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Provvedimento: REGIO DECRETO | Tipo: Nazionale | Numero: n. 1398
Argomento: Legislazione | Categoria:
| Organo emanante: | Data: 19 Ottobre 1930
Pubblicato su: Gazzetta Ufficiale | Numero Gazzetta: n.251 | Supplemento:
Data pubblicazione: 26 Ottobre 1930 | Numero supplemento: | Data suplemento:
Allegato:
Riassunto: REGIO DECRETO 19 ottobre 1930, n. 1398. Approvazione del testo definitivo del CODICE PENALE. (030U1398) (GU n.251 del 26/10/1930). Note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/7/1931. Il Codice Penale in allegato al presente decreto e’ stato pubblicato nel vol. VI della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d’Italia del 1930.

 

CODICE PENALE 

 

REGIO DECRETO 19 ottobre 1930, n. 1398

Approvazione del testo definitivo del Codice Penale. (030U1398)

 

Atto aggiornato e coordinato alla LEGGE 8 agosto 2019, n. 77 (in G.U. 09/08/2019, n.186) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la conversione, con modificazioni, del D.L. 14 giugno 2019, n. 53 (in G.U. 14/06/2019, n. 138) e al Dispositivo della Corte costituzionale, che con sentenza 25 settembre 2019, n. 242 (in G.U. 27/11/2019 n. 48) ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 580.

 

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA’ DELLA NAZIONE
RE D’ITALIA

Vista la legge 24 dicembre 1925, n. 2260, che delega al Governo del Re la facolta’ di emendare il codice penale;
Sentito il parere della Commissione parlamentare, a’ termini dell’art. 2 della legge predetta;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.
Il testo definitivo del codice penale portante la data di questo giorno e’ approvato ed avra’ esecuzione a cominciare dal 1° luglio 1931.

Art. 2.
Un esemplare del suddetto testo definitivo del codice penale, firmato da Noi e contrassegnato dal Nostro Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, servira’ di originale e sara’ depositato e custodito nell’Archivio del Regno.

Art. 3.
La pubblicazione del predetto codice si eseguira’ col trasmetterne un esemplare stampato a ciascuno dei Comuni del Regno, per essere depositato nella sala comunale, e tenuto ivi esposto, durante un mese successivo, per sei ore in ciascun giorno, affinche’ ognuno possa prenderne cognizione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Rossore, addi’ 19 ottobre 1930 – Anno VIII

VITTORIO EMANUELE

Mussolini – Rocco.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addi’ 22 ottobre 1930-VIIII
Atti del Governo, registro 301, foglio 58. – Mancini.

LIBRO PRIMO
DEI REATI IN GENERALE
TITOLO PRIMO
DELLA LEGGE PENALE

CODICE PENALE

Art. 1.

(Reati e pene: disposizione espressa di legge)

Nessuno puo’ essere punito per un fatto che non sia espressamente
preveduto come reato dalla legge, ne’ con pene che non siano da essa
stabilite.

Art. 2.
(Successione di leggi penali)

Nessuno puo’ essere punito per un fatto che, secondo la legge del
tempo in cui fu commesso, non costituiva reato.

Nessuno puo’ essere punito per un fatto che, secondo una legge
posteriore, non costituisce reato; e, se vi e’ stata condanna, ne
cessano l’esecuzione e gli effetti penali.

((Se vi e’ stata condanna a pena detentiva e la legge posteriore
prevede esclusivamente la pena pecuniaria, la pena detentiva inflitta
si converte immediatamente nella corrispondente pena pecuniaria, ai
sensi dell’articolo 135)).

Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori
sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono piu’
favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza
irrevocabile.

Se si tratta di leggi eccezionali o temporanee, non si applicano le
disposizioni dei capoversi precedenti.

Le disposizioni di questo articolo si applicano altresi’ nei casi
di decadenza e di mancata ratifica di un decreto-legge e nel caso di
un decreto-legge convertito in legge con emendamenti.(103)
————-
AGGIORNAMENTO (103)
La Corte Costituzionale, con sentenza 19-22 febbraio 1985, n. 51
(in G.U. 1ª s.s. 27/02/1985, n. 50), ha dichiarato “l’illegittimita’
costituzionale dell’art. 2, comma quinto, c.p. nella parte in cui
rende applicabili alle ipotesi da esso previste le disposizioni
contenute nei Commi secondo e terzo dello stesso art. 2 c.p.”.

Art. 3.

(Obbligatorieta’ della legge penale)

La legge penale italiana obbliga tutti coloro che, cittadini o
stranieri, si trovano nel territorio dello Stato, salve le eccezioni
stabilite dal diritto pubblico interno o dal diritto internazionale.

La legge penale italiana obbliga altresi’ tutti coloro che,
cittadini o stranieri, si trovano all’estero, ma limitatamente ai
casi stabiliti dalla legge medesima o dal diritto internazionale.

Art. 3-bis.

(( (Principio della riserva di codice). ))

((Nuove disposizioni che prevedono reati possono essere introdotte
nell’ordinamento solo se modificano il codice penale ovvero sono
inserite in leggi che disciplinano in modo organico la materia.))

Art. 4.

(Cittadino italiano. Territorio dello Stato)

Agli effetti della legge penale, sono considerati cittadini
italiani i cittadini delle colonie, i sudditi coloniali, gli
appartenenti per origine o per elezione ai luoghi soggetti alla
sovranita’ dello Stato e gli apolidi residenti nel territorio dello
Stato.

Agli effetti della legge penale, e’ territorio dello Stato il
territorio del Regno, quello delle colonie e ogni altro luogo
soggetto alla sovranita’ dello Stato. Le navi e gli aeromobili
italiani sono considerati come territorio dello Stato, ovunque si
trovino, salvo che siano soggetti, secondo il diritto internazionale,
a una legge territoriale straniera.

Art. 5.

(Ignoranza della legge penale)

Nessuno puo’ invocare a propria scusa l’ignoranza della legge
penale.((109))

————–
AGGIORNAMENTO (109)
La Corte Costituzionale con sentenza 23-24 marzo 1988, n. 364 (in
G.U. 1ª s.s. 30/03/1988, n. 13) ha dichiarato “l’illegittimita’
costituzionale dell’art. 5 c.p. nella parte in cui non esclude
dall’inescusabilita’ dell’ignoranza della legge penale l’ignoranza
inevitabile”.

Art. 6.

(Reati commessi nel territorio dello Stato)

Chiunque commette un reato nel territorio dello Stato e’ punito
secondo la legge italiana.

Il reato si considera commesso nel territorio dello Stato, quando
l’azione o l’omissione, che lo costituisce, e’ ivi avvenuta in tutto
o in parte, ovvero si e’ ivi verificato l’evento che e’ la
conseguenza dell’azione od omissione.
Art. 7.

(Reati commessi all’estero)

E’ punito secondo la legge italiana il cittadino o lo straniero che
commette in territorio estero taluno dei seguenti reati:

1° delitti contro la personalita’ dello Stato ((italiano));

2° delitti di contraffazione del sigillo dello Stato e di uso di
tale sigillo contraffatto;

3° delitti di falsita’ in monete aventi corso legale nel territorio
dello Stato, o in valori di bollo o in carte di pubblico credito
italiano;

4° delitti commessi da pubblici ufficiali a servizio dello Stato,
abusando dei poteri o violando i doveri inerenti alle loro funzioni;

5° ogni altro reato per il quale speciali disposizioni di legge o
convenzioni internazionali stabiliscono l’applicabilita’ della legge
penale italiana.
Art. 8.

(Delitto politico commesso all’estero)

Il cittadino o lo straniero, che commette in territorio estero un
delitto politico non compreso tra quelli indicati nel numero 1°
dell’articolo precedente, e’ punito secondo la legge italiana, a
richiesta del Ministro della giustizia.

Se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa,
occorre, oltre tale richiesta, anche la querela.(158) ((159))

Agli effetti della legge penale, e’ delitto politico ogni delitto,
che offende un interesse politico dello Stato, ovvero un diritto
politico del cittadino. E’ altresi’ considerato delitto politico il
delitto comune determinato, in tutto o in parte, da motivi politici.
(18) (24)
————–
AGGIORNAMENTO (18)
Il D.P.R. 19 dicembre 1953, n. 922 ha disposto (con l’art. 2, comma
1, lettera a)) che “E’ concesso indulto:
a) per i seguenti reati commessi dall’8 settembre 1943 al 18 giugno
1946: reati politici, ai sensi dell’art. 8 del Codice penale, e i
reati connessi; nonche’ i reati inerenti a fatti bellici, commessi da
coloro che abbiano appartenuto a formazioni armate”.
————–
AGGIORNAMENTO (24)
Il D.P.R. 11 luglio 1959, n. 460 ha disposto (con l’art. 1, comma
1, lettere a) e b)) che “E’ concessa amnistia:
a) per i reati politici ai sensi dell’art. 8 del Codice penale,
commessi dal 25 luglio 1943 al 18 giugno 1946;
b) per i reati politici ai sensi dell’art. 8 del Codice penale,
nonche’ per i reati elettorali, commessi successivamente ai 18 giugno
1946 e punibili con pena detentiva non superiore nel massimo a
quattro anni, ovvero con pena pecuniaria sola o congiunta a detta
pena”.
Ha inoltre disposto (con l’art. 15, comma 1) che l’amnistia
concessa dall’art. 1, comma 1, lettera b) del D.P.R. 11 luglio 1959,
n. 460 ha efficacia a tutto il 23 ottobre 1958.
————–
AGGIORNAMENTO (158)
La Corte Costituzionale con sentenza 26 marzo – 6 aprile 1998, n.
98 (in G.U. 1ª s.s. 15/04/1998, n. 15) ha dichiarato
“l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 8, secondo comma, del
codice penale, nella parte in cui non prevede la non trasmissibilita’
agli eredi dell’obbligo di rimborsare le spese del processo penale”.
————–
AGGIORNAMENTO (159)
La Corte Costituzionale, con sentenza 26 marzo – 6 aprile 1998, n.
98 (in G.U. 1ª s.s. 15/04/1998, n. 15) come modificata dall’errata
corrige in G.U. 1ª s.s. 13/05/1998, n. 19, non prevede piu’
l’illegittimita’ costituzionale del presente articolo.
Art. 9.

(Delitto comune del cittadino all’estero)

Il cittadino, che, fuori dei casi indicati nei due articoli
precedenti, commette in territorio estero un delitto per il quale la
legge italiana stabilisce la pena di morte o l’ergastolo, o la
reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, e’ punito secondo la
legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato.(5)

Se si tratta di delitto per il quale e’ stabilita una pena
restrittiva della liberta’ personale di minore durata, il colpevole
e’ punito a richiesta del Ministro della giustizia, ovvero a istanza
o a querela della persona offesa.

Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, qualora si tratti
di delitto commesso a danno delle Comunita’ europee, di uno Stato
estero o di uno straniero, il colpevole e’ punito a richiesta del
Ministro della giustizia, sempre che l’estradizione di lui non sia
stata conceduta, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello
Stato in cui egli ha commesso il delitto.

((Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, la richiesta
del Ministro della giustizia o l’istanza o la querela della persona
offesa non sono necessarie per i delitti previsti dagli articoli 320,
321 e 346-bis)).
————-
AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224 ha disposto (con
l’art. 1, commi 1 e 2) che “Per i delitti preveduti nel Codice penale
e’ soppressa la pena di morte.
Quando nelle disposizioni del detto Codice e’ comminata la pena di
morte, in luogo di questa si applica la pena dell’ergastolo”.
Art. 10.

(Delitto comune dello straniero all’estero)

Lo straniero, che, fuori dei casi indicati negli articoli 7 e 8,
commette in territorio estero, a danno dello Stato o di un cittadino,
un delitto per il quale la legge italiana stabilisce la pena di morte
o l’ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a un anno, e’
punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio
dello Stato, e vi sia richiesta del Ministro della giustizia, ovvero
istanza o querela della persona offesa.(5)

Se il delitto e’ commesso a danno delle Comunita’ europee, di uno
Stato estero o di uno straniero, il colpevole e’ punito secondo la
legge italiana, a richiesta del Ministro della giustizia, sempre che:

1° si trovi nel territorio dello Stato;

2° si tratti di delitto per il quale e’ stabilita la pena di morte
o dell’ergastolo, ovvero della reclusione non inferiore nel minimo a
tre anni;(5)

3° l’estradizione di lui non sia stata conceduta, ovvero non sia
stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il
delitto, o da quello dello Stato a cui egli appartiene.

((La richiesta del Ministro della giustizia o l’istanza o la
querela della persona offesa non sono necessarie per i delitti
previsti dagli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater,
320, 321, 322 e 322-bis)).
————-
AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224 ha disposto (con
l’art. 1, commi 1 e 2) che “Per i delitti preveduti nel Codice penale
e’ soppressa la pena di morte.
Quando nelle disposizioni del detto Codice e’ comminata la pena di
morte, in luogo di questa si applica la pena dell’ergastolo”.
Art. 11.

(Rinnovamento del giudizio)

Nel caso indicato nell’articolo 6, il cittadino o lo straniero e’
giudicato nello Stato, anche se sia stato giudicato all’estero.

Nei casi indicati negli articoli 7, 8, 9 e 10, il cittadino o lo
straniero, che sia stato giudicato all’estero, e’ giudicato
nuovamente nello Stato, qualora il Ministro della giustizia ne faccia
richiesta.
Art. 12.

(Riconoscimento delle sentenze penali straniere)

Alla sentenza penale straniera pronunciata per un delitto puo’
essere dato riconoscimento:

1° per stabilire la recidiva o un altro effetto penale della
condanna, ovvero per dichiarare l’abitualita’ o la professionalita’
nel reato o la tendenza a delinquere;

2° quando la condanna importerebbe, secondo la legge italiana, una
pena accessoria;

3° quando, secondo la legge italiana, si dovrebbe sottoporre la
persona condannata o prosciolta, che si trova nel territorio dello
Stato, a misure di sicurezza personali;

4° quando la sentenza straniera porta condanna alle restituzioni o
al risarcimento del danno, ovvero deve, comunque, esser fatta valere
in giudizio nel territorio dello Stato, agli effetti delle
restituzioni o del risarcimento del danno, o ad altri effetti civili.

Per farsi luogo al riconoscimento, la sentenza deve essere stata
pronunciata dall’Autorita’ giudiziaria di uno Stato estero col quale
esiste trattato di estradizione. Se questo non esiste, la sentenza
estera puo’ essere egualmente ammessa a riconoscimento nello Stato,
qualora il Ministro della giustizia ne faccia richiesta. Tale
richiesta non occorre se viene fatta istanza per il riconoscimento
agli effetti indicati nel numero 4°.
Art. 13.

(Estradizione)

L’estradizione e’ regolata dalla legge penale italiana, dalle
convenzioni e dagli usi internazionali.

L’estradizione non e’ ammessa, se il fatto che forma oggetto della
domanda di estradizione, non e’ preveduto come reato dalla legge
italiana e dalla legge straniera.

L’estradizione puo’ essere conceduta od offerta, anche per reati
non preveduti nelle convenzioni internazionali, purche’ queste non ne
facciano espresso divieto.

Non e’ ammessa l’estradizione del cittadino, salvo che sia
espressamente consentita nelle convenzioni internazionali.
Art. 14.

(Computo e decorrenza dei termini)

Quando la legge penale fa dipendere un effetto giuridico dal
decorso del tempo, per il computo di questo si osserva il calendario
comune.

Ogni qual volta la legge penale stabilisce un termine per il
verificarsi di un effetto giuridico, il giorno della decorrenza non
e’ computato nel termine.
Art. 15.

(Materia regolata da piu’ leggi penali o da piu’ disposizioni della
medesima legge penale)

Quando piu’ leggi penali o piu’ disposizioni della medesima legge
penale regolano la stessa materia, la legge o la disposizione di
legge speciale deroga alla legge o alla disposizione di legge
generale, salvo che sia altrimenti stabilito.
Art. 16.

(Leggi penali speciali)

Le disposizioni di questo codice si applicano anche alle materie
regolate da altre leggi penali, in quanto non sia da queste stabilito
altrimenti.
TITOLO SECONDO
DELLE PENE
CAPO I
Delle specie di pene, in generale

Art. 17.

(Pene principali: specie)

Le pene principali stabilite per i delitti sono:

1° NUMERO SOPPRESSO DAL D.LGS. LUOGOTENZIALE 10 AGOSTO 1944, N.
224;

2° l’ergastolo; ((139))

3° la reclusione;

4° la multa.

Le pene principali stabilite per le contravvenzioni sono:

1° l’arresto;

2° l’ammenda.
————-
AGGIORNAMENTO (139)
La Corte Costituzionale con sentenza 27-28 aprile 1994, n. 168 (in
G.U. 1ª s.s. 04/05/1994, n. 19) ha dichiarato “l’illegittimita’
costituzionale degli artt. 17 e 22 del codice penale nella parte in
cui non escludono l’applicazione della pena dell’ergastolo al minore
imputabile”.
Art. 18.

(Denominazione e classificazione delle pene principali)

Sotto la denominazione di pene detentive o restrittive della
liberta’ personale la legge comprende: l’ergastolo, la reclusione e
l’arresto.

Sotto la denominazione di pene pecuniarie la legge comprende: la
multa e l’ammenda.
Art. 19.

(Pene accessorie: specie)

Le pene accessorie per i delitti sono:
1) l’interdizione dai pubblici uffici;
2) l’interdizione da una professione o da un’arte;
3) l’interdizione legale;
4) l’interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e
delle imprese;
5) l’incapacita’ di contrattare con la pubblica amministrazione;
5-bis) l’estinzione del rapporto di impiego o di lavoro; (177)
6) la decadenza o la sospensione dall’esercizio della
((responsabilita’ genitoriale)).

Le pene accessorie per le contravvenzioni sono:
1) la sospensione dall’esercizio di una professione o di un’arte;
2) la sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e
delle imprese.

Pena accessoria comune ai delitti e alle contravvenzioni e’ la
pubblicazione della sentenza penale di condanna.

La legge penale determina gli altri casi in cui pene accessorie
stabilite per i delitti sono comuni alle contravvenzioni.
———–
AGGIORNAMENTO (177)
La L. 27 marzo 2001, n. 97 ha disposto (con l’art. 10, comma 1) che
“Le disposizioni della presente legge si applicano ai procedimenti
penali, ai giudizi civili e amministrativi e ai procedimenti
disciplinari in corso alla data di entrata in vigore della legge
stessa”.
Art. 20.

(Pene principali e accessorie)

Le pene principali sono inflitte dal giudice con sentenza di
condanna; quelle accessorie conseguono di diritto alla condanna, come
effetti penali di essa.
CAPO II
Delle pene principali, in particolare

Art. 21.

((ARTICOLO DA RITENERSI SOPPRESSO A SEGUITO DELL’ABOLIZIONE DELLA
PENA DI MORTE DISPOSTA DAL D.LGS. LUOGOTENZIALE 10 AGOSTO 1944, N.
224))
Art. 22.

(Ergastolo)

La pena dell’ergastolo e’ perpetua, ed e’ scontata in uno degli
stabilimenti a cio’ destinati, con l’obbligo del lavoro e con
l’isolamento notturno.

Il condannato all’ergastolo puo’ essere ammesso al lavoro
all’aperto.

COMMA ABROGATO DALLA L. 25 NOVEMBRE 1962, N. 1634.

COMMA ABROGATO DALLA L. 25 NOVEMBRE 1962, N. 1634.
((139))
————-
AGGIORNAMENTO (139)
La Corte Costituzionale con sentenza 27-28 aprile 1994, n. 168 (in
G.U. 1ª s.s. 04/05/1994, n. 19) ha dichiarato “l’illegittimita’
costituzionale degli artt. 17 e 22 del codice penale nella parte in
cui non escludono l’applicazione della pena dell’ergastolo al minore
imputabile”.
Art. 23.

(Reclusione)

La pena della reclusione si estende da quindici giorni a
ventiquattro anni, ed e’ scontata in uno degli stabilimenti a cio’
destinati, con l’obbligo del lavoro e con l’isolamento notturno.

Il condannato alla reclusione, che ha scontato almeno un anno della
pena, puo’ essere ammesso al lavoro all’aperto.

Sono applicabili alla pena della reclusione le disposizioni degli
ultimi due capoversi dell’articolo precedente.
Art. 24.

(Multa)

La pena della multa consiste nel pagamento allo Stato di una somma
((non inferiore a euro 50)), ((ne’ superiore a euro 50.000)).

Per i delitti determinati da motivi di lucro, se la legge
stabilisce soltanto la pena della reclusione, il giudice puo’
aggiungere la multa ((da euro 50 a euro 25.000)).
Art. 25.

(Arresto)

La pena dell’arresto si estende da cinque giorni a tre anni, ed e’
scontata in uno degli stabilimenti a cio’ destinati o in sezioni
speciali degli stabilimenti di reclusione, con l’obbligo del lavoro e
con l’isolamento notturno.

Il condannato all’arresto puo’ essere addetto a lavori anche
diversi da quelli organizzati nello stabilimento, avuto riguardo alle
sue attitudini e alle sue precedenti occupazioni.
Art. 26.

(Ammenda)

La pena dell’ammenda consiste nel pagamento allo Stato di una somma
((non inferiore a euro 20)) ((ne’ superiore a euro 10.000)).
Art. 27.

(Pene pecuniarie fisse e proporzionali)

La legge determina i casi nei quali le pene pecuniarie sono fisse e
quelli in cui sono proporzionali. Le pene pecuniarie proporzionali
non hanno limite massimo.
CAPO III
Delle pene accessorie, in particolare

Art. 28.

(Interdizione dai pubblici uffici)

L’interdizione dai pubblici uffici e’ perpetua o temporanea.

L’interdizione perpetua dai pubblici uffici, salvo che dalla legge
sia altrimenti disposto, priva il condannato:

1° del diritto di elettorato o di eleggibilita’ in qualsiasi
comizio elettorale, e di ogni altro diritto politico;

2° di ogni pubblico ufficio, di ogni incarico non obbligatorio di
pubblico servizio, e della qualita’ ad essi inerente di pubblico
ufficiale o d’incaricato di pubblico servizio;

3° dell’ufficio di tutore o di curatore, anche provvisorio, e di
ogni altro ufficio attinente alla tutela o alla cura;

4° dei gradi e delle dignita’ accademiche, dei titoli, delle
decorazioni o di altre pubbliche insegne onorifiche;

5° degli stipendi, delle pensioni e degli assegni che siano a
carico dello Stato o di un altro ente pubblico;(34) ((41))

6° di ogni diritto onorifico, inerente a qualunque degli uffici,
servizi, gradi o titoli e delle qualita’, dignita’ e decorazioni
indicati nei numeri precedenti;

7° della capacita’ di assumere o di acquistare qualsiasi diritto,
ufficio, servizio, qualita’, grado, titolo, dignita’, decorazione e
insegna onorifica, indicati nei numeri precedenti.

L’interdizione temporanea priva il condannato della capacita’ di
acquistare o di esercitare o di godere, durante l’interdizione, i
predetti diritti, uffici, servizi, qualita’, gradi, titoli e
onorificenze.(34)

Essa non puo’ avere una durata inferiore a un anno, ne’ superiore a
cinque.

La legge determina i casi nei quali l’interdizione dai pubblici
uffici e’ limitata ad alcuni di questi.
—————
AGGIORNAMENTO (34)
La Corte Costituzionale con sentenza 7 – 13 gennaio 1966 n. 3, (in
G.U. 1ª s.s. 15/01/1966, n. 12) ha dichiarato l’illegittimita’
costituzionale dell’art. 28, secondo comma, n. 5, del Codice penale,
limitatamente alla parte in cui i diritti in esso previsti traggono
titolo da un rapporto di lavoro e, a norma dell’art. 27 della legge
11 marzo 1953, n. 87, l’illegittimita’ costituzionale del terzo comma
dello stesso art. 28 del Codice penale, nei medesimi limiti.
—————
AGGIORNAMENTO (41)
La Corte Costituzionale con sentenza 2 – 19 luglio 1968 n. 113, (in
G.U. 1ª s.s. 20/07/1968, n. 184) ha dichiarato l’illegittimita’
costituzionale dell’art. 28, secondo comma n. 5, del Codice penale,
per quanto attiene alle pensioni di guerra.
Art. 29.

(Casi nei quali alla condanna consegue l’interdizione dai pubblici
uffici)

La condanna all’ergastolo e la condanna alla reclusione per un
tempo non inferiore a cinque anni importano l’interdizione perpetua
del condannato dai pubblici uffici; e la condanna alla reclusione per
un tempo non inferiore a tre anni importa l’interdizione dai pubblici
uffici per la durata di anni cinque.

La dichiarazione di abitualita’ o di professionalita’ nel delitto,
ovvero di tendenza a delinquere, importa l’interdizione perpetua dai
pubblici uffici.
Art. 30.

(Interdizione da una professione o da un’arte)

L’interdizione da una professione o da un’arte priva il condannato
della capacita’ di esercitare, durante l’interdizione, una
professione, arte, industria, o un commercio o mestiere, per cui e’
richiesto uno speciale permesso o una speciale abilitazione,
autorizzazione o licenza dell’Autorita’, e importa la decadenza dal
permesso o dall’abilitazione, autorizzazione, o licenza anzidetti.

L’interdizione da una professione o da un’arte non puo’ avere una
durata inferiore a un mese, ne’ superiore a cinque anni, salvi i casi
espressamente stabiliti dalla legge.
Art. 31.

(Condanna per delitti commessi con abuso di un pubblico ufficio o di
una professione o di un’arte. Interdizione)

Ogni condanna per delitti commessi con l’abuso dei poteri, o con la
violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione, o ad un
pubblico servizio, o a taluno degli uffici indicati nel numero 3°
dell’articolo 28, ovvero con l’abuso di una professione, arte,
industria, o di un commercio o mestiere, o con la violazione dei
doveri a essi inerenti, importa l’interdizione temporanea dai
pubblici uffici o dalla professione, arte, industria, o dal commercio
o mestiere.
Art. 32.

(Interdizione legale)

Il condannato all’ergastolo e’ in stato d’interdizione legale.

La condanna all’ergastolo importa anche la decadenza dalla
((responsabilita’ genitoriale)).

Il condannato alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque
anni e’, durante la pena, in stato d’interdizione legale; la condanna
produce altresi’, durante la pena, la sospensione dall’esercizio
della ((responsabilita’ genitoriale)), salvo che il giudice disponga
altrimenti.

Alla interdizione legale si applicano, per cio’ che concerne la
disponibilita’, e l’amministrazione dei beni, nonche’ la
rappresentanza negli atti ad esse relativi, le norme della legge
civile sulla interdizione giudiziale.
Art. 32-bis.

(Interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone
giuridiche e delle imprese).

L’interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e
delle imprese priva il condannato della capacita’ di esercitare,
durante l’interdizione, l’ufficio di amministratore, sindaco,
liquidatore ((, direttore generale e dirigente preposto alla
redazione dei documenti contabili societari)), nonche’ ogni altro
ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o
dell’imprenditore.

Essa consegue ad ogni condanna alla reclusione non inferiore a sei
mesi per delitti commessi con abuso dei poteri o violazione dei
doveri inerenti all’ufficio.
Art. 32-ter.

(Incapacita’ di contrattare con la pubblica amministrazione).

L’incapacita’ di contrattare con la pubblica amministrazione
importa il divieto di concludere contratti con la pubblica
amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico
servizio.

Essa non puo’ avere durata inferiore ad un anno ne’ superiore a
((cinque)) anni.
Art. 32-quater.

(( (Casi nei quali alla condanna consegue l’incapacita’ di
contrattare con la pubblica amministrazione).))

((Ogni condanna per i delitti previsti dagli articoli 314, primo
comma, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater,
320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 355, 356, 416, 416-bis, 437,
452-bis, 452-quater, 452-sexies, 452-septies, 452-quaterdecies, 501,
501-bis, 640, secondo comma, numero 1, 640-bis e 644, commessi in
danno o a vantaggio di un’attivita’ imprenditoriale o comunque in
relazione ad essa, importa l’incapacita’ di contrattare con la
pubblica amministrazione)).
Art. 32-quinquies.

(Casi nei quali alla condanna consegue l’estinzione del rapporto di
lavoro o di impiego).

Salvo quanto previsto dagli articoli 29 e 31, la condanna alla
reclusione per un tempo non inferiore a ((due)) anni per i delitti di
cui agli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter,
319-quater, primo comma, e 320 importa altresi’ l’estinzione del
rapporto di lavoro o di impiego nei confronti del dipendente di
amministrazioni od enti pubblici ovvero di enti a prevalente
partecipazione pubblica. (177)

————
AGGIORNAMENTO (177)
La L. 27 marzo 2001, n. 97 ha disposto (con l’art. 10, comma 1) che
“Le disposizioni della presente legge si applicano ai procedimenti
penali, ai giudizi civili e amministrativi e ai procedimenti
disciplinari in corso alla data di entrata in vigore della legge
stessa”.
Art. 33.

(Condanna per delitto colposo)

((Le disposizioni dell’articolo 29 e del secondo capoverso
dell’articolo 32 non si applicano nel caso di condanna per delitto
colposo)).

Le disposizioni dell’articolo 31 non si applicano nel caso di
condanna per delitto colposo, se la pena inflitta e’ inferiore a tre
anni di reclusione, o se e’ inflitta soltanto una pena pecuniaria.
Art. 34.

(Decadenza dalla ((responsabilita’ genitoriale)) e sospensione
dall’esercizio di essa).

La legge determina i casi nei quali la condanna importa la
decadenza dalla ((responsabilita’ genitoriale)).

La condanna per delitti commessi con abuso della ((responsabilita’
genitoriale)) importa la sospensione dall’esercizio di essa per un
periodo di tempo pari al doppio della pena inflitta.

La decadenza dalla ((responsabilita’ genitoriale)) importa anche la
privazione di ogni diritto che al genitore spetti sui beni del figlio
in forza della ((responsabilita’ genitoriale)) di cui al titolo IX
del libro I del codice civile.

La sospensione dall’esercizio della ((responsabilita’ genitoriale))
importa anche l’incapacita’ di esercitare, durante la sospensione,
qualsiasi diritto che al genitore spetti sui beni del figlio in base
alle norme del titolo IX del libro I del codice civile.

Nelle ipotesi previste dai commi precedenti, quando sia concessa la
sospensione condizionale della pena, gli atti del procedimento
vengono trasmessi al tribunale dei minorenni, che assume i
provvedimenti piu’ opportuni nell’interesse dei minori.
Art. 35.

(Sospensione dall’esercizio di una professione o di un’arte)

La sospensione dall’esercizio di una professione o di un’arte priva
il condannato della capacita’ di esercitare, durante la sospensione,
una professione, arte, industria, o un commercio o mestiere, per i
quali e’ richiesto uno speciale permesso o una speciale abilitazione,
autorizzazione o licenza dell’Autorita’.

La sospensione dall’esercizio di una professione o di un’arte non
puo’ avere una durata inferiore a ((tre mesi)), ne’ superiore a ((tre
anni)).

Essa consegue a ogni condanna per contravvenzione, che sia commessa
con abuso della professione, arte, industria, o del commercio o
mestiere, ovvero con violazione dei doveri ad essi inerenti, quando
la pena inflitta non e’ inferiore a un anno d’arresto.
Art. 35 bis.

(Sospensione dall’esercizio degli uffici direttivi delle persone
giuridiche e delle imprese).

La sospensione dall’esercizio degli uffici direttivi delle persone
giuridiche e delle imprese priva il condannato della capacita’ di
esercitare, durante la sospensione, l’ufficio di amministratore,
sindaco, liquidatore ((, direttore generale e dirigente preposto alla
redazione dei documenti contabili societari)), nonche’ ogni altro
ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o
dell’imprenditore.

Essa non puo’ avere una durata inferiore a quindici giorni ne’
superiore a due anni e consegue ad ogni condanna all’arresto per
contravvenzioni commesse con abuso dei poteri o violazione dei doveri
inerenti all’ufficio.
Art. 36.

(Pubblicazione della sentenza penale di condanna)

La sentenza di condanna alla pena di morte o all’ergastolo e’
pubblicata mediante affissione nel Comune ove e’ stata pronunciata,
in quello ove il delitto fu commesso, e in quello ove il condannato
aveva l’ultima residenza.(5)

La sentenza di condanna e’ inoltre pubblicata ((…)) nel sito
internet del Ministero della giustizia. La durata della pubblicazione
nel sito e’ stabilita dal giudice in misura non superiore a trenta
giorni. In mancanza, la durata e’ di quindici giorni.

La pubblicazione e’ fatta per estratto, salvo che il giudice
disponga la pubblicazione per intero; essa e’ eseguita d’ufficio e a
spese del condannato.

La legge determina gli altri casi nei quali la sentenza di condanna
deve essere pubblicata. In tali casi la pubblicazione ha luogo nei
modi stabiliti nei due capoversi precedenti ((…)).
————-
AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224 ha disposto (con
l’art. 1, commi 1 e 2) che “Per i delitti preveduti nel Codice penale
e’ soppressa la pena di morte.
Quando nelle disposizioni del detto Codice e’ comminata la pena di
morte, in luogo di questa si applica la pena dell’ergastolo”.
Art. 37.

(Pene accessorie temporanee: durata)

Quando la legge stabilisce che la condanna importa una pena
accessoria temporanea, e la durata di questa non e’ espressamente
determinata, la pena accessoria ha una durata eguale a quella della
pena principale inflitta, o che dovrebbe scontarsi, nel caso di
conversione, per insolvibilita’ del condannato. Tuttavia, in nessun
caso essa puo’ oltrepassare il limite minimo e quello massimo
stabiliti per ciascuna specie di pena accessoria.
Art. 38.

(Condizione giuridica del condannato alla pena di morte)

Il condannato alla pena di morte e’ equiparato al condannato
all’ergastolo, per quanto riguarda la sua condizione giuridica.
((5))
————-
AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224 ha disposto (con
l’art. 1, commi 1 e 2) che “Per i delitti preveduti nel Codice penale
e’ soppressa la pena di morte.
Quando nelle disposizioni del detto Codice e’ comminata la pena di
morte, in luogo di questa si applica la pena dell’ergastolo”.
TITOLO TERZO
DEL REATO
CAPO I
Del reato consumato e tentato

Art. 39.

(Reato: distinzione fra delitti e contravvenzioni)

I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni, secondo la
diversa specie delle pene per essi rispettivamente stabilite da
questo codice.
Art. 40.

(Rapporto di causalita’)

Nessuno puo’ essere punito per un fatto preveduto dalla legge come
reato, se l’evento dannoso o pericoloso, da cui dipende la esistenza
del reato, non e’ conseguenza della sua azione od omissione.

Non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire,
equivale a cagionarlo.
Art. 41.

(Concorso di cause)

Il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute,
anche se indipendenti dall’azione od omissione del colpevole, non
esclude il rapporto di causalita’ fra l’azione od omissione e
l’evento.

Le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalita’ quando
sono state da sole sufficienti a determinare l’evento. In tal caso,
se l’azione od omissione precedentemente commessa costituisce per se’
un reato, si applica la pena per questo stabilita.

Le disposizioni precedenti si applicano anche quando la causa
preesistente o simultanea o sopravvenuta consiste nel fatto illecito
altrui.
Art. 42.

(Responsabilita’ per dolo o per colpa o per delitto
preterintenzionale. Responsabilita’ obiettiva)

Nessuno puo’ essere punito per un’azione od omissione preveduta
dalla legge come reato, se non l’ha commessa con coscienza e
volonta’.

Nessuno puo’ essere punito per un fatto preveduto dalla legge come
delitto, se non l’ha commesso con dolo, salvi i casi di delitto
preterintenzionale o colposo espressamente preveduti dalla legge.

La legge determina i casi nei quali l’evento e’ posto altrimenti a
carico dell’agente, come conseguenza della sua azione od omissione.

Nelle contravvenzioni ciascuno risponde della propria azione od
omissione cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.
Art. 43.

(Elemento psicologico del reato)

Il delitto:

e’ doloso, o secondo l’intenzione, quando l’evento dannoso o
pericoloso, che e’ il risultato dell’azione od omissione e da cui la
legge fa dipendere l’esistenza del delitto, e’ dall’agente preveduto
e voluto come conseguenza della propria azione od omissione;

e’ preterintenzionale, o oltre l’intenzione, quando dall’azione od
omissione deriva un evento dannoso o pericoloso piu’ grave di quello
voluto dall’agente;

e’ colposo, o contro l’intenzione, quando l’evento, anche se
preveduto, non e’ voluto dall’agente e si verifica a causa di
negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di
leggi, regolamenti, ordini o discipline.

La distinzione tra reato doloso e reato colposo, stabilita da
questo articolo per i delitti, si applica altresi’ alle
contravvenzioni, ogni qualvolta per queste la legge penale faccia
dipendere da tale distinzione un qualsiasi effetto giuridico.
Art. 44.

(Condizione obiettiva di punibilita’)

Quando, per la punibilita’ del reato, la legge richiede il
verificarsi di una condizione, il colpevole risponde del reato, anche
se l’evento, da cui dipende il verificarsi della condizione, non e’
da lui voluto.
Art. 45.

(Caso fortuito o forza maggiore)

Non e’ punibile chi ha commesso il fatto per caso fortuito o per
forza maggiore.
Art. 46.

(Costringimento fisico)

Non e’ punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato da altri
costretto, mediante violenza fisica alla quale non poteva resistere o
comunque sottrarsi.

In tal caso, del fatto commesso dalla persona costretta risponde
l’autore della violenza.
Art. 47.

(Errore di fatto)

L’errore sul fatto che costituisce il reato esclude la punibilita’
dell’agente. Nondimeno, se si tratta di errore determinato da colpa,
la punibilita’ non e’ esclusa, quando il fatto e’ preveduto dalla
legge come delitto colposo.

L’errore sul fatto che costituisce un determinato reato non esclude
la punibilita’ per un reato diverso.

L’errore su una legge diversa dalla legge penale esclude la
punibilita’, quando ha cagionato un errore sul fatto che costituisce
il reato.
Art. 48.

(Errore determinato dall’altrui inganno)

Le disposizioni dell’articolo precedente si applicano anche se
l’errore sul fatto che costituisce il reato e’ determinato
dall’altrui inganno; ma, in tal caso, del fatto commesso dalla
persona ingannata risponde chi l’ha determinata a commetterlo.
Art. 49.

(Reato supposto erroneamente e reato impossibile)

Non e’ punibile chi commette un fatto non costituente reato, nella
supposizione erronea che esso costituisca reato.

La punibilita’ e’ altresi’ esclusa quando, per la inidoneita’
dell’azione o per la inesistenza dell’oggetto di essa, e’ impossibile
l’evento dannoso o pericoloso.

Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, se concorrono nel
fatto gli elementi costitutivi di un reato diverso, si applica la
pena stabilita per il reato effettivamente commesso.

Nel caso indicato nel primo capoverso, il giudice puo’ ordinare che
l’imputato prosciolto sia sottoposto a misura di sicurezza.
Art. 50.

(Consenso dell’avente diritto)

Non e’ punibile chi lede o pone in pericolo un diritto, col
consenso della persona che puo’ validamente disporne.
Art. 51.

(Esercizio di un diritto o adempimento di un dovere)

L’esercizio di un diritto o l’adempimento di un dovere imposto da
una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica
Autorita’, esclude la punibilita’.

Se un fatto costituente reato e’ commesso per ordine
dell’Autorita’, del reato risponde sempre il pubblico ufficiale che
ha dato l’ordine.

Risponde del reato altresi’ chi ha eseguito l’ordine, salvo che,
per errore di fatto, abbia ritenuto di obbedire a un ordine
legittimo.

Non e’ punibile chi esegue l’ordine illegittimo, quando la legge
non gli consente alcun sindacato sulla legittimita’ dell’ordine.
Art. 52.

(Difesa legittima)

Non e’ punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato
costretto dalla necessita’ di difendere un diritto proprio od altrui
contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre che la
difesa sia proporzionata all’offesa.

Nei casi previsti dall’articolo 614, primo e secondo comma,
sussiste ((sempre)) il rapporto di proporzione di cui al primo comma
del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei
luoghi ivi indicati usa un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo
idoneo al fine di difendere:
a) la propria o la altrui incolumita’:
b) i beni propri o altrui, quando non vi e’ desistenza e vi e’
pericolo d’aggressione.

((Le disposizioni di cui al secondo e al quarto comma si
applicano)) anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all’interno
di ogni altro luogo ove venga esercitata un’attivita’ commerciale,
professionale o imprenditoriale.

((Nei casi di cui al secondo e al terzo comma agisce sempre in
stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere
l’intrusione posta in essere, con violenza o minaccia di uso di armi
o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o piu’
persone)).
Art. 53.

(Uso legittimo delle armi)

Ferme le disposizioni contenute nei due articoli precedenti, non e’
punibile il pubblico ufficiale che, al fine di adempiere un dovere
del proprio ufficio, fa uso ovvero ordina di far uso delle armi o di
un altro mezzo di coazione fisica, quando vi e’ costretto dalla
necessita’ di respingere una violenza o di vincere una resistenza
all’Autorita’ ((e comunque di impedire la consumazione dei delitti di
strage, di naufragio, sommersione, disastro aviatorio, disastro
ferroviario, omicidio volontario, rapina a mano armata e sequestro di
persona)).

La stessa disposizione si applica a qualsiasi persona che,
legalmente richiesta dal pubblico ufficiale, gli presti assistenza.

La legge determina gli altri casi, nei quali e’ autorizzato l’uso
delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica.
Art. 54.

(Stato di necessita’)

Non e’ punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato
costretto dalla necessita’ di salvare se’ od altri dal pericolo
attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non
volontariamente causato, ne’ altrimenti evitabile, sempre che il
fatto sia proporzionato al pericolo.

Questa disposizione non si applica a chi ha un particolare dovere
giuridico di esporsi al pericolo.

La disposizione della prima parte di questo articolo si applica
anche se lo stato di necessita’ e’ determinato dall’altrui minaccia;
ma, in tal caso, del fatto commesso dalla persona minacciata risponde
chi l’ha costretta a commetterlo.
Art. 55.

(Eccesso colposo)

Quando, nel commettere alcuno dei fatti preveduti dagli articoli
51, 52, 53 e 54, si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla
legge o dall’ordine dell’Autorita’ ovvero imposti dalla necessita’,
si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi, se il
fatto e’ preveduto dalla legge come delitto colposo.

((Nei casi di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell’articolo
52, la punibilita’ e’ esclusa se chi ha commesso il fatto per la
salvaguardia della propria o altrui incolumita’ ha agito nelle
condizioni di cui all’articolo 61, primo comma, n. 5) ovvero in stato
di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in
atto)).
Art. 56.

(Delitto tentato)

Chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere
un delitto, risponde di delitto tentato, se l’azione non si compie o
l’evento non si verifica.

Il colpevole di delitto tentato e’ punito: con la reclusione da
ventiquattro a trenta anni, se dalla legge e’ stabilita per il
delitto la pena di morte; con la reclusione non inferiore a dodici
anni, se la pena stabilita e’ l’ergastolo; e, negli altri casi, con
la pena stabilita per il delitto, diminuita da un terzo a due terzi.
((5))

Se il colpevole volontariamente desiste dall’azione, soggiace
soltanto alla pena per gli atti compiuti, qualora questi
costituiscano per se’ un reato diverso.

Se volontariamente impedisce l’evento, soggiace alla pena stabilita
per il delitto tentato, diminuita da un terzo alla meta’.
————-
AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224 ha disposto (con
l’art. 1, commi 1 e 2) che “Per i delitti preveduti nel Codice penale
e’ soppressa la pena di morte.
Quando nelle disposizioni del detto Codice e’ comminata la pena di
morte, in luogo di questa si applica la pena dell’ergastolo”.
Art. 57.

(Reati commessi col mezzo della stampa periodica).

Salva la responsabilita’ dell’autore della pubblicazione e fuori
dei casi di concorso, il direttore o il vice-direttore responsabile,
il quale omette di esercitare sul contenuto del periodico da lui
diretto il controllo necessario ad impedire che col mezzo della
pubblicazione siano commessi reati, e’ punito, a titolo di colpa, se
un reato e’ commesso, con la pena stabilita per tale reato, diminuita
in misura non eccedente un terzo.(36) (83) (91) (107) ((119))
————–
AGGIORNAMENTO (36)
Il D.P.R. 4 giugno 1966, n. 332 ha disposto (con l’art. 1, comma 1,
lettera e)) che “E’ concessa amnistia, salvo quanto previsto dal
presente decreto per i reati in materia tributaria:
[…]
e) per i reati previsti e puniti dall’art. 57 del Codice penale,
commessi dal direttore o vice direttore responsabile, quando sia noto
l’autore della pubblicazione”.
Ha inoltre disposto (con l’art. 16, comma 1) che l’amnistia ha
efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 31 gennaio
1966.
————–
AGGIORNAMENTO (83)
Il D.P.R. 4 agosto 1978, n. 413 ha disposto (con l’art. 1, comma 1,
lettera c)) che “E’ concessa amnistia:
[…]
c) per i reati previsti dall’art. 57 del codice penale (reati
commessi col mezzo della stampa periodica) commessi dal direttore o
dal vicedirettore responsabile, quando sia noto l’autore della
pubblicazione”.
Ha inoltre disposto (con l’art. 10, comma 1) che l’amnistia ha
efficacia per i reati commessi sino a tutto il giorno 15 marzo 1978.
————–
AGGIORNAMENTO (91)
Il D.P.R. 18 dicembre 1981, n. 744 ha disposto (con l’art. 1, comma
1, lettera c)) che “E’ concessa amnistia:
[…]
c) per i reati previsti dall’art. 57 del codice penale (reati
commessi col mezzo della stampa periodica) commessi dal direttore o
dal vice direttore responsabile, quando sia noto l’autore della
pubblicazione”.
Ha inoltre disposto (con l’art. 11, comma 1) che l’amnistia ha
efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 31 agosto 1981.
————–
AGGIORNAMENTO (107)
Il D.P.R. 16 dicembre 1986, n. 865 ha disposto (con l’art. 1, comma
1, lettera c)) che “E’ concessa amnistia:
[…]
c) per i reati previsti dall’art. 57 del codice penale commessi dal
direttore o dal vicedirettore responsabile, quando sia noto l’autore
della pubblicazione”.
Ha inoltre disposto (con l’art. 12, comma 1) che l’amnistia ha
efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 8 giugno 1986.
————–
AGGIORNAMENTO (119)
Il D.P.R. 12 aprile 1990, n. 75 ha disposto (con l’art. 1, comma 1,
lettera b)) che “E’ concessa amnistia:
[…]
b) per i reati previsti dall’articolo 57 del codice penale commessi
dal direttore o dal vicedirettore responsabile, quando e’ noto
l’autore della pubblicazione”.
Ha inoltre disposto (con l’art. 6, comma 1) che l’amnistia ha
efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 24 ottobre
1989.
Art. 57-bis.

(( (Reati commessi col mezzo della stampa non periodica). ))

((Nel caso di stampa non periodica, le disposizioni di cui al
precedente articolo si applicano all’editore, se l’autore della
pubblicazione e’ ignoto o non imputabile, ovvero allo stampatore, se
l’editore non e’ indicato o non e’ imputabile)).
Art. 58.

(Stampa clandestina)

Le disposizioni dell’articolo precedente si applicano anche se non
sono state osservate le prescrizioni di legge sulla pubblicazione e
diffusione della stampa periodica e non periodica.

((COMMA ABROGATO DALLA L. 4 MARZO 1958, N. 127)).
Art. 58-bis.

(( (Procedibilita’ per i reati commessi col mezzo della stampa). ))

((Se il reato commesso col mezzo della stampa e’ punibile a
querela, istanza o richiesta, anche per la punibilita’ dei reati
preveduti dai tre articoli precedenti e’ necessaria querela, istanza
o richiesta.

La querela, la istanza o la richiesta presentata contro il
direttore o vice-direttore responsabile, l’editore o lo stampatore,
ha effetto anche nei confronti dell’autore della pubblicazione per il
reato da questo commesso.

Non si puo’ procedere per i reati preveduti nei tre articoli
precedenti se e’ necessaria una autorizzazione di procedimento per il
reato commesso dall’autore della pubblicazione, fino a quando
l’autorizzazione non e’ concessa. Questa disposizione non si applica
se l’autorizzazione e’ stabilita per le qualita’ o condizioni
personali dell’autore della pubblicazione)).
CAPO II
Delle circostanze del reato

Art. 59.

(Circostanze non conosciute o erroneamente supposte)

((Le circostanze che attenuano o escludono la pena sono valutate a
favore dell’agente anche se da lui non conosciute, o da lui per
errore ritenute inesistenti.

Le circostanze che aggravano la pena sono valutate a carico
dell’agente soltanto se da lui conosciute ovvero ignorate per colpa o
ritenute inesistenti per errore determinato da colpa)).

Se l’agente ritiene per errore che esistano circostanze aggravanti
o attenuanti, queste non sono valutate contro o a favore di lui.

Se l’agente ritiene per errore che esistano circostanze di
esclusione della pena, queste sono sempre valutate a favore di lui.
Tuttavia, se si tratta di errore determinato da colpa, la punibilita’
non e’ esclusa, quando il fatto e’ preveduto dalla legge come delitto
colposo.
Art. 60.

(Errore sulla persona dell’offeso)

Nel caso di errore sulla persona offesa da un reato, non sono poste
a carico dell’agente le circostanze aggravanti, che riguardano le
condizioni o qualita’ della persona offesa, o i rapporti tra offeso e
colpevole.

Sono invece valutate a suo favore le circostanze attenuanti,
erroneamente supposte, che concernono le condizioni, le qualita’ o i
rapporti predetti.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano, se si tratta
di circostanze che riguardano l’eta’ o altre condizioni o qualita’,
fisiche o psichiche, della persona offesa.
Art. 61.

(Circostanze aggravanti comuni)

Aggravano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o
circostanze aggravanti speciali, le circostanze seguenti:

1° l’avere agito per motivi abietti o futili;

2° l’aver commesso il reato per eseguirne od occultarne un altro,
ovvero per conseguire o assicurare a se’ o ad altri il prodotto o il
profitto o il prezzo ovvero la impunita’ di un altro reato;

3° l’avere, nei delitti colposi, agito nonostante la previsione
dell’evento;

4° l’avere adoperato sevizie, o l’aver agito con crudelta’ verso le
persone;

5) l’avere profittato di circostanze di tempo, di luogo o di
persona, anche in riferimento all’eta’, tali da ostacolare la
pubblica o privata difesa;

6° l’avere il colpevole commesso il reato durante il tempo, in cui
si e’ sottratto volontariamente alla esecuzione di un mandato o di un
ordine di arresto o di cattura o di carcerazione, spedito per un
precedente reato;

7° l’avere, nei delitti contro il patrimonio, o che comunque
offendono il patrimonio, ovvero nei delitti determinati da motivi di
lucro, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale
di rilevante gravita’;

8° l’avere aggravato o tentato di aggravare le conseguenze del
delitto commesso;

9° l’avere commesso il fatto con abuso dei poteri, o con violazione
dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio,
ovvero alla qualita’ di ministro di un culto;

10° l’avere commesso il fatto contro un pubblico ufficiale o una
persona incaricata di un pubblico servizio, o rivestita della
qualita’ di ministro del culto cattolico o di un culto ammesso nello
Stato, ovvero contro un agente diplomatico o consolare di uno Stato
estero, nell’atto o a causa dell’adempimento delle funzioni o del
servizio;

11° l’avere commesso il fatto con abuso di autorita’ o di relazioni
domestiche, ovvero con abuso di relazioni di ufficio, di prestazione
d’opera, di coabitazione, o di ospitalita’.

11-bis. l’avere il colpevole commesso il fatto mentre si trova
illegalmente sul territorio nazionale.(217) (223)

11-ter) l’aver commesso un delitto contro la persona ai danni di un
soggetto minore all’interno o nelle adiacenze di istituti di
istruzione o di formazione.

11-quater. l’avere il colpevole commesso un delitto non colposo
durante il periodo in cui era ammesso ad una misura alternativa alla
detenzione in carcere.

11-quinquies) l’avere, nei delitti non colposi contro la vita e
l’incolumita’ individuale ((e contro la liberta’ personale,))
commesso il fatto in presenza o in danno di un minore di anni
diciotto ovvero in danno di persona in stato di gravidanza.

11-sexies) l’avere, nei delitti non colposi, commesso il fatto in
danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o presso
strutture sociosanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o
private, ovvero presso strutture socio-educative.

11-septies) l’avere commesso il fatto in occasione o a causa di
manifestazioni sportive o durante i trasferimenti da o verso i luoghi
in cui si svolgono dette manifestazioni.
————–
AGGIORNAMENTO (217)
La L. 15 luglio 2009, n. 94 ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che
“La disposizione di cui all’articolo 61, numero 11-bis), del codice
penale si intende riferita ai cittadini di Paesi non appartenenti
all’Unione europea e agli apolidi”.
————–
AGGIORNAMENTO (223)
La Corte Costituzionale, con sentenza 5 – 8 luglio 2010, n. 249 (in
G.U. 1a s.s. 14/7/2010, n. 28), ha dichiarato l’illegittimita’
costituzionale dell’art. 61, numero 11-bis del codice penale.
Art. 61-bis.

(( (Circostanza aggravante del reato transnazionale).))

((Per i reati puniti con la pena della reclusione non inferiore nel
massimo a quattro anni nella commissione dei quali abbia dato il suo
contributo un gruppo criminale organizzato impegnato in attivita’
criminali in piu’ di uno Stato la pena e’ aumentata da un terzo alla
meta’. Si applica altresi’ il secondo comma dell’articolo
416-bis.1.))
Art. 62.

(Circostanze attenuanti comuni)

Attenuano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o
circostanze attenuanti speciali, le circostanze seguenti:

1° l’avere agito per motivi di particolare valore morale o sociale;

2° l’aver reagito in stato di ira, determinato da un fatto ingiusto
altrui;

3° l’avere agito per suggestione di una folla in tumulto, quando
non si tratta di riunioni o assembramenti vietati dalla legge o
dall’Autorita’, e il colpevole non e’ delinquente o contravventore
abituale o professionale, o delinquente per tendenza;

((4) l’avere, nei delitti contro il patrimonio, o che comunque
offendono il patrimonio, cagionato alla persona offesa dal reato un
danno patrimoniale di speciale tenuita’, ovvero, nei delitti
determinati da motivi di lucro, l’avere agito per conseguire o
l’avere comunque conseguito un lucro di speciale tenuita’, quando
anche l’evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuita’;))

5° l’essere concorso a determinare l’evento, insieme con l’azione o
l’omissione del colpevole, il fatto doloso della persona offesa;

6° l’avere, prima del giudizio, riparato interamente il danno,
mediante il risarcimento di esso, e, quando sia possibile, mediante
le restituzioni; o l’essersi, prima del giudizio e fuori del caso
preveduto nell’ultimo capoverso dell’articolo 56, adoperato
spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le
conseguenze dannose o pericolose del reato.
————–
AGGIORNAMENTO (24)
Il D.P.R. 11 luglio 1959, n. 460 ha disposto (con l’art. 1, comma
1, lettera f)) che “E’ concessa amnistia:
[…]
f) per il reato di furto di piante nei boschi, se concorre
l’attenuante prevista dall’art. 62, n. 4, del Codice penale”.
Ha inoltre disposto (con l’art. 15, comma 1) che l’aministia
concessa dall’art. 1, comma 1, lettera f) del D.P.R. 11 luglio 1959,
n. 460 ha efficacia a tutto il 23 ottobre 1958.
Art. 62-bis.

(Circostanze attenuanti generiche).

Il giudice, indipendentemente dalle circostanze previste
nell’articolo 62, puo’ prendere in considerazione altre circostanze
diverse, qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione
della pena. Esse sono considerate in ogni caso, ai fini
dell’applicazione di questo capo, come una sola circostanza, la quale
puo’ anche concorrere con una o piu’ delle circostanze indicate nel
predetto articolo 62.

Ai fini dell’applicazione del primo comma non si tiene conto dei
criteri di cui all’articolo 133, primo comma, numero 3), e secondo
comma, nei casi previsti dall’articolo 99, quarto comma, in relazione
ai delitti previsti dall’articolo 407, comma 2, lettera a), del
codice di procedura penale, nel caso in cui siano puniti con la pena
della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni. ((229))

In ogni caso, l’assenza di precedenti condanne per altri reati a
carico del condannato non puo` essere, per cio’ solo, posta a
fondamento della concessione delle circostanze di cui al primo comma.
————–
AGGIORNAMENTO (6)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 288 ha disposto
(con l’art. 1, comma 1) che la presente modifica e’ apportata fino a
quando non sia pubblicato il nuovo Codice penale.
————–
AGGIORNAMENTO (229)
La Corte Costituzionale con sentenza 7-10 giugno 2011, n. 183 (in
G.U. 1ª s.s. 15/06/2011, n. 26) ha dichiarato “l’illegittimita’
costituzionale dell’art. 62-bis, secondo comma, del codice penale,
come sostituito dall’art. 1, comma 1, della legge 5 dicembre 2005, n.
251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354,
in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di
comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di
prescrizione), nella parte in cui stabilisce che, ai fini
dell’applicazione del primo comma dello stesso articolo, non si possa
tenere conto della condotta del reo susseguente al reato”.
Art. 63.

(Applicazione degli aumenti o delle diminuzioni di pena)

Quando la legge dispone che la pena sia aumentata o diminuita entro
limiti determinati, l’aumento o la diminuzione si opera sulla
quantita’ di essa, che il giudice applicherebbe al colpevole, qualora
non concorresse la circostanza che la fa aumentare o diminuire.

Se concorrono piu’ circostanze aggravanti, ovvero piu’ circostanze
attenuanti, l’aumento o la diminuzione di pena si opera sulla
quantita’ di essa risultante dall’aumento o dalla diminuzione
precedente.

((Quando per una circostanza la legge stabilisce una pena di specie
diversa da quella ordinaria del reato o si tratta di circostanza ad
effetto speciale, l’aumento o la diminuzione per le altre circostanze
non opera sulla pena ordinaria del reato, ma sulla pena stabilita per
la circostanza anzidetta. Sono circostanze ad effetto speciale quelle
che importano un aumento o una diminuzione della pena superiore ad un
terzo)).

Se concorrono piu’ circostanze aggravanti tra quelle indicate nel
secondo capoverso di questo articolo, si applica soltanto la pena
stabilita per la circostanza piu’ grave; ma il giudice puo’
aumentarla.

Se concorrono piu’ circostanze attenuanti tra quelle indicate nel
secondo capoverso di questo articolo, si applica soltanto la pena
meno grave stabilita per le predette circostanze; ma il giudice puo’
diminuirla.
Art. 64.

(Aumento di pena nel caso di una sola circostanza aggravante)

Quando ricorre una circostanza aggravante, e l’aumento di pena non
e’ determinato dalla legge, e’ aumentata fino a un terzo la pena che
dovrebbe essere inflitta per il reato commesso.

Nondimeno, la pena della reclusione da applicare per effetto
dell’aumento non puo’ superare gli anni trenta.
Art. 65.

(Diminuzione di pena nel caso di una sola circostanza attenuante)

Quando ricorre una circostanza attenuante, e non e’ dalla legge
determinata la diminuzione di pena, si osservano le norme seguenti:

1° alla pena di morte e’ sostituita la reclusione da ventiquattro a
trenta anni; ((5))

2° alla pena dell’ergastolo e’ sostituita la reclusione da venti a
ventiquattro anni;

3° le altre pene sono diminuite in misura non eccedente un terzo.
————-
AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224 ha disposto (con
l’art. 1, commi 1 e 2) che “Per i delitti preveduti nel Codice penale
e’ soppressa la pena di morte.
Quando nelle disposizioni del detto Codice e’ comminata la pena di
morte, in luogo di questa si applica la pena dell’ergastolo”.
Art. 66.

(( (Limiti degli aumenti di pena nel caso di concorso di piu’
circostanze aggravanti). ))

((Se concorrono piu’ circostanze aggravanti, la pena da applicare
per effetto degli aumenti non puo’ superare il triplo del massimo
stabilito dalla legge per il reato, salvo che si tratti delle
circostanze indicate nel secondo capoverso dell’articolo 63, ne’
comunque eccedere:
1) gli anni trenta, se si tratta della reclusione;
2) gli anni cinque, se si tratta dell’arresto;
3) e, rispettivamente, lire venti milioni o quattro milioni, se si
tratta della multa o dell’ammenda; ovvero, rispettivamente, lire
sessanta milioni o dodici milioni se il giudice si avvale della
facolta’ di aumento indicata nel capoverso dell’articolo 133-bis)).
Art. 67.

(Limiti delle diminuzioni di pena nel caso di concorso di piu’
circostanze attenuanti)

Se concorrono piu’ circostanze attenuanti, la pena da applicare per
effetto delle diminuzioni non puo’ essere inferiore:

1° a quindici anni di reclusione, se per il delitto la legge
stabilisce la pena di morte;((5))

2° a dieci anni di reclusione, se per il delitto la legge
stabilisce la pena dell’ergastolo.

Le altre pene sono diminuite. In tal caso, quando non si tratta
delle circostanze indicate nel secondo capoverso dell’articolo 63, la
pena non puo’ essere applicata in misura inferiore ad un quarto.
————-
AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224 ha disposto (con
l’art. 1, commi 1 e 2) che “Per i delitti preveduti nel Codice penale
e’ soppressa la pena di morte.
Quando nelle disposizioni del detto Codice e’ comminata la pena di
morte, in luogo di questa si applica la pena dell’ergastolo”.
Art. 68.

(Limiti al concorso di circostanze)

Salvo quanto e’ disposto nell’articolo 15, quando una circostanza
aggravante comprende in se’ un’altra circostanza aggravante, ovvero
una circostanza attenuante comprende in se’ un’altra circostanza
attenuante, e’ valutata a carico o a favore del colpevole soltanto la
circostanza aggravante o la circostanza attenuante, la quale importa,
rispettivamente, il maggiore aumento o la maggiore diminuzione di
pena.

Se le circostanze aggravanti o attenuanti importano lo stesso
aumento o la stessa diminuzione di pena, si applica un solo aumento o
una sola diminuzione di pena.
Art. 69.

(Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti)

Quando concorrono insieme circostanze aggravanti e circostanze
attenuanti, e le prime sono dal giudice ritenute prevalenti, non si
tien conto delle diminuzioni di pena stabilite per le circostanze
attenuanti, e si fa luogo soltanto agli aumenti di pena stabiliti per
le circostanze aggravanti.

Se le circostanze attenuanti sono ritenute prevalenti sulle
circostanze aggravanti, non si tien conto degli aumenti di pena
stabiliti per queste ultime, e si fa luogo soltanto alle diminuzioni
di pena stabilite per le circostanze attenuanti.

Se fra le circostanze aggravanti e quelle attenuanti il giudice
ritiene che vi sia equivalenza, si applica la pena che sarebbe
inflitta se non concorresse alcuna di dette circostanze.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle
circostanze inerenti alla persona del colpevole, esclusi i casi
previsti dall’articolo 99, quarto comma, nonche’ dagli articoli 111 e
112, primo comma, numero 4), per cui vi e’ divieto di prevalenza
delle circostanze attenuanti sulle ritenute circostanze aggravanti,
ed a qualsiasi altra circostanza per la quale la legge stabilisca una
pena di specie diversa o determini la misura della pena in modo
indipendente da quella ordinaria del reato. (242a) (250) (251) (265)
((280))

COMMA ABROGATO DAL D.L. 11 APRILE 1974, N. 99, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA l. 7 GIUGNO 1974, N. 220.
————-
AGGIORNAMENTO (139)
La Corte Costituzionale con sentenza 27-28 aprile 1994, n. 168 (in
G.U. 1ª s.s. 04/05/1994, n. 19) ha dichiarato “in applicazione
dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87:
a) l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 69, quarto comma, del
codice penale, nella parte in cui prevede che nei confronti del
minore imputabile sia applicabile la disposizione del primo comma
dello stesso articolo 69 in caso di concorso tra la circostanza
attenuante di cui all’art. 98 del codice penale e una o piu’
circostanze aggravanti che comportano la pena dell’ergastolo, nonche’
nella parte in cui prevede che nei confronti del minore stesso siano
applicabili le disposizioni del primo e del terzo comma del citato
art. 69, in caso di concorso tra la circostanza attenuante di cui
all’art. 98 del codice penale e una o piu’ circostanze aggravanti che
accedono ad un reato per il quale e’ prevista la pena base
dell’ergastolo”.
————-
AGGIORNAMENTO (242a)
La Corte Costituzionale con sentenza 5 – 15 novembre 2012, n. 251
(in G.U. 1ª s.s. 21/11/2012, n. 46) ha dichiarato “l’illegittimita’
costituzionale dell’articolo 69, quarto comma, del codice penale,
come sostituito dall’art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251
(Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in
materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di
comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di
prescrizione), nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza
della circostanza attenuante di cui all’art. 73, comma 5, del decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico
delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza) sulla recidiva di cui all’art. 99, quarto comma,
del codice penale”.
————-
AGGIORNAMENTO (250)
La Corte Costituzionale con sentenza 14-18 aprile 2014, n. 105 (in
G.U. 1ª s.s. 23/04/2014, n. 18) ha dichiarato “l’illegittimita’
costituzionale dell’art. 69, quarto comma, del codice penale, come
sostituito dall’art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche
al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di
attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle
circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione),
nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza
attenuante di cui all’art. 648, secondo comma, cod. pen., sulla
recidiva di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen”.
————-
AGGIORNAMENTO (251)
La Corte Costituzionale con sentenza 14-18 aprile 2014, n. 106 (in
G.U. 1ª s.s. 23/04/2014, n. 18) ha dichiarato “l’illegittimita’
costituzionale dell’art. 69, quarto comma, del codice penale, come
sostituito dall’art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche
al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di
attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle
circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione),
nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza
attenuante di cui all’art. 609-bis, terzo comma, cod. pen., sulla
recidiva di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen”.
————-
AGGIORNAMENTO (265)
La Corte Costituzionale con sentenza 24 febbraio-7 aprile 2016, n.
74 (in G.U. 1ª s.s. 13/04/2016, n. 15) ha dichiarato
“l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 69, quarto comma, del
codice penale, come sostituito dall’art. 3 della legge 5 dicembre
2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975,
n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio
di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e
di prescrizione), nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza
della circostanza attenuante di cui all’art. 73, comma 7, del d.P.R.
9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) sulla
recidiva reiterata prevista dall’art. 99, quarto comma, cod. pen”.
————-
AGGIORNAMENTO (280)
La Corte Costituzionale, con sentenza 21 giugno – 17 luglio 2017,
n. 205, (in G.U. 1ª s.s. 19/07/2017, n. 29), ha dichiarato
“l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 69, quarto comma, del
codice penale, come sostituito dall’art. 3 della legge 5 dicembre
2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975,
n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio
di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e
di prescrizione), nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza
della circostanza attenuante di cui all’art. 219, terzo comma, del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del
concordato preventivo, dell’amministrazione controllata e della
liquidazione coatta amministrativa) sulla recidiva di cui all’art.
99, quarto comma, cod. pen.”.
Art. 69-bis.

(( (Casi di esclusione del giudizio di comparazione tra
circostanze).))

((Per i delitti di cui all’articolo 407, comma 2, lettera a),
numeri da 1) a 6), del codice di procedura penale le circostanze
attenuanti, diverse da quella prevista dall’articolo 98, concorrenti
con le aggravanti di cui agli articoli 111 e 112, primo comma, numeri
3) e 4), e secondo comma, non possono essere ritenute equivalenti o
prevalenti rispetto a queste se chi ha determinato altri a commettere
il reato, o si e’ avvalso di altri nella commissione del delitto, ne
e’ il genitore esercente la responsabilita’ genitoriale ovvero il
fratello o la sorella e le diminuzioni di pena si operano sulla
quantita’ di pena risultante dall’aumento conseguente alle predette
aggravanti.))
Art. 70.

(Circostanze oggettive e soggettive)

Agli effetti della legge penale:

1° sono circostanze oggettive quelle che concernono la natura, la
specie, i mezzi, l’oggetto, il tempo, il luogo e ogni altra
modalita’, dell’azione, la gravita’ del danno o del pericolo, ovvero
le condizioni o le qualita’ personali dell’offeso;

2° sono circostanze soggettive quelle che concernono la intensita’
del dolo o il grado della colpa, o le condizioni e le qualita’
personali del colpevole, o i rapporti fra il colpevole e l’offeso,
ovvero che sono inerenti alla persona del colpevole.

Le circostanze inerenti alla persona del colpevole riguardano la
imputabilita’ e la recidiva.
CAPO III
Del concorso di reati

Art. 71.

(Condanna per piu’ reati con unica sentenza o decreto)

Quando, con una sola sentenza o con un solo decreto, si deve
pronunciare condanna per piu’ reati contro la stessa persona, si
applicano le disposizioni degli articoli seguenti.
Art. 72.

(( (Concorso di reati che importano l’ergastolo e di reati che
importano pene detentive temporanee) ))

((Al colpevole di piu’ delitti, ciascuno dei quali importa la pena
dell’ergastolo, si applica la detta pena con l’isolamento diurno da
sei mesi a tre anni.

Nel caso di concorso di un delitto che importa, la pena
dell’ergastolo, con uno o piu’ delitti che importano pene detentive
temporanee per un tempo complessivo superiore a cinque anni, si
applica la pena dell’ergastolo con l’isolamento diurno per un periodo
di tempo da due a diciotto mesi.

L’ergastolano condannato all’isolamento diurno partecipa
all’attivita’ lavorativa)).
————-
AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224 ha disposto (con
l’art. 1, commi 1 e 2) che “Per i delitti preveduti nel Codice penale
e’ soppressa la pena di morte.
Quando nelle disposizioni del detto Codice e’ comminata la pena di
morte, in luogo di questa si applica la pena dell’ergastolo”.
Art. 73.

(Concorso di reati che importano pene detentive temporanee o pene
pecuniarie della stessa specie)

Se piu’ reati importano pene temporanee detentive della stessa
specie, si applica una pena unica, per un tempo eguale alla durata
complessiva delle pene che si dovrebbero infliggere per i singoli
reati.

Quando concorrono piu’ delitti, per ciascuno dei quali deve
infliggersi la pena della reclusione non inferiore a ventiquattro
anni, si applica l’ergastolo.((139))

Le pene pecuniarie della stessa specie si applicano tutte per
intero.
————-
AGGIORNAMENTO (139)
La Corte Costituzionale con sentenza 27-28 aprile 1994, n. 168 (in
G.U. 1ª s.s. 04/05/1994, n. 19) ha dichiarato “in applicazione
dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87:
[…]
b) l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 73, secondo comma, del
codice penale, nella parte in cui, in caso di concorso di piu’
delitti commessi da minore imputabile, per ciascuno dei quali deve
infliggersi la pena della reclusione non inferiore a ventiquattro
anni, prevede la pena dell’ergastolo”.
Art. 74.

(Concorso di reati che importano pene detentive di specie diversa)

Se piu’ reati importano pene temporanee detentive di specie
diversa, queste si applicano tutte distintamente e per intero.

La pena dell’arresto e’ eseguita per ultima.
Art. 75.

(Concorso di reati che importano pene pecuniarie di specie diversa)

Se piu’ reati importano pene pecuniarie di specie diversa, queste
si applicano tutte distintamente e per intero.

Nel caso che la pena pecuniaria non sia stata pagata per intero, la
somma pagata, agli effetti della conversione, viene detratta
dall’ammontare della multa.
Art. 76.

(Pene concorrenti considerate come pena unica ovvero come pene
distinte)

Salvo che la legge stabilisca altrimenti, le pene della stessa
specie concorrenti a norma dell’articolo 73 si considerano come pena
unica per ogni effetto giuridico.

Le pene di specie diversa concorrenti a norma degli articoli 74 e
75 si considerano egualmente, per ogni effetto giuridico, come pena
unica della specie piu’ grave. Nondimeno si considerano come pene
distinte, agli effetti della loro esecuzione, dell’applicazione delle
misure di sicurezza e in ogni altro caso stabilito dalla legge.

Se una pena pecuniaria concorre con un’altra pena di specie
diversa, le pene si considerano distinte per qualsiasi effetto
giuridico.
Art. 77.

(Determinazione delle pene accessorie)

Per determinare le pene accessorie e ogni altro effetto penale
della condanna, si ha riguardo ai singoli reati per i quali e’
pronunciata la condanna, e alle pene principali che, se non vi fosse
concorso di reati, si dovrebbero infliggere per ciascuno di essi.

Se concorrono pene accessorie della stessa specie, queste si
applicano tutte per intero.
Art. 78.

(Limiti degli aumenti delle pene principali).

Nel caso di concorso di reati preveduto dall’articolo 73, la pena
da applicare a norma dello stesso articolo non puo’ essere superiore
al quintuplo della piu’ grave fra le pene concorrenti, ne’ comunque
eccedere:
1) trenta anni per la reclusione;
2) sei anni per l’arresto;
3) lire trenta milioni per la multa e sei milioni per l’ammenda;
ovvero lire centoventicinque milioni per la multa e venticinque
milioni per l’ammenda, se il giudice si vale della facolta’ di
aumento indicata nel capoverso dell’articolo 133-bis. ((169a))

Nel caso di concorso di reati preveduto dall’articolo 74, la durata
delle pene da applicare a norma dell’articolo stesso non puo’
superare gli anni trenta. La parte della pena eccedente tale limite
e’ detratta in ogni caso dall’arresto.

—————
AGGIORNAMENTO (169a)
Il D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 ha disposto (con l’art. 58, comma
4) che “In deroga a quanto stabilito nell’articolo 78, primo comma,
numero 3), del codice penale, la pena della multa o dell’ammenda non
puo’ comunque eccedere la somma di lire quindici milioni, ovvero la
somma di lire sessanta milioni se il giudice si vale della facolta’
di aumento indicata nel secondo comma dell’articolo 133-bis dello
stesso codice”.
Il D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, come modificato dal D.L. 2 aprile
2001, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 3 maggio 2001, n.
163, ha disposto (con l’art. 65, comma 1) che l’entrata in vigore
della modifica al numero 3), comma 1 del presente articolo e’
prorogata al 2 gennaio 2002.
Art. 79.

(Limiti degli aumenti delle pene accessorie)

La durata massima delle pene accessorie temporanee non puo’
superare, nel complesso, i limiti seguenti:

1° dieci anni, se si tratta dell’interdizione dai pubblici uffici o
dell’interdizione da una professione o da un’arte;

2° cinque anni, se si tratta della sospensione dall’esercizio di
una professione o di un’arte.
Art. 80.

(Concorso di pene inflitte con sentenze o decreti diversi)

Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche nel
caso in cui, dopo una sentenza o un decreto di condanna, si deve
giudicare la stessa persona per un altro reato commesso anteriormente
o posteriormente alla condanna medesima, ovvero quando contro la
stessa persona si debbono eseguire piu’ sentenze o piu’ decreti di
condanna.
Art. 81.

(Concorso formale. Reato continuato).

E’ punito con la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione
piu’ grave aumentata sino al triplo chi con una sola azione od
omissione viola diverse disposizioni di legge ovvero commette piu’
violazioni della medesima disposizione di legge.

Alla stessa pena soggiace chi con piu’ azioni od omissioni,
esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette anche in tempi
diversi piu’ violazioni della stessa o di diverse disposizioni di
legge.

Nei casi preveduti da quest’articolo, la pena non puo’ essere
superiore a quella che sarebbe applicabile a norma degli articoli
precedenti.

((Fermi restando i limiti indicati al terzo comma, se i reati in
concorso formale o in continuazione con quello piu’ grave sono
commessi da soggetti ai quali sia stata applicata la recidiva
prevista dall’articolo 99, quarto comma, l’aumento della quantita’ di
pena non puo’ essere comunque inferiore ad un terzo della pena
stabilita per il reato piu’ grave)).
Art. 82.

(Offesa di persona diversa da quella alla quale l’offesa era diretta)

Quando, per errore nell’uso dei mezzi di esecuzione del reato, o
per un’altra causa, e’ cagionata offesa a persona diversa da quella
alla quale l’offesa era diretta, il colpevole risponde come se avesse
commesso il reato in danno della persona che voleva offendere, salve,
per quanto riguarda le circostanze aggravanti e attenuanti, le
disposizioni dell’articolo 60.

Qualora, oltre alla persona diversa, sia offesa anche quella alla
quale l’offesa era diretta, il colpevole soggiace alla pena stabilita
per il reato piu’ grave, aumentata fino alla meta’.
Art. 83.

(Evento diverso da quello voluto dall’agente)

Fuori dei casi preveduti dall’articolo precedente, se, per errore
nell’uso dei mezzi di esecuzione del reato, o per un’altra causa, si
cagiona un evento diverso da quello voluto, il colpevole risponde, a
titolo di colpa, dell’evento non voluto, quando il fatto e’ preveduto
dalla legge come delitto colposo.

Se il colpevole ha cagionato altresi’ l’evento voluto, si applicano
le regole sul concorso dei reati.
Art. 84.

(Reato complesso)

Le disposizioni degli articoli precedenti non si applicano quando
la legge considera come elementi costitutivi, o come circostanze
aggravanti di un solo reato, fatti che costituirebbero, per se’
stessi, reato.

Qualora la legge, nella determinazione della pena per il reato
complesso, si riferisca alle pene stabilite per i singoli reati che
lo costituiscono, non possono essere superati i limiti massimi
indicati negli articoli 78 e 79.
TITOLO QUARTO
DEL REO E DELLA PERSONA OFFESA DAL REATO
CAPO I
Della imputabilita

Art. 85.

(Capacita’ d’intendere e di volere)

Nessuno puo’ essere punito per un fatto preveduto dalla legge come
reato, se, al momento in cui lo ha commesso, non era imputabile.

E’ imputabile chi ha la capacita’ d’intendere e di volere.
Art. 86.

(Determinazione in altri dello stato d’incapacita’, allo scopo di far
commettere un reato)

Se taluno mette altri nello stato d’incapacita’ d’intendere o di
volere, al fine di fargli commettere un reato, del reato commesso
dalla persona resa incapace risponde chi ha cagionato lo stato
d’incapacita’.
Art. 87.

(Stato preordinato d’incapacita’ d’intendere o di volere)

La disposizione della prima parte dell’articolo 85 non si applica a
chi si e’ messo in stato d’incapacita’ d’intendere o di volere al
fine di commettere il reato, o di prepararsi una scusa.
Art. 88.

(Vizio totale di mente)

Non e’ imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto,
era, per infermita’, in tale stato di mente da escludere la capacita’
d’intendere o di volere.
Art. 89.

(Vizio parziale di mente)

Chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermita’,
in tale stato di mente da scemare grandemente, senza escluderla, la
capacita’ d’intendere o di volere, risponde del reato commesso; ma la
pena e’ diminuita.
Art. 90.

(Stati emotivi o passionali)

Gli stati emotivi o passionali non escludono ne’ diminuiscono
l’imputabilita’.
Art. 91.

(Ubriachezza derivata da caso fortuito o da forza maggiore)

Non e’ imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non
aveva la capacita’ d’intendere o di volere, a cagione di piena
ubriachezza derivata da caso fortuito o da forza maggiore.

Se l’ubriachezza non era piena, ma era tuttavia tale da scemare
grandemente, senza escluderla, la capacita’ d’intendere o di volere,
la pena e’ diminuita.
Art. 92.

(Ubriachezza volontaria o colposa ovvero preordinata)

L’ubriachezza non derivata da caso fortuito o da forza maggiore non
esclude ne’ diminuisce la imputabilita’.

Se l’ubriachezza era preordinata al fine di commettere il reato, o
di prepararsi una scusa, la pena e’ aumentata.
Art. 93.

(Fatto commesso sotto l’azione di sostanze stupefacenti)

Le disposizioni dei due articoli precedenti si applicano anche
quando il fatto e’ stato commesso sotto l’azione di sostanze
stupefacenti.
Art. 94.

(Ubriachezza abituale)

Quando il reato e’ commesso in stato di ubriachezza, e questa e’
abituale, la pena e’ aumentata.

Agli effetti della legge penale, e’ considerato ubriaco abituale
chi e’ dedito all’uso di bevande alcooliche e in stato frequente di
ubriachezza.

L’aggravamento di pena stabilito nella prima parte di questo
articolo si applica anche quando il reato e’ commesso sotto l’azione
di sostanze stupefacenti da chi e’ dedito all’uso di tali sostanze.
Art. 95.

(Cronica intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti)

Per i fatti commessi in stato di cronica intossicazione prodotta da
alcool ovvero da sostanze stupefacenti, si applicano le disposizioni
contenute negli articoli 88 e 89.
Art. 96.

(Sordomutismo)

Non e’ imputabile il sordomuto che, nel momento in cui ha commesso
il fatto, non aveva, per causa della sua infermita’, la capacita’
d’intendere o di volere.

Se la capacita’ d’intendere o di volere era grandemente scemata, ma
non esclusa, la pena e’ diminuita.
Art. 97.

(Minore degli anni quattordici)

Non e’ imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non
aveva compiuto i quattordici anni.
Art. 98.

(Minore degli anni diciotto)

E’ imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva
compiuto i quattordici anni, ma non ancora i diciotto, se aveva
capacita’ d’intendere e di volere; ma la pena e’ diminuita.

Quando la pena detentiva inflitta e’ inferiore a cinque anni, o si
tratta di pena pecuniaria, alla condanna non conseguono pene
accessorie. Se si tratta di pena piu’ grave, la condanna importa
soltanto l’interdizione dai pubblici uffici per una durata non
superiore a cinque anni, e, nei casi stabiliti dalla legge, la
sospensione dall’esercizio della ((responsabilita’ genitoriale)) o
dell’autorita’ maritale.
CAPO II
Della recidiva, dell’abitualita’ e professionalita’ nel reato e della tendenza a delinquere

Art. 99.

(Recidiva).

Chi, dopo essere stato condannato per un delitto non colposo, ne
commette un altro, puo’ essere sottoposto ad un aumento di un terzo
della pena da infliggere per il nuovo delitto non colposo.

La pena puo’ essere aumentata fino alla meta’:
1) se il nuovo delitto non colposo e’ della stessa indole;
2) se il nuovo delitto non colposo e’ stato commesso nei cinque
anni dalla condanna precedente;
3) se il nuovo delitto non colposo e’ stato commesso durante o dopo
l’esecuzione della pena, ovvero durante il tempo in cui il condannato
si sottrae volontariamente all’esecuzione della pena.

Qualora concorrano piu’ circostanze fra quelle indicate al secondo
comma, l’aumento di pena e’ della meta’.

Se il recidivo commette un altro delitto non colposo, l’aumento
della pena, nel caso di cui al primo comma, e’ della meta’ e, nei
casi previsti dal secondo comma, e’ di due terzi.

Se si tratta di uno dei delitti indicati all’articolo 407, comma 2,
lettera a), del codice di procedura penale, l’aumento della pena per
la recidiva e’ obbligatorio e, nei casi indicati al secondo comma,
non puo’ essere inferiore ad un terzo della pena da infliggere per il
nuovo delitto. ((261))

In nessun caso l’aumento di pena per effetto della recidiva puo’
superare il cumulo delle pene risultante dalle condanne precedenti
alla commissione del nuovo delitto non colposo.

—————
AGGIORNAMENTO (15)
Il D.P.R. 27 dicembre 1948, n. 1464 ha disposto (con l’art. 3,
comma 1) che “L’amnistia si applica anche ai recidivi nei casi
preveduti dai capoversi dell’art. 99 del Codice penale e ai
delinquenti abituali o professionali o per tendenza”.
—————
AGGIORNAMENTO (261)
La Corte Costituzionale, con sentenza 8 – 23 luglio 2015, n. 185
(in G.U. 1ª s.s. 29/7/2015, n. 30), ha dichiarato “l’illegittimita’
costituzionale dell’art. 99, quinto comma, del codice penale, come
sostituito dall’art. 4 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche
al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di
attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle
circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione),
limitatamente alle parole «e’ obbligatorio e,»”.
Art. 100.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 11 APRILE 1974, N. 99, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 7 GIUGNO 1974, N. 220))
Art. 101.

(Reati della stessa indole)

Agli effetti della legge penale, sono considerati reati della
stessa indole non soltanto quelli che violano una stessa disposizione
di legge, ma anche quelli che, pure essendo preveduti da disposizioni
diverse di questo codice ovvero da leggi diverse, nondimeno, per la
natura dei fatti che li costituiscono o dei motivi che li
determinarono, presentano, nei casi concreti, caratteri fondamentali
comuni.
Art. 102.

(Abitualita’ presunta dalla legge)

E’ dichiarato delinquente abituale chi, dopo essere stato
condannato alla reclusione in misura superiore complessivamente a
cinque anni per tre delitti non colposi, della stessa indole,
commessi entro dieci anni, e non contestualmente, riporta un’altra
condanna per un delitto, non colposo, della stessa indole, e commesso
entro i dieci anni successivi all’ultimo dei delitti precedenti.

Nei dieci anni indicati nella disposizione precedente non si
computa il tempo in cui il condannato ha scontato pene detentive o e’
stato sottoposto a misure di sicurezza detentive.
Art. 103.

(Abitualita’ ritenuta dal giudice)

Fuori del caso indicato nell’articolo precedente, la dichiarazione
di abitualita’ nel delitto e’ pronunciata anche contro chi, dopo
essere stato condannato per due delitti non colposi, riporta un’altra
condanna per delitto non colposo, se il giudice, tenuto conto della
specie e gravita’ dei reati, del tempo entro il quale sono stati
commessi, della condotta e del genere di vita del colpevole e delle
altre circostanze indicate nel capoverso dell’articolo 133, ritiene
che il colpevole sia dedito al delitto.
Art. 104.

(Abitualita’ nelle contravvenzioni)

Chi, dopo essere stato condannato alla pena dell’arresto per tre
contravvenzioni della stessa indole, riporta condanna per un’altra
contravvenzione, anche della stessa indole, e’ dichiarato
contravventore abituale, se il giudice, tenuto conto della specie e
gravita’ dei reati, del tempo entro il quale sono stati commessi,
della condotta e del genere di vita del colpevole e delle altre
circostanze indicate nel capoverso dell’articolo 133, ritiene che il
colpevole sia dedito al reato.
Art. 105.

(Professionalita’ nel reato)

Chi, trovandosi nelle condizioni richieste per la dichiarazione di
abitualita’, riporta condanna per un altro reato, e’ dichiarato
delinquente o contravventore professionale, qualora, avuto riguardo
alla natura dei reati, alla condotta e al genere di vita del
colpevole e alle altre circostanze indicate nel capoverso
dell’articolo 133, debba ritenersi che egli viva abitualmente, anche
in parte soltanto, dei proventi del reato.
Art. 106.

(Effetti dell’estinzione del reato o della pena)

Agli effetti della recidiva e della dichiarazione di abitualita’ o
di professionalita’ nel reato, si tien conto altresi’ delle condanne
per le quali e’ intervenuta una causa di estinzione del reato o della
pena.

Tale disposizione non si applica quando la causa estingue anche gli
effetti penali.
Art. 107.

(Condanna per vari reati con una sola sentenza)

Le disposizioni relative alla dichiarazione di abitualita’ o di
professionalita’ nel reato si applicano anche se, per i vari reati,
e’ pronunciata condanna con una sola sentenza.
Art. 108.

(Tendenza a delinquere)

E’ dichiarato delinquente per tendenza chi, sebbene non recidivo o
delinquente abituale o professionale, commette un delitto non
colposo, contro la vita o l’incolumita’ individuale, anche non
preveduto dal capo primo del titolo dodicesimo del libro secondo di
questo codice, il quale, per se’ e unitamente alle circostanze
indicate nel capoverso dell’articolo 133, riveli una speciale
inclinazione al delitto, che trovi sua causa nell’indole
particolarmente malvagia del colpevole.

La disposizione di questo articolo non si applica se la
inclinazione al delitto e’ originata dall’infermita’ preveduta dagli
articoli 88 e 89.
Art. 109.

(Effetti della dichiarazione di abitualita’, professionalita’ o
tendenza a delinquere)

Oltre gli aumenti di pena stabiliti per la recidiva e i particolari
effetti indicati da altre disposizioni di legge, la dichiarazione di
abitualita’ o di professionalita’ nel reato o di tendenza a
delinquere importa l’applicazione di misure di sicurezza.

La dichiarazione di abitualita’ o di professionalita’ nel reato
puo’ essere pronunciata in ogni tempo, anche dopo la esecuzione della
pena; ma se e’ pronunciata dopo la sentenza di condanna, non si tien
conto della successiva condotta del colpevole e rimane ferma la pena
inflitta.

La dichiarazione di tendenza a delinquere non puo’ essere
pronunciata che con la sentenza di condanna.

La dichiarazione di abitualita’ e professionalita’ nel reato e
quella di tendenza a delinquere si estinguono per effetto della
riabilitazione.
CAPO III
Del concorso di persone nel reato

Art. 110.

(Pena per coloro che concorrono nel reato)

Quando piu’ persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse
soggiace alla pena per questo stabilita, salve le disposizioni degli
articoli seguenti.
Art. 111.

(Determinazione al reato di persona non imputabile o non punibile)

Chi ha determinato a commettere un reato una persona non
imputabile, ovvero non punibile a cagione di una condizione o
qualita’ personale, risponde del reato da questa commesso; e la pena
e’ aumentata. Se si tratta di delitti per i quali e’ previsto
l’arresto in flagranza, la pena e’ aumentata da un terzo alla meta’.

Se chi ha determinato altri a commettere il reato ne e’ il genitore
esercente la ((responsabilita’ genitoriale)), la pena e’ aumentata
fino alla meta’ o, se si tratta di delitti per i quali e’ previsto
l’arresto in flagranza, da un terzo a due terzi.(128)
—————
AGGIORNAMENTO (128)
Il D.L. 31 dicembre 1991, n. 419 convertito con modificazioni dalla
L. 18 febbraio 1992, n. 172 ha disposto (con l’art. 16, comma 1) che
la presente modifica ha effetto dal 31 dicembre 1991.
Art. 112.

(Circostanze aggravanti)

La pena da infliggere per il reato commesso e’ aumentata:

1° se il numero delle persone, che sono concorse nel reato, e’ di
cinque o piu’, salvo che la legge disponga altrimenti;

2° per chi, anche fuori dei casi preveduti dai due numeri seguenti,
ha promosso od organizzato la cooperazione nel reato, ovvero diretto
l’attivita’ delle persone che sono concorse nel reato medesimo;

3° per chi, nell’esercizio della sua autorita’, direzione o
vigilanza, ha determinato a commettere il reato persone ad esso
soggette;

4) per chi, fuori del caso preveduto dall’articolo 111, ha
determinato a commettere il reato un minore di anni 18 o una persona
in stato di infermita’ o di deficienza psichica, ovvero si e’
comunque avvalso degli stessi o con gli stessi ha partecipato nella
commissione di un delitto per il quale e’ previsto l’arresto in
flagranza.

La pena e’ aumentata fino alla meta’ per chi si e’ avvalso di
persona non imputabile o non punibile, a cagione di una condizione o
qualita’ personale, o con la stessa ha partecipato nella commissione
di un delitto per il quale e’ previsto l’arresto in flagranza.

Se chi ha determinato altri a commettere il reato o si e’ avvalso
di altri o con questi ha partecipato nella commissione del delitto ne
e’ il genitore esercente la ((responsabilita’ genitoriale)), nel caso
previsto dal numero 4 del primo comma la pena e’ aumentata fino alla
meta’ e in quello previsto dal secondo comma la pena e’ aumentata
fino a due terzi. (128)

Gli aggravamenti di pena stabiliti nei numeri 1°, 2° e 3° di questo
articolo si applicano anche se taluno dei partecipi al fatto non e’
imputabile o non e’ punibile.
—————
AGGIORNAMENTO (128)
Il D.L. 31 dicembre 1991, n. 419 convertito con modificazioni dalla
L. 18 febbraio 1992, n. 172 ha disposto (con l’art. 16, comma 1) che
la presente modifica ha effetto dal 31 dicembre 1991.
Art. 113.

(Cooperazione nel delitto colposo)

Nel delitto colposo, quando l’evento e’ stato cagionato dalla
cooperazione di piu’ persone, ciascuna di queste soggiace alle pene
stabilite per il delitto stesso.

La pena e’ aumentata per chi ha determinato altri a cooperare nel
delitto, quando concorrono le condizioni stabilite nell’articolo 111
e nei numeri 3° e 4° dell’articolo 112.
Art. 114.

(Circostanze attenuanti)

Il giudice, qualora ritenga che l’opera prestata da taluna delle
persone che sono concorse nel reato a norma degli articoli 110 e 113
abbia avuto minima importanza nella preparazione o nell’esecuzione
del reato, puo’ diminuire la pena.

Tale disposizione non si applica nei casi indicati nell’articolo
112.

La pena puo’ altresi’ essere diminuita per chi e’ stato determinato
a commettere il reato o a cooperare nel reato, quando concorrono le
condizioni stabilite nei numeri 3° e 4° ((del primo comma e nel terzo
comma)) dell’articolo 112. ((128))
—————
AGGIORNAMENTO (128)
Il D.L. 31 dicembre 1991, n. 419 convertito con modificazioni dalla
L. 18 febbraio 1992, n. 172 ha disposto (con l’art. 16, comma 1) che
la presente modifica ha effetto dal 31 dicembre 1991.
Art. 115.

(Accordo per commettere un reato. Istigazione)

Salvo che la legge disponga altrimenti, qualora due o piu’ persone
si accordino allo scopo di commettere un reato, e questo non sia
commesso, nessuna di esse e’ punibile per il solo fatto dell’accordo.

Nondimeno, nel caso di accordo per commettere un delitto, il
giudice puo’ applicare una misura di sicurezza.

Le stesse disposizioni si applicano nel caso di istigazione a
commettere un reato, se la istigazione e’ stata accolta, ma il reato
non e’ stato commesso.

Qualora la istigazione non sia stata accolta, e si sia trattato
d’istigazione a un delitto, l’istigatore puo’ essere sottoposto a
misura di sicurezza.
Art. 116.

(Reato diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti)

Qualora il reato commesso sia diverso da quello voluto da taluno
dei concorrenti, anche questi ne risponde, se l’evento e’ conseguenza
della sua azione od omissione.

Se il reato commesso e’ piu’ grave di quello voluto, la pena e’
diminuita riguardo a chi volle il reato meno grave.
Art. 117.

(Mutamento del titolo del reato per taluno dei concorrenti)

Se, per le condizioni o le qualita’ personali del colpevole, o per
i rapporti fra il colpevole e l’offeso, muta il titolo del reato per
taluno di coloro che vi sono concorsi, anche gli altri rispondono
dello stesso reato. Nondimeno, se questo e’ piu’ grave, il giudice
puo’, rispetto a coloro per i quali non sussistono le condizioni, le
qualita’ o i rapporti predetti, diminuire la pena. (114) ((115))
————-
AGGIORNAMENTO (114)
La Corte Costituzionale, con sentenza 17 – 25 maggio 1989, n. 282
(in G.U. 1ª s.s. 31/05/1989, n. 22), ha dichiarato “l’illegittimita’
costituzionale dell’art. 117, primo comma nella parte in cui, nel
caso di revoca della liberazione condizionale, non consente al
Tribunale di sorveglianza di determinare la pena detentiva ancora da
espiare, tenendo conto del tempo trascorso in liberta’ condizionale
nonche’ delle restrizioni di liberta’ subite dal condannato e del suo
comportamento durante tale periodo”.
————-
AGGIORNAMENTO (115)
La Corte Costituzionale, con sentenza 17 – 25 maggio 1989, n. 282
(in G.U. 1ª s.s. 31/05/1989, n. 22) come modificata dall’Errata
Corrige in G.U. 1ª s.s. 14/06/1989, n. 24, non prevede piu’
l’illegittimita’ costituzionale del presente articolo.
Art. 118.

(( (Valutazione delle circostanze aggravanti o attenuanti). ))

((Le circostanze che aggravano o diminuiscono le pene concernenti i
motivi a delinquere, l’intensita’ del dolo, il grado della colpa e le
circostanze inerenti alla persona del colpevole sono valutate
soltanto riguardo alla persona cui si riferiscono)).
Art. 119.

(Valutazione delle circostanze di esclusione della pena)

Le circostanze soggettive le quali escludono la pena per taluno di
coloro che sono concorsi nel reato hanno effetto soltanto riguardo
alla persona a cui si riferiscono.

Le circostanze oggettive che escludono la pena hanno effetto per
tutti coloro che sono concorsi nel reato.
CAPO IV
Della persona offesa dal reato

Art. 120.

(Diritto di querela)

Ogni persona offesa da un reato per cui non debba procedersi
d’ufficio o dietro richiesta o istanza ha diritto di querela.

Per i minori degli anni quattordici e per gli interdetti a cagione
d’infermita’ di mente, il diritto di querela e’ esercitato dal
genitore o dal tutore.

I minori che hanno compiuto gli anni quattordici e gli inabilitati
possono esercitare il diritto di querela, e possono altresi’, in loro
vece, esercitarlo il genitore ovvero il tutore o il curatore,
nonostante ogni contraria dichiarazione di volonta’, espressa o
tacita, del minore o dell’inabilitato.
Art. 121.

(Diritto di querela esercitato da un curatore speciale)

Se la persona offesa e’ minore degli anni quattordici o inferma di
mente, e non v’e’ chi ne abbia la rappresentanza, ovvero chi
l’esercita si trovi con la persona medesima in conflitto di
interessi, il diritto di querela e’ esercitato da un curatore
speciale.
Art. 122.

(Querela di uno fra piu’ offesi)

Il reato commesso in danno di piu’ persone e’ punibile anche se la
querela e’ proposta da una soltanto di esse.
Art. 123.

(Estensione della querela)

La querela si estende di diritto a tutti coloro che hanno commesso
il reato.
Art. 124.

(Termine per proporre la querela. Rinuncia)

Salvo che la legge disponga altrimenti, il diritto di querela non
puo’ essere esercitato, decorsi tre mesi dal giorno della notizia del
fatto che costituisce il reato.

Il diritto di querela non puo’ essere esercitato se vi e’ stata
rinuncia espressa o tacita da parte di colui al quale ne spetta
l’esercizio.

Vi e’ rinuncia tacita, quando chi ha facolta’ di proporre querela
ha compiuto fatti incompatibili con la volonta’ di querelarsi.

La rinuncia si estende di diritto a tutti coloro che hanno commesso
il reato.
((4))
—————
AGGIORNAMENTO (4)
Il Regio D.L. 13 marzo 1944, n. 75 ha disposto (con l’art. 1, comma
1) che “E’ sospeso a decorrere dal 25 luglio 1943 il termine previsto
dall’art. 124 C.P. per l’esercizio del diritto di querela per i reati
commessi col mezzo della stampa, a favore di chiunque provi di non
averlo potuto osservare per cause dipendenti dall’attuale stato di
guerra o di non essere venuto per le stesse cause a conoscenza del
fatto per il quale intende procedere”.
Art. 125.

(Querela del minore o inabilitato nel caso di rinuncia del
rappresentante)

La rinuncia alla facolta’ di esercitare il diritto di querela,
fatta dal genitore o dal tutore o dal curatore, non priva il minore,
che ha compiuto gli anni quattordici, o l’inabilitato, del diritto di
proporre querela.
Art. 126.

(Estinzione del diritto di querela)

Il diritto di querela si estingue con la morte della persona
offesa.

Se la querela e’ stata gia’ proposta, la morte della persona offesa
non estingue il reato.
Art. 127.

(( (Richiesta di procedimento per delitti contro il Presidente della
Repubblica). ))

((Salvo quanto e’ disposto nel titolo primo del libro secondo di
questo Codice, qualora un delitto punibile a querela della persona
offesa sia commesso in danno dei Presidente della Repubblica, alla
querela e’ sostituita la richiesta dal Ministro per la giustizia)).
Art. 128.

(Termine per la richiesta di procedimento)

Quando la punibilita’ di un reato dipende dalla richiesta
dell’Autorita’, la richiesta non puo’ essere piu’ proposta, decorsi
tre mesi dal giorno in cui l’Autorita’ ha avuto notizia del fatto che
costituisce il reato.

Quando la punibilita’ di un reato commesso all’estero dipende dalla
presenza del colpevole nel territorio dello Stato, la richiesta non
puo’ essere piu’ proposta, decorsi tre anni dal giorno in cui il
colpevole si trova nel territorio dello Stato.
Art. 129.

(Irrevocabilita’ ed estensione della richiesta)

La richiesta dell’Autorita’ e’ irrevocabile.

Le disposizioni degli articoli 122 e 123 si applicano anche alla
richiesta.
Art. 130.

(Istanza della persona offesa)

Quando la punibilita’ del reato dipende dall’istanza della persona
offesa, l’istanza e’ regolata dalle disposizioni relative alla
richiesta. Nondimeno, per quanto riguarda la capacita’ e la
rappresentanza della persona offesa, si applicano le disposizioni
relative alla querela.
Art. 131.

(Reato complesso. Procedibilita’ di ufficio)

Nei casi preveduti dall’articolo 84, per il reato complesso si
procede sempre di ufficio, se per taluno dei reati, che ne sono
elementi costitutivi o circostanze aggravanti, si deve procedere di
ufficio.
TITOLO QUINTO
((DELLA NON PUNIBILITA’ PER PARTICOLARE TENUITA’ DEL FATTO. DELLA MODIFICAZIONE, APPLICAZIONE ED ESECUZIONE DELLA PENA))
CAPO I
((Della non punibilita’ per particolare tenuita’ del fatto. Della modificazione e applicazione della pena))

Art. 131-bis.

(Esclusione della punibilita’ per particolare tenuita’ del fatto).

Nei reati per i quali e’ prevista la pena detentiva non superiore
nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o
congiunta alla predetta pena, la punibilita’ e’ esclusa quando, per
le modalita’ della condotta e per l’esiguita’ del danno o del
pericolo, valutate ai sensi dell’articolo 133, primo comma, l’offesa
e’ di particolare tenuita’ e il comportamento risulta non abituale.

L’offesa non puo’ essere ritenuta di particolare tenuita’, ai sensi
del primo comma, quando l’autore ha agito per motivi abietti o
futili, o con crudelta’, anche in danno di animali, o ha adoperato
sevizie o, ancora, ha profittato delle condizioni di minorata difesa
della vittima, anche in riferimento all’eta’ della stessa ovvero
quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali
conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una
persona. L’offesa non puo’ altresi’ essere ritenuta di particolare
tenuita’ quando si procede per delitti, puniti con una pena superiore
nel massimo a due anni e sei mesi di reclusione, commessi in
occasione o a causa di manifestazioni sportive ((, ovvero nei casi di
cui agli articoli 336, 337 e 341-bis, quando il reato e’ commesso nei
confronti di un pubblico ufficiale nell’esercizio delle proprie
funzioni)).

Il comportamento e’ abituale nel caso in cui l’autore sia stato
dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero
abbia commesso piu’ reati della stessa indole, anche se ciascun
fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuita’, nonche’
nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte
plurime, abituali e reiterate.

Ai fini della determinazione della pena detentiva prevista nel
primo comma non si tiene conto delle circostanze, ad eccezione di
quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da
quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale. In
quest’ultimo caso ai fini dell’applicazione del primo comma non si
tiene conto del giudizio di bilanciamento delle circostanze di cui
all’articolo 69.

La disposizione del primo comma si applica anche quando la legge
prevede la particolare tenuita’ del danno o del pericolo come
circostanza attenuante.
Art. 132.

(Potere discrezionale del giudice nell’applicazione della pena:
limiti)

Nei limiti fissati dalla legge, il giudice applica la pena
discrezionalmente; esso deve indicare i motivi che giustificano l’uso
di tal potere discrezionale.

Nell’aumento o nella diminuzione della pena non si possono
oltrepassare i limiti stabiliti per ciascuna specie di pena, salvi i
casi espressamente determinati dalla legge.
Art. 133.

(Gravita’ del reato: valutazione agli effetti della pena)

Nell’esercizio del potere discrezionale indicato nell’articolo
precedente, il giudice deve tener conto della gravita’ del reato,
desunta:

1° dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall’oggetto, dal tempo,
dal luogo e da ogni altra modalita’ dell’azione;

2° dalla gravita’ del danno o del pericolo cagionato alla persona
offesa dal reato;

3° dalla intensita’ del dolo o dal grado della colpa.

Il giudice deve tener conto, altresi’, della capacita’ a delinquere
del colpevole, desunta:

1° dai motivi a delinquere e dal carattere del reo;

2° dai precedenti penali e giudiziari e, in genere, dalla condotta
e dalla vita del reo, antecedenti al reato;

3° dalla condotta contemporanea o susseguente al reato;

4° dalle condizioni di vita individuale, famigliare e sociale del
reo.
Art. 133-bis.

(( (Condizioni economiche del reo; valutazione agli effetti della
pena pecuniaria).))

((Nella determinazione dell’ammontare della multa o dell’ammenda il
giudice deve tenere conto, oltre che dei criteri indicati
dall’articolo precedente, anche delle condizioni economiche del reo.

Il giudice puo’ aumentare la multa o l’ammenda stabilite dalla
legge sino al triplo o diminuirle sino ad un terzo quando, per le
condizioni economiche del reo, ritenga che la misura massima sia
inefficace ovvero che la misura minima sia eccessivamente gravosa)).
Art. 133-ter.

(( (Pagamento rateale della multa o dell’ammenda).))

((Il giudice, con la sentenza di condanna o con il decreto penale,
puo’ disporre, in relazione alle condizioni economiche del
condannato, che la multa o l’ammenda venga pagata in rate mensili da
tre a trenta. Ciascuna rata tuttavia non puo’ essere inferiore a lire
trentamila.

In ogni momento il condannato puo’ estinguere la pena mediante un
unico pagamento)).
Art. 134.

(Computo delle pene)

Le pene temporanee si applicano a giorni, a mesi e ad anni.

Nelle condanne a pene temporanee non si tien conto delle frazioni
di giorno, e, in quelle a pene pecuniarie, delle frazioni di lira.
Art. 135.

(Ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive).

Quando, per qualsiasi effetto giuridico, si deve eseguire un
ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive, il computo ha luogo
((calcolando euro 250, o frazione di euro 250)), di pena pecuniaria
per un giorno di pena detentiva.
————–
AGGIORNAMENTO (24)
La L. 12 luglio 1961, n. 603 ha disposto (con l’art. 4, comma 1)
che “Nella conversione in pene detentive delle pene pecuniarie
inflitte per reati commessi anteriormente alla entrata in vigore
della presente legge, si applica la disposizione sul ragguaglio delle
pene preveduta dallo articolo 135 del Codice penale nel testo
modificato dalla Presente legge”.
Art. 136.

(( (Modalita’ di conversione di pene pecuniarie). ))

((Le pene della multa e dell’ammenda, non eseguite per
insolvibilita’ del condannato, si convertono a norma di legge)).

—————-
AGGIORNAMENTO (55)
La Corte Costituzionale con sentenza 18-30 giugno 1971, n. 149 (in
G.U. 1ª s.s. 07/07/1971, n. 170) ha dichiarato “l’illegittimita’
costituzionale dell’art. 136, primo comma, del codice penale, nella
parte in cui ammette, per i reati commessi dal fallito in epoca
anteriore alla dichiarazione di fallimento, la conversione della pena
pecuniaria in pena detentiva, prima della chiusura della procedura
fallimentare”.
—————-
AGGIORNAMENTO (84)
La Corte Costituzionale con sentenza 16-21 novembre 1979, n. 131
(in G.U. 1ª s.s. 28/11/1979, n. 325) ha dichiarato “l’illegittimita’
costituzionale dell’art. 136 del codice penale”.
Art. 137.

(Carcerazione preventiva)

La carcerazione sofferta prima che la sentenza sia divenuta
irrevocabile si detrae dalla durata complessiva della pena temporanea
detentiva o dall’ammontare della pena pecuniaria.

La carcerazione preventiva e’ considerata, agli effetti della
detrazione, come reclusione od arresto.
Art. 138.

(Pena e carcerazione preventiva per reati commessi all’estero)

Quando il giudizio seguito all’estero e’ rinnovato nello Stato, la
pena scontata all’estero e’ sempre computata, tenendo conto della
specie di essa; e, se vi e’ stata all’estero carcerazione preventiva,
si applicano le disposizioni dell’articolo precedente.
Art. 139.

(Computo delle pene accessorie)

Nel computo delle pene accessorie temporanee non si tien conto del
tempo in cui il condannato sconta la pena detentiva, o e’ sottoposto
a misura di sicurezza detentiva, ne’ del tempo in cui egli si e’
sottratto volontariamente all’esecuzione della pena o della misura di
sicurezza.
Art. 140.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 28 LUGLIO 1989, N. 271))
CAPO II
Della esecuzione della pena

Art. 141.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 26 LUGLIO 1975, N. 354))

Art. 142.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 26 LUGLIO 1975, N. 354))
Art. 143.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 26 LUGLIO 1975, N. 354))
Art. 144.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 26 LUGLIO 1975, N. 354))
Art. 145.

(Remunerazione ai condannati per il lavoro prestato)

Negli stabilimenti penitenziari, ai condannati e’ corrisposta una
remunerazione per il lavoro prestato.

Sulla remunerazione, salvo che l’adempimento delle obbligazioni sia
altrimenti eseguito, sono prelevate nel seguente ordine:

1° le somme dovute a titolo di risarcimento del danno;

2° le spese che lo Stato sostiene per il mantenimento del
condannato;

3° le somme dovute a titolo di rimborso delle spese del
procedimento.

In ogni caso, deve essere riservata a favore del condannato una
quota pari a un terzo della remunerazione, a titolo di peculio. Tale
quota non e’ soggetta a pignoramento o a sequestro.
Art. 146.

(Rinvio obbligatorio dell’esecuzione della pena).

L’esecuzione di una pena, che non sia pecuniaria, e’ differita:
1) se deve aver luogo nei confronti di donna incinta;
2) se deve aver luogo nei confronti di madre di infante di eta’
inferiore ad anni uno;
3) se deve aver luogo nei confronti di persona affetta da AIDS
conclamata o da grave deficienza immunitaria accertate ai sensi
dell’articolo 286-bis, comma 2, del codice di procedura penale,
ovvero da altra malattia particolarmente grave per effetto della
quale le sue condizioni di salute risultano incompatibili con lo
stato di detenzione, quando la persona si trova in una fase della
malattia cosi’ avanzata da non rispondere piu’, secondo le
certificazioni del servizio sanitario penitenziario o esterno, ai
trattamenti disponibili e alle terapie curative.

Nei casi previsti dai numeri 1) e 2) del primo comma il
differimento non opera o, se concesso, e’ revocato se la gravidanza
si interrompe, se la madre e’ dichiarata decaduta dalla
((responsabilita’ genitoriale)) sul figlio ai sensi dell’articolo 330
del codice civile, il figlio muore, viene abbandonato ovvero affidato
ad altri, sempreche’ l’interruzione di gravidanza o il parto siano
avvenuti da oltre due mesi.
————-
AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224 ha disposto (con
l’art. 1, commi 1 e 2) che “Per i delitti preveduti nel Codice penale
e’ soppressa la pena di morte.
Quando nelle disposizioni del detto Codice e’ comminata la pena di
morte, in luogo di questa si applica la pena dell’ergastolo”.
————-
AGGIORNAMENTO (145)
La Corte Costituzionale con sentenza 18 ottobre 1995, n. 438 (in
G.U. 1ª s.s. 25/10/1995, n. 44) ha dichiarato “l’illegittimita’
costituzionale dell’art. 146, primo comma, numero 3, del codice
penale, aggiunto dall’art. 2 del d.-l. 14 maggio 1993, n. 139,
convertito dalla legge 14 luglio 1993, n. 222, nella parte in cui
prevede che il differimento ha luogo anche quando l’espiazione della
pena possa avvenire senza pregiudizio della salute del soggetto e di
quella degli altri detenuti”.
Art. 147.

(Rinvio facoltativo dell’esecuzione della pena)

L’esecuzione di una pena puo’ essere differita:

1° se e’ presentata domanda di grazia, e l’esecuzione della pena
non deve esser differita a norma dell’articolo precedente;

2° se una pena restrittiva della liberta’ personale deve essere
eseguita contro chi si trova in condizioni di grave infermita’
fisica;

3) se una pena restrittiva della liberta’ personale deve essere
eseguita nei confronti di madre di prole di eta’ inferiore a tre
anni.

Nel caso indicato nel numero 1°, l’esecuzione della pena non puo’
essere differita per un periodo superiore complessivamente a sei
mesi, a decorrere dal giorno in cui la sentenza e’ divenuta
irrevocabile, anche se la domanda di grazia e’ successivamente
rinnovata.

Nel caso indicato nel numero 3) del primo comma il provvedimento e’
revocato, qualora la madre sia dichiarata decaduta dalla
((responsabilita’ genitoriale)) sul figlio ai sensi dell’articolo 330
del codice civile, il figlio muoia, venga abbandonato ovvero affidato
ad altri che alla madre.

Il provvedimento di cui al primo comma non puo’ essere adottato o,
se adottato, e’ revocato se sussiste il concreto pericolo della
commissione di delitti.
Art. 148.

(Infermita’ psichica sopravvenuta al condannato)

Se, prima dell’esecuzione di una pena restrittiva della liberta’
personale o durante l’esecuzione, sopravviene al condannato una
infermita’ psichica, il giudice, qualora ritenga che l’infermita’ sia
tale da impedire l’esecuzione della pena, ordina che questa sia
differita o sospesa e che il condannato sia ricoverato in un
manicomio giudiziario, ovvero in una casa di cura e di custodia. Il
giudice puo’ disporre che il condannato, invece che in un manicomio
giudiziario, sia ricoverato in un manicomio comune, se la pena
inflittagli sia inferiore a tre anni di reclusione o di arresto, e
non si tratti di delinquente o contravventore abituale o
professionale, o di delinquente per tendenza.

La disposizione precedente si applica anche nel caso in cui, per
infermita’ psichica sopravvenuta, il condannato alla pena di morte
deve essere ricoverato in un manicomio giudiziario.(5)

Il provvedimento di ricovero e’ revocato, e il condannato e’
sottoposto all’esecuzione della pena, quando sono venute meno le
ragioni che hanno determinato tale provvedimento.
((67))
————-
AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224 ha disposto (con
l’art. 1, commi 1 e 2) che “Per i delitti preveduti nel Codice penale
e’ soppressa la pena di morte.
Quando nelle disposizioni del detto Codice e’ comminata la pena di
morte, in luogo di questa si applica la pena dell’ergastolo”.
————-
AGGIORNAMENTO (67)
La Corte Costituzionale con sentenza 6-19 giugno 1975, n. 146 (in
G.U. 1ª s.s. 25/06/1975, n. 166) ha dichiarato “1) l’illegittimita’
costituzionale dell’art. 148 del codice penale, nella parte in cui
prevede che il giudice, nel disporre il ricovero in manicomio
giudiziario del condannato caduto in stato d’infermita’ psichica
durante l’esecuzione di pena restrittiva della liberta’ personale,
ordini che la pena medesima sia sospesa;
2) in applicazione dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87,
dichiara altresi’ l’illegittimita’ costituzionale dello stesso art.
148 del codice penale, nella parte in cui prevede che il giudice
ordini la sospensione della pena anche nel caso in cui il condannato
sia ricoverato in una casa di cura e di custodia ovvero in un
manicomio comune (ospedale psichiatrico)”.
Art. 149.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 26 LUGLIO 1975, N. 354))
TITOLO SESTO
DELLA ESTINZIONE DEL REATO E DELLA PENA
CAPO I
Della estinzione del reato

Art. 150.

(Morte del reo prima della condanna)

La morte del reo, avvenuta prima della condanna, estingue il reato.
Art. 151.

(Amnistia)

L’amnistia estingue il reato, e, se vi e’ stata condanna, fa
cessare l’esecuzione della condanna e le pene accessorie. ((56))

Nel concorso di piu’ reati, l’amnistia si applica ai singoli reati
per i quali e’ conceduta.

La estinzione del reato per effetto dell’amnistia e’ limitata ai
reati commessi a tutto il giorno precedente la data del decreto,
salvo che questo stabilisca una data diversa.

L’amnistia puo’ essere sottoposta a condizioni o ad obblighi.

L’amnistia non si applica ai recidivi, nei casi preveduti dai
capoversi dell’articolo 99, ne’ ai delinquenti abituali, o
professionali o per tendenza, salvo che il decreto disponga
diversamente.

————-
AGGIORNAMENTO (56)
La Corte Costituzionale con sentenza 5-14 luglio 1971, n. 175, (in
G.U. 1ª s.s. 21/7/1971, n. 184) ha dichiarato l’illegittimita’
costituzionale del comma 1 del presente articolo, nella parte in cui
esclude la rinunzia, con le conseguenze indicate in motivazione,
all’applicazione dell’amnistia.
Art. 152.

(Remissione della querela)

Nei delitti punibili a querela della persona offesa, la remissione
estingue il reato.

La remissione e’ processuale o estraprocessuale. La remissione
estraprocessuale e’ espressa o tacita. Vi e’ remissione tacita,
quando il querelante ha compiuto fatti incompatibili con la volonta’
di persistere nella querela.

La remissione puo’ intervenire solo prima della condanna, salvi i
casi per i quali la legge disponga altrimenti.

La remissione non puo’ essere sottoposta a termini o a condizioni.
Nell’atto di remissione puo’ essere fatta rinuncia al diritto alle
restituzioni e al risarcimento del danno.
Art. 153.

(Esercizio del diritto di remissione. Incapaci)

Per i minori degli anni quattordici e per gli interdetti a cagione
di infermita’ di mente, il diritto di remissione e’ esercitato dal
loro legale rappresentante.

I minori, che hanno compiuto gli anni quattordici, e gli
inabilitati possono esercitare il diritto di remissione, anche quando
la querela e’ stata proposta dal rappresentante, ma, in ogni caso ,
la remissione non ha effetto senza l’approvazione di questo.

Il rappresentante puo’ rimettere la querela proposta da lui o dal
rappresentato, ma la remissione non ha effetto, se questi manifesta
volonta’ contraria.

Le disposizioni dei capoversi precedenti si applicano anche nel
caso in cui il minore raggiunge gli anni quattordici, dopo che e’
stata proposta la querela.
Art. 154.

(Piu’ querelanti: remissione di uno solo)

Se la querela e’ stata proposta da piu’ persone, il reato non si
estingue se non interviene la remissione di tutti i querelanti.

Se tra piu’ persone offese da un reato taluna soltanto ha proposto
querela, la remissione, che questa ha fatto, non pregiudica il
diritto di querela delle altre.
Art. 155.

(Accettazione della remissione)

La remissione non produce effetto, se il querelato l’ha
espressamente o tacitamente ricusata. Vi e’ ricusa tacita, quando il
querelato ha compiuto fatti incompatibili con la volonta’ di
accettare la remissione.

La remissione fatta a favore anche di uno soltanto fra coloro che
hanno commesso il reato si estende a tutti, ma non produce effetto
per chi l’abbia ricusata.

Per quanto riguarda la capacita’ di accettare la remissione, si
osservano le disposizioni dell’articolo 153.

Se il querelato e’ un minore o un infermo di mente, e nessuno ne ha
la rappresentanza, ovvero chi la esercita si trova con esso in
conflitto di interessi, la facolta’ di accettare la remissione e’
esercitata da un curatore speciale.
Art. 156.

(Estinzione del diritto di remissione)

Il diritto di remissione si estingue con la morte della persona
offesa dal reato. ((68))

————
AGGIORNAMENTO (68)
La Corte Costituzionale con sentenza 6-19 giugno 1975, n. 151 (in
G.U. 1ª s.s. 25/06/1975, n. 166) ha dichiarato l’illegittimita’
costituzionale del presente articolo nella parte in cui non
attribuisce l’esercizio del diritto di remissione della querela agli
eredi della persona offesa dal reato, allorche’ tutti vi consentano.
Art. 157.

(Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere).

La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente
al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un
tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro
anni se si tratta di contravvenzione, ancorche’ puniti con la sola
pena pecuniaria.

Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo
alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato,
senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti e
dell’aumento per le circostanze aggravanti, salvo che per le
aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie
diversa da quella ordinaria e per quelle ad effetto speciale, nel
qual caso si tiene conto dell’aumento massimo di pena previsto per
l’aggravante.

Non si applicano le disposizioni dell’articolo 69 e il tempo
necessario a prescrivere e’ determinato a norma del secondo comma.

Quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o
alternativamente la pena detentiva e la pena pecuniaria, per
determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo soltanto
alla pena detentiva.

Quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella
detentiva e da quella pecuniaria, si applica il termine di tre anni.

I termini di cui ai commi che precedono sono raddoppiati per i
reati di cui agli articoli ((375, terzo comma,)) 449, 589, secondo e
terzo comma, e 589-bis, nonche’ per i reati di cui all’articolo 51,
commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale. I termini di
cui ai commi che precedono sono altresi’ raddoppiati per i delitti di
cui al titolo VI-bis del libro secondo, per il reato di cui
all’articolo 572 e per i reati di cui alla sezione I del capo III del
titolo XII del libro II e di cui agli articoli 609-bis, 609-quater,
609-quinquies e 609-octies, salvo che risulti la sussistenza delle
circostanze attenuanti contemplate dal terzo comma dell’articolo
609-bis ovvero dal quarto comma dell’articolo 609-quater.

La prescrizione e’ sempre espressamente rinunciabile dall’imputato.

La prescrizione non estingue i reati per i quali la legge prevede
la pena dell’ergastolo, anche come effetto dell’applicazione di
circostanze aggravanti.
(199)(208a) (254)

———–
AGGIORNAMENTO (121)
La Corte Costituzionale con sentenza 23-31 maggio 1990, n. 275 (in
G.U. 1ª s.s. 6/6/1990, n. 23) ha dichiarato l’illegittimita’
costituzionale del presente articolo nella parte in cui non prevede
che la prescrizione del reato possa essere rinunziata dall’imputato.
———–
AGGIORNAMENTO (199)
La L. 5 dicembre 2005, n. 251, ha disposto (con l’art. 10, commmi 2
e 3) che “Ferme restando le disposizioni dell’articolo 2 del codice
penale quanto alle altre norme della presente legge, le disposizioni
dell’articolo 6 non si applicano ai procedimenti e ai processi in
corso se i nuovi termini di prescrizione risultano piu’ lunghi di
quelli previgenti.
Se, per effetto delle nuove disposizioni, i termini di prescrizione
risultano piu’ brevi, le stesse si applicano ai procedimenti e ai
processi pendenti alla data di entrata in vigore della presente
legge, ad esclusione dei processi gia’ pendenti in primo grado ove vi
sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento, nonche’ dei
processi gia’ pendenti in grado di appello o avanti alla Corte di
cassazione”.
————-
AGGIORNAMENTO (208a)
Successivamente la Corte Costituzionale con sentenza 23 ottobre –
23 novembre 2006, n. 393 (in G.U. 1ª s.s. 26/11/2006, n. 47), ha
dichiarato l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 10, comma 3
della L. 5 dicembre 2005, n. 251 (che ha modificato il presente
articolo) “limitatamente alle parole “dei processi gia’ pendenti in
primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del
dibattimento, nonche'”.
———–
AGGIORNAMENTO (254)
La Corte Costituzionale con sentenza 19-28 maggio 2014, n. 143 (in
G.U. 1ª s.s. 4/6/2014, n. 24) ha dichiarato l’illegittimita’
costituzionale del sesto comma del presente articolo nella parte in
cui prevede che i termini di cui ai precedenti commi del medesimo
articolo sono raddoppiati per il reato di incendio colposo.
Art. 158.

(Decorrenza del termine della prescrizione)

((Il termine della prescrizione decorre, per il reato consumato,
dal giorno della consumazione; per il reato tentato, dal giorno in
cui e’ cessata l’attivita’ del colpevole; per il reato permanente o
continuato, dal giorno in cui e’ cessata la permanenza o la
continuazione)).

Quando la legge fa dipendere la punibilita’ del reato dal
verificarsi di una condizione, il termine della prescrizione decorre
dal giorno in cui la condizione si e’ verificata. Nondimeno, nei
reati punibili a querela, istanza o richiesta, il termine della
prescrizione decorre dal giorno del commesso reato.

Per i reati previsti dall’articolo 392, comma 1-bis, del codice di
procedura penale, se commessi nei confronti di minore, il termine
della prescrizione decorre dal compimento del diciottesimo anno di
eta’ della persona offesa, salvo che l’azione penale sia stata
esercitata precedentemente. In quest’ultimo caso il termine di
prescrizione decorre dall’acquisizione della notizia di reato. (277)
———–
AGGIORNAMENTO (199)
La L. 5 dicembre 2005, n. 251, ha disposto (con l’art. 10, commmi 2
e 3) che “Ferme restando le disposizioni dell’articolo 2 del codice
penale quanto alle altre norme della presente legge, le disposizioni
dell’articolo 6 non si applicano ai procedimenti e ai processi in
corso se i nuovi termini di prescrizione risultano piu’ lunghi di
quelli previgenti.
Se, per effetto delle nuove disposizioni, i termini di prescrizione
risultano piu’ brevi, le stesse si applicano ai procedimenti e ai
processi pendenti alla data di entrata in vigore della presente
legge, ad esclusione dei processi gia’ pendenti in primo grado ove vi
sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento, nonche’ dei
processi gia’ pendenti in grado di appello o avanti alla Corte di
cassazione”.
————-
AGGIORNAMENTO (208a)
Successivamente la Corte Costituzionale con sentenza 23 ottobre –
23 novembre 2006, n. 393 (in G.U. 1ª s.s. 29/11/2006, n. 47), ha
dichiarato l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 10, comma 3
della L. 5 dicembre 2005, n. 251 (che ha modificato il primo comma
del presente articolo) “limitatamente alle parole “dei processi gia’
pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura
del dibattimento, nonche'”.
————-
AGGIORNAMENTO (277)
La L. 23 giugno 2017, n. 103, ha disposto (con l’art. 1, comma 15)
che “Le disposizioni di cui ai commi da 10 a 14 si applicano ai fatti
commessi dopo la data di entrata in vigore della presente legge”.
Art. 159.

(Sospensione del corso della prescrizione).

Il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la
sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di
custodia cautelare e’ imposta da una particolare disposizione di
legge, oltre che nei casi di:
1) autorizzazione a procedere, dalla data del provvedimento con
cui il pubblico ministero presenta la richiesta sino al giorno in cui
l’autorita’ competente la accoglie; (277)
2) deferimento della questione ad altro giudizio, sino al giorno
in cui viene decisa la questione)); (277)
3) sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni
di impedimento delle parti e dei difensori ovvero su richiesta
dell’imputato o del suo difensore. In caso di sospensione del
processo per impedimento delle parti o dei difensori, l’udienza non
puo’ essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla
prevedibile cessazione dell’impedimento, dovendosi avere riguardo in
caso contrario al tempo dell’impedimento aumentato di sessanta
giorni. Sono fatte salve le facolta’ previste dall’articolo 71, commi
1 e 5, del codice di procedura penale.
3-bis) sospensione del procedimento penale ai sensi dell’articolo
420-quater del codice di procedura penale; (253a)
3-ter) rogatorie all’estero, dalla data del provvedimento che
dispone una rogatoria sino al giorno in cui l’autorita’ richiedente
riceve la documentazione richiesta, o comunque decorsi sei mesi dal
provvedimento che dispone la rogatoria. (277)
(258)

((Il corso della prescrizione rimane altresi’ sospeso dalla
pronunzia della sentenza di primo grado o del decreto di condanna
fino alla data di esecutivita’ della sentenza che definisce il
giudizio o dell’irrevocabilita’ del decreto di condanna)).

((COMMA ABROGATO DALLA L. 9 GENNAIO 2019, N. 3)).

((COMMA ABROGATO DALLA L. 9 GENNAIO 2019, N. 3)).

COMMA ABROGATO DALLA L. 23 GIUGNO 2017, N. 103. (277)

La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui e’ cessata
la causa della sospensione.

Nel caso di sospensione del procedimento ai sensi dell’articolo
420-quater del codice di procedura penale, la durata della
sospensione della prescrizione del reato non puo’ superare i termini
previsti dal secondo comma dell’articolo 161 del presente codice.
(253a)
(199)(208a)
———–
AGGIORNAMENTO (199)
La L. 5 dicembre 2005, n. 251, ha disposto (con l’art. 10, commmi 2
e 3) che “Ferme restando le disposizioni dell’articolo 2 del codice
penale quanto alle altre norme della presente legge, le disposizioni
dell’articolo 6 non si applicano ai procedimenti e ai processi in
corso se i nuovi termini di prescrizione risultano piu’ lunghi di
quelli previgenti.
Se, per effetto delle nuove disposizioni, i termini di prescrizione
risultano piu’ brevi, le stesse si applicano ai procedimenti e ai
processi pendenti alla data di entrata in vigore della presente
legge, ad esclusione dei processi gia’ pendenti in primo grado ove vi
sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento, nonche’ dei
processi gia’ pendenti in grado di appello o avanti alla Corte di
cassazione”.
————-
AGGIORNAMENTO (208a)
Successivamente la Corte Costituzionale con sentenza 23 ottobre –
23 novembre 2006, n. 393 (in G.U. 1ª s.s. 29/11/2006, n. 47), ha
dichiarato l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 10, comma 3
della L. 5 dicembre 2005, n. 251 (che ha modificato il presente
articolo) “limitatamente alle parole “dei processi gia’ pendenti in
primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del
dibattimento, nonche'”.
————-
AGGIORNAMENTO (253a)
La L. 11 agosto 2014, n. 118, nell’introdurre l’art. 15-bis alla L.
28 aprile 2014, n. 67, ha conseguentemente disposto (con l’art. 1,
comma 1) che “1. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano
ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della
presente legge, a condizione che nei medesimi procedimenti non sia
stato pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado.
2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, le disposizioni vigenti
prima della data di entrata in vigore della presente legge continuano
ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore
della presente legge quando l’imputato e’ stato dichiarato contumace
e non e’ stato emesso il decreto di irreperibilita’”.
————-
AGGIORNAMENTO (258)
La Corte Costituzionale con sentenza 14 gennaio – 25 marzo 2015, n.
45 (in G.U. 1ª s.s. 1/4/2015, n. 13) ha dichiarato l’illegittimita’
costituzionale del primo comma del presente articolo nella parte in
cui, ove lo stato mentale dell’imputato sia tale da impedirne la
cosciente partecipazione al procedimento e questo venga sospeso, non
esclude la sospensione della prescrizione quando e’ accertato che
tale stato e’ irreversibile.
————-
AGGIORNAMENTO (277)
La L. 23 giugno 2017, n. 103, ha disposto (con l’art. 1, comma 15)
che “Le disposizioni di cui ai commi da 10 a 14 si applicano ai fatti
commessi dopo la data di entrata in vigore della presente legge”.
Art. 160.

(Interruzione del corso della prescrizione)

((COMMA ABROGATO DALLA L. 9 GENNAIO 2019, N. 3)).

Interrompono ((…)) la prescrizione l’ordinanza che applica le
misure cautelari personali e quella di convalida del fermo o
dell’arresto, l’interrogatorio reso davanti al pubblico ministero o
alla polizia giudiziaria, su delega del pubblico ministero, o al
giudice, l’invito a presentarsi al pubblico ministero per rendere
l’interrogatorio, il provvedimento del giudice di fissazione
dell’udienza in camera di consiglio per la decisione sulla richiesta
di archiviazione, la richiesta di rinvio a giudizio, il decreto di
fissazione della udienza preliminare, l’ordinanza che dispone il
giudizio abbreviato, il decreto di fissazione della udienza per la
decisione sulla richiesta di applicazione della pena, la
presentazione o la citazione per il giudizio direttissimo, il decreto
che dispone il giudizio immediato, il decreto che dispone il giudizio
e il decreto di citazione a giudizio. (277)

La prescrizione interrotta comincia nuovamente a decorrere dal
giorno della interruzione. Se piu’ sono gli atti interruttivi, la
prescrizione decorre dall’ultimo di essi; ma in nessun caso i termini
stabiliti nell’articolo 157 possono essere prolungati oltre i termini
di cui all’articolo 161, secondo comma, fatta eccezione per i reati
di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di
procedura penale.(199) (208a)
———–
AGGIORNAMENTO (199)
La L. 5 dicembre 2005, n. 251, ha disposto (con l’art. 10, commmi 2
e 3) che “Ferme restando le disposizioni dell’articolo 2 del codice
penale quanto alle altre norme della presente legge, le disposizioni
dell’articolo 6 non si applicano ai procedimenti e ai processi in
corso se i nuovi termini di prescrizione risultano piu’ lunghi di
quelli previgenti.
Se, per effetto delle nuove disposizioni, i termini di prescrizione
risultano piu’ brevi, le stesse si applicano ai procedimenti e ai
processi pendenti alla data di entrata in vigore della presente
legge, ad esclusione dei processi gia’ pendenti in primo grado ove vi
sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento, nonche’ dei
processi gia’ pendenti in grado di appello o avanti alla Corte di
cassazione”.
————-
AGGIORNAMENTO (208a)
Successivamente la Corte Costituzionale con sentenza 23 ottobre –
23 novembre 2006, n. 393 (in G.U. 1ª s.s. 29/11/2006, n. 47), ha
dichiarato l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 10, comma 3
della L. 5 dicembre 2005, n. 251 (che ha modificato l’ultimo comma
del presente articolo) “limitatamente alle parole “dei processi gia’
pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura
del dibattimento, nonche'”.
————-
AGGIORNAMENTO (277)
La L. 23 giugno 2017, n. 103, ha disposto (con l’art. 1, comma 15)
che “Le disposizioni di cui ai commi da 10 a 14 si applicano ai fatti
commessi dopo la data di entrata in vigore della presente legge”.
Art. 161.

(Effetti della sospensione e della interruzione)

((L’interruzione della prescrizione ha effetto per tutti coloro che
hanno commesso il reato. La sospensione della prescrizione ha effetto
limitatamente agli imputati nei cui confronti si sta procedendo)).
((277))

Salvo che si proceda per i reati di cui all’articolo 51, commi
3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, in nessun caso
l’interruzione della prescrizione puo’ comportare l’aumento di piu’
di un quarto del tempo necessario a prescrivere, della meta’ ((per i
reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321,
322-bis, limitatamente ai delitti richiamati dal presente comma, e
640-bis, nonche’)) nei casi di cui all’articolo 99, secondo comma, di
due terzi nel caso di cui all’articolo 99, quarto comma, e del doppio
nei casi di cui agli articoli 102, 103 e 105.(199) (208a) ((277))
———–
AGGIORNAMENTO (199)
La L. 5 dicembre 2005, n. 251, ha disposto (con l’art. 10, commmi 2
e 3) che “Ferme restando le disposizioni dell’articolo 2 del codice
penale quanto alle altre norme della presente legge, le disposizioni
dell’articolo 6 non si applicano ai procedimenti e ai processi in
corso se i nuovi termini di prescrizione risultano piu’ lunghi di
quelli previgenti.
Se, per effetto delle nuove disposizioni, i termini di prescrizione
risultano piu’ brevi, le stesse si applicano ai procedimenti e ai
processi pendenti alla data di entrata in vigore della presente
legge, ad esclusione dei processi gia’ pendenti in primo grado ove vi
sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento, nonche’ dei
processi gia’ pendenti in grado di appello o avanti alla Corte di
cassazione”.
————-
AGGIORNAMENTO (208a)
Successivamente la Corte Costituzionale con sentenza 23 ottobre –
23 novembre 2006, n. 393 (in G.U. 1ª s.s. 29/11/2006, n. 47), ha
dichiarato l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 10, comma 3
della L. 5 dicembre 2005, n. 251 (che ha modificato l’ultimo comma
del presente articolo) “limitatamente alle parole “dei processi gia’
pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura
del dibattimento, nonche'”.
————-
AGGIORNAMENTO (277)
La L. 23 giugno 2017, n. 103, ha disposto (con l’art. 1, comma 15)
che “Le disposizioni di cui ai commi da 10 a 14 si applicano ai fatti
commessi dopo la data di entrata in vigore della presente legge”.
Art. 162.

(Oblazione nelle contravvenzioni)

Nelle contravvenzioni, per le quali la legge stabilisce la sola
pena dell’ammenda, il contravventore e’ ammesso a pagare, prima
dell’apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna,
una somma corrispondente alla terza parte del massimo della pena
stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa, oltre le spese
del procedimento. ((25))

Il pagamento estingue il reato.

————-
AGGIORNAMENTO (25)
Il D.L. 24 giugno 1961, n. 510, convertito con modificazioni dalla
L. 28 luglio 1961, n. 769, ha disposto (con l’art. 22, comma 1) che
“In deroga agli articoli 162 del Codice penale e 21 della legge 7
gennaio 1929, n. 4, per le violazioni delle norme del decreto-legge
30 ottobre 1952, n. 1323, convertito, con modificazioni, nella legge
20 dicembre 1952, n. 2385, del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1953, n. 495, nonche’ del presente decreto,
costituenti delitti punibili con la sola multa, l’Intendente di
finanza, su apposita istanza, puo’ consentire che il trasgressore
effettui il pagamento, oltre che del tributo dovuto, di una somma non
inferiore al doppio e non superiore al decuplo del tributo stesso”.
Art. 162-bis.

(Oblazione nelle contravvenzioni punite con pene alternative).

Nelle contravvenzioni per le quali la legge stabilisce la pena
alternativa dell’arresto o dell’ammenda, il contravventore puo’
essere ammesso a pagare, prima dell’apertura del dibattimento, ovvero
prima del decreto di condanna, una somma corrispondente alla meta’
del massimo dell’ammenda stabilita dalla legge per la contravvenzione
commessa oltre le spese del procedimento.

