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Provvedimento: REGGIO DECRETO | Tipo: Nazionale | Numero: 262
Argomento: Legislazione | Categoria:
| Organo emanante: | Data: 16 Marzo 1942
Pubblicato su: G.U. | Numero Gazzetta: 79 | Supplemento:
Data pubblicazione: 4 Aprile 1942 | Numero supplemento: | Data suplemento:
Allegato:
Riassunto: CODICE CIVILE. Con le Disposizioni per l’attuazione del Codice civile e disposizioni.

 

 

CODICE CIVILE

 

2018

REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n. 262

Approvazione del testo del Codice civile.

 

Agg. e coord. alla LEGGE 11 gennaio 2018, n. 4 (in G.U. 01/02/2018, n.26) ha disposto (con l’art. 5, comma 1) l’introduzione dell’art. 463-bis.

REGIO DECRETO 16 marzo 1942-XX, n. 262.

Approvazione del testo del Codice civile

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA’ DELLA NAZIONE

RE D’ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D’ETIOPIA

 

 

Visti i Regi decreti 12 dicembre 1938-XVII, n. 1852, 26 ottobre 1939-XVII, n. 1586, 30 gennaio 1941-XIX, n. 15, 30 gennaio 1941-XIX, n. 16, 30 gennaio 1941-XIX, n. 17 e 30 gennaio 1941-XIX, n. 18, che danno facolta’ al Governo di provvedere alla riunione ed al coordinamento dei libri del Codice civile delle persone, delle successioni per causa di morte e delle donazioni, della proprieta’, delle obbligazioni, del lavoro e della tutela dei diritti, approvati con gli stessi Regi decreti;

Vista la legge 30 gennaio 1941-XIX, n. 14, sul valore giuridico della Carta del Lavoro;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E’ approvato il testo del Codice civile, il quale, preceduto dalle disposizioni sul valore giuridico della Carta del Lavoro, dal testo della Carta del Lavoro, approvato dal Gran Consiglio del Fascismo il 21 aprile 1927-V, e dalle Disposizioni sulla legge in generale, avra’ esecuzione a cominciare dal 21 aprile 1942-XX, sostituendo da questa data i libri del Codice stesso, approvati con i Regi decreti 12 dicembre 1938-XVII, n. 1852, 26 ottobre 1939-XVII, n. 1586, 30 gennaio 1941-XIX, n. 15, 30 gennaio 1941-XIX, n. 16, 30 gennaio 1941-XIX, n. 17, e 30 gennaio 1941-XIX, n. 18. ((3))

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AGGIORNAMENTO (3)

Il D.Lgs. Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 287 ha disposto (con l’art. 2, comma 1) che "La legge 30 gennaio 1941, n. 14, sul valore giuridico della Carta del Lavoro e’ abrogata, rimanendo soppressa, nell’art. 1 del R. decreto 16 marzo 1942, n. 262, che approva il testo del Codice civile, la menzione delle disposizioni sul valore giuridico della Carta del lavoro e del testo della Carta del lavoro medesima".

Art. 2.

Un esemplare del testo del Codice civile, firmato da Noi e contrassegnato dal Nostro Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, servira’ di originale e sara’ depositato e custodito nell’Archivio del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi’ 16 marzo 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI – GRANDI

Visto, il Guardasigilli: GRANDI.

Registrato alla Corte dei conti, addi’ 16 marzo 1942-XX

Atti del Governo, registro n. 443, foglio n. 53 – MANCINI

Disposizioni sulla legge in generale
CAPO I
Delle fonti del diritto

DISPOSIZIONI SULLA LEGGE IN GENERALE

 

Art. 1.

(Indicazione delle fonti).

Sono fonti del diritto:

1) le leggi;

2) i regolamenti;

3) le norme corporative

4) gli usi.

Art. 2.

(Leggi).

La formazione delle leggi e l’emanazione degli atti del Governo aventi forza di legge sono disciplinate da leggi di carattere costituzionale.

Art. 3.

(Regolamenti).

Il potere regolamentare del Governo e’ disciplinato da leggi di carattere costituzionale.

Il potere regolamentare di altre autorita’ e’ esercitato nei limiti delle rispettive competenze, in conformita’ delle leggi particolari.

Art. 4.

(Limiti della disciplina regolamentare).

I regolamenti non possono contenere norme contrarie alle disposizioni delle leggi.

I regolamenti emanati a norma del secondo comma dell’art. 3 non possono nemmeno dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.

Art. 5.

(Norme corporative).

Sono norme corporative le ordinanze corporative, gli accordi economici collettivi, i contratti collettivi di lavoro e le sentenze della magistratura del lavoro nelle controversie collettive.

Art. 6.

(Formazione ed efficacia delle norme corporative).

La formazione e l’efficacia delle norme corporative sono disciplinate nel codice civile e in leggi particolari.

Art. 7.

(Limiti della disciplina corporativa).

Le norme corporative non possono derogare alle disposizioni imperative delle leggi e dei regolamenti.

Art. 8.

(Usi).

Nelle materie regolate dalle leggi e dai regolamenti gli usi hanno efficacia solo in quanto sono da essi richiamati.

Le norme corporative prevalgono sugli usi, anche se richiamati dalle leggi e dai regolamenti, salvo che in esse sia diversamente disposto.

Art. 9.

(Raccolte di usi).

Gli usi pubblicati nelle raccolte ufficiali degli enti e degli organi a cio’ autorizzati si presumono esistenti fino a prova contraria.

CAPO II
Dell’applicazione della legge in generale

Art. 10.

(Inizio dell’obbligatorieta’ delle leggi e dei regolamenti).

Le leggi e i regolamenti divengono obbligatori nel decimoquinto giorno successivo a quello della loro pubblicazione, salvo che sia altrimenti disposto.

Le norme corporative divengono obbligatorie nel giorno successivo a quello della pubblicazione, salvo che in esse sia altrimenti disposto.

Art. 11.

(Efficacia della legge nel tempo).

Le legge non dispone che per l’avvenire: essa non ha effetto retroattivo.

I contratti collettivi di lavoro possono stabilire per la loro efficacia una data anteriore alla pubblicazione, purche’ non preceda quella della stipulazione.

Art. 12.

(Interpretazione della legge).

Nell’applicare la legge non si puo’ ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore.

Se una controversia non puo’ essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell’ordinamento giuridico dello Stato.

Art. 13.

(Esclusione dell’applicazione analogica delle norme corporative).

Le norme corporative non possono essere applicate a casi simili o a materie analoghe a quelli da esse contemplati.

Art. 14.

(Applicazione delle leggi penali ed eccezionali).

Le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati.

Art. 15.

(Abrogazione delle leggi).

Le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilita’ tra le nuove disposizioni e le precedenti o perche’ la nuova legge regola l’intera materia gia’ regolata dalla legge anteriore.

Art. 16.

(Trattamento dello straniero).

Lo straniero e’ ammesso a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino a condizione di reciprocita’ e salve le disposizioni contenute in leggi speciali.

Questa disposizione vale anche per le persone giuridiche straniere.

Art. 17.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 31 MAGGIO 1995, N. 218))

Art. 18.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 31 MAGGIO 1995, N. 218))

Art. 19.

ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 31 MAGGIO 1995, N. 218 ((167))

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AGGIORNAMENTO (167)

La Corte Costituzionale, con sentenza 21 giugno-4 luglio 2006, n. 254 (in G.U. 1a s.s. 12/7/2006, n. 28) ha dichiarato "l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 19, comma primo, delle disposizioni preliminari al codice civile".

Art. 20.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 31 MAGGIO 1995, N. 218))

Art. 21.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 31 MAGGIO 1995, N. 218))

Art. 22.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 31 MAGGIO 1995, N. 218))

Art. 23.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 31 MAGGIO 1995, N. 218))

Art. 24.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 31 MAGGIO 1995, N. 218))

Art. 25.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 31 MAGGIO 1995, N. 218))

Art. 26.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 31 MAGGIO 1995, N. 218))

Art. 27.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 31 MAGGIO 1995, N. 218))

Art. 28.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 31 MAGGIO 1995, N. 218))

Art. 29.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 31 MAGGIO 1995, N. 218))

Art. 30.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 31 MAGGIO 1995, N. 218))

Art. 31.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 31 MAGGIO 1995, N. 218))

LIBRO PRIMO
DELLE PERSONE E DELLA FAMIGLIA
TITOLO I
DELLE PERSONE FISICHE

CODICE CIVILE

 

Art. 1.

(Capacita’ giuridica).

La capacita’ giuridica si acquista dal momento della nascita.

I diritti che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all’evento della nascita.

((IL D.LGS. LUOGOTENENZIALE 14 SETTEMBRE 1944, N. 287 HA CONFERMATO L’ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA)).

Art. 2.

(( (Maggiore eta’. Capacita’ di agire).))

((La maggiore eta’ e’ fissata al compimento del diciottesimo anno. Con la maggiore eta’ si acquista la capacita’ di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita una eta’ diversa.

Sono salve le leggi speciali che stabiliscono un’eta’ inferiore in materia di capacita’ a prestare il proprio lavoro. In tal caso il minore e’ abilitato all’esercizio dei diritti e delle azioni che dipendono dal contratto di lavoro)).

Art. 3.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 8 MARZO 1975, N. 39))

Art. 4.

(Commorienza).

Quando un effetto giuridico dipende dalla sopravvivenza di una persona a un’altra e non consta quale di esse sia morta prima, tutte si considerano morte nello stesso momento.

Art. 5.

(Atti di disposizione del proprio corpo).

Gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente della integrita’ fisica, o quando siano altrimenti contrari alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume. ((210))

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AGGIORNAMENTO (210)

La L. 19 settembre 2012, n. 167 ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che "In deroga al divieto di cui all’articolo 5 del codice civile, e’ ammesso disporre a titolo gratuito di parti di polmone, pancreas e intestino al fine esclusivo del trapianto tra persone viventi".

Art. 6.

(Diritto al nome).

Ogni persona ha diritto al nome che le e’ per legge attribuito.

Nel nome si comprendono il prenome e il cognome.

Non sono ammessi cambiamenti, aggiunte o rettifiche al nome, se non nei casi e con le formalita’ dalla legge indicati.

Art. 7.

(Tutela del diritto al nome).

La persona, alla quale si contesti il diritto all’uso del proprio nome o che possa risentire pregiudizio dall’uso che altri indebitamente ne faccia, puo’ chiedere giudizialmente la cessazione del fatto lesivo, salvo il risarcimento dei danni.

L’autorita’ giudiziaria puo’ ordinare che la sentenza sia pubblicata in uno o piu’ giornali.

Art. 8.

(Tutela del nome per ragioni familiari).

Nel caso previsto dall’articolo precedente, l’azione puo’ essere promossa anche da chi, pur non portando il nome contestato o indebitamente usato, abbia alla tutela del nome un interesse fondato su ragioni familiari degne d’essere protette.

Art. 9.

(Tutela dello pseudonimo).

Lo pseudonimo, usato da una persona in modo che abbia acquistato l’importanza del nome, puo’ essere tutelato ai sensi dell’art. 7.

Art. 10.

(Abuso dell’immagine altrui).

Qualora l’immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l’esposizione o la pubblicazione e’ dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l’autorita’ giudiziaria, su richiesta dell’interessato, puo’ disporre che cessi l’abuso, salvo il risarcimento dei danni.

TITOLO II
DELLE PERSONE GIURIDICHE
CAPO I
Disposizioni generali

Art. 11.

(Persone giuridiche pubbliche).

Le provincie e i comuni, nonche’ gli enti pubblici riconosciuti come persone giuridiche godono dei diritti secondo le leggi e gli usi osservati come diritto pubblico.

Art. 12.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 10 FEBBRAIO 2000, N. 361))

Art. 13

(Societa’).

Le societa’ sono regolate dalle disposizioni contenute nel libro V.

CAPO II
Delle associazioni e delle fondazioni

Art. 14.

(Atto costitutivo).

Le associazioni e le fondazioni devono essere costituite con atto pubblico.

La fondazione puo’ essere disposta anche con testamento.

Art. 15.

(Revoca dell’atto costitutivo della fondazione).

L’atto di fondazione puo’ essere revocato dal fondatore fino a quando non sia intervenuto il riconoscimento ovvero il fondatore non abbia fatto iniziare l’attivita’ dell’opera da lui disposta.

La facolta’ di revoca non si trasmette agli eredi.

Art. 16.

(Atto costitutivo e statuto. Modificazioni).

L’atto costitutivo e lo statuto devono contenere la denominazione dell’ente, l’indicazione dello scopo, del patrimonio e della sede, nonche’ le norme sull’ordinamento e sull’amministrazione. Devono anche determinare, quando trattasi di associazioni, i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione; e, quando trattasi di fondazioni, i criteri e le modalita’ di erogazione delle rendite.

L’atto costitutivo e lo statuto possono inoltre contenere le norme relative alla estinzione dell’ente e alla devoluzione del patrimonio, e, per le fondazioni, anche quelle relative alla loro trasformazione.

((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 10 FEBBRAIO 2000, N. 361)).

Art. 17.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 MAGGIO 1997, N. 127)) ((108))

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AGGIORNAMENTO (108)

La L. 15 maggio 1997, n. 127 ha disposto (con l’art. 13, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle acquisizioni deliberate o verificatesi in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge".

Art. 18.

(Responsabilita’ degli amministratori).

Gli amministratori sono responsabili verso l’ente secondo le norme del mandato. E’ pero’ esente da responsabilita’ quello degli amministratori il quale non abbia partecipato all’atto che ha causato il danno, salvo il caso in cui, essendo a cognizione che l’atto si stava per compiere, egli non abbia fatto constare del proprio dissenso.

Art. 19.

(Limitazioni del potere di rappresentanza).

Le limitazioni del potere di rappresentanza, che non risultano dal registro indicato nell’art. 33, non possono essere opposte ai terzi, salvo che si provi che essi ne erano a conoscenza.

Art. 20.

(Convocazione dell’assemblea delle associazioni).

L’assemblea delle associazioni deve essere convocata dagli amministratori una volta l’anno per l’approvazione del bilancio.

L’assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessita’ o quando ne e’ fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. In quest’ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione puo’ essere ordinata dal presidente del tribunale.

Art. 21.

(Deliberazioni dell’assemblea).

Le deliberazioni dell’assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la meta’ degli associati. In seconda convocazione la deliberazione e’ valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilita’ gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l’atto costitutivo e lo statuto, se in essi non e’ altrimenti disposto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 22.

(Azioni di responsabilita’ contro gli amministratori).

Le azioni di responsabilita’ contro gli amministratori delle associazioni per fatti da loro compiuti sono deliberate dall’assemblea e sono esercitate dai nuovi amministratori o dai liquidatori.

Art. 23.

(Annullamento e sospensione delle deliberazioni).

Le deliberazioni dell’assemblea contrarie alla legge, all’atto costitutivo o allo statuto possono essere annullate su istanza degli organi dell’ente, di qualunque associato o del pubblico ministero.

L’annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima.

Il presidente del tribunale o il giudice istruttore, sentiti gli amministratori dell’associazione, puo’ sospendere, su istanza di colui che ha proposto l’impugnazione, l’esecuzione della deliberazione impugnata, quando sussistono gravi motivi. Il decreto di sospensione deve essere motivato ed e’ notificato agli amministratori.

L’esecuzione delle deliberazioni contrarie all’ordine pubblico o al buon costume puo’ essere sospesa anche dall’autorita’ governativa.

Art. 24.

(Recesso ed esclusione degli associati).

La qualita’ di associato non e’ trasmissibile, salvo che la trasmissione sia consentita dall’atto costitutivo o dallo statuto.

L’associato puo’ sempre recedere dall’associazione se non ha assunto l’obbligo di farne parte per un tempo determinato. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori e ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purche’ sia fatta almeno tre mesi prima.

L’esclusione d’un associato non puo’ essere deliberata dall’assemblea che per gravi motivi: l’associato puo’ ricorrere all’autorita’ giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli e’ stata notificata la deliberazione.

Gli associati, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione, non possono ripetere i contributi versati, ne’ hanno alcun diritto sul patrimonio dell’associazione.

Art. 25.

(Controllo sull’amministrazione delle fondazioni).

L’autorita’ governativa esercita il controllo e la vigilanza sull’amministrazione delle fondazioni; provvede alla nomina e alla sostituzione degli amministratori o dei rappresentanti, quando le disposizioni contenute nell’atto di fondazione non possono attuarsi; annulla, sentiti gli amministratori, con provvedimento definitivo, le deliberazioni contrarie a norme imperative, all’atto di fondazione, all’ordine pubblico o al buon costume; puo’ sciogliere l’amministrazione e nominare un commissario straordinario, qualora gli amministratori non agiscano in conformita’ dello statuto o dello scopo della fondazione o della legge.

L’annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima.

Le azioni contro gli amministratori per fatti riguardanti la loro responsabilita’ devono essere autorizzate dall’autorita’ governativa e sono esercitate dal commissario straordinario, dai liquidatori o dai nuovi amministratori.

Art. 26.

(Coordinamento di attivita’ e unificazione di amministrazione).

L’autorita’ governativa puo’ disporre il coordinamento dell’attivita’ di piu’ fondazioni ovvero l’unificazione della loro amministrazione, rispettando, per quanto e’ possibile, la volonta’ del fondatore.

Art. 27.

(Estinzione della persona giuridica).

Oltre che per le cause previste nell’atto costitutivo e nello statuto, la persona giuridica si estingue quando lo scopo e’ stato raggiunto o e’ divenuto impossibile.

Le associazioni si estinguono inoltre quando tutti gli associati sono venuti a mancare.

((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 10 FEBBRAIO 2000, N. 361)).

Art. 28.

(Trasformazione delle fondazioni)

Quando lo scopo e’ esaurito o divenuto impossibile o di scarsa utilita’, o il patrimonio e’ divenuto insufficiente, l’autorita’ governativa, anziche’ dichiarare estinta la fondazione, puo’ provvedere alla sua trasformazione, allontanandosi il meno possibile dalla volonta’ del fondatore.

La trasformazione non e’ ammessa quando i fatti che vi darebbero luogo sono considerati nell’atto di fondazione come causa di estinzione della persona giuridica e di devoluzione dei beni a terze persone.

Le disposizioni del primo comma di questo articolo e dell’art. 26 non si applicano alle fondazioni destinate a vantaggio soltanto di una o piu’ famiglie determinate.

Art. 29.

(Divieto di nuove operazioni).

Gli amministratori non possono compiere nuove operazioni, appena e’ stato loro comunicato il provvedimento che dichiara l’estinzione della persona giuridica o il provvedimento con cui l’autorita’, a norma di legge, ha ordinato lo scioglimento dell’associazione, o appena e’ stata adottata dall’assemblea la deliberazione di scioglimento dell’associazione medesima. Qualora trasgrediscano a questo divieto, assumono responsabilita’ personale e solidale.

Art. 30.

(Liquidazione).

Dichiarata l’estinzione della persona giuridica o disposto lo scioglimento dell’associazione, si procede alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di attuazione del codice.

Art. 31.

(Devoluzione dei beni).

I beni della persona giuridica, che restano dopo esaurita la liquidazione, sono devoluti in conformita’ dell’atto costitutivo o dello statuto.

Qualora questi non dispongano, se trattasi di fondazione, provvede l’autorita’ governativa, attribuendo i beni ad altri enti che hanno fini analoghi; se trattasi di associazione, si osservano le deliberazioni dell’assemblea che ha stabilito lo scioglimento e, quando anche queste mancano, provvede nello stesso modo l’autorita’ governativa.

I creditori che durante la liquidazione non hanno fatto valere il loro credito possono chiedere il pagamento a coloro ai quali i beni sono stati devoluti, entro l’anno dalla chiusura della liquidazione, in proporzione e nei limiti di cio’ che hanno ricevuto.

Art. 32.

(Devoluzione dei beni con destinazione particolare).

Nel caso di trasformazione o di scioglimento di un ente, al quale sono stati donati o lasciati beni con destinazione a scopo diverso da quello proprio dell’ente, l’autorita’ governativa devolve tali beni, con lo stesso onere, ad altre persone giuridiche che hanno fini analoghi.

Art. 33.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 10 FEBBRAIO 2000, N. 361))

Art. 34.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 10 FEBBRAIO 2000, N. 361))

Art. 35.

(Disposizione penale).

Gli amministratori e i liquidatori che non richiedono le iscrizioni prescritte dagli articoli 33 e 34, nel termine e secondo le modalita’ stabiliti dalle norme di attuazione del codice, sono puniti con l’ammenda da lire cento a lire cinquemila. ((126))

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AGGIORNAMENTO (126)

Il D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 ha disposto (con l’art. 11, comma 1, lettera e)) che "Al sensi dell’articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogate le seguenti disposizioni:

[…]

e) articolo 35, limitatamente alle parole: "dagli articoli 33 e 34, nel termine e secondo le modalita’ stabilite dalle norme di attuazione del codice"."

CAPO III
Delle associazioni non riconosciute e dei comitati

Art. 36.

(Ordinamento e amministrazione delle associazioni non riconosciute)

L’ordinamento interno e l’amministrazione delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche sono regolati dagli accordi degli associati.

Le dette associazioni possono stare in giudizio nella persona di coloro ai quali, secondo questi accordi, e’ conferita la presidenza o la direzione.

Art. 37.

(Fondo comune).

I contributi degli associati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo comune dell’associazione. Finche’ questa dura, i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, ne’ pretenderne la quota in caso di recesso.

Art. 38.

(Obbligazioni).

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione.

Art. 39.

(Comitati).

I comitati di soccorso o di beneficenza e i comitati promotori di opere pubbliche, monumenti, esposizioni, mostre, festeggiamenti e simili sono regolati dalle disposizioni seguenti, salvo quanto e’ stabilito nelle leggi speciali.

Art. 40.

(Responsabilita’ degli organizzatori).

Gli organizzatori e coloro che assumono la gestione dei fondi raccolti sono responsabili personalmente e solidalmente della conservazione dei fondi e della loro destinazione allo scopo annunziato.

Art. 41.

(Responsabilita’ dei componenti. Rappresentanza in giudizio).

Qualora il comitato non abbia ottenuto la personalita’ giuridica, i suoi componenti rispondono personalmente e solidalmente delle obbligazioni assunte. I sottoscrittori sono tenuti soltanto a effettuare le oblazioni promesse.

Il comitato puo’ stare in giudizio nella persona del presidente.

Art. 42.

(Diversa destinazione dei fondi).

Qualora i fondi raccolti siano insufficienti allo scopo, o questo non sia piu’ attuabile, o, raggiunto lo scopo, si abbia un residuo di fondi, l’autorita’ governativa stabilisce la devoluzione dei beni, se questa non e’ stata disciplinata al momento della costituzione.

Art. 42-bis

(( (Trasformazione, fusione e scissione). ))

((Se non e’ espressamente escluso dall’atto costitutivo o dallo statuto, le associazioni riconosciute e non riconosciute e le fondazioni di cui al presente titolo possono operare reciproche trasformazioni, fusioni o scissioni.

La trasformazione produce gli effetti di cui all’articolo 2498. L’organo di amministrazione deve predisporre una relazione relativa alla situazione patrimoniale dell’ente in via di trasformazione contenente l’elenco dei creditori, aggiornata a non piu’ di centoventi giorni precedenti la delibera di trasformazione, nonche’ la relazione di cui all’articolo 2500-sexies, secondo comma. Si applicano inoltre gli articoli 2499, 2500, 2500-bis, 2500-ter, secondo comma, 2500-quinquies e 2500-nonies, in quanto compatibili.

Alle fusioni e alle scissioni si applicano, rispettivamente, le disposizioni di cui alle sezioni II e III del capo X, titolo V, libro V, in quanto compatibili.

Gli atti relativi alle trasformazioni, alle fusioni e alle scissioni per i quali il libro V prevede l’iscrizione nel Registro delle imprese sono iscritti nel Registro delle Persone Giuridiche ovvero, nel caso di enti del Terzo settore, nel Registro unico nazionale del Terzo settore.))

TITOLO III
DEL DOMICILIO E DELLA RESIDENZA

Art. 43.

(Domicilio e residenza).

Il domicilio di una persona e’ nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.

La residenza e’ nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale.

Art. 44.

(Trasferimento della residenza e del domicilio).

Il trasferimento della residenza non puo’ essere opposto ai terzi di buona fede, se non e’ stato denunciato nei modi prescritti dalla legge.

Quando una persona ha nel medesimo luogo il domicilio e la residenza e trasferisce questa altrove, di fronte ai terzi di buona fede si considera trasferito pure il domicilio, se non si e’ fatta una diversa dichiarazione nell’atto in cui e’ stato denunciato il trasferimento della residenza.

Art. 45.

Domicilio dei coniugi, del minore e dell’interdetto.

Ciascuno dei coniugi ha il proprio domicilio nel luogo in cui ha stabilito la sede principale dei propri affari o interessi. ((45))

Il minore ha il domicilio nel luogo di residenza della famiglia o quello del tutore. Se i genitori sono separati o il loro matrimonio e’ stato annullato o sciolto o ne sono cessati gli effetti civili o comunque non hanno la stessa residenza, il minore ha il domicilio del genitore con il quale convive.

L’interdetto ha il domicilio del tutore.

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AGGIORNAMENTO (45)

La Corte Costituzionale, con sentenza 12-14 luglio 1976, n. 171 (in G.U. 1a s.s. 21/7/1976, n. 191) ha dichiarato "l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 45 del codice civile, primo comma (nel testo anteriore alla sostituzione operata dall’art. 1 della legge 19 maggio 1975, n. 151), nella parte in cui, in caso di separazione di fatto dei coniugi ed ai fini della competenza per territorio nel giudizio di separazione, prevede che la moglie, la quale abbia fissato altrove la propria residenza, conservi legalmente il domicilio del marito".

Art. 46.

(Sede delle persone giuridiche).

Quando la legge fa dipendere determinati effetti dalla residenza o dal domicilio, per le persone giuridiche si ha riguardo al luogo in cui e’ stabilita la loro sede.

Nei casi in cui la sede stabilita ai sensi dell’art. 16 o la sede risultante dal registro e’ diversa da quella effettiva, i terzi possono considerare come sede della persona giuridica anche quest’ultima.

Art. 47.

(Elezione di domicilio).

Si puo’ eleggere domicilio speciale per determinati atti o affari.

Questa elezione deve farsi espressamente per iscritto.

TITOLO IV
DELL’ASSENZA E DELLA DICHIARAZIONE DI MORTE PRESUNTA
CAPO I
Dell’assenza

Art. 48.

(Curatore dello scomparso).

Quando una persona non e’ piu’ comparsa nel luogo del suo ultimo domicilio o dell’ultima sua residenza e non se ne hanno piu’ notizie, il tribunale dell’ultimo domicilio o dell’ultima residenza, su istanza, degli interessati o dei presunti successori legittimi o del pubblico ministero, puo’ nominare un curatore che rappresenti la persona in giudizio o nella formazione degli inventari e dei conti e nelle liquidazioni o divisioni in cui sia interessata, e puo’ dare gli altri provvedimenti necessari alla conservazione del patrimonio dello scomparso.

Se vi e’ un legale rappresentante, non si fa luogo alla nomina del curatore. Se vi e’ un procuratore, il tribunale provvede soltanto per gli atti che il medesimo non puo’ fare.

Art. 49.

(Dichiarazione di assenza).

Trascorsi due anni dal giorno a cui risale l’ultima notizia, i presunti successori legittimi e chiunque ragionevolmente creda di avere sui beni dello scomparso diritti dipendenti dalla morte di lui possono domandare al tribunale competente, secondo l’articolo precedente, che ne sia dichiarata l’assenza.

Art. 50.

(Immissione nel possesso temporaneo dei beni).

Divenuta eseguibile la sentenza che dichiara l’assenza, il tribunale, su istanza di chiunque vi abbia interesse o del pubblico ministero, ordina l’apertura degli atti di ultima volonta’ dell’assente, se vi sono.

Coloro che sarebbero eredi testamentari o legittimi, se l’assente fosse morto nel giorno a cui risale l’ultima notizia di lui, o i loro rispettivi eredi possono domandare l’immissione nel possesso temporaneo dei beni.

I legatari, i donatari e tutti quelli ai quali spetterebbero diritti dipendenti dalla morte dell’assente possono domandare di essere ammessi all’esercizio temporaneo di questi diritti.

Coloro che per effetto della morte dell’assente sarebbero liberati da obbligazioni possono essere temporaneamente esonerati dall’adempimento di esse, salvo che si tratti delle obbligazioni alimentari previste dall’art. 434.

Per ottenere l’immissione nel possesso, l’esercizio temporaneo dei diritti o la liberazione temporanea dalle obbligazioni si deve dare cauzione nella somma determinata dal tribunale; se taluno non sia in grado di darla, il tribunale puo’ stabilire altre cautele, avuto riguardo alla qualita’ delle persone e alla loro parentela con l’assente.

Art. 51.

((Assegno alimentare a favore del coniuge dell’assente.))

((Il coniuge dell’assente, oltre cio’ che gli spetta per effetto del regime patrimoniale dei coniugi e per titolo di successione, puo’ ottenere dal tribunale, in caso di bisogno, un assegno alimentare da determinarsi secondo le condizioni della famiglia e l’entita’ del patrimonio dell’assente)).

Art. 52.

(Effetti della immissione nel possesso temporaneo).

L’immissione nel possesso temporaneo dei beni deve essere preceduta dalla formazione dell’inventario dei beni.

Essa attribuisce a coloro che l’ottengono e ai loro successori l’amministrazione dei beni dell’assente, la rappresentanza di lui in giudizio e il godimento delle rendite dei beni nei limiti stabiliti nell’articolo seguente.

Art. 53.

(Godimento dei beni).

Gli ascendenti, i discendenti e il coniuge immessi nel possesso temporaneo dei beni ritengono a loro profitto la totalita’ delle rendite. Gli altri devono riservare all’assente il terzo delle rendite.

Art. 54.

(Limiti alla disponibilita’ dei beni).

Coloro che hanno ottenuto l’immissione nel possesso temporaneo dei beni non possono alienarli, ipotecarli o sottoporli a pegno, se non per necessita’ o utilita’ evidente riconosciuta dal tribunale.

Il tribunale nell’autorizzare questi atti dispone circa l’uso e l’impiego delle somme ricavate.

Art. 55.

(Immissione di altri nel possesso temporaneo).

Se durante il possesso temporaneo taluno prova di avere avuto, al giorno a cui risale l’ultima notizia dell’assente, un diritto prevalente o uguale a quello del possessore, puo’ escludere questo dal possesso o farvisi associare; ma non ha diritto ai frutti se non dal giorno della domanda giudiziale.

Art. 56.

(Ritorno dell’assente o prova della sua esistenza).

Se durante il possesso temporaneo l’assente ritorna o e’ provata l’esistenza di lui, cessano gli effetti della dichiarazione di assenza, salva, se occorre, l’adozione di provvedimenti per la conservazione del patrimonio a norma dell’art. 48.

I possessori temporanei dei beni devono restituirli; ma fino al giorno della loro costituzione in mora continuano a godere i vantaggi attribuiti dagli articoli 52 e 53, e gli atti compiuti ai sensi dell’art. 54 restano irrevocabili.

Se l’assenza e’ stata volontaria e non e’ giustificata, l’assente perde il diritto di farsi restituire le rendite riservategli dalla norma dell’art. 53.

Art. 57.

(Prova della morte dell’assente).

Se durante il possesso temporaneo e’ provata la morte dell’assente, la successione si apre a vantaggio di coloro che al momento della morte erano suoi eredi o legatari.

Si applica anche in questo caso la disposizione del secondo comma dell’articolo precedente.

CAPO II
Della dichiarazione di morte presunta

Art. 58.

(Dichiarazione di morte presunta dell’assente).

Quando sono trascorsi dieci anni dal giorno a cui risale l’ultima notizia dell’assente, il tribunale competente secondo l’art. 48, su istanza del pubblico ministero o di taluna delle persone indicate nei capoversi dell’art. 50, puo’ con sentenza dichiarare presunta la morte dell’assente nel giorno a cui risale l’ultima notizia.

In nessun caso la sentenza puo’ essere pronunziata se non sono trascorsi nove anni dal raggiungimento della maggiore eta’ dell’assente.

Puo’ essere dichiarata la morte presunta anche se sia mancata la dichiarazione di assenza.

Art. 59.

(Termine per la rinnovazione dell’istanza).

L’istanza, quando e’ stata rigettata, non puo’ essere riproposta prima che siano decorsi almeno due anni.

Art. 60.

(Altri casi di dichiarazione di morte presunta).

Oltre che nel caso indicato nell’art. 58, puo’ essere dichiarata la morte presunta nei casi seguenti:

1) quando alcuno e’ scomparso in operazioni belliche alle quali ha preso parte, sia nei corpi armati, sia al seguito di essi, o alle quali si e’ comunque trovato presente, senza che si abbiano piu’ notizie di lui, e sono trascorsi due anni dall’entrata in vigore del trattato di pace o, in mancanza di questo, tre anni dalla fine dell’anno in cui sono cessate le ostilita’;

2) quando alcuno e’ stato fatto prigioniero dal nemico, o da questo internato o comunque trasportato in paese straniero, e sono trascorsi due anni dall’entrata in vigore del trattato di pace, o, in mancanza di questo, tre anni dalla fine dell’anno in cui sono cessate le ostilita’, senza che si siano avute notizie di lui dopo l’entrata in vigore del trattato di pace ovvero dopo la cessazione delle ostilita’;

3) quando alcuno e’ scomparso per un infortunio e non si hanno piu’ notizie di lui, dopo due anni dal giorno dell’infortunio o, se il giorno non e’ conosciuto, dopo due anni dalla fine del mese o, se neppure il mese e’ conosciuto, dalla fine dell’anno in cui l’infortunio e’ avvenuto.

Art. 61.

(Data della morte presunta).

Nei casi previsti dai numeri 1 e 3 dell’articolo precedente, la sentenza determina il giorno e possibilmente l’ora a cui risale la scomparsa nell’operazione bellica o nell’infortunio, e nel caso indicato dal n. 2 il giorno a cui risale l’ultima notizia.

Qualora non possa determinarsi l’ora, la morte presunta si ha per avvenuta alla fine del giorno indicato.

Art. 62.

(Condizioni e forme della dichiarazione di morte presunta).

La dichiarazione di morte presunta nei casi indicati dall’art. 60 puo’ essere domandata quando non si e’ potuto procedere agli accertamenti richiesti dalla legge per la compilazione dell’atto di morte.

Questa dichiarazione e’ pronunziata con sentenza del tribunale su istanza del pubblico ministero o di alcuna delle persone indicate nei capoversi dell’art. 50.

Il tribunale, qualora non ritenga di accogliere l’istanza di dichiarazione di morte presunta, puo’ dichiarare l’assenza dello scomparso.

Art. 63.

(Effetti della dichiarazione di morte presunta dell’assente).

Divenuta eseguibile la sentenza indicata nell’art. 58, coloro che ottennero l’immissione nel possesso temporaneo dei beni dell’assente o i loro successori possono disporre liberamente dei beni.

Coloro ai quali fu concesso l’esercizio temporaneo dei diritti o la liberazione temporanea dalle obbligazioni di cui all’art. 50 conseguono l’esercizio definitivo dei diritti o la liberazione definitiva dalle obbligazioni.

Si estinguono inoltre le obbligazioni alimentari indicate nel quarto comma dell’art. 50.

In ogni caso cessano le cauzioni e le altre cautele che sono state imposte.

Art. 64.

(Immissione nel possesso e inventario).

Se non v’e’ stata immissione nel possesso temporaneo dei beni, gli aventi diritto indicati nei capoversi dell’art. 50 o i loro successori conseguono il pieno esercizio dei diritti loro spettanti, quando e’ diventata eseguibile la sentenza menzionata nell’art. 58.

Coloro che prendono possesso dei beni devono fare precedere l’inventario dei beni.

Parimenti devono far precedere l’inventario dei beni coloro che succedono per effetto della dichiarazione di morte presunta nei casi indicati dall’art. 60.

Art. 65.

(Nuovo matrimonio del coniuge).

Divenuta eseguibile la sentenza che dichiara la morte presunta, il coniuge puo’ contrarre nuovo matrimonio.

Art. 66.

(Prova dell’esistenza della persona di cui e’ stata dichiarata la morte presunta).

La persona di cui e’ stata dichiarata la morte presunta, se ritorna o ne e’ provata l’esistenza, ricupera i beni nello stato in cui si trovano e ha diritto di conseguire il prezzo di quelli alienati, quando esso sia tuttora dovuto, o i beni nei quali sia stato investito.

Essa ha altresi’ diritto di pretendere l’adempimento delle obbligazioni considerate estinte ai sensi del secondo comma dell’art. 63.

Se e’ provata la data della sua morte, il diritto previsto nel primo comma di questo articolo compete a coloro che a quella data sarebbero stati suoi eredi o legatari. Questi possono inoltre pretendere l’adempimento delle obbligazioni considerate estinte ai sensi del secondo comma dell’art. 63 per il tempo anteriore alla data della morte.

Sono salvi in ogni caso gli effetti delle prescrizioni e delle usucapioni.

Art. 67.

(Dichiarazione di esistenza o accertamento della morte).

La dichiarazione di esistenza della persona di cui e’ stata dichiarata la morte presunta e l’accertamento della morte possono essere sempre fatti, su richiesta del pubblico ministero o di qualunque interessato, in contraddittorio di tutti coloro che furono parti nel giudizio in cui fu dichiarata la morte presunta.

Art. 68.

(Nullita’ del nuovo matrimonio).

Il matrimonio contratto a norma dell’art. 65 e’ nullo, qualora la persona della quale fu dichiarata la morte presunta ritorni o ne sia accertata l’esistenza.

Sono salvi gli effetti civili del matrimonio dichiarato nullo.

La nullita’ non puo’ essere pronunziata nel caso in cui e’ accertata la morte, anche se avvenuta in una data posteriore a quella del matrimonio.

CAPO III
Delle ragioni eventuali che competono alla persona di cui si ignora l’esistenza o di cui e’ stata dichiarata la morte presunta

Art. 69.

(Diritti spettanti alla persona di cui si ignora l’esistenza).

Nessuno e’ ammesso a reclamare un diritto in nome della persona di cui si ignora l’esistenza, se non prova che la persona esisteva quando il diritto e’ nato.

Art. 70.

(Successione alla quale sarebbe chiamata la persona di cui si ignora l’esistenza).

Quando s’apre una successione alla quale sarebbe chiamata in tutto o in parte una persona di cui s’ignora l’esistenza, la successione e’ devoluta a coloro ai quali sarebbe spettata in mancanza della detta persona, salvo il diritto di rappresentazione.

Coloro ai quali e’ devoluta la successione devono innanzi tutto procedere all’inventario dei beni, e devono dare cauzione.

Art. 71.

(Estinzione dei diritti spettanti alla persona di cui si ignora l’esistenza).

Le disposizioni degli articoli precedenti non pregiudicano la petizione di eredita’ ne’ gli altri diritti spettanti alla persona di cui s’ignora l’esistenza o ai suoi eredi o aventi causa, salvi gli effetti della prescrizione o dell’usucapione.

La restituzione dei frutti non e’ dovuta se non dal giorno della costituzione in mora.

Art. 72.

(Successione a cui sarebbe chiamata la persona della quale e’ stata dichiarata la morte presunta).

Quando s’apre una successione alla quale sarebbe chiamata in tutto o in parte una persona di cui e’ stata dichiarata la morte presunta, coloro ai quali, in sua mancanza, e’ devoluta la successione devono innanzi tutto procedere all’inventario dei beni.

Art. 73.

(Estinzione dei diritti spettanti alla persona di cui e’ stata dichiarata la morte presunta).

Se la persona di cui e stata dichiarata la morte presunta ritorna o ne e’ provata l’esistenza al momento dell’apertura della successione, essa o i suoi eredi o aventi causa possono esercitare la petizione di eredita’ e far valere ogni altro diritto, ma non possono recuperare i beni se non nello stato in cui si trovano, e non possono ripetere che il prezzo di quelli alienati, quando e’ ancora dovuto, o i beni nei quali esso e’ stato investito, salvi gli effetti della prescrizione o dell’usucapione.

Si applica la disposizione del secondo comma dell’art. 71.

TITOLO V
DELLA PARENTELA E DELL’AFFINITA’

Art. 74

(Parentela).

La parentela e’ il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione e’ avvenuta all’interno del matrimonio, sia nel caso in cui e’ avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio e’ adottivo. Il vincolo di parentela non sorge nei casi di adozione di persone maggiori di eta’, di cui agli articoli 291 e seguenti.((223))

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AGGIORNAMENTO (223)

Il D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 ha disposto (con l’art. 104, comma 4) che "I diritti successori che discendono dall’articolo 74 del codice civile, come modificato dalla legge 10 dicembre 2012, n. 219, sulle eredita’ aperte anteriormente al termine della sua entrata in vigore si prescrivono a far data da suddetto termine".

Art. 75.

(Linee della parentela).

Sono parenti in linea retta le persone di cui l’una discende dall’altra; in linea collaterale quelle che, pur avendo uno stipite comune, non discendono l’una dall’altra.

Art. 76.

(Computo dei gradi).

Nella linea retta si computano altrettanti gradi quante sono le generazioni, escluso lo stipite.

Nella linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni, salendo da uno dei parenti fino allo stipite comune e da questo discendendo all’altro parente, sempre restando escluso lo stipite.

Art. 77.

(Limite della parentela).

La legge non riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati.

Art. 78.

(Affinita’).

L’affinita’ e’ il vincolo tra un coniuge e i parenti dell’altro coniuge.

Nella linea e nel grado in cui taluno e’ parente d’uno dei coniugi, egli e’ affine dell’altro coniuge.

L’affinita’ non cessa per la morte, anche senza prole, del coniuge da cui deriva, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati. Cessa se il matrimonio e’ dichiarato nullo, salvi gli effetti di cui all’art. 87, n. 4.

TITOLO VI
DEL MATRIMONIO
CAPO I
Della promessa di matrimonio

Art. 79.

(Effetti).

La promessa di matrimonio non obbliga a contrarlo ne’ ad eseguire cio’ che si fosse convenuto per il caso di non adempimento.

Art. 80.

(Restituzione dei doni).

Il promittente puo’ domandare la restituzione dei doni fatti a causa della promessa di matrimonio, se questo non e’ stato contratto.

La domanda non e’ proponibile dopo un anno dal giorno in cui s’e’ avuto il rifiuto di celebrare il matrimonio o dal giorno della morte di uno dei promittenti.

Art. 81.

((Risarcimento dei danni.))

((La promessa di matrimonio fatta vicendevolmente per atto pubblico o per scrittura privata da una persona maggiore di eta’ o dal minore ammesso a contrarre matrimonio a norma dell’articolo 84, oppure risultante dalla richiesta della pubblicazione, obbliga il promittente che senza giusto motivo ricusi di eseguirla a risarcire il danno cagionato all’altra parte per le spese fatte e per le obbligazioni contratte a causa di quella promessa. Il danno e’ risarcito entro il limite in cui le spese e le obbligazioni corrispondono alla condizione delle parti.))

Lo stesso risarcimento e’ dovuto dal promittente che con la propria colpa ha dato giusto motivo al rifiuto dell’altro.

La domanda non e’ proponibile dopo un anno dal giorno del rifiuto di celebrare il matrimonio.

CAPO II
Del matrimonio celebrato davanti a ministri del culto cattolico e del matrimonio celebrato davanti a ministri dei culti ammessi nello Stato

Art. 82.

(Matrimonio celebrato davanti a ministri del culto cattolico)

Il matrimonio celebrato davanti a un ministro del culto cattolico e’ regolato in conformita’ del Concordato con la Santa Sede e delle leggi speciali sulla materia.

Art. 83.

(Matrimonio celebrato davanti a ministri dei culti ammessi nello Stato).

Il matrimonio celebrato davanti a ministri dei culti ammessi nello Stato e’ regolato dalle disposizioni del capo seguente, salvo quanto e’ stabilito nella legge speciale concernente tale matrimonio.

CAPO III
Del matrimonio celebrato davanti all’ufficiale dello stato civile
Sezione I
Delle condizioni necessarie per contrarre matrimonio

Art. 84.

((Eta’)).

((I minori di eta’ non possono contrarre matrimonio.

Il tribunale, su istanza dell’interessato, accertata la sua maturita’ psico-fisica e la fondatezza delle ragioni addotte, sentito il pubblico ministero, i genitori o il tutore, puo’ con decreto emesso in camera di consiglio ammettere per gravi motivi al matrimonio chi abbia compiuto i sedici anni.

Il decreto e’ comunicato al pubblico ministero, agli sposi, ai genitori e al tutore.

Contro il decreto puo’ essere proposto reclamo, con ricorso alla corte d’appello, nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione.

La corte d’appello decide con ordinanza non impugnabile, emessa in camera di consiglio.

Il decreto acquista efficacia quando e’ decorso il termine previsto nel quarto comma, senza che sia stato proposto reclamo)).

Art. 85.

(Interdizione per infermita’ di mente).

Non puo’ contrarre matrimonio l’interdetto per infermita’ di mente.

Se l’istanza di interdizione e’ soltanto promossa, il pubblico ministero puo’ chiedere che si sospenda la celebrazione del matrimonio; in tal caso la celebrazione non puo’ aver luogo finche’ la sentenza che ha pronunziato sull’istanza non sia passata in giudicato.

Art. 86.

(Liberta’ di stato).

Non puo’ contrarre matrimonio chi e’ vincolato da un matrimonio ((o da un’unione civile tra persone dello stesso sesso)) precedente.

((258))

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AGGIORNAMENTO (258)

La L. 20 maggio 2016, n. 76 ha disposto (con l’art. 1, comma 35) che la presente modifica acquista efficacia dal 5 giugno 2016.

Art. 87.

Parentela, affinita’, adozione ((…)).

Non possono contrarre matrimonio fra loro:

1) gli ascendenti e i discendenti in linea retta ((…));

2) i fratelli e le sorelle germani, consanguinei o uterini;

3) lo zio e la nipote, la zia e il nipote;

4) gli affini in linea retta; il divieto sussiste anche nel caso in cui l’affinita’ deriva da matrimonio dichiarato nullo o sciolto o per il quale e’ stata pronunziata la cessazione degli effetti civili;

5) gli affini in linea collaterale in secondo grado;

6) l’adottante, l’adottato e i suoi discendenti;

7) i figli adottivi della stessa persona;

8) l’adottato e i figli dell’adottante;

9) l’adottato e il coniuge dell’adottante, l’adottante e il coniuge dell’adottato.

((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154)).

((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154)).

Il tribunale, su ricorso degli interessati, con decreto emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, puo’ autorizzare il matrimonio nei casi indicati dai numeri 3 e 5, anche se si tratti di affiliazione ((…)). L’autorizzazione puo’ essere accordata anche nel caso indicato dal numero 4, quando l’affinita’ deriva da matrimonio dichiarato nullo.

Il decreto e’ notificato agli interessati e al pubblico ministero.

Si applicano le disposizioni dei commi quarto, quinto e sesto dell’articolo 84.

Art. 88.

(Delitto).

Non possono contrarre matrimonio tra loro le persone delle quali l’una e’ stata condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell’altra.

Se ebbe luogo soltanto rinvio a giudizio ovvero fu ordinata la cattura, si sospende la celebrazione del matrimonio fino a quando non e’ pronunziata sentenza di proscioglimento.

Art. 89.

Divieto temporaneo di nuove nozze.

((Non puo’ contrarre matrimonio la donna, se non dopo trecento giorni dallo scioglimento, dall’annullamento o dalla cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio. Sono esclusi dal divieto i casi in cui lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio siano stati pronunciati in base all’articolo 3, numero 2, lettere b) ed f), della legge 1 dicembre 1970, n. 898, e nei casi in cui il matrimonio sia stato dichiarato nullo per impotenza, anche soltanto a generare, di uno dei coniugi)).

Il tribunale con decreto emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, puo’ autorizzare il matrimonio quando e’ inequivocabilmente escluso lo stato di gravidanza o se risulta da sentenza passata in giudicato che il marito non ha convissuto con la moglie nei trecento giorni precedenti lo scioglimento, l’annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Si applicano le disposizioni dei commi quarto, quinto e sesto dell’articolo 84 e del comma quinto dell’articolo 87.

Il divieto cessa dal giorno in cui la gravidanza e’ terminata.

Art. 90.

((Assistenza del minore.))

((Con il decreto di cui all’articolo 84 il tribunale o la corte d’appello nominano, se le circostanze lo esigono, un curatore speciale che assista il minore nella stipulazione delle convenzioni matrimoniali)).

Art. 91.

((IL D.LGS. LUOGOTENENZIALE 14 SETTEMBRE 1944, N. 287 HA CONFERMATO L’ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO))

Art. 92.

(Matrimonio del Re Imperatore e dei Principi Reali).

Le disposizioni degli articoli 84, 87, numeri 3, 5, 6, 7, 8, 9 e dell’art. 90, quarto comma, non sono applicabili al Re Imperatore e alla Famiglia Reale.

Per la validita’ dei matrimoni dei Principi e delle Principesse Reali e’ richiesto l’assenso del Re Imperatore.

Sezione II
Delle formalita’ preliminari del matrimonio

Art. 93.

(Pubblicazione).

La celebrazione del matrimonio dev’essere preceduta dalla pubblicazione fatta a cura dell’ufficiale dello stato civile.

((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396)).

Art. 94.

(Luogo della pubblicazione).

La pubblicazione deve essere richiesta all’ufficiale dello stato civile del comune dove uno degli sposi ha la residenza ed e’ fatta nei comuni di residenza degli sposi.

((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396)).

((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396)).

Art. 95.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396))

Art. 96.

(Richiesta della pubblicazione).

La richiesta della pubblicazione deve farsi da ambedue gli sposi o da persona che ne ha da essi ricevuto speciale incarico.

Art. 97.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396))

Art. 98.

(Rifiuto della pubblicazione).

L’ufficiale dello stato civile che non crede di poter procedere alla pubblicazione rilascia un certificato coi motivi del rifiuto.

Contro il rifiuto e’ dato ricorso al tribunale, che provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.

Art. 99.

(Termine per la celebrazione del matrimonio).

Il matrimonio non puo’ essere celebrato prima del quarto giorno dopo compiuta la pubblicazione.

Se il matrimonio non e’ celebrato nei centottanta giorni successivi, la pubblicazione si considera come non avvenuta.

Art. 100.

Riduzione del termine e omissione della pubblicazione.

Il tribunale, su istanza degli interessati, con decreto non impugnabile emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, puo’ ridurre, per gravi motivi, il termine della pubblicazione. In questo caso la riduzione del termine e’ dichiarata nella pubblicazione.

Puo’ anche autorizzare, con le stesse modalita’, per cause gravissime, l’omissione della pubblicazione, quando gli sposi davanti al cancelliere dichiarano sotto la propria responsabilita’ che nessuno degli impedimenti stabiliti dagli articoli 85, 86, 87, 88 e 89 si oppone al matrimonio. (111) (112a)

Il cancelliere deve far precedere alla dichiarazione la lettura di detti articoli e ammonire i dichiaranti sull’importanza della loro attestazione e sulla gravita’ delle possibili conseguenze. (111) (112a)

((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396)).

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AGGIORNAMENTO (111)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l’art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall’articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".

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AGGIORNAMENTO (112a)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l’art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."

Art. 101.

(Matrimonio in imminente pericolo di vita).

Nel caso di imminente pericolo di vita di uno degli sposi, l’ufficiale dello stato civile del luogo puo’ procedere alla celebrazione del matrimonio senza pubblicazione e senza l’assenso al matrimonio, se questo e’ richiesto, purche’ gli sposi prima giurino che non esistono tra loro impedimenti non suscettibili di dispensa.

L’ufficiale dello stato civile dichiara nell’atto di matrimonio il modo con cui ha accertato l’imminente pericolo di vita.

Sezione III
Delle opposizioni al matrimonio

Art. 102.

(Persone che possono fare opposizione).

I genitori e, in mancanza loro, gli altri ascendenti e i collaterali entro il terzo grado possono fare opposizione al matrimonio dei loro parenti per qualunque causa che osti alla sua celebrazione.

Se uno degli sposi e’ soggetto a tutela o a cura, il diritto di fare opposizione compete anche al tutore o al curatore.

Il diritto di opposizione compete anche al coniuge della persona che vuole contrarre un altro matrimonio.

Quando si tratta di matrimonio in contravvenzione all’art. 89, il diritto di opposizione spetta anche, se il precedente matrimonio fu sciolto, ai parenti del precedente marito e, se il matrimonio fu dichiarato nullo, a colui col quale il matrimonio era stato contratto e ai parenti di lui.

Il pubblico ministero deve sempre fare opposizione al matrimonio, se sa che vi osta un impedimento o se gli consta l’infermita’ di mente di uno degli sposi, nei confronti del quale, a causa dell’eta’, non possa essere promossa l’interdizione.

Art. 103.

(Atto di opposizione).

L’atto di opposizione deve dichiarare la qualita’ che attribuisce all’opponente il diritto di farla, le cause dell’opposizione, e contenere l’elezione di domicilio nel comune dove siede il tribunale nel cui territorio si deve celebrare il matrimonio.

((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396)).

Art. 104.

(Effetti dell’opposizione).

((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396)).

Se l’opposizione e’ respinta, l’opponente, che non sia un ascendente o il pubblico ministero, puo’ essere condannato al risarcimento dei danni.

Art. 105.

(Matrimonio del Re Imperatore e dei Principi Reali).

Le disposizioni di questa sezione e della precedente non si applicano al Re Imperatore e alla Famiglia Reale.

Sezione IV
Della celebrazione del matrimonio

Art. 106.

(Luogo della celebrazione).

Il matrimonio deve essere celebrato pubblicamente nella casa comunale davanti all’ufficiale dello stato civile al quale fu fatta la richiesta di pubblicazione.

Art. 107.

((Forma della celebrazione.))

(( Nel giorno indicato dalle parti l’ufficiale dello stato civile, alla presenza di due testimoni, anche se parenti, da’ lettura agli sposi degli articoli 143, 144 e 147; riceve da ciascuna delle parti personalmente, l’una dopo l’altra, la dichiarazione che esse si vogliono prendere rispettivamente in marito e in moglie, e di seguito dichiara che esse sono unite in matrimonio.

L’atto di matrimonio deve essere compilato immediatamente dopo la celebrazione)).

Art. 108.

(Inapponibilita’ di termini e condizioni).

La dichiarazione degli sposi di prendersi rispettivamente in marito e in moglie non puo’ essere sottoposta ne’ a termine ne’ a condizione.

Se le parti aggiungono un termine o una condizione, l’ufficiale dello stato civile non puo’ procedere alla celebrazione del matrimonio. Se cio’ nonostante il matrimonio e’ celebrato, il termine e la condizione si hanno per non apposti.

Art. 109.

(Celebrazione in un comune diverso).

Quando vi e’ necessita’ o convenienza di celebrare il matrimonio in un comune diverso da quello indicato nell’art. 106, l’ufficiale dello stato civile, trascorso il termine stabilito nel primo comma dell’art. 99, richiede per iscritto l’ufficiale del luogo dove il matrimonio si deve celebrare.

La richiesta e’ menzionata nell’atto di celebrazione e in esso inserita. Nel giorno successivo alla celebrazione del matrimonio, l’ufficiale davanti al quale esso fu celebrato invia, per la trascrizione, copia autentica dell’atto all’ufficiale da cui fu fatta la richiesta.

Art. 110.

(Celebrazione fuori della casa comunale).

Se uno degli sposi, per infermita’ o per altro impedimento giustificato all’ufficio dello stato civile, e’ nell’impossibilita’ di recarsi alla casa comunale, l’ufficiale si trasferisce col segretario nel luogo in cui si trova lo sposo impedito, e ivi, alla presenza di quattro testimoni, procede alla celebrazione del matrimonio secondo l’art. 107.

Art. 111.

((Celebrazione per procura.))

((I militari e le persone che per ragioni di servizio si trovano al seguito delle forze armate possono, in tempo di guerra, celebrare il matrimonio per procura.

La celebrazione del matrimonio per procura puo’ anche farsi se uno degli sposi risiede all’estero e concorrono gravi motivi da valutarsi dal tribunale nella cui circoscrizione risiede l’altro sposo. L’autorizzazione e’ concessa con decreto non impugnabile emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.

La procura deve contenere l’indicazione della persona con la quale il matrimonio si deve contrarre.

La procura deve essere fatta per atto pubblico; i militari e le persone al seguito delle forze armate, in tempo di guerra, possono farla nelle forme speciali ad essi consentite.

Il matrimonio non puo’ essere celebrato quando sono trascorsi centottanta giorni da quello in cui la procura e’ stata rilasciata.

La coabitazione, anche temporanea, dopo la celebrazione del matrimonio, elimina gli effetti della revoca della procura, ignorata dall’altro coniuge al momento della celebrazione)).

Art. 112.

(Rifiuto della celebrazione).

L’ufficiale dello stato civile non puo’ rifiutare la celebrazione del matrimonio se non per una causa ammessa dalla legge.

Se la rifiuta, deve rilasciare un certificato con l’indicazione dei motivi.

Contro il rifiuto e’ dato ricorso al tribunale, che provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.

Art. 113.

(Matrimonio celebrato davanti a un apparente ufficiale dello stato civile).

Si considera celebrato davanti all’ufficiale dello stato civile il matrimonio che sia stato celebrato dinanzi a persona la quale, senza avere la qualita’ di ufficiale dello stato civile, ne esercitava pubblicamente le funzioni, a meno che entrambi gli sposi, al momento della celebrazione, abbiano saputo che la detta persona non aveva tale qualita’.

Art. 114.

(Matrimonio del Re Imperatore e dei Principi Reali).

Nei matrimoni del Re Imperatore e della Famiglia Reale l’ufficiale dello stato civile e’ il presidente del Senato.

Il Re Imperatore determina il luogo della celebrazione, la quale puo’ anche farsi per procura. In questo caso non si applicano le norme dell’art. 111.

Sezione V
Del matrimonio dei cittadini in paese straniero e degli stranieri nel Regno

Art. 115.

(Matrimonio del cittadino all’estero).

Il cittadino e’ soggetto alle disposizioni contenute nella sezione prima di questo capo, anche quando contrae matrimonio in paese straniero secondo le forme ivi stabilite.

((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396)).

Art. 116.

(Matrimonio dello straniero nel Regno).

Lo straniero che vuole contrarre matrimonio nel Regno deve presentare all’ufficiale dello stato civile una dichiarazione dell’autorita’ competente del proprio paese, dalla quale risulti che giusta le leggi a cui e’ sottoposto nulla osta al matrimonio nonche’ un documento attestante la regolarita’ del soggiorno nel territorio italiano. ((198))

Anche lo straniero e’ tuttavia soggetto alle disposizioni contenute negli articoli 85, 86, 87, numeri, 1, 2 e 4, 88 e 89.

Lo straniero che ha domicilio o residenza nel Regno deve inoltre far fare la pubblicazione secondo le disposizioni di questo codice.

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AGGIORNAMENTO (198)

La Corte Costituzionale, con sentenza 20-25 giugno 2011, n. 245 (in G.U. 1a s.s. 27/7/2011, n. 32), ha dichiarato "l’illegittimita’ costituzionale dell’articolo 116, primo comma, del codice civile, come modificato dall’art. 1, comma 15, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), limitatamente alle parole «nonche’ un documento attestante la regolarita’ del soggiorno nel territorio italiano»".

Sezione VI
Della nullita’ del matrimonio

Art. 117.

((Matrimonio contratto con violazione degli articoli 84, 86, 87 e 88.))

((Il matrimonio contratto con violazione degli articoli 86, 87 e 88 puo’ essere impugnato dai coniugi, dagli ascendenti prossimi, dal pubblico ministero e da tutti coloro che abbiano per impugnarlo un interesse legittimo e attuale.

Il matrimonio contratto con violazione dell’articolo 84 puo’ essere impugnato dai coniugi, da ciascuno dei genitori e dal pubblico ministero. La relativa azione di annullamento puo’ essere proposta personalmente dal minore non oltre un anno dal raggiungimento della maggiore eta’. La domanda, proposta dal genitore o dal pubblico ministero, deve essere respinta ove, anche in pendenza del giudizio, il minore abbia raggiunto la maggiore eta’ ovvero vi sia stato concepimento o procreazione e in ogni caso sia accertata la volonta’ del minore di mantenere in vita il vincolo matrimoniale.

Il matrimonio contratto dal coniuge dell’assente non puo’ essere impugnato finche’ dura l’assenza.

Nei casi in cui si sarebbe potuta accordare l’autorizzazione ai sensi del quarto comma dell’articolo 87, il matrimonio non puo’ essere impugnato dopo un anno dalla celebrazione.

La disposizione del primo comma del presente articolo si applica anche nel caso di nullita’ del matrimonio previsto dall’articolo 68)).

Art. 118.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151))

Art. 119.

((Interdizione.))

((Il matrimonio di chi e’ stato interdetto per infermita’ di mente puo’ essere impugnato dal tutore, dal pubblico ministero e da tutti coloro che abbiano un interesse legittimo se, al tempo del matrimonio, vi era gia’ sentenza di interdizione passata in giudicato, ovvero se la interdizione e’ stata pronunziata posteriormente ma l’infermita’ esisteva al tempo del matrimonio. Puo’ essere impugnato, dopo revocata l’interdizione, anche dalla persona che era interdetta.

L’azione non puo’ essere proposta se, dopo revocata l’interdizione, vi e’ stata coabitazione per un anno)).

Art. 120.

((Incapacita’ di intendere o di volere.))

((Il matrimonio puo’ essere impugnato da quello dei coniugi che, quantunque non interdetto, provi di essere stato incapace di intendere o di volere, per qualunque causa, anche transitoria, al momento della celebrazione del matrimonio.

L’azione non puo’ essere proposta se vi e’ stata coabitazione per un anno dopo che il coniuge incapace ha recuperato la pienezza delle facolta’ mentali)).

Art. 121.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151))

Art. 122.

((Violenza ed errore.))

((Il matrimonio puo’ essere impugnato da quello dei coniugi il cui consenso e’ stato estorto con violenza o determinato da timore di eccezionale gravita’ derivante da cause esterne allo sposo.

Il matrimonio puo’ altresi’ essere impugnato da quello dei coniugi il cui consenso e’ stato dato per effetto di errore sull’identita’ della persona o di errore essenziale su qualita’ personali dell’altro coniuge.

L’errore sulle qualita’ personali e’ essenziale qualora, tenute presenti le condizioni dell’altro coniuge, si accerti che lo stesso non avrebbe prestato il suo consenso se le avesse esattamente conosciute e purche’ l’errore riguardi:

1) l’esistenza di una malattia fisica o psichica o di una anomalia o deviazione sessuale, tali da impedire lo svolgimento della vita coniugale;

2) l’esistenza di una sentenza di condanna per delitto non colposo alla reclusione non inferiore a cinque anni, salvo il caso di intervenuta riabilitazione prima della celebrazione del matrimonio. L’azione di annullamento non puo’ essere proposta prima che la sentenza sia divenuta irrevocabile;

3) la dichiarazione di delinquenza abituale o professionale;

4) la circostanza che l’altro coniuge sia stato condannato per delitti concernenti la prostituzione a pena non inferiore a due anni. L’azione di annullamento non puo’ essere proposta prima che la condanna sia divenuta irrevocabile;

5) lo stato di gravidanza causato da persona diversa dal soggetto caduto in errore, purche’ vi sia stato disconoscimento ai sensi dell’articolo 233, se la gravidanza e’ stata portata a termine.

L’azione non puo’ essere proposta se vi e’ stata coabitazione per un anno dopo che siano cessate la violenza o le cause che hanno determinato il timore ovvero sia stato scoperto l’errore)).

Art. 123.

((Simulazione.))

((Il matrimonio puo’ essere impugnato da ciascuno dei coniugi quando gli sposi abbiano convenuto di non adempiere agli obblighi e di non esercitare i diritti da esso discendenti.

L’azione non puo’ essere proposta decorso un anno dalla celebrazione del matrimonio ovvero nel caso in cui i contraenti abbiano convissuto come coniugi successivamente alla celebrazione medesima)).

Art. 124.

(Vincolo di precedente matrimonio).

Il coniuge puo’ in qualunque tempo impugnare il matrimonio ((o l’unione civile tra persone dello stesso sesso)) dell’altro coniuge; se si oppone la nullita’ del primo matrimonio, tale questione deve essere preventivamente giudicata.

((258))

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AGGIORNAMENTO (258)

La L. 20 maggio 2016, n. 76 ha disposto (con l’art. 1, comma 35) che la presente modifica acquista efficacia dal 5 giugno 2016.

Art. 125.

(Azione del pubblico ministero).

L’azione di nullita’ non puo’ essere promossa dal pubblico ministero dopo la morte di uno dei coniugi.

Art. 126.

(Separazione dei coniugi in pendenza del giudizio).

Quando e’ proposta domanda di nullita’ del matrimonio, il tribunale puo’, su istanza di uno dei coniugi, ordinare la loro separazione temporanea durante il giudizio; puo’ ordinarla anche d’ufficio, se ambedue i coniugi o uno di essi sono minori o interdetti.

Art. 127.

(Intrasmissibilita’ dell’azione).

L’azione per impugnare il matrimonio non si trasmette agli eredi se non quando il giudizio e’ gia’ pendente alla morte dell’attore.

Art. 128.

Matrimonio putativo.

Se il matrimonio e’ dichiarato nullo, gli effetti del matrimonio valido si producono, in favore dei coniugi, fino alla sentenza che pronunzia la nullita’, quando i coniugi stessi lo hanno contratto in buona fede, oppure quando il loro consenso e’ stato estorto con violenza o determinato da timore di eccezionale gravita’ derivante da cause esterne agli sposi.

((Il matrimonio dichiarato nullo ha gli effetti del matrimonio valido rispetto ai figli.))

Se le condizioni indicate nel primo comma si verificano per uno solo dei coniugi, gli effetti valgono soltanto in favore di lui e dei figli.

Il matrimonio dichiarato nullo, contratto in malafede da entrambi i coniugi, ha gli effetti del matrimonio valido rispetto ai figli nati o concepiti durante lo stesso, salvo che la nullita’ dipenda da ((…)) incesto. (40)

((Nell’ipotesi di cui al quarto comma, rispetto ai figli si applica l’articolo 251.))

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AGGIORNAMENTO (40)

La L. 19 maggio 1975, n. 151 ha disposto (con l’art. 225, comma 1) che "Nel caso previsto dal penultimo comma dell’articolo 128 del codice civile il figlio acquista lo stato di figlio legittimo anche se il matrimonio e’ stato dichiarato nullo anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge".

Art. 129.

((Diritti dei coniugi in buona fede.))

((Quando le condizioni del matrimonio putativo si verificano rispetto ad ambedue i coniugi, il giudice puo’ disporre a carico di uno di essi e per un periodo non superiore a tre anni l’obbligo di corrispondere somme periodiche di denaro, in proporzione alle sue sostanze, a favore dell’altro, ove questi non abbia adeguati redditi propri e non sia passato a nuove nozze.

Per i provvedimenti che il giudice adotta riguardo ai figli, si applica l’articolo 155)).

Art. 129-bis.

((Responsabilita’ del coniuge in mala fede e del terzo.))

((Il coniuge al quale sia imputabile la nullita’ del matrimonio e’ tenuto a corrispondere all’altro coniuge in buona fede, qualora il matrimonio sia annullato, una congrua indennita’, anche in mancanza di prova del danno sofferto. L’indennita’ deve comunque comprendere una somma corrispondente al mantenimento per tre anni. E’ tenuto altresi’ a prestare gli alimenti al coniuge in buona fede, sempre che non vi siano altri obbligati.

Il terzo al quale sia imputabile la nullita’ del matrimonio e’ tenuto a corrispondere al coniuge in buona fede, se il matrimonio e’ annullato, l’indennita’ prevista nel comma precedente.

In ogni caso il terzo che abbia concorso con uno dei coniugi nel determinare la nullita’ del matrimonio e’ solidalmente responsabile con lo stesso per il pagamento dell’indennita’)).

Sezione VII
Delle prove della celebrazione del matrimonio

Art. 130.

(Atto di celebrazione del matrimonio).

Nessuno puo’ reclamare il titolo di coniuge e gli effetti del matrimonio, se non presenta l’atto di celebrazione estratto dai registri dello stato civile.

Il possesso di stato, quantunque allegato da ambedue i coniugi, non dispensa dal presentare l’atto di celebrazione.

Art. 131.

(Possesso di stato).

Il possesso di stato, conforme all’atto di celebrazione del matrimonio, sana ogni difetto di forma.

Art. 132.

(Mancanza dell’atto di celebrazione).

Nel caso di distruzione o di smarrimento dei registri dello stato civile l’esistenza del matrimonio puo’ essere provata a norma dell’art. 452.

Quando vi sono indizi che per dolo o per colpa del pubblico ufficiale o per un caso di forza maggiore l’atto di matrimonio non e’ stato inserito nei registri a cio’ destinati, la prova dell’esistenza del matrimonio e’ ammessa, sempre che risulti in modo non dubbio un conforme possesso di stato.

Art. 133.

(Prova della celebrazione risultante da sentenza penale).

Se la prova della celebrazione del matrimonio risulta da sentenza penale, l’iscrizione della sentenza nel registro dello stato civile assicura al matrimonio, dal giorno della sua celebrazione, tutti gli effetti riguardo tanto ai coniugi quanto ai figli.

Sezione VIII
Disposizioni penali

Art. 134.

(Omissione di pubblicazione).

Sono puniti con l’ammenda da lire quattrocento a lire duemila gli sposi e l’ufficiale dello stato civile che hanno celebrato matrimonio senza che la celebrazione sia stata preceduta dalla prescritta pubblicazione.

Art. 135.

(Pubblicazione senza richiesta o senza documenti).

E’ punito con l’ammenda da lire duecento a lire mille l’ufficiale dello stato civile che ha proceduto alla pubblicazione di un matrimonio senza la richiesta di cui all’art. 96 o quando manca alcuno dei documenti prescritti dal primo comma dell’art. 97.

Art. 136.

(Impedimenti conosciuti dall’ufficiale dello stato civile).

L’ufficiale dello stato civile che procede alla celebrazione del matrimonio, quando vi osta qualche impedimento o divieto di cui egli ha notizia, e’ punito con l’ammenda da lire cinquecento a lire tremila.

Art. 137.

(Incompetenza dell’ufficiale dello stato civile. Mancanza dei testimoni).

E’ punito con l’ammenda da lire trecento a lire duemila l’ufficiale dello stato civile che ha celebrato un matrimonio per cui non era competente.

La stessa pena si applica all’ufficiale dello stato civile che ha proceduto alla celebrazione di un matrimonio senza la presenza dei testimoni.

Art. 138.

(Altre infrazioni).

E’ punito con l’ammenda stabilita nell’art. 135 l’ufficiale dello stato civile che in qualunque modo contravviene alle disposizioni degli articoli 93, 95, 98, 99, 106, 107, 108, 109, 110 e 112 o commette qualsiasi altra infrazione per cui non sia stabilita una pena speciale in questa sezione.

Art. 139.

((Cause di nullita’ note a uno dei coniugi.))

((Il coniuge il quale, conoscendo prima della celebrazione una causa di nullita’ del matrimonio, l’abbia lasciata ignorare all’altro, e’ punito, se il matrimonio e’ annullato, con l’ammenda da lire quarantamila a lire duecentomila)).

Art. 140.

((Inosservanza del divieto temporaneo di nuove nozze.))

((La donna che contrae matrimonio contro il divieto dell’articolo 89, l’ufficiale che lo celebra e l’altro coniuge sono puniti con l’ammenda da lire ventimila a lire ottantamila)).

Art. 141.

(Competenza).

I reati previsti nei precedenti articoli sono di competenza del tribunale.

Art. 142.

(Limiti d’applicazione delle precedenti disposizioni).

Le disposizioni della presente sezione si applicano quando i fatti ivi contemplati non costituiscono reato piu’ grave.

CAPO IV
Dei diritti e dei doveri che nascono dal matrimonio

Art. 143.

((Diritti e doveri reciproci dei coniugi.))

((Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri.

Dal matrimonio deriva l’obbligo reciproco alla fedelta’, all’assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell’interesse della famiglia e alla coabitazione.

Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacita’ di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia)).

Art. 143-bis.

((Cognome della moglie.))

((La moglie aggiunge al proprio cognome quello del marito e lo conserva durante lo stato vedovile, fino a che passi a nuove nozze)).

Art. 143-ter.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 5 FEBBRAIO 1992, N. 91))

Art. 144.

((Indirizzo della vita familiare e residenza della famiglia.))

((I coniugi concordano tra loro l’indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa.

A ciascuno dei coniugi spetta il potere di attuare l’indirizzo concordato)).

Art. 145.

((Intervento del giudice.))

((In caso di disaccordo ciascuno dei coniugi puo’ chiedere, senza formalita’, l’intervento del giudice il quale, sentite le opinioni espresse dai coniugi e, per quanto opportuno, dai figli conviventi che abbiano compiuto il sedicesimo anno, tenta di raggiungere una soluzione concordata.

Ove questa non sia possibile e il disaccordo concerna la fissazione della residenza o altri affari essenziali, il giudice, qualora ne sia richiesto espressamente e congiuntamente dai coniugi, adotta, con provvedimento non impugnabile, la soluzione che ritiene piu’ adeguata alle esigenze dell’unita’ e della vita della famiglia)).

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AGGIORNAMENTO (19)

La Corte Costituzionale, con sentenza 24 giugno-13 luglio 1970, n. 133 (in G.U. 1a s.s. 15/07/1970, n. 177), ha dichiarato "la illegittimita’ costituzionale dell’art. 145, primo comma, del codice civile, nella parte in cui non subordina alla condizione che la moglie non abbia mezzi sufficienti il dovere del marito di somministrarle, in proporzione delle sue sostanze, tutto cio’ che e’ necessario ai bisogni della vita".

Art. 146.

((Allontanamento dalla residenza familiare. ))

((Il diritto all’assistenza morale e materiale previsto dall’articolo 143 e’ sospeso nei confronti del coniuge che, allontanatosi senza giusta causa dalla residenza familiare, rifiuta di tornarvi.

La proposizione della domanda di separazione o di annullamento o di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio costituisce giusta causa di allontanamento dalla residenza familiare.

Il giudice puo’, secondo le circostanze, ordinare il sequestro dei beni del coniuge allontanatosi, nella misura atta a garantire l’adempimento degli obblighi previsti dagli articoli 143, terzo comma, e 147)).

Art. 147.

((Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l’obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacita’, inclinazioni naturali e aspirazioni, secondo quanto previsto dall’articolo 315-bis.))

Art. 148.

((I coniugi devono adempiere l’obbligo di cui all’articolo 147, secondo quanto previsto dall’articolo 316-bis)).

CAPO V
Dello scioglimento del matrimonio e della separazione dei coniugi

Art. 149.

((Scioglimento del matrimonio.))

((Il matrimonio si scioglie con la morte di uno dei coniugi e negli altri casi previsti dalla legge.

Gli effetti civili del matrimonio celebrato con rito religioso, ai sensi dell’articolo 82 o dell’articolo 83, e regolarmente trascritto, cessano alla morte di uno dei coniugi e negli altri casi previsti dalla legge)).

Art. 150.

((Separazione personale.))

((E’ ammessa la separazione personale dei coniugi.

La separazione puo’ essere giudiziale o consensuale.

Il diritto di chiedere la separazione giudiziale o la omologazione di quella consensuale spetta esclusivamente ai coniugi)).

Art. 151.

((Separazione giudiziale.))

((La separazione puo’ essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volonta’ di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole.

Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio)).

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AGGIORNAMENTO (12a)

La Corte Costituzionale con sentenza 16-19 dicembre 1968 n. 127 (in G.U. 1a s.s. 28/12/1968 n. 329) ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 151, secondo comma, del Codice civile.

Art. 152.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151))

Art. 153.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151))

Art. 154.

((Riconciliazione.))

((La riconciliazione tra i coniugi comporta l’abbandono della domanda di separazione personale gia’ proposta)).

Art. 155.

((In caso di separazione, riguardo ai figli, si applicano le disposizioni contenute nel Capo II del titolo IX.))

Art. 155-bis.

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154 ))

Art. 155-ter.

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154 ))

Art. 155-quater.

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154 ))

Art. 155-quinquies.

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154 ))

Art. 155-sexies.

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154 ))

Art. 156.

Effetti della separazione sui rapporti patrimoniali tra i coniugi.

Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall’altro coniuge quanto e’ necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri.

L’entita’ di tale somministrazione e’ determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell’obbligato.

Resta fermo l’obbligo di prestare gli alimenti di cui agli articoli 433 e seguenti.

Il giudice che pronunzia la separazione puo’ imporre al coniuge di prestare idonea garanzia reale o personale se esiste il pericolo che egli possa sottrarsi all’adempimento degli obblighi previsti dai precedenti commi e dall’articolo 155.

La sentenza costituisce titolo per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale ai sensi dell’articolo 2818.

In caso di inadempienza, su richiesta dell’avente diritto, il giudice puo’ disporre il sequestro di parte dei beni del coniuge obbligato e ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di danaro all’obbligato, che una parte di esse venga versata direttamente agli aventi diritto. (58) (64) (99) ((104))

Qualora sopravvengano giustificati motivi il giudice, su istanza di parte, puo’ disporre la revoca o la modifica dei provvedimenti di cui ai commi precedenti.

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AGGIORNAMENTO (8)

La Corte Costituzionale, con sentenza 4 – 23 maggio 1966, n. 46 (in G.U. 1a s.s. 28/5/1966, n. 131), ha dichiarato "l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 156, primo comma, del Codice civile, nella parte in cui pone a carico del marito, in regime di separazione consensuale senza colpa di nessuno dei coniugi, l’obbligo di somministrare alla moglie tutto cio’ che e’ necessario ai bisogni della vita, indipendentemente dalle condizioni economiche di costei".

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AGGIORNAMENTO (18)

La Corte Costituzionale, con sentenza 24 giugno-13 luglio 1970, n. 128 (in G.U. 1a s.s. 15/7/1970, n. 177), ha dichiarato "illegittimita’ costituzionale dell’art. 156, quinto comma, del codice civile, nella parte in cui esclude la pretesa della moglie a non usare il cognome del marito, in regime di separazione per colpa di quest’ultimo, nel caso che da quell’uso possa derivarle un pregiudizio".

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AGGIORNAMENTO (36)

La Corte Costituzionale, con sentenza 4 – 18 aprile 1974, n. 99 (in G.U. 1a s.s. 24/4/1974, n. 107), ha dichiarato "l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 156, primo comma, del codice civile nella parte in cui, disponendo che per i coniugi consensualmente separati perduri l’obbligo reciproco di fedelta’, non limita quest’ultimo al dovere di astenersi da quei comportamenti che, per il concorso di determinate circostanze, siano idonei a costituire ingiuria grave all’altro coniuge".

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AGGIORNAMENTO (58)

La Corte Costituzionale, con sentenza 12 – 31 maggio 1983, n. 144 (in G.U. 1a s.s. 8/6/1983, n. 156), ha dichiarato "l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 156, sesto comma del Codice Civile, nella parte in cui non prevede che le disposizioni ivi contenute si applichino a favore dei figli di coniugi consensualmente separati".

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AGGIORNAMENTO (64)

La Corte Costituzionale, con sentenza 14 – 19 gennaio 1987, n. 5 (in G.U. 1a s.s. 28/1/1987, n. 5), ha dichiarato "l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 156, sesto comma, del codice civile, nella parte in cui non prevede che le disposizioni ivi contenute si applichino ai coniugi separati consensualmente".

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AGGIORNAMENTO (99)

La Corte Costituzionale, con sentenza 23 giugno-6 luglio 1994, n. 278 (in G.U. 1a s.s. 13/7/1994, n. 29), ha dichiarato "l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 156, sesto comma, del codice civile, nella parte in cui non prevede che il giudice istruttore possa adottare nel corso della causa di separazione il provvedimento di ordinare ai terzi debitori del coniuge obbligato al mantenimento di versare una parte delle somme direttamente agli aventi diritto".

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AGGIORNAMENTO (104)

La Corte Costituzionale, con sentenza 10-19 luglio 1996, n. 258 (in G.U. 1a s.s.s 24/7/1996, n. 30), ha dichiarato "l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 156, sesto comma, del codice civile, nella parte in cui non prevede che il giudice istruttore possa adottare, nel corso della causa di separazione, il provvedimento di sequestro di parte dei beni del coniuge obbligato al mantenimento".

Art. 156-bis.

((Cognome della moglie.))

((Il giudice puo’ vietare alla moglie l’uso del cognome del marito quando tale uso sia a lui gravemente pregiudizievole, e puo’ parimenti autorizzare la moglie a non usare il cognome stesso, qualora dall’uso possa derivarle grave pregiudizio)).

Art. 157.

((Cessazione degli effetti della separazione.))

((I coniugi possono di comune accordo far cessare gli effetti della sentenza di separazione, senza che sia necessario l’intervento del giudice, con una espressa dichiarazione o con un comportamento non equivoco che sia incompatibile con lo stato di separazione.

La separazione puo’ essere pronunziata nuovamente soltanto in relazione a fatti e comportamenti intervenuti dopo la riconciliazione)).

Art. 158.

Separazione consensuale.

La separazione per il solo consenso dei coniugi non ha effetto senza l’omologazione del giudice.

Quando l’accordo dei coniugi relativamente all’affidamento e al mantenimento dei figli e’ in contrasto con l’interesse di questi il giudice riconvoca i coniugi indicando ad essi le modificazioni da adottare nell’interesse dei figli e, in caso di inidonea soluzione, puo’ rifiutare allo stato l’omologazione. ((70))

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AGGIORNAMENTO (70)

La Corte Costituzionale, con sentenza 10 – 18 febbraio 1988, n. 186 (in G.U. 1a s.s. 24/2/1988, n. 8) ha dichiarato "la illegittimita’ costituzionale dell’art. 158 del codice civile, nella parte in cui non prevede che il decreto di omologazione della separazione consensuale costituisce titolo per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale ai sensi dell’art. 2818 del codice civile".

CAPO VI
Del regime patrimoniale della famiglia
Sezione I
Disposizioni generali

Art. 159.

((Del regime patrimoniale legale tra i coniugi.))

((Il regime patrimoniale legale della famiglia, in mancanza di diversa convenzione stipulata a norma dell’articolo 162, e’ costituito dalla comunione dei beni regolata dalla sezione III del presente capo)).

Art. 160.

((Diritti inderogabili.))

((Gli sposi non possono derogare ne’ ai diritti ne’ ai doveri previsti dalla legge per effetto del matrimonio)).

Art. 161.

(Riferimento generico a leggi o agli usi).

Gli sposi non possono pattuire in modo generico che i loro rapporti patrimoniali siano in tutto o in parte regolati da leggi alle quali non sono sottoposti o dagli usi, ma devono enunciare in modo concreto il contenuto dei patti con i quali intendono regolare questi loro rapporti.

Art. 162.

Forma delle convenzioni matrimoniali.

Le convenzioni matrimoniali debbono essere stipulate per atto pubblico sotto pena di nullita’.

La scelta del regime di separazione puo’ anche essere dichiarata nell’atto di celebrazione del matrimonio.

((Le convenzioni possono essere stipulate in ogni tempo, ferme restando le disposizioni dell’articolo 194)).

Le convenzioni matrimoniali non possono essere opposte ai terzi quando a margine dell’atto di matrimonio non risultano annotati la data del contratto, il notaio rogante e le generalita’ dei contraenti, ovvero la scelta di cui al secondo comma.

Art. 163.

((Modifica delle convenzioni.))

((Le modifiche delle convenzioni matrimoniali, anteriori o successive al matrimonio, non hanno effetto se l’atto pubblico non e’ stipulato col consenso di tutte le persone che sono state parti nelle convenzioni medesime, o dei loro eredi.

Se uno dei coniugi muore dopo aver consentito con atto pubblico alla modifica delle convenzioni, questa produce i suoi effetti se le altre parti esprimono anche successivamente il loro consenso, salva l’omologazione del giudice. L’omologazione puo’ essere chiesta da tutte le persone che hanno partecipato alla modificazione delle convenzioni o dai loro eredi.

Le modifiche convenute e la sentenza di omologazione hanno effetto rispetto ai terzi solo se ne e’ fatta annotazione in margine all’atto del matrimonio.

L’annotazione deve inoltre essere fatta a margine della trascrizione delle convenzioni matrimoniali ove questa sia richiesta a norma degli articoli 2643 e seguenti)).

Art. 164.

((Simulazione delle convenzioni matrimoniali.))

((E’ consentita ai terzi la prova della simulazione delle convenzioni matrimoniali.

Le controdichiarazioni scritte possono aver effetto nei confronti di coloro tra i quali sono intervenute, solo se fatte con la presenza ed il simultaneo consenso di tutte le persone che sono state parti nelle convenzioni matrimoniali)).

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AGGIORNAMENTO (21)

La Corte Costituzionale, con sentenza 10 – 16 dicembre 1970, n. 188 (in G.U. 1a s.s. 23/12/1970, n. 324), ha dichiarato "l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 164, primo comma, del codice civile nella parte in cui non ammette i terzi a provare la simulazione delle convenzioni matrimoniali".

Art. 165.

Capacita’ del minore.

Il minore ammesso a contrarre matrimonio e’ pure capace di prestare il consenso per tutte le relative convenzioni matrimoniali, le quali sono valide se egli e’ assistito dai genitori esercenti la ((responsabilita’ genitoriale)) su di lui o dal tutore o dal curatore speciale nominato a norma dell’articolo 90.

Art. 166.

(Capacita’ dell’inabilitato).

Per la validita’ delle stipulazioni e delle donazioni, fatte nel contratto di matrimonio dall’inabilitato o da colui contro il quale e’ stato promosso giudizio di inabilitazione, e’ necessaria l’assistenza del curatore gia’ nominato. Se questi non e’ stato ancora nominato, si provvede alla nomina di un curatore speciale.

Art. 166-bis.

((Divieto di costituzione di dote.))

((E’ nulla ogni convenzione che comunque tenda alla costituzione di beni in dote)).

Sezione II
((Del fondo patrimoniale))

Art. 167.

((Costituzione del fondo patrimoniale.))

((Ciascuno o ambedue i coniugi, per atto pubblico, o un terzo, anche per testamento, possono costituire un fondo patrimoniale, destinando determinati beni, immobili o mobili iscritti in pubblici registri, o titoli di credito, a far fronte ai bisogni della famiglia.

La costituzione del fondo patrimoniale per atto tra vivi, effettuata dal terzo, si perfeziona con l’accettazione dei coniugi. L’accettazione puo’ essere fatta con atto pubblico posteriore.

La costituzione puo’ essere fatta anche durante il matrimonio.

I titoli di credito devono essere vincolati rendendoli nominativi con annotazione del vincolo o in altro modo idoneo)).

Art. 168.

((Impiego ed amministrazione del fondo.))

((La proprieta’ dei beni costituenti il fondo patrimoniale spetta ad entrambi i coniugi, salvo che sia diversamente stabilito nell’atto di costituzione.

I frutti dei beni costituenti il fondo patrimoniale sono impiegati per i bisogni della famiglia.

L’amministrazione dei beni costituenti il fondo patrimoniale e’ regolata dalle norme relative all’amministrazione della comunione legale)).

Art. 169.

((Alienazione dei beni del fondo.))

((Se non e’ stato espressamente consentito nell’atto di costituzione, non si possono alienare, ipotecare, dare in pegno o comunque vincolare beni del fondo patrimoniale se non con il consenso di entrambi i coniugi e, se vi sono figli minori, con l’autorizzazione concessa dal giudice, con provvedimento emesso in camera di consiglio, nei soli casi di necessita’ od utilita’ evidente)).

Art. 170.

((Esecuzione sui beni e sui frutti.))

((La esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non puo’ aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia)).

Art. 171.

((Cessazione del fondo.))

((La destinazione del fondo termina a seguito dell’annullamento o dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Se vi sono figli minori il fondo dura fino al compimento della maggiore eta’ dell’ultimo figlio. In tale caso il giudice puo’ dettare, su istanza di chi vi abbia interesse, norme per l’amministrazione del fondo.

Considerate le condizioni economiche dei genitori e dei figli ed ogni altra circostanza, il giudice puo’ altresi’ attribuire ai figli, in godimento o in proprieta’, una quota dei beni del fondo.

Se non vi sono figli, si applicano le disposizioni sullo scioglimento della comunione legale)).

Art. 172.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151))

Art. 173.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151))

Art. 174.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151))

Art. 175.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151))

Art. 176.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151))

Sezione III
((Della comunione legale))

Art. 177.

((Oggetto della comunione.))

((Costituiscono oggetto della comunione:

a) gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali;

b) i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione;

c) i proventi dell’attivita’ separata di ciascuno dei coniugi se, allo scioglimento della comunione, non siano stati consumati;

d) le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio.

Qualora si tratti di aziende appartenenti ad uno dei coniugi anteriormente al matrimonio ma gestite da entrambi, la comunione concerne solo gli utili e gli incrementi)).

Art. 178.

((Beni destinati all’esercizio di impresa.))

((I beni destinati all’esercizio dell’impresa di uno dei coniugi costituita dopo il matrimonio e gli incrementi dell’impresa costituita anche precedentemente si considerano oggetto della comunione solo se sussistono al momento dello scioglimento di questa)).

Art. 179.

((Beni personali.))

((Non costituiscono oggetto della comunione e sono beni personali del coniuge:

a) i beni di cui, prima del matrimonio, il coniuge era proprietario o rispetto ai quali era titolare di un diritto reale di godimento;

b) i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione, quando nell’atto di liberalita’ o nel testamento non e’ specificato che essi sono attribuiti alla comunione;

c) i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge ed i loro accessori;

d) i beni che servono all’esercizio della professione del coniuge, tranne quelli destinati alla conduzione di un’azienda facente parte della comunione;

e) i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno nonche’ la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacita’ lavorativa;

f) i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati o col loro scambio, purche’ cio’ sia espressamente dichiarato all’atto dell’acquisto.

L’acquisto di beni immobili, o di beni mobili elencati nell’articolo 2683, effettuato dopo il matrimonio, e’ escluso dalla comunione, ai sensi delle lettere c), d) ed f) del precedente comma, quando tale esclusione risulti dall’atto di acquisto se di esso sia stato parte anche l’altro coniuge)).

Art. 180.

((Amministrazione dei beni della comunione.))

((L’amministrazione dei beni della comunione e la rappresentanza in giudizio per gli atti ad essa relativi spettano disgiuntamente ad entrambi i coniugi.

Il compimento degli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione, nonche’ la stipula dei contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento e la rappresentanza in giudizio per le relative azioni spettano congiuntamente ad entrambi i coniugi)).

Art. 181.

((Rifiuto di consenso.))

((Se uno dei coniugi rifiuta il consenso per la stipulazione di un atto di straordinaria amministrazione o per gli altri atti per cui il consenso e’ richiesto, l’altro coniuge puo’ rivolgersi al giudice per ottenere l’autorizzazione nel caso in cui la stipulazione dell’atto e’ necessaria nell’interesse della famiglia o dell’azienda che a norma della lettera d) dell’articolo 177 fa parte della comunione)).

Art. 182.

((Amministrazione affidata ad uno solo dei coniugi.))

((In caso di lontananza o di altro impedimento di uno dei coniugi l’altro, in mancanza di procura del primo risultante da atto pubblico o da scrittura privata autenticata, puo’ compiere, previa autorizzazione del giudice e con le cautele eventualmente da questo stabilite, gli atti necessari per i quali e’ richiesto, a norma dell’articolo 180, il consenso di entrambi i coniugi.

Nel caso di gestione comune di azienda, uno dei coniugi puo’ essere delegato dall’altro al compimento di tutti gli atti necessari all’attivita’ dell’impresa)).

Art. 183.

((Esclusione dall’amministrazione.))

((Se uno dei coniugi e’ minore o non puo’ amministrare ovvero se ha male amministrato, l’altro coniuge puo’ chiedere al giudice di escluderlo dall’amministrazione.

Il coniuge privato dell’amministrazione puo’ chiedere al giudice di esservi reintegrato, se sono venuti meno i motivi che hanno determinato l’esclusione.

La esclusione opera di diritto riguardo al coniuge interdetto e permane sino a quando non sia cessato lo stato di interdizione)).

Art. 184.

((Atti compiuti senza il necessario consenso.))

((Gli atti compiuti da un coniuge senza il necessario consenso dell’altro coniuge e da questo non convalidati sono annullabili se riguardano beni immobili o beni mobili elencati nell’articolo 2683.

L’azione puo’ essere proposta dal coniuge il cui consenso era necessario entro un anno dalla data in cui ha avuto conoscenza dell’atto e in ogni caso entro un anno dalla data di trascrizione. Se l’atto non sia stato trascritto e quando il coniuge non ne abbia avuto conoscenza prima dello scioglimento della comunione l’azione non puo’ essere proposta oltre l’anno dallo scioglimento stesso.

Se gli atti riguardano beni mobili diversi da quelli indicati nel primo comma, il coniuge che li ha compiuti senza il consenso dell’altro e’ obbligato su istanza di quest’ultimo a ricostituire la comunione nello stato in cui era prima del compimento dell’atto o, qualora cio’ non sia possibile, al pagamento dell’equivalente secondo i valori correnti all’epoca della ricostituzione della comunione)).

Art. 185.

((Amministrazione dei beni personali del coniuge.))

((All’amministrazione dei beni che non rientrano nella comunione o nel fondo patrimoniale si applicano le disposizioni dei commi secondo, terzo e quarto dell’articolo 217)).

Art. 186.

((Obblighi gravanti sui beni della comunione.))

((I beni della comunione rispondono:

a) di tutti i pesi ed oneri gravanti su di essi al momento dell’acquisto;

b) di tutti i carichi dell’amministrazione;

c) delle spese per il mantenimento della famiglia e per l’istruzione e l’educazione dei figli e di ogni obbligazione contratta dai coniugi, anche separatamente, nell’interesse della famiglia;

d) di ogni obbligazione contratta congiuntamente dai coniugi)).

Art. 187.

((Obbligazioni contratte dai coniugi prima del matrimonio.))

((I beni della comunione, salvo quanto disposto nell’articolo 189, non rispondono delle obbligazioni contratte da uno dei coniugi prima del matrimonio)).

Art. 188.

((Obbligazioni derivanti da donazioni o successioni.))

((I beni della comunione, salvo quanto disposto nell’articolo 189, non rispondono delle obbligazioni da cui sono gravate le donazioni e le successioni conseguite dai coniugi durante il matrimonio e non attribuite alla comunione)).

Art. 189.

((Obbligazioni contratte separatamente dai coniugi.))

((I beni della comunione, fino al valore corrispondente alla quota del coniuge obbligato, rispondono, quando i creditori non possono soddisfarsi sui beni personali, delle obbligazioni contratte dopo il matrimonio, da uno dei coniugi per il compimento di atti eccedenti l’ordinaria amministrazione senza il necessario consenso dell’altro.

I creditori particolari di uno dei coniugi, anche se il credito e’ sorto anteriormente al matrimonio, possono soddisfarsi in via sussidiaria sui beni della comunione, fino al valore corrispondente alla quota del coniuge obbligato. Ad essi, se chirografari, sono preferiti i creditori della comunione)).

Art. 190.

((Responsabilita’ sussidiaria dei beni personali.))

((I creditori possono agire in via sussidiaria sui beni personali di ciascuno dei coniugi, nella misura della meta’ del credito, quando i beni della comunione non sono sufficienti a soddisfare i debiti su di essa gravanti)).

Art. 191.

Scioglimento della comunione.

La comunione si scioglie per la dichiarazione di assenza o di morte presunta di uno dei coniugi, per l’annullamento, per lo scioglimento o per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, per la separazione personale, per la separazione giudiziale dei beni, per mutamento convenzionale del regime patrimoniale, per il fallimento di uno dei coniugi.

((Nel caso di separazione personale, la comunione tra i coniugi si scioglie nel momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, ovvero alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al presidente, purche’ omologato. L’ordinanza con la quale i coniugi sono autorizzati a vivere separati e’ comunicata all’ufficiale dello stato civile ai fini dell’annotazione dello scioglimento della comunione)). ((229))

Nel caso di azienda di cui alla lettera d) dell’articolo 177, lo scioglimento della comunione puo’ essere deciso, per accordo dei coniugi, osservata la forma prevista dall’articolo 162.

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AGGIORNAMENTO (229)

La L. 6 maggio 2015, n. 55 ha disposto (con l’art. 3, comma 1) che le modifiche disposte al presente articolo si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, anche nei casi in cui il procedimento di separazione che ne costituisce il presupposto risulti ancora pendente alla medesima data.

Art. 192.

((Rimborsi e restituzioni.))

((Ciascuno dei coniugi e’ tenuto a rimborsare alla comunione le somme prelevate dal patrimonio comune per fini diversi dall’adempimento delle obbligazioni previste dall’articolo 186.

E’ tenuto altresi’ a rimborsare il valore dei beni di cui all’articolo 189, a meno che, trattandosi di atto di straordinaria amministrazione da lui compiuto, dimostri che l’atto stesso sia stato vantaggioso per la comunione o abbia soddisfatto una necessita’ della famiglia.

Ciascuno dei coniugi puo’ richiedere la restituzione delle somme prelevate dal patrimonio personale ed impiegate in spese ed investimenti del patrimonio comune.

I rimborsi e le restituzioni si effettuano al momento dello scioglimento della comunione; tuttavia il giudice puo’ autorizzarli in un momento anteriore se l’interesse della famiglia lo esige o lo consente.

Il coniuge che risulta creditore puo’ chiedere di prelevare beni comuni sino a concorrenza del proprio credito. In caso di dissenso si applica il quarto comma. I prelievi si effettuano sul denaro, quindi sui mobili e infine sugli immobili)).

Art. 193.

((Separazione giudiziale dei beni.))

((La separazione giudiziale dei beni puo’ essere pronunziata in caso di interdizione o di inabilitazione di uno dei coniugi o di cattiva amministrazione della comunione.

Puo’ altresi’ essere pronunziata quando il disordine degli affari di uno dei coniugi o la condotta da questi tenuta nell’amministrazione dei beni mette in pericolo gli interessi dell’altro o della comunione o della famiglia, oppure quando uno dei coniugi non contribuisce ai bisogni di questa in misura proporzionale alle proprie sostanze e capacita’ di lavoro.

La separazione puo’ essere chiesta da uno dei coniugi o dal suo legale rappresentante.

La sentenza che pronunzia la separazione retroagisce al giorno in cui e’ stata proposta la domanda ed ha lo effetto di instaurare il regime di separazione dei beni regolato nella sezione V del presente capo, salvi i diritti dei terzi.

La sentenza e’ annotata a margine dell’atto di matrimonio e sull’originale delle convenzioni matrimoniali)).

Art. 194.

((Divisione dei beni della comunione.))

((La divisione dei beni della comunione legale si effettua ripartendo in parti uguali l’attivo e il passivo.

Il giudice, in relazione alle necessita’ della prole e all’affidamento di essa, puo’ costituire a favore di uno dei coniugi l’usufrutto su una parte dei beni spettanti all’altro coniuge)).

Art. 195.

((Prelevamento dei beni mobili.))

((Nella divisione i coniugi o i loro eredi hanno diritto di prelevare i beni mobili che appartenevano ai coniugi stessi prima della comunione o che sono ad essi pervenuti durante la medesima per successione o donazione. In mancanza di prova contraria si presume che i beni mobili facciano parte della comunione)).

Art. 196.

((Ripetizione del valore in caso di mancanza delle cose da prelevare.))

((Se non si trovano i beni mobili che il coniuge o i suoi eredi hanno diritto di prelevare a norma dell’articolo precedente essi possono ripeterne il valore provandone l’ammontare anche per notorieta’, salvo che la mancanza di quei beni sia dovuta a consumazione per uso o perimento o per altra causa non imputabile all’altro coniuge)).

Art. 197.

((Limiti al prelevamento nei riguardi dei terzi.))

((Il prelevamento autorizzato dagli articoli precedenti non puo’ farsi, a pregiudizio dei terzi, qualora la proprieta’ individuale dei beni non risulti da atto avente data certa. E’ fatto salvo al coniuge o ai suoi eredi il diritto di regresso sui beni della comunione spettanti all’altro coniuge nonche’ sugli altri beni di lui)).

Art. 198.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151))

Art. 199.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151))

Art. 200.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151))

Art. 201.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151))

Art. 202.

ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151 ((65))

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AGGIORNAMENTO (65)

La Corte Costituzionale, con sentenza 14 – 19 gennaio 1987, n. 6 (in G.U. 1a s.s. 28/1/1987, n. 5) ha dichiarato "la illegittimita’ costituzionale dell’art. 202, comma primo, del codice civile, nella parte in cui non prevede la separazione della dote dai beni del marito, su domanda della moglie, quando la separazione personale sia stata pronunziata senza che sia addebitabile all’uno o all’altro dei coniugi".

Art. 203.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151))

Art. 204.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151))

Art. 205.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151))

Art. 206.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151))

Art. 207.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151))

Art. 208.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151))

Art. 209.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151))

Sezione IV
((Della comunione convenzionale))

Art. 210.

((Modifiche convenzionali alla comunione legale dei beni.))

((I coniugi possono, mediante convenzione stipulata a norma dell’articolo 162, modificare il regime della comunione legale dei beni purche’ i patti non siano in contrasto con le disposizioni dell’articolo 161.

I beni indicati alle lettere c), d) ed e) dell’articolo 179 non possono essere compresi nella comunione convenzionale.

Non sono derogabili le norme della comunione legale relative all’amministrazione dei beni della comunione e all’uguaglianza delle quote limitatamente ai beni che formerebbero oggetto della comunione legale)).

Art. 211.

((Obbligazioni dei coniugi contratte prima del matrimonio.))

((I beni della comunione rispondono delle obbligazioni contratte da uno dei coniugi prima del matrimonio limitatamente al valore dei beni di proprieta’ del coniuge stesso prima del matrimonio che, in base a convenzione stipulata a norma dell’articolo 162, sono entrati a far parte della comunione dei beni)).

Art. 212.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151))

Art. 213.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151))

Art. 214.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151))

Sezione V
((Del regime di separazione dei beni))

Art. 215.

((Separazione dei beni.))

((I coniugi possono convenire che ciascuno di essi conservi la titolarita’ esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio)).

Art. 216.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151))

Art. 217.

((Amministrazione e godimento dei beni.))

((Ciascun coniuge ha il godimento e l’amministrazione dei beni di cui e’ titolare esclusivo.

Se ad uno dei coniugi e’ stata conferita la procura ad amministrare i beni dell’altro con l’obbligo di rendere conto dei frutti, egli e’ tenuto verso l’altro coniuge secondo le regole del mandato.

Se uno dei coniugi ha amministrato i beni dell’altro con procura senza l’obbligo di rendere conto dei frutti, egli ed i suoi eredi, a richiesta dell’altro coniuge o allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, sono tenuti a consegnare i frutti esistenti e non rispondono per quelli consumati.

Se uno dei coniugi, nonostante l’opposizione dell’altro, amministra i beni di questo o comunque compie atti relativi a detti beni risponde dei danni e della mancata percezione dei frutti)).

Art. 218.

((Obbligazioni del coniuge che gode dei beni dell’altro coniuge. ))

((Il coniuge che gode dei beni dell’altro coniuge e’ soggetto a tutte le obbligazioni dell’usufruttuario)).

Art. 219.

((Prova della proprieta’ dei beni.))

((Il coniuge puo’ provare con ogni mezzo nei confronti dell’altro la proprieta’ esclusiva di un bene.

I beni di cui nessuno dei coniugi puo’ dimostrare la proprieta’ esclusiva sono di proprieta’ indivisa per pari quota di entrambi i coniugi)).

Art. 220.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151))

Art. 221.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151))

Art. 222.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151))

Art. 223.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151))

Art. 224.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151))

Art. 225.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151))

Art. 226.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151))

Art. 227.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151))

Art. 228.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151))

Art. 229.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151))

Art. 230.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151))

((Sezione VI))
((Dell’impresa familiare))

Art. 230-bis.

((Impresa familiare.))

(( Salvo che sia configurabile un diverso rapporto, il familiare che presta in modo continuativo la sua attivita’ di lavoro nella famiglia o nell’impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell’impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonche’ agli incrementi della azienda, anche in ordine all’avviamento, in proporzione alla quantita’ e qualita’ del lavoro prestato. Le decisioni concernenti l’impiego degli utili e degli incrementi nonche’ quelle inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione dell’impresa sono adottate, a maggioranza, dai familiari che partecipano all’impresa stessa. I familiari partecipanti all’impresa che non hanno la piena capacita’ di agire sono rappresentati nel voto da chi esercita la potesta’ su di essi.

Il lavoro della donna e’ considerato equivalente a quello dell’uomo.

Ai fini della disposizione di cui al primo comma si intende come familiare il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo; per impresa familiare quella cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo.

Il diritto di partecipazione di cui al primo comma e’ intrasferibile, salvo che il trasferimento avvenga a favore di familiari indicati nel comma precedente col consenso di tutti i partecipi. Esso puo’ essere liquidato in danaro alla cessazione, per qualsiasi causa, della prestazione del lavoro, ed altresi’ in caso di alienazione dell’azienda. Il pagamento puo’ avvenire in piu’ annualita’, determinate, in difetto di accordo, dal giudice.

In caso di divisione ereditaria o di trasferimento dell’azienda i partecipi di cui al primo comma hanno diritto di prelazione sull’azienda. Si applica, nei limiti in cui e’ compatibile, la disposizione dell’articolo 732.

Le comunioni tacite familiari nell’esercizio dell’agricoltura sono regolate dagli usi che non contrastino con le precedenti norme)).

Art. 230-ter.

(( (Diritti del convivente). ))

((Al convivente di fatto che presti stabilmente la propria opera all’interno dell’impresa dell’altro convivente spetta una partecipazione agli utili dell’impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonche’ agli incrementi dell’azienda, anche in ordine all’avviamento, commisurata al lavoro prestato. Il diritto di partecipazione non spetta qualora tra i conviventi esista un rapporto di societa’ o di lavoro subordinato)).

TITOLO VII
((DELLO STATO DI FIGLIO))
CAPO I
((Della presunzione di paternita’))((…))

Art. 231.

((Paternita’ del marito))

((Il marito e’ padre del figlio concepito o nato durante il matrimonio.))

Art. 232.

Presunzione di concepimento durante il matrimonio.

((Si presume concepito durante il matrimonio il figlio nato quando non sono ancora trascorsi trecento giorni dalla data dell’annullamento, dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio.))

La presunzione non opera decorsi trecento giorni dalla pronuncia di separazione giudiziale, o dalla omologazione di separazione consensuale, ovvero dalla data della comparizione dei coniugi avanti al giudice quando gli stessi sono stati autorizzati a vivere separatamente nelle more del giudizio di separazione o dei giudizi previsti nel comma precedente.

Art. 233.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154))

Art. 234.

Nascita del figlio dopo i trecento giorni.

Ciascuno dei coniugi e i loro eredi possono provare che il figlio, nato dopo i trecento giorni dall’annullamento, dallo scioglimento o dalla cessazione degli effetti civili del matrimonio, e’ stato concepito durante il matrimonio.

Possono analogamente provare il concepimento durante la convivenza quando il figlio sia nato dopo i trecento giorni dalla pronuncia di separazione giudiziale, o dalla omologazione di separazione consensuale, ovvero dalla data di comparizione dei coniugi avanti al giudice quando gli stessi sono stati autorizzati a vivere separatamente nelle more del giudizio di separazione o dei giudizi previsti nel comma precedente.

((In ogni caso il figlio puo’ provare di essere stato concepito durante il matrimonio.))

Art. 235.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154))

((CAPO II
Delle prove della filiazione))

Art. 236.

(Atto di nascita e possesso di stato)

La filiazione ((…)) si prova con l’atto di nascita iscritto nei registri dello stato civile.

Basta, in mancanza di questo titolo, il possesso continuo dello stato di figlio ((…)).

Art. 237.

(Fatti costitutivi del possesso di stato).

Il possesso di stato risulta da una serie di fatti che nel loro complesso valgano a dimostrare le relazioni di filiazione e di parentela fra una persona e la famiglia a cui essa pretende di appartenere.

In ogni caso devono concorrere i seguenti fatti:

che il genitore abbia trattato la persona come figlio ed abbia provveduto in questa qualita’ al mantenimento, all’educazione e al collocamento di essa.

che la persona sia stata costantemente considerata come tale nei rapporti sociali.

che sia stata riconosciuta in detta qualita’ dalla famiglia.

((263))

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AGGIORNAMENTO (263)

La Corte Costituzionale, con sentenza 8 novembre – 21 dicembre 2016, n. 286 (in G.U. 1ª s.s. 28/12/2016, n. 52), ha dichiarato "l’illegittimita’ costituzionale della norma desumibile dagli artt. 237, 262 e 299 del codice civile; 72, primo comma, del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 (Ordinamento dello stato civile); e 33 e 34 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’articolo 2, comma 12, della L. 15 maggio 1997, n. 127), nella parte in cui non consente ai coniugi, di comune accordo, di trasmettere ai figli, al momento della nascita, anche il cognome materno".

Art. 238.

((Irreclamabilita’ di uno stato di figlio contrario a quello attribuito dall’atto di nascita))

Salvo quanto disposto dagli articoli 128, ((234, 239, 240 e 244)), nessuno puo’ reclamare uno stato contrario a quello che gli attribuiscono l’atto di nascita di figlio legittimo e il possesso di stato conforme all’atto stesso.

((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154)).

Art. 239.

((Reclamo dello stato di figlio))

((Qualora si tratti di supposizione di parto o di sostituzione di neonato, il figlio puo’ reclamare uno stato diverso.

L’azione di reclamo dello stato di figlio puo’ essere esercitata anche da chi e’ nato nel matrimonio ma fu iscritto come figlio di ignoti, salvo che sia intervenuta sentenza di adozione.

L’azione puo’ inoltre essere esercitata per reclamare uno stato di figlio conforme alla presunzione di paternita’ da chi e’ stato riconosciuto in contrasto con tale presunzione e da chi fu iscritto in conformita’ di altra presunzione di paternita’.

L’azione puo’, altresi’, essere esercitata per reclamare un diverso stato di figlio quando il precedente e’ stato comunque rimosso.))

Art. 240.

((Contestazione dello stato di figlio))

((Lo stato di figlio puo’ essere contestato nei casi di cui al primo e secondo comma dell’articolo 239.))

Art. 241.

((Prova in giudizio))

((Quando mancano l’atto di nascita e il possesso di stato, la prova della filiazione puo’ darsi in giudizio con ogni mezzo.))

((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154)).

Art. 242.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154))

Art. 243.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154))

Art. 243-bis.

((Disconoscimento di paternita’))

((L’azione di disconoscimento di paternita’ del figlio nato nel matrimonio puo’ essere esercitata dal marito, dalla madre e dal figlio medesimo.

Chi esercita l’azione e’ ammesso a provare che non sussiste rapporto di filiazione tra il figlio e il presunto padre.

La sola dichiarazione della madre non esclude la paternita’.))

((CAPO III
Dell’azione di disconoscimento e delle azioni di contestazione e di reclamo dello stato di figlio))

Art. 244.

((Termini dell’azione di disconoscimento))

((L’azione di disconoscimento della paternita’ da parte della madre deve essere proposta nel termine di sei mesi dalla nascita del figlio ovvero dal giorno in cui e’ venuta a conoscenza dell’impotenza di generare del marito al tempo del concepimento.

Il marito puo’ disconoscere il figlio nel termine di un anno che decorre dal giorno della nascita quando egli si trovava al tempo di questa nel luogo in cui e’ nato il figlio; se prova di aver ignorato la propria impotenza di generare ovvero l’adulterio della moglie al tempo del concepimento, il termine decorre dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza.

Se il marito non si trovava nel luogo in cui e’ nato il figlio il giorno della nascita il termine, di cui al secondo comma, decorre dal giorno del suo ritorno o dal giorno del ritorno nella residenza familiare se egli ne era lontano. In ogni caso, se egli prova di non aver avuto notizia della nascita in detti giorni, il termine decorre dal giorno in cui ne ha avuto notizia.

Nei casi previsti dal primo e dal secondo comma l’azione non puo’ essere, comunque, proposta oltre cinque anni dal giorno della nascita.)) ((223))

((L’azione di disconoscimento della paternita’ puo’ essere proposta dal figlio che ha raggiunto la maggiore eta’. L’azione e’ imprescrittibile riguardo al figlio.

L’azione puo’ essere altresi’ promossa da un curatore speciale nominato dal giudice, assunte sommarie informazioni, su istanza del figlio minore che ha compiuto i quattordici anni ovvero del pubblico ministero o dell’altro genitore, quando si tratti di figlio di eta’ inferiore.))

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AGGIORNAMENTO (61)

La Corte Costituzionale, con sentenza 2 – 6 maggio 1985, n. 134 (in G.U. 1a s.s. 15/5/1985, n. 113) ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale "dell’art. 244, secondo comma, del codice civile, nella parte in cui non dispone, per il caso previsto dal n. 3 dell’art. 235 dello stesso codice, che il termine dell’azione di disconoscimento decorra dal giorno in cui il marito sia venuto a conoscenza dell’adulterio della moglie".

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AGGIORNAMENTO (118)

La Corte Costituzionale, con sentenza 10-14 maggio 1999, n. 170 (in G.U. 1a s.s. 19/5/1999, n. 20) ha dichiarato "l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 244, secondo comma, del codice civile, nella parte in cui non prevede che il termine per la proposizione dell’azione di disconoscimento della paternita’, nell’ipotesi di impotenza solo di generare, contemplata dal numero 2) dell’art. 235 dello stesso codice, decorra per il marito dal giorno in cui esso sia venuto a conoscenza della propria impotenza di generare" e "in applicazione dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 244, primo comma, del codice civile, nella parte in cui non prevede che il termine per la proposizione dell’azione di disconoscimento della paternita’, nell’ipotesi di impotenza solo di generare di cui al numero 2) dell’art. 235 dello stesso codice, decorra per la moglie dal giorno in cui essa sia venuta a conoscenza dell’impotenza di generare del marito".

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AGGIORNAMENTO (223)

Il D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 ha disposto (con l’art. 104, comma 9) che "Fermi gli effetti del giudicato formatosi prima dell’entrata in vigore della legge 10 dicembre 2012, n. 219, i termini per proporre l’azione di disconoscimento di paternita’, previsti dal quarto comma dell’articolo 244 del codice civile, decorrono dal giorno dell’entrata in vigore del presente decreto legislativo".

Art. 245.

((Sospensione del termine))

((Se la parte interessata a promuovere l’azione di disconoscimento di paternita’ si trova in stato di interdizione per infermita’ di mente ovvero versa in condizioni di abituale grave infermita’ di mente, che lo renda incapace di provvedere ai propri interessi, la decorrenza del termine indicato nell’articolo 244 e’ sospesa nei suoi confronti, sino a che duri lo stato di interdizione o durino le condizioni di abituale grave infermita’ di mente.

Quando il figlio si trova in stato di interdizione ovvero versa in condizioni di abituale grave infermita’ di mente, che lo renda incapace di provvedere ai propri interessi, l’azione puo’ essere altresi’ promossa da un curatore speciale nominato dal giudice, assunte sommarie informazioni, su istanza del pubblico ministero, del tutore, o dell’altro genitore. Per gli altri legittimati l’azione puo’ essere proposta dal tutore o, in mancanza di questo, da un curatore speciale, previa autorizzazione del giudice.))

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AGGIORNAMENTO (201)

La Corte Costituzionale, con sentenza 21-25 novembre 2011, n. 322 (in G.U. 1a s.s. 30/11/2011, n. 50) ha dichiarato "l’illegittimita’ costituzionale dell’articolo 245 del codice civile, nella parte in cui non prevede che la decorrenza del termine indicato nell’art. 244 cod. civ. e’ sospesa anche nei confronti del soggetto che, sebbene non interdetto, versi in condizione di abituale grave infermita’ di mente, che lo renda incapace di provvedere ai propri interessi, sino a che duri tale stato di incapacita’ naturale".

Art. 246.

((Trasmissibilita’ dell’azione))

(( Se il presunto padre o la madre titolari dell’azione di disconoscimento di paternita’ sono morti senza averla promossa, ma prima che sia decorso il termine previsto dall’articolo 244, sono ammessi ad esercitarla in loro vece i discendenti o gli ascendenti; il nuovo termine decorre dalla morte del presunto padre o della madre, o dalla nascita del figlio se si tratta di figlio postumo o dal raggiungimento della maggiore eta’ da parte di ciascuno dei discendenti.

Se il figlio titolare dell’azione di disconoscimento di paternita’ e’ morto senza averla promossa sono ammessi ad esercitarla in sua vece il coniuge o i discendenti nel termine di un anno che decorre dalla morte del figlio o dal raggiungimento della maggiore eta’ da parte di ciascuno dei discendenti.

Si applicano il sesto comma dell’articolo 244 e l’articolo 245.))

Art. 247.

((Legittimazione passiva.))

((Il presunto padre, la madre ed il figlio sono litisconsorti necessari nel giudizio di disconoscimento.

Se una delle parti e’ minore o interdetta, l’azione e’ proposta in contraddittorio con un curatore nominato dal giudice davanti al quale il giudizio deve essere promosso.

Se una delle parti e’ un minore emancipato o un maggiore inabilitato, l’azione e’ proposta contro la stessa assistita da un curatore parimenti nominato dal giudice.

Se il presunto padre o la madre o il figlio sono morti l’azione si propone nei confronti delle persone indicate nell’articolo precedente o, in loro mancanza, nei confronti di un curatore parimenti nominato dal giudice)).

Art. 248.

((Legittimazione all’azione di contestazione dello stato di figlio.

Imprescrittibilita’.))

((L’azione di contestazione dello stato di figlio spetta a chi dall’atto di nascita del figlio risulti suo genitore e a chiunque vi abbia interesse.))

L’azione e’ imprescrittibile.

Quando l’azione e’ proposta nei confronti di persone premorte o minori o altrimenti incapaci, si osservano le disposizioni dell’articolo precedente.

Nel giudizio devono essere chiamati entrambi i genitori.

((Si applicano il sesto comma dell’articolo 244 e il secondo comma dell’articolo 245.))

Art. 249.

((Legittimazione all’azione di reclamo dello stato di figlio.

Imprescrittibilita’))

((L’azione per reclamare lo stato di figlio spetta al medesimo.

L’azione e’ imprescrittibile.

Quando l’azione e’ proposta nei confronti di persone premorte o minori o altrimenti incapaci, si osservano le disposizioni dell’articolo 247.

Nel giudizio devono essere chiamati entrambi i genitori.

Si applicano il sesto comma dell’articolo 244 e il secondo comma dell’articolo 245.))

((…))((…))((CAPO IV
Del riconoscimento dei figli nati fuori dal matrimonio))

Art. 250.

Riconoscimento.

((Il figlio nato fuori del matrimonio puo’ essere riconosciuto, nei modi previsti dall’articolo 254, dalla madre e dal padre, anche se gia’ uniti in matrimonio con altra persona all’epoca del concepimento. Il riconoscimento puo’ avvenire tanto congiuntamente quanto separatamente)).

Il riconoscimento del figlio che ha compiuto i ((quattordici anni)) non produce effetto senza il suo assenso.

Il riconoscimento del figlio che non ha compiuto i ((quattordici anni)) non puo’ avvenire senza il consenso dell’altro genitore che abbia gia’ effettuato il riconoscimento.

((Il consenso non puo’ essere rifiutato se risponde all’interesse del figlio. Il genitore che vuole riconoscere il figlio, qualora il consenso dell’altro genitore sia rifiutato, ricorre al giudice competente, che fissa un termine per la notifica del ricorso all’altro genitore. Se non viene proposta opposizione entro trenta giorni dalla notifica, il giudice decide con sentenza che tiene luogo del consenso mancante; se viene proposta opposizione, il giudice, assunta ogni opportuna informazione, dispone l’audizione del figlio minore che abbia compiuto i dodici anni, o anche di eta’ inferiore, ove capace di discernimento, e assume eventuali provvedimenti provvisori e urgenti al fine di instaurare la relazione, salvo che l’opposizione non sia palesemente fondata. Con la sentenza che tiene luogo del consenso mancante, il giudice assume i provvedimenti opportuni in relazione all’affidamento e al mantenimento del minore ai sensi dell’articolo 315-bis e al suo cognome ai sensi dell’articolo 262)).

Il riconoscimento non puo’ essere fatto dai genitori che non abbiano compiuto il sedicesimo anno di eta’ ((, salvo che il giudice li autorizzi, valutate le circostanze e avuto riguardo all’interesse del figlio)).

Art. 251

(Autorizzazione al riconoscimento).

Il figlio nato da persone, tra le quali esiste un vincolo di parentela in linea retta all’infinito o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo di affinita’ in linea retta, puo’ essere riconosciuto previa autorizzazione del giudice avuto riguardo all’interesse del figlio e alla necessita’ di evitare allo stesso qualsiasi pregiudizio.

Il riconoscimento di una persona minore di eta’ e’ autorizzato dal ((giudice)).

Art. 252.

((Affidamento del figlio nato fuori del matrimonio e suo inserimento nella famiglia del genitore.))

Qualora il figlio ((nato fuori del matrimonio)) di uno dei coniugi sia riconosciuto durante il matrimonio il giudice, valutate le circostanze, decide in ordine all’affidamento del minore e adotta ogni altro provvedimento a tutela del suo interesse morale e materiale.

L’eventuale inserimento del figlio ((nato fuori del matrimonio)) nella famiglia legittima di uno dei genitori puo’ essere autorizzato dal giudice qualora cio’ non sia contrario all’interesse del minore e sia accertato il consenso dell’altro coniuge e dei figli che abbiano compiuto il sedicesimo anno di eta’ e siano conviventi, nonche’ dell’altro ((genitore)) che abbia effettuato il riconoscimento. ((In questo caso il giudice stabilisce le condizioni cui ciascun genitore deve attenersi.)) ((223))

Qualora il figlio ((…)) sia riconosciuto anteriormente al matrimonio, il suo inserimento nella famiglia ((…)) e’ subordinato al consenso dell’altro coniuge, a meno che il figlio fosse gia’ convivente con il genitore all’atto del matrimonio o l’altro coniuge conoscesse l’esistenza del figlio ((…)).

E’ altresi’ richiesto il consenso dell’altro genitore ((…)) che abbia effettuato il riconoscimento.

((In caso di disaccordo tra i genitori, ovvero di mancato consenso degli altri figli conviventi, la decisione e’ rimessa al giudice tenendo conto dell’interesse dei minori. Prima dell’adozione del provvedimento, il giudice dispone l’ascolto dei figli minori che abbiano compiuto gli anni dodici e anche di eta’ inferiore ove capaci di discernimento.))

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AGGIORNAMENTO (223)

Il D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 ha disposto (con l’art. 23, comma 1, lettera c)) che al secondo comma "le parole: "e dei figli legittimi" sono sostituite dalle seguenti: "convivente e degli altri figli"".

Art. 253.

Inammissibilita’ del riconoscimento.

In nessun caso e’ ammesso un riconoscimento in contrasto con lo stato di figlio ((…)) in cui la persona si trova.

Art. 254.

Forma del riconoscimento.

Il riconoscimento del figlio ((nato fuori del matrimonio)) e’ fatto nell’atto di nascita, oppure con una apposita dichiarazione, posteriore alla nascita o al concepimento, davanti ad un ufficiale dello stato civile o in un atto pubblico o in un testamento, qualunque sia la forma di questo. (111) (112a)

((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154)).

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AGGIORNAMENTO (111)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l’art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall’articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".

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AGGIORNAMENTO (112a)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l’art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."

Art. 255.

(Riconoscimento di un figlio premorto).

Puo’ anche aver luogo il riconoscimento del figlio premorto, in favore dei suoi discendenti ((…)).(216)

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AGGIONRAMENTO (216)

La L. 10 dicembre 2012, n. 219 ha disposto (con l’art. 1, comma 11) che "Nel codice civile, le parole: «figli legittimi» e «figli naturali», ovunque ricorrono, sono sostituite dalla seguente: «figli»."

Art. 256.

((Irrevocabilita’ del riconoscimento.))

((Il riconoscimento e’ irrevocabile. Quando e’ contenuto in un testamento ha effetto dal giorno della morte del testatore, anche se il testamento e’ stato revocato)).

Art. 257.

(Clausole limitatrici).

E’ nulla ogni clausola diretta a limitare gli effetti del riconoscimento.

Art. 258.

Effetti del riconoscimento.

((Il riconoscimento produce effetti riguardo al genitore da cui fu fatto e riguardo ai parenti di esso)).

L’atto di riconoscimento di uno solo dei genitori non puo’ contenere indicazioni relative all’altro genitore. Queste indicazioni, qualora siano state fatte, sono senza effetto.

Il pubblico ufficiale che le riceve e l’ufficiale dello stato civile che le riproduce sui registri dello stato civile sono puniti con l’ammenda da lire ventimila a lire ottantamila. Le indicazioni stesse devono essere cancellate.

Art. 259.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151))

Art. 260.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151)).

Art. 261.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154))

Art. 262.

Cognome del figlio nato fuori del matrimonio.

Il figlio assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto. Se il riconoscimento e’ stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori il figlio assume il cognome del padre. ((263))

Se la filiazione nei confronti del padre e’ stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte della madre, il figlio puo’ assumere il cognome del padre aggiungendolo, anteponendolo o sostituendolo a quello della madre.

Se la filiazione nei confronti del genitore e’ stata accertata o riconosciuta successivamente all’attribuzione del cognome da parte dell’ufficiale dello stato civile, si applica il primo e il secondo comma del presente articolo; il figlio puo’ mantenere il cognome precedentemente attribuitogli, ove tale cognome sia divenuto autonomo segno della sua identita’ personale, aggiungendolo, anteponendolo o sostituendolo al cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto o al cognome dei genitori in caso di riconoscimento da parte di entrambi.

Nel caso di minore eta’ del figlio, il giudice decide circa l’assunzione del cognome del genitore, previo ascolto del figlio minore, che abbia compiuto gli anni dodici e anche di eta’ inferiore ove capace di discernimento. (105)

((263))

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AGGIORNAMENTO (105)

La Corte Costituzionale, con sentenza 18-23 luglio 1996, n. 297 (in G.U. 1a s.s. 31/7/1996, n. 31) ha dichiarato "l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 262 del codice civile, nella parte in cui non prevede che il figlio naturale, nell’assumere il cognome del genitore che lo ha riconosciuto, possa ottenere dal giudice il riconoscimento del diritto a mantenere, anteponendolo o, a sua scelta, aggiungendolo a questo, il cognome precedentemente attribuitogli con atto formalmente legittimo, ove tale cognome sia divenuto autonomo segno distintivo della sua identita’ personale".

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AGGIORNAMENTO (263)

La Corte Costituzionale, con sentenza 8 novembre – 21 dicembre 2016, n. 286 (in G.U. 1ª s.s. 28/12/2016, n. 52), ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale "della norma desumibile dagli artt. 237, 262 e 299 del codice civile; 72, primo comma, del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 (Ordinamento dello stato civile); e 33 e 34 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’articolo 2, comma 12, della L. 15 maggio 1997, n. 127), nella parte in cui non consente ai coniugi, di comune accordo, di trasmettere ai figli, al momento della nascita, anche il cognome materno", e, in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l’illegittimita’ costituzionale del primo comma del presente articolo, nella parte in cui non consente ai genitori, di comune accordo, di trasmettere al figlio, al momento della nascita, anche il cognome materno.

Art. 263.

((Impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicita’ ))

((Il riconoscimento puo’ essere impugnato per difetto di veridicita’ dall’autore del riconoscimento, da colui che e’ stato riconosciuto e da chiunque vi abbia interesse.

L’azione e’ imprescrittibile riguardo al figlio.

L’azione di impugnazione da parte dell’autore del riconoscimento deve essere proposta nel termine di un anno che decorre dal giorno dell’annotazione del riconoscimento sull’atto di nascita. Se l’autore del riconoscimento prova di aver ignorato la propria impotenza al tempo del concepimento, il termine decorre dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza; nello stesso termine, la madre che abbia effettuato il riconoscimento e’ ammessa a provare di aver ignorato l’impotenza del presunto padre. L’azione non puo’ essere comunque proposta oltre cinque anni dall’annotazione del riconoscimento.

L’azione di impugnazione da parte degli altri legittimati deve essere proposta nel termine di cinque anni che decorrono dal giorno dall’annotazione del riconoscimento sull’atto di nascita. Si applica l’articolo 245.))

((223))

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AGGIORNAMENTO (223)

Il D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, ha disposto (con l’art. 104, comma 10) che " Fermi gli effetti del giudicato formatosi prima dell’entrata in vigore della legge 10 dicembre 2012, n. 219, nel caso di riconoscimento di figlio annotato sull’atto di nascita prima dell’entrata in vigore del presente decreto legislativo, i termini per proporre l’azione di impugnazione, previsti dall’articolo 263 e dai commi secondo, terzo e quarto dell’articolo 267 del codice civile, decorrono dal giorno dell’entrata in vigore del medesimo decreto legislativo".

Art. 264.

((Impugnazione da parte del figlio minore))

((L’impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicita’ puo’ essere altresi’ promossa da un curatore speciale nominato dal giudice, assunte sommarie informazioni, su istanza del figlio minore che ha compiuto quattordici anni, ovvero del pubblico ministero o dell’altro genitore che abbia validamente riconosciuto il figlio, quando si tratti di figlio di eta’ inferiore.))

Art. 265.

(Impugnazione per violenza).

Il riconoscimento puo’ essere impugnato per violenza dall’autore del riconoscimento entro un anno dal giorno in cui la violenza e’ cessata.

Se l’autore del riconoscimento e’ minore, l’azione puo’ essere promossa entro un anno dal conseguimento dell’eta’ maggiore.

Art. 266.

(Impugnazione del riconoscimento per effetto di interdizione giudiziale).

Il riconoscimento puo’ essere impugnato per l’incapacita’ che deriva da interdizione giudiziale dal rappresentante dell’interdetto e, dopo la revoca dell’interdizione, dall’autore del riconoscimento, entro un anno dalla data della revoca.

Art. 267.

(Trasmissibilita’ dell’azione).

Nei casi indicati dagli articoli 265 e 266, se l’autore del riconoscimento e’ morto senza aver promosso l’azione, ma prima che sia scaduto il termine, l’azione puo’ essere promossa dai discendenti, dagli ascendenti o dagli eredi.

((Nel caso indicato dal primo comma dell’articolo 263, se l’autore del riconoscimento e’ morto senza aver promosso l’azione, ma prima che sia decorso il termine previsto dal terzo comma dello stesso articolo, sono ammessi ad esercitarla in sua vece i discendenti o gli ascendenti, entro un anno decorrente dalla morte dell’autore del riconoscimento o dalla nascita del figlio se si tratta di figlio postumo o dal raggiungimento della maggiore eta’ da parte di ciascuno dei discendenti.))((223))

((Se il figlio riconosciuto e’ morto senza aver promosso l’azione di cui all’articolo 263, sono ammessi ad esercitarla in sua vece il coniuge o i discendenti nel termine di un anno che decorre dalla morte del figlio riconosciuto o dal raggiungimento della maggiore eta’ da parte di ciascuno dei discendenti.))((223))

((La morte dell’autore del riconoscimento o del figlio riconosciuto non impedisce l’esercizio dell’azione da parte di coloro che ne hanno interesse, nel termine di cui al quarto comma dell’articolo 263.))((223))

((Si applicano il sesto comma dell’articolo 244 e l’articolo 245.))

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AGGIORNAMENTO (223)

Il D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, ha disposto (con l’art. 104, comma 10) che "Fermi gli effetti del giudicato formatosi prima dell’entrata in vigore della legge 10 dicembre 2012, n. 219, nel caso di riconoscimento di figlio annotato sull’atto di nascita prima dell’entrata in vigore del presente decreto legislativo, i termini per proporre l’azione di impugnazione, previsti dall’articolo 263 e dai commi secondo, terzo e quarto dell’articolo 267 del codice civile, decorrono dal giorno dell’entrata in vigore del medesimo decreto legislativo".

Art. 268.

(Provvedimenti in pendenza del giudizio).

Quando e’ impugnato il riconoscimento, il giudice puo’ dare, in pendenza del giudizio, i provvedimenti che ritenga opportuni nell’interesse del figlio.

((CAPO V
Della dichiarazione giudiziale della paternita’ e della maternita’))

Art. 269.

Dichiarazione giudiziale di paternita’ e maternita’.

La paternita’ e la maternita’ ((…)) possono essere giudizialmente dichiarate nei casi in cui il riconoscimento e’ ammesso.

La prova della paternita’ e della maternita’ puo’ essere data con ogni mezzo.

La maternita’ e’ dimostrata provando la identita’ di colui che si pretende essere figlio e di colui che fu partorito dalla donna, la quale si assume essere madre.

La sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra la madre e il preteso padre all’epoca del concepimento non costituiscono prova della paternita’ ((…)).

Art. 270.

Legittimazione attiva e termine.

L’azione per ottenere che sia dichiarata giudizialmente la paternita’ o la maternita’ ((…)) e’ imprescrittibile riguardo al figlio.

Se il figlio muore prima di avere iniziato l’azione, questa puo’ essere promossa dai discendenti ((…)), entro due anni dalla morte.

L’azione promossa dal figlio, se egli muore, puo’ essere proseguita dai discendenti legittimi, legittimati o naturali riconosciuti.

((Si applica l’articolo 245.))

Art. 271.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151))

Art. 272.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151))

Art. 273.

Azione nell’interesse del minore o dell’interdetto.

L’azione per ottenere che sia giudizialmente dichiarata la paternita’ o la maternita’ ((…)) puo’ essere promossa, nell’interesse del minore, dal genitore che esercita la ((responsabilita’ genitoriale)) prevista dall’articolo 316 o dal tutore. Il tutore pero’ deve chiedere l’autorizzazione del giudice, il quale puo’ anche nominare un curatore speciale.

Occorre il consenso del figlio per promuovere o per proseguire l’azione se egli ha compiuto l’eta’ di ((quattordici)) anni.

Per l’interdetto l’azione puo’ essere promossa dal tutore previa autorizzazione del giudice.

Art. 274.

Ammissibilita’ dell’azione.

L’azione per la dichiarazione giudiziale di paternita’ o di maternita’ naturale e’ ammessa solo quando occorrono specifiche circostanze tali da farla apparire giustificata.

Sull’ammissibilita’ il tribunale decide in camera di consiglio con decreto motivato, su ricorso di chi intende promuovere l’azione, sentiti il pubblico ministero e le parti e assunte le informazioni del caso. Contro il decreto si puo’ proporre reclamo con ricorso alla Corte d’appello, che pronuncia anche essa in camera di consiglio.

L’inchiesta sommaria compiuta dal tribunale ha luogo senza alcuna pubblicita’ e deve essere mantenuta segreta. Al termine della inchiesta gli atti e i documenti della stessa sono depositati in cancelleria ed il cancelliere deve darne avviso alle parti le quali, entro quindici giorni dalla comunicazione di detto avviso, hanno facolta’ di esaminarli e di depositare memorie illustrative.

Il tribunale, anche prima di ammettere l’azione, puo’, se trattasi di minore o d’altra persona incapace, nominare un curatore speciale che la rappresenti in giudizio. ((163))

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AGGIORNAMENTO (7)

La Corte Costituzionale, con sentenza 23 giugno-12 luglio 1965, n. 70 (in G.U. 1a s.s. 17/07/1965, n. 178), ha dichiarato "l’illegittimita’ costituzionale del secondo comma dell’art. 274 del Codice civile per la parte in cui dispone che la decisione abbia luogo con decreto non motivato e non soggetto a reclamo, nonche’ per la parte in cui esclude la necessita’ che la decisione abbia luogo in contraddittorio e con assistenza dei difensori, in riferimento all’art. 24, secondo comma, della Costituzione" e, "sempre in riferimento all’art. 24, secondo comma, della Costituzione, l’illegittimita’ costituzionale del terzo comma dell’art. 274 del Codice civile, per la parte in cui dispone la segretezza dell’inchiesta anche nei confronti delle parti".

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AGGIORNAMENTO (163)

La Corte Costituzionale, con sentenza 6-10 febbraio 2006, n. 50 (in G.U. 1a s.s. 15/2/2006, n. 7), ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale del presente articolo.

Art. 275.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151))

Art. 276

(Legittimazione passiva).

La domanda per la dichiarazione di paternita’ o di maternita’ ((…)) deve essere proposta nei confronti del presunto genitore o, in sua mancanza, nei confronti dei suoi eredi. In loro mancanza, la domanda deve essere proposta nei confronti di un curatore nominato dal giudice davanti al quale il giudizio deve essere promosso.

Alla domanda puo’ contraddire chiunque vi abbia interesse.

Art. 277.

(Effetti della sentenza).

La sentenza che dichiara la filiazione ((…)) produce gli effetti del riconoscimento.

Il giudice puo’ anche dare i provvedimenti che stima utili per ((l’affidamento,)) il mantenimento, l’istruzione e l’educazione del figlio e per la tutela degli interessi patrimoniali di lui.

Art. 278.

((Autorizzazione all’azione))

((Nei casi di figlio nato da persone, tra le quali esiste un vincolo di parentela in linea retta all’infinito o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo di affinita’ in linea retta, l’azione per ottenere che sia giudizialmente dichiarata la paternita’ o la maternita’ non puo’ essere promossa senza previa autorizzazione ai sensi dell’articolo 251.))

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AGGIORNAMENTO (140)

La Corte Costituzionale, con sentenza 20-28 novembre 2002, n. 494 (in G.U. 1a s.s. 4/12/2002, n. 48) ha dichiarato "l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 278, primo comma, del codice civile, nella parte in cui esclude la dichiarazione giudiziale della paternita’ e della maternita’ naturali e le relative indagini, nei casi in cui, a norma dell’art. 251, primo comma, del codice civile, il riconoscimento dei figli incestuosi e’ vietato".

Art. 279.

Responsabilita’ per il mantenimento e l’educazione.

In ogni caso in cui non puo’ proporsi l’azione per la dichiarazione giudiziale di paternita’ o di maternita’, il figlio ((nato fuori del matrimonio)) puo’ agire per ottenere il mantenimento, l’istruzione e l’educazione. Il figlio ((nato fuori del matrimonio)) se maggiorenne e in stato di bisogno puo’ agire per ottenere gli alimenti ((a condizione che il diritto al mantenimento di cui all’articolo 315-bis, sia venuto meno.)).

((L’azione e’ ammessa previa autorizzazione del giudice ai sensi dell’articolo 251.))

L’azione puo’ essere promossa nell’interesse del figlio minore da un curatore speciale nominato dal giudice su richiesta del pubblico ministero o del genitore che esercita la ((responsabilita’ genitoriale)). (40)

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AGGIORNAMENTO (37)

La Corte Costituzionale, con sentenza 2 – 8 maggio 1974, n. 121 (in G.U. 1a s.s. 15/5/1974, n. 126), ha dichiarato "la illegittimita’ costituzionale dell’art. 279 del codice civile nella parte in cui, nei casi previsti dall’art. 278 e in ogni altro caso in cui non possa piu’ proporsi l’azione per la dichiarazione giudiziale di paternita’, non riconosce al figlio naturale, nelle tre ipotesi indicate nello stesso articolo e in aggiunta al diritto agli alimenti, quello al mantenimento, alla educazione e all’istruzione".

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AGGIORNAMENTO (40)

La L. 19 maggio 1975, n. 151 ha disposto (con l’art. 232, comma 1) che "Le disposizioni della presente legge relative all’azione per la dichiarazione giudiziale di paternita’ e maternita’, nonche’ alle azioni previste dall’articolo 279 del codice civile, si applicano anche ai figli nati o concepiti prima della sua entrata in vigore".

Sezione II
Della legittimazione dei figli naturali ((SEZIONE ABROGATA DALLA L. 10 DICEMBRE 2012, N. 219))

Art. 280.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 10 DICEMBRE 2012, N. 219))

Art. 281.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 10 DICEMBRE 2012, N. 219))

Art. 282.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 10 DICEMBRE 2012, N. 219))

Art. 283.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 10 DICEMBRE 2012, N. 219))

Art. 284.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 10 DICEMBRE 2012, N. 219))

Art. 285.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 10 DICEMBRE 2012, N. 219))

Art. 286.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 10 DICEMBRE 2012, N. 219))

Art. 287.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 10 DICEMBRE 2012, N. 219))

Art. 288.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 10 DICEMBRE 2012, N. 219))

Art. 289.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 10 DICEMBRE 2012, N. 219))

Art. 290.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 10 DICEMBRE 2012, N. 219))

TITOLO VIII
((DELL’ADOZIONE DI PERSONE MAGGIORI DI ETA’))
CAPO I
((Dell’adozione di persone maggiori di eta’ e dei suoi effetti))

Art. 291.

(Condizioni).

L’adozione e’ permessa alle persone che non hanno discendenti legittimi o legittimati, che hanno compiuto gli anni trentacinque e che superano almeno di diciotto anni l’eta’ di coloro che intendano adottare.

Quando eccezionali circostanze lo consigliano, il tribunale puo’ autorizzare l’adozione se l’adottante ha raggiunto almeno l’eta’ di trenta anni, ferma restando la differenza di eta’ di cui al comma precedente. (71)((153))

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AGGIORNAMENTO (71)

La Corte Costituzionale, con sentenza 11 – 19 maggio 1988, n. 557 (in G.U. 1a s.s. 25/5/1988, n. 21) ha dichiarato "l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 291 cod. civ., nella parte in cui non consente l’adozione a persone che abbiano discendenti legittimi o legittimati maggiorenni e consenzienti".

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AGGIORNAMENTO (153)

La Corte Costituzionale, con sentenza 8-20 luglio 2004, n. 245 (in G.U. 1a s.s. 28/7/2004, n. 29) ha dichiarato "l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 291 del codice civile nella parte in cui non prevede che l’adozione di maggiorenni non possa essere pronunciata in presenza di figli naturali, riconosciuti dall’adottante, minorenni o, se maggiorenni, non consenzienti".

Art. 292.

((IL D.LGS. LUOGOTENENZIALE 14 SETTEMBRE 1944, N. 287 HA CONFERMATO L’ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO))

Art. 293.

Divieto d’adozione di figli ((…)).

I figli ((…)) non possono essere adottati dai loro genitori.

COMMA ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184.

COMMA ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184.

Art. 294.

(Pluralita’ di adottati o di adottanti).

((E’ ammessa l’adozione di piu’ persone, anche con atti successivi)).

Nessuno puo’ essere adottato da piu’ d’una persona, salvo che i due adottanti siano marito e moglie.

Art. 295.

(Adozione da parte del tutore).

Il tutore non puo’ adottare la persona della quale ha avuto la tutela, se non dopo che sia stato approvato il conto della sua amministrazione, sia stata fatta la consegna dei beni e siano state estinte le obbligazioni risultanti a suo carico o data idonea garanzia per il loro adempimento.

Art. 296.

(Consenso per l’adozione).

Per l’adozione si richiede il consenso dell’adottante e dell’adottando.

((COMMA ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184)).

((COMMA ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184)).

Art. 297.

Assenso del coniuge o dei genitori.

Per l’adozione e’ necessario l’assenso dei genitori dello adottando e l’assenso del coniuge dell’adottante e dello adottando, se coniugati e non legalmente separati.

Quando e’ negato l’assenso previsto dal primo comma, il tribunale, sentiti gli interessati, su istanza dello adottante, puo’, ove ritenga il rifiuto ingiustificato o contrario all’interesse dell’adottando, pronunziare ugualmente l’adozione, salvo che si tratti dell’assenso dei genitori esercenti la ((responsabilita’ genitoriale)) o del coniuge, se convivente, dell’adottante o dell’adottando. Parimenti il tribunale puo’ pronunziare l’adozione quando e’ impossibile ottenere l’assenso per incapacita’ o irreperibilita’ delle persone chiamate ad esprimerlo.

Art. 298.

(Decorrenza degli effetti dell’adozione).

L’adozione produce i suoi effetti dalla data del decreto che la pronunzia.

Finche’ il decreto non e’ emanato, tanto l’adottante quanto l’adottando possono revocare il loro consenso.

Se l’adottante muore dopo la prestazione del consenso e prima dell’emanazione del decreto, si puo’ procedere al compimento degli atti necessari per l’adozione.

Gli eredi dell’adottante possono presentare alla corte memorie e osservazioni per opporsi all’adozione.

Se l’adozione e’ ammessa, essa produce i suoi effetti dal momento della morte dell’adottante.

Art. 299.

Cognome dell’adottato.

L’adottato assume il cognome dell’adottante e lo antepone al proprio.

Nel caso in cui la filiazione sia stata accertata o riconosciuta successivamente all’adozione si applica il primo comma.

Il figlio naturale che sia stato riconosciuto dai propri genitori e sia successivamente adottato, assume il cognome dell’adottante. ((263))

Se l’adozione e’ compiuta da coniugi, l’adottato assume il cognome del marito.

Se l’adozione e’ compiuta da una donna maritata, l’adottato, che non sia figlio del marito, assume il cognome della famiglia di lei.

((263))

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AGGIORNAMENTO (133)

La Corte Costituzionale, con sentenza 7-11 maggio 2001, n. 120 (in G.U. 1a s.s. 16/5/2001, n. 19) ha dichiarato "l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 299, secondo comma, del codice civile, nella parte in cui nonprevede che, qualora sia figlio naturale non riconosciuto dai propri genitori, l’adottato possa aggiungere al cognome dell’adottante anche quello originariamente attribuitogli".

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AGGIORNAMENTO (263)

La Corte Costituzionale, con sentenza 8 novembre – 21 dicembre 2016, n. 286 (in G.U. 1ª s.s. 28/12/2016, n. 52), ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale "della norma desumibile dagli artt. 237, 262 e 299 del codice civile; 72, primo comma, del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 (Ordinamento dello stato civile); e 33 e 34 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’articolo 2, comma 12, della L. 15 maggio 1997, n. 127), nella parte in cui non consente ai coniugi, di comune accordo, di trasmettere ai figli, al momento della nascita, anche il cognome materno", e, in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge n. 87 del 1953, l’illegittimita’ costituzionale del terzo comma del presente articolo, nella parte in cui non consente ai coniugi, in caso di adozione compiuta da entrambi, di attribuire, di comune accordo, anche il cognome materno al momento dell’adozione.

Art. 300.

(Diritti e dovevi dell’adottato).

L’adottato conserva tutti i diritti e i doveri verso la sua famiglia di origine, salve le eccezioni stabilite dalla legge.

L’adozione non induce alcun rapporto civile tra l’adottante e la famiglia dell’adottato ne’ tra l’adottato e i parenti dell’adottante, salve le eccezioni stabilite dalla legge.

Art. 301.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184))

Art. 302.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184))

Art. 303.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184))

Art. 304.

(Diritti di successione).

L’adozione non attribuisce all’adottante alcun diritto di successione.

I diritti dell’adottato nella successione dell’adottante sono regolati dalle norme contenute nel libro II.

Art. 305.

(Revoca dell’adozione).

L’adozione si puo’ revocare soltanto nei casi preveduti dagli articoli seguenti.

Art. 306.

(Revoca per indegnita’ dell’adottato).

La revoca dell’adozione puo’ essere pronunziata dal tribunale su domanda dell’adottante, quando l’adottato abbia attentato alla vita di lui o del suo coniuge, dei suoi discendenti o ascendenti, ovvero si sia reso colpevole verso loro di delitto punibile con pena restrittiva della liberta’ personale non inferiore nel minimo a tre anni.

Se l’adottante muore in conseguenza dell’attentato, la revoca dell’adozione puo’ essere chiesta da coloro ai quali si devolverebbe l’eredita’ in mancanza dell’adottato e dei suoi discendenti.

Art. 307.

((Revoca per indegnita’ dell’adottante.))

((Quando i fatti previsti dall’articolo precedente sono stati compiuti dall’adottante contro l’adottato, oppure contro il coniuge o i discendenti o gli ascendenti di lui, la revoca puo’ essere pronunciata su domanda dell’adottato)).

Art. 308.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184))

Art. 309.

(Decorrenza degli effetti della revoca).

Gli effetti dell’adozione cessano quando passa in giudicato la sentenza di revoca.

Se tuttavia la revoca e’ pronunziata dopo la morte dell’adottante per fatto imputabile all’adottato, l’adottato e i suoi discendenti sono esclusi dalla successione dell’adottante.

Art. 310.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184))

CAPO II
((Delle forme dell’adozione di persone di maggiore eta’))

Art. 311.

(Manifestazione del consenso).

Il consenso dell’adottante e dell’adottando o del legale rappresentante di questo deve essere manifestato personalmente al presidente della corte di appello nel cui distretto l’adottante ha residenza.

((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 5 GIUGNO 1967, N. 431)).

L’assenso delle persone indicate negli articoli 296 e 297 puo’ essere dato da persona munita di procura speciale rilasciata per atto pubblico o per scrittura privata autenticata.

Art. 312.

((Accertamenti del tribunale.))

((Il tribunale, assunte le opportune informazioni, verifica:

1) se tutte le condizioni della legge sono state adempiute;

2) se l’adozione conviene all’adottando)).

Art. 313.

(( (Provvedimento del tribunale) ))

((Il tribunale, in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero e omessa ogni altra formalita’ di procedura, provvede con sentenza decidendo di far luogo o non far luogo alla adozione.

L’adottante, il pubblico ministero, l’adottando, entro trenta giorni dalla comunicazione, possono proporre impugnazione avanti la Corte d’appello, che decide in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero)).

Art. 314.

(( (Pubblicita’) ))

((La sentenza definitiva che pronuncia l’adozione e’ trascritta a cura del cancelliere del tribunale competente, entro il decimo giorno successivo a quello della relativa comunicazione, da effettuarsi non oltre cinque giorni dal deposito, da parte del cancelliere del giudice dell’impugnazione, su apposito registro e comunicata all’ufficiale di stato civile per l’annotazione a margine dell’atto di nascita dell’adottato.

Con la procedura di cui al primo comma deve essere altresi’ trascritta ed annotata la sentenza di revoca della adozione, passata in giudicato.

L’autorita’ giudiziaria puo’ inoltre ordinare la pubblicazione della sentenza che pronuncia l’adozione o della sentenza di revoca nei modi che ritiene opportuni)).

CAPO III
Dell’adozione speciale ((CAPO ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184))

Art. 314/2.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184))

Art. 314/3.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184))

Art. 314/4.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184))

Art. 314/5.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184))

Art. 314/6.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184))

Art. 314/7.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184))

Art. 314/8.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184))

Art. 314/9.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184))

Art. 314/10.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184))

Art. 314/11.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184))

Art. 314/12.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184))

Art. 314/13.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184))

Art. 314/14.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184))

Art. 314/15.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184))

Art. 314/16.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184))

Art. 314/17.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184))

Art. 314/18.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184))

Art. 314/19.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184))

Art. 314/20.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184))

Art. 314/21.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184))

Art. 314/22.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184))

Art. 314/23.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184))

Art. 314/24.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184))

Art. 314/25.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184))

Art. 314/26.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184))

Art. 314/27.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184))

Art. 314/28.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184))

TITOLO IX
((DELLA RESPONSABILITA’ GENITORIALE E DEI DIRITTI E DOVERI DEL FIGLIO))
((CAPO I
Dei diritti e doveri del figlio))

Art. 315

(( (Stato giuridico della filiazione). ))

((Tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico)).

Art. 315-bis

(( (Diritti e doveri del figlio). ))

((Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacita’, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni.

Il figlio ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti.

Il figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di eta’ inferiore ove capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano.

Il figlio deve rispettare i genitori e deve contribuire, in relazione alle proprie capacita’, alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finche’ convive con essa)).

Art. 316.

((Responsabilita’ genitoriale.))

((Entrambi i genitori hanno la responsabilita’ genitoriale che e’ esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacita’, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore.

In caso di contrasto su questioni di particolare importanza ciascuno dei genitori puo’ ricorrere senza formalita’ al giudice indicando i provvedimenti che ritiene piu’ idonei.

Il giudice, sentiti i genitori e disposto l’ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di eta’ inferiore ove capace di discernimento, suggerisce le determinazioni che ritiene piu’ utili nell’interesse del figlio e dell’unita’ familiare. Se il contrasto permane il giudice attribuisce il potere di decisione a quello dei genitori che, nel singolo caso, ritiene il piu’ idoneo a curare l’interesse del figlio.

Il genitore che ha riconosciuto il figlio esercita la responsabilita’ genitoriale su di lui. Se il riconoscimento del figlio, nato fuori del matrimonio, e’ fatto dai genitori, l’esercizio della responsabilita’ genitoriale spetta ad entrambi.

Il genitore che non esercita la responsabilita’ genitoriale vigila sull’istruzione, sull’educazione e sulle condizioni di vita del figlio.))

Art. 316-bis.

((Concorso nel mantenimento .))

((I genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacita’ di lavoro professionale o casalingo. Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimita’, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinche’ possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli.

In caso di inadempimento il presidente del tribunale, su istanza di chiunque vi ha interesse, sentito l’inadempiente ed assunte informazioni, puo’ ordinare con decreto che una quota dei redditi dell’obbligato, in proporzione agli stessi, sia versata direttamente all’altro genitore o a chi sopporta le spese per il mantenimento, l’istruzione e l’educazione della prole.

Il decreto, notificato agli interessati ed al terzo debitore, costituisce titolo esecutivo, ma le parti ed il terzo debitore possono proporre opposizione nel termine di venti giorni dalla notifica.

L’opposizione e’ regolata dalle norme relative all’opposizione al decreto di ingiunzione, in quanto applicabili.

Le parti ed il terzo debitore possono sempre chiedere, con le forme del processo ordinario, la modificazione e la revoca del provvedimento.))

Art. 317.

Impedimento di uno dei genitori.

Nel caso di lontananza, di incapacita’ o di altro impedimento che renda impossibile ad uno dei genitori l’esercizio della ((responsabilita’ genitoriale)), questa e’ esercitata in modo esclusivo dall’altro.

((La responsabilita’ genitoriale di entrambi i genitori non cessa a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullita’ del matrimonio; il suo esercizio, in tali casi, e’ regolato dal capo II del presente titolo.))

Art. 317-bis.

(( Rapporti con gli ascendenti.))

((Gli ascendenti hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni.

L’ascendente al quale e’ impedito l’esercizio di tale diritto puo’ ricorrere al giudice del luogo di residenza abituale del minore affinche’ siano adottati i provvedimenti piu’ idonei nell’esclusivo interesse del minore. Si applica l’articolo 336, secondo comma.))

Art. 318.

Abbandono della casa del genitore.

Il figlio ((, sino alla maggiore eta’ o all’emancipazione,)) non puo’ abbandonare la casa dei genitori o del genitore che esercita su di lui la ((responsabilita’ genitoriale)) ne’ la dimora da essi assegnatagli. Qualora se ne allontani senza permesso, i genitori possono richiamarlo ricorrendo, se necessario, al giudice tutelare.

Art. 319.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151))

Art. 320.

Rappresentanza e amministrazione.

I genitori congiuntamente, o quello di essi che esercita in via esclusiva la ((responsabilita’ genitoriale)), rappresentano i figli nati e nascituri ((, fino alla maggiore eta’ o all’emancipazione,)) in tutti gli atti civili e ne amministrano i beni. Gli atti di ordinaria amministrazione, esclusi i contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento, possono essere compiuti disgiuntamente da ciascun genitore.

Si applicano, in caso di disaccordo o di esercizio difforme dalle decisioni concordate, le disposizioni dello articolo 316.

I genitori non possono alienare, ipotecare o dare in pegno i beni pervenuti al figlio a qualsiasi titolo, anche a causa di morte, accettare o rinunziare ad eredita’ o legati, accettare donazioni, procedere allo scioglimento di comunioni, contrarre mutui o locazioni ultranovennali o compiere altri atti eccedenti la ordinaria amministrazione ne’ promuovere, transigere o compromettere in arbitri giudizi relativi a tali atti, se non per necessita’ o utilita’ evidente del figlio dopo autorizzazione del giudice tutelare.

I capitali non possono essere riscossi senza autorizzazione del giudice tutelare, il quale ne determina l’impiego.

L’esercizio di una impresa commerciale non puo’ essere continuato se non con l’autorizzazione del tribunale su parere del giudice tutelare. Questi puo’ consentire l’esercizio provvisorio dell’impresa, fino a quando il tribunale abbia deliberato sulla istanza.

Se sorge conflitto di interessi patrimoniali tra i figli soggetti alla stessa ((responsabilita’ genitoriale)), o tra essi e i genitori o quello di essi che esercita in via esclusiva la ((responsabilita’ genitoriale)), il giudice tutelare nomina ai figli un curatore speciale. Se il conflitto sorge tra i figli e uno solo dei genitori esercenti la ((responsabilita’ genitoriale)), la rappresentanza dei figli spetta esclusivamente all’altro genitore.

Art. 321.

Nomina di un curatore speciale.

In tutti i casi in cui i genitori congiuntamente, o quello di essi che esercita in via esclusiva la ((responsabilita’ genitoriale)), non possono o non vogliono compiere uno o piu’ atti di interesse del figlio, eccedente l’ordinaria amministrazione, il giudice, su richiesta del figlio stesso, del pubblico ministero o di uno dei parenti che vi abbia interesse, e sentiti i genitori, puo’ nominare al figlio un curatore speciale autorizzandolo al compimento di tali atti.

Art. 322.

Inosservanza delle disposizioni precedenti.

Gli atti compiuti senza osservare le norme dei precedenti articoli del presente titolo possono essere annullati su istanza dei genitori esercenti la ((responsabilita’ genitoriale)) o del figlio o dei suoi eredi o aventi causa.

Art. 323.

Atti vietati ai genitori.

I genitori esercenti la ((responsabilita’ genitoriale)) sui figli non possono, neppure all’asta pubblica, rendersi acquirenti direttamente o per interposta persona dei beni e dei diritti del minore.

Gli atti compiuti in violazione del divieto previsto nel comma precedente possono essere annullati su istanza del figlio o dei suoi eredi o aventi causa.

I genitori esercenti la ((responsabilita’ genitoriale)) non possono diventare cessionari di alcuna ragione o credito verso il minore.

Art. 324.

Usufrutto legale.

I genitori esercenti la ((responsabilita’ genitoriale)) hanno in comune l’usufrutto dei beni del figlio ((, fino alla maggiore eta’ o all’emancipazione)).

I frutti percepiti sono destinati al mantenimento della famiglia e all’istruzione ed educazione dei figli.

Non sono soggetti ad usufrutto legale:

1) i beni acquistati dal figlio con i proventi del proprio lavoro;

2) i beni lasciati o donati al figlio per intraprendere una carriera, un’arte o una professione;

3) i beni lasciati o donati con la condizione che i genitori esercenti la ((responsabilita’ genitoriale)) o uno di essi non ne abbiano l’usufrutto: la condizione pero’ non ha effetto per i beni spettanti al figlio a titolo di legittima;

4) i beni pervenuti al figlio per eredita’, legato o donazione e accettati nell’interesse del figlio contro la volonta’ dei genitori esercenti la ((responsabilita’ genitoriale)). Se uno solo di essi era favorevole all’accettazione, l’usufrutto legale spetta esclusivamente a lui.

Art. 325.

((Obblighi inerenti all’usufrutto legale.))

((Gravano sull’usufrutto legale gli obblighi propri dello usufruttuario)).

Art. 326.

((Inalienabilita’ dell’usufrutto legale. Esecuzione sui frutti.))

((L’usufrutto legale non puo’ essere oggetto di alienazione, di pegno o di ipoteca ne’ di esecuzione da parte dei creditori.

L’esecuzione sui frutti dei beni del figlio da parte dei creditori dei genitori o di quello di essi che ne e’ titolare esclusivo non puo’ aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia)).

Art. 327.

Usufrutto legale di uno solo dei genitori.

Il genitore che esercita in modo esclusivo la ((responsabilita’ genitoriale)) e’ il solo titolare dell’usufrutto legale.

Art. 328.

((Nuove nozze.))

((Il genitore che passa a nuove nozze conserva l’usufrutto legale, con l’obbligo tuttavia di accantonare in favore del figlio quanto risulti eccedente rispetto alle spese per il mantenimento, l’istruzione e l’educazione di quest’ultimo)).

Art. 329.

(Godimento dei beni dopo la cessazione dell’usufrutto legale).

Cessato l’usufrutto legale, se il genitore ha continuato a godere i beni del figlio convivente con esso senza procura ma senza opposizione, o anche con procura ma senza l’obbligo di rendere conto dei frutti, egli o i suoi eredi non sono tenuti che a consegnare i frutti esistenti al tempo della domanda.

Art. 330.

Decadenza dalla ((responsabilita’ genitoriale)) sui figli.

Il giudice puo’ pronunziare la decadenza dalla ((responsabilita’ genitoriale)) quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio.

In tale caso, per gravi motivi, il giudice puo’ ordinare l’allontanamento del figlio dalla residenza familiare ovvero l’allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore.

Art. 331.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151))

Art. 332.

Reintegrazione nella ((responsabilita’ genitoriale)).

Il giudice puo’ reintegrare nella ((responsabilita’ genitoriale)) il genitore che ne e’ decaduto, quando, cessate le ragioni per le quali la decadenza e’ stata pronunciata, e’ escluso ogni pericolo di pregiudizio per il figlio.

Art. 333.

Condotta del genitore pregiudizievole ai figli.

Quando la condotta di uno o di entrambi i genitori non e’ tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza prevista dall’articolo 330, ma appare comunque pregiudizievole al figlio, il giudice, secondo le circostanze puo’ adottare i provvedimenti convenienti e puo’ anche disporre l’allontanamento di lui dalla residenza familiare ((ovvero l’allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore)).

Tali provvedimenti sono revocabili in qualsiasi momento.

Art. 334.

((Rimozione dall’amministrazione.))

((Quando il patrimonio del minore e’ male amministrato, il tribunale puo’ stabilire le condizioni a cui i genitori devono attenersi nell’amministrazione o puo’ rimuovere entrambi o uno solo di essi dall’amministrazione stessa e privarli, in tutto o in parte, dell’usufrutto legale.

L’amministrazione e’ affidata ad un curatore, se e’ disposta la rimozione di entrambi i genitori)).

Art. 335.

(Riammissione nell’esercizio dell’amministrazione).

Il genitore rimosso dall’amministrazione ed eventualmente privato dell’usufrutto legale puo’ essere riammesso dal tribunale nell’esercizio dell’una e nel godimento dell’altro, quando sono cessati i motivi che hanno provocato il provvedimento.

Art. 336.

Procedimento.

I provvedimenti indicati negli articoli precedenti sono adottati su ricorso dell’altro genitore, dei parenti o del pubblico ministero e, quando si tratta di revocare deliberazioni anteriori, anche del genitore interessato.

((Il tribunale provvede in camera di consiglio, assunte informazioni e sentito il pubblico ministero; dispone, inoltre, l’ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di eta’ inferiore ove capace di discernimento. Nei casi in cui il provvedimento e’ richiesto contro il genitore, questi deve essere sentito.))

In caso di urgente necessita’ il tribunale puo’ adottare, anche d’ufficio, provvedimenti temporanei nello interesse del figlio.

Per i provvedimenti di cui ai commi precedenti, i genitori e il minore sono assistiti da un difensore.

Art. 336-bis.

((Ascolto del minore.))

((Il minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di eta’ inferiore ove capace di discernimento e’ ascoltato dal presidente del tribunale o dal giudice delegato nell’ambito dei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano. Se l’ascolto e’ in contrasto con l’interesse del minore, o manifestamente superfluo, il giudice non procede all’adempimento dandone atto con provvedimento motivato.

L’ascolto e’ condotto dal giudice, anche avvalendosi di esperti o di altri ausiliari. I genitori, anche quando parti processuali del procedimento, i difensori delle parti, il curatore speciale del minore, se gia’ nominato, ed il pubblico ministero, sono ammessi a partecipare all’ascolto se autorizzati dal giudice, al quale possono proporre argomenti e temi di approfondimento prima dell’inizio dell’adempimento.

Prima di procedere all’ascolto il giudice informa il minore della natura del procedimento e degli effetti dell’ascolto. Dell’adempimento e’ redatto processo verbale nel quale e’ descritto il contegno del minore, ovvero e’ effettuata registrazione audio video.))

Art. 337.

Vigilanza del giudice tutelare.

Il giudice tutelare deve vigilare sull’osservanza delle condizioni che il tribunale abbia stabilito per l’esercizio della ((responsabilita’ genitoriale)) e per l’amministrazione dei beni.

((CAPO II
Esercizio della responsabilita’ genitoriale a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullita’ del matrimonio ovvero all’esito di procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio))

Art. 337-bis.

((Ambito di applicazione))

((In caso di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullita’ del matrimonio e nei procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio si applicano le disposizioni del presente capo.))

Art. 337-ter.

((Provvedimenti riguardo ai figli))

((Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.

Per realizzare la finalita’ indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui all’articolo 337-bis, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilita’ che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalita’ della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresi’ la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all’interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole, ivi compreso, in caso di temporanea impossibilita’ di affidare il minore ad uno dei genitori, l’affidamento familiare. All’attuazione dei provvedimenti relativi all’affidamento della prole provvede il giudice del merito e, nel caso di affidamento familiare, anche d’ufficio. A tal fine copia del provvedimento di affidamento e’ trasmessa, a cura del pubblico ministero, al giudice tutelare.

La responsabilita’ genitoriale e’ esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacita’, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione e’ rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice puo’ stabilire che i genitori esercitino la responsabilita’ genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valutera’ detto comportamento anche al fine della modifica delle modalita’ di affidamento.

Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalita’, da determinare considerando:

1) le attuali esigenze del figlio.

2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori.

3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore.

4) le risorse economiche di entrambi i genitori.

5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.

L’assegno e’ automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice.

Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi.))

Art. 337-quater.

((Affidamento a un solo genitore e opposizione all’affidamento condiviso))

((Il giudice puo’ disporre l’affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l’affidamento all’altro sia contrario all’interesse del minore.

Ciascuno dei genitori puo’, in qualsiasi momento, chiedere l’affidamento esclusivo quando sussistono le condizioni indicate al primo comma. Il giudice, se accoglie la domanda, dispone l’affidamento esclusivo al genitore istante, facendo salvi, per quanto possibile, i diritti del minore previsti dal primo comma dell’articolo 337-ter. Se la domanda risulta manifestamente infondata, il giudice puo’ considerare il comportamento del genitore istante ai fini della determinazione dei provvedimenti da adottare nell’interesse dei figli, rimanendo ferma l’applicazione dell’articolo 96 del codice di procedura civile.

Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l’esercizio esclusivo della responsabilita’ genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e puo’ ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.))

Art. 337-quinquies.

((Revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli))

((I genitori hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli, l’attribuzione dell’esercizio della responsabilita’ genitoriale su di essi e delle eventuali disposizioni relative alla misura e alla modalita’ del contributo.))

Art. 337-sexies.

((Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza))

((Il godimento della casa familiare e’ attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli. Dell’assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l’eventuale titolo di proprieta’. Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l’assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio. Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell’articolo 2643.

In presenza di figli minori, ciascuno dei genitori e’ obbligato a comunicare all’altro, entro il termine perentorio di trenta giorni, l’avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio. La mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico del coniuge o dei figli per la difficolta’ di reperire il soggetto.))

Art. 337-septies.

((Disposizioni in favore dei figli maggiorenni))

((Il giudice, valutate le circostanze, puo’ disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, e’ versato direttamente all’avente diritto.

Ai figli maggiorenni portatori di handicap grave si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori.))

Art. 337-octies.

((Poteri del giudice e ascolto del minore))

((Prima dell’emanazione, anche in via provvisoria, dei provvedimenti di cui all’articolo 337-ter, il giudice puo’ assumere, ad istanza di parte o d’ufficio, mezzi di prova. Il giudice dispone, inoltre, l’ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di eta’ inferiore ove capace di discernimento. Nei procedimenti in cui si omologa o si prende atto di un accordo dei genitori, relativo alle condizioni di affidamento dei figli, il giudice non procede all’ascolto se in contrasto con l’interesse del minore o manifestamente superfluo.

Qualora ne ravvisi l’opportunita’, il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, puo’ rinviare l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 337-ter per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell’interesse morale e materiale dei figli.))

Art. 338.

ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151 (40) ((223))

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AGGIORNAMENTO (40)

La L. 19 maggio 1975, n. 151 ha disposto (con l’art. 235, comma 1) che "Dall’entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia le condizioni stabilite dal padre ai sensi dell’abrogato articolo 338 del codice civile per l’educazione dei figli e per l’amministrazione dei beni e non possono essere iniziate o proseguite azioni per l’inosservanza delle suddette condizioni".

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AGGIORNAMENTO (223)

Il D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 ha disposto (con l’art. 7, comma 12) che "Dopo l’articolo 337 del codice civile e’ inserito il seguente: " Capo II. "Esercizio della responsabilita’ genitoriale a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullita’ del matrimonio ovvero all’esito di procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio"".

Art. 339.

ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151 ((223))

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AGGIORNAMENTO (223)

Il D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 ha disposto (con l’art. 7, comma 12) che "Dopo l’articolo 337 del codice civile e’ inserito il seguente: " Capo II. "Esercizio della responsabilita’ genitoriale a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullita’ del matrimonio ovvero all’esito di procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio"".

Art. 340.

ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151 (40) ((223))

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AGGIORNAMENTO (40)

La L. 19 maggio 1975, n. 151 ha disposto (con l’art. 236, comma 1) che "Dall’entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia i provvedimenti emanati dal tribunale ai sensi dell’abrogato articolo 340 del codice civile e non possono essere iniziate o proseguite azioni per l’inosservanza, avvenuta in precedenza, dei suddetti provvedimenti".

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AGGIORNAMENTO (223)

Il D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 ha disposto (con l’art. 7, comma 12) che "Dopo l’articolo 337 del codice civile e’ inserito il seguente: " Capo II. "Esercizio della responsabilita’ genitoriale a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullita’ del matrimonio ovvero all’esito di procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio"".

Art. 341.

ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151 ((223))

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AGGIORNAMENTO (223)

Il D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 ha disposto (con l’art. 7, comma 12) che "Dopo l’articolo 337 del codice civile e’ inserito il seguente: " Capo II. "Esercizio della responsabilita’ genitoriale a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullita’ del matrimonio ovvero all’esito di procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio"".

Art. 342.

IL D.LGS. LUOGOTENENZIALE 14 SETTEMBRE 1944, N. 287 HA CONFERMATO L’ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO ((223))

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AGGIORNAMENTO (223)

Il D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 ha disposto (con l’art. 7, comma 12) che "Dopo l’articolo 337 del codice civile e’ inserito il seguente: " Capo II. "Esercizio della responsabilita’ genitoriale a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullita’ del matrimonio ovvero all’esito di procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio"".

((TITOLO IX-BIS))
((ORDINI DI PROTEZIONE CONTRO GLI ABUSI FAMILIARI))

Art. 342-bis.

(Ordini di protezione contro gli abusi familiari).

Quando la condotta del coniuge o di altro convivente e’ causa di grave pregiudizio all’integrita’ fisica o morale ovvero alla liberta’ dell’altro coniuge o convivente, il giudice, ((…)) su istanza di parte, puo’ adottare con decreto uno o piu’ dei provvedimenti di cui all’articolo 342-ter.(132)

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AGGIORNAMENTO (132)

La L. 4 aprile 2001, n. 154 ha disposto (con l’art. 8, comma 1) che "Le disposizioni degli articoli 2 e 3 della presente legge non si applicano quando la condotta pregiudizievole e’ tenuta dal coniuge che ha proposto o nei confronti del quale e’ stata proposta domanda di separazione personale ovvero di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio se nel relativo procedimento si e’ svolta l’udienza di comparizione dei coniugi davanti al presidente prevista dall’articolo 706 del codice di procedura civile ovvero, rispettivamente, dall’articolo 4 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni."

Art. 342-ter.

(Contenuto degli ordini di protezione).

Con il decreto di cui all’articolo 342-bis il giudice ordina al coniuge o convivente, che ha tenuto la condotta pregiudizievole, la cessazione della stessa condotta e dispone l’allontanamento dalla casa familiare del coniuge o del convivente che ha tenuto la condotta pregiudizievole prescrivendogli altresi’, ove occorra, di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dall’istante, ed in particolare al luogo di lavoro, al domicilio della famiglia d’origine, ovvero al domicilio di altri prossimi congiunti o di altre persone ed in prossimita’ dei luoghi di istruzione dei figli della coppia, salvo che questi non debba frequentare i medesimi luoghi per esigenze di lavoro.

Il giudice puo’ disporre, altresi’, ove occorra l’intervento dei servizi sociali del territorio o di un centro di mediazione familiare, nonche’ delle associazioni che abbiano come fine statutario il sostegno e l’accoglienza di donne e minori o di altri soggetti vittime di abusi e maltrattati; il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto dei provvedimenti di cui al primo comma, rimangono prive di mezzi adeguati, fissando modalita’ e termini di versamento e prescrivendo, se del caso, che la somma sia versata direttamente all’avente diritto dal datore di lavoro dell’obbligato, detraendola dalla retribuzione allo stesso spettante.

Con il medesimo decreto il giudice, nei casi di cui ai precedenti commi, stabilisce la durata dell’ordine di protezione, che decorre dal giorno dell’avvenuta esecuzione dello stesso. Questa non puo’ essere superiore a ((un anno)) e puo’ essere prorogata, su istanza di parte, soltanto se ricorrano gravi motivi per il tempo strettamente necessario.

Con il medesimo decreto il giudice determina le modalita’ di attuazione. Ove sorgano difficolta’ o contestazioni in ordine all’esecuzione, lo stesso giudice provvede con decreto ad emanare i provvedimenti piu’ opportuni per l’attuazione, ivi compreso l’ausilio della forza pubblica e dell’ufficiale sanitario.(132)

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AGGIORNAMENTO (132)

La L. 4 aprile 2001, n. 154 ha disposto (con l’art. 8, comma 1) che "Le disposizioni degli articoli 2 e 3 della presente legge non si applicano quando la condotta pregiudizievole e’ tenuta dal coniuge che ha proposto o nei confronti del quale e’ stata proposta domanda di separazione personale ovvero di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio se nel relativo procedimento si e’ svolta l’udienza di comparizione dei coniugi davanti al presidente prevista dall’articolo 706 del codice di procedura civile ovvero, rispettivamente, dall’articolo 4 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni."

TITOLO X
DELLA TUTELA E DELL’EMANCIPAZIONE
CAPO I
Della tutela dei minori

Art. 343.

(Apertura della tutela).

Se entrambi i genitori sono morti o per altre cause non possono esercitare la patria potesta’, si apre la tutela presso il tribunale del circondario dove e’ la sede principale degli affari e interessi del minore.((223))

Se il tutore e’ domiciliato o trasferisce il domicilio in altro circondario, la tutela puo’ essere ivi trasferita con decreto del tribunale.(111)(112a)

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AGGIORNAMENTO (111)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l’art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall’articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."

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AGGIORNAMENTO (112a)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l’art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."

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AGGIORNAMENTO (223)

Il D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 ha disposto (con l’art. 56, comma 1) che "1. Al primo comma dell’articolo 343 del codice civile le parole: "potesta’ dei genitori" sono sostituite dalle seguenti: "responsabilita’ genitoriale".".

Sezione I
Del giudice tutelare

Art. 344.

(Funzioni del giudice tutelare).

Presso ogni tribunale il giudice tutelare soprintende alle tutele e alle curatele ed esercita le altre funzioni affidategli dalla legge.(111)((112a))

Il giudice tutelare puo’ chiedere l’assistenza degli organi della pubblica amministrazione e di tutti gli enti i cui scopi corrispondono alle sue funzioni.

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AGGIORNAMENTO (111)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l’art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall’articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."

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AGGIORNAMENTO (112a)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l’art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."

Sezione II
Del tutore e del protutore

Art. 345.

(Denunzie al giudice tutelare).

L’ufficiale dello stato civile, che riceve la dichiarazione di morte di una persona la quale ha lasciato figli in eta’ minore ovvero la dichiarazione di nascita di un figlio di genitori ignoti, e il notaio, che procede alla pubblicazione di un testamento contenente la designazione di un tutore o di un protutore, devono darne notizia al giudice tutelare entro dieci giorni.

Il cancelliere, entro quindici giorni dalla pubblicazione o dal deposito in cancelleria, deve dare notizia al giudice tutelare delle decisioni dalle quali derivi l’apertura di una tutela.

I parenti entro il terzo grado devono denunziare al giudice tutelare il fatto da cui deriva l’apertura della tutela entro dieci giorni da quello in cui ne hanno avuto notizia. La denunzia deve essere fatta anche dalla persona designata quale tutore o protutore entro dieci giorni da quello in cui ha avuto notizia della designazione.

Art. 346.

(Nomina del tutore e del protutore).

Il giudice tutelare, appena avuta notizia del fatto da cui deriva l’apertura della tutela, procede alla nomina del tutore e del protutore.

Art. 347.

((Tutela di piu’ fratelli.))

((E’ nominato un solo tutore a piu’ fratelli e sorelle, salvo che particolari circostanze consiglino la nomina di piu’ tutori. Se vi e’ conflitto di interessi tra minori soggetti alla stessa tutela, il giudice tutelare nomina ai minori un curatore speciale)).

Art. 348.

(Scelta del tutore).

Il giudice tutelare nomina tutore la persona designata dal genitore che ha esercitato per ultimo la patria potesta’. La designazione puo’ essere fatta per testamento, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata.((223))

Se manca la designazione ovvero se gravi motivi si oppongono alla nomina della persona designata, la scelta del tutore avviene preferibilmente tra gli ascendenti o tra gli altri prossimi parenti o affini del minore, i quali, in quanto sia opportuno, devono essere sentiti.

((Il giudice, prima di procedere alla nomina del tutore, dispone l’ascolto del minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di eta’ inferiore ove capace di discernimento)).

In ogni caso la scelta deve cadere su persona idonea all’ufficio, di ineccepibile condotta, la quale dia affidamento di educare e istruire il minore conformemente a quanto e’ prescritto nell’art. 147.

IL D.LGS. LUOGOTENENZIALE 14 SETTEMBRE 1944, N. 287 HA CONFERMATO L’ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA.

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AGGIORNAMENTO (223)

Il D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 ha disposto (con l’art. 57, comma 1, lettera a)) che "al primo comma le parole: "potesta’ dei genitori" sono sostituite dalle seguenti: "responsabilita’ genitoriale".".

Art. 349.

(Giuramento del tutore).

Il tutore, prima di assumere l’ufficio, presta davanti al giudice tutelare giuramento di esercitarlo con fedelta’ e diligenza.

Art. 350.

(Incapacita’ all’ufficio tutelare).

Non possono essere nominati tutori e, se sono stati nominati, devono cessare dall’ufficio:

1) coloro che non hanno la libera amministrazione del proprio patrimonio;

2)coloro che sono stati esclusi dalla tutela per disposizione scritta del genitore il quale per ultimo ha esercitato la patria potesta’;

3)coloro che hanno o sono per avere o dei quali gli ascendenti, i discendenti o il coniuge hanno o sono per avere col minore una lite, per effetto della quale puo’ essere pregiudicato lo stato del minore o una parte notevole del patrimonio di lui;

4) coloro che sono incorsi nella perdita della patria potesta’ o nella decadenza da essa, o sono stati rimossi da altra tutela;

5) il fallito che non e’ stato cancellato dal registro dei falliti.((223))

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AGGIORNAMENTO (223)

Il D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 ha disposto (con l’art. 58, comma 1) che "All’articolo 350 del codice civile le parole: "potesta’ dei genitori" sono sostituite dalle seguenti: "responsabilita’ genitoriale".".

Art. 351.

(Dispensa dall’ufficio tutelare).

Sono dispensati dall’ufficio di tutore:

1) i Principi della Famiglia Reale, salve le disposizioni che regolano la tutela dei Principi della stessa Famiglia;

2) il Primo Ministro, Capo del Governo;

3) i membri del Sacro Collegio;

4) i Presidenti delle Assemblee legislative;

5) i Ministri Segretari di Stato.

Le persone indicate nei numeri 2, 3, 4 e 5 possono far noto al giudice tutelare che non intendono valersi della dispensa.

Art. 352.

(Dispensa su domanda).

Hanno diritto di essere dispensati su loro domanda dall’assumere o dal continuare l’esercizio della tutela:

1) i grandi ufficiali dello Stato non compresi nell’articolo precedente;

2) gli arcivescovi, i vescovi e i ministri del culto aventi cura d’anime;

3) ((NUMERO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151));

4) i militari in attivita’ di servizio;

5) chi ha compiuto gli anni sessantacinque;

6) chi ha piu’ di tre figli minori;

7) chi esercita altra tutela;

8) chi e’ impedito di esercitare la tutela da infermita’ permanente;

9) chi ha missione dal Governo fuori del Regno o risiede per ragioni di pubblico servizio fuori della circoscrizione del tribunale dove e’ costituita la tutela.

Art. 353.

(Domanda di dispensa).

La domanda di dispensa per le cause indicate nell’articolo precedente deve essere presentata al giudice tutelare prima della prestazione del giuramento, salvo che la causa di dispensa sia sopravvenuta.

Il tutore e’ tenuto ad assumere e a mantenere l’ufficio fino a quando la tutela non sia stata conferita ad altra persona.

Art. 354.

(Tutela affidata a enti di assistenza).

La tutela dei minori, che non hanno nel luogo del loro domicilio parenti conosciuti o capaci di esercitare l’ufficio di tutore, puo’ essere deferita dal giudice tutelare a un ente di assistenza nel comune dove ha domicilio il minore o all’ospizio in cui questi e’ ricoverato. L’amministrazione dell’ente o dell’ospizio delega uno dei propri membri a esercitare le funzioni di tutela.

E’ tuttavia in facolta’ del giudice tutelare di nominare un tutore al minore quando la natura o l’entita’ dei beni o altre circostanze lo richiedono.

Art. 355.

(Protutore).

Sono applicabili al protutore le disposizioni stabilite per il tutore in questa sezione.

Non si nomina il protutore nei casi contemplati nel primo comma dell’art. 354.

Art. 356.

(Donazione o disposizione testamentaria a favore del minore).

Chi fa una donazione o dispone con testamento a favore di un minore, anche se questi e’ soggetto alla patria potesta’, puo’ nominargli un curatore speciale per l’amministrazione dei beni donati o lasciati.((223))

Se il donante o il testatore non ha disposto altrimenti, il curatore speciale deve osservare le forme stabilite dagli articoli 374 e 375 per il compimento di atti eccedenti l’ordinaria amministrazione.

Si applica in ogni caso al curatore speciale l’art. 384.

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AGGIORNAMENTO (223)

Il D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 ha disposto (con l’art. 59, comma 1) che "Al primo comma dell’articolo 356 del codice civile le parole: "potesta’ dei genitori" sono sostituite dalle seguenti: "responsabilita’ genitoriale".".

Sezione III
Dell’esercizio della tutela

Art. 357.

(Funzioni del tutore).

Il tutore ha la cura della persona del minore, lo rappresenta in tutti gli atti civili e ne amministra i beni.

Art. 358.

(Doveri del minore).

Il minore deve rispetto e obbedienza al tutore. Egli non puo’ abbandonare la casa o l’istituto al quale e’ stato destinato, senza il permesso del tutore.

Qualora se ne allontani senza permesso, il tutore ha diritto di richiamarvelo, ricorrendo, se e’ necessario, al giudice tutelare.

Art. 359.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151))

Art. 360.

(Funzioni del protutore).

Il protutore rappresenta il minore nei casi in cui l’interesse di questo e’ in opposizione con l’interesse del tutore.

Se anche il protutore si trova in opposizione d’interessi col minore, il giudice tutelare nomina un curatore speciale.

Il protutore e’ tenuto a promuovere la nomina di un nuovo tutore nel caso in cui il tutore e’ venuto a mancare o ha abbandonato l’ufficio. Frattanto egli ha cura della persona del minore, lo rappresenta e puo’ fare tutti gli atti conservativi e gli atti urgenti di amministrazione.

Art. 361.

(Provvedimenti urgenti).

Prima che il tutore o il protutore abbia assunto le proprie funzioni, spetta al giudice tutelare di dare, sia d’ufficio sia su richiesta del pubblico ministero, di un parente o di un affine del minore, i provvedimenti urgenti che possono occorrere per la cura del minore o per conservare e amministrare il patrimonio. Il giudice puo’ procedere, occorrendo, all’apposizione dei sigilli, nonostante qualsiasi dispensa.

Art. 362.

(Inventario).

Il tutore, nei dieci giorni successivi a quello in cui ha avuto legalmente notizia della sua nomina, deve procedere all’inventario dei beni del minore, nonostante qualsiasi dispensa.

L’inventario deve essere compiuto nel termine di trenta giorni, salva al giudice tutelare la facolta’ di prorogare il termine se le circostanze lo esigono.

Art. 363.

(Formazione dell’inventario).

L’inventario si fa col ministero del cancelliere del tribunale o di un notaio a cio’ delegato dal giudice tutelare, con l’intervento del protutore e, se e’ possibile, anche del minore che abbia compiuto gli anni sedici, e con l’assistenza di due testimoni scelti preferibilmente fra i parenti o gli amici della famiglia.(111)((112a))

Il giudice puo’ consentire che l’inventario sia fatto senza ministero di cancelliere o di notaio, se il valore presumibile del patrimonio non eccede quindicimila lire.

L’inventario e’ depositato presso il tribunale.(111)((112a))

Nel verbale di deposito il tutore e il protutore ne dichiarano con giuramento la sincerita’.

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AGGIORNAMENTO (111)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l’art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall’articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."

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AGGIORNAMENTO (112a)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l’art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."

Art. 364.

(Contenuto dell’inventario).

Nell’inventario si indicano gli immobili, i mobili, i crediti e i debiti e si descrivono le carte, note e scritture relative allo stato attivo e passivo del patrimonio, osservando le formalita’ stabilite nel codice di procedura civile.

Art. 365.

(Inventario di aziende).

Se nel patrimonio del minore esistono aziende commerciali o agricole, si procede con le forme usate nel commercio o nell’economia agraria alla formazione dell’inventario dell’azienda, con l’assistenza e l’intervento delle persone indicate nell’art. 363. Questi particolari inventari sono pure depositati presso il tribunale e il loro riepilogo e’ riportato nell’inventario generale.(111)((112a))

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AGGIORNAMENTO (111)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l’art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall’articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."

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AGGIORNAMENTO (112a)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l’art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."

Art. 366.

(Beni amministrati da curatore speciale).

Il tutore deve comprendere nell’inventario generale del patrimonio del minore anche i beni, la cui amministrazione e’ stata deferita a un curatore speciale. Se questi ha formato un inventario particolare di tali beni, deve rimetterne copia al tutore, il quale lo unira’ all’inventario generale.

Il curatore deve anche comunicare al tutore copia dei conti periodici della sua amministrazione, salvo che il disponente lo abbia esonerato.

Art. 367.

(Dichiarazione di debiti o crediti del tutore).

Il tutore, che ha debiti, crediti o altre ragioni verso il minore, deve esattamente dichiararli prima della chiusura dell’inventario. Il cancelliere o il notaio hanno l’obbligo di interpellarlo al riguardo.

Nel caso d’inventario senza opera di cancelliere o di notaio, il tutore e’ interpellato dal giudice tutelare all’atto del deposito.

In ogni caso si fa menzione dell’interpellazione e della dichiarazione del tutore nell’inventario o nel verbale di deposito.

Art. 368.

(Omissione della dichiarazione).

Se il tutore, conoscendo il suo credito o le sue ragioni, espressamente interpellato non li ha dichiarati, decade da ogni suo diritto.

Qualora, sapendo di essere debitore, non abbia dichiarato fedelmente il proprio debito, puo’ essere rimosso dalla tutela.

Art. 369.

(Deposito di titoli e valori).

Il tutore deve depositare il denaro, i titoli di credito al portatore e gli oggetti preziosi esistenti nel patrimonio del minore presso un istituto di credito designato dal giudice tutelare, salvo che questi disponga diversamente per la loro custodia.

Non e’ tenuto a depositare le somme occorrenti per le spese urgenti di mantenimento e di educazione del minore e per le spese di amministrazione.

Art. 370.

(Amministrazione prima dell’inventario).

Prima che sia compiuto l’inventario, l’amministrazione del tutore deve limitarsi agli affari che non ammettono dilazione.

Art. 371.

(Provvedimenti circa l’educazione e l’amministrazione).

Compiuto l’inventario, il giudice tutelare, su proposta del tutore e sentito il protutore, delibera:

((1) sul luogo dove il minore deve essere cresciuto e sul suo avviamento agli studi o all’esercizio di un’arte, mestiere o professione, disposto l’ascolto dello stesso minore che abbia compiuto gli anni dieci e anche di eta’ inferiore ove capace di discernimento e richiesto, quando opportuno, l’avviso dei parenti prossimi;))

2) sulla spesa annua occorrente per il mantenimento e l’istruzione del minore e per l’amministrazione del patrimonio, fissando i modi d’impiego del reddito eccedente;

3) sulla convenienza di continuare ovvero alienare o liquidare le aziende commerciali, che si trovano nel patrimonio del minore, e sulle relative modalita’ e cautele.

Nel caso in cui il giudice stimi evidentemente utile per il minore la continuazione dell’esercizio dell’impresa, il tutore deve domandare l’autorizzazione del tribunale. In pendenza della deliberazione del tribunale il giudice tutelare puo’ consentire l’esercizio provvisorio dell’impresa.

Art. 372.

(Investimento di capitali).

I capitali del minore devono, previa autorizzazione del giudice tutelare, essere dal tutore investiti:

1) in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato;

2) nell’acquisto di beni immobili posti nel Regno;

3) in mutui garantiti da idonea ipoteca sopra beni posti nel Regno, o in obbligazioni emesse da pubblici istituti autorizzati a esercitare il credito fondiario;

4) in depositi fruttiferi presso le casse postali o presso altre casse di risparmio o monti di credito su pegno. Il giudice, sentito il tutore e il protutore, puo’ autorizzare il deposito presso altri istituti di credito, ovvero, per motivi particolari, un investimento diverso da quelli sopra indicati.

Art. 373.

(Titoli al portatore).

Se nel patrimonio del minore si trovano titoli al portatore, il tutore deve farli convertire in nominativi, salvo che il giudice tutelare disponga che siano depositati in cauta custodia.

Art. 374.

(Autorizzazione del giudice tutelare).

Il tutore non puo’ senza l’autorizzazione del giudice tutelare:

1) acquistare beni, eccettuati i mobili necessari per l’uso del minore, per l’economia domestica e per l’amministrazione del patrimonio;

2) riscuotere capitali, consentire alla cancellazione di ipoteche o allo svincolo di pegni, assumere obbligazioni, salvo che queste riguardino le spese necessarie per il mantenimento del minore e per l’ordinaria amministrazione del suo patrimonio;

3) accettare eredita’ o rinunciarvi, accettare donazioni o legati soggetti a pesi o a condizioni;

4) fare contratti di locazione d’immobili oltre il novennio o che in ogni caso si prolunghino oltre un anno dopo il raggiungimento della maggiore eta’;

5) promuovere giudizi, salvo che si tratti di denunzie di nuova opera o di danno temuto, di azioni possessorie o di sfratto e di azioni per riscuotere frutti o per ottenere provvedimenti conservativi.

Art. 375.

(Autorizzazione del tribunale).

Il tutore non puo’ senza l’autorizzazione del tribunale:

1) alienare beni, eccettuati i frutti e i mobili soggetti a facile deterioramento;

2) costituire pegni o ipoteche;

3) procedere a divisioni o promuovere i relativi giudizi;

4) fare compromessi e transazioni o accettare concordati.

L’autorizzazione e’ data su parere del giudice tutelare.

Art. 376.

(Vendita di beni).

Nell’autorizzare la vendita di beni, il tribunale determina se debba farsi all’incanto o a trattative private, fissandone in ogni caso il prezzo minimo.

Quando nel dare l’autorizzazione il tribunale non ha stabilito il modo di erogazione o di reimpiego del prezzo, lo stabilisce il giudice tutelare.

Art. 377.

(Atti compiuti senza l’osservanza delle norme dei precedenti articoli).

Gli atti compiuti senza osservare le norme dei precedenti articoli possono essere annullati su istanza del tutore o del minore o dei suoi eredi o aventi causa.

Art. 378.

(Atti vietati al tutore e al protutore).

Il tutore e il protutore non possono, neppure all’asta pubblica, rendersi acquirenti direttamente o per iterposta persona dei beni e dei diritti del minore.

Non possono prendere in locazione i beni del minore senza l’autorizzazione e le cautele fissate dal giudice tutelare.

Gli atti compiuti in violazione di questi divieti possono essere annullati su istanza delle persone indicate dell’articolo precedente, ad eccezione del tutore e del protutore che li hanno compiuti.

Il tutore e il protutore non possono neppure diventare cessionari di alcuna ragione o credito verso il minore.

Art. 379.

(Gratuita’ della tutela).

L’ufficio tutelare e’ gratuito.

Il giudice tutelare tuttavia, considerando l’entita’ del patrimonio e le difficolta’ dell’amministrazione, puo’ assegnare al tutore un’equa indennita’. Puo’ altresi’, se particolari circostanze lo richiedono, sentito il protutore, autorizzare il tutore a farsi coadiuvare nell’amministrazione, sotto la sua personale responsabilita’, da una o piu’ persone stipendiate.

Art. 380.

(Contabilita’ dell’amministrazione).

Il tutore deve tenere regolare contabilita’ della sua amministrazione e renderne conto ogni anno al giudice tutelare.

Il giudice puo’ sottoporre il conto annuale all’esame del protutore e di qualche prossimo parente o affine del minore.

Art. 381

(Cauzione)

Il giudice tutelare, tenuto conto della particolare natura ed entita’ del patrimonio, puo’ imporre al tutore di prestare una cauzione, determinandone l’ammontare e le modalita’.

Egli puo’ anche liberare il tutore in tutto o in parte dalla cauzione che avesse prestata.

Art. 382.

(Responsabilita’ del tutore e del protutore).

Il tutore deve amministrare il patrimonio del minore con la diligenza del buon padre di famiglia. Egli risponde verso il minore di ogni danno a lui cagionato violando i propri doveri.

Nella stessa responsabilita’ incorre il protutore per cio’ che riguarda i doveri del proprio ufficio.

Sezione IV
Della cessazione del tutore dall’ufficio

Art. 383.

(Esonero dall’ufficio)

Il giudice tutelare puo’ sempre esonerare il tutore dall’ufficio, qualora l’esercizio di esso sia al tutore soverchiamente gravoso e vi sia altra persona atta a sostituirlo.

Art. 384.

(Rimozione e sospensione del tutore).

Il giudice tutelare puo’ rimuovere dall’ufficio il tutore che si sia reso colpevole di negligenza o abbia abusato dei suoi poteri, o si sia dimostrato inetto nell’adempimento di essi, o sia divenuto immeritevole dell’ufficio per atti anche estranei alla tutela, ovvero sia divenuto insolvente.

Il giudice non puo’ rimuovere il tutore se non dopo averlo sentito o citato; puo’ tuttavia sospenderlo dall’esercizio della tutela nei casi che non ammettono dilazione.

Sezione V
Del rendimento del conto finale

Art. 385.

(Conto finale).

Il tutore che cessa dalle funzioni deve fare subito la consegna dei beni e deve presentare nel termine di due mesi il conto finale dell’amministrazione al giudice tutelare. Questi puo’ concedere una proroga.

Art. 386.

(Approvazione del conto).

Il giudice tutelare invita il protutore, il minore divenuto maggiore o emancipato, ovvero, secondo le circostanze, il nuovo rappresentante legale a esaminare il conto e a presentare le loro osservazioni.

Se non vi sono osservazioni, il giudice che non trova nel conto irregolarita’ o lacune lo approva; in caso contrario nega l’approvazione.

Qualora il conto non sia stato presentato o sia impugnata la decisione del giudice tutelare, provvede l’autorita’ giudiziaria nel contraddittorio degli interessati.

Art. 387.

(Prescrizione delle azioni relative alla tutela).

Le azioni del minore contro il tutore e quelle del tutore contro il minore relative alla tutela si prescrivono in cinque anni dal compimento della maggiore eta’ o dalla morte del minore. Se il tutore ha cessato dall’ufficio e ha presentato il conto prima della maggiore eta’ o della morte del minore, il termine decorre dalla data del provvedimento col quale il giudice tutelare pronunzia sul conto stesso.

Le disposizioni di quest’articolo non si applicano all’azione per il pagamento del residuo che risulta dal conto definitivo.

Art. 388.

(Divieto di convenzioni ((prima che sia decorso un anno dall’approvazione)) del conto).

Nessuna convenzione tra il tutore e il minore divenuto maggiore puo’ aver luogo ((prima che sia decorso un anno dall’approvazione)) del conto della tutela.

La convenzione puo’ essere annullata su istanza del minore o dei suoi eredi o aventi causa.

Art. 389

(Registro delle tutele).

Nel registro delle tutele, istituito presso ogni giudice tutelare, sono iscritti a cura del cancelliere l’apertura e la chiusura della tutela, la nomina, l’esonero e la rimozione del tutore e del protutore, le risultanze degli inventari e dei rendiconti e tutti i provvedimenti che portano modificazione nello stato personale o patrimoniale del minore.

Dell’apertura e della chiusura della tutela il cancelliere da’ comunicazione entro dieci giorni all’ufficiale dello stato civile per l’annotazione in margine all’atto di nascita del minore.

CAPO II
Dell’emancipazione

Art. 390.

(Emancipazione di diritto).

Il minore e’ di diritto emancipato col matrimonio.

Art. 391.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 8 MARZO 1975, N. 39))

Art. 392.

(( (Curatore dell’emancipato).))

((Curatore del minore sposato con persona maggiore di eta’ e’ il coniuge.

Se entrambi i coniugi sono minori di eta’, il giudice tutelare puo’ nominare un unico curatore, scelto preferibilmente fra i genitori.

Se interviene l’annullamento per una causa diversa dall’eta’, o lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio o la separazione personale, il giudice tutelare nomina curatore uno dei genitori, se idoneo all’ufficio, o, in mancanza, altra persona. Nel caso in cui il minore contrae successivamente matrimonio, il curatore lo assiste altresi’ negli atti previsti nell’articolo 165)).

Art. 393.

(Incapacita’ o rimozione del curatore).

Sono applicabili al curatore le disposizioni degli articoli 348, ultimo comma, 350 e 384.

Art. 394.

(Capacita’ dell’emancipato).

L’emancipazione conferisce al minore la capacita’ di compiere gli atti che non eccedono l’ordinaria amministrazione.

Il minore emancipato puo’ con l’assistenza del curatore riscuotere i capitali sotto la condizione di un idoneo impiego e puo’ stare in giudizio sia come attore sia come convenuto.

Per gli altri atti eccedenti l’ordinaria amministrazione, oltre il consenso del curatore, e’ necessaria l’autorizzazione del giudice tutelare. Per gli atti indicati nell’art. 375 l’autorizzazione, se curatore non e’ il genitore, deve essere data dal tribunale su parere del giudice tutelare.

Qualora nasca conflitto di interessi fra il minore e il curatore, e’ nominato un curatore speciale a norma dell’ultimo comma dell’art. 320.

Art. 395.

(Rifiuto del consenso da parte del curatore).

Nel caso in cui il curatore rifiuta il suo consenso, il minore puo’ ricorrere al giudice tutelare, il quale, se stima ingiustificato il rifiuto, nomina un curatore speciale per assistere il minore nel compimento dell’atto, salva, se occorre, l’autorizzazione del tribunale.

Art. 396.

(Inosservanza delle precedenti norme).

Gli atti compiuti senza osservare le norme stabilite nell’art. 394 possono essere annullati su istanza del minore o dei suoi eredi o aventi causa.

Sono applicabili al curatore le disposizioni dell’art. 378.

Art. 397.

(Emancipato autorizzato all’esercizio di un’impresa commerciale).

Il minore emancipato puo’ esercitare un’impresa commerciale senza l’assistenza del curatore, se e’ autorizzato dal tribunale, previo parere del giudice tutelare e sentito il curatore.

L’autorizzazione puo’ essere revocata dal tribunale su istanza del curatore o d’ufficio, previo, in entrambi i casi, il parere del giudice tutelare e sentito il minore emancipato.

Il minore emancipato, che e’ autorizzato all’esercizio di un’impresa commerciale, puo’ compiere da solo gli atti che eccedono l’ordinaria amministrazione, anche se estranei all’esercizio dell’impresa.

Art. 398.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 8 MARZO 1975, N. 39))

Art. 399.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 8 MARZO 1975, N. 39))

TITOLO XI
((DELL’AFFILIAZIONE E DELL’AFFIDAMENTO))

Art. 400.

(Norme regolatrici dell’assistenza dei minori).

L’assistenza dei minori e’ regolata, oltre che dalle leggi speciali, dalle norme del presente titolo.

Art. 401.

Limiti di applicazione delle norme.

Le disposizioni del presente titolo si applicano anche ai minori che sono figli di genitori non conosciuti, ovvero figli riconosciuti dalla sola madre che si trovi nell’impossibilita’ di provvedere al loro ((mantenimento)).((223))

Le stesse disposizioni si applicano ai minori ricoverati in un istituto di pubblica assistenza o assistiti da questo per il mantenimento, l’educazione o la rieducazione, ovvero in istato di abbandono materiale o morale.

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AGGIORNAMENTO (223)

Il D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 ha disposto (con l’art. 61, comma 1) che "All’articolo 401 del codice civile le parole: "figli naturali riconosciuti dalla sola madre che si trovi" sono sostituite dalle seguenti "figli di genitori che si trovino".".

Art. 402.

(Poteri tutelali spettanti agli istituti di assistenza).

L’istituto di pubblica assistenza esercita i poteri tutelari sul minore ricoverato o assistito, secondo le norme del titolo X, capo I di questo libro, fino a quando non si provveda alla nomina di un tutore, e in tutti i casi nei quali l’esercizio della patria potesta’ o della tutela sia impedito. Resta salva la facolta’ del giudice tutelare di deferire la tutela all’ente di assistenza o all’ospizio, ovvero di nominare un tutore a norma dell’art. 354.((223))

Nel caso in cui il genitore riprenda l’esercizio della patria potesta’, l’istituto deve chiedere al giudice tutelare di fissare eventualmente limiti o condizioni a tale esercizio. ((223))

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AGGIORNAMENTO (223)

Il D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 ha disposto (con l’art. 62, comma 1) che "All’articolo 402 del codice civile le parole: "potesta’ dei genitori", ovunque presenti, sono sostituite dalle seguenti: "responsabilita’ genitoriale".".

Art. 403.

(Intervento della pubblica autorita’ a favore dei minori).

Quando il minore e’ moralmente o materialmente abbandonato o e’ allevato in locali insalubri o pericolosi, oppure da persone per negligenza, immoralita’, ignoranza o per altri motivi incapaci di provvedere alla educazione di lui, la pubblica autorita’, a mezzo degli organi di protezione dell’infanzia, lo colloca in luogo sicuro, sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione.

Titolo XII
((Delle misure di protezione delle persone prive in tutto od in parte di autonomia))
((Capo I))
((Dell’amministrazione di sostegno))

Art. 404.

(( (Amministrazione di sostegno). ))

((La persona che, per effetto di una infermita’ ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilita’, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, puo’ essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio.))

Art. 405.

(( (Decreto di nomina dell’amministratore di sostegno. Durata dell’incarico e relativa pubblicita’). ))

((Il giudice tutelare provvede entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta alla nomina dell’amministratore di sostegno con decreto motivato immediatamente esecutivo, su ricorso di uno dei soggetti indicati nell’articolo 406.

Il decreto che riguarda un minore non emancipato puo’ essere emesso solo nell’ultimo anno della sua minore eta’ e diventa esecutivo a decorrere dal momento in cui la maggiore eta’ e’ raggiunta.

Se l’interessato e’ un interdetto o un inabilitato, il decreto e’ esecutivo dalla pubblicazione della sentenza di revoca dell’interdizione o dell’inabilitazione.

Qualora ne sussista la necessita’, il giudice tutelare adotta anche d’ufficio i provvedimenti urgenti per la cura della persona interessata e per la conservazione e l’amministrazione del suo patrimonio. Puo’ procedere alla nomina di un amministratore di sostegno provvisorio indicando gli atti che e’ autorizzato a compiere.

Il decreto di nomina dell’amministratore di sostegno deve contenere l’indicazione:

1) delle generalita’ della persona beneficiaria e dell’amministratore di sostegno;

2) della durata dell’incarico, che puo’ essere anche a tempo indeterminato;

3) dell’oggetto dell’incarico e degli atti che l’amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario;

4) degli atti che il beneficiario puo’ compiere solo con l’assistenza dell’amministratore di sostegno;

5) dei limiti, anche periodici, delle spese che l’amministratore di sostegno puo’ sostenere con utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o puo’ avere la disponibilita’;

6) della periodicita’ con cui l’amministratore di sostegno deve riferire al giudice circa l’attivita’ svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.

Se la durata dell’incarico e’ a tempo determinato, il giudice tutelare puo’ prorogarlo con decreto motivato pronunciato anche d’ufficio prima della scadenza del termine.

Il decreto di apertura dell’amministrazione di sostegno, il decreto di chiusura ed ogni altro provvedimento assunto dal giudice tutelare nel corso dell’amministrazione di sostegno devono essere immediatamente annotati a cura del cancelliere nell’apposito registro.

Il decreto di apertura dell’amministrazione di sostegno e il decreto di chiusura devono essere comunicati, entro dieci giorni, all’ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all’atto di nascita del beneficiario. Se la durata dell’incarico e’ a tempo determinato, le annotazioni devono essere cancellate alla scadenza del termine indicato nel decreto di apertura o in quello eventuale di proroga.))

Art. 406.

(( (Soggetti). ))

((Il ricorso per l’istituzione dell’amministrazione di sostegno puo’ essere proposto dallo stesso soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato, ovvero da uno dei soggetti indicati nell’articolo 417.

Se il ricorso concerne persona interdetta o inabilitata il medesimo e’ presentato congiuntamente all’istanza di revoca dell’interdizione o dell’inabilitazione davanti al giudice competente per quest’ultima.

I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l’apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti a proporre al giudice tutelare il ricorso di cui all’articolo 407 o a fornirne comunque notizia al pubblico ministero.))

Art. 407.

(( (Procedimento). ))

((Il ricorso per l’istituzione dell’amministrazione di sostegno deve indicare le generalita’ del beneficiario, la sua dimora abituale, le ragioni per cui si richiede la nomina dell’amministratore di sostegno, il nominativo ed il domicilio, se conosciuti dal ricorrente, del coniuge, dei discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e dei conviventi del beneficiario.

Il giudice tutelare deve sentire personalmente la persona cui il procedimento si riferisce recandosi, ove occorra, nel luogo in cui questa si trova e deve tener conto, compatibilmente con gli interessi e le esigenze di protezione della persona, dei bisogni e delle richieste di questa.

Il giudice tutelare provvede, assunte le necessarie informazioni e sentiti i soggetti di cui all’articolo 406; in caso di mancata comparizione provvede comunque sul ricorso. Dispone altresi’, anche d’ufficio, gli accertamenti di natura medica e tutti gli altri mezzi istruttori utili ai fini della decisione.

Il giudice tutelare puo’, in ogni tempo, modificare o integrare, anche d’ufficio, le decisioni assunte con il decreto di nomina dell’amministratore di sostegno.

In ogni caso, nel procedimento di nomina dell’amministratore di sostegno interviene il pubblico ministero.))

Art. 408.

(( (Scelta dell’amministratore di sostegno). ))

((La scelta dell’amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario. L’amministratore di sostegno puo’ essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacita’, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. In mancanza, ovvero in presenza di gravi motivi, il giudice tutelare puo’ designare con decreto motivato un amministratore di sostegno diverso. Nella scelta, il giudice tutelare preferisce, ove possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado ovvero il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Le designazioni di cui al primo comma possono essere revocate dall’autore con le stesse forme.

Non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario.

Il giudice tutelare, quando ne ravvisa l’opportunita’, e nel caso di designazione dell’interessato quando ricorrano gravi motivi, puo’ chiamare all’incarico di amministratore di sostegno anche altra persona idonea, ovvero uno dei soggetti di cui al titolo II al cui legale rappresentante ovvero alla persona che questi ha facolta’ di delegare con atto depositato presso l’ufficio del giudice tutelare, competono tutti i doveri e tutte le facolta’ previste nel presente capo.))

Art. 409.

(( (Effetti dell’amministrazione di sostegno). ))

((Il beneficiario conserva la capacita’ di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l’assistenza necessaria dell’amministratore di sostegno.

Il beneficiario dell’amministrazione di sostegno puo’ in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana.))

Art. 410.

(( (Doveri dell’amministratore di sostegno). ))

((Nello svolgimento dei suoi compiti l’amministratore di sostegno deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario.

L’amministratore di sostegno deve tempestivamente informare il beneficiario circa gli atti da compiere nonche’ il giudice tutelare in caso di dissenso con il beneficiario stesso. In caso di contrasto, di scelte o di atti dannosi ovvero di negligenza nel perseguire l’interesse o nel soddisfare i bisogni o le richieste del beneficiario, questi, il pubblico ministero o gli altri soggetti di cui all’articolo 406 possono ricorrere al giudice tutelare, che adotta con decreto motivato gli opportuni provvedimenti.

L’amministratore di sostegno non e’ tenuto a continuare nello svolgimento dei suoi compiti oltre dieci anni, ad eccezione dei casi in cui tale incarico e’ rivestito dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dagli ascendenti o dai discendenti.))

Art. 411.

(( (Norme applicabili all’amministrazione di sostegno). ))

((Si applicano all’amministratore di sostegno, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli da 349 a 353 e da 374 a 388. I provvedimenti di cui agli articoli 375 e 376 sono emessi dal giudice tutelare.

All’amministratore di sostegno si applicano altresi’, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 596, 599 e 779.

Sono in ogni caso valide le disposizioni testamentarie e le convenzioni in favore dell’amministratore di sostegno che sia parente entro il quarto grado del beneficiario, ovvero che sia coniuge o persona che sia stata chiamata alla funzione in quanto con lui stabilmente convivente.

Il giudice tutelare, nel provvedimento con il quale nomina l’amministratore di sostegno, o successivamente, puo’ disporre che determinati effetti, limitazioni o decadenze, previsti da disposizioni di legge per l’interdetto o l’inabilitato, si estendano al beneficiario dell’amministrazione di sostegno, avuto riguardo all’interesse del medesimo ed a quello tutelato dalle predette disposizioni. Il provvedimento e’ assunto con decreto motivato a seguito di ricorso che puo’ essere presentato anche dal beneficiario direttamente.))

Art. 412.

(( (Atti compiuti dal beneficiario o dall’amministratore di sostegno in violazione di norme di legge o delle disposizioni del giudice). ))

((Gli atti compiuti dall’amministratore di sostegno in violazione di disposizioni di legge, od in eccesso rispetto all’oggetto dell’incarico o ai poteri conferitigli dal giudice, possono essere annullati su istanza dell’amministratore di sostegno, del pubblico ministero, del beneficiario o dei suoi eredi ed aventi causa.

Possono essere parimenti annullati su istanza dell’amministratore di sostegno, del beneficiario, o dei suoi eredi ed aventi causa, gli atti compiuti personalmente dal beneficiario in violazione delle disposizioni di legge o di quelle contenute nel decreto che istituisce l’amministrazione di sostegno.

Le azioni relative si prescrivono nel termine di cinque anni. Il termine decorre dal momento in cui e’ cessato lo stato di sottoposizione all’amministrazione di sostegno.))

Art. 413.

(( (Revoca dell’amministrazione di sostegno). ))

((Quando il beneficiario, l’amministratore di sostegno, il pubblico ministero o taluno dei soggetti di cui all’articolo 406, ritengono che si siano determinati i presupposti per la cessazione dell’amministrazione di sostegno, o per la sostituzione dell’amministratore, rivolgono istanza motivata al giudice tutelare.

L’istanza e’ comunicata al beneficiario ed all’amministratore di sostegno.

Il giudice tutelare provvede con decreto motivato, acquisite le necessarie informazioni e disposti gli opportuni mezzi istruttori.

Il giudice tutelare provvede altresi’, anche d’ufficio, alla dichiarazione di cessazione dell’amministrazione di sostegno quando questa si sia rivelata inidonea a realizzare la piena tutela del beneficiario. In tale ipotesi, se ritiene che si debba promuovere giudizio di interdizione o di inabilitazione, ne informa il pubblico ministero, affinche’ vi provveda. In questo caso l’amministrazione di sostegno cessa con la nomina del tutore o del curatore provvisorio ai sensi dell’articolo 419, ovvero con la dichiarazione di interdizione o di inabilitazione)).

((Capo II))
((Della interdizione, della inabilitazione e della incapacita’ naturale))

Art. 414.

(( (Persone che possono essere interdette). ))

((Il maggiore di eta’ e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermita’ di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando cio’ e’ necessario per assicurare la loro adeguata protezione)).

Art. 415.

(Persone che possono essere inabilitate).

Il maggiore di eta’ infermo di mente, lo stato del quale non e’ talmente grave da far luogo all’interdizione, puo’ essere inabilitato.

Possono anche essere inabilitati coloro che, per prodigalita’ o per abuso abituale di bevande alcooliche o di stupefacenti, espongono se’ o la loro famiglia a gravi pregiudizi economici.

Possono infine essere inabilitati il sordomuto e il cieco dalla nascita o dalla prima infanzia, se non hanno ricevuto un’educazione sufficiente, salva l’applicazione dell’art. 414 quando risulta che essi sono del tutto incapaci di provvedere ai propri interessi.((146))

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AGGIORNAMENTO (146)

La L. 9 gennaio 2004, n. 6 ha disposto (con l’art. 4, comma 1) che "Nel titolo XII del libro primo del codice civile, prima dell’articolo 414 sono inserite le seguenti parole:

"Capo II. – Della interdizione, della inabilitazione e della incapacita’ naturale"."

Art. 416.

(Interdizione e inabilitazione nell’ultimo anno di minore eta’).

Il minore non emancipato puo’ essere interdetto o inabilitato nell’ultimo anno della sua minore eta’. L’interdizione o l’inabilitazione ha effetto dal giorno in cui il minore raggiunge l’eta’ maggiore.((146))

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AGGIORNAMENTO (146)

La L. 9 gennaio 2004, n. 6 ha disposto (con l’art. 4, comma 1) che "Nel titolo XII del libro primo del codice civile, prima dell’articolo 414 sono inserite le seguenti parole:

"Capo II. – Della interdizione, della inabilitazione e della incapacita’ naturale"."

Art. 417.

(Istanza d’interdizione o d’inabilitazione).

L’interdizione e l’inabilitazione possono essere promosse dalle persone indicate negli articoli 414 e 415, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, dal tutore o curatore ovvero dal pubblico ministero.

Se l’interdicendo o l’inabilitando si trova sotto la patria potesta’ o ha per curatore uno dei genitori, l’interdizione o l’inabilitazione non puo’ essere promossa che su istanza del genitore medesimo o del pubblico ministero.((223))

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AGGIORNAMENTO (223)

Il D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 ha disposto (con l’art. 63, comma 1) che "Al secondo comma dell’articolo 417 del codice civile le parole: "potesta’ dei genitori" sono sostituite dalle seguenti: "responsabilita’ genitoriale".".

Art. 418.

(Poteri dell’autorita’ giudiziaria).

Promosso il giudizio d’interdizione, puo’ essere dichiarata anche d’ufficio l’inabilitazione per infermita’ di mente.

Se nel corso del giudizio d’inabilitazione si rivela l’esistenza delle condizioni richieste per l’interdizione, il pubblico ministero fa istanza al tribunale di pronunziare l’interdizione, e il tribunale provvede nello stesso giudizio, premessa l’istruttoria necessaria.

((Se nel corso del giudizio di interdizione o di inabilitazione appare opportuno applicare l’amministrazione di sostegno, il giudice, d’ufficio o ad istanza di parte, dispone la trasmissione del procedimento al giudice tutelare. In tal caso il giudice competente per l’interdizione o per l’inabilitazione puo’ adottare i provvedimenti urgenti di cui al quarto comma dell’articolo 405)).

Art. 419.

(Mezzi istruttori e provvedimenti provvisori).

Non si puo’ pronunziare l’interdizione o l’inabilitazione senza che si sia proceduto all’esame dell’interdicendo o dell’inabilitando.

Il giudice puo’ in questo esame farsi assistere da un consulente tecnico. Puo’ anche d’ufficio disporre i mezzi istruttori utili ai fini del giudizio, interrogare i parenti prossimi dell’interdicendo o inabilitando e assumere le necessarie informazioni.

Dopo l’esame, qualora sia ritenuto opportuno, puo’ essere nominato un tutore provvisorio all’interdicendo o un curatore provvisorio all’inabilitando.((146))

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AGGIORNAMENTO (146)

La L. 9 gennaio 2004, n. 6 ha disposto (con l’art. 4, comma 1) che "Nel titolo XII del libro primo del codice civile, prima dell’articolo 414 sono inserite le seguenti parole:

"Capo II. – Della interdizione, della inabilitazione e della incapacita’ naturale"."

Art. 420.

ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 13 MAGGIO 1978, N. 180 ((146))

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AGGIORNAMENTO (146)

La L. 9 gennaio 2004, n. 6 ha disposto (con l’art. 4, comma 1) che "Nel titolo XII del libro primo del codice civile, prima dell’articolo 414 sono inserite le seguenti parole:

"Capo II. – Della interdizione, della inabilitazione e della incapacita’ naturale"."

Art. 421.

(Decorrenza degli effetti dell’interdizione e dell’inabilitazione).

L’interdizione e l’inabilitazione producono i loro effetti dal giorno della pubblicazione della sentenza, salvo il caso previsto dall’art. 416.((146))

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AGGIORNAMENTO (146)

La L. 9 gennaio 2004, n. 6 ha disposto (con l’art. 4, comma 1) che "Nel titolo XII del libro primo del codice civile, prima dell’articolo 414 sono inserite le seguenti parole:

"Capo II. – Della interdizione, della inabilitazione e della incapacita’ naturale"."

Art. 422.

(Cessazione del tutore e del curatore provvisorio).

Nella sentenza che rigetta l’istanza d’interdizione o d’inabilitazione, puo’ disporsi che il tutore o il curatore provvisorio rimanga in ufficio fino a che la sentenza non sia passata in giudicato.((146))

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AGGIORNAMENTO (146)

La L. 9 gennaio 2004, n. 6 ha disposto (con l’art. 4, comma 1) che "Nel titolo XII del libro primo del codice civile, prima dell’articolo 414 sono inserite le seguenti parole:

"Capo II. – Della interdizione, della inabilitazione e della incapacita’ naturale"."

Art. 423.

(Pubblicita’).

Il decreto di nomina del tutore o del curatore provvisorio e la sentenza d’interdizione o d’inabilitazione devono essere immediatamente annotati a cura del cancelliere nell’apposito registro e comunicati entro dieci giorni all’ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all’atto di nascita.((146))

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AGGIORNAMENTO (146)

La L. 9 gennaio 2004, n. 6 ha disposto (con l’art. 4, comma 1) che "Nel titolo XII del libro primo del codice civile, prima dell’articolo 414 sono inserite le seguenti parole:

"Capo II. – Della interdizione, della inabilitazione e della incapacita’ naturale"."

Art. 424.

(Tutela dell’interdetto e curatela dell’inabilitato).

Le disposizioni sulla tutela dei minori e quelle sulla curatela dei minori emancipati si applicano rispettivamente alla tutela degli interdetti e alla curatela degli inabilitati.

Le stesse disposizioni si applicano rispettivamente anche nei casi di nomina del tutore provvisorio dell’interdicendo e del curatore provvisorio dell’inabilitando a norma dell’art. 419. Per l’interdicendo non si nomina il protutore provvisorio.

((Nella scelta del tutore dell’interdetto e del curatore dell’inabilitato il giudice tutelare individua di preferenza la persona piu’ idonea all’incarico tra i soggetti, e con i criteri, indicati nell’articolo 408)).

Art. 425.

(Esercizio dell’impresa commerciale da parte dell’inabilitato).

L’inabilitato puo’ continuare l’esercizio dell’impresa commerciale soltanto se autorizzato dal tribunale su parere del giudice tutelare. L’autorizzazione puo’ essere subordinata alla nomina di un institore.((146))

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AGGIORNAMENTO (146)

La L. 9 gennaio 2004, n. 6 ha disposto (con l’art. 4, comma 1) che "Nel titolo XII del libro primo del codice civile, prima dell’articolo 414 sono inserite le seguenti parole:

"Capo II. – Della interdizione, della inabilitazione e della incapacita’ naturale"."

Art. 426.

(Durata dell’ufficio).

Nessuno e’ tenuto a continuare nella tutela dell’interdetto o nella curatela dell’inabilitato oltre dieci anni, ad eccezione del coniuge, ((della persona stabilmente convivente,)) degli ascendenti o dei discendenti.

Art. 427.

(Atti compiuti dall’interdetto e dall’inabilitato).

((Nella sentenza che pronuncia l’interdizione o l’inabilitazione, o in successivi provvedimenti dell’autorita’ giudiziaria, puo’ stabilirsi che taluni atti di ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall’interdetto senza l’intervento ovvero con l’assistenza del tutore, o che taluni atti eccedenti l’ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall’inabilitato senza l’assistenza del curatore)).

Gli atti compiuti dall’interdetto dopo la sentenza di interdizione possono essere annullati su istanza del tutore, dell’interdetto o dei suoi eredi o aventi causa. Sono del pari annullabili gli atti compiuti dall’interdetto dopo la nomina del tutore provvisorio, qualora alla nomina segua la sentenza d’interdizione.

Possono essere annullati su istanza dell’inabilitato o dei suoi eredi o aventi causa gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione fatti dall’inabilitato, senza l’osservanza delle prescritte formalita’, dopo la sentenza di inabilitazione o dopo la nomina del curatore provvisorio, qualora alla nomina sia seguita l’inabilitazione.

Per gli atti compiuti dall’interdetto prima della sentenza d’interdizione o prima della nomina del tutore provvisorio si applicano le disposizioni dell’articolo seguente.

Art. 428.

(Atti compiuti da persona incapace d’intendere o di volere).

Gli atti compiuti da persona che, sebbene non interdetta, si provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace d’intendere o di volere al momento in cui gli atti sono stati compiuti, possono essere annullati su istanza della persona medesima o dei suoi eredi o aventi causa, se ne risulta un grave pregiudizio all’autore.

L’annullamento dei contratti non puo’ essere pronunziato se non quando, per il pregiudizio che sia derivato o possa derivare alla persona incapace d’intendere o di volere o per la qualita’ del contratto o altrimenti, risulta la malafede dell’altro contraente.

L’azione si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui l’atto o il contratto e’ stato compiuto.

Resta salva ogni diversa disposizione di legge.((146))

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AGGIORNAMENTO (146)

La L. 9 gennaio 2004, n. 6 ha disposto (con l’art. 4, comma 1) che "Nel titolo XII del libro primo del codice civile, prima dell’articolo 414 sono inserite le seguenti parole:

"Capo II. – Della interdizione, della inabilitazione e della incapacita’ naturale"."

Art. 429.

(Revoca dell’interdizione e dell’inabilitazione).

Quando cessa la causa dell’interdizione o dell’inabilitazione, queste possono essere revocate su istanza del coniuge, dei parenti entro il quarto grado o degli affini entro il secondo grado, del tutore dell’interdetto, del curatore dell’inabilitato o su istanza del pubblico ministero.

Il giudice tutelare deve vigilare per riconoscere se la causa dell’interdizione o dell’inabilitazione continui. Se ritiene che sia venuta meno, deve informarne il pubblico ministero.

((Se nel corso del giudizio per la revoca dell’interdizione o dell’inabilitazione appare opportuno che, successivamente alla revoca, il soggetto sia assistito dall’amministratore di sostegno, il tribunale, d’ufficio o ad istanza di parte, dispone la trasmissione degli atti al giudice tutelare)).

Art. 430.

(Pubblicita’).

Alla sentenza di revoca dell’interdizione o dell’inabilitazione si applica l’art. 423.((146))

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AGGIORNAMENTO (146)

La L. 9 gennaio 2004, n. 6 ha disposto (con l’art. 4, comma 1) che "Nel titolo XII del libro primo del codice civile, prima dell’articolo 414 sono inserite le seguenti parole:

"Capo II. – Della interdizione, della inabilitazione e della incapacita’ naturale"."

Art. 431.

(Decorrenza degli effetti della sentenza di revoca).

La sentenza che revoca l’interdizione o l’inabilitazione produce i suoi effetti appena passata in giudicato.

Tuttavia gli atti compiuti dopo la pubblicazione della sentenza di revoca non possono essere impugnati se non quando la revoca e’ esclusa con sentenza passata in giudicato.((146))

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AGGIORNAMENTO (146)

La L. 9 gennaio 2004, n. 6 ha disposto (con l’art. 4, comma 1) che "Nel titolo XII del libro primo del codice civile, prima dell’articolo 414 sono inserite le seguenti parole:

"Capo II. – Della interdizione, della inabilitazione e della incapacita’ naturale"."

Art. 432.

(Inabilitazione nel giudizio di revoca dell’interdizione).

L’autorita’ giudiziaria che, pur riconoscendo fondata l’istanza di revoca dell’interdizione, non crede che l’infermo abbia riacquistato la piena capacita’, puo’ revocare l’interdizione e dichiarare inabilitato l’infermo medesimo.

Si applica anche in questo caso il primo comma dell’articolo precedente.

Gli atti non eccedenti l’ordinaria amministrazione, compiuti dall’inabilitato dopo la pubblicazione della sentenza che revoca l’interdizione, possono essere impugnati solo quando la revoca e’ esclusa con sentenza passata in giudicato.((146))

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AGGIORNAMENTO (146)

La L. 9 gennaio 2004, n. 6 ha disposto (con l’art. 4, comma 1) che "Nel titolo XII del libro primo del codice civile, prima dell’articolo 414 sono inserite le seguenti parole:

"Capo II. – Della interdizione, della inabilitazione e della incapacita’ naturale"."

TITOLO XIII
DEGLI ALIMENTI

Art. 433.

Persone obbligate.

All’obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti, nell’ordine:

1) il coniuge;

((2) i figli, anche adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi;))

((3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi; gli adottanti;))

4) i generi e le nuore;

5) il suocero e la suocera;

6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.(216)

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AGGIORNAMENTO (216)

La L. 10 dicembre 2012, n. 219 ha disposto (con l’art. 1, comma 11) che "Nel codice civile, le parole: «figli legittimi» e «figli naturali», ovunque ricorrono, sono sostituite dalla seguente: «figli»."

Art. 434.

(Cessazione dell’obbligo tra affini).

L’obbligazione alimentare del suocero e della suocera e quella del genero e della nuora cessano:

1) quando la persona che ha diritto agli alimenti e’ passata a nuove nozze;

2) quando il coniuge, da cui deriva l’affinita’, e i figli nati dalla sua unione con l’altro coniuge e i loro discendenti sono morti.

Art. 435.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151))

Art. 436.

Obbligo tra adottante e adottato.

Lo adottante deve gli alimenti al figlio adottivo con precedenza sui genitori ((…)) di lui.

Art. 437.

(Obbligo del donatario).

Il donatario e’ tenuto, con precedenza su ogni altro obbligato, a prestare gli alimenti al donante, a meno che si tratti di donazione fatta in riguardo di un matrimonio o di una donazione rimuneratoria.

Art. 438.

(Misura degli alimenti).

Gli alimenti possono essere chiesti solo da chi versa in istato di bisogno e non e’ in grado di provvedere al proprio mantenimento.

Essi devono essere assegnati in proporzione del bisogno di chi li domanda e delle condizioni economiche di chi deve somministrarli. Non devono tuttavia superare quanto sia necessario per la vita dell’alimentando, avuto pero’ riguardo alla sua posizione sociale.

Il donatario non e’ tenuto oltre il valore della donazione tuttora esistente nel suo patrimonio.

Art. 439.

(Misura degli alimenti tra fratelli e sorelle).

Tra fratelli e sorelle gli alimenti sono dovuti nella misura dello stretto necessario.

((Possono comprendere anche le spese per l’educazione e l’istruzione se si tratta di minore)).

Art. 440.

(Cessazione, riduzione e aumento).

Se dopo l’assegnazione degli alimenti mutano le condizioni economiche di chi li somministra o di chi li riceve, l’autorita’ giudiziaria provvede per la cessazione, la riduzione o l’aumento, secondo le circostanze. Gli alimenti possono pure essere ridotti per la condotta disordinata o riprovevole dell’alimentato.

Se, dopo assegnati gli alimenti, consta che uno degli obbligati di grado anteriore e’ in condizione di poterli somministrare, l’autorita’ giudiziaria non puo’ liberare l’obbligato di grado posteriore se non quando abbia imposto all’obbligato di grado anteriore di somministrare gli alimenti.

Art. 441.

(Concorso di obbligati).

Se piu’ persone sono obbligate nello stesso grado alla prestazione degli alimenti, tutte devono concorrere alla prestazione stessa, ciascuna in proporzione delle proprie condizioni economiche.

Se le persone chiamate in grado anteriore alla prestazione non sono in condizioni di sopportare l’onere in tutto o in parte, l’obbligazione stessa e’ posta in tutto o in parte a carico delle persone chiamate in grado posteriore.

Se gli obbligati non sono concordi sulla misura, sulla distribuzione e sul modo di somministrazione degli alimenti, provvede l’autorita’ giudiziaria secondo le circostanze.

Art. 442.

(Concorso di aventi diritto).

Quando piu’ persone hanno diritto agli alimenti nei confronti di un medesimo obbligato, e questi non e’ in grado’ di provvedere ai bisogni di ciascuna di esse, l’autorita’ giudiziaria da’ i provvedimenti opportuni, tenendo conto della prossimita’ della parentela e dei rispettivi bisogni, e anche della possibilita’ che taluno degli aventi diritto abbia di conseguire gli alimenti da obbligati di grado ulteriore.

Art. 443.

(Modo di somministrazione degli alimenti).

Chi deve somministrare gli alimenti ha la scelta di adempiere questa obbligazione o mediante un assegno alimentare corrisposto in periodi anticipati, o accogliendo e mantenendo nella propria casa colui che vi ha diritto.

L’autorita’ giudiziaria puo’ pero’, secondo le circostanze, determinare il modo di somministrazione.

In caso di urgente necessita’ l’autorita’ giudiziaria puo’ altresi’ porre temporaneamente l’obbligazione degli alimenti a carico di uno solo tra quelli che vi sono obbligati, salvo il regresso verso gli altri.

Art. 444.

(Adempimento della prestazione alimentare).

L’assegno alimentare prestato secondo le modalita’ stabilite non puo’ essere nuovamente richiesto, qualunque uso l’alimentando ne abbia fatto.

Art. 445.

(Decorrenza degli alimenti).

Gli alimenti sono dovuti dal giorno della domanda giudiziale o dal giorno della costituzione in mora dell’obbligato, quando questa costituzione sia entro sei mesi seguita dalla domanda giudiziale.

Art. 446.

(Assegno provvisorio).

Finche’ non sono determinati definitivamente il modo e la misura degli alimenti, il presidente del tribunale puo’, sentita l’altra parte, ordinare un assegno in via provvisoria ponendolo, nel caso di concorso di piu’ obbligati, a carico anche di uno solo di essi, salvo il regresso verso gli altri.(111)((112a))

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AGGIORNAMENTO (111)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l’art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall’articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."

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AGGIORNAMENTO (112a)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l’art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."

Art. 447.

(Inammissibilita’ di cessione e di compensazione).

Il credito alimentare non puo’ essere ceduto.

L’obbligato agli alimenti non puo’ opporre all’altra parte la compensazione, neppure quando si tratta di prestazioni arretrate.

Art. 448.

(Cessazione per morte dell’obbligato).

L’obbligo degli alimenti cessa con la morte dell’obbligato, anche se questi li ha somministrati in esecuzione di sentenza.

Art. 448-bis

(Cessazione per decadenza dell’avente diritto dalla ((responsabilita’ genitoriale)) sui figli).

Il figlio, anche adottivo, e, in sua mancanza, i discendenti prossimi non sono tenuti all’adempimento dell’obbligo di prestare gli alimenti al genitore nei confronti del quale e’ stata pronunciata la decadenza dalla ((responsabilita’ genitoriale)) e, per i fatti che non integrano i casi di indegnita’ di cui all’articolo 463, possono escluderlo dalla successione.

TITOLO XIV
DEGLI ATTI DELLO STATO CIVILE

Art. 449.

(Registri dello stato civile).

I registri dello stato civile sono tenuti in ogni comune in conformita’ delle norme contenute nella legge sull’ordinamento dello stato civile.

Art. 450.

(Pubblicita’ dei registri dello stato civile).

I registri dello stato civile sono pubblici.

Gli ufficiali dello stato civile devono rilasciare gli estratti e i certificati che vengono loro domandati con le indicazioni dalla legge prescritte.

Essi devono altresi’ compiere negli atti affidati alla loro custodia le indagini domandate dai privati.

Art. 451.

(Forza probatoria degli atti).

Gli atti dello stato civile fanno prova, fino a querela di falso, di cio’ che l’ufficiale pubblico attesta essere avvenuto alla sua presenza o da lui compiuto.

Le dichiarazioni dei comparenti fanno fede fino a prova contraria.

Le indicazioni estranee all’atto non hanno alcun valore.

Art. 452.

(Mancanza, distruzione o smarrimento di registri).

Se non si sono tenuti i registri o sono andati distrutti o smarriti o se, per qualunque altra causa, manca in tutto o in parte la registrazione dell’atto, la prova della nascita o della morte puo’ essere data con ogni mezzo.

In caso di mancanza, di distruzione totale o parziale, di alterazione o di occultamento accaduti per dolo del richiedente, questi non e’ ammesso alla prova consentita nel comma precedente.

Art. 453.

(Annotazioni).

Nessuna annotazione puo’ essere fatta sopra un atto gia’ iscritto nei registri se non e’ disposta per legge ovvero non e’ ordinata dall’autorita’ giudiziaria.

Art. 454.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396)).

Art. 455.

(Efficacia della sentenza di rettificazione).

La sentenza di rettificazione non puo’ essere opposta a quelli che non concorsero a domandare la rettificazione, ovvero non furono parti in giudizio o non vi furono regolarmente chiamati.

LIBRO SECONDO
DELLE SUCCESSIONI
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI SULLE SUCCESSIONI
CAPO I
Dell’apertura della successione, della delazione e dell’acquisto dell’eredita’

Art. 456.

(Apertura della successione).

La successione si apre al momento della morte, nel luogo dell’ultimo domicilio del defunto.

Art. 457.

(Delazione dell’eredita’).

L’eredita’ si devolve per legge o per testamento.

Non si fa luogo alla successione legittima se non quando manca, in tutto o in parte, quella testamentaria.

Le disposizioni testamentarie non possono pregiudicare i diritti che la legge riserva ai legittimari.

Art. 458.

(Divieto di patti successori).

((Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 768-bis e seguenti,)) e’ nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione. E’ del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinunzia ai medesimi.

Art. 459.

(Acquisto dell’eredita’).

L’eredita’ si acquista con l’accettazione. L’effetto dell’accettazione risale al momento nel quale si e’ aperta la successione.

Art. 460.

(Poteri del chiamato prima dell’accettazione).

Il chiamato all’eredita’ puo’ esercitare le azioni possessorie a tutela dei beni ereditari, senza bisogno di materiale apprensione.

Egli inoltre puo’ compiere atti conservativi, di vigilanza e di amministrazione temporanea, e puo’ farsi autorizzare dall’autorita’ giudiziaria a vendere i beni che non si possono conservare o la cui conservazione importa grave dispendio.

Non puo’ il chiamato compiere gli atti indicati nei commi precedenti, quando si e’ provveduto alla nomina di un curatore dell’eredita’ a norma dell’art. 528.

Art. 461.

(Rimborso delle spese sostenute dal chiamato).

Se il chiamato rinunzia all’eredita’, le spese sostenute per gli atti indicati dall’articolo precedente sono a carico dell’eredita’.

CAPO II
Della capacita’ di succedere

Art. 462.

(Capacita’ delle persone fisiche).

Sono capaci di succedere tutti coloro che sono nati o concepiti al tempo dell’apertura della successione.

Salvo prova contraria, si presume concepito al tempo dell’apertura della successione chi e’ nato entro i trecento giorni dalla morte della persona della cui successione si tratta.

Possono inoltre ricevere per testamento i figli di una determinata persona vivente al tempo della morte del testatore, benche’ non ancora concepiti.

CAPO III
Dell’indegnita’

Art. 463.

(Casi d’indegnita’).

E’ escluso dalla successione come indegno:

1) chi ha volontariamente ucciso o tentato di uccidere la persona della cui successione si tratta, o il coniuge, o un discendente, o un ascendente della medesima, purche’ non ricorra alcuna delle cause che escludono la punibilita’ a norma della legge penale;

2)chi ha commesso, in danno di una di tali persone, un fatto al quale la legge ((…)) dichiara applicabili le disposizioni sull’omicidio;

3) chi ha denunziato una di tali persone per reato punibile ((…)) con l’ergastolo o con la reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a tre anni, se la denunzia e’ stata dichiarata calunniosa in giudizio penale; ovvero ha testimoniato contro le persone medesime imputate dei predetti reati, se la testimonianza e’ stata dichiarata, nei confronti di lui, falsa in giudizio penale;

((3-bis) chi, essendo decaduto dalla potesta’ genitoriale nei confronti della persona della cui successione si tratta a norma dell’articolo 330, non e’ stato reintegrato nella potesta’ alla data di apertura della successione della medesima));

4) chi ha indotto con dolo o violenza la persona, della cui successione si tratta, a fare, revocare o mutare il testamento, o ne l’ha impedita;

5) chi ha soppresso, celato o alterato il testamento dal quale la successione sarebbe stata regolata;

6) chi ha formato un testamento falso o ne ha fatto scientemente uso.

Art. 463-bis.

(( (Sospensione dalla successione)).))

((Sono sospesi dalla successione il coniuge, anche legalmente separato, nonche’ la parte dell’unione civile indagati per l’omicidio volontario o tentato nei confronti dell’altro coniuge o dell’altra parte dell’unione civile, fino al decreto di archiviazione o alla sentenza definitiva di proscioglimento. In tal caso si fa luogo alla nomina di un curatore ai sensi dell’articolo 528. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, il responsabile e’ escluso dalla successione ai sensi dell’articolo 463 del presente codice.

Le disposizioni di cui al primo comma si applicano anche nei casi di persona indagata per l’omicidio volontario o tentato nei confronti di uno o entrambi i genitori, del fratello o della sorella.

Il pubblico ministero, compatibilmente con le esigenze di segretezza delle indagini, comunica senza ritardo alla cancelleria del tribunale del circondario in cui si e’ aperta la successione l’avvenuta iscrizione nel registro delle notizie di reato, ai fini della sospensione di cui al presente articolo)).

Art. 464.

(Restituzione dei frutti).

L’indegno e’ obbligato a restituire i frutti che gli sono pervenuti dopo l’apertura della successione.

Art. 465.

(Indegnita’ del genitore).

Colui che e’ escluso per indegnita’ dalla successione non ha sui beni della medesima, che siano devoluti ai suoi figli, i diritti di usufrutto o di amministrazione che la legge accorda ai genitori.

Art. 466.

(Riabilitazione dell’indegno).

Chi e’ incorso nell’indegnita’ e’ ammesso a succedere quando la persona, della cui successione si tratta, ve lo ha espressamente abilitato con atto pubblico o con testamento.

Tuttavia l’indegno non espressamente abilitato, se e’ stato contemplato nel testamento quando il testatore conosceva la causa dell’indegnita’, e’ ammesso a succedere nei limiti della disposizione testamentaria.

CAPO IV
Della rappresentazione

Art. 467.

Nozione.

La rappresentazione fa subentrare i discendenti ((…)) nel luogo e nel grado del loro ascendente, in tutti i casi in cui questi non puo’ o non vuole accettare l’eredita’ o il legato.

Si ha rappresentazione nella successione testamentaria quando il testatore non ha provveduto per il caso in cui l’istituto non possa o non voglia accettare la eredita’ o il legato, e sempre che non si tratti di legato di usufrutto o di altro diritto di natura personale.

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AGGIORNAMENTO (15)

La Corte Costituzionale, con sentenza 2 – 14 aprile 1969, n. 79 (in G.U. 1a s.s. 23/04/1969, n. 105), ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale del presente articolo "limitatamente alla parte in cui esclude dalla rappresentazione il figlio naturale di chi, figlio o fratello del de cuius, non potendo o non volendo accettare, non lasci o non abbia discendenti legittimi".

Art. 468.

(Soggetti).

La rappresentazione ha luogo, nella linea retta, a favore dei discendenti dei figli, legittimati e adottivi, nonche’ dei discendenti dei figli del defunto, e, nella linea collaterale, a favore dei discendenti dei fratelli e delle sorelle del defunto.((223))

I discendenti possono succedere per rappresentazione anche se hanno rinunziato all’eredita’ della persona in luogo della quale subentrano, o sono incapaci o indegni di succedere rispetto a questa. (15)

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AGGIORNAMENTO (15)

La Corte Costituzionale, con sentenza 2 – 14 aprile 1969, n. 79 (in G.U. 1a s.s. 23/04/1969, n. 105), ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale "dell’art. 468 del Codice civile, a norma dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e negli stessi limiti di cui al predetto art. 467 del Codice civile".

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AGGIORNAMENTO (223)

Il D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 ha disposto (con l’art. 68, comma 1) che "All’articolo 468 del codice civile le parole: "legittimi, legittimati e adottivi" sono sostituite dalle seguenti: "anche adottivi"; le parole: "nonche’ dei discendenti dei figli naturali del defunto," sono soppresse".

Art. 469.

(Estensione del diritto di rappresentazione. Divisione)

La rappresentazione ha luogo in infinito, siano uguali o disuguali il grado dei discendenti e il loro numero in ciascuna stirpe.

La rappresentazione ha luogo anche nel caso di unicita’ di stirpe.

Quando vi e’ rappresentazione, la divisione si fa per stirpi.

Se uno stipite ha prodotto piu’ rami, la suddivisione avviene per stirpi anche in ciascun ramo, e per capi tra i membri del medesimo ramo.

CAPO V
DELL’ACCETTAZIONE DELL’EREDITA’
Sezione I
Disposizioni generali

Art. 470.

(Accettazione pura e semplice e accettazione col beneficio d’inventario).

L’eredita’ puo’ essere accettata puramente e semplicemente o col beneficio d’inventario.

L’accettazione col beneficio d’inventario puo’ farsi nonostante qualunque divieto del testatore.

Art. 471.

(Eredita’ devolute a minori o interdetti).

Non si possono accettare le eredita’ devolute ai minori e agli interdetti, se non col beneficio d’inventario, osservate le disposizioni degli articoli 321 e 374.

Art. 472.

(Eredita’ devolute a minori emancipati o a inabilitati).

I minori emancipati e gli inabilitati non possono accettare le eredita’, se non col beneficio d’inventario; osservate le disposizioni dell’art. 394.

Art. 473.

(( (Eredita’ devolute a persone giuridiche o ad associazioni, fondazioni ed enti non riconosciuti). ))

((L’accettazione delle eredita’ devolute alle persone giuridiche o ad associazioni, fondazioni ed enti non riconosciuti non puo’ farsi che col beneficio d’inventario.

Il presente articolo non si applica alle societa’)).

Art. 474.

(Modi di accettazione).

L’accettazione puo’ essere espressa o tacita.

Art. 475.

(Accettazione espressa).

L’accettazione e’ espressa quando, in un atto pubblico o in una scrittura privata, il chiamata all’eredita’ ha dichiarato di accettarla oppure ha assunto il titolo di erede.

E’ nulla la dichiarazione di accettare sotto condizione o a termine.

Parimenti e’ nulla la dichiarazione di accettazione parziale di eredita’.

Art. 476.

(Accettazione tacita).

L’accettazione e’ tacita quando il chiamato all’eredita’ compie un atto che presuppone necessariamente la sua volonta’ di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualita’ di erede.

Art. 477.

(Donazione, vendita e cessione dei diritti di successione).

La donazione, la vendita o la cessione, che il chiamato all’eredita’ faccia dei suoi diritti di successione a un estraneo o a tutti gli altri chiamati o ad alcuno di questi, importa accettazione dell’eredita’.

Art. 478.

(Rinunzia che importa accettazione).

La rinunzia ai diritti di successione, qualora sia fatta verso corrispettivo o a favore di alcuni soltanto dei chiamati, importa accettazione.

Art. 479.

(Trasmissione del diritto di accettazione).

Se il chiamato all’eredita’ muore senza averla accettata, il diritto di accettarla si trasmette agli eredi.

Se questi non sono d’accordo per accettare o rinunziare, colui che accetta l’eredita’ acquista tutti i diritti e soggiace a tutti i pesi ereditari, mentre vi rimane estraneo chi ha rinunziato.

La rinunzia all’eredita’ propria del trasmittente include rinunzia all’eredita’ che al medesimo e’ devoluta.

Art. 480.

(Prescrizione).

Il diritto di accettare l’eredita’ si prescrive in dieci anni.

Il termine decorre dal giorno dell’apertura della successione e, in caso d’istituzione condizionale, dal giorno in cui si verifica la condizione.((In caso di accertamento giudiziale della filiazione il termine decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che accerta la filiazione stessa.))

Il termine non corre per i chiamati ulteriori, se vi e’ stata accettazione da parte di precedenti chiamati e successivamente il loro acquisto ereditario e’ venuto meno.

Art. 481.

(Fissazione di un termine per l’accettazione).

Chiunque vi ha interesse puo’ chiedere che l’autorita’ giudiziaria fissi un termine entro il quale il chiamato dichiara se accetta o rinunzia all’eredita’. Trascorso questo termine senza che abbia fatto la dichiarazione, il chiamato perde il diritto di accettare.

Art. 482.

(Impugnazione per violenza o dolo).

L’accettazione dell’eredita’ si puo’ impugnare quando e’ effetto di violenza o di dolo.

L’azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui e’ cessata la violenza o e’ stato scoperto il dolo.

Art. 483.

(Impugnazione per errore).

L’accettazione dell’eredita’ non si puo’ impugnare se e’ viziata da errore.

