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Provvedimento: Circolare | Tipo: Nazionale | Numero:
Argomento: Legislazione | Categoria: Diritto degli alimenti
| Organo emanante: Ministero dello Sviluppo Economico | Data: 24 Febbraio 2017
Pubblicato su: Gazzetta Ufficiale | Numero Gazzetta: 78 | Supplemento:
Data pubblicazione: 3 Aprile 2017 | Numero supplemento: | Data suplemento:
Allegato:
Riassunto: Ministero dello Sviluppo Economico Disposizioni applicative del decreto 9 dicembre 2016 concernente l’indicazione dell’origine in etichetta della materia prima per il latte e i prodotti lattiero-caseari, in attuazione del regolamento (UE) n. 1169/2011. (GU n.78 del 3-4-2017)

   
Circolare 24 febbraio 2017

Ministero dello Sviluppo Economico Disposizioni applicative del decreto 9 dicembre 2016 concernente l’indicazione dell’origine in etichetta della materia prima per il latte e i prodotti lattiero-caseari, in attuazione del regolamento (UE) n. 1169/2011.

(GU n.78 del 3-4-2017)

Alle organizzazioni imprenditoriali
Agli organismi di controllo
Loro sedi

 Con la presente circolare si forniscono chiarimenti ad alcuni dubbi interpretativi circa le modalita’ applicative delle disposizioni recate dal decreto interministeriale del 9 dicembre 2016, di seguito «decreto», concernente l’indicazione dell’origine in etichetta della materia prima per il latte e i prodotti lattiero-caseari.
1. Ambito di applicazione – Art. 1.
 Con riferimento alle disposizioni recate dall’art. 1 del decreto, relativo all’ambito di applicazione, si conferma quanto segue:
 per «tutti i tipi di latte» si intende il prodotto della mungitura delle specie animali indicate nella nota di cui all’allegato 1 del decreto;
 e’ escluso dal campo di applicazione del decreto il latte fresco disciplinato ai sensi del decreto interministeriale del Ministero delle attivita’ produttive e del Ministero delle politiche agricole e forestali del 27 maggio 2004, come richiamato all’art. 1, comma 2 del decreto medesimo;
 sono esclusi dall’applicazione delle disposizioni del decreto anche i prodotti contenenti latte che non costituiscono prodotto lattiero caseario, nonche’ i formaggi non rientranti nella definizione di cui al R.D.L. 15 ottobre 1925, n. 2033 e comunque i prodotti che non rientrano nei prodotti lattiero-caseari di cui al gia’ citato allegato 1. La definizione di prodotto lattiero caseario e’ contenuta nella parte III dell’allegato VII del regolamento (UE) n. 1308/2013 (regolamento unico OCM);
 sono esclusi dal campo di applicazione del decreto, infine, ai sensi del comma 2 dell’art. 1, prodotti di cui al regime di denominazioni di origine protetta (DOP) e di indicazioni geografiche protette (IGP) riconosciuti ai sensi del Titolo II del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, nonche’ i prodotti di cui al regolamento (UE) n. 834/2007 del 28 giugno 2007.
Qualora per i prodotti esclusi si intenda indicare volontariamente l’origine del latte o il paese di condizionamento o trasformazione, tali informazioni possono essere fornite nel rispetto disposizioni del decreto in oggetto.
I prodotti lattiero-caseari oggetto di applicazione sono quelli preimballati ai sensi dell’art. 2, paragrafo 2, lettera e) del regolamento (UE) n. 1169/2011 riportati nell’allegato 1, con esclusione, pertanto:
 dei prodotti venduti sfusi, di quelli imballati nei luoghi di vendita su richiesta del consumatore o preimballati per la vendita diretta;
 dei prodotti non destinati al consumatore finale in quanto destinati ad altri soggetti per essere sottoposti ad ulteriori lavorazioni (B2B), quali gli ingredienti composti utilizzati nella preparazione dei prodotti lattiero-caseari preimballati di cui all’allegato 1 del decreto.
Resta fermo il criterio di acquisizione dell’origine ai sensi della vigente normativa europea.