Con la domanda di oblazione il contravventore deve depositare la
somma corrispondente alla meta’ del massimo dell’ammenda.

L’oblazione non e’ ammessa quando ricorrono i casi previsti dal
terzo capoverso dell’articolo 99, dall’articolo 104 o dall’articolo
105, ne’ quando permangono conseguenze dannose o pericolose del reato
eliminabili da parte del contravventore.

In ogni altro caso il giudice puo’ respingere con ordinanza la
domanda di oblazione, avuto riguardo alla gravita’ del fatto.

La domanda puo’ essere riproposta sino all’inizio della discussione
finale del dibattimento di primo grado.

Il pagamento delle somme indicate nella prima parte del presente
articolo estingue il reato.

((COMMA ABROGATO DAL D.L. 7 APRILE 2000, N. 82, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 5 GIUGNO 2000, N. 144)).
Art. 162-ter.

(Estinzione del reato per condotte riparatorie).

Nei casi di procedibilita’ a querela soggetta a remissione, il
giudice dichiara estinto il reato, sentite le parti e la persona
offesa, quando l’imputato ha riparato interamente, entro il termine
massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo
grado, il danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il
risarcimento, e ha eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o
pericolose del reato. Il risarcimento del danno puo’ essere
riconosciuto anche in seguito ad offerta reale ai sensi degli
articoli 1208 e seguenti del codice civile, formulata dall’imputato e
non accettata dalla persona offesa, ove il giudice riconosca la
congruita’ della somma offerta a tale titolo.

Quando dimostra di non aver potuto adempiere, per fatto a lui non
addebitabile, entro il termine di cui al primo comma, l’imputato puo’
chiedere al giudice la fissazione di un ulteriore termine, non
superiore a sei mesi, per provvedere al pagamento, anche in forma
rateale, di quanto dovuto a titolo di risarcimento; in tal caso il
giudice, se accoglie la richiesta, ordina la sospensione del processo
e fissa la successiva udienza alla scadenza del termine stabilito e
comunque non oltre novanta giorni dalla predetta scadenza, imponendo
specifiche prescrizioni. Durante la sospensione del processo, il
corso della prescrizione resta sospeso. Si applica l’articolo 240,
secondo comma.

Il giudice dichiara l’estinzione del reato, di cui al primo comma,
all’esito positivo delle condotte riparatorie.

((Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi
di cui all’articolo 612-bis)).
(277)

————–
AGGIORNAMENTO (277)
La L. 23 giugno 2017, n. 103, ha disposto (con l’art. 1, comma 2)
che “Le disposizioni dell’articolo 162-ter del codice penale,
introdotto dal comma 1, si applicano anche ai processi in corso alla
data di entrata in vigore della presente legge e il giudice dichiara
l’estinzione anche quando le condotte riparatorie siano state
compiute oltre il termine della dichiarazione di apertura del
dibattimento di primo grado”.
Art. 163.

(Sospensione condizionale della pena).

Nel pronunciare sentenza di condanna alla reclusione o all’arresto
per un tempo non superiore a due anni, ovvero a pena pecuniaria che,
sola o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a norma
dell’articolo 135, sia equivalente ad una pena privativa della
liberta’ personale per un tempo non superiore, nel complesso, a due
anni, il giudice puo’ ordinare che l’esecuzione della pena rimanga
sospesa per il termine di cinque anni se la condanna e’ per delitto e
di due anni se la condanna e’ per contravvenzione. ((In caso di
sentenza di condanna a pena pecuniaria congiunta a pena detentiva non
superiore a due anni, quando la pena nel complesso, ragguagliata a
norma dell’articolo 135, sia superiore a due anni, il giudice puo’
ordinare che l’esecuzione della pena detentiva rimanga sospesa)).

Se il reato e’ stato commesso da un minore degli anni diciotto, la
sospensione puo’ essere ordinata quando si infligga una pena
restrittiva della liberta’ personale non superiore a tre anni, ovvero
una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e
ragguagliata a norma dell’articolo 135, sia equivalente ad una pena
privativa della liberta’ personale per un tempo non superiore, nel
complesso, a tre anni. ((In caso di sentenza di condanna a pena
pecuniaria congiunta a pena detentiva non superiore a tre anni,
quando la pena nel complesso, ragguagliata a norma dell’articolo 135,
sia superiore a tre anni, il giudice puo’ ordinare che l’esecuzione
della pena detentiva rimanga sospesa)).

Se il reato e’ stato commesso da persona di eta’ superiore agli
anni diciotto ma inferiore agli anni ventuno o da chi ha compiuto gli
anni settanta, la sospensione puo’ essere ordinata quando si infligga
una pena restrittiva della liberta’ personale non superiore a due
anni e sei mesi ovvero una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla
pena detentiva e ragguagliata a norma dell’articolo 135, sia
equivalente ad una pena privativa della liberta’ personale per un
tempo non superiore, nel complesso, a due anni e sei mesi.((In caso
di sentenza di condanna a pena pecuniaria congiunta a pena detentiva
non superiore a due anni e sei mesi, quando la pena nel complesso,
ragguagliata a norma dell’articolo 135, sia superiore a due anni e
sei mesi, il giudice puo’ ordinare che l’esecuzione della pena
detentiva rimanga sospesa)).

((Qualora la pena inflitta non sia superiore ad un anno e sia stato
riparato interamente il danno, prima che sia stata pronunciata la
sentenza di primo grado, mediante il risarcimento di esso e, quando
sia possibile, mediante le restituzioni, nonche’ qualora il
colpevole, entro lo stesso termine e fuori del caso previsto nel
quarto comma dell’articolo 56, si sia adoperato spontaneamente ed
efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o
pericolose del reato da lui eliminabili, il giudice puo’ ordinare che
l’esecuzione della pena, determinata nel caso di pena pecuniaria
ragguagliandola a norma dell’articolo 135, rimanga sospesa per il
termine di un anno)).
Art. 164.

(Limiti entro i quali e’ ammessa la sospensione condizionale della
pena).

La sospensione condizionale della pena e’ ammessa soltanto se,
avuto riguardo alle circostanze indicate nell’art. 133, il giudice
presume che il colpevole si asterra’ dal commettere ulteriori reati.

La sospensione condizionale della pena non puo’ essere conceduta:
1) a chi ha riportato una precedente condanna a pena detentiva
per delitto, anche se e’ intervenuta la riabilitazione, ne’ al
delinquente o contravventore abituale o professionale;
2) allorche’ alla pena inflitta deve essere aggiunta una misura
di sicurezza personale, perche’ il reo e’ persona che la legge
presume socialmente pericolosa.

La sospensione condizionale della pena rende inapplicabili le
misure di sicurezza, tranne che si tratti della confisca.

La sospensione condizionale della pena non puo’ essere concessa
piu’ di una volta. Tuttavia il giudice nell’infliggere una nuova
condanna, puo’ disporre la sospensione condizionale qualora la pena
da infliggere, cumulata con quella irrogata con la precedente
condanna anche per delitto, non superi i limiti stabiliti
dall’articolo 163.((74))

————
AGGIORNAMENTO (49)
La Corte Costituzionale con sentenza 3-10 giugno 1970, n. 86 (in
G.U. 1ª s.s. 17/06/1970, n. 150) ha dichiarato l’illegittimita’ del
numero 1) del secondo comma del presente articolo, nella parte in cui
dispone che il giudice non possa esercitare il potere di concedere o
negare, per la pena da comminare, il beneficio della sospensione
condizionale o debba revocare di diritto la sospensione gia’ concessa
quando il secondo reato si lega con il vincolo della continuita’ a
quello punito con pena sospesa.
————
AGGIORNAMENTO (54)
La Corte Costituzionale con sentenza 25 marzo – 5 aprile 1971, n.
73 (in G.U. 1ª s.s. 7/4/1971, n. 87) ha dichiarato l’illegittimita’
costituzionale del quarto comma del presente articolo, nella parte in
cui esclude che possa concedersi una seconda sospensione condizionale
nel caso di nuova condanna, per delitto anteriormente commesso, a
pena che, cumulata con quella gia’ sospesa, non superi i limiti per
l’applicabilita’ del beneficio.
————
AGGIORNAMENTO (74)
La Corte Costituzionale con sentenza 21-28 aprile 1976, n. 95 (in
G.U. 1ª s.s. 5/5/1976, n. 118) ha dichiarato l’illegittimita’
costituzionale dell’ultimo comma del presente articolo nella parte in
cui non consente la concessione della sospensione condizionale della
pena a chi ha gia’ riportato una precedente condanna a pena detentiva
per delitto non sospesa, qualora la pena da infliggere cumulata con
quella irrogata con la condanna precedente non superi i limiti
stabiliti dall’art. 163 del codice penale.
Art. 165.

(Obblighi del condannato).

La sospensione condizionale della pena puo’ essere subordinata
all’adempimento dell’obbligo delle restituzioni, al pagamento della
somma liquidata a titolo di risarcimento del danno o provvisoriamente
assegnata sull’ammontare di esso e alla pubblicazione della sentenza
a titolo di riparazione del danno; puo’ altresi’ essere subordinata,
salvo che la legge disponga altrimenti, all’eliminazione delle
conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato
non si oppone, alla prestazione di attivita’ non retribuita a favore
della collettivita’ per un tempo determinato comunque non superiore
alla durata della pena sospesa, secondo le modalita’ indicate dal
giudice nella sentenza di condanna.

La sospensione condizionale della pena, quando e’ concessa a
persona che ne ha gia’ usufruito, deve essere subordinata
all’adempimento di uno degli obblighi previsti nel comma precedente.

La disposizione del secondo comma non si applica qualora la
sospensione condizionale della pena sia stata concessa ai sensi del
quarto comma dell’articolo 163.

Nei casi di condanna per i reati previsti dagli articoli 314, 317,
318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321 e 322-bis, la sospensione
condizionale della pena e’ comunque subordinata al pagamento della
somma determinata a titolo di riparazione pecuniaria ai sensi
dell’articolo 322-quater, fermo restando il diritto all’ulteriore
eventuale risarcimento del danno.

((Nei casi di condanna per i delitti di cui agli articoli 572,
609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis,
nonche’ agli articoli 582 e 583-quinquies nelle ipotesi aggravate ai
sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577,
primo comma, numero 1, e secondo comma, la sospensione condizionale
della pena e’ comunque subordinata alla partecipazione a specifici
percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di
prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati
per i medesimi reati)).

Il giudice nella sentenza stabilisce il termine entro il quale gli
obblighi devono essere adempiuti.

Nel caso di condanna per il reato previsto dall’articolo 624-bis,
la sospensione condizionale della pena e’ comunque subordinata al
pagamento integrale dell’importo dovuto per il risarcimento del danno
alla persona offesa.
Art. 166.

(Effetti della sospensione).

La sospensione condizionale della pena si estende alle pene
accessorie.((Nondimeno, nel caso di condanna per i delitti previsti
dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter,
319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis, il giudice
puo’ disporre che la sospensione non estenda i suoi effetti alle pene
accessorie dell’interdizione dai pubblici uffici e dell’incapacita’
di contrattare con la pubblica amministrazione)).

La condanna a pena condizionalmente sospesa non puo’ costituire in
alcun caso, di per se’ sola, motivo per l’applicazione di misure di
prevenzione, ne’ d’impedimento all’accesso a posti di lavoro pubblici
o privati tranne i casi specificamente previsti dalla legge, ne’ per
il diniego di concessioni, di licenze o di autorizzazioni necessarie
per svolgere attivita’ lavorativa.
Art. 167.

(Estinzione del reato)

Se, nei termini stabiliti, il condannato non commette un delitto,
ovvero una contravvenzione della stessa indole, e adempie gli
obblighi impostigli, il reato e’ estinto.

((In tal caso non ha luogo la esecuzione delle pene)).
Art. 168.

(Revoca della sospensione).

Salva la disposizione dell’ultimo comma dell’art. 164, la
sospensione condizionale della pena e’ revocata di diritto qualora,
nei termini stabiliti, il condannato:
1) commetta un delitto ovvero una contravvenzione della stessa
indole, per cui venga inflitta una pena detentiva, o non adempia agli
obblighi impostigli;
2) riporti un’altra condanna per un delitto anteriormente
commesso a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa,
supera i limiti stabiliti dall’art. 163.

Qualora il condannato riporti un’altra condanna per un delitto
anteriormente commesso, a pena che, cumulata a quella precedentemente
sospesa, non supera i limiti stabiliti dall’art. 163, il giudice,
tenuto conto dell’indole e della gravita’ del reato, puo’ revocare
l’ordine di sospensione condizionale della pena.

((La sospensione condizionale della pena e’ altresi’ revocata
quando e’ stata concessa in violazione dell’articolo 164, quarto
comma, in presenza di cause ostative. La revoca e’ disposta anche se
la sospensione e’ stata concessa ai sensi del comma 3 dell’articolo
444 del codice di procedura penale)).

————-
AGGIORNAMENTO (49)
La Corte Costituzionale con sentenza 3-10 giugno 1970, n. 86 (in
G.U. 1ª s.s. 17/06/1970, n. 150) ha dichiarato la illegittimita’
costituzionale del presente articolo:
– nella parte in cui dispone che il giudice non possa esercitare il
potere di concedere o negare, per la pena da comminare, il beneficio
della sospensione condizionale o debba revocare di diritto la
sospensione gia’ concessa quando il secondo reato si lega con il
vincolo della continuita’ a quello punito con pena sospesa;
– nella parte in cui per l’ipotesi di successiva irrogazione di
pena pecuniaria, non conferisce al giudice il potere di subordinare
la revoca della sospensione della pena detentiva al mancato pagamento
della pena pecuniaria.
Art. 168-bis.

(( (Sospensione del procedimento con messa alla prova
dell’imputato).))

((Nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale
pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo
a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria,
nonche’ per i delitti indicati dal comma 2 dell’articolo 550 del
codice di procedura penale, l’imputato puo’ chiedere la sospensione
del processo con messa alla prova.

La messa alla prova comporta la prestazione di condotte volte
all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal
reato, nonche’, ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso
cagionato. Comporta altresi’ l’affidamento dell’imputato al servizio
sociale, per lo svolgimento di un programma che puo’ implicare, tra
l’altro, attivita’ di volontariato di rilievo sociale, ovvero
l’osservanza di prescrizioni relative ai rapporti con il servizio
sociale o con una struttura sanitaria, alla dimora, alla liberta’ di
movimento, al divieto di frequentare determinati locali.

La concessione della messa alla prova e’ inoltre subordinata alla
prestazione di lavoro di pubblica utilita’. Il lavoro di pubblica
utilita’ consiste in una prestazione non retribuita, affidata tenendo
conto anche delle specifiche professionalita’ ed attitudini
lavorative dell’imputato, di durata non inferiore a dieci giorni,
anche non continuativi, in favore della collettivita’, da svolgere
presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende
sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che
operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di
volontariato. La prestazione e’ svolta con modalita’ che non
pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di
salute dell’imputato e la sua durata giornaliera non puo’ superare le
otto ore.

La sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato
non puo’ essere concessa piu’ di una volta.

La sospensione del procedimento con messa alla prova non si applica
nei casi previsti dagli articoli 102, 103, 104, 105 e 108.))
Art. 168-ter.

(( (Effetti della sospensione del procedimento con messa alla
prova).))

((Durante il periodo di sospensione del procedimento con messa alla
prova il corso della prescrizione del reato e’ sospeso. Non si
applicano le disposizioni del primo comma dell’articolo 161.

L’esito positivo della prova estingue il reato per cui si procede.
L’estinzione del reato non pregiudica l’applicazione delle sanzioni
amministrative accessorie, ove previste dalla legge.))
Art. 168-quater.

(( (Revoca della sospensione del procedimento con messa alla
prova).))

((La sospensione del procedimento con messa alla prova e’ revocata:
1) in caso di grave o reiterata trasgressione al programma di
trattamento o alle prescrizioni imposte, ovvero di rifiuto alla
prestazione del lavoro di pubblica utilita’;
2) in caso di commissione, durante il periodo di prova, di un
nuovo delitto non colposo ovvero di un reato della stessa indole
rispetto a quello per cui si procede)).
Art. 169.

(Perdono giudiziale per i minori degli anni diciotto)

Se, per il reato commesso dal minore degli anni diciotto, la legge
stabilisce una pena restrittiva della liberta’ personale non
superiore nel massimo a due anni, ovvero una pena pecuniaria non
superiore nel massimo a lire diecimila, anche se congiunta a detta
pena, il giudice puo’ astenersi dal pronunciare il rinvio al
giudizio, quando, avuto riguardo alle circostanze indicate
nell’articolo 133, presume che il colpevole si asterra’ dal
commettere ulteriori reati.

Qualora si proceda al giudizio, il giudice puo’, nella sentenza,
per gli stessi motivi, astenersi dal pronunciare condanna.

Le disposizioni precedenti non si applicano nei casi preveduti dal
numero 1° del primo capoverso dell’articolo 164.

Il perdono giudiziale non puo’ essere conceduto piu’ di una volta.
((75))
(57)

————-
AGGIORNAMENTO (57)
La Corte Costituzionale con sentenza 26 giugno – 5 luglio 1973, n.
108 (in G.U. 1ª s.s. 11/7/1973, n. 176) ha dichiarato
l’illegittimita’ costituzionale del presente articolo nella parte in
cui non consente che possa estendersi il perdono giudiziale ad altri
reati che si legano col vincolo della continuazione a quelli per i
quali e’ stato concesso il beneficio.
————-
AGGIORNAMENTO (75)
La Corte Costituzionale con sentenza 24 giugno – 7 luglio 1976, n.
154 (in G.U. 1ª s.s. 14/07/1976, n. 184) ha dichiarato
l’illegittimita’ costituzionale del quarto comma del presente
articolo nella parte in cui esclude che possa concedersi un nuovo
perdono giudiziale nel caso di condanna per delitto commesso
anteriormente alla prima sentenza di perdono, a pena che, cumulata
con quella precedente, non superi i limiti per l’applicabilita’ del
beneficio.
Art. 170.

(Estinzione di un reato che sia presupposto, elemento costitutivo o
circostanza aggravante di un altro reato)

Quando un reato e’ il presupposto di un altro reato, la causa che
lo estingue non si estende all’altro reato.

La causa estintiva di un reato, che e’ elemento costitutivo o
circostanza aggravante di un reato complesso, non si estende al reato
complesso.

L’estinzione di taluno fra piu’ reati connessi non esclude, per gli
altri, l’aggravamento di pena derivante dalla connessione.
CAPO II
Della estinzione della pena

Art. 171.

(Morte del reo dopo la condanna)

La morte del reo, avvenuta dopo la condanna, estingue la pena.
Art. 172.

(Estinzione delle pene della reclusione e della multa per decorso del
tempo)

La pena della reclusione si estingue col decorso di un tempo pari
al doppio della pena inflitta e, in ogni caso, non superiore a trenta
e non inferiore a dieci anni.

La pena della multa si estingue nel termine di dieci anni.

Quando, congiuntamente alla pena della reclusione, e’ inflitta la
pena della multa, per l’estinzione dell’una e dell’altra pena si ha
riguardo soltanto al decorso del tempo stabilito per la reclusione.

Il termine decorre dal giorno in cui la condanna e’ divenuta
irrevocabile, ovvero dal giorno in cui il condannato si e’ sottratto
volontariamente alla esecuzione gia’ iniziata della pena.

Se l’esecuzione della pena e’ subordinata alla scadenza di un
termine o al verificarsi di una condizione, il tempo necessario per
la estinzione della pena decorre dal giorno in cui il termine e’
scaduto o la condizione si e’ verificata.

Nel caso di concorso di reati si ha riguardo, per l’estinzione
della pena, a ciascuno di essi, anche se le pene sono state inflitte
con la medesima sentenza.

L’estinzione delle pene non ha luogo, se si tratta di recidivi, nei
casi preveduti dai capoversi dell’articolo 99, o di delinquenti
abituali, professionali o per tendenza; ovvero se il condannato,
durante il tempo necessario per l’estinzione della pena, riporta una
condanna alla reclusione per un delitto della stessa indole.
((90))

————-
AGGIORNAMENTO (90)
La L. 24 novembre 1981, n. 689, ha disposto (con l’art. 11, comma
2) che “In deroga a quanto disposto dall’articolo 172 del codice
penale, la pena della multa inflitta, anche congiuntamente a quella
della reclusione, per reati commessi prima della entrata in vigore
della presente legge, si estingue col decorso del termine di dieci
anni dalla data di entrata in vigore della presente legge; tuttavia,
se la sentenza di condanna e divenuta irrevocabile successivamente
alla data di entrata in vigore della presente legge, la pena della
multa si estingue col decorso di dieci anni dal passaggio in
giudicato della sentenza”.
Art. 173.

(Estinzione delle pene dell’arresto e dell’ammenda per decorso del
tempo)

Le pene dell’arresto e dell’ammenda si estinguono nel termine di
cinque anni. Tale termine e’ raddoppiato se si tratta di recidivi,
nei casi preveduti dai capoversi dell’articolo 99, ovvero di
delinquenti abituali, professionali o per tendenza.

Se, congiuntamente alla pena dell’arresto, e’ inflitta la pena
dell’ammenda, per l’estinzione dell’una e dell’altra pena si ha
riguardo soltanto al decorso del termine stabilito per l’arresto.

Per la decorrenza del termine si applicano le disposizioni del
terzo, quarto e quinto capoverso dell’articolo precedente.
Art. 174.

(Indulto e grazia)

L’indulto o la grazia condona, in tutto o in parte, la pena
inflitta, o la commuta in un’altra specie di pena stabilita dalla
legge. Non estingue le pene accessorie, salvo che il decreto disponga
diversamente, e neppure gli altri effetti penali della condanna.

Nel concorso di piu’ reati, l’indulto si applica una sola volta,
dopo cumulate le pene, secondo le norme concernenti il concorso dei
reati.

Si osservano, per l’indulto, le disposizioni contenute nei tre
ultimi capoversi dell’articolo 151.
Art. 175.

(Non menzione della condanna nel certificato del casellario
giudiziale).

Se, con una prima condanna, e’ inflitta una pena detentiva non
superiore a due anni, ovvero una pena pecuniaria non superiore a un
milione, il giudice, avuto riguardo alle circostanze indicate
nell’articolo 133, puo’ ordinare in sentenza che non sia fatta
menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale,
spedito a richiesta di privati, non per ragione di diritto
elettorale. (100) (108)

La non menzione della condanna puo’ essere altresi’ concessa quando
e’ inflitta congiuntamente una pena detentiva non superiore a due
anni ed una pena pecuniaria che, ragguagliata a norma dell’articolo
135 e cumulata alla pena detentiva, priverebbe complessivamente il
condannato della liberta’ personale per un tempo non superiore a
trenta mesi.

Se il condannato commette successivamente un delitto, l’ordine di
non fare menzione della condanna precedente e’ revocato.

((COMMA ABROGATO DALLA L. 7 FEBBRAIO 1990, N. 19)).

————
AGGIORNAMENTO (70)
La Corte Costituzionale con sentenza 8-17 luglio 1975, n. 225 (in
G.U. 1ª s.s. 23/07/1975, n. 195), ha dichiarato l’illegittimita’
costituzionale del primo comma del presente articolo nella parte che
esclude possano concedersi ulteriori non menzioni di condanne nel
certificato del casellario giudiziale spedito a richiesta di privati,
nel caso di condanne per reati anteriormente commessi a pene che,
cumulate con quelle gia’ irrogate, non superino i limiti di
applicabilita’ del beneficio.
————
AGGIORNAMENTO (100)
La Corte Costituzionale con sentenza 5-7 giugno 1984, n. 155 (in
G.U. 1ª s.s. 13/06/1984, n. 162) ha dichiarato l’illegittimita’
costituzionale del primo comma del presente articolo nella parte in
cui esclude che possano concedersi ulteriori non menzioni di condanne
nel certificato del casellario giudiziale spedito a richiesta di
privati, nel caso di condanne, per reati anteriormente commessi, a
pene che, cumulate con quelle gia’ irrogate, non superino i limiti di
applicabilita’ del beneficio.
————
AGGIORNAMENTO (108)
La Corte Costituzionale con sentenza 10-17 marzo 1988, n. 304 (in
G.U. 1ª s.s. 23/03/1988, n. 12) ha dichiarato l’illegittimita’
costituzionale del primo comma del presente articolo nella parte in
cui prevede che la non menzione nel certificato del casellario
giudiziale di condanna a sola pena pecuniaria possa essere ordinata
dal giudice quando non sia superiore a un milione, anziche’ a somma
pari a quella risultante dal ragguaglio della pena detentiva di anni
due, a norma dell’art. 135 cod. pen..
Art. 176.

(Liberazione condizionale).

Il condannato a pena detentiva che, durante il tempo di esecuzione
della pena, abbia tenuto un comportamento tale dal far ritenere
sicuro il suo ravvedimento, puo’ essere ammesso alla liberazione
condizionale, se ha scontato almeno trenta mesi e comunque almeno
meta’ della pena inflittagli, qualora il rimanente della pena non
superi i cinque anni.

Se si tratta di recidivo, nei casi preveduti dai capoversi
dell’articolo 99, il condannato, per essere ammesso alla liberazione
condizionale, deve avere scontato almeno quattro anni di pena e non
meno di tre quarti della pena inflittagli.

((Il condannato all’ergastolo puo’ essere ammesso alla liberazione
condizionale quando abbia scontato almeno ventisei anni di pena)).

La concessione della liberazione condizionale e’ subordinata
all’adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo
che il condannato dimostri di trovarsi nell’impossibilita’ di
adempierle.

————-
AGGIORNAMENTO (3)
La L. 27 giugno 1942, n. 827, ha disposto (con l’articolo unico,
comma 1) che “Durante l’attuale stato di guerra e sino a sei mesi
dopo la sua cessazione, la liberazione condizionale preveduta
dall’art. 176 del Codice penale puo’ essere concessa, concorrendo le
altre condizioni volute dalla legge, anche a coloro che sono stati
condannati ad una pena detentiva non superiore a cinque anni”.
————-
AGGIORNAMENTO (10)
Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 11 dicembre 1946, n.
653, nel modificare l’articolo unico, comma 1 della L. 27 giugno
1942, n. 827, ha conseguentemente disposto:
– (con l’art. 1, comma 1) che “La efficacia delle norme contenute
nell’articolo unico della legge 27 giugno 1942, n. 827, che estende
la liberazione condizionale ai condannati a pena non superiore a
cinque anni, e’ prorogata sino ai nuova disposizione”.
– (con l’art. 2, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal
16 ottobre 1946.
Art. 177.

(Revoca della liberazione condizionale o estinzione della pena).

Nei confronti del condannato ammesso alla liberazione condizionale
resta sospesa la esecuzione della misura di sicurezza detentiva cui
il condannato stesso sia stato sottoposto con la sentenza di condanna
o con un provvedimento successivo. La liberazione condizionale e’
revocata, se la persona liberata commette un delitto o una
contravvenzione della stessa indole, ovvero trasgredisce agli
obblighi inerenti alla liberta’ vigilata, disposta a termini
dell’articolo 230, n. 2. In tal caso, il tempo trascorso in liberta’
condizionale non e’ computato nella durata della pena e il condannato
non puo’ essere riammesso alla liberazione condizionale. (115) (153)
((162))

Decorso tutto il tempo della pena inflitta, ovvero cinque anni
dalla data del provvedimento di liberazione condizionale, se trattasi
di condannato all’ergastolo, senza che sia intervenuta alcuna causa
di revoca, la pena rimane estinta e sono revocate le misure di
sicurezza personali, ordinate dal giudice con la sentenza di condanna
o con provvedimento successivo.

————-
AGGIORNAMENTO (115)
La Corte Costituzionale, con sentenza 17 – 25 maggio 1989, n. 282,
(in G.U. 1ª s.s. 31/05/1989, n. 22) come modificata dall’Errata
Corrige in G.U. 1ª s.s. 14/06/1989, n. 24, ha dichiarato
l’illegittimita’ costituzionale del primo comma del presente articolo
nella parte in cui, nel caso di revoca della liberazione
condizionale, non consente al Tribunale di sorveglianza di
determinare la pena detentiva ancora da espiare, tenendo conto del
tempo trascorso in liberta’ condizionale nonche’ delle restrizioni di
liberta’ subite dal condannato e del suo comportamento durante tale
periodo.
————-
AGGIORNAMENTO (153)
La Corte Costituzionale, con sentenza 2 – 4 giugno 1997, n. 161,
(in G.U. 1ª s.s. 11/06/1997, n. 24) ha dichiarato l’illegittimita’
costituzionale dell’ultimo periodo del primo comma del presente
articolo nella parte in cui non prevede che il condannato alla pena
dell’ergastolo, cui sia stata revocata la liberazione condizionale,
possa essere nuovamente ammesso a fruire del beneficio ove ne
sussistano i relativi presupposti.
————-
AGGIORNAMENTO (162)
La Corte Costituzionale, con sentenza 14 – 23 giugno 1998, n. 418,
(in G.U. 1ª s.s. 30/12/1998, n. 52) ha dichiarato l’illegittimita’
costituzionale del primo comma del presente articolo nella parte in
cui prevede la revoca della liberazione condizionale nel caso di
condanna per qualsiasi delitto o contravvenzione della stessa indole,
anziche’ stabilire che la liberazione condizionale e’ revocata se la
condotta del soggetto, in relazione alla condanna subita, appare
incompatibile con il mantenimento del beneficio.
Art. 178.

(Riabilitazione)

La riabilitazione estingue le pene accessorie ed ogni altro effetto
penale della condanna, salvo che la legge disponga altrimenti.
Art. 179.

(Condizioni per la riabilitazione)

La riabilitazione e’ conceduta quando siano decorsi almeno tre anni
dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o siasi in
altro modo estinta, e il condannato abbia dato prove effettive e
costanti di buona condotta.

Il termine e’ di almeno otto anni se si tratta di recidivi, nei
casi preveduti dai capoversi dell’articolo 99.

Il termine e’ di dieci anni se si tratta di delinquenti abituali,
professionali o per tendenza e decorre dal giorno in cui sia stato
revocato l’ordine di assegnazione ad una colonia agricola o ad una
casa di lavoro.

Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena
ai sensi dell’articolo 163, primo, secondo e terzo comma, il termine
di cui al primo comma decorre dallo stesso momento dal quale decorre
il termine di sospensione della pena.

Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena
ai sensi del quarto comma dell’articolo 163, la riabilitazione e’
concessa allo scadere del termine di un anno di cui al medesimo
quarto comma, purche’ sussistano le altre condizioni previste dal
presente articolo.

La riabilitazione non puo’ essere conceduta quando il condannato:

1° sia stato sottoposto a misura di sicurezza, tranne che si tratti
di espulsione dello straniero dallo Stato ovvero di confisca, e il
provvedimento non sia stato revocato;

2° non abbia adempiuto le obbligazioni civili derivanti dal reato,
salvo che dimostri di trovarsi nella impossibilita’ di adempierle.

((La riabilitazione concessa a norma dei commi precedenti non
produce effetti sulle pene accessorie perpetue. Decorso un termine
non inferiore a sette anni dalla riabilitazione, la pena accessoria
perpetua e’ dichiarata estinta, quando il condannato abbia dato prove
effettive e costanti di buona condotta)).
Art. 180.

(Revoca della sentenza di riabilitazione)

La sentenza di riabilitazione e’ revocata di diritto se la persona
riabilitata commette entro ((sette anni)) un delitto non colposo, per
il quale sia inflitta la pena della reclusione per un tempo non
inferiore a ((due anni)), od un’altra pena piu’ grave.
Art. 181.

(Riabilitazione nel caso di condanna all’estero)

Le disposizioni relative alla riabilitazione si applicano anche nel
caso di sentenze straniere di condanna, riconosciute a norma
dell’articolo 12.
CAPO III
Disposizioni comuni

Art. 182.

(Effetti delle cause di estinzione del reato o della pena)

Salvo che la legge disponga altrimenti, l’estinzione del reato o
della pena ha effetto soltanto per coloro ai quali la causa di
estinzione si riferisce.
Art. 183.

(Concorso di cause estintive)

Le cause di estinzione del reato o della pena operano nel momento
in cui esse intervengono.

Nel concorso di una causa che estingue il reato con una causa che
estingue la pena, prevale la causa che estingue il reato, anche se e’
intervenuta successivamente.

Quando intervengono in tempi diversi piu’ cause di estinzione del
reato o della pena, la causa antecedente estingue il reato o la pena,
e quelle successive fanno cessare gli effetti che non siano ancora
estinti in conseguenza della causa antecedente.

Se piu’ cause intervengono contemporaneamente, la causa piu’
favorevole opera l’estinzione del reato o della pena; ma anche in tal
caso, per gli effetti che non siano estinti in conseguenza della
causa piu’ favorevole, si applica il capoverso precedente.
Art. 184.

(Estinzione della pena di morte, dell’ergastolo o di pene temporanee
nel caso di concorso di reati) ((5))

Quando, per effetto di amnistia, indulto o grazia, la pena di morte
o dell’ergastolo e’ estinta, la pena detentiva temporanea, inflitta
per il reato concorrente, e’ eseguita per intero. Nondimeno, se il
condannato ha gia’ interamente subito l’isolamento diurno, applicato
a norma del capoverso dell’articolo 72, la pena per il reato
concorrente e’ ridotta alla meta’; ed e’ estinta, se il condannato e’
stato detenuto per oltre trenta anni. ((5))

Se, per effetto di alcuna delle dette cause estintive, non deve
essere scontata la pena detentiva temporanea inflitta, per il reato
concorrente, al condannato all’ergastolo, non si applica l’isolamento
diurno, stabilito nel capoverso dell’articolo 72. Se la pena
detentiva deve essere scontata solo in parte, il periodo
dell’isolamento diurno, applicato a norma del predetto articolo, puo’
essere ridotto fino a tre mesi.

————
AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224, ha disposto (con
l’art. 1, commi 1 e 2) che “Per i delitti preveduti nel Codice penale
e’ soppressa la pena di morte.
Quando nelle disposizioni del detto Codice e’ comminata la pena di
morte, in luogo di questa si applica la pena dell’ergastolo”.
TITOLO SETTIMO
DELLE SANZIONI CIVILI

Art. 185.

(Restituzioni e risarcimento del danno)

Ogni reato obbliga alle restituzioni, a norma delle leggi civili.

Ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non
patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che,
a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui.
Art. 186.

(Riparazione del danno mediante pubblicazione della sentenza di
condanna)

Oltre quanto e’ prescritto nell’articolo precedente e in altre
disposizioni di legge, ogni reato obbliga il colpevole alla
pubblicazione, a sue spese, della sentenza di condanna, qualora la
pubblicazione costituisca un mezzo per riparare il danno non
patrimoniale cagionato dal reato.
Art. 187.

(Indivisibilita’ e solidarieta’ nelle obbligazioni ex delicto)

L’obbligo alle restituzioni e alla pubblicazione della sentenza
penale di condanna e’ indivisibile.

I condannati per uno stesso reato sono obbligati in solido al
risarcimento del danno patrimoniale o non patrimoniale.
Art. 188.

(Spese per il mantenimento del condannato. Obbligo di rimborso)

Il condannato e’ obbligato a rimborsare all’erario dello Stato le
spese per il suo mantenimento negli stabilimenti di pena, e risponde
di tale obbligazione con tutti i suoi beni mobili e immobili,
presenti e futuri, a norma delle leggi civili.

L’obbligazione non si estende alla persona civilmente responsabile,
e non si trasmette agli eredi del condannato.((159))

————
AGGIORNAMENTO (159)
La Corte Costituzionale, con sentenza 26 marzo – 6 aprile 1998, n.
98 (in G.U. 1ª s.s. 15/04/1998, n. 15) come modificata dall’Errata
Corrige in G.U. 1ª s.s. 13/05/1998, n. 19, ha dichiarato
l’illegittimita’ costituzionale del secondo comma del presente
articolo nella parte in cui non prevede la non trasmissibilita’ agli
eredi dell’obbligo di rimborsare le spese del processo penale.
Art. 189.

(Ipoteca legale; sequestro)

Lo Stato ha ipoteca legale sui beni dell’imputato a garanzia del
pagamento:

1° delle pene pecuniarie e di ogni altra somma dovuta all’erario
dello Stato;

2° delle spese del procedimento;

3° delle spese relative al mantenimento del condannato negli
stabilimenti di pena;

4° delle spese sostenute da un pubblico istituto sanitario, a
titolo di cura e di alimenti per la persona offesa, durante
l’infermita’;

5° delle somme dovute a titolo di risarcimento del danno, comprese
le spese processuali;

6° delle spese anticipate dal difensore e delle somme a lui dovute
a titolo di onorario.

L’ipoteca legale non pregiudica il diritto degli interessati a
iscrivere ipoteca giudiziale, dopo la sentenza di condanna, anche se
non divenuta irrevocabile.

Se vi e’ fondata ragione di temere che manchino o si disperdano le
garanzie delle obbligazioni per le quali e’ ammessa l’ipoteca legale,
puo’ essere ordinato il sequestro dei beni mobili dell’imputato.

Gli effetti dell’ipoteca o del sequestro cessano con la sentenza
irrevocabile di proscioglimento.

Se l’imputato offre cauzione, puo’ non farsi luogo alla iscrizione
dell’ipoteca legale o al sequestro.

Per effetto del sequestro i crediti indicati in questo articolo si
considerano privilegiati rispetto ad ogni altro credito non
privilegiato di data anteriore e ai crediti sorti posteriormente,
salvi, in ogni caso, i privilegi stabiliti a garanzia del pagamento
di tributi.
((116))

———–
AGGIORNAMENTO (116)
Il D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, ha disposto (con l’art. 218,
comma 1) che “Sono abrogate le disposizioni del codice penale che
prevedono l’ipoteca legale”.
Art. 190.

(Garanzie sui beni della persona civilmente responsabile)

Le garanzie stabilite nell’articolo precedente si estendono anche
ai beni della persona civilmente responsabile, limitatamente ai
crediti indicati nei numeri 2°, 4° e 5° del predetto articolo,
qualora, per la ipoteca legale, sussistano le condizioni richieste
per la iscrizione sui beni dell’imputato, e qualora, per il
sequestro, concorrano, riguardo alla persona civilmente responsabile,
le circostanze indicate nel secondo capo verso dell’articolo
precedente.
((116))

———–
AGGIORNAMENTO (116)
Il D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, ha disposto (con l’art. 218,
comma 1) che “Sono abrogate le disposizioni del codice penale che
prevedono l’ipoteca legale”.
Art. 191.

(Ordine dei crediti garantiti con ipoteca o sequestro)

Sul prezzo degli immobili ipotecati e dei mobili sequestrati a
norma dei due articoli precedenti, e sulle somme versate a titolo di
cauzione e non devolute alla Cassa delle ammende, sono pagate
nell’ordine seguente:

1° le spese sostenute da un pubblico istituto sanitario, a titolo
di cura e di alimenti per la persona offesa, durante l’infermita’;

2° le somme dovute a titolo di risarcimento di danni e di spese
processuali al danneggiato, purche’ il pagamento ne sia richiesto
entro un anno dal giorno in cui la sentenza penale di condanna sia
divenuta irrevocabile;

3° le spese anticipate dal difensore del condannato e la somma a
lui dovuta a titolo di onorario;

4° le spese del procedimento;

5° le spese per il mantenimento del condannato negli stabilimenti
di pena. Se la esecuzione della pena non ha ancora avuto luogo, in
tutto o in parte, e’ depositata nella Cassa delle ammende una somma
presumibilmente adeguata alle spese predette;

6° le pene pecuniarie e ogni altra somma dovuta all’erario dello
Stato.
Art. 192.

(Atti a titolo gratuito compiuti dal colpevole dopo il reato)

Gli atti a titolo gratuito, compiuti dal colpevole dopo il reato,
non hanno efficacia rispetto ai crediti indicati nell’articolo 189.
Art. 193.

(Atti a titolo oneroso compiuti dal colpevole dopo il reato)

Gli atti a titolo oneroso, eccedenti la semplice amministrazione
ovvero la gestione dell’ordinario commercio, i quali siano compiuti
dal colpevole dopo il reato, si presumono fatti in frode rispetto ai
crediti indicati nell’articolo 189.

Nondimeno, per la revoca dell’atto, e’ necessaria la prova della
mala fede dell’altro contraente.
Art. 194.

(Atti a titolo oneroso o gratuito compiuti dal colpevole prima del
reato)

Gli atti a titolo gratuito, compiuti dal colpevole prima del reato,
non sono efficaci rispetto ai crediti indicati nell’articolo 189,
qualora si provi che furono da lui compiuti in frode.

La stessa disposizione si applica agli atti a titolo oneroso
eccedenti la semplice amministrazione ovvero la gestione
dell’ordinario commercio; nondimeno, per la revoca dell’atto a titolo
oneroso, e’ necessaria la prova anche della mala fede dell’altro
contraente.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano per gli atti
anteriori di un anno al commesso reato.
Art. 195.

(Diritti dei terzi)

Nei casi preveduti dai tre articoli precedenti, i diritti dei terzi
sono regolati dalle leggi civili.
Art. 196.

(( (Obbligazione civile per le multe e le ammende inflitte a persona
dipendente).))

((Nei reati commessi da chi e’ soggetto all’altrui autorita’,
direzione o vigilanza, la persona rivestita dell’autorita’, o
incaricata della direzione o vigilanza, e’ obbligata, in caso di
insolvibilita’ del condannato, al pagamento di una somma pari
all’ammontare della multa o dell’ammenda inflitta al colpevole, se si
tratta di violazioni di disposizioni che essa era tenuta a far
osservare e delle quali non debba rispondere penalmente.

Qualora la persona preposta risulti insolvibile, si applicano al
condannato le disposizioni dell’articolo 136)).
Art. 197.

(( (Obbligazione civile delle persone giuridiche per il pagamento
delle multe e delle ammende).))

((Gli enti forniti di personalita’ giuridica, eccettuati lo Stato,
le regioni, le province ed i comuni, qualora sia pronunciata condanna
per reato contro chi ne abbia la rappresentanza, o l’amministrazione,
o sia con essi in rapporto di dipendenza, e si tratti di reato che
costituisca violazione degli obblighi inerenti alla qualita’
rivestita dal colpevole, ovvero sia commesso nell’interesse della
persona giuridica, sono obbligati al pagamento, in caso di
insolvibilita’ del condannato, di una somma pari all’ammontare della
multa o dell’ammenda inflitta.

Se tale obbligazione non puo’ essere adempiuta, si applicano al
condannato le disposizioni dell’articolo 136)).
Art. 198.

(Effetti dell’estinzione del reato o della pena sulle obbligazioni
civili)

L’estinzione del reato o della pena non importa la estinzione delle
obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che si tratti delle
obbligazioni indicate nei due articoli precedenti.
TITOLO OTTAVO
DELLE MISURE AMMINISTRATIVE DI SICUREZZA
CAPO I
Delle misure di sicurezza personali
Sezione I
Disposizioni generali

Art. 199.

(Sottoposizione a misure di sicurezza: disposizione espressa di
legge)

Nessuno puo’ essere sottoposto a misure di sicurezza che non siano
espressamente stabilite dalla legge e fuori dei casi dalla legge
stessa preveduti.
Art. 200.

(Applicabilita’ delle misure di sicurezza rispetto al tempo, al
territorio e alle persone)

Le misure di sicurezza sono regolate dalla legge in vigore al tempo
della loro applicazione.

Se la legge del tempo in cui deve eseguirsi la misura di sicurezza
e’ diversa, si applica la legge in vigore al tempo della esecuzione.

Le misure di sicurezza si applicano anche agli stranieri, che si
trovano nel territorio dello Stato.

Tuttavia l’applicazione di misure di sicurezza allo straniero non
impedisce l’espulsione di lui dal territorio dello Stato, a norma
delle leggi di pubblica sicurezza.
Art. 201.

(Misure di sicurezza per fatti commessi all’estero)

Quando, per un fatto commesso all’estero, si procede o si rinnova
il giudizio nello Stato, e’ applicabile la legge italiana anche
riguardo alle misure di sicurezza.

Nel caso indicato nell’articolo 12, numero 3°, l’applicazione delle
misure di sicurezza stabilite dalla legge italiana e’ sempre
subordinata all’accertamento che la persona sia socialmente
pericolosa.
Art. 202.

(Applicabilita’ delle misure di sicurezza)

Le misure di sicurezza possono essere applicate soltanto alle
persone socialmente pericolose, che abbiano commesso un fatto
preveduto dalla legge come reato.

La legge penale determina i casi nei quali a persone socialmente
pericolose possono essere applicate misure di sicurezza per un fatto
non preveduto dalla legge come reato.
Art. 203.

(Pericolosita’ sociale)

Agli effetti della legge penale, e’ socialmente pericolosa la
persona, anche se non imputabile o non punibile, la quale ha commesso
taluno dei fatti indicati nell’articolo precedente, quando e’
probabile che commetta nuovi fatti preveduti dalla legge come reati.

La qualita’ di persona socialmente pericolosa si desume dalle
circostanze indicate nell’articolo 133.
Art. 204.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 10 OTTOBRE 1986, N. 663))
Art. 205.

(Provvedimento del giudice)

Le misure di sicurezza sono ordinate dal giudice nella stessa
sentenza di condanna o di proscioglimento.

Possono essere ordinate con provvedimento successivo:

1° nel caso di condanna, durante l’esecuzione della pena o durante
il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente
all’esecuzione della pena;

2° nel caso di proscioglimento, qualora la qualita’ di persona
socialmente pericolosa sia presunta, e non sia decorso un tempo
corrispondente alla durata minima della relativa misura di sicurezza;
((93))

3° in ogni tempo, nei casi stabiliti dalla legge.

————
AGGIORNAMENTO (93)
La Corte Costituzionale con sentenza 8-27 luglio 1982, n. 139 (in
G.U. 1ª s.s. 4/8/1982, n. 213) ha dichiarato l’illegittimita’
costituzionale del numero 2), secondo comma del presente articolo,
nella parte in cui non subordina il provvedimento di ricovero in
ospedale psichiatrico giudiziario dell’imputato prosciolto per
infermita’ psichica al previo accertamento da parte del giudice della
cognizione o della esecuzione della persistente pericolosita’ sociale
derivante dalla infermita’ medesima al tempo dell’applicazione della
misura.
Art. 206.

(Applicazione provvisoria delle misure di sicurezza)

Durante l’istruzione o il giudizio, puo’ disporsi che il minore di
eta’, o l’infermo di mente, o l’ubriaco abituale, o la persona dedita
all’uso di sostanze stupefacenti, o in stato di cronica
intossicazione prodotta da alcool o da sostanze stupefacenti, siano
provvisoriamente ricoverati in un riformatorio o in un manicomio
giudiziario, o in una casa di cura e di custodia. (161)

Il giudice revoca l’ordine, quando ritenga che tali persone non
siano piu’ socialmente pericolose.

Il tempo dell’esecuzione provvisoria della misura di sicurezza e’
computato nella durata minima di essa.
((195))

————
AGGIORNAMENTO (161)
La Corte Costituzionale con sentenza 14-24 luglio 1998, n. 324, (in
G.U. 1ª s.s. 29/07/1998, n. 30) ha dichiarato l’illegittimita’
costituzionale del primo comma del presente articolo nella parte in
cui prevede la possibilita’ di disporre il ricovero provvisorio anche
di minori in un ospedale psichiatrico giudiziario.
————
AGGIORNAMENTO (195)
La Corte Costituzionale con sentenza 17-29 novembre 2004, n. 367,
(in G.U. 1ª s.s. 09/12/2004, n. 1002) ha dichiarato l’illegittimita’
costituzionale del presente articolo nella parte in cui non consente
al giudice di disporre, in luogo del ricovero in ospedale
psichiatrico giudiziario, una misura di sicurezza non detentiva,
prevista dalla legge, idonea ad assicurare alla persona inferma di
mente cure adeguate e a contenere la sua pericolosita’ sociale.
Art. 207.

(Revoca delle misure di sicurezza personali)

Le misure di sicurezza non possono essere revocate se le persone ad
esse sottoposte non hanno cessato di essere socialmente pericolose.

La revoca non puo’ essere ordinata se non e’ decorso un tempo
corrispondente alla durata minima stabilita dalla legge per ciascuna
misura di sicurezza.(61)

((COMMA ABROGATO DALLA L. 26 LUGLIO 1975, N. 354)).

————
AGGIORNAMENTO (61)
La Corte Costituzionale con sentenza 5-23 aprile 1974, n. 110 (in
G.U. 1ª s.s. 24/04/1974, n. 107) ha dichiarato l’illegittimita’
costituzionale del comma 3 del presente articolo nella parte in cui
attribuisce al Ministro di grazia e giustizia – anziche’ al giudice
di sorveglianza – il potere di revocare le misure di sicurezza, e del
comma 2 del presente articolo in quanto non consente la revoca delle
misure di sicurezza prima che sia decorso il tempo corrispondente
alla durata minima stabilita dalla legge.
Art. 208.

(Riesame della pericolosita’)

Decorso il periodo minimo di durata, stabilito dalla legge per
ciascuna misura di sicurezza, il giudice riprende in esame le
condizioni della persona che vi e’ sottoposta, per stabilire se essa
e’ ancora socialmente pericolosa.

Qualora la persona risulti ancora pericolosa, il giudice fissa un
nuovo termine per un esame ulteriore. Nondimeno, quando vi sia
ragione di ritenere che il pericolo sia cessato, il giudice puo’, in
ogni tempo, procedere a nuovi accertamenti.
Art. 209.

(Persona giudicata per piu’ fatti)

Quando una persona ha commesso, anche in tempi diversi, piu’ fatti
per i quali siano applicabili piu’ misure di sicurezza della medesima
specie, e’ ordinata una sola misura di sicurezza.

Se le misure di sicurezza sono di specie diversa, il giudice valuta
complessivamente il pericolo che deriva dalla persona e, in relazione
ad esso, applica una o piu’ delle misure di sicurezza stabilite dalla
legge.

Sono in ogni caso applicate le misure di sicurezza detentive, alle
quali debba essere sottoposta la persona, a cagione del pericolo
presunto dalla legge.

Le disposizioni precedenti si applicano anche nel caso di misure di
sicurezza in corso di esecuzione, o delle quali non siasi ancora
iniziata l’esecuzione.
Art. 210.

(Effetti della estinzione del reato o della pena)

L’estinzione del reato impedisce l’applicazione delle misure di
sicurezza e ne fa cessare l’esecuzione.

L’estinzione della pena impedisce l’applicazione delle misure di
sicurezza, eccetto quelle per le quali la legge stabilisce che
possono essere ordinate in ogni tempo, ma non impedisce l’esecuzione
delle misure di sicurezza che sono state gia’ ordinate dal giudice
come misure accessorie di una condanna alla pena della reclusione
superiore a dieci anni. Nondimeno, alla colonia agricola e alla casa
di lavoro e’ sostituita la liberta’ vigilata.

Qualora per effetto di indulto o di grazia non debba essere
eseguita la pena di morte, ovvero, in tutto o in parte, la pena
dell’ergastolo, il condannato e’ sottoposto a liberta’ vigilata per
un tempo non inferiore a tre anni.((5))

————
AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224, ha disposto (con
l’art. 1, commi 1 e 2) che “Per i delitti preveduti nel Codice penale
e’ soppressa la pena di morte.
Quando nelle disposizioni del detto Codice e’ comminata la pena di
morte, in luogo di questa si applica la pena dell’ergastolo”.
Art. 211.

(Esecuzione delle misure di sicurezza)

Le misure di sicurezza aggiunte a una pena detentiva sono eseguite
dopo che la pena e’ stata scontata o e’ altrimenti estinta.

Le misure di sicurezza, aggiunte a pena non detentiva, sono
eseguite dopo che la sentenza di condanna e’ divenuta irrevocabile.

L’esecuzione delle misure di sicurezza temporanee non detentive,
aggiunte a misure di sicurezza detentive, ha luogo dopo la esecuzione
di queste ultime.
Art. 211-bis.

(Rinvio dell’esecuzione delle misure di sicurezza).

Alle misure di sicurezza previste dal presente capo si applicano
gli articoli 146 e 147.

((Se la misura di sicurezza deve essere eseguita nei confronti
dell’autore di un delitto consumato o tentato commesso con violenza
contro le persone ovvero con l’uso di armi e vi sia concreto pericolo
che il soggetto commetta nuovamente uno dei delitti indicati il
giudice puo’ ordinare il ricovero in una casa di cura o in altro
luogo di cura comunque adeguato alla situazione o alla patologia
della persona)).
Art. 212.

(Casi di sospensione o di trasformazione di misure di sicurezza)

L’esecuzione di una misura di sicurezza applicata a persona
imputabile e’ sospesa se questa deve scontare una pena detentiva, e
riprende il suo corso dopo l’esecuzione della pena.

Se la persona sottoposta a una misura di sicurezza detentiva e’
colpita da un’infermita’ psichica, il giudice ne ordina il ricovero
in un manicomio giudiziario, ovvero in una casa di cura e di
custodia.

Quando sia cessata la infermita’, il giudice, accertato che la
persona e’ socialmente pericolosa, ordina che essa sia assegnata ad
una colonia agricola o ad una casa di lavoro, ovvero a un
riformatorio giudiziario, se non crede di sottoporla a liberta’
vigilata.

Se l’infermita’ psichica colpisce persona sottoposta a misura di
sicurezza non detentiva o a cauzione di buona condotta, e l’infermo
viene ricoverato in un manicomio comune, cessa l’esecuzione di dette
misure. Nondimeno, se si tratta di persona sottoposta a misura di
sicurezza personale non detentiva, il giudice, cessata l’infermita’,
procede a nuovo accertamento ed applica una misura di sicurezza
personale non detentiva qualora la persona risulti ancora pericolosa.
Art. 213.

(Stabilimenti destinati alla esecuzione delle misure di sicurezza
detentive. Regime educativo, curativo e di lavoro)

Le misure di sicurezza detentive sono eseguite negli stabilimenti a
cio’ destinati.

Le donne sono assegnate a stabilimenti separati da quelli destinati
agli uomini.

In ciascuno degli stabilimenti e’ adottato un particolare regime
educativo o curativo e di lavoro, avuto riguardo alle tendenze e alle
abitudini criminose della persona e, in genere, al pericolo sociale
che da essa deriva.

Il lavoro e’ remunerato. Dalla remunerazione e’ prelevata una quota
per il rimborso delle spese di mantenimento.

Per quanto concerne il mantenimento dei ricoverati nei manicomi
giudiziari, si osservano le disposizioni sul rimborso delle spese di
spedalita’.
Art. 214.

(Inosservanza delle misure di sicurezza detentive)

Nel caso in cui la persona sottoposta a misura di sicurezza
detentiva si sottrae volontariamente alla esecuzione di essa,
ricomincia a decorrere il periodo minimo di durata della misura di
sicurezza dal giorno in cui a questa e’ data nuovamente esecuzione.

Tale disposizione non si applica nel caso di persona ricoverata in
un manicomio giudiziario o in una casa di cura e di custodia.
Sezione II
Disposizioni speciali

Art. 215.

(Specie)

Le misure di sicurezza personali si distinguono in detentive e non
detentive.

Sono misure di sicurezza detentive:

1° l’assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro;

2° il ricovero in una casa di cura e di custodia;

3° il ricovero in un manicomio giudiziario;

4° il ricovero in un riformatorio giudiziario.

Sono misure di sicurezza non detentive:

1° la liberta’ vigilata;

2° il divieto di soggiorno in uno o piu’ Comuni, o in una o piu’
Provincie;

3° il divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande
alcooliche;

4° l’espulsione dello straniero dallo Stato.

Quando la legge stabilisce una misura di sicurezza senza indicarne
la specie, il giudice dispone che si applichi la liberta’ vigilata, a
meno che, trattandosi di un condannato per delitto, ritenga di
disporre l’assegnazione di lui a una colonia agricola o ad una casa
di lavoro.
Art. 216.

(Assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro)

Sono assegnati a una colonia agricola o ad una casa di lavoro:

1° coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali,
professionali o per tendenza;

2° coloro che, essendo stati dichiarati delinquenti abituali,
professionali o per tendenza, e non essendo piu’ sottoposti a misura
di sicurezza, commettono un nuovo delitto, non colposo, che sia nuova
manifestazione della abitualita’, della professionalita’ o della
tendenza a delinquere;

3° le persone condannate o prosciolte, negli altri casi indicati
espressamente nella legge.
Art. 217.

(Durata minima)

L’assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro ha la
durata minima di un anno. Per i delinquenti abituali, la durata
minima e’ di due anni, per i delinquenti professionali di tre anni,
ed e’ di quattro anni per i delinquenti per tendenza.
Art. 218.

(Esecuzione)

Nelle colonie agricole e nelle case di lavoro i delinquenti
abituali o professionali e quelli per tendenza sono assegnati a
sezioni speciali.

Il giudice stabilisce se la misura di sicurezza debba essere
eseguita in una colonia agricola, ovvero in una casa di lavoro,
tenuto conto delle condizioni e attitudini della persona a cui il
provvedimento si riferisce. Il provvedimento puo’ essere modificato
nel corso della esecuzione.
Art. 219.

(Assegnazione a una casa di cura e di custodia)

Il condannato, per delitto non colposo, a una pena diminuita per
cagione di infermita’ psichica o di cronica intossicazione da alcool
o da sostanze stupefacenti, ovvero per cagione di sordomutismo, e’
ricoverato in una casa di cura e di custodia per un tempo non
inferiore a un anno, quando la pena stabilita dalla legge non e’
inferiore nel minimo a cinque anni di reclusione.(99)

Se per il delitto commesso e’ stabilita dalla legge la pena di
morte o la pena dell’ergastolo, ovvero la reclusione non inferiore
nel minimo a dieci anni, la misura di sicurezza e’ ordinata per un
tempo non inferiore a tre anni. (5)(99)

Se si tratta di un altro reato, per il quale la legge stabilisce la
pena detentiva, e risulta che il condannato e’ persona socialmente
pericolosa, il ricovero in una casa di cura e di custodia e’ ordinato
per un tempo non inferiore a sei mesi; tuttavia il giudice puo’
sostituire alla misura del ricovero quella della liberta’ vigilata.
Tale sostituzione non ha luogo, qualora si tratti di condannati a
pena diminuita per intossicazione cronica da alcool o da sostanze
stupefacenti. ((112))

Quando deve essere ordinato il ricovero in una casa di cura e di
custodia, non si applica altra misura di sicurezza detentiva.

————
AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224, ha disposto (con
l’art. 1, commi 1 e 2) che “Per i delitti preveduti nel Codice penale
e’ soppressa la pena di morte.
Quando nelle disposizioni del detto Codice e’ comminata la pena di
morte, in luogo di questa si applica la pena dell’ergastolo”.
————
AGGIORNAMENTO (99)
La Corte Costituzionale con sentenza 15-28 luglio 1983, n. 249 (in
G.U. 1ª s.s. 3/8/1983, n. 212) ha dichiarato:
– l’illegittimita’ costituzionale del primo comma del presente
articolo nella parte in cui non subordina il provvedimento di
ricovero in una casa di cura e di custodia dell’imputato condannato
per delitto non colposo ad una pena diminuita per cagione di
infermita’ psichica al previo accertamento da parte del giudice della
persistente pericolosita’ sociale derivante dalla infermita’
medesima, al tempo dell’applicazione della misura di sicurezza;
– ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87,
l’illegittimita’ costituzionale del secondo comma del presente
articolo nella parte in cui non subordina il provvedimento di
ricovero in una casa di cura e di custodia dell’imputato condannato
ad una pena diminuita per cagione di infermita’ psichica per un
delitto per il quale e’ stabilita dalla legge la pena dell’ergastolo
o della reclusione non inferiore nel minimo a dieci anni, al previo
accertamento da parte del giudice della persistente pericolosita’
sociale derivante dalla infermita’ medesima, al tempo della
applicazione della misura di sicurezza.
————
AGGIORNAMENTO (112)
La Corte Costituzionale con sentenza 30 novembre – 13 dicembre
1988, n. 1102 (in G.U. 1ª s.s. 21/12/1988, n. 51) ha dichiarato
l’illegittimita’ costituzionale del terzo comma del presente articolo
nella parte in cui, per i casi ivi previsti, subordina il
provvedimento di ricovero in una casa di cura e di custodia al previo
accertamento della pericolosita’ sociale, derivante dalla
seminfermita’ di mente, soltanto nel momento in cui la misura di
sicurezza viene disposta e non anche nel momento della sua
esecuzione.
Art. 220.

(Esecuzione dell’ordine di ricovero)

L’ordine di ricovero del condannato nella casa di cura e di
custodia e’ eseguito dopo che la pena restrittiva della liberta’
personale sia stata scontata o sia altrimenti estinta.

Il giudice, nondimeno, tenuto conto delle particolari condizioni
d’infermita’ psichica del condannato, puo’ disporre che il ricovero
venga eseguito prima che sia iniziata o abbia termine la esecuzione
della pena restrittiva della liberta’ personale.

Il provvedimento e’ revocato quando siano venute meno le ragioni
che lo determinarono, ma non prima che sia decorso il termine minimo
stabilito nell’articolo precedente.

Il condannato, dimesso dalla casa di cura e di custodia, e’
sottoposto all’esecuzione della pena.
Art. 221.

(Ubriachi abituali)

Quando non debba essere ordinata altra misura di sicurezza
detentiva, i condannati alla reclusione per delitti commessi in stato
di ubriachezza, qualora questa sia abituale, o per delitti commessi
sotto l’azione di sostanze stupefacenti all’uso delle quali siano
dediti, sono ricoverati in una casa di cura e di custodia.

Tuttavia, se si tratta di delitti per i quali sia stata inflitta la
reclusione per un tempo inferiore a tre anni, al ricovero in una casa
di cura e di custodia puo’ essere sostituita la liberta’ vigilata.

Il ricovero ha luogo in sezioni speciali, e ha la durata minima di
sei mesi.
Art. 222.

(Ricovero in un manicomio giudiziario)

Nel caso di proscioglimento per infermita’ psichica, ovvero per
intossicazione cronica da alcool o da sostanze stupefacenti, ovvero
per sordomutismo, e’ sempre ordinato il ricovero dell’imputato in un
manicomio giudiziario per un tempo non inferiore a due anni; salvo
che si tratti di contravvenzioni o di delitti colposi o di altri
delitti per i quali la legge stabilisce la pena pecuniaria o la
reclusione per un tempo non superiore nel massimo a due anni, nei
quali casi la sentenza di proscioglimento e’ comunicata all’Autorita’
di pubblica sicurezza. (93) (161)

La durata minima del ricovero nel manicomio giudiziario e’ di dieci
anni, se per il fatto commesso la legge stabilisce la pena di morte o
l’ergastolo, ovvero di cinque, se per il fatto commesso la legge
stabilisce la pena della reclusione per un tempo non inferiore nel
minimo a dieci anni. (5) (161)

Nel caso in cui la persona ricoverata in un manicomio giudiziario
debba scontare una pena restrittiva della liberta’ personale,
l’esecuzione di questa e’ differita fino a che perduri il ricovero
nel manicomio.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche ai minori
degli anni quattordici o maggiori dei quattordici e minori dei
diciotto, prosciolti per ragione di eta’, quando abbiano commesso un
fatto preveduto dalla legge come reato, trovandosi in alcuna delle
condizioni indicate nella prima parte dell’articolo stesso. (161)
((190))

————
AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224, ha disposto (con
l’art. 1, commi 1 e 2) che “Per i delitti preveduti nel Codice penale
e’ soppressa la pena di morte.
Quando nelle disposizioni del detto Codice e’ comminata la pena di
morte, in luogo di questa si applica la pena dell’ergastolo”.

————
AGGIORNAMENTO (93)
La Corte Costituzionale con sentenza 8-27 luglio 1982, n. 139 (in
G.U. 1ª s.s. 4/8/1982, n. 213) ha dichiarato l’illegittimita’
costituzionale del primo comma del presente articolo, nella parte in
cui non subordina il provvedimento di ricovero in ospedale
psichiatrico giudiziario dell’imputato prosciolto per infermita’
psichica al previo accertamento da parte del giudice della cognizione
o della esecuzione della persistente pericolosita’ sociale derivante
dalla infermita’ medesima al tempo dell’applicazione della misura.
————
AGGIORNAMENTO (161)
La Corte Costituzionale con sentenza 14-24 luglio 1998, n. 324, (in
G.U. 1ª s.s. 29/07/1998, n. 30) ha dichiarato:
– l’illegittimita’ costituzionale dei commi primo e secondo del
presente articolo nella parte in cui prevedono l’applicazione anche
ai minori della misura di sicurezza del ricovero in un ospedale
psichiatrico giudiziario;
– l’illegittimita’ costituzionale del comma quattro del presente
articolo.
————
AGGIORNAMENTO (190)
La Corte Costituzionale con sentenza 2-18 luglio 2003, n. 253, (in
G.U. 1ª s.s. 23/07/2003, n. 29) ha dichiarato l’illegittimita’
costituzionale del presente articolo nella parte in cui non consente
al giudice, nei casi ivi previsti, di adottare, in luogo del ricovero
in ospedale psichiatrico giudiziario, una diversa misura di
sicurezza, prevista dalla legge, idonea ad assicurare adeguate cure
dell’infermo di mente e a far fronte alla sua pericolosita’ sociale.
Art. 223.

(Ricovero dei minori in un riformatorio giudiziario)

Il ricovero in un riformatorio giudiziario e’ misura di sicurezza
speciale per i minori, e non puo’ avere durata inferiore a un anno.

Qualora tale misura di sicurezza debba essere, in tutto o in parte,
applicata o eseguita dopo che il minore abbia compiuto gli anni
ventuno, ad essa e’ sostituita la liberta’ vigilata, salvo che il
giudice ritenga di ordinare l’assegnazione a una colonia agricola, o
ad una casa di lavoro.
Art. 224.

(Minore non imputabile)

Qualora il fatto commesso da un minore degli anni quattordici sia
preveduto dalla legge come delitto, ed egli sia pericoloso, il
giudice, tenuto specialmente conto della gravita’ del fatto e delle
condizioni morali della famiglia in cui il minore e’ vissuto, ordina
che questi sia ricoverato nel riformatorio giudiziario o posto in
liberta’ vigilata.

Se, per il delitto, la legge stabilisce la pena di morte o
l’ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, e
non si tratta di delitto colposo, e’ sempre ordinato il ricovero del
minore nel riformatorio per un tempo non inferiore a tre anni.
(5)((51))

Le disposizioni precedenti si applicano anche al minore che, nel
momento in cui ha commesso il fatto preveduto dalla legge come
delitto, aveva compiuto gli anni quattordici, ma non ancora i
diciotto, se egli sia riconosciuto non imputabile, a norma
dell’articolo 98.

————
AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224, ha disposto (con
l’art. 1, commi 1 e 2) che “Per i delitti preveduti nel Codice penale
e’ soppressa la pena di morte.
Quando nelle disposizioni del detto Codice e’ comminata la pena di
morte, in luogo di questa si applica la pena dell’ergastolo”.
————
AGGIORNAMENTO (51)
La Corte Costituzionale con sentenza 12-20 gennaio 1971, n. 1 (in
G.U. 1ª s.s. 27/01/1971, n. 22) ha dichiarato l’illegittimita’
costituzionale del secondo comma del presente articolo nella parte in
cui rende obbligatorio ed automatico, per i minori degli anni
quattordici, il ricovero, per almeno tre anni, in riformatorio
giudiziario.
Art. 225.

(Minore imputabile)

Quando il minore che ha compiuto gli anni quattordici, ma non
ancora i diciotto, sia riconosciuto imputabile, il giudice puo’
ordinare che, dopo l’esecuzione della pena, egli sia ricoverato in un
riformatorio giudiziario o posto in liberta’ vigilata, tenuto conto
delle circostanze indicate nella prima parte dell’articolo
precedente.

E’ sempre applicata una delle predette misure di sicurezza al
minore che sia condannato per delitto durante la esecuzione di una
misura di sicurezza, a lui precedentemente applicata per difetto
d’imputabilita’.
Art. 226.

(Minore delinquente abituale, professionale o per tendenza)

Il ricovero in un riformatorio giudiziario e’ sempre ordinato per
il minore degli anni diciotto, che sia delinquente abituale o
professionale, ovvero delinquente per tendenza; e non puo’ avere
durata inferiore a tre anni. Quando egli ha compiuto gli anni
ventuno, il giudice ne ordina l’assegnazione a una colonia agricola o
ad una casa di lavoro.

La legge determina gli altri casi nei quali deve essere ordinato il
ricovero del minore in un riformatorio giudiziario.
Art. 227.

(Riformatori speciali)

Quando la legge stabilisce che il ricovero in un riformatorio
giudiziario sia ordinato senza che occorra accertare che il minore e’
socialmente pericoloso, questi e’ assegnato ad uno stabilimento
speciale o ad una sezione speciale degli stabilimenti ordinari.

Puo’ altresi’ essere assegnato ad uno stabilimento speciale o ad
una sezione speciale degli stabilimenti ordinari il minore che,
durante il ricovero nello stabilimento ordinario, si sia rivelato
particolarmente pericoloso.
Art. 228.

(Liberta’ vigilata)

La sorveglianza della persona in stato di liberta’ vigilata e’
affidata all’Autorita’ di pubblica sicurezza.

Alla persona in stato di liberta’ vigilata sono imposte dal giudice
prescrizioni idonee ad evitare le occasioni di nuovi reati.

Tali prescrizioni possono essere dal giudice successivamente
modificate o limitate.

La sorveglianza deve essere esercitata in modo da agevolare,
mediante il lavoro, il riadattamento della persona alla vita sociale.

La liberta’ vigilata non puo’ avere durata inferiore a un anno.

Per la vigilanza sui minori si osservano le disposizioni
precedenti, in quanto non provvedano leggi speciali.
Art. 229.

(Casi nei quali puo’ essere ordinata la liberta’ vigilata)

Oltre quanto e’ prescritto da speciali disposizioni di legge, la
liberta’ vigilata puo’ essere ordinata:

1° nel caso di condanna alla reclusione per un tempo superiore a un
anno;

2° nei casi in cui questo codice autorizza una misura di sicurezza
per un fatto non preveduto dalla legge come reato.
Art. 230.

(Casi nei quali deve essere ordinata la liberta’ vigilata)

La liberta’ vigilata e’ sempre ordinata:

1° se e’ inflitta la pena della reclusione per non meno di dieci
anni: e non puo’, in tal caso, avere durata inferiore a tre anni;

2° quando il condannato e’ ammesso alla liberazione condizionale;

3° se il contravventore abituale o professionale, non essendo piu’
sottoposto a misure di sicurezza, commette un nuovo reato, il quale
sia nuova manifestazione di abitualita’ o professionalita’;

4° negli altri casi determinati dalla legge.

Nel caso in cui sia stata disposta l’assegnazione a una colonia
agricola o ad una casa di lavoro, il giudice, al termine
dell’assegnazione, puo’ ordinare che la persona da dimettere sia
posta in liberta’ vigilata, ovvero puo’ obbligarla a cauzione di
buona condotta.
Art. 231.

(Trasgressione degli obblighi imposti)

Fuori del caso preveduto dalla prima parte dell’articolo 177,
quando la persona in stato di liberta’ vigilata trasgredisce agli
obblighi imposti, il giudice puo’ aggiungere alla liberta’ vigilata
la cauzione di buona condotta.

Avuto riguardo alla particolare gravita’ della trasgressione o al
ripetersi della medesima, ovvero qualora il trasgressore non presti
la cauzione, il giudice puo’ sostituire alla liberta’ vigilata
l’assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro,
ovvero, se si tratta di un minore, il ricovero in un riformatorio
giudiziario.
Art. 232.

(Minori o infermi di mente in stato di liberta’ vigilata)

La persona di eta’ minore o in stato d’infermita’ psichica non puo’
essere posta in liberta’ vigilata, se non quando sia possibile
affidarla ai genitori, o a coloro che abbiano obbligo di provvedere
alla sua educazione o assistenza, ovvero a istituti di assistenza
sociale.

Qualora tale affidamento non sia possibile o non sia ritenuto
opportuno, e’ ordinato, o mantenuto, secondo i casi, il ricovero nel
riformatorio, o nella casa di cura e di custodia.

Se, durante la liberta’ vigilata, il minore non da’ prova di
ravvedimento o la persona in stato d’infermita’ psichica si rivela di
nuovo pericolosa, alla liberta’ vigilata e’ sostituito,
rispettivamente, il ricovero in un riformatorio o il ricovero in una
casa di cura e di custodia.
Art. 233.

(Divieto di soggiorno in uno o piu’ Comuni o in una o piu’ Provincie)

Al colpevole di un delitto contro la personalita’ dello Stato o
contro l’ordine pubblico, ovvero di un delitto commesso per motivi
politici o occasionato da particolari condizioni sociali o morali
esistenti in un determinato luogo, puo’ essere imposto il divieto di
soggiornare in uno o piu’ Comuni o in una o piu’ Provincie, designati
dal giudice.

Il divieto di soggiorno ha una durata non inferiore a un anno.

Nel caso di trasgressione, ricomincia a decorrere il termine
minimo, e puo’ essere ordinata inoltre la liberta’ vigilata.
Art. 234.

(Divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande
alcooliche)

Il divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande
alcooliche ha la durata minima di un anno.

Il divieto e’ sempre aggiunto alla pena, quando si tratta di
condannati per ubriachezza abituale o per reati commessi in stato di
ubriachezza, sempre che questa sia abituale.

Nel caso di trasgressione, puo’ essere ordinata inoltre la liberta’
vigilata o la prestazione di una cauzione di buona condotta.
Art. 235.

(Espulsione od allontanamento dello straniero dallo Stato).

Il giudice ordina l’espulsione dello straniero ovvero
l’allontanamento dal territorio dello Stato del cittadino
appartenente ad uno Stato membro dell’Unione europea, oltre che nei
casi espressamente preveduti dalla legge, quando lo straniero o il
cittadino appartenente ad uno Stato membro dell’Unione europea sia
condannato alla reclusione per un tempo superiore ai due anni.

((COMMA ABROGATO DALLA L. 15 LUGLIO 2009, N. 94)).

Il trasgressore dell’ordine di espulsione od allontanamento
pronunciato dal giudice e’ punito con la reclusione da uno a quattro
anni. In tal caso e’ obbligatorio l’arresto dell’autore del fatto,
anche fuori dei casi di flagranza, e si procede con rito
direttissimo.
CAPO II
Delle misure di sicurezza patrimoniali

Art. 236.

(Specie: regole generali)

Sono misure di sicurezza patrimoniali, oltre quelle stabilite da
particolari disposizioni di legge:

1° la cauzione di buona condotta;

2° la confisca.

Si applicano anche alle misure di sicurezza patrimoniali le
disposizioni degli articoli 199, 200, prima parte, 201, prima parte,
205, prima parte e numero 3° del capoverso, e, salvo che si tratti di
confisca, le disposizioni del primo e secondo capoverso dell’articolo
200 e quelle dell’articolo 210.

Alla cauzione di buona condotta si applicano altresi’ le
disposizioni degli articoli 202, 203, 204, prima parte, e 207.
Art. 237.

(( (Cauzione di buona condotta).))

((La cauzione di buona condotta e’ data mediante il deposito,
presso la Cassa delle ammende, di una somma non inferiore a lire
duecentomila, ne’ superiore a lire quattro milioni.

In luogo del deposito, e’ ammessa la prestazione di una garanzia
mediante ipoteca o anche mediante fideiussione solidale.

La durata della misura di sicurezza non puo’ essere inferiore a un
anno, ne’ superiore a cinque, e decorre dal giorno in cui la cauzione
fu prestata)).
Art. 238.

(Inadempimento dell’obbligo di prestare cauzione)

Qualora il deposito della somma non sia eseguito o la garanzia non
sia prestata, il giudice sostituisce alla cauzione la liberta’
vigilata.
Art. 239.

(Adempimento o trasgressione dell’obbligo di buona condotta)

Se, durante l’esecuzione della misura di sicurezza, chi vi e’
sottoposto non commette alcun delitto, ovvero alcuna contravvenzione
per la quale la legge stabilisce la pena dell’arresto, e’ ordinata la
restituzione della somma depositata o la cancellazione della ipoteca;
e la fideiussione si estingue. In caso diverso, la somma depositata,
o per la quale fu data garanzia, e’ devoluta alla Cassa delle
ammende.
Art. 240.

(Confisca)

Nel caso di condanna, il giudice puo’ ordinare la confisca delle
cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, e delle
cose che ne sono il prodotto o il profitto.

E’ sempre ordinata la confisca:

1° delle cose che costituiscono il prezzo del reato;

1-bis. dei beni e degli strumenti informatici o telematici che
risultino essere stati in tutto o in parte utilizzati per la
commissione dei reati di cui agli articoli 615-ter, 615-quater,
615-quinquies, 617-bis, 617-ter, 617-quater, 617-quinquies,
617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies, 640-ter e
640-quinquies ((nonche’ dei beni che ne costituiscono il profitto o
il prodotto ovvero di somme di denaro, beni o altre utilita’ di cui
il colpevole ha la disponibilita’ per un valore corrispondente a tale
profitto o prodotto, se non e’ possibile eseguire la confisca del
profitto o del prodotto diretti));

2° delle cose, la fabbricazione, l’uso, il porto, la detenzione o
l’alienazione delle quali costituisce reato, anche se non e’ stata
pronunciata condanna.

Le disposizioni della prima parte e dei numeri 1 e 1-bis del
capoverso precedente non si applicano se la cosa o il bene o lo
strumento informatico o telematico appartiene a persona estranea al
reato. La disposizione del numero 1-bis del capoverso precedente si
applica anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle
parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale.

La disposizione del numero 2° non si applica se la cosa appartiene
a persona estranea al reato e la fabbricazione, l’uso, il porto, la
detenzione o l’alienazione possono essere consentiti mediante
autorizzazione amministrativa.
Art. 240-bis.

(( (Confisca in casi particolari).))

((Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a
norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno
dei delitti previsti dall’articolo 51, comma 3-bis, del codice di
procedura penale, dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317,
318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 325, 416,
realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli
453, 454, 455, 460, 461, 517-ter e 517-quater, nonche’ dagli articoli
452-quater, 452-octies, primo comma, 493-ter, 512-bis, 600-bis, primo
comma, 600-ter, primo e secondo comma, 600-quater.1, relativamente
alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico,
600-quinquies, 603-bis, 629, 644, 648, esclusa la fattispecie di cui
al secondo comma, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1, dall’articolo 2635
del codice civile, o per taluno dei delitti commessi per finalita’ di
terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell’ordine
costituzionale, e’ sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o
delle altre utilita’ di cui il condannato non puo’ giustificare la
provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o
giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilita’ a
qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito,
dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria
attivita’ economica. In ogni caso il condannato non puo’ giustificare
la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro
utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell’evasione
fiscale, salvo che l’obbligazione tributaria sia stata estinta
mediante adempimento nelle forme di legge. La confisca ai sensi delle
disposizioni che precedono e’ ordinata in caso di condanna o di
applicazione della pena su richiesta per i reati di cui agli articoli
617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater,
635-quinquies quando le condotte ivi descritte riguardano tre o piu’
sistemi.

Nei casi previsti dal primo comma, quando non e’ possibile
procedere alla confisca del denaro, dei beni e delle altre utilita’
di cui allo stesso comma, il giudice ordina la confisca di altre
somme di denaro, di beni e altre utilita’ di legittima provenienza
per un valore equivalente, delle quali il reo ha la disponibilita’,
anche per interposta persona.))
LIBRO SECONDO
DEI DELITTI IN PARTICOLARE
TITOLO PRIMO
DEI DELITTI CONTRO LA PERSONALITA’ DELLO STATO
CAPO I
Dei delitti contro la personalita’ internazionale dello Stato

Art. 241.

(( (Attentati contro l’integrita’, l’indipendenza e l’unita’ dello
Stato).))

((Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, chiunque compie
atti violenti diretti e idonei a sottoporre il territorio dello Stato
o una parte di esso alla sovranita’ di uno Stato straniero, ovvero a
menomare l’indipendenza o l’unita’ dello Stato, e’ punito con la
reclusione non inferiore a dodici anni.

La pena e’ aggravata se il fatto e’ commesso con violazione dei
doveri inerenti l’esercizio di funzioni pubbliche)).

————
AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224, ha disposto (con
l’art. 1, commi 1 e 2) che “Per i delitti preveduti nel Codice penale
e’ soppressa la pena di morte.
Quando nelle disposizioni del detto Codice e’ comminata la pena di
morte, in luogo di questa si applica la pena dell’ergastolo”.
————
AGGIORNAMENTO (92)
La L. 29 maggio 1982, n. 304, ha disposto (con l’art. 5, comma 2)
che “Se il colpevole di uno dei delitti previsti dagli articoli 241,
276, 280, 283, 284, 285, 286, 289 e 295 del codice penale coopera
efficacemente ad impedire l’evento cui gli atti da lui commessi sono
diretti soggiace soltanto alla pena per gli atti compiuti, qualora
questi costituiscano per se’ un reato diverso”.
Ha inoltre disposto (con l’art. 12, comma 1) che la presente
modifica si applica solo ai reati che siano stati commessi o la cui
permanenza sia iniziata entro il 31 gennaio 1982, purche’ i
comportamenti cui e’ condizionata la loro applicazione vengano tenuti
entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
————
AGGIORNAMENTO (96a)
Il D.L. 1 ottobre 1982, n. 695 convertito senza modificazioni dalla
L. 29 novembre 1982, n. 882, nel modificare l’art. 12 della L. 29
maggio 1982, n. 304, ha conseguentemente disposto (con l’art. 1) che
il termine di centoventi giorni previsto nel presente articolo, e’
differito di ulteriori centoventi giorni.
Art. 242.

(Cittadino che porta le armi contro lo Stato italiano)

Il cittadino che porta le armi contro lo Stato, o presta servizio
nelle forze armate di uno Stato in guerra contro lo Stato italiano,
e’ punito con l’ergastolo. Se esercita un comando superiore o una
funzione direttiva e’ punito con la morte. ((5))

Non e’ punibile chi, trovandosi, durante le ostilita’, nel
territorio dello Stato nemico, ha commesso il fatto per esservi stato
costretto da un obbligo impostogli dalle leggi dello Stato medesimo.

Agli effetti delle disposizioni di questo titolo, e’ considerato
cittadino anche chi ha perduto per qualunque causa la cittadinanza
italiana.

Agli effetti della legge penale, sono considerati Stati in guerra
contro lo Stato italiano anche gli aggregati politici che, sebbene
dallo Stato italiano non riconosciuti come Stati, abbiano tuttavia il
trattamento di belligeranti.

————
AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224, ha disposto (con
l’art. 1, commi 1 e 2) che “Per i delitti preveduti nel Codice penale
e’ soppressa la pena di morte.
Quando nelle disposizioni del detto Codice e’ comminata la pena di
morte, in luogo di questa si applica la pena dell’ergastolo”.
Art. 243.

(Intelligenze con lo straniero a scopo di guerra contro lo Stato
italiano)

Chiunque tiene intelligenze con lo straniero affinche’ uno Stato
estero muova guerra o compia atti di ostilita’ contro lo Stato
italiano, ovvero commette altri fatti diretti allo stesso scopo, e’
punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

Se la guerra segue, si applica la pena di morte; se le ostilita’ si
verificano, si applica l’ergastolo. ((5))

————
AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224, ha disposto (con
l’art. 1, commi 1 e 2) che “Per i delitti preveduti nel Codice penale
e’ soppressa la pena di morte.
Quando nelle disposizioni del detto Codice e’ comminata la pena di
morte, in luogo di questa si applica la pena dell’ergastolo”.
Art. 244.

(Atti ostili verso uno Stato estero, che espongono lo Stato italiano
al pericolo di guerra)

Chiunque, senza l’approvazione del Governo, fa arruolamenti o
compie altri atti ostili contro uno Stato estero, in modo da esporre
lo Stato italiano al pericolo di una guerra, e’ punito con la
reclusione da ((sei a diciotto anni)); se la guerra avviene, e’
punito con l’ergastolo.

Qualora gli atti ostili siano tali da turbare soltanto le relazioni
con un Governo estero, ovvero da esporre lo Stato italiano o i suoi
cittadini, ovunque residenti, al pericolo di rappresaglie o di
ritorsioni, la pena e’ della reclusione da ((tre a dodici anni)). Se
segue la rottura delle relazioni diplomatiche, o se avvengono le
rappresaglie o le ritorsioni, la pena e’ della reclusione da ((cinque
a quindici anni)).
Art. 245.

(Intelligenze con lo straniero per impegnare lo Stato italiano alla
neutralita’ o alla guerra)

Chiunque tiene intelligenze con lo straniero per impegnare o per
compiere atti diretti a impegnare lo Stato italiano alla
dichiarazione o al mantenimento della neutralita’, ovvero alla
dichiarazione di guerra, e’ punito con la reclusione da cinque a
quindici anni.

La pena e’ aumentata se le intelligenze hanno per oggetto una
propaganda col mezzo della stampa.
Art. 246.

(Corruzione del cittadino da parte dello straniero)

Il cittadino, che, anche indirettamente, riceve o si fa promettere
dallo straniero, per se’ o per altri, denaro o qualsiasi utilita’, o
soltanto ne accetta la promessa, al fine di compiere atti contrari
agli interessi nazionali, e’ punito, se il fatto non costituisce un
piu’ grave reato, con la reclusione da tre a dieci anni e con la
multa da lire cinquemila a ventimila.

Alla stessa pena soggiace lo straniero che da’ o promette il denaro
o l’utilita’.

La pena e’ aumentata:

1° se il fatto e’ commesso in tempo di guerra;

2° se il denaro o l’utilita’ sono dati o promessi per una
propaganda col mezzo della stampa.
Art. 247.

(Favoreggiamento bellico)

Chiunque, in tempo di guerra, tiene intelligenze con lo straniero
per favorire le operazioni militari del nemico a danno dello Stato
italiano, o per nuocere altrimenti alle operazioni militari dello
Stato italiano, ovvero commette altri fatti diretti agli stessi
scopi, e’ punito con la reclusione non inferiore a dieci anni; e, se
raggiunge l’intento, con la morte. ((5))

————
AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224, ha disposto (con
l’art. 1, commi 1 e 2) che “Per i delitti preveduti nel Codice penale
e’ soppressa la pena di morte.
Quando nelle disposizioni del detto Codice e’ comminata la pena di
morte, in luogo di questa si applica la pena dell’ergastolo”.
Art. 248.

(Somministrazione al nemico di provvigioni)

Chiunque, in tempo di guerra, somministra, anche indirettamente,
allo Stato nemico provvigioni, ovvero altre cose, le quali possano
essere usate a danno dello Stato italiano, e’ punito con la
reclusione non inferiore a cinque anni.

Tale disposizione non si applica allo straniero che commette il
fatto all’estero.
Art. 249.

(Partecipazione a prestiti a favore del nemico)

Chiunque, in tempo di guerra, partecipa a prestiti o a versamenti a
favore dello Stato nemico, o agevola le operazioni ad essi relative,
e’ punito con la reclusione non inferiore a cinque anni.

Tale disposizione non si applica allo straniero che commette il
fatto all’estero.
Art. 250.

(Commercio col nemico)

Il cittadino, o lo straniero dimorante nel territorio dello Stato,
il quale, in tempo di guerra e fuori dei casi indicati nell’articolo
248, commercia, anche indirettamente, con sudditi dello Stato nemico,
ovunque dimoranti, ovvero con altre persone dimoranti nel territorio
dello Stato nemico, e’ punito con la reclusione da due a dieci anni e
con la multa pari al quintuplo del valore della merce e, in ogni
caso, non inferiore a lire diecimila.
Art. 251.

(Inadempimento di contratti di forniture in tempo di guerra)

Chiunque, in tempo di guerra, non adempie in tutto o in parte gli
obblighi che gli derivano da un contratto di fornitura di cose o di
opere concluso con lo Stato o con un altro ente pubblico o con
un’impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessita’, per i
bisogni delle forze armate dello Stato o della popolazione, e’ punito
con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa pari al triplo
del valore della cosa o dell’opera che egli avrebbe dovuto fornire e,
in ogni caso, non inferiore a lire diecimila.

Se l’inadempimento, totale o parziale, del contratto e’ dovuto a
colpa, le pene sono ridotte alla meta’.

Le stesse disposizioni si applicano ai subfornitori, ai mediatori e
ai rappresentanti dei fornitori, allorche’ essi, violando i loro
obblighi contrattuali, hanno cagionato l’inadempimento del contratto
di fornitura.
Art. 252.

(Frode in forniture in tempo di guerra)

Chiunque, in tempo di guerra, commette frode nell’esecuzione dei
contratti di fornitura o nell’adempimento degli altri obblighi
contrattuali indicati nello articolo precedente e’ punito con la
reclusione non inferiore a dieci anni e con la multa pari al
quintuplo del valore della cosa o dell’opera che avrebbe dovuto
fornire, e, in ogni caso, non inferiore a lire ventimila.
Art. 253.

(Distruzione o sabotaggio di opere militari)

Chiunque distrugge, o rende inservibili, in tutto o in parte, anche
temporaneamente, navi, aeromobili, convogli, strade, stabilimenti,
depositi o altre opere militari o adibite al servizio delle forze
armate dello Stato e’ punito con la reclusione non inferiore a otto
anni.

Si applica la pena di morte:

1° se il fatto e’ commesso nell’interesse di uno Stato in guerra
contro lo Stato italiano;

2° se il fatto ha compromesso la preparazione o la efficienza
bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari.
((5))

————
AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224, ha disposto (con
l’art. 1, commi 1 e 2) che “Per i delitti preveduti nel Codice penale
e’ soppressa la pena di morte.
Quando nelle disposizioni del detto Codice e’ comminata la pena di
morte, in luogo di questa si applica la pena dell’ergastolo”.
Art. 254.

(Agevolazione colposa)

Quando l’esecuzione del delitto preveduto dall’articolo precedente
e’ stata resa possibile, o soltanto agevolata, per colpa di chi era
in possesso o aveva la custodia o la vigilanza delle cose ivi
indicate, questi e’ punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Art. 255.

(Soppressione, falsificazione o sottrazione di atti o documenti
concernenti la sicurezza dello Stato)

Chiunque, in tutto o in parte, sopprime, distrugge o falsifica,
ovvero carpisce, sottrae o distrae, anche temporaneamente, atti o
documenti concernenti la sicurezza dello Stato od altro interesse
politico, interno o internazionale, dello Stato e’ punito con la
reclusione non inferiore a otto anni.

Si applica la pena di morte se il fatto ha compromesso la
preparazione o la efficienza bellica dello Stato, ovvero le
operazioni militari. ((5))

————
AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224, ha disposto (con
l’art. 1, commi 1 e 2) che “Per i delitti preveduti nel Codice penale
e’ soppressa la pena di morte.
Quando nelle disposizioni del detto Codice e’ comminata la pena di
morte, in luogo di questa si applica la pena dell’ergastolo”.
Art. 256.

(Procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato)

Chiunque si procura notizie che, nell’interesse della sicurezza
dello Stato o, comunque, nell’interesse politico, interno o
internazionale, dello Stato, debbono rimanere segrete e’ punito con
la reclusione da tre a dieci anni.

Agli effetti delle disposizioni di questo titolo, fra le notizie
che debbono rimanere segrete nell’interesse politico dello Stato sono
comprese quelle contenute in atti del Governo, da esso non pubblicati
per ragioni d’ordine politico, interno o internazionale.

Se si tratta di notizie di cui l’Autorita’ competente ha vietato la
divulgazione, la pena e’ della reclusione da due a otto anni.

Si applica la pena di morte se il fatto ha compromesso la
preparazione o la efficienza bellica dello Stato, ovvero le
operazioni militari. ((5))

————
AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224, ha disposto (con
l’art. 1, commi 1 e 2) che “Per i delitti preveduti nel Codice penale
e’ soppressa la pena di morte.
Quando nelle disposizioni del detto Codice e’ comminata la pena di
morte, in luogo di questa si applica la pena dell’ergastolo”.
Art. 257.

(Spionaggio politico o militare)

Chiunque si procura, a scopo di spionaggio politico o militare,
notizie che, nell’interesse della sicurezza dello Stato o, comunque,
nell’interesse politico, interno o internazionale, dello Stato,
debbono rimanere segrete e’ punito con la reclusione non inferiore a
quindici anni.

Si applica la pena di morte:

1° se il fatto e’ commesso nell’interesse di uno Stato in guerra
con lo Stato italiano;

2° se il fatto ha compromesso la preparazione o la efficienza
bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari.
((5))

————
AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224, ha disposto (con
l’art. 1, commi 1 e 2) che “Per i delitti preveduti nel Codice penale
e’ soppressa la pena di morte.
Quando nelle disposizioni del detto Codice e’ comminata la pena di
morte, in luogo di questa si applica la pena dell’ergastolo”.
Art. 258.

(Spionaggio di notizie di cui e’ stata vietata la divulgazione)

Chiunque si procura, a scopo di spionaggio politico o militare,
notizie di cui l’Autorita’ competente ha vietato la divulgazione e’
punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

Si applica l’ergastolo se il fatto e’ commesso nell’interesse di
uno Stato in guerra con lo Stato italiano.

Si applica la pena di morte se il fatto ha compromesso la
preparazione o la efficienza bellica dello Stato, ovvero le
operazioni militari. ((5))

————
AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224, ha disposto (con
l’art. 1, commi 1 e 2) che “Per i delitti preveduti nel Codice penale
e’ soppressa la pena di morte.
Quando nelle disposizioni del detto Codice e’ comminata la pena di
morte, in luogo di questa si applica la pena dell’ergastolo”.
Art. 259.

(Agevolazione colposa)

Quando l’esecuzione di alcuno dei delitti preveduti dagli articoli
255, 256, 257 e 258 e’ stata resa possibile, o soltanto agevolata,
per colpa di chi era in possesso dell’atto o documento o a cognizione
della notizia, questi e’ punito con la reclusione da uno a cinque
anni.

Si applica la reclusione da tre a quindici anni se sono state
compromesse la preparazione o la efficienza bellica dello Stato,
ovvero le operazioni militari.

Le stesse pene si applicano quando l’esecuzione dei delitti
suddetti e’ stata resa possibile o soltanto agevolata per colpa di
chi aveva la custodia o la vigilanza dei luoghi o delle zone di
terra, di acqua o di aria, nelle quali e’ vietato l’accesso
nell’interesse militare dello Stato.
Art. 260.

(Introduzione clandestina in luoghi militari e possesso
ingiustificato di mezzi di spionaggio)

E’ punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque:

1° si introduce clandestinamente o con inganno in luoghi o zone di
terra, di acqua o di aria, in cui e’ vietato l’accesso nell’interesse
militare dello Stato;

2° e’ colto, in tali luoghi o zone, o in loro prossimita’, in
possesso ingiustificato di mezzi idonei a commettere alcuno dei
delitti preveduti dagli articoli 256, 257 e 258;

3° e’ colto in possesso ingiustificato di documenti o di qualsiasi
altra cosa atta a fornire le notizie indicate nell’articolo 256.

Se alcuno dei fatti preveduti dai numeri precedenti e’ commesso in
tempo di guerra, la pena e’ della reclusione da tre a dieci anni.

((Le disposizioni del presente articolo si applicano, altresi’,
agli immobili adibiti a sedi di ufficio o di reparto o a deposito di
materiali dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, l’accesso ai
quali sia vietato per ragioni di sicurezza pubblica)).
Art. 261.

(Rivelazione di segreti di Stato)

Chiunque rivela taluna delle notizie di carattere segreto indicate
nell’articolo 256 e’ punito con la reclusione non inferiore a cinque
anni.

Se il fatto e’ commesso in tempo di guerra, ovvero ha compromesso
la preparazione o la efficienza bellica dello Stato o le operazioni
militari, la pena della reclusione non puo’ essere inferiore a dieci
anni.

Se il colpevole ha agito a scopo di spionaggio politico o militare,
si applica, nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo,
la pena dell’ergastolo; e, nei casi preveduti dal primo capoverso, la
pena di morte.((5))

Le pene stabilite nelle disposizioni precedenti si applicano anche
a chi ottiene la notizia.

Se il fatto e’ commesso per colpa, la pena e’ della reclusione da
sei mesi a due anni, nel caso preveduto dalla prima parte di questo
articolo, e da tre a quindici anni qualora concorra una delle
circostanze indicate nel primo capoverso.

————
AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224, ha disposto (con
l’art. 1, commi 1 e 2) che “Per i delitti preveduti nel Codice penale
e’ soppressa la pena di morte.
Quando nelle disposizioni del detto Codice e’ comminata la pena di
morte, in luogo di questa si applica la pena dell’ergastolo”.
Art. 262.

(Rivelazione di notizie di cui sia stata vietata la divulgazione)

Chiunque rivela notizie, delle quali l’Autorita’ competente ha
vietato la divulgazione, e’ punito con la reclusione non inferiore a
tre anni.

Se il fatto e’ commesso in tempo di guerra, ovvero ha compromesso
la preparazione o la efficienza bellica dello Stato o le operazioni
militari, la pena e’ della reclusione non inferiore a dieci anni.

Se il colpevole ha agito a scopo di spionaggio politico o militare,
si applica, nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo,
la reclusione non inferiore a quindici anni; e, nei casi preveduti
dal primo capoverso, la pena di morte. ((5))

Le pene stabilite nelle disposizioni precedenti si applicano anche
a chi ottiene la notizia.

Se il fatto e’ commesso per colpa, la pena e’ della reclusione da
sei mesi a due anni, nel caso preveduto dalla prima parte di questo
articolo, e da tre a quindici anni qualora concorra una delle
circostanze indicate nel primo capoverso.

————
AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224, ha disposto (con
l’art. 1, commi 1 e 2) che “Per i delitti preveduti nel Codice penale
e’ soppressa la pena di morte.
Quando nelle disposizioni del detto Codice e’ comminata la pena di
morte, in luogo di questa si applica la pena dell’ergastolo”.
Art. 263.

(Utilizzazione dei segreti di Stato)

Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che
impiega a proprio o altrui profitto invenzioni o scoperte
scientifiche o nuove applicazioni industriali che egli conosca per
ragione del suo ufficio o servizio, e che debbano rimanere segrete
nell’interesse della sicurezza dello Stato, e’ punito con la
reclusione non inferiore a cinque anni e con la multa non inferiore a
lire diecimila.

Se il fatto e’ commesso nell’interesse di uno Stato in guerra con
lo Stato italiano, o se ha compromesso la preparazione o la
efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari, il
colpevole e’ punito con la morte. ((5))

————
AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224, ha disposto (con
l’art. 1, commi 1 e 2) che “Per i delitti preveduti nel Codice penale
e’ soppressa la pena di morte.
Quando nelle disposizioni del detto Codice e’ comminata la pena di
morte, in luogo di questa si applica la pena dell’ergastolo”.
Art. 264.

(Infedelta’ in affari di Stato)

Chiunque, incaricato dal Governo italiano di trattare all’estero
affari di Stato, si rende infedele al mandato e’ punito, se dal fatto
possa derivare nocumento all’interesse nazionale, con la reclusione
non inferiore a cinque anni.
Art. 265.

(Disfattismo politico)

Chiunque, in tempo di guerra, diffonde o comunica voci o notizie
false, esagerate o tendenziose, che possano destare pubblico allarme
o deprimere lo spirito pubblico o altrimenti menomare la resistenza
della nazione di fronte al nemico, o svolge comunque un’attivita’
tale da recare nocumento agli interessi nazionali, e’ punito con la
reclusione non inferiore a cinque anni.

La pena e’ non inferiore a quindici anni:

1° se il fatto e’ commesso con propaganda o comunicazioni dirette a
militari;

2° se il colpevole ha agito in seguito a intelligenze con lo
straniero.

La pena e’ dell’ergastolo se il colpevole ha agito in seguito a
intelligenze col nemico.
Art. 266.

(Istigazione di militari a disobbedire alle leggi)

Chiunque istiga i militari a disobbedire alle leggi o a violare il
giuramento dato o i doveri della disciplina militare o altri doveri
inerenti al proprio stato, ovvero fa a militari l’apologia di fatti
contrari alle leggi, al giuramento, alla disciplina o ad altri doveri
militari, e’ punito, per cio’ solo, se il fatto non costituisce un
piu’ grave delitto, con la reclusione da uno a tre anni.

La pena e’ della reclusione da due a cinque anni se il fatto e’
commesso pubblicamente.

Le pene sono aumentate se il fatto e’ commesso in tempo di guerra.

Agli effetti della legge penale, il reato si considera avvenuto
pubblicamente quando il fatto e’ commesso:

1° col mezzo della stampa, o con altro mezzo di propaganda;

2° in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di piu’
persone;

3° in una riunione che, per il luogo in cui e’ tenuta, o per il
numero degli intervenuti, o per lo scopo od oggetto di essa, abbia
carattere di riunione non privata.
((113))

————
AGGIORNAMENTO (113)
La Corte Costituzionale con sentenza 8-21 marzo 1989, n. 139 (in
G.U. 1ª s.s. 29/03/1989, n. 13) ha dichiarato l’illegittimita’
costituzionale del presente articolo nella parte in cui non prevede
che per l’istigazione di militari a commettere un reato militare la
pena sia “sempre applicata in misura inferiore alla meta’ della pena
stabilita per il reato al quale si riferisce l’istigazione”.
Art. 267.

(Disfattismo economico)

Chiunque, in tempo di guerra, adopera mezzi diretti a deprimere il
corso dei cambi, o ad influire sul mercato dei titoli o dei valori,
pubblici o privati, in modo da esporre a pericolo la resistenza della
nazione di fronte al nemico, e’ punito con la reclusione non
inferiore a cinque anni e con la multa non inferiore a lire
trentamila.

Se il colpevole ha agito in seguito a intelligenze con lo
straniero, la reclusione non puo’ essere inferiore a dieci anni.

La reclusione e’ non inferiore a quindici anni se il colpevole ha
agito in seguito a intelligenze col nemico.
Art. 268.

(Parificazione degli Stati alleati)

Le pene stabilite negli articoli 247 e seguenti si applicano anche
quando il delitto e’ commesso a danno di uno Stato estero alleato o
associato, a fine di guerra, con lo Stato italiano.
Art. 269.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 24 FEBBRAIO 2006, N. 85))
Art. 270.

(( (Associazioni sovversive).))

((Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce,
organizza o dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire
violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello
Stato ovvero a sopprimere violentemente l’ordinamento politico e
giuridico dello Stato, e’ punito con la reclusione da cinque a dieci
anni.

Chiunque partecipa alle associazioni di cui al primo comma e’
punito con la reclusione da uno a tre anni.

Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto
falso nome o forma simulata, le associazioni di cui al primo comma,
delle quali sia stato ordinato lo scioglimento)).
Art. 270-bis.

(Associazioni con finalita’ di terrorismo anche internazionale o di
eversione dell’ordine democratico).

Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia
associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con
finalita’ di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico e’
punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Chiunque partecipa a tali associazioni e’ punito con la reclusione
da cinque a dieci anni.

Ai fini della legge penale, la finalita’ di terrorismo ricorre
anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato
estero, un’istituzione e un organismo internazionale.

Nei confronti del condannato e’ sempre obbligatoria la confisca
delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e
delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne
costituiscono l’impiego.
((256))

————-
AGGIORNAMENTO (256)
Il D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito con modificazioni dalla
L. 17 aprile 2015, n. 43, ha disposto (con l’art. 1, comma 3-bis) che
“La condanna per i delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter,
270-quater, 270-quater.1 e 270-quinquies del codice penale comporta
la pena accessoria della perdita della potesta’ genitoriale quando e’
coinvolto un minore”.
Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, come modificato dal D.L. 18
febbraio 2015, n. 7, convertito con modificazioni dalla L. 17 aprile
2015, n. 43, ha disposto (con l’art. 71, commi 1 e 3) che le pene
stabilite per il delitto previsto dal presente articolo sono
aumentate da un terzo alla meta’ se il fatto e’ commesso da persona
sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione
personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre
anni dal momento in cui ne e’ cessata l’esecuzione. Alla pena e’
aggiunta una misura di sicurezza detentiva.
Art. 270-bis.1

(( (Circostanze aggravanti e attenuanti).))

((Per i reati commessi per finalita’ di terrorismo o di eversione
dell’ordine democratico, punibili con pena diversa dall’ergastolo, la
pena e’ aumentata della meta’, salvo che la circostanza sia elemento
costitutivo del reato.

Quando concorrono altre circostanze aggravanti, si applica per
primo l’aumento di pena previsto per la circostanza aggravante di cui
al primo comma. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste
dagli articoli 98 e 114, concorrenti con l’aggravante di cui al primo
comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto
a questa e alle circostanze aggravanti per le quali la legge
stabilisce una pena di specie diversa o ne determina la misura in
modo indipendente da quella ordinaria del reato, e le diminuzioni di
pena si operano sulla quantita’ di pena risultante dall’aumento
conseguente alle predette aggravanti.

Per i delitti commessi per finalita’ di terrorismo o di eversione
dell’ordine democratico, salvo quanto disposto nell’articolo 289-bis,
nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si
adopera per evitare che l’attivita’ delittuosa sia portata a
conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l’autorita’ di
polizia e l’autorita’ giudiziaria nella raccolta di prove decisive
per l’individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena
dell’ergastolo e’ sostituita da quella della reclusione da dodici a
venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo alla meta’.

Quando ricorre la circostanza di cui al terzo comma non si applica
l’aggravante di cui al primo comma.

Fuori del caso previsto dal quarto comma dell’articolo 56, non e’
punibile il colpevole di un delitto commesso per finalita’ di
terrorismo o di eversione dell’ordine democratico che volontariamente
impedisce l’evento e fornisce elementi di prova determinanti per la
esatta ricostruzione del fatto e per la individuazione degli
eventuali concorrenti.))
Art. 270-ter.

(Assistenza agli associati).

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di
favoreggiamento, da’ rifugio o fornisce vitto, ospitalita’, mezzi di
trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che
partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis
e’ punito con la reclusione fino a quattro anni.

La pena e’ aumentata se l’assistenza e’ prestata continuativamente.

Non e’ punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo
congiunto.
((256))

————-
AGGIORNAMENTO (256)
Il D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito con modificazioni dalla
L. 17 aprile 2015, n. 43, ha disposto (con l’art. 1, comma 3-bis) che
“La condanna per i delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter,
270-quater, 270-quater.1 e 270-quinquies del codice penale comporta
la pena accessoria della perdita della potesta’ genitoriale quando e’
coinvolto un minore”.
Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, come modificato dal D.L. 18
febbraio 2015, n. 7, convertito con modificazioni dalla L. 17 aprile
2015, n. 43, ha disposto (con l’art. 71, commi 1 e 3) che la pena
stabilita per il delitto previsto dal presente articolo e’ aumentata
da un terzo alla meta’ se il fatto e’ commesso da persona sottoposta
con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale
durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal
momento in cui ne e’ cessata l’esecuzione. Alla pena e’ aggiunta una
misura di sicurezza detentiva.
Art. 270-quater.

(Arruolamento con finalita’ di terrorismo anche internazionale).

Chiunque, al di fuori dei casi di cui all’articolo 270-bis, arruola
una o piu’ persone per il compimento di atti di violenza ovvero di
sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalita’ di
terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un’istituzione
o un organismo internazionale, e’ punito con la reclusione da sette a
quindici anni.

((Fuori dei casi di cui all’articolo 270-bis, e salvo il caso di
addestramento, la persona arruolata e’ punita con la pena della
reclusione da cinque a otto anni.))
((256))

————-
AGGIORNAMENTO (256)
Il D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito con modificazioni dalla
L. 17 aprile 2015, n. 43, ha disposto (con l’art. 1, comma 3-bis) che
“La condanna per i delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter,
270-quater, 270-quater.1 e 270-quinquies del codice penale comporta
la pena accessoria della perdita della potesta’ genitoriale quando e’
coinvolto un minore”.
Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, come modificato dal D.L. 18
febbraio 2015, n. 7, convertito con modificazioni dalla L. 17 aprile
2015, n. 43, ha disposto (con l’art. 71, commi 1 e 3) che le pene
stabilite per il delitto previsto dal presente articolo sono
aumentate da un terzo alla meta’ se il fatto e’ commesso da persona
sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione
personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre
anni dal momento in cui ne e’ cessata l’esecuzione. Alla pena e’
aggiunta una misura di sicurezza detentiva.
Art. 270-quater.1

(( (Organizzazione di trasferimenti per finalita’ di terrorismo).))

((Fuori dai casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater,
chiunque organizza, finanzia o propaganda viaggi in territorio estero
finalizzati al compimento delle condotte con finalita’ di terrorismo
di cui all’articolo 270-sexies, e’ punito con la reclusione da cinque
a otto anni.))
((256))

————-
AGGIORNAMENTO (256)
Il D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito con modificazioni dalla
L. 17 aprile 2015, n. 43, ha disposto (con l’art. 1, comma 3-bis) che
“La condanna per i delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter,
270-quater, 270-quater.1 e 270-quinquies del codice penale comporta
la pena accessoria della perdita della potesta’ genitoriale quando e’
coinvolto un minore”.
Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, come modificato dal D.L. 18
febbraio 2015, n. 7, convertito con modificazioni dalla L. 17 aprile
2015, n. 43, ha disposto (con l’art. 71, commi 1 e 3) che la pena
stabilita per il delitto previsto dal presente articolo e’ aumenta da
un terzo alla meta’ se il fatto e’ commesso da persona sottoposta con
provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale
durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal
momento in cui ne e’ cessata l’esecuzione. Alla pena e’ aggiunta una
misura di sicurezza detentiva.
Art. 270-quinquies.

(Addestramento ad attivita’ con finalita’ di terrorismo anche
internazionale).

Chiunque, al di fuori dei casi di cui all’articolo 270-bis,
addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull’uso
di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze
chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonche’ di ogni altra
tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di
sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalita’ di
terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un’istituzione
o un organismo internazionale, e’ punito con la reclusione da cinque
a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona
addestrata ((, nonche’ della persona che avendo acquisito, anche
autonomamente, le istruzioni per il compimento degli atti di cui al
primo periodo, pone in essere comportamenti univocamente finalizzati
alla commissione delle condotte di cui all’articolo 270-sexies)).

((Le pene previste dal presente articolo sono aumentate se il fatto
di chi addestra o istruisce e’ commesso attraverso strumenti
informatici o telematici.))
((256))

————-
AGGIORNAMENTO (256)
Il D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito con modificazioni dalla
L. 17 aprile 2015, n. 43, ha disposto (con l’art. 1, comma 3-bis) che
“La condanna per i delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter,
270-quater, 270-quater.1 e 270-quinquies del codice penale comporta
la pena accessoria della perdita della potesta’ genitoriale quando e’
coinvolto un minore”.
Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, come modificato dal D.L. 18
febbraio 2015, n. 7, convertito con modificazioni dalla L. 17 aprile
2015, n. 43, ha disposto (con l’art. 71, commi 1 e 3) che la pena
stabilita per il delitto previsto dal presente articolo e’ aumentata
da un terzo alla meta’ se il fatto e’ commesso da persona sottoposta
con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale
durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal
momento in cui ne e’ cessata l’esecuzione. Alla pena e’ aggiunta una
misura di sicurezza detentiva.
Art. 270-quinquies.1

(( (Finanziamento di condotte con finalita’ di terrorismo).))

((Chiunque, al di fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e
270-quater.1, raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro,
in qualunque modo realizzati, destinati a essere in tutto o in parte
utilizzati per il compimento delle condotte con finalita’ di
terrorismo di cui all’articolo 270-sexies e’ punito con la reclusione
da sette a quindici anni, indipendentemente dall’effettivo utilizzo
dei fondi per la commissione delle citate condotte.

Chiunque deposita o custodisce i beni o il denaro indicati al primo
comma e’ punito con la reclusione da cinque a dieci anni)).
Art. 270-quinquies.2

(( (Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro).))

((Chiunque sottrae, distrugge, disperde, sopprime o deteriora beni
o denaro, sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento delle
condotte con finalita’ di terrorismo di cui all’articolo 270-sexies,
e’ punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro
3.000 a euro 15.000)).
Art. 270-sexies.

(Condotte con finalita’ di terrorismo).

1. Sono considerate con finalita’ di terrorismo le condotte che,
per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un
Paese o ad un’organizzazione internazionale e sono compiute allo
scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o
un’organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere
un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture
politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un
Paese o di un’organizzazione internazionale, nonche’ le altre
condotte definite terroristiche o commesse con finalita’ di
terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale
vincolanti per l’Italia.
((256))

————-
AGGIORNAMENTO (256)
Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, come modificato dal D.L. 18
febbraio 2015, n. 7, convertito con modificazioni dalla L. 17 aprile
2015, n. 43, ha disposto (con l’art. 71, commi 1 e 3) che la pena
stabilita per il delitto previsto dal presente articolo e’ aumentata
da un terzo alla meta’. Alla pena e’ aggiunta una misura di sicurezza
detentiva.
Art. 270-septies.

(( (Confisca).))

((Nel caso di condanna o di applicazione della pena ai sensi
dell’articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei
delitti commessi con finalita’ di terrorismo di cui all’articolo
270-sexies e’ sempre disposta la confisca delle cose che servirono o
furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne
costituiscono il prezzo, il prodotto o il profitto, salvo che
appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non e’
possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilita’,
per un valore corrispondente a tale prezzo, prodotto o profitto)).
Art. 271.

(Associazioni antinazionali)

Chiunque, fuori dei casi preveduti dall’articolo precedente, nel
territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige
associazioni che si propongano di svolgere o che svolgano
un’attivita’ diretta a distruggere o deprimere il sentimento
nazionale e’ punito con la reclusione da uno a tre anni.

Chiunque partecipa a tali associazioni e’ punito con la reclusione
da sei mesi a due anni.

Si applica l’ultimo capoverso dell’articolo precedente.
((180))

————
AGGIORNAMENTO (180)
La Corte Costituzionale con sentenza 5-12 luglio 2001, n. 243 (in
G.U. 1ª s.s. 18/07/2001, n. 28) ha dichiarato l’illegittimita’
costituzionale del presente articolo.
Art. 272.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 24 FEBBRAIO 2006, N. 85))

————
AGGIORNAMENTO (37)
La Corte Costituzionale con sentenza 22 giugno – 6 luglio 1966, n.
87 (in G.U. 1ª s.s. 9/7/1966, n. 168) ha dichiarato l’illegittimita’
costituzionale del secondo comma del presente articolo.
Art. 273.

(Illecita costituzione di associazioni aventi carattere
internazionale)

Chiunque senza autorizzazione del Governo promuove, costituisce,
organizza o dirige nel territorio dello Stato associazioni, enti o
istituti di carattere internazionale, o sezioni di essi, e’ punito
con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire cinquemila a
ventimila.

Se l’autorizzazione e’ stata ottenuta per effetto di dichiarazioni
false o reticenti, la pena e’ della reclusione da uno a cinque anni e
della multa non inferiore a lire diecimila.
((104))

————
AGGIORNAMENTO (104)
La Corte Costituzionale con sentenza 28 giugno – 3 luglio 1985, n.
193 (in G.U. 1ª s.s. 10/07/1985, n. 161) ha dichiarato
l’illegittimita’ costituzionale del presente articolo.
Art. 274.

(Illecita partecipazione ad associazioni aventi carattere
internazionale)

Chiunque partecipa nel territorio dello Stato ad associazioni, enti
o istituti, o sezioni di essi, di carattere internazionale, per i
quali non sia stata conceduta l’autorizzazione del Governo, e’ punito
con la multa da lire mille a diecimila.

La stessa pena si applica al cittadino, residente nel territorio
dello Stato, che senza l’autorizzazione del Governo partecipa ad
associazioni, enti o istituti di carattere internazionale, che
abbiano sede all’estero.
((104))

————
AGGIORNAMENTO (104)
La Corte Costituzionale con sentenza 28 giugno – 3 luglio 1985, n.
193 (in G.U. 1ª s.s. 10/07/1985, n. 161) ha dichiarato ai sensi
dell’art. 27 L. 11 marzo 1953 n. 87 l’illegittimita’ costituzionale
del presente articolo.
Art. 275.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 GIUGNO 1999, N. 205))
CAPO II
Dei delitti contro la personalita’ interna dello Stato

Art. 276.

(Attentato contro il Presidente della Repubblica).

Chiunque attenta alla vita, alla incolumita’ o alla liberta’
personale del Presidente della Repubblica, e’ punito con l’ergastolo.
(92)((96a))

————
AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224, ha disposto (con
l’art. 1, commi 1 e 2) che “Per i delitti preveduti nel Codice penale
e’ soppressa la pena di morte.
Quando nelle disposizioni del detto Codice e’ comminata la pena di
morte, in luogo di questa si applica la pena dell’ergastolo”.
————
AGGIORNAMENTO (92)
La L. 29 maggio 1982, n. 304, ha disposto (con l’art. 5, comma 2)
che “Se il colpevole di uno dei delitti previsti dagli articoli 241,
276, 280, 283, 284, 285, 286, 289 e 295 del codice penale coopera
efficacemente ad impedire l’evento cui gli atti da lui commessi sono
diretti soggiace soltanto alla pena per gli atti compiuti, qualora
questi costituiscano per se’ un reato diverso”.
Ha inoltre disposto (con l’art. 12, comma 1) che la presente
modifica si applica solo ai reati che siano stati commessi o la cui
permanenza sia iniziata entro il 31 gennaio 1982, purche’ i
comportamenti cui e’ condizionata la loro applicazione vengano tenuti
entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
————
AGGIORNAMENTO (96a)
Il D.L. 1 ottobre 1982, n. 695, convertito senza modificazioni
dalla L. 29 novembre 1982, n. 882, nel modificare l’art. 12 della L.
29 maggio 1982, n. 304, ha conseguentemente disposto (con l’art. 1)
che il termine di centoventi giorni previsto nel suindicato articolo,
e’ differito di ulteriori centoventi giorni.
Art. 277.

(( (Offesa alla liberta’ del Presidente della Repubblica).))

((Chiunque, fuori dei casi preveduti dall’articolo precedente,
attenta alla liberta’ del Presidente della Repubblica, e’ punito con
la reclusione da cinque a quindici anni)).
Art. 278.

(( (Offese all’onore o al prestigio del Presidente della
Repubblica).))

((Chiunque offende l’onore o il prestigio del Presidente della
Repubblica, e’ punito con la reclusione da uno a cinque anni)).
Art. 279.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 24 FEBBRAIO 2006, N. 85))
Art. 280.

Attentato per finalita’ terroristiche o di eversione.

Chiunque, per finalita’ di terrorismo o di eversione dell’ordine
democratico attenta alla vita od alla incolumita’ di una persona, e’
punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti
e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei.

Se dall’attentato alla incolumita’ di una persona deriva una
lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore
ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena
della reclusione non inferiore ad anni dodici.

Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro
persone che esercitano funzioni, giudiziarie o penitenziarie ovvero
di sicurezza pubblica nell’esercizio o a causa delle loro funzioni,
le pene sono aumentate di un terzo.

Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della
persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l’ergastolo e,
nel caso di attentato alla incolumita’, la reclusione di anni trenta.

((Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli
articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e
al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti
rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantita’
di pena risultante dall’aumento conseguente alle predette
aggravanti)).
(92)(96a)

————
AGGIORNAMENTO (92)
La L. 29 maggio 1982, n. 304, ha disposto (con l’art. 5, comma 2)
che “Se il colpevole di uno dei delitti previsti dagli articoli 241,
276, 280, 283, 284, 285, 286, 289 e 295 del codice penale coopera
efficacemente ad impedire l’evento cui gli atti da lui commessi sono
diretti soggiace soltanto alla pena per gli atti compiuti, qualora
questi costituiscano per se’ un reato diverso”.
Ha inoltre disposto (con l’art. 12, comma 1) che la presente
modifica si applica solo ai reati che siano stati commessi o la cui
permanenza sia iniziata entro il 31 gennaio 1982, purche’ i
comportamenti cui e’ condizionata la loro applicazione vengano tenuti
entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
————
AGGIORNAMENTO (96a)
Il D.L. 1 ottobre 1982, n. 695, convertito senza modificazioni
dalla L. 29 novembre 1982, n. 882, nel modificare l’art. 12 della L.
29 maggio 1982, n. 304, ha conseguentemente disposto (con l’art. 1)
che il termine di centoventi giorni previsto nel suindicato articolo,
e’ differito di ulteriori centoventi giorni.
Art. 280-bis.

(( (Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi).))

((Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, chiunque per
finalita’ di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare
cose mobili o immobili altrui, mediante l’uso di dispositivi
esplosivi o comunque micidiali, e’ punito con la reclusione da due a
cinque anni.

Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque
micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate
indicate nell’articolo 585 e idonee a causare importanti danni
materiali.

Se il fatto e’ diretto contro la sede della Presidenza della
Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale,
di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla
Costituzione o da leggi costituzionali, la pena e’ aumentata fino
alla meta’.

Se dal fatto deriva pericolo per l’incolumita’ pubblica ovvero un
grave danno per l’economia nazionale, si applica la reclusione da
cinque a dieci anni.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli
articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al
quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti
rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantita’
di pena risultante dall’aumento conseguente alle predette
aggravanti)).
Art. 280-ter.

(( (Atti di terrorismo nucleare).))

((E’ punito con la reclusione non inferiore ad anni quindici
chiunque, con le finalita’ di terrorismo di cui all’articolo
270-sexies:
1) procura a se’ o ad altri materia radioattiva;
2) crea un ordigno nucleare o ne viene altrimenti in possesso.

E’ punito con la reclusione non inferiore ad anni venti chiunque,
con le finalita’ di terrorismo di cui all’articolo 270-sexies:
1) utilizza materia radioattiva o un ordigno nucleare;
2) utilizza o danneggia un impianto nucleare in modo tale da
rilasciare o con il concreto pericolo che rilasci materia
radioattiva.

Le pene di cui al primo e al secondo comma si applicano altresi’
quando la condotta ivi descritta abbia ad oggetto materiali o
aggressivi chimici o batteriologici)).
Art. 281.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. LUOGOTENENZIALE 14 SETTEMBRE 1944, N.
288)) ((6))

————
AGGIORNAMENTO (6)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 288, ha disposto
(con l’art. 1, comma 1) che la presente modifica e’ apportata fino a
quando non sia pubblicato il nuovo Codice penale.
Art. 282.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. LUOGOTENENZIALE 14 SETTEMBRE 1944, N.
288)) ((6))

————
AGGIORNAMENTO (6)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 288, ha disposto
(con l’art. 1, comma 1) che la presente modifica e’ apportata fino a
quando non sia pubblicato il nuovo Codice penale.
Art. 283.

(( (Attentato contro la Costituzione dello Stato).))

((Chiunque, con atti violenti, commette un fatto diretto e idoneo a
mutare la Costituzione dello Stato o la forma di Governo, e’ punito
con la reclusione non inferiore a cinque anni)).

————
AGGIORNAMENTO (92)
La L. 29 maggio 1982, n. 304, ha disposto (con l’art. 5, comma 2)
che “Se il colpevole di uno dei delitti previsti dagli articoli 241,
276, 280, 283, 284, 285, 286, 289 e 295 del codice penale coopera
efficacemente ad impedire l’evento cui gli atti da lui commessi sono
diretti soggiace soltanto alla pena per gli atti compiuti, qualora
questi costituiscano per se’ un reato diverso”.
Ha inoltre disposto (con l’art. 12, comma 1) che la presente
modifica si applica solo ai reati che siano stati commessi o la cui
permanenza sia iniziata entro il 31 gennaio 1982, purche’ i
comportamenti cui e’ condizionata la loro applicazione vengano tenuti
entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
————
AGGIORNAMENTO (96a)
Il D.L. 1 ottobre 1982, n. 695, convertito senza modificazioni
dalla L. 29 novembre 1982, n. 882, nel modificare l’art. 12 della L.
29 maggio 1982, n. 304, ha conseguentemente disposto (con l’art. 1)
che il termine di centoventi giorni previsto nel suindicato articolo,
e’ differito di ulteriori centoventi giorni.
Art. 284.

(Insurrezione armata contro i poteri dello Stato)

Chiunque promuove un’insurrezione armata contro i poteri dello
Stato e’ punito con l’ergastolo e, se l’insurrezione avviene, con la
morte. (5)

Coloro che partecipano alla insurrezione sono puniti con la
reclusione da tre a quindici anni; coloro che la dirigono, con la
morte. (5)

La insurrezione si considera armata anche se le armi sono soltanto
tenute in un luogo di deposito.
(92)((96a))

————
AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224, ha disposto (con
l’art. 1, commi 1 e 2) che “Per i delitti preveduti nel Codice penale
e’ soppressa la pena di morte.
Quando nelle disposizioni del detto Codice e’ comminata la pena di
morte, in luogo di questa si applica la pena dell’ergastolo”.
————
AGGIORNAMENTO (92)
La L. 29 maggio 1982, n. 304, ha disposto (con l’art. 5, comma 2)
che “Se il colpevole di uno dei delitti previsti dagli articoli 241,
276, 280, 283, 284, 285, 286, 289 e 295 del codice penale coopera
efficacemente ad impedire l’evento cui gli atti da lui commessi sono
diretti soggiace soltanto alla pena per gli atti compiuti, qualora
questi costituiscano per se’ un reato diverso”.
Ha inoltre disposto (con l’art. 12, comma 1) che la presente
modifica si applica solo ai reati che siano stati commessi o la cui
permanenza sia iniziata entro il 31 gennaio 1982, purche’ i
comportamenti cui e’ condizionata la loro applicazione vengano tenuti
entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
————
AGGIORNAMENTO (96a)
Il D.L. 1 ottobre 1982, n. 695, convertito senza modificazioni
dalla L. 29 novembre 1982, n. 882, nel modificare l’art. 12 della L.
29 maggio 1982, n. 304, ha conseguentemente disposto (con l’art. 1)
che il termine di centoventi giorni previsto nel suindicato articolo,
e’ differito di ulteriori centoventi giorni.
Art. 285.

(Devastazione, saccheggio e strage)

Chiunque, allo scopo di attentare alla sicurezza dello Stato,
commette un fatto diretto a portare la devastazione, il saccheggio o
la strage nel territorio dello Stato o in una parte di esso e’ punito
con la morte. (5)(92)((96a))

————
AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224, ha disposto (con
l’art. 1, commi 1 e 2) che “Per i delitti preveduti nel Codice penale
e’ soppressa la pena di morte.
Quando nelle disposizioni del detto Codice e’ comminata la pena di
morte, in luogo di questa si applica la pena dell’ergastolo”.
————
AGGIORNAMENTO (92)
La L. 29 maggio 1982, n. 304, ha disposto (con l’art. 5, comma 2)
che “Se il colpevole di uno dei delitti previsti dagli articoli 241,
276, 280, 283, 284, 285, 286, 289 e 295 del codice penale coopera
efficacemente ad impedire l’evento cui gli atti da lui commessi sono
diretti soggiace soltanto alla pena per gli atti compiuti, qualora
questi costituiscano per se’ un reato diverso”.
Ha inoltre disposto (con l’art. 12, comma 1) che la presente
modifica si applica solo ai reati che siano stati commessi o la cui
permanenza sia iniziata entro il 31 gennaio 1982, purche’ i
comportamenti cui e’ condizionata la loro applicazione vengano tenuti
entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
————
AGGIORNAMENTO (96a)
Il D.L. 1 ottobre 1982, n. 695, convertito senza modificazioni
dalla L. 29 novembre 1982, n. 882, nel modificare l’art. 12 della L.
29 maggio 1982, n. 304, ha conseguentemente disposto (con l’art. 1)
che il termine di centoventi giorni previsto nel suindicato articolo,
e’ differito di ulteriori centoventi giorni.
Art. 286.

(Guerra civile)

Chiunque commette un fatto diretto a suscitare la guerra civile nel
territorio dello Stato, e’ punito con l’ergastolo.

Se la guerra civile avviene, il colpevole e’ punito con la morte.
(5)
(92)((96a))

————
AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224, ha disposto (con
l’art. 1, commi 1 e 2) che “Per i delitti preveduti nel Codice penale
e’ soppressa la pena di morte.
Quando nelle disposizioni del detto Codice e’ comminata la pena di
morte, in luogo di questa si applica la pena dell’ergastolo”.
————
AGGIORNAMENTO (92)
La L. 29 maggio 1982, n. 304, ha disposto (con l’art. 5, comma 2)
che “Se il colpevole di uno dei delitti previsti dagli articoli 241,
276, 280, 283, 284, 285, 286, 289 e 295 del codice penale coopera
efficacemente ad impedire l’evento cui gli atti da lui commessi sono
diretti soggiace soltanto alla pena per gli atti compiuti, qualora
questi costituiscano per se’ un reato diverso”.
Ha inoltre disposto (con l’art. 12, comma 1) che la presente
modifica si applica solo ai reati che siano stati commessi o la cui
permanenza sia iniziata entro il 31 gennaio 1982, purche’ i
comportamenti cui e’ condizionata la loro applicazione vengano tenuti
entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
————
AGGIORNAMENTO (96a)
Il D.L. 1 ottobre 1982, n. 695, convertito senza modificazioni
dalla L. 29 novembre 1982, n. 882, nel modificare l’art. 12 della L.
29 maggio 1982, n. 304, ha conseguentemente disposto (con l’art. 1)
che il termine di centoventi giorni previsto nel suindicato articolo,
e’ differito di ulteriori centoventi giorni.
Art. 287.

(Usurpazione di potere politico o di comando militare)

Chiunque usurpa un potere politico, ovvero persiste
nell’esercitarlo indebitamente, e’ punito con la reclusione da sei a
quindici anni.

Alla stessa pena soggiace chiunque indebitamente assume un alto
comando militare.

Se il fatto e’ commesso in tempo di guerra, il colpevole e’ punito
con l’ergastolo; ed e’ punito con la morte, se il fatto ha
compromesso l’esito delle operazioni militari. ((5))

————
AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224, ha disposto (con
l’art. 1, commi 1 e 2) che “Per i delitti preveduti nel Codice penale
e’ soppressa la pena di morte.
Quando nelle disposizioni del detto Codice e’ comminata la pena di
morte, in luogo di questa si applica la pena dell’ergastolo”.
Art. 288.

(Arruolamenti o armamenti non autorizzati a servizio di uno Stato
estero)

Chiunque nel territorio dello Stato e senza approvazione del
Governo arruola o arma cittadini, perche’ militino al servizio o a
favore dello straniero, e’ punito con la reclusione da ((quattro a
quindici anni)).

La pena e’ aumentata se fra gli arruolati sono militari in
servizio, o persone tuttora soggette agli obblighi del servizio
militare.
Art. 289.

(( (Attentato contro organi costituzionali e contro le assemblee
regionali).))

((E’ punito con la reclusione da uno a cinque anni, qualora non si
tratti di un piu’ grave delitto, chiunque commette atti violenti
diretti ad impedire, in tutto o in parte, anche temporaneamente:
1) al Presidente della Repubblica o al Governo l’esercizio delle
attribuzioni o delle prerogative conferite dalla legge;
2) alle assemblee legislative o ad una di queste, o alla Corte
costituzionale o alle assemblee regionali l’esercizio delle loro
funzioni)).

————
AGGIORNAMENTO (6)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 288, ha disposto
(con l’art. 1, comma 1) che la presente modifica e’ apportata fino a
quando non sia pubblicato il nuovo Codice penale.
————
AGGIORNAMENTO (92)
La L. 29 maggio 1982, n. 304, ha disposto (con l’art. 5, comma 2)
che “Se il colpevole di uno dei delitti previsti dagli articoli 241,
276, 280, 283, 284, 285, 286, 289 e 295 del codice penale coopera
efficacemente ad impedire l’evento cui gli atti da lui commessi sono
diretti soggiace soltanto alla pena per gli atti compiuti, qualora
questi costituiscano per se’ un reato diverso”.
Ha inoltre disposto (con l’art. 12, comma 1) che la presente
modifica si applica solo ai reati che siano stati commessi o la cui
permanenza sia iniziata entro il 31 gennaio 1982, purche’ i
comportamenti cui e’ condizionata la loro applicazione vengano tenuti
entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
————
AGGIORNAMENTO (96a)
Il D.L. 1 ottobre 1982, n. 695, convertito senza modificazioni
dalla L. 29 novembre 1982, n. 882, nel modificare l’art. 12 della L.
29 maggio 1982, n. 304, ha conseguentemente disposto (con l’art. 1)
che il termine di centoventi giorni previsto nel suidicato articolo,
e’ differito di ulteriori centoventi giorni.
Art. 289-bis.

(( (Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione).))

((Chiunque, per finalita’ di terrorismo o di eversione dell’ordine
democratico sequestra una persona e’ punito con la reclusione da
venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non
voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole e’ punito con
la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena
dell’ergastolo.

Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo
che il soggetto passivo riacquisti la liberta’ e’ punito con la
reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in
conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena e’ della
reclusione da otto a diciotto anni.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal
secondo comma e’ sostituita la reclusione da venti a ventiquattro
anni; alla pena prevista dal terzo comma e’ sostituita la reclusione
da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono piu’ circostanze
attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non
puo’ essere inferiore a dieci anni, nell’ipotesi prevista dal secondo
comma, ed a quindici anni, nell’ipotesi prevista dal terzo comma)).
Art. 289-ter.

(( (Sequestro di persona a scopo di coazione).))

((Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli 289-bis e 630,
sequestra una persona o la tiene in suo potere minacciando di
ucciderla, di ferirla o di continuare a tenerla sequestrata al fine
di costringere un terzo, sia questi uno Stato, una organizzazione
internazionale tra piu’ governi, una persona fisica o giuridica o una
collettivita’ di persone fisiche, a compiere un qualsiasi atto o ad
astenersene, subordinando la liberazione della persona sequestrata a
tale azione od omissione, e’ punito con la reclusione da venticinque
a trenta anni.

Si applicano i commi secondo, terzo, quarto e quinto dell’articolo
289-bis.

Se il fatto e’ di lieve entita’ si applicano le pene previste
dall’articolo 605 aumentate dalla meta’ a due terzi.))
Art. 290.

(Vilipendio della Repubblica, delle Istituzioni costituzionali e
delle Forze armate).

Chiunque pubblicamente vilipende la Repubblica, le Assemblee
legislative o una di queste, ovvero il Governo o la Corte
Costituzionale o l’Ordine giudiziario, e’ punito ((con la multa da
euro 1.000 a euro 5.000)).

La stessa pena si applica a chi pubblicamente vilipende le Forze
armate dello Stato o quelle della liberazione.

————
AGGIORNAMENTO (6)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 288, ha disposto
(con l’art. 1, comma 1) che la presente modifica e’ apportata fino a
quando non sia pubblicato il nuovo Codice penale.
Art. 290-bis.

(( (Parificazione al Presidente della Repubblica di chi ne fa le
veci).))

((Agli effetti degli articoli 276, 277, 278, 279, 289, e’
parificato al Presidente della Repubblica chi ne fa le veci)).
Art. 291.

(Vilipendio alla nazione italiana)

Chiunque pubblicamente vilipende la nazione italiana e’ punito
((con la multa da euro 1.000 a euro 5.000)).
Art. 292.

(( (Vilipendio o danneggiamento alla bandiera o ad altro emblema
dello Stato).))

((Chiunque vilipende con espressioni ingiuriose la bandiera
nazionale o un altro emblema dello Stato e’ punito con la multa da
euro 1.000 a euro 5.000. La pena e’ aumentata da euro 5.000 a euro
10.000 nel caso in cui il medesimo fatto sia commesso in occasione di
una pubblica ricorrenza o di una cerimonia ufficiale.

Chiunque pubblicamente e intenzionalmente distrugge, disperde,
deteriora, rende inservibile o imbratta la bandiera nazionale o un
altro emblema dello Stato e’ punito con la reclusione fino a due
anni.

Agli effetti della legge penale per bandiera nazionale si intende
la bandiera ufficiale dello Stato e ogni altra bandiera portante i
colori nazionali)).
Art. 292-bis.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 24 FEBBRAIO 2006, N. 85))
Art. 293.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 24 FEBBRAIO 2006, N. 85))
CAPO III
Dei delitti contro i diritti politici del cittadino

Art. 294.

(Attentati contro i diritti politici del cittadino)

Chiunque con violenza, minaccia o inganno impedisce in tutto o in
parte l’esercizio di un diritto politico, ovvero determina taluno a
esercitarlo in senso difforme dalla sua volonta’, e’ punito con la
reclusione da uno a cinque anni.
CAPO IV
Dei delitti contro gli Stati esteri, i loro Capi e i loro rappresentanti

Art. 295.