Tuttavia, se si scopre un testamento del quale non si aveva notizia al tempo dell’accettazione, l’erede non e’ tenuto a soddisfare i legati scritti in esso oltre il valore dell’eredita’, o con pregiudizio della porzione legittima che gli e’ dovuta. Se i beni ereditari non bastano a soddisfare tali legati, si riducono proporzionalmente anche i legati scritti in altri testamenti. Se alcuni legatari sono stati gia’ soddisfatti per intero, contro di loro e’ data azione di regresso.

L’onere di provare il valore dell’eredita’ incombe all’erede.

Sezione II
Del beneficio d’inventario

Art. 484.

(Accettazione col beneficio d’inventario).

L’accettazione col beneficio d’inventario si fa mediante dichiarazione, ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si e’ aperta la successione, e inserita nel registro delle successioni conservato nello stesso tribunale.(111)((112a))

Entro un mese dall’inserzione, la dichiarazione deve essere trascritta, a cura del cancelliere, presso l’ufficio dei registri immobiliari del luogo in cui si e’ aperta la successione.

La dichiarazione deve essere preceduta o seguita dall’inventario, nelle forme prescritte dal codice di procedura civile.

Se l’inventario e’ fatto prima della dichiarazione, nel registro deve pure menzionarsi la data in cui esso e’ stato compiuto.

Se l’inventario e’ fatto dopo la dichiarazione, l’ufficiale pubblico che lo ha redatto deve, nel termine di un mese, far inserire nel registro l’annotazione della data in cui esso e’ stato compiuto.

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AGGIORNAMENTO (111)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l’art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall’articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."

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AGGIORNAMENTO (112a)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l’art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."

Art. 485.

(Chiamato all’eredita’ che e’ nel possesso di beni).

Il chiamato all’eredita’, quando a qualsiasi titolo e’ nel possesso di beni ereditari, deve fare l’inventario entro tre mesi dal giorno dell’apertura della successione o della notizia della devoluta eredita’. Se entro questo termine lo ha cominciato ma non e’ stato in grado di completarlo, puo’ ottenere dal tribunale del luogo in cui si e’ aperta la successione una proroga che, salvo gravi circostanze, non deve eccedere i tre mesi.(111)((112a))

Trascorso tale termine senza che l’inventario sia stato compiuto, il chiamato all’eredita’ e’ considerato erede puro e semplice.

Compiuto l’inventario, il chiamato che non abbia ancora fatto la dichiarazione a norma dell’art. 484 ha un termine di quaranta giorni da quello del compimento dell’inventario medesimo, per deliberare se accetta o rinunzia all’eredita’. Trascorso questo termine senza che abbia deliberato, e’ considerato erede puro e semplice.

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AGGIORNAMENTO (111)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l’art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall’articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."

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AGGIORNAMENTO (112a)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l’art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."

Art. 486.

(Poteri).

Durante i termini stabiliti dall’articolo precedente per fare l’inventario e per deliberare, il chiamato, oltre che esercitare i poteri indicati nell’art. 460, puo’ stare in giudizio come convenuto per rappresentare l’eredita’.

Se non compare, l’autorita’ giudiziaria nomina un curatore all’eredita’ affinche’ la rappresenti in giudizio.

Art. 487.

(Chiamato all’eredita’ che non e’ nel possesso di beni).

Il chiamato all’eredita’, che non e’ nel possesso di beni ereditari, puo’ fare la dichiarazione di accettare col beneficio d’inventario fino a che il diritto di accettare non e’ prescritto.

Quando ha fatto la dichiarazione, deve compiere l’inventario nel termine di tre mesi dalla dichiarazione, salva la proroga accordata dall’autorita’ giudiziaria a norma dell’art. 485; in mancanza, e’ considerato erede puro e semplice.

Quando ha fatto l’inventario non preceduto da dichiarazione d’accettazione, questa deve essere fatta nei quaranta giorni successivi al compimento dell’inventario; in mancanza, il chiamato perde il diritto di accettare l’eredita’.

Art. 488.

(Dichiarazione in caso di termine fissato dall’autorita’ giudiziaria).

Il chiamato all’eredita’,che non e’ nel possesso di beni ereditari, qualora gli sia stato assegnato un termine a norma dell’art. 481, deve, entro detto termine, compiere anche l’inventario; se fa la dichiarazione e non l’inventario, e’ considerato erede puro e semplice.

L’autorita’ giudiziaria puo’ accordare una dilazione.

Art. 489.

(Incapaci).

I minori, gli interdetti e gli inabilitati non s’intendono decaduti dal beneficio d’inventario, se non al compimento di un anno dalla maggiore eta’ o dal cessare dello stato d’interdizione o d’inabilitazione, qualora entro tale termine non si siano conformati alle norme della presente sezione.

Art. 490.

(Effetti del beneficio d’inventario).

L’effetto del beneficio d’inventario consiste nel tener distinto il patrimonio del defunto da quello dell’erede.

Conseguentemente:

1) l’erede conserva verso l’eredita’ tutti i diritti e tutti gli obblighi che aveva verso il defunto, tranne quelli che si sono estinti per effetto della morte;

2) l’erede non e’ tenuto al pagamento dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni a lui pervenuti;

3) i creditori dell’eredita’ e i legatari hanno preferenza sul patrimonio ereditario di fronte ai creditori dell’erede. Essi pero’ non sono dispensati dal domandare la separazione dei beni, secondo le disposizioni del capo seguente, se vogliono conservare questa preferenza anche nel caso che l’erede decada dal beneficio d’inventario o vi rinunzi.

Art. 491.

(Responsabilita’ dell’erede nell’amministrazione).

L’erede con beneficio d’inventario non risponde dell’amministrazione dei beni ereditari se non per colpa grave.

Art. 492.

(Garanzia).

Se i creditori o altri aventi interesse lo richiedono, l’erede deve dare idonea garanzia per il valore dei beni mobili compresi nell’inventario, per i frutti degli immobili e per il prezzo dei medesimi che sopravanzi al pagamento dei creditori ipotecari.

Art. 493.

(Alienazioni dei beni ereditari senza autorizzazione).

L’erede decade dal beneficio d’inventario, se aliena o sottopone a pegno o ipoteca beni ereditari, o transige relativamente a questi beni senza l’autorizzazione giudiziaria e senza osservare le forme prescritte dal codice di procedura civile.

Per i beni mobili l’autorizzazione non e’ necessaria trascorsi cinque anni dalla dichiarazione di accettare con beneficio d’inventario.

Art. 494.

(Omissioni o infedelta’ nell’inventario).

Dal beneficio d’inventario decade l’erede che ha omesso in mala fede di denunziare nell’inventario beni appartenenti all’eredita’, o che ha denunziato in mala fede, nell’inventario stesso, passivita’ non esistenti.

Art. 495.

(Pagamento dei creditori e legatari).

Trascorso un mese dalla trascrizione prevista nell’art. 484 o dall’annotazione disposta nello stesso articolo per il caso che l’inventario sia posteriore alla dichiarazione, l’erede, quando creditori o legatari non si oppongono ed egli non intende promuovere la liquidazione a norma dell’art. 503, paga i creditori e i legatari a misura che si presentano, salvi i loro diritti di poziorita’.

Esaurito l’asse ereditario, i creditori rimasti insoddisfatti hanno soltanto diritto di regresso contro i legatari, ancorche’ di cosa determinata appartenente al testatore, nei limiti del valore del legato.

Tale diritto si prescrive in tre anni dal giorno dell’ultimo pagamento, salvo che il credito sia anteriormente prescritto.

Art. 496.

(Rendimento del conto).

L’erede ha l’obbligo di rendere conto della sua amministrazione ai creditori e ai legatari, i quali possono fare assegnare un termine all’erede.

Art. 497.

(Mora nel rendimento del conto).

L’erede non puo’ essere costretto al pagamento con i propri beni, se non quando e’ stato costituito in mora a presentare il conto e non ha ancora soddisfatto a quest’obbligo.

Dopo la liquidazione del conto, non puo’ essere costretto al pagamento con i propri beni se non fino alla concorrenza delle somme di cui e’ debitore.

Art. 498.

(Liquidazione dell’eredita’ in caso di opposizione).

Qualora entro il termine indicato nell’art. 495 gli sia stata notificata opposizione da parte di creditori o di legatari, l’erede non puo’ eseguire pagamenti, ma deve provvedere alla liquidazione dell’eredita’ nell’interesse di tutti i creditori e legatari.

A tal fine egli, non oltre un mese dalla notificazione dell’opposizione, deve, a mezzo di un notaio del luogo dell’aperta successione, invitare i creditori e i legatari a presentare, entro un termine stabilito dal notaio stesso e non inferiore a giorni trenta, le dichiarazioni di credito.

L’invito e’ spedito per raccomandata ai creditori e ai legatari dei quali e’ noto il domicilio o la residenza ed e’ pubblicato nel foglio degli annunzi legali della provincia.

Art. 499.

(Procedura di liquidazione).

Scaduto il termine entro il quale devono presentarsi le dichiarazioni di credito, l’erede provvede, con l’assistenza del notaio, a liquidare le attivita’ ereditarie facendosi autorizzare alle alienazioni necessarie. Se l’alienazione ha per oggetto beni sottoposti a privilegio o a ipoteca, i privilegi non si estinguono, e le ipoteche non possono essere cancellate sino a che l’acquirente non depositi il prezzo nel modo stabilito dal giudice o non provveda al pagamento dei creditori collocati nello stato di graduazione previsto dal comma seguente.

L’erede forma, sempre con l’assistenza del notaio, lo stato di graduazione. I creditori sono collocati secondo i rispettivi diritti di prelazione. Essi sono preferiti ai legatari. Tra i creditori non aventi diritto a prelazione l’attivo ereditario e’ ripartito in proporzione dei rispettivi crediti.

Qualora, per soddisfare i creditori, sia necessario comprendere nella liquidazione anche l’oggetto di un legato di specie, sulla somma che residua dopo il pagamento dei creditori il legatario di specie e’ preferito agli altri legatari.

Art. 500.

(Termine per la liquidazione).

L’autorita’ giudiziaria, su istanza di alcuno dei creditori o legatari, puo’ assegnare un termine all’erede per liquidare le attivita’ ereditarie e per formare lo stato di graduazione.

Art. 501.

(Reclami)

Compiuto lo stato di graduazione, il notaio ne da’ avviso con raccomandata ai creditori e legatari di cui e’ noto il domicilio o la residenza, e provvede alla pubblicazione di un estratto dello stato nel foglio degli annunzi legali della provincia. Trascorsi senza reclami trenta giorni dalla data di questa pubblicazione, lo stato di graduazione diviene definitivo.

Art. 502.

(Pagamento dei creditori e dei legatari).

Divenuto definitivo lo stato di graduazione o passata in giudicato la sentenza che pronunzia sui reclami, l’erede deve soddisfare i creditori e i legatari in conformita’ dello stato medesimo. Questo costituisce titolo esecutivo contro l’erede.

La collocazione dei crediti condizionali non impedisce il pagamento dei creditori posteriori, sempre che questi diano cauzione.

I creditori e i legatari che non si sono presentati hanno azione contro l’erede solo nei limiti della somma che residua dopo il pagamento dei creditori e dei legatari collocati nello stato di graduazione. Questa azione si prescrive in tre anni dal giorno in cui lo stato e’ divenuto definitivo o e’ passata in giudicato la sentenza che ha pronunziato sui reclami, salvo che il credito sia anteriormente prescritto.

Art. 503.

(Liquidazione promossa dall’erede).

Anche quando non vi e’ opposizione di creditori o di legatari, l’erede puo’ valersi della procedura di liquidazione prevista dagli articoli precedenti.

Il pagamento fatto a creditori privilegiati o ipotecari non impedisce all’erede di valersi di questa procedura.

Art. 504.

(Liquidazione nel caso di piu’ eredi)

Se vi sono piu’ eredi con beneficio d’inventario, ciascuno puo’ promuovere la liquidazione; ma deve convocare i propri coeredi davanti al notaio nel termine che questi ha stabilito per la dichiarazione dei crediti. I coeredi che non si presentano sono rappresentati nella liquidazione dal notaio.

Art. 505.

(Decadenza dal beneficio).

L’erede che, in caso di opposizione, non osserva le norme stabilite dall’art. 498 o non compie la liquidazione o lo stato di graduazione nel termine stabilito dall’art. 500, decade dal beneficio d’inventario.

Parimenti decade dal beneficio d’inventario l’erede che, nel caso previsto dall’art. 503, dopo l’invito ai creditori di presentare le dichiarazioni di credito, esegue pagamenti prima che sia definita la procedura di liquidazione o non osserva il termine che gli e’ stato prefisso a norma dell’art. 500.

La decadenza non si verifica quando si tratta di pagamenti a favore di creditori privilegiati o ipotecari.

In ogni caso la decadenza dal beneficio d’inventario puo’ essere fatta valere solo dai creditori del defunto e dai legatari.

Art. 506.

(Procedure individuali).

Eseguita la pubblicazione prescritta dal terzo comma dell’art. 498, non possono essere promosse procedure esecutive a istanza dei creditori. Possono tuttavia essere continuate quelle in corso, ma la parte di prezzo che residua dopo il pagamento dei creditori privilegiati e ipotecari deve essere distribuita in base allo stato di graduazione previsto dall’art. 499.

I crediti a termine diventano esigibili. Resta tuttavia il beneficio del termine, quando il credito e’ munito di garanzia reale su beni la cui alienazione non si renda necessaria ai fini della liquidazione, e la garanzia stessa e’ idonea ad assicurare il soddisfacimento integrale del credito.

Dalla data di pubblicazione dell’invito ai creditori previsto dal terzo comma dell’art. 498 e’ sospeso il decorso degl’interessi dei crediti chirografari. I creditori tuttavia hanno diritto, compiuta la liquidazione, al collocamento degli interessi sugli eventuali residui.

Art. 507.

(Rilascio dei beni ai creditori e ai legatari).

L’erede, non oltre un mese dalla scadenza del termine stabilito per presentare le dichiarazioni di credito, se non ha provveduto ad alcun atto di liquidazione, puo’ rilasciare tutti i beni ereditari a favore dei creditori e dei legatari.

A tal fine l’erede deve, nelle forme indicate dall’articolo 498, dare avviso ai creditori e ai legatari dei quali e’ noto il domicilio o la residenza; deve iscrivere la dichiarazione di rilascio nel registro delle successioni, annotarla in margine alla trascrizione prescritta dal secondo comma dell’art. 484, e trascriverla presso gli uffici dei registri immobiliari dei luoghi in cui si trovano gli immobili ereditari e presso gli uffici dove sono registrati i beni mobili.

Dal momento in cui e’ trascritta la dichiarazione di rilascio, gli atti di disposizione dei beni ereditari compiuti dall’erede sono senza effetto rispetto ai creditori e ai legatari.

L’erede deve consegnare i beni al curatore nominato secondo le norme dell’articolo seguente. Eseguita la consegna, egli resta liberato da ogni responsabilita’ per i debiti ereditari.

Art. 508.

(Nomina del curatore).

Trascritta la dichiarazione di rilascio, il tribunale del luogo dell’aperta successione, su istanza dell’erede o di uno dei creditori o legatari, o anche d’ufficio, nomina un curatore, perche’ provveda alla liquidazione secondo le norme degli articoli 498 e seguenti.(111)((112a))

Il decreto di nomina del curatore e’ iscritto nel registro delle successioni.

Le attivita’ che residuano, pagate le spese della curatela e soddisfatti i creditori e i legatari collocati nello stato di graduazione, spettano all’erede, salva l’azione dei creditori e legatari, che non si sono presentati, nei limiti determinati dal terzo comma dell’art. 502.

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AGGIORNAMENTO (111)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l’art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall’articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."

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AGGIORNAMENTO (112a)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l’art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."

Art. 509.

(Liquidazione proseguita su istanza dei creditori o legatari).

Se, dopo la scadenza del termine stabilito per presentare le dichiarazioni di credito, l’erede incorre nella decadenza dal beneficio d’inventario, ma nessuno dei creditori o legatari la fa valere, il tribunale del luogo dell’aperta successione, su istanza di uno dei creditori o legatari, sentiti l’erede e coloro che hanno presentato le dichiarazioni di credito, puo’ nominare un curatore con l’incarico di provvedere alla liquidazione dell’eredita’ secondo le norme degli articoli 499 e seguenti. Dopo la nomina del curatore, la decadenza dal beneficio non puo’ piu’ essere fatta valere.(111)((112a))

Il decreto di nomina del curatore e’ iscritto nel registro delle successioni, annotato a margine della trascrizione prescritta dal secondo comma dell’art. 484, e trascritto negli uffici dei registri immobiliari dei luoghi dove si trovano gli immobili ereditari e negli uffici dove sono registrati i beni mobili.

L’erede perde l’amministrazione dei beni ed e’ tenuto a consegnarli al curatore. Gli atti di disposizione che l’erede compie dopo trascritto il decreto di nomina del curatore sono senza effetto rispetto ai creditori e ai legatari.

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AGGIORNAMENTO (111)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l’art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall’articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."

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AGGIORNAMENTO (112a)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l’art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."

Art. 510.

(Accettazione o inventario fatti da uno dei chiamati).

L’accettazione con beneficio d’inventario fatta da uno dei chiamati giova a tutti gli altri, anche se l’inventario e’ compiuto da un chiamato diverso da quello che ha fatto la dichiarazione.

Art. 511.

(Spese).

Le spese dell’apposizione dei sigilli, dell’inventario e di ogni altro atto dipendente dall’accettazione con beneficio d’inventario sono a carico dell’eredita’.

CAPO VI
Della separazione dei beni del defunto da quelli dell’erede

Art. 512.

(Oggetto della separazione).

La separazione dei beni del defunto da quelli dell’erede assicura il soddisfacimento, con i beni del defunto, dei creditori di lui e dei legatari che l’hanno esercitata, a preferenza dei creditori dell’erede.

Il diritto alla separazione spetta anche ai creditori o legatari che hanno altre garanzie sui beni del defunto.

La separazione non impedisce ai creditori e ai legatari che l’hanno esercitata, di soddisfarsi anche sui beni propri dell’erede.

Art. 513.

(Separazione contro i legatari di specie).

I creditori del defunto possono esercitare la separazione anche rispetto ai beni che formano oggetto di legato di specie.

Art. 514.

(Rapporti tra creditori separatisti e non separatisti).

I creditori e i legatari che hanno esercitato la separazione hanno diritto di soddisfarsi sui beni separati a preferenza dei creditori e dei legatari che non l’hanno esercitata, quando il valore della parte di patrimonio non separata sarebbe stato sufficiente a soddisfare i creditori e i legatari non separatisti.

Fuori di questo caso, i creditori e i legatari non separatisti possono concorrere con coloro che hanno esercitato la separazione; ma, se parte del patrimonio non e’ stata separata, il valore di questa si aggiunge al prezzo dei beni separati per determinare quanto spetterebbe a ciascuno dei concorrenti, e quindi si considera come attribuito integralmente ai creditori e ai legatari non separatisti.

Quando la separazione e’ esercitata da creditori e legatari, i creditori sono preferiti ai legatari. La preferenza e’ anche accordata, nel caso previsto dal comma precedente, ai creditori non separatisti di fronte ai legatari separatisti.

Restano salve in ogni caso le cause di prelazione.

Art. 515.

(Cessazione della separazione).

L’erede puo’ impedire o far cessare la separazione pagando i creditori e i legatari, e dando cauzione per il pagamento di quelli il cui diritto e’ sospeso da condizione o sottoposto a termine, oppure e’ contestato.

Art. 516.

(Termine per l’esercizio del diritto alla separazione).

Il diritto alla separazione deve essere esercitato entro il termine di tre mesi dall’apertura della successione.

Art. 517.

(Separazione riguardo ai mobili).

Il diritto alla separazione riguardo ai mobili si esercita mediante domanda giudiziale.

La domanda si propone con ricorso al tribunale del luogo dell’aperta successione, il quale ordina l’inventario, se non e’ ancora fatto, e da’ le disposizioni necessarie per la conservazione dei beni stessi.(111)((112a))

Riguardo ai mobili gia’ alienati dall’erede, il diritto alla separazione comprende soltanto il prezzo non ancora pagato.

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AGGIORNAMENTO (111)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l’art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall’articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."

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AGGIORNAMENTO (112a)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l’art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."

Art. 518.

(Separazione riguardo agli immobili).

Riguardo agli immobili e agli altri beni capaci d’ipoteca, il diritto alla separazione si esercita mediante l’iscrizione del credito o del legato sopra ciascuno dei beni stessi. L’iscrizione si esegue nei modi stabiliti per iscrivere le ipoteche, indicando il nome del defunto e quello dell’erede, se e’ conosciuto, e dichiarando che l’iscrizione stessa viene presa a titolo di separazione dei beni. Per tale iscrizione non e’ necessario esibire il titolo.

Le iscrizioni a titolo di separazione, anche se eseguite in tempi diversi, prendono tutte il grado della prima e prevalgono sulle trascrizioni ed iscrizioni contro l’erede o il legatario, anche se anteriori.

Alle iscrizioni a titolo di separazione sono applicabili le norme sulle ipoteche.

CAPO VII
Della rinunzia all’eredita’

Art. 519.

(Dichiarazione di rinunzia)

La rinunzia all’eredita’ deve farsi con dichiarazione, ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si e’ aperta la successione, e inserita nel registro delle successioni.(111)((112a))

La rinunzia fatta gratuitamente a favore di tutti coloro ai quali si sarebbe devoluta la quota del rinunziante non ha effetto finche’, a cura di alcuna delle parti, non siano osservate le forme indicate nel comma precedente.

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AGGIORNAMENTO (111)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l’art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall’articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."

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AGGIORNAMENTO (112a)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l’art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."

Art. 520.

(Rinunzia condizionata, a termine o parziale).

E’ nulla la rinunzia fatta sotto condizione o a termine o solo per parte.

Art. 521.

(Retroattivita’ della rinunzia).

Chi rinunzia all’eredita’ e’ considerato come se non vi fosse mai stato chiamato.

Il rinunziante puo’ tuttavia ritenere la donazione o domandare il legato a lui fatto sino alla concorrenza della porzione disponibile, salve le disposizioni degli articoli 551 e 552.

Art. 522.

(Devoluzione nelle successioni legittime).

Nelle successioni legittime la parte di colui che rinunzia si accresce a coloro che avrebbero concorso col rinunziante, salvo il diritto di rappresentazione e salvo il disposto dell’ultimo comma dell’art. 571. Se il rinunziante e’ solo, l’eredita’ si devolve a coloro ai quali spetterebbe nel caso che egli mancasse.

Art. 523.

(Devoluzione nelle successioni testamentarie).

Nelle successioni testamentarie, se il testatore non ha disposto una sostituzione e se non ha luogo il diritto di rappresentazione, la parte del rinunziante si accresce ai coeredi a norma dell’art. 674, ovvero si devolve agli eredi legittimi a norma dell’art. 677.

Art. 524.

(Impugnazione della rinunzia da parte dei creditori).

Se taluno rinunzia, benche’ senza frode, a un’eredita’ con danno dei suoi creditori, questi possono farsi autorizzare ad accettare l’eredita’ in nome e luogo del rinunziante, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza dei loro crediti.

Il diritto dei creditori si prescrive in cinque anni dalla rinunzia.

Art. 525.

(Revoca della rinunzia).

Fino a che il diritto di accettare l’eredita’ non e’ prescritto contro i chiamati che vi hanno rinunziato, questi possono sempre accettarla, se non e’ gia’ stata acquistata da altro dei chiamati, senza pregiudizio delle ragioni acquistate da terzi sopra i beni dell’eredita’.

Art. 526.

(Impugnazione per violenza o dolo).

La rinunzia all’eredita’ si puo’ impugnare solo se e’ l’effetto di violenza o di dolo.

L’azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui e’ cessata la violenza o e’ stato scoperto il dolo.

Art. 527.

(Sottrazione di beni ereditari).

I chiamati all’eredita’, che hanno sottratto o nascosto beni spettanti all’eredita’ stessa, decadono dalla facolta’ di rinunziarvi e si considerano eredi puri e semplici, nonostante la loro rinunzia.

CAPO VIII
Dell’eredita’ giacente

Art. 528.

(Nomina del curatore).

Quando il chiamato non ha accettato l’eredita’ e non e’ nel possesso di beni ereditari, il tribunale del circondario in cui si e’ aperta la successione, su istanza delle persone interessate o anche d’ufficio, nomina un curatore dell’eredita’.(111)((112a))

Il decreto di nomina del curatore, a cura del cancelliere, e’ pubblicato per estratto nel foglio degli annunzi legali della provincia e iscritto nel registro delle successioni.

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AGGIORNAMENTO (111)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l’art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall’articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."

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AGGIORNAMENTO (112a)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l’art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."

Art. 529.

(Obblighi del curatore).

Il curatore e’ tenuto a procedere all’inventario dell’eredita’, a esercitarne e promuoverne le ragioni, a rispondere alle istanze proposte contro la medesima, ad amministrarla, a depositare presso le casse postali o presso un istituto di credito designato dal tribunale il danaro che si trova nell’eredita’ o si ritrae dalla vendita dei mobili o degli immobili, e, da ultimo, a rendere conto della propria amministrazione.(111)((112a))

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AGGIORNAMENTO (111)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l’art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall’articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."

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AGGIORNAMENTO (112a)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l’art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."

Art. 530.

(Pagamento dei debiti ereditari).

Il curatore puo’ provvedere al pagamento dei debiti ereditari e dei legati, previa autorizzazione del tribunale.(111)((112a))

Se pero’ alcuno dei creditori o dei legatari fa opposizione, il curatore non puo’ procedere ad alcun pagamento, ma deve provvedere alla liquidazione dell’eredita’ secondo le norme degli articoli 498 e seguenti.

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AGGIORNAMENTO (111)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l’art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall’articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."

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AGGIORNAMENTO (112a)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l’art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."

Art. 531.

(Inventario, amministrazione e rendimento dei conti).

Le disposizioni della sezione II del capo V di questo titolo, che riguardano l’inventario, l’amministrazione e il rendimento di conti da parte dell’erede con beneficio d’inventario, sono comuni al curatore dell’eredita’ giacente, esclusa la limitazione della responsabilita’ per colpa.

Art. 532.

(Cessazione della curatela per accettazione dell’eredita’).

Il curatore cessa dalle sue funzioni quando l’eredita’ e’ stata accettata.

CAPO IX
Della petizione di eredita’

Art. 533.

(Nozione).

L’erede puo’ chiedere il riconoscimento della sua qualita’ ereditaria contro chiunque possiede tutti o parte dei beni ereditari a titolo di erede o senza titolo alcuno, allo scopo di ottenere la restituzione dei beni medesimi.

L’azione e’ imprescrittibile, salvi gli effetti della usucapione rispetto ai singoli beni.

Art. 534.

(Diritti dei terzi).

L’erede puo’ agire anche contro gli aventi causa da chi possiede a titolo di erede o senza titolo.

Sono salvi i diritti acquistati, per effetto di convenzioni a titolo oneroso con l’erede apparente, dai terzi i quali provino di avere contrattato in buona fede.

La disposizione del comma precedente non si applica ai beni immobili e ai beni mobili iscritti nei pubblici registri, se l’acquisto a titolo di erede e l’acquisto dall’erede apparente non sono stati trascritti anteriormente alla trascrizione dell’acquisto da parte dell’erede o del legatario vero, o alla trascrizione della domanda giudiziale contro l’erede apparente.

Art. 535.

(Possessore di beni ereditari).

Le disposizioni in materia di possesso si applicano anche al possessore di beni ereditari, per quanto riguarda la restituzione dei frutti, le spese, i miglioramenti e le addizioni.

Il possessore in buona fede, che ha alienato pure in buona fede una cosa dell’eredita’, e’ solo obbligato a restituire all’erede il prezzo o il corrispettivo ricevuto. Se il prezzo o il corrispettivo e’ ancora dovuto, l’erede subentra nel diritto di conseguirlo.

E’ possessore in buona fede colui che ha acquistato il possesso dei beni ereditari, ritenendo per errore di essere erede. La buona fede non giova se l’errore dipende da colpa grave.

CAPO X
Dei legittimari
Sezione I
Dei diritti riservati ai legittimari

Art. 536.

Legittimari.

Le persone a favore delle quali la legge riserva una quota di eredita’ o altri diritti nella successione sono: il coniuge, ((i figli, gli ascendenti.))

Ai figli ((…)) sono equiparati ((…)) gli adottivi.

A favore dei discendenti dei figli ((…)), i quali vengono alla successione in luogo di questi, la legge riserva gli stessi diritti che sono riservati ai figli ((…)).

(216)

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AGGIORNAMENTO (216)

La L. 10 dicembre 2012, n. 219 ha disposto (con l’art. 1, comma 11) che "Nel codice civile, le parole: «figli legittimi» e «figli naturali», ovunque ricorrono, sono sostituite dalla seguente: «figli»."

Art. 537.

Riserva a favore dei figli ((…)).

Salvo quanto disposto dall’articolo 542, se il genitore lascia un figlio solo, ((…)) a questi e’ riservata la meta’ del patrimonio.

Se i figli sono piu’, e’ loro riservata la quota dei due terzi, da dividersi in parti uguali tra tutti i figli ((…)).

((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154)).

(216)

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AGGIORNAMENTO (216)

La L. 10 dicembre 2012, n. 219 ha disposto (con l’art. 1, comma 11) che "Nel codice civile, le parole: «figli legittimi» e «figli naturali», ovunque ricorrono, sono sostituite dalla seguente: «figli»."

Art. 538.

Riserva a favore degli ascendenti ((…)).

Se chi muore non lascia figli ((…)), ma ascendenti ((…)), a favore di questi e’ riservato un terzo del patrimonio, salvo quanto disposto dall’articolo 544.(216)

In caso di pluralita’ di ascendenti, la riserva e’ ripartita tra i medesimi secondo i criteri previsti dall’articolo 569.

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AGGIORNAMENTO (30)

La Corte Costituzionale, con sentenza 16 – 30 aprile 1973, n. 50 (in G.U. 1a s.s. 9/5/1973, n. 119), ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale, "in applicazione dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, degli artt. 545 e 546 del codice civile e, conseguentemente, degli artt. 538, 539 e 540 dello stesso codice nelle parti in cui fanno richiamo ai predetti artt. 545 e 546".

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AGGIORNAMENTO (216)

La L. 10 dicembre 2012, n. 219 ha disposto (con l’art. 1, comma 11) che "Nel codice civile, le parole: «figli legittimi» e «figli naturali», ovunque ricorrono, sono sostituite dalla seguente: «figli»."

Art. 539.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151))

Art. 540.

((Riserva a favore del coniuge.))

((A favore del coniuge e’ riservata la meta’ del patrimonio dell’altro coniuge, salve le disposizioni dell’articolo 542 per il caso di concorso con i figli.

Al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprieta’ del defunto o comuni. Tali diritti gravano sulla porzione disponibile e, qualora questa non sia sufficiente, per il rimanente sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente sulla quota riservata ai figli)).

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AGGIORNAMENTO (30)

La Corte Costituzionale, con sentenza 16 – 30 aprile 1973, n. 50 (in G.U. 1a s.s. 9/5/1973, n. 119), ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale, "in applicazione dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, degli artt. 545 e 546 del codice civile e, conseguentemente, degli artt. 538, 539 e 540 dello stesso codice nelle parti in cui fanno richiamo ai predetti artt. 545 e 546".

Art. 541.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151))

Art. 542.

Concorso di coniuge e figli.

Se chi muore lascia, oltre al coniuge, un solo figlio, ((…)) a quest’ultimo e’ riservato un terzo del patrimonio ed un altro terzo spetta al coniuge.

Quando i figli ((…)), sono piu’ di uno, ad essi e’ complessivamente riservata la meta’ del patrimonio e al coniuge spetta un quarto del patrimonio del defunto. La divisione tra tutti i figli, legittimi e naturali, e’ effettuata in parti uguali.((223))

((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154)).

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AGGIORNAMENTO (223)

Il D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 ha disposto (con l’art. 73, comma 1, lettera b)) che "All’articolo 542 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

[…]

b) al secondo comma le parole: ", legittimi o naturali" ovunque presenti sono soppresse".

Art. 543.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151))

Art. 544.

Concorso di ascendenti ((…)) e coniuge.

Quando chi muore non lascia ((figli)), ma ascendenti ((…)) e il coniuge, a quest’ultimo e’ riservata la meta’ del patrimonio, ed agli ascendenti un quarto.(216)

In caso di pluralita’ di ascendenti, la quota di riserva ad essi attribuita ai sensi del precedente comma e’ ripartita tra i medesimi secondo i criteri previsti dall’articolo 569.

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AGGIONRAMENTO (216)

La L. 10 dicembre 2012, n. 219 ha disposto (con l’art. 1, comma 11) che "Nel codice civile, le parole: «figli legittimi» e «figli naturali», ovunque ricorrono, sono sostituite dalla seguente: «figli»."

Art. 545.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151))

Art. 546.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151))

Art. 547.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151))

Art. 548.

((Riserva a favore del coniuge separato.))

((Il coniuge cui non e’ stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato, ai sensi del secondo comma dell’articolo 151, ha gli stessi diritti successori del coniuge non separato.

Il coniuge cui e’ stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato ha diritto soltanto ad un assegno vitalizio se al momento dell’apertura della successione godeva degli alimenti a carico del coniuge deceduto. L’assegno e’ commisurato alle sostanze ereditarie e alla qualita’ e al numero degli eredi legittimi, e non e’ comunque di entita’ superiore a quella della prestazione alimentare goduta. La medesima disposizione si applica nel caso in cui la separazione sia stata addebitata ad entrambi i coniugi)).

Art. 549.

(Divieto di pesi o condizioni sulla quota dei legittimari).

Il testatore non puo’ imporre pesi o condizioni sulla quota spettante ai legittimari, salva l’applicazione delle norme contenute nel titolo IV di questo libro.

Art. 550.

(Lascito eccedente la porzione disponibile).

Quando il testatore dispone di un usufrutto o di una rendita vitalizia il cui reddito eccede quello della porzione disponibile, i legittimari, ai quali e’ stata assegnata la nuda proprieta’ della disponibile o di parte di essa, hanno la scelta o di eseguire tale disposizione o di abbandonare la nuda proprieta’ della porzione disponibile. Nel secondo caso il legatario, conseguendo la disponibile abbandonata, non acquista la qualita’ di erede.

La stessa scelta spetta ai legittimari quando il testatore ha disposto della nuda proprieta’ di una parte eccedente la disponibile.

Se i legittimari sono piu’, occorre l’accordo di tutti perche’ la disposizione testamentaria abbia esecuzione.

Le stesse norme si applicano anche se dell’usufrutto, della rendita o della nuda proprieta’ e’ stato disposto con donazione.

Art. 551.

(Legato in sostituzione di legittima).

Se a un legittimario e’ lasciato un legato in sostituzione della legittima, egli puo’ rinunziare al legato e chiedere la legittima.

Se preferisce di conseguire il legato, perde il diritto di chiedere un supplemento, nel caso che il valore del legato sia inferiore a quello della legittima, e non acquista la qualita’ di erede. Questa disposizione non si applica quando il testatore ha espressamente attribuito al legittimario la facolta’ di chiedere il supplemento.

Il legato in sostituzione della legittima grava sulla porzione indisponibile. Se pero’ il valore del legato eccede quello della legittima spettante al legittimario, per l’eccedenza il legato grava sulla disponibile.

Art. 552.

(Donazioni e legati in conto di legittima).

Il legittimario che rinunzia all’eredita’, quando non si ha rappresentazione, puo’ sulla disponibile ritenere le donazioni o conseguire i legati a lui fatti; ma quando non vi e’ stata espressa dispensa dall’imputazione, se per integrare la legittima spettante agli eredi e’ necessario ridurre le disposizioni testamentarie o le donazioni, restano salve le assegnazioni, fatte dal testatore sulla disponibile, che non sarebbero soggette a riduzione se il legittimario accettasse l’eredita’, e si riducono le donazioni e i legati fatti a quest’ultimo.

Sezione II
Della reintegrazione della quota riservata ai legittimari

Art. 553.

(Riduzione delle porzioni degli eredi legittimi in concorso con legittimari).

Quando sui beni lasciati dal defunto si apre in tutto o in parte la successione legittima, nel concorso di legittimari con altri successibili, le porzioni che spetterebbero a questi ultimi si riducono proporzionalmente nei limiti in cui e’ necessario per integrare la quota riservata ai legittimari, i quali pero’ devono imputare a questa, ai sensi dell’art. 564, quanto hanno ricevuto dal defunto in virtu’ di donazioni o di legati.

Art. 554.

(Riduzione delle disposizioni testamentarie).

Le disposizioni testamentarie eccedenti la quota di cui il defunto poteva disporre sono soggette a riduzione nei limiti della quota medesima.

Art. 555.

(Riduzione delle donazioni).

Le donazioni, il cui valore eccede la quota della quale il defunto poteva disporre, sono soggette a riduzione fino alla quota medesima.

Le donazioni non si riducono se non dopo esaurito il valore dei beni di cui e’ stato disposto per testamento.

Art. 556.

(Determinazione della porzione disponibile).

Per determinare l’ammontare della quota di cui il defunto poteva disporre si forma una massa di tutti i beni che appartenevano al defunto al tempo della morte, detraendone i debiti. Si riuniscono quindi fittiziamente i beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, secondo il loro valore determinato in base alle regole dettate negli articoli 747 a 750, e sull’asse cosi’ formato si calcola la quota di cui il defunto poteva disporre.

Art. 557.

(Soggetti che possono chiedere la riduzione).

La riduzione delle donazioni e delle disposizioni lesive della porzione di legittima non puo’ essere domandata che dai legittimari e dai loro eredi o aventi causa.

Essi non possono rinunziare a questo diritto, finche’ vive il donante, ne’ con dichiarazione espressa, ne’ prestando il loro assenso alla donazione.

I donatari e i legatari non possono chiedere la riduzione, ne’ approfittarne. Non possono chiederla ne’ approfittarne nemmeno i creditori del defunto, se il legittimario avente diritto alla riduzione ha accettato con il beneficio d’inventario.

Art. 558.

(Modo di ridurre le disposizioni testamentarie).

La riduzione delle disposizioni testamentarie avviene proporzionalmente, senza distinguere tra eredi e legatari.

Se il testatore ha dichiarato che una sua disposizione deve avere effetto a preferenza delle altre, questa disposizione non si riduce, se non in quanto il valore delle altre non sia sufficiente a integrare la quota riservata ai legittimari.

Art. 559.

(Modo di ridurre le donazioni).

Le donazioni si riducono cominciando dall’ultima e risalendo via via alle anteriori.

Art. 560.

(Riduzione del legato o della donazione d’immobili).

Quando oggetto del legato o della donazione da ridurre e’ un immobile, la riduzione si fa separando dall’immobile medesimo la parte occorrente per integrare la quota riservata, se cio’ puo’ avvenire comodamente.

Se la separazione non puo’ farsi comodamente e il legatario o il donatario ha nell’immobile un’eccedenza maggiore del quarto della porzione disponibile, l’immobile si deve lasciare per intero nell’eredita’, salvo il diritto di conseguire il valore della porzione disponibile. Se l’eccedenza non supera il quarto, il legatario o il donatario puo’ ritenere tutto l’immobile, compensando in danaro i legittimari.

Il legatario o il donatario che e’ legittimario puo’ ritenere tutto l’immobile, purche’ il valore di esso non superi l’importo della porzione disponibile e della quota che gli spetta come legittimario.

Art. 561.

(Restituzione degli immobili).

Gli immobili restituiti in conseguenza della riduzione sono liberi da ogni peso o ipoteca di cui il legatario o il donatario puo’ averli gravati, salvo il disposto del n. 8 dell’art. 2652. ((I pesi e le ipoteche restano efficaci se la riduzione e’ domandata dopo venti anni dalla trascrizione della donazione, salvo in questo caso l’obbligo del donatario di compensare in denaro i legittimari in ragione del conseguente minor valore dei beni, purche’ la domanda sia stata proposta entro dieci anni dall’apertura della successione. Le stesse disposizioni si applicano per i mobili iscritti in pubblici registri)).

I frutti sono dovuti a decorrere dal giorno della domanda giudiziale.

Art. 562.

(Insolvenza del donatario soggetto a riduzione).

Se la cosa donata e’ perita per causa imputabile al donatario o ai suoi aventi causa o se la restituzione della cosa donata non puo’ essere richiesta contro l’acquirente, e il donatario e’ in tutto o in parte insolvente, il valore della donazione che non si puo’ recuperare dal donatario si detrae dalla massa ereditaria, ma restano impregiudicate le ragioni di credito del legittimario e dei donatari antecedenti contro il donatario insolvente.

Art. 563.

(Azione contro gli aventi causa dai donatari soggetti a riduzione).

Se i donatari contro i quali e’ stata pronunziata la riduzione hanno alienato a terzi gli immobili donati e non sono trascorsi venti anni dalla ((trascrizione della)) donazione, il legittimario, premessa l’escussione dei beni del donatario, puo’ chiedere ai successivi acquirenti, nel modo e nell’ordine in cui si potrebbe chiederla ai donatari medesimi, la restituzione degli immobili.

L’azione per ottenere la restituzione deve proporsi secondo l’ordine di data delle alienazioni, cominciando dall’ultima. Contro i terzi acquirenti puo’ anche essere richiesta, entro il termine di cui al primo comma, la restituzione dei beni mobili, oggetto della donazione, salvi gli effetti del possesso di buona fede.

Il terzo acquirente puo’ liberarsi dall’obbligo di restituire in natura le cose donate pagando l’equivalente in danaro.

Salvo il disposto del numero 8) dell’articolo 2652, il decorso del termine di cui al primo comma e di quello di cui all’articolo 561, primo comma, e’ sospeso nei confronti del coniuge e dei parenti in linea retta del donante che abbiano notificato e trascritto, nei confronti del donatario ((e dei suoi aventi causa)), un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione. Il diritto dell’opponente e’ personale e rinunziabile. L’opposizione perde effetto se non e’ rinnovata prima che siano trascorsi venti anni dalla sua trascrizione.

Art. 564.

(Condizioni per l’esercizio dell’azione di riduzione).

Il legittimario che non ha accettato l’eredita’ col beneficio d’inventario non puo’ chiedere la riduzione delle donazioni e dei legati, salvo che le donazioni e i legati siano stati fatti a persone chiamate come coeredi, ancorche’ abbiano rinunziato all’eredita’. Questa disposizione non si applica all’erede che ha accettato col beneficio d’inventario e che ne e’ decaduto.

In ogni caso il legittimario, che domanda la riduzione di donazioni o di disposizioni testamentarie, deve imputare alla sua porzione legittima le donazioni e i legati a lui fatti, salvo che ne sia stato espressamente dispensato.

Il legittimario che succede per rappresentazione deve anche imputare le donazioni e i legati fatti, senza espressa dispensa, al suo ascendente.

La dispensa non ha effetto a danno dei donatari anteriori.

Ogni cosa, che, secondo le regole contenute nel capo II del titolo IV di questo libro, e’ esente da collazione, e’ pure esente da imputazione.

TITOLO II
DELLE SUCCESSIONI LEGITTIME

Art. 565.

Categorie dei successibili.

Nella successione legittima l’eredita’ si devolve al coniuge, ai discendenti ((…)), agli ascendenti ((…)), ai collaterali, agli altri parenti e allo Stato, nell’ordine e secondo le regole stabilite nel presente titolo. (48a) (73)

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AGGIORNAMENTO (48a)

La Corte Costituzionale, con sentenza 15 giugno-4 luglio 1979, n. 55 (in G.U. 1a s.s. 11/7/1979, n. 189), ha dichiarato "la illegittimita’ costituzionale dell’art. 565 cod. civ. nella parte in cui esclude dalla categoria dei chiamati alla successione legittima, in mancanza di altri successibili, e prima dello Stato, i fratelli e le sorelle naturali riconosciuti o dichiarati, per contrasto con gli artt. 3 e 30, terzo comma, della Costituzione".

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AGGIORNAMENTO (73)

La Corte Costituzionale con sentenza 4-12 aprile 1990 n. 184 (in G.U. 1a s.s. 18/04/1990 n. 16) ha dichiarato "l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 565 del codice civile, riformato dall’art. 183 della legge 19 maggio 1975, n. 151 ("Riforma del diritto di famiglia"), nella parte in cui, in mancanza di altri successibili all’infuori dello Stato, non prevede la successione legittima tra fratelli e sorelle naturali, dei quali sia legalmente accertato il rispettivo status di filiazione nei confronti del comune genitore."

CAPO I
((Della successione dei parenti))

Art. 566.

(( Successione dei figli ))

(( Al padre ed alla madre succedono i figli, in parti uguali. ))

Art. 567.

(( Successione dei figli adottivi ))

((Ai figli sono equiparati gli adottivi)).

I figli adottivi sono estranei alla successione dei parenti dell’adottante.

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AGGIORNAMENTO (216)

La L. 10 dicembre 2012, n. 219 ha disposto (con l’art. 1, comma 11) che "Nel codice civile, le parole: «figli legittimi» e «figli naturali», ovunque ricorrono, sono sostituite dalla seguente: «figli»."

Art. 568.

(Successione dei genitori).

A colui che muore senza lasciare prole, ne’ fratelli o sorelle o loro discendenti, succedono il padre e la madre in eguali porzioni, o il genitore che sopravvive.

Art. 569.

(Successione degli ascendenti).

A colui che muore senza lasciare prole, ne’ genitori, ne’ fratelli o sorelle o loro discendenti, succedono per una meta’ gli ascendenti della linea paterna e per l’altra meta’ gli ascendenti della linea materna.

Se pero’ gli ascendenti non sono di eguale grado, l’eredita’ e’ devoluta al piu’ vicino senza distinzione di linea.

Art. 570.

(Successione dei fratelli e delle sorelle).

A colui che muore senza lasciare prole, ne’ genitori, ne’ altri ascendenti, succedono i fratelli e le sorelle in parti uguali.

I fratelli e le sorelle unilaterali conseguono pero’ la meta’ della quota che conseguono i germani.

Art. 571.

((Concorso di genitori o ascendenti con fratelli e sorelle.))

((Se coi genitori o con uno soltanto di essi concorrono fratelli e sorelle germani del defunto, tutti sono ammessi alla successione del medesimo per capi, purche’ in nessun caso la quota, in cui succedono i genitori o uno di essi, sia minore della meta’.

Se vi sono fratelli e sorelle unilaterali, ciascuno di essi consegue la meta’ della quota che consegue ciascuno dei germani o dei genitori, salva in ogni caso la quota della meta’ in favore di questi ultimi.

Se entrambi i genitori non possono o non vogliono venire alla successione e vi sono ulteriori ascendenti, a questi ultimi si devolve, nel modo determinato dall’articolo 569, la quota che sarebbe spettata a uno dei genitori in mancanza dell’altro)).

Art. 572.

(Successione di altri parenti).

Se alcuno muore senza lasciare prole, ne’ genitori, ne’ altri ascendenti, ne’ fratelli o sorelle o loro discendenti, la successione si apre a favore del parente o dei parenti prossimi, senza distinzione di linea.

La successione non ha luogo tra i parenti oltre il sesto grado.

Art. 573.

(Successione dei figli).

Le disposizioni relative alla successione dei figli si applicano quando la filiazione e’ stata riconosciuta o giudizialmente dichiarata, salvo quanto e’ disposto d’all’art. 580.(40)((223))

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AGGIORNAMENTO (40)

La L. 19 maggio 1975, n. 151, ha disposto (con l’art. 184, comma 1) che "I capi I e II del titolo II del libro II del codice civile sono unificati, con la seguente intitolazione: DELLA SUCCESSIONE DEI PARENTI".

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AGGIORNAMENTO (223)

Il D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 ha disposto (con l’art. 78, comma 1) che "All’articolo 573 del codice civile, nella rubrica e nel primo comma, la parola: "naturali" e’ sostituita dalle seguenti: "nati fuori del matrimonio"".

Art. 574.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151))

Art. 575.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151))

Art. 576.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151))

Art. 577.

(Successione del figlio naturale all’ascendente legittimo immediato del suo genitore).

Il figlio naturale succede all’ascendente legittimo immediato del suo genitore che non puo’ o non vuole accettare l’eredita’, se l’ascendente non lascia ne’ coniuge, ne’ discendenti o ascendenti, ne’ fratelli o sorelle o loro discendenti, ne’ altri parenti legittimi entro il terzo grado.(15)((40))

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AGGIORNAMENTO (15)

La Corte Costituzionale, con sentenza 2 – 14 aprile 1969, n. 79 (in G.U. 1a s.s. 23/04/1969, n. 105), ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale del presente articolo.

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AGGIORNAMENTO (40)

La L. 19 maggio 1975, n. 151, ha disposto (con l’art. 184, comma 1) che "I capi I e II del titolo II del libro II del codice civile sono unificati, con la seguente intitolazione: DELLA SUCCESSIONE DEI PARENTI".

Art. 578.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154))

Art. 579.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154))

Art. 580.

Diritti dei figli non riconoscibili.

Ai figli aventi diritto al mantenimento, all’istruzione e alla educazione, a norma dell’articolo 279, spetta un assegno vitalizio pari all’ammontare della rendita della quota di eredita’ alla quale avrebbero diritto, se la filiazione fosse stata dichiarata o riconosciuta.

I figli hanno diritto di ottenere su loro richiesta la capitalizzazione dell’assegno loro spettante a norma del comma precedente, in denaro, ovvero, a scelta degli eredi legittimi, in beni ereditari. (40) ((223))

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AGGIORNAMENTO (40)

La L. 19 maggio 1975, n. 151 ha disposto (con l’art. 237, comma 1) che "Le disposizioni degli articoli 580 e 594 del codice civile si applicano anche alle successioni apertesi prima dell’entrata in vigore della presente legge se i diritti dei figli naturali non riconoscibili non sono stati definiti con sentenza passata in giudicato o mediante convenzione".

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AGGIORNAMENTO (223)

Il D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 ha disposto (con l’art. 79, comma 1, lettere a) e b)) che "All’articolo 580 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica la parola: "naturali" e’ sostituita dalla seguente: "nati fuori del matrimonio";

b) la parola: "naturali", ovunque presente, e’ sostituita dalle seguenti: "nati fuori del matrimonio"".

((CAPO II))
Della successione del coniuge

Art. 581.

Concorso del coniuge con i figli.

Quando con il coniuge concorrono figli ((…)), il coniuge ha diritto alla meta’ dell’eredita’, se alla successione concorre un solo figlio, e ad un terzo negli altri casi.(216)

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AGGIONRAMENTO (216)

La L. 10 dicembre 2012, n. 219 ha disposto (con l’art. 1, comma 11) che "Nel codice civile, le parole: «figli legittimi» e «figli naturali», ovunque ricorrono, sono sostituite dalla seguente: «figli»."

Art. 582.

Concorso del coniuge con ascendenti ((…)), fratelli e sorelle.

Al coniuge sono devoluti i due terzi dell’eredita’ se egli concorre con ascendenti ((…)) o con fratelli e sorelle anche se unilaterali, ovvero con gli uni e con gli altri. In quest’ultimo caso la parte residua e’ devoluta agli ascendenti, ai fratelli e alle sorelle, secondo le disposizioni dell’articolo 571, salvo in ogni caso agli ascendenti il diritto a un quarto della eredita’.

Art. 583.

Successione del solo coniuge.

In mancanza di figli ((…)), di ascendenti, di fratelli o sorelle, al coniuge si devolve tutta l’eredita’.(216)

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AGGIORNAMENTO (216)

La L. 10 dicembre 2012, n. 219 ha disposto (con l’art. 1, comma 11) che "Nel codice civile, le parole: «figli legittimi» e «figli naturali», ovunque ricorrono, sono sostituite dalla seguente: «figli»."

Art. 584.

((Successione del coniuge putativo.))

((Quando il matrimonio e’ stato dichiarato nullo dopo la morte di uno dei coniugi, al coniuge superstite di buona fede spetta la quota attribuita al coniuge dalle disposizioni che precedono. Si applica altresi’ la disposizione del secondo comma dell’articolo 540.

Egli e’ pero’ escluso dalla successione, quando la persona della cui eredita’ si tratta e’ legata da valido matrimonio al momento della morte)).

Art. 585.

((Successione del coniuge separato.))

((Il coniuge cui non e’ stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato ha gli stessi diritti successori del coniuge non separato.

Nel caso in cui al coniuge sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato, si applicano le disposizioni del secondo comma dell’articolo 548)).

((CAPO III))
Della successione dello Stato

Art. 586.

(Acquisto dei beni da parte dello Stato).

In mancanza di altri successibili, l’eredita’ e’ devoluta allo Stato. L’acquisto si opera di diritto senza bisogno di accettazione e non puo’ farsi luogo a rinunzia.

Lo Stato non risponde dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni acquistati.

TITOLO III
DELLE SUCCESSIONI TESTAMENTARIE
CAPO I
Disposizioni generali

Art. 587.

(Testamento).

Il testamento e’ un atto revocabile con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avra’ cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse.

Le disposizioni di carattere non patrimoniale, che la legge consente siano contenute in un testamento, hanno efficacia, se contenute in un atto che ha la forma del testamento, anche se manchino disposizioni di carattere patrimoniale.

Art. 588.

(Disposizioni a titolo universale e a titolo particolare).

Le disposizioni testamentarie, qualunque sia l’espressione o la denominazione usata dal testatore, sono a titolo universale e attribuiscono la qualita’ di erede, se comprendono l’universalita’ o una quota dei beni del testatore. Le altre disposizioni sono a titolo particolare e attribuiscono la qualita’ di legatario.

L’indicazione di beni determinati o di un complesso di beni non esclude che la disposizione sia a titolo universale, quando risulta che il testatore ha inteso assegnare quei beni come quota del patrimonio.

Art. 589.

(Testamento congiuntivo o reciproco).

Non si puo’ fare testamento da due o piu’ persone nel medesimo atto, ne’ a vantaggio di un terzo, ne’ con disposizione reciproca.

Art. 590.

(Conferma ed esecuzione volontaria di disposizioni testamentarie nulle).

La nullita’ della disposizione testamentaria, da qualunque causa dipenda, non puo’ essere fatta valere da chi, conoscendo la causa della nullita’, ha, dopo la morte del testatore, confermato la disposizione o dato ad essa volontaria esecuzione.

CAPO II
Della capacita’ di disporre per testamento

Art. 591.

(Casi d’incapacita’).

Possono disporre per testamento tutti coloro che non sono dichiarati incapaci dalla legge.

((Sono incapaci di testare:

1) coloro che non hanno compiuto la maggiore eta’;

2) gli interdetti per infermita’ di mente;

3) quelli che, sebbene non interdetti, si provi essere stati, per qualsiasi causa, anche transitoria, incapaci di intendere e di volere nel momento in cui fecero testamento)).

Nei casi d’incapacita’ preveduti dal presente articolo il testamento puo’ essere impugnato da chiunque vi ha interesse. L’azione si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui e’ stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie.

CAPO III
Della capacita’ di ricevere per testamento

Art. 592.

( ((Figli)) riconosciuti o riconoscibili).

Se vi sono discendenti legittimi, i ((figli)), quando la filiazione e’ stata riconosciuta o dichiarata, non possono ricevere per testamento piu’ di quanto avrebbero ricevuto se la successione si fosse devoluta in base alla legge.

I ((figli)) riconoscibili, quando la filiazione risulta nei modi indicati dall’art. 279, non possono ricevere piu’ di quanto, secondo la disposizione del comma precedente, potrebbero conseguire se la filiazione fosse stata riconosciuta o dichiarata. (22)

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AGGIORNAMENTO (22)

La Corte Costituzionale, con sentenza 18 – 28 dicembre 1970, n. 205 (in G.U. 1a s.s. 30/12/1970, n. 329), ha dichiarato, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l’illegittimita’ costituzionale del presente articolo.

Art. 593.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151))

Art. 594.

Assegno ai figli non riconoscibili.

Gli eredi, i legatari e i donatari sono tenuti, in proporzione a quanto hanno ricevuto, a corrispondere ai figli di cui all’articolo 279 un assegno vitalizio nei limiti stabiliti dall’articolo 580, se il genitore non ha disposto per donazione o testamento in favore dei figli medesimi. Se il genitore ha disposta in loro favore, essi possono rinunziare alla disposizione e chiedere l’assegno. (40) ((223))

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AGGIORNAMENTO (40)

La L. 19 maggio 1975, n. 151 ha disposto (con l’art. 237, comma 1) che "Le disposizioni degli articoli 580 e 594 del codice civile si applicano anche alle successioni apertesi prima dell’entrata in vigore della presente legge se i diritti dei figli naturali non riconoscibili non sono stati definiti con sentenza passata in giudicato o mediante convenzione".

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AGGIORNAMENTO (223)

Il D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 ha disposto (con l’art. 83, comma 1, lettere a) e b)) che "All’articolo 594 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica la parola: "naturali" e’ sostituita dalle seguenti: "nati fuori del matrimonio";

b) la parola: "naturali" e’ sostituita dalle seguenti: "nati fuori del matrimonio"".

Art. 595.

ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151 ((49))

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AGGIORNAMENTO (49)

La Corte Costituzionale, con sentenza 18-20 dicembre 1979, n. 153 (in G.U. 1a s.s. 29/12/1979, n. 353) ha dichiarato "l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 595 del codice civile nel testo abrogato dall’art. 196 della legge 19 maggio 1975, n. 151 e dell’art. 599 del codice civile nella parte in cui richiama il predetto art. 595".

Art. 596.

(Incapacita’ del tutore e del protutore).

Sono nulle le disposizioni testamentarie della persona sottoposta a tutela in favore del tutore, se fatte dopo la nomina di questo e prima che sia approvato il conto o sia estinta l’azione per il rendimento del conto medesimo, quantunque il testatore sia morto dopo l’approvazione. Questa norma si applica anche al protutore, se il testamento e’ fatto nel tempo in cui egli sostituiva il tutore.

Sono pero’ valide le disposizioni fatte in favore del tutore o del protutore che e’ ascendente, discendente, fratello, sorella o coniuge del testatore.

Art. 597.

(Incapacita’ del notaio, dei testimoni e dell’interprete).

Sono nulle le disposizioni a favore del notaio o di altro ufficiale che ha ricevuto il testamento pubblico, ovvero a favore di alcuno dei testimoni o dell’interprete intervenuti al testamento medesimo.

Art. 598.

(Incapacita’ di chi ha scritto o ricevuto il testamento segreto).

Sono nulle le disposizioni a favore della persona che ha scritto il testamento segreto, salvo che siano approvate di mano dello stesso testatore o nell’atto della consegna. Sono pure nulle le disposizioni a favore del notaio a cui il testamento segreto e’ stato consegnato in plico non sigillato.

Art. 599.

(Persone interposte).

Le disposizioni testamentarie a vantaggio delle persone incapaci indicate dagli articoli 592, 593, 595, 596, 597 e 598 sono nulle anche se fatte sotto nome d’interposta persona.

Sono reputate persone interposte il padre, la madre, i discendenti e il coniuge della persona incapace, anche se chiamati congiuntamente con l’incapace. (22) ((49))

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AGGIORNAMENTO (22)

La Corte Costituzionale, con sentenza 18 – 28 dicembre 1970, n. 205 (in G.U. 1a s.s. 30/12/1970, n. 329), ha dichiarato, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l’illegittimita’ costituzionale dell’articolo 599 del codice civile, nella parte in cui si riferisce agli articoli 592 e 593 del presente codice.

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AGGIORNAMENTO (49)

La Corte Costituzionale, con sentenza 18-20 dicembre 1979, n. 153 (in G.U. 1a s.s. 29/12/1979, n. 353), ha dichiarato "l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 595 del codice civile nel testo abrogato dall’art. 196 della legge 19 maggio 1975, n. 151 e dell’art. 599 del codice civile nella parte in cui richiama il predetto art. 595".

Art. 600.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 MAGGIO 1997, N. 127, COME MODIFICATA DALLA L. 22 GIUGNO 2000, N. 192))((123))

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AGGIORNAMENTO (123)

La L. 15 maggio 1997, n. 127 come modificata dalla L. 22 giugno 2000, n. 192 ha disposto (con l’art. 13, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle acquisizioni deliberate o verificatesi in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge".

CAPO IV
Della forma dei testamenti
Sezione I
Dei testamenti ordinari

Art. 601.

(Forme).

Le forme ordinarie di testamento sono il testamento olografo e il testamento per atto di notaio.

Il testamento per atto di notaio e’ pubblico o segreto.

Art. 602.

(Testamento olografo).

Il testamento olografo deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore.

La sottoscrizione deve essere posta alla fine delle disposizioni. Se anche non e’ fatta indicando nome e cognome, e’ tuttavia valida quando designa con certezza la persona del testatore.

La data deve contenere l’indicazione del giorno, mese e anno. La prova della non verita’ della data e’ ammessa soltanto quando si tratta di giudicare della capacita’ del testatore, della priorita’ di data tra piu’ testamenti o di altra questione da decidersi in base al tempo del testamento.

Art. 603.

(Testamento pubblico).

Il testamento pubblico e’ ricevuto dal notaio in presenza di due testimoni.

Il testatore, in presenza dei testimoni, dichiara al notaio la sua volonta’, la quale e’ ridotta in iscritto a cura del notaio stesso. Questi da’ lettura del testamento al testatore in presenza dei testimoni. Di ciascuna di tali formalita’ e’ fatta menzione nel testamento.

Il testamento deve indicare il luogo, la data del ricevimento e l’ora della sottoscrizione, ed essere sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal notaio. Se il testatore non puo’ sottoscrivere, o puo’ farlo solo con grave difficolta’, deve dichiararne la causa, e il notaio deve menzionare questa dichiarazione prima della lettura dell’atto.

Per il testamento del muto, sordo o sordomuto si osservano le norme stabilite dalla legge notarile per gli atti pubblici di queste persone. Qualora il testatore sia incapace anche di leggere, devono intervenire quattro testimoni.

Art. 604.

(Testamento segreto).

Il testamento segreto puo’ essere scritto dal testatore o da un terzo. Se e’ scritto dal testatore, deve essere sottoscritto da lui alla fine delle disposizioni; se e’ scritto in tutto o in parte da altri, o se e’ scritto con mezzi meccanici, deve portare la sottoscrizione del testatore anche in ciascun mezzo foglio, unito o separato.

Il testatore che sa leggere ma non sa scrivere, o che non ha potuto apporre la sottoscrizione quando faceva scrivere le proprie disposizioni, deve altresi’ dichiarare al notaio, che riceve il testamento, di averlo letto ed aggiungere la causa che gli ha impedito di sottoscriverlo: di cio’ si fa menzione nell’atto di ricevimento.

Chi non sa o non puo’ leggere non puo’ fare testamento segreto.

Art. 605.

(Formalita’ del testamento segreto).

La carta su cui sono stese le disposizioni o quella che serve da involto deve essere sigillata con un’impronta, in guisa che il testamento non si possa aprire ne estrarre senza rottura o alterazione.

Il testatore, in presenza di due testimoni, consegna personalmente al notaio la carta cosi’ sigillata, o la fa sigillare nel modo sopra indicato in presenza del notaio e dei testimoni, e dichiara che in questa carta e’ contenuto il suo testamento. Il testatore, se e’ muto o sordomuto, deve scrivere tale dichiarazione in presenza dei testimoni e deve pure dichiarare per iscritto di aver letto il testamento, se questo e’ stato scritto da altri.

Sulla carta in cui dal testatore e’ scritto o involto il testamento, o su un ulteriore involto predisposto dal notaio e da lui debitamente sigillato, si scrive l’atto di ricevimento nel quale si indicano il fatto della consegna e la dichiarazione del testatore, il numero e l’impronta dei sigilli, e l’assistenza dei testimoni a tutte le formalita’.

L’atto deve essere sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal notaio.

Se il testatore non puo’, per qualunque impedimento, sottoscrivere l’atto della consegna, si osserva quel che e’ stabilito circa il testamento per atto pubblico. Tutto cio’ deve essere fatto di seguito e senza passare ad altri atti.

Art. 606.

(Nullita’ del testamento per difetto di forma).

Il testamento e’ nullo quando manca l’autografia o la sottoscrizione nel caso di testamento olografo, ovvero manca la redazione per iscritto, da parte del notaio, delle dichiarazioni del testatore o la sottoscrizione dell’uno o dell’altro, nel caso di testamento per atto di notaio.

Per ogni altro difetto di forma il testamento puo’ essere annullato su istanza di chiunque vi ha interesse. L’azione di annullamento si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui e’ stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie.

Art. 607.

(Validita’ del testamento segreto come olografo).

Il testamento segreto, che manca di qualche requisito suo proprio, ha effetto come testamento olografo, qualora di questo abbia i requisiti.

Art. 608.

(Ritiro di testamento segreto od olografo).

Il testamento segreto e il testamento olografo che e’ stato depositato possono dal testatore essere ritirati in ogni tempo dalle mani del notaio presso il quale si trovano.

A cura del notaio si redige verbale della restituzione; il verbale e’ sottoscritto dal testatore, da due testimoni e dal notaio; se il testatore non puo’ sottoscrivere, se ne fa menzione.

Quando il testamento e’ depositato in un pubblico archivio, il verbale e’ redatto dall’archivista e sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dall’archivista medesimo.

Della restituzione del testamento si prende nota in margine o in calce all’atto di consegna o di deposito.

Sezione II
Dei testamenti speciali

Art. 609.

(Malattie contagiose, calamita’ pubbliche o infortuni).

Quando il testatore non puo’ valersi delle forme ordinarie, perche’ si trova in luogo dove domina una malattia reputata contagiosa, o per causa di pubblica calamita’ o d’infortunio, il testamento e’ valido se ricevuto da un notaio, dal conciliatore del luogo, dal podesta’ o da chi ne fa le veci, o da un ministro di culto, in presenza di due testimoni di eta’ non inferiore a sedici anni.(111)((112a))

Il testamento e’ redatto e sottoscritto da chi lo riceve; e’ sottoscritto anche dal testatore e dai testimoni. Se il testatore o i testimoni non possono sottoscrivere, se ne indica la causa.

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AGGIORNAMENTO (111)

Il D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l’art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall’articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."

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AGGIORNAMENTO (112a)

Il D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l’art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."

Art. 610.

(Termine di efficacia).

Il testamento ricevuto nel modo indicato dall’articolo precedente perde la sua efficacia tre mesi dopo la cessazione della causa che ha impedito al testatore di valersi delle forme ordinarie.

Se il testatore muore nell’intervallo, il testamento deve essere depositato, appena e’ possibile, nell’archivio notarile del luogo in cui e’ stato ricevuto.

Art. 611.

(Testamento a bordo di nave).

Durante il viaggio per mare il testamento puo’ essere ricevuto a bordo della nave dal comandante di essa.

Il testamento del comandante puo’ essere ricevuto da colui che lo segue immediatamente in ordine di servizio.

Art. 612.

(Forme).

Il testamento indicato dall’articolo precedente e’ redatto in doppio originale alla presenza di due testimoni e deve essere sottoscritto dal testatore, dalla persona che lo ha ricevuto e dai testimoni; se il testatore o i testimoni non possono sottoscrivere, si deve indicare il motivo che ha impedito la sottoscrizione.

Il testamento e’ conservato tra i documenti di bordo ed e’ annotato sul giornale di bordo ovvero sul giornale nautico e sul ruolo d’equipaggio.

Art. 613.

(Consegna).

Se la nave approda a un porto estero in cui vi sia un’autorita’ consolare, il comandante e’ tenuto a consegnare all’autorita’ medesima uno degli originali del testamento e una copia dell’annotazione fatta sul giornale di bordo ovvero sul giornale nautico e sul ruolo d’equipaggio.

Al ritorno della nave nel Regno, i due originali del testamento, o quello non depositato durante il viaggio, devono essere consegnati all’autorita’ marittima locale insieme con la copia della predetta annotazione.

Della consegna si rilascia dichiarazione, di cui si fa cenno in margine all’annotazione sopraindicata.

Art. 614.

(Verbale di consegna).

L’autorita’ marittima o consolare locale deve redigere verbale della consegna del testamento e trasmettere il verbale e gli atti ricevuti al Ministero della marina o al Ministero delle comunicazioni, secondo che il testamento sia stato ricevuto a bordo di una nave della marina militare o di una nave della marina mercantile. Il Ministero ordina il deposito di uno degli originali nel suo archivio, e trasmette l’altro all’archivio notarile del luogo del domicilio o dell’ultima residenza del testatore.

Art. 615.

(Termine di efficacia).

Il testamento fatto durante il viaggio per mare, nella forma stabilita dagli articoli 611 e seguenti, perde la sua efficacia tre mesi dopo lo sbarco del testatore in un luogo dove e’ possibile fare testamento nelle forme ordinarie.

Art. 616.

(Testamento a bordo di aeromobile).

Al testamento fatto a bordo di un aeromobile durante il viaggio si applicano le disposizioni degli articoli 611 a 615.

Il testamento e’ ricevuto dal comandante, in presenza di uno o, quando e’ possibile, di due testimoni.

Le attribuzioni delle autorita’ marittime a norma degli articoli 613 e 614 spettano alle autorita’ aeronautiche.

Il testamento e’ annotato sul giornale di rotta.

Art. 617.

(Testamento dei militari e assimilati).

Il testamento dei militari e delle persone al seguito delle forze armate dello Stato puo’ essere ricevuto da un ufficiale o da un cappellano militare o da un ufficiale della Croce Rossa, in presenza di due testimoni; esso deve essere sottoscritto dal testatore, dalla persona che lo ha ricevuto e dai testimoni. Se il testatore o i testimoni non possono sottoscrivere, si deve indicare il motivo che ha impedito la sottoscrizione.

Il testamento deve essere al piu’ presto trasmesso al quartiere generale e da questo al Ministero competente, che ne ordina il deposito nell’archivio notarile del luogo del domicilio o dell’ultima residenza del testatore.

Art. 618.

(Casi e termini d’efficacia).

Nella forma speciale stabilita dall’articolo precedente possono testare soltanto coloro i quali, appartenendo a corpi o servizi mobilitati o comunque impegnati in guerra, si trovano in zona di operazioni belliche o sono prigionieri presso il nemico, e coloro che sono acquartierati o di presidio fuori del Regno o in luoghi dove siano interrotte le comunicazioni.

Il testamento perde la sua efficacia tre mesi dopo il ritorno del testatore in un luogo dove e’ possibile far testamento nelle forme ordinarie.

Art. 619.

(Nullita’).

I testamenti previsti in questa sezione sono nulli quando manca la redazione in iscritto della dichiarazione del testatore ovvero la sottoscrizione della persona autorizzata a riceverla o del testatore.

Per gli altri difetti di forma si osserva il disposto del secondo comma dell’art. 606.

Sezione III
Della pubblicazione dei testamenti olografi e dei testamenti segreti

Art. 620.

(Pubblicazione del testamento olografo).

Chiunque e’ in possesso di un testamento olografo deve presentarlo a un notaio per la pubblicazione, appena ha notizia della morte del testatore.

Chiunque crede di avervi interesse puo’ chiedere, con ricorso al tribunale del circondario in cui si e’ aperta la successione, che sia fissato un termine per la presentazione.(111)((112a))

Il notaio procede alla pubblicazione del testamento in presenza di due testimoni, redigendo nella forma degli atti pubblici un verbale nel quale descrive lo stato del testamento, ne riproduce il contenuto e fa menzione della sua apertura, se e’ stato presentato chiuso con sigillo. Il verbale e’ sottoscritto dalla persona che presenta il testamento, dai testimoni e dal notaio. Ad esso sono uniti la carta in cui e’ scritto il testamento, vidimata in ciascun mezzo foglio dal notaio e dai testimoni, e l’estratto dell’atto di morte del testatore o copia del provvedimento che ordina l’apertura degli atti di ultima volonta’ dell’assente o della sentenza che dichiara la morte presunta.

Nel caso in cui il testamento e’ stato depositato dal testatore presso un notaio, la pubblicazione e’ eseguita dal notaio depositario.

Avvenuta la pubblicazione, il testamento olografo ha esecuzione.

Per giustificati motivi, su istanza di chiunque vi ha interesse, il tribunale puo’ disporre che periodi o frasi di carattere non patrimoniale siano cancellati dal testamento e omessi nelle copie che fossero richieste, salvo che l’autorita’ giudiziaria ordini il rilascio di copia integrale.(111)((112a))

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AGGIORNAMENTO (111)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l’art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall’articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."

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AGGIORNAMENTO (112a)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l’art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."

Art. 621.

(Pubblicazione del testamento segreto).

Il testamento segreto deve essere aperto e pubblicato dal notaio appena gli perviene la notizia della morte del testatore. Chiunque crede di avervi interesse puo’ chiedere, con ricorso al tribunale del circondario in cui si e’ aperta la successione, che sia fissato un termine per l’apertura e la pubblicazione.(111)((112a))

Si applicano le disposizioni del terzo comma dell’articolo 620.

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AGGIORNAMENTO (111)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l’art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall’articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."

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AGGIORNAMENTO (112a)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l’art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."

Art. 622.

(Comunicazione dei testamenti alla pretura).

Il notaio deve trasmettere alla cancelleria del tribunale, nella cui giurisdizione si e’ aperta la successione, copia in carta libera dei verbali previsti dagli articoli 620 e 621 e del testamento pubblico.(111)((112a))

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AGGIORNAMENTO (111)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l’art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall’articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."

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AGGIORNAMENTO (112a)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l’art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."

Art. 623.

(Comunicazioni agli eredi e legatari).

Il notaio che ha ricevuto un testamento pubblico, appena gli e’ nota la morte del testatore, o, nel caso di testamento olografo o segreto, dopo la pubblicazione, comunica l’esistenza del testamento agli eredi e legatari di cui conosce il domicilio o la residenza.

CAPO V
Dell’istituzione di erede e dei legati
Sezione I
Disposizioni generali

Art. 624.

(Violenza, dolo, errore).

La disposizione testamentaria puo’ essere impugnata da chiunque vi abbia interesse quando e’ l’effetto di errore, di violenza o di dolo.

L’errore sul motivo, sia esso di fatto o di diritto, e’ causa di annullamento della disposizione testamentaria, quando il motivo risulta dal testamento ed e’ il solo che ha determinato il testatore a disporre.

L’azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui si e’ avuta notizia della violenza, del dolo o dell’errore.

Art. 625.

(Erronea indicazione dell’erede o del legatario o della cosa che forma oggetto della disposizione).

Se la persona dell’erede o del legatario e’ stata erroneamente indicata, la disposizione ha effetto, quando dal contesto del testamento o altrimenti risulta in modo non equivoco quale persona il testatore voleva nominare.

La disposizione ha effetto anche quando la cosa che forma oggetto della disposizione e’ stata erroneamente indicata o descritta, ma e’ certo a quale cosa il testatore intendeva riferirsi.

Art. 626.

(Motivo illecito).

Il motivo illecito rende nulla la disposizione testamentaria, quando risulta dal testamento ed e’ il solo che ha determinato il testatore a disporre.

Art. 627.

(Disposizione fiduciaria).

Non e’ ammessa azione in giudizio per accertare che le disposizioni fatte a favore di persona dichiarata nel testamento sono soltanto apparenti e che in realta’ riguardano altra persona, anche se espressioni del testamento possono indicare o far presumere che si tratta di persona interposta.

Tuttavia la persona dichiarata nel testamento, se ha spontaneamente eseguito la disposizione fiduciaria trasferendo i beni alla persona voluta dal testatore, non puo’ agire per la ripetizione, salvo che sia un incapace.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano al caso in cui l’istituzione o il legato sono impugnati come fatti per interposta persona a favore d’incapaci a ricevere.

Art. 628.

(Disposizione a favore di persona incerta).

E’ nulla ogni disposizione fatta a favore di persona che sia indicata in modo da non poter essere determinata.

Art. 629.

(Disposizioni a favore dell’anima).

Le disposizioni a favore dell’anima sono valide qualora siano determinati i beni o possa essere determinata la somma da impiegarsi a tale fine.

Esse si considerano come un onere a carico dell’erede o del legatario, e si applica l’art. 648.

Il testatore puo’ designare una persona che curi la esecuzione della disposizione, anche nel caso in cui manchi un interessato a richiedere l’adempimento.

Art. 630.

(Disposizioni a favore dei poveri).

Le disposizioni a favore dei poveri e altre simili, espresse genericamente, senza che si determini l’uso o il pubblico istituto a cui beneficio sono fatte, s’intendono fatte in favore dei poveri del luogo in cui il testatore aveva il domicilio al tempo della sua morte, e i beni sono devoluti all’ente comunale di assistenza.

La precedente disposizione si applica anche quando la persona incaricata dal testatore di determinare l’uso o il pubblico istituto non puo’ o non vuole accettare l’incarico.

Art. 631.

(Disposizioni rimesse all’arbitrio del terzo).

E’ nulla ogni disposizione testamentaria con la quale si fa dipendere dall’arbitrio di un terzo l’indicazione dell’erede o del legatario, ovvero la determinazione della quota di eredita’.

Tuttavia e’ valida la disposizione a titolo particolare in favore di persona da scegliersi dall’onerato o da un terzo tra piu’ persone determinate dal testatore e appartenenti a famiglie o categorie di persone da lui determinate, ed e’ pure valida la disposizione a titolo particolare a favore di uno tra piu’ enti determinati del pari dal testatore. Se sono indicate piu’ persone in modo alternativo e non e’ stabilito chi deve fare la scelta, questa si considera lasciata all’onerato.

Se l’onerato o il terzo non puo’ o non vuole fare la scelta, questa e’ fatta con decreto dal presidente del tribunale del luogo in cui si e’ aperta la successione, dopo avere assunto le opportune informazioni.

Art. 632.

(Determinazione di legato per arbitrio altrui).

E’ nulla la disposizione che lascia al mero arbitrio dell’onerato o di un terzo di determinare l’oggetto o la quantita’ del legato.

Sono validi i legati fatti a titolo di rimunerazione per i servizi prestati al testatore, anche se non ne sia indicato l’oggetto o la quantita’.

Sezione II
Delle disposizioni condizionali, a termine e modali

Art. 633.

(Condizione sospensiva o risolutiva).

Le disposizioni a titolo universale o particolare possono farsi sotto condizione sospensiva o risolutiva.

Art. 634.

(Condizioni impossibili o illecite).

Nelle disposizioni testamentarie si considerano non apposte le condizioni impossibili e quelle contrarie a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume, salvo quanto e’ stabilito dall’art. 626.

Art. 635.

(Condizione di reciprocita’).

E’ nulla la disposizione a titolo universale o particolare fatta dal testatore a condizione di essere a sua volta avvantaggiato nel testamento dell’erede o del legatario.

Art. 636.

(Divieto di nozze).

E’ illecita la condizione che impedisce le prime nozze o le ulteriori.

Tuttavia il legatario di usufrutto o di uso, di abitazione o di pensione, o di altra prestazione periodica per il caso o per il tempo del celibato o della vedovanza, non puo’ goderne che durante il celibato o la vedovanza.

Art. 637.

(Termine).

Si considera non apposto a una disposizione a titolo universale il termine dal quale l’effetto di essa deve cominciare o cessare.

Art. 638.

(Condizione di non fare o di non dare).

Se il testatore ha disposto sotto la condizione che l’erede o il legatario non faccia o non dia qualche cosa per un tempo indeterminato, la disposizione si considera fatta sotto condizione risolutiva, salvo che dal testamento risulti una contraria volonta’ del testatore.

Art. 639.

(Garanzia in caso di condizione risolutiva).

Se la disposizione testamentaria e’ sottoposta a condizione risolutiva, l’autorita’ giudiziaria, qualora ne ravvisi l’opportunita’, puo’ imporre all’erede o al legatario di prestare idonea garanzia a favore di coloro ai quali l’eredita’ o il legato dovrebbe devolversi nel caso che la condizione si avverasse.

Art. 640.

(Garanzia in caso di legato sottoposto a condizione sospensiva o a termine).

Se a taluno e’ lasciato un legato sotto condizione sospensiva o dopo un certo tempo, l’onerato puo’ essere costretto a dare idonea garanzia al legatario, salvo che il testatore abbia diversamente disposto.

La garanzia puo’ essere imposta anche al legatario quando il legato e’ a termine finale.

Art. 641.

(Amministrazione in caso di condizione sospensiva o di mancata prestazione di garanzia).

Qualora l’erede sia istituito sotto condizione sospensiva, finche’ questa condizione non si verifica o non e’ certo che non si puo’ piu’ verificare, e’ dato all’eredita’ un amministratore.

Vale la stessa norma anche nel caso in cui l’erede o il legatario non adempie l’obbligo di prestare la garanzia prevista dai due articoli precedenti.

Art. 642.

(Persone a cui spetta l’amministrazione).

L’amministrazione spetta alla persona a cui favore e’ stata disposta la sostituzione, ovvero al coerede o ai coeredi, quando tra essi e l’erede condizionale vi e’ il diritto di accrescimento.

Se non e’ prevista la sostituzione o non vi sono coeredi a favore dei quali abbia luogo il diritto di accrescimento, l’amministrazione spetta al presunto erede legittimo.

In ogni caso l’autorita’ giudiziaria, quando concorrono giusti motivi, puo’ provvedere altrimenti.

Art. 643.

(Amministrazione in caso di eredi nascituri).

Le disposizioni dei due precedenti articoli si applicano anche nel caso in cui sia chiamato a succedere un non concepito, figlio di una determinata persona vivente. A questa spetta la rappresentanza del nascituro, per la tutela dei suoi diritti successori, anche quando l’amministratore dell’eredita’ e’ una persona diversa.

((Se e’ chiamato un concepito, l’amministrazione spetta al padre e alla madre.))

Art. 644.

(Obblighi e facolta’ degli amministratori).

Agli amministratori indicati dai precedenti articoli sono comuni le regole che si riferiscono ai curatori dell’eredita’ giacente.

Art. 645.

(Condizione sospensiva potestativa senza termine).

Se la condizione apposta all’istituzione di erede o al legato e’ sospensiva potestativa e non e’ indicato il termine per l’adempimento, gli interessati possono adire l’autorita’ giudiziaria perche’ fissi questo termine.

Art. 646.

(Retroattivita’ della condizione).

L’adempimento della condizione ha effetto retroattivo; ma l’erede o il legatario, nel caso di condizione risolutiva, non e’ tenuto a restituire i frutti se non dal giorno in cui la condizione si e’ verificata. L’azione per la restituzione dei frutti si prescrive in cinque anni.

Art. 647.

(Onere).

Tanto all’istituzione di erede quanto al legato puo’ essere apposto un onere.

Se il testatore non ha diversamente disposto, l’autorita’ giudiziaria, qualora ne ravvisi l’opportunita’, puo’ imporre all’erede o al legatario gravato dall’onere una cauzione.

L’onere impossibile o illecito si considera non apposto; rende tuttavia nulla la disposizione, se ne ha costituito il solo motivo determinante.

Art. 648.

(Adempimento dell’onere).

Per l’adempimento dell’onere puo’ agire qualsiasi interessato.

Nel caso d’inadempimento dell’onere, l’autorita’ giudiziaria puo’ pronunziare la risoluzione della disposizione testamentaria, se la risoluzione e’ stata prevista dal testatore, o se l’adempimento dell’onere ha costituito il solo motivo determinante della disposizione.

Sezione III
Dei legati

Art. 649.

(Acquisto del legato).

Il legato si acquista senza bisogno di accettazione, salva la facolta’ di rinunziare.

Quando oggetto del legato e’ la proprieta’ di una cosa determinata o altro diritto appartenente al testatore, la proprieta’ o il diritto si trasmette dal testatore al legatario al momento della morte del testatore.

Il legatario pero’ deve domandare all’onerato il possesso della cosa legata, anche quando ne e’ stato espressamente dispensato dal testatore.

Art. 650.

(Fissazione di un termine per la rinunzia).

Chiunque ha interesse puo’ chiedere che l’autorita’ giudiziaria fissi un termine entro il quale il legatario dichiari se intende esercitare la facolta’ di rinunziare. Trascorso questo termine senza che abbia fatto alcuna dichiarazione, il legatario perde il diritto di rinunziare.

Art. 651.

(Legato di cosa dell’onerato o di un terzo).

II legato di cosa dell’onerato o di un terzo e’ nullo, salvo che dal testamento o da altra dichiarazione scritta dal testatore risulti che questi sapeva che la cosa legata apparteneva all’onerato o al terzo. In quest’ultimo caso l’onerato e’ obbligato ad acquistare la proprieta’ della cosa dal terzo e a trasferirla al legatario, ma e’ in sua facolta’ di pagarne al legatario il giusto prezzo.

Se pero’ la cosa legata, pur appartenendo ad altri al tempo del testamento, si trova in proprieta’ del testatore al momento della sua morte, il legato e’ valido.

Art. 652.

(Legato di cosa solo in parte del testatore).

Se al testatore appartiene una parte della cosa legata o un diritto sulla medesima, il legato e’ valido solo relativamente a questa parte o a questo diritto, salvo che risulti la volonta’ del testatore di legare la cosa per intero, in conformita’ dell’articolo precedente.

Art. 653.

(Legato di cosa genericamente determinata).

E’ valido il legato di cosa determinata solo nel genere, anche se nessuna del genere ve n’era nel patrimonio del testatore al tempo del testamento e nessuna se ne trova al tempo della morte.

Art. 654.

(Legato di cosa non esistente nell’asse).

Quando il testatore ha lasciato una sua cosa particolare, o una cosa determinata soltanto nel genere da prendersi dal suo patrimonio, il legato non ha effetto se la cosa non si trova nel patrimonio del testatore al tempo della sua morte.

Se la cosa si trova nel patrimonio del testatore al tempo della sua morte, ma non nella quantita’ determinata, il legato ha effetto per la quantita’ che vi si trova.

Art. 655.

(Legato di cosa da prendersi da certo luogo).

Il legato di cose da prendersi da certo luogo ha effetto soltanto se le cose vi si trovano, e per la parte che vi si trova; ha tuttavia effetto per l’intero quando, alla morte del testatore, le cose non vi si trovano, in tutto o in parte, perche’ erano state rimosse temporaneamente dal luogo in cui di solito erano custodite.

Art. 656.

(Legato di cosa del legatario).

Il legato di cosa che al tempo in cui fu fatto il testamento era gia’ di proprieta’ del legatario e’ nullo, se la cosa si trova in proprieta’ di lui anche al tempo dell’apertura della successione.

Se al tempo dell’apertura della successione la cosa si trova in proprieta’ del testatore, il legato e’ valido, ed e’ altresi’ valido se in questo tempo la cosa si trova in proprieta’ dell’onerato o di un terzo, e dal testamento risulta che essa fu legata in previsione di tale avvenimento.

Art. 657.

(Legato di cosa acquistata dal legatario).

Se il legatario, dopo la confezione del testamento, ha acquistato dal testatore, a titolo oneroso o a titolo gratuito, la cosa a lui legata, il legato e’ senza effetto in conformita’ dell’art. 686.

Se dopo la confezione del testamento la cosa legata e’ stata dal legatario acquistata, a titolo gratuito, dall’onerato o da un terzo, il legato e’ senza effetto; se l’acquisto ha avuto luogo a titolo oneroso, il legatario ha diritto al rimborso del prezzo, qualora ricorrano le circostanze indicate dall’art. 651.

Art. 658.

(Legato di credito o di liberazione da debito).

Il legato di un credito o di liberazione da un debito ha effetto per la sola parte del credito o del debito che sussiste al tempo della morte del testatore.

L’erede e’ soltanto tenuto a consegnare al legatario i titoli del credito legato che si trovavano presso il testatore.

Art. 659.

(Legato a favore del creditore).

Se il testatore, senza fare menzione del debito, fa un legato al suo creditore, il legato non si presume fatto per soddisfare il legatario del suo credito.

Art. 660.

(Legato di alimenti).

Il legato di alimenti, a favore di chiunque sia fatto, comprende le somministrazioni indicate dall’art. 438, salvo che il testatore abbia altrimenti disposto.

Art. 661.

(Prelegato).

Il legato a favore di uno dei coeredi e a carico di tutta l’eredita’ si considera come legato per l’intero ammontare.

Art. 662.

(Onere della prestazione del legato).

Il testatore puo’ porre la prestazione del legato a carico degli eredi ovvero a carico di uno o piu’ legatari. Quando il testatore non ha disposto, alla prestazione sono tenuti gli eredi.

Su ciascuno dei diversi onerati il legato grava in proporzione della rispettiva quota ereditaria o del legato, se il testatore non ha diversamente disposto.

Art. 663.

(Legato imposto a un solo erede).

Se l’obbligo di adempiere il legato e’ stato particolarmente imposto a uno degli eredi, questi solo e’ tenuto a soddisfarlo.

Se e’ stata legata una cosa propria di un coerede, i coeredi sono tenuti a compensarlo del valore di essa con danaro o con beni ereditari, in proporzione della loro quota ereditaria, quando non consta una contraria volonta’ del testatore.

Art. 664.

(Adempimento del legato di genere).

Nel legato di cosa determinata soltanto nel genere, la scelta, quando dal testatore non e’ affidata al legatario o a un terzo, spetta all’onerato. Questi e’ obbligato a dare cose di qualita’ non inferiore alla media; ma se nel patrimonio ereditario vi e’ una sola delle cose appartenenti al genere indicato, l’onerato non ha facolta’ ne’ puo’ essere obbligato a prestarne un’altra, salvo espressa disposizione contraria del testatore.

Se la scelta e’ lasciata dal testatore al legatario o a un terzo, questi devono scegliere una cosa di media qualita’; ma se cose del genere indicato si trovano nell’eredita’, il legatario puo’ scegliere la migliore.

Se il terzo non puo’ o non vuole fare la scelta, questa e’ fatta a norma del terzo comma dell’art. 631.

Art. 665.

(Scelta nel legato alternativo).

Nel legato alternativo la scelta spetta all’onerato, a meno che il testatore l’abbia lasciata al legatario o a un terzo.

Art. 666.

(Trasmissione all’erede della facolta’ di scelta).

Tanto nel legato di genere quanto in quello alternativo, se l’onerato o il legatario a cui compete la scelta non ha potuto farla, la facolta’ di scegliere si trasmette al suo erede.

La scelta fatta e’ irretrattabile.

Art. 667.

(Accessioni della cosa legata).

La cosa legata, con tutte le sue pertinenze, deve essere prestata al legatario nello stato in cui si trova al tempo della morte del testatore.

Se e’ stato legato un fondo, sono comprese nel legato anche le costruzioni fatte nel fondo, sia che esistessero gia’ al tempo della confezione del testamento, sia che non esistessero, salva in ogni caso l’applicabilita’ del secondo comma dell’art. 686.

Se il fondo legato e’ stato accresciuto con acquisti posteriori, questi sono dovuti al legatario, purche’ siano contigui al fondo e costituiscano con esso una unita’ economica.

Art. 668.

(Adempimento del legato).

Se la cosa legata e’ gravata da una servitu’, da un canone o da altro onere inerente al fondo, ovvero da una rendita fondiaria, il peso ne e’ sopportato dal legatario.

Se la cosa legata e’ vincolata per una rendita semplice, un censo o altro debito dell’eredita’, o anche di un terzo, l’erede e’ tenuto al pagamento delle annualita’ o degli interessi e della somma principale, secondo la natura del debito, qualora il testatore non abbia diversamente disposto.

Art. 669.

(Frutti della cosa legata).

Se oggetto del legato e’ una cosa fruttifera, appartenente al testatore al momento della sua morte, i frutti o gli interessi sono dovuti al legatario da questo momento.

Se la cosa appartiene all’onerato o a un terzo, ovvero se si tratta di cosa determinata per genere o quantita’, i frutti o gli interessi sono dovuti dal giorno della domanda giudiziale o dal giorno in cui la prestazione del legato e’ stata promessa, salvo che il testatore abbia diversamente disposto.

Art. 670.

(Legato di prestazioni periodiche).

Se e’ stata legata una somma di danaro o una quantita’ di altre cose fungibili, da prestarsi a termini periodici, il primo termine decorre dalla morte del testatore, e il legatario acquista il diritto a tutta la prestazione dovuta per il termine in corso, ancorche’ fosse in vita soltanto al principio di esso. Il legato pero’ non puo’ esigersi se non dopo scaduto il termine.

Si puo’ tuttavia esigere all’inizio del termine il legato a titolo di alimenti.

Art. 671.

(Legati e oneri a carico del legatario).

Il legatario e’ tenuto all’adempimento del legato e di ogni altro onere a lui imposto entro i limiti del valore della cosa legata.

Art. 672.

(Spese per la prestazione del legato).

Le spese per la prestazione del legato sono a carico dell’onerato.

Art. 673.

(Perimento della cosa legata. Impossibilita’ della prestazione).

Il legato non ha effetto se la cosa legata e’ interamente perita durante la vita del testatore.

L’obbligazione dell’onerato si estingue se, dopo la morte del testatore, la prestazione e’ divenuta impossibile per causa a lui non imputabile.

Sezione IV
Del diritto di accrescimento

Art. 674.

(Accrescimento tra coeredi).

Quando piu’ eredi sono stati istituiti con uno stesso testamento nell’universalita’ dei beni, senza determinazione di parti o in parti uguali, anche se determinate, qualora uno di essi non possa o non voglia accettare, la sua parte si accresce agli altri.

Se piu’ eredi sono stati istituiti in una stessa quota, l’accrescimento ha luogo a favore degli altri istituiti nella quota medesima.

L’accrescimento non ha luogo quando dal testamento risulta una diversa volonta’ del testatore.

E’ salvo in ogni caso il diritto di rappresentazione.

Art. 675.

(Accrescimento tra collegatari).

L’accrescimento ha luogo anche tra piu’ legatari ai quali e’ stato legato uno stesso oggetto, salvo che dal testamento risulti una diversa volonta’ e salvo sempre il diritto di rappresentazione.

Art. 676.

(Effetti dell’accrescimento).

L’acquisto per accrescimento ha luogo di diritto.

I coeredi o i legatari, a favore dei quali si verifica l’accrescimento, subentrano negli obblighi a cui era sottoposto l’erede o il legatario mancante, salvo che si tratti di obblighi di carattere personale.

Art. 677.

(Mancanza di accrescimento).

Se non ha luogo l’accrescimento, la porzione dell’erede mancante si devolve agli eredi legittimi, e la porzione del legatario mancante va a profitto dell’onerato.

Gli eredi legittimi e l’onerato subentrano negli obblighi che gravavano sull’erede o sul legatario mancante, salvo che si tratti di obblighi di carattere personale.

Le disposizioni precedenti si applicano anche nel caso di risoluzione di disposizioni testamentarie per inadempimento dell’onere.

Art. 678.

(Accrescimento nel legato di usufrutto).

Quando a piu’ persone e’ legato un usufrutto in modo che tra di loro vi sia il diritto di accrescimento, l’accrescimento ha luogo anche quando una di esse viene a mancare dopo conseguito il possesso della cosa su cui cade l’usufrutto.

Se non vi e’ diritto di accrescimento, la porzione del legatario mancante si consolida con la proprieta’.

Sezione V
Della revocazione delle disposizioni testamentarie

Art. 679.

(Revocabilita’ del testamento).

Non si puo’ in alcun modo rinunziare alla facolta’ di revocare o mutare le disposizioni testamentarie: ogni clausola o condizione contraria non ha effetto.

Art. 680.

(Revocazione espressa).

La revocazione espressa puo’ farsi soltanto con un nuovo testamento, o con un atto ricevuto da notaio in presenza di due testimoni, in cui il testatore personalmente dichiara di revocare, in tutto o in parte, la disposizione anteriore.

Art. 681.

(Revocazione della revocazione).

La revocazione totale o parziale di un testamento puo’ essere a sua volta revocata sempre con le forme stabilite dall’articolo precedente. In tal caso rivivono le disposizioni revocate.

Art. 682.

(Testamento posteriore).

Il testamento posteriore, che non revoca in modo espresso i precedenti, annulla in questi soltanto le disposizioni che sono con esso incompatibili.

Art. 683.

(Testamento posteriore inefficace).

La revocazione fatta con un testamento posteriore conserva la sua efficacia anche quando questo rimane senza effetto perche’ l’erede istituito o il legatario e’ premorto al testatore, o e’ incapace o indegno, ovvero ha rinunziato all’eredita’ o al legato.

Art. 684.

(Distruzione del testamento olografo).

Il testamento olografo distrutto, lacerato o cancellato, in tutto o in parte, si considera in tutto o in parte revocato, a meno che si provi che fu distrutto, lacerato o cancellato da persona diversa dal testatore, ovvero si provi che il testatore non ebbe l’intenzione di revocarlo.

Art. 685.

(Effetti del ritiro del testamento segreto).

Il ritiro del testamento segreto, a opera del testatore, dalle mani del notaio o dell’archivista presso cui si trova depositato, non importa revocazione del testamento quando la scheda testamentaria puo’ valere come testamento olografo.

Art. 686.

(Alienazione e trasformazione della cosa legata).

L’alienazione che il testatore faccia della cosa legata o di parte di essa, anche mediante vendita con patto di riscatto, revoca il legato riguardo a cio’ che e’ stato alienato, anche quando l’alienazione e’ annullabile per cause diverse dai vizi del consenso, ovvero la cosa ritorna in proprieta’ del testatore.

Lo stesso avviene se il testatore ha trasformato la cosa legata in un’altra, in guisa che quella abbia perduto la precedente forma e la primitiva denominazione.

E’ ammessa la prova di una diversa volonta’ del testatore.

Art. 687.

(Revocazione per sopravvenienza di figli).

Le disposizioni a titolo universale o particolare, fatte da chi al tempo del testamento non aveva o ignorava di aver figli o discendenti, sono revocate di diritto per l’esistenza o la sopravvenienza di un figlio o discendente ((…)) del testatore, benche’ postumo, ((anche)) adottivo, ovvero per il riconoscimento di un figlio ((nato fuori del matrimonio)).

((La revocazione ha luogo anche se il figlio e’ stato concepito al tempo del testamento.))

La revocazione non ha invece luogo qualora il testatore abbia provveduto al caso che esistessero o sopravvenissero figli o discendenti da essi.

Se i figli o discendenti non vengono alla successione e non si fa luogo a rappresentazione, la disposizione ha il suo effetto.

CAPO VI
Delle sostituzioni
Sezione I
Della sostituzione ordinaria

Art. 688.

(Casi di sostituzione ordinaria).

Il testatore puo’ sostituire all’erede istituito altra persona per il caso che il primo non possa o non voglia accettare l’eredita’.

Se il testatore ha disposto per uno solo di questi casi, si presume che egli si sia voluto riferire anche a quello non espresso, salvo che consti una sua diversa volonta’.

Art. 689.

(Sostituzione plurima. Sostituzione reciproca).

Possono sostituirsi piu’ persone a una sola e una sola a piu’.

La sostituzione puo’ anche essere reciproca tra i coeredi istituiti. Se essi sono stati istituiti in parti disuguali, la proporzione fra le quote fissate nella prima istituzione si presume ripetuta anche nella sostituzione. Se nella sostituzione insieme con gli istituiti e’ chiamata un’altra persona, la quota vacante viene divisa in parti uguali tra tutti i sostituiti.

Art. 690.

(Obblighi dei sostituiti).

I sostituiti devono adempiere gli obblighi imposti agli istituiti, a meno che una diversa volonta’ sia stata espressa dal testatore o si tratti di obblighi di carattere personale.

Art. 691.

(Sostituzione ordinaria nei legati).

Le norme stabilite in questa sezione si applicano anche ai legati.

Sezione II
Della sostituzione fedecommissaria

Art. 692.

(( Sostituzione fedecommissaria. ))

((Ciascuno dei genitori o degli altri ascendenti in linea retta o il coniuge dell’interdetto possono istituire rispettivamente il figlio, il discendente, o il coniuge con l’obbligo di conservare e restituire alla sua morte i beni anche costituenti la legittima, a favore della persona o degli enti che, sotto la vigilanza del tutore, hanno avuto cura dell’interdetto medesimo.

La stessa disposizione si applica nel caso del minore di eta’, se trovasi nelle condizioni di abituale infermita’ di mente tali da far presumere che nel termine indicato dall’articolo 416 interverra’ la pronuncia di interdizione.

Nel caso di pluralita’ di persone o enti di cui al primo comma i beni sono attribuiti proporzionalmente al tempo durante il quale gli stessi hanno avuto cura dell’interdetto.

La sostituzione e’ priva di effetto nel caso in cui l’interdizione sia negata o il relativo procedimento non sia iniziato entro due anni dal raggiungimento della maggiore eta’ del minore abitualmente infermo di mente. E’ anche priva di effetto nel caso di revoca dell’interdizione o rispetto alle persone o agli enti che abbiano violato gli obblighi di assistenza.

In ogni altro caso la sostituzione e’ nulla)).((40))

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AGGIORNAMENTO (40)

La L. 19 maggio 1975, n. 151 ha disposto (con l’art. 238, comma 1) che "La disposizione dell’articolo 692 del codice civile si applica anche alle successioni apertesi prima dell’entrata in vigore della presente legge a meno che la nullita’ della sostituzione non sia stata gia’ pronunziata con sentenza passata in giudicato."

Art. 693.

(Diritti e obblighi dell’istituito).

L’istituito ha il godimento e la libera amministrazione dei beni che formano oggetto della sostituzione, e puo’ stare in giudizio per tutte le azioni relative ai beni medesimi. Egli puo’ altresi’ compiere tutte le innovazioni dirette ad una migliore utilizzazione dei beni.

All’istituito sono comuni, in quanto applicabili, le norme concernenti l’usufruttuario.

((COMMA ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151)).

Art. 694.

(Alienazione dei beni).

L’autorita’ giudiziaria puo’ consentire l’alienazione dei beni che formano oggetto della sostituzione in caso di utilita’ evidente, disponendo il reimpiego delle somme ricavate. Puo’ anche essere consentita, con le necessarie cautele, la costituzione d’ipoteche sui beni medesimi a garanzia di crediti destinati a miglioramenti e trasformazioni fondiarie.

Art. 695.

(Diritti dei creditori personali dell’istituito).

I creditori personali dell’istituito possono agire soltanto sui frutti dei beni che formano oggetto della sostituzione.

Art. 696.

(( Devoluzione al sostituito. ))

((L’eredita’ si devolve al sostituito al momento della morte dell’istituito.

Se le persone o gli enti che hanno avuto cura dell’incapace muoiono o si estinguono prima della morte di lui, i beni o la porzione dei beni che spetterebbe loro e’ devoluta ai successori legittimi dell’incapace)).

Art. 697.

(Sostituzione fedecommissaria nei legati).

Le norme stabilite in questa sezione sono applicabili anche ai legati.

Art. 698.

(Usufrutto successivo).

La disposizione, con la quale e’ lasciato a piu’ persone successivamente l’usufrutto, una rendita o un’annualita’, ha valore soltanto a favore di quelli che alla morte del testatore si trovano primi chiamati a goderne.

Art. 699.

(Premi di nuzialita’, opere di assistenza e simili).

E’ valida la disposizione testamentaria avente per oggetto l’erogazione periodica, in perpetuo o a tempo, di somme determinate per premi di nuzialita’ o di natalita’, sussidi per l’avviamento a una professione o a un’arte, opere di assistenza, o per altri fini di pubblica utilita’, a favore di persone da scegliersi entro una determinata categoria o tra i discendenti di determinate famiglie. Tali annualita’ possono riscattarsi secondo le norme dettate in materia di rendita.

CAPO VII
Degli esecutori testamentari

Art. 700.

(Facolta’ di nomina e di sostituzione).

Il testatore puo’ nominare uno o piu’ esecutori testamentari e, per il caso che alcuni o tutti non vogliano o non possano accettare, altro o altri in loro sostituzione.

Se sono nominati piu’ esecutori testamentari, essi devono agire congiuntamente, salvo che il testatore abbia diviso tra loro le attribuzioni, o si tratti di provvedimento urgente per la conservazione di un bene o di un diritto ereditario.

Il testatore puo’ autorizzare l’esecutore testamentario a sostituire altri a se stesso, qualora egli non possa continuare nell’ufficio.

Art. 701.

(Persone capaci di essere nominate).

Non possono essere nominati esecutori testamentari coloro che non hanno la piena capacita’ di obbligarsi.

Anche un erede o un legatario puo’ essere nominato esecutore testamentario.

Art. 702.

(Accettazione e rinunzia alla nomina).

L’accettazione della nomina di esecutore testamentario o la rinunzia alla stessa deve risultare da dichiarazione fatta nella cancelleria del tribunale nella cui giurisdizione si e’ aperta la successione, e deve essere annotata nel registro delle successioni.(111)((112a))

L’accettazione non puo’ essere sottoposta a condizione o a termine.

L’autorita’ giudiziaria, su istanza di qualsiasi interessato, puo’ assegnare all’esecutore un termine per l’accettazione, decorso il quale l’esecutore si considera rinunziante.

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AGGIORNAMENTO (111)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l’art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall’articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."

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AGGIORNAMENTO (112a)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l’art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."

Art. 703.

(Funzioni dell’esecutore testamentario).

L’esecutore testamentario deve curare che siano esattamente eseguite le disposizioni di ultima volonta’ del defunto.

A tal fine, salvo contraria volonta’ del testatore, egli deve amministrare la massa ereditaria, prendendo possesso dei beni che ne fanno parte.

Il possesso non puo’ durare piu’ di un anno dalla dichiarazione di accettazione, salvo che l’autorita’ giudiziaria, per motivi di evidente necessita’, sentiti gli eredi, ne prolunghi la durata, che non potra’ mai superare un altro anno.

L’esecutore deve amministrare come un buon padre di famiglia e puo’ compiere tutti gli atti di gestione occorrenti. Quando e’ necessario alienare beni dell’eredita’, ne chiede l’autorizzazione all’autorita’ giudiziaria, la quale provvede sentiti gli eredi.

Qualsiasi atto dell’esecutore testamentario non pregiudica il diritto del chiamato a rinunziare all’eredita’ o ad accettarla col beneficio d’inventario.

Art. 704.

(Rappresentanza processuale).

Durante la gestione dell’esecutore testamentario, le azioni relative all’eredita’ devono essere proposte anche nei confronti dell’esecutore. Questi ha facolta’ d’intervenire nei giudizi promossi dall’erede e puo’ esercitare le azioni relative all’esercizio del suo ufficio.

Art. 705.

(Apposizione di sigilli e inventario).

L’esecutore testamentario fa apporre i sigilli quando tra i chiamati all’eredita’ vi sono minori, assenti, interdetti o persone giuridiche.

Egli in tal caso fa redigere l’inventario dei beni dell’eredita’ in presenza dei chiamati all’eredita’ o dei loro rappresentanti, o dopo averli invitati.

Art. 706.

(Divisione da compiersi dall’esecutore testamentario).

Il testatore puo’ disporre che l’esecutore testamentario, quando non e’ un erede o un legatario, proceda alla divisione tra gli eredi dei beni dell’eredita’. In questo caso si osserva il disposto dell’art. 733.

Prima di procedere alla divisione l’esecutore testamentario deve sentire gli eredi.

Art. 707.

(Consegna dei beni all’erede).

L’esecutore testamentario deve consegnare all’erede, che ne fa richiesta, i beni dell’eredita’ che non sono necessari all’esercizio del suo ufficio.

Egli non puo’ rifiutare tale consegna a causa di obbligazioni che debba adempiere conformemente alla volonta’ del testatore, o di legati condizionali o a termine, se l’erede dimostra di averli gia’ soddisfatti, od offre idonea garanzia per l’adempimento delle obbligazioni, dei legati o degli oneri.

Art. 708.

(Disaccordo tra piu’ esecutori testamentari).

Se gli esecutori che devono agire congiuntamente non sono d’accordo circa un atto del loro ufficio, provvede l’autorita’ giudiziaria, sentiti, se occorre, gli eredi.

Art. 709.

(Conto della gestione).

L’esecutore testamentario deve rendere il conto della sua gestione al termine della stessa, e anche spirato l’anno della morte del testatore, se la gestione si prolunga oltre l’anno.

Egli e’ tenuto, in caso di colpa, al risarcimento dei danni verso gli eredi e verso i legatari.

Gli esecutori testamentari, quando sono piu’, rispondono solidalmente per la gestione comune.

Il testatore non puo’ esonerare l’esecutore testamentario dall’obbligo di rendere il conto o dalla responsabilita’ della gestione.

Art. 710.

(Esonero dell’esecutore testamentario).

Su istanza di ogni interessato, l’autorita’ giudiziaria puo’ esonerare l’esecutore testamentario dal suo ufficio per gravi irregolarita’ nell’adempimento dei suoi obblighi, per inidoneita’ all’ufficio o per aver commesso azione che ne menomi la fiducia.

L’autorita’ giudiziaria, prima di provvedere, deve sentire l’esecutore e puo’ disporre opportuni accertamenti.

Art. 711.

(Retribuzione).

L’ufficio dell’esecutore testamentario e’ gratuito. Tuttavia il testatore puo’ stabilire una retribuzione a carico dell’eredita’.

Art. 712.

(Spese).

Le spese fatte dall’esecutore testamentario per l’esercizio del suo ufficio sono a carico dell’eredita’.

TITOLO IV
DELLA DIVISIONE
CAPO I
Disposizioni generali

Art. 713.

(Facolta’ di domandare la divisione).

I coeredi possono sempre domandare la divisione.

Quando pero’ tutti gli eredi istituiti o alcuni di essi sono minori di eta’, il testatore puo’ disporre che la divisione non abbia luogo prima che sia trascorso un anno dalla maggiore eta’ dell’ultimo nato.

Egli puo’ anche disporre che la divisione dell’eredita’ o di alcuni beni di essa non abbia luogo prima che sia trascorso dalla sua morte un termine non eccedente il quinquennio.

Tuttavia in ambedue i casi l’autorita’ giudiziaria, qualora gravi circostanze lo richiedano, puo’, su istanza di uno o piu’ coeredi, consentire che la divisione si effettui senza indugio o dopo un termine minore di quello stabilito dal testatore.

Art. 714.

(Godimento separato di parte dei beni).

Puo’ domandarsi la divisione anche quando uno o piu’ coeredi hanno goduto separatamente parte dei beni ereditari, salvo che si sia verificata l’usucapione per effetto di possesso esclusivo.

Art. 715.

(Casi d’impedimento alla divisione).

Se tra i chiamati alla successione vi e’ un concepito, la divisione non puo’ aver luogo prima della nascita del medesimo. Parimenti la divisione non puo’ aver luogo durante la pendenza di un giudizio ((sulla filiazione)) di colui che, in caso di esito favorevole del giudizio, sarebbe chiamato a succedere, ne’ puo’ aver luogo durante lo svolgimento della procedura amministrativa per l’ammissione del riconoscimento previsto dal quarto comma dell’art. 252 o per il riconoscimento dell’ente istituito erede.

L’autorita’ giudiziaria puo’ tuttavia autorizzare la divisione, fissando le opportune cautele.

La disposizione del comma precedente si applica anche se tra i chiamati alla successione vi sono nascituri non concepiti.

Se i nascituri non concepiti sono istituiti senza determinazione di quote, l’autorita’ giudiziaria puo’ attribuire agli altri coeredi tutti i beni ereditari o parte di essi, secondo le circostanze, disponendo le opportune cautele nell’interesse dei nascituri.

Art. 716.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151))

Art. 717.

(Sospensione della divisione per ordine del giudice).

L’autorita’ giudiziaria, su istanza di uno dei coeredi, puo’ sospendere, per un periodo di tempo non eccedente i cinque anni, la divisione dell’eredita’ o di alcuni beni, qualora l’immediata sua esecuzione possa recare notevole pregiudizio al patrimonio ereditario.

Art. 718.

(Diritto ai beni in natura).

Ciascun coerede puo’ chiedere la sua parte in natura dei beni mobili e immobili dell’eredita’, salve le disposizioni degli articoli seguenti.

Art. 719.

(Vendita dei beni per il pagamento dei debiti ereditari).

Se i coeredi aventi diritto a piu’ della meta’ dell’asse concordano nella necessita’ della vendita per il pagamento dei debiti e pesi ereditari, si procede alla vendita all’incanto dei beni mobili e, se occorre, di quei beni immobili la cui alienazione rechi minor pregiudizio agli interessi dei condividenti.

Quando concorre il consenso di tutte le parti, la vendita puo’ seguire tra i soli condividenti e senza pubblicita’, salvo che vi sia opposizione dei legatari o dei creditori.

Art. 720.

(Immobili non divisibili).

Se nell’eredita’ vi sono immobili non comodamente divisibili, o il cui frazionamento recherebbe pregiudizio alle ragioni della pubblica economia o dell’igiene, e la divisione dell’intera sostanza non puo’ effettuarsi senza il loro frazionamento, essi devono preferibilmente essere compresi per intero, con addebito dell’eccedenza, nella porzione di uno dei coeredi aventi diritto alla quota maggiore, o anche nelle porzioni di piu’ coeredi, se questi ne richiedono congiuntamente l’attribuzione. Se nessuno dei coeredi e’ a cio’ disposto, si fa luogo alla vendita all’incanto.

Art. 721.

(Vendita degli immobili).

I patti e le condizioni della vendita degli immobili, qualora non siano concordati dai condividenti, sono stabiliti dall’autorita’ giudiziaria.

Art. 722.

(Beni indivisibili nell’interesse della produzione nazionale).

In quanto non sia diversamente disposto dalle leggi speciali, le disposizioni dei due articoli precedenti si applicano anche nel caso in cui nell’eredita’ vi sono beni che la legge dichiara indivisibili nell’interesse della produzione nazionale.

Art. 723.

(Resa dei conti).

Dopo la vendita, se ha avuto luogo, dei mobili e degli immobili si procede ai conti che i condividenti si devono rendere, alla formazione dello stato attivo e passivo dell’eredita’ e alla determinazione delle porzioni ereditarie e dei conguagli o rimborsi che si devono tra loro i condividenti.

Art. 724.

(Collazione e imputazione).

I coeredi tenuti a collazione, a norma del capo II di questo titolo, conferiscono tutto cio’ che e’ stato loro donato.

Ciascun erede deve imputare alla sua quota le somme di cui era debitore verso il defunto e quelle di cui e’ debitore verso i coeredi in dipendenza dei rapporti di comunione.

Art. 725.

(Prelevamenti).

Se i beni donati non sono conferiti in natura, o se vi sono debiti da imputare alla quota di un erede a norma del secondo comma dell’articolo precedente, gli altri eredi prelevano dalla massa ereditaria beni in proporzione delle loro rispettive quote.

I prelevamenti, per quanto e’ possibile, si formano con oggetti della stessa natura e qualita’ di quelli che non sono stati conferiti in natura.

Art. 726.

(Stima e formazione delle parti).

Fatti i prelevamenti, si provvede alla stima di cio’ che rimane nella massa, secondo il valore venale dei singoli oggetti.

Eseguita la stima, si procede alla formazione di tante porzioni quanti sono gli eredi o le stirpi condividenti in proporzione delle quote.

Art. 727.

(Norme per la formazione delle porzioni).

Salvo quanto e’ disposto dagli articoli 720 e 722, le porzioni devono essere formate, previa stima dei beni, comprendendo una quantita’ di mobili, immobili e crediti di eguale natura e qualita’, in proporzione dell’entita’ di ciascuna quota.

Si deve tuttavia evitare, per quanto e’ possibile, il frazionamento delle biblioteche, gallerie e collezioni che hanno un’importanza storica, scientifica o artistica.

Art. 728.

(Conguagli in danaro).

L’ineguaglianza in natura nelle quote ereditarie si compensa con un equivalente in danaro.

Art. 729.

(Assegnazione o attribuzione delle porzioni).

L’assegnazione delle porzioni eguali e’ fatta mediante estrazione a sorte. Per le porzioni diseguali si procede mediante attribuzione. Tuttavia, rispetto a beni costituenti frazioni eguali di quote diseguali, si puo’ procedere per estrazione a sorte.

Art. 730.

(Deferimento delle operazioni a un notaio).

Le operazioni indicate negli articoli precedenti possono essere, col consenso di tutti i coeredi, deferite a un notaio. La nomina di questo, in mancanza di accordo, e’ fatta con decreto dal trbunale del luogo dell’aperta successione.(111)((112a))

Qualora sorgano contestazioni nel corso delle operazioni, esse sono riservate e rimesse tutte insieme alla cognizione dell’autorita’ giudiziaria competente, che provvede con unica sentenza.

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AGGIORNAMENTO (111)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l’art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall’articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."

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AGGIORNAMENTO (112a)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l’art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."

Art. 731.

(Suddivisioni tra stirpi).

Le norme sulla divisione dell’intero asse si osservano anche nelle suddivisioni tra i componenti di ciascuna stirpe.

Art. 732.

(Diritto di prelazione).

Il coerede, che vuole alienare a un estraneo la sua quota o parte di essa, deve notificare la proposta di alienazione, indicandone il prezzo, agli altri coeredi, i quali hanno diritto di prelazione. Questo diritto deve essere esercitato nel termine di due mesi dall’ultima delle notificazioni. In mancanza della notificazione, i coeredi hanno diritto di riscattare la quota dall’acquirente e da ogni successivo avente causa, finche’ dura lo stato di comunione ereditaria.

Se i coeredi che intendono esercitare il diritto di riscatto sono piu’, la quota e’ assegnata a tutti in parti uguali.

Art. 733.

(Norme date dal testatore per la divisione).

Quando il testatore ha stabilito particolari norme per formare le porzioni, queste norme sono vincolanti per gli eredi, salvo che l’effettivo valore dei beni non corrisponda alle quote stabilite dal testatore.

Il testatore puo’ disporre che la divisione si effettui secondo la stima di persona da lui designata che non sia erede o legatario: la divisione proposta da questa persona non vincola gli eredi, se l’autorita’ giudiziaria, su istanza di taluno di essi, la riconosce contraria alla volonta’ del testatore o manifestamente iniqua.

Art. 734.

(Divisione fatta dal testatore).

Il testatore puo’ dividere i suoi beni tra gli eredi comprendendo nella divisione anche la parte non disponibile.

Se nella divisione fatta dal testatore non sono compresi tutti i beni lasciati al tempo della morte, i beni in essa non compresi sono attribuiti conformemente alla legge, se non risulta una diversa volonta’ del testatore.

Art. 735.

(Preterizione di eredi e lesione di legittima).

La divisione nella quale il testatore non abbia compreso qualcuno dei legittimari o degli eredi istituiti e’ nulla.

Il coerede che e’ stato leso nella quota di riserva puo’ esercitare l’azione di riduzione contro gli altri coeredi.

Art. 736.

(Consegna dei documenti).

Compiuta la divisione, si devono rimettere a ciascuno dei condividenti i documenti relativi ai beni e diritti particolarmente loro assegnati.

I documenti di una proprieta’ che e’ stata divisa rimangono a quello che ne ha la parte maggiore, con l’obbligo di comunicarli agli altri condividenti che vi hanno interesse, ogni qualvolta se ne faccia richiesta. Gli stessi documenti, se la proprieta’ e’ divisa in parti eguali, e quelli comuni all’intera eredita’ si consegnano alla persona scelta a tal fine da tutti gli interessati, la quale ha obbligo di comunicarli a ciascuno di essi, a ogni loro domanda. Se vi e’ contrasto nella scelta, la persona e’ determinata con decreto dal tribunale del luogo dell’aperta successione, su ricorso di alcuno degli interessati, sentiti gli altri.(111)((112a))

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AGGIORNAMENTO (111)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l’art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall’articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."

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AGGIORNAMENTO (112a)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l’art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."

CAPO II
Della collazione

Art. 737.

Soggetti tenuti alla collazione.

I figli ((…)) e i loro discendenti ((…)) ed il coniuge che concorrono alla successione devono conferire ai coeredi tutto cio’ che hanno ricevuto dal defunto per donazione direttamente o indirettamente salvo che il defunto non li abbia da cio’ dispensati.(216)

La dispensa da collazione non produce effetto se non nei limiti della quota disponibile.

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AGGIORNAMENTO (216)

La L. 10 dicembre 2012, n. 219 ha disposto (con l’art. 1, comma 11) che "Nel codice civile, le parole: «figli legittimi» e «figli naturali», ovunque ricorrono, sono sostituite dalla seguente: «figli»."

Art. 738.

(( Limiti della collazione per il coniuge. ))

((Non sono soggetti a collazione le donazioni di modico valore fatte al coniuge)).

Art. 739.

(Donazioni ai discendenti o al coniuge dell’erede. Donazioni a coniugi).

L’erede non e’ tenuto a conferire le donazioni fatte ai suoi discendenti o al coniuge, ancorche’ succedendo a costoro ne abbia conseguito il vantaggio.

Se le donazioni sono state fatte congiuntamente a coniugi di cui uno e’ discendente del donante, la sola porzione a questo donata e’ soggetta a collazione.

Art. 740.

(( Donazioni fatte all’ascendente dell’erede. ))

((Il discendente che succede per rappresentazione deve conferire cio’ che e’ stato donato all’ascendente, anche nel caso in cui abbia rinunziato all’eredita’ di questo)).

Art. 741.

(( Collazione di assegnazioni varie. ))

((E’ soggetto a collazione cio’ che il defunto ha speso a favore dei suoi discendenti per assegnazioni fatte a causa di matrimonio, per avviarli all’esercizio di una attivita’ produttiva o professionale, per soddisfare premi relativi a contratti di assicurazione sulla vita a loro favore o per pagare i loro debiti)).

Art. 742.

(Spese non soggette a collazione).

Non sono soggette a collazione le spese di mantenimento e di educazione e quelle sostenute per malattia, ne’ quelle ordinarie fatte per abbigliamento o per nozze.

Le spese per il corredo nuziale e quelle per l’istruzione artistica o professionale sono soggette a collazione solo per quanto eccedono notevolmente la misura ordinaria, tenuto conto delle condizioni economiche del defunto.

Non sono soggette a collazione le liberalita’ previste dal secondo comma dell’art. 770.

Art. 743.

(Societa’ contratta con l’erede).

Non e’ dovuta collazione di cio’ che si e’ conseguito per effetto di societa’ contratta senza frode tra il defunto e alcuno dei suoi eredi, se le condizioni sono state regolate con atto di data certa.

Art. 744.

(Perimento della cosa donata).

Non e’ soggetta a collazione la cosa perita per causa non imputabile al donatario.

Art. 745.

(Frutti e interessi).

I frutti delle cose e gli interessi sulle somme soggette a collazione non sono dovuti che dal giorno in cui si e’ aperta la successione.

Art. 746.

(Collazione d’immobili).

La collazione di un bene immobile si fa o col rendere il bene in natura o con l’imputarne il valore alla propria porzione, a scelta di chi conferisce.

Se l’immobile e’ stato alienato o ipotecato, la collazione si fa soltanto con l’imputazione.

Art. 747.

(Collazione per imputazione).

La collazione per imputazione si fa avuto riguardo al valore dell’immobile al tempo dell’aperta successione.

Art. 748.

(Miglioramenti, spese e deterioramenti).

In tutti i casi, si deve dedurre a favore del donatario il valore delle migliorie apportate al fondo nei limiti del loro valore al tempo dell’aperta successione.

Devono anche computarsi a favore del donatario le spese straordinarie da lui sostenute per la conservazione della cosa, non cagionate da sua colpa.

Il donatario dal suo canto e’ obbligato per i deterioramenti che, per sua colpa, hanno diminuito il valore dell’immobile.

Il coerede che conferisce un immobile in natura puo’ ritenerne il possesso sino all’effettivo rimborso delle somme che gli sono dovute per spese e miglioramenti.

Art. 749.

(Miglioramenti e deterioramenti dell’immobile alienato).

Nel caso in cui l’immobile e’ stato alienato dal donatario, i miglioramenti e i deterioramenti fatti dall’acquirente devono essere computati a norma dell’articolo precedente.

Art. 750.

(Collazione di mobili).

La collazione dei mobili si fa soltanto per imputazione, sulla base del valore che essi avevano al tempo dell’aperta successione.

Se si tratta di cose delle quali non si puo’ far uso senza consumarle, e il donatario le ha gia’ consumate, si determina il valore che avrebbero avuto secondo il prezzo corrente al tempo dell’aperta successione.

Se si tratta di cose che con l’uso si deteriorano, il loro valore al tempo dell’aperta successione e’ stabilito con riguardo allo stato in cui si trovano.

La determinazione del valore dei titoli dello Stato, degli altri titoli di credito quotati in borsa e delle derrate e delle merci il cui prezzo corrente e’ stabilito dalle mercuriali, si fa in base ai listini di borsa e alle mercuriali del tempo dell’aperta successione.

Art. 751.

(Collazione del danaro).

La collazione del danaro donato si fa prendendo una minore quantita’ del danaro che si trova nell’eredita’, secondo il valore legale della specie donata o di quella ad essa legalmente sostituita all’epoca dell’aperta successione.

Quando tale danaro non basta e il donatario non vuole conferire altro danaro o titoli dello Stato, sono prelevati mobili o immobili ereditari, in proporzione delle rispettive quote.

CAPO III
Del pagamento dei debiti

Art. 752.

(Ripartizione dei debiti ereditari tra gli eredi).

I coeredi contribuiscono tra loro al pagamento dei debiti e pesi ereditari in proporzione delle loro quote ereditarie, salvo che il testatore abbia altrimenti disposto.

Art. 753.

(Immobili gravati da rendita redimibile).

Ogni coerede, quando i beni immobili dell’eredita’ sono gravati con ipoteca da una prestazione di rendita redimibile, puo’ chiedere che gli immobili ne siano affrancati e resi liberi prima che si proceda alla formazione delle quote ereditarie. Se uno dei coeredi si oppone, decide l’autorita’ giudiziaria. Se i coeredi dividono l’eredita’ nello stato in cui si trova, l’immobile gravato deve stimarsi con gli stessi criteri con cui si stimano gli altri beni immobili, detratto dal valore di esso il capitale corrispondente alla prestazione, secondo le norme relative al riscatto della rendita, salvo che esista un patto speciale intorno al capitale da corrispondersi per l’affrancazione.

Alla prestazione della rendita e’ tenuto solo l’erede, nella cui quota cade detto immobile, con l’obbligo di garantire i coeredi.

Art. 754.

(Pagamento dei debiti e rivalsa).

Gli eredi sono tenuti verso i creditori al pagamento dei debiti e pesi ereditari personalmente in proporzione della loro quota ereditaria e ipotecariamente per l’intero. Il coerede che ha pagato oltre la parte a lui incombente puo’ ripetere dagli altri coeredi soltanto la parte per cui essi devono contribuire a norma dell’articolo 752, quantunque si sia fatto surrogare nei diritti dei creditori.

Il coerede conserva la facolta’ di chiedere il pagamento del credito a lui personale e garantito da ipoteca, non diversamente da ogni altro creditore, detratta la parte che deve sopportare come coerede.

Art. 755.

(Quota di debito ipotecario non pagata da un coerede).

In caso d’insolvenza di un coerede, la sua quota di debito ipotecario e’ ripartita in proporzione tra tutti gli altri coeredi.

Art. 756.

(Esenzione del legatario dal pagamento dei debiti).

Il legatario non e’ tenuto a pagare i debiti ereditari, salvo ai creditori l’azione ipotecaria sul fondo legato e l’esercizio del diritto di separazione; ma il legatario che ha estinto il debito di cui era gravato il fondo legato subentra nelle ragioni del creditore contro gli eredi.

CAPO IV
Degli effetti della divisione e della garanzia delle quote

Art. 757.

(Diritto dell’erede sulla propria quota).

Ogni coerede e’ reputato solo e immediato successore in tutti i beni componenti la sua quota o a lui pervenuti dalla successione, anche per acquisto all’incanto, e si considera come se non avesse mai avuto la proprieta’ degli altri beni ereditari.

Art. 758.

(Garanzia tra coeredi).

I coeredi si devono vicendevole garanzia per le sole molestie ed evizioni derivanti da causa anteriore alla divisione.

La garanzia non ha luogo, se e’ stata esclusa con clausola espressa nell’atto di divisione, o se il coerede soffre l’evizione per propria colpa.

Art. 759.

(Evizione subita da un coerede).

Se alcuno dei coeredi subisce evizione, il valore del bene evitto, calcolato al momento dell’evizione, deve essere ripartito tra tutti i coeredi ai fini della garanzia stabilita dall’articolo precedente, in proporzione del valore che i beni attribuiti a ciascuno di essi hanno al tempo dell’evizione e tenuto conto dello stato in cui si trovano al tempo della divisione.

Se uno dei coeredi e’ insolvente, la parte per cui e’ obbligato deve essere egualmente ripartita tra l’erede che ha sofferto l’evizione e tutti gli eredi solventi.

Art. 760.

(Inesigibilita’ di crediti).

Non e’ dovuta garanzia per l’insolvenza del debitore di un credito assegnato a uno dei coeredi, se l’insolvenza e’ sopravvenuta soltanto dopo che e’ stata fatta la divisione.

La garanzia della solvenza del debitore di una rendita e’ dovuta per i cinque anni successivi alla divisione.

CAPO V
Dell’annullamento e della rescissione in materia di divisione

Art. 761.

(Annullamento per violenza o dolo).

La divisione puo’ essere annullata quando e’ l’effetto di violenza o di dolo.

L’azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui e’ cessata la violenza o in cui il dolo e’ stato scoperto.

Art. 762.

(Omissione di beni ereditari).

L’omissione di uno o piu’ beni dell’eredita’ non da’ luogo a nullita’ della divisione, ma soltanto a un supplemento della divisione stessa.

Art. 763.

(Rescissione per lesione).

La divisione puo’ essere rescissa quando taluno dei coeredi prova di essere stato leso oltre il quarto.

La rescissione e’ ammessa anche nel caso di divisione fatta dal testatore, quando il valore dei beni assegnati ad alcuno dei coeredi e’ inferiore di oltre un quarto all’entita’ della quota ad esso spettante.

L’azione si prescrive in due anni dalla divisione.

Art. 764.

(Atti diversi dalla divisione).

L’azione di rescissione e’ anche ammessa contro ogni altro atto che abbia per effetto di far cessare tra i coeredi la comunione dei beni ereditari.

L’azione non e’ ammessa contro la transazione con la quale si e’ posta fine alle questioni insorte a causa della divisione o dell’atto fatto in luogo della medesima, ancorche’ non fosse al riguardo incominciata alcuna lite.

Art. 765.

(Vendita del diritto ereditario fatta al coerede).

L’azione di rescissione non e’ ammessa contro la vendita del diritto ereditario fatta senza frode a uno dei coeredi, a suo rischio e pericolo, da parte degli altri coeredi o di uno di essi.

Art. 766.

(Stima dei beni).

Per conoscere se vi e’ lesione si procede alla stima dei beni secondo il loro stato e valore al tempo della divisione.

Art. 767.

(Facolta’ del coerede di dare il supplemento).

Il coerede contro il quale e’ promossa l’azione di rescissione puo’ troncarne il corso e impedire una nuova divisione, dando il supplemento della porzione ereditaria, in danaro o in natura, all’attore e agli altri coeredi che si sono a lui associati.

Art. 768.

(Alienazione della porzione ereditaria).

Il coerede che ha alienato la sua porzione o una parte di essa non e’ piu’ ammesso a impugnare la divisione per dolo o violenza, se l’alienazione e’ seguita quando il dolo era stato scoperto o la violenza era cessata.

Il coerede non perde il diritto di proporre l’impugnazione, se la vendita e’ limitata a oggetti di facile deterioramento o di valore minimo in rapporto alla quota.

((Capo V-bis))
((Del patto di famiglia))

Art. 768-bis.

(( (Nozione) )).

((E’ patto di famiglia il contratto con cui, compatibilmente con le disposizioni in materia di impresa familiare e nel rispetto delle differenti tipologie societarie, l’imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l’azienda, e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, ad uno o piu’ discendenti.))

Art. 768-ter.

(( (Forma). ))

((A pena di nullita’ il contratto deve essere concluso per atto pubblico.))

Art. 768-quater.

(( (Partecipazione). ))

((Al contratto devono partecipare anche il coniuge e tutti coloro che sarebbero legittimari ove in quel momento si aprisse la successione nel patrimonio dell’imprenditore.

Gli assegnatari dell’azienda o delle partecipazioni societarie devono liquidare gli altri partecipanti al contratto, ove questi non vi rinunzino in tutto o in parte, con il pagamento di una somma corrispondente al valore delle quote previste dagli articoli 536 e seguenti; i contraenti possono convenire che la liquidazione, in tutto o in parte, avvenga in natura.

I beni assegnati con lo stesso contratto agli altri partecipanti non assegnatari dell’azienda, secondo il valore attribuito in contratto, sono imputati alle quote di legittima loro spettanti; l’assegnazione puo’ essere disposta anche con successivo contratto che sia espressamente dichiarato collegato al primo e purche’ vi intervengano i medesimi soggetti che hanno partecipato al primo contratto o coloro che li abbiano sostituiti.

Quanto ricevuto dai contraenti non e’ soggetto a collazione o a riduzione.))

Art. 768-quinquies.

(( (Vizi del consenso). ))

((Il patto puo’ essere impugnato dai partecipanti ai sensi degli articoli 1427 e seguenti.

L’azione si prescrive nel termine di un anno.))

Art. 768-sexies.

(( (Rapporti con i terzi). ))

((All’apertura della successione dell’imprenditore, il coniuge e gli altri legittimari che non abbiano partecipato al contratto possono chiedere ai beneficiari del contratto stesso il pagamento della somma prevista dal secondo comma dell’articolo 768-quater, aumentata degli interessi legali.

L’inosservanza delle disposizioni del primo comma costituisce motivo di impugnazione ai sensi dell’articolo 768-quinquies.))

Art. 768-septies.

(( (Scioglimento). ))

((Il contratto puo’ essere sciolto o modificato dalle medesime persone che hanno concluso il patto di famiglia nei modi seguenti:

1) mediante diverso contratto, con le medesime caratteristiche e i medesimi presupposti di cui al presente capo;

2) mediante recesso, se espressamente previsto nel contratto stesso e, necessariamente, attraverso dichiarazione agli altri contraenti certificata da un notaio.))

Art. 768-octies.

(( (Controversie). ))

((Le controversie derivanti dalle disposizioni di cui al presente capo sono devolute preliminarmente a uno degli organismi di conciliazione previsti dall’articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5)).

TITOLO V
DELLE DONAZIONI
CAPO I
Disposizioni generali

Art. 769.

(Definizione).

La donazione e’ il contratto col quale, per spirito di liberalita’, una parte arricchisce l’altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un’obbligazione.

Art. 770.

(Donazione rimuneratoria).

E’ donazione anche la liberalita’ fatta per riconoscenza o in considerazione dei meriti del donatario o per speciale rimunerazione.

Non costituisce donazione la liberalita’ che si suole fare in occasione di servizi resi o comunque in conformita’ agli usi.

Art. 771.

(Donazione di beni futuri).

La donazione non puo’ comprendere che i beni presenti del donante. Se comprende beni futuri, e’ nulla rispetto a questi, salvo che si tratti di frutti non ancora separati.

Qualora oggetto della donazione sia un’universalita’ di cose e il donante ne conservi il godimento trattenendola presso di se’, si considerano comprese nella donazione anche le cose che vi si aggiungono successivamente, salvo che dall’atto risulti una diversa volonta’.

Art. 772.

(Donazione di prestazioni periodiche).

La donazione che ha per oggetto prestazioni periodiche si estingue alla morte del donante, salvo che risulti dall’atto una diversa volonta’.

Art. 773.

(Donazione a piu’ donatari).

La donazione fatta congiuntamente a favore di piu’ donatari s’intende fatta per parti uguali, salvo che dall’atto risulti una diversa volonta’.

E’ valida la clausola con cui il donante dispone che, se uno dei donatari non puo’ o non vuole accettare, la sua parte si accresca agli altri.

CAPO II
Della capacita’ di disporre e di ricevere per donazione

Art. 774.

(Capacita’ di donare).

Non possono fare donazione coloro che non hanno la piena capacita’ di disporre dei propri beni. E’ tuttavia valida la donazione fatta dal minore e dall’inabilitato nel loro contratto di matrimonio a norma degli articoli 165 e 166.

Le disposizioni precedenti si applicano anche al minore emancipato autorizzato all’esercizio di un’impresa commerciale.

Art. 775.

(Donazione fatta da persona incapace d’intendere o di volere).

La donazione fatta da persona che, sebbene non interdetta, si provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace d’intendere o di volere al momento in cui la donazione e’ stata fatta, puo’ essere annullata su istanza del donante, dei suoi eredi o aventi causa.

L’azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui la donazione e’ stata fatta.

Art. 776.

(Donazione fatta dall’inabilitato).

La donazione fatta dall’inabilitato, anche se anteriore alla sentenza d’inabilitazione o alla nomina del curatore provvisorio, puo’ essere annullata se fatta dopo che e’ stato promosso il giudizio d’inabilitazione.

Il curatore dell’inabilitato per prodigalita’ puo’ chiedere l’annullamento della donazione, anche se fatta nei sei mesi anteriori all’inizio del giudizio d’inabilitazione.

Art. 777.

(Donazioni fatte da rappresentanti di persone incapaci).

Il padre e il tutore non possono fare donazioni per la persona incapace da essi rappresentata.

Sono consentite, con le forme abilitative richieste, le liberalita’ in occasione di nozze a favore dei discendenti dell’interdetto o dell’inabilitato.

Art. 778.

(Mandato a donare).

E’ nullo il mandato con cui si attribuisce ad altri la facolta’ di designare la persona del donatario o di determinare l’oggetto della donazione.

E’ peraltro valida la donazione a favore di persona che un terzo scegliera’ tra piu’ persone designate dal donante o appartenenti a determinate categorie, o a favore di una persona giuridica tra quelle indicate dal donante stesso.

E’ del pari valida la donazione che ha per oggetto una cosa che un terzo determinera’ tra piu’ cose indicate dal donante o entro i limiti di valore dal donante stesso stabiliti.

Art. 779.

(Donazione a favore del tutore o protutore).

E’ nulla la donazione a favore di chi e’ stato tutore o protutore del donante, se fatta prima che sia stato approvato il conto o sia estinta l’azione per il rendimento del conto medesimo.

Si applicano le disposizioni dell’art. 599.

Art. 780.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151))((40))

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AGGIORNAMENTO (40)

La L. 19 maggio 1975, n. 151 ha disposto (con l’art. 239, comma 1) che "Dall’entrata in vigore della presente legge non puo’ essere piu’ pronunziata la nullita’ prevista dall’abrogato articolo 780 del codice civile rispetto agli atti anteriori."

Art. 781.

(Donazione tra coniugi).

I coniugi non possono, durante il matrimonio, farsi l’uno all’altro alcuna liberalita’, salve quelle conformi agli usi.((31))

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AGGIORNAMENTO (31)

La Corte Costituzionale con sentenza 14 – 27 giugno 1973 n. 91 (in G.U. 1ª s.s. 04/07/1973 n. 169) ha dichiarato "l’illegittimita’ costituzionale dell’articolo 781 del codice civile."

CAPO III
Della forma e degli effetti della donazione

Art. 782.

(Forma della donazione).

La donazione deve essere fatta per atto pubblico, sotto pena di nullita’. Se ha per oggetto cose mobili, essa non e’ valida che per quelle specificate con indicazione del loro valore nell’atto medesimo della donazione, ovvero in una nota a parte sottoscritta dal donante, dal donatario e dal notaio.

L’accettazione puo’ essere fatta nell’atto stesso o con atto pubblico posteriore. In questo caso la donazione non e’ perfetta se non dal momento in cui l’atto di accettazione e’ notificato al donante.

Prima che la donazione sia perfetta, tanto il donante quanto il donatario possono revocare la loro dichiarazione.

((COMMA ABROGATO DALLA L. 15 MAGGIO 1997, N. 127 COME MODIFICATA DALLA L. 22 GIUGNO 2000, N. 192)).((123))

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AGGIORNAMENTO (123)

La L. 15 maggio 1997, n. 127 come modificata dalla L. 22 giugno 2000, n. 192 ha disposto (con l’art. 13, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle acquisizioni deliberate o verificatesi in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge".

Art. 783.

(Donazioni di modico valore).

La donazione di modico valore che ha per oggetto beni mobili e’ valida anche se manca l’atto pubblico, purche’ vi sia stata la tradizione.

La modicita’ deve essere valutata anche in rapporto alle condizioni economiche del donante.

Art. 784.

(Donazione a nascituri).

La donazione puo’ essere fatta anche a favore di chi e’ soltanto concepito, ovvero a favore dei figli di una determinata persona vivente al tempo della donazione, benche’ non ancora concepiti.

L’accettazione della donazione a favore di nascituri benche’ non concepiti, e’ regolata dalle disposizioni degli articoli 320 e 321.

Salvo diversa disposizione del donante, l’amministrazione dei beni donati spetta al donante o ai suoi eredi, i quali possono essere obbligati a prestare idonea garanzia. I frutti maturati prima della nascita sono riservati al donatario se la donazione e’ fatta a favore di un nascituro gia’ concepito. Se e’ fatta a favore di un non concepito, i frutti sono riservati al donante sino al momento della nascita del donatario.

Art. 785.

(Donazione in riguardo di matrimonio).

La donazione fatta in riguardo di un determinato futuro matrimonio, sia dagli sposi tra loro, sia da altri a favore di uno o di entrambi gli sposi o dei figli nascituri da questi, si perfeziona senza bisogno che sia accettata, ma non produce effetto finche’ non segua il matrimonio.

L’annullamento del matrimonio importa la nullita’ della donazione. Restano tuttavia salvi i diritti acquistati dai terzi di buona fede tra il giorno del matrimonio e il passaggio in giudicato della sentenza che dichiara la nullita’ del matrimonio. Il coniuge di buona fede non e’ tenuto a restituire i frutti percepiti anteriormente alla domanda di annullamento del matrimonio.

La donazione in favore di figli nascituri rimane efficace per i figli rispetto ai quali si verificano gli effetti del matrimonio putativo.

Art. 786.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 MAGGIO 1997, N. 127, COME MODIFICATA DALLA L. 22 GIUGNO 2000, N. 192))((123))

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AGGIORNAMENTO (123)

La L. 15 maggio 1997, n. 127, come modificata dalla L. 22 giugno 2000, n. 192 ha disposto (con l’art. 13, comma 1) che "Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle acquisizioni deliberate o verificatesi in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge".

Art. 787.

(Errore sul motivo della donazione).

La donazione puo’ essere impugnata per errore sul motivo, sia esso di fatto o di diritto, quando il motivo risulta dall’atto ed e’ il solo che ha determinato il donante a compiere la liberalita’.

Art. 788.

(Motivo illecito).

Il motivo illecito rende nulla la donazione quando risulta dall’atto ed e’ il solo che ha determinato il donante alla liberalita’.

Art. 789.

(Inadempimento o ritardo nell’esecuzione).

Il donante, in caso d’inadempimento o di ritardo nell’eseguire la donazione, e’ responsabile soltanto per dolo o per colpa grave.

Art. 790.

(Riserva di disporre di cose determinate).

Quando il donante si e’ riservata la facolta’ di disporre di qualche oggetto compreso nella donazione o di una determinata somma sui beni donati, e muore senza averne disposto, tale facolta’ non puo’ essere esercitata dagli eredi.

Art. 791.

(Condizione di riversibilita’).

Il donante puo’ stipulare la riversibilita’ delle cose donate, sia per il caso di premorienza del solo donatario, sia per il caso di premorienza del donatario e dei suoi discendenti.

Nel caso in cui la donazione e’ fatta con generica indicazione della riversibilita’, questa riguarda la premorienza, non solo del donatario, ma anche dei suoi discendenti.

Non si fa luogo a riversibilita’ che a beneficio del solo donante. Il patto a favore di altri si considera non apposto.

Art. 792.

(Effetti della riversibilita’).

Il patto di riversibilita’ produce l’effetto di risolvere tutte le alienazioni dei beni donati e di farli ritornare al donante liberi da ogni peso o ipoteca, ad eccezione dell’ipoteca iscritta a garanzia della dote o di altre convenzioni matrimoniali, quando gli altri beni del coniuge donatario non sono sufficienti, e nel caso soltanto in cui la donazione e’ stata fatta con lo stesso contratto matrimoniale da cui l’ipoteca risulta.

E’ valido il patto per cui la riversione non deve pregiudicare la quota di riserva spettante al coniuge superstite sul patrimonio del donatario, compresi in esso i beni donati.

Art. 793.

(Donazione modale).

La donazione puo’ essere gravata da un onere.

Il donatario e’ tenuto all’adempimento dell’onere entro i limiti del valore della cosa donata.

Per l’adempimento dell’onere puo’ agire, oltre il donante, qualsiasi interessato, anche durante la vita del donante stesso.

La risoluzione per inadempimento dell’onere, se preveduta nell’atto di donazione, puo’ essere domandata dal donante o dai suoi eredi.

Art. 794.

(Onere illecito o impossibile).

L’onere illecito o impossibile si considera non apposto; rende tuttavia nulla la donazione se ne ha costituito il solo motivo determinante.

Art. 795.

(Divieto di sostituzione).

Nelle donazioni non sono permesse le sostituzioni se non nei casi e nei limiti stabiliti per gli atti di ultima volonta’.

La nullita’ delle sostituzioni non importa nullita’ della donazione.

Art. 796.

(Riserva di usufrutto).

E’ permesso al donante di riservare l’usufrutto dei beni donati a proprio vantaggio, e dopo di lui a vantaggio di un’altra persona o anche di piu’ persone, ma non successivamente.

Art. 797.

(Garanzia per evizione).

Il donante e’ tenuto a garanzia verso il donatario, per l’evizione che questi puo’ soffrire delle cose donate, nei casi seguenti:

1) se ha espressamente promesso la garanzia;

2) se l’evizione dipende dal dolo o dal fatto personale di lui;

3) se si tratta di donazione che impone oneri al donatario, o di donazione rimuneratoria, nei quali casi la garanzia e’ dovuta fino alla concorrenza dell’ammontare degli oneri o dell’entita’ delle prestazioni ricevute dal donante.

Art. 798.

(Responsabilita’ per vizi della cosa).

Salvo patto speciale, la garanzia del donante non si estende ai vizi della cosa, a meno che il donante sia stato in dolo.

Art. 799.

(Conferma ed esecuzione volontaria di donazioni nulle).

La nullita’ della donazione, da qualunque causa dipenda, non puo’ essere fatta valere dagli eredi o aventi causa dal donante che, conoscendo la causa della nullita’, hanno, dopo la morte di lui, confermato la donazione o vi hanno dato volontaria esecuzione.

CAPO IV
Della revocazione delle donazioni

Art. 800.

(Cause di revocazione).

La donazione puo’ essere revocata per ingratitudine o per sopravvenienza di figli.

Art. 801.

(Revocazione per ingratitudine).

La domanda di revocazione per ingratitudine non puo’ essere proposta che quando il donatario ha commesso uno dei fatti previsti dai numeri 1, 2 e 3 dell’art. 463, ovvero si e’ reso colpevole d’ingiuria grave verso il donante o ha dolosamente arrecato grave pregiudizio al patrimonio di lui o gli ha rifiutato indebitamente gli alimenti dovuti ai sensi degli articoli 433, 435 e 436.

Art. 802.

(Termini e legittimazione ad agire).

La domanda di revocazione per causa d’ingratitudine deve essere proposta dal donante o dai suoi eredi, contro il donatario o i suoi eredi, entro l’anno dal giorno in cui il donante e’ venuto a conoscenza del fatto che consente la revocazione.

Se il donatario si e’ reso responsabile di omicidio volontario in persona del donante o gli ha dolosamente impedito di revocare la donazione, il termine per proporre l’azione e’ di un anno dal giorno in cui gli eredi hanno avuto notizia della causa di revocazione.

Art. 803.

(( Revocazione per sopravvenienza di figli ))

((Le donazioni fatte da chi non aveva o ignorava di avere figli o discendenti al tempo della donazione, possono essere revocate per la sopravvenienza o l’esistenza di un figlio o discendente del donante. Possono inoltre essere revocate per il riconoscimento di un figlio, salvo che si provi che al tempo della donazione il donante aveva notizia dell’esistenza del figlio.

La revocazione puo’ essere domandata anche se il figlio del donante era gia’ concepito al tempo della donazione.))

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AGGIORNAMENTO (122)

La Corte Costituzionale con sentenza 22 giugno-3 luglio 2000 n. 250 (in G.U. 1a s.s. 05/07/2000 n. 28) ha dichiarato "l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 803, primo comma, del codice civile, nella parte in cui prevede che – in caso di sopravvenienza di un figlio naturale – la donazione possa essere revocata solo se il riconoscimento del figlio sia intervenuto entro due anni dalla donazione."

Art. 804.

(Termine per l’azione).

L’azione di revocazione per sopravvenienza di figli deve essere proposta entro cinque anni dal giorno della nascita dell’ultimo figlio ((nato nel matrimonio)) o discendente ((…)) ovvero della notizia dell’esistenza del figlio o discendente, ovvero dell’avvenuto riconoscimento del figlio ((nato fuori del matrimonio)).

Il donante non puo’ proporre o proseguire l’azione dopo la morte del figlio o del discendente.

Art. 805.

(Donazioni irrevocabili).

Non possono revocarsi per causa d’ingratitudine, ne’ per sopravvenienza di figli, le donazioni rimuneratorie e quelle fatte in riguardo di un determinato matrimonio.

Art. 806.

(Inammissibilita’ della rinunzia preventiva).

Non e’ valida la rinunzia preventiva alla revocazione della donazione per ingratitudine o per sopravvenienza di figli.

Art. 807.

(Effetti della revocazione).

Revocata la donazione per ingratitudine o sopravvenienza di figli, il donatario deve restituire i beni in natura, se essi esistono ancora, e i frutti relativi, a partire dal giorno della domanda.

Se il donatario ha alienato i beni, deve restituirne il valore, avuto riguardo al tempo della domanda, e i frutti relativi, a partire dal giorno della domanda stessa.

Art. 808.

(Effetti nei riguardi dei terzi).

La revocazione per ingratitudine o per sopravvenienza di figli non pregiudica i terzi che hanno acquistato diritti anteriormente alla domanda, salvi gli effetti della trascrizione di questa.

Il donatario, che prima della trascrizione della domanda di revocazione ha costituito sui beni donati diritti reali che ne diminuiscono il valore, deve indennizzare il donante della diminuzione di valore sofferta dai beni stessi.

Art. 809.

(Norme sulle donazioni applicabili ad altri atti di liberalita’).

Le liberalita’, anche se risultano da atti diversi da quelli previsti dall’art. 769, sono soggette alle stesse norme che regolano la revocazione delle donazioni per causa d’ingratitudine e per sopravvenienza di figli, nonche’ a quelle sulla riduzione delle donazioni per integrare la quota dovuta ai legittimari.

Questa disposizione non si applica alle liberalita’ previste dal secondo comma dell’art. 770 e a quelle che a norma dell’art. 742 non sono soggette a collazione.

LIBRO TERZO
DELLA PROPRIETA’
TITOLO I
DEI BENI
CAPO I
Dei beni in generale

Art. 810.

(Nozione).

Sono beni le cose che possono formare oggetto di diritti.

Sezione I
Dei beni nell’ordine corporativo

Art. 811.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. LUOGOTENENZIALE 14 SETTEMBRE 1944, N. 287))

Sezione II
Dei beni immobili e mobili

Art. 812.

(Distinzione dei beni).

Sono beni immobili il suolo, le sorgenti e i corsi d’acqua, gli alberi, gli edifici e le altre costruzioni, anche se unite al suolo a scopo transitorio, e in genere tutto cio’ che naturalmente o artificialmente e’ incorporato al suolo.

Sono reputati immobili i mulini, i bagni e gli altri edifici galleggianti quando sono saldamente assicurati alla riva o all’alveo o sono destinati ad esserlo in modo permanente per la loro utilizzazione.

Sono mobili tutti gli altri beni.

Art. 813.

(Distinzione dei diritti).

Salvo che dalla legge risulti diversamente, le disposizioni concernenti i beni immobili si applicano anche ai diritti reali che hanno per oggetto beni immobili e alle azioni relative; le disposizioni concernenti i beni mobili si applicano a tutti gli altri diritti.

Art. 814.

(Energie).

Si considerano beni mobili le energie naturali che hanno valore economico.

Art. 815.

(Beni mobili iscritti in pubblici registri).

I beni mobili iscritti in pubblici registri sono soggetti alle disposizioni che li riguardano e, in mancanza, elle disposizioni relative ai beni mobili.

Art. 816.

(Universalita’ di mobili).

E’ considerata universalita’ di mobili la pluralita’ di cose che appartengono alla stessa persona e hanno una destinazione unitaria.

Le singole cose componenti l’universalita’ possono formare oggetto di separati atti e rapporti giuridici.

Art. 817.

(Pertinenze).

Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un’altra cosa.

La destinazione puo’ essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima.

Art. 818.

(Regime delle pertinenze).

Gli atti e i rapporti giuridici che hanno per oggetto la cosa principale comprendono anche le pertinenze, se non e’ diversamente disposto.

Le pertinenze possono formare oggetto di separati atti o rapporti giuridici.

La cessazione della qualita’ di pertinenza non e’ opponibile ai terzi i quali abbiano anteriormente acquistato diritti sulla cosa principale.

Art. 819.

(Diritti dei terzi sulle pertinenze).

La destinazione di una cosa al servizio o all’ornamento di un’altra non pregiudica i diritti preesistenti su di essa a favore dei terzi. Tali diritti non possono essere opposti ai terzi di buona fede se non risultano da scrittura avente data certa anteriore, quando la cosa principale e’ un bene immobile o un bene mobile iscritto in pubblici registri.

Sezione III
Dei frutti

Art. 820.

(Frutti naturali e frutti civili).

Sono frutti naturali quelli che provengono direttamente dalla cosa, vi concorra o no l’opera dell’uomo, come i prodotti agricoli, la legna, i parti degli animali, i prodotti delle miniere, cave e torbiere.

Finche’ non avviene la separazione, i frutti formano parte della cosa. Si puo’ tuttavia disporre di essi come di cosa mobile futura.

Sono frutti civili quelli che si ritraggono dalla cosa come corrispettivo del godimento che altri ne abbia. Tali sono gli interessi dei capitali, i canoni enfiteutici, le rendite vitalizie e ogni altra rendita, il corrispettivo delle locazioni.

Art. 821.

(Acquisto dei frutti).

I frutti naturali appartengono al proprietario della cosa che li produce, salvo che la loro proprieta’ sia attribuita ad altri. In quest’ultimo caso la proprieta’ si acquista con la separazione.

Chi fa propri i frutti deve, nei limiti del loro valore, rimborsare colui che abbia fatto spese per la produzione e il raccolto.

I frutti civili si acquistano giorno per giorno, in ragione della durata del diritto.

CAPO II
Dei beni appartenenti allo Stato, agli enti pubblici e agli enti ecclesiastici

Art. 822.

(Demanio pubblico).

Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti; i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia; le opere destinate alla difesa nazionale.

Fanno parimenti parte del demanio pubblico, se appartengono allo Stato, le strade, le autostrade e le strade ferrate; gli aerodromi; gli acquedotti; gli immobili riconosciuti d’interesse storico, archeologico e artistico a norma delle leggi in materia; le raccolte dei musei, delle pinacoteche, degli archivi, delle biblioteche; e infine gli altri beni che sono dalla legge assoggettati al regime proprio del demanio pubblico.

Art. 823.

(Condizione giuridica del demanio pubblico).

I beni che fanno parte del demanio pubblico sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano.

Spetta all’autorita’ amministrativa la tutela dei beni che fanno parte del demanio pubblico. Essa ha facolta’ sia di procedere in via amministrativa, sia di valersi dei mezzi ordinari a difesa della proprieta’ e del possesso regolati dal presente codice.

Art. 824.

(Beni delle provincie e dei comuni soggetti al regime dei beni demaniali).

I beni della specie di quelli indicati dal secondo comma dell’art. 822, se appartengono alle provincie o ai comuni, sono soggetti al regime del demanio pubblico.

Allo stesso regime sono soggetti i cimiteri e i mercati comunali.

Art. 825.

(Diritti demaniali su beni altrui).

Sono parimenti soggetti al regime del demanio pubblico i diritti reali che spettano allo Stato, alle provincie e ai comuni su beni appartenenti ad altri soggetti, quando i diritti stessi sono costituiti per l’utilita’ di alcuno dei beni indicati dagli articoli precedenti o per il conseguimento di fini di pubblico interesse corrispondenti a quelli a cui servono i beni medesimi.

Art. 826.

(Patrimonio dello Stato, delle provincie e dei comuni).

I beni appartenenti allo Stato, alle provincie e ai comuni, i quali non siano della specie di quelli indicati dagli articoli precedenti, costituiscono il patrimonio dello Stato o, rispettivamente, delle provincie e dei comuni.

Fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato le foreste che a norma delle leggi in materia costituiscono il demanio forestale dello Stato, le miniere, le cave e torbiere quando la disponibilita’ ne e’ sottratta al proprietario del fondo, le cose d’interesse storico, archeologico, paletnologico, paleontologico e artistico, da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo, i beni costituenti la dotazione della Corona, le caserme, gli armamenti, gli aeromobili militari e le navi da guerra.

Fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato o, rispettivamente, delle provincie e dei comuni, secondo la loro appartenenza, gli edifici destinati a sede di uffici pubblici, con i loro arredi, e gli altri beni destinati a un pubblico servizio.

Art. 827.

(Beni immobili vacanti).

I beni immobili che non sono in proprieta’ di alcuno spettano al patrimonio dello Stato.

Art. 828.

(Condizione giuridica dei beni patrimoniali).

I beni che costituiscono il patrimonio dello Stato, delle provincie e dei comuni sono soggetti alle regole particolari che li concernono e, in quanto non e’ diversamente disposto, alle regole del presente codice.

I beni che fanno parte del patrimonio indisponibile non possono essere sottratti alla loro destinazione, se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano.

Art. 829.

(Passaggio di beni dal demanio al patrimonio).

Il passaggio dei beni dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato dev’essere dichiarato dall’autorita’ amministrativa. Dell’atto deve essere dato annunzio nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Per quanto riguarda i beni delle provincie e dei comuni, il provvedimento che dichiara il passaggio al patrimonio dev’essere pubblicato nei modi stabiliti per i regolamenti comunali e provinciali.

Art. 830.

(Beni degli enti pubblici non territoriali).

I beni appartenenti agli enti pubblici non territoriali sono soggetti alle regole del presente codice, salve le disposizioni delle leggi speciali.

Ai beni di tali enti che sono destinati a un pubblico servizio si applica la disposizione del secondo comma dell’art. 828.

Art. 831.

(Beni degli enti ecclesiastici ed edifici di culto).

I beni degli enti ecclesiastici sono soggetti alle norme del presente codice, in quanto non e’ diversamente disposto dalle leggi speciali che li riguardano.

Gli edifici destinati all’esercizio pubblico del culto cattolico, anche se appartengono a privati, non possono essere sottratti alla loro destinazione neppure per effetto di alienazione, fino a che la destinazione stessa non sia cessata in conformita’ delle leggi che li riguardano.

TITOLO II
DELLA PROPRIETA’
CAPO I
Disposizioni generali

Art. 832.

(Contenuto del diritto).

Il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi stabiliti dall’ordinamento giuridico.

Art. 833.

(Atti d’emulazione).

Il proprietario non puo’ fare atti i quali non abbiano altro scopo che quello di nuocere o recare molestia ad altri.

Art. 834.

(Espropriazione per pubblico interesse).

Nessuno puo’ essere privato in tutto o in parte dei beni di sua proprieta’, se non per causa di pubblico interesse, legalmente dichiarata, e contro il pagamento di una giusta indennita’.

Le norme relative all’espropriazione per causa di pubblico interesse sono determinate da leggi speciali.

Art. 835.

(Requisizioni).

Quando ricorrono gravi e urgenti necessita’ pubbliche, militari o civili, puo’ essere disposta la requisizione dei beni mobili o immobili. Al proprietario e’ dovuta una giusta indennita’.

Le norme relative alle requisizioni sono determinate da leggi speciali.

Art. 836.

(Vincoli e obblighi temporanei).

Per le cause indicate dall’articolo precedente l’autorita’ amministrativa, nei limiti e con le forme stabiliti da leggi speciali, puo’ sottoporre a particolari vincoli od obblighi di carattere temporaneo le aziende commerciali e agricole.

Art. 837.

(Ammassi).

Allo scopo di regolare la distribuzione di determinati prodotti agricoli o industriali nell’interesse della produzione nazionale sono costituiti gli ammassi.

Le norme per il conferimento dei prodotti negli ammassi sono contenute in leggi speciali.

Art. 838.

(Espropriazione di beni che interessano la produzione nazionale o di prevalente interesse pubblico).

Salve le disposizioni delle leggi penali e di polizia, nonche’ le norme dell’ordinamento corporativo e le disposizioni particolari concernenti beni determinati, quando il proprietario abbandona la conservazione, la coltivazione o l’esercizio di beni che interessano la produzione nazionale, in modo da nuocere gravemente alle esigenze della produzione stessa, puo’ farsi luogo all’espropriazione dei beni da parte dell’autorita’ amministrativa, premesso il pagamento di una giusta indennita’.

La stessa disposizione si applica se il deperimento dei beni ha per effetto di nuocere gravemente al decoro delle citta’ o alle ragioni dell’arte, della storia o della sanita’ pubblica.

Art. 839.

(Beni d’interesse storico e artistico).

Le cose di proprieta’ privata, immobili e mobili, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnografico, sono sottoposte alle disposizioni delle leggi speciali.

CAPO II
Della proprieta’ fondiaria
Sezione I
Disposizioni generali

Art. 840.

(Sottosuolo e spazio sovrastante al suolo).

La proprieta’ del suolo si estende al sottosuolo, con tutto cio’ che vi si contiene, e il proprietario puo’ fare qualsiasi escavazione od opera che non rechi danno al vicino. Questa disposizione non si applica a quanto forma oggetto delle leggi sulle miniere, cave e torbiere. Sono del pari salve le limitazioni derivanti dalle leggi sulle antichita’ e belle arti, sulle acque, sulle opere idrauliche e da altre leggi speciali.

Il proprietario del suolo non puo’ opporsi ad attivita’ di terzi che si svolgano a tale profondita’ nel sottosuolo o a tale altezza nello spazio sovrastante, che egli non abbia interesse ad escluderle.

Art. 841.

(Chiusura del fondo).

Il proprietario puo’ chiudere in qualunque tempo il fondo.

Art. 842.

(Caccia e pesca).

Il proprietario di un fondo non puo’ impedire che vi si entri per l’esercizio della caccia, a meno che il fondo sia chiuso nei modi stabiliti dalla legge sulla caccia o vi siano colture in atto suscettibili di danno.

Egli puo’ sempre opporsi a chi non e’ munito della licenza rilasciata dall’autorita’.

Per l’esercizio della pesca occorre il consenso del proprietario del fondo.

Art. 843.

(Accesso al fondo).

Il proprietario deve permettere l’accesso e il passaggio nel suo fondo, sempre che ne venga riconosciuta la necessita’, al fine di costruire o riparare un muro o altra opera propria del vicino oppure comune.

Se l’accesso cagiona danno, e’ dovuta un’adeguata indennita’.

Il proprietario deve parimenti permettere l’accesso a chi vuole riprendere la cosa sua che vi si trovi accidentalmente o l’animale che vi si sia riparato sfuggendo alla custodia. Il proprietario puo’ impedire l’accesso consegnando la cosa o l’animale.

Art. 844.

(Immissioni).

Il proprietario di un fondo non puo’ impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilita’, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi.

Nell’applicare questa norma l’autorita’ giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprieta’. Puo’ tener conto della priorita’ di un determinato uso.

Art. 845.

(Regole particolari per scopi di pubblico interesse).

La proprieta’ fondiaria e’ soggetta a regole particolari per il conseguimento di scopi di pubblico interesse nei casi previsti dalle leggi speciali e dalle disposizioni contenute nelle sezioni seguenti.

Sezione II
Del riordinamento della proprieta’ rurale

Art. 846.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 MAGGIO 2001, N. 228, COME MODIFICATO DAL D. LGS. 29 MARZO 2004, N. 99))

Art. 847.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 MAGGIO 2001, N. 228, COME MODIFICATO DAL D. LGS. 29 MARZO 2004, N. 99))

Art. 848.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 MAGGIO 2001, N. 228, COME MODIFICATO DAL D. LGS. 29 MARZO 2004, N. 99))

Art. 849.

(Fondi compresi entro maggiori unita’ fondiarie).

Indipendentemente dalla formazione del consorzio previsto dall’articolo seguente, il proprietario di terreni entro i quali sono compresi appezzamenti appartenenti ad altri, di estensione inferiore alla minima unita’ colturale, puo’ domandare che gli sia trasferita la proprieta’ di questi ultimi, pagandone il prezzo, allo scopo di attuare una migliore sistemazione delle unita’ fondiarie. In caso di contrasto decide l’autorita’ giudiziaria, sentite le associazioni professionali circa la sussistenza delle condizioni che giustificano la richiesta di trasferimento.

Art. 850.

(Consorzi a scopo di ricomposizione fondiaria).

Quando piu’ terreni contigui e inferiori alla minima unita’ colturale appartengono a diversi proprietari, puo’, su istanza di alcuno degli interessati o per iniziativa dell’autorita’ amministrativa, essere costituito un consorzio tra gli stessi proprietari, allo scopo di provvedere a una ricomposizione fondiaria idonea alla migliore utilizzazione dei terreni stessi.

Per la costituzione del consorzio si applicano le norme stabilite per i consorzi di bonifica.

Art. 851.

(Trasferimenti coattivi).

Il consorzio indicato dall’articolo precedente puo’ predisporre il piano di riordinamento.

Per la migliore sistemazione delle unita’ fondiarie puo’ procedersi a espropriazioni e a trasferimenti coattivi; puo’ anche procedersi a rettificazioni di confini e ad arrotondamento di fondi.

Art. 852.

(Terreni esclusi dai trasferimenti).

Dai trasferimenti coattivi previsti dall’articolo precedente sono esclusi:

1) gli appezzamenti forniti di casa di abitazione civile o colonica;

2) i terreni adiacenti ai fabbricati e costituenti di pendenze dei medesimi;

3) le aree fabbricabili;

4) gli orti, i giardini, i parchi;

5) i terreni necessari per piazzali o luoghi di deposito di stabilimenti industriali o commerciali;

6) i terreni soggetti a inondazioni, a scoscendimenti o ad altri gravi rischi;

7) i terreni che per la loro speciale destinazione, ubicazione o singolarita’ di coltura presentano caratteristiche di spiccata individualita’.

Art. 853.

(Trasferimento dei diritti reali).

Nei trasferimenti coattivi le servitu’ prediali sono abolite, conservate o create in relazione alle esigenze della nuova sistemazione.

Gli altri diritti reali di godimento sono trasferiti sui terreni assegnati in cambio e, qualora non siano costituiti su tutti i terreni dello stesso proprietario, sono trasferiti soltanto su una parte determinata del fondo assegnato in cambio, che corrisponda in valore ai terreni su cui esistevano.

Le ipoteche che non siano costituite su tutti i terreni dello stesso proprietario sono trasferite sul fondo di nuova assegnazione per una quota corrispondente in valore ai terreni su cui erano costituite. In caso di espropriazione forzata dell’immobile gravato da ipoteca su una quota, l’immobile e’ espropriato per intero e il credito e’ collocato, secondo il grado dell’ipoteca, sulla parte del prezzo corrispondente alla quota soggetta all’ipoteca medesima.

Art. 854.

(Notifica e trascrizione del piano di riordinamento).

Il piano di riordinamento dev’essere preventivamente portato a cognizione degli interessati, e contro di esso e’ ammesso reclamo in via amministrativa, nelle forme e nei termini stabiliti da leggi speciali.

Il provvedimento amministrativo di approvazione definitiva del piano dev’essere trascritto presso l’ufficio dei registri immobiliari nella cui circoscrizione sono situati i beni.

Art. 855.

(Effetti dell’approvazione del piano di riordinamento).

Con l’approvazione del piano di riordinamento si operano i trasferimenti di proprieta’ e degli altri diritti reali; sono anche costituite le servitu’ imposte nel piano stesso.

Art. 856.

(Competenza dell’autorita’ giudiziaria).

Nelle materie indicate dagli articoli 850 e seguenti e’ salva la competenza dell’autorita’ giudiziaria ordinaria per la tutela dei diritti degli interessati. L’autorita’ giudiziaria non puo’ tuttavia con le sue decisioni provocare una revisione del piano di riordinamento, ma puo’ procedere alla conversione e liquidazione in danaro dei diritti da essa accertati.

Il credito relativo e’ privilegiato a norma delle leggi speciali.

Sezione III
Della bonifica integrale

Art. 857.

(Terreni soggetti a bonifica).

Per il conseguimento di fini igienici, demografici, economici o di altri fini sociali possono essere dichiarati soggetti a bonifica i terreni che si trovano in un comprensorio, in cui sono laghi, stagni, paludi e terre paludose, ovvero costituito da terreni montani dissestati nei riguardi idrogeologici e forestali, o da terreni estensivamente coltivati per gravi cause d’ordine fisico o sociale, i quali siano suscettibili di una radicale trasformazione dell’ordinamento produttivo.

Art. 858.

(Comprensorio di bonifica e piano delle opere).

Il comprensorio di bonifica e il piano generale dei lavori e di attivita’ coordinate sono determinati e pubblicati a norma della legge speciale.

Art. 859.

(Opere di competenza dello Stato).

Il piano generale indicato dall’articolo precedente stabilisce quali opere di bonifica siano di competenza dello Stato.

Art. 860.

(Concorso dei proprietari nella spesa).

I proprietari dei beni situati entro il perimetro del comprensorio sono obbligati a contribuire nella spesa necessaria per l’esecuzione, la manutenzione e l’esercizio delle opere in ragione del beneficio che traggono dalla bonifica.

Art. 861.

(Opere di competenza dei privati).

I proprietari degli immobili indicati dall’articolo precedente sono obbligati a eseguire, in conformita’ del piano generale di bonifica e delle connesse direttive di trasformazione agraria, le opere di competenza privata che siano d’interesse comune a piu’ fondi o d’interesse particolare a taluno di essi.

Art. 862.

(Consorzi di bonifica).

All’esecuzione, alla manutenzione e all’esercizio delle opere di bonifica puo’ provvedersi a mezzo di consorzi tra i proprietari interessati.

A tali consorzi possono essere anche affidati l’esecuzione, la manutenzione e l’esercizio delle altre opere d’interesse comune a piu’ fondi o d’interesse particolare a uno di essi.

I consorzi sono costituiti per decreto reale e, in mancanza dell’iniziativa privata, possono essere formati anche d’ufficio.

Essi sono persone giuridiche pubbliche e svolgono la loro attivita’ secondo le norme dettate dalla legge speciale.

Art. 863.

(Consorzi di miglioramento fondiario).

Nelle forme stabilite per i consorzi di bonifica possono essere costituiti anche consorzi per l’esecuzione, la manutenzione e l’esercizio di opere di miglioramento fondiario comuni a piu’ fondi e indipendenti da un piano generale di bonifica.

Essi sono persone giuridiche private. Possono tuttavia assumere il carattere di persone giuridiche pubbliche quando, per la loro vasta estensione territoriale o per la particolare importanza delle loro funzioni ai fini dell’incremento della produzione, sono riconosciuti d’interesse nazionale con provvedimento dell’autorita’ amministrativa.

Art. 864.

(Contributi consorziali).

I contributi dei proprietari nella spesa di esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica e di miglioramento fondiario sono esigibili con le norme e i privilegi stabiliti per l’imposta fondiaria.

Art. 865.

(Espropriazione per inosservanza degli obblighi).

Quando l’inosservanza degli obblighi imposti ai proprietari risulta tale da compromettere l’attuazione del piano di bonifica, puo’ farsi luogo all’espropriazione parziale o totale del fondo appartenente al proprietario inadempiente, osservate le disposizioni della legge speciale.

L’espropriazione ha luogo a favore del consorzio, se questo ne fa richiesta, o, in mancanza, a favore di altra persona che si obblighi ad eseguire le opere offrendo opportune garanzie.

Sezione IV
Dei vincoli idrogeologici e delle difese fluviali

Art. 866.

(Vincoli per scopi idrogeologici e per altri scopi).

Anche indipendentemente da un piano di bonifica, i terreni di qualsiasi natura e destinazione possono essere sottoposti a vincolo idrogeologico, osservate le forme e le condizioni stabilite dalla legge speciale, al fine di evitare che possano con danno pubblico subire denudazioni, perdere la stabilita’ o turbare il regime delle acque.

L’utilizzazione dei terreni e l’eventuale loro trasformazione, la qualita’ delle colture, il governo dei boschi e dei pascoli sono assoggettati, per effetto del vincolo, alle limitazioni stabilite dalle leggi in materia.

Parimenti, a norma della legge speciale, possono essere sottoposti a limitazione nella loro utilizzazione i boschi che per la loro speciale ubicazione difendono terreni o fabbricati dalla caduta di valanghe, dal rotolamento dei sassi, dal sorrenamento e dalla furia dei venti, e quelli ritenuti utili per le condizioni igieniche locali.

Art. 867.

(Sistemazione e rimboschimento dei terreni vincolati).

Al fine del rimboschimento e del rinsaldamento i terreni vincolati possono essere assoggettati a espropriazione, a occupazione temporanea o a sospensione dell’esercizio del pascolo, nei modi e con le forme stabiliti dalle leggi in materia.

Art. 868.

(Regolamento protettivo dei corsi d’acqua).

I proprietari d’immobili situati in prossimita’ di corsi d’acqua che arrecano o minacciano danni all’agricoltura, ad abitati o a manufatti d’interesse pubblico sono obbligati, anche indipendentemente da un piano di bonifica, a contribuire all’esecuzione delle opere necessarie per il regolamento del corso d’acqua nelle forme stabilite dalle leggi speciali.

Sezione V
Della proprieta’ edilizia

Art. 869.

(Piani regolatori).

I proprietari d’immobili nei comuni dove sono formati piani regolatori devono osservare le prescrizioni dei piani stessi nelle costruzioni e nelle riedificazioni o modificazioni delle costruzioni esistenti.

Art. 870.

(Comparti).

Quando e’ prevista la formazione di comparti, costituenti unita’ fabbricabili con speciali modalita’ di costruzione e di adattamento, gli aventi diritto sugli immobili compresi nel comparto devono regolare i loro reciproci rapporti in modo da rendere possibile l’attuazione del piano. Possono anche riunirsi in consorzio per l’esecuzione delle opere. In mancanza di accordo, puo’ procedersi all’espropriazione a norma delle leggi in materia.

Art. 871.

(Norme di edilizia e di ornato pubblico).

Le regole da osservarsi nelle costruzioni sono stabilite dalla legge speciale e dai regolamenti edilizi comunali.

La legge speciale stabilisce altresi’ le regole da osservarsi per le costruzioni nelle localita’ sismiche.

Art. 872.

(Violazione delle norme di edilizia).

Le conseguenze di carattere amministrativo della violazione delle norme indicate dall’articolo precedente sono stabilite da leggi speciali.

Colui che per effetto della violazione ha subito danno deve esserne risarcito, salva la facolta’ di chiedere la riduzione in pristino quando si tratta della violazione delle norme contenute nella sezione seguente o da questa richiamate.

Sezione VI
Delle distanze nelle costruzioni, piantagioni e scavi, e dei muri, fossi e siepi interposti tra i fondi

Art. 873.

(Distanze nelle costruzioni).

Le costruzioni su fondi finitimi, se non sono unite o aderenti, devono essere tenute a distanza non minore di tre metri. Nei regolamenti locali puo’ essere stabilita una distanza maggiore.

Art. 874.

(Comunione forzosa del muro sul confine).

Il proprietario di un fondo contiguo al muro altrui puo’ chiederne la comunione per tutta l’altezza o per parte di essa, purche’ lo faccia per tutta l’estensione della sua proprieta’. Per ottenere la comunione deve pagare la meta’ del valore del muro, o della parte di muro resa comune, e la meta’ del valore del suolo su cui il muro e’ costruito. Deve inoltre eseguire le opere che occorrono per non danneggiare il vicino.

Art. 875.

(Comunione forzosa del muro che non e’ sul confine).

Quando il muro si trova a una distanza dal confine minore di un metro e mezzo ovvero a distanza minore della meta’ di quella stabilita dai regolamenti locali, il vicino puo’ chiedere la comunione del muro soltanto allo scopo di fabbricare contro il muro stesso, pagando, oltre il valore della meta’ del muro, il valore del suolo da occupare con la nuova fabbrica, salvo che il proprietario preferisca estendere il suo muro sino al confine.

Il vicino che intende domandare la comunione deve interpellare preventivamente il proprietario se preferisca di estendere il muro al confine o di procedere alla sua demolizione. Questi deve manifestare la propria volonta’ entro un termine di giorni quindici e deve procedere alla costruzione o alla demolizione entro sei mesi dal giorno in cui ha comunicato la risposta.

Art. 876.

(Innesto nel muro sul confine).

Se il vicino vuole servirsi del muro esistente sul confine solo per innestarvi un capo del proprio muro, non ha l’obbligo di renderlo comune a norma dell’art. 874, ma deve pagare un’indennita’ per l’innesto.

Art. 877.

(Costruzioni in aderenza).

Il vicino, senza chiedere la comunione del muro posto sul confine, puo’ costruire sul confine stesso in aderenza, ma senza appoggiare la sua fabbrica a quella preesistente.

Questa norma si applica anche nel caso previsto dall’art. 875; il vicino in tal caso deve pagare soltanto il valore del suolo.

Art. 878.

(Muro di cinta).

Il muro di cinta e ogni altro muro isolato che non abbia un’altezza superiore ai tre metri non e’ considerato per il computo della distanza indicata dall’articolo 873.

Esso, quando e’ posto sul confine, puo’ essere reso comune anche a scopo d’appoggio, purche’ non preesista al di la’ un edificio a distanza inferiore ai tre metri.

Art. 879.

(Edifici non soggetti all’obbligo delle distanze o a comunione forzosa).

Alla comunione forzosa non sono soggetti gli edifici appartenenti al demanio pubblico e quelli soggetti allo stesso regime, ne’ gli edifici che sono riconosciuti di interesse storico, archeologico o artistico, a norma delle leggi in materia. Il vicino non puo’ neppure usare della facolta’ concessa dall’art. 877.

Alle costruzioni che si fanno in confine con le piazze e le vie pubbliche non si applicano le norme relative alle distanze, ma devono osservarsi le leggi e i regolamenti che le riguardano.

Art. 880.

(Presunzione di comunione del muro divisorio).

Il muro che serve di divisione tra edifici si presume comune fino alla sua sommita’ e, in caso di altezze ineguali, fino al punto in cui uno degli edifici comincia ad essere piu’ alto.

Si presume parimenti comune il muro che serve di divisione tra cortili, giardini e orti o tra recinti nei campi.

Art. 881.

(Presunzione di proprieta’ esclusiva del muro divisorio).

Si presume che il muro divisorio tra i campi, cortili, giardini od orti appartenga al proprietario del fondo verso il quale esiste il piovente e in ragione del piovente medesimo.

Se esistono sporti, come cornicioni, mensole e simili, o vani che si addentrano oltre la meta’ della grossezza del muro, e gli uni e gli altri risultano costruiti col muro stesso, si presume che questo spetti al proprietario dalla cui parte gli sporti o i vani si presentano, anche se vi sia soltanto qualcuno di tali segni.

Se uno o piu’ di essi sono da una parte, e uno o piu’ dalla parte opposta, il muro e’ reputato comune: in ogni caso la positura del piovente prevale su tutti gli altri indizi.

Art. 882.

(Riparazioni del muro comune).

Le riparazioni e le ricostruzioni necessarie del muro comune sono a carico di tutti quelli che vi hanno diritto e in proporzione del diritto di ciascuno, salvo che la spesa sia stata cagionata dal fatto di uno dei partecipanti.

Il comproprietario di un muro comune puo’ esimersi dall’obbligo di contribuire nelle spese di riparazione e ricostruzione, rinunziando al diritto di comunione, purche’ il muro comune non sostenga un edificio di sua spettanza.

La rinunzia non libera il rinunziante dall’obbligo delle riparazioni e ricostruzioni a cui abbia dato causa col fatto proprio.

Art. 883.

(Abbattimento di edificio appoggiato al muro comune).

Il proprietario che vuole atterrare un edificio sostenuto da un muro comune puo’ rinunziare alla comunione di questo, ma deve farvi le riparazioni e le opere che la demolizione rende necessarie per evitare ogni danno al vicino.

Art. 884.

(Appoggio e immissione di travi e catene nel muro comune).

Il comproprietario di un muro comune puo’ fabbricare appoggiandovi le sue costruzioni e puo’ immettervi travi, purche’ le mantenga a distanza di cinque centimetri dalla superficie opposta, salvo il diritto dell’altro comproprietario di fare accorciare la trave fino alla meta’ del muro, nel caso in cui egli voglia collocare una trave nello stesso luogo, aprirvi un incavo o appoggiarvi un camino. Il comproprietario puo’ anche attraversare il muro comune con chiavi e catene di rinforzo, mantenendo la stessa distanza. Egli e’ tenuto in ogni caso a riparare i danni causati dalle opere compiute.

Non puo’ fare incavi nel muro comune, ne’ eseguirvi altra opera che ne comprometta la stabilita’ o che in altro modo lo danneggi.

Art. 885.

(Innalzamento del muro comune).

Ogni comproprietario puo’ alzare il muro comune, ma sono a suo carico tutte le spese di costruzione e conservazione della parte sopraedificata. Anche questa puo’ dal vicino essere resa comune a norma dell’articolo 874.

Se il muro non e’ atto a sostenere la sopraedificazione, colui che l’esegue e’ tenuto a ricostruirlo o a rinforzarlo a sue spese. Per il maggiore spessore che sia necessario, il muro deve essere costruito sul suolo proprio, salvo che esigenze tecniche impongano di costruirlo su quello del vicino. In entrambi i casi il muro ricostruito o ingrossato resta di proprieta’ comune, e il vicino deve essere indennizzato di ogni danno prodotto dall’esecuzione delle opere. Nel secondo caso il vicino ha diritto di conseguire anche il valore della meta’ del suolo occupato per il maggiore spessore.

Qualora il vicino voglia acquistare la comunione della parte sopraelevata del muro, si tiene conto, nel calcolare il valore di questa, anche delle spese occorse per la ricostruzione o per il rafforzamento.

Art. 886.

(Costruzione del muro di cinta).

Ciascuno puo’ costringere il vicino a contribuire per meta’ nella spesa di costruzione dei muri di cinta che separano le rispettive case, i cortili e i giardini posti negli abitati. L’altezza di essi, se non e’ diversamente determinata dai regolamenti locali o dalla convenzione, deve essere di tre metri.

Art. 887.

(Fondi a dislivello negli abitati).

Se di due fondi posti negli abitati uno e’ superiore e l’altro inferiore, il proprietario del fondo superiore deve sopportare per intero le spese di costruzione e conservazione del muro dalle fondamenta all’altezza del proprio suolo, ed entrambi i proprietari devono contribuire per tutta la restante altezza.

Il muro deve essere costruito per meta’ sul terreno del fondo inferiore e per meta’ sul terreno del fondo superiore.

Art. 888.

(Esonero dal contributo nelle spese).

Il vicino si puo’ esimere dal contribuire nelle spese di costruzione del muro di cinta o divisorio, cedendo, senza diritto a compenso, la meta’ del terreno su cui il muro di separazione deve essere costruito. In tal caso il muro e’ di proprieta’ di colui che l’ha costruito, salva la facolta’ del vicino di renderlo comune ai sensi dell’art. 874, senza obbligo pero’ di pagare la meta’ del valore del suolo su cui il muro e’ stato costruito.

Art. 889.

(Distanze per pozzi, cisterne, fosse e tubi).

Chi vuole aprire pozzi, cisterne, fosse di latrina o di concime presso il confine, anche se su questo si trova un muro divisorio, deve osservare la distanza di almeno due metri tra il confine e il punto piu’ vicino del perimetro interno delle opere predette.

Per i tubi d’acqua pura o lurida, per quelli di gas e simili e loro diramazioni deve osservarsi la distanza di almeno un metro dal confine.

Sono salve in ogni caso le disposizioni dei regolamenti locali.

Art. 890.

(Distanze per fabbriche e depositi nocivi o pericolosi).

Chi presso il confine, anche se su questo si trova un muro divisorio, vuole fabbricare forni, camini, magazzini di sale, stalle e simili, o vuol collocare materie umide o esplodenti o in altro modo nocive, ovvero impiantare macchinari, per i quali puo’ sorgere pericolo di danni, deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, quelle necessarie a preservare i fondi vicini da ogni danno alla solidita’, salubrita’ e sicurezza.

Art. 891.

(Distanze per canali e fossi).

Chi vuole scavare fossi o canali presso il confine, se non dispongono in modo diverso i regolamenti locali, deve osservare una distanza eguale alla profondita’ del fosso o canale. La distanza si misura dal confine al ciglio della sponda piu’ vicina, la quale deve essere a scarpa naturale ovvero munita di opere di sostegno. Se il confine si trova in un fosso comune o in una via privata, la distanza si misura da ciglio a ciglio o dal ciglio al lembo esteriore della via.

Art. 892.

(Distanze per gli alberi).

Chi vuol piantare alberi presso il confine deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, dagli usi locali. Se gli uni e gli altri non dispongono, devono essere osservate le seguenti distanze dal confine:

1) tre metri per gli alberi di alto fusto. Rispetto alle distanze, si considerano alberi di alto fusto quelli il cui fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole, come sono i noci, i castagni, le querce, i pini, i cipressi, gli olmi, i pioppi, i platani e simili;

2) un metro e mezzo per gli alberi di non alto fusto. Sono reputati tali quelli il cui fusto, sorto ad altezza non superiore a tre metri, si diffonde in rami;

3) mezzo metro per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto di altezza non maggiore di due metri e mezzo.

La distanza deve essere pero’ di un metro, qualora le siepi siano di ontano, di castagno o di altre piante simili che si recidono periodicamente vicino al ceppo, e di due metri per le siepi di robinie.

La distanza si misura dalla linea del confine alla base esterna del tronco dell’albero nel tempo della piantagione, o dalla linea stessa al luogo dove fu fatta la semina.

Le distanze anzidette non si devono osservare se sul confine esiste un muro divisorio, proprio o comune, purche’ le piante siano tenute ad altezza che non ecceda la sommita’ del muro.

Art. 893.

(Alberi presso strade, canali e sul confine di boschi).

Per gli alberi che nascono o si piantano nei boschi, sul confine con terreni non boschivi, o lungo le strade o le sponde dei canali, si osservano, trattandosi di boschi, canali e strade di proprieta’ privata, i regolamenti e, in mancanza, gli usi locali. Se gli uni e gli altri non dispongono, si osservano le distanze prescritte dall’articolo precedente.

Art. 894.

(Alberi a distanza non legale).

Il vicino puo’ esigere che si estirpino gli alberi e le siepi che sono piantati o nascono a distanza minore di quelle indicate dagli articoli precedenti.

Art. 895.

(Divieto di ripiantare alberi a distanza non legale).

Se si e’ acquistato il diritto di tenere alberi a distanza minore di quelle sopra indicate, e l’albero muore o viene reciso o abbattuto, il vicino non puo’ sostituirlo, se non osservando la distanza legale.

La disposizione non si applica quando gli alberi fanno parte di un filare situato lungo il confine.

Art. 896.

(Recisione di rami protesi e di radici).

Quegli sul cui fondo si protendono i rami degli alberi del vicino puo’ in qualunque tempo costringerlo a tagliarli, e puo’ egli stesso tagliare le radici che si addentrano nel suo fondo, salvi pero’ in ambedue i casi i regolamenti e gli usi locali.

Se gli usi locali non dispongono diversamente, i frutti naturalmente caduti dai rami protesi sul fondo del vicino appartengono al proprietario del fondo su cui sono caduti.

Se a norma degli usi locali i frutti appartengono al proprietario dell’albero, per la raccolta di essi si applica il disposto dell’art. 843.

Art. 896-bis

(( (Distanze minime per gli apiari). ))

((Gli apiari devono essere collocati a non meno di dieci metri da strade di pubblico transito e a non meno di cinque metri dai confini di proprieta’ pubbliche o private.

Il rispetto delle distanze di cui al primo comma non e’ obbligatorio se tra l’apiario e i luoghi ivi indicati esistono dislivelli di almeno due metri o se sono interposti, senza soluzioni di continuita’, muri, siepi o altri ripari idonei a non consentire il passaggio delle api. Tali ripari devono avere una altezza di almeno due metri. Sono comunque fatti salvi gli accordi tra le parti interessate.

Nel caso di accertata presenza di impianti industriali saccariferi, gli apiari devono rispettare una distanza minima di un chilometro dai suddetti luoghi di produzione)).

Art. 897.

(Comunione di fossi).

Ogni fosso interposto tra due fondi si presume comune.

Si presume che il fosso appartenga al proprietario che se ne serve per gli scoli delle sue terre, o al proprietario del fondo dalla cui parte e’ il getto della terra o lo spurgo ammucchiatovi da almeno tre anni.

Se uno o piu’ di tali segni sono da una parte e uno o piu’ dalla parte opposta, il fosso si presume comune.

Art. 898.

(Comunione di siepi).

Ogni siepe tra due fondi si presume comune ed e’ mantenuta a spese comuni, salvo che vi sia termine di confine o altra prova in contrario.

Se uno solo dei fondi e’ recinto, si presume che la siepe appartenga al proprietario del fondo recinto, ovvero di quello dalla cui parte si trova la siepe stessa in relazione ai termini di confine esistenti.

Art. 899.

(Comunione di alberi).

Gli alberi sorgenti nella siepe comune sono comuni.

Gli alberi sorgenti sulla linea di confine si presumono comuni, salvo titolo o prova in contrario.

Gli alberi che servono di limite o che si trovano nella siepe comune non possono essere tagliati, se non di comune consenso o dopo che l’autorita’ giudiziaria abbia riconosciuto la necessita’ o la convenienza del taglio.

Sezione VII
Delle luci e delle vedute

Art. 900.

(Specie di finestre).

Le finestre o altre aperture sul fondo del vicino sono di due specie: luci, quando danno passaggio alla luce e all’aria, ma non permettono di affacciarsi sul fondo del vicino; vedute o prospetti, quando permettono di affacciarsi e di guardare di fronte, obliquamente o lateralmente.

Art. 901.

(Luci).

Le luci che si aprono sul fondo del vicino devono:

1) essere munite di un’inferriata idonea a garantire la sicurezza del vicino e di una grata fissa in metallo le cui maglie non siano maggiori di tre centimetri quadrati;

2) avere il lato inferiore a un’altezza non minore di due metri e mezzo dal pavimento o dal suolo del luogo al quale si vuole dare luce e aria, se esse sono al piano terreno, e non minore di due metri, se sono ai piani superiori;

3) avere il lato inferiore a un’altezza non minore di due metri e mezzo dal suolo del fondo vicino, a meno che si tratti di locale che sia in tutto o in parte a livello inferiore al suolo del vicino e la condizione dei luoghi non consenta di osservare l’altezza stessa.

Art. 902.

(Apertura priva dei requisiti prescritti per le luci).

L’apertura che non ha i caratteri di veduta o di prospetto e’ considerata come luce, anche se non sono state osservate le prescrizioni indicate dall’art. 901.

Il vicino ha sempre il diritto di esigere che essa sia resa conforme alle prescrizioni dell’articolo predetto.

Art. 903.

(Luci nel muro proprio o nel muro comune).

Le luci possono essere aperte dal proprietario del muro contiguo al fondo altrui.

Se il muro e’ comune, nessuno dei proprietari puo’ aprire luci senza il consenso dell’altro; ma chi ha sopraelevato il muro comune puo’ aprirle nella maggiore altezza a cui il vicino non abbia voluto contribuire.

Art. 904.

(Diritto di chiudere le luci).

La presenza di luci in un muro non impedisce al vicino di acquistare la comunione del muro medesimo ne’ di costruire in aderenza.

Chi acquista la comunione del muro non puo’ chiudere le luci se ad esso non appoggia il suo edificio.

Art. 905.

(Distanza per l’apertura di vedute dirette e balconi).

Non si possono aprire vedute dirette verso il fondo chiuso o non chiuso e neppure sopra il tetto del vicino, se tra il fondo di questo e la faccia esteriore del muro in cui si aprono le vedute dirette non vi e’ la distanza di un metro e mezzo.

Non si possono parimenti costruire balconi o altri sporti, terrazze, lastrici solari e simili, muniti di parapetto che permetta di affacciarsi sul fondo del vicino, se non vi e’ la distanza di un metro e mezzo tra questo fondo e la linea esteriore di dette opere.

Il divieto cessa allorquando tra i due fondi vicini vi e’ una via pubblica.

Art. 906.

(Distanza per l’apertura di vedute laterali od oblique).

Non si possono aprire vedute laterali od oblique sul fondo del vicino se non si osserva la distanza di settantacinque centimetri, la quale deve misurarsi dal piu’ vicino lato della finestra o dal piu’ vicino sporto.

Art. 907.

(Distanza delle costruzioni dalle vedute).

Quando si e’ acquistato il diritto di avere vedute dirette verso il fondo vicino, il proprietario di questo non puo’ fabbricare a distanza minore di tre metri, misurata a norma dell’art. 905.

Se la veduta diretta forma anche veduta obliqua, la distanza di tre metri deve pure osservarsi dai lati della finestra da cui la veduta obliqua si esercita.

Se si vuole appoggiare la nuova costruzione al muro in cui sono le dette vedute dirette od oblique, essa deve arrestarsi almeno a tre metri sotto la loro soglia.

Sezione VIII
Dello stillicidio

Art. 908.

(Scarico delle acque piovane).

Il proprietario deve costruire i tetti in maniera che le acque piovane scolino nel suo terreno e non puo’ farle cadere nel fondo del vicino.

Se esistono pubblici colatoi, deve provvedere affinche’ le acque piovane vi siano immesse con gronde o canali. Si osservano in ogni caso i regolamenti locali e le leggi sulla polizia idraulica.

Sezione IX
Delle acque

Art. 909.

(Diritto sulle acque esistenti nel fondo).

Il proprietario del suolo ha il diritto di utilizzare le acque in esso esistenti, salve le disposizioni delle leggi speciali per le acque pubbliche e per le acque sotterranee.

Egli puo’ anche disporne a favore d’altri, qualora non osti il diritto di terzi; ma, dopo essersi servito delle acque, non puo’ divertirle in danno d’altri fondi.

Art. 910.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 18 FEBBRAIO 1999, N. 238))

Art. 911.

(Apertura di nuove sorgenti e altre opere).

Chi vuole aprire sorgenti, stabilire capi o aste di fonte e in genere eseguire opere per estrarre acque dal sottosuolo o costruire canali o acquedotti, oppure scavarne, profondarne o allargarne il letto, aumentarne o diminuirne il pendio o variarne la forma, deve, oltre le distanze stabilite nell’art. 891, osservare le maggiori distanze ed eseguire le opere che siano necessarie per non recare pregiudizio ai fondi altrui, sorgenti, capi o aste di fonte, canali o acquedotti preesistenti e destinati all’irrigazione dei terreni o agli usi domestici o industriali.

Art. 912.

(Conciliazione di opposti interessi).

Se sorge controversia tra i proprietari a cui un’acqua non pubblica puo’ essere utile, l’autorita’ giudiziaria deve valutare l’interesse dei singoli proprietari nei loro rapporti e rispetto ai vantaggi che possono derivare all’agricoltura o all’industria dall’uso a cui l’acqua e’ destinata o si vuol destinare.

L’autorita’ giudiziaria puo’ assegnare un’indennita’ ai proprietari che sopportino diminuzione del proprio diritto.

In tutti i casi devono osservarsi le disposizioni delle leggi sulle acque e sulle opere idrauliche.

Art. 913.

(Scolo delle acque).

Il fondo inferiore e’ soggetto a ricevere le acque che dal fondo piu’ elevato scolano naturalmente, senza che sia intervenuta l’opera dell’uomo.

Il proprietario del fondo inferiore non puo’ impedire questo scolo, ne’ il proprietario del fondo superiore puo’ renderlo piu’ gravoso.

Se per opere di sistemazione agraria dell’uno o dell’altro fondo si rende necessaria una modificazione del deflusso naturale delle acque, e’ dovuta un’indennita’ al proprietario del fondo a cui la modificazione stessa ha recato pregiudizio.

Art. 914.

(Consorzi per regolare il deflusso delle acque).

Qualora per esigenze della produzione si debba provvedere a opere di sistemazione degli scoli, di soppressione di ristagni o di raccolta di acque, l’autorita’ amministrativa, su richiesta della maggioranza degli interessati o anche d’ufficio, puo’ costituire un consorzio tra i proprietari dei fondi che traggono beneficio dalle opere stesse.

Si applicano a tale consorzio le disposizioni del secondo e del terzo comma dell’art. 921.

Art. 915.

(Riparazione di sponde e argini).

Qualora le sponde o gli argini che servivano di ritegno alle acque siano stati in tutto o in parte distrutti o atterrati, ovvero per la naturale variazione del corso delle acque si renda necessario costruire nuovi argini o ripari, e il proprietario del fondo non provveda sollecitamente a ripararli o a costruirli, ciascuno dei proprietari che hanno sofferto o possono ricevere danno puo’ provvedervi, previa autorizzazione del tribunale, che provvede in via d’urgenza.(111)((112a))

Le opere devono essere eseguite in modo che il proprietario del fondo, in cui esse si compiono, non ne subisca danno, eccetto quello temporaneo causato dall’esecuzione delle opere stesse.

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AGGIORNAMENTO (111)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l’art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall’articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."

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AGGIORNAMENTO (112a)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l’art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."

Art. 916.

(Rimozione degli ingombri).

Le disposizioni dell’articolo precedente si applicano anche quando si tratta di togliere un ingombro formatosi sulla superficie di un fondo o in un fosso, rivo, colatoio o altro alveo, a causa di materie in essi impigliate, in modo che le acque danneggino o minaccino di danneggiare i fondi vicini.

Art. 917.

(Spese per la riparazione, costruzione o rimozione).

Tutti i proprietari, ai quali torna utile che le sponde e gli argini siano conservati o costruiti e gli ingombri rimossi, devono contribuire nella spesa in proporzione del vantaggio che ciascuno ne ritrae.

Tuttavia, se la distruzione degli argini, la variazione delle acque o l’ingombro nei loro corsi deriva da colpa di alcuno dei proprietari, le spese di conservazione, di costruzione o di riparazione gravano esclusivamente su di lui, salvo in igni caso il risarcimento dei danni.

Art. 918.

(Consorzi volontari).

Possono costituirsi in consorzio i proprietari di fondi vicini che vogliano riunire e usare in comune le acque defluenti dal medesimo bacino di alimentazione o da bacini contigui.

L’adesione degli interessati e il regolamento del consorzio devono risultare da atto scritto.

Il regolamento del consorzio e’ deliberato dalla maggioranza calcolata in base all’estensione dei terreni a cui serve l’acqua.

Art. 919.

(Scioglimento del consorzio).

Lo scioglimento del consorzio non ha luogo se non quando e’ deliberato da una maggioranza eccedente i tre quarti, o quando, potendosi la divisione effettuare senza grave danno, essa e’ domandata da uno degli interessati.

Art. 920.

(Norme applicabili).

Salvo quanto e’ disposto dagli articoli precedenti, si applicano ai consorzi volontari ivi indicati le norme stabilite per la comunione.

Art. 921.

(Consorzi coattivi).

Nel caso indicato dall’art. 918, il consorzio puo’ anche essere costituito d’ufficio dall’autorita’ amministrativa, allo scopo di provvedere a una migliore utilizzazione delle acque.

Per le forme di costituzione e il funzionamento si osservano le norme stabilite per i consorzi di miglioramento fondiario.

Il consorzio puo’ anche procedere all’espropriazione dei singoli diritti, mediante il pagamento delle dovute indennita’.

CAPO III
Dei modi di acquisto della proprieta’

Art. 922.

(Modi di acquisto).

La proprieta’ si acquista per occupazione, per invenzione, per accessione, per specificazione, per unione o commistione, per usucapione, per effetto di contratti, per successione a causa di morte e negli altri modi stabiliti dalla legge.

Sezione I
Dell’occupazione e dell’invenzione

Art. 923.

(Cose suscettibili di occupazione).

Le cose mobili che non sono proprieta’ di alcuno si acquistano con l’occupazione.

Tali sono le cose abbandonate e gli animali che formano oggetto di caccia o di pesca.

Art. 924.

(Sciami di api).

Il proprietario di sciami di api ha diritto d’inseguirli sul fondo altrui, ma deve indennita’ per il danno cagionato al fondo; se non li ha inseguiti entro due giorni o ha cessato durante due giorni d’inseguirli, puo’ prenderli e ritenerli il proprietario del fondo.

Art. 925.

(Animali mansuefatti).

Gli animali mansuefatti possono essere inseguiti dal proprietario nel fondo altrui, salvo il diritto del proprietario del fondo a indennita’ per il danno.

Essi appartengono a chi se ne e’ impossessato, se non sono reclamati entro venti giorni da quando il proprietario ha avuto conoscenza del luogo dove si trovano.

Art. 926.

(Migrazione di colombi, conigli e pesci).

I conigli o pesci che passano ad un’altra conigliera o peschiera si acquistano dal proprietario di queste, purche’ non vi siano stati attirati con arte o con frode.

La stessa norma si osserva per i colombi che passano ad altra colombaia, salve le diverse disposizioni di legge sui colombi viaggiatori.

Art. 927.

(Cose ritrovate).

Chi trova una cosa mobile deve restituirla al proprietario, e, se non lo conosce, deve consegnarla senza ritardo al podesta’ del luogo in cui l’ha trovata, indicando le circostanze del ritrovamento.

Art. 928.

(Pubblicazione del ritrovamento).

Il podesta’ rende nota la consegna per mezzo di pubblicazione nell’albo pretorio del comune, da farsi per due domeniche successive e da restare affissa per tre giorni ogni volta.

Art. 929.

(Acquisto di proprieta’ della cosa ritrovata).

Trascorso un anno dall’ultimo giorno della pubblicazione senza che si presenti il proprietario, la cosa oppure il suo prezzo, se le circostanze ne hanno richiesto la vendita, appartiene a chi l’ha trovata.

Cosi’ il proprietario come il ritrovatore, riprendendo la cosa o ricevendo il prezzo, devono pagare le spese occorse.

Art. 930.

(Premio dovuto al ritrovatore).

Il proprietario deve pagare a titolo di premio al ritrovatore, se questi lo richiede, il decimo della somma o del prezzo della cosa ritrovata.

Se tale somma o prezzo eccede le diecimila lire, il premio per il sovrappiu’ e’ solo del ventesimo.

Se la cosa non ha valore commerciale, la misura del premio e’ fissata dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento.

Art. 931.

(Equiparazione del possessore o detentore al proprietario).

Agli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 927 e seguenti, al proprietario sono equiparati, secondo le circostanze, il possessore e il detentore.

Art. 932.

(Tesoro).

Tesoro e’ qualunque cosa mobile di pregio, nascosta o sotterrata, di cui nessuno puo’ provare d’essere proprietario.

Il tesoro appartiene al proprietario del fondo in cui si trova. Se il tesoro e’ trovato nel fondo altrui, purche’ sia stato scoperto per solo effetto del caso, spetta per meta’ al proprietario del fondo e per meta’ al ritrovatore. La stessa disposizione si applica se il tesoro e’ scoperto in una cosa mobile altrui.

Per il ritrovamento degli oggetti d’interesse storico, archeologico, paletnologico, paleontologico e artistico si osservano le disposizioni delle leggi speciali.

Art. 933.

(Rigetti del mare e piante sul lido. Relitti aeronautici).

I diritti sopra le cose gettate in mare o sopra quelle che il mare rigetta e sopra le piante e le erbe che crescono lungo le rive del mare sono regolati dalle leggi speciali.

Parimenti si osservano le leggi speciali per il ritrovamento di aeromobili e di relitti di aeromobili.

Sezione II
Dell’accessione, della specificazione, dell’unione e della commistione

Art. 934.

(Opere fatte sopra o sotto il suolo).

Qualunque piantagione, costruzione od opera esistente sopra o sotto il suolo appartiene al proprietario di questo, salvo quanto e’ disposto dagli articoli 935, 936, 937 e 938 e salvo che risulti diversamente dal titolo o dalla legge.

Art. 935.

(Opere fatte dal proprietario del suolo con materiali altrui).

Il proprietario del suolo che ha fatto costruzioni, piantagioni od opere con materiali altrui deve pagarne il valore, se la separazione non e’ chiesta dal proprietario dei materiali, ovvero non puo’ farsi senza che si rechi grave danno all’opera costruita o senza che perisca la piantagione. Deve inoltre, anche nel caso che si faccia la separazione, il risarcimento dei danni, se e’ in colpa grave.

In ogni caso la rivendicazione dei materiali non e’ ammessa trascorsi sei mesi dal giorno in cui il proprietario ha avuto notizia dell’incorporazione.

Art. 936.

(Opere fatte da un terzo con materiali propri).

Quando le piantagioni, costruzioni od opere sono state fatte da un terzo con suoi materiali, il proprietario del fondo ha diritto di ritenerle o di obbligare colui che le ha fatte a levarle.

Se il proprietario preferisce di ritenerle, deve pagare a sua scelta il valore dei materiali e il prezzo della mano d’opera oppure l’aumento di valore recato al fondo.

Se il proprietario del fondo domanda che siano tolte, esse devono togliersi a spese di colui che le ha fatte. Questi puo’ inoltre essere condannato al risarcimento dei danni.

Il proprietario non puo’ obbligare il terzo a togliere le piantagioni, costruzioni od opere, quando sono state fatte a sua scienza e senza opposizione o quando sono state fatte dal terzo in buona fede.

La rimozione non puo’ essere domandata trascorsi sei mesi dal giorno in cui il proprietario ha avuto notizia dell’incorporazione.

Art. 937.

(Opere fatte da un terzo con materiali altrui).

Se le piantagioni, costruzioni o altre opere sono state fatte da un terzo con materiali altrui, il proprietario di questi puo’ rivendicarli, previa separazione a spese del terzo, se la separazione puo’ ottenersi senza grave danno delle opere e del fondo.

La rivendicazione non e’ ammessa trascorsi sei mesi dal giorno in cui proprietario ha avuto notizia dell’incorporazione.

Nel caso che la separazione dei materiali non sia richiesta o che i materiali siano inseparabili, il terzo che ne ha fatto uso e il proprietario del suolo che sia stato in mala fede sono tenuti in solido al pagamento di un’indennita’ pari al valore dei materiali stessi. Il proprietario dei materiali puo’ anche esigere tale indennita’ dal proprietario del suolo, ancorche’ in buona fede, limitatamente al prezzo che da questo fosse ancora dovuto. Puo’ altresi’ chiedere il risarcimento dei danni, tanto nei confronti del terzo che ne abbia fatto uso senza il suo consenso, quanto nei confronti del proprietario del suolo che in mala fede abbia autorizzato l’uso.

Art. 938.

(Occupazione di porzione di fondo attiguo).

Se nella costruzione di un edificio si occupa in buona fede una porzione del fondo attiguo, e il proprietario di questo non fa opposizione entro tre mesi dal giorno in cui ebbe inizio la costruzione, l’autorita’ giudiziaria, tenuto conto delle circostanze, puo’ attribuire al costruttore la proprieta’ dell’edificio e del suolo occupato. Il costruttore e’ tenuto a pagare al proprietario del suolo il doppio del valore della superficie occupata, oltre il risarcimento dei danni.

Art. 939.

(Unione e commistione).

Quando piu’ cose appartenenti a diversi proprietari sono state unite o mescolate in guisa da formare un sol tutto, ma sono separabili senza notevole deterioramento, ciascuno conserva la proprieta’ della cosa sua e ha diritto di ottenerne la separazione. In caso diverso, la proprieta’ ne diventa comune in proporzione del valore delle cose spettanti a ciascuno.

Quando pero’ una delle cose si puo’ riguardare come principale o e’ di molto superiore per valore, ancorche’ serva all’altra di ornamento, il proprietario della cosa principale acquista la proprieta’ del tutto. Egli ha l’obbligo di pagare all’altro il valore della cosa che vi e’ unita o mescolata; ma se l’unione o la mescolanza e’ avvenuta senza il suo consenso ad opera del proprietario della cosa accessoria, egli non e’ obbligato a corrispondere che la somma minore tra l’aumento di valore apportato alla cosa principale e il valore della cosa accessoria.

E’ inoltre dovuto il risarcimento dei danni in caso di colpa grave.

Art. 940.

(Specificazione).

Se taluno ha adoperato una materia che non gli apparteneva per formare una nuova cosa, possa o non possa la materia riprendere la sua prima forma, ne acquista la proprieta’ pagando al proprietario il prezzo della materia, salvo che il valore della materia sorpassi notevolmente quello della mano d’opera. In quest’ultimo caso la cosa spetta al proprietario della materia, il quale deve pagare il prezzo della mano d’opera.

Art. 941.

(Alluvione).

Le unioni di terra e gli incrementi, che si formano successivamente e impercettibilmente nei fondi posti lungo le rive dei fiumi o torrenti, appartengono al proprietario del fondo, salvo quanto e’ disposto dalle leggi speciali.

Art. 942.

(( (Terreni abbandonati dalle acque correnti). ))

((I terreni abbandonati dalle acque correnti, che insensibilmente si ritirano da una delle rive portandosi sull’altra, appartengono al demanio pubblico, senza che il confinante della riva opposta possa reclamare il terreno perduto.

Ai sensi del primo comma, si intendono per acque correnti i fiumi, i torrenti e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia.

Quanto stabilito al primo comma vale anche per i terreni abbandonati dal mare, dai laghi, dalle lagune e dagli stagni appartenenti al demanio pubblico)).

Art. 943.

(Laghi e stagni).

Il terreno che l’acqua copre quando essa e’ all’altezza dello sbocco del lago o dello stagno appartiene al proprietario del lago o dello stagno, ancorche’ il volume dell’acqua venga a scemare.

Il proprietario non acquista alcun diritto sopra la terra lungo la riva che l’acqua ricopre nei casi di piena straordinaria.

Art. 944.

(Avulsione).

Se un fiume o torrente stacca per forza istantanea una parte considerevole e riconoscibile di un fondo contiguo al suo corso e la trasporta verso un fondo inferiore o verso l’opposta riva, il proprietario del fondo al quale si e’ unita la parte staccata ne acquista la proprieta’. Deve pero’ pagare all’altro proprietario un’indennita’ nei limiti del maggior valore recato al fondo dall’avulsione.

Art. 945.

(Isole e unioni di terra).

Le isole e unioni di terra che si formano nel letto dei fiumi o torrenti appartengono al demanio pubblico.

((COMMA ABROGATO DALLA L. 5 GENNAIO 1994, N. 37)).

((COMMA ABROGATO DALLA L. 5 GENNAIO 1994, N. 37)).

Art. 946.

(( (Alveo abbandonato). ))

((Se un fiume o un torrente si forma un nuovo letto, abbandonando l’antico, il terreno abbandonato rimane assoggettato al regime proprio del demanio pubblico)).

Art. 947.

(( (Mutamenti del letto dei fiumi derivanti da regolamento del loro corso). ))

((Le disposizioni degli articoli 942, 945 e 946 si applicano ai terreni comunque abbandonati sia a seguito di eventi naturali che per fatti artificiali indotti dall’attivita’ antropica, ivi comprendendo anche i terreni abbandonati per fenomeni di inalveamento.

La disposizione dell’articolo 941 non si applica nel caso in cui le alluvioni derivano da regolamento del corso dei fiumi, da bonifiche o da altri fatti artificiali indotti dall’attivita’ antropica.

In ogni caso e’ esclusa la sdemanializzazione tacita dei beni del demanio idrico)).

CAPO IV
Delle azioni a difesa della proprieta’

Art. 948.

(Azione di rivendicazione).

Il proprietario puo’ rivendicare la cosa da chiunque la possiede o detiene e puo’ proseguire l’esercizio dell’azione anche se costui, dopo la domanda, ha cessato, per fatto proprio, di possedere o detenere la cosa. In tal caso il convenuto e’ obbligato a ricuperarla per l’attore a proprie spese, o, in mancanza, a corrispondergliene il valore, oltre a risarcirgli il danno.

Il proprietario, se consegue direttamente dal nuovo possessore o detentore la restituzione della cosa, e’ tenuto a restituire al precedente possessore o detentore la somma ricevuta in luogo di essa.

L’azione di rivendicazione non si prescrive, salvi gli effetti dell’acquisto della proprieta’ da parte di altri per usucapione.

Art. 949.

(Azione negatoria).

Il proprietario puo’ agire per far dichiarare l’inesistenza di diritti affermati da altri sulla cosa, quando ha motivo di temerne pregiudizio.

Se sussistono anche turbative o molestie, il proprietario puo’ chiedere che se ne ordini la cessazione, oltre la condanna al risarcimento del danno.

Art. 950.

(Azione di regolamento di confini).

Quando il confine tra due fondi e’ incerto, ciascuno dei proprietari puo’ chiedere che sia stabilito giudizialmente.

Ogni mezzo di prova e’ ammesso.

In mancanza di altri elementi, il giudice si attiene al confine delineato dalle mappe catastali.

Art. 951.

(Azione per apposizione di termini).

Se i termini tra fondi contigui mancano o sono diventati irriconoscibili, ciascuno dei proprietari ha diritto di chiedere che essi siano apposti o ristabiliti a spese comuni.

TITOLO III
DELLA SUPERFICIE

Art. 952.

(Costituzione del diritto di superficie).

Il proprietario puo’ costituire il diritto di fare e mantenere al disopra del suolo una costruzione a favore di altri, che ne acquista la proprieta’.

Del pari puo’ alienare la proprieta’ della costruzione gia’ esistente, separatamente dalla proprieta’ del suolo.

Art. 953.

(Costituzione a tempo determinato).

Se la costituzione del diritto e’ stata fatta per un tempo determinato, allo scadere del termine il diritto di superficie si estingue e il proprietario del suolo diventa proprietario della costruzione.

Art. 954.

(Estinzione del diritto di superficie).

L’estinzione del diritto di superficie per scadenza del termine importa l’estinzione dei diritti reali imposti dal superficiario. I diritti gravanti sul suolo si estendono alla costruzione, salvo, per le ipoteche, il disposto del primo comma dell’art. 2816.

I contratti di locazione, che hanno per oggetto la costruzione, non durano se non per l’anno in corso alla scadenza del termine.

Il perimento della costruzione non importa, salvo patto contrario, l’estinzione del diritto di superficie.

Il diritto di fare la costruzione sul suolo altrui si estingue per prescrizione per effetto del non uso protratto per venti anni.

Art. 955.

(Costruzioni al disotto del suolo).

Le disposizioni precedenti si applicano anche nel caso in cui e’ concesso il diritto di fare e mantenere costruzioni al disotto del suolo altrui.

Art. 956.

(Divieto di proprieta’ separata delle piantagioni).

Non puo’ essere costituita o trasferita la proprieta’ delle piantagioni separatamente dalla proprieta’ del suolo.

TITOLO IV
DELL’ENFITEUSI

Art. 957.

(Disposizioni inderogabili).

L’enfiteusi, salvo che il titolo disponga altrimenti, e’ regolata dalle norme contenute negli articoli seguenti.

Il titolo non puo’ tuttavia derogare alle norme contenute negli articoli 958, secondo comma, 961, secondo comma, 962, 965, 968, 971 e 973.

Art. 958.

(Durata).

L’enfiteusi puo’ essere perpetua o a tempo.

L’enfiteusi temporanea non puo’ essere costituita per una durata inferiore ai venti anni.

Art. 959.

(Diritti dell’enfiteuta).

L’enfiteuta ha gli stessi diritti che avrebbe il proprietario sui frutti del fondo, sul tesoro e relativamente alle utilizzazioni del sottosuolo in conformita’ delle disposizioni delle leggi speciali.

Il diritto dell’enfiteuta si estende alle accessioni.

Art. 960.

(Obblighi dell’enfiteuta).

L’enfiteuta ha l’obbligo di migliorare il fondo e di pagare al concedente un canone periodico. Questo puo’ consistere in una somma di danaro ovvero in una quantita’ fissa di prodotti naturali.

L’enfiteuta non puo’ pretendere remissione o riduzione del canone per qualunque insolita sterilita’ del fondo o perdita di frutti.

Art. 961.

(Pagamento del canone).

L’obbligo del pagamento del canone grava solidalmente su tutti i coenfiteuti e sugli eredi dell’enfiteuta finche’ dura la comunione.

Nel caso in cui segua la divisione e il fondo venga goduto separatamente dagli enfiteuti o dagli eredi, ciascuno risponde per gli obblighi inerenti all’enfiteusi proporzionalmente al valore della sua porzione.

Art. 962.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 LUGLIO 1966, N. 607))

Art. 963.

(Perimento totale o parziale del fondo).

Quando il fondo enfiteutico perisce interamente, l’enfiteusi si estingue.

Se e’ perita una parte notevole del fondo e il canone risulta sproporzionato al valore della parte residua, l’enfiteuta, secondo le circostanze, puo’ chiedere una congrua riduzione del canone, o rinunziare al suo diritto, restituendo il fondo al concedente, salvo il diritto al rimborso dei miglioramenti sulla parte residua.

La domanda di riduzione del canone e la rinunzia al diritto non sono ammesse, decorso un anno dall’avvenuto perimento.

Qualora il fondo sia assicurato e l’assicurazione sia fatta anche nell’interesse del concedente, l’indennita’ e’ ripartita tra il concedente e l’enfiteuta in proporzione del valore dei rispettivi diritti.

Nel caso di espropriazione per pubblico interesse, l’indennita’ si ripartisce a norma del comma precedente.

Art. 964.

(Imposte e altri pesi).

Le imposte e gli altri pesi che gravano sul fondo sono a carico dell’enfiteuta, salve le disposizioni delle leggi speciali.

Se in virtu’ del titolo costitutivo sono a carico del concedente, tale obbligo non puo’ eccedere l’ammontare del canone.

Art. 965.

(Disponibilita’ del diritto dell’enfiteuta).

L’enfiteuta puo’ disporre del proprio diritto, sia per atto tra vivi, sia per atto di ultima volonta’.

Per l’alienazione del diritto dell’enfiteuta non e’ dovuta alcuna prestazione al concedente.

Nell’atto costitutivo puo’ essere vietato all’enfiteuta di disporre per atto tra vivi, in tutto o in parte, del proprio diritto, per un tempo non maggiore di venti anni.

Nel caso di alienazione compiuta contro tale divieto, l’enfiteuta non e’ liberato dai suoi obblighi verso il concedente ed e’ tenuto a questi solidalmente con l’acquirente.

Art. 966.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 DICEMBRE 1970, N. 1138))

Art. 967.

(Diritti e obblighi dell’enfiteuta e del concedente in caso di alienazione).

In caso di alienazione, il nuovo enfiteuta e’ obbligato solidalmente col precedente al pagamento dei canoni non soddisfatti.

Il precedente enfiteuta non e’ liberato dai suoi obblighi, prima che sia stato notificato l’atto di acquisto al concedente.

In caso di alienazione del diritto del concedente, l’acquirente non puo’ pretendere l’adempimento degli obblighi dell’enfiteuta prima che a questo sia stata notificata l’alienazione.

Art. 968.

(Subenfiteusi).

La subenfiteusi non e’ ammessa.

Art. 969.

(Ricognizione).

Il concedente puo’ richiedere la ricognizione del proprio diritto da chi si trova nel possesso del fondo enfiteutico, un anno prima del compimento del ventennio.

Per l’atto di ricognizione non e’ dovuta alcuna prestazione. Le spese dell’atto sono a carico del concedente.

Art. 970.

(Prescrizione del diritto dell’enfiteuta).

Il diritto dell’enfiteuta si prescrive per effetto del non uso protratto per venti anni.

Art. 971.

(Affrancazione).

((COMMA ABROGATO DALLA L. 18 DICEMBRE 1970, N. 1138)).

((COMMA ABROGATO DALLA L. 18 DICEMBRE 1970, N. 1138)).

((COMMA ABROGATO DALLA L. 18 DICEMBRE 1970, N. 1138)).

Se piu’ sono gli enfiteuti, l’affrancazione puo’ promuoversi anche da uno solo di essi, ma per la totalita’. In questo caso l’affrancante subentra nei diritti del concedente verso gli altri enfiteuti, salva, a favore di questi, una riduzione proporzionale del canone.

Se piu’ sono i concedenti, l’affrancazione puo’ effettuarsi per la quota che spetta a ciascun concedente.

L’affrancazione si opera mediante il pagamento di una somma risultante dalla capitalizzazione del canone annuo sulla base dell’interesse legale. Le modalita’ sono stabilite da leggi speciali.

Art. 972.

(Devoluzione).

Il concedente puo’ chiedere la devoluzione del fondo enfiteutico:

1) se l’enfiteuta deteriora il fondo o non adempie all’obbligo di migliorarlo;

2) se l’enfiteuta e’ in mora nel pagamento di due annualita’ di canone. La devoluzione non ha luogo se l’enfiteuta ha effettuato il pagamento dei canoni maturati prima che sia intervenuta nel giudizio sentenza, ancorche’ di primo grado, che abbia accolto la domanda.

La domanda di devoluzione non preclude all’enfiteuta il diritto di affrancare, sempre che ricorrano le condizioni previste dall’art. 971. ((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 22 LUGLIO 1966, N. 607)).((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 22 LUGLIO 1966, N. 607)).

Art. 973.

(Clausola risolutiva espressa).

La dichiarazione del concedente di valersi della clausola risolutiva espressa non impedisce l’esercizio del diritto di affrancazione, ((…)).

Art. 974.

(Diritti dei creditori dell’enfiteuta).

I creditori dell’enfiteuta possono intervenire nel giudizio di devoluzione per conservare le loro ragioni, valendosi all’uopo anche del diritto di affrancazione che spetti all’enfiteuta; possono offrire il risarcimento dei danni e dare cauzione per l’avvenire.

I creditori, che hanno iscritto ipoteca contro l’enfiteuta anteriormente alla trascrizione della domanda di devoluzione e ai quali questa non e’ stata notificata in tempo utile per poter intervenire, conservano il diritto di affrancazione anche dopo avvenuta la devoluzione.

Art. 975.

(Miglioramenti e addizioni).

Quando cessa l’enfiteusi, all’enfiteuta spetta il rimborso dei miglioramenti nella misura dell’aumento di valore conseguito dal fondo per effetto dei miglioramenti stessi, quali sono accertati al tempo della riconsegna.

Se in giudizio e’ stata fornita qualche prova della sussistenza in genere dei miglioramenti, all’enfiteuta compete la ritenzione del fondo fino a quando non e’ soddisfatto il suo credito.

Per le addizioni fatte dall’enfiteuta, quando possono essere tolte senza nocumento del fondo, il concedente, se vuole ritenerle, deve pagarne il valore al tempo della riconsegna. Se le addizioni non sono separabili senza nocumento e costituiscono miglioramento, si applica la disposizione del primo comma di questo articolo.

Art. 976.

(Locazioni concluse dall’enfiteuta).

Per le locazioni concluse dall’enfiteuta si applicano le norme dell’art. 999.

Art. 977.

(Enfiteusi costituite dalle persone giuridiche).

Le disposizioni contenute negli articoli precedenti si applicano anche alle enfiteusi costituite dalle persone giuridiche, salvo che sia disposto diversamente dalle leggi speciali.

TITOLO V
DELL’USUFRUTTO, DELL’USO E DELL’ABITAZIONE
CAPO I
Dell’usufrutto
Sezione I
Disposizioni generali

Art. 978.

(Costituzione).

L’usufrutto e’ stabilito dalla legge o dalla volonta’ dell’uomo. Puo’ anche acquistarsi per usucapione.

Art. 979.

(Durata).

La durata dell’usufrutto non puo’ eccedere la vita dell’usufruttuario.

L’usufrutto costituito a favore di una persona giuridica non puo’ durare piu’ di trent’anni.

Art. 980.

(Cessione dell’usufrutto).

L’usufruttuario puo’ cedere il proprio diritto per un certo tempo o per tutta la sua durata, se cio’ non e’ vietato dal titolo costitutivo.

La cessione dev’essere notificata al proprietario; finche’ non sia stata notificata, l’usufruttuario e’ solidalmente obbligato con il cessionario verso il proprietario.

Sezione II
Dei diritti nascenti dall’usufrutto

Art. 981.

(Contenuto del diritto di usufrutto).

L’usufruttuario ha diritto di godere della cosa, ma deve rispettarne la destinazione economica.

Egli puo’ trarre dalla cosa ogni utilita’ che questa puo’ dare, fermi i limiti stabiliti in queste capo.

Art. 982.

(Possesso della cosa).

L’usufruttuario ha il diritto di conseguire il possesso della cosa di cui ha l’usufrutto, salvo quanto e’ disposto dall’art. 1002.

Art. 983.

(Accessioni).

L’usufrutto si estende a tutte le accessioni della cosa.

Se il proprietario dopo l’inizio dell’usufrutto, con il consenso dell’usufruttuario, ha fatto nel fondo costruzioni o piantagioni, l’usufruttuario e’ tenuto a corrispondere gli interessi sulle somme impiegate. La norma si applica anche nel caso in cui le costruzioni o piantagioni sono state fatte per disposizione della pubblica autorita’.

Art. 984.

(Frutti).

I frutti naturali e i frutti civili spettano all’usufruttuario per la durata del suo diritto.

Se il proprietario e l’usufruttuario si succedono nel godimento della cosa entro l’anno agrario o nel corso di un periodo produttivo di maggiore durata, l’insieme di tutti i frutti si ripartisce fra l’uno e l’altro in proporzione della durata del rispettivo diritto nel periodo stesso.

Le spese per la produzione e il raccolto sono a carico del proprietario e dell’usufruttuario nella proporzione indicata dal comma precedente ed entro i limiti del valore dei frutti.

Art. 985.

(Miglioramenti).

L’usufruttuario ha diritto a un’indennita’ per i miglioramenti che sussistono al momento della restituzione della cosa.

L’indennita’ si deve corrispondere nella minor somma tra l’importo della spesa e l’aumento di valore conseguito dalla cosa per effetto dei miglioramenti.

L’autorita’ giudiziaria, avuto riguardo alle circostanze, puo’ disporre che il pagamento dell’indennita’ prevista dai commi precedenti sia fatto ratealmente, imponendo in questo caso idonea garanzia.

Art. 986.

(Addizioni).

L’usufruttuario puo’ eseguire addizioni che non alterino la destinazione economica della cosa.

Egli ha diritto di toglierle alla fine dell’usufrutto, qualora cio’ possa farsi senza nocumento della cosa, salvo che il proprietario preferisca ritenere le addizioni stesse. In questo caso deve essere corrisposta all’usufruttuario un’indennita’ pari alla minor somma tra l’importo della spesa e il valore delle addizioni al tempo della riconsegna.

Se le addizioni non possono separarsi senza nocumento della cosa e costituiscono miglioramento di essa, si applicano le disposizioni relative ai miglioramenti.

Art. 987.

(Miniere, cave e torbiere).

L’usufruttuario gode delle cave e torbiere gia’ aperte e in esercizio all’inizio dell’usufrutto. Non ha facolta’ di aprirne altre senza il consenso del proprietario.

Per le ricerche e le coltivazioni minerarie, di cui abbia ottenuto il permesso, l’usufruttuario deve indennizzare il proprietario dei danni che saranno accertati alla fine dell’usufrutto.

Se il permesso e’ stato ottenuto dal proprietario o da un terzo, questi devono all’usufruttuario un’indennita’ corrispondente al diminuito godimento del fondo durante l’usufrutto.

Art. 988.

(Tesoro).

Il diritto dell’usufruttuario non si estende al tesoro che si scopra durante l’usufrutto, salve le ragioni che gli possono competere come ritrovatore.

Art. 989.

(Boschi, filari e alberi sparsi di alto fusto).

Se nell’usufrutto sono compresi boschi o filari cedui ovvero boschi o filari di alto fusto destinati alla produzione di legna, l’usufruttuario puo’ procedere ai tagli ordinari, curando il mantenimento dell’originaria consistenza dei boschi o dei filari e provvedendo, se occorre, alla loro ricostituzione.

Circa il modo, l’estensione, l’ordine e l’epoca dei tagli, l’usufruttuario e’ tenuto a uniformarsi, oltre che alle leggi e ai regolamenti forestali, alla pratica costante della regione.

Le stesse regole si applicano agli alberi di alto fusto sparsi per la campagna, destinati ad essere tagliati.

Art. 990.

(Alberi di alto fusto divelti, spezzati o periti).

Gli alberi di alto fusto divelti, spezzati o periti per accidente spettano al proprietario. L’usufruttuario puo’ servirsi di essi soltanto per le riparazioni che sono a suo carico.

Art. 991.

(Alberi fruttiferi).

Gli alberi fruttiferi che periscono e quelli divelti o spezzati per accidente appartengono all’usufruttuario, ma questi ha l’obbligo di sostituirne altri.

Art. 992.

(Pali per vigne e per altre coltivazioni).

L’usufruttuario puo’ prendere nei boschi i pali occorrenti per le vigne e per le altre coltivazioni che ne abbisognano, osservando sempre la pratica costante della regione.

Art. 993.

(Semenzai).

L’usufruttuario puo’ servirsi dei piantoni dei semenzai, ma deve osservare la pratica costante della regione per il tempo e il modo dell’estrazione e per la rimessa dei virgulti.

Art. 994.

(Perimento delle mandre o dei greggi).

Se l’usufrutto e’ stabilito sopra una mandra o un gregge, l’usufruttuario e’ tenuto a surrogare gli animali periti, fino alla concorrente quantita’ dei nati, dopo che la mandra o il gregge ha cominciato ad essere mancante del numero primitivo.

Se la mandra o il gregge perisce interamente per causa non imputabile all’usufruttuario, questi non e’ obbligato verso il proprietario che a rendere conto delle pelli o del loro valore.

Art. 995.

(Cose consumabili).

Se l’usufrutto comprende cose consumabili, l’usufruttuario ha diritto di servirsene e ha l’obbligo di pagarne il valore al termine dell’usufrutto secondo la stima convenuta.

Mancando la stima, e’ in facolta’ dell’usufruttuario di pagare le cose secondo il valore che hanno al tempo in cui finisce l’usufrutto o di restituirne altre in eguale qualita’ e quantita’.

Art. 996.

(Cose deteriorabili).

Se l’usufrutto comprende cose che, senza consumarsi in un tratto, si deteriorano a poco a poco, l’usufruttuario ha diritto di servirsene secondo l’uso al quale sono destinate, e alla fine dell’usufrutto e’ soltanto tenuto a restituirle nello stato in cui si trovano.

Art. 997.

(Impianti, opifici e macchinari).

Se l’usufrutto comprende impianti, opifici o macchinari che hanno una destinazione produttiva, l’usufruttuario e’ tenuto a riparare e a sostituire durante l’usufrutto le parti che si logorano, in modo da assicurare il regolare funzionamento delle cose suddette. Se l’usufruttuario ha sopportato spese che eccedono quelle delle ordinarie riparazioni, il proprietario, al termine dell’usufrutto, e’ tenuto a corrispondergli una congrua indennita’.

Art. 998.

(Scorte vive e morte).

Le scorte vive e morte di un fondo devono essere restituite in eguale quantita’ e qualita’. L’eccedenza o la deficienza di esse deve essere regolata in danaro, secondo il loro valore al termine dell’usufrutto.

Art. 999.

(Locazioni concluse dall’usufruttuario).

Le locazioni concluse dall’usufruttuario, in corso al tempo della cessazione dell’usufrutto, purche’ constino da atto pubblico o da scrittura privata di data certa anteriore, continuano per la durata stabilita, ma non oltre il quinquennio dalla cessazione dell’usufrutto.

Se la cessazione dell’usufrutto avviene per la scadenza del termine stabilito, le locazioni non durano in ogni caso se non per l’anno, e, trattandosi di fondi rustici dei quali il principale raccolto e’ biennale o triennale, se non per il biennio o triennio che si trova in corso al tempo in cui cessa l’usufrutto.

Art. 1000.

(Riscossione di capitali).

Per la riscossione di somme che rappresentano un capitale gravato d’usufrutto, e’ necessario il concorso del titolare del credito e dell’usufruttuario. Il pagamento fatto a uno solo di essi non e’ opponibile all’altro, salve in ogni caso le norme relative alla cessione dei crediti.

Il capitale riscosso dev’essere investito in modo fruttifero e su di esso si trasferisce l’usufrutto. Se le parti non sono d’accordo sul modo d’investimento, provvede l’autorita’ giudiziaria.

Sezione III
Degli obblighi nascenti dall’usufrutto

Art. 1001.

(Obbligo di restituzione. Misura della diligenza).

L’usufruttuario deve restituire le cose che formano oggetto del suo diritto, al termine dell’usufrutto, salvo quanto e’ disposto dall’art. 995.

Nel godimento della cosa egli deve usare la diligenza del buon padre di famiglia.

Art. 1002.

(Inventario e garanzia).

L’usufruttuario prende le cose nello stato in cui si trovano.

Egli e’ tenuto a fare a sue spese l’inventario dei beni, previo avviso al proprietario. Quando l’usufruttuario e’ dispensato dal fare l’inventario, questo puo’ essere richiesto dal proprietario a sue spese.

L’usufruttuario deve inoltre dare idonea garanzia. Dalla prestazione della garanzia sono dispensati i genitori che hanno l’usufrutto legale sui beni dei loro figli minori. Sono anche dispensati il venditore e il donante con riserva d’usufrutto; ma, qualora questi cedano l’usufrutto, il cessionario e’ tenuto a prestare garanzia.

L’usufruttuario non puo’ conseguire il possesso dei beni prima di avere adempiuto agli obblighi su indicati.

Art. 1003.

(Mancanza o insufficienza della garanzia).

Se l’usufruttuario non presta la garanzia a cui e’ tenuto, si osservano le disposizioni seguenti:

gli immobili sono locati o messi sotto amministrazione, salva la facolta’ all’usufruttuario di farsi assegnare per propria abitazione una casa compresa nell’usufrutto. L’amministrazione e’ affidata, con il consenso dell’usufruttuario, al proprietario o altrimenti a un terzo scelto di comune accordo tra proprietario e usufruttuario o, in mancanza di tale accordo, nominato dall’autorita’ giudiziaria;

il danaro e’ collocato a interesse;

i titoli al portatore si convertono in nominativi a favore del proprietario con il vincolo dell’usufrutto, ovvero si depositano presso una terza persona, scelta dalle parti, o presso un istituto di credito, la cui designazione, in caso di dissenso, e’ fatta dall’autorita’ giudiziaria;

le derrate sono vendute e il loro prezzo e’ parimenti collocato a interesse.

In questi casi appartengono all’usufruttuario gli interessi dei capitali, le rendite, le pigioni e i fitti.

Se si tratta di mobili i quali si deteriorano con l’uso, il proprietario puo’ chiedere che siano venduti e ne sia impiegato il prezzo come quello delle derrate. L’usufruttuario puo’ nondimeno domandare che gli siamo lasciati i mobili necessari per il proprio uso.

Art. 1004.

(Spese a carico dell’usufruttuario).

Le spese e, in genere, gli oneri relativi alla custodia, amministrazione e manutenzione ordinaria della cosa sono a carico dell’usufruttuario.

Sono pure a suo carico le riparazioni straordinarie rese necessarie dall’inadempimento degli obblighi di ordinaria manutenzione.

Art. 1005.

(Riparazioni straordinarie).

Le riparazioni straordinarie sono a carico del proprietario.

Riparazioni straordinarie sono quelle necessarie ad assicurare la stabilita’ dei muri maestri e delle volte, la sostituzione delle travi, il rinnovamento, per intero o per una parte notevole, dei tetti, solai, scale, argini, acquedotti, muri di sostegno o di cinta.

L’usufruttuario deve corrispondere al proprietario, durante l’usufrutto, l’interesse delle somme spese per le riparazioni straordinarie.

Art. 1006.

(Rifiuto del proprietario alle riparazioni).

Se il proprietario rifiuta di eseguire le riparazioni poste a suo carico o ne ritarda l’esecuzione senza giusto motivo, e’ in facolta’ dell’usufruttuario di farle eseguire a proprie spese. Le spese devono essere rimborsate alla fine dell’usufrutto senza interesse. A garanzia del rimborso l’usufruttuario ha diritto di ritenere l’immobile riparato.

Art. 1007.

(Rovina parziale di edificio accessorio).

Le disposizioni dei due articoli precedenti si applicano anche nel caso in cui, per vetusta’ o caso fortuito, rovini soltanto in parte l’edificio che formava accessorio necessario del fondo soggetto a usufrutto.

Art. 1008.

(Imposte e altri pesi a carico dell’usufruttuario).

L’usufruttuario e’ tenuto, per la durata del suo diritto, ai carichi annuali, come le imposte, i canoni, le rendite fondiarie e gli altri pesi che gravano sul reddito.

Per l’anno in corso al principio e alla fine dell’usufrutto questi carichi si ripartiscono tra il proprietario e l’usufruttuario in proporzione della durata del rispettivo diritto.

Art. 1009.

(Imposte e altri pesi a carico del proprietario).

Al pagamento dei carichi imposti sulla proprieta’ durante l’usufrutto, salvo diverse disposizioni di legge, e’ tenuto il proprietario, ma l’usufruttuario gli deve corrispondere l’interesse della somma pagata.

Se l’usufruttuario ne anticipa il pagamento, ha diritto di essere rimborsato del capitale alla fine dell’usufrutto.

Art. 1010.

(Passivita’ gravanti su eredita’ in usufrutto).

L’usufruttuario di un’eredita’ o di una quota di eredita’ e’ obbligato a pagare per intero, o in proporzione della quota, le annualita’ e gli interessi dei debiti o dei legati da cui l’eredita’ stessa sia gravata.

Per il pagamento del capitale dei debiti o dei legati, che si renda necessario durante l’usufrutto, e’ in facolta’ dell’usufruttuario di fornire la somma occorrente, che gli deve essere rimborsata senza interesse alla fine dell’usufrutto.

Se l’usufruttuario non puo’ o non vuole fare questa anticipazione, il proprietario puo’ pagare tale somma, sulla quale l’usufruttuario deve corrispondergli l’interesse durante l’usufrutto, o puo’ vendere una porzione dei beni soggetti all’usufrutto fino alla concorrenza della somma dovuta.

Se per il pagamento dei debiti si rende necessaria la vendita dei beni, questa e’ fatta d’accordo tra proprietario e usufruttuario, salvo ricorso all’autorita’ giudiziaria in caso di dissenso. L’espropriazione forzata deve seguire contro ambedue.

Art. 1011.

(Ritenzione per le somme anticipate).

Nelle ipotesi contemplate dal secondo comma dell’art. 1009 e dal secondo comma dell’art. 1010, l’usufruttuario ha diritto di ritenzione sui beni che sono in suo possesso fino alla concorrenza della somma a lui dovuta.

Art. 1012.

(Usurpazioni durante l’usufrutto e azioni relative alle servitu’).

Se durante l’usufrutto un terzo commette usurpazione sul fondo o altrimenti offende le ragioni del proprietario, l’usufruttuario e’ tenuto a fargliene denunzia e, omettendola, e’ responsabile dei danni che eventualmente siano derivati al proprietario.

L’usufruttuario puo’ far riconoscere l’esistenza delle servitu’ a favore del fondo o l’inesistenza di quelle che si pretende di esercitare sul fondo medesimo; egli deve in questi casi chiamare in giudizio il proprietario.

Art. 1013.

(Spese per le liti).

Le spese delle liti che riguardano tanto la proprieta’ quanto l’usufrutto sono sopportate dal proprietario e dall’usufruttuario in proporzione del rispettivo interesse.

Sezione IV
Estinzione e modificazioni dell’usufrutto

Art. 1014.

(Estinzione dell’usufrutto).

Oltre quanto e’ stabilito dall’art. 979, l’usufrutto si estingue:

1) per prescrizione per effetto del non uso durato per venti anni;

2) per la riunione dell’usufrutto e della proprieta’ nella stessa persona;

3) per il totale perimento della cosa su cui e’ costituito.

Art. 1015.

(Abusi dell’usufruttuario).

L’usufrutto puo’ anche cessare per l’abuso che faccia l’usufruttuario del suo diritto alienando i beni o deteriorandoli o lasciandoli andare in perimento per mancanza di ordinarie riparazioni.

L’autorita’ giudiziaria puo’, secondo le circostanze, ordinare che l’usufruttuario dia garanzia, qualora ne sia esente, o che i beni siano locati o posti sotto amministrazione a spese di lui, o anche dati in possesso al proprietario con l’obbligo di pagare annualmente all’usufruttuario, durante l’usufrutto, una somma determinata.

I creditori dell’usufruttuario possono intervenire nel giudizio per conservare le loro ragioni, offrire il risarcimento dei danni e dare garanzia per l’avvenire.

Art. 1016.

(Perimento parziale della cosa).

Se una sola parte della cosa soggetta all’usufrutto perisce, l’usufrutto si conserva sopra cio’ che rimane.

Art. 1017.

(Perimento della cosa per colpa o dolo di terzi).

Se il perimento della cosa non e’ conseguenza di caso fortuito, l’usufrutto si trasferisce sull’indennita’ dovuta dal responsabile del danno.

Art. 1018.

(Perimento dell’edificio).

Se l’usufrutto e’ stabilito sopra un fondo, del quale fa parte un edificio, e questo viene in qualsiasi modo a perire, l’usufruttuario ha diritto di godere dell’area e dei materiali.

La stessa disposizione si applica se l’usufrutto e’ stabilito soltanto sopra un edificio. In tal caso, pero’, il proprietario, se intende costruire un altro edificio, ha il diritto di occupare l’area e di valersi dei materiali, pagando all’usufruttuario, durante l’usufrutto, gli interessi sulla somma corrispondente al valore dell’area e dei materiali.

Art. 1019.

(Perimento di cosa assicurata dall’usufruttuario).

Se l’usufruttuario ha provveduto all’assicurazione della cosa o al pagamento dei premi per la cosa gia’ assicurata, l’usufrutto si trasferisce sull’indennita’ dovuta dall’assicuratore.

Se e’ perito un edificio e il proprietario intende di ricostruirlo con la somma conseguita come indennita’, l’usufruttuario non puo’ opporsi. L’usufrutto in questo caso si trasferisce sull’edificio ricostruito. Se pero’ la somma impiegata nella ricostruzione e’ maggiore di quella spettante in usufrutto, il diritto dell’usufruttuario sul nuovo edificio e’ limitato in proporzione di quest’ultima.

Art. 1020.

(Requisizione o espropriazione).

Se la cosa e’ requisita o espropriata per pubblico interesse, l’usufrutto si trasferisce sull’indennita’ relativa.

CAPO II
Dell’uso e dell’abitazione

Art. 1021.

(Uso).

Chi ha il diritto d’uso di una cosa puo’ servirsi di essa e, se e’ fruttifera, puo’ raccogliere i frutti per quanto occorre ai bisogni suoi e della sua famiglia.

I bisogni si devono valutare secondo la condizione sociale del titolare del diritto.

Art. 1022.

(Abitazione).

Chi ha il diritto di abitazione di una casa puo’ abitarla limitatamente ai bisogni suoi e della sua famiglia.

Art. 1023.

(Ambito della famiglia).

Nella famiglia si comprendono anche i figli nati dopo che e’ cominciato il diritto d’uso o d’abitazione, quantunque nel tempo in cui il diritto e’ sorto la persona non avesse contratto matrimonio. ((Si comprendono inoltre i figli adottivi e i figli riconosciuti, anche se l’adozione o il riconoscimento sono seguiti dopo che il diritto era gia’ sorto.)) Si comprendono infine le persone che convivono con il titolare del diritto per prestare a lui o alla sua famiglia i loro servizi.

Art. 1024.

(Divieto di cessione).

I diritti di uso e di abitazione non si possono cedere o dare in locazione.

Art. 1025.

(Obblighi inerenti all’uso e all’abitazione).

Chi ha l’uso di un fondo e ne raccoglie tutti i frutti o chi ha il diritto di abitazione e occupa tutta la casa e’ tenuto alle spese di coltura, alle riparazioni ordinarie e al pagamento dei tributi come l’usufruttuario.

Se non raccoglie che una parte dei frutti o non occupa che una parte della casa, contribuisce in proporzione di cio’ che gode.

Art. 1026.

(Applicabilita’ delle norme sull’usufrutto).

Le disposizioni relative all’usufrutto si applicano, in quanto compatibili, all’uso e all’abitazione.

TITOLO VI
DELLE SERVITU’ PREDIALI
CAPO I
Disposizioni generali

Art. 1027.

(Contenuto del diritto).

La servitu’ prediale consiste nel peso imposto sopra un fondo per l’utilita’ di un altro fondo appartenente a diverso proprietario.

Art. 1028.

(Nozione dell’utilita’).

L’utilita’ puo’ consistere anche nella maggiore comodita’ o amenita’ del fondo dominante. Puo’ del pari essere inerente alla destinazione industriale del fondo.

Art. 1029.

(Servitu’ per vantaggio futuro).

E’ ammessa la costituzione di una servitu’ per assicurare a un fondo un vantaggio futuro.

E’ ammessa altresi’ a favore o a carico di un edificio da costruire o di un fondo da acquistare; ma in questo caso la costituzione non ha effetto se non dal giorno in cui l’edificio e’ costruito o il fondo e’ acquistato.

Art. 1030.

(Prestazioni accessorie).

Il proprietario del fondo servente non e’ tenuto a compiere alcun atto per rendere possibile l’esercizio della servitu’ da parte del titolare, salvo che la legge o il titolo disponga altrimenti.

Art. 1031.

(Costituzione delle servitu’)

Le servitu’ prediali possono essere costituite coattivamente o volontariamente. Possono anche essere costituite per usucapione o per destinazione del padre di famiglia.

CAPO II
Delle servitu’ coattive

Art. 1032.

(Modi di costituzione).

Quando, in forza di legge, il proprietario di un fondo ha diritto di ottenere da parte del proprietario di un altro fondo la costituzione di una servitu’, questa, in mancanza di contratto, e’ costituita con sentenza. Puo’ anche essere costituita con atto dell’autorita’ amministrativa nei casi specialmente determinati dalla legge.

La sentenza stabilisce le modalita’ della servitu’ e determina l’indennita’ dovuta.

Prima del pagamento dell’indennita’ il proprietario del fondo servente puo’ opporsi all’esercizio della servitu’.

Sezione I
Dell’acquedotto e dello scarico coattivo

Art. 1033.