2. Indicazione in etichetta dell’origine del latte e del latte usato come ingrediente nei prodotti lattiero caseari – Art. 2.
 Con riferimento alle disposizioni recate dall’art. 2 del decreto, si chiarisce che il solo ingrediente dei prodotti lattiero-caseari preimballati, riportati nell’allegato 1, del quale va indicata l’origine in termini di «paese di mungitura», «paese di condizionamento o paese di trasformazione» e’ il latte, come definito dalla parte III dell’allegato VII del regolamento UE 1308/2013 (regolamento unico OCM).
La definizione di «ingrediente» e’ riportata all’art. 2, paragrafo 2, lettera f) del regolamento (UE) n. 1169/2011 che cosi’ dispone: «qualunque sostanza o prodotto, compresi gli aromi, gli additivi e gli enzimi alimentari, e qualunque costituente di un ingrediente composto utilizzato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se sotto forma modificata; i residui non sono considerati come ingredienti;».
Poiche’ oggetto di applicazione sono i prodotti lattiero caseari preimballati ai sensi dell’art. 2, paragrafo 2, lettera e) del regolamento (UE) n. 1169/2011 riportati nell’allegato 1, l’obbligo disposto dal decreto cade in capo all’impresa che rappresenta il soggetto responsabile delle informazioni di cui all’art. 8, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 1169/2011 con riferimento al prodotto lattiero caseario destinato al consumatore finale, in quanto preimballato ai sensi dell’art. 2, paragrafo 2, lettera e). Il soggetto responsabile di cui all’art. 8.1 del regolamento (UE) n. 1169/2011 riportera’ pertanto le inforrnazioni di cui dispone direttamente e quelle di cui e’ entrato in possesso in quanto rilasciate dai soggetti tenuti a dare tali informazioni.
L’obbligo di indicazione di origine del latte non investe, invece, gli altri operatori del settore alimentare che hanno fornito gli ingredienti contenenti latte utilizzati nella lavorazione del prodotto lattiero caseario preimballato in quanto tale obbligo non cade, come detto al paragrafo 1, sui prodotti non destinati al consumatore finale (B2B). Tale obbligo, inoltre, non va confuso con l’obbligo della tracciabilita’ di cui al reg. (CE) n. 178/2002, che impone di indicare solo soggetto fornitore della materia prima e non l’origine della stessa. Si ricorda, tuttavia, che ai sensi dell’art. 8, paragrafo 8 del regolamento (UE) n. 1169/2011 «gli operatori del settore alimentare che forniscono ad altri operatori del settore alimentare alimenti non destinati al consumatore finale o alle collettivita’ assicurano che a tali altri operatori del settore alimentare siano fornite sufficienti informazioni che consentano loro, se del caso, di adempiere agli obblighi di cui al paragrafo 2». Tali obblighi consistono ne «la presenza e l’esattezza delle informazioni sugli alimenti, conformemente alla normativa applicabile in materia di informazioni sugli alimenti e ai requisiti delle pertinenti disposizioni nazionali.» e quindi gli obblighi in materia di indicazione dell’origine in etichetta della materia prima previsti dal decreto.
L’obbligo dell’indicazione di origine del latte non trova applicazione per il latte ed i prodotti lattiero-caseari di cui all’allegato 1 del decreto fabbricati all’estero che costituiscono ingredienti dei prodotti fabbricati in Italia, sia perche’ non destinati al consumatore finale (B2B), sia per il principio del mutuo riconoscimento, che rende impossibile estendere un obbligo ai produttori residenti al di fuori del territorio nazionale. Resta fermo anche per tali fornitori il richiamo alle disposizioni di cui all’art. 8, paragrafo 8 del regolamento (UE) n. 1169/2011.
Per «paese di mungitura» del latte si intende, ai sensi dell’art. 60 del regolamento (UE) n. 952/2013, codice doganale dell’Unione, il luogo dove il latte e’ stato munto.
Per «paese di condizionamento» del latte si intende il luogo dove e’ avvenuto l’ultimo trattamento termico del latte a lunga conservazione, o del latte UHT.
Per «paese di trasformazione» si intende il paese d’origine dell’alimento ai sensi dell’art. 60, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 952/2013, codice doganale dell’Unione. Pertanto il paese dove e’ avvenuta «l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata, effettuata presso un’impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione.». Per la concreta applicazione della norma si rinvia alle circolari dell’Agenzia delle Dogane.
L’obbligo previsto all’art. 2 e’ considerato assolto anche:
 nel caso del latte sterilizzato o UHT, riportando oltre all’indicazione del «paese di mungitura», il solo «paese di condizionamento» del latte;
 nel caso dei prodotti lattiero caseari preimballati di cui all’allegato 1, riportando, oltre all’indicazione del «paese di mungitura», il solo «paese di trasformazione» del prodotto preimballato di cui all’allegato 1; in alternativa al caso precedente indicando il «paese di mungitura» ed il «paese di trasformazione» distintamente sia per il latte che per i singoli ingredienti contenenti latte, nel rispetto dei requisiti di visibilita’ e leggibilita’ di cui all’art. 4, paragrafo 2 del decreto.
Va tenuto conto, infatti, della non obbligatorieta’ per i formaggi, il burro, il latte e le creme di latte fermentati di fornire l’elenco degli ingredienti ne’ l’elenco degli ingredienti previsto per gli ingredienti composti, come derivante dal combinato disposto dell’allegato VII, parte E, paragrafo 2, lettera c) del regolamento (UE) n. 1169/2011 e l’art. 19 del medesimo regolamento.