(Attentato contro i Capi di Stati esteri)

Chiunque nel territorio dello Stato attenta alla vita, alla
incolumita’ o alla liberta’ personale del Capo di uno Stato estero e’
punito, nel caso di attentato alla vita, con la reclusione non
inferiore a venti anni e, negli altri casi, con la reclusione non
inferiore a quindici anni. Se dal fatto e’ derivata la morte del Capo
dello Stato estero, il colpevole e’ punito con la morte, nel caso di
attentato alla vita; negli altri casi e’ punito con
l’ergastolo.(5)(92)((96a))

————
AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224, ha disposto (con
l’art. 1, commi 1 e 2) che “Per i delitti preveduti nel Codice penale
e’ soppressa la pena di morte.
Quando nelle disposizioni del detto Codice e’ comminata la pena di
morte, in luogo di questa si applica la pena dell’ergastolo”.
————
AGGIORNAMENTO (92)
La L. 29 maggio 1982, n. 304, ha disposto (con l’art. 5, comma 2)
che “Se il colpevole di uno dei delitti previsti dagli articoli 241,
276, 280, 283, 284, 285, 286, 289 e 295 del codice penale coopera
efficacemente ad impedire l’evento cui gli atti da lui commessi sono
diretti soggiace soltanto alla pena per gli atti compiuti, qualora
questi costituiscano per se’ un reato diverso”.
Ha inoltre disposto (con l’art. 12, comma 1) che la presente
modifica si applica solo ai reati che siano stati commessi o la cui
permanenza sia iniziata entro il 31 gennaio 1982, purche’ i
comportamenti cui e’ condizionata la loro applicazione vengano tenuti
entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
————
AGGIORNAMENTO (96a)
Il D.L. 1 ottobre 1982, n. 695, convertito senza modificazioni
dalla L. 29 novembre 1982, n. 882, nel modificare l’art. 12 della L.
29 maggio 1982, n. 304, ha conseguentemente disposto (con l’art. 1)
che il termine di centoventi giorni previsto nel suindicato articolo,
e’ differito di ulteriori centoventi giorni.
Art. 296.

(Offesa alla liberta’ dei Capi di Stati esteri)

Chiunque nel territorio dello Stato, fuori dei casi preveduti
dall’articolo precedente, attenta alla liberta’ del Capo di uno Stato
estero e’ punito con la reclusione da tre a dieci anni.
Art. 297.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 GIUGNO 1999, N. 205))
Art. 298

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 GIUGNO 1999, N. 205))
Art. 299.

(( (Offesa alla bandiera o ad altro emblema di uno Stato estero). ))

((Chiunque nel territorio dello Stato vilipende, con espressioni
ingiuriose, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, la
bandiera ufficiale o un altro emblema di uno Stato estero, usati in
conformita’ del diritto interno dello Stato italiano, e’ punito con
l’ammenda da euro 100 a euro 1.000)).
Art. 300.

(Condizione di reciprocita’)

Le disposizioni degli articoli 295, 296, 297 e 299 si applicano
solo in quanto la legge straniera garantisca, reciprocamente, al Capo
dello Stato italiano o alla bandiera italiana parita’ di tutela
penale.

I Capi di missione diplomatica sono equiparati ai Capi di Stati
esteri, a norma dell’articolo 298, soltanto se lo Stato straniero
concede parita’ di tutela penale ai Capi di missione diplomatica
italiana.

Se la parita’ della tutela penale non esiste, si applicano le
disposizioni dei titoli dodicesimo e tredicesimo; ma la pena e’
aumentata.
CAPO V
Disposizioni generali e comuni ai capi precedenti

Art. 301.

(Concorso di reati)

Quando l’offesa alla vita, alla incolumita’, alla liberta’ o
all’onore, indicata negli articoli 276, 277, 278, 280, 281, 282, 295,
296, 297 e 298, e’ considerata dalla legge come reato anche in base a
disposizioni diverse da quelle contenute nei capi precedenti, si
applicano le disposizioni che stabiliscono la pena piu’ grave.

Nondimeno, nei casi in cui debbono essere applicate disposizioni
diverse da quelle contenute nei capi precedenti, le pene sono
aumentate da un terzo alla meta’.

Quando l’offesa alla vita, alla incolumita’, alla liberta’ o
all’onore e’ considerata dalla legge come elemento costitutivo o
circostanza aggravante di un altro reato, questo cessa dal costituire
un reato complesso, e il colpevole soggiace a pene distinte, secondo
le norme sul concorso dei reati, applicandosi, per le dette offese,
le disposizioni contenute nei capi precedenti.
Art. 302.

(Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo
e secondo)

Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi,
preveduti dai capi primo e secondo di questo titolo, per i quali la
legge stabilisce la pena di morte o l’ergastolo o la reclusione, e’
punito, se la istigazione non e’ accolta, ovvero se l’istigazione e’
accolta ma il delitto non e’ commesso, con la reclusione da uno a
otto anni. ((La pena e’ aumentata se il fatto e’ commesso attraverso
strumenti informatici o telematici.)) (5)

Tuttavia, la pena da applicare e’ sempre inferiore alla meta’ della
pena stabilita per il delitto al quale si riferisce la istigazione.
(48) (56)

—————
AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224 ha disposto (con
l’art. 1, commi 1 e 2) che “Per i delitti preveduti nel Codice penale
e’ soppressa la pena di morte.
Quando nelle disposizioni del detto Codice e’ comminata la pena di
morte, in luogo di questa si applica la pena dell’ergastolo”.
—————
AGGIORNAMENTO (48)
Il D.P.R. 22 maggio 1970, n. 283 ha disposto:
– (con l’art. 1, comma 1, lettera f)) che “E’ concessa amnistia per
i seguenti reati, se commessi, anche, con finalita’ politiche, a
causa e in occasione di agitazioni o manifestazioni sindacali o
studentesche, o di agitazioni o manifestazioni attinenti a problemi
del lavoro, dell’occupazione, della casa e della sicurezza sociale, e
infine in occasione ed a causa di manifestazioni ed agitazioni
determinate da eventi di calamita’ naturali:
[…]
f) reati previsti dagli articoli 302 e 303 del codice penale
allorche’ l’istigazione o l’apologia, in essi considerata, si
riferisca ad un delitto nei riguardi del quale e’ applicabile il
presente provvedimento di amnistia”;
– (con l’art. 1, comma 2, lettera a)) che e’ inoltre concessa
amnistia “per i reati di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f)
del precedente comma, determinati da motivi politici inerenti a
questioni di minoranze etniche, salvo che dal fatto siano
direttamente derivate lesioni personali ai sensi del capoverso
dell’art. 583 del codice penale, o la morte ai sensi degli articoli
586 e 588 del codice penale”;
– (con l’art. 11, comma 1) che l’amnistia ha efficacia per i reati
commessi fino a tutto il giorno 6 aprile 1970.
—————
AGGIORNAMENTO (56)
Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 5 – 14 luglio
1971, n. 175 (in G.U. 1ª s.s. 21/07/1971, n. 184), ha dichiarato
l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 1 del D.P.R. 22 maggio
1970, n. 283 (che ha modificato il presente articolo) nella parte in
cui esclude la rinunzia, con le conseguenze indicate in motivazione,
all’applicazione dell’amnistia.
Art. 303

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 GIUGNO 1999, N. 205))
Art. 304.

(Cospirazione politica mediante accordo)

Quando piu’ persone si accordano al fine di commettere uno dei
delitti indicati nell’articolo 302, coloro che partecipano
all’accordo sono puniti, se il delitto non e’ commesso, con la
reclusione da uno a sei anni.

Per i promotori la pena e’ aumentata.

Tuttavia, la pena da applicare e’ sempre inferiore alla meta’ della
pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l’accordo.
Art. 305.

(Cospirazione politica mediante associazione)

Quando tre o piu’ persone si associano al fine di commettere uno
dei delitti indicati nell’articolo 302, coloro che promuovono,
costituiscono od organizzano la associazione sono puniti, per cio’
solo, con la reclusione da cinque a dodici anni.

Per il solo fatto di partecipare all’associazione, la pena e’ della
reclusione da due a otto anni.

I capi dell’associazione soggiacciono alla stessa pena stabilita
per i promotori.

Le pene sono aumentate se l’associazione tende a commettere due o
piu’ dei delitti sopra indicati.
((48)) ((56))

—————
AGGIORNAMENTO (48)
Il D.P.R. 22 maggio 1970, n. 283 ha disposto (con l’art. 1, comma
2, lettera b)) che e’ concessa amnistia per il reato di cui al
presente articolo, “determinato da motivi politici inerenti a
questioni di minoranze etniche, salvo che dal fatto siano
direttamente derivate lesioni personali ai sensi del capoverso
dell’art. 583 del codice penale, o la morte ai sensi degli articoli
586 e 588 del codice penale”.
Ha inoltre disposto (con l’art. 11, comma 1) che l’amnistia ha
efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 6 aprile 1970.
—————
AGGIORNAMENTO (56)
Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 5 – 14 luglio
1971, n. 175 (in G.U. 1ª s.s. 21/07/1971, n. 184), ha dichiarato
l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 1 del D.P.R. 22 maggio
1970, n. 283 (che ha modificato il presente articolo) nella parte in
cui esclude la rinunzia, con le conseguenze indicate in motivazione,
all’applicazione dell’amnistia.
Art. 306.

(Banda armata: formazione e partecipazione)

Quando, per commettere uno dei delitti indicati nell’articolo 302,
si forma una banda armata, coloro che la promuovono o costituiscono
od organizzano, soggiacciono, per cio’ solo, alla pena della
reclusione da cinque a quindici anni.

Per il solo fatto di partecipare alla banda armata, la pena e’
della reclusione da tre a nove anni.

I capi o i sovventori della banda armata soggiacciono alla stessa
pena stabilita per i promotori.
Art. 307.

(Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di
favoreggiamento, da’ rifugio o fornisce vitto, ospitalita’, mezzi di
trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che
partecipano all’associazione o alla banda indicate nei due articoli
precedenti, e’ punito con la reclusione fino a due anni.

La pena e’ aumentata se l’assistenza e’ prestata continuatamente.

Non e’ punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo
congiunto.

Agli effetti della legge penale, s’intendono per prossimi congiunti
gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, ((la parte di un’unione
civile tra persone dello stesso sesso,)) i fratelli, le sorelle, gli
affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti: nondimeno, nella
denominazione di prossimi congiunti, non si comprendono gli affini,
allorche’ sia morto il coniuge e non vi sia prole.
Art. 308.

(Cospirazione: casi di non punibilita’)

Nei casi preveduti dagli articoli 304, 305 e 307 non sono punibili
coloro i quali, prima che sia commesso il delitto per cui l’accordo
e’ intervenuto o l’associazione e’ costituita, e anteriormente
all’arresto, ovvero al procedimento:

1° disciolgono o, comunque, determinano lo scioglimento
dell’associazione;

2° non essendo promotori o capi, recedono dall’accordo o
dall’associazione.

Non sono parimenti punibili coloro i quali impediscono comunque che
sia compiuta l’esecuzione del delitto per cui l’accordo e’
intervenuto o l’associazione e’ stata costituita.
Art. 309.

(Banda armata: casi di non punibilita’)

Nei casi preveduti dagli articoli 306 e 307, non sono punibili
coloro i quali, prima che sia commesso il delitto per cui la banda
armata venne formata, e prima dell’ingiunzione dell’Autorita’ o della
forza pubblica, o immediatamente dopo tale ingiunzione:

1° disciolgono o, comunque, determinano lo scioglimento della
banda;

2° non essendo promotori o capi della banda, si ritirano dalla
banda stessa, ovvero si arrendono, senza opporre resistenza e
consegnando o abbandonando le armi.

Non sono parimenti punibili coloro i quali impediscono comunque che
sia compiuta l’esecuzione del delitto per cui la banda e’ stata
formata.
Art. 310.

(Tempo di guerra)

Agli effetti della legge penale, nella denominazione di tempo di
guerra e’ compreso anche il periodo di imminente pericolo di guerra,
quando questa sia seguita.
Art. 311.

(Circostanza diminuente: lieve entita’ del fatto)

Le pene comminate pei delitti preveduti da questo titolo sono
diminuite quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalita’ o
circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuita’ del danno
o del pericolo, il fatto risulti di lieve entita’.
Art. 312.

(Espulsione od allontanamento dello straniero dallo Stato).

Il giudice ordina l’espulsione dello straniero ovvero
l’allontanamento dal territorio dello Stato del cittadino
appartenente ad uno Stato membro dell’Unione europea, oltre che nei
casi espressamente preveduti dalla legge, quando lo straniero o il
cittadino appartenente ad uno Stato membro dell’Unione europea sia
condannato ad una pena restrittiva della liberta’ personale per
taluno dei delitti preveduti da questo titolo. ((PERIODO SOPPRESSO
DALLA L. 15 LUGLIO 2009, N. 94)).

Il trasgressore dell’ordine di espulsione od allontanamento
pronunciato dal giudice e’ punito con la reclusione da uno a quattro
anni. In tal caso e’ obbligatorio l’arresto dell’autore del fatto,
anche fuori dei casi di flagranza, e si procede con rito
direttissimo.
Art. 313.

(Autorizzazione a procedere o richiesta di procedimento).

Per i delitti preveduti dagli articoli 244, 245, 265, 267, 269,
273, 274, 277, 278, 279, 287 e 288 non si puo’ procedere senza
l’autorizzazione del Ministro per la giustizia.

Parimenti non si puo’ procedere senza tale autorizzazione per i
delitti preveduti dagli articoli 247, 248, 249, 250, 251 e 252,
quando sono commessi a danno di uno Stato estero alleato o associato,
a fine di guerra, allo Stato italiano.

Per il delitto preveduto nell’art. 290, quando e’ commesso contro
l’Assemblea Costituente ovvero contro le Assemblee legislative o una
di queste, non si puo’ procedere senza l’autorizzazione
dell’Assemblea, contro la quale il vilipendio e’ diretto. Negli altri
casi non si puo’ procedere senza l’autorizzazione del Ministro per la
giustizia. ((43))

I delitti preveduti dagli articoli 296, 297, 298 in relazione agli
articoli 296 e 297, e dall’art. 299, sono punibili a richiesta del
Ministro per la giustizia.

—————
AGGIORNAMENTO (1a)
La L. 9 febbraio 1942, n. 97 ha disposto (con l’articolo unico,
comma 1) che “Per tutta la durata della guerra e fino a sei mesi dopo
la cessazione dello stato di guerra, la facolta’ di concedere
l’autorizzazione a procedere in ordine ai reati preveduti nell’art.
313, comma 1° e 2° del Codice penale e nell’art. 16 del Codice di
procedura penale e commessi nel territorio delle Isole italiane
dell’Egeo, e’ esercitata dal Governatore delle isole anzidette”.
—————
AGGIORNAMENTO (6)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 288 ha disposto
(con l’art. 3, comma 3) che nel comma 3 del presente articolo sono
soppresse le parole «del gran consiglio del fascismo».
Ha inoltre disposto (con l’art. 1, comma 1) che le presenti
modifiche sono apportate fino a quando non sia pubblicato il nuovo
Codice penale.
—————
AGGIORNAMENTO (43)
La Corte Costituzionale, con sentenza 12 – 17 febbraio 1969, n. 15
(in G.U. 1ª s.s. 26/2/1969, n. 52), ha dichiarato “la illegittimita’
costituzionale dell’art. 313, terzo comma, del Codice penale, nei
limiti in cui attribuisce il potere di dare l’autorizzazione a
procedere per il delitto di vilipendio della Corte costituzionale al
Ministro di grazia e giustizia anziche’ alla Corte stessa”.
TITOLO SECONDO
DEI DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
CAPO I
Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica Amministrazione

Art. 314.

(Peculato).

Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che,
avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque
la disponibilita’ di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne
appropria, e’ punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e
sei mesi.

Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando
il colpevole ha agisto al solo scopo di fare uso momentaneo della
cosa, e questa, dopo l’uso momentaneo, e’ stata immediatamente
restituita.
((281))

————-
AGGIORNAMENTO (48)
Il D.P.R. 22 maggio 1970, n. 283 ha disposto (con l’art. 5, comma
1, lettera c)) che e’ concessa amnistia “per il delitto di cui
all’art. 314 del codice penale, quando, esclusa la ipotesi di
appropriazione, risulti che la distrazione del denaro o altra cosa
mobile sia stata compiuta per finalita’ non estranee a quelle della
pubblica amministrazione”.
Ha inoltre disposto (con l’art. 11, comma 1) che l’amnistia ha
efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 6 aprile 1970.
————-
AGGIORNAMENTO (56)
Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 5 – 14 luglio
1971, n. 175 (in G.U. 1ª s.s. 21/07/1971, n. 184), ha dichiarato
l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 5 del D.P.R. 22 maggio
1970, n. 283 (che ha modificato il presente articolo) nella parte in
cui esclude la rinunzia, con le conseguenze indicate in motivazione,
all’applicazione dell’amnistia.
————-
AGGIORNAMENTO (281)
Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, come modificato dalla L. 17
ottobre 2017, n. 161, ha disposto (con l’art. 71, commi 1 e 3) che le
pene stabilite per il delitto previsto dal presente articolo sono
aumentate da un terzo alla meta’ se il fatto e’ commesso da persona
sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione
personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre
anni dal momento in cui ne e’ cessata l’esecuzione. Alla pena e’
aggiunta una misura di sicurezza detentiva.
Art. 315.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 26 APRILE 1990, N. 86))
Art. 316.

(Peculato mediante profitto dell’errore altrui).

Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servzio, il
quale, nell’esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi
dell’errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per se’ o per un
terzo, denaro od altra utilita’, e’ punito con la reclusione da sei
mesi a tre anni.
((281))

————-
AGGIORNAMENTO (281)
Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, come modificato dalla L. 17
ottobre 2017, n. 161, ha disposto (con l’art. 71, commi 1 e 3) che le
pene stabilite per il delitto previsto dal presente articolo sono
aumentate da un terzo alla meta’ se il fatto e’ commesso da persona
sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione
personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre
anni dal momento in cui ne e’ cessata l’esecuzione. Alla pena e’
aggiunta una misura di sicurezza detentiva.
Art. 316-bis.

(Malversazione a danno dello Stato).

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto
dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunita’ europee
contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a fovorire
iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di
attivita’ di pubblico intresse, non li destina alle predette
finalita’, e’ punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
((281))

————-
AGGIORNAMENTO (281)
Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, come modificato dalla L. 17
ottobre 2017, n. 161, ha disposto (con l’art. 71, commi 1 e 3) che le
pene stabilite per il delitto previsto dal presente articolo sono
aumentate da un terzo alla meta’ se il fatto e’ commesso da persona
sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione
personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre
anni dal momento in cui ne e’ cessata l’esecuzione. Alla pena e’
aggiunta una misura di sicurezza detentiva.
Art. 316-ter.

(Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato).

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall’articolo
640-bis, chiunque mediante l’utilizzo o la presentazione di
dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero
mediante l’omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente,
per se’ o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o
altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o
erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunita’ europee
e’ punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. ((La pena e’
della reclusione da uno a quattro anni se il fatto e’ commesso da un
pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con
abuso della sua qualita’ o dei suoi poteri)).

Quando la somma indebitamente percepita e’ pari o inferiore a lire
sette milioni settecentoquarantacinquemila si applica soltanto la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da dieci
a cinquanta milioni di lire. Tale sanzione non puo’ comunque superare
il triplo del beneficio conseguito.
(281)

————-
AGGIORNAMENTO (281)
Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, come modificato dalla L. 17
ottobre 2017, n. 161, ha disposto (con l’art. 71, commi 1 e 3) che le
pene stabilite per il delitto previsto dal presente articolo sono
aumentate da un terzo alla meta’ se il fatto e’ commesso da persona
sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione
personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre
anni dal momento in cui ne e’ cessata l’esecuzione. Alla pena e’
aggiunta una misura di sicurezza detentiva.
Art. 317
(Concussione).

Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio che,
abusando della sua qualita’ o dei suoi poteri, costringe taluno a
dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra
utilita’, e’ punito con la reclusione da sei a dodici anni.
((281))

————-
AGGIORNAMENTO (281)
Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, come modificato dalla L. 17
ottobre 2017, n. 161, ha disposto (con l’art. 71, commi 1 e 3) che le
pene stabilite per il delitto previsto dal presente articolo sono
aumentate da un terzo alla meta’ se il fatto e’ commesso da persona
sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione
personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre
anni dal momento in cui ne e’ cessata l’esecuzione. Alla pena e’
aggiunta una misura di sicurezza detentiva.
Art. 317-bis.

(( (Pene accessorie).))

((La condanna per i reati di cui agli articoli 314, 317, 318, 319,
319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e
346-bis importa l’interdizione perpetua dai pubblici uffici e
l’incapacita’ in perpetuo di contrattare con la pubblica
amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico
servizio. Nondimeno, se viene inflitta la reclusione per un tempo non
superiore a due anni o se ricorre la circostanza attenuante prevista
dall’articolo 323-bis, primo comma, la condanna importa
l’interdizione e il divieto temporanei, per una durata non inferiore
a cinque anni ne’ superiore a sette anni.

Quando ricorre la circostanza attenuante prevista dall’articolo
323-bis, secondo comma, la condanna per i delitti ivi previsti
importa le sanzioni accessorie di cui al primo comma del presente
articolo per una durata non inferiore a un anno ne’ superiore a
cinque anni)).
Art. 318.

(Corruzione per l’esercizio della funzione).

Il pubblico ufficiale che, per l’esercizio delle sue funzioni o dei
suoi poteri, indebitamente riceve, per se’ o per un terzo, denaro o
altra utilita’ o ne accetta la promessa e’ punito con la reclusione
((da tre a otto anni)).
(281)

————-
AGGIORNAMENTO (281)
Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, come modificato dalla L. 17
ottobre 2017, n. 161, ha disposto (con l’art. 71, commi 1 e 3) che le
pene stabilite per il delitto previsto dal presente articolo sono
aumentate da un terzo alla meta’ se il fatto e’ commesso da persona
sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione
personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre
anni dal momento in cui ne e’ cessata l’esecuzione. Alla pena e’
aggiunta una misura di sicurezza detentiva.
Art. 319.

(Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio).

Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver
omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per
aver compiuto un atto contario ai doveri di ufficio, riceve, per se’
o per un terzo, denaro od altra utilita’, o ne accetta la promessa,
e’ punito con la reclusione da sei a dieci anni.
((281))

————-
AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224 ha disposto (con
l’art. 1, commi 1 e 2) che “Per i delitti preveduti nel Codice penale
e’ soppressa la pena di morte.
Quando nelle disposizioni del detto Codice e’ comminata la pena di
morte, in luogo di questa si applica la pena dell’ergastolo”.
————-
AGGIORNAMENTO (281)
Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, come modificato dalla L. 17
ottobre 2017, n. 161, ha disposto (con l’art. 71, commi 1 e 3) che le
pene stabilite per il delitto previsto dal presente articolo sono
aumentate da un terzo alla meta’ se il fatto e’ commesso da persona
sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione
personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre
anni dal momento in cui ne e’ cessata l’esecuzione. Alla pena e’
aggiunta una misura di sicurezza detentiva.
Art. 319-bis.

(Circostanze aggravanti).

La pena e’ aumentata se il fatto di cui all’articolo 319 ha per
oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o
la stipulazione di contratti nei quali sia interessata
l’amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene
((nonche’ il pagamento o il rimborso di tributi)).
Art. 319-ter.

(Corruzione in atti giudiziari).

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per
favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o
amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici
anni.

Se dal fatto deriva l’ingiusta condanna di taluno alla reclusione
non superiore a cinque anni, la pena e’ della reclusione da sei a
quattordici anni; se deriva l’ingiusta condanna alla reclusione
superiore a cinque anni o all’ergastolo, la pena e’ della reclusione
da otto a venti anni.
((281))

————-
AGGIORNAMENTO (281)
Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, come modificato dalla L. 17
ottobre 2017, n. 161, ha disposto (con l’art. 71, commi 1 e 3) che le
pene stabilite per il delitto previsto dal presente articolo sono
aumentate da un terzo alla meta’ se il fatto e’ commesso da persona
sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione
personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre
anni dal momento in cui ne e’ cessata l’esecuzione. Alla pena e’
aggiunta una misura di sicurezza detentiva.
Art. 319-quater.

(Induzione indebita a dare o promettere utilita’).

Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, il pubblico
ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua
qualita’ o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere
indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilita’ e’ punito
con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi da’ o promette denaro o
altra utilita’ e’ punito con la reclusione fino a tre anni.
((281))

————-
AGGIORNAMENTO (281)
Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, come modificato dalla L. 17
ottobre 2017, n. 161, ha disposto (con l’art. 71, commi 1 e 3) che le
pene stabilite per il delitto previsto dal presente articolo sono
aumentate da un terzo alla meta’ se il fatto e’ commesso da persona
sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione
personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre
anni dal momento in cui ne e’ cessata l’esecuzione. Alla pena e’
aggiunta una misura di sicurezza detentiva.
Art. 320.

(Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio).

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche
all’incaricato di un pubblico servizio.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un
terzo.
((281))

————-
AGGIORNAMENTO (281)
Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, come modificato dalla L. 17
ottobre 2017, n. 161, ha disposto (con l’art. 71, commi 1 e 3) che le
pene stabilite per il delitto previsto dal presente articolo sono
aumentate da un terzo alla meta’ se il fatto e’ commesso da persona
sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione
personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre
anni dal momento in cui ne e’ cessata l’esecuzione. Alla pena e’
aggiunta una misura di sicurezza detentiva.
Art. 321.

(Pene per il corruttore).

Le pene stabilite nel primo comma dell’articolo 318, nell’articolo
319, nell’articolo 319-bis, nell’articolo 319-ter, e nell’articolo
320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si
applicano anche a chi da o promette al pubblico ufficiale o
all’incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilita’.
((281))

————-
AGGIORNAMENTO (281)
Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, come modificato dalla L. 17
ottobre 2017, n. 161, ha disposto (con l’art. 71, commi 1 e 3) che le
pene stabilite per il delitto previsto dal presente articolo sono
aumentate da un terzo alla meta’ se il fatto e’ commesso da persona
sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione
personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre
anni dal momento in cui ne e’ cessata l’esecuzione. Alla pena e’
aggiunta una misura di sicurezza detentiva.
Art. 322.

(Istigazione alla corruzione).

Chiunque offre o promette denaro od altra utilita’ non dovuti ad un
pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio , per
l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora
l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel
primo comma dell’articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l’offerta o la promessa e’ fatta per indurre un pubblico
ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a
ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai
suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l’offerta o la promessa
non sia accettata, alla pena stabilita nell’articolo 319, ridotta di
un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o
all’incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o
dazione di denaro o altra utilita’ per l’esercizio delle sue funzioni
o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o
all’incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o
dazione di denaro od altra utilita’ da parte di un privato per le
finalita’ indicate dall’articolo 319.
((281))

————-
AGGIORNAMENTO (281)
Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, come modificato dalla L. 17
ottobre 2017, n. 161, ha disposto (con l’art. 71, commi 1 e 3) che le
pene stabilite per il delitto previsto dal presente articolo sono
aumentate da un terzo alla meta’ se il fatto e’ commesso da persona
sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione
personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre
anni dal momento in cui ne e’ cessata l’esecuzione. Alla pena e’
aggiunta una misura di sicurezza detentiva.
Art. 322-bis.

(( (Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere
utilita’, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle
Corti internazionali o degli organi delle Comunita’ europee o di
assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni
internazionali e di funzionari delle Comunita’ europee e di Stati
esteri).))

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo
e quarto comma, si applicano anche:

1) ai membri della Commissione delle Comunita’ europee, del
Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti
delle Comunita’ europee;

2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma
dello statuto dei funzionari delle Comunita’ europee o del regime
applicabile agli agenti delle Comunita’ europee;

3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente
pubblico o privato presso le Comunita’ europee, che esercitino
funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle
Comunita’ europee;

4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei
Trattati che istituiscono le Comunita’ europee;

5) a coloro che, nell’ambito di altri Stati membri dell’Unione
europea, svolgono funzioni o attivita’ corrispondenti a quelle dei
pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai
funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle
persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della
Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni
corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa,
ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato
istitutivo della Corte penale internazionale.

((5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attivita’
corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di
un pubblico servizio nell’ambito di organizzazioni pubbliche
internazionali;

5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o
di un’organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e
funzionari delle corti internazionali)).

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e
322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra
utilita’ e’ dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attivita’ corrispondenti a
quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico
servizio nell’ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche
internazionali ((…)).

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici
ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli
incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.
(281)

————-
AGGIORNAMENTO (281)
Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, come modificato dalla L. 17
ottobre 2017, n. 161, ha disposto (con l’art. 71, commi 1 e 3) che le
pene stabilite per i delitti previsti dal presente articolo sono
aumentate da un terzo alla meta’ se il fatto e’ commesso da persona
sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione
personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre
anni dal momento in cui ne e’ cessata l’esecuzione. Alla pena e’
aggiunta una misura di sicurezza detentiva.
Art. 322-ter.

(Confisca).

Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta
delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale,
per uno dei delitti previsti dagli articoli da 314 a 320, anche se
commessi dai soggetti indicati nell’articolo 322-bis, primo comma, e’
sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto
o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato,
ovvero, quando essa non e’ possibile, la confisca di beni, di cui il
reo ha la disponibilita’, per un valore corrispondente a tale prezzo
((o profitto)).

Nel caso di condanna, o di applicazione della pena a norma
dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto
previsto dall’articolo 321, anche se commesso ai sensi dell’articolo
322-bis, secondo comma, e’ sempre ordinata la confisca dei beni che
ne costituiscono il profitto salvo che appartengano a persona
estranea al reato, ovvero, quando essa non e’ possibile, la confisca
di beni, di cui il reo ha la disponibilita’, per un valore
corrispondente a quello di detto profitto e, comunque, non inferiore
a quello del denaro o delle altre utilita’ date o promesse al
pubblico ufficiale o all’incaricato di pubblico servizio o agli altri
soggetti indicati nell’articolo 322-bis, secondo comma.

Nei casi di cui ai commi primo e secondo, il giudice, con la
sentenza di condanna, determina le somme di denaro o individua i beni
assoggettati a confisca in quanto costituenti il profitto o il prezzo
del reato ovvero in quanto di valore corrispondente al profitto o al
prezzo del reato.
(170)
—————
AGGIORNAMENTO (170)
La L. 29 settembre 2000, n. 300 ha disposto (con l’art. 15, comma
1) che “Le disposizioni di cui all’articolo 322-ter del codice
penale, introdotto dal comma 1 dell’articolo 3 della presente legge,
non si applicano ai reati ivi previsti, nonche’ a quelli indicati nel
comma 2 del medesimo articolo 3, commessi anteriormente alla data di
entrata in vigore della presente legge”.
Art. 322-ter.1

(( (Custodia giudiziale dei beni sequestrati).))

((I beni sequestrati nell’ambito dei procedimenti penali relativi
ai delitti indicati all’articolo 322-ter, diversi dal denaro e dalle
disponibilita’ finanziarie, possono essere affidati dall’autorita’
giudiziaria in custodia giudiziale agli organi della polizia
giudiziaria che ne facciano richiesta per le proprie esigenze
operative)).
Art. 322-quater
(Riparazione pecuniaria).

Con la sentenza di condanna per i reati previsti dagli articoli
314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320 ((, 321)) e 322-bis, e’
sempre ordinato il pagamento ((di una somma equivalente al prezzo o
al profitto del reato a titolo di riparazione pecuniaria in favore
dell’amministrazione lesa dalla condotta del pubblico ufficiale o
dell’incaricato di un pubblico servizio,)) restando impregiudicato il
diritto al risarcimento del danno.
Art. 323.

(Abuso d’ufficio).

Salvo che il fatto non costituisca un piu’ grave reato, il pubblico
ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento
delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di
regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un
interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi
prescritti, intenzionalmente procura a se’ o ad altri un ingiusto
vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto e’
punito con la reclusione ((da uno a quattro anni)).

La pena e’ aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno
un carattere di rilevante gravita’.
Art. 323-bis.

( ((Circostanze attenuanti)) ).

Se i fatti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317,
318, 319, 319-quater, 320, 322, 322-bis e 323 sono di particolare
tenuita’, le pene sono diminuite.

((Per i delitti previsti dagli articoli 318, 319, 319-ter,
319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis, per chi si sia efficacemente
adoperato per evitare che l’attivita’ delittuosa sia portata a
conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per
l’individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro
delle somme o altre utilita’ trasferite, la pena e’ diminuita da un
terzo a due terzi)).
Art. 323-ter.

(( (Causa di non punibilita’) )).

((Non e’ punibile chi ha commesso taluno dei fatti previsti dagli
articoli 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322-bis,
limitatamente ai delitti di corruzione e di induzione indebita ivi
indicati, 353, 353-bis e 354 se, prima di avere notizia che nei suoi
confronti sono svolte indagini in relazione a tali fatti e, comunque,
entro quattro mesi dalla commissione del fatto, lo denuncia
volontariamente e fornisce indicazioni utili e concrete per
assicurare la prova del reato e per individuare gli altri
responsabili.

La non punibilita’ del denunciante e’ subordinata alla messa a
disposizione dell’utilita’ dallo stesso percepita o, in caso di
impossibilita’, di una somma di denaro di valore equivalente, ovvero
all’indicazione di elementi utili e concreti per individuarne il
beneficiario effettivo, entro il medesimo termine di cui al primo
comma.

La causa di non punibilita’ non si applica quando la denuncia di
cui al primo comma e’ preordinata rispetto alla commissione del reato
denunciato. La causa di non punibilita’ non si applica in favore
dell’agente sotto copertura che ha agito in violazione delle
disposizioni dell’articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146)).
Art. 324.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 26 APRILE 1990, N. 86))
Art. 325.

(Utilizzazione d’invenzioni o scoperte conosciute per ragione di
ufficio)

Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che
impiega, a proprio o altrui profitto, invenzioni o scoperte
scientifiche, o nuove applicazioni industriali, che egli conosca per
ragione dell’ufficio o servizio, e che debbano rimanere segrete, e’
punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non
inferiore a lire cinquemila.
Art. 326.

(( (Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio). ))

((Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico
servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al
servizio, o comunque abusando della sua qualita’, rivela notizie di
ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi
modo la conoscenza, e’ punito con la reclusione da sei mesi a tre
anni.

Se l’agevolazione e’ soltanto colposa, si applica la reclusione
fino a un anno.

Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico
servizio, che, per procurare a se’ o ad altri un indebito profitto
patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie di ufficio, le
quali debbano rimanere segrete, e’ punito con la reclusione da due a
cinque anni. Se il fatto e’ commesso al fine procurare a se’ o ad
altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri
un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due
anni)).
Art. 327

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 GIUGNO 1999, N. 205))
Art. 328.

(( (Rifiuto di atti d’ufficio. Omissione). ))

((Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che
indebitamente rifiuta un atto del suo uffico che, per ragioni di
giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e
sanita’, deve essere compiuto senza ritardo, e’ punito con la
reclusione da sei mesi a due anni.

Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o
l’incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla
richiesta di chi vi abbia interesse non compie l’atto del suo ufficio
e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, e’ punito con la
reclusione fino ad un anno o con la multa fino a lire due milioni.
Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di
trenta giorni decorrere dalla ricezione della richiesta stessa)).
Art. 329.

(Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un
agente della forza pubblica)

Il militare o l’agente della forza pubblica, il quale rifiuta o
ritarda indebitamente di eseguire una richiesta fattagli
dall’Autorita’ competente nelle forme stabilite dalla legge, e’
punito con la reclusione fino a due anni.
Art. 330.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 12 GIUGNO 1990, N. 146))
Art. 331.

(Interruzione d’un servizio pubblico o di pubblica necessita’)

Chi, esercitando imprese di servizi pubblici o di pubblica
necessita’, interrompe il servizio, ovvero sospende il lavoro nei
suoi stabilimenti, uffici o aziende, in modo da turbare la
regolarita’ del servizio, e’ punito con la reclusione da sei mesi a
un anno e con la multa non inferiore a lire cinquemila.

I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da
tre a sette anni e con la multa non inferiore a lire trentamila.

Si applica la disposizione dell’ultimo capoverso dell’articolo
precedente.
Art. 332

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 GIUGNO 1999, N. 205))
Art. 333.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 12 GIUGNO 1990, N. 146))
Art. 334.

(Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto
nel corso di un procedimento penale o dalla autorita’
amministrativa).

Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una
cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento
penale o dall’autorita’ amministrativa e affidata alla sua custodia,
al solo scopo di favorire il proprietario di essa, e’ punito con la
reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire centomila a
un milione. ((91))

Si applicano la reclusione da tre mesi a due anni e la multa da
lire sessantamila a lire seicentomila se la sottrazione, la
soppressione, la distruzione, la dispersione o il deterioramento sono
commessi dal proprietario della cosa, affidata alla sua custodia.

La pena e’ della reclusione da un mese ad un anno e della multa
fino a lire seicentomila, se il fatto e’ commesso dal proprietario
della cosa medesima non affidata alla sua custodia.

—————
AGGIORNAMENTO (83)
Il D.P.R. 4 agosto 1978, n. 413 ha disposto (con l’art. 1, comma 1,
lettera d)) che e’ concessa amnistia “per il reato previsto dal primo
comma dell’art. 334 del codice penale (sottrazione o danneggiamento
di cose sottoposte a pignoramento o a sequestro) se il valore della
cosa sottoposta a pignoramento o a sequestro sia di speciale
tenuita’”.
Ha inoltre disposto (con l’art. 10, comma 1) che l’amnistia ha
efficacia per i reati commessi sino a tutto il giorno 15 marzo 1978.
—————
AGGIORNAMENTO (91)
Il D.P.R. 18 dicembre 1981, n. 744 ha disposto (con l’art. 1, comma
1, lettera e)) che e’ concessa amnistia “per il reato previsto dal
primo comma dell’articolo 334 del codice penale (sottrazione o
danneggiamento di cose sottoposte a pignoramento o a sequestro) se il
valore della cosa sottoposta a pignoramento o a sequestro sia di
speciale tenuita’”.
Ha inoltre disposto (con l’art. 11, comma 1) che l’amnistia ha
efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 31 agosto 1981.
Art. 335.

(( (Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose
sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o
dall’autorita’ amministrativa). ))

((Chiunque, avendo in custodia una cosa sottoposta a sequestro
disposto nel corso di un procedimento penale o dall’autorita’
amministrativa, per colpa ne cagiona la distruzione o la dispersione,
ovvero ne agevola la sottrazione o la soppressione, e’ punito con la
reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire seicentomila)).
Art. 335-bis.

(( (Disposizioni patrimoniali). ))

((Salvo quanto previsto dall’articolo 322-ter, nel caso di condanna
per delitti previsti dal presente capo e’ comunque ordinata la
confisca anche nelle ipotesi previste dall’articolo 240, primo
comma)). ((177))

—————
AGGIORNAMENTO (177)
La L. 27 marzo 2001, n. 97 ha disposto (con l’art. 10, comma 1) che
“Le disposizioni della presente legge si applicano ai procedimenti
penali, ai giudizi civili e amministrativi e ai procedimenti
disciplinari in corso alla data di entrata in vigore della legge
stessa”.
CAPO II
Dei delitti dei privati contro la pubblica Amministrazione

Art. 336.

(Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale)

Chiunque usa violenza o minaccia a un pubblico ufficiale o ad un
incaricato di un pubblico servizio, per costringerlo a fare un atto
contrario ai propri doveri, o ad omettere un atto dell’ufficio o del
servizio, e’ punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.(119)

La pena e’ della reclusione fino a tre anni, se il fatto e’
commesso per costringere alcuna delle persone anzidette a compiere un
atto del proprio ufficio o servizio, o per influire, comunque, su di
essa.
(6) (96) (125) ((233))

—————
AGGIORNAMENTO (6)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 288 ha disposto
(con l’art. 4, comma 1) che “Non si applicano le disposizioni degli
articoli 336, 337, 338, 339, 341, 342, 343 del Codice penale quando
il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio ovvero
il pubblico impiegato abbia dato causa al fatto preveduto negli
stessi articoli, eccedendo con atti arbitrari i limiti delle sue
attribuzioni”.
Ha inoltre disposto (con l’art. 1, comma 1) che le presenti
modifiche sono apportate fino a quando non sia pubblicato il nuovo
Codice penale.
—————
AGGIORNAMENTO (96)
La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dalla L. 13 settembre
1982, n. 646 ha disposto:
– (con l’art. 7, comma 1) che le pene stabilite per il delitto
previsto nel presente articolo sono aumentate se il fatto e’ commesso
da persona gia’ sottoposta con provvedimento definitivo a misura di
prevenzione;
-(con l’art. 7, comma 3) che alla pena e’ aggiunta una misura di
sicurezza detentiva.
—————
AGGIORNAMENTO (119)
Il D.P.R. 12 aprile 1990, n. 75 ha disposto:
-(con l’art. 1, comma 1, lettera c)) che e’ concessa amnistia per i
delitti previsti dall’art. 336, comma primo (violenza o minaccia a un
pubblico ufficiale) e 337 (resistenza ad un pubblico ufficiale),
sempre che non ricorra taluna delle ipotesi previste dall’articolo
339 del codice penale o il fatto non abbia cagionato lesioni
personali gravi o gravissime ovvero la morte.
-(con l’art. 6, comma 1) che “L’amnistia ha efficacia per i reati
commessi fino a tutto il giorno 24 ottobre 1989”.
—————
AGGIORNAMENTO (125)
La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dal D.L. 13 maggio
1991, n. 152 convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n.
203 ha disposto (con l’art. 7, comma 1) che le pene stabilite per il
delitto previsto nel presente articolo sono aumentate da un terzo
alla meta’ se il fatto e’ commesso da persona sottoposta con
provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione durante il
periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui
ne e’ cessata l’esecuzione.
—————
AGGIORNAMENTO (233)
Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ha disposto:
-(con l’art. 71, comma 1) che le pene stabilite per il delitto
previsto nel presente articolo sono aumentate da un terzo alla meta’
se il fatto e’ commesso da persona sottoposta con provvedimento
definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo
previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne e’
cessata l’esecuzione;
-(con l’art. 71, comma 3) che alla pena e’ aggiunta una misura di
sicurezza detentiva.
Art. 337.

(Resistenza a un pubblico ufficiale)

Chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico
ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, mentre compie
un atto di ufficio o di servizio, o a coloro che, richiesti, gli
prestano assistenza, e’ punito con la reclusione da sei mesi a cinque
anni.
(6) (36) (107) ((119))

—————
AGGIORNAMENTO (6)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 288 ha disposto
(con l’art. 4, comma 1) che “Non si applicano le disposizioni degli
articoli 336, 337, 338, 339, 341, 342, 343 del Codice penale quando
il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio ovvero
il pubblico impiegato abbia dato causa al fatto preveduto negli
stessi articoli, eccedendo con atti arbitrari i limiti delle sue
attribuzioni”.
Ha inoltre disposto (con l’art. 1, comma 1) che le presenti
modifiche sono apportate fino a quando non sia pubblicato il nuovo
Codice penale.
—————
AGGIORNAMENTO (36)
Il D.P.R. 4 giugno 1966, n. 332 ha disposto:
– (con l’art. 2, comma 1, lettera d)) che e’ concessa amnistia “per
i reati previsti negli articoli 330, primo capoverso, 337, 340, 341,
414, 415, 507, 508 – anche in relazione all’art. 510 – 610 e 635 del
Codice penale e dal decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, se
commessi per motivi ed in occasione di manifestazioni sindacali”;
– (con l’art. 2, comma 1, lettera e)) che e’ concessa amnistia “per
i reati previsti negli articoli 337, 340, 341, 415, 610 e 635 del
Codice penale, se commessi per motivi politici”;
– (con l’art. 16, comma 1) che le presenti modifiche hanno
efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 31 gennaio
1966.
—————
AGGIORNAMENTO (107)
Il D.P.R. 16 dicembre 1986, n. 865 ha disposto:
– (con l’art. 1, comma 1, lettera g)) che e’ concessa amnistia “per
i reati previsti dagli articoli 337 e 610 del codice penale e
dall’art. 1 del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, commessi
a causa e in occasione di manifestazioni sindacali o in conseguenza
di situazioni di gravi disagi dovuti a disfunzioni di pubblici
servizi o a problemi abitativi anche se i suddetti reati sono
aggravati dal numero o dalla riunione delle persone e dalle
circostanze di cui all’art. 61 del codice penale, fatta esclusione
per quella prevista dal n. 1, nonche’ da quella di cui all’art. 112,
n. 2, del codice penale, sempre che non ricorrano altre aggravanti e
il fatto non abbia cagionato ad altri lesioni personali o la morte”;
– (con l’art. 12, comma 1) che “L’amnistia e l’indulto hanno
efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 8 giugno 1986”.
—————
AGGIORNAMENTO (119)
Il D.P.R. 12 aprile 1990, n. 75 ha disposto:
– (con l’art. 1, comma 1, lettera c)) che e’ concessa amnistia per
i delitti previsti dall’art. 336, comma primo (violenza o minaccia a
un pubblico ufficiale) e 337 (resistenza ad un pubblico ufficiale),
sempre che non ricorra taluna delle ipotesi previste dall’articolo
339 del codice penale o il fatto non abbia cagionato lesioni
personali gravi o gravissime ovvero la morte.
– (con l’art. 6, comma 1) che “L’amnistia ha efficacia per i reati
commessi fino a tutto il giorno 24 ottobre 1989”.
Art. 337-bis.

(( (Occultamento, custodia o alterazione di mezzi di trasporto). ))

((Chiunque occulti o custodisca mezzi di trasporto di qualsiasi
tipo che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano
alterazioni o modifiche o predisposizioni tecniche tali da costituire
pericolo per l’incolumita’ fisica degli operatori di polizia, e’
punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da lire
cinque milioni a lire venti milioni.

La stessa pena di cui al primo comma si applica a chiunque altera
mezzi di trasporto operando modifiche o predisposizioni tecniche tali
da costituire pericolo per l’incolumita’ fisica degli operatori di
polizia.

Se il colpevole e’ titolare di concessione o autorizzazione o
licenza o di altro titolo abilitante l’attivita’, alla condanna
consegue la revoca del titolo che legittima la medesima attivita’)).
Art. 338.

(Violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o
giudiziario ((o ai suoi singoli componenti)) )

Chiunque usa violenza o minaccia ad un Corpo politico,
amministrativo o giudiziario ((, ai singoli componenti)) o ad una
rappresentanza di esso, o ad una qualsiasi pubblica Autorita’
costituita in collegio ((o ai suoi singoli componenti)), per
impedirne, in tutto o in parte, anche temporaneamente, o per turbarne
comunque l’attivita’, e’ punito con la reclusione da uno a sette
anni.

((Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto per ottenere,
ostacolare o impedire il rilascio o l’adozione di un qualsiasi
provvedimento, anche legislativo, ovvero a causa dell’avvenuto
rilascio o adozione dello stesso)).

Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto per influire sulle
deliberazioni collegiali di imprese che esercitano servizi pubblici o
di pubblica necessita’, qualora tali deliberazioni abbiano per
oggetto l’organizzazione o l’esecuzione dei servizi.
(6) (48) (56) (96) (125) (233)

—————
AGGIORNAMENTO (6)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 288 ha disposto
(con l’art. 4, comma 1) che “Non si applicano le disposizioni degli
articoli 336, 337, 338, 339, 341, 342, 343 del Codice penale quando
il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio ovvero
il pubblico impiegato abbia dato causa al fatto preveduto negli
stessi articoli, eccedendo con atti arbitrari i limiti delle sue
attribuzioni”.
Ha inoltre disposto (con l’art. 1, comma 1) che le presenti
modifiche sono apportate fino a quando non sia pubblicato il nuovo
Codice penale.
—————
AGGIORNAMENTO (48)
Il D.P.R. 22 maggio 1970, n. 283 ha disposto:
– (con l’art. 1, comma 1, lettera b)) che “E’ concessa amnistia per
i seguenti reati, se commessi, anche, con finalita’ politiche, a
causa e in occasione di agitazioni o manifestazioni sindacali o
studentesche, o di agitazioni o manifestazioni attinenti a problemi
del lavoro, dell’occupazione, della casa e della sicurezza sociale, e
infine in occasione ed a causa di manifestazioni ed agitazioni
determinate da eventi di calamita’ naturali:
[…]
b) reati previsti dagli articoli 338 – limitatamente a violenza o
minaccia ad un Corpo amministrativo -; 419, limitatamente al reato di
devastazione; e 423 del codice penale”;
– (con l’art. 1, comma 2, lettera a)) che e’ inoltre concessa
amnistia “per i reati di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f)
del precedente comma, determinati da motivi politici inerenti a
questioni di minoranze etniche, salvo che dal fatto siano
direttamente derivate lesioni personali ai sensi del capoverso
dell’art. 583 del codice penale, o la morte ai sensi degli articoli
586 e 588 del codice penale”;
– (con l’art. 11, comma 1) che l’amnistia ha efficacia per i reati
commessi fino a tutto il giorno 6 aprile 1970.
—————
AGGIORNAMENTO (56)
Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 5 – 14 luglio
1971, n. 175 (in G.U. 1ª s.s. 21/07/1971, n. 184), ha dichiarato
l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 1 del D.P.R. 22 maggio
1970, n. 283 (che ha modificato il presente articolo) nella parte in
cui esclude la rinunzia, con le conseguenze indicate in motivazione,
all’applicazione dell’amnistia.
—————
AGGIORNAMENTO (96)
La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dalla L. 13 settembre
1982, n. 646 ha disposto:
– (con l’art. 7, comma 1) che le pene stabilite per il delitto
previsto nel presente articolo sono aumentate se il fatto e’ commesso
da persona gia’ sottoposta con provvedimento definitivo a misura di
prevenzione;
-(con l’art. 7, comma 3) che alla pena e’ aggiunta una misura di
sicurezza detentiva.
—————
AGGIORNAMENTO (125)
La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dal D.L. 13 maggio
1991, n. 152 convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n.
203 ha disposto (con l’art. 7, comma 1) che le pene stabilite per il
delitto previsto nel presente articolo sono aumentate da un terzo
alla meta’ se il fatto e’ commesso da persona sottoposta con
provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione durante il
periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui
ne e’ cessata l’esecuzione.
—————
AGGIORNAMENTO (233)
Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ha disposto:
-(con l’art. 71, comma 1) che le pene stabilite per il delitto
previsto nel presente articolo sono aumentate da un terzo alla meta’
se il fatto e’ commesso da persona sottoposta con provvedimento
definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo
previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne e’
cessata l’esecuzione;
-(con l’art. 71, comma 3) che alla pena e’ aggiunta una misura di
sicurezza detentiva.
Art. 339.

(Circostanze aggravanti)

Le pene stabilite nei tre articoli precedenti sono aumentate se la
violenza o la minaccia e’ commessa ((nel corso di manifestazioni in
luogo pubblico o aperto al pubblico ovvero)) con armi, o da persona
travisata, o da piu’ persone riunite, o con scritto anonimo, o in
modo simbolico, o valendosi della forza intimidatrice derivante da
segrete associazioni, esistenti o supposte.

Se la violenza o la minaccia e’ commessa da piu’ di cinque persone
riunite, mediante uso di armi anche soltanto da parte di una di esse,
ovvero da piu’ di dieci persone, pur senza uso di armi, la pena e’,
nei casi preveduti dalla prima parte dell’articolo 336 e dagli
articoli 337 e 338, della reclusione da tre a quindici anni, e, nel
caso preveduto dal capoverso dell’articolo 336, della reclusione da
due a otto anni.

Le disposizioni di cui al secondo comma si applicano anche, salvo
che il fatto costituisca piu’ grave reato, nel caso in cui la
violenza o la minaccia sia commessa mediante il lancio o l’utilizzo
di corpi contundenti o altri oggetti atti ad offendere, compresi gli
artifici pirotecnici, in modo da creare pericolo alle persone.
(6)

—————
AGGIORNAMENTO (6)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 288 ha disposto
(con l’art. 4, comma 1) che “Non si applicano le disposizioni degli
articoli 336, 337, 338, 339, 341, 342, 343 del Codice penale quando
il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio ovvero
il pubblico impiegato abbia dato causa al fatto preveduto negli
stessi articoli, eccedendo con atti arbitrari i limiti delle sue
attribuzioni”.
Ha inoltre disposto (con l’art. 1, comma 1) che le presenti
modifiche sono apportate fino a quando non sia pubblicato il nuovo
Codice penale.
Art. 339-bis.

(( (Circostanza aggravante. Atti intimidatori di natura ritorsiva ai
danni di un componente di un Corpo politico, amministrativo o
giudiziario).))

((Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, le pene
stabilite per i delitti previsti dagli articoli 582, 610, 612 e 635
sono aumentate da un terzo alla meta’ se la condotta ha natura
ritorsiva ed e’ commessa ai danni di un componente di un Corpo
politico, amministrativo o giudiziario a causa del compimento di un
atto nell’adempimento del mandato, delle funzioni o del servizio)).
Art. 340.

(Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di
pubblica necessita’)

Chiunque, fuori dei casi preveduti da particolari disposizioni di
legge, cagiona una interruzione o turba la regolarita’ di un ufficio
o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessita’ e’ punito
con la reclusione fino a un anno.

((Quando la condotta di cui al primo comma e’ posta in essere nel
corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, si
applica la reclusione fino a due anni.))

I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da
uno a cinque anni.
(36)

—————
AGGIORNAMENTO (36)
Il D.P.R. 4 giugno 1966, n. 332 ha disposto:
– (con l’art. 2, comma 1, lettera d)) che e’ concessa amnistia “per
i reati previsti negli articoli 330, primo capoverso, 337, 340, 341,
414, 415, 507, 508 – anche in relazione all’art. 510 – 610 e 635 del
Codice penale e dal decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, se
commessi per motivi ed in occasione di manifestazioni sindacali”;
– (con l’art. 2, comma 1, lettera e)) che e’ concessa amnistia “per
i reati previsti negli articoli 337, 340, 341, 415, 610 e 635 del
Codice penale, se commessi per motivi politici”;
– (con l’art. 16, comma 1) che le presenti modifiche hanno
efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 31 gennaio
1966.
Art. 341

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 GIUGNO 1999, N. 205))
Art. 341-bis

(Oltraggio a pubblico ufficiale).

Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di
piu’ persone, offende l’onore ed il prestigio di un pubblico
ufficiale mentre compie un atto d’ufficio ed a causa o nell’esercizio
delle sue funzioni e’ punito con la reclusione ((da sei mesi a tre
anni)).

La pena e’ aumentata se l’offesa consiste nell’attribuzione di un
fatto determinato. Se la verita’ del fatto e’ provata o se per esso
l’ufficiale a cui il fatto e’ attribuito e’ condannato dopo
l’attribuzione del fatto medesimo, l’autore dell’offesa non e’
punibile.

Ove l’imputato, prima del giudizio, abbia riparato interamente il
danno, mediante risarcimento di esso sia nei confronti della persona
offesa sia nei confronti dell’ente di appartenenza della medesima, il
reato e’ estinto.
Art. 342.

(Oltraggio a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario)

Chiunque offende l’onore o il prestigio di un Corpo politico,
amministrativo o giudiziario, o di una rappresentanza di esso, o di
una pubblica Autorita’ costituita in collegio, al cospetto del Corpo,
della rappresentanza o del collegio, e’ punito ((con la multa da euro
1.000 a euro 5.000)).

La stessa pena si applica a chi commette il fatto mediante
comunicazione telegrafica, o con scritto o disegno, diretti al Corpo,
alla rappresentanza o al collegio, a causa delle sue funzioni.

La pena ((e’ della multa da euro 2.000 a euro 6.000)) se l’offesa
consiste nell’attribuzione di un fatto determinato.

Si applica la disposizione dell’ultimo capoverso dell’articolo
precedente.
(6)

—————
AGGIORNAMENTO (6)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 288 ha disposto
(con l’art. 4, comma 1) che “Non si applicano le disposizioni degli
articoli 336, 337, 338, 339, 341, 342, 343 del Codice penale quando
il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio ovvero
il pubblico impiegato abbia dato causa al fatto preveduto negli
stessi articoli, eccedendo con atti arbitrari i limiti delle sue
attribuzioni”.
Ha inoltre disposto (con l’art. 1, comma 1) che le presenti
modifiche sono apportate fino a quando non sia pubblicato il nuovo
Codice penale.
Art. 343.

(Oltraggio a un magistrato in udienza)

Chiunque offende l’onore o il prestigio di un magistrato in udienza
e’ punito con la reclusione ((da sei mesi a tre anni)).

La pena e’ della reclusione da due a cinque anni se l’offesa
consiste nell’attribuzione di un fatto determinato.

Le pene sono aumentate se il fatto e’ commesso con violenza o
minaccia.
(6)

—————
AGGIORNAMENTO (6)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 288 ha disposto
(con l’art. 4, comma 1) che “Non si applicano le disposizioni degli
articoli 336, 337, 338, 339, 341, 342, 343 del Codice penale quando
il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio ovvero
il pubblico impiegato abbia dato causa al fatto preveduto negli
stessi articoli, eccedendo con atti arbitrari i limiti delle sue
attribuzioni”.
Ha inoltre disposto (con l’art. 1, comma 1) che le presenti
modifiche sono apportate fino a quando non sia pubblicato il nuovo
Codice penale.
Art. 343-bis.

(( (Corte penale internazionale). ))

((Le disposizioni degli articoli 336, 337, 338, 339, 340, 342 e 343
si applicano anche quando il reato e’ commesso nei confronti:

a) della Corte penale internazionale;

b) dei giudici, del procuratore, dei procuratori aggiunti, dei
funzionari e degli agenti della Corte stessa;

c) delle persone comandate dagli Stati parte del Trattato
istitutivo della Corte penale internazionale, le quali esercitino
funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte
stessa;

d) dei membri e degli addetti a enti costituiti sulla base del
Trattato istitutivo della Corte penale internazionale)).
Art. 344

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 GIUGNO 1999, N. 205))
Art. 345.

(Offesa all’Autorita’ mediante danneggiamento di affissioni)

Chiunque, per disprezzo verso l’Autorita’, rimuove, lacera, o,
altrimenti, rende illeggibili o comunque inservibili scritti o
disegni affissi o esposti al pubblico per ordine dell’Autorita’
stessa, ((e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire
duecentomila a un milione duecentomila)).
Art. 346.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 9 GENNAIO 2019, N. 3))
Art. 346-bis.

(Traffico di influenze illecite).

((Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli
articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui
all’articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o
asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico
servizio o uno degli altri soggetti di cui all’articolo 322-bis,
indebitamente fa dare o promettere, a se’ o ad altri, denaro o altra
utilita’, come prezzo della propria mediazione illecita verso un
pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno
degli altri soggetti di cui all’articolo 322-bis, ovvero per
remunerarlo in relazione all’esercizio delle sue funzioni o dei suoi
poteri, e’ punito con la pena della reclusione da un anno a quattro
anni e sei mesi)).

La stessa pena si applica a chi indebitamente da’ o promette denaro
o ((altra utilita’)).

La pena e’ aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o
promettere, a se’ o ad altri, denaro o ((altra utilita’)) riveste la
qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico
servizio.

Le pene sono altresi’ aumentate se i fatti sono commessi in
relazione all’esercizio di attivita’ giudiziarie ((o per remunerare
il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio o uno
degli altri soggetti di cui all’articolo 322-bis in relazione al
compimento di un atto contrario ai doveri d’ufficio o all’omissione o
al ritardo di un atto del suo ufficio)).

Se i fatti sono di particolare tenuita’, la pena e’ diminuita.
Art. 347.

(Usurpazione di funzioni pubbliche)

Chiunque usurpa una funzione pubblica o le attribuzioni inerenti a
un pubblico impiego e’ punito con la reclusione fino a due anni.

Alla stessa pena soggiace il pubblico ufficiale o impiegato il
quale, avendo ricevuta partecipazione del provvedimento che fa
cessare o sospende le sue funzioni o le sue attribuzioni, continua ad
esercitarle.

La condanna importa la pubblicazione della sentenza.
Art. 348.

(( (Esercizio abusivo di una professione) ))

((Chiunque abusivamente esercita una professione per la quale e’
richiesta una speciale abilitazione dello Stato e’ punito con la
reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 10.000 a
euro 50.000.

La condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca
delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e,
nel caso in cui il soggetto che ha commesso il reato eserciti
regolarmente una professione o attivita’, la trasmissione della
sentenza medesima al competente Ordine, albo o registro ai fini
dell’applicazione dell’interdizione da uno a tre anni dalla
professione o attivita’ regolarmente esercitata.

Si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni e della
multa da euro 15.000 a euro 75.000 nei confronti del professionista
che ha determinato altri a commettere il reato di cui al primo comma
ovvero ha diretto l’attivita’ delle persone che sono concorse nel
reato medesimo)).
Art. 349.

(Violazione di sigilli)

Chiunque viola i sigilli, per disposizione della legge o per ordine
dell’Autorita’ apposti al fine di assicurare la conservazione o la
identita’ di una cosa, e’ punito con la reclusione da sei mesi a tre
anni e con la multa da lire mille a diecimila.

Se il colpevole e’ colui che ha in custodia la cosa, la pena e’
della reclusione da tre a cinque anni e della multa da lire tremila a
trentamila.
Art. 350.

(Agevolazione colposa)

Se la violazione dei sigilli e’ resa possibile, o comunque
agevolata, per colpa di chi ha in custodia la cosa, questi ((e’
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila
a un milione ottocentomila)).
Art. 351.

(Violazione della pubblica custodia di cose)

Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora corpi
di reato, atti, documenti, ovvero un’altra cosa mobile
particolarmente custodita in un pubblico ufficio, o presso un
pubblico ufficiale o un impiegato che presti un pubblico servizio, e’
punito, qualora il fatto non costituisca un piu’ grave delitto, con
la reclusione da uno a cinque anni.
Art. 352.

(Vendita di stampati dei quali e’ stato ordinato il sequestro).

Chiunque vende, distribuisce o affigge, in luogo pubblico o aperto
al pubblico, scritti o disegni, dei quali l’Autorita’ ha ordinato il
sequestro, ((e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
lire duecentomila a un milione duecentomila)).
Art. 353.

(Turbata liberta’ degli incanti)

Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni
o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici
incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche
Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, e’ punito con la
reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da lire mille a
diecimila.

Se il colpevole e’ persona preposta dalla legge o dall’Autorita’
agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione e’ da uno a
cinque anni e la multa da lire cinquemila a ventimila.

Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di
licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico
ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla
meta’.
(96) (125) ((233))
—————
AGGIORNAMENTO (96)
La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dalla L. 13 settembre
1982, n. 646 ha disposto:
– (con l’art. 7, comma 1) che le pene stabilite per il delitto
previsto nel presente articolo sono aumentate se il fatto e’ commesso
da persona gia’ sottoposta con provvedimento definitivo a misura di
prevenzione;
-(con l’art. 7, comma 3) che alla pena e’ aggiunta una misura di
sicurezza detentiva.
—————
AGGIORNAMENTO (125)
La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dal D.L. 13 maggio
1991, n. 152 convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n.
203 ha disposto (con l’art. 7, comma 1) che le pene stabilite per il
delitto previsto nel presente articolo sono aumentate da un terzo
alla meta’ se il fatto e’ commesso da persona sottoposta con
provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione durante il
periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui
ne e’ cessata l’esecuzione.
—————
AGGIORNAMENTO (233)
Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ha disposto:
-(con l’art. 71, comma 1) che le pene stabilite per il delitto
previsto nel presente articolo sono aumentate da un terzo alla meta’
se il fatto e’ commesso da persona sottoposta con provvedimento
definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo
previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne e’
cessata l’esecuzione;
-(con l’art. 71, comma 3) che alla pena e’ aggiunta una misura di
sicurezza detentiva.
Art. 353-bis.

(( (Turbata liberta’ del procedimento di scelta del contraente). ))

((Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, chiunque con
violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi
fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire
il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di
condizionare le modalita’ di scelta del contraente da parte della
pubblica amministrazione e’ punito con la reclusione da sei mesi a
cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032)).
Art. 354.

(Astensione dagli incanti)

Chiunque, per denaro, dato o promesso a lui o ad altri, o per altra
utilita’ a lui o ad altri data o promessa, si astiene dal concorrere
agli incanti o alle licitazioni indicati nell’articolo precedente, e’
punito con la reclusione sino a sei mesi o con la multa fino a lire
cinquemila.
Art. 355.

(Inadempimento di contratti di pubbliche forniture)

Chiunque, non adempiendo gli obblighi che gli derivano da un
contratto di fornitura concluso con lo Stato, o con un altro ente
pubblico, ovvero con un’impresa esercente servizi pubblici o di
pubblica necessita’, fa mancare, in tutto o in parte, cose od opere,
che siano necessarie a uno stabilimento pubblico o ad un pubblico
servizio, e’ punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la
multa non inferiore a lire mille.

La pena e’ aumentata se la fornitura concerne:

1° sostanze alimentari o medicinali, ovvero cose od opere destinate
alle comunicazioni per terra, per acqua o per aria, o alle
comunicazioni telegrafiche o telefoniche;

2° cose od opere destinate all’armamento o all’equipaggiamento
delle forze armate dello Stato;

3° cose od opere destinate ad ovviare a un comune pericolo o ad un
pubblico infortunio.

Se il fatto e’ commesso per colpa, si applica la reclusione fino a
un anno, ovvero la multa da lire cinquecento a ventimila.

Le stesse disposizioni si applicano ai subfornitori, ai mediatori e
ai rappresentanti dei fornitori, quando essi, violando i loro
obblighi contrattuali, hanno fatto mancare la fornitura.
Art. 356.

(Frode nelle pubbliche forniture)

Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura
o nell’adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati
nell’articolo precedente, e’ punito con la reclusione da uno a cinque
anni e con la multa non inferiore a lire diecimila.

La pena e’ aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso
dell’articolo precedente.
CAPO III
Disposizioni comuni ai capi precedenti

Art. 357.

(Nozione del pubblico ufficiale).

Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i
quali esercitano una pubblica funzione legislativa, ((giudiziaria)) o
amministrativa.

((Agli stessi effetti e’ pubblica la funzione amministrativa
disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e
caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volonta’
della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di
poteri autoritativi o certificativi)).
Art. 358.

(( (Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio). ))

((Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico
servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico
servizio.

Per pubblico servizio deve intendersi un’attivita’ disciplinata
nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla
mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello
svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di
opera meramente materiale)).
Art. 359.

(Persone esercenti un servizio di pubblica necessita’)

Agli effetti della legge penale, sono persone che esercitano un
servizio di pubblica necessita’:

1° i privati che esercitano professioni forensi o sanitarie, o
altre professioni il cui esercizio sia per legge vietato senza una
speciale abilitazione dello Stato, quando dell’opera di essi il
pubblico sia per legge obbligato a valersi;

2° i privati che, non esercitando una pubblica funzione, ne’
prestando un pubblico servizio, adempiono un servizio dichiarato di
pubblica necessita’ mediante un atto della pubblica Amministrazione.
Art. 360.

(Cessazione della qualita’ di pubblico ufficiale)

Quando la legge considera la qualita’ di pubblico ufficiale, o di
incaricato di un pubblico servizio, o di esercente un servizio di
pubblica necessita’, come elemento costitutivo o come circostanza
aggravante di un reato, la cessazione di tale qualita’, nel momento
in cui il reato e’ commesso, non esclude la esistenza di questo ne’
la circostanza aggravante, se il fatto si riferisce all’ufficio o al
servizio esercitato.
TITOLO TERZO
DEI DELITTI CONTRO L’AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA
CAPO I
Dei delitti contro l’attivita’ giudiziaria

Art. 361.

(Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale)

Il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare
all’Autorita’ giudiziaria, o ad un’altra Autorita’ che a quella abbia
obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell’esercizio
o a causa delle sue funzioni, e’ punito con la multa da lire trecento
a cinquemila.

La pena e’ della reclusione fino ad un anno, se il colpevole e’ un
ufficiale o un agente di polizia giudiziaria, che ha avuto comunque
notizia di un reato del quale doveva fare rapporto.

Le disposizioni precedenti non si applicano se si tratta di delitto
punibile a querela della persona offesa.
Art. 362.

(Omessa denuncia da parte di un incaricato di pubblico servizio)

L’incaricato di un pubblico servizio, che omette o ritarda di
denunciare all’Autorita’ indicata nell’articolo precedente un reato
del quale abbia avuto notizia nell’esercizio o a causa del servizio,
e’ punito con la multa fino a lire mille.

Tale disposizione non si applica se si tratta di un reato punibile
a querela della persona offesa ((ne’ si applica ai responsabili delle
comunita’ terapeutiche socio-riabilitative per fatti commessi da
persone tossicodipendenti affidate per l’esecuzione del programma
definito da un servizio pubblico)).
Art. 363.

(Omessa denuncia aggravata)

Nei casi preveduti dai due articoli precedenti, se la omessa o
ritardata denuncia riguarda un delitto contro la personalita’ dello
Stato, la pena e’ della reclusione da sei mesi a tre anni; ed e’ da
uno a cinque anni, se il colpevole e’ un ufficiale o un agente di
polizia giudiziaria.
Art. 364.

(Omessa denuncia di reato da parte del cittadino).

Il cittadino, che, avendo avuto notizia di un delitto contro la
personalita’ dello Stato, per il quale la legge stabilisce la pena di
morte o l’ergastolo, non ne fa immediatamente denuncia all’Autorita’
indicata nell’articolo 361, e’ punito con la reclusione fino a un
anno o con la multa da lire mille a diecimila.
((5))

—————
AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224 ha disposto (con
l’art. 1, commi 1 e 2) che “Per i delitti preveduti nel Codice penale
e’ soppressa la pena di morte.
Quando nelle disposizioni del detto Codice e’ comminata la pena di
morte, in luogo di questa si applica la pena dell’ergastolo”.
Art. 365.

(Omissione di referto)

Chiunque, avendo nell’esercizio di una professione sanitaria
prestato la propria assistenza od opera in casi che possono
presentare i caratteri di un delitto pel quale si debba procedere
d’ufficio, omette o ritarda di riferirne all’Autorita’ indicata
nell’articolo 361, e’ punito con la multa fino a lire cinquemila.

Questa disposizione non si applica quando il referto esporrebbe la
persona assistita a procedimento penale.
Art. 366.

(Rifiuto di uffici legalmente dovuti)

Chiunque, nominato dall’Autorita’ giudiziaria perito, interprete,
ovvero custode di cose sottoposte a sequestro dal giudice penale,
ottiene con mezzi fraudolenti l’esenzione dall’obbligo di comparire o
di prestare il suo ufficio, e’ punito con la reclusione fino a sei
mesi o con la multa da lire trecento a cinquemila.

Le stesse pene si applicano a chi, chiamato dinanzi all’Autorita’
giudiziaria per adempiere ad alcuna delle predette funzioni, rifiuta
di dare le proprie generalita’, ovvero di prestare il giuramento
richiesto, ovvero di assumere o di adempiere le funzioni medesime.

Le disposizioni precedenti si applicano alla persona chiamata a
deporre come testimonio dinanzi all’Autorita’ giudiziaria e ad ogni
altra persona chiamata ad esercitare una funzione giudiziaria.

Se il colpevole e’ un perito o un interprete, la condanna importa
l’interdizione dalla professione o dall’arte.
Art. 367.

(Simulazione di reato)

Chiunque, con denuncia, querela, richiesta o istanza, anche se
anonima o sotto falso nome, diretta all’Autorita’ giudiziaria o ad
un’altra Autorita’ che a quella abbia obbligo di riferirne, afferma
falsamente essere avvenuto un reato, ovvero simula le tracce di un
reato, in modo che si possa iniziare un procedimento penale per
accertarlo, e’ punito con la reclusione da uno a tre anni.
Art. 368.

(Calunnia)

Chiunque, con denunzia, querela, richiesta o istanza, anche se
anonima o sotto falso nome, diretta all’Autorita’ giudiziaria o ad
un’altra Autorita’ che a quella abbia obbligo di riferirne o alla
Corte penale internazionale, incolpa di un reato taluno che egli sa
innocente, ovvero simula a carico di lui le tracce di un reato, e’
punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena e’ aumentata se s’incolpa taluno di un reato pel quale la
legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a
dieci anni, o un’altra pena piu’ grave.

La reclusione e’ da quattro a dodici anni, se dal fatto deriva una
condanna alla reclusione superiore a cinque anni; e’ da sei a venti
anni, se dal fatto deriva una condanna all’ergastolo; e si applica la
pena dell’ergastolo, se dal fatto deriva una condanna alla pena di
morte. (5)
((287))

—————
AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224 ha disposto (con
l’art. 1, commi 1 e 2) che “Per i delitti preveduti nel Codice penale
e’ soppressa la pena di morte.
Quando nelle disposizioni del detto Codice e’ comminata la pena di
morte, in luogo di questa si applica la pena dell’ergastolo”.
—————
AGGIORNAMENTO (287)
La L. 11 gennaio 2018, n. 6 ha disposto (con l’art. 22, comma 1)
che “Le pene previste per il reato di calunnia di cui all’articolo
368 del codice penale sono aumentate da un terzo alla meta’ quando il
colpevole ha commesso il fatto allo scopo di usufruire o di
continuare ad usufruire delle speciali misure di protezione previste
dalla presente legge. L’aumento e’ dalla meta’ ai due terzi se uno
dei benefici e’ stato conseguito”.
Art. 369.

(Autocalunnia)

Chiunque, mediante dichiarazione ad alcuna delle Autorita’ indicate
nell’articolo precedente, anche se fatta con scritto anonimo o sotto
falso nome, ovvero mediante confessione innanzi all’Autorita’
giudiziaria, incolpa se’ stesso di un reato che egli sa non avvenuto,
o di un reato commesso da altri, e’ punito con la reclusione da uno a
tre anni.
Art. 370.

(Simulazione o calunnia per un fatto costituente contravvenzione)

Le pene stabilite negli articoli precedenti sono diminuite se la
simulazione o la calunnia concerne un fatto preveduto dalla legge
come contravvenzione.
Art. 371.

(Falso giuramento della parte)

Chiunque, come parte in giudizio civile, giura il falso e’ punito
con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Nel caso di giuramento deferito d’ufficio, il colpevole non e’
punibile, se ritratta il falso prima che sulla domanda giudiziale sia
pronunciata sentenza definitiva, anche se non irrevocabile.

La condanna importa l’interdizione dai pubblici uffici.
Art. 371-bis.

(False informazioni al pubblico ministero ((o al procuratore della
Corte penale internazionale)) )

Chiunque, nel corso di un procedimento penale, richiesto dal
pubblico ministero ((o dal procuratore della Corte penale
internazionale)) di fornire informazioni ai fini delle indagini,
rende dichiarazioni false ovvero tace, in tutto o in parte, cio’ che
sa intorno ai fatti sui quali viene sentito, e’ punito con la
reclusione fino a quattro anni.

Ferma l’immediata procedibilita’ nel caso di rifiuto di
informazioni, il procedimento penale, negli altri casi, resta sospeso
fino a quando nel procedimento nel corso del quale sono state assunte
le informazioni sia stata pronunciata sentenza di primo grado ovvero
il procedimento sia stato anteriormente definito con archiviazione o
con sentenza di non luogo a procedere.(144)

Le disposizioni di cui ai commi primo e secondo si applicano,
nell’ipotesi prevista dall’articolo 391-bis, comma 10, del codice di
procedura penale, anche quando le informazioni ai fini delle indagini
sono richieste dal difensore.

—————
AGGIORNAMENTO (144)
La L. 8 agosto 1995, n. 332 ha disposto (con l’art. 28, comma 1)
che “La sospensione del procedimento penale prevista dal secondo
comma dell’articolo 371-bis del codice penale, come modificato
dall’articolo 25 della presente legge, non si applica relativamente
ai procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore della
presente legge, sia stata gia’ esercitata l’azione penale ai sensi
dell’articolo 405 del codice di procedura penale. In tali casi resta
ferma la competenza del tribunale”.
Art. 371-ter.

(( (False dichiarazioni al difensore). ))

((Nelle ipotesi previste dall’articolo 391-bis, commi 1 e 2, del
codice di procedura penale, chiunque, non essendosi avvalso della
facolta’ di cui alla lettera d) del comma 3 del medesimo articolo,
rende dichiarazioni false e’ punito con la reclusione fino a quattro
anni.

Il procedimento penale resta sospeso fino a quando nel procedimento
nel corso del quale sono state assunte le dichiarazioni sia stata
pronunciata sentenza di primo grado ovvero il procedimento sia stato
anteriormente definito con archiviazione o con sentenza di non luogo
a procedere)).
Art. 372.

(Falsa testimonianza)

Chiunque, deponendo come testimone innanzi all’Autorita’
giudiziaria ((o alla Corte penale internazionale)), afferma il falso
o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, cio’ che sa intorno
ai fatti sui quali e’ interrogato, e’ punito con la reclusione da due
a sei anni.
Art. 373.

(Falsa perizia o interpretazione)

Il perito o l’interprete, che, nominato dall’Autorita’ giudiziaria,
da’ parere o interpretazioni mendaci, o afferma fatti non conformi al
vero, soggiace alle pene stabilite nell’articolo precedente.

La condanna importa, oltre l’interdizione dai pubblici uffici,
l’interdizione dalla professione o dall’arte.
((96))
—————
AGGIORNAMENTO (96)
La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dalla L. 13 settembre
1982, n. 646 ha disposto:
– (con l’art. 7, comma 1) che le pene stabilite per il delitto
previsto nel presente articolo sono aumentate se il fatto e’ commesso
da persona gia’ sottoposta con provvedimento definitivo a misura di
prevenzione;
-(con l’art. 7, comma 3) che alla pena e’ aggiunta una misura di
sicurezza detentiva.
Art. 374.

(Frode processuale)

Chiunque, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, al
fine di trarre in inganno il giudice in un atto d’ispezione o di
esperimento giudiziale, ovvero il perito nella esecuzione di una
perizia, immuta artificiosamente lo stato dei luoghi o delle cose o
delle persone, e’ punito, qualora il fatto non sia preveduto come
reato da una particolare disposizione di legge, con la reclusione
((da uno a cinque anni)).

La stessa disposizione si applica se il fatto e’ commesso nel corso
di un procedimento penale, anche davanti alla Corte penale
internazionale, o anteriormente ad esso; ma in tal caso la
punibilita’ e’ esclusa, se si tratta di reato per cui non si puo’
procedere che in seguito a querela, richiesta o istanza, e questa non
e’ stata presentata.
Art. 374-bis.

(False dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all’autorita’
giudiziaria ((o alla Corte penale internazionale)) ).

Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, e’ punito con la
reclusione da uno a cinque anni chiunque dichiara o attesta
falsamente in certificati o atti destinati a essere prodotti
all’autorita’ giudiziaria ((o alla Corte penale internazionale))
condizioni, qualita’ personali, trattamenti terapeutici, rapporti di
lavoro in essere o da instaurare, relativi all’imputato, al
condannato o alla persona sottoposta a procedimento di prevenzione.

Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se il fatto
e’ commesso da un pubblico ufficiale, da un incaricato di un pubblico
servizio o da un esercente la professione sanitaria.
Art. 375.

(( (Frode in processo penale e depistaggio). ))

((Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, e’ punito con la
reclusione da tre a otto anni il pubblico ufficiale o l’incaricato di
pubblico servizio che, al fine di impedire, ostacolare o sviare
un’indagine o un processo penale:
a) immuta artificiosamente il corpo del reato ovvero lo stato dei
luoghi, delle cose o delle persone connessi al reato;
b) richiesto dall’autorita’ giudiziaria o dalla polizia
giudiziaria di fornire informazioni in un procedimento penale,
afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte,
cio’ che sa intorno ai fatti sui quali viene sentito.

Se il fatto e’ commesso mediante distruzione, soppressione,
occultamento, danneggiamento, in tutto o in parte, ovvero formazione
o artificiosa alterazione, in tutto o in parte, di un documento o di
un oggetto da impiegare come elemento di prova o comunque utile alla
scoperta del reato o al suo accertamento, la pena e’ aumentata da un
terzo alla meta’.

Se il fatto e’ commesso in relazione a procedimenti concernenti i
delitti di cui agli articoli 270, 270-bis, 276, 280, 280-bis, 283,
284, 285, 289-bis, 304, 305, 306, 416-bis, 416-ter e 422 o i reati
previsti dall’articolo 2 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, ovvero i
reati concernenti il traffico illegale di armi o di materiale
nucleare, chimico o biologico e comunque tutti i reati di cui
all’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, si
applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

La pena e’ diminuita dalla meta’ a due terzi nei confronti di colui
che si adopera per ripristinare lo stato originario dei luoghi, delle
cose, delle persone o delle prove, nonche’ per evitare che
l’attivita’ delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero
aiuta concretamente l’autorita’ di polizia o l’autorita’ giudiziaria
nella ricostruzione del fatto oggetto di inquinamento processuale e
depistaggio e nell’individuazione degli autori.

Le circostanze attenuanti diverse da quelle previste dagli articoli
98 e 114 e dal quarto comma, concorrenti con le aggravanti di cui al
secondo e al terzo comma, non possono essere ritenute equivalenti o
prevalenti rispetto a queste ultime e le diminuzioni di pena si
operano sulla quantita’ di pena risultante dall’aumento conseguente
alle predette aggravanti.

La condanna alla reclusione superiore a tre anni comporta
l’interdizione perpetua dai pubblici uffici.

La pena di cui ai commi precedenti si applica anche quando il
pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio siano cessati
dal loro ufficio o servizio.

La punibilita’ e’ esclusa se si tratta di reato per cui non si puo’
procedere che in seguito a querela, richiesta o istanza, e questa non
e’ stata presentata.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle
indagini e ai processi della Corte penale internazionale in ordine ai
crimini definiti dallo Statuto della Corte medesima)).

—————
AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224 ha disposto (con
l’art. 1, commi 1 e 2) che “Per i delitti preveduti nel Codice penale
e’ soppressa la pena di morte.
Quando nelle disposizioni del detto Codice e’ comminata la pena di
morte, in luogo di questa si applica la pena dell’ergastolo”.
Art. 376.

(Ritrattazione)

Nei casi previsti dagli articoli 371-bis, 371-ter, 372 e 373,
nonche’ ((dall’articolo 375, primo comma, lettera b), e))
dall’articolo 378, il colpevole non e’ punibile se, nel procedimento
penale in cui ha prestato il suo ufficio o reso le sue dichiarazioni,
ritratta il falso e manifesta il vero non oltre la chiusura del
dibattimento. (163)

Qualora la falsita’ sia intervenuta in una causa civile, il
colpevole non e’ punibile se ritratta il falso e manifesta il vero
prima che sulla domanda giudiziale sia pronunciata sentenza
definitiva, anche se non irrevocabile.

—————
AGGIORNAMENTO (163)
La Corte Costituzionale, con sentenza 22 – 30 marzo 1999, n. 101
(in G.U. 1ª s.s. 7/4/1999, n. 14), ha dichiarato “l’illegittimita’
costituzionale dell’art. 376, primo comma, del codice penale nella
parte in cui non prevede la ritrattazione come causa di non
punibilita’ per chi, richiesto dalla polizia giudiziaria, delegata
dal pubblico ministero a norma dell’art. 370 del codice di procedura
penale, di fornire informazioni ai fini delle indagini, abbia reso
dichiarazioni false ovvero in tutto o in parte reticenti”.
Art. 377.

(Intralcio alla giustizia)

Chiunque offre o promette denaro o altra utilita’ alla persona
chiamata a rendere dichiarazioni davanti all’autorita’ giudiziaria
((o alla Corte penale internazionale)) ovvero alla persona richiesta
di rilasciare dichiarazioni dal difensore nel corso dell’attivita’
investigativa, o alla persona chiamata a svolgere attivita’ di
perito, consulente tecnico o interprete, per indurla a commettere i
reati previsti dagli articoli 371-bis, 371-ter, 372 e 373, soggiace,
qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alle pene
stabilite negli articoli medesimi, ridotte dalla meta’ ai due terzi.

La stessa disposizione si applica qualora l’offerta o la promessa
sia accettata, ma la falsita’ non sia commessa.

Chiunque usa violenza o minaccia ai fini indicati al primo comma,
soggiace, qualora il fine non sia conseguito, alle pene stabilite in
ordine ai reati di cui al medesimo primo comma, diminuite in misura
non eccedente un terzo. (208) (233)

Le pene previste ai commi primo e terzo sono aumentate se
concorrono le condizioni di cui all’articolo 339.

La condanna importa l’interdizione dai pubblici uffici.

—————
AGGIORNAMENTO (208)
La L. 31 maggio 1965, n. 575, come modificata dalla L. 16 marzo
2006, n. 146, ha disposto (con l’art. 7, commi 1 e 3) che le pene
stabilite per il delitto previsto nel terzo comma del presente
articolo sono aumentate da un terzo alla meta’ se il fatto e’
commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una
misura di prevenzione durante il periodo previsto di applicazione e
sino a tre anni dal momento in cui ne e’ cessata l’esecuzione. Alla
pena e’ aggiunta una misura di sicurezza detentiva.
—————
AGGIORNAMENTO (233)
Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ha disposto:
– (con l’art. 71, comma 1) che le pene stabilite per il delitto
previsto nel terzo comma del presente articolo sono aumentate da un
terzo alla meta’ se il fatto e’ commesso da persona sottoposta con
provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale
durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal
momento in cui ne e’ cessata l’esecuzione;
– (con l’art. 71, comma 3) che alla pena e’ aggiunta una misura di
sicurezza detentiva.
Art. 377-bis.

(( (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni
mendaci all’autorita’ giudiziaria). ))

((Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, chiunque, con
violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra
utilita’, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere
dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla
autorita’ giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento
penale, quando questa ha la facolta’ di non rispondere, e’ punito con
la reclusione da due a sei anni)).
((175))

—————
AGGIORNAMENTO (175)
La L. 1 marzo 2001, n. 63 ha disposto (con l’art. 26, comma 1) che
“Nei processi penali in corso alla data di entrata in vigore della
presente legge si applicano le disposizioni degli articoli precedenti
salvo quanto stabilito nei commi da 2 a 5”.
Art. 378.

(Favoreggiamento personale)

Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge
stabilisce la pena di morte o l’ergastolo o la reclusione, e fuori
dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le
investigazioni dell’Autorita’, ((comprese quelle svolte da organi
della Corte penale internazionale,)) ((o a sottrarsi alle ricerche
effettuate dai medesimi soggetti)), e’ punito con la reclusione fino
a quattro anni. (5)

Quando il delitto commesso e’ quello previsto dall’articolo
416-bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non
inferiore a due anni.

Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena
diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena e’ della multa fino a
lire cinquemila.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la
persona aiutata non e’ imputabile o risulta che non ha commesso il
delitto.
(33) (125) (233)

—————
AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224 ha disposto (con
l’art. 1, commi 1 e 2) che “Per i delitti preveduti nel Codice penale
e’ soppressa la pena di morte.
Quando nelle disposizioni del detto Codice e’ comminata la pena di
morte, in luogo di questa si applica la pena dell’ergastolo”.
—————
AGGIORNAMENTO (33)
La L. 31 maggio 1965, n. 575 ha disposto (con l’art. 7, comma 1)
che le pene stabilite per il delitto previsto nel presente articolo
sono aumentate se il fatto e’ commesso da persona gia’ sottoposta,
con provvedimento definitivo, a misure di prevenzione.
—————
AGGIORNAMENTO (125)
La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dal D.L. 13 maggio
1991, n. 152 convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n.
203 ha disposto (con l’art. 7, commi 1 e 3) che le pene stabilite per
il delitto previsto nel presente articolo sono aumentate da un terzo
alla meta’ se il fatto e’ commesso da persona sottoposta con
provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione durante il
periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui
ne e’ cessata l’esecuzione. Alla pena e’ aggiunta una misura di
sicurezza detentiva.
—————
AGGIORNAMENTO (233)
Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ha disposto:
– (con l’art. 71, comma 1) che le pene stabilite per il delitto
previsto nel presente articolo sono aumentate da un terzo alla meta’
se il fatto e’ commesso da persona sottoposta con provvedimento
definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo
previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne e’
cessata l’esecuzione;
– (con l’art. 71, comma 3) che alla pena e’ aggiunta una misura di
sicurezza detentiva.
Art. 379.

(Favoreggiamento reale)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti
dagli articoli 648, 648-bis e 648-ter, aiuta taluno ad assicurare il
prodotto o il profitto o il prezzo di un reato, e’ punito con la
reclusione fino a cinque anni se si tratta di delitto, e con la multa
da lire cinquecento a diecimila se si tratta di contravvenzione.

Si applicano le disposizioni del primo e dell’ultimo capoverso
dell’articolo precedente.
(33) (96) (125) ((233))

—————
AGGIORNAMENTO (33)
La L. 31 maggio 1965, n. 575 ha disposto (con l’art. 7, comma 1)
che le pene stabilite per il delitto previsto nel presente articolo
sono aumentate se il fatto e’ commesso da persona gia’ sottoposta,
con provvedimento definitivo, a misure di prevenzione.
—————
AGGIORNAMENTO (96)
La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dalla L. 13 settembre
1982, n. 646 ha disposto:
– (con l’art. 7, comma 1) che le pene stabilite per il delitto
previsto nel presente articolo sono aumentate se il fatto e’ commesso
da persona gia’ sottoposta con provvedimento definitivo a misura di
prevenzione;
-(con l’art. 7, comma 3) che alla pena e’ aggiunta una misura di
sicurezza detentiva.
—————
AGGIORNAMENTO (125)
La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dal D.L. 13 maggio
1991, n. 152 convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n.
203 ha disposto (con l’art. 7, comma 1) che le pene stabilite per il
delitto previsto nel presente articolo sono aumentate da un terzo
alla meta’ se il fatto e’ commesso da persona sottoposta con
provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione durante il
periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui
ne e’ cessata l’esecuzione.
—————
AGGIORNAMENTO (233)
Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ha disposto:
– (con l’art. 71, comma 1) che le pene stabilite per il delitto
previsto nel presente articolo sono aumentate da un terzo alla meta’
se il fatto e’ commesso da persona sottoposta con provvedimento
definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo
previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne e’
cessata l’esecuzione;
– (con l’art. 71, comma 3) che alla pena e’ aggiunta una misura di
sicurezza detentiva.
Art. 379-bis.

(( (Rivelazione di segreti inerenti a un procedimento penale). ))

((Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, chiunque rivela
indebitamente notizie segrete concernenti un procedimento penale, da
lui apprese per avere partecipato o assistito ad un atto del
procedimento stesso, e’ punito con la reclusione fino a un anno. La
stessa pena si applica alla persona che, dopo avere rilasciato
dichiarazioni nel corso delle indagini preliminari, non osserva il
divieto imposto dal pubblico ministero ai sensi dell’articolo
391-quinquies del codice di procedura penale)).
Art. 380.

(Patrocinio o consulenza infedele)

Il patrocinatore o il consulente tecnico, che, rendendosi infedele
ai suoi doveri professionali, arreca nocumento agli interessi della
parte da lui difesa, assistita o rappresentata dinanzi all’ Autorita’
giudiziaria ((o alla Corte penale internazionale)), e’ punito con la
reclusione da uno a tre anni e con la multa non inferiore a lire
cinquemila.

La pena e’ aumentata:

1° se il colpevole ha commesso il fatto, colludendo con la parte
avversaria;

2° se il fatto e’ stato commesso a danno di un imputato.

Si applicano la reclusione da tre a dieci anni e la multa non
inferiore a lire diecimila, se il fatto e’ commesso a danno di
persona imputata di un delitto per il quale la legge commina la pena
di morte o l’ergastolo ovvero la reclusione superiore a cinque
anni.(5)

—————
AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224 ha disposto (con
l’art. 1, commi 1 e 2) che “Per i delitti preveduti nel Codice penale
e’ soppressa la pena di morte.
Quando nelle disposizioni del detto Codice e’ comminata la pena di
morte, in luogo di questa si applica la pena dell’ergastolo”.
Art. 381.

(Altre infedelta’ del patrocinatore o del consulente tecnico)

Il patrocinatore o il consulente tecnico, che, in un procedimento
dinanzi all’Autorita’ giudiziaria, presta contemporaneamente, anche
per interposta persona, il suo patrocinio o la sua consulenza a
favore di parti contrarie, e’ punito, qualora il fatto non
costituisca un piu’ grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre
anni e con la multa non inferiore a lire mille.

La pena e’ della reclusione fino a un anno e della multa da lire
cinquecento a cinquemila, se il patrocinatore o il consulente, dopo
aver difeso, assistito o rappresentato una parte, assume, senza il
consenso di questa, nello stesso procedimento, il patrocinio o la
consulenza della parte avversaria.
Art. 382.

(Millantato credito del patrocinatore)

Il patrocinatore, che, millantando credito presso il giudice o il
pubblico ministero che deve concludere, ovvero presso il testimone,
il perito o l’interprete, riceve o fa dare o promettere dal suo
cliente, a se’ o ad un terzo, denaro o altra utilita’, col pretesto
di doversi procurare il favore del giudice o del pubblico ministero,
o del testimone, perito o interprete, ovvero di doverli remunerare,
e’ punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa non
inferiore a lire diecimila.
Art. 383.

(Interdizione dai pubblici uffici)

La condanna per i delitti preveduti dagli articoli 380, 381, prima
parte, e 382 importa l’interdizione dai pubblici uffici.
Art. 383-bis.

(( (Circostanze aggravanti per il caso di condanna). ))

((Nei casi previsti dagli articoli 371-bis, 371-ter, 372, 373, 374
e 375, la pena e’ della reclusione da quattro a dieci anni se dal
fatto deriva una condanna alla reclusione non superiore a cinque
anni; e’ della reclusione da sei a quattordici anni se dal fatto
deriva una condanna superiore a cinque anni; e’ della reclusione da
otto a venti anni se dal fatto deriva una condanna all’ergastolo)).
Art. 384.

(Casi di non punibilita’).

Nei casi previsti dagli articoli 361, 362, 363, 364, 365, 366, 369,
371-bis, 371-ter, 372, 373, 374 e 378, non e’ punibile chi ha
commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessita’ di
salvare se medesimo o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile
nocumento nella liberta’ o nell’onore.

Nei casi previsti dagli articoli 371-bis, 371-ter, 372 e 373, la
punibilita’ e’ esclusa se il fatto e’ commesso da chi per legge non
avrebbe dovuto essere richiesto di fornire informazioni ai fini delle
indagini o assunto come testimonio, perito, consulente tecnico o
interprete ovvero non avrebbe potuto essere obbligato a deporre o
comunque a rispondere o avrebbe dovuto essere avvertito della
facolta’ di astenersi dal rendere informazioni, testimonianza,
perizia, consulenza o interpretazione. (152) (175) ((215))

—————
AGGIORNAMENTO (152)
La Corte Costituzionale, con sentenza 12 – 27 dicembre 1996, n. 416
(in G.U. 1ª s.s. 3/1/1997, n. 1), ha dichiarato “l’illegittimita’
costituzionale dell’art. 384, secondo comma, del codice penale, nella
parte in cui non prevede l’esclusione della punibilita’ per false o
reticenti informazioni assunte dalla polizia giudiziaria, fornite da
chi avrebbe dovuto essere avvertito della facolta’ di astenersi dal
renderle, a norma dell’art. 199 del codice di procedura penale”.
—————
AGGIORNAMENTO (175)
La L. 1 marzo 2001, n. 63 ha disposto (con l’art. 26, comma 1) che
“Nei processi penali in corso alla data di entrata in vigore della
presente legge si applicano le disposizioni degli articoli precedenti
salvo quanto stabilito nei commi da 2 a 5”.
—————
AGGIORNAMENTO (215)
La Corte Costituzionale, con sentenza 11 – 20 marzo 2009, n. 75 (in
G.U. 1ª s.s. 25/3/2009, n. 12), ha dichiarato “l’illegittimita’
costituzionale dell’art. 384, secondo comma, del codice penale, nella
parte in cui non prevede l’esclusione della punibilita’ per false o
reticenti informazioni assunte dalla polizia giudiziaria, fornite da
chi non avrebbe potuto essere obbligato a renderle o comunque a
rispondere in quanto persona indagata per reato probatoriamente
collegato – a norma dell’art. 371, comma 2, lettera b), codice di
procedura penale – a quello, commesso da altri, cui le dichiarazioni
stesse si riferiscono”.
Art. 384-bis.

(( (Punibilita’ dei fatti commessi in collegamento audiovisivo nel
corso di una rogatoria dall’estero). ))

((I delitti di cui agli articoli 366, 367, 368, 369, 371-bis, 372 e
373, commessi in occasione di un collegamento audiovisivo nel corso
di una rogatoria all’estero, si considerano commessi nel territorio
dello Stato e sono puniti secondo la legge italiana)).
Art. 384-ter.

(( (Circostanze speciali). ))

((Se i fatti di cui agli articoli 371-bis, 371-ter, 372, 374 e 378
sono commessi al fine di impedire, ostacolare o sviare un’indagine o
un processo penale in relazione ai delitti di cui agli articoli 270,
270-bis, 276, 280, 280-bis, 283, 284, 285, 289-bis, 304, 305, 306,
416-bis, 416-ter e 422 o ai reati previsti dall’articolo 2 della
legge 25 gennaio 1982, n. 17, ovvero ai reati concernenti il traffico
illegale di armi o di materiale nucleare, chimico o biologico e
comunque in relazione ai reati di cui all’articolo 51, comma 3-bis,
del codice di procedura penale, la pena e’ aumentata dalla meta’ a
due terzi e non opera la sospensione del procedimento di cui agli
articoli 371-bis e 371-ter.

La pena e’ diminuita dalla meta’ a due terzi nei confronti di colui
che si adopera per ripristinare lo stato originario dei luoghi, delle
cose, delle persone o delle prove, nonche’ per evitare che
l’attivita’ delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero
aiuta concretamente l’autorita’ di polizia o l’autorita’ giudiziaria
nella ricostruzione del fatto oggetto di inquinamento processuale e
depistaggio e nell’individuazione degli autori)).
CAPO II
Dei delitti contro l’autorita’ delle decisioni giudiziarie

Art. 385.

(Evasione).

Chiunque, essendo legalmente arrestato o detenuto per un reato,
evade, e’ punito con la reclusione ((da uno a tre anni)).

La pena e’ della reclusione ((da due a cinque)) anni se il
colpevole commette il fatto usando violenza o minaccia verso le
persone, ovvero mediante effrazione; ed e’ da tre a ((sei)) anni se
la violenza o minaccia e’ commessa con armi o da piu’ persone
riunite.

Le disposizioni precedenti si applicano anche all’imputato che
essendo in stato di arresto nella propria abitazione o in altro luogo
designato nel provvedimento se ne allontani, nonche’ al condannato
ammesso a lavorare fuori dello stabilimento penale.

Quando l’evaso si costituisce in carcere prima della condanna, la
pena e’ diminuita.
Art. 386.

(Procurata evasione)

Chiunque procura o agevola l’evasione di una persona legalmente
arrestata o detenuta per un reato, e’ punito con la reclusione da sei
mesi a cinque anni.

Si applica la reclusione da tre a dieci anni se il fatto e’
commesso a favore di un condannato alla pena di morte o
all’ergastolo. ((5))

La pena e’ aumentata se il colpevole, per commettere il fatto,
adopera alcuno dei mezzi indicati nel primo capoverso dell’articolo
precedente.

La pena e’ diminuita:

1° se il colpevole e’ un prossimo congiunto;

2° se il colpevole, nel termine di tre mesi dall’evasione, procura
la cattura della persona evasa o la presentazione di lei
all’Autorita’.

La condanna importa in ogni caso l’interdizione dai pubblici
uffici.

—————
AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224 ha disposto (con
l’art. 1, commi 1 e 2) che “Per i delitti preveduti nel Codice penale
e’ soppressa la pena di morte.
Quando nelle disposizioni del detto Codice e’ comminata la pena di
morte, in luogo di questa si applica la pena dell’ergastolo”.
Art. 387.

(Colpa del custode)

Chiunque, preposto per ragione del suo ufficio alla custodia, anche
temporanea, di una persona arrestata o detenuta per un reato, ne
cagiona, per colpa, l’evasione, e’ punito con la reclusione fino a
tre anni o con la multa da lire mille a diecimila.

Il colpevole non e’ punibile se nel termine di tre mesi
dall’evasione procura la cattura della persona evasa o la
presentazione di lei all’Autorita’.
Art. 387-bis.

(( (Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa
familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla
persona offesa). ))

((Chiunque, essendovi legalmente sottoposto, violi gli obblighi o i
divieti derivanti dal provvedimento che applica le misure cautelari
di cui agli articoli 282-bis e 282-ter del codice di procedura penale
o dall’ordine di cui all’articolo 384-bis del medesimo codice e’
punito con la reclusione da sei mesi a tre anni)).
Art. 388.

(Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice).

Chiunque, per sottrarsi all’adempimento degli obblighi nascenti da
un provvedimento dell’autorita’ giudiziaria, o dei quali e’ in corso
l’accertamento dinanzi all’autorita’ giudiziaria stessa, compie, sui
propri o sugli altrui beni, atti simulati o fraudolenti, o commette
allo stesso scopo altri fatti fraudolenti, e’ punito, qualora non
ottemperi all’ingiunzione di eseguire il provvedimento, con la
reclusione fino a tre anni o con la multa da euro 103 a euro 1.032.

La stessa pena si applica a chi elude l’ordine di protezione
previsto dall’articolo 342-ter del codice civile, ovvero un
provvedimento di eguale contenuto assunto nel procedimento di
separazione personale dei coniugi o nel procedimento di scioglimento
o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ovvero ancora
l’esecuzione di un provvedimento del giudice civile, ovvero
amministrativo o contabile, che concerna l’affidamento di minori o di
altre persone incapaci, ovvero prescriva misure cautelari a difesa
della proprieta’, del possesso o del credito.

((La stessa pena si applica a chi elude l’esecuzione di un
provvedimento del giudice che prescriva misure inibitorie o
correttive a tutela dei diritti di proprieta’ industriale.

E’ altresi’ punito con la pena prevista al primo comma chiunque,
essendo obbligato alla riservatezza per espresso provvedimento
adottato dal giudice nei procedimenti che riguardino diritti di
proprieta’ industriale, viola il relativo ordine.))

Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una
cosa di sua proprieta’ sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro
giudiziario o conservativo e’ punito con la reclusione fino a un anno
e con la multa fino a euro 309.

Si applicano la reclusione da due mesi a due anni e la multa da
euro 30 a euro 309 se il fatto e’ commesso dal proprietario su una
cosa affidata alla sua custodia, e la reclusione da quattro mesi a
tre anni e la multa da euro 51 a euro 516 se il fatto e’ commesso dal
custode al solo scopo di favorire il proprietario della cosa.

Il custode di una cosa sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro
giudiziario o conservativo che indebitamente rifiuta, omette o
ritarda un atto dell’ufficio e’ punito con la reclusione fino ad un
anno o con la multa fino a euro 516.

La pena di cui al ((settimo comma)) si applica al debitore o
all’amministratore, direttore generale o liquidatore della societa’
debitrice che, invitato dall’ufficiale giudiziario a indicare le cose
o i crediti pignorabili, omette di rispondere nel termine di quindici
giorni o effettua una falsa dichiarazione.

Il colpevole e’ punito a querela della persona offesa.
Art. 388-bis.

(( (Violazione colposa dei doveri inerenti alla custodia di cose
sottoposte a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o
conservativo). ))

((Chiunque, avendo in custodia una cosa sottoposta a pignoramento
ovvero a sequestro giudiziario o conservativo, per colpa ne cagiona
la distruzione o la dispersione, ovvero ne agevola la soppressione o
la sottrazione, e’ punito, a querela della persona offesa, con la
reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire seicentomila)).
Art. 388-ter.

(( (Mancata esecuzione dolosa di sanzioni pecuniarie). ))

((Chiunque, per sottrarsi all’esecuzione di una multa o di una
ammenda o di una sanzione amministrativa pecuniaria, compie, sui
propri o sugli altrui beni, atti simulati o fraudolenti, o commette
allo stesso scopo altri fatti fraudolenti, e’ punito, qualora non
ottemperi nei termini all’ingiunzione di pagamento contenuta nel
precetto, con la reclusione da sei mesi a tre anni)).
Art. 389.

(( (Inosservanza di pene accessorie). ))

((Chiunque, avendo riportato una condanna da cui consegue una pena
accessoria, trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti a tale
pena, e’ punito con la reclusione da due a sei mesi.

La stessa pena si applica a chi trasgredisce agli obblighi o ai
divieti inerenti ad una pena accessoria provvisoriamente applicata)).
Art. 390.

(Procurata inosservanza di pena)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, aiuta taluno a
sottrarsi all’esecuzione della pena e’ punito con la reclusione da
tre mesi a cinque anni se si tratta di condannato per delitto, e con
la multa da lire cinquecento a diecimila se si tratta di condannato
per contravvenzione.

Si applicano le disposizioni del terzo capoverso dell’articolo 386.
Art. 391.

(Procurata inosservanza di misure di sicurezza detentive)

Chiunque procura o agevola l’evasione di una persona sottoposta a
misura di sicurezza detentiva, ovvero nasconde l’evaso o comunque lo
favorisce nel sottrarsi alle ricerche dell’Autorita’, e’ punito con
la reclusione fino a due anni. Si applicano le disposizioni del terzo
capoverso dell’articolo 386.

Se l’evasione avviene per colpa di chi, per ragione del suo
ufficio, ha la custodia, anche temporanea, della persona sottoposta a
misura di sicurezza, il colpevole e’ punito con la multa fino a lire
diecimila. Si applica la disposizione del capoverso dell’articolo
387.
Art. 391-bis.

(( (Agevolazione ai detenuti e internati sottoposti a particolari
restrizioni delle regole di trattamento e degli istituti previsti
dall’ordinamento penitenziario). ))

((Chiunque consente a un detenuto, sottoposto alle restrizioni di
cui all’articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, di
comunicare con altri in elusione delle prescrizioni all’uopo imposte
e’ punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se il fatto e’ commesso da un pubblico ufficiale, da un incaricato
di pubblico servizio ovvero da un soggetto che esercita la
professione forense si applica la pena della reclusione da due a
cinque anni)).
CAPO III
Della tutela arbitraria delle private ragioni

Art. 392.

(Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose)

Chiunque, al fine di esercitare un preteso diritto, potendo
ricorrere al giudice, si fa arbitrariamente ragione da se’ medesimo,
mediante violenza sulle cose, e’ punito, a querela della persona
offesa, con la multa fino a lire cinquemila.

Agli effetti della legge penale, si ha violenza sulle cose
allorche’ la cosa viene danneggiata o trasformata, o ne e’ mutata la
destinazione.

((Si ha, altresi’, violenza sulle cose allorche’ un programma
informatico viene alterato, modificato o cancellato in tutto o in
parte ovvero viene impedito o turbato il funzionamento di un sistema
informatico o telematico)).
Art. 393.

(Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle
persone)

Chiunque, al fine indicato nell’articolo precedente, e potendo
ricorrere al giudice, si fa arbitrariamente ragione da se’ medesimo
usando violenza o minaccia alle persone, e’ punito, a querela
dell’offeso, con la reclusione fino a un anno.

Se il fatto e’ commesso anche con violenza sulle cose, alla pena
della reclusione e’ aggiunta la multa fino a lire duemila.

La pena e’ aumentata se la violenza o la minaccia alle persone e’
commessa con armi.
Art. 393-bis.

(Causa di non punibilita’).

Non si applicano le disposizioni degli articoli 336, 337, 338,
339,((339-bis,)) 341-bis, 342 e 343 quando il pubblico ufficiale o
l’incaricato di un pubblico servizio ovvero il pubblico impiegato
abbia dato causa al fatto preveduto negli stessi articoli, eccedendo
con atti arbitrari i limiti delle sue attribuzioni.
Art. 394.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 GIUGNO 1999, N. 205))
Art. 395.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 GIUGNO 1999, N. 205))
Art. 396.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 GIUGNO 1999, N. 205))
Art. 397.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 GIUGNO 1999, N. 205))
Art. 398.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 GIUGNO 1999, N. 205))
Art. 399.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 GIUGNO 1999, N. 205))
Art. 400.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 GIUGNO 1999, N. 205))
Art. 401.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 GIUGNO 1999, N. 205))
TITOLO QUARTO
DEI DELITTI CONTRO IL SENTIMENTO RELIGIOSO E CONTRO LA PIETA’ DEI DEFUNTI
CAPO I
((Dei delitti contro le confessioni religiose))

Art. 402.

(Vilipendio della religione dello Stato)

Chiunque pubblicamente vilipende la religione dello Stato e’ punito
con la reclusione fino a un anno.
((171))

—————
AGGIORNAMENTO (171)
La Corte Costituzionale, con sentenza 13 – 20 novembre 2000, n. 508
(in G.U. 1ª s.s. 29/11/2000, n. 49), ha dichiarato l’illegittimita’
costituzionale del presente articolo.
Art. 403.

(( (Offese a una confessione religiosa mediante vilipendio di
persone). ))

((Chiunque pubblicamente offende una confessione religiosa,
mediante vilipendio di chi la professa, e’ punito con la multa da
euro 1.000 a euro 5.000.

Si applica la multa da euro 2.000 a euro 6.000 a chi offende una
confessione religiosa, mediante vilipendio di un ministro del
culto)).

—————
AGGIORNAMENTO (197)
La Corte Costituzionale, con sentenza 18 – 29 aprile 2005, n. 168
(in G.U. 1ª s.s. 4/5/2005, n. 18), ha dichiarato “l’illegittimita’
costituzionale dell’art. 403, primo e secondo comma, del codice
penale, nella parte in cui prevede, per le offese alla religione
cattolica mediante vilipendio di chi la professa o di un ministro del
culto, la pena della reclusione rispettivamente fino a due anni e da
uno a tre anni, anziche’ la pena diminuita stabilita dall’art. 406
dello stesso codice”.
Art. 404.

(( (Offese a una confessione religiosa mediante vilipendio o
danneggiamento di cose) .))

((Chiunque, in luogo destinato al culto, o in luogo pubblico o
aperto al pubblico, offendendo una confessione religiosa, vilipende
con espressioni ingiuriose cose che formino oggetto di culto, o siano
consacrate al culto, o siano destinate necessariamente all’esercizio
del culto, ovvero commette il fatto in occasione di funzioni
religiose, compiute in luogo privato da un ministro del culto, e’
punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000.

Chiunque pubblicamente e intenzionalmente distrugge, disperde,
deteriora, rende inservibili o imbratta cose che formino oggetto di
culto o siano consacrate al culto o siano destinate necessariamente
all’esercizio del culto e’ punito con la reclusione fino a due
anni)).

—————
AGGIORNAMENTO (156)
La Corte Costituzionale, con sentenza 10 – 14 novembre 1997, n. 329
(in G.U. 1ª s.s. 19/11/1997, n. 47), ha dichiarato “l’illegittimita’
costituzionale dell’art. 404, primo comma, del codice penale, nella
parte in cui prevede la pena della reclusione da uno a tre anni,
anziche’ la pena diminuita prevista dall’art. 406 del codice penale”.
Art. 405.

(Turbamento di funzioni religiose ((del culto di una confessione
religiosa)) )

Chiunque impedisce o turba l’esercizio di funzioni, cerimonie o
pratiche religiose ((del culto di una confessione religiosa)), le
quali si compiano con l’assistenza di un ministro del culto medesimo
o in un luogo destinato al culto, o in un luogo pubblico o aperto al
pubblico, e’ punito con la reclusione fino a due anni.

Se concorrono fatti di violenza alle persone o di minaccia, si
applica la reclusione da uno a tre anni.
(185)

—————
AGGIORNAMENTO (185)
La Corte Costituzionale, con sentenza 1 – 9 luglio 2002, n. 327 (in
G.U. 1ª s.s. 17/7/2002, n. 28), ha dichiarato “l’illegittimita’
costituzionale dell’articolo 405 del codice penale, nella parte in
cui, per i fatti di turbamento di funzioni religiose del culto
cattolico, prevede pene piu’ gravi, anziche’ le pene diminuite
stabilite dall’articolo 406 del codice penale per gli stessi fatti
commessi contro gli altri culti”.
Art. 406.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 24 FEBBRAIO 2006, N. 85))
CAPO II
Dei delitti contro la pieta’ dei defunti

Art. 407.

(Violazione di sepolcro)

Chiunque viola una tomba, un sepolcro o un’urna e’ punito con la
reclusione da uno a cinque anni.
Art. 408.

(Vilipendio delle tombe)

Chiunque, in cimiteri o in altri luoghi di sepoltura, commette
vilipendio di tombe, sepolcri o urne, o di cose destinate al culto
dei defunti, ovvero a difesa o ad ornamento dei cimiteri, e’ punito
con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Art. 409.

(Turbamento di un funerale o servizio funebre)

Chiunque, fuori dei casi preveduti dall’articolo 405, impedisce o
turba un funerale o un servizio funebre e’ punito con la reclusione
fino a un anno.
Art. 410.

(Vilipendio di cadavere)

Chiunque commette atti di vilipendio sopra un cadavere o sulle sue
ceneri e’ punito con la reclusione da uno a tre anni.

Se il colpevole deturpa o mutila il cadavere, o commette, comunque,
su questo atti di brutalita’ o di oscenita’, e’ punito con la
reclusione da tre a sei anni.
Art. 411.

(Distruzione, soppressione o sottrazione di cadavere)

Chiunque distrugge, sopprime o sottrae un cadavere, o una parte di
esso, ovvero ne sottrae o disperde le ceneri, e’ punito con la
reclusione da due a sette anni.

La pena e’ aumentata se il fatto e’ commesso in cimiteri o in altri
luoghi di sepoltura, di deposito o di custodia.

((Non costituisce reato la dispersione delle ceneri di cadavere
autorizzata dall’ufficiale dello stato civile sulla base di espressa
volonta’ del defunto.

La dispersione delle ceneri non autorizzata dall’ufficiale dello
stato civile, o effettuata con modalita’ diverse rispetto a quanto
indicato dal defunto, e’ punita con la reclusione da due mesi a un
anno e con la multa da lire cinque milioni a lire venticinque
milioni)).
Art. 412.

(Occultamento di cadavere)

Chiunque occulta un cadavere, o una parte di esso, ovvero ne
nasconde le ceneri, e’ punito con la reclusione fino a tre anni.
Art. 413.

(Uso illegittimo di cadavere)

Chiunque disseziona o altrimenti adopera un cadavere, o una parte
di esso, a scopi scientifici o didattici, in casi non consentiti
dalla legge, e’ punito con la reclusione fino a sei mesi o con la
multa fino a lire cinquemila.

La pena e’ aumentata se il fatto e’ commesso su un cadavere, o su
una parte di esso, che il colpevole sappia essere stato da altri
mutilato, occultato o sottratto.
TITOLO QUINTO
DEI DELITTI CONTRO L’ORDINE PUBBLICO

Art. 414.

(Istigazione a delinquere)

Chiunque pubblicamente istiga a commettere uno o piu’ reati e’
punito, per il solo fatto dell’istigazione:

1° con la reclusione da uno a cinque anni, se trattasi di
istigazione a commettere delitti;

2° con la reclusione fino a un anno, ovvero con la multa fino a
lire duemila, se trattasi di istigazione a commettere
contravvenzioni.

Se si tratta di istigazione a commettere uno o piu’ delitti e una o
piu’ contravvenzioni, si applica la pena stabilita nel numero 1°.

Alla pena stabilita nel numero 1° soggiace anche chi pubblicamente
fa l’apologia di uno o piu’ delitti. ((La pena prevista dal presente
comma nonche’ dal primo e dal secondo comma e’ aumentata se il fatto
e’ commesso attraverso strumenti informatici o telematici.))

Fuori dei casi di cui all’articolo 302, se l’istigazione o
l’apologia di cui ai commi precedenti riguarda delitti di terrorismo
o crimini contro l’umanita’ la pena e’ aumentata della meta’. ((La
pena e’ aumentata fino a due terzi se il fatto e’ commesso attraverso
strumenti informatici o telematici.))
(36)

—————
AGGIORNAMENTO (36)
Il D.P.R. 4 giugno 1966, n. 332 ha disposto (con l’art. 2, comma 1,
lettera d)) che e’ concessa amnistia “per i reati previsti negli
articoli 330, primo capoverso, 337, 340, 341, 414, 415, 507, 508 –
anche in relazione all’art. 510 – 610 e 635 del Codice penale e dal
decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, se commessi per motivi ed
in occasione di manifestazioni sindacali”.
Ha inoltre disposto (con l’art. 16, comma 1) che le presenti
modifiche hanno efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno
31 gennaio 1966.
Art. 414-bis.

(( (Istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia). ))

((Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, chiunque, con
qualsiasi mezzo e con qualsiasi forma di espressione, pubblicamente
istiga a commettere, in danno di minorenni, uno o piu’ delitti
previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se
relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1,
600-quinquies, 609-bis, 609-quater e 609-quinquies e’ punito con la
reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni.

Alla stessa pena soggiace anche chi pubblicamente fa l’apologia di
uno o piu’ delitti previsti dal primo comma.

Non possono essere invocate, a propria scusa, ragioni o finalita’
di carattere artistico, letterario, storico o di costume)).
Art. 415.

(Istigazione a disobbedire alle leggi)

Chiunque pubblicamente istiga alla disobbedienza delle leggi di
ordine pubblico, ovvero all’odio fra le classi sociali, e’ punito con
la reclusione da sei mesi a cinque anni.
(36) ((60))

—————
AGGIORNAMENTO (36)
Il D.P.R. 4 giugno 1966, n. 332 ha disposto:
– (con l’art. 2, comma 1, lettera d)) che e’ concessa amnistia “per
i reati previsti negli articoli 330, primo capoverso, 337, 340, 341,
414, 415, 507, 508 – anche in relazione all’art. 510 – 610 e 635 del
Codice penale e dal decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, se
commessi per motivi ed in occasione di manifestazioni sindacali”;
– (con l’art. 2, comma 1, lettera e)) che e’ concessa amnistia “per
i reati previsti negli articoli 337, 340, 341, 415, 610 e 635 del
Codice penale, se commessi per motivi politici”;
– (con l’art. 16, comma 1) che le presenti modifiche hanno
efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 31 gennaio
1966.
—————
AGGIORNAMENTO (60)
La Corte Costituzionale, con sentenza 5 – 23 aprile 1974, n. 108
(in G.U. 1ª s.s. 24/4/1974, n. 107), ha dichiarato “l’illegittimita’
costituzionale della disposizione contenuta nell’art. 415 del codice
penale, riguardante l’istigazione all’odio fra le classi sociali,
nella parte in cui non specifica che tale istigazione deve essere
attuata in modo pericoloso per la pubblica tranquillita’”.
Art. 416.

(Associazione per delinquere)

Quando tre o piu’ persone si associano allo scopo di commettere
piu’ delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano
l’associazione sono puniti, per cio’ solo, con la reclusione da tre a
sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all’associazione, la pena e’ della
reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie,
si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena e’ aumentata se il numero degli associati e’ di dieci o
piu’.

Se l’associazione e’ diretta a commettere taluno dei delitti di cui
agli articoli 600, 601 ((, 601-bis)) e 602, nonche’ all’articolo 12,
comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
((nonche’ agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della
legge 1° aprile 1999, n. 91,))si applica la reclusione da cinque a
quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove
anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l’associazione e’ diretta a commettere taluno dei delitti
previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1,
600-quinquies, 609-bis, quando il fatto e’ commesso in danno di un
minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies,
quando il fatto e’ commesso in danno di un minore di anni diciotto, e
609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei
casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei
casi previsti dal secondo comma.
(33) (96) (125) (233)

—————
AGGIORNAMENTO (33)
La L. 31 maggio 1965, n. 575 ha disposto (con l’art. 7, comma 1)
che le pene stabilite per il delitto previsto nel presente articolo
sono aumentate se il fatto e’ commesso da persona gia’ sottoposta,
con provvedimento definitivo, a misure di prevenzione.
—————
AGGIORNAMENTO (96)
La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dalla L. 13 settembre
1982, n. 646 ha disposto:
– (con l’art. 7, comma 1) che le pene stabilite per il delitto
previsto nel presente articolo sono aumentate se il fatto e’ commesso
da persona gia’ sottoposta con provvedimento definitivo a misura di
prevenzione;
-(con l’art. 7, comma 3) che alla pena e’ aggiunta una misura di
sicurezza detentiva.
—————
AGGIORNAMENTO (125)
La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dal D.L. 13 maggio
1991, n. 152 convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n.
203 ha disposto (con l’art. 7, comma 1) che le pene stabilite per il
delitto previsto nel presente articolo sono aumentate da un terzo
alla meta’ se il fatto e’ commesso da persona sottoposta con
provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione durante il
periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui
ne e’ cessata l’esecuzione.
—————
AGGIORNAMENTO (233)
Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ha disposto:
– (con l’art. 71, comma 1) che le pene stabilite per il delitto
previsto nel presente articolo sono aumentate da un terzo alla meta’
se il fatto e’ commesso da persona sottoposta con provvedimento
definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo
previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne e’
cessata l’esecuzione;
– (con l’art. 71, comma 3) che alla pena e’ aggiunta una misura di
sicurezza detentiva.
Art. 416-bis.

Associazioni di tipo mafioso anche straniere

Chiunque fa parte di un’associazione di tipo mafioso formata da tre
o piu’ persone, e’ punito con la reclusione ((da dieci a quindici
anni)).

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l’associazione sono
puniti, per cio’ solo, con la reclusione ((da dodici a diciotto
anni)).

L’associazione e’ di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte
si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e
della condizione di assoggettamento e di omerta’ che ne deriva per
commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la
gestione o comunque il controllo di attivita’ economiche, di
concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per
realizzare profitti o vantaggi ingiusti per se’ o per altri ovvero al
fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di
procurare voti a se’ o ad altri in occasione di consultazioni
elettorali.

Se l’associazione e’ armata si applica la pena della reclusione
((da dodici a venti anni)) nei casi previsti dal primo comma e ((da
quindici a ventisei anni)) nei casi previsti dal secondo comma.

L’associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la
disponibilita’, per il conseguimento della finalita’
dell’associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o
tenute in luogo di deposito.

Se le attivita’ economiche di cui gli associati intendono assumere
o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il
prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei
commi precedenti sono aumentate da un terzo alla meta’.

Nei confronti del condannato e’ sempre obbligatoria la confisca
delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e
delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne
costituiscono l’impiego. PERIODO ABROGATO DALLA L. 19 MARZO 1990, N.
55. (118)

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla
camorra, alla ‘ndrangheta e alle altre associazioni, comunque
localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza
intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti
a quelli delle associazioni di tipo mafioso.
(96) (125) (233)

————-
AGGIORNAMENTO (96)
La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dalla L. 13 settembre
1982, n. 646 ha disposto:
– (con l’art. 7, comma 1) che le pene stabilite per il delitto
previsto nel presente articolo sono aumentate se il fatto e’ commesso
da persona gia’ sottoposta con provvedimento definitivo a misura di
prevenzione;
-(con l’art. 7, comma 3) che alla pena e’ aggiunta una misura di
sicurezza detentiva.
————-
AGGIORNAMENTO (118)
La L. 19 marzo 1990, n. 55 ha disposto (con l’art. 36, comma 2) che
restano tuttavia ferme le decadenze di diritto previste dalla seconda
parte del settimo comma del presente articolo conseguenti a sentenze
divenute irrevocabili anteriormente alla data di entrata in vigore
della stessa L. 19 marzo 1990, n. 55.
————-
AGGIORNAMENTO (125)
La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dal D.L. 13 maggio
1991, n. 152 convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n.
203 ha disposto (con l’art. 7, comma 1) che le pene stabilite per il
delitto previsto nel presente articolo sono aumentate da un terzo
alla meta’ se il fatto e’ commesso da persona sottoposta con
provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione durante il
periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui
ne e’ cessata l’esecuzione.
————-
AGGIORNAMENTO (233)
Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ha disposto:
– (con l’art. 71, comma 1) che le pene stabilite per il delitto
previsto nel presente articolo sono aumentate da un terzo alla meta’
se il fatto e’ commesso da persona sottoposta con provvedimento
definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo
previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne e’
cessata l’esecuzione;
– (con l’art. 71, comma 3) che alla pena e’ aggiunta una misura di
sicurezza detentiva.
Art. 416-bis.1

(( (Circostanze aggravanti e attenuanti per reati connessi ad
attivita’ mafiose).))

((Per i delitti punibili con pena diversa dall’ergastolo commessi
avvalendosi delle condizioni previste dall’articolo 416-bis ovvero al
fine di agevolare l’attivita’ delle associazioni previste dallo
stesso articolo, la pena e’ aumentata da un terzo alla meta’.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli
articoli 98 e 114 concorrenti con l’aggravante di cui al primo comma
non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a
questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantita’ di pena
risultante dall’aumento conseguente alla predetta aggravante.

Per i delitti di cui all’articolo 416-bis e per quelli commessi
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo ovvero al
fine di agevolare l’attivita’ delle associazioni di tipo mafioso, nei
confronti dell’imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera
per evitare che l’attivita’ delittuosa sia portata a conseguenze
ulteriori anche aiutando concretamente l’autorita’ di polizia o
l’autorita’ giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la
ricostruzione dei fatti e per l’individuazione o la cattura degli
autori dei reati, la pena dell’ergastolo e’ sostituita da quella
della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono
diminuite da un terzo alla meta’.

Nei casi previsti dal terzo comma non si applicano le disposizioni
di cui al primo e secondo comma.))
Art. 416-ter.

(( (Scambio elettorale politico-mafioso). ))

((Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la
promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle
associazioni di cui all’articolo 416-bis o mediante le modalita’ di
cui al terzo comma dell’articolo 416-bis in cambio dell’erogazione o
della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilita’
o in cambio della disponibilita’ a soddisfare gli interessi o le
esigenze dell’associazione mafiosa e’ punito con la pena stabilita
nel primo comma dell’articolo 416-bis.

La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di
intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma.

Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito
dell’accordo di cui al primo comma, e’ risultato eletto nella
relativa consultazione elettorale, si applica la pena prevista dal
primo comma dell’articolo 416-bis aumentata della meta’.

In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo,
consegue sempre l’interdizione perpetua dai pubblici uffici)).

————-
AGGIORNAMENTO (281)
Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, come modificato dalla L. 17
ottobre 2017, n. 161, ha disposto (con l’art. 71, commi 1 e 3) che le
pene stabilite per il delitto previsto dal presente articolo sono
aumentate da un terzo alla meta’ se il fatto e’ commesso da persona
sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione
personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre
anni dal momento in cui ne e’ cessata l’esecuzione. Alla pena e’
aggiunta una misura di sicurezza detentiva.
Art. 417.

(Misura di sicurezza)

Nel caso di condanna ((per i delitti preveduti dai due articoli
precedenti)), e’ sempre ordinata una misura di sicurezza.
Art. 418.

(Assistenza agli associati)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di
favoreggiamento, da’ rifugio o fornisce vitto, ospitalita’, mezzi di
trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che
partecipano all’associazione e’ punito con la reclusione da due a
quattro anni.

La pena e’ aumentata se l’assistenza e’ prestata continuatamente.

Non e’ punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo
congiunto.
((281))

————-
AGGIORNAMENTO (281)
Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, come modificato dalla L. 17
ottobre 2017, n. 161, ha disposto (con l’art. 71, commi 1 e 3) che le
pene stabilite per il delitto previsto dal presente articolo sono
aumentate da un terzo alla meta’ se il fatto e’ commesso da persona
sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione
personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre
anni dal momento in cui ne e’ cessata l’esecuzione. Alla pena e’
aggiunta una misura di sicurezza detentiva.
Art. 419.

(Devastazione e saccheggio)

Chiunque, fuori dei casi preveduti dall’articolo 285, commette
fatti di devastazione o di saccheggio e’ punito con la reclusione da
otto a quindici anni.

La pena e’ aumentata se il fatto e’ commesso ((nel corso di
manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico ovvero)) su
armi, munizioni o viveri esistenti in luogo di vendita o di deposito.
(48) (56)

—————
AGGIORNAMENTO (48)
Il D.P.R. 22 maggio 1970, n. 283 ha disposto:
– (con l’art. 1, comma 1, lettera b)) che “E’ concessa amnistia per
i seguenti reati, se commessi, anche, con finalita’ politiche, a
causa e in occasione di agitazioni o manifestazioni sindacali o
studentesche, o di agitazioni o manifestazioni attinenti a problemi
del lavoro, dell’occupazione, della casa e della sicurezza sociale, e
infine in occasione ed a causa di manifestazioni ed agitazioni
determinate da eventi di calamita’ naturali:
[…]
b) reati previsti dagli articoli 338 – limitatamente a violenza o
minaccia ad un Corpo amministrativo -; 419, limitatamente al reato di
devastazione; e 423 del codice penale”;
– (con l’art. 1, comma 2, lettera a)) che e’ inoltre concessa
amnistia “per i reati di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f)
del precedente comma, determinati da motivi politici inerenti a
questioni di minoranze etniche, salvo che dal fatto siano
direttamente derivate lesioni personali ai sensi del capoverso
dell’art. 583 del codice penale, o la morte ai sensi degli articoli
586 e 588 del codice penale”;
– (con l’art. 11, comma 1) che l’amnistia ha efficacia per i reati
commessi fino a tutto il giorno 6 aprile 1970.
—————
AGGIORNAMENTO (56)
Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 5 – 14 luglio
1971, n. 175 (in G.U. 1ª s.s. 21/07/1971, n. 184), ha dichiarato
l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 1 del D.P.R. 22 maggio
1970, n. 283 (che ha modificato il presente articolo) nella parte in
cui esclude la rinunzia, con le conseguenze indicate in motivazione,
all’applicazione dell’amnistia.
Art. 420.

(Attentato a impianti di pubblica utilita’).

Chiunque commette un fatto diretto a danneggiare o distruggere
impianti di pubblica utilita’, e’ punito, salvo che il fatto
costituisca piu’ grave reato, con la reclusione da uno a quattro
anni.

((COMMA ABROGATO DALLA L. 18 MARZO 2008, N. 48)).

((COMMA ABROGATO DALLA L. 18 MARZO 2008, N. 48)).
Art. 421.

(Pubblica intimidazione)

Chiunque minaccia di commettere delitti contro la pubblica
incolumita’, ovvero fatti di devastazione o di saccheggio, in modo da
incutere pubblico timore, e’ punito con la reclusione fino a un anno.
TITOLO SESTO
DEI DELITTI CONTRO L’INCOLUMITA’ PUBBLICA
CAPO I
Dei delitti di comune pericolo mediante violenza

Art. 422.

(Strage)

Chiunque, fuori dei casi preveduti dall’articolo 285, al fine di
uccidere, compie atti tali da porre in pericolo la pubblica
incolumita’ e’ punito, se dal fatto deriva la morte di piu’ persone,
con la morte. (5)

Se e’ cagionata la morte di una sola persona, si applica
l’ergastolo. In ogni altro caso si applica la reclusione non
inferiore a quindici anni.
((7))

—————
AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224 ha disposto (con
l’art. 1, commi 1 e 2) che “Per i delitti preveduti nel Codice penale
e’ soppressa la pena di morte.
Quando nelle disposizioni del detto Codice e’ comminata la pena di
morte, in luogo di questa si applica la pena dell’ergastolo”.
—————
AGGIORNAMENTO (7)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234 ha disposto (con
l’art. 4, comma 1) che “Salvo quanto disposto negli articoli
precedenti, le pene previste per i reati contemplati nel libro
secondo, titolo sesto, capo primo, e titolo tredicesimo, capo primo
del Codice penale, sono aumentate da un terzo alla meta’”.
Ha inoltre disposto (con l’art. 7, comma 1) che la presente
modifica ha efficacia fino ad un anno dopo la cessazione dello stato
di guerra.
Art. 423.

(Incendio)

Chiunque cagiona un incendio e’ punito con la reclusione da tre a
sette anni.

La disposizione precedente si applica anche nel caso d’incendio
della cosa propria, se dal fatto deriva pericolo per la incolumita’
pubblica.
(7) ((48)) ((56))

—————
AGGIORNAMENTO (7)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234 ha disposto (con
l’art. 4, comma 1) che “Salvo quanto disposto negli articoli
precedenti, le pene previste per i reati contemplati nel libro
secondo, titolo sesto, capo primo, e titolo tredicesimo, capo primo
del Codice penale, sono aumentate da un terzo alla meta’”.
Ha inoltre disposto (con l’art. 7, comma 1) che la presente
modifica ha efficacia fino ad un anno dopo la cessazione dello stato
di guerra.
—————
AGGIORNAMENTO (48)
Il D.P.R. 22 maggio 1970, n. 283 ha disposto:
– (con l’art. 1, comma 1, lettera b)) che “E’ concessa amnistia per
i seguenti reati, se commessi, anche, con finalita’ politiche, a
causa e in occasione di agitazioni o manifestazioni sindacali o
studentesche, o di agitazioni o manifestazioni attinenti a problemi
del lavoro, dell’occupazione, della casa e della sicurezza sociale, e
infine in occasione ed a causa di manifestazioni ed agitazioni
determinate da eventi di calamita’ naturali:
[…]
b) reati previsti dagli articoli 338 – limitatamente a violenza o
minaccia ad un Corpo amministrativo -; 419, limitatamente al reato di
devastazione; e 423 del codice penale”;
– (con l’art. 1, comma 2, lettera a)) che e’ inoltre concessa
amnistia “per i reati di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f)
del precedente comma, determinati da motivi politici inerenti a
questioni di minoranze etniche, salvo che dal fatto siano
direttamente derivate lesioni personali ai sensi del capoverso
dell’art. 583 del codice penale, o la morte ai sensi degli articoli
586 e 588 del codice penale”;
– (con l’art. 11, comma 1) che l’amnistia ha efficacia per i reati
commessi fino a tutto il giorno 6 aprile 1970.
—————
AGGIORNAMENTO (56)
Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 5 – 14 luglio
1971, n. 175 (in G.U. 1ª s.s. 21/07/1971, n. 184), ha dichiarato
l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 1 del D.P.R. 22 maggio
1970, n. 283 (che ha modificato il presente articolo) nella parte in
cui esclude la rinunzia, con le conseguenze indicate in motivazione,
all’applicazione dell’amnistia.
Art. 423-bis.

(Incendio boschivo).

Chiunque cagiona un incendio su boschi, selve o foreste ovvero su
vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui, e’
punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

Se l’incendio di cui al primo comma e’ cagionato per colpa, la pena
e’ della reclusione da uno a cinque anni.

Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se
dall’incendio deriva pericolo per edifici o danno su aree protette.

Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate della
meta’, se dall’incendio deriva un danno grave, esteso e persistente
all’ambiente.
((172))

—————
AGGIORNAMENTO (172)
La L. 21 novembre 2000, n. 353 ha disposto (con l’art. 11, comma 1)
che “Dopo l’articolo 423 del codice penale e’ inserito il seguente:
“Art. 423-bis. – (Incendio boschivo). – Chiunque cagioni un incendio
su boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al
rimboschimento, propri o altrui, e’ punito con la reclusione da
quattro a dieci anni.
Se l’incendio di cui al primo comma e’ cagionato per colpa, la pena
e’ della reclusione da uno a cinque anni.
Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se
dall’incendio deriva pericolo per edifici o danno su aree protette.
Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate della
meta’, se dall’incendio deriva un danno grave, esteso e persistente
all’ambiente”.”
La medesima modifica era stata precedentemente disposta dall’art.
1, comma 1, del D.L. 4 agosto 2000, n. 220, convertito con
modificazioni dalla L. 6 ottobre 2000, n. 275.
Art. 424.

(Danneggiamento seguito da incendio)

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell’articolo 423-bis,
al solo scopo di danneggiare la cosa altrui, appicca il fuoco a una
cosa propria o altrui e’ punito, se dal fatto sorge il pericolo di un
incendio, con la reclusione da sei mesi a due anni. (172)

Se segue l’incendio, si applicano le disposizioni dell’articolo
423, ma la pena e’ ridotta da un terzo alla meta’. (172)

Se al fuoco appiccato a boschi, selve e foreste, ovvero vivai
forestali destinati al rimboschimento, segue incendio, si applicano
le pene previste dall’articolo 423-bis.
(7) (96) (125) ((233))

—————
AGGIORNAMENTO (7)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234 ha disposto (con
l’art. 4, comma 1) che “Salvo quanto disposto negli articoli
precedenti, le pene previste per i reati contemplati nel libro
secondo, titolo sesto, capo primo, e titolo tredicesimo, capo primo
del Codice penale, sono aumentate da un terzo alla meta’”.
Ha inoltre disposto (con l’art. 7, comma 1) che la presente
modifica ha efficacia fino ad un anno dopo la cessazione dello stato
di guerra.
—————
AGGIORNAMENTO (96)
La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dalla L. 13 settembre
1982, n. 646 ha disposto:
– (con l’art. 7, comma 1) che le pene stabilite per il delitto
previsto nel presente articolo sono aumentate se il fatto e’ commesso
da persona gia’ sottoposta con provvedimento definitivo a misura di
prevenzione;
-(con l’art. 7, comma 3) che alla pena e’ aggiunta una misura di
sicurezza detentiva.
—————
AGGIORNAMENTO (125)
La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dal D.L. 13 maggio
1991, n. 152 convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n.
203 ha disposto (con l’art. 7, comma 1) che le pene stabilite per il
delitto previsto nel presente articolo sono aumentate da un terzo
alla meta’ se il fatto e’ commesso da persona sottoposta con
provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione durante il
periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui
ne e’ cessata l’esecuzione.
—————
AGGIORNAMENTO (172)
La L. 21 novembre 2000, n. 353 ha disposto (con l’art. 11, comma 2)
che “All’articolo 424, primo comma, del codice penale, dopo la
parola: “chiunque” sono inserite le seguenti: “, al di fuori delle
ipotesi previste nell’articolo 423-bis,”.”
Ha inoltre disposto (con l’art. 11, comma 3) che “All’articolo 424,
secondo comma, del codice penale le parole: “dell’articolo
precedente” sono sostituite dalle seguenti: “dell’articolo 423″.”
Le medesime modifiche erano state precedentemente disposte
dall’art. 1, commi 2 e 3, del D.L. 4 agosto 2000, n. 220, convertito
con modificazioni dalla L. 6 ottobre 2000, n. 275.
—————
AGGIORNAMENTO (233)
Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ha disposto:
– (con l’art. 71, comma 1) che le pene stabilite per il delitto
previsto nel presente articolo sono aumentate da un terzo alla meta’
se il fatto e’ commesso da persona sottoposta con provvedimento
definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo
previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne e’
cessata l’esecuzione;
– (con l’art. 71, comma 3) che alla pena e’ aggiunta una misura di
sicurezza detentiva.
Art. 425.

