseguenza, tale primo motivo, se dimostrato, è sufficiente per respingere le offerte dei consorzi IBI IUS e STEEL, dei quali faceva parte la ricorrente, per i lotti nn. 2 e 3.
 
71      Per quanto riguarda il secondo motivo delle decisioni impugnate, come indicato al punto 30 supra, fondato sull’omessa presentazione delle informazioni richieste ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, lettera b) del regolamento finanziario, va rilevato che tale motivo comporta di per sé, secondo il tenore letterale di tale disposizione, l’esclusione dell’offerente inadempiente dall’aggiudicazione del contratto, senza che sia necessario dimostrare altre irregolarità. Nel caso di specie, come è stato rilevato al punto 30 supra, il Parlamento ha ritenuto che fosse opportuno escludere la ricorrente dall’aggiudicazione dell’appalto a causa della violazione di tale disposizione del regolamento finanziario e di non prenderla più in considerazione nella valutazione delle offerte dei consorzi IBI IUS e STEEL, che per tale motivo non soddisfacevano più i requisiti di capacità tecniche definiti nel capitolato d’oneri e, di conseguenza, dovevano essere respinte.
 
72      Pertanto, ciascuno dei due motivi invocati dal Parlamento nelle decisioni impugnate giustifica, di per sé, il rigetto delle offerte dei consorzi IBI IUS e STEEL, dei quali faceva parte la ricorrente, per i lotti nn. 2 e 3.
 
73      Nella misura in cui la ricorrente non contesta le conclusioni tratte dal Parlamento nell’ambito del secondo motivo, per quanto riguarda il criterio delle capacità tecniche, è sufficiente che l’applicazione, da parte dello stesso, dell’articolo 158, paragrafo 3, primo comma, del regolamento delegato o, in alternativa, dell’articolo 107, paragrafo 1, lettera b), del regolamento finanziario sia esente da errori, affinché la prima parte dell’unico motivo di ricorso sia respinta.
 
74      A tale riguardo, il Tribunale ritiene opportuno esaminare, anzitutto, il secondo motivo su cui si basano le decisioni impugnate, vale a dire la violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, lettera b), del regolamento finanziario.
 
75      Occorre rammentare che, nell’ambito del secondo motivo delle decisioni impugnate, il Parlamento non pretende che sussista una situazione reale di conflitto di interessi o una violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, lettera a), del regolamento finanziario. Come risulta dai punti da 31 a 34 delle decisioni suddette, esso contesta alla ricorrente soltanto di non averlo informato di una situazione di potenziale conflitto di interessi in violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento.
 
76      In tale contesto, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, lettera b), del regolamento finanziario, gli appalti non possono essere aggiudicati a candidati o offerenti che, nell’ambito della procedura di aggiudicazione dell’appalto abbiano omesso di fornire le informazioni richieste dall’autorità aggiudicatrice.
 
77      Di conseguenza, al fine di valutare la legittimità del secondo motivo delle decisioni impugnate, va determinato, in primo luogo, se vi fossero, nel caso di specie, elementi idonei a creare una situazione di potenziale conflitto di interessi, anche alla luce del divieto previsto nel capitolato d’oneri di non presentare offerte per lotti incompatibili. In secondo luogo, in caso di risposta affermativa, sarà necessario esaminare se e, se del caso, da quale momento, la ricorrente era tenuta a informare il Parlamento a norma dell’articolo 107, paragrafo 1, lettera b), del regolamento finanziario.
 
–       Sull’esistenza di elementi idonei a creare una situazione di potenziale conflitto di interessi
 
78      Secondo la giurisprudenza, l’articolo 107 del regolamento finanziario, che mira a prevenire i conflitti di interessi, intende garantire l’indipendenza in senso ampio degli offerenti rispetto ad altri potenziali partecipanti, da un punto di vista tanto strutturale quanto funzionale (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 14 febbraio 2006, TEA-CEGOS e a./Commissione, T‑376/05 e T‑383/05, EU:T:2006:47, punti 53, 58 e 59).
 