(Obbligo di dare passaggio alle acque).

Il proprietario e’ tenuto a dare passaggio per i suoi fondi alle acque di ogni specie che si vogliono condurre da parte di chi ha, anche solo temporaneamente, il diritto di utilizzarle per i bisogni della vita o per usi agrari o industriali.

Sono esenti da questa servitu’ le case, i cortili, i giardini e le aie ad esse attinenti.

Art. 1034.

(Apertura di nuovo acquedotto).

Chi ha diritto di condurre acque per il fondo altrui deve costruire il necessario acquedotto, ma non puo’ far defluire le acque negli acquedotti gia’ esistenti e destinati al corso di altre acque.

Il proprietario del fondo soggetto alla servitu’ puo’ tuttavia impedire la costruzione, consentendo il passaggio nei propri acquedotti gia’ esistenti, qualora cio’ non rechi notevole pregiudizio alla condotta che si domanda. In tal caso al proprietario dell’acquedotto e’ dovuta un’indennita’ da determinarsi avuto riguardo all’acqua che s’introduce, al valore dell’acquedotto, alle opere che si rendono necessarie per il nuovo passaggio e alle maggiori spese di manutenzione.

La facolta’ indicata dal comma precedente non e’ consentita al proprietario del fondo servente nei confronti della pubblica amministrazione.

Art. 1035.

(Attraversamento di acquedotti).

Chi vuol condurre l’acqua per il fondo altrui puo’ attraversare al disopra o al disotto gli acquedotti preesistenti, appartengano essi al proprietario del fondo o ad altri, purche’ esegua le opere necessarie a impedire ogni danno o alterazione degli acquedotti stessi.

Art. 1036.

(Attraversamento di fiumi o di strade).

Se per la condotta delle acque occorre attraversare strade pubbliche o corsi di acque pubbliche, si osservano le leggi e i regolamenti sulle strade e sulle acque.

Art. 1037.

(Condizioni per la costituzione della servitu’).

Chi vuol far passare le acque sul fondo altrui deve dimostrare che puo’ disporre dell’acqua durante il tempo per cui chiede il passaggio; che la medesima e’ sufficiente per l’uso al quale si vuol destinare; che il passaggio richiesto e’ il piu’ conveniente e il meno pregiudizievole al fondo servente, avuto riguardo alle condizioni dei fondi vicini, al pendio e alle altre condizioni per la condotta, per il corso e lo sbocco delle acque.

Art. 1038.

(Indennita’ per l’imposizione della servitu’).

Prima d’imprendere la costruzione dell’acquedotto, chi vuol condurre acqua per il fondo altrui deve pagare il valore, secondo la stima, dei terreni da occupare, senza detrazione delle imposte e degli altri carichi inerenti al fondo, oltre l’indennita’ per i danni, ivi compresi quelli derivanti dalla separazione in due o piu’ parti o da altro deterioramento del fondo da intersecare.

Per i terreni, pero’, che sono occupati soltanto per il deposito delle materie estratte e per il getto dello spurgo non si deve pagare che la meta’ del valore del suolo, e sempre senza detrazione delle imposte e degli altri carichi inerenti; ma nei terreni medesimi il proprietario del fondo servente puo’ fare piantagioni e rimuovere e trasportare le materie ammucchiate, purche’ tutto segua senza danno dell’acquedotto, del suo spurgo e della sua riparazione.

Art. 1039.

(Indennita’ per il passaggio temporaneo).

Qualora il passaggio delle acque sia domandato per un tempo non maggiore di nove anni, il pagamento dei valori e delle indennita’ indicati dall’articolo precedente e’ ristretto alla sola meta’, ma con l’obbligo, scaduto il termine, di rimettere le cose nel primitivo stato.

Il passaggio temporaneo puo’ essere reso perpetuo prima della scadenza del termine mediante il pagamento dell’altra meta’ con gli interessi legali dal giorno in cui il passaggio e’ stato praticato; scaduto il termine, non si tiene piu’ conto di cio’ che e’ stato pagato per la concessione temporanea.

Art. 1040.

(Uso dell’acquedotto).

Chi possiede un acquedotto nel fondo altrui non puo’ immettervi maggiore quantita’ d’acqua, se l’acquedotto non ne e’ capace o ne puo’ venir danno al fondo servente.

Se l’introduzione di una maggior quantita’ d’acqua esige nuove opere, queste non possono farsi, se prima non se ne determinano la natura e la qualita’ e non si paga la somma dovuta per il suolo da occupare e per i danni nel modo stabilito dall’art. 1038.

La stessa disposizioni si applica anche quando per il passaggio attraverso un acquedotto occorre sostituire una tomba a un ponte-canale o viceversa.

Art. 1041.

(Letto dell’acquedotto).

E’ sempre in facolta’ del proprietario del fondo servente di far determinare stabilmente il letto dell’acquedotto con l’apposizione di capisaldi o soglie da riportarsi a punti fissi. Se pero’ di tale facolta’ egli non ha fatto uso al tempo della concessione dell’acquedotto, deve sopportare la meta’ delle spese occorrenti.

Art. 1042.

(Obblighi inerenti all’uso di corsi contigui a fondi altrui).

Se un corso d’acqua impedisce ai proprietari dei fondi contigui l’accesso ai medesimi, o la continuazione dell’irrigazione o dello scolo delle acque, coloro che si servono di quel corso sono obbligati, in proporzione del beneficio che ne ritraggono, a costruire e a mantenere i ponti e i loro accessi sufficienti per un comodo e sicuro transito, come pure le botti sotterranee, i ponti-canali o altre opere simili per continuare l’irrigazione o lo scolo, salvi i diritti derivanti dal titolo o dall’usucapione.

Art. 1043.

(Scarico coattivo).

Le disposizioni contenute negli articoli precedenti per il passaggio delle acque si applicano anche se il passaggio e’ domandato al fine di scaricare acque sovrabbondanti che il vicino non consente di ricevere nel suo fondo.

Lo scarico puo’ essere anche domandato per acque impure, purche’ siano adottate le precauzioni atte a evitare qualsiasi pregiudizio o molestia.

Art. 1044.

(Bonifica).

Ferme le disposizioni delle leggi sulla bonifica e sul vincolo forestale, il proprietario che intende prosciugare o bonificare le sue terre con fognature, con colmate o altri mezzi ha diritto, premesso il pagamento dell’indennita’ e col minor danno possibile, di condurre per fogne o per fossi le acque di scolo attraverso i fondi che separano le sue terre da un corso d’acqua o da qualunque altro colatoio.

Se il prosciugamento risulta in contrasto con gli interessi di coloro che utilizzano le acque provenienti dal fondo paludoso, e se gli opposti interessi non si possono conciliare con opportune opere che importino una spesa proporzionata allo scopo, l’autorita’ giudiziaria da’ le disposizioni per assicurare l’interesse prevalente, avuto in ogni caso riguardo alle esigenze generali della produzione. Se si fa luogo al prosciugamento, puo’ essere assegnata una congrua indennita’ a coloro che al prosciugamento si sono opposti.

Art. 1045.

(Utilizzazione di fogne o di fossi altrui).

I proprietari dei fondi attraversati da fogne o da fossi altrui, o che altrimenti possono approfittare dei lavori fatti in forza dell’articolo precedente, hanno facolta’ di servirsene per risanare i loro fondi, a condizione che non ne venga danno ai fondi gia’ risanati e che essi sopportino le nuove spese occorrenti per modificare le opere gia’ eseguite, affinche’ queste siano in grado di servire anche ai fondi attraversati, e inoltre sopportino una parte proporzionale delle spese gia’ fatte e di quelle richieste per il mantenimento delle opere, le quali divengono comuni.

Art. 1046.

(Norme per l’esecuzione delle opere).

Nell’esecuzione delle opere indicate dagli articoli precedenti sono applicabili le disposizioni del secondo comma dell’art. 1033 e degli articoli 1035 e 1036.

Sezione II
Dell’appoggio e dell’infissione di chiusa

Art. 1047.

(Contenuto della servitu’).

Chi ha diritto di derivare acque da fiumi, torrenti, rivi, canali, laghi o serbatoi puo’, qualora sia necessario, appoggiare o infiggere una chiusa alle sponde, con l’obbligo pero’ di pagare l’indennita’ e di fare e mantenere le opere atte ad assicurare i fondi da ogni danno.

Art. 1048.

(Obblighi degli utenti).

Nella derivazione e nell’uso delle acque a norma del precedente articolo, deve evitarsi tra gli utenti superiori e gli inferiori ogni vicendevole pregiudizio che possa provenire dallo stagnamento, dal rigurgito o dalla diversione delle acque medesime.

Sezione III
Della somministrazione coattiva di acqua a un edificio o a un fondo

Art. 1049.

(Somministrazione di acqua a un edificio).

Se a una casa o alle sue dipendenze manca l’acqua necessaria per l’alimentazione degli uomini o degli animali e per gli altri usi domestici, e non e’ possibile procurarla senza eccessivo dispendio, il proprietario del fondo vicino deve consentire che sia dedotta l’acqua di sopravanzo nella misura indispensabile per le necessita’ anzidette.

Prima che siano iniziati i lavori, deve pagarsi il valore dell’acqua, che si chiede di dedurre, calcolato per un’annualita’. Si devono altresi’ sostenere tutte le spese per le opere di presa e di derivazione. Si applicano inoltre le disposizioni del primo comma dell’art. 1038.

In mancanza di convenzione, la sentenza determina le modalita’ della derivazione e l’indennita’ dovuta.

Qualora si verifichi un mutamento nelle condizioni originarie, la derivazione puo’ essere soppressa su istanza dell’una o dell’altra parte.

Art. 1050.

(Somministrazione di acqua a un fondo).

Le norme stabilite dall’articolo precedente si applicano anche se il proprietario di un fondo non ha acqua per irrigarlo, quando le acque del fondo vicino consentono una parziale somministrazione, dopo soddisfatto ogni bisogno domestico, agricolo o industriale.

Le disposizioni di questo articolo e del precedente non si applicano nel caso in cui delle acque si dispone in forza di concessione amministrativa.

Sezione IV
Del passaggio coattivo

Art. 1051.

(Passaggio coattivo).

Il proprietario, il cui fondo e’ circondato da fondi altrui, e che non ha uscita sulla via pubblica ne’ puo’ procurarsela senza eccessivo dispendio o disagio, ha diritto di ottenere il passaggio sul fondo vicino per la coltivazione e il conveniente uso del proprio fondo.

Il passaggio si deve stabilire in quella parte per cui l’accesso alla via pubblica e’ piu’ breve e riesce di minore danno al fondo sul quale e’ consentito. Esso puo’ essere stabilito anche mediante sottopassaggio, qualora cio’ sia preferibile, avuto riguardo al vantaggio del fondo dominante e al pregiudizio del fondo servente.

Le stesse disposizioni si applicano nel caso in cui taluno, avendo un passaggio sul fondo altrui, abbia bisogno ai fini suddetti di ampliarlo per il transito dei veicoli anche a trazione meccanica.

Sono esenti da questa servitu’ le case, i cortili, i giardini e le aie ad esse attinenti.

Art. 1052.

(Passaggio coattivo a favore di fondo non intercluso).

Le disposizioni dell’articolo precedente si possono applicare anche se il proprietario del fondo ha un accesso alla via pubblica, ma questo e’ inadatto o insufficiente ai bisogni del fondo e non puo’ essere ampliato.

Il passaggio puo’ essere concesso dall’autorita’ giudiziaria solo quando questa riconosce che la domanda risponde alle esigenze dell’agricoltura o dell’industria.((117))

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AGGIORNAMENTO (117)

La Corte Costituzione con sentenza 29 aprile-10 maggio 1999 n. 167 (in G.U. 1a s.s. 19/05/1999 n. 20) ha dichiarato "l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 1052, secondo comma, del codice civile, nella parte in cui non prevede che il passaggio coattivo di cui al primo comma possa essere concesso dall’autorita’ giudiziaria quando questa riconosca che la domanda risponde alle esigenze di accessibilita’ – di cui alla legislazione relativa ai portatori di handicap – degli edifici destinati ad uso abitativo."

Art. 1053.

(Indennita’).

Nei casi previsti dai due articoli precedenti e’ dovuta un’indennita’ proporzionata al danno cagionato dal passaggio.

Qualora, per attuare il passaggio, sia necessario occupare con opere stabili o lasciare incolta una zona del fondo servente, il proprietario che lo domanda deve, prima d’imprendere le opere o d’iniziare il passaggio, pagare il valore della zona predetta nella misura stabilita dal primo comma dell’art. 1038.

Art. 1054.

(Interclusione per effetto di alienazione o di divisione).

Se il fondo e’ divenuto da ogni parte chiuso per effetto di alienazione a titolo oneroso, il proprietario ha diritto di ottenere dall’altro contraente il passaggio senza alcuna indennita’.

La stessa norma si applica in caso di divisione.

Art. 1055.

(Cessazione dell’interclusione).

Se il passaggio cessa di essere necessario, puo’ essere soppresso in qualunque tempo a istanza del proprietario del fondo dominante o del fondo servente. Quest’ultimo deve restituire il compenso ricevuto; ma l’autorita’ giudiziaria puo’ disporre una riduzione della somma, avuto riguardo alla durata della servitu’ e al danno sofferto. Se l’indennita’ fu convenuta in annualita’, la prestazione cessa dall’anno successivo.

Sezione V
Dell’elettrodotto coattivo e del passaggio coattivo di linee teleferiche

Art. 1056.

(Passaggio di condutture elettriche).

Ogni proprietario e’ tenuto a dare passaggio per i suoi fondi alle condutture elettriche, in conformita’ delle leggi in materia.

Art. 1057.

(Passaggio di vie funicolari).

Ogni proprietario e’ parimenti tenuto a lasciar passare sopra il suo fondo le gomene di vie funicolari aeree a uso agrario o industriale e a tollerare sul fondo le opere, i meccanismi e le occupazioni necessarie a tale scopo, in conformita’ delle leggi in materia.

CAPO III
Delle servitu’ volontarie

Art. 1058.

(Modi di costituzione).

Le servitu’ prediali possono essere costituite per contratto o per testamento.

Art. 1059.

(Servitu’ concessa da uno dei comproprietari).

La servitu’ concessa da uno dei comproprietari di un fondo indiviso non e’ costituita se non quando gli altri l’hanno anch’essi concessa unitamente o separatamente.

La concessione, pero’, fatta da uno dei comproprietari, indipendentemente dagli altri, obbliga il concedente e i suoi eredi o aventi causa a non porre impedimento all’esercizio del diritto concesso.

Art. 1060.

(Servitu’ costituite dal nudo proprietario).

Il proprietario puo’, senza il consenso dell’usufruttuario, imporre sul fondo le servitu’ che non pregiudicano il diritto di usufrutto.

CAPO IV
Delle servitu’ acquistate per usucapione e per destinazione del padre di famiglia

Art. 1061.

(Servitu’ non apparenti).

Le servitu’ non apparenti non possono acquistarsi per usucapione o per destinazione del padre di famiglia.

Non apparenti sono le servitu’ quando non si hanno opere visibili e permanenti destinate al loro esercizio.

Art. 1062.

(Destinazione del padre di famiglia).

La destinazione del padre di famiglia ha luogo quanto consta, mediante qualunque genere di prova, che due fondi, attualmente divisi, sono stati posseduti dallo stesso proprietario, e che questi ha posto o lasciato le cose nello stato dal quale risulta la servitu’.

Se i due fondi cessarono di appartenere allo stesso proprietario, senza alcuna disposizione relativa alla servitu’, questa s’intende stabilita attivamente e passivamente a favore e sopra ciascuno dei fondi separati.

CAPO V
Dell’esercizio delle servitu’

Art. 1063.

(Norme regolatrici).

L’estensione e l’esercizio delle servitu’ sono regolati dal titolo e, in mancanza, dalle disposizioni seguenti.

Art. 1064.

(Estensione del diritto di servitu’).

Il diritto di servitu’ comprende tutto cio’ che e’ necessario per usarne.

Se il fondo viene chiuso, il proprietario deve lasciarne libero e comodo l’ingresso a chi ha un diritto di servitu’ che renda necessario il passaggio per il fondo stesso.

Art. 1065.

(Esercizio conforme al titolo o al possesso).

Colui che ha un diritto di servitu’ non puo’ usarne se non a norma del suo titolo o del suo possesso. Nel dubbio circa l’estensione e le modalita’ di esercizio, la servitu’ deve ritenersi costituita in guisa da soddisfare il bisogno del fondo dominante col minor aggravio del fondo servente.

Art. 1066.

(Possesso delle servitu’).

Nelle questioni di possesso delle servitu’ si ha riguardo alla pratica dell’anno antecedente e, se si tratta di servitu’ esercitate a intervalli maggiori di un anno, si ha riguardo alla pratica dell’ultimo godimento.

Art. 1067.

(Divieto di aggravare o di diminuire l’esercizio della servitu’).

Il proprietario del fondo dominante non puo’ fare innovazioni che rendano piu’ gravosa la condizione del fondo servente.

Il proprietario del fondo servente non puo’ compiere alcuna cosa che tenda a diminuire l’esercizio della servitu’ o a renderlo piu’ incomodo.

Art. 1068.

(Trasferimento della servitu’ in luogo diverso).

Il proprietario del fondo servente non puo’ trasferire l’esercizio della servitu’ in luogo diverso da quello nel quale e’ stata stabilita originariamente.

Tuttavia, se l’originario esercizio e’ divenuto piu’ gravoso per il fondo servente o se impedisce di fare lavori, riparazioni o miglioramenti, il proprietario del fondo servente puo’ offrire al proprietario dell’altro fondo un luogo egualmente comodo per l’esercizio dei suoi diritti, e questi non puo’ ricusarlo.

Il cambiamento di luogo per l’esercizio della servitu’ si puo’ del pari concedere su istanza del proprietario del fondo dominante, se questi prova che il cambiamento riesce per lui di notevole vantaggio e non reca danno al fondo servente.

L’autorita’ giudiziaria puo’ anche disporre che la servitu’ sia trasferita su altro fondo del proprietario del fondo servente o di un terzo che vi acconsenta, purche’ l’esercizio di essa riesca egualmente agevole al proprietario del fondo dominante.

Art. 1069.

(Opere sul fondo servente).

Il proprietario del fondo dominante, nel fare le opere necessarie per conservare la servitu’, deve scegliere il tempo e il modo che siano per recare minore incomodo al proprietario del fondo servente.

Egli deve fare le opere a sue spese, salvo che sia diversamente stabilito dal titolo o dalla legge.

Se pero’ le opere giovano anche al fondo servente, le spese sono sostenute in proporzione dei rispettivi vantaggi.

Art. 1070.

(Abbandono del fondo servente).

Il proprietario del fondo servente, quando e’ tenuto in forza del titolo o della legge alle spese necessarie per l’uso o per la conservazione della servitu’, puo’ sempre liberarsene, rinunziando alla proprieta’ del fondo servente a favore del proprietario del fondo dominante.

Nel caso in cui l’esercizio della servitu’ sia limitato a una parte del fondo, la rinunzia puo’ limitarsi alla parte stessa.

Art. 1071.

(Divisione del fondo dominante o del fondo servente).

Se il fondo dominante viene diviso, la servitu’ e’ dovuta a ciascuna porzione, senza che pero’ si renda piu’ gravosa la condizione del fondo servente.

Se il fondo servente viene diviso e la servitu’ ricade su una parte determinata del fondo stesso, le altre parti sono liberate.

CAPO VI
Dell’estinzione delle servitu’

Art. 1072.

(Estinzione per confusione).

La servitu’ si estingue quando in una sola persona si riunisce la proprieta’ del fondo dominante con quella del fondo servente.

Art. 1073.

(Estinzione per prescrizione).

La servitu’ si estingue per prescrizione quando non se ne usa per venti anni.

Il termine decorre dal giorno in cui si e’ cessato di esercitarla; ma, se si tratta di servitu’ negativa o di servitu’ per il cui esercizio non e’ necessario il fatto dell’uomo, il termine decorre dal giorno in cui si e’ verificato un fatto che ne ha impedito l’esercizio.

Nelle servitu’ che si esercitano a intervalli, il termine decorre dal giorno in cui la servitu’ si sarebbe potuta esercitare e non ne fu ripreso l’esercizio.

Agli effetti dell’estinzione si computa anche il tempo per il quale la servitu’ non fu esercitata dai precedenti titolari.

Se il fondo dominante appartiene a piu’ persone in comune, l’uso della servitu’ fatto da una di esse impedisce l’estinzione riguardo a tutte.

La sospensione o l’interruzione del non uso a vantaggio di uno dei comproprietari giova anche agli altri.

Art. 1074.

(Impossibilita’ di uso e mancanza di utilita’).

L’impossibilita’ di fatto di usare della servitu’ e il venir meno dell’utilita’ della medesima non fanno estinguere la servitu’, se non e’ decorso il termine indicato dall’articolo precedente.

Art. 1075.

(Esercizio limitato della servitu’).

La servitu’ esercitata in modo da trarne un’utilita’ minore di quella indicata dal titolo si conserva per intero.

Art. 1076.

(Esercizio della servitu’ non conforme al titolo o al possesso).

L’esercizio di una servitu’ in tempo diverso da quello determinato dal titolo o dal possesso non ne impedisce l’estinzione per prescrizione.

Art. 1077.

(Servitu’ costituite sul fondo enfiteutico).

Le servitu’ costituite dall’enfiteuta sul fondo enfiteutico cessano quando l’enfiteusi si estingue per decorso del termine, per prescrizione o per devoluzione.

Art. 1078.

(Servitu’ costituite a favore del fondo enfiteutico, dotale o in usufrutto).

Le servitu’ costituite dall’enfiteuta a favore del fondo enfiteutico non cessano con l’estinguersi dell’enfiteusi. Lo stesso vale per le servitu’ costituite dall’usufruttuario a favore del fondo di cui ha l’usufrutto o dal marito a favore del fondo dotale.

CAPO VII
Delle azioni a difesa delle servitu’

Art. 1079.

(Accertamento della servitu’ e altri provvedimenti di tutela).

Il titolare della servitu’ puo’ farne riconoscere in giudizio l’esistenza contro chi ne contesta l’esercizio e puo’ far cessare gli eventuali impedimenti e turbative. Puo’ anche chiedere la rimessione delle cose in pristino, oltre il risarcimento dei danni.

CAPO VIII
Di alcune servitu’ in materia di acque
Sezione I
Della servitu’ di presa o di derivazione di acqua

Art. 1080.

(Presa d’acqua continua).

Il diritto alla presa d’acqua continua si puo’ esercitare in ogni istante.

Art. 1081.

(Modulo d’acqua).

Nelle servitu’ in cui e’ convenuta ed espressa una costante quantita’ di acqua, la quantita’ deve esprimersi in relazione al modulo.

Il modulo e’ l’unita’ di misura dell’acqua corrente.

Esso e’ un corpo d’acqua che scorre nella costante quantita’ di cento litri al minuto secondo e si divide in decimi, centesimi e millesimi.

Art. 1082.

(Forma della bocca e dell’edificio derivatore).

Quando, per la derivazione di una data e costante quantita’ di acqua corrente, e’ stata determinata la forma della bocca e dell’edificio derivatore, le parti non possono chiederne la modificazione per eccedenza deficienza d’acqua, salvo che l’eccedenza o la deficienza provenga da variazioni seguite nel canale dispensatore o nel corso delle acque in esso correnti.

Se la forma non e’ stata determinata, ma la bocca e l’edificio derivatore sono stati costruiti e posseduti per cinque anni, non e’ neppure ammesso dopo tale tempo alcun reclamo delle parti per eccedenza o deficienza d’acqua, salvo nel caso di variazione seguita nel canale o nel corso delle acque.

In mancanza di titolo o di possesso, la forma e’ determinata dall’autorita’ giudiziaria.

Art. 1083.

(Determinazione della quantita’ d’acqua).

Quando la quantita’ d’acqua non e’ stata determinata, ma la derivazione e’ stata fatta per un dato scopo, s’intende concessa la quantita’ necessaria per lo scopo medesimo, e chi vi ha interesse puo’ in ogni tempo fare stabilire la forma della derivazione in modo che ne venga assicurato l’uso necessario e impedito l’eccesso.

Se pero’ e’ stata determinata la forma della bocca e dell’edificio derivatore, o se, in mancanza di titolo, si e’ posseduta per cinque anni la derivazione in una data forma, non e’ ammesso reclamo delle parti, se non nel caso indicato dall’articolo precedente.

Art. 1084.

(Norme regolatrici della servitu’).

Per l’esercizio della servitu’ di presa d’acqua, quando non dispone il titolo o non e’ possibile riferirsi al possesso, si osservano gli usi locali.

In mancanza di tali usi si osservano le disposizioni dei tre articoli seguenti.

Art. 1085.

(Tempo d’esercizio della servitu’).

Il diritto alla presa d’acqua si esercita, per l’acqua estiva, dall’equinozio di primavera a quello d’autunno; per l’acqua iemale, dall’equinozio d’autunno a quello di primavera.

La distribuzione d’acqua per giorni e per notti si riferisce al giorno e alla notte naturali.

L’uso delle acque nei giorni festivi e’ regolato dalle feste di precetto vigenti al tempo in cui l’uso fu convenuto o in cui si e’ incominciato a possedere.

Art. 1086.

(Distribuzione per ruota).

Nelle distribuzioni per ruota il tempo che impiega l’acqua per giungere alla bocca di derivazione dell’utente si consuma a suo carico, e la coda dell’acqua appartiene a quello di cui cessa il turno.

Art. 1087.

(Acque sorgenti o sfuggite).

Nei canali soggetti a distribuzioni per ruota le acque sorgenti o sfuggite, ma contenute nell’alveo del canale, non possono trattenersi o derivarsi da un utente che al tempo del suo turno.

Art. 1088.

(Variazione del turno tra gli utenti).

Gli utenti dei medesimi canali possono variare o permutare tra loro il turno, purche’ tale cambiamento non rechi danno agli altri.

Art. 1089.

(Acqua impiegata come forza motrice).

Chi ha diritto di servirsi dell’acqua come forza motrice non puo’, senza espressa disposizione del titolo, impedirne o rallentarne il corso, procurandone il ribocco o ristagno.

Art. 1090.

(Manutenzione del canale).

Nella servitu’ di presa o di condotta d’acqua, quando il titolo non dispone altrimenti, il proprietario del fondo servente puo’ domandare che il canale sia mantenuto convenientemente spurgato e le sue sponde siano tenute in stato di buona manutenzione a spese del proprietario del fondo dominante.

Art. 1091.

(Obblighi del concedente fino al luogo di consegna dell’acqua).

Se il titolo non dispone diversamente, il concedente dell’acqua di una fonte o di un canale e’ tenuto verso gli utenti a eseguire le opere ordinarie e straordinarie per la derivazione e condotta dell’acqua fino al punto in cui ne fa la consegna, a mantenere in buono stato gli edifici, a conservare l’alveo e le sponde della fonte o del canale, a praticare i consueti spurghi e a usare la dovuta diligenza, affinche’ la derivazione e la regolare condotta dell’acqua siano in tempi debiti effettuate.

Art. 1092.

(Deficienza dell’acqua).

La deficienza dell’acqua deve essere sopportata da chi ha diritto di prenderla e di usarla nel tempo in cui la deficienza si verifica.

Tra diversi utenti la deficienza dell’acqua deve essere sopportata prima da quelli che hanno titolo o possesso piu’ recente, e tra utenti in parita’ di condizione dall’ultimo utente.

Tuttavia l’autorita’ giudiziaria, con provvedimento in camera di consiglio, sentiti gli uffici tecnici competenti, puo’ modificare o limitare i turni di utilizzazione e dare le altre disposizioni necessarie in relazione alla quantita’ di acqua disponibile, agli usi e alle colture a cui l’acqua e’ destinata.

Il concedente dell’acqua e’ tenuto a una proporzionale diminuzione del corrispettivo per la deficienza dell’acqua verificatasi per causa naturale o per fatto altrui. Parimenti si fa luogo alle dovute indennita’ in conseguenza delle modificazioni o limitazioni di turni, che siano state disposte dall’autorita’ giudiziaria.

Art. 1093.

(Riduzione della servitu’).

Se la servitu’ da’ diritto di derivare acqua da un fondo e per fatti indipendenti dalla volonta’ del proprietario si verifica una diminuzione dell’acqua tale che essa non possa bastare alle esigenze del fondo servente, il proprietario di questo puo’ chiedere una riduzione della servitu’, avuto riguardo ai bisogni di ciascun fondo. In questo caso e’ dovuta una congrua indennita’ al proprietario del fondo dominante.

Sezione II
Della servitu’ degli scoli e degli avanzi di acqua

Art. 1094.

(Servitu’ attiva degli scoli).

Gli scoli o acque colaticce derivanti dall’altrui fondo possono costituire oggetto di servitu’ a favore del fondo che li riceve, all’effetto di impedire la loro diversione.

Art. 1095.

(Usucapione della servitu’ attiva degli scoli).

Nella servitu’ attiva degli scoli il termine per l’usucapione comincia a decorrere dal giorno in cui il proprietario del fondo dominante ha fatto sul fondo servente opere visibili e permanenti destinate a raccogliere e condurre i detti scoli a vantaggio del proprio fondo.

Quando sul fondo servente e’ aperto un cavo destinato a raccogliere e condurre gli scoli, il regolare spurgo e la manutenzione delle sponde fanno presumere che il cavo sia opera del proprietario del fondo dominante, purche’ non vi sia titolo, segno o prova in contrario.

Si reputa segno contrario l’esistenza sul cavo di opere costruite o mantenute dal proprietario del fondo in cui il cavo e’ aperto.

Art. 1096.

(Diritti del proprietario del fondo servente).

La servitu’ degli scoli non toglie al proprietario del fondo servente il diritto di usare liberamente dell’acqua a vantaggio del suo fondo, di cambiare la coltivazione di questo e di abbandonarne in tutto o in parte l’irrigazione.

Art. 1097.

(Diritto agli avanzi d’acqua).

Quando l’acqua e’ concessa, riservata o posseduta per un determinato uso, con restituzione al concedente o ad altri di cio’ che ne sopravanza, tale uso non puo’ variarsi a danno del fondo a cui la restituzione e’ dovuta.

Art. 1098.

(Divieto di deviare acque di scolo o avanzi d’acqua).

Il proprietario del fondo vincolato alla restituzione degli scoli o degli avanzi d’acqua non puo’ deviarne una parte qualunque adducendo di avervi introdotto una maggiore quantita’ di acqua viva o un diverso corpo, ma deve lasciarli discendere nella totalita’ a favore del fondo dominante.

Art. 1099.

(Sostituzione di acqua viva).

Il proprietario del fondo soggetto alla servitu’ degli scoli o degli avanzi d’acqua puo’ sempre liberarsi da tale servitu’ mediante la concessione e l’assicurazione al fondo dominante di un corpo d’acqua viva, la cui quantita’ e’ determinata dall’autorita’ giudiziaria, tenuto conto di tutte le circostanze.

TITOLO VII
DELLA COMUNIONE
CAPO I
Della comunione in generale

Art. 1100.

(Norme regolatrici).

Quando la proprieta’ o altro diritto reale spetta in comune a piu’ persone, se il titolo o la legge non dispone diversamente, si applicano le norme seguenti.

Art. 1101.

(Quote dei partecipanti).

Le quote dei partecipanti alla comunione si presumono eguali.

Il concorso dei partecipanti, tanto nei vantaggi quanto nei pesi della comunione, e’ in proporzione delle rispettive quote.

Art. 1102.

(Uso della cosa comune).

Ciascun partecipante puo’ servirsi della cosa comune, purche’ non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine puo’ apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa.

Il partecipante non puo’ estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso.

Art. 1103.

(Disposizione della quota).

Ciascun partecipante puo’ disporre del suo diritto e cedere ad altri il godimento della cosa nei limiti della sua quota.

Per le ipoteche costituite da uno dei partecipanti si osservano le disposizioni contenute nel capo IV del titolo III del libro VI.

Art. 1104.

(Obblighi dei partecipanti).

Ciascun partecipante deve contribuire nelle spese necessarie per la conservazione e per il godimento della cosa comune e nelle spese deliberate dalla maggioranza a norma delle disposizioni seguenti, salva la facolta’ di liberarsene con la rinunzia al suo diritto.

La rinunzia non giova al partecipante che abbia anche tacitamente approvato la spesa.

Il cessionario del partecipante e’ tenuto in solido con il cedente a pagare i contributi da questo dovuti e non versati.

Art. 1105.

(Amministrazione).

Tutti i partecipanti hanno diritto di concorrere nell’amministrazione della cosa comune.

Per gli atti di ordinaria amministrazione le deliberazioni della maggioranza dei partecipanti, calcolata secondo il valore delle loro quote, sono obbligatorie per la minoranza dissenziente.

Per la validita’ delle deliberazioni della maggioranza si richiede che tutti i partecipanti siano stati preventivamente informati dell’oggetto della deliberazione.

Se non si prendono i provvedimenti necessari per l’amministrazione della cosa comune o non si forma una maggioranza, ovvero se la deliberazione adottata non viene eseguita, ciascun partecipante puo’ ricorrere all’autorita’ giudiziaria. Questa provvede in camera di consiglio e puo’ anche nominare un amministratore.

Art. 1106.

(Regolamento della comunione e nomina di amministratore).

Con la maggioranza calcolata nel modo indicato dall’articolo precedente, puo’ essere formato un regolamento per l’ordinaria amministrazione e per il miglior godimento della cosa comune.

Nello stesso modo l’amministrazione puo’ essere delegata ad uno o piu’ partecipanti, o anche a un estraneo, determinandosi i poteri e gli obblighi dell’amministratore.

Art. 1107.

(Impugnazione del regolamento).

Ciascuno dei partecipanti dissenzienti puo’ impugnare davanti all’autorita’ giudiziaria il regolamento della comunione entro trenta giorni dalla deliberazione che lo ha approvato. Per gli assenti il termine decorre dal giorno in cui e’ stata loro comunicata la deliberazione. L’autorita’ giudiziaria decide con unica sentenza sulle opposizioni proposte.

Decorso il termine indicato dal comma precedente senza che il regolamento sia stato impugnato, questo ha effetto anche per gli eredi e gli aventi causa dai singoli partecipanti.

Art. 1108.

(Innovazioni e altri atti eccedenti l’ordinaria amministrazione).

Con deliberazione della maggioranza dei partecipanti che rappresenti almeno due terzi del valore complessivo della cosa comune, si possono disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento della cosa o a renderne piu’ comodo o redditizio il godimento, purche’ esse non pregiudichino il godimento di alcuno dei partecipanti e non importino una spesa eccessivamente gravosa.

Nello stesso modo si possono compiere gli altri atti eccedenti l’ordinaria amministrazione, sempre che non risultino pregiudizievoli all’interesse di alcuno dei partecipanti.

E’ necessario il consenso di tutti i partecipanti per gli atti di alienazione o di costituzione di diritti reali sul fondo comune e per le locazioni di durata superiore a nove anni.

L’ipoteca puo’ essere tuttavia consentita dalla maggioranza indicata dal primo comma, qualora abbia lo scopo di garantire la restituzione delle somme mutuate per la ricostruzione o per il miglioramento della cosa comune.

Art. 1109.

(Impugnazione delle deliberazioni).

Ciascuno dei componenti la minoranza dissenziente puo’ impugnare davanti all’autorita’ giudiziaria le deliberazioni della maggioranza:

1) nel caso previsto dal secondo comma dell’articolo 1105, se la deliberazione e’ gravemente pregiudizievole alla cosa comune;

2) se non e’ stata osservata la disposizione del terzo comma dell’art. 1105;

3) se la deliberazione relativa a innovazioni o ad altri atti eccedenti l’ordinaria amministrazione e’ in contrasto con le norme del primo e del secondo comma dell’art. 1108.

L’impugnazione deve essere proposta, sotto pena di decadenza, entro trenta giorni dalla deliberazione. Per gli assenti il termine decorre dal giorno in cui e’ stata loro comunicata la deliberazione. In pendenza del giudizio, l’autorita’ giudiziaria puo’ ordinare la sospensione del provvedimento deliberato.

Art. 1110.

(Rimborso di spese).

Il partecipante che, in caso di trascuranza degli altri partecipanti o dell’amministratore, ha sostenuto spese necessarie per la conservazione della cosa comune, ha diritto al rimborso.

Art. 1111.

(Scioglimento della comunione).

Ciascuno dei partecipanti puo’ sempre domandare lo scioglimento della comunione; l’autorita’ giudiziaria puo’ stabilire una congrua dilazione, in ogni caso non superiore a cinque anni, se l’immediato scioglimento puo’ pregiudicare gli interessi degli altri.

Il patto di rimanere in comunione per un tempo non maggiore di dieci anni e’ valido e ha effetto anche per gli aventi causa dai partecipanti. Se e’ stato stipulato per un termine maggiore, questo si riduce a dieci anni.

Se gravi circostanze lo richiedono, l’autorita’ giudiziaria puo’ ordinare lo scioglimento della comunione prima del tempo convenuto.

Art. 1112.

(Cose non soggette a divisione).

Lo scioglimento della comunione non puo’ essere chiesto quando si tratta di cose che, se divise, cesserebbero di servire all’uso a cui sono destinate.

Art. 1113.

(Intervento nella divisione e opposizioni).

I creditori e gli aventi causa da un partecipante possono intervenire nella divisione a proprie spese, ma non possono impugnare la divisione gia’ eseguita, a meno che abbiano notificato un’opposizione anteriormente alla divisione stessa e salvo sempre ad essi l’esperimento dell’azione revocatoria o dell’azione surrogatoria.

Nella divisione che ha per oggetto beni immobili, l’opposizione, per l’effetto indicato dal comma precedente, deve essere trascritta prima della trascrizione dell’atto di divisione e, se si tratta di divisione giudiziale, prima della trascrizione della relativa domanda.

Devono essere chiamati a intervenire, perche’ la divisione abbia effetto nei loro confronti, i creditori iscritti e coloro che hanno acquistato diritti sull’immobile in virtu’ di atti soggetti a trascrizione e trascritti prima della trascrizione dell’atto di divisione o della trascrizione della domanda di divisione giudiziale.

Nessuna ragione di prelevamento in natura per crediti nascenti dalla comunione puo’ opporsi contro le persone indicate dal comma precedente, eccetto le ragioni di prelevamento nascenti da titolo anteriore alla comunione medesima, ovvero da collazione.

Art. 1114.

(Divisione in natura).

La divisione ha luogo in natura, se la cosa puo’ essere comodamente divisa in parti corrispondenti alle quote dei partecipanti.

Art. 1115.

(Obbligazioni solidali dei partecipanti).

Ciascun partecipante puo’ esigere che siano estinte le obbligazioni in solido contratte per la cosa comune, le quali siano scadute o scadano entro l’anno dalla domanda di divisione.

La somma per estinguere le obbligazioni si preleva dal prezzo di vendita della cosa comune, e, se la divisione ha luogo in natura, si procede alla vendita di una congrua frazione della cosa, salvo diverso accordo tra i condividenti.

Il partecipante che ha pagato il debito in solido e non ha ottenuto rimborso concorre nella divisione per una maggiore quota corrispondente al suo diritto verso gli altri condividenti.

Art. 1116.

(Applicabilita’ delle norme sulla divisione ereditaria).

Alla divisione delle cose comuni si applicano le norme sulla divisione dell’eredita’, in quanto non siano in contrasto con quelle sopra stabilite.

CAPO II
Del condominio negli edifici

Art. 1117.

(( (Parti comuni dell’edificio). ))

((Sono oggetto di proprieta’ comune dei proprietari delle singole unita’ immobiliari dell’edificio, anche se aventi diritto a godimento periodico e se non risulta il contrario dal titolo:

1) tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso comune, come il suolo su cui sorge l’edificio, le fondazioni, i muri maestri, i pilastri e le travi portanti, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e le facciate;

2) le aree destinate a parcheggio nonche’ i locali per i servizi in comune, come la portineria, incluso l’alloggio del portiere, la lavanderia, gli stenditoi e i sottotetti destinati, per le caratteristiche strutturali e funzionali, all’uso comune;

3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere destinati all’uso comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli impianti idrici e fognari, i sistemi centralizzati di distribuzione e di trasmissione per il gas, per l’energia elettrica, per il riscaldamento ed il condizionamento dell’aria, per la ricezione radiotelevisiva e per l’accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione ai locali di proprieta’ individuale dei singoli condomini, ovvero, in caso di impianti unitari, fino al punto di utenza, salvo quanto disposto dalle normative di settore in materia di reti pubbliche)).

Art. 1117-bis.

(( (Ambito di applicabilita’). ))

((Le disposizioni del presente capo si applicano, in quanto compatibili, in tutti i casi in cui piu’ unita’ immobiliari o piu’ edifici ovvero piu’ condominii di unita’ immobiliari o di edifici abbiano parti comuni ai sensi dell’articolo 1117.))

Art. 1117-ter.

(( (Modificazioni delle destinazioni d’uso). ))

((Per soddisfare esigenze di interesse condominiale, l’assemblea, con un numero di voti che rappresenti i quattro quinti dei partecipanti al condominio e i quattro quinti del valore dell’edificio, puo’ modificare la destinazione d’uso delle parti comuni.

La convocazione dell’assemblea deve essere affissa per non meno di trenta giorni consecutivi nei locali di maggior uso comune o negli spazi a tal fine destinati e deve effettuarsi mediante lettera raccomandata o equipollenti mezzi telematici, in modo da pervenire almeno venti giorni prima della data di convocazione.

La convocazione dell’assemblea, a pena di nullita’, deve indicare le parti comuni oggetto della modificazione e la nuova destinazione d’uso.

La deliberazione deve contenere la dichiarazione espressa che sono stati effettuati gli adempimenti di cui ai precedenti commi.

Sono vietate le modificazioni delle destinazioni d’uso che possono recare pregiudizio alla stabilita’ o alla sicurezza del fabbricato o che ne alterano il decoro architettonico. ))

Art. 1117-quater.

(( (Tutela delle destinazioni d’uso). ))

((In caso di attivita’ che incidono negativamente e in modo sostanziale sulle destinazioni d’uso delle parti comuni, l’amministratore o i condomini, anche singolarmente, possono diffidare l’esecutore e possono chiedere la convocazione dell’assemblea per far cessare la violazione, anche mediante azioni giudiziarie. L’assemblea delibera in merito alla cessazione di tali attivita’ con la maggioranza prevista dal secondo comma dell’articolo 1136)).

Art. 1118.

(( (Diritti dei partecipanti sulle parti comuni). ))

((Il diritto di ciascun condomino sulle parti comuni, salvo che il titolo non disponga altrimenti, e’ proporzionale al valore dell’unita’ immobiliare che gli appartiene.

Il condomino non puo’ rinunziare al suo diritto sulle parti comuni.

Il condomino non puo’ sottrarsi all’obbligo di contribuire alle spese per la conservazione delle parti comuni, neanche modificando la destinazione d’uso della propria unita’ immobiliare, salvo quanto disposto da leggi speciali.

Il condomino puo’ rinunciare all’utilizzo dell’impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini. In tal caso il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell’impianto e per la sua conservazione e messa a norma)).

Art. 1119.

(Indivisibilita’).

Le parti comuni dell’edificio non sono soggette a divisione, a meno che la divisione possa farsi senza rendere piu’ incomodo l’uso della cosa a ciascun condomino ((e con il consenso di tutti i partecipanti al condominio)).

Art. 1120.

(Innovazioni).

I condomini, con la maggioranza indicata dal quinto comma dell’art. 1136, possono disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento o all’uso piu’ comodo o al maggior rendimento delle cose comuni.

((I condomini, con la maggioranza indicata dal secondo comma dell’articolo 1136, possono disporre le innovazioni che, nel rispetto della normativa di settore, hanno ad oggetto:

1) le opere e gli interventi volti a migliorare la sicurezza e la salubrita’ degli edifici e degli impianti;

2) le opere e gli interventi previsti per eliminare le barriere architettoniche, per il contenimento del consumo energetico degli edifici e per realizzare parcheggi destinati a servizio delle unita’ immobiliari o dell’edificio, nonche’ per la produzione di energia mediante l’utilizzo di impianti di cogenerazione, fonti eoliche, solari o comunque rinnovabili da parte del condominio o di terzi che conseguano a titolo oneroso un diritto reale o personale di godimento del lastrico solare o di altra idonea superficie comune;

3) l’installazione di impianti centralizzati per la ricezione radiotelevisiva e per l’accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino alla diramazione per le singole utenze, ad esclusione degli impianti che non comportano modifiche in grado di alterare la destinazione della cosa comune e di impedire agli altri condomini di farne uso secondo il loro diritto.

L’amministratore e’ tenuto a convocare l’assemblea entro trenta giorni dalla richiesta anche di un solo condomino interessato all’adozione delle deliberazioni di cui al precedente comma. La richiesta deve contenere l’indicazione del contenuto specifico e delle modalita’ di esecuzione degli interventi proposti. In mancanza, l’amministratore deve invitare senza indugio il condomino proponente a fornire le necessarie integrazioni)).

Sono vietate le innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilita’ o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che rendano talune parti comuni dell’edificio inservibili all’uso o al godimento anche di un solo condomino. (87)

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AGGIORNAMENTO (87)

La L. 5 agosto 1978, n. 457, come modificata dalla L. 17 febbraio 1992, n. 179 ha disposto (con l’art. 30, comma 2) che "In deroga agli articoli 1120, 1121 e 1136, quinto comma, del codice civile gli interventi di recupero relativi ad un unico immobile composto da piu’ unita’ immobiliari possono essere disposti dalla maggioranza dei condomini che comunque rappresenti almeno la meta’ del valore dell’edificio".

Art. 1121.

(Innovazioni gravose o voluttuarie).

Qualora l’innovazione importi una spesa molto gravosa o abbia carattere voluttuario rispetto alle particolari condizioni e all’importanza dell’edificio, e consista in opere, impianti o manufatti suscettibili di utilizzazione separata, i condomini che non intendono trarne vantaggio sono esonerati da qualsiasi contributo nella spesa.

Se l’utilizzazione separata non e’ possibile, l’innovazione non e’ consentita, salvo che la maggioranza dei condomini che l’ha deliberata o accettata intenda sopportarne integralmente la spesa.

Nel caso previsto dal primo comma i condomini e i loro eredi o aventi causa possono tuttavia, in qualunque tempo, partecipare ai vantaggi dell’innovazione, contribuendo nelle spese di esecuzione e di manutenzione dell’opera.((87))

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AGGIORNAMENTO (87)

La L. 5 agosto 1978, n. 457, come modificata dalla L. 17 febbraio 1992, n. 179 ha disposto (con l’art. 30, comma 2) che "In deroga agli articoli 1120, 1121 e 1136, quinto comma, del codice civile gli interventi di recupero relativi ad un unico immobile composto da piu’ unita’ immobiliari possono essere disposti dalla maggioranza dei condomini che comunque rappresenti almeno la meta’ del valore dell’edificio".

Art. 1122.

(( (Opere su parti di proprieta’ o uso individuale). ))

((Nell’unita’ immobiliare di sua proprieta’ ovvero nelle parti normalmente destinate all’uso comune, che siano state attribuite in proprieta’ esclusiva o destinate all’uso individuale, il condomino non puo’ eseguire opere che rechino danno alle parti comuni ovvero determinino pregiudizio alla stabilita’, alla sicurezza o al decoro architettonico dell’edificio.

In ogni caso e’ data preventiva notizia all’amministratore che ne riferisce all’assemblea)).

Art. 1122-bis.

(( (Impianti non centralizzati di ricezione radiotelevisiva e di produzione di energia da fonti rinnovabili). ))

((Le installazioni di impianti non centralizzati per la ricezione radiotelevisiva e per l’accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione per le singole utenze sono realizzati in modo da recare il minor pregiudizio alle parti comuni e alle unita’ immobiliari di proprieta’ individuale, preservando in ogni caso il decoro architettonico dell’edificio, salvo quanto previsto in materia di reti pubbliche.

E’ consentita l’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinati al servizio di singole unita’ del condominio sul lastrico solare, su ogni altra idonea superficie comune e sulle parti di proprieta’ individuale dell’interessato.

Qualora si rendano necessarie modificazioni delle parti comuni, l’interessato ne da’ comunicazione all’amministratore indicando il contenuto specifico e le modalita’ di esecuzione degli interventi. L’assemblea puo’ prescrivere, con la maggioranza di cui al quinto comma dell’articolo 1136, adeguate modalita’ alternative di esecuzione o imporre cautele a salvaguardia della stabilita’, della sicurezza o del decoro architettonico dell’edificio e, ai fini dell’installazione degli impianti di cui al secondo comma, provvede, a richiesta degli interessati, a ripartire l’uso del lastrico solare e delle altre superfici comuni, salvaguardando le diverse forme di utilizzo previste dal regolamento di condominio o comunque in atto. L’assemblea, con la medesima maggioranza, puo’ altresi’ subordinare l’esecuzione alla prestazione, da parte dell’interessato, di idonea garanzia per i danni eventuali.

L’accesso alle unita’ immobiliari di proprieta’ individuale deve essere consentito ove necessario per la progettazione e per l’esecuzione delle opere. Non sono soggetti ad autorizzazione gli impianti destinati alle singole unita’ abitative.))

Art. 1122-ter.

(( (Impianti di videosorveglianza sulle parti comuni). ))

((Le deliberazioni concernenti l’installazione sulle parti comuni dell’edificio di impianti volti a consentire la videosorveglianza su di esse sono approvate dall’assemblea con la maggioranza di cui al secondo comma dell’articolo 1136)).

Art. 1123.

(Ripartizione delle spese).

Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell’edificio, per la prestazione dei servizi nell’interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprieta’ di ciascuno, salvo diversa convenzione.

Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell’uso che ciascuno puo’ farne.

Qualora un edificio abbia piu’ scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell’intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne trae utilita’.

Art. 1124.

((Manutenzione e sostituzione delle scale e degli ascensori))

((Le scale e gli ascensori sono mantenuti e sostituiti dai proprietari delle unita’ immobiliari a cui servono. La spesa relativa e’ ripartita tra essi, per meta’ in ragione del valore delle singole unita’ immobiliari e per l’altra meta’ esclusivamente in misura proporzionale all’altezza di ciascun piano dal suolo)).

Al fine del concorso nella meta’ della spesa, che e’ ripartita in ragione del valore, si considerano come piani le cantine, i palchi morti, le soffitte o camere a tetto e i lastrici solari, qualora non siano di proprieta’ comune.

Art. 1125.

(Manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai).

Le spese per la manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai sono sostenute in parti eguali dai proprietari dei due piani l’uno all’altro sovrastanti, restando a carico del proprietario del piano superiore la copertura del pavimento e a carico del proprietario del piano inferiore l’intonaco, la tinta e la decorazione del soffitto.

Art. 1126.

(Lastrici solari di uso esclusivo).

Quando l’uso dei lastrici solari o di una parte di essi non e’ comune a tutti i condomini, quelli che ne hanno l’uso esclusivo sono tenuti a contribuire per un terzo nella spesa delle riparazioni o ricostruzioni del lastrico: gli altri due terzi sono a carico di tutti i condomini dell’edificio o della parte di questo a cui il lastrico solare serve, in proporzione del valore del piano o della porzione di piano di ciascuno.

Art. 1127.

(Costruzione sopra l’ultimo piano dell’edificio).

Il proprietario dell’ultimo piano dell’edificio puo’ elevare nuovi piani o nuove fabbriche, salvo che risulti altrimenti dal titolo. La stessa facolta’ spetta a chi e’ proprietario esclusivo del lastrico solare.

La sopraelevazione non e’ ammessa se le condizioni statiche dell’edificio non la consentono.

I condomini possono altresi’ opporsi alla sopraelevazione, se questa pregiudica l’aspetto architettonico dell’edificio ovvero diminuisce notevolmente l’aria o la luce dei piani sottostanti.

Chi fa la sopraelevazione deve corrispondere agli altri condomini un’indennita’ pari al valore attuale dell’area da occuparsi con la nuova fabbrica, diviso per il numero dei piani, ivi compreso quello da edificare, e detratto l’importo della quota a lui spettante. Egli e’ inoltre tenuto a ricostruire il lastrico solare di cui tutti o parte dei condomini avevano il diritto di usare.

Art. 1128.

(Perimento totale o parziale dell’edificio).

Se l’edificio perisce interamente o per una parte che rappresenti i tre quarti del suo valore, ciascuno dei condomini puo’ richiedere la vendita all’asta del suolo e dei materiali, salvo che sia stato diversamente convenuto.

Nel caso di perimento di una parte minore, l’assemblea dei condomini delibera circa la ricostruzione delle parti comuni dell’edificio, e ciascuno e’ tenuto a concorrervi in proporzione dei suoi diritti sulle parti stesse.

L’indennita’ corrisposta per l’assicurazione relativa alle parti comuni e’ destinata alla ricostruzione di queste.

Il condomino che non intende partecipare alla ricostruzione dell’edificio e’ tenuto a cedere agli altri condomini i suoi diritti, anche sulle parti di sua esclusiva proprieta’, secondo la stima che ne sara’ fatta, salvo che non preferisca cedere i diritti stessi ad alcuni soltanto dei condomini.

Art. 1129.

(( (Nomina, revoca ed obblighi dell’amministratore). ))

((Quando i condomini sono piu’ di otto, se l’assemblea non vi provvede, la nomina di un amministratore e’ fatta dall’autorita’ giudiziaria su ricorso di uno o piu’ condomini o dell’amministratore dimissionario.

Contestualmente all’accettazione della nomina e ad ogni rinnovo dell’incarico, l’amministratore comunica i propri dati anagrafici e professionali, il codice fiscale, o, se si tratta di societa’, anche la sede legale e la denominazione, il locale ove si trovano i registri di cui ai numeri 6) e 7) dell’articolo 1130, nonche’ i giorni e le ore in cui ogni interessato, previa richiesta all’amministratore, puo’ prenderne gratuitamente visione e ottenere, previo rimborso della spesa, copia da lui firmata.

L’assemblea puo’ subordinare la nomina dell’amministratore alla presentazione ai condomini di una polizza individuale di assicurazione per la responsabilita’ civile per gli atti compiuti nell’esercizio del mandato.

L’amministratore e’ tenuto altresi’ ad adeguare i massimali della polizza se nel periodo del suo incarico l’assemblea deliberi lavori straordinari. Tale adeguamento non deve essere inferiore all’importo di spesa deliberato e deve essere effettuato contestualmente all’inizio dei lavori. Nel caso in cui l’amministratore sia coperto da una polizza di assicurazione per la responsabilita’ civile professionale generale per l’intera attivita’ da lui svolta, tale polizza deve essere integrata con una dichiarazione dell’impresa di assicurazione che garantisca le condizioni previste dal periodo precedente per lo specifico condominio.

Sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, accessibile anche ai terzi, e’ affissa l’indicazione delle generalita’, del domicilio e dei recapiti, anche telefonici, dell’amministratore.

In mancanza dell’amministratore, sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, accessibile anche ai terzi, e’ affissa l’indicazione delle generalita’ e dei recapiti, anche telefonici, della persona che svolge funzioni analoghe a quelle dell’amministratore.

L’amministratore e’ obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonche’ quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio; ciascun condomino, per il tramite dell’amministratore, puo’ chiedere di prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, della rendicontazione periodica.

Alla cessazione dell’incarico l’amministratore e’ tenuto alla consegna di tutta la documentazione in suo possesso afferente al condominio e ai singoli condomini e ad eseguire le attivita’ urgenti al fine di evitare pregiudizi agli interessi comuni senza diritto ad ulteriori compensi.

Salvo che sia stato espressamente dispensato dall’assemblea, l’amministratore e’ tenuto ad agire per la riscossione forzosa delle somme dovute dagli obbligati entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio nel quale il credito esigibile e’ compreso, anche ai sensi dell’articolo 63, primo comma, delle disposizioni per l’attuazione del presente codice.

L’incarico di amministratore ha durata di un anno e si intende rinnovato per eguale durata. L’assemblea convocata per la revoca o le dimissioni delibera in ordine alla nomina del nuovo amministratore.

La revoca dell’amministratore puo’ essere deliberata in ogni tempo dall’assemblea, con la maggioranza prevista per la sua nomina oppure con le modalita’ previste dal regolamento di condominio. Puo’ altresi’ essere disposta dall’autorita’ giudiziaria, su ricorso di ciascun condomino, nel caso previsto dal quarto comma dell’articolo 1131, se non rende il conto della gestione, ovvero in caso di gravi irregolarita’. Nei casi in cui siano emerse gravi irregolarita’ fiscali o di non ottemperanza a quanto disposto dal numero 3) del dodicesimo comma del presente articolo, i condomini, anche singolarmente, possono chiedere la convocazione dell’assemblea per far cessare la violazione e revocare il mandato all’amministratore. In caso di mancata revoca da parte dell’assemblea, ciascun condomino puo’ rivolgersi all’autorita’ giudiziaria; in caso di accoglimento della domanda, il ricorrente, per le spese legali, ha titolo alla rivalsa nei confronti del condominio, che a sua volta puo’ rivalersi nei confronti dell’amministratore revocato.

Costituiscono, tra le altre, gravi irregolarita’:

1) l’omessa convocazione dell’assemblea per l’approvazione del rendiconto condominiale, il ripetuto rifiuto di convocare l’assemblea per la revoca e per la nomina del nuovo amministratore o negli altri casi previsti dalla legge;

2) la mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari e amministrativi, nonche’ di deliberazioni dell’assemblea;

3) la mancata apertura ed utilizzazione del conto di cui al settimo comma;

4) la gestione secondo modalita’ che possono generare possibilita’ di confusione tra il patrimonio del condominio e il patrimonio personale dell’amministratore o di altri condomini;

5) l’aver acconsentito, per un credito insoddisfatto, alla cancellazione delle formalita’ eseguite nei registri immobiliari a tutela dei diritti del condominio;

6) qualora sia stata promossa azione giudiziaria per la riscossione delle somme dovute al condominio, l’aver omesso di curare diligentemente l’azione e la conseguente esecuzione coattiva;

7) l’inottemperanza agli obblighi di cui all’articolo 1130, numeri 6), 7) e 9);

8) l’omessa, incompleta o inesatta comunicazione dei dati di cui al secondo comma del presente articolo.

In caso di revoca da parte dell’autorita’ giudiziaria, l’assemblea non puo’ nominare nuovamente l’amministratore revocato.

L’amministratore, all’atto dell’accettazione della nomina e del suo rinnovo, deve specificare analiticamente, a pena di nullita’ della nomina stessa, l’importo dovuto a titolo di compenso per l’attivita’ svolta.

Per quanto non disciplinato dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui alla sezione I del capo IX del titolo III del libro IV.

Il presente articolo si applica anche agli edifici di alloggi di edilizia popolare ed economica, realizzati o recuperati da enti pubblici a totale partecipazione pubblica o con il concorso dello Stato, delle regioni, delle province o dei comuni, nonche’ a quelli realizzati da enti pubblici non economici o societa’ private senza scopo di lucro con finalita’ sociali proprie dell’edilizia residenziale pubblica)).

Art. 1130.

(Attribuzioni dell’amministratore).

L’amministratore, oltre a quanto previsto dall’articolo 1129 e dalle vigenti disposizioni di legge, deve:

1) eseguire le deliberazioni dell’assemblea, convocarla annualmente per l’approvazione del rendiconto condominiale di cui all’articolo 1130-bis e curare l’osservanza del regolamento di condominio;

2) disciplinare l’uso delle cose comuni e la fruizione dei servizi nell’interesse comune, in modo che ne sia assicurato il miglior godimento a ciascuno dei condomini;

3) riscuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell’edificio e per l’esercizio dei servizi comuni;

4) compiere gli atti conservativi relativi alle parti comuni dell’edificio;

5) eseguire gli adempimenti fiscali;

6) curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale contenente le generalita’ dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unita’ immobiliare, nonche’ ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza ((delle parti comuni dell’edificio)). Ogni variazione dei dati deve essere comunicata all’amministratore in forma scritta entro sessanta giorni. L’amministratore, in caso di inerzia, mancanza o incompletezza delle comunicazioni, richiede con lettera raccomandata le informazioni necessarie alla tenuta del registro di anagrafe. Decorsi trenta giorni, in caso di omessa o incompleta risposta, l’amministratore acquisisce le informazioni necessarie, addebitandone il costo ai responsabili;

7) curare la tenuta del registro dei verbali delle assemblee, del registro di nomina e revoca dell’amministratore e del registro di contabilita’. Nel registro dei verbali delle assemblee sono altresi’ annotate: le eventuali mancate costituzioni dell’assemblea, le deliberazioni nonche’ le brevi dichiarazioni rese dai condomini che ne hanno fatto richiesta; allo stesso registro e’ allegato il regolamento di condominio, ove adottato. Nel registro di nomina e revoca dell’amministratore sono annotate, in ordine cronologico, le date della nomina e della revoca di ciascun amministratore del condominio, nonche’ gli estremi del decreto in caso di provvedimento giudiziale. Nel registro di contabilita’ sono annotati in ordine cronologico, entro trenta giorni da quello dell’effettuazione, i singoli movimenti in entrata ed in uscita. Tale registro puo’ tenersi anche con modalita’ informatizzate;

8) conservare tutta la documentazione inerente alla propria gestione riferibile sia al rapporto con i condomini sia allo stato tecnico-amministrativo dell’edificio e del condominio;

9) fornire al condomino che ne faccia richiesta attestazione relativa allo stato dei pagamenti degli oneri condominiali e delle eventuali liti in corso;

10) redigere il rendiconto condominiale annuale della gestione e convocare l’assemblea per la relativa approvazione entro centottanta giorni.

Art. 1130-bis.

(( (Rendiconto condominiale). ))

((Il rendiconto condominiale contiene le voci di entrata e di uscita ed ogni altro dato inerente alla situazione patrimoniale del condominio, ai fondi disponibili ed alle eventuali riserve, che devono essere espressi in modo da consentire l’immediata verifica. Si compone di un registro di contabilita’, di un riepilogo finanziario, nonche’ di una nota sintetica esplicativa della gestione con l’indicazione anche dei rapporti in corso e delle questioni pendenti. L’assemblea condominiale puo’, in qualsiasi momento o per piu’ annualita’ specificamente identificate, nominare un revisore che verifichi la contabilita’ del condominio. La deliberazione e’ assunta con la maggioranza prevista per la nomina dell’amministratore e la relativa spesa e’ ripartita fra tutti i condomini sulla base dei millesimi di proprieta’. I condomini e i titolari di diritti reali o di godimento sulle unita’ immobiliari possono prendere visione dei documenti giustificativi di spesa in ogni tempo ed estrarne copia a proprie spese. Le scritture e i documenti giustificativi devono essere conservati per dieci anni dalla data della relativa registrazione.

L’assemblea puo’ anche nominare, oltre all’amministratore, un consiglio di condominio composto da almeno tre condomini negli edifici di almeno dodici unita’ immobiliari. Il consiglio ha funzioni consultive e di controllo)).

Art. 1131.

(Rappresentanza).

Nei limiti delle attribuzioni stabilite ((dall’articolo 1130)) o dei maggiori poteri conferitigli dal regolamento di condominio o dall’assemblea, l’amministratore ha la rappresentanza dei partecipanti e puo’ agire in giudizio sia contro i condomini sia contro i terzi.

Puo’ essere convenuto in giudizio per qualunque azione concernente le parti comuni dell’edificio; a lui sono notificati i provvedimenti dell’autorita’ amministrativa che si riferiscono allo stesso oggetto.

Qualora la citazione o il provvedimento abbia un contenuto che esorbita dalle attribuzioni dell’amministratore, questi e’ tenuto a darne senza indugio notizia all’assemblea dei condomini.

L’amministratore che non adempie a quest’obbligo puo’ essere revocato ed e’ tenuto al risarcimento dei danni.

Art. 1132.

(Dissenso dei condomini rispetto alle liti).

Qualora l’assemblea dei condomini abbia deliberato di promuovere una lite o di resistere a una domanda, il condomino dissenziente, con atto notificato all’amministratore, puo’ separare la propria responsabilita’ in ordine alle conseguenze della lite per il caso di soccombenza. L’atto deve essere notificato entro trenta giorni da quello in cui il condomino ha avuto notizia della deliberazione.

Il condomino dissenziente ha diritto di rivalsa per cio’ che abbia dovuto pagare alla parte vittoriosa.

Se l’esito della lite e’ stato favorevole al condominio, il condomino dissenziente che ne abbia tratto vantaggio e’ tenuto a concorrere nelle spese del giudizio che non sia stato possibile ripetere dalla parte soccombente.

Art. 1133.

(Provvedimenti presi dall’amministratore).

I provvedimenti presi dall’amministratore nell’ambito dei suoi poteri sono obbligatori per i condomini. Contro i provvedimenti dell’amministratore e’ ammesso ricorso all’assemblea, senza pregiudizio del ricorso all’autorita’ giudiziaria nei casi e nel termine previsti dall’art. 1137.

Art. 1134.

(( (Gestione di iniziativa individuale). ))

((Il condomino che ha assunto la gestione delle parti comuni senza autorizzazione dell’amministratore o dell’assemblea non ha diritto al rimborso, salvo che si tratti di spesa urgente)).

Art. 1135.

(Attribuzioni dell’assemblea dei condomini).

Oltre a quanto e’ stabilito dagli articoli precedenti, l’assemblea dei condomini provvede:

1) alla conferma dell’amministratore e all’eventuale sua retribuzione;

2) all’approvazione del preventivo delle spese occorrenti durante l’anno e alla relativa ripartizione tra i condomini;

3) all’approvazione del rendiconto annuale dell’amministratore e all’impiego del residuo attivo della gestione;

4) alle opere di manutenzione straordinaria e alle innovazioni, costituendo obbligatoriamente un fondo speciale di importo pari all’ammontare dei lavori ((; se i lavori devono essere eseguiti in base a un contratto che ne prevede il pagamento graduale in funzione del loro progressivo stato di avanzamento, il fondo puo’ essere costituito in relazione ai singoli pagamenti dovuti)).

L’amministratore non puo’ ordinare lavori di manutenzione straordinaria, salvo che rivestano carattere urgente, ma in questo caso deve riferirne nella prima assemblea.

L’assemblea puo’ autorizzare l’amministratore a partecipare e collaborare a progetti, programmi e iniziative territoriali promossi dalle istituzioni locali o da soggetti privati qualificati, anche mediante opere di risanamento di parti comuni degli immobili nonche’ di demolizione, ricostruzione e messa in sicurezza statica, al fine di favorire il recupero del patrimonio edilizio esistente, la vivibilita’ urbana, la sicurezza e la sostenibilita’ ambientale della zona in cui il condominio e’ ubicato.

Art. 1136.

(( (Costituzione dell’assemblea e validita’ delle deliberazioni). ))

((L’assemblea in prima convocazione e’ regolarmente costituita con l’intervento di tanti condomini che rappresentino i due terzi del valore dell’intero edificio e la maggioranza dei partecipanti al condominio.

Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la meta’ del valore dell’edificio.

Se l’assemblea in prima convocazione non puo’ deliberare per mancanza di numero legale, l’assemblea in seconda convocazione delibera in un giorno successivo a quello della prima e, in ogni caso, non oltre dieci giorni dalla medesima. L’assemblea in seconda convocazione e’ regolarmente costituita con l’intervento di tanti condomini che rappresentino almeno un terzo del valore dell’intero edificio e un terzo dei partecipanti al condominio. La deliberazione e’ valida se approvata dalla maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell’edificio.

Le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca dell’amministratore o le liti attive e passive relative a materie che esorbitano dalle attribuzioni dell’amministratore medesimo, le deliberazioni che concernono la ricostruzione dell’edificio o riparazioni straordinarie di notevole entita’ e le deliberazioni di cui agli articoli 1117-quater, 1120, secondo comma, 1122-ter nonche’ 1135, terzo comma, devono essere sempre approvate con la maggioranza stabilita dal secondo comma del presente articolo.

Le deliberazioni di cui all’articolo 1120, primo comma, e all’articolo 1122-bis, terzo comma, devono essere approvate dall’assemblea con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti ed almeno i due terzi del valore dell’edificio.

L’assemblea non puo’ deliberare, se non consta che tutti gli aventi diritto sono stati regolarmente convocati.

Delle riunioni dell’assemblea si redige processo verbale da trascrivere nel registro tenuto dall’amministratore)).

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AGGIORNAMENTO (87)

La L. 5 agosto 1978, n. 457, come modificata dalla L. 17 febbraio 1992, n. 179 ha disposto (con l’art. 30, comma 2) che "In deroga agli articoli 1120, 1121 e 1136, quinto comma, del codice civile gli interventi di recupero relativi ad un unico immobile composto da piu’ unita’ immobiliari possono essere disposti dalla maggioranza dei condomini che comunque rappresenti almeno la meta’ del valore dell’edificio".

Art. 1137.

(( (Impugnazione delle deliberazioni dell’assemblea). ))

((Le deliberazioni prese dall’assemblea a norma degli articoli precedenti sono obbligatorie per tutti i condomini.

Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino assente, dissenziente o astenuto puo’ adire l’autorita’ giudiziaria chiedendone l’annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti.

L’azione di annullamento non sospende l’esecuzione della deliberazione, salvo che la sospensione sia ordinata dall’autorita’ giudiziaria.

L’istanza per ottenere la sospensione proposta prima dell’inizio della causa di merito non sospende ne’ interrompe il termine per la proposizione dell’impugnazione della deliberazione. Per quanto non espressamente previsto, la sospensione e’ disciplinata dalle norme di cui al libro IV, titolo I, capo III, sezione I, con l’esclusione dell’articolo 669-octies, sesto comma, del codice di procedura civile)).

Art. 1138.

(Regolamento di condominio).

Quando in un edificio il numero dei condomini e’ superiore a dieci, deve essere formato un regolamento, il quale contenga le norme circa l’uso delle cose comuni e la ripartizione delle spese, secondo i diritti e gli obblighi spettanti a ciascun condomino, nonche’ le norme per la tutela del decoro dell’edificio e quelle relative all’amministrazione.

Ciascun condomino puo’ prendere l’iniziativa per la formazione del regolamento di condominio o per la revisione di quello esistente.

((Il regolamento deve essere approvato dall’assemblea con la maggioranza stabilita dal secondo comma dell’articolo 1136 ed allegato al registro indicato dal numero 7) dell’articolo 1130. Esso puo’ essere impugnato a norma dell’articolo 1107)).

Le norme del regolamento non possono in alcun modo menomare i diritti di ciascun condomino, quali risultano dagli atti di acquisto e dalle convenzioni, e in nessun caso possono derogare alle disposizioni degli articoli 1118, secondo comma, 1119, 1120, 1129, 1131, 1132, 1136 e 1137.

((Le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici)).

Art. 1139.

(Rinvio alle norme sulla comunione).

Per quanto non e’ espressamente previsto da questo capo si osservano le norme sulla comunione in generale.

TITOLO VIII
DEL POSSESSO
CAPO I
Disposizioni generali

Art. 1140.

(Possesso).

Il possesso e’ il potere sulla cosa che si manifesta in un’attivita’ corrispondente all’esercizio della proprieta’ o di altro diritto reale.

Si puo’ possedere direttamente o per mezzo di altra persona, che ha la detenzione della cosa.

Art. 1141.

(Mutamento della detenzione in possesso).

Si presume il possesso in colui che esercita il potere di fatto, quando non si prova che ha cominciato a esercitarlo semplicemente come detenzione.

Se alcuno ha cominciato ad avere la detenzione, non puo’ acquistare il possesso finche’ il titolo non venga a essere mutato per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta contro il possessore. Cio’ vale anche per i successori a titolo universale.

Art. 1142.

(Presunzione di possesso intermedio).

Il possessore attuale che ha posseduto in tempo piu’ remoto si presume che abbia posseduto anche nel tempo intermedio.

Art. 1143.

(Presunzione di possesso anteriore).

Il possesso attuale non fa presumere il possesso anteriore, salvo che il possessore abbia un titolo a fondamento del suo possesso; in questo caso si presume che egli abbia posseduto dalla data del titolo.

Art. 1144.

(Atti di tolleranza).

Gli atti compiuti con l’altrui tolleranza non possono servire di fondamento all’acquisto del possesso.

Art. 1145.

(Possesso di cose fuori commercio).

Il possesso delle cose di cui non si puo’ acquistare la proprieta’ e’ senza effetto.

Tuttavia nei rapporti tra privati e’ concessa l’azione di spoglio rispetto ai beni appartenenti al pubblico demanio e ai beni delle provincie e dei comuni soggetti al regime proprio del demanio pubblico.

Se trattasi di esercizio di facolta’, le quali possono formare oggetto di concessione da parte della pubblica amministrazione, e’ data altresi’ l’azione di manutenzione.

Art. 1146.

(Successione nel possesso. Accessione del possesso).

Il possesso continua nell’erede con effetto dall’apertura della successione.

Il successore a titolo particolare puo’ unire al proprio possesso quello del suo autore per goderne gli effetti.

Art. 1147.

(Possesso di buona fede).

E’ possessore di buona fede chi possiede ignorando di ledere l’altrui diritto.

La buona fede non giova se l’ignoranza dipende da colpa grave.

La buona fede e’ presunta e basta che vi sia stata al tempo dell’acquisto.

CAPO II
Degli effetti del possesso
Sezione I
Dei diritti e degli obblighi del possessore nella restituzione della cosa

Art. 1148.

(Acquisto dei frutti).

Il possessore di buona fede fa suoi i frutti naturali separati fino al giorno della domanda giudiziale e i frutti civili maturati fino allo stesso giorno. Egli, fino alla restituzione della cosa, risponde verso il rivendicante dei frutti percepiti dopo la domanda giudiziale e di quelli che avrebbe potuto percepire dopo tale data, usando la diligenza di un buon padre di famiglia.

Art. 1149.

(Rimborso delle spese per la produzione e il raccolto dei frutti).

Il possessore che e’ tenuto a restituire i frutti indebitamente percepiti ha diritto al rimborso delle spese a norma del secondo comma dell’art. 821.

Art. 1150.

(Riparazioni, miglioramenti e addizioni).

Il possessore, anche se di mala fede, ha diritto al rimborso delle spese fatte per le riparazioni straordinarie.

Ha anche diritto a indennita’ per i miglioramenti recati alla cosa, purche’ sussistano al tempo della restituzione.

L’indennita’ si deve corrispondere nella misura dell’aumento di valore conseguito dalla cosa per effetto dei miglioramenti, se il possessore e’ di buona fede, se il possessore e’ di mala fede, nella minor somma tra l’importo della spesa e l’aumento di valore.

Se il possessore e’ tenuto alla restituzione dei frutti, gli spetta anche il rimborso delle spese fatte per le riparazioni ordinarie, limitatamente al tempo per il quale la restituzione e’ dovuta.

Per le addizioni fatte dal possessore sulla cosa si applica il disposto dell’art. 936. Tuttavia, se le addizioni costituiscono miglioramento e il possessore e’ di buona fede, e’ dovuta un’indennita’ nella misura dell’aumento di valore conseguito dalla cosa.

Art. 1151.

(Pagamento delle indennita’).

L’autorita’ giudiziaria, avuto riguardo alle circostanze, puo’ disporre che il pagamento delle indennita’ previste dall’articolo precedente sia fatto ratealmente, ordinando, in questo caso, le opportune garanzie.

Art. 1152.

(Ritenzione a favore del possessore di buona fede).

Il possessore di buona fede puo’ ritenere la cosa finche’ non gli siano corrisposte le indennita’ dovute, purche’ queste siano state domandate nel corso del giudizio di rivendicazione e sia stata fornita una prova generica della sussistenza delle riparazioni e dei miglioramenti.

Egli ha lo stesso diritto finche’ non siano prestate le garanzie ordinate dall’autorita’ giudiziaria nel caso previsto dall’articolo precedente.

Sezione II
Del possesso di buona fede di beni mobili

Art. 1153.

(Effetti dell’acquisto del possesso).

Colui al quale sono alienati beni mobili da parte di chi non ne e’ proprietario, ne acquista la proprieta’ mediante il possesso, purche’ sia in buona fede al momento della consegna e sussista un titolo idoneo al trasferimento della proprieta’.

La proprieta’ si acquista libera da diritti altrui sulla cosa, se questi non risultano dal titolo e vi e’ la buona fede dell’acquirente.

Nello stesso modo si acquistano i diritti di usufrutto, di uso e di pegno.

Art. 1154.

(Conoscenza dell’illegittima provenienza della cosa).

A colui che ha acquistato conoscendo l’illegittima provenienza della cosa non giova l’erronea credenza che il suo autore o un precedente possessore ne sia divenuto proprietario.

Art. 1155.

(Acquisto di buona fede e precedente alienazione ad altri).

Se taluno con successivi contratti aliena a piu’ persone un bene mobile, quella tra esse che ne ha acquistato in buona fede il possesso e’ preferita alle altre, anche se il suo titolo e’ di data posteriore.

Art. 1156.

(Universalita’ di mobili e mobili iscritti in pubblici registri).

Le disposizioni degli articoli precedenti non si applicano alle universalita’ di mobili e ai beni mobili iscritti in pubblici registri.

Art. 1157.

(Possesso di titoli di credito).

Gli effetti del possesso di buona fede dei titoli di credito sono regolati dal titolo V del libro IV.

Sezione III
Dell’usucapione

Art. 1158.

(Usucapione dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari).

La proprieta’ dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtu’ del possesso continuato per venti anni.

Art. 1159.

(Usucapione decennale).

Colui che acquista in buona fede da chi non e’ proprietario un immobile, in forza di un titolo che sia idoneo a trasferire la proprieta’ e che sia stato debitamente trascritto, ne compie l’usucapione in suo favore col decorso di dieci anni dalla data della trascrizione.

La stessa disposizione si applica nel caso di acquisto degli altri diritti reali di godimento sopra un immobile.

Art. 1159.

Usucapione speciale per la piccola proprieta’ rurale.

La proprieta’ dei fondi rustici con annessi fabbricati situati in comuni classificati montani dalla legge si acquista in virtu’ del possesso continuato per quindici anni.

Colui che acquista in buona fede da chi non e’ proprietario, in forza di un titolo che sia idoneo a trasferire la proprieta’ e che sia debitamente trascritto, un fondo rustico con annessi fabbricati, situati in comuni classificati montani dalla legge, ne compie l’usucapione in suo favore col decorso di cinque anni dalla data di trascrizione.

La legge speciale stabilisce la procedura, le modalita’ e le agevolazioni per la regolarizzazione del titolo di proprieta’.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai fondi rustici con annessi fabbricati, situati in comuni non classificati montani dalla legge, aventi un reddito non superiore ai limiti fissati dalla legge speciale.(43)((96))

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AGGIORNAMENTO (43)

La L. 10 maggio 1976, n. 346 ha disposto (con l’art. 2, comma 1) che "Le disposizioni dell’articolo 1159-bis del codice civile si applicano ai fondi rustici con annessi fabbricati situati in comuni classificati montani ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, qualunque siano la loro estensione ed il loro reddito, nonche’ ai fondi rustici con annessi fabbricati situati in comuni non classificati montani, quando il loro reddito dominicale iscritto in catasto ai sensi del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976, non supera complessivamente le lire cinquemila."

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AGGIORNAMENTO (96)

La L. 10 maggio 1976, n. 346, come modificata dalla L. 31 gennaio 1994, n. 97 ha disposto (con l’art. 2, comma 1) che "Le disposizioni dell’articolo 1159-bis del codice civile si applicano ai fondi rustici con annessi fabbricati situati in comuni classificati montani ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, qualunque siano la loro estensione ed il loro reddito, nonche’ ai fondi rustici con annessi fabbricati situati in comuni non classificati montani, quando il loro reddito dominicale iscritto in catasto ai sensi del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976, non supera complessivamente le lire 350.000".

Art. 1160.

(Usucapione delle universalita’ di mobili).

L’usucapione di un’universalita’ di mobili o di diritti reali di godimento sopra la medesima si compie in virtu’ del possesso continuato per venti anni.

Nel caso di acquisto in buona fede da chi non e’ proprietario, in forza di titolo idoneo, l’usucapione si compie con il decorso di dieci anni.

Art. 1161.

(Usucapione dei beni mobili).

In mancanza di titolo idoneo, la proprieta’ dei beni mobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtu’ del possesso continuato per dieci anni, qualora il possesso sia stato acquistato in buona fede.

Se il possessore e’ di mala fede, l’usucapione si compie con il decorso di venti anni.

Art. 1162.

(Usucapione di beni mobili iscritti in pubblici registri).

Colui che acquista in buona fede da chi non e’ proprietario un bene mobile iscritto in pubblici registri, in forza di un titolo che sia idoneo a trasferire la proprieta’ e che sia stato debitamente trascritto, ne compie in suo favore l’usucapione col decorso di tre anni dalla data della trascrizione.

Se non concorrono le condizioni previste dal comma precedente, l’usucapione si compie col decorso di dieci anni.

Le stesse disposizioni si applicano nel caso di acquisto degli altri diritti reali di godimento.

Art. 1163.

(Vizi del possesso).

Il possesso acquistato in modo violento o clandestino non giova per l’usucapione se non dal momento in cui la violenza o la clandestinita’ e’ cessata.

Art. 1164.

(Interversione del possesso).

Chi ha il possesso corrispondente all’esercizio di un diritto reale su cosa altrui non puo’ usucapire la proprieta’ della cosa stessa, se il titolo del suo possesso non e’ mutato per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta contro il diritto del proprietario. Il tempo necessario per l’usucapione decorre dalla data in cui il titolo del possesso e’ stato mutato.

Art. 1165.

(Applicazione di norme sulla prescrizione).

Le disposizioni generali sulla prescrizione, quelle relative alle cause di sospensione e d’interruzione e al computo dei termini si osservano, in quanto applicabili, rispetto all’usucapione.

Art. 1166.

(Inefficacia delle cause d’impedimento e di sospensione rispetto al terzo possessore).

Nell’usucapione ventennale non hanno luogo, riguardo al terzo possessore di un immobile o di un diritto reale sopra un immobile, ne’ l’impedimento derivante da condizione o da termine, ne’ le cause di sospensione indicate dall’art. 2942.

L’impedimento derivante da condizione o da termine e le cause di sospensione menzionate nel detto articolo non sono nemmeno opponibili al terzo possessore nella prescrizione per non uso dei diritti reali sui beni da lui posseduti.

Art. 1167.

(Interruzione dell’usucapione per perdita di possesso).

L’usucapione e’ interrotta quando il possessore e’ stato privato del possesso per oltre un anno.

L’interruzione si ha come non avvenuta se e’ stata proposta l’azione diretta a ricuperare il possesso e questo e’ stato ricuperato.

CAPO III
Delle azioni a difesa del possesso

Art. 1168.

(Azione di reintegrazione).

Chi e’ stato violentemente od occultamente spogliato del possesso puo’, entro l’anno dal sofferto spoglio, chiedere contro l’autore di esso la reintegrazione del possesso medesimo.

L’azione e’ concessa altresi’ a chi ha la detenzione della cosa, tranne il caso che l’abbia per ragioni di servizio o di ospitalita’.

Se lo spoglio e’ clandestino, il termine per chiedere la reintegrazione decorre dal giorno della scoperta dello spoglio.

La reintegrazione deve ordinarsi dal giudice sulla semplice notorieta’ del fatto, senza dilazione.

Art. 1169.

(Reintegrazione contro l’acquirente consapevole dello spoglio).

La reintegrazione si puo’ domandare anche contro chi e’ nel possesso in virtu’ di un acquisto a titolo particolare, fatto con la conoscenza dell’avvenuto spoglio.

Art. 1170.

(Azione di manutenzione).

Chi e’ stato molestato nel possesso di un immobile, di un diritto reale sopra un immobile o di un’universalita’ di mobili puo’, entro l’anno dalla turbativa, chiedere la manutenzione del possesso medesimo.

L’azione e’ data se il possesso dura da oltre un anno, continuo e non interrotto, e non e’ stato acquistato violentemente o clandestinamente. Qualora il possesso sia stato acquistato in modo violento o clandestino, l’azione puo’ nondimeno esercitarsi, decorso un anno dal giorno in cui la violenza o la clandestinita’ e’ cessata.

Anche colui che ha subito uno spoglio non violento o clandestino puo’ chiedere di essere rimesso nel possesso, se ricorrono le condizioni indicate dal comma precedente.

TITOLO IX
DELLA DENUNZIA DI NUOVA OPERA E DI DANNO TEMUTO

Art. 1171.

(Denunzia di nuova opera).

Il proprietario, il titolare di altro diritto reale di godimento o il possessore, il quale ha ragione di temere che da una nuova opera, da altri intrapresa sul proprio come sull’altrui fondo, sia per derivare danno alla cosa che forma l’oggetto del suo diritto o del suo possesso, puo’ denunziare all’autorita’ giudiziaria la nuova opera, purche’ questa non sia terminata e non sia trascorso un anno dal suo inizio.

L’autorita’ giudiziaria, presa sommaria cognizione del fatto, puo’ vietare la continuazione dell’opera, ovvero permetterla, ordinando le opportune cautele: nel primo caso, per il risarcimento del danno prodotto dalla sospensione dell’opera, qualora le opposizioni al suo proseguimento risultino infondate nella decisione del merito; nel secondo caso, per la demolizione o riduzione dell’opera e per il risarcimento del danno che possa soffrirne il denunziante, se questi ottiene sentenza favorevole, nonostante la permessa continuazione.

Art. 1172.

(Denunzia di danno temuto).

Il proprietario, il titolare di altro diritto reale di godimento o il possessore, il quale ha ragione di temere che da qualsiasi edificio, albero o altra cosa sovrasti pericolo di un danno grave e prossimo alla cosa che forma l’oggetto del suo diritto o del suo possesso, puo’ denunziare il fatto all’autorita’ giudiziaria e ottenere, secondo le circostanze, che si provveda per ovviare al pericolo.

L’autorita’ giudiziaria, qualora ne sia il caso, dispone idonea garanzia per i danni eventuali.

LIBRO QUARTO
DELLE OBBLIGAZIONI
TITOLO I
DELLE OBBLIGAZIONI IN GENERALE
CAPO I
Disposizioni preliminari

Art. 1173.

(Fonti delle obbligazioni).

Le obbligazioni derivano da contratto, da fatto illecito, o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformita’ dell’ordinamento giuridico.

Art. 1174.

(Carattere patrimoniale della prestazione).

La prestazione che forma oggetto dell’obbligazione deve essere suscettibile di valutazione economica e deve corrispondere a un interesse, anche non patrimoniale, del creditore.

Art. 1175.

(Comportamento secondo correttezza).

Il debitore e il creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza, ((…)).

CAPO II
Dell’adempimento delle obbligazioni
Sezione I
Dell’adempimento in generale

Art. 1176.

(Diligenza nell’adempimento).

Nell’adempiere l’obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia.

Nell’adempimento delle obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attivita’ professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attivita’ esercitata.

Art. 1177.

(Obbligazione di custodire).

L’obbligazione di consegnare una cosa determinata include quella di custodirla fino alla consegna.

Art. 1178.

(Obbligazione generica).

Quando l’obbligazione ha per oggetto la prestazione di cose determinate soltanto nel genere, il debitore deve prestare cose di qualita’ non inferiore alla media.

Art. 1179.

(Obbligo di garanzia).

Chi e’ tenuto a dare una garanzia, senza che ne siano determinati il modo e la forma, puo’ prestare a sua scelta un’idonea garanzia reale o personale, ovvero altra sufficiente cautela.

Art. 1180.

(Adempimento del terzo).

L’obbligazione puo’ essere adempiuta da un terzo, anche contro la volonta’ del creditore, se questi non ha interesse a che il debitore esegua personalmente la prestazione.

Tuttavia il creditore puo’ rifiutare l’adempimento offertogli dal terzo, se il debitore gli ha manifestato la sua opposizione.

Art. 1181.

(Adempimento parziale).

Il creditore puo’ rifiutare un adempimento parziale anche se la prestazione e’ divisibile, salvo che la legge o gli usi dispongano diversamente.

Art. 1182.

(Luogo dell’adempimento).

Se il luogo nel quale la prestazione deve essere eseguita non e’ determinato dalla convenzione o dagli usi e non puo’ desumersi dalla natura della prestazione o da altre circostanze, si osservano le norme che seguono.

L’obbligazione di consegnare una cosa certa e determinata deve essere adempiuta nel luogo in cui si trovava la cosa quando l’obbligazione e’ sorta.

L’obbligazione avente per oggetto una somma di danaro deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza. Se tale domicilio e’ diverso da quello che il creditore aveva quando e’ sorta l’obbligazione e cio’ rende piu’ gravoso l’adempimento, il debitore, previa dichiarazione al creditore, ha diritto di eseguire il pagamento al proprio domicilio.

Negli altri casi l’obbligazione deve essere adempiuta al domicilio che il debitore ha al tempo della scadenza.

Art. 1183.

(Tempo dell’adempimento).

Se non e’ determinato il tempo in cui la prestazione deve essere eseguita, il creditore puo’ esigerla immediatamente. Qualora tuttavia, in virtu’ degli usi o per la natura della prestazione ovvero per il modo o il luogo dell’esecuzione, sia necessario un termine, questo, in mancanza di accordo delle parti, e’ stabilito dal giudice.

Se il termine per l’adempimento e’ rimesso alla volonta’ del debitore, spetta ugualmente al giudice di stabilirlo secondo le circostanze; se e’ rimesso alla volonta’ del creditore, il termine puo’ essere fissato su istanza del debitore che intende liberarsi.

Art. 1184.

(Termine).

Se per l’adempimento e’ fissato un termine, questo si presume a favore del debitore, qualora non risulti stabilito a favore del creditore o di entrambi.

Art. 1185.

(Pendenza del termine).

Il creditore non puo’ esigere la prestazione prima della scadenza, salvo che il termine sia stabilito esclusivamente a suo favore.

Tuttavia il debitore non puo’ ripetere cio’ che ha pagato anticipatamente, anche se ignorava l’esistenza del termine. In questo caso pero’ egli puo’ ripetere, nei limiti della perdita subita, cio’ di cui il creditore si e’ arricchito per effetto del pagamento anticipato.

Art. 1186.

(Decadenza dal termine).

Quantunque il termine sia stabilito a favore del debitore, il creditore puo’ esigere immediatamente la prestazione se il debitore e’ divenuto insolvente o ha diminuito, per fatto proprio, le garanzie che aveva date o non ha dato le garanzie che aveva promesse.

Art. 1187.

(Computo del termine).

Il termine fissato per l’adempimento delle obbligazioni e’ computato secondo le disposizioni dell’art. 2963.

La disposizione relativa alla proroga del termine che scade in giorno festivo si osserva se non vi sono usi diversi.

E’ salva in ogni caso una diversa pattuizione.

Art. 1188.

(Destinatario del pagamento).

Il pagamento deve essere fatto al creditore o al suo rappresentante, ovvero alla persona indicata dal creditore o autorizzata dalla legge o dal giudice a riceverlo.

Il pagamento fatto a chi non era legittimato a riceverlo libera il debitore, se il creditore lo ratifica o se ne ha approfittato.

Art. 1189.

(Pagamento al creditore apparente).

Il debitore che esegue il pagamento a chi appare legittimato a riceverlo in base a circostanze univoche, e’ liberato se prova di essere stato in buona fede.

Chi ha ricevuto il pagamento e’ tenuto alla restituzione verso il vero creditore, secondo le regole stabilite per la ripetizione dell’indebito.

Art. 1190.

(Pagamento al creditore incapace).

Il pagamento fatto al creditore incapace di riceverlo non libera il debitore, se questi non prova che cio’ che fu pagato e’ stato rivolto a vantaggio dell’incapace.

Art. 1191.

(Pagamento eseguito da un incapace).

Il debitore che ha eseguito la prestazione dovuta non puo’ impugnare il pagamento a causa della propria incapacita’.

Art. 1192.

(Pagamento eseguito con cose altrui).

Il debitore non puo’ impugnare il pagamento eseguito con cose di cui non poteva disporre, salvo che offra di eseguire la prestazione dovuta con cose di cui puo’ disporre.

Il creditore che ha ricevuto il pagamento in buona fede puo’ impugnarlo, salvo il diritto al risarcimento del danno.

Art. 1193.

(Imputazione del pagamento).

Chi ha piu’ debiti della medesima specie verso la stessa persona puo’ dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare.

In mancanza di tale dichiarazione, il pagamento deve essere imputato al debito scaduto; tra piu’ debiti scaduti, a quello meno garantito; tra piu’ debiti ugualmente garantiti, al piu’ oneroso per il debitore; tra piu’ debiti ugualmente onerosi, al piu’ antico. Se tali criteri non soccorrono, l’imputazione e’ fatta proporzionalmente ai vari debiti.

Art. 1194.

(Imputazione del pagamento agli interessi).

Il debitore non puo’ imputare il pagamento al capitale, piuttosto che agli interessi e alle spese, senza il consenso del creditore.

Il pagamento fatto in conto di capitale e d’interessi deve essere imputato prima agli interessi.

Art. 1195.

(Quietanza con imputazione).

Chi, avendo piu’ debiti, accetta una quietanza nella quale il creditore ha dichiarato di imputare il pagamento a uno di essi, non puo’ pretendere un’imputazione diversa, se non vi e’ stato dolo o sorpresa da parte del creditore.

Art. 1196.

(Spese del pagamento).

Le spese del pagamento sono a carico del debitore.

Art. 1197.

(Prestazione in luogo dell’adempimento).

Il debitore non puo’ liberarsi eseguendo una prestazione diversa da quella dovuta, anche se di valore uguale o maggiore, salvo che il creditore consenta. In questo caso l’obbligazione si estingue quando la diversa prestazione e’ eseguita.

Se la prestazione consiste nel trasferimento della proprieta’ o di un altro diritto, il debitore e’ tenuto alla garanzia per l’evizione e per i vizi della cosa secondo le norme della vendita, salvo che il creditore preferisca esigere la prestazione originaria e il risarcimento del danno.

In ogni caso non rivivono le garanzie prestate dai terzi.

Art. 1198.

(Cessione di un credito in luogo dell’adempimento).

Quando in luogo dell’adempimento e’ ceduto un credito, l’obbligazione si estingue con la riscossione del credito, se non risulta una diversa volonta’ delle parti.

E’ salvo quanto e’ disposto dal secondo comma dell’art. 1267.

Art. 1199.

(Diritto del debitore alla quietanza).

Il creditore che riceve il pagamento deve, a richiesta e a spese del debitore, rilasciare quietanza e farne annotazione sul titolo, se questo non e’ restituito al debitore.

Il rilascio di una quietanza per il capitale fa presumere il pagamento degli interessi.

Art. 1200.

(Liberazione dalle garanzie).

Il creditore che ha ricevuto il pagamento deve consentire la liberazione dei beni dalle garanzie reali date per il credito e da ogni altro vincolo che comunque ne limiti la disponibilita’.

Sezione II
Del pagamento con surrogazione

Art. 1201.

(Surrogazione per volonta’ del creditore).

Il creditore, ricevendo il pagamento da un terzo, puo’ surrogarlo nei propri diritti. La surrogazione deve essere fatta in modo espresso e contemporaneamente al pagamento.

Art. 1202.

(Surrogazione per volonta’ del debitore).

Il debitore, che prende a mutuo una somma di danaro o altra cosa fungibile al fine di pagare il debito, puo’ surrogare il mutuante nei diritti del creditore, anche senza il consenso di questo.

La surrogazione ha effetto quando concorrono le seguenti condizioni:

1) che il mutuo e la quietanza risultino da atto avente data certa;

2) che nell’atto di mutuo sia indicata espressamente la specifica destinazione della somma mutuata;

3) che nella quietanza si menzioni la dichiarazione del debitore circa la provenienza della somma impiegata nel pagamento. Sulla richiesta del debitore, il creditore non puo’ rifiutarsi di inserire nella quietanza tale dichiarazione.

Art. 1203.

(Surrogazione legale).

La surrogazione ha luogo di diritto nei seguenti casi:

1) a vantaggio di chi, essendo creditore, ancorche’ chirografario, paga un altro creditore che ha diritto di essergli preferito in ragione dei suoi privilegi, del suo pegno o delle sue ipoteche;

2) a vantaggio dell’acquirente di un immobile che, fino alla concorrenza del prezzo di acquisto, paga uno o piu’ creditori a favore dei quali l’immobile e’ ipotecato;

3) a vantaggio di colui che, essendo tenuto con altri o per altri al pagamento del debito, aveva interesse di soddisfarlo;

4) a vantaggio dell’erede con beneficio d’inventario, che paga con danaro proprio i debiti ereditari;

5) negli altri casi stabiliti dalla legge.

Art. 1204.

(Terzi garanti).

La surrogazione contemplata nei precedenti articoli ha effetto anche contro i terzi che hanno prestato garanzia per il debitore.

Se il credito e’ garantito da pegno, si osserva la disposizione del secondo comma dell’art. 1263.

Art. 1205.

(Surrogazione parziale).

Se il pagamento e’ parziale, il terzo surrogato e il creditore concorrono nei confronti del debitore in proporzione di quanto e’ loro dovuto, salvo patto contrario.

Sezione III
Della mora del creditore

Art. 1206.

(Condizioni).

Il creditore e’ in mora quando, senza motivo legittimo, non riceve il pagamento offertogli nei modi indicati dagli articoli seguenti o non compie quanto e’ necessario affinche’ il debitore possa adempiere l’obbligazione.

Art. 1207.

(Effetti).

Quando il creditore e’ in mora, e’ a suo carico l’impossibilita’ della prestazione sopravvenuta per causa non imputabile al debitore. Non sono piu’ dovuti gli interessi ne’ i frutti della cosa che non siano stati percepiti dal debitore.

Il creditore e’ pure tenuto a risarcire i danni derivati dalla sua mora e a sostenere le spese per la custodia e la conservazione della cosa dovuta.

Gli effetti della mora si verificano dal giorno dell’offerta, se questa e’ successivamente dichiarata valida con sentenza passata in giudicato o se e’ accettata dal creditore.

Art. 1208.

(Requisiti per la validita’ dell’offerta).

Affinche’ l’offerta sia valida e’ necessario:

1) che sia fatta al creditore capace di ricevere o a chi ha la facolta’ di ricevere per lui;

2) che sia fatta da persona che puo’ validamente adempiere;

3) che comprenda la totalita’ della somma o delle cose dovute, dei frutti o degli interessi e delle spese liquide, e una somma per le spese non liquide, con riserva di un supplemento, se e’ necessario;

4) che il termine sia scaduto, se stipulato in favore del creditore;

5) che si sia verificata la condizione dalla quale dipende l’obbligazione;

6) che l’offerta sia fatta alla persona del creditore o nel suo domicilio;

7) che l’offerta sia fatta da un ufficiale pubblico a cio’ autorizzato.

Il debitore puo’ subordinare l’offerta al consenso del creditore necessario per liberare i beni dalle garanzie reali o da altri vincoli che comunque ne limitino la disponibilita’.

Art. 1209.

(Offerta reale e offerta per intimazione).

Se l’obbligazione ha per oggetto danaro, titoli di credito, ovvero cose mobili da consegnare al domicilio del creditore, l’offerta deve essere reale.

Se si tratta invece di cose mobili da consegnare in luogo diverso, l’offerta consiste nell’intimazione al creditore di riceverle, fatta mediante atto a lui notificato nelle forme prescritte per gli atti di citazione.

Art. 1210.

(Facolta’ di deposito e suoi effetti liberatori).

Se il creditore rifiuta di accettare l’offerta reale o non si presenta per ricevere le cose offertegli mediante intimazione, il debitore puo’ eseguire il deposito.

Eseguito il deposito, quando questo e’ accettato dal creditore o e’ dichiarato valido con sentenza passata in giudicato, il debitore non puo’ piu’ ritirarlo ed e’ liberato dalla sua obbligazione.

Art. 1211.

(Cose deperibili o di dispendiosa custodia).

Se le cose non possono essere conservate o sono deteriorabili, oppure se le spese della loro custodia sono eccessive, il debitore, dopo l’offerta reale o l’intimazione di ritirarle, puo’ farsi autorizzare dal tribunale a venderle nei modi stabiliti per le cose pignorate e a depositarne il prezzo. (111) ((112a))

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AGGIORNAMENTO (111)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, ha disposto (con l’art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall’articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."

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AGGIORNAMENTO (112a)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188, ha disposto (con l’art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."

Art. 1212.

(Requisiti del deposito).

Per la validita’ del deposito e’ necessario:

1) che sia stato preceduto da un’intimazione notificata al creditore e contenente l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo in cui la cosa offerta sara’ depositata;

2) che il debitore abbia consegnato la cosa, con gli interessi e i frutti dovuti fino al giorno dell’offerta, nel luogo indicato dalla legge o, in mancanza, dal giudice;

3) che sia redatto dal pubblico ufficiale un processo verbale da cui risulti la natura delle cose offerte, il rifiuto di riceverle da parte del creditore o la sua mancata comparizione, e infine il fatto del deposito;

4) che, in caso di non comparizione del creditore, il processo verbale di deposito gli sia notificato con l’invito a ritirare la cosa depositata.

Il deposito che ha per oggetto somme di danaro puo’ eseguirsi anche presso un istituto di credito.

Art. 1213.

(Ritiro del deposito).

Il deposito non produce effetto se il debitore lo ritira prima che sia stato accettato dal creditore o prima che sia stato riconosciuto valido con sentenza passata in giudicato.

Se, dopo l’accettazione del deposito o il passaggio in giudicato della sentenza che lo dichiara valido, il creditore consente che il debitore ritiri il deposito, egli non puo’ piu’ rivolgersi contro i condebitori e i fideiussori, ne’ valersi dei privilegi, del pegno e delle ipoteche che garantivano il credito.

Art. 1214.

(Offerta secondo gli usi e deposito).

Se il debitore ha offerto la cosa dovuta nelle forme d’uso anziche’ in quelle prescritte dagli articoli 1208 e 1209, gli effetti della mora si verificano dal giorno in cui egli esegue il deposito a norma dell’art. 1212, se questo e’ accettato dal creditore o e’ dichiarato valido con sentenza passata in giudicato.

Art. 1215.

(Spese).

Quando l’offerta reale e il deposito sono validi, le spese occorse sono a carico del creditore.

Art. 1216.

(Intimazione di ricevere la consegna di un immobile).

Se deve essere consegnato un immobile, l’offerta consiste nell’intimazione al creditore di prenderne possesso. L’intimazione deve essere fatta nella forma prescritta dal secondo comma dell’art. 1209.

Il debitore, dopo l’intimazione al creditore, puo’ ottenere dal giudice la nomina di un sequestratario. In questo caso egli e’ liberato dal momento in cui ha consegnato al sequestratario la cosa dovuta.

Art. 1217.

(Obbligazioni di fare).

Se la prestazione consiste in un fare, il creditore e’ costituito in mora mediante l’intimazione di ricevere la prestazione o di compiere gli atti che sono da parte sua necessari per renderla possibile.

L’intimazione puo’ essere fatta nelle forme d’uso.

CAPO III
Dell’inadempimento delle obbligazioni

Art. 1218.

(Responsabilita’ del debitore).

Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta e’ tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo e’ stato determinato da impossibilita’ della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

Art. 1219.

(Costituzione in mora).

Il debitore e’ costituito in mora mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto.

Non e’ necessaria la costituzione in mora:

1) quando il debito deriva da fatto illecito;

2) quando il debitore ha dichiarato per iscritto di non volere eseguire l’obbligazione;

3) quando e’ scaduto il termine, se la prestazione deve essere eseguita al domicilio del creditore. Se il termine scade dopo la morte del debitore, gli eredi non sono costituiti in mora che mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto, e decorsi otto giorni dall’intimazione o dalla richiesta.

Art. 1220.

(Offerta non formale).

Il debitore non puo’ essere considerato in mora, se tempestivamente ha fatto offerta della prestazione dovuta, anche senza osservare le forme indicate nella sezione III del precedente capo, a meno che il creditore l’abbia rifiutata per un motivo legittimo.

Art. 1221.

(Effetti della mora sul rischio).

Il debitore che e’ in mora non e’ liberato per la sopravvenuta impossibilita’ della prestazione derivante da causa a lui non imputabile, se non prova che l’oggetto della prestazione sarebbe ugualmente perito presso il creditore.

In qualunque modo sia perita o smarrita una cosa illecitamente sottratta, la perdita di essa non libera chi l’ha sottratta dall’obbligo di restituirne il valore.

Art. 1222.

(Inadempimento di obbligazioni negative).

Le disposizioni sulla mora non si applicano alle obbligazioni di non fare; ogni fatto compiuto in violazione di queste costituisce di per se’ inadempimento.

Art. 1223.

(Risarcimento del danno).

Il risarcimento del danno per l’inadempimento o per il ritardo deve comprendere cosi’ la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta.

Art. 1224.

(Danni nelle obbligazioni pecuniarie).

Nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di danaro, sono dovuti dal giorno della mora gli interessi legali, anche se non erano dovuti precedentemente e anche se il creditore non prova di aver sofferto alcun danno. Se prima della mora erano dovuti interessi in misura superiore a quella legale, gli interessi moratori sono dovuti nella stessa misura.

Al creditore che dimostra di aver subito un danno maggiore spetta l’ulteriore risarcimento. Questo non e’ dovuto se e’ stata convenuta la misura degli interessi moratori.

Art. 1225.

(Prevedibilita’ del danno).

Se l’inadempimento o il ritardo non dipende da dolo del debitore, il risarcimento e’ limitato al danno che poteva prevedersi nel tempo in cui e’ sorta l’obbligazione.

Art. 1226.

(Valutazione equitativa del danno).

Se il danno non puo’ essere provato nel suo preciso ammontare, e’ liquidato dal giudice con valutazione equitativa.

Art. 1227.

(Concorso del fatto colposo del creditore).

Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento e’ diminuito secondo la gravita’ della colpa e l’entita’ delle conseguenze che ne sono derivate.

Il risarcimento non e’ dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza.

Art. 1228.

(Responsabilita’ per fatto degli ausiliari).

Salva diversa volonta’ delle parti, il debitore che nell’adempimento dell’obbligazione si vale dell’opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro.

Art. 1229.

(Clausole di esonero da responsabilita’).

E’ nullo qualsiasi patto che esclude o limita preventivamente la responsabilita’ del debitore per dolo o per colpa grave.

E’ nullo altresi’ qualsiasi patto preventivo di esonero o di limitazione di responsabilita’ per i casi in cui il fatto del debitore o dei suoi ausiliari costituisca violazione di obblighi derivanti da norme di ordine pubblico.

CAPO IV
Dei modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall’adempimento
Sezione I
Della novazione

Art. 1230.

(Novazione oggettiva).

L’obbligazione si estingue quando le parti sostituiscono all’obbligazione originaria una nuova obbligazione con oggetto o titolo diverso.

La volonta’ di estinguere l’obbligazione precedente deve risultare in modo non equivoco.

Art. 1231.

(Modalita’ che non importano novazione).

Il rilascio di un documento o la sua rinnovazione, l’apposizione o l’eliminazione di un termine e ogni altra modificazione accessoria dell’obbligazione non producono novazione.

Art. 1232.

(Privilegi, pegno e ipoteche).

I privilegi, il pegno e le ipoteche del credito originario si estinguono, se le parti non convengono espressamente di mantenerli per il nuovo credito.

Art. 1233.

(Riserva delle garanzie nelle obbligazioni solidali).

Se la novazione si effettua tra il creditore e uno dei debitori in solido con effetto liberatorio per tutti, i privilegi, il pegno e le ipoteche del credito anteriore possono essere riservati soltanto sui beni del debitore che fa la novazione.

Art. 1234.

(Inefficacia della novazione).

La novazione e’ senza effetto, se non esisteva l’obbligazione originaria.

Qualora l’obbligazione originaria derivi da un titolo annullabile, la novazione e’ valida se il debitore ha assunto validamente il nuovo debito conoscendo il vizio del titolo originario.

Art. 1235.

(Novazione soggettiva).

Quando un nuovo debitore e’ sostituito a quello originario che viene liberato, si osservano le norme contenute nel capo VI di questo titolo.

Sezione II
Della remissione

Art. 1236.

(Dichiarazione di remissione del debito).

La dichiarazione del creditore di rimettere il debito estingue l’obbligazione quando e’ comunicata al debitore, salvo che questi dichiari in un congruo termine di non volerne profittare.

Art. 1237.

(Restituzioni volontaria del titolo).

La restituzione volontaria del titolo originale del credito, fatta dal creditore al debitore, costituisce prova della liberazione anche rispetto ai condebitori in solido.

Se il titolo del credito e’ in forma pubblica, la consegna volontaria della copia spedita in forma esecutiva fa presumere la liberazione, salva la prova contraria.

Art. 1238.

(Rinunzia alle garanzie).

La rinunzia alle garanzie dell’obbligazione non fa presumere la remissione del debito.

Art. 1239.

(Fideiussori).

La remissione accordata al debitore principale libera i fideiussori.

La remissione accordata a uno dei fideiussori non libera gli altri che per la parte del fideiussore liberato. Tuttavia se gli altri fideiussori hanno consentito la liberazione, essi rimangono obbligati per l’intero.

Art. 1240.

(Rinunzia a una garanzia verso corrispettivo).

Il creditore che ha rinunziato, verso corrispettivo, alla garanzia prestata da un terzo deve imputare al debito principale quanto ha ricevuto, a beneficio del debitore e di coloro che hanno prestato garanzia per l’adempimento dell’obbligazione.

Sezione III
Della compensazione

Art. 1241.

(Estinzione per compensazione).

Quando due persone sono obbligate l’una verso l’altra, i due debiti si estinguono per le quantita’ corrispondenti, secondo le norme degli articoli che seguono.

Art. 1242.

(Effetti della compensazione).

La compensazione estingue i due debiti dal giorno della loro coesistenza. Il giudice non puo’ rilevarla d’ufficio.

La prescrizione non impedisce la compensazione, se non era compiuta quando si e’ verificata la coesistenza dei due debiti.

Art. 1243.

(Compensazione legale e giudiziale).

La compensazione si verifica solo tra due debiti che hanno per oggetto una somma di danaro o una quantita’ di cose fungibili dello stesso genere e che sono ugualmente liquidi ed esigibili.

Se il debito opposto in compensazione non e’ liquido ma e’ di facile e pronta liquidazione, il giudice puo’ dichiarare la compensazione per la parte del debito che riconosce esistente, e puo’ anche sospendere la condanna per il credito liquido fino all’accertamento del credito opposto in compensazione.

Art. 1244.

(Dilazione).

La dilazione concessa gratuitamente dal creditore non e’ di ostacolo alla compensazione.

Art. 1245.

(Debiti non pagabili nello stesso luogo).

Quando i due debiti non sono pagabili nello stesso luogo, si devono computare le spese del trasporto al luogo del pagamento.

Art. 1246.

(Casi in cui la compensazione non si verifica).

La compensazione si verifica qualunque sia il titolo dell’uno o dell’altro debito, eccettuati i casi:

1) di credito per la restituzione di cose di cui il proprietario sia stato ingiustamente spogliato;

2) di credito per la restituzione di cose depositate o date in comodato;

3) di credito dichiarato impignorabile;

4) di rinunzia alla compensazione fatta preventivamente dal debitore;

5) di divieto stabilito dalla legge.

Art. 1247.

(Compensazione opposta da terzi garanti).

Il fideiussore puo’ opporre in compensazione il debito che il creditore ha verso il debitore principale.

Lo stesso diritto spetta al terzo che ha costituito un’ipoteca o un pegno.

Art. 1248.

(Inopponibilita’ della compensazione).

Il debitore, se ha accettato puramente e semplicemente la cessione che il creditore ha fatta delle sue ragioni a un terzo, non puo’ opporre al cessionario la compensazione che avrebbe potuto opporre al cedente.

La cessione non accettata dal debitore, ma a questo notificata, impedisce la compensazione dei crediti sorti posteriormente alla notificazione.

Art. 1249.

(Compensazione di piu’ debiti).

Quando una persona ha verso un’altra piu’ debiti compensabili, si osservano per la compensazione le disposizioni del secondo comma dell’art. 1193.

Art. 1250.

(Compensazione rispetto ai terzi).

La compensazione non si verifica in pregiudizio dei terzi che hanno acquistato diritti di usufrutto o di pegno su uno dei crediti.

Art. 1251.

(Garanzie annesse al credito).

Chi ha pagato un debito mentre poteva invocare la compensazione non puo’ piu’ valersi, in pregiudizio dei terzi, dei privilegi e delle garanzie a favore del suo credito, salvo che abbia ignorato l’esistenza di questo per giusti motivi.

Art. 1252.

(Compensazione volontaria).

Per volonta’ delle parti puo’ aver luogo compensazione anche se non ricorrono le condizioni previste dagli articoli precedenti.

Le parti possono anche stabilire preventivamente le condizioni di tale compensazione.

Sezione IV
Della confusione

Art. 1253.

(Effetti della confusione).

Quando le qualita’ di creditore e di debitore si riuniscono nella stessa persona, l’obbligazione si estingue, e i terzi che hanno prestato garanzia per il debitore sono liberati.

Art. 1254.

(Confusione rispetto ai terzi).

La confusione non opera in pregiudizio dei terzi che hanno acquistato diritti di usufrutto o di pegno sul credito.

Art. 1255.

(Riunione delle qualita’ di fideiussore e di debitore).

Se nella medesima persona si riuniscono le qualita’ di fideiussore e di debitore principale, la fideiussione resta in vita, purche’ il creditore vi abbia interesse.

Sezione V
Dell’impossibilita’ sopravvenuta per causa non imputabile al debitore

Art. 1256.

(Impossibilita’ definitiva e impossibilita’ temporanea).

L’obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile.

Se l’impossibilita’ e’ solo temporanea, il debitore, finche’ essa perdura, non e’ responsabile del ritardo nell’adempimento. Tuttavia l’obbligazione si estingue se l’impossibilita’ perdura fino a quando, in relazione al titolo dell’obbligazione o alla natura dell’oggetto, il debitore non puo’ piu’ essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione ovvero il creditore non ha piu’ interesse a conseguirla.

Art. 1257.

(Smarrimento di cosa determinata).

La prestazione che ha per oggetto una cosa determinata si considera divenuta impossibile anche quando la cosa e’ smarrita senza che possa esserne provato il perimento.

In caso di successivo ritrovamento della cosa, si applicano le disposizioni del secondo comma dell’articolo precedente.

Art. 1258.

(Impossibilita’ parziale).

Se la prestazione e’ divenuta impossibile solo in parte, il debitore si libera dall’obbligazione eseguendo la prestazione per la parte che e’ rimasta possibile.

La stessa disposizione si applica quando, essendo dovuta una cosa determinata, questa ha subito un deterioramento, o quando residua alcunche’ dal perimento totale della cosa.

Art. 1259.

(Subingresso del creditore nei diritti del debitore).

Se la prestazione che ha per oggetto una cosa determinata e’ divenuta impossibile, in tutto o in parte, il creditore subentra nei diritti spettanti al debitore in dipendenza del fatto che ha causato l’impossibilita’, e puo’ esigere dal debitore la prestazione di quanto questi abbia conseguito a titolo di risarcimento.

CAPO V
Della cessione dei crediti

Art. 1260.

(Cedibilita’ dei crediti).

Il creditore puo’ trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore, purche’ il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge.

Le parti possono escludere la cedibilita’ del credito; ma il patto non e’ opponibile al cessionario, se non si prova che egli lo conosceva al tempo della cessione.

Art. 1261.

(Divieti di cessione).

I magistrati dell’ordine giudiziario, i funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie, gli ufficiali giudiziari, gli avvocati, i procuratori, i patrocinatori e i notai non possono, neppure per interposta persona, rendersi cessionari di diritti sui quali e’ sorta contestazione davanti l’autorita’ giudiziaria di cui fanno parte o nella cui giurisdizione esercitano le loro funzioni, sotto pena di nullita’ e dei danni.

La disposizione del comma precedente non si applica alle cessioni di azioni ereditarie tra coeredi, ne’ a quelle fatte in pagamento di debiti o per difesa di beni posseduti dal cessionario.

Art. 1262.

(Documenti probatori del credito).

Il cedente deve consegnare al cessionario i documenti probatori del credito che sono in suo possesso.

Se e’ stata ceduta solo una parte del credito, il cedente e’ tenuto a dare al cessionario una copia autentica dei documenti.

Art. 1263.

(Accessori del credito).

Per effetto della cessione, il credito e’ trasferito al cessionario con i privilegi, con le garanzie personali e reali e con gli altri accessori.

Il cedente non puo’ trasferire al cessionario, senza il consenso del costituente, il possesso della cosa ricevuta in pegno; in caso di dissenso, il cedente rimane custode del pegno.

Salvo patto contrario, la cessione non comprende i frutti scaduti.

Art. 1264.

(Efficacia della cessione riguardo al debitore ceduto).

La cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l’ha accettata o quando gli e’ stata notificata.

Tuttavia, anche prima della notificazione, il debitore che paga al cedente non e’ liberato, se il cessionario prova che il debitore medesimo era a conoscenza dell’avvenuta cessione.

Art. 1265.

(Efficacia della cessione riguardo ai terzi).

Se il medesimo credito ha formato oggetto di piu’ cessioni a persone diverse, prevale la cessione notificata per prima al debitore, o quella che e’ stata prima accettata dal debitore con atto di data certa, ancorche’ essa sia di data posteriore.

La stessa norma si osserva quando il credito ha formato oggetto di costituzione di usufrutto o di pegno.

Art. 1266.

(Obbligo di garanzia del cedente).

Quando la cessione e’ a titolo oneroso, il cedente e’ tenuto a garantire l’esistenza del credito al tempo della cessione. La garanzia puo’ essere esclusa per patto, ma il cedente resta sempre obbligato per il fatto proprio.

Se la cessione e’ a titolo gratuito, la garanzia e’ dovuta solo nei casi e nei limiti in cui la legge pone a carico del donante la garanzia per l’evizione.

Art. 1267.

(Garanzia della solvenza del debitore).

Il cedente non risponde della solvenza del debitore, salvo che ne abbia assunto la garanzia. In questo caso egli risponde nei limiti di quanto ha ricevuto; deve inoltre corrispondere gli interessi, rimborsare le spese della cessione e quelle che il cessionario abbia sopportate per escutere il debitore, e risarcire il danno. Ogni patto diretto ad aggravare la responsabilita’ del cedente e’ senza effetto.

Quando il cedente ha garantito la solvenza del debitore, la garanzia cessa, se la mancata realizzazione del credito per insolvenza del debitore e’ dipesa da negligenza del cessionario nell’iniziare o nel proseguire le istanze contro il debitore stesso.

CAPO VI
Della delegazione, dell’espromissione e dell’accollo

Art. 1268.

(Delegazione cumulativa).

Se il debitore assegna al creditore un nuovo debitore, il quale si obbliga verso il creditore, il debitore originario non e’ liberato dalla sua obbligazione, salva che il creditore dichiari espressamente di liberarlo.

Tuttavia il creditore che ha accettato l’obbligazione del terzo non puo’ rivolgersi al delegante, se prima non ha richiesto al delegato l’adempimento.

Art. 1269.

(Delegazione di pagamento).

Se il debitore per eseguire il pagamento ha delegato un terzo, questi puo’ obbligarsi verso il creditore, salvo che il debitore l’abbia vietato.

Il terzo delegato per eseguire il pagamento non e’ tenuto ad accettare l’incarico, ancorche’ sia debitore del delegante. Sono salvi gli usi diversi.

Art. 1270.

(Estinzione della delegazione).

Il delegante puo’ revocare la delegazione, fino a quando il delegato non abbia assunto l’obbligazione in confronto del delegatario o non abbia eseguito il pagamento a favore di questo.

Il delegato puo’ assumere l’obbligazione o eseguire il pagamento a favore del delegatario anche dopo la morte o la sopravvenuta incapacita’ del delegante.

Art. 1271.

(Eccezioni opponibili dal delegato).

Il delegato puo’ opporre al delegatario le eccezioni relative ai suoi rapporti con questo.

Se le parti non hanno diversamente pattuito, il delegato non puo’ opporre al delegatario, benche’ questi ne fosse stato a conoscenza, le eccezioni che avrebbe opporre al creditore le eccezioni relative ai suoi rapporto tra delegante e delegatario.

Il delegato non puo’ neppure opporre le eccezioni relative al rapporto tra il delegante e il delegatario, se ad esso le parti non hanno fatto espresso riferimento.

Art. 1272.

(Espromissione).

Il terzo che, senza delegazione del debitore, ne assume verso il creditore il debito, e’ obbligato in solido col debitore originario, se il creditore non dichiara espressamente di liberare quest’ultimo.

Se non si e’ convenuto diversamente, il terzo non puo’ opporre al creditore le eccezioni relative ai suoi rapporti col debitore originario.

Puo’ opporgli invece le eccezioni che al creditore avrebbe potuto opporre il debitore originario, se non sono personali a quest’ultimo e non derivano da fatti successivi all’espromissione. Non puo’ opporgli la compensazione che avrebbe potuto opporre il debitore originario, quantunque si sia verificata prima dell’espromissione.

Art. 1273.

(Accollo).

Se il debitore e un terzo convengono che questi assuma il debito dell’altro, il creditore puo’ aderire alla convenzione, rendendo irrevocabile la stipulazione a suo favore.

L’adesione del creditore importa liberazione del debitore originario solo se cio’ costituisce condizione espressa della stipulazione o se il creditore dichiara espressamente di liberarlo.

Se non vi e’ liberazione del debitore, questi rimane obbligato in solido col terzo.

In ogni caso il terzo e’ obbligato verso il creditore che ha aderito alla stipulazione nei limiti in cui ha assunto il debito, e puo’ opporre al creditore le eccezioni fondate sul contratto in base al quale l’assunzione e’ avvenuta.

Art. 1274.

(Insolvenza del nuovo debitore).

Il creditore che, in seguito a delegazione, ha liberato il debitore originario, non ha azione contro di lui se il delegato diviene insolvente, salvo che ne abbia fatto espressa riserva.

Tuttavia, se il delegato era insolvente al tempo in cui assunse il debito in confronto del creditore, il debitore originario non e’ liberato.

Le medesime disposizioni si osservano quando il creditore ha aderito all’accollo stipulato a suo favore e la liberazione del debitore originario era condizione espressa della stipulazione.

Art. 1275.

(Estinzione delle garanzie).

In tutti i casi nei quali il creditore libera il debitore originario, si estinguono le garanzie annesse al credito, se colui che le ha prestate non consente espressamente a mantenerle.

Art. 1276.

(Invalidita’ della nuova obbligazione).

Se l’obbligazione assunta dal nuovo debitore verso il creditore, e’ dichiarata nulla o annullata, e il creditore aveva liberato il debitore originario, l’obbligazione di questo rivive, ma il creditore non puo’ valersi delle garanzie prestate da terzi.

CAPO VII
Di alcune specie di obbligazioni
Sezione I
Delle obbligazioni pecuniarie

Art. 1277.

(Debito di somma di danaro).

I debiti pecuniari si estinguono con moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento e per il suo valore nominale.

Se la somma dovuta era determinata in una moneta che non ha piu’ corso legale al tempo del pagamento, questo deve farsi in moneta legale ragguagliata per valore alla prima.

Art. 1278.

(Debito di somma di monete non aventi corso legale).

Se la somma dovuta e’ determinata in una moneta non avente corso legale nello Stato, il debitore ha facolta’ di pagare in moneta legale, al corso del cambio nel giorno della scadenza e nel luogo stabilito per il pagamento.

Art. 1279.

(Clausola di pagamento effettivo in monete non aventi corso legale).

La disposizione dell’articolo precedente non si applica, se la moneta non avente corso legale nello Stato e’ indicata con la clausola «effettivo» o altra equivalente, salvo che alla scadenza dell’obbligazione non sia possibile procurarsi tale moneta.

Art. 1280.

(Debito di specie monetaria avente valore intrinseco).

Il pagamento deve farsi con una specie di moneta avente valore intrinseco, se cosi’ e’ stabilito dal titolo costitutivo del debito, sempreche’ la moneta avesse corso legale al tempo in cui l’obbligazione fu assunta.

Se pero’ la moneta non e’ reperibile, o non ha piu’ corso, o ne e’ alterato il valore intrinseco, il pagamento si effettua con moneta corrente che rappresenti il valore intrinseco che la specie monetaria dovuta aveva al tempo in cui l’obbligazione fu assunta.

Art. 1281.

(Leggi speciali).

Le norme che precedono si osservano in quanto non siano in contrasto con i principi derivanti da leggi speciali.

Sono salve le disposizioni particolari concernenti i pagamenti da farsi fuori del territorio dello Stato.

Art. 1282.

(Interessi nelle obbligazioni pecunarie).

I crediti liquidi ed esigibili di somme di danaro producono interessi di pieno diritto, salvo che la legge o il titolo stabiliscano diversamente.

Salvo patto contrario, i crediti per fitti e pigioni non producono interessi se non dalla costituzione in mora.

Se il credito ha per oggetto rimborso di spese fatte per cose da restituire, non decorrono interessi per il periodo di tempo in cui chi ha fatto le spese abbia goduto della cosa senza corrispettivo e senza essere tenuto a render conto del godimento.

Art. 1283.

(Anatocismo).

In mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi.

Art. 1284.

(Saggio degli interessi).

Il saggio degli interessi legali e’ determinato in misura pari al 5 per cento in ragione d’anno. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non oltre il 15 dicembre dell’anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, puo’ modificarne annualmente la misura, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell’anno. Qualora entro il 15 dicembre non sia fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l’anno successivo. (129a) (140a) (151a) (161a) (193a) (211a) (221a) (237a) (244a) (252a) (260a)((276))

Allo stesso saggio si computano gli interessi convenzionali, se le parti non ne hanno determinato la misura.

Gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto; altrimenti sono dovuti nella misura legale.

Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui e’ proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali e’ pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. (242)

La disposizione del quarto comma si applica anche all’atto con cui si promuove il procedimento arbitrale. (242)

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AGGIORNAMENTO (129a)

Il Decreto 10 dicembre 1998 (in G.U. 11/12/1998, n. 289) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che "La misura del saggio degli interessi legali di cui all’art. 1284 del codice civile e’ fissata al 2,5 per cento in ragione d’anno, con decorrenza dal 1 gennaio 1999".

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AGGIORNAMENTO (140a)

Il Decreto 11 dicembre 2000 (in G.U. 15/12/2000, n. 292) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che "La misura del saggio degli interessi legali di cui all’art. 1284 del codice civile e’ fissata al 3,5 per cento in ragione d’anno, con decorrenza dal 1o gennaio 2001".

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AGGIORNAMENTO (151a)

Il Decreto 11 dicembre 2001 (in G.U. 14/12/2001, n. 290) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che "La misura del saggio degli interessi legali di cui all’art. 1284 del codice civile e’ fissata al 3 per cento in ragione d’anno, con decorrenza dal 1 gennaio 2002".

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AGGIORNAMENTO (161a)

Il Decreto 1 dicembre 2003 (in G.U. 10/12/2003, n. 286) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che "La misura del saggio degli interessi legali di cui all’art. 1284 del codice civile e’ fissata al 2,5 per cento in ragione d’anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2004".

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AGGIORNAMENTO (193a)

Il Decreto 12 dicembre 2007 (in G.U. 15/12/2007, n. 291) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che "La misura del saggio degli interessi legali di cui all’art. 1284 del codice civile e’ fissata al 3 per cento in ragione d’anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2008".

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AGGIORNAMENTO (207a)

Il Decreto 4 dicembre 2009 (in G.U. 15/12/2009, n. 291) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che "La misura del saggio degli interessi legali di cui all’art. 1284 del codice civile e’ fissata all’1% in ragione d’anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2010".

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AGGIORNAMENTO (211a)

Il Decreto 7 dicembre 2010 (in G.U. 15/12/2010, n. 292) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che "La misura del saggio degli interessi legali di cui all’articolo 1284 del codice civile e’ fissata all’1,5% in ragione d’anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2011".

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AGGIORNAMENTO (221a)

Il Decreto 12 dicembre 2011 (in G.U. 15/12/2011, n. 291) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che "La misura del saggio degli interessi legali di cui all’art. 1284 del codice civile e’ fissata al 2,5% in ragione d’anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2012".

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AGGIORNAMENTO (237a)

Il Decreto 12 dicembre 2013 (in G.U. 13/12/2013, n. 292) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che "La misura del saggio degli interessi legali di cui all’articolo 1284 del codice civile e’ fissata all’1 per cento in ragione d’anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2014".

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AGGIORNAMENTO (242)

Il D.L. 12 settembre 2014, n. 132 convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162 ha disposto (con l’art. 17, comma 2) che le presenti modifiche producono effetti rispetto ai procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge di conversione del decreto medesimo.

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AGGIORNAMENTO (244a)

Il Decreto 11 dicembre 2014 (in G.U. 15/12/2014, n. 290) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che "La misura del saggio degli interessi legali di cui all’articolo 1284 del codice civile e’ fissata allo 0,5 per cento in ragione d’anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2015".

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AGGIORNAMENTO (252a)

Il Decreto 11 dicembre 2015 (in G.U. 15/12/2015, n. 291) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che "La misura del saggio degli interessi legali di cui all’articolo 1284 del codice civile e’ fissata allo 0,2 per cento in ragione d’anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2016".

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AGGIORNAMENTO (260a)

Il Decreto 7 dicembre 2016 (in G.U. 14/12/2016, n. 291) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che "La misura del saggio degli interessi legali di cui all’art. 1284 del codice civile e’ fissata allo 0,1 per cento in ragione d’anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2017".

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AGGIORNAMENTO (276)

Il Decreto 13 dicembre 2017 (in G.U. 15/12/2017, n. 292) ha disposto (con l’art. 1, comam 1) che "La misura del saggio degli interessi legali di cui all’art. 1284 del codice civile e’ fissata allo 0,3 per cento in ragione d’anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2018".

Sezione II
Delle obbligazioni alternative

Art. 1285.

(Obbligazione alternativa).

Il debitore di un’obbligazione alternativa si libera eseguendo una delle due prestazioni dedotte in obbligazione, ma non puo’ costringere il creditore a ricevere parte dell’una e parte dell’altra.

Art. 1286.

(Facolta’ di scelta).

La scelta spetta al debitore, se non e’ stata attribuita al creditore o ad un terzo.

La scelta diviene irrevocabile con l’esecuzione di una delle due prestazioni, ovvero con la dichiarazione di scelta, comunicata all’altra parte, o ad entrambe se la scelta e’ fatta da un terzo.

Se la scelta deve essere fatta da piu’ persone, il giudice puo’ fissare loro un termine. Se la scelta non e’ fatta nel termine stabilito, essa e’ fatta dal giudice.

Art. 1287.

(Decadenza dalla facolta’ di scelta).

Quando il debitore, condannato alternativamente a due prestazioni, non ne esegue alcuna nel termine assegnatogli dal giudice, la scelta spetta al creditore.

Se la facolta’ di scelta spetta al creditore e questi non l’esercita nel termine stabilito o in quello fissatogli dal debitore, la scelta passa a quest’ultimo.

Se la scelta e’ rimessa a un terzo e questi non la fa nel termine assegnatogli, essa e’ fatta dal giudice.

Art. 1288.

(Impossibilita’ di una delle prestazioni).

L’obbligazione alternativa si considera semplice, se una delle due prestazioni non poteva formare oggetto di obbligazione o se e’ divenuta impossibile per causa non imputabile ad alcuna delle parti.

Art. 1289.

(Impossibilita’ colposa di una delle prestazioni).

Quando la scelta spetta al debitore, l’obbligazione alternativa diviene semplice, se una delle due prestazioni diventa impossibile anche per causa a lui imputabile. Se una delle due prestazioni diviene impossibile per colpa del creditore, il debitore e’ liberato dall’obbligazione, qualora non preferisca eseguire l’altra prestazione e chiedere il risarcimento dei danni.

Quando la scelta spetta al creditore, il debitore e’ liberato dall’obbligazione, se una delle due prestazioni diviene impossibile per colpa del creditore, salvo che questi preferisca esigere l’altra prestazione e risarcire il danno. Se dell’impossibilita’ deve rispondere il debitore, il creditore puo’ scegliere l’altra prestazione o esigere il risarcimento del danno.

Art. 1290.

(Impossibilita’ sopravvenuta di entrambe le prestazioni).

Qualora entrambe le prestazioni siano divenute impossibili e il debitore debba rispondere riguardo a una di esse, egli deve pagare l’equivalente di quella che e’ divenuta impossibile per l’ultima, se la scelta spettava a lui. Se la scelta spettava al creditore, questi puo’ domandare l’equivalente dell’una o dell’altra.

Art. 1291.

(Obbligazione con alternativa multipla).

Le regole stabilite in questa sezione si osservano anche quando le prestazioni dedotte in obbligazione sono piu’ di due.

Sezione III
Delle obbligazioni in solido

Art. 1292.

(Nozione della solidarieta’).

L’obbligazione e’ in solido quando piu’ debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno puo’ essere costretto all’adempimento per la totalita’ e l’adempimento da parte di uno libera gli altri; oppure quando tra piu’ creditori ciascuno ha diritto di chiedere l’adempimento dell’intera obbligazione e l’adempimento conseguito da uno di essi libera il debitore verso tutti i creditori.

Art. 1293.

(Modalita’ varie dei singoli rapporti).

La solidarieta’ non e’ esclusa dal fatto che i singoli debitori siano tenuti ciascuno con modalita’ diverse, o il debitore comune sia tenuto con modalita’ diverse di fronte ai singoli creditori.

Art. 1294.

(Solidarieta’ tra condebitori).

I condebitori sono tenuti in solido, se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente.

Art. 1295.

(Divisibilita’ tra gli eredi).

Salvo patto contrario, l’obbligazione si divide tra gli eredi di uno dei condebitori o di uno dei creditori in solido, in proporzione delle rispettive quote.

Art. 1296.

(Scelta del creditore per il pagamento).

Il debitore ha la scelta di pagare all’uno o all’altro dei creditori in solido, quando non e’ stato prevenuto da uno di essi con domanda giudiziale.

Art. 1297.

(Eccezioni personali).

Uno dei debitori in solido non puo’ opporre al creditore le eccezioni personali agli altri debitori.

A uno dei creditori in solido il debitore non puo’ opporre le eccezioni personali agli altri creditori.

Art. 1298.

(Rapporti interni tra debitori o creditori solidali).

Nei rapporti interni l’obbligazione in solido si divide tra i diversi debitori o tra i diversi creditori, salvo che sia stata contratta nell’interesse esclusivo di alcuno di essi.

Le parti di ciascuno si presumono uguali, se non risulta diversamente.

Art. 1299.

(Regresso tra condebitori).

Il debitore in solido che ha pagato l’intero debito puo’ ripetere dai condebitori soltanto la parte di ciascuno di essi.

Se uno di questi e’ insolvente, la perdita si ripartisce per contributo tra gli altri condebitori, compreso quello che ha fatto il pagamento.

La stessa norma si applica qualora sia insolvente il condebitore nel cui esclusivo interesse l’obbligazione era stata assunta.

Art. 1300.

(Novazione).

La novazione tra il creditore e uno dei debitori in solido libera gli altri debitori. Qualora pero’ si sia voluto limitare la novazione a uno solo dei debitori, gli altri non sono liberati che per la parte di quest’ultimo.

Se convenuta tra uno dei creditori in solido e il debitore, la novazione ha effetto verso gli altri creditori solo per la parte del primo.

Art. 1301.

(Remissione).

La remissione a favore di uno dei debitori in solido libera anche gli altri debitori, salvo che il creditore abbia riservato il suo diritto verso gli altri, nel qual caso il creditore non puo’ esigere il credito da questi, se non detratta la parte del debitore a favore del quale ha consentito la remissione.

Se la remissione e’ fatta da uno dei creditori in solido, essa libera il debitore verso gli altri creditori solo per la parte spettante al primo.

Art. 1302.

(Compensazione).

Ciascuno dei debitori in solido puo’ opporre in compensazione il credito di un condebitore solo fino alla concorrenza della parte di quest’ultimo.

A uno dei creditori in solido il debitore puo’ opporre in compensazione cio’ che gli e’ dovuto da un altro dei creditori, ma solo per la parte di questo.

Art. 1303.

(Confusione).

Se nella medesima persona si riuniscono le qualita’ di creditore e di debitore in solido, l’obbligazione degli altri debitori si estingue per la parte di quel condebitore.

Se nella medesima persona si riuniscono le qualita’ di debitore e di creditore in solido, l’obbligazione si estingue per la parte di questo.

Art. 1304.

(Transazione).

La transazione fatta dal creditore con uno dei debitori in solido non produce effetto nei confronti degli altri, se questi non dichiarano di volerne profittare.

Parimenti, se e’ intervenuta tra uno dei creditori in solido e il debitore, la transazione non ha effetto nei confronti degli altri creditori, se questi non dichiarano di volerne profittare.

Art. 1305.

(Giuramento).

Il giuramento sul debito e non sul vincolo solidale, deferito da uno dei debitori in solido al creditore o da uno dei creditori in solido al debitore, ovvero dal creditore a uno dei debitori in solido o dal debitore a uno dei creditori in solido, produce gli effetti seguenti:

il giuramento ricusato dal creditore o dal debitore, ovvero prestato dal condebitore o dal concreditore in solido, giova agli altri condebitori o concreditori;

il giuramento prestato dal creditore o dal debitore, ovvero ricusato dal condebitore o dal concreditore in solido, nuoce solo a chi lo ha deferito o a colui al quale e’ stato deferito.

Art. 1306.

(Sentenza).

La sentenza pronunziata tra il creditore e uno dei debitori in solido, o tra il debitore e uno dei creditori in solido, non ha effetto contro gli altri debitori o contro gli altri creditori.

Gli altri debitori possono opporla al creditore, salvo che sia fondata sopra ragioni personali al condebitore; gli altri creditori possono farla valere contro il debitore, salve le eccezioni personali che questi puo’ opporre a ciascuno di essi.

Art. 1307.

(Inadempimento).

Se l’adempimento dell’obbligazione e’ divenuto impossibile per causa imputabile a uno o piu’ condebitori, gli altri condebitori non sono liberati dall’obbligo solidale di corrispondere il valore della prestazione dovuta. Il creditore puo’ chiedere il risarcimento del danno ulteriore al condebitore o a ciascuno dei condebitori inadempienti.

Art. 1308.

(Costituzione in mora).

La costituzione in mora di uno dei debitori in solido non ha effetto riguardo agli altri, salvo il disposto dell’art. 1310.

La costituzione in mora del debitore da parte di uno dei creditori in solido giova agli altri.

Art. 1309.

(Riconoscimento del debito).

Il riconoscimento del debito fatto da uno dei debitori in solido non ha effetto riguardo agli altri; se e’ fatto dal debitore nei confronti di uno dei creditori in solido, giova agli altri.

Art. 1310.

(Prescrizione).

Gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido, oppure uno dei creditori in solido interrompe la prescrizione contro il comune debitore, hanno effetto riguardo agli altri debitori o agli altri creditori.

La sospensione della prescrizione nei rapporti di uno dei debitori o di uno dei creditori in solido non ha effetto riguardo agli altri. Tuttavia il debitore che sia stato costretto a pagare ha regresso contro i condebitori liberati in conseguenza della prescrizione.

La rinunzia alla prescrizione fatta da uno dei debitori in solido non ha effetto riguardo agli altri; fatta in confronto di uno dei creditori in solido, giova agli altri. Il condebitore che ha rinunziato alla prescrizione non ha regresso verso gli altri debitori liberati in conseguenza della prescrizione medesima.

Art. 1311.

(Rinunzia alla solidarieta’).

Il creditore che rinunzia alla solidarieta’ a favore di uno dei debitori conserva l’azione in solido contro gli altri.

Rinunzia alla solidarieta’:

1) il creditore che rilascia a uno dei debitori quietanza per la parte di lui senza alcuna riserva;

2) il creditore che ha agito giudizialmente contro uno dei debitori per la parte di lui, se questi ha aderito alla domanda, o se e’ stata pronunciata una sentenza di condanna.

Art. 1312.

(Pagamento separato dei frutti o degli interessi).

Il creditore che riceve, separatamente e senza riserva, la parte dei frutti o degli interessi che e’ a carico di uno dei debitori perde contro di lui l’azione in solido per i frutti o per gli interessi scaduti, ma la conserva per quelli futuri.

Art. 1313.

(Insolvenza di un condebitore in caso di rinunzia alla solidarieta’).

 

Nel caso di rinunzia del creditore alla solidarieta’ verso alcuno dei debitori, se uno degli altri e’ insolvente, la sua parte di debito e’ ripartita per contributo tra tutti i condebitori, compreso quello che era stato liberato dalla solidarieta’.

Sezione IV
Delle obbligazioni divisibili e indivisibili

Art. 1314.

(Obbligazioni divisibili).

Se piu’ sono i debitori o i creditori di una prestazione divisibile e l’obbligazione non e’ solidale, ciascuno dei creditori non puo’ domandare il soddisfacimento del credito che per la sua parte, e ciascuno dei debitori non e’ tenuto a pagare il debito che per la sua parte.

Art. 1315.

(Limiti alla divisibilita’ tra gli eredi del debitore).

Il beneficio della divisione non puo’ essere opposto da quello tra gli eredi del debitore, che e’ stato incaricato di eseguire la prestazione o che e’ in possesso della cosa dovuta, se questa e’ certa e determinata.

Art. 1316.

(Obbligazioni indivisibili).

L’obbligazione e’ indivisibile, quando la prestazione ha per oggetto una cosa o un fatto che non e’ suscettibile di divisione per sua natura o per il modo in cui e’ stato considerato dalle parti contraenti.

Art. 1317.

(Disciplina delle obbligazioni indivisibili).

Le obbligazioni indivisibili sono regolate dalle norme relative alle obbligazioni solidali, in quanto applicabili, salvo quanto e’ disposto dagli articoli seguenti.

Art. 1318.

(Indivisibilita’ nei confronti con gli eredi).

L’indivisibilita’ opera anche nei confronti degli eredi del debitore o di quelli del creditore.

Art. 1319.

(Diritto di esigere l’intero).

Ciascuno dei creditori puo’ esigere l’esecuzione dell’intera prestazione indivisibile. Tuttavia l’erede del creditore, che agisce per il soddisfacimento dell’intero credito, deve dare cauzione a garanzia dei coeredi.

Art. 1320.

(Estinzione parziale).

Se uno dei creditori ha fatto remissione del debito o ha consentito a ricevere un’altra prestazione in luogo di quella dovuta, il debitore non e’ liberato verso gli altri creditori. Questi tuttavia non possono domandare la prestazione indivisibile se non addebitandosi ovvero rimborsando il valore della parte di colui che ha fatto la remissione o che ha ricevuto la prestazione diversa.

La medesima disposizione si applica in caso di transazione, novazione, compensazione e confusione.

TITOLO II
DEI CONTRATTI IN GENERALE
CAPO I
Disposizioni preliminari

Art. 1321.

(Nozione).

Il contratto e’ l’accordo di due o piu’ parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

Art. 1322.

(Autonomia contrattuale).

Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge e dalle norme corporative.

Le parti possono anche concludere contratti che non appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare, purche’ siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico.

Art. 1323.

(Norme regolatrici dei contratti).

Tutti i contratti, ancorche’ non appartengano ai tipi che hanno una disciplina particolare, sono sottoposti alle norme generali contenute in questo titolo.

Art. 1324.

(Norme applicabili agli atti unilaterali).

Salvo diverse disposizioni di legge, le norme che regolano i contratti si osservano, in quanto compatibili, per gli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale.

CAPO II
Dei requisiti del contratto

Art. 1325.

(Indicazione dei requisiti).

I requisiti del contratto sono:

1) l’accordo delle parti;

2) la causa;

3) l’oggetto;

4) la forma, quando risulta che e’ prescritta dalla legge sotto pena di nullita’.

Sezione I
Dell’accordo delle parti

Art. 1326.

(Conclusione del contratto).

Il contratto e’ concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell’accettazione dell’altra parte.

L’accettazione deve giungere al proponente nel termine da lui stabilito o in quello ordinariamente necessario secondo la natura dell’affare o secondo gli usi.

Il proponente puo’ ritenere efficace l’accettazione tardiva, purche’ ne dia immediatamente avviso all’altra parte.

Qualora il proponente richieda per l’accettazione una forma determinata, l’accettazione non ha effetto se e’ data in forma diversa.

Un’accettazione non conforme alla proposta equivale a nuova proposta.

Art. 1327.

(Esecuzione prima della risposta dell’accettante).

Qualora, su richiesta del proponente o per la natura dell’affare o secondo gli usi, la prestazione debba eseguirsi senza una preventiva risposta, il contratto e’ concluso nel tempo e nel luogo in cui ha avuto inizio l’esecuzione.

L’accettante deve dare prontamente avviso all’altra parte dell’iniziata esecuzione e, in mancanza, e’ tenuto al risarcimento del danno.

Art. 1328.

(Revoca della proposta e dell’accettazione).

La proposta puo’ essere revocata finche’ il contratto non sia concluso. Tuttavia, se l’accettante ne ha intrapreso in buona fede l’esecuzione prima di avere notizia della revoca, il proponente e’ tenuto a indennizzarlo delle spese e delle perdite subite per l’iniziata esecuzione del contratto.

L’accettazione puo’ essere revocata, purche’ la revoca giunga a conoscenza del proponente prima dell’accettazione.

Art. 1329.

(Proposta irrevocabile).

Se il proponente si e’ obbligato a mantenere ferma la proposta per un certo tempo, la revoca e’ senza effetto.

Nell’ipotesi prevista dal comma precedente, la morte o la sopravvenuta incapacita’ del proponente non toglie efficacia alla proposta, salvo che la natura dell’affare o altre circostanze escludano tale efficacia.

Art. 1330.

(Morte o incapacita’ dell’imprenditore).

La proposta o l’accettazione, quando e’ fatta dall’imprenditore nell’esercizio della sua impresa, non perde efficacia se l’imprenditore muore o diviene incapace prima della conclusione del contratto, salvo che si tratti di piccoli imprenditori o che diversamente risulti dalla natura dell’affare o da altre circostanze.

Art. 1331.

(Opzione).

Quando le parti convengono che una di esse rimanga vincolata alla propria dichiarazione e l’altra abbia facolta’ di accettarla o meno, la dichiarazione della prima si considera quale proposta irrevocabile per gli effetti previsti dall’art. 1329.

Se per l’accettazione non e’ stato fissato un termine, questo puo’ essere stabilito dal giudice.

Art. 1332.

(Adesione di altre parti al contratto).

Se ad un contratto possono aderire altre parti e non sono determinate le modalita’ dell’adesione, questa deve essere diretta all’organo che sia stato costituito per l’attuazione del contratto o, in mancanza di esso, a tutti i contraenti originari.

Art. 1333.

(Contratto con obbligazioni del solo proponente).

La proposta diretta a concludere un contratto da cui derivino obbligazioni solo per il proponente e’ irrevocabile appena giunge a conoscenza della parte alla quale e’ destinata.

Il destinatario puo’ rifiutare la proposta nel termine richiesto dalla natura dell’affare o dagli usi. In mancanza di tale rifiuto il contratto e’ concluso.

Art. 1334.

(Efficacia degli atti unilaterali).

Gli atti unilaterali producono effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza della persona alla quale sono destinati.

Art. 1335.

(Presunzione di conoscenza).

La proposta, l’accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all’indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilita’ di averne notizia.

Art. 1336.

(Offerta al pubblico).

L’offerta al pubblico, quando contiene gli estremi essenziali del contratto alla cui conclusione e’ diretta, vale come proposta, salvo che risulti diversamente dalle circostanze o dagli usi.

La revoca dell’offerta, se e’ fatta nella stessa forma dell’offerta o in forma equipollente, e’ efficace anche in confronto di chi non ne ha avuto notizia.

Art. 1337.

(Trattative e responsabilita’ precontrattuale).

Le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede.

Art. 1338.

(Conoscenza delle cause d’invalidita’).

La parte che, conoscendo o dovendo conoscere l’esistenza di una causa d’invalidita’ del contratto, non ne ha dato notizia all’altra parte e’ tenuta a risarcire il danno da questa risentito per avere confidato, senza sua colpa, nella validita’ del contratto.

Art. 1339.

(Inserzione automatica di clausole).

Le clausole, i prezzi di beni o di servizi, imposti dalla legge o da norme corporative, sono di diritto inseriti nel contratto, anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti.

Art. 1340.

(Clausole d’uso).

Le clausole d’uso s’intendono inserite nel contratto, se non risulta che non sono state volute dalle parti.

Art. 1341.

(Condizioni generali di contratto).

Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell’altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l’ordinaria diligenza.

In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilita’, facolta’ di recedere dal contratto o di sospenderne l’esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell’altro contraente decadenze, limitazioni alla facolta’ di opporre eccezioni, restrizioni alla liberta’ contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell’autorita’ giudiziaria.

Art. 1342.

(Contratto concluso mediante moduli o formulari).

Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.

Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell’articolo precedente.

Sezione II
Della causa del contratto

Art. 1343.

(Causa illecita).

La causa e’ illecita quando e’ contraria a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume.

Art. 1344.

(Contratto in frode alla legge).

Si reputa altresi’ illecita la causa quando il contratto costituisce il mezzo per eludere l’applicazione di una norma imperativa.

Art. 1345.

(Motivo illecito).

Il contratto e’ illecito quando le parti si sono determinate a concluderlo esclusivamente per un motivo illecito comune ad entrambe.

Sezione III
Dell’oggetto del contratto

Art. 1346.

(Requisiti).

L’oggetto del contratto deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile.

Art. 1347.

(Possibilita’ sopravvenuta dell’oggetto).

Il contratto sottoposto a condizione sospensiva o a termine e’ valido, se la prestazione inizialmente impossibile diviene possibile prima dell’avveramento della condizione o della scadenza del termine.

Art. 1348.

(Cose future).

La prestazione di cose future puo’ essere dedotta in contratto, salvi i particolari divieti della legge.

Art. 1349.

(Determinazione dell’oggetto).

Se la determinazione della prestazione dedotta in contratto e’ deferita a un terzo e non risulta che le parti vollero rimettersi al suo mero arbitrio, il terzo deve procedere con equo apprezzamento. Se manca la determinazione del terzo o se questa e’ manifestamente iniqua o erronea, la determinazione e’ fatta dal giudice.

La determinazione rimessa al mero arbitrio del terzo non si puo’ impugnare se non provando la sua mala fede. Se manca la determinazione del terzo e le parti non si accordano per sostituirlo, il contratto e’ nullo.

Nel determinare la prestazione il terzo deve tener conto anche delle condizioni generali della produzione a cui il contratto eventualmente abbia riferimento.

Sezione IV
Della forma del contratto

Art. 1350.

(Atti che devono farsi per iscritto).

Devono farsi per atto pubblico o per scrittura privata, sotto pena di nullita’:

1) i contratti che trasferiscono la proprieta’ di beni immobili;

2) i contratti che costituiscono, modificano o trasferiscono il diritto di usufrutto su beni immobili, il diritto di superficie, il diritto del concedente e dell’enfiteuta;

3) i contratti che costituiscono la comunione di diritti indicati dai numeri precedenti;

4) i contratti che costituiscono o modificano le servitu’ prediali, il diritto di uso su beni immobili e il diritto di abitazione;

5) gli atti di rinunzia ai diritti indicati dai numeri precedenti;

6) i contratti di affrancazione del fondo enfiteutico;

7) i contratti di anticresi;

8) i contratti di locazione di beni immobili per una durata superiore a nove anni;

9) i contratti di societa’ o di associazione con i quali si conferisce il godimento di beni immobili o di altri diritti reali immobiliari per un tempo eccedente i nove anni o per un tempo indeterminato;

10) gli atti che costituiscono rendite perpetue o vitalizie, salve le disposizioni relative alle rendite dello Stato;

11) gli atti di divisione di beni immobili e di altri diritti reali immobiliari;

12) le transazioni che hanno per oggetto controversie relative ai rapporti giuridici menzionati nei numeri precedenti;

13) gli altri atti specialmente indicati dalla legge.

Art. 1351.

(Contratto preliminare).

Il contratto preliminare e’ nullo, se non e’ fatto nella stessa forma che la legge prescrive per il contratto definitivo.

Art. 1352.

(Forme convenzionali).

Se le parti hanno convenuto per iscritto di adottare una determinata forma per la futura conclusione di un contratto, si presume che la forma sia stata voluta per la validita’ di questo.

CAPO III
Della condizione nel contratto

Art. 1353.

(Contratto condizionale).

Le parti possono subordinare l’efficacia o la risoluzione del contratto o di un singolo patto a un avvenimento futuro e incerto.

Art. 1354.

(Condizioni illecite o impossibili).

E’ nullo il contratto al quale e’ apposta una condizione, sospensiva o risolutiva, contraria a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume.

La condizione impossibile rende nullo il contratto se e’ sospensiva; se e’ risolutiva, si ha come non apposta.

Se la condizione illecita o impossibile e’ apposta a un patto singolo del contratto, si osservano, riguardo all’efficacia del patto, le disposizioni dei commi precedenti, fermo quanto e’ disposto dall’art. 1419.

Art. 1355.

(Condizione meramente potestativa).

E’ nulla l’alienazione di un diritto o l’assunzione di un obbligo subordinata a una condizione sospensiva che la faccia dipendere dalla mera volonta’ dell’alienante o, rispettivamente, da quella del debitore.

Art. 1356.

(Pendenza della condizione).

In pendenza della condizione sospensiva l’acquirente di un diritto puo’ compiere atti conservativi.

L’acquirente di un diritto sotto condizione risolutiva puo’, in pendenza di questa, esercitarlo, ma l’altro contraente puo’ compiere atti conservativi.

Art. 1357.

(Atti di disposizione in pendenza della condizione).

Chi ha un diritto subordinato a condizione sospensiva o risolutiva puo’ disporne in pendenza di questa; ma gli effetti di ogni atto di disposizione sono subordinati alla stessa condizione.

Art. 1358.

(Comportamento delle parti nello stato di pendenza).

Colui che si e’ obbligato o che ha alienato un diritto sotto condizione sospensiva, ovvero lo ha acquistato sotto condizione risolutiva, deve, in pendenza della condizione, comportarsi secondo buona fede per conservare integre le ragioni dell’altra parte.

Art. 1359.

(Avveramento della condizione).

La condizione si considera avverata qualora sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario all’avveramento di essa.

Art. 1360.

(Retroattivita’ della condizione).

Gli effetti dell’avveramento della condizione retroagiscono al tempo in cui e’ stato concluso il contratto, salvo che, per volonta’ delle parti o per la natura del rapporto, gli effetti del contratto o della risoluzione debbano essere riportati a un momento diverso.

Se pero’ la condizione risolutiva e’ apposta a un contratto ad esecuzione continuata o periodica, l’avveramento di essa, in mancanza di patto contrario, non ha effetto riguardo alle prestazioni gia’ eseguite.

Art. 1361.

(Atti di amministrazione).

L’avveramento della condizione non pregiudica la validita’ degli atti di amministrazione compiuti dalla parte a cui, in pendenza della condizione stessa, spettava l’esercizio del diritto.

Salvo diverse disposizioni di legge o diversa pattuizione, i frutti percepiti sono dovuti dal giorno in cui la condizione si e’ avverata.

CAPO IV
Dell’interpretazione del contratto

Art. 1362.

(Intenzione dei contraenti).

Nell’interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole.

Per determinare la comune intenzione delle parti, si deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto.

Art. 1363.

(Interpretazione complessiva delle clausole).

Le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell’atto.

Art. 1364.

(Espressioni generali).

Per quanto generali siano le espressioni usate nel contratto, questo non comprende che gli oggetti sui quali le parti si sono proposte di contrattare.

Art. 1365.

(Indicazioni esemplificative).

Quando in un contratto si e’ espresso un caso al fine di spiegare un patto, non si presumono esclusi i casi non espressi, ai quali, secondo ragione, puo’ estendersi lo stesso patto.

Art. 1366.

(Interpretazione di buona fede).

Il contratto deve essere interpretato secondo buona fede.

Art. 1367.

(Conservazione del contratto).

Nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziche’ in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno.

Art. 1368.

(Pratiche generali interpretative).

Le clausole ambigue s’interpretano secondo cio’ che si pratica generalmente nel luogo in cui il contratto e’ stato concluso.

Nei contratti in cui una delle parti e’ un imprenditore, le clausole ambigue s’interpretano secondo cio’ che si pratica generalmente nel luogo in cui e’ la sede dell’impresa.

Art. 1369.

(Espressioni con piu’ sensi).

Le espressioni che possono avere piu’ sensi devono, nel dubbio, essere intese nel senso piu’ conveniente alla natura e all’oggetto del contratto.

Art. 1370.

(Interpretazione contro l’autore della clausola).

Le clausole inserite nelle condizioni generali di contratto o in moduli o formulari predisposti da uno dei contraenti s’interpretano, nel dubbio, a favore dell’altro.

Art. 1371.

(Regole finali).

Qualora, nonostante l’applicazione delle norme contenute in questo capo, il contratto rimanga oscuro, esso deve essere inteso nel senso meno gravoso per l’obbligato, se e’ a titolo gratuito, e nel senso che realizzi l’equo contemperamento degli interessi delle parti, se e’ a titolo oneroso.

((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. LUOGOTENENZIALE 14 SETTEMBRE 1944, N. 287)).

CAPO V
Degli effetti del contratto
Sezione I
Disposizioni generali

Art. 1372.

(Efficacia del contratto).

Il contratto ha forza di legge tra le parti. Non puo’ essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge.

Il contratto non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge.

Art. 1373.

(Recesso unilaterale).

Se a una delle parti e’ attribuita la facolta’ di recedere dal contratto, tale facolta’ puo’ essere esercitata finche’ il contratto non abbia avuto un principio di esecuzione.

Nei contratti a esecuzione continuata o periodica, tale facolta’ puo’ essere esercitata anche successivamente, ma il recesso non ha effetto per le prestazioni gia’ eseguite o in corso di esecuzione.

Qualora sia stata stipulata la prestazione di un corrispettivo per il recesso, questo ha effetto quando la prestazione e’ eseguita.

E’ salvo in ogni caso il patto contrario.

Art. 1374.

(Integrazione del contratto).

Il contratto obbliga le parti non solo a quanto e’ nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge, o, in mancanza, secondo gli usi e l’equita’.

Art. 1375.

(Esecuzione di buona fede).

Il contratto deve essere eseguito secondo buona fede.

Art. 1376.

(Contratto con effetti reali).

Nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprieta’ di una cosa determinata, la costituzione o il trasferimento di un diritto reale ovvero il trasferimento di un altro diritto, la proprieta’ o il diritto si trasmettono e si acquistano per effetto del consenso delle parti legittimamente manifestato.

Art. 1377.

(Trasferimento di una massa di cose).

Quando oggetto del trasferimento e’ una determinata massa di cose, anche se omogenee, si applica la disposizione dell’articolo precedente, ancorche’, per determinati effetti, le cose debbano essere numerate, pesate o misurate.

Art. 1378.

(Trasferimento di cosa determinata solo nel genere).

Nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento di cose determinate solo nel genere, la proprieta’ si trasmette con l’individuazione fatta d’accordo tra le parti o nei modi da esse stabiliti. Trattandosi di cose che devono essere trasportate da un luogo a un altro, l’individuazione avviene anche mediante la consegna al vettore o allo spedizioniere.

Art. 1379.

(Divieto di alienazione).

Il divieto di alienare stabilito per contratto ha effetto solo tra le parti, e non e’ valido se non e’ contenuto entro convenienti limiti di tempo e se non risponde a un apprezzabile interesse di una delle parti.

Art. 1380.

(Conflitto tra piu’ diritti personali di godimento).

Se, con successivi contratti, una persona concede a diversi contraenti un diritto personale di godimento relativo alla stessa cosa, il godimento spetta al contraente che per primo lo ha conseguito.

Se nessuno dei contraenti ha conseguito il godimento, e’ preferito quello che ha il titolo di data certa anteriore.

Sono salve le norme relative agli effetti della trascrizione.

Art. 1381.

(Promessa dell’obbligazione o del fatto del terzo).

Colui che ha promesso l’obbligazione o il fatto di un terzo e’ tenuto a indennizzare l’altro contraente, se il terzo rifiuta di obbligarsi o non compie il fatto promesso.

Sezione II
Della clausola penale e della caparra

Art. 1382.

(Effetti della clausola penale).

La clausola, con cui si conviene che, in caso d’inadempimento o di ritardo nell’adempimento, uno dei contraenti e’ tenuto a una determinata prestazione, ha l’effetto di limitare il risarcimento alla prestazione promessa, se non e’ stata convenuta la risarcibilita’ del danno ulteriore.

La penale e’ dovuta indipendentemente dalla prova del danno.

Art. 1383.

(Divieto di cumulo).

Il creditore non puo’ domandare insieme la prestazione principale e la penale, se questa non e’ stata stipulata per il semplice ritardo.

Art. 1384.

(Riduzione della penale).

La penale puo’ essere diminuita equamente dal giudice, se l’obbligazione principale e’ stata eseguita in parte ovvero se l’ammontare della penale e’ manifestamente eccessivo, avuto sempre riguardo all’interesse che il creditore aveva all’adempimento.

Art. 1385.

(Caparra confirmatoria).

Se al momento della conclusione del contratto una parte da’ all’altra, a titolo di caparra, una somma di danaro o una quantita’ di altre cose fungibili, la caparra, in caso di adempimento, deve essere restituita o imputata alla prestazione dovuta.

Se la parte che ha dato la caparra e’ inadempiente, l’altra puo’ recedere dal contratto, ritenendo la caparra; se inadempiente e’ invece la parte che l’ha ricevuta, l’altra puo’ recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra.

Se pero’ la parte che non e’ inadempiente preferisce domandare l’esecuzione o la risoluzione del contratto, il risarcimento del danno e’ regolato dalle norme generali.

Art. 1386.

(Caparra penitenziale).

Se nel contratto e’ stipulato il diritto di recesso per una o per entrambe le parti, la caparra ha la sola funzione di corrispettivo del recesso.

In questo caso, il recedente perde la caparra data o deve restituire il doppio di quella che ha ricevuta.

CAPO VI
Della rappresentanza

Art. 1387.

(Fonti della rappresentanza).

Il potere di rappresentanza e’ conferito dalla legge ovvero dall’interessato.

Art. 1388.

(Contratto concluso dal rappresentante).

Il contratto concluso dal rappresentante in nome e nell’interesse del rappresentato, nei limiti delle facolta’ conferitegli, produce direttamente effetto nei confronti del rappresentato.

Art. 1389.

(Capacita’ del rappresentante e del rappresentato).

Quando la rappresentanza e’ conferita dall’interessato, per la validita’ del contratto concluso dal rappresentante basta che questi abbia la capacita’ di intendere e di volere, avuto riguardo alla natura e al contenuto del contratto stesso, sempre che sia legalmente capace il rappresentato.

In ogni caso, per la validita’ del contratto concluso dal rappresentante e’ necessario che il contratto non sia vietato al rappresentato.

Art. 1390.

(Vizi della volonta’).

Il contratto e’ annullabile se e’ viziata la volonta’ del rappresentante. Quando pero’ il vizio riguarda elementi predeterminati dal rappresentato, il contratto e’ annullabile solo se era viziata la volonta’ di questo.

Art. 1391.

(Stati soggettivi rilevanti).

Nei casi in cui e’ rilevante lo stato di buona o di mala fede, di scienza o d’ignoranza di determinate circostanze, si ha riguardo alla persona del rappresentante, salvo che si tratti di elementi predeterminati dal rappresentato.

In nessun caso il rappresentato che e’ in mala fede puo’ giovarsi dello stato d’ignoranza o di buona fede del rappresentante.

Art. 1392.

(Forma della procura).

La procura non ha effetto se non e’ conferita con le forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere.

Art. 1393.

(Giustificazione dei poteri del rappresentante).

Il terzo che contratta col rappresentante puo’ sempre esigere che questi giustifichi i suoi poteri e, se la rappresentanza risulta da un atto scritto, che gliene dia una copia da lui firmata.

Art. 1394.

(Conflitto d’interessi).

Il contratto concluso dal rappresentante in conflitto d’interessi col rappresentato puo’ essere annullato su domanda del rappresentato, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo.

Art. 1395.

(Contratto con se stesso).

E’ annullabile il contratto che il rappresentante conclude con se stesso, in proprio o come rappresentante di un’altra parte, a meno che il rappresentato lo abbia autorizzato specificatamente ovvero il contenuto del contratto sia determinato in modo da escludere la possibilita’ di conflitto d’interessi.

L’impugnazione puo’ essere proposta soltanto dal rappresentato.

Art. 1396.

(Modificazione ed estinzione della procura).

Le modificazioni e la revoca della procura devono essere portate a conoscenza dei terzi con mezzi idonei. In mancanza, esse non sono opponibili ai terzi, se non si prova che questi le conoscevano al momento della conclusione del contratto.

Le altre cause di estinzione del potere di rappresentanza conferito dall’interessato non sono opponibili ai terzi che le hanno senza colpa ignorate.

Art. 1397.

(Restituzione del documento della rappresentanza).

Il rappresentante e’ tenuto a restituire il documento dal quale risultano i suoi poteri, quando questi sono cessati.

Art. 1398.

(Rappresentanza senza potere).

Colui che ha contrattato come rappresentante senza averne i poteri o eccedendo i limiti delle facolta’ conferitegli, e’ responsabile del danno che il terzo contraente ha sofferto per avere confidato senza sua colpa nella validita’ del contratto.

Art. 1399.

(Ratifica).

Nell’ipotesi prevista dall’articolo precedente, il contratto puo’ essere ratificato dall’interessato, con l’osservanza delle forme prescritte per la conclusione di esso.

La ratifica ha effetto retroattivo, ma sono salvi i diritti dei terzi.

Il terzo e colui che ha contrattato come rappresentante possono d’accordo sciogliere il contratto prima della ratifica.

Il terzo contraente puo’ invitare l’interessato a pronunziarsi sulla ratifica assegnandogli un termine, scaduto il quale, nel silenzio, la ratifica s’intende negata.

La facolta’ di ratifica si trasmette agli eredi.

Art. 1400.

(Speciali forme di rappresentanza).

Le speciali forme di rappresentanza nelle imprese agricole e commerciali sono regolate dal libro V.

CAPO VII
Del contratto per persona da nominare

Art. 1401.

(Riserva di nomina del contraente).

Nel momento della conclusione del contratto una parte puo’ riservarsi la facolta’ di nominare successivamente la persona che deve acquistare i diritti e assumere gli obblighi nascenti dal contratto stesso.

Art. 1402.

(Termine e modalita’ della dichiarazione di nomina).

La dichiarazione di nomina deve essere comunicata all’altra parte nel termine di tre giorni dalla stipulazione del contratto, se le parti non hanno stabilito un termine diverso.

La dichiarazione non ha effetto se non e’ accompagnata dall’accettazione della persona nominata o se non esiste una procura anteriore al contratto.

Art. 1403.

(Forme e pubblicita’).

La dichiarazione di nomina e la procura o l’accettazione della persona nominata non hanno effetto se non rivestono la stessa forma che le parti hanno usata per il contratto, anche se non prescritta dalla legge.

Se per il contratto e’ richiesta a determinati effetti una forma di pubblicita’, deve agli stessi effetti essere resa pubblica anche la dichiarazione di nomina, con l’indicazione dell’atto di procura o dell’accettazione della persona nominata.

Art. 1404.

(Effetti della dichiarazione di nomina).

Quando la dichiarazione di nomina e’ stata validamente fatta, la persona nominata acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dal contratto con effetto dal momento in cui questo fu stipulato.

Art. 1405.

(Effetti della mancata dichiarazione di nomina).

Se la dichiarazione di nomina non e’ fatta validamente nel termine stabilito dalla legge o dalle parti, il contratto produce i suoi effetti fra i contraenti originari.

CAPO VIII
Della cessione del contratto

Art. 1406.

(Nozione).

Ciascuna parte puo’ sostituire a se’ un terzo nei rapporti derivanti da un contratto con prestazioni corrispettive, se queste non sono state ancora eseguite, purche’ l’altra parte vi consenta.

Art. 1407.

(Forma).

Se una parte ha consentito preventivamente che l’altra sostituisca a se’ un terzo nei rapporti derivanti dal contratto, la sostituzione e’ efficace nei suoi confronti dal momento in cui le e’ stata notificata o in cui essa l’ha accettata.

Se tutti gli elementi del contratto risultano da un documento nel quale e’ inserita la clausola «all’ordine» o altra equivalente, la girata del documento produce la sostituzione del giratario nella posizione del girante.

Art. 1408.

(Rapporti fra contraente ceduto e cedente).

Il cedente e’ liberato dalle sue obbligazioni verso il contraente ceduto dal momento in cui la sostituzione diviene efficace nei confronti di questo.

Tuttavia il contraente ceduto, se ha dichiarato di non liberare il cedente, puo’ agire contro di lui qualora il cessionario non adempia le obbligazioni assunte.

Nel caso previsto dal comma precedente, il contraente ceduto deve dare notizia al cedente dell’inadempimento del cessionario, entro quindici giorni da quello in cui l’inadempimento si e’ verificato; in mancanza e’ tenuto al risarcimento del danno.

Art. 1409.

(Rapporti fra contraente ceduto e cessionario).

Il contraente ceduto puo’ opporre al cessionario tutte le eccezioni derivanti dal contratto, ma non quelle fondate su altri rapporti col cedente, salvo che ne abbia fatto espressa riserva al momento in cui ha consentito alla sostituzione.

Art. 1410.

(Rapporti fra cedente e cessionario).

Il cedente e’ tenuto a garantire la validita’ del contratto.

Se il cedente assume la garanzia dell’adempimento del contratto, egli risponde come un fideiussore per le obbligazioni del contraente ceduto.

CAPO IX
Del contratto a favore di terzi

Art. 1411.

(Contratto a favore di terzi).

E’ valida la stipulazione a favore di un terzo, qualora lo stipulante vi abbia interesse.

Salvo patto contrario, il terzo acquista il diritto contro il promittente per effetto della stipulazione. Questa pero’ puo’ essere revocata o modificata dallo stipulante, finche’ il terzo non abbia dichiarato, anche in confronto del promittente, di volerne profittare.

In caso di revoca della stipulazione o di rifiuto del terzo di profittarne, la prestazione rimane a beneficio dello stipulante, salvo che diversamente risulti dalla volonta’ delle parti o dalla natura del contratto.

Art. 1412.

(Prestazione al terzo dopo la morte dello stipulante).

Se la prestazione deve essere fatta al terzo dopo la morte dello stipulante, questi puo’ revocare il beneficio anche con una disposizione testamentaria e quantunque il terzo abbia dichiarato di volerne profittare, salvo che, in quest’ultimo caso, lo stipulante abbia rinunciato per iscritto al potere di revoca.

La prestazione deve essere eseguita a favore degli eredi del terzo se questi premuore allo stipulante, purche’ il beneficio non sia stato revocato o lo stipulante non abbia disposto diversamente.

Art. 1413.

(Eccezioni opponibili dal promittente al terzo).

Il promittente puo’ opporre al terzo le eccezioni fondate sul contratto dal quale il terzo deriva il suo diritto, ma non quelle fondate su altri rapporti tra promittente e stipulante.

CAPO X
Della simulazione

Art. 1414.

(Effetti della simulazione tra le parti).

Il contratto simulato non produce effetto tra le parti.

Se le parti hanno voluto concludere un contratto diverso da quello apparente, ha effetto tra esse il contratto dissimulato, purche’ ne sussistano i requisiti di sostanza e di forma.

Le precedenti disposizioni si applicano anche agli atti unilaterali destinati a una persona determinata, che siano simulati per accordo tra il dichiarante e il destinatario.

Art. 1415.

(Effetti della simulazione rispetto ai terzi).

La simulazione non puo’ essere opposta ne’ dalle parti contraenti, ne’ dagli aventi causa o dai creditori del simulato alienante, ai terzi che in buona fede hanno acquistato diritti dal titolare apparente, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di simulazione.

I terzi possono far valere la simulazione in confronto delle parti, quando essa pregiudica i loro diritti.

Art. 1416.

(Rapporti con i creditori).

La simulazione non puo’ essere opposta dai contraenti ai creditori del titolare apparente che in buona fede hanno compiuto atti di esecuzione sui beni che furono oggetto del contratto simulato.

I creditori del simulato alienante possono far valere la simulazione che pregiudica i loro diritti, e, nel conflitto con i creditori chirografari del simulato acquirente, sono preferiti a questi, se il loro credito e’ anteriore all’atto simulato.

Art. 1417.

(Prova della simulazione).

La prova per testimoni della simulazione e’ ammissibile senza limiti, se la domanda e’ proposta da creditori o da terzi e, qualora sia diretta a far valere l’illiceita’ del contratto dissimulato, anche se e’ proposta dalle parti.

CAPO XI
Della nullita’ del contratto

Art. 1418.

(Cause di nullita’ del contratto).

Il contratto e’ nullo quando e’ contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente.

Producono nullita’ del contratto la mancanza di uno dei requisiti indicati dall’art. 1325, l’illiceita’ della causa, l’illiceita’ dei motivi nel caso indicato dall’art. 1345 e la mancanza nell’oggetto dei requisiti stabiliti dall’art. 1346.

Il contratto e’ altresi’ nullo negli altri casi stabiliti dalla legge.

Art. 1419.

(Nullita’ parziale).

La nullita’ parziale di un contratto o la nullita’ di singole clausole importa la nullita’ dell’intero contratto, se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che e’ colpita dalla nullita’.

La nullita’ di singole clausole non importa la nullita’ del contratto, quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative.

Art. 1420.

(Nullita’ nel contratto plurilaterale).

Nei contratti con piu’ di due parti, in cui le prestazioni di ciascuna sono dirette al conseguimento di uno scopo comune, la nullita’ che colpisce il vincolo di una sola delle parti non importa nullita’ del contratto, salvo che la partecipazione di essa debba, secondo le circostanze, considerarsi essenziale.

Art. 1421.

(Legittimazione all’azione di nullita’).

Salvo diverse disposizioni di legge, la nullita’ puo’ essere fatta valere da chiunque vi ha interesse e puo’ essere rilevata d’ufficio dal giudice.

Art. 1422.

(Imprescrittibilita’ dell’azione di nullita’).

L’azione per far dichiarare la nullita’ non e’ soggetta a prescrizione, salvi gli effetti dell’usucapione e della prescrizione delle azioni di ripetizione.

Art. 1423.

(Inammissibilita’ della convalida).

Il contratto nullo non puo’ essere convalidato, se la legge non dispone diversamente.

Art. 1424.

(Conversione del contratto nullo).

Il contratto nullo puo’ produrre gli effetti di un contratto diverso, del quale contenga i requisiti di sostanza e di forma, qualora, avuto riguardo allo scopo perseguito dalle parti, debba ritenersi che esse lo avrebbero voluto se avessero conosciuto la nullita’.

CAPO XII
Dell’annullabilita’ del contratto
Sezione I
Dell’incapacita’

Art. 1425.

(Incapacita’ delle parti).

Il contratto e’ annullabile se una delle parti era legalmente incapace di contrattare.

E’ parimenti annullabile, quando ricorrono le condizioni stabilite dall’art. 428, il contratto stipulato da persona incapace d’intendere o di volere.

Art. 1426.

(Raggiri usati dal minore).

Il contratto non e’ annullabile, se il minore ha con raggiri occultato la sua minore eta’; ma la semplice dichiarazione da lui fatta di essere maggiorenne non e’ di ostacolo all’impugnazione del contratto.

Sezione II
Dei vizi del consenso

Art. 1427.

(Errore, violenza e dolo).

Il contraente, il cui consenso fu dato per errore, estorto con violenza o carpito con dolo, puo’ chiedere l’annullamento del contratto secondo le disposizioni seguenti.

Art. 1428.

(Rilevanza dell’errore).

L’errore e’ causa di annullamento del contratto quando e’ essenziale ed e’ riconoscibile dall’altro contraente.

Art. 1429.

(Errore essenziale).

L’errore e’ essenziale:

1) quando cade sulla natura o sull’oggetto del contratto;

2) quando cade sull’identita’ dell’oggetto della prestazione ovvero sopra una qualita’ dello stesso che, secondo il comune apprezzamento o in relazione alle circostanze, deve ritenersi determinante del consenso;

3) quando cade sull’identita’ o sulle qualita’ della persona dell’altro contraente, sempre che l’una o le altre siano state determinanti del consenso;

4) quando, trattandosi di errore di diritto, e’ stato la ragione unica o principale del contratto.

Art. 1430.

(Errore di calcolo).

L’errore di calcolo non da’ luogo ad annullamento del contratto, ma solo a rettifica, tranne che, concretandosi in errore sulla quantita’, sia stato determinante del consenso.

Art. 1431.

(Errore riconoscibile).

L’errore si considera riconoscibile quando, in relazione al contenuto, alle circostanze del contratto ovvero alla qualita’ dei contraenti, una persona di normale diligenza avrebbe potuto rilevarlo.

Art. 1432.

(Mantenimento del contratto rettificato).

La parte in errore non puo’ domandare l’annullamento del contratto se, prima che ad essa possa derivarne pregiudizio, l’altra offre di eseguirlo in modo conforme al contenuto e alle modalita’ del contratto che quella intendeva concludere.

Art. 1433.

(Errore nella dichiarazione o nella sua trasmissione).

Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche al caso in cui l’errore cade sulla dichiarazione, o in cui la dichiarazione e’ stata inesattamente trasmessa dalla persona o dall’ufficio che ne era stato incaricato.

Art. 1434.

(Violenza).

La violenza e’ causa di annullamento del contratto, anche se esercitata da un terzo.

Art. 1435.

(Caratteri della violenza).

La violenza deve essere di tal natura da fare impressione sopra una persona sensata e da farle temere di esporre se’ o i suoi beni a un male ingiusto e notevole. Si ha riguardo, in questa materia, all’eta’, al sesso e alla condizione delle persone.

Art. 1436.

(Violenza diretta contro terzi).

La violenza e’ causa di annullamento del contratto anche quando il male minacciato riguarda la persona o i beni del coniuge del contraente o di un discendente o ascendente di lui.

Se il male minacciato riguarda altre persone, l’annullamento del contratto e’ rimesso alla prudente valutazione delle circostanze da parte del giudice.

Art. 1437.

(Timore riverenziale).

Il solo timore riverenziale non e’ causa di annullamento del contratto.

Art. 1438.

(Minaccia di far valere un diritto).

La minaccia di far valere un diritto puo’ essere causa di annullamento del contratto solo quando e’ diretta a conseguire vantaggi ingiusti.

Art. 1439.

(Dolo).

Il dolo e’ causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati da uno dei contraenti sono stati tali che, senza di essi, l’altra parte non avrebbe contrattato.

Quando i raggiri sono stati usati da un terzo, il contratto e’ annullabile se essi erano noti al contraente che ne ha tratto vantaggio.

Art. 1440.

(Dolo incidente).

Se i raggiri non sono stati tali da determinare il consenso, il contratto e’ valido, benche’ senza di essi sarebbe stato concluso a condizioni diverse; ma il contraente in mala fede risponde dei danni.

Sezione III
Dell’azione di annullamento

Art. 1441.

(Legittimazione).

L’annullamento del contratto puo’ essere domandato solo dalla parte nel cui interesse e’ stabilito dalla legge.

L’incapacita’ del condannato in istato di interdizione legale puo’ essere fatta valere da chiunque vi ha interesse.

Art. 1442.

(Prescrizione).

L’azione di annullamento si prescrive in cinque anni.

Quando l’annullabilita’ dipende da vizio del consenso o da incapacita’ legale, il termine decorre dal giorno in cui e’ cessata la violenza, e’ stato scoperto l’errore o il dolo, e’ cessato lo stato d’interdizione o d’inabilitazione, ovvero il minore ha raggiunto la maggiore eta’.

Negli altri casi il termine decorre dal giorno della conclusione del contratto.

L’annullabilita’ puo’ essere opposta dalla parte convenuta per l’esecuzione del contratto, anche se e’ prescritta l’azione per farla valere.

((2))

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AGGIORNAMENTO (2)

Il Regio D.L. 20 gennaio 1944, n. 26, ha disposto (con l’art. 14, comma 1) che "Per tutti i contratti di alienazione di beni immobili, sia a titolo gratuito che oneroso, pei quali vi sia la prova incontestabile che il cittadino colpito dalle leggi razziali s’indusse all’alienazione per sottrarsi all’applicazione delle leggi stesse con la riduzione della propria quota di disponibilita’ degli immobili, lo stesso avra’ diritto di esercitare, nel termine di un anno dalla conclusione della pace, la relativa azione di annullamento. La prova di cui sopra puo’ risultare da scritture private anche non registrate. La registrazione avverra’ con la tassa fissa di L. 20 (venti). Il termine suindicato e’ stabilito in deroga all’art. 1442 Codice civile."

Art. 1443.

(Ripetizione contro il contraente incapace).

Se il contratto e’ annullato per incapacita’ di uno dei contraenti, questi non e’ tenuto a restituire all’altro la prestazione ricevuta se non nei limiti in cui e’ stata rivolta a suo vantaggio.

Art. 1444.

(Convalida).

Il contratto annullabile puo’ essere convalidato dal contraente al quale spetta l’azione di annullamento, mediante un atto che contenga la menzione del contratto e del motivo di annullabilita’, e la dichiarazione che s’intende convalidarlo.

Il contratto e’ pure convalidato, se il contraente al quale spettava l’azione di annullamento vi ha dato volontariamente esecuzione conoscendo il motivo di annullabilita’.

La convalida non ha effetto, se chi l’esegue non e’ in condizione di concludere validamente il contratto.

Art. 1445.

(Effetti dell’annullamento nei confronti dei terzi).

L’annullamento che non dipende da incapacita’ legale non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di annullamento.

Art. 1446.

(Annullabilita’ nel contratto plurilaterale).

Nei contratti indicati dall’art. 1420 l’annullabilita’ che riguarda il vincolo di una sola delle parti non importa annullamento del contratto, salvo che la partecipazione di questa debba, secondo le circostanze, considerarsi essenziale.

CAPO XIII
Della rescissione del contratto

Art. 1447.

(Contratto concluso in stato di pericolo).

Il contratto con cui una parte ha assunto obbligazioni a condizioni inique, per la necessita’, nota alla controparte, di salvare se’ o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, puo’ essere rescisso sulla domanda della parte che si e’ obbligata.

Il giudice nel pronunciare la rescissione, puo’, secondo le circostanze, assegnare un equo compenso all’altra parte per l’opera prestata.

Art. 1448.

(Azione generale di rescissione per lesione).

Se vi e’ sproporzione tra la prestazione di una parte e quella dell’altra, e la sproporzione e’ dipesa dallo stato di bisogno di una parte, del quale l’altra ha approfittato per trarne vantaggio, la parte danneggiata puo’ domandare la rescissione del contratto.

L’azione non e’ ammissibile se la lesione non eccede la meta’ del valore che la prestazione eseguita o promessa dalla parte danneggiata aveva al tempo del contratto.

La lesione deve perdurare fino al tempo in cui la domanda e’ proposta.

Non possono essere rescissi per causa di lesione i contratti aleatori.

Sono salve le disposizioni relative alla rescissione della divisione.

Art. 1449.

(Prescrizione).

L’azione di rescissione si prescrive in un anno dalla conclusione del contratto; ma se il fatto costituisce reato, si applica l’ultimo comma dell’art. 2947.

La rescindibilita’ del contratto non puo’ essere opposta in via di eccezione quando l’azione e’ prescritta.

Art. 1450.

(Offerta di modificazione del contratto).

Il contraente contro il quale e’ domandata la rescissione puo’ evitarla offrendo una modificazione del contratto sufficiente per ricondurlo ad equita’.

Art. 1451.

(Inammissibilita’ della convalida).

Il contratto rescindibile non puo’ essere convalidato.

Art. 1452.

(Effetti della rescissione rispetto ai terzi).

La rescissione del contratto non pregiudica i diritti acquistati dai terzi, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di rescissione.

CAPO XIV
Della risoluzione del contratto
Sezione I
Della risoluzione per inadempimento

Art. 1453.

(Risolubilita’ del contratto per inadempimento).

Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l’altro puo’ a sua scelta chiedere l’adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.

La risoluzione puo’ essere domandata anche quando il giudizio e’ stato promosso per ottenere l’adempimento; ma non puo’ piu’ chiedersi l’adempimento quando e’ stata domandata la risoluzione.

Dalla data della domanda di risoluzione l’inadempiente non puo’ piu’ adempiere la propria obbligazione.

Art. 1454.

(Diffida ad adempiere).

Alla parte inadempiente l’altra puo’ intimare per iscritto di adempiere in un congruo termine, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il contratto s’intendera’ senz’altro risoluto.

Il termine non puo’ essere inferiore a quindici giorni, salvo diversa pattuizione delle parti o salvo che, per la natura del contratto o secondo gli usi, risulti congruo un termine minore.

Decorso il termine senza che il contratto sia stato adempiuto, questo e’ risoluto di diritto.

Art. 1455.

(Importanza dell’inadempimento).

Il contratto non si puo’ risolvere se l’inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all’interesse dell’altra.

Art. 1456.

(Clausola risolutiva espressa).

I contraenti possono convenire espressamente che il contratto si risolva nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalita’ stabilite.

In questo caso, la risoluzione si verifica di diritto quando la parte interessata dichiara all’altra che intende valersi della clausola risolutiva.

Art. 1457.

(Termine essenziale per una delle parti).

Se il termine fissato per la prestazione di una delle parti deve considerarsi essenziale nell’interesse dell’altra, questa, salvo patto o uso contrario, se vuole esigerne l’esecuzione nonostante la scadenza del termine, deve darne notizia all’altra parte entro tre giorni.

In mancanza, il contratto s’intende risoluto di diritto anche se non e’ stata espressamente pattuita la risoluzione.

Art. 1458.

(Effetti della risoluzione).

La risoluzione del contratto per inadempimento ha effetto retroattivo tra le parti, salvo il caso di contratti ad esecuzione continuata o periodica, riguardo ai quali l’effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni gia’ eseguite.

La risoluzione, anche se e’ stata espressamente pattuita, non pregiudica i diritti acquistati dai terzi, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di risoluzione.

Art. 1459.

(Risoluzione nel contratto plurilaterale).

Nei contratti indicati dall’art. 1420 l’inadempimento di una delle parti non importa la risoluzione del contratto rispetto alle altre, salvo che la prestazione mancata debba, secondo le circostanze, considerarsi essenziale.

Art. 1460.

(Eccezione d’inadempimento).

Nei contratti con prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti puo’ rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l’altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria, salvo che termini diversi per l’adempimento siano stati stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del contratto.

Tuttavia non puo’ rifiutarsi l’esecuzione se, avuto riguardo alle circostanze, il rifiuto e’ contrario alla buona fede.

Art. 1461.

(Mutamento nelle condizioni patrimoniali dei contraenti).

Ciascun contraente puo’ sospendere l’esecuzione della prestazione da lui dovuta, se le condizioni patrimoniali dell’altro sono divenute tali da porre in evidente pericolo il conseguimento della controprestazione, salvo che sia prestata idonea garanzia.

Art. 1462.

(Clausola limitativa della proponibilita’ di eccezioni).

La clausola con cui si stabilisce che una delle parti non puo’ opporre eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta, non ha effetto per le eccezioni di nullita’, di annullabilita’ e di rescissione del contratto.

Nei casi in cui la clausola e’ efficace, il giudice, se riconosce che concorrono gravi motivi, puo’ tuttavia sospendere la condanna, imponendo, se del caso, una cauzione.

Sezione II
Dell’impossibilita’ sopravvenuta

Art. 1463.

(Impossibilita’ totale).

Nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilita’ della prestazione dovuta non puo’ chiedere la controprestazione, e deve restituire quella che abbia gia’ ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizione dell’indebito.

Art. 1464.

(Impossibilita’ parziale).

Quando la prestazione di una parte e’ divenuta solo parzialmente impossibile, l’altra parte ha diritto a una corrispondente riduzione della prestazione da essa dovuta, e puo’ anche recedere dal contratto qualora non abbia un interesse apprezzabile all’adempimento parziale.

Art. 1465.

(Contratto con effetti traslativi o costitutivi).

Nei contratti che trasferiscono la proprieta’ di una cosa determinata ovvero costituiscono o trasferiscono diritti reali, il perimento della cosa per una causa non imputabile all’alienante non libera l’acquirente dall’obbligo di eseguire la controprestazione, ancorche’ la cosa non gli sia stata consegnata.

La stessa disposizione si applica nel caso in cui l’effetto traslativo o costitutivo sia differito fino allo scadere di un termine.

Qualora oggetto del trasferimento sia una cosa determinata solo nel genere, l’acquirente non e’ liberato dall’obbligo di eseguire la controprestazione, se l’alienante ha fatto la consegna o se la cosa e’ stata individuata.

L’acquirente e’ in ogni caso liberato dalla sua obbligazione, se il trasferimento era sottoposto a condizione sospensiva e l’impossibilita’ e’ sopravvenuta prima che si verifichi la condizione.

Art. 1466.

(Impossibilita’ nel contratto plurilaterale).

Nei contratti indicati dall’art. 1420 l’impossibilita’ della prestazione di una delle parti non importa scioglimento del contratto rispetto alle altre, salvo che la prestazione mancata debba, secondo le circostanze, considerarsi essenziale.

Sezione III
Dell’eccessiva onerosita’

Art. 1467.

(Contratto con prestazioni corrispettive).

Nei contratti a esecuzione continuata o periodica ovvero a esecuzione differita, se la prestazione di una delle parti e’ divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, la parte che deve tale prestazione puo’ domandare la risoluzione del contratto, con gli effetti stabiliti dall’art. 1458.

La risoluzione non puo’ essere domandata se la sopravvenuta onerosita’ rientra nell’alea normale del contratto.

La parte contro la quale e’ domandata la risoluzione puo’ evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto.

Art. 1468.

(Contratto con obbligazioni di una sola parte).

Nell’ipotesi prevista dall’articolo precedente, se si tratta di un contratto nel quale una sola delle parti ha assunto obbligazioni, questa puo’ chiedere una riduzione della sua prestazione ovvero una modificazione nelle modalita’ di esecuzione, sufficienti per ricondurla ad equita’.

Art. 1469.

(Contratto aleatorio).

Le norme degli articoli precedenti non si applicano ai contratti aleatori per loro natura o per volonta’ delle parti.

((CAPO XIV-BIS))
((Dei contratti del consumatore))

Art. 1469-bis.

((Contratti del consumatore))

((Le disposizioni del presente titolo si applicano ai contratti del consumatore, ove non derogate dal codice del consumo o da altre disposizioni piu’ favorevoli per il consumatore.))

Art. 1469-ter.

((Il D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 ha disposto (con l’art. 142, comma 1) che il presente articolo e’ sostituito dall’attuale art. 1469-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 262)).

Art. 1469-quater.

((Il D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 ha disposto (con l’art. 142, comma 1) che il presente articolo e’ sostituito dall’attuale art. 1469-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 262)).

Art. 1469-quinquies.

((Il D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 ha disposto (con l’art. 142, comma 1) che il presente articolo e’ sostituito dall’attuale art. 1469-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 262)).

Art. 1469-sexies.

((Il D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 ha disposto (con l’art. 142, comma 1) che il presente articolo e’ sostituito dall’attuale art. 1469-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 262)).

TITOLO III
DEI SINGOLI CONTRATTI
CAPO I
Della vendita
Sezione I
Disposizioni generali

Art. 1470.

(Nozione).

La vendita e’ il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprieta’ di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo.

Art. 1471.

(Divieti speciali di comprare).

Non possono essere compratori nemmeno all’asta pubblica, ne’ direttamente ne’ per interposta persona:

1) gli amministratori dei beni dello Stato, dei comuni, delle provincie o degli altri enti pubblici, rispetto ai beni affidati alla loro cura;

2) gli ufficiali pubblici, rispetto ai beni che sono venduti per loro ministero;

3) coloro che per legge o per atto della pubblica autorita’ amministrano beni altrui, rispetto ai beni medesimi;

4) i mandatari, rispetto ai beni che sono stati incaricati di vendere, salvo il disposto dell’art. 1395.

Nei primi due casi l’acquisto e’ nullo; negli altri e’ annullabile.

Art. 1472.

(Vendita di cose future).

Nella vendita che ha per oggetto una cosa futura, l’acquisto della proprieta’ si verifica non appena la cosa viene ad esistenza. Se oggetto della vendita sono gli alberi o i frutti di un fondo, la proprieta’ si acquista quando gli alberi sono tagliati o i frutti sono separati.

Qualora le parti non abbiano voluto concludere un contratto aleatorio, la vendita e’ nulla, se la cosa non viene ad esistenza.

Art. 1473.

(Determinazione del prezzo affidata a un terzo).

Le parti possono affidare la determinazione del prezzo a un terzo, eletto nel contratto o da eleggere posteriormente.

Se il terzo non vuole o non puo’ accettare l’incarico, ovvero le parti non si accordano per la sua nomina o per la sua sostituzione, la nomina, su richiesta di una delle parti, e’ fatta dal presidente del tribunale del luogo in cui e’ stato concluso il contratto.

Art. 1474.

(Mancanza di determinazione espressa del prezzo).

Se il contratto ha per oggetto cose che il venditore vende abitualmente e le parti non hanno determinato il prezzo, ne’ hanno convenuto il modo di determinarlo, ne’ esso e’ stabilito per atto della pubblica autorita’ o da norme corporative, si presume che le parti abbiano voluto riferirsi al prezzo normalmente praticato dal venditore.

Se si tratta di cose aventi un prezzo di borsa o di mercato, il prezzo si desume dai listini o dalle mercuriali del luogo in cui deve essere eseguita la consegna, o da quelli della piazza piu’ vicina.

Qualora le parti abbiano inteso riferirsi al giusto prezzo, si applicano le disposizioni dei commi precedenti; e, quando non ricorrono i casi da essi previsti, il prezzo, in mancanza di accordo, e’ determinato da un terzo, nominato a norma del secondo comma dell’articolo precedente.

Art. 1475.

(Spese della vendita).

Le spese del contratto di vendita e le altre accessorie sono a carico del compratore, se non e’ stato pattuito diversamente.

§ 1
Delle obbligazioni del venditore

Art. 1476.

(Obbligazioni principali del venditore).

Le obbligazioni principali del venditore sono:

1) quella di consegnare la cosa al compratore;

2) quella di fargli acquistare la proprieta’ della cosa o il diritto, se l’acquisto non e’ effetto immediato del contratto;

3) quella di garantire il compratore dall’evizione e dai vizi della cosa.

Art. 1477.

(Consegna della cosa).

La cosa deve essere consegnata nello stato in cui si trovava al momento della vendita.

Salvo diversa volonta’ delle parti, la cosa deve essere consegnata insieme con gli accessori, le pertinenze e i frutti dal giorno della vendita.

Il venditore deve pure consegnare i titoli e i documenti relativi alla proprieta’ a all’uso della cosa venduta.

Art. 1478.

(Vendita di cosa altrui).

Se al momento del contratto la cosa venduta non era di proprieta’ del venditore, questi e’ obbligato a procurarne l’acquisto al compratore.

Il compratore diventa proprietario nel momento in cui il venditore acquista la proprieta’ dal titolare di essa.

Art. 1479.

(Buona fede del compratore).

Il compratore puo’ chiedere la risoluzione del contratto, se, quando l’ha concluso, ignorava che la cosa non era di proprieta’ del venditore, e se frattanto il venditore non gliene ha fatto acquistare la proprieta’.

Salvo il disposto dell’art. 1223, il venditore e’ tenuto a restituire all’acquirente il prezzo pagato, anche se la cosa e’ diminuita di valore o e’ deteriorata; deve inoltre rimborsargli le spese e i pagamenti legittimamente fatti per il contratto. Se la diminuzione di valore o il deterioramento derivano da un fatto del compratore, dall’ammontare suddetto si deve detrarre l’utile che il compratore ne ha ricavato.

Il venditore e’ inoltre tenuto a rimborsare al compratore le spese necessarie e utili fatte per la cosa, e, se era in mala fede, anche quelle voluttuarie.

Art. 1480.

(Vendita di cosa parzialmente di altri).

Se la cosa che il compratore riteneva di proprieta’ del venditore era solo in parte di proprieta’ altrui, il compratore puo’ chiedere la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno a norma dell’articolo precedente, quando deve ritenersi, secondo le circostanze, che non avrebbe acquistato la cosa senza quella parte di cui non e’ divenuto proprietario; altrimenti puo’ solo ottenere una riduzione del prezzo, oltre al risarcimento del danno.

Art. 1481.

(Pericolo di rivendica).

Il compratore puo’ sospendere il pagamento del prezzo, quando ha ragione di temere che la cosa o una parte di essa possa essere rivendicata da terzi, salvo che il venditore presti idonea garanzia.

Il pagamento non puo’ essere sospeso se il pericolo era noto al compratore al tempo della vendita.

Art. 1482.

(Cosa gravata da garanzie reali o da altri vincoli).

Il compratore puo’ altresi’ sospendere il pagamento del prezzo, se la cosa venduta risulta gravata da garanzie reali o da vincoli derivanti da pignoramento o da sequestro, non dichiarati dal venditore e dal compratore stesso ignorati.

Egli puo’ inoltre far fissare dal giudice un termine, alla scadenza del quale, se la cosa non e’ liberata, il contratto e’ risoluto con obbligo del venditore di risarcire il danno ai sensi dell’art. 1479.

Se l’esistenza delle garanzie reali o dei vincoli sopra indicati era nota al compratore, questi non puo’ chiedere la risoluzione del contratto, e il venditore e’ tenuto verso di lui solo per il caso di evizione.

Art. 1483.

(Evizione totale della cosa).

Se il compratore subisce l’evizione totale della cosa per effetto di diritti che un terzo ha fatti valere su di essa, il venditore e’ tenuto a risarcirlo del danno a norma dell’art. 1479.

Egli deve inoltre corrispondere al compratore il valore dei frutti che questi sia tenuto a restituire a colui dal quale e’ evitto, le spese che egli abbia fatte per la denunzia della lite e quelle che abbia dovuto rimborsare all’attore.

Art. 1484.

(Evizione parziale).

In caso di evizione parziale della cosa, si osservano le disposizioni dell’art. 1480 e quella del secondo comma dell’articolo precedente.

Art. 1485.

(Chiamata in causa del venditore).

Il compratore convenuto da un terzo che pretende di avere diritti sulla cosa venduta, deve chiamare in causa il venditore. Qualora non lo faccia e sia condannato con sentenza passata in giudicato, perde il diritto alla garanzia, se il venditore prova che esistevano ragioni sufficienti per far respingere la domanda.

Il compratore che ha spontaneamente riconosciuto il diritto del terzo perde il diritto alla garanzia, se non prova che non esistevano ragioni sufficienti per impedire l’evizione.

Art. 1486.

(Responsabilita’ limitata del venditore).

Se il compratore ha evitato l’evizione della cosa mediante il pagamento di una somma di danaro, il venditore puo’ liberarsi da tutte le conseguenze della garanzia col rimborso della somma pagata, degli interessi e di tutte le spese.

Art. 1487.

(Modificazione o esclusione convenzionale della garanzia).

I contraenti possono aumentare o diminuire gli effetti della garanzia e possono altresi’ pattuire che il venditore non sia soggetto a garanzia alcuna.

Quantunque sia pattuita l’esclusione della garanzia, il venditore e’ sempre tenuto per l’evizione derivante da un fatto suo proprio. E’ nullo ogni patto contrario.

Art. 1488.

(Effetti dell’esclusione della garanzia).

Quando e’ esclusa la garanzia, non si applicano le disposizioni degli articoli 1479 e 1480; se si verifica l’evizione, il compratore puo’ pretendere dal venditore soltanto la restituzione del prezzo pagato e il rimborso delle spese.

Il venditore e’ esente anche da quest’obbligo quando la vendita e’ stata convenuta a rischio e pericolo del compratore.

Art. 1489.

(Cosa gravata da oneri o da diritti di godimento di terzi).

Se la cosa venduta e’ gravata da oneri o da diritti reali o personali non apparenti che ne diminuiscono il libero godimento e non sono stati dichiarati nel contratto, il compratore che non ne abbia avuto conoscenza puo’ domandare la risoluzione del contratto oppure una riduzione del prezzo secondo la disposizione dell’art. 1480.

Si osservano inoltre, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 1481, 1485, 1486, 1487 e 1488.

Art. 1490.

(Garanzia per i vizi della cosa venduta).

Il venditore e’ tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all’uso a cui e’ destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.

Il patto con cui si esclude o si limita la garanzia non ha effetto, se il venditore ha in mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa.

Art. 1491.

(Esclusione della garanzia).

Non e’ dovuta la garanzia se al momento del contratto il compratore conosceva i vizi della cosa; parimenti non e’ dovuta, se i vizi erano facilmente riconoscibili, salvo, in questo caso, che il venditore abbia dichiarato che la cosa era esente da vizi.

Art. 1492.

(Effetti della garanzia).

Nei casi indicati dall’art. 1490 il compratore puo’ domandare a sua scelta la risoluzione del contratto ovvero la riduzione del prezzo, salvo che, per determinati vizi, gli usi escludano la risoluzione.

La scelta e’ irrevocabile quando e’ fatta con la domanda giudiziale.

Se la cosa consegnata e’ perita in conseguenza dei vizi, il compratore ha diritto alla risoluzione del contratto; se invece e’ perita per caso fortuito o per colpa del compratore, o se questi l’ha alienata o trasformata, egli non puo’ domandare che la riduzione del prezzo.

Art. 1493.

(Effetti della risoluzione del contratto).

In caso di risoluzione del contratto il venditore deve restituire il prezzo e rimborsare al compratore le spese e i pagamenti legittimamente fatti per la vendita.

Il compratore deve restituire la cosa, se questa non e’ perita in conseguenza dei vizi.

Art. 1494.

(Risarcimento del danno).

In ogni caso il venditore e’ tenuto verso il compratore al risarcimento del danno, se non prova di avere ignorato senza colpa i vizi della cosa.

Il venditore deve altresi’ risarcire al compratore i danni derivati dai vizi della cosa.

Art. 1495.

(Termini e condizioni per l’azione).

Il compratore decade dal diritto alla garanzia, se non denunzia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta, salvo il diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge.

La denunzia non e’ necessaria se il venditore ha riconosciuto l’esistenza del vizio o l’ha occultato.

L’azione si prescrive, in ogni caso, in un anno dalla consegna; ma il compratore, che sia convenuto per l’esecuzione del contratto, puo’ sempre far valere la garanzia, purche’ il vizio della cosa sia stato denunziato entro otto giorni dalla scoperta e prima del decorso dell’anno dalla consegna.

Art. 1496.

(Vendita di animali).

Nella vendita di animali la garanzia per i vizi e’ regolata dalle leggi speciali o, in mancanza, dagli usi locali. Se neppure questi dispongono, si osservano le norme che precedono.

Art. 1497.

(Mancanza di qualita’).

Quando la cosa venduta non ha le qualita’ promesse ovvero quelle essenziali per l’uso a cui e’ destinata, il compratore ha diritto di ottenere la risoluzione del contratto secondo le disposizioni generali sulla risoluzione per inadempimento, purche’ il difetto di qualita’ ecceda i limiti di tolleranza stabiliti dagli usi.

Tuttavia il diritto di ottenere la risoluzione e’ soggetto alla decadenza e alla prescrizione stabilite dall’art. 1495.

§ 2
Delle obbligazioni del compratore

Art. 1498.

(Pagamento del prezzo).

Il compratore e’ tenuto a pagare il prezzo nel termine e nel luogo fissati dal contratto.

In mancanza di pattuizione e salvi gli usi diversi, il pagamento deve avvenire al momento della consegna e nel luogo dove questa si esegue.

Se il prezzo non si deve pagare al momento della consegna, il pagamento si fa al domicilio del venditore.

Art. 1499.

(Interessi compensativi sul prezzo).

Salvo diversa pattuizione, qualora la cosa venduta e consegnata al compratore produca frutti o altri proventi, decorrono gli interessi sul prezzo, anche se questo non e’ ancora esigibile.

§ 3
Del riscatto convenzionale

Art. 1500.

(Patto di riscatto).

Il venditore puo’ riservarsi il diritto di riavere la proprieta’ della cosa venduta mediante la restituzione del prezzo e i rimborsi stabiliti dalle disposizioni che seguono.

Il patto di restituire un prezzo superiore a quello stipulato per la vendita e’ nullo per l’eccedenza.

Art. 1501.

(Termini).

Il termine per il riscatto non puo’ essere maggiore di due anni nella vendita di beni mobili e di cinque anni in quella di beni immobili. Se le parti stabiliscono un termine maggiore, esso si riduce a quello legale.

Il termine stabilito dalla legge e’ perentorio e non si puo’ prorogare.

Art. 1502.

(Obblighi del riscattante).

Il venditore che esercita il diritto di riscatto e’ tenuto a rimborsare al compratore il prezzo, le spese e ogni altro pagamento legittimamente fatto per la vendita, le spese per le riparazioni necessarie e, nei limiti dell’aumento, quelle che hanno aumentato il valore della cosa.

Fino al rimborso delle spese necessarie e utili, il compratore ha diritto di ritenere la cosa. Il giudice tuttavia, per il rimborso delle spese utili, puo’ accordare una dilazione disponendo, se occorrono, le opportune cautele.

Art. 1503.

(Esercizio del riscatto).

Il venditore decade dal diritto di riscatto, se entro il termine fissato non comunica al compratore la dichiarazione di riscatto e non gli corrisponde le somme liquide dovute per il rimborso del prezzo, delle spese e di ogni altro pagamento legittimamente fatto per la vendita.

Se il compratore rifiuta di ricevere il pagamento di tali rimborsi, il venditore decade dal diritto di riscatto, qualora non ne faccia offerta reale entro otto giorni dalla scadenza del termine.

Nella vendita di beni immobili la dichiarazione di riscatto deve essere fatta per iscritto, sotto pena di nullita’.

Art. 1504.

(Effetti del riscatto rispetto ai subacquirenti).

Il venditore che ha legittimamente esercitato il diritto di riscatto nei confronti del compratore puo’ ottenere il rilascio della cosa anche dai successivi acquirenti, purche’ il patto sia ad essi opponibile.

Se l’alienazione e’ stata notificata al venditore, il riscatto deve essere esercitato in confronto del terzo acquirente.

Art. 1505.

(Diritti costituiti dal compratore sulla cosa).

Il venditore che ha esercitato il diritto di riscatto riprende la cosa esente dai pesi e dalle ipoteche da cui sia stata gravata; ma e’ tenuto a mantenere le locazioni fatte senza frode, purche’ abbiano data certa e siano state convenute per un tempo non superiore ai tre anni.

Art. 1506.

(Riscatto di parte indivisa).

In caso di vendita con patto di riscatto di una parte indivisa di una cosa, il comproprietario che chiede la divisione deve proporre la domanda anche in confronto del venditore.

Se la cosa non e’ comodamente divisibile e si fa luogo all’incanto, il venditore che non ha esercitato il riscatto anteriormente all’aggiudicazione decade da tale diritto, anche se aggiudicatario sia lo stesso compratore.

Art. 1507.

(Vendita congiuntiva di cosa indivisa).

Se piu’ persone hanno venduto congiuntamente, mediante un solo contratto, una cosa indivisa, ciascuna puo’ esercitare il diritto di riscatto solo sopra la quota che le spettava.

La medesima disposizione si osserva se il venditore ha lasciato piu’ eredi.

Il compratore, nei casi sopra espressi, puo’ esigere che tutti i venditori o tutti i coeredi esercitino congiuntamente il diritto di riscatto dell’intera cosa; se essi non si accordano, il riscatto puo’ esercitarsi soltanto da parte di colui o di coloro che offrono di riscattare la cosa per intero.

Art. 1508.

(Vendita separata di cosa indivisa).

Se i comproprietari di una cosa non l’hanno venduta congiuntamente e per intero, ma ciascuno ha venduto la sola sua quota, essi possono separatamente esercitare il diritto di riscatto sopra la quota che loro spettava, e il compratore non puo’ valersi della facolta’ prevista dall’ultimo comma dell’articolo precedente.

Art. 1509.

(Riscatto contro gli eredi del compratore).

Qualora il compratore abbia lasciato piu’ eredi, il diritto di riscatto si puo’ esercitare contro ciascuno di essi solo per la parte che gli spetta, anche quando la cosa venduta e’ tuttora indivisa.

Se l’eredita’ e’ stata divisa e la cosa venduta e’ stata assegnata a uno degli eredi, il diritto di riscatto non puo’ esercitarsi contro di lui che per la totalita’.

Sezione II
Della vendita di cose mobili
§ 1
Disposizioni generali

Art. 1510.

(Luogo della consegna).

In mancanza di patto o di uso contrario, la consegna della cosa deve avvenire nel luogo dove questa si trovava al tempo della vendita, se le parti ne erano a conoscenza, ovvero nel luogo dove il venditore aveva il suo domicilio o la sede dell’impresa.

Salvo patto o uso contrario, se la cosa venduta deve essere trasportata da un luogo all’altro, il venditore si libera dall’obbligo della consegna rimettendo la cosa al vettore o allo spedizioniere; le spese del trasporto sono a carico del compratore.

Art. 1511.

(Denunzia nella vendita di cose da trasportare).

Nella vendita di cose da trasportare da un luogo a un altro, il termine per la denunzia dei vizi e dei difetti di qualita’ apparenti decorre dal giorno del ricevimento.

Art. 1512.

(Garanzia di buon funzionamento).

Se il venditore ha garantito per un tempo determinato il buon funzionamento della cosa venduta, il compratore, salvo patto contrario, deve denunziare al venditore il difetto di funzionamento entro trenta giorni dalla scoperta, sotto pena di decadenza. L’azione si prescrive in sei mesi dalla scoperta.

Il giudice, secondo le circostanze, puo’ assegnare al venditore un termine per sostituire o riparare la cosa in modo da assicurarne il buon funzionamento, salvo il risarcimento dei danni.

Sono salvi gli usi i quali stabiliscono che la garanzia di buon funzionamento e’ dovuta anche in mancanza di patto espresso.

Art. 1513.

(Accertamento dei difetti).

In caso di divergenza sulla qualita’ o condizione della cosa, il venditore o il compratore possono chiederne la verifica nei modi stabiliti dall’art. 696 del codice di procedura civile. Il giudice, su istanza della parte interessata, puo’ ordinare il deposito o il sequestro della cosa stessa, nonche’ la vendita per conto di chi spetta, determinandone le condizioni.

La parte che non ha chiesto la verifica della cosa, deve, in caso di contestazione, provarne rigorosamente l’identita’ e lo stato.

Art. 1514.

(Deposito della cosa venduta).

Se il compratore non si presenta per ricevere la cosa acquistata, il venditore puo’ depositarla, per conto e a spese del compratore medesimo, in un locale di pubblico deposito, oppure in altro locale idoneo determinato dal tribunale del luogo in cui la consegna doveva essere fatta. (111) ((112a))

Il venditore deve dare al compratore pronta notizia del deposito eseguito.

———–

AGGIORNAMENTO (111)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, ha disposto (con l’art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall’articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."

—————

AGGIORNAMENTO (112a)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188, ha disposto (con l’art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."

Art. 1515.

(Esecuzione coattiva per inadempimento del compratore).

Se il compratore non adempie l’obbligazione di pagare il prezzo, il venditore puo’ far vendere senza ritardo la cosa per conto e a spese di lui.

La vendita e’ fatta all’incanto a mezzo di una persona autorizzata a tali atti o, in mancanza di essa nel luogo in cui la vendita deve essere eseguita, a mezzo di un ufficiale giudiziario. Il venditore deve dare tempestiva notizia al compratore del giorno, del luogo e dell’ora in cui la vendita sara’ eseguita.

Se la cosa ha un prezzo corrente, stabilito per atto della pubblica autorita’ o da norme corporative, ovvero risultante da listini di borsa o da mercuriali, la vendita puo’ essere fatta senza incanto, al prezzo corrente, a mezzo delle persone indicate nel comma precedente o di un commissario nominato dal tribunale. In tal caso il venditore deve dare al compratore pronta notizia della vendita. (111) ((112a))

Il venditore ha diritto alla differenza tra il prezzo convenuto e il ricavo netto della vendita, oltre al risarcimento del maggior danno.

———–

AGGIORNAMENTO (111)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, ha disposto (con l’art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall’articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."

—————

AGGIORNAMENTO (112a)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188, ha disposto (con l’art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."

Art. 1516.

(Esecuzione coattiva per inadempimento del venditore).

Se la vendita ha per oggetto cose fungibili che hanno un prezzo corrente a norma del terzo comma dell’articolo precedente, e il venditore non adempie la sua obbligazione, il compratore puo’ fare acquistare senza ritardo le cose, a spese del venditore, a mezzo di una delle persone indicate nel secondo e terzo comma dell’articolo precedente. Dell’acquisto il compratore deve dare pronta notizia al venditore.

Il compratore ha diritto alla differenza tra l’ammontare della spesa occorsa per l’acquisto e il prezzo convenuto, oltre al risarcimento del maggior danno.

Art. 1517.

(Risoluzione di diritto).

La risoluzione ha luogo di diritto a favore del contraente che, prima della scadenza del termine stabilito, abbia offerto all’altro, nelle forme di uso, la consegna della cosa o il pagamento del prezzo, se l’altra parte non adempie la propria obbligazione.

La risoluzione di diritto ha luogo pure a favore del venditore, se, alla scadenza del termine stabilito per la consegna, il compratore, la cui obbligazione di pagare il prezzo non sia scaduta, non si presenta per ricevere la cosa preventivamente offerta, ovvero non l’accetta.

Il contraente che intende valersi della risoluzione disposta dal presente articolo deve darne comunicazione all’altra parte entro otto giorni dalla scadenza del termine; in mancanza di tale comunicazione, si osservano le disposizioni generali sulla risoluzione per inadempimento.

Art. 1518.

(Normale determinazione del risarcimento).

Se la vendita ha per oggetto una cosa che ha un prezzo corrente a norma del terzo comma dell’art. 1515, e il contratto si risolve per l’inadempimento di una delle parti, il risarcimento e’ costituito dalla differenza tra il prezzo convenuto e quello corrente nel luogo e nel giorno in cui si doveva fare la consegna, salva la prova di un maggior danno.

Nella vendita a esecuzione periodica, la liquidazione del danno si determina sulla base dei prezzi correnti nel luogo e nel giorno fissati per le singole consegne.

Art. 1519.

(Restituzione di cose non pagate).

Se la vendita e’ stata fatta senza dilazione per il pagamento del prezzo, il venditore, in mancanza di pagamento, puo’ riprendere il possesso delle cose vendute, finche’ queste si trovano presso il compratore, purche’ la domanda sia proposta entro quindici giorni dalla consegna e le cose si trovino nello stato in cui erano al tempo della consegna stessa.

Il diritto di riprendere il possesso delle cose non si puo’ esercitare in pregiudizio dei privilegi previsti dagli articoli 2764 e 2765, salvo che si provi che il creditore, al tempo della introduzione di esse nella casa o nel fondo locato ovvero nel fondo concesso a mezzadria o a colonia, conosceva che il prezzo era ancora dovuto.

La disposizione del comma precedente si applica anche a favore dei creditori del compratore che abbiano sequestrato o pignorato le cose, a meno che si provi che essi, al momento del sequestro o del pignoramento, conoscevano che il prezzo era ancora dovuto.

((§ 1 bis
Della vendita dei beni di consumo))

Art. 1519-bis

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 6 SETTEMBRE 2005, N. 206))

Art. 1519-ter

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 6 SETTEMBRE 2005, N. 206))

Art. 1519-quater

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 6 SETTEMBRE 2005, N. 206))

Art. 1519-quinquies

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 6 SETTEMBRE 2005, N. 206))

Art. 1519-sexies

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 6 SETTEMBRE 2005, N. 206))

Art. 1519-septies

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 6 SETTEMBRE 2005, N. 206))

Art. 1519-octies

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 6 SETTEMBRE 2005, N. 206))

Art. 1519-nonies

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 6 SETTEMBRE 2005, N. 206))

§ 2
Della vendita con riserva di gradimento, a prova, a campione

Art. 1520.

(Vendita con riserva di gradimento).

Quando si vendono cose con riserva di gradimento da parte del compratore, la vendita non si perfeziona fino a che il gradimento non sia comunicato al venditore.

Se l’esame della cosa deve farsi presso il venditore, questi e’ liberato, qualora il compratore non vi proceda nel termine stabilito dal contratto o dagli usi, o, in mancanza, in un termine congruo fissato dal venditore.

Se la cosa si trova presso il compratore e questi non si pronunzia nel termine sopra indicato, la cosa si considera di suo gradimento.

Art. 1521.

(Vendita a prova).

La vendita a prova si presume fatta sotto la condizione sospensiva che la cosa abbia le qualita’ pattuite o sia idonea all’uso a cui e’ destinata.

La prova si deve eseguire nel termine e secondo le modalita’ stabiliti dal contratto o dagli usi.

Art. 1522.

(Vendita su campione e su tipo di campione).

Se la vendita e’ fatta su campione, s’intende che questo deve servire come esclusivo paragone per la qualita’ della merce, e in tal caso qualsiasi difformita’ attribuisce al compratore il diritto alla risoluzioni del contratto.

Qualora, pero’, dalla convenzione o dagli usi risulti che il campione deve servire unicamente a indicare in modo approssimativo la qualita’, si puo’ domandare la risoluzione soltanto se la difformita’ dal campione sia notevole.

In ogni caso l’azione e’ soggetta alla decadenza alla prescrizione stabilite dall’art. 1495.

§ 3
Della vendita con riserva della proprieta’

Art. 1523.

(Passaggio della proprieta’ e dei rischi).

Nella vendita a rate con riserva della proprieta’, il compratore acquista la proprieta’ della cosa col pagamento dell’ultima rata di prezzo, ma assume i rischi dal momento della consegna.

Art. 1524.

(Opponibilita’ della riserva di proprieta’ nei confronti di terzi).

La riserva della proprieta’ e’ opponibile ai creditori del compratore, solo se risulta da atto scritto avente data certa anteriore al pignoramento.

Se la vendita ha per oggetto macchine e il prezzo e’ superiore alle lire trentamila, la riserva della proprieta’ e’ opponibile anche al terzo acquirente, purche’ il patto di riservato dominio sia trascritto in apposito registro tenuto nella cancelleria del tribunale nella giurisdizione del quale e’ collocata la macchina, e questa, quando e’ acquistata dal terzo, si trovi ancora nel luogo dove la trascrizione e’ stata eseguita.

Sono salve le disposizioni relative ai beni mobili iscritti in pubblici registri.

Art. 1525.

(Inadempimento del compratore).

Nonostante patto contrario, il mancato pagamento di una sola rata, che non superi l’ottava parte del prezzo, non da’ luogo alla risoluzione del contratto, e il compratore conserva il beneficio del termine relativamente alle rate successive.

Art. 1526.

(Risoluzione del contratto).

Se la risoluzione del contratto ha luogo per l’inadempimento del compratore, il venditore deve restituire le rate riscosse, salvo il diritto a un equo compenso per l’uso della cosa, oltre al risarcimento del danno.

Qualora si sia convenuto che le rate pagate restino acquisite al venditore a titolo d’indennita’, il giudice, secondo le circostanze, puo’ ridurre l’indennita’ convenuta.

La stessa disposizione si applica nel caso in cui il contratto sia configurato come locazione, e sia convenuto che, al termine di esso, la proprieta’ della cosa sia acquisita al conduttore per effetto del pagamento dei canoni pattuiti.

§ 4
Della vendita su documenti e con pagamento contro documenti

Art. 1527.

(Consegna).

Nella vendita su documenti, il venditore si libera dall’obbligo della consegna rimettendo al compratore il titolo rappresentativo della merce e gli altri documenti stabiliti dal contratto o, in mancanza, dagli usi.

Art. 1528.

(Pagamento del prezzo).

Salvo patto o usi contrari, il pagamento del prezzo e degli accessori deve eseguirsi nel momento e nel luogo in cui avviene la consegna dei documenti indicati dall’articolo precedente.

Quando i documenti sono regolari, il compratore non puo’ rifiutare il pagamento del prezzo adducendo eccezioni relative alla qualita’ e allo stato delle cose, a meno che queste risultino gia’ dimostrate.

Art. 1529.

(Rischi).

Se la vendita ha per oggetto cose in viaggio, e tra i documenti consegnati al compratore e’ compresa la polizza di assicurazione per i rischi del trasporto, sono a carico del compratore i rischi a cui si trova esposta la merce dal momento della consegna al vettore.

Questa disposizione non si applica se il venditore al tempo del contratto era a conoscenza della perdita o dell’avaria della merce, e le ha in mala fede taciute al compratore.

Art. 1530.

(Pagamento contro documenti a mezzo di banca).

Quando il pagamento del prezzo deve avvenire a mezzo di una banca, il venditore non puo’ rivolgersi al compratore se non dopo il rifiuto opposto dalla banca stessa e constatato all’atto della presentazione dei documenti nelle forme stabilite dagli usi.

La banca che ha confermato il credito al venditore puo’ opporgli solo le eccezioni derivanti dall’incompletezza o irregolarita’ dei documenti e quelle relative al rapporto di conferma del credito.

§ 5
Della vendita a termine di titoli di credito

Art. 1531.

(Interessi, dividendi e diritto di voto).

Nella vendita a termine di titoli di credito, gli interessi e i dividendi esigibili dopo la conclusione del contratto e prima della scadenza del termine, se riscossi dal venditore, sono accreditati al compratore.

Qualora la vendita abbia per oggetto titoli azionari, il diritto di voto spetta al venditore fino al momento della consegna.

Art. 1532.

(Diritto di opzione).

Il diritto di opzione inerente ai titoli venduti a termine spetta al compratore.

Il venditore, qualora il compratore gliene faccia richiesta in tempo utile, deve mettere il compratore in grado di esercitare il diritto di opzione, oppure deve esercitarlo per conto del compratore, se questi gli ha fornito i fondi necessari.

In mancanza di richiesta da parte del compratore, il venditore deve curare la vendita dei diritti di opzione per conto del compratore, a mezzo di un agente di cambio o di un istituto di credito.

Art. 1533.

(Estrazione per premi o rimborsi).

Se i titoli venduti a termine sono soggetti a estrazione per premi o rimborsi, i diritti e gli oneri derivanti dall’estrazione spettano al compratore, qualora la conclusione del contratto sia anteriore al giorno stabilito per l’inizio dell’estrazione.

Il venditore, al solo effetto indicato dal comma precedente, deve comunicare per iscritto al compratore una distinta numerica dei titoli almeno un giorno prima dell’inizio dell’estrazione.

In mancanza di tale comunicazione, il compratore ha facolta’ di acquistare, a spese del venditore, i diritti spettanti a una quantita’ corrispondente di titoli, dandone comunicazione al venditore prima dell’inizio dell’estrazione.

Art. 1534.

(Versamenti richiesti sui titoli).

Il compratore deve fornire al venditore, almeno due giorni prima della scadenza, le somme necessarie per eseguire i versamenti richiesti sui titoli non liberati.

Art. 1535.

(Proroga dei contratti a termine).

Se alla scadenza del termine le parti convengono di prorogare l’esecuzione del contratto, e’ dovuta la differenza tra il prezzo originario e quello corrente nel giorno della scadenza, salva l’osservanza degli usi diversi.

Art. 1536.

(Inadempimento).

In caso d’inadempimento della vendita a termine di titoli, si osservano le norme degli articoli 1515 e 1516, salva, per i contratti di borsa, l’applicazione delle leggi speciali.

Sezione III
Della vendita di cose immobili

Art. 1537.

(Vendita a misura).

Quando un determinato immobile e’ venduto con l’indicazione della sua misura e per un prezzo stabilito in ragione di un tanto per ogni unita’ di misura, il compratore ha diritto a una riduzione, se la misura effettiva dell’immobile e’ inferiore a quella indicata nel contratto.

Se la misura risulta superiore a quella indicata nel contratto, il compratore deve corrispondere il supplemento del prezzo, ma ha facolta’ di recedere dal contratto qualora l’eccedenza oltrepassi la ventesima parte della misura dichiarata.

Art. 1538.

(Vendita a corpo).

Nei casi in cui il prezzo e’ determinato in relazione al corpo dell’immobile e non alla sua misura, sebbene questa sia stata indicata, non si fa luogo a diminuzione o a supplemento di prezzo, salvo che la misura reale sia inferiore o superiore di un ventesimo rispetto a quella indicata nel contratto.

Nel caso in cui dovrebbe pagarsi un supplemento di prezzo, il compratore ha la scelta di recedere dal contratto o di corrispondere il supplemento.

Art. 1539.

(Recesso dal contratto).

Quando il compratore esercita il diritto di recesso, il venditore e’ tenuto a restituire il prezzo e a rimborsare le spese del contratto.

Art. 1540.

(Vendita cumulativa di piu’ immobili).

Se due o piu’ immobili sono stati venduti con lo stesso contratto per un solo e medesimo prezzo, con l’indicazione della misura di ciascuno di essi, e si trova che la quantita’ e’ minore nell’uno e maggiore nell’altro, se ne fa la compensazione fino alla debita concorrenza; il diritto al supplemento o alla diminuzione del prezzo spetta in conformita’ delle disposizioni sopra stabilite.

Art. 1541.

(Prescrizione).

Il diritto del venditore al supplemento e quello del compratore alla diminuzione del prezzo o al recesso dal contratto si prescrivono in un anno dalla consegna dell’immobile.

Sezione IV
Della vendita di eredita’

Art. 1542.

(Garanzia).

Chi vende un’eredita’ senza specificarne gli oggetti non e’ tenuto a garantire che la propria qualita’ di erede.

Art. 1543.

(Forme).

La vendita di un’eredita’ deve farsi per atto scritto, sotto pena di nullita’.

Il venditore e’ tenuto a prestarsi agli atti che sono necessari da parte sua per rendere efficace, di fronte ai terzi, la trasmissione di ciascuno dei diritti compresi nell’eredita’.

Art. 1544.

(Obblighi del venditore).

Se il venditore ha percepito i frutti di qualche bene o riscosso qualche credito ereditario, ovvero ha venduto qualche bene dell’eredita’, e’ tenuto a rimborsarne il compratore, salvo patto contrario.

Art. 1545.

(Obblighi del compratore).

Il compratore deve rimborsare il venditore di quanto questi ha pagato per debiti e pesi dell’eredita’, e deve corrispondergli quanto gli sarebbe dovuto dall’eredita’ medesima, salvo che sia convenuto diversamente.

Art. 1546.

(Responsabilita’ per debiti ereditari).

Il compratore, se non vi e’ patto contrario, e’ obbligato in solido col venditore a pagare i debiti ereditari.

Art. 1547.

(Altre forme di alienazione di eredita’).

Le disposizioni precedenti si applicano alle altre forme di alienazione di un’eredita’ a titolo oneroso.

Nelle alienazioni a titolo gratuito la garanzia e’ regolata dall’art. 797.

CAPO II
Del riporto

Art. 1548.

(Nozione).

Il riporto e’ il contratto per il quale il riportato trasferisce in proprieta’ al riportatore titoli di credito di una data specie per un determinato prezzo, e il riportatore assume l’obbligo di trasferire al riportato, alla scadenza del termine stabilito, la proprieta’ di altrettanti titoli della stessa specie, verso rimborso del prezzo, che puo’ essere aumentato o diminuito nella misura convenuta.

Art. 1549.

(Perfezione del contratto).

Il contratto si perfeziona con la consegna dei titoli.

Art. 1550.

(Diritti accessori e obblighi inerenti ai titoli).

I diritti accessori e gli obblighi inerenti ai titoli dati a riporto spettano al riportato. Si applicano le disposizioni degli articoli 1531, 1532, 1533 e 1534.

Il diritto di voto, salvo patto contrario, spetta al riportatore.

Art. 1551.

(Inadempimento).

In caso di inadempimento di una delle parti, si osservano le disposizioni degli articoli 1515 e 1516, salva per i contratti di borsa l’applicazione delle leggi speciali.

Se entrambe le parti non adempiono le proprie obbligazioni nel termine stabilito, il riporto cessa di avere effetto, e ciascuna parte ritiene cio’ che ha ricevuto al tempo della stipulazione del contratto.

CAPO III
Della permuta

Art. 1552.

(Nozione).

La permuta e’ il contratto che ha per oggetto il reciproco trasferimento della proprieta’ di cose, o di altri diritti, da un contraente all’altro.

Art. 1553.

(Evizione).

Il permutante, se ha sofferto l’evizione e non intende riavere la cosa data, ha diritto al valore della cosa evitta, secondo le norme stabilite per la vendita, salvo in ogni caso il risarcimento del danno.

Art. 1554.

(Spese della permuta).

Salvo patto contrario, le spese della permuta e le altre accessorie sono a carico di entrambi i contraenti in parti uguali.

Art. 1555.

(Applicabilita’ delle norme sulla vendita).

Le norme stabilite per la vendita si applicano alla permuta, in quanto siano con questa compatibili.

CAPO IV
Del contratto estimatorio

Art. 1556.

(Nozione).

Con il contratto estimatorio una parte consegna una o piu’ cose mobili all’altra e questa si obbliga a pagare il prezzo, salvo che restituisca le cose nel termine stabilito.

Art. 1557.

(Impossibilita’ di restituzione).

Chi ha ricevuto le cose non e’ liberato dall’obbligo di pagarne il prezzo, se la restituzione di esse nella loro integrita’ e’ divenuta impossibile per causa a lui non imputabile.

Art. 1558.

(Disponibilita’ delle cose).

Sono validi gli atti di disposizione compiuti da chi ha ricevuto le cose; ma i suoi creditori non possono sottoporle a pignoramento o a sequestro finche’ non ne sia stato pagato il prezzo.

Colui che ha consegnato le cose non puo’ disporne fino a che non gli siano restituite.

CAPO V
Della somministrazione

Art. 1559.

(Nozione).

La somministrazione e’ il contratto con il quale una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, a eseguire, a favore dell’altra, prestazioni periodiche o continuative di cose.

Art. 1560.

(Entita’ della somministrazione).

Qualora non sia determinata l’entita’ della somministrazione, s’intende pattuita quella corrispondente al normale fabbisogno della parte che vi ha diritto, avuto riguardo al tempo della conclusione del contratto.

Se le parti hanno stabilito soltanto il limite massimo e quello minimo per l’intera somministrazione o per le singole prestazioni, spetta all’avente diritto alla somministrazione di stabilire, entro i limiti suddetti, il quantitativo dovuto.

Se l’entita’ della somministrazione deve determinarsi in relazione al fabbisogno, ed e’ stabilito un quantitativo minimo, l’avente diritto alla somministrazione e’ tenuto per la quantita’ corrispondente al fabbisogno se questo supera il minimo stesso.

Art. 1561.

(Determinazione del prezzo).

Nella somministrazione a carattere periodico, se il prezzo deve essere determinato secondo le norme dell’art. 1474, si ha riguardo al tempo della scadenza delle singole prestazioni e al luogo in cui queste devono essere eseguite.

Art. 1562.

(Pagamento del prezzo).

Nella somministrazione a carattere periodico il prezzo e’ corrisposto all’atto delle singole prestazioni e in proporzione di ciascuna di esse.

Nella somministrazione a carattere continuativo il prezzo e’ pagato secondo le scadenze d’uso.

Art. 1563.

(Scadenza delle singole prestazioni).

Il termine stabilito per le singole prestazioni si presume pattuito nell’interesse di entrambe le parti.

Se l’avente diritto alla somministrazione ha la facolta’ di fissare la scadenza delle singole prestazioni, egli deve comunicarne la data al somministrante con un congruo preavviso.

Art. 1564.

(Risoluzione del contratto).

In caso d’inadempimento di una delle parti relativo a singole prestazioni, l’altra puo’ chiedere la risoluzione del contratto, se l’inadempimento ha una notevole importanza ed e’ tale da menomare la fiducia nell’esattezza dei successivi adempimenti.

Art. 1565.

(Sospensione della somministrazione).

Se la parte che ha diritto alla somministrazione e’ inadempiente e l’inadempimento e’ di lieve entita’, il somministrante non puo’ sospendere l’esecuzione del contratto senza dare congruo preavviso.

Art. 1566.

(Patto di preferenza).

Il patto con cui l’avente diritto alla somministrazione si obbliga a dare la preferenza al somministrante nella stipulazione di un successivo contratto per lo stesso oggetto, e’ valido purche’ la durata dell’obbligo non ecceda il termine di cinque anni. Se e’ convenuto un termine maggiore, questo si riduce a cinque anni.

L’avente diritto alla somministrazione deve comunicare al somministrante le condizioni propostegli da terzi e il somministrante deve dichiarare, sotto pena di decadenza, nel termine stabilito o, in mancanza, in quello richiesto dalle circostanze o dagli usi, se intende valersi del diritto di preferenza.

Art. 1567.

(Esclusiva a favore del somministrante).

Se nel contratto e’ pattuita la clausola di esclusiva a favore del somministrante, l’altra parte non puo’ ricevere da terzi prestazioni della stessa natura, ne’, salvo patto contrario, puo’ provvedere con mezzi propri alla produzione delle cose che formano oggetto del contratto.

Art. 1568.

(Esclusiva a favore dell’avente diritto alla somministrazione).

Se la clausola di esclusiva e’ pattuita a favore dell’avente diritto alla somministrazione, il somministrante non puo’ compiere nella zona per cui l’esclusiva e’ concessa e per la durata del contratto, ne’ direttamente ne’ indirettamente, prestazioni della stessa natura di quelle che formano oggetto del contratto.

L’avente diritto alla somministrazione, che assume l’obbligo di promuovere, nella zona assegnatagli, la vendita delle cose di cui ha l’esclusiva, risponde dei danni in caso di inadempimento a tale obbligo, anche se ha eseguito il contratto rispetto al quantitativo minimo che sia stato fissato.

Art. 1569.

(Contratto a tempo indeterminato).

Se la durata della somministrazione non e’ stabilita, ciascuna delle parti puo’ recedere dal contratto, dando preavviso nel termine pattuito o in quello stabilito dagli usi o, in mancanza, in un termine congruo avuto riguardo alla natura della somministrazione.

Art. 1570.

(Rinvio).

Si applicano alla somministrazione, in quanto compatibili con le disposizioni che precedono, anche le regole che disciplinano il contratto a cui corrispondono le singole prestazioni.

CAPO VI
Della locazione
Sezione I
Disposizioni generali

Art. 1571.

(Nozione).

La locazione e’ il contratto col quale una parte si obbliga a far godere all’altra una cosa mobile o immobile per un dato tempo, verso un determinato corrispettivo.

Art. 1572.

(Locazioni e anticipazioni eccedenti l’ordinaria amministrazione).

Il contratto di locazione per una durata superiore a nove anni e’ atto eccedente l’ordinaria amministrazione.

Sono altresi’ atti eccedenti l’ordinaria amministrazione le anticipazioni del corrispettivo della locazione per una durata superiore a un anno.

Art. 1573.

(Durata della locazione).

Salvo diverse norme di legge, la locazione non puo’ stipularsi per un tempo eccedente i trenta anni. Se stipulata per un periodo piu’ lungo o in perpetuo, e’ ridotta al termine suddetto.

Art. 1574.

(Locazione senza determinazione di tempo).

Quando le parti non hanno determinato la durata della locazione, questa s’intende convenuta:

1) se si tratta di case senza arredamento di mobili o di locali per l’esercizio di una professione, di un’industria o di un commercio, per la durata di un anno, salvi gli usi locali;

2) se si tratta di camere o di appartamenti mobiliati, per la durata corrispondente all’unita’ di tempo a cui e’ commisurata la pigione;

3) se si tratta di cose mobili, per la durata corrispondente all’unita’ di tempo a cui e’ commisurato il corrispettivo;

4) se si tratta di mobili forniti dal locatore per l’arredamento di un fondo urbano, per la durata della locazione del fondo stesso.

Art. 1575.

(Obbligazioni principali del locatore).

Il locatore deve:

1) consegnare al conduttore la cosa locata in buono stato di manutenzione;

2) mantenerla in stato da servire all’uso convenuto;

3) garantirne il pacifico godimento durante la locazione.

Art. 1576.

(Mantenimento della cosa in buono stato locativo).

Il locatore deve eseguire, durante la locazione, tutte le riparazioni necessarie, eccettuate quelle di piccola manutenzione che sono a carico del conduttore.

Se si tratta di cose mobili, le spese di conservazione e di ordinaria manutenzione sono, salvo patto contrario, a carico del conduttore.

Art. 1577.

(Necessita’ di riparazioni).

Quando la cosa locata abbisogna di riparazioni che non sono a carico del conduttore, questi e’ tenuto a darne avviso al locatore.

Se si tratta di riparazioni urgenti, il conduttore puo’ eseguirle direttamente, salvo rimborso, purche’ ne dia contemporaneamente avviso al locatore.

Art. 1578.

(Vizi della cosa locata).

Se al momento della consegna la cosa locata e’ affetta da vizi che ne diminuiscono in modo apprezzabile l’idoneita’ all’uso pattuito, il conduttore puo’ domandare la risoluzione del contratto o una riduzione del corrispettivo, salvo che si tratti di vizi da lui conosciuti o facilmente riconoscibili.

Il locatore e’ tenuto a risarcire al conduttore i danni derivati da vizi della cosa, se non prova di avere senza colpa ignorato i vizi stessi al momento della consegna.

Art. 1579.

(Limitazioni convenzionali della responsabilita’).

Il patto con cui si esclude o si limita la responsabilita’ del locatore per i vizi della cosa non ha effetto se il locatore li ha in mala fede taciuti al conduttore oppure se i vizi sono tali da rendere impossibile il godimento della cosa.

Art. 1580.

(Cose pericolose per la salute).

Se i vizi della cosa o di parte notevole di essa espongono a serio pericolo la salute del conduttore o dei suoi familiari o dipendenti, il conduttore puo’ ottenere la risoluzione del contratto, anche se i vizi gli erano noti, nonostante qualunque rinunzia.

Art. 1581.

(Vizi sopravvenuti).

Le disposizioni degli articoli precedenti si osservano, in quanto applicabili, anche nel caso di vizi della cosa sopravvenuti nel corso della locazione.

Art. 1582.

(Divieto d’innovazione).

Il locatore non puo’ compiere sulla cosa innovazioni che diminuiscano il godimento da parte del conduttore.

Art. 1583.

(Mancato godimento per riparazioni urgenti).

Se nel corso della locazione la cosa abbisogna di riparazioni che non possono differirsi fino al termine del contratto, il conduttore deve tollerarle anche quando importano privazione del godimento di parte della cosa locata.

Art. 1584.

(Diritti del conduttore in caso di riparazioni).

Se l’esecuzione delle riparazioni si protrae per oltre un sesto della durata della locazione e, in ogni caso, per oltre venti giorni, il conduttore ha diritto a una riduzione del corrispettivo, proporzionata all’intera durata delle riparazioni stesse e all’entita’ del mancato godimento.

Indipendentemente dalla sua durata, se l’esecuzione delle riparazioni rende inabitabile quella parte della cosa che e’ necessaria per l’alloggio del conduttore e della sua famiglia, il conduttore puo’ ottenere, secondo le circostanze, lo scioglimento del contratto.

Art. 1585.

(Garanzia per molestie).

Il locatore e’ tenuto a garantire il conduttore dalle molestie che diminuiscono l’uso o il godimento della cosa, arrecate da terzi che pretendono di avere diritti sulla cosa medesima.

Non e’ tenuto a garantirlo dalle molestie di terzi che non pretendono di avere diritti, salva al conduttore la facolta’ di agire contro di essi in nome proprio.

Art. 1586.

(Pretese da parte di terzi).

Se i terzi che arrecano le molestie pretendono di avere diritti sulla cosa locata, il conduttore e’ tenuto a darne pronto avviso al locatore, sotto pena del risarcimento dei danni.

Se i terzi agiscono in via giudiziale, il locatore e’ tenuto ad assumere la lite, qualora sia chiamato nel processo. Il conduttore deve esserne estromesso con la semplice indicazione del locatore, se non ha interesse a rimanervi.

Art. 1587.

(Obbligazioni principali del conduttore).

Il conduttore deve:

1) prendere in consegna la cosa e osservare la diligenza del buon padre di famiglia nel servirsene per l’uso determinato nel contratto o per l’uso che puo’ altrimenti presumersi dalle circostanze;

2) dare il corrispettivo nei termini convenuti.

Art. 1588.

(Perdita e deterioramento della cosa locata).

Il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa che avvengono nel corso della locazione, anche se derivanti da incendio, qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile.

E’ pure responsabile della perdita e del deterioramento cagionati da persone che egli ha ammesse, anche temporaneamente, all’uso o al godimento della cosa.

Art. 1589.

(Incendio di cosa assicurata).

Se la cosa distrutta o deteriorata per incendio era stata assicurata dal locatore o per conto di questo, la responsabilita’ del conduttore verso il locatore e’ limitata alla differenza tra l’indennizzo corrisposto dall’assicuratore e il danno effettivo.

Quando si tratta di cosa mobile stimata e l’assicurazione e’ stata fatta per valore uguale alla stima, cessa ogni responsabilita’ del conduttore in confronto del locatore, se questi e’ indennizzato dall’assicuratore.

Sono salve in ogni caso le norme concernenti il diritto di surrogazione dell’assicuratore.

Art. 1590.

(Restituzione della cosa locata).

Il conduttore deve restituire la cosa al locatore nello stato medesimo in cui l’ha ricevuta, in conformita’ della descrizione che ne sia stata fatta dalle parti, salvo il deterioramento o il consumo risultante dall’uso della cosa in conformita’ del contratto.

In mancanza di descrizione, si presume che il conduttore abbia ricevuto la cosa in buono stato di manutenzione.

Il conduttore non risponde del perimento o del deterioramento dovuti a vetusta’.

Le cose mobili si devono restituire nel luogo dove sono state consegnate.

Art. 1591.

(Danni per ritardata restituzione).

Il conduttore in mora a restituire la cosa e’ tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, salvo l’obbligo di risarcire il maggior danno.

Art. 1592.

(Miglioramenti).

Salvo disposizioni particolari della legge o degli usi, il conduttore non ha diritto a indennita’ per i miglioramenti apportati alla cosa locata. Se pero’ vi e’ stato il consenso del locatore, questi e’ tenuto a pagare un’indennita’ corrispondente alla minor somma tra l’importo della spesa e il valore del risultato utile al tempo della riconsegna.

Anche nel caso in cui il conduttore non ha diritto a indennita’, il valore dei miglioramenti puo’ compensare i deterioramenti che si sono verificati senza colpa grave del conduttore.

Art. 1593.

(Addizioni).

Il conduttore che ha eseguito addizioni sulla cosa locata ha diritto di toglierle alla fine della locazione qualora cio’ possa avvenire senza nocumento della cosa, salvo che il proprietario preferisca ritenere le addizioni stesse. In tal caso questi deve pagare al conduttore un’indennita’ pari alla minor somma tra l’importo della spesa e il valore delle addizioni al tempo della riconsegna.

Se le addizioni non sono separabili senza nocumento della cosa e ne costituiscono un miglioramento, si osservano le norme dell’articolo precedente.

Art. 1594.

(Sublocazione o cessione della locazione).

Il conduttore, salvo patto contrario, ha facolta’ di sublocare la cosa locatagli, ma non puo’ cedere il contratto senza il consenso del locatore.

Trattandosi di cosa mobile, la sublocazione deve essere autorizzata dal locatore o consentita dagli usi.

Art. 1595.

(Rapporti tra il locatore e il subconduttore).

Il locatore, senza pregiudizio dei suoi diritti verso il conduttore, ha azione diretta contro il subconduttore per esigere il prezzo della sublocazione, di cui questi sia ancora debitore al momento della domanda giudiziale, e per costringerlo ad adempiere tutte le altre obbligazioni derivanti dal contratto di sublocazione.

Il subconduttore non puo’ opporgli pagamenti anticipati, salvo che siano stati fatti secondo gli usi locali.

Senza pregiudizio delle ragioni del subconduttore verso il sublocatore, la nullita’ o la risoluzione del contratto di locazione ha effetto anche nei confronti del subconduttore, e la sentenza pronunciata tra locatore e conduttore ha effetto anche contro di lui.

Art. 1596.

(Fine della locazione per lo spirare del termine).

La locazione per un tempo determinato dalle parti cessa con lo spirare del termine, senza che sia necessaria la disdetta.

La locazione senza determinazione di tempo non cessa, se prima della scadenza stabilita a norma dell’art. 1574 una delle parti non comunica all’altra disdetta nel termine fissato dalle norme corporative o, in mancanza, in quello determinato dalle parti o dagli usi.

Art. 1597.

(Rinnovazione tacita del contratto).

La locazione si ha per rinnovata se, scaduto il termine di essa, il conduttore rimane ed e’ lasciato nella detenzione della cosa locata o se, trattandosi di locazione a tempo indeterminato, non e’ stata comunicata la disdetta a norma dell’articolo precedente.

La nuova locazione e’ regolata dalle stesse condizioni della precedente, ma la sua durata e’ quella stabilita per le locazioni a tempo indeterminato.

Se e’ stata data licenza, il conduttore non puo’ opporre la tacita rinnovazione, salvo che consti la volonta’ del locatore di rinnovare il contratto.

Art. 1598.

(Garanzie della locazione).

Le garanzie prestate da terzi non si estendono alle obbligazioni derivanti da proroghe della durata del contratto.

Art. 1599.

(Trasferimento a titolo particolare della cosa locata).

Il contratto di locazione e’ opponibile al terzo acquirente, se ha data certa anteriore all’alienazione della cosa.

La disposizione del comma precedente non si applica alla locazione di beni mobili non iscritti in pubblici registri, se l’acquirente ne ha conseguito il possesso in buona fede.

Le locazioni di beni immobili non trascritte non sono opponibili al terzo acquirente, se non nei limiti di un novennio dall’inizio della locazione.

L’acquirente e’ in ogni caso tenuto a rispettare la locazione, se ne ha assunto l’obbligo verso l’alienante.

Art. 1600.

(Detenzione anteriore al trasferimento).

Se la locazione non ha data certa, ma la detenzione del conduttore e’ anteriore al trasferimento, l’acquirente non e’ tenuto a rispettare la locazione che per una durata corrispondente a quella stabilita per le locazioni a tempo indeterminato.

Art. 1601.

(Risarcimento del danno al conduttore licenziato).

Se il conduttore e’ stato licenziato dall’acquirente perche’ il contratto di locazione non aveva data certa anteriore al trasferimento, il locatore e’ tenuto a risarcirgli il danno.

