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Provvedimento: Decisione | Tipo: Comunitaria | Numero: 2014/283/UE
Argomento: Legislazione | Categoria: OGM
| Organo emanante: Consiglio dell'Unione Europea | Data: 14 Aprile 2014
Pubblicato su: Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea | Numero Gazzetta: L150 | Supplemento:
Data pubblicazione: 20 Maggio 2014 | Numero supplemento: | Data suplemento:
Allegato:
Riassunto: Decisione 2014/283/UE del Consiglio del 14 aprile 2014 sulla conclusione, a nome dell’Unione europea, del protocollo di Nagoya alla Convenzione sulla diversità biologica relativo all’accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione (Testo rilevante ai fini del SEE) (G.U.U.E. L150 del 20.5.2014)

 

Decisione 2014/283/UE

del Consiglio del 14 aprile 2014 sulla conclusione, a nome dell’Unione europea, del protocollo di Nagoya alla Convenzione sulla diversità biologica relativo all’accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione (Testo rilevante ai fini del SEE)

(G.U.U.E. L150 del 20.5.2014)

 

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l’approvazione del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)  Il 29 ottobre 2010 l’Unione e i suoi Stati membri si sono uniti al consenso espresso dalle 193 parti della Convenzione sulla diversità biologica («CDB») (2) che hanno adottato il protocollo di Nagoya alla Convenzione sulla diversità biologica relativo all’accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione («protocollo di Nagoya»).

(2)  In conformità della decisione del Consiglio del 6 maggio 2011 (3), il protocollo di Nagoya è stato firmato dall’Unione, fatta salva la sua conclusione in una data successiva. La maggior parte degli Stati membri ha firmato il protocollo di Nagoya.

(3) L’Unione si è impegnata ad attuare e ratificare in tempi brevi il protocollo di Nagoya.

(4) In conformità dell’articolo 34 della CDB, qualsiasi protocollo della CDB è soggetto a ratifica, accettazione o approvazione da parte di Stati e organizzazioni regionali di integrazione economica.

(5) È opportuno che l’Unione e i suoi Stati membri si adoperino per depositare simultaneamente, nella misura del possibile, gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione del protocollo di Nagoya.

(6) È pertanto opportuno approvare il protocollo di Nagoya a nome dell’Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il protocollo di Nagoya alla Convenzione sulla diversità biologica relativo all’accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione è approvato a nome dell’Unione.

Il testo del protocollo di Nagoya è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a depositare a nome dell’Unione, per quanto riguarda gli aspetti di competenza dell’Unione, lo strumento di approvazione a norma dell’articolo 33 del protocollo di Nagoya (4). Allo stesso tempo, tali persone depositano la dichiarazione di cui all’allegato della presente decisione, conformemente all’articolo 34, paragrafo 3, della Convenzione sulla diversità biologica.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 14 aprile 2014

Per il Consiglio

Il presidente

A. TSAFTARIS

(1)  Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

(2)  GU L 309 del 13.12.1993, pag. 3.

(3)  Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

(4)  La data di entrata in vigore del protocollo di Nagoya sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.


ALLEGATO

Dichiarazione dell’unione europea ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 3, della convenzione sulla diversità biologica

«L’Unione europea dichiara la propria competenza, in virtù del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare dell’articolo 191, a stipulare accordi internazionali e ad adempiere gli obblighi che ne derivano, che contribuiscano a perseguire i seguenti obiettivi:

—  salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell’ambiente;

— protezione della salute umana;

— utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;

— promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell’ambiente a livello regionale o mondiale e, in particolare, a combattere i cambiamenti climatici.

Inoltre, l’Unione europea adotta misure a livello dell’Unione per l’istituzione di uno spazio europeo della ricerca e per il corretto funzionamento del suo mercato interno.

L’esercizio delle competenze dell’Unione è, per sua natura, soggetto ad una costante evoluzione. Al fine di rispettare gli obblighi previsti dall’articolo 14, paragrafo 2, lettera a), del protocollo di Nagoya alla Convenzione sulla diversità biologica relativo all’accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione, l’Unione manterrà aggiornato l’elenco degli strumenti giuridici da trasmettere al centro di scambio di informazioni sull’accesso e la ripartizione dei benefici.

L’Unione europea è responsabile dell’adempimento degli obblighi risultanti dal protocollo che sono disciplinati dal vigente diritto dell’Unione.»
 

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