79      Si deve, peraltro, considerare che il divieto imposto al medesimo operatore economico di presentare offerte, direttamente o indirettamente, per lotti incompatibili intende evitare che la concorrenza sia falsata e concretizzare la nozione di situazione di conflitto di interessi ai sensi dell’articolo 107 del regolamento finanziario (v., in tal senso, ordinanza del 20 aprile 2007, TEA-CEGOS e STG/Commissione, C‑189/06 P, non pubblicata, EU:C:2007:242, punto 28).
 
80      A tale riguardo, si deve constatare che, ai sensi del modulo n. 4, lettera g), allegato al capitolato d’oneri, un conflitto di interessi può risultare da legami economici o altri legami pertinenti o da comunanza di interessi. Va altresì rilevato che, ai sensi della sezione sui mezzi di prova relativi ai criteri di esclusione di cui all’articolo I.13.1 del capitolato d’oneri, ogni offerente era obbligato a firmare e a trasmettere detto modulo.
 
81      Va ricordato che, nell’ambito della gara d’appalto, i compiti che spettano all’aggiudicatario del lotto n. 4 consistono nella valutazione dei servizi forniti nell’esecuzione dei lotti nn. 2 e 3. Il divieto di presentare offerte per lotti incompatibili, vale a dire, da un lato, per i lotti nn. 2 e 3 e, dall’altro, per il lotto n. 4, che risulta dall’articolo I.3 del capitolato d’oneri, in combinato disposto con l’allegato II del capitolato d’oneri, si inserisce in questo contesto.
 
82      Inoltre, occorre ricordare che, il 5 settembre 2014, la ricorrente deteneva il 90,52% del capitale e l’89,41% dei diritti di voto della Groupe Steria e che, in tale momento, la Steria Benelux era una controllata detenuta al 99,99% dalla Steria, a sua volta controllata al 100% della Groupe Steria.
 
83      Pertanto, nell’ipotesi in cui, nell’ambito dell’esecuzione dei servizi rientranti nel lotto n. 4, la Steria Benelux avesse dovuto valutare, in quanto membro del consorzio, TEPting, i servizi della ricorrente prestati in esecuzione dei lotti nn. 2 e 3, la corretta esecuzione degli stessi avrebbe potuto essere compromessa, nella misura in cui essa avrebbe potuto avere un interesse a valutare con parzialità i servizi forniti dalla ricorrente a causa dei loro legami strutturali e della loro comunanza di interessi.
 
84      Inoltre, altri elementi corroborano l’esistenza di legami rilevanti tra la ricorrente e la società controllante della Steria Benelux o di comunanza di interessi, ai sensi del modulo n. 4, lettera g), allegato al capitolato d’oneri.
 
85      In primo luogo, come rileva il Parlamento, i comunicati stampa dell’8 aprile e del 6 agosto 2014 sono stati pubblicati a nome, rispettivamente, della Sopra Group e della Groupe Steria menzionando due contatti diversi, mentre il comunicato stampa del 5 settembre 2014 menzionava un solo contatto e il comunicato stampa del 3 dicembre 2014 era pubblicato solo a nome della Sopra Steria e menzionava un solo contatto.
 
86      In secondo luogo, il 5 settembre 2014, la Sopra Group è stata rinominata Sopra Steria Group, in forza degli impegni assunti durante l’assemblea generale della ricorrente del 27 giugno 2014, il che rientra nel processo di ravvicinamento e di creazione di una comunanza di interessi tra le due entità economiche.
 
87      In terzo luogo, il 5 settembre 2014 è iniziato il mandato di amministratrice della Sopra Steria Group della presidente direttrice generale della Steria Benelux, in conformità agli impegni assunti durante l’assemblea generale della ricorrente, il che costituisce un indizio dei legami rilevanti tra la ricorrente e la Steria Benelux o una comunanza di interessi.
 