Art. 1602.

(Effetti dell’opponibilita’ della locazione al terzo acquirente).

Il terzo acquirente tenuto a rispettare la locazione subentra, dal giorno del suo acquisto, nei diritti e nelle obbligazioni derivanti dal contratto di locazione.

Art. 1603.

(Clausola di scioglimento del contratto in caso di alienazione).

Se si e’ convenuto che il contratto possa sciogliersi in caso di alienazione della cosa locata, l’acquirente che vuole valersi di tale facolta’ deve dare licenza al conduttore rispettando il termine di preavviso stabilito dal secondo comma dell’art. 1596. In tal caso al conduttore licenziato non spetta il risarcimento dei danni, salvo patto contrario.

Art. 1604.

(Vendita della cosa locata con patto di riscatto).

Il compratore con patto di riscatto non puo’ esercitare la facolta’ di licenziare il conduttore fino a che il suo acquisto non sia divenuto irrevocabile con la scadenza del termine fissato per il riscatto.

Art. 1605.

(Liberazione o cessione del corrispettivo della locazione).

La liberazione o la cessione del corrispettivo della locazione non ancora scaduto non puo’ opporsi al terzo acquirente della cosa locata, se non risulta da atto scritto avente data certa anteriore al trasferimento. Si puo’ in ogni caso opporre il pagamento anticipato eseguito in conformita’ degli usi locali.

Se la liberazione o la cessione e’ stata fatta per un periodo eccedente i tre anni e non e’ stata trascritta, puo’ essere opposta solo entro i limiti di un triennio; se il triennio e’ gia’ trascorso, puo’ essere opposta solo nei limiti dell’anno in corso nel giorno del trasferimento.

Art. 1606.

(Estinzione del diritto del locatore).

Nei casi in cui il diritto del locatore sulla cosa locata si estingue con effetto retroattivo, le locazioni da lui concluse aventi data certa sono mantenute, purche’ siano state fatte senza frode e non eccedano il triennio.

Sono salve le diverse disposizioni di legge.

Sezione II
Della locazione di fondi urbani

Art. 1607.

(Durata massima della locazione di case).

La locazione di una casa per abitazione puo’ essere convenuta per tutta la durata della vita dell’inquilino e per due anni successivi alla sua morte.

Art. 1608.

(Garanzie per il pagamento della pigione).

Nelle locazioni di case non mobiliate l’inquilino puo’ essere licenziato se non fornisce la casa di mobili sufficienti o non presta altre garanzie idonee ad assicurare il pagamento della pigione.

Art. 1609.

(Piccole riparazioni a carico dell’inquilino).

Le riparazioni di piccola manutenzione, che a norma dell’art. 1576 devono essere eseguite dall’inquilino a sue spese, sono quelle dipendenti da deterioramenti prodotti dall’uso, e non quelle dipendenti da vetusta’ o da caso fortuito.

Le suddette riparazioni, in mancanza di patto, sono determinate dagli usi locali.

Art. 1610.

(Spurgo di pozzi e di latrine).

Lo spurgo dei pozzi e delle latrine e’ a carico del locatore.

Art. 1611.

(Incendio di casa abitata da piu’ inquilini).

Se si tratta di casa occupata da piu’ inquilini, tutti sono responsabili verso il locatore del danno prodotto dall’incendio, proporzionatamente al valore della parte occupata. Se nella casa abita anche il locatore, si detrae dalla somma dovuta una quota corrispondente alla parte da lui occupata.

La disposizione del comma precedente non si applica se si prova che l’incendio e’ cominciato dall’abitazione di uno degli inquilini, ovvero se alcuno di questi prova che l’incendio non e’ potuto cominciare nella sua abitazione.

Art. 1612.

(Recesso convenzionale del locatore).

Il locatore che si e’ riservata la facolta’ di recedere dal contratto per abitare egli stesso nella casa locata deve dare licenza motivata nel termine stabilito dagli usi locali.

Art. 1613.

(Facolta’ di recesso degli impiegati pubblici).

Gli impiegati delle pubbliche amministrazioni possono, nonostante patto contrario, recedere dal contratto nel caso di trasferimento, purche’ questo non sia stato disposto su loro domanda.

Tale facolta’ si esercita mediante disdetta motivata, e il recesso ha effetto dal secondo mese successivo a quello in corso alla data della disdetta.

Art. 1614.

(Morte dell’inquilino).

Nel caso di morte dell’inquilino, se la locazione deve ancora durare per piu’ di un anno ed e’ stata vietata la sublocazione, gli eredi possono recedere dal contratto entro tre mesi dalla morte.

Il recesso si deve esercitare mediante disdetta comunicata con preavviso non inferiore a tre mesi.

Sezione III
Dell’affitto
§ 1
Disposizioni generali

Art. 1615.

(Gestione e godimento della cosa produttiva).

Quando la locazione ha per oggetto il godimento di una cosa produttiva, mobile o immobile, l’affittuario deve curarne la gestione in conformita’ della destinazione economica della cosa e dell’interesse della produzione. A lui spettano i frutti e le altre utilita’ della cosa.

Art. 1616.

(Affitto senza determinazione di tempo).

Se le parti non hanno determinato la durata dell’affitto, ciascuna di esse puo’ recedere dal contratto dando all’altra un congruo preavviso.

Sono salve le norme corporative e gli usi che dispongano diversamente.

Art. 1617.

(Obblighi del locatore).

Il locatore e’ tenuto a consegnare la cosa, con i suoi accessori e le sue pertinenze, in istato da servire all’uso e alla produzione a cui e’ destinata.

Art. 1618.

(Inadempimenti dell’affittuario).

Il locatore puo’ chiedere la risoluzione del contratto, se l’affittuario non destina al servizio della cosa i mezzi necessari per la gestione di essa, se non osserva le regole della buona tecnica, ovvero se muta stabilmente la destinazione economica della cosa.

Art. 1619.

(Diritto di controllo).

Il locatore puo’ accertare in ogni tempo, anche con accesso in luogo, se l’affittuario osserva gli obblighi che gli incombono.

Art. 1620.

(Incremento della produttivita’ della cosa).

L’affittuario puo’ prendere le iniziative atte a produrre un aumento di reddito della cosa, purche’ esse non importino obblighi per il locatore o non gli arrechino pregiudizio, e siano conformi all’interesse della produzione.

Art. 1621.

(Riparazioni).

Il locatore e’ tenuto ad eseguire a sue spese, durante l’affitto, le riparazioni straordinarie. Le altre sono a carico dell’affittuario.

Art. 1622.

(Perdite determinate da riparazioni).

Se l’esecuzione delle riparazioni che sono a carico del locatore determina per l’affittuario una perdita superiore al quinto del reddito annuale o, nel caso di affitto non superiore a un anno, al quinto del reddito complessivo, l’affittuario puo’ domandare una riduzione del fitto in ragione della diminuzione del reddito oppure, secondo le circostanze, lo scioglimento del contratto.

Art. 1623.

(Modificazioni sopravvenute del rapporto contrattuale).

Se, in conseguenza di una disposizione di legge, di una norma corporativa o di un provvedimento dell’autorita’ riguardanti la gestione produttiva, il rapporto contrattuale risulta notevolmente modificato in modo che le parti ne risentano rispettivamente una perdita e un vantaggio, puo’ essere richiesto un aumento o una diminuzione del fitto ovvero, secondo le circostanze, lo scioglimento del contratto.

Sono salve le diverse disposizioni della legge, della norma corporativa o del provvedimento dell’autorita’.

Art. 1624.

(Divieto di subaffitto. Cessione dell’affitto).

L’affittuario non puo’ subaffittare la cosa senza consenso del locatore.

La facolta’ di cedere l’affitto comprende quella di subaffittare; la facolta’ di subaffittare non comprende quella di cedere l’affitto.

Art. 1625.

(Clausola di scioglimento del contratto in caso di alienazione).

Se si e’ convenuto che l’affitto possa sciogliersi in caso di alienazione, l’acquirente che voglia dare licenza all’affittuario deve osservare la disposizione dell’articolo 1616.

Quando l’affitto ha per oggetto un fondo rustico, la licenza deve essere data col preavviso di sei mesi e ha effetto per la fine dell’anno agrario in corso alla scadenza del termine di preavviso.

Art. 1626.

(Incapacita’ o insolvenza dell’affittuario).

L’affitto si scioglie per l’interdizione, l’inabilitazione o l’insolvenza dell’affittuario, salvo che al locatore sia prestata idonea garanzia per l’esatto adempimento degli obblighi dell’affittuario.

Art. 1627.

(Morte dell’affittuario).

Nel caso di morte dell’affittuario, il locatore e gli eredi dell’affittuario possono, entro tre mesi dalla morte, recedere dal contratto mediante disdetta comunicata all’altra parte con preavviso di sei mesi.

Se l’affitto ha per oggetto un fondo rustico, la disdetta ha effetto per la fine dell’anno agrario in corso alla scadenza del termine di preavviso.

§ 2
Dell’affitto di fondi rustici

Art. 1628.

(Durata minima dell’affitto).

Se le norme corporative stabiliscono un periodo minimo di durata del contratto, l’affitto di un fondo rustico stipulato per una durata inferiore si estende al periodo minimo cosi’ stabilito.

Art. 1629.

(Fondi destinati al rimboschimento).

L’affitto di fondi rustici destinati al rimboschimento puo’ essere stipulato per un termine massimo di novantanove anni.

Art. 1630.

(Affitto senza determinazione di tempo).

L’affitto a tempo indeterminato di un fondo soggetto a rotazione di colture si reputa stipulato per il tempo necessario affinche’ l’affittuario possa svolgere e portare a compimento il normale ciclo di avvicendamento delle colture praticate nel fondo.

Se il fondo non e’ soggetto ad avvicendamento di colture, l’affitto si reputa fatto per il tempo necessario alla raccolta dei frutti.

L’affitto non cessa se prima della scadenza una delle parti non ha dato disdetta con preavviso di sei mesi.

Sono salve le diverse disposizioni delle norme corporative.

Art. 1631.

(Estensione del fondo).

Per l’affitto a misura, oppure a corpo con indicazione della misura, nel caso di eccesso o di difetto dell’estensione del fondo rispetto alla misura indicata, i diritti e le obbligazioni delle parti sono determinati secondo le norme contenute nel capo della vendita.

Art. 1632.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 11 FEBBRAIO 1971, N. 11))

Art. 1633.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 11 FEBBRAIO 1971, N. 11))

Art. 1634.

(Inderogabilita’).

Le disposizioni dei due articoli precedenti sono inderogabili.

Art. 1635.

(Perdita fortuita dei frutti negli affitti pluriennali).

Se, durante l’affitto convenuto per piu’ anni, almeno la meta’ dei frutti di un anno non ancora separati perisce per caso fortuito, l’affittuario puo’ domandare una riduzione del fitto, salvo che la perdita trovi compenso nei precedenti raccolti. ((5a))

Qualora la perdita non trovi compenso nei precedenti raccolti, la riduzione e’ determinata alla fine dell’affitto, eseguito il conguaglio con i frutti raccolti in tutti gli anni decorsi. Il giudice puo’ dispensare provvisoriamente l’affittuario dal pagamento di una parte del fitto in proporzione della perdita sofferta. ((5a))

La riduzione non puo’ mai eccedere la meta’ del fitto. ((5a))

In ogni caso si deve tener conto degli indennizzi che l’affittuario abbia conseguiti o possa conseguire in relazione alla perdita sofferta.

Al perimento e’ equiparata la mancata produzione dei frutti.

————-

AGGIORNAMENTO (5a)

La L. 12 giugno 1962, n. 567, ha disposto (con l’art. 12, comma 1) che "La riduzione del canone di cui agli articoli 1635, comma primo, secondo e terzo, e 1636 del Codice civile, e’ ammessa in relazione a ciascuna annata agraria a favore dell’affittuario, qualora per caso fortuito si verifichi perimento di frutti non ancora separati o mancata produzione di essi, in misura non inferiore al terzo della normale produzione".

Art. 1636.

(Perdita fortuita dei frutti negli affitti annuali).

Se l’affitto ha la durata di un solo anno, e si e’ verificata la perdita per caso fortuito di almeno la meta’ dei frutti, l’affittuario puo’ essere esonerato dal pagamento di una parte del fitto, in misura non superiore alla meta’.

((5a))

————-

AGGIORNAMENTO (5a)

La L. 12 giugno 1962, n. 567, ha disposto (con l’art. 12, comma 1) che "La riduzione del canone di cui agli articoli 1635, comma primo, secondo e terzo, e 1636 del Codice civile, e’ ammessa in relazione a ciascuna annata agraria a favore dell’affittuario, qualora per caso fortuito si verifichi perimento di frutti non ancora separati o mancata produzione di essi, in misura non inferiore al terzo della normale produzione".

Art. 1637.

(Accollo di casi fortuiti).

L’affittuario puo’, con patto espresso, assumere il rischio dei casi fortuiti ordinari. Sono reputati tali i fortuiti che, avuto riguardo ai luoghi e a ogni altra circostanza, le parti potevano ragionevolmente ritenere probabili.

E’ nullo il patto col quale l’affittuario si assoggetta ai casi fortuiti straordinari.

Art. 1638.

(Espropriazione per pubblico interesse).

In caso di espropriazione per pubblico interesse o di occupazione temporanea del fondo locato, l’affittuario ha diritto di ottenere dal locatore la parte d’indennita’ a questo corrisposta per i frutti non percepiti o per il mancato raccolto.

Art. 1639.

(Canone di affitto).

Il fitto puo’ consistere anche in una quota ovvero in una quantita’ fissa o variabile dei frutti del fondo locato.

Art. 1640.

(Scorte morte).

Le scorte morte costituenti la dotazione del fondo, che sono state consegnate all’affittuario all’inizio dell’affitto, con determinazione della specie, qualita’ e quantita’, devono, anche se stimate, essere restituite al locatore alla fine dell’affitto, nella stessa specie, qualita’ e quantita’ e, se si tratta di scorte fisse, come macchinari e attrezzi, nello stesso stato d’uso. L’eccedenza o la deficienza deve essere regolata in danaro, secondo il valore corrente al tempo della riconsegna. La dotazione necessaria non puo’ essere distratta e deve essere mantenuta secondo le esigenze delle colture e la pratica dei luoghi.

La disposizione del comma precedente si applica anche se, all’inizio dell’affitto, l’affittuario ha depositato la somma che rappresenti il valore delle scorte presso il locatore, salvo l’obbligo di questo di restituirla al tempo della riconsegna delle scorte.

Se le scorte sono state consegnate con la sola indicazione del valore, l’affittuario ne acquista la proprieta’, e, alla fine dell’affitto, deve restituire il valore ricevuto o scorte in natura per un corrispondente valore, determinato secondo il prezzo corrente, al tempo della riconsegna, ovvero parte dell’uno e parte delle altre.

Sono salve le diverse disposizioni delle norme corporative o le diverse pattuizioni delle parti.

Art. 1641.

(Scorte vive).

Quando il bestiame da lavoro o da allevamento, costituente la dotazione del fondo, e’ stato in tutto o in parte fornito dal locatore, si osservano le disposizioni degli articoli seguenti, salve le norme corporative o i patti diversi.

Art. 1642.

(Proprieta’ del bestiame consegnato).

Qualora il bestiame consegnato all’affittuario sia stato determinato con indicazione della specie, del numero, del sesso, della qualita’, dell’eta’ e del peso, anche se ne e’ stata fatta stima, la proprieta’ di esso rimane al locatore. Tuttavia l’affittuario puo’ disporre dei singoli capi, ma deve mantenere nel fondo la dotazione necessaria.

Art. 1643.

(Rischio della perdita del bestiame).

Il rischio della perdita del bestiame e’ a carico dell’affittuario dal momento in cui questi lo ha ricevuto, se non e’ stato diversamente pattuito.

Art. 1644.

(Accrescimenti e frutti del bestiame).

L’affittuario fa suoi i parti e gli altri frutti del bestiame, l’accrescimento e ogni altro provento che ne deriva.

Il letame pero’ deve essere impiegato esclusivamente nella coltivazione del fondo.

Art. 1645.

(Riconsegna del bestiame).

Nel caso previsto dall’art. 1642, al termine del contratto l’affittuario deve restituire bestiame corrispondente per specie, numero, sesso, qualita’, eta’ e peso a quello ricevuto. Se vi sono differenze di qualita’ o di quantita’ contenute nei limiti in cui esse possano ammettersi avuto riguardo ai bisogni della coltivazione del fondo, l’affittuario deve restituire bestiame di uguale valore. Se vi e’ eccedenza o deficienza nel valore del bestiame, ne e’ fatto conguaglio in danaro tra le parti, secondo il valore al tempo della riconsegna.

La disposizione del comma precedente si applica anche se, all’inizio dell’affitto, l’affittuario ha depositato presso il locatore la somma che rappresenta il valore del bestiame.

Si applica altresi’ la disposizione del terzo comma dell’art. 1640.

Sono salve le disposizioni delle norme corporative e i patti diversi.

Art. 1646.

(Rapporti fra gli affittuari uscente e subentrante).

L’affittuario uscente deve mettere a disposizione di chi gli subentra nella coltivazione i locali opportuni e gli altri comodi occorrenti per i lavori dell’anno seguente; il nuovo affittuario deve lasciare al precedente i locali opportuni e gli altri comodi occorrenti per il consumo dei foraggi e per le raccolte che restano da fare.

Per l’ulteriore determinazione dei rapporti tra l’affittuario uscente e l’affittuario subentrante si osservano le disposizioni delle norme corporative e, in mancanza, gli usi locali.

§ 3
Dell’affitto a coltivatore diretto

Art. 1647.

(Nozione).

Quando l’affitto ha per oggetto un fondo che l’affittuario coltiva col lavoro prevalentemente proprio o di persone della sua famiglia, si applicano le norme che seguono, sempre che il fondo non superi i limiti di estensione che, per singole zone e colture, possono essere determinati dalle norme corporative.

Art. 1648.

(Casi fortuiti ordinari).

Il giudice, con riguardo alle condizioni economiche dell’affittuario, puo’ disporre il pagamento rateale del fitto se per un caso fortuito ordinario, le cui conseguenze l’affittuario ha assunte a suo carico, si verifica la perdita di almeno la meta’ dei frutti del fondo.

Art. 1649.

(Subaffitto).

Se il locatore consente il subaffitto, questo e’ considerato come locazione diretta tra il locatore e il nuovo affittuario.

Art. 1650.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 11 FEBBRAIO 1971, N. 11))

Art. 1651.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 11 FEBBRAIO 1971, N. 11))

Art. 1652.

(Anticipazioni all’affittuario).

Qualora l’affittuario non possa provvedere altrimenti, il locatore e’ tenuto ad anticipargli le sementi e le materie fertilizzanti e antiparassitarie necessarie per la coltivazione del fondo.

Il credito del locatore produce interessi in misura corrispondente al saggio legale.

Art. 1653.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 11 FEBBRAIO 1971, N. 11))

Art. 1654.

(Inderogabilita’).

Le disposizioni che precedono sono inderogabili.

CAPO VII
Dell’appalto

Art. 1655.

(Nozione).

L’appalto e’ il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro.

Art. 1656.

(Subappalto).

L’appaltatore non puo’ dare in subappalto l’esecuzione dell’opera o del servizio, se non e’ stato autorizzato dal committente.

Art. 1657.

(Determinazione del corrispettivo).

Se le parti non hanno determinato la misura del corrispettivo ne’ hanno stabilito il modo di determinarla, essa e’ calcolata con riferimento alle tariffe esistenti o agli usi; in mancanza, e’ determinata dal giudice.

Art. 1658.

(Fornitura della materia).

La materia necessaria a compiere l’opera deve essere fornita dall’appaltatore, se non e’ diversamente stabilito dalla convenzione o dagli usi.

Art. 1659.

(Variazioni concordate del progetto).

L’appaltatore non puo’ apportare variazioni alle modalita’ convenute dell’opera se il committente non le ha autorizzate.

L’autorizzazione si deve provare per iscritto.

Anche quando le modificazioni sono state autorizzate, l’appaltatore, se il prezzo dell’intera opera e’ stato determinato globalmente, non ha diritto a compenso per le variazioni o per le aggiunte, salvo diversa pattuizione.

Art. 1660.

(Variazioni necessarie del progetto).

Se per l’esecuzione dell’opera a regola d’arte e’ necessario apportare variazioni al progetto e le parti non si accordano, spetta al giudice di determinare le variazioni da introdurre e le correlative variazioni del prezzo.

Se l’importo delle variazioni supera il sesto del prezzo complessivo convenuto, l’appaltatore puo’ recedere dal contratto e puo’ ottenere, secondo le circostanze, un’equa indennita’.

Se le variazioni sono di notevole entita’, il committente puo’ recedere dal contratto ed e’ tenuto a corrispondere un equo indennizzo.

Art. 1661.

(Variazioni ordinate dal committente).

Il committente puo’ apportare variazioni al progetto, purche’ il loro ammontare non superi il sesto del prezzo complessivo convenuto. L’appaltatore ha diritto al compenso per i maggiori lavori eseguiti, anche se il prezzo dell’opera era stato determinato globalmente.

La disposizione del comma precedente non si applica quando le variazioni, pur essendo contenute nei limiti suddetti, importano notevoli modificazioni della natura dell’opera o dei quantitativi nelle singole categorie di lavori previste nel contratto per l’esecuzione dell’opera medesima.

Art. 1662.

(Verifica nel corso di esecuzione dell’opera).

Il committente ha diritto di controllare lo svolgimento dei lavori e di verificarne a proprie spese lo stato.

Quando, nel corso dell’opera, si accerta che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola d’arte, il committente puo’ fissare un congruo termine entro il quale l’appaltatore si deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto e’ risoluto, salvo il diritto del committente al risarcimento del danno.

Art. 1663.

(Denuncia dei difetti della materia).

L’appaltatore e’ tenuto a dare pronto avviso al committente dei difetti della materia da questo fornita, se si scoprono nel corso dell’opera e possono comprometterne la regolare esecuzione.

Art. 1664.

(Onerosita’ o difficolta’ dell’esecuzione).

Qualora per effetto di circostanze imprevedibili si siano verificati aumenti o diminuzioni nel costo dei materiali o della mano d’opera, tali da determinare un aumento o una diminuzione superiori al decimo del prezzo complessivo convenuto, l’appaltatore o il committente possono chiedere una revisione del prezzo medesimo. La revisione puo’ esser accordata solo per quella differenza che eccede il decimo.

Se nel corso dell’opera si manifestano difficolta’ di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non previste dalle parti, che rendano notevolmente piu’ onerosa la prestazione dell’appaltatore, questi ha diritto a un equo compenso.

Art. 1665.

(Verifica e pagamento dell’opera).

Il committente, prima di ricevere la consegna, ha diritto di verificare l’opera compiuta.

La verifica deve essere fatta dal committente appena l’appaltatore lo mette in condizione di poterla eseguire.

Se, nonostante l’invito fattogli dall’appaltatore, il committente tralascia di procedere alla verifica senza giusti motivi, ovvero non ne comunica il risultato entro un breve termine, l’opera si considera accettata.

Se il committente riceve senza riserve la consegna dell’opera, questa si considera accettata ancorche’ non si sia proceduto alla verifica.

Salvo diversa pattuizione o uso contrario, l’appaltatore ha diritto al pagamento del corrispettivo quando l’opera e’ accettata dal committente.

Art. 1666.

(Verifica e pagamento di singole partite).

Se si tratta di opera da eseguire per partite, ciascuno dei contraenti puo’ chiedere che la verifica avvenga per le singole partite. In tal caso l’appaltatore puo’ domandare il pagamento in proporzione dell’opera eseguita.

Il pagamento fa presumere l’accettazione della parte di opera pagata; non produce questo effetto il versamento di semplici acconti.

Art. 1667.

(Difformita’ e vizi dell’opera).

L’appaltatore e’ tenuto alla garanzia per le difformita’ e i vizi dell’opera. La garanzia non e’ dovuta se il committente ha accettato l’opera e le difformita’ o i vizi erano da lui conosciuti o erano riconoscibili, purche’, in questo caso, non siano stati in mala fede taciuti dall’appaltatore.

Il committente deve, a pena di decadenza, denunziare all’appaltatore le difformita’ o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta. La denunzia non e’ necessaria se l’appaltatore ha riconosciuto le difformita’ o i vizi o se li ha occultati.

L’azione contro l’appaltatore si prescrive in due anni dal giorno della consegna dell’opera. Il committente convenuto per il pagamento puo’ sempre far valere la garanzia, purche’ le difformita’ o i vizi siano stati denunziati entro sessanta giorni dalla scoperta e prima che siano decorsi i due anni dalla consegna.

Art. 1668.

(Contenuto della garanzia per difetti dell’opera).

Il committente puo’ chiedere che le difformita’ o i vizi siano eliminati a spese dell’appaltatore, oppure che il prezzo sia proporzionalmente diminuito, salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell’appaltatore.

Se pero’ le difformita’ o i vizi dell’opera sono tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, il committente puo’ chiedere la risoluzione del contratto.

Art. 1669.

(Rovina e difetti di cose immobili).

Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l’opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l’appaltatore e’ responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purche’ sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta.

Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia.

Art. 1670.

(Responsabilita’ dei subappaltatori).

L’appaltatore, per agire in regresso nei confronti dei subappaltatori, deve, sotto pena di decadenza, comunicare ad essi la denunzia entro sessanta giorni dal ricevimento.

Art. 1671.

(Recesso unilaterale dal contratto).

Il committente puo’ recedere dal contratto, anche se e’ stata iniziata l’esecuzione dell’opera o la prestazione del servizio, purche’ tenga indenne l’appaltatore delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno.

Art. 1672.

(Impossibilita’ di esecuzione dell’opera).

Se il contratto si scioglie perche’ l’esecuzione dell’opera e’ divenuta impossibile in conseguenza di una causa non imputabile ad alcuna delle parti, il committente deve pagare la parte dell’opera gia’ compiuta, nei limiti in cui e’ per lui utile, in proporzione del prezzo pattuito per l’opera intera.

Art. 1673.

(Perimento o deterioramento della cosa).

Se, per causa non imputabile ad alcuna delle parti, l’opera perisce o e’ deteriorata prima che sia accettata dal committente o prima che il committente sia in mora a verificarla, il perimento o il deterioramento e’ a carico dell’appaltatore, qualora questi abbia fornito la materia.

Se la materia e’ stata fornita in tutto o in parte dal committente, il perimento o il deterioramento dell’opera e’ a suo carico per quanto riguarda la materia da lui fornita, e per il resto e’ a carico dell’appaltatore.

Art. 1674.

(Morte dell’appaltatore).

Il contratto di appalto non si scioglie per la morte dell’appaltatore, salvo che la considerazione della sua persona sia stata motivo determinante del contratto. Il committente puo’ sempre recedere dal contratto, se gli eredi dell’appaltatore non danno affidamento per la buona esecuzione dell’opera o del servizio.

Art. 1675.

(Diritti e obblighi degli eredi dell’appaltatore).

Nel caso di scioglimento del contratto per morte dell’appaltatore, il committente e’ tenuto a pagare agli eredi il valore delle opere eseguite, in ragione del prezzo pattuito, e a rimborsare le spese sostenute per l’esecuzione del rimanente, ma solo nei limiti in cui le opere eseguite e le spese sostenute gli sono utili.

Il committente ha diritto di domandare la consegna, verso una congrua indennita’, dei materiali preparati e dei piani in via di esecuzione, salve le norme che proteggono le opere dell’ingegno.

Art. 1676.

(Diritti degli ausiliari dell’appaltatore verso il committente).

Coloro che, alle dipendenze dell’appaltatore, hanno dato la loro attivita’ per eseguire l’opera o per prestare il servizio possono proporre azione diretta contro il committente per conseguire quanto e’ loro dovuto, fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l’appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda.

Art. 1677.

(Prestazione continuativa o periodica di servizi).

Se l’appalto ha per oggetto prestazioni continuative o periodiche di servizi, si osservano, in quanto compatibili, le norme di questo capo e quelle relative al contratto di somministrazione.

CAPO VIII
Del trasporto
Sezione I
Disposizioni generali

Art. 1678.

(Nozione).

Col contratto di trasporto il vettore si obbliga, verso corrispettivo, a trasferire persone o cose da un luogo a un altro.

Art. 1679.

(Pubblici servizi di linea).

Coloro che per concessione amministrativa esercitano servizi di linea per il trasporto di persone o di cose sono obbligati ad accettare le richieste di trasporto che siano compatibili con i mezzi ordinari dell’impresa, secondo le condizioni generali stabilite o autorizzate nell’atto di concessione e rese note al pubblico.

I trasporti devono eseguirsi secondo l’ordine delle richieste; in caso di piu’ richieste simultanee, deve essere preferita quella di percorso maggiore.

Se le condizioni generali ammettono speciali concessioni, il vettore e’ obbligato ad applicarle a parita’ di condizioni a chiunque ne faccia richiesta.

Salve le speciali concessioni ammesse dalle condizioni generali, qualunque deroga alle medesime e’ nulla, e alla clausola difforme e’ sostituita la norma delle condizioni generali.

Art. 1680.

(Limiti di applicabilita’ delle norme).

Le disposizioni di questo capo si applicano anche ai trasporti per via d’acqua o per via d’aria e a quelli ferroviari e postali, in quanto non siano derogate dal codice della navigazione e dalle leggi speciali.

Sezione II
Del trasporto di persone

Art. 1681.

(Responsabilita’ del vettore).

Salva la responsabilita’ per il ritardo e per l’inadempimento nell’esecuzione del trasporto, il vettore risponde dei sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante il viaggio e della perdita o dell’avaria delle cose che il viaggiatore porta con se’, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.

Sono nulle le clausole che limitano la responsabilita’ del vettore per i sinistri che colpiscono il viaggiatore.

Le norme di questo articolo si osservano anche nei contratti di trasporto gratuito.

Art. 1682.

(Responsabilita’ del vettore nei trasporti cumulativi).

Nei trasporti cumulativi ciascun vettore risponde nell’ambito del proprio percorso.

Tuttavia il danno per il ritardo o per l’interruzione del viaggio si determina in ragione dell’intero percorso.

Sezione III
Del trasporto di cose

Art. 1683.

(Indicazioni e documenti che devono essere forniti al vettore).

Il mittente deve indicare con esattezza al vettore il nome del destinatario e il luogo di destinazione, la natura, il peso, la quantita’ e il numero delle cose da trasportare e gli altri estremi necessari per eseguire il trasporto.

Se per l’esecuzione del trasporto occorrono particolari documenti, il mittente deve rimetterli al vettore all’atto in cui consegna le cose da trasportare.

Sono a carico del mittente i danni che derivano dall’omissione o dall’inesattezza delle indicazioni o dalla mancata consegna o irregolarita’ dei documenti.

Art. 1684.

(Lettera di vettura e ricevuta di carico).

Su richiesta del vettore, il mittente deve rilasciare una lettera di vettura con la propria sottoscrizione, contenente le indicazioni enunciate nell’articolo precedente e le condizioni convenute per il trasporto.

Su richiesta del mittente, il vettore deve rilasciare un duplicato della lettera di vettura con la propria sottoscrizione o, se non gli e’ stata rilasciata lettera di vettura, una ricevuta di carico, con le stesse indicazioni.

Salvo contrarie disposizioni di legge, il duplicato della lettera di vettura e la ricevuta di carico possono essere rilasciate con la clausola «all’ordine».

Art. 1685.

(Diritti del mittente).

Il mittente puo’ sospendere il trasporto e chiedere la restituzione delle cose, ovvero ordinarne la consegna a un destinatario diverso da quello originariamente indicato o anche disporre diversamente, salvo l’obbligo di rimborsare le spese e di risarcire i danni derivanti dal contrordine.

Qualora dal vettore sia stato rilasciato al mittente un duplicato della lettera di vettura o una ricevuta di carico, il mittente non puo’ disporre delle cose consegnate per il trasporto, se non esibisce al vettore il duplicato o la ricevuta per farvi annotare le nuove indicazioni. Queste devono essere sottoscritte dal vettore.

Il mittente non puo’ disporre delle cose trasportate dal momento in cui esse sono passate a disposizione del destinatario.

Art. 1686.

(Impedimenti e ritardi nell’esecuzione del trasporto).

Se l’inizio o la continuazione del trasporto sono impediti o soverchiamente ritardati per causa non imputabile al vettore, questi deve chiedere immediatamente istruzioni al mittente, provvedendo alla custodia delle cose consegnategli.

Se le circostanze rendono impossibile la richiesta di istruzioni al mittente o se le istruzioni non sono attuabili, il vettore puo’ depositare le cose a norma dell’art. 1514, o, se sono soggette a rapido deterioramento, puo’ farle vendere a norma dell’art. 1515. Il vettore deve informare prontamente il mittente del deposito o della vendita.

Il vettore ha diritto al rimborso delle spese. Se il trasporto e’ stato iniziato, egli ha diritto anche al pagamento del prezzo in proporzione del percorso compiuto, salvo che l’interruzione del trasporto sia dovuta alla perdita totale delle cose derivante da caso fortuito.

Art. 1687.

(Riconsegna delle merci).

Il vettore deve mettere le cose trasportate a disposizione del destinatario nel luogo, nel termine e con le modalita’ indicati dal contratto o, in mancanza, dagli usi.

Se la riconsegna non deve eseguirsi presso il destinatario, il vettore deve dargli prontamente avviso dell’arrivo delle cose trasportate.

Se dal mittente e’ stata rilasciata una lettera di vettura, il vettore deve esibirla al destinatario.

Art. 1688.

(Termine di resa).

Il termine di resa, quando sono indicati piu’ termini parziali, e’ determinato dalla somma di questi.

Art. 1689.

(Diritti del destinatario).

I diritti nascenti dal contratto di trasporto verso il vettore spettano al destinatario dal momento in cui, arrivate le cose a destinazione o scaduto il termine in cui sarebbero dovute arrivare, il destinatario ne richiede la riconsegna al vettore.

Il destinatario non puo’ esercitare i diritti nascenti dal contratto se non verso pagamento al vettore dei crediti derivanti dal trasporto e degli assegni da cui le cose trasportate sono gravate. Nel caso in cui l’ammontare delle somme dovute sia controverso, il destinatario deve depositare la differenza contestata presso un istituto di credito.

Art. 1690.

(Impedimenti alla riconsegna).

Se il destinatario e’ irreperibile ovvero rifiuta o ritarda a chiedere la riconsegna delle cose trasportate, il vettore deve domandare immediatamente istruzioni al mittente e si applicano le disposizioni dell’art. 1686.

Se sorge controversia tra piu’ destinatari o circa il diritto del destinatario alla riconsegna o circa l’esecuzione di questa, ovvero se il destinatario ritarda a ricevere le cose trasportate, il vettore puo’ depositarle a norma dell’art. 1514 o, se sono soggette a rapido deterioramento, puo’ farle vendere a norma dell’art. 1515 per conto dell’avente diritto. Il vettore deve informare prontamente il mittente del deposito o della vendita.

Art. 1691.

(Lettera di vettura o ricevuta di carico all’ordine).

Se il vettore ha rilasciato al mittente un duplicato della lettera di vettura all’ordine o la ricevuta di carico all’ordine, i diritti nascenti dal contratto verso il vettore si trasferiscono mediante girata del titolo.

In tal caso il vettore e’ esonerato dall’obbligo di dare avviso dell’arrivo delle cose trasportate, salvo che sia stato indicato un domiciliatario nel luogo di destinazione, e l’indicazione risulti dal duplicato della lettera di vettura o dalla ricevuta di carico.

Il possessore del duplicato della lettera di vettura all’ordine o della ricevuta di carico all’ordine, deve restituire il titolo al vettore all’atto della riconsegna delle cose trasportate.

Art. 1692.

(Responsabilita’ del vettore nei confronti del mittente).

Il vettore che esegue la riconsegna al destinatario senza riscuotere i propri crediti o gli assegni da cui e’ gravata la cosa, o senza esigere il deposito della somma controversa, e’ responsabile verso il mittente dell’importo degli assegni dovuti al medesimo e non puo’ rivolgersi a quest’ultimo per il pagamento dei propri crediti, salva l’azione verso il destinatario.

Art. 1693.

(Responsabilita’ per perdita e avaria).

Il vettore e’ responsabile della perdita e dell’avaria delle cose consegnategli per il trasporto, dal momento in cui le riceve a quello in cui le riconsegna al destinatario, se non prova che la perdita o l’avaria e’ derivata da caso fortuito, dalla natura o dai vizi delle cose stesse o del loro imballaggio, o dal fatto del mittente o da quello del destinatario.

Se il vettore accetta le cose da trasportare senza riserve, si presume che le cose stesse non presentino vizi apparenti d’imballaggio.

Art. 1694.

(Presunzioni di fortuito).

Sono valide le clausole che stabiliscono presunzioni di caso fortuito per eventi che normalmente, in relazione ai mezzi e alle condizioni del trasporto, dipendono da caso fortuito.

Art. 1695.

(Calo naturale).

Per le cose che, data la loro particolare natura, sono soggette durante il trasporto a diminuzione nel peso o nella misura, il vettore risponde solo delle diminuzioni che oltrepassano il calo naturale, a meno che il mittente o il destinatario provi che la diminuzione non e’ avvenuta in conseguenza della natura delle cose o che per le circostanze del caso non poteva giungere alla misura accertata.

Si deve tener conto del calo separatamente per ogni collo.

Art. 1696.

(Calcolo del danno in caso di perdita o di avaria).

Il danno derivante da perdita o da avaria si calcola secondo il prezzo corrente delle cose trasportate nel luogo e nel tempo della riconsegna.

((Il risarcimento dovuto dal vettore non puo’ essere superiore a un euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti nazionali ed all’importo di cui all’articolo 23, comma 3, della Convenzione per il trasporto stradale di merci, ratificata con legge 6 dicembre 1960, n. 1621, e successive modificazioni, nei trasporti internazionali.

La previsione di cui al comma precedente non e’ derogabile a favore del vettore se non nei casi e con le modalita’ previste dalle leggi speciali e dalle convenzioni internazionali applicabili.

Il vettore non puo’ avvalersi della limitazione della responsabilita’ prevista a suo favore dal presente articolo ove sia fornita la prova che la perdita o l’avaria della merce sono stati determinati da dolo o colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti e preposti, ovvero di ogni altro soggetto di cui egli si sia avvalso per l’esecuzione del trasporto, quando tali soggetti abbiano agito nell’esercizio delle loro funzioni.))

Art. 1697.

(Accertamento della perdita e dell’avaria).

Il destinatario ha diritto di fare accertare a sue spese, prima della riconsegna, l’identita’ e lo stato delle cose trasportate.

Se la perdita o l’avaria esiste, il vettore deve rimborsargli le spese.

Salvo diverse disposizioni della legge, la perdita e l’avaria si accertano nei modi stabiliti dall’art. 696 del codice di procedura civile.

Art. 1698.

(Estinzione dell’azione nei confronti del vettore).

Il ricevimento senza riserve delle cose trasportate col pagamento di quanto e’ dovuto al vettore estingue le azioni derivanti dal contratto, tranne il caso di dolo o colpa grave del vettore. Sono salve le azioni per perdita parziale o per avaria non riconoscibili al momento della riconsegna, purche’ in quest’ultimo caso il danno sia denunziato appena conosciuto e non oltre otto giorni dopo il ricevimento.

Art. 1699.

(Trasporto con rispedizione della merce).

Se il vettore si obbliga di far proseguire le cose trasportate, oltre le proprie linee, per mezzo di vettori successivi, senza farsi rilasciare dal mittente una lettera di vettura diretta fino al luogo di destinazione, si presume che egli assuma, per il trasporto oltre le proprie linee, gli obblighi di uno spedizioniere.

Art. 1700.

(Trasporto cumulativo).

Nei trasporti che sono assunti cumulativamente da piu’ vettori successivi con unico contratto, i vettori rispondono in solido per l’esecuzione del contratto dal luogo originario di partenza fino al luogo di destinazione.

Il vettore chiamato a rispondere di un fatto non proprio puo’ agire in regresso contro gli altri vettori, singolarmente o cumulativamente. Se risulta che il fatto dannoso e’ avvenuto nel percorso di uno dei vettori, questi e’ tenuto al risarcimento integrale; in caso contrario, al risarcimento sono tenuti tutti i vettori in parti proporzionali ai percorsi, esclusi quei vettori che provino che il danno non e’ avvenuto nel proprio percorso.

Art. 1701.

(Diritto di accertamento dei vettori successivi).

I vettori successivi hanno diritto di far dichiarare, nella lettera di vettura o in atto separato, lo stato delle cose da trasportare al momento in cui sono loro consegnate. In mancanza di dichiarazione, si presume che le abbiano ricevute in buono stato e conformi alla lettera di vettura.

Art. 1702.

(Riscossione dei crediti da parte dell’ultimo vettore).

L’ultimo vettore rappresenta i vettori precedenti per la riscossione dei rispettivi crediti che nascono dal contratto di trasporto e per l’esercizio del privilegio sulle cose trasportate.

Se egli omette tale riscossione o l’esercizio del privilegio, e’ responsabile verso i vettori precedenti per le somme loro dovute, salva l’azione contro il destinatario.

CAPO IX
Del mandato
Sezione I
Disposizioni generali

Art. 1703.

(Nozione).

Il mandato e’ il contratto col quale una parte si obbliga a compiere uno o piu’ atti giuridici per conto dell’altra.

Art. 1704.

(Mandato con rappresentanza).

Se al mandatario e’ stato conferito il potere di agire in nome del mandante, si applicano anche le norme del capo VI del titolo II di questo libro.

Art. 1705.

(Mandato senza rappresentanza).

Il mandatario che agisce in proprio nome acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi, anche se questi hanno avuto conoscenza del mandato.

I terzi non hanno alcun rapporto col mandante. Tuttavia il mandante, sostituendosi al mandatario, puo’ esercitare i diritti di credito derivanti dall’esecuzione del mandato, salvo che cio’ possa pregiudicare i diritti attribuiti al mandatario dalle disposizioni degli articoli che seguono.

Art. 1706.

(Acquisti del mandatario).

Il mandante puo’ rivendicare le cose mobili acquistate per suo conto dal mandatario che ha agito in nome proprio, salvi i diritti acquistati dai terzi per effetto del possesso di buona fede.

Se le cose acquistate dal mandatario sono beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri, il mandatario e’ obbligato a ritrasferirle al mandante. In caso d’inadempimento, si osservano le norme relative all’esecuzione dell’obbligo di contrarre.

Art. 1707.

(Creditori del mandatario).

I creditori del mandatario non possono far valere le loro ragioni sui beni che, in esecuzione del mandato, il mandatario ha acquistati in nome proprio, purche’, trattandosi di beni mobili o di crediti, il mandato risulti da scrittura avente data certa anteriore al pignoramento, ovvero, trattandosi di beni immobili o di beni mobili iscritti in pubblici registri, sia anteriore al pignoramento la trascrizione dell’atto di ritrasferimento o della domanda giudiziale diretta a conseguirlo.

Art. 1708.

(Contenuto del mandato).

Il mandato comprende non solo gli atti per i quali e’ stato conferito, ma anche quelli che sono necessari al loro compimento.

Il mandato generale non comprende gli atti che eccedono l’ordinaria amministrazione, se non sono indicati espressamente.

Art. 1709.

(Presunzione di onerosita’).

Il mandato si presume oneroso. La misura del compenso, se non e’ stabilita dalle parti, e’ determinata in base alle tariffe professionali o agli usi; in mancanza e’ determinata dal giudice.

§ 1
Delle obbligazioni del mandatario

Art. 1710.

(Diligenza del mandatario).

Il mandatario e’ tenuto a eseguire il mandato con la diligenza del buon padre di famiglia; ma se il mandato e’ gratuito, la responsabilita’ per colpa e’ valutata con minor rigore.

Il mandatario e’ tenuto a rendere note al mandante le circostanze sopravvenute che possono determinare la revoca o la modificazione del mandato.

Art. 1711.

(Limiti del mandato).

Il mandatario non puo’ eccedere i limiti fissati nel mandato. L’atto che esorbita dal mandato resta a carico del mandatario, se il mandante non lo ratifica.

Il mandatario puo’ discostarsi dalle istruzioni ricevute qualora circostanze ignote al mandante, e tali che non possano essergli comunicate in tempo, facciano ragionevolmente ritenere che lo stesso mandante avrebbe dato la sua approvazione.

Art. 1712.

(Comunicazione dell’eseguito mandato).

Il mandatario deve senza ritardo comunicare al mandante l’esecuzione del mandato.

Il ritardo del mandante a rispondere dopo aver ricevuto tale comunicazione, per un tempo superiore a quello richiesto dalla natura dell’affare o dagli usi, importa approvazione, anche se il mandatario si e’ discostato dalle istruzioni o ha ecceduto i limiti del mandato.

Art. 1713.

(Obbligo di rendiconto).

Il mandatario deve rendere al mandante il conto del suo operato e rimettergli tutto cio’ che ha ricevuto a causa del mandato.

La dispensa preventiva dall’obbligo di rendiconto non ha effetto nei casi in cui il mandatario deve rispondere per dolo o per colpa grave.

Art. 1714.

(Interessi sulle somme riscosse).

Il mandatario deve corrispondere al mandante gli interessi legali sulle somme riscosse per conto del mandante stesso, con decorrenza dal giorno in cui avrebbe dovuto fargliene la consegna o la spedizione ovvero impiegarle secondo le istruzioni ricevute.

Art. 1715.

(Responsabilita’ per le obbligazioni dei terzi).

In mancanza di patto contrario, il mandatario che agisce in proprio nome non risponde verso il mandante dell’adempimento delle obbligazioni assunte dalle persone con le quali ha contrattato, tranne il caso che l’insolvenza di queste gli fosse o dovesse essergli nota all’atto della conclusione del contratto.

Art. 1716.

(Pluralita’ di mandatari).

Salvo patto contrario, il mandato conferito a piu’ persone designate a operare congiuntamente non ha effetto, se non e’ accettato da tutte.

Se nel mandato non e’ dichiarato che i mandatari devono agire congiuntamente, ciascuno di essi puo’ concludere l’affare. In questo caso il mandante, appena avvertito della conclusione, deve darne notizia agli altri mandatari; in mancanza e’ tenuto a risarcire i danni derivanti dall’omissione o dal ritardo.

Se piu’ mandatari hanno comunque operato congiuntamente, essi sono obbligati in solido vero il mandante.

Art. 1717.

(Sostituto del mandatario).

Il mandatario che, nell’esecuzione del mandato, sostituisce altri a se stesso, senza esservi autorizzato o senza che cio’ sia necessario per la natura dell’incarico, risponde dell’operato della persona sostituita.

Se il mandante aveva autorizzato la sostituzione senza indicare la persona, il mandatario risponde soltanto quando e’ in colpa nella scelta.

Il mandatario risponde delle istruzioni che ha impartite al sostituto.

Il mandante puo’ agire direttamente contro la persona sostituita dal mandatario.

Art. 1718.

(Custodia delle cose e tutela dei diritti del mandante).

Il mandatario deve provvedere alla custodia delle cose che gli sono state spedite per conto del mandante e tutelare i diritti di quest’ultimo di fronte al vettore, se le cose presentano segni di deterioramento o sono giunte con ritardo.

Se vi e’ urgenza, il mandatario puo’ procedere alla vendita delle cose a norma dell’art. 1515.

Di questi fatti, come pure del mancato arrivo della merce, egli deve dare immediato avviso al mandante.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche se il mandatario non accetta l’incarico conferitogli dal mandante, sempre che tale incarico rientri nell’attivita’ professionale del mandatario.

§ 2
Delle obbligazioni del mandante

Art. 1719.

(Mezzi necessari per l’esecuzione del mandato).

Il mandante, salvo patto contrario, e’ tenuto a somministrare al mandatario i mezzi necessari per l’esecuzione del mandato e per l’adempimento delle obbligazioni che a tal fine il mandatario ha contratte in proprio nome.

Art. 1720.

(Spese e compenso del mandatario).

Il mandante deve rimborsare al mandatario le anticipazioni, con gli interessi legali dal giorno in cui sono state fatte, e deve pagargli il compenso che gli spetta.

Il mandante deve inoltre risarcire i danni che il mandatario ha subiti a causa dell’incarico.

Art. 1721.

(Diritto del mandatario sui crediti).

Il mandatario ha diritto di soddisfarsi sui crediti pecuniari sorti dagli affari che ha conclusi, con precedenza sul mandante e sui creditori di questo.

§ 3
Dell’estinzione del mandato

Art. 1722.

(Cause di estinzione).

Il mandato si estingue:

1) per la scadenza del termine o per il compimento, da parte del mandatario, dell’affare per il quale e’ stato conferito;

2) per revoca da parte del mandante;

3) per rinunzia del mandatario;

4) per la morte, l’interdizione o l’inabilitazione del mandante o del mandatario. Tuttavia il mandato che ha per oggetto il compimento di atti relativi all’esercizio di un’impresa non si estingue, se l’esercizio dell’impresa e’ continuato, salvo il diritto di recesso delle parti o degli eredi.

Art. 1723.

(Revocabilita’ del mandato).

Il mandante puo’ revocare il mandato; ma, se era stata pattuita l’irrevocabilita’, risponde dei danni, salvo che ricorra una giusta causa.

Il mandato conferito anche nell’interesse del mandatario o di terzi non si estingue per revoca da parte del mandante, salvo che sia diversamente stabilito o ricorra una giusta causa di revoca; non si estingue per la morte o per la sopravvenuta incapacita’ del mandante.

Art. 1724.

(Revoca tacita).

La nomina di un nuovo mandatario per lo stesso affare o il compimento di questo da parte del mandante importano revoca del mandato, e producono effetto dal giorno in cui sono stati comunicati al mandatario.

Art. 1725.

(Revoca del mandato oneroso).

La revoca del mandato oneroso, conferito per un tempo determinato o per un determinato affare, obbliga il mandante a risarcire i danni, se e’ fatta prima della scadenza del termine o del compimento dell’affare, salvo che ricorra una giusta causa.

Se il mandato e’ a tempo indeterminato, la revoca obbliga il mandante al risarcimento, qualora non sia dato un congruo preavviso, salvo che ricorra una giusta causa.

Art. 1726.

(Revoca del mandato collettivo).

Se il mandato e’ stato conferito da piu’ persone con unico atto e per un affare d’interesse comune, la revoca non ha effetto qualora non sia fatta da tutti i mandanti, salvo che ricorra una giusta causa.

Art. 1727.

(Rinunzia del mandatario).

Il mandatario che rinunzia senza giusta causa al mandato deve risarcire i danni al mandante. Se il mandato e’ a tempo indeterminato, il mandatario che rinunzia senza giusta causa e’ tenuto al risarcimento, qualora non abbia dato un congruo preavviso.

In ogni caso la rinunzia deve essere fatta in modo e in tempo tali che il mandante possa provvedere altrimenti, salvo il caso d’impedimento grave da parte del mandatario.

Art. 1728.

(Morte o incapacita’ del mandante o del mandatario).

Quando il mandato si estingue per morte o per incapacita’ sopravvenuta del mandante, il mandatario che ha iniziato l’esecuzione deve continuarla, se vi e’ pericolo nel ritardo.

Quando il mandato si estingue per morte o per sopravvenuta incapacita’ del mandatario, i suoi eredi ovvero colui che lo rappresenta o lo assiste, se hanno conoscenza del mandato, devono avvertire prontamente il mandante e prendere intanto nell’interesse di questo i provvedimenti richiesti dalle circostanze.

Art. 1729.

(Mancata conoscenza della causa di estinzione).

Gli atti che il mandatario ha compiuti prima di conoscere l’estinzione del mandato sono validi nei confronti del mandante o dei suoi eredi.

Art. 1730.

(Estinzione del mandato conferito a piu’ mandatari).

Salvo patto contrario, il mandato conferito a piu’ persone designate a operare congiuntamente si estingue anche se la causa di estinzione concerne uno solo dei mandatari.

Sezione II
Della commissione

Art. 1731.

(Nozione).

Il contratto di commissione e’ un mandato che ha per oggetto l’acquisto o la vendita di beni per conto del committente e in nome del commissionario.

Art. 1732.

(Operazioni a fido).

Il commissionario si presume autorizzato a concedere dilazioni di pagamento in conformita’ degli usi del luogo in cui compie l’operazione, se il committente non ha disposto altrimenti.

Se il commissionario concede dilazioni di pagamento, malgrado il divieto del committente o quando non e’ autorizzato dagli usi, il committente puo’ esigere da lui il pagamento immediato, salvo il diritto del commissionario di far propri i vantaggi che derivano dalla concessa dilazione.

Il commissionario che ha concesso dilazioni di pagamento deve indicare al committente la persona del contraente e il termine concesso; altrimenti l’operazione si considera fatta senza dilazione e si applica il disposto del comma precedente.

Art. 1733.

(Misura della provvigione).

La misura della provvigione spettante al commissionario, se non e’ stabilita dalle parti, si determina secondo gli usi del luogo in cui e’ compiuto l’affare. In mancanza di usi provvede il giudice secondo equita’.

Art. 1734.

(Revoca della commissione).

Il committente puo’ revocare l’ordine di concludere l’affare fino a che il commissionario non l’abbia concluso. In tal caso spetta al commissionario una parte della provvigione, che si determina tenendo conto delle spese sostenute e dell’opera prestata.

Art. 1735.

(Commissionario contraente in proprio).

Nella commissione di compera o di vendita di titoli, divise o merci aventi un prezzo corrente che risulti nei modi indicati dal terzo comma dell’art. 1515, se il committente non ha diversamente disposto, il commissionario puo’ fornire al prezzo suddetto le cose che deve comprare, o puo’ acquistare per se’ le cose che deve vendere, salvo, in ogni caso, il suo diritto alla provvigione.

Anche quando il committente ha fissato il prezzo, il commissionario che acquista per se’ non puo’ praticare un prezzo inferiore a quello corrente nel giorno in cui compie l’operazione, se questo e’ superiore al prezzo fissato dal committente; e il commissionario che fornisce le cose che deve comprare non puo’ praticare un prezzo superiore a quello corrente, se questo e’ inferiore al prezzo fissato dal committente.

Art. 1736.

(Star del credere).

Il commissionario che, in virtu’ di patto o di uso, e’ tenuto allo «star del credere» risponde nei confronti del committente per l’esecuzione dell’affare. In tal caso ha diritto, oltre che alla provvigione, a un compenso o a una maggiore provvigione, la quale, in mancanza di patto, si determina secondo gli usi del luogo in cui e’ compiuto l’affare. In mancanza di usi, provvede il giudice secondo equita’.

Sezione III
Della spedizione

Art. 1737.

(Nozione).

Il contratto di spedizione e’ un mandato col quale lo spedizioniere assume l’obbligo di concludere, in nome proprio e per conto del mandante, un contratto di trasporto e di compiere le operazioni accessorie.

Art. 1738.

(Revoca).

Finche’ lo spedizioniere non abbia concluso il contratto di trasporto col vettore, il mittente puo’ revocare l’ordine di spedizione, rimborsando lo spedizioniere delle spese sostenute e corrispondendogli un equo compenso per l’attivita’ prestata.

Art. 1739.

(Obblighi dello spedizioniere).

Nella scelta della via, del mezzo e delle modalita’ di trasporto della merce, lo spedizioniere e’ tenuto a osservare le istruzioni del committente e, in mancanza, a operare secondo il migliore interesse del medesimo.

Salvo che gli sia stato diversamente ordinato e salvi gli usi contrari, lo spedizioniere non ha obbligo di provvedere all’assicurazione delle cose spedite.

I premi, gli abbuoni e i vantaggi di tariffa ottenuti dallo spedizioniere devono essere accreditati al committente, salvo patto contrario.

Art. 1740.

(Diritti dello spedizioniere).

La misura della retribuzione dovuta allo spedizioniere per l’esecuzione dell’incarico si determina, in mancanza di convenzione, secondo le tariffe professionali o, in mancanza, secondo gli usi del luogo in cui avviene la spedizione.

Le spese anticipate e i compensi per le prestazioni accessorie eseguite dallo spedizioniere sono liquidati sulla base dei documenti giustificativi, a meno che il rimborso e i compensi siano stati preventivamente convenuti in una somma globale unitaria.

Art. 1741.

(Spedizioniere vettore).

Lo spedizioniere che con mezzi propri o altrui assume l’esecuzione del trasporto in tutto o in parte, ha gli obblighi e i diritti del vettore.

CAPO X
Del contratto di agenzia

Art. 1742.

(Nozione).

Col contratto di agenzia una parte assume stabilmente l’incarico di promuovere, per conto dell’altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata.

((Il contratto deve essere provato per iscritto. Ciascuna parte ha diritto di ottenere dall’altra un documento dalla stessa sottoscritto che riproduca il contenuto del contratto e delle clausole aggiuntive. Tale diritto e’ irrinunciabile.))

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AGGIORNAMENTO (81)

Il D.Lgs. 10 settembre 1991, n. 303, ha disposto (con l’art. 6, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai contratti gia’ in corso alla data del 1° gennaio 1990, a decorrere dal 1° gennaio 1994".

Art. 1743.

(Diritto di esclusiva).

Il preponente non puo’ valersi contemporaneamente di piu’ agenti nella stessa zona e per lo stesso ramo di attivita’, ne’ l’agente puo’ assumere l’incarico di trattare nella stessa zona e per lo stesso ramo gli affari di piu’ imprese in concorrenza tra loro.

Art. 1744.

(Riscossioni).

L’agente non ha facolta’ di riscuotere i crediti del preponente. Se questa facolta’ gli e’ stata attribuita, egli non puo’ concedere sconti o dilazioni senza speciale autorizzazione.

Art. 1745.

(Rappresentanza dell’agente).

Le dichiarazioni che riguardano l’esecuzione del contratto concluso per il tramite dell’agente e i reclami relativi alle inadempienze contrattuali sono validamente fatti all’agente.

L’agente puo’ chiedere i provvedimenti cautelari nell’interesse del preponente e presentare i reclami che sono necessari per la conservazione dei diritti spettanti a quest’ultimo.

Art. 1746.

(Obblighi dell’agente).

Nell’esecuzione dell’incarico l’agente deve tutelare gli interessi del preponente e agire con lealta’ e buona fede. In particolare, deve adempiere l’incarico affidatogli in conformita’ delle istruzioni ricevute e fornire al preponente le informazioni riguardanti le condizioni del mercato nella zona assegnatagli, e ogni altra informazione utile per valutare la convenienza dei singoli affari. E’ nullo ogni patto contrario.

Egli deve altresi’ osservare gli obblighi che incombono al commissionario ((ad eccezione di quelli di cui all’articolo 1736)), in quanto non siano esclusi dalla natura del contratto di agenzia.

((E’ vietato il patto che ponga a carico dell’agente una responsabilita’, anche solo parziale, per l’inadempimento del terzo. E’ pero’ consentito eccezionalmente alle parti di concordare di volta in volta la concessione di una apposita garanzia da parte dell’agente, purche’ cio’ avvenga con riferimento a singoli affari, di particolare natura ed importo, individualmente determinati; l’obbligo di garanzia assunto dall’agente non sia di ammontare piu’ elevato della provvigione che per quell’affare l’agente medesimo avrebbe diritto a percepire; sia previsto per l’agente un apposito corrispettivo)).

Art. 1747.

(Impedimento dell’agente).

L’agente che non e’ in grado di eseguire l’incarico affidatogli deve dare immediato avviso al preponente. In mancanza e’ obbligato al risarcimento del danno.

Art. 1748.

(( (Diritti dell’agente). ))

((Per tutti gli affari conclusi durante il contratto l’agente ha diritto alla provvigione quando l’operazione e’ stata conclusa per effetto del suo intervento.

La provvigione e’ dovuta anche per gli affari conclusi dal preponente con terzi che l’agente aveva in precedenza acquisito come clienti per affari dello stesso tipo o appartenenti alla zona o alla categoria o gruppo di clienti riservati all’agente, salvo che sia diversamente pattuito.

L’agente ha diritto alla provvigione sugli affari conclusi dopo la data di scioglimento del contratto se la proposta e’ pervenuta al preponente o all’agente in data antecedente o gli affari sono conclusi entro un termine ragionevole dalla data di scioglimento del contratto e la conclusione e’ da ricondurre prevalentemente all’attivita’ da lui svolta; in tali casi la provvigione e’ dovuta solo all’agente precedente, salvo che da specifiche circostanze risulti equo ripartire la provvigione tra gli agenti intervenuti.

Salvo che sia diversamente pattuito, la provvigione spetta all’agente dal momento e nella misura in cui il preponente ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione in base al contratto concluso con il terzo. La provvigione spetta all’agente, al piu’ tardi, inderogabilmente dal momento e nella misura in cui il terzo ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione qualora il preponente avesse eseguito la prestazione a suo carico.

Se il preponente e il terzo si accordano per non dare, in tutto o in parte, esecuzione al contratto, l’agente ha diritto, per la parte ineseguita, ad una provvigione ridotta nella misura determinata dagli usi o, in mancanza, dal giudice secondo equita’.

L’agente e’ tenuto a restituire le provvigioni riscosse solo nella ipotesi e nella misura in cui sia certo che il contratto tra il terzo e il preponente non avra’ esecuzione per cause non imputabili al preponente. E’ nullo ogni patto piu’ sfavorevole all’agente.

L’agente non ha diritto al rimborso delle spese di agenzia.))

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AGGIORNAMENTO (81)

Il D.Lgs. 10 settembre 1991, n. 303, ha disposto (con l’art. 6, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai contratti gia’ in corso alla data del 1° gennaio 1990, a decorrere dal 1° gennaio 1994".

Art. 1749.

(( (Obblighi del preponente). ))

((Il preponente, nei rapporti con l’agente, deve agire con lealta’ e buona fede. Egli deve mettere a disposizione dell’agente la documentazione necessaria relativa ai beni o servizi trattati e fornire all’agente le informazioni necessarie all’esecuzione del contratto: in particolare avvertire l’agente, entro un termine ragionevole, non appena preveda che il volume delle operazioni commerciali sara’ notevolmente inferiore a quello che l’agente avrebbe potuto normalmente attendersi. Il preponente deve inoltre informare l’agente, entro un termine ragionevole, dell’accettazione o del rifiuto e della mancata esecuzione di un affare procuratogli.

Il preponente consegna all’agente un estratto conto delle provvigioni dovute al piu’ tardi l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre nel corso del quale esse sono maturate. L’estratto conto indica gli elementi essenziali in base ai quali e’ stato effettuato il calcolo delle provvigioni. Entro il medesimo termine le provvigioni liquidate devono essere effettivamente pagate all’agente.

L’agente ha diritto di esigere che gli siano fornite tutte le informazioni necessarie per verificare l’importo delle provvigioni liquidate ed in particolare un estratto dei libri contabili.

E’ nullo ogni patto contrario alle disposizioni del presente articolo.))

Art. 1750.

(( (Durata del contratto o recesso). ))

((Il contratto di agenzia a tempo determinato che continui ad essere eseguito dalle parti successivamente alla scadenza del termine si trasforma in contratto a tempo indeterminato.

Se il contratto di agenzia e’ a tempo indeterminato, ciascuna delle parti puo’ recedere dal contratto stesso dandone preavviso all’altra entro un termine stabilito.

Il termine di preavviso non puo’ comunque essere inferiore ad un mese per il primo anno di durata del contratto, a due mesi per il secondo anno iniziato, a tre mesi per il terzo anno iniziato, a quattro mesi per il quarto anno, a cinque mesi per il quinto anno e a sei mesi per il sesto anno e per tutti gli anni successivi.

Le parti possono concordare termini di preavviso di maggiore durata, ma il preponente non puo’ osservare un termine inferiore a quello posto a carico dell’agente.

Salvo diverso accordo tra le parti, la scadenza del termine di preavviso deve coincidere con l’ultimo giorno del mese di calendario.))

((81))

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AGGIORNAMENTO (81)

Il D.Lgs. 10 settembre 1991, n. 303, ha disposto (con l’art. 6, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai contratti gia’ in corso alla data del 1° gennaio 1990, a decorrere dal 1° gennaio 1994".

Art. 1751.

(Indennita’ in caso di cessazione del rapporto).

((All’atto della cessazione del rapporto, il preponente e’ tenuto a corrispondere all’agente un’indennita’ se ricorrono le seguenti condizioni:))

l’agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti;

il pagamento di tale indennita’ sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l’agente perde e che risultano dagli affari con tali clienti.

L’indennita’ non e’ dovuta:

quando il preponente risolve il contratto per un’inadempienza imputabile all’agente, la quale, per la sua gravita’, non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto;

quando l’agente recede dal contratto, a meno che il recesso sia giustificato da circostanze attribuibili al preponente o da circostanze attribuibili all’agente, quali eta’, infermita’ o malattia, per le quali non puo’ piu’ essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione dell’attivita’;

quando, ai sensi di un accordo con il preponente, l’agente cede ad un terzo i diritti e gli obblighi che ha in virtu’ del contratto di agenzia.

L’importo dell’indennita’ non puo’ superare una cifra equivalente ad un’indennita’ annua calcolata sulla base della media annuale delle retribuzioni riscosse dall’agente negli ultimi cinque anni e, se il contratto risale a meno di cinque anni, sulla media del periodo in questione.

La concessione dell’indennita’ non priva comunque l’agente del diritto all’eventuale risarcimento dei danni.

L’agente decade dal diritto all’indennita’ prevista dal presente articolo se, nel termine di un anno dallo scioglimento del rapporto, omette di comunicare al preponente l’intenzione di far valere i propri diritti.

Le disposizioni di cui al presente articolo sono inderogabili a svantaggio dell’agente.

((L’indennita’ e’ dovuta anche se il rapporto cessa per morte dell’agente.))

(81)

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AGGIORNAMENTO (81)

Il D.Lgs. 10 settembre 1991, n. 303, ha disposto (con l’art. 6, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai contratti gia’ in corso alla data del 1° gennaio 1990, a decorrere dal 1° gennaio 1994".

Ha inoltre disposto (con l’art. 6, comma 2) che "Salvo quanto previsto dal comma 1, le disposizioni di cui all’art. 4 si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1993."

Art. 1751-bis.

(Patto di non concorrenza).

Il patto che limita la concorrenza da parte dell’agente dopo lo scioglimento del contratto deve farsi per iscritto. Esso deve riguardare la medesima zona, clientela e genere di beni o servizi per i quali era stato concluso il contratto di agenzia e la sua durata non puo’ eccedere i due anni successivi all’estinzione del contratto.

((L’accettazione del patto di non concorrenza comporta, in occasione della cessazione del rapporto, la corresponsione all’agente commerciale di una indennita’ di natura non provvigionale. L’indennita’ va commisurata alla durata, non superiore a due anni dopo l’estinzione del contratto, alla natura del contratto di agenzia e all’indennita’ di fine rapporto. La determinazione della indennita’ in base ai parametri di cui al precedente periodo e’ affidata alla contrattazione tra le parti tenuto conto degli accordi economici nazionali di categoria. In difetto di accordo l’indennita’ e’ determinata dal giudice in via equitativa anche con riferimento:

1) alla media dei corrispettivi riscossi dall’agente in pendenza di contratto ed alla loro incidenza sul volume d’affari complessivo nello stesso periodo;

2) alle cause di cessazione del contratto di agenzia;

3) all’ampiezza della zona assegnata all’agente;

4) all’esistenza o meno del vincolo di esclusiva per un solo preponente)). ((128a))

(81)

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AGGIORNAMENTO (81)

Il D.Lgs. 10 settembre 1991, n. 303, ha disposto (con l’art. 6, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai contratti gia’ in corso alla data del 1° gennaio 1990, a decorrere dal 1° gennaio 1994".

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AGGIORNAMENTO (128a)

La L. 29 dicembre 2000, n. 422 ha disposto (con l’art. 23, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano esclusivamente agli agenti che esercitano in forma individuale, di societa’ di persone o di societa’ di capitali con un solo socio, nonche’, ove previsto da accordi economici nazionali di categoria, a societa’ di capitali costituite esclusivamente o prevalentemente da agenti commerciali. Le disposizioni di cui al comma 1 acquistano efficacia dal 1° giugno 2001".

Art. 1752.

(Agente con rappresentanza).

Le disposizioni del presente capo si applicano anche nell’ipotesi in cui all’agente e’ conferita dal preponente la rappresentanza per la conclusione dei contratti.

Art. 1753.

(Agenti di assicurazione).

Le disposizioni di questo capo sono applicabili anche agli agenti di assicurazione, in quanto non siano derogate dalle norme corporative o dagli usi e in quanto siano compatibili con la natura dell’attivita’ assicurativa.

CAPO XI
Della mediazione

Art. 1754.

(Mediatore).

E’ mediatore colui che mette in relazione due o piu’ parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza.

Art. 1755.

(Provvigione).

Il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti, se l’affare e’ concluso per effetto del suo intervento.

La misura della provvigione e la proporzione in cui questa deve gravare su ciascuna delle parti, in mancanza di patto, di tariffe professionali o di usi, sono determinate dal giudice secondo equita’.

Art. 1756.

(Rimborso delle spese).

Salvo patti o usi contrari, il mediatore ha diritto al rimborso delle spese nei confronti della persona per incarico della quale sono state eseguite anche se l’affare non e’ stato concluso.

Art. 1757.

(Provvigione nei contratti condizionali o invalidi).

Se il contratto e’ sottoposto a condizione sospensiva, il diritto alla provvigione sorge nel momento in cui si verifica la condizione.

Se il contratto e’ sottoposto a condizione risolutiva, il diritto alla provvigione non viene meno col verificarsi della condizione.

La disposizione del comma precedente si applica anche quando il contratto e’ annullabile o rescindibile, se il mediatore non conosceva la causa d’invalidita’.

Art. 1758.

(Pluralita’ di mediatori).

Se l’affare e’ concluso per l’intervento di piu’ mediatori, ciascuno di essi ha diritto a una quota della provvigione.

Art. 1759.

(Responsabilita’ del mediatore).

Il mediatore deve comunicare alle parti le circostanze a lui note, relative alla valutazione e alla sicurezza dell’affare, che possono influire sulla conclusione di esso.

Il mediatore risponde dell’autenticita’ della sottoscrizione delle scritture e dell’ultima girata dei titoli trasmessi per il suo tramite.

Art. 1760.

(Obblighi del mediatore professionale).

Il mediatore professionale in affari su merci o su titoli deve:

1) conservare i campioni delle merci vendute sopra campione, finche’ sussista la possibilita’ di controversia, sull’identita’ della merce;

2) rilasciare al compratore una lista firmata dei titoli negoziati, con l’indicazione della serie e del numero;

3) annotare su apposito libro gli estremi essenziali del contratto che si stipula col suo intervento e rilasciare alle parti copia da lui sottoscritta di ogni annotazione.

Art. 1761.

(Rappresentanza del mediatore).

Il mediatore puo’ essere incaricato da una delle parti di rappresentarla negli atti relativi all’esecuzione del contratto concluso con il suo intervento.

Art. 1762.

(Contraente non nominato).

Il mediatore che non manifesta a un contraente il nome dell’altro risponde dell’esecuzione del contratto e, quando lo ha eseguito, subentra nei diritti verso il contraente non nominato.

Se dopo la conclusione del contratto il contraente non nominato si manifesta all’altra parte o e’ nominato dal mediatore, ciascuno dei contraenti puo’ agire direttamente contro l’altro, ferma restando la responsabilita’ del mediatore.

Art. 1763.

(Fideiussione del mediatore).

Il mediatore puo’ prestare fideiussione per una delle parti.

Art. 1764.

(Sanzioni).

Il mediatore che non adempie gli obblighi imposti dall’art. 1760 e’ punito con l’ammenda da lire cinquanta a lire cinquemila.

Nei casi piu’ gravi puo’ essere aggiunta la sospensione dalla professione fino a sei mesi.

Alle stesse pene e’ soggetto il mediatore che presta la sua attivita’ nell’interesse di persona notoriamente insolvente o della quale conosce lo stato d’incapacita’.

Art. 1765.

(Leggi speciali).

Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.

CAPO XII
Del deposito
Sezione I
Del deposito in generale

Art. 1766.

(Nozione).

Il deposito e’ il contratto col quale una parte riceve dall’altra una cosa mobile con l’obbligo di custodirla e di restituirla in natura.

Art. 1767.

(Presunzione di gratuita’).

Il deposito si presume gratuito, salvo che dalla qualita’ professionale del depositario o da altre circostanze si debba desumere una diversa volonta’ delle parti.

Art. 1768.

(Diligenza nella custodia).

Il depositario deve usare nella custodia la diligenza del buon padre di famiglia.

Se il deposito e’ gratuito, la responsabilita’ per colpa e’ valutata con minor rigore.

Art. 1769.

(Responsabilita’ del depositario incapace).

Il depositario incapace e’ responsabile della conservazione della cosa nei limiti in cui puo’ essere tenuto a rispondere per fatti illeciti. In ogni caso il depositante ha diritto di conseguire la restituzione della cosa finche’ questa si trova presso il depositario; altrimenti puo’ pretendere il rimborso di cio’ che sia stato rivolto a vantaggio di quest’ultimo.

Art. 1770.

(Modalita’ della custodia).

Il depositario non puo’ servirsi della cosa depositata ne’ darla in deposito ad altri, senza il consenso del depositante.

Se circostanze urgenti lo richiedono, il depositario puo’ esercitare la custodia in modo diverso da quello convenuto, dandone avviso al depositante appena e’ possibile.

Art. 1771.

(Richiesta di restituzione e obbligo di ritirare la cosa).

Il depositario deve restituire la cosa appena il depositante la richiede, salvo che sia convenuto un termine nell’interesse del depositario.

Il depositario puo’ richiedere in qualunque tempo che il depositante riprenda la cosa, salvo che sia convenuto un termine nell’interesse del depositante. Anche se non e’ stato convenuto un termine, il giudice puo’ concedere al depositante un termine congruo per ricevere la cosa.

Art. 1772.

(Pluralita’ di depositanti e di depositari).

Se piu’ sono i depositanti di una cosa ed essi non si accordano circa la restituzione, questa deve farsi secondo le modalita’ stabilite dall’autorita’ giudiziaria.

La stessa norma si applica quando a un solo depositante succedono piu’ eredi, se la cosa non e’ divisibile.

Se piu’ sono i depositari, il depositante ha facolta’ di chiedere la restituzione a quello tra essi che detiene la cosa. Questi deve darne pronta notizia agli altri.

Art. 1773.

(Terzo interessato nel deposito).

Se la cosa e’ stata depositata anche nell’interesse di un terzo e questi ha comunicato al depositante e al depositario la sua adesione, il depositario non puo’ liberarsi restituendo la cosa al depositante senza il consenso del terzo.

Art. 1774.

(Luogo di restituzione e spese relative).

Salvo diversa convenzione, la restituzione della cosa deve farsi nel luogo in cui doveva essere custodita.

Le spese per la restituzione sono a carico del depositante.

Art. 1775.

(Restituzione dei frutti).

Il depositario e’ obbligato a restituire i frutti della cosa che egli abbia percepiti.

Art. 1776.

(Obblighi dell’erede del depositario).

L’erede del depositario, il quale ha alienato in buona fede la cosa che ignorava essere tenuta in deposito, e’ obbligato soltanto a restituire il corrispettivo ricevuto. Se questo non e’ stato ancora pagato, il depositante subentra nel diritto dell’alienante.

Art. 1777.

(Persona a cui deve essere restituita la cosa).

Il depositario deve restituire la cosa al depositante o alla persona indicata per riceverla, e non puo’ esigere che il depositante provi di esserne proprietario.

Se e’ convenuto in giudizio da chi rivendica la proprieta’ della cosa o pretende di avere diritti su di essa, deve, sotto pena del risarcimento del danno, denunziare la controversia al depositante, e puo’ ottenere di essere estromesso dal giudizio indicando la persona del medesimo. In questo caso egli puo’ anche liberarsi dall’obbligo di restituire la cosa, depositandola, nei modi stabiliti dal giudice, a spese del depositante.

Art. 1778.

(Cosa proveniente da reato).

Il depositario, se scopre che la cosa proviene da un reato e gli e’ nota la persona alla quale e’ stata sottratta, deve denunziarle il deposito fatto presso di se’.

Il depositario e’ liberato se restituisce la cosa al depositante decorsi dieci giorni dalla denunzia senza che gli sia stata notificata opposizione.

Art. 1779.

(Cosa propria del depositario).

Il depositario e’ liberato da ogni obbligazione, se risulta che la cosa gli appartiene e che il depositante non ha su di essa alcun diritto.

Art. 1780.

(Perdita non imputabile della detenzione della cosa).

Se la detenzione della cosa e’ tolta al depositario in conseguenza di un fatto a lui non imputabile, egli e’ liberato dall’obbligazione di restituire la cosa, ma deve, sotto pena di risarcimento del danno, denunziare immediatamente al depositante il fatto per cui ha perduto la detenzione.

Il depositante ha diritto di ricevere cio’ che, in conseguenza del fatto stesso, il depositario abbia conseguito, e subentra nei diritti spettanti a quest’ultimo.

Art. 1781.

(Diritti del depositario).

Il depositante e’ obbligato a rimborsare il depositario delle spese fatte per conservare la cosa, a tenerlo indenne delle perdite cagionate dal deposito e a pagargli il compenso pattuito.

Art. 1782.

(Deposito irregolare).

Se il deposito ha per oggetto una quantita’ di danaro o di altre cose fungibili, con facolta’ per il depositario di servirsene, questi ne acquista la proprieta’ ed e’ tenuto a restituirne altrettante della stessa specie e qualita’.

In tal caso si osservano, in quanto applicabili, le norme relative al mutuo.

Sezione II
Del deposito in albergo

Art. 1783.

(( (Responsabilita’ per le cose portate in albergo). ))

((Gli albergatori sono responsabili di ogni deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo.

Sono considerate cose portate in albergo:

1) le cose che vi si trovano durante il tempo nel quale il cliente dispone dell’alloggio;

2) le cose di cui l’albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia, fuori dell’albergo, durante il periodo di tempo in cui il cliente dispone dell’alloggio;

3) le cose di cui l’albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia sia nell’albergo, sia fuori dell’albergo, durante un periodo di tempo ragionevole, precedente o successivo a quello in cui il cliente dispone dell’alloggio.

La responsabilita’ di cui al presente articolo e’ limitata al valore di quanto sia deteriorato, distrutto o sottratto, sino all’equivalente di cento volte il prezzo di locazione dell’alloggio per giornata.))

Art. 1784.

(( (Responsabilita’ per le cose consegnate e obblighi dell’albergatore). ))

((La responsabilita’ dell’albergatore e’ illimitata:

1) quando le cose gli sono state consegnate in custodia;

2) quando ha rifiutato di ricevere in custodia cose che aveva l’obbligo di accettare.

L’albergatore ha l’obbligo di accettare le carte-valori, il danaro contante e gli oggetti di valore; egli puo’ rifiutarsi di riceverli soltanto se si tratti di oggetti pericolosi o che, tenuto conto della importanza e delle condizioni di gestione dell’albergo, abbiano valore eccessivo o natura ingombrante.

L’albergatore puo’ esigere che la cosa consegnatagli sia contenuta in un involucro chiuso o sigillato.))

Art. 1785.

(( (Limiti di responsabilita’). ))

((L’albergatore non e’ responsabile quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione sono dovuti:

1) al cliente, alle persone che l’accompagnano, che sono al suo servizio o che gli rendono visita;

2) a forza maggiore;

3) alla natura della cosa.))

Art. 1785-bis

(( (Responsabilita’ per colpa dell’albergatore). ))

((L’albergatore e’ responsabile, senza che egli possa invocare il limite previsto dall’ultimo comma dell’articolo 1783, quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo sono dovuti a colpa sua, dei membri della sua famiglia o dei suoi ausiliari.))

Art. 1785-ter

(( (Obbligo di denuncia del danno). ))

(( Fuori del caso previsto dall’articolo 1785-bis, il cliente non potra’ valersi delle precedenti disposizioni se, dopo aver constatato il deterioramento, la distruzione o la sottrazione, denunci il fatto all’albergatore con ritardo ingiustificato.))

Art. 1785-quater

(( (Nullita’). ))

((Sono nulli i patti o le dichiarazioni tendenti ad escludere o a limitare preventivamente la responsabilita’ dell’albergatore.))

Art. 1785-quinquies

(( (Limiti di applicazione). ))

((Le disposizioni della presente sezione non si applicano ai veicoli, alle cose lasciate negli stessi, ne’ agli animali vivi.))

Art. 1786.

(Stabilimenti e locali assimilati agli alberghi).

Le norme di questa sezione si applicano anche agli imprenditori di case di cura, stabilimenti di pubblici spettacoli, stabilimenti balneari, pensioni, trattorie, carrozze letto e simili.

Sezione III
Del deposito nei magazzini generali

Art. 1787.

(Responsabilita’ dei magazzini generali).

I magazzini generali sono responsabili della conservazione delle merci depositate, a meno che si provi che la perdita, il calo o l’avaria e’ derivata da caso fortuito, dalla natura delle merci ovvero da vizi di esse o dell’imballaggio.

Art. 1788.

(Diritti del depositante).

Il depositante ha diritto d’ispezionare le merci depositate e di ritirare i campioni d’uso.

Art. 1789.

(Vendita delle cose depositate).

I magazzini generali, previo avviso al depositante, possono procedere alla vendita delle merci, quando, al termine del contratto, le merci non sono ritirate o non e’ rinnovato il deposito, ovvero, trattandosi di deposito a tempo indeterminato, quando e’ decorso un anno dalla data del deposito, e in ogni caso quando le merci sono minacciate di deperimento. Per la vendita si osservano le modalita’ stabilite dall’art. 1515.

Il ricavato della vendita, dedotte le spese e quanto altro spetta ai magazzini generali, deve essere tenuto a disposizione degli aventi diritto.

Art. 1790.

(Fede di deposito).

I magazzini generali, a richiesta del depositante, devono rilasciare una fede di deposito delle merci depositate.

La fede di deposito deve indicare:

1) il cognome e il nome o la ditta e il domicilio del depositante;

2) il luogo del deposito;

3) la natura e la quantita’ delle cose depositate e gli altri estremi atti a individuarle;

4) se per la merce sono stati pagati i diritti doganali e se essa e’ stata assicurata.

Art. 1791.

(Nota di pegno).

Alla fede di deposito e’ unita la nota di pegno, sulla quale sono ripetute le indicazioni richieste dall’articolo precedente.

La fede di deposito e la nota di pegno devono essere staccate da un unico registro a matrice, da conservarsi presso i magazzini.

Art. 1792.

(Intestazione e circolazione dei titoli).

La fede di deposito e la nota di pegno possono intestarsi al nome del depositante o di un terzo da questo designato, e sono trasferibili, sia congiuntamente sia separatamente, mediante girata.

Art. 1793.

(Diritti del possessore).

Il possessore della fede di deposito unita alla nota di pegno ha diritto alla riconsegna delle cose depositate; egli ha altresi’ diritto di richiedere che, a sue spese, le cose depositate siano divise in piu’ partite e che per ogni partita gli sia rilasciata una fede di deposito distinta con la nota di pegno in sostituzione del titolo complessivo.

Il possessore della sola nota di pegno ha diritto di pegno sulle cose depositate.

Il possessore della sola fede di deposito non ha diritto alla riconsegna delle cose depositate, se non osserva le condizioni indicate dall’art. 1795; egli puo’ valersi della facolta’ concessa dall’art. 1788.

Art. 1794.

(Prima girata della nota di pegno).

La prima girata della sola nota di pegno deve indicare l’ammontare del credito e degli interessi nonche’ la scadenza. La girata corredata delle dette indicazioni deve essere trascritta sulla fede di deposito e controfirmata dal giratario.

La girata della nota di pegno che non indica l’ammontare del credito vincola, a favore del possessore di buona fede, tutto il valore delle cose depositate. Rimane tuttavia salva al titolare o al terzo possessore della fede di deposito, che abbia pagato una somma non dovuta, l’azione di rivalsa nei confronti del diretto contraente e del possessore di mala fede della nota di pegno.

Art. 1795.

(Diritti del possessore della sola fede di deposito).

Il possessore della sola fede di deposito puo’ ritirare le cose depositate anche prima della scadenza del debito per cui furono costituite in pegno, depositando presso i magazzini generali la somma dovuta alla scadenza al creditore pignoratizio.

Sotto la responsabilita’ dei magazzini generali, quando si tratta di merci fungibili, il possessore della sola fede di deposito puo’ ritirare anche parte delle merci, depositando presso i magazzini generali una somma proporzionale all’ammontare del debito garantito dalla nota di pegno e alla quantita’ delle merci ritirate.

Art. 1796.

(Diritti del possessore della nota di pegno insoddisfatto).

Il possessore della nota di pegno, che non sia stato soddisfatto alla scadenza e che abbia levato il protesto a norma della legge cambiaria, puo’ far vendere le cose depositate in conformita’ dell’art. 1515, decorsi otto giorni da quello della scadenza.

Il girante che ha pagato volontariamente il possessore della nota di pegno e’ surrogato nei diritti di questo, e puo’ procedere alla vendita delle cose depositate decorsi otto giorni dalla scadenza.

Art. 1797.

(Azione nei confronti dei giranti).

Il possessore della nota di pegno non puo’ agire contro il girante, se prima non ha proceduto alla vendita del pegno.

I termini per esercitare l’azione di regresso contro i giranti sono quelli stabiliti dalla legge cambiaria e decorrono dal giorno in cui e’ avvenuta la vendita delle cose depositate.

Il possessore della nota di pegno decade dall’azione di regresso contro i giranti, se alla scadenza non leva il protesto o se, entro quindici giorni dal protesto, non fa istanza per la vendita delle cose depositate.

Egli conserva tuttavia l’azione contro i giranti della fede di deposito e contro il debitore. Quest’azione si prescrive in tre anni.

CAPO XIII
Del sequestro convenzionale

Art. 1798.

(Nozione).

Il sequestro convenzionale e’ il contratto col quale due o piu’ persone affidano a un terzo una cosa o una pluralita’ di cose, rispetto alla quale sia nata tra esse controversia, perche’ la custodisca e la restituisca a quella a cui spettera’ quando la controversia sara’ definita.

Art. 1799.

(Obblighi, diritti e poteri del sequestratario).

Gli obblighi, i diritti e i poteri del sequestratario sono determinati dal contratto; in mancanza, si osservano le disposizioni seguenti.

Art. 1800.

(Conservazione e alienazione dell’oggetto del sequestro).

Il sequestratario, per la custodia delle cose affidategli, e’ soggetto alle norme del deposito.

Se vi e’ imminente pericolo di perdita o di grave deterioramento delle cose mobili affidategli, il sequestratario puo’ alienarle, dandone pronta notizia agli interessati.

Qualora la natura delle cose lo richieda, egli ha pure l’obbligo di amministrarle. In questo caso si applicano le norme del mandato.

Il sequestratario non puo’ consentire locazioni per durata superiore a quella stabilita per le locazioni a tempo indeterminato.

Art. 1801.

(Liberazione del sequestratario).

Prima che la controversia sia definita, il sequestratario non puo’ essere liberato che per accordo delle parti o per giusti motivi.

Art. 1802.

(Compenso e rimborso delle spese al sequestratario).

Il sequestratario ha diritto a compenso, se non si e’ pattuito diversamente. Egli ha pure diritto al rimborso delle spese e di ogni altra erogazione fatta per la conservazione e per l’amministrazione della cosa.

CAPO XIV
Del comodato

Art. 1803.

(Nozione).

Il comodato e’ il contratto col quale una parte consegna all’altra una cosa mobile o immobile, affinche’ se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l’obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta.

Il comodato e’ essenzialmente gratuito.

Art. 1804.

(Obbligazioni del comodatario).

Il comodatario e’ tenuto a custodire e a conservare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia. Egli non puo’ servirsene che per l’uso determinato dal contratto o dalla natura della cosa.

Non puo’ concedere a un terzo il godimento della cosa senza il consenso del comodante.

Se il comodatario non adempie gli obblighi suddetti, il comodante puo’ chiedere l’immediata restituzione della cosa, oltre al risarcimento del danno.

Art. 1805.

(Perimento della cosa).

Il comodatario e’ responsabile se la cosa perisce per un caso fortuito a cui poteva sottrarla sostituendola con la cosa propria, o se, potendo salvare una delle due cose, ha preferito la propria.

Il comodatario che impiega la cosa per un uso diverso o per un tempo piu’ lungo di quello a lui consentito, e’ responsabile della perdita avvenuta per causa a lui non imputabile, qualora non provi che la cosa sarebbe perita anche se non l’avesse impiegata per l’uso diverso o l’avesse restituita a tempo debito.

Art. 1806.

(Stima).

Se la cosa e’ stata stimata al tempo del contratto, il suo perimento e’ a carico del comodatario, anche se avvenuto per causa a lui non imputabile.

Art. 1807.

(Deterioramento per effetto dell’uso).

Se la cosa si deteriora per solo effetto dell’uso per cui e’ stata consegnata e senza colpa del comodatario, questi non risponde del deterioramento.

Art. 1808.

(Spese per l’uso della cosa e spese straordinarie).

Il comodatario non ha diritto al rimborso delle spese sostenute per servirsi della cosa.

Egli pero’ ha diritto di essere rimborsato delle spese straordinarie sostenute per la conservazione della cosa, se queste erano necessarie e urgenti.

Art. 1809.

(Restituzione).

Il comodatario e’ obbligato a restituire la cosa alla scadenza del termine convenuto o, in mancanza di termine, quando se ne e’ servito in conformita’ del contratto.

Se pero’, durante il termine convenuto o prima che il comodatario abbia cessato di servirsi della cosa, sopravviene un urgente e impreveduto bisogno al comodante, questi puo’ esigerne la restituzione immediata.

Art. 1810.

(Comodato senza determinazione di durata).

Se non e’ stato convenuto un termine ne’ questo risulta dall’uso a cui la cosa doveva essere destinata, il comodatario e’ tenuto a restituirla non appena il comodante la richiede.

Art. 1811.

(Morte del comodatario).

In caso di morte del comodatario, il comodante, benche’ sia stato convenuto un termine, puo’ esigere dagli eredi l’immediata restituzione della cosa.

Art. 1812.

(Danni al comodatario per vizi della cosa).

Se la cosa comodata ha vizi tali che rechino danno a chi se ne serve, il comodante e’ tenuto al risarcimento qualora, conoscendo i vizi della cosa, non ne abbia avvertito il comodatario.

CAPO XV
Del mutuo

Art. 1813.

(Nozione).

Il mutuo e’ il contratto col quale una parte consegna all’altra una determinata quantita’ di danaro o di altre cose fungibili, e l’altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualita’.

Art. 1814.

(Trasferimento della proprieta’).

Le cose date a mutuo passano in proprieta’ del mutuatario.

Art. 1815.

(Interessi).

Salvo diversa volonta’ delle parti, il mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuante. Per la determinazione degli interessi si osservano le disposizioni dell’art. 1284.

((Se sono convenuti interessi usurari, la clausola e’ nulla e non sono dovuti interessi)).

Art. 1816.

(Termine per la restituzione fissato dalle parti).

Il termine per la restituzione si presume stipulato a favore di entrambe le parti e, se il mutuo e’ a titolo gratuito, a favore del mutuatario.

Art. 1817.

(Termine per la restituzione fissato dal giudice).

Se non e’ fissato un termine per la restituzione, questo e’ stabilito dal giudice, avuto riguardo alle circostanze.

Se e’ stato convenuto che il mutuatario paghi solo quando potra’, il termine per il pagamento e’ pure fissato dal giudice.

Art. 1818.

(Impossibilita’ o notevole difficolta’ di restituzione).

Se sono state mutuate cose diverse dal danaro, e la restituzione e’ divenuta impossibile o notevolmente difficile per causa non imputabile al debitore, questi e’ tenuto a pagarne il valore, avuto riguardo al tempo e al luogo in cui la restituzione si doveva eseguire.

Art. 1819.

(Restituzione rateale).

Se e’ stata convenuta la restituzione rateale delle cose mutuate e il mutuatario non adempie l’obbligo del pagamento anche di una sola rata, il mutuante puo’ chiedere, secondo le circostanze, l’immediata restituzione dell’intero.

Art. 1820.

(Mancato pagamento degli interessi).

Se il mutuatario non adempie l’obbligo del pagamento degli interessi, il mutuante puo’ chiedere la risoluzione del contratto.

Art. 1821.

(Danni al mutuatario per vizi delle cose).

Il mutuante e’ responsabile del danno cagionato al mutuatario per i vizi delle cose date a prestito, se non prova di averli ignorati senza colpa.

Se il mutuo e’ gratuito, il mutuante e’ responsabile solo nel caso in cui, conoscendo i vizi, non ne abbia avvertito il mutuatario.

Art. 1822.

(Promessa di mutuo).

Chi ha promesso di dare a mutuo puo’ rifiutare l’adempimento della sua obbligazione, se le condizioni patrimoniali dell’altro contraente sono divenute tali da rendere notevolmente difficile la restituzione, e non gli sono offerte idonee garanzie.

CAPO XVI
Del conto corrente

Art. 1823.

(Nozione).

Il conto corrente e’ il contratto col quale le parti si obbligano ad annotare in un conto i crediti derivanti da reciproche rimesse, considerandoli inesigibili e indisponibili fino alla chiusura del conto.

Il saldo del conto e’ esigibile alla scadenza stabilita. Se non e’ richiesto il pagamento, il saldo si considera quale prima rimessa di un nuovo conto e il contratto s’intende rinnovato a tempo indeterminato.

Art. 1824.

(Crediti esclusi dal conto corrente).

Sono esclusi dal conto corrente i crediti che non sono suscettibili di compensazione.

Qualora il contratto intervenga tra imprenditori, s’intendono esclusi dal conto i crediti estranei alle rispettive imprese.

Art. 1825.

(Interessi).

Sulle rimesse decorrono gli interessi nella misura stabilita dal contratto o dagli usi ovvero, in mancanza, in quella legale.

Art. 1826.

(Spese e diritti di commissione).

L’esistenza del conto corrente non esclude i diritti di commissione e il rimborso delle spese per le operazioni che danno luogo alle rimesse. Tali diritti sono inclusi nel conto, salvo convenzione contraria.

Art. 1827.

(Effetti dell’inclusione nel conto).

L’inclusione di un credito nel conto corrente non esclude l’esercizio delle azioni ed eccezioni relative all’atto da cui il credito deriva.

Se l’atto e’ dichiarato nullo, e’ annullato, rescisso o risoluto, la relativa partita si elimina dal conto.

Art. 1828.

(Efficacia della garanzia dei crediti iscritti).

Se il credito incluso nel conto e’ assistito da una garanzia reale o personale, il correntista ha diritto di valersi della garanzia per il saldo esistente a suo favore alla chiusura del conto e fino alla concorrenza del credito garantito.

La stessa disposizione si applica se per il credito esiste un coobbligato solidale.

Art. 1829.

(Crediti verso terzi).

Se non risulta una diversa volonta’ delle parti, l’inclusione nel conto di un credito verso un terzo si presume fatta con la clausola «salvo incasso». In tal caso, se il credito non e’ soddisfatto, il ricevente ha la scelta di agire per la riscossione o di eliminare la partita dal conto reintegrando nelle sue ragioni colui che ha fatto la rimessa. Puo’ eliminare la partita dal conto anche dopo avere infruttuosamente esercitato le azioni contro il debitore.

Art. 1830.

(Sequestro o pignoramento del saldo).

Se il creditore di un correntista ha sequestrato o pignorato l’eventuale saldo del conto spettante al suo debitore, l’altro correntista non puo’, con nuove rimesse, pregiudicare le ragioni del creditore. Non si considerano nuove rimesse quelle fatte in dipendenza di diritti sorti prima del sequestro o del pignoramento.

Il correntista presso cui e’ stato eseguito il sequestro o il pignoramento deve darne notizia all’altro. Ciascuno di essi puo’ recedere dal contratto.

Art. 1831.

(Chiusura del conto).

La chiusura del conto con la liquidazione del saldo e’ fatta alle scadenze stabilite dal contratto o dagli usi e, in mancanza, al termine di ogni semestre, computabile dalla data del contratto.

Art. 1832.

(Approvazione del conto).

L’estratto conto trasmesso da un correntista all’altro s’intende approvato, se non e’ contestato nel termine pattuito o in quello usuale, o altrimenti nel termine che puo’ ritenersi congruo secondo le circostanze.

L’approvazione del conto non preclude il diritto di impugnarlo per errori di scritturazione o di calcolo, per omissioni o per duplicazioni. L’impugnazione deve essere proposta, sotto pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di ricezione dell’estratto conto relativo alla liquidazione di chiusura, che deve essere spedito per mezzo di raccomandata.

Art. 1833.

(Recesso dal contratto).

Se il contratto e’ a tempo indeterminato, ciascuna delle parti puo’ recedere dal contratto a ogni chiusura del conto, dandone preavviso almeno dieci giorni prima.

In caso d’interdizione, d’inabilitazione, d’insolvenza o di morte di una delle parti, ciascuna di queste o gli eredi hanno diritto di recedere dal contratto.

Lo scioglimento del contratto impedisce l’inclusione nel conto di nuove partite, ma il pagamento del saldo non puo’ richiedersi che alla scadenza del periodo stabilito dall’art. 1831.

CAPO XVII
Dei contratti bancari
Sezione I
Dei depositi bancari

Art. 1834.

(Depositi di danaro).

Nei depositi di una somma di danaro presso una banca, questa ne acquista la proprieta’ ed e’ obbligata a restituirla nella stessa specie monetaria, alla scadenza del termine convenuto ovvero a richiesta del depositante, con l’osservanza del periodo di preavviso stabilito dalle parti o dagli usi.

Salvo patto contrario, i versamenti e i prelevamenti si eseguono alla sede della banca presso la quale si e’ costituito il rapporto.

Art. 1835.

(Libretto di deposito a risparmio).

Se la banca rilascia un libretto di deposito a risparmio, i versamenti e i prelevamenti si devono annotare sul libretto.

Le annotazioni sul libretto, firmate dall’impiegato della banca che appare addetto al servizio, fanno piena prova nei rapporti tra banca e depositante.

E’ nullo ogni patto contrario.

Art. 1836.

(Legittimazione del possessore).

Se il libretto di deposito e’ pagabile al portatore, la banca che senza dolo o colpa grave adempie la prestazione nei confronti del possessore e’ liberata, anche se questi non e’ il depositante.

La stessa disposizione si applica nel caso in cui il libretto di deposito pagabile al portatore sia intestato al nome di una determinata persona o in altro modo contrassegnato.

Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.

Art. 1837.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 8 MARZO 1975, N. 39))

Art. 1838.

(Deposito di titoli in amministrazione).

La banca che assume il deposito di titoli in amministrazione deve custodire i titoli, esigerne gli interessi o i dividendi, verificare i sorteggi per l’attribuzione di premi o per il rimborso di capitale, curare le riscossioni per conto del depositante, e in generale provvedere alla tutela dei diritti inerenti ai titoli. Le somme riscosse devono essere accreditate al depositante.

Se per i titoli depositati si deve provvedere al versamento di decimi o si deve esercitare un diritto di opzione, la banca deve chiedere in tempo utile istruzioni al depositante e deve eseguirle, qualora abbia ricevuto i fondi all’uopo occorrenti. In mancanza d’istruzioni, i diritti di opzione devono essere venduti per conto del depositante a mezzo di un agente di cambio.

Alla banca spetta un compenso nella misura stabilita dalla convenzione o dagli usi, nonche’ il rimborso delle spese necessarie da essa fatte.

E’ nullo il patto col quale si esonera la banca dall’osservare, nell’amministrazione dei titoli, l’ordinaria diligenza.

Sezione II
Del servizio bancario delle cassette di sicurezza

Art. 1839.

(Cassette di sicurezza).

Nel servizio delle cassette di sicurezza, la banca risponde verso l’utente per l’idoneita’ e la custodia dei locali e per l’integrita’ della cassetta, salvo il caso fortuito.

Art. 1840.

(Apertura della cassetta).

Se la cassetta e’ intestata a piu’ persone, l’apertura di essa e’ consentita singolarmente a ciascuno degli intestatari, salvo diversa pattuizione.

In caso di morte dell’intestatario o di uno degli intestatari, la banca che ne abbia ricevuto comunicazione non puo’ consentire l’apertura della cassetta se non con l’accordo di tutti gli aventi diritto o secondo le modalita’ stabilite dall’autorita’ giudiziaria.

Art. 1841.

(Apertura forzata della cassetta).

Quando il contratto e’ scaduto, la banca, previa intimazione all’intestatario e decorsi sei mesi dalla data della medesima, puo’ chiedere al tribunale l’autorizzazione ad aprire la cassetta. L’intimazione puo’ farsi anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

L’apertura si esegue con l’assistenza di un notaio all’uopo designato e con le cautele che il tribunale ritiene opportune.

Il tribunale puo’ dare le disposizioni necessarie per la conservazione degli oggetti rinvenuti e puo’ ordinare la vendita di quella parte di essi che occorra al soddisfacimento di quanto e’ dovuto alla banca per canoni e spese.

(111) ((112a))

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AGGIORNAMENTO (111)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l’art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall’articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".

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AGGIORNAMENTO (112a)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188, ha disposto (con l’art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".

Sezione III
Dell’apertura di credito bancario

Art. 1842.

(Nozione).

L’apertura di credito bancario e’ il contratto col quale la banca si obbliga a tenere a disposizione dell’altra parte una somma di danaro per un dato periodo di tempo o a tempo indeterminato.

Art. 1843.

(Utilizzazione del credito).

Se non e’ convenuto altrimenti, l’accreditato puo’ utilizzare in piu’ volte il credito, secondo le forme di uso, e puo’ con successivi versamenti ripristinare la sua disponibilita’.

Salvo patto contrario, i prelevamenti e i versamenti si eseguono presso la sede della banca dove e’ costituito il rapporto.

Art. 1844.

(Garanzia).

Se per l’apertura di credito e’ data una garanzia reale o personale, questa non si estingue prima della fine del rapporto per il solo fatto che l’accreditato cessa di essere debitore della banca.

Se la garanzia diviene insufficiente, la banca puo’ chiedere un supplemento di garanzia o la sostituzione del garante. Se l’accreditato non ottempera alla richiesta, la banca puo’ ridurre il credito proporzionalmente al diminuito valore della garanzia o recedere dal contratto.

Art. 1845.

(Recesso dal contratto).

Salvo patto contrario, la banca non puo’ recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se non per giusta causa.

Il recesso sospende immediatamente l’utilizzazione del credito, ma la banca deve concedere un termine di almeno quindici giorni per la restituzione delle somme utilizzate e dei relativi accessori.

Se l’apertura di credito e’ a tempo indeterminato, ciascuna delle parti puo’ recedere dal contratto, mediante preavviso nel termine stabilito dal contratto, dagli usi o, in mancanza, in quello di quindici giorni.

Sezione IV
Dell’anticipazione bancaria

Art. 1846.

(Disponibilita’ delle cose date in pegno).

Nell’anticipazione bancaria su pegno di titoli o di merci, la banca non puo’ disporre delle cose ricevute in pegno, se ha rilasciato un documento nel quale le cose stesse sono individuate. Il patto contrario deve essere provato per iscritto.

Art. 1847.

(Assicurazione delle merci).

La banca deve provvedere per conto del contraente all’assicurazione delle merci date in pegno, se, per la natura, il valore o l’ubicazione di esse, l’assicurazione risponde alle cautele d’uso.

Art. 1848.

(Spese di custodia).

La banca, oltre al corrispettivo dovutole, ha diritto al rimborso delle spese occorse per la custodia delle merci e dei titoli, salvo che ne abbia acquistato la disponibilita’.

Art. 1849.

(Ritiro dei titoli o delle merci).

Il contraente, anche prima della scadenza del contratto, puo’ ritirare in parte i titoli o le merci dati in pegno, previo rimborso proporzionale delle somme anticipate e delle altre somme spettanti alla banca secondo la disposizione dell’articolo precedente, salvo che il credito residuo risulti insufficientemente garantito.

Art. 1850.

(Diminuzione della garanzia).

Se il valore della garanzia diminuisce almeno di un decimo rispetto a quello che era al tempo del contratto, la banca puo’ chiedere al debitore un supplemento di garanzia nei termini d’uso, con la diffida che, in mancanza, si procedera’ alla vendita dei titoli o delle merci dati in pegno. Se il debitore non ottempera alla richiesta, la banca puo’ procedere alla vendita a norma del secondo e quarto comma dell’art. 2797.

La banca ha diritto al rimborso immediato del residuo non soddisfatto col ricavato della vendita.

Art. 1851.

(Pegno irregolare a garanzia di anticipazione).

Se, a garanzia di uno o piu’ crediti, sono vincolati depositi di danaro, merci o titoli che non siano stati individuati o per i quali sia stata conferita alla banca la facolta’ di disporre, la banca deve restituire solo la somma o la parte delle merci o dei titoli che eccedono l’ammontare dei crediti garantiti. L’eccedenza e’ determinata in relazione al valore delle merci o dei titoli al tempo della scadenza dei crediti.

Sezione V
Delle operazioni bancarie in conto corrente

Art. 1852.

(Disposizione da parte del correntista).

Qualora il deposito, l’apertura di credito o altre operazioni bancarie siano regolate in conto corrente, il correntista puo’ disporre in qualsiasi momento delle somme risultanti a suo credito, salva l’osservanza del termine di preavviso eventualmente pattuito.

Art. 1853.

(Compensazione tra i saldi di piu’ rapporti o piu’ conti).

Se tra la banca e il correntista esistono piu’ rapporti o piu’ conti, ancorche’ in monete differenti, i saldi attivi e passivi si compensano reciprocamente, salvo patto contrario.

Art. 1854.

(Conto corrente intestato a piu’ persone).

Nel caso in cui il conto sia intestato a piu’ persone, con facolta’ per le medesime di compiere operazioni anche separatamente, gli intestatari sono considerati creditori o debitori in solido dei saldi del conto.

Art. 1855.

(Operazione a tempo indeterminato).

Se l’operazione regolata in conto corrente e’ a tempo indeterminato, ciascuna delle parti puo’ recedere dal contratto, dandone preavviso nel termine stabilito dagli usi o, in mancanza, entro quindici giorni.

Art. 1856.

(Esecuzione d’incarichi).

La banca risponde secondo le regole del mandato per l’esecuzione d’incarichi ricevuti dal correntista o da altro cliente.

Se l’incarico deve eseguirsi su una piazza dove non esistono filiali della banca, questa puo’ incaricare dell’esecuzione un’altra banca o un suo corrispondente.

Art. 1857.

(Norme applicabili).

Alle operazioni regolate in conto corrente si applicano le norme degli articoli 1826, 1829 e 1832.

Sezione VI
Dello sconto bancario

Art. 1858.

(Nozione).

Lo sconto e’ il contratto col quale la banca, previa deduzione dell’interesse, anticipa al cliente l’importo di un credito verso terzi non ancora scaduto, mediante la cessione, salvo buon fine, del credito stesso.

Art. 1859.

(Sconto di cambiali).

Se lo sconto avviene mediante girata di cambiale o di assegno bancario, la banca, nel caso di mancato pagamento, oltre ai diritti derivanti dal titolo, ha anche il diritto alla restituzione della somma anticipata.

Sono salve le norme delle leggi speciali relative alla cessione della provvista nello sconto di tratte non accettate o munite di clausole «senza accettazione».

Art. 1860.

(Sconto di tratte documentate).

La banca che ha scontato tratte documentate ha sulla merce lo stesso privilegio del mandatario finche’ il titolo rappresentativo e’ in suo possesso.

CAPO XVIII
Della rendita perpetua

Art. 1861.

(Nozione).

Col contratto di rendita perpetua una parte conferisce all’altra il diritto di esigere in perpetuo la prestazione periodica di una somma di danaro o di una certa quantita’ di altre cose fungibili, quale corrispettivo dell’alienazione di un immobile o della cessione di un capitale.

La rendita perpetua puo’ essere costituita anche quale onere dell’alienazione gratuita di un immobile o della cessione gratuita di un capitale.

Art. 1862.

(Norme applicabili).

L’alienazione dell’immobile, se fatta a titolo oneroso, e’ soggetta alle norme stabilite per la vendita.

L’alienazione o la cessione fatta a titolo gratuito e’ soggetta alle norme stabilite per la donazione.

Art. 1863.

(Rendita fondiaria e rendita semplice).

E’ fondiaria la rendita costituita mediante alienazione di un immobile. E’ semplice quella costituita mediante cessione di un capitale.

Art. 1864.

(Garanzia della rendita semplice).

La rendita semplice deve essere garantita con ipoteca sopra un immobile; altrimenti il capitale e’ ripetibile.

Art. 1865.

(Diritto di riscatto della rendita perpetua).

La rendita perpetua e’ redimibile a volonta’ del debitore, nonostante qualunque convenzione contraria.

Le parti possono tuttavia convenire che il riscatto non possa eseguirsi durante la vita del beneficiario o prima di un certo termine, il quale non puo’ eccedere i dieci anni nella rendita semplice e i trenta anni nella rendita fondiaria.

Puo’ anche stipularsi che il debitore non esegua il riscatto senza averne dato preavviso al beneficiario. Il termine di preavviso non puo’ eccedere l’anno.

Se sono convenuti termini piu’ lunghi, essi si riducono nei limiti sopra stabiliti.

Art. 1866.

(Esercizio del riscatto).

Il riscatto della rendita semplice e della rendita fondiaria si effettua mediante il pagamento della somma che risulta dalla capitalizzazione della rendita annua sulla base dell’interesse legale.

Le modalita’ del riscatto sono stabilite dalle leggi speciali.

Art. 1867.

(Riscatto forzoso).

Il debitore di una rendita perpetua puo’ essere costretto al riscatto:

1) se e’ in mora nel pagamento di due annualita’ di rendita;

2) se non ha dato al creditore le garanzie promesse, o se, venendo a mancare quelle gia’ date, non ne sostituisce altre di uguale sicurezza;

3) se, per effetto di alienazione o di divisione, il fondo su cui e’ garantita la rendita e’ diviso fra piu’ di tre persone.

Art. 1868.

(Riscatto per insolvenza del debitore).

Si fa pure luogo al riscatto della rendita nel caso d’insolvenza del debitore, salvo che, essendo stato alienato il fondo su cui era garantita la rendita, l’acquirente se ne sia assunto il debito o si dichiari pronto ad assumerlo.

Art. 1869.

(Altre prestazioni perpetue).

Le disposizioni degli articoli 1864, 1865, 1866, 1867 e 1868 si applicano a ogni altra annua prestazione perpetua costituita a qualsiasi titolo, anche per atto di ultima volonta’.

Art. 1870.

(Ricognizione).

Il debitore della rendita o di ogni altra prestazione annua che debba o possa durare oltre i dieci anni deve fornire a proprie spese al titolare, se questi lo richiede, un nuovo documento, trascorsi nove anni dalla data del precedente.

Art. 1871.

(Rendite dello Stato).

Le disposizioni di questo capo non si applicano alle rendite emesse dallo Stato.

CAPO XIX
Della rendita vitalizia

Art. 1872.

(Modi di costituzione).

La rendita vitalizia puo’ essere costituita a titolo oneroso, mediante alienazione di un bene mobile o immobile o mediante cessione di capitale.

La rendita vitalizia puo’ essere costituita anche per donazione o per testamento, e in questo caso si osservano le norme stabilite dalla legge per tali atti.

Art. 1873.

(Determinazione della durata).

La rendita vitalizia puo’ costituirsi per la durata della vita del beneficiario o di altra persona.

Essa puo’ costituirsi anche per la durata della vita di piu’ persone.

Art. 1874.

(Costituzione a favore di piu’ persone).

Se la rendita e’ costituita a favore di piu’ persone, la parte spettante al creditore premorto si accresce a favore degli altri, salvo patto contrario.

Art. 1875.

(Costituzione a favore di un terzo).

La rendita vitalizia costituita a favore di un terzo, quantunque importi per questo una liberalita’, non richiede le forme stabilite per la donazione.

Art. 1876.

(Rendita costituita su persone gia’ defunte).

Il contratto e’ nullo, se la rendita e’ costituita per la durata della vita di persona che, al tempo del contratto, aveva gia’ cessato di vivere.

Art. 1877.

(Risoluzione del contratto di vitalizio oneroso).

Il creditore di una rendita vitalizia costituita a titolo oneroso puo’ chiedere la risoluzione del contratto, se il promittente non gli da’ o diminuisce le garanzie pattuite.

Art. 1878.

(Mancanza di pagamento delle rate scadute).

In caso di mancato pagamento delle rate di rendita scadute, il creditore della rendita, anche se e’ lo stesso stipulante, non puo’ domandare la risoluzione del contratto, ma puo’ far sequestrare e vendere i beni del suo debitore affinche’ col ricavato della vendita si faccia l’impiego di una somma sufficiente ad assicurare il pagamento della rendita.

Art. 1879.

(Divieto di riscatto e onerosita’ sopravvenuta).

Il debitore della rendita, salvo patto contrario, non puo’ liberarsi dal pagamento della rendita stessa offrendo il rimborso del capitale, anche se rinunzia alla ripetizione delle annualita’ pagate.

Egli e’ tenuto a pagare la rendita per tutto il tempo per il quale e’ stata costituita, per quanto gravosa sia divenuta la sua prestazione.

Art. 1880.

(Modalita’ del pagamento della rendita).

La rendita vitalizia costituita mediante contratto e’ dovuta al creditore in proporzione del numero dei giorni vissuti da colui sulla vita del quale e’ costituita.

Se pero’ e’ stato convenuto di pagarla a rate anticipate, ciascuna rata si acquista dal giorno in cui e’ scaduta.

Art. 1881.

(Sequestro o pignoramento della rendita).

Quando la rendita vitalizia e’ costituita a titolo gratuito, si puo’ disporre che essa non sia soggetta a pignoramento o a sequestro entro i limiti del bisogno alimentare del creditore.

CAPO XX
Dell’assicurazione
Sezione I
Disposizioni generali

Art. 1882.

(Nozione).

L’assicurazione e’ il contratto col quale l’assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l’assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana.

Art. 1883.

(Esercizio delle assicurazioni).

L’impresa di assicurazione non puo’ essere esercitata che da un istituto di diritto pubblico o da una societa’ per azioni e con l’osservanza delle norme stabilite dalle leggi speciali.

Art. 1884.

(Assicurazioni mutue).

Le assicurazioni mutue sono disciplinate dalle norme del presente capo, in quanto compatibili con la specialita’ del rapporto.

Art. 1885.

(Assicurazioni contro i rischi della navigazione).

Le assicurazioni contro i rischi della navigazione sono disciplinate dalle norme del presente capo per quanto non e’ regolato dal codice della navigazione.

Art. 1886.

(Assicurazioni sociali).

Le assicurazioni sociali sono disciplinate dalle leggi speciali. In mancanza si applicano le norme del presente capo.

Art. 1887.

(Efficacia della proposta).

La proposta scritta diretta all’assicuratore rimane ferma per il termine di quindici giorni, o di trenta giorni quando occorre una visita medica. Il termine decorre dalla data della consegna o della spedizione della proposta.

Art. 1888.

(Prova del contratto).

Il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto.

L’assicuratore e’ obbligato a rilasciare al contraente la polizza di assicurazione o altro documento da lui sottoscritto.

L’assicuratore e’ anche tenuto a rilasciare, a richiesta e a spese del contraente, duplicati o copie della polizza; ma in tal caso puo’ esigere la presentazione o la restituzione dell’originale.

Art. 1889.

(Polizze all’ordine e al portatore).

Se la polizza di assicurazione e’ all’ordine o al portatore, il suo trasferimento importa trasferimento del credito verso l’assicuratore, con gli effetti della cessione.

Tuttavia l’assicuratore e’ liberato se senza dolo o colpa grave adempie la prestazione nei confronti del giratario o del portatore della polizza, anche se questi non e’ l’assicurato.

In caso di smarrimento, furto o distruzione della polizza all’ordine, si applicano le disposizioni relative all’ammortamento dei titoli all’ordine.

Art. 1890.

(Assicurazione in nome altrui).

Se il contraente stipula l’assicurazione in nome altrui senza averne il potere, l’interessato puo’ ratificare il contratto anche dopo la scadenza o il verificarsi del sinistro.

Il contraente e’ tenuto personalmente ad osservare gli obblighi derivanti dal contratto fino al momento in cui l’assicuratore ha avuto notizia della ratifica o del rifiuto di questa.

Egli deve all’assicuratore i premi del periodo in corso nel momento in cui l’assicuratore ha avuto notizia del rifiuto della ratifica.

Art. 1891.

(Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta).

Se l’assicurazione e’ stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall’assicurato.

I diritti derivanti dal contratto spettano all’assicurato, e il contraente, anche se in possesso della polizza, non puo’ farli valere senza espresso consenso dell’assicurato medesimo.

All’assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al contraente in dipendenza del contratto.

Per il rimborso dei premi pagati all’assicuratore e delle spese del contratto, il contraente ha privilegio sulle somme dovute dall’assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione.

Art. 1892.

(Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave).

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l’assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.

L’assicuratore decade dal diritto d’impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l’impugnazione.

L’assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l’annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non e’ tenuto a pagare la somma assicurata.

Se l’assicurazione riguarda piu’ persone o piu’ cose, il contratto e’ valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

Art. 1893.

(Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave).

Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l’assicuratore puo’ recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Se il sinistro si verifica prima che l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall’assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta e’ ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

Art. 1894.

(Assicurazione in nome o per conto di terzi).

Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell’inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell’assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893.

Art. 1895.

(Inesistenza del rischio).

Il contratto e’ nullo se il rischio non e’ mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione del contratto.

Art. 1896.

(Cessazione del rischio durante l’assicurazione).

Il contratto si scioglie se il rischio cessa di esistere dopo la conclusione del contratto stesso, ma l’assicuratore ha diritto al pagamento dei premi finche’ la cessazione del rischio non gli sia comunicata o non venga altrimenti a sua conoscenza. I premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento della comunicazione o della conoscenza sono dovuti per intero.

Qualora gli effetti dell’assicurazione debbano avere inizio in un momento posteriore alla conclusione del contratto e il rischio cessi nell’intervallo, l’assicuratore ha diritto al solo rimborso delle spese.

Art. 1897.

(Diminuzione del rischio).

Se il contraente comunica all’assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l’assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non puo’ esigere che il minor premio, ma ha facolta’ di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui e’ stata fatta la comunicazione.

La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.

Art. 1898.

(Aggravamento del rischio).

Il contraente ha l’obbligo di dare immediato avviso all’assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall’assicuratore al momento della conclusione del contratto, l’assicuratore non avrebbe consentito l’assicurazione o l’avrebbe consentita per un premio piu’ elevato.

L’assicuratore puo’ recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all’assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l’avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell’aggravamento del rischio.

Il recesso dell’assicuratore ha effetto immediato se l’aggravamento e’ tale che l’assicuratore non avrebbe consentito l’assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l’aggravamento del rischio e’ tale che per l’assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.

Spettano all’assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui e’ comunicata la dichiarazione di recesso.

Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l’efficacia del recesso, l’assicuratore non risponde qualora l’aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l’assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta e’ ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

Art. 1899.

(Durata dell’assicurazione).

L’assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione del contratto alle ore ventiquattro dell’ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso. ((L’assicuratore, in alternativa ad una copertura di durata annuale, puo’ proporre una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio rispetto a quello previsto per la stessa copertura dal contratto annuale. In questo caso, se il contratto supera i cinque anni, l’assicurato, trascorso il quinquennio, ha facolta’ di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell’annualita’ nel corso della quale la facolta’ di recesso e’ stata esercitata)). ((189))

Il contratto puo’ essere tacitamente prorogato una o piu’ volte, ma ciascuna proroga tacita non puo’ avere una durata superiore a due anni.

Le norme del presente articolo non si applicano alle assicurazioni sulla vita.

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AGGIORNAMENTO (172)

Il D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla L. 2 aprile 2007, n. 40, ha disposto (con l’art. 5, comma 4) che "Tali disposizioni entrano in vigore per i contratti stipulati dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per i contratti stipulati antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la facolta’ di cui al primo periodo puo’ essere esercitata a condizione che il contratto di assicurazione sia stato in vita per almeno tre anni".

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AGGIORNAMENTO (189)

La L. 23 luglio 2009, n. 99 ha disposto (con l’art. 21, comma 4) che "Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano ai contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge".

Art. 1900.

(Sinistri cagionati con dolo o con colpa grave dell’assicurato o dei dipendenti).

L’assicuratore non e’ obbligato per i sinistri cagionati da dolo o da colpa grave del contraente, dell’assicurato o del beneficiario, salvo patto contrario per i casi di colpa grave.

L’assicuratore e’ obbligato per il sinistro cagionato da dolo o da colpa grave delle persone del fatto delle quali l’assicurato deve rispondere.

Egli e’ obbligato altresi’, nonostante patto contrario, per i sinistri conseguenti ad atti del contraente, dell’assicurato o del beneficiario, compiuti per dovere di solidarieta’ umana o nella tutela degli interessi comuni all’assicuratore.

Art. 1901.

(Mancato pagamento del premio).

Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l’assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto e’ da lui dovuto.

Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto e’ risoluto di diritto se l’assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l’assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.

Art. 1902.

(Fusione, concentrazione e liquidazione coatta amministrativa).

La fusione e la concentrazione di aziende tra piu’ imprese assicuratrici non sono cause di scioglimento del contratto di assicurazione. Il contratto continua con l’impresa assicuratrice che risulta dalla fusione o che incorpora le imprese preesistenti. Per i trasferimenti di portafoglio si osservano le leggi speciali.

Nel caso di liquidazione coatta amministrativa dell’impresa assicuratrice, il contratto di assicurazione si scioglie nei modi e con gli effetti stabiliti dalle leggi speciali anche per cio’ che riguarda il privilegio a favore della massa degli assicurati.

Art. 1903.

(Agenti di assicurazione).

Gli agenti autorizzati a concludere contratti di assicurazione possono compiere gli atti concernenti le modificazioni e la risoluzione dei contratti medesimi, salvi i limiti contenuti nella procura che sia pubblicata nelle forme richieste dalla legge.

Possono inoltre promuovere azioni ed essere convenuti in giudizio in nome dell’assicuratore, per le obbligazioni dipendenti dagli atti compiuti nell’esecuzione del loro mandato, davanti l’autorita’ giudiziaria del luogo in cui ha sede l’agenzia presso la quale e’ stato concluso il contratto.

Sezione II
Dell’assicurazione contro i danni

Art. 1904.

(Interesse all’assicurazione).

Il contratto di assicurazione contro i danni e’ nullo se, nel momento in cui l’assicurazione deve avere inizio, non esiste un interesse dell’assicurato al risarcimento del danno.

Art. 1905.

(Limiti del risarcimento).

L’assicuratore e’ tenuto a risarcire, nei modi e nei limiti stabiliti dal contratto, il danno sofferto dall’assicurato in conseguenza del sinistro.

L’assicuratore risponde del profitto sperato solo se si e’ espressamente obbligato.

Art. 1906.

(Danni cagionati da vizio della cosa).

Salvo patto contrario, l’assicuratore non risponde dei danni prodotti da vizio intrinseco della cosa assicurata, che non gli sia stato denunziato.

Se il vizio ha aggravato il danno, l’assicuratore, salvo patto contrario, risponde del danno nella misura in cui sarebbe stato a suo carico, qualora il vizio non fosse esistito.

Art. 1907.

(Assicurazione parziale).

Se l’assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l’assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

Art. 1908.

(Valore della cosa assicurata).

Nell’accertare il danno non si puo’ attribuire alle cose perite o danneggiate un valore superiore a quello che avevano al tempo del sinistro.

Il valore delle cose assicurate puo’ essere tuttavia stabilito al tempo della conclusione del contratto, mediante stima accettata per iscritto dalle parti.

Non equivale a stima la dichiarazione di valore delle cose assicurate contenuta nella polizza o in altri documenti.

Nell’assicurazione dei prodotti del suolo il danno si determina in relazione al valore che i prodotti avrebbero avuto al tempo della maturazione o al tempo in cui ordinariamente si raccolgono.

Art. 1909.

(Assicurazione per somma eccedente il valore delle cose).

L’assicurazione per una somma che eccede il valore reale della cosa assicurata non e’ valida se vi e’ stato dolo da parte dell’assicurato; l’assicuratore, se e’ in buona fede, ha diritto ai premi del periodo di assicurazione in corso.

Se non vi e’ stato dolo da parte del contraente, il contratto ha effetto fino alla concorrenza del valore reale della cosa assicurata, e il contraente ha diritto di ottenere per l’avvenire una proporzionale riduzione del premio.

Art. 1910.

(Assicurazione presso diversi assicuratori).

Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente piu’ assicurazioni presso diversi assicuratori, l’assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.

Se l’assicurato omette dolosamente di dare l’avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l’indennita’.

Nel caso di sinistro, l’assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell’art. 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L’assicurato puo’ chiedere a ciascun assicuratore l’indennita’ dovuta secondo il rispettivo contratto, purche’ le somme complessivamente riscosse non superino l’ammontare del danno.

L’assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennita’ dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore e’ insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.

Art. 1911.

(Coassicurazione).

Qualora la medesima assicurazione o l’assicurazione di rischi relativi alle stesse cose sia ripartita tra piu’ assicuratori per quota determinate, ciascun assicuratore e’ tenuto al pagamento dell’indennita’ assicurata soltanto in proporzione della rispettiva quota, anche se unico e’ il contratto sottoscritto da tutti gli assicuratori.

Art. 1912.

(Terremoto, guerra, insurrezione, tumulti popolari).

Salvo patto contrario, l’assicuratore non e’ obbligato per i danni determinati da movimenti tellurici, da guerra, da insurrezione o da tumulti popolari.

Art. 1913.

(Avviso all’assicuratore in caso di sinistro).

L’assicurato deve dare avviso del sinistro all’assicuratore o all’agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si e’ verificato o l’assicurato ne ha avuta conoscenza. Non e’ necessario l’avviso, se l’assicuratore o l’agente autorizzato alla conclusione del contratto intervengono entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro.

Nelle assicurazioni contro la mortalita’ del bestiame l’avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.

Art. 1914.

(Obbligo di salvataggio).

L’assicurato deve fare quanto gli e’ possibile per evitare o diminuire il danno.

Le spese fatte a questo scopo dall’assicurato sono a carico dell’assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si e’ raggiunto lo scopo, salvo che l’assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

L’assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall’assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente.

L’intervento dell’assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti.

L’assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall’assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.

Art. 1915.

(Inadempimento dell’obbligo di avviso o di salvataggio).

L’assicurato che dolosamente non adempie l’obbligo dell’avviso o del salvataggio perde il diritto all’indennita’.

Se l’assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l’assicuratore ha diritto di ridurre l’indennita’ in ragione del pregiudizio sofferto.

Art. 1916.

(Diritto di surrogazione dell’assicuratore).

L’assicuratore che ha pagato l’indennita’ e’ surrogato, fino alla concorrenza dell’ammontare di essa, nei diritti dell’assicurato verso i terzi responsabili.

Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno e’ causato dai figli, ((…)) dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell’assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici. (41)

L’assicurato e’ responsabile verso l’assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

(79)

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AGGIORNAMENTO (41)

La Corte Costituzionale, con sentenza 7 – 21 maggio 1975, n. 117 (in G.U. 1a s.s. 28/05/1975, n. 140), ha dichiarato "la illegittimita’ costituzionale dell’art. 1916, comma secondo, del codice civile, nella parte in cui non annovera, tra le persone nei confronti delle quali non e’ ammessa surrogazione, il coniuge dell’assicurato".

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AGGIORNAMENTO (79)

La Corte Costituzionale, con sentenza 11 – 18 luglio 1991, n. 356 (in G.U. 1a s.s. 24/07/1991, n. 29), ha dichiarato "l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 1916 del codice civile nella parte in cui consente all’assicuratore di avvalersi, nell’esercizio del diritto di surrogazione nei confronti del terzo responsabile, anche delle somme da questi dovute all’assicurato a titolo di risarcimento del danno biologico".

Art. 1917.

(Assicurazione della responsabilita’ civile).

Nell’assicurazione della responsabilita’ civile l’assicuratore e’ obbligato a tenere indenne l’assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell’assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilita’ dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi.

L’assicuratore ha facolta’, previa comunicazione all’assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l’indennita’ dovuta, ed e’ obbligato al pagamento diretto se l’assicurato lo richiede.

Le spese sostenute per resistere all’azione del danneggiato contro l’assicurato sono a carico dell’assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

L’assicurato, convenuto dal danneggiato, puo’ chiamare in causa l’assicuratore.

Art. 1918.

(Alienazione delle cose assicurate).

L’alienazione delle cose assicurate non e’ causa di scioglimento del contratto di assicurazione.

L’assicurato, che non comunica all’assicuratore l’avvenuta alienazione e all’acquirente l’esistenza del contratto di assicurazione, rimane obbligato a pagare i premi che scadono posteriormente alla data dell’alienazione.

I diritti e gli obblighi dell’assicurato passano all’acquirente, se questi, avuta notizia dell’esistenza del contratto di assicurazione, entro dieci giorni dalla scadenza del primo premio successivo all’alienazione, non dichiara all’assicuratore, mediante raccomandata, che non intende subentrare nel contratto. Spettano in tal caso all’assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso.

L’assicuratore, entro dieci giorni da quello in cui ha avuto notizia dell’avvenuta alienazione, puo’ recedere dal contratto con preavviso di quindici giorni, che puo’ essere dato anche mediante raccomandata.

Se e’ stata emessa una polizza all’ordine o al portatore, nessuna notizia dell’alienazione deve essere data all’assicuratore, e cosi’ quest’ultimo come l’acquirente non possono recedere dal contratto.

Sezione III
Dell’assicurazione sulla vita

Art. 1919.

(Assicurazione sulla vita propria o di un terzo).

L’assicurazione puo’ essere stipulata sulla vita propria o su quella di un terzo.

L’assicurazione contratta per il caso di morte di un terzo non e’ valida se questi o il suo legale rappresentante non da’ il consenso alla conclusione del contratto. Il consenso deve essere provato per iscritto.

Art. 1920.

(Assicurazione a favore di un terzo).

E’ valida l’assicurazione sulla vita a favore di un terzo.

La designazione del beneficiario puo’ essere fatta nel contratto di assicurazione, o con successiva dichiarazione scritta comunicata all’assicuratore, o per testamento; essa e’ efficace anche se il beneficiario e’ determinato solo genericamente. Equivale a designazione l’attribuzione della somma assicurata fatta nel testamento a favore di una determinata persona.

Per effetto della designazione il terzo acquista un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione.

Art. 1921.

(Revoca del beneficio).

La designazione del beneficiario e’ revocabile con le forme con le quali puo’ essere fatta a norma dell’articolo precedente. La revoca non puo’ tuttavia farsi dagli eredi dopo la morte del contraente, ne’ dopo che, verificatosi l’evento, il beneficiario ha dichiarato di voler profittare del beneficio.

Se il contraente ha rinunziato per iscritto al potere di revoca, questa non ha effetto dopo che il beneficiario ha dichiarato al contraente di voler profittare del beneficio. La rinuncia del contraente e la dichiarazione del beneficiario devono essere comunicate per iscritto all’assicuratore.

Art. 1922.

(Decadenza dal beneficio).

La designazione del beneficiario, anche se irrevocabile, non ha effetto qualora il beneficiario attenti alla vita dell’assicurato.

Se la designazione e’ irrevocabile ed e’ stata fatta a titolo di liberalita’, essa puo’ essere revocata nei casi previsti dall’art. 800.

Art. 1923.

(Diritti dei creditori e degli eredi).

Le somme dovute dall’assicuratore al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.

Sono salve, rispetto ai premi pagati, le disposizioni relative alla revocazione degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori e quelle relative alla collazione, all’imputazione e alla riduzione delle donazioni.

Art. 1924.

(Mancato pagamento dei premi).

Se il contraente non paga il premio relativo al primo anno, l’assicuratore puo’ agire per l’esecuzione del contratto nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio e’ scaduto. La disposizione si applica anche se il premio e’ ripartito in piu’ rate, fermo restando il disposto dei primi due commi dell’art. 1901; in tal caso il termine decorre dalla scadenza delle singole rate.

Se il contraente non paga i premi successivi nel termine di tolleranza previsto dalla polizza o, in mancanza, nel termine di venti giorni dalla scadenza, il contratto e’ risoluto di diritto, e i premi pagati restano acquisiti all’assicuratore, salvo che sussistano le condizioni per il riscatto dell’assicurazione o per la riduzione della somma assicurata.

Art. 1925.

(Riscatto e riduzione della polizza).

Le polizze di assicurazione devono regolare i diritti di riscatto e di riduzione della somma assicurata, in modo tale che l’assicurato sia in grado, in ogni momento, di conoscere quale sarebbe il valore di riscatto o di riduzione dell’assicurazione.

Art. 1926.

(Cambiamento di professione dell’assicurato).

I cambiamenti di professione o di attivita’ dell’assicurato non fanno cessare gli effetti dell’assicurazione, qualora non aggravino il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito al tempo del contratto, l’assicuratore non avrebbe consentito l’assicurazione.

Qualora i cambiamenti siano di tale natura che, se il nuovo stato di cose fosse esistito al tempo del contratto, l’assicuratore avrebbe consentito l’assicurazione per un premio piu’ elevato, il pagamento della somma assicurata e’ ridotto in proporzione del minor premio convenuto in confronto di quello che sarebbe stato stabilito.

Se l’assicurato da’ notizia dei suddetti cambiamenti all’assicuratore, questi, entro quindici giorni, deve dichiarare se intende far cessare gli effetti del contratto ovvero ridurre la somma assicurata o elevare il premio.

Se l’assicuratore dichiara di voler modificare il contratto in uno dei due sensi su indicati, l’assicurato, entro quindici giorni successivi, deve dichiarare se intende accettare la proposta.

Se l’assicurato dichiara di non accettare, il contratto e’ risoluto, salvo il diritto dell’assicuratore al premio relativo al periodo di assicurazione in corso e salvo il diritto dell’assicurato al riscatto. Il silenzio dell’assicurato vale come adesione alla proposta dell’assicuratore.

Le comunicazioni e dichiarazioni previste dai commi precedenti possono farsi anche mediante raccomandata.

Art. 1927.

(Suicidio dell’assicurato).

In caso di suicidio dell’assicurato, avvenuto prima che siano decorsi due anni dalla stipulazione del contratto, l’assicuratore non e’ tenuto al pagamento delle somme assicurate, salvo patto contrario.

L’assicuratore non e’ nemmeno obbligato se, essendovi stata sospensione del contratto per mancato pagamento dei premi, non sono decorsi due anni dal giorno in cui la sospensione e’ cessata.

Sezione IV
Della riassicurazione

Art. 1928.

(Prova).

I contratti generali di riassicurazione relativi a una serie di rapporti assicurativi devono essere provati per iscritto.

I rapporti di riassicurazione in esecuzione dei contratti generali e i contratti di riassicurazione per singoli rischi possono essere provati secondo le regole generali.

Art. 1929.

(Efficacia del contratto).

Il contratto di riassicurazione non crea rapporti tra l’assicurato e il riassicuratore, salve le disposizioni delle leggi speciali sul privilegio a favore della massa degli assicurati.

Art. 1930.

(Diritto del riassicurato in caso di liquidazione coatta amministrativa).

In caso di liquidazione coatta amministrativa del riassicurato, il riassicuratore deve pagare integralmente l’indennita’ dovuta al riassicurato, salva la compensazione con i premi e gli altri crediti.

Art. 1931.

(Compensazione dei crediti e debiti).

In caso di liquidazione coatta amministrativa dell’impresa del riassicuratore o del riassicurato, i debiti e i crediti che, alla fine della liquidazione, risultano dalla chiusura dei conti relativi a piu’ contratti di riassicurazione, si compensano di diritto.

Sezione V
Disposizioni finali

Art. 1932.

(Norme inderogabili).

Le disposizioni degli articoli 1887, 1892, 1893, 1894, 1897, 1898, 1899, secondo comma, 1901, 1903, secondo comma, 1914, secondo comma, 1915, secondo comma, 1917, terzo e quarto comma e 1926 non possono essere derogate se non in senso piu’ favorevole all’assicurato.

Le clausole che derogano in senso meno favorevole all’assicurato sono sostituite di diritto dalle corrispondenti disposizioni di legge.

CAPO XXI
Del giuoco e della scommessa

Art. 1933.

(Mancanza di azione).

Non compete azione per il pagamento di un debito di giuoco o di scommessa, anche se si tratta di giuoco o di scommessa non proibiti.

Il perdente tuttavia non puo’ ripetere quanto abbia spontaneamente pagato dopo l’esito di un giuoco o di una scommessa in cui non vi sia stata alcuna frode. La ripetizione e’ ammessa in ogni caso se il perdente e’ un incapace.

Art. 1934.

(Competizioni sportive).

Sono eccettuati dalla norma del primo comma dell’articolo precedente, anche rispetto alle persone che non vi prendono parte, i giuochi che addestrano al maneggio delle armi, le corse di ogni specie e ogni altra competizione sportiva.

Tuttavia il giudice puo’ rigettare o ridurre la domanda, qualora ritenga la posta eccessiva.

Art. 1935.

(Lotterie autorizzate).

Le lotterie danno luogo ad azione in giudizio, qualora siano state legalmente autorizzate.

CAPO XXII
Della fideiussione
Sezione I
Disposizioni generali

Art. 1936.

(Nozione).

E’ fideiussore colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l’adempimento di un’obbligazione altrui.

La fideiussione e’ efficace anche se il debitore non ne ha conoscenza.

Art. 1937.

(Manifestazione della volonta’).

La volonta’ di prestare fideiussione deve essere espressa.

Art. 1938.

(( (Fideiussione per obbligazioni future o condizionali). ))

((La fideiussione puo’ essere prestata anche per un’obbligazione condizionale o futura con la previsione, in questo ultimo caso, dell’importo massimo garantito)).

((86))

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AGGIORNAMENTO (86)

La L. 17 febbraio 1992, n. 154 ha disposto (con l’art. 11, comma 4) che "Le disposizioni di cui all’articolo 2, commi 1, 2, 4 e 6, all’articolo 3, commi 1 e 2, agli articoli 4, 5 e 6, commi 1, 2, 4 e 5, all’articolo 8, comma 1, e all’articolo 10 acquistano efficacia trascorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge".

Art. 1939.

(Validita’ della fideiussione).

La fideiussione non e’ valida se non e’ valida l’obbligazione principale, salvo che sia prestata per un’obbligazione assunta da un incapace.

Art. 1940.

(Fideiussore del fideiussore).

La fideiussione puo’ essere prestata cosi’ per il debitore principale, come per il suo fideiussore.

Art. 1941.

(Limiti della fideiussione).

La fideiussione non puo’ eccedere cio’ che e’ dovuto dal debitore, ne’ puo’ essere prestata a condizioni piu’ onerose.

Puo’ prestarsi per una parte soltanto del debito o a condizioni meno onerose.

La fideiussione eccedente il debito o contratta a condizioni piu’ onerose e’ valida nei limiti dell’obbligazione principale.

Art. 1942.

(Estensione della fideiussione).

Salvo patto contrario, la fideiussione si estende a tutti gli accessori del debito principale, nonche’ alle spese per la denunzia al fideiussore della causa promossa contro il debitore principale e alle spese successive.

Art. 1943.

(Obbligazione di prestare fideiussione).

Il debitore obbligato a dare un fideiussore deve presentare persona capace, che possieda beni sufficienti a garantire l’obbligazione e che abbia o elegga domicilio nella giurisdizione della corte di appello in cui la fideiussione si deve prestare.

Quando il fideiussore e’ divenuto insolvente, deve esserne dato un altro, tranne che la fideiussione sia stata prestata dalla persona voluta dal creditore.

Sezione II
Dei rapporti tra creditore e fideiussore

Art. 1944.

(Obbligazione del fideiussore).

Il fideiussore e’ obbligato in solido col debitore principale al pagamento del debito.

Le parti pero’ possono convenire che il fideiussore non sia tenuto a pagare prima dell’escussione del debitore principale. In tal caso, il fideiussore, che sia convenuto dal creditore e intenda valersi del beneficio dell’escussione, deve indicare i beni del debitore principale da sottoporre ad esecuzione.

Salvo patto contrario, il fideiussore e’ tenuto ad anticipare le spese necessarie.

Art. 1945.

(Eccezioni opponibili dal fideiussore).

Il fideiussore puo’ opporre contro il creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale, salva quella derivante dall’incapacita’.

Art. 1946.

(Fideiussione prestata da piu’ persone).

Se piu’ persone hanno prestato fideiussione per un medesimo debitore e a garanzia di un medesimo debito, ciascuna di esse e’ obbligata per l’intero debito, salvo che sia stato pattuito il beneficio della divisione.

Art. 1947.

(Beneficio della divisione).

Se e’ stato stipulato il beneficio della divisione, ogni fideiussore che sia convenuto per il pagamento dell’intero debito puo’ esigere che il creditore riduca l’azione alla parte da lui dovuta.

Se alcuno dei fideiussori era insolvente al tempo in cui un altro ha fatto valere il beneficio della divisione, questi e’ obbligato per tale insolvenza in proporzione della sua quota, ma non risponde delle insolvenze sopravvenute.

Art. 1948.

(Obbligazione del fideiussore del fideiussore).

Il fideiussore del fideiussore non e’ obbligato verso il creditore, se non nel caso in cui il debitore principale e tutti i fideiussori di questo siano insolventi, o siano liberati perche’ incapaci.

Sezione III
Dei rapporti tra fideiussore e debitore principale

Art. 1949.

(Surrogazione del fideiussore nei diritti del creditore).

Il fideiussore che ha pagato il debito e’ surrogato nei diritti che il creditore aveva contro il debitore.

Art. 1950.

(Regresso contro il debitore principale).

Il fideiussore che ha pagato ha regresso contro il debitore principale, benche’ questi non fosse consapevole della prestata fideiussione.

Il regresso comprende il capitale, gli interessi e le spese che il fideiussore ha fatte dopo che ha denunziato al debitore principale le istanze proposte contro di lui.

Il fideiussore inoltre ha diritto agli interessi legali sulle somme pagate dal giorno del pagamento. Se il debito principale produceva interessi in misura superiore al saggio legale, il fideiussore ha diritto a questi fino al rimborso del capitale.

Se il debitore e’ incapace, il regresso del fideiussore e’ ammesso solo nei limiti di cio’ che sia stato rivolto a suo vantaggio.

Art. 1951.

(Regresso contro piu’ debitori principali).

Se vi sono piu’ debitori principali obbligati in solido, il fideiussore che ha garantito per tutti ha regresso contro ciascuno per ripetere integralmente cio’ che ha pagato.

Art. 1952.

(Divieto di agire contro il debitore principale).

Il fideiussore non ha regresso contro il debitore principale se, per avere omesso di denunziargli il pagamento fatto, il debitore ha pagato ugualmente il debito.

Se il fideiussore ha pagato senza averne dato avviso al debitore principale, questi puo’ opporgli le eccezioni che avrebbe potuto opporre al creditore principale all’atto del pagamento.

In entrambi i casi e’ fatta salva al fideiussore l’azione per la ripetizione contro il creditore.

Art. 1953.

(Rilievo del fideiussore).

Il fideiussore, anche prima di aver pagato, puo’ agire contro il debitore perche’ questi gli procuri la liberazione o, in mancanza, presti le garanzie necessarie per assicurargli il soddisfacimento delle eventuali ragioni di regresso, nei casi seguenti:

1) quando e’ convenuto in giudizio per il pagamento;

2) quando il debitore e’ divenuto insolvente;

3) quando il debitore si e’ obbligato di liberarlo dalla fideiussione entro un tempo determinato;

4) quando il debito e’ divenuto esigibile per la scadenza del termine;

5) quando sono decorsi cinque anni, e l’obbligazione principale non ha un termine, purche’ essa non sia di tal natura da non potersi estinguere prima di un tempo determinato.

Sezione IV
Dei rapporti tra piu’ fideiussori

Art. 1954.

(Regresso contro gli altri fideiussori).

Se piu’ persone hanno prestato fideiussione per un medesimo debitore e per un medesimo debito, il fideiussore che ha pagato ha regresso contro gli altri fideiussori per la loro rispettiva porzione. Se uno di questi e’ insolvente, si osserva la disposizione del secondo comma dell’art. 1299.

Sezione V
Dell’estinzione della fideiussione

Art. 1955.

(Liberazione del fideiussore per fatto del creditore).

La fideiussione si estingue quando, per fatto del creditore, non puo’ avere effetto la surrogazione del fideiussore nei diritti, nel pegno, nelle ipoteche e nei privilegi del creditore.

Art. 1956.

(Liberazione del fideiussore per obbligazione futura).

Il fideiussore per un’obbligazione futura e’ liberato se il creditore, senza speciale autorizzazione del fideiussore, ha fatto credito al terzo, pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente piu’ difficile il soddisfacimento del credito.

((Non e’ valida la preventiva rinuncia del fideiussore ad avvalersi della liberazione)). ((86))

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AGGIORNAMENTO (86)

La L. 17 febbraio 1992, n. 154 ha disposto (con l’art. 11, comma 4) che "Le disposizioni di cui all’articolo 2, commi 1, 2, 4 e 6, all’articolo 3, commi 1 e 2, agli articoli 4, 5 e 6, commi 1, 2, 4 e 5, all’articolo 8, comma 1, e all’articolo 10 acquistano efficacia trascorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge".

Art. 1957.

(Scadenza dell’obbligazione principale).

Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell’obbligazione principale, purche’ il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate.

La disposizione si applica anche al caso in cui il fideiussore ha espressamente limitato la sua fideiussione allo stesso termine dell’obbligazione principale.

In questo caso pero’ l’istanza contro il debitore deve essere proposta entro due mesi.

L’istanza proposta contro il debitore interrompe la prescrizione anche nei confronti del fideiussore.

CAPO XXIII
Del mandato di credito

Art. 1958.

(Effetti del mandato di credito).

Se una persona si obbliga verso un’altra, che le ha conferito l’incarico, a fare credito a un terzo, in nome e per conto proprio, quella che ha dato l’incarico risponde come fideiussore di un debito futuro.

Colui che ha accettato l’incarico non puo’ rinunziarvi, ma chi l’ha conferito puo’ revocarlo, salvo l’obbligo di risarcire il danno all’altra parte.

Art. 1959.

(Sopravvenuta insolvenza del mandante o del terzo).

Se, dopo l’accettazione dell’incarico, le condizioni patrimoniali di colui che lo ha conferito o del terzo sono divenute tali da rendere notevolmente piu’ difficile il soddisfacimento del credito, colui che ha accettato l’incarico non puo’ essere costretto ad eseguirlo.

Si applica inoltre la disposizione dell’art. 1956.

CAPO XXIV
Dell’anticresi

Art. 1960.

(Nozione).

L’anticresi e’ il contratto col quale il debitore o un terzo si obbliga a consegnare un immobile al creditore a garanzia del credito, affinche’ il creditore ne percepisca i frutti, imputandoli agli interessi, se dovuti, e quindi al capitale.

Art. 1961.

(Obblighi del creditore, anticretico).

Il creditore, se non e’ stato convenuto diversamente, e’ obbligato a pagare i tributi e i pesi annui dell’immobile ricevuto in anticresi.

Egli ha l’obbligo di conservare, amministrare e coltivare il fondo da buon padre di famiglia. Le spese relative devono essere prelevate dai frutti.

Il creditore, se vuole liberarsi da tali obblighi, puo’, in ogni tempo, restituire l’immobile al debitore, purche’ non abbia rinunziato a tale facolta’.

Art. 1962.

(Durata dell’anticresi).

L’anticresi dura finche’ il creditore sia stato interamente soddisfatto del suo credito, anche se il credito o l’immobile dato in anticresi sia divisibile, salvo che sia stata stabilita la durata.

In ogni caso l’anticresi non puo’ avere una durata superiore a dieci anni.

Se e’ stato stipulato un termine maggiore, questo si riduce al termine suddetto.

Art. 1963.

(Divieto del patto commissorio).

E’ nullo qualunque patto, anche posteriore alla conclusione del contratto, con cui si conviene che la proprieta’ dell’immobile passi al creditore nel caso di mancato pagamento del debito.

Art. 1964.

(Compensazione dei frutti con gli interessi).

Salva la disposizione dell’art. 1448, e’ valido il patto col quale le parti convengono che i frutti si compensino con gli interessi in tutto o in parte. In tal caso il debitore puo’ in ogni tempo estinguere il suo debito e rientrare nel possesso dell’immobile.

CAPO XXV
Della transazione

Art. 1965.

(Nozione).

La transazione e’ il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite gia’ incominciata o prevengono una lite che puo’ sorgere tra loro.

Con le reciproche concessioni si possono creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e della contestazione delle parti.

Art. 1966.

(Capacita’ a transigere e disponibilita’ dei diritti).

Per transigere le parti devono avere la capacita’ di disporre dei diritti che formano oggetto della lite.

La transazione e’ nulla se tali diritti, per loro natura o per espressa disposizione di legge, sono sottratti alla disponibilita’ delle parti.

Art. 1967.

(Prova).

La transazione deve essere provata per iscritto, fermo il disposto del n. 12 dell’art. 1350.

Art. 1968.

(Transazione sulla falsita’ di documenti).

La transazione nei giudizi civili di falso non produce alcun effetto, se non e’ stata omologata dal tribunale, sentito il pubblico ministero.

Art. 1969.

(Errore di diritto).

La transazione non puo’ essere annullata per errore di diritto relativo alle questioni che sono state oggetto di controversia tra le parti.

Art. 1970.

(Lesione).

La transazione non puo’ essere impugnata per causa di lesione.

Art. 1971.

(Transazione su pretesa temeraria).

Se una delle parti era consapevole della temerarieta’ della sua pretesa, l’altra puo’ chiedere l’annullamento della transazione.

Art. 1972.

(Transazione su un titolo nullo).

E’ nulla la transazione relativa a un contratto illecito, ancorche’ le parti abbiano trattato della nullita’ di questo.

Negli altri casi in cui la transazione e’ stata fatta relativamente a un titolo nullo, l’annullamento di essa puo’ chiedersi solo dalla parte che ignorava la causa di nullita’ del titolo.

Art. 1973.

(Annullabilita’ per falsita’ di documenti).

E’ annullabile la transazione fatta, in tutto o in parte, sulla base di documenti che in seguito sono stati riconosciuti falsi.

Art. 1974.

(Annullabilita’ per cosa giudicata).

E’ pure annullabile la transazione fatta su lite gia’ decisa con sentenza passata in giudicato, della quale le parti o una di esse non avevano notizia.

Art. 1975.

(Annullabilita’ per scoperta di documenti).

La transazione che le parti hanno conclusa generalmente sopra tutti gli affari che potessero esservi tra loro non puo’ impugnarsi per il fatto che posteriormente una di esse venga a conoscenza di documenti che le erano ignoti al tempo della transazione, salvo che questi siano stati occultati dall’altra parte.

La transazione e’ annullabile, quando non riguarda che un affare determinato e con documenti posteriormente scoperti si prova che una delle parti non aveva alcun diritto.

Art. 1976.

(Risoluzione della transazione per inadempimento).

La risoluzione della transazione per inadempimento non puo’ essere richiesta se il rapporto preesistente e’ stato estinto per novazione, salvo che il diritto alla risoluzione sia stato espressamente stipulato.

CAPO XXVI
Della cessione dei beni ai creditori

Art. 1977.

(Nozione).

La cessione dei beni ai creditori e’ il contratto col quale il debitore incarica i suoi creditori o alcuni di essi di liquidare tutte o alcune sue attivita’ e di ripartirne tra loro il ricavato in soddisfacimento dei loro crediti.

Art. 1978.

(Forma).

La cessione dei beni si deve fare per iscritto, sotto pena di nullita’.

Se tra i beni ceduti esistono crediti, si osservano le disposizione degli articoli 1264 e 1265.

Art. 1979.

(Poteri dei creditori cessionari).

L’amministrazione dei beni ceduti spetta ai creditori cessionari. Questi possono esercitare tutte le azioni di carattere patrimoniale relative ai beni medesimi.

Art. 1980.

(Effetti della cessione).

Il debitore non puo’ disporre dei beni ceduti.

I creditori anteriori alla cessione che non vi hanno partecipato possono agire esecutivamente anche su tali beni.

I creditori cessionari, se la cessione ha avuto per oggetto solo alcune attivita’ del debitore, non possono agire esecutivamente sulle altre attivita’ prima di aver liquidato quelle cedute.

Art. 1981.

(Spese).

I creditori che hanno concluso il contratto o vi hanno aderito devono anticipare le spese necessarie per la liquidazione e hanno il diritto di prelevarne l’importo sul ricavato di essa.

Art. 1982.

(Riparto).

I creditori devono ripartire tra loro le somme ricavate in proporzione dei rispettivi crediti, salve le cause di prelazione. Il residuo spetta al debitore.

Art. 1983.

(Controllo del debitore).

Il debitore ha diritto di controllare la gestione e di averne il rendiconto alla fine della liquidazione, o alla fine di ogni anno se la gestione dura piu’ di un anno.

Se e’ stato nominato un liquidatore, questi deve rendere il conto anche al debitore.

Art. 1984.

(Liberazione del debitore).

Se non vi e’ patto contrario, il debitore e’ liberato verso i creditori solo dal giorno in cui essi ricevono la parte loro spettante sul ricavato della liquidazione, e nei limiti di quanto hanno ricevuto.

Art. 1985.

(Recesso del contratto).

Il debitore puo’ recedere dal contratto offrendo il pagamento del capitale e degli interessi a coloro con i quali ha contrattato o che hanno aderito alla cessione. Il recesso ha effetto dal giorno del pagamento.

Il debitore e’ tenuto al rimborso delle spese di gestione.

Art. 1986.

(Annullamento e risoluzione del contratto).

La cessione puo’ essere annullata se il debitore, avendo dichiarato di cedere tutti i suoi beni, ha dissimulato parte notevole di essi, ovvero se ha occultato passivita’ o ha simulato passivita’ inesistenti.

La cessione puo’ essere risoluta per inadempimento secondo le regole generali.

TITOLO IV
DELLE PROMESSE UNILATERALI

Art. 1987.

(Efficacia delle promesse).

La promessa unilaterale di una prestazione non produce effetti obbligatori fuori dei casi ammessi dalla legge.

Art. 1988.

(Promessa di pagamento e ricognizione di debito).

La promessa di pagamento o la ricognizione di un debito dispensa colui a favore del quale e’ fatta dall’onere di provare il rapporto fondamentale. L’esistenza di questo si presume fino a prova contraria.

Art. 1989.

(Promessa al pubblico).

Colui che, rivolgendosi al pubblico, promette una prestazione a favore di chi si trovi in una determinata situazione o compia una determinata azione, e’ vincolato dalla promessa non appena questa e’ resa pubblica.

Se alla promessa non e’ apposto un termine, o questo non risulta dalla natura o dallo scopo della medesima, il vincolo del promittente cessa, qualora entro l’anno dalla promessa non gli sia stato comunicato l’avveramento della situazione o il compimento dell’azione prevista nella promessa.

Art. 1990.

(Revoca della promessa).

La promessa puo’ essere revocata prima della scadenza del termine indicato dall’articolo precedente solo per giusta causa, purche’ la revoca sia resa pubblica nella stessa forma della promessa o in forma equivalente.

In nessun caso la revoca puo’ avere effetto se la situazione prevista nella promessa si e’ gia’ verificata o se l’azione e’ gia’ stata compiuta.

Art. 1991.

(Cooperazione di piu’ persone).

Se l’azione e’ stata compiuta da piu’ persone separatamente, oppure se la situazione e’ comune a piu’ persone, la prestazione promessa, quando e’ unica, spetta a colui che per primo ne ha dato notizia al promittente.

TITOLO V
DEI TITOLI DI CREDITO
CAPO I
Disposizioni generali

Art. 1992.

(Adempimento della prestazione).

Il possessore di un titolo di credito ha diritto alla prestazione in esso indicata verso presentazione del titolo, purche’ sia legittimato nelle forme prescritte dalla legge.

Il debitore, che senza dolo o colpa grave adempie la prestazione nei confronti del possessore, e’ liberato anche se questi non e’ il titolare del diritto.

Art. 1993.

(Eccezioni opponibili).

Il debitore puo’ opporre al possessore del titolo soltanto le eccezioni a questo personali, le eccezioni di forma, quelle che sono fondate sul contesto letterale del titolo, nonche’ quelle che dipendono da falsita’ della propria firma, da difetto di capacita’ o di rappresentanza al momento dell’emissione, o dalla mancanza delle condizioni necessarie per l’esercizio dell’azione.

Il debitore puo’ opporre al possessore del titolo le eccezioni fondate sui rapporti personali con i precedenti possessori, soltanto se, nell’acquistare il titolo, il possessore ha agito intenzionalmente a danno del debitore medesimo.

Art. 1994.

(Effetti del possesso di buona fede).

Chi ha acquistato in buona fede il possesso di un titolo di credito, in conformita’ delle norme che ne disciplinano la circolazione, non e’ soggetto a rivendicazione.

Art. 1995.

(Trasferimento dei diritti accessori).

Il trasferimento del titolo di credito comprende anche i diritti accessori che sono ad esso inerenti.

Art. 1996.

(Titoli rappresentativi).

I titoli rappresentativi di merci attribuiscono al possessore il diritto alla consegna delle merci che sono in essi specificate, il possesso delle medesime e il potere di disporne mediante trasferimento del titolo.

Art. 1997.

(Efficacia dei vincoli sul credito).

Il pegno, il sequestro, il pignoramento e ogni altro vincolo sul diritto menzionato in un titolo di credito o sulle merci da esso rappresentate non hanno effetto se non si attuano sul titolo.

Art. 1998.

(Titoli con diritto a premi).

Nel caso di usufrutto di titoli di credito il godimento dell’usufruttuario si estende ai premi e alle altre utilita’ aleatorie prodotte dal titolo.

Il premio e’ investito a norma dell’art. 1000.

Nel pegno di titoli di credito la garanzia non si estende ai premi e alle altre utilita’ aleatorie prodotte dal titolo.

Art. 1999.

(Conversione dei titoli).

I titoli di credito al portatore possono essere convertiti dall’emittente in titoli nominativi, su richiesta e a spese del possessore.

Salvo il caso in cui la convertibilita’ sia stata espressamente esclusa dall’emittente, i titoli nominativi possono essere convertiti in titoli al portatore, su richiesta e a spese dell’intestatario che dimostri la propria identita’ e la propria capacita’ a norma del secondo comma dell’art. 2022.

Art. 2000.

(Riunione e frazionamento dei titoli).

I titoli di credito emessi in serie possono essere riuniti in un titolo multiplo, su richiesta e a spese del possessore.

I titoli di credito multipli possono essere frazionati in piu’ titoli di taglio minore.

Art. 2001.

(Rinvio a disposizioni speciali).

Le norme di questo titolo si applicano in quanto non sia diversamente disposto da altre norme di questo codice o di leggi speciali.

I titoli del debito pubblico, i biglietti di banca e gli altri titoli equivalenti sono regolati da leggi speciali.

Art. 2002.

(Documenti di legittimazione e titoli impropri).

Le norme di questo titolo non si applicano ai documenti che servono solo a identificare l’avente diritto alla prestazione, o a consentire il trasferimento del diritto senza l’osservanza delle forme proprie della cessione.

CAPO II
Dei titoli al portatore

Art. 2003.

(Trasferimento del titolo e legittimazione del possessore).

Il trasferimento del titolo al portatore si opera con la consegna del titolo.

Il possessore del titolo al portatore e’ legittimato all’esercizio del diritto in esso menzionato in base alla presentazione del titolo.

Art. 2004.

(Limitazione della liberta’ di emissione).

Il titolo di credito contenente l’obbligazione di pagare una somma di danaro non puo’ essere emesso al portatore se non nei casi stabiliti dalla legge.

Art. 2005.

(Titolo deteriorato).

Il possessore di un titolo deteriorato che non sia piu’ idoneo alla circolazione, ma sia tuttora sicuramente identificabile, ha diritto di ottenere dall’emittente un titolo equivalente, verso la restituzione del primo e il rimborso delle spese.

Art. 2006.

(Smarrimento e sottrazione del titolo).

Salvo disposizioni di leggi speciali, non e’ ammesso l’ammortamento dei titoli al portatore smarriti o sottratti.

Tuttavia chi denunzia all’emittente lo smarrimento o la sottrazione d’un titolo al portatore e gliene fornisce la prova ha diritto alla prestazione e agli accessori della medesima, decorso il termine di prescrizione del titolo.

Il debitore che esegue la prestazione a favore del possessore del titolo prima del termine suddetto e’ liberato, salvo che si provi che egli conoscesse il vizio del possesso del presentatore.

Se i titoli smarriti o sottratti sono azioni al portatore, il denunziante puo’ essere autorizzato dal tribunale, previa cauzione, se del caso, a esercitare i diritti inerenti alle azioni anche prima del termine di prescrizione, fino a quando i titoli noli vengano presentati da altri.

E’ salvo, in ogni caso, l’eventuale diritto del denunziante verso il possessore del titolo.

Art. 2007.

(Distruzione del titolo).

Il possessore del titolo al portatore, che ne provi la distruzione, ha diritto di chiedere all’emittente il rilascio di un duplicato o di un titolo equivalente.

Le spese sono a carico del richiedente.

Se la prova della distruzione non e’ raggiunta, si osservano le disposizioni dell’articolo precedente.

CAPO III
Dei titoli all’ordine

Art. 2008.

(Legittimazione del possessore).

Il possessore di un titolo all’ordine e’ legittimato all’esercizio del diritto in esso menzionato in base a una serie continua di girate.

Art. 2009.

(Forma della girata).

La girata deve essere scritta sul titolo e sottoscritta dal girante.

E’ valida la girata anche se non contiene l’indicazione del giratario.

La girata al portatore vale come girata in bianco.

Art. 2010.

(Girata condizionale o parziale).

Qualsiasi condizione apposta alla girata si ha come non scritta.

E’ nulla la girata parziale.

Art. 2011.

(Effetti della girata).

La girata trasferisce tutti i diritti inerenti al titolo.

Se il titolo e’ girato in bianco, il possessore puo’ riempire la girata col proprio nome o con quello di altra persona, ovvero puo’ girare di nuovo il titolo o trasmetterlo a un terzo senza riempire la girata o senza apporne una nuova.

Art. 2012.

(Obblighi del girante).

Salvo diversa disposizione di legge o clausola contraria risultante dal titolo, il girante non e’ obbligato per l’inadempimento della prestazione da parte dell’emittente.

Art. 2013.

(Girata per incasso o per procura).

Se alla girata e’ apposta una clausola che importa conferimento di una procura per incasso, il giratario puo’ esercitare tutti i diritti inerenti al titolo, ma non puo’ girare il titolo, fuorche’ per procura.

L’emittente puo’ opporre al giratario per procura soltanto le eccezioni opponibili al girante.

L’efficacia della girata per procura non cessa per la morte o per la sopravvenuta incapacita’ del girante.

Art. 2014

(Girata a titolo di pegno).

Se alla girata e’ apposta una clausola che importa costituzione di pegno, il giratario puo’ esercitare tutti i diritti inerenti al titolo, ma la girata da lui fatta vale solo come girata per procura.

L’emittente non puo’ opporre al giratario in garanzia le eccezioni fondate sui propri rapporti personali col girante, a meno che il giratario, ricevendo il titolo, abbia agito intenzionalmente a danno dell’emittente.

Art. 2015.

(Cessione del titolo all’ordine).

L’acquisto di un titolo all’ordine con un mezzo diverso dalla girata produce gli effetti della cessione.

Art. 2016.

(Procedura d’ammortamento).

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del titolo, il possessore puo’ farne denunzia al debitore e chiedere l’ammortamento del titolo con ricorso al presidente del tribunale del luogo in cui il titolo e’ pagabile.

Il ricorso deve indicare i requisiti essenziali del titolo e, se si tratta di titolo in bianco, quelli sufficienti a identificarlo.

Il presidente del tribunale, premessi gli opportuni accertamenti sulla verita’ dei fatti e sul diritto del possessore, pronunzia con decreto l’ammortamento e autorizza il pagamento del titolo dopo trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale del Regno, purche’ nel frattempo non sia fatta opposizione dal detentore. Se alla data della pubblicazione il titolo non e’ ancora scaduto, il termine per il pagamento decorre dalla data della scadenza.

Il decreto deve essere notificato al debitore e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno a cura del ricorrente.

Nonostante la denunzia, il pagamento fatto al detentore prima della notificazione del decreto libera il debitore.

Art. 2017.

(Opposizione del detentore).

L’opposizione del detentore deve essere proposta davanti al tribunale che ha pronunziato l’ammortamento, con citazione da notificarsi al ricorrente e al debitore.

L’opposizione non e’ ammissibile senza il deposito del titolo presso la cancelleria del tribunale.

Se l’opposizione e’ respinta, il titolo e’ consegnato a chi ha ottenuto l’ammortamento.

Art. 2018.

(Diritti del ricorrente durante il termine per l’opposizione).

Durante il termine stabilito dall’art. 2016, il ricorrente puo’ compiere tutti gli atti che tendono a conservare i suoi diritti, e, se il titolo e’ scaduto o pagabile a vista, puo’ esigerne il pagamento mediante cauzione o chiedere il deposito giudiziario della somma.

Art. 2019.

(Effetti dell’ammortamento).

Trascorso senza opposizione il termine indicato dall’art. 2016, il titolo non ha piu’ efficacia, salve le ragioni del detentore verso chi ha ottenuto l’ammortamento.

Chi ha ottenuto l’ammortamento, su presentazione del decreto e di un certificato del cancelliere del tribunale comprovante che non fu interposta opposizione, puo’ esigere il pagamento o, qualora il titolo sia in bianco o non sia ancora scaduto, puo’ ottenere un duplicato.

Art. 2020.

(Leggi speciali).

Le norme di questa sezione si applicano ai titoli all’ordine regolati da leggi speciali in quanto queste non dispongano diversamente.

CAPO IV
Dei titoli nominativi

Art. 2021.

(Legittimazione del possessore).

Il possessore di un titolo nominativo e’ legittimato all’esercizio del diritto in esso menzionato per effetto dell’intestazione a suo favore contenuta nel titolo e nel registro dell’emittente.

Art. 2022.

(Trasferimento).

Il trasferimento del titolo nominativo si opera mediante l’annotazione del nome dell’acquirente sul titolo e nel registro dell’emittente o col rilascio di un nuovo titolo intestato al nuovo titolare. Del rilascio deve essere fatta annotazione nel registro.

Colui che chiede l’intestazione del titolo a favore di un’altra persona, o il rilascio di un nuovo titolo ad essa intestato, deve provare la propria identita’ e la propria capacita’ di disporre, mediante certificazione di un notaio o di un agente di cambio. Se l’intestazione o il rilascio e’ richiesto dall’acquirente, questi deve esibire il titolo e dimostrare il suo diritto mediante atto autentico.

Le annotazioni nel registro e sul titolo sono fatte a cura e sotto la responsabilita’ dell’emittente.

L’emittente che esegue il trasferimento nei modi indicati dal presente articolo e’ esonerato da responsabilita’, salvo il caso di colpa.

Art. 2023.

(Trasferimento mediante girata).

Salvo diverse disposizioni della legge, il titolo nominativo puo’ essere trasferito anche mediante girata autenticata da un notaio o da un agente di cambio.

La girata deve essere datata e sottoscritta dal girante e contenere l’indicazione del giratario. Se il titolo non e’ interamente liberato, e’ necessaria anche la sottoscrizione del giratario.

Il trasferimento mediante girata non ha efficacia nei confronti dell’emittente fino a che non ne sia fatta annotazione nel registro. Il giratario che si dimostra possessore del titolo in base a una serie continua di girate ha diritto di ottenere l’annotazione del trasferimento nel registro dell’emittente.

Art. 2024.

(Vincoli sul credito).

Nessun vincolo sul credito produce effetti nei confronti dell’emittente e dei terzi, se non risulta da una corrispondente annotazione sul titolo e nel registro.

Per l’annotazione si osserva il disposto del secondo comma dell’art. 2022.

Art. 2025.

(Usufrutto).

Chi ha l’usufrutto del credito menzionato in un titolo nominativo ha diritto di ottenere un titolo separato da quello del proprietario.

Art. 2026.

(Pegno).

La costituzione in pegno di un titolo nominativo puo’ farsi anche mediante consegna del titolo, girato con la clausola «in garanzia» o altra equivalente.

Il giratario in garanzia non puo’ trasmettere ad altri il titolo se non mediante girata per procura.

Art. 2027.

(Ammortamento).

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del titolo, l’intestatario o il giratario di esso puo’ farne denunzia all’emittente e chiedere l’ammortamento del titolo in conformita’ delle norme relative ai titoli all’ordine.

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione di azioni nominative, durante il termine stabilito dall’art. 2016 il ricorrente puo’ esercitare i diritti inerenti alle azioni, salva, se del caso, la prestazione di una cauzione.

L’ammortamento estingue il titolo, ma non pregiudica le ragioni del detentore verso chi ha ottenuto il nuovo titolo.

TITOLO VI
DELLA GESTIONE DI AFFARI

Art. 2028.

(Obbligo di continuare la gestione).

Chi, senza esservi obbligato, assume scientemente la gestione di un affare altrui, e’ tenuto a continuarla e a condurla a termine finche’ l’interessato non sia in grado di provvedervi da se stesso.

L’obbligo di continuare la gestione sussiste anche se l’interessato muore prima che l’affare sia terminato, finche’ l’erede possa provvedere direttamente.

Art. 2029.

(Capacita’ del gestore).

Il gestore deve avere la capacita’ di contrattare.

Art. 2030.

(Obbligazioni del gestore).

Il gestore e’ soggetto alle stesse obbligazioni che deriverebbero da un mandato.

Tuttavia il giudice, in considerazione delle circostanze che hanno indotto il gestore ad assumere la gestione, puo’ moderare il risarcimento dei danni ai quali questi sarebbe tenuto per effetto della sua colpa.

Art. 2031.

(Obblighi dell’interessato).

Qualora la gestione sia stata utilmente iniziata, l’interessato deve adempiere le obbligazioni che il gestore ha assunte in nome di lui, deve tenere indenne il gestore di quelle assunte dal medesimo in nome proprio e rimborsargli tutte le spese necessarie o utili con gli interessi dal giorno in cui le spese stesse sono state fatte.

Questa disposizione non si applica agli atti di gestione eseguiti contro il divieto dell’interessato, eccetto che tale divieto sia contrario alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume.

Art. 2032.

(Ratifica dell’interessato).

La ratifica dell’interessato produce, relativamente alla gestione, gli effetti che sarebbero derivati da un mandato, anche se la gestione e’ stata compiuta da persona che credeva di gerire un affare proprio.

TITOLO VII
DEL PAGAMENTO DELL’INDEBITO

Art. 2033.

(Indebito oggettivo).

Chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere cio’ che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda.

Art. 2034.

(Obbligazioni naturali).

Non e’ ammessa la ripetizione di quanto e’ stato spontaneamente prestato in esecuzione di doveri morali o sociali, salvo che la prestazione sia stata eseguita da un incapace.

I doveri indicati dal comma precedente, e ogni altro per cui la legge non accorda azione ma esclude la ripetizione di cio’ che e’ stato spontaneamente pagato, non producono altri effetti.

Art. 2035.

(Prestazione contraria al buon costume).

Chi ha eseguito una prestazione per uno scopo che, anche da parte sua, costituisca offesa al buon costume non puo’ ripetere quanto ha pagato.

Art. 2036.

(Indebito soggettivo).

Chi ha pagato un debito altrui, credendosi debitore in base a un errore scusabile, puo’ ripetere cio’ che ha pagato, sempre che il creditore non si sia privato in buona fede del titolo o delle garanzie del credito.

Chi ha ricevuto l’indebito e’ anche tenuto a restituire i frutti e gli interessi dal giorno del pagamento, se era in mala fede, o dal giorno della domanda, se era in buona fede.

Quando la ripetizione non e’ ammessa, colui che ha pagato subentra nei diritti del creditore.

Art. 2037.

(Restituzione di cosa determinata).

Chi ha ricevuto indebitamente una cosa determinata e’ tenuto a restituirla.

Se la cosa e’ perita, anche per caso fortuito, chi l’ha ricevuta in mala fede e’ tenuto a corrisponderne il valore; se la cosa e’ soltanto deteriorata, colui che l’ha data puo’ chiedere l’equivalente, oppure la restituzione e un’indennita’ per la diminuzione di valore.

Chi ha ricevuto la cosa in buona fede non risponde del perimento o del deterioramento di essa, ancorche’ dipenda da fatto proprio, se non nei limiti del suo arricchimento.

Art. 2038.

(Alienazione della cosa ricevuta indebitamente).

Chi, avendo ricevuto la cosa in buona fede, l’ha alienata prima di conoscere l’obbligo di restituirla e’ tenuto a restituire il corrispettivo conseguito. Se questo e’ ancora dovuto, colui che ha pagato l’indebito subentra nel diritto dell’alienante. Nel caso di alienazione a titolo gratuito, il terzo acquirente e’ obbligato, nei limiti del suo arricchimento, verso colui che ha pagato l’indebito.

Chi ha alienato la cosa ricevuta in mala fede, o dopo aver conosciuto l’obbligo di restituirla, e’ obbligato a restituirla in natura o a corrisponderne il valore. Colui che ha pagato l’indebito puo’ pero’ esigere il corrispettivo dell’alienazione e puo’ anche agire direttamente per conseguirlo. Se l’alienazione e’ stata fatta a titolo gratuito, l’acquirente, qualora l’alienante sia stato inutilmente escusso, e’ obbligato, nei limiti dell’arricchimento, verso colui che ha pagato l’indebito.

Art. 2039.

(Indebito ricevuto da un incapace).

L’incapace che ha ricevuto l’indebito, anche in mala fede, non e’ tenuto che nei limiti in cui cio’ che ha ricevuto e’ stato rivolto a suo vantaggio.

Art. 2040.

(Rimborso di spese e di miglioramenti).

Colui al quale e’ restituita la cosa e’ tenuto a rimborsare il possessore delle spese e dei miglioramenti, a norma degli articoli 1149, 1150, 1151 e 1152.

TITOLO VIII
DELL’ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA

Art. 2041.

(Azione generale di arricchimento).

Chi, senza una giusta causa, si e’ arricchito a danno di un’altra persona e’ tenuto, nei limiti dell’arricchimento, a indennizzare quest’ultima della correlativa diminuzione patrimoniale.

Qualora l’arrichimento abbia per oggetto una cosa determinata, colui che l’ha ricevuta e’ tenuto a restituirla in natura, se sussiste al tempo della domanda.

Art. 2042.

(Carattere sussidiario dell’azione).

L’azione di arricchimento non e’ proponibile quando il danneggiato puo’ esercitare un’altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subito.

TITOLO IX
DEI FATTI ILLECITI

Art. 2043.

(Risarcimento per fatto illecito).

Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.

Art. 2044.

(Legittima difesa).

Non e’ responsabile chi cagiona il danno per legittima difesa di se’ o di altri.

Art. 2045.

(Stato di necessita’).

Quando chi ha compiuto il fatto dannoso vi e’ stato costretto dalla necessita’ di salvare se’ o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, e il pericolo non e’ stato da lui volontariamente causato ne’ era altrimenti evitabile, al danneggiato e’ dovuta un’indennita’, la cui misura e’ rimessa all’equo apprezzamento del giudice.

Art. 2046.

(Imputabilita’ del fatto dannoso).

Non risponde delle conseguenze dal fatto dannoso chi non aveva la capacita’ d’intendere o di volere al momento in cui lo ha commesso, a meno che lo stato d’incapacita’ derivi da sua colpa.

Art. 2047.

(Danno cagionato dall’incapace).

In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere o di volere, il risarcimento e’ dovuto da chi e’ tenuto alla sorveglianza dell’incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

Nel caso in cui il danneggiato non abbia potuto ottenere il risarcimento da chi e’ tenuto alla sorveglianza, il giudice, in considerazione delle condizioni economiche delle parti, puo’ condannare l’autore del danno a un’equa indennita’.

Art. 2048.

(Responsabilita’ dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d’arte).

Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all’affiliante.

I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.

Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilita’ soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto.

Art. 2049.

(Responsabilita’ dei padroni e dei committenti).

I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell’esercizio delle incombenze a cui sono adibiti.

Art. 2050.

(Responsabilita’ per l’esercizio di attivita’ pericolose).

Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un’attivita’ pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, e’ tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.

Art. 2051.

(Danno cagionato da cosa in custodia).

Ciascuno e’ responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.

Art. 2052.

(Danno cagionato da animali).

Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, e’ responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito.

Art. 2053.

(Rovina di edificio).

Il proprietario di un edificio o di altra costruzione e’ responsabile dei danni cagionati dalla loro rovina, salvo che provi che questa non e’ dovuta a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione.

Art. 2054.

(Circolazione di veicoli).

Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie e’ obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.

Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli. ((29))

Il proprietario del veicolo, o, in sua vece, l’usufruttuario o l’acquirente con patto di riservato dominio, e’ responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo e’ avvenuta contro la sua volonta’.

In ogni caso le persone indicate dai commi precedenti sono responsabili dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo.

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AGGIORNAMENTO (29)

La Corte Costituzionale, con sentenza 14 – 29 dicembre 1972, n. 205 (in G.U. 1a s.s. 03/03/1973, n. 3), ha dichiarato "l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 2054, secondo comma, del codice civile, limitatamente alla parte in cui nel caso di scontro fra veicoli esclude che la presunzione di egual concorso dei conducenti operi anche se uno dei veicoli non abbia riportato danni".

Art. 2055.

(Responsabilita’ solidale).

Se il fatto dannoso e’ imputabile a piu’ persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno.

Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravita’ della rispettiva colpa e dall’entita’ delle conseguenze che ne sono derivate.

Nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali.

Art. 2056.

(Valutazione dei danni).

Il risarcimento dovuto al danneggiato si deve determinare secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227.

Il lucro cessante e’ valutato dal giudice con equo apprezzamento delle circostanze del caso.

Art. 2057.

(Danni permanenti).

Quando il danno alle persone ha carattere permanente la liquidazione puo’ essere fatta dal giudice, tenuto conto delle condizioni delle parti e della natura del danno, sotto forma di una rendita vitalizia. In tal caso il giudice dispone le opportune cautele.

Art. 2058.

(Risarcimento in forma specifica).

Il danneggiato puo’ chiedere la reintegrazione in forma specifica, qualora sia in tutto o in parte possibile.

Tuttavia il giudice puo’ disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente, se la reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore.

Art. 2059.

(Danni non patrimoniali).

Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge.

LIBRO QUINTO
DEL LAVORO
TITOLO I
DELLA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA’ PROFESSIONALI
CAPO I
Disposizioni generali

Art. 2060.

(Del lavoro).

Il lavoro e’ tutelato in tutte le sue forme organizzative ed esecutive, intellettuali, tecniche e manuali, ((…)).

Art. 2061.

(Ordinamento delle categorie professionali).

L’ordinamento delle categorie professionali e’ stabilito dalle leggi, dai regolamenti, dai provvedimenti dell’autorita’ governativa e dagli statuti delle associazioni professionali.

Art. 2062.

(Esercizio professionale delle attivita’ economiche).

L’esercizio professionale delle attivita’ economiche e’ disciplinato dalle leggi, dai regolamenti e dalle norme corporative.

CAPO II
Delle ordinanze corporative e degli accordi economici collettivi

Art. 2063.

(Oggetto).

Le ordinanze corporative per il coordinamento della produzione e degli scambi possono avere per oggetto:

1) la disciplina unitaria della produzione;

2) il regolamento dei rapporti tra determinate categorie professionali;

3) le tariffe per le prestazioni e per i beni di consumo offerti al pubblico in condizioni di privilegio.

Le materie indicate nel n. 2 possono anche, nei casi e nei modi stabiliti dalla legge, formare oggetto di accordi economici collettivi tra le associazioni professionali che rappresentano le categorie interessate.

Art. 2064.

(Formazione e pubblicazione).

La formazione e la pubblicazione delle ordinanze corporative e degli accordi economici collettivi sono regolate dalle leggi speciali.

Art. 2065.

(Efficacia).

Le ordinanze corporative e gli accordi economici collettivi hanno efficacia per tutti coloro che esercitano la loro attivita’ nel ramo di produzione regolato dalle ordinanze e dagli accordi medesimi.

Art. 2066.

(Inderogabilita’).

I contratti individuali non possono derogare alle ordinanze corporative e agli accordi economici collettivi, salvo che questi lo consentano.

Le clausole dei contratti individuali, difformi dalle norme inderogabili contenute nelle ordinanze e negli accordi previsti nel presente capo, sono sostituite di diritto dalle norme suddette.

La disposizione del comma precedente non si applica ai contratti stipulati prima dell’entrata in vigore dell’ordinanza corporativa o dell’accordo economico collettivo. L’ordinanza e l’accordo possono tuttavia stabilire che le norme in essi contenute si applichino anche ai contratti ad esecuzione continuata o periodica in corso, per la parte non ancora eseguita.

CAPO III
Del contratto collettivo di lavoro e delle norme equiparate

Art. 2067.

(Soggetti).

I contratti collettivi di lavoro sono stipulati dalle associazioni professionali.

Art. 2068.

(Rapporti di lavoro sottratti a contratto collettivo).

Non possono essere regolati da contratto collettivo i rapporti di lavoro, in quanto siano disciplinati con atti della pubblica autorita’ in conformita’ della legge.

Sono altresi’ sottratti alla disciplina del contratto collettivo i rapporti di lavoro concernenti prestazioni di carattere personale o domestico. ((14))

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AGGIORNAMENTO (14)

La Corte Costituzionale, con sentenza 27 marzo-9 aprile 1969, n. 68 (in G.U. 1a s.s. 16/04/1969, n. 98), ha dichiarato "l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 2068, comma secondo, del Codice civile nella parte in cui dispone che sono sottratti alla disciplina del contratto collettivo i rapporti di lavoro concernenti prestazioni di carattere domestico".

Art. 2069.

(Efficacia).

Il contratto collettivo deve contenere l’indicazione della categoria d’imprenditori e di prestatori di lavoro, ovvero delle imprese o dell’impresa, a cui si riferisce, e del territorio dove ha efficacia.

In mancanza di tali indicazioni il contratto collettivo e’ obbligatorio per tutti gli imprenditori e i prestatori di lavoro rappresentati dalle associazioni stipulanti.

Art. 2070.

(Criteri di applicazione).

L’appartenenza alla categoria professionale, ai fini dell’applicazione del contratto collettivo, si determina secondo l’attivita’ effettivamente esercitata dall’imprenditore.

Se l’imprenditore esercita distinte attivita’ aventi carattere autonomo, si applicano ai rispettivi rapporti di lavoro le norme dei contratti collettivi corrispondenti alle singole attivita’.

Quando il datore di lavoro esercita non professionalmente un’attivita’ organizzata, si applica il contratto collettivo che regola i rapporti di lavoro relativi alle imprese che esercitano la stessa attivita’.

Art. 2071.

(Contenuto).

Il contratto collettivo deve contenere le disposizioni occorrenti, secondo la natura del rapporto, ((…)) per dare esecuzione alle norme di questo codice concernenti la disciplina del lavoro, i diritti e gli obblighi degli imprenditori e dei prestatori di lavoro.

Deve inoltre indicare le qualifiche e le rispettive mansioni dei prestatori di lavoro appartenenti alla categoria a cui si riferisce la disciplina collettiva.

Deve infine contenere la determinazione della sua durata.

Art. 2072.

(Deposito e pubblicazione).

Il deposito e la pubblicazione del contratto collettivo sono regolati dalle leggi speciali.

Prima della pubblicazione l’autorita’ governativa deve accertare che ricorrano le condizioni richieste per la validita’ del contratto collettivo.

La pubblicazione puo’ essere rifiutata, se il contratto collettivo non contiene le disposizioni e le indicazioni richieste dall’art. 2071, salvo che le parti si siano obbligate a integrarlo con successivi patti da stipularsi entro un termine stabilito. Se i patti integrativi non sono stipulati nel termine, puo’ essere adita la magistratura del lavoro per la formazione delle disposizioni integrative.

Contro il rifiuto di pubblicazione e’ ammesso ricorso alla magistratura del lavoro a norma delle leggi speciali.

Art. 2073.

(Denunzia).

La denunzia del contratto collettivo deve farsi almeno tre mesi prima della scadenza.

Se, avvenuta la denunzia, le associazioni professionali non hanno, un mese prima della scadenza, provveduto alla stipulazione e al deposito del nuovo contratto collettivo, ed e’ rimasto infruttuoso l’esperimento di conciliazione previsto nell’art. 412 del codice di procedura civile, puo’ essere adita la magistratura del lavoro per la formazione di nuove condizioni di lavoro.

Art. 2074.

(Efficacia dopo la scadenza).

Il contratto collettivo, anche quando e’ stato denunziato, continua a produrre i suoi effetti dopo la scadenza, fino a che sia intervenuto un nuovo regolamento collettivo.

Art. 2075.

(Efficacia nel caso di variazioni nell’inquadramento).

Il contratto collettivo conserva efficacia nei confronti della categoria alla quale si riferisce, anche se la rappresentanza legale di questa, per effetto di variazioni nell’inquadramento, spetta ad altra associazione.

Questa ha pero’ facolta’ di denunziare il contratto collettivo indipendentemente dal termine fissato per la scadenza di esso.

Art. 2076.

(Contratto collettivo annullabile).

Il contratto collettivo annullabile conserva efficacia fino a che intervenga una sentenza di annullamento passata in giudicato.

La domanda di annullamento e’ proposta davanti la magistratura del lavoro dalle associazioni interessate o dal pubblico ministero.

La domanda deve essere proposta, sotto pena di decadenza, entro sei mesi dalla pubblicazione del contratto collettivo.

Art. 2077.

(Efficacia del contratto collettivo sul contratto individuale).

I contratti individuali di lavoro tra gli appartenenti alle categorie alle quali si riferisce il contratto collettivo devono uniformarsi alle disposizioni di questo.

Le clausole difformi dei contratti individuali, preesistenti o successivi al contratto collettivo, sono sostituite di diritto da quelle del contratto collettivo, salvo che contengano speciali condizioni piu’ favorevoli ai prestatori di lavoro.

Art. 2078.

(Efficacia degli usi).

In mancanza di disposizioni di legge e di contratto collettivo si applicano gli usi. Tuttavia gli usi piu’ favorevoli ai prestatori di lavoro prevalgono sulle norme dispositive di legge.

Gli usi non prevalgono sui contratti individuali di lavoro.

Art. 2079.

(Rapporti di associazione agraria e di affitto a coltivatore diretto).

La disciplina del contratto collettivo di lavoro si applica anche ai rapporti di associazione agraria regolati dal capo II del titolo II ed a quelli di affitto a coltivatore diretto del fondo.

Tuttavia in questi rapporti il contratto collettivo non deve contenere norme relative al salario, all’orario di lavoro, alle ferie, al periodo di prova, od altre che contrastino con la natura dei rapporti medesimi.

Art. 2080.

(Colonia parziaria e affitto con obbligo di miglioria).

Nei contratti individuali di colonia parziaria e di affitto a coltivatore diretto, con obbligo di miglioria, conservano efficacia le clausole difformi dalle disposizioni del contratto collettivo stipulato durante lo svolgimento del rapporto.

Art. 2081.

(Norme equiparate al contratto collettivo).

Le disposizioni sul contratto collettivo di lavoro contenute in questo capo valgono, in quanto applicabili, per le altre norme corporative che disciplinano rapporti di lavoro.

TITOLO II
DEL LAVORO NELL’IMPRESA
CAPO I
Dell’impresa in generale
Sezione I
Dell’imprenditore

Art. 2082.

(Imprenditore).

E’ imprenditore chi esercita professionalmente una attivita’ economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi.

Art. 2083.

(Piccoli imprenditori).

Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un’attivita’ professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia.

Art. 2084.

(Condizioni per l’esercizio dell’impresa).

La legge determina le categorie d’imprese il cui esercizio e’ subordinato a concessione o autorizzazione amministrativa.

Le altre condizioni per l’esercizio delle diverse categorie d’imprese sono stabilite dalla legge e dalle norme corporative.

Art. 2085.

(Indirizzo della produzione).

Il controllo sull’indirizzo della produzione e degli scambi in relazione all’interesse unitario dell’economia nazionale e’ esercitato dallo Stato, nei modi previsti dalla legge e dalle norme corporative.

La legge stabilisce altresi’ i casi e i modi nei quali si esercita la vigilanza dello Stato sulla gestione delle imprese.

Art. 2086.

(Direzione e gerarchia nell’impresa).

L’imprenditore e’ il capo dell’impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori.

Art. 2087.

(Tutela delle condizioni di lavoro).

L’imprenditore e’ tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarita’ del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrita’ fisica e la personalita’ morale dei prestatori di lavoro.

Art. 2088.

(Responsabilita’ dell’imprenditore).

L’imprenditore deve uniformarsi nell’esercizio dell’impresa ai principi dell’ordinamento corporativo e agli obblighi che ne derivano, e risponde verso lo Stato dell’indirizzo della produzione e degli scambi, in conformita’ della legge e delle norme corporative.

Art. 2089.

(Inosservanza degli obblighi dell’imprenditore).

Se l’imprenditore non osserva gli obblighi imposti dall’ordinamento corporativo nell’interesse della produzione, in modo da determinare grave danno all’economia nazionale, gli organi corporativi, dopo aver compiuto le opportune indagini e richiesto all’imprenditore i chiarimenti necessari, possono disporre la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso la corte d’appello di cui fa parte la magistratura del lavoro competente per territorio, perche’ promuova eventualmente i provvedimenti indicati nell’art. 2091.

Art. 2090.

(Procedimento).

Il presidente della magistratura del lavoro, ricevuta l’istanza del pubblico ministero, fissa il giorno per la comparizione dell’imprenditore e assegna un termine entro il quale egli deve presentare le sue deduzioni.

La magistratura del lavoro decide in camera di consiglio, sentiti il pubblico ministero e l’imprenditore. Puo’ anche, prima di decidere, sentire l’associazione professionale alla quale appartiene l’imprenditore, assumere le informazioni e compiere le indagini che ritiene necessarie.

Contro la sentenza della magistratura del lavoro l’imprenditore e il pubblico ministero possono proporre ricorso per cassazione a norma dell’art. 426 del codice di procedura civile.

Art. 2091.

(Sanzioni).

La magistratura del lavoro, se accerta che l’inosservanza perdura, fissa un termine entro il quale l’imprenditore deve uniformarsi agli obblighi suddetti.

Qualora l’imprenditore non vi ottemperi nel termine fissato, la magistratura del lavoro puo’ ordinare la sospensione dell’esercizio dell’impresa o, se la sospensione e’ tale da recare pregiudizio all’economia nazionale, puo’ nominare un amministratore che assuma la gestione dell’impresa, scegliendolo fra le persone designate dall’imprenditore, se riconosciute idonee, e determinandone i poteri e la durata.

Se si tratta di societa’, la magistratura del lavoro, anziche’ nominare un amministratore, puo’ assegnare un termine entro il quale la societa’ deve provvedere a sostituire gli amministratori in carica con altre persone riconosciute idonee.

Art. 2092.

(Sanzioni previste da leggi speciali).

Le disposizioni dei tre articoli precedenti non si applicano nei casi in cui per le trasgressioni commesse dall’imprenditore le leggi speciali prevedono particolari sanzioni a di lui carico.

Art. 2093.

(Imprese esercitate da enti pubblici).

Le disposizioni di questo libro si applicano agli enti pubblici inquadrati nelle associazioni professionali.

Agli enti pubblici non inquadrati si applicano le disposizioni di questo libro, limitatamente alle imprese da essi esercitate.

Sono salve le diverse disposizioni della legge.

Sezione II
Dei collaboratori dell’imprenditore

Art. 2094.

(Prestatore di lavoro subordinato).

E’ prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore.

((33))

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AGGIORNAMENTO (33)

La L. 18 dicembre 1973, n. 877 ha disposto (con l’art. 1, comma 2) che "La subordinazione, agli effetti della presente legge e in deroga a quanto stabilito dall’articolo 2094 del codice civile, ricorre quando il lavoratore a domicilio e’ tenuto ad osservare le direttive dell’imprenditore circa le modalita’ di esecuzione, le caratteristiche e i requisiti del lavoro da svolgere nella esecuzione parziale, nel completamento o nell’intera lavorazione di prodotti oggetto dell’attivita’ dell’imprenditore committente".

Art. 2095.

(Categorie dei prestatori di lavoro).

((I prestatori di lavoro subordinato si distinguono in dirigenti, quadri, impiegati e operai)).

Le leggi speciali e le norme corporative, in relazione a ciascun ramo di produzione e alla particolare struttura dell’impresa, determinano i requisiti di appartenenza alle indicate categorie.

Sezione III
Del rapporto di lavoro
§ 1
Della costituzione del rapporto di lavoro

Art. 2096.

(Assunzione in prova).

Salvo diversa disposizione delle norme corporative, l’assunzione del prestatore di lavoro per un periodo di prova deve risultare da atto scritto.

L’imprenditore e il prestatore di lavoro sono rispettivamente tenuti a consentire e a fare l’esperimento che forma oggetto del patto di prova.

Durante il periodo di prova ciascuna delle parti puo’ recedere dal contratto, senza obbligo di preavviso o d’indennita’. Se pero’ la prova e’ stabilita per un tempo minimo necessario, la facolta’ di recesso non puo’ esercitarsi prima della scadenza del termine. ((50))

Compiuto il periodo di prova, l’assunzione diviene definitiva e il servizio prestato si computa nell’anzianita’ del prestatore di lavoro.

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AGGIORNAMENTO (50)

La Corte Costituzionale, con sentenza 16 – 22 dicembre 1980, n. 189 (in G.U. 1a s.s. 31/12/1980, n. 357), ha dichiarato "l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 2096, terzo comma, cod. civ. nella parte in cui non riconosce il diritto alla indennita’ di anzianita’ di cui agli artt. 2120 e 2121 stesso codice, al lavoratore assunto con patto di prova nel caso di recesso dal contratto durante il periodo di prova medesimo".

Art. 2097.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 APRILE 1962, N. 230))

Art. 2098.

(Violazione delle norme sul collocamento dei lavoratori).

Il contratto di lavoro stipulato senza l’osservanza delle disposizioni concernenti la disciplina della domanda e dell’offerta di lavoro puo’ essere annullato, salva l’applicazione delle sanzioni penali.

La domanda di annullamento e’ proposta dal pubblico ministero, su denunzia dell’ufficio di collocamento, entro un anno dalla data dell’assunzione del prestatore di lavoro.

§ 2
Dei diritti e degli obblighi delle parti

Art. 2099.

(Retribuzione).

La retribuzione del prestatore di lavoro puo’ essere stabilita a tempo o a cottimo e deve essere corrisposta nella misura determinata dalle norme corporative, con le modalita’ e nei termini in uso nel luogo in cui il lavoro viene eseguito.

In mancanza di norme corporative o di accordo tra le parti, la retribuzione e’ determinata dal giudice, tenuto conto, ove occorra, del parere delle associazioni professionali.

Il prestatore di lavoro puo’ anche essere retribuito in tutto o in parte con partecipazione agli utili o ai prodotti, con provvigione o con prestazioni in natura.

Art. 2100.

(Obbligatorieta’ del cottimo).

Il prestatore di lavoro deve essere retribuito secondo il sistema del cottimo quando, in conseguenza dell’organizzazione del lavoro, e’ vincolato all’osservanza di un determinato ritmo produttivo, o quando la valutazione della sua prestazione e’ fatta in base al risultato delle misurazioni dei tempi di lavorazione.

Le norme corporative determinano i rami di produzione e i casi in cui si verificano le condizioni previste nel comma precedente e stabiliscono i criteri per la formazione delle tariffe.

Art. 2101.

(Tariffe di cottimo).

Le norme corporative possono stabilire che le tariffe di cottimo non divengano definitive se non dopo un periodo di esperimento.

Le tariffe possono essere sostituite o modificate soltanto se intervengono mutamenti nelle condizioni di esecuzione del lavoro, e in ragione degli stessi. In questo caso la sostituzione o la variazione della tariffa non diviene definitiva se non dopo il periodo di esperimento stabilito dalle norme corporative.

L’imprenditore deve comunicare preventivamente ai prestatori di lavoro i dati riguardanti gli elementi costitutivi della tariffa di cottimo, le lavorazioni da eseguirsi e il relativo compenso unitario. Deve altresi’ comunicare i dati relativi alla quantita’ di lavoro eseguita e al tempo impiegato.

Art. 2102.

(Partecipazione agli utili).

Se le norme corporative o la convenzione non dispongono diversamente, la partecipazione agli utili spettante al prestatore di lavoro e’ determinata in base agli utili netti dell’impresa, e, per le imprese soggette alla pubblicazione del bilancio, in base agli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato e pubblicato.

Art. 2103.

((Prestazione del lavoro.))

((Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali e’ stato assunto o a quelle corrispondenti all’inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte.

In caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incide sulla posizione del lavoratore, lo stesso puo’ essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore purche’ rientranti nella medesima categoria legale.

Il mutamento di mansioni e’ accompagnato, ove necessario, dall’assolvimento dell’obbligo formativo, il cui mancato adempimento non determina comunque la nullita’ dell’atto di assegnazione delle nuove mansioni.

Ulteriori ipotesi di assegnazione di mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore, purche’ rientranti nella medesima categoria legale, possono essere previste dai contratti collettivi.

Nelle ipotesi di cui al secondo e al quarto comma, il mutamento di mansioni e’ comunicato per iscritto, a pena di nullita’, e il lavoratore ha diritto alla conservazione del livello di inquadramento e del trattamento retributivo in godimento, fatta eccezione per gli elementi retributivi collegati a particolari modalita’ di svolgimento della precedente prestazione lavorativa.

Nelle sedi di cui all’articolo 2113, quarto comma, o avanti alle commissioni di certificazione, possono essere stipulati accordi individuali di modifica delle mansioni, della categoria legale e del livello di inquadramento e della relativa retribuzione, nell’interesse del lavoratore alla conservazione dell’occupazione, all’acquisizione di una diversa professionalita’ o al miglioramento delle condizioni di vita. Il lavoratore puo’ farsi assistere da un rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro.

Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all’attivita’ svolta e l’assegnazione diviene definitiva, salvo diversa volonta’ del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi.

Il lavoratore non puo’ essere trasferito da un’unita’ produttiva ad un’altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.

Salvo che ricorrano le condizioni di cui al secondo e al quarto comma e fermo quanto disposto al sesto comma, ogni patto contrario e’ nullo.))

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AGGIORNAMENTO (62)

La L. 13 maggio 1985, n. 190 ha disposto (con l’art. 6, comma 1) che "In deroga a quanto previsto dal primo comma dell’articolo 2103 del codice civile, come modificato dall’articolo 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300, l’assegnazione del lavoratore alle mansioni superiori di cui all’articolo 1 della presente legge ovvero a mansioni dirigenziali, che non sia avvenuta in sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, diviene definitiva quando si sia protratta per il periodo di tre mesi o per quello superiore fissato dai contratti collettivi".

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AGGIORNAMENTO (63a)

La L. 13 maggio 1985, n. 190, come modificata dalla L. 2 aprile 1986, n. 106, ha disposto (con l’art. 6, comma 1) che "In deroga a quanto previsto dal primo comma dell’articolo 2103 del codice civile, come modificato dall’articolo 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300, l’assegnazione del lavoratore alle mansioni superiori di cui all’articolo 2 della presente legge ovvero a mansioni dirigenziali, che non sia avvenuta in sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, diviene definitiva quando si sia protratta per il periodo di tre mesi o per quello superiore fissato dai contratti collettivi".

Art. 2104.

(Diligenza del prestatore di lavoro).

Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall’interesse dell’impresa e da quello superiore della produzione nazionale.

Deve inoltre osservare le disposizioni per l’esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall’imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende.

Art. 2105.

(Obbligo di fedelta’).

Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l’imprenditore, ne’ divulgare notizie attinenti all’organizzazione e ai metodi di produzione dell’impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio.

Art. 2106.

(Sanzioni disciplinari).

L’inosservanza delle disposizioni contenute nei due articoli precedenti puo’ dar luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari, secondo la gravita’ dell’infrazione e in conformita’ delle norme corporative.

Art. 2107.

(Orario di lavoro).

La durata giornaliera e settimanale della prestazione di lavoro non puo’ superare i limiti stabiliti dalle leggi speciali o dalle norme corporative.

Art. 2108.

(Lavoro straordinario e notturno).

In caso di prolungamento dell’orario normale, il prestatore di lavoro deve essere compensato per le ore straordinarie con un aumento di retribuzione rispetto a quella dovuta per il lavoro ordinario.

Il lavoro notturno non compreso in regolari turni periodici deve essere parimenti retribuito con una maggiorazione rispetto al lavoro diurno.

I limiti entro i quali sono consentiti il lavoro straordinario e quello notturno, la durata di essi e la misura della maggiorazione sono stabiliti dalla legge o dalle norme corporative.

Art. 2109.

(Periodo di riposo).

Il prestatore di lavoro ha diritto ad un giorno di riposo ogni settimana, di regola in coincidenza con la domenica.

Ha anche diritto, dopo un anno d’ininterrotto servizio, ad un periodo annuale di ferie retribuito, possibilmente continuativo, nel tempo che l’imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del prestatore di lavoro. La durata di tale periodo e’ stabilita dalla legge, dalle norme corporative, dagli usi o secondo equita’. (6)

L’imprenditore deve preventivamente comunicare al prestatore di lavoro il periodo stabilito per il godimento delle ferie.

Non puo’ essere computato nelle ferie il periodo di preavviso indicato nell’art. 2118.

(50) ((69))

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AGGIORNAMENTO (6)

La Corte Costituzionale, con sentenza 7 – 10 maggio 1963, n. 66 (in G.U. 1a s.s. 18/05/1963, n. 132) ha dichiarato "la illegittimita’ costituzionale dell’art. 2109, secondo comma, del Codice civile, limitatamente all’inciso "dopo un anno di ininterrotto servizio", in riferimento all’art. 36, terzo comma, della Costituzione".

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AGGIORNAMENTO (50)

La Corte Costituzionale, con sentenza 16 – 22 dicembre 1980, n. 189 (in G.U. 1a s.s. 31/12/1980, n. 357), ha dichiarato "l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 2109 cod. civ. nella parte in cui non prevede il diritto a ferie retribuite anche per il lavoratore assunto in prova in caso di recesso dal contratto durante il periodo di prova medesimo".

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AGGIORNAMENTO (69)

La Corte Costituzionale, con sentenza 16 – 30 dicembre 1987, n. 616 (in G.U. 1a s.s. 08/01/1988, n. 1), ha dichiarato "la illegittimita’ costituzionale dell’art. 2109 cod. civ. nella parte in cui non prevede che la malattia insorta durante il periodo feriale ne sospenda il decorso".

Art. 2110.

(Infortunio, malattia, gravidanza, puerperio).

In caso d’infortunio, di malattia, di gravidanza o di puerperio, se la legge o le norme corporative non stabiliscono forme equivalenti di previdenza o di assistenza, e’ dovuta al prestatore di lavoro la retribuzione o un’indennita’ nella misura e per il tempo determinati dalle leggi speciali, dalle norme corporative, dagli usi o secondo equita’.

Nei casi indicati nel comma precedente, l’imprenditore ha diritto di recedere dal contratto a norma dell’art. 2118, decorso il periodo stabilito dalla legge, dalle norme corporative, dagli usi o secondo equita’.

Il periodo di assenza dal lavoro per una delle cause anzidette deve essere computato nell’anzianita’ di servizio.

Art. 2111.

(Servizio militare).

La chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva risolve il contratto di lavoro, salvo diverse disposizioni delle norme corporative.

In caso di richiamo alle armi, si applicano le disposizioni del primo e del terzo comma dell’articolo precedente.

Art. 2112.

(Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d’azienda).

In caso di trasferimento d’azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.

Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Con le procedure di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile il lavoratore puo’ consentire la liberazione del cedente dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.

Il cessionario e’ tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all’impresa del cessionario. L’effetto di sostituzione si produce esclusivamente fra contratti collettivi del medesimo livello.

Ferma restando la facolta’ di esercitare il recesso ai sensi della normativa in materia di licenziamenti, il trasferimento d’azienda non costituisce di per se’ motivo di licenziamento. Il lavoratore, le cui condizioni di lavoro subiscono una sostanziale modifica nei tre mesi successivi al trasferimento d’azienda, puo’ rassegnare le proprie dimissioni con gli effetti di cui all’articolo 2119, primo comma.

Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo si intende per trasferimento d’azienda qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarita’ di un’attivita’ economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identita’ a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento e’ attuato ivi compresi l’usufrutto o l’affitto di azienda. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresi’ al trasferimento di parte dell’azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un’attivita’ economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento.

Nel caso in cui l’alienante stipuli con l’acquirente un contratto di appalto la cui esecuzione avviene utilizzando il ramo d’azienda oggetto di cessione, tra appaltante e appaltatore opera un regime di solidarieta’ ((di cui all’articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.))

(129)

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AGGIORNAMENTO (129)

Il D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 18 ha disposto (con l’art. 3, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto trovano applicazione a decorrere dal 1° luglio 2001".

Art. 2113.

(Rinunzie e transazioni).

Le rinunzie e le transazioni, che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all’articolo 409 del codice di procedura civile, non sono valide.

L’impugnazione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto o dalla data della rinunzia o della transazione, se queste sono intervenute dopo la cessazione medesima.

Le rinunzie e le transazioni di cui ai commi precedenti possono essere impugnate con qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale, del lavoratore idoneo a renderne nota la volonta’.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla conciliazione intervenuta ((ai sensi degli articoli 185, 410, 411, 412-ter e 412-quater)) del codice di procedura civile.

§ 3
Della previdenza e dell’assistenza

Art. 2114.

(Previdenza ed assistenza obbligatorie).

Le leggi speciali e le norme corporative determinano i casi e le forme di previdenza e di assistenza obbligatorie e le contribuzioni e prestazioni relative.

Art. 2115.

(Contribuzioni).

Salvo diverse disposizioni della legge o delle norme corporative, l’imprenditore e il prestatore di lavoro contribuiscono in parti eguali alle istituzioni di previdenza e di assistenza.

L’imprenditore e’ responsabile del versamento del contributo, anche per la parte che e’ a carico del prestatore di lavoro, salvo il diritto di rivalsa secondo le leggi speciali.

E’ nullo qualsiasi patto diretto ad eludere gli obblighi relativi alla previdenza o all’assistenza.

Art. 2116.

(Prestazioni).

Le prestazioni indicate nell’art. 2114 sono dovute al prestatore di lavoro, anche quando l’imprenditore non ha versato regolarmente i contributi dovuti alle istituzioni di previdenza e di assistenza, salvo diverse disposizioni delle leggi speciali o delle norme corporative.

Nei casi in cui, secondo tali disposizioni, le istituzioni di previdenza e di assistenza, per mancata o irregolare contribuzione, non sono tenute a corrispondere in tutto o in parte le prestazioni dovute, l’imprenditore e’ responsabile del danno che ne deriva al prestatore di lavoro.

Art. 2117.

(Fondi speciali per la previdenza e l’assistenza).

I fondi speciali per la previdenza e l’assistenza che l’imprenditore abbia costituiti, anche senza contribuzione dei prestatori di lavoro, non possono essere distratti dal fine al quale sono destinati e non possono formare oggetto di esecuzione da parte dei creditori dell’imprenditore o del prestatore di lavoro.

§ 4
Dell’estinzione del rapporto di lavoro

Art. 2118.

(Recesso dal contratto a tempo indeterminato).

Ciascuno dei contraenti puo’ recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, dando il preavviso nel termine e nei modi stabiliti dalle norme corporative, dagli usi o secondo equita’.

In mancanza di preavviso, il recedente e’ tenuto verso l’altra parte a un’indennita’ equivalente all’importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso.

La stessa indennita’ e’ dovuta dal datore di lavoro nel caso di cessazione del rapporto per morte del prestatore di lavoro.

Art. 2119.

(Recesso per giusta causa).

Ciascuno dei contraenti puo’ recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se il contratto e’ a tempo determinato, o senza preavviso, se il contratto e’ a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. Se il contratto e’ a tempo indeterminato, al prestatore di lavoro che recede per giusta causa compete l’indennita’ indicata nel secondo comma dell’articolo precedente.

Non costituisce giusta causa di risoluzione del contratto il fallimento dell’imprenditore o la liquidazione coatta amministrativa dell’azienda.

Art. 2120.

(Disciplina del trattamento di fine rapporto).

In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto. Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all’importo della retribuzione dovuta per l’anno stesso divisa per 13,5. La quota e’ proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni.

Salvo diversa previsione dei contratti collettivi la retribuzione annua, ai fini del comma precedente, comprende tutte le somme, compreso l’equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto e’ corrisposto a titolo di rimborso spese.

In caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell’anno per una delle cause di cui all’articolo 2110, nonche’ in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l’integrazione salariale, deve essere computato nella retribuzione di cui al primo comma l’equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro.

Il trattamento di cui al precedente primo comma, con esclusione della quota maturata nell’anno, e’ incrementato, su base composta, al 31 dicembre di ogni anno, con l’applicazione di un tasso costituito dall’1,5 per cento in misura fissa e dal 75 per cento dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall’ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente.

Ai fini della applicazione del tasso di rivalutazione di cui al comma precedente per frazioni di anno, l’incremento dell’indice ISTAT e’ quello risultante nel mese di cessazione del rapporto di lavoro rispetto a quello di dicembre dell’anno precedente. Le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni si computano come mese intero.

Il prestatore di lavoro, con almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, puo’ chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, una anticipazione non superiore al 70 per cento sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta. (55)

Le richieste sono soddisfatte annualmente entro i limiti del 10 per cento degli aventi titolo, di cui al precedente comma, e comunque del 4 per cento del numero totale dei dipendenti.

La richiesta deve essere giustificata dalla necessita’ di:

a) eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;

b) acquisto della prima casa di abitazione per se’ o per i figli, documentato con atto notarile. ((78))

L’anticipazione puo’ essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti, dal trattamento di fine rapporto.

Nell’ipotesi di cui all’articolo 2122 la stessa anticipazione e’ detratta dall’indennita’ prevista dalla norma medesima.

Condizioni di miglior favore possono essere previste dai contratti collettivi o da patti individuali. I contratti collettivi possono altresi’ stabilire criteri di priorita’ per l’accoglimento delle richieste di anticipazione. (55)

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AGGIORNAMENTO (12)

La Corte Costituzionale, con sentenza 20 – 27 giugno 1968, n. 75 (in G.U. 1a s.s. 06/07/1968, n. 170), ha dichiarato "l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 2120, primo Comma, del Codice civile, nella parte in cui, nel caso di cessazione del contratto di lavoro a tempo indeterminato, esclude il diritto del prestatore di lavoro ad un’indennita’ proporzionale agli anni di servizio, allorquando la cessazione stessa derivi dal licenziamento per colpa di lui o da dimissioni volontarie".

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AGGIORNAMENTO (27)

La Corte Costituzionale, con sentenza 16 – 28 dicembre 1971, n. 204 (in G.U. 1a s.s. 05/01/1972, n. 4), ha dichiarato "l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 2120, comma primo, del codice civile nella parte in cui esclude che l’indennita’ di anzianita’ sia dovuta al prestatore di lavoro, il cui servizio abbia avuto una durata inferiore all’anno".

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AGGIORNAMENTO (55)

La L. 29 maggio 1982, n. 297 ha disposto (con l’art. 4, comma 3) che "La disposizione di cui al sesto comma dell’articolo 2120 del codice civile non si applica alle aziende dichiarate in crisi ai sensi della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni".

Ha inoltre disposto (con l’art. 4, comma 4) che "Le norme di cui all’articolo 2120 del codice civile e ai commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto dell’articolo 5 della presente legge si applicano a tutti i rapporti di lavoro subordinato per i quali siano previste forme di indennita’ di anzianita’, di fine lavoro, di buonuscita, comunque denominate e da qualsiasi fonte disciplinate".

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AGGIORNAMENTO (78)

La Corte Costituzionale, con sentenza 18 marzo-5 aprile 1991, n. 142 (in G.U. 1a s.s. 10/04/1991, n. 15), ha dichiarato "l’illegittimita’ costituzionale dell’ottavo comma, lett. b), dell’art. 2120, come novellato dall’art. 1, legge 29 maggio 1982, n. 297, ("Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica"), nella parte in cui non prevede la possibilita’ di concessione dell’anticipazione in ipotesi di acquisto in itinere comprovato con mezzi idonei a dimostrarne l’effettivita’".

Art. 2121.

(( (Computo dell’indennita’ di mancato preavviso). ))

((L’indennita’ di cui all’articolo 2118 deve calcolarsi computando le provvigioni, i premi di produzione, le partecipazioni agli utili o ai prodotti ed ogni altro compenso di carattere continuativo, con esclusione di quanto e’ corrisposto a titolo di rimborso spese.

Se il prestatore di lavoro e’ retribuito in tutto o in parte con provvigioni, con premi di produzione o con partecipazioni, l’indennita’ suddetta e’ determinata sulla media degli emolumenti degli ultimi tre anni di servizio o del minor tempo di servizio prestato.

Fa parte della retribuzione anche l’equivalente del vitto e dell’alloggio dovuto al prestatore di lavoro.))

Art. 2122.

(Indennita’ in caso di morte).

In caso di morte del prestatore di lavoro, le indennita’, indicate dagli articoli 2118 e 2120 devono corrispondersi al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico del prestatore di lavoro, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado.

La ripartizione delle indennita’, se non vi e’ accordo tra gli aventi diritto, deve farsi secondo il bisogno di ciascuno.

In mancanza delle persone indicate nel primo comma, le indennita’ sono attribuite secondo le norme della successione legittima. ((28))

E’ nullo ogni patto anteriore alla morte del prestatore di lavoro circa l’attribuzione e la ripartizione delle indennita’.

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AGGIORNAMENTO (28)

La Corte Costituzionale, con sentenza 13 – 19 gennaio 1972, n. 8 (in G.U. 1a s.s. 26/01/1972, n. 23), ha dichiarato "l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 2122, comma terzo, del codice civile, nella parte in cui esclude che il lavoratore subordinato, in mancanza delle persone indicate nel primo comma, possa disporre per testamento delle indennita’ di cui allo stesso articolo".

Art. 2123.

(Forme di previdenza).

Salvo patto contrario, l’imprenditore che ha compiuto volontariamente atti di previdenza puo’ dedurre dalle somme da lui dovute a norma degli articoli 2110, 2111 e 2120 quanto il prestatore di lavoro ha diritto di percepire per effetto degli atti medesimi.

Se esistono fondi di previdenza formati con il contributo dei prestatori di lavoro, questi hanno diritto alla liquidazione della propria quota, qualunque sia la causa della cessazione del contratto.

Art. 2124.

(Certificato di lavoro).

Se non e’ obbligatorio il libretto di lavoro, all’atto della cessazione del contratto, qualunque ne sia la causa, l’imprenditore deve rilasciare un certificato con l’indicazione del tempo durante il quale il prestatore di lavoro e’ stato occupato alle sue dipendenze e delle mansioni esercitate.

Art. 2125.

(Patto di non concorrenza).

Il patto con il quale si limita lo svolgimento dell’attivita’ del prestatore di lavoro, per il tempo successivo alla cessazione del contratto, e’ nullo se non risulta da atto scritto, se non e’ pattuito un corrispettivo a favore del prestatore di lavoro e se il vincolo non e’ contenuto entro determinati limiti di oggetto, di tempo e di luogo.

La durata del vincolo non puo’ essere superiore a cinque anni, se si tratta di dirigenti, e a tre anni negli altri casi. Se e’ pattuita una durata maggiore, essa si riduce nella misura indicata dal comma precedente.

§ 5
Disposizioni finali

Art. 2126.

(Prestazione di fatto con violazione di legge).

La nullita’ o l’annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, salvo che la nullita’ derivi dall’illiceita’ dell’oggetto o della causa.

Se il lavoro e’ stato prestato con violazione di norme poste a tutela del prestatore di lavoro, questi ha in ogni caso diritto alla retribuzione.

Art. 2127.

(Divieto d’interposizione nel lavoro a cottimo).

E’ vietato all’imprenditore di affidare a propri dipendenti lavori a cottimo da eseguirsi da prestatori di lavoro assunti e retribuiti direttamente dai dipendenti medesimi.

In caso di violazione di tale divieto, l’imprenditore risponde direttamente, nei confronti dei prestatori di lavoro assunti dal proprio dipendente, degli obblighi derivanti dai contratti di lavoro da essi stipulati.

Art. 2128.

(Lavoro a domicilio).

Ai prestatori di lavoro a domicilio si applicano le disposizioni di questa sezione, in quanto compatibili con la specialita’ del rapporto.

Art. 2129.

(Contratto di lavoro per i dipendenti da enti pubblici).

Le disposizioni di questa sezione si applicano ai prestatori di lavoro dipendenti da enti pubblici, salvo che il rapporto sia diversamente regolato dalla legge.

Sezione IV
Del tirocinio

Art. 2130.

(Durata del tirocinio).

Il periodo di tirocinio non puo’ superare i limiti stabiliti dalle norme corporative o dagli usi.

Art. 2131.

(Retribuzione).

La retribuzione dell’apprendista non puo’ assumere la forma del salario a cottimo.

Art. 2132.

(Istruzione professionale).

L’imprenditore deve permettere che l’apprendista frequenti i corsi per la formazione professionale e deve destinarlo soltanto ai lavori attinenti alla specialita’ professionale a cui si riferisce il tirocinio.

Art. 2133.

(Attestato di tirocinio).

Alla cessazione del tirocinio, l’apprendista, per il quale non e’ obbligatorio il libretto di lavoro, ha diritto di ottenere un attestato del tirocinio compiuto.

Art. 2134.

(Norme applicabili al tirocinio).

Al tirocinio si applicano le disposizioni della sezione precedente, in quanto siano compatibili con la specialita’ del rapporto e non siano derogate da disposizioni delle leggi speciali o da norme corporative.

CAPO II
Dell’impresa agricola
Sezione I
Disposizioni generali

Art. 2135.

(Imprenditore agricolo).

E’ imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attivita’: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attivita’ connesse.

Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attivita’ dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

Si intendono comunque connesse le attivita’, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, nonche’ le attivita’ dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attivita’ agricola esercitata, ivi comprese le attivita’ di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalita’ come definite dalla legge. ((271))

(133a)

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AGGIORNAMENTO (133a)

Il D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 ha disposto (con l’art. 1, comma 2) che "Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attivita’ di cui all’articolo 2135 del codice civile, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico".

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AGGIORNAMENTO (271)

Il D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, come modificato dal D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2017, n. 123, ha disposto (con l’art. 1, comma 2) che "Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attivita’ di cui all’articolo 2135, terzo comma, del codice civile, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico".

Art. 2136.

(Inapplicabilita’ delle norme sulla registrazione).

Le norme relative all’iscrizione nel registro delle imprese non si applicano agli imprenditori agricoli, salvo quanto e’ disposto dall’art. 2200.

Art. 2137.

(Responsabilita’ dell’imprenditore agricolo).

L’imprenditore, anche se esercita l’impresa su fondo altrui, e’ soggetto agli obblighi stabiliti dalla legge e dalle norme corporative concernenti l’esercizio dell’agricoltura.

Art. 2138.

(Dirigenti e fattori di campagna).

I poteri dei dirigenti preposti all’esercizio dell’impresa agricola e quelli dei fattori di campagna, se non sono determinati per iscritto dal preponente, sono regolati dalle norme corporative e, in mancanza, dagli usi.

Art. 2139.

(Scambio di mano d’opera o di servizi).

Tra piccoli imprenditori agricoli e’ ammesso lo scambio di mano d’opera o di servizi secondo gli usi.

Art. 2140.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151))

Sezione II
Della mezzadria

Art. 2141.

(Nozione).

Nella mezzadria il concedente ed il mezzadro, in proprio e quale capo di una famiglia colonica, si associano per la coltivazione di un podere e per l’esercizio delle attivita’ connesse al fine di dividerne a meta’ i prodotti e gli utili. E’ valido tuttavia il patto con il quale taluni prodotti si dividono in proporzioni diverse.

Art. 2142.

(Famiglia colonica).

La composizione della famiglia colonica non puo’ volontariamente essere modificata senza il consenso del concedente, salvi i casi di matrimonio, di adozione e di riconoscimento di ((figli)). La composizione e le variazioni della famiglia colonica devono risultare dal libretto colonico.(6a)

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AGGIORNAMENTO (6a)

La L. 15 settembre 1964, n. 756 ha disposto (con l’art. 7, comma 1) che "La composizione della famiglia colonica puo’ essere modificata senza il consenso del concedente anche fuori dei casi previsti dall’articolo 2142 del Codice civile, purche’ non ne risulti compromessa la normale conduzione del fondo. Ai fini della presente legge, il lavoro della donna e’ considerato equivalente a quello dell’uomo."

Art. 2143.

(Mezzadria a tempo indeterminato).

La mezzadria a tempo indeterminato s’intende convenuta per la durata di un anno agrario, salvo diverse disposizioni delle norme corporative, e si rinnova tacitamente di anno in anno, se non e’ stata comunicata disdetta almeno sei mesi prima della scadenza nei modi fissati dalle norme corporative, dalla convenzione o dagli usi.

Art. 2144.

(Mezzadria a tempo determinato).

La mezzadria a tempo determinato non cessa di diritto alla scadenza del termine.

Se non e’ comunicata disdetta a norma dell’articolo precedente, il contratto s’intende rinnovato di anno in anno.

Art. 2145.

(Diritti ed obblighi del concedente).

Il concedente conferisce il godimento del podere, dotato di quanto occorre per l’esercizio dell’impresa e di un’adeguata casa per la famiglia colonica.

La direzione dell’impresa spetta al concedente, il quale deve osservare le norme della buona tecnica agraria.

Art. 2146.

(Conferimento delle scorte).

Le scorte vive e morte sono conferite dal concedente e dal mezzadro in parti uguali, salvo diversa disposizione delle norme corporative, della convenzione o degli usi.

Le scorte conferite divengono comuni in proporzione dei rispettivi conferimenti.

Art. 2147.

(Obblighi del mezzadro).

Il mezzadro e’ obbligato a prestare, secondo le direttive del concedente e le necessita’ della coltivazione, il lavoro proprio e quello della famiglia colonica.

E’ a carico del mezzadro, salvo diverse disposizioni delle norme corporative, della convenzione o degli usi, la spesa della mano d’opera eventualmente necessaria per la normale coltivazione del podere.

Art. 2148.

(Obblighi di residenza e di custodia).

Il mezzadro ha l’obbligo di risiedere stabilmente nel podere con la famiglia colonica.

Egli deve custodire il podere e mantenerlo in normale stato di produttivita’. Egli deve altresi’ custodire e conservare le altre cose affidategli dal concedente, con la diligenza del buon padre di famiglia, e non puo’, senza il consenso del concedente o salvo uso contrario, svolgere attivita’ a suo esclusivo profitto o compiere prestazioni a favore di terzi.

Art. 2149.

(Divieto di subconcessione).

Il mezzadro non puo’ cedere la mezzadria, ne’ affidare ad altri la coltivazione del podere, senza il consenso del concedente.

Art. 2150.

(Rappresentanza della famiglia colonica).

Nei rapporti relativi alla mezzadria il mezzadro rappresenta, nei confronti del concedente, i componenti della famiglia colonica.

Le obbligazioni contratte dal mezzadro nell’esercizio della mezzadria sono garantite dai suoi beni e da quelli comuni della famiglia colonica. I componenti della famiglia colonica non rispondono con i loro beni, se non hanno prestato espressa garanzia.

Art. 2151.

(Spese per la coltivazione).

Le spese per la coltivazione del podere e per l’esercizio delle attivita’ connesse, escluse quelle per la mano d’opera previste dall’art. 2147, sono a carico del concedente e del mezzadro in parti eguali, se non dispongono diversamente le norme corporative, la convenzione o gli usi.

Se il mezzadro e’ sfornito di mezzi propri, il concedente deve anticipare senza interesse, sino alla scadenza dell’anno agrario in corso, le spese indicate nel comma precedente, salvo rivalsa mediante prelevamento sui prodotti e sugli utili.

Art. 2152.

(Miglioramenti).

Il concedente che intende compiere miglioramenti sul podere deve valersi del lavoro dei componenti della famiglia colonica che siano forniti della necessaria capacita’ lavorativa, e questi sono tenuti a prestarlo verso compenso.

La misura del compenso, se non e’ stabilita dalle norme corporative, dalla convenzione o dagli usi, e’ determinata dal giudice, sentite, ove occorra, le associazioni professionali e tenuto conto dell’eventuale incremento di reddito realizzato dal mezzadro.

Art. 2153.

(Riparazioni di piccola manutenzione).

Salvo diverse disposizioni delle norme corporative, della convenzione o degli usi, sono a carico del mezzadro le riparazioni di piccola manutenzione della casa colonica e degli strumenti di lavoro, di cui egli e la famiglia colonica si servono.

Art. 2154.

(Anticipazioni di carattere alimentare alla famiglia colonica).

Se la quota dei prodotti spettante al mezzadro per scarsezza del raccolto a lui non imputabile, non e’ sufficiente ai bisogni alimentari della famiglia colonica, e questa non e’ in grado di provvedervi, il concedente deve somministrare senza interesse il necessario per il mantenimento della famiglia colonica, salvo rivalsa mediante prelevamento sulla parte dei prodotti e degli utili spettanti al mezzadro.

Il giudice, con riguardo alle circostanze, puo’ disporre il rimborso rateale.

Art. 2155.

(Raccolta e divisione dei prodotti).

Il mezzadro non puo’ iniziare le operazioni di raccolta senza il consenso del concedente ed e’ obbligato a custodire i prodotti sino alla divisione.

I prodotti sono divisi in natura sul fondo con l’intervento delle parti.

Salvo diverse disposizioni delle norme corporative, della convenzione o degli usi, il mezzadro deve trasportare ai magazzini del concedente la quota a questo assegnata nella divisione.

Art. 2156.

(Vendita dei prodotti).

La vendita dei prodotti, che in conformita’ degli usi non si dividono in natura, e’ fatta dal concedente previo accordo col mezzadro e, in mancanza, sulla base del prezzo di mercato.

La divisione si effettua sul ricavato della vendita, dedotte le spese.

Art. 2157.

(Diritto di preferenza del concedente).

Il mezzadro, nella vendita dei prodotti assegnatigli in natura, deve, a parita’ di condizioni, preferire il concedente.

Art. 2158.

(Morte di una delle parti).

La mezzadria non si scioglie per la morte del concedente.

In caso di morte del mezzadro la mezzadria si scioglie alla fine dell’anno agrario in corso, salvo che tra gli eredi del mezzadro vi sia persona idonea a sostituirlo ed i componenti della famiglia colonica si accordino nel designarla.

Se la morte del mezzadro e’ avvenuta negli ultimi quattro mesi dell’anno agrario, i componenti della famiglia colonica possono chiedere che la mezzadria continui sino alla fine dell’anno successivo, purche’ assicurino la buona coltivazione del podere. La richiesta deve essere fatta entro due mesi dalla morte del mezzadro, o, se cio’ non e’ possibile, prima dell’inizio del nuovo anno agrario.

In tutti i casi, se il podere non e’ coltivato con la dovuta diligenza il concedente puo’ fare eseguire a sue spese i lavori necessari, salvo rivalsa mediante prelevamento sui prodotti e sugli utili.

Art. 2159.

(Scioglimento del contratto).

Salve le norme generali sulla risoluzione dei contratti per inadempimento, ciascuna delle parti puo’ chiedere lo scioglimento del contratto quando si verificano fatti tali da non consentire la prosecuzione del rapporto.

Art. 2160.

(Trasferimento del diritto di godimento del fondo).

Se viene trasferito il diritto di godimento del fondo, la mezzadria continua nei confronti di chi subentra al concedente, salvo che il mezzadro, entro un mese dalla notizia del trasferimento, dichiari di recedere dal contratto. In tal caso il recesso ha effetto alla fine dell’anno agrario in corso o di quello successivo, se non e’ comunicato almeno tre mesi prima della fine dell’anno agrario in corso.

I crediti e i debiti del concedente verso il mezzadro risultanti dal libretto colonico passano a chi subentra nel godimento del fondo, salva per i debiti la responsabilita’ sussidiaria dell’originario concedente.

Art. 2161.

(Libretto colonico).

Il concedente deve istituire un libretto colonico da tenersi in due esemplari, uno per ciascuna delle parti.

Il concedente deve annotare di volta in volta su entrambi gli esemplari i crediti e i debiti delle parti relativi alla mezzadria, con indicazione della data e del fatto che li ha determinati.

Le annotazioni devono, alla fine dell’anno agrario, essere sottoscritte per accettazione dal concedente e dal mezzadro.

Il mezzadro deve presentare il libretto colonico al concedente per le annotazioni e per i saldi annuali.

Art. 2162.

(Efficacia probatoria del libretto colonico).

Le annotazioni eseguite sui due esemplari del libretto colonico fanno prova a favore e contro ciascuno dei contraenti, se il mezzadro non ha reclamato entro novanta giorni dalla consegna del libretto fattagli dal concedente.

Se una delle parti non presenta il proprio libretto, fa fede quello presentato.

In ogni caso le annotazioni delle partite fanno prova contro chi le ha scritte.

Con la sottoscrizione delle parti alla chiusura annuale del conto colonico, questo s’intende approvato. Le risultanze del conto possono essere impugnate soltanto per errori materiali, omissioni, falsita’ e duplicazioni di partite entro novanta giorni dalla consegna del libretto al mezzadro.

Art. 2163.

(Assegnazione delle scorte al termine della mezzadria).

Salvo diverse disposizioni delle norme corporative, della convenzione o degli usi, l’assegnazione delle scorte al termine della mezzadria deve farsi secondo le norme seguenti:

1) se si tratta di scorte vive, secondo la specie, il sesso, il numero, la qualita’ e il peso, ovvero, in mancanza di tali determinazioni, secondo il valore, tenuto conto della differenza di esso tra il tempo del conferimento e quello della riconsegna;

2) se si tratta di scorte morte circolanti, per quantita’ e qualita’, valutando le eccedenze e le diminuzioni in base ai prezzi di mercato nel tempo della riconsegna;

3) se si tratta di scorte morte fisse, per specie, quantita’, qualita’ e stato d’uso.

Sezione III
Della colonia parziaria

Art. 2164.

(Nozione).

Nella colonia parziaria il concedente ed uno o piu’ coloni si associano per la coltivazione di un fondo e per l’esercizio delle attivita’ connesse, al fine di dividerne i prodotti e gli utili.

La misura della ripartizione dei prodotti e degli utili e’ stabilita dalle norme corporative, dalla convenzione o dagli usi.

Art. 2165.

(Durata).

La colonia parziaria e’ contratta per il tempo necessario affinche’ il colono possa svolgere e portare a compimento un ciclo normale di rotazione delle colture praticate nel fondo.

Se non si fa luogo a rotazione di colture, la colonia non puo’ avere una durata inferiore a due anni.

Art. 2166.

(Obblighi del concedente).

Il concedente deve consegnare il fondo in istato di servire alla produzione alla quale e’ destinato.

Art. 2167.

(Obblighi del colono).

Il colono deve prestare il lavoro proprio secondo le direttive del concedente e le necessita’ della coltivazione.

Egli deve custodire il fondo e mantenerlo in normale stato di produttivita’; deve altresi’ custodire e conservare le altre cose affidategli dal concedente con la diligenza del buon padre di famiglia.

Art. 2168.

(Morte di una delle parti).

La colonia parziaria non si scioglie per la morte del concedente.

In caso di morte del colono, si applicano a favore degli eredi di questo le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma dell’art. 2158.

Art. 2169.

(Rinvio).

Sono applicabili alla colonia parziaria le norme dettate per la mezzadria negli articoli 2145, secondo comma, 2147, secondo comma, 2149, 2151, secondo comma, 2152, 2155, 2156, 2157, 2159, 2160 e 2163, nonche’ quelle concernenti la tenuta e l’efficacia probatoria del libretto colonico, qualora le parti l’abbiano d’accordo istituito.

Sezione IV
Della soccida
§ 1
Disposizioni generali

Art. 2170.

(Nozione).

Nella soccida il soccidante e il soccidario si associano per l’allevamento e lo sfruttamento di una certa quantita’ di bestiame e per l’esercizio delle attivita’ connesse, al fine di ripartire l’accrescimento del bestiame e gli altri prodotti e utili che ne derivano.

L’accrescimento consiste tanto nei parti sopravvenuti, quanto nel maggior valore intrinseco che il bestiame abbia al termine del contratto.

§ 2
Della soccida semplice

Art. 2171.

(Nozione).

Nella soccida semplice il bestiame e’ conferito dal soccidante.

La stima del bestiame all’inizio del contratto non ne trasferisce la proprieta’ al soccidario.

La stima deve indicare il numero, la razza, la qualita’, il sesso, il peso e l’eta’ del bestiame e il relativo prezzo di mercato. La stima serve di base per determinare il prelevamento a cui ha diritto il soccidante alla fine del contratto, a norma dell’art. 2181.

Art. 2172.

(Durata del contratto).

Se nel contratto non e’ stabilito un termine, la soccida ha la durata di tre anni.

Alla scadenza del termine il contratto non cessa di diritto, e la parte che non intende rinnovarlo deve darne disdetta almeno sei mesi prima della scadenza o nel maggior termine fissato dalle norme corporative, dalla convenzione o dagli usi.

Se non e’ data disdetta, il contratto s’intende rinnovato di anno in anno.

Art. 2173.

(Direzione dell’impresa e assunzione di mano d’opera).

La direzione dell’impresa spetta al soccidante, il quale deve esercitarla secondo le regole della buona tecnica dell’allevamento.

La scelta di prestatori di lavoro, estranei alla famiglia del soccidario, deve essere fatta col consenso del soccidante, anche quando secondo la convenzione o gli usi la relativa spesa e’ posta a carico del soccidario.

Art. 2174.

(Obblighi del soccidario).

Il soccidario deve prestare, secondo le direttive del soccidante, il lavoro occorrente per la custodia e l’allevamento del bestiame affidatogli, per la lavorazione dei prodotti e per il trasporto sino ai luoghi di ordinario deposito.

Il soccidario deve usare la diligenza del buon allevatore.

Art. 2175.

(Perimento del bestiame).

Il soccidario non risponde del bestiame che provi essere perito per causa a lui non imputabile, ma deve rendere conto delle parti recuperabili.

Art. 2176.

(Reintegrazione del bestiame conferito).

Nella soccida stipulata per un tempo non inferiore a tre anni, qualora, durante la prima meta’ del periodo contrattuale perisca la maggior parte del bestiame inizialmente conferito, per causa non imputabile al soccidario, questi puo’ chiederne la reintegrazione con altri capi di valore intrinseco eguale a quello che i capi periti avevano all’inizio del contratto, tenuto conto del numero, della razza, della qualita’, del sesso, del peso e dell’eta’.

Se il soccidante non provvede alla reintegrazione, il soccidario puo’ recedere dal contratto.

Art. 2177.

(Trasferimento dei diritti sul bestiame).

Se la proprieta’ o il godimento del bestiame dato a soccida viene trasferito ad altri, il contratto non si scioglie, e i crediti e i debiti del soccidante, derivanti dalla soccida, passano all’acquirente in proporzione della quota acquistata, salva per i debiti la responsabilita’, sussidiaria del soccidante.

Se il trasferimento riguarda la maggior parte del bestiame, il soccidario puo’, nel termine di un mese da quando ha avuto conoscenza del trasferimento, recedere dal contratto con effetto dalla fine dell’anno in corso.

Art. 2178.

(Accrescimenti, prodotti, utili e spese).

Gli accrescimenti, i prodotti, gli utili e le spese si dividono tra le parti secondo le proporzioni stabilite dalle norme corporative, dalla convenzione o dagli usi.

E’ nullo il patto per il quale il soccidario debba sopportare nella perdita una parte maggiore di quella spettantegli nel guadagno.

Art. 2179.

(Morte di una delle parti).

La soccida non si scioglie per la morte del soccidante.

In caso di morte del soccidario si osservano, in quanto applicabili, nei riguardi degli eredi le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma dell’art. 2158.

Art. 2180.

(Scioglimento del contratto).

Salve le norme generali sulla risoluzione dei contratti per inadempimento, ciascuna delle parti puo’ chiedere lo scioglimento del contratto, quando si verificano fatti tali da non consentire la prosecuzione del rapporto.

Art. 2181.

(Prelevamento e divisione al termine del contratto).

Al termine del contratto le parti procedono a nuova stima del bestiame.

Il soccidante preleva, d’accordo con il soccidario, un complesso di capi che, avuto riguardo al numero, alla razza, al sesso, al peso, alla qualita’ e all’eta’, sia corrispondente alla consistenza del bestiame apportato all’inizio della soccida. Il di piu’ si divide a norma dell’art. 2178.

Se non vi sono capi sufficienti ad eguagliare la stima iniziale, il soccidante prende quelli che rimangono.

§ 3
Della soccida parziaria

Art. 2182.

(Conferimento del bestiame).

Nella soccida parziaria il bestiame e’ conferito da entrambi i contraenti nelle proporzioni convenute.

Essi divengono comproprietari del bestiame in proporzione del rispettivo conferimento.

Art. 2183.

(Reintegrazione del bestiame conferito).

Nella soccida stipulata per un tempo non inferiore a tre anni, qualora durante la prima meta’ del periodo contrattuale perisca per causa non imputabile al soccidario la maggior parte del bestiame inizialmente conferito, e i contraenti non si accordino per la reintegrazione, ciascuno di essi ha diritto di recedere dal contratto.

Salvo diverso accordo delle parti, il recesso ha effetto con la fine dell’anno in corso.

Il bestiame rimasto e’ diviso fra le parti nella proporzione indicata nell’art. 2184.

Se e’ convenuto che nella divisione del bestiame da farsi alla scadenza del contratto sia attribuita ad uno dei contraenti una quota maggiore di quella corrispondente al suo conferimento, tale quota deve essere ridotta in rapporto alla minor durata della soccida.

Art. 2184.

(Divisione del bestiame, dei prodotti e degli utili).

Gli accrescimenti, i prodotti, gli utili, le spese e, al termine del contratto, il bestiame conferito si dividono nella proporzione stabilita dalle norme corporative, dalla convenzione o dagli usi.

Art. 2185.

(Rinvio).

Per quanto non e’ disposto dagli articoli precedenti, si applicano alla soccida parziaria le disposizioni relative alla soccida semplice.

§ 4
Della soccida con conferimento di pascolo

Art. 2186.

(Nozione e norme applicabili).

Si ha rapporto di soccida anche quando il bestiame e’ conferito dal soccidario e il soccidante conferisce il terreno per il pascolo.

In tal caso il soccidario ha la direzione dell’impresa e al soccidante spetta il controllo della gestione.

Si osservano inoltre le disposizioni dell’art. 2184 e, in quanto applicabili, quelle dettate per la soccida semplice.

Sezione V
Disposizione finale

Art. 2187.

(Usi).

Nei rapporti di associazione agraria regolati dalle sezioni II, III e IV di questo capo, per quanto non e’ espressamente disposto, si applicano, in mancanza di convenzione, gli usi.

CAPO III
Delle imprese commerciali e delle altre imprese soggette a registrazione
Sezione I
Del registro delle imprese

Art. 2188.

(Registro delle imprese).

E’ istituito il registro delle imprese per le iscrizioni previste dalla legge.

Il registro e’ tenuto dall’ufficio del registro delle imprese sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale.

Il registro e’ pubblico.

Art. 2189.

(Modalita’ dell’iscrizione).

Le iscrizioni nel registro sono eseguite su domanda sottoscritta dall’interessato.

Prima di procedere all’iscrizione, l’ufficio del registro deve accertare l’autenticita’ della sottoscrizione e il concorso delle condizioni richieste dalla legge per l’iscrizione.

Il rifiuto dell’iscrizione deve essere comunicato con raccomandata al richiedente. Questi puo’ ricorrere entro otto giorni al giudice del registro, che provvede con decreto.

Art. 2190.

(Iscrizione d’ufficio).

Se un’iscrizione obbligatoria non e’ stata richiesta, l’ufficio del registro invita mediante raccomandata l’imprenditore a richiederla entro un congruo termine. Decorso inutilmente il termine assegnato, il giudice del registro puo’ ordinarla con decreto.

Art. 2191.

(Cancellazione d’ufficio).

Se un’iscrizione e’ avvenuta senza che esistano le condizioni richieste dalla legge, il giudice del registro, sentito l’interessato, ne ordina con decreto la cancellazione.

Art. 2192.

(Ricorso contro il decreto del giudice del registro).

Contro il decreto del giudice del registro emesso a norma degli articoli precedenti, l’interessato, entro quindici giorni dalla comunicazione, puo’ ricorrere al tribunale dal quale dipende l’ufficio del registro.

Il decreto che pronunzia sul ricorso deve essere iscritto d’ufficio nel registro.

Art. 2193.

(Efficacia dell’iscrizione).

I fatti dei quali la legge prescrive l’iscrizione, se non sono stati iscritti, non possono essere opposti ai terzi da chi e’ obbligato a richiederne l’iscrizione, a meno che questi provi che i terzi ne abbiano avuto conoscenza.

L’ignoranza dei fatti dei quali la legge prescrive l’iscrizione non puo’ essere opposta dai terzi dal momento in cui l’iscrizione e’ avvenuta.

Sono salve le disposizioni particolari della legge.

Art. 2194.

(Inosservanza dell’obbligo d’iscrizione).

Salvo quanto disposto dagli articoli 2626 e 2634, chiunque omette di richiedere l’iscrizione nei modi e nel termine stabiliti dalla legge, e’ punito con l’ammenda da lire cento a lire cinquemila.

Sezione II
Dell’obbligo di registrazione

Art. 2195.

(Imprenditori soggetti a registrazione).

Sono soggetti all’obbligo dell’iscrizione nel registro delle imprese gli imprenditori che esercitano:

1) un’attivita’ industriale diretta alla produzione di beni o di servizi;

2) un’attivita’ intermediaria nella circolazione dei beni;

3) un’attivita’ di trasporto per terra, per acqua o per aria;

4) un’attivita’ bancaria o assicurativa;

5) altre attivita’ ausiliarie delle precedenti.

Le disposizioni della legge che fanno riferimento alle attivita’ e alle imprese commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attivita’ indicate in questo articolo e alle imprese che le esercitano.

Art. 2196.

(Iscrizione dell’impresa).

Entro trenta giorni dall’inizio dell’impresa l’imprenditore che esercita un’attivita’ commerciale deve chiedere l’iscrizione all’ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione stabilisce la sede, indicando:

1) il cognome e il nome, il nome del padre, la cittadinanza e la razza; (3)

2) la ditta;

3) l’oggetto dell’impresa;

4) la sede dell’impresa;

5) il cognome e il nome degli institori e procuratori.

((COMMA ABROGATO DALLA L. 24 NOVEMBRE 2000, N. 340)).

L’imprenditore deve inoltre chiedere l’iscrizione delle modificazioni relative agli elementi suindicati e della cessazione dell’impresa, entro trenta giorni da quello in cui le modificazioni o la cessazione si verificano.

—————–
AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 287 ha disposto
(con l’art. 3, comma 3) che "Restano inoltre abrogati, in conformita’
dell’art. 1 del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, gli articoli
1, terzo comma, 91, 155 secondo comma, 292, 342, 348 ultimo comma e
404 ultimo comma del Codice civile, nonche’ il riferimento alla razza
contenuto negli articoli 2196 n. 1, 2295 n. 1, 2328 n. 1, 2475 n. 1,
2518 n. 1, dello stesso Codice".
Art. 2197.

(Sedi secondarie).

L’imprenditore che istituisce nel territorio dello Stato sedi secondarie con una rappresentanza stabile deve, entro trenta giorni, chiederne l’iscrizione all’ufficio del registro delle imprese del luogo dove e’ la sede principale dell’impresa.

Nello stesso termine la richiesta deve essere fatta all’ufficio del luogo nel quale e’ istituita la sede secondaria, indicando altresi’ la sede principale, e il cognome e il nome del rappresentante preposto alla sede secondaria. ((PERIODO ABROGATO DALLA L. 24 NOVEMBRE 2000, N. 340)).

La disposizione del secondo comma si applica anche all’imprenditore che ha all’estero la sede principale dell’impresa.

L’imprenditore che istituisce sedi secondarie con rappresentanza stabile all’estero deve, entro trenta giorni, chiederne l’iscrizione all’ufficio del registro nella cui circoscrizione si trova la sede principale.

Art. 2198.

(Minori, interdetti e inabilitati).

I provvedimenti di autorizzazione all’esercizio di un’impresa commerciale da parte di un minore emancipato o di un inabilitato o nell’interesse di un minore non emancipato o di un interdetto e i provvedimenti con i quali l’autorizzazione viene revocata devono essere comunicati senza indugio a cura del cancelliere all’ufficio del registro delle imprese per l’iscrizione.

Art. 2199.

(Indicazione dell’iscrizione).

L’imprenditore deve indicare negli atti e nella corrispondenza, che si riferiscono all’impresa, il registro presso il quale e’ iscritto.

Art. 2200.

(Societa’).

Sono soggette all’obbligo dell’iscrizione nel registro delle imprese le societa’ costituite secondo uno dei tipi regolati nei capi III e seguenti del titolo V e le societa’ cooperative, anche se non esercitano un’attivita’ commerciale.

L’iscrizione delle societa’ nel registro delle imprese e’ regolata dalle disposizioni dei titoli V e VI.

Art. 2201.

(Enti pubblici).

Gli enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale un’attivita’ commerciale sono soggetti all’obbligo dell’iscrizione nel registro delle imprese.

Art. 2202.

(Piccoli imprenditori).

Non sono soggetti all’obbligo dell’iscrizione nel registro delle imprese i piccoli imprenditori.

Sezione III
Disposizioni particolari per le imprese commerciali
§ 1
Della rappresentanza

Art. 2203.

(Preposizione institoria).

E’ institore colui che e’ preposto dal titolare all’esercizio di un’impresa commerciale.

La preposizione puo’ essere limitata all’esercizio di una sede secondaria o di un ramo particolare dell’impresa.