(Circostanze aggravanti)

Nei casi preveduti dagli articoli 423 e 424, la pena e’ aumentata
se il fatto e’ commesso: ((172))

1° su edifici pubblici o destinati a uso pubblico, su monumenti,
cimiteri e loro dipendenze;

2° su edifici abitati o destinati a uso di abitazione, su impianti
industriali o cantieri, o su miniere, cave, sorgenti, o su acquedotti
o altri manufatti destinati a raccogliere e condurre le acque;

3° su navi o altri edifici natanti, o su aeromobili;

4° su scali ferroviari o marittimi, o aeroscali, magazzini generali
o altri depositi di merci o derrate, o su ammassi o depositi di
materie esplodenti, infiammabili o combustibili;

5° NUMERO ABROGATO DAL D.L. 4 AGOSTO 2000, N. 220, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 6 OTTOBRE 2000, N. 275. ((172))
(7)

—————
AGGIORNAMENTO (7)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234 ha disposto (con
l’art. 4, comma 1) che “Salvo quanto disposto negli articoli
precedenti, le pene previste per i reati contemplati nel libro
secondo, titolo sesto, capo primo, e titolo tredicesimo, capo primo
del Codice penale, sono aumentate da un terzo alla meta’”.
Ha inoltre disposto (con l’art. 7, comma 1) che la presente
modifica ha efficacia fino ad un anno dopo la cessazione dello stato
di guerra.
—————
AGGIORNAMENTO (172)
La L. 21 novembre 2000, n. 353 ha disposto (con l’art. 11, comma 5)
che “All’articolo 425, alinea, del codice penale, le parole: “dai due
articoli precedenti” sono sostituite dalle seguenti: “dagli articoli
423 e 424″.”
Ha inoltre disposto (con l’art. 11, comma 6) che “All’articolo 425
del codice penale, il numero 5) e’ abrogato”.
Le medesime modifiche erano state precedentemente disposte
dall’art. 1, commi 5 e 6, del D.L. 4 agosto 2000, n. 220, convertito
con modificazioni dalla L. 6 ottobre 2000, n. 275.
Art. 426.

(Inondazione, frana o valanga)

Chiunque cagiona un’inondazione o una frana, ovvero la caduta di
una valanga, e’ punito con la reclusione da cinque a dodici anni.
((7))

—————
AGGIORNAMENTO (7)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234 ha disposto (con
l’art. 4, comma 1) che “Salvo quanto disposto negli articoli
precedenti, le pene previste per i reati contemplati nel libro
secondo, titolo sesto, capo primo, e titolo tredicesimo, capo primo
del Codice penale, sono aumentate da un terzo alla meta’”.
Ha inoltre disposto (con l’art. 7, comma 1) che la presente
modifica ha efficacia fino ad un anno dopo la cessazione dello stato
di guerra.
Art. 427.

(Danneggiamento seguito da inondazione, frana o valanga)

Chiunque rompe, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili
chiuse, sbarramenti, argini, dighe o altre opere destinate alla
difesa contro acque, valanghe o frane, ovvero alla raccolta o alla
condotta delle acque, al solo scopo di danneggiamento, e’ punito, se
dal fatto deriva il pericolo di un’inondazione o di una frana, ovvero
della caduta di una valanga, con la reclusione da uno a cinque anni.

Se il disastro si verifica, la pena e’ della reclusione da tre a
dieci anni.
((7))

—————
AGGIORNAMENTO (7)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234 ha disposto (con
l’art. 4, comma 1) che “Salvo quanto disposto negli articoli
precedenti, le pene previste per i reati contemplati nel libro
secondo, titolo sesto, capo primo, e titolo tredicesimo, capo primo
del Codice penale, sono aumentate da un terzo alla meta’”.
Ha inoltre disposto (con l’art. 7, comma 1) che la presente
modifica ha efficacia fino ad un anno dopo la cessazione dello stato
di guerra.
Art. 428.

(Naufragio, sommersione o disastro aviatorio)

Chiunque cagiona il naufragio o la sommersione di una nave o di un
altro edificio natante, ovvero la caduta di un aeromobile, di altrui
proprietari, e’ punito con la reclusione da cinque a dodici anni.

La pena e’ della reclusione da cinque a quindici anni se il fatto
e’ commesso distruggendo, rimuovendo o facendo mancare le lanterne o
altri segnali, ovvero adoperando falsi segnali o altri mezzi
fraudolenti.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche a chi cagiona
il naufragio o la sommersione di una nave o di un altro edificio
natante, ovvero la caduta di un aeromobile, di sua proprieta’, se dal
fatto deriva pericolo per la incolumita’ pubblica.
((7))

—————
AGGIORNAMENTO (7)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234 ha disposto (con
l’art. 4, comma 1) che “Salvo quanto disposto negli articoli
precedenti, le pene previste per i reati contemplati nel libro
secondo, titolo sesto, capo primo, e titolo tredicesimo, capo primo
del Codice penale, sono aumentate da un terzo alla meta’”.
Ha inoltre disposto (con l’art. 7, comma 1) che la presente
modifica ha efficacia fino ad un anno dopo la cessazione dello stato
di guerra.
Art. 429.

(Danneggiamento seguito da naufragio)

Chiunque, al solo scopo di danneggiare una nave, un edificio
natante o un aeromobile, ovvero un apparecchio prescritto per la
sicurezza della navigazione, lo deteriora, ovvero lo rende in tutto o
in parte inservibile, e’ punito, se dal fatto deriva pericolo di
naufragio, di sommersione o di disastro aviatorio, con la reclusione
da uno a cinque anni.

Se dal fatto deriva il naufragio, la sommersione o il disastro, la
pena e’ della reclusione da tre a dieci anni.
((7))

—————
AGGIORNAMENTO (7)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234 ha disposto (con
l’art. 4, comma 1) che “Salvo quanto disposto negli articoli
precedenti, le pene previste per i reati contemplati nel libro
secondo, titolo sesto, capo primo, e titolo tredicesimo, capo primo
del Codice penale, sono aumentate da un terzo alla meta’”.
Ha inoltre disposto (con l’art. 7, comma 1) che la presente
modifica ha efficacia fino ad un anno dopo la cessazione dello stato
di guerra.
Art. 430.

(Disastro ferroviario)

Chiunque cagiona un disastro ferroviario e’ punito con la
reclusione da cinque a quindici anni.
((7))

—————
AGGIORNAMENTO (7)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234 ha disposto (con
l’art. 4, comma 1) che “Salvo quanto disposto negli articoli
precedenti, le pene previste per i reati contemplati nel libro
secondo, titolo sesto, capo primo, e titolo tredicesimo, capo primo
del Codice penale, sono aumentate da un terzo alla meta’”.
Ha inoltre disposto (con l’art. 7, comma 1) che la presente
modifica ha efficacia fino ad un anno dopo la cessazione dello stato
di guerra.
Art. 431.

(Pericolo di disastro ferroviario causato da danneggiamento)

Chiunque, al solo scopo di danneggiare una strada ferrata ovvero
macchine, veicoli, strumenti, apparecchi o altri oggetti che servono
all’esercizio di essa, li distrugge in tutto o in parte, li deteriora
o li rende altrimenti in tutto o in parte inservibili, e’ punito, se
dal fatto deriva il pericolo di un disastro ferroviario, con la
reclusione da due a sei anni.

Se dal fatto deriva il disastro, la pena e’ della reclusione da tre
a dieci anni.

Per strade ferrate la legge penale intende, oltre le strade ferrate
ordinarie, ogni altra strada con rotaie metalliche, sulla quale
circolino veicoli mossi dal vapore, dall’elettricita’ o da un altro
mezzo di trazione meccanica.
((7))

—————
AGGIORNAMENTO (7)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234 ha disposto (con
l’art. 4, comma 1) che “Salvo quanto disposto negli articoli
precedenti, le pene previste per i reati contemplati nel libro
secondo, titolo sesto, capo primo, e titolo tredicesimo, capo primo
del Codice penale, sono aumentate da un terzo alla meta’”.
Ha inoltre disposto (con l’art. 7, comma 1) che la presente
modifica ha efficacia fino ad un anno dopo la cessazione dello stato
di guerra.
Art. 432.

(Attentati alla sicurezza dei trasporti)

Chiunque, fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti, pone
in pericolo la sicurezza dei pubblici trasporti per terra, per acqua
o per aria, e’ punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Si applica la reclusione da tre mesi a due anni a chi lancia corpi
contundenti o proiettili contro veicoli in movimento, destinati a
pubblici trasporti per terra, per acqua o per aria.

Se dal fatto deriva un disastro, la pena e’ della reclusione da tre
a dieci anni.
((7))

—————
AGGIORNAMENTO (7)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234 ha disposto (con
l’art. 4, comma 1) che “Salvo quanto disposto negli articoli
precedenti, le pene previste per i reati contemplati nel libro
secondo, titolo sesto, capo primo, e titolo tredicesimo, capo primo
del Codice penale, sono aumentate da un terzo alla meta’”.
Ha inoltre disposto (con l’art. 7, comma 1) che la presente
modifica ha efficacia fino ad un anno dopo la cessazione dello stato
di guerra.
Art. 433.

(Attentati alla sicurezza degli impianti di energia elettrica e del
gas, ovvero delle pubbliche comunicazioni)

Chiunque attenta alla sicurezza delle officine, delle opere, degli
apparecchi o di altri mezzi destinati alla produzione o alla
trasmissione di energia elettrica o di gas, per la illuminazione o
per le industrie, e’ punito, qualora dal fatto derivi pericolo alla
pubblica incolumita’, con la reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica a chi attenta alla sicurezza delle
pubbliche comunicazioni telegrafiche o telefoniche, qualora dal fatto
derivi pericolo per la pubblica incolumita’.

Se dal fatto deriva un disastro, la pena e’ della reclusione da tre
a dieci anni.
((7))

—————
AGGIORNAMENTO (7)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234 ha disposto (con
l’art. 4, comma 1) che “Salvo quanto disposto negli articoli
precedenti, le pene previste per i reati contemplati nel libro
secondo, titolo sesto, capo primo, e titolo tredicesimo, capo primo
del Codice penale, sono aumentate da un terzo alla meta’”.
Ha inoltre disposto (con l’art. 7, comma 1) che la presente
modifica ha efficacia fino ad un anno dopo la cessazione dello stato
di guerra.
Art. 433-bis

(( (Attentato alla sicurezza delle installazioni nucleari). ))

((Chiunque attenta alla sicurezza delle installazioni nucleari
ovvero degli impianti, dei luoghi o dei mezzi adibiti alla
produzione, alla conservazione o al trasporto di materie nucleari e’
punito, qualora dal fatto derivi pericolo per la pubblica
incolumita’, con la reclusione da quattro a otto anni.

Se dal fatto deriva un disastro, la pena e’ della reclusione da
cinque a venti anni)).
Art. 434.

(Crollo di costruzioni o altri disastri dolosi)

Chiunque, fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti,
commette un fatto diretto a cagionare il crollo di una costruzione o
di una parte di essa ovvero un altro disastro e’ punito, se dal fatto
deriva pericolo per la pubblica incolumita’, con la reclusione da uno
a cinque anni.

La pena e’ della reclusione da tre a dodici anni se il crollo o il
disastro avviene.
((7))

—————
AGGIORNAMENTO (7)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234 ha disposto (con
l’art. 4, comma 1) che “Salvo quanto disposto negli articoli
precedenti, le pene previste per i reati contemplati nel libro
secondo, titolo sesto, capo primo, e titolo tredicesimo, capo primo
del Codice penale, sono aumentate da un terzo alla meta’”.
Ha inoltre disposto (con l’art. 7, comma 1) che la presente
modifica ha efficacia fino ad un anno dopo la cessazione dello stato
di guerra.
Art. 435.

(Fabbricazione o detenzione di materie esplodenti)

Chiunque, al fine di attentare alla pubblica incolumita’, fabbrica,
acquista o detiene dinamite o altre materie esplodenti, asfissianti,
accecanti, tossiche o infiammabili, ovvero sostanze che servano alla
composizione o alla fabbricazione di esse, e’ punito con la
reclusione da uno a cinque anni.
(7) (33) (96) (125) ((233))

—————
AGGIORNAMENTO (7)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234 ha disposto (con
l’art. 4, comma 1) che “Salvo quanto disposto negli articoli
precedenti, le pene previste per i reati contemplati nel libro
secondo, titolo sesto, capo primo, e titolo tredicesimo, capo primo
del Codice penale, sono aumentate da un terzo alla meta’”.
Ha inoltre disposto (con l’art. 7, comma 1) che la presente
modifica ha efficacia fino ad un anno dopo la cessazione dello stato
di guerra.
—————
AGGIORNAMENTO (33)
La L. 31 maggio 1965, n. 575 ha disposto (con l’art. 7, comma 1)
che la pena stabilita per il delitto previsto nel presente articolo
e’ aumentata se il fatto e’ commesso da persona gia’ sottoposta, con
provvedimento definitivo, a misure di prevenzione.
—————
AGGIORNAMENTO (96)
La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dalla L. 13 settembre
1982, n. 646 ha disposto:
– (con l’art. 7, comma 1) che la pena stabilita per il delitto
previsto nel presente articolo e’ aumentata se il fatto e’ commesso
da persona gia’ sottoposta con provvedimento definitivo a misura di
prevenzione;
-(con l’art. 7, comma 3) che alla pena e’ aggiunta una misura di
sicurezza detentiva.
—————
AGGIORNAMENTO (125)
La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dal D.L. 13 maggio
1991, n. 152 convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n.
203 ha disposto (con l’art. 7, comma 1) che la pena stabilita per il
delitto previsto nel presente articolo e’ aumentata da un terzo alla
meta’ se il fatto e’ commesso da persona sottoposta con provvedimento
definitivo ad una misura di prevenzione durante il periodo previsto
di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne e’ cessata
l’esecuzione.
—————
AGGIORNAMENTO (233)
Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ha disposto:
– (con l’art. 71, comma 1) che la pena stabilita per il delitto
previsto nel presente articolo e’ aumentata da un terzo alla meta’ se
il fatto e’ commesso da persona sottoposta con provvedimento
definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo
previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne e’
cessata l’esecuzione;
– (con l’art. 71, comma 3) che alla pena e’ aggiunta una misura di
sicurezza detentiva.
Art. 436.

(Sottrazione, occultamento o guasto di apparecchi a pubblica difesa
da infortuni)

Chiunque, in occasione di un incendio, di una inondazione, di una
sommersione, di un naufragio, o di un altro disastro o pubblico
infortunio, sottrae, occulta o rende inservibili materiali,
apparecchi o altri mezzi destinati all’estinzione dell’incendio o
all’opera di difesa, di salvataggio o di soccorso, ovvero in
qualsiasi modo impedisce, od ostacola, che l’incendio sia estinto, o
che sia prestata opera di difesa o di assistenza, e’ punito con la
reclusione da due a sette anni.
((7))

—————
AGGIORNAMENTO (7)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234 ha disposto (con
l’art. 4, comma 1) che “Salvo quanto disposto negli articoli
precedenti, le pene previste per i reati contemplati nel libro
secondo, titolo sesto, capo primo, e titolo tredicesimo, capo primo
del Codice penale, sono aumentate da un terzo alla meta’”.
Ha inoltre disposto (con l’art. 7, comma 1) che la presente
modifica ha efficacia fino ad un anno dopo la cessazione dello stato
di guerra.
Art. 437.

(Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul
lavoro)

Chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali
destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li
rimuove o li danneggia, e’ punito con la reclusione da sei mesi a
cinque anni.

Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena e’ della
reclusione da tre a dieci anni.
((7))

—————
AGGIORNAMENTO (7)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234 ha disposto (con
l’art. 4, comma 1) che “Salvo quanto disposto negli articoli
precedenti, le pene previste per i reati contemplati nel libro
secondo, titolo sesto, capo primo, e titolo tredicesimo, capo primo
del Codice penale, sono aumentate da un terzo alla meta’”.
Ha inoltre disposto (con l’art. 7, comma 1) che la presente
modifica ha efficacia fino ad un anno dopo la cessazione dello stato
di guerra.
CAPO II
Dei delitti di comune pericolo mediante frode

Art. 438.

(Epidemia)

Chiunque cagiona un’epidemia mediante la diffusione di germi
patogeni e’ punito con l’ergastolo.

Se dal fatto deriva la morte di piu’ persone, si applica la pena di
morte.
(1) ((5))

—————
AGGIORNAMENTO (1)
Il Regio D.L. 11 giugno 1942, n. 584, convertito con modificazioni
dalla L. 3 dicembre 1942, n. 1549, ha disposto (con l’art. 7, comma
1) che “Durante lo stato di guerra per i delitti preveduti dagli
articoli 438, 439 e 440 del Codice penale si applica in ogni caso la
pena di morte”.
—————
AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224 ha disposto (con
l’art. 1, commi 1 e 2) che “Per i delitti preveduti nel Codice penale
e’ soppressa la pena di morte.
Quando nelle disposizioni del detto Codice e’ comminata la pena di
morte, in luogo di questa si applica la pena dell’ergastolo”.
Art. 439.

(Avvelenamento di acque o di sostanze alimentari)

Chiunque avvelena acque o sostanze destinate all’alimentazione,
prima che siano attinte o distribuite per il consumo, e’ punito con
la reclusione non inferiore a quindici anni.

Se dal fatto deriva la morte di alcuno, si applica l’ergastolo; e,
nel caso di morte di piu’ persone, si applica la pena di morte.
(1) ((5))

—————
AGGIORNAMENTO (1)
Il Regio D.L. 11 giugno 1942, n. 584, convertito con modificazioni
dalla L. 3 dicembre 1942, n. 1549, ha disposto (con l’art. 7, comma
1) che “Durante lo stato di guerra per i delitti preveduti dagli
articoli 438, 439 e 440 del Codice penale si applica in ogni caso la
pena di morte”.
—————
AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224 ha disposto (con
l’art. 1, commi 1 e 2) che “Per i delitti preveduti nel Codice penale
e’ soppressa la pena di morte.
Quando nelle disposizioni del detto Codice e’ comminata la pena di
morte, in luogo di questa si applica la pena dell’ergastolo”.
Art. 440.

(Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari)

Chiunque corrompe o adultera acque o sostanze destinate
all’alimentazione, prima che siano attinte o distribuite per il
consumo, rendendole pericolose alla salute pubblica, e’ punito con la
reclusione da tre a dieci anni.

La stessa pena si applica a chi contraffa’, in modo pericoloso alla
salute pubblica, sostanze alimentari destinate al commercio.

La pena e’ aumentata se sono adulterate o contraffatte sostanze
medicinali.
(1) ((5))

—————
AGGIORNAMENTO (1)
Il Regio D.L. 11 giugno 1942, n. 584, convertito con modificazioni
dalla L. 3 dicembre 1942, n. 1549, ha disposto (con l’art. 7, comma
1) che “Durante lo stato di guerra per i delitti preveduti dagli
articoli 438, 439 e 440 del Codice penale si applica in ogni caso la
pena di morte”.
—————
AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224 ha disposto (con
l’art. 1, commi 1 e 2) che “Per i delitti preveduti nel Codice penale
e’ soppressa la pena di morte.
Quando nelle disposizioni del detto Codice e’ comminata la pena di
morte, in luogo di questa si applica la pena dell’ergastolo”.
Art. 441.

(Adulterazione e contraffazione di altre cose in danno della pubblica
salute)

Chiunque adultera o contraffa’, in modo pericoloso alla salute
pubblica, cose destinate al commercio, diverse da quelle indicate
nell’articolo precedente, e’ punito con la reclusione da uno a cinque
anni o con la multa non inferiore a lire tremila.
Art. 442.

(Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate)

Chiunque, senza essere concorso nei reati preveduti dai tre
articoli precedenti, detiene per il commercio, pone in commercio,
ovvero distribuisce per il consumo acque, sostanze o cose che sono
state da altri avvelenate, corrotte, adulterate o contraffatte, in
modo pericoloso alla salute pubblica, soggiace alle pene
rispettivamente stabilite nei detti articoli.
Art. 443.

(Commercio o somministrazione di medicinali guasti)

Chiunque detiene per il commercio, pone in commercio o somministra
medicinali guasti o imperfetti e’ punito con la reclusione da sei
mesi a tre anni e con la multa non inferiore a lire mille.
Art. 444.

(Commercio di sostanze alimentari nocive)

Chiunque detiene per il commercio, pone in commercio ovvero
distribuisce per il consumo sostanze destinate all’alimentazione, non
contraffatte ne’ adulterate, ma pericolose alla salute pubblica, e’
punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non
inferiore a lire cinquecento.

La pena e’ diminuita se la qualita’ nociva delle sostanze e’ nota
alla persona che le acquista o le riceve.
Art. 445.

(Somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute
pubblica)

Chiunque, esercitando, anche abusivamente, il commercio di sostanze
medicinali, le somministra in specie, qualita’ o quantita’ non
corrispondente alle ordinazioni mediche, o diversa da quella
dichiarata o pattuita, e’ punito con la reclusione da sei mesi a due
anni e con la multa da lire mille a diecimila.
Art. 446.

(Confisca obbligatoria).

In caso di condanna per taluno dei delitti preveduti negli articoli
439, 440, 441 e 442, se dal fatto e’ derivata la morte o la lesione
grave o gravissima di una persona, la confisca delle cose indicate
nel primo comma dell’articolo 240 e’ obbligatoria.
((123))

————
AGGIORNAMENTO (123)
La L. 22 dicembre 1975, n. 685, come modificata dalla L. 26 giugno
1990, n. 162, ha disposto (con l’art. 110, comma 1) l’abrogazione del
presente articolo.
Tale abrogazione non e’ stata riproposta nel testo dell’art. 136,
comma 1 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Art. 447.

((IL D.P.R. 9 OTTOBRE 1990, N. 309 HA CONFERMATO L’ABROGAZIONE DEL
PRESENTE ARTICOLO))
Art. 448.

(Pene accessorie)

La condanna per taluno dei delitti preveduti da questo capo importa
la pubblicazione della sentenza.

((La condanna per taluno dei delitti preveduti dagli articoli 439,
440, 441 e 442 importa l’interdizione da cinque a dieci anni dalla
professione, arte, industria, commercio o mestiere nonche’
l’interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e
delle imprese per lo stesso periodo. La condanna comporta altresi’ la
pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani a diffusione
nazionale)).
CAPO III
Dei delitti colposi di comune pericolo

Art. 449.

(Delitti colposi di danno)

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nel secondo comma
dell’articolo 423-bis, cagiona per colpa un incendio, o un altro
disastro preveduto dal capo primo di questo titolo, e’ punito con la
reclusione da uno a cinque anni. ((172))

La pena e’ raddoppiata se si tratta di disastro ferroviario o di
naufragio o di sommersione di una nave adibita a trasporto di persone
o di caduta di un aeromobile adibito a trasporto di persone.

———–
AGGIORNAMENTO (172)
La L. 21 novembre 2000, n. 353 ha disposto (con l’art. 11, comma 7)
che “All’articolo 449, primo comma, del codice penale, dopo la
parola: “Chiunque” sono inserite le seguenti: “, al di fuori delle
ipotesi previste nel secondo comma dell’articolo 423-bis,”.”
La medesima modifica era stata precedentemente disposta dall’art.
1, comma 7, del D.L. 4 agosto 2000, n. 220, convertito, con
modificazioni, dalla L. 6 ottobre 2000, n. 275.
Art. 450.

(Delitti colposi di pericolo)

Chiunque, con la propria azione od omissione colposa, fa sorgere o
persistere il pericolo di un disastro ferroviario, di un’inondazione,
di un naufragio, o della sommersione di una nave o di un altro
edificio natante, e’ punito con la reclusione fino a due anni.

La reclusione non e’ inferiore a un anno se il colpevole ha
trasgredito ad una particolare ingiunzione dell’Autorita’ diretta
alla rimozione del pericolo.
Art. 451.

(Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni
sul lavoro)

Chiunque, per colpa, omette di collocare, ovvero rimuove o rende
inservibili apparecchi o altri mezzi destinati alla estinzione di un
incendio, o al salvataggio o al soccorso contro disastri o infortuni
sul lavoro, e’ punito con la reclusione fino a un anno o con la multa
da lire mille a cinquemila.
Art. 452.

(Delitti colposi contro la salute pubblica)

Chiunque commette, per colpa, alcuno dei fatti preveduti dagli
articoli 438 e 439 e’ punito:

1° con la reclusione da tre a dodici anni, nei casi per i quali le
dette disposizioni stabiliscono la pena di morte; ((5))

2° con la reclusione da uno a cinque anni, nei casi per i quali
esse stabiliscono l’ergastolo;

3° con la reclusione da sei mesi a tre anni, nel caso in cui
l’articolo 439 stabilisce la pena della reclusione.

Quando sia commesso per colpa alcuno dei fatti preveduti dagli
articoli 440, 441, 442, 443, 444 e 445 si applicano le pene ivi
rispettivamente stabilite ridotte da un terzo a un sesto.

————
AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224 ha disposto (con
l’art. 1, commi 1 e 2) che “Per i delitti preveduti nel Codice penale
e’ soppressa la pena di morte.
Quando nelle disposizioni del detto Codice e’ comminata la pena di
morte, in luogo di questa si applica la pena dell’ergastolo”.
((TITOLO VI-BIS
DEI DELITTI CONTRO L’AMBIENTE))

Art. 452-bis.

(( (Inquinamento ambientale).))

((E’ punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da
euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una
compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:
1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative
del suolo o del sottosuolo;
2) di un ecosistema, della biodiversita’, anche agraria, della
flora o della fauna.

Quando l’inquinamento e’ prodotto in un’area naturale protetta o
sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico,
architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o
vegetali protette, la pena e’ aumentata.))
Art. 452-ter.

(( (Morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento
ambientale).))

((Se da uno dei fatti di cui all’articolo 452-bis deriva, quale
conseguenza non voluta dal reo, una lesione personale, ad eccezione
delle ipotesi in cui la malattia ha una durata non superiore ai venti
giorni, si applica la pena della reclusione da due anni e sei mesi a
sette anni; se ne deriva una lesione grave, la pena della reclusione
da tre a otto anni; se ne deriva una lesione gravissima, la pena
della reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva la morte, la
pena della reclusione da cinque a dieci anni.

Nel caso di morte di piu’ persone, di lesioni di piu’ persone,
ovvero di morte di una o piu’ persone e lesioni di una o piu’
persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per l’ipotesi
piu’ grave, aumentata fino al triplo, ma la pena della reclusione non
puo’ superare gli anni venti.))
Art. 452-quater.

(( (Disastro ambientale).))

((Fuori dai casi previsti dall’articolo 434, chiunque abusivamente
cagiona un disastro ambientale e’ punito con la reclusione da cinque
a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:
1) l’alterazione irreversibile dell’equilibrio di un ecosistema;
2) l’alterazione dell’equilibrio di un ecosistema la cui
eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con
provvedimenti eccezionali;
3) l’offesa alla pubblica incolumita’ in ragione della rilevanza
del fatto per l’estensione della compromissione o dei suoi effetti
lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a
pericolo.

Quando il disastro e’ prodotto in un’area naturale protetta o
sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico,
architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o
vegetali protette, la pena e’ aumentata.))
Art. 452-quinquies.

(( (Delitti colposi contro l’ambiente).))

((Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater e’
commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono
diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il
pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene
sono ulteriormente diminuite di un terzo.))
Art. 452-sexies.

(( (Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattivita’).))

((Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, e’ punito con la
reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro
50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta,
importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o
si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattivita’.

La pena di cui al primo comma e’ aumentata se dal fatto deriva il
pericolo di compromissione o deterioramento:
1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative
del suolo o del sottosuolo;
2) di un ecosistema, della biodiversita’, anche agraria, della
flora o della fauna.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l’incolumita’ delle
persone, la pena e’ aumentata fino alla meta’.))
Art. 452-septies.

(( (Impedimento del controllo).))

((Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, chiunque,
negando l’accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente
lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l’attivita’ di
vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro,
ovvero ne compromette gli esiti, e’ punito con la reclusione da sei
mesi a tre anni.))
Art. 452-octies.

(( (Circostanze aggravanti).))

((Quando l’associazione di cui all’articolo 416 e’ diretta, in via
esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti
previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo
416 sono aumentate.

Quando l’associazione di cui all’articolo 416-bis e’ finalizzata a
commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero
all’acquisizione della gestione o comunque del controllo di attivita’
economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di
servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo
articolo 416-bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo
alla meta’ se dell’associazione fanno parte pubblici ufficiali o
incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono
servizi in materia ambientale.))
Art. 452-novies.

(( (Aggravante ambientale).))

((Quando un fatto gia’ previsto come reato e’ commesso allo scopo
di eseguire uno o piu’ tra i delitti previsti dal presente titolo,
dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o da altra
disposizione di legge posta a tutela dell’ambiente, ovvero se dalla
commissione del fatto deriva la violazione di una o piu’ norme
previste dal citato decreto legislativo n. 152 del 2006 o da altra
legge che tutela l’ambiente, la pena nel primo caso e’ aumentata da
un terzo alla meta’ e nel secondo caso e’ aumentata di un terzo. In
ogni caso il reato e’ procedibile d’ufficio.))
Art. 452-decies.

(( (Ravvedimento operoso).))

((Le pene previste per i delitti di cui al presente titolo, per il
delitto di associazione per delinquere di cui all’articolo 416
aggravato ai sensi dell’articolo 452-octies, nonche’ per il delitto
di cui all’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, e successive modificazioni, sono diminuite dalla meta’ a due
terzi nei confronti di colui che si adopera per evitare che
l’attivita’ delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero,
prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo
grado, provvede concretamente alla messa in sicurezza, alla bonifica
e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi, e diminuite
da un terzo alla meta’ nei confronti di colui che aiuta concretamente
l’autorita’ di polizia o l’autorita’ giudiziaria nella ricostruzione
del fatto, nell’individuazione degli autori o nella sottrazione di
risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

Ove il giudice, su richiesta dell’imputato, prima della
dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado disponga la
sospensione del procedimento per un tempo congruo, comunque non
superiore a due anni e prorogabile per un periodo massimo di un
ulteriore anno, al fine di consentire le attivita’ di cui al comma
precedente in corso di esecuzione, il corso della prescrizione e’
sospeso.))
Art. 452-undecies.

(( (Confisca).))

((Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta
delle parti, a norma dell’articolo 444 del codice di procedura
penale, per i delitti previsti dagli articoli 452-bis, 452-quater,
452-sexies, 452-septies e 452-octies del presente codice, e’ sempre
ordinata la confisca delle cose che costituiscono il prodotto o il
profitto del reato o che servirono a commettere il reato, salvo che
appartengano a persone estranee al reato.

Quando, a seguito di condanna per uno dei delitti previsti dal
presente titolo, sia stata disposta la confisca di beni ed essa non
sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui
il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la
disponibilita’ e ne ordina la confisca.

I beni confiscati ai sensi dei commi precedenti o i loro eventuali
proventi sono messi nella disponibilita’ della pubblica
amministrazione competente e vincolati all’uso per la bonifica dei
luoghi.

L’istituto della confisca non trova applicazione nell’ipotesi in
cui l’imputato abbia efficacemente provveduto alla messa in sicurezza
e, ove necessario, alle attivita’ di bonifica e di ripristino dello
stato dei luoghi.))
Art. 452-duodecies.

(( (Ripristino dello stato dei luoghi).))

((Quando pronuncia sentenza di condanna ovvero di applicazione
della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del
codice di procedura penale per taluno dei delitti previsti dal
presente titolo, il giudice ordina il recupero e, ove tecnicamente
possibile, il ripristino dello stato dei luoghi, ponendone
l’esecuzione a carico del condannato e dei soggetti di cui
all’articolo 197 del presente codice.

Al ripristino dello stato dei luoghi di cui al comma precedente si
applicano le disposizioni di cui al titolo II della parte sesta del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di ripristino
ambientale.))
Art. 452-terdecies.

(( (Omessa bonifica).))

((Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, chiunque,
essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di
un’autorita’ pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino o al
recupero dello stato dei luoghi e’ punito con la pena della
reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro
80.000)).
Art. 452-quaterdecies.

(( (Attivita’ organizzate per il traffico illecito di rifiuti).))

((Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con piu’
operazioni e attraverso l’allestimento di mezzi e attivita’
continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa,
o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti e’
punito con la reclusione da uno a sei anni.

Se si tratta di rifiuti ad alta radioattivita’ si applica la pena
della reclusione da tre a otto anni.

Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli
28, 30, 32-bis e 32-ter, con la limitazione di cui all’articolo 33.

Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai
sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il
ripristino dello stato dell’ambiente e puo’ subordinare la
concessione della sospensione condizionale della pena
all’eliminazione del danno o del pericolo per l’ambiente.

E’ sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a
commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del
reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando
essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore
equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per
interposta persona la disponibilita’ e ne ordina la confisca.))
TITOLO SETTIMO
DEI DELITTI CONTRO LA FEDE PUBBLICA
CAPO I
Della falsita’ in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo

Art. 453.

(Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato,
previo concerto, di monete falsificate)

E’ punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da
lire cinquemila a trentamila:

1° chiunque contraffa’ monete nazionali o straniere, aventi corso
legale nello Stato o fuori;

2° chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad
esse l’apparenza di un valore superiore;

3° chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o
nell’alterazione, ma di concerto con chi l’ha eseguita ovvero con un
intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o
spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o
alterate;

4° chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o
comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un
intermediario, monete contraffatte o alterate.

((La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla
produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei
materiali nella sua disponibilita’, quantitativi di monete in eccesso
rispetto alle prescrizioni.

La pena e’ ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e
secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale
e il termine iniziale dello stesso e’ determinato.)).
(181)

————-
AGGIORNAMENTO (181)
Il D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213, come modificato dal D.L. 25
settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla L. 23
novembre 2001, n. 409, ha disposto (con l’art. 52-quater, comma 3)
che per il delitto previsto dal presente articolo, se commesso entro
il 1 gennaio 2002, la pena stabilita e’ diminuita di un terzo, salvo
che, nei casi di falsificazione, il colpevole abbia posto in
circolazione le monete o i valori di bollo successivamente a tale
data.
Art. 454.

(Alterazione di monete)

Chiunque altera monete della qualita’ indicata nell’articolo
precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto
alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati
nei numeri 3° e 4° del detto articolo, e’ punito con la reclusione da
uno a cinque anni e con la multa da lire mille a cinquemila.
((181))

————-
AGGIORNAMENTO (181)
Il D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213, come modificato dal D.L. 25
settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla L. 23
novembre 2001, n. 409, ha disposto (con l’art. 52-quater, comma 3)
che per il delitto previsto dal presente articolo, se commesso entro
il 1 gennaio 2002, la pena stabilita e’ diminuita di un terzo, salvo
che, nei casi di falsificazione, il colpevole abbia posto in
circolazione le monete o i valori di bollo successivamente a tale
data.
Art. 455.

(Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete
falsificate)

Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti,
introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete
contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero
le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene
stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla meta’.
((181))

————-
AGGIORNAMENTO (181)
Il D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213, come modificato dal D.L. 25
settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla L. 23
novembre 2001, n. 409, ha disposto (con l’art. 52-quater, comma 3)
che per il delitto previsto dal presente articolo, se commesso entro
il 1 gennaio 2002, la pena stabilita e’ diminuita di un terzo, salvo
che, nei casi di falsificazione, il colpevole abbia posto in
circolazione le monete o i valori di bollo successivamente a tale
data.
Art. 456.

(Circostanze aggravanti)

Le pene stabilite negli articoli 453 e 455 sono aumentate se dai
fatti ivi preveduti deriva una diminuzione nel prezzo della valuta o
dei titoli di Stato, o ne e’ compromesso il credito nei mercati
interni o esteri.
((181))

————-
AGGIORNAMENTO (181)
Il D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213, come modificato dal D.L. 25
settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla L. 23
novembre 2001, n. 409, ha disposto (con l’art. 52-quater, comma 3)
che per il delitto previsto dal presente articolo, se commesso entro
il 1 gennaio 2002, la pena stabilita e’ diminuita di un terzo, salvo
che, nei casi di falsificazione, il colpevole abbia posto in
circolazione le monete o i valori di bollo successivamente a tale
data.
Art. 457.

(Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede)

Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete
contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, e’ punito con
la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire diecimila.
((181))

————-
AGGIORNAMENTO (181)
Il D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213, come modificato dal D.L. 25
settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla L. 23
novembre 2001, n. 409, ha disposto (con l’art. 52-quater, comma 3)
che per il delitto previsto dal presente articolo, se commesso entro
il 1 gennaio 2002, la pena stabilita e’ diminuita di un terzo, salvo
che, nei casi di falsificazione, il colpevole abbia posto in
circolazione le monete o i valori di bollo successivamente a tale
data.
Art. 458.

(Parificazione delle carte di pubblico credito alle monete)

Agli effetti della legge penale, sono parificate alle monete le
carte di pubblico credito.

Per carte di pubblico credito s’intendono, oltre quelle che hanno
corso legale come moneta, le carte e cedole al portatore emesse dai
Governi, e tutte le altre aventi corso legale emesse da istituti a
cio’ autorizzati.
Art. 459.

(Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato,
acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo
falsificati)

Le diposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche
alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla
introduzione nel territorio dello Stato, o all’acquisto, detenzione e
messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene
sono ridotte di un terzo.

Agli effetti della legge penale, s’intendono per valori di bollo la
carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori
equiparati a questi da leggi speciali.
((181))

————-
AGGIORNAMENTO (181)
Il D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213, come modificato dal D.L. 25
settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla L. 23
novembre 2001, n. 409, ha disposto (con l’art. 52-quater, comma 3)
che per il delitto previsto dal presente articolo, se commesso entro
il 1 gennaio 2002, la pena stabilita e’ diminuita di un terzo, salvo
che, nei casi di falsificazione, il colpevole abbia posto in
circolazione le monete o i valori di bollo successivamente a tale
data.
Art. 460.

(Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di
carte di pubblico credito o di valori di bollo)

Chiunque contraffa’ la carta filigranata che si adopera per la
fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo,
ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, e’ punito,
se il fatto non costituisce un piu’ grave reato, con la reclusione da
due a sei anni e con la multa da lire tremila a diecimila.
((181))

————-
AGGIORNAMENTO (181)
Il D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213, come modificato dal D.L. 25
settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla L. 23
novembre 2001, n. 409, ha disposto (con l’art. 52-quater, comma 3)
che per il delitto previsto dal presente articolo, se commesso entro
il 1 gennaio 2002, la pena stabilita e’ diminuita di un terzo, salvo
che, nei casi di falsificazione, il colpevole abbia posto in
circolazione le monete o i valori di bollo successivamente a tale
data.
Art. 461.

(Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati
alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta
filigranata)

Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi
((e dati)) informatici o strumenti destinati ((…)) alla
contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta
filigranata e’ punito, se il fatto non costituisce un piu’ grave
reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire
mille a cinquemila.

La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma
hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati
ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o
l’alterazione.
(181)

————-
AGGIORNAMENTO (181)
Il D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213, come modificato dal D.L. 25
settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla L. 23
novembre 2001, n. 409, ha disposto (con l’art. 52-quater, comma 3)
che per il delitto previsto dal presente articolo, se commesso entro
il 1 gennaio 2002, la pena stabilita e’ diminuita di un terzo, salvo
che, nei casi di falsificazione, il colpevole abbia posto in
circolazione le monete o i valori di bollo successivamente a tale
data.
Art. 462.

(Falsificazione di biglietti di pubbliche imprese di trasporto)

Chiunque contraffa’ o altera biglietti di strade ferrate o di altre
pubbliche imprese di trasporto, ovvero, non essendo concorso nella
contraffazione o nell’alterazione, acquista o detiene al fine di
metterli in circolazione, o mette in circolazione tali biglietti
contraffatti o alterati, e’ punito con la reclusione fino a un anno e
con la multa da lire cento a duemila.
Art. 463.

(Casi di non punibilita’)

Non e’ punibile chi, avendo commesso alcuno dei fatti preveduti
dagli articoli precedenti, riesce, prima che l’Autorita’ ne abbia
notizia, a impedire la contraffazione, l’alterazione, la
fabbricazione o la circolazione delle cose indicate negli articoli
stessi.
Art. 464.

(Uso di valori di bollo contraffatti o alterati)

Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o
nell’alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati
e’ punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a
lire cinquemila.

Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena
stabilita nell’articolo 457, ridotta di un terzo.
((181))

————-
AGGIORNAMENTO (181)
Il D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213, come modificato dal D.L. 25
settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla L. 23
novembre 2001, n. 409, ha disposto (con l’art. 52-quater, comma 3)
che per il delitto previsto dal presente articolo, se commesso entro
il 1 gennaio 2002, la pena stabilita e’ diminuita di un terzo, salvo
che, nei casi di falsificazione, il colpevole abbia posto in
circolazione le monete o i valori di bollo successivamente a tale
data.
Art. 465.

(Uso di biglietti falsificati di pubbliche imprese di trasporto)

Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o
nell’alterazione, fa uso di biglietti di strade ferrate o di altre
pubbliche imprese di trasporto, contraffatti o alterati, ((e’ punito
con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un
milione duecentomila)).

Se i biglietti sono stati ricevuti in buona fede, si applica ((la
sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a
seicentomila)).
Art. 466.

(Alterazione di segni nei valori di bollo o nei biglietti usati e uso
degli oggetti cosi’ alterati)

Chiunque cancella o fa in qualsiasi modo scomparire, da valori di
bollo o da biglietti di strade ferrate o di altre pubbliche imprese
di trasporto, i segni appostivi per indicare l’uso gia’ fattone, e’
punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, ((con
la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un
milione duecentomila)).

((Alla stessa sanzione soggiace chi, senza essere concorso
nell’alterazione, fa uso dei valori di bollo o dei biglietti
alterati. Se le cose sono state ricevute in buona fede, si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a
seicentomila.))
(17)

———–
AGGIORNAMENTO (17)
Il D.P.R. 25 giugno 1953, n. 492 ha disposto (con l’art. 40, comma
2) che “Le pene stabilite dall’art. 466 del Codice penale si
applicano anche a chi detiene per lo smercio ovvero usa o smercia
carta bollata, marche o altri valori di bollo precedentemente usati”.
Ha inoltre disposto (con l’art. 51, comma 1) che la presente
modifica ha effetto dal 1 agosto 1953.
Art. 466-bis

(( (Confisca). ))

((Nel caso di condanna o di applicazione di pena su richiesta delle
parti, a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per
uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 460 e 461 e’
sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono
destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prodotto,
il prezzo o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al
reato, ovvero quando essa non e’ possibile dei beni di cui il
condannato ha comunque la disponibilita’, per un valore
corrispondente al profitto, al prodotto o al prezzo del reato. Si
applica il terzo comma dell’articolo 322-ter.))
CAPO II
Della falsita’ in sigilli o strumenti o segni di autenticazione, certificazione o riconoscimento

Art. 467.

(Contraffazione del sigillo dello Stato e uso del sigillo
contraffatto)

Chiunque contraffa’ il sigillo dello Stato, destinato a essere
apposto sugli atti del Governo, ovvero, non essendo concorso nella
contraffazione, fa uso di tale sigillo da altri contraffatto, e’
punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da lire
mille a ventimila.
((16))

—————
AGGIORNAMENTO (16)
Il D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39 ha disposto (con l’art. 36, comma
1) che “Le disposizioni del libro II, titolo VII, capo II, del Codice
penale sono estese alla contraffazione dei contrassegni indicati nel
presente Testo Unico, all’uso e messa in vendita e detenzione dei
contrassegni contraffatti ed alla detenzione degli strumenti
destinati alla contraffazione”.
Art. 468.

(Contraffazione di altri pubblici sigilli o strumenti destinati a
pubblica autenticazione o certificazione e uso di tali sigilli e
strumenti contraffatti)

Chiunque contraffa’ il sigillo di un ente pubblico o di un pubblico
ufficio, ovvero, non essendo concorso nella contraffazione, fa uso di
tale sigillo contraffatto, e’ punito con la reclusione da uno a
cinque anni e con la multa da lire mille a diecimila.

La stessa pena si applica a chi contraffa’ altri strumenti
destinati a pubblica autenticazione o certificazione, ovvero, senza
essere concorso nella contraffazione, fa uso di tali strumenti.
((16))

—————
AGGIORNAMENTO (16)
Il D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39 ha disposto (con l’art. 36, comma
1) che “Le disposizioni del libro II, titolo VII, capo II, del Codice
penale sono estese alla contraffazione dei contrassegni indicati nel
presente Testo Unico, all’uso e messa in vendita e detenzione dei
contrassegni contraffatti ed alla detenzione degli strumenti
destinati alla contraffazione”.
Art. 469.

(Contraffazione delle impronte di una pubblica autenticazione o
certificazione)

Chiunque, con mezzi diversi dagli strumenti indicati negli articoli
precedenti, contraffa’ le impronte di una pubblica autenticazione o
certificazione, ovvero, non essendo concorso nella contraffazione, fa
uso della cosa che reca l’impronta contraffatta, soggiace alle pene
rispettivamente stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo.
((16))

—————
AGGIORNAMENTO (16)
Il D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39 ha disposto (con l’art. 36, comma
1) che “Le disposizioni del libro II, titolo VII, capo II, del Codice
penale sono estese alla contraffazione dei contrassegni indicati nel
presente Testo Unico, all’uso e messa in vendita e detenzione dei
contrassegni contraffatti ed alla detenzione degli strumenti
destinati alla contraffazione”.
Art. 470.

(Vendita o acquisto di cose con impronte contraffatte di una pubblica
autenticazione o certificazione)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati preveduti dagli
articoli precedenti, pone in vendita o acquista cose sulle quali
siano le impronte contraffatte di una pubblica autenticazione o
certificazione, soggiace alle pene rispettivamente stabilite per i
detti reati.
((16))

—————
AGGIORNAMENTO (16)
Il D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39 ha disposto (con l’art. 36, comma
1) che “Le disposizioni del libro II, titolo VII, capo II, del Codice
penale sono estese alla contraffazione dei contrassegni indicati nel
presente Testo Unico, all’uso e messa in vendita e detenzione dei
contrassegni contraffatti ed alla detenzione degli strumenti
destinati alla contraffazione”.
Art. 471.

(Uso abusivo di sigilli e strumenti veri)

Chiunque, essendosi procurati i veri sigilli o i veri strumenti
destinati a pubblica autenticazione o certificazione, ne fa uso a
danno altrui, o a profitto di se’ o di altri, e’ punito con la
reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire tremila.
((16))

—————
AGGIORNAMENTO (16)
Il D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39 ha disposto (con l’art. 36, comma
1) che “Le disposizioni del libro II, titolo VII, capo II, del Codice
penale sono estese alla contraffazione dei contrassegni indicati nel
presente Testo Unico, all’uso e messa in vendita e detenzione dei
contrassegni contraffatti ed alla detenzione degli strumenti
destinati alla contraffazione”.
Art. 472.

(Uso o detenzione di misure o pesi con falsa impronta)

Chiunque fa uso, a danno altrui, di misure o di pesi con l’impronta
legale contraffatta o alterata, o comunque alterati, e’ punito con la
reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire cinquemila.

La stessa pena si applica a chi nell’esercizio di una attivita’
commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, detiene misure
o pesi con l’impronta legale contraffatta o alterata, ovvero comunque
alterati.

Agli effetti della legge penale, nella denominazione di misure o di
pesi e’ compreso qualsiasi strumento per misurare o pesare.
((16))

—————
AGGIORNAMENTO (16)
Il D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39 ha disposto (con l’art. 36, comma
1) che “Le disposizioni del libro II, titolo VII, capo II, del Codice
penale sono estese alla contraffazione dei contrassegni indicati nel
presente Testo Unico, all’uso e messa in vendita e detenzione dei
contrassegni contraffatti ed alla detenzione degli strumenti
destinati alla contraffazione”.
Art. 473.

(( (Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi
ovvero di brevetti, modelli e disegni). ))

((Chiunque, potendo conoscere dell’esistenza del titolo di
proprieta’ industriale, contraffa’ o altera marchi o segni
distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero
chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione,
fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, e’ punito con
la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a
euro 25.000.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della
multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffa’ o altera
brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero,
senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di
tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a
condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne,
dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla
tutela della proprieta’ intellettuale o industriale)).

—————
AGGIORNAMENTO (16)
Il D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39 ha disposto (con l’art. 36, comma
1) che “Le disposizioni del libro II, titolo VII, capo II, del Codice
penale sono estese alla contraffazione dei contrassegni indicati nel
presente Testo Unico, all’uso e messa in vendita e detenzione dei
contrassegni contraffatti ed alla detenzione degli strumenti
destinati alla contraffazione”.
Art. 474.

(( (Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni
falsi). ))

((Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall’articolo 473,
chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne
profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi,
nazionali o esteri, contraffatti o alterati e’ punito con la
reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro
35.000.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione,
introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la
vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine
di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma e’ punito con la
reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a
condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne,
dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla
tutela della proprieta’ intellettuale o industriale)).

—————
AGGIORNAMENTO (16)
Il D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39 ha disposto (con l’art. 36, comma
1) che “Le disposizioni del libro II, titolo VII, capo II, del Codice
penale sono estese alla contraffazione dei contrassegni indicati nel
presente Testo Unico, all’uso e messa in vendita e detenzione dei
contrassegni contraffatti ed alla detenzione degli strumenti
destinati alla contraffazione”.
Art. 474-bis.

(( (Confisca). ))

((Nei casi di cui agli articoli 473 e 474 e’ sempre ordinata, salvi
i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento
del danno, la confisca delle cose che servirono o furono destinate a
commettere il reato e delle cose che ne sono l’oggetto, il prodotto,
il prezzo o il profitto, a chiunque appartenenti.

Quando non e’ possibile eseguire il provvedimento di cui al primo
comma, il giudice ordina la confisca di beni di cui il reo ha la
disponibilita’ per un valore corrispondente al profitto. Si applica
il terzo comma dell’articolo 322-ter.

Si applicano le disposizioni dell’articolo 240, commi terzo e
quarto, se si tratta di cose che servirono o furono destinate a
commettere il reato, ovvero che ne sono l’oggetto, il prodotto, il
prezzo o il profitto, appartenenti a persona estranea al reato
medesimo, qualora questa dimostri di non averne potuto prevedere
l’illecito impiego, anche occasionale, o l’illecita provenienza e di
non essere incorsa in un difetto di vigilanza.

Le disposizioni del presente articolo si osservano anche nel caso
di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma del
titolo II del libro sesto del codice di procedura penale.))
Art. 474-ter.

(( (Circostanza aggravante). ))

((Se, fuori dai casi di cui all’articolo 416, i delitti puniti
dagli articoli 473 e 474, primo comma, sono commessi in modo
sistematico ovvero attraverso l’allestimento di mezzi e attivita’
organizzate, la pena e’ della reclusione da due a sei anni e della
multa da euro 5.000 a euro 50.000.

Si applica la pena della reclusione fino a tre anni e della multa
fino a euro 30.000 se si tratta dei delitti puniti dall’articolo 474,
secondo comma.))
Art. 474-quater.

(( (Circostanza attenuante). ))

((Le pene previste dagli articoli 473 e 474 sono diminuite dalla
meta’ a due terzi nei confronti del colpevole che si adopera per
aiutare concretamente l’autorita’ di polizia o l’autorita’
giudiziaria nell’azione di contrasto dei delitti di cui ai predetti
articoli 473 e 474, nonche’ nella raccolta di elementi decisivi per
la ricostruzione dei fatti e per l’individuazione o la cattura dei
concorrenti negli stessi, ovvero per la individuazione degli
strumenti occorrenti per la commissione dei delitti medesimi o dei
profitti da essi derivanti)).
Art. 475.

(Pena accessoria)

La condanna per alcuno dei delitti preveduti dai due articoli
precedenti importa la pubblicazione della sentenza.
((16))

—————
AGGIORNAMENTO (16)
Il D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39 ha disposto (con l’art. 36, comma
1) che “Le disposizioni del libro II, titolo VII, capo II, del Codice
penale sono estese alla contraffazione dei contrassegni indicati nel
presente Testo Unico, all’uso e messa in vendita e detenzione dei
contrassegni contraffatti ed alla detenzione degli strumenti
destinati alla contraffazione”.
CAPO III
Della falsita’ in atti

Art. 476.

(Falsita’ materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici)

Il pubblico ufficiale, che, nell’esercizio delle sue funzioni,
forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, e’
punito con la reclusione da uno a sei anni.

Se la falsita’ concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede
fino a querela di falso, la reclusione e’ da tre a dieci anni.
((91))
————–
AGGIORNAMENTO (91)
Il D.P.R. 18 dicembre 1981, n. 744 ha disposto (con l’art. 1, comma
1, lettera d)) che “E’ concessa amnistia:
[…]
d) per il reato previsto dall’art. 476 in relazione agli articoli
491 e 482 del codice penale limitatamente alla falsita’ in cambiale o
in altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore”.
Ha inoltre disposto (con l’art. 11, comma 1) che l’amnistia ha
efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 31 agosto 1981.
Art. 477.

(Falsita’ materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o
autorizzazioni amministrative)

Il pubblico ufficiale, che, nell’esercizio delle sue funzioni,
contraffa’ o altera certificati o autorizzazioni amministrative,
ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempiute
le condizioni richieste per la loro validita’, e’ punito con la
reclusione da sei mesi a tre anni.
Art. 478.

(Falsita’ materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie
autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di
atti)

Il pubblico ufficiale, che, nell’esercizio delle sue funzioni,
supponendo esistente un atto pubblico o privato, ne simula una copia
e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto
pubblico o privato diversa dall’originale, e’ punito con la
reclusione da uno a quattro anni.

Se la falsita’ concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede
fino a querela di falso, la reclusione e’ da tre a otto anni.

Se la falsita’ e’ commessa dal pubblico ufficiale in un attestato
sul contenuto di atti, pubblici o privati, la pena e’ della
reclusione da uno a tre anni.
Art. 479.

(Falsita’ ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti
pubblici)

Il pubblico ufficiale, che, ricevendo o formando un atto
nell’esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto e’
stato da lui compiuto o e’ avvenuto alla sua presenza, o attesta come
da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera
dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti
dei quali l’atto e’ destinato a provare la verita’, soggiace alle
pene stabilite nell’articolo 476.
((86))

————–
AGGIORNAMENTO (86)
Il D.L. 26 novembre 1980, n. 776, convertito con modificazioni
dalla L. 22 dicembre 1980, n. 874, ha disposto (con l’art. 15-quater,
comma 1) che “Le pene per i reati previsti dagli articoli 479, 480,
481 e 483 del codice penale, commessi per conseguire benefici
disposti a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del
novembre 1980, sono aumentate fino alla meta’”.
Art. 480.

(Falsita’ ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o
in autorizzazioni amministrative)

Il pubblico ufficiale, che, nell’esercizio delle sue funzioni,
attesta falsamente, in certificati o autorizzazioni amministrative,
fatti dei quali l’atto e’ destinato a provare la verita’, e’ punito
con la reclusione da tre mesi a due anni.
((86))

————–
AGGIORNAMENTO (86)
Il D.L. 26 novembre 1980, n. 776, convertito con modificazioni
dalla L. 22 dicembre 1980, n. 874, ha disposto (con l’art. 15-quater,
comma 1) che “Le pene per i reati previsti dagli articoli 479, 480,
481 e 483 del codice penale, commessi per conseguire benefici
disposti a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del
novembre 1980, sono aumentate fino alla meta’”.
Art. 481.

(Falsita’ ideologica in certificati commessa da persone esercenti un
servizio di pubblica necessita’)

Chiunque, nell’esercizio di una professione sanitaria o forense, o
di un altro servizio di pubblica necessita’, attesta falsamente, in
un certificato, fatti dei quali l’atto e’ destinato a provare la
verita’, e’ punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da
lire cinquecento a cinquemila.

Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto e’ commesso a
scopo di lucro.
((86))

————–
AGGIORNAMENTO (86)
Il D.L. 26 novembre 1980, n. 776, convertito con modificazioni
dalla L. 22 dicembre 1980, n. 874, ha disposto (con l’art. 15-quater,
comma 1) che “Le pene per i reati previsti dagli articoli 479, 480,
481 e 483 del codice penale, commessi per conseguire benefici
disposti a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del
novembre 1980, sono aumentate fino alla meta’”.
Art. 482.

(Falsita’ materiale commessa dal privato)

Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 e’
commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori
dell’esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le
pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo.
(94) (97a) ((129))

————-
AGGIORNAMENTO (94)
Il D.P.R. 9 agosto 1982, n. 525 ha disposto (con l’art. 1, ultimo
comma) che “E’ concessa amnistia, alle condizioni sopra indicate, per
i reati previsti dagli articoli 482, 483, 484, 485, 489, 490, 492 del
codice penale, nonche’ dall’articolo 2621 del codice civile, quando
tali reati siano stati commessi, fino al 30 giugno 1982, per eseguire
od occultare quelli indicati nel primo comma del presente articolo
ovvero per conseguirne il profitto e siano riferibili alla stessa
pendenza o situazione tributaria”.
————-
AGGIORNAMENTO (97a)
Il D.P.R. 22 febbraio 1983, n. 43, nel modificare l’art. 1, comma 5
del D.P.R. 9 agosto 1982, n. 525, ha conseguentemente disposto (con
l’art. 2, comma 3) che “E’ altresi’ concessa amnistia, alle
condizioni sopra previste, per i reati indicati nel quinto comma
dell’art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto
1982, n. 525, quando tali reati siano stati commessi, fino al 30
giugno 1982, per eseguire od occultare quelli indicati nel primo
comma del presente articolo, ovvero per conseguirne il profitto e
siano riferibili alla stessa pendenza o situazione tributaria”.
————-
AGGIORNAMENTO (129)
Il D.P.R. 20 gennaio 1992, n. 23 ha disposto (con l’art. 1, comma
5) che “E’ concessa amnistia, alle condizioni sopra indicate, per i
reati, commessi fino al 30 settembre 1991, previsti dagli articoli
482, 483, 484, 485, 489, 490, 492 del codice penale, nonche’
dall’art. 2621 del codice civile quando tali reati siano stati
commessi per eseguire od occultare quelli indicati nel comma 1 del
presente articolo ovvero per conseguirne il profitto e siano riferiti
alla stessa pendenza o situazione tributaria”.
Art. 483.

(Falsita’ ideologica commessa dal privato in atto pubblico)

Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto
pubblico, fatti dei quali l’atto e’ destinato a provare la verita’,
e’ punito con la reclusione fino a due anni.

Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la
reclusione non puo’ essere inferiore a tre mesi.
(86) (94) (97a) ((129))

———-
AGGIORNAMENTO (86)
Il D.L. 26 novembre 1980, n. 776, convertito con modificazioni
dalla L. 22 dicembre 1980, n. 874, ha disposto (con l’art. 15-quater,
comma 1) che “Le pene per i reati previsti dagli articoli 479, 480,
481 e 483 del codice penale, commessi per conseguire benefici
disposti a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del
novembre 1980, sono aumentate fino alla meta’”.
————-
AGGIORNAMENTO (94)
Il D.P.R. 9 agosto 1982, n. 525 ha disposto (con l’art. 1, ultimo
comma) che “E’ concessa amnistia, alle condizioni sopra indicate, per
i reati previsti dagli articoli 482, 483, 484, 485, 489, 490, 492 del
codice penale, nonche’ dall’articolo 2621 del codice civile, quando
tali reati siano stati commessi, fino al 30 giugno 1982, per eseguire
od occultare quelli indicati nel primo comma del presente articolo
ovvero per conseguirne il profitto e siano riferibili alla stessa
pendenza o situazione tributaria”.
————-
AGGIORNAMENTO (97a)
Il D.P.R. 22 febbraio 1983, n. 43, nel modificare l’art. 1, comma 5
del D.P.R. 9 agosto 1982, n. 525, ha conseguentemente disposto (con
l’art. 2, comma 3) che “E’ altresi’ concessa amnistia, alle
condizioni sopra previste, per i reati indicati nel quinto comma
dell’art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto
1982, n. 525, quando tali reati siano stati commessi, fino al 30
giugno 1982, per eseguire od occultare quelli indicati nel primo
comma del presente articolo, ovvero per conseguirne il profitto e
siano riferibili alla stessa pendenza o situazione tributaria”.
————-
AGGIORNAMENTO (129)
Il D.P.R. 20 gennaio 1992, n. 23 ha disposto (con l’art. 1, comma
5) che “E’ concessa amnistia, alle condizioni sopra indicate, per i
reati, commessi fino al 30 settembre 1991, previsti dagli articoli
482, 483, 484, 485, 489, 490, 492 del codice penale, nonche’
dall’art. 2621 del codice civile quando tali reati siano stati
commessi per eseguire od occultare quelli indicati nel comma 1 del
presente articolo ovvero per conseguirne il profitto e siano riferiti
alla stessa pendenza o situazione tributaria”.
Art. 484.

(Falsita’ in registri e notificazioni)

Chiunque, essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette
all’ispezione dell’Autorita’ di pubblica sicurezza, o a fare
notificazioni all’Autorita’ stessa circa le proprie operazioni
industriali, commerciali o professionali, scrive o lascia scrivere
false indicazioni e’ punito con la reclusione fino a sei mesi o con
la multa fino a lire tremila.
(94) (97a) ((129))

————-
AGGIORNAMENTO (94)
Il D.P.R. 9 agosto 1982, n. 525 ha disposto (con l’art. 1, ultimo
comma) che “E’ concessa amnistia, alle condizioni sopra indicate, per
i reati previsti dagli articoli 482, 483, 484, 485, 489, 490, 492 del
codice penale, nonche’ dall’articolo 2621 del codice civile, quando
tali reati siano stati commessi, fino al 30 giugno 1982, per eseguire
od occultare quelli indicati nel primo comma del presente articolo
ovvero per conseguirne il profitto e siano riferibili alla stessa
pendenza o situazione tributaria”.
————-
AGGIORNAMENTO (97a)
Il D.P.R. 22 febbraio 1983, n. 43, nel modificare l’art. 1, comma 5
del D.P.R. 9 agosto 1982, n. 525, ha conseguentemente disposto (con
l’art. 2, comma 3) che “E’ altresi’ concessa amnistia, alle
condizioni sopra previste, per i reati indicati nel quinto comma
dell’art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto
1982, n. 525, quando tali reati siano stati commessi, fino al 30
giugno 1982, per eseguire od occultare quelli indicati nel primo
comma del presente articolo, ovvero per conseguirne il profitto e
siano riferibili alla stessa pendenza o situazione tributaria”.
————-
AGGIORNAMENTO (129)
Il D.P.R. 20 gennaio 1992, n. 23 ha disposto (con l’art. 1, comma
5) che “E’ concessa amnistia, alle condizioni sopra indicate, per i
reati, commessi fino al 30 settembre 1991, previsti dagli articoli
482, 483, 484, 485, 489, 490, 492 del codice penale, nonche’
dall’art. 2621 del codice civile quando tali reati siano stati
commessi per eseguire od occultare quelli indicati nel comma 1 del
presente articolo ovvero per conseguirne il profitto e siano riferiti
alla stessa pendenza o situazione tributaria”.
Art. 485

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 GENNAIO 2016, N. 7))
Art. 486

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 GENNAIO 2016, N. 7))
Art. 487.

(Falsita’ in foglio firmato in bianco. Atto pubblico)

Il pubblico ufficiale, che, abusando di un foglio firmato in
bianco, del quale abbia il possesso per ragione del suo ufficio e per
un titolo che importa l’obbligo o la facolta’ di riempirlo, vi scrive
o vi fa scrivere un atto pubblico diverso da quello a cui era
obbligato o autorizzato, soggiace alle pene rispettivamente stabilite
negli articoli 479 e 480.
Art. 488.

(( Altre falsita’ in foglio firmato in bianco. Applicabilita’ delle
disposizioni sulle falsita’ materiali )).

((Ai casi di falsita’ su un foglio firmato in bianco diversi da
quelli preveduti dall’articolo 487 si applicano le disposizioni sulle
falsita’ materiali in atti pubblici.))
Art. 489.

(Uso di atto falso)

Chiunque, senza essere concorso nella falsita’, fa uso di un atto
falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte
di un terzo.

((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 GENNAIO 2016, N. 7)).
(94) (97a) (129)

————-
AGGIORNAMENTO (94)
Il D.P.R. 9 agosto 1982, n. 525 ha disposto (con l’art. 1, ultimo
comma) che “E’ concessa amnistia, alle condizioni sopra indicate, per
i reati previsti dagli articoli 482, 483, 484, 485, 489, 490, 492 del
codice penale, nonche’ dall’articolo 2621 del codice civile, quando
tali reati siano stati commessi, fino al 30 giugno 1982, per eseguire
od occultare quelli indicati nel primo comma del presente articolo
ovvero per conseguirne il profitto e siano riferibili alla stessa
pendenza o situazione tributaria”.
————-
AGGIORNAMENTO (97a)
Il D.P.R. 22 febbraio 1983, n. 43, nel modificare l’art. 1, comma 5
del D.P.R. 9 agosto 1982, n. 525, ha conseguentemente disposto (con
l’art. 2, comma 3) che “E’ altresi’ concessa amnistia, alle
condizioni sopra previste, per i reati indicati nel quinto comma
dell’art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto
1982, n. 525, quando tali reati siano stati commessi, fino al 30
giugno 1982, per eseguire od occultare quelli indicati nel primo
comma del presente articolo, ovvero per conseguirne il profitto e
siano riferibili alla stessa pendenza o situazione tributaria”.
————-
AGGIORNAMENTO (129)
Il D.P.R. 20 gennaio 1992, n. 23 ha disposto (con l’art. 1, comma
5) che “E’ concessa amnistia, alle condizioni sopra indicate, per i
reati, commessi fino al 30 settembre 1991, previsti dagli articoli
482, 483, 484, 485, 489, 490, 492 del codice penale, nonche’
dall’art. 2621 del codice civile quando tali reati siano stati
commessi per eseguire od occultare quelli indicati nel comma 1 del
presente articolo ovvero per conseguirne il profitto e siano riferiti
alla stessa pendenza o situazione tributaria”.
Art. 490.

(Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri)

((Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un
atto pubblico vero o, al fine di recare a se’ o ad altri un vantaggio
o di recare ad altri un danno, distrugge, sopprime od occulta un
testamento olografo, una cambiale o un altro titolo di credito
trasmissibile per girata o al portatore veri, soggiace
rispettivamente alle pene stabilite negli articoli 476, 477 e 482,
secondo le distinzioni in essi contenute.))

((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 GENNAIO 2016, N. 7)).
(94) (97a) (129)

————-
AGGIORNAMENTO (94)
Il D.P.R. 9 agosto 1982, n. 525 ha disposto (con l’art. 1, ultimo
comma) che “E’ concessa amnistia, alle condizioni sopra indicate, per
i reati previsti dagli articoli 482, 483, 484, 485, 489, 490, 492 del
codice penale, nonche’ dall’articolo 2621 del codice civile, quando
tali reati siano stati commessi, fino al 30 giugno 1982, per eseguire
od occultare quelli indicati nel primo comma del presente articolo
ovvero per conseguirne il profitto e siano riferibili alla stessa
pendenza o situazione tributaria”.
————-
AGGIORNAMENTO (97a)
Il D.P.R. 22 febbraio 1983, n. 43, nel modificare l’art. 1, comma 5
del D.P.R. 9 agosto 1982, n. 525, ha conseguentemente disposto (con
l’art. 2, comma 3) che “E’ altresi’ concessa amnistia, alle
condizioni sopra previste, per i reati indicati nel quinto comma
dell’art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto
1982, n. 525, quando tali reati siano stati commessi, fino al 30
giugno 1982, per eseguire od occultare quelli indicati nel primo
comma del presente articolo, ovvero per conseguirne il profitto e
siano riferibili alla stessa pendenza o situazione tributaria”.
————-
AGGIORNAMENTO (129)
Il D.P.R. 20 gennaio 1992, n. 23 ha disposto (con l’art. 1, comma
5) che “E’ concessa amnistia, alle condizioni sopra indicate, per i
reati, commessi fino al 30 settembre 1991, previsti dagli articoli
482, 483, 484, 485, 489, 490, 492 del codice penale, nonche’
dall’art. 2621 del codice civile quando tali reati siano stati
commessi per eseguire od occultare quelli indicati nel comma 1 del
presente articolo ovvero per conseguirne il profitto e siano riferiti
alla stessa pendenza o situazione tributaria”.
Art. 491.

(( Falsita’ in testamento olografo, cambiale o titoli di credito. ))

((Se alcuna delle falsita’ prevedute dagli articoli precedenti
riguarda un testamento olografo, ovvero una cambiale o un altro
titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore e il fatto
e’ commesso al fine di recare a se’ o ad altri un vantaggio o di
recare ad altri un danno, si applicano le pene rispettivamente
stabilite nella prima parte dell’articolo 476 e nell’articolo 482.
Nel caso di contraffazione o alterazione degli atti di cui al primo
comma, chi ne fa uso, senza essere concorso nella falsita’, soggiace
alla pena stabilita nell’articolo 489 per l’uso di atto pubblico
falso.))

————
AGGIORNAMENTO (107)
Il D.P.R. 16 dicembre 1986, n. 865 ha disposto (con l’art. 1, comma
1, lettera d)) che e’ concessa amnistia per il reato previsto dal
presente articolo in relazione agli articoli 476 e 482 del codice
penale, salvo che il fatto riguardi un testamento olografo.
Ha inoltre disposto (con l’art. 12, comma 1) che l’amnistia ha
efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 8 giugno 1986.
Art. 491-bis.

(( Documenti informatici. ))

((Se alcuna delle falsita’ previste dal presente capo riguarda un
documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si
applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti
pubblici.))
Art. 492.

(Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti)

Agli effetti delle disposizioni precedenti, nella denominazione di
atti pubblici e di scritture private sono compresi gli atti originali
e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo
degli originali mancanti.
(94) (97a) ((129))

————-
AGGIORNAMENTO (94)
Il D.P.R. 9 agosto 1982, n. 525 ha disposto (con l’art. 1, ultimo
comma) che “E’ concessa amnistia, alle condizioni sopra indicate, per
i reati previsti dagli articoli 482, 483, 484, 485, 489, 490, 492 del
codice penale, nonche’ dall’articolo 2621 del codice civile, quando
tali reati siano stati commessi, fino al 30 giugno 1982, per eseguire
od occultare quelli indicati nel primo comma del presente articolo
ovvero per conseguirne il profitto e siano riferibili alla stessa
pendenza o situazione tributaria”.
————-
AGGIORNAMENTO (97a)
Il D.P.R. 22 febbraio 1983, n. 43, nel modificare l’art. 1, comma 5
del D.P.R. 9 agosto 1982, n. 525, ha conseguentemente disposto (con
l’art. 2, comma 3) che “E’ altresi’ concessa amnistia, alle
condizioni sopra previste, per i reati indicati nel quinto comma
dell’art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto
1982, n. 525, quando tali reati siano stati commessi, fino al 30
giugno 1982, per eseguire od occultare quelli indicati nel primo
comma del presente articolo, ovvero per conseguirne il profitto e
siano riferibili alla stessa pendenza o situazione tributaria”.
————-
AGGIORNAMENTO (129)
Il D.P.R. 20 gennaio 1992, n. 23 ha disposto (con l’art. 1, comma
5) che “E’ concessa amnistia, alle condizioni sopra indicate, per i
reati, commessi fino al 30 settembre 1991, previsti dagli articoli
482, 483, 484, 485, 489, 490, 492 del codice penale, nonche’
dall’art. 2621 del codice civile quando tali reati siano stati
commessi per eseguire od occultare quelli indicati nel comma 1 del
presente articolo ovvero per conseguirne il profitto e siano riferiti
alla stessa pendenza o situazione tributaria”.
Art. 493.

(Falsita’ commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio
pubblico)

Le disposizioni degli articoli precedenti sulle falsita’ commesse
da pubblici ufficiali si applicano altresi’ agli impiegati dello
Stato, o di un altro ente pubblico, incaricati di un pubblico
servizio, relativamente agli atti che essi redigono nell’esercizio
delle loro attribuzioni.
Art. 493-bis.

(( Casi di perseguibilita’ a querela. ))

((I delitti previsti dagli articoli 490 e 491, quando concernono
una cambiale o un titolo di credito trasmissibile per girata o al
portatore, sono punibili a querela della persona offesa.
Si procede d’ufficio, se i fatti previsti dagli articoli di cui al
precedente comma riguardano un testamento olografo)).
Art. 493-ter.

(( (Indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di
pagamento.) ))

((Chiunque al fine di trarne profitto per se’ o per altri,
indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di
pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al
prelievo di denaro contante o all’acquisto di beni o alla prestazione
di servizi, e’ punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la
multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al
fine di trarne profitto per se’ o per altri, falsifica o altera carte
di credito o di pagamento o qualsiasi altro documento analogo che
abiliti al prelievo di denaro contante o all’acquisto di beni o alla
prestazione di servizi, ovvero possiede, cede o acquisisce tali carte
o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o
alterati, nonche’ ordini di pagamento prodotti con essi.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle
parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale per il
delitto di cui al primo comma e’ ordinata la confisca delle cose che
servirono o furono destinate a commettere il reato, nonche’ del
profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al
reato, ovvero quando essa non e’ possibile, la confisca di beni,
somme di denaro e altre utilita’ di cui il reo ha la disponibilita’
per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo
comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono
affidati dall’autorita’ giudiziaria agli organi di polizia che ne
facciano richiesta.))
CAPO IV
Della falsita’ personale

Art. 494.

(Sostituzione di persona)

Chiunque, al fine di procurare a se’ o ad altri un vantaggio o di
recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo
illegittimamente la propria all’altrui persona, o attribuendo a se’ o
ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualita’ a cui
la legge attribuisce effetti giuridici, e’ punito, se il fatto non
costituisce un altro delitto contro la fede pubblica, con la
reclusione fino a un anno.
Art. 495.

(( (Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla
identita’ o su qualita’ personali proprie o di altri). ))

((Chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale
l’identita’, lo stato o altre qualita’ della propria o dell’altrui
persona e’ punito con la reclusione da uno a sei anni.

La reclusione non e’ inferiore a due anni:
1) se si tratta di dichiarazioni in atti dello stato civile;
2) se la falsa dichiarazione sulla propria identita’, sul proprio
stato o sulle proprie qualita’ personali e’ resa all’autorita’
giudiziaria da un imputato o da una persona sottoposta ad indagini,
ovvero se, per effetto della falsa dichiarazione, nel casellario
giudiziale una decisione penale viene iscritta sotto falso nome)).
Art. 495-bis.

(( (Falsa dichiarazione o attestazione al certificatore di firma
elettronica sull’identita’ o su qualita’ personali proprie o di
altri). ))

((Chiunque dichiara o attesta falsamente al soggetto che presta
servizi di certificazione delle firme elettroniche l’identita’ o lo
stato o altre qualita’ della propria o dell’altrui persona e’ punito
con la reclusione fino ad un anno)).
Art. 495-ter.

(( (Fraudolente alterazioni per impedire l’identificazione o
l’accertamento di qualita’ personali). ))

((Chiunque, al fine di impedire la propria o altrui
identificazione, altera parti del proprio o dell’altrui corpo utili
per consentire l’accertamento di identita’ o di altre qualita’
personali, e’ punito con la reclusione da uno a sei anni.

Il fatto e’ aggravato se commesso nell’esercizio di una professione
sanitaria)).
Art. 496.

(( (False dichiarazioni sulla identita’ o su qualita’ personali
proprie o di altri). ))

((Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli precedenti,
interrogato sulla identita’, sullo stato o su altre qualita’ della
propria o dell’altrui persona, fa mendaci dichiarazioni a un pubblico
ufficiale o a persona incaricata di un pubblico servizio,
nell’esercizio delle funzioni o del servizio, e’ punito con la
reclusione da uno a cinque anni)).
Art. 497.

(Frode nel farsi rilasciare certificati del casellario giudiziale e
uso indebito di tali certificati)

Chiunque si procura con frode un certificato del casellario
giudiziale o un altro certificato penale relativo ad altra persona,
ovvero ne fa uso per uno scopo diverso da quello per cui esso e’
domandato, e’ punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa
fino a lire cinquemila.
Art. 497-bis.

Possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi.

Chiunque e’ trovato in possesso di un documento falso valido per
l’espatrio ((e’ punito con la reclusione da due a cinque anni)).

La pena di cui al primo comma e’ aumentata da un terzo alla meta’
per chi fabbrica o comunque forma il documento falso, ovvero lo
detiene fuori dei casi di uso personale.
Art. 497-ter.

(( (Possesso di segni distintivi contraffatti). ))

((Le pene di cui all’articolo 497-bis, si applicano anche,
rispettivamente:
1) a chiunque illecitamente detiene segni distintivi,
contrassegni o documenti di identificazione in uso ai Corpi di
polizia, ovvero oggetti o documenti che ne simulano la funzione;
2) a chiunque illecitamente fabbrica o comunque forma gli oggetti
e i documenti indicati nel numero precedente, ovvero illecitamente ne
fa uso.))
Art. 498.

(Usurpazione di titoli o di onori)

((Chiunque, fuori dei casi previsti dall’articolo 497-ter,
abusivamente porta in pubblico la divisa o i segni distintivi)) di un
ufficio o impiego pubblico, o di un Corpo politico, amministrativo o
giudiziario, ovvero di una professione per la quale e’ richiesta una
speciale abilitazione dello Stato, ovvero indossa abusivamente in
pubblico l’abito ecclesiastico, e’ punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a un milione
ottocentomila.

Alla stessa sanzione soggiace chi si arroga dignita’ o gradi
accademici, titoli, decorazioni o altre pubbliche insegne onorifiche,
ovvero qualita’ inerenti ad alcuno degli uffici, impieghi o
professioni, indicati nella disposizione precedente.

Per le violazioni di cui al presente articolo si applica la
sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione del
provvedimento che accerta la violazione con le modalita’ stabilite
dall’articolo 36 e non e’ ammesso il pagamento in misura ridotta
previsto dall’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
TITOLO OTTAVO
DEI DELITTI CONTRO L’ECONOMIA PUBBLICA, L’INDUSTRIA E IL COMMERCIO
CAPO I
Dei delitti contro l’economia pubblica

Art. 499.

(Distruzione di materie prime o di prodotti agricoli o industriali
ovvero di mezzi di produzione)

Chiunque, distruggendo materie prime o prodotti agricoli o
industriali, ovvero mezzi di produzione, cagiona un grave nocumento
alla produzione nazionale o fa venir meno in misura notevole merci di
comune o largo consumo, e’ punito con la reclusione da tre a dodici
anni e con la multa non inferiore a lire ventimila.
Art. 500.

(Diffusione di una malattia delle piante o degli animali)

Chiunque cagiona la diffusione di una malattia alle piante o agli
animali, pericolosa all’economia rurale o forestale, ovvero al
patrimonio zootecnico della nazione, e’ punito con la reclusione da
uno a cinque anni.

Se la diffusione avviene per colpa, la pena e’ della multa da lire
mille a ventimila.
Art. 501.

(( (Rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o
nelle borse di commercio). ))

((Chiunque, al fine di turbare il mercato interno dei valori o
delle merci, pubblica o altrimenti divulga notizie false, esagerate o
tendenziose o adopera altri artifici atti a cagionare un aumento o
una diminuzione del prezzo delle merci, ovvero dei valori ammessi
nelle liste di borsa o negoziabili nel pubblico mercato, e’ punito
con la reclusione fino a tre anni e con la multa da uno a cinquanta
milioni di lire.

Se l’aumento o la diminuzione del prezzo delle merci o dei valori
si verifica, le pene sono aumentate.

Le pene sono raddoppiate:
1) se il fatto e’ commesso dal cittadino per favorire interessi
stranieri;
2) se dal fatto deriva un deprezzamento della valuta nazionale o
dei titoli dello Stato, ovvero il rincaro di merci di comune o largo
consumo.

Le pene stabilite nelle disposizioni precedenti si applicano anche
se il fatto e’ commesso all’estero, in danno della valuta nazionale o
di titoli pubblici italiani.

La condanna importa l’interdizione dai pubblici uffici)).
Art. 501-bis.

(( (Manovre speculative su merci). ))

((Fuori dei casi previsti dall’articolo precedente, chiunque,
nell’esercizio di qualsiasi attivita’ produttiva o commerciale,
compie manovre speculative ovvero occulta, accaparra od incetta
materie prime, generi alimentari di largo consumo o prodotti di prima
necessita’, in modo atto a determinarne la rarefazione o il rincaro
sul mercato interno, e’ punito con la reclusione da sei mesi a tre
anni e con la multa da uno a cinquanta milioni di lire.

Alla stessa pena soggiace chiunque, in presenza di fenomeni di
rarefazione o rincaro sul mercato interno delle merci indicate nella
prima parte del presente articolo e nell’esercizio delle medesime
attivita’, ne sottrae alla utilizzazione o al consumo rilevanti
quantita’.

L’autorita’ giudiziaria competente e, in caso di flagranza, anche
gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria procedono al sequestro
delle merci, osservando le norme sull’istruzione formale. L’autorita’
giudiziaria competente dispone la vendita coattiva immediata delle
merci stesse nelle forme di cui all’articolo 625 del codice di
procedura penale.

La condanna importa l’interdizione dall’esercizio di attivita’
commerciali o industriali per le quali sia richiesto uno speciale
permesso o una speciale abilitazione, autorizzazione o licenza da
parte dell’autorita’ e la pubblicazione della sentenza)).
Art. 502.

(Serrata e sciopero per fini contrattuali)

Il datore di lavoro, che, col solo scopo d’imporre ai suoi
dipendenti modificazioni ai patti stabiliti, o di opporsi a
modificazioni di tali patti, ovvero di ottenere o impedire una
diversa applicazione dei patti o usi esistenti, sospende in tutto o
in parte il lavoro nei suoi stabilimenti, aziende o uffici, e’ punito
con la multa non inferiore a lire diecimila.((24a))

I lavoratori addetti a stabilimenti, aziende o uffici, che, in
numero di tre o piu’, abbandonano collettivamente il lavoro, ovvero
lo prestano in modo da turbarne la continuita’ o la regolarita’, col
solo scopo di imporre ai datori di lavoro patti diversi da quelli
stabiliti, ovvero di opporsi a modificazioni di tali patti o,
comunque, di ottenere o impedire una diversa applicazione dei patti o
usi esistenti, sono puniti con la multa fino a lire mille.((24a))
—————
AGGIORNAMENTO (24a)
La Corte costituzionale con sentenza 28 aprile – 4 maggio 1960, n.
29 (in G.U. 1ª s.s. 07/05/1960, n. 112) ha dichiarato
l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 502, primo comma, del
Codice penale, in riferimento agli artt. 39 e 40 della Costituzione
e, in applicazione dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, ha
dichiarato altresi’ la illegittimita’ costituzionale del secondo
comma dello stesso art. 502 del Codice penale.
Art. 503.

(Serrata e sciopero per fini non contrattuali)

Il datore di lavoro o i lavoratori, che per fine politico
commettono, rispettivamente, alcuno dei fatti preveduti dall’articolo
precedente, sono puniti con la reclusione fino a un anno e con la
multa non inferiore a lire diecimila, se si tratta d’un datore di
lavoro, ovvero con la reclusione fino a sei mesi e con la multa fino
a lire mille, se si tratta di lavoratori.
((63))

————–
AGGIORNAMENTO (63)
La Corte Costituzionale, con sentenza 19 – 27 dicembre 1974, n. 290
(in G.U. 1ª s.s. 03/01/1975, n. 3), ha dichiarato l’illegittimita’
costituzionale del presente articolo “nella parte in cui punisce
anche lo sciopero politico che non sia diretto a sovvertire
l’ordinamento costituzionale ovvero ad impedire o ostacolare il
libero esercizio dei poteri legittimi nei quali si esprime la
sovranita’ popolare”.
Art. 504.

(Coazione alla pubblica Autorita’ mediante serrata o sciopero)

Quando alcuno dei fatti preveduti dall’articolo 502 e’ commesso con
lo scopo di costringere l’Autorita’ a dare o ad omettere un
provvedimento, ovvero con lo scopo di influire sulle deliberazioni di
essa, si applica la pena della reclusione fino a due anni.
((98))

—————
AGGIORNAMENTO (98)
La Corte Costituzionale, con sentenza 2-13 giugno 1983, n. 165 (in
G.U. 1ª s.s. 15/6/1983, n. 163), ha dichiarato “l’illegittimita’
costituzionale dell’art. 504 cod. penale nella parte in cui punisce
lo sciopero il quale ha lo scopo di costringere l’autorita’ a dare o
ad omettere un provvedimento o lo scopo di influire sulle
deliberazioni di essa, a meno che non sia diretto a sovvertire
l’ordinamento costituzionale ovvero ad impedire o ostacolare il
libero esercizio dei poteri legittimi nei quali si esprime la
sovranita’ popolare”.
Art. 505.

(Serrata o sciopero a scopo di solidarieta’ o di protesta)

Il datore di lavoro o i lavoratori, che, fuori dei casi indicati
nei due articoli precedenti, commettono uno dei fatti preveduti
dall’articolo 502 soltanto per solidarieta’ con altri datori di
lavoro o con altri lavoratori ovvero soltanto per protesta,
soggiacciono alle pene ivi stabilite.
Art. 506.

(Serrata di esercenti di piccole industrie o commerci)

Gli esercenti di aziende industriali o commerciali, i quali, non
avendo lavoratori alla loro dipendenza, in numero di tre o piu’
sospendono collettivamente il lavoro per uno degli scopi indicati nei
tre articoli precedenti, soggiacciono alle pene ivi rispettivamente
stabilite per i datori di lavoro, ridotte alla meta’.
((69))

————–
AGGIORNAMENTO (69)
La Corte Costituzionale, con sentenza 8 – 17 luglio 1975, n. 222
(in G.U. 1ª s.s. 23/07/1975, n. 195), ha dichiarato l’illegittimita’
costituzionale del presente articolo “in relazione all’art. 505, del
codice penale, nella parte in cui punisce la sospensione del lavoro
effettuata per protesta dagli esercenti di piccole aziende
industriali o commerciali che non hanno lavoratori alla loro
dipendenza”.
Art. 507.

(Boicottaggio)

Chiunque, per uno degli scopi indicati negli articoli 502, 503, 504
e 505, mediante propaganda o valendosi della forza e autorita’ di
partiti, leghe o associazioni, induce una o piu’ persone a non
stipulare patti di lavoro o a non somministrare materie o strumenti
necessari al lavoro, ovvero a non acquistare gli altrui prodotti
agricoli o industriali, e’ punito con la reclusione fino a tre anni.

Se concorrono fatti di violenza o di minaccia, si applica la
reclusione da due a sei anni.
(36) ((45))

————-
AGGIORNAMENTO (36)
Il D.P.R. 4 giugno 1966, n. 332 ha disposto (con l’art. 2, comma 1,
lettera d)) che e’ concessa amnistia “per i reati previsti negli
articoli 330, primo capoverso, 337, 340, 341, 414, 415, 507, 508 –
anche in relazione all’art. 510 – 610 e 635 del Codice penale e dal
decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, se commessi per motivi ed
in occasione di manifestazioni sindacali”.
Ha inoltre disposto (con l’art. 16, comma 1) che l’amnistia ha
efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 31 gennaio
1966.
————-
AGGIORNAMENTO (45)
La Corte Costituzionale, con sentenza 2 – 17 aprile 1969, n. 84 (in
G.U. 1ª s.s. 23/04/1969, n. 105), ha dichiarato l’illegittimita’
costituzionale “dell’art. 507 del Codice penale per la parte relativa
all’ipotesi della propaganda e nei limiti di cui alla motivazione”.
Art. 508.

(Arbitraria invasione e occupazione di aziende agricole o
industriali. Sabotaggio)

Chiunque, col solo scopo d’impedire o turbare il normale
svolgimento del lavoro, invade od occupa l’altrui azienda agricola o
industriale, ovvero dispone di altrui macchine, scorte, apparecchi o
strumenti destinati alla produzione agricola o industriale, e’ punito
con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a lire
mille.

Soggiace alla reclusione da sei mesi a quattro anni e alla multa
non inferiore a lire cinquemila, qualora il fatto non costituisca un
piu’ grave reato, chi danneggia gli edifici adibiti ad azienda
agricola o industriale, ovvero un’altra delle cose indicate nella
disposizione precedente.
((36))

————-
AGGIORNAMENTO (36)
Il D.P.R. 4 giugno 1966, n. 332 ha disposto (con l’art. 2, comma 1,
lettera d)) che e’ concessa amnistia “per i reati previsti negli
articoli 330, primo capoverso, 337, 340, 341, 414, 415, 507, 508 –
anche in relazione all’art. 510 – 610 e 635 del Codice penale e dal
decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, se commessi per motivi ed
in occasione di manifestazioni sindacali”.
Ha inoltre disposto (con l’art. 16, comma 1) che l’amnistia ha
efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 31 gennaio
1966.
Art. 509.

((Inosservanza delle norme disciplinanti i rapporti di lavoro))

Il datore di lavoro o il lavoratore, il quale non adempie gli
obblighi che gli derivano da un contratto collettivo o dalle norme
emanate dagli organi corporativi, ((e’ punito con la sanzione
amministrativa da lire duecentomila a lire un milione)). ((142))

((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 DICEMBRE 1994, N. 758)) ((142))

————
AGGIORNAMENTO (142)
Il D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758 ha disposto (con l’art. 18,
comma 1) che le presenti modifiche “si applicano anche alle
violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del
presente decreto, quando il procedimento penale non sia stato
definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili”.
Art. 510.

(Circostanze aggravanti)

Quando i fatti preveduti dagli articoli 502 e seguenti sono
commessi in tempo di guerra, ovvero hanno determinato dimostrazioni,
tumulti o sommosse popolari, le pene stabilite negli articoli stessi
sono aumentate.
Art. 511.

(Pena per i capi, promotori e organizzatori)

Le pene stabilite per i delitti preveduti dagli articoli 502 e
seguenti sono raddoppiate per i capi, promotori od organizzatori; e,
se sia stabilita dalla legge la sola pena pecuniaria, e’ aggiunta la
reclusione da sei mesi a due anni.
Art. 512.

(Pena accessoria)

La condanna per alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 502 e
seguenti importa l’interdizione da ogni ufficio sindacale per la
durata di anni cinque.
Art. 512-bis.

(( (Trasferimento fraudolento di valori).))

((Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, chiunque
attribuisce fittiziamente ad altri la titolarita’ o disponibilita’ di
denaro, beni o altre utilita’ al fine di eludere le disposizioni di
legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di
contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti
di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter, e’ punito con la
reclusione da due a sei anni.))
CAPO II
Dei delitti contro l’industria e il commercio

Art. 513.

(Turbata liberta’ dell’industria o del commercio)

Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per
impedire o turbare l’esercizio di un’industria o di un commercio e’
punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce
un piu’ grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa
da lire mille a diecimila.
Art. 513-bis.

Illecita concorrenza con minaccia o violenza.

Chiunque nell’esercizio di un’attivita’ commerciale, industriale o
comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o
minaccia e’ punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena e’ aumentata se gli atti di concorrenza riguardano
un’attivita’ finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo
dallo Stato o da altri enti pubblici.
(125) ((233))
———–
AGGIORNAMENTO (125)
La L. 31 maggio 1965, n. 575, come modificata dal D.L. 13 maggio
1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 1991,
n. 203, ha disposto (con l’art. 7, comma 1 e 3) che la pena stabilita
per il delitto previsto nel presente articolo e’ aumentata da un
terzo alla meta’ se il fatto e’ commesso da persona sottoposta con
provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione durante il
periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui
ne e’ cessata l’esecuzione. Alla pena e’ aggiunta una misura di
sicurezza detentiva.
———–
AGGIORNAMENTO (233)
Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ha disposto:
– (con l’art. 71, comma 1) che la pena stabilita per il delitto
previsto dal presente articolo e’ aumentata da un terzo alla meta’ se
il fatto e’ commesso da persona sottoposta con provvedimento
definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo
previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne e’
cessata l’esecuzione;
– (con l’art. 71, comma 3) che alla pena e’ aggiunta una misura di
sicurezza detentiva.
Art. 514.

(Frodi contro le industrie nazionali)

Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione,
sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi,
marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un
nocumento all’industria nazionale e’ punito con la reclusione da uno
a cinque anni e con la multa non inferiore a lire cinquemila.

Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme
delle leggii interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela
della proprieta’ industriale, la pena e’ aumentata e non si applicano
le disposizioni degli articoli 473 e 474.
Art. 515.

(Frode nell’esercizio del commercio)

Chiunque, nell’esercizio di una attivita’ commerciale, ovvero in
uno spaccio aperto al pubblico, consegna all’acquirente una cosa
mobile per un’altra, ovvero una cosa mobile, per origine,
provenienza, qualita’ o quantita’, diversa da quella dichiarata o
pattuita, e’ punito, qualora il fatto non costituisca un piu’ grave
delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a lire
ventimila.

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena e’ della reclusione fino
a tre anni o della multa non inferiore a lire mille.
Art. 516.

(Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine)

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come
genuine sostanze alimentari non genuine e’ punito con la reclusione
fino a sei mesi o con la multa fino a lire diecimila.
Art. 517.

(Vendita di prodotti industriali con segni mendaci)

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere
dell’ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni
distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il
compratore sull’origine, provenienza o qualita’ dell’opera o del
prodotto, e’ punito, se il fatto non e’ preveduto come reato da altra
disposizione di legge, con la reclusione ((fino a due anni e)) con la
multa fino a ventimila euro.
Art. 517-bis.

(( (Circostanza aggravante). ))

((Le pene stabilite dagli articoli 515, 516 e 517 sono aumentate se
i fatti da essi previsti hanno ad oggetto alimenti o bevande la cui
denominazione di origine o geografica o le cui specificita’ sono
protette dalle norme vigenti.

Negli stessi casi, il giudice, nel pronunciare condanna, puo’
disporre, se il fatto e’ di particolare gravita’ o in caso di
recidiva specifica, la chiusura dello stabilimento o dell’esercizio
in cui il fatto e’ stato commesso da un minimo di cinque giorni ad un
massimo di tre mesi, ovvero la revoca della licenza,
dell’autorizzazione o dell’analogo provvedimento amministrativo che
consente lo svolgimento dell’attivita’ commerciale nello stabilimento
o nell’esercizio stesso.))
Art. 517-ter.

(( (Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di
proprieta’ industriale). ))

((Salva l’applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo
conoscere dell’esistenza del titolo di proprieta’ industriale,
fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati
usurpando un titolo di proprieta’ industriale o in violazione dello
stesso e’ punito, a querela della persona offesa, con la reclusione
fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto,
introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in
vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in
circolazione i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter,
secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre
che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei
regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla
tutela della proprieta’ intellettuale o industriale.))
Art. 517-quater.

(( (Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di
origine dei prodotti agroalimentari). ))

((Chiunque contraffa’ o comunque altera indicazioni geografiche o
denominazioni di origine di prodotti agroalimentari e’ punito con la
reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto,
introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in
vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in
circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni
contraffatte.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter,
secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a
condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne,
dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in
materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni
di origine dei prodotti agroalimentari.))
Art. 517-quinquies.

(( (Circostanza attenuante). ))

((Le pene previste dagli articoli 517-ter e 517-quater sono
diminuite dalla meta’ a due terzi nei confronti del colpevole che si
adopera per aiutare concretamente l’autorita’ di polizia o
l’autorita’ giudiziaria nell’azione di contrasto dei delitti di cui
ai predetti articoli 517-ter e 517-quater, nonche’ nella raccolta di
elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per
l’individuazione o la cattura dei concorrenti negli stessi, ovvero
per la individuazione degli strumenti occorrenti per la commissione
dei delitti medesimi o dei profitti da essi derivanti)).
CAPO III
Disposizione comune ai capi precedenti

Art. 518.

(Pubblicazione della sentenza)

La condanna per alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 501,
514, 515, 516 e 517 importa la pubblicazione della sentenza.
TITOLO NONO
DEI DELITTI CONTRO LA MORALITA’ PUBBLICA E IL BUON COSTUME
CAPO I
Dei delitti contro la liberta’ sessuale
((CAPO ABROGATO DALLA L. 15 FEBBRAIO 1996, N. 66))

Codice Penale-art. 519

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 FEBBRAIO 1996, N. 66))
Codice Penale-art. 520

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 FEBBRAIO 1996, N. 66))
Codice Penale-art. 521

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 FEBBRAIO 1996, N. 66))
Codice Penale-art. 522

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 FEBBRAIO 1996, N. 66))
Codice Penale-art. 523

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 FEBBRAIO 1996, N. 66))
Codice Penale-art. 524

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 FEBBRAIO 1996, N. 66))
Codice Penale-art. 525

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 FEBBRAIO 1996, N. 66))
Codice Penale-art. 526

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 FEBBRAIO 1996, N. 66))
CAPO II
Delle offese al pudore e all’onore sessuale

Art. 527.

(Atti osceni)

Chiunque, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie
atti osceni ((e’ soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da
euro 5.000 a euro 30.000)).

((Si applica la pena della reclusione da quattro mesi a quattro
anni e sei mesi.)) se il fatto e’ commesso all’interno o nelle
immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori e se
da cio’ deriva il pericolo che essi vi assistano.

Se il fatto avviene per colpa, si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire centomila a seicentomila.
Art. 528.

(Pubblicazioni e spettacoli osceni)

Chiunque, allo scopo di farne commercio o distribuzione ovvero di
esporli pubblicamente, fabbrica, introduce nel territorio dello
Stato, acquista, detiene, esporta, ovvero mette in circolazione
scritti, disegni, immagini od altri oggetti osceni di qualsiasi
specie, ((e’ soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro
10.000 a euro 50.000)).

((Alla stessa sanzione)) soggiace chi fa commercio, anche se
clandestino, degli oggetti indicati nella disposizione precedente,
ovvero li distribuisce o espone pubblicamente.

((Si applicano la reclusione da tre mesi a tre anni e la multa non
inferiore a euro 103)) a chi:

1° adopera qualsiasi mezzo di pubblicita’ atto a favorire la
circolazione o il commercio degli oggetti indicati nella prima parte
di questo articolo;

2° da’ pubblici spettacoli teatrali o cinematografici, ovvero
audizioni o recitazioni pubbliche, che abbiano carattere di
oscenita’.

Nel caso preveduto dal numero 2°, la pena e’ aumentata se il fatto
e’ commesso nonostante il divieto dell’Autorita’.
Art. 529.

(Atti e oggetti osceni: nozione)

Agli effetti della legge penale, si considerano osceni gli atti e
gli oggetti che, secondo il comune sentimento, offendono il pudore.

Non si considera oscena l’opera d’arte o l’opera di scienza, salvo
che, per motivo diverso da quello di studio, sia offerta in vendita,
venduta o comunque procurata a persona minore degli anni diciotto.
Codice Penale-art. 530

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 FEBBRAIO 1996, N. 66))
Art. 531.

((ARTICOLO SOSTITUITO DALL’ARTICOLO 3 DELLA L. 20 FEBBRAIO 1958, N.
75))
Art. 532.

((ARTICOLO SOSTITUITO DALL’ARTICOLO 3 DELLA L. 20 FEBBRAIO 1958, N.
75))
Art. 533.

((ARTICOLO SOSTITUITO DALL’ARTICOLO 3 DELLA L. 20 FEBBRAIO 1958, N.
75))
Art. 534.

((ARTICOLO SOSTITUITO DALL’ARTICOLO 3 DELLA L. 20 FEBBRAIO 1958, N.
75))
Art. 535.

((ARTICOLO SOSTITUITO DALL’ARTICOLO 3 DELLA L. 20 FEBBRAIO 1958, N.
75))
Art. 536.

((ARTICOLO SOSTITUITO DALL’ARTICOLO 3 DELLA L. 20 FEBBRAIO 1958, N.
75))
Art. 537.

(Tratta di donne e di minori commessa all’estero)

I delitti preveduti dai due articoli precedenti sono punibili anche
se commessi da un cittadino in territorio estero.
Art. 538.

(Misura di sicurezza)

Alla condanna per il delitto preveduto dall’articolo 531 puo’
essere aggiunta una misura di sicurezza detentiva. La misura di
sicurezza detentiva e’ sempre aggiunta nei casi preveduti dagli
articoli 532, 533, 534, 535 e 536.
CAPO III
Disposizioni comuni ai capi precedenti

Codice Penale-art. 539

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 FEBBRAIO 1996, N. 66))
Art. 540.

(Rapporto di parentela)

Agli effetti della legge penale, quando il rapporto di parentela e’
considerato come elemento costitutivo o come circostanza aggravante o
attenuante o come causa di non punibilita’, la filiazione ((fuori del
matrimonio)) e’ equiparata alla filiazione ((nel matrimonio)).

Il rapporto di filiazione ((fuori del matrimonio)) e’ stabilito
osservando i limiti di prova indicati dalla legge civile, anche se
per effetti diversi dall’accertamento dello stato delle persone.
Codice Penale-art. 541

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 FEBBRAIO 1996, N. 66))
Codice Penale-art. 542

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 FEBBRAIO 1996, N. 66))
Codice Penale-art. 543

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 FEBBRAIO 1996, N. 66))
Art. 544.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 5 AGOSTO 1981, N. 442))
((TITOLO IX-BIS
DEI DELITTI CONTRO IL SENTIMENTO PER GLI ANIMALI))

Art. 544-bis.

(Uccisione di animali).

Chiunque, per crudelta’ o senza necessita’, cagiona la morte di un
animale e’ punito con la reclusione ((da quattro mesi a due anni)).
Art. 544-ter.

(Maltrattamento di animali).

Chiunque, per crudelta’ o senza necessita’, cagiona una lesione ad
un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a
fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche
ecologiche e’ punito con la reclusione ((da tre a diciotto mesi o con
la multa da 5.000 a 30.000 euro)).

La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali
sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che
procurano un danno alla salute degli stessi.

La pena e’ aumentata della meta’ se dai fatti di cui al primo comma
deriva la morte dell’animale.
Art. 544-quater.

(( (Spettacoli o manifestazioni vietati). ))

((Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, chiunque
organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino
sevizie o strazio per gli animali e’ punito con la reclusione da
quattro mesi a due anni e con la multa da 3.000 a 15.000 euro.

La pena e’ aumentata da un terzo alla meta’ se i fatti di cui al
primo comma sono commessi in relazione all’esercizio di scommesse
clandestine o al fine di trarne profitto per se’ od altri ovvero se
ne deriva la morte dell’animale.))
Art. 544-quinquies.

(( (Divieto di combattimenti tra animali). ))

((Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o
competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in
pericolo l’integrita’ fisica e’ punito con la reclusione da uno a tre
anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro.

La pena e’ aumentata da un terzo alla meta’:
1) se le predette attivita’ sono compiute in concorso con
minorenni o da persone armate;
2) se le predette attivita’ sono promosse utilizzando
videoriproduzioni o materiale di qualsiasi tipo contenente scene o
immagini dei combattimenti o delle competizioni;
3) se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in
qualsiasi forma dei combattimenti o delle competizioni.

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, allevando o
addestrando animali li destina sotto qualsiasi forma e anche per il
tramite di terzi alla loro partecipazione ai combattimenti di cui al
primo comma e’ punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con
la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica anche ai
proprietari o ai detentori degli animali impiegati nei combattimenti
e nelle competizioni di cui al primo comma, se consenzienti.

Chiunque, anche se non presente sul luogo del reato, fuori dei casi
di concorso nel medesimo, organizza o effettua scommesse sui
combattimenti e sulle competizioni di cui al primo comma e’ punito
con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a
30.000 euro.))
Art. 544-sexies.

(( (Confisca e pene accessorie). ))

((Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta
delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale,
per i delitti previsti dagli articoli 544-ter, 544-quater e
544-quinquies, e’ sempre ordinata la confisca dell’animale, salvo che
appartenga a persona estranea al reato.

E’ altresi’ disposta la sospensione da tre mesi a tre anni
dell’attivita’ di trasporto, di commercio o di allevamento degli
animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su
richiesta e’ pronunciata nei confronti di chi svolge le predette
attivita’. In caso di recidiva e’ disposta l’interdizione
dall’esercizio delle attivita’ medesime)).
TITOLO DECIMO
DEI DELITTI CONTRO LA INTEGRITA’ E LA SANITA’ DELLA STIRPE
((TITOLO ABROGATO DALLA L. 22 MAGGIO 1978, N. 194))

Codice Penale-art. 545

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 MAGGIO 1978, N. 194))
Codice Penale-art. 546

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 MAGGIO 1978, N. 194))
Codice Penale-art. 547

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 MAGGIO 1978, N. 194))
Codice Penale-art. 548

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 MAGGIO 1978, N. 194))
Codice Penale-art. 549

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 MAGGIO 1978, N. 194))
Codice Penale-art. 550

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 MAGGIO 1978, N. 194))
Codice Penale-art. 551

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 MAGGIO 1978, N. 194))
Codice Penale-art. 552

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 MAGGIO 1978, N. 194))
Codice Penale-art. 553

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 MAGGIO 1978, N. 194))
Codice Penale-art. 554

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 MAGGIO 1978, N. 194))
Codice Penale-art. 555

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 MAGGIO 1978, N. 194))
TITOLO UNDECIMO
DEI DELITTI CONTRO LA FAMIGLIA
CAPO I
Dei delitti contro il matrimonio

Art. 556.

(Bigamia)

Chiunque, essendo legato da matrimonio avente effetti civili, ne
contrae un altro, pur avente effetti civili, e’ punito con la
reclusione da uno a cinque anni. Alla stessa pena soggiace chi, non
essendo coniugato, contrae matrimonio con persona legata da
matrimonio avente effetti civili.

La pena e’ aumentata se il colpevole ha indotto in errore la
persona, con la quale ha contratto matrimonio, sulla liberta’ dello
stato proprio o di lei.

Se il matrimonio, contratto precedentemente dal bigamo, e’
dichiarato nullo, ovvero e’ annullato il secondo matrimonio per causa
diversa dalla bigamia, il reato e’ estinto, anche rispetto a coloro
che sono concorsi nel reato, e, se vi e’ stata condanna, ne cessano
l’esecuzione e gli effetti penali.
Art. 557.

(Prescrizione del reato)

Il termine della prescrizione per il delitto preveduto
dall’articolo precedente decorre dal giorno in cui e’ sciolto uno dei
due matrimoni o e’ dichiarato nullo il secondo per bigamia.
Art. 558.

(Induzione al matrimonio mediante inganno)

Chiunque, nel contrarre matrimonio avente effetti civili, con mezzi
fraudolenti occulta all’altro coniuge l’esistenza di un impedimento
che non sia quello derivante da un precedente matrimonio e’ punito,
se il matrimonio e’ annullato a causa dell’impedimento occultato, con
la reclusione fino a un anno ovvero con la multa da lire duemila a
diecimila.
Art. 558-bis.

(( (Costrizione o induzione al matrimonio). ))

((Chiunque, con violenza o minaccia, costringe una persona a
contrarre matrimonio o unione civile e’ punito con la reclusione da
uno a cinque anni.

La stessa pena si applica a chiunque, approfittando delle
condizioni di vulnerabilita’ o di inferiorita’ psichica o di
necessita’ di una persona, con abuso delle relazioni familiari,
domestiche, lavorative o dell’autorita’ derivante dall’affidamento
della persona per ragioni di cura, istruzione o educazione, vigilanza
o custodia, la induce a contrarre matrimonio o unione civile.

La pena e’ aumentata se i fatti sono commessi in danno di un minore
di anni diciotto.

La pena e’ da due a sette anni di reclusione se i fatti sono
commessi in danno di un minore di anni quattordici.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando il
fatto e’ commesso all’estero da cittadino italiano o da straniero
residente in Italia ovvero in danno di cittadino italiano o di
straniero residente in Italia)).
Art. 559.

(Adulterio)

La moglie adultera e’ punita con la reclusione fino a un anno. (42)

Con la stessa pena e’ punito il correo dell’adultera. (42)

La pena e’ della reclusione fino a due anni nel caso di relazione
adulterina. ((46))

Il delitto e’ punibile a querela del marito. ((46))

————
AGGIORNAMENTO (42)
La Corte Costituzionale, con sentenza 16 – 19 dicembre 1968, n. 126
(in G.U. 1ª s.s. 28/12/1968, n. 329), ha dichiarato l’illegittimita’
costituzionale del primo e del secondo comma del presente articolo.
————
AGGIORNAMENTO (46)
La Corte Costituzionale, con sentenza 27 novembre – 3 dicembre
1969, n. 147 (in G.U. 1ª s.s. 10/12/1969, n. 311), ha dichiarato la
illegittimita’ costituzionale dell’art. 559, comma terzo del Codice
penale e, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la
illegittimita’ costituzionale dell’art. 559, comma quarto del Codice
penale.
Art. 560.

(Concubinato)

Il marito, che tiene una concubina nella casa coniugale, o
notoriamente altrove, e’ punito con la reclusione fino a due anni.
((46))

La concubina e’ punita con la stessa pena. ((46))

Il delitto e’ punibile a querela della moglie. ((46))
————
AGGIORNAMENTO (46)
La Corte Costituzionale, con sentenza 27 novembre – 3 dicembre
1969, n. 147 (in G.U. 1ª s.s. 10/12/1969, n. 311), ha dichiarato la
illegittimita’ costituzionale dell’art. 560, comma primo del Codice
penale e, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la
illegittimita’ costituzionale dell’articolo 560, commi secondo e
terzo del Codice penale.
Art. 561.

(Casi di non punibilita’. Circostanza attenuante)

Nel caso preveduto dall’articolo 559, non e’ punibile la moglie
quando il marito l’abbia indotta o eccitata alla prostituzione ovvero
abbia comunque tratto vantaggio dalla prostituzione di lei.

Nei casi preveduti dai due articoli precedenti non e’ punibile il
coniuge legalmente separato per colpa dell’altro coniuge, ovvero da
questo ingiustamente abbandonato.

Se il fatto e’ commesso dal coniuge legalmente separato per colpa
propria o per colpa propria e dell’altro coniuge o per mutuo
consenso, la pena e’ diminuita.
((46))
————
AGGIORNAMENTO (46)
La Corte Costituzionale, con sentenza 27 novembre – 3 dicembre
1969, n. 147 (in G.U. 1ª s.s. 10/12/1969, n. 311), ha dichiarato, ai
sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la
illegittimita’ costituzionale dell’art. 561 del Codice penale.
Art. 562.

(Pena accessoria e sanzione civile)

La condanna per alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 556 e
560 importa la perdita dell’autorita’ maritale. ((46))

Con la sentenza di condanna per adulterio o per concubinato il
giudice puo’, sull’istanza del coniuge offeso, ordinare i
provvedimenti temporanei di indole civile, che ritenga urgenti
nell’interesse del coniuge offeso e della prole. ((46))

Tali provvedimenti sono immediatamente eseguibili, ma cessano di
aver effetto se, entro tre mesi dalla sentenza di condanna, divenuta
irrevocabile, non e’ presentata dinanzi al giudice civile domanda di
separazione personale. ((46))
————
AGGIORNAMENTO (46)
La Corte Costituzionale, con sentenza 27 novembre – 3 dicembre
1969, n. 147 (in G.U. 1ª s.s. 10/12/1969, n. 311), ha dichiarato, ai
sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la
illegittimita’ costituzionale dell’art. 562, primo comma del Codice
penale, nella parte relativa alla perdita dell’autorita’ maritale per
effetto della condanna per il delitto di concubinato, e dell’art.
562, commi secondo e terzo del Codice penale.
Art. 563.

(Estinzione del reato)

Nei casi preveduti dagli articoli 559 e 560 la remissione della
querela, anche se intervenuta dopo la condanna, estingue il reato.

Estinguono altresi’ il reato:

1° la morte del coniuge offeso;

2° l’annullamento del matrimonio del colpevole di adulterio o di
concubinato.

L’estinzione del reato ha effetto anche riguardo al correo e alla
concubina e ad ogni persona che sia concorsa nel reato; e, se vi e’
stata condanna, ne cessano l’esecuzione e gli effetti penali.
((46))
————
AGGIORNAMENTO (46)
La Corte Costituzionale, con sentenza 27 novembre – 3 dicembre
1969, n. 147 (in G.U. 1ª s.s. 10/12/1969, n. 311), ha dichiarato, ai
sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la
illegittimita’ costituzionale dell’art. 563 del Codice penale.
CAPO II
Dei delitti contro la morale famigliare

Art. 564.

(Incesto)

Chiunque, in modo che ne derivi pubblico scandalo, commette incesto
con un discendente o un ascendente, o con un affine in linea retta,
ovvero con una sorella o un fratello, e’ punito con la reclusione da
uno a cinque anni.

La pena e’ della reclusione da due a otto anni nel caso di
relazione incestuosa.

Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, se l’incesto e’
commesso da persona maggiore di eta’ con persona minore degli anni
diciotto, la pena e’ aumentata per la persona maggiorenne.

La condanna pronunciata contro il genitore importa la perdita della
((responsabilita’ genitoriale)) o della tutela legale.
Art. 565.

(Attentati alla morale famigliare commessi col mezzo della stampa
periodica)

Chiunque nella cronaca dei giornali o di altri scritti periodici,
nei disegni che ad essa si riferiscono, ovvero nelle inserzioni fatte
a scopo di pubblicita’ sugli stessi giornali o scritti, espone o
mette in rilievo circostanze tali da offendere la morale famigliare,
e’ punito con la multa da lire mille a cinquemila.
CAPO III
Dei delitti contro lo stato di famiglia

Art. 566.

(Supposizione o soppressione di stato)

Chiunque fa figurare nei registri dello stato civile una nascita
inesistente e’ punito con la reclusione da tre a dieci anni.

Alla stessa pena soggiace chi, mediante l’occultamento di un
neonato, ne sopprime lo stato civile.
Art. 567.

(Alterazione di stato)

Chiunque, mediante la sostituzione di un neonato, ne altera lo
stato civile e’ punito con la reclusione da tre a dieci anni.

Si applica la reclusione da cinque a quindici anni a chiunque,
nella formazione di un atto di nascita, altera lo stato civile di un
neonato, mediante false certificazioni, false attestazioni o altre
falsita’. ((271))
—————
AGGIORNAMENTO (271)
La Corte Costituzionale, con sentenza 21 settembre – 10 novembre
2016, n. 236 (in G.U. 1ª s.s. 16/11/2016 n. 46) ha dichiarato
l’illegittimita’ costituzionale del presente articolo, secondo comma,
“nella parte in cui prevede la pena edittale della reclusione da un
minimo di cinque a un massimo di quindici anni, anziche’ la pena
edittale della reclusione da un minimo di tre a un massimo di dieci
anni.”
Art. 568.

( Occultamento di stato di un ((figlio)) )

Chiunque depone o presenta un fanciullo, gia’ iscritto nei registri
dello stato civile come figlio ((nato nel matrimonio o
riconosciuto)), in un ospizio di trovatelli o in un altro luogo di
beneficenza, occultandone lo stato, e’ punito con la reclusione da
uno a cinque anni.
Art. 569.

(Pena accessoria)

La condanna pronunciata contro il genitore per alcuno dei delitti
preveduti da questo capo importa la perdita della ((responsabilita’
genitoriale)) o della tutela legale.
(237) (244)

————-
AGGIORNAMENTO (237)
La Corte Costituzionale, con sentenza 15 – 23 febbraio 2012, n. 31
(in G.U. 1ª s.s. 29/02/2012, n. 9) ha dichiarato l’illegittimita’
costituzionale del presente articolo, nella parte in cui stabilisce
che, in caso di condanna pronunciata contro il genitore per il
delitto di alterazione di stato, previsto dall’articolo 567, secondo
comma, del codice penale, consegua di diritto la perdita della
potesta’ genitoriale, cosi’ precludendo al giudice ogni possibilita’
di valutazione dell’interesse del minore nel caso concreto.
————-
AGGIORNAMENTO (244)
La Corte Costituzionale, con sentenza 16 – 23 gennaio 2013, n. 7
(in G.U. 1ª s.s. 30/01/2013, n. 5) ha dichiarato l’illegittimita’
costituzionale del presente articolo, nella parte in cui stabilisce
che, in caso di condanna pronunciata contro il genitore per il
delitto di soppressione di stato, previsto dall’articolo 566, secondo
comma, del codice penale, consegua di diritto la perdita della
potesta’ genitoriale, cosi’ precludendo al giudice ogni possibilita’
di valutazione dell’interesse del minore nel caso concreto.
CAPO IV
Dei delitti contro l’assistenza famigliare

Art. 570.

(Violazione degli obblighi di assistenza famigliare)

Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando
una condotta contraria all’ordine o alla morale delle famiglie, si
sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla ((responsabilita’
genitoriale)), alla tutela legale, o alla qualita’ di coniuge, e’
punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire mille
a diecimila.

Le dette pene si applicano congiuntamente a chi:

1° malversa o dilapida i beni del figlio minore o del pupillo o del
coniuge;

2° fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di eta’ minore,
ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non
sia legalmente separato per sua colpa.

Il delitto e’ punibile a querela della persona offesa salvo nei
casi previsti dal numero 1 e, quando il reato e’ commesso nei
confronti dei minori, dal numero 2 del precedente comma.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano se il fatto e’
preveduto come piu’ grave reato da un’altra disposizione di legge.
Art. 570-bis.

(( (Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di
separazione o di scioglimento del matrimonio). ))

((Le pene previste dall’articolo 570 si applicano al coniuge che si
sottrae all’obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno
dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o
di nullita’ del matrimonio ovvero viola gli obblighi di natura
economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento
condiviso dei figli.))
Art. 571.

(Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina)

Chiunque abusa dei mezzi di correzione o di disciplina in danno di
una persona sottoposta alla sua autorita’, o a lui affidata per
ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, ovvero
per l’esercizio di una professione o di un’arte, e’ punito, se dal
fatto deriva il pericolo di una malattia nel corpo o nella mente, con
la reclusione fino a sei mesi.

Se dal fatto deriva una lesione personale, si applicano le pene
stabilite negli articoli 582 e 583, ridotte a un terzo; se ne deriva
la morte, si applica la reclusione da tre a otto anni.
Art. 572.

(Maltrattamenti contro familiari e conviventi).

Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente,
maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una
persona sottoposta alla sua autorita’ o a lui affidata per ragioni di
educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l’esercizio
di una professione o di un’arte, e’ punito con la reclusione ((da tre
a sette anni)).

((La pena e’ aumentata fino alla meta’ se il fatto e’ commesso in
presenza o in danno di persona minore, di donna in stato di
gravidanza o di persona con disabilita’ come definita ai sensi
dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se il
fatto e’ commesso con armi)).

COMMA ABROGATO DAL D.L. 14 AGOSTO 2013, N. 93, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 15 OTTOBRE 2013, N. 119.

Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la
reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione
gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la
morte, la reclusione da dodici a ventiquattro anni.

((Il minore di anni diciotto che assiste ai maltrattamenti di cui
al presente articolo si considera persona offesa dal reato.))
Art. 573.

(Sottrazione consensuale di minorenni)

Chiunque sottrae un minore, che abbia compiuto gli anni
quattordici, col consenso di esso, al genitore esercente la
((responsabilita’ genitoriale)) o al tutore, ovvero lo ritiene contro
la volonta’ del medesimo genitore o tutore, e’ punito, a querela di
questo, con la reclusione fino a due anni.

La pena e’ diminuita, se il fatto e’ commesso per fine di
matrimonio; e’ aumentata, se e’ commesso per fine di libidine.

Si applicano le disposizioni degli articoli 525 e 544.
(31)

————–
AGGIORNAMENTO (31)
La Corte Costituzionale, con sentenza 5 – 22 febbraio 1964, n. 9
(in G.U. 1ª s.s. 29/02/1964, n. 54), ha dichiarato “in applicazione
dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la illegittimita’
costituzionale dell’art. 573 del Codice penale, in riferimento
all’art. 29, secondo comma, della Costituzione, in quanto limita il
diritto di querela al genitore esercente la patria potesta’”.
Art. 574.

(Sottrazione di persone incapaci)

Chiunque sottrae un minore degli anni quattordici, o un infermo di
mente, al genitore esercente la ((responsabilita’ genitoriale)), al
tutore, o al curatore, o a chi ne abbia la vigilanza o la custodia,
ovvero lo ritiene contro la volonta’ dei medesimi, e’ punito, a
querela del genitore esercente la ((responsabilita’ genitoriale)),
del tutore o del curatore, con la reclusione da uno a tre anni.

Alla stessa pena soggiace, a querela delle stesse persone, chi
sottrae o ritiene un minore che abbia compiuto gli anni quattordici,
senza il consenso di esso, per fine diverso da quello di libidine o
di matrimonio.

Si applicano le disposizioni degli articoli 525 e 544.
(31)

————–
AGGIORNAMENTO (31)
La Corte Costituzionale, con sentenza 5 – 22 febbraio 1964, n. 9
(in G.U. 1ª s.s. 29/02/1964, n. 54), ha dichiarato “la illegittimita’
costituzionale dell’art. 574 del Codice penale, in riferimento
all’art. 29, secondo comma, della Costituzione, in quanto limita il
diritto di querela al genitore esercente la patria potesta’”.
Art. 574-bis.

(Sottrazione e trattenimento di minore all’estero).

Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, chiunque sottrae
un minore al genitore esercente la ((responsabilita’ genitoriale)) o
al tutore, conducendolo o trattenendolo all’estero contro la volonta’
del medesimo genitore o tutore, impedendo in tutto o in parte allo
stesso l’esercizio della ((responsabilita’ genitoriale)), e’ punito
con la reclusione da uno a quattro anni.

Se il fatto di cui al primo comma e’ commesso nei confronti di un
minore che abbia compiuto gli anni quattordici e con il suo consenso,
si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni.

Se i fatti di cui al primo e secondo comma sono commessi da un
genitore in danno del figlio minore, la condanna comporta la
sospensione dall’esercizio della ((responsabilita’ genitoriale)).
Art. 574-ter.

(( (Costituzione di un’unione civile agli effetti della legge
penale).))

((Agli effetti della legge penale il termine matrimonio si intende
riferito anche alla costituzione di un’unione civile tra persone
dello stesso sesso.

Quando la legge penale considera la qualita’ di coniuge come
elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un reato essa
si intende riferita anche alla parte di un’unione civile tra persone
dello stesso sesso.))
TITOLO DODICESIMO
DEI DELITTI CONTRO LA PERSONA
CAPO I
Dei delitti contro la vita e l’incolumita’ individuale

Art. 575.

(Omicidio)

Chiunque cagiona la morte di un uomo e’ punito con la reclusione
non inferiore ad anni ventuno.
(96) (125) ((233))

———–
AGGIORNAMENTO (96)
La L. 31 maggio 1965, n. 575, come modificata dalla L. 13 settembre
1982, n. 646, ha disposto:
– (con l’art. 7, comma 1) che la pena stabilita per il delitto
previsto nel presente articolo e’ aumentata se il fatto e’ commesso
da persona gia’ sottoposta con provvedimento definitivo a misura di
prevenzione;
-(con l’art. 7, comma 3) che alla pena e’ aggiunta una misura di
sicurezza detentiva.
———–
AGGIORNAMENTO (125)
La L. 31 maggio 1965, n. 575, come modificata dal D.L. 13 maggio
1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 1991,
n. 203, ha disposto (con l’art. 7, comma 1) che la pena stabilita per
il delitto previsto nel presente articolo e’ aumentata da un terzo
alla meta’ se il fatto e’ commesso da persona sottoposta con
provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione durante il
periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui
ne e’ cessata l’esecuzione.
———–
AGGIORNAMENTO (233)
Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ha disposto:
– (con l’art. 71, comma 1) che la pena stabilita per il delitto
previsto dal presente articolo e’ aumentata da un terzo alla meta’ se
il fatto e’ commesso da persona sottoposta con provvedimento
definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo
previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne e’
cessata l’esecuzione;
– (con l’art. 71, comma 3) che alla pena e’ aggiunta una misura di
sicurezza detentiva.
Art. 576.

(Circostanze aggravanti. Ergastolo )

Si applica la pena dell’ergastolo se il fatto preveduto
dall’articolo precedente e’ commesso:

1° col concorso di taluna delle circostanze indicate nel numero 2°
dell’articolo 61;

2° contro l’ascendente o il discendente, quando concorre taluna
delle circostanze indicate nei numeri 1° e 4° dell’articolo 61 o
quando e’ adoperato un mezzo venefico o un altro mezzo insidioso
ovvero quando vi e’ premeditazione;

3° dal latitante, per sottrarsi all’arresto, alla cattura o alla
carcerazione ovvero per procurarsi i mezzi di sussistenza durante la
latitanza;

4° dall’associato per delinquere, per sottrarsi all’arresto, alla
cattura o alla carcerazione;

5) in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti
dagli articoli 572, ((583-quinquies,)) 600-bis, 600-ter, 609-bis,
609-quater e 609-octies;

5.1) dall’autore del delitto previsto dall’articolo 612-bis nei
confronti della stessa persona offesa;

5-bis) contro un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, ovvero
un ufficiale o agente di pubblica sicurezza, nell’atto o a causa
dell’adempimento delle funzioni o del servizio.

E’ latitante, agli effetti della legge penale, chi si trova nelle
condizioni indicate nel numero 6° dell’articolo 61.
(5)

————
AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224 ha disposto (con
l’art. 1, commi 1 e 2) che “Per i delitti preveduti nel Codice penale
e’ soppressa la pena di morte.
Quando nelle disposizioni del detto Codice e’ comminata la pena di
morte, in luogo di questa si applica la pena dell’ergastolo”.
Art. 577.

(Altre circostanze aggravanti. Ergastolo)

Si applica la pena dell’ergastolo se il fatto preveduto
dall’articolo 575 e’ commesso:

1° contro l’ascendente o il discendente ((anche per effetto di
adozione di minorenne)) o contro il coniuge, anche legalmente
separato, contro l’altra parte dell’unione civile ((o contro la
persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da
relazione affettiva));

2° col mezzo di sostanze venefiche, ovvero con un altro mezzo
insidioso;

3° con premeditazione;

4° col concorso di taluna delle circostanze indicate nei numeri 1°
e 4° dell’articolo 61.

La pena e’ della reclusione da ventiquattro a trenta anni, se il
fatto e’ commesso contro il coniuge divorziato, l’altra parte
dell’unione civile, ove cessata, ((la persona legata al colpevole da
stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessate,)) il fratello
o la sorella, ((l’adottante o l’adottato nei casi regolati dal titolo
VIII del libro primo del codice civile,)) il padre o la madre
adottivi, o il figlio adottivo, o contro un affine in linea retta.

((Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli
articoli 62, numero 1, 89, 98 e 114, concorrenti con le circostanze
aggravanti di cui al primo comma, numero 1, e al secondo comma, non
possono essere ritenute prevalenti rispetto a queste)).
Art. 578.

(( (Infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale). ))

((La madre che cagiona la morte del proprio neonato immediatamente
dopo il parto, o del feto durante il parto, quando il fatto e’
determinato da condizioni di abbandono materiale e morale connesse al
parto, e’ punita con la reclusione da quattro a dodici anni.

A coloro che concorrono nel fatto di cui al primo comma si applica
la reclusione non inferiore ad anni ventuno. Tuttavia, se essi hanno
agito al solo scopo di favorire la madre, la pena puo’ essere
diminuita da un terzo a due terzi.

Non si applicano le aggravanti stabilite dall’articolo 61 del
codice penale)).
Art. 579.

(Omicidio del consenziente)

Chiunque cagiona la morte di un uomo, col consenso di lui, e’
punito con la reclusione da sei a quindici anni.

Non si applicano le aggravanti indicate nell’articolo 61.

Si applicano le disposizioni relative all’omicidio se il fatto e’
commesso:

1° contro una persona minore degli anni diciotto;

2° contro una persona inferma di mente, o che si trova in
condizioni di deficienza psichica, per un’altra infermita’ o per
l’abuso di sostanze alcooliche o stupefacenti;

3° contro una persona il cui consenso sia stato dal colpevole
estorto con violenza, minaccia o suggestione, ovvero carpito con
inganno.
Art. 580.

(Istigazione o aiuto al suicidio)

Chiunque determina altri al suicidio o rafforza l’altrui proposito
di suicidio, ovvero ne agevola in qualsiasi modo l’esecuzione, e’
punito, se il suicidio avviene, con la reclusione da cinque a dodici
anni. Se il suicidio non avviene, e’ punito con la reclusione da uno
a cinque anni, sempre che dal tentativo di suicidio derivi una
lesione personale grave o gravissima.

Le pene sono aumentate se la persona istigata o eccitata o aiutata
si trova in una delle condizioni indicate nei numeri 1° e 2°
dell’articolo precedente. Nondimeno, se la persona suddetta e’ minore
degli anni quattordici o comunque e’ priva della capacita’
d’intendere o di volere, si applicano le disposizioni relative
all’omicidio.
((300))

—————
AGGIORNAMENTO (300)
La Corte Costituzionale con sentenza 25 settembre – 22 novembre
2019, n. 242 (in G.U. 1ª s.s. 27/11/2019, n. 48) ha dichiarato
“l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 580 del codice penale,
nella parte in cui non esclude la punibilita’ di chi, con le
modalita’ previste dagli artt. 1 e 2 della legge 22 dicembre 2017, n.
219 (Norme in materia di consenso informato e di disposizioni
anticipate di trattamento) – ovvero, quanto ai fatti anteriori alla
pubblicazione della presente sentenza nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica, con modalita’ equivalenti nei sensi di cui in motivazione
-, agevola l’esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e
liberamente formatosi, di una persona tenuta in vita da trattamenti
di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di
sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa intollerabili, ma
pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli, sempre
che tali condizioni e le modalita’ di esecuzione siano state
verificate da una struttura pubblica del servizio sanitario
nazionale, previo parere del comitato etico territorialmente
competente”.
Art. 581.

(Percosse)

Chiunque percuote taluno, se dal fatto non deriva una malattia nel
corpo o nella mente, e’ punito, a querela della persona offesa, con
la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire tremila.

Tale disposizione non si applica quando la legge considera la
violenza come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di
un altro reato.
Art. 582.

(Lesione personale)

Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale
deriva una malattia nel corpo o nella mente, e’ punito con la
reclusione ((da sei mesi)) a tre anni.

Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non
concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste negli articoli
583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel numero 1 e nell’ultima
parte dell’articolo 577, il delitto e’ punibile a querela della
persona offesa.

————
AGGIORNAMENTO (24)
Il D.P.R. 11 luglio 1959, n. 460 ha disposto (con l’art. 1, comma
1, lettera g)) che e’ concessa amnistia “per il reato di lesioni
personali volontarie lievissime previsto dall’art. 582, capoverso,
del Codice penale, aggravato ai sensi dell’art. 585, in relazione
all’art. 577, stesso Codice, se concorre un’attenuante”.
Ha inoltre disposto (con l’art. 15, comma 1) che l’amnistia ha
efficacia per i reati commessi fino a tutto il 23 ottobre 1958.
————-
AGGIORNAMENTO (29)
Il D.P.R. 24 gennaio 1963, n. 5 ha disposto (con l’art. 1, comma 1,
lettera c)) che e’ concessa amnistia “per il delitto di lesioni
personali lievissime, preveduto dall’articolo 582 capoverso del
Codice penale, aggravato ai sensi dell’articolo 585 in relazione allo
articolo 577 capoverso dello stesso Codice”.
Ha inoltre disposto (con l’art. 8, comma 1) che l’amnistia di cui
sopra ha efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 8
dicembre 1962.
————-
AGGIORNAMENTO (36)
Il D.P.R. 4 giugno 1966, n. 332 ha disposto (con l’art. 1, comma 1,
lettera c)) che “E’ concessa amnistia, salvo quanto previsto dal
presente decreto per i reati in materia tributaria:
[…] c) per il delitto di lesioni personali lievissime previsto
dall’art. 582 capoverso del Codice penale, se il fatto e’ commesso
contro il coniuge, il fratello o la sorella, il padre o la madre
adottivi, o il figlio adottivo, o contro un affine in linea retta”.
Ha inoltre disposto (con l’art. 16, comma 1) che l’amnistia ha
efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 31 gennaio
1966.
Art. 583.

(Circostanze aggravanti)

La lesione personale e’ grave, e si applica la reclusione da tre a
sette anni:

1° se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita
della persona offesa, ovvero una malattia o un’incapacita’ di
attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai
quaranta giorni;

2° se il fatto produce l’indebolimento permanente di un senso o di
un organo;

3° NUMERO ABROGATO DALLA L. 22 MAGGIO 1978, N. 194.

La lesione personale e’ gravissima, e si applica la reclusione da
sei a dodici anni, se dal fatto deriva:

1° una malattia certamente o probabilmente insanabile;

2° la perdita di un senso;

3° la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l’arto
inservibile, ovvero la perdita dell’uso di un organo o della
capacita’ di procreare, ovvero una permanente e grave difficolta’
della favella;

4° ((NUMERO ABROGATO DALLA L. 19 LUGLIO 2019, N. 69));

5° NUMERO ABROGATO DALLA L. 22 MAGGIO 1978, N. 194.
Art. 583-bis.

(Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili).

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una
mutilazione degli organi genitali femminili e’ punito con la
reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo,
si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali
femminili la clitoridectomia, l’escissione e l’infibulazione e
qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di
menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili
diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia
nel corpo o nella mente, e’ punito con la reclusione da tre a sette
anni. La pena e’ diminuita fino a due terzi se la lesione e’ di lieve
entita’.

La pena e’ aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo
e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il
fatto e’ commesso per fini di lucro.

La condanna ovvero l’applicazione della pena su richiesta delle
parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale per il
reato di cui al presente articolo comporta, qualora il fatto sia
commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente:
1) la decadenza dall’esercizio della ((responsabilita’
genitoriale));
2) l’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla
tutela, alla curatela e all’amministrazione di sostegno.

Le disposizioni del presente articolo si applicano altresi’ quando
il fatto e’ commesso all’estero da cittadino italiano o da straniero
residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di
straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole e’ punito a
richiesta del Ministro della giustizia.
Art. 583-ter.

(( (Pena accessoria). ))

(( La condanna contro l’esercente una professione sanitaria per
taluno dei delitti previsti dall’articolo 583-bis importa la pena
accessoria dell’interdizione dalla professione da tre a dieci anni.
Della sentenza di condanna e’ data comunicazione all’Ordine dei
medici chirurghi e degli odontoiatri)).
Art. 583-quater.

(( (Lesioni personali gravi o gravissime a un pubblico ufficiale in
servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive).
))

((Nell’ipotesi di lesioni personali cagionate a un pubblico
ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di
manifestazioni sportive, le lesioni gravi sono punite con la
reclusione da quattro a dieci anni; le lesioni gravissime, con la
reclusione da otto a sedici anni.)).
Art. 583-quinquies.

(( (Deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni
permanenti al viso). ))

((Chiunque cagiona ad alcuno lesione personale dalla quale derivano
la deformazione o lo sfregio permanente del viso e’ punito con la
reclusione da otto a quattordici anni.

La condanna ovvero l’applicazione della pena su richiesta delle
parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale per il
reato di cui al presente articolo comporta l’interdizione perpetua da
qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e
all’amministrazione di sostegno)).
Art. 584.

(Omicidio preterintenzionale)

Chiunque, con atti diretti a commettere uno dei delitti preveduti
dagli articoli 581 e 582, cagiona la morte di un uomo, e’ punito con
la reclusione da dieci a diciotto anni.
Art. 585.

(Circostanze aggravanti)

Nei casi previsti dagli articoli 582, 583, 583-bis ((,
583-quinquies)) e 584, la pena e’ aumentata da un terzo alla meta’,
se concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste
dall’articolo 576, ed e’ aumentata fino a un terzo, se concorre
alcuna delle circostanze aggravanti previste dall’articolo 577,
ovvero se il fatto e’ commesso con armi o con sostanze corrosive,
ovvero da persona travisata o da piu’ persone riunite.

Agli effetti della legge penale, per armi s’intendono:

1° quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale e’
l’offesa alla persona;

2° tutti gli strumenti atti ad offendere, dei quali e’ dalla legge
vietato il porto in modo assoluto, ovvero senza giustificato motivo.

Sono assimilate alle armi le materie esplodenti e i gas asfissianti
o accecanti.
Art. 586.

(Morte o lesioni come conseguenza di altro delitto)

Quando da un fatto prevenuto come delitto doloso deriva, quale
conseguenza non voluta dal colpevole, la morte o la lesione di una
persona, si applicano le disposizioni dell’articolo 83, ma le pene
stabilite negli articoli 589 e 590 sono aumentate.
Art. 586-bis.

(( (Utilizzo o somministrazione di farmaci o di altre sostanze al
fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti).))

((Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, e’ punito con la
reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro
51.645 chiunque procura ad altri, somministra, assume o favorisce
comunque l’utilizzo di farmaci o di sostanze biologicamente o
farmacologicamente attive, ricompresi nelle classi previste dalla
legge, che non siano giustificati da condizioni patologiche e siano
idonei a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche
dell’organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli
atleti, ovvero siano diretti a modificare i risultati dei controlli
sull’uso di tali farmaci o sostanze.

La pena di cui al primo comma si applica, salvo che il fatto
costituisca piu’ grave reato, a chi adotta o si sottopone alle
pratiche mediche ricomprese nelle classi previste dalla legge non
giustificate da condizioni patologiche ed idonee a modificare le
condizioni psicofisiche o biologiche dell’organismo, al fine di
alterare le prestazioni agonistiche degli atleti ovvero dirette a
modificare i risultati dei controlli sul ricorso a tali pratiche.

La pena di cui al primo e secondo comma e’ aumentata:
a) se dal fatto deriva un danno per la salute;
b) se il fatto e’ commesso nei confronti di un minorenne;
c) se il fatto e’ commesso da un componente o da un dipendente
del Comitato olimpico nazionale italiano ovvero di una federazione
sportiva nazionale, di una societa’, di un’associazione o di un ente
riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano.

Se il fatto e’ commesso da chi esercita una professione sanitaria,
alla condanna consegue l’interdizione temporanea dall’esercizio della
professione.

Nel caso previsto dal terzo comma, lettera c), alla condanna
consegue l’interdizione permanente dagli uffici direttivi del
Comitato olimpico nazionale italiano, delle federazioni sportive
nazionali, societa’, associazioni ed enti di promozione riconosciuti
dal Comitato olimpico nazionale italiano.

Con la sentenza di condanna e’ sempre ordinata la confisca dei
farmaci, delle sostanze farmaceutiche e delle altre cose servite o
destinate a commettere il reato.

Chiunque commercia i farmaci e le sostanze farmacologicamente o
biologicamente attive ricompresi nelle classi indicate dalla legge,
che siano idonei a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche
dell’organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli
atleti ovvero idonei a modificare i risultati dei controlli sull’uso
di tali farmaci o sostanze, attraverso canali diversi dalle farmacie
aperte al pubblico, dalle farmacie ospedaliere, dai dispensari aperti
al pubblico e dalle altre strutture che detengono farmaci
direttamente destinati alla utilizzazione sul paziente, e’ punito con
la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 5.164 a euro
77.468.))
Art. 587.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 5 AGOSTO 1981, N. 442))
Art. 588.

(Rissa)

Chiunque partecipa a una rissa e’ punito con la multa fino a lire
tremila.

Se nella rissa taluno rimane ucciso, o riporta lesione personale,
la pena, per il solo fatto della partecipazione alla rissa, e’ della
reclusione da tre mesi a cinque anni. La stessa pena si applica se la
uccisione, o la lesione personale, avviene immediatamente dopo la
rissa e in conseguenza di essa. ((119))

————-
AGGIORNAMENTO (119)
Il D.P.R. 12 aprile 1990, n. 75 ha disposto (con l’art. 1, comma 1,
lettera c)) che e’ concessa amnistia per il delitto previsto dal
comma secondo del presente articolo (rissa), sempre che dal fatto non
siano derivate lesioni personali gravi o gravissime ovvero la morte.
Ha inoltre disposto (con l’articolo 6, comma 1) che l’amnistia ha
efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 24 ottobre
1989.
Art. 589.

(Omicidio colposo)

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona e’ punito con la
reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto e’ commesso con violazione delle norme per la
prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena e’ della reclusione da
due a sette anni.

((Se il fatto e’ commesso nell’esercizio abusivo di una professione
per la quale e’ richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di
un’arte sanitaria, la pena e’ della reclusione da tre a dieci anni)).

COMMA ABROGATO DALLA L. 23 MARZO 2016, N. 41.

Nel caso di morte di piu’ persone, ovvero di morte di una o piu’
persone e di lesioni di una o piu’ persone, si applica la pena che
dovrebbe infliggersi per la piu’ grave delle violazioni commesse
aumentata fino al triplo, ma la pena non puo’ superare gli anni
quindici.
Art. 589-bis.

(( (Omicidio stradale). ))

((Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione
delle norme sulla disciplina della circolazione stradale e’ punito
con la reclusione da due a sette anni.

Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di
ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente
all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi
rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa la
morte di una persona, e’ punito con la reclusione da otto a dodici
anni.

La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a motore di
cui all’articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il quale, in stato di ebbrezza
alcolica ai sensi dell’articolo 186, comma 2, lettera b), del
medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, cagioni per colpa la
morte di una persona.

Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla
guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi
dell’articolo 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona, e’
punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

La pena di cui al comma precedente si applica altresi’:
1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un
centro urbano ad una velocita’ pari o superiore al doppio di quella
consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade
extraurbane ad una velocita’ superiore di almeno 50 km/h rispetto a
quella massima consentita, cagioni per colpa la morte di una persona;
2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando
un’intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando
contromano, cagioni per colpa la morte di una persona;
3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra
di inversione del senso di marcia in prossimita’ o in corrispondenza
di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro
mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea
continua, cagioni per colpa la morte di una persona.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena e’ aumentata se il
fatto e’ commesso da persona non munita di patente di guida o con
patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a
motore sia di proprieta’ dell’autore del fatto e tale veicolo sia
sprovvisto di assicurazione obbligatoria.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l’evento non sia
esclusiva conseguenza dell’azione o dell’omissione del colpevole, la
pena e’ diminuita fino alla meta’.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente
cagioni la morte di piu’ persone, ovvero la morte di una o piu’
persone e lesioni a una o piu’ persone, si applica la pena che
dovrebbe infliggersi per la piu’ grave delle violazioni commesse
aumentata fino al triplo, ma la pena non puo’ superare gli anni
diciotto.))
Art. 589-ter.

(( (Fuga del conducente in caso di omicidio stradale). ))

((Nel caso di cui all’articolo 589-bis, se il conducente si da’
alla fuga, la pena e’ aumentata da un terzo a due terzi e comunque
non puo’ essere inferiore a cinque anni)).
Art. 590.

(Lesioni personali colpose)

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale e’ punito
con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a lire
duecentomila.

Se la lesione e’ grave la pena e’ della reclusione da uno a sei
mesi o della multa da lire ottantamila a quattrocentomila; se e’
gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da
lire duecentomila a ottocentomila.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione
delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per
le lesioni gravi e’ della reclusione da tre mesi a un anno o della
multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime e’
della reclusione da uno a tre anni. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 23
MARZO 2016, N. 41.

((Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell’esercizio
abusivo di una professione per la quale e’ richiesta una speciale
abilitazione dello Stato o di un’arte sanitaria, la pena per lesioni
gravi e’ della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per
lesioni gravissime e’ della reclusione da un anno e sei mesi a
quattro anni)).

Nel caso di lesioni di piu’ persone si applica la pena che dovrebbe
infliggersi per la piu’ grave delle violazioni commesse, aumentata
fino al triplo; ma la pena della reclusione non puo’ superare gli
anni cinque.

Il delitto e’ punibile a querela della persona offesa, salvo nei
casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti
commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli
infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro o che abbiano
determinato una malattia professionale.
Art. 590-bis.

(( (Lesioni personali stradali gravi o gravissime).))

((Chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale con
violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale
e’ punito con la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni
gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime.

Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di
ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente
all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi
rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa a
taluno una lesione personale, e’ punito con la reclusione da tre a
cinque anni per le lesioni gravi e da quattro a sette anni per le
lesioni gravissime.

Le pene di cui al comma precedente si applicano altresi’ al
conducente di un veicolo a motore di cui all’articolo 186-bis, comma
1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’articolo
186, comma 2, lettera b), del medesimo decreto legislativo n. 285 del
1992, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o
gravissime.

Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla
guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi
dell’articolo 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa a taluno lesioni personali, e’
punito con la reclusione da un anno e sei mesi a tre anni per le
lesioni gravi e da due a quattro anni per le lesioni gravissime.

Le pene di cui al comma precedente si applicano altresi’:
1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un
centro urbano ad una velocita’ pari o superiore al doppio di quella
consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade
extraurbane ad una velocita’ superiore di almeno 50 km/h rispetto a
quella massima consentita, cagioni per colpa a taluno lesioni
personali gravi o gravissime;
2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando
un’intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando
contromano, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o
gravissime;
3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra
di inversione del senso di marcia in prossimita’ o in corrispondenza
di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro
mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea
continua, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o
gravissime.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena e’ aumentata se il
fatto e’ commesso da persona non munita di patente di guida o con
patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a
motore sia di proprieta’ dell’autore del fatto e tale veicolo sia
sprovvisto di assicurazione obbligatoria.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l’evento non sia
esclusiva conseguenza dell’azione o dell’omissione del colpevole, la
pena e’ diminuita fino alla meta’.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente
cagioni lesioni a piu’ persone, si applica la pena che dovrebbe
infliggersi per la piu’ grave delle violazioni commesse aumentata
fino al triplo, ma la pena non puo’ superare gli anni sette.))
Art. 590-ter.

(( (Fuga del conducente in caso di lesioni personali stradali).))

((Nel caso di cui all’articolo 590-bis, se il conducente si da’
alla fuga, la pena e’ aumentata da un terzo a due terzi e comunque
non puo’ essere inferiore a tre anni.))
Art. 590-quater.
(( (Computo delle circostanze).))

((Quando ricorrono le circostanze aggravanti di cui agli articoli
589-bis, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma, 589-ter,
590-bis, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma, e 590-ter, le
concorrenti circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli
articoli 98 e 114, non possono essere ritenute equivalenti o
prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla
quantita’ di pena determinata ai sensi delle predette circostanze
aggravanti.))
Art. 590-quinquies.

(( (Definizione di strade urbane e extraurbane).))

((Ai fini degli articoli 589-bis e 590-bis si intendono per strade
extraurbane le strade di cui alle lettere A, B e C del comma 2
dell’articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e per
strade di un centro urbano le strade di cui alle lettere D, E, F e
F-bis del medesimo comma 2)).
Art. 590-sexies.

(( (Responsabilita’ colposa per morte o lesioni personali in ambito
sanitario).))

((Se i fatti di cui agli articoli 589 e 590 sono commessi
nell’esercizio della professione sanitaria, si applicano le pene ivi
previste salvo quanto disposto dal secondo comma.

Qualora l’evento si sia verificato a causa di imperizia, la
punibilita’ e’ esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni
previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di
legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche
clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle
predette linee guida risultino adeguate alle specificita’ del caso
concreto)).
Art. 591.

(Abbandono di persone minori o incapaci)

Chiunque abbandona una persona minore degli anni quattordici,
ovvero una persona incapace, per malattia di mente o di corpo, per
vecchiaia, o per altra causa, di provvedere a se’ stessa, e della
quale abbia la custodia o debba avere cura, e’ punito con la
reclusione da sei mesi a cinque anni.

Alla stessa pena soggiace chi abbandona all’estero un cittadino
italiano minore degli anni diciotto, a lui affidato nel territorio
dello Stato per ragioni di lavoro.

La pena e’ della reclusione da uno a sei anni se dal fatto deriva
una lesione personale, ed e’ da tre a otto anni se ne deriva la
morte.

Le pene sono aumentate se il fatto e’ commesso dal genitore, dal
figlio, dal tutore o dal coniuge, ovvero dall’adottante o
dall’adottato.
Art. 592.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 5 AGOSTO 1981, N. 442))
Art. 593.

(Omissione di soccorso)

Chiunque, trovando abbandonato o smarrito un fanciullo minore degli
anni dieci, o un’altra persona incapace di provvedere a se’ stessa,
per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia o per altra causa,
omette di darne immediato avviso all’Autorita’ ((e` punito con la
reclusione fino a un anno o con la multa fino a 2.500 euro)).

Alla stessa pena soggiace chi, trovando un corpo umano che sia o
sembri inanimato, ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo,
omette di prestare l’assistenza occorrente o di darne immediato
avviso all’Autorita’.

Se da siffatta condotta del colpevole deriva una lesione personale,
la pena e’ aumentata; se ne deriva la morte, la pena e’ raddoppiata.
((CAPO I-bis
Dei delitti contro la maternita’))

Art. 593-bis.

(( (Interruzione colposa di gravidanza).))

((Chiunque cagiona a una donna per colpa l’interruzione della
gravidanza e’ punito con la reclusione da tre mesi a due anni.
Chiunque cagiona a una donna per colpa un parto prematuro e’ punito
con la pena prevista dal primo comma, diminuita fino alla meta’. Nei
casi previsti dal primo e dal secondo comma, se il fatto e’ commesso
con la violazione delle norme poste a tutela del lavoro la pena e’
aumentata.))
Art. 593-ter.

(( (Interruzione di gravidanza non consensuale).))

((Chiunque cagiona l’interruzione della gravidanza senza il
consenso della donna e’ punito con la reclusione da quattro a otto
anni. Si considera come non prestato il consenso estorto con violenza
o minaccia ovvero carpito con l’inganno.

La stessa pena si applica a chiunque provochi l’interruzione della
gravidanza con azioni dirette a provocare lesioni alla donna.

Detta pena e’ diminuita fino alla meta’ se da tali lesioni deriva
l’acceleramento del parto.

Se dai fatti previsti dal primo e dal secondo comma deriva la morte
della donna si applica la reclusione da otto a sedici anni; se ne
deriva una lesione personale gravissima si applica la reclusione da
sei a dodici anni; se la lesione personale e’ grave quest’ultima pena
e’ diminuita.

Le pene stabilite dai commi precedenti sono aumentate se la donna
e’ minore degli anni diciotto.))
CAPO II
Dei delitti contro l’onore

Art. 594

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 GENNAIO 2016, N. 7))
Art. 595.

(Diffamazione)

Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente,
comunicando con piu’ persone, offende l’altrui reputazione, e’ punito
con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire
diecimila.

Se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato, la
pena e’ della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a
lire ventimila.

Se l’offesa e’ recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro
mezzo di pubblicita’, ovvero in atto pubblico, la pena e’ della
reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a lire
cinquemila.

Se l’offesa e’ recata a un Corpo politico, amministrativo o
giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una Autorita’
costituita in collegio, le pene sono aumentate.
Art. 596.

(Esclusione della prova liberatoria)

Il colpevole ((dal delitto previsto dall’articolo precedente)) non
e’ ammesso a provare, a sua discolpa, la verita’ o la notorieta’ del
fatto attribuito alla persona offesa.

Tuttavia, quando l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto
determinato, la persona offesa e l’offensore possono, d’accordo,
prima che sia pronunciata sentenza irrevocabile, deferire ad un
giuri’ d’onore il giudizio sulla verita’ del fatto medesimo.

Quando l’offesa consista nell’attribuzione di un fatto determinato,
la prova della verita’ del fatto medesimo e’ pero’ sempre ammessa nel
procedimento penale;
1) se la persona offesa e’ un pubblico ufficiale ed il fatto ad
esso attribuito si riferisce all’esercizio delle sue funzioni;
2) se per il fatto attribuito alla persona offesa e’ tuttora
aperto o si inizia contro di essa un procedimento penale;
3) se il querelante domanda formalmente che il giudizio si
estenda ad accertare la verita’ o la falsita’ del fatto ad esso
attribuito. (6)

Se la verita’ del fatto e’ provata o se per esso la persona, a cui
il fatto e’ attribuito, e’ per esso condannata dopo l’attribuzione
del fatto medesimo, l’autore dell’imputazione non e’ punibile, salvo
che i modi usati non rendano per se stessi ((applicabile la
disposizione dell’articolo 595, primo comma)). (6)

————
AGGIORNAMENTO (6)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 288 ha disposto
(con l’art. 1, comma 1) che le presenti modifiche sono apportate fino
a quando non sia pubblicato il nuovo Codice penale.
Art. 596-bis.

(( (Diffamazione col mezzo della stampa).))

((Se il delitto di diffamazione e’ commesso col mezzo della stampa
le disposizioni dell’articolo precedente si applicano anche al
direttore o vice-direttore responsabile, all’editore e allo
stampatore, per i reati preveduti negli articoli 57, 57-bis e 58)).
Art. 597.

(Querela della persona offesa ed estinzione del reato)

((Il delitto previsto dall’articolo 595 e’ punibile)) a querela
della persona offesa.

Se la persona offesa e l’offensore hanno esercitato la facolta’
indicata nel capoverso dell’articolo precedente, la querela si
considera tacitamente rinunciata o rimessa.

Se la persona offesa muore prima che sia decorso il termine per
proporre la querela, o se si tratta di offesa alla memoria di un
defunto, possono proporre querela i prossimi congiunti, l’adottante e
l’adottato. In tali casi, e altresi’ in quello in cui la persona
offesa muoia dopo avere proposta la querela, la facolta’ indicata nel
capoverso dell’articolo precedente spetta ai prossimi congiunti,
all’adottante e all’adottato.
Art. 598.

(Offese in scritti e discorsi pronunciati dinanzi alle Autorita’
giudiziarie o amministrative)

Non sono punibili le offese contenute negli scritti presentati o
nei discorsi pronunciati dalle parti o dai loro patrocinatori nei
procedimenti dinanzi all’Autorita’ giudiziaria, ovvero dinanzi a
un’Autorita’ amministrativa, quando le offese concernono l’oggetto
della causa o del ricorso amministrativo.

Il giudice, pronunciando nella causa, puo’, oltre ai provvedimenti
disciplinari, ordinare la soppressione o la cancellazione, in tutto o
in parte, delle scritture offensive, e assegnare alla persona offesa
una somma a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale.
Qualora si tratti di scritture per le quali la soppressione o
cancellazione non possa eseguirsi, e’ fatta sulle medesime
annotazione della sentenza.
Art. 599.

(( Provocazione. ))

((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 GENNAIO 2016, N. 7)).

Non e’ punibile chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti
((dall’articolo)) 595 nello stato d’ira determinato da un fatto
ingiusto altrui, e subito dopo di esso.

((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 GENNAIO 2016, N. 7)).
CAPO III
Dei delitti contro la liberta’ individuale
Sezione 1a
Dei delitti contro la personalita’ individuale

Art. 600.

(Riduzione o mantenimento in schiavitu’ o in servitu’).

Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del
diritto di proprieta’ ovvero chiunque riduce o mantiene una persona
in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni
lavorative o sessuali ovvero all’accattonaggio o comunque ((al
compimento di attivita’ illecite)) che ne comportino lo sfruttamento
((ovvero a sottoporsi al prelievo di organi)), e’ punito con la
reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo
quando la condotta e’ attuata mediante violenza, minaccia, inganno,
abuso di autorita’ o approfittamento di una situazione ((di
vulnerabilita’,)) di inferiorita’ fisica o psichica o di una
situazione di necessita’, o mediante la promessa o la dazione di
somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorita’ sulla persona.

COMMA ABROGATO DALLA L. 2 LUGLIO 2010, N. 108.
(191) (233)

————-
AGGIORNAMENTO (191)
La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dalla L. 11 agosto
2003, n. 228 ha disposto (con l’art. 7, commi 1 e 3) che la pena
stabilita per il delitto previsto nel presente articolo e’ aumentata
da un terzo alla meta’ se il fatto e’ commesso da persona sottoposta
con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione durante il
periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui
ne e’ cessata l’esecuzione. Alla pena e’ aggiunta una misura di
sicurezza detentiva.
————
AGGIORNAMENTO (233)
Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ha disposto:
– (con l’art. 71, comma 1) che la pena stabilita per il delitto
previsto dal presente articolo e’ aumentata da un terzo alla meta’ se
il fatto e’ commesso da persona sottoposta con provvedimento
definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo
previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne e’
cessata l’esecuzione;
– (con l’art. 71, comma 3) che alla pena e’ aggiunta una misura di
sicurezza detentiva.
Art. 600-bis.

(( (Prostituzione minorile).))

((E’ punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa
da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:
1) recluta o induce alla prostituzione una persona di eta’
inferiore agli anni diciotto;
2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la
prostituzione di una persona di eta’ inferiore agli anni diciotto,
ovvero altrimenti ne trae profitto.

Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, chiunque compie
atti sessuali con un minore di eta’ compresa tra i quattordici e i
diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra
utilita’, anche solo promessi, e’ punito con la reclusione da uno a
sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000)).
Art. 600-ter.

(Pornografia minorile).

((E’ punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa
da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:
1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o
spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;
2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a
esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli
trae altrimenti profitto)).

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale
pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo
comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce,
divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al
primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni
finalizzate all’adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori
degli anni diciotto, e’ punito con la reclusione da uno a cinque anni
e con la multa da lire cinque milioni a lire cento milioni.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo
e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale
pornografico di cui al primo comma, e’ punito con la reclusione fino
a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena e’ aumentata
in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente
quantita’.

((Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, chiunque assiste
a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori
di anni diciotto e’ punito con la reclusione fino a tre anni e con la
multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si
intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore
degli anni diciotto coinvolto in attivita’ sessuali esplicite, reali
o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un
minore di anni diciotto per scopi sessuali)).
Art. 600-quater.

(( (Detenzione di materiale pornografico).))

((Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo
600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico
realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, e’ punito con la
reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.

La pena e’ aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il
materiale detenuto sia di ingente quantita’)).
Art. 600-quater.1

(( (Pornografia virtuale).))

((Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si
applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini
virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni
diciotto o parti di esse, ma la pena e’ diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche
di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a
situazioni reali, la cui qualita’ di rappresentazione fa apparire
come vere situazioni non reali)).
Art. 600-quinquies.

(( (Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione
minorile).))

((Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione
di attivita’ di prostituzione a danno di minori o comunque
comprendenti tale attivita’ e’ punito con la reclusione da sei a
dodici anni e con la multa da lire trenta milioni a lire trecento
milioni)).
Art. 600-sexies.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 1 OTTOBRE 2012, N. 172))
Art. 600-septies.

(( (Confisca).))

((Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta
delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale,
per i delitti previsti dalla presente sezione, nonche’ dagli articoli
609-bis, quando il fatto e’ commesso in danno di un minore di anni
diciotto o il reato e’ aggravato dalle circostanze di cui
all’articolo 609-ter, primo comma, numeri 1), 5) e 5-bis),
609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto e’ commesso in
danno di un minore di anni diciotto o il reato e’ aggravato dalle
circostanze di cui all’articolo 609-ter, primo comma, numeri 1), 5) e
5-bis), e 609-undecies, e’ sempre ordinata, salvi i diritti della
persona offesa alle restituzioni e al risarcimento dei danni, la
confisca dei beni che costituiscono il prodotto, il profitto o il
prezzo del reato. Ove essa non sia possibile, il giudice dispone la
confisca di beni di valore equivalente a quelli che costituiscono il
prodotto, il profitto o il prezzo del reato e di cui il condannato
abbia, anche indirettamente o per interposta persona, la
disponibilita’. Si applica il terzo comma dell’articolo 322-ter)).
Art. 600-septies.1.

(( (Circostanza attenuante).))

((La pena per i delitti di cui alla presente sezione e’ diminuita
da un terzo fino alla meta’ nei confronti del concorrente che si
adopera per evitare che l’attivita’ delittuosa sia portata a
conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l’autorita’ di
polizia o l’autorita’ giudiziaria nella raccolta di prove decisive
per l’individuazione o la cattura dei concorrenti. ))
Art. 600-septies.2.

(Pene accessorie).

Alla condanna o all’applicazione della pena su richiesta delle
parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale per i
delitti previsti dalla presente sezione e per il delitto di cui
all’articolo 414-bis del presente codice conseguono:
1) la perdita della ((responsabilita’ genitoriale)), quando la
qualita’ di genitore e’ prevista quale circostanza aggravante del
reato;
2) l’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla
tutela, alla curatela o all’amministrazione di sostegno;
3) la perdita del diritto agli alimenti e l’esclusione dalla
successione della persona offesa;
4) l’interdizione temporanea dai pubblici uffici; l’interdizione
dai pubblici uffici per la durata di anni cinque in seguito alla
condanna alla reclusione da tre a cinque anni, ferma restando,
comunque, l’applicazione dell’articolo 29, primo comma, quanto
all’interdizione perpetua.

La condanna o l’applicazione della pena su richiesta delle parti a
norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei
delitti previsti dalla presente sezione e per il delitto di cui
all’articolo 414-bis del presente codice, quando commessi in danno di
minori, comporta in ogni caso l’interdizione perpetua da qualunque
incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonche’ da ogni ufficio
o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate
abitualmente da minori.

In ogni caso e’ disposta la chiusura degli esercizi la cui
attivita’ risulta finalizzata ai delitti previsti dalla presente
sezione, nonche’ la revoca della licenza di esercizio o della
concessione o dell’autorizzazione per le emittenti radiotelevisive.
Art. 600-octies.

((Impiego di minori nell’accattonaggio. Organizzazione
dell’accattonaggio))

Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, chiunque si avvale
per mendicare di una persona minore degli anni quattordici o,
comunque, non imputabile, ovvero permette che tale persona, ove
sottoposta alla sua autorita’ o affidata alla sua custodia o
vigilanza, mendichi, o che altri se ne avvalga per mendicare, e’
punito con la reclusione fino a tre anni.

((Chiunque organizzi l’altrui accattonaggio, se ne avvalga o
comunque lo favorisca a fini di profitto e’ punito con la reclusione
da uno a tre anni)).
Art. 601.

(Tratta di persone).

E’ punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta,
introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori
di esso, trasporta, cede l’autorita’ sulla persona, ospita una o piu’
persone che si trovano nelle condizioni di cui all’articolo 600,
ovvero, realizza le stesse condotte su una o piu’ persone, mediante
inganno, violenza, minaccia, abuso di autorita’ o approfittamento di
una situazione di vulnerabilita’, di inferiorita’ fisica, psichica o
di necessita’, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri
vantaggi alla persona che su di essa ha autorita’, al fine di indurle
o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero
all’accattonaggio o comunque al compimento di attivita’ illecite che
ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle
modalita’ di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste
nei confronti di persona minore di eta’.

((La pena per il comandante o l’ufficiale della nave nazionale o
straniera, che commette alcuno dei fatti previsti dal primo o dal
secondo comma o vi concorre, e’ aumentata fino a un terzo.

Il componente dell’equipaggio di nave nazionale o straniera
destinata, prima della partenza o in corso di navigazione, alla
tratta e’ punito, ancorche’ non sia stato compiuto alcun fatto
previsto dal primo o dal secondo comma o di commercio di schiavi, con
la reclusione da tre a dieci anni.))

————-
AGGIORNAMENTO (191)
La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dalla L. 11 agosto
2003, n. 228 ha disposto (con l’art. 7, commi 1 e 3) che la pena
stabilita per il delitto previsto nel presente articolo e’ aumentata
da un terzo alla meta’ se il fatto e’ commesso da persona sottoposta
con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione durante il
periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui
ne e’ cessata l’esecuzione. Alla pena e’ aggiunta una misura di
sicurezza detentiva.
————
AGGIORNAMENTO (233)
Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ha disposto:
– (con l’art. 71, comma 1) che la pena stabilita per il delitto
previsto dal presente articolo e’ aumentata da un terzo alla meta’ se
il fatto e’ commesso da persona sottoposta con provvedimento
definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo
previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne e’
cessata l’esecuzione;
– (con l’art. 71, comma 3) che alla pena e’ aggiunta una misura di
sicurezza detentiva.
Art. 601-bis.

(Traffico di organi prelevati da persona vivente).

Chiunque, illecitamente, commercia, vende, acquista ovvero, in
qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, procura o tratta organi o parti
di organi prelevati da persona vivente e’ punito con la reclusione da
tre a dodici anni e con la multa da euro 50.000 ad euro 300.000.
((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 1 MARZO 2018, N. 21)).

((Chiunque svolge opera di mediazione nella donazione di organi da
vivente al fine di trarne un vantaggio economico e’ punito con la
reclusione da tre a otto anni e con la multa da euro 50.000 a euro
300.000.

Se i fatti previsti dai precedenti commi sono commessi da persona
che esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue
l’interdizione perpetua dall’esercizio della professione.))

Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, e’ punito con la
reclusione da tre a sette anni e con la multa da euro 50.000 ad euro
300.000 chiunque organizza o propaganda viaggi ovvero pubblicizza o
diffonde, con qualsiasi mezzo, anche per via informatica o
telematica, annunci finalizzati al traffico di organi o parti di
organi di cui al primo comma.
Art. 602.

(Acquisto e alienazione di schiavi).

Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo 601, acquista o
aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui
all’articolo 600 e’ punito con la reclusione da otto a venti anni.

COMMA ABROGATO DALLA L. 2 LUGLIO 2010, N. 108.
(191) ((233))

————-
AGGIORNAMENTO (191)
La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dalla L. 11 agosto
2003, n. 228 ha disposto (con l’art. 7, commi 1 e 3) che la pena
stabilita per il delitto previsto nel presente articolo e’ aumentata
da un terzo alla meta’ se il fatto e’ commesso da persona sottoposta
con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione durante il
periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui
ne e’ cessata l’esecuzione. Alla pena e’ aggiunta una misura di
sicurezza detentiva.
————
AGGIORNAMENTO (233)
Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ha disposto:
– (con l’art. 71, comma 1) che la pena stabilita per il delitto
previsto dal presente articolo e’ aumentata da un terzo alla meta’ se
il fatto e’ commesso da persona sottoposta con provvedimento
definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo
previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne e’
cessata l’esecuzione;
– (con l’art. 71, comma 3) che alla pena e’ aggiunta una misura di
sicurezza detentiva.
Art. 602-bis.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 1 OTTOBRE 2012, N. 172))
Art. 602-ter.

(Circostanze aggravanti).

La pena per i reati previsti dagli articoli 600, 601 ((primo e
secondo comma)) e 602 e’ aumentata da un terzo alla meta’:
a) se la persona offesa e’ minore degli anni diciotto;
b) se i fatti sono diretti allo sfrutta-mento della prostituzione
o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi;
c) se dal fatto deriva un grave pericolo per la vita o
l’integrita’ fisica o psichica della persona offesa.

Se i fatti previsti dal titolo VII, capo III, del presente libro
sono commessi al fine di realizzare od agevolare i delitti di cui
agli articoli 600, 601 e 602, le pene ivi previste sono aumentate da
un terzo alla meta’.

Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter,
la pena e’ aumentata da un terzo alla meta’ se il fatto e’ commesso
con violenza o minaccia.

Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo e secondo comma,
600-ter, primo comma, e 600-quinquies, la pena e’ aumentata da un
terzo alla meta’ se il fatto e’ commesso approfittando della
situazione di necessita’ del minore.

Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo e secondo comma,
600-ter e 600-quinquies, nonche’ dagli articoli 600, 601 e 602, la
pena e’ aumentata dalla meta’ ai due terzi se il fatto e’ commesso in
danno di un minore degli anni sedici.

Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter,
nonche’, se il fatto e’ commesso in danno di un minore degli anni
diciotto, dagli articoli 600, 601 e 602, la pena e’ aumentata dalla
meta’ ai due terzi se il fatto e’ commesso da un ascendente, dal
genitore adottivo, o dal loro coniuge o convivente, dal coniuge o da
affini entro il secondo grado, da parenti fino al quarto grado
collaterale, dal tutore o da persona a cui il minore e’ stato
affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza,
custodia, lavoro, ovvero da pubblici ufficiali o incaricati di
pubblico servizio nell’esercizio delle loro funzioni ovvero ancora se
e’ commesso in danno di un minore in stato di infermita’ o
minorazione psichica, naturale o provocata.

Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter,
nonche’ dagli articoli 600, 601 e 602, la pena e’ aumentata dalla
meta’ ai due terzi se il fatto e’ commesso mediante somministrazione
di sostanze alcoliche, narcotiche, stupefacenti o comunque
pregiudizievoli per la salute fisica o psichica del minore, ovvero se
e’ commesso nei confronti di tre o piu’ persone.

Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater,
600-quater.1. e 600-quinquies, la pena e’ aumentata.
a) se il reato e’ commesso da piu’ persone riunite;
b) se il reato e’ commesso da persona che fa parte di
un’associazione per delinquere e al fine di agevolarne l’attivita’;
c) se il reato e’ commesso con violenze gravi o se dal fatto
deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un
pregiudizio grave.

Le pene previste per i reati di cui al comma precedente sono
aumentate in misura non eccedente i due terzi nei casi in cui gli
stessi siano compiuti con l’utilizzo di mezzi atti ad impedire
l’identificazione dei dati di accesso alle reti telematiche.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli
articoli 98 e 114, concorrenti con le circostanze aggravanti di cui
alla presente sezione, non possono essere ritenute equivalenti o
prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano
sulla quantita’ della stessa risultante dall’aumento conseguente alle
predette aggravanti.
Art. 602-quater.

(( (Ignoranza dell’eta’ della persona offesa).))

((Quando i delitti previsti dalla presente sezione sono commessi in
danno di un minore degli anni diciotto, il colpevole non puo’
invocare a propria scusa l’ignoranza dell’eta’ della persona offesa,
salvo che si tratti di ignoranza inevitabile)).
Art. 603.

(Plagio)

Chiunque sottopone una persona al proprio potere, in modo da
ridurla in totale stato di soggezione, e’ punito con la reclusione da
cinque a quindici anni.
((88))

————-
AGGIORNAMENTO (88)
La Corte Costituzionale, con sentenza 9 aprile – 8 giugno 1981, n.
96 (in G.U. 1ª s.s. 10/6/1981, n. 158), ha dichiarato
l’illegittimita’ costituzionale del presente articolo.
Art. 603-bis.

(( (Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro).))

((Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, e’ punito con la
reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per
ciascun lavoratore reclutato, chiunque:
1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso
terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di
bisogno dei lavoratori;
2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante
l’attivita’ di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i
lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro
stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica
la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a
2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento
la sussistenza di una o piu’ delle seguenti condizioni:
1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo
palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o
territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali piu’
rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato
rispetto alla quantita’ e qualita’ del lavoro prestato;
2) la reiterata violazione della normativa relativa all’orario di
lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all’aspettativa
obbligatoria, alle ferie;
3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di
sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a
metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l’aumento della
pena da un terzo alla meta’:
1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a
tre;
2) il fatto che uno o piu’ dei soggetti reclutati siano minori in
eta’ non lavorativa;
3) l’aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a
situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche
delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro)).
Art. 603-bis.1

(( (Circostanza attenuante).))

((Per i delitti previsti dall’articolo 603-bis, la pena e’
diminuita da un terzo a due terzi nei confronti di chi, nel rendere
dichiarazioni su quanto a sua conoscenza, si adopera per evitare che
l’attivita’ delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero
aiuta concretamente l’autorita’ di polizia o l’autorita’ giudiziaria
nella raccolta di prove decisive per l’individuazione o la cattura
dei concorrenti o per il sequestro delle somme o altre utilita’
trasferite.

Nel caso di dichiarazioni false o reticenti si applicano le
disposizioni dell’articolo 16-septies del decreto-legge 15 gennaio
1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991,
n. 82.

Non si applicano le disposizioni dell’articolo 600-septies.1.))
Art. 603-bis.2

(( (Confisca obbligatoria).))

((In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta
delle parti ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale
per i delitti previsti dall’articolo 603-bis, e’ sempre obbligatoria,
salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al
risarcimento del danno, la confisca delle cose che servirono o furono
destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo,
il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea
al reato. Ove essa non sia possibile e’ disposta la confisca di beni
di cui il reo ha la disponibilita’, anche indirettamente o per
interposta persona, per un valore corrispondente al prodotto, prezzo
o profitto del reato)).
Art. 603-ter.

(( (Pene accessorie).))

((La condanna per i delitti di cui agli articoli 600, limitatamente
ai casi in cui lo sfruttamento ha ad oggetto prestazioni lavorative,
e 603-bis, importa l’interdizione dagli uffici direttivi delle
persone giuridiche o delle imprese, nonche’ il divieto di concludere
contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere,
beni o servizi riguardanti la pubblica amministrazione, e relativi
subcontratti.

La condanna per i delitti di cui al primo comma importa altresi’
l’esclusione per un periodo di due anni da agevolazioni,
finanziamenti, contributi o sussidi da parte dello Stato o di altri
enti pubblici, nonche’ dell’Unione europea, relativi al settore di
attivita’ in cui ha avuto luogo lo sfruttamento.

L’esclusione di cui al secondo comma e’ aumentata a cinque anni
quando il fatto e’ commesso da soggetto al quale sia stata applicata
la recidiva ai sensi dell’articolo 99, secondo comma, numeri 1) e 3)
)).
Art. 604.

(Fatto commesso all’estero).

Le disposizioni di questa sezione, nonche’ quelle previste dagli
articoli 609-bis, 609-ter, 609- quater ((, 609-quinquies, 609-octies
e 609-undecies)), si applicano altresi quando il fatto e’ commesso
all’estero da cittadino italiano, ovvero in danno di cittadino
italiano, ovvero dallo straniero in concorso con cittadino italiano.
In quest’ultima ipotesi lo straniero e’ punibile quando si tratta di
delitto per il quale e’ prevista la pena della reclusione non
inferiore nel massimo a cinque anni e quando vi e’ stata richiesta
del Ministro di grazia e giustizia.
((Sezione I-bis
Dei delitti contro l’eguaglianza))

Art. 604-bis.

(( (Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di
discriminazione razziale etnica e religiosa).))

((Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, e’ punito:
a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa
fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorita’ o
sull’odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette
atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o
religiosi;
b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi
modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione
alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

E’ vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo
avente tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione o alla
violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi
partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o
presta assistenza alla loro attivita’, e’ punito, per il solo fatto
della partecipazione o dell’assistenza, con la reclusione da sei mesi
a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni,
associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per cio’ solo, con la
reclusione da uno a sei anni.

Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la
propaganda ovvero l’istigazione e l’incitamento, commessi in modo che
derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in
parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o
sull’apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini
contro l’umanita’ e dei crimini di guerra, come definiti dagli
articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.))
Art. 604-ter.

(( (Circostanza aggravante).))

((Per i reati punibili con pena diversa da quella dell’ergastolo
commessi per finalita’ di discriminazione o di odio etnico,
nazionale, razziale o religioso, ovvero al fine di agevolare
l’attivita’ di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che
hanno tra i loro scopi le medesime finalita’ la pena e’ aumentata
fino alla meta’.

Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall’articolo
98, concorrenti con l’aggravante di cui al primo comma, non possono
essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le
diminuzioni di pena si operano sulla quantita’ di pena risultante
dall’aumento conseguente alla predetta aggravante.))
Sezione 2a
Dei delitti contro la liberta’ personale

Art. 605.

(Sequestro di persona)

Chiunque priva taluno della liberta’ personale e’ punito con la
reclusione da sei mesi a otto anni.

La pena e’ della reclusione da uno a dieci anni, se il fatto e’
commesso:

1° in danno di un ascendente, di un discendente o del coniuge;

2° da un pubblico ufficiale, con abuso dei poteri inerenti alle sue
funzioni.

Se il fatto di cui al primo comma e’ commesso in danno di un
minore, si applica la pena della reclusione da tre a dodici anni. Se
il fatto e’ commesso in presenza di taluna delle circostanze di cui
al secondo comma, ovvero in danno di minore di anni quattordici o se
il minore sequestrato e’ condotto o trattenuto all’estero, si applica
la pena della reclusione da tre a quindici anni.

Se il colpevole cagiona la morte del minore sequestrato si applica
la pena dell’ergastolo.

Le pene previste dal terzo comma sono altresi’ diminuite fino alla
meta’ nei confronti dell’imputato che si adopera concretamente:
1) affinche’ il minore riacquisti la propria liberta’;
2) per evitare che l’attivita’ delittuosa sia portata a
conseguenze ulteriori, aiutando concretamente l’autorita’ di polizia
o l’autorita’ giudiziaria nella raccolta di elementi di prova
decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l’individuazione o la
cattura di uno o piu’ autori di reati;
3) per evitare la commissione di ulte-riori fatti di sequestro di
minore.
(96) (125) ((233))

————–
AGGIORNAMENTO (96)
La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dalla L. 13 settembre
1982, n. 646 ha disposto:
– (con l’art. 7, comma 1) che le pene stabilite per il delitto
previsto nel presente articolo sono aumentate se il fatto e’ commesso
da persona gia’ sottoposta con provvedimento definitivo a misura di
prevenzione;
-(con l’art. 7, comma 3) che alla pena e’ aggiunta una misura di
sicurezza detentiva.
————-
AGGIORNAMENTO (125)
La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dal D.L. 13 maggio
1991, n. 152 convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n.
203 ha disposto (con l’art. 7, comma 1) che le pene stabilite per il
delitto previsto nel presente articolo sono aumentate da un terzo
alla meta’ se il fatto e’ commesso da persona sottoposta con
provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione durante il
periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui
ne e’ cessata l’esecuzione.
————
AGGIORNAMENTO (233)
Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ha disposto:
– (con l’art. 71, comma 1) che le pene stabilite per il delitto
previsto dal presente articolo sono aumentate da un terzo alla meta’
se il fatto e’ commesso da persona sottoposta con provvedimento
definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo
previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne e’
cessata l’esecuzione;
– (con l’art. 71, comma 3) che alla pena e’ aggiunta una misura di
sicurezza detentiva.
Art. 606.

(Arresto illegale)

Il pubblico ufficiale che procede ad un arresto, abusando dei
poteri inerenti alle sue funzioni, e’ punito con la reclusione fino a
tre anni.
Art. 607.

(Indebita limitazione di liberta’ personale)

Il pubblico ufficiale, che, essendo preposto o addetto a un carcere
giudiziario o ad uno stabilimento destinato all’esecuzione di una
pena o di una misura di sicurezza, vi riceve taluno senza un ordine
dell’Autorita’ competente, o non obbedisce all’ordine di liberazione
dato da questa Autorita’, ovvero indebitamente protrae l’esecuzione
della pena o della misura di sicurezza, e’ punito con la reclusione
fino a tre anni.
Art. 608.

(Abuso di autorita’ contro arrestati o detenuti)

Il pubblico ufficiale, che sottopone a misure di rigore non
consentite dalla legge una persona arrestata o detenuta di cui egli
abbia la custodia, anche temporanea, o che sia a lui affidata in
esecuzione di un provvedimento dell’Autorita’ competente, e’ punito
con la reclusione fino a trenta mesi.

La stessa pena si applica se il fatto e’ commesso da un altro
pubblico ufficiale, rivestito, per ragione del suo ufficio, di una
qualsiasi autorita’ sulla persona custodita.
Art. 609.

(Perquisizione e ispezione personali arbitrarie)

Il pubblico ufficiale, che, abusando dei poteri inerenti alle sue
funzioni, esegue una perquisizione o un’ispezione personale, e’
punito con la reclusione fino ad un anno.
Art. 609-bis.

(Violenza sessuale).

Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorita’,
costringe taluno a compiere o subire atti sessuali e’ punito con la
reclusione ((da sei a dodici anni)).

Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire
atti sessuali:
1) abusando delle condizioni di inferiorita’ fisica o psichica
della persona offesa al momento del fatto;
2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole
sostituito ad altra persona.

Nei casi di minore gravita’ la pena e’ diminuita in misura non
eccedente i due terzi.
Art. 609-ter.

(Circostanze aggravanti).

((La pena stabilita dall’articolo 609-bis e’ aumentata di un terzo
se i fatti ivi previsti)) sono commessi:
((1) nei confronti di persona della quale il colpevole sia
l’ascendente, il genitore, anche adottivo, o il tutore));
2) con l’uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o
stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della
salute della persona offesa;
3) da persona travisata o che simuli la qualita’ di pubblico
ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;
4) su persona comunque sottoposta a limitazioni della liberta’
personale;
((5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni
diciotto));
5-bis) all’interno o nelle immediate vicinanze di istituto
d’istruzione o di formazione frequentato dalla persona offesa;
5-ter) nei confronti di donna in stato di gravidanza;
5-quater) nei confronti di persona della quale il colpevole sia
il coniuge, anche separato o divorziato, ovvero colui che alla stessa
persona e’ o e’ stato legato da relazione affettiva, anche senza
convivenza;
5-quinquies) se il reato e’ commesso da persona che fa parte di
un’associazione per delinquere e al fine di agevolarne l’attivita’;
5-sexies) se il reato e’ commesso con violenze gravi o se dal
fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un
pregiudizio grave.

((La pena stabilita dall’articolo 609-bis e’ aumentata della meta’
se i fatti ivi previsti sono commessi nei confronti di persona che
non ha compiuto gli anni quattordici. La pena e’ raddoppiata se i
fatti di cui all’articolo 609-bis sono commessi nei confronti di
persona che non ha compiuto gli anni dieci)).
Art. 609-quater.

(Atti sessuali con minorenne).

Soggiace alla pena stabilita dall’articolo 609-bis chiunque, al di
fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali
con persona che, al momento del fatto:
1) non ha compiuto gli anni quattordici;
2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia
l’ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il
tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione,
di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore e’ affidato o
che abbia, con quest’ultimo, una relazione di convivenza.

Fuori dei casi previsti dall’articolo 609-bis, l’ascendente, il
genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero
altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione,
di vigilanza o di custodia, il minore e’ affidato, o che abbia con
quest’ultimo una relazione di convivenza, che, con l’abuso dei poteri
connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore
che ha compiuto gli anni sedici, e’ punito con la reclusione da tre a
sei anni.

((La pena e’ aumentata se il compimento degli atti sessuali con il
minore che non abbia compiuto gli anni quattordici avviene in cambio
di denaro o di qualsiasi altra utilita’, anche solo promessi))

Non e’ punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi
previste nell’articolo 609-bis, compie atti sessuali con un minorenne
che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di eta’ tra i
soggetti non e’ superiore a ((quattro anni)).

Nei casi di minore gravita’ la pena e’ diminuita in misura non
eccedente i due terzi.

Si applica la pena di cui all’articolo 609-ter, secondo comma, se
la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci.
Art. 609-quinquies.

(Corruzione di minorenne).

Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni
quattordici, al fine di farla assistere, e’ punito con la reclusione
da uno a cinque anni.

Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, alla stessa pena
di cui al primo comma soggiace chiunque fa assistere una persona
minore di anni quattordici al compimento di atti sessuali, ovvero
mostra alla medesima materiale pornografico, al fine di indurla a
compiere o a subire atti sessuali.

((La pena e’ aumentata.
a) se il reato e’ commesso da piu’ persone riunite;
b) se il reato e’ commesso da persona che fa parte di
un’associazione per delinquere e al fine di agevolarne l’attivita’;
c) se il reato e’ commesso con violenze gravi o se dal fatto
deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un
pregiudizio grave.))

La pena e’ aumentata fino alla meta’ quando il colpevole sia
l’ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il
tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione,
di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore e’ affidato, o
che abbia con quest’ultimo una relazione di stabile convivenza.
Art. 609-sexies.

(( (Ignoranza dell’eta’ della persona offesa).))

((Quando i delitti previsti negli articoli 609-bis, 609-ter,
609-quater, 609-octies e 609-undecies sono commessi in danno di un
minore degli anni diciotto, e quando e’ commesso il delitto di cui
all’articolo 609-quinquies, il colpevole non puo’ invocare a propria
scusa l’ignoranza dell’eta’ della persona offesa, salvo che si tratti
di ignoranza inevitabile)).
Art. 609-septies.

(Querela di parte).

I delitti previsti dagli ((articoli 609-bis e 609-ter)) sono
punibili a querela della persona offesa.

Salvo quanto previsto dall’articolo 597, terzo comma, il termine
per la proposizione della querela e’ di ((dodici)) mesi.

La querela proposta e’ irrevocabile.

Si procede tuttavia d’ufficio:
1) se il fatto di cui all’articolo 609-bis e’ commesso nei
confronti di persona che al momento del fatto non ha compiuto gli
anni diciotto;
2) se il fatto e’ commesso dall’ascendente, dal genitore, anche
adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore ovvero da altra persona
cui il minore e’ affidato per ragioni di cura, di educazione, di
istruzione, di vigilanza o di custodia o che abbia con esso una
relazione di convivenza;
3) se il fatto e’ commesso da un pubblico ufficiale o da un
incaricato di pubblico servizio nell’esercizio delle proprie
funzioni;
4) se il fatto e’ connesso con un altro delitto per il quale si
deve procedere d’ufficio;
5) ((NUMERO ABROGATO DALLA L. 19 LUGLIO 2019, N.69)).
Art. 609-octies.

(Violenza sessuale di gruppo).

La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da
parte di piu’ persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui
all’articolo 609-bis.

Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo e’ punito con
la reclusione ((da otto a quattordici anni)).

((Si applicano le)) circostanze aggravanti previste dall’articolo
609-ter.

La pena e’ diminuita per il partecipante la cui opera abbia avuto
minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato. La
pena e’ altresi’ diminuita per chi sia stato determinato a commettere
il reato quando concorrono le condizioni stabilite dai numeri 3) e 4)
del primo comma e dal terzo comma dell’articolo 112.
Art. 609-nonies.

(Pene accessorie ed altri effetti penali).

La condanna o l’applicazione della pena su richiesta delle parti ai
sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per alcuno dei
delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater,
609-quinquies, 609-octies e 609-undecies comporta:
1) la perdita della ((responsabilita’ genitoriale)), quando la
qualita’ di genitore e’ elemento costitutivo o circostanza aggravante
del reato;
2) l’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla
tutela, alla curatela e all’amministrazione di sostegno;
3) la perdita del diritto agli alimenti e l’esclusione dalla
successione della persona offesa;
4) l’interdizione temporanea dai pubblici uffici; l’interdizione
dai pubblici uffici per la durata di anni cinque in seguito alla
condanna alla reclusione da tre a cinque anni, ferma restando,
comunque, l’applicazione dell’articolo 29, primo comma, quanto
all’interdizione perpetua;
5) la sospensione dall’esercizio di una professione o di un’arte.

La condanna o l’applicazione della pena su richiesta delle parti a
norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per alcuno
dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-octies e
609-undecies, se commessi nei confronti di persona che non ha
compiuto gli anni diciotto, 609-quater e 609-quinquies, comporta in
ogni caso l’interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole
di ogni ordine e grado nonche’ da ogni ufficio o servizio in
istituzioni o in altre strutture pubbliche o private frequentate
prevalentemente da minori.

La condanna per i delitti previsti dall’articolo 600-bis, secondo
comma, dall’articolo 609-bis, nelle ipotesi aggravate di cui
all’articolo 609-ter, dagli articoli 609-quater, 609-quinquies e
609-octies, nelle ipotesi aggravate di cui al terzo comma del
medesimo articolo, comporta, dopo l’esecuzione della pena e per una
durata minima di un anno, l’applicazione delle seguenti misure di
sicurezza personali:
1) l’eventuale imposizione di restrizione dei movimenti e della
libera circolazione, nonche’ il divieto di avvicinarsi a luoghi
frequentati abitualmente da minori;
2) il divieto di svolgere lavori che prevedano un contatto
abituale con minori;
3) l’obbligo di tenere informati gli organi di polizia sulla
propria residenza e sugli eventuali spostamenti.

Chiunque viola le disposizioni previste dal terzo comma e’ soggetto
alla pena della reclusione fino a tre anni.
Art. 609-decies.

(Comunicazione al tribunale per i minorenni).

Quando si procede per taluno dei delitti previsti dagli articoli
600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter,
609-quinquies, 609-octies e 609-undecies commessi in danno di
minorenni, ovvero per il delitto previsto dall’articolo 609-quater
((o per i delitti previsti dagli articoli 572 e 612-bis, se commessi
in danno di un minorenne o da uno dei genitori di un minorenne in
danno dell’altro genitore)), il procuratore della Repubblica ne da’
notizia al tribunale per i minorenni.

((Qualora riguardi taluno dei delitti previsti dagli articoli 572,
609-ter e 612-bis, commessi in danno di un minorenne o da uno dei
genitori di un minorenne in danno dell’altro genitore, la
comunicazione di cui al primo comma si considera effettuata anche ai
fini dell’adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 155 e
seguenti, nonche’ 330 e 333 del codice civile)).

Nei casi previsti dal primo comma, l’assistenza affettiva e
psicologica della persona offesa minorenne e’ assicurata, in ogni
stato e grado del procedimento, dalla presenza dei genitori o di
altre persone idonee indicate dal minorenne, nonche’ di gruppi,
fondazioni, associazioni od organizzazioni non governative di
comprovata esperienza nel settore dell’assistenza e del supporto alle
vittime dei reati di cui al primo comma e iscritti in apposito elenco
dei soggetti legittimati a tale scopo, con il consenso del minorenne,
e ammessi dall’autorita’ giudiziaria che procede.

In ogni caso al minorenne e’ assicurata l’assistenza dei servizi
minorili dell’Amministrazione della giustizia e dei servizi istituiti
dagli enti locali.

Dei servizi indicati nel terzo comma si avvale altresi’ l’autorita’
giudiziaria in ogni stato e grado del procedimento.
Art. 609-undecies.

(( (Adescamento di minorenni).))

((Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli
600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale
pornografico di cui all’articolo 600-quater.1, 600-quinquies,
609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesca un minore di
anni sedici, e’ punito, se il fatto non costituisce piu’ grave reato,
con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende
qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso
artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante
l’utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di
comunicazione)).
Art. 609-duodecies.

(( Circostanze aggravanti ))

((Le pene per i reati di cui agli articoli 609-bis, 609-quater,
609-quinquies, 609-octies e 609-undecies, sono aumentate in misura
non eccedente la meta’ nei casi in cui gli stessi siano compiuti con
l’utilizzo di mezzi atti ad impedire l’identificazione dei dati di
accesso alle reti telematiche.))
Sezione 3a
Dei delitti contro la liberta’ morale

Art. 610.

(Violenza privata)

Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare,
tollerare od omettere qualche cosa e’ punito con la reclusione fino a
quattro anni.

La pena e’ aumentata se concorrono le condizioni prevedute
dall’articolo 339.
(36) (91) (96) (107) (125) ((233))
————-
AGGIORNAMENTO (36)
Il D.P.R. 4 giugno 1966, n. 332 ha disposto:
– (con l’art. 2, comma 1, lettera d)) che e’ concessa amnistia “per
i reati previsti negli articoli 330, primo capoverso, 337, 340, 341,
414, 415, 507, 508 – anche in relazione all’art. 510 – 610 e 635 del
Codice penale e dal decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, se
commessi per motivi ed in occasione di manifestazioni sindacali”;
– (con l’art. 2, comma 1, lettera e)) che e’ concessa amnistia “per
i reati previsti negli articoli 337, 340, 341, 415, 610 e 635 del
Codice penale, se commessi per motivi politici”;
– (con l’art. 16, comma 1) che le presenti modifiche hanno
efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 31 gennaio
1966.
————
AGGIORNAMENTO (91)
Il D.P.R. 18 dicembre 1981, n. 744 ha disposto (con l’art. 1, comma
1, lettera g)) che “E’ concessa amnistia:
[…]
g) per i reati previsti dall’art. 610 del codice penale e dall’art.
1 del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, commessi a causa e
in occasione di manifestazioni sindacali o in conseguenza di
situazioni di gravi disagi dovuti a calamita’ naturali o a
disfunzione di pubblici servizi, anche se aggravati dal numero delle
persone e dalle circostanze di cui all’art. 61 del codice penale,
fatta esclusione di quelle previste dai numeri 1, 7 e 10, e sempre
che non ricorrano altre aggravanti”.
Ha inoltre disposto (con l’art. 11, comma 1) che l’amnistia ha
efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 31 agosto 1981.
————–
AGGIORNAMENTO (96)
La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dalla L. 13 settembre
1982, n. 646 ha disposto:
– (con l’art. 7, comma 1) che le pene stabilite per il delitto
previsto nel presente articolo sono aumentate se il fatto e’ commesso
da persona gia’ sottoposta con provvedimento definitivo a misura di
prevenzione;
-(con l’art. 7, comma 3) che alla pena e’ aggiunta una misura di
sicurezza detentiva.
————-
AGGIORNAMENTO (107)
Il D.P.R. 16 dicembre 1986, n. 865 ha disposto (con l’art. 1, comma
1, lettera g)) che “E’ concessa amnistia:
[…]
g) per i reati previsti dagli articoli 337 e 610 del codice penale
e dall’art. 1 del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66,
commessi a causa e in occasione di manifestazioni sindacali o in
conseguenza di situazioni di gravi disagi dovuti a disfunzioni di
pubblici servizi o a problemi abitativi anche se i suddetti reati
sono aggravati dal numero o dalla riunione delle persone e dalle
circostanze di cui all’art. 61 del codice penale, fatta esclusione
per quella prevista dal n. 1, nonche’ da quella di cui all’art. 112,
n. 2, del codice penale, sempre che non ricorrano altre aggravanti e
il fatto non abbia cagionato ad altri lesioni personali o la morte”.
Ha inoltre disposto (con l’art. 12, comma 1) che l’amnistia ha
efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 8 giugno 1986.
————-
AGGIORNAMENTO (125)
La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dal D.L. 13 maggio
1991, n. 152 convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n.
203 ha disposto (con l’art. 7, comma 1) che le pene stabilite per il
delitto previsto nel presente articolo sono aumentate da un terzo
alla meta’ se il fatto e’ commesso da persona sottoposta con
provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione durante il
periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui
ne e’ cessata l’esecuzione.
————
AGGIORNAMENTO (233)
Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ha disposto:
– (con l’art. 71, comma 1) che la pena stabilita per il delitto
previsto dal presente articolo e’ aumentata da un terzo alla meta’ se
il fatto e’ commesso da persona sottoposta con provvedimento
definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo
previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne e’
cessata l’esecuzione;
– (con l’art. 71, comma 3) che alla pena e’ aggiunta una misura di
sicurezza detentiva.
Art. 611.

(Violenza o minaccia per costringere a commettere un reato)

Chiunque usa violenza o minaccia per costringere o determinare
altri a commettere un fatto costituente reato e’ punito con la
reclusione fino a cinque anni.

La pena e’ aumentata se concorrono le condizioni prevedute
dall’articolo 339.
(96) (125) ((233))

————–
AGGIORNAMENTO (96)
La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dalla L. 13 settembre
1982, n. 646 ha disposto:
– (con l’art. 7, comma 1) che le pene stabilite per il delitto
previsto nel presente articolo sono aumentate se il fatto e’ commesso
da persona gia’ sottoposta con provvedimento definitivo a misura di
prevenzione;
-(con l’art. 7, comma 3) che alla pena e’ aggiunta una misura di
sicurezza detentiva.
————-
AGGIORNAMENTO (125)
La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dal D.L. 13 maggio
1991, n. 152 convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n.
203 ha disposto (con l’art. 7, comma 1) che le pene stabilite per il
delitto previsto dal presente articolo sono aumentate da un terzo
alla meta’se il fatto e’ commesso da persona sottoposta con
provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione durante il
periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui
ne e’ cessata l’esecuzione.
————
AGGIORNAMENTO (233)
Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ha disposto:
– (con l’art. 71, comma 1) che la pena stabilita per il delitto
previsto dal presente articolo e’ aumentata da un terzo alla meta’ se
il fatto e’ commesso da persona sottoposta con provvedimento
definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo
previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne e’
cessata l’esecuzione;
– (con l’art. 71, comma 3) che alla pena e’ aggiunta una misura di
sicurezza detentiva.
Art. 612.

(Minaccia)

Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno e’ punito, a querela
della persona offesa, con la multa fino a euro 1.032.

Se la minaccia e’ grave, o e’ fatta in uno dei modi indicati
nell’articolo 339, la pena e’ della reclusione fino a un anno
((…)).

((Si procede d’ufficio se la minaccia e’ fatta in uno dei modi
indicati nell’articolo 339.))
(96) (125) (233)

————–
AGGIORNAMENTO (96)
La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dalla L. 13 settembre
1982, n. 646 ha disposto:
– (con l’art. 7, comma 1) che le pene stabilite per il delitto
previsto nel presente articolo sono aumentate se il fatto e’ commesso
da persona gia’ sottoposta con provvedimento definitivo a misura di
prevenzione;
-(con l’art. 7, comma 3) che alla pena e’ aggiunta una misura di
sicurezza detentiva.
————-
AGGIORNAMENTO (125)
La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dal D.L. 13 maggio
1991, n. 152 convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n.
203 ha disposto (con l’art. 7, comma 1) che le pene stabilite per il
delitto previsto nel presente articolo sono aumentate da un terzo
alla meta’ se il fatto e’ commesso da persona sottoposta con
provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione durante il
periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui
ne e’ cessata l’esecuzione.
————
AGGIORNAMENTO (233)
Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ha disposto:
– (con l’art. 71, comma 1) che le pene stabilite per il delitto
previsto dal presente articolo sono aumentate da un terzo alla meta’
se il fatto e’ commesso da persona sottoposta con provvedimento
definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo
previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne e’
cessata l’esecuzione;
– (con l’art. 71, comma 3) che alla pena e’ aggiunta una misura di
sicurezza detentiva.
Art. 612-bis.

(Atti persecutori).

Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, e’ punito con la
reclusione ((da un anno a sei anni e sei mesi)) chiunque, con
condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un
perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un
fondato timore per l’incolumita’ propria o di un prossimo congiunto o
di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da
costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.

La pena e’ aumentata se il fatto e’ commesso dal coniuge, anche
separato o divorziato, o da persona che e’ o e’ stata legata da
relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto e’
commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

La pena e’ aumentata fino alla meta’ se il fatto e’ commesso a
danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una
persona con disabilita’ di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio
1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.

Il delitto e’ punito a querela della persona offesa. Il termine per
la proposizione della querela e’ di sei mesi. La remissione della
querela puo’ essere soltanto processuale. La querela e’ comunque
irrevocabile se il fatto e’ stato commesso mediante minacce reiterate
nei modi di cui all’articolo 612, secondo comma. Si procede tuttavia
d’ufficio se il fatto e’ commesso nei confronti di un minore o di una
persona con disabilita’ di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio
1992, n. 104, nonche’ quando il fatto e’ connesso con altro delitto
per il quale si deve procedere d’ufficio.
Art. 612-ter.

(( (Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti).
))

((Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, chiunque, dopo
averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o
diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito,
destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone
rappresentate, e’ punito con la reclusione da uno a sei anni e con la
multa da euro 5.000 a euro 15.000.

La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque
acquisito le immagini o i video di cui al primo comma, li invia,
consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone
rappresentate al fine di recare loro nocumento.

La pena e’ aumentata se i fatti sono commessi dal coniuge, anche
separato o divorziato, o da persona che e’ o e’ stata legata da
relazione affettiva alla persona offesa ovvero se i fatti sono
commessi attraverso strumenti informatici o telematici.

La pena e’ aumentata da un terzo alla meta’ se i fatti sono
commessi in danno di persona in condizione di inferiorita’ fisica o
psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza.

Il delitto e’ punito a querela della persona offesa. Il termine per
la proposizione della querela e’ di sei mesi. La remissione della
querela puo’ essere soltanto processuale. Si procede tuttavia
d’ufficio nei casi di cui al quarto comma, nonche’ quando il fatto e’
connesso con altro delitto per il quale si deve procedere
d’ufficio)).
Art. 613.

(Stato di incapacita’ procurato mediante violenza)

Chiunque, mediante suggestione ipnotica o in veglia, o mediante
somministrazione di sostanze alcooliche o stupefacenti, o con
qualsiasi altro mezzo, pone una persona, senza il consenso di lei, in
stato d’incapacita’ d’intendere o di volere, e’ punito con la
reclusione fino a un anno.

Il consenso dato dalle persone indicate nell’ultimo capoverso
dell’articolo 579 non esclude la punibilita’.

La pena e’ della reclusione fino a cinque anni:

1° se il colpevole ha agito col fine di far commettere un reato;

2° se la persona resa incapace commette, in tale stato, un fatto
preveduto dalla legge come delitto.
Art. 613-bis.

(( (Tortura).))

((Chiunque, con violenze o minacce gravi, ovvero agendo con
crudelta’, cagiona acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma
psichico a una persona privata della liberta’ personale o affidata
alla sua custodia, potesta’, vigilanza, controllo, cura o assistenza,
ovvero che si trovi in condizioni di minorata difesa, e’ punito con
la pena della reclusione da quattro a dieci anni se il fatto e’
commesso mediante piu’ condotte ovvero se comporta un trattamento
inumano e degradante per la dignita’ della persona.
Se i fatti di cui al primo comma sono commessi da un pubblico
ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei
poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al
servizio, la pena e’ della reclusione da cinque a dodici anni.
Il comma precedente non si applica nel caso di sofferenze
risultanti unicamente dall’esecuzione di legittime misure privative o
limitative di diritti.
Se dai fatti di cui al primo comma deriva una lesione personale le
pene di cui ai commi precedenti sono aumentate; se ne deriva una
lesione personale grave sono aumentate di un terzo e se ne deriva una
lesione personale gravissima sono aumentate della meta’.
Se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte quale
conseguenza non voluta, la pena e’ della reclusione di anni trenta.
Se il colpevole cagiona volontariamente la morte, la pena e’
dell’ergastolo.))
Art. 613-ter.

(( (Istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura).))

((Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio il
quale, nell’esercizio delle funzioni o del servizio, istiga in modo
concretamente idoneo altro pubblico ufficiale o altro incaricato di
un pubblico servizio a commettere il delitto di tortura, se
l’istigazione non e’ accolta ovvero se l’istigazione e’ accolta ma il
delitto non e’ commesso, e’ punito con la reclusione da sei mesi a
tre anni)).
Sezione 4a
Dei delitti contro la inviolabilita’ del domicilio

Art. 614.

(Violazione di domicilio)

Chiunque s’introduce nell’abitazione altrui, o in un altro luogo di
privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volonta’
espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi
s’introduce clandestinamente o con inganno, e’ punito con la
reclusione ((da uno a quattro anni)).

Alla stessa pena soggiace chi si trattiene nei detti luoghi contro
l’espressa volonta’ di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi si
trattiene clandestinamente o con inganno.

Il delitto e’ punibile a querela della persona offesa.

La pena e’ ((da due a sei anni)), e si procede d’ufficio, se il
fatto e’ commesso con violenza sulle cose, o alle persone, ovvero se
il colpevole e’ palesemente armato. (119)

————-
AGGIORNAMENTO (119)
Il D.P.R. 12 aprile 1990, n. 75 ha disposto (con l’art. 1, comma 1,
lettera c)) che e’ concessa amnistia per il delitto previsto dal
comma quarto del presente articolo, limitatamente all’ipotesi in cui
il fatto e’ stato commesso con violenza sulle cose.
Ha inoltre disposto (con l’articolo 6, comma 1) che l’amnistia ha
efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 24 ottobre
1989.
Art. 615.

(Violazione di domicilio commessa da un pubblico ufficiale)

Il pubblico ufficiale, che, abusando dei poteri inerenti alle sue
funzioni, s’introduce o si trattiene nei luoghi indicati
nell’articolo precedente, e’ punito con la reclusione da uno a cinque
anni.

Se l’abuso consiste nell’introdursi nei detti luoghi senza
l’osservanza delle formalita’ prescritte dalla legge, la pena e’
della reclusione fino a un anno.

((Nel caso previsto dal secondo comma il delitto e’ punibile a
querela della persona offesa.))
Art. 615-bis.

(( (Interferenze illecite nella vita privata).))

((Chiunque, mediante l’uso di strumenti di ripresa visiva o sonora,
si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita
privata svolgentesi nei luoghi indicati nell’articolo 614, e’ punito
con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Alla stessa pena soggiace, salvo che il fatto costituisca piu’
grave reato, chi rivela o diffonde, mediante qualsiasi mezzo di
informazione al pubblico, le notizie o le immagini ottenute nei modi
indicati nella prima parte di questo articolo.

I delitti sono punibili a querela della persona offesa; tuttavia si
procede d’ufficio e la pena e’ della reclusione da uno a cinque anni
se il fatto e’ commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato
di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei
doveri inerenti alla funzione o servizio, o da chi esercita anche
abusivamente la professione di investigatore privato)).
Art. 615-ter.

(( (Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico).))

((Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o
telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene
contro la volonta’ espressa o tacita di chi ha il diritto di
escluderlo, e’ punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena e’ della reclusione da uno a cinque anni:
1) se il fatto e’ commesso da un pubblico ufficiale o da un
incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con
violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi
esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato,
o con abuso della qualita’ di operatore del sistema;
2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle
cose o alle persone, ovvero se e’ palesemente armato;
3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del
sistema o l’interruzione totale o parziale del suo funzionamento,
ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle
informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi
informatici o telematici di interesse militare o relativi all’ordine
pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanita’ o alla protezione
civile o comunque di interesse pubblico, la pena e’, rispettivamente,
della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto e’ punibile a querela
della persona offesa; negli altri casi si procede d’ufficio.))
Art. 615-quater.

(( (Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi
informatici o telematici).))

((Chiunque, al fine di procurare a se’ o ad altri un profitto o di
arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce,
diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi
idonei all’accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto
da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni
idonee al predetto scopo, e’ punito con la reclusione sino ad un anno
e con la multa sino a lire dieci milioni.

La pena e’ della reclusione da uno a due anni e della multa da lire
dieci milioni a venti milioni se ricorre taluna delle circostanze di
cui ai numeri l) e 2) del quarto comma dell’articolo 617-quater.))
Art. 615-quinquies.

(( (Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi
informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema
informatico o telematico).))

((Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema
informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in
esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire
l’interruzione, totale o parziale, o l’alterazione del suo
funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde,
comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri
apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, e’ punito con
la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329)).
Sezione 5a
Dei delitti contro la inviolabilita’ dei segreti

Art. 616.

(Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza)

Chiunque prende cognizione del contenuto di una corrispondenza
chiusa, a lui non diretta, ovvero sottrae o distrae, al fine di
prenderne o di farne da altri prendere cognizione, una corrispondenza
chiusa o aperta, a lui non diretta, ovvero, in tutto o in parte, la
distrugge o sopprime, e’ punito, se il fatto non e’ preveduto come
reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a un
anno o con la multa da lire trecento a cinquemila.

Se il colpevole, senza giusta causa, rivela, in tutto o in parte,
il contenuto della corrispondenza, e’ punito, se dal fatto deriva
nocumento ed il fatto medesimo non costituisce un piu’ grave reato,
con la reclusione fino a tre anni.

Il delitto e’ punibile a querela della persona offesa.

((Agli effetti delle disposizioni di questa sezione, per
“corrispondenza” si intende quella epistolare, telegrafica,
telefonica, informatica o telematica ovvero effettuata con ogni altra
forma di comunicazione a distanza)).
Art. 617.

(( (Cognizione, interruzione o impedimento illeciti di comunicazioni
o conversazioni telegrafiche o telefoniche).))

((Chiunque, fraudolentamente, prende cognizione di una
comunicazione o di una conversazione, telefoniche o telegrafiche, tra
altre persone o comunque a lui non dirette, ovvero le interrompe o le
impedisce e’ punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, la stessa pena si
applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione
al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni o
delle conversazioni indicate nella prima parte di questo articolo.

I delitti sono punibili a querela della persona offesa; tuttavia si
procede d’ufficio e la pena e’ della reclusione da uno a cinque anni
se il fatto e’ commesso in danno di un pubblico ufficiale o di un
incaricato di un pubblico servizio nell’esercizio o a causa delle
funzioni o del servizio, ovvero da un pubblico ufficiale o da un
incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con
violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio, o da chi
esercita anche abusivamente la professione di investigatore
privato)).
Art. 617-bis.

(( (Installazione di apparecchiature atte ad intercettare od impedire
comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche).))

((Chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge, installa
apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti al fine di
intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o
telefoniche tra altre persone e’ punito con la reclusione da uno a
quattro anni.

La pena e’ della reclusione da uno a cinque anni se il fatto e’
commesso in danno di un pubblico ufficiale nell’esercizio o a causa
delle sue funzioni ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato
di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei
doveri inerenti alla funzione o servizio o da chi esercita anche
abusivamente la professione di investigatore privato)).
Art. 617-ter.

(Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di
comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche).

Chiunque, al fine di procurare a se’ o ad altri un vantaggio o di
recare ad altri un danno, forma falsamente, in tutto o in parte, il
testo di una comunicazione o di una conversazione telegrafica o
telefonica ovvero altera o sopprime, in tutto o in parte, il
contenuto di una comunicazione o di una conversazione telegrafica o
telefonica vera, anche solo occasionalmente intercettata, e’ punito,
qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la
reclusione da uno a quattro anni.

La pena e’ della reclusione da uno a cinque anni se il fatto e’
commesso in danno di un pubblico ufficiale nell’esercizio o a causa
delle sue funzioni ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato
di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei
doveri inerenti alla funzione o servizio o da chi esercita anche
abusivamente la professione di investigatore privato.

((Nel caso previsto dal primo comma il delitto e’ punibile a
querela della persona offesa.))
Art. 617-quater.

(( (Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di
comunicazioni informatiche o telematiche).))

((Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un
sistema informatico o telematico o intercorrenti tra piu’ sistemi,
ovvero le impedisce o le interrompe, e’ punito con la reclusione da
sei mesi a quattro anni.

Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, la stessa pena si
applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione
al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di
cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela
della persona offesa.

Tuttavia si procede d’ufficio e la pena e’ della reclusione da uno
a cinque anni se il fatto e’ commesso:
1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato
dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi
pubblici o di pubblica necessita’;
2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico
servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti
alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualita’ di
operatore del sistema;
3) da chi esercita anche abusivamente la professione di
investigatore privato.))
Art. 617-quinquies.

(( (Installazione di apparecchiature atte a intercettare, impedire od
interrompere comunicazioni informatiche o telematiche).))

((Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa
apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere
comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero
intercorrenti tra piu’ sistemi, e’ punito con la reclusione da uno a
quattro anni.

La pena e’ della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti
dal quarto comma dell’articolo 617-quater.))
Art. 617-sexies.

(Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di
comunicazioni informatiche o telematiche).

Chiunque, al fine di procurare a se’ o ad altri un vantaggio o di
arrecare ad altri un danno, forma falsamente ovvero altera o
sopprime, in tutto o in parte, il contenuto, anche occasionalmente
intercettato, di taluna delle comunicazioni relative ad un sistema
informatico o telematico o intercorrenti tra piu’ sistemi, e’ punito,
qualora ne faccia uso o lasci che altri ne facciano uso, con la
reclusione da uno a quattro anni.

La pena e’ della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti
dal quarto comma dell’articolo 617-quater.

((Nel caso previsto dal primo comma il delitto e’ punibile a
querela della persona offesa.))
Art. 617-septies.

(( (Diffusione di riprese e registrazioni fraudolente).))

((Chiunque, al fine di recare danno all’altrui reputazione o
immagine, diffonde con qualsiasi mezzo riprese audio o video,
compiute fraudolentemente, di incontri privati o registrazioni, pur
esse fraudolente, di conversazioni, anche telefoniche o telematiche,
svolte in sua presenza o con la sua partecipazione, e’ punito con la
reclusione fino a quattro anni.

La punibilita’ e’ esclusa se la diffusione delle riprese o delle
registrazioni deriva in via diretta ed immediata dalla loro
utilizzazione in un procedimento amministrativo o giudiziario o per
l’esercizio del diritto di difesa o del diritto di cronaca.

Il delitto e’ punibile a querela della persona offesa.))
Art. 618.

(Rivelazione del contenuto di corrispondenza)

Chiunque, fuori dei casi preveduti dall’articolo 616, essendo
venuto abusivamente a cognizione del contenuto di una corrispondenza
a lui non diretta, che doveva rimanere segreta, senza giusta causa lo
rivela, in tutto o in parte, e’ punito, se dal fatto deriva
nocumento, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire
mille a cinquemila.

Il delitto e’ punibile a querela della persona offesa.
Art. 619.

(Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza commesse da
persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei
telefoni)

L’addetto al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni, il
quale, abusando di tale qualita’, commette alcuno dei fatti preveduti
dalla prima parte dell’articolo 616, e’ punito con la reclusione da
sei mesi a tre anni.

Se il colpevole, senza giusta causa, rivela, in tutto o in parte,
il contenuto della corrispondenza, e’ punito, qualora il fatto non
costituisca un piu’ grave reato, con la reclusione da sei mesi a
cinque anni e con la multa da lire trecento a cinquemila.

((Nel caso previsto dal primo comma il delitto e’ punibile a
querela della persona offesa.))
Art. 620.

(Rivelazione del contenuto di corrispondenza, commessa da persona
addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni)

L’addetto al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni,
che, avendo notizia, in questa sua qualita’, del contenuto di una
corrispondenza aperta, o di una comunicazione telegrafica, o di una
conversazione telefonica, lo rivela senza giusta causa ad altri che
non sia il destinatario, ovvero a una persona diversa da quelle tra
le quali la comunicazione o la conversazione e’ interceduta, e’
punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

((Il delitto e’ punibile a querela della persona offesa.))
Art. 621.

(Rivelazione del contenuto di documenti segreti)

Chiunque, essendo venuto abusivamente a cognizione del contenuto,
che debba rimanere segreto, di altrui atti o documenti, pubblici o
privati, non costituenti corrispondenza, lo rivela, senza giusta
causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, e’ punito, se
dal fatto deriva nocumento, con la reclusione fino a tre anni o con
la multa da lire mille a diecimila.

((Agli effetti della disposizione di cui al primo comma e’
considerato documento anche qualunque supporto informatico contenente
dati, informazioni o programmi)).

Il delitto e’ punibile a querela della persona offesa.
Art. 622.

(Rivelazione di segreto professionale)

Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio,
o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza
giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, e’
punito, se dal fatto puo’ derivare nocumento, con la reclusione fino
a un anno o con la multa da lire trecento a cinquemila.

La pena e’ aggravata se il fatto e’ commesso da amministratori,
direttori generali, ((dirigenti preposti alla redazione dei documenti
contabili societari,)) sindaci o liquidatori o se e’ commesso da chi
svolge la revisione contabile della societa’.

Il delitto e’ punibile a querela della persona offesa.
Art. 623.

(( (Rivelazione di segreti scientifici o commerciali).))

((Chiunque, venuto a cognizione per ragioni del suo stato o
ufficio, o della sua professione o arte, di segreti commerciali o di
notizie destinate a rimanere segrete, sopra scoperte o invenzioni
scientifiche, li rivela o li impiega a proprio o altrui profitto, e’
punito con la reclusione fino a due anni.

La stessa pena si applica a chiunque, avendo acquisito in modo
abusivo segreti commerciali, li rivela o li impiega a proprio o
altrui profitto.

Se il fatto relativo ai segreti commerciali e’ commesso tramite
qualsiasi strumento informatico la pena e’ aumentata.

Il colpevole e’ punito a querela della persona offesa.))
Art. 623-bis.

(( (Altre comunicazioni e conversazioni).))

((Le disposizioni contenute nella presente sezione, relative alle
comunicazioni e conversazioni telegrafiche, telefoniche, informatiche
o telematiche, si applicano a qualunque altra trasmissione a distanza
di suoni, immagini od altri dati)).
((CAPO III-BIS
Disposizioni comuni sulla procedibilita’))

Art. 623-ter

(( (Casi di procedibilita’ d’ufficio). ))

((Per i fatti perseguibili a querela preveduti dagli articoli 612,
se la minaccia e’ grave, 615, secondo comma, 617-ter, primo comma,
617-sexies, primo comma, 619, primo comma, e 620 si procede d’ufficio
qualora ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale.))
TITOLO TREDICESIMO
DEI DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO
CAPO I
Dei delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone

Art. 624.

(Furto)

Chiunque s’impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi
la detiene, al fine di trarne profitto per se’ o per altri, e’ punito
con la ((reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire
trecentomila a un milione)).

Agli effetti della legge penale, si considera cosa mobile anche
l’energia elettrica e ogni altra energia che abbia un valore
economico.

Il delitto e’ punibile a querela della persona offesa, salvo che
ricorra una o piu’ delle circostanze di cui agli articoli 61, numero
7), e 625.
(7)

————
AGGIORNAMENTO (7)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234 ha disposto (con
l’art. 4, comma 1) che “Salvo quanto disposto negli articoli
precedenti, le pene previste per i reati contemplati nel libro
secondo, titolo sesto, capo primo, e titolo tredicesimo, capo primo
del Codice penale, sono aumentate da un terzo alla meta’”.
Ha inoltre disposto (con l’art. 7, comma 1) che la presente
modifica ha efficacia fino ad un anno dopo la cessazione dello stato
di guerra.
Art. 624-bis.

(Furto in abitazione e furto con strappo).

Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi
la detiene, al fine di trarne profitto per se’ o per altri, mediante
introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in
parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa, e’ punito con la
reclusione ((da quattro a sette anni)) e con la multa da euro 927 a
euro 1.500.

Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chi si impossessa
della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di
trarne profitto per se’ o per altri, strappandola di mano o di dosso
alla persona.

La pena e’ della reclusione ((da cinque a dieci anni e della multa
da euro 1.000 a euro 2.500)) se il reato e’ aggravato da una o piu’
delle circostanze previste nel primo comma dell’articolo 625 ovvero
se ricorre una o piu’ delle circostanze indicate all’articolo 61.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli
articoli 98 e 625-bis, concorrenti con una o piu’ delle circostanze
aggravanti di cui all’articolo 625, non possono essere ritenute
equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena
si operano sulla quantita’ della stessa risultante dall’aumento
conseguente alle predette circostanze aggravanti.
Art. 625.

(Circostanze aggravanti)

La pena per il fatto previsto dall’articolo 624 e’ della reclusione
da uno a sei anni e della multa da lire mille a diecimila: ((277))

1° NUMERO SOPPRESSO DALLA L. 26 MARZO 2001, N. 128;

2° se il colpevole usa violenza sulle cose o si vale di un
qualsiasi mezzo fraudolento;

3° se il colpevole porta in dosso armi o narcotici, senza farne
uso;

4° se il fatto e’ commesso con destrezza;

5° se il fatto e’ commesso da tre o piu’ persone, ovvero anche da
una sola, che sia travisata o simuli la qualita’ di pubblico
ufficiale o d’incaricato di un pubblico servizio;

6° se il fatto e’ commesso sul bagaglio dei viaggiatori in ogni
specie di veicoli, nelle stazioni, negli scali o banchine, negli
alberghi o in altri esercizi ove si somministrano cibi o bevande;

7° se il fatto e’ commesso su cose esistenti in uffici o
stabilimenti pubblici, o sottoposte a sequestro o a pignoramento, o
esposte per necessita’ o per consuetudine o per destinazione alla
pubblica fede, o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilita’,
difesa o reverenza;

7-bis) se il fatto e’ commesso su componenti metalliche o altro
materiale sottratto ad infrastrutture destinate all’erogazione di
energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri
servizi pubblici e gestite da soggetti pubblici o da privati in
regime di concessione pubblica;

8° se il fatto e’ commesso su tre o piu’ capi di bestiame raccolti
in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non
raccolti in mandria;

8-bis) se il fatto e’ commesso all’interno di mezzi di pubblico
trasporto;

8-ter) se il fatto e’ commesso nei confronti di persona che si
trovi nell’atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi
di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti
al prelievo di denaro.

Se concorrono due o piu’ delle circostanze prevedute dai numeri
precedenti, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra
quelle indicate nell’articolo 61, la pena e’ della reclusione da tre
a dieci anni e della multa da lire duemila a quindicimila.
(7)

————
AGGIORNAMENTO (7)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234 ha disposto (con
l’art. 4, comma 1) che “Salvo quanto disposto negli articoli
precedenti, le pene previste per i reati contemplati nel libro
secondo, titolo sesto, capo primo, e titolo tredicesimo, capo primo
del Codice penale, sono aumentate da un terzo alla meta’”.
Ha inoltre disposto (con l’art. 7, comma 1) che la presente
modifica ha efficacia fino ad un anno dopo la cessazione dello stato
di guerra.
————
AGGIORNAMENTO (277)
La L. 23 giugno 2017, n. 103, ha disposto (con l’art. 1, comma 7)
che “All’articolo 625, primo comma, alinea, del codice penale, le
parole: «La pena per il fatto previsto dall’articolo 624 e’ della
reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 103 a euro 1.032»
sono sostituite dalle seguenti: «La pena per il fatto previsto
dall’articolo 624 e’ della reclusione da due a sei anni e della multa
da euro 927 a euro 1.500»”.
Art. 625-bis.

(( (Circostanze attenuanti).))

((Nei casi previsti dagli articoli 624, 624-bis e 625 la pena e’
diminuita da un terzo alla meta’ qualora il colpevole, prima del
giudizio, abbia consentito l’individuazione dei correi o di coloro
che hanno acquistato, ricevuto od occultato la cosa sottratta o si
sono comunque intromessi per farla acquistare, ricevere od
occultare)).
Art. 626.

(Furti punibili a querela dell’offeso)

Si applica la reclusione fino a un anno ovvero la multa fino a lire
duemila, e il delitto e’ punibile a querela della persona offesa:

1° se il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo
della cosa sottratta, e questa, dopo l’uso momentaneo, e’ stata
immediatamente restituita; ((111))

2° se il fatto e’ commesso su cose di tenue valore, per provvedere
a un grave ed urgente bisogno;

3° se il fatto consiste nello spigolare, rastrellare o raspollare
nei fondi altrui, non ancora spogliati interamente del raccolto.

Tali disposizioni non si applicano se concorre taluna delle
circostanze indicate nei numeri 1°, 2°, 3° e 4° dell’articolo
precedente.
(7)

————
AGGIORNAMENTO (7)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234 ha disposto (con
l’art. 4, comma 1) che “Salvo quanto disposto negli articoli
precedenti, le pene previste per i reati contemplati nel libro
secondo, titolo sesto, capo primo, e titolo tredicesimo, capo primo
del Codice penale, sono aumentate da un terzo alla meta’”.
Ha inoltre disposto (con l’art. 7, comma 1) che la presente
modifica ha efficacia fino ad un anno dopo la cessazione dello stato
di guerra.
————-
AGGIORNAMENTO (111)
La Corte Costituzionale, con sentenza 30 novembre – 13 dicembre
1988, n. 1085 (in G.U. 1ª s.s. 21/12/1988, n. 51), ha dichiarato
“l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 626, primo comma, n. 1,
c.p. nella parte in cui non estende la disciplina ivi prevista alla
mancata restituzione, dovuta a caso fortuito o forza maggiore, della
cosa sottratta”.
Art. 627

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 GENNAIO 2016, N. 7))
Art. 628.

(Rapina)

Chiunque, per procurare a se’ o ad altri un ingiusto profitto,
mediante violenza alla persona o minaccia, s’impossessa della cosa
mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, e’ punito con la
reclusione da tre a dieci anni e con la multa da lire cinquemila a
ventimila. (277) ((296))

Alla stessa pena soggiace chi adopera violenza o minaccia
immediatamente dopo la sottrazione, per assicurare a se’ o ad altri
il possesso della cosa sottratta, o per procurare a se’ o ad altri
l’impunita’.

La pena e’ della reclusione da ((sei)) a venti anni e della multa
((da euro 2.000 a euro 4.000)):
1) se la violenza o minaccia e’ commessa con armi o da persona
travisata, o da piu’ persone riunite;
2) se la violenza consiste nel porre taluno in stato di
incapacita’ di volere o di agire.
3) se la violenza o minaccia e’ posta in essere da persona che fa
parte dell’associazione di cui all’articolo 416-bis; (128)
3-bis) se il fatto e’ commesso nei luoghi di cui all’articolo
624-bis) o in luoghi tali da ostacolare la pubblica o privata difesa;
3-ter) se il fatto e’ commesso all’interno di mezzi di pubblico
trasporto;
3-quater) se il fatto e’ commesso nei confronti di persona che si
trovi nell’atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi
di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti
al prelievo di denaro;
3-quinquies) se il fatto e’ commesso nei confronti di persona
ultrasessantacinquenne.

Se concorrono due o piu’ delle circostanze di cui al terzo comma
del presente articolo, ovvero se una di tali circostanze concorre con
altra fra quelle indicate nell’articolo 61, la pena e’ della
reclusione da ((sette)) a venti anni e della multa ((da euro 2.500 a
euro 4.000)).

Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall’articolo
98, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo comma, numeri 3),
3-bis), 3-ter) e 3-quater), non possono essere ritenute equivalenti o
prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano
sulla quantita’ della stessa risultante dall’aumento conseguente alle
predette aggravanti.
(7) (125) (233)

————
AGGIORNAMENTO (7)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234 ha disposto (con
l’art. 4, comma 1) che “Salvo quanto disposto negli articoli
precedenti, le pene previste per i reati contemplati nel libro
secondo, titolo sesto, capo primo, e titolo tredicesimo, capo primo
del Codice penale, sono aumentate da un terzo alla meta’”.
Ha inoltre disposto (con l’art. 7, comma 1) che la presente
modifica ha efficacia fino ad un anno dopo la cessazione dello stato
di guerra.
————-
AGGIORNAMENTO (125)
La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dal D.L. 13 maggio
1991, n. 152 convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n.
203 ha disposto (con l’art. 7, commi 1 e 3) che le pene stabilite per
il delitto previsto nel presente articolo sono aumentate da un terzo
alla meta’ se il fatto e’ commesso da persona sottoposta con
provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione durante il
periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui
ne e’ cessata l’esecuzione. Alla pena e’ aggiunta una misura di
sicurezza detentiva.
————-
AGGIORNAMENTO (128)
Il D.L. 31 dicembre 1991, n. 419, convertito con modificazioni
dalla L. 18 febbraio 1992, n. 172, ha disposto (con l’art. 16, comma
1) che la presente modifica ha effetto dal 31 dicembre 1991.
————
AGGIORNAMENTO (233)
Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ha disposto:
– (con l’art. 71, comma 1) che le pene stabilite per il delitto
previsto dal presente articolo sono aumentate da un terzo alla meta’
se il fatto e’ commesso da persona sottoposta con provvedimento
definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo
previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne e’
cessata l’esecuzione;
– (con l’art. 71, comma 3) che alla pena e’ aggiunta una misura di
sicurezza detentiva.
————
AGGIORNAMENTO (277)
La L. 23 giugno 2017, n. 103 ha disposto (con l’art. 1, comma 8,
lettera a)) che “al primo comma, le parole: «e’ punito con la
reclusione da tre a dieci anni e con la multa da euro 516 a euro
2.065» sono sostituite dalle seguenti: «e’ punito con la reclusione
da quattro a dieci anni e con la multa da euro 927 a euro 2.500»”.
————
AGGIORNAMENTO (296)
La L. 26 aprile 2019, n. 36 ha disposto (con l’art. 6, comma 1,
lettera a)) che “All’articolo 628 del codice penale sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al primo comma, la parola: «quattro» e’ sostituita dalla
seguente: «cinque»”.
Art. 629.

(Estorsione)

Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare
o ad omettere qualche cosa, procura a se’ o ad altri un ingiusto
profitto con altrui danno, e’ punito con la reclusione da cinque a
dieci anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000. (128)

La pena e’ della reclusione ((da sette a venti anni)) e della multa
da euro 5.000 a euro 15.000, se concorre taluna delle circostanze
indicate nell’ultimo capoverso dell’articolo precedente. (128)
(7) (96) (125) (233)

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AGGIORNAMENTO (7)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234 ha disposto (con
l’art. 4, comma 1) che “Salvo quanto disposto negli articoli
precedenti, le pene previste per i reati contemplati nel libro
secondo, titolo sesto, capo primo, e titolo tredicesimo, capo primo
del Codice penale, sono aumentate da un terzo alla meta’”.
Ha inoltre disposto (con l’art. 7, comma 1) che la presente
modifica ha efficacia fino ad un anno dopo la cessazione dello stato
di guerra.
————–
AGGIORNAMENTO (96)
La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dalla L. 13 settembre
1982, n. 646 ha disposto:
– (con l’art. 7, comma 1) che le pene stabilite per il delitto
previsto nel presente articolo sono aumentate se il fatto e’ commesso
da persona gia’ sottoposta con provvedimento definitivo a misura di
prevenzione;
-(con l’art. 7, comma 3) che alla pena e’ aggiunta una misura di
sicurezza detentiva.
————-
AGGIORNAMENTO (125)
La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dal D.L. 13 maggio
1991, n. 152 convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n.
203 ha disposto (con l’art. 7, comma 1) che le pene stabilite per il
delitto previsto nel presente articolo sono aumentate da un terzo
alla meta’ se il fatto e’ commesso da persona sottoposta con
provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione durante il
periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui
ne e’ cessata l’esecuzione.
————-
AGGIORNAMENTO (128)
Il D.L. 31 dicembre 1991, n. 419, convertito con modificazioni
dalla L. 18 febbraio 1992, n. 172, ha disposto (con l’art. 16, comma
1) che le presenti modifiche hanno effetto dal 31 dicembre 1991.
————
AGGIORNAMENTO (233)
Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ha disposto:
– (con l’art. 71, comma 1) che le pene stabilite per il delitto
previsto dal presente articolo sono aumentate da un terzo alla meta’
se il fatto e’ commesso da persona sottoposta con provvedimento
definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo
previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne e’
cessata l’esecuzione;
– (con l’art. 71, comma 3) che alla pena e’ aggiunta una misura di
sicurezza detentiva.
Art. 630.

(Sequestro di persona a scopo di estorsione).

Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per se’ o
per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, e’
punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non
voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole e’ punito con
la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena
dell’ergastolo.

Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo
che il soggetto passivo riacquisti la liberta’, senza che tale
risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano
le pene previste dall’articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo
muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena e’
della reclusione da sei a quindici anni.

Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si
adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per
evitare che l’attivita’ delittuosa sia portata a conseguenze
ulteriori ovvero aiuta concretamente l’autorita’ di polizia o
l’autorita’ giudiziaria nella raccolta di prove decisive per
l’individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell’ergastolo
e’ sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le
altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal
secondo comma e’ sostituita la reclusione da venti a ventiquattro
anni; alla pena prevista dal terzo comma e’ sostituita la reclusione
da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono piu’ circostanze
attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non
puo’ essere inferiore a dieci anni, nella ipotesi prevista dal
secondo comma, ed a quindici anni, nell’ipotesi prevista dal terzo
comma.

I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere
superati allorche’ ricorrono le circostanze attenuanti di cui al
quinto comma del presente articolo.
(96) (125) (233) ((238))

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AGGIORNAMENTO (7)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234 ha disposto (con
l’art. 4, comma 1) che “Salvo quanto disposto negli articoli
precedenti, le pene previste per i reati contemplati nel libro
secondo, titolo sesto, capo primo, e titolo tredicesimo, capo primo
del Codice penale, sono aumentate da un terzo alla meta’”.
Ha inoltre disposto (con l’art. 7, comma 1) che la presente
modifica ha efficacia fino ad un anno dopo la cessazione dello stato
di guerra.
————–
AGGIORNAMENTO (96)
La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dalla L. 13 settembre
1982, n. 646 ha disposto:
– (con l’art. 7, comma 1) che le pene stabilite per il delitto
previsto nel presente articolo sono aumentate se il fatto e’ commesso
da persona gia’ sottoposta con provvedimento definitivo a misura di
prevenzione;
-(con l’art. 7, comma 3) che alla pena e’ aggiunta una misura di
sicurezza detentiva.
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AGGIORNAMENTO (125)
La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dal D.L. 13 maggio
1991, n. 152 convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n.
203 ha disposto (con l’art. 7, comma 1) che le pene stabilite per il
delitto previsto nel presente articolo sono aumentate da un terzo
alla meta’ se il fatto e’ commesso da persona sottoposta con
provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione durante il
periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui
ne e’ cessata l’esecuzione.
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AGGIORNAMENTO (233)
Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ha disposto:
– (con l’art. 71, comma 1) che le pene stabilite per il delitto
previsto dal presente articolo sono aumentate da un terzo alla meta’
se il fatto e’ commesso da persona sottoposta con provvedimento
definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo
previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne e’
cessata l’esecuzione;
– (con l’art. 71, comma 3) che alla pena e’ aggiunta una misura di
sicurezza detentiva.
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AGGIORNAMENTO (238)
La Corte Costituzionale, con sentenza 19 – 23 marzo 2012, n. 68 (in
G.U. 1ª s.s. 28/03/2012, n. 13), ha dichiarato “l’illegittimita’
costituzionale dell’articolo 630 del codice penale, nella parte in
cui non prevede che la pena da esso comminata e’ diminuita quando per
la natura, la specie, i mezzi, le modalita’ o circostanze
dell’azione, ovvero per la particolare tenuita’ del danno o del
pericolo, il fatto risulti di lieve entita’”.
Art. 631.

(( (Usurpazione).))

((Chiunque, per appropriarsi, in tutto o in parte, dell’altrui cosa
immobile, ne rimuove o altera i termini e’ punito, a querela della
persona offesa, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino
a lire quattrocentomila)).

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AGGIORNAMENTO (7)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234 ha disposto (con
l’art. 4, comma 1) che “Salvo quanto disposto negli articoli
precedenti, le pene previste per i reati contemplati nel libro
secondo, titolo sesto, capo primo, e titolo tredicesimo, capo primo
del Codice penale, sono aumentate da un terzo alla meta’”.
Ha inoltre disposto (con l’art. 7, comma 1) che la presente
modifica ha efficacia fino ad un anno dopo la cessazione dello stato
di guerra.
Art. 632.

(Deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi).

Chiunque, per procurare a se’ o ad altri un ingiusto profitto,
devia acque, ovvero immuta nell’altrui proprieta’ lo stato dei
luoghi, e’ punito, a querela della persona offesa, con la reclusione
fino a tre anni e con la multa fino a lire quattrocentomila.
(96) (125) ((233))

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AGGIORNAMENTO (7)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234 ha disposto (con
l’art. 4, comma 1) che “Salvo quanto disposto negli articoli
precedenti, le pene previste per i reati contemplati nel libro
secondo, titolo sesto, capo primo, e titolo tredicesimo, capo primo
del Codice penale, sono aumentate da un terzo alla meta’”.
Ha inoltre disposto (con l’art. 7, comma 1) che la presente
modifica ha efficacia fino ad un anno dopo la cessazione dello stato
di guerra.
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AGGIORNAMENTO (96)
La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dalla L. 13 settembre
1982, n. 646 ha disposto:
– (con l’art. 7, comma 1) che le pene stabilite per il delitto
previsto nel presente articolo sono aumentate se il fatto e’ commesso
da persona gia’ sottoposta con provvedimento definitivo a misura di
prevenzione;
-(con l’art. 7, comma 3) che alla pena e’ aggiunta una misura di
sicurezza detentiva.
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AGGIORNAMENTO (125)
La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dal D.L. 13 maggio
1991, n. 152 convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n.
203 ha disposto (con l’art. 7, comma 1) che le pene stabilite per il
delitto previsto nel presente articolo sono aumentate da un terzo
alla meta’ se il fatto e’ commesso da persona sottoposta con
provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione durante il
periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui
ne e’ cessata l’esecuzione.
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AGGIORNAMENTO (233)
Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ha disposto:
– (con l’art. 71, comma 1) che le pene stabilite per il delitto
previsto dal presente articolo sono aumentate da un terzo alla meta’
se il fatto e’ commesso da persona sottoposta con provvedimento
definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo
previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne e’
cessata l’esecuzione;
– (con l’art. 71, comma 3) che alla pena e’ aggiunta una misura di
sicurezza detentiva.
Art. 633.

(Invasione di terreni o edifici).

Chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici
o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto, e’
punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da uno a
tre anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Si applica la pena della reclusione da due a quattro ((anni e della
multa da euro 206 a euro 2.064 e si procede)) d’ufficio se il fatto
e’ commesso da piu’ di cinque persone o se il fatto e’ commesso da
persona palesemente armata.

Se il fatto e’ commesso da due o piu’ persone, la pena per i
promotori o gli organizzatori e’ aumentata.

————
AGGIORNAMENTO (7)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234 ha disposto (con
l’art. 4, comma 1) che “Salvo quanto disposto negli articoli
precedenti, le pene previste per i reati contemplati nel libro
secondo, titolo sesto, capo primo, e titolo tredicesimo, capo primo
del Codice penale, sono aumentate da un terzo alla meta’”.
Ha inoltre disposto (con l’art. 7, comma 1) che la presente
modifica ha efficacia fino ad un anno dopo la cessazione dello stato
di guerra.
————–
AGGIORNAMENTO (96)
La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dalla L. 13 settembre
1982, n. 646 ha disposto:
– (con l’art. 7, comma 1) che le pene stabilite per il delitto
previsto nel presente articolo sono aumentate se il fatto e’ commesso
da persona gia’ sottoposta con provvedimento definitivo a misura di
prevenzione;
-(con l’art. 7, comma 3) che alla pena e’ aggiunta una misura di
sicurezza detentiva.
————-
AGGIORNAMENTO (125)
La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dal D.L. 13 maggio
1991, n. 152 convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n.
203 ha disposto (con l’art. 7, comma 1) che le pene stabilite per il
delitto previsto nel presente articolo sono aumentate da un terzo
alla meta’ se il fatto e’ commesso da persona sottoposta con
provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione durante il
periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui
ne e’ cessata l’esecuzione.
————
AGGIORNAMENTO (233)
Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ha disposto:
– (con l’art. 71, comma 1) che le pene stabilite per il delitto
previsto dal presente articolo sono aumentate da un terzo alla meta’
se il fatto e’ commesso da persona sottoposta con provvedimento
definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo
previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne e’
cessata l’esecuzione;
– (con l’art. 71, comma 3) che alla pena e’ aggiunta una misura di
sicurezza detentiva.
Art. 634.

(Turbativa violenta del possesso di cose immobili)

Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, turba,
con violenza alla persona o con minaccia, l’altrui pacifico possesso
di cose immobili, e’ punito con la reclusione fino a due anni e con
la multa da lire mille a tremila.

Il fatto si considera compiuto con violenza o minaccia quando e’
commesso da piu’ di dieci persone.
(7) (96) (125) ((233))

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AGGIORNAMENTO (7)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234 ha disposto (con
l’art. 4, comma 1) che “Salvo quanto disposto negli articoli
precedenti, le pene previste per i reati contemplati nel libro
secondo, titolo sesto, capo primo, e titolo tredicesimo, capo primo
del Codice penale, sono aumentate da un terzo alla meta’”.
Ha inoltre disposto (con l’art. 7, comma 1) che la presente
modifica ha efficacia fino ad un anno dopo la cessazione dello stato
di guerra.
————–
AGGIORNAMENTO (96)
La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dalla L. 13 settembre
1982, n. 646 ha disposto:
– (con l’art. 7, comma 1) che le pene stabilite per il delitto
previsto nel presente articolo sono aumentate se il fatto e’ commesso
da persona gia’ sottoposta con provvedimento definitivo a misura di
prevenzione;
-(con l’art. 7, comma 3) che alla pena e’ aggiunta una misura di
sicurezza detentiva.
————-
AGGIORNAMENTO (125)
La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dal D.L. 13 maggio
1991, n. 152 convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n.
203 ha disposto (con l’art. 7, comma 1) che le pene stabilite per il
delitto previsto nel presente articolo sono aumentate da un terzo
alla meta’ se il fatto e’ commesso da persona sottoposta con
provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione durante il
periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui
ne e’ cessata l’esecuzione.
————
AGGIORNAMENTO (233)
Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ha disposto:
– (con l’art. 71, comma 1) che le pene stabilite per il delitto
previsto dal presente articolo sono aumentate da un terzo alla meta’
se il fatto e’ commesso da persona sottoposta con provvedimento
definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo
previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne e’
cessata l’esecuzione;
– (con l’art. 71, comma 3) che alla pena e’ aggiunta una misura di
sicurezza detentiva.
Art. 635.

Danneggiamento.

Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in
parte, inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla
persona o con minaccia ovvero in occasione ((…)) del delitto
previsto dall’articolo 331, e’ punito con la reclusione da sei mesi a
tre anni.

Alla stessa pena soggiace chiunque distrugge, disperde, deteriora o
rende, in tutto o in parte, inservibili le seguenti cose altrui:
1. edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all’esercizio di
un culto o cose di interesse storico o artistico ovunque siano
ubicate o immobili compresi nel perimetro dei centri storici, ovvero
immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di
recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati o altre
delle cose indicate nel numero 7) dell’articolo 625;
2. opere destinate all’irrigazione;
3. piantate di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o boschi,
selve o foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento;
4. attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o
interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive.

((Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in
parte, inservibili cose mobili o immobili altrui in occasione di
manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico
e’ punito con la reclusione da uno a cinque anni.))

Per i reati di cui ((, di cui ai commi precedenti)), la sospensione
condizionale della pena e’ subordinata all’eliminazione delle
conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato
non si oppone, alla prestazione di attivita’ non retribuita a favore
della collettivita’ per un tempo determinato, comunque non superiore
alla durata della pena sospesa, secondo le modalita’ indicate dal
giudice nella sentenza di condanna.

————
AGGIORNAMENTO (7)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234 ha disposto (con
l’art. 4, comma 1) che “Salvo quanto disposto negli articoli
precedenti, le pene previste per i reati contemplati nel libro
secondo, titolo sesto, capo primo, e titolo tredicesimo, capo primo
del Codice penale, sono aumentate da un terzo alla meta’”.
Ha inoltre disposto (con l’art. 7, comma 1) che la presente
modifica ha efficacia fino ad un anno dopo la cessazione dello stato
di guerra.
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AGGIORNAMENTO (36)
Il D.P.R. 4 giugno 1966, n. 332 ha disposto:
– (con l’art. 2, comma 1, lettera d)) che e’ concessa amnistia “per
i reati previsti negli articoli 330, primo capoverso, 337, 340, 341,
414, 415, 507, 508 – anche in relazione all’art. 510 – 610 e 635 del
Codice penale e dal decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, se
commessi per motivi ed in occasione di manifestazioni sindacali”;
– (con l’art. 2, comma 1, lettera e)) che e’ concessa amnistia “per
i reati previsti negli articoli 337, 340, 341, 415, 610 e 635 del
Codice penale, se commessi per motivi politici”;
– (con l’art. 16, comma 1) che le presenti modifiche hanno
efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 31 gennaio
1966.
————-
AGGIORNAMENTO (50)
La Corte Costituzionale, con sentenza 18 giugno – 6 luglio 1970, n.
119 (in G.U. 1ª s.s. 08/7/1970, n. 170), ha dichiarato “la
illegittimita’ costituzionale dell’art. 635, secondo comma, n. 2, del
codice penale, nella parte in cui prevede come circostanza
aggravante, e come causa di procedibilita’ d’ufficio, del reato di
danneggiamento il fatto che tale reato sia commesso da lavoratori in
occasione di uno sciopero o da datori di lavoro in occasione di
serrata”.
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AGGIORNAMENTO (96)
La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dalla L. 13 settembre
1982, n. 646 ha disposto:
– (con l’art. 7, comma 1) che le pene stabilite per il delitto
previsto nel presente articolo sono aumentate se il fatto e’ commesso
da persona gia’ sottoposta con provvedimento definitivo a misura di
prevenzione;
-(con l’art. 7, comma 3) che alla pena e’ aggiunta una misura di
sicurezza detentiva.
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AGGIORNAMENTO (125)
La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dal D.L. 13 maggio
1991, n. 152 convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n.
203 ha disposto (con l’art. 7, comma 1) che le pene stabilite per il
delitto previsto nel presente articolo sono aumentate da un terzo
alla meta’ se il fatto e’ commesso da persona sottoposta con
provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione durante il
periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui
ne e’ cessata l’esecuzione.
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AGGIORNAMENTO (233)
Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ha disposto:
– (con l’art. 71, comma 1) che le pene stabilite per il delitto
previsto dal presente articolo sono aumentate da un terzo alla meta’
se il fatto e’ commesso da persona sottoposta con provvedimento
definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo
previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne e’
cessata l’esecuzione;
– (con l’art. 71, comma 3) che alla pena e’ aggiunta una misura di
sicurezza detentiva.
Art. 635-bis.

(Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici).

Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, chiunque
distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati
o programmi informatici altrui e’ punito, a querela della persona
offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

((Se il fatto e’ commesso con violenza alla persona o con minaccia
ovvero con abuso della qualita’ di operatore del sistema, la pena e’
della reclusione da uno a quattro anni.))
Art. 635-ter.

(Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici
utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di
pubblica utilita’).

Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, chiunque commette
un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o
sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati
dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque
di pubblica utilita’, e’ punito con la reclusione da uno a quattro
anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la
cancellazione, l’alterazione o la soppressione delle informazioni,
dei dati o dei programmi informatici, la pena e’ della reclusione da
tre a otto anni.

((Se il fatto e’ commesso con violenza alla persona o con minaccia
ovvero con abuso della qualita’ di operatore del sistema, la pena e’
aumentata.))
Art. 635-quater.

(Danneggiamento di sistemi informatici o telematici).

Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, chiunque, mediante
le condotte di cui all’articolo 635-bis, ovvero attraverso
l’introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi,
distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi
informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il
funzionamento e’ punito con la reclusione da uno a cinque anni.

((Se il fatto e’ commesso con violenza alla persona o con minaccia
ovvero con abuso della qualita’ di operatore del sistema, la pena e’
aumentata.))
Art. 635-quinquies.

(Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica
utilita’).

Se il fatto di cui all’articolo 635-quater e’ diretto a
distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili
sistemi informatici o telematici di pubblica utilita’ o ad
ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena e’ della reclusione
da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema
informatico o telematico di pubblica utilita’ ovvero se questo e’
reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena e’ della reclusione
da tre a otto anni.

((Se il fatto e’ commesso con violenza alla persona o con minaccia
ovvero con abuso della qualita’ di operatore del sistema, la pena e’
aumentata.))
Art. 636.

(Introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo
abusivo)

Chiunque introduce o abbandona animali in gregge o in mandria nel
fondo altrui e’ punito con la multa da lire cento a mille.

Se l’introduzione o l’abbandono di animali, anche non raccolti in
gregge o in mandria, avviene per farli pascolare nel fondo altrui, la
pena e’ della reclusione fino a un anno o della multa da lire
duecento a duemila.

Qualora il pascolo avvenga, ovvero dalla introduzione o
dall’abbandono degli animali il fondo sia stato danneggiato, il
colpevole e’ punito con la reclusione fino a due anni e con la multa
da lire cinquecento a cinquemila.

Il delitto e’ punibile a querela della persona offesa.
(7) (96) (125) ((233))

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AGGIORNAMENTO (7)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234 ha disposto (con
l’art. 4, comma 1) che “Salvo quanto disposto negli articoli
precedenti, le pene previste per i reati contemplati nel libro
secondo, titolo sesto, capo primo, e titolo tredicesimo, capo primo
del Codice penale, sono aumentate da un terzo alla meta’”.
Ha inoltre disposto (con l’art. 7, comma 1) che la presente
modifica ha efficacia fino ad un anno dopo la cessazione dello stato
di guerra.
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AGGIORNAMENTO (96)
La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dalla L. 13 settembre
1982, n. 646 ha disposto:
– (con l’art. 7, comma 1) che le pene stabilite per il delitto
previsto nel presente articolo sono aumentate se il fatto e’ commesso
da persona gia’ sottoposta con provvedimento definitivo a misura di
prevenzione;
-(con l’art. 7, comma 3) che alla pena e’ aggiunta una misura di
sicurezza detentiva.
————-
AGGIORNAMENTO (125)
La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dal D.L. 13 maggio
1991, n. 152 convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n.
203 ha disposto (con l’art. 7, comma 1) che le pene stabilite per il
delitto previsto nel presente articolo sono aumentate da un terzo
alla meta’ se il fatto e’ commesso da persona sottoposta con
provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione durante il
periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui
ne e’ cessata l’esecuzione.
————
AGGIORNAMENTO (233)
Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ha disposto:
– (con l’art. 71, comma 1) che le pene stabilite per il delitto
previsto dal presente articolo sono aumentate da un terzo alla meta’
se il fatto e’ commesso da persona sottoposta con provvedimento
definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo
previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne e’
cessata l’esecuzione;
– (con l’art. 71, comma 3) che alla pena e’ aggiunta una misura di
sicurezza detentiva.
Art. 637.

(Ingresso abusivo nel fondo altrui)

Chiunque senza necessita’ entra nel fondo altrui recinto da fosso,
da siepe viva o da un altro stabile riparo e’ punito, a querela della
persona offesa, con la multa fino a lire mille.
(7) (96) (125) ((233))

————
AGGIORNAMENTO (7)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234 ha disposto (con
l’art. 4, comma 1) che “Salvo quanto disposto negli articoli
precedenti, le pene previste per i reati contemplati nel libro
secondo, titolo sesto, capo primo, e titolo tredicesimo, capo primo
del Codice penale, sono aumentate da un terzo alla meta’”.
Ha inoltre disposto (con l’art. 7, comma 1) che la presente
modifica ha efficacia fino ad un anno dopo la cessazione dello stato
di guerra.
————–
AGGIORNAMENTO (96)
La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dalla L. 13 settembre
1982, n. 646 ha disposto:
– (con l’art. 7, comma 1) che le pene stabilite per il delitto
previsto nel presente articolo sono aumentate se il fatto e’ commesso
da persona gia’ sottoposta con provvedimento definitivo a misura di
prevenzione;
-(con l’art. 7, comma 3) che alla pena e’ aggiunta una misura di
sicurezza detentiva.
————-
AGGIORNAMENTO (125)
La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dal D.L. 13 maggio
1991, n. 152 convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n.
203 ha disposto (con l’art. 7, comma 1) che le pene stabilite per il
delitto previsto nel presente articolo sono aumentate da un terzo
alla meta’ se il fatto e’ commesso da persona sottoposta con
provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione durante il
periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui
ne e’ cessata l’esecuzione.
————
AGGIORNAMENTO (233)
Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ha disposto:
– (con l’art. 71, comma 1) che la pena stabilita per il delitto
previsto dal presente articolo e’ aumentata da un terzo alla meta’ se
il fatto e’ commesso da persona sottoposta con provvedimento
definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo
previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne e’
cessata l’esecuzione;
– (con l’art. 71, comma 3) che alla pena e’ aggiunta una misura di
sicurezza detentiva.
Art. 638.

(Uccisione o danneggiamento di animali altrui)

Chiunque senza necessita’ uccide o rende inservibili o comunque
deteriora animali che appartengono ad altri e’ punito, salvo che il
fatto costituisca piu’ grave reato, a querela della persona offesa,
con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire tremila.

La pena e’ della reclusione da sei mesi a quattro anni, e si
procede d’ufficio, se il fatto e’ commesso su tre o piu’ capi di
bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o
equini, anche non raccolti in mandria.

Non e’ punibile chi commette il fatto sopra volatili sorpresi nei
fondi da lui posseduti e nel momento in cui gli recano danno.
(7) (96) (125) ((233))

————
AGGIORNAMENTO (7)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234 ha disposto (con
l’art. 4, comma 1) che “Salvo quanto disposto negli articoli
precedenti, le pene previste per i reati contemplati nel libro
secondo, titolo sesto, capo primo, e titolo tredicesimo, capo primo
del Codice penale, sono aumentate da un terzo alla meta’”.
Ha inoltre disposto (con l’art. 7, comma 1) che la presente
modifica ha efficacia fino ad un anno dopo la cessazione dello stato
di guerra.
————–
AGGIORNAMENTO (96)
La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dalla L. 13 settembre
1982, n. 646 ha disposto:
– (con l’art. 7, comma 1) che le pene stabilite per il delitto
previsto nel presente articolo sono aumentate se il fatto e’ commesso
da persona gia’ sottoposta con provvedimento definitivo a misura di
prevenzione;
-(con l’art. 7, comma 3) che alla pena e’ aggiunta una misura di
sicurezza detentiva.
————-
AGGIORNAMENTO (125)
La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dal D.L. 13 maggio
1991, n. 152 convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n.
203 ha disposto (con l’art. 7, comma 1) che le pene stabilite per il
delitto previsto nel presente articolo sono aumentate da un terzo
alla meta’ se il fatto e’ commesso da persona sottoposta con
provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione durante il
periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui
ne e’ cessata l’esecuzione.
————
AGGIORNAMENTO (233)
Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ha disposto:
– (con l’art. 71, comma 1) che le pene stabilite per il delitto
previsto dal presente articolo sono aumentate da un terzo alla meta’
se il fatto e’ commesso da persona sottoposta con provvedimento
definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo
previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne e’
cessata l’esecuzione;
– (con l’art. 71, comma 3) che alla pena e’ aggiunta una misura di
sicurezza detentiva.
Art. 639.

(Deturpamento e imbrattamento di cose altrui)

Chiunque, fuori dei casi preveduti dall’articolo 635, deturpa o
imbratta cose mobili altrui e’ punito, a querela della persona
offesa, con la multa fino a lire mille.

Se il fatto e’ commesso su beni immobili o su mezzi di trasporto
pubblici o privati, si applica la pena della reclusione da uno a sei
mesi o della multa da 300 a 1.000 euro. Se il fatto e’ commesso su
cose di interesse storico o artistico, si applica la pena della
reclusione da tre mesi a un anno e della multa da 1.000 a 3.000 euro.

Nei casi di recidiva per le ipotesi di cui al secondo comma si
applica la pena della reclusione da tre mesi a due anni e della multa
fino a 10.000 euro.

Nei casi previsti dal secondo comma si procede d’ufficio.

((Con la sentenza di condanna per i reati di cui al secondo e terzo
comma il giudice, ai fini di cui all’articolo 165, primo comma, puo’
disporre l’obbligo di ripristino e di ripulitura dei luoghi ovvero,
qualora cio’ non sia possibile, l’obbligo di sostenerne le spese o di
rimborsare quelle a tal fine sostenute, ovvero, se il condannato non
si oppone, la prestazione di attivita’ non retribuita a favore della
collettivita’ per un tempo determinato comunque non superiore alla
durata della pena sospesa, secondo le modalita’ indicate nella
sentenza di condanna.))
(7)

————
AGGIORNAMENTO (7)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234 ha disposto (con
l’art. 4, comma 1) che “Salvo quanto disposto negli articoli
precedenti, le pene previste per i reati contemplati nel libro
secondo, titolo sesto, capo primo, e titolo tredicesimo, capo primo
del Codice penale, sono aumentate da un terzo alla meta’”.
Ha inoltre disposto (con l’art. 7, comma 1) che la presente
modifica ha efficacia fino ad un anno dopo la cessazione dello stato
di guerra.
Art. 639-bis.

(( (Casi di esclusione della perseguibilita’ a querela).))

((Nei casi previsti dagli articoli 631, 632, 633 e 636 si procede
d’ufficio se si tratta di acque, terreni, fondi o edifici pubblici o
destinati ad uso pubblico)).
CAPO II
Dei delitti contro il patrimonio mediante frode

Art. 640.

(Truffa)

Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore,
procura a se’ o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, e’
punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da
lire cinquecento a diecimila.

La pena e’ della reclusione da uno a cinque anni e della multa da
lire tremila a quindicimila:

1° se il fatto e’ commesso a danno dello Stato o di un altro ente
pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio
militare;

2° se il fatto e’ commesso ingenerando nella persona offesa il
timore di un pericolo immaginario o l’erroneo convincimento di dovere
eseguire un ordine dell’Autorita’; (119) (154)

2-bis) se il fatto e’ commesso in presenza della circostanza di cui
all’articolo 61, numero 5).

Il delitto e’ punibile a querela della persona offesa, salvo che
ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o
((la circostanza aggravante prevista dall’articolo 61, primo comma,
numero 7)).

————-
AGGIORNAMENTO (119)
Il D.P.R. 12 aprile 1990, n. 75 ha disposto (con l’art. 1, comma 1,
lettera c)) che e’ concessa amnistia per il delitto previsto dal
comma secondo del presente articolo, sempre che non ricorra la
circostanza aggravante prevista dall’articolo 61, n. 7, del codice
penale.
Ha inoltre disposto (con l’articolo 6, comma 1) che l’amnistia ha
efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 24 ottobre
1989.
————–
AGGIORNAMENTO (154)
Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 18-25 luglio
1997, n. 272 (in G.U. 1ª s.s. 30/7/1997, n. 31), ha dichiarato
l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 1, comma 1, lettera c), n.
4 del D.P.R. 12 aprile 1990, n. 75 (che ha modificato il secondo
comma del presente articolo) “nella parte in cui non prevede
l’applicazione dell’amnistia per il delitto di truffa militare
aggravata, previsto e punito dall’art. 234, secondo comma, del codice
penale militare di pace, sempre che non ricorra la circostanza
aggravante prevista dall’art. 61, n. 7, del codice penale”.
Art. 640-bis.

(Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche).

La pena e’ della reclusione ((da due a sette anni)) e si procede
d’ufficio se il fatto di cui all’articolo 640 riguarda contributi,
finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso
tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato,
di altri enti pubblici o delle Comunita’ europee.
(125) (233)
————-
AGGIORNAMENTO (125)
La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dal D.L. 13 maggio
1991, n. 152 convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n.
203 ha disposto (con l’art. 7, commi 1 e 3) che le pene stabilite per
il delitto previsto nel presente articolo sono aumentate da un terzo
alla meta’ se il fatto e’ commesso da persona sottoposta con
provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione durante il
periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui
ne e’ cessata l’esecuzione. Alla pena e’ aggiunta una misura di
sicurezza detentiva.
————
AGGIORNAMENTO (233)
Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ha disposto:
– (con l’art. 71, comma 1) che la pena stabilita per il delitto
previsto dal presente articolo e’ aumentata da un terzo alla meta’ se
il fatto e’ commesso da persona sottoposta con provvedimento
definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo
previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne e’
cessata l’esecuzione;
– (con l’art. 71, comma 3) che alla pena e’ aggiunta una misura di
sicurezza detentiva.
Art. 640-ter.

(Frode informatica).

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un
sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con
qualsiasi modalita’ su dati, informazioni o programmi contenuti in un
sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a se’
o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, e’ punito con la
reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire centomila a
due milioni.

La pena e’ della reclusione da uno a cinque anni e della multa da
lire seicentomila a tre milioni se ricorre una delle circostanze
previste dal numero 1) del secondo comma dell’articolo 640, ovvero se
il fatto e’ commesso con abuso della qualita’ di operatore del
sistema.

La pena e’ della reclusione da due a sei anni e della multa da euro
600 a euro 3.000 se il fatto e’ commesso con furto o indebito
utilizzo dell’identita’ digitale in danno di uno o piu’ soggetti.

Il delitto e’ punibile a querela della persona offesa, salvo che
ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o
((taluna delle circostanze previste dall’articolo 61, primo comma,
numero 5, limitatamente all’aver approfittato di circostanze di
persona, anche in riferimento all’eta’, e numero 7)).
Art. 640-quater.

(( (Applicabilita’ dell’articolo 322-ter).))

((Nei casi di cui agli articoli 640, secondo comma, numero 1,
640-bis e 640-ter, secondo comma, con esclusione dell’ipotesi in cui
il fatto e’ commesso con abuso della qualita’ di operatore del
sistema, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni
contenute nell’articolo 322-ter)).
Art. 640-quinquies.

(( (Frode informatica del soggetto che presta servizi di
certificazione di firma elettronica).))

((Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma
elettronica, il quale, al fine di procurare a se’ o ad altri un
ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli
obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato
qualificato, e’ punito con la reclusione fino a tre anni e con la
multa da 51 a 1.032 euro)).
Art. 641.

(Insolvenza fraudolenta)

Chiunque, dissimulando il proprio stato d’insolvenza, contrae
un’obbligazione col proposito di non adempierla e’ punito, a querela
della persona offesa, qualora la obbligazione non sia adempiuta, con
la reclusione fino a due anni o con la multa fino a lire cinquemila.

L’adempimento dell’obbligazione avvenuto prima della condanna
estingue il reato.
Art. 642.

(Fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione
fraudolenta della propria persona).

Chiunque, al fine di conseguire per se’ o per altri l’indennizzo di
una assicurazione o comunque un vantaggio derivante da un contratto
di assicurazione, distrugge, disperde, deteriora od occulta cose di
sua proprieta’, falsifica o altera una polizza o la documentazione
richiesta per la stipulazione di un contratto di assicurazione e’
punito con la reclusione ((da uno a cinque anni)).

Alla stessa pena soggiace chi al fine predetto cagiona a se stesso
una lesione personale o aggrava le conseguenze della lesione
personale prodotta da un infortunio o denuncia un sinistro non
accaduto ovvero distrugge, falsifica, altera o precostituisce
elementi di prova o documentazione relativi al sinistro. Se il
colpevole consegue l’intento la pena e’ aumentata. Si procede a
querela di parte.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche se
il fatto e’ commesso all’estero, in danno di un assicuratore
italiano, che eserciti la sua attivita’ nel territorio dello Stato.
Il delitto e’ punibile a querela della persona offesa.
Art. 643.

(Circonvenzione di persone incapaci)

Chiunque, per procurare a se’ o ad altri un profitto, abusando dei
bisogni, delle passioni o della inesperienza di una persona minore,
ovvero abusando dello stato d’infermita’ o deficienza psichica di una
persona, anche se non interdetta o inabilitata, la induce a compiere
un atto, che importi qualsiasi effetto giuridico per lei o per altri
dannoso, e’ punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa
da lire duemila a ventimila.
Art. 644.

(Usura).

Chiunque, fuori dei casi previsti dall’articolo 643, si fa dare o
promettere, sotto qualsiasi forma, per se o per altri, in
corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilita’,
interessi o altri vantaggi usurari, e’ punito con la reclusione da
due a dieci anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000.

Alla stessa pena soggiace chi, fuori del caso di concorso nel
delitto previsto dal primo comma procura a taluno una somma di denaro
od altra utilita’ facendo dare o promettere, a se’ o ad altri, per la
mediazione, un compenso usurario.

La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono
sempre usurari. (149) ((228))

Sono altresi’ usurari gli interessi, anche se inferiori a tale
limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle con-
crete modalita’ del fatto e al tasso medio praticato per operazioni
similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione
di denaro o di altra utilita’, ovvero all’opera di mediazione, quando
chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficolta’
economica o finanziaria.

Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene
conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle
spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione
del credito. Le pene per i fatti di cui al primo e secondo comma sono
aumentate da un terzo alla meta’:
1) se il colpevole ha agito nell’esercizio di una attivita’
professionale, bancaria o di intermediazione finanziaria mobiliare;
2) se il colpevole ha richiesto in garanzia partecipazioni o
quote societarie o aziendali o proprieta’ immobiliari:
3) se il reato e’ commesso in danno di chi si trova in stato di
bisogno;
4) se il reato e’ commesso in danno di chi svolge attivita’
imprenditoriale, professionale o artigianale;
5) se il reato e’ commesso da persona sottoposta con
provvedimento definitivo alla misura di prevenzione della
sorveglianza speciale durante il periodo previsto di applicazione e
fino a tre anni dal momento in cui e’ cessata l’esecuzione.

Nel caso di condanna, o di applicazione di pena ai sensi
dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti
di cui al presente articolo, e’ sempre ordinata la confisca dei beni
che costituiscono prezzo o profitto del reato ovvero di somme di
denaro, beni ed utilita’ di cui il reo ha la disponibilita’ anche per
interposta persona per un importo pari al valore degli interessi o
degli altri vantaggi o compensi usurari, salvi i diritti della
persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento dei
danni.

————-
AGGIORNAMENTO (149)
La L. 7 marzo 1996, n. 108 ha disposto (con l’art. 2, comma 4) che
“Il limite previsto dal terzo comma dell’articolo 644 del codice
penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, e’
stabilito nel tasso medio risultante dall’ultima rilevazione
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1
relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito e’
compreso, aumentato della meta’”.
————-
AGGIORNAMENTO (228)
La L. 7 marzo 1996, n. 108 come modificata dal D.L. 13 maggio 2011,
n. 70 convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106 ha
disposto (con l’art. 2, comma 4) che “Il limite previsto dal terzo
comma dell’articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli
interessi sono sempre usurari, e’ stabilito nel tasso medio
risultante dall’ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di
operazioni in cui il credito e’ compreso, aumentato di un quarto, cui
si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La
differenza tra il limite e il tasso medio non puo’ essere superiore a
otto punti percentuali”.
Art. 644-bis.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 7 MARZO 1996, N. 108))

Art. 644-ter.

(( (Prescrizione del reato di usura).))

((La prescrizione del reato di usura decorre dal giorno dell’ultima
riscossione sia degli interessi che del capitale)).
Art. 645.

(Frode in emigrazione)

Chiunque, con mendaci asserzioni o con false notizie, eccitando
taluno ad emigrare, o avviandolo a paese diverso da quello nel quale
voleva recarsi, si fa consegnare o promettere, per se’ o per altri,
denaro o altra utilita’, come compenso per farlo emigrare, e’ punito
con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire tremila
a diecimila.

La pena e’ aumentata se il fatto e’ commesso a danno di due o piu’
persone.
Art. 646.

(Appropriazione indebita)

Chiunque, per procurare a se’ o ad altri un ingiusto profitto, si
appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi
titolo, il possesso, e’ punito, a querela della persona offesa, con
la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire
diecimila.((294))

Se il fatto e’ commesso su cose possedute a titolo di deposito
necessario, la pena e’ aumentata.

COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 APRILE 2018, N. 36.

—————-
AGGIORNAMENTO (294)
La L. 9 gennaio 2019, n. 3 ha disposto (con l’art. 1, comma 1,
lettera u)) che “le parole: «con la reclusione fino a tre anni e con
la multa fino a euro 1.032» sono sostituite dalle seguenti: «con la
reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 1.000 a euro
3.000»”.
Art. 647

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 GENNAIO 2016, N. 7))
Art. 648.

(Ricettazione)

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a
se’ o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose
provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel
farle acquistare, ricevere od occultare, e’ punito con la reclusione
da due ad otto anni e con la multa da lire cinquecentomila a lire
dieci milioni.((La pena e’ aumentata quando il fatto riguarda denaro
o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi
dell’articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi
dell’articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi
dell’articolo 625, primo comma, n. 7-bis).))

La pena e’ della reclusione sino a sei anni e della multa sino a
lire cinquecentomila, se il fatto e’ di particolare tenuita’.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando
l’autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non e’
imputabile o non e’ punibile ovvero quando manchi una condizione di
procedibilita’ riferita a tale delitto.
Art. 648-bis.

(Riciclaggio).

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o
trasferisce denaro, beni o altre utilita’ provenienti da delitto non
colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo
da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa, e’
punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da
((5.000 a euro 25.000)).

La pena e’ aumentata quando il fatto e’ commesso nell’esercizio di
un’attivita’ professionale.

La pena e’ diminuita se il denaro, i beni o le altre utilita’
provengono da delitto per il quale e’ stabilita la pena della
reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l’ultimo comma dell’articolo 648.
(125) (233)

————-
AGGIORNAMENTO (125)
La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dal D.L. 13 maggio
1991, n. 152 convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n.
203 ha disposto (con l’art. 7, commi 1 e 3) che le pene stabilite per
il delitto previsto nel presente articolo sono aumentate da un terzo
alla meta’ se il fatto e’ commesso da persona sottoposta con
provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione durante il
periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui
ne e’ cessata l’esecuzione. Alla pena e’ aggiunta una misura di
sicurezza detentiva.
————
AGGIORNAMENTO (233)
Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ha disposto:
– (con l’art. 71, comma 1) che le pene stabilite per il delitto
previsto dal presente articolo sono aumentate da un terzo alla meta’
se il fatto e’ commesso da persona sottoposta con provvedimento
definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo
previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne e’
cessata l’esecuzione;
– (con l’art. 71, comma 3) che alla pena e’ aggiunta una misura di
sicurezza detentiva.
Art. 648-ter.

(Impiego di denaro, beni o utilita’ di provenienza illecita).

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti
dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attivita’ economiche o
finanziarie denaro, beni o altre utilita’ provenienti da delitto, e’
punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da
((5.000 a euro 25.000)).

La pena e’ aumentata quando il fatto e’ commesso nell’esercizio di
un’attivita’ professionale.

La pena e’ diminuita nell’ipotesi di cui al secondo comma
dell’articolo 648.

Si applica l’ultimo comma dell’articolo 648.
(233)

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AGGIORNAMENTO (125)
La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dal D.L. 13 maggio
1991, n. 152 convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n.
203 ha disposto (con l’art. 7, commi 1 e 3) che le pene stabilite per
il delitto previsto nel presente articolo sono aumentate da un terzo
alla meta’ se il fatto e’ commesso da persona sottoposta con
provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione durante il
periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui
ne e’ cessata l’esecuzione. Alla pena e’ aggiunta una misura di
sicurezza detentiva.
————
AGGIORNAMENTO (233)
Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ha disposto:
– (con l’art. 71, comma 1) che le pene stabilite per il delitto
previsto dal presente articolo sono aumentate da un terzo alla meta’
se il fatto e’ commesso da persona sottoposta con provvedimento
definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo
previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne e’
cessata l’esecuzione;
– (con l’art. 71, comma 3) che alla pena e’ aggiunta una misura di
sicurezza detentiva.
Art. 648-ter.1.

(( (Autoriciclaggio).))

((Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della
multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o
concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce,
trasferisce, in attivita’ economiche, finanziarie, imprenditoriali o
speculative, il denaro, i beni o le altre utilita’ provenienti dalla
commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente
l’identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della
multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre
utilita’ provengono dalla commissione di un delitto non colposo
punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il
denaro, i beni o le altre utilita’ provengono da un delitto commesso
con le condizioni o le finalita’ di cui all’articolo 7 del
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le
condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilita’ vengono
destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena e’ aumentata quando i fatti sono commessi nell’esercizio di
un’attivita’ bancaria o finanziaria o di altra attivita’
professionale.

La pena e’ diminuita fino alla meta’ per chi si sia efficacemente
adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze
ulteriori o per assicurare le prove del reato e l’individuazione dei
beni, del denaro e delle altre utilita’ provenienti dal delitto.

Si applica l’ultimo comma dell’articolo 648)).
Art. 648-quater.

(Confisca).

Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta
delle parti, a norma dell’articolo 444 del codice di procedura
penale, per uno dei delitti previsti dagli ((articoli 648-bis,
648-ter e 648-ter.1)), e’ sempre ordinata la confisca dei beni che ne
costituiscono il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a
persone estranee al reato.

Nel caso in cui non sia possibile procedere alla confisca di cui al
primo comma, il giudice ordina la confisca delle somme di denaro, dei
beni o delle altre utilita’ delle quali il reo ha la disponibilita’,
anche per interposta persona, per un valore equivalente al prodotto,
profitto o prezzo del reato.

In relazione ai reati di cui agli articoli ((648-bis, 648-ter e
648-ter.1)), il pubblico ministero puo’ compiere, nel termine e ai
fini di cui all’articolo 430 del codice di procedura penale, ogni
attivita’ di indagine che si renda necessaria circa i beni, il denaro
o le altre utilita’ da sottoporre a confisca a norma dei commi
precedenti.
CAPO III
Disposizioni comuni ai capi precedenti

Art. 649.

(Non punibilita’ e querela della persona offesa, per fatti commessi a
danno di congiunti)

Non e’ punibile chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti da
questo titolo in danno:

1° del coniuge non legalmente separato;

((1-bis. della parte dell’unione civile tra persone dello stesso
sesso;))

2° di un ascendente o discendente o di un affine in linea retta,
ovvero dell’adottante o dell’adottato;

3° di un fratello o di una sorella che con lui convivano.

I fatti preveduti da questo titolo sono punibili a querela della
persona offesa, se commessi a danno del coniuge legalmente separato
((o della parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso,
nel caso in cui sia stata manifestata la volonta’ di scioglimento
dinanzi all’ufficiale dello stato civile e non sia intervenuto lo
scioglimento della stessa)), ovvero del fratello o della sorella che
non convivano coll’autore del fatto, ovvero dello zio o del nipote o
dell’affine in secondo grado con lui conviventi.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano ai delitti
preveduti dagli articoli 628, 629 e 630 e ad ogni altro delitto
contro il patrimonio che sia commesso con violenza alle persone.
((CAPO III-BIS
Disposizioni comuni sulla procedibilita’))

Art. 649-bis

(Casi di procedibilita’ d’ufficio).

Per i fatti perseguibili a querela preveduti dagli articoli 640,
terzo comma, 640-ter, quarto comma, e per i fatti di cui all’articolo
646, secondo comma, o aggravati dalle circostanze di cui all’articolo
61, primo comma, numero 11, si procede d’ufficio qualora ricorrano
circostanze aggravanti ad effetto speciale ((ovvero se la persona
offesa e’ incapace per eta’ o per infermita’ o se il danno arrecato
alla persona offesa e’ di rilevante gravita’)).
LIBRO TERZO
DELLE CONTRAVVENZIONI IN PARTICOLARE
TITOLO PRIMO
DELLE CONTRAVVENZIONI DI POLIZIA
CAPO I
Delle contravvenzioni concernenti la polizia di sicurezza
Sezione I
Delle contravvenzioni concernenti l’ordine pubblico e la tranquillita’ pubblica
§ 1
Delle contravvenzioni concernenti l’inosservanza dei provvedimenti di polizia e le manifestazioni sediziose e pericolose

Art. 650.

(Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorita’)

Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato
dall’Autorita’ per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o
d’ordine pubblico o d’igiene, e’ punito, se il fatto non costituisce
un piu’ grave reato, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda
fino a lire duemila.
Art. 651.