88      Risulta da quanto precede che esistevano sufficienti elementi idonei a creare una situazione di potenziale conflitto d’interessi, ai sensi del modulo n. 4, lettera g), allegato al capitolato d’oneri nonché della giurisprudenza citata al punto 78 supra, che dovevano essere presi in considerazione dal Parlamento nello svolgimento della procedura di gara di appalto, anche se tale rischio non si è alla fine concretizzato in ragione del ritiro del consorzio TEPting dal lotto n. 4 (v., in tal senso, sentenza del 18 aprile 2007, Deloitte Business Advisory/Commissione, T‑195/05, EU:T:2007:107, punti 67 e 75).
 
89      Tale conclusione non è rimessa in discussione dall’argomento della ricorrente secondo cui il divieto di presentare offerte per lotti incompatibili è applicabile solo al momento preciso della presentazione delle offerte.
 
90      A tale proposito, si deve ricordare che, come indicato dal Parlamento, il divieto di cui al punto 89 supra, la cui giustificazione è altresì ispirata dall’obiettivo di evitare situazioni di conflitto d’interessi, intendeva impedire che un offerente, in violazione di detto divieto, diventasse contraente, o membro di consorzi contraenti, simultaneamente per i lotti nn. 2 e 3 da un lato, e per il lotto n. 4, dall’altro.
 
91      In tale contesto, occorre rilevare che la limitazione dell’ambito di applicazione del divieto di cui al punto 89 supra unicamente al momento preciso della presentazione delle offerte lo avrebbe privato del suo effetto utile, nella misura in cui tale obiettivo potrebbe essere eluso e la corretta esecuzione del contratto pregiudicata (v., in tal senso, sentenze del 28 novembre 2002, Scan Office Design/Commissione, T‑40/01, EU:T:2002:288, punto 87, e del 26 settembre 2014, B & S Europe/Commissione, T‑222/13, non pubblicata, EU:T:2014:837, punto 85). Infatti, l’effetto utile di tale divieto è garantito solo se esso è applicabile durante tutta la procedura al fine di comprendere ogni evento, anche successivo alla presentazione delle offerte, che possa condurre a che un operatore sia aggiudicatario di lotti incompatibili.
 
92      Si deve quindi concludere che il divieto di cui al punto 89 supra è applicabile nel corso dell’intera procedura di appalto.
 
93      Di conseguenza, è irrilevante la circostanza che i legami strutturali tra la ricorrente e la Steria Benelux o la loro comunanza di interessi siano creati dopo il momento di presentazione delle offerte. Lo stesso dicasi per quanto riguarda il fatto che la fusione tra la Sopra Group e la Groupe Steria è stata completata soltanto il 1o gennaio 2015, nella misura in cui si è stato dimostrato che i pertinenti legami tra tali entità, idonei a creare una situazione di potenziale conflitto d’interessi, esistevano in epoca precedente.
 
94      Occorre inoltre rilevare che la ricorrente non ha dimostrato che le istruzioni inviate dalla Sopra Group e dalla Groupe Steria ai rispettivi dipendenti, a livello interno, il 23 aprile 2014, erano ancora applicabili dopo l’acquisizione del 90,52% delle quote di tale società il 5 settembre 2014.
 
95      Pertanto, alla luce di quanto precede, si deve concludere che il Parlamento non ha commesso errori nel considerare che, dal 5 settembre 2014, sussistevano elementi idonei a creare una situazione di potenziale conflitto d’interessi.
 
96      Si deve, quindi, verificare se, e se del caso, da quale momento, la ricorrente era tenuta a informare il Parlamento a norma dell’articolo 107, paragrafo 1, lettera b), del regolamento finanziario.
 
–       Sull’obbligo di fornire le informazioni richieste dall’autorità aggiudicatrice
 
97      Come ricordato al punto 76 supra, risulta dall’articolo 107, paragrafo 1, lettera b), del regolamento finanziario, che gli appalti non possono essere aggiudicati a candidati o offerenti che, nell’ambito della relativa procedura di gara, abbiano omesso di fornire le informazioni richieste dall’autorità aggiudicatrice.
 
98      A tale proposito, occorre rilevare che, ai sensi del modulo n. 4, lettera h), allegato al capitolato d’oneri, gli offerenti si sono impegnati a informare immediatamente l’amministrazione aggiudicatrice di qualsiasi situazione di conflitto di interessi o che possa provocarlo. Come indicato al punto 80 supra, gli offerenti erano tenuti a firmare e trasmettere detto modulo.
 