Se sono preposti piu’ institori, questi possono agire disgiuntamente, salvo che nella procura sia diversamente disposto.

Art. 2204.

(Poteri dell’institore).

L’institore puo’ compiere tutti gli atti pertinenti all’esercizio dell’impresa a cui e’ preposto, salve le limitazioni contenute nella procura. Tuttavia non puo’ alienare o ipotecare i beni immobili del preponente, se non e’ stato a cio’ espressamente autorizzato.

L’institore puo’ stare in giudizio in nome del preponente per le obbligazioni dipendenti da atti compiuti nell’esercizio dell’impresa a cui e’ preposto.

Art. 2205.

(Obblighi dell’institore).

Per le imprese o le sedi secondarie alle quali e’ preposto, l’institore e’ tenuto, insieme con l’imprenditore, all’osservanza delle disposizioni riguardanti l’iscrizione nel registro delle imprese e la tenuta delle scritture contabili.

Art. 2206.

(Pubblicita’ della procura).

La procura con sottoscrizione del preponente autenticata deve essere depositata per l’iscrizione presso il competente ufficio del registro delle imprese.

In mancanza dell’iscrizione, la rappresentanza si reputa generale e le limitazioni di essa non sono opponibili ai terzi, se non si prova che questi le conoscevano al momento della conclusione dell’affare.

Art. 2207.

(Modificazione e revoca della procura).

Gli atti con i quali viene successivamente limitata o revocata la procura devono essere depositati, per l’iscrizione nel registro delle imprese, anche se la procura non fu pubblicata.

In mancanza dell’iscrizione, le limitazioni o la revoca non sono opponibili ai terzi, se non si prova che questi le conoscevano al momento della conclusione dell’affare.

Art. 2208.

(Responsabilita’ personale dell’institore).

L’institore e’ personalmente obbligato se omette di far conoscere al terzo che egli tratta per il preponente; tuttavia il terzo puo’ agire anche contro il preponente per gli atti compiuti dall’institore, che siano pertinenti all’esercizio dell’impresa a cui e’ preposto.

Art. 2209.

(Procuratori).

Le disposizioni degli articoli 2206 e 2207 si applicano anche ai procuratori, i quali, in base a un rapporto continuativo, abbiano il potere di compiere per l’imprenditore gli atti pertinenti all’esercizio dell’impresa, pur non essendo preposti ad esso.

Art. 2210.

(Poteri dei commessi dell’imprenditore).

I commessi dell’imprenditore, salve le limitazioni contenute nell’atto di conferimento della rappresentanza, possono compiere gli atti che ordinariamente comporta la specie delle operazioni di cui sono incaricati.

Non possono tuttavia esigere il prezzo delle merci delle quali non facciano la consegna, ne’ concedere dilazioni o sconti che non sono d’uso, salvo che siano a cio’ espressamente autorizzati.

Art. 2211.

(Poteri di deroga alle condizioni generali di contratto).

I commessi, anche se autorizzati a concludere contratti in nome dell’imprenditore, non hanno il potere di derogare alle condizioni generali di contratto o alle clausole stampate sui moduli dell’impresa, se non sono muniti di una speciale autorizzazione scritta.

Art. 2212.

(Poteri dei commessi relativi agli affari conclusi).

Per gli affari da essi conclusi, i commessi dell’imprenditore sono autorizzati a ricevere per conto di questo le dichiarazioni che riguardano l’esecuzione del contratto e i reclami relativi alle inadempienze contrattuali.

Sono altresi’ legittimati a chiedere i provvedimenti cautelari nell’interesse dell’imprenditore.

Art. 2213.

(Poteri dei commessi preposti alla vendita).

I commessi preposti alla vendita nei locali dell’impresa possono esigere il prezzo delle merci da essi vendute, salvo che alla riscossione sia palesemente destinata una cassa speciale.

Fuori dei locali dell’impresa non possono esigere il prezzo, se non sono autorizzati o se non consegnano quietanza firmata dall’imprenditore.

§ 2
Delle scritture contabili

Art. 2214.

(Libri obbligatori e altre scritture contabili).

L’imprenditore che esercita un’attivita’ commerciale deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari.

Deve altresi’ tenere le altre scritture contabili che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell’impresa e conservare ordinatamente per ciascun affare gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevute, nonche’ le copie delle lettere, dei telegrammi e delle fatture spedite.

Le disposizioni di questo paragrafo non si applicano ai piccoli imprenditori.

Art. 2215.

(( (Modalita’ di tenuta delle scritture contabili). ))

((I libri contabili, prima di essere messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e, qualora sia previsto l’obbligo della bollatura o della vidimazione, devono essere bollati in ogni foglio dall’ufficio del registro delle imprese o da un notaio secondo le disposizioni delle leggi speciali. L’ufficio del registro o il notaio deve dichiarare nell’ultima pagina dei libri il numero dei fogli che li compongono.

Il libro giornale e il libro degli inventari devono essere numerati progressivamente e non sono soggetti a bollatura ne’ a vidimazione)).

Art. 2215-bis.

(Documentazione informatica).

I libri, i repertori, le scritture e la documentazione la cui tenuta e’ obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento o che sono richiesti dalla natura o dalle dimensioni dell’impresa possono essere formati e tenuti con strumenti informatici.

Le registrazioni contenute nei documenti di cui al primo comma debbono essere rese consultabili in ogni momento con i mezzi messi a disposizione dal soggetto tenutario e costituiscono informazione primaria e originale da cui e’ possibile effettuare, su diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge.

((Gli obblighi di numerazione progressiva e di vidimazione previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento per la tenuta dei libri, repertori e scritture sono assolti, in caso di tenuta con strumenti informatici, mediante apposizione, almeno una volta all’anno, della marcatura temporale e della firma digitale dell’imprenditore o di altro soggetto dal medesimo delegato.

Qualora per un anno non siano state eseguite registrazioni, la firma digitale e la marcatura temporale devono essere apposte all’atto di una nuova registrazione e da tale apposizione decorre il periodo annuale di cui al terzo comma)).

I libri, i repertori e le scritture tenuti con strumenti informatici, secondo quanto previsto dal presente articolo, hanno l’efficacia probatoria di cui agli articoli 2709 e 2710 del codice civile.

((Per i libri e per i registri la cui tenuta e’ obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento di natura tributaria, il termine di cui al terzo comma opera secondo le norme in materia di conservazione digitale contenute nelle medesime disposizioni)).

Art. 2216.

(( (Contenuto del libro giornale). ))

((Il libro giornale deve indicare giorno per giorno le operazioni relative all’esercizio dell’impresa)).

Art. 2217.

(Redazione dell’inventario).

L’inventario deve redigersi all’inizio dell’esercizio dell’impresa e successivamente ogni anno, e deve contenere l’indicazione e la valutazione delle attivita’ e delle passivita’ relative all’impresa, nonche’ delle attivita’ e delle passivita’ dell’imprenditore estranee alla medesima.

L’inventario si chiude con il bilancio e con il conto dei profitti e delle perdite, il quale deve dimostrare con evidenza e verita’ gli utili conseguiti o le perdite subite. Nelle valutazioni di bilancio l’imprenditore deve attenersi ai criteri stabiliti per i bilanci delle societa’ per azioni, in quanto applicabili.

((L’inventario deve essere sottoscritto dall’imprenditore entro tre mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini delle imposte dirette)).

Art. 2218.

(( (Bollatura facoltativa). ))

((L’imprenditore puo’ far bollare nei modi indicati nell’articolo 2215 gli altri libri da lui tenuti)).

Art. 2219.

(Tenuta della contabilita’).

Tutte le scritture devono essere tenute secondo le norme di un’ordinata contabilita’, senza spazi in bianco, senza interlinee e senza trasporti in margine. Non vi si possono fare abrasioni e, se e’ necessaria qualche cancellazione, questa deve eseguirsi in modo che le parole cancellate siano leggibili.

Art. 2220.

(Conservazione delle scritture contabili).

Le scritture devono essere conservate per dieci anni dalla data dell’ultima registrazione.

Per lo stesso periodo devono conservarsi le fatture, le lettere e i telegrammi ricevuti e le copie delle fatture, delle lettere e dei telegrammi spediti.

((Le scritture e i documenti di cui al presente articolo possono essere conservati sotto forma di registrazioni su supporti di immagini, sempre che le registrazioni corrispondano ai documenti e possano in ogni momento essere rese leggibili con i mezzi messi a disposizione dal soggetto che utilizza detti supporti)).

§ 3
Dell’insolvenza

Art. 2221.

(Fallimento e concordato preventivo).

Gli imprenditori che esercitano un’attivita’ commerciale, esclusi gli enti pubblici e i piccoli imprenditori, sono soggetti, in caso d’insolvenza, alle procedure del fallimento e del concordato preventivo, salve le disposizioni delle leggi speciali.

TITOLO III
DEL LAVORO AUTONOMO
CAPO I
Disposizioni generali

Art. 2222.

(Contratto d’opera).

Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV.

Art. 2223.

(Prestazione della materia).

Le disposizioni di questo capo si osservano anche se la materia e’ fornita dal prestatore d’opera, purche’ le parti non abbiano avuto prevalentemente in considerazione la materia, nel qual caso si applicano le norme sulla vendita.

Art. 2224.

(Esecuzione dell’opera).

Se il prestatore d’opera non procede all’esecuzione dell’opera secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola d’arte, il committente puo’ fissare un congruo termine, entro il quale il prestatore d’opera deve conformarsi a tali condizioni.

Trascorso inutilmente il termine fissato, il committente puo’ recedere dal contratto, salvo il diritto al risarcimento dei danni.

Art. 2225.

(Corrispettivo).

Il corrispettivo, se non e’ convenuto dalle parti e non puo’ essere determinato secondo le tariffe professionali o gli usi, e’ stabilito dal giudice in relazione al risultato ottenuto e al lavoro normalmente necessario per ottenerlo.

Art. 2226.

(Difformita’ e vizi dell’opera).

L’accettazione espressa o tacita dell’opera libera il prestatore d’opera dalla responsabilita’ per difformita’ o per vizi della medesima, se all’atto dell’accettazione questi erano noti al committente o facilmente riconoscibili, purche’ in questo caso non siano stati dolosamente occultati.

Il committente deve, a pena di decadenza, denunziare le difformita’ e i vizi occulti al prestatore d’opera entro otto giorni dalla scoperta. L’azione si prescrive entro un anno dalla consegna.

I diritti del committente nel caso di difformita’ o di vizi dell’opera sono regolati dall’art. 1668.

Art. 2227.

(Recesso unilaterale dal contratto).

Il committente puo’ recedere dal contratto, ancorche’ sia iniziata l’esecuzione dell’opera, tenendo indenne il prestatore d’opera delle spese, del lavoro eseguito e del mancato guadagno.

Art. 2228.

(Impossibilita’ sopravvenuta dell’esecuzione dell’opera).

Se l’esecuzione dell’opera diventa impossibile per causa non imputabile ad alcuna delle parti, il prestatore d’opera ha diritto ad un compenso per il lavoro prestato in relazione all’utilita’ della parte dell’opera compiuta.

CAPO II
Delle professioni intellettuali

Art. 2229.

(Esercizio delle professioni intellettuali).

La legge determina le professioni intellettuali per l’esercizio delle quali e’ necessaria l’iscrizione in appositi albi o elenchi.

L’accertamento dei requisiti per l’iscrizione negli albi o negli elenchi, la tenuta dei medesimi e il potere disciplinare sugli iscritti sono demandati alle associazioni professionali, sotto la vigilanza dello Stato, salvo che la legge disponga diversamente.

Contro il rifiuto dell’iscrizione o la cancellazione dagli albi o elenchi, e contro i provvedimenti disciplinari che importano la perdita o la sospensione del diritto all’esercizio della professione e’ ammesso ricorso in via giurisdizionale nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi speciali.

Art. 2230.

(Prestazione d’opera intellettuale).

Il contratto che ha per oggetto una prestazione d’opera intellettuale e’ regolato dalle norme seguenti e, in quanto compatibili con queste e con la natura del rapporto, dalle disposizioni del capo precedente.

Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.

Art. 2231.

(Mancanza d’iscrizione).

Quando l’esercizio di un’attivita’ professionale e’ condizionato all’iscrizione in un albo o elenco, la prestazione eseguita da chi non e’ iscritto non gli da’ azione per il pagamento della retribuzione.

La cancellazione dall’albo o elenco risolve il contratto in corso, salvo il diritto del prestatore d’opera al rimborso delle spese incontrate e a un compenso adeguato all’utilita’ del lavoro compiuto.

Art. 2232.

(Esecuzione dell’opera).

Il prestatore d’opera deve eseguire personalmente l’incarico assunto. Puo’ tuttavia valersi, sotto la propria direzione e responsabilita’, di sostituti e ausiliari, se la collaborazione di altri e’ consentita dal contratto o dagli usi e non e’ incompatibile con l’oggetto della prestazione.

Art. 2233.

(Compenso).

Il compenso, se non e’ convenuto dalle parti e non puo’ essere determinato secondo le tariffe o gli usi, e’ determinato dal giudice, sentito il parere dell’associazione professionale a cui il professionista appartiene.

In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera e al decoro della professione.

((Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali)).

Art. 2234.

(Spese e acconti).

Il cliente, salvo diversa pattuizione, deve anticipare al prestatore d’opera le spese occorrenti al compimento dell’opera e corrispondere, secondo gli usi, gli acconti sul compenso.

Art. 2235.

(Divieto di ritenzione).

Il prestatore d’opera non puo’ ritenere le cose e i documenti ricevuti, se non per il periodo strettamente necessario alla tutela dei propri diritti secondo le leggi professionali.

Art. 2236.

(Responsabilita’ del prestatore d’opera).

Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficolta’, il prestatore d’opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave.

Art. 2237.

(Recesso).

Il cliente puo’ recedere dal contratto, rimborsando al prestatore d’opera le spese sostenute e pagando il compenso per l’opera svolta.

Il prestatore d’opera puo’ recedere dal contratto per giusta causa. In tal caso egli ha diritto al rimborso delle spese fatte e al compenso per l’opera svolta, da determinarsi con riguardo al risultato utile che ne sia derivato al cliente.

Il recesso del prestatore d’opera deve essere esercitato in modo da evitare pregiudizio al cliente.

Art. 2238.

(Rinvio).

Se l’esercizio della professione costituisce elemento di un’attivita’ organizzata in forma d’impresa, si applicano anche le disposizioni del titolo II.

In ogni caso, se l’esercente una professione intellettuale impiega sostituti o ausiliari, si applicano le disposizioni delle sezioni II, III e IV del capo I del titolo II.

TITOLO IV
DEL LAVORO SUBORDINATO IN PARTICOLARI RAPPORTI
CAPO I
Disposizioni generali

Art. 2239.

(Norme applicabili).

I rapporti di lavoro subordinato che non sono inerenti all’esercizio di un’impresa sono regolati dalle disposizioni delle sezioni II, III e IV del capo I del titolo II, in quanto compatibili con la specialita’ del rapporto.

CAPO II
Del lavoro domestico

Art. 2240.

(Norme applicabili).

Il rapporto di lavoro che ha per oggetto la prestazione di servizi di carattere domestico e’ regolato dalle disposizioni di questo capo e, in quanto piu’ favorevoli al prestatore di lavoro, dalla convenzione e dagli usi.

Art. 2241.

(Periodo di prova).

Il patto di prova si presume per i primi otto giorni.

Art. 2242.

(Vitto, alloggio e assistenza).

Il prestatore di lavoro ammesso alla convivenza familiare ha diritto, oltre alla retribuzione in danaro, al vitto, all’alloggio e, per le infermita’ di breve durata, alla cura e all’assistenza medica.

Le parti devono contribuire alle istituzioni di previdenza e di assistenza, nei casi e nei modi stabiliti dalla legge.

Art. 2243.

(Periodo di riposo).

Il prestatore di lavoro, oltre al riposo settimanale secondo gli usi, ha diritto, dopo un anno di ininterrotto servizio, ad un periodo di ferie retribuito, che non puo’ essere inferiore a otto giorni.

((13))

—————–
AGGIORNAMENTO (13)

La Corte Costituzionale, con sentenza 12 – 17 febbraio 1969, n. 16 (in G.U. 1a s.s. 26/02/1969, n. 52), ha dichiarato "l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 2243 del Codice civile, limitatamente all’inciso "dopo un anno di ininterrotto servizio"."

Art. 2244.

(Recesso).

Al contratto di lavoro domestico sono applicabili le norme sul recesso volontario e per giusta causa, stabilite negli articoli 2118 e 2119.

Il periodo di preavviso non puo’ essere inferiore a otto giorni o, se l’anzianita’ di servizio e’ superiore a due anni, a quindici giorni.

Art. 2245.

(Indennita’ di anzianita’).

In caso di cessazione del contratto e’ dovuta al prestatore di lavoro un’indennita’ proporzionale agli anni di servizio, salvo il caso di licenziamento per colpa di lui o di dimissioni volontarie.

L’ammontare dell’indennita’ e’ determinata sulla base dell’ultima retribuzione in danaro, nella misura di otto giorni per ogni anno di servizio.

Se gli usi lo stabiliscono, l’indennita’ e’ dovuta anche nel caso di dimissioni volontarie.

Art. 2246.

(Certificato di lavoro).

Alla cessazione del contratto il prestatore di lavoro ha diritto al rilascio di un certificato che attesti la natura delle mansioni disimpegnate e il periodo di servizio prestato.

TITOLO V
DELLE SOCIETA’
CAPO I
Disposizioni generali

Art. 2247.

((Contratto di societa’))

Con il contratto di societa’ due o piu’ persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di una attivita’ economica allo scopo di dividerne gli utili.

Art. 2248.

(Comunione a scopo di godimento).

La comunione costituita o mantenuta al solo scopo del godimento di una o piu’ cose e’ regolata dalle norme del titolo VII del libro III.

Art. 2249.

(Tipi di societa’).

Le societa’ che hanno per oggetto l’esercizio di una attivita’ commerciale devono costituirsi secondo uno dei tipi regolati nei capi III e seguenti di questo titolo.

Le societa’ che hanno per oggetto l’esercizio di una attivita’ diversa sono regolate dalle disposizioni sulla societa’ semplice, a meno che i soci abbiano voluto costituire la societa’ secondo uno degli altri tipi regolati nei capi III e seguenti di questo titolo.

Sono salve le disposizioni riguardanti le societa’ cooperative e quelle delle leggi speciali che per l’esercizio di particolari categorie d’imprese prescrivono la costituzione della societa’ secondo un determinato tipo.

Art. 2250.

Indicazione negli atti e nella corrispondenza

Negli atti e nella corrispondenza delle societa’ soggette all’obbligo dell’iscrizione nel registro delle imprese devono essere indicati la sede della societa’ e lo ufficio del registro delle imprese presso il quale questa e’ iscritta e il numero d’iscrizione.

Il capitale delle societa’ per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilita’ limitata deve essere negli atti e nella corrispondenza indicato secondo la somma effettivamente versata e quale risulta esistente dallo ultimo bilancio.

Dopo lo scioglimento delle societa’ previste dal primo comma deve essere espressamente indicato negli atti e nella corrispondenza che la societa’ e’ in liquidazione.

Negli atti e nella corrispondenza delle societa’ per azioni ed a responsabilita’ limitata deve essere indicato se queste hanno un unico socio.

((Gli atti delle societa` costituite secondo uno dei tipi regolati nei capi V, VI e VII del presente titolo, per i quali e` obbligatoria l’iscrizione o il deposito, possono essere altresi’ pubblicati in apposita sezione del registro delle imprese in altra lingua ufficiale delle Comunita` europee, con traduzione giurata di un esperto.

In caso di discordanza con gli atti pubblicati in lingua italiana, quelli pubblicati in altra lingua ai sensi del quinto comma non possono essere opposti ai terzi, ma questi possono avvalersene, salvo che la societa` dimostri che essi erano a conoscenza della loro versione in lingua italiana.

Le societa` di cui al quinto comma che dispongono di uno spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato ad una rete telematica ad accesso pubblico forniscono, attraverso tale mezzo, tutte le informazioni di cui al primo, secondo, terzo e quarto comma)).

CAPO II
Della societa’ semplice
Sezione I
Disposizioni generali

Art. 2251.

(Contratto sociale).

Nella societa’ semplice il contratto non e’ soggetto a forme speciali, salve quelle richieste dalla natura dei beni conferiti.

Art. 2252.

(Modificazioni del contratto sociale).

Il contratto sociale puo’ essere modificato soltanto con il consenso di tutti i soci, se non e’ convenuto diversamente.

Sezione II
Dei rapporti tra i soci

Art. 2253.

(Conferimenti).

Il socio e’ obbligato a eseguire i conferimenti determinati nel contratto sociale.

Se i conferimenti non sono determinati, si presume che i soci siano obbligati a conferire, in parti eguali tra loro, quanto e’ necessario per il conseguimento dell’oggetto sociale.

Art. 2254.

(Garanzia e rischi dei conferimenti).

Per le cose conferite in proprieta’ la garanzia dovuta dal socio e il passaggio dei rischi sono regolati dalle norme sulla vendita.

Il rischio delle cose conferite in godimento resta a carico del socio che le ha conferite. La garanzia per il godimento e’ regolata dalle norme sulla locazione.

Art. 2255.

(Conferimento di crediti).

Il socio che ha conferito un credito risponde della insolvenza del debitore, nei limiti indicati dall’art. 1267 per il caso di assunzione convenzionale della garanzia.

Art. 2256.

(Uso illegittimo delle cose sociali).

Il socio non puo’ servirsi, senza il consenso degli altri soci, delle cose appartenenti al patrimonio sociale per fini estranei a quelli della societa’.

Art. 2257.

(Amministrazione disgiuntiva).

Salvo diversa pattuizione, l’amministrazione della societa’ spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri.

Se l’amministrazione spetta disgiuntamente a piu’ soci, ciascun socio amministratore ha diritto di opporsi all’operazione che un altro voglia compiere, prima che sia compiuta.

La maggioranza dei soci, determinata secondo la parte attribuita a ciascun socio negli utili, decide sull’opposizione.

Art. 2258.

(Amministrazione congiuntiva).

Se l’amministrazione spetta congiuntamente a piu’ soci, e’ necessario il consenso di tutti i soci amministratori per il compimento delle operazioni sociali.

Se e’ convenuto che per l’amministrazione o per determinati atti sia necessario il consenso della maggioranza, questa si determina a norma dell’ultimo comma dell’articolo precedente.

Nei casi preveduti da questo articolo, i singoli amministratori non possono compiere da soli alcun atto, salvo che vi sia urgenza di evitare un danno alla societa’.

Art. 2259.

(Revoca della facolta’ di amministrare).

La revoca dell’amministratore nominato con il contratto sociale non ha effetto se non ricorre una giusta causa.

L’amministratore nominato con atto separato e’ revocabile secondo le norme sul mandato.

La revoca per giusta causa puo’ in ogni caso essere chiesta giudizialmente da ciascun socio.

Art. 2260.

(Diritti e obblighi degli amministratori).

I diritti e gli obblighi degli amministratori sono regolati dalle norme sul mandato.

Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la societa’ per l’adempimento degli obblighi ad essi imposti dalla legge e dal contratto sociale. Tuttavia la responsabilita’ non si estende a quelli che dimostrino di essere esenti da colpa.

Art. 2261.

(Controllo dei soci).

I soci che non partecipano all’amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizia dello svolgimento degli affari sociali, di consultare i documenti relativi all’amministrazione e di ottenere il rendiconto quando gli affari per cui fu costituita la societa’ sono stati compiuti.

Se il compimento degli affari sociali dura oltre un anno, i soci hanno diritto di avere il rendiconto dell’amministrazione al termine di ogni anno, salvo che il contratto stabilisca un termine diverso.

Art. 2262.

(Utili).

Salvo patto contrario, ciascun socio ha diritto di percepire la sua parte di utili dopo l’approvazione del rendiconto.

Art. 2263.

(Ripartizione dei guadagni e delle perdite).

Le parti spettanti ai soci nei guadagni e nelle perdite si presumono proporzionali ai conferimenti. Se il valore dei conferimenti non e’ determinato dal contratto, esse si presumono eguali.

La parte spettante al socio che ha conferito la propria opera, se non e’ determinata dal contratto, e’ fissata dal giudice secondo equita’.

Se il contratto determina soltanto la parte di ciascun socio nei guadagni, nella stessa misura si presume che debba determinarsi la partecipazione alle perdite.

Art. 2264.

(Partecipazione ai guadagni e alle perdite rimessa alla determinazione di un terzo).

La determinazione della parte di ciascun socio nei guadagni e nelle perdite puo’ essere rimessa ad un terzo.

La determinazione del terzo puo’ essere impugnata soltanto nei casi previsti dall’art. 1349 e nel termine di tre mesi dal giorno in cui il socio, che pretende di esserne leso, ne ha avuto comunicazione. L’impugnazione non puo’ essere proposta dal socio che ha volontariamente eseguito la determinazione del terzo.

Art. 2265.

(Patto leonino).

E’ nullo il patto con il quale uno o piu’ soci sono esclusi da ogni partecipazione agli utili o alle perdite.

Sezione III
Dei rapporti con i terzi

Art. 2266.

(Rappresentanza della societa’).

La societa’ acquista diritti e assume obbligazioni per mezzo dei soci che ne hanno la rappresentanza e sta in giudizio nella persona dei medesimi.

In mancanza di diversa disposizione del contratto, la rappresentanza spetta a ciascun socio amministratore e si estende a tutti gli atti che rientrano nell’oggetto sociale.

Le modificazioni e l’estinzione dei poteri di rappresentanza sono regolate dall’art. 1396.

Art. 2267.

(Responsabilita’ per le obbligazioni sociali).

I creditori della societa’ possono far valere i loro diritti sul patrimonio sociale. Per le obbligazioni sociali rispondono inoltre personalmente e solidalmente i soci che hanno agito in nome e per conto della societa’ e, salvo patto contrario, gli altri soci.

Il patto deve essere portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei; in mancanza, la limitazione della responsabilita’ o l’esclusione della solidarieta’ non e’ opponibile a coloro che non ne hanno avuto conoscenza.

Art. 2268.

(Escussione preventiva del patrimonio sociale).

Il socio richiesto del pagamento di debiti sociali puo’ domandare, anche se la societa’ e’ in liquidazione, la preventiva escussione del patrimonio sociale, indicando i beni sui quali il creditore possa agevolmente soddisfarsi.

Art. 2269.

(Responsabilita’ del nuovo socio).

Chi entra a far parte di una societa’ gia’ costituita risponde con gli altri soci per le obbligazioni sociali anteriori all’acquisto della qualita’ di socio.

Art. 2270.

(Creditore particolare del socio).

Il creditore particolare del socio, finche’ dura la societa’, puo’ far valere i suoi diritti sugli utili spettanti al debitore e compiere atti conservativi sulla quota spettante a quest’ultimo nella liquidazione.

Se gli altri beni del debitore sono insufficienti a soddisfare i suoi crediti, il creditore particolare del socio puo’ inoltre chiedere in ogni tempo la liquidazione della quota del suo debitore. La quota deve essere liquidata entro tre mesi dalla domanda, salvo che sia deliberato lo scioglimento della societa’.

Art. 2271.

(Esclusione della compensazione).

Non e’ ammessa compensazione fra il debito che un terzo ha verso la societa’ e il credito che egli ha verso un socio.

Sezione IV
Dello scioglimento della societa’

Art. 2272.

(Cause di scioglimento).

La societa’ si scioglie:

1) per il decorso del termine;

2) per il conseguimento dell’oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilita’ di conseguirlo;

3) per la volonta’ di tutti i soci;

4) quando viene a mancare la pluralita’ dei soci, se nel termine di sei mesi questa non e’ ricostituita;

5) per le altre cause previste dal contratto sociale.

Art. 2273.

(Proroga tacita).

La societa’ e’ tacitamente prorogata a tempo indeterminato quando, decorso il tempo per cui fu contratta, i soci continuano a compiere le operazioni sociali.

Art. 2274.

(Poteri degli amministratori dopo lo scioglimento).

Avvenuto lo scioglimento della societa’, i soci amministratori conservano il potere di amministrare, limitatamente agli affari urgenti, fino a che siano presi i provvedimenti necessari per la liquidazione.

Art. 2275.

(Liquidatori).

Se il contratto non prevede il modo di liquidare il patrimonio sociale e i soci non sono d’accordo nel determinarlo, la liquidazione e’ fatta da uno o piu’ liquidatori, nominati con il consenso di tutti i soci o, in caso di disaccordo, dal presidente del tribunale.

I liquidatori possono essere revocati per volonta’ di tutti i soci e in ogni caso dal tribunale per giusta causa su domanda di uno o piu’ soci.

Art. 2276.

(Obblighi e responsabilita’ dei liquidatori).

Gli obblighi e la responsabilita’ dei liquidatori sono regolati dalle disposizioni stabilite per gli amministratori, in quanto non sia diversamente disposto dalle norme seguenti o dal contratto sociale.

Art. 2277.

(Inventario).

Gli amministratori devono consegnare ai liquidatori i beni e i documenti sociali e presentare ad essi il conto della gestione relativo al periodo successivo all’ultimo rendiconto.

I liquidatori devono prendere in consegna i beni e i documenti sociali, e redigere, insieme con gli amministratori, l’inventario dal quale risulti lo stato attivo e passivo del patrimonio sociale. L’inventario deve essere sottoscritto dagli amministratori e dai liquidatori.

Art. 2278.

(Poteri dei liquidatori).

I liquidatori possono compiere gli atti necessari per la liquidazione e, se i soci non hanno disposto diversamente, possono vendere anche in blocco i beni sociali e fare transazioni e compromessi.

Essi rappresentano la societa’ anche in giudizio.

Art. 2279.

(Divieto di nuove operazioni).

I liquidatori non possono intraprendere nuove operazioni. Contravvenendo a tale divieto, essi rispondono personalmente e solidalmente per gli affari intrapresi.

Art. 2280.

(Pagamento dei debiti sociali).

I liquidatori non possono ripartire tra i soci, neppure parzialmente, i beni sociali, finche’ non siano pagati i creditori della societa’ o non siano accantonate le somme necessarie per pagarli.

Se i fondi disponibili risultano insufficienti per il pagamento dei debiti sociali, i liquidatori possono chiedere ai soci i versamenti ancora dovuti sulle rispettive quote e, se occorre, le somme necessarie, nei limiti della rispettiva responsabilita’ e in proporzione della parte di ciascuno nelle perdite. Nella stessa proporzione si ripartisce tra i soci il debito del socio insolvente.

Art. 2281.

(Restituzione dei beni conferiti in godimento).

I soci che hanno conferito beni in godimento hanno diritto di riprenderli nello stato in cui si trovano. Se i beni sono periti o deteriorati per causa imputabile agli amministratori, i soci hanno diritto al risarcimento del danno a carico del patrimonio sociale, salva l’azione contro gli amministratori.

Art. 2282.

(Ripartizione dell’attivo).

Estinti i debiti sociali, l’attivo residuo e’ destinato al rimborso dei conferimenti. L’eventuale eccedenza e’ ripartita tra i soci in proporzione della parte di ciascuno nei guadagni.

L’ammontare dei conferimenti non aventi per oggetto somme di danaro e’ determinato secondo la valutazione che ne e’ stata fatta nel contratto o, in mancanza, secondo il valore che essi avevano nel momento in cui furono eseguiti.

Art. 2283.

(Ripartizione di beni in natura).

Se e’ convenuto che la ripartizione dei beni sia fatta in natura, si applicano le disposizioni sulla divisione delle cose comuni.

Sezione V
Dello scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio

Art. 2284.

(Morte del socio).

Salvo contraria disposizione del contratto sociale, in caso di morte di uno dei soci, gli altri devono liquidare la quota agli eredi, a meno che preferiscano sciogliere la societa’, ovvero continuarla con gli eredi stessi e questi vi acconsentano.

Art. 2285.

(Recesso del socio).

Ogni socio puo’ recedere dalla societa’ quando questa e’ contratta a tempo indeterminato o per tutta la vita di uno dei soci.

Puo’ inoltre recedere nei casi previsti nel contratto sociale ovvero quando sussiste una giusta causa.

Nei casi previsti nel primo comma il recesso deve essere comunicato agli altri soci con un preavviso di almeno tre mesi.

Art. 2286.

(Esclusione).

L’esclusione di un socio puo’ avere luogo per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal contratto sociale, nonche’ per l’interdizione, l’inabilitazione del socio o per la sua condanna ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici.

Il socio che ha conferito nella societa’ la propria opera o il godimento di una cosa puo’ altresi’ essere escluso per la sopravvenuta inidoneita’ a svolgere l’opera conferita o per il perimento della cosa dovuto a causa non imputabile agli amministratori.

Parimenti puo’ essere escluso il socio che si e’ obbligato con il conferimento a trasferire la proprieta’ di una cosa, se questa e’ perita prima che la proprieta’ sia acquistata alla societa’.

Art. 2287.

(Procedimento di esclusione).

L’esclusione e’ deliberata dalla maggioranza dei soci, non computandosi nel numero di questi il socio da escludere, ed ha effetto decorsi trenta giorni dalla data della comunicazione al socio escluso.

Entro questo termine il socio escluso puo’ fare opposizione davanti al tribunale, il quale puo’ sospendere l’esecuzione.

Se la societa’ si compone di due soci, l’esclusione di uno di essi e’ pronunciata dal tribunale, su domanda dell’altro.

Art. 2288.

(Esclusione di diritto).

E’ escluso di diritto il socio che sia dichiarato fallito.

Parimenti e’ escluso di diritto il socio nei cui confronti un suo creditore particolare abbia ottenuto la liquidazione della quota a norma dell’art. 2270.

Art. 2289.

(Liquidazione della quota del socio uscente).

Nei casi in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente a un socio, questi o i suoi eredi hanno diritto soltanto ad una somma di danaro che rappresenti il valore della quota.

La liquidazione della quota e’ fatta in base alla situazione patrimoniale della societa’ nel giorno in cui si verifica lo scioglimento.

Se vi sono operazioni in corso, il socio o i suoi eredi partecipano agli utili e alle perdite inerenti alle operazioni medesime.

Salvo quanto e’ disposto nell’art. 2270, il pagamento della quota spettante al socio deve essere fatto entro sei mesi dal giorno in cui si verifica lo scioglimento del rapporto.

Art. 2290.

(Responsabilita’ del socio uscente o dei suoi eredi).

Nei casi in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente a un socio, questi o i suoi eredi sono responsabili verso i terzi per le obbligazioni sociali fino al giorno in cui si verifica lo scioglimento.

Lo scioglimento deve essere portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei; in mancanza non e’ opponibile ai terzi che lo hanno senza colpa ignorato.

CAPO III
Della societa’ in nome collettivo

Art. 2291.

(Nozione).

Nella societa’ in nome collettivo tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali.

Il patto contrario non ha effetto nei confronti dei terzi.

Art. 2292.

(Ragione sociale).

La societa’ in nome collettivo agisce sotto una ragione sociale costituita dal nome di uno o piu’ soci con l’indicazione del rapporto sociale.

La societa’ puo’ conservare nella ragione sociale il nome del socio receduto o defunto, se il socio receduto o gli eredi del socio defunto vi consentono.

Art. 2293.

(Norme applicabili).

La societa’ in nome collettivo e’ regolata dalle norme di questo capo e, in quanto queste non dispongano, dalle norme del capo precedente.

Art. 2294.

(Incapace).

La partecipazione di un incapace alla societa’ in nome collettivo e’ subordinata in ogni caso all’osservanza delle disposizioni degli articoli 320, 397, 424 e 425.

Art. 2295.

(Atto costitutivo).

L’atto costitutivo della societa’ deve indicare:

1) il cognome e il nome, il nome del padre, il domicilio, la cittadinanza e la razza dei soci; ((3))

2) la ragione sociale;

3) i soci che hanno l’amministrazione e la rappresentanza della societa’;

4) la sede della societa’ e le eventuali sedi secondarie;

5) l’oggetto sociale;

6) i conferimenti di ciascun socio, il valore ad essi attribuito e il modo di valutazione;

7) le prestazioni a cui sono obbligati i soci di opera;

8) le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti e la quota di ciascun socio negli utili e nelle perdite;

9) la durata della societa’.

——————
AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 287 ha disposto
(con l’art. 3, comma 3) che "Restano inoltre abrogati, in conformita’
dell’art. 1 del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, gli articoli
1, terzo comma, 91, 155 secondo comma, 292, 342, 348 ultimo comma e
404 ultimo comma del Codice civile, nonche’ il riferimento alla razza
contenuto negli articoli 2196 n. 1, 2295 n. 1, 2328 n. 1, 2475 n. 1,
2518 n. 1, dello stesso Codice".
Art. 2296.

(Pubblicazione).

L’atto costitutivo della societa’, con sottoscrizione autenticata dei contraenti, o una copia autentica di esso se la stipulazione e’ avvenuta per atto pubblico, deve entro trenta giorni essere depositato per l’iscrizione, a cura degli amministratori, presso l’ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione e’ stabilita la sede sociale.

Se gli amministratori non provvedono al deposito nel termine indicato nel comma precedente, ciascun socio puo’ provvedervi a spese della societa’, o far condannare gli amministratori ad eseguirlo.

Se la stipulazione e’ avvenuta per atto pubblico, e’ obbligato ad eseguire il deposito anche il notaio.

Art. 2297.

(Mancata registrazione).

Fino a quando la societa’ non e’ iscritta nel registro delle imprese, i rapporti tra la societa’ e i terzi, ferma restando la responsabilita’ illimitata e solidale di tutti i soci, sono regolati dalle disposizioni relative alla societa’ semplice.

Tuttavia si presume che ciascun socio che agisce per la societa’ abbia la rappresentanza sociale, anche in giudizio. I patti che attribuiscono la rappresentanza ad alcuno soltanto dei soci o che limitano i poteri di rappresentanza non sono opponibili ai terzi, a meno che si provi che questi ne erano a conoscenza.

Art. 2298.

(Rappresentanza della societa’).

L’amministratore che ha la rappresentanza della societa’ puo’ compiere tutti gli atti che rientrano nell’oggetto sociale, salve le limitazioni che risultano dall’atto costitutivo o dalla procura. Le limitazioni non sono opponibili ai terzi, se non sono iscritte nel registro delle imprese o se non si prova che i terzi ne hanno avuto conoscenza.

((COMMA ABROGATO DALLA L. 24 NOVEMBRE 2000, N. 340)).

Art. 2299.

(Sedi secondarie).

Un estratto dell’atto costitutivo deve essere depositato per l’iscrizione presso l’ufficio del registro delle imprese del luogo in cui la societa’ istituisce sedi secondarie con una rappresentanza stabile, entro trenta giorni dall’istituzione delle medesime.

L’estratto deve indicare l’ufficio del registro presso il quale e’ iscritta la societa’ e la data dell’iscrizione.

((COMMA ABROGATO DALLA L. 24 NOVEMBRE 2000, N. 340)).

L’istituzione di sedi secondarie deve essere denunciata per l’iscrizione nello stesso termine anche all’ufficio del registro del luogo dove e’ iscritta la societa’.

Art. 2300.

(Modificazioni dell’atto costitutivo).

Gli amministratori devono richiedere nel termine di trenta giorni all’ufficio del registro delle imprese l’iscrizione delle modificazioni dell’atto costitutivo e degli altri fatti relativi alla societa’, dei quali e’ obbligatoria l’iscrizione.

Se la modificazione dell’atto costitutivo risulta da deliberazione dei soci, questa deve essere depositata in copia autentica.

Le modificazioni dell’atto costitutivo, finche’ non sono iscritte, non sono opponibili ai terzi, a meno che si provi che questi ne erano a conoscenza.

Art. 2301.

(Divieto di concorrenza).

Il socio non puo’, senza il consenso degli altri soci, esercitare per conto proprio o altrui un’attivita’ concorrente con quella della societa’, ne’ partecipare come socio illimitatamente responsabile ad altra societa’ concorrente.

Il consenso si presume, se l’esercizio dell’attivita’ o la partecipazione ad altra societa’ preesisteva al contratto sociale, e gli altri soci ne erano a conoscenza.

In caso d’inosservanza delle disposizioni del primo comma la societa’ ha diritto al risarcimento del danno, salva l’applicazione dell’art. 2286.

Art. 2302.

(Scritture contabili).

Gli amministratori devono tenere i libri e le altre scritture contabili prescritti dall’art. 2214.

Art. 2303.

(Limiti alla distribuzione degli utili).

Non puo’ farsi luogo a ripartizione di somme tra soci se non per utili realmente conseguiti.

Se si verifica una perdita del capitale sociale, non puo’ farsi luogo a ripartizione di utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente.

Art. 2304.

(Responsabilita’ dei soci).

I creditori sociali, anche se la societa’ e’ in liquidazione, non possono pretendere il pagamento dai singoli soci, se non dopo l’escussione del patrimonio sociale.

Art. 2305.

(Creditore particolare del socio).

Il creditore particolare del socio, finche’ dura la societa’, non puo’ chiedere la liquidazione della quota del socio debitore.

Art. 2306.

(Riduzione di capitale).

La deliberazione di riduzione di capitale, mediante rimborso ai soci delle quote pagate o mediante liberazione di essi dall’obbligo di ulteriori versamenti, puo’ essere eseguita soltanto dopo tre mesi dal giorno della iscrizione nel registro delle imprese, purche’ entro questo termine nessun creditore sociale anteriore all’iscrizione abbia fatto opposizione.

Il tribunale, nonostante l’opposizione, puo’ disporre che l’esecuzione abbia luogo, previa prestazione da parte della societa’ di un’idonea garanzia.

Art. 2307.

(Proroga della societa’).

Il creditore particolare del socio puo’ fare opposizione alla proroga della societa’, entro tre mesi dalla iscrizione della deliberazione di proroga nel registro delle imprese.

Se l’opposizione e’ accolta, la societa’ deve, entro tre mesi dalla notificazione della sentenza, liquidare la quota del socio debitore dell’opponente.

In caso di proroga tacita ciascun socio puo’ sempre recedere dalla societa’, dando preavviso a norma dell’art. 2285, e il creditore particolare del socio puo’ chiedere la liquidazione della quota del suo debitore a norma dell’art. 2270.

Art. 2308.

(Scioglimento della societa’).

La societa’ si scioglie, oltre che per le cause indicate dall’art. 2272, per provvedimento dell’autorita’ governativa nei casi stabiliti dalla legge, e, salvo che abbia per oggetto un’attivita’ non commerciale, per la dichiarazione di fallimento.

Art. 2309.

(Pubblicazione della nomina dei liquidatori).

La deliberazione dei soci o la sentenza che nomina i liquidatori e ogni atto successivo che importa cambiamento nelle persone dei liquidatori devono essere, entro ((trenta giorni)) dalla notizia della nomina, depositati in copia autentica a cura dei liquidatori medesimi per l’iscrizione presso l’ufficio del registro delle imprese.

((COMMA ABROGATO DALLA L. 24 NOVEMBRE 2000, N. 340)).

Art. 2310.

(Rappresentanza della societa’ in liquidazione).

Dall’iscrizione della nomina dei liquidatori la rappresentanza della societa’, anche in giudizio, spetta ai liquidatori.

Art. 2311.

(Bilancio finale di liquidazione e piano di riparto).

Compiuta la liquidazione, i liquidatori devono redigere il bilancio finale e proporre ai soci il piano di riparto.

Il bilancio, sottoscritto dai liquidatori, e il piano di riparto devono essere comunicati mediante raccomandata ai soci, e s’intendono approvati se non sono stati impugnati nel termine di due mesi dalla comunicazione.

In caso d’impugnazione del bilancio e del piano di riparto, il liquidatore puo’ chiedere che le questioni relative alla liquidazione siano esaminate separatamente da quelle relative alla divisione, alle quali il liquidatore puo’ restare estraneo.

Con l’approvazione del bilancio i liquidatori sono liberati di fronte ai soci.

Art. 2312.

(Cancellazione della societa’).

Approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della societa’ dal registro delle imprese.

Dalla cancellazione della societa’ i creditori sociali che non sono stati soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci e, se il mancato pagamento e’ dipeso da colpa dei liquidatori, anche nei confronti di questi.

Le scritture contabili e i documenti che non spettano ai singoli soci sono depositati presso la persona designata dalla maggioranza.

Le scritture contabili e i documenti devono essere conservati per dieci anni a decorrere dalla cancellazione della societa’ dal registro delle imprese.

CAPO IV
Della societa’ in accomandita semplice

Art. 2313.

(Nozione).

Nella societa’ in accomandita semplice i soci accomandatari rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali, e i soci accomandanti rispondono limitatamente alla quota conferita.

Le quote di partecipazione dei soci non possono essere rappresentate da azioni.

Art. 2314.

(Ragione sociale).

La societa’ agisce sotto una ragione sociale costituita dal nome di almeno uno dei soci accomandatari, con l’indicazione di societa’ in accomandita semplice, salvo il disposto del secondo comma dell’art. 2292.

L’accomandante, il quale consente che il suo nome sia compreso nella ragione sociale, risponde di fronte ai terzi illimitatamente e solidalmente con i soci accomandatari per le obbligazioni sociali.

Art. 2315.

(Norme applicabili).

Alla societa’ in accomandita semplice si applicano le disposizioni relative alla societa’ in nome collettivo, in quanto siano compatibili con le norme seguenti.

Art. 2316.

(Atto costitutivo).

L’atto costitutivo deve indicare i soci accomandatari e i soci accomandanti.

Art. 2317.

(Mancata registrazione).

Fino a quando la societa’ non e’ iscritta nel registro delle imprese, ai rapporti fra la societa’ e i terzi si applicano le disposizioni dell’art. 2297.

Tuttavia per le obbligazioni sociali i soci accomandanti rispondono limitatamente alla loro quota, salvo che abbiano partecipato alle operazioni sociali.

Art. 2318.

(Soci accomandatari).

I soci accomandatari hanno i diritti e gli obblighi dei soci della societa’ in nome collettivo.

L’amministrazione della societa’ puo’ essere conferita soltanto a soci accomandatari.

Art. 2319.

(Nomina e revoca degli amministratori).

Se l’atto costitutivo non dispone diversamente, per la nomina degli amministratori e per la loro revoca nel caso indicato nel secondo comma dell’art. 2259 sono necessari il consenso dei soci accomandatari e l’approvazione di tanti soci accomandanti che rappresentino la maggioranza del capitale da essi sottoscritto.

Art. 2320.

(Soci accomandanti).

I soci accomandanti non possono compiere atti di amministrazione, ne’ trattare o concludere affari in nome della societa’, se non in forza di procura speciale per singoli affari. Il socio accomandante che contravviene a tale divieto assume responsabilita’ illimitata e solidale verso i terzi per tutte le obbligazioni sociali e puo’ essere escluso a norma dell’art. 2286.

I soci accomandanti possono tuttavia prestare la loro opera sotto la direzione degli amministratori e, se l’atto costitutivo lo consente, dare autorizzazioni e pareri per determinate operazioni e compiere atti di ispezione e di sorveglianza.

In ogni caso essi hanno diritto di avere comunicazione annuale del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite, e di controllarne l’esattezza, consultando i libri e gli altri documenti della societa’.

Art. 2321.

(Utili percepiti in buona fede).

I soci accomandanti non sono tenuti alla restituzione degli utili riscossi in buona fede secondo il bilancio regolarmente approvato.

Art. 2322.

(Trasferimento della quota).

La quota di partecipazione del socio accomandante e’ trasmissibile per causa di morte.

Salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, la quota puo’ essere ceduta, con effetto verso la societa’, con il consenso dei soci che rappresentano la maggioranza del capitale.

Art. 2323.

(Cause di scioglimento).

La societa’ si scioglie, oltre che per le cause previste nell’art. 2308, quando rimangono soltanto soci accomandanti o soci accomandatari, sempreche’ nel termine di sei mesi non sia stato sostituito il socio che e’ venuto meno.

Se vengono a mancare tutti gli accomandatari, per il periodo indicato dal comma precedente gli accomandanti nominano un amministratore provvisorio per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione. L’amministratore provvisorio non assume la qualita’ di socio accomandatario.

Art. 2324.

(Diritti dei creditori sociali dopo la liquidazione).

Salvo il diritto previsto dal secondo comma dell’art. 2312 nei confronti degli accomandatari e dei liquidatori, i creditori sociali che non sono stati soddisfatti nella liquidazione della societa’ possono far valere i loro crediti anche nei confronti degli accomandanti, limitatamente alla quota di liquidazione.

Capo V
((Societa’ per azioni))
Sezione I
Disposizioni generali

Art. 2325.

(( (Responsabilita’). ))

((Nella societa’ per azioni per le obbligazioni sociali risponde soltanto la societa’ con il suo patrimonio.

In caso di insolvenza della societa’, per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui le azioni sono appartenute ad una sola persona, questa risponde illimitatamente quando i conferimenti non siano stati effettuati secondo quanto previsto dall’articolo 2342 o fin quando non sia stata attuata la pubblicita’ prescritta dall’articolo 2362.))

Art. 2325-bis

(Societa’ che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio).

Ai fini dell’applicazione del presente ((titolo)), sono societa’ che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio le societa’ con azioni quotate in mercati regolamentati o diffuse fra il pubblico in misura rilevante.

((Le norme di questo titolo si applicano alle societa’ con azioni)) quotate in mercati regolamentati in quanto non sia diversamente disposto da altre norme di questo codice o di leggi speciali.

Art. 2326.

(( (Denominazione sociale). ))

((La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l’indicazione di societa’ per azioni.))

Art. 2327.

(Ammontare minimo del capitale).

La societa’ per azioni deve costituirsi con un capitale non inferiore a ((cinquantamila)) euro.

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AGGIORNAMENTO (113)

Il D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213 ha disposto (con l’art. 4, comma 2) che la modifica del presente articolo decorre dal 1 gennaio 2002.

Art. 2328.

(Atto costitutivo).

La societa’ puo’ essere costituita per contratto o per atto unilaterale.

L’atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico e deve indicare:

1) il cognome e il nome o la denominazione, la data e il luogo di nascita o lo Stato di costituzione, il domicilio o la sede, la cittadinanza dei soci e degli eventuali promotori, nonche’ il numero delle azioni assegnate a ciascuno di essi;

2) la denominazione e il comune ove sono poste la sede della societa’ e le eventuali sedi secondarie;

3) l’attivita’ che costituisce l’oggetto sociale;

4) l’ammontare del capitale sottoscritto e di quello versato;

5) il numero e l’eventuale valore nominale delle azioni, le loro caratteristiche e le modalita’ di emissione e circolazione;

6) il valore attribuito ai crediti e beni conferiti in natura;

7) le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti;

8) i benefici eventualmente accordati ai promotori o ai soci fondatori;

9) il sistema di amministrazione adottato, il numero degli amministratori e i loro poteri, indicando quali tra essi hanno la rappresentanza della societa’;

10) il numero dei componenti il collegio sindacale;

11) la nomina dei primi amministratori e sindaci ovvero dei componenti del consiglio di sorveglianza e, quando previsto, del soggetto ((incaricato di effettuare la revisione legale dei conti));

12) l’importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico della societa’;

13) la durata della societa’ ovvero, se la societa’ e’ costituita a tempo indeterminato, il periodo di tempo, comunque non superiore ad un anno, decorso il quale il socio potra’ recedere.

Lo statuto contenente le norme relative al funzionamento della societa’, anche se forma oggetto di atto separato, costituisce parte integrante dell’atto costitutivo. In caso di contrasto tra le clausole dell’atto costitutivo e quelle dello statuto prevalgono le seconde.

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AGGIORNAMENTO (3)

Il D.Lgs. Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 287 ha disposto (con l’art. 3, comma 3) che "Restano inoltre abrogati, in conformita’ dell’art. 1 del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, gli articoli 1, terzo comma, 91, 155 secondo comma, 292, 342, 348 ultimo comma e 404 ultimo comma del Codice civile, nonche’ il riferimento alla razza contenuto negli articoli 2196 n. 1, 2295 n. 1, 2328 n. 1, 2475 n. 1, 2518 n. 1, dello stesso Codice".

Art. 2329.

(Condizioni per la costituzione).

Per procedere alla costituzione della societa’ e’ necessario:

1) che sia sottoscritto per intero il capitale sociale;

2) che siano rispettate le previsioni degli articoli 2342 ((, 2343 e 2343-ter)) relative ai conferimenti;

3) che sussistano le autorizzazioni e le altre condizioni richieste dalle leggi speciali per la costituzione della societa’, in relazione al suo particolare oggetto.

Art. 2330.

(( (Deposito dell’atto costitutivo e iscrizione della societa’). ))

((Il notaio che ha ricevuto l’atto costitutivo deve depositarlo entro venti giorni presso l’ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione e’ stabilita la sede sociale, allegando i documenti comprovanti la sussistenza delle condizioni previste dall’articolo 2329.

Se il notaio o gli amministratori non provvedono al deposito nel termine indicato nel comma precedente, ciascun socio puo’ provvedervi a spese della societa’.

L’iscrizione della societa’ nel registro delle imprese e’ richiesta contestualmente al deposito dell’atto costitutivo. L’ufficio del registro delle imprese, verificata la regolarita’ formale della documentazione, iscrive la societa’ nel registro.

Se la societa’ istituisce sedi secondarie, si applica l’articolo 2299.))

Art. 2330-bis.

ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 24 NOVEMBRE 2000, N. 340 ((141))

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AGGIORNAMENTO (141)

Il D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, disponendo (con l’art. 1, comma 1) la sostituzione del Libro V, Titolo V, Capo V, non ha piu’ previsto il presente articolo.

Art. 2331.

(Effetti dell’iscrizione).

Con l’iscrizione nel registro la societa’ acquista la personalita’ giuridica.

Per le operazioni compiute in nome della societa’ prima dell’iscrizione sono illimitatamente e solidalmente responsabili verso i terzi coloro che hanno agito. Sono altresi’ solidalmente e illimitatamente responsabili il socio unico fondatore e quelli tra i soci che nell’atto costitutivo o con atto separato hanno deciso, autorizzato o consentito il compimento dell’operazione.

Qualora successivamente all’iscrizione la societa’ abbia approvato un’operazione prevista dal precedente comma, e’ responsabile anche la societa’ ed essa e’ tenuta a rilevare coloro che hanno agito.

Le somme depositate a norma del secondo comma dell’articolo 2342 non possono essere consegnate agli amministratori se non provano l’avvenuta iscrizione della societa’ nel registro. Se entro novanta giorni dalla stipulazione dell’atto costitutivo o dal rilascio delle autorizzazioni previste dal numero 3) dell’articolo 2329 l’iscrizione non ha avuto luogo, esse sono restituite ai sottoscrittori e l’atto costitutivo perde efficacia.

Prima dell’iscrizione nel registro e’ vietata l’emissione delle azioni ed esse, salvo l’offerta pubblica di sottoscrizione ai sensi dell’articolo 2333, non possono costituire oggetto di una ((offerta al pubblico di prodotti finanziari)).

Art. 2332.

(( (Nullita’ della societa’). ))

((Avvenuta l’iscrizione nel registro delle imprese, la nullita’ della societa’ puo’ essere pronunciata soltanto nei seguenti casi:

1) mancata stipulazione dell’atto costitutivo nella forma dell’atto pubblico;

2) illiceita’ dell’oggetto sociale;

3) mancanza nell’atto costitutivo di ogni indicazione riguardante la denominazione della societa’, o i conferimenti, o l’ammontare del capitale sociale o l’oggetto sociale.

La dichiarazione di nullita’ non pregiudica l’efficacia degli atti compiuti in nome della societa’ dopo l’iscrizione nel registro delle imprese.

I soci non sono liberati dall’obbligo di conferimento fino a quando non sono soddisfatti i creditori sociali.

La sentenza che dichiara la nullita’ nomina i liquidatori.

La nullita’ non puo’ essere dichiarata quando la causa di essa e’ stata eliminata e di tale eliminazione e’ stata data pubblicita’ con iscrizione nel registro delle imprese.

Il dispositivo della sentenza che dichiara la nullita’ deve essere iscritto, a cura degli amministratori o dei liquidatori nominati ai sensi del quarto comma, nel registro delle imprese.))

Sezione II
((Della costituzione per pubblica sottoscrizione))

Art. 2333.

(( (Programma e sottoscrizione delle azioni). ))

((La societa’ puo’ essere costituita anche per mezzo di pubblica sottoscrizione sulla base di un programma che ne indichi l’oggetto e il capitale, le principali disposizioni dell’atto costitutivo e dello statuto, l’eventuale partecipazione che i promotori si riservano agli utili e il termine entro il quale deve essere stipulato l’atto costitutivo.

Il programma con le firme autenticate dei promotori, prima di essere reso pubblico, deve essere depositato presso un notaio.

Le sottoscrizioni delle azioni devono risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata. L’atto deve indicare il cognome e il nome o la denominazione, il domicilio o la sede del sottoscrittore, il numero delle azioni sottoscritte e la data della sottoscrizione.))

Art. 2334.

(( (Versamenti e convocazione dell’assemblea dei sottoscrittori). ))

((Raccolte le sottoscrizioni, i promotori, con raccomandata o nella forma prevista nel programma, devono assegnare ai sottoscrittori un termine non superiore a trenta giorni per fare il versamento prescritto dal secondo comma dell’articolo 2342.

Decorso inutilmente questo termine, e’ in facolta’ dei promotori di agire contro i sottoscrittori morosi o di scioglierli dall’obbligazione assunta. Qualora i promotori si avvalgano di quest’ultima facolta’, non puo’ procedersi alla costituzione della societa’ prima che siano collocate le azioni che quelli avevano sottoscritte.

Salvo che il programma stabilisca un termine diverso, i promotori, nei venti giorni successivi al termine fissato per il versamento prescritto dal primo comma del presente articolo, devono convocare l’assemblea dei sottoscrittori mediante raccomandata, da inviarsi a ciascuno di essi almeno dieci giorni prima di quello fissato per l’assemblea, con l’indicazione delle materie da trattare.))

Art. 2335.

(Assemblea dei sottoscrittori).

L’assemblea dei sottoscrittori:

1) accerta l’esistenza delle condizioni richieste per la costituzione della societa’;

2) delibera sul contenuto dell’atto costitutivo e dello statuto;

3) delibera sulla riserva di partecipazione agli utili fatta a proprio favore dai promotori;

4) nomina gli amministratori, ed i sindaci ovvero i componenti del consiglio di sorveglianza e, quando previsto, il soggetto ((incaricato di effettuare la revisione legale dei conti)).

L’assemblea e’ validamente costituita con la presenza della meta’ dei sottoscrittori.

Ciascun sottoscrittore ha diritto a un voto, qualunque sia il numero delle azioni sottoscritte, e per la validita’ delle deliberazioni si richiede il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Tuttavia per modificare le condizioni stabilite nel programma e’ necessario il consenso di tutti i sottoscrittori.

Art. 2336.

(( (Stipulazione e deposito dell’atto costitutivo). ))

((Eseguito quanto e’ prescritto nell’articolo precedente, gli intervenuti all’assemblea, in rappresentanza anche dei sottoscrittori assenti, stipulano l’atto costitutivo, che deve essere depositato per l’iscrizione nel registro delle imprese a norma dell’articolo 2330.))

Sezione III
Dei promotori e dei soci fondatori

Art. 2337.

(( (Promotori). ))

((Sono promotori coloro che nella costituzione per pubblica sottoscrizione hanno firmato il programma a norma del secondo comma dell’articolo 2333.))

Art. 2338.

(( (Obbligazioni dei promotori). ))

((I promotori sono solidalmente responsabili verso i terzi per le obbligazioni assunte per costituire la societa’.

La societa’ e’ tenuta a rilevare i promotori dalle obbligazioni assunte e a rimborsare loro le spese sostenute, sempre che siano state necessarie per la costituzione della societa’ o siano state approvate dall’assemblea.

Se per qualsiasi ragione la societa’ non si costituisce, i promotori non possono rivalersi verso i sottoscrittori delle azioni.))

Art. 2339.

(( (Responsabilita’ dei promotori). ))

((I promotori sono solidalmente responsabili verso la societa’ e verso i terzi:

1) per l’integrale sottoscrizione del capitale sociale e per i versamenti richiesti per la costituzione della societa’;

2) per l’esistenza dei conferimenti in natura in conformita’ della relazione giurata indicata nell’articolo 2343;

3) per la veridicita’ delle comunicazioni da essi fatte al pubblico per la costituzione della societa’.

Sono del pari solidalmente responsabili verso la societa’ e verso i terzi coloro per conto dei quali i promotori hanno agito.))

Art. 2340.

(( (Limiti dei benefici riservati ai promotori). ))

((I promotori possono riservarsi nell’atto costitutivo, indipendentemente dalla loro qualita’ di soci, una partecipazione non superiore complessivamente a un decimo degli utili netti risultanti dal bilancio e per un periodo massimo di cinque anni.

Essi non possono stipulare a proprio vantaggio altro beneficio.))

Art. 2341.

(( (Soci fondatori). ))

((La disposizione del primo comma dell’articolo 2340 si applica anche ai soci che nella costituzione simultanea o in quella per pubblica sottoscrizione stipulano l’atto costitutivo.))

((Sezione III-bis))
((Dei patti parasociali))

Art. 2341-bis

(( (Patti parasociali). ))

((I patti, in qualunque forma stipulati, che al fine di stabilizzare gli assetti proprietari o il governo della societa’:

a) hanno per oggetto l’esercizio del diritto di voto nelle societa’ per azioni o nelle societa’ che le controllano;

b) pongono limiti al trasferimento delle relative azioni o delle partecipazioni in societa’ che le controllano;

c) hanno per oggetto o per effetto l’esercizio anche congiunto di un’influenza dominante su tali societa’, non possono avere durata superiore a cinque anni e si intendono stipulati per questa durata anche se le parti hanno previsto un termine maggiore; i patti sono rinnovabili alla scadenza.

Qualora il patto non preveda un termine di durata, ciascun contraente ha diritto di recedere con un preavviso di centottanta giorni.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano ai patti strumentali ad accordi di collaborazione nella produzione o nello scambio di beni o servizi e relativi a societa’ interamente possedute dai partecipanti all’accordo.))

Art. 2341-ter

(( (Pubblicita’ dei patti parasociali). ))

((Nelle societa’ che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio i patti parasociali devono essere comunicati alla societa’ e dichiarati in apertura di ogni assemblea. La dichiarazione deve essere trascritta nel verbale e questo deve essere depositato presso l’ufficio del registro delle imprese.

In caso di mancanza della dichiarazione prevista dal comma precedente i possessori delle azioni cui si riferisce il patto parasociale non possono esercitare il diritto di voto e le deliberazioni assembleari adottate con il loro voto determinante sono impugnabili a norma dell’articolo 2377.))

Sezione IV
Dei conferimenti

Art. 2342.

(( (Conferimenti). ))

((Se nell’atto costitutivo non e’ stabilito diversamente, il conferimento deve farsi in danaro.

Alla sottoscrizione dell’atto costitutivo deve essere versato presso una banca almeno il venticinque per cento dei conferimenti in danaro o, nel caso di costituzione con atto unilaterale, il loro intero ammontare.

Per i conferimenti di beni in natura e di crediti si osservano le disposizioni degli articoli 2254 e 2255. Le azioni corrispondenti a tali conferimenti devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione.

Se viene meno la pluralita’ dei soci, i versamenti ancora dovuti devono essere effettuati entro novanta giorni.

Non possono formare oggetto di conferimento le prestazioni di opera o di servizi.))

Art. 2343.

(( (Stima dei conferimenti di beni in natura e di crediti). ))

((Chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazione giurata di un esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha sede la societa’, contenente la descrizione dei beni o dei crediti conferiti, l’attestazione che il loro valore e’ almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell’eventuale soprapprezzo e i criteri di valutazione seguiti. La relazione deve essere allegata all’atto costitutivo.

L’esperto risponde dei danni causati alla societa’, ai soci e ai terzi. Si applicano le disposizioni dell’articolo 64 del codice di procedura civile.

Gli amministratori devono, nel termine di centottanta giorni dalla iscrizione della societa’, controllare le valutazioni contenute nella relazione indicata nel primo comma e, se sussistano fondati motivi, devono procedere alla revisione della stima. Fino a quando le valutazioni non sono state controllate, le azioni corrispondenti ai conferimenti sono inalienabili e devono restare depositate presso la societa’.

Se risulta che il valore dei beni o dei crediti conferiti era inferiore di oltre un quinto a quello per cui avvenne il conferimento, la societa’ deve proporzionalmente ridurre il capitale sociale, annullando le azioni che risultano scoperte. Tuttavia il socio conferente puo’ versare la differenza in danaro o recedere dalla societa’; il socio recedente ha diritto alla restituzione del conferimento, qualora sia possibile in tutto o in parte in natura. L’atto costitutivo puo’ prevedere, salvo in ogni caso quanto disposto dal quinto comma dell’articolo 2346, che per effetto dell’annullamento delle azioni disposto nel presente comma si determini una loro diversa ripartizione tra i soci.))

Art. 2343-bis.

(Acquisto della societa’ da promotori, fondatori, soci e amministratori).

L’acquisto da parte della societa’, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei promotori, dei fondatori, dei soci o degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della societa’ nel registro delle imprese, deve essere autorizzato dall’assemblea ordinaria.

L’alienante deve presentare la relazione giurata di un esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha sede la societa’ ((ovvero la documentazione di cui all’articolo 2343-ter primo e secondo comma)) contenente la descrizione dei beni o dei crediti, il valore a ciascuno di essi attribuito, i criteri di valutazione seguiti, nonche’ l’attestazione che tale valore non e’ inferiore al corrispettivo, che deve comunque essere indicato.

La relazione deve essere depositata nella sede della societa’ durante i quindici giorni che precedono l’assemblea. I soci possono prenderne visione. Entro trenta giorni dall’autorizzazione il verbale dell’assemblea, corredato dalla relazione dell’esperto designato dal tribunale ((ovvero dalla documentazione di cui all’articolo 2343-ter)), deve essere depositato a cura degli amministratori presso l’ufficio del registro delle imprese.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli acquisti che siano effettuati a condizioni normali nell’ambito delle operazioni correnti della societa’ ne’ a quelli che avvengono nei mercati regolamentati o sotto il controllo dell’autorita’ giudiziaria o amministrativa.

In caso di violazione delle disposizioni del presente articolo gli amministratori e l’alienante sono solidalmente responsabili per i danni causati alla societa’, ai soci ed ai terzi.

Art. 2343-ter

Conferimento di beni in natura o crediti senza relazione di stima

Nel caso di conferimento di valori mobiliari ovvero di strumenti del mercato monetario non e’ richiesta la relazione di cui all’articolo 2343, primo comma, se il valore ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell’eventuale sovrapprezzo e’ pari o inferiore al prezzo medio ponderato al quale sono stati negoziati su uno o piu’ mercati regolamentati nei sei mesi precedenti il conferimento.

((Fuori dai casi in cui e’ applicabile il primo comma, non e’ altresi’ richiesta la relazione di cui all’articolo 2343, primo comma, qualora il valore attribuito, ai fini della determinazione del capitale sociale e dell’eventuale sovrapprezzo, ai beni in natura o crediti conferiti sia pari o inferiore:

a) al fair value iscritto nel bilancio dell’esercizio precedente quello nel quale e’ effettuato il conferimento a condizione che il bilancio sia sottoposto a revisione legale e la relazione del revisore non esprima rilievi in ordine alla valutazione dei beni oggetto del conferimento, ovvero;

b) al valore risultante da una valutazione riferita ad una data precedente di non oltre sei mesi il conferimento e conforme ai principi e criteri generalmente riconosciuti per la valutazione dei beni oggetto del conferimento, a condizione che essa provenga da un esperto indipendente da chi effettua il conferimento, dalla societa’ e dai soci che esercitano individualmente o congiuntamente il controllo sul soggetto conferente o sulla societa’ medesima, dotato di adeguata e comprovata professionalita’.))

Chi conferisce beni o crediti ai sensi del primo e secondo comma presenta la documentazione dalla quale risulta il valore attribuito ai conferimenti e la sussistenza, per i conferimenti di cui al secondo comma, delle condizioni ivi indicate. La documentazione e’ allegata all’atto costitutivo.

L’esperto di cui al secondo comma, lettera b), risponde dei danni causati alla societa’, ai soci e ai terzi.

((Ai fini dell’applicazione del secondo comma, lettera a), per la definizione di "fair value" si fa riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall’Unione europea.))

Art. 2343-quater

Fatti eccezionali o rilevanti che incidono sulla valutazione

((Gli amministratori verificano, nel termine di trenta giorni dalla iscrizione della societa’, se, nel periodo successivo a quello di cui all’articolo 2343-ter,primo comma, sono intervenuti fatti eccezionali che hanno inciso sul prezzo dei valori mobiliari o degli strumenti del mercato monetario conferiti in modo tale da modificare sensibilmente il valore di tali beni alla data di iscrizione della societa’ nel registro delle imprese, comprese le situazioni in cui il mercato dei valori o strumenti non e’ piu’ liquido. Gli amministratori verificano altresi’ nel medesimo termine se, successivamente al termine dell’esercizio cui si riferisce il bilancio di cui alla lettera a) del secondo comma dell’articolo 2343-ter, o alla data della valutazione di cui alla lettera b) del medesimo comma, si sono verificati fatti nuovi rilevanti tali da modificare sensibilmente il valore dei beni o dei crediti conferiti alla data di iscrizione della societa’ nel registro delle imprese, nonche’ i requisiti di professionalita’ ed indipendenza dell’esperto che ha reso la valutazione di cui all’articolo 2343-ter, secondo comma, lettera b).))

((Qualora gli amministratori ritengano che siano intervenuti i fatti di cui al primo comma, ovvero ritengano non idonei i requisiti di professionalita’ e indipendenza dell’esperto che ha reso la valutazione di cui all’articolo 2343-ter, secondo comma, lettera b), si procede, su iniziativa degli amministratori, ad una nuova valutazione ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2343.))

Fuori dai casi di cui al secondo comma, e’ depositata per l’iscrizione nel registro delle imprese, nel medesimo termine di cui al primo comma, una dichiarazione degli amministratori contenente le seguenti informazioni:

a) la descrizione dei beni o dei crediti conferiti per i quali non si e’ fatto luogo alla relazione di cui all’articolo 2343, primo comma;

b) il valore ad essi attribuito, la fonte di tale valutazione e, se del caso, il metodo di valutazione;

c) la dichiarazione che tale valore e’ almeno pari a quello loro attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell’eventuale sovrapprezzo;

d) la dichiarazione che non sono intervenuti fatti eccezionali o rilevanti che incidono sulla valutazione di cui alla lettera b);

e) la dichiarazione di idoneita’ dei requisiti di professionalita’ e indipendenza dell’esperto di cui all’articolo 2343-ter, secondo comma, lettera b).

Fino all’iscrizione della dichiarazione le azioni sono inalienabili e devono restare depositate presso la societa’.

Art. 2344.

(Mancato pagamento delle quote).

Se il socio non esegue i pagamenti dovuti, decorsi quindici giorni dalla pubblicazione di una diffida nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, gli amministratori, se non ritengono utile promuovere azione per l’esecuzione del conferimento, offrono le azioni agli altri soci, in proporzione ((alla loro partecipazione)), per un corrispettivo non inferiore ai conferimenti ancora dovuti. In mancanza di offerte possono far vendere le azioni a rischio e per conto del socio, a mezzo di una banca o di un intermediario autorizzato alla negoziazione ((in mercati regolamentati)).

Qualora la vendita non possa aver luogo per mancanza di compratori, gli amministratori possono dichiarare decaduto il socio, trattenendo le somme riscosse, salvo il risarcimento dei maggiori danni.

Le azioni non vendute, se non possono essere rimesse in circolazione entro l’esercizio in cui fu pronunziata la decadenza del socio moroso, devono essere estinte con la corrispondente riduzione del capitale.

Il socio in mora nei versamenti non puo’ esercitare il diritto di voto.

Art. 2345.

(( (Prestazioni accessorie). ))

((Oltre l’obbligo dei conferimenti, l’atto costitutivo puo’ stabilire l’obbligo dei soci di eseguire prestazioni accessorie non consistenti in danaro, determinandone il contenuto, la durata, le modalita’ e il compenso, e stabilendo particolari sanzioni per il caso di inadempimento. Nella determinazione del compenso devono essere osservate le norme applicabili ai rapporti aventi per oggetto le stesse prestazioni.

Le azioni alle quali e’ connesso l’obbligo delle prestazioni anzidette devono essere nominative e non sono trasferibili senza il consenso degli amministratori.

Se non e’ diversamente disposto dall’atto costitutivo, gli obblighi previsti in questo articolo non possono essere modificati senza il consenso di tutti i soci.))

Sezione V
((Delle azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi))

Art. 2346.

(Emissione delle azioni).

La partecipazione sociale e’ rappresentata da azioni; salvo diversa disposizione di leggi speciali lo statuto puo’ escludere l’emissione dei relativi titoli o prevedere l’utilizzazione di diverse tecniche di legittimazione e circolazione.

Se determinato nello statuto, il valore nominale di ciascuna azione corrisponde ad una frazione del capitale sociale; tale determinazione deve riferirsi senza eccezioni a tutte le azioni emesse dalla societa’.

In mancanza di indicazione del valore nominale delle azioni, le disposizioni che ad esso si riferiscono si applicano con riguardo al loro numero in rapporto al totale delle azioni emesse.

A ciascun socio e’ assegnato un numero di azioni proporzionale alla parte del capitale sociale sottoscritta e per un valore non superiore a quello del suo conferimento. ((Lo statuto)) puo’ prevedere una diversa assegnazione delle azioni.

In nessun caso il valore dei conferimenti puo’ essere complessivamente inferiore all’ammontare globale del capitale sociale.

Resta salva la possibilita’ che la societa’, a seguito dell’apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi, emetta strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nell’assemblea generale degli azionisti. In tal caso lo statuto ne disciplina le modalita’ e condizioni di emissione, i diritti che conferiscono, le sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni e, se ammessa, la legge di circolazione.

Art. 2347.

(( (Indivisibilita’ delle azioni). ))

((Le azioni sono indivisibili. Nel caso di comproprieta’ di un’azione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalita’ previste dagli articoli 1105 e 1106.

Se il rappresentante comune non e’ stato nominato, le comunicazioni e le dichiarazioni fatte dalla societa’ a uno dei comproprietari sono efficaci nei confronti di tutti.

I comproprietari dell’azione rispondono solidalmente delle obbligazioni da essa derivanti.))

Art. 2348.

(( (Categorie di azioni). ))

((Le azioni devono essere di uguale valore e conferiscono ai loro possessori uguali diritti.

Si possono tuttavia creare, con lo statuto o con successive modificazioni di questo, categorie di azioni fornite di diritti diversi anche per quanto concerne la incidenza delle perdite. In tal caso la societa’, nei limiti imposti dalla legge, puo’ liberamente determinare il contenuto delle azioni delle varie categorie.

Tutte le azioni appartenenti ad una medesima categoria conferiscono uguali diritti.))

Art. 2349.

(Azioni e strumenti finanziari a favore dei prestatori di lavoro).

Se lo statuto lo prevede, l’assemblea straordinaria puo’ deliberare l’assegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendenti delle societa’ o di societa’ controllate mediante l’emissione, per un ammontare corrispondente agli utili stessi, di speciali categorie di azioni da assegnare individualmente ai prestatori di lavoro, con norme particolari riguardo alla forma, al modo di trasferimento ed ai diritti spettanti agli azionisti. Il capitale sociale deve essere aumentato in misura corrispondente.

L’assemblea straordinaria puo’ altresi’ deliberare l’assegnazione ai ((prestatori di lavoro)) dipendenti della societa’ o di societa’ controllate di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, forniti di diritti patrimoniali o ((anche di)) diritti amministrativi, escluso il voto nell’assemblea generale degli azionisti. In tal caso possono essere previste norme particolari riguardo alle condizioni di esercizio dei diritti attribuiti, alla possibilita’ di trasferimento ed alle eventuali cause di decadenza o riscatto.

Art. 2350.

(Diritto agli utili e alla quota di liquidazione).

Ogni azione attribuisce il diritto a una parte proporzionale degli utili netti e del patrimonio netto risultante dalla liquidazione, salvi i diritti stabiliti a favore di speciali categorie di azioni.

Fuori dai casi di cui all’articolo 2447-bis, la societa’ puo’ emettere azioni fornite di diritti patrimoniali correlati ai risultati dell’attivita’ sociale in un determinato settore. Lo statuto stabilisce i criteri di individuazione dei costi e ricavi imputabili al settore, le modalita’ di rendicontazione, i diritti attribuiti a tali azioni, nonche’ ((le eventuali)) condizioni e modalita’ di conversione in azioni di altra categoria.

Non possono essere pagati dividendi ai possessori delle azioni previste dal precedente comma se non nei limiti degli utili risultanti dal bilancio della societa’.

Art. 2351.

(Diritto di voto).

Ogni azione attribuisce il diritto di voto.

Salvo quanto previsto dalle leggi speciali, lo statuto puo’ prevedere la creazione di azioni senza diritto di voto, con diritto di voto limitato a particolari argomenti, con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative. Il valore di tali azioni non puo’ complessivamente superare la meta’ del capitale sociale.

((Lo statuto puo’ altresi’ prevedere che, in relazione alla quantita’ delle azioni possedute da uno stesso soggetto, il diritto di voto sia limitato a una misura massima o disporne scaglionamenti.

Salvo quanto previsto dalle leggi speciali, lo statuto puo’ prevedere la creazione di azioni con diritto di voto plurimo anche per particolari argomenti o subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative. Ciascuna azione a voto plurimo puo’ avere fino a un massimo di tre voti)). ((224))

Gli strumenti finanziari di cui agli articoli 2346, sesto comma, e 2349, secondo comma, possono essere dotati del diritto di voto su argomenti specificamente indicati e in particolare puo’ essere ad essi riservata, secondo modalita’ stabilite dallo statuto, la nomina di un componente indipendente del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza o di un sindaco. Alle persone cosi’ nominate si applicano le medesime norme previste per gli altri componenti dell’organo cui partecipano.

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AGGIORNAMENTO (224)

Il D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 come modificato dal D.L. 24 giugno 2014, n. 91 convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116 ha disposto (con l’art. 127-sexies, comma 1) che "In deroga all’articolo 2351, quarto comma, del codice civile, gli statuti non possono prevedere l’emissione di azioni a voto plurimo".

Art. 2352.

(( (Pegno, usufrutto e sequestro delle azioni). ))

((Nel caso di pegno o usufrutto sulle azioni, il diritto di voto spetta, salvo convenzione contraria, al creditore pignoratizio o all’usufruttuario. Nel caso di sequestro delle azioni il diritto di voto e’ esercitato dal custode.

Se le azioni attribuiscono un diritto di opzione, questo spetta al socio ed al medesimo sono attribuite le azioni in base ad esso sottoscritte. Qualora il socio non provveda almeno tre giorni prima della scadenza al versamento delle somme necessarie per l’esercizio del diritto di opzione e qualora gli altri soci non si offrano di acquistarlo, questo deve essere alienato per suo conto a mezzo banca od intermediario autorizzato alla negoziazione nei mercati regolamentati.

Nel caso di aumento del capitale sociale ai sensi dell’articolo 2442, il pegno, l’usufrutto o il sequestro si estendono alle azioni di nuova emissione.

Se sono richiesti versamenti sulle azioni, nel caso di pegno, il socio deve provvedere al versamento delle somme necessarie almeno tre giorni prima della scadenza; in mancanza il creditore pignoratizio puo’ vendere le azioni nel modo stabilito dal secondo comma del presente articolo. Nel caso di usufrutto, l’usufruttuario deve provvedere al versamento, salvo il suo diritto alla restituzione al termine dell’usufrutto.

Se l’usufrutto spetta a piu’ persone, si applica il secondo comma dell’articolo 2347.

Salvo che dal titolo o dal provvedimento del giudice risulti diversamente, i diritti amministrativi diversi da quelli previsti nel presente articolo spettano, nel caso di pegno o di usufrutto, sia al socio sia al creditore pignoratizio o all’usufruttuario; nel caso di sequestro sono esercitati dal custode.))

Art. 2353.

(( (Azioni di godimento). ))

((Salvo diversa disposizione dello statuto, le azioni di godimento attribuite ai possessori delle azioni rimborsate non danno diritto di voto nell’assemblea. Esse concorrono nella ripartizione degli utili che residuano dopo il pagamento delle azioni non rimborsate di un dividendo pari all’interesse legale e, nel caso di liquidazione, nella ripartizione del patrimonio sociale residuo dopo il rimborso delle altre azioni al loro valore nominale.))

Art. 2354.

(Titoli azionari).

I titoli possono essere nominativi o al portatore, a scelta del socio, se lo statuto o le leggi speciali non stabiliscono diversamente.

Finche’ le azioni non siano interamente liberate, non possono essere emessi titoli al portatore.

I titoli azionari devono indicare:

1) la denominazione e la sede della societa’;

2) la data dell’atto costitutivo e della sua iscrizione e l’ufficio del registro delle imprese dove la societa’ e’ iscritta;

3) il loro valore nominale o, se si tratta di azioni senza valore nominale, il numero complessivo delle azioni emesse, nonche’ l’ammontare del capitale sociale;

4) l’ammontare dei versamenti parziali sulle azioni non interamente liberate;

5) i diritti e gli obblighi particolari ad essi inerenti.

I titoli azionari devono essere sottoscritti da uno degli amministratori. E’ valida la sottoscrizione mediante riproduzione meccanica della firma.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche ai certificati provvisori che si distribuiscono ai soci prima dell’emissione dei titoli definitivi.

Sono salve le disposizioni delle leggi speciali in tema di strumenti finanziari negoziati o destinati alla negoziazione ((nelle sedi di negoziazione)).

Lo statuto puo’ assoggettare le azioni alla disciplina prevista dalle leggi speciali di cui al precedente comma.

Art. 2355.

(( (Circolazione delle azioni). ))

((Nel caso di mancata emissione dei titoli azionari il trasferimento delle azioni ha effetto nei confronti della societa’ dal momento dell’iscrizione nel libro dei soci.

Le azioni al portatore si trasferiscono con la consegna del titolo.

Il trasferimento delle azioni nominative si opera mediante girata autenticata da un notaio o da altro soggetto secondo quanto previsto dalle leggi speciali. Il giratario che si dimostra possessore in base a una serie continua di girate ha diritto di ottenere l’annotazione del trasferimento nel libro dei soci, ed e’ comunque legittimato ad esercitare i diritti sociali; resta salvo l’obbligo della societa’, previsto dalle leggi speciali, di aggiornare il libro dei soci.

Il trasferimento delle azioni nominative con mezzo diverso dalla girata si opera a norma dell’articolo 2022.

Nei casi previsti ai commi sesto e settimo dell’articolo 2354, il trasferimento si opera mediante scritturazione sui conti destinati a registrare i movimenti degli strumenti finanziari; in tal caso, se le azioni sono nominative, si applica il terzo comma e la scritturazione sul conto equivale alla girata.))

Art. 2355 bis

(( (Limiti alla circolazione delle azioni). ))

((Nel caso di azioni nominative ed in quello di mancata emissione dei titoli azionari, lo statuto puo’ sottoporre a particolari condizioni il loro trasferimento e puo’, per un periodo non superiore a cinque anni dalla costituzione della societa’ o dal momento in cui il divieto viene introdotto, vietarne il trasferimento.

Le clausole dello statuto che subordinano il trasferimento delle azioni al mero gradimento di organi sociali o di altri soci sono inefficaci se non prevedono, a carico della societa’ o degli altri soci, un obbligo di acquisto oppure il diritto di recesso dell’ alienante; resta ferma l’applicazione dell’articolo 2357. Il corrispettivo dell’acquisto o rispettivamente la quota di liquidazione sono determinati secondo le modalita’ e nella misura previste dall’articolo 2437-ter.

La disposizione del precedente comma si applica in ogni ipotesi di clausole che sottopongono a particolari condizioni il trasferimento a causa di morte delle azioni, salvo che sia previsto il gradimento e questo sia concesso.

Le limitazioni al trasferimento delle azioni devono risultare dal titolo.))

Art. 2356.

(( (Responsabilita’ in caso di trasferimento di azioni non liberate). ))

((Coloro che hanno trasferito azioni non liberate sono obbligati in solido con gli acquirenti per l’ammontare dei versamenti ancora dovuti, per il periodo di tre anni dall’annotazione del trasferimento nel libro dei soci.

Il pagamento non puo’ essere ad essi domandato se non nel caso in cui la richiesta al possessore dell’azione sia rimasta infruttuosa.))

Art. 2357.

(Acquisto delle proprie azioni).

La societa’ non puo’ acquistare azioni proprie se non nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio regolarmente approvato. Possono essere acquistate soltanto azioni interamente liberate.

L’acquisto deve essere autorizzato dall’assemblea, la quale ne fissa le modalita’, indicando in particolare il numero massimo di azioni da acquistare, la durata, non superiore ai diciotto mesi, per la quale l’autorizzazione e’ accordata, il corrispettivo minimo ed il corrispettivo massimo.

((Il valore nominale delle azioni acquistate a norma del primo e secondo comma dalle societa’ che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio non puo’ eccedere la quinta parte del capitale sociale, tenendosi conto a tal fine anche delle azioni possedute da societa’ controllate.))

Le azioni acquistate in violazione dei commi precedenti debbono essere alienate secondo modalita’ da determinarsi dall’assemblea, entro un anno dal loro acquisto. In mancanza, deve procedersi senza indugio al loro annullamento e alla corrispondente riduzione del capitale. Qualora l’assemblea non provveda, gli amministratori e i sindaci devono chiedere che la riduzione sia disposta dal tribunale secondo il procedimento previsto dall’articolo 2446, secondo comma.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli acquisti fatti per tramite di societa’ fiduciaria o per interposta persona.

Art. 2357-bis.

(Casi speciali di acquisto delle proprie azioni).

Le limitazioni contenute nell’articolo 2357 non si applicano quando l’acquisto di azioni proprie avvenga:

1) in esecuzione di una deliberazione dell’assemblea di riduzione del capitale, da attuarsi mediante riscatto e annullamento di azioni;

2) a titolo gratuito, sempre che si tratti di azioni interamente liberate;

3) per effetto di successione universale o di fusione o scissione;

4) in occasione di esecuzione forzata per il soddisfacimento di un credito della societa’, sempre che si tratti di azioni interamente liberate.

((Se il valore nominale delle azioni proprie supera il limite della quinta parte del capitale per effetto di acquisti avvenuti a norma dei numeri 2), 3) e 4) del primo comma del presente articolo, si applica per l’eccedenza il penultimo comma dell’articolo 2357, ma il termine entro il quale deve avvenire l’alienazione e’ di tre anni)).

Art. 2357-ter.

(Disciplina delle proprie azioni).

Gli amministratori non possono disporre delle azioni acquistate a norma dei due articoli precedenti se non previa autorizzazione dell’assemblea, la quale deve stabilire le relative modalita’. A tal fine possono essere previste, nei limiti stabiliti dal primo e secondo comma dell’articolo 2357, operazioni successive di acquisto ed alienazione.

Finche’ le azioni restano in proprieta’ della societa’, il diritto agli utili e il diritto di opzione sono attribuiti proporzionalmente alle altre azioni. Il diritto di voto e’ sospeso, ma le azioni proprie sono tuttavia computate ai fini del calcolo delle maggioranze e delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell’assemblea. Nelle societa’ che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio il computo delle azioni proprie e’ disciplinato dall’articolo 2368, terzo comma.

((L’acquisto di azioni proprie comporta una riduzione del patrimonio netto di eguale importo, tramite l’iscrizione nel passivo del bilancio di una specifica voce, con segno negativo.)) ((246))

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AGGIORNAMENTO (246)

Il D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139, ha disposto (con l’art. 12, comma 1) che la presente modifica si applica ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1 gennaio 2016.

Art. 2357-quater.

(Divieto di sottoscrizione delle proprie azioni).

Salvo quanto previsto dall’articolo 2357-ter, ((secondo comma)), la societa’ non puo’ sottoscrivere azioni proprie.

Le azioni sottoscritte in violazione del divieto stabilito nel precedente comma si intendono sottoscritte e devono essere liberate dai promotori e dai soci fondatori o, in caso di aumento del capitale sociale, dagli amministratori. La presente disposizione non si applica a chi dimostri di essere esente da colpa.

Chiunque abbia sottoscritto in nome proprio, ma per conto della societa’, azioni di quest’ultima e’ considerato a tutti gli effetti sottoscrittore per conto proprio. Della liberazione delle azioni rispondono solidalmente, a meno che dimostrino di essere esenti da colpa, i promotori, i soci fondatori e, nel caso di aumento del capitale sociale, gli amministratori.

Art. 2358.

(( Altre operazioni sulle proprie azioni ))

((La societa’ non puo’, direttamente o indirettamente, accordare prestiti, ne’ fornire garanzie per l’acquisto o la sottoscrizione delle proprie azioni, se non alle condizioni previste dal presente articolo.

Tali operazioni sono preventivamente autorizzate dall’assemblea straordinaria.

Gli amministratori della societa’ predispongono una relazione che illustri, sotto il profilo giuridico ed economico, l’operazione, descrivendone le condizioni, evidenziando le ragioni e gli obiettivi imprenditoriali che la giustificano, lo specifico interesse che l’operazione presenta per la societa’, i rischi che essa comporta per la liquidita’ e la solvibilita’ della societa’ ed indicando il prezzo al quale il terzo acquisira’ le azioni. Nella relazione gli amministratori attestano altresi’ che l’operazione ha luogo a condizioni di mercato, in particolare per quanto riguarda le garanzie prestate e il tasso di interesse praticato per il rimborso del finanziamento, e che il merito di credito della controparte e’ stato debitamente valutato. La relazione e’ depositata presso la sede della societa’ durante i trenta giorni che precedono l’assemblea. Il verbale dell’assemblea, corredato dalla relazione degli amministratori, e’ depositato entro trenta giorni per l’iscrizione nel registro delle imprese.

In deroga all’articolo 2357-ter, quando le somme o le garanzie fornite ai sensi del presente articolo sono utilizzate per l’acquisto di azioni detenute dalla societa’ ai sensi dell’articolo 2357 e 2357-bis l’assemblea straordinaria autorizza gli amministratori a disporre di tali azioni con la delibera di cui al secondo comma. Il prezzo di acquisto delle azioni e’ determinato secondo i criteri di cui all’articolo 2437-ter, secondo comma. Nel caso di azioni negoziate in un mercato regolamentato il prezzo di acquisto e’ pari almeno al prezzo medio ponderato al quale le azioni sono state negoziate nei sei mesi che precedono la pubblicazione dell’avviso di convocazione dell’assemblea.

Qualora la societa’ accordi prestiti o fornisca garanzie per l’acquisto o la sottoscrizione delle azioni proprie a singoli amministratori della societa’ o della controllante o alla stessa controllante ovvero a terzi che agiscono in nome proprio e per conto dei predetti soggetti, la relazione di cui al terzo comma attesta altresi’ che l’operazione realizza al meglio l’interesse della societa’.

L’importo complessivo delle somme impiegate e delle garanzie fornite ai sensi del presente articolo non puo’ eccedere il limite degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio regolarmente approvato, tenuto conto anche dell’eventuale acquisto di proprie azioni ai sensi dell’articolo 2357. Una riserva indisponibile pari all’importo complessivo delle somme impiegate e delle garanzie fornite e’ iscritta al passivo del bilancio.

La societa’ non puo’, neppure per tramite di societa’ fiduciaria, o per interposta persona, accettare azioni proprie in garanzia.

Salvo quanto previsto dal comma sesto, le disposizioni del presente articolo non si applicano alle operazioni effettuate per favorire l’acquisto di azioni da parte di dipendenti della societa’ o di quelli di societa’ controllanti o controllate.

Resta salvo quanto previsto dagli articoli 2391-bis e 2501-bis.))

Art. 2359.

(Societa’ controllate e societa’ collegate).

Sono considerate societa’ controllate:

1) le societa’ in cui un’altra societa’ dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria;

2) le societa’ in cui un’altra societa’ dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria;

3) le societa’ che sono sotto influenza dominante di un’altra societa’ in virtu’ di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell’applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a societa’ controllate, a societa’ fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

Sono considerate collegate le societa’ sulle quali un’altra societa’ esercita un’influenza notevole. L’influenza si presume quando nell’assemblea ordinaria puo’ essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la societa’ ha azioni quotate ((in mercati regolamentati)).

Art. 2359-bis.

(Acquisto di azioni o quote da parte di societa’ controllate).

La societa’ controllata non puo’ acquistare azioni o quote della societa’ controllante se non nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio regolarmente approvato. Possono essere acquistate soltanto azioni interamente liberate.

L’acquisto deve essere autorizzato dall’assemblea a norma del secondo comma dell’articolo 2357.

((In nessun caso il valore nominale delle azioni acquistate a norma dei commi primo e secondo puo’ eccedere la quinta parte del capitale della societa’ controllante qualora questa sia una societa’ che faccia ricorso al mercato del capitale di rischio, tenendosi conto a tal fine delle azioni possedute dalla medesima societa’ controllante o dalle societa’ da essa controllate.))

Una riserva indisponibile, pari all’importo delle azioni o quote della societa’ controllante iscritto all’attivo del bilancio deve essere costituita e mantenuta finche’ le azioni o quote non siano trasferite.

La societa’ controllata da altra societa’ non puo’ esercitare il diritto di voto nelle assemblee di questa.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche agli acquisti fatti per il tramite di societa’ fiduciaria o per interposta persona.

Art. 2359-ter

(( (Alienazione o annullamento delle azioni o quote della societa’ controllante). ))

((Le azioni o quote acquistate in violazione dell’articolo 2359-bis devono essere alienate secondo modalita’ da determinarsi dall’assemblea entro un anno dal loro acquisto.

In mancanza, la societa’ controllante deve procedere senza indugio al loro annullamento e alla corrispondente riduzione del capitale, con rimborso secondo i criteri indicati dagli articoli 2437-ter e 2437-quater. Qualora l’assemblea non provveda, gli amministratori e i sindaci devono chiedere che la riduzione sia disposta dal tribunale secondo il procedimento previsto dall’articolo 2446, secondo comma.))

Art. 2359-quater

(( (Casi speciali di acquisto o di possesso di azioni o quote della societa’ controllante). ))

((Le limitazioni dell’articolo 2359-bis non si applicano quando l’acquisto avvenga ai sensi dei numeri 2, 3 e 4 del primo comma dell’articolo 2357-bis.

Le azioni o quote cosi’ acquistate, che superino il limite stabilito dal terzo comma dell’articolo 2359-bis, devono tuttavia essere alienate, secondo modalita’ da determinarsi dall’assemblea, entro tre anni dall’acquisto. Si applica il secondo comma dell’articolo 2359-ter.

Se il limite indicato dal terzo comma dell’articolo 2359-bis e’ superato per effetto di circostanze sopravvenute, la societa’ controllante, entro tre anni dal momento in cui si e’ verificata la circostanza che ha determinato il superamento del limite, deve procedere all’annullamento delle azioni o quote in misura proporzionale a quelle possedute da ciascuna societa’, con conseguente riduzione del capitale e con rimborso alle societa’ controllate secondo i criteri indicati dagli articoli 2437-ter e 2437-quater. Qualora l’assemblea non provveda, gli amministratori e i sindaci devono chiedere che la riduzione sia disposta dal tribunale secondo il procedimento previsto dall’articolo 2446, secondo comma.))

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AGGIORNAMENTO (97)

Il D.Lgs. 2 maggio 1994, n. 315 ha disposto (con l’art. 11, comma 1) che "Il terzo comma dell’art. 2359-quater si applica anche nel caso in cui le azioni o quote possedute dalle societa’ controllate, alla data di entrata in vigore del presente decreto, eccedano i limiti indicati dal terzo comma dell’art. 2359-bis del codice civile. Il termine di tre anni decorre dalla suddetta data".

Art. 2359-quinquies

(( (Sottoscrizione di azioni o quote della societa’ controllante). ))

((La societa’ controllata non puo’ sottoscrivere azioni o quote della societa’ controllante.

Le azioni o quote sottoscritte in violazione del comma precedente si intendono sottoscritte e devono essere liberate dagli amministratori, che non dimostrino di essere esenti da colpa.

Chiunque abbia sottoscritto in nome proprio, ma per conto della societa’ controllata, azioni o quote della societa’ controllante e’ considerato a tutti gli effetti sottoscrittore per conto proprio. Della liberazione delle azioni o quote rispondono solidalmente gli amministratori della societa’ controllata che non dimostrino di essere esenti da colpa.))

Art. 2360.

(( (Divieto di sottoscrizione reciproca di azioni). ))

((E’ vietato alle societa’ di costituire o di aumentare il capitale mediante sottoscrizione reciproca di azioni, anche per tramite di societa’ fiduciaria o per interposta persona.))

Art. 2361.

(( (Partecipazioni). ))

((L’assunzione di partecipazioni in altre imprese, anche se prevista genericamente nello statuto, non e’ consentita, se per la misura e per l’oggetto della partecipazione ne risulta sostanzialmente modificato l’oggetto sociale determinato dallo statuto.

L’assunzione di partecipazioni in altre imprese comportante una responsabilita’ illimitata per le obbligazioni delle medesime deve essere deliberata dall’assemblea; di tali partecipazioni gli amministratori danno specifica informazione nella nota integrativa del bilancio.))

Art. 2362.

(Unico azionista).

Quando le azioni risultano appartenere ad una sola persona o muta la persona dell’unico socio, gli amministratori devono depositare per l’iscrizione del registro delle imprese una dichiarazione contenente l’indicazione del cognome e nome o della denominazione, della data e del luogo di nascita o ((lo Stato)) di costituzione, del domicilio o della sede e cittadinanza dell’unico socio.

Quando si costituisce o ricostituisce la pluralita’ dei soci, gli amministratori ne devono depositare apposita dichiarazione per l’iscrizione nel registro delle imprese.

L’unico socio o colui che cessa di essere tale puo’ provvedere alla pubblicita’ prevista nei commi precedenti.

Le dichiarazioni degli amministratori previste dai precedenti commi devono essere depositate entro trenta giorni dall’iscrizione nel libro dei soci e devono indicare la data di iscrizione.

I contratti della societa’ con l’unico socio o le operazioni a favore dell’unico socio sono opponibili ai creditori della societa’ solo se risultano dal libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione o da atto scritto avente data certa anteriore al pignoramento.

Sezione VI
((Dell’assemblea))

Art. 2363.

(( (Luogo di convocazione dell’assemblea). ))

((L’assemblea e’ convocata nel comune dove ha sede la societa’, se lo statuto non dispone diversamente.

L’assemblea e’ ordinaria o straordinaria.))

Art. 2364.

(Assemblea ordinaria nelle societa’ prive di consiglio di sorveglianza).

Nelle societa’ prive di consiglio di sorveglianza, l’assemblea ordinaria:

1) approva il bilancio;

2) nomina e revoca gli amministratori; nomina i sindaci e il presidente del collegio sindacale e, quando previsto, il soggetto ((incaricato di effettuare la revisione legale dei conti));

3) determina il compenso degli amministratori e dei sindaci, se non e’ stabilito dallo statuto;

4) delibera sulla responsabilita’ degli amministratori e dei sindaci;

5) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell’assemblea, nonche’ sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento di atti degli amministratori, ferma in ogni caso la responsabilita’ di questi per gli atti compiuti;

6) approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari.

L’assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l’anno, entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale. Lo statuto puo’ prevedere un maggior termine, comunque non superiore a centottanta giorni, nel caso di societa’ tenute alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della societa’; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall’articolo 2428 le ragioni della dilazione.

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AGGIORNAMENTO (4)

Il D.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449 ha disposto (con l’art. 55, commi 1 e 2) che "L’esercizio sociale delle imprese private di assicurazione regolate dal presente testo unico ha inizio il 1 gennaio e finisce il 31 dicembre di ogni anno.

In deroga all’art. 2364 del codice civile, il termine entro il quale dette imprese debbono approvare il loro bilancio e’ fissato al 30 giugno dell’anno successivo a quello cui si riferisce il bilancio stesso. Per le imprese che esercitano la riassicurazione detto termine puo’ essere protratto fino al 30 novembre dal Ministero della industria e del commercio su domanda delle societa’ interessate".

Art. 2364-bis

(Assemblea ordinaria nelle societa’ con consiglio di sorveglianza).

Nelle societa’ ove e’ previsto il consiglio di sorveglianza, l’assemblea ordinaria:

1) nomina e revoca i consiglieri di sorveglianza;

2) determina il compenso ad essi spettante, se non e’ stabilito nello statuto;

3) delibera sulla responsabilita’ dei consiglieri di sorveglianza;

4) delibera sulla distribuzione degli utili;

5) nomina ((il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti)).

Si applica il secondo comma dell’articolo 2364.

Art. 2365.

(( (Assemblea straordinaria). ))

((L’assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

Fermo quanto disposto dagli articoli 2420-ter e 2443, lo statuto puo’ attribuire alla competenza dell’organo amministrativo o del consiglio di sorveglianza o del consiglio di gestione le deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis, l’istituzione o la soppressione di sedi secondarie, la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della societa’, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale. Si applica in ogni caso l’articolo 2436.))

Art. 2366.

(Formalita’ per la convocazione).

((L’assemblea e’ convocata dall’amministratore unico, dal consiglio di amministrazione)) o dal consiglio di gestione mediante avviso contenente l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.((207))

L’avviso deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno un quotidiano indicato nello statuto almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’assemblea. Se i quotidiani indicati nello statuto hanno cessato le pubblicazioni, l’avviso deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Per le societa’ ((…)) che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, le modalita’ di pubblicazione dell’avviso sono definite dalle leggi speciali.((207))

Lo statuto delle societa’ che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio puo’, in deroga al comma precedente, consentire la convocazione mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell’avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell’assemblea.

In mancanza delle formalita’ previste per la convocazione, l’assemblea si reputa regolarmente costituita, quando e’ rappresentato l’intero capitale sociale e partecipa all’assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti puo’ opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Nell’ipotesi di cui al comma precedente, dovra’ essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

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AGGIORNAMENTO (207)

Il D.Lgs. 18 giugno 2012, n. 91 ha disposto (con l’art. 5, comma 1) che "Le disposizioni recate dall’articolo 1 e dall’articolo 2, limitatamente al comma 7, e dall’articolo 3, limitatamente ai commi 1, 2, 9, 10 e 11 si applicano alle assemblee il cui avviso di convocazione sia pubblicato dopo il 1° gennaio 2013."

Art. 2367.

(Convocazione su richiesta di soci).

Gli amministratori o il consiglio di gestione devono convocare senza ritardo l’assemblea, quando ne e’ fatta domanda da tanti soci che rappresentino ((almeno il ventesimo del capitale sociale nelle societa’ che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e il decimo del capitale sociale nelle altre)) o la minore percentuale prevista nello statuto, e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare.

Se gli amministratori o il consiglio di gestione, oppure in loro vece i sindaci o il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione, non provvedono, il tribunale, sentiti i componenti degli organi amministrativi e di controllo, ove il rifiuto di provvedere risulti ingiustificato, ordina con decreto la convocazione dell’assemblea, designando la persona che deve presiederla.

La convocazione su richiesta di soci non e’ ammessa per argomenti sui quali l’assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Art. 2368.

(Costituzione dell’assemblea e validita’ delle deliberazioni).

L’assemblea ordinaria e’ regolarmente costituita ((quando e’ rappresentata)) almeno la meta’ del capitale sociale, escluse dal computo le azioni prive del diritto di voto nell’assemblea medesima. Essa delibera a maggioranza assoluta, salvo che lo statuto richieda una maggioranza piu’ elevata. Per la nomina alle cariche sociali lo statuto puo’ stabilire norme particolari.

L’assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di ((…)) piu’ della meta’ del capitale sociale, se lo statuto non richiede una maggioranza piu’ elevata. Nelle societa’ che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio l’assemblea straordinaria e’ regolarmente costituita ((quando e’ rappresentata)) almeno la meta’ del capitale sociale o la maggiore percentuale prevista dallo statuto e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.

Salvo diversa disposizione di legge le azioni per le quali non puo’ essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell’assemblea. Le medesime azioni e quelle per le quali il diritto di voto non e’ stato esercitato a seguito della dichiarazione del ((soggetto al quale spetta il diritto di voto)) di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l’approvazione della deliberazione.

Art. 2369.

(Seconda convocazione e convocazioni successive).

Se all’assemblea non e’ complessivamente rappresentata la parte di capitale richiesta dall’articolo precedente, l’assemblea deve essere nuovamente convocata. ((Salvo che lo statuto disponga diversamente, le assemblee delle societa’, diverse dalle societa’ cooperative, che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, si tengono in unica convocazione alla quale si applicano, per l’assemblea ordinaria, le maggioranze indicate dal terzo e quarto comma, nonche’ dell’articolo 2368, primo comma, secondo periodo, e per l’assemblea straordinaria, le maggioranze previste dal settimo comma del presente articolo.))((Restano salve le disposizioni di legge o dello statuto che richiedono maggioranze piu’ elevate per l’approvazione di talune deliberazioni.))((207))

Nell’avviso di convocazione dell’assemblea puo’ essere fissato il giorno per la seconda convocazione. Questa non puo’ aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Se il giorno per la seconda convocazione non e’ indicato nell’avviso, l’assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima, e il termine stabilito dal secondo comma dell’articolo 2366 e’ ridotto ad otto giorni.

In seconda convocazione l’assemblea ordinaria delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia la parte di capitale rappresentata, e l’assemblea straordinaria e’ regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.

Lo statuto puo’ richiedere maggioranze piu’ elevate, tranne che per l’approvazione del bilancio e per la nomina e la revoca delle cariche sociali.

Nelle societa’ che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e’ necessario, anche in seconda convocazione, il voto favorevole di piu’ di un terzo del capitale sociale per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell’oggetto sociale, la trasformazione della societa’, lo scioglimento anticipato, la proroga della societa’, la revoca dello stato di liquidazione, il trasferimento della sede sociale all’estero e l’emissione delle azioni di cui al secondo comma dell’articolo 2351.

Lo statuto puo’ prevedere eventuali ulteriori convocazioni dell’assemblea, alle quali si applicano le disposizioni del terzo, quarto e quinto comma.

Nelle societa’ che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio l’assemblea straordinaria e’ costituita, nelle convocazioni successive alla seconda, quando e’ rappresentato almeno un quinto del capitale sociale, salvo che lo statuto richieda una quota di capitale piu’ elevata, e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.

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AGGIORNAMENTO (207)

Il D.Lgs. 18 giugno 2012, n. 91 ha disposto (con l’art. 5, comma 1) che "Le disposizioni recate dall’articolo 1 e dall’articolo 2, limitatamente al comma 7, e dall’articolo 3, limitatamente ai commi 1, 2, 9, 10 e 11 si applicano alle assemblee il cui avviso di convocazione sia pubblicato dopo il 1° gennaio 2013."

Art. 2369-bis.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58((141))

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AGGIORNAMENTO (141)

Il D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, disponendo (con l’art. 1, comma 1) la sostituzione del Libro V, Titolo V, Capo V, non ha piu’ previsto il presente articolo.

Art. 2370.

(( (Diritto d’intervento all’assemblea ed esercizio del voto) ))

((Possono intervenire all’assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto.

Lo statuto delle societa’ le cui azioni non sono ammesse alla gestione accentrata, puo’ richiedere il preventivo deposito delle azioni presso la sede sociale o presso le banche indicate nell’avviso di convocazione, fissando il termine entro il quale debbono essere depositate ed eventualmente prevedendo che non possano essere ritirate prima che l’assemblea abbia avuto luogo. Qualora le azioni emesse dalle societa’ indicate al primo periodo siano diffuse fra il pubblico in misura rilevante il termine non puo’ essere superiore a due giorni non festivi.

Se le azioni sono nominative, le societa’ di cui al secondo comma provvedono all’iscrizione nel libro dei soci di coloro che hanno partecipato all’assemblea o che hanno effettuato il deposito.

Lo statuto puo’ consentire l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica. Chi esprime il voto per corrispondenza o in via elettronica si considera intervenuto all’assemblea. Resta fermo quanto previsto dalle leggi speciali in materia di legittimazione all’intervento e all’esercizio del diritto di voto nell’assemblea nonche’ in materia di aggiornamento del libro soci nelle societa’ con azioni ammesse alla gestione accentrata.))

Art. 2371.

(( (Presidenza dell’assemblea). ))

((L’assemblea e’ presieduta dalla persona indicata nello statuto o, in mancanza, da quella eletta con il voto della maggioranza dei presenti. Il presidente e’ assistito da un segretario designato nello stesso modo. Il presidente dell’assemblea verifica la regolarita’ della costituzione, accerta l’identita’ e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

L’assistenza del segretario non e’ necessaria quando il verbale dell’assemblea e’ redatto da un notaio.))

Art. 2372.

(Rappresentanza nell’assemblea).

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare nell’assemblea salvo che, nelle societa’ che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e nelle societa’ cooperative, lo statuto disponga diversamente. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla societa’.

Nelle societa’ che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio la rappresentanza puo’ essere conferita solo per singole assemblee, con effetto anche per le successive convocazioni, salvo che si tratti di procura generale o di procura conferita da una societa’, associazione, fondazione o altro ente collettivo o istituzione ad un proprio dipendente.((207))

La delega non puo’ essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed e’ sempre revocabile nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante puo’ farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

Se la rappresentanza e’ conferita ad una societa’, associazione, fondazione od altro ente collettivo o istituzione, questi possono delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore.

La rappresentanza non puo’ essere conferita ne’ ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della societa’, ne’ alle societa’ da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

La stessa persona non puo’ rappresentare in assemblea piu’ di venti soci o, se si tratta di societa’ previste nel secondo comma di questo articolo, piu’ di cinquanta soci se la societa’ ha capitale non superiore a cinque milioni di euro, piu’ di cento soci se la societa’ ha capitale superiore a cinque milioni di euro e non superiore a venticinque milioni di euro, e piu’ di duecento soci se la societa’ ha capitale superiore a venticinque milioni di euro.

Le disposizioni del quinto e del sesto comma di questo articolo si applicano anche nel caso di girata delle azioni per procura.

Le disposizioni del quinto e del sesto comma non si applicano alle societa’ con azioni quotate nei mercati regolamentati diverse dalle societa’ cooperative. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 2539.

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AGGIORNAMENTO (112)

Il D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ha disposto (con l’art. 210, comma 1) che "Nell’articolo 2372, quarto comma, del codice civile sono soppresse le parole: "ne’ ad aziende ed istituti di credito"."

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AGGIORNAMENTO (207)

Il D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal D.Lgs. 18 giugno 2012, n. 91 ha disposto (con l’art. 135-nonies, comma 8) che "In deroga all’articolo 2372, secondo comma, del codice civile, le Sgr, le Sicav, le societa’ di gestione armonizzate, nonche’ i soggetti extracomunitari che svolgono attivita’ di gestione collettiva del risparmio, possono conferire la rappresentanza per piu’ assemblee."

Art. 2373.

(Conflitto d’interessi).

La deliberazione approvata con il voto determinante ((di coloro)) che abbiano, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della societa’ e’ impugnabile a norma dell’articolo 2377 qualora possa recarle danno.

Gli amministratori non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilita’. I componenti del consiglio di gestione non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la nomina, la revoca o la responsabilita’ dei consiglieri di sorveglianza.

Art. 2374.

(( (Rinvio dell’assemblea). ))

((I soci intervenuti che riuniscono un terzo del capitale rappresentato nell’assemblea, se dichiarano di non essere sufficientemente informati sugli oggetti posti in deliberazione, possono chiedere che l’assemblea sia rinviata a non oltre cinque giorni.

Questo diritto non puo’ esercitarsi che una sola volta per lo stesso oggetto.))

Art. 2375.

(( (Verbale delle deliberazioni dell’assemblea). ))

((Le deliberazioni dell’assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell’assemblea e, anche in allegato, l’identita’ dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresi’ indicare le modalita’ e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l’identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all’ordine del giorno.

Il verbale dell’assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio.

Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.))

Art. 2376.

(Assemblee speciali).

Se esistono diverse categorie di azioni o strumenti finanziari che conferiscono diritti amministrativi, le deliberazioni dell’assemblea, che pregiudicano i diritti di una di esse, devono essere approvate anche dall’assemblea speciale degli appartenenti alla categoria interessata.

Alle assemblee speciali si applicano le disposizioni relative alle assemblee straordinarie.

((Quando le azioni o gli strumenti finanziari sono ammessi al sistema di gestione accentrata la legittimazione all’intervento e al voto nella relativa assemblea e’ disciplinata dalle leggi speciali.))((207))

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AGGIORNAMENTO (207)

Il D.Lgs. 18 giugno 2012, n. 91 ha disposto (con l’art. 5, comma 1) che "Le disposizioni recate dall’articolo 1 e dall’articolo 2, limitatamente al comma 7, e dall’articolo 3, limitatamente ai commi 1, 2, 9, 10 e 11 si applicano alle assemblee il cui avviso di convocazione sia pubblicato dopo il 1° gennaio 2013."

Art. 2377.

(Annullabilita’ delle deliberazioni).

((Le deliberazioni dell’assemblea, prese in conformita’ della legge e dell’atto sostitutivo, vincolano tutti i soci, ancorche’ non intervenuti o dissenzienti)).

Le deliberazioni che non sono prese in conformita’ della legge o dello statuto possono essere impugnate dai soci assenti, dissenzienti od astenuti, dagli amministratori, dal consiglio di sorveglianza e dal collegio sindacale.

L’impugnazione puo’ essere proposta dai soci quando possiedono tante azioni aventi diritto di voto con riferimento alla deliberazione che rappresentino, anche congiuntamente, l’uno per mille del capitale sociale nelle societa’ che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e il cinque per cento nelle altre; lo statuto puo’ ridurre o escludere questo requisito. Per l’impugnazione delle deliberazioni delle assemblee speciali queste percentuali sono riferite al capitale rappresentato dalle azioni della categoria.

I soci che non rappresentano la parte di capitale indicata nel comma precedente e quelli che, in quanto privi di voto, non sono legittimati a proporre l’impugnativa hanno diritto al risarcimento del danno loro cagionato dalla non conformita’ della deliberazione alla legge o allo statuto.

La deliberazione non puo’ essere annullata:

1) per la partecipazione all’assemblea di persone non legittimate, salvo che tale partecipazione sia stata determinante ai fini della regolare costituzione dell’assemblea a norma degli articoli 2368 e 2369;

2) per l’invalidita’ di singoli voti o per il loro errato conteggio, salvo che il voto invalido o l’errore di conteggio siano stati determinanti ai fini del raggiungimento della maggioranza richiesta;

3) per l’incompletezza o l’inesattezza del verbale, salvo che impediscano l’accertamento del contenuto, degli effetti e della validita’ della deliberazione.

L’impugnazione o la domanda di risarcimento del danno sono proposte nel termine di novanta giorni dalla data della deliberazione, ovvero, se questa e’ soggetta ad iscrizione nel registro delle imprese, entro novanta giorni dall’iscrizione o, se e’ soggetta solo a deposito presso l’ufficio del registro delle imprese, entro novanta giorni dalla data di questo.

L’annullamento della deliberazione ha effetto rispetto a tutti i soci ed obbliga gli amministratori, il consiglio di sorveglianza e il consiglio di gestione a prendere i conseguenti provvedimenti sotto la propria responsabilita’. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione.

L’annullamento della deliberazione non puo’ aver luogo, se la deliberazione impugnata e’ sostituita con altra presa in conformita’ della legge e dello statuto. In tal caso il giudice provvede sulle spese di lite, ponendole di norma a carico della societa’, e sul risarcimento dell’eventuale danno.

Restano salvi i diritti acquisiti dai terzi sulla base della deliberazione sostituita.

Art. 2378.

(Procedimento d’impugnazione).

L’impugnazione e’ proposta con atto di citazione davanti al tribunale del luogo dove la societa’ ha sede.

Il socio o i soci opponenti devono dimostrarsi possessori al tempo dell’impugnazione del numero delle azioni previsto dal ((terzo comma)) dell’articolo 2377. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 111 del codice di procedura civile, qualora nel corso del processo venga meno a seguito di trasferimenti per atto tra vivi il richiesto numero delle azioni, il giudice, previa se del caso revoca del provvedimento di sospensione dell’esecuzione della deliberazione, non puo’ pronunciare l’annullamento e provvede sul risarcimento dell’eventuale danno, ove richiesto.

Con ricorso depositato contestualmente al deposito, anche in copia, della citazione, l’impugnante puo’ chiedere la sospensione dell’esecuzione della deliberazione. In caso di eccezionale e motivata urgenza, il presidente del tribunale, omessa la convocazione della societa’ convenuta, provvede sull’istanza con decreto motivato, che deve altresi’ contenere la designazione del giudice per la trattazione della causa di merito e la fissazione, davanti al giudice designato, entro quindici giorni, dell’udienza per la conferma, modifica o revoca dei provvedimenti emanati con il decreto, nonche’ la fissazione del termine per la notificazione alla controparte del ricorso e del decreto.

Il giudice designato per la trattazione della causa di merito, sentiti gli amministratori e sindaci, provvede valutando comparativamente il pregiudizio che subirebbe il ricorrente dalla esecuzione e quello che subirebbe la societa’ dalla sospensione dell’esecuzione della deliberazione; puo’ disporre in ogni momento che i soci opponenti prestino idonea garanzia per l’eventuale risarcimento dei danni. All’udienza, il giudice, ove lo ritenga utile, esperisce il tentativo di conciliazione eventualmente suggerendo le modificazioni da apportare alla deliberazione impugnata e, ove la soluzione appaia realizzabile, rinvia adeguatamente l’udienza.

Tutte le impugnazioni relative alla medesima deliberazione, anche se separatamente proposte ed ivi comprese le domande proposte ai sensi del ((quarto comma)) dell’articolo 2377, devono essere istruite congiuntamente e decise con unica sentenza. Salvo quanto disposto dal quarto comma del presente articolo, la trattazione della causa di merito ha inizio trascorso il termine stabilito nel ((sesto comma)) dell’articolo 2377.

((I dispositivi del provvedimento di sospensione e della sentenza che decide sull’impugnazione devono essere iscritti, a cura degli amministratori, nel registro delle imprese)).

Art. 2379.

(Nullita’ delle deliberazioni).

Nei casi di mancata convocazione dell’assemblea, di mancanza del verbale e di impossibilita’ o illiceita’ dell’oggetto la deliberazione puo’ essere impugnata da chiunque vi abbia interesse entro tre anni dalla sua iscrizione o deposito nel registro delle imprese, se la deliberazione vi e’ soggetta, o dalla trascrizione nel libro delle adunanze dell’assemblea, se la deliberazione non e’ soggetta ne’ a iscrizione ne’ a deposito. Possono essere impugnate senza limiti di tempo le deliberazioni che modificano l’oggetto sociale prevedendo attivita’ illecite o impossibili.

Nei casi e nei termini previsti dal precedente comma l’invalidita’ puo’ essere rilevata d’ufficio dal giudice.

Ai fini di quanto previsto dal primo comma la convocazione non si considera mancante nel caso d’irregolarita’ dell’avviso, se questo proviene da un componente dell’organo di amministrazione o di controllo della societa’ ed e’ idoneo a consentire a coloro che hanno diritto di intervenire di essere ((preventivamente)) avvertiti della convocazione e della data dell’assemblea. Il verbale non si considera mancante se contiene la data della deliberazione e il suo oggetto ed e’ sottoscritto dal presidente dell’assemblea, o dal presidente del consiglio d’amministrazione o del consiglio di sorveglianza e dal segretario o dal notaio.

Si applicano, in quanto compatibili, il ((settimo e ottavo comma)) dell’articolo 2377.

Art. 2379-bis.

(( (Sanatoria della nullita’). ))

((L’impugnazione della deliberazione invalida per mancata convocazione non puo’ essere esercitata da chi anche successivamente abbia dichiarato il suo assenso allo svolgimento dell’assemblea.

L’invalidita’ della deliberazione per mancanza del verbale puo’ essere sanata mediante verbalizzazione eseguita prima dell’assemblea successiva. La deliberazione ha effetto dalla data in cui e’ stata presa, salvi i diritti dei terzi che in buona fede ignoravano la deliberazione.))

Art. 2379-ter.

(( (Invalidita’ delle deliberazioni di aumento o di riduzione del capitale e della emissione di obbligazioni). ))

((Nei casi previsti dall’articolo 2379 l’impugnativa dell’aumento di capitale, della riduzione del capitale ai sensi dell’articolo 2445 o della emissione di obbligazioni non puo’ essere proposta dopo che siano trascorsi centottanta giorni dall’iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese o, nel caso di mancata convocazione, novanta giorni dall’approvazione del bilancio dell’esercizio nel corso del quale la deliberazione e’ stata anche parzialmente eseguita.

Nelle societa’ che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio l’invalidita’ della deliberazione di aumento del capitale non puo’ essere pronunciata dopo che a norma dell’articolo 2444 sia stata iscritta nel registro delle imprese l’attestazione che l’aumento e’ stato anche parzialmente eseguito; l’invalidita’ della deliberazione di riduzione del capitale ai sensi dell’articolo 2445 o della deliberazione di emissione delle obbligazioni non puo’ essere pronunciata dopo che la deliberazione sia stata anche parzialmente eseguita.

Resta salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente spettante ai soci e ai terzi.))

((Sezione VI-bis))
((Dell’amministrazione e del controllo))
((§ 1
Disposizioni generali.))

Art. 2380.

(( (Sistemi di amministrazione e di controllo). ))

((Se lo statuto non dispone diversamente, l’amministrazione e il controllo della societa’ sono regolati dai successivi paragrafi 2, 3 e 4.

Lo statuto puo’ adottare per l’amministrazione e per il controllo della societa’ il sistema di cui al paragrafo 5, oppure quello di cui al paragrafo 6; salvo che la deliberazione disponga altrimenti, la variazione di sistema ha effetto alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio successivo.

Salvo che sia diversamente stabilito, le disposizioni che fanno riferimento agli amministratori si applicano a seconda dei casi al consiglio di amministrazione o al consiglio di gestione. ))

§ 2
Degli amministratori

Art. 2380-bis.

(( (Amministrazione della societa’). ))

((La gestione dell’impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale.

L’amministrazione della societa’ puo’ essere affidata anche a non soci.

Quando l’amministrazione e’ affidata a piu’ persone, queste costituiscono il consiglio di amministrazione.

Se lo statuto non stabilisce il numero degli amministratori, ma ne indica solamente un numero massimo e minimo, la determinazione spetta all’assemblea.

Il consiglio di amministrazione sceglie tra i suoi componenti il presidente, se questi non e’ nominato dall’assemblea.))

Art. 2381.

(Presidente, comitato esecutivo e amministratori delegati).

Salvo diversa previsione dello statuto, il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l’ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinche’ adeguate informazioni sulle materie iscritte all’ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

Se lo statuto o l’assemblea lo consentono, il consiglio di amministrazione puo’ delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, o ad uno o piu’ dei suoi componenti.

Il consiglio di amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalita’ di esercizio della delega; puo’ sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a se’ operazioni rientranti nella delega. Sulla base delle informazioni ricevute valuta l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della societa’; quando elaborati, esamina i piani strategici, industriali e finanziari della societa’; valuta, sulla base della relazione degli organi delegati, il generale andamento della gestione.

Non possono essere delegate le attribuzioni indicate negli articoli 2420-ter, 2423, 2443, 2446, 2447, 2501-ter e 2506-bis.

Gli organi delegati curano che l’assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa e riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, con la periodicita’ fissata dallo statuto e in ogni caso almeno ogni ((sei mesi)), sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonche’ sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla societa’ e dalle sue controllate.

Gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato; ciascun amministratore puo’ chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della societa’.

Art. 2382.

(( (Cause di ineleggibilita’ e di decadenza).))

((Non puo’ essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi e’ stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacita’ ad esercitare uffici direttivi.))

Art. 2383.

(( (Nomina e revoca degli amministratori).))

((La nomina degli amministratori spetta all’assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori, che sono nominati nell’atto costitutivo, e salvo il disposto degli articoli 2351, 2449 e 2450.

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, e scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili, salvo diversa disposizione dello statuto, e sono revocabili dall’assemblea in qualunque tempo, anche se nominati nell’atto costitutivo, salvo il diritto dell’amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.

Entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina gli amministratori devono chiederne l’iscrizione nel registro delle imprese indicando per ciascuno di essi il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonche’ a quali tra essi e’ attribuita la rappresentanza della societa’, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Le cause di nullita’ o di annullabilita’ della nomina degli amministratori che hanno la rappresentanza della societa’ non sono opponibili ai terzi dopo l’adempimento della pubblicita’ di cui al quarto comma, salvo che la societa’ provi che i terzi ne erano a conoscenza.))

Art. 2384.

(( (Poteri di rappresentanza).))

((Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori dallo statuto o dalla deliberazione di nomina e’ generale.

Le limitazioni ai poteri degli amministratori che risultano dallo statuto o da una decisione degli organi competenti non sono opponibili ai terzi, anche se pubblicate, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della societa’.))

Art. 2384-bis.

((ARTICOLO NON PIU’ PREVISTO A SEGUITO DELLA SOSTITUZIONE DEL LIBRO

V, TITOLO V, CAPO V, DISPOSTA DAL D.LGS. 17 GENNAIO 2003, N. 6))

Art. 2385.

(( (Cessazione degli amministratori).))

((L’amministratore che rinunzia all’ufficio deve darne comunicazione scritta al consiglio d’amministrazione e al presidente del collegio sindacale. La rinunzia ha effetto immediato, se rimane in carica la maggioranza del consiglio di amministrazione, o, in caso contrario, dal momento in cui la maggioranza del consiglio si e’ ricostituita in seguito all’accettazione dei nuovi amministratori.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il consiglio di amministrazione e’ stato ricostituito.

La cessazione degli amministratori dall’ufficio per qualsiasi causa deve essere iscritta entro trenta giorni nel registro delle imprese a cura del collegio sindacale.))

Art. 2386.

(( (Sostituzione degli amministratori).))

((Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o piu’ amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purche’ la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall’assemblea. Gli amministratori cosi’ nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall’assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l’assemblea perche’ provveda alla sostituzione dei mancanti.

Salvo diversa disposizione dello statuto o dell’assemblea, gli amministratori nominati ai sensi del comma precedente scadono insieme con quelli in carica all’atto della loro nomina.

Se particolari disposizioni dello statuto prevedono che a seguito della cessazione di taluni amministratori cessi l’intero consiglio, l’assemblea per la nomina del nuovo consiglio e’ convocata d’urgenza dagli amministratori rimasti in carica; lo statuto puo’ tuttavia prevedere l’applicazione in tal caso di quanto disposto nel successivo comma.

Se vengono a cessare l’amministratore unico o tutti gli amministratori, l’assemblea per la nomina dell’amministratore o dell’intero consiglio deve essere convocata d’urgenza dal collegio sindacale, il quale puo’ compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.))

Art. 2387.

(( (Requisiti di onorabilita’, professionalita’ e indipendenza).))

((Lo statuto puo’ subordinare l’assunzione della carica di amministratore al possesso di speciali requisiti di onorabilita’, professionalita’ ed indipendenza, anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di categoria o da societa’ di gestione di mercati regolamentati. Si applica in tal caso l’articolo 2382.

Resta salvo quanto previsto da leggi speciali in relazione all’esercizio di particolari attivita’.))

Art. 2388.

(( (Validita’ delle deliberazioni del consiglio).))

((Per la validita’ delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e’ necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica, quando lo statuto non richiede un maggior numero di presenti. Lo statuto puo’ prevedere che la presenza alle riunioni del consiglio avvenga anche mediante mezzi di telecomunicazione.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo diversa disposizione dello statuto.

Il voto non puo’ essere dato per rappresentanza.

Le deliberazioni che non sono prese in conformita’ della legge o dello statuto possono essere impugnate solo dal collegio sindacale e dagli amministratori assenti o dissenzienti entro novanta giorni dalla data della deliberazione; si applica in quanto compatibile l’articolo 2378. Possono essere altresi’ impugnate dai soci le deliberazioni lesive dei loro diritti; si applicano in tal caso, in quanto compatibili, gli articoli 2377 e 2378

In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione delle deliberazioni.))

Art. 2389.

(( (Compensi degli amministratori).))

((I compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo sono stabiliti all’atto della nomina o dall’assemblea.

Essi possono essere costituiti in tutto o in parte da partecipazioni agli utili o dall’attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura emissione.

La rimunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformita’ dello statuto e’ stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale. Se lo statuto lo prevede, l’assemblea puo’ determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.))

Art. 2390.

(( (Divieto di concorrenza).))

((Gli amministratori non possono assumere la qualita’ di soci illimitatamente responsabili in societa’ concorrenti, ne’ esercitare un’attivita’ concorrente per conto proprio o di terzi, ne’ essere amministratori o direttori generali in societa’ concorrenti, salvo autorizzazione dell’assemblea.

Per l’inosservanza di tale divieto l’amministratore puo’ essere revocato dall’ufficio e risponde dei danni.))

Art. 2391.

(Interessi degli amministratori).

L’amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della societa’, precisandone la natura, i termini, l’origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresi’ astenersi dal compiere l’operazione, investendo della stessa l’organo collegiale ((, se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia anche alla prima assemblea utile.))

Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la societa’ dell’operazione.

Nei casi di inosservanza a quanto disposto nei due precedenti commi del presente articolo ovvero nel caso di deliberazioni del consiglio o del comitato esecutivo adottate con il voto determinante dell’amministratore interessato, le deliberazioni medesime, qualora possano recare danno alla societa’, possono essere impugnate dagli amministratori e dal collegio sindacale entro novanta giorni dalla loro data; l’impugnazione non puo’ essere proposta da chi ha consentito con il proprio voto alla deliberazione se sono stati adempiuti gli obblighi di informazione previsti dal primo comma. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione.

L’amministratore risponde dei danni derivati alla societa’ dalla sua azione od omissione.

L’amministratore risponde altresi’ dei danni che siano derivati alla societa’ dalla utilizzazione a vantaggio proprio o di terzi di dati, notizie o opportunita’ di affari appresi nell’esercizio del suo incarico.

Art. 2391-bis.

(( (Operazioni con parti correlate). ))

((Gli organi di amministrazione delle societa’ che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio adottano, secondo principi generali indicati dalla Consob, regole che assicurano la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate e li rendono noti nella relazione sulla gestione; a tali fini possono farsi assistere da esperti indipendenti, in ragione della natura, del valore o delle caratteristiche dell’operazione.

I principi di cui al primo comma si applicano alle operazioni realizzate direttamente o per il tramite di societa’ controllate e disciplinano le operazioni stesse in termini di competenza decisionale, di motivazione e di documentazione. L’organo di controllo vigila sull’osservanza delle regole adottate ai sensi del primo comma e ne riferisce nella relazione all’assemblea.))

Art. 2392.

(( (Responsabilita’ verso la societa’).))

((Gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle loro specifiche competenze. Essi sono solidalmente responsabili verso la societa’ dei danni derivanti dall’inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di attribuzioni proprie del comitato esecutivo o di funzioni in concreto attribuite ad uno o piu’ amministratori.

In ogni caso gli amministratori, fermo quanto disposto dal comma terzo dell’articolo 2381, sono solidalmente responsabili se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose.

La responsabilita’ per gli atti o le omissioni degli amministratori non si estende a quello tra essi che, essendo immune da colpa, abbia fatto annotare senza ritardo il suo dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio, dandone immediata notizia per iscritto al presidente del collegio sindacale.))

Art. 2393.

(Azione sociale di responsabilita’).

L’azione di responsabilita’ contro gli amministratori e’ promossa in seguito a deliberazione dell’assemblea, anche se la societa’ e’ in liquidazione.

La deliberazione concernente la responsabilita’ degli amministratori puo’ essere presa in occasione della discussione del bilancio, anche se non e’ indicata nell’elenco delle materie da trattare, quando si tratta di fatti di competenza dell’esercizio cui si riferisce il bilancio.

((L’azione di responsabilita’ puo’ anche essere promossa a seguito di deliberazione del collegio sindacale, assunta con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti)).

L’azione puo’ essere esercitata entro cinque anni dalla cessazione dell’amministratore dalla carica.

((La deliberazione dell’azione di responsabilita’ importa la revoca dall’ufficio degli amministratori contro cui e’ proposta, purche’ sia presa con il voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale. In questo caso, l’assemblea provvede alla sostituzione degli amministratori)).

La societa’ puo’ rinunziare all’esercizio dell’azione di responsabilita’ e puo’ transigere, purche’ la rinunzia e la transazione siano approvate con espressa deliberazione dell’assemblea, e purche’ non vi sia il voto contrario di una minoranza di soci che rappresenti almeno il quinto del capitale sociale o, nelle societa’ che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, almeno un ventesimo del capitale sociale, ovvero la misura prevista nello statuto per l’esercizio dell’azione sociale di responsabilita’ ai sensi dei commi primo e secondo dell’articolo 2393-bis.

Art. 2393-bis.

(Azione sociale di responsabilita’ esercitata dai soci).

L’azione sociale di responsabilita’ puo’ essere esercitata anche dai soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale o la diversa misura prevista nello statuto, comunque non superiore al terzo.

Nelle societa’ che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, l’azione di cui al comma precedente puo’ essere esercitata dai soci che rappresentino ((un quarantesimo)) del capitale sociale o la minore misura prevista nello statuto.

La societa’ deve essere chiamata in giudizio e l’atto di citazione e’ ad essa notificato anche in persona del presidente del collegio sindacale.

I soci che intendono promuovere l’azione nominano, a maggioranza del capitale posseduto, uno o piu’ rappresentanti comuni per l’esercizio dell’azione e per il compimento degli atti conseguenti.

In caso di accoglimento della domanda, la societa’ rimborsa agli attori le spese del giudizio e quelle sopportate nell’accertamento dei fatti che il giudice non abbia posto a carico dei soccombenti o che non sia possibile recuperare a seguito della loro escussione.

I soci che hanno agito possono rinunciare all’azione o transigerla; ogni corrispettivo per la rinuncia o transazione deve andare a vantaggio della societa’.

Si applica all’azione prevista dal presente articolo l’ultimo comma dell’articolo precedente.

Art. 2394.

(( (Responsabilita’ verso i creditori sociali).))

((Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrita’ del patrimonio sociale.

L’azione puo’ essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti.

La rinunzia all’azione da parte della societa’ non impedisce l’esercizio dell’azione da parte dei creditori sociali. La transazione puo’ essere impugnata dai creditori sociali soltanto con l’azione revocatoria quando ne ricorrono gli estremi.))

Art. 2394-bis.

(( (Azioni di responsabilita’ nelle procedure concorsuali).))

((In caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria le azioni di responsabilita’ previste dai precedenti articoli spettano al curatore del fallimento, al commissario liquidatore e al commissario straordinario.))

Art. 2395.

(( (Azione individuale del socio e del terzo).))

((Le disposizioni dei precedenti articoli non pregiudicano il diritto al risarcimento del danno spettante al singolo socio o al terzo che sono stati direttamente danneggiati da atti colposi o dolosi degli amministratori.

L’azione puo’ essere esercitata entro cinque anni dal compimento dell’atto che ha pregiudicato il socio o il terzo.))

Art. 2396.

(( (Direttori generali).))

((Le disposizioni che regolano la responsabilita’ degli amministratori si applicano anche ai direttori generali nominati dall’assemblea o per disposizione dello statuto, in relazione ai compiti loro affidati, salve le azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro con la societa’.))

§ 3
Del collegio sindacale

Art. 2397.

(Composizione del collegio).

Il collegio sindacale si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci. Devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti.

Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell’apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.

((COMMA ABROGATO DAL D.L. 9 FEBBRAIO 2012, N. 5, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 APRILE 2012, N. 35)).

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AGGIORNAMENTO (84)
Il D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88 ha disposto (con l’art. 29, comma
1) che "Gli articoli 16, 17 e da 21 a 26 hanno effetto a decorrere
dalla data della pubblicazione del registro prevista dall’art. 11,
comma 1".
Art. 2398.

(( (Presidenza del collegio). ))

((Il presidente del collegio sindacale e’ nominato dall’assemblea.))

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AGGIORNAMENTO (84)
Il D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88 ha disposto (con l’art. 29, comma
1) che "Gli articoli 16, 17 e da 21 a 26 hanno effetto a decorrere
dalla data della pubblicazione del registro prevista dall’art. 11,
comma 1".
Art. 2399.

(Cause d’ineleggibilita’ e di decadenza).

Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall’ufficio:

a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 2382;

b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della societa’, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle societa’ da questa controllate, delle societa’ che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

c) coloro che sono legati alla societa’ o alle societa’ da questa controllate o alle societa’ che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d’opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l’indipendenza.

La cancellazione o la sospensione dal registro ((dei revisori legali e delle societa’ di revisione legale)) e la perdita dei requisiti previsti dall’ultimo comma dell’articolo 2397 sono causa di decadenza dall’ufficio di sindaco.

Lo statuto puo’ prevedere altre cause di ineleggibilita’ o decadenza, nonche’ cause di incompatibilita’ e limiti e criteri per il cumulo degli incarichi.

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AGGIORNAMENTO (84)
Il D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88 ha disposto (con l’art. 29, comma
1) che "Gli articoli 16, 17 e da 21 a 26 hanno effetto a decorrere
dalla data della pubblicazione del registro prevista dall’art. 11,
comma 1".
Art. 2400.

(Nomina e cessazione dall’ufficio).

I sindaci sono nominati per la prima volta nell’atto costitutivo e successivamente dall’assemblea, salvo il disposto degli articoli 2351, 2449 e 2450. Essi restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio e’ stato ricostituito.

I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal tribunale, sentito l’interessato.

La nomina dei sindaci, con l’indicazione per ciascuno di essi del cognome e del nome, del luogo e della data di nascita e del domicilio, e la cessazione dall’ufficio devono essere iscritte, a cura degli amministratori, nel registro delle imprese nel termine di trenta giorni.

((Al momento della nomina dei sindaci e prima dell’accettazione dell’incarico, sono resi noti all’assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre societa’)).

Art. 2401.

(( (Sostituzione).))

((In caso di morte, di rinunzia o di decadenza di un sindaco,

subentrano i supplenti in ordine di eta’, nel rispetto dell’articolo 2397, secondo comma. I nuovi sindaci restano in carica fino alla prossima assemblea, la quale deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e supplenti necessari per l’integrazione del collegio, nel rispetto dell’articolo 2397, secondo comma. I nuovi nominati scadono

insieme con quelli in carica.

In caso di sostituzione del presidente, la presidenza e’ assunta

fino alla prossima assemblea dal sindaco piu’ anziano.

Se con i sindaci supplenti non si completa il collegio sindacale,

deve essere convocata l’assemblea perche’ provveda all’integrazione

del collegio medesimo.))

 

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AGGIORNAMENTO (84)
Il D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88, ha disposto (con l’art. 29, comma
1) che "Gli articoli 16, 17 e da 21 a 26 hanno effetto a decorrere
dalla data della pubblicazione del registro prevista dall’art. 11,
comma 1."
Art. 2402.

(( (Retribuzione).))

((La retribuzione annuale dei sindaci, se non e’ stabilita nello statuto, deve essere determinata dalla assemblea all’atto della nomina per l’intero periodo di durata del loro ufficio.))

Art. 2403.

(( (Doveri del collegio sindacale).))

((Il collegio sindacale vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla societa’ e sul suo concreto funzionamento.

Esercita inoltre il controllo contabile nel caso previsto dall’articolo 2409-bis, terzo comma.))

Art. 2403-bis.

(( (Poteri del collegio sindacale).))

((I sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche

individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

Il collegio sindacale puo’ chiedere agli amministratori notizie,

anche con riferimento a societa’ controllate, sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Puo’ altresi’ scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle societa’ controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all’andamento

generale dell’attivita’ sociale.

Gli accertamenti eseguiti devono risultare dal libro previsto

dall’articolo 2421, primo comma, n. 5).

Nell’espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di

controllo i sindaci sotto la propria responsabilita’ ed a proprie spese possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari che non si

trovino in una delle condizioni previste dall’articolo 2399.

L’organo amministrativo puo’ rifiutare agli ausiliari e ai

dipendenti dei sindaci l’accesso a informazioni riservate.))

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AGGIORNAMENTO (84)
Il D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88, ha disposto (con l’art. 29, comma
1) che "Gli articoli 16, 17 e da 21 a 26 hanno effetto a decorrere
dalla data della pubblicazione del registro prevista dall’art. 11,
comma 1."
Art. 2404.

(( (Riunioni e deliberazioni del collegio).))

(( Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. La riunione puo’ svolgersi, se lo statuto lo consente indicandone le modalita’, anche con mezzi di telecomunicazione.

Il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipa durante un esercizio sociale a due riunioni del collegio decade dall’ufficio.

Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che viene trascritto nel libro previsto dall’articolo 2421, primo comma, n. 5), e sottoscritto dagli intervenuti.

Il collegio sindacale e’ regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Il sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.))

Art. 2405.

(( (Intervento alle adunanze del consiglio di amministrazione e alle assemblee). ))

((I sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione, alle assemblee e alle riunioni del comitato esecutivo.

I sindaci, che non assistono senza giustificato motivo alle assemblee o, durante un esercizio sociale, a due adunanze consecutive del consiglio d’amministrazione o del comitato esecutivo, decadono dall’ufficio.))

Art. 2406.

(( (Omissioni degli amministratori).))

((In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori, il collegio sindacale deve convocare l’assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge.

Il collegio sindacale puo’ altresi’, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, convocare l’assemblea qualora nell’espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravita’ e vi sia urgente necessita’ di provvedere.))

Art. 2407.

(( (Responsabilita’).))

((I sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalita’ e la diligenza richieste dalla natura dell’incarico; sono responsabili della verita’ delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

Essi sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformita’ degli obblighi della loro carica.

All’azione di responsabilita’ contro i sindaci si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis e 2395.))

Art. 2408.

(( (Denunzia al collegio sindacale).))

((Ogni socio puo’ denunziare i fatti che ritiene censurabili al collegio sindacale, il quale deve tener conto della denunzia nella relazione all’assemblea.

Se la denunzia e’ fatta da tanti soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale o un cinquantesimo nelle societa’ che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, il collegio sindacale deve indagare senza ritardo sui fatti denunziati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all’assemblea; deve altresi’, nelle ipotesi previste dal secondo comma dell’articolo 2406, convocare l’assemblea. Lo statuto puo’ prevedere per la denunzia percentuali minori di partecipazione.))

Art. 2409.

(( (Denunzia al tribunale).))

((Se vi e’ fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarita’ nella gestione che possono arrecare danno alla societa’ o a una o piu’ societa’ controllate, i soci che rappresentano il decimo del capitale sociale o, nelle societa’ che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, il ventesimo del capitale sociale possono denunziare i fatti al tribunale con ricorso notificato anche alla societa’. Lo statuto puo’ prevedere percentuali minori di partecipazione.

Il tribunale, sentiti in camera di consiglio gli amministratori e i sindaci, puo’ ordinare l’ispezione dell’amministrazione della societa’ a spese dei soci richiedenti, subordinandola, se del caso, alla prestazione di una cauzione. Il provvedimento e’ reclamabile.

Il tribunale non ordina l’ispezione e sospende per un periodo determinato il procedimento se l’assemblea sostituisce gli amministratori e i sindaci con soggetti di adeguata professionalita’, che si attivano senza indugio per accertare se le violazioni sussistono e, in caso positivo, per eliminarle, riferendo al tribunale sugli accertamenti e le attivita’ compiute.

Se le violazioni denunziate sussistono ovvero se gli accertamenti e le attivita’ compiute ai sensi del terzo comma risultano insufficienti alla loro eliminazione, il tribunale puo’ disporre gli opportuni provvedimenti provvisori e convocare l’assemblea per le conseguenti deliberazioni. Nei casi piu’ gravi puo’ revocare gli amministratori ed eventualmente anche i sindaci e nominare un amministratore giudiziario, determinandone i poteri e la durata.

L’amministratore giudiziario puo’ proporre l’azione di responsabilita’ contro gli amministratori e i sindaci. Si applica l’ultimo comma dell’articolo 2393.

Prima della scadenza del suo incarico l’amministratore giudiziario rende conto al tribunale che lo ha nominato; convoca e presiede l’assemblea per la nomina dei nuovi amministratori e sindaci o per proporre, se del caso, la messa in liquidazione della societa’ o la sua ammissione ad una procedura concorsuale.

I provvedimenti previsti da questo articolo possono essere adottati anche su richiesta del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo sulla gestione, nonche’, nelle societa’ che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, del pubblico ministero; in questi casi le spese per l’ispezione sono a carico della societa’. ))

§ 4
((Della revisione legale dei conti))

Art. 2409-bis.

(( (Revisione legale dei conti).))

((La revisione legale dei conti sulla societa’ e’ esercitata da un revisore legale dei conti o da una societa’ di revisione legale iscritti nell’apposito registro.

Lo statuto delle societa’ che non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato puo’ prevedere che la revisione legale dei conti sia esercitata dal collegio sindacale. In tal caso il collegio sindacale e’ costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro)).

Art. 2409-ter.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2010,N . 39))

Art. 2409-quater.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2010,N . 39))

Art. 2409-quinquies.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2010,N . 39)) ((192))

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AGGIORNAMENTO (192)

Il D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, ha disposto (con l’art. 43, comma 1, lettera l)) che il presente articolo e’ abrogato ma continua ad essere applicato "fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti del Ministro dell’economia e delle finanze emanati ai sensi del presente decreto legislativo".

Art. 2409-sexies.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2010,N . 39))

Art. 2409-septies.

(Scambio di informazioni).

Il collegio sindacale e i soggetti incaricati ((della revisione legale dei conti)) si scambiano tempestivamente le informazioni rilevanti per l’espletamento dei rispettivi compiti.

((§ 5
Del sistema dualistico))

Art. 2409-octies.

(( (Sistema basato su un consiglio di gestione e un consiglio di sorveglianza). ))

((Lo statuto puo’ prevedere che l’amministrazione ed il controllo siano esercitati da un consiglio di gestione e da un consiglio di sorveglianza in conformita’ alle norme seguenti. ))

Art. 2409-novies.

(( (Consiglio di gestione). ))

((La gestione dell’impresa spetta esclusivamente al consiglio di gestione, il quale compie le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale. Puo’ delegare proprie attribuzioni ad uno o piu’ dei suoi componenti; si applicano in tal caso il terzo, quarto e quinto comma dell’articolo 2381.

E’ costituito da un numero di componenti, anche non soci, non inferiore a due.

Fatta eccezione per i primi componenti, che sono nominati nell’atto costitutivo, e salvo quanto disposto dagli articoli 2351, 2449 e 2450, la nomina dei componenti il consiglio di gestione spetta al consiglio di sorveglianza, previa determinazione del loro numero nei limiti stabiliti dallo statuto.

I componenti del consiglio di gestione non possono essere nominati consiglieri di sorveglianza, e restano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi, con scadenza alla data della riunione del consiglio di sorveglianza convocato per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica.

I componenti del consiglio di gestione sono rieleggibili, salvo diversa disposizione dello statuto, e sono revocabili dal consiglio di sorveglianza in qualunque tempo, anche se nominati nell’atto costitutivo, salvo il diritto al risarcimento dei danni se la revoca avviene senza giusta causa.

Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o piu’ componenti del consiglio di gestione, il consiglio di sorveglianza provvede senza indugio alla loro sostituzione. ))

Art. 2409-decies.

(( (Azione sociale di responsabilita’). ))

((L’azione di responsabilita’ contro i consiglieri di gestione e’ promossa dalla societa’ o dai soci, ai sensi degli articoli 2393 e 2393-bis.

L’azione sociale di responsabilita’ puo’ anche essere proposta a seguito di deliberazione del consiglio di sorveglianza. La deliberazione e’ assunta dalla maggioranza dei componenti del consiglio di sorveglianza e, se e’ presa a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, importa la revoca dall’ufficio dei consiglieri di gestione contro cui e’ proposta, alla cui sostituzione provvede contestualmente lo stesso consiglio di sorveglianza.

L’azione puo’ essere esercitata dal consiglio di sorveglianza entro cinque anni dalla cessazione dell’amministratore dalla carica.

Il consiglio di sorveglianza puo’ rinunziare all’esercizio dell’azione di responsabilita’ e puo’ transigerla, purche’ la rinunzia e la transazione siano approvate dalla maggioranza assoluta dei componenti del consiglio di sorveglianza e purche’ non si opponga la percentuale di soci indicata nell’ultimo comma dell’articolo 2393.

La rinuncia all’azione da parte della societa’ o del consiglio di sorveglianza non impedisce l’esercizio delle azioni previste dagli articoli 2393-bis, 2394 e 2394-bis. ))

Art. 2409-undecies.

(( (Norme applicabili). ))

((Al consiglio di gestione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2380-bis, quinto comma, 2381, sesto comma, 2382, 2383, quarto e quinto comma, 2384, 2385, 2387, 2390, 2392, 2394, 2394-bis, 2395.

Si applicano alle deliberazioni del consiglio di gestione gli articoli 2388 e 2391, e la legittimazione ad impugnare le deliberazioni spetta anche al consiglio di sorveglianza.))

Art. 2409-duodecies.

(Consiglio di sorveglianza).

Salvo che lo statuto non preveda un maggior numero, il consiglio di sorveglianza si compone di un numero di componenti, anche non soci, non inferiore a tre.

Fatta eccezione per i primi componenti che sono nominati nell’atto costitutivo, e salvo quanto disposto dagli articoli 2351, 2449 e 2450, la nomina dei componenti il consiglio di sorveglianza spetta all’assemblea, previa determinazione del loro numero nei limiti stabiliti dallo statuto.

I componenti del consiglio di sorveglianza restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della successiva assemblea prevista dal secondo comma dell’articolo 2364-bis. La cessazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il consiglio di sorveglianza e’ stato ricostituito.

Almeno un componente effettivo del consiglio di sorveglianza deve essere scelto tra ((i revisori legali iscritti nell’apposito registro)).

I componenti del consiglio di sorveglianza sono rieleggibili, salvo diversa disposizione dello statuto, e sono revocabili dall’assemblea in qualunque tempo con deliberazione adottata con la maggioranza prevista dal quarto comma dell’articolo 2393, anche se nominati nell’atto costitutivo, salvo il diritto al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.

Lo statuto, fatto salvo quanto previsto da leggi speciali in relazione all’esercizio di particolari attivita’, puo’ subordinare l’assunzione della carica al possesso di particolari requisiti di onorabilita’, professionalita’ e indipendenza.

Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o piu’ componenti del consiglio di sorveglianza, l’assemblea provvede senza indugio alla loro sostituzione.

Il presidente del consiglio di sorveglianza e’ eletto dall’assemblea.

Lo statuto determina i poteri del presidente del consiglio di sorveglianza.

Non possono essere eletti alla carica di componente del consiglio di sorveglianza e, se eletti, decadono dall’ufficio:

a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 2382;

b) i componenti del consiglio di gestione;

c) coloro che sono legati alla societa’ o alle societa’ da questa controllate o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d’opera retribuita che ne compromettano l’indipendenza.

Lo statuto puo’ prevedere altre cause di ineleggibilita’ o decadenza, nonche’ cause di incompatibilita’ e limiti e criteri per il cumulo degli incarichi.

Art. 2409-terdecies.

(Competenza del consiglio di sorveglianza).

Il consiglio di sorveglianza:

a) nomina e revoca i componenti del consiglio di gestione; ne determina il compenso, salvo che la relativa competenza sia attribuita dallo statuto all’assemblea;

b) approva il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato;

c) esercita le funzioni di cui all’articolo 2403, primo comma;

d) promuove l’esercizio dell’azione di responsabilita’ nei confronti dei componenti del consiglio di gestione;

e) presenta la denunzia al tribunale di cui all’articolo 2409;

f) riferisce per iscritto almeno una volta all’anno all’assemblea sull’attivita’ di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati.

f-bis) se previsto dallo statuto, delibera in ordine ((alle operazioni strategiche e ai piani)), industriali e finanziari della societa’ predisposti dal consiglio di gestione, ferma in ogni caso la responsabilita’ di questo per gli atti compiuti.

Lo statuto puo’ prevedere che in caso di mancata approvazione del bilancio o qualora lo richieda almeno un terzo dei componenti del consiglio di gestione o del consiglio di sorveglianza la competenza per l’approvazione del bilancio di esercizio sia attribuita all’assemblea.

I componenti del consiglio di sorveglianza devono adempiere i loro doveri con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico. Sono responsabili solidalmente con i componenti del consiglio di gestione per i fatti o le omissioni di questi quando il danno non si sarebbe prodotto se avessero vigilato in conformita’ degli obblighi della loro carica.

I componenti del consiglio di sorveglianza possono assistere alle adunanze del consiglio di gestione e devono partecipare alle assemblee.

Art. 2409-quaterdecies.

(Norme applicabili).

Al consiglio di sorveglianza ed ai suoi componenti si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 2388, 2400, terzo ((e quarto)) comma, 2402, 2403-bis, secondo e terzo comma, 2404, primo, terzo e quarto comma, 2406, 2408 e 2409-septies.

Alla deliberazione del consiglio di sorveglianza con cui viene approvato il bilancio di esercizio si applica l’articolo 2434-bis ed essa puo’ venire impugnata anche dai soci ai sensi dell’articolo 2377.

Art. 2409-quinquiesdecies.

(( (Revisione legale).))

((La revisione legale dei conti e’ svolta a norma dell’articolo 2409-bis, primo comma.))

((§ 6
Del sistema monistico))

Art. 2409-sexiesdecies.

(( (Sistema basato sul consiglio di amministrazione e un comitato costituito al suo interno). ))

((Lo statuto puo’ prevedere che l’amministrazione ed il controllo siano esercitati rispettivamente dal consiglio di amministrazione e da un comitato costituito al suo interno.))

Art. 2409-septiesdecies.

(Consiglio di amministrazione).

La gestione dell’impresa spetta esclusivamente al consiglio di amministrazione.

Almeno un terzo dei componenti del consiglio di amministrazione deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall’articolo 2399, primo comma, e, se lo statuto lo prevede, di quelli al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di categoria o da societa’ di gestione di mercati regolamentati.

((Al momento della nomina dei componenti del consiglio di amministrazione e prima dell’accettazione dell’incarico, sono resi noti all’assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre societa’.))

Art. 2409-octiesdecies.

(Comitato per il controllo sulla gestione).

Salvo diversa disposizione dello statuto, la determinazione del numero e la nomina dei componenti del comitato per il controllo sulla gestione spetta al consiglio di amministrazione. Nelle societa’ che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio il numero dei componenti del comitato non puo’ essere inferiore a tre.

Il comitato e’ composto da amministratori in possesso dei requisiti di onorabilita’ e professionalita’ stabiliti dallo statuto e dei requisiti di indipendenza di cui all’articolo 2409-septiesdecies, che non siano membri del comitato esecutivo ed ai quali non siano attribuite deleghe o particolari cariche e comunque non svolgano, anche di mero fatto, funzioni attinenti alla gestione dell’impresa sociale o di societa’ che la controllano o ne sono controllate.

Almeno uno dei componenti del comitato per il controllo sulla gestione deve essere scelto fra ((i revisori legali iscritti nell’apposito registro)).

In caso di morte, rinunzia revoca o decadenza di un componente del comitato per il controllo sulla gestione, il consiglio di amministrazione provvede senza indugio a sostituirlo scegliendolo tra gli altri amministratori in possesso dei requisiti previsti dai commi precedenti; se cio’ non e’ possibile, provvede senza indugio a norma dell’articolo 2386 scegliendo persona provvista dei suddetti requisiti.

Il comitato per il controllo sulla gestione:

a) elegge al suo interno, a maggioranza assoluta dei suoi membri, il presidente;

b) vigila sull’adeguatezza della struttura organizzativa della societa’, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo e contabile, nonche’ sulla sua idoneita’ a rappresentare correttamente i fatti di gestione;

c) svolge gli ulteriori compiti affidatigli dal consiglio di amministrazione con particolare riguardo ai rapporti con ((il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti)).

Al comitato per il controllo sulla gestione si applicano altresi’, in quanto compatibili, gli articoli 2404, primo, terzo e quarto comma, 2405, primo comma, e 2408.

Art. 2409-noviesdecies.

((Norme applicabili e revisione legale))

Al consiglio di amministrazione si applicano, in quanto compatibili, gli articoli da 2380-bis, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395.

((La revisione legale dei conti e’ svolta ai sensi dell’articolo 2409-bis, primo comma.))

Sezione VII
Delle obbligazioni

Art. 2410.

(( (Emissione).))

((Se la legge o lo statuto non dispongono diversamente, l’emissione di obbligazioni e’ deliberata dagli amministratori.

In ogni caso la deliberazione di emissione deve risultare da verbale redatto da notaio ed e’ depositata ed iscritta a norma dell’articolo 2436.))

Art. 2411.

(( (Diritti degli obbligazionisti).))

(( Il diritto degli obbligazionisti alla restituzione del capitale ed agli interessi puo’ essere, in tutto o in parte, subordinato alla soddisfazione dei diritti di altri creditori della societa’.

I tempi e l’entita’ del pagamento degli interessi possono variare in dipendenza di parametri oggettivi anche relativi all’andamento economico della societa’.

La disciplina della presente sezione si applica inoltre agli strumenti finanziari, comunque denominati, che condizionano i tempi e l’entita’ del rimborso del capitale all’andamento economico della societa’.))

Art. 2412.

(Limiti all’emissione).

La societa’ puo’ emettere obbligazioni al portatore o nominative per somma complessivamente non eccedente il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio approvato. I sindaci attestano il rispetto del suddetto limite.

Il limite di cui al primo comma puo’ essere superato se le obbligazioni emesse in eccedenza sono destinate alla sottoscrizione da parte di investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. In caso di successiva circolazione delle obbligazioni, chi le trasferisce risponde della solvenza della societa’ nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali.

Non e’ soggetta al limite di cui al primo comma, e non rientra nel calcolo al fine del medesimo, l’emissione di obbligazioni garantite da ipoteca di primo grado su immobili di proprieta’ della societa’, sino a due terzi del valore degli immobili medesimi.

Al computo del limite di cui al primo comma concorrono gli importi relativi a garanzie comunque prestate dalla societa’ per obbligazioni emesse da altre societa’, anche estere.

((I commi primo e secondo non si applicano alle emissioni di obbligazioni destinate ad essere quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione ovvero di obbligazioni che danno il diritto di acquisire ovvero di sottoscrivere azioni.))

Quando ricorrono particolari ragioni che interessano l’economia nazionale, la societa’ puo’ essere autorizzata con provvedimento dell’autorita’ governativa, ad emettere obbligazioni per somma superiore a quanto previsto nel presente articolo, con l’osservanza dei limiti, delle modalita’ e delle cautele stabilite nel provvedimento stesso.

Restano salve le disposizioni di leggi speciali relative a particolari categorie di societa’ e alle riserve di attivita’.

COMMA ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2005, N. 262.

Art. 2413.

(Riduzione del capitale).

Salvo i casi previsti dal terzo, quarto e quinto comma dell’articolo 2412, la societa’ che ha emesso obbligazioni non puo’ ridurre volontariamente il capitale sociale o distribuire riserve se rispetto all’ammontare delle obbligazioni ancora in circolazione il limite di cui al primo comma dell’articolo medesimo non risulta piu’ rispettato.

Se la riduzione del capitale sociale e’ obbligatoria, o le riserve diminuiscono in conseguenza di perdite, non possono distribuirsi utili sinche’ l’ammontare del capitale sociale ((, della riserva legale e delle riserve disponibili non eguagli la meta’ dell’ammontare delle obbligazioni in circolazione.))

Art. 2414.

(Contenuto delle obbligazioni).

I titoli obbligazionari devono indicare:

1) la denominazione, l’oggetto e la sede della societa’, con l’indicazione dell’ufficio del registro delle imprese presso il quale la societa’ e’ iscritta;

2) il capitale sociale e le riserve esistenti al momento dell’emissione;

3) la data della deliberazione di emissione e della sua iscrizione nel registro;

4) l’ammontare complessivo dell’emissione, il valore nominale di ciascun titolo, i diritti con essi attribuiti, il rendimento o i criteri per la sua determinazione e il modo di pagamento e di rimborso, l’eventuale subordinazione dei diritti degli obbligazionisti a quelli di altri creditori della societa’;

5) le eventuali garanzie da cui sono assistiti.

((6) la data di rimborso del prestito e gli estremi dell’eventuale prospetto informativo.))

Art. 2414-bis.

(Costituzione delle garanzie).

La deliberazione di emissione di obbligazioni che preveda la costituzione di garanzie reali a favore dei sottoscrittori deve designare un notaio che, per conto dei sottoscrittori, compia le formalita’ necessarie per la costituzione delle garanzie medesime.

Qualora un azionista pubblico garantisca i titoli obbligazionari si applica il numero 5) dell’articolo 2414.

((Le garanzie, reali e personali e di qualunque altra natura e le cessioni di credito in garanzia, che assistono i titoli obbligazionari possono essere costituite in favore dei sottoscrittori delle obbligazioni o anche di un loro rappresentante che sara’ legittimato a esercitare in nome e per conto dei sottoscrittori tutti i diritti, sostanziali e processuali, relativi alle garanzie medesime.))

Art. 2415.

(Assemblea degli obbligazionisti).

L’assemblea degli obbligazionisti delibera:

1) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune;

2) sulle modificazioni delle condizioni del prestito;

3) sulla proposta di amministrazione controllata e di concordato;

4) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo;

5) sugli altri oggetti d’interesse comune degli obbligazionisti.

L’assemblea e’ convocata ((dal consiglio di amministrazione, dal consiglio di gestione)) o dal rappresentante degli obbligazionisti, quando lo ritengono necessario, o quando ne e’ fatta richiesta da tanti obbligazionisti che rappresentino il ventesimo dei titoli emessi e non estinti.

Si applicano all’assemblea degli obbligazionisti le disposizioni relative all’assemblea straordinaria dei soci e le sue deliberazioni sono iscritte, a cura del notaio che ha redatto il verbale, nel registro delle imprese. Per la validita’ delle deliberazioni sull’oggetto indicato nel primo comma, numero 2, e’ necessario anche in seconda convocazione il voto favorevole degli obbligazionisti che rappresentino la meta’ delle obbligazioni emesse e non estinte.((Quando le obbligazioni sono ammesse al sistema di gestione accentrata la legittimazione all’intervento e al voto nell’assemblea degli obbligazionisti e’ disciplinata dalle leggi speciali.))

La societa’, per le obbligazioni da essa eventualmente possedute, non puo’ partecipare alle deliberazioni.

((All’assemblea degli obbligazionisti possono assistere gli amministratori, i sindaci e i componenti del consiglio di gestione o di sorveglianza.))

((207))

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AGGIORNAMENTO (207)

Il D.Lgs. 18 giugno 2012, n. 91, ha disposto (con l’art. 5) che "Le disposizioni recate dall’articolo 1 e dall’articolo 2, limitatamente al comma 7, e dall’articolo 3, limitatamente ai commi 1, 2, 9, 10 e 11 si applicano alle assemblee il cui avviso di convocazione sia pubblicato dopo il 1° gennaio 2013. "

Art. 2416.

(Impugnazione delle deliberazioni dell’assemblea).

Le deliberazioni prese dall’assemblea degli obbligazionisti sono impugnabili a norma degli articoli 2377 e 2379. ((Le percentuali previste dall’articolo 2377 sono calcolate con riferimento)) all’ammontare del prestito obbligazionario e alla circostanza che le obbligazioni siano quotate in mercati regolamentati.

L’impugnazione e’ proposta innanzi al tribunale, nella cui giurisdizione la societa’ ha sede, in contraddittorio del rappresentante degli obbligazionisti.

Art. 2417.

(Rappresentante comune).

Il rappresentante comune puo’ essere scelto al di fuori degli obbligazionisti e possono essere nominate anche le persone giuridiche autorizzate all’esercizio dei servizi di investimento nonche’ le societa’ fiduciarie. Non possono essere nominati rappresentanti comuni degli obbligazionisti e, se nominati, decadono dall’ufficio, gli amministratori, i sindaci, i dipendenti della societa’ debitrice e coloro che si trovano nelle condizioni indicate nell’articolo 2399.

Se non e’ nominato dall’assemblea a norma dell’articolo 2415, il rappresentante comune e’ nominato con decreto dal tribunale su domanda di uno o piu’ obbligazionisti o degli amministratori della societa’.

Il rappresentante comune dura in carica per un periodo non superiore ((a tre esercizi sociali)) e puo’ essere rieletto. L’assemblea degli obbligazionisti ne fissa il compenso. Entro trenta giorni dalla notizia della sua nomina il rappresentante comune deve richiederne l’iscrizione nel registro delle imprese.

Art. 2418.

(( (Obblighi e poteri del rappresentante comune).))

((Il rappresentante comune deve provvedere all’esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea degli obbligazionisti, tutelare gli interessi comuni di questi nei rapporti con la societa’ e assistere alle operazioni di sorteggio delle obbligazioni. Egli ha diritto di assistere all’assemblea dei soci.

Per la tutela degli interessi comuni ha la rappresentanza processuale degli obbligazionisti anche nell’amministrazione controllata, nel concordato preventivo, nel fallimento, nella liquidazione coatta amministrativa e nell’amministrazione straordinaria della societa’ debitrice.))

Art. 2419.

(( (Azione individuale degli obbligazionisti).))

((Le disposizioni degli articoli precedenti non precludono le azioni individuali degli obbligazionisti, salvo che queste siano incompatibili con le deliberazioni dell’assemblea previste dall’articolo 2415.))

Art. 2420.

(( (Sorteggio delle obbligazioni).))

((Le operazioni per l’estrazione a sorte delle obbligazioni devono farsi, a pena di nullita’, alla presenza del rappresentante comune o, in mancanza, di un notaio. ))

Art. 2420-bis.

(( (Obbligazioni convertibili in azioni).))

((L’assemblea straordinaria puo’ deliberare l’emissione di obbligazioni convertibili in azioni, determinando il rapporto di cambio e il periodo e le modalita’ della conversione. La deliberazione non puo’ essere adottata se il capitale sociale non sia stato interamente versato.

Contestualmente la societa’ deve deliberare l’aumento del capitale sociale per un ammontare corrispondente alle azioni da attribuire in conversione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del secondo, terzo, quarto e quinto comma dell’articolo 2346.

Nel primo mese di ciascun semestre gli amministratori provvedono all’emissione delle azioni spettanti agli obbligazionisti che hanno chiesto la conversione nel semestre precedente. Entro il mese successivo gli amministratori devono depositare per l’iscrizione nel registro delle imprese un’attestazione dell’aumento del capitale sociale in misura corrispondente al valore nominale delle azioni emesse. Si applica la disposizione del secondo comma dell’articolo 2444.

Fino a quando non siano scaduti i termini fissati per la conversione, la societa’ non puo’ deliberare ne’ la riduzione volontaria del capitale sociale, ne’ la modificazione delle disposizioni dello statuto concernenti la ripartizione degli utili, salvo che ai possessori di obbligazioni convertibili sia stata data la facolta’, mediante avviso depositato presso l’ufficio del registro delle imprese almeno novanta giorni prima della convocazione dell’assemblea di esercitare il diritto di conversione nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione.

Nei casi di aumento del capitale mediante imputazione di riserve e di riduzione del capitale per perdite, il rapporto di cambio e’ modificato in proporzione alla misura dell’aumento o della riduzione.

Le obbligazioni convertibili in azioni devono indicare in aggiunta a quanto stabilito nell’articolo 2414, il rapporto di cambio e le modalita’ della conversione. ))

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AGGIORNAMENTO (35)

Il D.L. 8 aprile 1974, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 giugno 1974, n. 216, ha disposto (con l’art. 9, comma 2) che " Gli amministratori che emettono obbligazioni convertibili senza le indicazioni prescritte nell’ultimo comma dell’articolo 2420-bis del codice civile, sono puniti con l’ammenda da lire 1 milione a lire 5 milioni."

Art. 2420-ter.

(( (Delega agli amministratori). ))

((Lo statuto puo’ attribuire agli amministratori la facolta’ di emettere in una o piu’ volte obbligazioni convertibili, fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data di iscrizione della societa’ nel registro delle imprese. In tal caso la delega comprende anche quella relativa al corrispondente aumento del capitale sociale.

Tale facolta’ puo’ essere attribuita anche mediante modificazione dello statuto, per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione.

Si applica il secondo comma dell’articolo 2410.))

Sezione VIII
Dei libri sociali

Art. 2421.

(( (Libri sociali obbligatori).))

((Oltre i libri e le altre scritture contabili prescritti nell’articolo 2214, la societa’ deve tenere:

1) il libro dei soci, nel quale devono essere indicati distintamente per ogni categoria il numero delle azioni, il cognome e il nome dei titolari delle azioni nominative, i trasferimenti e i vincoli ad esse relativi e i versamenti eseguiti;

2) il libro delle obbligazioni, il quale deve indicare l’ammontare delle obbligazioni emesse e di quelle estinte, il cognome e il nome dei titolari delle obbligazioni nominative e i trasferimenti e i vincoli ad esse relativi;

3) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;

4) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione;

5) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale ovvero del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo sulla gestione;

6) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo, se questo esiste;

7) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti, se sono state emesse obbligazioni;

8) il libro degli strumenti finanziari emessi ai sensi dell’articolo 2447-sexies.

I libri indicati nel primo comma, numeri 1), 2), 3), 4) e 8) sono tenuti a cura degli amministratori o dei componenti del consiglio di gestione, il libro indicato nel numero 5) a cura del collegio sindacale ovvero del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo sulla gestione, il libro indicato nel numero 6) a cura del comitato esecutivo e il libro indicato nel numero 7) a cura del rappresentante comune degli obbligazionisti.

I libri di cui al presente articolo, prima che siano messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e bollati in ogni foglio a norma dell’articolo 2215. ))

Art. 2422.

(( (Diritto d’ispezione dei libri sociali).))

((I soci hanno diritto di esaminare i libri indicati nel primo comma, numeri 1) e 3) dell’articolo 2421 e di ottenerne estratti a proprie spese.

Eguale diritto spetta al rappresentante comune degli obbligazionisti per i libri indicati nei numeri 2) e 3) dell’articolo 2421, e al rappresentante comune dei possessori di strumenti finanziari ed ai singoli possessori per il libro indicato al numero 8), ai singoli obbligazionisti per il libro indicato nel numero 7) dell’articolo medesimo. ))

Sezione IX
Del bilancio

Art. 2423.

(Redazione del bilancio).

Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico ((, dal rendiconto finanziario)) e dalla nota integrativa. ((246))

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della societa’ e il risultato economico dell’esercizio.

Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo.

((Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le societa’ illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione.)) ((246))

Se, in casi eccezionali, l’applicazione di una disposizione degli articoli seguenti e’ incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. La nota integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne l’influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato.

Il bilancio deve essere redatto in unita’ di euro, senza cifre decimali, ad eccezione della nota integrativa che puo’ essere redatta in migliaia di euro.

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AGGIORNAMENTO (246)

Il D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139, ha disposto (con l’art. 12, comma 1) che le presenti modifiche si applicano ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1 gennaio 2016.

Art. 2423-bis.

(Principi di redazione del bilancio).

Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi:

1) la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attivita’((…)); ((246))

((1-bis) la rilevazione e la presentazione delle voci e’ effettuata tenendo conto della sostanza dell’operazione o del contratto)); ((246))

2) si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell’esercizio;

3) si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente dalla data dell’incasso o del pagamento;

4) si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;

5) gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente;

6) i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all’altro.

Deroghe al principio enunciato nel numero 6) del comma precedente sono consentite in casi eccezionali. La nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l’influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico.

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AGGIORNAMENTO (246)

Il D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139, ha disposto (con l’art. 12, comma 1) che le presenti modifiche si applicano ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1 gennaio 2016.

Art. 2423-ter.

(( (Struttura dello stato patrimoniale e del conto economico). ))

((Salve le disposizioni di leggi speciali per le societa’ che esercitano particolari attivita’, nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere iscritte separatamente, e nell’ordine indicato, le voci previste negli articoli 2424 e 2425.

Le voci precedute da numeri arabi possono essere ulteriormente suddivise, senza eliminazione della voce complessiva e dell’importo corrispondente; esse possono essere raggruppate soltanto quando il raggruppamento, a causa del loro importo, e’ irrilevante ai fini indicati nel secondo comma dell’articolo 2423 o quando esso favorisce la chiarezza del bilancio. In questo secondo caso la nota integrativa deve contenere distintamente le voci oggetto di raggruppamento.

Devono essere aggiunte altre voci qualora il loro contenuto non sia compreso in alcuna di quelle previste dagli articoli 2424 e 2425.

Le voci precedute da numeri arabi devono essere adattate quando lo esige la natura dell’attivita’ esercitata.

Per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico deve essere indicato l’importo della voce corrispondente dell’esercizio precedente. Se le voci non sono comparabili, quelle relative all’esercizio precedente devono essere adattate; la non comparabilita’ e l’adattamento o l’impossibilita’ di questo devono essere segnalati e commentati nella nota integrativa.

Sono vietati i compensi di partite. ))

Art. 2424.

(Contenuto dello stato patrimoniale).

Lo stato patrimoniale deve essere redatto in conformita’ al seguente schema.

Attivo:

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte gia’ richiamata.

B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria:

I – Immobilizzazioni immateriali:

1) costi di impianto e di ampliamento;

((2) costi di sviluppo;))

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno;

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili;

5) avviamento;

6) immobilizzazioni in corso e acconti;

7) altre.

Totale.

II – Immobilizzazioni materiali:

1) terreni e fabbricati;

2) impianti e macchinario;

3) attrezzature industriali e commerciali;

4) altri beni;

5) immobilizzazioni in corso e acconti.

Totale.

III – Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l’esercizio successivo:

1) partecipazioni in:

a) imprese controllate;

b) imprese collegate;

c) imprese controllanti;

((d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti;))

((d-bis) altre imprese;))

((2) crediti:

a) verso imprese controllate;

b) verso imprese collegate;

c) verso controllanti;

d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;

d-bis) verso altri;))

3) altri titoli;

((4) strumenti finanziari derivati attivi;))

Totale.

Totale immobilizzazioni (B);

C) Attivo circolante:

I – Rimanenze:

1) materie prime, sussidiarie e di consumo;

2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;

3) lavori in corso su ordinazione;

4) prodotti finiti e merci;

5) acconti.

Totale

II – Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l’esercizio successivo:

1) verso clienti;

2) verso imprese controllate;

3) verso imprese collegate;

4) verso controllanti;

((5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;

5-bis) crediti tributari;

5-ter) imposte anticipate;

5-quater) verso altri;))

Totale.

III – Attivita’ finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:

1) partecipazioni in imprese controllate;

2) partecipazioni in imprese collegate;

3) partecipazioni in imprese controllanti;

((3-bis) partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti;))

4) altre partecipazioni;

((5) strumenti finanziari derivati attivi;))

6) altri titoli.

Totale.

IV – Disponibilita’ liquide:

1) depositi bancari e postali;

2) assegni;

3) danaro e valori in cassa.

Totale.

Totale attivo circolante (C).

((D) Ratei e risconti.))

Passivo:

A) Patrimonio netto:

I – Capitale.

II – Riserva da soprapprezzo delle azioni.

III – Riserve di rivalutazione.

IV – Riserva legale.

V – Riserve statutarie

((VI – Altre riserve, distintamente indicate.

VII – Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi.

VIII – Utili (perdite) portati a nuovo.

IX – Utile (perdita) dell’esercizio.

X – Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio.))

Totale.

B) Fondi per rischi e oneri:

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili;

((2) per imposte, anche differite;

3) strumenti finanziari derivati passivi;

4) altri.))

Totale.

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato.

D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l’esercizio successivo:

1) obbligazioni;

2) obbligazioni convertibili;

3) debiti verso soci per finanziamenti;

4) debiti verso banche;

5) debiti verso altri finanziatori;

6) acconti;

7) debiti verso fornitori;

8) debiti rappresentati da titoli di credito;

9) debiti verso imprese controllate;

10) debiti verso imprese collegate;

11) debiti verso controllanti;

((11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;))

12) debiti tributari;

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;

14) altri debiti.

Totale.

((E) Ratei e risconti.))

((246))

Se un elemento dell’attivo o del passivo ricade sotto piu’ voci dello schema, nella nota integrativa deve annotarsi, qualora cio’ sia necessario ai fini della comprensione del bilancio, la sua appartenenza anche a voci diverse da quella nella quale e’ iscritto.

((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2015, N. 139)). ((246))

E’ fatto salvo quanto disposto dall’articolo 2447-septies con riferimento ai beni e rapporti giuridici compresi nei patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi della lettera a) del primo comma dell’articolo 2447-bis.

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AGGIORNAMENTO (246)

Il D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139, ha disposto (con l’art. 12, comma 1) che le presenti modifiche si applicano ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1 gennaio 2016.

Art. 2424-bis.

(Disposizioni relative a singole voci dello stato patrimoniale).

Gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente devono essere iscritti tra le immobilizzazioni.

Le partecipazioni in altre imprese in misura non inferiore a quelle stabilite dal terzo comma dell’articolo 2359 si presumono immobilizzazioni.

Gli accantonamenti per rischi ed oneri sono destinati soltanto a coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell’esercizio sono indeterminati o l’ammontare o la data di sopravvenienza.

Nella voce: "trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato" deve essere indicato l’importo calcolato a norma dell’articolo 2120.

Le attivita’ oggetto di contratti di compravendita con obbligo di retrocessione a termine devono essere iscritte nello stato patrimoniale del venditore.

Nella voce ratei e risconti attivi devono essere iscritti i proventi di competenza dell’esercizio esigibili in esercizi successivi, e i costi sostenuti entro la chiusura dell’esercizio ma di competenza di esercizi successivi. Nella voce ratei e risconti passivi devono essere iscritti i costi di competenza dell’esercizio esigibili in esercizi successivi e i proventi percepiti entro la chiusura dell’esercizio ma di competenza di esercizi successivi. Possono essere iscritte in tali voci soltanto quote di costi e proventi, comuni a due o piu’ esercizi, l’entita’ dei quali vari in ragione del tempo.

((Le azioni proprie sono rilevate in bilancio a diretta riduzione del patrimonio netto, ai sensi di quanto disposto dal terzo comma dell’articolo 2357-ter.)) ((246))

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AGGIORNAMENTO (246)

Il D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139, ha disposto (con l’art. 12, comma 1) che la presente modifica si applica ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1 gennaio 2016.

Art. 2425.

(Contenuto del conto economico).

Il conto economico deve essere redatto in conformita’ al seguente schema:

A) Valore della produzione:

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni;

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti;

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione;

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;

5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio.

Totale.

B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;

7) per servizi;

8) per godimento di beni di terzi;

9) per il personale:

a) salari e stipendi;

b) oneri sociali;

c) trattamento di fine rapporto;

d) trattamento di quiescenza e simili;

e) altri costi;

10) ammortamenti e svalutazioni:

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali;

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali;

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni;

d) svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo circolante e delle disponibilita’ liquide;

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;

12) accantonamenti per rischi;

13) altri accantonamenti;

14) oneri diversi di gestione.

Totale.

Differenza tra valore e costi della produzione (A – B).

C) Proventi e oneri finanziari:

15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate ((e di quelli relativi a controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime));

16) altri proventi finanziari:

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti ((e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime));

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;

c) da titoli iscritti nell’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;

d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti ((e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime));

17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti;

17-bis) utili e perdite su cambi.

Totale (15 + 16 – 17+ – 17 bis).

((D) Rettifiche di valore di attivita’ e passivita’ finanziarie:))

18) rivalutazioni:

a) di partecipazioni;

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;

c) di titoli iscritti all’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;

((d) di strumenti finanziari derivati;))

19) svalutazioni:

a) di partecipazioni;

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;

c) di titoli iscritti nell’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni.

((d) di strumenti finanziari derivati;))

Totale delle rettifiche (18 – 19).

((Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D);

20) imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate;

21) utile (perdite) dell’esercizio.))

((246))

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AGGIORNAMENTO (246)

Il D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139, ha disposto (con l’art. 12, comma 1) che le presenti modifiche si applicano ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1 gennaio 2016.

Art. 2425-bis.

(Iscrizione dei ricavi, proventi, costi ed oneri).

I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri devono essere indicati al netto dei resi, degli sconti, abbuoni e premi, nonche’ delle imposte direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi.

I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta devono essere determinati al cambio corrente alla data nella quale la relativa operazione e’ compiuta.

I proventi e gli oneri relativi ad operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione a termine, ivi compresa la differenza tra prezzo a termine e prezzo a pronti, devono essere iscritti per le quote di competenza dell’esercizio.

((Le plusvalenze derivanti da operazioni di compravendita con locazione finanziaria al venditore sono ripartite in funzione della durata del contratto di locazione.))

Art. 2425-ter.

(( (Rendiconto finanziario).))

((Dal rendiconto finanziario risultano, per l’esercizio a cui e’ riferito il bilancio e per quello precedente, l’ammontare e la composizione delle disponibilita’ liquide, all’inizio e alla fine dell’esercizio, ed i flussi finanziari dell’esercizio derivanti dall’attivita’ operativa, da quella di investimento, da quella di finanziamento, ivi comprese, con autonoma indicazione, le operazioni con i soci.))

((246))

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AGGIORNAMENTO (246)

Il D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139, ha disposto (con l’art. 12, comma 1) che la presente modifica si applica ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1 gennaio 2016.

Art. 2426.

(Criteri di valutazioni).

Nelle valutazioni devono essere osservati i seguenti criteri:

1) le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto. Puo’ comprendere anche altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene puo’ essere utilizzato; con gli stessi criteri possono essere aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, interna o presso terzi; ((le immobilizzazioni rappresentate da titoli sono rilevate in bilancio con il criterio del costo ammortizzato, ove applicabile;)) ((246))

2) il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione e’ limitata nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilita’ di utilizzazione. Eventuali modifiche dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati devono essere motivate nella nota integrativa;

3) l’immobilizzazione che, alla data della chiusura dell’esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo i numeri 1) e 2) deve essere iscritta a tale minore valore ((. Il minor valore)) non puo’ essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata ((; questa disposizione non si applica a rettifiche di valore relative all’avviamento)). Per le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate che risultino iscritte per un valore superiore a quello derivante dall’applicazione del criterio di valutazione previsto dal successivo numero 4) o, se non vi sia obbligo di redigere il bilancio consolidato, al valore corrispondente alla frazione di patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio dell’impresa partecipata, la differenza dovra’ essere motivata nella nota integrativa; ((246))

4) le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate possono essere valutate, con riferimento ad una o piu’ tra dette imprese, anziche’ secondo il criterio indicato al numero 1), per un importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio delle imprese medesime, detratti i dividendi ed operate le rettifiche richieste dai principi di redazione del bilancio consolidato nonche’ quelle necessarie per il rispetto dei principi indicati negli articoli 2423 e 2423-bis. Quando la partecipazione e’ iscritta per la prima volta in base al metodo del patrimonio netto, il costo di acquisto superiore al valore corrispondente del patrimonio netto ((riferito alla data di acquisizione o)) risultante dall’ultimo bilancio dell’impresa controllata o collegata puo’ essere iscritto nell’attivo, purche’ ne siano indicate le ragioni nella nota integrativa. La differenza, per la parte attribuibile a beni ammortizzabili o all’avviamento, deve essere ammortizzata. Negli esercizi successivi le plusvalenze, derivanti dall’applicazione del metodo del patrimonio netto, rispetto al valore indicato nel bilancio dell’esercizio precedente sono iscritte in una riserva non distribuibile; ((246))

((5) i costi di impianto e di ampliamento e i costi di sviluppo aventi utilita’ pluriennale possono essere iscritti nell’attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale. I costi di impianto e ampliamento devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. I costi di sviluppo sono ammortizzati secondo la loro vita utile; nei casi eccezionali in cui non e’ possibile stimarne attendibilmente la vita utile, sono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. Fino a che l’ammortamento dei costi di impianto e ampliamento e di sviluppo non e’ completato possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l’ammontare dei costi non ammortizzati;)) ((246))

6) l’avviamento puo’ essere iscritto nell’attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale, se acquisito a titolo oneroso, nei limiti del costo per esso sostenuto ((. L’ammortamento dell’avviamento e’ effettuato secondo la sua vita utile; nei casi eccezionali in cui non e’ possibile stimarne attendibilmente la vita utile, e’ ammortizzato entro un periodo non superiore a dieci anni. Nella nota integrativa e’ fornita una spiegazione del periodo di ammortamento dell’avviamento;)) ((246))

((7) il disaggio e l’aggio su prestiti sono rilevati secondo il criterio stabilito dal numero 8);)) ((246))

((8) i crediti e i debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e, per quanto riguarda i crediti, del valore di presumibile realizzo;)) ((246))

((8-bis) le attivita’ e passivita’ monetarie in valuta sono iscritte al cambio a pronti alla data di chiusura dell’esercizio; i conseguenti utili o perdite su cambi devono essere imputati al conto economico e l’eventuale utile netto e’ accantonato in apposita riserva non distribuibile fino al realizzo. Le attivita’ e passivita’ in valuta non monetarie devono essere iscritte al cambio vigente al momento del loro acquisto;)) ((246))

9) le rimanenze, i titoli e le attivita’ finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al costo di acquisto o di produzione, calcolato secondo il numero 1), ovvero al valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato, se minore; tale minor valore non puo’ essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi. I costi di distribuzione non possono essere computati nel costo di produzione;

10) il costo dei beni fungibili puo’ essere calcolato col metodo della media ponderata o con quelli: "primo entrato, primo uscito" o: "ultimo entrato, primo uscito"; se il valore cosi’ ottenuto differisce in misura apprezzabile dai costi correnti alla chiusura dell’esercizio, la differenza deve essere indicata, per categoria di beni, nella nota integrativa;

11) i lavori in corso su ordinazione possono essere iscritti sulla base dei corrispettivi contrattuali maturati con ragionevole certezza;

((11-bis) gli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati in altri strumenti finanziari, sono iscritti al fair value. Le variazioni del fair value sono imputate al conto economico oppure, se lo strumento copre il rischio di variazione dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un’operazione programmata, direttamente ad una riserva positiva o negativa di patrimonio netto; tale riserva e’ imputata al conto economico nella misura e nei tempi corrispondenti al verificarsi o al modificarsi dei flussi di cassa dello strumento coperto o al verificarsi dell’operazione oggetto di copertura. Gli elementi oggetto di copertura contro il rischio di variazioni dei tassi di interesse o dei tassi di cambio o dei prezzi di mercato o contro il rischio di credito sono valutati simmetricamente allo strumento derivato di copertura; si considera sussistente la copertura in presenza, fin dall’inizio, di stretta e documentata correlazione tra le caratteristiche dello strumento o dell’operazione coperti e quelle dello strumento di copertura. Non sono distribuibili gli utili che derivano dalla valutazione al fair value degli strumenti finanziari derivati non utilizzati o non necessari per la copertura. Le riserve di patrimonio che derivano dalla valutazione al fair value di derivati utilizzati a copertura dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un’operazione programmata non sono considerate nel computo del patrimonio netto per le finalita’ di cui agli articoli 2412, 2433, 2442, 2446 e 2447 e, se positive, non sono disponibili e non sono utilizzabili a copertura delle perdite.)) ((246))

12) ((NUMERO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2015, N. 139)). ((246))

((Ai fini della presente Sezione, per la definizione di "strumento finanziario", di "attivita’ finanziaria" e "passivita’ finanziaria", di "strumento finanziario derivato", di "costo ammortizzato", di "fair value", di "attivita’ monetaria" e "passivita’ monetaria", "parte correlata" e "modello e tecnica di valutazione generalmente accettato" si fa riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall’Unione europea.)) ((246))

((Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del primo comma, numero 11-bis), sono considerati strumenti finanziari derivati anche quelli collegati a merci che conferiscono all’una o all’altra parte contraente il diritto di procedere alla liquidazione del contratto per contanti o mediante altri strumenti finanziari, ad eccezione del caso in cui si verifichino contemporaneamente le seguenti condizioni:

a) il contratto sia stato concluso e sia mantenuto per soddisfare le esigenze previste dalla societa’ che redige il bilancio di acquisto, di vendita o di utilizzo delle merci;

b) il contratto sia stato destinato a tale scopo fin dalla sua conclusione;

c) si prevede che il contratto sia eseguito mediante consegna della merce.)) ((246))

((Il fair value e’ determinato con riferimento:

a) al valore di mercato, per gli strumenti finanziari per i quali e’ possibile individuare facilmente un mercato attivo; qualora il valore di mercato non sia facilmente individuabile per uno strumento, ma possa essere individuato per i suoi componenti o per uno strumento analogo, il valore di mercato puo’ essere derivato da quello dei componenti o dello strumento analogo;

b) al valore che risulta da modelli e tecniche di valutazione generalmente accettati, per gli strumenti per i quali non sia possibile individuare facilmente un mercato attivo; tali modelli e tecniche di valutazione devono assicurare una ragionevole approssimazione al valore di mercato.)) ((246))

((Il fair value non e’ determinato se l’applicazione dei criteri indicati al quarto comma non da’ un risultato attendibile.)) ((246))

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AGGIORNAMENTO (246)

Il D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139 ha disposto (con l’art. 12, comma 1) che le presenti modifiche si applicano ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1 gennaio 2016.

Ha inoltre disposto (con l’art. 12, comma 2) che "Le modificazioni previste dal presente decreto all’articolo 2426, comma 1, numeri 1), 6) e 8), del codice civile, possono non essere applicate alle componenti delle voci riferite a operazioni che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio".

Art. 2427.

(Contenuto della nota integrativa).

La nota integrativa deve indicare, oltre a quanto stabilito da altre disposizioni:

1) i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all’origine in moneta avente corso legale nello Stato;

2) i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti nell’esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell’esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell’esercizio;

3) la composizione delle voci: "costi di impianto e di ampliamento" e ((costi di sviluppo)), nonche’ le ragioni della iscrizione ed i rispettivi criteri di ammortamento; ((246))

3-bis) la misura e le motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni materiali e immateriali, facendo a tal fine esplicito riferimento al loro concorso alla futura produzione di risultati economici, alla loro prevedibile durata utile e, per quanto rilevante, al loro valore di mercato, segnalando altresi’ le differenze rispetto a quelle operate negli esercizi precedenti ed evidenziando la loro influenza sui risultati economici dell’esercizio;

4) le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell’attivo e del passivo; in particolare, per le voci del patrimonio netto, per i fondi e per il trattamento di fine rapporto, la formazione e le utilizzazioni;

5) l’elenco delle partecipazioni, possedute direttamente o per tramite di societa’ fiduciaria o per interposta persona, in imprese controllate e collegate, indicando per ciascuna la denominazione, la sede, il capitale, l’importo del patrimonio netto, l’utile o la perdita dell’ultimo esercizio, la quota posseduta e il valore attribuito in bilancio o il corrispondente credito;

6) distintamente per ciascuna voce, l’ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie e con specifica ripartizione secondo le aree geografiche;

6-bis) eventuali effetti significativi delle variazioni nei cambi valutari verificatesi successivamente alla chiusura dell’esercizio;

6-ter) distintamente per ciascuna voce, l’ammontare dei crediti e dei debiti relativi ad operazioni che prevedono l’obbligo per l’acquirente di retrocessione a termine;

7) la composizione delle voci "ratei e risconti attivi" e "ratei e risconti passivi" e della voce "altri fondi" dello stato patrimoniale ((…)), nonche’ la composizione della voce "altre riserve"; ((246))

7-bis) le voci di patrimonio netto devono essere analiticamente indicate, con specificazione in appositi prospetti della loro origine, possibilita’ di utilizzazione e distribuibilita’, nonche’ della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi;

8) l’ammontare degli oneri finanziari imputati nell’esercizio ai valori iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale, distintamente per ogni voce;

((9) l’importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passivita’ potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate; gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonche’ gli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonche’ controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest’ultime sono distintamente indicati;)) ((246))

10) ((…)) la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attivita’ e secondo aree geografiche; ((246))

11) l’ammontare dei proventi da partecipazioni, indicati nell’articolo 2425, numero 15), diversi dai dividendi;

12) la suddivisione degli interessi ed altri oneri finanziari, indicati nell’articolo 2425, n. 17), relativi a prestiti obbligazionari, a debiti verso banche, e altri;

((13) l’importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entita’ o incidenza eccezionali;)) ((246))

14) un apposito prospetto contenente:

a) la descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate, specificando l’aliquota applicata e le variazioni rispetto all’esercizio precedente, gli importi accreditati o addebitati a conto economico oppure a patrimonio netto, le voci escluse dal computo e le relative motivazioni;

b) l’ammontare delle imposte anticipate contabilizzato in bilancio attinenti a perdite dell’esercizio o di esercizi precedenti e le motivazioni dell’iscrizione, l’ammontare non ancora contabilizzato e le motivazioni della mancata iscrizione;

15) il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria;

16) l’ammontare dei compensi ((, delle anticipazioni e dei crediti concessi agli)) spettanti agli amministratori ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria ((, precisando il tasso d’interesse, le principali condizioni e gli importi eventualmente rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia, nonche’ gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, precisando il totale per ciascuna categoria)); ((246))

16-bis) salvo che la societa’ sia inclusa in un ambito di consolidamento e le informazioni siano contenute nella nota integrativa del relativo bilancio consolidato, l’importo totale dei corrispettivi spettanti al revisore legale o alla societa’ di revisione legale per la revisione legale dei conti annuali, l’importo totale dei corrispettivi di competenza per gli altri servizi di verifica svolti, l’importo totale dei corrispettivi di competenza per i servizi di consulenza fiscale e l’importo totale dei corrispettivi di competenza per altri servizi diversi dalla revisione contabile;

17) il numero e il valore nominale di ciascuna categoria di azioni della societa’ e il numero e il valore nominale delle nuove azioni della societa’ sottoscritte durante l’esercizio;

18) le azioni di godimento, le obbligazioni convertibili in azioni ((, i warrants, le opzioni)) e i titoli o valori simili emessi dalla societa’, specificando il loro numero e i diritti che essi attribuiscono; ((246))

19) il numero e le caratteristiche degli altri strumenti finanziari emessi dalla societa’, con l’indicazione dei diritti patrimoniali e partecipativi che conferiscono e delle principali caratteristiche delle operazioni relative;

19-bis) i finanziamenti effettuati dai soci alla societa’, ripartiti per scadenze e con la separata indicazione di quelli con clausola di postergazione rispetto agli altri creditori;

20) i dati richiesti dal terzo comma dell’articolo 2447-septies con riferimento ai patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi della lettera a) del primo comma dell’articolo 2447-bis;

21) i dati richiesti dall’articolo 2447-decies, ottavo comma;

22) le operazioni di locazione finanziaria che comportano il trasferimento al locatario della parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni che ne costituiscono oggetto, sulla base di un apposito prospetto dal quale risulti il valore attuale delle rate di canone non scadute quale determinato utilizzando tassi di interesse pari all’onere finanziario effettivo inerenti i singoli contratti, l’onere finanziario effettivo attribuibile ad essi e riferibile all’esercizio, l’ammontare complessivo al quale i beni oggetto di locazione sarebbero stati iscritti alla data di chiusura dell’esercizio qualora fossero stati considerati immobilizzazioni, con separata indicazione di ammortamenti, rettifiche e riprese di valore che sarebbero stati inerenti all’esercizio.

22-bis) le operazioni realizzate con parti correlate, precisando l’importo, la natura del rapporto e ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio relativa a tali operazioni, qualora le stesse ((…)) non siano state concluse a normali condizioni di mercato. Le informazioni relative alle singole operazioni possono essere aggregate secondo la loro natura, salvo quando la loro separata evidenziazione sia necessaria per comprendere gli effetti delle operazioni medesime sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico della societa’; ((246))

22-ter) la natura e l’obiettivo economico di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione del loro effetto patrimoniale, finanziario ed economico, a condizione che i rischi e i benefici da essi derivanti siano significativi e l’indicazione degli stessi sia necessaria per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della societa’.

((22-quater) la natura e l’effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio;)) ((246))

((22-quinquies) il nome e la sede legale dell’impresa che redige il bilancio consolidato dell’insieme piu’ grande di imprese di cui l’impresa fa parte in quanto impresa controllata, nonche’ il luogo in cui e’ disponibile la copia del bilancio consolidato;)) ((246))

((22-sexies) il nome e la sede legale dell’impresa che redige il bilancio consolidato dell’insieme piu’ piccolo di imprese di cui l’impresa fa parte in quanto impresa controllata nonche’ il luogo in cui e’ disponibile la copia del bilancio consolidato;)) ((246))

((22-septies) la proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite;)) ((246))

((Le informazioni in nota integrativa relative alle voci dello stato patrimoniale e del conto economico sono presentate secondo l’ordine in cui le relative voci sono indicate nello stato patrimoniale e nel conto economico.)) ((246))

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AGGIORNAMENTO (246)

Il D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139 ha disposto (con l’art. 12, comma 1) che le presenti modifiche si applicano ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1 gennaio 2016.

Art. 2427-bis.

(Informazioni relative al ((fair value)) degli strumenti finanziari).

((246))

1. Nella nota integrativa sono indicati:

1) per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati:

a) il loro fair value;

b) informazioni sulla loro entita’ e sulla loro natura ((, compresi i termini e le condizioni significative che possono influenzare l’importo, le scadenze e la certezza dei flussi finanziari futuri;)) ((246))

((b-bis) gli assunti fondamentali su cui si basano i modelli e le tecniche di valutazione, qualora il fair value non sia stato determinato sulla base di evidenze di mercato;)) ((246))

((b-ter) le variazioni di valore iscritte direttamente nel conto economico, nonche’ quelle imputate alle riserve di patrimonio netto;)) ((246))

((b-quater) una tabella che indichi i movimenti delle riserve di fair value avvenuti nell’esercizio.)) ((246))

2) per le immobilizzazioni finanziarie iscritte a un valore superiore al loro fair value, con esclusione delle partecipazioni in societa’ controllate e collegate ai sensi dell’articolo 2359 e delle partecipazioni in joint venture:

a) il valore contabile e il fair value delle singole attivita’, o di appropriati raggruppamenti di tali attivita’;

b) i motivi per i quali il valore contabile non e’ stato ridotto, inclusa la natura degli elementi sostanziali sui quali si basa il convincimento che tale valore possa essere recuperato.

2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2015, N. 139)). ((246))

3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2015, N. 139)). ((246))

4. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2015, N. 139)). ((246))

5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 NOVEMBRE 2008, N. 173.

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AGGIORNAMENTO (246)

Il D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139 ha disposto (con l’art. 12, comma 1) che le presenti modifiche si applicano ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1 gennaio 2016.

Art. 2428.

(Relazione sulla gestione).

Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori contenente un’analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della societa’ e dell’andamento e del risultato della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti, nonche’ una descrizione dei principali rischi e incertezze cui la societa’ e’ esposta.(174)

L’analisi di cui al primo comma e’ coerente con l’entita’ e la complessita’ degli affari della societa’ e contiene, nella misura necessaria alla comprensione della situazione della societa’ e dell’andamento e del risultato della sua gestione, gli indicatori di risultato finanziari e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti all’attivita’ specifica della societa’, comprese le informazioni attinenti all’ambiente e al personale. L’analisi contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi riportati nel bilancio e chiarimenti aggiuntivi su di essi.(174)

Dalla relazione devono in ogni caso risultare:

1) le attivita’ di ricerca e di sviluppo;

2) i rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime;

3) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di societa’ controllanti possedute dalla societa’, anche per tramite di societa’ fiduciaria o per interposta persona, con l’indicazione della parte di capitale corrispondente;

4) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di societa’ controllanti acquistate o alienate dalla societa’, nel corso dell’esercizio, anche per tramite di societa’ fiduciaria o per interposta persona, con l’indicazione della corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni;

5) ((NUMERO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2015, N. 139)); ((246))

6) l’evoluzione prevedibile della gestione.

6-bis) in relazione all’uso da parte della societa’ di strumenti finanziari e se rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell’esercizio:

a) gli obiettivi e le politiche della societa’ in materia di gestione del rischio finanziario, compresa la politica di copertura per ciascuna principale categoria di operazioni previste;

b) l’esposizione della societa’ al rischio di prezzo, al rischio di credito, al rischio di liquidita’ e al rischio di variazione dei flussi finanziari.

COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 6 NOVEMBRE 2007, N. 195.

Dalla relazione deve inoltre risultare l’elenco delle sedi secondarie della societa’.

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AGGIORNAMENTO (174)

Il D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 32, ha disposto (con l’art. 5, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio dalla data successiva a quella della sua entrata in vigore."

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AGGIORNAMENTO (246)

Il D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139, ha disposto (con l’art. 12, comma 1) che la presente modifica si applica ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1 gennaio 2016.

Art. 2429.

(Relazione dei sindaci e deposito del bilancio).

Il bilancio deve essere comunicato dagli amministratori al collegio sindacale e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti, con la relazione, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l’assemblea che deve discuterlo.((249))

Il collegio sindacale deve riferire all’assemblea sui risultati dell’esercizio sociale e sull’attivita’ svolta nell’adempimento dei propri doveri, e fare le osservazioni e le proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione, con particolare riferimento all’esercizio della deroga di cui all’articolo 2423, quarto comma. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39.(174)

Il bilancio, con le copie integrali dell’ultimo bilancio delle societa’ controllate e un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell’ultimo bilancio delle societa’ collegate, deve restare depositato in copia nella sede della societa’, insieme con le relazioni degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, durante i quindici giorni che precedono l’assemblea, e finche’ sia approvato. I soci possono prenderne visione.

Il deposito delle copie dell’ultimo bilancio delle societa’ controllate prescritto dal comma precedente puo’ essere sostituito, per quelle incluse nel consolidamento, dal deposito di un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell’ultimo bilancio delle medesime.

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AGGIORNAMENTO (174)

Il D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 32, ha disposto (con l’art. 5, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio dalla data successiva a quella della sua entrata in vigore."

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AGGIORNAMENTO (249)

Il D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 come modificato dal D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 25 ha disposto (con l’art. 154-ter, comma 1-ter) che "In deroga all’articolo 2429, primo comma, del codice civile il progetto di bilancio di esercizio e’ comunicato dagli amministratori al collegio sindacale, al revisore legale o alla societa’ di revisione legale, con la relazione sulla gestione, almeno quindici giorni prima della pubblicazione di cui al comma 1".

Art. 2429-bis.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 APRILE 1991, N. 127 ((141))

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AGGIORNAMENTO (141)

Il D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, disponendo (con l’art. 1, comma 1) la sostituzione del Libro V, Titolo V, Capo V, non ha piu’ previsto il presente articolo.

Art. 2430.

(( (Riserva legale). ))

((Dagli utili netti annuali deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi per costituire una riserva, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

La riserva deve essere reintegrata a norma del comma precedente se viene diminuita per qualsiasi ragione.

Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.))

Art. 2431.

(( (Soprapprezzo delle azioni).))

(( Le somme percepite dalla societa’ per l’emissione di azioni ad un prezzo superiore al loro valore nominale, ivi comprese quelle derivate dalla conversione di obbligazioni, non possono essere distribuite fino a che la riserva legale non abbia raggiunto il limite stabilito dall’articolo 2430.))

Art. 2432.

(( (Partecipazione agli utili). ))

(( Le partecipazioni agli utili eventualmente spettanti ai promotori, ai soci fondatori e agli amministratori sono computate sugli utili netti risultanti dal bilancio, fatta deduzione della quota di riserva legale.))

Art. 2433.

(( (Distribuzione degli utili ai soci).))

((La deliberazione sulla distribuzione degli utili e’ adottata dall’assemblea che approva il bilancio ovvero, qualora il bilancio sia approvato dal consiglio di sorveglianza, dall’assemblea convocata a norma dell’articolo 2364-bis, secondo comma.

Non possono essere pagati dividendi sulle azioni, se non per utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato.

Se si verifica una perdita del capitale sociale, non puo’ farsi luogo a ripartizione di utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente.

I dividendi erogati in violazione delle disposizioni del presente articolo non sono ripetibili, se i soci li hanno riscossi in buona fede in base a bilancio regolarmente approvato, da cui risultano utili netti corrispondenti. ))

Art. 2433-bis.

(Acconti sui dividendi).

La distribuzione di acconti sui dividendi e’ consentita solo alle societa’ il cui bilancio e’ assoggettato per legge ((a revisione legale dei conti, secondo il regime previsto dalle leggi speciali per gli enti di interesse pubblico)).

La distribuzione di acconti sui dividendi deve essere prevista dallo statuto ed e’ deliberata dagli amministratori dopo il rilascio da parte ((del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti)) di un giudizio positivo sul bilancio dell’esercizio precedente e la sua approvazione.

Non e’ consentita la distribuzione di acconti sui dividendi quando dall’ultimo bilancio approvato risultino perdite relative all’esercizio o a esercizi precedenti.

L’ammontare degli acconti sui dividendi non puo’ superare la minor somma tra l’importo degli utili conseguiti dalla chiusura dell’esercizio precedente, diminuito delle quote che dovranno essere destinate a riserva per obbligo legale o statutario, e quello delle riserve disponibili.

Gli amministratori deliberano la distribuzione di acconti sui dividendi sulla base di un prospetto contabile e di una relazione, dai quali risulti che la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della societa’ consente la distribuzione stessa. Su tali documenti deve essere acquisito il parere del soggetto incaricato ((della revisione legale dei conti)).

Il prospetto contabile, la relazione degli amministratori e il parere del soggetto incaricato ((della revisione legale dei conti)) debbono restare depositati in copia nella sede della societa’ fino all’approvazione del bilancio dell’esercizio in corso. I soci possono prenderne visione.

Ancorche’ sia successivamente accertata l’inesistenza degli utili di periodo risultanti dal prospetto, gli acconti sui dividendi erogati in conformita’ con le altre disposizioni del presente articolo non sono ripetibili se i soci li hanno riscossi in buona fede.

Art. 2434.

(Azione di responsabilita).

L’approvazione del bilancio non implica liberazione degli amministratori, dei direttori generali ((, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari)) e dei sindaci per le responsabilita’ incorse nella gestione sociale.

Art. 2434-bis.

(Invalidita’ della deliberazione di approvazione del bilancio).

Le azioni previste dagli articoli 2377 e 2379 non possono essere proposte nei confronti delle deliberazioni di approvazione del bilancio dopo che e’ avvenuta l’approvazione del bilancio dell’esercizio successivo.

La legittimazione ad impugnare la deliberazione di approvazione del bilancio su cui ((il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti ha emesso un giudizio privo di rilievi)) spetta a tanti soci che rappresentino almeno il cinque per cento del capitale sociale.

Il bilancio dell’esercizio nel corso del quale viene dichiarata l’invalidita’ di cui al comma precedente tiene conto delle ragioni di questa.

Art. 2435.

(( (Pubblicazione del bilancio e dell’elenco dei soci e dei titolari di diritti su azioni).))

((Entro trenta giorni dall’approvazione una copia del bilancio, corredata dalle relazioni previste dagli articoli 2428 e 2429 e dal verbale di approvazione dell’assemblea o del consiglio di sorveglianza, deve essere, a cura degli amministratori, depositata presso l’ufficio del registro delle imprese o spedita al medesimo ufficio a mezzo di lettera raccomandata.

Entro trenta giorni dall’approvazione del bilancio le societa’ non aventi azioni quotate in mercati regolamentati sono tenute altresi’ a depositare per l’iscrizione nel registro delle imprese l’elenco dei soci riferito alla data di approvazione del bilancio, con l’indicazione del numero delle azioni possedute, nonche’ dei soggetti diversi dai soci che sono titolari di diritti o beneficiari di vincoli sulle azioni medesime. L’elenco deve essere corredato dall’indicazione analitica delle annotazioni effettuate nel libro dei soci a partire dalla data di approvazione del bilancio dell’esercizio precedente. ))

Art. 2435-bis.

(Bilancio in forma abbreviata).

Le societa’, che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:

1) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro;

2)ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro;

3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unita’.

Nel bilancio in forma abbreviata lo stato patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate nell’articolo 2424 con lettere maiuscole e con numeri romani; le voci A e D dell’attivo possono essere comprese nella voce CII; ((…)) la voce E del passivo puo’ essere compresa nella voce D; nelle voci CII dell’attivo e D del passivo devono essere separatamente indicati i crediti e i debiti esigibili oltre l’esercizio successivo. ((Le societa’ che redigono il bilancio in forma abbreviata sono esonerate dalla redazione del rendiconto finanziario.)) ((246))

Nel conto economico del bilancio in forma abbreviata le seguenti voci previste dall’articolo 2425 possono essere tra loro raggruppate:

voci A2 e A3

voci B9(c), B9(d), B9(e)

voci B10(a), B10(b),B10(c)

voci C16(b) e C16(c)

voci D18(a), D18(b), D18(c) (( , D18(d) )) ((246))

voci D19(a), D19(b), D19(c) (( , D19(d) )) ((246))

((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2015, N. 139)). ((246))

((Fermo restando le indicazioni richieste dal terzo, quarto e quinto comma dell’articolo 2423, dal secondo e quinto comma dell’articolo 2423-ter, dal secondo comma dell’articolo 2424, dal primo comma, numeri 4) e 6), dell’articolo 2426, la nota integrativa fornisce le indicazioni richieste dal primo comma dell’articolo 2427, numeri 1), 2), 6), per quest’ultimo limitatamente ai soli debiti senza indicazione della ripartizione geografica, 8), 9), 13), 15), per quest’ultimo anche omettendo la ripartizione per categoria, 16), 22-bis), 22-ter), per quest’ultimo anche omettendo le indicazioni riguardanti gli effetti patrimoniali, finanziari ed economici, 22-quater), 22-sexies), per quest’ultimo anche omettendo l’indicazione del luogo in cui e’ disponibile la copia del bilancio consolidato, nonche’ dal primo comma dell’articolo 2427-bis, numero 1).)) ((246))

Le societa’ possono limitare l’informativa richiesta ai sensi dell’articolo 2427, primo comma, numero 22-bis, alle operazioni realizzate direttamente o indirettamente con i loro maggiori azionisti ed a quelle con i membri degli organi di amministrazione e controllo, nonche'((con le imprese in cui la societa’ stessa detiene una partecipazione)). ((246))

Qualora le societa’ indicate nel primo comma forniscano nella nota integrativa le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell’articolo 2428, esse sono esonerate dalla redazione della relazione sulla gestione.

((Le societa’ che redigono il bilancio in forma abbreviata, in deroga a quanto disposto dall’articolo 2426, hanno la facolta’ di iscrivere i titoli al costo di acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale.)) ((246))

Le societa’ che a norma del presente articolo redigono il bilancio in forma abbreviata devono redigerlo in forma ordinaria quando per il secondo esercizio consecutivo abbiano superato due dei limiti indicati nel primo comma.

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AGGIORNAMENTO (246)

Il D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139, ha disposto (con l’art. 12, comma 1) che le presenti modifiche si applicano ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1 gennaio 2016.

Art. 2435-ter.

(( (Bilancio delle micro-imprese). ))

((Sono considerate micro-imprese le societa’ di cui all’articolo 2435-bis che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:

1) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 175.000 euro;

2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 euro;

3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unita’.

Fatte salve le norme del presente articolo, gli schemi di bilancio e i criteri di valutazione delle micro-imprese sono determinati secondo quanto disposto dall’articolo 2435-bis. Le micro-imprese sono esonerate dalla redazione:

1) del rendiconto finanziario;

2) della nota integrativa quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni previste dal primo comma dell’articolo 2427, numeri 9) e 16);

3) della relazione sulla gestione: quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell’articolo 2428.

Non sono applicabili le disposizioni di cui al quinto comma dell’articolo 2423 e al numero 11-bis del primo comma dell’articolo 2426.

Le societa’ che si avvalgono delle esenzioni previste del presente articolo devono redigere il bilancio, a seconda dei casi, in forma abbreviata o in forma ordinaria quando per il secondo esercizio consecutivo abbiano superato due dei limiti indicati nel primo comma.))

((246))

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AGGIORNAMENTO (246)

Il D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139, ha disposto (con l’art. 12, comma 1) che la presente modifica si applica ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1 gennaio 2016.

Sezione X
((Delle modificazioni dello statuto))

Art. 2436.

(( (Deposito, iscrizione e pubblicazione delle modificazioni).))

((Il notaio che ha verbalizzato la deliberazione di modifica dello statuto, entro trenta giorni, verificato l’adempimento delle condizioni stabilite dalla legge, ne richiede l’iscrizione nel registro delle imprese contestualmente al deposito e allega le eventuali autorizzazioni richieste.

L’ufficio del registro delle imprese, verificata la regolarita’ formale della documentazione, iscrive la delibera nel registro.

Se il notaio ritiene non adempiute le condizioni stabilite dalla legge, ne da’ comunicazione tempestivamente, e comunque non oltre il termine previsto dal primo comma del presente articolo, agli amministratori. Gli amministratori, nei trenta giorni successivi, possono convocare l’assemblea per gli opportuni provvedimenti oppure ricorrere al tribunale per il provvedimento di cui ai successivi commi; in mancanza la deliberazione e’ definitivamente inefficace.

Il tribunale, verificato l’adempimento delle condizioni richieste dalla legge e sentito il pubblico ministero, ordina l’iscrizione nel registro delle imprese con decreto soggetto a reclamo.

La deliberazione non produce effetti se non dopo l’iscrizione.

Dopo ogni modifica dello statuto deve esserne depositato nel registro delle imprese il testo integrale nella sua redazione aggiornata. ))

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AGGIORNAMENTO (16)

Il D.P.R. 29 dicembre 1969, n. 1127, ha disposto (con l’art. 21, comma 1) che "La disposizione dell’art. 2436, comma secondo, del codice civile si applica alle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto successive alla data di entrata in vigore del presente decreto. In mancanza di tali modifiche la disposizione predetta deve essere osservata entro il 31 dicembre 1970."

Art. 2437.

(( (Diritto di recesso). ))

((Hanno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, i soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:

a) la modifica della clausola dell’oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell’attivita’ della societa’;

b) la trasformazione della societa’;

c) il trasferimento della sede sociale all’estero;

d) la revoca dello stato di liquidazione;

e) l’eliminazione di una o piu’ cause di recesso previste dal successivo comma ovvero dallo statuto;

f) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell’azione in caso di recesso;

g) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione.

Salvo che lo statuto disponga diversamente, hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all’approvazione delle deliberazioni riguardanti:

a) la proroga del termine;

b) l’introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

Se la societa’ e’ costituita a tempo indeterminato e le azioni non sono quotate in un mercato regolamentato il socio puo’ recedere con il preavviso di almeno centottanta giorni; lo statuto puo’ prevedere un termine maggiore, non superiore ad un anno.

Lo statuto delle societa’ che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio puo’ prevedere ulteriori cause di recesso.

Restano salve le disposizioni dettate in tema di recesso per le societa’ soggette ad attivita’ di direzione e coordinamento.

E’ nullo ogni patto volto ad escludere o rendere piu’ gravoso l’esercizio del diritto di recesso nelle ipotesi previste dal primo comma del presente articolo. ))

Art. 2437-bis.

(( (Termini e modalita’ di esercizio). ))

((Il diritto di recesso e’ esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere spedita entro quindici giorni dall’iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima, con l’indicazione delle generalita’ del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato. Se il fatto che legittima il recesso e’ diverso da una deliberazione, esso e’ esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Le azioni per le quali e’ esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute e devono essere depositate presso la sede sociale.

Il recesso non puo’ essere esercitato e, se gia’ esercitato, e’ privo di efficacia, se, entro novanta giorni, la societa’ revoca la delibera che lo legittima ovvero se e’ deliberato lo scioglimento della societa’. ))

Art. 2437-ter.

(Criteri di determinazione del valore delle azioni).

Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso.

Il valore di liquidazione delle azioni e’ determinato dagli amministratori, sentito il parere del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, tenuto conto della consistenza patrimoniale della societa’ e delle sue prospettive reddituali, nonche’ dell’eventuale valore di mercato delle azioni.

Il valore di liquidazione delle azioni quotate in mercati regolamentati e’ determinato facendo ((…)) riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura nei sei mesi che precedono la pubblicazione ovvero ricezione dell’avviso di convocazione dell’assemblea le cui deliberazioni legittimano il recesso. ((Lo statuto delle societa’ con azioni quotate in mercati regolamentati puo’ prevedere che il valore di liquidazione sia determinato secondo i criteri indicati dai commi 2 e 4 del presente articolo, fermo restando che in ogni caso tale valore non puo’ essere inferiore al valore che sarebbe dovuto in applicazione del criterio indicato dal primo periodo del presente comma.))

Lo statuto puo’ stabilire criteri diversi di determinazione del valore di liquidazione, indicando gli elementi dell’attivo e del passivo del bilancio che possono essere rettificati rispetto ai valori risultanti dal bilancio, unitamente ai criteri di rettifica, nonche’ altri elementi suscettibili di valutazione patrimoniale da tenere in considerazione.

I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore di cui al secondo comma del presente articolo nei quindici giorni precedenti alla data fissata per l’assemblea; ciascun socio ha diritto di prenderne visione e di ottenerne copia a proprie spese.

In caso di contestazione da proporre contestualmente alla dichiarazione di recesso il valore di liquidazione e’ determinato entro novanta giorni dall’esercizio del diritto di recesso tramite relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte piu’ diligente; si applica in tal caso il primo comma dell’articolo 1349.

Art. 2437-quater.

(Procedimento di liquidazione).

Gli amministratori offrono in opzione le azioni del socio recedente agli altri soci in proporzione al numero delle azioni possedute. Se vi sono obbligazioni convertibili, il diritto di opzione spetta anche ai possessori di queste, in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio.

L’offerta di opzione e’ depositata presso il registro delle imprese entro quindici giorni dalla determinazione definitiva del valore di liquidazione. Per l’esercizio del diritto di opzione deve essere concesso un termine non inferiore a trenta giorni dal deposito dell’offerta.

Coloro che esercitano il diritto di opzione, purche’ ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell’acquisto delle azioni che siano rimaste non optate.

Qualora i soci non acquistino in tutto o in parte le azioni del recedente, gli amministratori possono collocarle presso terzi; nel caso di azioni quotate in mercati regolamentati, il loro collocamento avviene mediante offerta nei mercati medesimi.

In caso di mancato collocamento ai sensi delle disposizioni dei commi precedenti ((entro centottanta giorni dalla comunicazione del recesso)), le azioni del recedente vengono rimborsate mediante acquisto da parte della societa’ utilizzando riserve disponibili anche in deroga a quanto previsto dal terzo comma dell’articolo 2357.

In assenza di utili e riserve disponibili, deve essere convocata l’assemblea straordinaria per deliberare la riduzione del capitale sociale, ovvero lo scioglimento della societa’.

Alla deliberazione di riduzione del capitale sociale si applicano le disposizioni del comma secondo, terzo e quarto dell’articolo 2445; ove l’opposizione sia accolta la societa’ si scioglie.

Art. 2437-quinquies.

(( (Disposizioni speciali per le societa’ con azioni quotate in mercati regolamentati). ))

(( Se le azioni sono quotate sui mercati regolamentati hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso alla deliberazione che comporta l’esclusione dalla quotazione. )) ((141a))

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AGGIORNAMENTO (141a)

L’avviso di rettifica, in G.U. 04/07/2003, n. 153, nel modificare il D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, che ha introdotto il presente articolo, ha disposto che "alla pag. 53, seconda colonna, all’art. 1 nella parte in cui viene riportato l’art. 2437-quinquies del codice civile, […] nel primo comma, dove e’ scritto: «Se le azioni quotate sui mercati regolamentati …», leggasi: «Se le azioni quotate in mercati regolamentati …»"

Art. 2437-sexies.

(( (Azioni riscattabili).))

((Le disposizioni degli articoli 2437-ter e 2437-quater si applicano, in quanto compatibili, alle azioni o categorie di azioni per le quali lo statuto prevede un potere di riscatto da parte della societa’ o dei soci. Resta salva in tal caso l’applicazione della disciplina degli articoli 2357 e 2357-bis.))

Art. 2438.

(( (Aumento di capitale). ))

((Un aumento di capitale non puo’ essere eseguito fino a che le azioni precedentemente emesse non siano interamente liberate.

In caso di violazione del precedente comma, gli amministratori sono solidalmente responsabili per i danni arrecati ai soci ed ai terzi. Restano in ogni caso salvi gli obblighi assunti con la sottoscrizione delle azioni emesse in violazione del precedente comma.))

Art. 2439.

(( (Sottoscrizione e versamenti).))

((Salvo quanto previsto nel quarto comma dell’articolo 2342, i sottoscrittori delle azioni di nuova emissione devono, all’atto della sottoscrizione, versare alla societa’ almeno il venticinque per cento del valore nominale delle azioni sottoscritte. Se e’ previsto un soprapprezzo, questo deve essere interamente versato all’atto della sottoscrizione.

Se l’aumento di capitale non e’ integralmente sottoscritto entro il termine che, nell’osservanza di quelli stabiliti dall’articolo 2441, secondo e terzo comma, deve risultare dalla deliberazione, il capitale e’ aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte soltanto se la deliberazione medesima lo abbia espressamente previsto.))

Art. 2440.

((Conferimenti di beni in natura e di crediti)).

((Se l’aumento di capitale avviene mediante conferimento di beni in natura o di crediti si applicano le disposizioni degli articoli 2342, terzo e quinto comma, e 2343.

L’aumento di capitale mediante conferimento di beni in natura o di crediti puo’ essere sottoposto, su decisione degli amministratori, alla disciplina di cui agli articolo 2343-ter e 2343-quater.

Ai fini dell’applicazione dell’articolo 2343-ter, primo comma, rileva il periodo di negoziazione di sei mesi precedenti la data alla quale si riferisce la relazione degli amministratori redatta ai sensi dell’articolo 2441, sesto comma. Il conferimento e’ eseguito entro sessanta giorni da tale data, ovvero entro novanta giorni qualora l’aumento sia deliberato da una societa’ che fa ricorso al mercato del capitale di rischio.

Qualora trovi applicazione l’articolo 2343-ter, secondo comma, il conferimento e’ eseguito, nel caso di cui alla lettera a), entro il termine dell’esercizio successivo a quello cui si riferisce il bilancio, ovvero, nel caso di cui alla lettera b), entro sei mesi dalla data cui si riferisce la valutazione.

La verifica prevista dall’articolo 2343-quater, primo comma, e’ eseguita dagli amministratori nel termine di trenta giorni dall’esecuzione del conferimento ovvero, se successiva, dalla data di iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione di aumento del capitale. La dichiarazione di cui all’articolo 2343-quater, terzo comma, e’ allegata all’attestazione prevista dall’articolo 2444.

Qualora siano conferiti beni in natura o crediti valutati ai sensi dell’articolo 2343-ter, secondo comma, nel termine indicato al quinto comma uno o piu’ soci che rappresentino, e che rappresentavano alla data della delibera di aumento del capitale, almeno il ventesimo del capitale sociale, nell’ammontare precedente l’aumento medesimo, possono richiedere che si proceda, su iniziativa degli amministratori, ad una nuova valutazione ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2343; la domanda dei soci non ha effetto qualora gli amministratori all’esito della verifica prevista dal quinto comma procedano ai sensi dell’articolo 2343-quater, secondo comma.))

Art. 2440-bis.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 NOVEMBRE 2010,N. 224))

Art. 2441.

(Diritto di opzione).

Le azioni di nuova emissione e le obbligazioni convertibili in azioni devono essere offerte in opzione ai soci in proporzione al numero delle azioni possedute. Se vi sono obbligazioni convertibili il diritto di opzione spetta anche ai possessori di queste, in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio.

((L’offerta di opzione deve essere depositata presso l’ufficio del registro delle imprese e contestualmente resa nota mediante un avviso pubblicato sul sito internet della societa’, con modalita’ atte a garantire la sicurezza del sito medesimo, l’autenticita’ dei documenti e la certezza della data di pubblicazione, o, in mancanza, mediante deposito presso la sede della societa’. Per l’esercizio del diritto di opzione deve essere concesso un termine non inferiore a quindici giorni dalla pubblicazione dell’offerta)).

Coloro che esercitano il diritto di opzione, purche’ ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell’acquisto delle azioni e delle obbligazioni convertibili in azioni che siano rimaste non optate. Se le azioni sono quotate in mercati regolamentati, i diritti di opzione non esercitati devono essere offerti nel mercato regolamentato dagli amministratori, per conto della societa’, entro il mese successivo alla scadenza del termine stabilito a norma del secondo comma, per almeno cinque sedute, salvo che i diritti di opzione siano gia’ stati integralmente venduti.

Il diritto di opzione non spetta per le azioni di nuova emissione che, secondo la deliberazione di aumento del capitale, devono essere liberate mediante conferimenti in natura. Nelle societa’ con azioni quotate in mercati regolamentati lo statuto puo’ altresi’ escludere il diritto di opzione nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e cio’ sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una societa’ di revisione legale.

Quando l’interesse della societa’ lo esige, il diritto di opzione puo’ essere escluso o limitato con la deliberazione di aumento di capitale.

Le proposte di aumento di capitale sociale con esclusione o limitazione del diritto di opzione, ai sensi del primo periodo del quarto comma o del quinto comma del presente articolo, devono essere illustrate dagli amministratori con apposita relazione, dalla quale devono risultare le ragioni dell’esclusione o della limitazione, ovvero, qualora l’esclusione derivi da un conferimento in natura, le ragioni di questo e in ogni caso i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione. La relazione deve essere comunicata dagli amministratori al collegio sindacale o al consiglio di sorveglianza e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti almeno trenta giorni prima di quello fissato per l’assemblea. Entro quindici giorni il collegio sindacale deve esprimere il proprio parere sulla congruita’ del prezzo di emissione delle azioni. Il parere del collegio sindacale e, nell’ipotesi prevista dal quarto comma, la relazione giurata dell’esperto designato dal Tribunale ovvero la documentazione indicata dall’articolo 2343-ter, terzo comma, devono restare depositati nella sede della societa’ durante i quindici giorni che precedono l’assemblea e finche’ questa non abbia deliberato; i soci possono prenderne visione. La deliberazione determina il prezzo di emissione delle azioni in base al valore del patrimonio netto, tenendo conto, per le azioni quotate in mercati regolamentati, anche dell’andamento delle quotazioni nell’ultimo semestre.

Non si considera escluso ne’ limitato il diritto di opzione qualora la deliberazione di aumento di capitale preveda che le azioni di nuova emissione siano sottoscritte da banche, da enti o societa’ finanziarie soggetti al controllo della Commissione nazionale per le societa’ e la borsa ovvero da altri soggetti autorizzati all’esercizio dell’attivita’ di collocamento di strumenti finanziari, con obbligo di offrirle agli azionisti della societa’, con operazioni di qualsiasi tipo, in conformita’ con i primi tre commi del presente articolo. Nel periodo di detenzione delle azioni offerte agli azionisti e comunque fino a quando non sia stato esercitato il diritto di opzione, i medesimi soggetti non possono esercitare il diritto di voto. Le spese dell’operazione sono a carico della societa’ e la deliberazione di aumento del capitale deve indicarne l’ammontare.

Con deliberazione dell’assemblea presa con la maggioranza richiesta per le assemblee straordinarie puo’ essere escluso il diritto di opzione per le azioni di nuova emissione, se queste sono offerte in sottoscrizione ai dipendenti della societa’ o di societa’ che la controllano o che sono da essa controllate. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 11 OTTOBRE 2012, N. 184.

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AGGIORNAMENTO (112)

Il D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, ha disposto (con l’art. 134, comma 1) che "Per le societa’ con azioni quotate, il termine previsto dall’articolo 2441, secondo comma, del codice civile e’ ridotto alla meta’."

Art. 2442.

(( (Passaggio di riserve a capitale).))

((L’assemblea puo’ aumentare il capitale, imputando a capitale le riserve e gli altri fondi iscritti in bilancio in quanto disponibili.

In questo caso le azioni di nuova emissione devono avere le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, e devono essere assegnate gratuitamente agli azionisti in proporzione di quelle da essi gia’ possedute.

L’aumento di capitale puo’ attuarsi anche mediante aumento del valore nominale delle azioni in circolazione.))

Art. 2443.

(Delega agli amministratori).

Lo statuto puo’ attribuire agli amministratori la facolta’ di aumentare in una o piu’ volte il capitale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data dell’iscrizione della societa’ nel registro delle imprese. Tale facolta’ puo’ prevedere anche l’adozione delle deliberazioni di cui al quarto e quinto comma dell’articolo 2441; in questo caso si applica in quanto compatibile il sesto comma dell’articolo 2441 e lo statuto determina i criteri cui gli amministratori devono attenersi.

La facolta’ di cui al secondo periodo del precedente comma puo’ essere attribuita anche mediante modificazione dello statuto, ((. . .)) per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione.

Il verbale della deliberazione degli amministratori di aumentare il capitale deve essere redatto da un notaio e deve essere depositato e iscritto a norma dall’articolo 2436.

Se agli amministratori e’ attribuita la facolta’ di adottare le deliberazioni di cui all’articolo 2441, quarto comma, qualora essi decidano di deliberare l’aumento di capitale con conferimenti di beni in natura o di crediti senza la relazione dell’esperto di cui all’articolo 2343, avvalendosi delle disposizioni contenute nell’articolo 2343-ter, il conferimento non puo’ avere efficacia, salvo che consti il consenso di tutti i soci, prima del decorso del termine di trenta giorni dall’iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione di aumento, contenente anche le dichiarazioni previste nelle lettere a), b), c) ed e), di cui all’articolo 2343-quater, terzo comma. Entro detto termine uno o piu’ soci che rappresentano, e che rappresentavano alla data della delibera di aumento del capitale, almeno il ventesimo del capitale sociale, nell’ammontare precedente l’aumento medesimo, possono richiedere che si proceda, su iniziativa degli amministratori, ad una nuova valutazione ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 2343. In mancanza di tale domanda, gli amministratori depositano per l’iscrizione nel registro delle imprese unitamente all’attestazione di cui all’articolo 2444 la dichiarazione prevista all’articolo 2343-quater, terzo comma, lettera d).

Art. 2444.

(( (Iscrizione nel registro delle imprese).))

((Nei trenta giorni dall’avvenuta sottoscrizione delle azioni di nuova emissione gli amministratori devono depositare per l’iscrizione nel registro delle imprese un’attestazione che l’aumento del capitale e’ stato eseguito.

Fino a che l’iscrizione nel registro non sia avvenuta, l’aumento del capitale non puo’ essere menzionato negli atti della societa’.))

Art. 2445.

(Riduzione del capitale sociale).

La riduzione del capitale sociale puo’ aver luogo sia mediante liberazione dei soci dall’obbligo dei versamenti ancora dovuti, sia mediante rimborso del capitale ai soci, nei limiti ammessi dagli articoli 2327 e 2413.

((L’avviso di convocazione dell’assemblea deve indicare le ragioni e le modalita’ della riduzione. Nel caso di societa’ cui si applichi l’articolo 2357, terzo comma, la riduzione deve comunque effettuarsi con modalita’ tali che le azioni proprie eventualmente possedute dopo la riduzione non eccedano la quinta parte del capitale sociale)).

La deliberazione puo’ essere eseguita soltanto dopo novanta giorni dal giorno dell’iscrizione nel registro delle imprese, purche’ entro questo termine nessun creditore sociale anteriore all’iscrizione abbia fatto opposizione.

Il tribunale, quando ritenga infondato il pericolo di pregiudizio per i creditori oppure la societa’ abbia prestato idonea garanzia, dispone che l’operazione abbia luogo nonostante l’opposizione.

Art. 2446.

(( (Riduzione del capitale per perdite).))

((Quando risulta che il capitale e’ diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, gli amministratori o il consiglio di gestione, e nel caso di loro inerzia il collegio sindacale ovvero il consiglio di sorveglianza, devono senza indugio convocare l’assemblea per gli opportuni provvedimenti. All’assemblea deve essere sottoposta una relazione sulla situazione patrimoniale della societa’, con le osservazioni del collegio sindacale o del comitato per il controllo sulla gestione. La relazione e le osservazioni devono restare depositate in copia nella sede della societa’ durante gli otto giorni che precedono l’assemblea, perche’ i soci possano prenderne visione. Nell’assemblea gli amministratori devono dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione.

Se entro l’esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, l’assemblea ordinaria o il consiglio di sorveglianza che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate. In mancanza gli amministratori e i sindaci o il consiglio di sorveglianza devono chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio. Il tribunale provvede, sentito il pubblico ministero, con decreto soggetto a reclamo, che deve essere iscritto nel registro delle imprese a cura degli amministratori.

Nel caso in cui le azioni emesse dalla societa’ siano senza valore nominale, lo statuto, una sua modificazione ovvero una deliberazione adottata con le maggioranze previste per l’assemblea straordinaria possono prevedere che la riduzione del capitale di cui al precedente comma sia deliberata dal consiglio di amministrazione. Si applica in tal caso l’articolo 2436.))

Art. 2447.

(( (Riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale).))

((Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al disotto del minimo stabilito dall’articolo 2327, gli amministratori o il consiglio di gestione e, in caso di loro inerzia, il consiglio di sorveglianza devono senza indugio convocare l’assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo, o la trasformazione della societa’. ))

Sezione XI
((Dei patrimoni destinati ad uno specifico affare))

Art. 2447-bis.

(( (Patrimoni destinati ad uno specifico affare).))

((La societa’ puo’:

a) costituire uno o piu’ patrimoni ciascuno dei quali destinato in via esclusiva ad uno specifico affare;

b) convenire che nel contratto relativo al finanziamento di uno specifico affare al rimborso totale o parziale del finanziamento medesimo siano destinati i proventi dell’affare stesso, o parte di essi.

Salvo quanto disposto in leggi speciali, i patrimoni destinati ai sensi della lettera a) del primo comma non possono essere costituiti per un valore complessivamente superiore al dieci per cento del patrimonio netto della societa’ e non possono comunque essere costituiti per l’esercizio di affari attinenti ad attivita’ riservate in base alle leggi speciali. ))

Art. 2447-ter.

(Deliberazione costitutiva del patrimonio destinato).

La deliberazione che ai sensi della lettera a) del primo comma dell’articolo 2447-bis destina un patrimonio ad uno specifico affare deve indicare:

a) l’affare al quale e’ destinato il patrimonio;

b) i beni e i rapporti giuridici compresi in tale patrimonio;

c) il piano economico-finanziario da cui risulti la congruita’ del patrimonio rispetto alla realizzazione dell’affare, le modalita’ e le regole relative al suo impiego, il risultato che si intende perseguire e le eventuali garanzie offerte ai terzi;

d) gli eventuali apporti di terzi, le modalita’ di controllo sulla gestione e di partecipazione ai risultati dell’affare;

e) la possibilita’ di emettere strumenti finanziari di partecipazione all’affare, con la specifica indicazione dei diritti che attribuiscono;

((f) la nomina di un revisore legale o di una societa’ di revisione legale per la revisione dei conti dell’affare, quando la societa’ non e’ gia’ assoggettata alla revisione legale;))

g) le regole di rendicontazione dello specifico affare.

Salvo diversa disposizione dello statuto, la deliberazione di cui al presente articolo e’ adottata dall’organo amministrativo a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Art. 2447-quater.

(( (Pubblicita’ della costituzione del patrimonio destinato).))

((La deliberazione prevista dal precedente articolo deve essere depositata e iscritta a norma dell’articolo 2436.

Nel termine di sessanta giorni dall’iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese i creditori sociali anteriori all’iscrizione possono fare opposizione. Il tribunale, nonostante l’opposizione, puo’ disporre che la deliberazione sia eseguita previa prestazione da parte della societa’ di idonea garanzia. ))

Art. 2447-quinquies.

(( (Diritti dei creditori).))

((Decorso il termine di cui al secondo comma del precedente articolo ovvero dopo l’iscrizione nel registro delle imprese del provvedimento del tribunale ivi previsto, i creditori della societa’ non possono far valere alcun diritto sul patrimonio destinato allo specifico affare ne’, salvo che per la parte spettante alla societa’, sui frutti o proventi da esso derivanti.

Qualora nel patrimonio siano compresi immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri, la disposizione del precedente comma non si applica fin quando la destinazione allo specifico affare non e’ trascritta nei rispettivi registri.

Qualora la deliberazione prevista dall’articolo 2447-ter non disponga diversamente, per le obbligazioni contratte in relazione allo specifico affare la societa’ risponde nei limiti del patrimonio ad esso destinato. Resta salva tuttavia la responsabilita’ illimitata della societa’ per le obbligazioni derivanti da fatto illecito.

Gli atti compiuti in relazione allo specifico affare debbono recare espressa menzione del vincolo di destinazione; in mancanza ne risponde la societa’ con il suo patrimonio residuo.))

Art. 2447-sexies.

(Libri obbligatori e altre scritture contabili).

Con riferimento allo specifico affare cui un patrimonio e’ destinato ai sensi della lettera a) del primo comma dell’articolo 2447-bis, gli amministratori ((. . .)) tengono separatamente i libri e le scritture contabili prescritti dagli articoli 2214 e seguenti. Qualora siano emessi strumenti finanziari, la societa’ deve altresi’ tenere un libro indicante le loro caratteristiche, l’ammontare di quelli emessi e di quelli estinti, le generalita’ dei titolari degli strumenti nominativi e i trasferimenti e i vincoli ad essi relativi.

Art. 2447-septies.

(( (Bilancio).))

((I beni e i rapporti compresi nei patrimoni destinati ai sensi della lettera a) del primo comma dell’articolo 2447-bis sono distintamente indicati nello stato patrimoniale della societa’.

Per ciascun patrimonio destinato gli amministratori redigono un separato rendiconto, allegato al bilancio, secondo quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti.

Nella nota integrativa del bilancio della societa’ gli amministratori devono illustrare il valore e la tipologia dei beni e dei rapporti giuridici compresi in ciascun patrimonio destinato, ivi inclusi quelli apportati da terzi, i criteri adottati per la imputazione degli elementi comuni di costo e di ricavo, nonche’ il corrispondente regime della responsabilita’.

Qualora la deliberazione costitutiva del patrimonio destinato preveda una responsabilita’ illimitata della societa’ per le obbligazioni contratte in relazione allo specifico affare, l’impegno da cio’ derivante deve risultare in calce allo stato patrimoniale e formare oggetto di valutazione secondo criteri da illustrare nella nota integrativa. ))

Art. 2447-octies.

(( (Assemblee speciali).))

((Per ogni categoria di strumenti finanziari previsti dalla lettera e) del primo comma dell’articolo 2447-ter l’assemblea dei possessori delibera:

1) sulla nomina e sulla revoca dei rappresentanti comuni di ciascuna categoria, con funzione di controllo sul regolare andamento dello specifico affare, e sull’azione di responsabilita’ nei loro confronti;

2) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi dei possessori degli strumenti finanziari e sul rendiconto relativo;

3) sulle modificazioni dei diritti attribuiti dagli strumenti finanziari;

4) sulle controversie con la societa’ e sulle relative transazioni e rinunce;

5) sugli altri oggetti di interesse comune a ciascuna categoria di strumenti finanziari.

Alle assemblee speciali si applicano le disposizioni contenute negli articoli 2415, secondo, terzo, quarto e quinto comma, 2416 e 2419.

Al rappresentante comune si applicano gli articoli 2417 e 2418. ))

Art. 2447-novies.

(Rendiconto finale).

Quando si realizza ovvero e’ divenuto impossibile l’affare cui e’ stato destinato un patrimonio ai sensi della lettera a) del primo comma dell’articolo 2447-bis, gli amministratori redigono un rendiconto finale che, accompagnato da una relazione dei sindaci e del soggetto incaricato della ((revisione legale dei conti)), deve essere depositato presso l’ufficio del registro delle imprese.

Nel caso in cui non siano state integralmente soddisfatte le obbligazioni contratte per lo svolgimento dello specifico affare cui era destinato il patrimonio, i relativi creditori possono chiederne la liquidazione mediante lettera raccomandata da inviare alla societa’ entro novanta giorni dal deposito di cui al comma precedente. In tale caso, si applicano esclusivamente le disposizioni sulla liquidazione delle societa’ di cui al capo VIII del presente titolo, in quanto compatibili.

Sono comunque salvi, con riferimento ai beni e rapporti compresi nel patrimonio destinato, i diritti dei creditori previsti dall’articolo 2447-quinquies.

La deliberazione costitutiva del patrimonio destinato puo’ prevedere anche altri casi di cessazione della destinazione del patrimonio allo specifico affare. In tali ipotesi ed in quella di fallimento della societa’ si applicano le disposizioni del presente articolo.

Art. 2447-decies.

(Finanziamento destinato ad uno specifico affare).

Il contratto relativo al finanziamento di uno specifico affare ai sensi della lettera b) del primo comma dell’articolo 2447-bis puo’ prevedere che al rimborso totale o parziale del finanziamento siano destinati, in via esclusiva, tutti o parte dei proventi dell’affare stesso.

Il contratto deve contenere:

a) una descrizione dell’operazione che consenta di individuarne lo specifico oggetto; le modalita’ ed i tempi di realizzazione; i costi previsti ed i ricavi attesi;

b) il piano finanziario dell’operazione, indicando la parte coperta dal finanziamento e quella a carico della societa’;

c) i beni strumentali necessari alla realizzazione dell’operazione;

d) le specifiche garanzie che la societa’ offre in ordine all’obbligo di esecuzione del contratto e di corretta e tempestiva realizzazione dell’operazione;

e) i controlli che il finanziatore, o soggetto da lui delegato, puo’ effettuare sull’esecuzione dell’operazione;

f) la parte dei proventi destinati al rimborso del finanziamento e le modalita’ per determinarli;

g) le eventuali garanzie che la societa’ presta per il rimborso di parte del finanziamento;

h) il tempo massimo di rimborso, decorso il quale nulla piu’ e’ dovuto al finanziatore.

I proventi dell’operazione costituiscono patrimonio separato da quello della societa’, e da quello relativo ad ogni altra operazione di finanziamento effettuata ai sensi della presente disposizione, a condizione:

a) che copia del contratto sia depositata per l’iscrizione presso l’ufficio del registro delle imprese;

b) che la societa’ adotti sistemi di incasso e di contabilizzazione idonei ad individuare in ogni momento i proventi dell’affare ed a tenerli separati dal restante patrimonio della societa’.

Alle condizioni di cui al comma precedente, sui proventi, sui frutti di essi e degli investimenti eventualmente effettuati in attesa del rimborso al finanziatore, non sono ammesse azioni da parte dei creditori sociali; alle medesime condizioni, delle obbligazioni nei confronti del finanziatore risponde esclusivamente il patrimonio separato, ((salva)) l’ipotesi di garanzia parziale di cui al secondo comma, lettera g).

I creditori della societa’, sino al rimborso del finanziamento, o alla scadenza del termine di cui al secondo comma, lettera h) sui beni strumentali destinati alla realizzazione dell’operazione possono esercitare esclusivamente azioni conservative a tutela dei loro diritti.

Se il fallimento della societa’ impedisce la realizzazione o la continuazione dell’operazione cessano le limitazioni di cui al comma precedente, ed il finanziatore ha diritto di insinuazione al passivo per il suo credito, al netto delle somme di cui ai commi terzo e quarto.

Fuori dall’ipotesi di cartolarizzazione previste dalle leggi vigenti, il finanziamento non puo’ essere rappresentato da titoli destinati alla circolazione.

La nota integrativa alle voci di bilancio relative ai proventi di cui al terzo comma, ed ai beni di cui al quarto comma, deve contenere l’indicazione della destinazione dei proventi e dei vincoli relativi ai beni.

Sezione XII
((…))

Art. 2448.

(( (Effetti della pubblicazione nel registro delle imprese).))

((Gli atti per i quali il codice prescrive l’iscrizione o il deposito nel registro delle imprese sono opponibili ai terzi soltanto dopo tale pubblicazione, a meno che la societa’ provi che i terzi ne erano a conoscenza.

Per le operazioni compiute entro il quindicesimo giorno dalla pubblicazione di cui al comma precedente, gli atti non sono opponibili ai terzi che provino di essere stati nella impossibilita’ di averne conoscenza.))

Sezione XIII
((Delle societa’ con partecipazione dello Stato o di enti pubblici))

Art. 2449.

(( (Societa’ con partecipazione dello Stato o di enti pubblici). ))

((Se lo Stato o gli enti pubblici hanno partecipazioni in una societa’ per azioni che non fa ricorso al mercato del capitale di rischio, lo statuto puo’ ad essi conferire la facolta’ di nominare un numero di amministratori e sindaci, ovvero componenti del consiglio di sorveglianza, proporzionale alla partecipazione al capitale sociale.

Gli amministratori e i sindaci o i componenti del consiglio di sorveglianza nominati a norma del primo comma possono essere revocati soltanto dagli enti che li hanno nominati. Essi hanno i diritti e gli obblighi dei membri nominati dall’assemblea. Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica.

I sindaci, ovvero i componenti del consiglio di sorveglianza, restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica.

Alle societa’ che fanno ricorso al capitale di rischio si applicano le disposizioni del sesto comma dell’articolo 2346. Il consiglio di amministrazione puo’ altresi’ proporre all’assemblea, che delibera con le maggioranze previste per l’assemblea ordinaria, che i diritti amministrativi previsti dallo statuto a favore dello Stato o degli enti pubblici siano rappresentati da una particolare categoria di azioni. A tal fine e’ in ogni caso necessario il consenso dello Stato o dell’ente pubblico a favore del quale i diritti amministrativi sono previsti.))

Art. 2450.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 15 FEBBRAIO 2007, N. 10, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 APRILE 2007, N. 46))

((Sezione XIV))
((Delle societa’ di interesse nazionale))

Art. 2450-bis.

((ARTICOLO NON PIU’ PREVISTO A SEGUITO DELLA SOSTITUZIONE DEL LIBRO V, TITOLO V, CAPO V, DISPOSTA DAL D.LGS. 17 GENNAIO 2003, N. 6))

Art. 2451.

(( (Norme applicabili). ))

(( Le disposizioni di questo capo si applicano anche alle societa’ per azioni d’interesse nazionale, compatibilmente con le disposizioni delle leggi speciali che stabiliscono per tali societa’ una particolare disciplina circa la gestione sociale, la trasferibilita’ delle azioni, il diritto di voto e la nomina degli amministratori, dei sindaci e dei dirigenti.))