3. Indicazione in etichetta in caso di mungitura, di condizionamento o di trasformazione del latte o dei prodotti alimentari di cui all’allegato l in piu’ paesi – Art. 3.
 Con riferimento alle disposizioni recate dall’art. 3 del decreto si chiarisce che la dicitura «latte di Paesi UE» o «latte di Paesi non UE», puo’ essere utilizzata dalla impresa responsabile delle informazioni anche se la singola confezione di latte contenga non una selezione di latti, ma latte avente origine di volta in volta da un solo Paese UE o da un solo Paese non UE, a condizione che l’approvvigionamento del latte da parte della medesima impresa provenga abitualmente da diversi Paesi UE o diversi Paesi non UE.
Sempre con riferimento alle disposizioni dell’art. 3 del decreto si conferma che nel caso il latte utilizzato nei prodotti preimballati di cui all’allegato 1 provenga contestualmente sia da paesi UE che da paesi non UE, le due diciture possono essere utilizzate congiuntamente in tal modo «latte di Paesi UE» e «latte di Paesi non UE».
In analogia a quanto disposto all’art. 2, comma 2 del decreto si ritiene che nel caso dell’art. 3, commi 1 e 2 e’ possibile riportare la dicitura di sintesi «origine del latte»: UE, oppure non, UE, solamente nel caso in cui il paese di mungitura ed il paese di condizionamento o di trasformazione siano entrambi di provenienza UE o non UE.

4. Clausola di mutuo riconoscimento – Art. 6.
 Con riferimento alle disposizioni recate dall’art. 6 del decreto si conferma che la clausola di mutuo riconoscimento, come formulata dal decreto, impone l’obbligo di indicazione di origine solo ed esclusivamente ai prodotti legalmente fabbricati in Italia e destinati al mercato italiano, con esclusione, quindi, dei prodotti destinati ad altri Paesi.

5. Disposizioni transitorie e finali – Art. 7.
 Con riferimento alle disposizioni recate dall’art. 7 del decreto, al fine di evitare il ritiro dagli scaffali dei prodotti che non soddisfano i requisiti previsti dal decreto, che dovessero risultare invenduti all’approssimarsi del termine di 180 giorni previsto al comma 4 dell’art. 7 del decreto, quale termine massimo per lo smaltimento delle scorte, e’ possibile utilizzare delle etichette adesive inamovibili per integrare le informazioni obbligatorie previste dal decreto.
Tale sistema di etichettatura adesiva inamovibile puo’ comunque essere utilizzato per inserire le informazioni ad integrazione delle etichette e degli imballaggi.
Sono fatte salve le etichette e gli imballaggi non ancora utilizzati, la cui stampa sia stata ordinata prima della pubblicazione del decreto, che gia’ riportano volontariamente le informazioni di origine con significato conforme a quelle previste dal decreto.

6. Ulteriori chiarimenti
 In aggiunta alle diciture di origine previste dal decreto e’ possibile impiegare diciture con significato equivalente a quelle previste dagli articoli 2 e 3 del decreto purche’ le stesse non ingenerino confusione nel consumatore. Si riportano a titolo esemplificativo, le seguenti:
 una indicazione della provenienza regionale del latte, quale «nodini di latte pugliese» o «100% latte sardo» da riportare assieme a quella obbligatoria «origine del latte: Italia»;
 l’indicazione «latte 100% italiano», «100% latte italiano» o «latte italiano 100%», da riportare in aggiunta a quelle obbligatorie dell’art. 2 del decreto, quando il paese di mungitura e il paese di condizionamento o trasformazione siano l’Italia.
L’utilizzo delle diciture previste dal decreto puo’ avvenire anche riportando in etichetta tutte quelle ricorrenti e procedendo di volta in volta ad evidenziare, mediante punzonatura, stampigliatura o altro segno, solo quella corrispondente allo specifico alimento preimballato.

 Roma, 24 febbraio 2017
 Il direttore generale per la politica industriale, la competitivita’ e le PMI del Ministero dello sviluppo economico
 Firpo

Il direttore generale per la promozione della qualita’ agroalimentare e dell’ippica del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Abate   
 
 

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