99      Ne consegue che l’obbligo d’informazione di cui trattasi che incombe agli offerenti nell’ambito dell’appalto verte, in particolare, sul rischio che uno dei loro membri si trovi in una situazione di potenziale conflitto d’interessi.
 
100    Di conseguenza, alla luce della conclusione di cui al punto 95 supra, si deve constatare che, nel caso di specie, le informazioni sulla procedura di ravvicinamento tra la ricorrente e la Groupe Steria, della quale la Steria Benelux era una controllata, devono essere considerate come rientranti nelle «informazioni richieste dall’amministrazione aggiudicatrice ai fini della partecipazione alla procedura di aggiudicazione dell’appalto» ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, lettera b), del regolamento finanziario.
 
101    Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve concludere nel senso che, conformemente all’articolo 107, paragrafo 1, lettera b), del regolamento finanziario, e come emerge altresì dal modulo n. 4, lettera h), allegato al capitolato d’oneri, spettava alla ricorrente, direttamente o attraverso i consorzi di cui faceva parte, far prova di diligenza e di informare il Parlamento di sua propria iniziativa e senza indugio dell’acquisizione da parte della Sopra Group delle quote della Groupe Steria, della quale la Steria Benelux era una controllata, realizzata il 5 settembre 2014, al fine di consentirgli di disporre di tutti gli elementi necessari per valutare la situazione della ricorrente e adottare, se del caso, i provvedimenti necessari. Orbene, il Parlamento è stato infornato dai consorzi IBI IUS e STEEL, dei quali faceva parte la ricorrente, del processo di acquisizione della Groupe Steria da parte della Sopra Group, per la prima volta, solo il 21 novembre 2014, in seguito all’annuncio del Parlamento, il 19 novembre 2014, della sospensione della procedura di gara d’appalto. Il ritardo con il quale tali informazioni sono state fornite al Parlamento, senza un’adeguata giustificazione, non può essere ammesso, nonostante gli argomenti presentati dalla ricorrente dinanzi al Tribunale.
 
102    In primo luogo, tale conclusione non può essere rimessa in discussione dalla proposta del consorzio TEPting, il 15 dicembre 2014, di ritirare la sua offerta per il lotto n. 4, in quanto la ricorrente doveva fornire le informazioni richieste dall’amministrazione aggiudicatrice al più tardi dal 5 settembre 2014, quando deteneva il 90,52% del capitale e l’89,41% dei diritti di voto della Groupe Steria. A tale proposito, va rilevato che, per quanto riguarda gli elementi relativi a un membro di un consorzio idonei a creare una situazione di potenziale conflitto di interessi che non sono stati forniti quando erano richiesti dall’amministrazione aggiudicatrice, quest’ultima è tenuta ad escludere un tale membro dall’aggiudicazione dell’appalto non appena constati l’assenza di comunicazione di dette informazioni (v., in tal senso, sentenza del 26 settembre 2014, la Flying Holding e a./Commissione, T‑91/12 e T‑280/12, EU:T:2014:832, punto 75).
 
103    In secondo luogo, per quanto riguarda il divieto di contattare il Parlamento nel corso della procedura, contenuto nell’invito a presentare offerte per la procedura di gara d’appalto, vero è che i contatti tra gli offerenti e il Parlamento sono vietati, salvo casi eccezionali elencati in detto invito. Tuttavia, tale divieto deve essere interpretato in modo ragionevole. Il suo obiettivo principale è evitare qualsiasi influenza nella valutazione delle offerte e la modifica delle stesse. Tale constatazione deriva dal fatto che ogni contatto su iniziativa degli offerenti dopo l’apertura delle offerte è vietato, mentre così non avviene nel caso di contatti avviati dal Parlamento.
 