CAPO VI
Della societa’ in accomandita per azioni

Art. 2452.

(( (Responsabilita’ e partecipazioni).))

((Nella societa’ in accomandita per azioni i soci accomandatari rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali, e i soci accomandanti sono obbligati nei limiti della quota di capitale sottoscritta. Le quote di partecipazione dei soci sono rappresentate da azioni.))

Art. 2453.

(( (Denominazione sociale).))

((La denominazione della societa’ e’ costituita dal nome di almeno uno dei soci accomandatari, con l’indicazione di societa’ in accomandita per azioni.))

Art. 2454.

(( (Norme applicabili).))

((Alla societa’ in accomandita per azioni sono applicabili le norme relative alla societa’ per azioni, in quanto compatibili con le disposizioni seguenti.))

Art. 2455.

(( (Soci accomandatari). ))

((L’atto costitutivo deve indicare i soci accomandatari.

I soci accomandatari sono di diritto amministratori e sono soggetti agli obblighi degli amministratori della societa’ per azioni. ))

Art. 2456.

(( (Revoca degli amministratori).))

((La revoca degli amministratori deve essere deliberata con la maggioranza prescritta per le deliberazioni dell’assemblea straordinaria della societa’ per azioni.

Se la revoca avviene senza giusta causa, l’amministratore revocato ha diritto al risarcimento dei danni.))

Art. 2457.

(( (Sostituzione degli amministratori).))

(( L’assemblea con la maggioranza indicata nell’articolo precedente provvede a sostituire l’amministratore che, per qualunque causa, ha cessato dal suo ufficio. Nel caso di pluralita’ di amministratori, la nomina deve essere approvata dagli amministratori rimasti in carica.

Il nuovo amministratore assume la qualita’ di socio accomandatario dal momento dell’accettazione della nomina.))

Art. 2457-bis.

ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 24 NOVEMBRE 2000, N. 340 ((141))

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AGGIORNAMENTO (141)

Il D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, disponendo (con l’art. 2, comma 1) la sostituzione del Libro V, Titolo V, Capo VI, non ha piu’ previsto il presente articolo.

Art. 2457-ter.

((ARTICOLO NON PIU’ PREVISTO A SEGUITO DELLA SOSTITUZIONE DEL LIBRO V, TITOLO V, CAPO VI, DISPOSTA DAL D.LGS. 17 GENNAIO 2003, N. 6))

Art. 2458.

(( (Cessazione dall’ufficio di tutti i soci amministratori).))

((In caso di cessazione dall’ufficio di tutti gli amministratori, la societa’ si scioglie se nel termine di centottanta giorni non si e’ provveduto alla loro sostituzione e i sostituti non hanno accettato la carica.

Per questo periodo il collegio sindacale nomina un amministratore provvisorio per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione. L’amministratore provvisorio non assume la qualita’ di socio accomandatario.))

Art. 2459.

(( (Sindaci, consiglio di sorveglianza e azione di responsabilita’).))

((I soci accomandatari non hanno diritto di voto per le azioni ad essi spettanti nelle deliberazioni dell’assemblea che concernono la nomina e la revoca dei sindaci ovvero dei componenti del consiglio di sorveglianza e l’esercizio dell’azione di responsabilita’.))

Art. 2460.

(( (Modificazioni dell’atto costitutivo).))

((Le modificazioni dell’atto costitutivo devono essere approvate dall’assemblea con le maggioranze prescritte per l’assemblea straordinaria della societa’ per azioni, e devono inoltre essere approvate da tutti i soci accomandatari.))

Art. 2461.

(( (Responsabilita’ degli accomandatari verso i terzi).))

((La responsabilita’ dei soci accomandatari verso i terzi e’ regolata dall’articolo 2304.

Il socio accomandatario che cessa dall’ufficio di amministratore non risponde per le obbligazioni della societa’ sorte posteriormente all’iscrizione nel registro delle imprese della cessazione dall’ufficio.))

CAPO VII
Della societa’ a responsabilita’ limitata
Sezione I
Disposizioni generali

Art. 2462.

(( (Responsabilita’).))

((Nella societa’ a responsabilita’ limitata per le obbligazioni sociali risponde soltanto la societa’ con il suo patrimonio.

In caso di insolvenza della societa’, per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui l’intera partecipazione e’ appartenuta ad una sola persona, questa risponde illimitatamente quando i conferimenti non siano stati effettuati secondo quanto previsto dall’articolo 2464, o fin quando non sia stata attuata la pubblicita’ prescritta dall’articolo 2470.))

Art. 2463.

(Costituzione).

La societa’ puo’ essere costituita con contratto o con atto unilaterale.

L’atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico e deve indicare:

1)il cognome e il nome o la denominazione, la data e il luogo di nascita o lo Stato di costituzione, il domicilio o la sede, la cittadinanza di ciascun socio;

2) la denominazione, contenente l’indicazione di societa’ a responsabilita’ limitata, e il comune ove sono poste la sede della societa’ e le eventuali sedi secondarie;

3) l’attivita’ che costituisce l’oggetto sociale;

4) l’ammontare del capitale, non inferiore a diecimila euro, sottoscritto e di quello versato;

5) i conferimenti di ciascun socio e il valore attribuito crediti e ai beni conferiti in natura;

6) la quota di partecipazione di ciascun socio;

7) le norme relative al funzionamento della societa’, indicando quelle concernenti l’amministrazione, la rappresentanza;

8) le persone cui e’ affidata l’amministrazione e l’eventuale soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;

9) l’importo globale, almeno approssimativo, della spese per la costituzione poste a carico della societa’.

Si applicano alla societa’ a responsabilita’ limitata le disposizioni degli articoli 2329, 2330, 2331, 2332 e 2341.

L’ammontare del capitale puo’ essere determinato in misura inferiore a euro diecimila, pari almeno a un euro. In tal caso i conferimenti devono farsi in denaro e devono essere versati per intero alle persone cui e’ affidata l’amministrazione.

La somma da dedurre dagli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato, per formare la riserva prevista dall’articolo 2430, deve essere almeno pari a un quinto degli stessi, fino a che la riserva non abbia raggiunto, unitamente al capitale, l’ammontare di diecimila euro. La riserva cosi’ formata puo’ essere utilizzata solo per imputazione a capitale e per copertura di eventuali perdite. Essa deve essere reintegrata a norma del presente comma se viene diminuita per qualsiasi ragione.

((250))

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AGGIORNAMENTO (250)

Il Decreto 17 febbraio 2016 (in G.U. 8/3/2016, n. 56) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che "In deroga a quanto previsto dall’art. 2463 del codice civile, i contratti di societa’ a responsabilita’ limitata, ivi regolati, aventi per oggetto esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico e per i quali viene richiesta l’iscrizione nella sezione speciale delle start-up di cui all’art. 25, comma 8, del decreto legge 19 ottobre 2012, n. 179, sono redatti in forma elettronica e firmati digitalmente a norma dell’art. 24 del C.A.D., da ciascuno dei sottoscrittori, nel caso di societa’ pluripersonale, o dall’unico sottoscrittore nel caso di unipersonale, in totale conformita’ allo standard allegato sotto la lettera A al presente decreto, redatto sulle base delle specifiche tecniche del modello, di cui all’art. 2, comma 1".

Art. 2463-bis.

(Societa’ a responsabilita’ limitata semplificata).

La societa’ a responsabilita’ limitata semplificata puo’ essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche ((…)).

L’atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico in conformita’ al modello standard tipizzato con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, e deve indicare:

1) il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, il domicilio, la cittadinanza di ciascun socio;

2) la denominazione sociale contenente l’indicazione di societa’ a responsabilita’ limitata semplificata e il comune ove sono poste la sede della societa’ e le eventuali sedi secondarie;

3) l’ammontare del capitale sociale, pari almeno ad 1 euro e inferiore all’importo di 10.000 euro previsto all’articolo 2463, secondo comma, numero 4), sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione. Il conferimento deve farsi in denaro ed essere versato all’organo amministrativo;

4) i requisiti previsti dai numeri 3), 6), 7) e 8) del secondo comma dell’articolo 2463;

5) luogo e data di sottoscrizione;

6) gli amministratori ((…)).

((Le clausole del modello standard tipizzato sono inderogabili)).

La denominazione di societa’ a responsabilita’ limitata semplificata, l’ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede della societa’ e l’ufficio del registro delle imprese presso cui questa e’ iscritta devono essere indicati negli atti, nella corrispondenza della societa’ e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico.

((COMMA SOPPRESSO DAL D.L. 28 GIUGNO 2013, N. 76, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 9 AGOSTO 2013, N. 99)).

Salvo quanto previsto dal presente articolo, si applicano alla societa’ a responsabilita’ limitata semplificata le disposizioni del presente capo in quanto compatibili.

Sezione II
Dei conferimenti e delle quote

Art. 2464.

(Conferimenti).

Il valore dei conferimenti non puo’ essere complessivamente inferiore all’ammontare globale del capitale sociale.

Possono essere conferiti tutti gli elementi dell’attivo suscettibili di valutazione economica.

Se nell’atto costitutivo non e’ stabilito diversamente, il conferimento deve farsi in danaro.

Alla sottoscrizione dell’atto costitutivo deve essere versato ((all’organo amministrativo nominato nell’atto costitutivo)) almeno il venticinque per cento dei conferimenti in danaro e l’intero soprapprezzo o, nel caso di costituzione con atto unilaterale, il loro intero ammontare. ((I mezzi di pagamento sono indicati nell’atto)). Il versamento puo’ essere sostituito dalla stipula, per un importo almeno corrispondente, di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con le caratteristiche determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; in tal caso il socio puo’ in ogni momento sostituire la polizza o la fideiussione con il versamento del corrispondente importo in danaro.

Per i conferimenti di beni in natura e di crediti si osservano le disposizioni degli articoli 2254 e 2255. Le quote corrispondenti a tali conferimenti devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione.

Il conferimento puo’ anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l’intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d’opera o di servizi a favore della societa’. In tal caso, se l’atto costitutivo lo prevede, la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso la societa’.

Se viene meno la pluralita’ dei soci, i versamenti ancora dovuti devono essere effettuati nei novanta giorni.

Art. 2465.

(Stima dei conferimenti di beni in natura e di crediti).

Chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazione giurata di un esperto o di una societa’ di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili o di una societa’ di revisione iscritta nell’apposito registro albo. La relazione, che deve contenere la descrizione dei beni o crediti conferiti, l’indicazione dei criteri di valutazione adottati e l’attestazione che il loro valore e’ almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell’eventuale soprapprezzo, deve essere allegata all’atto costitutivo.((192))

La disposizione del precedente comma si applica in caso di acquisto da parte della societa’, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della societa’ nel registro delle imprese. In tal caso l’acquisto, salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, deve essere autorizzato con decisione dei soci a norma dell’articolo 2479.(147)

Nei casi previsti dai precedenti commi si applicano il secondo comma dell’articolo 2343 ed il quarto e quinto comma dell’articolo 2343-bis.

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AGGIORNAMENTO (147)

Il D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37, nel modificare l’art. 3 comma 1 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, ha conseguentemente disposto (con l’art. 5, comma 1, lettera ll)) che "all’articolo 2465 secondo comma, del codice civile le parole: «proporzione della» sono sostituite dalle parole: proporzione alla»".

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AGGIORNAMENTO (192)

Il D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, ha disposto (con l’art. 37, comma 25) che " Al primo comma dell’articolo 2465 del codice civile le parole: "di un esperto o di una societa’ di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili o di una societa’ di revisione iscritta nell’albo speciale" sono sostituite dalle seguenti: "di un revisore legale o di una societa’ di revisione legali iscritti nell’apposito registro"."

Art. 2466.

(Mancata esecuzione dei conferimenti).

Se il socio non esegue il conferimento nel termine prescritto, gli amministratori diffidano il socio moroso ad eseguirlo nel termine di trenta giorni.((147))

Decorso inutilmente questo termine gli amministratori, qualora non ritengano utile promuovere azione per l’esecuzione dei conferimenti dovuti, possono vendere agli altri soci in proporzione della loro partecipazione la quota del socio moroso. La vendita e’ effettuata a rischio e pericolo del medesimo per il valore risultante dall’ultimo bilancio approvato. In mancanza di offerte per l’acquisto, se l’atto costitutivo lo consente, la quota e’ venduta all’incanto.

Se la vendita non puo’ aver luogo per mancanza di compratori, gli amministratori escludono il socio, trattenendo le somme riscosse. Il capitale deve essere ridotto in misura corrispondente.

Il socio moroso non puo’ partecipare alle decisioni dei soci.

Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche nel caso in cui per qualsiasi motivo siano scadute o divengano inefficaci la polizza assicurativa o la garanzia bancaria prestate ai sensi dell’articolo 2464. Resta salva in tal caso la possibilita’ del socio di sostituirle con il versamento del corrispondente importo di danaro.

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AGGIORNAMENTO (147)

Il D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37, nel modificare l’art. 3 comma 1 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, ha conseguentemente disposto (con l’art. 5, comma 1, lettera mm)) che " all’articolo 2466, primo comma, primo periodo, le parole: «apposito registro albo» sono sostituite dalle parole: «albo speciale.»"

Art. 2467.

(Finanziamenti dei soci).

Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della societa’ e’ postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell’anno precedente la dichiarazione di fallimento della societa’, deve essere restituito.

Ai fini del precedente comma s’intendono finanziamenti dei soci a favore della societa’ quelli, in qualsiasi forma effettuati, che sono stati concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attivita’ esercitata dalla societa’, risulta un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della societa’ nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento.

((277))

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AGGIORNAMENTO (277)

La L. 27 dicembre 2017, n. 205 ha disposto (con l’art. 1, comma 239) che "L’articolo 2467 del codice civile non si applica alle somme versate dai soci alle cooperative a titolo di prestito sociale".

Art. 2468.

(Quote di partecipazione).

Le partecipazioni dei soci non possono essere rappresentate da azioni ne’ costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari. ((275))

Salvo quanto disposto dal terzo comma del presente articolo, i diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta. Se l’atto costitutivo non prevede diversamente, le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale al conferimento.

Resta salva la possibilita’ che l’atto costitutivo preveda l’attribuzione a singoli soci di particolari diritti riguardanti l’amministrazione della societa’ o la distribuzione degli utili.

Salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo e salvo in ogni caso quanto previsto dal primo comma dell’articolo 2473, i diritti previsti dal precedente comma possono essere modificati solo con il consenso di tutti i soci.

Nel caso di comproprieta’ di una partecipazione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalita’ previste dagli articoli 1105 e 1106. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2004, N. 310.

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AGGIORNAMENTO (275)

Il D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 129, ha disposto (con l’art. 100-ter, comma 1-bis) che "In deroga a quanto previsto dall’articolo 2468, primo comma, del codice civile, le quote di partecipazione in piccole e medie imprese costituite in forma di societa’ a responsabilita’ limitata possono costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, anche attraverso i portali per la raccolta di capitali, nei limiti previsti dal presente decreto".

Il D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 129, nel modificare l’art. 100-ter, comma 1-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, ha conseguentemente disposto (con l’art. 10, comma 2) che "Le disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, modificate dal presente decreto, si applicano dal 3 gennaio 2018, fatto salvo quanto diversamente previsto dall’articolo 93 della direttiva 2014/65/UE, con riferimento dell’articolo 65, paragrafo 2, della direttiva medesima, le cui disposizioni attuative si applicano dal 3 settembre 2019, e dall’articolo 55 del regolamento (UE) n. 600/2014, e successive modificazioni, nonche’ dal comma 3. […] Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni dell’Unione europea direttamente applicabili, le disposizioni emanate dalla Banca d’Italia e dalla Consob, anche congiuntamente, ai sensi di disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, abrogate o modificate dal presente decreto, continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalla Banca d’Italia o dalla Consob nelle corrispondenti materie".

Art. 2469.

(Trasferimento delle partecipazioni).

Le partecipazioni sono liberamente ((trasferibili)) per atto tra vivi e per successione a causa di morte, salvo contraria disposizione dell’atto costitutivo.

Qualora l’atto costitutivo preveda l’intrasferibilita’ delle partecipazioni o ne subordini il trasferimento al gradimento di organi sociali, di soci o di terzi senza prevederne condizioni e limiti, o ponga condizioni o limiti che nel caso concreto impediscono il trasferimento a causa di morte, il socio o i suoi eredi possono esercitare il diritto di recesso ai sensi dell’articolo 2473. In tali casi l’atto costitutivo puo’ stabilire un termine, non superiore a due anni dalla costituzione della societa’ o dalla sottoscrizione della partecipazione, prima del quale il recesso non puo’ essere esercitato.

Art. 2470.

(Efficacia e pubblicita’).

Il trasferimento delle partecipazioni ha effetto di fronte alla societa’ dal momento ((del deposito di cui al)) successivo comma.

L’atto di trasferimento, con sottoscrizione autenticata, deve essere depositato entro trenta giorni, a cura del notaio autenticante, presso l’ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione e’ stabilita la sede sociale. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 29 NOVEMBRE 2008, N. 185, CONVERTIO CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 28 GENNAIO 2009, N. 2)). In caso di trasferimento a causa di morte il deposito ((e’ effettuato)) a richiesta dell’erede o del legatario verso presentazione della documentazione richiesta per l’annotazione nel libro dei soci dei corrispondenti trasferimenti in materia di societa’ per azioni.

Se la quota e’ alienata con successivi contratti a piu’ persone, quella tra esse che per prima ha effettuato in buona fede l’iscrizione nel registro delle imprese e’ preferita alle altre, anche se il suo titolo e’ di data posteriore.

Quando l’intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona dell’unico socio, gli amministratori devono depositare per l’iscrizione nel registro delle imprese una dichiarazione contenente l’indicazione del cognome e nome o della denominazione, della data e del luogo di nascita o lo Stato di costituzione, del domicilio o della sede e cittadinanza dell’unico socio.

Quando si costituisce o ricostituisce la pluralita’ dei soci, gli amministratori ne devono depositare apposita dichiarazione per l’iscrizione nel registro delle imprese.

L’unico socio o colui che cessa di essere tale puo’ provvedere alla pubblicita’ prevista nei commi precedenti.

((Le dichiarazioni degli amministratori previste dai commi quarto e quinto devono essere depositate entro trenta giorni dall’avvenuta variazione della compagine sociale)).

Art. 2471.

(Espropriazione della partecipazione).

La partecipazione puo’ formare oggetto di espropriazione. Il pignoramento si esegue mediante notificazione al debitore e alla societa’ e successiva iscrizione nel registro delle imprese. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 29 NOVEMBRE 2008, N. 185, CONVERTIO CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 28 GENNAIO 2009, N. 2)).

L’ordinanza del giudice che dispone la vendita della partecipazione deve essere notificata alla societa’ a cura del creditore.

Se la partecipazione non e’ liberamente trasferibile e il creditore, il debitore e la societa’ non si accordano sulla vendita della quota stessa, la vendita ha luogo all’incanto; ma la vendita e’ priva di effetto se, entro dieci giorni dall’aggiudicazione, la societa’ presenta un altro acquirente che offra lo stesso prezzo.

Le disposizioni del comma precedente si applicano anche in caso di fallimento di un socio.

Art. 2471-bis.

(( (Pegno, usufrutto e sequestro della partecipazione).))

((La partecipazione puo’ formare oggetto di pegno, usufrutto e sequestro. Salvo quanto disposto dal terzo comma dell’articolo che precede, si applicano le disposizioni dell’articolo 2352.))

Art. 2472.

(Responsabilita’ dell’alienante per i versamenti ancora dovuti).

Nel caso di cessione della partecipazione l’alienante e’ obbligato solidalmente con l’acquirente, per il periodo di tre anni dall’iscrizione del trasferimento nel ((registro delle imprese)), per i versamenti ancora dovuti.

Il pagamento non puo’ essere domandato all’alienante se non quando la richiesta al socio moroso e’ rimasta infruttuosa.

Art. 2473.

(Recesso del socio).

L’atto costitutivo determina quando il socio puo’ recedere dalla societa’ e le relative modalita’. In ogni caso il diritto di recesso compete ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell’oggetto o del tipo di societa’, alla sua fusione o scissione, alla revoca dello stato di liquidazione al trasferimento della sede all’estero alla eliminazione di una o piu’ cause di recesso previste dall’atto costitutivo e al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto della societa’ determinato nell’atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell’articolo 2468, quarto comma. Restano salve le disposizioni in materia di recesso per le societa’ soggette ad attivita’ di direzione e coordinamento.

Nel caso di societa’ contratta a tempo indeterminato il diritto di recesso compete al socio in ogni momento e puo’ essere esercitato con un preavviso di almeno centottanta giorni; l’atto costitutivo puo’ prevedere un periodo di preavviso di durata maggiore purche’ non superiore ad un anno.

I soci che recedono dalla societa’ hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale. Esso a tal fine e’ determinato tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso; in caso di disaccordo la determinazione e’ compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte piu’ diligente; si applica in tal caso il primo comma dell’articolo 1349.

Il rimborso delle partecipazioni per cui e’ stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro centottanta giorni dalla comunicazione del medesimo fatta alla societa’. Esso puo’ avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato da soci medesimi. Qualora cio’ non avvenga, il rimborso e’ effettuato utilizzando riserve disponibili o ((, in mancanza,)) corrispondentemente riducendo il capitale sociale; in quest’ultimo caso si applica l’articolo 2482 e, qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la societa’ viene posta in liquidazione.

Il recesso non puo’ essere esercitato e, se gia’ esercitato, e’ privo di efficacia, se la societa’ revoca la delibera che lo legittima ovvero se e’ deliberato lo scioglimento della societa’.

Art. 2473-bis.

(( (Esclusione del socio). ))

(( L’atto costitutivo puo’ prevedere specifiche ipotesi di esclusione per giusta causa del socio. In tal caso si applicano le disposizioni del precedente articolo, esclusa la possibilita’ del rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale. ))

Art. 2474.

(( (Operazioni sulle proprie partecipazioni).))

((In nessun caso la societa’ puo’ acquistare o accettare in garanzia partecipazioni proprie, ovvero accordare prestiti o fornire garanzia per il loro acquisto o la loro sottoscrizione.))

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AGGIORNAMENTO (113)
Il D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213 ha disposto (con l’art. 4, comma
2) che le presenti modifiche decorrono dal 1 gennaio 2002.
Sezione III
((Dell’amministrazione della societa’ e dei controlli))

Art. 2475.

(( (Amministrazione della societa’).))

((Salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, l’amministrazione della societa’ e’ affidata a uno o piu’ soci nominati con decisione dei soci presa ai sensi dell’articolo 2479.

All’atto di nomina degli amministratori si applicano il quarto e quinto comma dell’articolo 2383.

Quando l’amministrazione e’ affidata a piu’ persone, queste costituiscono il consiglio di amministrazione. L’atto costitutivo puo’ tuttavia prevedere, salvo quanto disposto nell’ultimo comma del presente articolo, che l’amministrazione sia ad esse affidata disgiuntamente oppure congiuntamente; in tali casi si applicano, rispettivamente, gli articoli 2257 e 2258.

Qualora sia costituito un consiglio di amministrazione, l’atto costitutivo puo’ prevedere che le decisioni siano adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. In tal caso dai documenti sottoscritti dagli amministratori devono risultare con chiarezza l’argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

La redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonche’ le decisioni di aumento del capitale ai sensi dell’articolo 2481 sono in ogni caso di competenza dell’organo amministrativo.))

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AGGIORNAMENTO (3)

Il D.Lgs. Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 287, ha disposto (con l’art. 3, comma 3) che "Restano inoltre abrogati, in conformita’ dell’art. 1 del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, gli articoli 1, terzo comma, 91, 155 secondo comma, 292, 342, 348 ultimo comma e 404 ultimo comma del Codice civile, nonche’ il riferimento alla razza contenuto negli articoli 2196 n. 1, 2295 n. 1, 2328 n. 1, 2475 n. 1, 2518 n. 1, dello stesso Codice ."

Art. 2475-bis.

(( (Rappresentanza della societa’). ))

((Gli amministratori hanno la rappresentanza generale della societa’.

Le limitazioni ai poteri degli amministratori che risultano dall’atto costitutivo o dall’atto di nomina, anche se pubblicate, non sono opponibili ai terzi, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della societa’.))

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AGGIORNAMENTO (91)

Il D.Lgs. 3 marzo 1993, n. 88, ha disposto (con l’art. 8, comma 1) che "Per le societa’ a responsabilita’ limitata che hanno un unico socio alla data di entrata in vigore del presente decreto, i termini stabiliti dagli articoli 2475- bis 2476, terzo comma, del codice civile decorrono da tale data."

Art. 2475-ter.

(( (Conflitto di interessi). ))

((I contratti conclusi dagli amministratori che hanno la rappresentanza della societa’ in conflitto di interessi, per conto proprio o di terzi, con la medesima possono essere annullati su domanda della societa’, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo.

Le decisioni adottate dal consiglio di amministrazione con il voto determinante di un amministratore in conflitto di interessi con la societa’, qualora le cagionino un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro novanta giorni dagli amministratori e, ove esistenti, dai soggetti previsti dall’articolo 2477. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della decisione.))

Art. 2476.

(( (Responsabilita’ degli amministratori e controllo dei soci).))

((Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la societa’ dei danni derivanti dall’inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall’atto costitutivo per l’amministrazione della societa’. Tuttavia la responsabilita’ non si estende a quelli che dimostrino di essere esenti da colpa e, essendo a cognizione che l’atto si stava per compiere, abbiano fatto constare del proprio dissenso.

I soci che non partecipano all’amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all’amministrazione.

L’azione di responsabilita’ contro gli amministratori e’ promossa da ciascun socio, il quale puo’ altresi’ chiedere, in caso di gravi irregolarita’ nella gestione della societa’, che sia adottato provvedimento cautelare di revoca degli amministratori medesimi. In tal caso il giudice puo’ subordinare il provvedimento alla prestazione di apposita cauzione.

In caso di accoglimento della domanda la societa’, salvo il suo diritto di regresso nei confronti degli amministratori, rimborsa agli attori le spese di giudizio e quelle da essi sostenute per l’accertamento dei fatti.

Salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, l’azione di responsabilita’ contro gli amministratori puo’ essere oggetto di rinuncia o transazione da parte della societa’, purche’ vi consenta una maggioranza dei soci rappresentante almeno i due terzi del capitale sociale e purche’ non si oppongano tanti soci che rappresentano almeno il decimo del capitale sociale.

Le disposizioni dei precedenti commi non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni spettante al singolo socio o al terzo che sono stati direttamente danneggiati da atti dolosi o colposi degli amministratori.

Sono altresi’ solidalmente responsabili con gli amministratori, ai sensi dei precedenti commi, i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la societa’, i soci o i terzi.

L’approvazione del bilancio da parte dei soci non implica liberazione degli amministratori e dei sindaci per le responsabilita’ incorse nella gestione sociale. ))

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AGGIORNAMENTO (91)

Il D.Lgs. 3 marzo 1993, n. 88, ha disposto (con l’art. 8, comma 1) che "Per le societa’ a responsabilita’ limitata che hanno un unico socio alla data di entrata in vigore del presente decreto, i termini stabiliti dagli articoli 2475- bis 2476, terzo comma, del codice civile decorrono da tale data."

Art. 2477.

(Sindaco e revisione legale dei conti).

L’atto costitutivo puo’ prevedere, determinandone le competenze e i poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore. Se lo statuto non dispone diversamente, l’organo di controllo e’ costituito da un solo membro effettivo.

((COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 GIUGNO 2014, N. 91, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 11 AGOSTO 2014, N. 116)). ((224))

La nomina dell’organo di controllo o del revisore e’ ((…)) obbligatoria se la societa’:

a) e’ tenuta alla redazione del bilancio consolidato;

b) controlla una societa’ obbligata alla revisione legale dei conti;

c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell’articolo 2435-bis.

L’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del terzo comma cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le societa’ per azioni.

L’assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al ((…)) terzo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina dell’organo di controllo o del revisore. Se l’assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato.

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AGGIORNAMENTO (224)

Il D.L. 24 giugno 2014, n. 91 convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116 ha disposto (con l’art. 20, comma 8) che la sopravvenuta insussistenza dell’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore costituisce giusta causa di revoca.

Art. 2478.

(Libri sociali obbligatori).

Oltre i libri e le altre scritture contabili prescritti nell’articolo 2214, la societa’ deve tenere:

1) NUMERO ABROGATO DAL D.L. 29 NOVEMBRE 2008, N. 185, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 28 GENNAIO 2009, N. 2;

2) il libro delle decisioni dei soci, nel quale sono trascritti senza indugio sia i verbali delle assemblee, anche se redatti per atto pubblico, sia le decisioni prese ai sensi del primo periodo del terzo comma dell’articolo 2479; la relativa documentazione e’ conservata dalla societa’;

3) il libro delle decisioni degli amministratori;

4) il libro delle decisioni del collegio sindacale ((nominato)) ai sensi dell’articolo 2477.

I libri indicati nei numeri 2) e 3) del primo comma devono essere tenuti a cura degli amministratori; il libro indicato nel numero 4) del primo comma deve essere tenuto a cura dei sindaci((. . .)).

I contratti della societa’ con l’unico socio o le operazioni a favore dell’unico socio sono opponibili ai creditori della societa’ solo se risultano dal libro indicato nel numero 3 del primo comma o da atto scritto avente data certa anteriore al pignoramento.

Art. 2478-bis.

(Bilancio e distribuzione degli utili ai soci).

((Il bilancio deve essere redatto con l’osservanza delle disposizioni di cui alla sezione IX, del capo V del presente libro.)) Esso e’ presentato ai soci entro il termine stabilito dall’atto costitutivo e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, salva la possibilita’ di un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell’articolo 2364. ((246))

Entro trenta giorni dalla decisione dei soci di approvazione del bilancio deve essere depositata presso l’ufficio del registro delle imprese, a norma dell’articolo 2435, copia del bilancio approvato.

La decisione dei soci che approva il bilancio decide sulla distribuzione degli utili ai soci.

Possono essere distribuiti esclusivamente gli utili realmente conseguiti e risultanti da bilancio regolarmente approvato.

Se si verifica una perdita del capitale sociale, non puo’ farsi luogo a ripartizione degli utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente.

Gli utili erogati in violazione delle disposizioni del presente articolo non sono ripetibili se i soci li hanno riscossi in buona fede in base a bilancio regolarmente approvato, da cui risultano utili netti corrispondenti.

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AGGIORNAMENTO (246)

Il D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139, ha disposto (con l’art. 12, comma 1) che la presente modifica si applica ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1 gennaio 2016.

Sezione IV
((Delle decisioni dei soci))

Art. 2479.

(Decisioni dei soci).

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dall’atto costitutivo, nonche’ sugli argomenti che uno o piu’ amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

1) l’approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;

2) la nomina, se prevista nell’atto costitutivo, degli amministratori;

3) la nomina nei casi previsti dall’articolo 2477 dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o ((del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti));

4) le modificazioni dell’atto costitutivo;

5) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale determinato nell’atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

L’atto costitutivo puo’ prevedere che le decisioni dei soci siano adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. In tal caso dai documenti sottoscritti dai soci devono risultare con chiarezza l’argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

Qualora nell’atto costitutivo non vi sia la previsione di cui al terzo comma e comunque con riferimento alle materie indicate nei numeri 4) e 5) del secondo comma del presente articolo nonche’ nel caso previsto dal quarto comma dell’articolo 2482-bis oppure quando lo richiedono uno o piu’ amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell’articolo 2479-bis.

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni previste dal presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la meta’ del capitale sociale.

Art. 2479-bis

(Assemblea dei soci).

L’atto costitutivo determina i modi di convocazione dell’assemblea dei soci, tali comunque da assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare. In mancanza la convocazione e’ effettuata mediante lettera raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima dell’adunanza nel domicilio risultante dal ((registro delle imprese)).

Se l’atto costitutivo non dispone diversamente, il socio puo’ farsi rappresentare in assemblea e la relativa documentazione e’ conservata secondo quanto prescritto dall’articolo 2478, primo comma, numero 2).

Salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo l’assemblea si riunisce presso la sede sociale ed e’ regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la meta’ del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta e, nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell’articolo 2479, con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la meta’ del capitale sociale.

L’assemblea e’ presieduta dalla persona indicata nell’atto costitutivo o, in mancanza, da quella designata dagli intervenuti. Il presidente dell’assemblea verifica la regolarita’ della costituzione, accerta l’identita’ e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

In ogni caso la deliberazione s’intende adottata quando ad essa partecipa l’intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell’argomento.

Art. 2479-ter

(Invalidita’ delle decisioni dei soci).

Le decisioni dei soci che non sono prese in conformita’ della legge o dell’atto costitutivo possono essere impugnate dai soci che non vi hanno consentito, da ciascun amministratore e dal collegio sindacale entro novanta giorni dalla loro trascrizione nel libro delle decisioni dei soci. Il tribunale, qualora ne ravvisi l’opportunita’ e ne sia fatta richiesta dalla societa’ o da chi ha proposto l’impugnativa, puo’ assegnare un termine non superiore a centottanta giorni per l’adozione di una nuova decisione idonea ad eliminare la causa di invalidita’.

Qualora possano recare danno alla societa’, sono impugnabili a norma del precedente comma le decisioni assunte con la partecipazione determinante di soci che hanno, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della societa’.

Le decisioni aventi oggetto illecito o impossibile e quelle prese in assenza assoluta di informazione possono essere impugnate da chiunque vi abbia interesse entro tre anni dalla trascrizione indicata nel primo periodo del ((primo)) comma. Possono essere impugnate senza limiti di tempo le deliberazioni che modificano l’oggetto sociale prevedendo attivita’ impossibili o illecite.

Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 2377, primo, quinto, settimo, ottavo e nono comma, 2378, 2379-bis, 2379-ter e 2434-bis.

Sezione V
((Delle modificazioni dell’atto costitutivo))

Art. 2480.

(( (Modificazioni dell’atto costitutivo).))

((Le modificazioni dell’atto costitutivo sono deliberate dall’assemblea dei soci a norma dell’articolo 2479-bis. Il verbale e’ redatto da notaio e si applica l’articolo 2436.))

Art. 2481.

(( (Aumento di capitale).))

((L’atto costitutivo puo’ attribuire agli amministratori la facolta’ di aumentare il capitale sociale, determinandone i limiti e le modalita’ di esercizio; la decisione degli amministratori, che deve risultare da verbale redatto senza indugio da notaio, deve essere depositata ed iscritta a norma dell’articolo 2436.

La decisione di aumentare il capitale sociale non puo’ essere attuata fin quando i conferimenti precedentemente dovuti non sono stati integralmente eseguiti. ))

Art. 2481-bis.

(( (Aumento di capitale mediante nuovi conferimenti).))

((In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione delle partecipazioni da essi possedute. L’atto costitutivo puo’ prevedere, salvo per il caso di cui all’articolo 2482-ter, che l’aumento di capitale possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a norma dell’articolo 2473.

La decisione di aumento di capitale prevede l’eventuale soprapprezzo e le modalita’ ed i termini entro i quali puo’ essere esercitato il diritto di sottoscrizione. Tali termini non possono essere inferiori a trenta giorni dal momento in cui viene comunicato ai soci che l’aumento di capitale puo’ essere sottoscritto. La decisione puo’ anche consentire, disciplinandone le modalita’, che la parte dell’aumento di capitale non sottoscritta da uno o piu’ soci sia sottoscritta dagli altri soci o da terzi.

Se l’aumento di capitale non e’ integralmente sottoscritto nel termine stabilito dalla decisione, il capitale e’ aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte soltanto se la deliberazione medesima lo abbia espressamente consentito.

Salvo quanto previsto dal secondo periodo del quarto comma e dal sesto comma dell’articolo 2464, i sottoscrittori dell’aumento di capitale devono, all’atto della sottoscrizione, versare alla societa’ almeno il venticinque per cento della parte di capitale sottoscritta e, se previsto, l’intero soprapprezzo. Per i conferimenti di beni in natura o di crediti si applica quanto disposto dal quinto comma dell’articolo 2464.

Se l’aumento di capitale e’ sottoscritto dall’unico socio, il conferimento in danaro deve essere integralmente versato all’atto della sottoscrizione.

Nei trenta giorni dall’avvenuta sottoscrizione gli amministratori devono depositare per l’iscrizione nel registro delle imprese un’attestazione che l’aumento di capitale e’ stato eseguito. ))

Art. 2481-ter.

(( (Passaggio di riserve a capitale). ))

((La societa’ puo’ aumentare il capitale imputando ad esso le riserve e gli altri fondi iscritti in bilancio in quanto disponibili.

In questo caso la quota di partecipazione di ciascun socio resta immutata. ))

Art. 2482.

(Riduzione del capitale sociale).

La riduzione del capitale sociale puo’ avere luogo, nei limiti previsti dal numero 4) dell’articolo 2463, mediante rimborso ai soci delle quote pagate o mediante liberazione di essi dall’obbligo dei versamenti ancora dovuti.

La decisione dei soci di ridurre il capitale sociale puo’ essere eseguita soltanto dopo ((novanta giorni)) dal giorno dell’iscrizione nel registro delle imprese della decisione medesima, purche’ entro questo termine nessun creditore sociale anteriore all’iscrizione abbia fatto opposizione.

Il tribunale, quando ritenga infondato il pericolo di pregiudizio per i creditori oppure la societa’ abbia prestato un’idonea garanzia, dispone che l’esecuzione abbia luogo nonostante l’opposizione.

Art. 2482-bis.

(Riduzione del capitale per perdite).

Quando risulta che il capitale e’ diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, gli amministratori devono senza indugio convocare l’assemblea dei soci per gli opportuni provvedimenti.

All’assemblea deve essere sottoposta una relazione degli amministratori sulla situazione patrimoniale della societa’, con le osservazioni nei casi previsti dall’articolo 2477 del collegio sindacale ((o del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti)). Se l’atto costitutivo non prevede diversamente, copia della relazione e delle osservazioni deve essere depositata nella sede della societa’ almeno otto giorni prima dell’assemblea, perche’ i soci possano prenderne visione.

Nell’assemblea gli amministratori devono dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione prevista nel precedente comma.

Se entro l’esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, deve essere convocata l’assemblea per l’approvazione del bilancio e per la riduzione del capitale in proporzione delle perdite accertate. In mancanza gli amministratori e i sindaci ((o il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti)) nominati ai sensi dell’articolo 2477 devono chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio.

Il tribunale, anche su istanza di qualsiasi interessato, provvede con decreto soggetto a reclamo, che deve essere iscritto nel registro delle imprese a cura degli amministratori.

Si applica, in quanto compatibile, l’ultimo comma dell’articolo 2446.

Art. 2482-ter.

(( (Riduzione del capitale al disotto del minimo legale).))

((Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al disotto del minimo stabilito dal numero 4) dell’articolo 2463, gli amministratori devono senza indugio convocare l’assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo.

E’ fatta salva la possibilita’ di deliberare la trasformazione della societa’. ))

Art. 2482-quater.

(( (Riduzione del capitale per perdite e diritti dei soci).))

((In tutti i casi di riduzione del capitale per perdite e’ esclusa ogni modificazione delle quote di partecipazione e dei diritti spettanti ai soci. ))

Art. 2483.

(( (Emissione di titoli di debito). ))

((Se l’atto costitutivo lo prevede, la societa’ puo’ emettere titoli di debito. In tal caso l’atto costitutivo attribuisce la relativa competenza ai soci o agli amministratori determinando gli eventuali limiti, le modalita’ e le maggioranze necessarie per la decisione.

I titoli emessi ai sensi del precedente comma possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. In caso di successiva circolazione dei titoli di debito, chi li trasferisce risponde della solvenza della societa’ nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali ovvero soci della societa’ medesima.

La decisione di emissione dei titoli prevede le condizioni del prestito e le modalita’ del rimborso ed e’ iscritta a cura degli amministratori presso il registro delle imprese. Puo’ altresi’ prevedere che, previo consenso della maggioranza dei possessori dei titoli, la societa’ possa modificare tali condizioni e modalita’.

Restano salve le disposizioni di leggi speciali relative a particolari categorie di societa’ e alle riserve di attivita’.))

Capo VIII
((Scioglimento e liquidazione delle societa’ di capitali))

Art. 2484.

(( (Cause di scioglimento).))

((Le societa’ per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilita’ limitata si sciolgono:

1) per il decorso del termine;

2) per il conseguimento dell’oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilita’ di conseguirlo, salvo che l’assemblea, all’uopo convocata senza indugio, non deliberi le opportune modifiche statutarie;

3) per l’impossibilita’ di funzionamento o per la continuata inattivita’ dell’assemblea;

4) per la riduzione del capitale al disotto del minimo legale, salvo quanto e’ disposto dagli articoli 2447 e 2482-ter;

5) nelle ipotesi previste dagli articoli 2437-quater e 2473;

6) per deliberazione dell’assemblea;

7) per le altre cause previste dall’atto costitutivo o dallo statuto.

La societa’ inoltre si scioglie per le altre cause previste dalla legge; in queste ipotesi le disposizioni dei seguenti articoli si applicano in quanto compatibili.

Gli effetti dello scioglimento si determinano, nelle ipotesi previste dai numeri 1), 2), 3), 4) e 5) del primo comma, alla data dell’iscrizione presso l’ufficio del registro delle imprese della dichiarazione con cui gli amministratori ne accertano la causa e, nell’ipotesi prevista dal numero 6) del medesimo comma, alla data dell’iscrizione della relativa deliberazione.

Quando l’atto costitutivo o lo statuto prevedono altre cause di scioglimento, essi devono determinare la competenza a deciderle od accertarle, e ad effettuare gli adempimenti pubblicitari di cui al precedente comma.))

Art. 2485.

(( (Obblighi degli amministratori).))

((Gli amministratori devono senza indugio accertare il verificarsi di una causa di scioglimento e procedere agli adempimenti previsti dal terzo comma dell’articolo 2484. Essi, in caso di ritardo od omissione, sono personalmente e solidalmente responsabili per i danni subiti dalla societa’, dai soci, dai creditori sociali e dai terzi.

Quando gli amministratori omettono gli adempimenti di cui al precedente comma, il tribunale, su istanza di singoli soci o amministratori ovvero dei sindaci, accerta il verificarsi della causa di scioglimento, con decreto che deve essere iscritto a norma del terzo comma dell’articolo 2484.)).

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AGGIORNAMENTO (119)
Il D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213, come modificato dal D.Lgs. 15
giugno 1999, n. 206, ha disposto (con l’art. 4, comma 2) che la
presente modifica decorre dal 1 gennaio 2002.
Art. 2486.

(( (Poteri degli amministratori).))

((Al verificarsi di una causa di scioglimento e fino al momento della consegna di cui all’articolo 2487-bis, gli amministratori conservano il potere di gestire la societa’, ai soli fini della conservazione dell’integrita’ e del valore del patrimonio sociale.

Gli amministratori sono personalmente e solidalmente responsabili dei danni arrecati alla societa’, ai soci, ai creditori sociali ed ai terzi, per atti od omissioni compiuti in violazione del precedente comma.))

Art. 2487.

(( (Nomina e revoca dei liquidatori; criteri di svolgimento della liquidazione).))

((Salvo che nei casi previsti dai numeri 2), 4) e 6) del primo comma dell’articolo 2484 non abbia gia’ provveduto l’assemblea e salvo che l’atto costitutivo o lo statuto non dispongano in materia, gli amministratori, contestualmente all’accertamento della causa di scioglimento, debbono convocare l’assemblea dei soci perche’ deliberi, con le maggioranze previste per le modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto, su:

a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralita’ di liquidatori;

b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della societa’;

c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell’azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell’impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

Se gli amministratori omettono la convocazione di cui al comma precedente, il tribunale vi provvede su istanza di singoli soci o amministratori, ovvero dei sindaci, e, nel caso in cui l’assemblea non si costituisca o non deliberi, adotta con decreto le decisioni ivi previste.

L’assemblea puo’ sempre modificare, con le maggioranze richieste per le modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto, le deliberazioni di cui al primo comma.

I liquidatori possono essere revocati dall’assemblea o, quando sussiste una giusta causa, dal tribunale su istanza di soci, dei sindaci o del pubblico ministero.))

Art. 2487-bis.

(( (Pubblicita’ della nomina dei liquidatori ed effetti). ))

((La nomina dei liquidatori e la determinazione dei loro poteri, comunque avvenuta, nonche’ le loro modificazioni, devono essere iscritte, a loro cura, nel registro delle imprese.

Alla denominazione sociale deve essere aggiunta l’indicazione trattarsi di societa’ in liquidazione.

Avvenuta l’iscrizione di cui al primo comma gli amministratori cessano dalla carica e consegnano ai liquidatori i libri sociali, una situazione dei conti alla data di effetto dello scioglimento ed un rendiconto sulla loro gestione relativo al periodo successivo all’ultimo bilancio approvato. Di tale consegna viene redatto apposito verbale.))

Art. 2487-ter.

(( (Revoca dello stato di liquidazione). ))

((La societa’ puo’ in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell’assemblea presa con le maggioranze richieste per le modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto. Si applica l’articolo 2436.

La revoca ha effetto solo sessanta giorni dall’iscrizione nel registro delle imprese della relativa deliberazione, salvo che consti il consenso dei creditori della societa’ o il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso. Qualora nel termine suddetto i creditori anteriori all’iscrizione abbiano fatto opposizione, si applica l’ultimo comma dell’articolo 2445. ))

Art. 2488.

(( (Organi sociali).))

((Le disposizioni sulle decisioni dei soci, sulle assemblee e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione. ))

Art. 2489.

(( (Poteri, obblighi e responsabilita’ dei liquidatori).))

((Salvo diversa disposizione statutaria, ovvero adottata in sede di nomina, i liquidatori hanno il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della societa’.

I liquidatori debbono adempiere i loro doveri con la professionalita’ e diligenza richieste dalla natura dell’incarico e la loro responsabilita’ per i danni derivanti dall’inosservanza di tali doveri e’ disciplinata secondo le norme in tema di responsabilita’ degli amministratori.))

Art. 2490.

(( (Bilanci in fase di liquidazione).))

((I liquidatori devono redigere il bilancio e presentarlo, alle scadenze previste per il bilancio di esercizio della societa’, per l’approvazione all’assemblea o, nel caso previsto dal terzo comma dell’articolo 2479, ai soci. Si applicano, in quanto compatibili con la natura, le finalita’ e lo stato della liquidazione, le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti.

Nella relazione i liquidatori devono illustrare l’andamento, le prospettive, anche temporali, della liquidazione, ed i principi e criteri adottati per realizzarla.

Nella nota integrativa i liquidatori debbono indicare e motivare i criteri di valutazione adottati.

Nel primo bilancio successivo alla loro nomina i liquidatori devono indicare le variazioni nei criteri di valutazione adottati rispetto all’ultimo bilancio approvato, e le ragioni e conseguenze di tali variazioni. Al medesimo bilancio deve essere allegata la documentazione consegnata dagli amministratori a norma del terzo comma dell’articolo 2487-bis, con le eventuali osservazioni dei liquidatori.

Quando sia prevista una continuazione, anche parziale, dell’attivita’ di impresa, le relative poste di bilancio devono avere una indicazione separata; la relazione deve indicare le ragioni e le prospettive della continuazione; la nota integrativa deve indicare e motivare i criteri di valutazione adottati.

Qualora per oltre tre anni consecutivi non venga depositato il bilancio di cui al presente articolo, la societa’ e’ cancellata d’ufficio dal registro delle imprese con gli effetti previsti dall’articolo 2495.))

Art. 2490-bis.

((ARTICOLO NON PIU’ PREVISTO A SEGUITO DELLA SOSTITUZIONE DEL LIBRO V, TITOLO V, CAPO VII, DISPOSTA DAL D.LGS. 17 GENNAIO 2003, N. 6))

Art. 2491.

(( (Poteri e doveri particolari dei liquidatori). ))

((Se i fondi disponibili risultano insufficienti per il pagamento dei debiti sociali, i liquidatori possono chiedere proporzionalmente ai soci i versamenti ancora dovuti.

I liquidatori non possono ripartire tra i soci acconti sul risultato della liquidazione, salvo che dai bilanci risulti che la ripartizione non incide sulla disponibilita’ di somme idonee alla integrale e tempestiva soddisfazione dei creditori sociali; i liquidatori possono condizionare la ripartizione alla prestazione da parte del socio di idonee garanzie.

I liquidatori sono personalmente e solidalmente responsabili per i danni cagionati ai creditori sociali con la violazione delle disposizioni del comma precedente.))

Art. 2492.

(Bilancio finale di liquidazione).

Compiuta la liquidazione, i liquidatori devono redigere il bilancio finale, indicando la parte spettante a ciascun socio o azione nella divisione dell’attivo.

Il bilancio, sottoscritto dai liquidatori e accompagnato dalla relazione dei sindaci e del soggetto incaricato ((di effettuare la revisione legale dei conti)), e’ depositato presso l’ufficio del registro delle imprese.

Nei novanta giorni successivi all’iscrizione dell’avvenuto deposito, ogni socio puo’ proporre reclamo davanti al tribunale in contraddittorio dei liquidatori.

I reclami devono essere riuniti e decisi in unico giudizio, nel quale tutti i soci possono intervenire. La trattazione della causa ha inizio quando sia decorso il termine suddetto. La sentenza fa stato anche riguardo ai non intervenuti.

Art. 2493.

(( (Approvazione tacita del bilancio).))

((Decorso il termine di novanta giorni senza che siano stati proposti reclami, il bilancio finale di liquidazione s’intende approvato, e i liquidatori, salvi i loro obblighi relativi alla distribuzione dell’attivo risultante dal bilancio, sono liberati di fronte ai soci.

Indipendentemente dalla decorrenza del termine, la quietanza, rilasciata senza riserve all’atto del pagamento dell’ultima quota di riparto, importa approvazione del bilancio.))

Art. 2494.

(( (Deposito delle somme non riscosse).))

((Le somme spettanti ai soci, non riscosse entro novanta giorni dall’iscrizione dell’avvenuto deposito del bilancio a norma dell’articolo 2492, devono essere depositate presso una banca con l’indicazione del cognome e del nome del socio o dei numeri delle azioni, se queste sono al portatore. ))

Art. 2495.

(( (Cancellazione della societa’).))

((Approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della societa’ dal registro delle imprese.

Ferma restando l’estinzione della societa’, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento e’ dipeso da colpa di questi. La domanda, se proposta entro un anno dalla cancellazione, puo’ essere notificata presso l’ultima sede della societa’.))

Art. 2496.

(( (Deposito dei libri sociali). ))

((Compiuta la liquidazione, la distribuzione dell’attivo o il deposito indicato nell’articolo 2494, i libri della societa’ devono essere depositati e conservati per dieci anni presso l’ufficio del registro delle imprese; chiunque puo’ esaminarli, anticipando le spese.))

Capo IX
((Direzione e coordinamento di societa’))

Art. 2497.

(Responsabilita’).

Le societa’ o gli enti che, esercitando attivita’ di direzione e coordinamento di societa’, agiscono nell’interesse imprenditoriale proprio o altrui in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle societa’ medesime, sono direttamente responsabili nei confronti dei soci di queste per il pregiudizio arrecato alla redditivita’ ed al valore della partecipazione sociale, nonche’ nei confronti dei creditori sociali per la lesione cagionata all’integrita’ del patrimonio della societa’. Non vi e’ responsabilita’ quando il danno risulta mancante alla luce del risultato complessivo dell’attivita’ di direzione e coordinamento ovvero integralmente eliminato anche a seguito di

operazioni a cio’ dirette. ((186))

Risponde in solido chi abbia comunque preso parte al fatto lesivo e, nei limiti del vantaggio conseguito, chi ne abbia consapevolmente

tratto beneficio.

Il socio ed il creditore sociale possono agire contro la societa’ o l’ente che esercita l’attivita’ di direzione e coordinamento, solo se non sono stati soddisfatti dalla societa’ soggetta alla attivita’ di

direzione e coordinamento.

Nel caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria di societa’ soggetta ad altrui direzione e coordinamento, l’azione spettante ai creditori di questa e’ esercitata dal curatore o dal commissario liquidatore o dal

commissario straordinario.

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AGGIORNAMENTO (186)

Il D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, ha disposto (con l’art. 19, comma 6) che "L’articolo 2497, primo comma, del codice civile, si interpreta nel senso che per enti si intendono i soggetti giuridici collettivi, diversi dallo Stato, che detengono la partecipazione sociale nell’ambito della propria attivita’ imprenditoriale ovvero per finalita’ di natura economica o finanziaria."

Art. 2497-bis.

(Pubblicita’).

La societa’ deve indicare ((la societa’ o l’ente alla cui attivita’ di direzione e coordinamento e’ soggetta)) negli atti e nella corrispondenza, nonche’ mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui al comma successivo.

E’ istituita presso il registro delle imprese apposita sezione nella quale ((sono indicate le societa’ o gli enti)) che esercitano attivita’ di direzione e coordinamento e quelle che vi sono soggette.

Gli amministratori che omettono l’indicazione di cui al comma primo ovvero l’iscrizione di cui al comma secondo, o le mantengono quando la soggezione e’ cessata, sono responsabili dei danni che la mancata conoscenza di tali fatti abbia recato ai soci o ai terzi.

La societa’ deve esporre, in apposita sezione della nota integrativa, un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell’ultimo bilancio della societa’ o dell’ente che esercita su di essa l’attivita’ di direzione e coordinamento.

Parimenti, gli amministratori devono indicare nella relazione sulla gestione i rapporti intercorsi con chi esercita l’attivita’ di direzione e coordinamento e con le altre societa’ che vi sono soggette, nonche’ l’effetto che tale attivita’ ha avuto sull’esercizio dell’impresa sociale e sui suoi risultati.

Art. 2497-ter.

(( (Motivazione delle decisioni).))

((Le decisioni delle societa’ soggette ad attivita’ di direzione e coordinamento, quando da questa influenzate, debbono essere analiticamente motivate e recare puntuale indicazione delle ragioni e degli interessi la cui valutazione ha inciso sulla decisione. Di esse viene dato adeguato conto nella relazione di cui all’articolo 2428. ))

Art. 2497-quater.

(( (Diritto di recesso). ))

((Il socio di societa’ soggetta ad attivita’ di direzione e coordinamento puo’ recedere:

a) quando la societa’ o l’ente che esercita attivita’ di direzione e coordinamento ha deliberato una trasformazione che implica il mutamento del suo scopo sociale, ovvero ha deliberato una modifica del suo oggetto sociale consentendo l’esercizio di attivita’ che alterino in modo sensibile e diretto le condizioni economiche e patrimoniali della societa’ soggetta ad attivita’ di direzione e coordinamento;

b) quando a favore del socio sia stata pronunciata, con decisione esecutiva, condanna di chi esercita attivita’ di direzione e coordinamento ai sensi dell’articolo 2497; in tal caso il diritto di recesso puo’ essere esercitato soltanto per l’intera partecipazione del socio;

c) all’inizio ed alla cessazione dell’attivita’ di direzione e coordinamento, quando non si tratta di una societa’ con azioni quotate in mercati regolamentati e ne deriva un’alterazione delle condizioni di rischio dell’investimento e non venga promossa un’offerta pubblica di acquisto.

Si applicano, a seconda dei casi ed in quanto compatibili, le disposizioni previste per il diritto di recesso del socio nella societa’ per azioni o in quella a responsabilita’ limitata. ))

Art. 2497-quinquies.

(( (Finanziamenti nell’attivita’ di direzione e coordinamento). ))

((Ai finanziamenti effettuati a favore della societa’ da chi esercita attivita’ di direzione e coordinamento nei suoi confronti o da altri soggetti ad essa sottoposti si applica l’articolo 2467.))

Art. 2497-sexies.

(Presunzioni).

Ai fini di quanto previsto nel presente capo, si presume salvo prova contraria che l’attivita’ di direzione e coordinamento di societa’ sia esercitata ((dalla societa’ o ente tenuto al consolidamento dei loro bilanci o che comunque le controlla)) ai sensi dell’articolo 2359.

((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 17 GENNAIO 2003, N. 6, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 6 FEBBRAIO 2004, N. 37)).

Art. 2497-septies.

(( (Coordinamento fra societa’).))

((Le disposizioni del presente capo si applicano altresi’ alla societa’ o all’ente che, fuori dalle ipotesi di cui all’articolo 2497-sexies, esercita attivita’ di direzione e coordinamento di societa’ sulla base di un contratto con le societa’ medesime o di clausole dei loro statuti.))

((Capo X))
((Della trasformazione, della fusione e della scissione))
((Sezione I))
((Della trasformazione))

Art. 2498.

(( (Continuita’ dei rapporti giuridici).))

((Con la trasformazione l’ente trasformato conserva i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti anche processuali dell’ente che ha effettuato la trasformazione.))

Art. 2499.

(( (Limiti alla trasformazione).))

((Puo’ farsi luogo alla trasformazione anche in pendenza di procedura concorsuale, purche’ non vi siano incompatibilita’ con le finalita’ o lo stato della stessa.))

Art. 2500.

(( (Contenuto, pubblicita’ ed efficacia dell’atto di trasformazione).))

((La trasformazione in societa’ per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilita’ limitata deve risultare da atto pubblico, contenente le indicazioni previste dalla legge per l’atto di costituzione del tipo adottato.

L’atto di trasformazione e’ soggetto alla disciplina prevista per il tipo adottato ed alle forme di pubblicita’ relative, nonche’ alla pubblicita’ richiesta per la cessazione dell’ente che effettua la trasformazione.

La trasformazione ha effetto dall’ultimo degli adempimenti pubblicitari di cui al comma precedente.))

Art. 2500-bis.

(( (Invalidita’ della trasformazione).))

((Eseguita la pubblicita’ di cui all’articolo precedente, l’invalidita’ dell’atto di trasformazione non puo’ essere pronunciata.

Resta salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente spettante ai partecipanti all’ente trasformato ed ai terzi danneggiati dalla trasformazione.))

Art. 2500-ter.

(Trasformazione di societa’ di persone).

Salvo diversa disposizione del contratto sociale, la trasformazione di societa’ di persone in societa’ di capitali e’ decisa con il consenso della maggioranza dei soci determinata secondo la parte attribuita a ciascuno negli utili; in ogni caso al socio che non ha concorso alla decisione spetta il diritto di recesso.

((Nei casi previsti dal precedente comma il capitale della societa’ risultante dalla trasformazione deve essere determinato sulla base dei valori attuali degli elementi dell’attivo e del passivo e deve risultare da relazione di stima redatta a norma dell’articolo 2343 ovvero dalla documentazione di cui all’articolo 2343-ter ovvero, infine, nel caso di societa’ a responsabilita’ limitata, dell’articolo 2465. Si applicano altresi’, nel caso di societa’ per azioni o in accomandita per azioni, il secondo, terzo e, in quanto compatibile, quarto comma dell’articolo 2343 ovvero, nelle ipotesi di cui al primo e secondo comma dell’articolo 2343-ter, il terzo comma del medesimo articolo.))

Art. 2500-quater.

(( (Assegnazione di azioni o quote).))

((Nel caso previsto dall’articolo 2500-ter, ciascun socio ha diritto all’assegnazione di un numero di azioni o di una quota proporzionale alla sua partecipazione, salvo quanto disposto dai commi successivi.

Il socio d’opera ha diritto all’assegnazione di un numero di azioni o di una quota in misura corrispondente alla partecipazione che l’atto costitutivo gli riconosceva precedentemente alla trasformazione o, in mancanza, d’accordo tra i soci ovvero, in difetto di accordo, determinata dal giudice secondo equita’.

Nelle ipotesi di cui al comma precedente, le azioni o quote assegnate agli altri soci si riducono proporzionalmente.))

Art. 2500-quinquies.

(( (Responsabilita’ dei soci).))

((La trasformazione non libera i soci a responsabilita’ illimitata dalla responsabilita’ per le obbligazioni sociali sorte prima degli adempimenti previsti dal terzo comma dell’articolo 2500, se non risulta che i creditori sociali hanno dato il loro consenso alla trasformazione.

Il consenso si presume se i creditori, ai quali la deliberazione di trasformazione sia stata comunicata per raccomandata o con altri mezzi che garantiscano la prova dell’avvenuto ricevimento, non lo hanno espressamente negato nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.))

Art. 2500-sexies.

(( (Trasformazione di societa’ di capitali).))

((Salvo diversa disposizione dello statuto, la deliberazione di trasformazione di societa’ di capitali in societa’ di persone e’ adottata con le maggioranze previste per le modifiche dello statuto. E’ comunque richiesto il consenso dei soci che con la trasformazione assumono responsabilita’ illimitata.

Gli amministratori devono predisporre una relazione che illustri le motivazioni e gli effetti della trasformazione. Copia della relazione deve restare depositata presso la sede sociale durante i trenta giorni che precedono l’assemblea convocata per deliberare la trasformazione; i soci hanno diritto di prenderne visione e di ottenerne gratuitamente copia.

Ciascun socio ha diritto all’assegnazione di una partecipazione proporzionale al valore della sua quota o delle sue azioni.

I soci che con la trasformazione assumono responsabilita’ illimitata, rispondono illimitatamente anche per le obbligazioni sociali sorte anteriormente alla trasformazione.))

Art. 2500-septies.

(( (Trasformazione eterogenea da societa’ di capitali).))

((Le societa’ disciplinate nei capi V, VI, VII del presente titolo possono trasformarsi in consorzi, societa’ consortili, societa’ cooperative, comunioni di azienda, associazioni non riconosciute e fondazioni.

Si applica l’articolo 2500-sexies, in quanto compatibile.

La deliberazione deve essere assunta con il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto, e comunque con il consenso dei soci che assumono responsabilita’ illimitata.

La deliberazione di trasformazione in fondazione produce gli effetti che il capo II del titolo II del Libro primo ricollega all’atto di fondazione o alla volonta’ del fondatore.))

Art. 2500-octies.

(( (Trasformazione eterogenea in societa’ di capitali).))

((I consorzi, le societa’ consortili, le comunioni d’azienda, le associazioni riconosciute e le fondazioni possono trasformarsi in una delle societa’ disciplinate nei capi V, VI e VII del presente titolo.

La deliberazione di trasformazione deve essere assunta, nei consorzi, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consorziati; nelle comunioni di aziende all’unanimita’; nelle societa’ consortili e nelle associazioni con la maggioranza richiesta dalla legge o dall’atto costitutivo per lo scioglimento anticipato.

La trasformazione di associazioni in societa’ di capitali puo’ essere esclusa dall’atto costitutivo o, per determinate categorie di associazioni, dalla legge; non e’ comunque ammessa per le associazioni che abbiano ricevuto contributi pubblici oppure liberalita’ e oblazioni del pubblico. Il capitale sociale della societa’ risultante dalla trasformazione e’ diviso in parti uguali fra gli associati, salvo diverso accordo tra gli stessi.

La trasformazione di fondazioni in societa’ di capitali e’ disposta dall’autorita’ governativa, su proposta dell’organo competente. Le azioni o quote sono assegnate secondo le disposizioni dell’atto di fondazione o, in mancanza, dell’articolo 31.))

Art. 2500-novies.

(( (Opposizione dei creditori).))

((In deroga a quanto disposto dal terzo comma dell’articolo 2500, la trasformazione eterogenea ha effetto dopo sessanta giorni dall’ultimo degli adempimenti pubblicitari previsti dallo stesso articolo, salvo che consti il consenso dei creditori o il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso.

I creditori possono, nel suddetto termine di sessanta giorni, fare opposizione. Si applica in tal caso l’ultimo comma dell’articolo 2445.))

((Sezione II))
((Della fusione delle societa’))

Art. 2501.

(( (Forme di fusione).))

((La fusione di piu’ societa’ puo’ eseguirsi mediante la costituzione di una nuova societa’, o mediante l’incorporazione in una societa’ di una o piu’ altre.

La partecipazione alla fusione non e’ consentita alle societa’ in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell’attivo.))

Art. 2501-bis.

(Fusione a seguito di acquisizione con indebitamento).

Nel caso di fusione tra societa’, una delle quali abbia contratto debiti per acquisire il controllo dell’altra, quando per effetto della fusione il patrimonio di quest’ultima viene a costituire garanzia generica o fonte di rimborso di detti debiti, si applica la disciplina del presente articolo.

Il progetto di fusione di cui all’articolo 2501-ter deve indicare le risorse finanziarie previste per il soddisfacimento delle obbligazioni della societa’ risultante dalla fusione.

La relazione di cui all’articolo 2501-quinquies deve indicare le ragioni che giustificano l’operazione e contenere un piano economico e finanziario con indicazione della fonte delle risorse finanziarie e la descrizione degli obiettivi che si intendono raggiungere.

La relazione degli esperti di cui all’articolo 2501-sexies, attesta la ragionevolezza delle indicazioni contenute nel progetto di fusione ai sensi del precedente secondo comma.

Al progetto deve essere allegata una relazione ((del soggetto incaricato della revisione legale dei conti)) della societa’ obiettivo o della societa’ acquirente.

Alle fusioni di cui al primo comma non si applicano le disposizioni degli articoli 2505 e 2505-bis.

Art. 2501-ter.

(Progetto di fusione).

L’organo amministrativo delle societa’ partecipanti alla fusione redige un progetto di fusione, dal quale devono in ogni caso risultare:

1) il tipo, la denominazione o ragione sociale, la sede delle societa’ partecipanti alla fusione;

2) l’atto costitutivo della nuova societa’ risultante dalla fusione o di quella incorporante, con le eventuali modificazioni derivanti dalla fusione;

3) il rapporto di cambio delle azioni o quote, nonche’ l’eventuale conguaglio in danaro;

4) le modalita’ di assegnazione delle azioni o delle quote della societa’ che risulta dalla fusione o di quella incorporante;

5) la data dalla quale tali azioni o quote partecipano agli utili;

6) la data a decorrere dalla quale le operazioni delle societa’ partecipanti alla fusione sono imputate al bilancio della societa’ che risulta dalla fusione o di quella incorporante;

7) il trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci e ai possessori di titoli diversi dalle azioni;

8) i vantaggi particolari eventualmente proposti a favore dei soggetti cui compete l’amministrazione delle societa’ partecipanti alla fusione.

Il conguaglio in danaro indicato nel numero 3) del comma precedente non puo’ essere superiore al dieci per cento del valore nominale delle azioni o delle quote assegnate.

((Il progetto di fusione e’ depositato per l’iscrizione nel registro delle imprese del luogo ove hanno sede le societa’ partecipanti alla fusione. In alternativa al deposito presso il registro delle imprese il progetto di fusione e’ pubblicato nel sito Internet della societa’, con modalita’ atte a garantire la sicurezza del sito medesimo, l’autenticita’ dei documenti e la certezza della data di pubblicazione.))

Tra l’iscrizione ((o la pubblicazione nel sito Internet)) del progetto e la data fissata per la decisione in ordine alla fusione devono intercorrere almeno trenta giorni, salvo che i soci rinuncino al termine con consenso unanime.

Art. 2501-quater.

(Situazione patrimoniale).

L’organo amministrativo delle societa’ partecipanti alla fusione ((redige)), con l’osservanza delle norme sul bilancio d’esercizio, la situazione patrimoniale delle societa’ stesse, riferita ad una data non anteriore di oltre centoventi giorni al giorno in cui il progetto di fusione e’ depositato nella sede della societa’ ((ovvero pubblicato sul sito Internet di questa)).

La situazione patrimoniale puo’ essere sostituita dal bilancio dell’ultimo esercizio, se questo e’ stato chiuso non oltre sei mesi prima ((del giorno del deposito o della pubblicazione indicato nel primo comma, ovvero, nel caso di societa’ quotata in mercati regolamentati, dalla relazione finanziaria semestrale prevista dalle leggi speciali, purche’ non riferita ad una data antecedente sei mesi dal giorno di deposito o pubblicazione indicato al primo comma)).

((La situazione patrimoniale non e’ richiesta se vi rinunciano all’unanimita’ i soci e i possessori di altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto di ciascuna delle societa’ partecipanti alla fusione.))

Art. 2501-quinquies.

(Relazione dell’organo amministrativo).

L’organo amministrativo delle societa’ partecipanti alla fusione deve predisporre una relazione che illustri e giustifichi, sotto il profilo giuridico ed economico, il progetto di fusione e in particolare il rapporto di cambio delle azioni o delle quote.

La relazione deve indicare i criteri di determinazione del rapporto di cambio. Nella relazione devono essere segnalate le eventuali difficolta’ di valutazione.

((L’organo amministrativo segnala ai soci in assemblea e all’organo amministrativo delle altre societa’ partecipanti alla fusione le modifiche rilevanti degli elementi dell’attivo e del passivo eventualmente intervenute tra la data in cui il progetto di fusione e’ depositato presso la sede della societa’ ovvero pubblicato nel sito Internet di questa e la data della decisione sulla fusione.

La relazione di cui al primo comma non e’ richiesta se vi rinunciano all’unanimita’ i soci e i possessori di altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto di ciascuna delle societa’ partecipanti alla fusione.))

Art. 2501-sexies.

(Relazione degli esperti).

Uno o piu’ esperti per ciascuna societa’ ((redigono)) una relazione sulla congruita’ del rapporto di cambio delle azioni o delle quote, che indichi:

a) il metodo o i metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio proposto e i valori risultanti dall’applicazione di ciascuno di essi;

b) le eventuali difficolta’ di valutazione.

La relazione deve contenere, inoltre, un parere sull’adeguatezza del metodo o dei metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio e sull’importanza relativa attribuita a ciascuno di essi nella determinazione del valore adottato.

L’esperto o gli esperti sono scelti tra i soggetti di cui al primo comma dell’articolo 2409-bis e, se la societa’ incorporante o la societa’ risultante dalla fusione e’ una societa’ per azioni o in accomandita per azioni, sono designati dal tribunale del luogo in cui ha sede la societa’. Se la societa’ e’ quotata in mercati regolamentati, l’esperto e’ scelto tra le societa’ di revisione sottoposte alla vigilanza della Commissione Nazionale per le Societa’ e la Borsa.

In ogni caso, le societa’ partecipanti alla fusione possono congiuntamente richiedere al tribunale del luogo in cui ha sede la societa’ risultante dalla fusione o quella incorporante la nomina di uno o piu’ esperti comuni.

Ciascun esperto ha diritto di ottenere dalle societa’ partecipanti alla fusione tutte le informazioni e i documenti utili e di procedere ad ogni necessaria verifica.

L’esperto risponde dei danni causati alle societa’ partecipanti alle fusioni, ai loro soci e ai terzi. Si applicano le disposizioni dell’articolo 64 del codice di procedura civile.

Ai soggetti di cui ai precedenti terzo e quarto comma e’ altresi’ affidata, in ipotesi di fusione di societa’ di persone con societa’ di capitali, la relazione di stima del patrimonio della societa’ di persone a norma dell’articolo 2343.

La relazione di cui al primo comma non e’ richiesta se vi rinunciano all’unanimita’ i soci ((e i possessori di altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto)) di ciascuna societa’ partecipante alla fusione.(190)

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AGGIORNAMENTO (190)

Il D.Lgs. 13 ottobre 2009, n. 147, ha disposto (con l’art. 2, comma 1) che "Le disposizioni dell’articolo 1 si applicano alle fusioni e alle scissioni i cui progetti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non siano stati approvati dagli organi competenti di alcuna delle societa’ partecipanti alla fusione o alla scissione."

Art. 2501-septies.

(Deposito di atti).

Devono restare depositati in copia nella sede delle societa’ partecipanti alla fusione, ((ovvero pubblicati sul sito Internet delle stesse,)) durante i trenta giorni che precedono la decisione in ordine alla fusione, salvo che i soci rinuncino al termine con consenso unanime, e finche’ la fusione sia decisa:

1) il progetto di fusione ((con le relazioni, ove redatte,)) indicate negli articoli 2501-quinquies e 2501-sexies;

2) i bilanci degli ultimi tre esercizi delle societa’ partecipanti alla fusione, con le relazioni dei soggetti cui compete l’amministrazione e la revisione legale;

((3) le situazioni patrimoniali della societa’ partecipanti alla fusione ove redatte a norma dell’articolo 2501-quater, primo comma, ovvero, nel caso previsto dall’articolo 2501-quater, secondo comma, la relazione finanziaria semestrale)).

I soci hanno diritto di prendere visione di questi documenti e di ottenerne gratuitamente copia.((Su richiesta del socio le copie gli sono trasmesse telematicamente. La societa’ non e’ tenuta a fornire copia dei documenti, qualora gli stessi siano stati pubblicati sul sito Internet della societa’ dal quale sia possibile effettuarne liberamente copia o stampa.))

Art. 2502.

(( (Decisione in ordine alla fusione). ))

((La fusione e’ decisa da ciascuna delle societa’ che vi partecipano mediante approvazione del relativo progetto. Se l’atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, tale approvazione avviene, nelle societa’ di persone, con il consenso della maggioranza dei soci determinata secondo la parte attribuita a ciascuno negli utili, salva la facolta’ di recesso per il socio che non abbia consentito alla fusione e, nelle societa’ di capitali, secondo le norme previste per la modificazione dell’atto costitutivo o statuto.

La decisione di fusione puo’ apportare al progetto di cui all’articolo 2501-ter solo le modifiche che non incidono sui diritti dei soci o dei terzi. ))

Art. 2502-bis.

(( (Deposito e iscrizione della decisione di fusione).))

((La deliberazione di fusione delle societa’ previste nei capi V, VI e VII deve essere depositata per l’iscrizione nel registro delle imprese, insieme con i documenti indicati nell’articolo 2501-septies. Si applica l’articolo 2436.

La decisione di fusione delle societa’ previste nei capi II, III e IV deve essere depositata per l’iscrizione nell’ufficio del registro delle imprese, insieme con i documenti indicati nell’articolo 2501-septies; il deposito va effettuato a norma dell’articolo 2436 se la societa’ risultante dalla fusione o quella incorporante e’ regolata dai capi V, VI, VII.))

Art. 2503.

(Opposizione dei creditori).

La fusione puo’ essere attuata solo dopo sessanta giorni dall’ultima delle iscrizioni previste dall’articolo 2502-bis, salvo che consti il consenso dei creditori delle societa’ che vi partecipano anteriori all’iscrizione ((o alla pubblicazione)) prevista nel terzo comma dell’articolo 2501-ter, o il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso, ovvero il deposito delle somme corrispondenti presso una banca, salvo che la relazione di cui all’articolo 2501-sexies sia redatta, per tutte le societa’ partecipanti alla fusione, da un’unica societa’ di revisione la quale asseveri, sotto la propria responsabilita’ ai sensi del sesto comma dell’articolo 2501-sexies, che la situazione patrimoniale e finanziaria delle societa’ partecipanti alla fusione rende non necessarie garanzie a tutela dei suddetti creditori.

Se non ricorre alcuna di tali eccezioni, i creditori indicati al comma precedente possono, nel suddetto termine di sessanta giorni, fare opposizione. Si applica in tal caso l’ultimo comma dell’articolo 2445.

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AGGIORNAMENTO (89)

Il D.Lgs. 14 dicembre 1992, n. 481, ha disposto (con l’art. 25, comma 3) che "Il termine previsto dall’art. 2503, primo comma, del codice civile e’ ridotto a quindici giorni. "

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AGGIORNAMENTO (93)

Il D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, ha disposto (con l’art. 57, comma 3) che " Il termine previsto dall’art. 2503, primo comma, del codice civile e’ ridotto a quindici giorni."

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AGGIORNAMENTO (100)

La Corte Costituzionale con sentenza 8-20 febbraio 1995, n. 47 (in G.U. 1a s.s. 01/03/1995, n. 9) ha dichiarato "l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 2503 codice civile nella parte in cui non prevede che la liberazione dei soci illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali anteriori alla fusione consegua esclusivamente al consenso espresso o presunto, nei modi e nel termine di cui all’art. 2499 codice civile, dei creditori della societa’ di persone partecipante alla fusione;

Dichiara, ai sensi dell’art. 27 legge 11 marzo 1953 n. 87, l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 2503 codice civile, nel testo sostituito dall’art. 10 d.lgs. 16 gennaio 1991 n. 22 (di attuazione delle direttive n. 78/855/CEE e n. 82/891/CEE in materia di fusioni e scissioni societarie), nella parte in cui non prevede che la liberazione dei soci illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali anteriori alla fusione consegua esclusivamente al consenso espresso o presunto, nei modi e nel termine di cui all’art. 2499 codice civile, dei creditori della societa’ di persone partecipante alla fusione."

Art. 2503-bis.

(( (Obbligazioni).))

((I possessori di obbligazioni delle societa’ partecipanti alla fusione possono fare opposizione a norma dell’articolo 2503, salvo che la fusione sia approvata dall’assemblea degli obbligazionisti.

Ai possessori di obbligazioni convertibili deve essere data facolta’, mediante avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana almeno novanta giorni prima della iscrizione del progetto di fusione, di esercitare il diritto di conversione nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell’avviso.

Ai possessori di obbligazioni convertibili che non abbiano esercitato la facolta’ di conversione devono essere assicurati diritti equivalenti a quelli loro spettanti prima della fusione, salvo che la modificazione dei loro diritti sia stata approvata dall’assemblea prevista dall’articolo 2415.))

Art. 2504.

(( (Atto di fusione). ))

((La fusione deve risultare da atto pubblico.

L’atto di fusione deve essere depositato per l’iscrizione, a cura del notaio o dei soggetti cui compete l’amministrazione della societa’ risultante dalla fusione o di quella incorporante, entro trenta giorni, nell’ufficio del registro delle imprese dei luoghi ove e’ posta la sede delle societa’ partecipanti alla fusione, di quella che ne risulta o della societa’ incorporante.

Il deposito relativo alla societa’ risultante dalla fusione o di quella incorporante non puo’ precedere quelli relativi alle altre societa’ partecipanti alla fusione.))

Art. 2504-bis.

(Effetti della fusione).

La societa’ che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle societa’ partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione.

La fusione ha effetto quando e’ stata eseguita l’ultima delle iscrizioni prescritte dall’articolo 2504. Nella fusione mediante incorporazione puo’ tuttavia essere stabilita una data successiva.

Per gli effetti ai quali si riferisce il primo comma dell’articolo 2501-ter, numeri 5) e 6), possono essere stabilite date anche anteriori.

Nel primo bilancio successivo alla fusione le attivita’ e le passivita’ sono iscritte ai valori risultanti dalle scritture contabili alla data di efficacia della fusione medesima; se dalla fusione emerge un disavanzo, esso deve essere imputato, ove possibile, agli elementi dell’attivo e del passivo delle societa’ partecipanti alla fusione e, per la differenza e nel rispetto delle condizioni previste dal numero 6 dell’articolo 2426, ad avviamento. Quando si tratta di societa’ che fa ricorso al mercato del capitale di rischio, devono altresi’ essere allegati alla nota integrativa prospetti contabili indicanti i valori attribuiti alle attivita’ e passivita’ delle societa’ che hanno partecipato alla fusione e la relazione di cui all’articolo 2501-sexies.((Se dalla fusione emerge un avanzo, esso e’ iscritto ad apposita voce del patrimonio netto, ovvero, quando sia dovuto a previsione di risultati economici sfavorevoli, in una voce dei fondi per rischi ed oneri.))

La fusione attuata mediante costituzione di una nuova societa’ di capitali ovvero mediante incorporazione in una societa’ di capitali non libera i soci a responsabilita’ illimitata dalla responsabilita’ per le obbligazioni delle rispettive societa’ partecipanti alla fusione anteriori all’ultima delle iscrizioni prescritte dall’articolo 2504, se non risulta che i creditori hanno dato il loro consenso.

Art. 2504-ter.

(( (Divieto di assegnazione di azioni o quote). ))

((La societa’ che risulta dalla fusione non puo’ assegnare azioni o quote in sostituzione di quelle delle societa’ partecipanti alla fusione possedute, anche per il tramite di societa’ fiduciarie o di interposta persona, dalle societa’ medesime.

La societa’ incorporante non puo’ assegnare azioni o quote in sostituzione di quelle delle societa’ incorporate possedute, anche per il tramite di societa’ fiduciaria o di interposta persona, dalle incorporate medesime o dalla societa’ incorporante.))

Art. 2504-quater.

(( (Invalidita’ della fusione).))

((Eseguite le iscrizioni dell’atto di fusione a norma del secondo comma dell’articolo 2504, l’invalidita’ dell’atto di fusione non puo’ essere pronunciata.

Resta salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente spettante ai soci o ai terzi danneggiati dalla fusione.))

Art. 2504-quinquies.

((ARTICOLO NON PIU’ PREVISTO A SEGUITO DELLA SOSTITUZIONE DEL LIBRO V, TITOLO V, CAPO IX, DISPOSTA DAL D.LGS. 17 GENNAIO 2003, N. 6))

Art. 2504-sexies.

((ARTICOLO NON PIU’ PREVISTO A SEGUITO DELLA SOSTITUZIONE DEL LIBRO V, TITOLO V, CAPO IX, DISPOSTA DAL D.LGS. 17 GENNAIO 2003, N. 6))

Art. 2504-septies.

((ARTICOLO NON PIU’ PREVISTO A SEGUITO DELLA SOSTITUZIONE DEL LIBRO V, TITOLO V, CAPO IX, DISPOSTA DAL D.LGS. 17 GENNAIO 2003, N. 6))

Art. 2504-octies.

((ARTICOLO NON PIU’ PREVISTO A SEGUITO DELLA SOSTITUZIONE DEL LIBRO V, TITOLO V, CAPO IX, DISPOSTA DAL D.LGS. 17 GENNAIO 2003, N. 6))

Art. 2504-novies.

((ARTICOLO NON PIU’ PREVISTO A SEGUITO DELLA SOSTITUZIONE DEL LIBRO V, TITOLO V, CAPO IX, DISPOSTA DAL D.LGS. 17 GENNAIO 2003, N. 6))

Art. 2504-decies.

((ARTICOLO NON PIU’ PREVISTO A SEGUITO DELLA SOSTITUZIONE DEL LIBRO V, TITOLO V, CAPO IX, DISPOSTA DAL D.LGS. 17 GENNAIO 2003, N. 6))

Art. 2505.

(Incorporazione di societa’ interamente possedute).

Alla fusione per incorporazione di una societa’ in un’altra che possiede tutte le azioni o le quote della prima non si applicano le disposizioni dell’articolo 2501-ter, primo comma, numeri 3), 4) e 5) e degli articoli 2501-quinquies e 2501-sexies.

L’atto costitutivo o lo statuto puo’ prevedere che la fusione per incorporazione di una societa’ in un’altra che possiede tutte le azioni o le quote della prima sia decisa, con deliberazione risultante da atto pubblico, dai rispettivi organi amministrativi, sempre che siano rispettate, con riferimento a ciascuna delle societa’ partecipanti alla fusione, ((le disposizioni dell’articolo 2501-ter, terzo e quarto comma, nonche’, quanto alla societa’ incorporante, quelle dell’articolo 2501-septies)).

I soci della societa’ incorporante che rappresentano almeno il cinque per cento del capitale sociale possono in ogni caso, con domanda indirizzata alla societa’ entro otto giorni dal deposito ((o dalla pubblicazione)) di cui al terzo comma dell’articolo 2501-ter, chiedere che la decisione di approvazione della fusione da parte della incorporante medesima sia adottata a norma del primo comma dell’articolo 2502.

Art. 2505-bis.

(Incorporazione di societa’ possedute al novanta per cento).

Alla fusione per incorporazione di una o piu’ societa’ in un’altra che possiede almeno il novanta per cento delle loro azioni o quote non si applicano le disposizioni ((degli articoli 2501-quater, 2501-quinquies, 2501-sexies e 2501-septies)), qualora venga concesso agli altri soci della societa’ incorporata il diritto di far acquistare le loro azioni o quote dalla societa’ incorporante per un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso.

L’atto costitutivo o lo statuto possono prevedere che la fusione per incorporazione di una o piu’ societa’ in un’altra che possiede almeno il novanta per cento delle loro azioni o quote sia decisa, quanto alla societa’ incorporante, dal suo organo amministrativo, con deliberazione risultante da atto pubblico, sempre che siano rispettate le disposizioni ((dell’articolo 2501-septies)), e che ((l’iscrizione o la pubblicazione prevista)) dall’articolo 2501-ter, terzo comma, sia fatta, per la societa’ incorporante, almeno trenta giorni prima della data fissata per la decisione di fusione da parte della societa’ incorporata.

Si applica la disposizione di cui al terzo comma dell’articolo 2505.

Art. 2505-ter.

(( (Effetti della pubblicazione degli atti del procedimento di fusione nel registro delle imprese). ))

((Alle iscrizioni nel registro delle imprese ai sensi degli articoli 2501-ter, 2502-bis e 2504 conseguono gli effetti previsti dall’articolo 2448.))

Art. 2505-quater.

(Fusioni cui non partecipano societa’ con capitale rappresentato da azioni).

Se alla fusione non partecipano societa’ regolate dai capi V e VI del presente titolo, ne’ societa’ cooperative per azioni, non si applicano le disposizioni degli articoli 2501, secondo comma, e 2501-ter, secondo comma; ((. . .)); i termini di cui agli articoli 2501-ter, quarto comma, 2501-septies, primo comma, e 2503, primo comma, sono ridotti alla meta’.

((Sezione III))
((Della scissione delle societa’))

Art. 2506.

(Forme di scissione).

Con la scissione una societa’ assegna l’intero suo patrimonio a piu’ societa’, preesistenti o di nuova costituzione, o parte del suo patrimonio, in tal caso anche ad una sola societa’, e le relative azioni o quote ai suoi soci.

E’ consentito un conguaglio in danaro, purche’ non superiore al dieci per cento del valore nominale delle azioni ((o quote)) attribuite. E’ consentito inoltre che, per consenso unanime, ad alcuni soci non vengano distribuite azioni ((o quote)) di una delle societa’ beneficiarie della scissione, ma azioni della societa’ scissa.

La societa’ scissa puo’, con la scissione, attuare il proprio scioglimento senza liquidazione, ovvero continuare la propria attivita’.

La partecipazione alla scissione non e’ consentita alle societa’ in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell’attivo.

Art. 2506-bis.

(Progetto di scissione).

L’organo amministrativo delle societa’ partecipanti alla scissione redige un progetto dal quale devono risultare i dati indicati nel primo comma dell’articolo 2501-ter ed inoltre l’esatta descrizione degli elementi patrimoniali da assegnare a ciascuna delle societa’ beneficiarie e dell’eventuale conguaglio in danaro.

Se la destinazione di un elemento dell’attivo non e’ desumibile dal progetto, esso, nell’ipotesi di assegnazione dell’intero patrimonio della societa’ scissa, e’ ripartito tra le societa’ beneficiarie in proporzione della quota del patrimonio netto assegnato a ciascuna di esse, cosi’ come valutato ai fini della determinazione del rapporto di cambio; se l’assegnazione del patrimonio della societa’ e’ solo parziale, tale elemento rimane in capo alla societa’ trasferente.

Degli elementi del passivo, la cui destinazione non e’ desumibile dal progetto, rispondono in solido, nel primo caso, le societa’ beneficiarie, nel secondo la societa’ scissa e le societa’ beneficiarie. La responsabilita’ solidale e’ limitata al valore effettivo del patrimonio netto attribuito a ciascuna societa’ beneficiaria.

Dal progetto di scissione devono risultare i criteri di distribuzione delle azioni o quote delle societa’ beneficiarie. Qualora il progetto preveda una attribuzione delle partecipazioni ai soci non proporzionale alla loro quota di partecipazione originaria, il progetto medesimo deve prevedere il diritto dei soci che non approvino la scissione di far acquistare le proprie partecipazioni per un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso, indicando coloro a cui carico e’ posto l’obbligo di acquisto.

((Il progetto di scissione e’ depositato per l’iscrizione nel registro delle imprese ovvero pubblicato sul sito Internet della societa’ a norma dell’articolo 2501-ter, commi terzo e quarto.))

Art. 2506-ter.

(Norme applicabili).

L’organo amministrativo delle societa’ partecipanti alla scissione redige la situazione patrimoniale e la relazione illustrativa in conformita’ agli articoli 2501-quater e 2501-quinquies.

La relazione dell’organo amministrativo deve inoltre illustrare i criteri di distribuzione delle azioni o quote e deve indicare il valore effettivo del patrimonio netto assegnato alle societa’ beneficiarie e di quello che eventualmente rimanga nella societa’ scissa. ((Quando la scissione si realizza mediante aumento di capitale con conferimento di beni in natura o di crediti, la relazione dell’organo amministrativo menziona, ove prevista, l’elaborazione della relazione di cui all’articolo 2343 e il registro delle imprese presso il quale tale relazione e’ depositata)).

Si applica alla scissione l’articolo 2501-sexies; la situazione patrimoniale prevista dall’articolo 2501-quater e le relazioni previste dagli articoli 2501-quinquies e 2501-sexies, non sono richieste quando la scissione avviene mediante la costituzione di una o piu’ nuove societa’ e non siano previsti criteri di attribuzione delle azioni o quote diversi da quello proporzionale.

Con il consenso unanime dei soci e dei possessori di altri strumenti finanziari che danno diritto di voto nelle societa’ partecipanti alla scissione l’organo amministrativo puo’ essere esonerato dalla redazione dei documenti previsti nei precedenti commi.

Sono altresi’ applicabili alla scissione gli articoli 2501-septies, 2502, 2502-bis, 2503, 2503-bis, 2504, 2504-ter, 2504-quater, 2505, primo e secondo comma, 2505-bis e 2505-ter. Tutti i riferimenti alla fusione contenuti in detti articoli s’intendono riferiti anche alla scissione.

Art. 2506-quater.

(( (Effetti della scissione).))

((La scissione ha effetto dall’ultima delle iscrizioni dell’atto di scissione nell’ufficio del registro delle imprese in cui sono iscritte le societa’ beneficiarie; puo’ essere tuttavia stabilita una data successiva, tranne che nel caso di scissione mediante costituzione di societa’ nuove. Per gli effetti a cui si riferisce l’articolo 2501-ter, numeri 5) e 6), possono essere stabilite date anche anteriori. Si applica il quarto comma dell’articolo 2504-bis.

Qualunque societa’ beneficiaria puo’ effettuare gli adempimenti pubblicitari relativi alla societa’ scissa.

Ciascuna societa’ e’ solidalmente responsabile, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto, dei debiti della societa’ scissa non soddisfatti dalla societa’ cui fanno carico.))

((Capo XI))
((Delle societa’ costituite all’estero))

Art. 2507.

(( (Rapporti con il diritto comunitario).))

((L’interpretazione ed applicazione delle disposizioni contenute nel presente capo e’ effettuata in base ai principi dell’ordinamento delle Comunita’ europee.))

Art. 2508.

(( (Societa’ estere con sede secondaria nel territorio dello Stato).))

((Le societa’ costituite all’estero, le quali stabiliscono nel territorio dello Stato una o piu’ sedi secondarie con rappresentanza stabile, sono soggette, per ciascuna sede, alle disposizioni della legge italiana sulla pubblicita’ degli atti sociali. Esse devono inoltre pubblicare, secondo le medesime disposizioni, il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita delle persone che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato, con indicazione dei relativi poteri.

Ai terzi che hanno compiuto operazioni con le sede secondaria non puo’ essere opposto che gli atti pubblicati ai sensi dei commi precedenti sono difformi da quelli pubblicati nello Stato ove e’ situata la sede principale.

Le societa’ costituite all’estero sono altresi’ soggette, per quanto riguarda le sedi secondarie, alle disposizioni che regolano l’esercizio dell’impresa o che la subordinano all’osservanza di particolari condizioni.

Negli atti e nella corrispondenza delle sedi secondarie di societa’ costituite all’estero devono essere contenute le indicazioni richieste dall’articolo 2250; devono essere altresi’ indicati l’ufficio del registro delle imprese presso la quale e’ iscritta la sede secondaria e il numero di iscrizione.))

Art. 2509.

(( (Societa’ estere di tipo diverso da quelle nazionali).))

((Le societa’ costituite all’estero, che sono di tipo diverso da quelli regolati in questo codice, sono soggette alle norme della societa’ per azioni, per cio’ che riguarda gli obblighi relativi all’iscrizione degli atti sociali nel registro delle imprese e la responsabilita’ degli amministratori.))

Art. 2509-bis.

(( (Responsabilita’ in caso di inosservanza delle formalita’).))

((Fino all’adempimento delle formalita’ sopra indicate, coloro che agiscono in nome della societa’ rispondono illimitatamente e solidalmente per le obbligazioni sociali.))

Art. 2510.

(( (Societa’ con prevalenti interessi stranieri).))

((Sono salve le disposizioni delle leggi speciali che vietano o sottopongono a particolari condizioni l’esercizio di determinate attivita’ da parte di societa’ nelle quali siano rappresentati interessi stranieri.))

Titolo VI
DELLE SOCIETA’ COOPERATIVE E DELLE MUTUE ASSICURATRICI
Capo I
((Delle societa’ cooperative))
Sezione I
((Disposizioni generali. Cooperative a mutualita’ prevalente))

Art. 2511.

(Societa’ cooperative).

Le cooperative sono societa’ a capitale variabile con scopo mutualistico ((iscritte presso l’albo delle societa’ cooperative di cui all’articolo 2512, secondo comma, e all’articolo 223- sexiesdecies delle disposizioni per l’attuazione del presente codice)).

Art. 2512.

(( (Cooperativa a mutualita’ prevalente).))

((Sono societa’ cooperative a mutualita’ prevalente, in ragione del tipo di scambio mutualistico, quelle che:

1) svolgono la loro attivita’ prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi;

2) si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attivita’, delle prestazioni lavorative dei soci;

3) si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attivita’, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci.

Le societa’ cooperative a mutualita’ prevalente si iscrivono in un apposito albo, presso il quale depositano annualmente i propri bilanci.))

Art. 2513.

(Criteri per la definizione della prevalenza).

Gli amministratori e i sindaci documentano la condizione di prevalenza di cui al precedente articolo nella nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente i seguenti parametri:

a) i ricavi dalle vendite dei beni e dalle prestazioni di servizi verso i soci sono superiori al cinquanta per cento del totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni ai sensi dell’articolo 2425, primo comma, punto A1;

b) il costo del lavoro dei soci e’ superiore al cinquanta per cento del totale del costo del lavoro di cui all’articolo 2425, primo comma, punto B9 ((computate le altre forme di lavoro inerenti lo scopo mutualistico));

c) il costo della produzione per servizi ricevuti dai soci ovvero per beni conferiti dai soci e’ rispettivamente superiore al cinquanta per cento del totale dei costi dei servizi di cui all’articolo 2425, primo comma, punto B7, ovvero al costo delle merci o materie prime acquistate o conferite, di cui all’articolo 2425, primo comma, punto B6.

Quando si realizzano contestualmente piu’ tipi di scambio mutualistico, la condizione di prevalenza e’ documentata facendo riferimento alla media ponderata delle percentuali delle lettere precedenti.

Nelle cooperative agricole la condizione di prevalenza sussiste quando la quantita’ o il valore dei prodotti conferiti dai soci e’ superiore al cinquanta per cento della quantita’ o del valore totale dei prodotti.

Art. 2514.

(( (Requisiti delle cooperative a mutualita’ prevalente).))

((Le cooperative a mutualita’ prevalente devono prevedere nei propri statuti:

a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

d) l’obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della societa’, dell’intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Le cooperative deliberano l’introduzione e la soppressione delle clausole di cui al comma precedente con le maggioranze previste per l’assemblea straordinaria.))

Art. 2515.

(Denominazione sociale).

La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l’indicazione di societa’ cooperativa.

L’indicazione di cooperativa non puo’ essere usata da societa’ che non hanno scopo mutualistico.

((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 LUGLIO 2009, N. 99)).

Art. 2516.

(( (Rapporti con i soci).))

((Nella costituzione e nell’esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere rispettato il principio di parita’ di trattamento.))

Art. 2517.

(( (Enti mutualistici).))

((Le disposizioni del presente titolo non si applicano agli enti mutualistici diversi dalle societa’.))

Art. 2518.

(( (Responsabilita’ per le obbligazioni sociali).))

((Nelle societa’ cooperative per le obbligazioni sociali risponde soltanto la societa’ con il suo patrimonio.))

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AGGIORNAMENTO (3)

Il D.Lgs. Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 287, ha disposto (con l’art. 3, comma 3) che "Restano inoltre abrogati, in conformita’ dell’art. 1 del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, gli articoli 1, terzo comma, 91, 155 secondo comma, 292, 342, 348 ultimo comma e 404 ultimo comma del Codice civile, nonche’ il riferimento alla razza contenuto negli articoli 2196 n. 1, 2295 n. 1, 2328 n. 1, 2475 n. 1, 2518 n. 1, dello stesso Codice ."

Art. 2519.

(( (Norme applicabili).))

((Alle societa’ cooperative, per quanto non previsto dal presente titolo, si applicano in quanto compatibili le disposizioni sulla societa’ per azioni.

L’atto costitutivo puo’ prevedere che trovino applicazione, in quanto compatibili, le norme sulla societa’ a responsabilita’ limitata nelle cooperative con un numero di soci cooperatori inferiore a venti ovvero con un attivo dello stato patrimoniale non superiore ad un milione di euro.))

Art. 2520.

(( (Leggi speciali).))

((Le cooperative regolate dalle leggi speciali sono soggette alle disposizioni del presente titolo, in quanto compatibili.

La legge puo’ prevedere la costituzione di cooperative destinate a procurare beni o servizi a soggetti appartenenti a particolari categorie anche di non soci.))

Sezione II
((Della costituzione))

Art. 2521.

(( (Atto costitutivo).))

((La societa’ deve costituirsi per atto pubblico.

L’atto costitutivo stabilisce le regole per lo svolgimento dell’attivita’ mutualistica e puo’ prevedere che la societa’ svolga la propria attivita’ anche con terzi.

L’atto costitutivo deve indicare:

1) il cognome e il nome o la denominazione, il luogo e la data di nascita o di costituzione, il domicilio o la sede, la cittadinanza dei soci;

2) la denominazione, e il comune ove e’ posta la sede della societa’ e le eventuali sedi secondarie;

3) la indicazione specifica dell’oggetto sociale con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci;

4) la quota di capitale sottoscritta da ciascun socio, i versamenti eseguiti e, se il capitale e’ ripartito in azioni, il loro valore nominale;

5) il valore attribuito ai crediti e ai beni conferiti in natura;

6) i requisiti e le condizioni per l’ammissione dei soci e il modo e il tempo in cui devono essere eseguiti i conferimenti;

7) le condizioni per l’eventuale recesso o per la esclusione dei soci;

8) le regole per la ripartizione degli utili e i criteri per la ripartizione dei ristorni;

9) le forme di convocazione dell’assemblea, in quanto si deroga alle disposizioni di legge;

10) il sistema di amministrazione adottato, il numero degli amministratori e i loro poteri, indicando quali tra essi hanno la rappresentanza della societa’;

11) il numero dei componenti del collegio sindacale;

12) la nomina dei primi amministratori e sindaci;

13) l’importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico delle societa’.

Lo statuto contenente le norme relative al funzionamento della societa’, anche se forma oggetto di atto separato, si considera parte integrante dell’atto costitutivo.

I rapporti tra la societa’ e i soci possono essere disciplinati da regolamenti che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell’attivita’ mutualistica tra la societa’ e i soci. I regolamenti, quando non costituiscono parte integrante dell’atto costitutivo, sono predisposti dagli amministratori e approvati dall’assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.))

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AGGIORNAMENTO (113)
Il D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213 ha disposto (con l’art. 4, comma
2) che le presenti modifiche decorrono dal 1 gennaio 2002.
Art. 2522.

(Numero dei soci).

Per costituire una societa’ cooperativa e’ necessario che i soci siano almeno nove.

Puo’ essere costituita una societa’ cooperativa da almeno tre soci quando i medesimi sono persone fisiche e la societa’ adotta le norme della societa’ a responsabilita’ limitata; nel caso di attivita’ agricola possono essere soci anche le societa’ semplici.

Se successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene inferiore a quello stabilito nei precedenti commi, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la societa’ si scioglie e deve essere posta in liquidazione.

La legge determina il numero minimo di soci necessario per la costituzione di particolari categorie di cooperative.

((262))

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AGGIORNAMENTO (262)

La L. 27 febbraio 1985, n. 49 come modificata dalla L. 11 dicembre 2016, n. 232 ha disposto (con l’art. 17, comma 5-bis) che "In deroga a quanto previsto dall’articolo 2522 del codice civile, le societa’ finanziarie possono intervenire nelle societa’ cooperative costituite da meno di nove soci".

Art. 2523.

(( (Deposito dell’atto costitutivo e iscrizione della societa’).))

((Il notaio che ha ricevuto l’atto costitutivo deve depositarlo entro venti giorni presso l’ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione e’ stabilita la sede sociale, a norma dell’articolo 2330.

Gli effetti dell’iscrizione e della nullita’ sono regolati rispettivamente dagli articoli 2331 e 2332.))

Art. 2524.

(( (Variabilita’ del capitale).))

((Il capitale sociale non e’ determinato in un ammontare prestabilito.

Nelle societa’ cooperative l’ammissione di nuovi soci, nelle forme previste dall’articolo 2528 non importa modificazione dell’atto costitutivo.

La societa’ puo’ deliberare aumenti di capitale con modificazione dell’atto costitutivo nelle forme previste dagli articoli 2438 e seguenti.

L’esclusione o la limitazione del diritto di opzione puo’ essere autorizzata dall’assemblea su proposta motivata degli amministratori.))

Sezione III
Delle quote e delle azioni

Art. 2525.

(Quote e azioni).

Il valore nominale di ciascuna azione o quota non puo’ essere inferiore a venticinque euro ne’ ((per le azioni)) superiore a cinquecento euro.

Ove la legge non preveda diversamente, nelle societa’ cooperative nessun socio puo’ avere una quota superiore a centomila euro, ne’ tante azioni il cui valore nominale superi tale somma.

L’atto costitutivo, nelle societa’ cooperative con piu’ di cinquecento soci, puo’ elevare il limite previsto nel precedente comma sino al due per cento del capitale sociale. Le azioni eccedenti tale limite possono essere riscattate o alienate nell’interesse del socio dagli amministratori e, comunque, i relativi diritti patrimoniali sono destinati a riserva indivisibile a norma dell’articolo 2545-ter.

I limiti di cui ai commi precedenti non si applicano nel caso di conferimenti di beni in natura o di crediti, nei casi previsti dagli articoli 2545-quinquies e 2545-sexies, e con riferimento ai soci diversi dalle persone fisiche ed ai sottoscrittori degli strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione.

Alle azioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2346, 2347, 2348, 2349, 2354 e 2355. Tuttavia nelle azioni non e’ indicato l’ammontare del capitale ne’ quello dei versamenti parziali sulle azioni non completamente liberate.

Art. 2526.

(Soci finanziatori e altri sottoscrittori di titoli di debito).

L’atto costitutivo puo’ prevedere l’emissione di strumenti finanziari, secondo la disciplina prevista per le societa’ per azioni.

L’atto costitutivo stabilisce i diritti patrimoniali o anche amministrativi attribuiti ai possessori degli strumenti finanziari e le eventuali condizioni cui e’ sottoposto il loro trasferimento. I privilegi previsti nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale non si estendono alle riserve indivisibili a norma dell’articolo 2545-ter. Ai possessori di strumenti finanziari non puo’, in ogni caso, essere attribuito piu’ di un terzo dei voti spettanti all’insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea generale.

Il recesso dei possessori di strumenti finanziari forniti del diritto di voto e’ disciplinato dagli articoli 2437 e seguenti.

La cooperativa cui si applicano le norme sulla societa’ a responsabilita’ limitata puo’ offrire in sottoscrizione strumenti privi di diritti di amministrazione solo a investitori qualificati.((223))

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AGGIORNAMENTO (223)

Il D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9, ha disposto (con l’art. 11, comma 3-bis) che "Il quarto comma dell’articolo 2526 del codice civile si interpreta nel senso che, nelle cooperative cui si applicano le norme sulle societa’ a responsabilita’ limitata, il limite all’emissione di strumenti finanziari si riferisce esclusivamente ai titoli di debito".

Art. 2527.

(Requisiti dei soci).

L’atto costitutivo stabilisce i requisiti per l’ammissione dei nuovi soci e la relativa procedura, secondo criteri non discriminatori coerenti con lo scopo mutualistico e l’attivita’ economica svolta.

((Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa.))

L’atto costitutivo puo’ prevedere, determinandone i diritti e gli obblighi, l’ammissione del nuovo socio cooperatore in una categoria speciale in ragione dell’interesse alla sua formazione ovvero del suo inserimento nell’impresa. I soci ammessi alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori. Al termine di un periodo comunque non superiore a cinque anni il nuovo socio e’ ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori.

Art. 2528.

(( (Procedura di ammissione e carattere aperto della societa’).))

((L’ammissione di un nuovo socio e’ fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell’interessato. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

Il nuovo socio deve versare, oltre l’importo della quota o delle azioni, il soprapprezzo eventualmente determinato dall’assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dagli amministratori.

Il consiglio di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l’ha proposta puo’ entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull’istanza si pronunci l’assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all’ammissione dei nuovi soci.))

Art. 2529.

(( (Acquisto delle proprie quote o azioni).))

((L’atto costitutivo puo’ autorizzare gli amministratori ad acquistare o rimborsare quote o azioni della societa’, purche’ sussistano le condizioni previste dal secondo comma dell’articolo 2545-quinquies e l’acquisto o il rimborso e’ fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio regolarmente approvato.))

Art. 2530.

(( (Trasferibilita’ della quota o delle azioni).))

((La quota o le azioni dei soci cooperatori non possono essere cedute con effetto verso la societa’, se la cessione non e’ autorizzata dagli amministratori.

Il socio che intende trasferire la propria quota o le proprie azioni deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata.

Il provvedimento che concede o nega l’autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio e’ libero di trasferire la propria partecipazione e la societa’ deve iscrivere nel libro dei soci l’acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l’autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione puo’ proporre opposizione al tribunale.

Qualora l’atto costitutivo vieti la cessione della quota o delle azioni il socio puo’ recedere dalla societa’ con preavviso di novanta giorni. Il diritto di recesso, in caso di divieto statutario di trasferimento della partecipazione, non puo’ essere esercitato prima che siano decorsi due anni dall’ingresso del socio nella societa’.))

Art. 2531.

(( (Mancato pagamento delle quote o delle azioni).))

((Il socio che non esegue in tutto o in parte il pagamento delle quote o delle azioni sottoscritte puo’, previa intimazione da parte degli amministratori, essere escluso a norma dell’articolo 2533. ))

Art. 2532.

(( (Recesso del socio).))

((Il socio cooperatore puo’ recedere dalla societa’ nei casi previsti dalla legge e dall’atto costitutivo. Il recesso non puo’ essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla societa’. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, puo’ proporre opposizione innanzi il tribunale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Ove la legge o l’atto costitutivo non preveda diversamente, per i rapporti mutualistici tra socio e societa’ il recesso ha effetto con la chiusura dell’esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell’esercizio successivo.))

Art. 2533.

(( (Esclusione del socio).))

((L’esclusione del socio, oltre che nel caso indicato all’articolo 2531, puo’ aver luogo:

1) nei casi previsti dall’atto costitutivo;

2) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;

3) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla societa’;

4) nei casi previsti dall’articolo 2286;

5) nei casi previsti dell’articolo 2288, primo comma.

L’esclusione deve essere deliberata dagli amministratori o, se l’atto costitutivo lo prevede, dall’assemblea.

Contro la deliberazione di esclusione il socio puo’ proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Qualora l’atto costitutivo non preveda diversamente, lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.))

Art. 2534.

(( (Morte del socio).))

((In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota o al rimborso delle azioni secondo le disposizioni dell’articolo seguente.

L’atto costitutivo puo’ prevedere che gli eredi provvisti dei requisiti per l’ammissione alla societa’ subentrino nella partecipazione del socio deceduto.

Nell’ipotesi prevista dal secondo comma, in caso di pluralita’ di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile e la societa’ consenta la divisione.))

Art. 2535.

(( (Liquidazione della quota o rimborso delle azioni del socio uscente).))

((La liquidazione della quota o il rimborso delle azioni ha luogo sulla base del bilancio dell’esercizio in cui si sono verificati il recesso, l’esclusione o la morte del socio.

La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, avviene sulla base dei criteri stabiliti nell’atto costitutivo. Salvo diversa disposizione, la liquidazione comprende anche il rimborso del soprapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della societa’ e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell’articolo 2545-quinquies, terzo comma.

Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall’approvazione. L’atto costitutivo puo’ prevedere che, per la frazione della quota o le azioni assegnate al socio ai sensi degli articoli dell’articolo 2545-quinquies e 2545-sexies, la liquidazione o il rimborso, unitamente agli interessi legali, possa essere corrisposto in piu’ rate entro un termine massimo di cinque anni.))

Art. 2536.

(( (Responsabilita’ del socio uscente e dei suoi eredi). ))

((Il socio che cessa di far parte della societa’ risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della quota si e’ verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l’insolvenza della societa’, il socio uscente e’ obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota o per il rimborso delle azioni.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la societa’ gli eredi del socio defunto. )).

Art. 2537.

(( (Creditore particolare del socio).))

((Il creditore particolare del socio cooperatore, finche’ dura la societa’, non puo’ agire esecutivamente sulla quota e sulle azioni del medesimo.))

Sezione IV
Degli organi sociali

Art. 2538.

(( (Assemblea).))

((Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.

Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della quota o il numero delle azioni possedute. L’atto costitutivo determina i limiti al diritto di voto degli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori.

Ai soci cooperatori persone giuridiche l’atto costitutivo puo’ attribuire piu’ voti, ma non oltre cinque, in relazione all’ammontare della quota oppure al numero dei loro membri.

Nelle cooperative in cui i soci realizzano lo scopo mutualistico attraverso l’integrazione delle rispettive imprese o di talune fasi di esse, l’atto costitutivo puo’ prevedere che il diritto di voto sia attribuito in ragione della partecipazione allo scambio mutualistico. Lo statuto stabilisce un limite per il voto plurimo per tali categorie di soci, in modo che nessuno di essi possa esprimere piu’ del decimo dei voti in ciascuna assemblea generale. In ogni caso, ad essi non puo’ essere attribuito piu’ di un terzo dei voti spettanti all’insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea generale.

Le maggioranze richieste per la costituzione delle assemblee e per la validita’ delle deliberazioni sono determinate dall’atto costitutivo e sono calcolate secondo il numero dei voti spettanti ai soci.

L’atto costitutivo puo’ prevedere che il voto venga espresso per corrispondenza, ovvero mediante altri mezzi di telecomunicazione. In tal caso l’avviso di convocazione deve contenere per esteso la deliberazione proposta. Se sono poste in votazione proposte diverse da quelle indicate nell’avviso di convocazione, i voti espressi per corrispondenza non si computano ai fini della regolare costituzione dell’assemblea. ))

Art. 2539.

(Rappresentanza nell’assemblea).

Nelle cooperative disciplinate dalle norme sulla societa’ per azioni ciascun socio puo’ rappresentare sino ad un massimo di dieci soci. ((228))

Il socio imprenditore individuale puo’ farsi rappresentare nell’assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborano all’impresa.

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AGGIORNAMENTO (228)

Il D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, come modificato dal D.L. 24 gennaio 2015, n. 3, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2015, n. 33, ha disposto (con l’art. 150-bis, comma 2-bis) che "In deroga a quanto previsto dall’articolo 2539, primo comma, del codice civile, gli statuti delle banche popolari determinano il numero massimo di deleghe che possono essere conferite ad un socio; in ogni caso, questo numero non e’ inferiore a 10 e non e’ superiore a 20".

Art. 2540.

(( (Assemblee separate).))

((L’atto costitutivo delle societa’ cooperative puo’ prevedere lo svolgimento di assemblee separate, anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari categorie di soci.

Lo svolgimento di assemblee separate deve essere previsto quando la societa’ cooperativa ha piu’ di tremila soci e svolge la propria attivita’ in piu’ province ovvero se ha piu’ di cinquecento soci e si realizzano piu’ gestioni mutualistiche.

L’atto costitutivo stabilisce il luogo, i criteri e le modalita’ di convocazione e di partecipazione all’assemblea generale dei soci delegati e assicura in ogni caso la proporzionale rappresentanza delle minoranze espresse dalle assemblee separate.

I delegati debbono essere soci. Alla assemblea generale possono assistere anche i soci che hanno preso parte alle assemblee separate.

Le deliberazioni della assemblea generale possono essere impugnate ai sensi dell’articolo 2377 anche dai soci assenti e dissenzienti nelle assemblee separate quando, senza i voti espressi dai delegati delle assemblee separate irregolarmente tenute, verrebbe meno la maggioranza richiesta per la validita’ della deliberazione.

Le deliberazioni delle assemblee separate non possono essere autonomamente impugnate.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle societa’ cooperative con azioni ammesse alla quotazione in mercati regolamentati.))

Art. 2541.

(( (Assemblee speciali dei possessori degli strumenti finanziari). ))

((Se sono stati emessi strumenti finanziari privi di diritto di voto, l’assemblea speciale di ciascuna categoria delibera:

1) sull’approvazione delle deliberazioni dell’assemblea della societa’ cooperativa che pregiudicano i diritti della categoria;

2) sull’esercizio dei diritti ad essa eventualmente attribuiti ai sensi dell’articolo 2526;

3) sulla nomina e sulla revoca dei rappresentanti comuni di ciascuna categoria e sull’azione di responsabilita’ nei loro confronti;

4) sulla costituzione di un fondo per le spese, necessario alla tutela dei comuni interessi dei possessori degli strumenti finanziari e sul rendiconto relativo;

5) sulle controversie con la societa’ cooperativa e sulle relative transazioni e rinunce;

6) sugli altri oggetti di interesse comune a ciascuna categoria di strumenti finanziari.

La assemblea speciale e’ convocate dagli amministratori della societa’ cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o quando almeno un terzo dei possessori degli strumenti finanziari ne faccia richiesta.

Il rappresentante comune deve provvedere all’esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea speciale e deve tutelare gli interessi comuni dei possessori degli strumenti finanziari nei rapporti con la societa’ cooperativa.

Il rappresentante comune ha diritto di esaminare i libri di cui all’articolo 2421, numeri 1) e 3) e di ottenere estratti; ha altresi’ il diritto di assistere all’assemblea della societa’ cooperativa e di impugnarne le deliberazioni. ))

Art. 2542.

(Consiglio di amministrazione).

La nomina degli amministratori spetta all’assemblea fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati nell’atto costitutivo e salvo quanto disposto nell’ultimo comma del presente articolo.

((L’amministrazione della societa’ e’ affidata ad un organo collegiale formato da almeno tre soggetti. Alle cooperative di cui all’articolo 2519, secondo comma, si applica la disposizione prevista dall’articolo 2383, secondo comma)).

La maggioranza degli amministratori e’ scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2004, N. 310.

L’atto costitutivo puo’ prevedere che uno o piu’ amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie dei soci, in proporzione dell’interesse che ciascuna categoria ha nell’attivita’ sociale. In ogni caso, ai possessori di strumenti finanziari non puo’ essere attribuito il diritto di eleggere piu’ di un terzo degli amministratori.

La nomina di uno o piu’ amministratori puo’ essere attribuita dall’atto costitutivo allo Stato o ad enti pubblici. In ogni caso, la nomina della maggioranza degli amministratori e’ riservata all’assemblea.

Art. 2543.

(( (Organo di controllo).))

((La nomina del collegio sindacale e’ obbligatoria nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell’articolo 2477, nonche’ quando la societa’ emette strumenti finanziari non partecipativi.

L’atto costitutivo puo’ attribuire il diritto di voto nell’elezione dell’organo di controllo proporzionalmente alle quote o alle azioni possedute ovvero in ragione della partecipazione allo scambio mutualistico.

I possessori degli strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione possono eleggere, se lo statuto lo prevede, nel complesso sino ad un terzo dei componenti dell’organo di controllo.))

Art. 2544.

(( (Sistemi di amministrazione). ))

((Indipendentemente dal sistema di amministrazione adottato non possono essere delegati dagli amministratori, oltre le materie previste dall’articolo 2381, i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

Se la cooperativa ha adottato il sistema di amministrazione di cui all’articolo 2409-octies, i possessori di strumenti finanziari non possono eleggere piu’ di un terzo dei componenti del consiglio di sorveglianza e piu’ di un terzo dei componenti del consiglio di gestione. I componenti del consiglio di sorveglianza eletti dai soci cooperatori devono essere scelti tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Se la cooperativa ha adottato il sistema di amministrazione di cui all’articolo 2409-sexiesdecies. agli amministratori eletti dai possessori di strumenti finanziari, in misura comunque non superiore ad un terzo, non possono essere attribuite deleghe operative ne’ gli stessi possono fare parte del comitato esecutivo.))

Art. 2545.

(( (Relazione annuale sul carattere mutualistico della cooperativa).))

((Gli amministratori e i sindaci della societa’, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio debbono, nelle relazioni previste dagli articoli 2428 e 2429 indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.))

Art. 2545-bis.

(( (Diritti dei soci).))

((Nelle societa’ cooperative cui si applica la disciplina della societa’ per azioni, oltre a quanto stabilito dal primo comma dell’articolo 2422, i soci, quando almeno un decimo del numero complessivo lo richieda ovvero almeno un ventesimo quando la cooperativa ha piu’ di tremila soci, hanno diritto di esaminare, attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste.

I diritti di cui al comma precedente non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la societa’.))

Art. 2545-ter.

(( (Riserve indivisibili).))

((Sono indivisibili le riserve che per disposizione di legge o dello statuto non possono essere ripartite tra i soci, neppure in caso di scioglimento della societa’.

Le riserve indivisibili possono essere utilizzate per la copertura di perdite solo dopo che sono esaurite le riserve che la societa’ aveva destinato ad operazioni di aumento di capitale e quelle che possono essere ripartite tra i soci in caso di scioglimento della societa’.))

Art. 2545-quater.

(( (Riserve legali, statutarie e volontarie).))

((Qualunque sia l’ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il trenta per cento degli utili netti annuali.

Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalita’ previste dalla legge.

L’assemblea determina, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 2545-quinquies, la destinazione degli utili non assegnati ai sensi del primo e secondo comma.))

Art. 2545-quinquies.

(Diritto agli utili e alle riserve dei soci cooperatori).

L’atto costitutivo indica le modalita’ e la percentuale massima di ripartizione dei dividendi tra i soci cooperatori.

Possono essere distribuiti dividendi, acquistate proprie quote o azioni ovvero assegnate ai soci le riserve divisibili se il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della societa’ e’ superiore ad un quarto. ((La condizione)) non si applica nei confronti dei possessori di strumenti finanziari.

L’atto costitutivo puo’ autorizzare l’assemblea ad assegnare ai soci le riserve divisibili attraverso:

a) l’emissione degli strumenti finanziari di cui all’articolo 2526;

b) mediante aumento proporzionale delle quote sottoscritte e versate, o mediante l’emissione di nuove azioni, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 2525, nella misura massima complessiva del venti per cento del valore originario.

Le riserve divisibili, spettanti al socio in caso di scioglimento del rapporto, possono essere assegnate, se lo statuto non prevede diversamente, attraverso l’emissione di strumenti finanziari liberamente trasferibili e devono esserlo ove il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della societa’ sia inferiore ad un quarto.

((Le disposizioni dei commi secondo e terzo non si applicano alle cooperative con azioni quotate in mercati regolamentati.))

Art. 2545-sexies.

(( (Ristorni).))

((L’atto costitutivo determina i criteri di ripartizione dei ristorni ai soci proporzionalmente alla quantita’ e qualita’ degli scambi mutualistici.

Le cooperative devono riportare separatamente nel bilancio i dati relativi all’attivita’ svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.

L’assemblea puo’ deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio anche mediante aumento proporzionale delle rispettive quote o con l’emissione di nuove azioni, in deroga a quanto previsto dall’articolo 2525, ovvero mediante l’emissione di strumenti finanziari. ))

Art. 2545-septies.

(( (Gruppo cooperativo paritetico).))

((Il contratto con cui piu’ cooperative appartenenti anche a categorie diverse regolano, anche in forma consortile, la direzione e il coordinamento delle rispettive imprese deve indicare:

1) la durata;

2) la cooperativa o le cooperative cui e’ attribuita direzione del gruppo, indicandone i relativi poteri;

3) l’eventuale partecipazione di altri enti pubblici e privati;

4) i criteri e le condizioni di adesione e di recesso dal contratto;

5) i criteri di compensazione e l’equilibrio nella distribuzione dei vantaggi derivanti dall’attivita’ comune.

La cooperativa puo’ recedere dal contratto senza che ad essa possano essere imposti oneri di alcun tipo qualora, per effetto dell’adesione al gruppo, le condizioni dello scambio risultino pregiudizievoli per i propri soci.

Le cooperative aderenti ad un gruppo sono tenute a depositare in forma scritta l’accordo di partecipazione presso l’albo delle societa’ cooperative. ))

Sezione V
Delle modificazioni dell’atto costitutivo

Art. 2545-octies.

(Perdita della qualifica di cooperativa a mutualita’ prevalente).

La cooperativa perde la qualifica di cooperativa a mutualita’ prevalente quando, per due esercizi consecutivi, non rispetti la condizione di prevalenza, di cui all’articolo 2513, ovvero quando modifichi le previsioni statutarie di cui all’articolo 2514.

In questo caso, sentito il parere del revisore esterno, ove presente, gli amministratori devono redigere un apposito bilancio, da notificarsi entro sessanta giorni dalla approvazione al Ministero delle attivita’ produttive, al fine di determinare il valore effettivo dell’attivo patrimoniale da imputare alle riserve indivisibili. Il bilancio deve essere verificato senza rilievi da una societa’ di revisione.

((Qualora la cooperativa abbia perso la qualifica di cooperativa a mutualita’ prevalente per il mancato rispetto della condizione di prevalenza di cui all’articolo 2513, l’obbligo di cui al secondo comma si applica soltanto nel caso in cui la cooperativa medesima modifichi le previsioni statutarie di cui all’articolo 2514 o abbia emesso strumenti finanziari.

In tutti i casi di perdita della citata qualifica, la cooperativa e’ tenuta a segnalare espressamente tale condizione attraverso gli strumenti di comunicazione informatica previsti dall’articolo 223- sexiesdecies delle disposizioni per l’attuazione del presente codice.

Lo stesso obbligo sussiste per la cooperativa nel caso in cui le risultanze contabili relative al primo anno successivo alla perdita della detta qualifica evidenzino il rientro nei parametri della mutualita’ prevalente.

In seguito alle predette segnalazioni, l’amministrazione presso la quale e’ tenuto l’albo delle societa’ cooperative provvede alla variazione della sezione di iscrizione all’albo medesimo senza alcun ulteriore onere istruttorio.

L’omessa o ritardata comunicazione della perdita della qualifica di cooperativa a mutualita’ prevalente e’ segnalata all’amministrazione finanziaria e comporta l’applicazione della sanzione amministrativa della sospensione semestrale di ogni attivita’ dell’ente, intesa come divieto di assumere nuove eventuali obbligazioni contrattuali)).

Art. 2545-novies.

(( (Modificazioni dell’atto costitutivo).))

((Alle deliberazioni che importano modificazioni dell’atto costitutivo si applica l’articolo 2436.

La fusione e la scissione di societa’ cooperative sono disciplinate dal titolo V, capo X, sezione II e III. ))

Art. 2545-decies.

(( (Trasformazione).))

((Le societa’ cooperative diverse da quelle a mutualita’ prevalente possono deliberare, con il voto favorevole di almeno la meta’ dei soci della cooperativa, la trasformazione in una societa’ del tipo previsto dal titolo V, capi II, III, IV, V, VI e VII, o in consorzio.

Quando i soci sono meno di cinquanta, la deliberazione deve essere approvata con il voto favorevole dei due terzi di essi. Quando i soci sono piu’ di diecimila, l’atto costitutivo puo’ prevedere che la trasformazione sia deliberata con il voto favorevole dei due terzi dei votanti se all’assemblea sono presenti, personalmente o per delega, almeno il venti per cento dei soci.

All’esito della trasformazione gli strumenti finanziari con diritto di voto sono convertiti in partecipazioni ordinarie, conservando gli eventuali privilegi.))

Art. 2545-undecies.

(Devoluzione del patrimonio e bilancio di trasformazione).

La deliberazione di trasformazione devolve il valore effettivo del patrimonio, dedotti il capitale versato e rivalutato e i dividendi non ancora distribuiti, eventualmente aumentato fino a concorrenza dell’ammontare minimo del capitale della nuova societa’, esistenti alla data di trasformazione, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Alla proposta di deliberazione di trasformazione gli amministratori allegano una relazione giurata di un esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha sede la societa’ cooperativa, attestante il valore effettivo del patrimonio dell’impresa.

((L’assemblea non puo’ procedere alla deliberazione di cui ai precedenti commi qualora la cooperativa non sia stata sottoposta a revisione da parte dell’autorita’ di vigilanza nell’anno precedente o, comunque, gli amministratori non ne abbiano fatto richiesta da almeno novanta giorni.))

Art. 2545-duodecies.

(( (Scioglimento).))

((La societa’ cooperativa si scioglie per le cause indicate ai numeri 1), 2), 3), 5), 6) e 7) dell’articolo 2484, nonche’ per la perdita del capitale sociale.))

Art. 2545-terdecies.

(( (Insolvenza).))

((In caso di insolvenza della societa’, l’autorita’ governativa alla quale spetta il controllo sulla societa’ dispone la liquidazione coatta amministrativa. Le cooperative che svolgono attivita’ commerciale sono soggette anche al fallimento.

La dichiarazione di fallimento preclude la liquidazione coatta amministrativa e il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa preclude la dichiarazione di fallimento.))

Sezione VI
((Dei controlli))

Art. 2545-quaterdecies.

(( (Controllo sulle societa’ cooperative).))

((Le societa’ cooperative sono sottoposte alle autorizzazioni, alla vigilanza e agli altri controlli sulla gestione previsti dalle leggi speciali. ))

Art. 2545-quinquiesdecies.

(( (Controllo giudiziario).))

((I fatti previsti dall’articolo 2409 possono essere denunciati al tribunale dai soci che siano titolari del decimo del capitale sociale ovvero da un decimo del numero complessivo dei soci, e, nelle societa’ cooperative che hanno piu’ di tremila soci, da un ventesimo dei soci.

Il ricorso deve essere notificato a cura dei ricorrenti anche all’autorita’ di vigilanza.

Il tribunale, sentiti in camera di consiglio gli amministratori, i sindaci e l’autorita’ di vigilanza, dichiara improcedibile il ricorso se per i medesimi fatti sia stato gia’ nominato un ispettore o un commissario dall’autorita’ di vigilanza.

L’autorita’ di vigilanza dispone la sospensione del procedimento dalla medesima iniziato se il tribunale per i medesimi fatti ha nominato un ispettore o un amministratore giudiziario.))

Art. 2545-sexiesdecies.

(Gestione commissariale).

In caso di ((gravi irregolarita’ di funzionamento o fondati indizi di crisi)) delle societa’ cooperative, l’autorita’ di vigilanza puo’ revocare gli amministratori e i sindaci, e affidare la gestione della societa’ ad un commissario, determinando i poteri e la durata. Ove l’importanza della societa’ cooperativa lo richieda, l’autorita’ di vigilanza puo’ nominare un vice commissario che collabora con il commissario e lo sostituisce in caso di impedimento.

Al commissario possono essere conferiti per determinati atti anche i poteri dell’assemblea, ma le relative deliberazioni non sono valide senza l’approvazione dell’autorita’ di vigilanza.

Se l’autorita’ di vigilanza accerta irregolarita’ nelle procedure di ammissione dei nuovi soci, puo’ diffidare la societa’ cooperativa e, qualora non si adegui, assumere i provvedimenti ((di cui al quarto comma)).

((Laddove vengano accertate una o piu’ irregolarita’ suscettibili di specifico adempimento, l’autorita’ di vigilanza, previa diffida, puo’ nominare un commissario, anche nella persona del legale rappresentante o di un componente dell’organo di controllo societario, che si sostituisce agli organi amministrativi dell’ente, limitatamente al compimento degli specifici adempimenti indicati)).

Art. 2545-septiesdecies.

(( (Scioglimento per atto dell’autorita’).))

((L’autorita’ di vigilanza, con provvedimento da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale e da iscriversi nel registro delle imprese, puo’ sciogliere le societa’ cooperative e gli enti mutualistici che non perseguono lo scopo mutualistico o non sono in condizione di raggiungere gli scopi per cui sono stati costituiti o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio di esercizio o non hanno compiuto atti di gestione.

Se vi e’ luogo a liquidazione, con lo stesso provvedimento sono nominati uno o piu’ commissari liquidatori.))

Art. 2545-octiesdecies.

(Sostituzione dei liquidatori).

In caso di irregolarita’ o di eccessivo ritardo nello svolgimento della liquidazione ordinaria di una societa’ cooperativa, l’autorita’ ((di vigilanza)) puo’ sostituire i liquidatori o, se questi sono stati nominati dall’autorita’ giudiziaria, puo’ chiederne la sostituzione al tribunale.

Fatti salvi i casi di liquidazione per i quali e’ intervenuta la nomina di un liquidatore da parte dell’autorita’ giudiziaria, l’autorita’ di vigilanza dispone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, per la conseguente cancellazione dal registro delle imprese, dell’elenco delle societa’ cooperative e degli enti mutualistici in liquidazione ordinaria che non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione i creditori e gli altri interessati possono presentare all’autorita’ ((di vigilanza)) formale e motivata domanda intesa a consentire la prosecuzione della liquidazione. Trascorso il suddetto termine, a seguito di comunicazione da parte dell’autorita’ di vigilanza, il conservatore del registro delle imprese territorialmente competente provvede alla cancellazione della societa’ cooperativa o dell’ente mutualistico dal registro medesimo.

Capo II
Delle mutue assicuratrici

Art. 2546.

(( (Nozione).))

((Nella societa’ di mutua assicurazione le obbligazioni sono garantite dal patrimonio sociale.

I soci sono tenuti al pagamento dei contributi fissi o variabili, entro il limite massimo determinato dall’atto costitutivo.

Nelle mutue assicuratrici non si puo’ acquistare la qualita’ di socio, se non assicurandosi presso la societa’, e si perde la qualita’ di socio con l’estinguersi dell’assicurazione, salvo quanto disposto dall’articolo 2548.))

Art. 2547.

(( (Norme applicabili).))

((Le societa’ di mutua assicurazione sono soggette alle autorizzazioni, alla vigilanza e agli altri controlli stabiliti dalle leggi speciali sull’esercizio dell’assicurazione, e sono regolate dalle norme stabilite per le societa’ cooperative, in quanto compatibili con la loro natura.))

Art. 2548.

(( (Conferimenti per la costituzione di fondi di garanzia).))

((L’atto costitutivo puo’ prevedere la costituzione di fondi di garanzia per il pagamento delle indennita’, mediante speciali conferimenti da parte di assicurati o di terzi, attribuendo anche a questi ultimi la qualita’ di socio.

L’atto costitutivo puo’ attribuire a ciascuno dei soci sovventori piu’ voti, ma non oltre cinque, in relazione all’ammontare del conferimento.

I voti attribuiti ai soci sovventori, come tali, devono in ogni caso essere inferiori al numero dei voti spettanti ai soci assicurati.

I soci sovventori possono essere nominati amministratori. La maggioranza degli amministratori deve essere costituita da soci assicurati.))

TITOLO VII
DELL’ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE

Art. 2549.

(Nozione).

Con il contratto di associazione in partecipazione l’associante attribuisce all’associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o piu’ affari verso il corrispettivo di un determinato apporto.

((Nel caso in cui l’associato sia una persona fisica l’apporto di cui al primo comma non puo’ consistere, nemmeno in parte, in una prestazione di lavoro.))

((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 GIUGNO 2015, N. 81)).

Art. 2550.

(Pluralita’ di associazioni).

Salvo patto contrario, l’associante non puo’ attribuire partecipazioni per la stessa impresa o per lo stesso affare ad altre persone senza il consenso dei precedenti associati.

Art. 2551.

(Diritti ed obbligazioni dei terzi).

I terzi acquistano diritti e assumono obbligazioni soltanto verso l’associante.

Art. 2552.

(Diritti dell’associante e dell’associato).

La gestione dell’impresa o dell’affare spetta all’associante.

Il contratto puo’ determinare quale controllo possa esercitare l’associato sull’impresa o sullo svolgimento dell’affare per cui l’associazione e’ stata contratta.

In ogni caso l’associato ha diritto al rendiconto dell’affare compiuto, o a quello annuale della gestione se questa si protrae per piu’ di un anno.

Art. 2553.

(Divisione degli utili e delle perdite).

Salvo patto contrario, l’associato partecipa alle perdite nella stessa misura in cui partecipa agli utili, ma le perdite che colpiscono l’associato non possono superare il valore del suo apporto.

Art. 2554.

(Partecipazione agli utili e alle perdite).

Le disposizioni degli articoli 2551 e 2552 si applicano anche al contratto di cointeressenza agli utili di una impresa senza partecipazione alle perdite, e al contratto con il quale un contraente attribuisce la partecipazione agli utili e alle perdite della sua impresa, senza il corrispettivo di un determinato apporto.

Per le partecipazioni agli utili attribuite ai prestatori di lavoro resta salva la disposizione dell’art. 2102.

TITOLO VIII
DELL’AZIENDA
CAPO I
Disposizioni generali

Art. 2555.

(Nozione).

L’azienda e’ il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa.

Art. 2556.

(Imprese soggette a registrazione).

Per le imprese soggette a registrazione i contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprieta’ o il godimento dell’azienda devono essere provati per iscritto, salva l’osservanza delle forme stabilite dalla legge per il trasferimento dei singoli beni che compongono l’azienda o per la particolare natura del contratto.

((I contratti di cui al primo comma, in forma pubblica o per scrittura privata autenticata, devono essere depositati per l’iscrizione nel registro delle imprese, nel termine di trenta giorni, a cura del notaio rogante o autenticante)). ((92a))

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AGGIORNAMENTO (92a)

La L. 12 agosto 1993, n. 310, ha disposto (con l’art. 9, comma 1) che "il deposito di cui al secondo comma dell’articolo 2556 del codice civile, come sostituito dall’articolo 6 della presente legge, deve essere effettuato a cura del notaio che ha rogato o autenticato l’atto, nel termine ivi previsto, presso la cancelleria del tribunale competente e iscritto nei successivi trenta giorni nel registro delle ditte della competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura."

Art. 2557.

(Divieto di concorrenza).

Chi aliena l’azienda deve astenersi, per il periodo di cinque anni dal trasferimento, dall’iniziare una nuova impresa che per l’oggetto, l’ubicazione o altre circostanze sia idonea a sviare la clientela dell’azienda ceduta.

Il patto di astenersi dalla concorrenza in limiti piu’ ampi di quelli previsti dal comma precedente e’ valido, purche’ non impedisca ogni attivita’ professionale dell’alienante. Esso non puo’ eccedere la durata di cinque anni dal trasferimento.

Se nel patto e’ indicata una durata maggiore o la durata non e’ stabilita, il divieto di concorrenza vale per il periodo di cinque anni dal trasferimento.

Nel caso di usufrutto o di affitto dell’azienda il divieto di concorrenza disposto dal primo comma vale nei confronti del proprietario o del locatore per la durata dell’usufrutto o dell’affitto.

Le disposizioni di questo articolo si applicano alle aziende agricole solo per le attivita’ ad esse connesse, quando rispetto a queste sia possibile uno sviamento di clientela.

Art. 2558.

(Successione nei contratti).

Se non e’ pattuito diversamente, l’acquirente dell’azienda subentra nei contratti stipulati per l’esercizio dell’azienda stessa che non abbiano carattere personale.

Il terzo contraente puo’ tuttavia recedere dal contratto entro tre mesi dalla notizia del trasferimento, se sussiste una giusta causa, salvo in questo caso la responsabilita’ dell’alienante.

Le stesse disposizioni si applicano anche nei confronti dell’usufruttuario e dell’affittuario per la durata dell’usufrutto e dell’affitto.

Art. 2559.

(Crediti relativi all’azienda ceduta).

La cessione dei crediti relativi all’azienda ceduta, anche in mancanza di notifica al debitore o di sua accettazione, ha effetto, nei confronti dei terzi, dal momento dell’iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese. Tuttavia il debitore ceduto e’ liberato se paga in buona fede all’alienante.

Le stesse disposizioni si applicano anche nel caso di usufrutto dell’azienda, se esso si estende ai crediti relativi alla medesima.

Art. 2560.

(Debiti relativi all’azienda ceduta).

L’alienante non e’ liberato dai debiti, inerenti all’esercizio dell’azienda ceduta anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito.

Nel trasferimento di un’azienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche l’acquirente dell’azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori.

Art. 2561.

(Usufrutto dell’azienda).

L’usufruttuario dell’azienda deve esercitarla sotto la ditta che la contraddistingue.

Egli deve gestire l’azienda senza modificarne la destinazione e in modo da conservare l’efficienza dell’organizzazione e degli impianti e le normali dotazioni di scorte.

Se non adempie a tale obbligo o cessa arbitrariamente dalla gestione dell’azienda, si applica l’art. 1015.

La differenza tra le consistenze d’inventario all’inizio e al termine dell’usufrutto e’ regolata in danaro, sulla base dei valori correnti al termine dell’usufrutto.

Art. 2562.

(Affitto dell’azienda).

Le disposizioni dell’articolo precedente si applicano anche nel caso di affitto dell’azienda.

CAPO II
Della ditta e dell’insegna

Art. 2563.

(Ditta).

L’imprenditore ha diritto all’uso esclusivo della ditta da lui prescelta.

La ditta, comunque sia formata, deve contenere almeno il cognome o la sigla dell’imprenditore, salvo quanto e’ disposto dall’art. 2565.

Art. 2564.

(Modificazione della ditta).

Quando la ditta e’ uguale o simile a quella usata da altro imprenditore e puo’ creare confusione per l’oggetto dell’impresa e per il luogo in cui questa e’ esercitata, deve essere integrata o modificata con indicazioni idonee a differenziarla.

Per le imprese commerciali l’obbligo dell’integrazione o modificazione spetta a chi ha iscritto la propria ditta nel registro delle imprese in epoca posteriore.

Art. 2565.

(Trasferimento della ditta).

La ditta non puo’ essere trasferita separatamente dall’azienda.

Nel trasferimento dell’azienda per atto tra vivi la ditta non passa all’acquirente senza il consenso dell’alienante.

Nella successione nell’azienda per causa di morte la ditta si trasmette al successore, salvo diversa disposizione testamentaria.

Art. 2566.

(Registrazione della ditta).

Per le imprese commerciali, l’ufficio del registro delle imprese deve rifiutare l’iscrizione della ditta, se questa non e’ conforme a quanto e’ prescritto dal secondo comma dell’art. 2563 o, trattandosi di ditta derivata, se non e’ depositata copia dell’atto in base al quale ha avuto luogo la successione nell’azienda.

Art. 2567.

(Societa’).

La ragione sociale e la denominazione delle societa’ sono regolate dai titoli V e VI di questo libro.

Tuttavia si applicano anche ad esse le disposizioni dell’art. 2564.

Art. 2568.

(Insegna).

Le disposizioni del primo comma dell’art. 2564 si applicano all’insegna.

CAPO III
Del marchio

Art. 2569.

(Diritto di esclusivita’).

((Chi ha registrato nelle forme stabilite dalla legge un nuovo marchio idoneo a distinguere prodotti o servizi ha diritto di valersene in modo esclusivo per i prodotti o servizi per i quali e’ stato registrato)).

In mancanza di registrazione il marchio e’ tutelato a norma dell’art. 2571.

Art. 2570.

(( (Marchi collettivi).))

((I soggetti che svolgono la funzione di garantire l’origine, la natura o la qualita’ di determinati prodotti o servizi possono ottenere la registrazione di marchi collettivi per concederne l’uso, secondo le norme dei rispettivi regolamenti, a produttori o commercianti.))

Art. 2571.

(Preuso).

Chi ha fatto uso di un marchio non registrato ha la facolta’ di continuare ad usarne, nonostante la registrazione da altri ottenuta, nei limiti in cui anteriormente se ne e’ valso.

Art. 2572.

(Divieto di soppressione del marchio).

Il rivenditore puo’ apporre il proprio marchio ai prodotti che mette in vendita, ma non puo’ sopprimere il marchio del produttore.

Art. 2573.

(( (Trasferimento del marchio).))

((Il marchio puo’ essere trasferito o concesso in licenza per la totalita’ o per una parte dei prodotti o servizi per i quali e’ stato registrato, purche’ in ogni caso dal trasferimento o dalla licenza non derivi inganno in quei caratteri dei prodotti o servizi che sono essenziali nell’apprezzamento del pubblico.))

Quando il marchio e’ costituito da un segno figurativo, da una denominazione di fantasia o da una ditta derivata, si presume che il diritto all’uso esclusivo di esso sia trasferito insieme con l’azienda.

Art. 2574.

(Leggi speciali).

Le condizioni per la registrazione dei marchi e degli atti di trasferimento dei medesimi, nonche’ gli effetti della registrazione sono stabiliti dalle leggi speciali.

TITOLO IX
DEI DIRITTI SULLE OPERE DELL’INGEGNO E SULLE INVENZIONI INDUSTRIALI
CAPO I
Del diritto di autore sulle opere dell’ingegno letterarie e artistiche

Art. 2575.

(Oggetto del diritto).

Formano oggetto del diritto di autore le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.

Art. 2576.

(Acquisto del diritto).

Il titolo originario dell’acquisto del diritto di autore e’ costituito dalla creazione dell’opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale.

Art. 2577.

(Contenuto del diritto).

L’autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l’opera e di utilizzarla economicamente in ogni forma e modo, nei limiti e per gli effetti fissati dalla legge.

L’autore, anche dopo la cessione dei diritti previsti dal comma precedente, puo’ rivendicare la paternita’ dell’opera e puo’ opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione o altra modificazione dell’opera stessa, che possa essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione.

Art. 2578.

(Progetti di lavori).

All’autore di progetti di lavori d’ingegneria o di altri lavori analoghi che costituiscono soluzioni originali di problemi tecnici, compete, oltre il diritto esclusivo di riproduzione dei piani e disegni dei progetti medesimi, il diritto di ottenere un equo compenso da coloro che eseguono il progetto tecnico a scopo di lucro senza il suo consenso.

Art. 2579.

(Interpreti ed esecutori).

Agli artisti attori o interpreti di opere o composizioni drammatiche o letterarie, e agli artisti esecutori di opere o composizioni musicali, anche se le opere o composizioni sovraindicate sono in dominio pubblico, compete, nei limiti, per gli effetti e con le modalita’ fissati dalle leggi speciali, indipendentemente dall’eventuale retribuzione loro spettante per la recitazione, rappresentazione od esecuzione, il diritto ad un equo compenso nei confronti di chiunque diffonda o trasmetta per radio, telefono od altro apparecchio equivalente, ovvero incida, registri o comunque riproduca su dischi fonografici, pellicola cinematografica od altro apparecchio equivalente la suddetta recitazione, rappresentazione od esecuzione.

Gli artisti attori od interpreti e gli artisti esecutori hanno diritto di opporsi alla diffusione, trasmissione o riproduzione della loro recitazione, rappresentazione od esecuzione che possa essere di pregiudizio al loro onore o alla loro reputazione.

Art. 2580

(Soggetti del diritto).

Il diritto di autore spetta all’autore ed ai suoi aventi causa nei limiti e per gli effetti fissati dalle leggi speciali.

((COMMA ABROGATO DALLA L. 8 MARZO 1975, N. 39)).

Art. 2581.

(Trasferimento dei diritti di utilizzazione).

I diritti di utilizzazione sono trasferibili.

Il trasferimento per atto tra vivi deve essere provato per iscritto.

Art. 2582.

(Ritiro dell’opera dal commercio).

L’autore, qualora concorrano gravi ragioni morali, ha diritto di ritirare l’opera dal commercio, salvo l’obbligo d’indennizzare coloro che hanno acquistato i diritti di riprodurre, diffondere, eseguire, rappresentare o mettere in commercio l’opera medesima.

Questo diritto e’ personale e intrasmissibile.

Art. 2583.

(Leggi speciali).

L’esercizio dei diritti contemplati in questo capo e la loro durata sono regolati dalle leggi speciali.

CAPO II
Del diritto di brevetto per invenzioni industriali

Art. 2584.

(Diritto di esclusivita’).

Chi ha ottenuto un brevetto per un’invenzione industriale ha il diritto esclusivo di attuare l’invenzione e di disporne entro i limiti e alle condizioni stabilite dalla legge.

Il diritto si estende anche al commercio del prodotto a cui l’invenzione si riferisce.

Art. 2585.

(Oggetto del brevetto).

Possono costituire oggetto di brevetto le nuove invenzioni atte ad avere un’applicazione industriale, quali un metodo o un processo di lavorazione industriale, una macchina, uno strumento, un utensile o un dispositivo meccanico, un prodotto o un risultato industriale e l’applicazione tecnica di un principio scientifico, purche’ essa dia immediati risultati industriali.

In quest’ultimo caso il brevetto e’ limitato ai soli risultati indicati dall’inventore.

Art. 2586.

(Brevetto per nuovi metodi o processi di fabbricazione).

Il brevetto concernente un nuovo metodo o processo di fabbricazione industriale ne attribuisce al titolare l’uso esclusivo.

((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 MARZO 1996, N. 198)).

Art. 2587.

(Brevetto dipendente da brevetto altrui).

Il brevetto per invenzione industriale, la cui attuazione implica quella d’invenzioni protette da precedenti brevetti per invenzioni industriali ancora in vigore, non pregiudica i diritti dei titolari di questi ultimi, e non puo’ essere attuato ne’ utilizzato senza il consenso di essi.

Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.

Art. 2588.

(Soggetti del diritto).

Il diritto di brevetto spetta all’autore dell’invenzione e ai suoi aventi causa.

Art. 2589.

(Trasferibilita’).

I diritti nascenti dalle invenzioni industriali, tranne il diritto di esserne riconosciuto autore, sono trasferibili.

Art. 2590.

(Invenzione del prestatore di lavoro).

Il prestatore di lavoro ha diritto di essere riconosciuto autore dell’invenzione fatta nello svolgimento del rapporto di lavoro.

I diritti e gli obblighi delle parti relativi all’invenzione sono regolati dalle leggi speciali.

Art. 2591.

(Rinvio alle leggi speciali).

Le condizioni e le modalita’ per la concessione del brevetto, l’esercizio dei diritti che ne derivano e la loro durata sono regolati dalle leggi speciali.

CAPO III
((Del diritto di brevetto per modelli di utilita’ e di registrazione per disegni e modelli))

Art. 2592.

(Modelli di utilita’).

Chi, in conformita’ della legge, ha ottenuto un brevetto per un’invenzione atta a conferire a macchine o parti di esse, strumenti, utensili od oggetti particolare efficacia o comodita’ di applicazione o d’impiego, ha il diritto esclusivo di attuare l’invenzione, di disporne e di fare commercio dei prodotti a cui si riferisce.

Il brevetto per le macchine nel loro complesso non comprende la protezione delle singole parti.

Art. 2593.

(( (Modelli e disegni) ))

((Chi ha ottenuto una registrazione per un nuovo disegno o modello che abbia carattere individuale, ha il diritto esclusivo di utilizzarlo e di vietare a terzi di utilizzarlo senza il suo consenso, in conformita’ alle leggi speciali.))

Art. 2594.

(( (Norme applicabili) ))

((Ai diritti di brevetto e di registrazioni contemplati in questo capo, si applicano gli articoli 2588, 2589 e 2590. Le condizioni e le modalita’ per la concessione del brevetto e della registrazione, l’esercizio dei diritti che ne derivano e la loro durata sono regolati dalle leggi speciali.))

TITOLO X
DELLA DISCIPLINA DELLA CONCORRENZA E DEI CONSORZI
CAPO I
Della disciplina della concorrenza
Sezione I
Disposizioni generali

Art. 2595.

(Limiti legali della concorrenza).

La concorrenza deve svolgersi in modo da non ledere gli interessi dell’economia nazionale e nei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme corporative.

Art. 2596.

(Limiti contrattuali della concorrenza).

Il patto che limita la concorrenza deve essere provato per iscritto. Esso e’ valido se circoscritto ad una determinata zona o ad una determinata attivita’, e non puo’ eccedere la durata di cinque anni.

Se la durata del patto non e’ determinata o e’ stabilita per un periodo superiore a cinque anni, il patto e’ valido per la durata di un quinquennio.

Art. 2597.

(Obbligo di contrattare nel caso di monopolio).

Chi esercita un’impresa in condizione di monopolio legale ha l’obbligo di contrattare con chiunque richieda le prestazioni che formano oggetto dell’impresa, osservando la parita’ di trattamento.

Sezione II
Della concorrenza sleale

Art. 2598.

(Atti di concorrenza sleale).

Ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi e dei diritti di brevetto, compie atti di concorrenza sleale chiunque:

1) usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o con i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l’attivita’ di un concorrente;

2) diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull’attivita’ di un concorrente, idonei a determinarne il discredito, o si appropria di pregi dei prodotti o dell’impresa di un concorrente;

3) si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l’altrui azienda.

Art. 2599.

(Sanzioni).

La sentenza che accerta atti di concorrenza sleale ne inibisce la continuazione e da’ gli opportuni provvedimenti affinche’ ne vengano eliminati gli effetti.

Art. 2600.

(Risarcimento del danno).

Se gli atti di concorrenza sleale sono compiuti con dolo o con colpa, l’autore e’ tenuto al risarcimento dei danni.

In tale ipotesi puo’ essere ordinata la pubblicazione della sentenza.

Accertati gli atti di concorrenza, la colpa si presume.

Art. 2601.

(Azione delle associazioni professionali).

Quando gli atti di concorrenza sleale pregiudicano gli interessi di una categoria professionale, l’azione per la repressione della concorrenza sleale puo’ essere promossa anche dalle associazioni professionali e dagli enti che rappresentano la categoria.

CAPO II
Dei consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi
Sezione I
Disposizioni generali

Art. 2602.

(Nozione e norme applicabili).

((Con il contratto di consorzio piu’ imprenditori istituiscono un’organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese.

Il contratto di cui al precedente comma e’ regolato dalle norme seguenti, salve le diverse disposizioni delle leggi speciali)).

Art. 2603.

(Forma e contenuto del contratto).

Il contratto deve essere fatto per iscritto sotto pena di nullita’.

Esso deve indicare:

1) l’oggetto e la durata del consorzio;

2) la sede dell’ufficio eventualmente costituito;

3) gli obblighi assunti e i contributi dovuti dai consorziati;

4) le attribuzioni e i poteri degli organi consortili anche in ordine alla rappresentanza in giudizio;

5) le condizioni di ammissione di nuovi consorziati;

6) i casi di recesso e di esclusione;

7) le sanzioni per l’inadempimento degli obblighi dei consorziati.

Se il consorzio ha per oggetto il contingentamento della produzione o degli scambi, il contratto deve inoltre stabilire le quote dei singoli consorziati o i criteri per la determinazione di esse.

Se l’atto costitutivo deferisce la risoluzione di questioni relative alla determinazione delle quote ad una o piu’ persone, le decisioni di queste possono essere impugnate innanzi all’autorita’ giudiziaria, se sono manifestamente inique od erronee, entro trenta giorni dalla notizia.

Art. 2604.

(Durata del consorzio).

((In mancanza di determinazione della durata del contratto, questo e’ valido per dieci anni)).

Art. 2605.

(Controllo sull’attivita’ dei singoli consorziati).

I consorziati devono consentire i controlli e le ispezioni da parte degli organi previsti dal contratto, al fine di accertare l’esatto adempimento delle obbligazioni assunte.

Art. 2606.

(Deliberazioni consortili).

Se il contratto non dispone diversamente, le deliberazioni relative all’attuazione dell’oggetto del consorzio sono prese col voto favorevole della maggioranza dei consorziati.

Le deliberazioni che non sono prese in conformita’ alle disposizioni di questo articolo o a quelle del contratto possono essere impugnate davanti all’autorita’ giudiziaria entro trenta giorni. Per i consorziati assenti il termine decorre dalla comunicazione o, se si tratta di deliberazione soggetta ad iscrizione, dalla data di questa.

Art. 2607.

(Modificazioni del contratto).

Il contratto, se non e’ diversamente convenuto, non puo’ essere modificato senza il consenso di tutti i consorziati.

Le modificazioni devono essere fatte per iscritto sotto pena di nullita’.

Art. 2608.

(Organi preposti al consorzio).

La responsabilita’ verso i consorziati di coloro che sono preposti al consorzio e’ regolata dalle norme sul mandato.

Art. 2609.

(Recesso ed esclusione).

Nei casi di recesso e di esclusione previsti dal contratto, la quota di partecipazione del consorziato receduto o escluso si accresce proporzionalmente a quelle degli altri.

Il mandato conferito dai consorziati per l’attuazione degli scopi del consorzio, ancorche’ dato con unico atto, cessa nei confronti del consorziato receduto o escluso.

Art. 2610.

(Trasferimento dell’azienda).

Salvo patto contrario, in caso di trasferimento a qualunque titolo dell’azienda l’acquirente subentra nel contratto di consorzio.

Tuttavia, se sussiste una giusta causa, in caso di trasferimento dell’azienda per atto fra vivi, gli altri consorziati possono deliberare, entro un mese dalla notizia dell’avvenuto trasferimento, l’esclusione dell’acquirente dal consorzio.

Art. 2611.

(Cause di scioglimento).

Il contratto di consorzio si scioglie:

1) per il decorso del tempo stabilito per la sua durata;

2) per il conseguimento dell’oggetto o per l’impossibilita’ di conseguirlo;

3) per volonta’ unanime dei consorziati;

4) per deliberazione dei consorziati, presa a norma dell’art. 2606, se sussiste una giusta causa;

5) per provvedimento dell’autorita’ governativa, nei casi ammessi dalla legge;

6) per le altre cause previste nel contratto.

Sezione II
Dei consorzi con attivita’ esterna

Art. 2612.

(Iscrizione nel registro delle imprese).

Se il contratto prevede l’istituzione di un ufficio destinato a svolgere un’attivita’ con i terzi, un estratto del contratto deve, a cura degli amministratori, entro trenta giorni dalla stipulazione, essere depositato per l’iscrizione presso l’ufficio del registro delle imprese del luogo dove l’ufficio ha sede.

L’estratto deve indicare:

1) la denominazione e l’oggetto del consorzio e la sede dell’ufficio;

2) il cognome e il nome dei consorziati;

3) la durata del consorzio;

4) le persone a cui vengono attribuite la presidenza, la direzione e la rappresentanza del consorzio ed i rispettivi poteri;

5) il modo di formazione del fondo consortile e le norme relative alla liquidazione.

Del pari devono essere iscritte nel registro delle imprese le modificazioni del contratto concernenti gli elementi sopra indicati.

Art. 2613.

(Rappresentanza in giudizio).

I consorzi possono essere convenuti in giudizio in persona di coloro ai quali il contratto attribuisce la presidenza o la direzione, anche se la rappresentanza e’ attribuita ad altre persone.

Art. 2614.

(Fondo consortile).

I contributi dei consorziati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo consortile. Per la durata del consorzio i consorziati non possono chiedere la divisione del fondo, e i creditori particolari dei consorziati non possono far valere i loro diritti sul fondo medesimo.

Art. 2615.

(Responsabilita’ verso i terzi).

((Per le obbligazioni assunte in nome del consorzio dalle persone che ne hanno la rappresentanza, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo consortile)).

Per le obbligazioni assunte dagli organi del consorzio per conto dei singoli consorziati rispondono questi ultimi solidalmente col fondo consortile. In caso d’insolvenza nei rapporti tra i consorziati il debito dell’insolvente si ripartisce tra tutti in proporzione delle quote.

Art. 2615-bis.

((Situazione patrimoniale.))

((Entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale le persone che hanno la direzione del consorzio redigono la situazione patrimoniale osservando le norme relative al bilancio di esercizio delle societa’ per azioni e la depositano presso l’ufficio del registro delle imprese.

Alle persone che hanno la direzione del consorzio sono applicati gli articoli 2621, n. 1), e 2626.

Negli atti e nella corrispondenza del consorzio devono essere indicati la sede di questo, l’ufficio del registro delle imprese presso il quale esso e’ iscritto e il numero di iscrizione.))

((Sezione II-bis))

Art. 2615-ter.

((Societa’ consortili.))

((Le societa’ previste nei capi III e seguenti del titolo V possono assumere come oggetto sociale gli scopi indicati nell’articolo 2602.

In tal caso l’atto costitutivo puo’ stabilire l’obbligo dei soci di versare contributi in denaro)).

Sezione III
Dei consorzi obbligatori

Art. 2616.

(Costituzione).

Con provvedimento dell’autorita’ governativa, sentite le corporazioni interessate, puo’ essere disposta, anche per zone determinate, la costituzione di consorzi obbligatori fra esercenti lo stesso ramo o rami similari di attivita’ economica, qualora la costituzione stessa risponda alle esigenze dell’organizzazione della produzione.

Nello stesso modo, ricorrendo le condizioni di cui al comma precedente, possono essere trasformati in obbligatori i consorzi costituiti volontariamente.

Art. 2617.

(Consorzi per l’ammasso dei prodotti agricoli).

Quando la legge prescrive l’ammasso di determinati prodotti agricoli, la gestione collettiva di questi e’ fatta per conto degli imprenditori interessati a mezzo di consorzi obbligatori, secondo le disposizioni delle leggi speciali.

Sezione IV
Dei controlli dell’autorita’ governativa

Art. 2618.

(Approvazione del contratto consortile).

I contratti previsti nel presente capo, se sono tali da influire sul mercato generale dei beni in essi contemplati, sono soggetti ad approvazione da parte dell’autorita’ governativa, sentite le corporazioni interessate.

Art. 2619.

(Controllo sull’attivita’ del consorzio).

L’attivita’ dei consorzi e’ sottoposta alla vigilanza dell’autorita’ governativa.

Quando l’attivita’ del consorzio risulta non conforme agli scopi per cui e’ stato costituito, l’autorita’ governativa puo’ sciogliere gli organi del consorzio e affidare la gestione a un commissario governativo ovvero, nei casi piu’ gravi, puo’ disporre lo scioglimento del consorzio stesso.

Art. 2620.

(Estensione delle norme di controllo alle societa’).

Le disposizioni di questa sezione si applicano anche alle societa’ che si costituiscono per raggiungere gli scopi indicati nell’art. 2602.

L’autorita’ governativa puo’ sempre disporre lo scioglimento della societa’, quando la costituzione di questa non abbia avuto l’approvazione prevista nell’art. 2618.

Titolo XI
((DISPOSIZIONI PENALI IN MATERIA DI SOCIETA’, DI CONSORZI E DI ALTRI ENTI PRIVATI))
Capo I
Delle falsita’

Art. 2621

(( (False comunicazioni sociali). ))

((Fuori dai casi previsti dall’art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per se’ o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione e’ imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della societa’ o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsita’ o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla societa’ per conto di terzi)).

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AGGIORNAMENTO (83a)

Il D.P.R. 20 gennaio 1992, n. 23, ha disposto (con l’art. 1, comma 5) che e’ concessa amnistia, alle condizioni sopra indicate, per i reati, commessi fino al 30 settembre 1991, previsti dal presente articolo, quando tali reati siano stati commessi per eseguire od occultare quelli indicati nel comma 1 del presente articolo ovvero per conseguirne il profitto e siano riferiti alla stessa pendenza o situazione tributaria.

Art. 2621-bis

(( (Fatti di lieve entita’). ))

((Salvo che costituiscano piu’ grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all’articolo 2621 sono di lieve entita’, tenuto conto della natura e delle dimensioni della societa’ e delle modalita’ o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano piu’ grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all’articolo 2621 riguardano societa’ che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell’articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto e’ procedibile a querela della societa’, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.))

Art. 2621-ter

(( (Non punibilita’ per particolare tenuita’). ))

((Ai fini della non punibilita’ per particolare tenuita’ del fatto, di cui all’articolo 131-bis del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, l’entita’ dell’eventuale danno cagionato alla societa’, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 e 2621-bis)).

Art. 2622

(( (False comunicazioni sociali delle societa’ quotate). ))

((Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di societa’ emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione europea, i quali, al fine di conseguire per se’ o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione e’ imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della societa’ o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle societa’ indicate nel comma precedente sono equiparate:

1) le societa’ emittenti strumenti finanziari per i quali e’ stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione europea;

2) le societa’ emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;

3) le societa’ che controllano societa’ emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione europea;

4) le societa’ che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsita’ o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla societa’ per conto di terzi)).

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AGGIORNAMENTO (84)

Il D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88, ha disposto (con l’art. 29, comma 1) che "Gli articoli 16, 17 e da 21 a 26 hanno effetto a decorrere dalla data della pubblicazione del registro prevista dall’art. 11, comma 1".

Art. 2623.

((IL D.L. 1 LUGLIO 2009, N. 78, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102, COME MODIFICATO DAL D.L. 3 AGOSTO 2009, N. 103, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 3 OTTOBRE 2009, N. 141 HA CONFERMATO L’ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO))

Art. 2624.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39))

Art. 2625.

(Impedito controllo).

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attivita’ di controllo ((…)) legalmente attribuite ai soci ((o ad altri organi sociali)), sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena e’ raddoppiata se si tratta di societa’ con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell’Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Capo II
((Degli illeciti commessi dagli amministratori))

Art. 2626.

(( (Indebita restituzione dei conferimenti). ))

(( Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall’obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.))

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AGGIORNAMENTO (4a)

Il D.P.R. 11 luglio 1959, n. 460 ha disposto (con l’art. 6, comma 1) che "E’ concessa amnistia per i reati previsti nell’art. 27, terzo comma, della legge 29 aprile 1949, n. 264; nell’art. 2626 del Codice civile e per gli altri reati contravvenzionali di omissione previsti da leggi penali e da leggi fiscali, a condizione che la denunzia, il deposito o la dichiarazione omessi vengano effettuati o vengano attuate le eventuali ottemperanze sostitutive, nel termine di centoventi giorni dalla data del presente decreto, sempreche’ il termine stabilito per la denuncia, il deposito o la dichiarazione sia anteriore alla data di cui all’art. 15".

Ha inoltre disposto (con l’art. 15, comma 1) che "Salvo quanto disposto dall’art. 1, lettere a) ed e), l’amnistia e l’indulto hanno efficacia per i reati commessi lino a tutto il 23 ottobre 1958".

Art. 2627.

(( (Illegale ripartizione degli utili e delle riserve).))

((Salvo che il fatto non costituisca piu’ grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l’arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l’approvazione del bilancio estingue il reato.))

Art. 2628.

(( (Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della societa’ controllante).))

((Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all’integrita’ del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla societa’ controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio in relazione al quale e’ stata posta in essere la condotta, il reato e’ estinto.))

Art. 2629.

(( (Operazioni in pregiudizio dei creditori).))

((Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra societa’ o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.))

Capo III
((Degli illeciti commessi mediante omissione))

Art. 2629-bis.

(Omessa comunicazione del conflitto d’interessi).

L’amministratore o il componente del consiglio di gestione di una societa’ con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell’Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, ((del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209)), o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall’articolo 2391, primo comma, e’ punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla societa’ o a terzi.

Art. 2630.

(( (Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni e depositi). ))

((Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una societa’ o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese, ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall’articolo 2250, primo, secondo, terzo e quarto comma, e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro. Se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria e’ ridotta ad un terzo.

Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria e’ aumentata di un terzo)).

Art. 2630-bis.

((ARTICOLO NON PIU’ PREVISTO A SEGUITO DELLA SOSTITUZIONE DEL LIBRO V, TITOLO XI, DISPOSTA DAL D.LGS. 11 APRILE 2002, N. 61))

Art. 2631.

(( (Omessa convocazione dell’assemblea).))

((Gli amministratori e i sindaci che omettono di convocare l’assemblea dei soci nei casi previsti dalla legge o dallo statuto, nei termini ivi previsti, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.032 a 6.197 euro. Ove la legge o lo statuto non prevedano espressamente un termine, entro il quale effettuare la convocazione, questa si considera omessa allorche’ siano trascorsi trenta giorni dal momento in cui amministratori e sindaci sono venuti a conoscenza del presupposto che obbliga alla convocazione dell’assemblea dei soci.

La sanzione amministrativa pecuniaria e’ aumentata di un terzo in caso di convocazione a seguito di perdite o per effetto di espressa legittima richiesta da parte dei soci.))

Capo IV
((Degli altri illeciti, delle circostanze attenuanti e delle misure di sicurezza patrimoniali))

Art. 2632.

((Formazione fittizia del capitale.))

((Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all’ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della societa’ nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.))

Art. 2633.

(( (Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori).))

((I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell’accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.))

Art. 2634.

(( (Infedelta’ patrimoniale).))

((Gli amministratori, i direttori generali e i liquidatori, che, avendo un interesse in conflitto con quello della societa’, al fine di procurare a se’ o ad altri un ingiusto profitto o altro vantaggio, compiono o concorrono a deliberare atti di disposizione dei beni sociali, cagionando intenzionalmente alla societa’ un danno patrimoniale, sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La stessa pena si applica se il fatto e’ commesso in relazione a beni posseduti o amministrati dalla societa’ per conto di terzi, cagionando a questi ultimi un danno patrimoniale.

In ogni caso non e’ ingiusto il profitto della societa’ collegata o del gruppo, se compensato da vantaggi, conseguiti o fondatamente prevedibili, derivanti dal collegamento o dall’appartenenza al gruppo.

Per i delitti previsti dal primo e secondo comma si procede a querela della persona offesa.))

Art. 2635.

(Corruzione tra privati).

((Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di societa’ o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per se’ o per altri, denaro o altra utilita’ non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedelta’, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto e’ commesso da chi nell’ambito organizzativo della societa’ o dell’ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.))

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto e’ commesso da chi e’ sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

((Chi, anche per interposta persona, offre, promette o da’ denaro o altra utilita’ non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, e’ punito con le pene ivi previste.))

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di societa’ con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell’Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

Fermo quanto previsto dall’articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non puo’ essere inferiore al valore delle ((utilita’ date, promesse o offerte)).

Art. 2635-bis.

(( (Istigazione alla corruzione tra privati). ))

((Chiunque offre o promette denaro o altra utilita’ non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di societa’ o enti privati, nonche’ a chi svolge in essi un’attivita’ lavorativa con l’esercizio di funzioni direttive, affinche’ compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedelta’, soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell’articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di societa’ o enti privati, nonche’ a chi svolge in essi attivita’ lavorativa con l’esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per se’ o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilita’, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedelta’, qualora la sollecitazione non sia accettata.

Si procede a querela della persona offesa.))

Art. 2635-ter.

(( (Pene accessorie). ))

((La condanna per il reato di cui all’articolo 2635, primo comma, importa in ogni caso l’interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese di cui all’articolo 32-bis del codice penale nei confronti di chi sia gia’ stato condannato per il medesimo reato o per quello di cui all’articolo 2635-bis, secondo comma.))

Art. 2636.

(( (Illecita influenza sull’assemblea).))

((Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a se’ o ad altri un ingiusto profitto, e’ punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.))

Art. 2637.

(Aggiotaggio).

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di ((strumenti finanziari non quotati o per i quali non e’ stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato,)) ovvero ad incidere in modo significativo sull’affidamento che il pubblico ripone nella stabilita’ patrimoniale di banche o di gruppi bancari, e’ punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

Art. 2638.

(Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorita’ pubbliche di vigilanza).

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di societa’ o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorita’ pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorita’ previste in base alla legge, al fine di ostacolare l’esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorche’ oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilita’ e’ estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla societa’ per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di societa’, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorita’ pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorita’, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena e’ raddoppiata se si tratta di societa’ con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell’Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

((3-bis. Agli effetti della legge penale, le autorita’ e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE sono equiparate alle autorita’ e alle funzioni di vigilanza.))

Art. 2639.

(( (Estensione delle qualifiche soggettive).))

((Per i reati previsti dal presente titolo al soggetto formalmente investito della qualifica o titolare della funzione prevista dalla legge civile e’ equiparato sia chi e’ tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione.

Fuori dei casi di applicazione delle norme riguardanti i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, le disposizioni sanzionatorie relative agli amministratori si applicano anche a coloro che sono legalmente incaricati dall’autorita’ giudiziaria o dall’autorita’ pubblica di vigilanza di amministrare la societa’ o i beni dalla stessa posseduti o gestiti per conto di terzi.))

Art. 2640.

(( (Circostanza attenuante). ))

((Se i fatti previsti come reato agli articoli precedenti hanno cagionato un’offesa di particolare tenuita’ la pena e’ diminuita.))

Art. 2641.

(( (Confisca). ))

((In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti per uno dei reati previsti dal presente titolo e’ ordinata la confisca del prodotto o del profitto del reato e dei beni utilizzati per commetterlo.

Quando non e’ possibile l’individuazione o l’apprensione dei beni indicati nel comma primo, la confisca ha ad oggetto una somma di denaro o beni di valore equivalente.

Per quanto non stabilito nei commi precedenti si applicano le disposizioni dell’articolo 240 del codice penale.))

Art. 2642.

((ARTICOLO NON PIU’ PREVISTO A SEGUITO DELLA SOSTITUZIONE DEL LIBRO

V, TITOLO XI DISPOSTA DAL D.LGS. 11 APRILE 2002, N. 61))

LIBRO SESTO
DELLA TUTELA DEI DIRITTI
TITOLO I
DELLA TRASCRIZIONE
CAPO I
Della trascrizione degli atti relativi ai beni immobili

Art. 2643.

(Atti soggetti a trascrizione).

Si devono rendere pubblici col mezzo della trascrizione:

1) i contratti che trasferiscono la proprieta’ di beni immobili;

2) i contratti che costituiscono, trasferiscono o modificano il diritto di usufrutto su beni immobili, il diritto di superficie, i diritti del concedente e dell’enfiteuta;

2-bis) i contratti che trasferiscono, costituiscono o modificano i diritti edificatori comunque denominati, previsti da normative statali o regionali, ovvero da strumenti di pianificazione territoriale;

3) i contratti che costituiscono la comunione dei diritti menzionati nei numeri precedenti;

4) i contratti che costituiscono o modificano servitu’ prediali, il diritto di uso sopra beni immobili, il diritto di abitazione;

5) gli atti tra vivi di rinunzia ai diritti menzionati nei numeri precedenti;

6) i provvedimenti con i quali nell’esecuzione forzata si trasferiscono la proprieta’ di beni immobili o altri diritti reali immobiliari, eccettuato il caso di vendita seguita nel processo di liberazione degli immobili dalle ipoteche a favore del terzo acquirente;

7) gli atti e le sentenze di affrancazione del fondo enfiteutico;

8) i contratti di locazione di beni immobili che hanno durata superiore a nove anni;

9) gli atti e le sentenze da cui risulta liberazione o cessione di pigioni o di fitti non ancora scaduti, per un termine maggiore di tre anni;

10) i contratti di societa’ e di associazione con i quali si conferisce il godimento di beni immobili o di altri diritti reali immobiliari, quando la durata della societa’ o dell’associazione eccede i nove anni o e’ indeterminata;

11) gli atti di costituzione dei consorzi che hanno l’effetto indicato dal numero precedente;

12) i contratti di anticresi;

((12-bis) gli accordi di mediazione che accertano l’usucapione con la sottoscrizione del processo verbale autenticata da un pubblico ufficiale a cio’ autorizzato)).

13) le transazioni che hanno per oggetto controversie sui diritti menzionati nei numeri precedenti;

14) le sentenze che operano la costituzione, il trasferimento o la modificazione di uno dei diritti menzionati nei numeri precedenti.

Art. 2644.

(Effetti della trascrizione).

Gli atti enunciati nell’articolo precedente non hanno effetto riguardo ai terzi che a qualunque titolo hanno acquistato diritti sugli immobili in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione degli atti medesimi.

Seguita la trascrizione, non puo’ avere effetto contro colui che ha trascritto alcuna trascrizione o iscrizione di diritti acquistati verso il suo autore, quantunque l’acquisto risalga a data anteriore.

Art. 2645.

(Altri atti soggetti a trascrizione).

Deve del pari rendersi pubblico, agli effetti previsti dall’articolo precedente, ogni altro atto o provvedimento che produce in relazione a beni immobili o a diritti immobiliari taluno degli effetti dei contratti menzionati nell’art. 2643, salvo che dalla legge risulti che la trascrizione non e’ richiesta o e’ richiesta a effetti diversi.

Art. 2645-bis.

(( (Trascrizione di contratti preliminari ).))

((1. I contratti preliminari aventi ad oggetto la conclusione di taluno dei contratti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) dell’articolo 2643, anche se sottoposti a condizione o relativi a edifici da costruire o in corso di costruzione, devono essere trascritti se risultano da atto pubblico o da scrittura privata con sottoscrizione autentica o accertata giudizialmente.

2. La trascrizione del contratto definitivo o di altro atto che costituisca comunque esecuzione dei contratti preliminari di cui al comma 1, ovvero della sentenza che accoglie la domanda diretta ad ottenere l’esecuzione in forma specifica dei contratti preliminari predetti, prevale sulle trascrizioni ed iscrizioni eseguite contro il promittente alienante dopo la trascrizione del contratto preliminare.

3. Gli effetti della trascrizione del contratto preliminare cessano e si considerano come mai prodotti se entro un anno dalla data convenuta tra le parti per la conclusione del contratto definitivo, e in ogni caso entro tre anni dalla trascrizione predetta, non sia eseguita la trascrizione del contratto definitivo o di altro atto che costituisca comunque esecuzione del contratto preliminare o della domanda giudiziale di cui all’articolo 2652, primo comma, numero 2).

4. I contratti preliminari aventi ad oggetto porzioni di edifici da costruire o in corso di costruzione devono indicare, per essere trascritti, la superficie utile della porzione di edificio e la quota del diritto spettante al promissario acquirente relativa all’intero costruendo edificio espressa in millesimi.

5. Nel caso previsto nel comma 4 la trascrizione e’ eseguita con riferimento al bene immobile per la quota determinata secondo le modalita’ di cui al comma stesso. Non appena l’edificio viene ad esistenza gli effetti della trascrizione si producono rispetto alle porzioni materiali corrispondenti alle quote di proprieta’ predeterminate nonche’ alle relative parti comuni. L’eventuale differenza di superficie o di quota contenuta nei limiti di un ventesimo rispetto a quelle indicate nel contratto preliminare non produce effetti.

6. Ai fini delle disposizioni di cui al comma 5, si intende esistente l’edificio nel quale sia stato eseguito il rustico, comprensivo delle mura perimetrali delle singole unita’, e sia stata completata la copertura.))

Art. 2645-ter.

(( (Trascrizione di atti di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilita’, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche). ))

((Gli atti in forma pubblica con cui beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri sono destinati, per un periodo non superiore a novanta anni o per la durata della vita della persona fisica beneficiaria, alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilita’, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche ai sensi dell’articolo 1322, secondo comma, possono essere trascritti al fine di rendere opponibile ai terzi il vincolo di destinazione; per la realizzazione di tali interessi puo’ agire, oltre al conferente, qualsiasi interessato anche durante la vita del conferente stesso. I beni conferiti e i loro frutti possono essere impiegati solo per la realizzazione del fine di destinazione e possono costituire oggetto di esecuzione, salvo quanto previsto dall’articolo 2915, primo comma, solo per debiti contratti per tale scopo.))

Art. 2645-quater.

(( (Trascrizione di atti costitutivi di vincolo). ))

((Si devono trascrivere, se hanno per oggetto beni immobili, gli atti di diritto privato, i contratti e gli altri atti di diritto privato, anche unilaterali, nonche’ le convenzioni e i contratti con i quali vengono costituiti a favore dello Stato, della regione, degli altri enti pubblici territoriali ovvero di enti svolgenti un servizio di interesse pubblico, vincoli di uso pubblico o comunque ogni altro vincolo a qualsiasi fine richiesto dalle normative statali e regionali, dagli strumenti urbanistici comunali nonche’ dai conseguenti strumenti di pianificazione territoriale e dalle convenzioni urbanistiche a essi relative)).

Art. 2646.

(Trascrizione delle divisioni).

Si devono trascrivere le divisioni che hanno per oggetto beni immobili, come pure i provvedimenti di aggiudicazione degli immobili divisi mediante incanto, i provvedimenti di attribuzione delle quote tra condividenti e i verbali di estrazione a sorte delle quote.

Si devono pure trascrivere la domanda di divisione giudiziale e l’atto di opposizione indicato dall’art. 1113, per gli effetti ivi enunciati.

Art. 2647.

((Costituzione del fondo patrimoniale e separazione di beni.))

((Devono essere trascritti, se hanno per oggetto beni immobili, la costituzione del fondo patrimoniale, le convenzioni matrimoniali che escludono i beni medesimi dalla comunione tra i coniugi, gli atti e i provvedimenti di scioglimento della comunione, gli atti di acquisto di beni personali a norma delle lettere c), d), e) ed f) dell’articolo 179, a carico, rispettivamente, dei coniugi titolari del fondo patrimoniale o del coniuge titolare del bene escluso o che cessa di far parte della comunione.

Le trascrizioni previste dal precedente comma devono essere eseguite anche relativamente ai beni immobili che successivamente entrano a far parte del patrimonio familiare o risultano esclusi dalla comunione tra i coniugi.

La trascrizione del vincolo derivante dal fondo patrimoniale costituito per testamento deve essere eseguita d’ufficio dal conservatore contemporaneamente alla trascrizione dell’acquisto a causa di morte)).

Art. 2648.

(Accettazione di eredita’ e acquisto di legato).

Si devono trascrivere l’accettazione dell’eredita’ che importi acquisto dei diritti enunciati nei numeri 1, 2 e 4 dell’art. 2643 o liberazione dai medesimi e l’acquisto del legato che abbia lo stesso oggetto.

La trascrizione dell’accettazione dell’eredita’ si opera in base alla dichiarazione del chiamato all’eredita’, contenuta in un atto pubblico ovvero in una scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente.

Se il chiamato ha compiuto uno degli atti che importano accettazione tacita dell’eredita’, si puo’ richiedere la trascrizione sulla base di quell’atto, qualora esso risulti da sentenza, da atto pubblico o da scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente.

La trascrizione dell’acquisto del legato si opera sulla base di un estratto autentico del testamento.

Art. 2649.

(Cessione dei beni ai creditori).

Deve essere trascritta, qualora comprenda beni immobili, la cessione che il debitore fa dei suoi beni ai creditori, perche’ questi procedano alla liquidazione dei medesimi e alla ripartizione del ricavato.

Non hanno effetto, rispetto ai creditori, le trascrizioni o iscrizioni di diritti acquistati verso il debitore, se eseguite dopo che la cessione e’ stata trascritta.

Art. 2650.

(Continuita’ delle trascrizioni).

Nei casi in cui, per le disposizioni precedenti, un atto di acquisto e’ soggetto a trascrizione, le successive trascrizioni o iscrizioni a carico dell’acquirente non producono effetto, se non e’ stato trascritto l’atto anteriore di acquisto.

Quando l’atto anteriore di acquisto e’ stato trascritto, le successive trascrizioni o iscrizioni producono effetto secondo il loro ordine rispettivo, salvo il disposto dell’art. 2644.

L’ipoteca legale a favore dell’alienante e quella a favore del condividente, iscritte contemporaneamente alla trascrizione del titolo di acquisto o della divisione, prevalgono sulle trascrizioni o iscrizioni eseguite anteriormente contro l’acquirente o il condividente tenuto al conguaglio.

Art. 2651.

(Trascrizione di sentenze).

Si devono trascrivere le sentenze da cui risulta estinto per prescrizione o acquistato per usucapione ovvero in altro modo non soggetto a trascrizione uno dei diritti indicati dai numeri 1, 2 e 4 dell’art. 2643.

Art. 2652.

(Domande riguardanti atti soggetti a trascrizione. Effetti delle relative trascrizioni rispetto ai terzi).

Si devono trascrivere, qualora si riferiscano ai diritti menzionati nell’art. 2643, le domande giudiziali indicate dai numeri seguenti, agli effetti per ciascuna di esse previsti:

1) le domande di risoluzione dei contratti e quelle indicate dal secondo comma dell’art. 648 e dall’ultimo comma dell’art. 793, le domande di rescissione, le domande di revocazione delle donazioni, nonche’ quelle indicate dall’art. 524.

Le sentenze che accolgono tali domande non pregiudicano i diritti acquistati dai terzi in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda;

2) le domande dirette a ottenere l’esecuzione in forma specifica dell’obbligo a contrarre.

La trascrizione della sentenza che accoglie la domanda prevale sulle trascrizioni e iscrizioni eseguite contro il convenuto dopo la trascrizione della domanda;

3) le domande dirette a ottenere l’accertamento giudiziale della sottoscrizione di scritture private in cui si contiene un atto soggetto a trascrizione o a iscrizione.

La trascrizione o l’iscrizione dell’atto contenuto nella scrittura produce effetto dalla data in cui e’ stata trascritta la domanda;

4) le domande dirette all’accertamento della simulazione di atti soggetti a trascrizione.

La sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda;

5) le domande di revoca degli atti soggetti a trascrizione, che siano stati compiuti in pregiudizio dei creditori.

La sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda;

6) le domande dirette a far dichiarare la nullita’ o a far pronunziare l’annullamento di atti soggetti a trascrizione e le domande dirette a impugnare la validita’ della trascrizione.

Se la domanda e’ trascritta dopo cinque anni dalla data della trascrizione dell’atto impugnato, la sentenza che l’accoglie non pregiudica i diritti acquistati a qualunque titolo dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda. Se pero’ la domanda e’ diretta a far pronunziare l’annullamento per una causa diversa dall’incapacita’ legale, la sentenza che raccoglie non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda, anche se questa e’ stata trascritta prima che siano decorsi cinque anni dalla data della trascrizione dell’atto impugnato, purche’ in questo caso i terzi abbiano acquistato a titolo oneroso;

7) le domande con le quali si contesta il fondamento di un acquisto a causa di morte.

Salvo quanto e’ disposto dal secondo e dal terzo comma dell’art. 534, se la trascrizione della domanda e’ eseguita dopo cinque anni dalla data della trascrizione dell’acquisto, la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica, i terzi di buona fede che, in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda, hanno a qualunque titolo acquistato diritti da chi appare erede o legatario;

8) le domande di riduzione delle donazioni e delle disposizioni testamentarie per lesione di legittima.

Se la trascrizione e’ eseguita dopo dieci anni dall’apertura della successione, la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i terzi che hanno acquistato a titolo oneroso diritti in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda;

9) le domande di revocazione e quelle di opposizione di terzo contro le sentenze soggette a trascrizione per le cause previste dai numeri 1, 2, 3 e 6 dell’art. 395 del codice di procedura civile e dal secondo comma dell’art. 404 dello stesso codice.

Se la domanda e’ trascritta dopo cinque anni dalla trascrizione della sentenza impugnata, la sentenza che l’accoglie non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda.

((Alla domanda giudiziale e’ equiparato l’atto notificato con il quale la parte, in presenza di compromesso o di clausola compromissoria, dichiara all’altra la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri)).

Art. 2653.

(Altre domande e atti soggetti a trascrizione a diversi effetti).

Devono parimenti essere trascritti:

1) le domande dirette a rivendicare la proprieta’ o altri diritti reali di godimento su beni immobili e le domande dirette all’accertamento dei diritti stessi.

La sentenza pronunziata contro il convenuto indicato nella trascrizione della domanda ha effetto anche contro coloro che hanno acquistato diritti dal medesimo in base a un atto trascritto dopo la trascrizione della domanda;

2) la domanda di devoluzione del fondo enfiteutico.

La pronunzia di devoluzione ha effetto anche nei confronti di coloro che hanno acquistato diritti dall’enfiteuta in base a un atto trascritto posteriormente alla trascrizione della domanda;

3) le domande e le dichiarazioni di riscatto nella vendita di beni immobili.

Se la trascrizione di tali domande a dichiarazioni e’ eseguita dopo sessanta giorni dalla scadenza del termine per l’esercizio del riscatto, restano salvi i diritti acquistati dai terzi dopo la scadenza del termine medesimo in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda o della dichiarazione;

4) le domande di separazione degli immobili dotali e quelle di scioglimento della comunione tra coniugi avente per oggetto beni immobili.

La sentenza che pronunzia la separazione o lo scioglimento non ha effetto a danno dei terzi che, anteriormente alla trascrizione della domanda, hanno validamente acquistato dal marito diritti relativi a beni dotali o a beni della comunione;

5) gli atti e le domande che interrompono il corso dell’usucapione di beni immobili.

L’interruzione non ha effetto riguardo ai terzi che hanno acquistato diritti dal possessore in base a un atto trascritto o iscritto, se non dalla data della trascrizione dell’atto o della domanda.

((Alla domanda giudiziale e’ equiparato l’atto notificato con il quale la parte, in presenza di compromesso o di clausola compromissoria, dichiara all’altra la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri)).

Art. 2654.

(Annotazione di domande o atti soggetti a trascrizione).

La trascrizione degli atti e delle domande indicati dai due articoli precedenti dev’essere anche annotata in margine alla trascrizione o iscrizione, quando si riferisce a un atto trascritto o iscritto.((74))

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AGGIORNAMENTO (74)

Il D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, ha disposto (con l’art. 7, comma 1) che "Le annotazioni previste dagli articoli 2654, 2655 e 2896 del codice civile devono essere richieste, a cura delle parti o dei loro procuratori o dei notai o altri pubblici ufficiali che hanno ricevuto o autenticato l’atto, entro il termine di trenta giorni dalla data dell’atto o della pubblicazione della sentenza o della pronunzia del decreto. "

Art. 2655.

(Annotazione di atti e di sentenze).

Qualora un atto trascritto o iscritto sia dichiarato nullo o sia annullato, risoluto, rescisso o revocato o sia soggetto a condizione risolutiva, la dichiarazione di nullita’ e, rispettivamente, l’annullamento, la risoluzione, la rescissione, la revocazione, l’avveramento della condizione devono annotarsi in margine alla trascrizione o all’iscrizione dell’atto.

Si deve del pari annotare, in margine alla trascrizione della relativa domanda, la sentenza di devoluzione del fondo enfiteutico.

Se tali annotazioni non sono eseguite, non producono effetto le successive trascrizioni o iscrizioni a carico di colui che ha ottenuto la dichiarazione di nullita’ o l’annullamento, la risoluzione, la rescissione, la revoca o la devoluzione o a favore del quale si e’ avverata la condizione. Eseguita l’annotazione, le trascrizioni o iscrizioni gia’ compiute hanno il loro effetto secondo l’ordine rispettivo.

L’annotazione si opera in base alla sentenza o alla convenzione da cui risulta uno dei fatti sopra indicati; se si tratta di condizione, puo’ eseguirsi in virtu’ della dichiarazione unilaterale del contraente in danno del quale la condizione stessa si e’ verificata. ((74))

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AGGIORNAMENTO (74)

Il D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, ha disposto (con l’art. 7, comma 1) che "Le annotazioni previste dagli articoli 2654, 2655 e 2896 del codice civile devono essere richieste, a cura delle parti o dei loro procuratori o dei notai o altri pubblici ufficiali che hanno ricevuto o autenticato l’atto, entro il termine di trenta giorni dalla data dell’atto o della pubblicazione della sentenza o della pronunzia del decreto. "

Art. 2656.

(Forme per l’annotazione).

L’annotazione si esegue secondo le norme stabilite dagli articoli seguenti per la trascrizione, in quanto applicabili.

Art. 2657.

(Titolo per la trascrizione).

La trascrizione non si puo’ eseguire se non in forza di sentenza, di atto pubblico o di scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente.

Le sentenze e gli atti seguiti in paese estero devono essere legalizzati.

Art. 2658.

(Atti da presentare al conservatore).

La parte che domanda la trascrizione del titolo deve presentarne al conservatore dei registri immobiliari copia autenticata, se si tratta di atti pubblici o di sentenze, e, se si tratta di scritture private, deve presentare l’originale, salvo che questo si trovi depositato in un pubblico archivio o negli atti di un notaio. In questo caso basta la presentazione di una copia autenticata dall’archivista o dal notaio, dalla quale risulti che la scrittura ha i requisiti indicati dall’articolo precedente.

Per la trascrizione di una domanda giudiziale occorre presentare copia autentica del documento che la contiene, munito della relazione di notifica alla controparte.

Art. 2659.

(Nota di trascrizione).

Chi domanda la trascrizione di un atto tra vivi deve presentare al conservatore dei registri immobiliari, insieme con la copia del titolo, una nota in doppio originale, nella quale devono essere indicati:

1) il cognome ed il nome, il luogo e data di nascita e il numero di codice fiscale delle parti, nonche’ il regime patrimoniale delle stesse, se coniugate, secondo quanto risulta da loro dichiarazione resa nel titolo o da certificato dell’ufficiale di stato civile; la denominazione o la ragione sociale, la sede e il numero di codice fiscale delle persone giuridiche, delle societa’ previste dai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto e delle associazioni non riconosciute, con l’indicazione, per queste ultime e per le societa’ semplici, anche delle generalita’ delle persone che le rappresentano secondo l’atto costitutivo((. Per i condominii devono essere indicati l’eventuale denominazione, l’ubicazione e il codice fiscale));

2) il titolo di cui si chiede la trascrizione e la data del medesimo;

3) il cognome e il nome del pubblico ufficiale che ha ricevuto l’atto o autenticato le firme, o l’autorita’ giudiziaria che ha pronunziato la sentenza;

4) la natura e la situazione dei beni a cui si riferisce il titolo, con le indicazioni richieste dall’articolo 2826, nonche’, nel caso previsto dall’articolo 2645-bis, comma 4, la superficie e la quota espressa in millesimi di cui a quest’ultima disposizione.

Se l’acquisto, la rinunzia o la modificazione del diritto sono sottoposti a termine o a condizione, se ne deve fare menzione nella nota di trascrizione. Tale menzione non e’ necessaria se, al momento in cui l’atto si trascrive, la condizione sospensiva si e’ verificata o la condizione risolutiva e’ mancata ovvero il termine iniziale e’ scaduto.

Art. 2660.

(Trascrizione degli acquisti a causa di morte).

Chi domanda la trascrizione di un acquisto a causa di morte deve presentare, oltre l’atto indicato dall’articolo 2648, il certificato di morte dell’autore della successione e una copia o un estratto autentico del testamento, se l’acquisto segue in base a esso.

Deve anche presentare una nota in doppio originale con le seguenti indicazioni:

((1) il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita dell’erede o legatario e del defunto)).

2) la data di morte;

3) se la successione e’ devoluta per legge, il vincolo che univa all’autore il chiamato e la quota a questa spettante;

4) se la successione e’ devoluta per testamento, la forma e la data del medesimo, il nome del pubblico ufficiale che l’ha ricevuto o che l’ha in deposito;

5) la natura e la situazione dei beni con le indicazioni richieste dall’art. 2826;

6) la condizione o il termine, qualora siano apposti alla disposizione testamentaria, salvo il caso contemplato dal secondo comma del precedente articolo, nonche’ la sostituzione fidecommissaria, qualora sia stata disposta a norma dell’art. 692.

Art. 2661.

(Ulteriori trascrizioni in base allo stesso titolo).

Quando si domanda la trascrizione di un acquisto a causa di morte e per la stessa successione e’ stato gia’ trascritto altro acquisto in base allo stesso titolo, basta presentare l’atto di accettazione se si tratta di acquisto a titolo di erede. Deve essere anche indicata la trascrizione anteriormente eseguita, se si tratta dello stesso ufficio, e, se si tratta di ufficio diverso, deve essere presentato il certificato della trascrizione medesima.

Se chi ha trascritto anteriormente ha presentato un estratto del testamento, alla domanda di nuova trascrizione deve essere allegato, qualora occorra, un altro estratto o la copia dell’intero testamento.

Art. 2662.

(Trascrizione di acquisti a causa di morte in luogo di altri chiamati).

Qualora l’acquisto a causa di morte si colleghi alla rinunzia o alla morte di uno dei chiamati, chi domanda la trascrizione deve presentare il documento comprovante la morte o la rinunzia, facendone menzione nella nota.

Se invece l’acquisto dipende da altra ragione che impedisce ad alcuno dei chiamati di succedere, non e’ necessario esibire un documento che giustifichi la ragione stessa, ma il richiedente risponde dei danni, quando le sue dichiarazioni non corrispondono a verita’.

Qualora alcuna delle cause di impedimento sopra indicate si sia constatata dopo la trascrizione dell’acquisto a causa di morte, essa si annota in margine alla trascrizione stessa, purche’ risulti da regolare documento.

Art. 2663.

(Ufficio in cui deve farsi la trascrizione).

La trascrizione deve essere fatta presso ciascun ufficio dei registri immobiliari nella cui circoscrizione sono situati i beni.

Art. 2664.

(Conservazione dei titoli. Trascrizione e restituzione della nota).

((Il conservatore dei registri immobiliari deve custodire negli archivi, in appositi volumi, i titoli che gli sono consegnati e deve inserire, con numerazione progressiva annuale, nella raccolta delle note costituente il registro particolare delle trascrizioni uno degli originali della nota, indicandovi il giorno della consegna del titolo e il numero d’ordine assegnato nel registro generale)).

Il conservatore deve restituire al richiedente uno degli originali della nota, nel quale deve certificare l’eseguita trascrizione con le indicazioni sopra accennate.

Art. 2665.

(Omissioni o inesattezze nelle note).

L’omissione o l’inesattezza di alcuna delle indicazioni richieste nelle note menzionate negli articoli 2659 e 2660 non nuoce alla validita’ della trascrizione, eccetto che induca incertezza sulle persone, sul bene o sul rapporto giuridico a cui si riferisce l’atto o, rispettivamente, la sentenza o la domanda.

Art. 2666.

(Limiti soggettivi dell’efficacia della trascrizione).

La trascrizione, da chiunque si faccia, giova a tutti coloro che vi hanno interesse.

Art. 2667.

(Atti compiuti per persona incapace).

I rappresentanti di persone incapaci e coloro che hanno prestato assistenza alle medesime devono curare che si esegua la trascrizione degli atti, delle sentenze o delle domande giudiziali che sono soggetti a trascrizione e rispetto ai quali essi hanno esercitato il loro ufficio.

La mancanza della trascrizione puo’ anche essere opposta ai minori, agli interdetti e a qualsiasi altro incapace, salvo ai medesimi il regresso contro i tutori, gli amministratori o i curatori che avevano l’obbligo della trascrizione.

La mancanza della trascrizione non puo’ essere opposta dalle persone che avevano l’obbligo di eseguirla per i propri rappresentati o amministrati, ne’ dai loro eredi.

Art. 2668.

(Cancellazione della trascrizione).

La cancellazione della trascrizione delle domande enunciate dagli articoli 2652 e 2653 e delle relative annotazioni si esegue quando e’ debitamente consentita dalle parti interessate ovvero e’ ordinata giudizialmente con sentenza passata in giudicato.

Deve essere giudizialmente ordinata, qualora la domanda sia rigettata o il processo sia estinto per rinunzia o per inattivita’ delle parti.

Si deve cancellare l’indicazione della condizione o del termine negli atti trascritti, quando l’avveramento o la mancanza della condizione ovvero la scadenza del termine risulta da sentenza o da dichiarazione, anche unilaterale, della parte, in danno della quale la condizione sospensiva si e’ verificata o la condizione risolutiva e’ mancata ovvero il termine iniziale e’ scaduto.

((Si deve cancellare la trascrizione dei contratti preliminari quando la cancellazione e’ debitamente consentita dalle parti interessate ovvero e’ ordinata giudizialmente con sentenza passata in giudicato)).

Art. 2668-bis.

(( (Durata dell’efficacia della trascrizione della domanda giudiziale). ))

((La trascrizione della domanda giudiziale conserva il suo effetto per venti anni dalla sua data. L’effetto cessa se la trascrizione non e’ rinnovata prima che scada detto termine.

Per ottenere la rinnovazione si presenta al conservatore una nota in doppio originale conforme a quella della precedente trascrizione, in cui si dichiara che si intende rinnovare la trascrizione originaria.

In luogo del titolo si puo’ presentare la nota precedente.

Il conservatore deve osservare le disposizioni dell’articolo 2664.

Se al tempo della rinnovazione gli immobili a cui si riferisce il titolo risultano dai registri delle trascrizioni passati agli eredi o aventi causa di colui contro il quale venne eseguita la formalita’, la rinnovazione deve essere fatta anche nei confronti degli eredi o aventi causa e la nota deve contenere le indicazioni stabilite dall’articolo 2659, se queste risultano dai registri medesimi)).

Art. 2668-ter.

(( (Durata dell’efficacia della trascrizione del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili). ))

((Le disposizioni di cui all’articolo 2668-bis si applicano anche nel caso di trascrizione del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili)).

Art. 2669.

(Trascrizione anteriore al pagamento dell’imposta di registro).

La trascrizione puo’ essere domandata, quantunque non sia stata ancora pagata l’imposta di registro a cui e’ soggetto il titolo, se si tratta di atto pubblico ricevuto nello Stato o di sentenza pronunziata da un’autorita’ giudiziaria dello Stato.

((COMMA ABROGATO DALLA L. 27 FEBBRAIO 1985, N. 52)).

Art. 2670.

(Spese della trascrizione).

Le spese della trascrizione devono essere anticipate da chi la domanda, salvo il diritto al rimborso verso l’interessato.

Se piu’ sono gli interessati, ciascuno di essi deve rimborsare la persona che ha eseguito la trascrizione della parte di spesa corrispondente alla quota per cui e’ interessato.

Art. 2671.

(Obbligo dei pubblici ufficiali).

Il notaio o altro pubblico ufficiale che ha ricevuto o autenticato l’atto soggetto a trascrizione ha l’obbligo di curare che questa venga eseguita nel piu’ breve tempo possibile, ed e’ tenuto al risarcimento dei danni in caso di ritardo, salva l’applicazione delle pene pecuniarie previste dalle leggi speciali, se lascia trascorrere trenta giorni dalla data dell’atto ricevuto o autenticato.

Rimangono ferme le disposizioni delle leggi speciali che stabiliscono a carico di altre persone l’obbligo di richiedere la trascrizione di determinati atti e le relative sanzioni.

Art. 2672.

(Leggi speciali).

Sono salve le disposizioni delle leggi speciali che richiedono la trascrizione di atti non contemplati dal presente capo e le altre disposizioni che non sono incompatibili con quelle contenute nel capo medesimo.

CAPO II
Della pubblicita’ dei registri immobiliari e della responsabilita’ dei conservatori

Art. 2673.

(Obblighi del conservatore).

Il conservatore dei registri immobiliari deve rilasciare a chiunque ne fa richiesta copia delle trascrizioni, delle iscrizioni e delle annotazioni, o il certificato che non ve ne e’ alcuna.

((Deve, altresi’, permettere l’ispezione dei suoi registri nei modi e nelle ore fissati dalla legge)).

Il conservatore deve anche rilasciare copia dei documenti che sono depositati presso di lui in originale o i cui originali sono depositati negli atti di un notaio o in pubblico archivio fuori della circoscrizione del tribunale nella quale ha sede il suo ufficio.

Art. 2674.

(Divieto di rifiutare gli atti del proprio ufficio).

((Il conservatore puo’ ricusare di ricevere le note e i titoli, se non sono in carattere intelligibile e non puo’ riceverli quando il titolo non ha i requisiti stabiliti dagli articoli 2657, 2660, primo comma, 2821, 2835 e 2837 o non e’ presentato con le modalita’ previste dall’articolo 2658 e quando la nota non contiene le indicazioni prescritte dagli articoli 2659, 2660 e 2839, numeri 1), 3), 4) e 7) )).

In ogni altro caso il conservatore non puo’ ricusare o ritardare di ricevere la consegna dei titoli presentati e di eseguire le trascrizioni, iscrizioni o annotazioni richieste, nonche’ di spedire le copie o i certificati. Le parti possono far stendere immediatamente verbale del rifiuto o del ritardo da un notaio o da un ufficiale giudiziario assistito da due testimoni.

Art. 2674-bis.

(( (Trascrizione e iscrizione con riserva e impugnazione).))

((Al di fuori dei casi di cui al precedente articolo, qualora emergano gravi e fondati dubbi sulla trascrivibilita’ di un atto o sulla iscrivibilita’ di una ipoteca, il conservatore, su istanza della parte richiedente, esegue la formalita’ con riserva.

La parte a favore della quale e’ stata eseguita la formalita’ con riserva deve proporre reclamo all’autorita’ giudiziaria)).

Art. 2675.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 GENNAIO 1983, N. 22))

Art. 2676.

((Diversita’ tra registri, copie e certificati.))

((Nel caso di diversita’ tra i risultati dei registri e quelli delle copie o dei certificati rilasciati dal conservatore dei registri immobiliari, prevale cio’ che risulta dai registri)).

Art. 2677.

(( (Orario per le domande di trascrizione o di iscrizione).))

((Il conservatore non puo’ ricevere alcuna domanda di trascrizione o di iscrizione fuorche’ nelle ore, determinate dalla legge, nelle quali l’ufficio e’ aperto al pubblico)).

Art. 2678.

(( (Registro generale).))

((Il conservatore e’ obbligato a tenere un registro generale d’ordine in cui giornalmente deve annotare, secondo l’ordine di presentazione, ogni titolo che gli e’ rimesso perche’ sia trascritto, iscritto o annotato.

Questo registro deve indicare il numero d’ordine, il giorno della richiesta ed il relativo numero di presentazione, la persona dell’esibitore e le persone per cui la richiesta e’ fatta, i titoli presentati con la nota, l’oggetto della richiesta, e cioe’ se questa e’ fatta per trascrizione, per iscrizione o per annotazione, e le persone riguardo alle quali la trascrizione, la iscrizione o l’annotazione si deve eseguire.

Appena avvenuta l’accettazione del titolo e della nota, il conservatore ne deve dare ricevuta in carta libera all’esibitore, senza spesa; la ricevuta contiene l’indicazione del numero di presentazione)).

Art. 2679.

(( (Altri registri da tenersi dal conservatore).))

((Oltre al registro generale, il conservatore deve tenere, nei modi previsti dall’articolo 2664, i registri particolari:

1) per le trascrizioni;

2) per le iscrizioni;

3) per le annotazioni.

Deve inoltre tenere gli altri registri che sono ordinati dalla legge)).

Art. 2680.

(( (Tenuta del registro generale d’ordine).))

((Il registro generale deve essere vidimato in ogni foglio dal presidente o da un giudice del tribunale nella cui circoscrizione e’ stabilito l’ufficio, indicando nel relativo processo verbale il numero dei fogli e il giorno in cui sono stati vidimati.

Questo registro deve essere scritto di seguito, senza spazi in bianco o interlinee e senza aggiunte. Le cancellature di parole devono essere approvate dal conservatore in fine di ciascun foglio con la sua firma e con l’indicazione del numero delle parole cancellate.

Il registro, alla fine di ciascun giorno, deve essere chiuso con l’indicazione del numero dei titoli annotati e firmato dal conservatore.

In esso si deve rigorosamente osservare la serie delle date, dei fogli e dei numeri d’ordine)).

Art. 2681.

(Divieto di rimozione dei registri).

I registri sopra indicati non possono essere rimossi dall’ufficio del conservatore, fuorche’ per ordine di una corte d’appello, qualora ne sia riconosciuta la necessita’, e mediante le cautele determinate dalla stessa corte.

Art. 2682.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 GENNAIO 1983, N. 22))

CAPO III
Della trascrizione degli atti relativi ad alcuni beni mobili
Sezione I
Della trascrizione relativamente alle navi, agli aeromobili e agli autoveicoli

Art. 2683.

(Beni per i quali e’ disposta la pubblicita’).

Devono essere resi pubblici col mezzo della trascrizione, osservate le altre forme di pubblicita’ stabilite dalla legge, gli atti menzionati negli articoli seguenti, quando hanno per oggetto:

1) le navi e i galleggianti iscritti nei registri indicati dal codice della navigazione;

2) gli aeromobili iscritti nei registri indicati dallo stesso codice;

3) gli autoveicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico.

Art. 2684.

(Atti soggetti a trascrizione).

Sono soggetti alla trascrizione per gli effetti stabiliti dall’art. 2644:

1) i contratti che trasferiscono la proprieta’ o costituiscono la comunione;

2) i contratti che costituiscono o modificano diritti di usufrutto o di uso o che trasferiscono il diritto di usufrutto;

3) gli atti tra vivi di rinunzia ai diritti indicati dai numeri precedenti;

4) le transazioni che hanno per oggetto controversie sui diritti indicati dai numeri precedenti;

5) i provvedimenti con i quali nel giudizio di espropriazione si trasferiscono la proprieta’ o gli altri diritti menzionati nei numeri precedenti;

6) le sentenze che operano la costituzione, la modificazione o il trasferimento di uno dei diritti indicati dai numeri precedenti.

Art. 2685.

(( Altri atti soggetti a trascrizione.))

((Si devono trascrivere le divisioni e gli altri atti menzionati nell’articolo 2646, la costituzione del fondo patrimoniale e gli altri atti menzionati nell’articolo 2647, l’accettazione dell’eredita’ e l’acquisto del legato che importano acquisto dei diritti indicati dai numeri 1 e 2 dell’articolo 2684 o liberazione dai medesimi.

La trascrizione ha gli effetti stabiliti per i beni immobili))

Art. 2686.

(Sentenze).

Devono essere trascritte, agli effetti dell’art. 2644, le sentenze da cui risulta acquistato, modificato o estinto uno dei diritti indicati dai numeri 1 e 2 dell’art. 2684 in forza di un titolo non trascritto.

Art. 2687.

(Cessione dei beni ai creditori).

Deve essere trascritta, per gli effetti indicati dall’articolo 2649, la cessione che il debitore fa dei suoi beni ai creditori, perche’ questi procedano alla liquidazione dei medesimi e alla ripartizione del ricavato.

Art. 2688.

(Continuita’ delle trascrizioni).

Nei casi in cui, per le disposizioni precedenti, un atto di acquisto e’ soggetto a trascrizione, le successive trascrizioni o iscrizioni non producono effetto se non e’ stato trascritto l’atto anteriore di acquisto.

Quando l’atto anteriore di acquisto e’ stato trascritto, le successive trascrizioni o iscrizioni producono il loro effetto secondo l’ordine rispettivo, salvo il disposto dell’art. 2644.

Art. 2689.

(Usucapione).

Devono essere trascritte le sentenze da cui risulta acquistato per usucapione uno dei diritti indicati dai numeri 1 e 2 dell’art. 2684.

Art. 2690.

(Domande relative ad atti soggetti a trascrizione).

Devono essere trascritte, qualora si riferiscano ai diritti menzionati dall’art. 2684:

1) le domande indicate dai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 dell’art. 2652 per gli effetti ivi disposti;

2) le domande dirette all’accertamento di uno dei contratti indicati dai numeri 1 e 2 dell’art. 2684.

La trascrizione della sentenza che accoglie la domanda prevale sulle trascrizioni e iscrizioni eseguite contro il convenuto dopo la trascrizione della domanda;

3) le domande dirette a far dichiarare la nullita’ o a far pronunziare l’annullamento di atti soggetti a trascrizione e le domande dirette a impugnare la validita’ della trascrizione.

La sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i diritti acquistati a qualunque titolo dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda medesima, se questa e’ stata resa pubblica dopo tre anni dalla data della trascrizione dell’atto che si impugna. Se pero’ la domanda e’ diretta a far pronunziare l’annullamento per una causa diversa dall’incapacita’ legale, la sentenza che l’accoglie non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda, anche se questa e’ stata trascritta prima che siano decorsi tre anni dalla data della trascrizione dell’atto impugnato, purche’ in questo caso i terzi abbiano acquistato a titolo oneroso;

4) le domande con le quali si contesta il fondamento di un acquisto a causa di morte.

Salvo quanto e’ disposto dal secondo e dal terzo comma dell’art. 534, se la domanda e’ trascritta dopo tre anni dalla data della trascrizione dell’atto impugnato, la sentenza che l’accoglie non pregiudica i terzi di buona fede che, in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda, hanno a qualunque titolo acquistato diritti da chi appare erede o legatario;

5) le domande di riduzione delle donazioni e delle disposizioni testamentarie per lesione di legittima.

Se la trascrizione e’ eseguita dopo tre anni dall’apertura della successione, la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i terzi che hanno acquistato a titolo oneroso diritti in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda;

6) le domande di revocazione e quelle di opposizione di terzo contro le sentenze soggette a trascrizione per le cause previste dai numeri 1, 2, 3 e 6 dell’articolo 395 del codice di procedura civile e dal secondo comma dell’articolo 404 dello stesso codice.

Se la domanda e’ trascritta dopo tre anni dalla trascrizione della sentenza impugnata, la sentenza che l’accoglie non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda.

((Alla domanda giudiziale e’ equiparato l’atto notificato con il quale la parte, in presenza di compromesso o di clausola compromissoria, dichiara all’altra la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri)).

Art. 2691.

(Altre domande e atti soggetti a trascrizione).

Devono del pari trascriversi, quando si riferiscono ai beni menzionati nell’art. 2683, le domande e gli atti indicati dai numeri 1, 3, 4 e 5 dell’art. 2653, per gli effetti ivi disposti.

((Alla domanda giudiziale e’ equiparato l’atto notificato con il quale la parte, in presenza di compromesso o di clausola compromissoria, dichiara all’altra la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri)).

Art. 2692.

(Annotazione della trascrizione delle domande e degli atti).

La trascrizione delle domande e degli atti indicati dai due articoli precedenti dev’essere anche annotata secondo le modalita’ stabilite dall’art. 2654.

Si osservano inoltre le disposizioni del primo, terzo e quarto comma dell’art. 2655 e quelle dell’art. 2656.

Art. 2693.

(Trascrizione del pignoramento e del sequestro).

Deve essere trascritto, dopo la notificazione, il provvedimento che ordina il sequestro conservativo per gli effetti disposti dall’art. 2906. Si deve trascrivere del pari l’atto di pignoramento per gli effetti disposti dagli articoli 2913, 2914, 2915 e 2916.

Art. 2694.

(Richiamo di altre leggi).

Sono salve le disposizioni del codice della navigazione e delle leggi speciali che richiedono la trascrizione di atti non contemplati dal presente capo e le altre disposizioni non incompatibili con quelle contenute nel capo medesimo.

Art. 2695.

(Forme e modalita’ della trascrizione).

Le forme e le modalita’ delle trascrizioni previste in questo capo sono regolate dal codice della navigazione, per quanto riguarda le navi e gli aeromobili, e dalla legge speciale per quanto riguarda gli autoveicoli.

In mancanza, si osservano le norme concernenti la trascrizione degli atti relativi ai beni immobili, in quanto sono applicabili.

Sezione II
Della trascrizione relativamente ad altri beni mobili

Art. 2696.

(Rinvio).

Per gli altri beni mobili per cui e’ disposta la trascrizione di determinati atti si osservano le disposizioni delle leggi che li riguardano.

TITOLO II
DELLE PROVE
CAPO I
Disposizioni generali

Art. 2697.

(Onere della prova).

Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.

Chi eccepisce l’inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si e’ modificato o estinto deve provare i fatti su cui l’eccezione si fonda.

Art. 2698.

(Patti relativi all’onere della prova).

Sono nulli i patti con i quali e’ invertito ovvero e’ modificato l’onere della prova, quando si tratta di diritti di cui le parti non possono disporre o quando l’inversione o la modificazione ha per effetto di rendere a una delle parti eccessivamente difficile l’esercizio del diritto.

CAPO II
Della prova documentale
Sezione I
Dell’atto pubblico

Art. 2699.

(Atto pubblico).

L’atto pubblico e’ il documento redatto, con le richieste formalita’, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l’atto e’ formato.

Art. 2700.

(Efficacia dell’atto pubblico).

L’atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonche’ delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.

Art. 2701.

(Conversione dell’atto pubblico).

Il documento formato da ufficiale pubblico incompetente o incapace ovvero senza l’osservanza delle formalita’ prescritte, se e’ stato sottoscritto dalle parti, ha la stessa efficacia probatoria della scrittura privata.

Sezione II
Della scrittura privata

Art. 2702.

(Efficacia della scrittura privata).

La scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l’ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura e’ prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa e’ legalmente considerata come riconosciuta.

Art. 2703.

(Sottoscrizione autenticata).

Si ha per riconosciuta la sottoscrizione autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a cio’ autorizzato.

L’autenticazione consiste nell’attestazione da parte del pubblico ufficiale che la sottoscrizione e’ stata apposta in sua presenza. Il pubblico ufficiale deve previamente accertare l’identita’ della persona che sottoscrive.

Art. 2704.

(Data della scrittura privata nei confronti dei terzi).

La data della scrittura privata della quale non e’ autenticata la sottoscrizione non e’ certa e computabile riguardo ai terzi, se non dal giorno in cui la scrittura e’ stata registrata o dal giorno della morte o della sopravvenuta impossibilita’ fisica di colui o di uno di coloro che l’hanno sottoscritta o dal giorno in cui il contenuto della scrittura e’ riprodotto in atti pubblici o, infine, dal giorno in cui si verifica un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l’anteriorita’ della formazione del documento.

La data della scrittura privata che contiene dichiarazioni unilaterali non destinate a persona determinata puo’ essere accertata con qualsiasi mezzo di prova.

Per l’accertamento della data nelle quietanze il giudice, tenuto conto delle circostanze, puo’ ammettere qualsiasi mezzo di prova.

Art. 2705.

(Telegramma).

Il telegramma ha l’efficacia probatoria della scrittura privata, se l’originale consegnato all’ufficio di partenza e’ sottoscritto dal mittente, ovvero se e’ state consegnato o fatto consegnare dal mittente medesimo, anche senza sottoscriverlo.

La sottoscrizione puo’ essere autenticata da notaio.

Se l’identita’ della persona che ha sottoscritto l’originale del telegramma e’ stata accertata nei modi stabiliti dai regolamenti, e’ ammessa la prova contraria.

Il mittente puo’ fare indicare nel telegramma se l’originale e’ stato firmato con o senza autenticazione.

Art. 2706.

(Conformita’ tra originale e riproduzione del telegramma).

La riproduzione del telegramma consegnata al destinatario si presume, fino a prova contraria, conforme all’originale.

Il mittente, se ha fatto collazionare il telegramma secondo le disposizioni dei regolamenti, si presume esente da colpa per le divergenze verificatesi tra originale e riproduzione.

Art. 2707.

(Carte e registri domestici).

Le carte e i registri domestici fanno prova contro chi li ha scritti:

1) quando enunciano espressamente un pagamento ricevuto;

2) quando contengono la menzione espressa che l’annotazione e’ stata fatta per supplire alla mancanza di titolo in favore di chi e’ indicato come creditore.

Art. 2708.

(Annotazione in calce, in margine o a tergo di un documento).

L’annotazione fatta dal creditore in calce, in margine o a tergo di un documento rimasto in suo possesso fa prova, benche’ non sottoscritta da lui, se tende ad accertare la liberazione del debitore.

Lo stesso valore ha l’annotazione fatta dal creditore in calce, in margine o a tergo di una quietanza o di un esemplare del documento del debito posseduto dal debitore.

Sezione III
Delle scritture contabili delle imprese soggette a registrazione

Art. 2709.

(Efficacia probatoria contro l’imprenditore).

I libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione fanno prova contro l’imprenditore. Tuttavia chi vuol trarne vantaggio non puo’ scinderne il contenuto.

Art. 2710.

(Efficacia probatoria tra imprenditori).

I libri bollati e vidimati nelle forme di legge, quando sono regolarmente tenuti, possono fare prova tra imprenditori per i rapporti inerenti all’esercizio dell’impresa.

Art. 2711.

(Comunicazione ed esibizione).

La comunicazione integrale dei libri, delle scritture contabili e della corrispondenza puo’ essere ordinata dal giudice solo nelle controversie relative allo scioglimento della societa’, alla comunione dei beni e alla successione per causa di morte.

Negli altri casi il giudice puo’ ordinare, anche d’ufficio, che si esibiscano i libri per estrarne le registrazioni concernenti la controversia in corso. Puo’ ordinare altresi’ l’esibizione di singole scritture contabili, lettere, telegrammi o fatture concernenti la controversia stessa.

Sezione IV
Delle riproduzioni meccaniche

Art. 2712.

(Riproduzioni meccaniche).

Le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformita’ ai fatti o alle cose medesime. ((196a))

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AGGIORNAMENTO (196a)

Il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235, ha disposto (con l’art. 23-quater, comma 1) che "All’articolo 2712 del codice civile dopo le parole: "riproduzioni fotografiche" e’ inserita la seguente: ", informatiche"."

Sezione V
Delle taglie o tacche di contrassegno

Art. 2713.

(Taglie o tacche di contrassegno).

Le taglie o tacche di contrassegno corrispondenti al contrassegno di riscontro formano piena prova tra coloro che usano provare in tal modo le somministrazioni che fanno o ricevono al minuto.

Sezione VI
Delle copie degli atti

Art. 2714.

(Copie di atti pubblici).

Le copie di atti pubblici spedite nelle forme prescritte da depositari pubblici autorizzati fanno fede come l’originale.

La stessa fede fanno le copie di copie di atti pubblici originali, spedite da depositari pubblici di esse, a cio’ autorizzati.

Art. 2715.

(Copie di scritture private originali depositate).

Le copie delle scritture private depositate presso pubblici uffici e spedite da pubblici depositari autorizzati hanno la stessa efficacia della scrittura originale da cui sono estratte.

Art. 2716.

(Mancanza dell’atto originale o di copia depositata).

In mancanza dell’originale dell’atto pubblico o di una copia di esso presso un pubblico depositario, le copie spedite in conformita’ dell’art. 2714 fanno piena prova; ma se tali copie, o anche la copia esistente presso un pubblico depositario quando manca l’originale, presentano cancellature, abrasioni, intercalazioni o altri difetti esteriori, e’ rimesso al giudice di apprezzarne l’efficacia probatoria.

In mancanza dell’originale scrittura privata, le copie di essa spedite in conformita’ dell’art. 2715 fanno egualmente prova; ma se presentano cancellature, abrasioni, intercalazioni o altri difetti esteriori, e’ rimesso parimenti al giudice di apprezzarne l’efficacia probatoria. Resta in ogni caso salva la questione circa l’autenticita’ dell’originale mancante.

Art. 2717.

(Valore probatorio di altre copie).

Le copie rilasciate da pubblici ufficiali fuori dei casi contemplati dagli articoli precedenti hanno l’efficacia di un principio di prova per iscritto.

Art. 2718.

(Valore probatorio di copie parziali).

Le copie parziali o le riproduzioni per estratto, rilasciate nella forma prescritta da pubblici ufficiali che ne sono depositari e sono debitamente autorizzati, fanno piena prova solo per quella parte dell’originale che riproducono letteralmente.

Art. 2719.

(Copie fotografiche di scritture).

Le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformita’ con l’originale e’ attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non e’ espressamente disconosciuta.

Sezione VII
Degli atti di ricognizione o di rinnovazione

Art. 2720.

(Efficacia probatoria).

L’atto di ricognizione o di rinnovazione fa piena prova delle dichiarazioni contenute nel documento originale, se non si dimostra, producendo quest’ultimo, che vi e’ stato errore nella ricognizione o nella rinnovazione.

CAPO III
Della prova testimoniale

Art. 2721.

(Ammissibilita’: limiti di valore).

La prova per testimoni dei contratti non e’ ammessa quando il valore dell’oggetto eccede le lire cinquemila.

Tuttavia l’autorita’ giudiziaria puo’ consentire la prova oltre il limite anzidetto, tenuto conto della qualita’ delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza.

Art. 2722.

(Patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento).

La prova per testimoni non e’ ammessa se ha per oggetto patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento, per i quali si alleghi che la stipulazione e’ stata anteriore o contemporanea.

Art. 2723.

(Patti posteriori alla formazione del documento).

Qualora si alleghi che, dopo la formazione di un documento, e’ stato stipulato un patto aggiunto o contrario al contenuto di esso, l’autorita’ giudiziaria puo’ consentire la prova per testimoni soltanto se, avuto riguardo alla qualita’ delle parti, alla natura del contratto e a ogni altra circostanza, appare verosimile che siano state fatte aggiunte o modificazioni verbali.

Art. 2724.

(Eccezioni al divieto della prova testimoniale).

La prova per testimoni e’ ammessa in ogni caso:

1) quando vi e’ un principio di prova per iscritto: questo e’ costituito da qualsiasi scritto, proveniente dalla persona contro la quale e’ diretta la domanda o dal suo rappresentante, che faccia apparire verosimile il fatto allegato;

2) quando il contraente e’ stato nell’impossibilita’ morale o materiale di procurarsi una prova scritta;

3) quando il contraente ha senza sua colpa perduto il documento che gli forniva la prova.

Art. 2725.

(Atti per i quali e’ richiesta la prova per iscritto o la forma scritta).

Quando, secondo la legge o la volonta’ delle parti, un contratto deve essere provato per iscritto, la prova per testimoni e’ ammessa soltanto nel caso indicato dal n. 3 dell’articolo precedente.

La stessa regola si applica nei casi in cui la forma scritta e’ richiesta sotto pena di nullita’.

Art. 2726.

(Prova del pagamento e della remissione).

Le norme stabilite per la prova testimoniale dei contratti si applicano anche al pagamento e alla remissione del debito.

CAPO IV
Delle presunzioni

Art. 2727.

(Nozione).

Le presunzioni sono le conseguenze che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignorato.

Art. 2728.

(Prova contro le presunzioni legali).

Le presunzioni legali dispensano da qualunque prova coloro a favore dei quali esse sono stabilite.

Contro le presunzioni sul fondamento delle quali la legge dichiara nulli certi atti o non ammette l’azione in giudizio non puo’ essere data prova contraria, salvo che questa sia consentita dalla legge stessa.

Art. 2729.

(Presunzioni semplici).

Le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice, il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti.

Le presunzioni non si possono ammettere nei casi in cui la legge esclude la prova per testimoni.

CAPO V
Della confessione

Art. 2730.

(Nozione).

La confessione e’ la dichiarazione che una parte fa della verita’ di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli all’altra parte.

La confessione e’ giudiziale o stragiudiziale.

Art. 2731.

(Capacita’ richiesta per la confessione).

La confessione non e’ efficace se non proviene da persona capace di disporre del diritto, a cui i fatti confessati si riferiscono. Qualora sia resa da un rappresentante, e’ efficace solo se fatta entro i limiti e nei modi in cui questi vincola il rappresentato.

Art. 2732.

(Revoca della confessione).

La confessione non puo’ essere revocata se non si prova che e’ stata determinata da errore di fatto o da violenza.

Art. 2733.

(Confessione giudiziale).

E’ giudiziale la confessione resa in giudizio.

Essa forma piena prova contro colui che l’ha fatta, purche’ non verta su fatti relativi a diritti non disponibili.

In caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti e’ liberamente apprezzata dal giudice.

Art. 2734.

(Dichiarazioni aggiunte alla confessione).

Quando alla dichiarazione indicata dall’art. 2730 si accompagna quella di altri fatti o circostanze tendenti a infirmare l’efficacia del fatto confessato ovvero a modificarne o a estinguerne gli effetti, le dichiarazioni fanno piena prova nella loro integrita’ se l’altra parte non contesta la verita’ dei fatti o delle circostanze aggiunte. In caso di contestazione, e’ rimesso al giudice di apprezzare, secondo le circostanze, l’efficacia probatoria delle dichiarazioni.

Art. 2735.

(Confessione stragiudiziale).

La confessione stragiudiziale fatta alla parte o a chi la rappresenta ha la stessa efficacia probatoria di quella giudiziale. Se e’ fatta a un terzo o se e’ contenuta in un testamento, e’ liberamente apprezzata dal giudice.

La confessione stragiudiziale non puo’ provarsi per testimoni, se verte su un oggetto per il quale la prova testimoniale non e’ ammessa dalla legge.

CAPO VI
Del giuramento

Art. 2736.

(Specie).

Il giuramento e’ di due specie:

1) e’ decisorio quello che una parte deferisce all’altra per farne dipendere la decisione totale o parziale della causa;

2) e’ suppletorio quello che e’ deferito d’ufficio dal giudice a una delle parti al fine di decidere la causa quando la domanda o le eccezioni non sono pienamente provate, ma non sono del tutto sfornite di prova, ovvero quello che e’ deferito al fine di stabilire il valore della cosa domandata, se non si puo’ accertarlo altrimenti.

Art. 2737.

(Capacita’ delle parti).

Per deferire o riferire il giuramento si richiedono le condizioni indicate dall’art. 2731.

Art. 2738.

(Efficacia).

Se e’ stato prestato il giuramento deferito o riferito, l’altra parte non e’ ammessa a provare il contrario, ne’ puo’ chiedere la revocazione della sentenza qualora il giuramento sia stato dichiarato falso.

Puo’ tuttavia domandare il risarcimento dei danni nel caso di condanna penale per falso giuramento. Se la condanna penale non puo’ essere pronunziata perche’ il reato e’ estinto, il giudice civile puo’ conoscere del reato al solo fine del risarcimento. ((103a))

In caso di litisconsorzio necessario, il giuramento prestato da alcuni soltanto dei litisconsorti e’ liberamente apprezzato dal giudice.

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AGGIORNAMENTO (103a)

La Corte Costituzionale, con sentenza 26 marzo-4 aprile 1996, n. 105 (in G.U. 1a s.s. 10/04/1996, n. 15), ha dichiarato "l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 2738, secondo comma, del codice civile, nella parte in cui non prevede che il giudice civile possa conoscere del reato di falso giuramento al solo fine del risarcimento anche nel caso in cui la sentenza irrevocabile di assoluzione pronunziata nel giudizio penale non abbia efficacia di giudicato nei confronti del danneggiato".

Art. 2739.

(Oggetto).

Il giuramento non puo’ essere deferito o riferito per la decisione di cause relative a diritti di cui le parti non possono disporre, ne’ sopra un fatto illecito o sopra un contratto per la validita’ del quale sia richiesta la forma scritta, ne’ per negare un fatto che da un atto pubblico risulti avvenuto alla presenza del pubblico ufficiale che ha formato l’atto stesso.

Il giuramento non puo’ essere deferito che sopra un fatto proprio della parte a cui si deferisce o sulla conoscenza che essa ha di un fatto altrui e non puo’ essere riferito qualora il fatto che ne e’ l’oggetto non sia comune a entrambe le parti.

TITOLO III
DELLA RESPONSABILITA’ PATRIMONIALE, DELLE CAUSE DI PRELAZIONE E DELLA CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE
CAPO I
Disposizioni generali

Art. 2740.

(Responsabilita’ patrimoniale).

Il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri.

Le limitazioni della responsabilita’ non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge.

Art. 2741.

(Concorso dei creditori e cause di prelazione).

I creditori hanno eguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore, salve le cause legittime di prelazione.

Sono cause legittime di prelazione i privilegi, il pegno e le ipoteche.

Art. 2742.

(Surrogazione dell’indennita’ alla cosa).

Se le cose soggette a privilegio, pegno o ipoteca sono perite o deteriorate, le somme dovute dagli assicuratori per indennita’ della perdita o del deterioramento sono vincolate al pagamento dei crediti privilegiati, pignoratizi o ipotecari, secondo il loro grado, eccetto che le medesime vengano impiegate a riparare la perdita o il deterioramento. L’autorita’ giudiziaria puo’, su istanza degli interessati, disporre le opportune cautele per assicurare l’impiego delle somme nel ripristino o nella riparazione della cosa.

Gli assicuratori sono liberati qualora paghino dopo trenta giorni dalla perdita o dal deterioramento, senza che sia stata fatta opposizione. Quando pero’ si tratta di immobili su cui gravano iscrizioni, gli assicuratori non sono liberati se non dopo che e’ decorso senza opposizione il termine di trenta giorni dalla notificazione ai creditori iscritti del fatto che ha dato luogo alla perdita o al deterioramento.

Sono del pari vincolate al pagamento dei crediti suddetti le somme dovute per causa di servitu’ coattive o di comunione forzosa o di espropriazione per pubblico interesse, osservate, per quest’ultima, le disposizioni della legge speciale.

Art. 2743.

(Diminuzione della garanzia).

Qualora la cosa data in pegno o sottoposta a ipoteca perisca o si deteriori, anche per caso fortuito, in modo da essere insufficiente alla sicurezza del creditore, questi puo’ chiedere che gli sia prestata idonea garanzia su altri beni e, in mancanza, puo’ chiedere l’immediato pagamento del suo credito.

Art. 2744.

(Divieto del patto commissorio).

E’ nullo il patto col quale si conviene che, in mancanza del pagamento del credito nel termine fissato, la proprieta’ della cosa ipotecata o data in pegno passi al creditore. Il patto e’ nullo anche se posteriore alla costituzione dell’ipoteca o del pegno.

CAPO II
Dei privilegi
Sezione I
Disposizioni generali

Art. 2745.

(Fondamento del privilegio).

Il privilegio e’ accordato dalla legge in considerazione della causa del credito. La costituzione del privilegio puo’ tuttavia dalla legge essere subordinata alla convenzione delle parti; puo’ anche essere subordinata a particolari forme di pubblicita’.

Art. 2746.

(Distinzione dei privilegi).

Il privilegio e’ generale o speciale. Il primo si esercita su tutti i beni mobili del debitore, il secondo su determinati beni mobili o immobili.

Art. 2747.

(Efficacia del privilegio).

Il privilegio generale non puo’ esercitarsi in pregiudizio dei diritti spettanti ai terzi sui mobili che ne formano oggetto, salvo quanto e’ disposto dagli articoli 2913, 2914, 2915 e 2916.

Se la legge non dispone diversamente, il privilegio speciale sui mobili, sempre che sussista la particolare situazione alla quale e’ subordinato, puo’ esercitarsi in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi posteriormente al sorgere di esso.

Art. 2748.

(Efficacia del privilegio speciale rispetto al pegno e alle ipoteche).

Se la legge non dispone altrimenti, il privilegio speciale sui beni mobili non puo’ esercitarsi in pregiudizio del creditore pignoratizio.

I creditori che hanno privilegio sui beni immobili sono preferiti ai creditori ipotecari se la legge non dispone diversamente.

Art. 2749.

(Estensione del privilegio).

Il privilegio accordato al credito si estende alle spese ordinarie per l’intervento nel processo di esecuzione. Si estende anche agli interessi dovuti per l’anno in corso alla data del pignoramento e per quelli dell’anno precedente.

Gli interessi successivamente maturati hanno privilegio nei limiti della misura legale fino alla data della vendita.

Art. 2750

(Privilegi marittimi, aeronautici e privilegi stabiliti da leggi speciali).

I privilegi sulla nave, sul nolo e sulle cose caricate e i privilegi sull’aeromobile, sul nolo e sulle cose caricate sono regolati dal codice della navigazione.

Ai privilegi previsti da leggi speciali si applicano le norme di questo capo, se non e’ diversamente disposto.

Sezione II
Dei privilegi sui mobili
§ 1
Dei privilegi generali sui mobili

Art. 2751.

((Crediti per spese funebri, d’infermita’, alimenti.))

((Hanno privilegio generale sui mobili, nell’ordine che segue, i crediti riguardanti:

1) le spese funebri necessarie secondo gli usi;

2) le spese d’infermita’ fatte negli ultimi sei mesi della vita del debitore;

3) le somministrazioni di vitto, vesti e alloggio, nei limiti della stretta necessita’, fatte al debitore per lui e per la sua famiglia negli ultimi sei mesi;

4) i crediti di alimenti per gli ultimi tre mesi a favore delle persone alle quali gli alimenti sono dovuti per legge))

Art. 2751-bis.

Crediti per retribuzioni e provvigioni, crediti dei coltivatori diretti, delle societa’ od enti cooperativi e delle imprese artigiane.

Hanno privilegio generale sui mobili i crediti riguardanti:

1) le retribuzioni dovute, sotto qualsiasi forma, ai prestatori di lavoro subordinato e tutte le indennita’ dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro, nonche’ il credito del lavoratore per i danni conseguenti alla mancata corresponsione, da parte del datore di lavoro, dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori ed il credito per il risarcimento del danno subito per effetto di un licenziamento inefficace, nullo o annullabile; (59) (139) (149)

2) le retribuzioni dei professionisti ((, compresi il contributo integrativo da versare alla rispettiva cassa di previdenza ed assistenza e il credito di rivalsa per l’imposta sul valore aggiunto, )). e di ogni altro prestatore d’opera intellettuale dovute per gli ultimi due anni di prestazione; (110)

3) le provvigioni derivanti dal rapporto di agenzia dovute per l’ultimo anno di prestazione e le indennita’ dovute per la cessazione del rapporto medesimo;

4) i crediti del coltivatore diretto, sia proprietario che affittuario, mezzadro, colono, soccidario o comunque compartecipante, per i corrispettivi della vendita dei prodotti, nonche’ i crediti del mezzadro o del colono indicati dall’articolo 2765;

5) i crediti dell’impresa artigiana, definita ai sensi delle disposizioni legislative vigenti, nonche’ delle societa’ ed enti cooperativi di produzione e lavoro per i corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti; (220)

5-bis) i crediti delle societa’ cooperative agricole e dei loro consorzi per i corrispettivi della vendita dei prodotti.

5-ter. i crediti delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196, per gli oneri retributivi e previdenziali addebitati alle imprese utilizzatrici. (144)

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AGGIORNAMENTO (59)

La Corte Costituzionale con sentenza 17-28 novembre 1983, n. 326, (in G.U. 1a s.s. 07/12/1983, n. 336) ha dichiarato "l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 2751 bis n. 1 c.c. (sub art. 2 l. 29 luglio 1975, n. 426) nella parte in cui non munisce del privilegio generale istituito dall’art. 2 l. 426/1975 il credito del lavoratore subordinato per danni conseguenti ad infortunio sul lavoro, del quale sia responsabile il datore di lavoro, se e nei limiti in cui il creditore non sia soddisfatto dalla percezione delle indennita’ previdenziali e assistenziali obbligatorie dovute al lavoratore subordinato in dipendenza dello stesso infortunio."

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AGGIORNAMENTO (110)

La Corte Costituzionale con sentenza 26-29 gennaio 1998, n. 1, (in G.U. 1a s.s. 04/02/1998, n. 5) ha dichiarato "l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 2751-bis, n. 2, del codice civile limitatamente alla parola "intellettuale".

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AGGIORNAMENTO (139)

La Corte Costituzionale con sentenza 22-29 maggio 2002, n. 220, (in G.U. 1a s.s. 05/06/2002, n. 22) ha dichiarato "l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 2751-bis, numero 1, del codice civile nella parte in cui non munisce del privilegio generale sui mobili il credito del lavoratore subordinato per danni conseguenti a malattia professionale, della quale sia responsabile il datore di lavoro."

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AGGIORNAMENTO (144)

Il D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, ha disposto (con l’art. 86, comma 4) che "Le disposizioni di cui all’articolo 26-bis della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui al n. 5-ter dell’articolo 2751-bis del codice civile si intendono riferiti alla disciplina della somministrazione prevista dal presente decreto."

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AGGIORNAMENTO (149)

La Corte Costituzionale con sentenza 25 marzo-6 aprile 2004, n. 113, (in G.U. 1a s.s. 14/04/2004, n. 15) ha dichiarato "l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 2751-bis, numero 1, del codice civile, nella parte in cui non munisce del privilegio generale sui mobili il credito del lavoratore subordinato per danni da demansionamento subiti a causa dell’illegittimo comportamento del datore di lavoro."

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AGGIORNAMENTO (220)

Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 ha disposto (con l’art. 82, comma 3-bis) che "Al fine di garantire i crediti spettanti alle cooperative di lavoro, in relazione alla loro finalita’ mutualistica, il privilegio di cui all’articolo 2751-bis, numero 5), del codice civile, spettante per corrispettivi dei servizi prestati e dei manufatti prodotti, e’ riconosciuto qualora le medesime cooperative abbiano superato positivamente o abbiano comunque richiesto la revisione di cui al decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220".

Art. 2752.

Crediti per tributi diretti dello Stato, per imposta sul valore aggiunto e per tributi degli enti locali.

Hanno privilegio generale sui mobili del debitore i crediti dello Stato per le imposte e le sanzioni dovute secondo le norme in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche, imposta sul reddito delle persone giuridiche, imposta sul reddito delle societa’, imposta regionale sulle attivita’ produttive ed imposta locale sui redditi. (197) (217)

COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 26 FEBBRAIO 1999, N. 46.

Hanno altresi’ privilegio generale sui mobili del debitore i crediti dello Stato per le imposte, le pene pecuniarie e le soprattasse dovute secondo le norme relative all’imposta sul valore aggiunto.

Hanno lo stesso privilegio, subordinatamente a quello dello Stato, i crediti per le imposte, tasse e tributi dei comuni e delle province previsti dalla legge per la finanza locale e dalle norme relative all’imposta comunale sulla pubblicita’ e ai diritti sulle pubbliche affissioni. ((202))

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AGGIORNAMENTO (197)

Il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, ha disposto (con l’art. 23, comma 37) che "La disposizione si osserva anche per i crediti sorti anteriormente all’entrata in vigore del presente decreto".

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AGGIORNAMENTO (217)

Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 1 – 4 luglio 2013, n. 170 (in G.U. 1a s.s. 10/7/2013, n. 28), ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 23, comma 37, ultimo periodo del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, che dispone quanto segue: "La disposizione si osserva anche per i crediti sorti anteriormente all’entrata in vigore del presente decreto".

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AGGIORNAMENTO (202)

Il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, ha disposto (con l’art. 13, comma 13) che "Ai fini del quarto comma dell’articolo 2752 del codice civile il riferimento alla "legge per la finanza locale" si intende effettuato a tutte disposizioni che disciplinano i singoli tributi comunali e provinciali".

Art. 2753.

(( Crediti per contributi di assicurazione obbligatoria per l’invalidita’, la vecchiaia e i superstiti.))

((Hanno privilegio generale sui mobili del datore di lavoro i crediti derivanti dal mancato versamento dei contributi ad istituti, enti o fondi speciali, compresi quelli sostitutiti o integrativi, che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per l’invalidita’, la vecchiaia ed i superstiti)).

Art. 2754.

((Crediti per contributi relativi ad altre forme di assicurazione.))

((Hanno pure privilegio generale sui mobili del datore di lavoro i crediti per i contributi dovuti a istituti ed enti per forme di tutela previdenziale e assistenziale diverse da quelle indicate dal precedente articolo, nonche’ gli accessori, limitatamente al cinquanta per cento del loro ammontare, relativi a tali crediti ed a quelli indicati dal precedente articolo)).

§ 2
Dei privilegi sopra determinati mobili

Art. 2755.

(Spese per atti conservativi o di espropriazione).

I crediti per spese di giustizia fatte per atti conservativi o per l’espropriazione di beni mobili nell’interesse comune dei creditori hanno privilegio sui beni stessi.

Art. 2756.

(Crediti per prestazioni e spese di conservazione e miglioramento).

I crediti per le prestazioni e le spese relative alla conservazione o al miglioramento di beni mobili hanno privilegio sui beni stessi, purche’ questi si trovino ancora presso chi ha fatto le prestazioni o le spese.

Il privilegio ha effetto anche in pregiudizio dei terzi che hanno diritti sulla cosa, qualora chi ha fatto le prestazioni o le spese sia stato in buona fede.

Il creditore puo’ ritenere la cosa soggetta al privilegio finche’ non e’ soddisfatto del suo credito e puo’ anche venderla secondo le norme stabilite per la vendita del pegno.

Art. 2757.

(Crediti per somministrazioni e lavori occorrenti per la produzione agricola).

I crediti per le somministrazioni di sementi, di materie fertilizzanti e antiparassitarie e di acqua per irrigazione, come pure i crediti per lavori di coltivazione e di raccolta dell’annata agricola hanno privilegio sui frutti, alla cui produzione abbiano concorso.

Il privilegio si puo’ esercitare finche’ i frutti si trovano nel fondo o nelle sue dipendenze.

Si applica la disposizione del secondo comma dell’articolo 2756.

Art. 2758.

((Crediti per tributi indiretti.))

((I crediti dello Stato per i tributi indiretti hanno privilegio sui mobili ai quali i tributi si riferiscono e sugli altri beni indicati dalle leggi relative, con l’effetto da esse stabilito.

Eguale privilegio hanno i crediti di rivalsa verso il cessionario ed il committente previsti dalle norme relative all’imposta sul valore aggiunto, sui beni che hanno formato oggetto della cessione o ai quali si riferisce il servizio.

Il privilegio, per quanto riguarda l’imposta di successione, non ha effetto in pregiudizio dei creditori che hanno esercitato il diritto di separazione dei beni del defunto da quelli dell’erede)).

Art. 2759.

((Crediti per le imposte sul reddito.))

((I crediti dello Stato per l’imposta sul reddito delle persone fisiche, sul reddito delle persone giuridiche e per l’imposta locale sui redditi, dovuta per i due anni anteriori a quello in cui si procede, hanno privilegio, limitatamente all’imposta o alla quota d’imposta imputabile al reddito d’impresa, sopra i mobili che servono all’esercizio di imprese commerciali e sopra le merci che si trovano nel locale adibito all’esercizio stesso o nell’abitazione dell’imprenditore.

Il privilegio si applica sui beni indicati nel comma precedente ancorche’ appartenenti a persona diversa dall’imprenditore, salvo che si tratti di beni rubati o smarriti, di merci affidate all’imprenditore per la lavorazione o di merci non ancora nazionalizzate munite di regolare bolletta doganale.

Qualora l’accertamento del reddito iscritto a ruolo sia stato determinato sinteticamente ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, la ripartizione proporzionale dell’imposta, prevista dal primo comma, viene effettuata sulla base dei redditi iscritti o iscrivibili ai fini dell’imposta locale sui redditi)).

Art. 2760.

(Crediti dell’albergatore).

I crediti dell’albergatore per mercedi e somministrazioni verso le persone albergate hanno privilegio sulle cose da queste portate nell’albergo e nelle dipendenze e che continuano a trovarvisi.

Il privilegio ha effetto anche in pregiudizio dei terzi che hanno diritti sulle cose stesse, a meno che l’albergatore fosse a conoscenza di tali diritti al tempo in cui le cose sono state portate nell’albergo.

Art. 2761.

(Crediti del vettore, del mandatario, del depositario e del sequestratario).

I crediti dipendenti dal contratto di trasporto e quelli per le spese d’imposta anticipate dal vettore hanno privilegio sulle cose trasportate finche’ queste rimangono presso di lui.

I crediti derivanti dall’esecuzione del mandato hanno privilegio sulle cose del mandante che il mandatario detiene per l’esecuzione del mandato.

I crediti derivanti dal deposito o dal sequestro convenzionale a favore del depositario e del sequestratario hanno parimenti privilegio sulle cose che questi detengono per effetto del deposito o del sequestro.

Si applicano a questi privilegi le disposizioni del secondo e del terzo comma dell’art. 2756.

Art. 2762.

(Privilegio del venditore di macchine).

Chi ha venduto macchine per un prezzo superiore a lire trentamila ha privilegio per il prezzo non pagato sulle macchine vendute e consegnate, anche se sono incorporate o congiunte all’immobile di proprieta’ del compratore o di un terzo.

Il privilegio e’ subordinato alla trascrizione dei documenti, dai quali la vendita e il credito risultano, nel registro indicato dal secondo comma dell’art. 1524. La trascrizione e’ eseguita presso il tribunale nella giurisdizione del quale e’ collocata la macchina.

Il privilegio dura per un triennio dalla data della vendita e ha effetto fino a quando la macchina si trova in possesso del compratore nel luogo dove e’ stata eseguita la trascrizione, salvo il caso di sottrazione fraudolenta.

Il privilegio stabilito in questo articolo spetta anche alle banche autorizzate all’esercizio di prestiti con garanzia sul macchinario, le quali abbiano anticipato al compratore il prezzo per l’acquisto. Il privilegio sussiste a condizione che il documento rilasciato a prova della sovvenzione indichi lo scopo, l’ammontare e la scadenza del credito, contenga l’esatta designazione della macchina soggetta al privilegio e sia trascritto a norma del secondo comma di questo articolo.

Se il privilegio della banca concorre con quello del venditore, e’ preferito il creditore che ha trascritto per primo.

Art. 2763.

(Crediti per canoni enfiteutici).

I crediti del concedente per il canone dovuto dall’enfiteuta per l’anno in corso e per il precedente hanno privilegio sui frutti dell’anno e su quelli raccolti anteriormente, purche’ si trovino nel fondo o nelle sue dipendenze.

Art. 2764.

(Crediti del locatore di immobili).

Il credito delle pigioni e dei fitti degli immobili ha privilegio sui frutti dell’anno e su quelli raccolti anteriormente, nonche’ sopra tutto cio’ che serve a fornire l’immobile o a coltivare il fondo locato.

Il privilegio sussiste per il credito dell’anno in corso, dell’antecedente e dei successivi, se la locazione ha data certa, e, in caso diverso, per quello dell’anno in corso e del susseguente.

Lo stesso privilegio ha il credito dipendente da mancate riparazioni le quali siano a carico del conduttore, il credito per i danni arrecati all’immobile locato, per la mancata restituzione delle scorte e ogni altro credito dipendente da inadempimento del contratto.

Il privilegio sui frutti sussiste finche’ si trovano nel fondo o nelle sue dipendenze. Esso si puo’ far valere anche nei confronti del subconduttore.

Il privilegio sulle cose che servono a fornire l’immobile locato o alla coltivazione del fondo sussiste pure se le cose appartengono al subconduttore, nei limiti in cui il locatore ha azione contro il medesimo.

Il privilegio sulle cose che servono a fornire l’immobile locato ha luogo altresi’ nei confronti dei terzi, finche’ le cose si trovano nell’immobile, salvo che si provi che il locatore conoscesse il diritto del terzo al tempo in cui sono state introdotte.

Qualora le cose che servono a fornire la casa o il fondo locato ovvero a coltivare il medesimo vengano asportate dall’immobile senza il consenso del locatore, questi conserva su di esse il privilegio, purche’ ne domandi il sequestro, nei modi stabiliti dal codice di procedura civile per il sequestro conservativo, entro il termine di trenta giorni dall’asportazione, se si tratta di mobili che servono a fornire o a coltivare il fondo rustico, e di quindici giorni, se si tratta di mobili che servono a fornire la casa. Restano salvi in ogni caso i diritti acquistati dopo l’asportazione dai terzi che ignoravano l’esistenza del privilegio.