(Rifiuto d’indicazioni sulla propria identita’ personale)

Chiunque, richiesto da un pubblico ufficiale nell’esercizio delle
sue funzioni, rifiuta di dare indicazioni sulla propria identita’
personale, sul proprio stato, o su altre qualita’ personali, e’
punito con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda fino a lire
duemila.
Art. 652.

(Rifiuto di prestare la propria opera in occasione di un tumulto)

Chiunque, in occasione di un tumulto o di un pubblico infortunio o
di un comune pericolo, ovvero nella flagranza di un reato, rifiuta,
senza giusto motivo, di prestare il proprio aiuto o la propria opera,
ovvero di dare le informazioni o le indicazioni che gli siano
richieste da un pubblico ufficiale o da una persona incaricata di un
pubblico servizio, nell’esercizio delle funzioni o del servizio, ((e’
soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro
15.000)).

Se il colpevole da’ informazioni o indicazioni mendaci, ((e’
soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 6.000 a euro
18.000)).
Art. 653.

(Formazione di corpi armati non diretti a commettere reati)

Chiunque, senza autorizzazione, forma un corpo armato non diretto a
commettere reati e’ punito con l’arresto fino a un anno.
Art. 654.

(Grida e manifestazioni sediziose)

Chiunque, in una riunione che non sia da considerare privata a
norma del numero 3° dell’articolo 266 ovvero in un luogo pubblico,
aperto o esposto al pubblico, compie manifestazioni o emette grida
sediziose ((e’ punito, se il fatto non costituisce reato, con la
sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un milione
duecentomila)).
Art. 655.

(Radunata sediziosa)

Chiunque fa parte di una radunata sediziosa di dieci o piu’ persone
e’ punito, per il solo fatto della partecipazione, con l’arresto fino
a un anno.

Se chi fa parte della radunata e’ armato, la pena e’ dell’arresto
non inferiore a sei mesi.

Non e’ punibile chi, prima dell’ingiunzione dell’Autorita’, o per
obbedire ad essa, si ritira dalla radunata.
Art. 656.

(Pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o
tendenziose, atte a turbare l’ordine pubblico)

Chiunque pubblica o diffonde notizie false, esagerate o
tendenziose, per le quali possa essere turbato l’ordine pubblico, e’
punito, se il fatto non costituisce un piu’ grave reato, con
l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a lire tremila.
Art. 657.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 GIUGNO 1999, N. 205))
Art. 658.

(Procurato allarme presso l’Autorita’)

Chiunque, annunziando disastri, infortuni o pericoli inesistenti,
suscita allarme presso l’Autorita’, o presso enti o persone che
esercitano un pubblico servizio, e’ punito con l’arresto fino a sei
mesi o con l’ammenda da lire cento a cinquemila.
Art. 659.

(Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone)

Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di
strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non
impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo
delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti
pubblici, e’ punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda
fino a lire tremila.

Si applica l’ammenda da lire mille a cinquemila a chi esercita una
professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge
o le prescrizioni dell’Autorita’.
Art. 660.

(Molestia o disturbo alle persone)

Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col
mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo,
reca a taluno molestia o disturbo e’ punito con l’arresto fino a sei
mesi o con l’ammenda fino a lire cinquemila.
Art. 661.

(Abuso della credulita’ popolare)

Chiunque, pubblicamente, cerca con qualsiasi impostura, anche
gratuitamente, di abusare della credulita’ popolare ((e’ soggetto)),
se dal fatto puo’ derivare un turbamento dell’ordine pubblico, ((alla
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000)).
§ 2
Delle contravvenzioni concernenti la vigilanza sui mezzi di pubblicita’

Art. 662.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 LUGLIO 1994, N. 480)) ((141))

————
AGGIORNAMENTO (141)
Il D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480 ha disposto (con l’art. 14, comma
1) che “Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano
anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in
vigore determinata dall’art. 15, salvo che il relativo procedimento
penale sia stato definito”.
Art. 663.

(Vendita, distribuzione o affissione abusiva di scritti o disegni)

Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, vende o
distribuisce o mette comunque in circolazione scritti o disegni,
senza avere ottenuto l’autorizzazione richiesta dalla legge, ((e’
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a
seicentomila)).

((Alla stessa sanzione)) soggiace chiunque, senza licenza
dell’Autorita’ o senza osservarne le prescrizioni, in un luogo
pubblico, aperto o esposto al pubblico, affigge scritti o disegni, o
fa uso di mezzi luminosi o acustici per comunicazioni al pubblico, o
comunque colloca iscrizioni o disegni.

Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano all’affissione di
scritti o disegni fuori dai luoghi destinati dall’autorita’
competente. (141)

————
AGGIORNAMENTO (141)
Il D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480 ha disposto (con l’art. 14, comma
1) che “Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano
anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in
vigore determinata dall’art. 15, salvo che il relativo procedimento
penale sia stato definito”.
Art. 663-bis.

(( (Divulgazione di stampa clandestina).))

((Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque in qualsiasi modo
divulga stampe o stampati pubblicati senza l’osservanza delle
prescrizioni di legge sulla pubblicazione e diffusione della stampa
periodica e non periodica, e’ punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire duecentomila a un milione duecentomila.

Per le violazioni di cui al presente articolo non e’ ammesso il
pagamento in misura ridotta previsto dall’articolo 16 della legge 24
novembre 1981, n. 689.))
Art. 664.

(Distruzione o deterioramento di affissioni)

Chiunque stacca, lacera o rende comunque inservibili o illeggibili
scritti o disegni, fatti affiggere dalle Autorita’ civili o da quelle
ecclesiastiche, ((e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria
da lire centocinquantamila a novecentomila)).

Se si tratta di scritti o disegni fatti affiggere da privati, nei
luoghi e nei modi consentiti dalla legge o dall’Autorita’, ((si
applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a
seicentomila)).
§ 3
Delle contravvenzioni concernenti la vigilanza su talune industrie e sugli spettacoli pubblici

Art. 665.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 LUGLIO 1994, N. 480)) ((141))

————
AGGIORNAMENTO (141)
Il D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480 ha disposto (con l’art. 14, comma
1) che “Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano
anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in
vigore determinata dall’art. 15, salvo che il relativo procedimento
penale sia stato definito”.
Art. 666.

(Spettacoli o trattenimenti pubblici senza licenza)

Chiunque, senza la licenza dell’Autorita’, in un luogo pubblico o
aperto o esposto al pubblico, da’ spettacoli o trattenimenti di
qualsiasi natura, o apre circoli o sale da ballo o di audizione, ((e’
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire
cinquecentomila a tre milioni)).

Se la licenza e’ stata negata, revocata o sospesa, ((si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a quattro
milioni ottocentomila)).

((E’ sempre disposta la cessazione dell’attivita’ svolta in difetto
di licenza. Se l’attivita’ e’ svolta in locale per il quale e’ stata
rilasciata autorizzazione o altro titolo abilitativo all’esercizio di
diversa attivita’, nel caso di reiterazione delle violazioni di cui
al primo comma e nell’ipotesi prevista dal secondo comma e’ disposta
altresi’ la chiusura del locale per un periodo non superiore a sette
giorni.

Per le violazioni previste dal presente articolo non e’ ammesso il
pagamento in misura ridotta a norma dell’articolo 16 della legge 24
novembre 1981, n. 689.))
(47)

————-
AGGIORNAMENTO (47)
La Corte Costituzionale, con sentenza 9-15 aprile 1970, n. 56 (in
G.U. 1ª s.s. 22/4/1970, n. 102), ha dichiarato “l’illegittimita’
costituzionale degli artt. 68 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e 666
del codice penale, nella parte in cui prescrivono che per i
trattenimenti da tenersi in luoghi aperti al pubblico, e non indetti
nell’esercizio di attivita’ imprenditoriali, occorre la licenza del
Questore”.
Art. 667.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 LUGLIO 1994, N. 480)) ((141))

————
AGGIORNAMENTO (141)
Il D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480 ha disposto (con l’art. 14, comma
1) che “Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano
anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in
vigore determinata dall’art. 15, salvo che il relativo procedimento
penale sia stato definito”.
Art. 668.

(Rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive)

Chiunque recita in pubblico drammi o altre opere, ovvero da’ in
pubblico produzioni teatrali di qualunque genere, senza averli prima
comunicati all’Autorita’, e’ soggetto alla sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000.

Alla stessa sanzione soggiace chi fa rappresentare in pubblico
((opere)) cinematografiche, non sottoposte prima alla revisione
dell’Autorita’ ((o non sottoposte a classificazione o senza
rispettare la classificazione verificata dalla Commissione per la
classificazione delle opere cinematografiche)).

Se il fatto e’ commesso contro il divieto dell’Autorita’, si
applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro
30.000.

Il fatto si considera commesso in pubblico se ricorre taluna delle
circostanze indicate nei numeri 2° e 3° dell’articolo 266.
§ 4
Delle contravvenzioni concernenti la vigilanza sui mestieri girovaghi e la prevenzione dell’accattonaggio

Art. 669.

(Esercizio abusivo di mestieri girovaghi).

Chiunque esercita un mestiere girovago senza la licenza
dell’Autorita’ o senza osservare le altre prescrizioni stabilite
dalla legge, e’ punito con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda
da lire cinquanta a mille.

Alla stessa pena soggiace il genitore o il tutore che impiega in
mestieri girovaghi un minore degli anni diciotto, senza che questi
abbia ottenuto la licenza o abbia osservate le altre prescrizioni di
legge.

La pena e’ dell’arresto da uno a quattro mesi o dell’ammenda da
lire cento a duemila e puo’ essere ordinata la liberta’ vigilata:

1° se il fatto e’ commesso contro il divieto della legge o
dell’Autorita’;

2° se la persona che esercita abusivamente il mestiere girovago ha
riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto non
colposo.
((90))

————–
AGGIORNAMENTO (90)
La L. 24 novembre 1981, n. 689 ha disposto (con l’art. 33, comma 1,
lettera a)) che “Non costituiscono reato e sono soggette alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro le
contravvenzioni previste: a) dagli articoli 669, 672, 687, 693 e 694
del codice penale”.
Ha inoltre disposto (con l’art. 38, comma 2) che la somma dovuta
come sanzione amministrativa e’ da lire ventimila a lire
cinquecentomila per la violazione prevista dal presente articolo.
Art. 669-bis.

(Esercizio molesto dell’accattonaggio).

Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, chiunque esercita
l’accattonaggio con modalita’ vessatorie o simulando deformita’ o
malattie o attraverso il ricorso a ((mezzi fraudolenti per destare
l’altrui pieta’ e’ punito)) con la pena dell’arresto da tre a sei
mesi e con l’ammenda da euro 3.000 a euro 6.000. E’ sempre disposto
il sequestro delle cose che sono servite o sono state destinate a
commettere l’illecito o che ne costituiscono il provento.
Art. 670.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 GIUGNO 1999, N. 205))
Art. 671.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 LUGLIO 2009, N. 94))
Sezione II
Delle contravvenzioni concernenti l’incolumita’ pubblica
§ 1
Delle contravvenzioni concernenti l’incolumita’ delle persone nei luoghi di pubblico transito o nelle abitazioni

Art. 672.

(Omessa custodia e mal governo di animali)

Chiunque lascia liberi, o non custodisce con le debite cautele,
animali pericolosi da lui posseduti, o ne affida la custodia a
persona inesperta, e’ punito con l’arresto fino a tre mesi, ovvero
con l’ammenda fino a lire tremila.

Alla stessa pena soggiace:

1° chi, in luoghi aperti, abbandona a se’ stessi animali da tiro,
da soma o da corsa, o li lascia comunque senza custodia, anche se non
siano disciolti, o li attacca o conduce in modo da esporre a pericolo
l’incolumita’ pubblica, ovvero li affida a persona inesperta;

2° chi aizza o spaventa animali, in modo da mettere in pericolo
l’incolumita’ delle persone.
((90))

————–
AGGIORNAMENTO (90)
La L. 24 novembre 1981, n. 689 ha disposto (con l’art. 33, comma 1,
lettera a)) che “Non costituiscono reato e sono soggette alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro le
contravvenzioni previste: a) dagli articoli 669, 672, 687, 693 e 694
del codice penale”.
Ha inoltre disposto (con l’art. 38, comma 2) che la somma dovuta
come sanzione amministrativa e’ da lire cinquantamila a lire
cinquecentomila per la violazione prevista dal presente articolo.
Art. 673.

(Omesso collocamento o rimozione di segnali o ripari)

Chiunque omette di collocare i segnali o i ripari prescritti dalla
legge o dall’Autorita’ per impedire pericoli alle persone in un luogo
di pubblico transito, ovvero rimuove i segnali o i ripari suddetti, o
spegne i fanali collocati come segnali, e’ punito con l’arresto fino
a tre mesi o con l’ammenda fino a lire cinquemila.

Alla stessa pena soggiace chi rimuove apparecchi o segnali diversi
da quelli indicati nella disposizione precedente e destinati a un
servizio pubblico o di pubblica necessita’, ovvero spegne i fanali
della pubblica illuminazione.
Art. 674.

(Getto pericoloso di cose)

Chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un
luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o
imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla
legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a
cagionare tali effetti, e’ punito con l’arresto fino a un mese o con
l’ammenda fino a lire duemila.
Art. 675.

(Collocamento pericoloso di cose)

Chiunque, senza le debite cautele, pone o sospende cose, che,
cadendo in un luogo di pubblico transito, o in un luogo privato ma di
comune o di altrui uso, possano offendere o imbrattare o molestare
persone, ((e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
lire duecentomila a un milione duecentomila)).
Art. 676.

(Rovina di edifici o di altre costruzioni)

Chiunque ha avuto parte nel progetto o nei lavori concernenti un
edificio o un’altra costruzione, che poi, per sua colpa, rovini, ((e’
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila
a un milione ottocentomila)).

Se dal fatto e’ derivato pericolo alle persone, la pena e’
dell’arresto fino a sei mesi ovvero dell’ammenda non inferiore a lire
tremila.
Art. 677.

(Omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina)

Il proprietario di un edificio o di una costruzione che minacci
rovina ovvero chi e’ per lui obbligato alla conservazione o alla
vigilanza dell’edificio o della costruzione, il quale omette di
provvedere ai lavori necessari per rimuovere il pericolo, ((e’ punito
con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a un
milione ottocentomila)).

((La stessa sanzione si applica a chi)), avendone l’obbligo, omette
di rimuovere il pericolo cagionato dall’avvenuta rovina di un
edificio o di una costruzione.

Se dai fatti preveduti dalle disposizioni precedenti deriva
pericolo per le persone, la pena e’ dell’arresto fino a sei mesi o
dell’ammenda non inferiore a lire tremila.
§ 2
Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di infortuni nelle industrie o nella custodia di materie esplodenti

Art. 678.

(Fabbricazione o commercio abusivi di materie esplodenti)

Chiunque, senza la licenza dell’Autorita’ o senza le prescritte
cautele, fabbrica o introduce nello Stato, ovvero tiene in deposito o
vende o trasporta materie esplodenti o sostanze destinate alla
composizione o alla fabbricazione di esse, e’ punito con l’arresto
fino a sei mesi e con l’ammenda fino a lire duemila.
Art. 678-bis.

((Detenzione abusiva di precursori di esplosivi))

((Chiunque, senza averne titolo, introduce nel territorio dello
Stato, detiene, usa o mette a disposizione di privati le sostanze o
le miscele che le contengono indicate come precursori di esplosivi
nell’allegato I del regolamento (CE) n. 98/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, e’ punito con l’arresto
fino a diciotto mesi e con l’ammenda fino a euro 1.000.))
Art. 679.

(Omessa denuncia di materie esplodenti)

Chiunque omette di denunciare all’Autorita’ che egli detiene
materie esplodenti di qualsiasi specie, ovvero materie infiammabili,
pericolose per la loro qualita’ o quantita’, e’ punito con l’arresto
fino a quattro mesi o con l’ammenda fino a lire tremila.

Soggiace all’ammenda fino a lire duemila chiunque, avendo notizia
che in un luogo da lui abitato si trovano materie esplodenti, omette
di farne denuncia all’Autorita’.

Nel caso di trasgressione all’ordine, legalmente dato
dall’Autorita’, di consegnare, nei termini prescritti, le materie
esplodenti, la pena e’ dell’arresto da un mese ad un anno o
dell’ammenda da lire trecento a cinquemila.
Art. 679-bis.

((Omissioni in materia di precursori di esplosivi))

((Chiunque omette di denunciare all’Autorita’ il furto o la
sparizione delle materie indicate come precursori di esplosivi negli
Allegati I e II del Regolamento (CE) n. 98/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, e di miscele o sostanze
che le contengono, e’ punito con l’arresto fino a dodici mesi o con
l’ammenda fino a euro 371.))
Art. 680.

(Circostanze aggravanti)

Le pene per le contravvenzioni prevedute dai due articoli
precedenti sono aumentate se il fatto e’ commesso da alcuna delle
persone alle quali la legge vieta di concedere la licenza, ovvero se
questa e’ stata negata o revocata.
Art. 681.

(Apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento)

Chiunque apre o tiene aperti luoghi di pubblico spettacolo,
trattenimento o ritrovo, senza avere osservato le prescrizioni
dell’Autorita’ a tutela della incolumita’ pubblica, e’ punito con
l’arresto fino a sei mesi e con l’ammenda non inferiore a lire mille.
Sezione III
Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di talune specie di reati
§ 1
Delle contravvenzioni concernenti la tutela preventiva dei segreti

Art. 682.

(Ingresso arbitrario in luoghi, ove l’accesso e’ vietato
nell’interesse militare dello Stato)

Chiunque s’introduce in luoghi, nei quali l’accesso e’ vietato
nell’interesse militare dello Stato, e’ punito, se il fatto non
costituisce un piu’ grave reato, con l’arresto da tre mesi a un anno,
ovvero con l’ammenda da lire cinquecento a tremila.

((Le disposizioni del primo comma si applicano, altresi’, agli
immobili adibiti a sedi di ufficio, di reparto o a deposito di
materiali dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, il cui
accesso e’ vietato per ragioni di sicurezza pubblica.))
Art. 683.

(( (Pubblicazione delle discussioni o delle deliberazioni segrete di
una delle Camere).))

((Chiunque, senza autorizzazione, pubblica col mezzo della stampa,
o con un altro dei mezzi indicati nell’articolo 662, anche per
riassunto, il contenuto delle discussioni o delle deliberazioni
segrete del Senato o della Camera dei deputati e’ punito, qualora il
fatto non costituisca un piu’ grave reato, con l’arresto fino a
trenta giorni o con l’ammenda da lire centomila a cinquecentomila)).
Art. 684.

(( (Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale).))

((Chiunque pubblica, in tutto o in parte, anche per riassunto o a
guisa d’informazione, atti o documenti di un procedimento penale, di
cui sia vietata per legge la pubblicazione, e’ punito con l’arresto
fino a trenta giorni o con l’ammenda da lire centomila a
cinquecentomila)).
Art. 685.

(( (Indebita pubblicazione di notizie concernenti un procedimento
penale).))

((Chiunque pubblica i nomi dei giudici, con l’indicazione dei voti
individuali che ad essi si attribuiscono nelle deliberazioni prese in
un procedimento penale, e’ punito con l’arresto fino a quindici
giorni o con l’ammenda da lire cinquantamila a duecentomila)).
§ 2
Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione dell’alcoolismo e dei delitti commessi in stato di ubriachezza

Art. 686.

(Fabbricazione o commercio abusivi di liquori o droghe, o di sostanze
destinate alla loro composizione)

Chiunque, contro il divieto della legge, ovvero senza osservare le
prescrizioni della legge o dell’autorita’, fabbrica o introduce nello
Stato droghe, liquori o altre bevande alcooliche ovvero detiene per
vendere o vende droghe, ((e’ punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire ottocentomila a lire quattro milioni
ottocentomila)). (141)

((Alla stessa sanzione)) soggiace chi, senza osservare le
prescrizioni della legge o dell’Autorita’, fabbrica o introduce nello
Stato sostanze destinate alla composizione di liquori o droghe.

((E’ sempre disposta la cessazione dell’attivita’ illecitamente
esercitata. Se l’attivita’ e’ svolta in uno stabilimento o in un
esercizio per il quale e’ stata rilasciata autorizzazione o altro
titolo abilitativo all’esercizio di diversa attivita’, nel caso di
reiterazione delle violazioni e’ disposta altresi’ la chiusura dello
stabilimento o dell’esercizio per un periodo non superiore a sette
giorni.

Per le violazioni previste dal presente articolo non e’ ammesso il
pagamento in misura ridotta a norma dell’articolo 16 della legge 24
novembre 1981, n. 689.))

————
AGGIORNAMENTO (141)
Il D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480 ha disposto (con l’art. 14, comma
1) che “Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano
anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in
vigore determinata dall’art. 15, salvo che il relativo procedimento
penale sia stato definito”.
Art. 687.

(Consumo di bevande alcooliche in tempo di vendita non consentita)

Chiunque acquista o consuma, in un esercizio pubblico, bevande
alcooliche fuori del tempo in cui ne e’ permessa la vendita, e’
punito con l’ammenda fino a lire cinquecento.
((90))

————–
AGGIORNAMENTO (90)
La L. 24 novembre 1981, n. 689 ha disposto (con l’art. 33, comma 1,
lettera a)) che “Non costituiscono reato e sono soggette alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro le
contravvenzioni previste: a) dagli articoli 669, 672, 687, 693 e 694
del codice penale”.
Art. 688.

(Ubriachezza)

Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, e’ colto in
stato di manifesta ubriachezza e’ punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire centomila a lire seicentomila.

La pena e’ dell’arresto da tre a sei mesi se il fatto e’ commesso
da chi ha gia’ riportato una condanna per delitto non colposo contro
la vita o la incolumita’ individuale. ((186))

La pena e’ aumentata se la ubriachezza e’ abituale.

————
AGGIORNAMENTO (186)
La Corte Costituzionale, con sentenza 10 – 17 luglio 2002, n. 354
(in G.U. 1ª s.s. 24/07/2002, n. 29), ha dichiarato l’illegittimita’
costituzionale del secondo comma del presente articolo.
Art. 689.

(Somministrazione di bevande alcooliche a minori o a infermi di
mente)

L’esercente un’osteria o un altro pubblico spaccio di cibi o di
bevande, il quale somministra, in un luogo pubblico o aperto al
pubblico, bevande alcooliche a un minore degli anni sedici, o a
persona che appaia affetta da malattia di mente, o che si trovi in
manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un’altra
infermita’, e’ punito con l’arresto fino a un anno.

((La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi pone in
essere una delle condotte di cui al medesimo comma, attraverso
distributori automatici che non consentano la rilevazione dei dati
anagrafici dell’utilizzatore mediante sistemi di lettura ottica dei
documenti. La pena di cui al periodo precedente non si applica
qualora sia presente sul posto personale incaricato di effettuare il
controllo dei dati anagrafici.

Se il fatto di cui al primo comma e’ commesso piu’ di una volta si
applica anche la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a
25.000 euro con la sospensione dell’attivita’ per tre mesi)).

Se dal fatto deriva l’ubriachezza, la pena e’ aumentata.

La condanna importa la sospensione dall’esercizio.
Art. 690.

(Determinazione in altri dello stato di ubriachezza)

Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, cagiona la
ubriachezza altrui, somministrando bevande alcooliche, e’ punito con
l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda da lire trecento a tremila.
Art. 691.

(Somministrazione di bevande alcooliche a persona in stato di
manifesta ubriachezza)

Chiunque somministra bevande alcooliche a una persona in stato di
manifesta ubriachezza, e’ punito con l’arresto da tre mesi a un anno.

Qualora il colpevole sia esercente un’osteria o un altro pubblico
spaccio di cibi o bevande, la condanna importa la sospensione
dall’esercizio.
§ 3
Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro la fede pubblica

Art. 692.

(Detenzione di misure e pesi illegali)

Chiunque, nell’esercizio di un’attivita’ commerciale, e in uno
spaccio aperto al pubblico, detiene misure o pesi diversi da quelli
stabiliti dalla legge, ovvero usa misure o pesi senza osservare le
prescrizioni di legge, ((e’ punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire duecentomila a un milione duecentomila)).

COMMA ABROGATO DALLA L. 25 GIUGNO 1999, N. 205.
Art. 693.

(Rifiuto di monete aventi corso legale)

Chiunque rifiuta di ricevere, per il loro valore, monete aventi
corso legale nello Stato, e’ punito con l’ammenda fino a lire
trecento.
((90))

————–
AGGIORNAMENTO (90)
La L. 24 novembre 1981, n. 689 ha disposto (con l’art. 33, comma 1,
lettera a)) che “Non costituiscono reato e sono soggette alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro le
contravvenzioni previste: a) dagli articoli 669, 672, 687, 693 e 694
del codice penale”.
Art. 694.

(Omessa consegna di monete riconosciute contraffatte)

Chiunque, avendo ricevuto come genuine, per un valore complessivo
non inferiore a lire venti, monete contraffatte o alterate, non le
consegna all’Autorita’ entro tre giorni da quello in cui ne ha
conosciuto la falsita’ o l’alterazione, indicandone la provenienza se
la conosce, e’ punito con l’ammenda fino a lire duemila.
((90))

————–
AGGIORNAMENTO (90)
La L. 24 novembre 1981, n. 689 ha disposto (con l’art. 33, comma 1,
lettera a)) che “Non costituiscono reato e sono soggette alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro le
contravvenzioni previste: a) dagli articoli 669, 672, 687, 693 e 694
del codice penale”.
§ 4
Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro la vita e l’incolumita’ individuale

Art. 695.

(Fabbricazione o commercio non autorizzati di armi)

Chiunque, senza la licenza dell’Autorita’, fabbrica o introduce
nello Stato, o esporta, o pone comunque in vendita armi, ovvero ne fa
raccolta per ragioni di commercio o d’industria, e’ punito con
l’arresto fino a un anno e con l’ammenda fino a lire diecimila.
(33) (96) (125) ((233))

Non si applica la pena dell’arresto, qualora si tratti di
collezioni di armi artistiche, rare o antiche.
(39)

————
AGGIORNAMENTO (33)
La L. 31 maggio 1965, n. 575 ha disposto (con l’art. 7, comma 1)
che le pene stabilite per la contravvenzione di cui al primo comma
del presente articolo sono raddoppiate, se il fatto e’ commesso da
persona gia’ sottoposta, con provvedimento definitivo, a misure di
prevenzione.
————
AGGIORNAMENTO (39)
La L. 2 ottobre 1967, n. 895 ha disposto (con l’art. 8, comma 1)
che “Non e’ punibile chi, entro trenta giorni dall’entrata in vigore
della presente legge e prima dell’accertamento del reato, consegna le
armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi e gli altri
congegni micidiali illegalmente detenuti, indicati nel precedente
articolo 1 o nell’articolo 695 del Codice penale”.
————–
AGGIORNAMENTO (96)
La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dalla L. 13 settembre
1982, n. 646 ha disposto:
– (con l’art. 7, comma 1) che le pene stabilite per la
contravvenzione di cui al primo comma del presente articolo sono
raddoppiate se il fatto e’ commesso da persona gia’ sottoposta con
provvedimento definitivo a misura di prevenzione;
-(con l’art. 7, comma 3) che alla pena e’ aggiunta una misura di
sicurezza detentiva.
————-
AGGIORNAMENTO (125)
La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dal D.L. 13 maggio
1991, n. 152 convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n.
203 ha disposto (con l’art. 7, comma 1) che le pene stabilite per la
contravvenzione di cui al primo comma del presente articolo sono
aumentate nella misura di cui al secondo comma dell’articolo 99 del
codice penale se il fatto e’ commesso da persona sottoposta con
provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione durante il
periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui
ne e’ cessata l’esecuzione.
————
AGGIORNAMENTO (233)
Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ha disposto:
– (con l’art. 71, comma 1) che le pene stabilite per la
contravvenzione prevista dal primo comma del presente articolo sono
aumentate nella misura di cui al secondo comma dell’articolo 99 del
codice penale se il fatto e’ commesso da persona sottoposta con
provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale
durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal
momento in cui ne e’ cessata l’esecuzione;
– (con l’art. 71, comma 3) che alla pena e’ aggiunta una misura di
sicurezza detentiva.
Art. 696.

(Vendita ambulante di armi)

Chiunque esercita la vendita ambulante di armi e’ punito con
l’arresto fino a un anno e con l’ammenda fino a lire diecimila.
(33) (96) (125) ((233))

————
AGGIORNAMENTO (33)
La L. 31 maggio 1965, n. 575 ha disposto (con l’art. 7, comma 1)
che le pene stabilite per la contravvenzione prevista nel presente
articolo sono raddoppiate, se il fatto e’ commesso da persona gia’
sottoposta, con provvedimento definitivo, a misure di prevenzione.
————–
AGGIORNAMENTO (96)
La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dalla L. 13 settembre
1982, n. 646 ha disposto:
– (con l’art. 7, comma 1) che le pene stabilite per la
contravvenzione prevista nel presente articolo sono raddoppiate se il
fatto e’ commesso da persona gia’ sottoposta con provvedimento
definitivo a misura di prevenzione;
-(con l’art. 7, comma 3) che alla pena e’ aggiunta una misura di
sicurezza detentiva.
————-
AGGIORNAMENTO (125)
La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dal D.L. 13 maggio
1991, n. 152 convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n.
203 ha disposto (con l’art. 7, comma 1) che le pene stabilite per la
contravvenzione prevista nel presente articolo sono aumentate nella
misura di cui al secondo comma dell’articolo 99 del codice penale se
il fatto e’ commesso da persona sottoposta con provvedimento
definitivo ad una misura di prevenzione durante il periodo previsto
di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne e’ cessata
l’esecuzione.
————
AGGIORNAMENTO (233)
Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ha disposto:
– (con l’art. 71, comma 1) che le pene stabilite per la
contravvenzione prevista dal presente articolo sono aumentate nella
misura di cui al secondo comma dell’articolo 99 del codice penale se
il fatto e’ commesso da persona sottoposta con provvedimento
definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo
previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne e’
cessata l’esecuzione;
– (con l’art. 71, comma 3) che alla pena e’ aggiunta una misura di
sicurezza detentiva.
Art. 697.

(Detenzione abusiva di armi)

Chiunque detiene armi o ((caricatori soggetti a denuncia ai sensi
dell’articolo 38 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, e successive modificazioni, o)) munizioni senza averne
fatto denuncia all’Autorita’, quando la denuncia e’ richiesta, e’
punito con l’arresto fino a quattro mesi o con l’ammenda fino a lire
tremila.

Chiunque, avendo notizia che in un luogo da lui abitato si trovano
armi o munizioni, omette di farne denuncia all’autorita’, e’ punito
con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda fino a lire
cinquecentomila.
(33) (96) (125) (233)

————
AGGIORNAMENTO (33)
La L. 31 maggio 1965, n. 575 ha disposto (con l’art. 7, comma 1)
che le pene stabilite per la contravvenzione prevista nel presente
articolo sono raddoppiate, se il fatto e’ commesso da persona gia’
sottoposta, con provvedimento definitivo, a misure di prevenzione.
————–
AGGIORNAMENTO (96)
La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dalla L. 13 settembre
1982, n. 646 ha disposto:
– (con l’art. 7, comma 1) che le pene stabilite per la
contravvenzione prevista nel presente articolo sono raddoppiate se il
fatto e’ commesso da persona gia’ sottoposta con provvedimento
definitivo a misura di prevenzione;
-(con l’art. 7, comma 3) che alla pena e’ aggiunta una misura di
sicurezza detentiva.
————-
AGGIORNAMENTO (125)
La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dal D.L. 13 maggio
1991, n. 152 convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n.
203 ha disposto (con l’art. 7, comma 1) che le pene stabilite per la
contravvenzione prevista nel presente articolo sono aumentate nella
misura di cui al secondo comma dell’articolo 99 del codice penale se
il fatto e’ commesso da persona sottoposta con provvedimento
definitivo ad una misura di prevenzione durante il periodo previsto
di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne e’ cessata
l’esecuzione.
————
AGGIORNAMENTO (233)
Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ha disposto:
– (con l’art. 71, comma 1) che le pene stabilite per la
contravvenzione prevista dal presente articolo sono aumentate nella
misura di cui al secondo comma dell’articolo 99 del codice penale se
il fatto e’ commesso da persona sottoposta con provvedimento
definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo
previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne e’
cessata l’esecuzione;
– (con l’art. 71, comma 3) che alla pena e’ aggiunta una misura di
sicurezza detentiva.
Art. 698.

(Omessa consegna di armi)

Chiunque trasgredisce all’ordine, legalmente dato dall’Autorita’,
di consegnare nei termini prescritti le armi o le munizioni da lui
detenute, e’ punito con l’arresto non inferiore a tre mesi o con
l’ammenda non inferiore a lire mille.
(33) (96) (125) ((233))

————
AGGIORNAMENTO (33)
La L. 31 maggio 1965, n. 575 ha disposto (con l’art. 7, comma 1)
che le pene stabilite per la contravvenzione prevista nel presente
articolo sono raddoppiate, se il fatto e’ commesso da persona gia’
sottoposta, con provvedimento definitivo, a misure di prevenzione.
————–
AGGIORNAMENTO (96)
La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dalla L. 13 settembre
1982, n. 646 ha disposto:
– (con l’art. 7, comma 1) che le pene stabilite per la
contravvenzione prevista nel presente articolo sono raddoppiate se il
fatto e’ commesso da persona gia’ sottoposta con provvedimento
definitivo a misura di prevenzione;
-(con l’art. 7, comma 3) che alla pena e’ aggiunta una misura di
sicurezza detentiva.
————-
AGGIORNAMENTO (125)
La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dal D.L. 13 maggio
1991, n. 152 convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n.
203 ha disposto (con l’art. 7, comma 1) che le pene stabilite per la
contravvenzione prevista nel presente articolo sono aumentate nella
misura di cui al secondo comma dell’articolo 99 del codice penale se
il fatto e’ commesso da persona sottoposta con provvedimento
definitivo ad una misura di prevenzione durante il periodo previsto
di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne e’ cessata
l’esecuzione.
————
AGGIORNAMENTO (233)
Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ha disposto:
– (con l’art. 71, comma 1) che le pene stabilite per la
contravvenzione prevista dal presente articolo sono aumentate nella
misura di cui al secondo comma dell’articolo 99 del codice penale se
il fatto e’ commesso da persona sottoposta con provvedimento
definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo
previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne e’
cessata l’esecuzione;
– (con l’art. 71, comma 3) che alla pena e’ aggiunta una misura di
sicurezza detentiva.
Art. 699.

(Porto abusivo di armi)

Chiunque, senza la licenza dell’Autorita’, quando la licenza e’
richiesta, porta un’arma fuori della propria abitazione o delle
appartenenze di essa, e’ punito con l’arresto fino a sei mesi.

Soggiace all’arresto da sei mesi a un anno chi, fuori della propria
abitazione o delle appartenenze di essa, porta un’arma per cui non e’
ammessa licenza.

Se alcuno dei fatti preveduti dalle disposizioni precedenti e’
commesso in un luogo ove sia concorso o adunanza di persone, o di
notte in un luogo abitato, le pene sono aumentate.
(33) (96) (125) ((233))

————
AGGIORNAMENTO (33)
La L. 31 maggio 1965, n. 575 ha disposto (con l’art. 7, comma 1)
che le pene stabilite per la contravvenzione prevista nel presente
articolo sono raddoppiate, se il fatto e’ commesso da persona gia’
sottoposta, con provvedimento definitivo, a misure di prevenzione.
————–
AGGIORNAMENTO (96)
La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dalla L. 13 settembre
1982, n. 646 ha disposto:
– (con l’art. 7, comma 1) che le pene stabilite per la
contravvenzione prevista nel presente articolo sono raddoppiate se il
fatto e’ commesso da persona gia’ sottoposta con provvedimento
definitivo a misura di prevenzione;
-(con l’art. 7, comma 3) che alla pena e’ aggiunta una misura di
sicurezza detentiva.
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AGGIORNAMENTO (125)
La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dal D.L. 13 maggio
1991, n. 152 convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n.
203 ha disposto (con l’art. 7, comma 1) che le pene stabilite per la
contravvenzione prevista nel presente articolo sono aumentate nella
misura di cui al secondo comma dell’articolo 99 del codice penale se
il fatto e’ commesso da persona sottoposta con provvedimento
definitivo ad una misura di prevenzione durante il periodo previsto
di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne e’ cessata
l’esecuzione.
————
AGGIORNAMENTO (233)
Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ha disposto:
– (con l’art. 71, comma 1) che le pene stabilite per la
contravvenzione prevista dal presente articolo sono aumentate nella
misura di cui al secondo comma dell’articolo 99 del codice penale se
il fatto e’ commesso da persona sottoposta con provvedimento
definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo
previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne e’
cessata l’esecuzione;
– (con l’art. 71, comma 3) che alla pena e’ aggiunta una misura di
sicurezza detentiva.
Art. 700.

(Circostanze aggravanti)

Nei casi preveduti dagli articoli precedenti, la pena e’ aumentata
qualora concorra taluna delle circostanze indicate nell’articolo 680.
Art. 701.

(Misura di sicurezza)

Il condannato per alcuna delle contravvenzioni prevedute dagli
articoli precedenti puo’ essere sottoposto alla liberta’ vigilata.
Art. 702.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 13 MAGGIO 1991, N. 152, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI, DALLA L. 12 LUGLIO 1991, N. 203))
Art. 703.

(Accensioni ed esplosioni pericolose)

Chiunque, senza la licenza dell’Autorita’, in un luogo abitato o
nelle sue adiacenze, o lungo una pubblica via o in direzione di essa
spara armi da fuoco, accende fuochi d’artificio, o lancia razzi, o
innalza areostati con fiamme, o, in genere, fa accensioni o
esplosioni pericolose, e’ punito con l’ammenda fino a lire mille.

Se il fatto e’ commesso in un luogo ove sia adunanza o concorso di
persone, la pena e’ dell’arresto fino a un mese.
Art. 704.

(Armi)

Agli effetti delle disposizioni precedenti, per armi si intendono:

1° quelle indicate nel numero 1° del capoverso dell’articolo 585;

2° le bombe, qualsiasi macchina o involucro contenente materie
esplodenti, e i gas asfissianti o accecanti.
§ 5
Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro il patrimonio

Art. 705.

(Commercio non autorizzato di cose preziose).

Chiunque, senza la licenza dell’Autorita’ o senza osservare le
prescrizioni della legge, fabbrica o pone in commercio cose preziose,
o compie su esse operazioni di mediazione o esercita altre simili
industrie, arti o attivita’, ((e’ punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a tre milioni)).

((Si applicano le disposizioni di cui al terzo e quarto comma
dell’articolo 686.))
Art. 706.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 LUGLIO 1994, N. 480)) ((141))

————
AGGIORNAMENTO (141)
Il D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480 ha disposto (con l’art. 14, comma
1) che “Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano
anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in
vigore determinata dall’art. 15, salvo che il relativo procedimento
penale sia stato definito”.
Art. 707.

(Possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli)

Chiunque, essendo stato condannato per delitti determinati da
motivi di lucro, o per contravvenzioni concernenti la prevenzione di
delitti contro il patrimonio, o per mendicita’, o essendo ammonito o
sottoposto a una misura di sicurezza personale o a cauzione di buona
condotta, e’ colto in possesso di chiavi alterate o contraffatte,
ovvero di chiavi genuine o di strumenti atti ad aprire o a sforzare
serrature, dei quali non giustifichi l’attuale destinazione, e’
punito con l’arresto da sei mesi a due anni.
((52))

————
AGGIORNAMENTO (52)
La Corte Costituzionale, con sentenza 29 gennaio – 2 febbraio 1971,
n. 14 (in G.U. 1ª s.s. 10/2/1971, n. 35), ha dichiarato
“l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 707 del codice penale,
limitatamente alla parte in cui fa richiamo alle condizioni personali
di condannato per mendicita’, di ammonito, di sottoposto a misura di
sicurezza personale o a cauzione di buona condotta”.
Art. 708.

(Possesso ingiustificato di valori)

Chiunque, trovandosi nelle condizioni personali indicate
nell’articolo precedente, e’ colto in possesso di denaro o di oggetti
di valore, o di altre cose non confacenti al suo stato, e dei quali
non giustifichi la provenienza, e’ punito con l’arresto da tre mesi a
un anno.
(40) ((151))

————-
AGGIORNAMENTO (40)
La Corte Costituzionale, con sentenza 2-19 luglio 1968, n. 110 (in
G.U. 1ª s.s. 20/7/1968, n. 184), ha dichiarato “l’illegittimita’
costituzionale dell’art. 708 del Codice penale, limitatamente alla
parte in cui fa richiamo alle condizioni personali di condannato per
mendicita’, di ammonito, di sottoposto a misura di sicurezza
personale e a cauzione di buona condotta”.
————-
AGGIORNAMENTO (151)
La Corte Costituzionale, con sentenza 17 ottobre – 2 novembre 1996,
n. 370 (in G.U. 1ª s.s. 06/11/1996, n. 45), ha dichiarato
l’illegittimita’ costituzionale del presente articolo.
Art. 709.

(Omessa denuncia di cose provenienti da delitto)

Chiunque, avendo ricevuti denaro o acquistato o comunque avuto cose
provenienti da delitto, senza conoscerne la provenienza, omette, dopo
averla conosciuta, di darne immediato avviso all’Autorita’ e’ punito
con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a lire cinquemila.
Art. 710.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 GIUGNO 1999, N. 205))
Art. 711.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 GIUGNO 1999, N. 205))
Art. 712.

(Acquisto di cose di sospetta provenienza)

Chiunque, senza averne prima accertata la legittima provenienza,
acquista o riceve a qualsiasi titolo cose, che, per la loro qualita’
o per la condizione di chi le offre o per la entita’ del prezzo, si
abbia motivo di sospettare che provengano da reato, e’ punito con
l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda non inferiore a lire cento.

Alla stessa pena soggiace chi si adopera per fare acquistare o
ricevere a qualsiasi titolo alcuna delle cose suindicate, senza
averne prima accertata la legittima provenienza.
Art. 713.

(Misura di sicurezza)

Il condannato per alcuna delle contravvenzioni prevedute dagli
articoli precedenti puo’ essere sottoposto alla liberta’ vigilata.
§ 6
Delle contravvenzioni concernenti la custodia ((…)), di minori o di persone detenute

Art. 714.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 13 MAGGIO 1978, N. 180))
Art. 715.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 13 MAGGIO 1978, N. 180))
Art. 716.

(Omesso avviso all’Autorita’ dell’evasione o fuga ((…)) di minori)

Il pubblico ufficiale o l’addetto a uno stabilimento destinato alla
esecuzione di pene o di misure di sicurezza, ovvero ((…)) ad un
riformatorio pubblico, che omette di dare immediato avviso
all’Autorita’ dell’evasione o della fuga di persona ivi detenuta o
ricoverata, e’ punito con l’ammenda da lire cento a duemila.

La stessa disposizione si applica a chi per legge o per
provvedimento dell’Autorita’ e’ stata affidata una persona a scopo di
custodia o di vigilanza.
Art. 717.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 13 MAGGIO 1978, N. 180))
CAPO II
Delle contravvenzioni concernenti la polizia amministrativa sociale
Sezione I
Delle contravvenzioni concernenti la polizia dei costumi

Art. 718.

(Esercizio di giuochi d’azzardo)

Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, o in circoli
privati di qualunque specie, tiene un giuoco d’azzardo o lo agevola
e’ punito con l’arresto da tre mesi ad un anno e con l’ammenda non
inferiore a lire duemila.

Se il colpevole e’ un contravventore abituale o professionale, alla
liberta’ vigilata puo’ essere aggiunta la cauzione di buona condotta.
(2) (9) (12) (102) ((157))

————
AGGIORNAMENTO (2)
La L. 13 giugno 1942, n. 788 ha disposto (con l’art. 1, comma 1)
che “Le pene per i reati contemplati dagli articoli 718, 719 e 720
del Codice penale sono triplicate”.
Ha inoltre disposto (con l’art. 2, comma 1) che la presente
modifica ha efficacia durante l’attuale stato di guerra e fino a sei
mesi dopo la cessazione di esso.
————
AGGIORNAMENTO (9)
Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 20 novembre 1946, n. 340
nel modificare l’art. 2, comma 1 della L. 13 giugno 1942, n. 788 ha
conseguentemente disposto (con l’articolo unico, comma 1) che
l’efficacia della modifica di cui al presente articolo e’ prorogata
fino al 15 ottobre 1947.
————–
AGGIORNAMENTO (12)
Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 26 ottobre 1947, n. 1252
nel modificare l’art. 2, comma 1 della L. 13 giugno 1942, n. 788 ha
conseguentemente disposto (con l’art. 3, comma 1) che l’efficacia
della modifica di cui al presente articolo e’ prorogata fino al 15
ottobre 1948.
————-
AGGIORNAMENTO (102)
La L. 11 dicembre 1984, n. 848 ha disposto (con l’art. 25, comma 1)
che “Le disposizioni di cui agli articoli da 718 a 722 del codice
penale e all’articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, non si
applicano ai fatti commessi a bordo delle navi adibite a crociera
durante il periodo di navigazione oltre lo Stretto di Gibilterra ed
il Canale di Suez”.
————–
AGGIORNAMENTO (157)
Il D.L. 30 dicembre 1997, n. 457 convertito con modificazioni dalla
L. 27 febbraio 1998, n. 30 ha disposto (con l’art. 5, comma 3) che
“Le disposizioni di cui agli articoli da 718 a 722 del codice penale
e all’articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, non si applicano
ai fatti commessi a bordo delle navi passeggeri iscritte nel Registro
internazionale, durante il periodo di navigazione al di la’ del mare
territoriale”.
Art. 719.

(Circostanze aggravanti)

La pena per il reato preveduto dall’articolo precedente e’
raddoppiata:

1° se il colpevole ha istituito o tenuto una casa da giuoco;

2° se il fatto e’ commesso in un pubblico esercizio;

3° se sono impegnate nel giuoco poste rilevanti;

4° se fra coloro che partecipano al giuoco sono persone minori
degli anni diciotto.
(2) (9) (12) (102) ((157))

————
AGGIORNAMENTO (2)
La L. 13 giugno 1942, n. 788 ha disposto (con l’art. 1, comma 1)
che “Le pene per i reati contemplati dagli articoli 718, 719 e 720
del Codice penale sono triplicate”.
Ha inoltre disposto (con l’art. 2, comma 1) che la presente
modifica ha efficacia durante l’attuale stato di guerra e fino a sei
mesi dopo la cessazione di esso.
————
AGGIORNAMENTO (9)
Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 20 novembre 1946, n. 340
nel modificare l’art. 2, comma 1 della L. 13 giugno 1942, n. 788 ha
conseguentemente disposto (con l’articolo unico, comma 1) che
l’efficacia della modifica di cui al presente articolo e’ prorogata
fino al 15 ottobre 1947.
————–
AGGIORNAMENTO (12)
Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 26 ottobre 1947, n. 1252
nel modificare l’art. 2, comma 1 della L. 13 giugno 1942, n. 788 ha
conseguentemente disposto (con l’art. 3, comma 1) che l’efficacia
della modifica di cui al presente articolo e’ prorogata fino al 15
ottobre 1948.
————-
AGGIORNAMENTO (102)
La L. 11 dicembre 1984, n. 848 ha disposto (con l’art. 25, comma 1)
che “Le disposizioni di cui agli articoli da 718 a 722 del codice
penale e all’articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, non si
applicano ai fatti commessi a bordo delle navi adibite a crociera
durante il periodo di navigazione oltre lo Stretto di Gibilterra ed
il Canale di Suez”.
————–
AGGIORNAMENTO (157)
Il D.L. 30 dicembre 1997, n. 457 convertito con modificazioni dalla
L. 27 febbraio 1998, n. 30 ha disposto (con l’art. 5, comma 3) che
“Le disposizioni di cui agli articoli da 718 a 722 del codice penale
e all’articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, non si applicano
ai fatti commessi a bordo delle navi passeggeri iscritte nel Registro
internazionale, durante il periodo di navigazione al di la’ del mare
territoriale”.
Art. 720.

(Partecipazione a giuochi d’azzardo)

Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, o in circoli
privati di qualunque specie, senza esser concorso nella
contravvenzione preveduta dall’articolo 718, e’ colto mentre prende
parte al giuoco di azzardo, e’ punito con l’arresto fino a sei mesi o
con l’ammenda fino a lire cinquemila.

La pena e’ aumentata:

1° nel caso di sorpresa in una casa da giuoco o in un pubblico
esercizio;

2° per coloro che hanno impegnato nel giuoco poste rilevanti.
(2) (9) (12) (102) ((157))

————
AGGIORNAMENTO (2)
La L. 13 giugno 1942, n. 788 ha disposto (con l’art. 1, comma 1)
che “Le pene per i reati contemplati dagli articoli 718, 719 e 720
del Codice penale sono triplicate”.
Ha inoltre disposto (con l’art. 2, comma 1) che la presente
modifica ha efficacia durante l’attuale stato di guerra e fino a sei
mesi dopo la cessazione di esso.
————
AGGIORNAMENTO (9)
Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 20 novembre 1946, n. 340
nel modificare l’art. 2, comma 1 della L. 13 giugno 1942, n. 788 ha
conseguentemente disposto (con l’articolo unico, comma 1) che
l’efficacia della modifica di cui al presente articolo e’ prorogata
fino al 15 ottobre 1947.
————–
AGGIORNAMENTO (12)
Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 26 ottobre 1947, n. 1252
nel modificare l’art. 2, comma 1 della L. 13 giugno 1942, n. 788 ha
conseguentemente disposto (con l’art. 3, comma 1) che l’efficacia
della modifica di cui al presente articolo e’ prorogata fino al 15
ottobre 1948.
————-
AGGIORNAMENTO (102)
La L. 11 dicembre 1984, n. 848 ha disposto (con l’art. 25, comma 1)
che “Le disposizioni di cui agli articoli da 718 a 722 del codice
penale e all’articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, non si
applicano ai fatti commessi a bordo delle navi adibite a crociera
durante il periodo di navigazione oltre lo Stretto di Gibilterra ed
il Canale di Suez”.
————–
AGGIORNAMENTO (157)
Il D.L. 30 dicembre 1997, n. 457 convertito con modificazioni dalla
L. 27 febbraio 1998, n. 30 ha disposto (con l’art. 5, comma 3) che
“Le disposizioni di cui agli articoli da 718 a 722 del codice penale
e all’articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, non si applicano
ai fatti commessi a bordo delle navi passeggeri iscritte nel Registro
internazionale, durante il periodo di navigazione al di la’ del mare
territoriale”.
Art. 721.

(Elementi essenziali del giuoco d’azzardo. Case da giuoco)

Agli effetti delle disposizioni precedenti:

sono giuochi di azzardo quelli nei quali ricorre il fine di lucro e
la vincita o la perdita e’ interamente o quasi interamente aleatoria;

sono case da giuoco i luoghi di convegno destinati al giuoco
d’azzardo, anche se privati, e anche se lo scopo del giuoco e’ sotto
qualsiasi forma dissimulato.
(2) (9) (12) (102) ((157))

————
AGGIORNAMENTO (2)
La L. 13 giugno 1942, n. 788 ha disposto (con l’art. 1, commi 1 e
2) che ” Le pene per i reati contemplati dagli articoli 718, 719 e
720 del Codice penale sono triplicate.
Agli effetti degli articoli succitati, fra le case da giuoco
previste dai successivo art. 721 sono comprese le abitazioni private
e qualsiasi altro luogo in cui piu’ persone convengono per praticare
giuochi d’azzardo, anche se cio’ non costituisca lo scopo esclusivo o
prevalente del convegno”.
Ha inoltre disposto (con l’art. 2, comma 1) che la presente
modifica ha efficacia durante l’attuale stato di guerra e fino a sei
mesi dopo la cessazione di esso.
————
AGGIORNAMENTO (9)
Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 20 novembre 1946, n. 340
nel modificare l’art. 2, comma 1 della L. 13 giugno 1942, n. 788 ha
conseguentemente disposto (con l’articolo unico, comma 1) che
l’efficacia della modifica di cui al presente articolo e’ prorogata
fino al 15 ottobre 1947.
————–
AGGIORNAMENTO (12)
Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 26 ottobre 1947, n. 1252
nel modificare l’art. 2, comma 1 della L. 13 giugno 1942, n. 788 ha
conseguentemente disposto (con l’art. 3, comma 1) che l’efficacia
della modifica di cui al presente articolo e’ prorogata fino al 15
ottobre 1948.
————-
AGGIORNAMENTO (102)
La L. 11 dicembre 1984, n. 848 ha disposto (con l’art. 25, comma 1)
che “Le disposizioni di cui agli articoli da 718 a 722 del codice
penale e all’articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, non si
applicano ai fatti commessi a bordo delle navi adibite a crociera
durante il periodo di navigazione oltre lo Stretto di Gibilterra ed
il Canale di Suez”.
————–
AGGIORNAMENTO (157)
Il D.L. 30 dicembre 1997, n. 457 convertito con modificazioni dalla
L. 27 febbraio 1998, n. 30 ha disposto (con l’art. 5, comma 3) che
“Le disposizioni di cui agli articoli da 718 a 722 del codice penale
e all’articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, non si applicano
ai fatti commessi a bordo delle navi passeggeri iscritte nel Registro
internazionale, durante il periodo di navigazione al di la’ del mare
territoriale”.
Art. 722.

(Pena accessoria e misura di sicurezza)

La condanna per alcuna delle contravvenzioni prevedute dagli
articoli precedenti importa la pubblicazione della sentenza. E’
sempre ordinata la confisca del denaro esposto nel giuoco e degli
arnesi od oggetti ad esso destinati.
(102) ((157))

————-
AGGIORNAMENTO (102)
La L. 11 dicembre 1984, n. 848 ha disposto (con l’art. 25, comma 1)
che “Le disposizioni di cui agli articoli da 718 a 722 del codice
penale e all’articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, non si
applicano ai fatti commessi a bordo delle navi adibite a crociera
durante il periodo di navigazione oltre lo Stretto di Gibilterra ed
il Canale di Suez”.
————–
AGGIORNAMENTO (157)
Il D.L. 30 dicembre 1997, n. 457 convertito con modificazioni dalla
L. 27 febbraio 1998, n. 30 ha disposto (con l’art. 5, comma 3) che
“Le disposizioni di cui agli articoli da 718 a 722 del codice penale
e all’articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, non si applicano
ai fatti commessi a bordo delle navi passeggeri iscritte nel Registro
internazionale, durante il periodo di navigazione al di la’ del mare
territoriale”.
Art. 723.

(Esercizio abusivo di un giuoco non d’azzardo)

Chiunque, essendo autorizzato a tenere sale da giuoco o da
bigliardo, tollera che vi si facciano giuochi non d’azzardo, ma
tuttavia vietati dall’Autorita’, e’ punito con l’ammenda da lire
cinquanta a mille.

Nei casi preveduti dai numeri 3° e 4° dell’articolo 719, si applica
l’arresto fino a tre mesi o l’ammenda da lire cinquecento a
cinquemila.

Per chi sia colto mentre prende parte al giuoco, la pena e’
dell’ammenda fino a lire cinquecento.
Art. 724.

(Bestemmia e manifestazioni oltraggiose verso i defunti)

Chiunque pubblicamente bestemmia, con invettive o parole
oltraggiose, contro la Divinita’ o i Simboli o le Persone venerati
nella religione dello Stato, ((e’ punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire centomila a seicentomila)). (146)

((La stessa sanzione si applica a chi)) compie qualsiasi pubblica
manifestazione oltraggiosa verso i defunti.

————–
AGGIORNAMENTO (146)
La Corte Costituzionale, con sentenza 18 ottobre 1995, n. 440 (in
G.U. 1ª s.s. 25/10/1995, n. 44), ha dichiarato “l’illegittimita’
costituzionale dell’art. 724, primo comma, del codice penale,
limitatamente alle parole: “o i Simboli o le Persone venerati nella
religione dello Stato””.
Art. 725.

(Commercio di scritti, disegni o altri oggetti contrari alla pubblica
decenza)

Chiunque espone alla pubblica vista o, in un luogo pubblico o
aperto al pubblico, offre in vendita o distribuisce scritti, disegni
o qualsiasi altro oggetto figurato, che offenda la pubblica decenza,
((e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire
duecentomila a un milione duecentomila)).
Art. 726.

(Atti contrari alla pubblica decenza. Turpiloquio)

((Chiunque, in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico,
compie atti contrari alla pubblica decenza e’ soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 10.000)).
Art. 727.

(( (Abbandono di animali).))

((Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito
abitudini della cattivita’ e’ punito con l’arresto fino ad un anno o
con l’ammenda da 1.000 a 10.000 euro.

Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni
incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze)).

————-
AGGIORNAMENTO (126)
La L. 14 agosto 1991, n. 281 ha disposto (con l’art. 5, comma 5)
che “L’ammenda comminata per la contravvenzione di cui al primo comma
dell’articolo 727 del codice penale e’ elevata nel minimo a lire
cinquecentomila e nel massimo a lire tremilioni”.
Art. 727-bis.

(( (Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di
esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette) ))

((Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, chiunque, fuori
dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti
ad una specie animale selvatica protetta e’ punito con l’arresto da
uno a sei mesi o con l’ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in
cui l’azione riguardi una quantita’ trascurabile di tali esemplari e
abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della
specie.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene
esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta e’
punito con l’ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l’azione
riguardi una quantita’ trascurabile di tali esemplari e abbia un
impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.))
((231))

————-
AGGIORNAMENTO (231)
Il D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121 ha disposto (con l’art. 1, comma 2)
che “Ai fini dell’applicazione dell’articolo 727-bis del codice
penale, per specie animali o vegetali selvatiche protette si
intendono quelle indicate nell’allegato IV della direttiva 92/43/CE e
nell’allegato I della direttiva 2009/147/CE”.
Sezione II
Delle contravvenzioni concernenti la polizia sanitaria

Art. 728.

(Trattamento idoneo a sopprimere la coscienza o la volonta’ altrui)

Chiunque pone taluno, col suo consenso, in stato di narcosi o
d’ipnotismo, o esegue su lui un trattamento che ne sopprima la
coscienza o la volonta’, e’ punito, se dal fatto deriva pericolo per
l’incolumita’ della persona, con l’arresto da uno a sei mesi o con
l’ammenda da lire trecento a cinquemila.

Tale disposizione non si applica se il fatto e’ commesso, a scopo
scientifico o di cura, da chi esercita una professione sanitaria.
Art. 729.

((IL D.P.R. 9 OTTOBRE 1990, N. 309 HA CONFERMATO L’ABROGAZIONE DEL
PRESENTE ARTICOLO))
Art. 730.

(Somministrazione a minori di sostanze velenose o nocive)

Chiunque, essendo autorizzato alla vendita o al commercio di
medicinali, consegna a persona minore degli anni sedici sostanze
velenose o stupefacenti, anche su prescrizione medica, e’ punito con
l’ammenda fino a lire cinquemila.

Soggiace all’ammenda fino a lire mille chi vende o somministra
tabacco a persona minore degli anni quattordici.
TITOLO SECONDO
DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI L’ATTIVITA’ SOCIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Art. 731.

(Inosservanza dell’obbligo dell’istruzione elementare dei minori)

Chiunque, rivestito di autorita’ o incaricato della vigilanza sopra
un minore, omette, senza giusto motivo, d’impartirgli o di fargli
impartire l’istruzione elementare e’ punito con l’ammenda fino a lire
trecento.
Art. 732.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 GIUGNO 1999, N. 205))
Art. 733.

(Danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico
nazionale)

Chiunque distrugge, deteriora o comunque danneggia un monumento o
un’altra cosa propria di cui gli sia noto il rilevante pregio, e’
punito, se dal fatto deriva un nocumento al patrimonio archeologico,
storico o artistico nazionale, con l’arresto fino a un anno o con
l’ammenda non inferiore a lire mille.

Puo’ essere ordinata la confisca della cosa deteriorata o comunque
danneggiata.
((20))

————–
AGGIORNAMENTO (20)
La L. 22 giugno 1956, n. 586 ha disposto (con l’art. 1, commi 1 e
2) che “Le sanzioni pecuniarie comminate dalla legge 1 giugno 1939,
n. 1089, sulla tutela delle cose d’interesse artistico o storica
(gia’ moltiplicate per otto a norma del decreto legislativo 21
ottobre 1947, n. 1250) sono aumentate a cento volte.
Tale aumento si estende all’ammenda prevista dall’art. 733 del
Codice penale, nonche’, per le bellezze naturali e panoramiche
protette dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497, all’ammenda prevista
dall’art. 734 dello stesso Codice penale”.
Art. 733-bis.

(( (Distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito
protetto) ))

((Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat
all’interno di un sito protetto o comunque lo deteriora
compromettendone lo stato di conservazione, e’ punito con l’arresto
fino a diciotto mesi e con l’ammenda non inferiore a 3. 000 euro.))
((231))

————-
AGGIORNAMENTO (231)
Il D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121 ha disposto (con l’art. 1, comma 3)
che “Ai fini dell’applicazione dell’articolo 733-bis del codice
penale per ‘habitat all’interno di un sito protetto’ si intende
qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata
come zona a tutela speciale a norma dell’articolo 4, paragrafi 1 o 2,
della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un
habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di
conservazione a norma dell’art. 4, paragrafo 4, della direttiva
92/43/CE”.
Art. 734.

(Distruzione o deturpamento di bellezze naturali)

Chiunque, mediante costruzioni, demolizioni, o in qualsiasi altro
modo, distrugge o altera le bellezze naturali dei luoghi soggetti
alla speciale protezione dell’Autorita’, e’ punito con l’ammenda da
lire cinquecento a tremila.
((20))

————–
AGGIORNAMENTO (20)
La L. 22 giugno 1956, n. 586 ha disposto (con l’art. 1, commi 1 e
2) che “Le sanzioni pecuniarie comminate dalla legge 1 giugno 1939,
n. 1089, sulla tutela delle cose d’interesse artistico o storica
(gia’ moltiplicate per otto a norma del decreto legislativo 21
ottobre 1947, n. 1250) sono aumentate a cento volte.
Tale aumento si estende all’ammenda prevista dall’art. 733 del
Codice penale, nonche’, per le bellezze naturali e panoramiche
protette dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497, all’ammenda prevista
dall’art. 734 dello stesso Codice penale”.
((TITOLO II-BIS
DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA))

Art. 734-bis.

(Divulgazione delle generalita’ o dell’immagine di persona offesa da
atti di violenza sessuale).

Chiunque, nei casi di delitti previsti dagli articoli 600-bis,
((600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico
di cui all’articolo 600-quater.1,)) 600-quinquies, 609-bis, 609-ter,
609-quater, 609-quinquies e 609-octies, divulghi, anche attraverso
mezzi di comunicazione di massa, le generalita’ o l’immagine della
persona offesa senza il suo consenso, e’ punito con l’arresto da tre
a sei mesi.

 