104    Orbene, informazioni come quelle di cui al presente caso di specie, vale a dire l’acquisizione, da parte della ricorrente, delle quote di una società membro di un consorzio che ha presentato un’offerta per un lotto incompatibile con altri lotti, per i quali i consorzi di cui essa faceva parte avevano altresì presentato offerte, rientrano chiaramente nelle circostanze eccezionali che non ricadono nell’ambito di applicazione del divieto di contattare il Parlamento durante la procedura, a maggior ragione visto che tali circostanze riguardano il rispetto delle principali condizioni previste nel capitolato d’oneri. Come indicato al punto 98 supra, era chiaramente previsto nel modulo n. 4 allegato al capitolato d’oneri, che qualunque situazione idonea a creare un conflitto d’interessi doveva essere dichiarata senza indugio dagli offerenti.
 
105    Pertanto, un contatto con il Parlamento per informarlo dell’esistenza di elementi integranti una situazione di potenziale conflitto di interessi relativamente ad un membro di diversi consorzi non avrebbe avuto lo scopo di modificare le offerte presentate da detti consorzi a loro vantaggio né di influenzare il Parlamento nell’ambito della valutazione specifica delle offerte. Al contrario, tali informazioni avrebbero proprio consentito al Parlamento di valutare, con cognizione di causa, se le offerte fossero conformi ai requisiti stabiliti nel capitolato d’oneri. Ne consegue che la ricorrente non può fondatamente sostenere che era impossibile rivolgersi al Parlamento a causa del divieto di contattarlo durante la procedura.
 
106    In terzo luogo, per quanto riguarda l’argomento della ricorrente secondo il quale i consorzi IBI IUS e STEEL di cui essa faceva parte hanno informato il Parlamento della situazione per tempo, si deve constatare che solo in risposta alle lettere del Parlamento del 19 novembre 2014, relative alla sospensione della procedura di gara d’appalto, esso è stato informato del processo di ravvicinamento tra la Sopra Group e la Groupe Steria, con lettere del 21 novembre 2014 dei consorzi IBI IUS e STEEL e della Steria Benelux. Inoltre, le lettere del 21 novembre 2014 precisano che tale informazione è stata fornita solo in ragione del fatto che i consorzi IBI IUS e STEEL e la Steria Benelux erano stati informalmente avvisati del fatto che tale ravvicinamento era stato probabilmente all’origine della decisione di sospensione.
 
107    In tale contesto, la ricorrente non può validamente sostenere che i consorzi di cui essa faceva parte hanno agito in tempo utile e di loro propria iniziativa al fine di porre rimedio alla loro omissione consistente nel non fornire le informazioni obbligatorie al Parlamento al momento richiesto.
 
108    In quarto luogo, la ricorrente sostiene che solo nel corso dei mesi di ottobre e novembre essa sarebbe venuta a conoscenza del fatto che la Steria Benelux aveva partecipato alla gara relativa al lotto n. 4. A tale riguardo, è sufficiente rilevare che la ricorrente non può giustificare l’omesso inoltro delle informazioni richieste dall’amministrazione aggiudicatrice con la mancanza di diligenza da parte sua. L’omesso inoltro di tali informazioni riguarda tanto gli atti intenzionali quanto quelli commessi per negligenza (v., per analogia, sentenza del 26 settembre 2014, Flying Holding e a./Commissione, T‑91/12 e T‑280/12, EU:T:2014:832, punto 75).
 
109    In quinto luogo, per quanto riguarda il comunicato stampa dell’8 aprile 2014, che annuncia l’eventuale fusione tra la Sopra Group e la Groupe Steria nonché la pretesa violazione del Parlamento del suo obbligo di valutare in dettaglio le offerte e gli offerenti, risulta chiaramente dal modulo n. 4, lettera h), allegato al capitolato d’oneri e dal testo dell’articolo 107, paragrafo 1, lettera b), del regolamento finanziario che spettava alla ricorrente informare il Parlamento in merito al ravvicinamento di Sopra Group e Groupe Steria. Orbene, detto comunicato stampa non era né destinato né comunicato al Parlamento da parte della ricorrente o dei consorzi di cui faceva parte. Inoltre, come risulta dal punto 106 supra, detti consorzi hanno informato il Parlamento del suddetto ravvicinamento solo il 21 novembre 2014, in risposta alle lettere del Parlamento del 19 novembre 2014.
 