Art. 2765.

(Crediti derivanti dai contratti di mezzadria e di colonia).

Colui che concede un fondo a mezzadria o a colonia e il mezzadro o il colono hanno, per i crediti derivanti dal contratto, privilegio sulla rispettiva parte dei frutti e sulle cose che servono a coltivare o a fornire il fondo dato a mezzadria o a colonia.

Il privilegio sui frutti sussiste finche’ questi si trovano nel fondo o nelle sue dipendenze.

Si applicano le disposizioni degli ultimi tre commi dell’art. 2764.

Art. 2766.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385))

Art. 2767.

(Crediti per risarcimento di danni contro l’assicurato).

Nel caso di assicurazione della responsabilita’ civile, il credito del danneggiato per il risarcimento ha privilegio sull’indennita’ dovuta dall’assicuratore.

Art. 2768.

(Crediti dipendenti da reato).

Per i crediti dipendenti da reato hanno privilegio sulle cose sequestrate lo Stato e le altre persone indicate dal codice penale, secondo le disposizioni del codice stesso e del codice di procedura penale.

Art. 2769.

(Sequestro della cosa soggetta a privilegio).

Il creditore che ha privilegio su una cosa mobile, se ha fondati motivi di temere la rimozione della cosa dalla particolare situazione alla quale e’ subordinata la sussistenza del privilegio, puo’ domandarne il sequestro conservativo.

Sezione III
Dei privilegi sopra gli immobili

Art. 2770.

(Crediti per atti conservativi o di espropriazione).

I crediti per le spese di giustizia fatte per atti conservativi o per l’espropriazione di beni immobili nell’interesse comune dei creditori sono privilegiati sul prezzo degli immobili stessi.

Del pari ha privilegio il credito dell’acquirente di un immobile per le spese fatte per la dichiarazione di liberazione dell’immobile dalle ipoteche.

Art. 2771.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 6 LUGLIO 2011, N. 98, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 15 LUGLIO 2011, N. 111))

Art. 2772.

((Crediti per tributi indiretti.))

((Hanno pure privilegio i crediti dello Stato per ogni tributo indiretto, nonche’ quelli derivanti dall’applicazione dell’imposta comunale sull’incremento di valore degli immobili, sopra gli immobili ai quali il tributo si riferisce.

I crediti dello Stato, derivanti dall’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, hanno privilegio, in caso di responsabilita’ solidale del cessionario, sugli immobili che hanno formato oggetto della cessione o ai quali si riferisce il servizio prestato.

Eguale privilegio hanno i crediti di rivalsa, verso il cessionario ed il committente, previsti dalle norme relative all’imposta sul valore aggiunto, sugli immobili che hanno formato oggetto della cessione o ai quali si riferisce il servizio.

Il privilegio non si puo’ esercitare in pregiudizio dei diritti che i terzi hanno anteriormente acquistato sugli immobili.

Per le imposte suppletive il privilegio non si puo’ neppure esercitare in pregiudizio dei diritti acquistati successivamente dai terzi.

Lo stesso privilegio, per quanto riguarda l’imposta di successione, non ha effetto a danno dei creditori del defunto che hanno iscritto la loro ipoteca nei tre mesi dalla morte di lui, ne’ ha effetto a danno dei creditori che hanno esercitato il diritto di separazione dei beni del defunto da quelli dell’erede)).

Art. 2773.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 29 LUGLIO 1975, N. 426))

Art. 2774.

(Crediti per concessione di acque).

I crediti dello Stato per i canoni dovuti dai concessionari di acque pubbliche o di acque derivate da canali demaniali ovvero per i lavori eseguiti d’ufficio sono privilegiati sugli impianti, in conformita’ delle leggi speciali.

Tale privilegio, per quanto riguarda i canoni, non e’ opponibile ai terzi che hanno acquistato diritti sugli immobili anteriormente all’atto di concessione o, trattandosi di crediti per lavori, anteriormente al sorgere dei crediti stessi.

Art. 2775.

(Contributi per opere di bonifica e di miglioramento).

I crediti per i contributi indicati dall’art. 864 sono privilegiati sugli immobili che traggono beneficio dalle opere di bonifica o di miglioramento.

La costituzione del privilegio per le opere di miglioramento e’ subordinata all’osservanza delle leggi speciali.

Art. 2775-bis.

(( (Credito per mancata esecuzione di contratti preliminari).))

((Nel caso di mancata esecuzione del contratto preliminare trascritto ai sensi dell’articolo 2645-bis, i crediti del promissario acquirente che ne conseguono hanno privilegio speciale sul bene immobile oggetto del contratto preliminare, sempre che gli effetti della trascrizione non siano cessati al momento della risoluzione del contratto risultante da atto avente data certa, ovvero al momento della domanda giudiziale di risoluzione del contratto o di condanna al pagamento, ovvero al momento della trascrizione del pignoramento o al momento dell’intervento nella esecuzione promossa da terzi.

Il privilegio non e’ opponibile ai creditori garantiti da ipoteca relativa a mutui erogati al promissario acquirente per l’acquisto del bene immobile nonche’ ai creditori garantiti da ipoteca ai sensi dell’articolo 2825-bis)).

Art. 2776.

(Collocazione sussidiaria sugli immobili).

I crediti relativi al trattamento di fine rapporto nonche’ all’indennita’ di cui all’articolo 2118 sono collocati sussidiariamente, in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai crediti chirografari.

I crediti indicati dagli articoli 2751 e 2751-bis, ad eccezione di quelli indicati al precedente comma, ed i crediti per contributi dovuti a istituti, enti o fondi speciali, compresi quelli sostitutivi o integrativi, che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per l’invalidita’, la vecchiaia ed i superstiti, di cui all’articolo 2753, sono collocati sussidiariamente, in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai crediti chirografari, ma dopo i crediti indicati al primo comma.

I crediti dello Stato indicati ((dal primo e)) dal terzo comma dell’articolo 2752 sono collocati sussidiariamente, in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai crediti chirografari, ma dopo i crediti indicati al comma precedente. ((197)) ((272))

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AGGIORNAMENTO (197)

Il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, ha disposto (con l’art. 23, comma 39) che "La disposizione si osserva anche per i crediti sorti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto".

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AGGIORNAMENTO (272)

Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 5 – 13 luglio 2017, n. 176 (in G.U. 1ª s.s. 19/07/2017, n. 29), ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 23, comma 39, ultimo periodo del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111.

Sezione IV
Dell’ordine dei privilegi

Art. 2777.

((Preferenza delle spese di giustizia e di altri crediti.))

((I crediti per spese di giustizia enunciati dagli articoli 2755 e 2770 sono preferiti ad ogni altro credito anche pignoratizio o ipotecario.

Immediatamente dopo le spese di giustizia sono collocati i crediti aventi privilegio generale mobiliare di cui all’articolo 2751-bis nell’ordine seguente:

a) i crediti di cui all’articolo 2751-bis, n. 1;

b) i crediti di cui all’articolo 2751-bis, numeri 2 e 3;

c) i crediti di cui all’articolo 2751-bis, numeri 4 e 5.

I privilegi che le leggi speciali dichiarano preferiti ad ogni altro credito sono sempre posposti al privilegio per le spese di giustizia ed ai privilegi indicati nell’articolo 2751-bis)).

Art. 2778.

Ordine degli altri privilegi sui mobili

Salvo quanto e’ disposto dall’articolo 2777, nel concorso di crediti aventi privilegio generale o speciale sulla medesima cosa, la prelazione si esercita nell’ordine che segue:

1) i crediti per contributi ad istituti, enti o fondi speciali – compresi quelli sostitutivi o integrativi – che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per l’invalidita’, la vecchiaia ed i superstiti, indicati dall’articolo 2753;

2) i crediti per le imposte sui redditi immobiliari, indicati dall’articolo 2771, quando il privilegio si esercita separatamente sopra i frutti, i fitti e le pigioni degli immobili;

3) ((NUMERO ABROGATO DAL D.GLS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385));

4) i crediti per prestazioni e spese di conservazione e miglioramento di beni mobili, indicati dall’articolo 2756;

5) i crediti per le mercedi dovute ai lavoratori impiegati nelle opere di coltivazione e di raccolta, indicate dall’articolo 2757;

6) i crediti per sementi e materie fertilizzanti e antiparassitarie e per somministrazione di acqua per irrigazione, nonche’ i crediti per i lavori di coltivazione e di raccolta indicati dall’articolo 2757. Qualora tali crediti vengano in concorso tra loro, sono preferiti quelli di raccolta, seguono quelli di coltivazione e, infine, gli altri crediti indicati dallo stesso articolo;

7) i crediti per i tributi indiretti, indicati dall’articolo 2758, salvo che la legge speciale accordi un diverso grado di preferenza, e i crediti per le imposte sul reddito, indicati dall’articolo 2759;

8) i crediti per contributi dovuti a istituti ed enti per forme di tutela previdenziale e assistenziale indicati dall’articolo 2754, nonche’ gli accessori, limitatamente al cinquanta per cento del loro ammontare, relativi a tali crediti ed a quelli indicati dal precedente n. 1) del presente articolo;

9) ((NUMERO ABROGATO DAL D.GLS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385));

10) i crediti dipendenti da reato, indicati dall’articolo 2768, sulle cose sequestrate, nei casi e secondo l’ordine stabiliti dal codice penale e dal codice di procedura penale;

11) i crediti per risarcimento, indicati dall’articolo 2767;

12) i crediti dell’albergatore, indicati dall’articolo 2760;

13) i crediti del vettore, del mandatario, del depositario e del sequestratario, indicati dall’articolo 2761;

14) i crediti del venditore di macchine o della banca per le anticipazioni del prezzo, indicati dall’articolo 2762;

15) i crediti per canoni enfiteutici, indicati dall’articolo 2763;

16) i crediti del locatore e i crediti del concedente dipendenti dai contratti di mezzadria e colonia, indicati rispettivamente dagli articoli 2764 e 2765;

17) i crediti per spese funebri, d’infermita’, per somministrazioni ed alimenti, nell’ordine indicato dall’articolo 2751;

18) i crediti dello Stato per tributi diretti, indicati dal primo comma dell’articolo 2752;

19) i crediti dello Stato indicati dal terzo comma dell’articolo 2752;

20) i crediti degli enti locali per tributi, indicati dal quarto comma dell’articolo 2752.

Art. 2779.

((Concorso dei privilegi con ipoteche sugli autoveicoli.))

((Se i privilegi indicati dall’articolo precedente concorrono con le ipoteche sugli autoveicoli, menzionate nell’articolo 2810, queste sono proposte ai privilegi menzionati nei primi dieci numeri dell’articolo 2778 e sono preferite a tutti gli altri)).

Art. 2780.

Ordine dei privilegi sugli immobili.

Quando sul prezzo dello stesso immobile concorrono piu’ crediti privilegiati, la prelazione ha luogo secondo l’ordine seguente:

1) i crediti per le imposte sui redditi immobiliari, indicati dall’articolo 2771;

2) i crediti per i contributi, indicati dall’articolo 2775;

3) i crediti dello Stato per le concessioni di acque, indicati dall’articolo 2774;

4) i crediti per i tributi indiretti, indicati dall’articolo 2772;

5) i crediti per l’imposta comunale sull’incremento di valore degli immobili.

((5-bis) i crediti del promissario acquirente per mancata esecuzione dei contratti preliminari, indicati all’articolo 2775-bis.))

Art. 2781.

(Concorso di privilegi speciali con crediti pignoratizi).

Qualora con crediti assistiti da privilegio speciale concorra un credito garantito con pegno e uno dei privilegi debba essere preferito rispetto al pegno, tale privilegio prevale su quegli altri che devono essere posposti al pegno, anche se anteriori di grado.

Art. 2782.

(Concorso di crediti egualmente privilegiati).

I crediti egualmente privilegiati concorrono tra loro in proporzione del rispettivo importo.

La stessa disposizione si osserva quando concorrono tra loro piu’ crediti privilegiati ai quali le leggi speciali attribuiscono genericamente una prelazione su ogni altro credito.

Art. 2783.

(Preferenza non determinata dalla legge).

Quando dalla legge non risulta il grado di preferenza di un determinato privilegio speciale, esso prende grado dopo ogni altro privilegio speciale regolato nel codice.

Art. 2783-bis.

(( (Crediti derivanti dall’applicazione dei prelievi di cui agli articoli 49 e 50 del trattato che istituisce la Comunita’ europea del carbone e dell’acciaio).))

((I crediti derivanti dall’applicazione dei prelievi di cui agli articoli 49 e 50 del Trattato che istituisce la Comunita’ europea del carbone e dell’acciaio, nonche’ dalle relative maggiorazioni di mora, sono equiparati, ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente capo, ai crediti dello Stato per l’imposta sul valore aggiunto)).((76))

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AGGIORNAMENTO (76)

La L. 29 dicembre 1990, n. 428, ha disposto (con l’art. 40, comma 2) che "L’articolo 2783-bis del codice civile si applica anche ai crediti sorti anteriormente alla sua entrata in vigore ed anche se siano gia’ stati fatti valere, purche’ la procedura esecutiva o concorsuale sia, alla stessa data, ancora in corso."

Art. 2783-ter

(( (Crediti dello Stato attinenti alle risorse proprie tradizionali di pertinenza del bilancio generale dell’Unione europea). ))

(( I crediti dello Stato attinenti alle risorse proprie tradizionali di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione n. 2007/436/CE/Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, di pertinenza del bilancio generale dell’Unione europea sono equiparati, ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente capo, ai crediti dello Stato per l’imposta sul valore aggiunto.))

CAPO III
Del pegno
Sezione I
Disposizioni generali

Art. 2784.

(Nozione).

Il pegno e’ costituito a garanzia dell’obbligazione dal debitore o da un terzo per il debitore.

Possono essere dati in pegno i beni mobili, le universalita’ di mobili, i crediti e altri diritti aventi per oggetto beni mobili.

Art. 2785.

(Rinvio a leggi speciali).

Le disposizioni del presente capo non derogano alle leggi speciali concernenti casi e forme particolari di costituzione di pegno, ne’ a quelle concernenti gli istituti autorizzati a fare prestiti sopra pegni.

Sezione II
Del pegno dei beni mobili

Art. 2786.

(Costituzione).

Il pegno si costituisce con la consegna al creditore della cosa o del documento che conferisce l’esclusiva disponibilita’ della cosa.

La cosa o il documento possono essere anche consegnati a un terzo designato dalle parti o possono essere posti in custodia di entrambe, in modo che il costituente sia nell’impossibilita’ di disporne senza la cooperazione del creditore.

Art. 2787.

(Prelazione del creditore pignoratizio).

Il creditore ha diritto di farsi pagare con prelazione sulla cosa ricevuta in pegno.

La prelazione non si puo’ far valere se la cosa data in pegno non e’ rimasta in possesso del creditore o presso il terzo designato dalle parti.

Quando il credito garantito eccede la somma di lire cinquemila, la prelazione non ha luogo se il pegno non risulta da scrittura con data certa, la quale contenga sufficiente indicazione del credito e della cosa.

Se pero’ il pegno risulta da polizza o da altra scrittura di enti che, debitamente autorizzati, compiono professionalmente operazioni di credito su pegno, la data della scrittura puo’ essere accertata con ogni mezzo di prova.

Art. 2788.

(Prelazione per il credito degli interessi).

La prelazione ha luogo anche per gli interessi dell’anno in corso alla data del pignoramento o, in mancanza di questo, alla data della notificazione del precetto. La prelazione ha luogo inoltre per gli interessi successivamente maturati, nei limiti della misura legale, fino alla data della vendita.

Art. 2789.

(Rivendicazione della cosa da parte del creditore pignoratizio).

Il creditore che ha perduto il possesso della cosa ricevuta in pegno, oltre le azioni a difesa del possesso, puo’ anche esercitare l’azione di rivendicazione, se questa spetta al costituente.

Art. 2790.

(Conservazione della cosa e spese relative).

Il creditore e’ tenuto a custodire la cosa ricevuta in pegno e risponde, secondo le regole generali, della perdita e del deterioramento di essa.

Colui che ha costituito il pegno e’ tenuto al rimborso delle spese occorse per la conservazione della cosa.

Art. 2791.

(Pegno di cosa fruttifera).

Se e’ data in pegno una cosa fruttifera, il creditore, salvo patto contrario, ha la facolta’ di fare suoi i frutti, imputandoli prima alle spese e agli interessi e poi al capitale.

Art. 2792.

(Divieto di uso e disposizione della cosa).

Il creditore non puo’, senza il consenso del costituente, usare della cosa, salvo che l’uso sia necessario per la conservazione di essa. Egli non puo’ darla in pegno o concederne ad altri il godimento.

In ogni caso, deve imputare l’utile ricavato prima alle spese e agli interessi e poi al capitale.

Art. 2793.

(Sequestro della cosa).

Se il creditore abusa della cosa data in pegno, il costituente puo’ domandarne il sequestro.

Art. 2794.

(Restituzione della cosa).

Colui che ha costituito il pegno non puo’ esigerne la restituzione, se non sono stati interamente pagati il capitale e gli interessi e non sono state rimborsate le spese relative al debito e al pegno.

Se il pegno e’ stato costituito dal debitore e questi ha verso lo stesso creditore un altro debito sorto dopo la costituzione del pegno e scaduto prima che sia pagato il debito anteriore, il creditore ha soltanto il diritto di ritenzione a garanzia del nuovo credito.

Art. 2795.

(Vendita anticipata).

Se la cosa data in pegno si deteriora in modo da far temere che essa divenga insufficiente alla sicurezza del creditore, questi, previo avviso a colui che ha costituito il pegno, puo’ chiedere al giudice l’autorizzazione a vendere la cosa.

Con il provvedimento che autorizza la vendita il giudice dispone anche circa il deposito del prezzo a garanzia del credito. Il costituente puo’ evitare la vendita e farsi restituire il pegno, offrendo altra garanzia reale che il giudice riconosca idonea.

Il costituente puo’ del pari, in caso di deterioramento o di diminuzione di valore della cosa data in pegno, domandare al giudice l’autorizzazione a venderla oppure chiedere la restituzione del pegno, offrendo altra garanzia reale che il giudice riconosca idonea.

Il costituente puo’ chiedere al giudice l’autorizzazione a vendere la cosa, qualora si presenti un’occasione favorevole. Con il provvedimento di autorizzazione il giudice dispone le condizioni della vendita e il deposito del prezzo.

Art. 2796.

(Vendita della cosa).

Il creditore per il conseguimento di quanto gli e’ dovuto puo’ far vendere la cosa ricevuta in pegno secondo le forme stabilite dall’articolo seguente.

Art. 2797.

(Forme della vendita).

Prima di procedere alla vendita il creditore, a mezzo di ufficiale giudiziario, deve intimare al debitore di pagare il debito e gli accessori, avvertendolo che, in mancanza, si procedera’ alla vendita. L’intimazione deve essere notificata anche al terzo che abbia costituito il pegno.

Se entro cinque giorni dall’intimazione non e’ proposta opposizione, o se questa e’ rigettata, il creditore puo’ far vendere la cosa al pubblico incanto, o, se la cosa ha un prezzo di mercato, anche a prezzo corrente, a mezzo di persona autorizzata a tali atti. Se il debitore non ha residenza o domicilio eletto nel luogo di residenza del creditore, il termine per l’opposizione e’ determinato a norma dell’art. 166 del codice di procedura civile.

Il giudice, sull’opposizione del costituente, puo’ limitare la vendita a quella tra piu’ cose date in pegno, il cui valore basti a pagare il debito.

Per la vendita della cosa data in pegno le parti possono convenire forme diverse.

Art. 2798.

(Assegnazione della cosa in pagamento).

Il creditore puo’ sempre domandare al giudice che la cosa gli venga assegnata in pagamento fino alla concorrenza del debito, secondo la stima da farsi con perizia o secondo il prezzo corrente, se la cosa ha un prezzo di mercato.

Art. 2799.

(Indivisibilita’ del pegno).

Il pegno e’ indivisibile e garantisce il credito finche’ questo non e’ integralmente soddisfatto, anche se il debito o la cosa data in pegno e’ divisibile.

Sezione III
Del pegno di crediti e di altri diritti

Art. 2800.

(Condizioni della prelazione).

Nel pegno di crediti la prelazione non ha luogo, se non quando il pegno risulta da atto scritto e la costituzione di esso e’ stata notificata al debitore del credito dato in pegno ovvero e’ stata da questo accettata con scrittura avente data certa.

Art. 2801.

(Consegna del documento).

Se il credito costituito in pegno risulta da un documento, il costituente e’ tenuto a consegnarlo al creditore.

Art. 2802.

(Riscossione d’interessi e di prestazioni periodiche).

Il creditore pignoratizio e’ tenuto a riscuotere gli interessi del credito o le altre prestazioni periodiche, imputandone l’ammontare in primo luogo alle spese e agli interessi e poi al capitale. Egli e’ tenuto a compiere gli atti conservativi del credito ricevuto in pegno.

Art. 2803.

(Riscossione del credito dato in pegno).

Il creditore pignoratizio e’ tenuto a riscuotere, alla scadenza, il credito ricevuto in pegno e, se questo ha per oggetto danaro o altre cose fungibili, deve, a richiesta del debitore, effettuarne il deposito nel luogo stabilito d’accordo o altrimenti determinato dall’autorita’ giudiziaria. Se il credito garantito e’ scaduto, il creditore puo’ ritenere del danaro ricevuto quanto basta per il soddisfacimento delle sue ragioni e restituire il residuo al costituente o, se si tratta di cose diverse dal danaro, puo’ farle vendere o chiederne l’assegnazione secondo le norme degli articoli 2797 e 2798.

Art. 2804.

(Assegnazione o vendita del credito dato in pegno).

Il creditore pignoratizio non soddisfatto puo’ in ogni caso chiedere che gli sia assegnato in pagamento il credito ricevuto in pegno, fino a concorrenza del suo credito.

Se il credito non e’ ancora scaduto, egli puo’ anche farlo vendere nelle forme stabilite dall’art. 2797.

Art. 2805.

(Eccezioni opponibili dal debitore del credito dato in pegno).

Il debitore del credito dato in pegno puo’ opporre al creditore pignoratizio le eccezioni che gli spetterebbero contro il proprio creditore.

Se il debitore medesimo ha accettato senza riserve la costituzione del pegno, non puo’ opporre al creditore pignoratizio la compensazione verificatasi anteriormente.

Art. 2806.

(Pegno di diritti diversi dai crediti).

Il pegno di diritti diversi dai crediti si costituisce nella forma rispettivamente richiesta per il trasferimento dei diritti stessi, fermo il disposto del terzo comma dell’art. 2787.

Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.

Art. 2807.

(Norme applicabili al pegno di crediti).

Per tutto cio’ che non e’ regolato nella presente sezione si osservano, in quanto applicabili, le norme della sezione precedente.

CAPO IV
Delle ipoteche
Sezione I
Disposizioni generali

Art. 2808.

(Costituzione ed effetti dell’ipoteca).

L’ipoteca attribuisce al creditore il diritto di espropriare, anche in confronto del terzo acquirente, i beni vincolati a garanzia del suo credito e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato dall’espropriazione.

L’ipoteca puo’ avere per oggetto beni del debitore o di un terzo e si costituisce mediante iscrizione nei registri immobiliari.

L’ipoteca e’ legale, giudiziale o volontaria.

Art. 2809.

(Specialita’ e indivisibilita’ dell’ipoteca).

L’ipoteca deve essere iscritta su beni specialmente indicati e per una somma determinata in danaro.

Essa e’ indivisibile e sussiste per intero sopra tutti i beni vincolati, sopra ciascuno di essi e sopra ogni loro parte.

Art. 2810.

(Oggetto dell’ipoteca).

Sono capaci d’ipoteca:

1) i beni immobili che sono in commercio con le loro pertinenze;

2) l’usufrutto dei beni stessi;

3) il diritto di superficie;

4) il diritto dell’enfiteuta e quello del concedente sul fondo enfiteutico.

Sono anche capaci d’ipoteca le rendite dello Stato nel modo determinato dalle leggi relative al debito pubblico, e inoltre le navi, gli aeromobili e gli autoveicoli, secondo le leggi che li riguardano.

Sono considerati ipoteche i privilegi iscritti sugli autoveicoli a norma della legge speciale.

Art. 2811.

(Miglioramenti e accessioni).

L’ipoteca si estende ai miglioramenti, nonche’ alle costruzioni e alle altre accessioni dell’immobile ipotecato, salve le eccezioni stabilite dalla legge.

Art. 2812.

(Diritti costituiti sulla cosa ipotecata).

Le servitu’ di cui sia stata trascritta la costituzione dopo l’iscrizione dell’ipoteca non sono opponibili al creditore ipotecario, il quale puo’ far subastare la cosa come libera. La stessa disposizione si applica per i diritti di usufrutto, di uso e di abitazione.

Tali diritti si estinguono con l’espropriazione del fondo e i titolari sono ammessi a far valere le loro ragioni sul ricavato, con preferenza rispetto alle ipoteche iscritte posteriormente alla trascrizione dei diritti medesimi.

Per coloro che hanno acquistato il diritto di superficie o il diritto d’enfiteusi sui beni soggetti all’ipoteca e hanno trascritto l’acquisto posteriormente all’iscrizione dell’ipoteca, si osservano le disposizioni relative ai terzi acquirenti.

Le cessioni e le liberazioni di pigioni e di fitti non scaduti, che non siano trascritte o siano inferiori al triennio, sono opponibili ai creditori ipotecari solo se hanno data certa anteriore al pignoramento e per un termine non superiore a un anno dal giorno del pignoramento.

Le cessioni e le liberazioni trascritte non sono opponibili ai creditori ipotecari anteriori alla trascrizione, se non per il termine stabilito dal comma precedente.

Art. 2813.

(Pericolo di danno alle cose ipotecate).

Qualora il debitore o un terzo compia atti da cui possa derivare il perimento o il deterioramento dei beni ipotecati, il creditore puo’ domandare all’autorita’ giudiziaria che ordini la cessazione di tali atti o disponga le cautele necessarie per evitare il pregiudizio della sua garanzia.

Art. 2814.

(Ipoteca sull’usufrutto e sulla nuda proprieta’).

Le ipoteche costituite sull’usufrutto si estinguono col cessare di questo. Tuttavia, se la cessazione si verifica per rinunzia o per abuso da parte dell’usufruttuario ovvero per acquisto della nuda proprieta’ da parte del medesimo, l’ipoteca perdura fino a che non si verifichi l’evento che avrebbe altrimenti prodotto l’estinzione dell’usufrutto.

Se la nuda proprieta’ e’ gravata da ipoteca, questa, avvenendo l’estinzione dell’usufrutto, si estende alla piena proprieta’. Ma nei casi in cui, secondo la disposizione del comma precedente, perdura l’ipoteca costituita sull’usufrutto, l’estensione non pregiudica il credito garantito con l’ipoteca stessa.

Art. 2815.

(Ipoteca sul diritto del concedente e sul diritto dell’enfiteuta).

Nel caso di affrancazione, le ipoteche gravanti sul diritto del concedente si risolvono sul prezzo dovuto per l’affrancazione; le ipoteche gravanti sul diritto dell’enfiteuta si estendono alla piena proprieta’.

Nel caso di devoluzione o di cessazione dell’enfiteusi per decorso del termine, le ipoteche gravanti sul diritto dell’enfiteuta si risolvono sul prezzo dovuto per i miglioramenti, senza deduzione di quanto e’ dovuto al concedente per i canoni non soddisfatti. Il prezzo dei miglioramenti, se da atto scritto non risulta concordato con i creditori ipotecari, deve determinarsi giudizialmente, anche in contraddittorio dei medesimi. Le ipoteche gravanti sul diritto del concedente si estendono alla piena proprieta’.

Quando l’enfiteusi si estingue per prescrizione, si estinguono le ipoteche che gravano sul diritto dell’enfiteuta.

Se per causa diversa da quelle sopra indicate vengono a riunirsi in una medesima persona il diritto del concedente e il diritto dell’enfiteuta, le ipoteche gravanti sull’uno e sull’altro continuano a gravarli separatamente; ma se l’ipoteca grava soltanto sull’uno o sull’altro diritto, essa si estende alla piena proprieta’.

Art. 2816.

(Ipoteca sul diritto di superficie).

Le ipoteche che hanno per oggetto il diritto di superficie si estinguono nel caso di devoluzione della superficie al proprietario del suolo per decorso del termine. Se pero’ il superficiario ha diritto a un corrispettivo, le ipoteche iscritte contro di lui si risolvono sul corrispettivo medesimo. Le ipoteche iscritte contro il proprietario del suolo non si estendono alla superficie.

Se per altre cause si riuniscono nella medesima persona il diritto del proprietario del suolo e quello del superficiario, le ipoteche sull’uno e sull’altro diritto continuano a gravare separatamente i diritti stessi.

Sezione II
Dell’ipoteca legale

Art. 2817.

((Persone a cui compete.))

((Hanno ipoteca legale:

1) l’alienante sopra gli immobili alienati per lo adempimento degli obblighi che derivano dall’atto di alienazione;

2) i coeredi, i soci e altri condividenti per il pagamento dei conguagli sopra gli immobili assegnati ai condividenti ai quali incombe tale obbligo;

3) lo Stato sopra i beni dell’imputato e della persona civilmente responsabile, secondo le disposizioni del codice penale e del codice di procedura penale))

Sezione III
Dell’ipoteca giudiziale

Art. 2818.

(Provvedimenti da cui deriva).

Ogni sentenza che porta condanna al pagamento di una somma o all’adempimento di altra obbligazione ovvero al risarcimento dei danni da liquidarsi successivamente e’ titolo per iscrivere ipoteca sui beni del debitore.

Lo stesso ha luogo per gli altri provvedimenti giudiziali ai quali la legge attribuisce tale effetto.

Art. 2819.

(Sentenze arbitrali).

Si puo’ iscrivere ipoteca in base al lodo degli arbitri, quando e’ stato reso esecutivo.

Art. 2820.

(Sentenze straniere).

Si puo’ parimenti iscrivere ipoteca in base alle sentenze pronunziate dalle autorita’ giudiziarie straniere, dopo che ne e’ stata dichiarata l’efficacia dall’autorita’ giudiziaria italiana, salvo che le convenzioni internazionali dispongano diversamente.

Sezione IV
Dell’ipoteca volontaria

Art. 2821.

(Concessione d’ipoteca).

L’ipoteca puo’ essere concessa anche mediante dichiarazione unilaterale. La concessione deve farsi per atto pubblico o per scrittura privata, sotto pena di nullita’.

Non puo’ essere concessa per testamento.

Art. 2822.

(Ipoteca su beni altrui).

Se l’ipoteca e’ concessa da chi non e’ proprietario della cosa, l’iscrizione puo’ essere validamente presa solo quando la cosa e’ acquistata dal concedente.

Se l’ipoteca e’ concessa da persona che agisce come rappresentante senza averne la qualita’, l’iscrizione puo’ essere validamente presa solo quando il proprietario ha ratificato la concessione.

Art. 2823.

(Ipoteca su beni futuri).

L’ipoteca su cosa futura puo’ essere validamente iscritta solo quando la cosa e’ venuta a esistenza.

Art. 2824.

(Ipoteca iscritta in base a titolo annullabile).

L’iscrizione d’ipoteca eseguita in virtu’ di un titolo annullabile rimane convalidata con la convalida del titolo.

Art. 2825.

(Ipoteca su beni indivisi).

L’ipoteca costituita sulla propria quota da uno dei partecipanti alla comunione produce effetto rispetto a quei beni o a quella porzione di beni che a lui verranno assegnati nella divisione.

Se nella divisione sono assegnati a un partecipante beni diversi da quello da lui ipotecato, l’ipoteca si trasferisce su questi altri beni, col grado derivante dall’originaria iscrizione e nei limiti del valore del bene in precedenza ipotecato, quale risulta dalla divisione, purche’ l’ipoteca sia nuovamente iscritta con l’indicazione di detto valore entro novanta giorni dalla trascrizione della divisione medesima.

Il trasferimento pero’ non pregiudica le ipoteche iscritte contro tutti i partecipanti, ne’ l’ipoteca legale spettante ai condividenti per i conguagli.

I creditori ipotecari e i cessionari di un partecipante, al quale siano stati assegnati beni diversi da quelli ipotecati o ceduti, possono far valere le loro ragioni anche sulle somme a lui dovute per conguagli o, qualora sia stata attribuita una somma di danaro in luogo di beni in natura, possono far valere le loro ragioni su tale somma, con prelazione determinata dalla data di iscrizione o di trascrizione dei titoli rispettivi, nel limite pero’ del valore dei beni precedentemente ipotecati o ceduti.

I debitori delle somme sono tuttavia liberati quando le abbiano pagate al condividente dopo trenta giorni da che la divisione e’ stata notificata ai creditori ipotecari o ai cessionari senza che da costoro sia stata fatta opposizione.

Art. 2825-bis.

(( (Ipoteca sul bene oggetto di contratto preliminare). ))

((L’ipoteca iscritta su edificio o complesso condominiale, anche da costruire o in corso di costruzione, a garanzia di finanziamento dell’intervento edilizio ai sensi degli articoli 38 e seguenti del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, prevale sulla trascrizione anteriore dei contratti preliminari di cui all’articolo 2645-bis, limitatamente alla quota di debito derivante dal suddetto finanziamento che il promissario acquirente si sia accollata con il contratto preliminare o con altro atto successivo eventualmente adeguata ai sensi dell’articolo 39, comma 3, del citato decreto legislativo n. 385 del 1993. Se l’accollo risulta da atto successivo, questo e’ annotato in margine alla trascrizione del contratto preliminare)).

Art. 2826.

(( (Indicazione dell’immobile ipotecato).))

((Nell’atto di concessione dell’ipoteca l’immobile deve essere specificamente designato con l’indicazione della sua natura, del comune in cui si trova, nonche’ dei dati di identificazione catastale; per i fabbricati in corso di costruzione devono essere indicati i dati di identificazione catastale del terreno su cui insistono)).

Sezione V
Dell’iscrizione e rinnovazione delle ipoteche
§ 1
Dell’iscrizione

Art. 2827.

(Luogo dell’iscrizione).

L’ipoteca si iscrive nell’ufficio dei registri immobiliari del luogo in cui si trova l’immobile.

Art. 2828.

(Immobili su cui puo’ iscriversi l’ipoteca giudiziale).

L’ipoteca giudiziale si puo’ iscrivere su qualunque degli immobili appartenenti al debitore e su quelli che gli pervengono successivamente alla condanna, a misura che egli li acquista.

Art. 2829.

(Iscrizione sui beni del defunto).

L’iscrizione d’ipoteca sui beni di un defunto puo’ eseguirsi con la semplice indicazione della sua persona, osservate per il resto le regole ordinarie. Se pero’ risulta trascritto l’acquisto dei beni da parte degli eredi, l’iscrizione deve eseguirsi contro costoro.

Art. 2830.

(Ipoteca giudiziale sui beni dell’eredita’ beneficiata e dell’eredita’ giacente).

Se l’eredita’ e’ accettata con beneficio d’inventario o se si tratta di eredita’ giacente, non possono essere iscritte ipoteche giudiziali sui beni ereditari, neppure in base a sentenze pronunziate anteriormente alla morte del debitore.

Art. 2831.

(Ipoteca a garanzia di obbligazioni all’ordine o al portatore).

Le obbligazioni risultanti dai titoli all’ordine o al portatore possono essere garantite con ipoteca.

Per i titoli all’ordine l’ipoteca e’ iscritta a favore dell’attuale possessore e si trasmette ai successivi possessori; questi non sono tenuti a effettuare l’annotazione prevista dall’art. 2843.

Per i titoli al portatore l’ipoteca a favore degli obbligazionisti e’ iscritta con l’indicazione dell’emittente, della data dell’atto di emissione, della serie, del numero e del valore delle obbligazioni emesse. In margine all’iscrizione deve essere annotato il nome del rappresentante degli obbligazionisti, appena questo sia nominato. Per l’annotazione deve presentarsi copia della deliberazione o del provvedimento giudiziale di nomina.

Art. 2832.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151))

Art. 2833.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151))

Art. 2834.

((Iscrizione dell’ipoteca legale dell’alienante e del condividente.))

((Il conservatore dei registri immobiliari, nel trascrivere un atto di alienazione o di divisione, deve iscrivere d’ufficio l’ipoteca legale che spetta all’alienante o al condividente a norma dei numeri 1 e 2 dell’articolo 2817, a meno che gli sia presentato un atto pubblico o una scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente, da cui risulti che gli obblighi sono stati adempiuti o che vi e’ stata rinunzia all’ipoteca da parte dell’alienante o del condividente)).

Art. 2835.

(Iscrizione in base a scrittura privata).

Se il titolo per l’iscrizione risulta da scrittura privata, la sottoscrizione di chi ha concesso l’ipoteca deve essere autenticata o accertata giudizialmente.

Il richiedente deve presentare la scrittura originale o, se questa e’ depositata in pubblico archivio o negli atti d’un notaio, una copia autenticata, con la certificazione che ricorrono i requisiti innanzi indicati.

L’originale o la copia rimane in deposito nell’ufficio dei registri immobiliari.

Art. 2836.

(Iscrizione in base ad atto pubblico o a sentenza).

Se il titolo per l’iscrizione risulta da un atto pubblico ricevuto nello Stato o da una sentenza o da altro provvedimento giudiziale ad essa parificato, si deve presentare copia del titolo.

((COMMA ABROGATO DALLA L. 27 FEBBARIO 1985, N. 52)).

Art. 2837.

(Atti formati all’estero).

Gli atti formati in paese estero che si presentano per l’iscrizione devono essere legalizzati.

Art. 2838.

(Somma per cui l’iscrizione e’ eseguita).

Se la somma di danaro non e’ altrimenti determinata negli atti in base ai quali e’ eseguita l’iscrizione o in atto successivo, essa e’ determinata dal creditore nella nota per l’iscrizione.

Qualora tra la somma enunciata nell’atto e quella enunciata nella nota vi sia divergenza, l’iscrizione ha efficacia per la somma minore.

Art. 2839.

(( (Formalita’ per l’iscrizione dell’ipoteca).))

((Per eseguire l’iscrizione deve presentarsi il titolo costitutivo insieme con una nota sottoscritta dal richiedente in doppio originale.

La nota deve indicare:

1) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita e il numero di codice fiscale del creditore, del debitore e dell’eventuale terzo datore di ipoteca; la denominazione o la ragione sociale, la sede e il numero di codice fiscale delle persone giuridiche, delle societa’ previste dai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto e delle associazioni non riconosciute, con l’indicazione, per queste ultime e per le societa’ semplici, anche delle generalita’ delle persone che le rappresentano secondo l’atto costitutivo.

Per le obbligazioni all’ordine o al portatore si devono osservare le norme dell’articolo 2831. Per le obbligazioni all’ordine si deve inoltre esibire il titolo al conservatore, il quale vi annota l’eseguita iscrizione dell’ipoteca. Per le obbligazioni al portatore si deve presentare copia dell’atto di emissione e del piano di ammortamento;

2) il domicilio eletto dal creditore nella circoscrizione del tribunale in cui ha sede l’ufficio dei registri immobiliari;

3) il titolo, la sua data e il nome del pubblico ufficiale che lo ha ricevuto o autenticato;

4) l’importo della somma per la quale l’iscrizione e’ presa;

5) gli interessi e le annualita’ che il credito produce;

6) il tempo della esigibilita’;

7) la natura e la situazione dei beni gravati, con le indicazioni prescritte dall’articolo 2826)).

Art. 2840.

(Certificato dell’iscrizione).

Eseguita l’iscrizione, il conservatore restituisce al richiedente uno degli originali della nota, certificando, in calce al medesimo, la data e il numero d’ordine dell’iscrizione.

I titoli consegnati al conservatore sono custoditi secondo quanto e’ disposto dall’art. 2664.

Art. 2841.

(Omissioni e inesattezze nei titoli o nelle note).

L’omissione o l’inesattezza di alcune delle indicazioni nel titolo, in base al quale e’ presa l’iscrizione, o nella nota non nuoce alla validita’ dell’iscrizione, salvo che induca incertezza sulla persona del creditore o del debitore o sull’ammontare del credito ovvero sulla persona del proprietario del bene gravato, quando l’indicazione ne e’ necessaria, o sull’identita’ dei singoli beni gravati.

Nel caso di altre omissioni o inesattezze, si puo’ ordinare la rettificazione a istanza e a spese della parte interessata.

Art. 2842.

(Variazione del domicilio eletto).

E’ in facolta’ del creditore, del suo mandatario o del suo erede o avente causa di variare il domicilio eletto nell’iscrizione, sostituendone un altro nella stessa circoscrizione.

Il cambiamento deve essere annotato dal conservatore in margine o in calce all’iscrizione.

La dichiarazione circa il cambiamento del domicilio deve risultare da atto ricevuto o autenticato da notaio e deve rimanere depositata nell’ufficio del conservatore.

Art. 2843.

(Annotazione di cessione, di surrogazione e di altri atti dispositivi del credito).

La trasmissione o il vincolo dell’ipoteca per cessione, surrogazione, pegno, postergazione di grado o costituzione in dote del credito ipotecario, nonche’ per sequestro, pignoramento o assegnazione del credito medesimo si deve annotare in margine all’iscrizione dell’ipoteca.

La trasmissione o il vincolo dell’ipoteca non ha effetto finche’ l’annotazione non sia stata eseguita. Dopo l’annotazione l’iscrizione non si puo’ cancellare senza il consenso dei titolari dei diritti indicati nell’annotazione medesima e le intimazioni o notificazioni che occorrono in dipendenza dell’iscrizione devono essere loro fatte nel domicilio eletto.

Per l’annotazione deve essere consegnata al conservatore copia del titolo e, qualora questo sia una scrittura privata o un atto formato in paese estero, si applicano le disposizioni degli articoli 2835 e 2837.

Art. 2844.

(Azioni e notificazioni).

Le azioni a cui le iscrizioni possono dar luogo contro i creditori sono promosse davanti all’autorita’ giudiziaria competente, per mezzo di citazione da farsi alla persona in mani proprie o all’ultimo domicilio da essi eletto.

La stessa disposizione si applica per ogni altra notificazione relativa alle dette iscrizioni.

Se non e’ stata fatta elezione di domicilio o se e’ morta la persona ovvero e’ cessato l’ufficio presso cui si era eletto il domicilio, le citazioni e le notificazioni possono essere fatte all’ufficio presso il quale l’iscrizione e’ stata presa.

Se si tratta di giudizio promosso dal debitore contro il suo creditore per la riduzione dell’ipoteca o per la cancellazione totale o parziale dell’iscrizione, il creditore deve essere citato nei modi ordinari stabiliti dal codice di procedura civile.

Art. 2845.

(Notificazioni relative a iscrizioni per obbligazioni all’ordine e al portatore).

Se l’iscrizione e’ presa per obbligazioni risultanti da titoli all’ordine, le citazioni e notificazioni previste dall’articolo precedente devono farsi nei confronti di chi ha preso l’iscrizione a norma degli articoli 2831 e 2839, salvo che dai registri risulti l’annotazione a favore di un possessore successivo.

Se si tratta di obbligazioni al portatore, le citazioni e le notificazioni devono essere fatte al rappresentante degli obbligazionisti il cui nome e’ annotato in margine all’iscrizione. Le citazioni e le notificazioni devono essere iscritte nel registro delle imprese e pubblicate per estratto in un giornale quotidiano designato dall’autorita’ giudiziaria.

Se manca per qualsiasi causa il rappresentante o il nome di lui non e’ stato annotato in margine all’iscrizione dell’ipoteca, le citazioni e le notificazioni sono fatte nei confronti di un curatore da nominarsi dall’autorita’ giudiziaria. Il decreto di nomina del curatore deve essere pubblicato con le modalita’ prescritte nel comma precedente.

Art. 2846.

(Spese d’iscrizione).

Le spese d’iscrizione dell’ipoteca sono a carico del debitore, se non vi e’ patto contrario, ma devono essere anticipate dal richiedente.

§ 2
Della rinnovazione

Art. 2847.

(Durata dell’efficacia dell’iscrizione).

L’iscrizione conserva il suo effetto per venti anni dalla sua data. L’effetto cessa se l’iscrizione non e’ rinnovata prima che scada detto termine. ((172))

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AGGIORNAMENTO (172)

Il D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla L. 2 aprile 2007, n. 40, ha disposto (con l’art. 13, comma 8-sexies) che "Ai fini di cui all’articolo 2878 del codice civile, e in deroga all’articolo 2847 del codice civile, se il creditore e’ soggetto esercente attivita’ bancaria o finanziaria, l’ipoteca iscritta a garanzia di obbligazioni derivanti da contratto di mutuo si estingue automaticamente alla data di avvenuta estinzione dell’obbligazione garantita".

Art. 2848.

(Nuova iscrizione dell’ipoteca).

Nonostante il decorso del termine indicato dall’articolo precedente, il creditore puo’ procedere a nuova iscrizione; in tal caso l’ipoteca prende grado dalla data della nuova iscrizione.

La nuova iscrizione non puo’ essere presa contro i terzi acquirenti dell’immobile ipotecato che hanno trascritto il loro titolo.

Art. 2849.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151))

Art. 2850.

(Formalita’ per la rinnovazione).

Per ottenere la rinnovazione si presenta al conservatore una nota in doppio originale conforme a quella della precedente iscrizione, in cui si dichiari che s’intende rinnovare l’iscrizione originaria.

In luogo del titolo si puo’ presentare la nota precedente.

Il conservatore deve osservare le disposizioni dell’art. 2840.

Art. 2851.

(Rinnovazione rispetto a beni trasferiti agli eredi o aventi causa).

 

Se al tempo della rinnovazione gli immobili ipotecati risultano dai registri delle trascrizioni passati agli eredi del debitore o ai suoi aventi causa, la rinnovazione deve essere fatta anche nei confronti degli eredi o aventi causa e la nota deve contenere le indicazioni stabilite dall’art. 2839, se queste risultano dai registri medesimi.

Sezione VI
Dell’ordine delle ipoteche

Art. 2852.

(Grado dell’ipoteca).

L’ipoteca prende grado dal momento della sua iscrizione, anche se e’ iscritta per un credito condizionale. La stessa norma si applica per i crediti che possano eventualmente nascere in dipendenza di un rapporto gia’ esistente.

Art. 2853.

(Richieste contemporanee d’iscrizione).

Il numero d’ordine delle iscrizioni determina il loro grado. Nondimeno, se piu’ persone presentano contemporaneamente la nota per ottenere iscrizione contro la stessa persona o sugli stessi immobili, le iscrizioni sono eseguite sotto lo stesso numero, e di cio’ si fa menzione nella ricevuta spedita dal conservatore a ciascuno dei richiedenti.

Art. 2854.

(Ipoteche iscritte nello stesso grado).

I crediti con iscrizione ipotecaria dello stesso grado sugli stessi beni concorrono tra loro in proporzione dell’importo relativo.

Art. 2855.

(Estensione degli effetti dell’iscrizione).

L’iscrizione del credito fa collocare nello stesso grado le spese dell’atto di costituzione d’ipoteca, quelle dell’iscrizione e rinnovazione e quelle ordinarie occorrenti per l’intervento nel processo di esecuzione. Per il credito di maggiori spese giudiziali le parti possono estendere l’ipoteca con patto espresso, purche’ sia presa la corrispondente iscrizione.

Qualunque sia la specie d’ipoteca, l’iscrizione di un capitale che produce interessi fa collocare nello stesso grado gli interessi dovuti, purche’ ne sia enunciata la misura nell’iscrizione. La collocazione degli interessi e’ limitata alle due annate anteriori e a quella in corso al giorno del pignoramento, ancorche’ sia stata pattuita l’estensione a un maggior numero di annualita’; le iscrizioni particolari prese per altri arretrati hanno effetto dalla loro data.

L’iscrizione del capitale fa pure collocare nello stesso grado gli interessi maturati dopo il compimento dell’annata in corso alla data del pignoramento, pero’ soltanto nella misura legale e fino alla data della vendita.

Art. 2856.

(Surrogazione del creditore perdente).

Il creditore che ha ipoteca sopra uno o piu’ immobili, qualora si trovi perdente perche’ sul loro prezzo si e’ in tutto o in parte soddisfatto un creditore anteriore, la cui ipoteca si estendeva ad altri beni dello stesso debitore, puo’ surrogarsi nell’ipoteca iscritta a favore del creditore soddisfatto, al fine di esercitare l’azione ipotecaria su questi altri beni con preferenza rispetto ai creditori posteriori alla propria iscrizione. Lo stesso diritto spetta ai creditori perdenti in seguito alla detta surrogazione.

Questa disposizione si applica anche ai creditori perdenti per causa di privilegi immobiliari.

Art. 2857.

(Limiti della surrogazione).

La surrogazione non si puo’ esercitare sui beni dati in ipoteca da un terzo, ne’ sui beni alienati dal debitore, quando l’alienazione e’ stata trascritta anteriormente all’iscrizione del creditore perdente.

Trattandosi di beni acquistati dal debitore posteriormente a detta iscrizione, se il creditore soddisfatto aveva esteso a essi la sua ipoteca giudiziale, il creditore perdente puo’ esercitare la surrogazione anche su tali beni.

Per far valere il diritto alla surrogazione deve essere eseguita annotazione in margine all’ipoteca del creditore soddisfatto; per l’annotazione deve presentarsi al conservatore copia dello stato di graduazione dal quale risulta l’incapienza.

Sezione VII
Degli effetti dell’ipoteca rispetto al terzo acquirente

Art. 2858.

(Facolta’ del terzo acquirente).

Il terzo acquirente dei beni ipotecati, che ha trascritto il suo titolo di acquisto e non e’ personalmente obbligato, se non preferisce pagare i creditori iscritti, puo’ rilasciare i beni stessi ovvero liberarli dalle ipoteche, osservando le norme contenute nella sezione XII di questo capo. In mancanza, l’espropriazione segue contro di lui secondo le forme prescritte dal codice di procedura civile.

Art. 2859.

(Eccezioni opponibili dal terzo acquirente).

Se la domanda diretta a ottenere la condanna del debitore e’ posteriore alla trascrizione del titolo del terzo acquirente, questi, ove non abbia preso parte al giudizio, puo’ opporre al creditore procedente tutte le eccezioni non opposte dal debitore e quelle altresi’ che spetterebbero a questo dopo la condanna.

Le eccezioni suddette pero’ non sospendono il corso dei termini stabiliti per la liberazione del bene dalle ipoteche.

Art. 2860.

(Capacita’ per il rilascio).

Puo’ procedere al rilascio soltanto chi ha la capacita’ di alienare.

Art. 2861.

(Termine ed esecuzione del rilascio).

Il rilascio dei beni ipotecati si esegue con dichiarazione alla cancelleria del tribunale competente per l’espropriazione. La dichiarazione deve essere fatta non oltre i dieci giorni dalla data del pignoramento.

Il certificato della cancelleria attestante la dichiarazione deve, a cura del terzo, essere annotato in margine alla trascrizione dell’atto di pignoramento e deve essere notificato, entro cinque giorni dalla sua data, al creditore procedente.

Sull’istanza di questo o di qualunque altro interessato, il tribunale provvede alla nomina di un amministratore, in confronto del quale prosegue il processo di espropriazione.

Il terzo rimane responsabile della custodia dell’immobile fino alla consegna all’amministratore.

Art. 2862.

(Ipoteche e altri diritti reali a carico e a favore del terzo).

Il rilascio non pregiudica le ipoteche, le servitu’ e gli altri diritti reali resi pubblici contro il terzo prima dell’annotazione del rilascio.

Le ipoteche, le servitu’ e gli altri diritti reali che gia’ spettavano al terzo prima dell’acquisto riprendono efficacia dopo il rilascio o dopo la vendita all’incanto eseguita contro di lui.

Del pari riprendono efficacia le servitu’ che al momento dell’iscrizione dell’ipoteca esistevano a favore del fondo ipotecato e a carico di altro fondo del terzo. Esse sono comprese nell’espropriazione del fondo ipotecato.

Art. 2863.

(Ricupero dell’immobile rilasciato e abbandono dell’esecuzione).

Finche’ non sia avvenuta la vendita, il terzo puo’ ricuperare l’immobile rilasciato, pagando i crediti iscritti e i loro accessori, oltre le spese.

Qualora la vendita sia avvenuta e, dopo pagati i creditori iscritti, vi sia un residuo del prezzo, questo spetta al terzo acquirente.

Il rilascio non ha effetto se il processo di esecuzione si estingue per rinunzia o per inattivita’ delle parti.

Art. 2864.

(Danni causati dal terzo e miglioramenti).

Il terzo e’ tenuto a risarcire i danni che da sua colpa grave sono derivati all’immobile in pregiudizio dei creditori iscritti.

Egli non puo’ ritenere l’immobile per causa di miglioramenti; ma ha il diritto di far separare dal prezzo di vendita la parte corrispondente ai miglioramenti eseguiti dopo la trascrizione del suo titolo, fino a concorrenza del valore dei medesimi al tempo della vendita.

Se il prezzo non copre il valore dell’immobile nello stato in cui era prima dei miglioramenti e insieme quello dei miglioramenti, esso deve dividersi in due parti proporzionali ai detti valori.

Art. 2865.

(Frutti dovuti dal terzo).

I frutti dell’immobile ipotecato sono dovuti dal terzo a decorrere dal giorno in cui e’ stato eseguito il pignoramento.

Nel caso di liberazione dell’immobile dalle ipoteche i frutti sono del pari dovuti dal giorno del pignoramento o, in mancanza di pignoramento, dal giorno della notificazione eseguita in conformita’ dell’art. 2890.

Art. 2866.

(Diritti del terzo nei confronti del debitore e di altri terzi acquirenti).

Il terzo che ha pagato i creditori iscritti ovvero ha rilasciato l’immobile o sofferto l’espropriazione ha ragione d’indennita’ verso il suo autore, anche se si tratta di acquisto a titolo gratuito.

Ha pure diritto di subingresso nelle ipoteche costituite a favore del creditore soddisfatto sugli altri beni del debitore; se questi sono stati acquistati da terzi, non ha azione che contro coloro i quali hanno trascritto il loro acquisto in data posteriore alla trascrizione del suo titolo. Per esercitare il subingresso deve fare eseguire la relativa annotazione in conformita’ dell’art. 2843.

Il subingresso non pregiudica l’esercizio del diritto di surrogazione stabilito dall’art. 2856 a favore dei creditori che hanno un’iscrizione anteriore alla trascrizione del titolo del terzo acquirente.

Art. 2867.

(Terzo debitore di somma in dipendenza dell’acquisto).

Se il terzo acquirente, che ha trascritto il suo titolo, e’ debitore, in dipendenza dell’acquisto, di una somma attualmente esigibile, la quale basti a soddisfare tutti i creditori iscritti contro il precedente proprietario, ciascuno di questi puo’ obbligarlo al pagamento.

Se il debito del terzo non e’ attualmente esigibile, o e’ minore o diverso da cio’ che e’ dovuto ai detti creditori, questi, purche’ di comune accordo, possono egualmente richiedere che venga loro pagato, fino alla rispettiva concorrenza, cio’ che il terzo deve nei modi e termini della sua obbligazione.

Nell’uno e nell’altro caso l’acquirente non puo’ evitar di pagare, offrendo il rilascio dell’immobile, ma, eseguito il pagamento, l’immobile e’ liberato da ogni ipoteca, non esclusa quella che spetta all’alienante, e il terzo ha diritto di ottenere che si cancellino le relative iscrizioni.

Sezione VIII
Degli effetti dell’ipoteca rispetto al terzo datore

Art. 2868.

(Beneficio di escussione).

Chi ha costituito un’ipoteca a garanzia del debito altrui non puo’ invocare il beneficio della preventiva escussione del debitore, se il beneficio non e’ stato convenuto.

Art. 2869.

(Estinzione dell’ipoteca per fatto del creditore).

L’ipoteca costituita dal terzo si estingue se, per fatto del creditore, non puo’ avere effetto la surrogazione del terzo nei diritti, nel pegno, nelle ipoteche e nei privilegi del creditore.

Art. 2870.

(Eccezioni opponibili dal terzo datore).

Il terzo datore che non ha preso parte al giudizio diretto alla condanna del debitore puo’ opporre al creditore le eccezioni indicate dall’art. 2859.

Art. 2871.

(Diritti del terzo datore che ha pagato i creditori iscritti o ha sofferto l’espropriazione).

Il terzo datore che ha pagato i creditori iscritti o ha sofferto l’espropriazione ha regresso contro il debitore. Se vi sono piu’ debitori obbligati in solido, il terzo che ha costituito l’ipoteca a garanzia di tutti ha regresso contro ciascuno per l’intero.

Il terzo datore ha regresso contro i fideiussori del debitore. Ha inoltre regresso contro gli altri terzi datori per la loro rispettiva porzione e puo’ esercitare, anche nei confronti dei terzi acquirenti, il subingresso previsto dal secondo comma dell’art. 2866.

Sezione IX
Della riduzione delle ipoteche

Art. 2872.

(Modalita’ della riduzione).

La riduzione delle ipoteche si opera riducendo la somma per la quale e’ stata presa l’iscrizione o restringendo l’iscrizione a una parte soltanto dei beni.

Questa restrizione puo’ aver luogo anche se l’ipoteca ha per oggetto un solo bene, qualora questo abbia parti distinte o tali che si possano comodamente distinguere.

Art. 2873.

(Esclusione della riduzione).

Non e’ ammessa domanda di riduzione riguardo alla quantita’ dei beni ne’ riguardo alla somma, se la quantita’ dei beni o la somma e’ stata determinata per convenzione o per sentenza.

Tuttavia, se sono stati eseguiti pagamenti parziali cosi’ da estinguere almeno il quinto del debito originario, si puo’ chiedere una riduzione proporzionale per quanto riguarda la somma.

Nel caso d’ipoteca iscritta su un edificio, il costituente che dopo l’iscrizione ha eseguito sopraelevazioni puo’ chiedere che l’ipoteca sia ridotta, per modo che le sopraelevazioni ne restino esenti in tutto o in parte, osservato il limite stabilito dall’art. 2876 per il valore della cautela.

Art. 2874.

(Riduzione dell’ipoteca legale e dell’ipoteca giudiziale).

Le ipoteche legali, eccettuate quelle indicate dai numeri 1 e 2 dell’art. 2817, e le ipoteche giudiziali devono ridursi su domanda degli interessati, se i beni compresi nell’iscrizione hanno un valore che eccede la cautela da somministrarsi o se la somma determinata dal creditore nell’iscrizione eccede di un quinto quella che l’autorita’ giudiziaria dichiara dovuta.

Art. 2875.

(Eccesso nel valore dei beni).

Si reputa che il valore dei beni ecceda la cautela da somministrarsi, se tanto alla data dell’iscrizione dell’ipoteca, quanto posteriormente, supera di un terzo l’importo dei crediti iscritti, accresciuto degli accessori a norma dell’art. 2855.

Art. 2876.

(Limiti della riduzione).

La riduzione si opera rispettando l’eccedenza del quinto per cio’ che riguarda la somma del credito e l’eccedenza del terzo per cio’ che riguarda il valore della cautela.

Art. 2877.

(Spese della riduzione).

Le spese necessarie per eseguire la riduzione, anche se consentita dal creditore, sono sempre a carico del richiedente, a meno che la riduzione abbia luogo per eccesso nella determinazione del credito fatta dal creditore, nel qual caso sono a carico di quest’ultimo.

Se la riduzione e’ stata ordinata con sentenza, le spese del giudizio sono a carico del soccombente, salvo che siano compensate tra le parti.

Sezione X
Dell’estinzione delle ipoteche

Art. 2878.

(Cause di estinzione).

L’ipoteca si estingue:

1) con la cancellazione dell’iscrizione;

2) con la mancata rinnovazione dell’iscrizione entro il termine indicato dall’art. 2847;

3) con l’estinguersi dell’obbligazione;

4) col perimento del bene ipotecato, salvo quanto e’ stabilito dall’art. 2742;

5) con la rinunzia del creditore;

6) con lo spirare del termine a cui l’ipoteca e’ stata limitata o col verificarsi della condizione risolutiva;

7) con la pronunzia del provvedimento che trasferisce all’acquirente il diritto espropriato e ordina la cancellazione delle ipoteche.

Art. 2879.

(Rinunzia all’ipoteca).

La rinunzia del creditore all’ipoteca deve essere espressa e deve risultare da atto scritto, sotto pena di nullita’.

La rinunzia non ha effetto di fronte ai terzi che anteriormente alla cancellazione dell’ipoteca abbiano acquistato il diritto all’ipoteca medesima ed eseguito la relativa annotazione a termini dell’articolo 2843.

Art. 2880.

(Prescrizione rispetto a beni acquistati da terzi).

Riguardo ai beni acquistati da terzi, l’ipoteca si estingue per prescrizione, indipendentemente dal credito, col decorso di venti anni dalla data della trascrizione del titolo di acquisto, salve le cause di sospensione e d’interruzione.

Art. 2881.

(Nuova iscrizione dell’ipoteca).

Salvo diversa disposizione di legge, se la causa estintiva dell’obbligazione e’ dichiarata nulla o altrimenti non sussiste ovvero e’ dichiarata nulla la rinunzia fatta dal creditore all’ipoteca, e l’iscrizione non e’ stata conservata, si puo’ procedere a nuova iscrizione e questa prende grado dalla sua data.

Sezione XI
Della cancellazione dell’iscrizione

Art. 2882.

(Formalita’ per la cancellazione).

La cancellazione consentita dalle parti interessate deve essere eseguita dal conservatore in seguito a presentazione dell’atto contenente il consenso del creditore.

Per quest’atto devono essere osservate le forme prescritte dagli articoli 2821, 2835 e 2837.

Art. 2883.

(Capacita’ per consentire la cancellazione).

Chi non ha la capacita’ richiesta per liberare il debitore non puo’ consentire la cancellazione dell’iscrizione, se non e’ assistito dalle persone il cui intervento e’ necessario per la liberazione.

Il rappresentante legale dell’incapace e ogni altro amministratore, anche se autorizzati a esigere il credito e a liberare il debitore, non possono consentire la cancellazione dell’iscrizione, ove il credito non sia soddisfatto.

Art. 2884.

(Cancellazione ordinata con sentenza).

La cancellazione deve essere eseguita dal conservatore, quando e’ ordinata con sentenza passata in giudicato o con altro provvedimento definitivo emesso dalle autorita’ competenti.

Art. 2885.

(Cancellazione sotto condizione).

Se e’ stato convenuto od ordinato che la cancellazione non debba aver luogo che sotto la condizione di nuova ipoteca, di nuovo impiego o sotto altra condizione, la cancellazione non puo’ essere eseguita se non si fa constare al conservatore che la condizione e’ stata adempiuta.

Art. 2886.

(Formalita’ per la cancellazione).

Chi richiede la cancellazione totale o parziale deve presentare al conservatore l’atto su cui la richiesta e’ fondata.

La cancellazione di un’iscrizione o la rettifica deve essere eseguita in margine all’iscrizione medesima, con l’indicazione del titolo dal quale e’ stata consentita od ordinata e della data in cui si esegue, e deve portare la sottoscrizione del conservatore.

Art. 2887.

(Cancellazione delle ipoteche a garanzia dei titoli all’ordine).

((La cancellazione della ipoteca costituita a garanzia dell’obbligazione risultante da un titolo all’ordine e’ consentita dal creditore risultante nei registri immobiliari e l’atto di consenso deve essere presentato al conservatore insieme con il titolo, il quale e’ restituito dopo che il conservatore vi ha eseguito l’annotazione della cancellazione)).

La cancellazione dell’ipoteca importa la perdita del diritto di regresso contro i giranti anteriori alla cancellazione medesima.

Art. 2888.

(Rifiuto di cancellazione).

Qualora il conservatore rifiuti di procedere alla cancellazione di un’iscrizione, il richiedente puo’ proporre reclamo all’autorita’ giudiziaria.

Sezione XII
Del modo di liberare i beni dalle ipoteche

Art. 2889.

(Facolta’ di liberare i beni dalle ipoteche).

Il terzo acquirente dei beni ipotecati, che ha trascritto il suo titolo e non e’ personalmente obbligato a pagare i creditori ipotecari, ha facolta’ di liberare i beni da ogni ipoteca iscritta anteriormente alla trascrizione del suo titolo di acquisto.

Tale facolta’ spetta all’acquirente anche dopo il pignoramento, purche’ nel termine di trenta giorni proceda in conformita’ dell’articolo che segue.

Art. 2890.

(Notificazione).

L’acquirente deve far notificare, per mezzo di ufficiale giudiziario, ai creditori iscritti, nel domicilio da essi eletto, e al precedente proprietario un atto nel quale siano indicati:

1) il titolo, la data del medesimo e la data della sua trascrizione;

2) la qualita’ e la situazione dei beni col numero del catasto o altra loro designazione, quale risulta dallo stesso titolo;

3) il prezzo stipulato o il valore da lui stesso dichiarato, se si tratta di beni pervenutigli a titolo lucrativo o di cui non sia stato determinato il prezzo.

In ogni caso, il prezzo o il valore dichiarato non puo’ essere inferiore a quello stabilito come base degli incanti dal codice di procedura civile in caso di espropriazione.

Nell’atto della notificazione il terzo acquirente deve eleggere domicilio nel comune dove ha sede il tribunale competente per l’espropriazione e deve offrire di pagare il prezzo o il valore dichiarato.

Un estratto sommario della notificazione e’ inserito nel giornale degli annunzi giudiziari.

Art. 2891.

(Diritto dei creditori di far vendere i beni).

Entro il termine di quaranta giorni dalla notificazione indicata dall’articolo precedente, qualunque dei creditori iscritti o dei relativi fideiussori ha diritto di richiedere l’espropriazione dei beni con ricorso al presidente del tribunale competente a norma del codice di procedura civile, purche’ adempia le condizioni che seguono:

1) che la richiesta sia notificata al terzo acquirente nel domicilio da lui eletto a norma dell’articolo precedente e al proprietario anteriore;

2) che contenga la dichiarazione del richiedente di aumentare di un decimo il prezzo stipulato o il valore dichiarato;

3) che contenga l’offerta di una cauzione per una somma eguale al quinto del prezzo aumentato come sopra;

4) che l’originale e le copie della richiesta siano sottoscritti dal richiedente o da un suo procuratore munito di mandato speciale.

L’omissione di alcuna di queste condizioni produce nullita’ della richiesta.

Art. 2892.

(Divieto di proroga dei termini).

I termini fissati dal secondo comma dell’art. 2889 e dal primo comma dell’art. 2891 non possono essere prorogati.

Art. 2893.

(Mancata richiesta dell’incanto).

Se l’incanto non e’ domandato nel tempo e nel modo prescritti dall’art. 2891, il valore del bene rimane definitivamente stabilito nel prezzo che l’acquirente ha posto a disposizione dei creditori a norma dell’art. 2890, n. 3.

La liberazione del bene dalle ipoteche avviene dopo che e’ stato depositato il prezzo e si e’ provveduto nei modi indicati dal codice di procedura civile.

Art. 2894.

(Effetti del mancato deposito del prezzo).

Se il terzo acquirente non deposita il prezzo entro il termine stabilito dall’art. 792 del codice di procedura civile, la richiesta di liberazione del bene dalle ipoteche rimane senza effetto, salva la responsabilita’ del richiedente per i danni verso i creditori iscritti.

Art. 2895.

(Desistenza del creditore).

La desistenza del creditore che ha richiesto l’incanto non puo’ impedire l’espropriazione, a meno che vi consentano espressamente gli altri creditori iscritti.

Art. 2896.

(Aggiudicazione al terzo acquirente).

Se l’aggiudicazione segue a favore del terzo acquirente, il decreto di trasferimento deve essere annotato in margine alla trascrizione dell’atto di acquisto. ((74))

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AGGIORNAMENTO (74)

Il D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, ha disposto (con l’art. 7, comma 1) che "Le annotazioni previste dagli articoli 2654, 2655 e 2896 del codice civile devono essere richieste, a cura delle parti o dei loro procuratori o dei notai o altri pubblici ufficiali che hanno ricevuto o autenticato l’atto, entro il termine di trenta giorni dalla data dell’atto o della pubblicazione della sentenza o della pronunzia del decreto. "

Art. 2897.

(Regresso dell’acquirente divenuto compratore all’incanto).

Il terzo acquirente al quale e’ stato aggiudicato l’immobile ha regresso contro il venditore per il rimborso di cio’ che eccede il prezzo stipulato nel contratto di vendita.

Art. 2898.

(Beni non ipotecati per il credito per il quale si procede).

Nel caso in cui il titolo d’acquisto del terzo acquirente comprende mobili e immobili, o comprende piu’ immobili, gli uni ipotecati e gli altri liberi, ovvero non tutti gravati dalle stesse iscrizioni, situati nella giurisdizione dello stesso tribunale o in diverse giurisdizioni di tribunali, alienati per un unico prezzo ovvero per prezzi distinti, il prezzo di ciascun immobile assoggettato a particolari e separate iscrizioni deve dichiararsi nella notificazione, ragguagliato al prezzo totale espresso nel titolo.

Il creditore che richiede l’espropriazione non puo’ in nessun caso essere costretto a estendere la sua domanda ai mobili, o ad altri immobili, fuori di quelli che sono ipotecati per il suo credito, salvo il regresso del terzo acquirente contro il suo autore per il risarcimento del danno che venga a soffrire a causa della separazione dei beni compresi nell’acquisto e delle relative coltivazioni.

Sezione XIII
Della rinunzia e dell’astensione del creditore nell’espropriazione forzata

Art. 2899.

(Divieto di rinunzia a un’ipoteca a danno di altro creditore).

Il creditore, che ha ipoteca su vari immobili, dopo che gli e’ stata fatta la notificazione indicata dall’articolo 2890, se si tratta del processo di liberazione dalle ipoteche, o dopo la notificazione del provvedimento che dispone la vendita, in caso di espropriazione, non puo’ rinunziare alla sua ipoteca sopra uno di quegli immobili ne’ astenersi dall’intervenire nel giudizio di espropriazione, qualora sia con cio’ favorito un creditore a danno di altro creditore anteriormente iscritto; se egli rinunzia o si astiene, e’ responsabile dei danni, a meno che vi siano giusti motivi.

La stessa disposizione si applica nel caso in cui la rinunzia o l’astensione favorisca un terzo acquirente a danno di un creditore con ipoteca anteriore o di un altro terzo acquirente che abbia un titolo anteriormente trascritto.

CAPO V
Dei mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale
Sezione I
Dell’azione surrogatoria

Art. 2900.

(Condizioni, modalita’ ed effetti).

Il creditore, per assicurare che siano soddisfatte o conservate le sue ragioni, puo’ esercitare i diritti e le azioni che spettano verso i terzi al proprio debitore e che questi trascura di esercitare, purche’ i diritti e le azioni abbiano contenuto patrimoniale e non si tratti di diritti o di azioni che, per loro natura o per disposizione di legge, non possono essere esercitati se non dal loro titolare.

Il creditore, qualora agisca giudizialmente, deve citare anche il debitore al quale intende surrogarsi.

Sezione II
Dell’azione revocatoria

Art. 2901.

(Condizioni).

Il creditore, anche se il credito e’ soggetto a condizione o a termine, puo’ domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, quando concorrono le seguenti condizioni:

1) che il debitore conoscesse il pregiudizio che l’atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l’atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento;

2) che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione.

Agli effetti della presente norma, le prestazioni di garanzia, anche per debiti altrui, sono considerate atti a titolo oneroso, quando sono contestuali al credito garantito.

Non e’ soggetto a revoca l’adempimento di un debito scaduto.

L’inefficacia dell’atto non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di revocazione.

Art. 2902.

(Effetti).

Il creditore, ottenuta la dichiarazione di inefficacia, puo’ promuovere nei confronti dei terzi acquirenti le azioni esecutive o conservative sui beni che formano oggetto dell’atto impugnato.

Il terzo contraente, che abbia verso il debitore ragioni di credito dipendenti dall’esercizio dell’azione revocatoria, non puo’ concorrere sul ricavato dei beni che sono stati oggetto dell’atto dichiarato inefficace, se non dopo che il creditore e’ stato soddisfatto.

Art. 2903.

(Prescrizione dell’azione).

L’azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data dell’atto.

Art. 2904.

(Rinvio).

Sono salve le disposizioni sull’azione revocatoria in materia fallimentare e in materia penale.

Sezione III
Del sequestro conservativo

Art. 2905.

(Sequestro nei confronti del debitore o del terzo).

Il creditore puo’ chiedere il sequestro conservativo dei beni del debitore, secondo le regole stabilite dal codice di procedura civile.

Il sequestro puo’ essere chiesto anche nei confronti del terzo acquirente dei beni del debitore, qualora sia stata proposta l’azione per far dichiarare l’inefficacia dell’alienazione.

Art. 2906.

(Effetti).

Non hanno effetto in pregiudizio del creditore sequestrante le alienazioni e gli altri atti che hanno per oggetto la cosa sequestrata, in conformita’ delle regole stabilite per il pignoramento.

Non ha parimenti effetto in pregiudizio del creditore opponente il pagamento eseguito dal debitore, qualora l’opposizione sia stata proposta nei casi e con le forme stabilite dalla legge.

TITOLO IV
DELLA TUTELA GIURISDIZIONALE DEI DIRITTI
CAPO I
Disposizioni generali

Art. 2907.

(Attivita’ giurisdizionale).

Alla tutela giurisdizionale dei diritti provvede l’autorita’ giudiziaria su domanda di parte e, quando la legge lo dispone, anche su istanza del pubblico ministero o d’ufficio.

La tutela giurisdizionale dei diritti, nell’interesse delle categorie professionali, e’ attuata su domanda delle associazioni legalmente riconosciute, nei casi determinati dalla legge e con le forme da questa stabilite.

Art. 2908.

(Effetti costitutivi delle sentenze).

Nei casi previsti dalla legge, l’autorita’ giudiziaria puo’ costituire, modificare o estinguere rapporti giuridici, con effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa.

Art. 2909.

(Cosa giudicata).

L’accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa.

CAPO II
Dell’esecuzione forzata
Sezione I
Dell’espropriazione
§ 1
Disposizioni generali

Art. 2910.

(Oggetto dell’espropriazione).

Il creditore, per conseguire quanto gli e’ dovuto, puo’ fare espropriare i beni del debitore, secondo le regole stabilite dal codice di procedura civile.

Possono essere espropriati anche i beni di un terzo quando sono vincolati a garanzia del credito o quando sono oggetto di un atto che e’ stato revocato perche’ compiuto in pregiudizio del creditore.

Art. 2911.

(Beni gravati da pegno o ipoteca).

Il creditore che ha pegno su beni del debitore non puo’ pignorare altri beni del debitore medesimo, se non sottopone a esecuzione anche i beni gravati dal pegno. Non puo’ parimenti, quando ha ipoteca, pignorare altri immobili, se non sottopone a pignoramento anche gli immobili gravati dall’ipoteca.

La stessa disposizione si applica se il creditore ha privilegio speciale su determinati beni.

§ 2
Degli effetti del pignoramento

Art. 2912.

(Estensione del pignoramento).

Il pignoramento comprende gli accessori, le pertinenze e i frutti della cosa pignorata.

Art. 2913.

(Inefficacia delle alienazioni del bene pignorato).

Non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell’esecuzione gli atti di alienazione dei beni sottoposti a pignoramento, salvi gli effetti del possesso di buona fede per i mobili non iscritti in pubblici registri.

Art. 2914.

(Alienazioni anteriori al pignoramento).

Non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell’esecuzione, sebbene anteriori al pignoramento:

1) le alienazioni di beni immobili o di beni mobili iscritti in pubblici registri, che siano state trascritte successivamente al pignoramento;

2) le cessioni di crediti che siano state notificate al debitore ceduto o accettate dal medesimo successivamente al pignoramento;

3) le alienazioni di universalita’ di mobili che non abbiano data certa;

4) le alienazioni di beni mobili di cui non sia stato trasmesso il possesso anteriormente al pignoramento, salvo che risultino da atto avente data certa.

Art. 2915.

(Atti che limitano la disponibilita’ dei beni pignorati).

Non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell’esecuzione gli atti che importano vincoli di indisponibilita’, se non sono stati trascritti prima del pignoramento, quando hanno per oggetto beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri, e, negli altri casi, se non hanno data certa anteriore al pignoramento.

Non hanno del pari effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell’esecuzione gli atti e le domande per la cui efficacia rispetto ai terzi acquirenti la legge richiede la trascrizione, se sono trascritti successivamente al pignoramento.

Art. 2916.

(Ipoteche e privilegi).

Nella distribuzione della somma ricavata dall’esecuzione non si tiene conto:

1) delle ipoteche, anche se giudiziali, iscritte dopo il pignoramento;

2) dei privilegi per la cui efficacia e’ necessaria l’iscrizione, se questa ha luogo dopo il pignoramento;

3) dei privilegi per crediti sorti dopo il pignoramento.

Art. 2917.

(Estinzione del credito pignorato).

Se oggetto del pignoramento e’ un credito, l’estinzione di esso per cause verificatesi in epoca successiva al pignoramento non ha effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell’esecuzione.

Art. 2918.

(Cessioni e liberazioni di pigioni e di fitti).

Le cessioni e le liberazioni di pigioni e di fitti non ancora scaduti per un periodo eccedente i tre anni non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell’esecuzione, se non sono trascritte anteriormente al pignoramento. Le cessioni e le liberazioni per un tempo inferiore ai tre anni e le cessioni e le liberazioni superiori ai tre anni non trascritte non hanno effetto, se non hanno data certa anteriore al pignoramento e, in ogni caso, non oltre il termine di un anno dalla data del pignoramento.

§ 3
Effetti della vendita forzata e dell’assegnazione

Art. 2919.

(Effetto traslativo della vendita forzata).

La vendita forzata trasferisce all’acquirente i diritti che sulla cosa spettavano a colui che ha subito l’espropriazione, salvi gli effetti del possesso di buona fede. Non sono pero’ opponibili all’acquirente diritti acquistati da terzi sulla cosa, se i diritti stessi non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori intervenuti nell’esecuzione.

Art. 2920.

(Diritti di terzi sulla cosa mobile venduta).

Se oggetto della vendita e’ una cosa mobile, coloro che avevano la proprieta’ o altri diritti reali su di essa, ma non hanno fatto valere le loro ragioni sulla somma ricavata dall’esecuzione, non possono farle valere nei confronti dell’acquirente di buona fede, ne’ possono ripetere dai creditori la somma distribuita. Resta ferma la responsabilita’ del creditore procedente di mala fede per i danni e per le spese.

Art. 2921.

(Evizione).

L’acquirente della cosa espropriata, se ne subisce l’evizione, puo’ ripetere il prezzo non ancora distribuito, dedotte le spese, e, se la distribuzione e’ gia’ avvenuta, puo’ ripeterne da ciascun creditore la parte che ha riscossa e dal debitore l’eventuale residuo, salva la responsabilita’ del creditore procedente per i danni e per le spese.

Se l’evizione e’ soltanto parziale, l’acquirente ha diritto di ripetere una parte proporzionale del prezzo. La ripetizione ha luogo anche se l’aggiudicatario, per evitare l’evizione, ha pagato una somma di danaro.

In ogni caso l’acquirente non puo’ ripetere il prezzo nei confronti dei creditori privilegiati o ipotecari ai quali la causa di evizione non era opponibile.

Art. 2922.

(Vizi della cosa. Lesione).

Nella vendita forzata non ha luogo la garanzia per i vizi della cosa.

Essa non puo’ essere impugnata per causa di lesione.

Art. 2923.

(Locazioni).

Le locazioni consentite da chi ha subito l’espropriazione sono opponibili all’acquirente se hanno data certa anteriore al pignoramento, salvo che, trattandosi di beni mobili, l’acquirente ne abbia conseguito il possesso in buona fede.

Le locazioni immobiliari eccedenti i nove anni che non sono state trascritte anteriormente al pignoramento non sono opponibili all’acquirente, se non nei limiti di un novennio dall’inizio della locazione.

In ogni caso l’acquirente non e’ tenuto a rispettare la locazione qualora il prezzo convenuto sia inferiore di un terzo al giusto prezzo o a quello risultante da precedenti locazioni.

Se la locazione non ha data certa, ma la detenzione del conduttore e’ anteriore al pignoramento della cosa locata, l’acquirente non e’ tenuto a rispettare la locazione che per la durata corrispondente a quella stabilita per le locazioni a tempo indeterminato.

Se nel contratto di locazione e’ convenuto che esso possa risolversi in caso di alienazione, l’acquirente puo’ intimare licenza al conduttore secondo le disposizioni dell’art. 1603.

Art. 2924.

(Cessioni e liberazioni di pigioni e di fitti).

Le cessioni e le liberazioni di pigioni e di fitti non ancora scaduti non sono opponibili all’acquirente, salvo che si tratti di cessioni o di liberazioni eccedenti il triennio e trascritte anteriormente al pignoramento o si tratti di anticipazioni fatte in conformita’ degli usi locali.

Art. 2925.

(Norme applicabili all’assegnazione forzata).

Le norme concernenti la vendita forzata si applicano anche all’assegnazione forzata, salvo quanto e’ disposto negli articoli seguenti.

Art. 2926.

(Diritti dei terzi sulla cosa assegnata).

Se l’assegnazione ha per oggetto beni mobili, i terzi che ne avevano la proprieta’ possono, entro il termine di sessanta giorni dall’assegnazione, rivolgersi contro l’assegnatario che ha ricevuto in buona fede il possesso, al solo scopo di ripetere la somma corrispondente al suo credito soddisfatto con l’assegnazione. La stessa facolta’ spetta ai terzi che avevano sulla cosa altri diritti reali, nei limiti del valore del loro diritto.

L’assegnatario conserva le sue ragioni nei confronti del debitore, ma si estinguono le garanzie prestate da terzi.

Art. 2927.

(Evizione della cosa assegnata).

L’assegnatario, se subisce l’evizione della cosa, ha diritto di ripetere quanto ha pagato agli altri creditori, salva la responsabilita’ del creditore procedente per i danni e per le spese.

L’assegnatario conserva le sue ragioni nei confronti del debitore espropriato, ma non le garanzie prestate da terzi.

Art. 2928.

(Assegnazione di crediti).

Se oggetto dell’assegnazione e’ un credito, il diritto dell’assegnatario verso il debitore che ha subito l’espropriazione non si estingue che con la riscossione del credito assegnato.

Art. 2929.

(Nullita’ del processo esecutivo).

La nullita’ degli atti esecutivi che hanno preceduto la vendita o l’assegnazione non ha effetto riguardo all’acquirente o all’assegnatario, salvo il caso di collusione con il creditore procedente. Gli altri creditori non sono in nessun caso tenuti a restituire quanto hanno ricevuto per effetto dell’esecuzione.

((Sezione I-bis
Dell’espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilita’ o di alienazioni a titolo gratuito))

Art. 2929-bis.

(Espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilita’ o di alienazioni a titolo gratuito).

Il creditore che sia pregiudicato da un atto del debitore, di costituzione di vincolo di indisponibilita’ o di alienazione, che ha per oggetto beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri, compiuto a titolo gratuito successivamente al sorgere del credito, puo’ procedere, munito di titolo esecutivo, a esecuzione forzata, ancorche’ non abbia preventivamente ottenuto sentenza dichiarativa di inefficacia, se trascrive il pignoramento nel termine di un anno dalla data in cui l’atto e’ stato trascritto. La disposizione di cui al presente comma si applica anche al creditore anteriore che, entro un anno dalla trascrizione dell’atto pregiudizievole, interviene nell’esecuzione da altri promossa.

((Quando il bene, per effetto o in conseguenza dell’atto, e’ stato trasferito a un terzo, il creditore promuove l’azione esecutiva nelle forme dell’espropriazione contro il terzo proprietario ed e’ preferito ai creditori personali di costui nella distribuzione del ricavato. Se con l’atto e’ stato riservato o costituito alcuno dei diritti di cui al primo comma dell’articolo 2812, il creditore pignora la cosa come libera nei confronti del proprietario. Tali diritti si estinguono con la vendita del bene e i terzi titolari sono ammessi a far valere le loro ragioni sul ricavato, con preferenza rispetto ai creditori cui i diritti sono opponibili.

Il debitore, il terzo assoggettato a espropriazione e ogni altro interessato alla conservazione del vincolo possono proporre le opposizioni all’esecuzione di cui al titolo V del libro terzo del codice di procedura civile quando contestano la sussistenza dei presupposti di cui al primo comma o che l’atto abbia arrecato pregiudizio alle ragioni del creditore o che il debitore abbia avuto conoscenza del pregiudizio arrecato.

L’azione esecutiva di cui al presente articolo non puo’ esercitarsi in pregiudizio dei diritti acquistati a titolo oneroso dall’avente causa del contraente immediato, salvi gli effetti della trascrizione del pignoramento)).

(245)

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AGGIORNAMENTO (245)

Il D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 132, ha disposto (con l’art. 23, comma 6) che " Le disposizioni di cui agli articoli 12 e 13, comma 1, lettere d), l), m), n), si applicano esclusivamente alle procedure esecutive iniziate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto".

Sezione II
Dell’esecuzione forzata in forma specifica

Art. 2930.

(Esecuzione forzata per consegna o rilascio).

Se non e’ adempiuto l’obbligo di consegnare una cosa determinata, mobile o immobile, l’avente diritto puo’ ottenere la consegna o il rilascio forzati a norma delle disposizioni del codice di procedura civile.

Art. 2931.

(Esecuzione forzata degli obblighi di fare).

Se non e’ adempiuto un obbligo di fare, l’avente diritto puo’ ottenere che esso sia eseguito a spese dell’obbligato nelle forme stabilite dal codice di procedura civile.

Art. 2932.

(Esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto).

Se colui che e’ obbligato a concludere un contratto non adempie l’obbligazione, l’altra parte, qualora sia possibile e non sia escluso dal titolo, puo’ ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso.

Se si tratta di contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprieta’ di una cosa determinata o la costituzione o il trasferimento di un altro diritto, la domanda non puo’ essere accolta, se la parte che l’ha proposta non esegue la sua prestazione o non ne fa offerta nei modi di legge, a meno che la prestazione non sia ancora esigibile.

Art. 2933.

(Esecuzione forzata degli obblighi di non fare).

Se non e’ adempiuto un obbligo di non fare, l’avente diritto puo’ ottenere che sia distrutto, a spese dell’obbligato, cio’ che e’ stato fatto in violazione dell’obbligo.

Non puo’ essere ordinata la distruzione della cosa e l’avente diritto puo’ conseguire solo il risarcimento dei danni, se la distruzione della cosa e’ di pregiudizio all’economia nazionale.

TITOLO V
DELLA PRESCRIZIONE E DELLA DECADENZA
CAPO I
Della prescrizione
Sezione I
Disposizioni generali

Art. 2934.

(Estinzione dei diritti).

Ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge.

Non sono soggetti alla prescrizione i diritti indisponibili e gli altri diritti indicati dalla legge.

Art. 2935.

(Decorrenza della prescrizione).

La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto puo’ essere fatto valere.

Art. 2936.

(Inderogabilita’ delle norme sulla prescrizione).

E’ nullo ogni patto diretto a modificare la disciplina legale della prescrizione.

Art. 2937.

(Rinunzia alla prescrizione).

Non puo’ rinunziare alla prescrizione chi non puo’ disporre validamente del diritto.

Si puo’ rinunziare alla prescrizione solo quando questa e’ compiuta.

La rinunzia puo’ risultare da un fatto incompatibile con la volonta’ di valersi della prescrizione.

Art. 2938.

(Non rilevabilita’ d’ufficio).

Il giudice non puo’ rilevare d’ufficio la prescrizione non opposta.

Art. 2939.

(Opponibilita’ della prescrizione da parte dei terzi).

La prescrizione puo’ essere opposta dai creditori e da chiunque vi ha interesse, qualora la parte non la faccia valere. Puo’ essere opposta anche se la parte vi ha rinunziato.

Art. 2940.

(Pagamento del debito prescritto).

Non e’ ammessa la ripetizione di cio’ che e’ stato spontaneamente pagato in adempimento di un debito prescritto.

Sezione II
Della sospensione della prescrizione

Art. 2941.

(Sospensione per rapporti tra le parti).

La prescrizione rimane sospesa:

1) tra i coniugi;

2) tra chi esercita la responsabilita’ genitoriale di cui all’articolo 316 o i poteri a essa inerenti e le persone che vi sono sottoposte;

3) tra il tutore e il minore o l’interdetto soggetti alla tutela, finche’ non sia stato reso e approvato il conto finale, salvo quanto e’ disposto dall’art. 387 per le azioni relative alla tutela;

4) tra il curatore e il minore emancipato o l’inabilitato;

5) tra l’erede e l’eredita’ accettata con beneficio d’inventario;

6) tra le persone i cui beni sono sottoposti per legge o per provvedimento del giudice all’amministrazione altrui e quelle da cui l’amministrazione e’ esercitata, finche’ non sia stato reso e approvato definitivamente il conto;

7) tra le persone giuridiche e i loro amministratori, finche’ sono in carica, per le azioni di responsabilita’ contro di essi; (114) ((248))

8) tra il debitore che ha dolosamente occultato l’esistenza del debito e il creditore, finche’ il dolo non sia stato scoperto.

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AGGIORNAMENTO (114)

La Corte Costituzionale, con sentenza 14-24 luglio 1998, n. 322 (in G.U. 1a s.s. 29/7/1998, n. 30) ha dichiarato "l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 2941, n. 7, del codice civile, nella parte in cui non prevede che la prescrizione rimane sospesa tra la societa’ in accomandita semplice ed i suoi amministratori, finche’ sono in carica, per le azioni di responsabilita’ contro di essi."

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AGGIORNAMENTO (248)

La Corte Costituzionale, con sentenza 2-11 dicembre 2015, n. 262 (in G.U. 1a s.s. 16/12/2015, n. 50) ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale "dell’art. 2941, numero 7), del codice civile, nella parte in cui non prevede che la prescrizione sia sospesa tra la societa’ in nome collettivo e i suoi amministratori, finche’ sono in carica, per le azioni di responsabilita’ contro di essi".

Art. 2942.

(Sospensione per la condizione del titolare).

La prescrizione rimane sospesa:

1) contro i minori non emancipati e gli interdetti per infermita’ di mente, per il tempo in cui non hanno rappresentante legale e per sei mesi successivi alla nomina del medesimo o alla cessazione dell’incapacita’;

2) in tempo di guerra, contro i militari in servizio e gli appartenenti alle forze armate dello Stato e contro coloro che si trovano per ragioni di servizio al seguito delle forze stesse, per il tempo indicato dalle disposizioni delle leggi di guerra.

Sezione III
Dell’interruzione della prescrizione

Art. 2943.

(Interruzione da parte del titolare).

La prescrizione e’ interrotta dalla notificazione dell’atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo.

E’ pure interrotta dalla domanda proposta nel corso di un giudizio.

L’interruzione si verifica anche se il giudice adito e’ incompetente.

((La prescrizione e’ inoltre interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore e dall’atto notificato con il quale una parte, in presenza di compromesso o clausola compromissoria, dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri)).

Art. 2944.

(Interruzione per effetto di riconoscimento).

La prescrizione e’ interrotta dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso puo’ essere fatto valere.

Art. 2945.

(Effetti e durata dell’interruzione).

Per effetto dell’interruzione s’inizia un nuovo periodo di prescrizione.

Se l’interruzione e’ avvenuta mediante uno degli atti indicati dai primi due commi dell’art. 2943, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio.

Se il processo si estingue, rimane fermo l’effetto interruttivo e il nuovo periodo di prescrizione comincia dalla data dell’atto interruttivo.

((Nel caso di arbitrato la prescrizione non corre dal momento della notificazione dell’atto contenente la domanda di arbitrato sino al momento in cui il lodo che definisce il giudizio non e’ piu’ impugnabile o passa in giudicato la sentenza resa sull’impugnazione)).

Sezione IV
Del termine della prescrizione
§ 1
Della prescrizione ordinaria

Art. 2946.

(Prescrizione ordinaria).

Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni.

§ 2
Delle prescrizioni brevi

Art. 2947.

(Prescrizione del diritto al risarcimento del danno).

Il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si e’ verificato.

Per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie il diritto si prescrive in due anni.

In ogni caso, se il fatto e’ considerato dalla legge come reato e per il reato e’ stabilita una prescrizione piu’ lunga, questa si applica anche all’azione civile. Tuttavia, se il reato e’ estinto per causa diversa dalla prescrizione o e’ intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini indicati dai primi due commi, con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza e’ divenuta irrevocabile.

Art. 2948.

(Prescrizione di cinque anni).

Si prescrivono in cinque anni:

1) le annualita’ delle rendite perpetue o vitalizie;

1-bis) il capitale nominale dei ((titoli di Stato)) emessi al portatore;

2) le annualita’ delle pensioni alimentari;

3) le pigioni delle case, i fitti dei beni rustici e ogni altro corrispettivo di locazioni;

4) gli interessi e, in generale, tutto cio’ che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini piu’ brevi; (9)

5) le indennita’ spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro.

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AGGIORNAMENTO (9)

La Corte Costituzionale, con sentenza 1-10 giugno 1966, n. 63 (in G.U. 1a s.s. 11/06/1966, n. 143) ha dichiarato l’illegittimita’ "costituzionale degli artt. 2948 n. 4, 2955, n. 2, e 2956, n. 1, del Codice civile limitatamente alla parte in cui consentono che la prescrizione del diritto alla retribuzione decorra durante il rapporto di lavoro".

Art. 2949.

(Prescrizione in materia di societa’).

Si prescrivono in cinque anni i diritti che derivano dai rapporti sociali, se la societa’ e’ iscritta nel registro delle imprese.

Nello stesso termine si prescrive l’azione di responsabilita’ che spetta ai creditori sociali verso gli amministratori nei casi stabiliti dalla legge.

Art. 2950.

(Prescrizione del diritto del mediatore).

Si prescrive in un anno il diritto del mediatore al pagamento della provvigione.

Art. 2951.

(Prescrizione in materia di spedizione e di trasporto).

Si prescrivono in un anno i diritti derivanti dal contratto di spedizione e dal contratto di trasporto.

La prescrizione si compie con il decorso di diciotto mesi se il trasporto ha inizio o termine fuori d’Europa.

Il termine decorre dall’arrivo a destinazione della persona o, in caso di sinistro, dal giorno di questo, ovvero dal giorno in cui e’ avvenuta o sarebbe dovuta avvenire la riconsegna della cosa al luogo di destinazione.

Si prescrivono parimenti in un anno dalla richiesta del trasporto i diritti verso gli esercenti pubblici servizi di linea indicati dall’art. 1679.

Art. 2952.

(Prescrizione in materia di assicurazione).

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.

((Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si e’ verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni)).

Nell’assicurazione della responsabilita’ civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’assicurato o ha promosso contro di questo l’azione.

La comunicazione all’assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell’azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finche’ il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.

La disposizione del comma precedente si applica all’azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell’indennita’.

Art. 2953.

(Effetti del giudicato sulle prescrizioni brevi).

I diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione piu’ breve di dieci anni, quando riguardo ad essi e’ intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni.

§ 3
Delle prescrizioni presuntive

Art. 2954.

(Prescrizione di sei mesi).

Si prescrive in sei mesi il diritto degli albergatori e degli osti per l’alloggio e il vitto che somministrano, e si prescrive nello stesso termine il diritto di tutti coloro che danno alloggio con o senza pensione.

Art. 2955.

(Prescrizione di un anno).

Si prescrive in un anno il diritto:

1) degli insegnanti, per la retribuzione delle lezioni che impartiscono a mesi o a giorni o a ore;

2) dei prestatori di lavoro, per le retribuzioni corrisposte a periodi non superiori al mese; ((9))

3) di coloro che tengono convitto o casa di educazione e d’istruzione, per il prezzo della pensione e dell’istruzione;

4) degli ufficiali giudiziari, per il compenso degli atti compiuti nella loro qualita’;

5) dei commercianti, per il prezzo delle merci vendute a chi non ne fa commercio;

6) dei farmacisti, per il prezzo dei medicinali.

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AGGIORNAMENTO (9)

La Corte Costituzionale, con sentenza 1-10 giugno 1966, n. 63 (in G.U. 1a s.s. 11/06/1966, n. 143) ha dichiarato l’illegittimita’ "costituzionale degli artt. 2948 n. 4, 2955, n. 2, e 2956, n. 1, del Codice civile limitatamente alla parte in cui consentono che la prescrizione del diritto alla retribuzione decorra durante il rapporto di lavoro".

Art. 2956.

(Prescrizione di tre anni).

Si prescrive in tre anni il diritto:

1) dei prestatori di lavoro, per le retribuzioni corrisposte a periodi superiori al mese; ((9))

2) dei professionisti, per il compenso dell’opera prestata e per il rimborso delle spese correlative;

3) dei notai, per gli atti del loro ministero;

4) degli insegnanti, per la retribuzione delle lezioni impartite a tempo piu’ lungo di un mese.

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AGGIORNAMENTO (9)

La Corte Costituzionale, con sentenza 1-10 giugno 1966, n. 63 (in G.U. 1a s.s. 11/06/1966, n. 143) ha dichiarato l’illegittimita’ "costituzionale degli artt. 2948 n. 4, 2955, n. 2, e 2956, n. 1, del Codice civile limitatamente alla parte in cui consentono che la prescrizione del diritto alla retribuzione decorra durante il rapporto di lavoro".

Art. 2957.

(Decorrenza delle prescrizioni presuntive).

Il termine della prescrizione decorre dalla scadenza della retribuzione periodica o dal compimento della prestazione.

Per le competenze dovute agli avvocati, ai procuratori e ai patrocinatori legali il termine decorre dalla decisione della lite, dalla conciliazione delle parti o dalla revoca del mandato; per gli affari non terminati, la prescrizione decorre dall’ultima prestazione.

Art. 2958.

(Corso della prescrizione).

La prescrizione decorre anche se vi e’ stata continuazione di somministrazioni o di prestazioni.

Art. 2959.

(Ammissioni di colui che oppone la prescrizione).

L’eccezione e’ rigettata, se chi oppone la prescrizione nei casi indicati dagli articoli 2954, 2955 e 2956 ha comunque ammesso in giudizio che l’obbligazione non e’ stata estinta.

Art. 2960.

(Delazione di giuramento).

Nei casi indicati dagli articoli 2954, 2955 e 2956, colui al quale la prescrizione e’ stata opposta puo’ deferire all’altra parte il giuramento per accertare se si e’ verificata l’estinzione del debito.

Il giuramento puo’ essere deferito al coniuge superstite e agli eredi o ai loro rappresentanti legali per dichiarare se hanno notizia dell’estinzione del debito.

Art. 2961.

(Restituzione di documenti).

I cancellieri, gli arbitri, gli avvocati, i procuratori e i patrocinatori legali sono esonerati dal rendere conto degli incartamenti relativi alle liti dopo tre anni da che queste sono state decise o sono altrimenti terminate.

Tale esonero si verifica, per gli ufficiali giudiziari, dopo due anni dal compimento degli atti ad essi affidati.

Anche alle persone designate in questo articolo puo’ essere deferito il giuramento perche’ dichiarino se ritengono o sanno dove si trovano gli atti o le carte.

Si applica in questo caso il disposto dell’art. 2959.

§ 4
Del computo dei termini

Art. 2962.

(Compimento della prescrizione).

In tutti i casi contemplati dal presente codice e dalle altre leggi, la prescrizione si verifica quando e’ compiuto l’ultimo giorno del termine.

Art. 2963.

(Computo dei termini di prescrizione).

I termini di prescrizione contemplati dal presente codice e dalle altre leggi si computano secondo il calendario comune.

Non si computa il giorno nel corso del quale cade il momento iniziale del termine e la prescrizione si verifica con lo spirare dell’ultimo istante del giorno finale.

Se il termine scade in giorno festivo, e’ prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

La prescrizione a mesi si verifica nel mese di scadenza e nel giorno di questo corrispondente al giorno del mese iniziale.

Se nel mese di scadenza manca tale giorno, il termine si compie con l’ultimo giorno dello stesso mese.

CAPO II
Della decadenza

Art. 2964.

(Inapplicabilita’ di regole della prescrizione).

Quando un diritto deve esercitarsi entro un dato termine sotto pena di decadenza, non si applicano le norme relative all’interruzione della prescrizione. Del pari non si applicano le norme che si riferiscono alla sospensione, salvo che sia disposto altrimenti.

Art. 2965.

(Decadenze stabilite contrattualmente).

E’ nullo il patto con cui si stabiliscono termini di decadenza che rendono eccessivamente difficile a una delle parti l’esercizio del diritto.

Art. 2966.

(Cause che impediscono la decadenza).

La decadenza non e’ impedita se non dal compimento dell’atto previsto dalla legge o dal contratto. Tuttavia, se si tratta di un termine stabilito dal contratto o da una norma di legge relativa a diritti disponibili, la decadenza puo’ essere anche impedita dal riconoscimento del diritto proveniente dalla persona contro la quale si deve far valere il diritto soggetto a decadenza.

Art. 2967.

(Effetto dell’impedimento della decadenza).

Nei casi in cui la decadenza e’ impedita, il diritto rimane soggetto alle disposizioni che regolano la prescrizione.

Art. 2968.

(Diritti indisponibili).

Le parti non possono modificare la disciplina legale della decadenza ne’ possono rinunziare alla decadenza medesima, se questa e’ stabilita dalla legge in materia sottratta alla disponibilita’ delle parti.

Art. 2969.

(Rilievo d’ufficio).

La decadenza non puo’ essere rilevata d’ufficio dal giudice, salvo che, trattandosi di materia sottratta alla disponibilita’ delle parti, il giudice debba rilevare le cause d’improponibilita’ dell’azione.

 

Roma, addi’ 16 marzo 1942-XX

 

VITTORIO EMANUELE

GRANDI

 

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REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n. 262 – Approvazione del testo del Codice civile. (042U0262) (GU n.79 del 4-4-1942)