***

Data Pubblicazione                                      Aggiornamenti all’atto

05/03/1942 La LEGGE 9 febbraio 1942, n. 97 (in G.U. 05/03/1942, n.53) ha disposto (con l’articolo unico, comma 1) la modifica dell’art. 313, commi 1 e 2.
11/06/1942 REGIO DECRETO-LEGGE 11 giugno 1942, n. 584 (in G.U. 11/06/1942, n.137) , convertito con modificazioni dalla L. 3 dicembre 1942, n. 1549 (in G.U. 09/01/1943, n. 6), ha disposto (con l’art. 7, comma 1) la modifica dell’art. 438.
11/06/1942 REGIO DECRETO-LEGGE 11 giugno 1942, n. 584 (in G.U. 11/06/1942, n.137) , convertito con modificazioni dalla L. 3 dicembre 1942, n. 1549 (in G.U. 09/01/1943, n. 6), ha disposto (con l’art. 7, comma 1) la modifica dell’art. 439.
20/07/1942 La LEGGE 13 giugno 1942, n. 788 (in G.U. 20/07/1942, n.169) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 718.
20/07/1942 La LEGGE 13 giugno 1942, n. 788 (in G.U. 20/07/1942, n.169) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 719.
20/07/1942 La LEGGE 13 giugno 1942, n. 788 (in G.U. 20/07/1942, n.169) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 720.
20/07/1942 La LEGGE 13 giugno 1942, n. 788 (in G.U. 20/07/1942, n.169) ha disposto (con l’art. 1, commi 1 e 2) la modifica dell’art. 721.
20/07/1942 La LEGGE 13 giugno 1942, n. 788 (in G.U. 20/07/1942, n.169) ha disposto (con l’art. 2, comma 1) la modifica dell’art. 718.
20/07/1942 La LEGGE 13 giugno 1942, n. 788 (in G.U. 20/07/1942, n.169) ha disposto (con l’art. 2, comma 1) la modifica dell’art. 719.
20/07/1942 La LEGGE 13 giugno 1942, n. 788 (in G.U. 20/07/1942, n.169) ha disposto (con l’art. 2, comma 1) la modifica dell’art. 720.
20/07/1942 La LEGGE 13 giugno 1942, n. 788 (in G.U. 20/07/1942, n.169) ha disposto (con l’art. 2, comma 1) la modifica dell’art. 721.
01/08/1942 La LEGGE 27 giugno 1942, n. 827 (in G.U. 01/08/1942, n.180) ha disposto (con l’articolo unico, comma 1) la modifica dell’art. 176, comma 1.
18/03/1944 REGIO DECRETO-LEGGE 13 marzo 1944, n. 75 (in G.U. 18/03/1944, n.13) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 124.
05/10/1944 DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 224 (in G.U. 05/10/1944, n.64) ha disposto (con l’art. 1, commi 1 e 2) la modifica dell’art. 9, comma 1.
05/10/1944 DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 224 (in G.U. 05/10/1944, n.64) ha disposto (con l’art. 1, commi 1 e 2) la modifica dell’art. 10, commi 1 e 2, numero 2).
05/10/1944 DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 224 (in G.U. 05/10/1944, n.64) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la soppressione del numero 1), comma 1 dell’art. 17.
05/10/1944 DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 224 (in G.U. 05/10/1944, n.64) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 21.
05/10/1944 DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 224 (in G.U. 05/10/1944, n.64) ha disposto (con l’art. 1, commi 1 e 2) la modifica dell’art. 36, comma 1.
05/10/1944 DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 224 (in G.U. 05/10/1944, n.64) ha disposto (con l’art. 1, commi 1 e 2) la modifica dell’art. 38.
05/10/1944 DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 224 (in G.U. 05/10/1944, n.64) ha disposto (con l’art. 1, commi 1 e 2) la modifica dell’art. 56, comma 2.
05/10/1944 DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 224 (in G.U. 05/10/1944, n.64) ha disposto (con l’art. 1, commi 1 e 2) la modifica dell’art. 65, comma 1, numero 1).
05/10/1944 DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 224 (in G.U. 05/10/1944, n.64) ha disposto (con l’art. 1, commi 1 e 2) la modifica dell’art. 67, comma 1, numero 1).
05/10/1944 DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 224 (in G.U. 05/10/1944, n.64) ha disposto (con l’art. 1, commi 1 e 2) la modifica dell’art. 72, comma 1.
05/10/1944 DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 224 (in G.U. 05/10/1944, n.64) ha disposto (con l’art. 1, commi 1 e 2) la modifica dell’art. 146, comma 1, numero 3).
05/10/1944 DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 224 (in G.U. 05/10/1944, n.64) ha disposto (con l’art. 1, commi 1 e 2) la modifica dell’art. 148, comma 2.
05/10/1944 DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 224 (in G.U. 05/10/1944, n.64) ha disposto (con l’art. 1, commi 1 e 2) la modifica dell’art. 184, rubrica e comma 1.
05/10/1944 DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 224 (in G.U. 05/10/1944, n.64) ha disposto (con l’art. 1, commi 1 e 2) la modifica dell’art. 210, ultimo comma.
05/10/1944 DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 224 (in G.U. 05/10/1944, n.64) ha disposto (con l’art. 1, commi 1 e 2) la modifica dell’art. 219, comma 2.
05/10/1944 DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 224 (in G.U. 05/10/1944, n.64) ha disposto (con l’art. 1, commi 1 e 2) la modifica dell’art. 222, comma 2.
05/10/1944 DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 224 (in G.U. 05/10/1944, n.64) ha disposto (con l’art. 1, commi 1 e 2) la modifica dell’art. 224, comma 2.
05/10/1944 DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 224 (in G.U. 05/10/1944, n.64) ha disposto (con l’art. 1, commi 1 e 2) la modifica dell’art. 241, comma 1.
05/10/1944 DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 224 (in G.U. 05/10/1944, n.64) ha disposto (con l’art. 1, commi 1 e 2) la modifica dell’art. 242, comma 1.
05/10/1944 DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 224 (in G.U. 05/10/1944, n.64) ha disposto (con l’art. 1, commi 1 e 2) la modifica dell’art. 243, ultimo comma.
05/10/1944 DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 224 (in G.U. 05/10/1944, n.64) ha disposto (con l’art. 1, commi 1 e 2) la modifica dell’art. 247.
05/10/1944 DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 224 (in G.U. 05/10/1944, n.64) ha disposto (con l’art. 1, commi 1 e 2) la modifica dell’art. 253, comma 2.
05/10/1944 DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 224 (in G.U. 05/10/1944, n.64) ha disposto (con l’art. 1, commi 1 e 2) la modifica dell’art. 255, ultimo comma.
05/10/1944 DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 224 (in G.U. 05/10/1944, n.64) ha disposto (con l’art. 1, commi 1 e 2) la modifica dell’art. 256, ultimo comma.
05/10/1944 DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 224 (in G.U. 05/10/1944, n.64) ha disposto (con l’art. 1, commi 1 e 2) la modifica dell’art. 257.
05/10/1944 DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 224 (in G.U. 05/10/1944, n.64) ha disposto (con l’art. 1, commi 1 e 2) la modifica dell’art. 258, ultimo comma.
05/10/1944 DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 224 (in G.U. 05/10/1944, n.64) ha disposto (con l’art. 1, commi 1 e 2) la modifica dell’art. 261, comma 3.
05/10/1944 DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 224 (in G.U. 05/10/1944, n.64) ha disposto (con l’art. 1, commi 1 e 2) la modifica dell’art. 262, comma 3.
05/10/1944 DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 224 (in G.U. 05/10/1944, n.64) ha disposto (con l’art. 1, commi 1 e 2) la modifica dell’art. 263, ultimo comma.
05/10/1944 DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 224 (in G.U. 05/10/1944, n.64) ha disposto (con l’art. 1, commi 1 e 2) la modifica dell’art. 276, commi 1 e 3.
05/10/1944 DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 224 (in G.U. 05/10/1944, n.64) ha disposto (con l’art. 1, commi 1 e 2) la modifica dell’art. 280.
05/10/1944 DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 224 (in G.U. 05/10/1944, n.64) ha disposto (con l’art. 1, commi 1 e 2) la modifica dell’art. 284, commi 1 e 2.
05/10/1944 DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 224 (in G.U. 05/10/1944, n.64) ha disposto (con l’art. 1, commi 1 e 2) la modifica dell’art. 285.
05/10/1944 DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 224 (in G.U. 05/10/1944, n.64) ha disposto (con l’art. 1, commi 1 e 2) la modifica dell’art. 286, ultimo comma.
05/10/1944 DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 224 (in G.U. 05/10/1944, n.64) ha disposto (con l’art. 1, commi 1 e 2) la modifica dell’art. 287, ultimo comma.
05/10/1944 DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 224 (in G.U. 05/10/1944, n.64) ha disposto (con l’art. 1, commi 1 e 2) la modifica dell’art. 295.
05/10/1944 DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 224 (in G.U. 05/10/1944, n.64) ha disposto (con l’art. 1, commi 1 e 2) la modifica dell’art. 302, comma 1.
05/10/1944 DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 224 (in G.U. 05/10/1944, n.64) ha disposto (con l’art. 1, commi 1 e 2) la modifica dell’art. 319, comma 3.
05/10/1944 DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 224 (in G.U. 05/10/1944, n.64) ha disposto (con l’art. 1, commi 1 e 2) la modifica dell’art. 364.
05/10/1944 DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 224 (in G.U. 05/10/1944, n.64) ha disposto (con l’art. 1, commi 1 e 2) la modifica dell’art. 368, comma 3.
05/10/1944 DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 224 (in G.U. 05/10/1944, n.64) ha disposto (con l’art. 1, commi 1 e 2) la modifica dell’art. 375, comma 2.
05/10/1944 DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 224 (in G.U. 05/10/1944, n.64) ha disposto (con l’art. 1, commi 1 e 2) la modifica dell’art. 378, comma 1.
05/10/1944 DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 224 (in G.U. 05/10/1944, n.64) ha disposto (con l’art. 1, commi 1 e 2) la modifica dell’art. 380, comma 3.
05/10/1944 DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 224 (in G.U. 05/10/1944, n.64) ha disposto (con l’art. 1, commi 1 e 2) la modifica dell’art. 386, comma 2.
05/10/1944 DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 224 (in G.U. 05/10/1944, n.64) ha disposto (con l’art. 1, commi 1 e 2) la modifica dell’art. 422, comma 1.
05/10/1944 DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 224 (in G.U. 05/10/1944, n.64) ha disposto (con l’art. 1, commi 1 e 2) la modifica dell’art. 438.
05/10/1944 DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 224 (in G.U. 05/10/1944, n.64) ha disposto (con l’art. 1, commi 1 e 2) la modifica dell’art. 439.
05/10/1944 DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 224 (in G.U. 05/10/1944, n.64) ha disposto (con l’art. 1, commi 1 e 2) la modifica dell’art. 440.
05/10/1944 DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 224 (in G.U. 05/10/1944, n.64) ha disposto (con l’art. 1, commi 1 e 2) la modifica dell’art. 452, comma 1, numero 1.
05/10/1944 DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 224 (in G.U. 05/10/1944, n.64) ha disposto (con l’art. 1, commi 1 e 2) la modifica dell’art. 576.
09/11/1944 DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 settembre 1944, n. 288 (in G.U. 09/11/1944, n.79) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 62-bis.
09/11/1944 DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 settembre 1944, n. 288 (in G.U. 09/11/1944, n.79) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 280.
09/11/1944 DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 settembre 1944, n. 288 (in G.U. 09/11/1944, n.79) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 281.
09/11/1944 DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 settembre 1944, n. 288 (in G.U. 09/11/1944, n.79) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 282.
09/11/1944 DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 settembre 1944, n. 288 (in G.U. 09/11/1944, n.79) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 289, comma 1, numero 3).
09/11/1944 DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 settembre 1944, n. 288 (in G.U. 09/11/1944, n.79) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 290, comma 1.
09/11/1944 DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 settembre 1944, n. 288 (in G.U. 09/11/1944, n.79) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 313, comma 3.
09/11/1944 DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 settembre 1944, n. 288 (in G.U. 09/11/1944, n.79) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 336.
09/11/1944 DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 settembre 1944, n. 288 (in G.U. 09/11/1944, n.79) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 337.
09/11/1944 DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 settembre 1944, n. 288 (in G.U. 09/11/1944, n.79) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 338.
09/11/1944 DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 settembre 1944, n. 288 (in G.U. 09/11/1944, n.79) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 339.
09/11/1944 DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 settembre 1944, n. 288 (in G.U. 09/11/1944, n.79) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 341.
09/11/1944 DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 settembre 1944, n. 288 (in G.U. 09/11/1944, n.79) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 342.
09/11/1944 DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 settembre 1944, n. 288 (in G.U. 09/11/1944, n.79) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 343.
09/11/1944 DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 settembre 1944, n. 288 (in G.U. 09/11/1944, n.79) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 596, commi 3 e 4.
09/11/1944 DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 settembre 1944, n. 288 (in G.U. 09/11/1944, n.79) ha disposto (con l’art. 2, comma 1) l’introduzione dell’art. 62-bis.
09/11/1944 DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 settembre 1944, n. 288 (in G.U. 09/11/1944, n.79) ha disposto (con l’art. 3, comma 1) l’abrogazione dell’art. 280.
09/11/1944 DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 settembre 1944, n. 288 (in G.U. 09/11/1944, n.79) ha disposto (con l’art. 3, comma 1) l’abrogazione dell’art. 281.
09/11/1944 DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 settembre 1944, n. 288 (in G.U. 09/11/1944, n.79) ha disposto (con l’art. 3, comma 1) l’abrogazione dell’art. 282.
09/11/1944 DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 settembre 1944, n. 288 (in G.U. 09/11/1944, n.79) ha disposto (con l’art. 3, comma 2) la modifica dell’art. 289, comma 1, numero 3).
09/11/1944 DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 settembre 1944, n. 288 (in G.U. 09/11/1944, n.79) ha disposto (con l’art. 3, comma 3) la modifica dell’art. 290, comma 1.
09/11/1944 DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 settembre 1944, n. 288 (in G.U. 09/11/1944, n.79) ha disposto (con l’art. 3, comma 3) la modifica dell’art. 313, comma 3.
09/11/1944 DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 settembre 1944, n. 288 (in G.U. 09/11/1944, n.79) ha disposto (con l’art. 4, comma 1) la modifica dell’art. 336.
09/11/1944 DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 settembre 1944, n. 288 (in G.U. 09/11/1944, n.79) ha disposto (con l’art. 4, comma 1) la modifica dell’art. 337.
09/11/1944 DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 settembre 1944, n. 288 (in G.U. 09/11/1944, n.79) ha disposto (con l’art. 4, comma 1) la modifica dell’art. 338.
09/11/1944 DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 settembre 1944, n. 288 (in G.U. 09/11/1944, n.79) ha disposto (con l’art. 4, comma 1) la modifica dell’art. 339.
09/11/1944 DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 settembre 1944, n. 288 (in G.U. 09/11/1944, n.79) ha disposto (con l’art. 4, comma 1) la modifica dell’art. 341.
09/11/1944 DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 settembre 1944, n. 288 (in G.U. 09/11/1944, n.79) ha disposto (con l’art. 4, comma 1) la modifica dell’art. 342.
09/11/1944 DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 settembre 1944, n. 288 (in G.U. 09/11/1944, n.79) ha disposto (con l’art. 4, comma 1) la modifica dell’art. 343.
09/11/1944 DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 settembre 1944, n. 288 (in G.U. 09/11/1944, n.79) ha disposto (con l’art. 5, comma 1) l’introduzione di due commi in fine all’art. 596.
24/05/1945 DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 maggio 1945, n. 234 (in G.U. 24/05/1945, n.136) ha disposto (con l’art. 4, comma 1) la modifica dell’art. 422.
24/05/1945 DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 maggio 1945, n. 234 (in G.U. 24/05/1945, n.136) ha disposto (con l’art. 4, comma 1) la modifica dell’art. 423.
24/05/1945 DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 maggio 1945, n. 234 (in G.U. 24/05/1945, n.136) ha disposto (con l’art. 4, comma 1) la modifica dell’art. 424.
24/05/1945 DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 maggio 1945, n. 234 (in G.U. 24/05/1945, n.136) ha disposto (con l’art. 4, comma 1) la modifica dell’art. 425.
24/05/1945 DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 maggio 1945, n. 234 (in G.U. 24/05/1945, n.136) ha disposto (con l’art. 4, comma 1) la modifica dell’art. 426.
24/05/1945 DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 maggio 1945, n. 234 (in G.U. 24/05/1945, n.136) ha disposto (con l’art. 4, comma 1) la modifica dell’art. 427.
24/05/1945 DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 maggio 1945, n. 234 (in G.U. 24/05/1945, n.136) ha disposto (con l’art. 4, comma 1) la modifica dell’art. 428.
24/05/1945 DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 maggio 1945, n. 234 (in G.U. 24/05/1945, n.136) ha disposto (con l’art. 4, comma 1) la modifica dell’art. 429.
24/05/1945 DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 maggio 1945, n. 234 (in G.U. 24/05/1945, n.136) ha disposto (con l’art. 4, comma 1) la modifica dell’art. 430.
24/05/1945 DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 maggio 1945, n. 234 (in G.U. 24/05/1945, n.136) ha disposto (con l’art. 4, comma 1) la modifica dell’art. 431.
24/05/1945 DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 maggio 1945, n. 234 (in G.U. 24/05/1945, n.136) ha disposto (con l’art. 4, comma 1) la modifica dell’art. 432.
24/05/1945 DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 maggio 1945, n. 234 (in G.U. 24/05/1945, n.136) ha disposto (con l’art. 4, comma 1) la modifica dell’art. 433.
24/05/1945 DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 maggio 1945, n. 234 (in G.U. 24/05/1945, n.136) ha disposto (con l’art. 4, comma 1) la modifica dell’art. 434.
24/05/1945 DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 maggio 1945, n. 234 (in G.U. 24/05/1945, n.136) ha disposto (con l’art. 4, comma 1) la modifica dell’art. 435.
24/05/1945 DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 maggio 1945, n. 234 (in G.U. 24/05/1945, n.136) ha disposto (con l’art. 4, comma 1) la modifica dell’art. 436.
24/05/1945 DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 maggio 1945, n. 234 (in G.U. 24/05/1945, n.136) ha disposto (con l’art. 4, comma 1) la modifica dell’art. 437.
24/05/1945 DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 maggio 1945, n. 234 (in G.U. 24/05/1945, n.136) ha disposto (con l’art. 4, comma 1) la modifica dell’art. 624.
24/05/1945 DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 maggio 1945, n. 234 (in G.U. 24/05/1945, n.136) ha disposto (con l’art. 4, comma 1) la modifica dell’art. 625.
24/05/1945 DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 maggio 1945, n. 234 (in G.U. 24/05/1945, n.136) ha disposto (con l’art. 4, comma 1) la modifica dell’art. 626.
24/05/1945 DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 maggio 1945, n. 234 (in G.U. 24/05/1945, n.136) ha disposto (con l’art. 4, comma 1) la modifica dell’art. 627.
24/05/1945 DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 maggio 1945, n. 234 (in G.U. 24/05/1945, n.136) ha disposto (con l’art. 4, comma 1) la modifica dell’art. 628.
24/05/1945 DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 maggio 1945, n. 234 (in G.U. 24/05/1945, n.136) ha disposto (con l’art. 4, comma 1) la modifica dell’art. 629.
24/05/1945 DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 maggio 1945, n. 234 (in G.U. 24/05/1945, n.136) ha disposto (con l’art. 4, comma 1) la modifica dell’art. 630.
24/05/1945 DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 maggio 1945, n. 234 (in G.U. 24/05/1945, n.136) ha disposto (con l’art. 4, comma 1) la modifica dell’art. 631.
24/05/1945 DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 maggio 1945, n. 234 (in G.U. 24/05/1945, n.136) ha disposto (con l’art. 4, comma 1) la modifica dell’art. 632.
24/05/1945 DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 maggio 1945, n. 234 (in G.U. 24/05/1945, n.136) ha disposto (con l’art. 4, comma 1) la modifica dell’art. 633.
24/05/1945 DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 maggio 1945, n. 234 (in G.U. 24/05/1945, n.136) ha disposto (con l’art. 4, comma 1) la modifica dell’art. 634.
24/05/1945 DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 maggio 1945, n. 234 (in G.U. 24/05/1945, n.136) ha disposto (con l’art. 4, comma 1) la modifica dell’art. 635.
24/05/1945 DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 maggio 1945, n. 234 (in G.U. 24/05/1945, n.136) ha disposto (con l’art. 4, comma 1) la modifica dell’art. 636.
24/05/1945 DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 maggio 1945, n. 234 (in G.U. 24/05/1945, n.136) ha disposto (con l’art. 4, comma 1) la modifica dell’art. 637.
24/05/1945 DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 maggio 1945, n. 234 (in G.U. 24/05/1945, n.136) ha disposto (con l’art. 4, comma 1) la modifica dell’art. 638.
24/05/1945 DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 maggio 1945, n. 234 (in G.U. 24/05/1945, n.136) ha disposto (con l’art. 4, comma 1) la modifica dell’art. 639.
24/05/1945 DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 maggio 1945, n. 234 (in G.U. 24/05/1945, n.136) ha disposto (con l’art. 7, comma 1) la modifica dell’art. 422.
24/05/1945 DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 maggio 1945, n. 234 (in G.U. 24/05/1945, n.136) ha disposto (con l’art. 7, comma 1) la modifica dell’art. 423.
24/05/1945 DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 maggio 1945, n. 234 (in G.U. 24/05/1945, n.136) ha disposto (con l’art. 7, comma 1) la modifica dell’art. 424.
24/05/1945 DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 maggio 1945, n. 234 (in G.U. 24/05/1945, n.136) ha disposto (con l’art. 7, comma 1) la modifica dell’art. 425.
24/05/1945 DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 maggio 1945, n. 234 (in G.U. 24/05/1945, n.136) ha disposto (con l’art. 7, comma 1) la modifica dell’art. 426.
24/05/1945 DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 maggio 1945, n. 234 (in G.U. 24/05/1945, n.136) ha disposto (con l’art. 7, comma 1) la modifica dell’art. 427.
24/05/1945 DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 maggio 1945, n. 234 (in G.U. 24/05/1945, n.136) ha disposto (con l’art. 7, comma 1) la modifica dell’art. 428.
24/05/1945 DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 maggio 1945, n. 234 (in G.U. 24/05/1945, n.136) ha disposto (con l’art. 7, comma 1) la modifica dell’art. 429.
24/05/1945 DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 maggio 1945, n. 234 (in G.U. 24/05/1945, n.136) ha disposto (con l’art. 7, comma 1) la modifica dell’art. 430.
24/05/1945 DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 maggio 1945, n. 234 (in G.U. 24/05/1945, n.136) ha disposto (con l’art. 7, comma 1) la modifica dell’art. 431.
24/05/1945 DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 maggio 1945, n. 234 (in G.U. 24/05/1945, n.136) ha disposto (con l’art. 7, comma 1) la modifica dell’art. 432.
24/05/1945 DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 maggio 1945, n. 234 (in G.U. 24/05/1945, n.136) ha disposto (con l’art. 7, comma 1) la modifica dell’art. 433.
24/05/1945 DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 maggio 1945, n. 234 (in G.U. 24/05/1945, n.136) ha disposto (con l’art. 7, comma 1) la modifica dell’art. 434.
24/05/1945 DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 maggio 1945, n. 234 (in G.U. 24/05/1945, n.136) ha disposto (con l’art. 7, comma 1) la modifica dell’art. 435.
24/05/1945 DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 maggio 1945, n. 234 (in G.U. 24/05/1945, n.136) ha disposto (con l’art. 7, comma 1) la modifica dell’art. 436.
24/05/1945 DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 maggio 1945, n. 234 (in G.U. 24/05/1945, n.136) ha disposto (con l’art. 7, comma 1) la modifica dell’art. 437.
24/05/1945 DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 maggio 1945, n. 234 (in G.U. 24/05/1945, n.136) ha disposto (con l’art. 7, comma 1) la modifica dell’art. 624.
24/05/1945 DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 maggio 1945, n. 234 (in G.U. 24/05/1945, n.136) ha disposto (con l’art. 7, comma 1) la modifica dell’art. 625.
24/05/1945 DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 maggio 1945, n. 234 (in G.U. 24/05/1945, n.136) ha disposto (con l’art. 7, comma 1) la modifica dell’art. 626.
24/05/1945 DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 maggio 1945, n. 234 (in G.U. 24/05/1945, n.136) ha disposto (con l’art. 7, comma 1) la modifica dell’art. 627.
24/05/1945 DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 maggio 1945, n. 234 (in G.U. 24/05/1945, n.136) ha disposto (con l’art. 7, comma 1) la modifica dell’art. 628.
24/05/1945 DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 maggio 1945, n. 234 (in G.U. 24/05/1945, n.136) ha disposto (con l’art. 7, comma 1) la modifica dell’art. 629.
24/05/1945 DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 maggio 1945, n. 234 (in G.U. 24/05/1945, n.136) ha disposto (con l’art. 7, comma 1) la modifica dell’art. 630.
24/05/1945 DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 maggio 1945, n. 234 (in G.U. 24/05/1945, n.136) ha disposto (con l’art. 7, comma 1) la modifica dell’art. 631.
24/05/1945 DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 maggio 1945, n. 234 (in G.U. 24/05/1945, n.136) ha disposto (con l’art. 7, comma 1) la modifica dell’art. 632.
24/05/1945 DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 maggio 1945, n. 234 (in G.U. 24/05/1945, n.136) ha disposto (con l’art. 7, comma 1) la modifica dell’art. 633.
24/05/1945 DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 maggio 1945, n. 234 (in G.U. 24/05/1945, n.136) ha disposto (con l’art. 7, comma 1) la modifica dell’art. 634.
24/05/1945 DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 maggio 1945, n. 234 (in G.U. 24/05/1945, n.136) ha disposto (con l’art. 7, comma 1) la modifica dell’art. 635.
24/05/1945 DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 maggio 1945, n. 234 (in G.U. 24/05/1945, n.136) ha disposto (con l’art. 7, comma 1) la modifica dell’art. 636.
24/05/1945 DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 maggio 1945, n. 234 (in G.U. 24/05/1945, n.136) ha disposto (con l’art. 7, comma 1) la modifica dell’art. 637.
24/05/1945 DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 maggio 1945, n. 234 (in G.U. 24/05/1945, n.136) ha disposto (con l’art. 7, comma 1) la modifica dell’art. 638.
24/05/1945 DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 maggio 1945, n. 234 (in G.U. 24/05/1945, n.136) ha disposto (con l’art. 7, comma 1) la modifica dell’art. 639.
03/11/1945 DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1945, n. 679 (in G.U. 03/11/1945, n.132) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 24.
03/11/1945 DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1945, n. 679 (in G.U. 03/11/1945, n.132) ha disposto (con l’art. 2, comma 1) la modifica dell’art. 26.
03/11/1945 DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1945, n. 679 (in G.U. 03/11/1945, n.132) ha disposto (con l’art. 4, comma 1) la modifica dell’art. 66, comma 1, numero 3).
03/11/1945 DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1945, n. 679 (in G.U. 03/11/1945, n.132) ha disposto (con l’art. 5, comma 1) la modifica dell’art. 78, comma 1, numero 3).
03/11/1945 DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1945, n. 679 (in G.U. 03/11/1945, n.132) ha disposto (con l’art. 6, comma 1) la modifica dell’art. 135.
03/11/1945 DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1945, n. 679 (in G.U. 03/11/1945, n.132) ha disposto (con l’art. 7, comma 1) la modifica dell’art. 162.
03/11/1945 DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1945, n. 679 (in G.U. 03/11/1945, n.132) ha disposto (con l’art. 8, comma 1) la modifica dell’art. 237, comma 1.
29/11/1946 Il DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 novembre 1946, n. 340 (in G.U. 29/11/1946, n.272) nel modificare l’art. 2, comma 1 della L. 13 giugno 1942, n. 788 (in G.U. 20/7/1942, n. 169) ha conseguentemente disposto (con l’articolo unico, comma 1) la modifica dell’art. 718.
29/11/1946 Il DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 novembre 1946, n. 340 (in G.U. 29/11/1946, n.272) nel modificare l’art. 2, comma 1 della L. 13 giugno 1942, n. 788 (in G.U. 20/7/1942, n. 169) ha conseguentemente disposto (con l’articolo unico, comma 1) la modifica dell’art. 719.
29/11/1946 Il DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 novembre 1946, n. 340 (in G.U. 29/11/1946, n.272) nel modificare l’art. 2, comma 1 della L. 13 giugno 1942, n. 788 (in G.U. 20/7/1942, n. 169) ha conseguentemente disposto (con l’articolo unico, comma 1) la modifica dell’art. 720.
29/11/1946 Il DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 novembre 1946, n. 340 (in G.U. 29/11/1946, n.272) nel modificare l’art. 2, comma 1 della L. 13 giugno 1942, n. 788 (in G.U. 20/7/1942, n. 169) ha conseguentemente disposto (con l’articolo unico, comma 1) la modifica dell’art. 721.
10/02/1947 Il DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 11 dicembre 1946, n. 653 (in G.U. 10/02/1947, n.33) nel modificare l’articolo unico, comma 1 della L. 27 giugno 1942, n. 827 (in G.U. 1/08/1942, n. 180) ha conseguentemente disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 176, comma 1.
10/02/1947 Il DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 11 dicembre 1946, n. 653 (in G.U. 10/02/1947, n.33) nel modificare l’articolo unico, comma 1 della L. 27 giugno 1942, n. 827 (in G.U. 1/08/1942, n. 180) ha conseguentemente disposto (con l’art. 2, comma 1) la modifica dell’art. 176, comma 1.
22/11/1947 Il DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 21 ottobre 1947, n. 1250 (in G.U. 22/11/1947, n.269) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 24.
22/11/1947 Il DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 21 ottobre 1947, n. 1250 (in G.U. 22/11/1947, n.269) ha disposto (con l’art. 2, comma 1) la modifica dell’art. 26.
22/11/1947 Il DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 21 ottobre 1947, n. 1250 (in G.U. 22/11/1947, n.269) ha disposto (con l’art. 3, comma 1) la modifica dell’art. 66, comma 1, numero 3).
22/11/1947 Il DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 21 ottobre 1947, n. 1250 (in G.U. 22/11/1947, n.269) ha disposto (con l’art. 4, comma 1) la modifica dell’art. 78, comma 1, numero 3).
22/11/1947 Il DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 21 ottobre 1947, n. 1250 (in G.U. 22/11/1947, n.269) ha disposto (con l’art. 5, comma 1) la modifica dell’art. 135.
22/11/1947 Il DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 21 ottobre 1947, n. 1250 (in G.U. 22/11/1947, n.269) ha disposto (con l’art. 6, comma 1) la modifica dell’art. 237, comma 1.
22/11/1947 Il DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 26 ottobre 1947, n. 1252 (in G.U. 22/11/1947, n.269) nel modificare l’art. 2, comma 1 della L. 13 giugno 1942, n. 788 (in G.U. 20/7/1942, n. 169) ha conseguentemente disposto (con l’art. 3, comma 1) la modifica dell’art. 718.
22/11/1947 Il DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 26 ottobre 1947, n. 1252 (in G.U. 22/11/1947, n.269) nel modificare l’art. 2, comma 1 della L. 13 giugno 1942, n. 788 (in G.U. 20/7/1942, n. 169) ha conseguentemente disposto (con l’art. 3, comma 1) la modifica dell’art. 719.
22/11/1947 Il DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 26 ottobre 1947, n. 1252 (in G.U. 22/11/1947, n.269) nel modificare l’art. 2, comma 1 della L. 13 giugno 1942, n. 788 (in G.U. 20/7/1942, n. 169) ha conseguentemente disposto (con l’art. 3, comma 1) la modifica dell’art. 720.
22/11/1947 Il DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 26 ottobre 1947, n. 1252 (in G.U. 22/11/1947, n.269) nel modificare l’art. 2, comma 1 della L. 13 giugno 1942, n. 788 (in G.U. 20/7/1942, n. 169) ha conseguentemente disposto (con l’art. 3, comma 1) la modifica dell’art. 721.
03/12/1947 La LEGGE 11 novembre 1947, n. 1317 (in G.U. 03/12/1947, n.278) ha disposto (con l’art. 2, comma 1) la modifica dell’art. 276.
03/12/1947 La LEGGE 11 novembre 1947, n. 1317 (in G.U. 03/12/1947, n.278) ha disposto (con l’art. 2, comma 1) la modifica dell’art. 277.
03/12/1947 La LEGGE 11 novembre 1947, n. 1317 (in G.U. 03/12/1947, n.278) ha disposto (con l’art. 2, comma 1) la modifica dell’art. 278.
03/12/1947 La LEGGE 11 novembre 1947, n. 1317 (in G.U. 03/12/1947, n.278) ha disposto (con l’art. 2, comma 1) la modifica dell’art. 279.
03/12/1947 La LEGGE 11 novembre 1947, n. 1317 (in G.U. 03/12/1947, n.278) ha disposto (con l’art. 2, comma 1) la modifica dell’art. 283.
03/12/1947 La LEGGE 11 novembre 1947, n. 1317 (in G.U. 03/12/1947, n.278) ha disposto (con l’art. 2, comma 1) la modifica dell’art. 289.
03/12/1947 La LEGGE 11 novembre 1947, n. 1317 (in G.U. 03/12/1947, n.278) ha disposto (con l’art. 2, comma 1) la modifica dell’art. 290.
03/12/1947 La LEGGE 11 novembre 1947, n. 1317 (in G.U. 03/12/1947, n.278) ha disposto (con l’art. 2, comma 1) l’introduzione dell’art. 290-bis.
03/12/1947 La LEGGE 11 novembre 1947, n. 1317 (in G.U. 03/12/1947, n.278) ha disposto (con l’art. 2, comma 1) la modifica dell’art. 298.
03/12/1947 La LEGGE 11 novembre 1947, n. 1317 (in G.U. 03/12/1947, n.278) ha disposto (con l’art. 2, comma 1) la modifica dell’art. 313.
03/12/1947 La LEGGE 11 novembre 1947, n. 1317 (in G.U. 03/12/1947, n.278) ha disposto (con l’art. 3, comma 1) la modifica dell’art. 127.
15/12/1947 Il DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 8 novembre 1947, n. 1382 (in G.U. 15/12/1947, n.287) ha disposto (con l’art. 2, comma 1) la modifica dell’art. 663, comma 1.
29/12/1948 Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1948, n. 1464 (in G.U. 29/12/1948, n.302) ha disposto (con l’art. 3, comma 1) la modifica dell’art. 99.
10/02/1953 Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 febbraio 1953, n. 39 (in SO n.330, relativo alla G.U. 10/02/1953, n.33) ha disposto (con l’art. 36, comma 1) la modifica dell’art. 467.
10/02/1953 Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 febbraio 1953, n. 39 (in SO n.330, relativo alla G.U. 10/02/1953, n.33) ha disposto (con l’art. 36, comma 1) la modifica dell’art. 468.
10/02/1953 Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 febbraio 1953, n. 39 (in SO n.330, relativo alla G.U. 10/02/1953, n.33) ha disposto (con l’art. 36, comma 1) la modifica dell’art. 469.
10/02/1953 Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 febbraio 1953, n. 39 (in SO n.330, relativo alla G.U. 10/02/1953, n.33) ha disposto (con l’art. 36, comma 1) la modifica dell’art. 470.
10/02/1953 Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 febbraio 1953, n. 39 (in SO n.330, relativo alla G.U. 10/02/1953, n.33) ha disposto (con l’art. 36, comma 1) la modifica dell’art. 471.
10/02/1953 Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 febbraio 1953, n. 39 (in SO n.330, relativo alla G.U. 10/02/1953, n.33) ha disposto (con l’art. 36, comma 1) la modifica dell’art. 472.
10/02/1953 Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 febbraio 1953, n. 39 (in SO n.330, relativo alla G.U. 10/02/1953, n.33) ha disposto (con l’art. 36, comma 1) la modifica dell’art. 473.
10/02/1953 Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 febbraio 1953, n. 39 (in SO n.330, relativo alla G.U. 10/02/1953, n.33) ha disposto (con l’art. 36, comma 1) la modifica dell’art. 474.
10/02/1953 Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 febbraio 1953, n. 39 (in SO n.330, relativo alla G.U. 10/02/1953, n.33) ha disposto (con l’art. 36, comma 1) la modifica dell’art. 475.
10/07/1953 Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 giugno 1953, n. 492 (in SO n.1550, relativo alla G.U. 10/07/1953, n.155) ha disposto (con l’art. 40, comma 2) la modifica dell’art. 466.
10/07/1953 Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 giugno 1953, n. 492 (in SO n.1550, relativo alla G.U. 10/07/1953, n.155) ha disposto (con l’art. 51, comma 1) la modifica dell’art. 466.
21/12/1953 Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 dicembre 1953, n. 922 (in G.U. 21/12/1953, n.292) ha disposto (con l’art. 2, comma 1, lettera a)) la modifica dell’art. 8.
03/04/1956 La LEGGE 23 marzo 1956, n. 167 (in G.U. 03/04/1956, n.79) ha disposto (con l’art. 9, comma 1) l’introduzione dell’art. 292-bis.
04/07/1956 La LEGGE 22 giugno 1956, n. 586 (in G.U. 04/07/1956, n.164) ha disposto (con l’art. 1, commi 1 e 2) la modifica dell’art. 733.
04/07/1956 La LEGGE 22 giugno 1956, n. 586 (in G.U. 04/07/1956, n.164) ha disposto (con l’art. 1, commi 1 e 2) la modifica dell’art. 734.
07/08/1957 La LEGGE 30 luglio 1957, n. 655 (in G.U. 07/08/1957, n.196) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 289.
07/08/1957 La LEGGE 30 luglio 1957, n. 655 (in G.U. 07/08/1957, n.196) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 290.
04/03/1958 La LEGGE 20 febbraio 1958, n. 75 (in G.U. 04/03/1958, n.55) ha disposto (con l’art. 3, comma 1) la modifica dell’art. 531.
04/03/1958 La LEGGE 20 febbraio 1958, n. 75 (in G.U. 04/03/1958, n.55) ha disposto (con l’art. 3, comma 1) la modifica dell’art. 532.
04/03/1958 La LEGGE 20 febbraio 1958, n. 75 (in G.U. 04/03/1958, n.55) ha disposto (con l’art. 3, comma 1) la modifica dell’art. 533.
04/03/1958 La LEGGE 20 febbraio 1958, n. 75 (in G.U. 04/03/1958, n.55) ha disposto (con l’art. 3, comma 1) la modifica dell’art. 534.
04/03/1958 La LEGGE 20 febbraio 1958, n. 75 (in G.U. 04/03/1958, n.55) ha disposto (con l’art. 3, comma 1) la modifica dell’art. 535.
04/03/1958 La LEGGE 20 febbraio 1958, n. 75 (in G.U. 04/03/1958, n.55) ha disposto (con l’art. 3, comma 1) la modifica dell’art. 536.
12/03/1958 La LEGGE 4 marzo 1958, n. 127 (in G.U. 12/03/1958, n.62) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 57.
12/03/1958 La LEGGE 4 marzo 1958, n. 127 (in G.U. 12/03/1958, n.62) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) l’introduzione dell’art. 57-bis.
12/03/1958 La LEGGE 4 marzo 1958, n. 127 (in G.U. 12/03/1958, n.62) ha disposto (con l’art. 2, comma 1) l’abrogazione del comma 2 dell’art. 58.
12/03/1958 La LEGGE 4 marzo 1958, n. 127 (in G.U. 12/03/1958, n.62) ha disposto (con l’art. 3, comma 1) l’introduzione dell’art. 58-bis.
12/03/1958 La LEGGE 4 marzo 1958, n. 127 (in G.U. 12/03/1958, n.62) ha disposto (con l’art. 4, comma 1) l’introduzione dell’art. 596-bis.
12/03/1958 La LEGGE 4 marzo 1958, n. 127 (in G.U. 12/03/1958, n.62) ha disposto (con l’art. 5, comma 1) l’introduzione dell’art. 663-bis.
11/07/1959 Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1959, n. 460 (in G.U. 11/07/1959, n.163) ha disposto (con l’art. 1, comma 1, lettere a) e b)) la modifica dell’art. 8.
11/07/1959 Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1959, n. 460 (in G.U. 11/07/1959, n.163) ha disposto (con l’art. 1, comma 1, lettera f)) la modifica dell’art. 62, comma 1, numero 4).
11/07/1959 Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1959, n. 460 (in G.U. 11/07/1959, n.163) ha disposto (con l’art. 1, comma 1, lettera g)) la modifica dell’art. 582, comma 2.
11/07/1959 Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1959, n. 460 (in G.U. 11/07/1959, n.163) ha disposto (con l’art. 15, comma 1) la modifica dell’art. 8.
11/07/1959 Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1959, n. 460 (in G.U. 11/07/1959, n.163) ha disposto (con l’art. 15, comma 1) la modifica dell’art. 62, comma 1, numero 4).
11/07/1959 Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1959, n. 460 (in G.U. 11/07/1959, n.163) ha disposto (con l’art. 15, comma 1) la modifica dell’art. 582, comma 2.
07/05/1960 La Corte costituzionale, con sentenza 28 aprile 1960, n. 29 (in G.U. 07/05/1960 n. 112) ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 502, commi 1 e 2.
28/06/1961 Il DECRETO-LEGGE 24 giugno 1961, n. 510 (in G.U. 28/06/1961, n.158) , convertito con modificazioni dalla L. 28 luglio 1961, n. 769 (in G.U. 19/8/1961, n. 205), ha disposto (con l’art. 22, comma 1) la modifica dell’art. 162, comma 1.
24/07/1961 La LEGGE 12 luglio 1961, n. 603 (in G.U. 24/07/1961, n.181) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 24.
24/07/1961 La LEGGE 12 luglio 1961, n. 603 (in G.U. 24/07/1961, n.181) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 26.
24/07/1961 La LEGGE 12 luglio 1961, n. 603 (in G.U. 24/07/1961, n.181) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 66.
24/07/1961 La LEGGE 12 luglio 1961, n. 603 (in G.U. 24/07/1961, n.181) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 78.
24/07/1961 La LEGGE 12 luglio 1961, n. 603 (in G.U. 24/07/1961, n.181) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 135.
24/07/1961 La LEGGE 12 luglio 1961, n. 603 (in G.U. 24/07/1961, n.181) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 237.
24/07/1961 La LEGGE 12 luglio 1961, n. 603 (in G.U. 24/07/1961, n.181) ha disposto (con l’art. 4, comma 1) la modifica dell’art. 135.
04/05/1962 La LEGGE 24 aprile 1962, n. 191 (in G.U. 04/05/1962, n.114) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 164.
04/05/1962 La LEGGE 24 aprile 1962, n. 191 (in G.U. 04/05/1962, n.114) ha disposto (con l’art. 2, comma 1) la modifica dell’art. 175.
06/12/1962 La LEGGE 25 novembre 1962, n. 1634 (in G.U. 06/12/1962, n.311) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 22, comma 2; (con l’art. 1, comma 2) l’abrogazione dei commi 3 e 4 dell’art. 22.
06/12/1962 La LEGGE 25 novembre 1962, n. 1634 (in G.U. 06/12/1962, n.311) ha disposto (con l’art. 2, comma 1) la modifica dell’art. 72.
06/12/1962 La LEGGE 25 novembre 1962, n. 1634 (in G.U. 06/12/1962, n.311) ha disposto (con l’art. 2, comma 1) la modifica dell’art. 176.
06/12/1962 La LEGGE 25 novembre 1962, n. 1634 (in G.U. 06/12/1962, n.311) ha disposto (con l’art. 2, comma 1) la modifica dell’art. 177.
25/01/1963 Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 gennaio 1963, n. 5 (in G.U. 25/01/1963, n.22) ha disposto (con l’art. 1, comma 1, lettera c)) la modifica dell’art. 582, comma 2.
25/01/1963 Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 gennaio 1963, n. 5 (in G.U. 25/01/1963, n.22) ha disposto (con l’art. 8, comma 1) la modifica dell’art. 582, comma 2.
06/02/1963 La LEGGE 26 gennaio 1963, n. 24 (in G.U. 06/02/1963, n.34) ha disposto (con l’articolo unico, comma 1) la modifica dell’art. 582.
29/02/1964 La Corte costituzionale, con sentenza 5 febbraio 1964, n. 9 (in G.U. 29/02/1964 n. 54) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 573.
29/02/1964 La Corte costituzionale, con sentenza 5 febbraio 1964, n. 9 (in G.U. 29/02/1964 n. 54) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 574.
05/06/1965 La LEGGE 31 maggio 1965, n. 575 (in G.U. 05/06/1965, n.138) ha disposto (con l’art. 7, comma 1) la modifica dell’art. 378.
05/06/1965 La LEGGE 31 maggio 1965, n. 575 (in G.U. 05/06/1965, n.138) ha disposto (con l’art. 7, comma 1) la modifica dell’art. 379.
05/06/1965 La LEGGE 31 maggio 1965, n. 575 (in G.U. 05/06/1965, n.138) ha disposto (con l’art. 7, comma 1) la modifica dell’art. 416.
05/06/1965 La LEGGE 31 maggio 1965, n. 575 (in G.U. 05/06/1965, n.138) ha disposto (con l’art. 7, comma 1) la modifica dell’art. 435.
05/06/1965 La LEGGE 31 maggio 1965, n. 575 (in G.U. 05/06/1965, n.138) ha disposto (con l’art. 7, comma 1) la modifica dell’art. 695, comma 1.
05/06/1965 La LEGGE 31 maggio 1965, n. 575 (in G.U. 05/06/1965, n.138) ha disposto (con l’art. 7, comma 1) la modifica dell’art. 696.
05/06/1965 La LEGGE 31 maggio 1965, n. 575 (in G.U. 05/06/1965, n.138) ha disposto (con l’art. 7, comma 1) la modifica dell’art. 697.
05/06/1965 La LEGGE 31 maggio 1965, n. 575 (in G.U. 05/06/1965, n.138) ha disposto (con l’art. 7, comma 1) la modifica dell’art. 698.
05/06/1965 La LEGGE 31 maggio 1965, n. 575 (in G.U. 05/06/1965, n.138) ha disposto (con l’art. 7, comma 1) la modifica dell’art. 699.
15/01/1966 La Corte costituzionale, con sentenza 7 gennaio 1966, n. 3 (in G.U. 15/01/1966 n. 12) ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 28, commi 2, numero 5) e 3.
23/05/1966 La LEGGE 11 maggio 1966, n. 296 (in G.U. 23/05/1966, n.125) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 589.
23/05/1966 La LEGGE 11 maggio 1966, n. 296 (in G.U. 23/05/1966, n.125) ha disposto (con l’art. 2, comma 1) la modifica dell’art. 590.
04/06/1966 Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 giugno 1966, n. 332 (in G.U. 04/06/1966, n.137) ha disposto (con l’art. 1, comma 1, lettera e)) la modifica dell’art. 57.
04/06/1966 Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 giugno 1966, n. 332 (in G.U. 04/06/1966, n.137) ha disposto (con l’art. 1, comma 1, lettera c)) la modifica dell’art. 582, comma 2.
04/06/1966 Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 giugno 1966, n. 332 (in G.U. 04/06/1966, n.137) ha disposto (con l’art. 2, comma 1, lettera d)) la modifica dell’art. 330, comma 1.
04/06/1966 Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 giugno 1966, n. 332 (in G.U. 04/06/1966, n.137) ha disposto (con l’art. 2, comma 1, lettere d) ed e)) la modifica dell’art. 337.
04/06/1966 Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 giugno 1966, n. 332 (in G.U. 04/06/1966, n.137) ha disposto (con l’art. 2, comma 1, lettere d) ed e)) la modifica dell’art. 340.
04/06/1966 Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 giugno 1966, n. 332 (in G.U. 04/06/1966, n.137) ha disposto (con l’art. 2, comma 1, lettere d) ed e)) la modifica dell’art. 341.
04/06/1966 Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 giugno 1966, n. 332 (in G.U. 04/06/1966, n.137) ha disposto (con l’art. 2, comma 1, lettera d)) la modifica dell’art. 414.
04/06/1966 Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 giugno 1966, n. 332 (in G.U. 04/06/1966, n.137) ha disposto (con l’art. 2, comma 1, lettere d) ed e)) la modifica dell’art. 415.
04/06/1966 Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 giugno 1966, n. 332 (in G.U. 04/06/1966, n.137) ha disposto (con l’art. 2, comma 1, lettera d)) la modifica dell’art. 507.
04/06/1966 Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 giugno 1966, n. 332 (in G.U. 04/06/1966, n.137) ha disposto (con l’art. 2, comma 1, lettera d)) la modifica dell’art. 508.
04/06/1966 Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 giugno 1966, n. 332 (in G.U. 04/06/1966, n.137) ha disposto (con l’art. 2, comma 1, lettere d) ed e)) la modifica dell’art. 610.
04/06/1966 Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 giugno 1966, n. 332 (in G.U. 04/06/1966, n.137) ha disposto (con l’art. 2, comma 1, lettere d) ed e)) la modifica dell’art. 635.
04/06/1966 Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 giugno 1966, n. 332 (in G.U. 04/06/1966, n.137) ha disposto (con l’art. 16, comma 1) la modifica dell’art. 57.
04/06/1966 Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 giugno 1966, n. 332 (in G.U. 04/06/1966, n.137) ha disposto (con l’art. 16, comma 1) la modifica dell’art. 330, comma 1.
04/06/1966 Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 giugno 1966, n. 332 (in G.U. 04/06/1966, n.137) ha disposto (con l’art. 16, comma 1) la modifica dell’art. 337.
04/06/1966 Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 giugno 1966, n. 332 (in G.U. 04/06/1966, n.137) ha disposto (con l’art. 16, comma 1) la modifica dell’art. 340.
04/06/1966 Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 giugno 1966, n. 332 (in G.U. 04/06/1966, n.137) ha disposto (con l’art. 16, comma 1) la modifica dell’art. 341.
04/06/1966 Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 giugno 1966, n. 332 (in G.U. 04/06/1966, n.137) ha disposto (con l’art. 16, comma 1) la modifica dell’art. 414.
04/06/1966 Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 giugno 1966, n. 332 (in G.U. 04/06/1966, n.137) ha disposto (con l’art. 16, comma 1) la modifica dell’art. 415.
04/06/1966 Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 giugno 1966, n. 332 (in G.U. 04/06/1966, n.137) ha disposto (con l’art. 16, comma 1) la modifica dell’art. 507.
04/06/1966 Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 giugno 1966, n. 332 (in G.U. 04/06/1966, n.137) ha disposto (con l’art. 16, comma 1) la modifica dell’art. 508.
04/06/1966 Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 giugno 1966, n. 332 (in G.U. 04/06/1966, n.137) ha disposto (con l’art. 16, comma 1) la modifica dell’art. 582, comma 2.
04/06/1966 Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 giugno 1966, n. 332 (in G.U. 04/06/1966, n.137) ha disposto (con l’art. 16, comma 1) la modifica dell’art. 610.
04/06/1966 Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 giugno 1966, n. 332 (in G.U. 04/06/1966, n.137) ha disposto (con l’art. 16, comma 1) la modifica dell’art. 635.
09/07/1966 La Corte costituzionale, con sentenza 22 giugno 1966, n. 87 (in G.U. 09/07/1966 n. 168) ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 272, comma 2.
12/10/1967 La LEGGE 2 ottobre 1967, n. 895 (in G.U. 12/10/1967, n.255) ha disposto (con l’art. 6, comma 2) l’abrogazione dell’art. 420.
12/10/1967 La LEGGE 2 ottobre 1967, n. 895 (in G.U. 12/10/1967, n.255) ha disposto (con l’art. 8, comma 1) la modifica dell’art. 695.
20/07/1968 La Corte costituzionale, con sentenza 2 luglio 1968, n. 110 (in G.U. 20/07/1968 n. 184) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 708.
20/07/1968 La Corte costituzionale, con sentenza 2 luglio 1968, n. 113 (in G.U. 20/07/1968 n. 184) ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 28, comma 2, numero 5).
28/12/1968 La Corte costituzionale, con sentenza 16 dicembre 1968, n. 126 (in G.U. 28/12/1968 n. 329) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 559, commi 1 e 2.
26/02/1969 La Corte costituzionale, con sentenza 12 febbraio 1969, n. 15 (in G.U. 26/02/1969 n. 52) ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 313, comma 3.
26/03/1969 La Corte costituzionale, con sentenza 27 febbraio 1969, n. 31 (in G.U. 26/03/1969 n. 78) ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 330, commi 1 e 2.
23/04/1969 La Corte costituzionale, con sentenza 2 aprile 1969, n. 84 (in G.U. 23/04/1969 n. 105) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 507.
10/12/1969 La Corte costituzionale, con sentenza 27 novembre 1969, n. 147 (in G.U. 10/12/1969 n. 311) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 559, commi 3 e 4.
10/12/1969 La Corte costituzionale, con sentenza 27 novembre 1969, n. 147 (in G.U. 10/12/1969 n. 311) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 560, commi 1, 2 e 3.
10/12/1969 La Corte costituzionale, con sentenza 27 novembre 1969, n. 147 (in G.U. 10/12/1969 n. 311) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 561.
10/12/1969 La Corte costituzionale, con sentenza 27 novembre 1969, n. 147 (in G.U. 10/12/1969 n. 311) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 562, commi 1, 2 e 3.
10/12/1969 La Corte costituzionale, con sentenza 27 novembre 1969, n. 147 (in G.U. 10/12/1969 n. 311) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 563.
22/04/1970 La Corte costituzionale, con sentenza 9 aprile 1970, n. 56 (in G.U. 22/04/1970 n. 102) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 666.
22/05/1970 Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 maggio 1970, n. 283 (in G.U. 22/05/1970, n.127) ha disposto (con l’art. 1, commi 1, lettera f) e 2, lettera a)) la modifica dell’art. 302.
22/05/1970 Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 maggio 1970, n. 283 (in G.U. 22/05/1970, n.127) ha disposto (con l’art. 1, commi 1, lettera f) e 2, lettera a)) la modifica dell’art. 303.
22/05/1970 Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 maggio 1970, n. 283 (in G.U. 22/05/1970, n.127) ha disposto (con l’art. 1, comma 2, lettera b)) la modifica dell’art. 305.
22/05/1970 Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 maggio 1970, n. 283 (in G.U. 22/05/1970, n.127) ha disposto (con l’art. 1, commi 1, lettera b) e 2, lettera a)) la modifica dell’art. 338.
22/05/1970 Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 maggio 1970, n. 283 (in G.U. 22/05/1970, n.127) ha disposto (con l’art. 1, commi 1, lettera b) e 2, lettera a)) la modifica dell’art. 419.
22/05/1970 Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 maggio 1970, n. 283 (in G.U. 22/05/1970, n.127) ha disposto (con l’art. 1, commi 1, lettera b) e 2, lettera a)) la modifica dell’art. 423.
22/05/1970 Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 maggio 1970, n. 283 (in G.U. 22/05/1970, n.127) ha disposto (con l’art. 5, comma 1, lettera c)) la modifica dell’art. 314.
22/05/1970 Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 maggio 1970, n. 283 (in G.U. 22/05/1970, n.127) ha disposto (con l’art. 11, comma 1) la modifica dell’art. 302.
22/05/1970 Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 maggio 1970, n. 283 (in G.U. 22/05/1970, n.127) ha disposto (con l’art. 11, comma 1) la modifica dell’art. 303.
22/05/1970 Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 maggio 1970, n. 283 (in G.U. 22/05/1970, n.127) ha disposto (con l’art. 11, comma 1) la modifica dell’art. 305.
22/05/1970 Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 maggio 1970, n. 283 (in G.U. 22/05/1970, n.127) ha disposto (con l’art. 11, comma 1) la modifica dell’art. 314.
22/05/1970 Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 maggio 1970, n. 283 (in G.U. 22/05/1970, n.127) ha disposto (con l’art. 11, comma 1) la modifica dell’art. 338.
22/05/1970 Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 maggio 1970, n. 283 (in G.U. 22/05/1970, n.127) ha disposto (con l’art. 11, comma 1) la modifica dell’art. 419.
22/05/1970 Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 maggio 1970, n. 283 (in G.U. 22/05/1970, n.127) ha disposto (con l’art. 11, comma 1) la modifica dell’art. 423.
17/06/1970 La Corte costituzionale, con sentenza 3 giugno 1970, n. 86 (in G.U. 17/06/1970 n. 150) ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 164, comma 2, numero 1).
17/06/1970 La Corte costituzionale, con sentenza 3 giugno 1970, n. 86 (in G.U. 17/06/1970 n. 150) ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 168.
08/07/1970 La Corte costituzionale, con sentenza 18 giugno 1970, n. 119 (in G.U. 08/07/1970 n. 170) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 635, comma 2, numero 2).
27/01/1971 La Corte costituzionale, con sentenza 12 gennaio 1971, n. 1 (in G.U. 27/01/1971 n. 22) ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 224, comma 2.
10/02/1971 La Corte costituzionale, con sentenza 29 gennaio 1971, n. 14 (in G.U. 10/02/1971 n. 35) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 707.
24/03/1971 La Corte costituzionale, con sentenza 10 marzo 1971, n. 49 (in G.U. 24/03/1971 n. 74) ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 553.
07/04/1971 La Corte costituzionale, con sentenza 25 marzo 1971, n. 73 (in G.U. 07/04/1971 n. 87) ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 164, comma 4.
07/07/1971 La Corte costituzionale, con sentenza 18 giugno 1971, n. 149 (in G.U. 07/07/1971 n. 170) ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 136, comma 1.
21/07/1971 La Corte costituzionale, con sentenza 5 luglio 1971, n. 175 (in G.U. 21/07/1971 n. 184) ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 151, comma 1.
21/07/1971 La Corte costituzionale, con sentenza 5 luglio 1971, n. 175 (in G.U. 21/07/1971 n. 184) ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 1 del D.P.R. 22 maggio 1970, n. 283 (in G.U. 22/05/1970, n. 127).
21/07/1971 La Corte costituzionale, con sentenza 5 luglio 1971, n. 175 (in G.U. 21/07/1971 n. 184) ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 5 del D.P.R. 22 maggio 1970, n. 283 (in G.U. 22/05/1970, n. 127).
11/07/1973 La Corte costituzionale, con sentenza 26 giugno 1973, n. 108 (in G.U. 11/07/1973 n. 176) ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 169.
12/04/1974 La LEGGE 8 aprile 1974, n. 98 (in G.U. 12/04/1974, n.97) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) l’introduzione dell’art. 615-bis.
12/04/1974 La LEGGE 8 aprile 1974, n. 98 (in G.U. 12/04/1974, n.97) ha disposto (con l’art. 2, comma 1) la modifica dell’art. 617.
12/04/1974 La LEGGE 8 aprile 1974, n. 98 (in G.U. 12/04/1974, n.97) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) l’introduzione dell’art. 617-ter.
12/04/1974 La LEGGE 8 aprile 1974, n. 98 (in G.U. 12/04/1974, n.97) ha disposto (con l’art. 3, comma 1) l’introduzione dell’art. 617-bis.
12/04/1974 La LEGGE 8 aprile 1974, n. 98 (in G.U. 12/04/1974, n.97) ha disposto (con l’art. 4, comma 1) l’introduzione dell’art. 623-bis.
12/04/1974 Il DECRETO-LEGGE 11 aprile 1974, n. 99 (in G.U. 12/04/1974, n.97) convertito con modificazioni dalla L. 07 giugno 1974, n. 220 (in G.U. 11/06/1974, n.151), ha disposto (con l’art. 6, comma 1) la modifica dell’art. 69, comma 4.
12/04/1974 Il DECRETO-LEGGE 11 aprile 1974, n. 99 (in G.U. 12/04/1974, n.97) convertito con modificazioni dalla L. 07 giugno 1974, n. 220 (in G.U. 11/06/1974, n.151), ha disposto (con l’art. 7, comma 1) l’abrogazione dell’ultimo comma dell’art. 69.
12/04/1974 Il DECRETO-LEGGE 11 aprile 1974, n. 99 (in G.U. 12/04/1974, n.97) convertito con modificazioni dalla L. 07 giugno 1974, n. 220 (in G.U. 11/06/1974, n.151), ha disposto (con l’art. 8, comma 1) la modifica dell’art. 81.
12/04/1974 Il DECRETO-LEGGE 11 aprile 1974, n. 99 (in G.U. 12/04/1974, n.97) convertito con modificazioni dalla L. 07 giugno 1974, n. 220 (in G.U. 11/06/1974, n.151), ha disposto (con l’art. 9, comma 1) la modifica dell’art. 99.
12/04/1974 Il DECRETO-LEGGE 11 aprile 1974, n. 99 (in G.U. 12/04/1974, n.97) convertito con modificazioni dalla L. 07 giugno 1974, n. 220 (in G.U. 11/06/1974, n.151), ha disposto (con l’art. 10, comma 1) l’abrogazione dell’art. 100.
12/04/1974 Il DECRETO-LEGGE 11 aprile 1974, n. 99 (in G.U. 12/04/1974, n.97) convertito con modificazioni dalla L. 07 giugno 1974, n. 220 (in G.U. 11/06/1974, n.151), ha disposto (con l’art. 11, comma 1) la modifica dell’art. 163.
12/04/1974 Il DECRETO-LEGGE 11 aprile 1974, n. 99 (in G.U. 12/04/1974, n.97) convertito con modificazioni dalla L. 07 giugno 1974, n. 220 (in G.U. 11/06/1974, n.151), ha disposto (con l’art. 12, comma 1) la modifica dell’art. 164.
12/04/1974 Il DECRETO-LEGGE 11 aprile 1974, n. 99 (in G.U. 12/04/1974, n.97) convertito con modificazioni dalla L. 07 giugno 1974, n. 220 (in G.U. 11/06/1974, n.151), ha disposto (con l’art. 13, comma 1) la modifica dell’art. 168.
24/04/1974 La Corte costituzionale, con sentenza 5 aprile 1974, n. 108 (in G.U. 24/04/1974 n. 107) ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 415.
24/04/1974 La Corte costituzionale, con sentenza 5 aprile 1974, n. 110 (in G.U. 24/04/1974 n. 107) ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 207, commi 3 e 2.
22/10/1974 La LEGGE 14 ottobre 1974, n. 497 (in G.U. 22/10/1974, n.275) ha disposto (con l’art. 3, comma 1) la modifica dell’art. 628, ultimo comma.
22/10/1974 La LEGGE 14 ottobre 1974, n. 497 (in G.U. 22/10/1974, n.275) ha disposto (con l’art. 4, comma 1) la modifica dell’art. 629, ultimo comma.
22/10/1974 La LEGGE 14 ottobre 1974, n. 497 (in G.U. 22/10/1974, n.275) ha disposto (con l’art. 5, comma 1) la modifica dell’art. 630.
22/10/1974 La LEGGE 14 ottobre 1974, n. 497 (in G.U. 22/10/1974, n.275) ha disposto (con l’art. 6, comma 1) l’introduzione di un comma in fine all’art. 630.
03/01/1975 La Corte costituzionale, con sentenza 19 dicembre 1974, n. 290 (in G.U. 03/01/1975 n. 3) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 503.
26/02/1975 La Corte costituzionale, con sentenza 18 febbraio 1975, n. 27 (in G.U. 26/02/1975 n. 55) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 546.
24/05/1975 La LEGGE 22 maggio 1975, n. 152 (in G.U. 24/05/1975, n.136) ha disposto (con l’art. 14, comma 1) la modifica dell’art. 53, comma 1.
24/05/1975 La LEGGE 22 maggio 1975, n. 152 (in G.U. 24/05/1975, n.136) ha disposto (con l’art. 15, comma 1) la modifica dell’art. 648.
25/06/1975 La Corte costituzionale, con sentenza 6 giugno 1975, n. 146 (in G.U. 25/06/1975 n. 166) ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 148.
25/06/1975 La Corte costituzionale, con sentenza 6 giugno 1975, n. 151 (in G.U. 25/06/1975 n. 166) ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 156.
23/07/1975 La Corte costituzionale, con sentenza 8 luglio 1975, n. 222 (in G.U. 23/07/1975 n. 195) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 506.
23/07/1975 La Corte costituzionale, con sentenza 8 luglio 1975, n. 225 (in G.U. 23/07/1975 n. 195) ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 175, comma 1.
09/08/1975 La LEGGE 26 luglio 1975, n. 354 (in G.U. 09/08/1975, n.212) ha disposto (con l’art. 89, comma 1) l’abrogazione dell’art. 141.
09/08/1975 La LEGGE 26 luglio 1975, n. 354 (in G.U. 09/08/1975, n.212) ha disposto (con l’art. 89, comma 1) l’abrogazione dell’art. 142.
09/08/1975 La LEGGE 26 luglio 1975, n. 354 (in G.U. 09/08/1975, n.212) ha disposto (con l’art. 89, comma 1) l’abrogazione dell’art. 143.
09/08/1975 La LEGGE 26 luglio 1975, n. 354 (in G.U. 09/08/1975, n.212) ha disposto (con l’art. 89, comma 1) l’abrogazione dell’art. 144.
09/08/1975 La LEGGE 26 luglio 1975, n. 354 (in G.U. 09/08/1975, n.212) ha disposto (con l’art. 89, comma 1) l’abrogazione dell’art. 149.
09/08/1975 La LEGGE 26 luglio 1975, n. 354 (in G.U. 09/08/1975, n.212) ha disposto (con l’art. 89, comma 1) l’abrogazione dell’ultimo comma dell’art. 207.
30/12/1975 La LEGGE 22 dicembre 1975, n. 685 (in G.U. 30/12/1975, n.342) ha disposto (con l’art. 108, comma 1) l’abrogazione dell’art. 446.
30/12/1975 La LEGGE 22 dicembre 1975, n. 685 (in G.U. 30/12/1975, n.342) ha disposto (con l’art. 108, comma 1) l’abrogazione dell’art. 447.
30/12/1975 La LEGGE 22 dicembre 1975, n. 685 (in G.U. 30/12/1975, n.342) ha disposto (con l’art. 108, comma 1) l’abrogazione dell’art. 729.
05/05/1976 La Corte costituzionale, con sentenza 21 aprile 1976, n. 95 (in G.U. 05/05/1976 n. 118) ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 164, ultimo comma.
14/07/1976 La Corte costituzionale, con sentenza 24 giugno 1976, n. 154 (in G.U. 14/07/1976 n. 184) ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 169, comma 4.
16/10/1976 Il DECRETO-LEGGE 15 ottobre 1976, n. 704 (in G.U. 16/10/1976, n.277) , convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 1976, n. 787 (in G.U. 09/12/1976, n. 327), ha disposto (con l’art. 1, comma 1) l’introduzione dell’art. 501-bis.
16/10/1976 Il DECRETO-LEGGE 15 ottobre 1976, n. 704 (in G.U. 16/10/1976, n.277) , convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 1976, n. 787 (in G.U. 09/12/1976, n. 327), ha disposto (con l’art. 2, comma 1) la modifica dell’art. 501.
18/01/1977 La LEGGE 12 gennaio 1977, n. 1 (in G.U. 18/01/1977, n.15) ha disposto (con l’art. 15, comma 1) la modifica dell’art. 385.
22/03/1978 Il DECRETO-LEGGE 21 marzo 1978, n. 59 (in G.U. 22/03/1978, n.80) , convertito, con modificazioni, dalla L. 18 maggio 1978, n. 191 (in G.U. 19/05/1978, n. 137), ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 420.
22/03/1978 Il DECRETO-LEGGE 21 marzo 1978, n. 59 (in G.U. 22/03/1978, n.80) ,convertito con modificazioni dalla L. 18 maggio 1978, n. 191 (in G.U. 19/05/1978, n.137) ha disposto (con l’art. 2, comma 1) l’introduzione dell’art. 289-bis.
22/03/1978 Il DECRETO-LEGGE 21 marzo 1978, n. 59 (in G.U. 22/03/1978, n.80) , convertito con modificazioni dalla L. 18 maggio 1978, n. 191 (in G.U. 19/05/1978, n.137) ha disposto (con l’art. 2, comma 1) la modifica dell’art. 630.
22/03/1978 Il DECRETO-LEGGE 21 marzo 1978, n. 59 (in G.U. 22/03/1978, n.80) , convertito con modificazioni dalla L. 18 maggio 1978, n. 191 (in G.U. 19/05/1978, n.137) ha disposto (con l’art. 3, comma 1) l’introduzione dell’art. 648-bis.
16/05/1978 La LEGGE 13 maggio 1978, n. 180 (in G.U. 16/05/1978, n.133) ha disposto (con l’art. 11, comma 1) l’abrogazione dell’art. 715.
16/05/1978 La LEGGE 13 maggio 1978, n. 180 (in G.U. 16/05/1978, n.133) ha disposto (con l’art. 10, comma 2) la modifica dell’art. 716, rubrica; (con l’art. 10, comma 3) la modifica dell’art. 716, comma 1.
16/05/1978 La LEGGE 13 maggio 1978, n. 180 (in G.U. 16/05/1978, n.133) ha disposto (con l’art. 11, comma 1) l’abrogazione dell’art. 714.
16/05/1978 La LEGGE 13 maggio 1978, n. 180 (in G.U. 16/05/1978, n.133) ha disposto (con l’art. 11, comma 1) l’abrogazione dell’art. 717.
22/05/1978 La LEGGE 22 maggio 1978, n. 194 (in G.U. 22/05/1978, n.140) ha disposto (con l’art. 22, comma 1) l’abrogazione dell’art. 545.
22/05/1978 La LEGGE 22 maggio 1978, n. 194 (in G.U. 22/05/1978, n.140) ha disposto (con l’art. 22, comma 1) l’abrogazione dell’art. 546.
22/05/1978 La LEGGE 22 maggio 1978, n. 194 (in G.U. 22/05/1978, n.140) ha disposto (con l’art. 22, comma 1) l’abrogazione dell’art. 547.
22/05/1978 La LEGGE 22 maggio 1978, n. 194 (in G.U. 22/05/1978, n.140) ha disposto (con l’art. 22, comma 1) l’abrogazione dell’art. 548.
22/05/1978 La LEGGE 22 maggio 1978, n. 194 (in G.U. 22/05/1978, n.140) ha disposto (con l’art. 22, comma 1) l’abrogazione dell’art. 549.
22/05/1978 La LEGGE 22 maggio 1978, n. 194 (in G.U. 22/05/1978, n.140) ha disposto (con l’art. 22, comma 1) l’abrogazione dell’art. 550.
22/05/1978 La LEGGE 22 maggio 1978, n. 194 (in G.U. 22/05/1978, n.140) ha disposto (con l’art. 22, comma 1) l’abrogazione dell’art. 551.
22/05/1978 La LEGGE 22 maggio 1978, n. 194 (in G.U. 22/05/1978, n.140) ha disposto (con l’art. 22, comma 1) l’abrogazione dell’art. 552.
22/05/1978 La LEGGE 22 maggio 1978, n. 194 (in G.U. 22/05/1978, n.140) ha disposto (con l’art. 22, comma 1) l’abrogazione dell’art. 553.
22/05/1978 La LEGGE 22 maggio 1978, n. 194 (in G.U. 22/05/1978, n.140) ha disposto (con l’art. 22, comma 1) l’abrogazione dell’art. 554.
22/05/1978 La LEGGE 22 maggio 1978, n. 194 (in G.U. 22/05/1978, n.140) ha disposto (con l’art. 22, comma 1) l’abrogazione dell’art. 555.
22/05/1978 La LEGGE 22 maggio 1978, n. 194 (in G.U. 22/05/1978, n.140) ha disposto (con l’art. 22, comma 2) l’abrogazione del numero 3 dell’art. 583, comma 1 e del numero 5 dell’art. 583, comma 2.
05/08/1978 Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1978, n. 413 (in G.U. 05/08/1978, n.218) ha disposto (con l’art. 1, comma 1, lettera c)) la modifica dell’art. 57.
05/08/1978 Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1978, n. 413 (in G.U. 05/08/1978, n.218) ha disposto (con l’art. 1, comma 1, lettera d)) la modifica dell’art. 334, comma 1.
05/08/1978 Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1978, n. 413 (in G.U. 05/08/1978, n.218) ha disposto (con l’art. 10, comma 1) la modifica dell’art. 57.
05/08/1978 Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1978, n. 413 (in G.U. 05/08/1978, n.218) ha disposto (con l’art. 10, comma 1) la modifica dell’art. 334, comma 1.
28/11/1979 La Corte costituzionale, con sentenza 16 novembre 1979, n. 131 (in G.U. 28/11/1979 n. 325) ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 136.
17/12/1979 Il DECRETO-LEGGE 15 dicembre 1979, n. 625 (in G.U. 17/12/1979, n.342) convertito con modificazioni dalla L. 06 febbraio 1980, n. 15 (in G.U. 07/02/1980, n.37), ha disposto (con l’art. 2, comma 1) la modifica dell’art. 280.
17/12/1979 Il DECRETO-LEGGE 15 dicembre 1979, n. 625 (in G.U. 17/12/1979, n.342) convertito con modificazioni dalla L. 06 febbraio 1980, n. 15 (in G.U. 07/02/1980, n.37), ha disposto (con l’art. 3, comma 1) l’introduzione dell’art. 270-bis.
27/11/1980 Il DECRETO-LEGGE 26 novembre 1980, n. 776 (in G.U. 27/11/1980, n.326) , convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 1980, n. 874 (in G.U. 24/12/1980, n. 351), ha disposto (con l’art. 15-quater, comma 1) la modifica dell’art. 479.
27/11/1980 Il DECRETO-LEGGE 26 novembre 1980, n. 776 (in G.U. 27/11/1980, n.326) , convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 1980, n. 874 (in G.U. 24/12/1980, n. 351), ha disposto (con l’art. 15-quater, comma 1) la modifica dell’art. 480.
27/11/1980 Il DECRETO-LEGGE 26 novembre 1980, n. 776 (in G.U. 27/11/1980, n.326) , convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 1980, n. 874 (in G.U. 24/12/1980, n. 351), ha disposto (con l’art. 15-quater, comma 1) la modifica dell’art. 481.
27/11/1980 Il DECRETO-LEGGE 26 novembre 1980, n. 776 (in G.U. 27/11/1980, n.326) , convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 1980, n. 874 (in G.U. 24/12/1980, n. 351), ha disposto (con l’art. 15-quater, comma 1) la modifica dell’art. 483.
30/12/1980 La LEGGE 30 dicembre 1980, n. 894 (in G.U. 30/12/1980, n.355) ha disposto (con l’articolo unico, comma 1) la modifica dell’art. 630.
10/06/1981 La Corte costituzionale, con sentenza 9 aprile 1981, n. 96 (in G.U. 10/06/1981 n. 158) ha dichiarato l’illegittimita’ costiruzionale dell’art. 603.
10/08/1981 La LEGGE 5 agosto 1981, n. 442 (in G.U. 10/08/1981, n.218) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) l’abrogazione dell’art. 544.
10/08/1981 La LEGGE 5 agosto 1981, n. 442 (in G.U. 10/08/1981, n.218) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) l’abrogazione dell’art. 587.
10/08/1981 La LEGGE 5 agosto 1981, n. 442 (in G.U. 10/08/1981, n.218) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) l’abrogazione dell’art. 592.
10/08/1981 La LEGGE 5 agosto 1981, n. 442 (in G.U. 10/08/1981, n.218) ha disposto (con l’art. 2, comma 1) la modifica dell’art. 578.
30/11/1981 La LEGGE 24 novembre 1981, n. 689 (in G.U. 30/11/1981, n.329) ha disposto (con l’art. 33, comma 1, lettera a)) la modifica dell’art. 669.
30/11/1981 La LEGGE 24 novembre 1981, n. 689 (in G.U. 30/11/1981, n.329) ha disposto (con l’art. 33, comma 1, lettera a)) la modifica dell’art. 672.
30/11/1981 La LEGGE 24 novembre 1981, n. 689 (in G.U. 30/11/1981, n.329) ha disposto (con l’art. 33, comma 1, lettera a)) la modifica dell’art. 687.
30/11/1981 La LEGGE 24 novembre 1981, n. 689 (in G.U. 30/11/1981, n.329) ha disposto (con l’art. 33, comma 1, lettera a)) la modifica dell’art. 693.
30/11/1981 La LEGGE 24 novembre 1981, n. 689 (in G.U. 30/11/1981, n.329) ha disposto (con l’art. 33, comma 1, lettera a)) la modifica dell’art. 694.
30/11/1981 La LEGGE 24 novembre 1981, n. 689 (in G.U. 30/11/1981, n.329) ha disposto (con l’art. 38, comma 2) la modifica dell’art. 669.
30/11/1981 La LEGGE 24 novembre 1981, n. 689 (in G.U. 30/11/1981, n.329) ha disposto (con l’art. 38, comma 2) la modifica dell’art. 672.
30/11/1981 La LEGGE 24 novembre 1981, n. 689 (in G.U. 30/11/1981, n.329) ha disposto (con l’art. 44, comma 1) la modifica dell’art. 683.
30/11/1981 La LEGGE 24 novembre 1981, n. 689 (in G.U. 30/11/1981, n.329) ha disposto (con l’art. 45, comma 1) la modifica dell’art. 684.
30/11/1981 La LEGGE 24 novembre 1981, n. 689 (in G.U. 30/11/1981, n.329) ha disposto (con l’art. 46, comma 1) la modifica dell’art. 685.
30/11/1981 La LEGGE 24 novembre 1981, n. 689 (in G.U. 30/11/1981, n.329) ha disposto (con l’art. 47, comma 1) la modifica dell’art. 697, comma 2.
30/11/1981 La LEGGE 24 novembre 1981, n. 689 (in G.U. 30/11/1981, n.329) ha disposto (con l’art. 86, comma 1) la modifica dell’art. 334.
30/11/1981 La LEGGE 24 novembre 1981, n. 689 (in G.U. 30/11/1981, n.329) ha disposto (con l’art. 86, comma 1) la modifica dell’art. 335.
30/11/1981 La LEGGE 24 novembre 1981, n. 689 (in G.U. 30/11/1981, n.329) ha disposto (con l’art. 87, comma 1) la modifica dell’art. 388, comma 3 e l’introduzione di tre nuovi commi dopo il terzo all’art. 388.
30/11/1981 La LEGGE 24 novembre 1981, n. 689 (in G.U. 30/11/1981, n.329) ha disposto (con l’art. 88, comma 1) l’introduzione dell’art. 388-bis.
30/11/1981 La LEGGE 24 novembre 1981, n. 689 (in G.U. 30/11/1981, n.329) ha disposto (con l’art. 89, comma 1) l’introduzione dell’art. 493-bis.
30/11/1981 La LEGGE 24 novembre 1981, n. 689 (in G.U. 30/11/1981, n.329) ha disposto (con l’art. 90, comma 1) l’introduzione di un nuovo comma dopo il secondo all’art. 570.
30/11/1981 La LEGGE 24 novembre 1981, n. 689 (in G.U. 30/11/1981, n.329) ha disposto (con l’art. 91, comma 1) la modifica dell’art. 582, comma 2.
30/11/1981 La LEGGE 24 novembre 1981, n. 689 (in G.U. 30/11/1981, n.329) ha disposto (con l’art. 92, comma 1) la modifica dell’art. 590, ultimo comma.
30/11/1981 La LEGGE 24 novembre 1981, n. 689 (in G.U. 30/11/1981, n.329) ha disposto (con l’art. 93, comma 1) la modifica dell’art. 627, comma 1.
30/11/1981 La LEGGE 24 novembre 1981, n. 689 (in G.U. 30/11/1981, n.329) ha disposto (con l’art. 94, comma 1) la modifica dell’art. 631.
30/11/1981 La LEGGE 24 novembre 1981, n. 689 (in G.U. 30/11/1981, n.329) ha disposto (con l’art. 95, comma 1) la modifica dell’art. 632.
30/11/1981 La LEGGE 24 novembre 1981, n. 689 (in G.U. 30/11/1981, n.329) ha disposto (con l’art. 96, comma 1) l’introduzione di un comma in fine all’art. 636.
30/11/1981 La LEGGE 24 novembre 1981, n. 689 (in G.U. 30/11/1981, n.329) ha disposto (con l’art. 97, comma 1) l’introduzione dell’art. 639-bis.
30/11/1981 La LEGGE 24 novembre 1981, n. 689 (in G.U. 30/11/1981, n.329) ha disposto (con l’art. 98, comma 1) l’introduzione di un comma in fine all’art. 640.
30/11/1981 La LEGGE 24 novembre 1981, n. 689 (in G.U. 30/11/1981, n.329) ha disposto (con l’art. 100, comma 1) l’introduzione dell’art. 133-bis.
30/11/1981 La LEGGE 24 novembre 1981, n. 689 (in G.U. 30/11/1981, n.329) ha disposto (con l’art. 100, comma 1) l’introduzione dell’art. 133-ter.
30/11/1981 La LEGGE 24 novembre 1981, n. 689 (in G.U. 30/11/1981, n.329) ha disposto (con l’art. 101, comma 1) la modifica dell’art. 24.
30/11/1981 La LEGGE 24 novembre 1981, n. 689 (in G.U. 30/11/1981, n.329) ha disposto (con l’art. 101, comma 1) la modifica dell’art. 26.
30/11/1981 La LEGGE 24 novembre 1981, n. 689 (in G.U. 30/11/1981, n.329) ha disposto (con l’art. 101, comma 1) la modifica dell’art. 66.
30/11/1981 La LEGGE 24 novembre 1981, n. 689 (in G.U. 30/11/1981, n.329) ha disposto (con l’art. 101, comma 1) la modifica dell’art. 78.
30/11/1981 La LEGGE 24 novembre 1981, n. 689 (in G.U. 30/11/1981, n.329) ha disposto (con l’art. 101, comma 1) la modifica dell’art. 135.
30/11/1981 La LEGGE 24 novembre 1981, n. 689 (in G.U. 30/11/1981, n.329) ha disposto (con l’art. 101, comma 1) la modifica dell’art. 136.
30/11/1981 La LEGGE 24 novembre 1981, n. 689 (in G.U. 30/11/1981, n.329) ha disposto (con l’art. 104, comma 1) la modifica dell’art. 163.
30/11/1981 La LEGGE 24 novembre 1981, n. 689 (in G.U. 30/11/1981, n.329) ha disposto (con l’art. 104, comma 1) la modifica dell’art. 175.
30/11/1981 La LEGGE 24 novembre 1981, n. 689 (in G.U. 30/11/1981, n.329) ha disposto (con l’art. 104, comma 1) la modifica dell’art. 237.
30/11/1981 La LEGGE 24 novembre 1981, n. 689 (in G.U. 30/11/1981, n.329) ha disposto (con l’art. 109, comma 1) l’introduzione dell’art. 388-ter.
30/11/1981 La LEGGE 24 novembre 1981, n. 689 (in G.U. 30/11/1981, n.329) ha disposto (con l’art. 111, comma 2) la modifica dell’art. 172.
30/11/1981 La LEGGE 24 novembre 1981, n. 689 (in G.U. 30/11/1981, n.329) ha disposto (con l’art. 116, comma 1) la modifica dell’art. 196.
30/11/1981 La LEGGE 24 novembre 1981, n. 689 (in G.U. 30/11/1981, n.329) ha disposto (con l’art. 116, comma 1) la modifica dell’art. 197.
30/11/1981 La LEGGE 24 novembre 1981, n. 689 (in G.U. 30/11/1981, n.329) ha disposto (con l’art. 118, comma 1) la modifica dell’art. 19, commi 1 e 2.
30/11/1981 La LEGGE 24 novembre 1981, n. 689 (in G.U. 30/11/1981, n.329) ha disposto (con l’art. 119, comma 1) la modifica dell’art. 32, commi 2 e 3.
30/11/1981 La LEGGE 24 novembre 1981, n. 689 (in G.U. 30/11/1981, n.329) ha disposto (con l’art. 120, comma 1) l’introduzione dell’art. 32-bis.
30/11/1981 La LEGGE 24 novembre 1981, n. 689 (in G.U. 30/11/1981, n.329) ha disposto (con l’art. 120, comma 1) l’introduzione dell’art. 32-ter.
30/11/1981 La LEGGE 24 novembre 1981, n. 689 (in G.U. 30/11/1981, n.329) ha disposto (con l’art. 120, comma 1) l’introduzione dell’art. 32-quater.
30/11/1981 La LEGGE 24 novembre 1981, n. 689 (in G.U. 30/11/1981, n.329) ha disposto (con l’art. 121, comma 1) la modifica dell’art. 33, comma 1.
30/11/1981 La LEGGE 24 novembre 1981, n. 689 (in G.U. 30/11/1981, n.329) ha disposto (con l’art. 122, comma 1) la modifica dell’art. 34.
30/11/1981 La LEGGE 24 novembre 1981, n. 689 (in G.U. 30/11/1981, n.329) ha disposto (con l’art. 123, comma 1) l’introduzione dell’art. 35-bis.
30/11/1981 La LEGGE 24 novembre 1981, n. 689 (in G.U. 30/11/1981, n.329) ha disposto (con l’art. 124, comma 1) la modifica dell’art. 140.
30/11/1981 La LEGGE 24 novembre 1981, n. 689 (in G.U. 30/11/1981, n.329) ha disposto (con l’art. 125, comma 1) la modifica dell’art. 157, comma 1, numero 6).
30/11/1981 La LEGGE 24 novembre 1981, n. 689 (in G.U. 30/11/1981, n.329) ha disposto (con l’art. 126, comma 1) l’introduzione dell’art. 162-bis.
30/11/1981 La LEGGE 24 novembre 1981, n. 689 (in G.U. 30/11/1981, n.329) ha disposto (con l’art. 128, comma 1) la modifica dell’art. 165.
30/11/1981 La LEGGE 24 novembre 1981, n. 689 (in G.U. 30/11/1981, n.329) ha disposto (con l’art. 129, comma 1) la modifica dell’art. 389.
30/11/1981 La LEGGE 24 novembre 1981, n. 689 (in G.U. 30/11/1981, n.329) ha disposto (con l’art. 146, comma 1) la modifica dell’art. 98, comma 2.
30/11/1981 La LEGGE 24 novembre 1981, n. 689 (in G.U. 30/11/1981, n.329) ha disposto (con l’art. 146, comma 1) la modifica dell’art. 541, comma 1.
30/11/1981 La LEGGE 24 novembre 1981, n. 689 (in G.U. 30/11/1981, n.329) ha disposto (con l’art. 146, comma 1) la modifica dell’art. 564, comma 4.
30/11/1981 La LEGGE 24 novembre 1981, n. 689 (in G.U. 30/11/1981, n.329) ha disposto (con l’art. 146, comma 1) la modifica dell’art. 569.
30/11/1981 La LEGGE 24 novembre 1981, n. 689 (in G.U. 30/11/1981, n.329) ha disposto (con l’art. 146, comma 1) la modifica dell’art. 570, comma 1.
30/11/1981 La LEGGE 24 novembre 1981, n. 689 (in G.U. 30/11/1981, n.329) ha disposto (con l’art. 146, comma 1) la modifica dell’art. 573, comma 1.
30/11/1981 La LEGGE 24 novembre 1981, n. 689 (in G.U. 30/11/1981, n.329) ha disposto (con l’art. 146, comma 1) la modifica dell’art. 574, comma 1.
30/11/1981 La LEGGE 24 novembre 1981, n. 689 (in G.U. 30/11/1981, n.329) ha disposto (con l’art. 146, comma 1) la modifica dell’art. 671, comma 2.
19/12/1981 Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1981, n. 744 (in G.U. 19/12/1981, n.348) ha disposto (con l’art. 1, comma 1, lettera c)) la modifica dell’art. 57.
19/12/1981 Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1981, n. 744 (in G.U. 19/12/1981, n.348) ha disposto (con l’art. 1, comma 1, lettera e)) la modifica dell’art. 334, comma 1.
19/12/1981 Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1981, n. 744 (in G.U. 19/12/1981, n.348) ha disposto (con l’art. 1, comma 1, lettera d)) la modifica dell’art. 476.
19/12/1981 Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1981, n. 744 (in G.U. 19/12/1981, n.348) ha disposto (con l’art. 1, comma 1, lettera g)) la modifica dell’art. 610.
19/12/1981 Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1981, n. 744 (in G.U. 19/12/1981, n.348) ha disposto (con l’art. 11, comma 1) la modifica dell’art. 57.
19/12/1981 Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1981, n. 744 (in G.U. 19/12/1981, n.348) ha disposto (con l’art. 11, comma 1) la modifica dell’art. 334, comma 1.
19/12/1981 Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1981, n. 744 (in G.U. 19/12/1981, n.348) ha disposto (con l’art. 11, comma 1) la modifica dell’art. 476.
19/12/1981 Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1981, n. 744 (in G.U. 19/12/1981, n.348) ha disposto (con l’art. 11, comma 1) la modifica dell’art. 610.
02/06/1982 La LEGGE 29 maggio 1982, n. 304 (in G.U. 02/06/1982, n.149) ha disposto (con l’art. 5, comma 2) la modifica dell’art. 241.
02/06/1982 La LEGGE 29 maggio 1982, n. 304 (in G.U. 02/06/1982, n.149) ha disposto (con l’art. 5, comma 2) la modifica dell’art. 276.
02/06/1982 La LEGGE 29 maggio 1982, n. 304 (in G.U. 02/06/1982, n.149) ha disposto (con l’art. 5, comma 2) la modifica dell’art. 280.
02/06/1982 La LEGGE 29 maggio 1982, n. 304 (in G.U. 02/06/1982, n.149) ha disposto (con l’art. 5, comma 2) la modifica dell’art. 283.
02/06/1982 La LEGGE 29 maggio 1982, n. 304 (in G.U. 02/06/1982, n.149) ha disposto (con l’art. 5, comma 2) la modifica dell’art. 284.
02/06/1982 La LEGGE 29 maggio 1982, n. 304 (in G.U. 02/06/1982, n.149) ha disposto (con l’art. 5, comma 2) la modifica dell’art. 285.
02/06/1982 La LEGGE 29 maggio 1982, n. 304 (in G.U. 02/06/1982, n.149) ha disposto (con l’art. 5, comma 2) la modifica dell’art. 286.
02/06/1982 La LEGGE 29 maggio 1982, n. 304 (in G.U. 02/06/1982, n.149) ha disposto (con l’art. 5, comma 2) la modifica dell’art. 289.
02/06/1982 La LEGGE 29 maggio 1982, n. 304 (in G.U. 02/06/1982, n.149) ha disposto (con l’art. 5, comma 2) la modifica dell’art. 295.
02/06/1982 La LEGGE 29 maggio 1982, n. 304 (in G.U. 02/06/1982, n.149) ha disposto (con l’art. 12, comma 1) la modifica dell’art. 241.
02/06/1982 La LEGGE 29 maggio 1982, n. 304 (in G.U. 02/06/1982, n.149) ha disposto (con l’art. 12, comma 1) la modifica dell’art. 276.
02/06/1982 La LEGGE 29 maggio 1982, n. 304 (in G.U. 02/06/1982, n.149) ha disposto (con l’art. 12, comma 1) la modifica dell’art. 280.
02/06/1982 La LEGGE 29 maggio 1982, n. 304 (in G.U. 02/06/1982, n.149) ha disposto (con l’art. 12, comma 1) la modifica dell’art. 283.
02/06/1982 La LEGGE 29 maggio 1982, n. 304 (in G.U. 02/06/1982, n.149) ha disposto (con l’art. 12, comma 1) la modifica dell’art. 284.
02/06/1982 La LEGGE 29 maggio 1982, n. 304 (in G.U. 02/06/1982, n.149) ha disposto (con l’art. 12, comma 1) la modifica dell’art. 285.
02/06/1982 La LEGGE 29 maggio 1982, n. 304 (in G.U. 02/06/1982, n.149) ha disposto (con l’art. 12, comma 1) la modifica dell’art. 286.
02/06/1982 La LEGGE 29 maggio 1982, n. 304 (in G.U. 02/06/1982, n.149) ha disposto (con l’art. 12, comma 1) la modifica dell’art. 289.
02/06/1982 La LEGGE 29 maggio 1982, n. 304 (in G.U. 02/06/1982, n.149) ha disposto (con l’art. 12, comma 1) la modifica dell’art. 295.
04/08/1982 La Corte costituzionale, con sentenza 8 luglio 1982, n. 139 (in G.U. 04/08/1982 n. 213) ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 204, comma 2.
04/08/1982 La Corte costituzionale, con sentenza 8 luglio 1982, n. 139 (in G.U. 04/08/1982 n. 213) ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 205, comma 2, numero 2).
04/08/1982 La Corte costituzionale, con sentenza 8 luglio 1982, n. 139 (in G.U. 04/08/1982 n. 213) ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 222, comma 1.
10/08/1982 Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 agosto 1982, n. 525 (in G.U. 10/08/1982, n.218) ha disposto (con l’art. 1, ultimo comma) la modifica dell’art. 482.
10/08/1982 Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 agosto 1982, n. 525 (in G.U. 10/08/1982, n.218) ha disposto (con l’art. 1, ultimo comma) la modifica dell’art. 483.
10/08/1982 Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 agosto 1982, n. 525 (in G.U. 10/08/1982, n.218) ha disposto (con l’art. 1, ultimo comma) la modifica dell’art. 484.
10/08/1982 Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 agosto 1982, n. 525 (in G.U. 10/08/1982, n.218) ha disposto (con l’art. 1, ultimo comma) la modifica dell’art. 485.
10/08/1982 Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 agosto 1982, n. 525 (in G.U. 10/08/1982, n.218) ha disposto (con l’art. 1, ultimo comma) la modifica dell’art. 489.
10/08/1982 Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 agosto 1982, n. 525 (in G.U. 10/08/1982, n.218) ha disposto (con l’art. 1, ultimo comma) la modifica dell’art. 490.
10/08/1982 Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 agosto 1982, n. 525 (in G.U. 10/08/1982, n.218) ha disposto (con l’art. 1, ultimo comma) la modifica dell’art. 492.
14/08/1982 La LEGGE 12 agosto 1982, n. 532 (in G.U. 14/08/1982, n.223) ha disposto (con l’art. 29, comma 1) la modifica dell’art. 385, comma 3.
14/09/1982 La LEGGE 13 settembre 1982, n. 646 (in G.U. 14/09/1982, n.253) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) l’introduzione dell’art. 416-bis.
14/09/1982 La LEGGE 13 settembre 1982, n. 646 (in G.U. 14/09/1982, n.253) ha disposto (con l’art. 2, comma ) l’introduzione di un comma dopo il primo all’art. 378.
14/09/1982 La LEGGE 13 settembre 1982, n. 646 (in G.U. 14/09/1982, n.253) ha disposto (con l’art. 3, comma 1) la modifica dell’art. 379, comma 2.
14/09/1982 La LEGGE 13 settembre 1982, n. 646 (in G.U. 14/09/1982, n.253) ha disposto (con l’art. 8, comma 1) l’introduzione dell’art. 513-bis.
14/09/1982 La LEGGE 13 settembre 1982, n. 646 (in G.U. 14/09/1982, n.253) ha disposto (con l’art. 9, comma 1) l’introduzione del numero 3 all’art. 628, comma 3.
14/09/1982 La LEGGE 13 settembre 1982, n. 646 (in G.U. 14/09/1982, n.253) nel modificare l’art. 7, commi 1 e 3 della L. 31 maggio 1965, n. 575 (in G.U. 05/06/1965, n. 138) ha conseguentemente disposto (con l’art. 18, comma 1) la modifica dell’art. 336.
14/09/1982 La LEGGE 13 settembre 1982, n. 646 (in G.U. 14/09/1982, n.253) nel modificare l’art. 7, commi 1 e 3 della L. 31 maggio 1965, n. 575 (in G.U. 05/06/1965, n. 138) ha conseguentemente disposto (con l’art. 18, comma 1) la modifica dell’art. 338.
14/09/1982 La LEGGE 13 settembre 1982, n. 646 (in G.U. 14/09/1982, n.253) nel modificare l’art. 7, commi 1 e 3 della L. 31 maggio 1965, n. 575 (in G.U. 05/06/1965, n. 138) ha conseguentemente disposto (con l’art. 18, comma 1) la modifica dell’art. 353.
14/09/1982 La LEGGE 13 settembre 1982, n. 646 (in G.U. 14/09/1982, n.253) nel modificare l’art. 7, commi 1 e 3 della L. 31 maggio 1965, n. 575 (in G.U. 05/06/1965, n. 138) ha conseguentemente disposto (con l’art. 18, comma 1) la modifica dell’art. 373.
14/09/1982 La LEGGE 13 settembre 1982, n. 646 (in G.U. 14/09/1982, n.253) nel modificare l’art. 7, commi 1 e 3 della L. 31 maggio 1965, n. 575 (in G.U. 05/06/1965, n. 138) ha conseguentemente disposto (con l’art. 18, comma 1) la modifica dell’art. 379.
14/09/1982 La LEGGE 13 settembre 1982, n. 646 (in G.U. 14/09/1982, n.253) nel modificare l’art. 7, commi 1 e 3 della L. 31 maggio 1965, n. 575 (in G.U. 05/06/1965, n. 138) ha conseguentemente disposto (con l’art. 18, comma 1) la modifica dell’art. 416.
14/09/1982 La LEGGE 13 settembre 1982, n. 646 (in G.U. 14/09/1982, n.253) nel modificare l’art. 7, commi 1 e 3 della L. 31 maggio 1965, n. 575 (in G.U. 05/06/1965, n. 138) ha conseguentemente disposto (con l’art. 18, comma 1) la modifica dell’art. 416-bis.
14/09/1982 La LEGGE 13 settembre 1982, n. 646 (in G.U. 14/09/1982, n.253) nel modificare l’art. 7, commi 1 e 3 della L. 31 maggio 1965, n. 575 (in G.U. 05/06/1965, n. 138) ha conseguentemente disposto(con l’art. 18, comma 1) la modifica dell’art. 424.
14/09/1982 La LEGGE 13 settembre 1982, n. 646 (in G.U. 14/09/1982, n.253) nel modificare l’art. 7, commi 1 e 3 della L. 31 maggio 1965, n. 575 (in G.U. 05/06/1965, n. 138) ha conseguentemente disposto(con l’art. 18, comma 1) la modifica dell’art. 435.
14/09/1982 La LEGGE 13 settembre 1982, n. 646 (in G.U. 14/09/1982, n.253) , nel modificare l’art. 7, commi 1 e 3 della L. 31 maggio 1965, n. 575 (in G.U. 05/06/1965, n. 138), ha conseguentemente disposto (con l’art. 18, comma 1) la modifica dell’art. 575.
14/09/1982 La LEGGE 13 settembre 1982, n. 646 (in G.U. 14/09/1982, n.253) nel modificare l’art. 7, commi 1 e 3 della L. 31 maggio 1965, n. 575 (in G.U. 5/6/1965, n. 138) ha conseguentemente disposto (con l’art. 18, comma 1) la modifica dell’art. 605.
14/09/1982 La LEGGE 13 settembre 1982, n. 646 (in G.U. 14/09/1982, n.253) nel modificare l’art. 7, commi 1 e 3 della L. 31 maggio 1965, n. 575 (in G.U. 5/6/1965, n. 138) ha conseguentemente disposto (con l’art. 18, comma 1) la modifica dell’art. 610.
14/09/1982 La LEGGE 13 settembre 1982, n. 646 (in G.U. 14/09/1982, n.253) nel modificare l’art. 7, commi 1 e 3 della L. 31 maggio 1965, n. 575 (in G.U. 5/6/1965, n. 138) ha conseguentemente disposto (con l’art. 18, comma 1) la modifica dell’art. 611.
14/09/1982 La LEGGE 13 settembre 1982, n. 646 (in G.U. 14/09/1982, n.253) nel modificare l’art. 7, commi 1 e 3 della L. 31 maggio 1965, n. 575 (in G.U. 5/6/1965, n. 138) ha conseguentemente disposto (con l’art. 18, comma 1) la modifica dell’art. 612.
14/09/1982 La LEGGE 13 settembre 1982, n. 646 (in G.U. 14/09/1982, n.253) nel modificare l’art. 7, commi 1 e 3 della L. 31 maggio 1965, n. 575 (in G.U. 5/6/1965, n. 138) ha conseguentemente disposto (con l’art. 18, comma 1) la modifica dell’art. 629.
14/09/1982 La LEGGE 13 settembre 1982, n. 646 (in G.U. 14/09/1982, n.253) nel modificare l’art. 7, commi 1 e 3 della L. 31 maggio 1965, n. 575 (in G.U. 5/6/1965, n. 138) ha conseguentemente disposto (con l’art. 18, comma 1) la modifica dell’art. 630.
14/09/1982 La LEGGE 13 settembre 1982, n. 646 (in G.U. 14/09/1982, n.253) nel modificare l’art. 7, commi 1 e 3 della L. 31 maggio 1965, n. 575 (in G.U. 5/6/1965, n. 138) ha conseguentemente disposto (con l’art. 18, comma 1) la modifica dell’art. 632.
14/09/1982 La LEGGE 13 settembre 1982, n. 646 (in G.U. 14/09/1982, n.253) nel modificare l’art. 7, commi 1 e 3 della L. 31 maggio 1965, n. 575 (in G.U. 5/6/1965, n. 138) ha conseguentemente disposto (con l’art. 18, comma 1) la modifica dell’art. 633.
14/09/1982 La LEGGE 13 settembre 1982, n. 646 (in G.U. 14/09/1982, n.253) nel modificare l’art. 7, commi 1 e 3 della L. 31 maggio 1965, n. 575 (in G.U. 5/6/1965, n. 138) ha conseguentemente disposto (con l’art. 18, comma 1) la modifica dell’art. 634.
14/09/1982 La LEGGE 13 settembre 1982, n. 646 (in G.U. 14/09/1982, n.253) nel modificare l’art. 7, commi 1 e 3 della L. 31 maggio 1965, n. 575 (in G.U. 5/6/1965, n. 138) ha conseguentemente disposto (con l’art. 18, comma 1) la modifica dell’art. 635.
14/09/1982 La LEGGE 13 settembre 1982, n. 646 (in G.U. 14/09/1982, n.253) nel modificare l’art. 7, commi 1 e 3 della L. 31 maggio 1965, n. 575 (in G.U. 5/6/1965, n. 138) ha conseguentemente disposto (con l’art. 18, comma 1) la modifica dell’art. 636.
14/09/1982 La LEGGE 13 settembre 1982, n. 646 (in G.U. 14/09/1982, n.253) nel modificare l’art. 7, commi 1 e 3 della L. 31 maggio 1965, n. 575 (in G.U. 5/6/1965, n. 138) ha conseguentemente disposto (con l’art. 18, comma 1) la modifica dell’art. 637.
14/09/1982 La LEGGE 13 settembre 1982, n. 646 (in G.U. 14/09/1982, n.253) nel modificare l’art. 7, commi 1 e 3 della L. 31 maggio 1965, n. 575 (in G.U. 5/6/1965, n. 138) ha conseguentemente disposto (con l’art. 18, comma 1) la modifica dell’art. 638.
14/09/1982 La LEGGE 13 settembre 1982, n. 646 (in G.U. 14/09/1982, n.253) nel modificare l’art. 7, commi 1 e 3 della L. 31 maggio 1965, n. 575 (in G.U. 5/6/1965, n. 138) ha conseguentemente disposto (con l’art. 18, comma 1) la modifica dell’art. 695, comma 1.
14/09/1982 La LEGGE 13 settembre 1982, n. 646 (in G.U. 14/09/1982, n.253) nel modificare l’art. 7, commi 1 e 3 della L. 31 maggio 1965, n. 575 (in G.U. 5/6/1965, n. 138) ha conseguentemente disposto (con l’art. 18, comma 1) la modifica dell’art. 696.
14/09/1982 La LEGGE 13 settembre 1982, n. 646 (in G.U. 14/09/1982, n.253) nel modificare l’art. 7, commi 1 e 3 della L. 31 maggio 1965, n. 575 (in G.U. 5/6/1965, n. 138) ha conseguentemente disposto (con l’art. 18, comma 1) la modifica dell’art. 697.
14/09/1982 La LEGGE 13 settembre 1982, n. 646 (in G.U. 14/09/1982, n.253) nel modificare l’art. 7, commi 1 e 3 della L. 31 maggio 1965, n. 575 (in G.U. 5/6/1965, n. 138) ha conseguentemente disposto (con l’art. 18, comma 1) la modifica dell’art. 698.
14/09/1982 La LEGGE 13 settembre 1982, n. 646 (in G.U. 14/09/1982, n.253) nel modificare l’art. 7, commi 1 e 3 della L. 31 maggio 1965, n. 575 (in G.U. 5/6/1965, n. 138) ha conseguentemente disposto (con l’art. 18, comma 1) la modifica dell’art. 699.
02/10/1982 Il DECRETO-LEGGE 1 ottobre 1982, n. 695 (in G.U. 02/10/1982, n.272) , convertito senza modificazioni dalla L. 29 novembre 1982, n.882 (in G.U. 1/12/1982, n. 330) nel modificare l’art. 12, della L. 29 maggio 1982, n. 304, ha conseguentemente disposto (con l’art. 1) la modifica dell’art. 241.
02/10/1982 Il DECRETO-LEGGE 1 ottobre 1982, n. 695 (in G.U. 02/10/1982, n.272) , convertito senza modificazioni dalla L. 29 novembre 1982, n.882 (in G.U. 1/12/1982, n. 330) nel modificare l’art. 12, della L. 29 maggio 1982, n. 304, ha conseguentemente disposto (con l’art. 1) la modifica dell’art. 276.
02/10/1982 Il DECRETO-LEGGE 1 ottobre 1982, n. 695 (in G.U. 02/10/1982, n.272) , convertito senza modificazioni dalla L. 29 novembre 1982, n.882 (in G.U. 1/12/1982, n. 330) nel modificare l’art. 12, della L. 29 maggio 1982, n. 304, ha conseguentemente disposto (con l’art. 1) la modifica dell’art. 280.
02/10/1982 Il DECRETO-LEGGE 1 ottobre 1982, n. 695 (in G.U. 02/10/1982, n.272) , convertito senza modificazioni dalla L. 29 novembre 1982, n.882 (in G.U. 1/12/1982, n. 330) nel modificare l’art. 12, della L. 29 maggio 1982, n. 304, ha conseguentemente disposto (con l’art. 1) la modifica dell’art. 283.
02/10/1982 Il DECRETO-LEGGE 1 ottobre 1982, n. 695 (in G.U. 02/10/1982, n.272) , convertito senza modificazioni dalla L. 29 novembre 1982, n.882 (in G.U. 1/12/1982, n. 330) nel modificare l’art. 12, della L. 29 maggio 1982, n. 304, ha conseguentemente disposto (con l’art. 1) la modifica dell’art. 284.
02/10/1982 Il DECRETO-LEGGE 1 ottobre 1982, n. 695 (in G.U. 02/10/1982, n.272) , convertito senza modificazioni dalla L. 29 novembre 1982, n.882 (in G.U. 1/12/1982, n. 330), nel modificare l’art. 12 della L. 29 maggio 1982, n. 304, ha conseguentemente disposto (con l’art. 1) la modifica dell’art. 285.
02/10/1982 Il DECRETO-LEGGE 1 ottobre 1982, n. 695 (in G.U. 02/10/1982, n.272) , convertito senza modificazioni dalla L. 29 novembre 1982, n.882 (in G.U. 1/12/1982, n. 330) nel modificare l’art. 12, della L. 29 maggio 1982, n. 304, ha conseguentemente disposto (con l’art. 1) la modifica dell’art. 286.
02/10/1982 Il DECRETO-LEGGE 1 ottobre 1982, n. 695 (in G.U. 02/10/1982, n.272) , convertito senza modificazioni dalla L. 29 novembre 1982, n.882 (in G.U. 1/12/1982, n. 330) nel modificare l’art. 12 della L. 29 maggio 1982, n. 304, ha conseguentemente disposto (con l’art. 1) la modifica dell’art. 289.
02/10/1982 Il DECRETO-LEGGE 1 ottobre 1982, n. 695 (in G.U. 02/10/1982, n.272) , convertito senza modificazioni dalla L. 29 novembre 1982, n.882 (in G.U. 1/12/1982, n. 330) nel modificare l’art. 12, della L. 29 maggio 1982, n. 304, ha conseguentemente disposto (con l’art. 1) la modifica dell’art. 295.
28/12/1982 La LEGGE 23 dicembre 1982, n. 936 (in G.U. 28/12/1982, n.355) ha disposto (con l’art. 5, comma 1) la modifica dell’art. 417.
22/02/1983 Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 febbraio 1983, n. 43 (in G.U. 22/02/1983, n.51) , nel modificare l’art. 1, comma 5 del D.P.R. 9 agosto 1982, n. 525 (in G.U. 10/08/1982, n. 218), ha conseguentemente disposto (con l’art. 2, comma 3) la modifica dell’art. 482.
22/02/1983 Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 febbraio 1983, n. 43 (in G.U. 22/02/1983, n.51) , nel modificare l’art. 1, comma 5 del D.P.R. 9 agosto 1982, n. 525 (in G.U. 10/08/1982, n. 218), ha conseguentemente disposto (con l’art. 2, comma 3) la modifica dell’art. 483.
22/02/1983 Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 febbraio 1983, n. 43 (in G.U. 22/02/1983, n.51) , nel modificare l’art. 1, comma 5 del D.P.R. 9 agosto 1982, n. 525 (in G.U. 10/08/1982, n. 218), ha conseguentemente disposto (con l’art. 2, comma 3) la modifica dell’art. 484.
22/02/1983 Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 febbraio 1983, n. 43 (in G.U. 22/02/1983, n.51) , nel modificare l’art. 1, comma 5 del D.P.R. 9 agosto 1982, n. 525 (in G.U. 10/08/1982, n. 218), ha conseguentemente disposto (con l’art. 2, comma 3) la modifica dell’art. 485.
22/02/1983 Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 febbraio 1983, n. 43 (in G.U. 22/02/1983, n.51) , nel modificare l’art. 1, comma 5 del D.P.R. 9 agosto 1982, n. 525 (in G.U. 10/08/1982, n. 218), ha conseguentemente disposto (con l’art. 2, comma 3) la modifica dell’art. 489.
22/02/1983 Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 febbraio 1983, n. 43 (in G.U. 22/02/1983, n.51) , nel modificare l’art. 1, comma 5 del D.P.R. 9 agosto 1982, n. 525 (in G.U. 10/08/1982, n. 218), ha conseguentemente disposto (con l’art. 2, comma 3) la modifica dell’art. 490.
22/02/1983 Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 febbraio 1983, n. 43 (in G.U. 22/02/1983, n.51) , nel modificare l’art. 1, comma 5 del D.P.R. 9 agosto 1982, n. 525 (in G.U. 10/08/1982, n. 218), ha conseguentemente disposto (con l’art. 2, comma 3) la modifica dell’art. 492.
15/06/1983 La Corte costituzionale, con sentenza 2 giugno 1983, n. 165 (in G.U. 15/06/1983 n. 163) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 504.
03/08/1983 La Corte costituzionale, con sentenza 15 luglio 1983, n. 249 (in G.U. 03/08/1983 n. 212) ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 204, comma 2.
03/08/1983 La Corte costituzionale, con sentenza 15 luglio 1983, n. 249 (in G.U. 03/08/1983 n. 212) ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 219, commi 1 e 2.
13/06/1984 La Corte costituzionale, con sentenza 5 giugno 1984, n. 155 (in G.U. 13/06/1984 n. 162) ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 175, comma 1.
01/08/1984 La LEGGE 31 luglio 1984, n. 400 (in G.U. 01/08/1984, n.210) ha disposto (con l’art. 5, comma 1) la modifica dell’art. 63, comma 3.
18/12/1984 La LEGGE 11 dicembre 1984, n. 848 (in G.U. 18/12/1984, n.346) ha disposto (con l’art. 25, comma 1) la modifica dell’art. 718.
18/12/1984 La LEGGE 11 dicembre 1984, n. 848 (in G.U. 18/12/1984, n.346) ha disposto (con l’art. 25, comma 1) la modifica dell’art. 719.
18/12/1984 La LEGGE 11 dicembre 1984, n. 848 (in G.U. 18/12/1984, n.346) ha disposto (con l’art. 25, comma 1) la modifica dell’art. 720.
18/12/1984 La LEGGE 11 dicembre 1984, n. 848 (in G.U. 18/12/1984, n.346) ha disposto (con l’art. 25, comma 1) la modifica dell’art. 721.
18/12/1984 La LEGGE 11 dicembre 1984, n. 848 (in G.U. 18/12/1984, n.346) ha disposto (con l’art. 25, comma 1) la modifica dell’art. 722.
27/02/1985 La Corte costituzionale, con sentenza 19 febbraio 1985, n. 51 (in G.U. 27/02/1985 n. 50) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 5.
10/07/1985 La Corte costituzionale, con sentenza 28 giugno 1985, n. 193 (in G.U. 10/07/1985 n. 161) ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 273.
10/07/1985 La Corte costituzionale, con sentenza 28 giugno 1985, n. 193 (in G.U. 10/07/1985 n. 161) ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 274.
20/06/1986 Il DECRETO-LEGGE 18 giugno 1986, n. 282 (in G.U. 20/06/1986, n.141) , convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 1986, n. 462 (in G.U. 11/08/1986, n. 185), ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 446.
20/06/1986 Il DECRETO-LEGGE 18 giugno 1986, n. 282 (in G.U. 20/06/1986, n.141) , convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 1986, n. 462 (in G.U. 11/08/1986, n.185) ha disposto (con l’art. 1, comma 2) l’introduzione di un nuovo comma dopo il primo all’art. 448.
16/10/1986 La LEGGE 10 ottobre 1986, n. 663 (in G.U. 16/10/1986, n.241) ha disposto (con l’art. 28, comma 1) la modifica dell’art. 176, comma 3.
16/10/1986 La LEGGE 10 ottobre 1986, n. 663 (in G.U. 16/10/1986, n.241) ha disposto (con l’art. 31, comma 1) l’abrogazione dell’art. 204.
16/12/1986 Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1986, n. 865 (in G.U. 16/12/1986, n.291) ha disposto (con l’art. 1, comma 1, lettera c)) la modifica dell’art. 57.
16/12/1986 Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1986, n. 865 (in G.U. 16/12/1986, n.291) ha disposto (con l’art. 1, comma 1, lettera g)) la modifica dell’art. 337.
16/12/1986 Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1986, n. 865 (in G.U. 16/12/1986, n.291) ha disposto (con l’art. 1, comma 1, lettera d)) la modifica dell’art. 491.
16/12/1986 Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1986, n. 865 (in G.U. 16/12/1986, n.291) ha disposto (con l’art. 1, comma 1, lettera g)) la modifica dell’art. 610.
16/12/1986 Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1986, n. 865 (in G.U. 16/12/1986, n.291) ha disposto (con l’art. 12, comma 1) la modifica dell’art. 57.
16/12/1986 Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1986, n. 865 (in G.U. 16/12/1986, n.291) ha disposto (con l’art. 12, comma 1) la modifica dell’art. 337.
16/12/1986 Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1986, n. 865 (in G.U. 16/12/1986, n.291) ha disposto (con l’art. 12, comma 1) la modifica dell’art. 491.
16/12/1986 Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1986, n. 865 (in G.U. 16/12/1986, n.291) ha disposto (con l’art. 12, comma 1) la modifica dell’art. 610.
23/03/1988 La Corte costituzionale, con sentenza 10 marzo 1988, n. 304 (in G.U. 23/03/1988 n. 12) ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 175, comma 1.
30/03/1988 La Corte costituzionale, con sentenza 23 marzo 1988, n. 364 (in G.U. 30/03/1988 n. 13) ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 5.
15/04/1988 La LEGGE 13 aprile 1988, n. 117 (in G.U. 15/04/1988, n.88) ha disposto (con l’art. 17, comma 1) la modifica dell’art. 328, comma 2.
21/12/1988 La Corte costituzionale, con sentenza 30 novembre 1988, n. 1085 (in G.U. 21/12/1988 n. 51) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 626, comma 1, numero 1.
21/12/1988 La Corte costituzionale, con sentenza 30 novembre 1988, n. 1102 (in G.U. 21/12/1988 n. 51) ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 219, comma 3.
29/03/1989 La Corte costituzionale, con sentenza 8 marzo 1989, n. 139 (in G.U. 29/03/1989 n. 13) ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 266.
31/05/1989 La Corte costituzionale, con sentenza 17 maggio 1989, n. 282 (in G.U. 31/05/1989 n. 22) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 117, comma 1.
31/05/1989 La Corte costituzionale, con sentenza 17 maggio 1989, n. 282 (in G.U. 31/05/1989 n. 22) come modificata dall’Errata Corrige in G.U. 1 s.s. 14/06/1989, n. 24, ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 177, comma 1.
14/06/1989 Errata Corrige (in G.U. 14/06/1989, n.24) relativo alla sentenza 17 – 25 maggio 1989 n. 282 (in G.U. 1ª s.s. 31/05/1989 n. 22).
05/08/1989 Il DECRETO LEGISLATIVO 28 luglio 1989, n. 271 (in SO n.57, relativo alla G.U. 05/08/1989, n.182) ha disposto (con l’art. 217, comma 1) l’abrogazione dell’art. 140.
05/08/1989 Il DECRETO LEGISLATIVO 28 luglio 1989, n. 271 (in SO n.57, relativo alla G.U. 05/08/1989, n.182) ha disposto (con l’art. 218, comma 1) la modifica dell’art. 189.
05/08/1989 Il DECRETO LEGISLATIVO 28 luglio 1989, n. 271 (in SO n.57, relativo alla G.U. 05/08/1989, n.182) ha disposto (con l’art. 218, comma 1) la modifica dell’art. 190.
05/08/1989 Il DECRETO LEGISLATIVO 28 luglio 1989, n. 271 (in SO n.57, relativo alla G.U. 05/08/1989, n.182) ha disposto (con l’art. 239, comma 1) la modifica dell’art. 160, comma 2.
13/02/1990 La LEGGE 7 febbraio 1990, n. 19 (in G.U. 13/02/1990, n.36) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 59, comma 1.
13/02/1990 La LEGGE 7 febbraio 1990, n. 19 (in G.U. 13/02/1990, n.36) ha disposto (con l’art. 2, comma 1) la modifica dell’art. 62, comma 1, numero 4).
13/02/1990 La LEGGE 7 febbraio 1990, n. 19 (in G.U. 13/02/1990, n.36) ha disposto (con l’art. 3, comma 1) la modifica dell’art. 118.
13/02/1990 La LEGGE 7 febbraio 1990, n. 19 (in G.U. 13/02/1990, n.36) ha disposto (con l’art. 4, comma 1) la modifica dell’art. 166.
13/02/1990 La LEGGE 7 febbraio 1990, n. 19 (in G.U. 13/02/1990, n.36) ha disposto (con l’art. 5, comma 1) l’introduzione di un nuovo comma infine all’art. 34.
13/02/1990 La LEGGE 7 febbraio 1990, n. 19 (in G.U. 13/02/1990, n.36) ha disposto (con l’art. 6, comma 1) la modifica dell’art. 167, comma 2.
13/02/1990 La LEGGE 7 febbraio 1990, n. 19 (in G.U. 13/02/1990, n.36) ha disposto (con l’art. 7, comma 1) l’abrogazione dell’ultimo comma dell’art. 175.
23/03/1990 La LEGGE 19 marzo 1990, n. 55 (in G.U. 23/03/1990, n.69) ha disposto (con l’art. 21, comma 1) la modifica dell’art. 32-quater.
23/03/1990 La LEGGE 19 marzo 1990, n. 55 (in G.U. 23/03/1990, n.69) ha disposto (con l’art. 22, comma 1) l’introduzione dell’art. 640-bis.
23/03/1990 La LEGGE 19 marzo 1990, n. 55 (in G.U. 23/03/1990, n.69) ha disposto (con l’art. 23, comma 1) la modifica dell’art. 648-bis.
23/03/1990 La LEGGE 19 marzo 1990, n. 55 (in G.U. 23/03/1990, n.69) ha disposto (con l’art. 24, comma 1) l’introduzione dell’art. 648-ter.
23/03/1990 La LEGGE 19 marzo 1990, n. 55 (in G.U. 23/03/1990, n.69) ha disposto (con l’art. 25, comma 1) la modifica dell’art. 379, comma 1.
23/03/1990 La LEGGE 19 marzo 1990, n. 55 (in G.U. 23/03/1990, n.69) ha disposto (con l’art. 36, comma 2) la modifica dell’art. 416-bis, comma 7.
12/04/1990 Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 aprile 1990, n. 75 (in G.U. 12/04/1990, n.86) ha disposto (con l’art. 1, comma 1, lettera b)) la modifica dell’art. 57.
12/04/1990 Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 aprile 1990, n. 75 (in G.U. 12/04/1990, n.86) ha disposto (con l’art. 1, comma 1, lettera c)) la modifica dell’art. 336, comma 1.
12/04/1990 Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 aprile 1990, n. 75 (in G.U. 12/04/1990, n.86) ha disposto (con l’art. 1, comma 1, lettera c)) la modifica dell’art. 337.
12/04/1990 Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 aprile 1990, n. 75 (in G.U. 12/04/1990, n.86) ha disposto (con l’art. 1, comma 1, lettera c)) la modifica dell’art. 588, comma 2.
12/04/1990 Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 aprile 1990, n. 75 (in G.U. 12/04/1990, n.86) ha disposto (con l’art. 1, comma 1, lettera c)) la modifica dell’art. 614, comma 4.
12/04/1990 Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 aprile 1990, n. 75 (in G.U. 12/04/1990, n.86) ha disposto (con l’art. 1, comma 1, lettera c)) la modifica dell’art. 640, comma 2.
12/04/1990 Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 aprile 1990, n. 75 (in G.U. 12/04/1990, n.86) ha disposto (con l’art. 6, comma 1) la modifica dell’art. 57.
12/04/1990 Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 aprile 1990, n. 75 (in G.U. 12/04/1990, n.86) ha disposto (con l’art. 6, comma 1) la modifica dell’art. 336, comma 1.
12/04/1990 Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 aprile 1990, n. 75 (in G.U. 12/04/1990, n.86) ha disposto (con l’art. 6, comma 1) la modifica dell’art. 337.
12/04/1990 Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 aprile 1990, n. 75 (in G.U. 12/04/1990, n.86) ha disposto (con l’art. 6, comma 1) la modifica dell’art. 588, comma 2.
12/04/1990 Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 aprile 1990, n. 75 (in G.U. 12/04/1990, n.86) ha disposto (con l’art. 6, comma 1) la modifica dell’art. 614, comma 4.
12/04/1990 Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 aprile 1990, n. 75 (in G.U. 12/04/1990, n.86) ha disposto (con l’art. 6, comma 1) la modifica dell’art. 640, comma 2.
27/04/1990 La LEGGE 26 aprile 1990, n. 86 (in G.U. 27/04/1990, n.97) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 314.
27/04/1990 La LEGGE 26 aprile 1990, n. 86 (in G.U. 27/04/1990, n.97) ha disposto (con l’art. 2, comma 1) la modifica dell’art. 316.
27/04/1990 La LEGGE 26 aprile 1990, n. 86 (in G.U. 27/04/1990, n.97) ha disposto (con l’art. 3, comma 1) l’ introduzione dell’art. 316-bis.
27/04/1990 La LEGGE 26 aprile 1990, n. 86 (in G.U. 27/04/1990, n.97) ha disposto (con l’art. 4, comma 1) la modifica dell’art. 317.
27/04/1990 La LEGGE 26 aprile 1990, n. 86 (in G.U. 27/04/1990, n.97) ha disposto (con l’art. 5, comma 1) l’introduzione dell’art. 317-bis.
27/04/1990 La LEGGE 26 aprile 1990, n. 86 (in G.U. 27/04/1990, n.97) ha disposto (con l’art. 6, comma 1) la modifica dell’art. 318.
27/04/1990 La LEGGE 26 aprile 1990, n. 86 (in G.U. 27/04/1990, n.97) ha disposto (con l’art. 7, comma 1) la modifica dell’art. 319.
27/04/1990 La LEGGE 26 aprile 1990, n. 86 (in G.U. 27/04/1990, n.97) ha disposto (con l’art. 8, comma 1) l’introduzione dell’art. 319-bis.
27/04/1990 La LEGGE 26 aprile 1990, n. 86 (in G.U. 27/04/1990, n.97) ha disposto (con l’art. 9, comma 1) l’introduzione dell’art. 319-ter.
27/04/1990 La LEGGE 26 aprile 1990, n. 86 (in G.U. 27/04/1990, n.97) ha disposto (con l’art. 10, comma 1) la modifica dell’art. 320.
27/04/1990 La LEGGE 26 aprile 1990, n. 86 (in G.U. 27/04/1990, n.97) ha disposto (con l’art. 11, comma 1) la modifica dell’art. 321.
27/04/1990 La LEGGE 26 aprile 1990, n. 86 (in G.U. 27/04/1990, n.97) ha disposto (con l’art. 12, comma 1) la modifica dell’art. 322.
27/04/1990 La LEGGE 26 aprile 1990, n. 86 (in G.U. 27/04/1990, n.97) ha disposto (con l’art. 13, comma 1) la modifica dell’art. 323.
27/04/1990 La LEGGE 26 aprile 1990, n. 86 (in G.U. 27/04/1990, n.97) ha disposto (con l’art. 14, comma 1) l’introduzione dell’art. 323-bis.
27/04/1990 La LEGGE 26 aprile 1990, n. 86 (in G.U. 27/04/1990, n.97) ha disposto (con l’art. 15, comma 1) la modifica dell’art. 326.
27/04/1990 La LEGGE 26 aprile 1990, n. 86 (in G.U. 27/04/1990, n.97) ha disposto (con l’art. 16, comma 1) la modifica dell’art. 328.
27/04/1990 La LEGGE 26 aprile 1990, n. 86 (in G.U. 27/04/1990, n.97) ha disposto (con l’art. 17, comma 1) la modifica dell’art. 357.
27/04/1990 La LEGGE 26 aprile 1990, n. 86 (in G.U. 27/04/1990, n.97) ha disposto (con l’art. 18, comma 1) la modifica dell’art. 358.
27/04/1990 La LEGGE 26 aprile 1990, n. 86 (in G.U. 27/04/1990, n.97) ha disposto (con l’art. 20, comma 1) l’abrogazione dell’art. 315.
27/04/1990 La LEGGE 26 aprile 1990, n. 86 (in G.U. 27/04/1990, n.97) ha disposto (con l’art. 20, comma 1) l’abrogazione dell’art. 324.
06/06/1990 La Corte costituzionale, con sentenza 23 maggio 1990, n. 275 (in G.U. 06/06/1990 n. 23) ha dichiarato l’illegittimita’costituzionale dell’art. 157.
14/06/1990 La LEGGE 12 giugno 1990, n. 146 (in G.U. 14/06/1990, n.137) ha disposto (con l’art. 11, comma 1) l’abrogazione dell’art. 330.
14/06/1990 La LEGGE 12 giugno 1990, n. 146 (in G.U. 14/06/1990, n.137) ha disposto (con l’art. 11, comma 1) l’abrogazione dell’art. 333.
26/06/1990 La LEGGE 26 giugno 1990, n. 162 (in SO n.45, relativo alla G.U. 26/06/1990, n.147) nel modificare l’art. 104, comma 1 della L. 22 dicembre 1975, n. 685 (in G.U. 30/12/1975, n. 342) ha conseguentemente disposto (con l’art. 32, comma 1) la modifica dell’art. 362, comma 2.
26/06/1990 La LEGGE 26 giugno 1990, n. 162 (in SO n.45, relativo alla G.U. 26/06/1990, n.147) , nell’introdurre l’art. 110 alla L. 22 dicembre 1975, n. 685 (in G.U. 30/12/1975, n. 342), ha conseguentemente disposto (con l’art. 32, comma 1) la modifica dell’art. 446.
26/06/1990 La LEGGE 26 giugno 1990, n. 162 (in SO n.45, relativo alla G.U. 26/06/1990, n.147) , nell’introdurre l’art. 110 alla L. 22 dicembre 1975, n. 685 (in G.U. 30/12/1975, n. 342), ha conseguentemente confermato (con l’art. 32, comma 1) l’abrogazione dell’art. 447.
26/06/1990 La LEGGE 26 giugno 1990, n. 162 (in SO n.45, relativo alla G.U. 26/06/1990, n.147) nell’introdurre l’art. 110 alla L. 22 dicembre 1975, n. 685 (in G.U. 30/12/1975 n. 342) ha conseguentemente confermato (con l’art. 32, comma 1) l’abrogazione dell’art. 729.
31/10/1990 Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 ottobre 1990, n. 309 (in SO n.67, relativo alla G.U. 31/10/1990, n.255) ha confermato (con l’art. 136, comma 1) l’abrogazione dell’art. 447.
31/10/1990 Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 ottobre 1990, n. 309 (in SO n.67, relativo alla G.U. 31/10/1990, n.255) ha confermato (con l’art. 136, comma 1) l’abrogazione dell’art. 729.
13/05/1991 Il DECRETO-LEGGE 13 maggio 1991, n. 152 (in G.U. 13/05/1991, n.110) ,convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n. 203 (in G.U. 12/07/1991, n. 162), nel modificare l’art. 7, comma 1 della L. 31 maggio 1965, n. 575 (in G.U. 5/6/1965, n. 138), ha conseguentemente disposto (con l’art. 6, comma 1) la modifica dell’art. 336.
13/05/1991 Il DECRETO-LEGGE 13 maggio 1991, n. 152 (in G.U. 13/05/1991, n.110) ,convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n. 203 (in G.U. 12/07/1991, n. 162), nel modificare l’art. 7, comma 1 della L. 31 maggio 1965, n. 575 (in G.U. 5/6/1965, n. 138), ha conseguentemente disposto (con l’art. 6, comma 1) la modifica dell’art. 338.
13/05/1991 Il DECRETO-LEGGE 13 maggio 1991, n. 152 (in G.U. 13/05/1991, n.110) ,convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n. 203 (in G.U. 12/07/1991, n. 162), nel modificare l’art. 7, comma 1 della L. 31 maggio 1965, n. 575 (in G.U. 5/6/1965, n. 138), ha conseguentemente disposto (con l’art. 6, comma 1) la modifica dell’art. 353.
13/05/1991 Il DECRETO-LEGGE 13 maggio 1991, n. 152 (in G.U. 13/05/1991, n.110) ,convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n. 203 (in G.U. 12/07/1991, n. 162), nel modificare l’art. 7, comma 1 della L. 31 maggio 1965, n. 575 (in G.U. 5/6/1965, n. 138), ha conseguentemente disposto (con l’art. 6, comma 1) la modifica dell’art. 378.
13/05/1991 Il DECRETO-LEGGE 13 maggio 1991, n. 152 (in G.U. 13/05/1991, n.110) ,convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n. 203 (in G.U. 12/07/1991, n. 162), nel modificare l’art. 7, comma 1 della L. 31 maggio 1965, n. 575 (in G.U. 5/6/1965, n. 138), ha conseguentemente disposto (con l’art. 6, comma 1) la modifica dell’art. 379.
13/05/1991 Il DECRETO-LEGGE 13 maggio 1991, n. 152 (in G.U. 13/05/1991, n.110) ,convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n. 203 (in G.U. 12/07/1991, n. 162), nel modificare l’art. 7, comma 1 della L. 31 maggio 1965, n. 575 (in G.U. 5/6/1965, n. 138), ha conseguentemente disposto (con l’art. 6, comma 1) la modifica dell’art. 416.
13/05/1991 Il DECRETO-LEGGE 13 maggio 1991, n. 152 (in G.U. 13/05/1991, n.110) ,convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n. 203 (in G.U. 12/07/1991, n. 162), nel modificare l’art. 7, comma 1 della L. 31 maggio 1965, n. 575 (in G.U. 5/6/1965, n. 138), ha conseguentemente disposto (con l’art. 6, comma 1) la modifica dell’art. 416-bis.
13/05/1991 Il DECRETO-LEGGE 13 maggio 1991, n. 152 (in G.U. 13/05/1991, n.110) ,convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n. 203 (in G.U. 12/07/1991, n. 162), nel modificare l’art. 7, comma 1 della L. 31 maggio 1965, n. 575 (in G.U. 5/6/1965, n. 138), ha conseguentemente disposto (con l’art. 6, comma 1) la modifica dell’art. 424.
13/05/1991 Il DECRETO-LEGGE 13 maggio 1991, n. 152 (in G.U. 13/05/1991, n.110) ,convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n. 203 (in G.U. 12/07/1991, n. 162), nel modificare l’art. 7, comma 1 della L. 31 maggio 1965, n. 575 (in G.U. 5/6/1965, n. 138), ha conseguentemente disposto (con l’art. 6, comma 1) la modifica dell’art. 435.
13/05/1991 Il DECRETO-LEGGE 13 maggio 1991, n. 152 (in G.U. 13/05/1991, n.110) ,convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n. 203 (in G.U. 12/07/1991, n. 162), nel modificare l’art. 7, comma 1 della L. 31 maggio 1965, n. 575 (in G.U. 5/6/1965, n. 138) ha conseguentemente disposto (con l’art. 6, comma 1) la modifica dell’art. 513-bis.
13/05/1991 Il DECRETO-LEGGE 13 maggio 1991, n. 152 (in G.U. 13/05/1991, n.110) ,convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n. 203 (in G.U. 12/07/1991, n. 162), nel modificare l’art. 7, comma 1 della L. 31 maggio 1965, n. 575 (in G.U. 5/6/1965, n. 138) ha conseguentemente disposto (con l’art. 6, comma 1) la modifica dell’art. 575.
13/05/1991 Il DECRETO-LEGGE 13 maggio 1991, n. 152 (in G.U. 13/05/1991, n.110) ,convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n. 203 (in G.U. 12/07/1991, n. 162), nel modificare l’art. 7, comma 1 della L. 31 maggio 1965, n. 575 (in G.U. 5/6/1965, n. 138) ha conseguentemente disposto (con l’art. 6, comma 1) la modifica dell’art. 605.
13/05/1991 Il DECRETO-LEGGE 13 maggio 1991, n. 152 (in G.U. 13/05/1991, n.110) ,convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n. 203 (in G.U. 12/07/1991, n. 162), nel modificare l’art. 7, comma 1 della L. 31 maggio 1965, n. 575 (in G.U. 5/6/1965, n. 138) ha conseguentemente disposto (con l’art. 6, comma 1) la modifica dell’art. 610.
13/05/1991 Il DECRETO-LEGGE 13 maggio 1991, n. 152 (in G.U. 13/05/1991, n.110) ,convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n. 203 (in G.U. 12/07/1991, n. 162), nel modificare l’art. 7, comma 1 della L. 31 maggio 1965, n. 575 (in G.U. 5/6/1965, n. 138) ha conseguentemente disposto (con l’art. 6, comma 1) la modifica dell’art. 611.
13/05/1991 Il DECRETO-LEGGE 13 maggio 1991, n. 152 (in G.U. 13/05/1991, n.110) ,convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n. 203 (in G.U. 12/07/1991, n. 162), nel modificare l’art. 7, comma 1 della L. 31 maggio 1965, n. 575 (in G.U. 5/6/1965, n. 138) ha conseguentemente disposto (con l’art. 6, comma 1) la modifica dell’art. 612.
13/05/1991 Il DECRETO-LEGGE 13 maggio 1991, n. 152 (in G.U. 13/05/1991, n.110) ,convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n. 203 (in G.U. 12/07/1991, n. 162), nel modificare l’art. 7, comma 1 della L. 31 maggio 1965, n. 575 (in G.U. 5/6/1965, n. 138) ha conseguentemente disposto (con l’art. 6, comma 1) la modifica dell’art. 628.
13/05/1991 Il DECRETO-LEGGE 13 maggio 1991, n. 152 (in G.U. 13/05/1991, n.110) ,convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n. 203 (in G.U. 12/07/1991, n. 162), nel modificare l’art. 7, comma 1 della L. 31 maggio 1965, n. 575 (in G.U. 5/6/1965, n. 138) ha conseguentemente disposto (con l’art. 6, comma 1) la modifica dell’art. 629.
13/05/1991 Il DECRETO-LEGGE 13 maggio 1991, n. 152 (in G.U. 13/05/1991, n.110) ,convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n. 203 (in G.U. 12/07/1991, n. 162), nel modificare l’art. 7, comma 1 della L. 31 maggio 1965, n. 575 (in G.U. 5/6/1965, n. 138) ha conseguentemente disposto (con l’art. 6, comma 1) la modifica dell’art. 630.
13/05/1991 Il DECRETO-LEGGE 13 maggio 1991, n. 152 (in G.U. 13/05/1991, n.110) ,convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n. 203 (in G.U. 12/07/1991, n. 162), nel modificare l’art. 7, comma 1 della L. 31 maggio 1965, n. 575 (in G.U. 5/6/1965, n. 138) ha conseguentemente disposto (con l’art. 6, comma 1) la modifica dell’art. 632.
13/05/1991 Il DECRETO-LEGGE 13 maggio 1991, n. 152 (in G.U. 13/05/1991, n.110) ,convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n. 203 (in G.U. 12/07/1991, n. 162), nel modificare l’art. 7, comma 1 della L. 31 maggio 1965, n. 575 (in G.U. 5/6/1965, n. 138) ha conseguentemente disposto (con l’art. 6, comma 1) la modifica dell’art. 633.
13/05/1991 Il DECRETO-LEGGE 13 maggio 1991, n. 152 (in G.U. 13/05/1991, n.110) ,convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n. 203 (in G.U. 12/07/1991, n. 162), nel modificare l’art. 7, comma 1 della L. 31 maggio 1965, n. 575 (in G.U. 5/6/1965, n. 138) ha conseguentemente disposto (con l’art. 6, comma 1) la modifica dell’art. 634.
13/05/1991 Il DECRETO-LEGGE 13 maggio 1991, n. 152 (in G.U. 13/05/1991, n.110) ,convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n. 203 (in G.U. 12/07/1991, n. 162), nel modificare l’art. 7, comma 1 della L. 31 maggio 1965, n. 575 (in G.U. 5/6/1965, n. 138) ha conseguentemente disposto (con l’art. 6, comma 1) la modifica dell’art. 635.
13/05/1991 Il DECRETO-LEGGE 13 maggio 1991, n. 152 (in G.U. 13/05/1991, n.110) ,convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n. 203 (in G.U. 12/07/1991, n. 162), nel modificare l’art. 7, comma 1 della L. 31 maggio 1965, n. 575 (in G.U. 5/6/1965, n. 138) ha conseguentemente disposto (con l’art. 6, comma 1) la modifica dell’art. 636.
13/05/1991 Il DECRETO-LEGGE 13 maggio 1991, n. 152 (in G.U. 13/05/1991, n.110) ,convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n. 203 (in G.U. 12/07/1991, n. 162), nel modificare l’art. 7, comma 1 della L. 31 maggio 1965, n. 575 (in G.U. 5/6/1965, n. 138) ha conseguentemente disposto (con l’art. 6, comma 1) la modifica dell’art. 637.
13/05/1991 Il DECRETO-LEGGE 13 maggio 1991, n. 152 (in G.U. 13/05/1991, n.110) ,convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n. 203 (in G.U. 12/07/1991, n. 162), nel modificare l’art. 7, comma 1 della L. 31 maggio 1965, n. 575 (in G.U. 5/6/1965, n. 138) ha conseguentemente disposto (con l’art. 6, comma 1) la modifica dell’art. 638.
13/05/1991 Il DECRETO-LEGGE 13 maggio 1991, n. 152 (in G.U. 13/05/1991, n.110) ,convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n. 203 (in G.U. 12/07/1991, n. 162), nel modificare l’art. 7, comma 1 della L. 31 maggio 1965, n. 575 (in G.U. 5/6/1965, n. 138) ha conseguentemente disposto (con l’art. 6, comma 1) la modifica dell’art. 640-bis.
13/05/1991 Il DECRETO-LEGGE 13 maggio 1991, n. 152 (in G.U. 13/05/1991, n.110) ,convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n. 203 (in G.U. 12/07/1991, n. 162), nel modificare l’art. 7, comma 1 della L. 31 maggio 1965, n. 575 (in G.U. 5/6/1965, n. 138) ha conseguentemente disposto (con l’art. 6, comma 1) la modifica dell’art. 648-ter.
13/05/1991 Il DECRETO-LEGGE 13 maggio 1991, n. 152 (in G.U. 13/05/1991, n.110) ,convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n. 203 (in G.U. 12/07/1991, n. 162), nel modificare l’art. 7, comma 1 della L. 31 maggio 1965, n. 575 (in G.U. 5/6/1965, n. 138) ha conseguentemente disposto (con l’art. 6, comma 1) la modifica dell’art. 648-bis.
13/05/1991 Il DECRETO-LEGGE 13 maggio 1991, n. 152 (in G.U. 13/05/1991, n.110) ,convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n. 203 (in G.U. 12/07/1991, n. 162), nel modificare l’art. 7, comma 1 della L. 31 maggio 1965, n. 575 (in G.U. 5/6/1965, n. 138) ha conseguentemente disposto (con l’art. 6, comma 1) la modifica dell’art. 695, comma 1.
13/05/1991 Il DECRETO-LEGGE 13 maggio 1991, n. 152 (in G.U. 13/05/1991, n.110) ,convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n. 203 (in G.U. 12/07/1991, n. 162), nel modificare l’art. 7, comma 1 della L. 31 maggio 1965, n. 575 (in G.U. 5/6/1965, n. 138) ha conseguentemente disposto (con l’art. 6, comma 1) la modifica dell’art. 696.
13/05/1991 Il DECRETO-LEGGE 13 maggio 1991, n. 152 (in G.U. 13/05/1991, n.110) ,convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n. 203 (in G.U. 12/07/1991, n. 162), nel modificare l’art. 7, comma 1 della L. 31 maggio 1965, n. 575 (in G.U. 5/6/1965, n. 138) ha conseguentemente disposto (con l’art. 6, comma 1) la modifica dell’art. 697.
13/05/1991 Il DECRETO-LEGGE 13 maggio 1991, n. 152 (in G.U. 13/05/1991, n.110) ,convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n. 203 (in G.U. 12/07/1991, n. 162), nel modificare l’art. 7, comma 1 della L. 31 maggio 1965, n. 575 (in G.U. 5/6/1965, n. 138) ha conseguentemente disposto (con l’art. 6, comma 1) la modifica dell’art. 698.
13/05/1991 Il DECRETO-LEGGE 13 maggio 1991, n. 152 (in G.U. 13/05/1991, n.110) ,convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n. 203 (in G.U. 12/07/1991, n. 162), nel modificare l’art. 7, comma 1 della L. 31 maggio 1965, n. 575 (in G.U. 5/6/1965, n. 138) ha conseguentemente disposto (con l’art. 6, comma 1) la modifica dell’art. 699.
13/05/1991 Il DECRETO-LEGGE 13 maggio 1991, n. 152 (in G.U. 13/05/1991, n.110) ,convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n. 203 (in G.U. 12/07/1991, n. 162), ha disposto (con l’art. 9, comma 2) l’abrogazione dell’art. 702.
13/05/1991 Il DECRETO-LEGGE 13 maggio 1991, n. 152 (in G.U. 13/05/1991, n.110) , convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n. 203 (in G.U. 12/07/1991, n. 162) ha disposto (con l’art. 11, comma 1) la modifica dell’art. 111.
13/05/1991 Il DECRETO-LEGGE 13 maggio 1991, n. 152 (in G.U. 13/05/1991, n.110) , convertito, con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n. 203 (in G.U. 12/07/1991, n. 162) ha disposto (con l’art. 11, comma 2) la modifica dell’art. 112, comma 1, numero 4); (con l’art. 11, comma 2-bis) l’introduzione di un nuovo comma dopo il primo all’art. 112.
30/08/1991 La LEGGE 14 agosto 1991, n. 281 (in G.U. 30/08/1991, n.203) ha disposto (con l’art. 5, comma 5) la modifica dell’art. 727, comma 1.
15/10/1991 La LEGGE 5 ottobre 1991, n. 320 (in G.U. 15/10/1991, n.242) ha disposto (con l’art. 1, comma 1, lettera a)) l’introduzione di un comma dopo il primo all’art. 159; (con l’art. 1, comma 1, lettera b)) la modifica dell’art. 159, comma 2.
02/01/1992 Il DECRETO-LEGGE 31 dicembre 1991, n. 419 (in G.U. 02/01/1992, n.1) , convertito con modificazioni dalla L. 18 febbraio 1992, n. 172 (in G.U. 28/02/1992, n. 49) ha disposto (con l’art. 7, comma 1) l’introduzione di un nuovo comma dopo il primo all’art. 111.
02/01/1992 Il DECRETO-LEGGE 31 dicembre 1991, n. 419 (in G.U. 02/01/1992, n.1) , convertito con modificazioni dalla L. 18 febbraio 1992, n. 172 (in G.U. 28/02/1992, n. 49) ha disposto (con l’art. 7, comma 2) l’introduzione di un nuovo comma dopo il secondo all’art. 112.
02/01/1992 Il DECRETO-LEGGE 31 dicembre 1991, n. 419 (in G.U. 02/01/1992, n.1) , convertito con modificazioni dalla L. 18 febbraio 1992, n. 172 (in G.U. 28/02/1992, n. 49) ha disposto (con l’art. 7, comma 3) la modifica dell’art. 114, comma 3.
02/01/1992 Il DECRETO-LEGGE 31 dicembre 1991, n. 419 (in G.U. 02/01/1992, n.1) , convertito con modificazioni dalla L. 18 febbraio 1992, n. 172 (in G.U. 28/02/1992, n. 49), ha disposto (con l’art. 8, comma 3) la modifica dell’art. 628, comma 3.
02/01/1992 Il DECRETO-LEGGE 31 dicembre 1991, n. 419 (in G.U. 02/01/1992, n.1) , convertito con modificazioni dalla L. 18 febbraio 1992, n. 172 (in G.U. 28/02/1992, n. 49), ha disposto (con l’art. 8, comma 1) la modifica dell’art. 629, comma 1; (con l’art. 8, comma 2) la modifica dell’art. 629, comma 2.
02/01/1992 Il DECRETO-LEGGE 31 dicembre 1991, n. 419 (in G.U. 02/01/1992, n.1) , convertito con modificazioni dalla L. 18 febbraio 1992, n. 172 (in G.U. 28/02/1992, n. 49) ha disposto (con l’art. 16, comma 1) la modifica dell’art. 111, comma 2.
02/01/1992 Il DECRETO-LEGGE 31 dicembre 1991, n. 419 (in G.U. 02/01/1992, n.1) , convertito con modificazioni dalla L. 18 febbraio 1992, n. 172 (in G.U. 28/02/1992, n. 49) ha disposto (con l’art. 16, comma 1) la modifica dell’art. 112, comma 3.
02/01/1992 Il DECRETO-LEGGE 31 dicembre 1991, n. 419 (in G.U. 02/01/1992, n.1) , convertito con modificazioni dalla L. 18 febbraio 1992, n. 172 (in G.U. 28/02/1992, n. 49) ha disposto (con l’art. 16, comma 1) la modifica dell’art. 114, comma 3.
02/01/1992 Il DECRETO-LEGGE 31 dicembre 1991, n. 419 (in G.U. 02/01/1992, n.1) , convertito con modificazioni dalla L. 18 febbraio 1992, n. 172 (in G.U. 28/02/1992, n. 49), ha disposto (con l’art. 16, comma 1) la modifica dell’art. 628, comma 3.
02/01/1992 Il DECRETO-LEGGE 31 dicembre 1991, n. 419 (in G.U. 02/01/1992, n.1) , convertito con modificazioni dalla L. 18 febbraio 1992, n. 172 (in G.U. 28/02/1992, n. 49), ha disposto (con l’art. 16, comma 1) la modifica dell’art. 629, commi 1 e 2.
23/01/1992 Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 1992, n. 23 (in G.U. 23/01/1992, n.18) ha disposto (con l’art. 1, comma 5) la modifica dell’art. 482.
23/01/1992 Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 1992, n. 23 (in G.U. 23/01/1992, n.18) ha disposto (con l’art. 1, comma 5) la modifica dell’art. 483.
23/01/1992 Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 1992, n. 23 (in G.U. 23/01/1992, n.18) ha disposto (con l’art. 1, comma 5) la modifica dell’art. 484.
23/01/1992 Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 1992, n. 23 (in G.U. 23/01/1992, n.18) ha disposto (con l’art. 1, comma 5) la modifica dell’art. 485.
23/01/1992 Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 1992, n. 23 (in G.U. 23/01/1992, n.18) ha disposto (con l’art. 1, comma 5) la modifica dell’art. 489.
23/01/1992 Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 1992, n. 23 (in G.U. 23/01/1992, n.18) ha disposto (con l’art. 1, comma 5) la modifica dell’art. 490.
23/01/1992 Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 1992, n. 23 (in G.U. 23/01/1992, n.18) ha disposto (con l’art. 1, comma 5) la modifica dell’art. 492.
02/03/1992 La LEGGE 7 febbraio 1992, n. 181 (in G.U. 02/03/1992, n.51) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 316-bis.
02/03/1992 La LEGGE 7 febbraio 1992, n. 181 (in G.U. 02/03/1992, n.51) ha disposto (con l’art. 2, comma 1) la modifica dell’art. 321.
02/03/1992 La LEGGE 7 febbraio 1992, n. 181 (in G.U. 02/03/1992, n.51) ha disposto (con l’art. 3, comma 1) la modifica del’art. 322, comma 2.
02/03/1992 La LEGGE 7 febbraio 1992, n. 181 (in G.U. 02/03/1992, n.51) ha disposto (con l’art. 4, comma 1, lettera a)) la modifica dell’art. 357, comma 1; (con l’art. 4, comma 1, lettera b)) la modifica dell’art. 357, comma 2.
08/06/1992 Il DECRETO-LEGGE 8 giugno 1992, n. 306 (in G.U. 08/06/1992, n.133) , convertito con modificazioni dalla L. 07 agosto 1992, n. 356 (in G.U. 07/08/1992, n. 185), ha disposto (con l’art. 11, comma 1) l’introduzione dell’art. 371-bis.
08/06/1992 Il DECRETO-LEGGE 8 giugno 1992, n. 306 (in G.U. 08/06/1992, n.133) , convertito con modificazioni dalla L. 07 agosto 1992, n. 356 (in G.U. 07/08/1992, n. 185), ha disposto (con l’art. 11, comma 2) la modifica dell’art. 372.
08/06/1992 Il DECRETO-LEGGE 8 giugno 1992, n. 306 (in G.U. 08/06/1992, n.133) , convertito con modificazioni dalla L. 07 agosto 1992, n. 356 (in G.U. 07/08/1992, n. 185), ha disposto (con l’art. 11, comma 3) l’introduzione dell’art. 374-bis.
08/06/1992 Il DECRETO-LEGGE 8 giugno 1992, n. 306 (in G.U. 08/06/1992, n.133) , convertito con modificazioni dalla L. 07 agosto 1992, n. 356 (in G.U. 07/08/1992, n. 185), ha disposto (con l’art. 11, comma 4) la modifica dell’art. 375.
08/06/1992 Il DECRETO-LEGGE 8 giugno 1992, n. 306 (in G.U. 08/06/1992, n.133) , convertito con modificazioni dalla L. 07 agosto 1992, n. 356 (in G.U. 07/08/1992, n. 185), ha disposto (con l’art. 11, comma 5) la modifica dell’art. 376, comma 1.
08/06/1992 Il DECRETO-LEGGE 8 giugno 1992, n. 306 (in G.U. 08/06/1992, n.133) , convertito con modificazioni dalla L. 07 agosto 1992, n. 356 (in G.U. 07/08/1992, n. 185), ha disposto (con l’art. 11, comma 6) la modifica dell’art. 377, comma 1.
08/06/1992 Il DECRETO-LEGGE 8 giugno 1992, n. 306 (in G.U. 08/06/1992, n.133) , convertito con modificazioni dalla L. 07 agosto 1992, n. 356 (in G.U. 07/08/1992, n. 185), ha disposto (con l’art. 11, comma 7) la modifica dell’art. 384.
08/06/1992 Il DECRETO-LEGGE 8 giugno 1992, n. 306 (in G.U. 08/06/1992, n.133) , convertito con modificazioni dalla L. 07 agosto 1992, n. 356 (in G.U. 07/08/1992, n. 185), ha disposto (con l’art. 11-bis, comma 1) la modifica dell’art. 416-bis, comma 3.
08/06/1992 Il DECRETO-LEGGE 8 giugno 1992, n. 306 (in G.U. 08/06/1992, n.133) , convertito con modificazioni dalla L. 07 agosto 1992, n. 356 (in G.U. 07/08/1992, n. 185), ha disposto (con l’art. 11-ter, comma 1) l’introduzione dell’art. 416-ter.
08/06/1992 Il DECRETO-LEGGE 8 giugno 1992, n. 306 (in G.U. 08/06/1992, n.133) , convertito con modificazioni dalla L. 07 agosto 1992, n. 356 (in G.U. 07/08/1992, n. 185), ha disposto (con l’art. 11-quinquies, comma 1, lettera a)) la modifica dell’art. 644, comma 1; (con l’art. 11-quinquies, comma 1, lettera b)) l’introduzione di un comma dopo il secondo comma all’art. 644.
08/06/1992 Il DECRETO-LEGGE 8 giugno 1992, n. 306 (in G.U. 08/06/1992, n.133) , convertito con modificazioni dalla L. 07 agosto 1992, n. 356 (in G.U. 07/08/1992, n. 185), ha disposto (con l’art. 11-quinquies, comma 2) l’introduzione dell’art. 644-bis.
15/05/1993 Il DECRETO-LEGGE 14 maggio 1993, n. 139 (in G.U. 15/05/1993, n.112) , convertito con modificazioni dalla L. 14 luglio 1993, n. 222 (in G.U. 14/7/1993, n. 163) ha disposto (con l’art. 2, comma 1) la modifica dell’art. 146, comma 1, numero 3).
28/08/1993 La LEGGE 9 agosto 1993, n. 328 (in SO n.80, relativo alla G.U. 28/08/1993, n.202) ha disposto (con l’art. 3, comma 1) la modifica dell’art. 648, ultimo comma.
28/08/1993 La LEGGE 9 agosto 1993, n. 328 (in SO n.80, relativo alla G.U. 28/08/1993, n.202) ha disposto (con l’art. 4, comma 1) la modifica dell’art. 648-bis.
28/08/1993 La LEGGE 9 agosto 1993, n. 328 (in SO n.80, relativo alla G.U. 28/08/1993, n.202) ha disposto (con l’art. 5, comma 1) la modifica dell’art. 648-ter.
20/09/1993 Il DECRETO-LEGGE 17 settembre 1993, n. 369 (in G.U. 20/09/1993, n.221) , convertito con modificazioni dalla L. 15 novembre 1993, n. 461 (in G.U. 19/11/1993, n. 272) ha disposto (con l’art. 3, comma 1) la modifica dell’art. 32-quater.
08/10/1993 La LEGGE 5 ottobre 1993, n. 402 (in G.U. 08/10/1993, n.237) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 135.
26/11/1993 La LEGGE 22 novembre 1993, n. 473 (in G.U. 26/11/1993, n.278) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 727.
30/12/1993 La LEGGE 23 dicembre 1993, n. 547 (in G.U. 30/12/1993, n.305) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) l’introduzione di un comma dopo il secondo all’art. 392.
30/12/1993 La LEGGE 23 dicembre 1993, n. 547 (in G.U. 30/12/1993, n.305) ha disposto (con l’art. 2, comma 1) la modifica dell’art. 420.
30/12/1993 La LEGGE 23 dicembre 1993, n. 547 (in G.U. 30/12/1993, n.305) ha disposto (con l’art. 3, comma 1) l’introduzione dell’art. 491-bis.
30/12/1993 La LEGGE 23 dicembre 1993, n. 547 (in G.U. 30/12/1993, n.305) ha disposto (con l’art. 4, comma 1) l’introduzione dell’art. 615-quater.
30/12/1993 La LEGGE 23 dicembre 1993, n. 547 (in G.U. 30/12/1993, n.305) ha disposto (con l’art. 4, comma 1) l’introduzione dell’art. 615-ter.
30/12/1993 La LEGGE 23 dicembre 1993, n. 547 (in G.U. 30/12/1993, n.305) ha disposto (con l’art. 4, comma 1) l’introduzione dell’art. 615-quinquies.
30/12/1993 La LEGGE 23 dicembre 1993, n. 547 (in G.U. 30/12/1993, n.305) ha disposto (con l’art. 5, comma 1) la modifica dell’art. 616, comma 4.
30/12/1993 La LEGGE 23 dicembre 1993, n. 547 (in G.U. 30/12/1993, n.305) ha disposto (con l’art. 6, comma 1) l’introduzione dell’art. 617-quater.
30/12/1993 La LEGGE 23 dicembre 1993, n. 547 (in G.U. 30/12/1993, n.305) ha disposto (con l’art. 6, comma 1) l’introduzione dell’art. 617-quinquies.
30/12/1993 La LEGGE 23 dicembre 1993, n. 547 (in G.U. 30/12/1993, n.305) ha disposto (con l’art. 6, comma 1) l’introduzione dell’art. 617-sexies.
30/12/1993 La LEGGE 23 dicembre 1993, n. 547 (in G.U. 30/12/1993, n.305) ha disposto (con l’art. 7, comma 1) l’introduzione di un comma dopo il primo all’art. 621.
30/12/1993 La LEGGE 23 dicembre 1993, n. 547 (in G.U. 30/12/1993, n.305) ha disposto (con l’art. 8, comma 1) l’introduzione dell’art. 623-bis.
30/12/1993 La LEGGE 23 dicembre 1993, n. 547 (in G.U. 30/12/1993, n.305) ha disposto (con l’art. 9, comma 1) l’introduzione dell’art. 635-bis.
30/12/1993 La LEGGE 23 dicembre 1993, n. 547 (in G.U. 30/12/1993, n.305) ha disposto (con l’art. 10, comma 1) l’introduzione dell’art. 640-ter.
04/05/1994 La Corte costituzionale, con sentenza 27 aprile 1994, n. 168 (in G.U. 04/05/1994 n. 19) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 17.
04/05/1994 La Corte costituzionale, con sentenza 27 aprile 1994, n. 168 (in G.U. 04/05/1994 n. 19) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 22.
04/05/1994 La Corte costituzionale, con sentenza 27 aprile 1994, n. 168 (in G.U. 04/05/1994 n. 19) ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 69, comma 4.
04/05/1994 La Corte costituzionale, con sentenza 27 aprile 1994, n. 168 (in G.U. 04/05/1994 n. 19) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 73, comma 2.
03/08/1994 La Corte costituzionale, con sentenza 19 luglio 1994, n. 341 (in G.U. 03/08/1994 n. 32) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 341, comma 1.
04/08/1994 Il DECRETO LEGISLATIVO 13 luglio 1994, n. 480 (in G.U. 04/08/1994, n.181) ha disposto (con l’art. 8, comma 1) l’introduzione di un comma in fine all’art. 663.
04/08/1994 Il DECRETO LEGISLATIVO 13 luglio 1994, n. 480 (in G.U. 04/08/1994, n.181) ha disposto (con l’art. 9, comma 1) la modifica dell’art. 686, comma 1.
04/08/1994 Il DECRETO LEGISLATIVO 13 luglio 1994, n. 480 (in G.U. 04/08/1994, n.181) ha disposto (con l’art. 13, comma 1, lettera a)) l’abrogazione dell’art. 662.
04/08/1994 Il DECRETO LEGISLATIVO 13 luglio 1994, n. 480 (in G.U. 04/08/1994, n.181) ha disposto (con l’art. 13, comma 1, lettera a)) l’abrogazione dell’art. 665.
04/08/1994 Il DECRETO LEGISLATIVO 13 luglio 1994, n. 480 (in G.U. 04/08/1994, n.181) ha disposto (con l’art. 13, comma 1, lettera a)) l’abrogazione dell’art. 667.
04/08/1994 Il DECRETO LEGISLATIVO 13 luglio 1994, n. 480 (in G.U. 04/08/1994, n.181) ha disposto (con l’art. 13, comma 1, lettera a)) l’abrogazione dell’art. 706.
04/08/1994 Il DECRETO LEGISLATIVO 13 luglio 1994, n. 480 (in G.U. 04/08/1994, n.181) ha disposto (con l’art. 14, comma 1) la modifica dell’art. 662.
04/08/1994 Il DECRETO LEGISLATIVO 13 luglio 1994, n. 480 (in G.U. 04/08/1994, n.181) ha disposto (con l’art. 14, comma 1) la modifica dell’art. 663, comma 3.
04/08/1994 Il DECRETO LEGISLATIVO 13 luglio 1994, n. 480 (in G.U. 04/08/1994, n.181) ha disposto (con l’art. 14, comma 1) la modifica dell’art. 665.
04/08/1994 Il DECRETO LEGISLATIVO 13 luglio 1994, n. 480 (in G.U. 04/08/1994, n.181) ha disposto (con l’art. 14, comma 1) la modifica dell’art. 667.
04/08/1994 Il DECRETO LEGISLATIVO 13 luglio 1994, n. 480 (in G.U. 04/08/1994, n.181) ha disposto (con l’art. 14, comma 1) la modifica dell’art. 686, comma 1.
04/08/1994 Il DECRETO LEGISLATIVO 13 luglio 1994, n. 480 (in G.U. 04/08/1994, n.181) ha disposto (con l’art. 14, comma 1) la modifica dell’art. 706.
26/01/1995 Il DECRETO LEGISLATIVO 19 dicembre 1994, n. 758 (in SO n.9, relativo alla G.U. 26/01/1995, n.21) ha disposto (con l’art. 1, comma 1, lettera a)) la modifica della rubrica dell’art. 509;(con l’art. 1, comma 1, lettera b)) la modifica dell’art. 509, comma 1;(con l’art. 1, comma 1, lettera c)) l’abrogazione del comma 2 dell’art. 509.
26/01/1995 Il DECRETO LEGISLATIVO 19 dicembre 1994, n. 758 (in SO n.9, relativo alla G.U. 26/01/1995, n.21) ha disposto (con l’art. 18, comma 1) la modifica dell’art. 509.
01/06/1995 La LEGGE 12 maggio 1995, n. 210 (in SO n.66, relativo alla G.U. 01/06/1995, n.126) ha disposto (con l’art. 7, comma 1, lettera a)) la modifica dell’art. 244, comma 1; (con l’art. 7, comma 1, lettera b)) la modifica dell’art. 244, comma 2.
01/06/1995 La LEGGE 12 maggio 1995, n. 210 (in SO n.66, relativo alla G.U. 01/06/1995, n.126) ha disposto (con l’art. 7, comma 2) la modifica dell’art. 288, comma 1.
08/08/1995 La LEGGE 8 agosto 1995, n. 332 (in G.U. 08/08/1995, n.184) ha disposto (con l’art. 15, comma 2) la modifica dell’art. 159, comma 1.
08/08/1995 La LEGGE 8 agosto 1995, n. 332 (in G.U. 08/08/1995, n.184) ha disposto (con l’art. 25, comma 1) la modifica dell’art. 371-bis, comma 1; (con l’art. 25, comma 2) l’introduzione del comma 2 all’art. 371-bis.
08/08/1995 La LEGGE 8 agosto 1995, n. 332 (in G.U. 08/08/1995, n.184) ha disposto (con l’art. 28, comma 1) la modifica dell’art. 371-bis, comma 2.
25/10/1995 La Corte costituzionale, con sentenza 18 ottobre 1995, n. 438 (in G.U. 25/10/1995 n. 44) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 146, comma 1, numero 3).
25/10/1995 La Corte costituzionale, con sentenza 18 ottobre 1995, n. 440 (in G.U. 25/10/1995 n. 44) ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 724, comma 1.
03/01/1996 La Corte costituzionale, con sentenza 15 dicembre 1995, n. 519 (in G.U. 03/01/1996 n. 1) ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 670, comma 1.
20/02/1996 La LEGGE 15 febbraio 1996, n. 66 (in G.U. 20/02/1996, n.42) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) l’abrogazione dell’art. 519.
20/02/1996 La LEGGE 15 febbraio 1996, n. 66 (in G.U. 20/02/1996, n.42) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) l’abrogazione dell’art. 520.
20/02/1996 La LEGGE 15 febbraio 1996, n. 66 (in G.U. 20/02/1996, n.42) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) l’abrogazione dell’art. 521.
20/02/1996 La LEGGE 15 febbraio 1996, n. 66 (in G.U. 20/02/1996, n.42) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) l’abrogazione dell’art. 522.
20/02/1996 La LEGGE 15 febbraio 1996, n. 66 (in G.U. 20/02/1996, n.42) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) l’abrogazione dell’art. 523.
20/02/1996 La LEGGE 15 febbraio 1996, n. 66 (in G.U. 20/02/1996, n.42) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) l’abrogazione dell’art. 524.
20/02/1996 La LEGGE 15 febbraio 1996, n. 66 (in G.U. 20/02/1996, n.42) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) l’abrogazione dell’art. 525.
20/02/1996 La LEGGE 15 febbraio 1996, n. 66 (in G.U. 20/02/1996, n.42) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) l’abrogazione dell’art. 526.
20/02/1996 La LEGGE 15 febbraio 1996, n. 66 (in G.U. 20/02/1996, n.42) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) l’abrogazione dell’art. 530.
20/02/1996 La LEGGE 15 febbraio 1996, n. 66 (in G.U. 20/02/1996, n.42) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) l’abrogazione dell’art. 539.
20/02/1996 La LEGGE 15 febbraio 1996, n. 66 (in G.U. 20/02/1996, n.42) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) l’abrogazione dell’art. 541.
20/02/1996 La LEGGE 15 febbraio 1996, n. 66 (in G.U. 20/02/1996, n.42) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) l’abrogazione dell’art. 542.
20/02/1996 La LEGGE 15 febbraio 1996, n. 66 (in G.U. 20/02/1996, n.42) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) l’abrogazione dell’art. 543.
20/02/1996 La LEGGE 15 febbraio 1996, n. 66 (in G.U. 20/02/1996, n.42) ha disposto (con l’art. 3, comma 1) l’introduzione dell’art. 609-bis.
20/02/1996 La LEGGE 15 febbraio 1996, n. 66 (in G.U. 20/02/1996, n.42) ha disposto (con l’art. 4, comma 1) l’introduzione dell’art. 609-ter.
20/02/1996 La LEGGE 15 febbraio 1996, n. 66 (in G.U. 20/02/1996, n.42) ha disposto (con l’art. 5, comma 1) l’introduzione dell’art. 609-quater.
20/02/1996 La LEGGE 15 febbraio 1996, n. 66 (in G.U. 20/02/1996, n.42) ha disposto (con l’art. 6, comma 1) l’introduzione dell’art. 690-quinquies.
20/02/1996 La LEGGE 15 febbraio 1996, n. 66 (in G.U. 20/02/1996, n.42) ha disposto (con l’art. 7, comma 1) l’introduzione dell’art. 609-sexies.
20/02/1996 La LEGGE 15 febbraio 1996, n. 66 (in G.U. 20/02/1996, n.42) ha disposto (con l’art. 8, comma 1) l’introduzione dell’art. 609-septies.
20/02/1996 La LEGGE 15 febbraio 1996, n. 66 (in G.U. 20/02/1996, n.42) ha disposto (con l’art. 9, comma 1) l’introduzione dell’art. 609-octies.
20/02/1996 La LEGGE 15 febbraio 1996, n. 66 (in G.U. 20/02/1996, n.42) ha disposto (con l’art. 10, comma 1) l’introduzione dell’art. 609-nonies.
20/02/1996 La LEGGE 15 febbraio 1996, n. 66 (in G.U. 20/02/1996, n.42) ha disposto (con l’art. 11, comma 1) l’introduzione dell’art. 609-decies.
20/02/1996 La LEGGE 15 febbraio 1996, n. 66 (in G.U. 20/02/1996, n.42) ha disposto (con l’art. 12, comma 1) l’introduzione dell’art. 734-bis.
09/03/1996 La LEGGE 7 marzo 1996, n. 108 (in SO n.44, relativo alla G.U. 09/03/1996, n.58) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 644.
09/03/1996 La LEGGE 7 marzo 1996, n. 108 (in SO n.44, relativo alla G.U. 09/03/1996, n.58) ha disposto (con l’art. 1, comma 2) l’abrogazione dell’art. 644-bis.
09/03/1996 La LEGGE 7 marzo 1996, n. 108 (in SO n.44, relativo alla G.U. 09/03/1996, n.58) ha disposto (con l’art. 2, comma 4) la modifica dell’art. 644, comma 3.
09/03/1996 La LEGGE 7 marzo 1996, n. 108 (in SO n.44, relativo alla G.U. 09/03/1996, n.58) ha disposto (con l’art. 7, comma 1) la modifica dell’art. 32-quater.