110    Pertanto, tale censura della ricorrente deve essere respinta.
 
111    In sesto luogo, la ricorrente fa valere che l’assenza di un potenziale conflitto d’interessi e di un obbligo di segnalazione all’amministrazione aggiudicatrice era altresì dimostrata dall’avvio, da parte del Parlamento, della procedura negoziata PE/ITEC-NPE-15.8. A tale proposito, si deve rilevare che l’oggetto di tale procedura era parzialmente simile a quello della gara d’appalto relativa ai servizi di cui al lotto n. 3. Orbene, secondo la ricorrente detta procedura negoziata non aveva previsto alcuna clausola d’incompatibilità.
 
112    In tale contesto, risulta dalla giurisprudenza che, sebbene una procedura negoziata possa essere avviata dall’amministrazione aggiudicatrice soltanto in presenza di situazioni specifiche, come quelle di offerte irregolari o inaccettabili presentate in risposta a una procedura aperta e anticipatamente conclusa, previste dall’articolo 135, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato, rimane il fatto che essa costituisce nondimeno una procedura autonoma e distinta da ogni altra procedura di aggiudicazione degli appalti (v., in tale senso, sentenza del 29 ottobre 2015, Direct Way e Direct Way Worldwide/Parlamento, T‑126/13, EU:T:2015:819, punto 67 e giurisprudenza ivi citata). Pertanto, conformemente alla giurisprudenza di cui sopra, la gara d’appalto e la procedura negoziata PE/ITEC-NPE-15.8 non sono connesse. Ne consegue che le condizioni previste nell’ambito di detta procedura non possono incidere sull’appalto. Di conseguenza, la ricorrente non può utilmente avvalersi di tale procedura per dimostrare che non sussisteva alcun rischio di conflitto di interessi nel caso di specie e che non era necessario segnalarlo all’amministrazione aggiudicatrice.
 
113    Ne deriva che il Parlamento ha giustamente escluso la ricorrente dall’aggiudicazione dell’appalto, e di conseguenza, respinto le offerte dei consorzi IBI IUS e STEEL in ragione della violazione dell’obbligo, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, lettera b), del regolamento finanziario, di fornirgli informazioni sugli elementi integranti una situazione di potenziale conflitto di interessi per quanto riguarda la ricorrente.
 
114    Di conseguenza, si deve respingere la prima parte del motivo unico, senza che sia necessario esaminare il primo motivo dedotto nelle decisioni impugnate.
 
 Sulla seconda parte, vertente sulla violazione dei principi di trasparenza, di proporzionalità e di parità di trattamento, di cui all’articolo 102, paragrafo 1, del regolamento finanziario
 
115    Secondo la ricorrente il Parlamento ha violato l’articolo 102, paragrafo 1, del regolamento finanziario, tesi che si fonda su diverse constatazioni.
 
116    In primo luogo, secondo la ricorrente, una motivazione dettagliata e un’indagine approfondita erano necessarie nel caso di specie, dato che né il capitolato d’oneri né il regolamento finanziario hanno previsto l’esclusione automatica in caso di esistenza di un potenziale conflitto di interessi. Inoltre, conformemente all’articolo 142 del regolamento delegato, il Parlamento sarebbe stato tenuto a valutare la situazione nel rispetto del principio di proporzionalità.
 
117    In secondo luogo, la ricorrente sostiene che i consorzi IBI IUS e STEEL hanno trovato, allegate alle lettere loro inviate dal Parlamento, rispettivamente il 18 settembre 2014 e il 30 ottobre 2014, due copie dei contratti da firmare e da rinviargli. Essa ritiene che i consorzi abbiano proceduto come indicato facendo affidamento sul fatto che il Parlamento aveva esaminato attentamente le offerte. Di conseguenza, a suo avviso, il Parlamento ha violato il principio di proporzionalità e di buona fede.
 