Data Pubblicazione                               Aggiornamenti all’atto
09/02/1944 REGIO DECRETO-LEGGE 20 gennaio 1944, n. 25 (in G.U. 09/02/1944, n.5) ,convertito, senza modificazioni, dalla L. 5 maggio 1949, n. 178 (in S.O. relativo alla G.U. 7/5/1949, n. 105) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) l’abrogazione del comma terzo dell’art. 1.
09/02/1944 REGIO DECRETO-LEGGE 20 gennaio 1944, n. 25 (in G.U. 09/02/1944, n.5) ,convertito, senza modificazioni, dalla L. 5 maggio 1949, n. 178 (in S.O. relativo alla G.U. 7/5/1949, n. 105) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) l’abrogazione dell’art. 91.
09/02/1944 REGIO DECRETO-LEGGE 20 gennaio 1944, n. 25 (in G.U. 09/02/1944, n.5) ,convertito, senza modificazioni, dalla L. 5 maggio 1949, n. 178 (in S.O. relativo alla G.U. 7/5/1949, n. 105) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) l’abrogazione del comma secondo dell’art. 155.
09/02/1944 REGIO DECRETO-LEGGE 20 gennaio 1944, n. 25 (in G.U. 09/02/1944, n.5) ,convertito, senza modificazioni, dalla L. 5 maggio 1949, n. 178 (in S.O. relativo alla G.U. 7/5/1949, n. 105) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) l’abrogazione dell’art. 292.
09/02/1944 REGIO DECRETO-LEGGE 20 gennaio 1944, n. 25 (in G.U. 09/02/1944, n.5) ,convertito, senza modificazioni, dalla L. 5 maggio 1949, n. 178 (in S.O. relativo alla G.U. 7/5/1949, n. 105) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) l’abrogazione dell’art. 342.
09/02/1944 REGIO DECRETO-LEGGE 20 gennaio 1944, n. 25 (in G.U. 09/02/1944, n.5) ,convertito, senza modificazioni, dalla L. 5 maggio 1949, n. 178 (in S.O. relativo alla G.U. 7/5/1949, n. 105) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) l’abrogazione dell’ultimo comma dell’art. 348.
09/02/1944 REGIO DECRETO-LEGGE 20 gennaio 1944, n. 25 (in G.U. 09/02/1944, n.5) ,convertito, senza modificazioni, dalla L. 5 maggio 1949, n. 178 (in S.O. relativo alla G.U. 7/5/1949, n. 105) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) l’abrogazione dell’ultimo comma dell’art. 404.
20/10/1944 DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1944, n. 252 (in G.U. 20/10/1944, n.71) ha confermato (con l’art. 1, comma 1 del R.D.L. 20 gennaio 1944, n. 26 allegato) l’abrogazione del terzo comma dell’art. 1.
20/10/1944 DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1944, n. 252 (in G.U. 20/10/1944, n.71) ha disposto (con l’art. 14, comma 1 del R.D.L. 20 gennaio 1944, n. 26 allegato) la modifica dell’art. 1442.
09/11/1944 DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 settembre 1944, n. 287 (in G.U. 09/11/1944, n.79) ha disposto (con l’art. 2, comma 1) la modifica dell’art. 1.
09/11/1944 DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 settembre 1944, n. 287 (in G.U. 09/11/1944, n.79) ha confermato (con l’art. 3, comma 3) l’abrogazione del comma 3 dell’art. 1.
09/11/1944 DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 settembre 1944, n. 287 (in G.U. 09/11/1944, n.79) ha disposto (con l’art. 3, comma 1) l’abrogazione dell’ultimo comma dell’art. 31 delle Disposizioni sulla legge in generale.
09/11/1944 DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 settembre 1944, n. 287 (in G.U. 09/11/1944, n.79) ha confermato (con l’art. 3, comma 3) l’abrogazione dell’art. 91.
09/11/1944 DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 settembre 1944, n. 287 (in G.U. 09/11/1944, n.79) ha disposto (con l’art. 3, comma 2) la modifica dell’art. 147, comma 2.
09/11/1944 DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 settembre 1944, n. 287 (in G.U. 09/11/1944, n.79) ha confermato (con l’art. 3, comma 3) l’abrogazione del comma 2 dell’art. 155.
09/11/1944 DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 settembre 1944, n. 287 (in G.U. 09/11/1944, n.79) ha confermato (con l’art. 3, comma 3) l’abrogazione dell’art. 292.
09/11/1944 DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 settembre 1944, n. 287 (in G.U. 09/11/1944, n.79) ha confermato (con l’art. 3, comma 3) l’abrogazione dell’art. 342.
09/11/1944 DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 settembre 1944, n. 287 (in G.U. 09/11/1944, n.79) ha confermato (con l’art. 3, comma 3) l’abrogazione dell’ultimo comma dell’art. 348.
09/11/1944 DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 settembre 1944, n. 287 (in G.U. 09/11/1944, n.79) ha confermato (con l’art. 3, comma 3) l’abrogazione dell’ultimo comma dell’art. 404.
09/11/1944 DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 settembre 1944, n. 287 (in G.U. 09/11/1944, n.79) ha disposto (con l’art. 3, comma 1) l’abrogazione dell’art. 811.
09/11/1944 DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 settembre 1944, n. 287 (in G.U. 09/11/1944, n.79) ha disposto (con l’art. 3, comma 2) la modifica dell’art. 1175, comma 1.
09/11/1944 DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 settembre 1944, n. 287 (in G.U. 09/11/1944, n.79) ha disposto (con l’art. 3, comma 1) l’abrogazione del comma 2 dell’art. 1371.
09/11/1944 DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 settembre 1944, n. 287 (in G.U. 09/11/1944, n.79) ha disposto (con l’art. 3, comma 2) la modifica dell’art. 2060.
09/11/1944 DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 settembre 1944, n. 287 (in G.U. 09/11/1944, n.79) ha disposto (con l’art. 3, comma 2) la modifica dell’art. 2071, comma 1.
09/11/1944 DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 settembre 1944, n. 287 (in G.U. 09/11/1944, n.79) ha disposto (con l’art. 3, comma 3) la modifica dell’art. 2196, numero 1).
09/11/1944 DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 settembre 1944, n. 287 (in G.U. 09/11/1944, n.79) ha disposto (con l’art. 3, comma 3) la modifica dell’art. 2295, numero 1).
09/11/1944 DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 settembre 1944, n. 287 (in G.U. 09/11/1944, n.79) ha disposto (con l’art. 3, comma 3) la modifica dell’art. 2328, numero 1).
09/11/1944 DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 settembre 1944, n. 287 (in G.U. 09/11/1944, n.79) ha disposto (con l’art. 3, comma 3) la modifica dell’art. 2475, comma 1, numero 1).
09/11/1944 DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 settembre 1944, n. 287 (in G.U. 09/11/1944, n.79) ha disposto (con l’art. 3, comma 3) la modifica dell’art. 2518, comma 1, numero 1).
06/07/1959 Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 1959, n. 449 (in SO n.1580, relativo alla G.U. 06/07/1959, n.158) ha disposto (con l’art. 55, commi 1 e 2) la modifica dell’art. 2364.
11/07/1959 Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1959, n. 460 (in G.U. 11/07/1959, n.163) ha disposto (con l’art. 6, comma 1) la modifica dell’art. 2626.
11/07/1959 Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1959, n. 460 (in G.U. 11/07/1959, n.163) ha disposto (con l’art. 15, comma 1) la modifica dell’art. 2626.
17/05/1962 La LEGGE 18 aprile 1962, n. 230 (in G.U. 17/05/1962, n.125) ha disposto (con l’art. 9, comma 1) l’abrogazione dell’art. 2097.
30/06/1962 La LEGGE 12 giugno 1962, n. 567 (in G.U. 30/06/1962, n.163) ha disposto (con l’art. 12, comma 1) la modifica dell’art. 1635, commi 1,2 e 3.
30/06/1962 La LEGGE 12 giugno 1962, n. 567 (in G.U. 30/06/1962, n.163) ha disposto (con l’art. 12, comma 1) la modifica dell’art. 1636.
18/05/1963 La Corte costituzionale, con sentenza 7 maggio 1963, n. 66 (in G.U. 18/05/1963 n. 132) ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 2109, comma 2.
22/09/1964 La LEGGE 15 settembre 1964, n. 756 (in G.U. 22/09/1964, n.233) ha disposto (con l’art. 7, comma 1) la modifica dell’art. 2142.
17/07/1965 La Corte costituzionale, con sentenza 23 giugno 1965, n. 70 (in G.U. 17/07/1965 n. 178) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 274, commi 2 e 3.
28/05/1966 La Corte costituzionale, con sentenza 4 maggio 1966, n. 46 (in G.U. 28/05/1966 n. 131) ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 156, comma 1.
11/06/1966 La Corte costituzionale, con sentenza 1 giugno 1966, n. 63 (in G.U. 11/06/1966 n. 143) ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 2948, comma 1, numero 4).
11/06/1966 La Corte costituzionale, con sentenza 1 giugno 1966, n. 63 (in G.U. 11/06/1966 n. 143) ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 2955, comma 1, numero 2).
11/06/1966 La Corte costituzionale, con sentenza 1 giugno 1966, n. 63 (in G.U. 11/06/1966 n. 143) ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 2956, comma 1, numero 1).
06/08/1966 La LEGGE 22 luglio 1966, n. 607 (in G.U. 06/08/1966, n.195) ha disposto (con l’art. 8, comma 1) la modifica dell’art. 972, ultimo comma.
06/08/1966 La LEGGE 22 luglio 1966, n. 607 (in G.U. 06/08/1966, n.195) ha disposto (con l’art. 9, comma 1) la modifica dell’art. 973.
06/08/1966 La LEGGE 22 luglio 1966, n. 607 (in G.U. 06/08/1966, n.195) ha disposto (con l’art. 18, comma 2) l’abrogazione dell’art. 962.
22/06/1967 La LEGGE 5 giugno 1967, n. 431 (in G.U. 22/06/1967, n.154) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 291.
22/06/1967 La LEGGE 5 giugno 1967, n. 431 (in G.U. 22/06/1967, n.154) ha disposto (con l’art. 2, comma 1) la modifica dell’art. 294, comma 1.
22/06/1967 La LEGGE 5 giugno 1967, n. 431 (in G.U. 22/06/1967, n.154) ha disposto (con l’art. 3, comma 2) la soppressione del comma 2 dell’art. 311.
22/06/1967 La LEGGE 5 giugno 1967, n. 431 (in G.U. 22/06/1967, n.154) ha disposto (con l’art. 4, comma 1) l’introduzione dell’art. 314/3 .
22/06/1967 La LEGGE 5 giugno 1967, n. 431 (in G.U. 22/06/1967, n.154) ha disposto (con l’art. 4, comma 1) l’introduzione dell’art. 314/4 .
22/06/1967 La LEGGE 5 giugno 1967, n. 431 (in G.U. 22/06/1967, n.154) ha disposto (con l’art. 4, comma 1) l’introduzione dell’art. 314/5.
22/06/1967 La LEGGE 5 giugno 1967, n. 431 (in G.U. 22/06/1967, n.154) ha disposto (con l’art. 4, comma 1) l’introduzione dell’art. 314/7.
22/06/1967 La LEGGE 5 giugno 1967, n. 431 (in G.U. 22/06/1967, n.154) ha disposto (con l’art. 4, comma 1) l’introduzione dell’art. 314/8.
22/06/1967 La LEGGE 5 giugno 1967, n. 431 (in G.U. 22/06/1967, n.154) ha disposto (con l’art. 4, comma 1) l’introduzione dell’art. 314/9.
22/06/1967 La LEGGE 5 giugno 1967, n. 431 (in G.U. 22/06/1967, n.154) ha disposto (con l’art. 4, comma 1) l’introduzione dell’art. 314/12.
22/06/1967 La LEGGE 5 giugno 1967, n. 431 (in G.U. 22/06/1967, n.154) ha disposto (con l’art. 4, comma 1) l’introduzione dell’art. 314/15.
22/06/1967 La LEGGE 5 giugno 1967, n. 431 (in G.U. 22/06/1967, n.154) ha disposto (con l’art. 4, comma 1) l’introduzione dell’art. 314/16.
22/06/1967 La LEGGE 5 giugno 1967, n. 431 (in G.U. 22/06/1967, n.154) ha disposto (con l’art. 4, comma 1) l’introduzione dell’art. 314/18.
22/06/1967 La LEGGE 5 giugno 1967, n. 431 (in G.U. 22/06/1967, n.154) ha disposto (con l’art. 4, comma 1) l’introduzione dell’art. 314/19.
22/06/1967 La LEGGE 5 giugno 1967, n. 431 (in G.U. 22/06/1967, n.154) ha disposto (con l’art. 4, comma 1) l’introduzione dell’art. 314/20.
22/06/1967 La LEGGE 5 giugno 1967, n. 431 (in G.U. 22/06/1967, n.154) ha disposto (con l’art. 4, comma 1) l’introduzione dell’art. 314/21.
22/06/1967 La LEGGE 5 giugno 1967, n. 431 (in G.U. 22/06/1967, n.154) ha disposto (con l’art. 4, comma 1) l’introduzione dell’art. 314/22.
22/06/1967 La LEGGE 5 giugno 1967, n. 431 (in G.U. 22/06/1967, n.154) ha disposto (con l’art. 4, comma 1) l’introduzione dell’art. 314/23.
22/06/1967 La LEGGE 5 giugno 1967, n. 431 (in G.U. 22/06/1967, n.154) ha disposto (con l’art. 4, comma 1) l’introduzione dell’art. 314/27.
22/06/1967 La LEGGE 5 giugno 1967, n. 431 (in G.U. 22/06/1967, n.154) ha disposto (con l’art. 4, comma 1) l’introduzione dell’art. 314/2 .
22/06/1967 La LEGGE 5 giugno 1967, n. 431 (in G.U. 22/06/1967, n.154) ha disposto (con l’art. 4, comma 1) l’introduzione dell’art. 314/6.
22/06/1967 La LEGGE 5 giugno 1967, n. 431 (in G.U. 22/06/1967, n.154) ha disposto (con l’art. 4, comma 1) l’introduzione dell’art. 314/10.
22/06/1967 La LEGGE 5 giugno 1967, n. 431 (in G.U. 22/06/1967, n.154) ha disposto (con l’art. 4, comma 1) l’introduzione dell’art. 314/11.
22/06/1967 La LEGGE 5 giugno 1967, n. 431 (in G.U. 22/06/1967, n.154) ha disposto (con l’art. 4, comma 1) l’introduzione dell’art. 314/13.
22/06/1967 La LEGGE 5 giugno 1967, n. 431 (in G.U. 22/06/1967, n.154) ha disposto (con l’art. 4, comma 1) l’introduzione dell’art. 314/14.
22/06/1967 La LEGGE 5 giugno 1967, n. 431 (in G.U. 22/06/1967, n.154) ha disposto (con l’art. 4, comma 1) l’introduzione dell’art. 314/17.
22/06/1967 La LEGGE 5 giugno 1967, n. 431 (in G.U. 22/06/1967, n.154) ha disposto (con l’art. 4, comma 1) l’introduzione dell’art. 314/24.
22/06/1967 La LEGGE 5 giugno 1967, n. 431 (in G.U. 22/06/1967, n.154) ha disposto (con l’art. 4, comma 1) l’introduzione dell’art. 314/25.
22/06/1967 La LEGGE 5 giugno 1967, n. 431 (in G.U. 22/06/1967, n.154) ha disposto (con l’art. 4, comma 1) l’introduzione dell’art. 314/26.
22/06/1967 La LEGGE 5 giugno 1967, n. 431 (in G.U. 22/06/1967, n.154) ha disposto (con l’art. 4, comma 1) l’introduzione dell’art. 314/28.
06/07/1968 La Corte costituzionale, con sentenza 20 giugno 1968, n. 75 (in G.U. 06/07/1968 n. 170) ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 2120, comma 1.
28/12/1968 La Corte costituzionale, con sentenza 16 dicembre 1968, n. 127 (in G.U. 28/12/1968 n. 329) ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 151, comma 2.
26/02/1969 La Corte costituzionale, con sentenza 12 febbraio 1969, n. 16 (in G.U. 26/02/1969 n. 52) ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 2243.
16/04/1969 La Corte costituzionale, con sentenza 27 marzo 1969, n. 68 (in G.U. 16/04/1969 n. 98) ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 2068, comma 2.
23/04/1969 La Corte costituzionale, con sentenza 2 aprile 1969, n. 79 (in G.U. 23/04/1969 n. 105) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 467.
23/04/1969 La Corte costituzionale, con sentenza 2 aprile 1969, n. 79 (in G.U. 23/04/1969 n. 105) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 468.
23/04/1969 La Corte costituzionale, con sentenza 2 aprile 1969, n. 79 (in G.U. 23/04/1969 n. 105) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 577.
10/02/1970 Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 1969, n. 1127 (in G.U. 10/02/1970, n.35) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 2250.
10/02/1970 Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 1969, n. 1127 (in G.U. 10/02/1970, n.35) ha disposto (con l’art. 2, comma 1) l’introduzione dell’art. 2330-bis.
10/02/1970 Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 1969, n. 1127 (in G.U. 10/02/1970, n.35) ha disposto (con l’art. 3, comma 1) la modifica dell’art. 2332.
10/02/1970 Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 1969, n. 1127 (in G.U. 10/02/1970, n.35) ha disposto (con l’art. 4, comma 1) la modifica dell’art. 2383.
10/02/1970 Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 1969, n. 1127 (in G.U. 10/02/1970, n.35) ha disposto (con l’art. 5, comma 1) la modifica dell’art. 2384.
10/02/1970 Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 1969, n. 1127 (in G.U. 10/02/1970, n.35) ha disposto (con l’art. 6, comma 1) l’introduzione dell’art. 2384-bis.
10/02/1970 Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 1969, n. 1127 (in G.U. 10/02/1970, n.35) ha disposto (con l’art. 7, comma 1) la modifica dell’art. 2385, ultimo comma.
10/02/1970 Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 1969, n. 1127 (in G.U. 10/02/1970, n.35) ha disposto (con l’art. 8, comma 1) la modifica dell’art. 2400, ultimo comma.
10/02/1970 Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 1969, n. 1127 (in G.U. 10/02/1970, n.35) ha disposto (con l’art. 9, comma 1) la modifica dell’art. 2435.
10/02/1970 Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 1969, n. 1127 (in G.U. 10/02/1970, n.35) ha disposto (con l’art. 10, comma 1) la modifica dell’art. 2436.
10/02/1970 Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 1969, n. 1127 (in G.U. 10/02/1970, n.35) ha disposto (con l’art. 11, comma 1) l’introduzione di piu’ commi in fine all’art. 2449.
10/02/1970 Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 1969, n. 1127 (in G.U. 10/02/1970, n.35) ha disposto (con l’art. 12, comma 1) l’introduzione dell’art. 2450-bis.
10/02/1970 Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 1969, n. 1127 (in G.U. 10/02/1970, n.35) ha disposto (con l’art. 13, comma 1) la modifica dell’art. 2452.
10/02/1970 Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 1969, n. 1127 (in G.U. 10/02/1970, n.35) ha disposto (con l’art. 14, comma 1) la modifica dell’art. 2456, comma 1 e rubrica.
10/02/1970 Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 1969, n. 1127 (in G.U. 10/02/1970, n.35) ha disposto (con l’art. 15, comma 1) l’introduzione dell’art. 2457-bis.
10/02/1970 Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 1969, n. 1127 (in G.U. 10/02/1970, n.35) ha disposto (con l’art. 15, comma 1) l’introduzione dell’art. 2457-ter.
10/02/1970 Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 1969, n. 1127 (in G.U. 10/02/1970, n.35) ha disposto (con l’art. 16, comma 1) la modifica dell’art. 2475.
10/02/1970 Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 1969, n. 1127 (in G.U. 10/02/1970, n.35) ha disposto (con l’art. 17, comma 1) la modifica dell’art. 2487.
10/02/1970 Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 1969, n. 1127 (in G.U. 10/02/1970, n.35) ha disposto (con l’art. 18, comma 1) l’introduzione dell’art. 2497-bis.
10/02/1970 Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 1969, n. 1127 (in G.U. 10/02/1970, n.35) ha disposto (con l’art. 19, comma 1) la modifica dell’art. 2626.
10/02/1970 Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 1969, n. 1127 (in G.U. 10/02/1970, n.35) ha disposto (con l’art. 21, comma 1) la modifica dell’art. 2436, comma 2.
27/05/1970 La LEGGE 20 maggio 1970, n. 300 (in G.U. 27/05/1970, n.131) ha disposto (con l’art. 13, comma 1) la modifica dell’art. 2103.
15/07/1970 La Corte costituzionale, con sentenza 24 giugno 1970, n. 128 (in G.U. 15/07/1970 n. 177) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 156, comma 5.
15/07/1970 La Corte costituzionale, con sentenza 24 giugno 1970, n. 133 (in G.U. 15/07/1970 n. 177) ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 145, comma 1.
03/12/1970 La LEGGE 1 dicembre 1970, n. 898 (in G.U. 03/12/1970, n.306) ha disposto (con l’art. 7, comma 1) la modifica dell’art. 252, comma 2.
23/12/1970 La Corte costituzionale, con sentenza 10 dicembre 1970, n. 188 (in G.U. 23/12/1970 n. 324) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 164, comma 1.
30/12/1970 La Corte costituzionale, con sentenza 18 dicembre 1970, n. 205 (in G.U. 30/12/1970 n. 329) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 592.
30/12/1970 La Corte costituzionale, con sentenza 18 dicembre 1970, n. 205 (in G.U. 30/12/1970 n. 329) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 593. commi 1, 2 e 4.
30/12/1970 La Corte costituzionale, con sentenza 18 dicembre 1970, n. 205 (in G.U. 30/12/1970 n. 329) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 599.
15/01/1971 La LEGGE 18 dicembre 1970, n. 1138 (in G.U. 15/01/1971, n.11) ha disposto (con l’art. 10, comma 1) l’abrogazione dell’art. 966.
15/01/1971 La LEGGE 18 dicembre 1970, n. 1138 (in G.U. 15/01/1971, n.11) ha disposto (con l’art. 10, comma 1) l’abrogazione dei commi 1, 2 e 3 dell’art. 971.
22/02/1971 La LEGGE 11 febbraio 1971, n. 11 (in G.U. 22/02/1971, n.46) ha disposto (con l’art. 29, comma 2) l’abrogazione dell’art. 1632.
22/02/1971 La LEGGE 11 febbraio 1971, n. 11 (in G.U. 22/02/1971, n.46) ha disposto (con l’art. 29, comma 2) l’abrogazione dell’art. 1633.
22/02/1971 La LEGGE 11 febbraio 1971, n. 11 (in G.U. 22/02/1971, n.46) ha disposto (con l’art. 29, comma 2) l’abrogazione dell’art. 1650.
22/02/1971 La LEGGE 11 febbraio 1971, n. 11 (in G.U. 22/02/1971, n.46) ha disposto (con l’art. 29, comma 2) l’abrogazione dell’art. 1651.
22/02/1971 La LEGGE 11 febbraio 1971, n. 11 (in G.U. 22/02/1971, n.46) ha disposto (con l’art. 29, comma 2) l’abrogazione dell’art. 1653.
05/07/1971 La LEGGE 19 maggio 1971, n. 423 (in G.U. 05/07/1971, n.167) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 97.
16/11/1971 La LEGGE 15 ottobre 1971, n. 911 (in G.U. 16/11/1971, n.288) ha disposto (con l’articolo unico) la modifica dell’art. 1751.
16/12/1971 La LEGGE 23 novembre 1971, n. 1047 (in G.U. 16/12/1971, n.317) ha disposto (con l’art. 2, comma 1) la modifica dell’art. 274.
05/01/1972 La Corte costituzionale, con sentenza 16 dicembre 1971, n. 204 (in G.U. 05/01/1972 n. 4) ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 2120, comma 1.
26/01/1972 La Corte costituzionale, con sentenza 13 gennaio 1972, n. 8 (in G.U. 26/01/1972 n. 23) ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 2122, comma 3.
03/03/1973 La Corte costituzionale, con sentenza 14 dicembre 1972, n. 205 (in G.U. 03/03/1973 n. 3) ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 2054, comma 2.
09/05/1973 La Corte costituzionale, con sentenza 16 aprile 1973, n. 50 (in G.U. 09/05/1973 n. 119) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 538.
09/05/1973 La Corte costituzionale, con sentenza 16 aprile 1973, n. 50 (in G.U. 09/05/1973 n. 119) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 539.
09/05/1973 La Corte costituzionale, con sentenza 16 aprile 1973, n. 50 (in G.U. 09/05/1973 n. 119) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 540.
09/05/1973 La Corte costituzionale, con sentenza 16 aprile 1973, n. 50 (in G.U. 09/05/1973 n. 119) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 545.
09/05/1973 La Corte costituzionale, con sentenza 16 aprile 1973, n. 50 (in G.U. 09/05/1973 n. 119) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 546.
04/07/1973 La Corte costituzionale, con sentenza 14 giugno 1973, n. 91 (in G.U. 04/07/1973 n. 169) ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 781.
13/09/1973 La LEGGE 11 agosto 1973, n. 533 (in G.U. 13/09/1973, n.237) ha disposto (con l’art. 6, comma 1) la modifica dell’art. 2113.
05/01/1974 La LEGGE 18 dicembre 1973, n. 877 (in G.U. 05/01/1974, n.5) ha disposto (con l’art. 1, comma 2) la modifica dell’art. 2094.
03/04/1974 La Corte costituzionale, con sentenza 21 marzo 1974, n. 82 (in G.U. 03/04/1974 n. 89) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 435.
03/04/1974 La Corte costituzionale, con sentenza 21 marzo 1974, n. 82 (in G.U. 03/04/1974 n. 89) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 575.
09/04/1974 Il DECRETO-LEGGE 8 aprile 1974, n. 95 (in G.U. 09/04/1974, n.94) , convertito con modificazioni dalla L. 7 giugno 1974, n. 216 (in G.U. 08/06/1974, n.149), ha disposto (con l’art. 6, comma 1) la modifica dell’art. 2359.
09/04/1974 Il DECRETO-LEGGE 8 aprile 1974, n. 95 (in G.U. 09/04/1974, n.94) , convertito con modificazioni dalla L. 7 giugno 1974, n. 216 (in G.U. 08/06/1974, n.149), ha disposto (con l’art. 6, comma 1) l’introduzione dell’art. 2359-bis.
09/04/1974 Il DECRETO-LEGGE 8 aprile 1974, n. 95 (in G.U. 09/04/1974, n.94) , convertito con modificazioni dalla L. 7 giugno 1974, n. 216 (in G.U. 08/06/1974, n.149), ha disposto (con l’art. 7, comma 1) l’introduzione dell’art. 2369-bis.
09/04/1974 Il DECRETO-LEGGE 8 aprile 1974, n. 95 (in G.U. 09/04/1974, n.94) , convertito con modificazioni dalla L. 7 giugno 1974, n. 216 (in G.U. 08/06/1974, n.149), ha disposto (con l’art. 8, comma 1) la modifica dell’art. 2372.
09/04/1974 Il DECRETO-LEGGE 8 aprile 1974, n. 95 (in G.U. 09/04/1974, n.94) convertito con modificazioni dalla L. 7 giugno 1974, n. 216 (in G.U. 8/6/1974, n. 149) ha disposto (con l’art. 9, comma 1) l’introduzione dell’art. 2420-bis; (con l’art. 9, comma 2) la modifica dell’art. 2420-bis, ultimo comma.
09/04/1974 Il DECRETO-LEGGE 8 aprile 1974, n. 95 (in G.U. 09/04/1974, n.94) convertito con modificazioni dalla L. 7 giugno 1974, n. 216 (in G.U. 8/6/1974, n. 149) ha disposto (con l’art. 10, comma 1) la modifica dell’art. 2424, comma 1, numero 13); (con l’art. 10, comma 2) l’introduzione di un comma in fine all’art. 2424.
09/04/1974 Il DECRETO-LEGGE 8 aprile 1974, n. 95 (in G.U. 09/04/1974, n.94) convertito con modificazioni dalla L. 7 giugno 1974, n. 216 (in G.U. 8/6/1974, n. 149) ha disposto (con l’art. 11, comma 1) l’introduzione dell’art. 2425-bis.
09/04/1974 Il DECRETO-LEGGE 8 aprile 1974, n. 95 (in G.U. 09/04/1974, n.94) convertito con modificazioni dalla L. 7 giugno 1974, n. 216 (in G.U. 8/6/1974, n. 149) ha disposto (con l’art. 12, comma 1) l’introduzione dell’art. 2429-bis.
09/04/1974 Il DECRETO-LEGGE 8 aprile 1974, n. 95 (in G.U. 09/04/1974, n.94) convertito con modificazioni dalla L. 7 giugno 1974, n. 216 (in G.U. 8/6/1974, n. 149) ha disposto (con l’art. 13, comma 1) la modifica dell’art. 2441.
24/04/1974 La Corte costituzionale, con sentenza 4 aprile 1974, n. 99 (in G.U. 24/04/1974 n. 107) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 156, comma 1.
15/05/1974 La Corte costituzionale, con sentenza 2 maggio 1974, n. 121 (in G.U. 15/05/1974 n. 126) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 279.
24/07/1974 La Corte costituzionale, con sentenza 9 luglio 1974, n. 237 (in G.U. 24/07/1974 n. 194) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 284, comma 1, numero 2.
10/03/1975 La LEGGE 8 marzo 1975, n. 39 (in G.U. 10/03/1975, n.67) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 2.
10/03/1975 La LEGGE 8 marzo 1975, n. 39 (in G.U. 10/03/1975, n.67) ha disposto (con l’art. 2, comma 1) l’abrogazione dell’art. 3.
10/03/1975 La LEGGE 8 marzo 1975, n. 39 (in G.U. 10/03/1975, n.67) ha disposto (con l’art. 3, comma 1) l’abrogazione del comma 2 dell’art. 90.
10/03/1975 La LEGGE 8 marzo 1975, n. 39 (in G.U. 10/03/1975, n.67) ha disposto (con l’art. 4, comma 1) la modifica dell’art. 165.
10/03/1975 La LEGGE 8 marzo 1975, n. 39 (in G.U. 10/03/1975, n.67) ha disposto (con l’art. 5, comma 1) la modifica dell’art. 296, comma 2.
10/03/1975 La LEGGE 8 marzo 1975, n. 39 (in G.U. 10/03/1975, n.67) ha disposto (con l’art. 6, comma 1) l’abrogazione dell’art. 391.
10/03/1975 La LEGGE 8 marzo 1975, n. 39 (in G.U. 10/03/1975, n.67) ha disposto (con l’art. 6, comma 1) l’abrogazione dell’art. 398.
10/03/1975 La LEGGE 8 marzo 1975, n. 39 (in G.U. 10/03/1975, n.67) ha disposto (con l’art. 6, comma 1) l’abrogazione dell’art. 399.
10/03/1975 La LEGGE 8 marzo 1975, n. 39 (in G.U. 10/03/1975, n.67) ha disposto (con l’art. 7, comma 1) la modifica dell’art. 392.
10/03/1975 La LEGGE 8 marzo 1975, n. 39 (in G.U. 10/03/1975, n.67) ha disposto (con l’art. 8, comma 1) la modifica dell’art. 401, comma 1 e rubrica.
10/03/1975 La LEGGE 8 marzo 1975, n. 39 (in G.U. 10/03/1975, n.67) ha disposto (con l’art. 9, comma 1) la modifica dell’art. 439.
10/03/1975 La LEGGE 8 marzo 1975, n. 39 (in G.U. 10/03/1975, n.67) ha disposto (con l’art. 10, comma 1) la modifica dell’art. 591, comma 2.
10/03/1975 La LEGGE 8 marzo 1975, n. 39 (in G.U. 10/03/1975, n.67) ha disposto (con l’art. 11, comma 1) l’abrogazione dell’art. 1837.
10/03/1975 La LEGGE 8 marzo 1975, n. 39 (in G.U. 10/03/1975, n.67) ha disposto (con l’art. 12, comma 1) l’abrogazione del secondo comma dell’art. 2580.
23/05/1975 La LEGGE 19 maggio 1975, n. 151 (in G.U. 23/05/1975, n.135) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 45.
23/05/1975 La LEGGE 19 maggio 1975, n. 151 (in G.U. 23/05/1975, n.135) ha disposto (con l’art. 2, comma 1) la modifica dell’art. 51.
23/05/1975 La LEGGE 19 maggio 1975, n. 151 (in G.U. 23/05/1975, n.135) ha disposto (con l’art. 3, comma 1) la modifica dell’art. 81, comma 1 e rubrica.
23/05/1975 La LEGGE 19 maggio 1975, n. 151 (in G.U. 23/05/1975, n.135) ha disposto (con l’art. 4, comma 1) la modifica dell’art. 84.
23/05/1975 La LEGGE 19 maggio 1975, n. 151 (in G.U. 23/05/1975, n.135) ha disposto (con l’art. 5, comma 1) la modifica dell’art. 87.
23/05/1975 La LEGGE 19 maggio 1975, n. 151 (in G.U. 23/05/1975, n.135) ha disposto (con l’art. 6, comma 1) la modifica dell’art. 89.
23/05/1975 La LEGGE 19 maggio 1975, n. 151 (in G.U. 23/05/1975, n.135) ha disposto (con l’art. 7, comma 1) la modifica dell’art. 90.
23/05/1975 La LEGGE 19 maggio 1975, n. 151 (in G.U. 23/05/1975, n.135) ha disposto (con l’art. 8, comma 1) la modifica dell’art. 97, commi 1, 2 e rubrica.
23/05/1975 La LEGGE 19 maggio 1975, n. 151 (in G.U. 23/05/1975, n.135) ha disposto (con l’art. 9, comma 1) la modifica dell’art. 100.
23/05/1975 La LEGGE 19 maggio 1975, n. 151 (in G.U. 23/05/1975, n.135) ha disposto (con l’art. 10, comma 1) la modifica dell’art. 107.
23/05/1975 La LEGGE 19 maggio 1975, n. 151 (in G.U. 23/05/1975, n.135) ha disposto (con l’art. 11, comma 1) la modifica dell’art. 111.
23/05/1975 La LEGGE 19 maggio 1975, n. 151 (in G.U. 23/05/1975, n.135) ha disposto (con l’art. 12, comma 1) la modifica dell’art. 117.
23/05/1975 La LEGGE 19 maggio 1975, n. 151 (in G.U. 23/05/1975, n.135) ha disposto (con l’art. 13, comma 1) l’abrogazione dell’art. 118.
23/05/1975 La LEGGE 19 maggio 1975, n. 151 (in G.U. 23/05/1975, n.135) ha disposto (con l’art. 14, comma 1) la modifica dell’art. 119.
23/05/1975 La LEGGE 19 maggio 1975, n. 151 (in G.U. 23/05/1975, n.135) ha disposto (con l’art. 15, comma 1) la modifica dell’art. 120.
23/05/1975 La LEGGE 19 maggio 1975, n. 151 (in G.U. 23/05/1975, n.135) ha disposto (con l’art. 16, comma 1) l’abrogazione dell’art. 121.
23/05/1975 La LEGGE 19 maggio 1975, n. 151 (in G.U. 23/05/1975, n.135) ha disposto (con l’art. 17, comma 1) la modifica dell’art. 122.
23/05/1975 La LEGGE 19 maggio 1975, n. 151 (in G.U. 23/05/1975, n.135) ha disposto (con l’art. 18, comma 1) la modifica dell’art. 123.
23/05/1975 La LEGGE 19 maggio 1975, n. 151 (in G.U. 23/05/1975, n.135) ha disposto (con l’art. 19, comma 1) la modifica dell’art. 128.
23/05/1975 La LEGGE 19 maggio 1975, n. 151 (in G.U. 23/05/1975, n.135) ha disposto (con l’art. 20, comma 1) la modifica dell’art. 129.
23/05/1975 La LEGGE 19 maggio 1975, n. 151 (in G.U. 23/05/1975, n.135) ha disposto (con l’art. 21, comma 1) l’introduzione dell’art. 129-bis.
23/05/1975 La LEGGE 19 maggio 1975, n. 151 (in G.U. 23/05/1975, n.135) ha disposto (con l’art. 22, comma 1) la modifica dell’art. 139.
23/05/1975 La LEGGE 19 maggio 1975, n. 151 (in G.U. 23/05/1975, n.135) ha disposto (con l’art. 23, comma 1) la modifica dell’art. 140.
23/05/1975 La LEGGE 19 maggio 1975, n. 151 (in G.U. 23/05/1975, n.135) ha disposto (con l’art. 24, comma 1) la modifica dell’art. 143.
23/05/1975 La LEGGE 19 maggio 1975, n. 151 (in G.U. 23/05/1975, n.135) ha disposto (con l’art. 25, comma 1) l’introduzione dell’art. 143-ter.
23/05/1975 La LEGGE 19 maggio 1975, n. 151 (in G.U. 23/05/1975, n.135) ha disposto (con l’art. 25, comma 1) l’introduzione dell’art. 143-bis.
23/05/1975 La LEGGE 19 maggio 1975, n. 151 (in G.U. 23/05/1975, n.135) ha disposto (con l’art. 26, comma 1) la modifica dell’art. 144.
23/05/1975 La LEGGE 19 maggio 1975, n. 151 (in G.U. 23/05/1975, n.135) ha disposto (con l’art. 27, comma 1) la modifica dell’art. 145.
23/05/1975 La LEGGE 19 maggio 1975, n. 151 (in G.U. 23/05/1975, n.135) ha disposto (con l’art. 28, comma 1) la modifica dell’art. 146.
23/05/1975 La LEGGE 19 maggio 1975, n. 151 (in G.U. 23/05/1975, n.135) ha disposto (con l’art. 29, comma 1) la modifica dell’art. 147.
23/05/1975 La LEGGE 19 maggio 1975, n. 151 (in G.U. 23/05/1975, n.135) ha disposto (con l’art. 30, comma 1) la modifica dell’art. 148.
23/05/1975 La LEGGE 19 maggio 1975, n. 151 (in G.U. 23/05/1975, n.135) ha disposto (con l’art. 31, comma 1) la modifica dell’art. 149.
23/05/1975 La LEGGE 19 maggio 1975, n. 151 (in G.U. 23/05/1975, n.135) ha disposto (con l’art. 32, comma 1) la modifica dell’art. 150.
23/05/1975 La LEGGE 19 maggio 1975, n. 151 (in G.U. 23/05/1975, n.135) ha disposto (con l’art. 33, comma 1) la modifica dell’art. 151.
23/05/1975 La LEGGE 19 maggio 1975, n. 151 (in G.U. 23/05/1975, n.135) ha disposto (con l’art. 34, comma 1) l’abrogazione dell’art. 152.
23/05/1975 La LEGGE 19 maggio 1975, n. 151 (in G.U. 23/05/1975, n.135) ha disposto (con l’art. 34, comma 1) l’abrogazione dell’art. 153.
23/05/1975 La LEGGE 19 maggio 1975, n. 151 (in G.U. 23/05/1975, n.135) ha disposto (con l’art. 35, comma 1) la modifica dell’art. 154.
23/05/1975 La LEGGE 19 maggio 1975, n. 151 (in G.U. 23/05/1975, n.135) ha disposto (con l’art. 36, comma 1) la modifica dell’art. 155.
23/05/1975 La LEGGE 19 maggio 1975, n. 151 (in G.U. 23/05/1975, n.135) ha disposto (con l’art. 37, comma 1) la modifica dell’art. 156.
23/05/1975 La LEGGE 19 maggio 1975, n. 151 (in G.U. 23/05/1975, n.135) ha disposto (con l’art. 38, comma 1) l’introduzione dell’art. 156-bis.
23/05/1975 La LEGGE 19 maggio 1975, n. 151 (in G.U. 23/05/1975, n.135) ha disposto (con l’art. 39, comma 1) la modifica dell’art. 157.
23/05/1975 La LEGGE 19 maggio 1975, n. 151 (in G.U. 23/05/1975, n.135) ha disposto (con l’art. 40, comma 1) la modifica dell’art. 158.
23/05/1975 La LEGGE 19 maggio 1975, n. 151 (in G.U. 23/05/1975, n.135) ha disposto (con l’art. 41, comma 1) la modifica dell’art. 159.
23/05/1975 La LEGGE 19 maggio 1975, n. 151 (in G.U. 23/05/1975, n.135) ha disposto (con l’art. 42, comma 1) la modifica dell’art. 160.
23/05/1975 La LEGGE 19 maggio 1975, n. 151 (in G.U. 23/05/1975, n.135) ha disposto (con l’art. 43, comma 1) la modifica dell’art. 162.
23/05/1975 La LEGGE 19 maggio 1975, n. 151 (in G.U. 23/05/1975, n.135) ha disposto (con l’art. 44, comma 1) la modifica dell’art. 163.
23/05/1975 La LEGGE 19 maggio 1975, n. 151 (in G.U. 23/05/1975, n.135) ha disposto (con l’art. 45, comma 1) la modifica dell’art. 164.
23/05/1975 La LEGGE 19 maggio 1975, n. 151 (in G.U. 23/05/1975, n.135) ha disposto (con l’art. 46, comma 1) la modifica dell’art. 165.
23/05/1975 La LEGGE 19 maggio 1975, n. 151 (in G.U. 23/05/1975, n.135) ha disposto (con l’art. 47, comma 1) l’introduzione dell’art. 166-bis.
23/05/1975 La LEGGE 19 maggio 1975, n. 151 (in G.U. 23/05/1975, n.135) ha disposto (con l’art. 49, comma 1) la modifica dell’art. 167.
23/05/1975 La LEGGE 19 maggio 1975, n. 151 (in G.U. 23/05/1975, n.135) ha disposto (con l’art. 50, comma 1) la modifica dell’art. 168.
23/05/1975 La LEGGE 19 maggio 1975, n. 151 (in G.U. 23/05/1975, n.135) ha disposto (con l’art. 51, comma 1) la modifica dell’art. 169.
23/05/1975 La LEGGE 19 maggio 1975, n. 151 (in G.U. 23/05/1975, n.135) ha disposto (con l’art. 52, comma 1) la modifica dell’art. 170.
23/05/1975 La LEGGE 19 maggio 1975, n. 151 (in G.U. 23/05/1975, n.135) ha disposto (con l’art. 53, comma 1) la modifica dell’art. 171.
23/05/1975 La LEGGE 19 maggio 1975, n. 151 (in G.U. 23/05/1975, n.135) ha disposto (con l’art. 54, comma 1) l’abrogazione dell’art. 172.
23/05/1975 La LEGGE 19 maggio 1975, n. 151 (in G.U. 23/05/1975, n.135) ha disposto (con l’art. 54, comma 1) l’abrogazione dell’art. 173.
23/05/1975 La LEGGE 19 maggio 1975, n. 151 (in G.U. 23/05/1975, n.135) ha disposto (con l’art. 54, comma 1) l’abrogazione dell’art. 174.
23/05/1975 La LEGGE 19 maggio 1975, n. 151 (in G.U. 23/05/1975, n.135) ha disposto (con l’art. 54, comma 1) l’abrogazione dell’art. 175.
23/05/1975 La LEGGE 19 maggio 1975, n. 151 (in G.U. 23/05/1975, n.135) ha disposto (con l’art. 54, comma 1) l’abrogazione dell’art. 176.
23/05/1975 La LEGGE 19 maggio 1975, n. 151 (in G.U. 23/05/1975, n.135) ha disposto (con l’art. 54, comma 1) la modifica dell’art. 177.
23/05/1975 La LEGGE 19 maggio 1975, n. 151 (in G.U. 23/05/1975, n.135) ha disposto (con l’art. 57, comma 1) la modifica dell’art. 178.
23/05/1975 La LEGGE 19 maggio 1975, n. 151 (in G.U. 23/05/1975, n.135) ha disposto (con l’art. 58, comma 1) la modifica dell’art. 179.
23/05/1975 La LEGGE 19 maggio 1975, n. 151 (in G.U. 23/05/1975, n.135) ha disposto (con l’art. 59, comma 1) la modifica dell’art. 180.
23/05/1975 La LEGGE 19 maggio 1975, n. 151 (in G.U. 23/05/1975, n.135) ha disposto (con l’art. 60, comma 1) la modifica dell’art. 181.
23/05/1975 La LEGGE 19 maggio 1975, n. 151 (in G.U. 23/05/1975, n.135) ha disposto (con l’art. 61, comma 1) la modifica dell’art. 182.
23/05/1975 La LEGGE 19 maggio 1975, n. 151 (in G.U. 23/05/1975, n.135) ha disposto (con l’art. 62, comma 1) la modifica dell’art. 183.
23/05/1975 La LEGGE 19 maggio 1975, n. 151 (in G.U. 23/05/1975, n.135) ha disposto (con l’art. 63, comma 1) la modifica dell’art. 184.
23/05/1975 La LEGGE 19 maggio 1975, n. 151 (in G.U. 23/05/1975, n.135) ha disposto (con l’art. 64, comma 1) la modifica dell’art. 185.
23/05/1975 La LEGGE 19 maggio 1975, n. 151 (in G.U. 23/05/1975, n.135) ha disposto (con l’art. 65, comma 1) la modifica dell’art. 186.
23/05/1975 La LEGGE 19 maggio 1975, n. 151 (in G.U. 23/05/1975, n.135) ha disposto (con l’art. 66, comma 1) la modifica dell’art. 187.
23/05/1975 La LEGGE 19 maggio 1975, n. 151 (in G.U. 23/05/1975, n.135) ha disposto (con l’art. 67, comma 1) la modifica dell’art. 188.
23/05/1975 La LEGGE 19 maggio 1975, n. 151 (in G.U. 23/05/1975, n.135) ha disposto (con l’art. 68, comma 1) la modifica dell’art. 189.
23/05/1975 La LEGGE 19 maggio 1975, n. 151 (in G.U. 23/05/1975, n.135) ha disposto (con l’art. 69, comma 1) la modifica dell’art. 190.
23/05/1975 La LEGGE 19 maggio 1975, n. 151 (in G.U. 23/05/1975, n.135) ha disposto (con l’art. 70, comma 1) la modifica dell’art. 191.
23/05/1975 La LEGGE 19 maggio 1975, n. 151 (in G.U. 23/05/1975, n.135) ha disposto (con l’art. 71, comma 1) la modifica dell’art. 192.
23/05/1975 La LEGGE 19 maggio 1975, n. 151 (in G.U. 23/05/1975, n.135) ha disposto (con l’art. 72, comma 1) la modifica dell’art. 193.
23/05/1975 La LEGGE 19 maggio 1975, n. 151 (in G.U. 23/05/1975, n.135) ha disposto (con l’art. 73, comma 1) la modifica dell’art. 194.
23/05/1975 La LEGGE 19 maggio 1975, n. 151 (in G.U. 23/05/1975, n.135) ha disposto (con l’art. 74, comma 1) la modifica dell’art. 195.
23/05/1975 La LEGGE 19 maggio 1975, n. 151 (in G.U. 23/05/1975, n.135) ha disposto (con l’art. 75, comma 1) la modifica dell’art. 196.
23/05/1975 La LEGGE 19 maggio 1975, n. 151 (in G.U. 23/05/1975, n.135) ha disposto (con l’art. 76, comma 1) la modifica dell’art. 197.
23/05/1975 La LEGGE 19 maggio 1975, n. 151 (in G.U. 23/05/1975, n.135) ha disposto (con l’art. 77, comma 1) l’abrogazione dell’art. 198.
23/05/1975 La LEGGE 19 maggio 1975, n. 151 (in G.U. 23/05/1975, n.135) ha disposto (con l’art. 77, comma 1) l’abrogazione dell’art. 199.
23/05/1975 La LEGGE 19 maggio 1975, n. 151 (in G.U. 23/05/1975, n.135) ha disposto (con l’art. 77, comma 1) l’abrogazione dell’art. 200.
23/05/1975 La LEGGE 19 maggio 1975, n. 151 (in G.U. 23/05/1975, n.135) ha disposto (con l’art. 77, comma 1) l’abrogazione dell’art. 201.
23/05/1975 La LEGGE 19 maggio 1975, n. 151 (in G.U. 23/05/1975, n.135) ha disposto (con l’art. 77, comma 1) l’abrogazione dell’art. 202.
23/05/1975 La LEGGE 19 maggio 1975, n. 151 (in G.U. 23/05/1975, n.135) ha disposto (con l’art. 77, comma 1) l’abrogazione dell’art. 203.
23/05/1975 La LEGGE 19 maggio 1975, n. 151 (in G.U. 23/05/1975, n.135) ha disposto (con l’art. 77, comma 1) l’abrogazione dell’art. 204.
23/05/1975 La LEGGE 19 maggio 1975, n. 151 (in G.U. 23/05/1975, n.135) ha disposto (con l’art. 77, comma 1) l’abrogazione dell’art. 205.
23/05/1975 La LEGGE 19 maggio 1975, n. 151 (in G.U. 23/05/1975, n.135) ha disposto (con l’art. 77, comma 1) l’abrogazione dell’art. 206.
23/05/1975 La LEGGE 19 maggio 1975, n. 151 (in G.U. 23/05/1975, n.135) ha disposto (con l’art. 77, comma 1) l’abrogazione dell’art. 207.
23/05/1975 La LEGGE 19 maggio 1975, n. 151 (in G.U. 23/05/1975, n.135) ha disposto (con l’art. 77, comma 1) l’abrogazione dell’art. 208.
23/05/1975 La LEGGE 19 maggio 1975, n. 151 (in G.U. 23/05/1975, n.135) ha disposto (con l’art. 77, comma 1) l’abrogazione dell’art. 209.
23/05/1975 La LEGGE 19 maggio 1975, n. 151 (in G.U. 23/05/1975, n.135) ha disposto (con l’art. 79, comma 1) la modifica dell’art. 210.
23/05/1975 La LEGGE 19 maggio 1975, n. 151 (in G.U. 23/05/1975, n.135) ha disposto (con l’art. 80, comma 1) la modifica dell’art. 211.
23/05/1975 La LEGGE 19 maggio 1975, n. 151 (in G.U. 23/05/1975, n.135) ha disposto (con l’art. 81, comma 1) l’abrogazione dell’art. 212.
23/05/1975 La LEGGE 19 maggio 1975, n. 151 (in G.U. 23/05/1975, n.135) ha disposto (con l’art. 81, comma 1) l’abrogazione dell’art. 213.
23/05/1975 La LEGGE 19 maggio 1975, n. 151 (in G.U. 23/05/1975, n.135) ha disposto (con l’art. 81, comma 1) l’abrogazione dell’art. 214.
23/05/1975 La LEGGE 19 maggio 1975, n. 151 (in G.U. 23/05/1975, n.135) ha disposto (con l’art. 83, comma 1) la modifica dell’art. 215.
23/05/1975 La LEGGE 19 maggio 1975, n. 151 (in G.U. 23/05/1975, n.135) ha disposto (con l’art. 84, comma 1) l’abrogazione dell’art. 216.
23/05/1975 La LEGGE 19 maggio 1975, n. 151 (in G.U. 23/05/1975, n.135) ha disposto (con l’art. 85, comma 1) la modifica dell’art. 217.
23/05/1975 La LEGGE 19 maggio 1975, n. 151 (in G.U. 23/05/1975, n.135) ha disposto (con l’art. 86, comma 1) la modifica dell’art. 218.
23/05/1975 La LEGGE 19 maggio 1975, n. 151 (in G.U. 23/05/1975, n.135) ha disposto (con l’art. 87, comma 1) la modifica dell’art. 219.
23/05/1975 La LEGGE 19 maggio 1975, n. 151 (in G.U. 23/05/1975, n.135) ha disposto (con l’art. 88, comma 1) l’abrogazione dell’art. 220.
23/05/1975 La LEGGE 19 maggio 1975, n. 151 (in G.U. 23/05/1975, n.135) ha disposto (con l’art. 88, comma 1) l’abrogazione dell’art. 221.
23/05/1975 La LEGGE 19 maggio 1975, n. 151 (in G.U. 23/05/1975, n.135) ha disposto (con l’art. 88, comma 1) l’abrogazione dell’art. 222.
23/05/1975 La LEGGE 19 maggio 1975, n. 151 (in G.U. 23/05/1975, n.135) ha disposto (con l’art. 88, comma 1) l’abrogazione dell’art. 223.
23/05/1975 La LEGGE 19 maggio 1975, n. 151 (in G.U. 23/05/1975, n.135) ha disposto (con l’art. 88, comma 1) l’abrogazione dell’art. 224.
23/05/1975 La LEGGE 19 maggio 1975, n. 151 (in G.U. 23/05/1975, n.135) ha disposto (con l’art. 88, comma 1) l’abrogazione dell’art. 225.
23/05/1975 La LEGGE 19 maggio 1975, n. 151 (in G.U. 23/05/1975, n.135) ha disposto (con l’art. 88, comma 1) l’abrogazione dell’art. 226.
23/05/1975 La LEGGE 19 maggio 1975, n. 151 (in G.U. 23/05/1975, n.135) ha disposto (con l’art. 88, comma 1) l’abrogazione dell’art. 227.
23/05/1975 La LEGGE 19 maggio 1975, n. 151 (in G.U. 23/05/1975, n.135) ha disposto (con l’art. 88, comma 1) l’abrogazione dell’art. 228.
23/05/1975 La LEGGE 19 maggio 1975, n. 151 (in G.U. 23/05/1975, n.135) ha disposto (con l’art. 88, comma 1) l’abrogazione dell’art. 229.
23/05/1975 La LEGGE 19 maggio 1975, n. 151 (in G.U. 23/05/1975, n.135) ha disposto (con l’art. 88, comma 1) l’abrogazione dell’art. 230.
23/05/1975 La LEGGE 19 maggio 1975, n. 151 (in G.U. 23/05/1975, n.135) ha disposto (con l’art. 89, comma 1) l’introduzione dell’art. 230-bis.
23/05/1975 La LEGGE 19 maggio 1975, n. 151 (in G.U. 23/05/1975, n.135) ha disposto (con l’art. 90, comma 1) la modifica dell’art. 232.
23/05/1975 La LEGGE 19 maggio 1975, n. 151 (in G.U. 23/05/1975, n.135) ha disposto (con l’art. 91, comma 1) la modifica dell’art. 233.
23/05/1975 La LEGGE 19 maggio 1975, n. 151 (in G.U. 23/05/1975, n.135) ha disposto (con l’art. 92, comma 1) la modifica dell’art. 234.
23/05/1975 La LEGGE 19 maggio 1975, n. 151 (in G.U. 23/05/1975, n.135) ha disposto (con l’art. 93, comma 1) la modifica dell’art. 235.
23/05/1975 La LEGGE 19 maggio 1975, n. 151 (in G.U. 23/05/1975, n.135) ha disposto (con l’art. 94, comma 1) la modifica dell’art. 238.
23/05/1975 La LEGGE 19 maggio 1975, n. 151 (in G.U. 23/05/1975, n.135) ha disposto (con l’art. 95, comma 1) la modifica dell’art. 244.
23/05/1975 La LEGGE 19 maggio 1975, n. 151 (in G.U. 23/05/1975, n.135) ha disposto (con l’art. 96, comma 1) la modifica dell’art. 245.
23/05/1975 La LEGGE 19 maggio 1975, n. 151 (in G.U. 23/05/1975, n.135) ha disposto (con l’art. 97, comma 1) la modifica dell’art. 246.
23/05/1975 La LEGGE 19 maggio 1975, n. 151 (in G.U. 23/05/1975, n.135) ha disposto (con l’art. 98, comma 1) la modifica dell’art. 247.
23/05/1975 La LEGGE 19 maggio 1975, n. 151 (in G.U. 23/05/1975, n.135) ha disposto (con l’art. 99, comma 1) la modifica dell’art. 248.
23/05/1975 La LEGGE 19 maggio 1975, n. 151 (in G.U. 23/05/1975, n.135) ha disposto (con l’art. 102, comma 1) la modifica dell’art. 250.
23/05/1975 La LEGGE 19 maggio 1975, n. 151 (in G.U. 23/05/1975, n.135) ha disposto (con l’art. 103, comma 1) la modifica dell’art. 251.
23/05/1975 La LEGGE 19 maggio 1975, n. 151 (in G.U. 23/05/1975, n.135) ha disposto (con l’art. 104, comma 1) la modifica dell’art. 252.
23/05/1975 La LEGGE 19 maggio 1975, n. 151 (in G.U. 23/05/1975, n.135) ha disposto (con l’art. 105, comma 1) la modifica dell’art. 253.
23/05/1975 La LEGGE 19 maggio 1975, n. 151 (in G.U. 23/05/1975, n.135) ha disposto (con l’art. 106, comma 1) la modifica dell’art. 254.
23/05/1975 La LEGGE 19 maggio 1975, n. 151 (in G.U. 23/05/1975, n.135) ha disposto (con l’art. 107, comma 1) la modifica dell’art. 256.
23/05/1975 La LEGGE 19 maggio 1975, n. 151 (in G.U. 23/05/1975, n.135) ha disposto (con l’art. 108, comma 1) la modifica dell’art. 258.
23/05/1975 La LEGGE 19 maggio 1975, n. 151 (in G.U. 23/05/1975, n.135) ha disposto (con l’art. 109, comma 1) l’abrogazione dell’art. 259.
23/05/1975 La LEGGE 19 maggio 1975, n. 151 (in G.U. 23/05/1975, n.135) ha disposto (con l’art. 109, comma 1) l’abrogazione dell’art. 260.
23/05/1975 La LEGGE 19 maggio 1975, n. 151 (in G.U. 23/05/1975, n.135) ha disposto (con l’art. 110, comma 1) la modifica dell’art. 261.
23/05/1975 La LEGGE 19 maggio 1975, n. 151 (in G.U. 23/05/1975, n.135) ha disposto (con l’art. 111, comma 1) la modifica dell’art. 262.
23/05/1975 La LEGGE 19 maggio 1975, n. 151 (in G.U. 23/05/1975, n.135) ha disposto (con l’art. 112, comma 1) la modifica dell’art. 264.
23/05/1975 La LEGGE 19 maggio 1975, n. 151 (in G.U. 23/05/1975, n.135) ha disposto (con l’art. 113, comma 1) la modifica dell’art. 269.
23/05/1975 La LEGGE 19 maggio 1975, n. 151 (in G.U. 23/05/1975, n.135) ha disposto (con l’art. 114, comma 1) la modifica dell’art. 270.
23/05/1975 La LEGGE 19 maggio 1975, n. 151 (in G.U. 23/05/1975, n.135) ha disposto (con l’art. 115, comma 1) l’abrogazione dell’art. 271.
23/05/1975 La LEGGE 19 maggio 1975, n. 151 (in G.U. 23/05/1975, n.135) ha disposto (con l’art. 115, comma 1) l’abrogazione dell’art. 272.
23/05/1975 La LEGGE 19 maggio 1975, n. 151 (in G.U. 23/05/1975, n.135) ha disposto (con l’art. 116, comma 1) la modifica dell’art. 273.
23/05/1975 La LEGGE 19 maggio 1975, n. 151 (in G.U. 23/05/1975, n.135) ha disposto (con l’art. 117, comma 1) la modifica dell’art. 274, comma 1 e rubrica.
23/05/1975 La LEGGE 19 maggio 1975, n. 151 (in G.U. 23/05/1975, n.135) ha disposto (con l’art. 118, comma 1) l’abrogazione dell’art. 275.
23/05/1975 La LEGGE 19 maggio 1975, n. 151 (in G.U. 23/05/1975, n.135) ha disposto (con l’art. 119, comma 1) la modifica dell’art. 277, comma 2.
23/05/1975 La LEGGE 19 maggio 1975, n. 151 (in G.U. 23/05/1975, n.135) ha disposto (con l’art. 120, comma 1) la modifica dell’art. 278.
23/05/1975 La LEGGE 19 maggio 1975, n. 151 (in G.U. 23/05/1975, n.135) ha disposto (con l’art. 121, comma 1) la modifica dell’art. 279.
23/05/1975 La LEGGE 19 maggio 1975, n. 151 (in G.U. 23/05/1975, n.135) ha disposto (con l’art. 122, comma 1) la modifica dell’art. 280.
23/05/1975 La LEGGE 19 maggio 1975, n. 151 (in G.U. 23/05/1975, n.135) ha disposto (con l’art. 123, comma 1) la modifica dell’art. 281.
23/05/1975 La LEGGE 19 maggio 1975, n. 151 (in G.U. 23/05/1975, n.135) ha disposto (con l’art. 124, comma 1) la modifica dell’art. 283.
23/05/1975 La LEGGE 19 maggio 1975, n. 151 (in G.U. 23/05/1975, n.135) ha disposto (con l’art. 125, comma 1) la modifica dell’art. 284.
23/05/1975 La LEGGE 19 maggio 1975, n. 151 (in G.U. 23/05/1975, n.135) ha disposto (con l’art. 126, comma 1) la modifica dell’art. 285.
23/05/1975 La LEGGE 19 maggio 1975, n. 151 (in G.U. 23/05/1975, n.135) ha disposto (con l’art. 127, comma 1) la modifica dell’art. 287.
23/05/1975 La LEGGE 19 maggio 1975, n. 151 (in G.U. 23/05/1975, n.135) ha disposto (con l’art. 128, comma 1) la modifica dell’art. 288.
23/05/1975 La LEGGE 19 maggio 1975, n. 151 (in G.U. 23/05/1975, n.135) ha disposto (con l’art. 129, comma 1) la modifica dell’art. 289.
23/05/1975 La LEGGE 19 maggio 1975, n. 151 (in G.U. 23/05/1975, n.135) ha disposto (con l’art. 130, comma 1) la modifica dell’art. 290.
23/05/1975 La LEGGE 19 maggio 1975, n. 151 (in G.U. 23/05/1975, n.135) ha disposto (con l’art. 131, comma 1) la modifica dell’art. 293.
23/05/1975 La LEGGE 19 maggio 1975, n. 151 (in G.U. 23/05/1975, n.135) ha disposto (con l’art. 132, comma 1) la modifica dell’art. 297.
23/05/1975 La LEGGE 19 maggio 1975, n. 151 (in G.U. 23/05/1975, n.135) ha disposto (con l’art. 133, comma 1) la modifica dell’art. 301.
23/05/1975 La LEGGE 19 maggio 1975, n. 151 (in G.U. 23/05/1975, n.135) ha disposto (con l’art. 134, comma 1) la modifica dell’art. 303.
23/05/1975 La LEGGE 19 maggio 1975, n. 151 (in G.U. 23/05/1975, n.135) ha disposto (con l’art. 135, comma 1) la modifica dell’art. 310.
23/05/1975 La LEGGE 19 maggio 1975, n. 151 (in G.U. 23/05/1975, n.135) ha disposto (con l’art. 137, comma 1) la modifica dell’art. 315.
23/05/1975 La LEGGE 19 maggio 1975, n. 151 (in G.U. 23/05/1975, n.135) ha disposto (con l’art. 138, comma 1) la modifica dell’art. 316.
23/05/1975 La LEGGE 19 maggio 1975, n. 151 (in G.U. 23/05/1975, n.135) ha disposto (con l’art. 139, comma 1) la modifica dell’art. 317.
23/05/1975 La LEGGE 19 maggio 1975, n. 151 (in G.U. 23/05/1975, n.135) ha disposto (con l’art. 140, comma 1) l’introduzione dell’art. 317-bis.
23/05/1975 La LEGGE 19 maggio 1975, n. 151 (in G.U. 23/05/1975, n.135) ha disposto (con l’art. 141, comma 1) la modifica dell’art. 318.
23/05/1975 La LEGGE 19 maggio 1975, n. 151 (in G.U. 23/05/1975, n.135) ha disposto (con l’art. 142, comma 1) l’abrogazione dell’art. 319.
23/05/1975 La LEGGE 19 maggio 1975, n. 151 (in G.U. 23/05/1975, n.135) ha disposto (con l’art. 143, comma 1) la modifica dell’art. 320.
23/05/1975 La LEGGE 19 maggio 1975, n. 151 (in G.U. 23/05/1975, n.135) ha disposto (con l’art. 144, comma 1) la modifica dell’art. 321.
23/05/1975 La LEGGE 19 maggio 1975, n. 151 (in G.U. 23/05/1975, n.135) ha disposto (con l’art. 145, comma 1) la modifica dell’art. 322.
23/05/1975 La LEGGE 19 maggio 1975, n. 151 (in G.U. 23/05/1975, n.135) ha disposto (con l’art. 146, comma 1) la modifica dell’art. 323.
23/05/1975 La LEGGE 19 maggio 1975, n. 151 (in G.U. 23/05/1975, n.135) ha disposto (con l’art. 147, comma 1) la modifica dell’art. 324.
23/05/1975 La LEGGE 19 maggio 1975, n. 151 (in G.U. 23/05/1975, n.135) ha disposto (con l’art. 148, comma 1) la modifica dell’art. 325.
23/05/1975 La LEGGE 19 maggio 1975, n. 151 (in G.U. 23/05/1975, n.135) ha disposto (con l’art. 149, comma 1) la modifica dell’art. 326.
23/05/1975 La LEGGE 19 maggio 1975, n. 151 (in G.U. 23/05/1975, n.135) ha disposto (con l’art. 150, comma 1) la modifica dell’art. 327.
23/05/1975 La LEGGE 19 maggio 1975, n. 151 (in G.U. 23/05/1975, n.135) ha disposto (con l’art. 151, comma 1) la modifica dell’art. 328.
23/05/1975 La LEGGE 19 maggio 1975, n. 151 (in G.U. 23/05/1975, n.135) ha disposto (con l’art. 152, comma 1) la modifica dell’art. 330.
23/05/1975 La LEGGE 19 maggio 1975, n. 151 (in G.U. 23/05/1975, n.135) ha disposto (con l’art. 153, comma 1) l’abrogazione dell’art. 331.
23/05/1975 La LEGGE 19 maggio 1975, n. 151 (in G.U. 23/05/1975, n.135) ha disposto (con l’art. 154, comma 1) la modifica dell’art. 332.
23/05/1975 La LEGGE 19 maggio 1975, n. 151 (in G.U. 23/05/1975, n.135) ha disposto (con l’art. 155, comma 1) la modifica dell’art. 333.
23/05/1975 La LEGGE 19 maggio 1975, n. 151 (in G.U. 23/05/1975, n.135) ha disposto (con l’art. 156, comma 1) la modifica dell’art. 334.
23/05/1975 La LEGGE 19 maggio 1975, n. 151 (in G.U. 23/05/1975, n.135) ha disposto (con l’art. 157, comma 1) la modifica dell’art. 336.
23/05/1975 La LEGGE 19 maggio 1975, n. 151 (in G.U. 23/05/1975, n.135) ha disposto (con l’art. 158, comma 1) la modifica dell’art. 337.
23/05/1975 La LEGGE 19 maggio 1975, n. 151 (in G.U. 23/05/1975, n.135) ha disposto (con l’art. 159, comma 1) l’abrogazione dell’art. 338.
23/05/1975 La LEGGE 19 maggio 1975, n. 151 (in G.U. 23/05/1975, n.135) ha disposto (con l’art. 159, comma 1) l’abrogazione dell’art. 339.
23/05/1975 La LEGGE 19 maggio 1975, n. 151 (in G.U. 23/05/1975, n.135) ha disposto (con l’art. 159, comma 1) l’abrogazione dell’art. 340.
23/05/1975 La LEGGE 19 maggio 1975, n. 151 (in G.U. 23/05/1975, n.135) ha disposto (con l’art. 159, comma 1) l’abrogazione dell’art. 341.
23/05/1975 La LEGGE 19 maggio 1975, n. 151 (in G.U. 23/05/1975, n.135) ha disposto (con l’art. 160, comma 1) la modifica dell’art. 347.
23/05/1975 La LEGGE 19 maggio 1975, n. 151 (in G.U. 23/05/1975, n.135) ha disposto (con l’art. 161, comma 1) l’abrogazione del numero 3) dell’art. 352, comma 1.
23/05/1975 La LEGGE 19 maggio 1975, n. 151 (in G.U. 23/05/1975, n.135) ha disposto (con l’art. 162, comma 1) l’abrogazione dell’art. 359.
23/05/1975 La LEGGE 19 maggio 1975, n. 151 (in G.U. 23/05/1975, n.135) ha disposto (con l’art. 164, comma 1) la modifica dell’art. 405.
23/05/1975 La LEGGE 19 maggio 1975, n. 151 (in G.U. 23/05/1975, n.135) ha disposto (con l’art. 165, comma 1) la modifica dell’art. 406.
23/05/1975 La LEGGE 19 maggio 1975, n. 151 (in G.U. 23/05/1975, n.135) ha disposto (con l’art. 166, comma 1) la modifica dell’art. 409.
23/05/1975 La LEGGE 19 maggio 1975, n. 151 (in G.U. 23/05/1975, n.135) ha disposto (con l’art. 167, comma 1) la modifica dell’art. 411.
23/05/1975 La LEGGE 19 maggio 1975, n. 151 (in G.U. 23/05/1975, n.135) ha disposto (con l’art. 168, comma 1) la modifica dell’art. 433.
23/05/1975 La LEGGE 19 maggio 1975, n. 151 (in G.U. 23/05/1975, n.135) ha disposto (con l’art. 169, comma 1) l’abrogazione dell’art. 435.
23/05/1975 La LEGGE 19 maggio 1975, n. 151 (in G.U. 23/05/1975, n.135) ha disposto (con l’art. 170, comma 1) la modifica dell’art. 436.
23/05/1975 La LEGGE 19 maggio 1975, n. 151 (in G.U. 23/05/1975, n.135) ha disposto (con l’art. 171, comma 1) la modifica dell’art. 467.
23/05/1975 La LEGGE 19 maggio 1975, n. 151 (in G.U. 23/05/1975, n.135) ha disposto (con l’art. 172, comma 1) la modifica dell’art. 536.
23/05/1975 La LEGGE 19 maggio 1975, n. 151 (in G.U. 23/05/1975, n.135) ha disposto (con l’art. 173, comma 1) la modifica dell’art. 537.
23/05/1975 La LEGGE 19 maggio 1975, n. 151 (in G.U. 23/05/1975, n.135) ha disposto (con l’art. 174, comma 1) la modifica dell’art. 538.
23/05/1975 La LEGGE 19 maggio 1975, n. 151 (in G.U. 23/05/1975, n.135) ha disposto (con l’art. 175, comma 1) l’abrogazione dell’art. 539.
23/05/1975 La LEGGE 19 maggio 1975, n. 151 (in G.U. 23/05/1975, n.135) ha disposto (con l’art. 176, comma 1) la modifica dell’art. 540.
23/05/1975 La LEGGE 19 maggio 1975, n. 151 (in G.U. 23/05/1975, n.135) ha disposto (con l’art. 177, comma 1) l’abrogazione dell’art. 541.
23/05/1975 La LEGGE 19 maggio 1975, n. 151 (in G.U. 23/05/1975, n.135) ha disposto (con l’art. 178, comma 1) la modifica dell’art. 542.
23/05/1975 La LEGGE 19 maggio 1975, n. 151 (in G.U. 23/05/1975, n.135) ha disposto (con l’art. 179, comma 1) l’abrogazione dell’art. 543.
23/05/1975 La LEGGE 19 maggio 1975, n. 151 (in G.U. 23/05/1975, n.135) ha disposto (con l’art. 180, comma 1) la modifica dell’art. 544.
23/05/1975 La LEGGE 19 maggio 1975, n. 151 (in G.U. 23/05/1975, n.135) ha disposto (con l’art. 181, comma 1) l’abrogazione dell’art. 545.
23/05/1975 La LEGGE 19 maggio 1975, n. 151 (in G.U. 23/05/1975, n.135) ha disposto (con l’art. 181, comma 1) l’abrogazione dell’art. 546.
23/05/1975 La LEGGE 19 maggio 1975, n. 151 (in G.U. 23/05/1975, n.135) ha disposto (con l’art. 181, comma 1) l’abrogazione dell’art. 547.
23/05/1975 La LEGGE 19 maggio 1975, n. 151 (in G.U. 23/05/1975, n.135) ha disposto (con l’art. 182, comma 1) la modifica dell’art. 548.
23/05/1975 La LEGGE 19 maggio 1975, n. 151 (in G.U. 23/05/1975, n.135) ha disposto (con l’art. 183, comma 1) la modifica dell’art. 565.
23/05/1975 La LEGGE 19 maggio 1975, n. 151 (in G.U. 23/05/1975, n.135) ha disposto (con l’art. 184, comma 1) la modifica dell’art. 578.
23/05/1975 La LEGGE 19 maggio 1975, n. 151 (in G.U. 23/05/1975, n.135) ha disposto (con l’art. 184, comma 1) la modifica dell’art. 579.
23/05/1975 La LEGGE 19 maggio 1975, n. 151 (in G.U. 23/05/1975, n.135) ha disposto (con l’art. 185, comma 1) la modifica dell’art. 566.
23/05/1975 La LEGGE 19 maggio 1975, n. 151 (in G.U. 23/05/1975, n.135) ha disposto (con l’art. 186, comma 1) la modifica dell’art. 571.
23/05/1975 La LEGGE 19 maggio 1975, n. 151 (in G.U. 23/05/1975, n.135) ha disposto (con l’art. 187, comma 1) l’abrogazione dell’art. 573.
23/05/1975 La LEGGE 19 maggio 1975, n. 151 (in G.U. 23/05/1975, n.135) ha disposto (con l’art. 187, comma 1) l’abrogazione dell’art. 574.
23/05/1975 La LEGGE 19 maggio 1975, n. 151 (in G.U. 23/05/1975, n.135) ha disposto (con l’art. 187, comma 1) l’abrogazione dell’art. 575.
23/05/1975 La LEGGE 19 maggio 1975, n. 151 (in G.U. 23/05/1975, n.135) ha disposto (con l’art. 187, comma 1) l’abrogazione dell’art. 576.
23/05/1975 La LEGGE 19 maggio 1975, n. 151 (in G.U. 23/05/1975, n.135) ha disposto (con l’art. 188, comma 1) la modifica dell’art. 580.
23/05/1975 La LEGGE 19 maggio 1975, n. 151 (in G.U. 23/05/1975, n.135) ha disposto (con l’art. 189, comma 1) la modifica dell’art. 581.
23/05/1975 La LEGGE 19 maggio 1975, n. 151 (in G.U. 23/05/1975, n.135) ha disposto (con l’art. 190, comma 1) la modifica dell’art. 582.
23/05/1975 La LEGGE 19 maggio 1975, n. 151 (in G.U. 23/05/1975, n.135) ha disposto (con l’art. 191, comma 1) la modifica dell’art. 583.
23/05/1975 La LEGGE 19 maggio 1975, n. 151 (in G.U. 23/05/1975, n.135) ha disposto (con l’art. 192, comma 1) la modifica dell’art. 584.
23/05/1975 La LEGGE 19 maggio 1975, n. 151 (in G.U. 23/05/1975, n.135) ha disposto (con l’art. 193, comma 1) la modifica dell’art. 585.
23/05/1975 La LEGGE 19 maggio 1975, n. 151 (in G.U. 23/05/1975, n.135) ha disposto (con l’art. 194, comma 1) l’abrogazione dell’art. 593.
23/05/1975 La LEGGE 19 maggio 1975, n. 151 (in G.U. 23/05/1975, n.135) ha disposto (con l’art. 195, comma 1) la modifica dell’art. 594.
23/05/1975 La LEGGE 19 maggio 1975, n. 151 (in G.U. 23/05/1975, n.135) ha disposto (con l’art. 196, comma 1) l’abrogazione dell’art. 595.
23/05/1975 La LEGGE 19 maggio 1975, n. 151 (in G.U. 23/05/1975, n.135) ha disposto (con l’art. 197, comma 1) la modifica dell’art. 692.
23/05/1975 La LEGGE 19 maggio 1975, n. 151 (in G.U. 23/05/1975, n.135) ha disposto (con l’art. 198, comma 1) l’abrogazione del comma 3 dell’art. 693.
23/05/1975 La LEGGE 19 maggio 1975, n. 151 (in G.U. 23/05/1975, n.135) ha disposto (con l’art. 199, comma 1) la modifica dell’art. 696.
23/05/1975 La LEGGE 19 maggio 1975, n. 151 (in G.U. 23/05/1975, n.135) ha disposto (con l’art. 200, comma 1) l’abrogazione dell’art. 716.
23/05/1975 La LEGGE 19 maggio 1975, n. 151 (in G.U. 23/05/1975, n.135) ha disposto (con l’art. 201, comma 1) la modifica dell’art. 737.
23/05/1975 La LEGGE 19 maggio 1975, n. 151 (in G.U. 23/05/1975, n.135) ha disposto (con l’art. 202, comma 1) la modifica dell’art. 738.
23/05/1975 La LEGGE 19 maggio 1975, n. 151 (in G.U. 23/05/1975, n.135) ha disposto (con l’art. 203, comma 1) la modifica dell’art. 740.
23/05/1975 La LEGGE 19 maggio 1975, n. 151 (in G.U. 23/05/1975, n.135) ha disposto (con l’art. 204, comma 1) la modifica dell’art. 741.
23/05/1975 La LEGGE 19 maggio 1975, n. 151 (in G.U. 23/05/1975, n.135) ha disposto (con l’art. 205, comma 1) l’abrogazione dell’art. 780.
23/05/1975 La LEGGE 19 maggio 1975, n. 151 (in G.U. 23/05/1975, n.135) ha disposto (con l’art. 205, comma 1) l’abrogazione dell’art. 2140.
23/05/1975 La LEGGE 19 maggio 1975, n. 151 (in G.U. 23/05/1975, n.135) ha disposto (con l’art. 206, comma 1)la modifica dell’art. 2647.
23/05/1975 La LEGGE 19 maggio 1975, n. 151 (in G.U. 23/05/1975, n.135) ha disposto (con l’art. 207, comma 1)la modifica dell’art. 2685.
23/05/1975 La LEGGE 19 maggio 1975, n. 151 (in G.U. 23/05/1975, n.135) ha disposto (con l’art. 208, comma 1)la modifica dell’art. 2817.
23/05/1975 La LEGGE 19 maggio 1975, n. 151 (in G.U. 23/05/1975, n.135) ha disposto (con l’art. 209, comma 1)l’abrogazione dell’art. 2832.
23/05/1975 La LEGGE 19 maggio 1975, n. 151 (in G.U. 23/05/1975, n.135) ha disposto (con l’art. 209, comma 1)l’abrogazione dell’art. 2833.
23/05/1975 La LEGGE 19 maggio 1975, n. 151 (in G.U. 23/05/1975, n.135) ha disposto (con l’art. 209, comma 1)l’abrogazione dell’art. 2849.
23/05/1975 La LEGGE 19 maggio 1975, n. 151 (in G.U. 23/05/1975, n.135) ha disposto (con l’art. 210, comma 1)la modifica dell’art. 2941, comma 1, numero 2).
23/05/1975 La LEGGE 19 maggio 1975, n. 151 (in G.U. 23/05/1975, n.135) ha disposto (con l’art. 225, comma 1) la modifica dell’art. 128, comma 4.
23/05/1975 La LEGGE 19 maggio 1975, n. 151 (in G.U. 23/05/1975, n.135) ha disposto (con l’art. 232, comma 1) la modifica dell’art. 279.
23/05/1975 La LEGGE 19 maggio 1975, n. 151 (in G.U. 23/05/1975, n.135) ha disposto (con l’art. 234, comma 1) la modifica dell’art. 310.
23/05/1975 La LEGGE 19 maggio 1975, n. 151 (in G.U. 23/05/1975, n.135) ha disposto (con l’art. 235, comma 1) la modifica dell’art. 338.
23/05/1975 La LEGGE 19 maggio 1975, n. 151 (in G.U. 23/05/1975, n.135) ha disposto (con l’art. 236, comma 1) la modifica dell’art. 340.
23/05/1975 La LEGGE 19 maggio 1975, n. 151 (in G.U. 23/05/1975, n.135) ha disposto (con l’art. 237, comma 1) la modifica dell’art. 580.
23/05/1975 La LEGGE 19 maggio 1975, n. 151 (in G.U. 23/05/1975, n.135) ha disposto (con l’art. 237, comma 1) la modifica dell’art. 594.
23/05/1975 La LEGGE 19 maggio 1975, n. 151 (in G.U. 23/05/1975, n.135) ha disposto (con l’art. 238, comma 1) la modifica dell’art. 692.
23/05/1975 La LEGGE 19 maggio 1975, n. 151 (in G.U. 23/05/1975, n.135) ha disposto (con l’art. 239, comma 1) la modifica dell’art. 780.
28/05/1975 La Corte costituzionale, con sentenza 7 maggio 1975, n. 117 (in G.U. 28/05/1975 n. 140) ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 1916, comma 2.
30/08/1975 La LEGGE 29 luglio 1975, n. 426 (in G.U. 30/08/1975, n.231) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 2751.
30/08/1975 La LEGGE 29 luglio 1975, n. 426 (in G.U. 30/08/1975, n.231) ha disposto (con l’art. 2, comma 1) l’introduzione dell’art. 2751-bis.
30/08/1975 La LEGGE 29 luglio 1975, n. 426 (in G.U. 30/08/1975, n.231) ha disposto (con l’art. 3, comma 1) la modifica dell’art. 2752.
30/08/1975 La LEGGE 29 luglio 1975, n. 426 (in G.U. 30/08/1975, n.231) ha disposto (con l’art. 4, comma 1) la modifica dell’art. 2753.
30/08/1975 La LEGGE 29 luglio 1975, n. 426 (in G.U. 30/08/1975, n.231) ha disposto (con l’art. 4, comma 1) la modifica dell’art. 2754.
30/08/1975 La LEGGE 29 luglio 1975, n. 426 (in G.U. 30/08/1975, n.231) ha disposto (con l’art. 5, comma 1) la modifica dell’art. 2758.
30/08/1975 La LEGGE 29 luglio 1975, n. 426 (in G.U. 30/08/1975, n.231) ha disposto (con l’art. 6, comma 1) la modifica dell’art. 2759.
30/08/1975 La LEGGE 29 luglio 1975, n. 426 (in G.U. 30/08/1975, n.231) ha disposto (con l’art. 7, comma 1) la modifica dell’art. 2771.
30/08/1975 La LEGGE 29 luglio 1975, n. 426 (in G.U. 30/08/1975, n.231) ha disposto (con l’art. 8, comma 1) la modifica dell’art. 2772.
30/08/1975 La LEGGE 29 luglio 1975, n. 426 (in G.U. 30/08/1975, n.231) ha disposto (con l’art. 9, comma 1) l’abrogazione dell’art. 2773.
30/08/1975 La LEGGE 29 luglio 1975, n. 426 (in G.U. 30/08/1975, n.231) ha disposto (con l’art. 10, comma 1) la modifica dell’art. 2776.
30/08/1975 La LEGGE 29 luglio 1975, n. 426 (in G.U. 30/08/1975, n.231) ha disposto (con l’art. 11, comma 1) la modifica dell’art. 2777.
30/08/1975 La LEGGE 29 luglio 1975, n. 426 (in G.U. 30/08/1975, n.231) ha disposto (con l’art. 12, comma 1) la modifica dell’art. 2778.
30/08/1975 La LEGGE 29 luglio 1975, n. 426 (in G.U. 30/08/1975, n.231) ha disposto (con l’art. 13, comma 1) la modifica dell’art. 2779.
30/08/1975 La LEGGE 29 luglio 1975, n. 426 (in G.U. 30/08/1975, n.231) ha disposto (con l’art. 14, comma 1) la modifica dell’art. 2780.
03/06/1976 La LEGGE 10 maggio 1976, n. 346 (in G.U. 03/06/1976, n.144) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) l’introduzione dell’art. 1159-bis.
03/06/1976 La LEGGE 10 maggio 1976, n. 346 (in G.U. 03/06/1976, n.144) ha disposto (con l’art. 2, comma 1) la modifica dell’art. 1159-bis.
07/06/1976 La LEGGE 10 maggio 1976, n. 377 (in G.U. 07/06/1976, n.148) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 2602.
07/06/1976 La LEGGE 10 maggio 1976, n. 377 (in G.U. 07/06/1976, n.148) ha disposto (con l’art. 2, comma 1) la modifica dell’art. 2604.
07/06/1976 La LEGGE 10 maggio 1976, n. 377 (in G.U. 07/06/1976, n.148) ha disposto (con l’art. 3, comma 1) la modifica dell’art. 2615.
07/06/1976 La LEGGE 10 maggio 1976, n. 377 (in G.U. 07/06/1976, n.148) ha disposto (con l’art.4, comma 1) l’introduzione dell’art. 2615-bis.
07/06/1976 La LEGGE 10 maggio 1976, n. 377 (in G.U. 07/06/1976, n.148) ha disposto (con l’art.4, comma 1) l’introduzione dell’art. 2615-ter.
21/07/1976 La Corte costituzionale, con sentenza 12 luglio 1976, n. 171 (in G.U. 21/07/1976 n. 191) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 45, comma 1 (nel testo anteriore alla sostituzione operata dall’art. 1 della legge 19 maggio 1975, n. 151).
02/10/1976 Errata Corrige (in G.U. 02/10/1976, n.263) , nel modificare l’art. 106 della L. 19 maggio 1975, n. 151 (in G.U. 23/5/1975, n. 135), ha conseguentemente disposto la modifica della rubrica dell’art. 254.
17/12/1977 La LEGGE 16 dicembre 1977, n. 904 (in G.U. 17/12/1977, n.343) ha disposto (con l’art. 11, comma 6) la modifica dell’art. 2397, comma 2.
17/12/1977 La LEGGE 16 dicembre 1977, n. 904 (in G.U. 17/12/1977, n.343) ha disposto (con l’art. 11, comma 5) la modifica dell’art. 2488, comma 1.
16/05/1978 La LEGGE 13 maggio 1978, n. 180 (in G.U. 16/05/1978, n.133) ha disposto (con l’art. 11, comma 1) l’abrogazione dell’art. 420.
03/07/1978 La LEGGE 10 giugno 1978, n. 316 (in G.U. 03/07/1978, n.183) ha disposto (con l’art. 3, comma 1) la modifica dell’art. 1783.
03/07/1978 La LEGGE 10 giugno 1978, n. 316 (in G.U. 03/07/1978, n.183) ha disposto (con l’art. 3, comma 1) la modifica dell’art. 1784.
03/07/1978 La LEGGE 10 giugno 1978, n. 316 (in G.U. 03/07/1978, n.183) ha disposto (con l’art. 3, comma 1) la modifica dell’art. 1785.
03/07/1978 La LEGGE 10 giugno 1978, n. 316 (in G.U. 03/07/1978, n.183) ha disposto (con l’art. 3, comma 1) l’introduzione dell’art. 1785-bis.
03/07/1978 La LEGGE 10 giugno 1978, n. 316 (in G.U. 03/07/1978, n.183) ha disposto (con l’art. 3, comma 1) l’introduzione dell’art. 1785-ter.
03/07/1978 La LEGGE 10 giugno 1978, n. 316 (in G.U. 03/07/1978, n.183) ha disposto (con l’art. 3, comma 1) l’introduzione dell’art. 1785-quater.
03/07/1978 La LEGGE 10 giugno 1978, n. 316 (in G.U. 03/07/1978, n.183) ha disposto (con l’art. 3, comma 1) l’introduzione dell’art. 1785-quinquies.
11/07/1979 La Corte costituzionale, con sentenza 15 giugno 1979, n. 55 (in G.U. 11/07/1979 n. 189) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 565.
29/12/1979 La Corte costituzionale, con sentenza 18 dicembre 1979, n. 153 (in G.U. 29/12/1979 n. 353) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 595.
29/12/1979 La Corte costituzionale, con sentenza 18 dicembre 1979, n. 153 (in G.U. 29/12/1979 n. 353) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 599.
31/12/1980 La Corte costituzionale, con sentenza 16 dicembre 1980, n. 189 (in G.U. 31/12/1980 n. 357) ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 2096, comma 3.
31/12/1980 La Corte costituzionale, con sentenza 16 dicembre 1980, n. 189 (in G.U. 31/12/1980 n. 357) ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 2109.
13/02/1981 La Corte costituzionale, con sentenza 29 gennaio 1981, n. 11 (in G.U. 13/02/1981 n. 44) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 314/17, comma 1.
21/04/1981 La LEGGE 10 aprile 1981, n. 142 (in G.U. 21/04/1981, n.109) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 162, comma 3.
30/11/1981 La LEGGE 24 novembre 1981, n. 689 (in G.U. 30/11/1981, n.329) ha disposto (con l’art. 147, comma 1) la modifica dell’art. 2638, comma 2.
30/11/1981 La LEGGE 24 novembre 1981, n. 689 (in G.U. 30/11/1981, n.329) ha disposto (con l’art. 148, comma 1) l’abrogazione dell’art. 2641.
31/05/1982 La LEGGE 29 maggio 1982, n. 297 (in G.U. 31/05/1982, n.147) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 2120.
31/05/1982 La LEGGE 29 maggio 1982, n. 297 (in G.U. 31/05/1982, n.147) ha disposto (con l’art. 1, comma 2) la modifica dell’art. 2121.
31/05/1982 La LEGGE 29 maggio 1982, n. 297 (in G.U. 31/05/1982, n.147) ha disposto (con l’art. 1, comma 3) la modifica dell’art. 2776.
31/05/1982 La LEGGE 29 maggio 1982, n. 297 (in G.U. 31/05/1982, n.147) ha disposto (con l’art. 4, comma 3) la modifica dell’art. 2120, comma 6; (con l’art. 4, comma 4) la modifica dell’art. 2120.
05/02/1983 La LEGGE 21 gennaio 1983, n. 22 (in G.U. 05/02/1983, n.35) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 2674, comma 2.
05/02/1983 La LEGGE 21 gennaio 1983, n. 22 (in G.U. 05/02/1983, n.35) ha disposto (con l’art. 2, comma 1) l’abrogazione dell’art. 2675.
05/02/1983 La LEGGE 21 gennaio 1983, n. 22 (in G.U. 05/02/1983, n.35) ha disposto (con l’art. 2, comma 1) l’abrogazione dell’art. 2682.
05/02/1983 La LEGGE 21 gennaio 1983, n. 22 (in G.U. 05/02/1983, n.35) ha disposto (con l’art. 3, comma 1) la modifica dell’art. 2676.
05/02/1983 La LEGGE 21 gennaio 1983, n. 22 (in G.U. 05/02/1983, n.35) ha disposto (con l’art. 4, comma 1) la modifica dell’art. 2834.
17/05/1983 La LEGGE 4 maggio 1983, n. 184 (in G.U. 17/05/1983, n.133) ha disposto (con l’art. 61, comma 1) la modifica dell’art. 299.
17/05/1983 La LEGGE 4 maggio 1983, n. 184 (in G.U. 17/05/1983, n.133) ha disposto (con l’art. 62, comma 1) la modifica dell’art. 307.
17/05/1983 La LEGGE 4 maggio 1983, n. 184 (in G.U. 17/05/1983, n.133) ha disposto (con l’art. 64, comma 1) la modifica dell’art. 312.
17/05/1983 La LEGGE 4 maggio 1983, n. 184 (in G.U. 17/05/1983, n.133) ha disposto (con l’art. 65, comma 1) la modifica dell’art. 313.
17/05/1983 La LEGGE 4 maggio 1983, n. 184 (in G.U. 17/05/1983, n.133) ha disposto (con l’art. 66, comma 1) la modifica dell’art. 314, commi 1 e 2.
17/05/1983 La LEGGE 4 maggio 1983, n. 184 (in G.U. 17/05/1983, n.133) ha disposto (con l’art. 67, comma 1) l’abrogazione dei commi 2 e 3 dell’art. 293.
17/05/1983 La LEGGE 4 maggio 1983, n. 184 (in G.U. 17/05/1983, n.133) ha disposto (con l’art. 67, comma 1) l’abrogazione dei commi 2 e 3 dell’art. 296.
17/05/1983 La LEGGE 4 maggio 1983, n. 184 (in G.U. 17/05/1983, n.133) ha disposto (con l’art. 67, comma 1) l’abrogazione dell’art. 301.
17/05/1983 La LEGGE 4 maggio 1983, n. 184 (in G.U. 17/05/1983, n.133) ha disposto (con l’art. 67, comma 1) l’abrogazione dell’art. 302.
17/05/1983 La LEGGE 4 maggio 1983, n. 184 (in G.U. 17/05/1983, n.133) ha disposto (con l’art. 67, comma 1) l’abrogazione dell’art. 303.
17/05/1983 La LEGGE 4 maggio 1983, n. 184 (in G.U. 17/05/1983, n.133) ha disposto (con l’art. 67, comma 1) l’abrogazione dell’art. 308.
17/05/1983 La LEGGE 4 maggio 1983, n. 184 (in G.U. 17/05/1983, n.133) ha disposto (con l’art. 67, comma 1) l’abrogazione dell’art. 310.
17/05/1983 La LEGGE 4 maggio 1983, n. 184 (in G.U. 17/05/1983, n.133) ha disposto (con l’art. 67, comma 2) l’abrogazione dell’art. 314/2.
17/05/1983 La LEGGE 4 maggio 1983, n. 184 (in G.U. 17/05/1983, n.133) ha disposto (con l’art. 67, comma 2) l’abrogazione dell’art. 314/5.
17/05/1983 La LEGGE 4 maggio 1983, n. 184 (in G.U. 17/05/1983, n.133) ha disposto (con l’art. 67, comma 2) l’abrogazione dell’art. 314/6.
17/05/1983 La LEGGE 4 maggio 1983, n. 184 (in G.U. 17/05/1983, n.133) ha disposto (con l’art. 67, comma 2) l’abrogazione dell’art. 314/9.
17/05/1983 La LEGGE 4 maggio 1983, n. 184 (in G.U. 17/05/1983, n.133) ha disposto (con l’art. 67, comma 2) l’abrogazione dell’art. 314/10.
17/05/1983 La LEGGE 4 maggio 1983, n. 184 (in G.U. 17/05/1983, n.133) ha disposto (con l’art. 67, comma 2) l’abrogazione dell’art. 314/13.
17/05/1983 La LEGGE 4 maggio 1983, n. 184 (in G.U. 17/05/1983, n.133) ha disposto (con l’art. 67, comma 2) l’abrogazione dell’art. 314/17.
17/05/1983 La LEGGE 4 maggio 1983, n. 184 (in G.U. 17/05/1983, n.133) ha disposto (con l’art. 67, comma 2) l’abrogazione dell’art. 314/19.
17/05/1983 La LEGGE 4 maggio 1983, n. 184 (in G.U. 17/05/1983, n.133) ha disposto (con l’art. 67, comma 2) l’abrogazione dell’art. 314/20.
17/05/1983 La LEGGE 4 maggio 1983, n. 184 (in G.U. 17/05/1983, n.133) ha disposto (con l’art. 67, comma 2) l’abrogazione dell’art. 314/21.
17/05/1983 La LEGGE 4 maggio 1983, n. 184 (in G.U. 17/05/1983, n.133) ha disposto (con l’art. 67, comma 2) l’abrogazione dell’art. 314/25.
17/05/1983 La LEGGE 4 maggio 1983, n. 184 (in G.U. 17/05/1983, n.133) ha disposto (con l’art. 67, comma 2) l’abrogazione dell’art. 314/3.
17/05/1983 La LEGGE 4 maggio 1983, n. 184 (in G.U. 17/05/1983, n.133) ha disposto (con l’art. 67, comma 2) l’abrogazione dell’art. 314/4.
17/05/1983 La LEGGE 4 maggio 1983, n. 184 (in G.U. 17/05/1983, n.133) ha disposto (con l’art. 67, comma 2) l’abrogazione dell’art. 314/7.
17/05/1983 La LEGGE 4 maggio 1983, n. 184 (in G.U. 17/05/1983, n.133) ha disposto (con l’art. 67, comma 2) l’abrogazione dell’art. 314/8.
17/05/1983 La LEGGE 4 maggio 1983, n. 184 (in G.U. 17/05/1983, n.133) ha disposto (con l’art. 67, comma 2) l’abrogazione dell’art. 314/11.
17/05/1983 La LEGGE 4 maggio 1983, n. 184 (in G.U. 17/05/1983, n.133) ha disposto (con l’art. 67, comma 2) l’abrogazione dell’art. 314/12.
17/05/1983 La LEGGE 4 maggio 1983, n. 184 (in G.U. 17/05/1983, n.133) ha disposto (con l’art. 67, comma 2) l’abrogazione dell’art. 314/14.
17/05/1983 La LEGGE 4 maggio 1983, n. 184 (in G.U. 17/05/1983, n.133) ha disposto (con l’art. 67, comma 2) l’abrogazione dell’art. 314/15.
17/05/1983 La LEGGE 4 maggio 1983, n. 184 (in G.U. 17/05/1983, n.133) ha disposto (con l’art. 67, comma 2) l’abrogazione dell’art. 314/16.
17/05/1983 La LEGGE 4 maggio 1983, n. 184 (in G.U. 17/05/1983, n.133) ha disposto (con l’art. 67, comma 2) l’abrogazione dell’art. 314/18.
17/05/1983 La LEGGE 4 maggio 1983, n. 184 (in G.U. 17/05/1983, n.133) ha disposto (con l’art. 67, comma 2) l’abrogazione dell’art. 314/22.
17/05/1983 La LEGGE 4 maggio 1983, n. 184 (in G.U. 17/05/1983, n.133) ha disposto (con l’art. 67, comma 2) l’abrogazione dell’art. 314/23.
17/05/1983 La LEGGE 4 maggio 1983, n. 184 (in G.U. 17/05/1983, n.133) ha disposto (con l’art. 67, comma 2) l’abrogazione dell’art. 314/24.
17/05/1983 La LEGGE 4 maggio 1983, n. 184 (in G.U. 17/05/1983, n.133) ha disposto (con l’art. 67, comma 2) l’abrogazione dell’art. 314/26.
17/05/1983 La LEGGE 4 maggio 1983, n. 184 (in G.U. 17/05/1983, n.133) ha disposto (con l’art. 67, comma 2) l’abrogazione dell’art. 314/27.
17/05/1983 La LEGGE 4 maggio 1983, n. 184 (in G.U. 17/05/1983, n.133) ha disposto (con l’art. 67, comma 2) l’abrogazione dell’art. 314/28.
17/05/1983 La LEGGE 4 maggio 1983, n. 184 (in G.U. 17/05/1983, n.133) ha disposto (con l’art. 77, comma 1) l’abrogazione dell’art. 404.
17/05/1983 La LEGGE 4 maggio 1983, n. 184 (in G.U. 17/05/1983, n.133) ha disposto (con l’art. 77, comma 1) l’abrogazione dell’art. 405.
17/05/1983 La LEGGE 4 maggio 1983, n. 184 (in G.U. 17/05/1983, n.133) ha disposto (con l’art. 77, comma 1) l’abrogazione dell’art. 406.
17/05/1983 La LEGGE 4 maggio 1983, n. 184 (in G.U. 17/05/1983, n.133) ha disposto (con l’art. 77, comma 1) l’abrogazione dell’art. 407.
17/05/1983 La LEGGE 4 maggio 1983, n. 184 (in G.U. 17/05/1983, n.133) ha disposto (con l’art. 77, comma 1) l’abrogazione dell’art. 408.
17/05/1983 La LEGGE 4 maggio 1983, n. 184 (in G.U. 17/05/1983, n.133) ha disposto (con l’art. 77, comma 1) l’abrogazione dell’art. 409.
17/05/1983 La LEGGE 4 maggio 1983, n. 184 (in G.U. 17/05/1983, n.133) ha disposto (con l’art. 77, comma 1) l’abrogazione dell’art. 410.
17/05/1983 La LEGGE 4 maggio 1983, n. 184 (in G.U. 17/05/1983, n.133) ha disposto (con l’art. 77, comma 1) l’abrogazione dell’art. 411.
17/05/1983 La LEGGE 4 maggio 1983, n. 184 (in G.U. 17/05/1983, n.133) ha disposto (con l’art. 77, comma 1) l’abrogazione dell’art. 412.
17/05/1983 La LEGGE 4 maggio 1983, n. 184 (in G.U. 17/05/1983, n.133) ha disposto (con l’art. 77, comma 1) l’abrogazione dell’art. 413.
17/05/1983 La LEGGE 4 maggio 1983, n. 184 (in G.U. 17/05/1983, n.133) ha disposto (con l’art. 78, comma 1) la modifica dell’art. 87, comma 4.
17/05/1983 La LEGGE 4 maggio 1983, n. 184 (in G.U. 17/05/1983, n.133) ha disposto (con l’art. 81, comma 1) la modifica dell’art. 244, ultimo comma.
08/06/1983 La Corte costituzionale, con sentenza 12 maggio 1983, n. 144 (in G.U. 08/06/1983 n. 156) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 156, comma 6.
07/12/1983 La Corte costituzionale, con sentenza 17 novembre 1983, n. 326 (in G.U. 07/12/1983 n. 336) ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 2751-bis, comma 1, numero 1).
06/03/1985 La LEGGE 27 febbraio 1985, n. 52 (in G.U. 06/03/1985, n.56) ha disposto (con l’art. 1, comma 1)la modifica dell’art. 2659.
06/03/1985 La LEGGE 27 febbraio 1985, n. 52 (in G.U. 06/03/1985, n.56) ha disposto (con l’art. 2, comma 1) la modifica dell’art. 2660, comma 2, numero 1).
06/03/1985 La LEGGE 27 febbraio 1985, n. 52 (in G.U. 06/03/1985, n.56) ha disposto (con l’art. 3, comma 1)la modifica dell’art. 2664, comma 1.
06/03/1985 La LEGGE 27 febbraio 1985, n. 52 (in G.U. 06/03/1985, n.56) ha disposto (con l’art. 4, comma 1)la modifica dell’art. 2673, comma 2.
06/03/1985 La LEGGE 27 febbraio 1985, n. 52 (in G.U. 06/03/1985, n.56) ha disposto (con l’art. 5, comma 1)la modifica dell’art. 2674, comma 1.
06/03/1985 La LEGGE 27 febbraio 1985, n. 52 (in G.U. 06/03/1985, n.56) ha disposto (con l’art. 7, comma 1) l’introduzione dell’art. 2674-bis.
06/03/1985 La LEGGE 27 febbraio 1985, n. 52 (in G.U. 06/03/1985, n.56) ha disposto (con l’art. 9, comma 1)la modifica dell’art. 2677.
06/03/1985 La LEGGE 27 febbraio 1985, n. 52 (in G.U. 06/03/1985, n.56) ha disposto (con l’art. 10, comma 1)la modifica dell’art. 2678.
06/03/1985 La LEGGE 27 febbraio 1985, n. 52 (in G.U. 06/03/1985, n.56) ha disposto (con l’art. 11, comma 1)la modifica dell’art. 2679.
06/03/1985 La LEGGE 27 febbraio 1985, n. 52 (in G.U. 06/03/1985, n.56) ha disposto (con l’art. 12, comma 1)la modifica dell’art. 2680.
06/03/1985 La LEGGE 27 febbraio 1985, n. 52 (in G.U. 06/03/1985, n.56) ha disposto (con l’art. 13, comma 1)la modifica dell’art. 2826.
06/03/1985 La LEGGE 27 febbraio 1985, n. 52 (in G.U. 06/03/1985, n.56) ha disposto (con l’art. 14, comma 1)la modifica dell’art. 2839.
06/03/1985 La LEGGE 27 febbraio 1985, n. 52 (in G.U. 06/03/1985, n.56) ha disposto (con l’art. 15, comma 1)la modifica dell’art. 2887, comma 1.
06/03/1985 La LEGGE 27 febbraio 1985, n. 52 (in G.U. 06/03/1985, n.56) ha disposto (con l’art. 30, comma 1) l’abrogazione del comma 2 dell’art. 2669.
06/03/1985 La LEGGE 27 febbraio 1985, n. 52 (in G.U. 06/03/1985, n.56) ha disposto (con l’art. 30, comma 1) l’abrogazione del comma 2 dell’art. 2836.
15/05/1985 La Corte costituzionale, con sentenza 2 maggio 1985, n. 134 (in G.U. 15/05/1985 n. 113) ha dchiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 244, comma 2.
17/05/1985 La LEGGE 13 maggio 1985, n. 190 (in G.U. 17/05/1985, n.115) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 2095, comma 1.
17/05/1985 La LEGGE 13 maggio 1985, n. 190 (in G.U. 17/05/1985, n.115) ha disposto (con l’art. 6, comma 1) la modifica dell’art. 2103, comma 1.
18/02/1986 Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 febbraio 1986, n. 30 (in G.U. 18/02/1986, n.40) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 2328, comma 1, numero 1); (con l’art. 1, comma 2) l’introduzione del numero 12) all’art. 2328, comma 1.
18/02/1986 Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 febbraio 1986, n. 30 (in G.U. 18/02/1986, n.40) ha disposto (con l’art. 2, comma 1) la modifica dell’art. 2329, comma 2 e l’introduzione di un nuovo comma infine all’art. 2329.
18/02/1986 Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 febbraio 1986, n. 30 (in G.U. 18/02/1986, n.40) ha disposto (con l’art. 3, comma 1) la modifica dell’art. 2330, comma 1.
18/02/1986 Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 febbraio 1986, n. 30 (in G.U. 18/02/1986, n.40) ha disposto (con l’art. 4, comma 1) l’introduzione di un comma all’art. 2330-bis.
18/02/1986 Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 febbraio 1986, n. 30 (in G.U. 18/02/1986, n.40) ha disposto (con l’art. 5, comma 1) la modifica dell’art. 2342.
18/02/1986 Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 febbraio 1986, n. 30 (in G.U. 18/02/1986, n.40) ha disposto (con l’art. 6, comma 1) la modifica dell’art. 2343.
18/02/1986 Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 febbraio 1986, n. 30 (in G.U. 18/02/1986, n.40) ha disposto (con l’art. 7, comma 1) l’introduzione dell’art. 2343-bis.
18/02/1986 Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 febbraio 1986, n. 30 (in G.U. 18/02/1986, n.40) ha disposto (con l’art. 8, comma 1) la modifica dell’art. 2357.
18/02/1986 Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 febbraio 1986, n. 30 (in G.U. 18/02/1986, n.40) ha disposto (con l’art. 9, comma 1) l’introduzione dell’art. 2357-bis.
18/02/1986 Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 febbraio 1986, n. 30 (in G.U. 18/02/1986, n.40) ha disposto (con l’art. 10, comma 1) l’introduzione dell’art. 2357-ter.
18/02/1986 Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 febbraio 1986, n. 30 (in G.U. 18/02/1986, n.40) ha disposto (con l’art. 11, comma 1) l’introduzione dell’art. 2357-quater.
18/02/1986 Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 febbraio 1986, n. 30 (in G.U. 18/02/1986, n.40) ha disposto (con l’art. 12, comma 1) la modifica dell’art. 2358.
18/02/1986 Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 febbraio 1986, n. 30 (in G.U. 18/02/1986, n.40) ha disposto (con l’art. 13, comma 1) la modifica dell’art. 2359-bis.
18/02/1986 Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 febbraio 1986, n. 30 (in G.U. 18/02/1986, n.40) ha disposto (con l’art. 14, comma 1) la modifica dell’art. 2360.
18/02/1986 Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 febbraio 1986, n. 30 (in G.U. 18/02/1986, n.40) ha disposto (con l’art. 15, comma 1) la modifica dell’art. 2369-bis, ultimo comma.
18/02/1986 Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 febbraio 1986, n. 30 (in G.U. 18/02/1986, n.40) ha disposto (con l’art. 16, comma 1) l’introduzione dell’art. 2420-ter
18/02/1986 Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 febbraio 1986, n. 30 (in G.U. 18/02/1986, n.40) ha disposto (con l’art. 17, comma 1) la modifica dell’art. 2424.
18/02/1986 Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 febbraio 1986, n. 30 (in G.U. 18/02/1986, n.40) ha disposto (con l’art. 18, comma 1) la modifica dell’art. 2429-bis.
18/02/1986 Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 febbraio 1986, n. 30 (in G.U. 18/02/1986, n.40) ha disposto (con l’art. 19, comma 1) l’introduzione dell’art. 2433-bis.
18/02/1986 Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 febbraio 1986, n. 30 (in G.U. 18/02/1986, n.40) ha disposto (con l’art. 20, comma 1) la modifica dell’art. 2439.
18/02/1986 Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 febbraio 1986, n. 30 (in G.U. 18/02/1986, n.40) ha disposto (con l’art. 21, comma 1) la modifica dell’art. 2440.
18/02/1986 Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 febbraio 1986, n. 30 (in G.U. 18/02/1986, n.40) ha disposto (con l’art. 22, comma 1) la modifica dell’art. 2441, comma 6 e l’introduzione di un nuovo comma dopo il comma 6 all’art. 2441.
18/02/1986 Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 febbraio 1986, n. 30 (in G.U. 18/02/1986, n.40) ha disposto (con l’art. 23, comma 1) la modifica dell’art. 2443.
18/02/1986 Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 febbraio 1986, n. 30 (in G.U. 18/02/1986, n.40) ha disposto (con l’art. 24, comma 1) la modifica dell’art. 2444.
18/02/1986 Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 febbraio 1986, n. 30 (in G.U. 18/02/1986, n.40) ha disposto (con l’art. 25, comma 1) l’introduzione di un comma dopo il primo all’art. 2445.
18/02/1986 Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 febbraio 1986, n. 30 (in G.U. 18/02/1986, n.40) ha disposto (con l’art. 26, comma 1) l’introduzione del numero 10) all’art. 2475, comma 1.
18/02/1986 Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 febbraio 1986, n. 30 (in G.U. 18/02/1986, n.40) ha disposto (con l’art. 27, comma 1) la modifica dell’art. 2476.
18/02/1986 Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 febbraio 1986, n. 30 (in G.U. 18/02/1986, n.40) ha disposto (con l’art. 28, comma 1) la modifica dell’art. 2483.
18/02/1986 Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 febbraio 1986, n. 30 (in G.U. 18/02/1986, n.40) ha disposto (con l’art. 29, comma 1) l’introduzione del numero 14) all’art. 2518, comma 1.
18/02/1986 Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 febbraio 1986, n. 30 (in G.U. 18/02/1986, n.40) ha disposto (con l’art. 30, comma 1) la modifica dell’art. 2522.
18/02/1986 Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 febbraio 1986, n. 30 (in G.U. 18/02/1986, n.40) ha disposto (con l’art. 31, comma 1) la modifica dell’art. 2621.
18/02/1986 Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 febbraio 1986, n. 30 (in G.U. 18/02/1986, n.40) ha disposto (con l’art. 32, comma 1) la modifica dell’art. 2629.
18/02/1986 Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 febbraio 1986, n. 30 (in G.U. 18/02/1986, n.40) ha disposto (con l’art. 33, comma 1) la modifica dell’art. 2630, comma 1, numero 2); (con l’art. 33, comma 2) l’introduzione del numero 4) al comma 2 dell’art. 2630.
18/02/1986 Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 febbraio 1986, n. 30 (in G.U. 18/02/1986, n.40) ha disposto (con l’art. 34, comma 1) l’introduzione dell’art. 2630-bis.
18/02/1986 Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 febbraio 1986, n. 30 (in G.U. 18/02/1986, n.40) ha disposto (con l’art. 35, comma 1) l’introduzione di un comma dopo il primo all’art. 2632.
15/04/1986 La LEGGE 2 aprile 1986, n. 106 (in G.U. 15/04/1986, n.87) , nel modificare l’art. 6, comma 1 della L. 13 maggio 1985, n. 190 (in G.U. 17/5/1985, n. 115), ha conseguentemente disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 2103, comma 1.
28/01/1987 La Corte costituzionale, con sentenza 14 gennaio 1987, n. 5 (in G.U. 28/01/1987 n. 5) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 156, comma 6.
28/01/1987 La Corte costituzionale, con sentenza 14 gennaio 1987, n. 5 (in G.U. 28/01/1987 n. 5) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 202, comma 1.
11/03/1987 La Corte costituzionale, con sentenza 26 febbraio 1987, n. 71 (in G.U. 11/03/1987 n. 11) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 18 delle Disposizioni sulla legge in generale.
11/03/1987 La LEGGE 6 marzo 1987, n. 74 (in G.U. 11/03/1987, n.58) ha disposto (con l’art. 22, comma 1) la modifica dell’art. 89, comma 1.
16/12/1987 La Corte costituzionale, con sentenza 25 novembre 1987, n. 477 (in G.U. 16/12/1987 n. 53) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 20, comma 1 delle Disposizioni sulla legge in generale.
08/01/1988 La Corte costituzionale, con sentenza 16 dicembre 1987, n. 616 (in G.U. 08/01/1988 n. 1) ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 2109.
24/02/1988 La Corte costituzionale, con sentenza 10 febbraio 1988, n. 186 (in G.U. 24/02/1988 n. 8) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 158.
25/05/1988 La Corte costituzionale, con sentenza 11 maggio 1988, n. 557 (in G.U. 25/05/1988 n. 21) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 291.
02/08/1989 La Corte costituzionale, con sentenza 19 luglio 1989, n. 454 (in G.U. 02/08/1989 n. 31) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 155, comma 4.
18/04/1990 La Corte costituzionale, con sentenza 4 aprile 1990, n. 184 (in G.U. 18/04/1990 n. 16) ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 565.
27/11/1990 Il DECRETO LEGISLATIVO 31 ottobre 1990, n. 347 (in SO n.75, relativo alla G.U. 27/11/1990, n.277) ha disposto (con l’art. 7, comma 1) la modifica dell’art. 2654.
27/11/1990 Il DECRETO LEGISLATIVO 31 ottobre 1990, n. 347 (in SO n.75, relativo alla G.U. 27/11/1990, n.277) ha disposto (con l’art. 7, comma 1) la modifica dell’art. 2655.
27/11/1990 Il DECRETO LEGISLATIVO 31 ottobre 1990, n. 347 (in SO n.75, relativo alla G.U. 27/11/1990, n.277) ha disposto (con l’art. 7, comma 1) la modifica dell’art. 2896.
01/12/1990 La LEGGE 26 novembre 1990, n. 353 (in SO n.76, relativo alla G.U. 01/12/1990, n.281) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 1284.
12/01/1991 La LEGGE 29 dicembre 1990, n. 428 (in SO n.2, relativo alla G.U. 12/01/1991, n.10) ha disposto (con l’art. 40, comma 1) l’introduzione dell’art. 2783-bis; (con l’art. 40, comma 2) la modifica dell’art. 2783-bis.
12/01/1991 La LEGGE 29 dicembre 1990, n. 428 (in SO n.2, relativo alla G.U. 12/01/1991, n.10) ha disposto (con l’art. 47, comma 3) la modifica dell’art. 2112, commi 1, 2 e 3.
23/01/1991 Il DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 1991, n. 22 (in G.U. 23/01/1991, n.19) ha disposto (con l’art. 2, comma 1) l’introduzione di un comma dopo il primo all’art. 2501.
23/01/1991 Il DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 1991, n. 22 (in G.U. 23/01/1991, n.19) ha disposto (con l’art. 3, comma 1) l’introduzione dell’art. 2501-bis.
23/01/1991 Il DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 1991, n. 22 (in G.U. 23/01/1991, n.19) ha disposto (con l’art. 4, comma 1) l’introduzione dell’art. 2501-ter.
23/01/1991 Il DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 1991, n. 22 (in G.U. 23/01/1991, n.19) ha disposto (con l’art. 5, comma 1) l’introduzione dell’art. 2501-quater.
23/01/1991 Il DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 1991, n. 22 (in G.U. 23/01/1991, n.19) ha disposto (con l’art. 6, comma 1) l’introduzione dell’art. 2501-quinquies.
23/01/1991 Il DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 1991, n. 22 (in G.U. 23/01/1991, n.19) ha disposto (con l’art. 7, comma 1) l’introduzione dell’art. 2501-sexies.
23/01/1991 Il DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 1991, n. 22 (in G.U. 23/01/1991, n.19) ha disposto (con l’art. 8, comma 1) la modifica dell’art. 2502.
23/01/1991 Il DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 1991, n. 22 (in G.U. 23/01/1991, n.19) ha disposto (con l’art. 9, comma 1) l’introduzione dell’art. 2502-bis.
23/01/1991 Il DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 1991, n. 22 (in G.U. 23/01/1991, n.19) ha disposto (con l’art. 10, comma 1) la modifica dell’art. 2503.
23/01/1991 Il DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 1991, n. 22 (in G.U. 23/01/1991, n.19) ha disposto (con l’art. 11, comma 1) l’introduzione dell’art. 2503-bis.
23/01/1991 Il DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 1991, n. 22 (in G.U. 23/01/1991, n.19) ha disposto (con l’art. 12, comma 1) la modifica dell’art. 2504.
23/01/1991 Il DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 1991, n. 22 (in G.U. 23/01/1991, n.19) ha disposto (con l’art. 13, comma 1) l’introduzione dell’art. 2504-bis.
23/01/1991 Il DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 1991, n. 22 (in G.U. 23/01/1991, n.19) ha disposto (con l’art. 14, comma 1) l’introduzione dell’art. 2504-ter.
23/01/1991 Il DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 1991, n. 22 (in G.U. 23/01/1991, n.19) ha disposto (con l’art. 15, comma 1) l’introduzione dell’art. 2504-quater.
23/01/1991 Il DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 1991, n. 22 (in G.U. 23/01/1991, n.19) ha disposto (con l’art. 16, comma 1) l’introduzione dell’art. 2504-quinquies.
23/01/1991 Il DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 1991, n. 22 (in G.U. 23/01/1991, n.19) ha disposto (con l’art. 17, comma 1) l’introduzione dell’art. 2504-sexies.
23/01/1991 Il DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 1991, n. 22 (in G.U. 23/01/1991, n.19) ha disposto (con l’art. 18, comma 1) l’introduzione dell’art. 2504-septies.
23/01/1991 Il DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 1991, n. 22 (in G.U. 23/01/1991, n.19) ha disposto (con l’art. 18, comma 1) l’introduzione dell’art. 2504-octies.
23/01/1991 Il DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 1991, n. 22 (in G.U. 23/01/1991, n.19) ha disposto (con l’art. 18, comma 1) l’introduzione dell’art. 2504-novies.
23/01/1991 Il DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 1991, n. 22 (in G.U. 23/01/1991, n.19) ha disposto (con l’art. 18, comma 1) l’introduzione dell’art. 2504-decies.
23/01/1991 Il DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 1991, n. 22 (in G.U. 23/01/1991, n.19) ha disposto (con l’art. 19, comma 1) la modifica dell’art. 2369-bis, comma 2.
23/01/1991 Il DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 1991, n. 22 (in G.U. 23/01/1991, n.19) ha disposto (con l’art. 20, comma 1) la modifica dell’art. 2540-bis, comma 5.
23/01/1991 Il DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 1991, n. 22 (in G.U. 23/01/1991, n.19) ha disposto (con l’art. 21, comma 1) la modifica dell’art. 2457-bis.
23/01/1991 Il DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 1991, n. 22 (in G.U. 23/01/1991, n.19) ha disposto (con l’art. 22, comma 1) la modifica dell’art. 2538.
23/01/1991 Il DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 1991, n. 22 (in G.U. 23/01/1991, n.19) ha disposto (con l’art. 23, comma 1) la modifica dell’art. 2623.
21/03/1991 Avviso di rettifica (in G.U. 21/03/1991, n.68) nel modificare l’art. 10 comma 1, del D.Lgs. 16 gennaio 1991, n. 22 (in G.U. 23/01/1991, n. 19) ha conseguentemente disposto la modifica dell’art. 2503, comma 1.
10/04/1991 La Corte costituzionale, con sentenza 18 marzo 1991, n. 142 (in G.U. 10/04/1991 n. 15) ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 2120, comma 8, lettera b).
17/04/1991 Il DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 1991, n. 127 (in SO n.27, relativo alla G.U. 17/04/1991, n.90) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 2359.
17/04/1991 Il DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 1991, n. 127 (in SO n.27, relativo alla G.U. 17/04/1991, n.90) ha disposto (con l’art. 2, comma 1) la modifica dell’art. 2423.
17/04/1991 Il DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 1991, n. 127 (in SO n.27, relativo alla G.U. 17/04/1991, n.90) ha disposto (con l’art. 3, comma 1) l’introduzione dell’art. 2423-bis.
17/04/1991 Il DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 1991, n. 127 (in SO n.27, relativo alla G.U. 17/04/1991, n.90) ha disposto (con l’art. 4, comma 1) l’introduzione dell’art. 2423-ter.
17/04/1991 Il DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 1991, n. 127 (in SO n.27, relativo alla G.U. 17/04/1991, n.90) ha disposto (con l’art. 5, comma 1) la modifica dell’art. 2424.
17/04/1991 Il DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 1991, n. 127 (in SO n.27, relativo alla G.U. 17/04/1991, n.90) ha disposto (con l’art. 6, comma 1) l’introduzione dell’art. 2424-bis.
17/04/1991 Il DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 1991, n. 127 (in SO n.27, relativo alla G.U. 17/04/1991, n.90) ha disposto (con l’art. 7, comma 1) la modifica dell’art. 2425.
17/04/1991 Il DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 1991, n. 127 (in SO n.27, relativo alla G.U. 17/04/1991, n.90) ha disposto (con l’art. 8, comma 1) la modifica dell’art. 2425-bis.
17/04/1991 Il DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 1991, n. 127 (in SO n.27, relativo alla G.U. 17/04/1991, n.90) ha disposto (con l’art. 9, comma 1) la modifica dell’art. 2426.
17/04/1991 Il DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 1991, n. 127 (in SO n.27, relativo alla G.U. 17/04/1991, n.90) ha disposto (con l’art. 10, comma 1) la modifica dell’art. 2427.
17/04/1991 Il DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 1991, n. 127 (in SO n.27, relativo alla G.U. 17/04/1991, n.90) ha disposto (con l’art. 11, comma 1) la modifica dell’art. 2428.
17/04/1991 Il DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 1991, n. 127 (in SO n.27, relativo alla G.U. 17/04/1991, n.90) ha disposto (con l’art. 12, comma 1) la modifica dell’art. 2429.
17/04/1991 Il DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 1991, n. 127 (in SO n.27, relativo alla G.U. 17/04/1991, n.90) ha disposto (con l’art. 13, comma 1) l’abrogazione dell’art. 2429-bis.
17/04/1991 Il DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 1991, n. 127 (in SO n.27, relativo alla G.U. 17/04/1991, n.90) ha disposto (con l’art. 14, comma 1) la modifica dell’art. 2430.
17/04/1991 Il DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 1991, n. 127 (in SO n.27, relativo alla G.U. 17/04/1991, n.90) ha disposto (con l’art. 15, comma 1) la modifica dell’art. 2431.
17/04/1991 Il DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 1991, n. 127 (in SO n.27, relativo alla G.U. 17/04/1991, n.90) ha disposto (con l’art. 16, comma 1) la modifica dell’art. 2432.
17/04/1991 Il DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 1991, n. 127 (in SO n.27, relativo alla G.U. 17/04/1991, n.90) ha disposto (con l’art. 17, comma 1) la modifica dell’art. 2435.
17/04/1991 Il DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 1991, n. 127 (in SO n.27, relativo alla G.U. 17/04/1991, n.90) ha disposto (con l’art. 18, comma 1) l’introduzione dell’art. 2435-bis.
17/04/1991 Il DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 1991, n. 127 (in SO n.27, relativo alla G.U. 17/04/1991, n.90) ha disposto (con l’art. 19, comma 1) la modifica dell’art. 2488.
17/04/1991 Il DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 1991, n. 127 (in SO n.27, relativo alla G.U. 17/04/1991, n.90) ha disposto (con l’art. 20, comma 1) la modifica dell’art. 2491.
17/04/1991 Il DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 1991, n. 127 (in SO n.27, relativo alla G.U. 17/04/1991, n.90) ha disposto (con l’art. 21, comma 1) la modifica dell’art. 2403, comma 1.
04/07/1991 Avviso di rettifica (in G.U. 04/07/1991, n.155) nel modificare l’art. 7, comma 1 del D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127 (in S.O. n. 27 relativo alla G.U. 17/04/1991, n. 90) ha conseguentemente disposto la modifica dell’art. 2425, comma 1, lettera c), numero 17).
24/07/1991 La Corte costituzionale, con sentenza 11 luglio 1991, n. 356 (in G.U. 24/07/1991 n. 29) ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 1916.
22/08/1991 La LEGGE 11 agosto 1991, n. 266 (in G.U. 22/08/1991, n.196) ha disposto (con l’art. 5, comma 2) la modifica dell’art. 600.
22/08/1991 La LEGGE 11 agosto 1991, n. 266 (in G.U. 22/08/1991, n.196) ha disposto (con l’art. 5, comma 2) la modifica dell’art. 786.
20/09/1991 Il DECRETO LEGISLATIVO 10 settembre 1991, n. 303 (in SO n.57, relativo alla G.U. 20/09/1991, n.221) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) l’introduzione di un nuovo comma dopo il primo all’art. 1742.
20/09/1991 Il DECRETO LEGISLATIVO 10 settembre 1991, n. 303 (in SO n.57, relativo alla G.U. 20/09/1991, n.221) ha disposto (con l’art. 2, comma 1) la modifica della rubrica dell’art. 1748; (con l’art. 2, comma 2) l’introduzione di un nuovo comma dopo il secondo all’art. 1748; (con l’art. 2, comma 3) l’introduzione di tre nuovi commi dopo l’ultimo all’art. 1748.
20/09/1991 Il DECRETO LEGISLATIVO 10 settembre 1991, n. 303 (in SO n.57, relativo alla G.U. 20/09/1991, n.221) ha disposto (con l’art. 3, comma 1) la modifica dell’art. 1750.
20/09/1991 Il DECRETO LEGISLATIVO 10 settembre 1991, n. 303 (in SO n.57, relativo alla G.U. 20/09/1991, n.221) ha disposto (con l’art. 4, comma 1) la modifica dell’art. 1751.
20/09/1991 Il DECRETO LEGISLATIVO 10 settembre 1991, n. 303 (in SO n.57, relativo alla G.U. 20/09/1991, n.221) ha disposto (con l’art. 5, comma 1) l’introduzione dell’art. 1751-bis.
20/09/1991 Il DECRETO LEGISLATIVO 10 settembre 1991, n. 303 (in SO n.57, relativo alla G.U. 20/09/1991, n.221) ha disposto (con l’art. 6, comma 1) la modifica dell’art. 1742.
20/09/1991 Il DECRETO LEGISLATIVO 10 settembre 1991, n. 303 (in SO n.57, relativo alla G.U. 20/09/1991, n.221) ha disposto (con l’art. 6, comma 1) la modifica dell’art. 1748.
20/09/1991 Il DECRETO LEGISLATIVO 10 settembre 1991, n. 303 (in SO n.57, relativo alla G.U. 20/09/1991, n.221) ha disposto (con l’art. 6, comma 1) la modifica dell’art. 1750.
20/09/1991 Il DECRETO LEGISLATIVO 10 settembre 1991, n. 303 (in SO n.57, relativo alla G.U. 20/09/1991, n.221) ha disposto (con l’art. 6, commi 1 e 2) la modifica dell’art. 1751.
20/09/1991 Il DECRETO LEGISLATIVO 10 settembre 1991, n. 303 (in SO n.57, relativo alla G.U. 20/09/1991, n.221) ha disposto (con l’art. 6, comma 1) la modifica dell’art. 1751-bis.
31/12/1991 La LEGGE 30 dicembre 1991, n. 413 (in SO n.91, relativo alla G.U. 31/12/1991, n.305) ha disposto (con l’art. 8, comma 1) la modifica dell’art. 2216.
31/12/1991 La LEGGE 30 dicembre 1991, n. 413 (in SO n.91, relativo alla G.U. 31/12/1991, n.305) ha disposto (con l’art. 8, comma 2) la modifica dell’art. 2217, comma 3.
23/01/1992 Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 1992, n. 23 (in G.U. 23/01/1992, n.18) ha disposto (con l’art. 1, comma 5) la modifica dell’art. 2621.
07/02/1992 La LEGGE 31 gennaio 1992, n. 59 (in SO n.25, relativo alla G.U. 07/02/1992, n.31) ha disposto (con l’art. 5, comma 1) la modifica dell’art. 2521, comma 3.
07/02/1992 La LEGGE 31 gennaio 1992, n. 59 (in SO n.25, relativo alla G.U. 07/02/1992, n.31) ha disposto (con l’art. 8, comma 1) la modifica dell’art. 2536.
07/02/1992 La LEGGE 31 gennaio 1992, n. 59 (in SO n.25, relativo alla G.U. 07/02/1992, n.31) ha disposto (con l’art. 17, comma 1) la modifica dell’art. 2543, comma 1.
07/02/1992 La LEGGE 31 gennaio 1992, n. 59 (in SO n.25, relativo alla G.U. 07/02/1992, n.31) ha disposto (con l’art. 18, comma 1) la modifica dell’art. 2544, comma 1.
07/02/1992 La LEGGE 31 gennaio 1992, n. 59 (in SO n.25, relativo alla G.U. 07/02/1992, n.31) ha disposto (con l’art. 18, comma 2) l’introduzione del numero 5-bis) all’art. 2751-bis, comma 1.
14/02/1992 Il DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 1992, n. 88 (in SO n.27, relativo alla G.U. 14/02/1992, n.37) ha disposto (con l’art. 21, comma 1) la modifica dell’art. 2397, commi 2 e 3.
14/02/1992 Il DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 1992, n. 88 (in SO n.27, relativo alla G.U. 14/02/1992, n.37) ha disposto (con l’art. 22, comma 1) la modifica dell’art. 2398.
14/02/1992 Il DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 1992, n. 88 (in SO n.27, relativo alla G.U. 14/02/1992, n.37) ha disposto (con l’art. 23, comma 1) la modifica dell’art. 2399.
14/02/1992 Il DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 1992, n. 88 (in SO n.27, relativo alla G.U. 14/02/1992, n.37) ha disposto (con l’art. 24, comma 1) la modifica dell’art. 2401.
14/02/1992 Il DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 1992, n. 88 (in SO n.27, relativo alla G.U. 14/02/1992, n.37) ha disposto (con l’art. 25, comma 1) l’introduzione dell’art. 2403-bis.
14/02/1992 Il DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 1992, n. 88 (in SO n.27, relativo alla G.U. 14/02/1992, n.37) ha disposto (con l’art. 26, comma 1) la modifica dell’art. 2622.
14/02/1992 Il DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 1992, n. 88 (in SO n.27, relativo alla G.U. 14/02/1992, n.37) ha disposto (con l’art. 29, comma 1) la modifica dell’art. 2397, comma 2.
14/02/1992 Il DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 1992, n. 88 (in SO n.27, relativo alla G.U. 14/02/1992, n.37) ha disposto (con l’art. 29, comma 1) la modifica dell’art. 2398.
14/02/1992 Il DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 1992, n. 88 (in SO n.27, relativo alla G.U. 14/02/1992, n.37) ha disposto (con l’art. 29, comma 1) la modifica dell’art. 2399.
14/02/1992 Il DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 1992, n. 88 (in SO n.27, relativo alla G.U. 14/02/1992, n.37) ha disposto (con l’art. 29, comma 1) la modifica dell’art. 2401.
14/02/1992 Il DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 1992, n. 88 (in SO n.27, relativo alla G.U. 14/02/1992, n.37) ha disposto (con l’art. 29, comma 1) la modifica dell’art. 2403-bis.
14/02/1992 Il DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 1992, n. 88 (in SO n.27, relativo alla G.U. 14/02/1992, n.37) ha disposto (con l’art. 29, comma 1) la modifica dell’art. 2622.
15/02/1992 La LEGGE 5 febbraio 1992, n. 91 (in G.U. 15/02/1992, n.38) ha disposto (con l’art. 26, comma 1) l’abrogazione dell’art. 143-ter.
24/02/1992 La LEGGE 17 febbraio 1992, n. 154 (in G.U. 24/02/1992, n.45) ha disposto (con l’art. 10, comma 1) la modifica dell’art. 1938.
24/02/1992 La LEGGE 17 febbraio 1992, n. 154 (in G.U. 24/02/1992, n.45) ha disposto (con l’art. 10, comma 2) l’introduzione di un comma all’art. 1956.
24/02/1992 La LEGGE 17 febbraio 1992, n. 154 (in G.U. 24/02/1992, n.45) ha disposto (con l’art. 11, comma 4) la modifica dell’art. 1938.
24/02/1992 La LEGGE 17 febbraio 1992, n. 154 (in G.U. 24/02/1992, n.45) ha disposto (con l’art. 11, comma 4) la modifica dell’art. 1956, ultimo comma.
29/02/1992 La LEGGE 17 febbraio 1992, n. 179 (in SO n.45, relativo alla G.U. 29/02/1992, n.50) nel modificare l’art. 30, comma 2 della L. 5 agosto 1978, n. 457 (in G.U. 19/08/1978 n. 231) ha conseguentemente disposto (con l’art. 15, comma 1) la modifica dell’art. 1120.
29/02/1992 La LEGGE 17 febbraio 1992, n. 179 (in SO n.45, relativo alla G.U. 29/02/1992, n.50) nel modificare l’art. 30, comma 2 della L. 5 agosto 1978, n. 457 (in G.U. 19/08/1978 n. 231) ha conseguentemente disposto (con l’art. 15, comma 1) la modifica dell’art. 1121.
29/02/1992 La LEGGE 17 febbraio 1992, n. 179 (in SO n.45, relativo alla G.U. 29/02/1992, n.50) nel modificare l’art. 30, comma 2 della L. 5 agosto 1978, n. 457 (in G.U. 19/08/1978 n. 231) ha conseguentemente disposto (con l’art. 15, comma 1) la modifica dell’art. 1136, comma 5.
16/12/1992 Il DECRETO LEGISLATIVO 4 dicembre 1992, n. 480 (in SO n.130, relativo alla G.U. 16/12/1992, n.295) ha disposto (con l’art. 81, comma 1) la modifica dell’art. 2569, comma 1.
16/12/1992 Il DECRETO LEGISLATIVO 4 dicembre 1992, n. 480 (in SO n.130, relativo alla G.U. 16/12/1992, n.295) ha disposto (con l’art. 82, comma 1) la modifica dell’art. 2570.
16/12/1992 Il DECRETO LEGISLATIVO 4 dicembre 1992, n. 480 (in SO n.130, relativo alla G.U. 16/12/1992, n.295) ha disposto (con l’art. 83, comma 1) la modifica dell’art. 2573, comma 1 e rubrica.
17/12/1992 Il DECRETO LEGISLATIVO 14 dicembre 1992, n. 481 (in SO n.131, relativo alla G.U. 17/12/1992, n.296) ha disposto (con l’art. 25, comma 3) la modifica dell’art. 2503, comma 1.
31/12/1992 Il DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 1992, n. 516 (in SO n.138, relativo alla G.U. 31/12/1992, n.306) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) l’introduzione di un comma in fine all’art. 2428.
31/12/1992 Il DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 1992, n. 516 (in SO n.138, relativo alla G.U. 31/12/1992, n.306) ha disposto (con l’art. 2, comma 1) la modifica dell’art. 2506.
31/12/1992 Il DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 1992, n. 516 (in SO n.138, relativo alla G.U. 31/12/1992, n.306) ha disposto (con l’art. 3, comma 1) la modifica dell’art. 2626.
31/12/1992 Il DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 1992, n. 516 (in SO n.138, relativo alla G.U. 31/12/1992, n.306) ha disposto (con l’art. 4, comma 1) la modifica dell’art. 2627.
11/01/1993 Il DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 526 (in SO n.5, relativo alla G.U. 11/01/1993, n.7) ha disposto (on l’art.1 , comma 1) la modifica dell’art. 2435-bis.
11/01/1993 Il DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 526 (in SO n.5, relativo alla G.U. 11/01/1993, n.7) ha disposto (con l’art. 2, comma 1) l’introduzione di un comma all’art. 2423.
11/01/1993 Il DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 526 (in SO n.5, relativo alla G.U. 11/01/1993, n.7) ha disposto (con l’art. 3, comma 1) l’introduzione di un comma all’art. 2435.
03/04/1993 Il DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 1993, n. 88 (in SO n.34, relativo alla G.U. 03/04/1993, n.78) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica della rubrica dell’art. 2247.
03/04/1993 Il DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 1993, n. 88 (in SO n.34, relativo alla G.U. 03/04/1993, n.78) ha disposto (con l’art. 2, comma 1) l’introduzione di un comma all’art. 2250.
03/04/1993 Il DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 1993, n. 88 (in SO n.34, relativo alla G.U. 03/04/1993, n.78) ha disposto (con l’art. 3, comma 1) la modifica dell’art. 2475, comma 2 e l’introduzione di un nuovo comma dopo il secondo all’art. 2475.
03/04/1993 Il DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 1993, n. 88 (in SO n.34, relativo alla G.U. 03/04/1993, n.78) ha disposto (con l’art. 4, comma 1) l’introduzione dell’art. 2475-bis.
03/04/1993 Il DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 1993, n. 88 (in SO n.34, relativo alla G.U. 03/04/1993, n.78) ha disposto (con l’art. 5, comma 1) l’introduzione di due nuovi commi all’art. 2476.
03/04/1993 Il DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 1993, n. 88 (in SO n.34, relativo alla G.U. 03/04/1993, n.78) ha disposto (con l’art. 6, comma 1) l’introduzione dell’art. 2490-bis.
03/04/1993 Il DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 1993, n. 88 (in SO n.34, relativo alla G.U. 03/04/1993, n.78) ha disposto (con l’art. 7, comma 1) la modifica dell’art. 2497, comma 2.
03/04/1993 Il DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 1993, n. 88 (in SO n.34, relativo alla G.U. 03/04/1993, n.78) ha disposto (con l’art. 8, comma 1) la modifica dell’art. 2475-bis.
03/04/1993 Il DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 1993, n. 88 (in SO n.34, relativo alla G.U. 03/04/1993, n.78) ha disposto (con l’art. 8, comma 1) la modifica dell’art. 2476, comma 3.
20/08/1993 La LEGGE 12 agosto 1993, n. 310 (in G.U. 20/08/1993, n.195) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 2479, comma 3; (con l’art. 1, comma 2) l’introduzione di un comma all’art. 2479.
20/08/1993 La LEGGE 12 agosto 1993, n. 310 (in G.U. 20/08/1993, n.195) ha disposto (con l’art. 2, comma 1) l’introduzione dell’art. 2479-bis.
20/08/1993 La LEGGE 12 agosto 1993, n. 310 (in G.U. 20/08/1993, n.195) ha disposto (con l’art. 4, comma 1) la modifica della rubrica dell’art. 2435; (con l’art. 4, comma 2) l’introduzione di un comma all’art. 2435.
20/08/1993 La LEGGE 12 agosto 1993, n. 310 (in G.U. 20/08/1993, n.195) ha disposto (con l’art. 5, comma 1) la modifica dell’art. 2493.
20/08/1993 La LEGGE 12 agosto 1993, n. 310 (in G.U. 20/08/1993, n.195) ha disposto (con l’art. 6, comma 1) la modifica dell’art. 2556, comma 2.
20/08/1993 La LEGGE 12 agosto 1993, n. 310 (in G.U. 20/08/1993, n.195) ha disposto (con l’art. 9, comma 1) la modifica dell’art. 2556, comma 2.
21/08/1993 La LEGGE 12 agosto 1993, n. 313 (in G.U. 21/08/1993, n.196) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) l’introduzione del numero 1-bis) all’art. 2948, comma 1.
30/09/1993 Il DECRETO LEGISLATIVO 1 settembre 1993, n. 385 (in SO n.92, relativo alla G.U. 30/09/1993, n.230) ha disposto (con l’art. 57, comma 3) la modifica dell’art. 2503, comma 1.
30/09/1993 Il DECRETO LEGISLATIVO 1 settembre 1993, n. 385 (in SO n.92, relativo alla G.U. 30/09/1993, n.230) ha disposto (con l’art. 161, comma 1) l’abrogazione dell’art. 2766.
30/09/1993 Il DECRETO LEGISLATIVO 1 settembre 1993, n. 385 (in SO n.92, relativo alla G.U. 30/09/1993, n.230) ha disposto (con l’art. 161, comma 1) l’abrogazione dei numeri 3) e 9) dell’art. 2778, comma 1.
17/01/1994 La LEGGE 5 gennaio 1994, n. 25 (in G.U. 17/01/1994, n.12) ha disposto (con l’art. 25, comma 1) la modifica dell’art. 2943, comma 4.
17/01/1994 La LEGGE 5 gennaio 1994, n. 25 (in G.U. 17/01/1994, n.12) ha disposto (con l’art. 25, comma 2) l’introduzione di un comma in fine all’art. 2945.
17/01/1994 La LEGGE 5 gennaio 1994, n. 25 (in G.U. 17/01/1994, n.12) ha disposto (con l’art. 26, comma 1)l’introduzione di un comma in fine all’art. 2652.
17/01/1994 La LEGGE 5 gennaio 1994, n. 25 (in G.U. 17/01/1994, n.12) ha disposto (con l’art. 26, comma 2) l’introduzione di un comma in fine all’art. 2653.
17/01/1994 La LEGGE 5 gennaio 1994, n. 25 (in G.U. 17/01/1994, n.12) ha disposto (con l’art. 26, comma 3) l’introduzione di un comma in fine all’art. 2690.
17/01/1994 La LEGGE 5 gennaio 1994, n. 25 (in G.U. 17/01/1994, n.12) ha disposto (con l’art. 26, comma 4) l’introduzione di un comma in fine all’art. 2691.
19/01/1994 La LEGGE 5 gennaio 1994, n. 37 (in SO n.11, relativo alla G.U. 19/01/1994, n.14) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 942.
19/01/1994 La LEGGE 5 gennaio 1994, n. 37 (in SO n.11, relativo alla G.U. 19/01/1994, n.14) ha disposto (con l’art. 2, comma 1) l’abrogazione dei commi 2 e 3 dell’art. 945.
19/01/1994 La LEGGE 5 gennaio 1994, n. 37 (in SO n.11, relativo alla G.U. 19/01/1994, n.14) ha disposto (con l’art. 3, comma 1) la modifica dell’art. 946.
19/01/1994 La LEGGE 5 gennaio 1994, n. 37 (in SO n.11, relativo alla G.U. 19/01/1994, n.14) ha disposto (con l’art. 4, comma 1) la modifica dell’art. 947.
09/02/1994 La LEGGE 31 gennaio 1994, n. 97 (in SO n.24, relativo alla G.U. 09/02/1994, n.32) nel modificare l’art. 2, comma 1 della L. 10 maggio 1976, n. 346 (in G.U. 3/06/1976 n. 144) ha conseguentemente disposto (con l’art. 6, comma 1) la modifica dell’art. 1159-bis.
26/05/1994 Il DECRETO LEGISLATIVO 2 maggio 1994, n. 315 (in G.U. 26/05/1994, n.121) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 2357, comma 3.
26/05/1994 Il DECRETO LEGISLATIVO 2 maggio 1994, n. 315 (in G.U. 26/05/1994, n.121) ha disposto (con l’art. 2, comma 1) la modifica dell’art. 2359-bis.
26/05/1994 Il DECRETO LEGISLATIVO 2 maggio 1994, n. 315 (in G.U. 26/05/1994, n.121) ha disposto (con l’art. 3, comma 1) l’introduzione dell’art. 2359-ter.
26/05/1994 Il DECRETO LEGISLATIVO 2 maggio 1994, n. 315 (in G.U. 26/05/1994, n.121) ha disposto (con l’art. 4, comma 1) l’introduzione dell’art. 2359-quater.
26/05/1994 Il DECRETO LEGISLATIVO 2 maggio 1994, n. 315 (in G.U. 26/05/1994, n.121) ha disposto (con l’art. 5, comma 1) l’introduzione dell’art. 2359-quinquies.
26/05/1994 Il DECRETO LEGISLATIVO 2 maggio 1994, n. 315 (in G.U. 26/05/1994, n.121) ha disposto (con l’art. 6, comma 1) la modifica dell’art.2424.
26/05/1994 Il DECRETO LEGISLATIVO 2 maggio 1994, n. 315 (in G.U. 26/05/1994, n.121) ha disposto (con l’art. 7, comma 1) la modifica dell’art. 2630, comma 2, numero 4).
26/05/1994 Il DECRETO LEGISLATIVO 2 maggio 1994, n. 315 (in G.U. 26/05/1994, n.121) ha disposto (con l’art. 8, comma 1) la modifica dell’art. 2630-bis.
26/05/1994 Il DECRETO LEGISLATIVO 2 maggio 1994, n. 315 (in G.U. 26/05/1994, n.121) ha disposto (con l’art. 9, comma 1) la modifica dell’art. 2632, comma 2.
26/05/1994 Il DECRETO LEGISLATIVO 2 maggio 1994, n. 315 (in G.U. 26/05/1994, n.121) ha disposto (con l’art. 11, comma 1) la modifica dell’art. 2359-quater, comma 3.
11/06/1994 Il DECRETO-LEGGE 10 giugno 1994, n. 357 (in G.U. 11/06/1994, n.135) , convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 1994, n. 489 (in G.U. 10/08/1994, n. 186), ha disposto (con l’art. 7-bis, comma 1) la modifica dell’art. 2216.
11/06/1994 Il DECRETO-LEGGE 10 giugno 1994, n. 357 (in G.U. 11/06/1994, n.135) , convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 1994, n. 489 (in G.U. 10/08/1994, n. 186), ha disposto (con l’art. 7-bis, comma 2) la modifica dell’art. 2217, comma 3.
11/06/1994 Il DECRETO-LEGGE 10 giugno 1994, n. 357 (in G.U. 11/06/1994, n.135) , convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 1994, n. 489 (in G.U. 10/08/1994, n. 186), ha disposto (con l’art. 7-bis, comma 3) la modifica dell’art. 2218.
11/06/1994 Il DECRETO-LEGGE 10 giugno 1994, n. 357 (in G.U. 11/06/1994, n.135) , convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 1994, n. 489 (in G.U. 10/08/1994, n. 186), ha disposto (con l’art. 7-bis, comma 4) l’introduzione di un comma all’art. 2220.
11/06/1994 Il DECRETO-LEGGE 10 giugno 1994, n. 357 (in G.U. 11/06/1994, n.135) convertito con modificazioni dalla L.8 agosto 1994, n. 489 (in G.U. 10/08/1994, n. 186) ha disposto (con l’art. 7-bis comma 5) la modifica dell’art. 2421, ultimo comma.
11/06/1994 Il DECRETO-LEGGE 10 giugno 1994, n. 357 (in G.U. 11/06/1994, n.135) convertito con modificazioni dalla L.8 agosto 1994, n. 489 (in G.U. 10/08/1994, n. 186) ha disposto (con l’art. 7-bis comma 6) la modifica dell’art. 2435, comma 1.
13/07/1994 La Corte costituzionale, con sentenza 23 giugno 1994, n. 278 (in G.U. 13/07/1994 n. 29) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 156, comma 6.
01/03/1995 La Corte costituzionale, con sentenza 8 febbraio 1995, n. 47 (in G.U. 01/03/1995 n. 9) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2503.
03/06/1995 La LEGGE 31 maggio 1995, n. 218 (in SO n.68, relativo alla G.U. 03/06/1995, n.128) , come modificata dal D.L. 28 agosto 1995, n. 361 (in G.U. 29/8/1995, n. 201), convertito con modificazioni dalla L. 27 ottobre 1995, n. 437 (in G.U. 28/10/1995, n. 253), ha disposto (con l’art. 73, comma 1) l’abrogazione dell’art. 17 delle Disposizioni sulla legge in generale.
03/06/1995 La LEGGE 31 maggio 1995, n. 218 (in SO n.68, relativo alla G.U. 03/06/1995, n.128) , come modificata dal D.L. 28 agosto 1995, n. 361 (in G.U. 29/8/1995, n. 201), convertito con modificazioni dalla L. 27 ottobre 1995, n. 437 (in G.U. 28/10/1995, n. 253), ha disposto (con l’art. 73, comma 1) l’abrogazione dell’art. 18 delle Disposizioni sulla legge in generale.
03/06/1995 La LEGGE 31 maggio 1995, n. 218 (in SO n.68, relativo alla G.U. 03/06/1995, n.128) , come modificata dal D.L. 28 agosto 1995, n. 361 (in G.U. 29/8/1995, n. 201), convertito con modificazioni dalla L. 27 ottobre 1995, n. 437 (in G.U. 28/10/1995, n. 253), ha disposto (con l’art. 73, comma 1) l’abrogazione dell’art. 19 delle Disposizioni sulla legge in generale.
03/06/1995 La LEGGE 31 maggio 1995, n. 218 (in SO n.68, relativo alla G.U. 03/06/1995, n.128) , come modificata dal D.L. 28 agosto 1995, n. 361 (in G.U. 29/8/1995, n. 201), convertito con modificazioni dalla L. 27 ottobre 1995, n. 437 (in G.U. 28/10/1995, n. 253), ha disposto (con l’art. 73, comma 1) l’abrogazione dell’art. 20 delle Disposizioni sulla legge in generale.
03/06/1995 La LEGGE 31 maggio 1995, n. 218 (in SO n.68, relativo alla G.U. 03/06/1995, n.128) , come modificata dal D.L. 28 agosto 1995, n. 361 (in G.U. 29/8/1995, n. 201), convertito con modificazioni dalla L. 27 ottobre 1995, n. 437 (in G.U. 28/10/1995, n. 253), ha disposto (con l’art. 73, comma 1) l’abrogazione dell’art. 21 delle Disposizioni sulla legge in generale.
03/06/1995 La LEGGE 31 maggio 1995, n. 218 (in SO n.68, relativo alla G.U. 03/06/1995, n.128) , come modificata dal D.L. 28 agosto 1995, n. 361 (in G.U. 29/8/1995, n. 201), convertito con modificazioni dalla L. 27 ottobre 1995, n. 437 (in G.U. 28/10/1995, n. 253), ha disposto (con l’art. 73, comma 1) l’abrogazione dell’art. 22 delle Disposizioni sulla legge in generale.
03/06/1995 La LEGGE 31 maggio 1995, n. 218 (in SO n.68, relativo alla G.U. 03/06/1995, n.128) , come modificata dal D.L. 28 agosto 1995, n. 361 (in G.U. 29/8/1995, n. 201), convertito con modificazioni dalla L. 27 ottobre 1995, n. 437 (in G.U. 28/10/1995, n. 253), ha disposto (con l’art. 73, comma 1) l’abrogazione dell’art. 23 delle Disposizioni sulla legge in generale.
03/06/1995 La LEGGE 31 maggio 1995, n. 218 (in SO n.68, relativo alla G.U. 03/06/1995, n.128) , come modificata dal D.L. 28 agosto 1995, n. 361 (in G.U. 29/8/1995, n. 201), convertito con modificazioni dalla L. 27 ottobre 1995, n. 437 (in G.U. 28/10/1995, n. 253), ha disposto (con l’art. 73, comma 1) l’abrogazione dell’art. 24 delle Disposizioni sulla legge in generale.
03/06/1995 La LEGGE 31 maggio 1995, n. 218 (in SO n.68, relativo alla G.U. 03/06/1995, n.128) , come modificata dal D.L. 28 agosto 1995, n. 361 (in G.U. 29/8/1995, n. 201), convertito con modificazioni dalla L. 27 ottobre 1995, n. 437 (in G.U. 28/10/1995, n. 253), ha disposto (con l’art. 73, comma 1) l’abrogazione dell’art. 25 delle Disposizioni sulla legge in generale.
03/06/1995 La LEGGE 31 maggio 1995, n. 218 (in SO n.68, relativo alla G.U. 03/06/1995, n.128) , come modificata dal D.L. 28 agosto 1995, n. 361 (in G.U. 29/8/1995, n. 201), convertito con modificazioni dalla L. 27 ottobre 1995, n. 437 (in G.U. 28/10/1995, n. 253), ha disposto (con l’art. 73, comma 1) l’abrogazione dell’art. 26 delle Disposizioni sulla legge in generale.
03/06/1995 La LEGGE 31 maggio 1995, n. 218 (in SO n.68, relativo alla G.U. 03/06/1995, n.128) , come modificata dal D.L. 28 agosto 1995, n. 361 (in G.U. 29/8/1995, n. 201), convertito con modificazioni dalla L. 27 ottobre 1995, n. 437 (in G.U. 28/10/1995, n. 253), ha disposto (con l’art. 73, comma 1) l’abrogazione dell’art. 27 delle Disposizioni sulla legge in generale.
03/06/1995 La LEGGE 31 maggio 1995, n. 218 (in SO n.68, relativo alla G.U. 03/06/1995, n.128) , come modificata dal D.L. 28 agosto 1995, n. 361 (in G.U. 29/8/1995, n. 201), convertito con modificazioni dalla L. 27 ottobre 1995, n. 437 (in G.U. 28/10/1995, n. 253), ha disposto (con l’art. 73, comma 1) l’abrogazione dell’art. 28 delle Disposizioni sulla legge in generale.
03/06/1995 La LEGGE 31 maggio 1995, n. 218 (in SO n.68, relativo alla G.U. 03/06/1995, n.128) , come modificata dal D.L. 28 agosto 1995, n. 361 (in G.U. 29/8/1995, n. 201), convertito con modificazioni dalla L. 27 ottobre 1995, n. 437 (in G.U. 28/10/1995, n. 253), ha disposto (con l’art. 73, comma 1) l’abrogazione dell’art. 29 delle Disposizioni sulla legge in generale.
03/06/1995 La LEGGE 31 maggio 1995, n. 218 (in SO n.68, relativo alla G.U. 03/06/1995, n.128) , come modificata dal D.L. 28 agosto 1995, n. 361 (in G.U. 29/8/1995, n. 201), convertito con modificazioni dalla L. 27 ottobre 1995, n. 437 (in G.U. 28/10/1995, n. 253), ha disposto (con l’art. 73, comma 1) l’abrogazione dell’art. 30 delle Disposizioni sulla legge in generale.
03/06/1995 La LEGGE 31 maggio 1995, n. 218 (in SO n.68, relativo alla G.U. 03/06/1995, n.128) , come modificata dal D.L. 28 agosto 1995, n. 361 (in G.U. 29/8/1995, n. 201), convertito con modificazioni dalla L. 27 ottobre 1995, n. 437 (in G.U. 28/10/1995, n. 253), ha disposto (con l’art. 73, comma 1) l’abrogazione dell’art. 31 delle Disposizioni sulla legge in generale.
03/06/1995 La LEGGE 31 maggio 1995, n. 218 (in SO n.68, relativo alla G.U. 03/06/1995, n.128) , come modificata dal D.L. 28 agosto 1995, n. 361 (in G.U. 29/8/1995, n. 201), convertito con modificazioni dalla L. 27 ottobre 1995, n. 437 (in G.U. 28/10/1995, n. 253), ha disposto (con l’art. 73, comma 1) l’abrogazione dell’art. 2505.
03/06/1995 La LEGGE 31 maggio 1995, n. 218 (in SO n.68, relativo alla G.U. 03/06/1995, n.128) , come modificata dal D.L. 28 agosto 1995, n. 361 (in G.U. 29/8/1995, n. 201), convertito con modificazioni dalla L. 27 ottobre 1995, n. 437 (in G.U. 28/10/1995, n. 253), ha disposto (con l’art. 73, comma 1) l’abrogazione dell’art. 2509.
10/02/1996 La LEGGE 6 febbraio 1996, n. 52 (in SO n.24, relativo alla G.U. 10/02/1996, n.34) ha disposto (con l’art. 19, comma 1) la modifica dell’art. 2435-bis.
10/02/1996 La LEGGE 6 febbraio 1996, n. 52 (in SO n.24, relativo alla G.U. 10/02/1996, n.34) ha disposto (con l’art. 25, comma 1) l’introduzione dell’art. 1469-quater.
10/02/1996 La LEGGE 6 febbraio 1996, n. 52 (in SO n.24, relativo alla G.U. 10/02/1996, n.34) ha disposto (con l’art. 25, comma 1) l’introduzione dell’art. 1469-quinquies.
10/02/1996 La LEGGE 6 febbraio 1996, n. 52 (in SO n.24, relativo alla G.U. 10/02/1996, n.34) ha disposto (con l’art. 25, comma 1) l’introduzione dell’art. 1469-sexies.
10/02/1996 La LEGGE 6 febbraio 1996, n. 52 (in SO n.24, relativo alla G.U. 10/02/1996, n.34) ha disposto (con l’art. 25, comma 1) l’introduzione dell’art. 1469-bis.
10/02/1996 La LEGGE 6 febbraio 1996, n. 52 (in SO n.24, relativo alla G.U. 10/02/1996, n.34) ha disposto (con l’art. 25, comma 1) l’introduzione dell’art. 1469-ter.
09/03/1996 La LEGGE 7 marzo 1996, n. 108 (in SO n.44, relativo alla G.U. 09/03/1996, n.58) ha disposto (con l’art. 4, comma 1) la modifica dell’art. 1815, comma 2.
10/04/1996 La Corte costituzionale, con sentenza 26 marzo 1996, n. 105 (in G.U. 10/04/1996 n. 15) ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 2738, comma 2.
15/04/1996 Il DECRETO LEGISLATIVO 19 marzo 1996, n. 198 (in SO n.64, relativo alla G.U. 15/04/1996, n.88) ha disposto (con l’art. 13, comma 1) l’abrogazione del comma 2 dell’art. 2586.
24/07/1996 La Corte costituzionale, con sentenza 10 luglio 1996, n. 258 (in G.U. 24/07/1996 n. 30) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 156, comma 6.
31/07/1996 La Corte costituzionale, con sentenza 18 luglio 1996, n. 297 (in G.U. 31/07/1996 n. 31) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 262.
28/12/1996 La LEGGE 23 dicembre 1996, n. 662 (in SO n.233, relativo alla G.U. 28/12/1996, n.303) ha disposto (con l’art. 2, comma 185) la modifica dell’art. 1284, comma 1.
31/12/1996 Il DECRETO-LEGGE 31 dicembre 1996, n. 669 (in G.U. 31/12/1996, n.305) , convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30 (in G.U. 01/03/1997, n.50), ha disposto (con l’art. 3, comma 1) l’introduzione dell’art. 2645-bis.
31/12/1996 Il DECRETO-LEGGE 31 dicembre 1996, n. 669 (in G.U. 31/12/1996, n.305) , convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30 (in G.U. 01/03/1997, n.50), ha disposto (con l’art. 3, comma 2) la modifica dell’art. 2659, comma 1, numero 4).
31/12/1996 Il DECRETO-LEGGE 31 dicembre 1996, n. 669 (in G.U. 31/12/1996, n.305) , convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30 (in G.U. 01/03/1997, n.50), ha disposto (con l’art. 3, comma 1-bis) l’introduzione di un comma in fine all’art. 2668.
31/12/1996 Il DECRETO-LEGGE 31 dicembre 1996, n. 669 (in G.U. 31/12/1996, n.305) , convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30 (in G.U. 01/03/1997, n.50), ha disposto (con l’art. 3, comma 4) l’introduzione dell’art. 2775-bis.
31/12/1996 Il DECRETO-LEGGE 31 dicembre 1996, n. 669 (in G.U. 31/12/1996, n.305) , convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30 (in G.U. 01/03/1997, n.50), ha disposto (con l’art. 3, comma 5) l’introduzione del numero 5-bis) all’art. 2780, comma 1.
31/12/1996 Il DECRETO-LEGGE 31 dicembre 1996, n. 669 (in G.U. 31/12/1996, n.305) , convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30 (in G.U. 01/03/1997, n.50), ha disposto (con l’art. 3, comma 3) l’introduzione dell’art. 2825-bis.
17/05/1997 La LEGGE 15 maggio 1997, n. 127 (in SO n.98, relativo alla G.U. 17/05/1997, n.113) ha disposto con l’art. 13, comma 1) l’abrogazione dell’art. 17; (con l’art. 13, comma 2) la modifica dell’art. 17.
11/08/1997 La LEGGE 7 agosto 1997, n. 266 (in G.U. 11/08/1997, n.186) ha disposto (con l’art. 29, comma 1) la modifica dell’art. 2457-ter.
30/12/1997 La LEGGE 27 dicembre 1997, n. 449 (in SO n.255, relativo alla G.U. 30/12/1997, n.302) ha disposto (con l’art. 54, comma 2) la modifica dell’art. 2948, comma 1, numero 1-bis).
04/02/1998 La Corte costituzionale, con sentenza 26 gennaio 1998, n. 1 (in G.U. 04/02/1998 n. 5) ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 2751-bis, comma 1, numero 2).
20/03/1998 Il DECRETO LEGISLATIVO 19 febbraio 1998, n. 51 (in SO n.48, relativo alla G.U. 20/03/1998, n.66) ha disposto (con l’art. 137, comma 1) la modifica dell’art. 100, commi 2 e 3.
20/03/1998 Il DECRETO LEGISLATIVO 19 febbraio 1998, n. 51 (in SO n.48, relativo alla G.U. 20/03/1998, n.66) ha disposto (con l’art. 138, comma 1) la modifica dell’art. 254, comma 1.
20/03/1998 Il DECRETO LEGISLATIVO 19 febbraio 1998, n. 51 (in SO n.48, relativo alla G.U. 20/03/1998, n.66) ha disposto (con l’art. 139, comma 1, lettera a)) la modifica dell’art. 343 comma 1; (con l’art. 139, comma 1, lettera b)) la modifica dell’art. 343 comma 2.
20/03/1998 Il DECRETO LEGISLATIVO 19 febbraio 1998, n. 51 (in SO n.48, relativo alla G.U. 20/03/1998, n.66) ha disposto (con l’art. 140, comma 1) la modifica dell’art. 344, comma 1.
20/03/1998 Il DECRETO LEGISLATIVO 19 febbraio 1998, n. 51 (in SO n.48, relativo alla G.U. 20/03/1998, n.66) ha disposto (con l’art. 141, comma 1) la modifica dell’art. 363 comma 1; (con l’art. 141, comma 2) la modifica dell’art. 363, comma 3.
20/03/1998 Il DECRETO LEGISLATIVO 19 febbraio 1998, n. 51 (in SO n.48, relativo alla G.U. 20/03/1998, n.66) ha disposto (con l’art. 141, comma 2) la modifica dell’art. 365, comma 1.
20/03/1998 Il DECRETO LEGISLATIVO 19 febbraio 1998, n. 51 (in SO n.48, relativo alla G.U. 20/03/1998, n.66) ha disposto (con l’art. 142, comma 1) la modifica dell’art. 446.
20/03/1998 Il DECRETO LEGISLATIVO 19 febbraio 1998, n. 51 (in SO n.48, relativo alla G.U. 20/03/1998, n.66) ha disposto (con l’art. 144, comma 1) la modifica dell’art. 529.
20/03/1998 Il DECRETO LEGISLATIVO 19 febbraio 1998, n. 51 (in SO n.48, relativo alla G.U. 20/03/1998, n.66) ha disposto (con l’art. 143, comma 1) la modifica dell’art. 484, comma 1.
20/03/1998 Il DECRETO LEGISLATIVO 19 febbraio 1998, n. 51 (in SO n.48, relativo alla G.U. 20/03/1998, n.66) ha disposto (con l’art. 144, comma 1) la modifica dell’art. 485, comma 1.
20/03/1998 Il DECRETO LEGISLATIVO 19 febbraio 1998, n. 51 (in SO n.48, relativo alla G.U. 20/03/1998, n.66) ha disposto (con l’art. 144, comma 1) la modifica dell’art. 508, comma 1.
20/03/1998 Il DECRETO LEGISLATIVO 19 febbraio 1998, n. 51 (in SO n.48, relativo alla G.U. 20/03/1998, n.66) ha disposto (con l’art. 144, comma 1) la modifica dell’art. 509, comma 1.
20/03/1998 Il DECRETO LEGISLATIVO 19 febbraio 1998, n. 51 (in SO n.48, relativo alla G.U. 20/03/1998, n.66) ha disposto (con l’art. 144, comma 1) la modifica dell’art. 517, comma 2.
20/03/1998 Il DECRETO LEGISLATIVO 19 febbraio 1998, n. 51 (in SO n.48, relativo alla G.U. 20/03/1998, n.66) ha disposto (con l’art. 144, comma 1) la modifica dell’art. 530 comma 1.
20/03/1998 Il DECRETO LEGISLATIVO 19 febbraio 1998, n. 51 (in SO n.48, relativo alla G.U. 20/03/1998, n.66) ha disposto (con l’art. 144, comma 1) la modifica dell’art. 620, comma 6.
20/03/1998 Il DECRETO LEGISLATIVO 19 febbraio 1998, n. 51 (in SO n.48, relativo alla G.U. 20/03/1998, n.66) ha disposto (con l’art. 144, comma 1) la modifica dell’art. 730, comma 1.
20/03/1998 Il DECRETO LEGISLATIVO 19 febbraio 1998, n. 51 (in SO n.48, relativo alla G.U. 20/03/1998, n.66) ha disposto (con l’art. 144, comma 1) la modifica dell’art. 736, comma 2.
20/03/1998 Il DECRETO LEGISLATIVO 19 febbraio 1998, n. 51 (in SO n.48, relativo alla G.U. 20/03/1998, n.66) ha disposto (con l’art. 145, comma 1) la modifica dell’art. 528, comma 1.
20/03/1998 Il DECRETO LEGISLATIVO 19 febbraio 1998, n. 51 (in SO n.48, relativo alla G.U. 20/03/1998, n.66) ha disposto (con l’art. 145, comma 1) la modifica dell’art. 620, comma 2.
20/03/1998 Il DECRETO LEGISLATIVO 19 febbraio 1998, n. 51 (in SO n.48, relativo alla G.U. 20/03/1998, n.66) ha disposto (con l’art. 145, comma 1) la modifica dell’art. 621, comma 1.
20/03/1998 Il DECRETO LEGISLATIVO 19 febbraio 1998, n. 51 (in SO n.48, relativo alla G.U. 20/03/1998, n.66) ha disposto (con l’art. 146, comma 1) la modifica dell’art. 519, comma 1.
20/03/1998 Il DECRETO LEGISLATIVO 19 febbraio 1998, n. 51 (in SO n.48, relativo alla G.U. 20/03/1998, n.66) ha disposto (con l’art. 147, comma 1) la modifica dell’art. 609, comma 1.
20/03/1998 Il DECRETO LEGISLATIVO 19 febbraio 1998, n. 51 (in SO n.48, relativo alla G.U. 20/03/1998, n.66) ha disposto (con l’art. 148, comma 1) la modifica dell’art. 622.
20/03/1998 Il DECRETO LEGISLATIVO 19 febbraio 1998, n. 51 (in SO n.48, relativo alla G.U. 20/03/1998, n.66) ha disposto (con l’art. 148, comma 1) la modfica dell’art. 702, comma 1.
20/03/1998 Il DECRETO LEGISLATIVO 19 febbraio 1998, n. 51 (in SO n.48, relativo alla G.U. 20/03/1998, n.66) ha disposto (con l’art. 149, comma 1) la modifica dell’art. 915, comma 1.
20/03/1998 Il DECRETO LEGISLATIVO 19 febbraio 1998, n. 51 (in SO n.48, relativo alla G.U. 20/03/1998, n.66) ha disposto (con l’art. 150, comma 1) la modifica dell’art. 1211, comma 1.
20/03/1998 Il DECRETO LEGISLATIVO 19 febbraio 1998, n. 51 (in SO n.48, relativo alla G.U. 20/03/1998, n.66) ha disposto (con l’art. 150, comma 1) la modifica dell’art. 1514, comma 1.
20/03/1998 Il DECRETO LEGISLATIVO 19 febbraio 1998, n. 51 (in SO n.48, relativo alla G.U. 20/03/1998, n.66) ha disposto (con l’art. 150, comma 1) la modifica dell’art. 1515, comma 3.
20/03/1998 Il DECRETO LEGISLATIVO 19 febbraio 1998, n. 51 (in SO n.48, relativo alla G.U. 20/03/1998, n.66) ha disposto (con l’art. 150, comma 1) la modifica dell’art. 1841, commi 1, 2 e 3.
20/03/1998 Il DECRETO LEGISLATIVO 19 febbraio 1998, n. 51 (in SO n.48, relativo alla G.U. 20/03/1998, n.66) ha disposto (con l’art. 247, comma 1) la modifica dell’art. 100, commi 2 e 3.
20/03/1998 Il DECRETO LEGISLATIVO 19 febbraio 1998, n. 51 (in SO n.48, relativo alla G.U. 20/03/1998, n.66) ha disposto (con l’art. 247, comma 1) la modifica dell’art. 254, comma 1.
20/03/1998 Il DECRETO LEGISLATIVO 19 febbraio 1998, n. 51 (in SO n.48, relativo alla G.U. 20/03/1998, n.66) ha disposto (con l’art. 247, comma 1) la modifica dell’art. 343, commi 1 e 2.
20/03/1998 Il DECRETO LEGISLATIVO 19 febbraio 1998, n. 51 (in SO n.48, relativo alla G.U. 20/03/1998, n.66) ha disposto (con l’art. 247, comma 1) la modifica dell’art. 344, comma 1.
20/03/1998 Il DECRETO LEGISLATIVO 19 febbraio 1998, n. 51 (in SO n.48, relativo alla G.U. 20/03/1998, n.66) ha disposto (con l’art. 247, comma 1) la modifica dell’art. 363, commi 1 e 3.
20/03/1998 Il DECRETO LEGISLATIVO 19 febbraio 1998, n. 51 (in SO n.48, relativo alla G.U. 20/03/1998, n.66) ha disposto (con l’art. 247, comma 1) la modifica dell’art. 365, comma 1.
20/03/1998 Il DECRETO LEGISLATIVO 19 febbraio 1998, n. 51 (in SO n.48, relativo alla G.U. 20/03/1998, n.66) ha disposto (con l’art. 247, comma 1) la modifica dell’art. 446.
20/03/1998 Il DECRETO LEGISLATIVO 19 febbraio 1998, n. 51 (in SO n.48, relativo alla G.U. 20/03/1998, n.66) ha disposto (con l’art. 247, comma 1) la modifica dell’art. 484, comma 1.
20/03/1998 Il DECRETO LEGISLATIVO 19 febbraio 1998, n. 51 (in SO n.48, relativo alla G.U. 20/03/1998, n.66) ha disposto (con l’art. 247, comma 1) la modifica dell’art. 485, comma 1.
20/03/1998 Il DECRETO LEGISLATIVO 19 febbraio 1998, n. 51 (in SO n.48, relativo alla G.U. 20/03/1998, n.66) ha disposto (con l’art. 247, comma 1) la modifica dell’art. 508, comma 1.
20/03/1998 Il DECRETO LEGISLATIVO 19 febbraio 1998, n. 51 (in SO n.48, relativo alla G.U. 20/03/1998, n.66) ha disposto (con l’art. 247, comma 1) la modifica dell’art. 509, comma 1.
20/03/1998 Il DECRETO LEGISLATIVO 19 febbraio 1998, n. 51 (in SO n.48, relativo alla G.U. 20/03/1998, n.66) ha disposto (con l’art. 247, comma 1) la modifica dell’art. 517, comma 2.
20/03/1998 Il DECRETO LEGISLATIVO 19 febbraio 1998, n. 51 (in SO n.48, relativo alla G.U. 20/03/1998, n.66) ha disposto (con l’art. 247, comma 1) la modifica dell’art. 519, comma 1.
20/03/1998 Il DECRETO LEGISLATIVO 19 febbraio 1998, n. 51 (in SO n.48, relativo alla G.U. 20/03/1998, n.66) ha disposto (con l’art. 247, comma 1) la modifica dell’art. 528, comma 1.
20/03/1998 Il DECRETO LEGISLATIVO 19 febbraio 1998, n. 51 (in SO n.48, relativo alla G.U. 20/03/1998, n.66) ha disposto (con l’art. 247, comma 1) la modifica dell’art. 529.
20/03/1998 Il DECRETO LEGISLATIVO 19 febbraio 1998, n. 51 (in SO n.48, relativo alla G.U. 20/03/1998, n.66) ha disposto (con l’art. 247, comma 1) la modifica dell’art. 530 comma 1.
20/03/1998 Il DECRETO LEGISLATIVO 19 febbraio 1998, n. 51 (in SO n.48, relativo alla G.U. 20/03/1998, n.66) ha disposto (con l’art. 247, comma 1) la modifica dell’art. 609, comma 1.
20/03/1998 Il DECRETO LEGISLATIVO 19 febbraio 1998, n. 51 (in SO n.48, relativo alla G.U. 20/03/1998, n.66) ha disposto (con l’art. 247, comma 1) la modifica dell’art. 620, commi 2 e 6.
20/03/1998 Il DECRETO LEGISLATIVO 19 febbraio 1998, n. 51 (in SO n.48, relativo alla G.U. 20/03/1998, n.66) ha disposto (con l’art. 247, comma 1) la modifica dell’art. 621, comma 1.
20/03/1998 Il DECRETO LEGISLATIVO 19 febbraio 1998, n. 51 (in SO n.48, relativo alla G.U. 20/03/1998, n.66) ha disposto (con l’art. 247, comma 1) la modifica dell’art. 622.
20/03/1998 Il DECRETO LEGISLATIVO 19 febbraio 1998, n. 51 (in SO n.48, relativo alla G.U. 20/03/1998, n.66) ha disposto (con l’art. 247, comma 1) la modfica dell’art. 702, comma 1.
20/03/1998 Il DECRETO LEGISLATIVO 19 febbraio 1998, n. 51 (in SO n.48, relativo alla G.U. 20/03/1998, n.66) ha disposto (con l’art. 247, comma 1) la modifica dell’art. 730, comma 1.
20/03/1998 Il DECRETO LEGISLATIVO 19 febbraio 1998, n. 51 (in SO n.48, relativo alla G.U. 20/03/1998, n.66) ha disposto (con l’art. 247, comma 1) la modifica dell’art. 736, comma 2.
20/03/1998 Il DECRETO LEGISLATIVO 19 febbraio 1998, n. 51 (in SO n.48, relativo alla G.U. 20/03/1998, n.66) ha disposto (con l’art. 247, comma 1) la modifica dell’art. 915, comma 1.
20/03/1998 Il DECRETO LEGISLATIVO 19 febbraio 1998, n. 51 (in SO n.48, relativo alla G.U. 20/03/1998, n.66) ha disposto (con l’art. 247, comma 1) la modifica dell’art. 1211, comma 1.
20/03/1998 Il DECRETO LEGISLATIVO 19 febbraio 1998, n. 51 (in SO n.48, relativo alla G.U. 20/03/1998, n.66) ha disposto (con l’art. 247, comma 1) la modifica dell’art. 1514, comma 1.
20/03/1998 Il DECRETO LEGISLATIVO 19 febbraio 1998, n. 51 (in SO n.48, relativo alla G.U. 20/03/1998, n.66) ha disposto (con l’art. 247, comma 1) la modifica dell’art. 1515, comma 3.
20/03/1998 Il DECRETO LEGISLATIVO 19 febbraio 1998, n. 51 (in SO n.48, relativo alla G.U. 20/03/1998, n.66) ha disposto (con l’art. 247, comma 1) la modifica dell’art. 1841.
26/03/1998 Il DECRETO LEGISLATIVO 24 febbraio 1998, n. 58 (in SO n.52, relativo alla G.U. 26/03/1998, n.71) ha disposto (con l’art. 134, comma 1) la modifica dell’art. 2441, comma 2.
26/03/1998 Il DECRETO LEGISLATIVO 24 febbraio 1998, n. 58 (in SO n.52, relativo alla G.U. 26/03/1998, n.71) ha disposto (con l’art. 210, comma 1) la modifica dell’art. 2372, comma 4.
26/03/1998 Il DECRETO LEGISLATIVO 24 febbraio 1998, n. 58 (in SO n.52, relativo alla G.U. 26/03/1998, n.71) ha disposto (con l’art. 210, comma 2) la modifica dell’art. 2441, comma 7.
26/03/1998 Il DECRETO LEGISLATIVO 24 febbraio 1998, n. 58 (in SO n.52, relativo alla G.U. 26/03/1998, n.71) ha disposto (con l’art. 210, comma 3) l’introduzione del numero 4) al comma 1, dell’art. 2630.
26/03/1998 Il DECRETO LEGISLATIVO 24 febbraio 1998, n. 58 (in SO n.52, relativo alla G.U. 26/03/1998, n.71) ha disposto (con l’art. 210, comma 4) l’introduzione di un comma in fine all’art. 2633.
26/03/1998 Il DECRETO LEGISLATIVO 24 febbraio 1998, n. 58 (in SO n.52, relativo alla G.U. 26/03/1998, n.71) ha disposto (con l’art. 214, comma 1, lettera n)) l’abrogazione dell’art. 2369-bis.
19/06/1998 La LEGGE 16 giugno 1998, n. 188 (in G.U. 19/06/1998, n.141) nel modificare l’art. 247, comma 1 del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 (in S.O. n. 48 relativo alla G.U. 20/03/1998 n. 66) ha conseguentemente disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 100, commi 2 e 3.
19/06/1998 La LEGGE 16 giugno 1998, n. 188 (in G.U. 19/06/1998, n.141) nel modificare l’art. 247, comma 1 del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 (in S.O. n. 48 relativo alla G.U. 20/03/1998 n. 66) ha conseguentemente disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 254, comma 1.
19/06/1998 La LEGGE 16 giugno 1998, n. 188 (in G.U. 19/06/1998, n.141) nel modificare l’art. 247, comma 1 del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 (in S.O. n. 48 relativo alla G.U. 20/03/1998 n. 66) ha conseguentemente disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 343, commi 1 e 2.
19/06/1998 La LEGGE 16 giugno 1998, n. 188 (in G.U. 19/06/1998, n.141) nel modificare l’art. 247, comma 1 del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 (in S.O. n. 48 relativo alla G.U. 20/03/1998 n. 66) ha conseguentemente disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 344, comma 1.
19/06/1998 La LEGGE 16 giugno 1998, n. 188 (in G.U. 19/06/1998, n.141) nel modificare l’art. 247, comma 1 del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 (in S.O. n. 48 relativo alla G.U. 20/03/1998 n. 66) ha conseguentemente disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 363, commi 1 e 3.
19/06/1998 La LEGGE 16 giugno 1998, n. 188 (in G.U. 19/06/1998, n.141) nel modificare l’art. 247, comma 1 del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 (in S.O. n. 48 relativo alla G.U. 20/03/1998 n. 66) ha conseguentemente disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 365, comma 1.
19/06/1998 La LEGGE 16 giugno 1998, n. 188 (in G.U. 19/06/1998, n.141) nel modificare l’art. 247, comma 1 del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 (in S.O. n. 48 relativo alla G.U. 20/03/1998 n. 66) ha conseguentemente disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 446.
19/06/1998 La LEGGE 16 giugno 1998, n. 188 (in G.U. 19/06/1998, n.141) nel modificare l’art. 247, comma 1 del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 (in S.O. n. 48 relativo alla G.U. 20/03/1998 n. 66) ha conseguentemente disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 484, comma 1.
19/06/1998 La LEGGE 16 giugno 1998, n. 188 (in G.U. 19/06/1998, n.141) nel modificare l’art. 247, comma 1 del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 (in S.O. n. 48 relativo alla G.U. 20/03/1998 n. 66) ha conseguentemente disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 485, comma 1.
19/06/1998 La LEGGE 16 giugno 1998, n. 188 (in G.U. 19/06/1998, n.141) nel modificare l’art. 247, comma 1 del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 (in S.O. n. 48 relativo alla G.U. 20/03/1998 n. 66) ha conseguentemente disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 508, comma 1.
19/06/1998 La LEGGE 16 giugno 1998, n. 188 (in G.U. 19/06/1998, n.141) nel modificare l’art. 247, comma 1 del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 (in S.O. n. 48 relativo alla G.U. 20/03/1998 n. 66) ha conseguentemente disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 509, comma 1.
19/06/1998 La LEGGE 16 giugno 1998, n. 188 (in G.U. 19/06/1998, n.141) nel modificare l’art. 247, comma 1 del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 (in S.O. n. 48 relativo alla G.U. 20/03/1998 n. 66) ha conseguentemente disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 517, comma 2.
19/06/1998 La LEGGE 16 giugno 1998, n. 188 (in G.U. 19/06/1998, n.141) nel modificare l’art. 247, comma 1 del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 (in S.O. n. 48 relativo alla G.U. 20/03/1998 n. 66) ha conseguentemente disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 519, comma 1.
19/06/1998 La LEGGE 16 giugno 1998, n. 188 (in G.U. 19/06/1998, n.141) nel modificare l’art. 247, comma 1 del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 (in S.O. n. 48 relativo alla G.U. 20/03/1998 n. 66) ha conseguentemente disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 528, comma 1.
19/06/1998 La LEGGE 16 giugno 1998, n. 188 (in G.U. 19/06/1998, n.141) nel modificare l’art. 247, comma 1 del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 (in S.O. n. 48 relativo alla G.U. 20/03/1998 n. 66) ha conseguentemente disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 529.
19/06/1998 La LEGGE 16 giugno 1998, n. 188 (in G.U. 19/06/1998, n.141) nel modificare l’art. 247, comma 1 del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 (in S.O. n. 48 relativo alla G.U. 20/03/1998 n. 66) ha conseguentemente disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 530, comma 1.
19/06/1998 La LEGGE 16 giugno 1998, n. 188 (in G.U. 19/06/1998, n.141) nel modificare l’art. 247, comma 1 del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 (in S.O. n. 48 relativo alla G.U. 20/03/1998 n. 66) ha conseguentemente disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 609, comma 1.
19/06/1998 La LEGGE 16 giugno 1998, n. 188 (in G.U. 19/06/1998, n.141) nel modificare l’art. 247, comma 1 del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 (in S.O. n. 48 relativo alla G.U. 20/03/1998 n. 66) ha conseguentemente disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 620, commi 2 e 6.
19/06/1998 La LEGGE 16 giugno 1998, n. 188 (in G.U. 19/06/1998, n.141) nel modificare l’art. 247, comma 1 del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 (in S.O. n. 48 relativo alla G.U. 20/03/1998 n. 66) ha conseguentemente disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 621, comma 1.
19/06/1998 La LEGGE 16 giugno 1998, n. 188 (in G.U. 19/06/1998, n.141) nel modificare l’art. 247, comma 1 del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 (in S.O. n. 48 relativo alla G.U. 20/03/1998 n. 66) ha conseguentemente disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 622.
19/06/1998 La LEGGE 16 giugno 1998, n. 188 (in G.U. 19/06/1998, n.141) nel modificare l’art. 247, comma 1 del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 (in S.O. n. 48 relativo alla G.U. 20/03/1998 n. 66) ha conseguentemente disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 702, comma 1.
19/06/1998 La LEGGE 16 giugno 1998, n. 188 (in G.U. 19/06/1998, n.141) nel modificare l’art. 247, comma 1 del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 (in S.O. n. 48 relativo alla G.U. 20/03/1998 n. 66) ha conseguentemente disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 730, comma 1.
19/06/1998 La LEGGE 16 giugno 1998, n. 188 (in G.U. 19/06/1998, n.141) nel modificare l’art. 247, comma 1 del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 (in S.O. n. 48 relativo alla G.U. 20/03/1998 n. 66) ha conseguentemente disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 736, comma 2.
19/06/1998 La LEGGE 16 giugno 1998, n. 188 (in G.U. 19/06/1998, n.141) nel modificare l’art. 247, comma 1 del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 (in S.O. n. 48 relativo alla G.U. 20/03/1998 n. 66) ha conseguentemente disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 915, comma 1.
19/06/1998 La LEGGE 16 giugno 1998, n. 188 (in G.U. 19/06/1998, n.141) nel modificare l’art. 247, comma 1 del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 (in S.O. n. 48 relativo alla G.U. 20/03/1998, n. 66) ha conseguentemente disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 1211, comma 1.
19/06/1998 La LEGGE 16 giugno 1998, n. 188 (in G.U. 19/06/1998, n.141) nel modificare l’art. 247, comma 1 del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 (in S.O. n. 48 relativo alla G.U. 20/03/1998, n. 66) ha conseguentemente disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 1514, comma 1.
19/06/1998 La LEGGE 16 giugno 1998, n. 188 (in G.U. 19/06/1998, n.141) nel modificare l’art. 247, comma 1 del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 (in S.O. n. 48 relativo alla G.U. 20/03/1998, n. 66) ha conseguentemente disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 1515, comma 3.
19/06/1998 La LEGGE 16 giugno 1998, n. 188 (in G.U. 19/06/1998, n.141) , nel modificare l’art. 247, comma 1 del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 (in S.O. n. 48 relativo alla G.U. 20/03/1998, n. 66), ha conseguentemente disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 1841.
08/07/1998 Il DECRETO LEGISLATIVO 24 giugno 1998, n. 213 (in SO n.116, relativo alla G.U. 08/07/1998, n.157) ha disposto (con l’art. 4, comma 2, lettera a)) la modifica dell’art. 2327.
08/07/1998 Il DECRETO LEGISLATIVO 24 giugno 1998, n. 213 (in SO n.116, relativo alla G.U. 08/07/1998, n.157) ha disposto (con l’art. 4, comma 4) la modifica dell’art. 2435, comma 2.
08/07/1998 Il DECRETO LEGISLATIVO 24 giugno 1998, n. 213 (in SO n.116, relativo alla G.U. 08/07/1998, n.157) ha disposto (con l’art.4 , comma 4) l’abrogazione del comma 2 dell’art. 2435.
08/07/1998 Il DECRETO LEGISLATIVO 24 giugno 1998, n. 213 (in SO n.116, relativo alla G.U. 08/07/1998, n.157) ha disposto (con l’art. 4, comma 2, lettera b)) la modifica dell’art. 2474 commi 1, 2 e 3.
08/07/1998 Il DECRETO LEGISLATIVO 24 giugno 1998, n. 213 (in SO n.116, relativo alla G.U. 08/07/1998, n.157) ha disposto (con l’art. 4, comma 1, lettera c)) la modifica dell’art. 2521, commi 1 e 2.
08/07/1998 Il DECRETO LEGISLATIVO 24 giugno 1998, n. 213 (in SO n.116, relativo alla G.U. 08/07/1998, n.157) ha disposto (con l’art. 16, comma 8, lettera a)) la modifica dell’art. 2423, comma 5.
29/07/1998 La Corte costituzionale, con sentenza 14 luglio 1998, n. 322 (in G.U. 29/07/1998 n. 30) ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 2941, comma 1, numero 7).
11/12/1998 Il DECRETO 10 dicembre 1998, (in G.U. 11/12/1998, n.289) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 1284, comma 1.
05/03/1999 Il DECRETO LEGISLATIVO 26 febbraio 1999, n. 46 (in SO n.45, relativo alla G.U. 05/03/1999, n.53) ha disposto (con l’art. 33, comma1, lettera a)) la modifica dell’art. 2752, comma 1; (con l’art. 33, comma 1, lettera b)) la soppressione del comma 2 dell’art. 2752.
05/03/1999 Il DECRETO LEGISLATIVO 26 febbraio 1999, n. 46 (in SO n.45, relativo alla G.U. 05/03/1999, n.53) ha disposto (con l’art. 34, comma 1) la modifica dell’art. 2771, comma 2.
19/03/1999 Il DECRETO LEGISLATIVO 15 febbraio 1999, n. 65 (in G.U. 19/03/1999, n.65) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 1742, comma 2.
19/03/1999 Il DECRETO LEGISLATIVO 15 febbraio 1999, n. 65 (in G.U. 19/03/1999, n.65) ha disposto (con l’art. 2, comma 1) la modifica dell’art. 1746, comma 1.
19/03/1999 Il DECRETO LEGISLATIVO 15 febbraio 1999, n. 65 (in G.U. 19/03/1999, n.65) ha disposto (con l’art. 3, comma 1) la modifica dell’art. 1748.
19/03/1999 Il DECRETO LEGISLATIVO 15 febbraio 1999, n. 65 (in G.U. 19/03/1999, n.65) ha disposto (con l’art. 4, comma 1) la modifica dell’art. 1749.
19/03/1999 Il DECRETO LEGISLATIVO 15 febbraio 1999, n. 65 (in G.U. 19/03/1999, n.65) ha disposto (con l’art. 5, comma 1) la modifica dell’art. 1751, comma 1; (con l’art. 5, comma 2) l’introduzione di un nuovo comma dopo l’ultimo all’art. 1751.
19/05/1999 La Corte costituzionale, con sentenza 29 aprile 1999, n. 167 (in G.U. 19/05/1999 n. 20) ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 1052, comma 2.
19/05/1999 La Corte costituzionale, con sentenza 10 maggio 1999, n. 170 (in G.U. 19/05/1999 n. 20) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 244, commi 1 e 2.
28/06/1999 Il DECRETO LEGISLATIVO 15 giugno 1999, n. 206 (in G.U. 28/06/1999, n.149) nell’introdurre la lettera h-ter) all’art. 4, comma 2 del D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213 (in S.O. n. 116, relativo alla G.U. 08/07/1998, n. 157) ha conseguentemente disposto (con l’art. 1, comma 2) la modifica dell’art. 2485.
26/07/1999 Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 febbraio 1999, n. 238 (in G.U. 26/07/1999, n.173) ha disposto (con l’art. 2, comma 1) l’abrogazione dell’art. 910.
18/01/2000 La LEGGE 21 dicembre 1999, n. 526 (in SO n.15, relativo alla G.U. 18/01/2000, n.13) ha disposto (con l’art. 25, comma 1) la modifica dell’art. 1469-bis, comma 1.
18/01/2000 La LEGGE 21 dicembre 1999, n. 526 (in SO n.15, relativo alla G.U. 18/01/2000, n.13) ha disposto (con l’art. 25, comma 2) l’introduzione di un nuovo comma dopo l’ultimo all’art. 1469-quater.
18/01/2000 La LEGGE 21 dicembre 1999, n. 526 (in SO n.15, relativo alla G.U. 18/01/2000, n.13) ha disposto (con l’art. 25, comma 3) la modifica dell’art. 1469-quinquies, comma 5.
18/01/2000 La LEGGE 21 dicembre 1999, n. 526 (in SO n.15, relativo alla G.U. 18/01/2000, n.13) ha disposto (con l’art. 28, comma 1) la modifica dell’art. 1746, comma 2; (con l’art. 28, comma 2) l’introduzione di un nuovo comma dopo il secondo all’art. 1746.
05/07/2000 La Corte costituzionale, con sentenza 22 giugno 2000, n. 250 (in G.U. 05/07/2000 n. 28) ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 803, comma 1.
12/07/2000 La LEGGE 22 giugno 2000, n. 192 (in G.U. 12/07/2000, n.161) ha disposto (con l’art. 1, comma 2) la modifica dell’art. 473.
12/07/2000 La LEGGE 22 giugno 2000, n. 192 (in G.U. 12/07/2000, n.161) nel modificare l’art. 13 della L. 15 maggio 1997, n. 127 (in S.O. n. 98, relativo alla G.U. 17/05/1997 n. 113) ha conseguentemente disposto (con l’art. 1, comma 1) l’abrogazione e la modifica dell’art. 600.
12/07/2000 La LEGGE 22 giugno 2000, n. 192 (in G.U. 12/07/2000, n.161) nel modificare l’art. 13 della L. 15 maggio 1997, n. 127 (in S.O. n. 98, relativo alla G.U. 17/05/1997 n. 113) ha conseguentemente disposto (con l’art. 1, comma 1) l’abrogazione e modifica del comma 4 dell’art. 782.
12/07/2000 La LEGGE 22 giugno 2000, n. 192 (in G.U. 12/07/2000, n.161) nel modificare l’art. 13 della L. 15 maggio 1997, n. 127 (in S.O. n. 98, relativo alla G.U. 17/05/1997 n. 113) ha conseguentemente disposto (con l’art. 1, comma 1) l’abrogazione e modifica dell’art. 786.
24/11/2000 La LEGGE 24 novembre 2000, n. 340 (in G.U. 24/11/2000, n.275) ha disposto (con l’art. 30, comma 1) la modifica dell’art. 2501-bis, comma 4.
24/11/2000 La LEGGE 24 novembre 2000, n. 340 (in G.U. 24/11/2000, n.275) ha disposto (con l’art. 30, comma 2) la modifica dell’art. 2502-bis, comma 1.
24/11/2000 La LEGGE 24 novembre 2000, n. 340 (in G.U. 24/11/2000, n.275) ha disposto (con l’art. 30, comma 3) la modifica dell’art. 2503, comma 1.
24/11/2000 La LEGGE 24 novembre 2000, n. 340 (in G.U. 24/11/2000, n.275) ha disposto (con l’art. 30, comma 4) la modifica dell’art. 2503-bis, comma 2.
24/11/2000 La LEGGE 24 novembre 2000, n. 340 (in G.U. 24/11/2000, n.275) ha disposto (con l’art. 30, comma 6) la modifica dell’art. 2504-sexies.
24/11/2000 La LEGGE 24 novembre 2000, n. 340 (in G.U. 24/11/2000, n.275) ha disposto (con l’art. 30, comma 5) l’abrogazione del comma 4, dell’art. 2504.
24/11/2000 La LEGGE 24 novembre 2000, n. 340 (in G.U. 24/11/2000, n.275) ha disposto (con l’art. 30, comma 7) l’abrogazione del comma 5, dell’art. 2504-octies.
24/11/2000 La LEGGE 24 novembre 2000, n. 340 (in G.U. 24/11/2000, n.275) ha disposto (con l’art. 32, comma 2) la modifica dell’art. 2330, commi 3 e 4.
24/11/2000 La LEGGE 24 novembre 2000, n. 340 (in G.U. 24/11/2000, n.275) ha disposto (con l’art. 32, comma 3) la soppressione del numero 3) dell’art. 2332, comma 1.
24/11/2000 La LEGGE 24 novembre 2000, n. 340 (in G.U. 24/11/2000, n.275) ha disposto (con l’art. 32, comma 4) la modifica dell’art. 2411, comma 1.
24/11/2000 La LEGGE 24 novembre 2000, n. 340 (in G.U. 24/11/2000, n.275) ha disposto (con l’art. 33, comma 1) l’abrogazione del comma 2 dell’art. 2196.
24/11/2000 La LEGGE 24 novembre 2000, n. 340 (in G.U. 24/11/2000, n.275) ha disposto (con l’art. 33, comma 1) la modifica dell’art. 2197, comma 2.
24/11/2000 La LEGGE 24 novembre 2000, n. 340 (in G.U. 24/11/2000, n.275) ha disposto (con l’art. 33, comma 1) l’abrogazione del comma 2 dell’art. 2298.
24/11/2000 La LEGGE 24 novembre 2000, n. 340 (in G.U. 24/11/2000, n.275) ha disposto (con l’art. 33, comma 1) l’abrogazione del comma 3 dell’art. 2299.
24/11/2000 La LEGGE 24 novembre 2000, n. 340 (in G.U. 24/11/2000, n.275) ha disposto (con l’art. 33, comma 1) l’abrogazione del comma 2 dell’art. 2309; (con l’art. 33, comma 4) la modifica dell’art. 2309, comma 1.
24/11/2000 La LEGGE 24 novembre 2000, n. 340 (in G.U. 24/11/2000, n.275) ha disposto (con l’art. 33, comma 2) l’abrogazione dell’art. 2330-bis.
24/11/2000 La LEGGE 24 novembre 2000, n. 340 (in G.U. 24/11/2000, n.275) ha disposto (con l’art. 33, comma 2) la modifica dell’art. 2343-bis, comma 3.
24/11/2000 La LEGGE 24 novembre 2000, n. 340 (in G.U. 24/11/2000, n.275) ha disposto (con l’art. 33, comma 1) la modifica dell’art. 2354, comma 2.
24/11/2000 La LEGGE 24 novembre 2000, n. 340 (in G.U. 24/11/2000, n.275) ha disposto (con l’art. 33, comma 1) la modifica dell’art. 2383, comma 4; (con l’art. 33, comma 2) l’abrogazione del comma 5 dell’art. 2383 e la modifica dell’art. 2383, commi 6 e 7; (con l’art. 33, comma 4) la modifica dell’art. 2383, comma 4.
24/11/2000 La LEGGE 24 novembre 2000, n. 340 (in G.U. 24/11/2000, n.275) ha disposto (con l’art. 33, commi 2 e 4) la modifica dell’art. 2385, comma 3.
24/11/2000 La LEGGE 24 novembre 2000, n. 340 (in G.U. 24/11/2000, n.275) ha disposto (con l’art. 33, commi 2 e 4) la modifica dell’art. 2400, comma 3.
24/11/2000 La LEGGE 24 novembre 2000, n. 340 (in G.U. 24/11/2000, n.275) ha disposto (con l’art. 33, comma 4) la modifica dell’art. 2417, comma 2.
24/11/2000 La LEGGE 24 novembre 2000, n. 340 (in G.U. 24/11/2000, n.275) ha disposto (con l’art. 33, comma 2) la modifica dell’art. 2420-bis, commi 4 e 5.
24/11/2000 La LEGGE 24 novembre 2000, n. 340 (in G.U. 24/11/2000, n.275) ha disposto (con l’art. 33, comma 2) la modifica dell’art. 2435, comma 1.
24/11/2000 La LEGGE 24 novembre 2000, n. 340 (in G.U. 24/11/2000, n.275) ha disposto (con l’art. 33, comma 2) la modifica dell’art. 2436, commi 1 e 2.
24/11/2000 La LEGGE 24 novembre 2000, n. 340 (in G.U. 24/11/2000, n.275) ha disposto (con l’art. 33, comma 2) la modifica dell’art. 2441, comma 2.
24/11/2000 La LEGGE 24 novembre 2000, n. 340 (in G.U. 24/11/2000, n.275) ha disposto (con l’art. 33, comma 2) l’abrogazione del comma 2 dell’art. 2444.
24/11/2000 La LEGGE 24 novembre 2000, n. 340 (in G.U. 24/11/2000, n.275) ha disposto (con l’art. 33, comma 2) la modifica dell’art. 2449, commi 4, 5 e 7; (con l’art. 33, comma 4) la modifica dell’art. 2449, comma 7.
24/11/2000 La LEGGE 24 novembre 2000, n. 340 (in G.U. 24/11/2000, n.275) ha disposto (con l’art. 33, comma 1) l’abrogazione del comma 2 dell’art. 2450-bis; (con l’art. 33, comma 2) l’abrogazione del comma 3 dell’art. 2450-bis; (con l’art. 33, comma 4) la modifica dell’art. 2450-bis comma 1.
24/11/2000 La LEGGE 24 novembre 2000, n. 340 (in G.U. 24/11/2000, n.275) ha disposto (con l’art. 33, comma 2) la modifica dell’art. 2452, comma 4.
24/11/2000 La LEGGE 24 novembre 2000, n. 340 (in G.U. 24/11/2000, n.275) ha disposto (con l’art. 33, comma 2) la modifica dell’art. 2456, comma 1.
24/11/2000 La LEGGE 24 novembre 2000, n. 340 (in G.U. 24/11/2000, n.275) ha disposto (con l’art. 33, comma 2) l’abrogazione dell’art. 2457-bis.
24/11/2000 La LEGGE 24 novembre 2000, n. 340 (in G.U. 24/11/2000, n.275) ha disposto (con l’art. 33, comma 2) la modifica della rubrica dell’art. 2457-ter, dell’art. 2457-ter, comma 1 e l’abrogazione del comma 3 dell’art. 2457-ter.
24/11/2000 La LEGGE 24 novembre 2000, n. 340 (in G.U. 24/11/2000, n.275) ha disposto (con l’art. 33, comma 2) la modifica dell’art. 2475, comma 2.
24/11/2000 La LEGGE 24 novembre 2000, n. 340 (in G.U. 24/11/2000, n.275) ha disposto (con l’art. 33, comma 4) la modifica dell’art. 2475-bis, comma 4.
24/11/2000 La LEGGE 24 novembre 2000, n. 340 (in G.U. 24/11/2000, n.275) ha disposto (con l’art. 33, comma 2) la modifica dell’art. 2487, comma 2.
24/11/2000 La LEGGE 24 novembre 2000, n. 340 (in G.U. 24/11/2000, n.275) ha disposto (con l’art. 33, comma 2) la modifica dell’art. 2497-bis, rubrica e comma 1.
24/11/2000 La LEGGE 24 novembre 2000, n. 340 (in G.U. 24/11/2000, n.275) ha disposto (con l’art. 33, comma 1) la modifica dell’art. 2506, comma 1.
24/11/2000 La LEGGE 24 novembre 2000, n. 340 (in G.U. 24/11/2000, n.275) ha disposto (con l’art. 33, comma 2) la modifica dell’art. 2626, comma 1.
07/12/2000 Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 febbraio 2000, n. 361 (in G.U. 07/12/2000, n.286) ha disposto (con l’art. 11, comma 1, lettera a)) l’abrogazione dell’art. 12.
07/12/2000 Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 febbraio 2000, n. 361 (in G.U. 07/12/2000, n.286) ha disposto (con l’art. 11, comma 1, lettera b)) l’abrogazione del comma 3 dell’art. 16.
07/12/2000 Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 febbraio 2000, n. 361 (in G.U. 07/12/2000, n.286) ha disposto (con l’art. 11, comma 1, lettera c)) l’abrogazione del comma 3 dell’art. 27.
07/12/2000 Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 febbraio 2000, n. 361 (in G.U. 07/12/2000, n.286) ha disposto (con l’art. 11, comma 1, lettera d)) l’abrogazione dell’art. 33.
07/12/2000 Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 febbraio 2000, n. 361 (in G.U. 07/12/2000, n.286) ha disposto (con l’art. 11, comma 1, lettera e)) l’abrogazione dell’art. 34.
07/12/2000 Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 febbraio 2000, n. 361 (in G.U. 07/12/2000, n.286) ha disposto (con l’art. 11, comma 1, lettera f)) la modifica dell’art. 35.
15/12/2000 Il DECRETO 11 dicembre 2000, (in G.U. 15/12/2000, n.292) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 1284, comma 1.
29/12/2000 La LEGGE 23 dicembre 2000, n. 388 (in SO n.219, relativo alla G.U. 29/12/2000, n.302) ha disposto (con l’art. 117, comma 2) l’introduzione del numero 5-ter all’art. 2751-bis, comma 1.
30/12/2000 Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 novembre 2000, n. 396 (in SO n.223, relativo alla G.U. 30/12/2000, n.303) ha disposto (con l’art. 110, comma 3) l’abrogazione del comma 2 dell’art. 93.
30/12/2000 Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 novembre 2000, n. 396 (in SO n.223, relativo alla G.U. 30/12/2000, n.303) ha disposto (con l’art. 110, comma 3) l’abrogazione dei commi 2 e 3 dell’art. 94.
30/12/2000 Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 novembre 2000, n. 396 (in SO n.223, relativo alla G.U. 30/12/2000, n.303) ha disposto (con l’art. 110, comma 3) l’abrogazione dell’art. 95.
30/12/2000 Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 novembre 2000, n. 396 (in SO n.223, relativo alla G.U. 30/12/2000, n.303) ha disposto (con l’art. 110, comma 3) l’abrogazione dell’art. 97.
30/12/2000 Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 novembre 2000, n. 396 (in SO n.223, relativo alla G.U. 30/12/2000, n.303) ha disposto (con l’art. 110, comma 3) l’abrogazione dell’ultimo comma dell’art. 100.
30/12/2000 Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 novembre 2000, n. 396 (in SO n.223, relativo alla G.U. 30/12/2000, n.303) ha disposto (con l’art. 110, comma 3) l’abrogazione del comma 2 dell’art. 103.
30/12/2000 Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 novembre 2000, n. 396 (in SO n.223, relativo alla G.U. 30/12/2000, n.303) ha disposto (con l’art. 110, comma 3) l’abrogazione del comma 1 dell’art. 104.
30/12/2000 Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 novembre 2000, n. 396 (in SO n.223, relativo alla G.U. 30/12/2000, n.303) ha disposto (con l’art. 110, comma 3) l’abrogazione del comma 2 dell’art. 115.
30/12/2000 Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 novembre 2000, n. 396 (in SO n.223, relativo alla G.U. 30/12/2000, n.303) ha disposto (con l’art. 110, comma 3) l’abrogazione dell’art. 454.
20/01/2001 La LEGGE 29 dicembre 2000, n. 422 (in SO n.14, relativo alla G.U. 20/01/2001, n.16) ha disposto (con l’art. 23, comma 1) l’introduzione di un comma all’art. 1751-bis; (con l’art. 23, comma 2) la modifica dell’art. 1751-bis, comma 2.
21/02/2001 Il DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2001, n. 18 (in G.U. 21/02/2001, n.43) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 2112.
21/02/2001 Il DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2001, n. 18 (in G.U. 21/02/2001, n.43) ha disposto (con l’art. 3, comma 1) la modifica dell’art. 2112.
04/04/2001 Il DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2001, n. 95 (in SO n.72, relativo alla G.U. 04/04/2001, n.79) ha disposto (con l’art. 21, comma 2) la modifica dell’art. 2593.
04/04/2001 Il DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2001, n. 95 (in SO n.72, relativo alla G.U. 04/04/2001, n.79) ha disposto (con l’art. 23, comma 3) la modifica dell’art. 2594.
26/04/2001 La LEGGE 28 marzo 2001, n. 149 (in G.U. 26/04/2001, n.96) ha disposto (con l’art. 30, comma 1) la modifica dell’art. 313.
26/04/2001 La LEGGE 28 marzo 2001, n. 149 (in G.U. 26/04/2001, n.96) ha disposto (con l’art. 31, comma 1) la modifica dell’art. 314.
26/04/2001 La LEGGE 28 marzo 2001, n. 149 (in G.U. 26/04/2001, n.96) ha disposto (con l’art. 37, comma 1) la modifica dell’art. 330, comma 2.
26/04/2001 La LEGGE 28 marzo 2001, n. 149 (in G.U. 26/04/2001, n.96) ha disposto (con l’art. 37, comma 2) la modifica dell’art. 333, comma 1.
26/04/2001 La LEGGE 28 marzo 2001, n. 149 (in G.U. 26/04/2001, n.96) ha disposto (con l’art. 37, comma 3) l’introduzione di un nuovo comma, infine all’art. 336.
28/04/2001 La LEGGE 4 aprile 2001, n. 154 (in G.U. 28/04/2001, n.98) ha disposto (con l’art. 2, comma 1) l’introduzione dell’art. 342-bis.
28/04/2001 La LEGGE 4 aprile 2001, n. 154 (in G.U. 28/04/2001, n.98) ha disposto (con l’art. 2, comma 1) l’introduzione dell’art. 342-ter.
28/04/2001 La LEGGE 4 aprile 2001, n. 154 (in G.U. 28/04/2001, n.98) ha disposto (con l’art. 8, comma 1) l’introduzione dell’art. 342-ter.
28/04/2001 La LEGGE 4 aprile 2001, n. 154 (in G.U. 28/04/2001, n.98) ha disposto (con l’art. 8, comma 1) l’introduzione dell’art. 342-bis.
16/05/2001 La Corte costituzionale, con sentenza 7 maggio 2001, n. 120 (in G.U. 16/05/2001 n. 19) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 299, comma 2.
15/06/2001 Il DECRETO LEGISLATIVO 18 maggio 2001, n. 228 (in SO n.149, relativo alla G.U. 15/06/2001, n.137) ha disposto (con l’art. 1, commi 1 e 2) la modifica dell’art. 2135.
24/10/2001 La LEGGE 18 ottobre 2001, n. 383 (in G.U. 24/10/2001, n.248) ha disposto (con l’art. 8, comma 1) la modifica dell’art. 2215.
14/12/2001 Il DECRETO 11 dicembre 2001, (in G.U. 14/12/2001, n.290) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 1284, comma 1.
29/12/2001 La LEGGE 28 dicembre 2001, n. 448 (in SO n.285, relativo alla G.U. 29/12/2001, n.301) ha disposto (con l’art. 6, comma 1) la modifica dell’art. 2474, comma 2.
08/03/2002 Il DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2002, n. 24 (in SO n.40, relativo alla G.U. 08/03/2002, n.57) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) l’introduzione dell’art. 1519-ter.
08/03/2002 Il DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2002, n. 24 (in SO n.40, relativo alla G.U. 08/03/2002, n.57) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) l’introduzione dell’art. 1519-quinquies.
08/03/2002 Il DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2002, n. 24 (in SO n.40, relativo alla G.U. 08/03/2002, n.57) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) l’introduzione dell’art. 1519-sexies.
08/03/2002 Il DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2002, n. 24 (in SO n.40, relativo alla G.U. 08/03/2002, n.57) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) l’introduzione dell’art. 1519-bis.
08/03/2002 Il DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2002, n. 24 (in SO n.40, relativo alla G.U. 08/03/2002, n.57) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) l’introduzione dell’art. 1519-quater.
08/03/2002 Il DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2002, n. 24 (in SO n.40, relativo alla G.U. 08/03/2002, n.57) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) l’introduzione dell’art. 1519-septies.
08/03/2002 Il DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2002, n. 24 (in SO n.40, relativo alla G.U. 08/03/2002, n.57) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) l’introduzione dell’art. 1519-octies.
08/03/2002 Il DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2002, n. 24 (in SO n.40, relativo alla G.U. 08/03/2002, n.57) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) l’introduzione dell’art. 1519-nonies.
08/03/2002 Il DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2002, n. 24 (in SO n.40, relativo alla G.U. 08/03/2002, n.57) ha disposto (con l’art. 2, comma 1) la modifica dell’art. 1519-bis.
08/03/2002 Il DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2002, n. 24 (in SO n.40, relativo alla G.U. 08/03/2002, n.57) ha disposto (con l’art. 2, comma 1) la modifica dell’art. 1519-ter.
08/03/2002 Il DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2002, n. 24 (in SO n.40, relativo alla G.U. 08/03/2002, n.57) ha disposto (con l’art. 2, comma 1) la modifica dell’art. 1519-quater.
08/03/2002 Il DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2002, n. 24 (in SO n.40, relativo alla G.U. 08/03/2002, n.57) ha disposto (con l’art. 2, comma 1) la modifica dell’art. 1519-quinquies.
08/03/2002 Il DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2002, n. 24 (in SO n.40, relativo alla G.U. 08/03/2002, n.57) ha disposto (con l’art. 2, comma 1) la modifica dell’art. 1519-sexies.
08/03/2002 Il DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2002, n. 24 (in SO n.40, relativo alla G.U. 08/03/2002, n.57) ha disposto (con l’art. 2, commi 1 e 2) la modifica dell’art. 1519-septies.
08/03/2002 Il DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2002, n. 24 (in SO n.40, relativo alla G.U. 08/03/2002, n.57) ha disposto (con l’art. 2, comma 1) la modifica dell’art. 1519-octies.
08/03/2002 Il DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2002, n. 24 (in SO n.40, relativo alla G.U. 08/03/2002, n.57) ha disposto (con l’art. 2, comma 1) la modifica dell’art. 1519-nonies.
15/04/2002 Il DECRETO LEGISLATIVO 11 aprile 2002, n. 61 (in G.U. 15/04/2002, n.88) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 2621.
15/04/2002 Il DECRETO LEGISLATIVO 11 aprile 2002, n. 61 (in G.U. 15/04/2002, n.88) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 2622.
15/04/2002 Il DECRETO LEGISLATIVO 11 aprile 2002, n. 61 (in G.U. 15/04/2002, n.88) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 2623.
15/04/2002 Il DECRETO LEGISLATIVO 11 aprile 2002, n. 61 (in G.U. 15/04/2002, n.88) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 2624.
15/04/2002 Il DECRETO LEGISLATIVO 11 aprile 2002, n. 61 (in G.U. 15/04/2002, n.88) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 2625.
15/04/2002 Il DECRETO LEGISLATIVO 11 aprile 2002, n. 61 (in G.U. 15/04/2002, n.88) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 2626.
15/04/2002 Il DECRETO LEGISLATIVO 11 aprile 2002, n. 61 (in G.U. 15/04/2002, n.88) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 2627.
15/04/2002 Il DECRETO LEGISLATIVO 11 aprile 2002, n. 61 (in G.U. 15/04/2002, n.88) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 2628.
15/04/2002 Il DECRETO LEGISLATIVO 11 aprile 2002, n. 61 (in G.U. 15/04/2002, n.88) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 2629.
15/04/2002 Il DECRETO LEGISLATIVO 11 aprile 2002, n. 61 (in G.U. 15/04/2002, n.88) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 2630.
15/04/2002 Il DECRETO LEGISLATIVO 11 aprile 2002, n. 61 (in G.U. 15/04/2002, n.88) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 2630-bis.
15/04/2002 Il DECRETO LEGISLATIVO 11 aprile 2002, n. 61 (in G.U. 15/04/2002, n.88) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 2631.
15/04/2002 Il DECRETO LEGISLATIVO 11 aprile 2002, n. 61 (in G.U. 15/04/2002, n.88) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 2632.
15/04/2002 Il DECRETO LEGISLATIVO 11 aprile 2002, n. 61 (in G.U. 15/04/2002, n.88) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 2633.
15/04/2002 Il DECRETO LEGISLATIVO 11 aprile 2002, n. 61 (in G.U. 15/04/2002, n.88) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 2634.
15/04/2002 Il DECRETO LEGISLATIVO 11 aprile 2002, n. 61 (in G.U. 15/04/2002, n.88) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 2635.
15/04/2002 Il DECRETO LEGISLATIVO 11 aprile 2002, n. 61 (in G.U. 15/04/2002, n.88) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 2636.
15/04/2002 Il DECRETO LEGISLATIVO 11 aprile 2002, n. 61 (in G.U. 15/04/2002, n.88) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 2637.
15/04/2002 Il DECRETO LEGISLATIVO 11 aprile 2002, n. 61 (in G.U. 15/04/2002, n.88) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 2638.
15/04/2002 Il DECRETO LEGISLATIVO 11 aprile 2002, n. 61 (in G.U. 15/04/2002, n.88) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 2639.
15/04/2002 Il DECRETO LEGISLATIVO 11 aprile 2002, n. 61 (in G.U. 15/04/2002, n.88) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 2640.
15/04/2002 Il DECRETO LEGISLATIVO 11 aprile 2002, n. 61 (in G.U. 15/04/2002, n.88) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 2641.
15/04/2002 Il DECRETO LEGISLATIVO 11 aprile 2002, n. 61 (in G.U. 15/04/2002, n.88) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 2642.
05/06/2002 La Corte costituzionale, con sentenza 22 maggio 2002, n. 220 (in G.U. 05/06/2002 n. 22) ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 2751-bis,comma 1, numero 1).
15/06/2002 Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 2002, n. 115 (in SO n.126, relativo alla G.U. 15/06/2002, n.139) ha disposto (con l’art. 299, comma 1) la modifica dell’art. 336, ultimo comma.
04/12/2002 La Corte costituzionale, con sentenza 20 novembre 2002, n. 494 (in G.U. 04/12/2002 n. 48) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 278, comma 1.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 2325.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) , come modificato dall’avviso di rettifica (in G.U. 04/07/2003, n.153), ha disposto (con l’art. 1, comma 1) l’introduzione dell’art. 2325-bis.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 2326.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 2327.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 2328.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 2329.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 2330.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 2330-bis.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 2331.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 2332.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 2333.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) , come modificato dall’avviso di rettifica (in G.U. 04/07/2003, n.153), ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 2334.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 2335.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 2336.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 2337.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 2338.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 2339.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 2340.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) , come modificato dall’avviso di rettifica (in G.U. 04/07/2003, n.153), ha disposto (con l’art. 1, comma 1) l’introduzione dell’art. 2341-bis.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) l’introduzione dell’art. 2341-ter.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 2341.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 2342.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 2343.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 2343-bis.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 2344.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 2345.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) , come modificato dall’avviso di rettifica (in G.U. 04/07/2003, n.153), ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 2346.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 2347.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 2348.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) , come modificato dall’avviso di rettifica (in G.U. 04/07/2003, n.153), ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 2349.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 2350.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 2351.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 2352.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 2353.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 2354.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 2355.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) l’introduzione dell’art. 2355-bis.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 2356.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 2357.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 2357-bis.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 2357-ter.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 2357-quater.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 2358.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 2359.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 2359-bis.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 2359-quater.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 2359-ter.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 2359-quinquies.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 2360.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 2361.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 2362.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 2363.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 2364.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) l’introduzione dell’art. 2364-bis.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 2365.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 2366.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 2367.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 2368.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 2369.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 2369-bis.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) , come modificato dall’avviso di rettifica (in G.U. 04/07/2003, n.153), ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 2370.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) , come modificato dall’errata corrige (in G.U. 04/07/2003, n.153), ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 2371.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 2372.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 2373.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art 1, comma 1) la modifica dell’art. 2374.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 2375.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 2376.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) , come modificato dall’avviso di rettifica (in G.U. 04/07/2003, n.153), ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 2377.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 2378.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 2379.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) l’introduzione dell’art. 2379-bis.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) l’introduzione dell’art. 2379-ter.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 2380.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) l’introduzione dell’art. 2380-bis.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 2381.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 2382.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 2383.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 2384.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 2384-bis.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 2385.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 2386.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 2387.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 2388.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 2389.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 2390.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 2391.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 2392.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) l’introduzione dell’art. 2393-bis.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) , come modificato dall’avviso di rettifica (in G.U. 04/07/2003, n.153), ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 2393.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 2394.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) l’introduzione dell’art. 2394-bis.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 2395.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 2396.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 2397.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 2398.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 2399.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 2400.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 2401.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 2402.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 2403.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 2403-bis.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) come modificato dall’avviso di rettifica (in G.U. 4/07/2003, n. 153)ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 2404.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 2405.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 2406.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 2407.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 2408.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) l’introduzione dell’art. 2409-ter.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) l’introduzione dell’art. 2409-quinquies.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) l’introduzione dell’art. 2409-septies.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) l’introduzione dell’art. 2409-novies.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) l’introduzione dell’art. 2409-duodecies.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) come modificato dall’avviso di rettifica (in G.U. 4/07/2003, n. 153) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) l’introduzione dell’art. 2409-terdecies.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) l’introduzione dell’art. 2409-sexiesdecies.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) come modificato dall’avviso di rettifica (in G.U. 4/07/2003, n. 153) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 2409.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) come modificato dall’avviso di rettifica (in G.U. 4/07/2003, n. 153) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) l’introduzione dell’art. 2409-bis.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) l’introduzione dell’art. 2409-quater.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) l’introduzione dell’art. 2409-sexies.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) l’introduzione dell’art. 2409-octies.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) l’introduzione dell’art. 2409-decies.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) l’introduzione dell’art. 2409-undecies.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) l’introduzione dell’art. 2409-quaterdecies.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) l’introduzione dell’art. 2409-quinquiesdecies.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) l’introduzione dell’art. 2409-septiesdecies.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) l’introduzione dell’art. 2409-octiesdecies.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) l’introduzione dell’art. 2409-noviesdecies.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 2410.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) come modificato dall’avviso di rettifica (in G.U. 4/07/2003, n. 153) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 2411.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) come modificato dall’avviso di rettifica (in G.U. 4/07/2003, n. 153) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 2412.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 2413.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 2414.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) l’introduzione dell’art. 2414-bis.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 2415.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 2416.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 2417.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 2418.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 2419.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 2420.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 2420-ter.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) come modificato dall’avviso di rettifica (in G.U. 4/07/2003, n. 153) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 2420-bis.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 2421.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 2422.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 2423-bis.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) l’art. 2423-ter.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 2423.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) come modificato dall’avviso di rettifica (in G.U. 4/07/2003, n. 153) ha disposto (con l’art.1 , comma 1) la modifica dell’art. 2424.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art.1 , comma 1) la modifica dell’art. 2424-bis.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 2425.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 2425-bis.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 2426.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 2427.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) come modificato dall’avviso di rettifica (in G.U. 4/07/2003, n. 153) ha disposto (con l’art.1 , comma 1) la modifica dell’art. 2428.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art.1, comma 1) la modifica dell’art. 2429-bis.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art.1 , comma 1) la modifica dell’art. 2429.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art.1 , comma 1) la modifica dell’art. 2430.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art.1 , comma 1) la modifica dell’art. 2431.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art.1 , comma 1) la modifica dell’art. 2432.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art.1 , comma 1) la modifica dell’art. 2433.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art.1 , comma 1) l’introduzione dell’art. 2433-bis.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art.1 , comma 1) la modifica dell’art. 2434.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art.1 , comma 1) l’introduzione dell’art. 2434-bis.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) come modificato dall’avviso di rettifica (in G.U. 4/07/2003, n. 153) ha disposto (con l’art.1 , comma 1) la modifica dell’art. 2435-bis.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) come modificato dall’avviso di rettifica (in G.U. 4/07/2003, n. 153) ha disposto (con l’art.1 , comma 1) la modifica dell’art. 2435.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) l modifica dell’art. 2436.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) l modifica dell’art. 2437.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) l’introduzione dell’art. 2437-bis.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) come modificato dall’errata corrige (in G.U. 4/07/2003, n. 153) ha disposto (con l’art.1 , comma 1) l’introduzione dell’art. 2437-quater.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) come modificato dall’avviso di rettifica (in G.U. 4/07/2003, n. 153) ha disposto (con l’art.1 , comma 1) l’introduzione dell’art. 2437-quinquies.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) come modificato dall’avviso di rettifica (in G.U. 4/07/2003, n. 153) ha disposto (con l’art.1 , comma 1) l’introduzione dell’art. 2437-ter.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) l’introduzione dell’art. 2437-sexies.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 2438.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 2439.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 2440.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) come modificato dall’avviso di rettifica (in G.U. 4/07/2003, n. 153) ha disposto (con l’art.1 , comma 1) la modifica dell’art. 2441.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art.1 , comma 1) la modifica dell’art. 2442.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art.1 , comma 1) la modifica dell’art. 2443.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art.1 , comma 1) la modifica dell’art. 2444.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) come modificato dall’avviso di rettifica (in G.U. 4/07/2003, n. 153) ha disposto (con l’art.1 , comma 1) la modifica dell’art. 2445.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art.1 , comma 1) la modifica dell’art. 2446.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art.1 , comma 1) l’introduzione dell’art. 2447-bis.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art.1 , comma 1) l’introduzione dell’art. 2447-ter.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) come modificato dall’avviso di rettifica (in G.U. 4/07/2003, n. 153) ha disposto (con l’art.1 , comma 1) l’introduzione dell’art. 2447-quater.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art.1 , comma 1) l’introduzione dell’art. 2447-sexies.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art.1 , comma 1) l’introduzione dell’art. 2447-octies.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) come modificato dall’avviso di rettifica (in G.U. 4/07/2003, n. 153) ha disposto (con l’art.1 , comma 1) l’introduzione dell’art. 2447-novies.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art.1 , comma 1) l’introduzione dell’art. 2447-decies.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art.1 , comma 1) la modifica dell’art. 2447.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art.1 , comma 1) l’introduzione dell’art. 2447-quinquies.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art.1 , comma 1) l’introduzione dell’art. 2447-septies.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art.1 , comma 1) l’introduzione dell’art. 2448.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art.1 , comma 1) l’introduzione dell’art. 2449.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art.1 , comma 1) l’introduzione dell’art. 2450.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 2450-bis.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 2451.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 2, comma 1) la modifica dell’art. 2452.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 2, comma 1) la modifica dell’art. 2453.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 2, comma 1) la modifica dell’art. 2454.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 2, comma 1) la modifica dell’art. 2455.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 2, comma 1) la modifica dell’art. 2456.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 2, comma 1) la modifica dell’art. 2457.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 2, comma 1) la modifica dell’art. 2457-bis.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 2, comma 1) la modifica dell’art. 2457-ter.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) come modificato dall’avviso di rettifica (in G.U. 4/07/2003, n. 153) ha disposto (con l’art. 2, comma 1) la modifica dell’art. 2458.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 2, comma 1) la modifica dell’art. 2459.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 2, comma 1) la modifica dell’art. 2460.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 2, comma 1) la modifica dell’art. 2461.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 3, comma 1) la modifica dell’art. 2462.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 3, comma 1) la modifica dell’art. 2463.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) come modificato dall’errata corrige (in G.U. 4/07/2003, n. 153) ha disposto (con l’art.3 , comma 1) la modifica dell’art. 2464.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 3, comma 1) la modifica dell’art. 2465.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 3, comma 1) la modifica dell’art. 2466.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 3, comma 1) la modifica dell’art. 2467.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) come modificato dall’avviso di rettifica (in G.U. 4/07/2003, n. 153) ha disposto (con l’art.3 , comma 1) la modifica dell’art. 2468.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 3, comma 1) la modifica dell’art. 2469.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 3, comma 1) la modifica dell’art. 2470.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 3, comma 1) l’introduzione dell’art. 2471-bis.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 3, comma 1) la modifica dell’art. 2471.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 3, comma 1) la modifica dell’art. 2472.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) come modificato dall’avviso di rettifica (in G.U. 4/07/2003, n. 153) ha disposto (con l’art. 3, comma 1) la modifica dell’art. 2473.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 3, comma 1) l’introduzione dell’art. 2473-bis.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 3, comma 1) la modifica dell’art. 2474.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) come modificato dall’avviso di rettifica (in G.U. 4/7/2003, n. 153) ha disposto (con l’art. 3, comma 1) l’introduzione dell’art. 2475-ter.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) come modificato dall’avviso di rettifica (in G.U. 4/07/2003, n. 153) ha disposto (con l’art. 3, comma 1) la modifica dell’art. 2475.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 3, comma 1) la modifica dell’art. 2475-bis.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 3, comma 1) la modifica dell’art. 2476.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 3, comma 1) la modifica dell’art. 2477.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 3, comma 1) la modifica dell’art. 2478.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 3, comma 1) l’introduzione dell’art. 2478-bis.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 3, comma 1) la modifica dell’art. 2479.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 3, comma 1) la modifica dell’art. 2479-bis.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) come modificato dall’avviso di rettifica (in G.U. 4/07/2003, n. 153) ha disposto (con l’art. 3, comma 1) l’introduzione dell’art. 2479-ter.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 3, comma 1) la modifica dell’art. 2480.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) come modificato dall’avviso di rettifica (in G.U. 4/07/2003, n. 153) ha disposto (con l’art. 3, comma 1) l’introduzione dell’art. 2481-bis.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 3, comma 1) l’introduzione dell’art. 2481-ter.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 3, comma 1) la modifica dell’art. 2481.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 3, comma 1) l’introduzione dell’art. 2482-bis.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 3, comma 1) l’introduzione dell’art. 2482-ter.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 3, comma 1) la modifica dell’art. 2482.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 3, comma 1) l’introduzione dell’art. 2482-quater.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 3, comma 1) la modifica dell’art. 2483.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 4, comma 1) la modifica dell’art. 2484.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 4, comma 1) la modifica dell’art. 2485.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 4, comma 1) la modifica dell’art. 2486.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 4, comma 1) la modifica dell’art. 2487.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 4, comma 1) l’introduzione dell’art. 2487-bis.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) come modificato dall’avviso di rettifica (in G.U. 4/07/2003, n. 153) ha disposto (con l’art. 4, comma 1) l’introduzione dell’art. 2487-ter.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 4, comma 1) la modifica dell’art. 2488.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 4, comma 1) la modifica dell’art. 2489.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 4, comma 1) la modifica dell’art. 2490.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 4, comma 1) la modifica dell’art. 2490-bis.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 4, comma 1) la modifica dell’art. 2491.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) come modificato dall’avviso di rettifica (in G.U. 4/07/2003, n. 153) ha disposto (con l’art. 4, comma 1) la modifica dell’art. 2492.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) come modificato dall’avviso di rettifica (in G.U. 4/07/2003, n. 153) ha disposto (con l’art. 4, comma 1) la modifica dell’art. 2493.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) come modificato dall’avviso di rettifica (in G.U. 4/07/2003, n. 153) ha disposto (con l’art. 4, comma 1) la modifica dell’art. 2494.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 4, comma 1) la modifica dell’art. 2495.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 4, comma 1) la modifica dell’art. 2496.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 6, comma 1) l’introduzione dell’art. 2501-septies.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 5, comma 1) la modifica dell’art. 2497.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 5, comma 1) la modifica dell’art. 2497-bis.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 5, comma 1) l’introduzione dell’art. 2497-ter.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 5, comma 1) l’introduzione dell’art. 2497-quater.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 5, comma 1) l’introduzione dell’art. 2497-quinquies.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 5, comma 1) l’introduzione dell’art. 2497-sexies.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 6, comma 1) la modifica dell’art. 2498.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 6, comma 1) la modifica dell’art. 2499.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 6, comma 1) l’introduzione dell’art. 2500-sexies.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 6, comma 1) l’introduzione dell’art. 2500-novies.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 6, comma 1) la modifica dell’art. 2500.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 6, comma 1) l’introduzione dell’art. 2500-bis.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 6, comma 1) l’introduzione dell’art. 2500-ter.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 6, comma 1) l’introduzione dell’art. 2500-quater.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 6, comma 1) l’introduzione dell’art. 2500-quinquies.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 6, comma 1) l’introduzione dell’art. 2500-septies.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 6, comma 1) l’introduzione dell’art. 2500-octies.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 6, comma 1) la modifica dell’art. 2501-quater.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 6, comma 1) la modifica dell’art. 2501.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 6, comma 1) la modifica dell’art. 2501-bis.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 6, comma 1) la modifica dell’art. 2501-ter.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 6, comma 1) la modifica dell’art. 2501-quinquies.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) come modificato dall’ avviso di rettifica (in G.U. 04/07/2003, n. 153) ha disposto (con l’art. 6, comma 1) la modifica dell’art. 2501-sexies.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 6, comma 1) la modifica dell’art. 2502-bis.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 6, comma 1) la modifica dell’art. 2502.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) come modificato dall’avviso di rettifica (in G.U. 4/07/2003, n. 153) ha disposto (con l’art. 6, comma 1) la modifica dell’art. 2503.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 6, comma 1) la modifica dell’art. 2503-bis.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 6, comma 1) la modifica dell’art. 2504.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 6, comma 1) la modifica dell’art. 2504-bis..
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 6, comma 1) la modifica dell’art. 2504-quinquies.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 6, comma 1) la modifica dell’art. 2504-octies.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 6, comma 1) la modifica dell’art. 2504-decies.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 6, comma 1) la modifica dell’art. 2504-ter.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 6, comma 1) la modifica dell’art. 2504-quater.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 6, comma 1) la modifica dell’art. 2504-sexies.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 6, comma 1) la modifica dell’art. 2504-septies.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 6, comma 1) la modifica dell’art. 2504-novies.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 6, comma 1) la modifica dell’art. 2505.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 6, comma 1) l’introduzione dell’art. 2505-ter.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) come modificato dall’avviso di rettifica (in G.U. 4/07/2003, n. 153) ha disposto (con l’art. 6, comma 1) l’introduzione dell’art. 2505-bis.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 6, comma 1) l’introduzione dell’art. 2505-quater.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 6, comma 1) l’introduzione dell’art. 2506-quater.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 6, comma 1) la modifica dell’art. 2506.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 6, comma 1) l’introduzione dell’art. 2506-bis.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) come modificato dall’avviso di rettifica (in G.U. 4/07/2003, n. 153) ha disposto (con l’art. 6, comma 1) l’introduzione dell’art. 2506-ter.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 7, comma 1) la modifica dell’art. 2507.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 7, comma 1) la modifica dell’art. 2508.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art.7 , comma 1) la modifica dell’art. 2509.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 7, comma 1) l’introduzione dell’art. 2509-bis.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 7, comma 1) la modifica dell’art. 2510.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 8, comma 1) la modifica dell’art. 2511.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 8, comma 1) la modifica dell’art. 2512.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 8, comma 1) la modifica dell’art. 2513.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 8, comma 1) la modifica dell’art. 2514.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 8, comma 1) la modifica dell’art. 2515.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 8, comma 1) la modifica dell’art. 2516.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 8, comma 1) la modifica dell’art. 2517.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 8, comma 1) la modifica dell’art. 2518.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 8, comma 1) la modifica dell’art. 2519.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 8, comma 1) la modifica dell’art. 2520.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) come modificato dall’ avviso di rettifica (in G.U. 04/07/2003, n. 153)ha disposto (con l’art. 8, comma 1) la modifica dell’art. 2521.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 8, comma 1) la modifica dell’art. 2522.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) come modificato dall’ avviso di rettifica (in G.U. 04/07/2003, n. 153) ha disposto (con l’art. 8, comma 1) la modifica dell’art. 2523.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 8, comma 1) la modifica dell’art. 2524.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 8, comma 1) la modifica dell’art. 2525.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 8, comma 1) la modifica dell’art. 2526.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 8, comma 1) la modifica dell’art. 2527.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 8, comma 1) la modifica dell’art. 2528.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 8, comma 1) la modifica dell’art. 2529.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 8, comma 1) la modifica dell’art. 2530.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 8, comma 1) la modifica dell’art. 2531.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 8, comma 1) la modifica dell’art. 2532.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 8, comma 1) la modifica dell’art. 2533.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 8, comma 1) la modifica dell’art. 2534.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) come modificato dall’ avviso di rettifica (in G.U. 04/07/2003, n. 153) ha disposto (con l’art. 8, comma 1) la modifica dell’art. 2535.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 8, comma 1) la modifica dell’art. 2536.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 8, comma 1) la modifica dell’art. 2537.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) come modificato dall’ avviso di rettifica (in G.U. 04/07/2003, n. 153) ha disposto (con l’art. 8, comma 1) la modifica dell’art. 2538.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 8, comma 1) la modifica dell’art. 2539.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) come modificato dall’ avviso di rettifica (in G.U. 04/07/2003, n. 153) ha disposto (con l’art. 8, comma 1) la modifica dell’art. 2540.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) come modificato dall’ avviso di rettifica (in G.U. 04/07/2003, n. 153) ha disposto (con l’art. 8, comma 1) la modifica dell’art. 2541.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 8, comma 1) la modifica dell’art. 2542.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 8, comma 1) la modifica dell’art. 2543.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 8, comma 1) la modifica dell’art. 2544.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 8, comma 1) l’introduzione dell’art. 2545-ter
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 8, comma 1) l’introduzione dell’art. 2545-quater.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 8, comma 1) l’introduzione dell’art. 2545-quinquies.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 8, comma 1) l’introduzione dell’art. 2545-octies.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 8, comma 1) l’introduzione dell’art. 2545-novies.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 8, comma 1) l’introduzione dell’art. 2545-decies.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) come modificato dall’avviso di rettifica (in G.U. 4/07/2003, n. 153) ha disposto (con l’art. 8, comma 1) l’introduzione dell’art. 2545-undecies.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 8, comma 1) l’introduzione dell’art. 2545-quinquiesdecies.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 8, comma 1) l’introduzione dell’art. 2545-sexiesdecies.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 8, comma 1) l’introduzione dell’art. 2545-octiesdecies.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 8, comma 1) la modifica dell’art. 2545.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 8, comma 1) l’introduzione dell’art. 2545-bis.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) come modificato dall’avviso di rettifica (in G.U.4/07/2003, n. 153) ha disposto (con l’art. 8, comma 1) l’introduzione dell’art. 2545-sexies.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 8, comma 1) l’introduzione dell’art. 2545-septies.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 8, comma 1) l’introduzione dell’art. 2545-duodecies.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 8, comma 1) l’introduzione dell’art. 2545-terdecies.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 8, comma 1) l’introduzione dell’art. 2545-quaterdecies.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 8, comma 1) l’introduzione dell’art. 2545-septiesdecies.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 8, comma 1) la modifica dell’art. 2546.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 8, comma 1) la modifica dell’art. 2547.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) ha disposto (con l’art. 8, comma 1) la modifica dell’art. 2548.
22/01/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 (in SO n.8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n.17) nell’introdurre l’art. 111-quinquies al R.G. 30 marzo 1942, n. 318 (in S.O. relativo alla G.U. 17/4/1942) ha conseguentemente disposto (con l’art. 9, comma 1, lettera f)) la modifica dell’art. 2632.
07/02/2003 La LEGGE 3 febbraio 2003, n. 14 (in SO n.19, relativo alla G.U. 07/02/2003, n.31) ha disposto (con l’art. 6, comma 1) la modifica dell’art. 1469-sexies, comma 1.
09/10/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 10 settembre 2003, n. 276 (in SO n.159, relativo alla G.U. 09/10/2003, n.235) ha disposto (con l’art. 32, comma 1) la modifica dell’art. 2112, comma 5; (con l’art. 32, comma 2) l’introduzione di un comma in fine all’art. 2112.
09/10/2003 Il DECRETO LEGISLATIVO 10 settembre 2003, n. 276 (in SO n.159, relativo alla G.U. 09/10/2003, n.235) ha disposto (con l’art. 86, comma 4) la modifica dell’art. 2751-bis, comma 1, numero 5-ter).
12/11/2003 La LEGGE 6 novembre 2003, n. 304 (in G.U. 12/11/2003, n.263) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 342-bis.
10/12/2003 Il DECRETO 1 dicembre 2003, (in G.U. 10/12/2003, n.286) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 1284, comma 1.
19/01/2004 La LEGGE 9 gennaio 2004, n. 6 (in G.U. 19/01/2004, n.14) ha disposto (con l’art. 3, comma 2) la modifica dell’art. 388.
19/01/2004 La LEGGE 9 gennaio 2004, n. 6 (in G.U. 19/01/2004, n.14) ha disposto (con l’art. 3, comma 1) la modifica dell’art. 404.
19/01/2004 La LEGGE 9 gennaio 2004, n. 6 (in G.U. 19/01/2004, n.14) ha disposto (con l’art. 3, comma 1) la modifica dell’art. 405.
19/01/2004 La LEGGE 9 gennaio 2004, n. 6 (in G.U. 19/01/2004, n.14) ha disposto (con l’art. 3, comma 1) la modifica dell’art. 406.
19/01/2004 La LEGGE 9 gennaio 2004, n. 6 (in G.U. 19/01/2004, n.14) ha disposto (con l’art. 3, comma 1) la modifica dell’art. 407.
19/01/2004 La LEGGE 9 gennaio 2004, n. 6 (in G.U. 19/01/2004, n.14) ha disposto (con l’art. 3, comma 1) la modifica dell’art. 408.
19/01/2004 La LEGGE 9 gennaio 2004, n. 6 (in G.U. 19/01/2004, n.14) ha disposto (con l’art. 3, comma 1) la modifica dell’art. 409.
19/01/2004 La LEGGE 9 gennaio 2004, n. 6 (in G.U. 19/01/2004, n.14) ha disposto (con l’art. 3, comma 1) la modifica dell’art. 410.
19/01/2004 La LEGGE 9 gennaio 2004, n. 6 (in G.U. 19/01/2004, n.14) ha disposto (con l’art. 3, comma 1) la modifica dell’art. 411.
19/01/2004 La LEGGE 9 gennaio 2004, n. 6 (in G.U. 19/01/2004, n.14) ha disposto (con l’art. 3, comma 1) la modifica dell’art. 412.
19/01/2004 La LEGGE 9 gennaio 2004, n. 6 (in G.U. 19/01/2004, n.14) ha disposto (con l’art. 3, comma 1) la modifica dell’art. 413.
19/01/2004 La LEGGE 9 gennaio 2004, n. 6 (in G.U. 19/01/2004, n.14) ha disposto (con l’art. 4, comma 2) la modifica dell’art. 414.
19/01/2004 La LEGGE 9 gennaio 2004, n. 6 (in G.U. 19/01/2004, n.14) ha disposto (con l’art. 4, comma 1) la modifica dell’art. 415.
19/01/2004 La LEGGE 9 gennaio 2004, n. 6 (in G.U. 19/01/2004, n.14) ha disposto (con l’art. 4, comma 1) la modifica dell’art. 416.
19/01/2004 La LEGGE 9 gennaio 2004, n. 6 (in G.U. 19/01/2004, n.14) ha disposto (con l’art. 4, comma 1) la modifica dell’art. 419.
19/01/2004 La LEGGE 9 gennaio 2004, n. 6 (in G.U. 19/01/2004, n.14) ha disposto (con l’art. 4, comma 1) la modifica dell’art. 420.
19/01/2004 La LEGGE 9 gennaio 2004, n. 6 (in G.U. 19/01/2004, n.14) ha disposto (con l’art. 4, comma 1) la modifica dell’art. 421.
19/01/2004 La LEGGE 9 gennaio 2004, n. 6 (in G.U. 19/01/2004, n.14) ha disposto (con l’art. 4, comma 1) la modifica dell’art. 422.
19/01/2004 La LEGGE 9 gennaio 2004, n. 6 (in G.U. 19/01/2004, n.14) ha disposto (con l’art. 4, comma 1) la modifica dell’art. 423.
19/01/2004 La LEGGE 9 gennaio 2004, n. 6 (in G.U. 19/01/2004, n.14) ha disposto (con l’art. 4, comma 1) la modifica dell’art. 425.
19/01/2004 La LEGGE 9 gennaio 2004, n. 6 (in G.U. 19/01/2004, n.14) ha disposto (con l’art. 4, comma 1) la modifica dell’art. 428.
19/01/2004 La LEGGE 9 gennaio 2004, n. 6 (in G.U. 19/01/2004, n.14) ha disposto (con l’art. 4, comma 1) la modifica dell’art. 430.
19/01/2004 La LEGGE 9 gennaio 2004, n. 6 (in G.U. 19/01/2004, n.14) ha disposto (con l’art. 5, comma 1) la modifica dell’art. 417, comma 1.
19/01/2004 La LEGGE 9 gennaio 2004, n. 6 (in G.U. 19/01/2004, n.14) ha disposto (con l’art. 6, comma 1) l’introduzione di un nuovo comma all’art. 418.
19/01/2004 La LEGGE 9 gennaio 2004, n. 6 (in G.U. 19/01/2004, n.14) ha disposto (con l’art. 7, comma 1) la modifica dell’art. 424, comma 3.
19/01/2004 La LEGGE 9 gennaio 2004, n. 6 (in G.U. 19/01/2004, n.14) ha disposto (con l’art. 8, comma 1) la modifica dell’art. 426, comma 1.
19/01/2004 La LEGGE 9 gennaio 2004, n. 6 (in G.U. 19/01/2004, n.14) ha disposto (con l’art. 9, comma 1) l’introduzione di un nuovo comma prima del comma 1 all’art. 427.
19/01/2004 La LEGGE 9 gennaio 2004, n. 6 (in G.U. 19/01/2004, n.14) ha disposto (con l’art. 10, comma 1) l’introduzione di un nuovo comma all’art. 429.
14/02/2004 Il DECRETO LEGISLATIVO 6 febbraio 2004, n. 37 (in SO n.24, relativo alla G.U. 14/02/2004, n.37) , nel modificare l’art. 1, comma 1 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 (in S.O. n. 8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n. 17), ha conseguentemente disposto (con l’art. 5, comma 1, lettere a) e b)) la modifica dell’art. 2325-bis, commi 1 e 2.
14/02/2004 Il DECRETO LEGISLATIVO 6 febbraio 2004, n. 37 (in SO n.24, relativo alla G.U. 14/02/2004, n.37) , nel modificare l’art. 1, comma 1 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 (in S.O. n. 8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n. 17), ha conseguentemente disposto (con l’art. 5, comma 1, lettera c)) la modifica dell’art. 2328, comma 2, numeri 1) e 11).
14/02/2004 Il DECRETO LEGISLATIVO 6 febbraio 2004, n. 37 (in SO n.24, relativo alla G.U. 14/02/2004, n.37) , nel modificare l’art. 1, comma 1 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 (in S.O. n. 8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n. 17), ha conseguentemente disposto (con l’art. 5, comma 1, lettera d)) la modifica dell’art. 2335, comma 1, numero 4).
14/02/2004 Il DECRETO LEGISLATIVO 6 febbraio 2004, n. 37 (in SO n.24, relativo alla G.U. 14/02/2004, n.37) , nel modificare l’art. 1, comma 1 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 (in S.O. n. 8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n. 17), ha conseguentemente disposto (con l’art. 5, comma 1, lettera e)) la modifica dell’art. 2344, comma 1.
14/02/2004 Il DECRETO LEGISLATIVO 6 febbraio 2004, n. 37 (in SO n.24, relativo alla G.U. 14/02/2004, n.37) , nel modificare l’art. 1, comma 1 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 (in S.O. n. 8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n. 17), ha conseguentemente disposto (con l’art. 5, comma 1, lettera f)) la modifica dell’art. 2349, comma 2.
14/02/2004 Il DECRETO LEGISLATIVO 6 febbraio 2004, n. 37 (in SO n.24, relativo alla G.U. 14/02/2004, n.37) , nel modificare l’art. 1, comma 1 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 (in S.O. n. 8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n. 17), ha conseguentemente disposto (con l’art. 5, comma 1, lettera g)) la modifica dell’art. 2350, comma 2.
14/02/2004 Il DECRETO LEGISLATIVO 6 febbraio 2004, n. 37 (in SO n.24, relativo alla G.U. 14/02/2004, n.37) nel modificare l’art. 1, comma 1 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 (in S.O. n. 8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n. 17), ha conseguentemente disposto (con l’art. 5, comma 1, lettera h)) la modifica dell’art. 2354, comma 1.
14/02/2004 Il DECRETO LEGISLATIVO 6 febbraio 2004, n. 37 (in SO n.24, relativo alla G.U. 14/02/2004, n.37) nel modificare l’art. 1, comma 1 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 (in S.O. n. 8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n. 17), ha conseguentemente disposto (con l’art. 5, comma 1, lettera i)) la modifica dell’art. 2357-quater, comma 1.
14/02/2004 Il DECRETO LEGISLATIVO 6 febbraio 2004, n. 37 (in SO n.24, relativo alla G.U. 14/02/2004, n.37) , nel modificare l’art. 1, comma 1 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 (in S.O. n. 8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n. 17), ha conseguentemente disposto (con l’art. 5, comma 1, lettera l)) la modifica dell’art. 2362, comma 1.
14/02/2004 Il DECRETO LEGISLATIVO 6 febbraio 2004, n. 37 (in SO n.24, relativo alla G.U. 14/02/2004, n.37) , nel modificare l’art. 1, comma 1 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 (in S.O. n. 8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n. 17), ha conseguentemente disposto (con l’art. 5, comma 1, lettera m)) la modifica dell’art. 2366, comma 2.
14/02/2004 Il DECRETO LEGISLATIVO 6 febbraio 2004, n. 37 (in SO n.24, relativo alla G.U. 14/02/2004, n.37) , nel modificare l’art. 1, comma 1 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 (in S.O. n. 8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n. 17), ha conseguentemente disposto (con l’art. 5, comma 1, lettera n)) la modifica dell’art. 2369, comma 5.
14/02/2004 Il DECRETO LEGISLATIVO 6 febbraio 2004, n. 37 (in SO n.24, relativo alla G.U. 14/02/2004, n.37) , nel modificare l’art. 1, comma 1 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 (in S.O. n. 8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n. 17), ha conseguentemente disposto (con l’art. 5, comma 1, lettera o)) l’introduzione del comma 1 all’art. 2377.
14/02/2004 Il DECRETO LEGISLATIVO 6 febbraio 2004, n. 37 (in SO n.24, relativo alla G.U. 14/02/2004, n.37) , nel modificare l’art. 1, comma 1 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 (in S.O. n. 8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n. 17), ha conseguentemente disposto (con l’art. 5, comma 1, lettera p)) la modifica dell’art. 2378, commi 2, 5 e l’introduzione di un nuovo comma dopo l’ultimo all’art. 2378.
14/02/2004 Il DECRETO LEGISLATIVO 6 febbraio 2004, n. 37 (in SO n.24, relativo alla G.U. 14/02/2004, n.37) nel modificare l’art. 1, comma 1 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 (in S.O. n. 8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n. 17), ha conseguentemente disposto (con l’art. 5, comma 1, lettera q)) la modifica dell’art. 2379, commi 3 e 4.
14/02/2004 Il DECRETO LEGISLATIVO 6 febbraio 2004, n. 37 (in SO n.24, relativo alla G.U. 14/02/2004, n.37) nel modificare l’art. 1, comma 1 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 (in S.O. n. 8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n. 17),ha conseguentemente disposto (con l’art. 5, comma 1, lettera r)) la modifica dell’art. 2381, comma 5.
14/02/2004 Il DECRETO LEGISLATIVO 6 febbraio 2004, n. 37 (in SO n.24, relativo alla G.U. 14/02/2004, n.37) nel modificare l’art. 1, comma 1 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 (in S.O. n. 8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n. 17), ha conseguentemente disposto (con l’art. 5, comma 1, lettera s)) l’introduzione della lettera f-bis) all’art. 2409-terdecies.
14/02/2004 Il DECRETO LEGISLATIVO 6 febbraio 2004, n. 37 (in SO n.24, relativo alla G.U. 14/02/2004, n.37) nel modificare l’art. 1, comma 1 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 (in S.O. n. 8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n. 17), ha conseguentemente disposto (con l’art. 5, comma 1, lettera t)) lla modifica dell’art. 2412, comma 4.
14/02/2004 Il DECRETO LEGISLATIVO 6 febbraio 2004, n. 37 (in SO n.24, relativo alla G.U. 14/02/2004, n.37) nel modificare l’art. 1, comma 1 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 (in S.O. n. 8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n. 17), ha conseguentemente disposto (con l’art. 5, comma 1, lettera u)) la modifica dell’art. 2413, comma 2.
14/02/2004 Il DECRETO LEGISLATIVO 6 febbraio 2004, n. 37 (in SO n.24, relativo alla G.U. 14/02/2004, n.37) nel modificare l’art. 1, comma 1 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 (in S.O. n. 8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n. 17), ha conseguentemente disposto (con l’art. 5, comma 1, lettera v)) l’introduzione del numero 6) all’art. 2414.
14/02/2004 Il DECRETO LEGISLATIVO 6 febbraio 2004, n. 37 (in SO n.24, relativo alla G.U. 14/02/2004, n.37) nel modificare l’art. 1, comma 1 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 (in S.O. n. 8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n. 17),) ha conseguentemente disposto (con l’art. 5, comma 1, lettera z)) l’introduzione di un comma dopo il primo all’art. 241-bis.
14/02/2004 Il DECRETO LEGISLATIVO 6 febbraio 2004, n. 37 (in SO n.24, relativo alla G.U. 14/02/2004, n.37) nel modificare l’art. 1, comma 1 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 (in S.O. n. 8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n. 17), ha conseguentemente disposto (con l’art. 5, comma 1, lettera aa)) la modifica dell’art. 2416, comma 1.
14/02/2004 Il DECRETO LEGISLATIVO 6 febbraio 2004, n. 37 (in SO n.24, relativo alla G.U. 14/02/2004, n.37) nel modificare l’art. 1, comma 1 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 (in S.O. n. 8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n. 17), ha conseguentemente disposto (con l’art. 5, comma 1, lettera bb)) la modifica dell’art. 2417, ultimo comma.
14/02/2004 Il DECRETO LEGISLATIVO 6 febbraio 2004, n. 37 (in SO n.24, relativo alla G.U. 14/02/2004, n.37) nel modificare l’art. 1, comma 1 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 (in S.O. n. 8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n. 17), ha conseguentemente disposto (con l’art. 5, comma 1, lettera cc)) la modifica dell’art. 2437-quater comma 5.
14/02/2004 Il DECRETO LEGISLATIVO 6 febbraio 2004, n. 37 (in SO n.24, relativo alla G.U. 14/02/2004, n.37) nel modificare l’art. 1, comma 1 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 (in S.O. n. 8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n. 17), ha conseguentemente disposto (con l’art. 5, comma 1, lettera dd)) la modifica dell’art. 2445, ultimo comma.
14/02/2004 Il DECRETO LEGISLATIVO 6 febbraio 2004, n. 37 (in SO n.24, relativo alla G.U. 14/02/2004, n.37) nel modificare l’art. 1, comma 1 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 (in S.O. n. 8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n. 17), ha conseguentemente disposto (con l’art. 5, comma 1, lettera ff)) la modifica dell’art. 2447-sexies.
14/02/2004 Il DECRETO LEGISLATIVO 6 febbraio 2004, n. 37 (in SO n.24, relativo alla G.U. 14/02/2004, n.37) nel modificare l’art. 1, comma 1 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 (in S.O. n. 8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n. 17), ha conseguentemente disposto (con l’art. 5, comma 1, lettera ee)) la modifica dell’art. 2447-ter comma 1, lettera f).
14/02/2004 Il DECRETO LEGISLATIVO 6 febbraio 2004, n. 37 (in SO n.24, relativo alla G.U. 14/02/2004, n.37) nel modificare l’art. 1, comma 1 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 (in S.O. n. 8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n. 17), ha conseguentemente disposto (con l’art. 5, comma 1, lettera gg)) la modifica dell’art. 2447-novies, comma 1.
14/02/2004 Il DECRETO LEGISLATIVO 6 febbraio 2004, n. 37 (in SO n.24, relativo alla G.U. 14/02/2004, n.37) nel modificare l’art. 1, comma 1 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 (in S.O. n. 8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n. 17), ha conseguentemente disposto (con l’art. 5, comma 1, lettera hh)) la modifica dell’art. 2447-decies, comma 4.
14/02/2004 Il DECRETO LEGISLATIVO 6 febbraio 2004, n. 37 (in SO n.24, relativo alla G.U. 14/02/2004, n.37) nel modificare l’art. 3, comma 1 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 (in S.O. n. 8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n. 17), ha conseguentemente disposto (con l’art. 5, comma 1, lettera ii)) la modifica dell’art. 2463, comma 2, numero 1).
14/02/2004 Il DECRETO LEGISLATIVO 6 febbraio 2004, n. 37 (in SO n.24, relativo alla G.U. 14/02/2004, n.37) nel modificare l’art. 3, comma 1 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 (in S.O. n. 8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n. 17), ha conseguentemente disposto (con l’art. 5, comma 1, lettera ll)) la modifica dell’art. 2465, comma 2.
14/02/2004 Il DECRETO LEGISLATIVO 6 febbraio 2004, n. 37 (in SO n.24, relativo alla G.U. 14/02/2004, n.37) nel modificare l’art. 3, comma 1 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 (in S.O. n. 8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n. 17), ha conseguentemente disposto (con l’art. 5, comma 1, lettera mm)) la modifica dell’art. 2466, comma 1.
14/02/2004 Il DECRETO LEGISLATIVO 6 febbraio 2004, n. 37 (in SO n.24, relativo alla G.U. 14/02/2004, n.37) nel modificare l’art. 3, comma 1 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 (in S.O. n. 8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n. 17), ha conseguentemente disposto (con l’art. 5, comma 1, lettera nn)) la modifica dell’art. 2469, comma 1.
14/02/2004 Il DECRETO LEGISLATIVO 6 febbraio 2004, n. 37 (in SO n.24, relativo alla G.U. 14/02/2004, n.37) nel modificare l’art. 3, comma 1 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 (in S.O. n. 8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n. 17), ha conseguentemente disposto (con l’art. 5, comma 1, lettera oo)) la modifica dell’art. 2470 comma 4.
14/02/2004 Il DECRETO LEGISLATIVO 6 febbraio 2004, n. 37 (in SO n.24, relativo alla G.U. 14/02/2004, n.37) nel modificare l’art. 3, comma 1 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 (in S.O. n. 8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n. 17), ha conseguentemente disposto (con l’art. 5, comma 1, lettera pp)) la modifica dell’art. 2473, comma 4.
14/02/2004 Il DECRETO LEGISLATIVO 6 febbraio 2004, n. 37 (in SO n.24, relativo alla G.U. 14/02/2004, n.37) nel modificare l’art. 3, comma 1 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 (in S.O. n. 8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n. 17), ha conseguentemente disposto (con l’art. 5, comma 1, lettera qq)) la modifica dell’art. 2477, ultimo comma.
14/02/2004 Il DECRETO LEGISLATIVO 6 febbraio 2004, n. 37 (in SO n.24, relativo alla G.U. 14/02/2004, n.37) nel modificare l’art. 3, comma 1 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 (in S.O. n. 8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n. 17), ha conseguentemente disposto (con l’art. 5, comma 1, lettera rr)) la modifica dell’art. 2478-bis, comma 5.
14/02/2004 Il DECRETO LEGISLATIVO 6 febbraio 2004, n. 37 (in SO n.24, relativo alla G.U. 14/02/2004, n.37) nel modificare l’art. 3, comma 1 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 (in S.O. n. 8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n. 17), ha conseguentemente disposto (con l’art. 5, comma 1, lettera ss)) la modifica dell’art. 2479, commi 1, 4 e 6.
14/02/2004 Il DECRETO LEGISLATIVO 6 febbraio 2004, n. 37 (in SO n.24, relativo alla G.U. 14/02/2004, n.37) nel modificare l’art. 3, comma 1 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 (in S.O. n. 8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n. 17), ha conseguentemente disposto (con l’art. 5, comma 1, lettera tt)) la modifica dell’art. 2479-ter, ultimo comma.
14/02/2004 Il DECRETO LEGISLATIVO 6 febbraio 2004, n. 37 (in SO n.24, relativo alla G.U. 14/02/2004, n.37) nel modificare l’art. 3, comma 1 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 (in S.O. n. 8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n. 17), ha conseguentemente disposto (con l’art. 5, comma 1, lettera uu)) la modifica dell’art. 2482, comma 2.
14/02/2004 Il DECRETO LEGISLATIVO 6 febbraio 2004, n. 37 (in SO n.24, relativo alla G.U. 14/02/2004, n.37) nel modificare l’art. 3, comma 1 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 (in S.O. n. 8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n. 17), ha conseguentemente disposto (con l’art. 5, comma 1, lettera vv)) la modifica dell’art. 2482-bis, comma 4.
14/02/2004 Il DECRETO LEGISLATIVO 6 febbraio 2004, n. 37 (in SO n.24, relativo alla G.U. 14/02/2004, n.37) nel modificare l’art. 5, comma 1 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 (in S.O. n. 8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n. 17), ha conseguentemente disposto (con l’art. 5, comma 1, lettera zz)) la modifica dell’art. 2497-bis, commi 1 e 2.
14/02/2004 Il DECRETO LEGISLATIVO 6 febbraio 2004, n. 37 (in SO n.24, relativo alla G.U. 14/02/2004, n.37) nel modificare l’art. 5, comma 1 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 (in S.O. n. 8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n. 17), ha conseguentemente disposto (con l’art. 5, comma 1, lettera aaa)) la modifica dell’art. 2497-sexies comma 1 e la soppressione del comma 2 dell’art. 2497-sexies.
14/02/2004 Il DECRETO LEGISLATIVO 6 febbraio 2004, n. 37 (in SO n.24, relativo alla G.U. 14/02/2004, n.37) nel modificare l’art. 5, comma 1 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 (in S.O. n. 8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n. 17), ha conseguentemente disposto (con l’art. 5, comma 1, lettera bbb)) l’introduzione dell’art. 2497-septies.
14/02/2004 Il DECRETO LEGISLATIVO 6 febbraio 2004, n. 37 (in SO n.24, relativo alla G.U. 14/02/2004, n.37) nel modificare l’art. 6, comma 1 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 (in S.O. n. 8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n. 17), ha conseguentemente disposto (con l’art. 5, comma 1, lettera ccc)) la modifica dell’art. 2501-bis, comma 5.
14/02/2004 Il DECRETO LEGISLATIVO 6 febbraio 2004, n. 37 (in SO n.24, relativo alla G.U. 14/02/2004, n.37) nel modificare l’art. 6, comma 1 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 (in S.O. n. 8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n. 17), ha conseguentemente disposto (con l’art. 5, comma 1, lettera ddd)) la modifica dell’art. 2501-sexies, comma 3.
14/02/2004 Il DECRETO LEGISLATIVO 6 febbraio 2004, n. 37 (in SO n.24, relativo alla G.U. 14/02/2004, n.37) nel modificare l’art. 6, comma 1 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 (in S.O. n. 8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n. 17), ha conseguentemente disposto (con l’art. 5, comma 1, lettera eee)) la modifica dell’art. 2506, comma 2.
14/02/2004 Il DECRETO LEGISLATIVO 6 febbraio 2004, n. 37 (in SO n.24, relativo alla G.U. 14/02/2004, n.37) nel modificare l’art. 8, comma 1 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 (in S.O. n. 8, relativo alla G.U. 22/01/2003, n. 17), ha conseguentemente disposto (con l’art. 5, comma 1, lettera fff)) la modifica dell’art. 2526, comma 2.
14/02/2004 Il DECRETO LEGISLATIVO 6 febbraio 2004, n. 37 (in SO n.24, relativo alla G.U. 14/02/2004, n.37) ha disposto (con l’art. 6, comma 3) la modifica dell’art. 2250, ultimo comma.
23/02/2004 Il DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2003, n. 394 (in G.U. 23/02/2004, n.44) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) l’introduzione dell’art. 2427-bis.
23/02/2004 Il DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2003, n. 394 (in G.U. 23/02/2004, n.44) ha disposto (con l’art. 2, comma 1) la modifica dell’art. 2435-bis, comma 5.
23/02/2004 Il DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2003, n. 394 (in G.U. 23/02/2004, n.44) ha disposto (con l’art. 3, comma 1) l’introduzione del numero 6-bis) al comma 2, dell’art. 2428.
14/04/2004 La Corte costituzionale, con sentenza 25 marzo 2004, n. 113 (in G.U. 14/04/2004 n. 15) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2751-bis, comma 1, numero 1.
22/04/2004 Il DECRETO LEGISLATIVO 29 marzo 2004, n. 99 (in G.U. 22/04/2004, n.94) nell’introdurre l’art. 5-bis al D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 (in S.O. n. 149 relativo alla G.U. 15/06/2001 n. 137) ha disposto (con l’art. 7, comma 1) l’abrogazione dell’art. 846.
22/04/2004 Il DECRETO LEGISLATIVO 29 marzo 2004, n. 99 (in G.U. 22/04/2004, n.94) nell’introdurre l’art. 5-bis al D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 (in S.O. n. 149 relativo alla G.U. 15/06/2001 n. 137) ha disposto (con l’art. 7, comma 1) l’abrogazione dell’art. 847.
22/04/2004 Il DECRETO LEGISLATIVO 29 marzo 2004, n. 99 (in G.U. 22/04/2004, n.94) nell’introdurre l’art. 5-bis al D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 (in S.O. n. 149 relativo alla G.U. 15/06/2001 n. 137) ha disposto (con l’art. 7, comma 1) l’abrogazione dell’art. 848.
28/07/2004 La Corte costituzionale, con sentenza 8 luglio 2004, n. 245 (in G.U. 28/07/2004 n. 29) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 291.
11/10/2004 Il DECRETO LEGISLATIVO 6 ottobre 2004, n. 251 (in G.U. 11/10/2004, n.239) , nel modificare l’art. 32, comma 2 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (in S.O. n. 159, relativo alla G.U. 9/10/2003, n. 235), ha conseguentemente disposto (con l’art. 9, comma 1) la modifica dell’art. 2112, ultimo comma.
30/12/2004 Il DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2004, n. 310 (in G.U. 30/12/2004, n.305) ha disposto (con l’art. 7, comma 1) la modifica dell’art. 2346, comma 4.
30/12/2004 Il DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2004, n. 310 (in G.U. 30/12/2004, n.305) ha disposto (con l’art. 8, comma 1) la modifica dell’art. 2359, comma 3.
30/12/2004 Il DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2004, n. 310 (in G.U. 30/12/2004, n.305) ha disposto (con l’art. 9, comma 1) la modifica dell’art. 2364, comma 2.
30/12/2004 Il DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2004, n. 310 (in G.U. 30/12/2004, n.305) ha disposto (con l’art. 10, comma 1) la modifica dell’art. 2370, comma 2.
30/12/2004 Il DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2004, n. 310 (in G.U. 30/12/2004, n.305) ha disposto (con l’art. 11, comma 1) la modifica dell’art. 2391, comma 1.
30/12/2004 Il DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2004, n. 310 (in G.U. 30/12/2004, n.305) ha disposto (con l’art. 12, comma 1) l’introduzione dell’art. 2391-bis.
30/12/2004 Il DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2004, n. 310 (in G.U. 30/12/2004, n.305) ha disposto (con l’art. 13, comma 1) la modifica dell’art. 2409-duodecies, comma 10, lettera c).
30/12/2004 Il DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2004, n. 310 (in G.U. 30/12/2004, n.305) ha disposto (con l’art. 13, comma 1) la modifica dell’art. 2409-terdecies, comma 1, lettera f-bis).
30/12/2004 Il DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2004, n. 310 (in G.U. 30/12/2004, n.305) ha disposto (con l’art. 15, comma 1) l’introduzione di un comma dopo il sesto all’art. 2412.
30/12/2004 Il DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2004, n. 310 (in G.U. 30/12/2004, n.305) ha disposto (con l’art. 16, comma 1) l’introduzione di un comma dopo il comma terzo all’art.2425-bis.
30/12/2004 Il DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2004, n. 310 (in G.U. 30/12/2004, n.305) ha disposto (con l’art. 17, comma 1) la modifica dell’art. 2426, comma 1, numero 8-bis).
30/12/2004 Il DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2004, n. 310 (in G.U. 30/12/2004, n.305) ha disposto (con l’art. 18, comma 1, lettere a), b) c) e d)) la modifica dell’art. 2427, comma 1, numero 3-bis).
30/12/2004 Il DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2004, n. 310 (in G.U. 30/12/2004, n.305) ha disposto (con l’art. 19, comma 1, lettera a)) la modifica dell’art. 2441, comma 3; (con l’art. 19, comma 1, lettera b)) la modifica dell’art. 2441, comma 6.
30/12/2004 Il DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2004, n. 310 (in G.U. 30/12/2004, n.305) ha disposto (con l’art. 20, comma 1) la modifica dell’art. 2447-novies, comma 2.
30/12/2004 Il DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2004, n. 310 (in G.U. 30/12/2004, n.305) ha disposto (con l’art. 21, comma 1) la modifica dell’art. 2468, comma 5.
30/12/2004 Il DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2004, n. 310 (in G.U. 30/12/2004, n.305) ha disposto (con l’art. 22, comma 1) la modifica dell’art. 2479-ter, comma 3.
30/12/2004 Il DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2004, n. 310 (in G.U. 30/12/2004, n.305) ha disposto (con l’art. 23, comma 1) la modifica dell’art. 2504-bis, comma 4.
30/12/2004 Il DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2004, n. 310 (in G.U. 30/12/2004, n.305) ha disposto (con l’art. 24, comma 1) la modifica dell’art. 2506-ter, comma 5.
30/12/2004 Il DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2004, n. 310 (in G.U. 30/12/2004, n.305) ha disposto (con l’art. 25, comma 1) la modifica dell’art. 2513, comma 1, lettera b).
30/12/2004 Il DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2004, n. 310 (in G.U. 30/12/2004, n.305) ha disposto (con l’art. 26, comma 1) la modifica dell’art. 2522, comma 2.
30/12/2004 Il DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2004, n. 310 (in G.U. 30/12/2004, n.305) ha disposto (con l’art. 27, comma 1) la modifica dell’art. 2525, comma 1.
30/12/2004 Il DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2004, n. 310 (in G.U. 30/12/2004, n.305) ha disposto (con l’art. 28, comma 1) la modifica dell’art. 2527, comma 2.
30/12/2004 Il DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2004, n. 310 (in G.U. 30/12/2004, n.305) ha disposto (con l’art. 29, comma 1) la soppressione del comma 3 dell’art. 2542.
30/12/2004 Il DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2004, n. 310 (in G.U. 30/12/2004, n.305) ha disposto (con l’art. 30, comma 1, lettera a)) la modifica dell’art. 2545-quinquies, comma 2; (con l’art. 30, comma 1, lettera b)) l’introduzione di un comma doppo il comma 4.
30/12/2004 Il DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2004, n. 310 (in G.U. 30/12/2004, n.305) ha disposto (con l’art. 31, comma 1) la modifica dell’art. 2545-octies, comma 2.
30/12/2004 Il DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2004, n. 310 (in G.U. 30/12/2004, n.305) ha disposto (con l’art. 32, comma 1) l’introduzione di un comma in fine all’art. 2545-undecies.
30/12/2004 Il DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2004, n. 310 (in G.U. 30/12/2004, n.305) ha disposto (con l’art. 33, comma 1) la modifica dell’art. 2545-sexiesdecies, commi 1 e 3.
30/12/2004 Il DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2004, n. 310 (in G.U. 30/12/2004, n.305) ha disposto (con l’art. 34, comma 1) la modifica dell’art. 2545-octiesdecies.
31/12/2004 La LEGGE 24 dicembre 2004, n. 313 (in G.U. 31/12/2004, n.306) ha disposto (con l’art. 8, comma 1) l’introduzione dell’art. 896-bis.
16/03/2005 Il DECRETO-LEGGE 14 marzo 2005, n. 35 (in G.U. 16/03/2005, n.62) , convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80 (in S.O. n. 91, relativo alla G.U. 14/5/2005, n. 111) ha disposto (con l’art. 2, comma 4-novies, lettera a)) la modifica dell’art. 561, comma 1.
16/03/2005 Il DECRETO-LEGGE 14 marzo 2005, n. 35 (in G.U. 16/03/2005, n.62) , convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80 (in S.O. n. 91, relativo alla G.U. 14/5/2005, n. 111) ha disposto (con l’art. 2, comma 4-novies, lettera a)) la modifica dell’art. 563, commi 1, 2 e l’introduzione di un nuovo comma all’art. 563.
27/04/2005 La LEGGE 18 aprile 2005, n. 62 (in SO n.76, relativo alla G.U. 27/04/2005, n.96) ha disposto (con l’art. 9, comma 4) la modifica dell’art. 2637.
16/05/2005 Il DECRETO LEGISLATIVO 7 marzo 2005, n. 82 (in SO n.93, relativo alla G.U. 16/05/2005, n.112) ha disposto (con l’art. 23, comma 1) la modifica dell’art. 2712, comma 1.
19/07/2005 La LEGGE 8 luglio 2005, n. 137 (in G.U. 19/07/2005, n.166) ha disposto (con l’art. 1, comma 1, lettera a)) la modifica dell’art. 463, comma 1, numero 2); (con l’art. 1, comma 1, lettera b)) la modifica dell’art. 463, comma 1, numero 3); (con l’art. 1, comma 1, lettera c)) l’introduzione del numero 3-bis) all’art. 463, comma 1.
08/10/2005 Il DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2005, n. 206 (in SO n.162, relativo alla G.U. 08/10/2005, n.235) ha disposto (con l’art. 142, comma 1) la modifica dell’art. 1469-bis.
08/10/2005 Il DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2005, n. 206 (in SO n.162, relativo alla G.U. 08/10/2005, n.235) ha disposto (con l’art. 142, comma 1) la modifica dell’art. 1469-ter.
08/10/2005 Il DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2005, n. 206 (in SO n.162, relativo alla G.U. 08/10/2005, n.235) ha disposto (con l’art. 142, comma 1) la modifica dell’art. 1469-quater.
08/10/2005 Il DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2005, n. 206 (in SO n.162, relativo alla G.U. 08/10/2005, n.235) ha disposto (con l’art. 142, comma 1) la modifica dell’art. 1469-quinquies.
08/10/2005 Il DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2005, n. 206 (in SO n.162, relativo alla G.U. 08/10/2005, n.235) ha disposto (con l’art. 142, comma 1) la modifica dell’art. 1469-sexies.
08/10/2005 Il DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2005, n. 206 (in SO n.162, relativo alla G.U. 08/10/2005, n.235) ha disposto (con l’art. 146, comma 1, lettera s)) l’abrogazione dell’art. 1519-bis.
08/10/2005 Il DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2005, n. 206 (in SO n.162, relativo alla G.U. 08/10/2005, n.235) ha disposto (con l’art. 146, comma 1, lettera s)) l’abrogazione dell’art. 1519-ter.
08/10/2005 Il DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2005, n. 206 (in SO n.162, relativo alla G.U. 08/10/2005, n.235) ha disposto (con l’art. 146, comma 1, lettera s)) l’abrogazione dell’art. 1519-quater.
08/10/2005 Il DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2005, n. 206 (in SO n.162, relativo alla G.U. 08/10/2005, n.235) ha disposto (con l’art. 146, comma 1, lettera s)) l’abrogazione dell’art. 1519-septies.
08/10/2005 Il DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2005, n. 206 (in SO n.162, relativo alla G.U. 08/10/2005, n.235) ha disposto (con l’art. 146, comma 1, lettera s)) l’abrogazione dell’art. 1519-novies.
08/10/2005 Il DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2005, n. 206 (in SO n.162, relativo alla G.U. 08/10/2005, n.235) ha disposto (con l’art. 146, comma 1, lettera s)) l’abrogazione dell’art. 1519-quinquies.
08/10/2005 Il DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2005, n. 206 (in SO n.162, relativo alla G.U. 08/10/2005, n.235) ha disposto (con l’art. 146, comma 1, lettera s)) l’abrogazione dell’art. 1519-sexies.
08/10/2005 Il DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2005, n. 206 (in SO n.162, relativo alla G.U. 08/10/2005, n.235) ha disposto (con l’art. 146, comma 1, lettera s)) l’abrogazione dell’art. 1519-octies.
28/12/2005 La LEGGE 28 dicembre 2005, n. 262 (in SO n.208, relativo alla G.U. 28/12/2005, n.301) ha disposto (con l’art. 2, comma 2, lettera a)) l’introduzione di un comma in fine all’art. 2400.
28/12/2005 La LEGGE 28 dicembre 2005, n. 262 (in SO n.208, relativo alla G.U. 28/12/2005, n.301) ha disposto (con l’art. 2, comma 2, lettera b)) la modifica dell’art. 2409-quaterdecies, comma 1.
28/12/2005 La LEGGE 28 dicembre 2005, n. 262 (in SO n.208, relativo alla G.U. 28/12/2005, n.301) ha disposto (con l’art. 2, comma 2, lettera c)) l’introduzione di un comma all’art. 2409-septiesdecies.
28/12/2005 La LEGGE 28 dicembre 2005, n. 262 (in SO n.208, relativo alla G.U. 28/12/2005, n.301) ha disposto (con l’art. 3, comma 1, lettera b)) la modifica dell’art. 2393-bis, comma 2.
28/12/2005 La LEGGE 28 dicembre 2005, n. 262 (in SO n.208, relativo alla G.U. 28/12/2005, n.301) ha disposto (con l’art. 3, comma 1, lettera a)) l’introduzione di un comma dopo il comma 2 all’art. 2393 e la modifica dell’art. 2393, comma 4.
28/12/2005 La LEGGE 28 dicembre 2005, n. 262 (in SO n.208, relativo alla G.U. 28/12/2005, n.301) ha disposto (con l’art. 11, comma 1, lettera a)) l’introduzione di un comma dopo il terzo all’art. 2412; (con l’art. 11, comma 1, lettera b)) l’abrogazione del comma 7 dell’art. 2412.
28/12/2005 La LEGGE 28 dicembre 2005, n. 262 (in SO n.208, relativo alla G.U. 28/12/2005, n.301) ha disposto (con l’art. 15, comma 1, lettera a)) la modifica dell’art. 2434.
28/12/2005 La LEGGE 28 dicembre 2005, n. 262 (in SO n.208, relativo alla G.U. 28/12/2005, n.301) ha disposto (con l’art. 15, comma 1, lettera b)) la modifica dell’art. 2635, comma 1.
28/12/2005 La LEGGE 28 dicembre 2005, n. 262 (in SO n.208, relativo alla G.U. 28/12/2005, n.301) ha disposto (con l’art. 15, comma 1, lettera c)) la modifica dell’art. 2638, commi 1 e 2.
28/12/2005 La LEGGE 28 dicembre 2005, n. 262 (in SO n.208, relativo alla G.U. 28/12/2005, n.301) ha disposto (con l’art. 30, comma 1) la modifica dell’art. 2621.
28/12/2005 La LEGGE 28 dicembre 2005, n. 262 (in SO n.208, relativo alla G.U. 28/12/2005, n.301) ha disposto (con l’art. 30, comma 2) la modifica dell’art. 2622.
28/12/2005 La LEGGE 28 dicembre 2005, n. 262 (in SO n.208, relativo alla G.U. 28/12/2005, n.301) ha disposto (con l’art. 31, comma 1) l’introduzione dell’art. 2629-bis.
28/12/2005 La LEGGE 28 dicembre 2005, n. 262 (in SO n.208, relativo alla G.U. 28/12/2005, n.301) ha disposto (con l’art. 34, comma 2) l’abrogazione dell’art. 2623.
28/12/2005 La LEGGE 28 dicembre 2005, n. 262 (in SO n.208, relativo alla G.U. 28/12/2005, n.301) ha disposto (con l’art. 39, comma 2, lettera a)) l’introduzione di un nuovo comma dopo il comma 2 all’art. 2625.
28/12/2005 La LEGGE 28 dicembre 2005, n. 262 (in SO n.208, relativo alla G.U. 28/12/2005, n.301) ha disposto (con l’art. 39, comma 2, lettera b)) l’introduzione di un nuovo comma dopo il comma 2 all’art. 2635.
28/12/2005 La LEGGE 28 dicembre 2005, n. 262 (in SO n.208, relativo alla G.U. 28/12/2005, n.301) ha disposto (con l’art. 39, comma 2, lettera c)) l’introduzione di un nuovo comma dopo l’ultimo all’art. 2638.
28/12/2005 La LEGGE 28 dicembre 2005, n. 263 (in SO n.209, relativo alla G.U. 28/12/2005, n.301) ha disposto (con l’art. 3, comma 1, lettera a)) la modifica dell’art. 563, comma 1; (con l’art. 3, comma 1, lettera b)) la modifica dell’art. 563, comma 4.
30/12/2005 Il DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2005, n. 273 (in G.U. 30/12/2005, n.303) , convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51 (in SO n. 47, relativo alla G.U. 28/02/2006, n. 49), ha disposto (con l’art. 39-novies, comma 1) l’introduzione dell’art. 2645-ter.
09/01/2006 Il DECRETO LEGISLATIVO 21 novembre 2005, n. 286 (in G.U. 09/01/2006, n.6) ha disposto (con l’art. 10, comma 1) l’introduzione di tre nuovi commi dopo l’ultimo all’art. 1696.
15/02/2006 La Corte costituzionale, con sentenza 6 febbraio 2006, n. 50 (in G.U. 15/02/2006 n. 7) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 274.
01/03/2006 La LEGGE 8 febbraio 2006, n. 54 (in G.U. 01/03/2006, n.50) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 155.
01/03/2006 La LEGGE 8 febbraio 2006, n. 54 (in G.U. 01/03/2006, n.50) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) l’introduzione dell’art. 155-bis.
01/03/2006 La LEGGE 8 febbraio 2006, n. 54 (in G.U. 01/03/2006, n.50) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) l’introduzione dell’art. 155-quater.
01/03/2006 La LEGGE 8 febbraio 2006, n. 54 (in G.U. 01/03/2006, n.50) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) l’introduzione dell’art. 155-quinquies.
01/03/2006 La LEGGE 8 febbraio 2006, n. 54 (in G.U. 01/03/2006, n.50) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) l’introduzione dell’art. 155-sexies.
01/03/2006 La LEGGE 8 febbraio 2006, n. 54 (in G.U. 01/03/2006, n.50) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) l’introduzione dell’art. 155-ter.
01/03/2006 La LEGGE 14 febbraio 2006, n. 55 (in G.U. 01/03/2006, n.50) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 458, comma 1.
01/03/2006 La LEGGE 14 febbraio 2006, n. 55 (in G.U. 01/03/2006, n.50) ha disposto (con l’art. 2, comma 1) l’introduzione dell’art. 768-quinquies.
01/03/2006 La LEGGE 14 febbraio 2006, n. 55 (in G.U. 01/03/2006, n.50) ha disposto (con l’art. 2, comma 1) l’introduzione dell’art. 768-sexies.
01/03/2006 La LEGGE 14 febbraio 2006, n. 55 (in G.U. 01/03/2006, n.50) ha disposto (con l’art. 2, comma 1) l’introduzione dell’art. 768-octies.
01/03/2006 La LEGGE 14 febbraio 2006, n. 55 (in G.U. 01/03/2006, n.50) ha disposto (con l’art. 2, comma 1) l’introduzione dell’art. 768-bis.
01/03/2006 La LEGGE 14 febbraio 2006, n. 55 (in G.U. 01/03/2006, n.50) ha disposto (con l’art. 2, comma 1) l’introduzione dell’art. 768-ter.
01/03/2006 La LEGGE 14 febbraio 2006, n. 55 (in G.U. 01/03/2006, n.50) ha disposto (con l’art. 2, comma 1) l’introduzione dell’art. 768-quater.
01/03/2006 La LEGGE 14 febbraio 2006, n. 55 (in G.U. 01/03/2006, n.50) ha disposto (con l’art. 2, comma 1) l’introduzione dell’art. 768-septies.
04/07/2006 Il DECRETO-LEGGE 4 luglio 2006, n. 223 (in G.U. 04/07/2006, n.153) , convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248 (in S.O. n. 183, relativo alla G.U. 11/08/2006, n. 186), ha disposto (con l’art. 2, comma 2-bis) la modifica dell’art. 2233, comma 3.
12/07/2006 La Corte costituzionale, con sentenza 21 giugno 2006, n. 254 (in G.U. 12/07/2006 n. 28) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 19, comma 1 delle Disposizioni sulla legge in generale.
12/07/2006 La Corte costituzionale, con sentenza 21 giugno 2006, n. 266 (in G.U. 12/07/2006 n. 28) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 235, comma 1, numero 3).
27/11/2006 Il DECRETO LEGISLATIVO 7 novembre 2006, n. 285 (in G.U. 27/11/2006, n.276) ha disposto (con l’art. 1, comma 1, lettera a)) la modifica dell’art. 2435-bis, comma 1, numero 1); (con l’art. 1, comma 1, lettera b)) la modifica dell’art. 2435-bis, comma 1, numero 2).
10/01/2007 Il DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 2006, n. 303 (in SO n.5, relativo alla G.U. 10/01/2007, n.7) ha disposto (con l’art. 6, comma 1) ll modifica dell’art. 2629-bis.
01/02/2007 Il DECRETO-LEGGE 31 gennaio 2007, n. 7 (in G.U. 01/02/2007, n.26) , convertito con modificazioni dalla L. 2 aprile 2007, n. 40 (in SO n.91, relativo alla G.U. 02/04/2007, n. 77), ha disposto (con l’art. 5, comma 4) la modifica dell’art. 1899, comma 1.
01/02/2007 Il DECRETO-LEGGE 31 gennaio 2007, n. 7 (in G.U. 01/02/2007, n.26) , convertito con modificazioni dalla L. 2 aprile 2007, n. 40 (in SO n.91, relativo alla G.U. 02/04/2007, n. 77), ha disposto (con l’art. 13, comma 8-sexies) la modifica dell’art. 2847.
15/02/2007 Il DECRETO-LEGGE 15 febbraio 2007, n. 10 (in G.U. 15/02/2007, n.38) , convertito, con modificazioni dalla L. 6 aprile 2007, n. 46 (in G.U. 11/4/2007, n. 84) ha disposto (con l’art. 3, comma 1) l’abrogazione dell’art. 2450.
28/03/2007 Il DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2007, n. 32 (in G.U. 28/03/2007, n.73) ha disposto (con l’art. 1, comma 1, lettera a) e b)) la modifica dell’art. 2428, omma 1; (con l’art. 1, comma 1, lettera c)) l’introduzione di comma dopo il primo all’art. 2428.
28/03/2007 Il DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2007, n. 32 (in G.U. 28/03/2007, n.73) ha disposto (con l’art. 2, comma 1) l’introduzione di piu’ commi dopo il primo all’art. 2409-ter.
28/03/2007 Il DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2007, n. 32 (in G.U. 28/03/2007, n.73) come modificato dall’avviso di rettifica (in G.U. 30/03/2007, n. 75) ha disposto (con l’art. 2, comma 2) la modifica dell’art. 2429, comma 2.
28/03/2007 Il DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2007, n. 32 (in G.U. 28/03/2007, n.73) ha disposto (con l’art. 5, comma 1) la modifica dell’art. 2409-ter.
28/03/2007 Il DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2007, n. 32 (in G.U. 28/03/2007, n.73) ha disposto (con l’art. 5, comma 1) la modifica dell’art. 2428.
28/03/2007 Il DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2007, n. 32 (in G.U. 28/03/2007, n.73) ha disposto (con l’art. 5, comma 1) la modifica dell’art. 2429 comma 2.
23/04/2007 Il DECRETO LEGISLATIVO 28 marzo 2007, n. 51 (in G.U. 23/04/2007, n.94) ha disposto (con l’art. 5, comma 1) la modifica dell’art. 2331, comma 5.
23/04/2007 Il DECRETO LEGISLATIVO 28 marzo 2007, n. 51 (in G.U. 23/04/2007, n.94) ha disposto (con l’art. 5, comma 1) la modifica dell’art. 2468, comma 1.
02/10/2007 Il DECRETO-LEGGE 1 ottobre 2007, n. 159 (in G.U. 02/10/2007, n.229) convertito con modificazioni dalla L. 29 novembre 2007, n. 222 (in SO n. 249, relativo alla G.U. 30/11/2007, n. 279) ha disposto (con l’art. 39, comma 2) la modifica dell’art. 2752, comma 1.
09/11/2007 Il DECRETO LEGISLATIVO 6 novembre 2007, n. 195 (in SO n.228, relativo alla G.U. 09/11/2007, n.261) ha disposto (con l’art. 2, comma 1) l’abrogazione del comma 4 dell’art. 2428.
15/12/2007 Il DECRETO 12 dicembre 2007, (in G.U. 15/12/2007, n.291) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 1284, comma 1.
06/03/2008 La LEGGE 25 febbraio 2008, n. 34 (in SO n.54, relativo alla G.U. 06/03/2008, n.56) ha disposto (con l’art. 13, comma 1) al modifica dell’art. 2449.
28/08/2008 Il DECRETO-LEGGE 28 agosto 2008, n. 134 (in G.U. 28/08/2008, n.201) , convertito con modificazioni dalla L. 27 ottobre 2008, n. 166 (in G.U. 27/10/2008, n.252), ha disposto (con l’art. 3, comma 2-ter) la modifica dell’art. 2952, comma 2.
15/09/2008 Il DECRETO LEGISLATIVO 4 agosto 2008, n. 142 (in G.U. 15/09/2008, n.216) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 2329, comma 1, numero 2).
15/09/2008 Il DECRETO LEGISLATIVO 4 agosto 2008, n. 142 (in G.U. 15/09/2008, n.216) ha disposto (con l’art. 1, comma 2) l’introduzione dell’art. 2343-ter.
15/09/2008 Il DECRETO LEGISLATIVO 4 agosto 2008, n. 142 (in G.U. 15/09/2008, n.216) ha disposto (con l’art. 1, comma 2) l’introduzione dell’art. 2343-quater.
15/09/2008 Il DECRETO LEGISLATIVO 4 agosto 2008, n. 142 (in G.U. 15/09/2008, n.216) ha disposto (con l’art. 1, comma 3) la modifica dell’art. 2357, comma 3.
15/09/2008 Il DECRETO LEGISLATIVO 4 agosto 2008, n. 142 (in G.U. 15/09/2008, n.216) ha disposto (con l’art. 1, comma 4) la modifica dell’art. 2358.
15/09/2008 Il DECRETO LEGISLATIVO 4 agosto 2008, n. 142 (in G.U. 15/09/2008, n.216) ha disposto (con l’art. 1, comma 5, lettera a)) la modifica dell’art. 2440, comma 1; (con l’art. 1, comma 5, lettera b)) l’introduzione del comma 2 all’art. 2440.
15/09/2008 Il DECRETO LEGISLATIVO 4 agosto 2008, n. 142 (in G.U. 15/09/2008, n.216) ha disposto (con l’art.1 , comma 6) l’introduzione dell’art. 2440-bis.
15/09/2008 Il DECRETO LEGISLATIVO 4 agosto 2008, n. 142 (in G.U. 15/09/2008, n.216) ha disposto (con l’art. 1, comma 7) la modifica dell’art. 2445, comma 2.
06/11/2008 Il DECRETO LEGISLATIVO 3 novembre 2008, n. 173 (in G.U. 06/11/2008, n.260) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) l’introduzione dei numeri 22-bis) e 22-ter) al comma 1 dell’art. 2427; (con l’art. 1, comma 2) l’introduzione di un comma dopo il primo all’art. 2427.
06/11/2008 Il DECRETO LEGISLATIVO 3 novembre 2008, n. 173 (in G.U. 06/11/2008, n.260) ha disposto (con l’art. 1, comma 3) l’abrogazione del comma 5 dell’art. 2427-bis.
06/11/2008 Il DECRETO LEGISLATIVO 3 novembre 2008, n. 173 (in G.U. 06/11/2008, n.260) ha disposto (con l’art. 1, comma 4) la modifica dell’art. 2435-bis comma 1, numeri 1) e 2); (con l’art.1 , comma 5) l’introduzione di un comma dopo il quinto all’art. 2435-bis.
29/11/2008 Il DECRETO-LEGGE 29 novembre 2008, n. 185 (in SO n.263, relativo alla G.U. 29/11/2008, n.280) , convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2 (in S.O. 14/L in G.U. 28/01/2009, n. 22) ha disposto (con l’art. 16, comma 12-bis) l’introduzione dell’art. 2215-bis.
29/11/2008 Il DECRETO-LEGGE 29 novembre 2008, n. 185 (in SO n.263, relativo alla G.U. 29/11/2008, n.280) , convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2 (in S.O. 14/L in G.U. 28/01/2009, n. 22) ha disposto (con l’art. 16, comma 12-quater, lettera a)) la modifica dell’art. 2470, comma 1; (con l’art. 16, comma 12-quater, lettera b)) la modifica dell’art. 2470, comma 2; (con l’art. 16, comma 12-quater, lettera c)) la modifica dell’art. 2470, comma 7.
29/11/2008 Il DECRETO-LEGGE 29 novembre 2008, n. 185 (in SO n.263, relativo alla G.U. 29/11/2008, n.280) , convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2 (in S.O. 14/L in G.U. 28/01/2009, n. 22) ha disposto (con l’art. 16, comma 12-quinquies) la modifica dell’art. 2471, comma 1.
29/11/2008 Il DECRETO-LEGGE 29 novembre 2008, n. 185 (in SO n.263, relativo alla G.U. 29/11/2008, n.280) , convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2 (in S.O. 14/L in G.U. 28/01/2009, n. 22) ha disposto (con l’art. 16, comma 12-sexies) la modifica dell’art. 2472, comma 1.
29/11/2008 Il DECRETO-LEGGE 29 novembre 2008, n. 185 (in SO n.263, relativo alla G.U. 29/11/2008, n.280) , convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2 (in S.O. 14/L in G.U. 28/01/2009, n. 22) ha disposto (con l’art. 16, comma 12-septies, lettera a)) l’abrogazione del numero 1), dell’art. 2478, comma 1; (con l’art. 16, comma 12-septies, lettera b)) la modifica dell’art. 2478, comma 2.
29/11/2008 Il DECRETO-LEGGE 29 novembre 2008, n. 185 (in SO n.263, relativo alla G.U. 29/11/2008, n.280) , convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2 (in S.O. 14/L in G.U. 28/01/2009, n. 22) ha disposto (con l’art. 16, comma 12-octies) la modifica dell’art. 2478-bis, comma 2.
29/11/2008 Il DECRETO-LEGGE 29 novembre 2008, n. 185 (in SO n.263, relativo alla G.U. 29/11/2008, n.280) , convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2 (in S.O. 14/L in G.U. 28/01/2009, n. 22) ha disposto (con l’art. 16, comma 12-novies) la modifica dell’art. 2479-bis, comma 1
11/02/2009 Il DECRETO-LEGGE 10 febbraio 2009, n. 5 (in G.U. 11/02/2009, n.34) , convertito con modificazioni dalla L. 9 aprile 2009, n. 33 (in S.O. n. 49, relativo alla G.U. 11/04/2009, n. 85) ha disposto (con l’art. 7, comma 3-sexies, lettera a)) la modifica dell’art. 2357, comma 3.
11/02/2009 Il DECRETO-LEGGE 10 febbraio 2009, n. 5 (in G.U. 11/02/2009, n.34) , convertito con modificazioni dalla L. 9 aprile 2009, n. 33 (in S.O. n. 49, relativo alla G.U. 11/04/2009, n. 85) ha disposto (con l’art. 7, comma 3-sexies, lettera b)) la modifica dell’art. 2357-bis, comma 2.
11/02/2009 Il DECRETO-LEGGE 10 febbraio 2009, n. 5 (in G.U. 11/02/2009, n.34) , convertito con modificazioni dalla L. 9 aprile 2009, n. 33 (in S.O. n. 49, relativo alla G.U. 11/04/2009, n. 85) ha disposto (con l’art. 7, comma 3-sexies, lettera c)) la modifica dell’art. 2445, comma 2.
24/02/2009 Il DECRETO-LEGGE 23 febbraio 2009, n. 11 (in G.U. 24/02/2009, n.45) , convertito con modificazioni dalla L. 23 aprile 2009, n. 38 (in G.U. 24/04/2009, n. 95) ha disposto (con l’art. 10, comma 1) la modifica dell’art. 342-ter, comma 3.
19/06/2009 La LEGGE 18 giugno 2009, n. 69 (in SO n.95, relativo alla G.U. 19/06/2009, n.140) ha disposto (con l’art. 62, comma 1) la modifica dell’art. 2668-ter.
19/06/2009 La LEGGE 18 giugno 2009, n. 69 (in SO n.95, relativo alla G.U. 19/06/2009, n.140) ha disposto (con l’art. 62, comma 1) la modifica dell’art. 2668-bis.
01/07/2009 Il DECRETO-LEGGE 1 luglio 2009, n. 78 (in G.U. 01/07/2009, n.150) , convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2009, n. 102 ( in S.O. 140 relativo alla G.U. 04/08/2009, n. 179) ha disposto (con l’art. 19, comma 6) la modifica dell’art. 2497, comma 1.
14/07/2009 La LEGGE 7 luglio 2009, n. 88 (in SO n.110, relativo alla G.U. 14/07/2009, n.161) ha disposto (con l’art. 42, comma 1) l’introduzione di tre commi dopo il quarto all’art. 2250.
14/07/2009 La LEGGE 7 luglio 2009, n. 88 (in SO n.110, relativo alla G.U. 14/07/2009, n.161) ha disposto (con l’art. 42, comma 2) la modifica dell’art. 2630, comma 1.
24/07/2009 La LEGGE 15 luglio 2009, n. 94 (in SO n.128, relativo alla G.U. 24/07/2009, n.170) ha disposto (con l’art. 1, comma 15) la modifica dell’art. 116, comma 1.
31/07/2009 La LEGGE 23 luglio 2009, n. 99 (in SO n.136, relativo alla G.U. 31/07/2009, n.176) ha disposto (con l’art. 10, comma 1) la modifica dell’art. 2511.
31/07/2009 La LEGGE 23 luglio 2009, n. 99 (in SO n.136, relativo alla G.U. 31/07/2009, n.176) ha disposto (con l’art. 10, comma 5) l’abrogazione del comma 3 dell’art. 2515.
31/07/2009 La LEGGE 23 luglio 2009, n. 99 (in SO n.136, relativo alla G.U. 31/07/2009, n.176) ha disposto (con l’art. 10, comma 8) l’introduzione di piu’ commi in fine all’art. 2545-octies.
31/07/2009 La LEGGE 23 luglio 2009, n. 99 (in SO n.136, relativo alla G.U. 31/07/2009, n.176) ha disposto (con l’art. 21, commi 3 e 4) la modifica dell’art. 1899, comma 1.
04/08/2009 Il DECRETO-LEGGE 3 agosto 2009, n. 103 (in G.U. 04/08/2009, n.179) convertito con modificazioni dalla L. 3 ottobre 2009, n. 141 (in G.U. 03/10/2009, n. 230) nel modificare l’art. 13-bis, comma 4 del D.L. 1 luglio 2009, n. 78(in G.U. 1/7/2009, n. 150), convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102 (in S.O. n. 140, relativo alla G.U. 4/8/2009, n. 179) ha conseguentemente confermato (con l’art. 1, comma 1, lettera b)) l’abrogazione dell’art. 2623.
31/10/2009 Il DECRETO LEGISLATIVO 13 ottobre 2009, n. 147 (in G.U. 31/10/2009, n.254) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) l’introduzione di un comma dopo il settimo all’art. 2501-sexies.
31/10/2009 Il DECRETO LEGISLATIVO 13 ottobre 2009, n. 147 (in G.U. 31/10/2009, n.254) ha disposto (con l’art. 1, comma 2) la modifica dell’art. 2505-quater, comma 1.
31/10/2009 Il DECRETO LEGISLATIVO 13 ottobre 2009, n. 147 (in G.U. 31/10/2009, n.254) ha disposto (con l’art. 2, comma 1) la modifica dell’art. 2501-sexies, ultimo comma.
15/12/2009 Il DECRETO 4 dicembre 2009, (in G.U. 15/12/2009, n.291) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 1284, comma 1.
05/03/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2010, n. 27 (in SO n.43, relativo alla G.U. 05/03/2010, n.53) ha disposto (con l’art. 1, comma 1, lettera a)) la modifica dell’art. 2366, commi 1; (con l’art. 1, comma 1, lettera b)) la modifica dell’art. 2366, comma 2; (con l’art. 1, comma 1, lettera c)) la modifica dell’art. 2366, comma 4.
05/03/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2010, n. 27 (in SO n.43, relativo alla G.U. 05/03/2010, n.53) ha disposto (con l’art. 1, comma 2) la modifica dell’art. 2367, comma 1.
05/03/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2010, n. 27 (in SO n.43, relativo alla G.U. 05/03/2010, n.53) ha disposto (con l’art. 1, comma 3, lettera a)) la modifica dell’art. 2368, comma 1; (con l’art. 1, comma 3, lettera b)) la modifica dell’art. 2368, comma 2; (con l’art. 1, comma 3, lettera c)) la modifica dell’art. 2368, comma 3.
05/03/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2010, n. 27 (in SO n.43, relativo alla G.U. 05/03/2010, n.53) ha disposto (con l’art. 1, comma 4, lettera a)) la modifica dell’art. 2369, comma 1; (con l’art. 1, comma 4, lettera b)) la modifica dell’art. 2369, comma 3;(con l’art. 1, comma 4, lettera c)) la modifica dell’art. 2369, comma 5;(con l’art. 1, comma 4, lettera d)) la modifica dell’art. 2369, comma 7.
05/03/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2010, n. 27 (in SO n.43, relativo alla G.U. 05/03/2010, n.53) ha disposto (con l’art. 1, comma 5) la modifica dell’art. 2370.
05/03/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2010, n. 27 (in SO n.43, relativo alla G.U. 05/03/2010, n.53) ha disposto (con l’art. 1, comma 6, lettera a)) la modifica dell’art. 2372, comma 1; (con l’art. 1, comma 6, lettera b)) l’introduzione di un nuovo comma infine all’art. 2372.
05/03/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2010, n. 27 (in SO n.43, relativo alla G.U. 05/03/2010, n.53) ha disposto (con l’art. 1, comma 7) la modifica dell’art. 2373, comma 1.
23/03/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2010, n. 39 (in SO n.58, relativo alla G.U. 23/03/2010, n.68) ha disposto (con l’art. 37, comma 1) la modifica dell’art. 2328, comma 2, numero 11).
23/03/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2010, n. 39 (in SO n.58, relativo alla G.U. 23/03/2010, n.68) ha disposto (con l’art. 37, comma 2) la modifica dell’art. 2335, comma 1, numero 4).
23/03/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2010, n. 39 (in SO n.58, relativo alla G.U. 23/03/2010, n.68) ha disposto (con l’art. 37, comma 3) la modifica dell’art. 2364, comma 1, numero 2).
23/03/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2010, n. 39 (in SO n.58, relativo alla G.U. 23/03/2010, n.68) ha disposto (con l’art. 37, comma 4) la modifica dell’art. 2364-bis, comma 1, numero 5).
23/03/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2010, n. 39 (in SO n.58, relativo alla G.U. 23/03/2010, n.68) ha disposto (con l’art. 37, comma 5) la modifica dell’art. 2397, comma 2.
23/03/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2010, n. 39 (in SO n.58, relativo alla G.U. 23/03/2010, n.68) ha disposto (con l’art. 37, comma 6) la modifica dell’art. 2399, comma 2.
23/03/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2010, n. 39 (in SO n.58, relativo alla G.U. 23/03/2010, n.68) ha disposto (con l’art. 37, comma 8) la modifica dell’art. 2409-bis.
23/03/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2010, n. 39 (in SO n.58, relativo alla G.U. 23/03/2010, n.68) ha disposto (con l’art. 37, comma 9) l’abrogazione dell’art. 2409-ter.
23/03/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2010, n. 39 (in SO n.58, relativo alla G.U. 23/03/2010, n.68) ha disposto (con l’art. 37, comma 9) l’abrogazione dell’art. 2409-quinquies.
23/03/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2010, n. 39 (in SO n.58, relativo alla G.U. 23/03/2010, n.68) ha disposto (con l’art. 37, comma 9) l’abrogazione dell’art. 2409-sexies.
23/03/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2010, n. 39 (in SO n.58, relativo alla G.U. 23/03/2010, n.68) ha disposto (con l’art. 37, comma 11) la modifica dell’art. 2409-duodecies, comma 4.
23/03/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2010, n. 39 (in SO n.58, relativo alla G.U. 23/03/2010, n.68) ha disposto (con l’art. 37, comma 12) l’abrogazione dell’art. 2409-quinquiesdecies.
23/03/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2010, n. 39 (in SO n.58, relativo alla G.U. 23/03/2010, n.68) ha disposto (con l’art. 37, comma 9) l’abrogazione dell’art. 2409-quater.
23/03/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2010, n. 39 (in SO n.58, relativo alla G.U. 23/03/2010, n.68) ha disposto (con l’art. 37, comma 10) la modifica dell’art. 2409-septies.
23/03/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2010, n. 39 (in SO n.58, relativo alla G.U. 23/03/2010, n.68) ha disposto (con l’art. 37, comma 13) la modifica dell’art. 2409-octiesdecies comma 3; (con l’art. 37, comma 14) la modifica dell’art. 2409-octiesdecies comma 5, lettera c).
23/03/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2010, n. 39 (in SO n.58, relativo alla G.U. 23/03/2010, n.68) ha disposto (con l’art. 37, comma 15, lettera a)) la modifica dell’art. 2409-noviesdecies rubrica; (con l’art. 37, comma 15, lettera b)) la modifica dell’art. 2409-noviesdecies comma 2.
23/03/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2010, n. 39 (in SO n.58, relativo alla G.U. 23/03/2010, n.68) ha disposto (con l’art. 37, comma 16) l’introduzione del numero 16-bis) al comma 1 dell’art. 2427.
23/03/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2010, n. 39 (in SO n.58, relativo alla G.U. 23/03/2010, n.68) ha disposto (con l’art. 37, comma 17, lettera a)) la modifica dell’art. 2429, comma 1; (con l’art. 37, comma 17, lettera b)) la modifica dell’art. 2429, comma 2; (con l’art. 37, comma 17, lettera c)) la modifica dell’art. 2429, comma 3.
23/03/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2010, n. 39 (in SO n.58, relativo alla G.U. 23/03/2010, n.68) ha disposto (con l’art. 37, comma 18, lettera a)) la modifica dell’art. 2433-bis, comma 1; (con l’art. 37, comma 18, lettera b)) la modifica dell’art. 2433-bis comma 2; (con l’art. 37, comma 18 lettera c)) la modifica dell’art. 2433-bis commi 5 e 6.
23/03/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2010, n. 39 (in SO n.58, relativo alla G.U. 23/03/2010, n.68) ha disposto (con l’art. 37, comma 19) la modifica dell’art. 2434-bis, comma 2.
23/03/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2010, n. 39 (in SO n.58, relativo alla G.U. 23/03/2010, n.68) ha disposto (con l’art. 37, comma 20) la modifica dell’art. 243-ter, comma 2.
23/03/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2010, n. 39 (in SO n.58, relativo alla G.U. 23/03/2010, n.68) ha disposto (con l’art. 37, comma 21, lettera a)) la modifica dell’art. 2441, comma 4; (con l’art. 37, comma 21, lettera b)) la modifica dell’art. 2441, comma 6.
23/03/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2010, n. 39 (in SO n.58, relativo alla G.U. 23/03/2010, n.68) ha disposto (con l’art. 37, comma 22) la modifica dell’art. 2447-ter, comma 1, lettera f).
23/03/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2010, n. 39 (in SO n.58, relativo alla G.U. 23/03/2010, n.68) ha disposto (con l’art. 37, comma 23) la modifica dell’art. 2447-novies, comma 1.
23/03/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2010, n. 39 (in SO n.58, relativo alla G.U. 23/03/2010, n.68) ha disposto (con l’art. 37, comma 24) la modifica dell’art. 2463, comma 2.
23/03/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2010, n. 39 (in SO n.58, relativo alla G.U. 23/03/2010, n.68) ha disposto (con l’art. 37, comma 25) la modifica dell’art. 2465, comma 1.
23/03/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2010, n. 39 (in SO n.58, relativo alla G.U. 23/03/2010, n.68) ha disposto (con l’art. 37, comma 26) la modifica dell’art. 2477.
23/03/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2010, n. 39 (in SO n.58, relativo alla G.U. 23/03/2010, n.68) ha disposto (con l’art. 37, comma 27) la modifica dell’art. 2478, commi 1, numero 4) e 2.
23/03/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2010, n. 39 (in SO n.58, relativo alla G.U. 23/03/2010, n.68) ha disposto (con l’art. 37, comma 28) la modifica dell’art. 2479, comma 2, numero 3).
23/03/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2010, n. 39 (in SO n.58, relativo alla G.U. 23/03/2010, n.68) ha disposto (con l’art. 37, comma 29, lettera a)) la modifica dell’art. 2482-bis, comma 2; (con l’art. 37, comma 29, lettera b)) la modifica dell’art. 2482-bis, comma 4.
23/03/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2010, n. 39 (in SO n.58, relativo alla G.U. 23/03/2010, n.68) ha disposto (con l’art. 37, comma 30) la modifica dell’art. 2492, comma 2.
23/03/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2010, n. 39 (in SO n.58, relativo alla G.U. 23/03/2010, n.68) ha disposto (con l’art. 37, comma 31) la modifica dell’art. 2501-bis, comma 5.
23/03/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2010, n. 39 (in SO n.58, relativo alla G.U. 23/03/2010, n.68) ha disposto (con l’art. 37, comma 32) la modifica dell’art. 2501-sexies, comma 3.
23/03/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2010, n. 39 (in SO n.58, relativo alla G.U. 23/03/2010, n.68) ha disposto (con l’art. 37, comma 33) la modifica dell’art. 2501-septies, comma 1, numero 2).
23/03/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2010, n. 39 (in SO n.58, relativo alla G.U. 23/03/2010, n.68) ha disposto (con l’art. 37, comma 34) l’abrogazione dell’art. 2624.
23/03/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2010, n. 39 (in SO n.58, relativo alla G.U. 23/03/2010, n.68) ha disposto (con l’art. 37, comma 35, lettere a) e b)) la modifica dell’art. 2625, comma 1.
23/03/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2010, n. 39 (in SO n.58, relativo alla G.U. 23/03/2010, n.68) ha disposto (con l’art. 37, comma 36) la modifica dell’art. 2635, comma 1.
23/03/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2010, n. 39 (in SO n.58, relativo alla G.U. 23/03/2010, n.68) ha disposto (con l’art. 43, comma 1, lettera l)) la modifica dell’art. 2409-quinquies.
09/11/2010 La LEGGE 4 novembre 2010, n. 183 (in SO n.243, relativo alla G.U. 09/11/2010, n.262) ha disposto (con l’art. 31, comma 7) la modifica dell’art. 2113, comma 4.
15/12/2010 Il DECRETO 7 dicembre 2010, (in G.U. 15/12/2010, n.292) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 1284, comma 1.
24/12/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 29 novembre 2010, n. 224 (in G.U. 24/12/2010, n.300) ha disposto (con l’art. 1, comma 1, lettera a)) la modifica dell’art. 2343-ter, comma 2; (con l’art. 1, comma 1, lettera b)) l’introduzione di un comma dopo il comma 4 dell’art. 2343-ter.
24/12/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 29 novembre 2010, n. 224 (in G.U. 24/12/2010, n.300) ha disposto (con l’art. 1, comma 2, lettera a)) la modifica dell’art. 2343-quater, comma 1; (con l’art. 1, comma 2, lettera b)) la modifica dell’art. 2343-quater, comma 2.
24/12/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 29 novembre 2010, n. 224 (in G.U. 24/12/2010, n.300) ha disposto (con l’art. 1, comma 3) la modifica dell’art. 2357-ter, comma 2.
24/12/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 29 novembre 2010, n. 224 (in G.U. 24/12/2010, n.300) ha disposto (con l’art. 1, comma 4) la modifica dell’art. 2359-bis, comma 3.
24/12/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 29 novembre 2010, n. 224 (in G.U. 24/12/2010, n.300) ha disposto (con l’art. 1, comma 6) l’abrogazione dell’art. 2440-bis.
24/12/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 29 novembre 2010, n. 224 (in G.U. 24/12/2010, n.300) ha disposto (con l’art. 1, comma 5) la modifica dell’art. 2440.
24/12/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 29 novembre 2010, n. 224 (in G.U. 24/12/2010, n.300) ha disposto (con l’art. 1, comma 7) la modifica dell’art. 2441, comma 6.
24/12/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 29 novembre 2010, n. 224 (in G.U. 24/12/2010, n.300) ha disposto (con l’art. 1, comma 8) l’introduzione di un comma dopo il terzo all’art. 2443.
10/01/2011 Il DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2010, n. 235 (in SO n.8, relativo alla G.U. 10/01/2011, n.6) nell’introdurre l’art. 23-quater al D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (in S.O. n. 93 relativo alla G.U. 16/5/2005, n. 112), ha conseguentemente disposto (con l’art. 16, comma 2) la modifica dell’art. 2712, comma 1.
13/05/2011 Il DECRETO-LEGGE 13 maggio 2011, n. 70 (in G.U. 13/05/2011, n.110) , convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106 (in G.U. 12/7/2011, n. 160), ha disposto (con l’art. 5, comma 3) l’introduzione del numero 2-bis) all’art. 2643, comma 1.
13/05/2011 Il DECRETO-LEGGE 13 maggio 2011, n. 70 (in G.U. 13/05/2011, n.110) , convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106 (in G.U. 12/7/2011, n. 160), ha disposto (con l’art. 6, comma 2, lettera f-quater)) la modifica dell’art. 2215-bis, commi 3, 4 e l’introduzione di un nuovo comma dopo l’ultimo all’art. 2215-bis.
06/07/2011 Il DECRETO-LEGGE 6 luglio 2011, n. 98 (in G.U. 06/07/2011, n.155) , convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111 (in G.U. 16/07/2011, n. 164), ha disposto (con l’art. 23, comma 37) la modifica dell’art. 2752, comma 1.
06/07/2011 Il DECRETO-LEGGE 6 luglio 2011, n. 98 (in G.U. 06/07/2011, n.155) , convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111 (in G.U. 16/07/2011, n. 164), ha disposto (con l’art. 23, comma 38) l’abrogazione dell’art. 2771.
06/07/2011 Il DECRETO-LEGGE 6 luglio 2011, n. 98 (in G.U. 06/07/2011, n.155) , convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111 (in G.U. 16/07/2011, n. 164), ha disposto (con l’art. 23, comma 39) la modifica dell’art. 2776, comma 3.
27/07/2011 La Corte costituzionale, con sentenza 20 luglio 2011, n. 245 (in G.U. 27/07/2011 n. 32) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 116, comma 1.
14/11/2011 La LEGGE 11 novembre 2011, n. 180 (in G.U. 14/11/2011, n.265) ha disposto (con l’art. 9, comma 5) la modifica dell’art. 2630.
14/11/2011 La LEGGE 12 novembre 2011, n. 183 (in SO n.234, relativo alla G.U. 14/11/2011, n.265) ha disposto (con l’art. 14, comma 14) l’introduzione di un comma in fine all’art. 2397.
14/11/2011 La LEGGE 12 novembre 2011, n. 183 (in SO n.234, relativo alla G.U. 14/11/2011, n.265) ha disposto (con l’art. 14, comma 13) la modifica dell’art. 2477.
30/11/2011 La Corte costituzionale, con sentenza 21 novembre 2011, n. 322 (in G.U. 30/11/2011 n. 50) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 245.
06/12/2011 Il DECRETO-LEGGE 6 dicembre 2011, n. 201 (in SO n.251, relativo alla G.U. 06/12/2011, n.284) , convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 (in S.O. n. 276, relativo alla G.U. 27/12/2011, n. 300), ha disposto (con l’art. 13, comma 13) la modifica dell’art. 2752, comma 4.
15/12/2011 Il DECRETO 12 dicembre 2011, (in G.U. 15/12/2011, n.291) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 1284, comma 1.
24/01/2012 Il DECRETO-LEGGE 24 gennaio 2012, n. 1 (in SO n.18, relativo alla G.U. 24/01/2012, n.19) convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27, ha disposto (con l’art. 3, comma 1) l’introduzione dell’art. 2463-bis.
09/02/2012 Il DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2012, n. 5 (in SO n.27, relativo alla G.U. 09/02/2012, n.33) , convertito, con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35 (in SO n. 69, relativo alla G.U. 06/04/2012, n. 82) ha disposto (con l’art. 35, comma 1) l’abrogazione del comma 3 dell’art. 2397.
09/02/2012 Il DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2012, n. 5 (in SO n.27, relativo alla G.U. 09/02/2012, n.33) , convertito, con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35 (in SO n. 69, relativo alla G.U. 06/04/2012, n. 82) ha disposto (con l’art. 35, comma 2, lettera a)) la modifica dell’art. 2477, comma 1; (con l’art. 35, comma 2, lettera b)) la modifica dell’art. 2477 commi 2, 3, 4 e 6; (con l’art. 35, comma 2, lettera c)) la modifica dell’art. 2477, comma 5.
09/02/2012 Il DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2012, n. 5 (in SO n.27, relativo alla G.U. 09/02/2012, n.33) , convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35 (in SO n. 69, relativo alla G.U. 06/04/2012, n. 82), ha disposto (con l’art. 36, comma 1) la modifica dell’art. 2751-bis, comma 1, numero 5).
02/03/2012 Il DECRETO-LEGGE 2 marzo 2012, n. 16 (in G.U. 02/03/2012, n.52) , convertito con modificazioni dalla L. 26 aprile 2012, n. 44 (in SO n. 85, relativo alla G.U. 28/04/2012, n. 99), ha disposto (con l’art. 6, comma 5-quaterdecies) l’introduzione dell’art. 2645-quater.
02/03/2012 Il DECRETO-LEGGE 2 marzo 2012, n. 16 (in G.U. 02/03/2012, n.52) , convertito con modificazioni dalla L. 26 aprile 2012, n. 44 (in SO n. 85, relativo alla G.U. 28/04/2012, n. 99), ha disposto (con l’art. 9, comma 3) l’introduzione dell’art. 2783-ter.
26/06/2012 Il DECRETO-LEGGE 22 giugno 2012, n. 83 (in SO n.129, relativo alla G.U. 26/06/2012, n.147) , convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 (in SO n. 171, relativo alla G.U. 11/08/2012, n. 187), ha disposto (con l’art. 32, comma 26) la modifica dell’art. 2412, comma 5.
02/07/2012 Il DECRETO LEGISLATIVO 18 giugno 2012, n. 91 (in G.U. 02/07/2012, n.152) ha disposto (con l’art. 1, comma 1, lettera a)) la modifica dell’art. 2366, comma 1; (con l’art. 1, comma 1, lettera b)) la modifica dell’art. 2366, comma 2.
02/07/2012 Il DECRETO LEGISLATIVO 18 giugno 2012, n. 91 (in G.U. 02/07/2012, n.152) ha disposto (con l’art. 1, comma 2, lettera a)) la modfica dell’art. 2369, comma 1.
02/07/2012 Il DECRETO LEGISLATIVO 18 giugno 2012, n. 91 (in G.U. 02/07/2012, n.152) ha disposto (con l’art. 1, comma 3) l’introduzione di un nuovo comma infine all’art. 2376.
02/07/2012 Il DECRETO LEGISLATIVO 18 giugno 2012, n. 91 (in G.U. 02/07/2012, n.152) ha disposto (con l’art. 1, comma 4, lettera a)) la modifica dell’art. 2415, comma 2; (con l’art. 1, comma 4, lettera b)) la modifica dell’art. 2415, comma 3; (con l’art. 1, comma 4, lettera c)) la modifica dell’art. 2415, comma 5.
02/07/2012 Il DECRETO LEGISLATIVO 18 giugno 2012, n. 91 (in G.U. 02/07/2012, n.152) nel modificare l’art. 135-nonies del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (in S.O. n. 52 relativo alla G.U. 26/3/1998 n. 71) ha conseguentemente disposto (con l’art. 3, comma 12, lettera d)) la modifica dell’art. 2372, comma 2.
02/07/2012 Il DECRETO LEGISLATIVO 18 giugno 2012, n. 91 (in G.U. 02/07/2012, n.152) ha disposto (con l’art. 5, comma 1) la modifica dell’art. 2366, commi 1 e 2.
02/07/2012 Il DECRETO LEGISLATIVO 18 giugno 2012, n. 91 (in G.U. 02/07/2012, n.152) ha disposto (con l’art. 5, comma 1) la modifica dell’art. 2369, comma 1.
02/07/2012 Il DECRETO LEGISLATIVO 18 giugno 2012, n. 91 (in G.U. 02/07/2012, n.152) ha disposto (con l’art. 5, comma 1) la modifica dell’art. 2415.
03/07/2012 La LEGGE 28 giugno 2012, n. 92 (in SO n.136, relativo alla G.U. 03/07/2012, n.153) ha disposto (con l’art. 1, comma 28) l’introduzione di un comma all’art. 2549.
03/08/2012 Il DECRETO LEGISLATIVO 22 giugno 2012, n. 123 (in G.U. 03/08/2012, n.180) ha disposto (con l’art. 1, comma 2, lettera a)) la modifica dell’art. 2501-quater, comma 1; (con l’art.1, comma 2, lettera b)) la modifica dell’art. 2501-quater, comma 2; (con l’art. 1, comma 2, lettera c)) l’introduzione di un comma in fine all’art. 2501-quater.
03/08/2012 Il DECRETO LEGISLATIVO 22 giugno 2012, n. 123 (in G.U. 03/08/2012, n.180) ha disposto (con l’art. 1, comma 3) l’introduzione di commi infine all’art. 2501-quinquies.
03/08/2012 Il DECRETO LEGISLATIVO 22 giugno 2012, n. 123 (in G.U. 03/08/2012, n.180) ha disposto (con l’art. 1, comma 5, lettera a)) la modifica dell’art. 2501-septies, comma 1; (con l’art.1, comma 5, lettera b)) la modifica dell’art. 2501-septies, comma 1, numero 1); (con l’art. 1, comma 5, lettera c)) la modifica dell’art. 2501-septies, comma 1, numero 3); (con l’art. 1, comma 5, lettera d)) la modifica dell’art. 2501-septies, comma 2.
03/08/2012 Il DECRETO LEGISLATIVO 22 giugno 2012, n. 123 (in G.U. 03/08/2012, n.180) ha disposto (con l’art. 1, comma 1, lettera a)) la modifica dell’art. 2501-ter, comma 3; (con l’art.1, comma 1, lettera b)) la modifica dell’art. 2501-ter, comma 4.
03/08/2012 Il DECRETO LEGISLATIVO 22 giugno 2012, n. 123 (in G.U. 03/08/2012, n.180) ha disposto (con l’art. 1, comma 4, lettera a)) la modifica dell’art. 2501-sexies, comma 1; (con l’art.1, comma 4, lettera b)) la modifica dell’art. 2501-sexies, comma 8.
03/08/2012 Il DECRETO LEGISLATIVO 22 giugno 2012, n. 123 (in G.U. 03/08/2012, n.180) ha disposto (con l’art. 1, comma 6) la modifica dell’art. 2503, comma 1.
03/08/2012 Il DECRETO LEGISLATIVO 22 giugno 2012, n. 123 (in G.U. 03/08/2012, n.180) ha disposto (con l’art. 1, comma 7, lettera a)) la modifica dell’art. 2505, comma 2; (con l’art.1, comma 7, lettera b)) la modifica dell’art. 2505, comma 3.
03/08/2012 Il DECRETO LEGISLATIVO 22 giugno 2012, n. 123 (in G.U. 03/08/2012, n.180) ha disposto (con l’art. 1, comma 8, lettera a)) la modifica dell’art. 2505-bis, comma 1; (con l’art.1, comma 8, lettera b)) la modifica dell’art. 2505-bis, comma 2.
03/08/2012 Il DECRETO LEGISLATIVO 22 giugno 2012, n. 123 (in G.U. 03/08/2012, n.180) ha disposto (con l’art. 1, comma 9) la modifica dell’art. 2506-bis, comma 5.
03/08/2012 Il DECRETO LEGISLATIVO 22 giugno 2012, n. 123 (in G.U. 03/08/2012, n.180) ha disposto (con l’art. 1, comma 10, lettera a)) la modifica dell’art. 2506-ter, comma 3; (con l’art.1, comma 10, lettera b)) la modifica dell’art. 2506-ter, comma 5.
28/09/2012 La LEGGE 19 settembre 2012, n. 167 (in G.U. 28/09/2012, n.227) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 5.
19/10/2012 Il DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2012, n. 179 (in SO n.194, relativo alla G.U. 19/10/2012, n.245) , convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (in S.O. n. 208, relativo alla G.U. 18/12/2012, n. 294), ha disposto (con l’art. 22, comma 14) la modifica dell’art. 2952, comma 2.
29/10/2012 Il DECRETO LEGISLATIVO 11 ottobre 2012, n. 184 (in G.U. 29/10/2012, n.253) ha disposto (con l’art. 2, comma 1, lettera a)) la modifica dell’art. 2441, comma 3; (con l’art. 2, comma 1, lettera b)) la modifica dell’art. 2441, comma 4; (con l’art. 2, comma 1, lettera c)) la modifica dell’art. 2441, comma 5; (con l’art. 2, comma 1, lettera d)) la modifica dell’art. 2441, comma 8.
29/10/2012 Il DECRETO LEGISLATIVO 11 ottobre 2012, n. 184 (in G.U. 29/10/2012, n.253) ha disposto (con l’art. 2, comma 2) la modifica dell’art. 2443, comma 2.
13/11/2012 La LEGGE 6 novembre 2012, n. 190 (in G.U. 13/11/2012, n.265) ha disposto (con l’art. 1, comma 76) la modifica dell’art. 2635.
17/12/2012 La LEGGE 10 dicembre 2012, n. 219 (in G.U. 17/12/2012, n.293) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 74.
17/12/2012 La LEGGE 10 dicembre 2012, n. 219 (in G.U. 17/12/2012, n.293) ha disposto (con l’art. 1, comma 11) la modifica dell’art. 128.
17/12/2012 La LEGGE 10 dicembre 2012, n. 219 (in G.U. 17/12/2012, n.293) ha disposto (con l’art. 1, comma 2, lettera a)) la modifica dell’art. 250, comma 1; (con l’art. 1, comma 2, lettera b)) la modifica dell’art. 250, comma 2; (con l’art. 1, comma 2, lettera c)) la modifica dell’art. 250, comma 3; (con l’art. 1, comma 2, lettera d)) la modifica dell’art. 250, comma 4; (con l’art. 1, comma 2, lettera e)) la modifica dell’art. 250, comma 5.
17/12/2012 La LEGGE 10 dicembre 2012, n. 219 (in G.U. 17/12/2012, n.293) ha disposto (con l’art. 1, comma 3) la modifica dell’art. 251.
17/12/2012 La LEGGE 10 dicembre 2012, n. 219 (in G.U. 17/12/2012, n.293) ha disposto (con l’art. 1, comma 11) la modifica dell’art. 252, comma 2.
17/12/2012 La LEGGE 10 dicembre 2012, n. 219 (in G.U. 17/12/2012, n.293) ha disposto (con l’art. 1, comma 11) la modifica dell’art. 255.
17/12/2012 La LEGGE 10 dicembre 2012, n. 219 (in G.U. 17/12/2012, n.293) ha disposto (con l’art. 1, comma 4) la modifica dell’art. 258, comma 1.
17/12/2012 La LEGGE 10 dicembre 2012, n. 219 (in G.U. 17/12/2012, n.293) ha disposto (con l’art. 1, comma 11) la modifica dell’art. 261.
17/12/2012 La LEGGE 10 dicembre 2012, n. 219 (in G.U. 17/12/2012, n.293) ha disposto (con l’art. 1, comma 5) la modifica dell’art. 276.
17/12/2012 La LEGGE 10 dicembre 2012, n. 219 (in G.U. 17/12/2012, n.293) ha disposto (con l’art. 1, comma 10) l’abrogazione dell’art. 280.
17/12/2012 La LEGGE 10 dicembre 2012, n. 219 (in G.U. 17/12/2012, n.293) ha disposto (con l’art. 1, comma 10) l’abrogazione dell’art. 281.
17/12/2012 La LEGGE 10 dicembre 2012, n. 219 (in G.U. 17/12/2012, n.293) ha disposto (con l’art. 1, comma 10) l’abrogazione dell’art. 282.
17/12/2012 La LEGGE 10 dicembre 2012, n. 219 (in G.U. 17/12/2012, n.293) ha disposto (con l’art. 1, comma 10) l’abrogazione dell’art. 283.
17/12/2012 La LEGGE 10 dicembre 2012, n. 219 (in G.U. 17/12/2012, n.293) ha disposto (con l’art. 1, comma 10) l’abrogazione dell’art. 284.
17/12/2012 La LEGGE 10 dicembre 2012, n. 219 (in G.U. 17/12/2012, n.293) ha disposto (con l’art. 1, comma 10) l’abrogazione dell’art. 285.
17/12/2012 La LEGGE 10 dicembre 2012, n. 219 (in G.U. 17/12/2012, n.293) ha disposto (con l’art. 1, comma 10) l’abrogazione dell’art. 286.
17/12/2012 La LEGGE 10 dicembre 2012, n. 219 (in G.U. 17/12/2012, n.293) ha disposto (con l’art. 1, comma 10) l’abrogazione dell’art. 287.
17/12/2012 La LEGGE 10 dicembre 2012, n. 219 (in G.U. 17/12/2012, n.293) ha disposto (con l’art. 1, comma 10) l’abrogazione dell’art. 288.
17/12/2012 La LEGGE 10 dicembre 2012, n. 219 (in G.U. 17/12/2012, n.293) ha disposto (con l’art. 1, comma 10) l’abrogazione dell’art. 289.
17/12/2012 La LEGGE 10 dicembre 2012, n. 219 (in G.U. 17/12/2012, n.293) ha disposto (con l’art. 1, comma 10) l’abrogazione dell’art. 290.
17/12/2012 La LEGGE 10 dicembre 2012, n. 219 (in G.U. 17/12/2012, n.293) ha disposto (con l’art. 1, comma 7) la modifica dell’art. 315.
17/12/2012 La LEGGE 10 dicembre 2012, n. 219 (in G.U. 17/12/2012, n.293) ha disposto (con l’art. 1, comma 8) l’introduzione dell’art. 315-bis.
17/12/2012 La LEGGE 10 dicembre 2012, n. 219 (in G.U. 17/12/2012, n.293) ha disposto (con l’art. 1, comma 11) la modifica dell’art. 401, comma 1.
17/12/2012 La LEGGE 10 dicembre 2012, n. 219 (in G.U. 17/12/2012, n.293) ha disposto (con l’art. 1, comma 11) la modifica dell’art. 433, comma 1, numero 2.
17/12/2012 La LEGGE 10 dicembre 2012, n. 219 (in G.U. 17/12/2012, n.293) ha disposto (con l’art. 1, comma 9) l’introduzione dell’art. 448-bis.
17/12/2012 La LEGGE 10 dicembre 2012, n. 219 (in G.U. 17/12/2012, n.293) ha disposto (con l’art. 1, comma 11) la modifica dell’art. 468, comma 1.
17/12/2012 La LEGGE 10 dicembre 2012, n. 219 (in G.U. 17/12/2012, n.293) ha disposto (con l’art. 1, comma 11) la modifica dell’art. 536, comma 1.
17/12/2012 La LEGGE 10 dicembre 2012, n. 219 (in G.U. 17/12/2012, n.293) ha disposto (con l’art. 1, comma 11) la modifica dell’art. 537.
17/12/2012 La LEGGE 10 dicembre 2012, n. 219 (in G.U. 17/12/2012, n.293) ha disposto (con l’art. 1, comma 11) la modifica dell’art. 538, comma 1.
17/12/2012 La LEGGE 10 dicembre 2012, n. 219 (in G.U. 17/12/2012, n.293) ha disposto (con l’art. 1, comma 11) la modifica dell’art. 544.
17/12/2012 La LEGGE 10 dicembre 2012, n. 219 (in G.U. 17/12/2012, n.293) ha disposto (con l’art. 1, comma 11) la modifica dell’art. 566, rubrica e comma 1.
17/12/2012 La LEGGE 10 dicembre 2012, n. 219 (in G.U. 17/12/2012, n.293) ha disposto (con l’art. 1, comma 11) la modifica dell’art. 567, rubrica e comma 1.
17/12/2012 La LEGGE 10 dicembre 2012, n. 219 (in G.U. 17/12/2012, n.293) ha disposto (con l’art. 1, comma 11) la modifica dell’art. 573.
17/12/2012 La LEGGE 10 dicembre 2012, n. 219 (in G.U. 17/12/2012, n.293) ha disposto (con l’art. 1, comma 11) la modifica dell’art. 580.
17/12/2012 La LEGGE 10 dicembre 2012, n. 219 (in G.U. 17/12/2012, n.293) ha disposto (con l’art. 1, comma 11) la modifica dell’art. 581.
17/12/2012 La LEGGE 10 dicembre 2012, n. 219 (in G.U. 17/12/2012, n.293) ha disposto (con l’art. 1, comma 11) la modifica dell’art. 583.
17/12/2012 La LEGGE 10 dicembre 2012, n. 219 (in G.U. 17/12/2012, n.293) ha disposto (con l’art. 1, comma 11) la modifica dell’art. 592.
17/12/2012 La LEGGE 10 dicembre 2012, n. 219 (in G.U. 17/12/2012, n.293) ha disposto (con l’art. 1, comma 11) la modifica dell’art. 594, rubrica.
17/12/2012 La LEGGE 10 dicembre 2012, n. 219 (in G.U. 17/12/2012, n.293) ha disposto (con l’art. 1, comma 11) la modifica dell’art. 737, comma 1.
17/12/2012 La LEGGE 10 dicembre 2012, n. 219 (in G.U. 17/12/2012, n.293) ha disposto (con l’art. 1, comma 11) la modifica dell’art. 1023.
17/12/2012 La LEGGE 10 dicembre 2012, n. 219 (in G.U. 17/12/2012, n.293) ha disposto (con l’art. 1, comma 11) la modifica dell’art. 2142.
17/12/2012 La LEGGE 11 dicembre 2012, n. 220 (in G.U. 17/12/2012, n.293) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 1117.
17/12/2012 La LEGGE 11 dicembre 2012, n. 220 (in G.U. 17/12/2012, n.293) ha disposto (con l’art. 2, comma 1) l’introduzione dell’art. 1117-bis.
17/12/2012 La LEGGE 11 dicembre 2012, n. 220 (in G.U. 17/12/2012, n.293) ha disposto (con l’art. 2, comma 1) l’introduzione dell’art. 1117-quater.
17/12/2012 La LEGGE 11 dicembre 2012, n. 220 (in G.U. 17/12/2012, n.293) ha disposto (con l’art. 2, comma 1) l’introduzione dell’art. 1117-ter.
17/12/2012 La LEGGE 11 dicembre 2012, n. 220 (in G.U. 17/12/2012, n.293) ha disposto (con l’art. 3, comma 1) la modifica dell’art. 1118.
17/12/2012 La LEGGE 11 dicembre 2012, n. 220 (in G.U. 17/12/2012, n.293) ha disposto (con l’art. 4, comma 1) la modifica dell’art. 1119, comma 1.
17/12/2012 La LEGGE 11 dicembre 2012, n. 220 (in G.U. 17/12/2012, n.293) ha disposto (con l’art. 5, comma 1) l’introduzione di nuovi commi dopo il primo all’art. 1120.
17/12/2012 La LEGGE 11 dicembre 2012, n. 220 (in G.U. 17/12/2012, n.293) ha disposto (con l’art. 6, comma 1) la modifica dell’art. 1122.
17/12/2012 La LEGGE 11 dicembre 2012, n. 220 (in G.U. 17/12/2012, n.293) ha disposto (con l’art. 7, comma 1) l’introduzione dell’art. 1122-bis.
17/12/2012 La LEGGE 11 dicembre 2012, n. 220 (in G.U. 17/12/2012, n.293) ha disposto (con l’art. 7, comma 1) l’introduzione dell’art. 1122-ter.
17/12/2012 La LEGGE 11 dicembre 2012, n. 220 (in G.U. 17/12/2012, n.293) ha disposto (con l’art. 8, comma 1, lettera a)) la modifica dell’art. 1124, comma 1; (con l’art. 8, comma 1, lettera b)) la modifica della rubrica all’art. 1124.
17/12/2012 La LEGGE 11 dicembre 2012, n. 220 (in G.U. 17/12/2012, n.293) ha disposto (con l’art. 9, comma 1) la modifica dell’art. 1129.
17/12/2012 La LEGGE 11 dicembre 2012, n. 220 (in G.U. 17/12/2012, n.293) ha disposto (con l’art. 10, comma 1) la modifica dell’art. 1130.
17/12/2012 La LEGGE 11 dicembre 2012, n. 220 (in G.U. 17/12/2012, n.293) ha disposto (con l’art. 11, comma 1) l’introduzione dell’art. 1130-bis.
17/12/2012 La LEGGE 11 dicembre 2012, n. 220 (in G.U. 17/12/2012, n.293) ha disposto (con l’art. 12, comma 1) la modifica dell’art. 1131, comma 1.
17/12/2012 La LEGGE 11 dicembre 2012, n. 220 (in G.U. 17/12/2012, n.293) ha disposto (con l’art. 13, comma 1) la modifica dell’art. 1134.
17/12/2012 La LEGGE 11 dicembre 2012, n. 220 (in G.U. 17/12/2012, n.293) ha disposto (con l’art. 13, comma 2, lettera a)) la modifica dell’art. 1135, comma 1, numero 4); (con l’art. 13, comma 2, lettera b)) l’introduzione di un nuovo comma in fine all’art. 1135.
17/12/2012 La LEGGE 11 dicembre 2012, n. 220 (in G.U. 17/12/2012, n.293) ha disposto (con l’art. 14, comma 1) la modifica dell’art. 1136.
17/12/2012 La LEGGE 11 dicembre 2012, n. 220 (in G.U. 17/12/2012, n.293) ha disposto (con l’art. 15, comma 1) la modifica dell’art. 1137.
17/12/2012 La LEGGE 11 dicembre 2012, n. 220 (in G.U. 17/12/2012, n.293) ha disposto (con l’art. 16, comma 1, lettera a)) la modifica dell’art. 1138, comma 3; (con l’art. 16, comma 1, lettera b)) l’introduzione di un nuovo comma in fine all’art. 1138.
17/12/2012 La LEGGE 11 dicembre 2012, n. 220 (in G.U. 17/12/2012, n.293) ha disposto (con l’art. 17, comma 1) la modifica dell’art. 2659, comma 1, numero 1).
21/06/2013 Il DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013, n. 69 (in SO n.50, relativo alla G.U. 21/06/2013, n.144) , convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 (in S.O. n. 63, relativo alla G.U. 20/08/2013, n. 194), ha disposto (con l’art. 82, comma 3-bis) la modifica dell’art. 2751-bis, comma 1, numero 5.
21/06/2013 Il DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013, n. 69 (in SO n.50, relativo alla G.U. 21/06/2013, n.144) , convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 (in S.O. n. 63, relativo alla G.U. 20/08/2013, n. 194), ha disposto (con l’art. 84-bis, comma 1) l’introduzione del numero 12-bis) all’art. 2643, comma 1.
28/06/2013 Il DECRETO-LEGGE 28 giugno 2013, n. 76 (in G.U. 28/06/2013, n.150) , convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 99 (in G.U. 22/08/2013, n. 196), nel modificare l’art. 1, comma 28 della L. 28 giugno 2012, n. 92 (in S.O. n. 136, relativo alla G.U. 3/7/2012, n. 153), ha conseguentemente disposto (con l’art. 7, comma 5, lettera a)) l’introduzione del comma 3 all’art. 2549.
28/06/2013 Il DECRETO-LEGGE 28 giugno 2013, n. 76 (in G.U. 28/06/2013, n.150) , convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 99 (in G.U. 22/08/2013, n. 196), ha disposto (con l’art. 9, comma 15-ter) l’introduzione di due commi dopo il terzo all’art. 2463.
28/06/2013 Il DECRETO-LEGGE 28 giugno 2013, n. 76 (in G.U. 28/06/2013, n.150) , convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 99 (in G.U. 22/08/2013, n. 196), ha disposto (con l’art. 9, comma 13, lettera a)) la modifica dell’art. 2463-bis, comma 1; (con l’art. 9, comma 13, lettera b)) la modifica dell’art. 2463-bis, comma 2, punto 6); (con l’art. 9, comma 13, lettera b-bis)) l’introduzione di un comma dopo il secondo all’art. 2463-bis; (con l’art. 9, comma 13, lettera c)) la soppressione del comma 4 dell’art. 2463-bis.
28/06/2013 Il DECRETO-LEGGE 28 giugno 2013, n. 76 (in G.U. 28/06/2013, n.150) , convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 99 (in G.U. 22/08/2013, n. 196), ha disposto (con l’art. 9, comma 15-bis, lettere a) e b)) la modifica dell’art. 2464, comma 4.
10/07/2013 La Corte costituzionale, con sentenza 1 luglio 2013, n. 170 (in G.U. 10/07/2013 n. 28) ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 23, comma 37 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 (in G.U. 6/7/2011, n. 155), convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111 (in G.U. 16/07/2011, n. 164).
13/12/2013 Il DECRETO 12 dicembre 2013, (in G.U. 13/12/2013, n.292) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 1284.
23/12/2013 Il DECRETO-LEGGE 23 dicembre 2013, n. 145 (in G.U. 23/12/2013, n.300) , convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9 (in G.U. 21/2/2014, n. 43), ha disposto (con l’art. 1, comma 9, lettera c)) la modifica dell’art. 1130, comma 1, numero 6).
23/12/2013 Il DECRETO-LEGGE 23 dicembre 2013, n. 145 (in G.U. 23/12/2013, n.300) , convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9 (in G.U. 21/2/2014, n. 43), ha disposto (con l’art. 1, comma 9, lettera d)) la modifica dell’art. 1135, comma 1, numero 4).
23/12/2013 Il DECRETO-LEGGE 23 dicembre 2013, n. 145 (in G.U. 23/12/2013, n.300) convertito con modificazioni L. 21 febbraio 2014, n. 9 (in G.U. 21/2/2014, n. 43), ha disposto (con l’art. 11, comma 3-bis) la modifica dell’art. 2526, comma 4.
08/01/2014 Il DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2013, n. 154 (in G.U. 08/01/2014, n.5) ha disposto (con l’art. 1, comma 1, lettera a)) la modifica della rubrica dell’art. 87; (con l’art. 1, comma 1, lettera b)) la modifica dell’art. 87, comma 1, numero 1); (con l’art. 1, comma 1, lettera c)) l’abrogazione del comma 2 dell’art. 87; (con l’art. 1, comma 1, lettera d)) l’abrogazione del comma 3 dell’art. 87; (con l’art. 1, comma 1, lettera e)) la modifica dell’art. 87, comma 4.
08/01/2014 Il DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2013, n. 154 (in G.U. 08/01/2014, n.5) ha disposto (con l’art. 2, comma 1, lettera a)) la modifica dell’art. 128, comma 2; (con l’art. 2, comma 1, lettera b)) la modifica dell’art. 128, comma 4; (con l’art. 2, comma 1, lettera c)) la modifica dell’art. 128, comma 5.
08/01/2014 Il DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2013, n. 154 (in G.U. 08/01/2014, n.5) ha disposto (con l’art. 3, comma 1) la modifica dell’art. 147.
08/01/2014 Il DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2013, n. 154 (in G.U. 08/01/2014, n.5) ha disposto (con l’art. 4, comma 1) la modifica dell’art. 148.
08/01/2014 Il DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2013, n. 154 (in G.U. 08/01/2014, n.5) ha disposto (con l’art. 5, comma 1) la modifica dell’art. 155.
08/01/2014 Il DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2013, n. 154 (in G.U. 08/01/2014, n.5) ha disposto (con l’art. 6, comma 1) la modifica dell’art. 165, comma 1.
08/01/2014 Il DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2013, n. 154 (in G.U. 08/01/2014, n.5) ha disposto (con l’art. 7, comma 12) la modifica dell’art. 338.
08/01/2014 Il DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2013, n. 154 (in G.U. 08/01/2014, n.5) ha disposto (con l’art. 7, comma 12) la modifica dell’art. 339.
08/01/2014 Il DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2013, n. 154 (in G.U. 08/01/2014, n.5) ha disposto (con l’art. 7, comma 12) la modifica dell’art. 340.
08/01/2014 Il DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2013, n. 154 (in G.U. 08/01/2014, n.5) ha disposto (con l’art. 7, comma 12) la modifica dell’art. 341.
08/01/2014 Il DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2013, n. 154 (in G.U. 08/01/2014, n.5) ha disposto (con l’art. 7, comma 12) la modifica dell’art. 342.
08/01/2014 Il DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2013, n. 154 (in G.U. 08/01/2014, n.5) ha disposto (con l’art. 8, comma 1) la modifica dell’art. 231.
08/01/2014 Il DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2013, n. 154 (in G.U. 08/01/2014, n.5) ha disposto (con l’art. 9, comma 1) la modifica dell’art. 232, comma 1.
08/01/2014 Il DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2013, n. 154 (in G.U. 08/01/2014, n.5) ha disposto (con l’art. 10, comma 1) la modifica dell’art. 234, comma 3.
08/01/2014 Il DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2013, n. 154 (in G.U. 08/01/2014, n.5) ha disposto (con l’art. 11, comma 1) la modifica dell’art. 236.
08/01/2014 Il DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2013, n. 154 (in G.U. 08/01/2014, n.5) ha disposto (con l’art. 12, comma 1) la modifica dell’art. 237, comma 2.
08/01/2014 Il DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2013, n. 154 (in G.U. 08/01/2014, n.5) ha disposto (con l’art. 13, comma 1, lettera a)) la modifica dell’art. 238, rubrica; (con l’art. 13, comma 1, lettera b)) la modifica dell’art. 238, comma 1; (con l’art. 13, comma 1, lettera c)) l’abrogazione del comma 2 dell’art. 238.
08/01/2014 Il DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2013, n. 154 (in G.U. 08/01/2014, n.5) ha disposto (con l’art. 14, comma 1) la modifica dell’art. 239.
08/01/2014 Il DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2013, n. 154 (in G.U. 08/01/2014, n.5) ha disposto (con l’art. 15, comma 1) la modifica dell’art. 240.
08/01/2014 Il DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2013, n. 154 (in G.U. 08/01/2014, n.5) ha disposto (con l’art. 16, comma 1, lettera a)) la modifica dell’art. 241, rubrica; (con l’art. 16, comma 1, lettera b)) la modifica dell’art. 241, comma 1; (con l’art. 16, comma 1, lettera c)) l’abrogazione del comma 2 dell’art. 241.
08/01/2014 Il DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2013, n. 154 (in G.U. 08/01/2014, n.5) ha disposto (con l’art. 17, comma 1) l’introduzione dell’art. 243-bis.
08/01/2014 Il DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2013, n. 154 (in G.U. 08/01/2014, n.5) ha disposto (con l’art. 18, comma 1) la modifica dell’art. 244.
08/01/2014 Il DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2013, n. 154 (in G.U. 08/01/2014, n.5) ha disposto (con l’art. 19, comma 1) la modifica dell’art. 245.
08/01/2014 Il DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2013, n. 154 (in G.U. 08/01/2014, n.5) ha disposto (con l’art. 19, comma 2) la modifica dell’art. 246.
08/01/2014 Il DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2013, n. 154 (in G.U. 08/01/2014, n.5) ha disposto (con l’art. 20, comma 1, lettera a )) la modifica dell’art. 248, rubrica; (con l’art. 20, comma 1, lettera b)) la modifica dell’art. 248, comma 1; (con l’art. 20, comma 1, lettera c)) l’introduzione di un nuovo comma dopo il quarto all’art. 248.
08/01/2014 Il DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2013, n. 154 (in G.U. 08/01/2014, n.5) ha disposto (con l’art. 21, comma 2) la modifica dell’art. 249.
08/01/2014 Il DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2013, n. 154 (in G.U. 08/01/2014, n.5) ha disposto (con l’art. 22, comma 1) la modifica dell’art. 251, comma 2.
08/01/2014 Il DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2013, n. 154 (in G.U. 08/01/2014, n.5) ha disposto (con l’art. 23, comma 1, lettera a)) la modifica dell’art. 252, rubrica; (con l’art. 23, comma 1, lettera b)) la modifica dell’art. 252, comma 1; (con l’art. 23, comma 1, lettera c)) la modifica dell’art. 252, comma 2; (con l’art. 23, comma 1, lettera d)) la modifica dell’art. 252, comma 3; (con l’art. 23, comma 1, lettera e)) la modifica dell’art. 252, comma 4; (con l’art. 23, comma 1, lettera f)) l’introduzione di un nuovo dopo il quarto all’art. 252.
08/01/2014 Il DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2013, n. 154 (in G.U. 08/01/2014, n.5) ha disposto (con l’art. 24, comma 1) la modifica dell’art. 253.
08/01/2014 Il DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2013, n. 154 (in G.U. 08/01/2014, n.5) ha disposto (con l’art. 25, comma 1, lettera a)) la modifica dell’art. 254, comma 1; (con l’art. 25, comma 1, lettera b)) l’abrogazione del comma 2 dell’art. 254.
08/01/2014 Il DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2013, n. 154 (in G.U. 08/01/2014, n.5) ha disposto (con l’art. 26, comma 1) la modifica dell’art. 255.
08/01/2014 Il DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2013, n. 154 (in G.U. 08/01/2014, n.5) ha disposto (con l’art. 27, comma 1, lettera a)) la modifica della rubrica dell’art. 262; (con l’art. 27, comma 1, lettera b)) la modifica dell’art. 262, comma 1; (con l’art. 27, comma 1, lettera c)) al modifica dell’art. 262, comma 2; (con l’art. 27, comma 1, lettera d)) l’introduzione di un comma dopo il secondo all’art. 262; (con l’art. 27, comma 1, lettera e)) al modifica dell’art. 262, comma 3.
08/01/2014 Il DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2013, n. 154 (in G.U. 08/01/2014, n.5) ha disposto (con l’art. 28, comma 1) la modifica dell’art. 263.
08/01/2014 Il DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2013, n. 154 (in G.U. 08/01/2014, n.5) ha disposto (con l’art. 29, comma 1) la modifica dell’art. 264.
08/01/2014 Il DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2013, n. 154 (in G.U. 08/01/2014, n.5) ha disposto (con l’art. 30, comma 1) l’introduzione di piu’ commi dopo il primo all’art. 267.
08/01/2014 Il DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2013, n. 154 (in G.U. 08/01/2014, n.5) ha disposto (con l’art. 30, comma 2) la modifica dell’art. 269, commi 1 e 4.
08/01/2014 Il DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2013, n. 154 (in G.U. 08/01/2014, n.5) ha disposto (con l’art. 31, comma 1, lettera a)) la modifica dell’art. 270, comma 1; (con l’art. 31, comma 1, lettera b)) la modifica dell’art. 270, comma 2; (con l’art. 31, comma 1, lettera c)) l’introduzione di un comma dopo il terzo all’art. 270.
08/01/2014 Il DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2013, n. 154 (in G.U. 08/01/2014, n.5) ha disposto (con l’art. 32, comma 1, lettera a)) la modifica dell’art. 273, comma 1; (con l’art. 32, comma 1, lettera b)) la modifica dell’art. 273, comma 2.
08/01/2014 Il DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2013, n. 154 (in G.U. 08/01/2014, n.5) ha disposto (con l’art. 33, comma 1) la modifica del’art. 276, comma 1.
08/01/2014 Il DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2013, n. 154 (in G.U. 08/01/2014, n.5) ha disposto (con l’art. 34, comma 1, lettera a)) la modifica dell’art. 277, comma 1; (con l’art. 34, comma 1, lettera b)) la modifica dell’art. 277, comma 2.
08/01/2014 Il DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2013, n. 154 (in G.U. 08/01/2014, n.5) ha disposto (con l’art. 35, comma 1) la modifica dell’art. 278.
08/01/2014 Il DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2013, n. 154 (in G.U. 08/01/2014, n.5) ha disposto (con l’art. 36, comma 1, lettera a)) la modifica dell’art. 279, comma 1; (con l’art. 36, comma 1, lettera b)) la modifica dell’art. 279, comma 2; (con l’art. 36, comma 1, lettera c)) la modifica dell’art. 279, comma 3.
08/01/2014 Il DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2013, n. 154 (in G.U. 08/01/2014, n.5) ha disposto (con l’art. 37, comma 1) la modifica dell’art. 293, comma 1 e rubrica.
08/01/2014 Il DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2013, n. 154 (in G.U. 08/01/2014, n.5) ha diasposto (con l’art. 37, comma 2) la modifica dell’art. 297, comma 2.
08/01/2014 Il DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2013, n. 154 (in G.U. 08/01/2014, n.5) ha disposto (con l’art. 38, comma 1) la modifica dell’art. 299, comma 2.
08/01/2014 Il DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2013, n. 154 (in G.U. 08/01/2014, n.5) ha disposto (con l’art. 39, comma 1) la modifica dell’art. 316.
08/01/2014 Il DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2013, n. 154 (in G.U. 08/01/2014, n.5) ha disposto (con l’art. 40, comma 1) l’introduzione dell’art. 316-bis.
08/01/2014 Il DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2013, n. 154 (in G.U. 08/01/2014, n.5) ha disposto (con l’art. 40, comma 1, lettera a)) la modifica dell’art. 317, comma 1; (con l’art. 40, comma 1, lettera b)) la modifica dell’art. 317, comma 2.
08/01/2014 Il DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2013, n. 154 (in G.U. 08/01/2014, n.5) ha disposto (con l’art. 42, comma 1) la modifica dell’art. 317-bis.
08/01/2014 Il DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2013, n. 154 (in G.U. 08/01/2014, n.5) ha disposto (con l’art. 43, comma 1, lettere a) e b)) la modifica dell’art. 318.
08/01/2014 Il DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2013, n. 154 (in G.U. 08/01/2014, n.5) ha disposto (con l’art. 44, comma 1, lettera a)) la modifica dell’art. 320 commi primo e ultimo; (con l’art. 44, comma 1, lettera b)) la modifica dell’art. 320, comma 1.
08/01/2014 Il DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2013, n. 154 (in G.U. 08/01/2014, n.5) ha disposto (con l’art. 45, comma 1) la modifica dell’art. 321.
08/01/2014 Il DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2013, n. 154 (in G.U. 08/01/2014, n.5) ha disposto (con l’art. 46, comma 1) la modifica dell’art. 322.
08/01/2014 Il DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2013, n. 154 (in G.U. 08/01/2014, n.5) ha disposto (con l’art. 47, comma 1) la modifica dell’art. 323, commi primo e ultimo.
08/01/2014 Il DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2013, n. 154 (in G.U. 08/01/2014, n.5) ha disposto (con l’art. 48, comma 1, lettera a)) la modifica dell’art. 324 commi 1 e 3 numeri 3) e 4); (con l’art. 48, comma 1, lettera b)) la modifica dell’art. 324 comma 1.
08/01/2014 Il DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2013, n. 154 (in G.U. 08/01/2014, n.5) ha disposto (con l’art. 49, comma 1) la modifica dell’art. 327.
08/01/2014 Il DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2013, n. 154 (in G.U. 08/01/2014, n.5) ha disposto (con l’art. 50, comma 1) al modifica dell’art. 330 comma 1 e rubrica.
08/01/2014 Il DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2013, n. 154 (in G.U. 08/01/2014, n.5) ha disposto (con l’art. 51, comma 1) la modifica dell’art. 332.
08/01/2014 Il DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2013, n. 154 (in G.U. 08/01/2014, n.5) ha disposto (con l’art. 52, comma 1) la modifica dell’art. 336, comma 2.
08/01/2014 Il DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2013, n. 154 (in G.U. 08/01/2014, n.5) ha disposto (con l’art. 53, comma 1) l’introduzione dell’art. 336-bis.
08/01/2014 Il DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2013, n. 154 (in G.U. 08/01/2014, n.5) ha disposto (con l’art. 54, comma 1) la modifica dell’art. 337.
08/01/2014 Il DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2013, n. 154 (in G.U. 08/01/2014, n.5) ha disposto (con l’art. 55, comma 1) l’introduzione dell’art. 337-bis.
08/01/2014 Il DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2013, n. 154 (in G.U. 08/01/2014, n.5) ha disposto (con l’art. 55, comma 1) l’introduzione dell’art. 337-quater.
08/01/2014 Il DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2013, n. 154 (in G.U. 08/01/2014, n.5) ha disposto (con l’art. 55, comma 1) l’introduzione dell’art. 337-septies.
08/01/2014 Il DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2013, n. 154 (in G.U. 08/01/2014, n.5) ha disposto (con l’art. 55, comma 1) l’introduzione dell’art. 337-octies.
08/01/2014 Il DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2013, n. 154 (in G.U. 08/01/2014, n.5) ha disposto (con l’art. 55, comma 1) l’introduzione dell’art. 337-ter.
08/01/2014 Il DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2013, n. 154 (in G.U. 08/01/2014, n.5) ha disposto (con l’art. 55, comma 1) l’introduzione dell’art. 337-quinquies.
08/01/2014 Il DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2013, n. 154 (in G.U. 08/01/2014, n.5) ha disposto (con l’art. 55, comma 1) l’introduzione dell’art. 337-sexies.
08/01/2014 Il DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2013, n. 154 (in G.U. 08/01/2014, n.5) ha disposto (con l’art. 56, comma 1) la modifica dell’art. 343.
08/01/2014 Il DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2013, n. 154 (in G.U. 08/01/2014, n.5) ha disposto (con l’art. 57, comma 1, lettera a)) la modifica dell’art. 348, comma 1 e (con l’art. 57, comma 1, lettera b)) la modifica dell’art. 348, comma 2.
08/01/2014 Il DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2013, n. 154 (in G.U. 08/01/2014, n.5) ha disposto (con l’art. 58, comma 1) la modifica dell’art. 350.
08/01/2014 Il DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2013, n. 154 (in G.U. 08/01/2014, n.5) ha disposto (con l’art. 59, comma 1) la modifica dell’art. 356.
08/01/2014 Il DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2013, n. 154 (in G.U. 08/01/2014, n.5) ha disposto (con l’art. 60, comma 1) la modifica dell’art.371, comma 1, numero 1).
08/01/2014 Il DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2013, n. 154 (in G.U. 08/01/2014, n.5) ha disposto (con l’art. 61, comma 1) la modifica dell’art. 401.
08/01/2014 Il DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2013, n. 154 (in G.U. 08/01/2014, n.5) ha disposto (con l’art. 62, comma 1) la modifica dell’art. 402.
08/01/2014 Il DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2013, n. 154 (in G.U. 08/01/2014, n.5) ha disposto (con l’art. 63, comma 1) la modifica dell’art. 417, comma 2.
08/01/2014 Il DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2013, n. 154 (in G.U. 08/01/2014, n.5) ha disposto (con l’art. 64, comma 1, lettera a)) la modifica dell’art. 433, comma 1, numero 2); (con l’art. 64, comma 1, lettera b)) la modifica dell’art. 433, comma 1, numero 3).
08/01/2014 Il DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2013, n. 154 (in G.U. 08/01/2014, n.5) ha disposto (con l’art. 65, comma 1) la modifica dell’art. 436.
08/01/2014 Il DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2013, n. 154 (in G.U. 08/01/2014, n.5) ha disposto (con l’art. 66, comma 1) la modifica dell’art. 448-bis, comma 1 e rubrica.
08/01/2014 Il DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2013, n. 154 (in G.U. 08/01/2014, n.5) ha disposto (con l’art. 67, comma 1) la modifica dell’art. 467, comma 1.
08/01/2014 Il DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2013, n. 154 (in G.U. 08/01/2014, n.5) ha disposto (con l’art. 68, comma 1) la modifica dell’art. 468.
08/01/2014 Il DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2013, n. 154 (in G.U. 08/01/2014, n.5) ha disposto (con l’art. 69, comma 1) la modifica dell’art. 480, comma 2.
08/01/2014 Il DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2013, n. 154 (in G.U. 08/01/2014, n.5) ha disposto (con l’art. 70, comma 1, lettera a)) la modifica dell’art. 536, comma 1; (con l’art. 70, comma 1, lettera b)) la modifica dell’art. 536, comma 2 e (con l’art. 70, comma 1, lettera c)) la modifica dell’art. 536, comma 3.
08/01/2014 Il DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2013, n. 154 (in G.U. 08/01/2014, n.5) ha disposto (con l’art. 71, comma 1, lettera a)) la modifica della rubrica dell’art. 537; (con l’art. 71, comma 1, lettera b)) la modifica dell’art. 537, comma 1; (con l’art. 71, comma 1, lettera c)) la modifica dell’art. 537, comma 2 e (con l’art. 71, comma 1, lettera d)) l’abrogazione del comma 3 all’art. 537.
08/01/2014 Il DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2013, n. 154 (in G.U. 08/01/2014, n.5) ha disposto (con l’art. 72, comma 1, lettera a)) la modifica dell’art. 538, rubrica; (con l’art. 72, comma 1, lettera b)) la modifica dell’art. 538, comma 1.
08/01/2014 Il DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2013, n. 154 (in G.U. 08/01/2014, n.5) ha disposto (con l’art. 73, comma 1, lettera a)) la modifica dell’art. 542, comma 1; (con l’art. 73, comma 1, lettera b)) la modifica dell’art. 542, comma 2; (con l’art. 73, comma 1, lettera c)) l’abrogazione del comma 3 dell’art. 542.
08/01/2014 Il DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2013, n. 154 (in G.U. 08/01/2014, n.5) ha disposto (con l’art. 74, comma 1, lettera a)) la modifica dell’art. 544, rubrica; (con l’art. 74, comma 1, lettera b)) la modifica dell’art. 544, comma 1.
08/01/2014 Il DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2013, n. 154 (in G.U. 08/01/2014, n.5) ha disposto (con l’art. 75, comma 1) la modifica dell’art. 565.
08/01/2014 Il DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2013, n. 154 (in G.U. 08/01/2014, n.5) ha disposto (con l’art. 76, comma 1) la modifica dell’art. 566.
08/01/2014 Il DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2013, n. 154 (in G.U. 08/01/2014, n.5) ha disposto (con l’art. 77, comma 1, lettera a)) la modifica dell’art. 567, rubrica; (con l’art. 77, comma 1, lettera b)) la modifica dell’art. 567, comma 1.
08/01/2014 Il DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2013, n. 154 (in G.U. 08/01/2014, n.5) ha disposto (con l’art. 78, comma 1) la modifica dell’art. 573, comma 1 e rubrica.
08/01/2014 Il DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2013, n. 154 (in G.U. 08/01/2014, n.5) ha disposto (con l’art. 79, comma 1, lettere a) e b)) la modifica dell’art. 580.
08/01/2014 Il DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2013, n. 154 (in G.U. 08/01/2014, n.5) ha disposto (con l’art. 80, comma 1) la modifica dell’art. 581.
08/01/2014 Il DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2013, n. 154 (in G.U. 08/01/2014, n.5) ha disposto (con l’art. 81, comma 1, lettera a)) la modfica dell’art. 582, rubrica; (con l’art. 81, comma 1, lettera b)) la modfica dell’art. 582, comma 1.
08/01/2014 Il DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2013, n. 154 (in G.U. 08/01/2014, n.5) ha disposto (con l’art. 82, comma 1) la modifica dell’art. 583.
08/01/2014 Il DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2013, n. 154 (in G.U. 08/01/2014, n.5) ha disposto (con l’art. 83, comma 1, lettere a) e b)) la modifica dell’art. 594.
08/01/2014 Il DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2013, n. 154 (in G.U. 08/01/2014, n.5) ha disposto (con l’art. 84, comma 1) la modifica dell’art. 643, comma 2.
08/01/2014 Il DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2013, n. 154 (in G.U. 08/01/2014, n.5) ha disposto (con l’art. 85, comma 1, lettera a)) la modifica dell’art. 687, comma 1; (con l’art. 85, comma 1, lettera b)) la modifica dell’art. 687, comma 2.
08/01/2014 Il DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2013, n. 154 (in G.U. 08/01/2014, n.5) ha disposto (con l’art. 86, comma 1) la modifica dell’art. 715, comma 1.
08/01/2014 Il DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2013, n. 154 (in G.U. 08/01/2014, n.5) ha disposto (con l’art. 87, comma 1) la modifica dell’art. 737, comma 1.
08/01/2014 Il DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2013, n. 154 (in G.U. 08/01/2014, n.5) ha disposto (con l’art. 88, comma 1) la modifica dell’art. 803.
08/01/2014 Il DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2013, n. 154 (in G.U. 08/01/2014, n.5) ha disposto (con l’art. 89, comma 1) la modifica dell’art. 804.
08/01/2014 Il DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2013, n. 154 (in G.U. 08/01/2014, n.5) ha disposto (con l’art. 90, comma 1) la modifica dell’art. 1023, comma 1.
08/01/2014 Il DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2013, n. 154 (in G.U. 08/01/2014, n.5) ha disposto (con l’art. 91, comma 1) la modifica dell’art. 1916, comma 2.
08/01/2014 Il DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2013, n. 154 (in G.U. 08/01/2014, n.5) ha disposto (con l’art. 92, comma 1) la modifica dell’art. 2941, comma 1, numero 2).
08/01/2014 Il DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2013, n. 154 (in G.U. 08/01/2014, n.5) ha disposto (con l’art. 104, comma 4) la modifica dell’art. 74.
08/01/2014 Il DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2013, n. 154 (in G.U. 08/01/2014, n.5) ha disposto (con l’art. 104, comma 9) la modifica dell’art. 244, comma 4.
08/01/2014 Il DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2013, n. 154 (in G.U. 08/01/2014, n.5) ha disposto (con l’art. 104, comma 10) la modifica dell’art. 263.
08/01/2014 Il DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2013, n. 154 (in G.U. 08/01/2014, n.5) ha disposto (con l’art. 104, comma 10) la modifica dell’art. 267, commi 2, 3 e 4.
08/01/2014 Il DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2013, n. 154 (in G.U. 08/01/2014, n.5) ha disposto (con l’art. 106, comma 1, lettera a)) l’abrogazione dell’art. 155-ter.
08/01/2014 Il DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2013, n. 154 (in G.U. 08/01/2014, n.5) ha disposto (con l’art. 106, comma 1, lettera a)) l’abrogazione dell’art. 155-quater.
08/01/2014 Il DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2013, n. 154 (in G.U. 08/01/2014, n.5) ha disposto (con l’art. 106, comma 1, lettera a)) l’abrogazione dell’art. 155-sexies.
08/01/2014 Il DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2013, n. 154 (in G.U. 08/01/2014, n.5) ha disposto (con l’art. 106, comma 1, lettera a)) l’abrogazione dell’art. 155-bis.
08/01/2014 Il DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2013, n. 154 (in G.U. 08/01/2014, n.5) ha disposto (con l’art. 106, comma 1, lettera a)) l’abrogazione dell’art. 155-quinquies.
08/01/2014 Il DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2013, n. 154 (in G.U. 08/01/2014, n.5) ha disposto (con l’art. 106, comma 1, lettera a)) l’abrogazione dell’art. 233.
08/01/2014 Il DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2013, n. 154 (in G.U. 08/01/2014, n.5) ha disposto (con l’art. 106, comma 1, lettera a)) l’abrogazione dell’art. 235.
08/01/2014 Il DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2013, n. 154 (in G.U. 08/01/2014, n.5) ha disposto (con l’art. 106, comma 1, lettera a)) l’abrogazione dell’art. 242.
08/01/2014 Il DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2013, n. 154 (in G.U. 08/01/2014, n.5) ha disposto (con l’art. 106, comma 1, lettera a)) l’abrogazione dell’art. 243.
08/01/2014 Il DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2013, n. 154 (in G.U. 08/01/2014, n.5) ha disposto (con l’art. 106, comma 1, lettera a)) l’abrogazione dell’art. 261.
08/01/2014 Il DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2013, n. 154 (in G.U. 08/01/2014, n.5) ha disposto (con l’art. 106, comma 1, lettera a)) l’abrogazione dell’art. 578.
08/01/2014 Il DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2013, n. 154 (in G.U. 08/01/2014, n.5) ha disposto (con l’art. 106, comma 1, lettera a)) l’abrogazione dell’art. 579.
24/06/2014 Il DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014, n. 91 (in G.U. 24/06/2014, n.144) , convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116 (in S.O. n. 72, relativo alla G.U. 20/8/2014, n. 192), ha disposto (con l’art. 20, comma 7) la modifica dell’art. 2327.
24/06/2014 Il DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014, n. 91 (in G.U. 24/06/2014, n.144) , convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116 (in S.O. n. 72, relativo alla G.U. 20/8/2014, n. 192), ha disposto (con l’art. 20, comma 4) la modifica dell’art. 2343-bis, commi 2 e 3.
24/06/2014 Il DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014, n. 91 (in G.U. 24/06/2014, n.144) , convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116 (in S.O. n. 72, relativo alla G.U. 20/8/2014, n. 192), ha disposto (con l’art. 20, comma 8-bis) la modifica dell’art. 2351, commi 3 e 4; nell’introdurre l’art. 127-sexies al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (in S.O. n. 52 relativo alla G.U. 26/03/1998, n. 71), ha conseguentemente disposto (con l’art. 20, comma 1, lettera aa)) la modifica dell’art. 2351, comma 4.
24/06/2014 Il DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014, n. 91 (in G.U. 24/06/2014, n.144) , convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116 (in S.O. n. 72, relativo alla G.U. 20/8/2014, n. 192), ha disposto (con l’art. 20, comma 3) la modifica dell’art. 2437-ter, comma 3.
24/06/2014 Il DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014, n. 91 (in G.U. 24/06/2014, n.144) , convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116 (in S.O. n. 72, relativo alla G.U. 20/8/2014, n. 192), ha disposto (con l’art. 20, comma 6) la modifica dell’art. 2441, comma 2.
24/06/2014 Il DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014, n. 91 (in G.U. 24/06/2014, n.144) , convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116 (in S.O. n. 72, relativo alla G.U. 20/8/2014, n. 192), ha disposto (con l’art. 20, comma 8) la modifica dell’art. 2477, commi 3, 6 e l’abrogazione del comma 2 dell’art. 2477.
24/06/2014 Il DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014, n. 91 (in G.U. 24/06/2014, n.144) , convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116 (in S.O. n. 72, relativo alla G.U. 20/8/2014, n. 192), ha disposto (con l’art. 20, comma 5) la modifica dell’art. 2500-ter, comma 2.
12/09/2014 Il DECRETO-LEGGE 12 settembre 2014, n. 132 (in G.U. 12/09/2014, n.212) , convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162 (in S.O. n. 84, relativo alla G.U. 10/11/2014, n. 261), ha disposto (con l’art. 17, comma 1) l’introduzione di due commi dopo il terzo all’art. 1284; (con l’art. 17, comma 2) la modifica dell’art. 1284, commi 4 e 5.
12/09/2014 Il DECRETO-LEGGE 12 settembre 2014, n. 133 (in G.U. 12/09/2014, n.212) , convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 2014, n. 164 (in S.O. n. 85, relativo alla G.U. 11/11/2014, n. 262), ha disposto (con l’art. 13, comma 2) l’introduzione di un nuovo comma dopo l’ultimo all’art. 2414-bis.
10/11/2014 La LEGGE 30 ottobre 2014, n. 161 (in SO n.83, relativo alla G.U. 10/11/2014, n.261) ha disposto (con l’art. 27, comma 1) la modifica dell’art. 2506-ter, comma 2.
15/12/2014 Il DECRETO 11 dicembre 2014, (in G.U. 15/12/2014, n.290) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 1284.
24/01/2015 Il DECRETO-LEGGE 24 gennaio 2015, n. 3 (in G.U. 24/01/2015, n.19) , convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2015, n. 33 (in S.O. n. 15, relativo alla G.U. 25/03/2015, n. 70), nel modificare l’art. 150-bis, comma 2-bis del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (in S.O. n. 92, relativo alla G.U. 30/9/1993, n. 230), ha conseguentemente disposto (con l’art. 1, comma 1, lettera d)) la modifica dell’art. 2539, comma 1.
11/05/2015 La LEGGE 6 maggio 2015, n. 55 (in G.U. 11/05/2015, n.107) ha disposto (con l’art. 2, comma 1) l’introduzione di un comma dopo il primo all’art. 191.
11/05/2015 La LEGGE 6 maggio 2015, n. 55 (in G.U. 11/05/2015, n.107) ha disposto (con l’art. 3, comma 1) la modifica dell’art. 3, comma 2.
30/05/2015 La LEGGE 27 maggio 2015, n. 69 (in G.U. 30/05/2015, n.124) ha disposto (con l’art. 9, comma 1) la modifica dell’art. 2621.
30/05/2015 La LEGGE 27 maggio 2015, n. 69 (in G.U. 30/05/2015, n.124) ha disposto (con l’art. 10, comma 1) l’introduzione dell’art. 2621-bis.
30/05/2015 La LEGGE 27 maggio 2015, n. 69 (in G.U. 30/05/2015, n.124) ha disposto (con l’art. 10, comma 1) l’introduzione dell’art. 2621-ter.
30/05/2015 La LEGGE 27 maggio 2015, n. 69 (in G.U. 30/05/2015, n.124) ha disposto (con l’art. 11, comma 1) la modifica dell’art. 2622.
24/06/2015 Il DECRETO LEGISLATIVO 15 giugno 2015, n. 81 (in SO n.34, relativo alla G.U. 24/06/2015, n.144) ha disposto (con l’art. 3, comma 1) la modifica dell’art. 2103.
24/06/2015 Il DECRETO LEGISLATIVO 15 giugno 2015, n. 81 (in SO n.34, relativo alla G.U. 24/06/2015, n.144) ha disposto (con l’art. 53, comma 1, lettera a)) la modifica dell’art. 2549, comma 2; (con l’art. 53, comma 1, lettera b)) l’abrogazione del comma 3 dell’art. 2549.
27/06/2015 Il DECRETO-LEGGE 27 giugno 2015, n. 83 (in G.U. 27/06/2015, n.147) , convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 132 (in SO n. 50, relativo alla G.U. 20/08/2015, n. 192), ha disposto (con l’art. 12, comma 1) l’introduzione dell’art. 2929-bis.
27/06/2015 Il DECRETO-LEGGE 27 giugno 2015, n. 83 (in G.U. 27/06/2015, n.147) , convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 132 (in SO n. 50, relativo alla G.U. 20/08/2015, n. 192), ha disposto (con l’art. 23, comma 6) la modifica dell’art. 2929-bis.
04/09/2015 Il DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2015, n. 139 (in G.U. 04/09/2015, n.205) ha disposto (con l’art. 6, comma 1) la modifica dell’art. 2357-ter, comma 3.
04/09/2015 Il DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2015, n. 139 (in G.U. 04/09/2015, n.205) ha disposto (con l’art. 6, comma 2, lettera a)) la modifica dell’art. 2423, comma 1; (con l’art. 6, comma 2, lettera b)) l’introduzione di un comma dopo il terzo all’art. 2423.
04/09/2015 Il DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2015, n. 139 (in G.U. 04/09/2015, n.205) ha disposto (con l’art. 6, comma 3, lettera a)) la modifica dell’art. 2423-bis, comma 1, numero 1); (con l’art. 6, comma 3, lettera b)) l’introduzione del numero 1-bis) all’art. 2423-bis, comma 1.
04/09/2015 Il DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2015, n. 139 (in G.U. 04/09/2015, n.205) ha disposto (con l’art. 6, comma 4, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m)) la modifica dell’art. 2424, comma 1; (con l’art. 6, comma 4, lettera n)) l’abrogazione del comma 3 dell’art. 2424.
04/09/2015 Il DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2015, n. 139 (in G.U. 04/09/2015, n.205) ha disposto (con l’art. 6, comma 5) l’introduzione di un comma dopo il sesto all’art. 2424-bis.
04/09/2015 Il DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2015, n. 139 (in G.U. 04/09/2015, n.205) ha disposto (con l’art. 6, comma 7) l’introduzione dell’art. 2425-ter.
04/09/2015 Il DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2015, n. 139 (in G.U. 04/09/2015, n.205) ha disposto (con l’art. 6, comma 6, lettere a), b), c), d), e), f) e g)) la modifica dell’art. 2425.
04/09/2015 Il DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2015, n. 139 (in G.U. 04/09/2015, n.205) ha disposto (con l’art. 6, comma 8, lettera a)) la modifica dell’art. 2426, comma 1, numero 1); (con l’art. 6, comma 8, lettera b)) la modifica dell’art. 2426, comma 1, numero 3); (con l’art. 6, comma 8, lettera c)) la modifica dell’art. 2426, comma 1, numero 4); (con l’art. 6, comma 8, lettera d)) la modifica dell’art. 2426, comma 1, numero 5); (con l’art. 6, comma 8, lettera e)) la modifica dell’art. 2426, comma 1, numero 6); (con l’art. 6, comma 8, lettera f)) la modifica dell’art. 2426, comma 1, numero 7); (con l’art. 6, comma 8, lettera g)) la modifica dell’art. 2426, comma 1, numero 8); (con l’art. 6, comma 8, lettera h)) la modifica dell’art. 2426, comma 1, numero 8-bis); (con l’art. 6, comma 8, lettera i)) l’introduzione del numero 11-bis) all’art. 2426, comma 1; (con l’art. 6, comma 8, lettera l)) l’abrogazione del numero 12) dell’art. 2426, comma 1; (con l’art. 6, comma 8, lettera m)) l’introduzione di quattro nuovi commi dopo il primo all’art. 2426.
04/09/2015 Il DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2015, n. 139 (in G.U. 04/09/2015, n.205) ha disposto (con l’art. 6, comma 9, lettera a)) la modifica dell’art. 2427, comma 1, numero 3); (con l’art. 6, comma 9, lettera b)) la modifica dell’art. 2427, comma 1, numero 7); (con l’art. 6, comma 9, lettera c)) la modifica dell’art. 2427, comma 1, numero 9); (con l’art. 6, comma 9, lettera d)) la modifica dell’art. 2427, comma 1, numero 10); (con l’art. 6, comma 9, lettera e)) la modifica dell’art. 2427, comma 1, numero 13); (con l’art. 6, comma 9, lettera f)) la modifica dell’art. 2427, comma 1, numero 16); (con l’art. 6, comma 9, lettera g)) la modifica dell’art. 2427, comma 1, numero 18); (con l’art. 6, comma 9, lettera h)) la modifica dell’art. 2427, comma 1, numero 22-bis); (con l’art. 6, comma 9, lettera i)) l’introduzione dei numeri 22-quater), 22-quinquies), 22-sexies) e 22-septies) all’art. 2427, comma 1; (con l’art. 6, comma 9, lettera l)) la modifica dell’art. 2427, comma 2.
04/09/2015 Il DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2015, n. 139 (in G.U. 04/09/2015, n.205) ha disposto (con l’art. 6, comma 10, lettera a)) la modifica dell’art. 2427-bis, rubrica; (con l’art. 6, comma 10, lettera b)) la modifica dell’art. 2427-bis, comma 1, numero 1); (con l’art. 6, comma 10, lettera c)) l’abrogazione dei commi 2, 3 e 4 dell’art. 2427-bis.
04/09/2015 Il DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2015, n. 139 (in G.U. 04/09/2015, n.205) ha disposto (con l’art. 6, comma 11) l’abrogazione del numero 5 dell’art. 2428, comma 3.
04/09/2015 Il DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2015, n. 139 (in G.U. 04/09/2015, n.205) ha disposto (con l’art. 6, comma 12, lettera a)) la modifica dell’art. 2435-bis, comma 2; (con l’art. 6, comma 12, lettera b)) la modifica dell’art. 2435-bis, comma 3; (con l’art. 6, comma 12, lettera c)) l’abrogazione del comma 4 dell’art. 2435-bis; (con l’art. 6, comma 12, lettera d)) la modifica dell’art. 2435-bis, comma 5; (con l’art. 6, comma 12, lettera e)) la modifica dell’art. 2435-bis, comma 6; (con l’art. 6, comma 12, lettera f)) l’introduzione del comma 8 all’art. 2435-bis.
04/09/2015 Il DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2015, n. 139 (in G.U. 04/09/2015, n.205) ha disposto (con l’art. 6, comma 13) l’introduzione dell’art. 2435-ter.
04/09/2015 Il DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2015, n. 139 (in G.U. 04/09/2015, n.205) ha disposto (con l’art. 6, comma 14) la modifica dell’art. 2478-bis, comma 1.
04/09/2015 Il DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2015, n. 139 (in G.U. 04/09/2015, n.205) ha disposto (con l’art. 12, comma 1) la modifica dell’art. 2357-ter, comma 3.
04/09/2015 Il DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2015, n. 139 (in G.U. 04/09/2015, n.205) ha disposto (con l’art. 12, comma 1) la modifica dell’art. 2423-bis, comma 1, numeri 1 e 1-bis).
04/09/2015 Il DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2015, n. 139 (in G.U. 04/09/2015, n.205) ha disposto (con l’art. 12, comma 1) la modifica dell’art. 2423, commi 1 e 4.
04/09/2015 Il DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2015, n. 139 (in G.U. 04/09/2015, n.205) ha disposto (con l’art. 12, comma 1) la modifica dell’art. 2424, commi 1 e 3.
04/09/2015 Il DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2015, n. 139 (in G.U. 04/09/2015, n.205) ha disposto (con l’art. 12, comma 1) la modifica dell’art. 2424-bis, comma 7.
04/09/2015 Il DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2015, n. 139 (in G.U. 04/09/2015, n.205) ha disposto (con l’art. 12, comma 1) la modifica dell’art. 2425-ter.
04/09/2015 Il DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2015, n. 139 (in G.U. 04/09/2015, n.205) ha disposto (con l’art. 12, comma 1) la modifica dell’art. 2425.
04/09/2015 Il DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2015, n. 139 (in G.U. 04/09/2015, n.205) ha disposto (con l’art. 12, comma 1) la modifica dell’art. 2426, comma 1, numeri 1), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 8-bis), 11-bis) e 12) e commi 2, 3, 4 e 5; (con l’art. 12, comma 2) la modifica dell’art. 2426, comma 1, numeri 1), 6) e 8).
04/09/2015 Il DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2015, n. 139 (in G.U. 04/09/2015, n.205) ha disposto (con l’art. 12, comma 1) la modifica dell’art. 2427, comma 1, numeri 3), 7), 9), 10), 13), 16), 18), 22-bis), 22-quater), 22-quinquies), 22-sexies) e 22-septies), e comma 2.
04/09/2015 Il DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2015, n. 139 (in G.U. 04/09/2015, n.205) ha disposto (con l’art. 12, comma 1) la modifica dell’art. 2427-bis, rubrica, comma 1, numero 1) e commi 2, 3 e 4.
04/09/2015 Il DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2015, n. 139 (in G.U. 04/09/2015, n.205) ha disposto (con l’art. 12, comma 1) la modifica dell’art. 2428, comma 3, numero 5.
04/09/2015 Il DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2015, n. 139 (in G.U. 04/09/2015, n.205) ha disposto (con l’art. 12, comma 1) la modifica dell’art. 2435-bis, commi 2, 3, 4, 5, 6, 8.
04/09/2015 Il DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2015, n. 139 (in G.U. 04/09/2015, n.205) ha disposto (con l’art. 12, comma 1) la modifica dell’art. 2435-ter.
04/09/2015 Il DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2015, n. 139 (in G.U. 04/09/2015, n.205) ha disposto (con l’art. 12, comma 1) la modifica dell’art. 2478-bis, comma 1.
16/11/2015 Il DECRETO LEGISLATIVO 16 novembre 2015, n. 180 (in G.U. 16/11/2015, n.267) ha disposto (con l’art. 101, comma 1) l’introduzione del comma 3-bis all’art. 2638.
15/12/2015 Il DECRETO 11 dicembre 2015, (in G.U. 15/12/2015, n.291) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 1284.
16/12/2015 La Corte costituzionale, con sentenza 2 dicembre 2015, n. 262 (in G.U. 16/12/2015 n. 50) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2941, numero 7).
03/03/2016 Il DECRETO LEGISLATIVO 15 febbraio 2016, n. 25 (in G.U. 03/03/2016, n.52) nel modificare l’art. 154-ter, comma 1-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (in S.O. n. 52, relativo alla G.U. 26/03/1998, n. 71) ha conseguentemente disposto (con l’art. 1, comma 7, lettera b)) la modifica dell’art. 2429, comma 1.
08/03/2016 Il DECRETO 17 febbraio 2016, (in G.U. 08/03/2016, n.56) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 2463, comma 1.
03/05/2016 Il DECRETO-LEGGE 3 maggio 2016, n. 59 (in G.U. 03/05/2016, n.102) convertito con modificazioni dalla L. 30 giugno 2016 n. 119 (in G.U. 02/07/2016, n. 153) ha disposto (con l’art. 4, comma 1-bis) la modifica dei commi 2 e 3 dell’art. 2929-bis e l’introduzione di un nuovo comma infine all’art. 2929-bis.
21/05/2016 La LEGGE 20 maggio 2016, n. 76 (in G.U. 21/05/2016, n.118) ha disposto (con l’art. 1, comma 32) la modifica dell’art. 86; (con l’art. 1, comma 35) la modifica dell’art. 86.
21/05/2016 La LEGGE 20 maggio 2016, n. 76 (in G.U. 21/05/2016, n.118) ha disposto (con l’art. 1, comma 33) la modifica dell’art. 124; (con l’art. 1, comma 35) la modifica dell’art. 124.
21/05/2016 La LEGGE 20 maggio 2016, n. 76 (in G.U. 21/05/2016, n.118) ha disposto (con l’art. 1, comma 46) l’introduzione dell’art. 230-ter.
09/09/2016 Il DECRETO LEGISLATIVO 12 agosto 2016, n. 176 (in G.U. 09/09/2016, n.211) ha disposto (con l’art. 4, comma 2) la modifica dell’art. 2354, comma 6.
09/11/2016 Il DECRETO LEGISLATIVO 29 ottobre 2016, n. 202 (in G.U. 09/11/2016, n.262) ha disposto (con l’art. 3, comma 1) l’introduzione di un comma in fine all’art. 2635.
14/12/2016 Il DECRETO 7 dicembre 2016, (in G.U. 14/12/2016, n.291) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 1284.
21/12/2016 La LEGGE 11 dicembre 2016, n. 232 (in SO n.57, relativo alla G.U. 21/12/2016, n.297) nell’introdurre il comma 5-bis all’art. 17 della L. 27 febbraio 1985, n. 49 (in G.U. 05/03/1985, n. 55) ha conseguentemente disposto (con l’art. 1, comma 75, lettera b)) la modifica dell’art. 2522.
28/12/2016 La Corte costituzionale, con sentenza 8 novembre 2016, n. 286 (in G.U. 28/12/2016 n. 52) ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 237.
28/12/2016 La Corte costituzionale, con sentenza 8 novembre 2016, n. 286 (in G.U. 28/12/2016 n. 52) ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 262 e dell’art. 299, comma 1.
28/12/2016 La Corte costituzionale, con sentenza 8 novembre 2016, n. 286 (in G.U. 28/12/2016 n. 52) ha dichiarata l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 299 e dell’art. 299, comma 3.
30/03/2017 Il DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2017, n. 38 (in G.U. 30/03/2017, n.75) ha disposto (con l’art. 3, comma 1, lettera a)) la modifica dell’art. 2635, comma 1; (con l’art. 3, comma 1, lettera b)) la modifica dell’art. 2635, comma 3; (con l’art. 3, comma 1, lettera c)) la modifica dell’art. 2635, comma 6.
30/03/2017 Il DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2017, n. 38 (in G.U. 30/03/2017, n.75) ha disposto (con l’art. 4, comma 1) l’introduzione dell’art. 2635-bis.
30/03/2017 Il DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2017, n. 38 (in G.U. 30/03/2017, n.75) ha disposto (con l’art. 5, comma 1) l’introduzione dell’art. 2635-ter.
20/06/2017 Il DECRETO-LEGGE 20 giugno 2017, n. 91 (in G.U. 20/06/2017, n.141) , convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2017, n. 123 (in G.U. 12/08/2017, n. 188), nel modificare l’art. 1, comma 2 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 (in S.O. n. 149, relativo alla G.U. 15/6/2001, n. 137) ha conseguentemente disposto (con l’art. 1, comma 8-ter) la modifica dell’art. 2135, comma 3.
19/07/2017 La Corte costituzionale, con sentenza 5 luglio 2017, n. 176 (in G.U. 19/07/2017 n. 29) ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 23, comma 39 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 (in G.U. 06/07/2011, n. 155), convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111 (in G.U. 16/07/2011, n. 164).
31/07/2017 Il DECRETO LEGISLATIVO 13 luglio 2017, n. 116 (in G.U. 31/07/2017, n.177) ha disposto (con l’art. 27, comma 2, lettera a)) la modifica dell’art. 485, comma 1.
31/07/2017 Il DECRETO LEGISLATIVO 13 luglio 2017, n. 116 (in G.U. 31/07/2017, n.177) ha disposto (con l’art. 27, comma 2, lettera a)) la modifica dell’art. 620, commi 2 e 6.
31/07/2017 Il DECRETO LEGISLATIVO 13 luglio 2017, n. 116 (in G.U. 31/07/2017, n.177) ha disposto (con l’art. 27, comma 2, lettera a)) la modifica dell’art. 621, comma 1.
31/07/2017 Il DECRETO LEGISLATIVO 13 luglio 2017, n. 116 (in G.U. 31/07/2017, n.177) ha disposto (con l’art. 27, comma 2, lettera a)) la modifica dell’art. 736, comma 2.
31/07/2017 Il DECRETO LEGISLATIVO 13 luglio 2017, n. 116 (in G.U. 31/07/2017, n.177) ha disposto (con l’art. 27, comma 2, lettera b)) la modifica dell’art. 1211, comma 1.
31/07/2017 Il DECRETO LEGISLATIVO 13 luglio 2017, n. 116 (in G.U. 31/07/2017, n.177) ha disposto (con l’art. 27, comma 2, lettera b)) la modifica dell’art. 1514, comma 1.
31/07/2017 Il DECRETO LEGISLATIVO 13 luglio 2017, n. 116 (in G.U. 31/07/2017, n.177) ha disposto (con l’art. 27, comma 2, lettera b)) la modifica dell’art. 1515, comma 3.
31/07/2017 Il DECRETO LEGISLATIVO 13 luglio 2017, n. 116 (in G.U. 31/07/2017, n.177) ha disposto (con l’art. 27, comma 2, lettera b)) la modifica dell’art. 1841, commi 1, 2 e 3.
31/07/2017 Il DECRETO LEGISLATIVO 13 luglio 2017, n. 116 (in G.U. 31/07/2017, n.177) ha disposto (con l’art. 32, comma 5) la modifica dell’art. 485, comma 1.
31/07/2017 Il DECRETO LEGISLATIVO 13 luglio 2017, n. 116 (in G.U. 31/07/2017, n.177) ha disposto (con l’art. 32, comma 5) la modifica dell’art. 620, commi 2 e 6.
31/07/2017 Il DECRETO LEGISLATIVO 13 luglio 2017, n. 116 (in G.U. 31/07/2017, n.177) ha disposto (con l’art. 32, comma 5) la modifica dell’art. 621, comma 1.
31/07/2017 Il DECRETO LEGISLATIVO 13 luglio 2017, n. 116 (in G.U. 31/07/2017, n.177) ha disposto (con l’art. 32, comma 5) la modifica dell’art. 736, comma 2.
31/07/2017 Il DECRETO LEGISLATIVO 13 luglio 2017, n. 116 (in G.U. 31/07/2017, n.177) ha disposto (con l’art. 32, comma 5) la modifica dell’art. 1211, comma 1.
31/07/2017 Il DECRETO LEGISLATIVO 13 luglio 2017, n. 116 (in G.U. 31/07/2017, n.177) ha disposto (con l’art. 32, comma 5) la modifica dell’art. 1514, comma 1.
31/07/2017 Il DECRETO LEGISLATIVO 13 luglio 2017, n. 116 (in G.U. 31/07/2017, n.177) ha disposto (con l’art. 32, comma 5) la modifica dell’art. 1515, comma 3.
31/07/2017 Il DECRETO LEGISLATIVO 13 luglio 2017, n. 116 (in G.U. 31/07/2017, n.177) ha disposto (con l’art. 32, comma 5) la modifica dell’art. 1841, commi 1, 2 e 3.
02/08/2017 Il DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 117 (in SO n.43, relativo alla G.U. 02/08/2017, n.179) ha disposto (con l’art. 98, comma 1) l’introduzione dell’art. 42-bis.
25/08/2017 Il DECRETO LEGISLATIVO 3 agosto 2017, n. 129 (in G.U. 25/08/2017, n.198) , nell’introdurre il comma 1-bis all’art. 100-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (in S.O. n. 52, relativo alla G.U. 26/03/1998, n. 71), ha conseguentemente disposto (con l’art. 4, comma 3, lettera c)) la modifica dell’art. 2468, comma 1.
25/08/2017 Il DECRETO LEGISLATIVO 3 agosto 2017, n. 129 (in G.U. 25/08/2017, n.198) , nel modificare l’art. 100-ter, comma 1-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (in S.O. n. 52, relativo alla G.U. 26/03/1998, n. 71), ha conseguentemente disposto (con l’art. 10, comma 2) la modifica dell’art. 2468, comma 1.
15/12/2017 Il DECRETO 13 dicembre 2017, (in G.U. 15/12/2017, n.292) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 1284, comma 1.
29/12/2017 La LEGGE 27 dicembre 2017, n. 205 (in SO n.62, relativo alla G.U. 29/12/2017, n.302) ha disposto (con l’art. 1, comma 239) la modifica dell’art. 2467.
29/12/2017 La LEGGE 27 dicembre 2017, n. 205 (in SO n.62, relativo alla G.U. 29/12/2017, n.302) ha disposto (con l’art. 1, comma 936, lettera b)) l’introduzione di un comma dopo il primo all’art. 2542.
29/12/2017 La LEGGE 27 dicembre 2017, n. 205 (in SO n.62, relativo alla G.U. 29/12/2017, n.302) ha disposto (con l’art. 1, comma 936, lettera c)) la modifica dell’art. 2545-sexiesdecies, commi 1 e 3 e l’introduzione di un comma dopo il terzo all’art. 2545-sexiesdecies
29/12/2017 La LEGGE 27 dicembre 2017, n. 205 (in SO n.62, relativo alla G.U. 29/12/2017, n.302) ha disposto (con l’art. 1, comma 474) la modifica dell’art. 2751-bis, comma 1, numero 2).
01/02/2018 La LEGGE 11 gennaio 2018, n. 4 (in G.U. 01/02/2018, n.26) ha disposto (con l’art. 5, comma 1) l’introduzione dell’art. 463-bis.

 

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