09/03/1996 La LEGGE 7 marzo 1996, n. 108 (in SO n.44, relativo alla G.U. 09/03/1996, n.58) ha disposto (con l’art. 11, comma 1) l’introduzione dell’art. 644-ter.
27/03/1996 Errata Corrige (in G.U. 27/03/1996, n.73) nel modificare l’art. 6, comma 1 della L. 15 febbraio 1996, n. 66 (in G.U. 20/2/1996, n. 42) ha conseguentemente disposto la modifica dell’art. 609-quinquies.
06/11/1996 La Corte costituzionale, con sentenza 17 ottobre 1996, n. 370 (in G.U. 06/11/1996 n. 45) ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 708.
03/01/1997 La Corte costituzionale, con sentenza 12 dicembre 1996, n. 416 (in G.U. 03/01/1997 n. 1) ha dichiarato l’illegittimita’costituzionale dell’art. 384, comma 2.
11/06/1997 La Corte costituzionale, con sentenza 2 giugno 1997, n. 161 (in G.U. 11/06/1997 n. 24) ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 177, comma 1.
25/07/1997 La LEGGE 16 luglio 1997, n. 234 (in G.U. 25/07/1997, n.172) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 323.
30/07/1997 La Corte costituzionale, con sentenza 18 luglio 1997, n. 272 (in G.U. 30/07/1997 n. 31) ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 1, comma 1, lettera c) del D.P.R. 12 aprile 1990, n. 75 (in G.U. 12/4/1990, n. 86).
17/10/1997 La LEGGE 8 ottobre 1997, n. 352 (in SO n.212, relativo alla G.U. 17/10/1997, n.243) ha disposto (con l’art. 13, comma 1) la modifica dell’art. 635, comma 2, numero 3).
17/10/1997 La LEGGE 8 ottobre 1997, n. 352 (in SO n.212, relativo alla G.U. 17/10/1997, n.243) ha disposto (con l’art. 13, comma 2) l’introduzione di un comma in fine all’art. 639.
19/11/1997 La Corte costituzionale, con sentenza 10 novembre 1997, n. 329 (in G.U. 19/11/1997 n. 47) ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 404, comma 1.
31/12/1997 Il DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1997, n. 457 (in G.U. 31/12/1997, n.303) ,convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 1998, n. 30 (in G.U. 28/02/1998, n. 49), ha disposto (con l’art. 5, comma 3) la modifica dell’art. 718.
31/12/1997 Il DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1997, n. 457 (in G.U. 31/12/1997, n.303) ,convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 1998, n. 30 (in G.U. 28/02/1998, n. 49), ha disposto (con l’art. 5, comma 3) la modifica dell’art. 719.
31/12/1997 Il DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1997, n. 457 (in G.U. 31/12/1997, n.303) ,convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 1998, n. 30 (in G.U. 28/02/1998, n. 49), ha disposto (con l’art. 5, comma 3) la modifica dell’art. 720.
31/12/1997 Il DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1997, n. 457 (in G.U. 31/12/1997, n.303) ,convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 1998, n. 30 (in G.U. 28/02/1998, n. 49), ha disposto (con l’art. 5, comma 3) la modifica dell’art. 721.
31/12/1997 Il DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1997, n. 457 (in G.U. 31/12/1997, n.303) ,convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 1998, n. 30 (in G.U. 28/02/1998, n. 49), ha disposto (con l’art. 5, comma 3) la modifica dell’art. 722.
15/04/1998 La Corte costituzionale, con sentenza 26 marzo 1998, n. 98 (in G.U. 15/04/1998 n. 15) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 8, comma 2.
15/04/1998 La Corte costituzionale, con sentenza 26 marzo 1998, n. 98 (in G.U. 15/04/1998 n. 15) come modificata dall’Errata Corrige (in G.U. 1 s.s. 13/05/1998, n. 19) ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 188, comma 2.
13/05/1998 Errata Corrige (in G.U. 13/05/1998, n.19) relativo alla sentenza 26 marzo – 6 aprile 1998, n. 98 (in G.U. 1ª s.s. 15/04/1998, n. 15)
29/07/1998 La Corte costituzionale, con sentenza 14 luglio 1998, n. 324 (in G.U. 29/07/1998 n. 30) ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 206, comma 1.
29/07/1998 La Corte costituzionale, con sentenza 14 luglio 1998, n. 324 (in G.U. 29/07/1998 n. 30) ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 222, commi 1, 2 e 4.
10/08/1998 La LEGGE 3 agosto 1998, n. 269 (in G.U. 10/08/1998, n.185) ha disposto (con l’art. 2, comma 1) l’introduzione dell’art. 600-bis.
10/08/1998 La LEGGE 3 agosto 1998, n. 269 (in G.U. 10/08/1998, n.185) ha disposto (con l’art. 3, comma 1) l’introduzione dell’art. 600-ter.
10/08/1998 La LEGGE 3 agosto 1998, n. 269 (in G.U. 10/08/1998, n.185) ha disposto (con l’art. 4, comma 1) l’introduzione dell’art. 600-quater.
10/08/1998 La LEGGE 3 agosto 1998, n. 269 (in G.U. 10/08/1998, n.185) ha disposto (con l’art. 5, comma 1) l’introduzione dell’art. 600-quinquies.
10/08/1998 La LEGGE 3 agosto 1998, n. 269 (in G.U. 10/08/1998, n.185) ha disposto (con l’art. 6, comma 1) l’introduzione dell’art. 600-sexies.
10/08/1998 La LEGGE 3 agosto 1998, n. 269 (in G.U. 10/08/1998, n.185) ha disposto (con l’art. 7, comma 1) l’introduzione dell’art. 600-septies.
10/08/1998 La LEGGE 3 agosto 1998, n. 269 (in G.U. 10/08/1998, n.185) ha disposto (con l’art. 8, comma 1) la modifica dell’art. 734-bis, comma 1.
10/08/1998 La LEGGE 3 agosto 1998, n. 269 (in G.U. 10/08/1998, n.185) ha disposto (con l’art. 9, comma 1) l’introduzione di un comma in fine all’art. 601.
10/08/1998 La LEGGE 3 agosto 1998, n. 269 (in G.U. 10/08/1998, n.185) ha disposto (con l’art. 10, comma 1) la modifica dell’art. 604.
10/08/1998 La LEGGE 3 agosto 1998, n. 269 (in G.U. 10/08/1998, n.185) ha disposto (con l’art. 13, comma 7) la modifica dell’art. 609-decies, comma 1.
30/12/1998 La Corte costituzionale, con sentenza 14 dicembre 1998, n. 418 (in G.U. 30/12/1998 n. 52) ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 177, comma 1.
07/04/1999 La Corte costituzionale, con sentenza 22 marzo 1999, n. 101 (in G.U. 07/04/1999 n. 14) ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 376, comma 1.
28/06/1999 La LEGGE 25 giugno 1999, n. 205 (in G.U. 28/06/1999, n.149) ha disposto (con l’art. 12, comma 1) l’introduzione di un comma dopo il secondo all’art. 624.
28/06/1999 La LEGGE 25 giugno 1999, n. 205 (in G.U. 28/06/1999, n.149) ha disposto (con l’art. 18, comma 1) l’abrogazione dell’art. 275.
28/06/1999 La LEGGE 25 giugno 1999, n. 205 (in G.U. 28/06/1999, n.149) ha disposto (con l’art. 18, comma 1) l’abrogazione dell’art. 297.
28/06/1999 La LEGGE 25 giugno 1999, n. 205 (in G.U. 28/06/1999, n.149) ha disposto (con l’art. 18, comma 1) l’abrogazione dell’art. 298.
28/06/1999 La LEGGE 25 giugno 1999, n. 205 (in G.U. 28/06/1999, n.149) ha disposto (con l’art. 18, comma 1) l’abrogazione dell’art. 303.
28/06/1999 La LEGGE 25 giugno 1999, n. 205 (in G.U. 28/06/1999, n.149) ha disposto (con l’art. 18, comma 1) l’abrogazione dell’art. 327.
28/06/1999 La LEGGE 25 giugno 1999, n. 205 (in G.U. 28/06/1999, n.149) ha disposto (con l’art. 18, comma 1) l’abrogazione dell’art. 332.
28/06/1999 La LEGGE 25 giugno 1999, n. 205 (in G.U. 28/06/1999, n.149) ha disposto (con l’art. 18, comma 1) l’abrogazione dell’art. 341.
28/06/1999 La LEGGE 25 giugno 1999, n. 205 (in G.U. 28/06/1999, n.149) ha disposto (con l’art. 18, comma 3) la modifica dell’art. 342, comma 1.
28/06/1999 La LEGGE 25 giugno 1999, n. 205 (in G.U. 28/06/1999, n.149) ha disposto (con l’art. 18, comma 4) la modifica dell’art. 343, comma 1.
28/06/1999 La LEGGE 25 giugno 1999, n. 205 (in G.U. 28/06/1999, n.149) ha disposto (con l’art. 18, comma 1) l’abrogazione dell’art. 344.
28/06/1999 La LEGGE 25 giugno 1999, n. 205 (in G.U. 28/06/1999, n.149) ha disposto (con l’art. 18, comma 1) l’abrogazione dell’art. 394.
28/06/1999 La LEGGE 25 giugno 1999, n. 205 (in G.U. 28/06/1999, n.149) ha disposto (con l’art. 18, comma 1) l’abrogazione dell’art. 395.
28/06/1999 La LEGGE 25 giugno 1999, n. 205 (in G.U. 28/06/1999, n.149) ha disposto (con l’art. 18, comma 1) l’abrogazione dell’art. 396.
28/06/1999 La LEGGE 25 giugno 1999, n. 205 (in G.U. 28/06/1999, n.149) ha disposto (con l’art. 18, comma 1) l’abrogazione dell’art. 397.
28/06/1999 La LEGGE 25 giugno 1999, n. 205 (in G.U. 28/06/1999, n.149) ha disposto (con l’art. 18, comma 1) l’abrogazione dell’art. 398.
28/06/1999 La LEGGE 25 giugno 1999, n. 205 (in G.U. 28/06/1999, n.149) ha disposto (con l’art. 18, comma 1) l’abrogazione dell’art. 399.
28/06/1999 La LEGGE 25 giugno 1999, n. 205 (in G.U. 28/06/1999, n.149) ha disposto (con l’art. 18, comma 1) l’abrogazione dell’art. 400.
28/06/1999 La LEGGE 25 giugno 1999, n. 205 (in G.U. 28/06/1999, n.149) ha disposto (con l’art. 18, comma 1) l’abrogazione dell’art. 401.
28/06/1999 La LEGGE 25 giugno 1999, n. 205 (in G.U. 28/06/1999, n.149) ha disposto (con l’art. 18, comma 1) l’abrogazione dell’art. 657.
28/06/1999 La LEGGE 25 giugno 1999, n. 205 (in G.U. 28/06/1999, n.149) ha disposto (con l’art. 18, comma 1) l’abrogazione dell’art. 670.
28/06/1999 La LEGGE 25 giugno 1999, n. 205 (in G.U. 28/06/1999, n.149) ha disposto (con l’art. 18, comma 1) l’abrogazione del comma 2 dell’art. 692.
28/06/1999 La LEGGE 25 giugno 1999, n. 205 (in G.U. 28/06/1999, n.149) ha disposto (con l’art. 18, comma 1) l’abrogazione dell’art. 710.
28/06/1999 La LEGGE 25 giugno 1999, n. 205 (in G.U. 28/06/1999, n.149) ha disposto (con l’art. 18, comma 1) l’abrogazione dell’art. 711.
28/06/1999 La LEGGE 25 giugno 1999, n. 205 (in G.U. 28/06/1999, n.149) ha disposto (con l’art. 18, comma 1) l’abrogazione del comma 2 dell’art. 726.
28/06/1999 La LEGGE 25 giugno 1999, n. 205 (in G.U. 28/06/1999, n.149) ha disposto (con l’art. 18, comma 1) l’abrogazione dell’art. 732.
19/07/1999 La LEGGE 12 luglio 1999, n. 231 (in G.U. 19/07/1999, n.167) ha disposto (con l’art. 6, comma 1) la modifica dell’art. 146, comma 1, numero 3).
19/07/1999 La LEGGE 12 luglio 1999, n. 231 (in G.U. 19/07/1999, n.167) ha disposto (con l’art. 7, comma 1) l’introduzione dell’art. 211-bis.
18/12/1999 La LEGGE 16 dicembre 1999, n. 479 (in G.U. 18/12/1999, n.296) ha disposto (con l’art. 9, comma 1) l’introduzione di un comma dopo il sesto all’art. 162-bis.
31/12/1999 Il DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1999, n. 507 (in SO n.233, relativo alla G.U. 31/12/1999, n.306) ha disposto (con l’art. 5, comma 1) l’introduzione dell’art. 517-bis.
31/12/1999 Il DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1999, n. 507 (in SO n.233, relativo alla G.U. 31/12/1999, n.306) ha disposto (con l’art. 38, comma 1) la modifica dell’art. 345.
31/12/1999 Il DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1999, n. 507 (in SO n.233, relativo alla G.U. 31/12/1999, n.306) ha disposto (con l’art. 39, comma 1) la modifica dell’art. 350.
31/12/1999 Il DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1999, n. 507 (in SO n.233, relativo alla G.U. 31/12/1999, n.306) ha disposto (con l’art. 40, comma 1) la modifica dell’art. 352.
31/12/1999 Il DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1999, n. 507 (in SO n.233, relativo alla G.U. 31/12/1999, n.306) ha disposto (con l’art. 41, comma 1, lettera a)) la modifica dell’art. 465, comma 1; (con l’art. 41, comma 1, lettera b)) la modifica dell’art. 465, comma 2.
31/12/1999 Il DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1999, n. 507 (in SO n.233, relativo alla G.U. 31/12/1999, n.306) ha disposto (con l’art. 42, comma 1, lettera a)) la modifica dell’art. 466, comma 1; (con l’art. 42, comma 1, lettera b)) la modifica dell’art. 466, comma 2.
31/12/1999 Il DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1999, n. 507 (in SO n.233, relativo alla G.U. 31/12/1999, n.306) ha disposto (con l’art. 43, comma 1, lettera a)) la modifica dell’art. 498, comma 1; (con l’art. 43, comma 1, lettera b)) la modifica dell’art. 498, comma 2; (con l’art. 43, comma 1, lettera c)) la modifica dell’art. 498, comma 3.
31/12/1999 Il DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1999, n. 507 (in SO n.233, relativo alla G.U. 31/12/1999, n.306) ha disposto (con l’art. 44, comma 1) la modifica dell’art. 527, comma 2.
31/12/1999 Il DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1999, n. 507 (in SO n.233, relativo alla G.U. 31/12/1999, n.306) ha disposto (con l’art. 45, comma 1) la modifica dell’art. 654, comma 1.
31/12/1999 Il DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1999, n. 507 (in SO n.233, relativo alla G.U. 31/12/1999, n.306) ha disposto (con l’art. 46, comma 1, lettera a)) la modifica dell’art. 663, comma 1; (con l’art. 46, comma 1, lettera b)) la modifica dell’art. 663, comma 2.
31/12/1999 Il DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1999, n. 507 (in SO n.233, relativo alla G.U. 31/12/1999, n.306) ha disposto (con l’art. 47, comma 1) la modifica dell’art. 663-bis.
31/12/1999 Il DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1999, n. 507 (in SO n.233, relativo alla G.U. 31/12/1999, n.306) ha disposto (con l’art. 48, comma 1, lettera a)) la modifica dell’art. 664, comma 1;(con l’art. 48, comma 1, lettera b)) la modifica dell’art. 664, comma 2.
31/12/1999 Il DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1999, n. 507 (in SO n.233, relativo alla G.U. 31/12/1999, n.306) ha disposto (con l’art. 49, comma 1, lettera a)) la modifica dell’art. 666, comma 1;(con l’art. 49, comma 1, lettera b)) la modifica dell’art. 666, comma 2;(con l’art. 49, comma 1, lettera c)) l’introduzione di due commi in fine all’art. 666.
31/12/1999 Il DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1999, n. 507 (in SO n.233, relativo alla G.U. 31/12/1999, n.306) ha disposto (con l’art. 50, comma 1) la modifica dell’art. 675.
31/12/1999 Il DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1999, n. 507 (in SO n.233, relativo alla G.U. 31/12/1999, n.306) ha disposto (con l’art. 51, comma 1) la modifica dell’art. 676, comma 1.
31/12/1999 Il DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1999, n. 507 (in SO n.233, relativo alla G.U. 31/12/1999, n.306) ha disposto (con l’art. 52, comma 1, lettera a)) la modifica dell’art. 677, comma 1;(con l’art. 52, comma 1, lettera b)) la modifica dell’art. 677, comma 2.
31/12/1999 Il DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1999, n. 507 (in SO n.233, relativo alla G.U. 31/12/1999, n.306) ha disposto (con l’art. 53, comma 1, lettera a)) la modifica dell’art. 686, comma 1;(con l’art. 53, comma 1, lettera b)) la modifica dell’art. 686, comma 2;(con l’art. 53, comma 1, lettera c)) l’introduzione di due commi in fine all’art. 686.
31/12/1999 Il DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1999, n. 507 (in SO n.233, relativo alla G.U. 31/12/1999, n.306) ha disposto (con l’art. 54, comma 1) la modifica dell’art. 688, comma 1.
31/12/1999 Il DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1999, n. 507 (in SO n.233, relativo alla G.U. 31/12/1999, n.306) ha disposto (con l’art. 55, comma 1) la modifica dell’art. 692, comma 1.
31/12/1999 Il DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1999, n. 507 (in SO n.233, relativo alla G.U. 31/12/1999, n.306) ha disposto (con l’art. 56, comma 1, lettera a)) la modifica dell’art. 705, comma 1; (con l’art. 56, comma 1, lettera b)) l’introduzione di un comma dopo il primo all’art. 705.
31/12/1999 Il DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1999, n. 507 (in SO n.233, relativo alla G.U. 31/12/1999, n.306) ha disposto (con l’art. 57, comma 1, lettera a)) la modifica dell’art. 724, comma 1;(con l’art. 57, comma 1, lettera b)) la modifica dell’art. 724, comma 2.
31/12/1999 Il DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1999, n. 507 (in SO n.233, relativo alla G.U. 31/12/1999, n.306) ha disposto (con l’art. 58, comma 1) la modifica dell’art. 725.
08/04/2000 Il DECRETO-LEGGE 7 aprile 2000, n. 82 (in G.U. 08/04/2000, n.83) convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2000, n. 144 (in G.U. 7/6/2000, n. 131), ha disposto (con l’art. 2-quattuordecies, comma 1) l’abrogazione del comma 7 dell’art. 162-bis.
07/08/2000 Il DECRETO-LEGGE 4 agosto 2000, n. 220 (in G.U. 07/08/2000, n.183) , convertito con modificazioni dalla L. 6 ottobre 2000, n. 275 (in G.U. 07/10/2000, n.235), ha disposto (con l’art. 1, comma 1) l’introduzione dell’art. 423-bis.
07/08/2000 Il DECRETO-LEGGE 4 agosto 2000, n. 220 (in G.U. 07/08/2000, n.183) , convertito con modificazioni dalla L. 6 ottobre 2000, n. 275 (in G.U. 07/10/2000, n.235), ha disposto (con l’art. 1, comma 2) la modifica dell’art. 424, comma 1; (con l’art. 1, comma 3) la modifica dell’art. 424, comma 2.
07/08/2000 Il DECRETO-LEGGE 4 agosto 2000, n. 220 (in G.U. 07/08/2000, n.183) , convertito con modificazioni dalla L. 6 ottobre 2000, n. 275 (in G.U. 07/10/2000, n. 235), ha disposto (con l’art. 1, comma 5) la modifica dell’art. 425, comma 1, alinea; (con l’art. 1, comma 6) l’abrogazione del numero 5 dell’art. 425, comma 1.
07/08/2000 Il DECRETO-LEGGE 4 agosto 2000, n. 220 (in G.U. 07/08/2000, n.183) , convertito con modificazioni dalla L. 6 ottobre 2000, n. 275 (in G.U. 07/10/2000, n.235), ha disposto (con l’art. 1, comma 7) la modifica dell’art. 449, comma 1.
06/10/2000 Il DECRETO LEGISLATIVO 28 agosto 2000, n. 274 (in SO n.166, relativo alla G.U. 06/10/2000, n.234) ha disposto (con l’art. 58, comma 4) la modifica dell’art. 78, comma 1, numero 3).
25/10/2000 La LEGGE 29 settembre 2000, n. 300 (in SO n.176, relativo alla G.U. 25/10/2000, n.250) ha disposto (con l’art. 3, comma 1) l’introduzione dell’art. 322-ter.
25/10/2000 La LEGGE 29 settembre 2000, n. 300 (in SO n.176, relativo alla G.U. 25/10/2000, n.250) ha disposto (con l’art. 3, comma 1) l’introduzione dell’art. 322-bis.
25/10/2000 La LEGGE 29 settembre 2000, n. 300 (in SO n.176, relativo alla G.U. 25/10/2000, n.250) ha disposto (con l’art. 3, comma 2) l’introduzione dell’art. 640-quater.
25/10/2000 La LEGGE 29 settembre 2000, n. 300 (in SO n.176, relativo alla G.U. 25/10/2000, n.250) ha disposto (con l’art. 4, comma 1) l’introduzione dell’art. 316-ter.
25/10/2000 La LEGGE 29 settembre 2000, n. 300 (in SO n.176, relativo alla G.U. 25/10/2000, n.250) ha disposto (con l’art. 5, comma 1) la modifica dell’art. 9, comma 3.
25/10/2000 La LEGGE 29 settembre 2000, n. 300 (in SO n.176, relativo alla G.U. 25/10/2000, n.250) ha disposto (con l’art. 5, comma 2) la modifica dell’art. 10, comma 2.
25/10/2000 La LEGGE 29 settembre 2000, n. 300 (in SO n.176, relativo alla G.U. 25/10/2000, n.250) ha disposto (con l’art. 6, comma 1) la modifica dell’art. 32-quater.
25/10/2000 La LEGGE 29 settembre 2000, n. 300 (in SO n.176, relativo alla G.U. 25/10/2000, n.250) ha disposto (con l’art. 6, comma 2) la modifica dell’art. 323-bis.
25/10/2000 La LEGGE 29 settembre 2000, n. 300 (in SO n.176, relativo alla G.U. 25/10/2000, n.250) ha disposto (con l’art. 15, comma 1) la modifica dell’art. 322-ter.
29/11/2000 La Corte costituzionale, con sentenza 13 novembre 2000, n. 508 (in G.U. 29/11/2000 n. 49) ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 402.
30/11/2000 La LEGGE 21 novembre 2000, n. 353 (in G.U. 30/11/2000, n.280) ha disposto (con l’art. 11, comma 1) la modifica dell’art. 423-bis.
30/11/2000 La LEGGE 21 novembre 2000, n. 353 (in G.U. 30/11/2000, n.280) ha disposto (con l’art. 11, comma 2) la modifica dell’art. 424, comma 1; (con l’art. 11, comma 3) la modifica dell’art. 424, comma 2; (con l’art. 11, comma 4) l’introduzione di un comma dopo il secondo all’art. 424.
30/11/2000 La LEGGE 21 novembre 2000, n. 353 (in G.U. 30/11/2000, n.280) ha disposto (con l’art. 11, comma 5) la modifica dell’art. 425, comma 1, alinea; (con l’art. 11, comma 6) la modifica dell’art. 425, comma 1, numero 5.
30/11/2000 La LEGGE 21 novembre 2000, n. 353 (in G.U. 30/11/2000, n.280) ha disposto (con l’art. 11, comma 7) la modifica dell’art. 449, comma 1.
03/01/2001 La LEGGE 7 dicembre 2000, n. 397 (in G.U. 03/01/2001, n.2) ha disposto (con l’art. 19, comma 1) l’introduzione di un comma in fine all’art. 371-bis.
03/01/2001 La LEGGE 7 dicembre 2000, n. 397 (in G.U. 03/01/2001, n.2) ha disposto (con l’art. 20, comma 1) l’introduzione dell’art. 371-ter.
03/01/2001 La LEGGE 7 dicembre 2000, n. 397 (in G.U. 03/01/2001, n.2) ha disposto (con l’art. 21, comma 1) l’introduzione dell’art. 379-bis.
03/01/2001 La LEGGE 7 dicembre 2000, n. 397 (in G.U. 03/01/2001, n.2) ha disposto (con l’art. 22, comma 1) la modifica dell’art. 375, comma 1.
03/01/2001 La LEGGE 7 dicembre 2000, n. 397 (in G.U. 03/01/2001, n.2) ha disposto (con l’art. 22, comma 2) la modifica dell’art. 376, comma 1.
03/01/2001 La LEGGE 7 dicembre 2000, n. 397 (in G.U. 03/01/2001, n.2) ha disposto (con l’art. 22, comma 3) la modifica dell’art. 377, comma 1.
03/01/2001 La LEGGE 7 dicembre 2000, n. 397 (in G.U. 03/01/2001, n.2) ha disposto (con l’art. 22, comma 4, lettera a)) la modifica dell’art. 384, comma 1; (con l’art. 22, comma 4, lettera b)) la modifica dell’art. 384, comma 2.
08/03/2001 La LEGGE 8 marzo 2001, n. 40 (in G.U. 08/03/2001, n.56) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 146.
08/03/2001 La LEGGE 8 marzo 2001, n. 40 (in G.U. 08/03/2001, n.56) ha disposto (con l’art. 1, comma 2) la modifica dell’art. 147, comma 1, numero 3); (con l’art. 1, comma 3) al modifica dell’art. 147, comma 3; (con l’art. 1, comma 4) l’introduzione di un comma in fine all’art. 147.
08/03/2001 La LEGGE 8 marzo 2001, n. 40 (in G.U. 08/03/2001, n.56) ha disposto (con l’art. 2, comma 1) l’introduzione di un comma in fine all’art. 211-bis.
22/03/2001 La LEGGE 1 marzo 2001, n. 63 (in G.U. 22/03/2001, n.68) ha disposto (con l’art. 20, comma 1) l’introduzione dell’art. 377-bis.
22/03/2001 La LEGGE 1 marzo 2001, n. 63 (in G.U. 22/03/2001, n.68) ha disposto (con l’art. 21, comma 1) la modifica dell’art. 384, comma 2.
22/03/2001 La LEGGE 1 marzo 2001, n. 63 (in G.U. 22/03/2001, n.68) ha disposto (con l’art. 26, comma 1) la modifica dell’art. 377-bis.
22/03/2001 La LEGGE 1 marzo 2001, n. 63 (in G.U. 22/03/2001, n.68) ha disposto (con l’art. 26, comma 1) la modifica dell’art. 384, comma 2.
03/04/2001 Il DECRETO-LEGGE 2 aprile 2001, n. 91 (in G.U. 03/04/2001, n.78) , convertito, con modificazioni, dalla L. 3 maggio 2001, n. 163 (in G.U. 9/05/2001, n. 106) nel modificare l’art. 65, comma 1 del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 (in S.O. n. 166, relativo alla G.U. 6/10/2000, n. 234) ha conseguentemente disposto (con l’art. 1, comma 2) la modifica dell’art. 78, comma 1, numero 3).
04/04/2001 La LEGGE 19 marzo 2001, n. 92 (in G.U. 04/04/2001, n.79) ha disposto (con l’art. 4, comma 1) l’introduzione dell’art. 337-bis.
05/04/2001 La LEGGE 27 marzo 2001, n. 97 (in G.U. 05/04/2001, n.80) ha disposto (con l’art. 5, comma 1) l’introduzione del numero 5-bis) all’art. 19, comma 1.
05/04/2001 La LEGGE 27 marzo 2001, n. 97 (in G.U. 05/04/2001, n.80) ha disposto (con l’art. 5, comma 2) l’introduzione dell’art. 32-quinquies.
05/04/2001 La LEGGE 27 marzo 2001, n. 97 (in G.U. 05/04/2001, n.80) ha disposto (con l’art. 6, coma 1) l’introduzione dell’art. 335-bis.
05/04/2001 La LEGGE 27 marzo 2001, n. 97 (in G.U. 05/04/2001, n.80) ha disposto (con l’art. 10, comma 1) la modifica dell’art. 19, comma 1, numero 5-bis).
05/04/2001 La LEGGE 27 marzo 2001, n. 97 (in G.U. 05/04/2001, n.80) ha disposto (con l’art. 10, comma 1) la modifica dell’art. 32-quinquies.
05/04/2001 La LEGGE 27 marzo 2001, n. 97 (in G.U. 05/04/2001, n.80) ha disposto (con l’art. 10, comma 1) la modifica dell’art. 335-bis.
19/04/2001 La LEGGE 26 marzo 2001, n. 128 (in G.U. 19/04/2001, n.91) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) l’introduzione di un comma in fine all’art. 168.
19/04/2001 La LEGGE 26 marzo 2001, n. 128 (in G.U. 19/04/2001, n.91) ha disposto (con l’art. 2, comma 1) la modifica dell’art. 624, comma 1.
19/04/2001 La LEGGE 26 marzo 2001, n. 128 (in G.U. 19/04/2001, n.91) ha disposto (con l’art. 2, comma 2) l’introduzione dell’art. 624-bis.
19/04/2001 La LEGGE 26 marzo 2001, n. 128 (in G.U. 19/04/2001, n.91) ha disposto (con l’art. 2, comma 3, lettera a)) la modifica dell’art. 625, comma 1, alinea; (con l’art. 2, comma 3, lettera b)) la soppressione del numero 1) dell’art. 625, comma 1; (con l’art. 2, comma 3, lettera c)) la modifica dell’art. 625, comma 1, numero 4).
19/04/2001 La LEGGE 26 marzo 2001, n. 128 (in G.U. 19/04/2001, n.91) ha disposto (con l’art. 2, comma 4) l’introduzione dell’art. 625-bis.
19/04/2001 La LEGGE 30 marzo 2001, n. 130 (in G.U. 19/04/2001, n.91) ha disposto (con l’art. 2, comma 1) l’introduzione di due nuovi commi in fine all’art. 411.
18/07/2001 La Corte costituzionale, con sentenza 5 luglio 2001, n. 243 (in G.U. 18/07/2001 n. 28) ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 271.
26/09/2001 Il DECRETO-LEGGE 25 settembre 2001, n. 350 (in G.U. 26/09/2001, n.224) , convertito con modificazioni dalla L. 23 novembre 2001, n. 409 (in G.U. 24/11/2001, n. 274), nell’introdurre l’art. 52-quater al D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213, ha conseguentemente disposto (con l’art. 4, comma 1) la modifica dell’art. 453.
26/09/2001 Il DECRETO-LEGGE 25 settembre 2001, n. 350 (in G.U. 26/09/2001, n.224) , convertito con modificazioni dalla L. 23 novembre 2001, n. 409 (in G.U. 24/11/2001, n. 274), nell’introdurre l’art. 52-quater al D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213, ha conseguentemente disposto (con l’art. 4, comma 1) la modifica dell’art. 454.
26/09/2001 Il DECRETO-LEGGE 25 settembre 2001, n. 350 (in G.U. 26/09/2001, n.224) , convertito con modificazioni dalla L. 23 novembre 2001, n. 409 (in G.U. 24/11/2001, n. 274), nell’introdurre l’art. 52-quater al D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213, ha conseguentemente disposto (con l’art. 4, comma 1) la modifica dell’art. 455.
26/09/2001 Il DECRETO-LEGGE 25 settembre 2001, n. 350 (in G.U. 26/09/2001, n.224) , convertito con modificazioni dalla L. 23 novembre 2001, n. 409 (in G.U. 24/11/2001, n. 274), nell’introdurre l’art. 52-quater al D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213, ha conseguentemente disposto (con l’art. 4, comma 1) la modifica dell’art. 456.
26/09/2001 Il DECRETO-LEGGE 25 settembre 2001, n. 350 (in G.U. 26/09/2001, n.224) , convertito con modificazioni dalla L. 23 novembre 2001, n. 409 (in G.U. 24/11/2001, n. 274), nell’introdurre l’art. 52-quater al D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213, ha conseguentemente disposto (con l’art. 4, comma 1) la modifica dell’art. 457.
26/09/2001 Il DECRETO-LEGGE 25 settembre 2001, n. 350 (in G.U. 26/09/2001, n.224) , convertito con modificazioni dalla L. 23 novembre 2001, n. 409 (in G.U. 24/11/2001, n. 274), nell’introdurre l’art. 52-quater al D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213, ha conseguentemente disposto (con l’art. 4, comma 1) la modifica dell’art. 459.
26/09/2001 Il DECRETO-LEGGE 25 settembre 2001, n. 350 (in G.U. 26/09/2001, n.224) , convertito con modificazioni dalla L. 23 novembre 2001, n. 409 (in G.U. 24/11/2001, n. 274), nell’introdurre l’art. 52-quater al D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213, ha conseguentemente disposto (con l’art. 4, comma 1) la modifica dell’art. 460.
26/09/2001 Il DECRETO-LEGGE 25 settembre 2001, n. 350 (in G.U. 26/09/2001, n.224) , convertito con modificazioni dalla L. 23 novembre 2001, n. 409 (in G.U. 24/11/2001, n. 274), nell’introdurre l’art. 52-quater al D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213, ha conseguentemente disposto (con l’art. 4, comma 1) la modifica dell’art. 461.
26/09/2001 Il DECRETO-LEGGE 25 settembre 2001, n. 350 (in G.U. 26/09/2001, n.224) , convertito con modificazioni dalla L. 23 novembre 2001, n. 409 (in G.U. 24/11/2001, n. 274), nell’introdurre l’art. 52-quater al D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213, ha conseguentemente disposto (con l’art. 4, comma 1) la modifica dell’art. 464.
26/09/2001 Il DECRETO-LEGGE 25 settembre 2001, n. 350 (in G.U. 26/09/2001, n.224) , convertito con modificazioni dalla L. 23 novembre 2001, n. 409 (in G.U. 24/11/2001, n. 274), ha disposto (con l’art. 5, comma 01) la modifica dell’art. 461, comma 1; (con l’art. 5, comma 1) l’introduzione di un nuovo comma dopo il primo all’art. 461.
08/10/2001 La LEGGE 5 ottobre 2001, n. 367 (in G.U. 08/10/2001, n.234) ha disposto (con l’art. 17, comma 1) l’introduzione dell’art. 384-bis.
19/10/2001 Il DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2001, n. 374 (in G.U. 19/10/2001, n.244) , convertito con modificazioni dalla L. 15 dicembre 2001, n. 438 (in G.U. 18/12/2001, n. 293), ha disposto (con l’art. 1, comma 5) la modifica dell’art. 7, comma 1, numero 1).
19/10/2001 Il DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2001, n. 374 (in G.U. 19/10/2001, n.244) , convertito con modificazioni dalla L. 15 dicembre 2001, n. 438 (in G.U. 18/12/2001, n. 293), ha disposto (con l’art.1 , comma 1) la modifica dell’art. 270-bis.
19/10/2001 Il DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2001, n. 374 (in G.U. 19/10/2001, n.244) , convertito con modificazioni dalla L. 15 dicembre 2001, n. 438 (in G.U. 18/12/2001, n. 293), ha disposto (con l’art. 1, comma 1-bis) l’introduzione dell’art. 270-ter.
19/10/2001 Il DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2001, n. 374 (in G.U. 19/10/2001, n.244) , convertito con modificazioni dalla L. 15 dicembre 2001, n. 438 (in G.U. 18/12/2001, n. 293), ha disposto (con l’art. 1, comma 5-bis) la modifica dell’art. 307, comma 1 e (con l’art. 1, comma 5-ter) la modifica dell’art. 307, comma 2.
19/10/2001 Il DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2001, n. 374 (in G.U. 19/10/2001, n.244) , convertito con modificazioni dalla L. 15 dicembre 2001, n. 438 (in G.U. 18/12/2001, n. 293), ha disposto (con l’art. 1, comma 5-bis) la modifica dell’art. 418, comma 1; (con l’art. 1, comma 5-ter) la modifica dell’art. 418, comma 2.
15/04/2002 Il DECRETO LEGISLATIVO 11 aprile 2002, n. 61 (in G.U. 15/04/2002, n.88) ha disposto (con l’art. 2, comma 1) l’introduzione di un comma dopo il primo all’art. 622.
17/07/2002 La Corte costituzionale, con sentenza 1 luglio 2002, n. 327 (in G.U. 17/07/2002 n. 28) ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 405.
24/07/2002 La Corte costituzionale, con sentenza 10 luglio 2002, n. 354 (in G.U. 24/07/2002 n. 29) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 688, comma 2.
14/12/2002 La LEGGE 12 dicembre 2002, n. 273 (in SO n.230, relativo alla G.U. 14/12/2002, n.293) ha disposto (con l’art. 24, comma 1) la modifica dell’art. 642.
11/03/2003 La LEGGE 14 febbraio 2003, n. 34 (in SO n.38, relativo alla G.U. 11/03/2003, n.58) ha disposto (con l’art. 3, comma 1) l’introduzione dell’art. 280-bis.
11/03/2003 La LEGGE 14 febbraio 2003, n. 34 (in SO n.38, relativo alla G.U. 11/03/2003, n.58) ha disposto (con l’art. 4, comma 1) la modifica dell’art. 280, comma 5.
15/04/2003 La LEGGE 9 aprile 2003, n. 72 (in G.U. 15/04/2003, n.88) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 593, comma 1.
23/07/2003 La Corte costituzionale, con sentenza 2 luglio 2003, n. 253 (in G.U. 23/07/2003 n. 29) ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 222.
23/08/2003 La LEGGE 11 agosto 2003, n. 228 (in G.U. 23/08/2003, n.195) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 600.
23/08/2003 La LEGGE 11 agosto 2003, n. 228 (in G.U. 23/08/2003, n.195) ha disposto (con l’art. 2, comma 1) la modifica dell’art. 601.
23/08/2003 La LEGGE 11 agosto 2003, n. 228 (in G.U. 23/08/2003, n.195) ha disposto (con l’art. 3, comma 1) la modifica dell’art. 602.
23/08/2003 La LEGGE 11 agosto 2003, n. 228 (in G.U. 23/08/2003, n.195) ha disposto (con l’art. 4, comma 1) l’introduzione di un comma dopo il quinto all’art. 416.
23/08/2003 La LEGGE 11 agosto 2003, n. 228 (in G.U. 23/08/2003, n.195) nel modificare l’art. 7, comma 1 della L. 31 maggio 1965, n. 575 (in G.U. 5/6/1965, n. 138) ha conseguentemente disposto (con l’art. 7, comma 1) la modifica dell’art. 600.
23/08/2003 La LEGGE 11 agosto 2003, n. 228 (in G.U. 23/08/2003, n.195) nel modificare l’art. 7, comma 1 della L. 31 maggio 1965, n. 575 (in G.U. 5/6/1965, n. 138) ha conseguentemente disposto (con l’art. 7, comma 1) la modifica dell’art. 601.
23/08/2003 La LEGGE 11 agosto 2003, n. 228 (in G.U. 23/08/2003, n.195) nel modificare l’art. 7, comma 1 della L. 31 maggio 1965, n. 575 (in G.U. 5/6/1965, n. 138) ha conseguentemente disposto (con l’art. 7, comma 1) la modifica dell’art. 602.
23/08/2003 La LEGGE 11 agosto 2003, n. 228 (in G.U. 23/08/2003, n.195) ha disposto (con l’art. 15, comma 1) la modifica dell’art. 600-sexies, comma 1; (con l’art. 15, comma 2) la modifica dell’art. 600-sexies, comma 2;(con l’art. 15, comma 3) la modifica dell’art. 600-sexies, comma 4; (con l’art. 15, comma 4) l’introduzione di un comma in fine all’art. 600-sexies.
23/08/2003 La LEGGE 11 agosto 2003, n. 228 (in G.U. 23/08/2003, n.195) ha disposto (con l’art. 15, comma 5) la modifica dell’art. 600-septies.
23/08/2003 La LEGGE 11 agosto 2003, n. 228 (in G.U. 23/08/2003, n.195) ha disposto (con l’art. 15, comma 6) la modifica dell’art. 609-decies, comma 1.
12/06/2004 La LEGGE 11 giugno 2004, n. 145 (in G.U. 12/06/2004, n.136) ha disposto (con l’art. 1, comma 1, lettera a)) la modifica dell’art. 163, comma 1; (con l’art. 1, comma 1, lettera b)) la modifica dell’art. 163, comma 2; (con l’art. 1, comma 1, lettera c)) la modifica dell’art. 163, comma 3; (con l’art. 1, comma 1, lettera d)) l’introduzione di un comma in fine all’art. 163.
12/06/2004 La LEGGE 11 giugno 2004, n. 145 (in G.U. 12/06/2004, n.136) ha disposto (con l’art. 2, comma 1, lettera a)) la modifica dell’art. 165, comma 1; (con l’art. 2, comma 1, lettera b)) la modifica dell’art. 165, comma 2; (con l’art. 2, comma 1, lettera c)) l’introduzione di un comma dopo il secondo all’art. 165.
12/06/2004 La LEGGE 11 giugno 2004, n. 145 (in G.U. 12/06/2004, n.136) ha disposto (con l’art. 3, comma 1, lettera a)) la modifica dell’art. 179, comma 1; (con l’art. 3, comma 1, lettera b)) la modifica dell’art. 179, comma 2; (con l’art. 3, comma 1, lettera c)) la modifica dell’art. 179, comma 3; (con l’art. 3, comma 1, lettera d)) l’introduzioni di piu’ commi dopo il terzo all’art. 179.
12/06/2004 La LEGGE 11 giugno 2004, n. 145 (in G.U. 12/06/2004, n.136) ha disposto (con l’art. 4, comma 1) la modifica dell’art. 180.
31/07/2004 La LEGGE 20 luglio 2004, n. 189 (in G.U. 31/07/2004, n.178) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) l’introduzione dell’art. 544-bis.
31/07/2004 La LEGGE 20 luglio 2004, n. 189 (in G.U. 31/07/2004, n.178) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) l’introduzione dell’art. 544-ter.
31/07/2004 La LEGGE 20 luglio 2004, n. 189 (in G.U. 31/07/2004, n.178) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) l’introduzione dell’art. 544-quater.
31/07/2004 La LEGGE 20 luglio 2004, n. 189 (in G.U. 31/07/2004, n.178) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) l’introduzione dell’art. 544-quinquies.
31/07/2004 La LEGGE 20 luglio 2004, n. 189 (in G.U. 31/07/2004, n.178) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) l’introduzione dell’art. 544-sexies.
31/07/2004 La LEGGE 20 luglio 2004, n. 189 (in G.U. 31/07/2004, n.178) ha disposto (con l’art. 1, comma 2) la modifica dell’art. 638, comma 1.
31/07/2004 La LEGGE 20 luglio 2004, n. 189 (in G.U. 31/07/2004, n.178) ha disposto (con l’art. 1, comma 3) la modifica dell’art. 727.
09/12/2004 La Corte costituzionale, con sentenza 17 novembre 2004, n. 367 (in G.U. 09/12/2004 n. 1002) ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 206.
16/03/2005 Il DECRETO-LEGGE 14 marzo 2005, n. 35 (in G.U. 16/03/2005, n.62) , convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80 (in SO n.91, relativo alla G.U. 14/05/2005, n.111), ha disposto (con l’art. 1, comma 10) la modifica dell’art. 517.
04/05/2005 La Corte costituzionale, con sentenza 18 aprile 2005, n. 168 (in G.U. 04/05/2005 n. 18) ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 403, commi 1 e 2.
27/07/2005 Il DECRETO-LEGGE 27 luglio 2005, n. 144 (in G.U. 27/07/2005, n.173) , convertito con modificazioni dalla L. 31 luglio 2005, n. 155 (in G.U. 01/08/2005, n. 177), ha disposto (con l’art. 10, comma 3) la modifica dell’art. 495, comma 4, numero 2.
27/07/2005 Il DECRETO-LEGGE 27 luglio 2005, n. 144 (in G.U. 27/07/2005, n.173) , convertito con modificazioni dalla L. 31 luglio 2005, n. 155 (in G.U. 01/08/2005, n. 177), ha disposto (con l’art. 10, comma 4) l’introduzione dell’art. 497-bis.
27/07/2005 Il DECRETO-LEGGE 27 luglio 2005, n. 144 (in G.U. 27/07/2005, n.173) ,convertito con modificazioni dalla L. 31 luglio 2005, n. 155 (in G.U. 1/8/2005, n. 177) ha disposto (con l’art. 15, comma 1) l’introduzione dell’art. 270-quinquies.
27/07/2005 Il DECRETO-LEGGE 27 luglio 2005, n. 144 (in G.U. 27/07/2005, n.173) ,convertito con modificazioni dalla L. 31 luglio 2005, n. 155 (in G.U. 1/8/2005, n. 177) ha disposto (con l’art. 15, comma 1) l’introduzione dell’art. 270-quater.
27/07/2005 Il DECRETO-LEGGE 27 luglio 2005, n. 144 (in G.U. 27/07/2005, n.173) ,convertito con modificazioni dalla L. 31 luglio 2005, n. 155 (in G.U. 1/8/2005, n. 177) ha disposto (con l’art. 15, comma 1) l’introduzione dell’art. 270-sexies.
27/07/2005 Il DECRETO-LEGGE 27 luglio 2005, n. 144 (in G.U. 27/07/2005, n.173) , convertito con modificazioni dalla L. 31 luglio 2005, n. 155 (in G.U. 1/8/2005, n. 177), ha disposto (con l’art. 15, comma 1-bis) l’introduzione di un comma dopo il terzo all’art. 414.
07/12/2005 La LEGGE 5 dicembre 2005, n. 251 (in G.U. 07/12/2005, n.285) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 62-bis.
07/12/2005 La LEGGE 5 dicembre 2005, n. 251 (in G.U. 07/12/2005, n.285) ha disposto (con l’art. 1, comma 2, lettera a)) la modifica dell’art. 416-bis, comma 1; (con l’art. 1, comma 2, lettera b)) la modifica dell’art. 416-bis, comma 2; (con l’art. 1, comma 2, lettera c)) la modifica dell’art. 416-bis, comma 4.
07/12/2005 La LEGGE 5 dicembre 2005, n. 251 (in G.U. 07/12/2005, n.285) ha disposto (con l’art. 1, comma 3) la modifica dell’art. 418, comma 1.
07/12/2005 La LEGGE 5 dicembre 2005, n. 251 (in G.U. 07/12/2005, n.285) ha disposto (con l’art. 2, comma 1) la modifica dell’art. 644, comma 1.
07/12/2005 La LEGGE 5 dicembre 2005, n. 251 (in G.U. 07/12/2005, n.285) ha disposto (con l’art. 3, comma 1) la modifica dell’art. 69, comma 4.
07/12/2005 La LEGGE 5 dicembre 2005, n. 251 (in G.U. 07/12/2005, n.285) ha disposto (con l’art. 4, comma 1) la modifica dell’art. 99.
07/12/2005 La LEGGE 5 dicembre 2005, n. 251 (in G.U. 07/12/2005, n.285) ha disposto (con l’art. 5, comma 1) l’introduzione di un nuovo comma in fine all’art. 81.
07/12/2005 La LEGGE 5 dicembre 2005, n. 251 (in G.U. 07/12/2005, n.285) ha disposto (con l’art. 6, comma 1) la modifica dell’art. 157.
07/12/2005 La LEGGE 5 dicembre 2005, n. 251 (in G.U. 07/12/2005, n.285) ha disposto (con l’art. 6, comma 2) la modifica dell’art. 158, comma 1.
07/12/2005 La LEGGE 5 dicembre 2005, n. 251 (in G.U. 07/12/2005, n.285) ha disposto (con l’art. 6, comma 3) la modifica dell’art. 159.
07/12/2005 La LEGGE 5 dicembre 2005, n. 251 (in G.U. 07/12/2005, n.285) ha disposto (con l’art. 6, comma 4) la modifica dell’art. 160, comma 3.
07/12/2005 La LEGGE 5 dicembre 2005, n. 251 (in G.U. 07/12/2005, n.285) ha disposto (con l’art. 6, comma 5) la modifica dell’art. 161, comma 2.
07/12/2005 La LEGGE 5 dicembre 2005, n. 251 (in G.U. 07/12/2005, n.285) ha disposto (con l’art. 10, commi 2 e 3) la modifica dell’art. 157.
07/12/2005 La LEGGE 5 dicembre 2005, n. 251 (in G.U. 07/12/2005, n.285) ha disposto (con l’art. 10, commi 2 e 3) la modifica dell’art. 158, comma 1.
07/12/2005 La LEGGE 5 dicembre 2005, n. 251 (in G.U. 07/12/2005, n.285) ha disposto (con l’art. 10, commi 2 e 3) la modifica dell’art. 159.
07/12/2005 La LEGGE 5 dicembre 2005, n. 251 (in G.U. 07/12/2005, n.285) ha disposto (con l’art. 10, commi 2 e 3) la modifica dell’art. 160, comma 3.
07/12/2005 La LEGGE 5 dicembre 2005, n. 251 (in G.U. 07/12/2005, n.285) ha disposto (con l’art. 10, commi 2 e 3) la modifica dell’art. 161, comma 2.
28/12/2005 La LEGGE 28 dicembre 2005, n. 262 (in SO n.208, relativo alla G.U. 28/12/2005, n.301) ha disposto (con l’art. 15, comma 3, lettera a)) la modifica dell’art. 32-bis, comma 1.
28/12/2005 La LEGGE 28 dicembre 2005, n. 262 (in SO n.208, relativo alla G.U. 28/12/2005, n.301) ha disposto (con l’art. 15, comma 3, lettera b)) la modifica dell’art. 35-bis, comma 1.
28/12/2005 La LEGGE 28 dicembre 2005, n. 262 (in SO n.208, relativo alla G.U. 28/12/2005, n.301) ha disposto (con l’art. 15, comma 3, lettera c)) la modifica dell’art. 622, comma 2.
30/12/2005 Il DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2005, n. 272 (in G.U. 30/12/2005, n.303) , convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49 (in S.O. n. 45 relativo alla G.U. 27/02/2006, n. 48), nel modificare l’art. 10, comma 3 del D.L. 27 luglio 2005, n. 144 (in G.U. 27/07/2005, n. 173), convertito con modificazioni dalla L. 31 luglio 2005, n. 155 (in G.U. 01/08/2005, n. 177), ha conseguentemente disposto (con l’art. 1-ter, comma 1, lettera a)) la modifica dell’art. 495, comma 3, numero 2.
30/12/2005 Il DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2005, n. 272 (in G.U. 30/12/2005, n.303) , convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49 (in S.O. n. 45 relativo alla G.U. 27/02/2006, n. 48), nell’introdurre l’art. 10-bis del D.L. 27 luglio 2005, n. 144 (in G.U. 27/07/2005, n. 173), convertito con modificazioni dalla L. 31 luglio 2005, n. 155 (in G.U. 01/08/2005, n. 177), ha conseguentemente disposto (con l’art. 1-ter, comma 1, lettera b)) l’introduzione dell’art. 497-ter.
30/12/2005 Il DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2005, n. 272 (in G.U. 30/12/2005, n.303) , convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49 (in S.O. n. 45 relativo alla G.U. 27/02/2006, n. 48), ha disposto (con l’art. 1-ter, comma 2) la modifica dell’art. 498, comma 1.
18/01/2006 La LEGGE 9 gennaio 2006, n. 7 (in G.U. 18/01/2006, n.14) ha disposto (con l’art. 6, comma 1) l’introduzione dell’art. 583-ter.
18/01/2006 La LEGGE 9 gennaio 2006, n. 7 (in G.U. 18/01/2006, n.14) ha disposto (con l’art. 6, comma 1) l’introduzione dell’art. 583-bis.
18/01/2006 La LEGGE 9 gennaio 2006, n. 7 (in G.U. 18/01/2006, n.14) ha disposto (con l’art. 6, comma 2) la modifica dell’art. 604.
15/02/2006 La LEGGE 6 febbraio 2006, n. 38 (in G.U. 15/02/2006, n.38) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 600-bis, comma 2 e l’introduzione di due commi dopo il secondo all’art. 600-bis.
15/02/2006 La LEGGE 6 febbraio 2006, n. 38 (in G.U. 15/02/2006, n.38) ha disposto (con l’art. 2, comma 1, lettera a)) la modifica dell’art. 600-ter, comma 1; (con l’art. 2, comma 1, lettera b)) la modifica dell’art. 600-ter, comma 3; (con l’art. 2, comma 1, lettera c)) la modifica dell’art. 600-ter, comma 4; (con l’art. 2, comma 1, lettera d)) l’introduzione di un comma dopo il quarto all’art. 600-ter.
15/02/2006 La LEGGE 6 febbraio 2006, n. 38 (in G.U. 15/02/2006, n.38) ha disposto (con l’art. 3, comma 1) la modifica dell’art. 600-quater.
15/02/2006 La LEGGE 6 febbraio 2006, n. 38 (in G.U. 15/02/2006, n.38) ha disposto (con l’art. 4, comma 1) l’introduzione dell’art. 600-quater.1.
15/02/2006 La LEGGE 6 febbraio 2006, n. 38 (in G.U. 15/02/2006, n.38) ha disposto (con l’art. 5, comma 1) l’introduzione di un comma in fine all’art. 600-septies.
15/02/2006 La LEGGE 6 febbraio 2006, n. 38 (in G.U. 15/02/2006, n.38) ha disposto (con l’art. 6, comma 1, lettera a)) la modifica dell’art. 609-quater, comma 1, numero 2); (con l’art. 6, comma 1, lettera b)) l’introduzione di un comma dopo il primo all’art. 609-quater.
15/02/2006 La LEGGE 6 febbraio 2006, n. 38 (in G.U. 15/02/2006, n.38) ha disposto (con l’art. 7, comma 1, lettera a)) la modifica dell’art. 609-septies, comma 4, numero 1); (con l’art. 7, comma 1, lettera b)) la modifica dell’art. 609-septies, comma 4, numero 2).
15/02/2006 La LEGGE 6 febbraio 2006, n. 38 (in G.U. 15/02/2006, n.38) ha disposto (con l’art. 8, comma 1, lettera a)) la modifica dell’art. 609-nonies, comma 1, alinea; (con l’art. 8, comma 1, lettera b)) la modifica dell’art. 609-nonies, comma 1, numero 1); (con l’art. 8, comma 1, lettera c)) l’introduzione di un comma in fine all’art. 609-nonies.
15/02/2006 La LEGGE 6 febbraio 2006, n. 38 (in G.U. 15/02/2006, n.38) ha disposto (con l’art. 9, comma 1) la modifica dell’art. 734-bis, comma 1.
28/02/2006 La LEGGE 24 febbraio 2006, n. 52 (in G.U. 28/02/2006, n.49) ha disposto (con l’art. 2, comma 1) l’introduzione di un comma dopo il quinto all’art. 388.
02/03/2006 La LEGGE 13 febbraio 2006, n. 59 (in G.U. 02/03/2006, n.51) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) l’introduzione di nuovi commi infine all’art. 52.
13/03/2006 La LEGGE 24 febbraio 2006, n. 85 (in G.U. 13/03/2006, n.60) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 241.
13/03/2006 La LEGGE 24 febbraio 2006, n. 85 (in G.U. 13/03/2006, n.60) ha disposto (con l’art. 2, comma 1) la modifica dell’art. 270.
13/03/2006 La LEGGE 24 febbraio 2006, n. 85 (in G.U. 13/03/2006, n.60) ha disposto (con l’art. 3, comma 1) la modifica dell’art. 283.
13/03/2006 La LEGGE 24 febbraio 2006, n. 85 (in G.U. 13/03/2006, n.60) ha disposto (con l’art. 4, comma 1) la modifica dell’art. 289.
13/03/2006 La LEGGE 24 febbraio 2006, n. 85 (in G.U. 13/03/2006, n.60) ha disposto (con l’art. 5, comma 1) la modifica dell’art. 292.
13/03/2006 La LEGGE 24 febbraio 2006, n. 85 (in G.U. 13/03/2006, n.60) ha disposto (con l’art. 6, comma 1) la modifica dell’art. 299.
13/03/2006 La LEGGE 24 febbraio 2006, n. 85 (in G.U. 13/03/2006, n.60) ha disposto (con l’art. 7, comma 1) la modifica dell’art. 403.
13/03/2006 La LEGGE 24 febbraio 2006, n. 85 (in G.U. 13/03/2006, n.60) ha disposto (con l’art. 8, comma 1) la modifica dell’art. 404.
13/03/2006 La LEGGE 24 febbraio 2006, n. 85 (in G.U. 13/03/2006, n.60) ha disposto (con l’art. 9, comma 1, lettera a)) la modifica dell’art. 405, comma 1; (con l’art. 9, comma 1, lettera b)) la modifica della rubrica dell’art. 405.
13/03/2006 La LEGGE 24 febbraio 2006, n. 85 (in G.U. 13/03/2006, n.60) ha disposto (con l’art. 10, comma 1) l’abrogazione dell’art. 406.
13/03/2006 La LEGGE 24 febbraio 2006, n. 85 (in G.U. 13/03/2006, n.60) ha disposto (con l’art. 11, comma 1) la modifica dell’art. 290.
13/03/2006 La LEGGE 24 febbraio 2006, n. 85 (in G.U. 13/03/2006, n.60) ha disposto (con l’art. 11, comma 2) la modifica dell’art. 291.
13/03/2006 La LEGGE 24 febbraio 2006, n. 85 (in G.U. 13/03/2006, n.60) ha disposto (con l’art. 11, comma 3, lettera a)) la modifica dell’art. 342, comma 1; (con l’art. 11, comma 3, lettera b)) la modifica dell’art. 342, commi 3.
13/03/2006 La LEGGE 24 febbraio 2006, n. 85 (in G.U. 13/03/2006, n.60) ha disposto (con l’art. 12, comma 1) l’abrogazione dell’art. 269.
13/03/2006 La LEGGE 24 febbraio 2006, n. 85 (in G.U. 13/03/2006, n.60) ha disposto (con l’art. 12, comma 1) l’abrogazione dell’art. 272.
13/03/2006 La LEGGE 24 febbraio 2006, n. 85 (in G.U. 13/03/2006, n.60) ha disposto (con l’art. 12, comma 1) l’abrogazione dell’art. 279.
13/03/2006 La LEGGE 24 febbraio 2006, n. 85 (in G.U. 13/03/2006, n.60) ha disposto (con l’art. 12, comma 1) l’abrogazione dell’art. 292-bis.
13/03/2006 La LEGGE 24 febbraio 2006, n. 85 (in G.U. 13/03/2006, n.60) ha disposto (con l’art. 12, comma 1) l’abrogazione dell’art. 293.
13/03/2006 La LEGGE 24 febbraio 2006, n. 85 (in G.U. 13/03/2006, n.60) ha disposto (con l’art. 14, comma 1) l’introduzione di un nuovo comma dopo il secondo all’art. 2.
17/03/2006 La LEGGE 21 febbraio 2006, n. 102 (in G.U. 17/03/2006, n.64) ha disposto (con l’art. 2, comma 1) la modifica dell’art. 589, comma 2.
17/03/2006 La LEGGE 21 febbraio 2006, n. 102 (in G.U. 17/03/2006, n.64) ha disposto (con l’art. 2, comma 2) la modifica dell’art. 590, comma 3.
11/04/2006 La LEGGE 16 marzo 2006, n. 146 (in SO n.91, relativo alla G.U. 11/04/2006, n.85) ha disposto (con l’art. 14, comma 1) la modifica della rubrica dell’art. 377; (con l’art. 14, comma 2) l’introduzione di due nuovi commi dopo il secondo all’art. 377; nel modificare l’art. 7, comma 1 della L. 31 maggio 1965, n. 575 (in G.U. 5/6/1965, n. 138), ha conseguentemente disposto (con l’art. 14, comma 3) la modifica dell’art. 377, comma 3.
29/11/2006 La Corte costituzionale, con sentenza 23 ottobre 2006, n. 393 (in G.U. 29/11/2006 n. 47) ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 10, comma 3 della L. 5 dicembre 2005, n. 251 (in G.U. 7/12/2005, n. 285).
08/02/2007 Il DECRETO-LEGGE 8 febbraio 2007, n. 8 (in G.U. 08/02/2007, n.32) ,convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2007, n. 41 (in G.U. 05/04/2007, n.80), ha disposto (con l’art. 3-bis, comma 1) l’introduzione del numero 5-bis) all’art. 635, comma 2.
08/02/2007 Il DECRETO-LEGGE 8 febbraio 2007, n. 8 (in G.U. 08/02/2007, n.32) , convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2007, n. 41 (in G.U. 05/04/2007, n.80) ha disposto (con l’art. 7, comma 2) l’introduzione di un comma dopo il secondo all’art. 339.
08/02/2007 Il DECRETO-LEGGE 8 febbraio 2007, n. 8 (in G.U. 08/02/2007, n.32) , convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2007, n. 41 (in G.U. 05/04/2007, n. 80), ha disposto (con l’art. 7, comma 1) l’introduzione dell’art. 583-quater.
14/12/2007 Il DECRETO LEGISLATIVO 21 novembre 2007, n. 231 (in SO n.268, relativo alla G.U. 14/12/2007, n.290) ha disposto (con l’art. 63, comma 4) l’introduzione dell’art. 648-quater.
04/04/2008 La LEGGE 18 marzo 2008, n. 48 (in SO n.79, relativo alla G.U. 04/04/2008, n.80) ha disposto (con l’art. 3, comma 1) la modifica dell’art. 491-bis.
04/04/2008 La LEGGE 18 marzo 2008, n. 48 (in SO n.79, relativo alla G.U. 04/04/2008, n.80) ha disposto (con l’art. 3, comma 1) l’introduzione dell’art. 491-bis.
04/04/2008 La LEGGE 18 marzo 2008, n. 48 (in SO n.79, relativo alla G.U. 04/04/2008, n.80) ha disposto (con l’art. 3, comma 1) l’introduzione dell’art. 495-bis.
04/04/2008 La LEGGE 18 marzo 2008, n. 48 (in SO n.79, relativo alla G.U. 04/04/2008, n.80) ha disposto (con l’art. 4, comma 1) la modifica dell’art. 615-quinquies.
04/04/2008 La LEGGE 18 marzo 2008, n. 48 (in SO n.79, relativo alla G.U. 04/04/2008, n.80) ha disposto (con l’art. 5, comma 2) l’introduzione dell’art. 635-ter.
04/04/2008 La LEGGE 18 marzo 2008, n. 48 (in SO n.79, relativo alla G.U. 04/04/2008, n.80) ha disposto (con l’art. 5, comma 2) l’introduzione dell’art. 635-quinquies.
04/04/2008 La LEGGE 18 marzo 2008, n. 48 (in SO n.79, relativo alla G.U. 04/04/2008, n.80) ha disposto (con l’art. 5, comma 1) la modifica dell’art. 635-bis.
04/04/2008 La LEGGE 18 marzo 2008, n. 48 (in SO n.79, relativo alla G.U. 04/04/2008, n.80) ha disposto (con l’art. 5, comma 2) l’introduzione dell’art. 635-quater.
04/04/2008 La LEGGE 18 marzo 2008, n. 48 (in SO n.79, relativo alla G.U. 04/04/2008, n.80) ha disposto (con l’art. 5, comma 3) l’introduzione dell’art. 640-quinquies.
04/04/2008 La LEGGE 18 marzo 2008, n. 48 (in SO n.79, relativo alla G.U. 04/04/2008, n.80) ha disposto (con l’art. 6, comma 1) l’abrogazione dei commi 2 e 3 dell’art. 420.
26/05/2008 Il DECRETO-LEGGE 23 maggio 2008, n. 92 (in G.U. 26/05/2008, n.122) , convertito con modificazioni dalla L. 24 luglio 2008, n. 125 (in G.U. 25/7/2008, n. 173) ha disposto (con l’art. 1, comma 1, lettera f)) l’introduzione del numero 11-bis) all’art. 61, comma 1.
26/05/2008 Il DECRETO-LEGGE 23 maggio 2008, n. 92 (in G.U. 26/05/2008, n.122) , convertito con modificazioni dalla L. 24 luglio 2008, n. 125 (in G.U. 25/7/2008, n. 173) ha disposto (con l’art. 1, comma 1, lettera f-bis) l’introduzione di un nuovo comma in fine all’art. 62-bis.
26/05/2008 Il DECRETO-LEGGE 23 maggio 2008, n. 92 (in G.U. 26/05/2008, n.122) , convertito con modificazioni dalla L. 24 luglio 2008, n. 125 (in G.U. 25/7/2008, n. 173) ha disposto (con l’art. 1, comma 1, lettera c-bis)) la modifica dell’art. 157, comma 6.
26/05/2008 Il DECRETO-LEGGE 23 maggio 2008, n. 92 (in G.U. 26/05/2008, n.122) , convertito con modificazioni dalla L. 24 luglio 2008, n. 125 (in G.U. 25/7/2008, n. 173) ha disposto (con l’art. 1, comma 1, lettera a)) la modifica dell’art. 235.
26/05/2008 Il DECRETO-LEGGE 23 maggio 2008, n. 92 (in G.U. 26/05/2008, n.122) , convertito con modificazioni dalla L. 24 luglio 2008, n. 125 (in G.U. 25/07/2008, n. 173), ha disposto (con l’art. 1, comma 1, lettera b)) la modifica dell’art. 312.
26/05/2008 Il DECRETO-LEGGE 23 maggio 2008, n. 92 (in G.U. 26/05/2008, n.122) , convertito con modificazioni dalla L. 24 luglio 2008, n. 125 (in G.U. 25/7/2008, n. 173), ha disposto (con l’art. 1, comma 1, lettera b-bis)) la modifica dell’art. 416-bis, commi 1, 2, 4 e 8 e della rubrica dell’art. 416-bis.
26/05/2008 Il DECRETO-LEGGE 23 maggio 2008, n. 92 (in G.U. 26/05/2008, n.122) , convertito con modificazioni dalla L. 24 luglio 2008, n. 125 (in G.U. 25/7/2008, n. 173) ha disposto (con l’art. 1, comma 1, lettera b-ter)) la modifica dell’art. 495.
26/05/2008 Il DECRETO-LEGGE 23 maggio 2008, n. 92 (in G.U. 26/05/2008, n.122) , convertito con modificazioni dalla L. 24 luglio 2008, n. 125 (in G.U. 25/7/2008, n. 173) ha disposto (con l’art. 1, comma 1, lettera b-quater)) l’introduzione dell’art. 495-ter.
26/05/2008 Il DECRETO-LEGGE 23 maggio 2008, n. 92 (in G.U. 26/05/2008, n.122) , convertito con modificazioni dalla L. 24 luglio 2008, n. 125 (in G.U. 25/7/2008, n. 173) ha disposto (con l’art. 1, comma 1, lettera b-quinquies)) la modifica dell’art. 496.
26/05/2008 Il DECRETO-LEGGE 23 maggio 2008, n. 92 (in G.U. 26/05/2008, n.122) , convertito con modificazioni dalla L. 24 luglio 2008, n. 125 (in G.U. 25/7/2008, n. 173) ha disposto (con l’art. 1, comma 1, lettera b-sexies)) l’introduzione del numero 5-bis all’art. 576, comma 1.
26/05/2008 Il DECRETO-LEGGE 23 maggio 2008, n. 92 (in G.U. 26/05/2008, n.122) , convertito con modificazioni dalla L. 24 luglio 2008, n. 125 (in G.U. 25/7/2008, n. 173) ha disposto (con l’art. 1, comma 1, lettera c)) la modifica dell’art. 589, commi 2 e 3 e l’introduzione di un nuovo comma dopo il secondo all’art. 589.
26/05/2008 Il DECRETO-LEGGE 23 maggio 2008, n. 92 (in G.U. 26/05/2008, n.122) , convertito con modificazioni dalla L. 24 luglio 2008, n. 125 (in G.U. 25/7/2008, n. 173) ha disposto (con l’art. 1, comma 1, lettera d)) la modifica dell’art. 590.
26/05/2008 Il DECRETO-LEGGE 23 maggio 2008, n. 92 (in G.U. 26/05/2008, n.122) , convertito con modificazioni dalla L. 24 luglio 2008, n. 125 (in G.U. 25/7/2008, n. 173) ha disposto (con l’art. 1, comma 1, lettera e)) l’introduzione dell’art. 590-bis.
24/02/2009 Il DECRETO-LEGGE 23 febbraio 2009, n. 11 (in G.U. 24/02/2009, n.45) , convertito con modificazioni dalla L. 23 aprile 2009, n. 38 (in G.U. 24/04/2009, n. 95), ha disposto (con l’art. 1, comma 1, lettera a)) la modifica dell’art. 576, comma 1, numero 5; (con l’art. 1, comma 1, lettera b)) l’introduzione del numero 5.1 all’art. 576, comma 1.
24/02/2009 Il DECRETO-LEGGE 23 febbraio 2009, n. 11 (in G.U. 24/02/2009, n.45) , convertito con modificazioni dalla L. 23 aprile 2009, n. 38 (in G.U. 24/04/2009, n. 95), ha disposto (con l’art. 7, comma 1) l’introduzione dell’art. 612-bis.
25/03/2009 La Corte costituzionale, con sentenza 11 marzo 2009, n. 75 (in G.U. 25/03/2009 n. 12) ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 384, comma 2.
19/06/2009 La LEGGE 18 giugno 2009, n. 69 (in SO n.95, relativo alla G.U. 19/06/2009, n.140) ha disposto (con l’art. 67, comma 1) la modifica dell’art. 36, comma 2.
24/07/2009 La LEGGE 15 luglio 2009, n. 94 (in SO n.128, relativo alla G.U. 24/07/2009, n.170) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 61, comma 1, numero 11-bis; (con l’art. 1, comma 7) la modifica dell’art. 61, comma 1, numero 5).
24/07/2009 La LEGGE 15 luglio 2009, n. 94 (in SO n.128, relativo alla G.U. 24/07/2009, n.170) ha disposto (con l’art. 1, comma 2) l’abrogazione del comma 2 dell’art. 235.
24/07/2009 La LEGGE 15 luglio 2009, n. 94 (in SO n.128, relativo alla G.U. 24/07/2009, n.170) ha disposto (con l’art. 1, comma 3) la modifica dell’art. 312, comma 1.
24/07/2009 La LEGGE 15 luglio 2009, n. 94 (in SO n.128, relativo alla G.U. 24/07/2009, n.170) ha disposto (con l’art. 1, comma 8) l’introduzione dell’art. 341-bis.
24/07/2009 La LEGGE 15 luglio 2009, n. 94 (in SO n.128, relativo alla G.U. 24/07/2009, n.170) ha disposto (con l’art. 1, comma 6) la modifica dell’art. 376, comma 1.
24/07/2009 La LEGGE 15 luglio 2009, n. 94 (in SO n.128, relativo alla G.U. 24/07/2009, n.170) ha disposto (con l’art. 1, comma 9) l’introduzione dell’art. 393-bis.
24/07/2009 La LEGGE 15 luglio 2009, n. 94 (in SO n.128, relativo alla G.U. 24/07/2009, n.170) ha disposto (con l’art. 1, comma 5) la modifica dell’art. 416, comma 6.
24/07/2009 La LEGGE 15 luglio 2009, n. 94 (in SO n.128, relativo alla G.U. 24/07/2009, n.170) ha disposto (con l’art. 2, comma 26) l’introduzione dell’art. 391-bis.
24/07/2009 La LEGGE 15 luglio 2009, n. 94 (in SO n.128, relativo alla G.U. 24/07/2009, n.170) ha disposto (con l’art. 3, comma 60) la modifica dell’art. 24, commi 1 e 2.
24/07/2009 La LEGGE 15 luglio 2009, n. 94 (in SO n.128, relativo alla G.U. 24/07/2009, n.170) ha disposto (con l’art. 3, comma 61) la modifica dell’art. 26.
24/07/2009 La LEGGE 15 luglio 2009, n. 94 (in SO n.128, relativo alla G.U. 24/07/2009, n.170) ha disposto (con l’art. 3, comma 20) l’introduzione del numero 11-ter) all’art. 61, comma 1.
24/07/2009 La LEGGE 15 luglio 2009, n. 94 (in SO n.128, relativo alla G.U. 24/07/2009, n.170) ha disposto (con l’art. 3, comma 15, lettera a)) la modifica dell’art. 112, comma 1, numero 4); (con l’art. 3, comma 15, lettera b)) la modifica dell’art. 112, comma 2; (con l’art. 3, comma 15, lettera c)) la modifica dell’art. 112, comma 3.
24/07/2009 La LEGGE 15 luglio 2009, n. 94 (in SO n.128, relativo alla G.U. 24/07/2009, n.170) ha disposto (con l’art. 3, comma 62) la modifica dell’art. 135.
24/07/2009 La LEGGE 15 luglio 2009, n. 94 (in SO n.128, relativo alla G.U. 24/07/2009, n.170) ha disposto (con l’art. 3, comma 21) la modifica dell’art. 388.
24/07/2009 La LEGGE 15 luglio 2009, n. 94 (in SO n.128, relativo alla G.U. 24/07/2009, n.170) ha disposto (con l’art. 3, comma 22) l’introduzione di un nuovo comma dopo il primo all’art. 527.
24/07/2009 La LEGGE 15 luglio 2009, n. 94 (in SO n.128, relativo alla G.U. 24/07/2009, n.170) ha disposto (con l’art. 3, comma 29, lettera b)) l’introduzione dell’art. 574-bis.
24/07/2009 La LEGGE 15 luglio 2009, n. 94 (in SO n.128, relativo alla G.U. 24/07/2009, n.170) ha disposto (con l’art. 3, comma 59) la modifica dell’art. 585, comma 1.
24/07/2009 La LEGGE 15 luglio 2009, n. 94 (in SO n.128, relativo alla G.U. 24/07/2009, n.170) ha disposto (con l’art. 3, comma 19, lettera a)) l’introduzione dell’art. 600-octies.
24/07/2009 La LEGGE 15 luglio 2009, n. 94 (in SO n.128, relativo alla G.U. 24/07/2009, n.170) ha disposto (con l’art. 3, comma 56) l’introduzione di un comma dopo il quarto all’art. 600-sexies.
24/07/2009 La LEGGE 15 luglio 2009, n. 94 (in SO n.128, relativo alla G.U. 24/07/2009, n.170) ha disposto (con l’art. 3, comma 19, lettera b)) l’introduzione dell’art. 602-bis.
24/07/2009 La LEGGE 15 luglio 2009, n. 94 (in SO n.128, relativo alla G.U. 24/07/2009, n.170) ha disposto (con l’art. 3, comma 29, lettera a)) l’introduzione di tre commi dopo il secondo comma all’art. 605.
24/07/2009 La LEGGE 15 luglio 2009, n. 94 (in SO n.128, relativo alla G.U. 24/07/2009, n.170) ha disposto (con l’art. 3, comma 19, lettera c)) la modifica dell’art. 609-decies, comma 1.
24/07/2009 La LEGGE 15 luglio 2009, n. 94 (in SO n.128, relativo alla G.U. 24/07/2009, n.170) ha disposto (con l’art. 3, comma 23) l’introduzione del numero 5-bis) all’art. 609-ter, comma 1.
24/07/2009 La LEGGE 15 luglio 2009, n. 94 (in SO n.128, relativo alla G.U. 24/07/2009, n.170) ha disposto (con l’art. 3, comma 24) la modifica dell’art. 614, comma 1.
24/07/2009 La LEGGE 15 luglio 2009, n. 94 (in SO n.128, relativo alla G.U. 24/07/2009, n.170) ha disposto (con l’art. 3, comma 26) l’introduzione dei numeri 8-bis) e 8-ter) all’art. 625, comma 1.
24/07/2009 La LEGGE 15 luglio 2009, n. 94 (in SO n.128, relativo alla G.U. 24/07/2009, n.170) ha disposto (con l’art. 3, comma 27, lettera a)) l’introduzione dei numeri 3-bis), 3-ter) e 3-quater) all’art. 628, comma 3; (con l’art. 3, comma 27, lettera b)) l’introduzione di un comma dopo il terzo comma all’art. 628.
24/07/2009 La LEGGE 15 luglio 2009, n. 94 (in SO n.128, relativo alla G.U. 24/07/2009, n.170) ha disposto (con l’art. 3, comma 2, lettera a)) la modifica dell’art. 635, comma 2, numero 3);(con l’art. 3, comma 2, lettera b)) l’introduzione di un comma dopo il secondo all’art. 635.
24/07/2009 La LEGGE 15 luglio 2009, n. 94 (in SO n.128, relativo alla G.U. 24/07/2009, n.170) ha disposto (con l’art. 3, comma 3, lettera a)) la modifica dell’art. 639, comma 1; (con l’art. 3, comma 3, lettera b)) la modifica dell’art. 639, comma 2;(con l’art. 3, comma 3, lettera c)) l’introduzione di due commi dopo il secondo comma all’art. 639.
24/07/2009 La LEGGE 15 luglio 2009, n. 94 (in SO n.128, relativo alla G.U. 24/07/2009, n.170) ha disposto (con l’art. 3, comma 28) l’introduzione del numero 2-bis) all’art. 640, comma 2.
24/07/2009 La LEGGE 15 luglio 2009, n. 94 (in SO n.128, relativo alla G.U. 24/07/2009, n.170) ha disposto (con l’art. 3, comma 19, lettera d)) l’abrogazione dell’art. 671.
31/07/2009 La LEGGE 23 luglio 2009, n. 99 (in SO n.136, relativo alla G.U. 31/07/2009, n.176) ha disposto (con l’art. 15, comma 1, lettera a)) la modifica dell’art. 473.
31/07/2009 La LEGGE 23 luglio 2009, n. 99 (in SO n.136, relativo alla G.U. 31/07/2009, n.176) ha disposto (con l’art. 15, comma 1, lettera b)) la modifica dell’art. 474.
31/07/2009 La LEGGE 23 luglio 2009, n. 99 (in SO n.136, relativo alla G.U. 31/07/2009, n.176) ha disposto (con l’art. 15, comma 1, lettera c)) l’introduzione dell’art. 474-ter.
31/07/2009 La LEGGE 23 luglio 2009, n. 99 (in SO n.136, relativo alla G.U. 31/07/2009, n.176) ha disposto (con l’art. 15, comma 1, lettera c)) l’introduzione dell’art. 474-bis.
31/07/2009 La LEGGE 23 luglio 2009, n. 99 (in SO n.136, relativo alla G.U. 31/07/2009, n.176) ha disposto (con l’art. 15, comma 1, lettera c)) l’introduzione dell’art. 474-quater.
31/07/2009 La LEGGE 23 luglio 2009, n. 99 (in SO n.136, relativo alla G.U. 31/07/2009, n.176) ha disposto (con l’art. 15, comma 1, lettera d)) la modifica dell’art. 517.
31/07/2009 La LEGGE 23 luglio 2009, n. 99 (in SO n.136, relativo alla G.U. 31/07/2009, n.176) ha disposto (con l’art. 15, comma 1, lettera e)) l’introduzione dell’art. 517-ter.
31/07/2009 La LEGGE 23 luglio 2009, n. 99 (in SO n.136, relativo alla G.U. 31/07/2009, n.176) ha disposto (con l’art. 15, comma 1, lettera e)) l’introduzione dell’art. 517-quater.
31/07/2009 La LEGGE 23 luglio 2009, n. 99 (in SO n.136, relativo alla G.U. 31/07/2009, n.176) ha disposto (con l’art. 15, comma 1, lettera e)) l’introduzione dell’art. 517-quinquies.
14/08/2009 La LEGGE 3 agosto 2009, n. 116 (in G.U. 14/08/2009, n.188) ha disposto (con l’art. 3, comma 1) la modifica dell’art. 322-bis, comma 2, numero 2).
30/12/2009 La LEGGE 23 dicembre 2009, n. 191 (in SO n.243, relativo alla G.U. 30/12/2009, n.302) ha disposto (con l’art. 2, comma 216) la modifica dell’art. 36, comma 4.
04/02/2010 Il DECRETO-LEGGE 4 febbraio 2010, n. 4 (in G.U. 04/02/2010, n.28) , convertito con modificazioni dalla L. 31 marzo 2010, n. 50 (in G.U. 3/4/2010, n. 78), ha disposto (con l’art. 6, comma 2) la modifica dell’art. 416-bis, comma 8.
31/05/2010 Il DECRETO-LEGGE 31 maggio 2010, n. 78 (in SO n.114, relativo alla G.U. 31/05/2010, n.125) , convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 (in SO n.174, relativo alla G.U. 30/07/2010, n. 176), ha disposto (con l’art. 29, comma 7) la modifica dell’art. 319-bis.
14/07/2010 La Corte costituzionale, con sentenza 5 luglio 2010, n. 249 (in G.U. 14/07/2010 n. 28) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 61, comma 1, numero 11-bis).
15/07/2010 La LEGGE 2 luglio 2010, n. 108 (in G.U. 15/07/2010, n.163) ha disposto (con l’art. 3, comma 1, lettera a)) l’abrogazione del comma 3 dell’art. 600.
15/07/2010 La LEGGE 2 luglio 2010, n. 108 (in G.U. 15/07/2010, n.163) ha disposto (con l’art. 3, comma 1, lettera b)) l’abrogazione del comma 2 dell’art. 601.
15/07/2010 La LEGGE 2 luglio 2010, n. 108 (in G.U. 15/07/2010, n.163) ha disposto (con l’art. 3, comma 1, lettera d)) l’introduzione dell’art. 602-ter.
15/07/2010 La LEGGE 2 luglio 2010, n. 108 (in G.U. 15/07/2010, n.163) ha disposto (con l’art. 3, comma 1, lettera c)) l’abrogazione del comma 2 dell’art. 602.
23/08/2010 La LEGGE 13 agosto 2010, n. 136 (in G.U. 23/08/2010, n.196) ha disposto (con l’art. 9, comma 1) la modifica dell’art. 353, comma 1.
23/08/2010 La LEGGE 13 agosto 2010, n. 136 (in G.U. 23/08/2010, n.196) ha disposto (con l’art. 10, comma 1) l’introduzione dell’art. 353-bis.
01/12/2010 La LEGGE 26 novembre 2010, n. 199 (in G.U. 01/12/2010, n.281) ha disposto (con l’art. 2, comma 1, lettera a)) la modifica dell’art. 385, comma 1; (con l’art. 2, comma 1, lettera b)) la modifica dell’art. 385, comma 2.
01/12/2010 La LEGGE 26 novembre 2010, n. 199 (in G.U. 01/12/2010, n.281) ha disposto (con l’art. 3, comma 1) l’introduzione del numero 11-quater), all’art. 61, comma 1.
03/12/2010 La LEGGE 4 novembre 2010, n. 201 (in G.U. 03/12/2010, n.283) ha disposto (con l’art. 3, comma 1, lettera b)) la modifica dell’art. 544-ter, comma 1.
03/12/2010 La LEGGE 4 novembre 2010, n. 201 (in G.U. 03/12/2010, n.283) ha disposto (con l’art. 3, comma 1, lettera a)) la modifica dell’art. 544-bis.
13/05/2011 Il DECRETO-LEGGE 13 maggio 2011, n. 70 (in G.U. 13/05/2011, n.110) , convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106 (in G.U. 12/7/2011, n. 160), nel modificare l’art. 2, comma 4 della L. 7 marzo 1996, n. 108 (in S.O. n. 44 relativo alla G.U. 9/3/1996, n. 58) ha conseguentemente disposto (con l’art. 8, comma 5, lettera d)) la modifica dell’art. 644, comma 3.
15/06/2011 La Corte costituzionale, con sentenza 7 giugno 2011, n. 183 (in G.U. 15/06/2011 n. 26) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 62-bis, comma 2.
06/07/2011 Il DECRETO-LEGGE 6 luglio 2011, n. 98 (in G.U. 06/07/2011, n.155) , convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111 (in G.U. 16/07/2011, n. 164), ha disposto (con l’art. 37, comma 18, lettera a)) la modifica dell’art. 36, commi 2 e 4.
01/08/2011 Il DECRETO LEGISLATIVO 7 luglio 2011, n. 121 (in G.U. 01/08/2011, n.177) ha disposto (con l’art. 1, comma 1, lettera a)) l’introduzione dell’art. 727-bis; (con l’art. 1, comma 2) la modifica dell’art. 727-bis.
01/08/2011 Il DECRETO LEGISLATIVO 7 luglio 2011, n. 121 (in G.U. 01/08/2011, n.177) ha disposto (con l’art. 1, comma 1, lettera b)) l’introduzione dell’art. 733-bis; (con l’art. 1, comma 3) la modifica dell’art. 733-bis.
13/08/2011 Il DECRETO-LEGGE 13 agosto 2011, n. 138 (in G.U. 13/08/2011, n.188) ,convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148 (in G.U. 16/09/2011, n. 216), ha disposto (con l’art. 12, comma 1) l’introduzione dell’art. 603-bis.
13/08/2011 Il DECRETO-LEGGE 13 agosto 2011, n. 138 (in G.U. 13/08/2011, n.188) ,convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148 (in G.U. 16/09/2011, n. 216), ha disposto (con l’art. 12, comma 1) l’introduzione dell’art. 603-ter.
28/09/2011 Il DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2011, n. 159 (in SO n.214, relativo alla G.U. 28/09/2011, n.226) ha disposto (con l’art. 71, commi 1 e 3) la modifica dell’art. 336.
28/09/2011 Il DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2011, n. 159 (in SO n.214, relativo alla G.U. 28/09/2011, n.226) ha disposto (con l’art. 71, commi 1 e 3) la modifica dell’art. 338.
28/09/2011 Il DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2011, n. 159 (in SO n.214, relativo alla G.U. 28/09/2011, n.226) ha disposto (con l’art. 71, commi 1 e 3) la modifica dell’art. 353.
28/09/2011 Il DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2011, n. 159 (in SO n.214, relativo alla G.U. 28/09/2011, n.226) ha disposto (con l’art. 71, commi 1 e 3) la modifica dell’art. 377, comma 3.
28/09/2011 Il DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2011, n. 159 (in SO n.214, relativo alla G.U. 28/09/2011, n.226) ha disposto (con l’art. 71, commi 1 e 3) la modifica dell’art. 378.
28/09/2011 Il DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2011, n. 159 (in SO n.214, relativo alla G.U. 28/09/2011, n.226) ha disposto (con l’art. 71, commi 1 e 3) la modifica dell’art. 379.
28/09/2011 Il DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2011, n. 159 (in SO n.214, relativo alla G.U. 28/09/2011, n.226) ha disposto (con l’art. 71, commi 1 e 3) la modifica dell’art. 416-bis.
28/09/2011 Il DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2011, n. 159 (in SO n.214, relativo alla G.U. 28/09/2011, n.226) ha disposto (con l’art. 71, commi 1 e 3) la modifica dell’art. 416.
28/09/2011 Il DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2011, n. 159 (in SO n.214, relativo alla G.U. 28/09/2011, n.226) ha disposto (con l’art. 71, commi 1 e 3) la modifica dell’art. 424.
28/09/2011 Il DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2011, n. 159 (in SO n.214, relativo alla G.U. 28/09/2011, n.226) ha disposto (con l’art. 71, commi 1 e 3) la modifica dell’art. 435.
28/09/2011 Il DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2011, n. 159 (in SO n.214, relativo alla G.U. 28/09/2011, n.226) ha disposto (con l’art. 71, commi 1 e 3) la modifica dell’art. 513-bis.
28/09/2011 Il DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2011, n. 159 (in SO n.214, relativo alla G.U. 28/09/2011, n.226) ha disposto (con l’art. 71, commi 1 e 3) la modifica dell’art. 575.
28/09/2011 Il DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2011, n. 159 (in SO n.214, relativo alla G.U. 28/09/2011, n.226) ha disposto (con l’art. 71, commi 1 e 3) la modifica dell’art. 600.
28/09/2011 Il DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2011, n. 159 (in SO n.214, relativo alla G.U. 28/09/2011, n.226) ha disposto (con l’art. 71, commi 1 e 3) la modifica dell’art. 601.
28/09/2011 Il DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2011, n. 159 (in SO n.214, relativo alla G.U. 28/09/2011, n.226) ha disposto (con l’art. 71, commi 1 e 3) la modifica dell’art. 602.
28/09/2011 Il DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2011, n. 159 (in SO n.214, relativo alla G.U. 28/09/2011, n.226) ha disposto (con l’art. 71, commi 1 e 3) la modifica dell’art. 605.
28/09/2011 Il DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2011, n. 159 (in SO n.214, relativo alla G.U. 28/09/2011, n.226) ha disposto (con l’art. 71, commi 1 e 3) la modifica dell’art. 610.
28/09/2011 Il DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2011, n. 159 (in SO n.214, relativo alla G.U. 28/09/2011, n.226) ha disposto (con l’art. 71, commi 1 e 3) la modifica dell’art. 611.
28/09/2011 Il DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2011, n. 159 (in SO n.214, relativo alla G.U. 28/09/2011, n.226) ha disposto (con l’art. 71, commi 1 e 3) la modifica dell’art. 612.
28/09/2011 Il DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2011, n. 159 (in SO n.214, relativo alla G.U. 28/09/2011, n.226) ha disposto (con l’art. 71, commi 1 e 3) la modifica dell’art. 628.
28/09/2011 Il DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2011, n. 159 (in SO n.214, relativo alla G.U. 28/09/2011, n.226) ha disposto (con l’art. 71, commi 1 e 3) la modifica dell’art. 629.
28/09/2011 Il DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2011, n. 159 (in SO n.214, relativo alla G.U. 28/09/2011, n.226) ha disposto (con l’art. 71, commi 1 e 3) la modifica dell’art. 630.
28/09/2011 Il DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2011, n. 159 (in SO n.214, relativo alla G.U. 28/09/2011, n.226) ha disposto (con l’art. 71, commi 1 e 3) la modifica dell’art. 632.
28/09/2011 Il DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2011, n. 159 (in SO n.214, relativo alla G.U. 28/09/2011, n.226) ha disposto (con l’art. 71, commi 1 e 3) la modifica dell’art. 633.
28/09/2011 Il DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2011, n. 159 (in SO n.214, relativo alla G.U. 28/09/2011, n.226) ha disposto (con l’art. 71, commi 1 e 3) la modifica dell’art. 634.
28/09/2011 Il DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2011, n. 159 (in SO n.214, relativo alla G.U. 28/09/2011, n.226) ha disposto (con l’art. 71, commi 1 e 3) la modifica dell’art. 635.
28/09/2011 Il DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2011, n. 159 (in SO n.214, relativo alla G.U. 28/09/2011, n.226) ha disposto (con l’art. 71, commi 1 e 3) la modifica dell’art. 636.
28/09/2011 Il DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2011, n. 159 (in SO n.214, relativo alla G.U. 28/09/2011, n.226) ha disposto (con l’art. 71, commi 1 e 3) la modifica dell’art. 637.
28/09/2011 Il DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2011, n. 159 (in SO n.214, relativo alla G.U. 28/09/2011, n.226) ha disposto (con l’art. 71, commi 1 e 3) la modifica dell’art. 638.
28/09/2011 Il DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2011, n. 159 (in SO n.214, relativo alla G.U. 28/09/2011, n.226) ha disposto (con l’art. 71, commi 1 e 3) la modifica dell’art. 640-bis.
28/09/2011 Il DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2011, n. 159 (in SO n.214, relativo alla G.U. 28/09/2011, n.226) ha disposto (con l’art. 71, commi 1 e 3) la modifica dell’art. 648-ter.
28/09/2011 Il DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2011, n. 159 (in SO n.214, relativo alla G.U. 28/09/2011, n.226) ha disposto (con l’art. 71, commi 1 e 3) la modifica dell’art. 648-bis.
28/09/2011 Il DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2011, n. 159 (in SO n.214, relativo alla G.U. 28/09/2011, n.226) ha disposto (con l’art. 71, commi 1 e 3) la modifica dell’art. 695, comma 1.
28/09/2011 Il DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2011, n. 159 (in SO n.214, relativo alla G.U. 28/09/2011, n.226) ha disposto (con l’art. 71, commi 1 e 3) la modifica dell’art. 696.
28/09/2011 Il DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2011, n. 159 (in SO n.214, relativo alla G.U. 28/09/2011, n.226) ha disposto (con l’art. 71, commi 1 e 3) la modifica dell’art. 697.
28/09/2011 Il DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2011, n. 159 (in SO n.214, relativo alla G.U. 28/09/2011, n.226) ha disposto (con l’art. 71, commi 1 e 3) la modifica dell’art. 698.
28/09/2011 Il DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2011, n. 159 (in SO n.214, relativo alla G.U. 28/09/2011, n.226) ha disposto (con l’art. 71, commi 1 e 3) la modifica dell’art. 699.
24/01/2012 Il DECRETO-LEGGE 24 gennaio 2012, n. 1 (in SO n.18, relativo alla G.U. 24/01/2012, n.19) , convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27 (in S.O. n. 53, relativo alla G.U. 24/03/2012, n. 71) ha disposto (con l’art. 33, comma 1-bis) la modifica dell’art. 642, comma 1.
30/01/2012 La LEGGE 27 gennaio 2012, n. 3 (in G.U. 30/01/2012, n.24) ha disposto (con l’art. 4, comma 1, lettera a)) la modifica dell’art. 629, comma 1;(con l’art. 4, comma 1, lettera b)) la modifica dell’art. 629, comma 2.
23/02/2012 La LEGGE 15 febbraio 2012, n. 12 (in G.U. 23/02/2012, n.45) ha disposto (con l’art. 1, comma 1, lettera a)) l’introduzione del numero 1-bis) all’art. 240, comma 2; (con l’art. 1, comma 1, lettera b)) la modifica dell’art. 240, comma 3.
29/02/2012 La Corte costituzionale, con sentenza 15 febbraio 2012, n. 31 (in G.U. 29/02/2012 n. 9) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 569.
28/03/2012 La Corte costituzionale, con sentenza 19 marzo 2012, n. 68 (in G.U. 28/03/2012 n. 13) ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 630.
13/09/2012 Il DECRETO-LEGGE 13 settembre 2012, n. 158 (in G.U. 13/09/2012, n.214) ,convertito con modificazioni dalla L. 8 novembre 2012, n. 189 (in S.O. n. 201, relativo alla G.U. 10/11/2012, n. 263), ha disposto (con l’art. 7, comma 3-ter) l’introduzione di due commi dopo il primo comma all’art. 689.
08/10/2012 La LEGGE 1 ottobre 2012, n. 172 (in G.U. 08/10/2012, n.235) ha disposto (con l’art. 4, comma 1, lettera a)) la modifica dell’art. 157, comma 6.
08/10/2012 La LEGGE 1 ottobre 2012, n. 172 (in G.U. 08/10/2012, n.235) ha disposto (con l’art. 4, comma 1, lettera b)) l’introduzione dell’art. 414-bis.
08/10/2012 La LEGGE 1 ottobre 2012, n. 172 (in G.U. 08/10/2012, n.235) ha disposto (con l’art. 4, comma 1, lettera c)) l’introduzione di un comma in fine all’art. 416.
08/10/2012 La LEGGE 1 ottobre 2012, n. 172 (in G.U. 08/10/2012, n.235) ha disposto (con l’art. 4, comma 1, lettera d)) la modifica dell’art. 572.
08/10/2012 La LEGGE 1 ottobre 2012, n. 172 (in G.U. 08/10/2012, n.235) ha disposto (con l’art. 4, comma 1, lettera e)) la modifica dell’art. 576, rubrica, comma 1, alinea e numero 5).
08/10/2012 La LEGGE 1 ottobre 2012, n. 172 (in G.U. 08/10/2012, n.235) ha disposto (con l’art. 4, comma 1, lettera f)) l’introduzione di un nuovo comma dopo il terzo all’art. 583-bis.
08/10/2012 La LEGGE 1 ottobre 2012, n. 172 (in G.U. 08/10/2012, n.235) ha disposto (con l’art. 4, comma 1, lettera i)) l’abrogazione dell’art. 600-sexies.
08/10/2012 La LEGGE 1 ottobre 2012, n. 172 (in G.U. 08/10/2012, n.235) ha disposto (con l’art. 4, comma 1, lettera l)) la modifica dell’art. 600-septies.
08/10/2012 La LEGGE 1 ottobre 2012, n. 172 (in G.U. 08/10/2012, n.235) ha disposto (con l’art. 4, comma 1, lettera m)) l’introduzione dell’art. 600-septies.1.
08/10/2012 La LEGGE 1 ottobre 2012, n. 172 (in G.U. 08/10/2012, n.235) ha disposto (con l’art. 4, comma 1, lettera g)) la modifica dell’art. 600-bis.
08/10/2012 La LEGGE 1 ottobre 2012, n. 172 (in G.U. 08/10/2012, n.235) ha disposto (con l’art. 4, comma 1, lettera h)) la modifica dell’art. 600-ter, comma 1 e l’introduzione di due commi in fine all’art. 600-ter.
08/10/2012 La LEGGE 1 ottobre 2012, n. 172 (in G.U. 08/10/2012, n.235) ha disposto (con l’art. 4, comma 1, lettera m)) l’introduzione dell’art. 600-septies.2.
08/10/2012 La LEGGE 1 ottobre 2012, n. 172 (in G.U. 08/10/2012, n.235) ha disposto (con l’art. 4, comma 1, lettera n)) l’abrogazione dell’art. 602-bis.
08/10/2012 La LEGGE 1 ottobre 2012, n. 172 (in G.U. 08/10/2012, n.235) ha disposto (con l’art. 4, comma 1, lettera p)) l’introduzione dell’art. 602-quater.
08/10/2012 La LEGGE 1 ottobre 2012, n. 172 (in G.U. 08/10/2012, n.235) ha disposto (con l’art. 4, comma 1, lettera o)) l’introduzione di sei commi dopo il secondo all’art. 602-ter.
08/10/2012 La LEGGE 1 ottobre 2012, n. 172 (in G.U. 08/10/2012, n.235) ha disposto (con l’art. 4, comma 1, lettera q)) la modifica dell’art. 604, comma 1.
08/10/2012 La LEGGE 1 ottobre 2012, n. 172 (in G.U. 08/10/2012, n.235) ha disposto (con l’art. 4, comma 1, lettera s)) la modifica dell’art. 609-quinquies.
08/10/2012 La LEGGE 1 ottobre 2012, n. 172 (in G.U. 08/10/2012, n.235) ha disposto (con l’art. 4, comma 1, lettera z)) l’introduzione dell’art. 609-undecies.
08/10/2012 La LEGGE 1 ottobre 2012, n. 172 (in G.U. 08/10/2012, n.235) ha disposto (con l’art. 4, comma 1, lettera r)) la modifica dell’art. 609-quater, commi 2 e 4.
08/10/2012 La LEGGE 1 ottobre 2012, n. 172 (in G.U. 08/10/2012, n.235) ha disposto (con l’art. 4, comma 1, lettera t)) la modifica dell’art. 609-sexies.
08/10/2012 La LEGGE 1 ottobre 2012, n. 172 (in G.U. 08/10/2012, n.235) ha disposto (con l’art. 4, comma 1, lettera u)) la modifica dell’art. 609-nonies, commi 1, 2 e l’introduzione di due commi dopo il secondo all’art. 609-nonies.
08/10/2012 La LEGGE 1 ottobre 2012, n. 172 (in G.U. 08/10/2012, n.235) ha disposto (con l’art. 4, comma 1, lettera v)) la modifica dell’art. 609-decies, commi 1 e 2.
13/11/2012 La LEGGE 6 novembre 2012, n. 190 (in G.U. 13/11/2012, n.265) ha disposto (con l’art. 1, comma 75, lettera a)) la modifica dell’art. 32-quater.
13/11/2012 La LEGGE 6 novembre 2012, n. 190 (in G.U. 13/11/2012, n.265) ha disposto (con l’art. 1, comma 75, lettera b)) la modifica dell’art. 32-quinquies.
13/11/2012 La LEGGE 6 novembre 2012, n. 190 (in G.U. 13/11/2012, n.265) ha disposto (con l’art. 1, comma 75, lettera c)) la modifica del’art. 314, comma 1.
13/11/2012 La LEGGE 6 novembre 2012, n. 190 (in G.U. 13/11/2012, n.265) ha disposto (con l’art. 1, comma 75, lettera e)) la modifica dell’art. 317-bis.
13/11/2012 La LEGGE 6 novembre 2012, n. 190 (in G.U. 13/11/2012, n.265) ha disposto (con l’art. 1, comma 75, lettera d)) la modifica dell’art. 317.
13/11/2012 La LEGGE 6 novembre 2012, n. 190 (in G.U. 13/11/2012, n.265) ha disposto (con l’art. 1, comma 75, lettera f)) la modifica dell’art. 318.
13/11/2012 La LEGGE 6 novembre 2012, n. 190 (in G.U. 13/11/2012, n.265) ha disposto (con l’art. 1, comma 75, lettera g)) la modifica dell’art. 319.
13/11/2012 La LEGGE 6 novembre 2012, n. 190 (in G.U. 13/11/2012, n.265) ha disposto (con l’art. 1, comma 75, lettera h)) la modifica dell’art. 319-ter, commi 1 e 2.
13/11/2012 La LEGGE 6 novembre 2012, n. 190 (in G.U. 13/11/2012, n.265) ha disposto (con l’art. 1, comma 75, lettera i)) l’introduzione dell’art. 319-quater.
13/11/2012 La LEGGE 6 novembre 2012, n. 190 (in G.U. 13/11/2012, n.265) ha disposto (con l’art. 1, comma 75, lettera l)) la modifica dell’art. 320, comma 1.
13/11/2012 La LEGGE 6 novembre 2012, n. 190 (in G.U. 13/11/2012, n.265) ha disposto (con l’art. 1, comma 75, lettera m)) la modifica dell’art. 322, commi 1 e 3.
13/11/2012 La LEGGE 6 novembre 2012, n. 190 (in G.U. 13/11/2012, n.265) ha disposto (con l’art. 1, comma 75, lettera o)) la modifica dell’art. 322-ter, comma 1.
13/11/2012 La LEGGE 6 novembre 2012, n. 190 (in G.U. 13/11/2012, n.265) ha disposto (con l’art. 1, comma 75, lettera n)) la modifica della rubrica e del comma 2 dell’art. 322-bis.
13/11/2012 La LEGGE 6 novembre 2012, n. 190 (in G.U. 13/11/2012, n.265) ha disposto (con l’art. 1, comma 75, lettera p)) la modifica dell’art. 323, comma 1.
13/11/2012 La LEGGE 6 novembre 2012, n. 190 (in G.U. 13/11/2012, n.265) ha disposto (con l’art. 1, comma 75, lettera q)) la modifica dell’art. 323-bis, comma 1.
13/11/2012 La LEGGE 6 novembre 2012, n. 190 (in G.U. 13/11/2012, n.265) ha disposto (con l’art. 1, comma 75, lettera r)) l’introduzione dell’art. 346-bis.
21/11/2012 La Corte costituzionale, con sentenza 5 novembre 2012, n. 251 (in G.U. 21/11/2012 n. 46) ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 69, comma 4.
08/01/2013 La LEGGE 20 dicembre 2012, n. 237 (in G.U. 08/01/2013, n.6) ha disposto (con l’art. 10, comma 1, lettera a)) l’introduzione del numero 5-bis) all’art. 322-bis, comma 1 e (con l’art. 10, comma 1, lettera b)) la modifica della rubrica dell’art. 322-bis.
08/01/2013 La LEGGE 20 dicembre 2012, n. 237 (in G.U. 08/01/2013, n.6) ha disposto (con l’art. 10, comma 2) l’introduzione dell’art. 343-bis.
08/01/2013 La LEGGE 20 dicembre 2012, n. 237 (in G.U. 08/01/2013, n.6) ha disposto (con l’art. 10, comma 3) la modifica dell’art. 368, comma 1.
08/01/2013 La LEGGE 20 dicembre 2012, n. 237 (in G.U. 08/01/2013, n.6) ha disposto (con l’art. 10, comma 4, lettere a) e b)) la modifica dell’art. 371-bis, comma 1 e rubrica.
08/01/2013 La LEGGE 20 dicembre 2012, n. 237 (in G.U. 08/01/2013, n.6) ha disposto (con l’art. 10, comma 5) la modifica dell’art. 372, comma 1.
08/01/2013 La LEGGE 20 dicembre 2012, n. 237 (in G.U. 08/01/2013, n.6) ha disposto (con l’art. 10, comma 6) la modifica dell’art. 374, comma 2.
08/01/2013 La LEGGE 20 dicembre 2012, n. 237 (in G.U. 08/01/2013, n.6) ha disposto (con l’art. 10, comma 7, lettera a)) la modifica dell’art. 374-bis, comma 1; (con l’art. 10, comma 7, lettera b)) la modifica della rubrica dell’art. 374-bis.
08/01/2013 La LEGGE 20 dicembre 2012, n. 237 (in G.U. 08/01/2013, n.6) ha disposto (con l’art. 10, comma 8) la modifica dell’art. 377, comma 1.
08/01/2013 La LEGGE 20 dicembre 2012, n. 237 (in G.U. 08/01/2013, n.6) ha disposto (con l’art. 10, comma 9) la modifica dell’art. 378, comma 1.
08/01/2013 La LEGGE 20 dicembre 2012, n. 237 (in G.U. 08/01/2013, n.6) ha disposto (con l’art. 10, comma 10) la modifica dell’art. 380, comma 1.
30/01/2013 La Corte costituzionale, con sentenza 16 gennaio 2013, n. 7 (in G.U. 30/01/2013 n. 5) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 569.
02/07/2013 Il DECRETO-LEGGE 1 luglio 2013, n. 78 (in G.U. 02/07/2013, n.153) ,convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 94 (in G.U. 19/8/2013, n. 193), ha disposto (con l’art. 1-bis, comma 1) la modifica dell’art. 612-bis, comma 1.
16/08/2013 Il DECRETO-LEGGE 14 agosto 2013, n. 93 (in G.U. 16/08/2013, n.191) , convertito con modificazioni dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119 (in G.U. 15/10/2013, n. 242), ha disposto (con l’art. 1, comma 1) l’introduzione del numero 11-quinquies, all’art. 61, comma 1.
16/08/2013 Il DECRETO-LEGGE 14 agosto 2013, n. 93 (in G.U. 16/08/2013, n.191) , convertito con modificazioni dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119 (in G.U. 15/10/2013, n. 242), ha disposto (con l’art. 1, comma 1-bis) l’abrogazione del comma 2 dell’art. 572.
16/08/2013 Il DECRETO-LEGGE 14 agosto 2013, n. 93 (in G.U. 16/08/2013, n.191) ,convertito con modificazioni dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119 (in G.U. 15/10/2013, n. 242), ha disposto (con l’art. 1, comma 1-ter) la modifica dell’art. 609-ter, comma 1, numero 5); (con l’art. 1, comma 2) l’introduzione dei numeri 5-ter) e 5-quater) all’art. 609-ter, comma 1.
16/08/2013 Il DECRETO-LEGGE 14 agosto 2013, n. 93 (in G.U. 16/08/2013, n.191) ,convertito con modificazioni dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119 (in G.U. 15/10/2013, n. 242), ha disposto (con l’art. 1, comma 2-bis, lettera a)) la modifica dell’art. 609-decies, comma 1;(con l’art. 1, comma 2-bis, lettera b)) l’introduzione di un comma dopo il primo comma all’art. 609-decies.
16/08/2013 Il DECRETO-LEGGE 14 agosto 2013, n. 93 (in G.U. 16/08/2013, n.191) ,convertito con modificazioni dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119 (in G.U. 15/10/2013, n. 242), ha disposto (con l’art. 1, comma 2-ter) la modifica dell’art. 612, comma 1.
16/08/2013 Il DECRETO-LEGGE 14 agosto 2013, n. 93 (in G.U. 16/08/2013, n.191) ,convertito con modificazioni dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119 (in G.U. 15/10/2013, n. 242), ha disposto (con l’art. 1, comma 3, lettera a)) la modifica dell’art. 612-bis, comma 2;(con l’art. 1, comma 3, lettera b)) la modifica dell’art. 612-bis, comma 4.
16/08/2013 Il DECRETO-LEGGE 14 agosto 2013, n. 93 (in G.U. 16/08/2013, n.191) , convertito con modificazioni dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119 (in G.U. 15/10/2013, n. 242), ha disposto (con l’art. 7, comma 1) l’introduzione di un nuovo comma all’art. 260.
16/08/2013 Il DECRETO-LEGGE 14 agosto 2013, n. 93 (in G.U. 16/08/2013, n.191) ,convertito con modificazioni dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119 (in G.U. 15/10/2013, n. 242), ha disposto (con l’art. 7, comma 2, lettera a)) la modifica dell’art. 628, comma 3, numero 3-bis; (con l’art. 7, comma 2, lettera b)) l’introduzione del numero 3-quinquies) all’art. 628, comma 3.
16/08/2013 Il DECRETO-LEGGE 14 agosto 2013, n. 93 (in G.U. 16/08/2013, n.191) ,convertito con modificazioni dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119 (in G.U. 15/10/2013, n. 242), ha disposto (con l’art. 7, comma 4) l’introduzione di un comma in fine all’art. 682.
16/08/2013 Il DECRETO-LEGGE 14 agosto 2013, n. 93 (in G.U. 16/08/2013, n.191) ,convertito con modificazioni dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119 (in G.U. 15/10/2013, n. 242), ha disposto (con l’art. 8, comma 1, lettera a)) l’introduzione del numero 7-bis) all’art. 625, comma 1.
16/08/2013 Il DECRETO-LEGGE 14 agosto 2013, n. 93 (in G.U. 16/08/2013, n.191) ,convertito con modificazioni dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119 (in G.U. 15/10/2013, n. 242), ha disposto (con l’art. 8, comma 1, lettera b)) la modifica dell’art. 648, comma 1.
16/08/2013 Il DECRETO-LEGGE 14 agosto 2013, n. 93 (in G.U. 16/08/2013, n.191) ,convertito con modificazioni dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119 (in G.U. 15/10/2013, n. 242), ha disposto (con l’art. 9, comma 1, lettera a)) l’introduzione di un comma dopo il secondo comma all’art. 640-ter; (con l’art. 9, comma 1, lettera b)) la modifica dell’art. 640-ter, comma 3.
08/01/2014 Il DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2013, n. 154 (in G.U. 08/01/2014, n.5) ha disposto (con l’art. 93, comma 1, lettera i)) la modifica dell’art. 540, commi 1 e 2.
08/01/2014 Il DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2013, n. 154 (in G.U. 08/01/2014, n.5) ha disposto (con l’art. 93, comma 1, lettera a)) la modifica dell’art. 19, comma 1, numero 6).
08/01/2014 Il DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2013, n. 154 (in G.U. 08/01/2014, n.5) ha disposto (con l’art. 93, comma 1, lettera b)) la modifica dell’art. 32, comma 2.
08/01/2014 Il DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2013, n. 154 (in G.U. 08/01/2014, n.5) ha disposto (con l’art. 93, comma 1, lettera c)) la modifica dell’art. 34, rubrica, commi 1, 2, 3 e 4.
08/01/2014 Il DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2013, n. 154 (in G.U. 08/01/2014, n.5) ha disposto (con l’art. 93, comma 1, lettera d)) la modifica dell’art. 98, comma 2.
08/01/2014 Il DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2013, n. 154 (in G.U. 08/01/2014, n.5) ha disposto (con l’art. 93, comma 1, lettera e)) la modifica dell’art. 111, comma 2.
08/01/2014 Il DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2013, n. 154 (in G.U. 08/01/2014, n.5) ha disposto (con l’art. 93, comma 1, lettera f)) la modifica dell’art. 112, comma 3.
08/01/2014 Il DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2013, n. 154 (in G.U. 08/01/2014, n.5) ha disposto (con l’art. 93, comma 1, lettera g)) la modifica dell’art. 146, comma 2.
08/01/2014 Il DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2013, n. 154 (in G.U. 08/01/2014, n.5) ha disposto (con l’art. 93, comma 1, lettera h)) la modifica dell’art. 147, comma 3.
08/01/2014 Il DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2013, n. 154 (in G.U. 08/01/2014, n.5) ha disposto (con l’art. 93, comma 1, lettera l)) la modifica dell’art. 564, comma 4.
08/01/2014 Il DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2013, n. 154 (in G.U. 08/01/2014, n.5) ha disposto (con l’art. 93, comma 1, lettera m)) la modifica dell’art. 568, rubrica e comma 1.
08/01/2014 Il DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2013, n. 154 (in G.U. 08/01/2014, n.5) ha disposto (con l’art. 93, comma 1, lettera n)) la modifica dell’art. 569.
08/01/2014 Il DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2013, n. 154 (in G.U. 08/01/2014, n.5) ha disposto (con l’art. 93, comma 1, lettera o)) la modifica dell’art. 570, comma 1.
08/01/2014 Il DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2013, n. 154 (in G.U. 08/01/2014, n.5) ha disposto (con l’art. 93, comma 1, lettera p)) la modifica dell’art. 573, comma 1.
08/01/2014 Il DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2013, n. 154 (in G.U. 08/01/2014, n.5) ha disposto (con l’art. 93, comma 1, lettera r)) la modifica dell’art. 574-bis, commi 1 e 3.
08/01/2014 Il DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2013, n. 154 (in G.U. 08/01/2014, n.5) ha disposto (con l’art. 93, comma 1, lettera q)) la modifica dell’art. 574, comma 1.
08/01/2014 Il DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2013, n. 154 (in G.U. 08/01/2014, n.5) ha disposto (con l’art. 93, comma 1, lettera s)) la modifica dell’art. 583-bis, comma 4, numero 1.
08/01/2014 Il DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2013, n. 154 (in G.U. 08/01/2014, n.5) ha disposto (con l’art. 93, comma 1, lettera t)) la modifica dell’art. 600-septies.2, comma 1, numero 1).
08/01/2014 Il DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2013, n. 154 (in G.U. 08/01/2014, n.5) ha disposto (con l’art. 93, comma 1, lettera u)) la modifica dell’art. 609-nonies, comma 1, numero 1).
08/01/2014 Il DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2013, n. 154 (in G.U. 08/01/2014, n.5) ha disposto (con l’art. 105, comma 1) la modifica dell’art. 32, comma 3.
13/03/2014 Il DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n. 24 (in G.U. 13/03/2014, n.60) ha disposto (con l’art. 2, comma 1, lettera a)) la modifica dell’art. 600, commi 1 e 2.
13/03/2014 Il DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n. 24 (in G.U. 13/03/2014, n.60) ha disposto (con l’art. 2, comma 1, lettera b)) la modifica dell’art. 601.
22/03/2014 Il DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n. 39 (in G.U. 22/03/2014, n.68) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) l’introduzione di due commi dopo il settimo comma all’art. 602-ter.
22/03/2014 Il DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n. 39 (in G.U. 22/03/2014, n.68) ha disposto (con l’art. 1, comma 4) l’introduzione dell’art. 609-duodecies.
22/03/2014 Il DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n. 39 (in G.U. 22/03/2014, n.68) ha disposto (con l’art. 1, comma 2) l’introduzione dei numeri 5-quinquies) e 5-sexies) all’art. 609-ter, comma 1.
22/03/2014 Il DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n. 39 (in G.U. 22/03/2014, n.68) ha disposto (con l’art. 1, comma 3) l’introduzione di un comma dopo il secondo comma all’art. 609-quinquies.
17/04/2014 La LEGGE 17 aprile 2014, n. 62 (in G.U. 17/04/2014, n.90) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 416-ter.
23/04/2014 La Corte costituzionale, con sentenza 14 aprile 2014, n. 105 (in G.U. 23/04/2014 n. 18) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 69, comma 4.
23/04/2014 La Corte costituzionale, con sentenza 14 aprile 2014, n. 106 (in G.U. 23/04/2014 n. 18) ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 69, comma 4.
02/05/2014 La LEGGE 28 aprile 2014, n. 67 (in G.U. 02/05/2014, n.100) ha disposto (con l’art. 3, comma 1) l’introduzione dell’art. 168-bis.
02/05/2014 La LEGGE 28 aprile 2014, n. 67 (in G.U. 02/05/2014, n.100) ha disposto (con l’art. 3, comma 1) l’introduzione dell’art. 168-quater.
02/05/2014 La LEGGE 28 aprile 2014, n. 67 (in G.U. 02/05/2014, n.100) ha disposto (con l’art. 3, comma 1) l’introduzione dell’art. 168-ter.
02/05/2014 La LEGGE 28 aprile 2014, n. 67 (in G.U. 02/05/2014, n.100) ha disposto (con l’art. 12, comma 1) l’introduzione del numero 3-bis) al comma 1 dell’art. 159; (con l’art. 12, comma 2) l’introduzione di un comma in fine all’art. 159.
04/06/2014 La Corte costituzionale, con sentenza 19 maggio 2014, n. 143 (in G.U. 04/06/2014 n. 24) ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 157, comma 6.
21/08/2014 La LEGGE 11 agosto 2014, n. 118 (in G.U. 21/08/2014, n.193) nell’introdurre l’art. 15-bis alla L. 28 aprile 2014, n. 67 (in G.U. 02/05/2014, n. 100) ha conseguentemente disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 159, commi 1 e 4.
17/12/2014 La LEGGE 15 dicembre 2014, n. 186 (in G.U. 17/12/2014, n.292) ha disposto (con l’art. 3, comma 2) la modifica dell’art. 648-ter, comma 1.
17/12/2014 La LEGGE 15 dicembre 2014, n. 186 (in G.U. 17/12/2014, n.292) ha disposto (con l’art. 3, comma 4, lettera a)) la modifica dell’art. 648-quater, comma 1; (con l’art. 3, comma 4, lettera b)) la modifica dell’art. 648-quater, comma 3.
17/12/2014 La LEGGE 15 dicembre 2014, n. 186 (in G.U. 17/12/2014, n.292) ha disposto (con l’art. 3, comma 1) la modifica dell’art. 648-bis, comma 1.
17/12/2014 La LEGGE 15 dicembre 2014, n. 186 (in G.U. 17/12/2014, n.292) ha disposto (con l’art. 3, comma 3) l’introduzione dell’art. 648-ter.1.
19/02/2015 Il DECRETO-LEGGE 18 febbraio 2015, n. 7 (in G.U. 19/02/2015, n.41) , convertito con modificazioni dalla L. 17 aprile 2015, n. 43 (in G.U. 20/04/2015, n. 91), ha disposto (con l’art. 1, comma 3, lettera a)) la modifica dell’art. 270-quinquies, comma 1; (con l’art. 1, comma 3, lettera b)) l’introduzione di un comma dopo il primo all’art. 270-quinquies; (con l’art. 1, comma 3-bis) la modifica dell’art. 270-quinquies.
19/02/2015 Il DECRETO-LEGGE 18 febbraio 2015, n. 7 (in G.U. 19/02/2015, n.41) , convertito con modificazioni dalla L. 17 aprile 2015, n. 43 (in G.U. 20/04/2015, n. 91), ha disposto (con l’art. 1, comma 3-bis) la modifica dell’art. 270-bis.
19/02/2015 Il DECRETO-LEGGE 18 febbraio 2015, n. 7 (in G.U. 19/02/2015, n.41) , convertito con modificazioni dalla L. 17 aprile 2015, n. 43 (in G.U. 20/04/2015, n. 91), ha disposto (con l’art. 1, comma 1) l’introduzione di un comma dopo il primo all’art. 270-quater; (con l’art. 1, comma 3-bis) la modifica dell’art. 270-quater.
19/02/2015 Il DECRETO-LEGGE 18 febbraio 2015, n. 7 (in G.U. 19/02/2015, n.41) , convertito con modificazioni dalla L. 17 aprile 2015, n. 43 (in G.U. 20/04/2015, n. 91), ha disposto (con l’art. 1, comma 2) l’introduzione dell’art. 270-quater.1; (con l’art. 1, comma 3-bis) la modifica dell’art. 270-quater.1.
19/02/2015 Il DECRETO-LEGGE 18 febbraio 2015, n. 7 (in G.U. 19/02/2015, n.41) , convertito con modificazioni dalla L. 17 aprile 2015, n. 43 (in G.U. 20/04/2015, n. 91), ha disposto (con l’art. 1, comma 3-bis) la modifica dell’art. 270-ter.
19/02/2015 Il DECRETO-LEGGE 18 febbraio 2015, n. 7 (in G.U. 19/02/2015, n.41) , convertito con modificazioni dalla L. 17 aprile 2015, n. 43 (in G.U. 20/04/2015, n. 91), ha disposto (con l’art. 2, comma 1, lettera a)) la modifica dell’art. 302, comma 1.
19/02/2015 Il DECRETO-LEGGE 18 febbraio 2015, n. 7 (in G.U. 19/02/2015, n.41) , convertito con modificazioni dalla L. 17 aprile 2015, n. 43 (in G.U. 20/04/2015, n. 91), ha disposto (con l’art. 2, comma 1, lettera b)) la modifica dell’art. 414, commi 3 e 4.
19/02/2015 Il DECRETO-LEGGE 18 febbraio 2015, n. 7 (in G.U. 19/02/2015, n.41) , convertito con modificazioni dalla L. 17 aprile 2015, n. 43 (in G.U. 20/04/2015, n. 91), ha disposto (con l’art. 2, comma 1, lettera b-bis)) la modifica dell’art. 497-bis, comma 1.
19/02/2015 Il DECRETO-LEGGE 18 febbraio 2015, n. 7 (in G.U. 19/02/2015, n.41) , convertito con modificazioni dalla L. 17 aprile 2015, n. 43 (in G.U. 20/04/2015, n. 91), ha disposto (con l’art. 3, comma 1) l’introduzione dell’art. 678-bis.
19/02/2015 Il DECRETO-LEGGE 18 febbraio 2015, n. 7 (in G.U. 19/02/2015, n.41) , convertito con modificazioni dalla L. 17 aprile 2015, n. 43 (in G.U. 20/04/2015, n. 91), ha disposto (con l’art. 3, comma 2) l’introduzione dell’art. 679-bis.
19/02/2015 Il DECRETO-LEGGE 18 febbraio 2015, n. 7 (in G.U. 19/02/2015, n.41) convertito con modificazioni dalla L. 17 aprile 2015, n. 43 (in G.U. 20/04/2015, n. 91) ha disposto (con l’art. 3, comma 3-octies) la modifica dell’art. 697, comma 1.
19/02/2015 Il DECRETO-LEGGE 18 febbraio 2015, n. 7 (in G.U. 19/02/2015, n.41) , convertito con modificazioni dalla L. 17 aprile 2015, n. 43 (in G.U. 20/04/2015, n. 91), nel modificare l’art. 71, comma 1 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (in S.O. n. 214, relativo alla G.U. 28/09/2011, n. 226), ha conseguentemente disposto (con l’art. 4, comma 1, lettera c)) la modifica dell’art. 270-bis.
19/02/2015 Il DECRETO-LEGGE 18 febbraio 2015, n. 7 (in G.U. 19/02/2015, n.41) , convertito con modificazioni dalla L. 17 aprile 2015, n. 43 (in G.U. 20/04/2015, n. 91), nel modificare l’art. 71, comma 1 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (in S.O. n. 214, relativo alla G.U. 28/09/2011, n. 226), ha conseguentemente disposto (con l’art. 4, comma 1, lettera c)) la modifica dell’art. 270-ter.
19/02/2015 Il DECRETO-LEGGE 18 febbraio 2015, n. 7 (in G.U. 19/02/2015, n.41) , convertito con modificazioni dalla L. 17 aprile 2015, n. 43 (in G.U. 20/04/2015, n. 91), nel modificare l’art. 71, comma 1 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (in S.O. 214, in G.U. 28/09/2011, n. 226), ha conseguentemente disposto (con l’art. 4, comma 1, lettera c)) la modifica dell’art. 270-quater.
19/02/2015 Il DECRETO-LEGGE 18 febbraio 2015, n. 7 (in G.U. 19/02/2015, n.41) , convertito con modificazioni dalla L. 17 aprile 2015, n. 43 (in G.U. 20/04/2015, n. 91), nel modificare l’art. 71, comma 1 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (in S.O. n. 214, relativo alla G.U. 28/09/2011, n. 226), ha conseguentemente disposto (con l’art. 4, comma 1, lettera c)) la modifica dell’art. 270-sexies.
19/02/2015 Il DECRETO-LEGGE 18 febbraio 2015, n. 7 (in G.U. 19/02/2015, n.41) , convertito con modificazioni dalla L. 17 aprile 2015, n. 43 (in G.U. 20/04/2015, n. 91), nel modificare l’art. 71, comma 1 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (in S.O. n. 214, relativo alla G.U. 28/09/2011, n. 226), ha conseguentemente disposto (con l’art. 4, comma 1, lettera c)) la modifica dell’art. 270-quater.1.
19/02/2015 Il DECRETO-LEGGE 18 febbraio 2015, n. 7 (in G.U. 19/02/2015, n.41) , convertito con modificazioni dalla L. 17 aprile 2015, n. 43 (in G.U. 20/04/2015, n. 91), nel modificare l’art. 71, comma 1 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (in S.O. n. 214, relativo alla G.U. 28/09/2011, n. 226), ha conseguentemente disposto (con l’art. 4, comma 1, lettera c)) la modifica dell’art. 270-quinquies.
18/03/2015 Il DECRETO LEGISLATIVO 16 marzo 2015, n. 28 (in G.U. 18/03/2015, n.64) ha disposto (con l’art. 1, comma 2) l’introduzione dell’art. 131-bis.
01/04/2015 La Corte costituzionale, con sentenza 14 gennaio 2015, n. 45 (in G.U. 01/04/2015 n. 13) ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 159, comma 1.
13/05/2015 La LEGGE 28 aprile 2015, n. 58 (in G.U. 13/05/2015, n.109) ha disposto (con l’art. 8, comma 1) l’introduzione dell’art. 433-bis.
28/05/2015 La LEGGE 22 maggio 2015, n. 68 (in G.U. 28/05/2015, n.122) ha disposto (con l’art. 1, comma 5) la modifica dell’art. 32-quater, comma 1.
28/05/2015 La LEGGE 22 maggio 2015, n. 68 (in G.U. 28/05/2015, n.122) ha disposto (con l’art. 1, comma 6) la modifica dell’art. 157, comma 6.
28/05/2015 La LEGGE 22 maggio 2015, n. 68 (in G.U. 28/05/2015, n.122) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) l’introduzione dell’art. 452-septies.
28/05/2015 La LEGGE 22 maggio 2015, n. 68 (in G.U. 28/05/2015, n.122) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) l’introduzione dell’art. 452-octies.
28/05/2015 La LEGGE 22 maggio 2015, n. 68 (in G.U. 28/05/2015, n.122) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) l’introduzione dell’art. 452-duodecies.
28/05/2015 La LEGGE 22 maggio 2015, n. 68 (in G.U. 28/05/2015, n.122) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) l’introduzione dell’art. 452-terdecies.
28/05/2015 La LEGGE 22 maggio 2015, n. 68 (in G.U. 28/05/2015, n.122) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) l’introduzione dell’art. 452-bis.
28/05/2015 La LEGGE 22 maggio 2015, n. 68 (in G.U. 28/05/2015, n.122) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) l’introduzione dell’art. 452-ter.
28/05/2015 La LEGGE 22 maggio 2015, n. 68 (in G.U. 28/05/2015, n.122) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) l’introduzione dell’art. 452-quater.
28/05/2015 La LEGGE 22 maggio 2015, n. 68 (in G.U. 28/05/2015, n.122) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) l’introduzione dell’art. 452-quinquies.
28/05/2015 La LEGGE 22 maggio 2015, n. 68 (in G.U. 28/05/2015, n.122) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) l’introduzione dell’art. 452-sexies.
28/05/2015 La LEGGE 22 maggio 2015, n. 68 (in G.U. 28/05/2015, n.122) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) l’introduzione dell’art. 452-novies.
28/05/2015 La LEGGE 22 maggio 2015, n. 68 (in G.U. 28/05/2015, n.122) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) l’introduzione dell’art. 452-decies.
28/05/2015 La LEGGE 22 maggio 2015, n. 68 (in G.U. 28/05/2015, n.122) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) l’introduzione dell’art. 452-undecies.
30/05/2015 La LEGGE 27 maggio 2015, n. 69 (in G.U. 30/05/2015, n.124) ha disposto (con l’art. 1, comma 1, lettera a)) la modifica dell’art. 32-ter, comma 2.
30/05/2015 La LEGGE 27 maggio 2015, n. 69 (in G.U. 30/05/2015, n.124) ha disposto (con l’art. 1, comma 1, lettera b)) la modifica dell’art. 32-quinquies.
30/05/2015 La LEGGE 27 maggio 2015, n. 69 (in G.U. 30/05/2015, n.124) ha disposto (con l’art. 1, comma 1, lettera c)) la modifica dell’art. 35, comma 2.
30/05/2015 La LEGGE 27 maggio 2015, n. 69 (in G.U. 30/05/2015, n.124) ha disposto (con l’art. 1, comma 1, lettera d)) la modifica dell’art. 314, comma 1.
30/05/2015 La LEGGE 27 maggio 2015, n. 69 (in G.U. 30/05/2015, n.124) ha disposto (con l’art. 1, comma 1, lettera e)) la modifica dell’art. 318, comma 1.
30/05/2015 La LEGGE 27 maggio 2015, n. 69 (in G.U. 30/05/2015, n.124) ha disposto (con l’art. 1, comma 1, lettera g)) la modifica dell’art. 319-ter, commi 1 e 2.
30/05/2015 La LEGGE 27 maggio 2015, n. 69 (in G.U. 30/05/2015, n.124) ha disposto (con l’art. 1, comma 1, lettera f)) la modifica dell’art. 319, comma 1.
30/05/2015 La LEGGE 27 maggio 2015, n. 69 (in G.U. 30/05/2015, n.124) ha disposto (con l’art. 1, comma 1, lettera h)) la modifica dell’art. 319-quater, comma 1.
30/05/2015 La LEGGE 27 maggio 2015, n. 69 (in G.U. 30/05/2015, n.124) ha disposto (con l’art. 1, comma 1, lettera i)) l’introduzione di un nuovo comma in fine all’art. 323-bis e la modifica della rubrica dell’art. 323-bis.
30/05/2015 La LEGGE 27 maggio 2015, n. 69 (in G.U. 30/05/2015, n.124) ha disposto (con l’art. 2, comma 1) l’introduzione di un comma dopo il terzo all’art. 165.
30/05/2015 La LEGGE 27 maggio 2015, n. 69 (in G.U. 30/05/2015, n.124) ha disposto (con l’art. 3, comma 1) la modifica dell’art. 317.
30/05/2015 La LEGGE 27 maggio 2015, n. 69 (in G.U. 30/05/2015, n.124) ha disposto (con l’art. 4, comma 1) l’introduzione dell’art. 322-quater.
30/05/2015 La LEGGE 27 maggio 2015, n. 69 (in G.U. 30/05/2015, n.124) ha disposto (con l’art. 5, comma 1, lettera a)) la modifica dell’art. 416-bis, comma 1; (con l’art. 5, comma 1, lettera b)) la modifica dell’art. 416-bis, comma 2; (con l’art. 5, comma 1, lettera c)) la modifica dell’art. 416-bis, comma 4.
29/07/2015 La Corte costituzionale, con sentenza 8 luglio 2015, n. 185 (in G.U. 29/07/2015 n. 30) ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 99, comma 5.
22/01/2016 Il DECRETO LEGISLATIVO 15 gennaio 2016, n. 7 (in G.U. 22/01/2016, n.17) ha disposto (con l’art. 1, comma 1, lettera a)) l’abrogazione dell’art. 485.
22/01/2016 Il DECRETO LEGISLATIVO 15 gennaio 2016, n. 7 (in G.U. 22/01/2016, n.17) ha disposto (con l’art. 1, comma 1, lettera b)) l’abrogazione dell’art. 486.
22/01/2016 Il DECRETO LEGISLATIVO 15 gennaio 2016, n. 7 (in G.U. 22/01/2016, n.17) ha disposto (con l’art. 1, comma 1, lettera c)) l’abrogazione dell’art. 594.
22/01/2016 Il DECRETO LEGISLATIVO 15 gennaio 2016, n. 7 (in G.U. 22/01/2016, n.17) ha disposto (con l’art. 1, comma 1, lettera d)) l’abrogazione dell’art. 627.
22/01/2016 Il DECRETO LEGISLATIVO 15 gennaio 2016, n. 7 (in G.U. 22/01/2016, n.17) ha disposto (con l’art. 1, comma 1, lettera e)) l’abrogazione dell’art. 647.
22/01/2016 Il DECRETO LEGISLATIVO 15 gennaio 2016, n. 7 (in G.U. 22/01/2016, n.17) ha disposto (con l’art. 2, comma 1, lettera a)) la modifica dell’art. 488.
22/01/2016 Il DECRETO LEGISLATIVO 15 gennaio 2016, n. 7 (in G.U. 22/01/2016, n.17) ha disposto (con l’art. 2, comma 1, lettera b)) la modifica dell’art. 489, comma 2.
22/01/2016 Il DECRETO LEGISLATIVO 15 gennaio 2016, n. 7 (in G.U. 22/01/2016, n.17) ha disposto (con l’art. 2, comma 1, lettera c)) la modifica dell’art. 490, comma 1 e l’abrogazione del comma 2 dell’art. 490.
22/01/2016 Il DECRETO LEGISLATIVO 15 gennaio 2016, n. 7 (in G.U. 22/01/2016, n.17) ha disposto (con l’art. 2, comma 1, lettera e)) la modifica dell’art. 491-bis.
22/01/2016 Il DECRETO LEGISLATIVO 15 gennaio 2016, n. 7 (in G.U. 22/01/2016, n.17) ha disposto (con l’art. 2, comma 1, lettera d)) la modifica dell’art. 491.
22/01/2016 Il DECRETO LEGISLATIVO 15 gennaio 2016, n. 7 (in G.U. 22/01/2016, n.17) ha disposto (con l’art. 2, comma 1, lettera f)) la modifica dell’art. 493-bis.
22/01/2016 Il DECRETO LEGISLATIVO 15 gennaio 2016, n. 7 (in G.U. 22/01/2016, n.17) ha disposto (con l’art. 2, comma 1, lettera g)) la modifica dell’art. 596, commi 1 e 4.
22/01/2016 Il DECRETO LEGISLATIVO 15 gennaio 2016, n. 7 (in G.U. 22/01/2016, n.17) ha disposto (con l’art. 2, comma 1, lettera h)) la modifica dell’art. 597, comma 1.
22/01/2016 Il DECRETO LEGISLATIVO 15 gennaio 2016, n. 7 (in G.U. 22/01/2016, n.17) ha disposto (con l’art. 2, comma 1, lettera i)) la modifica dell’art. 599, rubrica e comma 2 e l’abrogazione dei commi 1 e 3 dell’art. 599.
22/01/2016 Il DECRETO LEGISLATIVO 15 gennaio 2016, n. 7 (in G.U. 22/01/2016, n.17) ha disposto (con l’art. 2, comma 1, lettera l)) la modifica dell’art. 635.
22/01/2016 Il DECRETO LEGISLATIVO 15 gennaio 2016, n. 7 (in G.U. 22/01/2016, n.17) ha disposto (con l’art. 2, comma 1, lettera m)) la modifica dell’art. 635-bis, comma 2.
22/01/2016 Il DECRETO LEGISLATIVO 15 gennaio 2016, n. 7 (in G.U. 22/01/2016, n.17) ha disposto (con l’art. 2, comma 1, lettera n)) la modifica dell’art. 635-ter, comma 3.
22/01/2016 Il DECRETO LEGISLATIVO 15 gennaio 2016, n. 7 (in G.U. 22/01/2016, n.17) ha disposto (con l’art. 2, comma 1, lettera o)) la modifica dell’art. 635-quater, comma 2.
22/01/2016 Il DECRETO LEGISLATIVO 15 gennaio 2016, n. 7 (in G.U. 22/01/2016, n.17) ha disposto (con l’art. 2, comma 1, lettera p)) la modifica dell’art. 635-quinquies, comma 3.
22/01/2016 Il DECRETO LEGISLATIVO 15 gennaio 2016, n. 8 (in G.U. 22/01/2016, n.17) ha disposto (con l’art. 2, comma 1, lettera a)) la modifica dell’art. 527, comma 1; (con l’art. 2, comma 1, lettera b)) la modifica dell’art. 527, comma 2.
22/01/2016 Il DECRETO LEGISLATIVO 15 gennaio 2016, n. 8 (in G.U. 22/01/2016, n.17) ha disposto (con l’art. 2, comma 2, lettera a)) la modifica dell’art. 528, comma 1; (con l’art. 2, comma 2, lettera b)) la modifica dell’art. 528, comma 2; (con l’art. 2, comma 2, lettera c)) la modifica dell’art. 528, comma 3.
22/01/2016 Il DECRETO LEGISLATIVO 15 gennaio 2016, n. 8 (in G.U. 22/01/2016, n.17) ha disposto (con l’art. 2, comma 3, lettera a)) la modifica dell’art. 652, comma 1; (con l’art. 2, comma 3, lettera b)) la modifica dell’art. 652, comma 2.
22/01/2016 Il DECRETO LEGISLATIVO 15 gennaio 2016, n. 8 (in G.U. 22/01/2016, n.17) ha disposto (con l’art. 2, comma 4) la modifica dell’art. 661.
22/01/2016 Il DECRETO LEGISLATIVO 15 gennaio 2016, n. 8 (in G.U. 22/01/2016, n.17) ha disposto (con l’art. 2, comma 5, lettera a)) la modifica dell’art. 668, comma 1; (con l’art. 2, comma 5, lettera b)) la modifica dell’art. 668, comma 2; (con l’art. 2, comma 5, lettera c)) la modifica dell’art. 668, comma 3.
22/01/2016 Il DECRETO LEGISLATIVO 15 gennaio 2016, n. 8 (in G.U. 22/01/2016, n.17) ha disposto (con l’art. 2, comma 6) la modifica dell’art. 726.
24/03/2016 La LEGGE 23 marzo 2016, n. 41 (in G.U. 24/03/2016, n.70) ha disposto (con l’art. 1, comma 3, lettera a)) la modifica dell’art. 157, comma 6.
24/03/2016 La LEGGE 23 marzo 2016, n. 41 (in G.U. 24/03/2016, n.70) ha disposto (con l’art. 1, comma 3, lettera b)) la modifica dell’art. 582, comma 1.
24/03/2016 La LEGGE 23 marzo 2016, n. 41 (in G.U. 24/03/2016, n.70) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) l’introduzione dell’art. 589-bis.
24/03/2016 La LEGGE 23 marzo 2016, n. 41 (in G.U. 24/03/2016, n.70) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) l’introduzione dell’art. 589-ter.
24/03/2016 La LEGGE 23 marzo 2016, n. 41 (in G.U. 24/03/2016, n.70) ha disposto (con l’art. 1, comma 3, lettera c)) la modifica dell’art. 589, comma 2; (con l’art. 1, comma 3, lettera d)) l’abrogazione del comma 3 dell’art. 589.
24/03/2016 La LEGGE 23 marzo 2016, n. 41 (in G.U. 24/03/2016, n.70) ha disposto (con l’art. 1, comma 2) la modifica dell’art. 590-bis.
24/03/2016 La LEGGE 23 marzo 2016, n. 41 (in G.U. 24/03/2016, n.70) ha disposto (con l’art. 1, comma 2) l’introduzione dell’art. 590-quater.
24/03/2016 La LEGGE 23 marzo 2016, n. 41 (in G.U. 24/03/2016, n.70) ha disposto (con l’art. 1, comma 3, lettere e) e f)) la modifica dell’art. 590, comma 3.
24/03/2016 La LEGGE 23 marzo 2016, n. 41 (in G.U. 24/03/2016, n.70) ha disposto (con l’art. 1, comma 2) l’introduzione dell’art. 590-ter.
24/03/2016 La LEGGE 23 marzo 2016, n. 41 (in G.U. 24/03/2016, n.70) ha disposto (con l’art. 1, comma 2) l’introduzione dell’art. 590-quinquies.
13/04/2016 La Corte costituzionale, con sentenza 24 febbraio 2016, n. 74 (in G.U. 13/04/2016 n. 15) ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 69, comma 4.
12/07/2016 Il DECRETO LEGISLATIVO 21 giugno 2016, n. 125 (in G.U. 12/07/2016, n.161) ha disposto (con l’art. 1, comma 1, lettera a)) l’introduzione di due commi dopo il primo all’art. 453.
12/07/2016 Il DECRETO LEGISLATIVO 21 giugno 2016, n. 125 (in G.U. 12/07/2016, n.161) ha disposto (con l’art. 1, comma 1, lettera b)) la modifica dell’art. 461, comma 1.
18/07/2016 La LEGGE 11 luglio 2016, n. 133 (in G.U. 18/07/2016, n.166) ha disposto (con l’art. 1, comma 4) la modifica dell’art. 157, comma 6.
18/07/2016 La LEGGE 11 luglio 2016, n. 133 (in G.U. 18/07/2016, n.166) ha disposto (con l’art. 1, comma 2) la modifica dell’art. 374, comma 1.
18/07/2016 La LEGGE 11 luglio 2016, n. 133 (in G.U. 18/07/2016, n.166) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 375.
18/07/2016 La LEGGE 11 luglio 2016, n. 133 (in G.U. 18/07/2016, n.166) ha disposto (con l’art. 1, comma 3) l’introduzione dell’art. 383-bis.
18/07/2016 La LEGGE 11 luglio 2016, n. 133 (in G.U. 18/07/2016, n.166) ha disposto (con l’art. 2, comma 1) l’introduzione dell’art. 384-ter.
18/07/2016 La LEGGE 11 luglio 2016, n. 133 (in G.U. 18/07/2016, n.166) ha disposto (con l’art. 3, comma 1) la modifica dell’art. 376, comma 1.
09/08/2016 La LEGGE 28 luglio 2016, n. 153 (in SO n.31, relativo alla G.U. 09/08/2016, n.185) ha disposto (con l’art. 4, comma 1, lettera b)) l’introduzione dell’art. 270-septies.
09/08/2016 La LEGGE 28 luglio 2016, n. 153 (in SO n.31, relativo alla G.U. 09/08/2016, n.185) ha disposto (con l’art. 4, comma 1, lettera a)) l’introduzione dell’art. 270-quinquies.1.
09/08/2016 La LEGGE 28 luglio 2016, n. 153 (in SO n.31, relativo alla G.U. 09/08/2016, n.185) ha disposto (con l’art. 4, comma 1, lettera a)) l’introduzione dell’art. 270-quinquies.2.
09/08/2016 La LEGGE 28 luglio 2016, n. 153 (in SO n.31, relativo alla G.U. 09/08/2016, n.185) ha disposto (con l’art. 4, comma 1, lettera c)) l’introduzione dell’art. 280-ter.
03/11/2016 La LEGGE 29 ottobre 2016, n. 199 (in G.U. 03/11/2016, n.257) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 603-bis.
03/11/2016 La LEGGE 29 ottobre 2016, n. 199 (in G.U. 03/11/2016, n.257) ha disposto (con l’art. 2, comma 1) l’introduzione dell’art. 603-bis.1.
03/11/2016 La LEGGE 29 ottobre 2016, n. 199 (in G.U. 03/11/2016, n.257) ha disposto (con l’art. 2, comma 1) l’introduzione dell’art. 603-bis.2.
09/11/2016 Il DECRETO LEGISLATIVO 29 ottobre 2016, n. 202 (in G.U. 09/11/2016, n.262) ha disposto (con l’art. 2, comma 1, lettera a)) la modifica dell’art. 240, comma 2, numero 1-bis.
09/11/2016 Il DECRETO LEGISLATIVO 29 ottobre 2016, n. 202 (in G.U. 09/11/2016, n.262) ha disposto (con l’art. 2, comma 1, lettera b)) l’introduzione dell’art. 466-bis.
16/11/2016 La Corte costituzionale, con sentenza 21 settembre 2016, n. 236 (in G.U. 16/11/2016 n. 46) ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 567, comma 2.
23/12/2016 La LEGGE 11 dicembre 2016, n. 236 (in G.U. 23/12/2016, n.299) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) l’introduzione dell’art. 601-bis.
23/12/2016 La LEGGE 11 dicembre 2016, n. 236 (in G.U. 23/12/2016, n.299) ha disposto (con l’art. 2, comma 1) la modifica dell’art. 416, comma 6.
27/01/2017 Il DECRETO LEGISLATIVO 19 gennaio 2017, n. 6 (in G.U. 27/01/2017, n.22) ha disposto (con l’art. 1, comma 1, lettera a)) la modifica dell’art. 307, comma 4.
27/01/2017 Il DECRETO LEGISLATIVO 19 gennaio 2017, n. 6 (in G.U. 27/01/2017, n.22) ha disposto (con l’art. 1, comma 1, lettera b)) l’introduzione dell’art. 574-ter.
27/01/2017 Il DECRETO LEGISLATIVO 19 gennaio 2017, n. 6 (in G.U. 27/01/2017, n.22) ha disposto (con l’art. 1, comma 1, lettera c)) l’introduzione del numero 1-bis) all’art. 649, comma 1; (con l’art. 1, comma 1, lettera d)) la modifica dell’art. 649, comma 2.
20/02/2017 Il DECRETO-LEGGE 20 febbraio 2017, n. 14 (in G.U. 20/02/2017, n.42) ,convertito con modificazioni dalla L. 18 aprile 2017, n. 48 (in G.U. 21/04/2017, n. 93), ha disposto (con l’art. 16, comma 1) l’introduzione di un nuovo comma dopo il quarto all’art. 639.
17/03/2017 La LEGGE 8 marzo 2017, n. 24 (in G.U. 17/03/2017, n.64) ha disposto (con l’art. 6, comma 1) l’introduzione dell’art. 590-sexies.
04/07/2017 La LEGGE 23 giugno 2017, n. 103 (in G.U. 04/07/2017, n.154) ha disposto (con l’art. 1, comma 10) l’introduzione di un nuovo comma in fine all’art. 158; (con l’art. 1, comma 15) la modifica dell’art. 158, ultimo comma.
04/07/2017 La LEGGE 23 giugno 2017, n. 103 (in G.U. 04/07/2017, n.154) ha disposto (con l’art. 1, commi 11, lettera a) e 15) la modifica dell’art. 159, comma 1, numeri 1 e 2 e l’introduzione del numero 3-ter, all’art. 159, comma 1; (con l’art. 1, commi 11, lettera b) e 15) l’introduzione e la modifica di tre nuovi commi dopo il primo all’art. 159; (con l’art. 1, commi 11, lettera c) e 15) l’abrogazione e la modifica del comma 2 dell’art. 159.
04/07/2017 La LEGGE 23 giugno 2017, n. 103 (in G.U. 04/07/2017, n.154) ha disposto (con l’art. 1, commi 12 e 15) la modifica dell’art. 160, comma 2.
04/07/2017 La LEGGE 23 giugno 2017, n. 103 (in G.U. 04/07/2017, n.154) ha disposto (con l’art. 1, commi 13 e 15) la modifica dell’art. 161, comma 1; (con l’art. 1 commi 14 e 15) la modifica dell’art. 161, comma 2.
04/07/2017 La LEGGE 23 giugno 2017, n. 103 (in G.U. 04/07/2017, n.154) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) l’introduzione dell’art. 162-ter; (con l’art. 1, comma 2) la modifica dell’art. 162-ter.
04/07/2017 La LEGGE 23 giugno 2017, n. 103 (in G.U. 04/07/2017, n.154) ha disposto (con l’art. 1, comma 5) la modifica dell’art. 416-ter, comma 1.
04/07/2017 La LEGGE 23 giugno 2017, n. 103 (in G.U. 04/07/2017, n.154) ha disposto (con l’art. 1, comma 6, lettera a)) la modifica dell’art. 624-bis, comma 1; (con l’art. 1, comma 6, lettera b)) la modifica dell’art. 624-bis, comma 3; (con l’art. 1, comma 6, lettera c)) l’introduzione di un nuovo comma dopo il terzo all’art. 624-bis.
04/07/2017 La LEGGE 23 giugno 2017, n. 103 (in G.U. 04/07/2017, n.154) ha disposto (con l’art. 1, comma 7) la modifica dell’art. 625, comma 1, alinea.
04/07/2017 La LEGGE 23 giugno 2017, n. 103 (in G.U. 04/07/2017, n.154) ha disposto (con l’art. 1, comma 8, lettera a)) la modifica dell’art. 628, comma 1; (con l’art. 1, comma 8, lettera b)) la modifica dell’art. 628, comma 3; (con l’art. 1, comma 8, lettera c)) l’introduzione di un nuovo comma dopo il terzo all’art. 628.
04/07/2017 La LEGGE 23 giugno 2017, n. 103 (in G.U. 04/07/2017, n.154) ha disposto (con l’art. 1, comma 9) la modifica dell’art. 629, comma 2.
07/07/2017 La LEGGE 3 luglio 2017, n. 105 (in G.U. 07/07/2017, n.157) ha disposto (con l’art. 1, comma 1, lettera a)) la modifica dell’art. 338, comma 1; (con l’art. 1, comma 1, lettera b)) l’introduzione di un comma dopo il primo all’art. 338; (con l’art. 1, comma 1, lettera c)) la modifica dell’art. 338 rubrica.
07/07/2017 La LEGGE 3 luglio 2017, n. 105 (in G.U. 07/07/2017, n.157) ha disposto (con l’art. 3, comma 1) l’introduzione dell’art. 339-bis.
07/07/2017 La LEGGE 3 luglio 2017, n. 105 (in G.U. 07/07/2017, n.157) ha disposto (con l’art. 4, comma 1) la modifica dell’art. 393-bis, comma 1.
18/07/2017 La LEGGE 14 luglio 2017, n. 110 (in G.U. 18/07/2017, n.166) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) l’introduzione dell’art. 613-bis.
18/07/2017 La LEGGE 14 luglio 2017, n. 110 (in G.U. 18/07/2017, n.166) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) l’introduzione dell’art. 613-ter.
19/07/2017 La Corte costituzionale, con sentenza 21 giugno 2017, n. 205 (in G.U. 19/07/2017 n. 29) ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 69, comma 4.
04/11/2017 La LEGGE 17 ottobre 2017, n. 161 (in G.U. 04/11/2017, n.258) , nel modificare l’art. 71, comma 1 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (in S.O. n. 214, relativo alla G.U. 28/09/2011, n. 226) ha conseguentemente disposto (con l’art. 23, comma 1) la modifica dell’art. 314.
04/11/2017 La LEGGE 17 ottobre 2017, n. 161 (in G.U. 04/11/2017, n.258) , nel modificare l’art. 71, comma 1 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (in S.O. n. 214, relativo alla G.U. 28/09/2011, n. 226) ha conseguentemente disposto (con l’art. 23, comma 1) la modifica dell’art. 316.
04/11/2017 La LEGGE 17 ottobre 2017, n. 161 (in G.U. 04/11/2017, n.258) , nel modificare l’art. 71, comma 1 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (in S.O. n. 214, relativo alla G.U. 28/09/2011, n. 226) ha conseguentemente disposto (con l’art. 23, comma 1) la modifica dell’art. 316-bis.
04/11/2017 La LEGGE 17 ottobre 2017, n. 161 (in G.U. 04/11/2017, n.258) , nel modificare l’art. 71, comma 1 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (in S.O. n. 214, relativo alla G.U. 28/09/2011, n. 226) ha conseguentemente disposto (con l’art. 23, comma 1) la modifica dell’art. 316-ter.
04/11/2017 La LEGGE 17 ottobre 2017, n. 161 (in G.U. 04/11/2017, n.258) , nel modificare l’art. 71, comma 1 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (in S.O. n. 214, relativo alla G.U. 28/09/2011, n. 226) ha conseguentemente disposto (con l’art. 23, comma 1) la modifica dell’art. 317.
04/11/2017 La LEGGE 17 ottobre 2017, n. 161 (in G.U. 04/11/2017, n.258) , nel modificare l’art. 71, comma 1 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (in S.O. n. 214, relativo alla G.U. 28/09/2011, n. 226) ha conseguentemente disposto (con l’art. 23, comma 1) la modifica dell’art. 318.
04/11/2017 La LEGGE 17 ottobre 2017, n. 161 (in G.U. 04/11/2017, n.258) , nel modificare l’art. 71, comma 1 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (in S.O. n. 214, relativo alla G.U. 28/09/2011, n. 226) ha conseguentemente disposto (con l’art. 23, comma 1) la modifica dell’art. 319-ter.
04/11/2017 La LEGGE 17 ottobre 2017, n. 161 (in G.U. 04/11/2017, n.258) , nel modificare l’art. 71, comma 1 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (in S.O. n. 214, relativo alla G.U. 28/09/2011, n. 226) ha conseguentemente disposto (con l’art. 23, comma 1) la modifica dell’art. 319.
04/11/2017 La LEGGE 17 ottobre 2017, n. 161 (in G.U. 04/11/2017, n.258) , nel modificare l’art. 71, comma 1 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (in S.O. n. 214, relativo alla G.U. 28/09/2011, n. 226) ha conseguentemente disposto (con l’art. 23, comma 1) la modifica dell’art. 319-quater.
04/11/2017 La LEGGE 17 ottobre 2017, n. 161 (in G.U. 04/11/2017, n.258) , nel modificare l’art. 71, comma 1 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (in S.O. n. 214, relativo alla G.U. 28/09/2011, n. 226) ha conseguentemente disposto (con l’art. 23, comma 1) la modifica dell’art. 320.
04/11/2017 La LEGGE 17 ottobre 2017, n. 161 (in G.U. 04/11/2017, n.258) , nel modificare l’art. 71, comma 1 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (in S.O. n. 214, relativo alla G.U. 28/09/2011, n. 226) ha conseguentemente disposto (con l’art. 23, comma 1) la modifica dell’art. 321.
04/11/2017 La LEGGE 17 ottobre 2017, n. 161 (in G.U. 04/11/2017, n.258) , nel modificare l’art. 71, comma 1 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (in S.O. n. 214, relativo alla G.U. 28/09/2011, n. 226) ha conseguentemente disposto (con l’art. 23, comma 1) la modifica dell’art. 322-bis.
04/11/2017 La LEGGE 17 ottobre 2017, n. 161 (in G.U. 04/11/2017, n.258) , nel modificare l’art. 71, comma 1 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (in S.O. n. 214, relativo alla G.U. 28/09/2011, n. 226) ha conseguentemente disposto (con l’art. 23, comma 1) la modifica dell’art. 322.
04/11/2017 La LEGGE 17 ottobre 2017, n. 161 (in G.U. 04/11/2017, n.258) , nel modificare l’art. 71, comma 1 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (in S.O. n. 214, relativo alla G.U. 28/09/2011, n. 226) ha conseguentemente disposto (con l’art. 23, comma 1) la modifica dell’art. 416-ter.
04/11/2017 La LEGGE 17 ottobre 2017, n. 161 (in G.U. 04/11/2017, n.258) , nel modificare l’art. 71, comma 1 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (in S.O. n. 214, relativo alla G.U. 28/09/2011, n. 226) ha conseguentemente disposto (con l’art. 23, comma 1) la modifica dell’art. 418.
04/11/2017 La LEGGE 17 ottobre 2017, n. 161 (in G.U. 04/11/2017, n.258) ha disposto (con l’art. 30, comma 1) la modifica dell’art. 640-bis.
05/12/2017 La LEGGE 4 dicembre 2017, n. 172 (in G.U. 05/12/2017, n.284) ha disposto (con l’art. 1, comma 2) l’introduzione di un comma in fine all’art. 162-ter.
28/12/2017 Il DECRETO LEGISLATIVO 7 dicembre 2017, n. 203 (in G.U. 28/12/2017, n.301) ha disposto (con l’art. 13, comma 3) la modifica dell’art. 668, comma 2.
11/01/2018 Il DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 2017, n. 216 (in G.U. 11/01/2018, n.8) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) l’introduzione dell’art. 617-septies.
31/01/2018 La LEGGE 11 gennaio 2018, n. 3 (in G.U. 31/01/2018, n.25) ha disposto (con l’art. 12, comma 1) la modifica dell’art. 348.
31/01/2018 La LEGGE 11 gennaio 2018, n. 3 (in G.U. 31/01/2018, n.25) ha disposto (con l’art. 12, comma 2) l’introduzione di un nuovo comma dopo il secondo all’art. 589.
31/01/2018 La LEGGE 11 gennaio 2018, n. 3 (in G.U. 31/01/2018, n.25) ha disposto (con l’art. 12, comma 3) l’introduzione di un nuovo comma dopo il terzo all’art. 590.
31/01/2018 La LEGGE 11 gennaio 2018, n. 3 (in G.U. 31/01/2018, n.25) ha disposto (con l’art. 14, comma 1) l’introduzione del numero 11-sexies) all’art. 61, comma 1.
01/02/2018 La LEGGE 11 gennaio 2018, n. 4 (in G.U. 01/02/2018, n.26) ha disposto (con l’art. 2, comma 1, lettera a)) la modifica dell’art. 577, comma 1, numero 1); (con l’art. 2, comma 1, lettera b)) la modifica dell’art. 577, comma 2.
06/02/2018 La LEGGE 11 gennaio 2018, n. 6 (in G.U. 06/02/2018, n.30) ha disposto (con l’art. 22, comma 1) la modifica dell’art. 368.
22/03/2018 Il DECRETO LEGISLATIVO 1 marzo 2018, n. 21 (in G.U. 22/03/2018, n.68) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) l’introduzione dell’art. 3-bis.
22/03/2018 Il DECRETO LEGISLATIVO 1 marzo 2018, n. 21 (in G.U. 22/03/2018, n.68) ha disposto (con l’art. 2, comma 1, lettera a)) l’introduzione dell’art. 289-ter.
22/03/2018 Il DECRETO LEGISLATIVO 1 marzo 2018, n. 21 (in G.U. 22/03/2018, n.68) ha disposto (con l’art. 2, comma 1, lettera b)) la modifica dell’art. 388, comma 2.
22/03/2018 Il DECRETO LEGISLATIVO 1 marzo 2018, n. 21 (in G.U. 22/03/2018, n.68) ha disposto (con l’art. 2, comma 1, lettera c)) l’introduzione dell’art. 570-bis.
22/03/2018 Il DECRETO LEGISLATIVO 1 marzo 2018, n. 21 (in G.U. 22/03/2018, n.68) ha disposto (con l’art. 2, comma 1, lettera d)) l’introduzione dell’art. 586-bis.
22/03/2018 Il DECRETO LEGISLATIVO 1 marzo 2018, n. 21 (in G.U. 22/03/2018, n.68) ha disposto (con l’art. 2, comma 1, lettera e)) l’introduzione dell’art. 593-ter.
22/03/2018 Il DECRETO LEGISLATIVO 1 marzo 2018, n. 21 (in G.U. 22/03/2018, n.68) ha disposto (con l’art. 2, comma 1, lettera e)) l’introduzione dell’art. 593-bis.
22/03/2018 Il DECRETO LEGISLATIVO 1 marzo 2018, n. 21 (in G.U. 22/03/2018, n.68) ha disposto (con l’art. 2, comma 1, lettera f)) l’introduzione di due nuovi commi dopo il secondo all’art. 601.
22/03/2018 Il DECRETO LEGISLATIVO 1 marzo 2018, n. 21 (in G.U. 22/03/2018, n.68) ha disposto (con l’art. 2, comma 1, lettera g)) la modifica dell’art. 601-bis, comma 1 e l’introduzione di due nuovi commi dopo il primo all’art. 601-bis.
22/03/2018 Il DECRETO LEGISLATIVO 1 marzo 2018, n. 21 (in G.U. 22/03/2018, n.68) ha disposto (con l’art. 2, comma 1, lettera h)) la modifica dell’art. 602-ter, alinea.
22/03/2018 Il DECRETO LEGISLATIVO 1 marzo 2018, n. 21 (in G.U. 22/03/2018, n.68) ha disposto (con l’art. 2, comma 1, lettera i)) l’introduzione dell’art. 604-bis.
22/03/2018 Il DECRETO LEGISLATIVO 1 marzo 2018, n. 21 (in G.U. 22/03/2018, n.68) ha disposto (con l’art. 2, comma 1, lettera i)) l’introduzione dell’art. 604-ter.
22/03/2018 Il DECRETO LEGISLATIVO 1 marzo 2018, n. 21 (in G.U. 22/03/2018, n.68) ha disposto (con l’art. 3, comma 1, lettera a)) l’introduzione dell’art. 452-quaterdecies.
22/03/2018 Il DECRETO LEGISLATIVO 1 marzo 2018, n. 21 (in G.U. 22/03/2018, n.68) ha disposto (con l’art. 4, comma 1, lettera a)) l’introduzione dell’art. 493-ter.
22/03/2018 Il DECRETO LEGISLATIVO 1 marzo 2018, n. 21 (in G.U. 22/03/2018, n.68) ha disposto (con l’art. 4, comma 1, lettera b)) l’introduzione dell’art. 512-bis.
22/03/2018 Il DECRETO LEGISLATIVO 1 marzo 2018, n. 21 (in G.U. 22/03/2018, n.68) ha disposto (con l’art. 5, comma 1, lettera a)) l’introduzione dell’art. 61-bis.
22/03/2018 Il DECRETO LEGISLATIVO 1 marzo 2018, n. 21 (in G.U. 22/03/2018, n.68) ha disposto (con l’art. 5, comma 1, lettera b)) l’introduzione dell’art. 69-bis.
22/03/2018 Il DECRETO LEGISLATIVO 1 marzo 2018, n. 21 (in G.U. 22/03/2018, n.68) ha disposto (con l’art. 5, comma 1, lettera c)) l’introduzione dell’art. 270-bis.1.
22/03/2018 Il DECRETO LEGISLATIVO 1 marzo 2018, n. 21 (in G.U. 22/03/2018, n.68) ha disposto (con l’art. 5, comma 1, lettera d)) l’introduzione dell’art. 416-bis.1.
22/03/2018 Il DECRETO LEGISLATIVO 1 marzo 2018, n. 21 (in G.U. 22/03/2018, n.68) ha disposto (con l’art. 6, comma 1) l’introduzione dell’art. 240-bis.
24/04/2018 Il DECRETO LEGISLATIVO 10 aprile 2018, n. 36 (in G.U. 24/04/2018, n.95) ha disposto (con l’art. 1, comma 1, lettera a)) la modifica dell’art. 612, comma 2; (con l’art. 1, comma 1, lettera b)) l’introduzione di un comma dopo il secondo all’art. 612.
24/04/2018 Il DECRETO LEGISLATIVO 10 aprile 2018, n. 36 (in G.U. 24/04/2018, n.95) ha disposto (con l’art. 2, comma 1) l’introduzione di un comma dopo il secondo all’art. 615.
24/04/2018 Il DECRETO LEGISLATIVO 10 aprile 2018, n. 36 (in G.U. 24/04/2018, n.95) ha disposto (con l’art. 3, comma 1) l’introduzione di un comma dopo il secondo all’art. 617-ter.
24/04/2018 Il DECRETO LEGISLATIVO 10 aprile 2018, n. 36 (in G.U. 24/04/2018, n.95) ha disposto (con l’art. 4, comma 1) l’introduzione di un comma dopo il secondo all’art. 617-sexies.
24/04/2018 Il DECRETO LEGISLATIVO 10 aprile 2018, n. 36 (in G.U. 24/04/2018, n.95) ha disposto (con l’art. 5, comma 1) l’introduzione di un comma dopo il secondo all’art. 619.
24/04/2018 Il DECRETO LEGISLATIVO 10 aprile 2018, n. 36 (in G.U. 24/04/2018, n.95) ha disposto (con l’art. 6, comma 1) l’introduzione di un comma dopo il primo all’art. 620.
24/04/2018 Il DECRETO LEGISLATIVO 10 aprile 2018, n. 36 (in G.U. 24/04/2018, n.95) ha disposto (con l’art. 7, comma 1) l’introduzione dell’art. 623-ter.
24/04/2018 Il DECRETO LEGISLATIVO 10 aprile 2018, n. 36 (in G.U. 24/04/2018, n.95) ha disposto (con l’art. 8, comma 1) la modifica dell’art. 640, comma 3.
24/04/2018 Il DECRETO LEGISLATIVO 10 aprile 2018, n. 36 (in G.U. 24/04/2018, n.95) ha disposto (con l’art. 9, comma 1) la modifica dell’art. 640-ter, comma 4.
24/04/2018 Il DECRETO LEGISLATIVO 10 aprile 2018, n. 36 (in G.U. 24/04/2018, n.95) ha disposto (con l’art. 10, comma 1) l’abrogazione del comma 3 dell’art. 646.
24/04/2018 Il DECRETO LEGISLATIVO 10 aprile 2018, n. 36 (in G.U. 24/04/2018, n.95) ha disposto (con l’art. 11, comma 1) l’introduzione dell’art. 649-bis.
07/06/2018 Il DECRETO LEGISLATIVO 11 maggio 2018, n. 63 (in G.U. 07/06/2018, n.130) ha disposto (con l’art. 9, comma 1, lettera a)) l’introduzione di due nuovi commi dopo il secondo all’art. 388; (con l’art. 9, comma 1, lettera b)) la modifica dell’art. 388, comma 8.
07/06/2018 Il DECRETO LEGISLATIVO 11 maggio 2018, n. 63 (in G.U. 07/06/2018, n.130) ha disposto (con l’art. 9, comma 2) la modifica dell’art. 623.
04/10/2018 Il DECRETO-LEGGE 4 ottobre 2018, n. 113 (in G.U. 04/10/2018, n.231) , convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2018, n. 132 (in G.U. 03/12/2018, n. 281), ha disposto (con l’art. 21-quinquies, comma 1, lettera a)) l’introduzione di un comma in fine all’art. 600-octies; (con l’art. 21-quinquies, comma 1, lettera b)) la modifica dell’art. 600-octies, rubrica.
04/10/2018 Il DECRETO-LEGGE 4 ottobre 2018, n. 113 (in G.U. 04/10/2018, n.231) , convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2018, n. 132 (in G.U. 03/12/2018, n. 281), ha disposto (con l’art. 21-quater, comma 1) l’introduzione dell’art. 669-bis.
04/10/2018 Il DECRETO-LEGGE 4 ottobre 2018, n. 113 (in G.U. 04/10/2018, n.231) , convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2018, n. 132 (in G.U. 03/12/2018, n. 281), ha disposto (con l’art. 30, comma 1) la modifica dell’art. 633.
17/12/2018 Errata Corrige (in G.U. 17/12/2018, n.292) nel modificare l’art. 30, comma 1 del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113 (in G.U. 04/10/2018, n. 231), convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2018, n. 132 (in G.U. 03/12/2018, n. 281), ha conseguentemente disposto la modifica dell’art. 633, commi 1 e 2.
17/12/2018 Errata Corrige (in G.U. 17/12/2018, n.292) , nel modificare l’art. 21-quater, comma 1 del D.L.4 ottobre 2018, n. 113 (in G.U. 04/10/2018, n. 231), convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2018, n. 132 (in G.U. 03/12/2018, n. 281), ha conseguentemente disposto la modifica dell’art. 669-bis, comma 1.
18/12/2018 Errata Corrige (in G.U. 18/12/2018, n.293) , nel modificare l’Errata-Corrige in G.U. 17/12/2018, n. 292, che a sua volta modifica l’art. 30, comma 1 del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113 (in G.U. 04/10/2018, n. 231), convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2018, n. 132 (in G.U. 03/12/2018, n. 281), ha conseguentemente disposto la modifica dell’art. 633, comma 2.
16/01/2019 La LEGGE 9 gennaio 2019, n. 3 (in G.U. 16/01/2019, n.13) ha disposto (con l’art. 1, comma 1, lettera a)) l’introduzione di un comma dopo il terzo all’art. 9.
16/01/2019 La LEGGE 9 gennaio 2019, n. 3 (in G.U. 16/01/2019, n.13) ha disposto (con l’art. 1, comma 1, lettera b)) l’introduzione di un comma dopo il secondo all’art. 10.
16/01/2019 La LEGGE 9 gennaio 2019, n. 3 (in G.U. 16/01/2019, n.13) ha disposto (con l’art. 1, comma 1, lettera c)) la modifica dell’art. 32-quater.
16/01/2019 La LEGGE 9 gennaio 2019, n. 3 (in G.U. 16/01/2019, n.13) ha disposto (con l’art. 1, comma 1, lettera d)) la modifica dell’art. 158, comma 1.
16/01/2019 La LEGGE 9 gennaio 2019, n. 3 (in G.U. 16/01/2019, n.13) ha disposto (con l’art. 1, comma 1, lettera e)) la modifica dell’art. 159, comma 2 e l’abrogazione dei commi 3 e 4 dell’art. 159.
16/01/2019 La LEGGE 9 gennaio 2019, n. 3 (in G.U. 16/01/2019, n.13) ha disposto (con l’art. 1, comma 1, lettera f)) l’abrogazione del comma 1 dell’art. 160 e la modifica dell’art. 160, comma 2.
16/01/2019 La LEGGE 9 gennaio 2019, n. 3 (in G.U. 16/01/2019, n.13) ha disposto (con l’art. 1, comma 1, lettera g)) la modifica dell’art. 165, comma 4.
16/01/2019 La LEGGE 9 gennaio 2019, n. 3 (in G.U. 16/01/2019, n.13) ha disposto (con l’art. 1, comma 1, lettera h)) la modifica dell’art. 166, comma 1.
16/01/2019 La LEGGE 9 gennaio 2019, n. 3 (in G.U. 16/01/2019, n.13) ha disposto (con l’art. 1, comma 1, lettera i)) l’introduzione di un nuovo comma in fine all’art. 179.
16/01/2019 La LEGGE 9 gennaio 2019, n. 3 (in G.U. 16/01/2019, n.13) ha disposto (con l’art. 1, comma 1, lettera l)) la modifica dell’art. 316-ter, comma 1.
16/01/2019 La LEGGE 9 gennaio 2019, n. 3 (in G.U. 16/01/2019, n.13) ha disposto (con l’art. 1, comma 1, lettera m)) la modifica dell’art. 317-bis.
16/01/2019 La LEGGE 9 gennaio 2019, n. 3 (in G.U. 16/01/2019, n.13) ha disposto (con l’art. 1, comma 1, lettera n)) la modifica dell’art. 318, comma 1.
16/01/2019 La LEGGE 9 gennaio 2019, n. 3 (in G.U. 16/01/2019, n.13) ha disposto (con l’art. 1, comma 1, lettera o)) la modifica dell’art. 322-bis, rubrica e comma 2, numero 2 e, l’introduzione dei numeri 5-ter e 5-quater all’art. 322-bis, comma 1.
16/01/2019 La LEGGE 9 gennaio 2019, n. 3 (in G.U. 16/01/2019, n.13) ha disposto (con l’art. 1, comma 1, lettera p)) l’introduzione dell’art. 322-ter.1.
16/01/2019 La LEGGE 9 gennaio 2019, n. 3 (in G.U. 16/01/2019, n.13) ha disposto (con l’art. 1, comma 1, lettera q)) la modifica dell’art. 322-quater.
16/01/2019 La LEGGE 9 gennaio 2019, n. 3 (in G.U. 16/01/2019, n.13) ha disposto (con l’art. 1, comma 1, lettera r)) l’introduzione dell’art. 323-ter.
16/01/2019 La LEGGE 9 gennaio 2019, n. 3 (in G.U. 16/01/2019, n.13) ha disposto (con l’art. 1, comma 1, lettera s)) l’abrogazione dell’art. 346.
16/01/2019 La LEGGE 9 gennaio 2019, n. 3 (in G.U. 16/01/2019, n.13) ha disposto (con l’art. 1, comma 1, lettera t)) la modifica dell’art. 346-bis, commi 1, 2, 3 e 4.
16/01/2019 La LEGGE 9 gennaio 2019, n. 3 (in G.U. 16/01/2019, n.13) ha disposto (con l’art. 1, comma 1, lettera u)) la modifica dell’art. 646, comma 1.
16/01/2019 La LEGGE 9 gennaio 2019, n. 3 (in G.U. 16/01/2019, n.13) ha disposto (con l’art. 1, comma 1, lettera v)) la modifica all’art. 649-bis, comma 1.
03/05/2019 La LEGGE 26 aprile 2019, n. 36 (in G.U. 03/05/2019, n.102) ha disposto (con l’art. 1, comma 1, lettera a)) la modifica dell’art. 52, comma 2; (con l’art. 1, comma 1, lettera b)) la modifica dell’art. 52, comma 3; (con l’art. 1, comma 1, lettera c)) l’introduzione di un nuovo comma dopo il terzo all’art. 52.
03/05/2019 La LEGGE 26 aprile 2019, n. 36 (in G.U. 03/05/2019, n.102) ha disposto (con l’art. 2, comma 1) l’introduzione di un nuovo comma dopo il primo all’art. 55.
03/05/2019 La LEGGE 26 aprile 2019, n. 36 (in G.U. 03/05/2019, n.102) ha disposto (con l’art. 3, comma 1) l’introduzione di un comma dopo il quinto all’art. 165.
03/05/2019 La LEGGE 26 aprile 2019, n. 36 (in G.U. 03/05/2019, n.102) ha disposto (con l’art. 4, comma 1, lettere a)) la modifica dell’art. 614, comma 1; (con l’art. 4, comma 1, lettera b)) la modifica dell’art. 614, comma 4.
03/05/2019 La LEGGE 26 aprile 2019, n. 36 (in G.U. 03/05/2019, n.102) ha disposto (con l’art. 5, comma 1, lettera a )) la modifica dell’art. 624-bis, comma 1; (con l’art. 5, comma 1, lettera b)) la modifica dell’art. 624-bis, comma 3.
03/05/2019 La LEGGE 26 aprile 2019, n. 36 (in G.U. 03/05/2019, n.102) ha disposto (con l’art. 6, comma 1, lettera a)) la modifica dell’art. 628, comma 1; (con l’art. 6, comma 1, lettera b)) la modifica dell’art. 628, comma 3; (con l’art. 6, comma 1, comma c)) la modifica dell’art. 628, comma 4.
27/05/2019 La LEGGE 21 maggio 2019, n. 43 (in G.U. 27/05/2019, n.122) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 416-ter.
14/06/2019 Il DECRETO-LEGGE 14 giugno 2019, n. 53 (in G.U. 14/06/2019, n.138) ha disposto (con l’art. 7, comma 1, lettera a)) la modifica dell’art. 339, comma 1.
14/06/2019 Il DECRETO-LEGGE 14 giugno 2019, n. 53 (in G.U. 14/06/2019, n.138) ha disposto (con l’art. 7, comma 1, lettera b)) l’introduzione di un nuovo comma dopo il primo all’art. 340.
14/06/2019 Il DECRETO-LEGGE 14 giugno 2019, n. 53 (in G.U. 14/06/2019, n.138) , convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2019, n. 77 (in G.U. 9/08/2019, n. 186), ha disposto (con l’art. 7, comma 1, lettera b-bis)) la modifica dell’art. 341-bis, comma 1.
14/06/2019 Il DECRETO-LEGGE 14 giugno 2019, n. 53 (in G.U. 14/06/2019, n.138) , convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2019, n. 77 (in G.U. 9/08/2019, n. 186), ha disposto (con l’art. 7, comma 1, lettera b-ter)) la modifica dell’art. 343, comma 1.
14/06/2019 Il DECRETO-LEGGE 14 giugno 2019, n. 53 (in G.U. 14/06/2019, n.138) ha disposto (con l’art. 7, comma 1, lettera c)) la modifica dell’art. 419, comma 2.
14/06/2019 Il DECRETO-LEGGE 14 giugno 2019, n. 53 (in G.U. 14/06/2019, n.138) ha disposto (con l’art. 7, comma 1, lettera d)) la modifica dell’art. 635, commi 1 e 4 e l’introduzione di un nuovo comma dopo il secondo all’art. 635.
14/06/2019 Il DECRETO-LEGGE 14 giugno 2019, n. 53 (in G.U. 14/06/2019, n.138) ha disposto (con l’art. 16, comma 1, lettera a)) l’introduzione del comma 11-septies all’art. 61.
14/06/2019 Il DECRETO-LEGGE 14 giugno 2019, n. 53 (in G.U. 14/06/2019, n.138) ha disposto (con l’art. 16, comma 1, lettera b)) la modifica dell’art. 131-bis, comma 2.
14/06/2019 Il DECRETO-LEGGE 14 giugno 2019, n. 53 (in G.U. 14/06/2019, n.138) , convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2019, n. 77 (in G.U. 9/08/2019, n. 186), ha disposto (con l’art. 16, comma 1, lettera b)) la modifica dell’art. 131-bis, comma 2.
25/07/2019 La LEGGE 19 luglio 2019, n. 69 (in G.U. 25/07/2019, n.173) ha disposto (con l’art. 4, comma 1) l’introduzione dell’art. 387-bis.
25/07/2019 La LEGGE 19 luglio 2019, n. 69 (in G.U. 25/07/2019, n.173) ha disposto (con l’art. 6, comma 1) l’introduzione di un comma dopo il quarto all’art. 165.
25/07/2019 La LEGGE 19 luglio 2019, n. 69 (in G.U. 25/07/2019, n.173) ha disposto (con l’art. 7, comma 1) l’introduzione dell’art. 558-bis.
25/07/2019 La LEGGE 19 luglio 2019, n. 69 (in G.U. 25/07/2019, n.173) ha disposto (con l’art. 9, comma 1) la modifica dell’art. 61, comma 1, numero 11-quinquies).
25/07/2019 La LEGGE 19 luglio 2019, n. 69 (in G.U. 25/07/2019, n.173) ha disposto (con l’art. 9, comma 2, lettera a)) la modifica dell’art. 572, comma 1; (con l’art. 9, comma 2, lettera b)) l’introduzione di un comma dopo il primo all’art. 572; (con l’art. 9, comma 2, lettera c)) l’introduzione di un comma in fine all’art. 572.
25/07/2019 La LEGGE 19 luglio 2019, n. 69 (in G.U. 25/07/2019, n.173) (con l’art. 9, comma 3) la modifica dell’art. 612-bis, comma 1.
25/07/2019 La LEGGE 19 luglio 2019, n. 69 (in G.U. 25/07/2019, n.173) ha disposto (con l’art. 10, comma 1) l’introduzione dell’art. 612-ter.
25/07/2019 La LEGGE 19 luglio 2019, n. 69 (in G.U. 25/07/2019, n.173) ha disposto (con l’art. 11, comma 1, lettera a)) la modifica dell’art. 577, comma 1, numero 1); (con l’art. 11, comma 1, lettera b)) la modifica dell’art. 577, comma 2; (con l’art. 11, comma 1, lettera c)) l’introduzione di un comma in fine all’art. 577.
25/07/2019 La LEGGE 19 luglio 2019, n. 69 (in G.U. 25/07/2019, n.173) ha disposto (con l’art. 12, comma 2) la modifica dell’art. 576, comma 1, numero 5).
25/07/2019 La LEGGE 19 luglio 2019, n. 69 (in G.U. 25/07/2019, n.173) ha disposto (con l’art. 12, comma 1) l’introduzione dell’art. 583-quinquies.
25/07/2019 La LEGGE 19 luglio 2019, n. 69 (in G.U. 25/07/2019, n.173) ha disposto (con l’art. 12, comma 3) l’abrogazione del numero 4) dell’art. 583, comma 2.
25/07/2019 La LEGGE 19 luglio 2019, n. 69 (in G.U. 25/07/2019, n.173) ha disposto (con l’art. 12, comma 4) la modifica dell’art. 585, comma 1.
25/07/2019 La LEGGE 19 luglio 2019, n. 69 (in G.U. 25/07/2019, n.173) ha disposto (con l’art. 13, comma 1) la modifica dell’art. 609-bis, comma 1.
25/07/2019 La LEGGE 19 luglio 2019, n. 69 (in G.U. 25/07/2019, n.173) ha disposto (con l’art. 13, comma 3, lettera a)) l’introduzione di una comma dopo il secondo all’art. 609-quater; (con l’art. 13, comma 3, lettera b)) la modifica dell’art. 609-quater, comma 3.
25/07/2019 La LEGGE 19 luglio 2019, n. 69 (in G.U. 25/07/2019, n.173) ha disposto (con l’art. 13, comma 2, lettera a)) la modifica dell’art. 609-ter, comma 1, alinea, numeri 1) e 5); (con l’art. 13, comma 2, lettera b)) la modifica dell’art. 609-ter, comma 2.
25/07/2019 La LEGGE 19 luglio 2019, n. 69 (in G.U. 25/07/2019, n.173) ha disposto (con l’art. 13, comma 4, lettera a)) la modifica dell’art. 609-septies, comma 1; (con l’art. 13, comma 4, lettera b)) la modifica dell’art. 609-septies, comma 2; (con l’art. 13, comma 4, lettera c)) l’abrogazione del numero 5 dell’art. 609-septies, comma 4.
25/07/2019 La LEGGE 19 luglio 2019, n. 69 (in G.U. 25/07/2019, n.173) ha disposto (con l’art. 13, comma 5, lettera a)) la modifica dell’art. 609-octies, comma 2; (con l’art. 13, comma 5, lettera b)) la modifica dell’art. 609-octies, comma 3.
09/08/2019 La LEGGE 8 agosto 2019, n. 77 (in G.U. 09/08/2019, n.186) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la conversione, con modificazioni, del D.L. 14 giugno 2019, n. 53 (in G.U. 14/06/2019, n. 138).
27/11/2019 La Corte costituzionale, con sentenza 25 settembre 2019, n. 242 (in G.U. 27/11/2019 n. 48) ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 580.

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