118    La ricorrente aggiunge che, ai sensi dell’articolo I.13 del capitolato d’oneri e dell’articolo 107, paragrafo 2, del regolamento finanziario, il Parlamento era tenuto a valutare se taluni offerenti dovevano essere esclusi. Quindi, con l’aggiudicazione dei contratti ai consorzi IBI IUS e STEEL, il Parlamento avrebbe confermato l’assenza di ogni conflitto di interessi con riferimento al suo obbligo di procedere ad un esame approfondito della situazione. Il Parlamento avrebbe quindi violato il principio di proporzionalità per aver confermato, in un primo tempo, l’assenza di qualsiasi motivo di esclusione.
 
119    In terzo luogo, la ricorrente sottolinea che il 15 dicembre 2014 il consorzio TEPting aveva proposto di ritirare la propria offerta per il lotto n. 4, e che il Parlamento, con lettera del 9 febbraio 2015, gli aveva chiesto di consentire alla proroga della validità di tale offerta fino al 18 febbraio 2015. Tuttavia, il 13 febbraio 2015 il Parlamento avrebbe accettato tale ritiro.
 
120    Pertanto, non solo il Parlamento avrebbe accettato il ritiro dell’offerta del consorzio TEPting dopo un termine eccessivamente lungo, ma avrebbe altresì adottato le decisioni impugnate lasciando trascorrere un periodo di tempo eccessivo dopo la notifica delle decisioni di sospensione del 19 novembre 2014. Esso avrebbe, quindi, violato il principio di proporzionalità.
 
121    Inoltre, nell’ipotesi in cui vi fosse stata una violazione del capitolato d’oneri, il Parlamento, come nel caso delle decisioni relative ai lotti nn. 2 e 3, avrebbe dovuto prendere una decisione sull’esclusione del consorzio TEPting per il lotto n. 4 invece di accettare la sua proposta di ritirare l’offerta che aveva presentato per quest’ultimo lotto. Secondo la ricorrente si tratta di decisioni incoerenti, in violazione del principio di trasparenza.
 
122    In quarto luogo, la ricorrente sostiene che, con l’avvio della procedura negoziata PE/ITEC-NPE-15.8, il Parlamento ha attivamente creato un potenziale conflitto di interessi, escludendo al contempo i consorzi IBI IUS e STEEL dall’aggiudicazione dell’appalto a causa di un conflitto di interessi analogo, il che costituisce una chiara violazione dell’articolo 102, paragrafo 1, del regolamento finanziario.
 
123    Il Parlamento e le intervenienti contestano gli argomenti della ricorrente.
 
124    Nel caso di specie, va ricordato che, conformemente all’articolo 102, paragrafo 1, del regolamento finanziario, gli appalti pubblici finanziati interamente o parzialmente dal bilancio dell’Unione rispettano i principi di trasparenza, proporzionalità, parità di trattamento e non discriminazione, e che il principio di trasparenza, che ha fondamentalmente lo scopo di eliminare i rischi di favoritismo e arbitrarietà da parte dell’autorità aggiudicatrice, implica che tutte le condizioni e modalità della procedura di aggiudicazione siano formulate in maniera chiara, precisa e univoca nel bando di gara o nel capitolato d’oneri (v. sentenza del 26 settembre 2014, Evropaïki Dynamiki/Commissione, T‑498/11, non pubblicata, EU:T:2014:831, punto 119 e giurisprudenza ivi citata; v., altresì, in tal senso, sentenza del 22 settembre 2011, Evropaïki Dynamiki/Commissione, T‑86/09, non pubblicata, EU:T:2011:515, punto 63).
 
125    Inoltre, in primo luogo, si deve constatare che, nell’ambito della presente parte, la ricorrente solleva una serie di argomenti che sono già stati dedotti a sostegno della prima parte del motivo unico – in particolare gli argomenti vertenti sull’assenza di un potenziale conflitto di interessi, sull’obbligo del Parlamento di valutare in dettaglio le offerte e gli offerenti nonché sull’assenza di ogni conflitto di interesse a causa dell’avvio, da parte del Parlamento, della procedura negoziata PE/ITEC-NPE-15.8 – e che sono stati respinti in quanto infondati, ai punti 95, 109 e 112 supra. Tali argomenti devono essere respinti per gli stessi motivi.
 
126    In secondo luogo, per quanto riguarda l’esclusione automatica della ricorrente dall’aggiudicazione dell’appalto in ragione dell’assenza di comunicazione delle informazioni richieste dall’amministrazione aggiudicatrice, si deve constatare che, come ricordato al punto 102 supra, il Parlamento non poteva fare a meno di attuare l’articolo 107, paragrafo 1, lettera b), del regolamento finanziario e di escludere il membro del consorzio inadempiente dall’aggiudicazione dell’appalto non appena aveva constatato l’assenza di comunicazione di dette informazioni (v., in tal senso, sentenza del 26 settembre 2014, Flying Holding e a./Commissione, T‑91/12 e T‑280/12, EU:T:2014:832, punto 75). Se il Parlamento non avesse applicato tale misura, esso avrebbe potuto ragionevolmente essere criticato per il trattamento favorevole a favore dei consorzi dei quali faceva parte la ricorrente.
 
127    In terzo luogo, la ricorrente non può validamente sostenere che, mediante l’assegnazione del lotto n. 2 al consorzio IBI IUS e del lotto n. 3 al consorzio STEEL, il Parlamento ha confermato che non era stata commessa alcuna irregolarità. Infatti, il Parlamento ha agito sulla base di informazioni fornite in modo incompleto e ha riveduto la propria decisione solo sulla base di informazioni aggiuntive, le quali, come indicato al precedente punto 101, la ricorrente è stata obbligata a fornire.
 
128    In quarto luogo, per quanto riguarda l’assenza di decisione sull’esclusione del consorzio TEPting e sulla presunta violazione dei principi di proporzionalità e trasparenza, è sufficiente constatare che esso ha proposto di ritirare la sua offerta per il lotto n. 4, e che tale proposta è stata accettata dal Parlamento. Pertanto tale argomento non può essere accolto.
 
129    In quinto luogo, il Parlamento ha espressamente dichiarato, nelle sue lettere del 19 novembre 2014, che la procedura nell’ambito della gara d’appalto era stata sospesa al fine di ottenere le informazioni necessarie. Di conseguenza, la ricorrente non può pretendere di aver avuto l’impressione che la procedura doveva proseguire normalmente.
 
130    In sesto luogo, non può essere contestato al Parlamento di aver lasciato trascorrere un periodo eccessivamente lungo prima di adottare le decisioni impugnate. A tale riguardo, occorre rilevare che il Parlamento ha ricevuto le informazioni pertinenti il 12 novembre 2014 dalle parti intervenienti e ha sospeso la procedura sette giorni più tardi. In meno di tre mesi dalla sospensione della procedura, il Parlamento ha condotto l’inchiesta riguardante una serie di operatori economici e ha adottato dette decisioni. Inoltre, nel caso di specie, il fatto che la ricorrente o i consorzi IBI IUS e STEEL, dei quali essa faceva parte, non avevano fornito le informazioni necessarie in tempo utile, ha aggravato il compito del Parlamento. Di conseguenza, l’argomento della ricorrente deve essere respinto.
 
131    Sulla base delle suesposte considerazioni, occorre respingere la seconda parte del motivo unico e, quindi, il ricorso nella sua interezza.
 
 Sulle spese
 
132    Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la ricorrente è risultata soccombente, dev’essere condannata a sopportare le proprie spese e quelle del Parlamento, conformemente alle conclusioni di quest’ultimo.
 
133    Inoltre, ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 3, del regolamento di procedura, il Tribunale può ordinare che una parte interveniente diversa da quelle indicate ai paragrafi 1 e 2 di tale articolo sopporti le proprie spese. Nella specie, occorre statuire che le intervenienti sopporteranno le proprie spese.
 
Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)
 
dichiara e statuisce:
 
1)      Il ricorso è respinto.
 
2)      La Sopra Steria Group SA sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Parlamento europeo.
 
3)      La CGI Luxembourg SA e la Intrasoft International SA sopporteranno le proprie spese.
 
Kanninen
 
Calvo‑Sotelo Ibáñez‑Martín
 
Reine
 
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 9 aprile 2019.
 
Firme
 

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