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Provvedimento: Decreto Ministeriale | Tipo: Nazionale | Numero:
Argomento: Legislazione | Categoria: Inquinamento atmosferico
| Organo emanante: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti | Data: 13 Settembre 2016
Pubblicato su: Gazzetta Ufficiale | Numero Gazzetta: 250 | Supplemento:
Data pubblicazione: 25 Ottobre 2016 | Numero supplemento: | Data suplemento:
Allegato:
Riassunto: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Incentivi per la sostituzione, mediante demolizione, di autocaravan di categoria euro 0, 1 e 2 con veicoli nuovi, aventi classe di emissione non inferiore a euro 5, della medesima tipologia. (GU n.250 del 25-10-2016)

   
Decreto 13 settembre 2016


Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Incentivi per la sostituzione, mediante demolizione, di autocaravan di categoria euro 0, 1 e 2 con veicoli nuovi, aventi classe di emissione non inferiore a euro 5, della medesima tipologia.


(GU n.250 del 25-10-2016)

 IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
 di concerto con

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

 Visto il regolamento (UE) n. 1407 del 2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, concernente gli aiuti in regime di «de minimis»;
Visti gli articoli 47, 54, 82 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, recante: «Nuovo codice della strada»;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante: «Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonche’ di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni»;
Vista la direttiva 21 maggio 2008, n. 2008/50/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alla qualita’ dell’aria ambiente e per un’aria piu’ pulita in Europa, adottata con il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155;
Visto il regolamento (CE) 23 aprile 2009, n. 443/2009, del Parlamento europeo e del Consiglio che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove, nell’ambito dell’approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri;
Visto l’art. 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, che prevede che, al fine di contrastare fenomeni di utilizzo illegittimo dei crediti d’imposta agevolativi e per accelerare le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo degli stessi la cui fruizione e’ autorizzata da amministrazioni ed enti pubblici, anche territoriali, l’Agenzia delle entrate trasmette a tali amministrazioni ed enti, tenuti al recupero, entro i termini e secondo le modalita’ telematiche stabiliti con provvedimenti dirigenziali generali adottati d’intesa, i dati relativi ai predetti crediti utilizzati in diminuzione delle imposte dovute, nonche’ ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita’ 2016)» e, in particolare, l’art. 1, commi 85 e 86, che prevedono, tra l’altro, che in attuazione del principio di salvaguardia ambientale e al fine di incentivare la sostituzione, mediante demolizione, dei veicoli di cui all’art. 54, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di categoria «euro 0», «euro 1» o «euro 2» con veicoli nuovi, aventi classi di emissione non inferiore ad «euro 5», della medesima tipologia, e’ riconosciuto un contributo fino a un massimo di 8.000 euro per ciascun veicolo acquistato nel 2016 ed immatricolato entro il 31 marzo 2017, per una spesa massima di 5 milioni di euro per l’anno 2016;
Considerato che il citato art. 1, comma 85 dispone, altresi’, che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definite le modalita’ di attuazione, comprese quelle per usufruire del credito d’imposta, le modalita’ di comunicazione delle spese effettuate ai fini della verifica della capienza dei fondi disponibili, il regime dei controlli nonche’ ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell’agevolazione;

 Decreta:

 Art. 1
 Definizioni

 1. Ai fini del presente decreto, si intendono:
 a) per autocaravan, i veicoli di cui all’art. 54, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, richiamati dall’art. 1, comma 85, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
 b) per autocaravan nuovi, gli autocaravan mai immatricolati in Italia o all’estero, sia in via definitiva sia in via provvisoria, accompagnati da un valido certificato di conformita’ ovvero da certificato di approvazione.


 Art. 2
 Soggetti beneficiari del contributo

 1. E’ riconosciuto un contributo di 5.000 euro a coloro che, nell’anno 2016, acquistano ed immatricolano ad uso proprio in Italia, anche in locazione finanziaria, un autocaravan nuovo ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera b), conforme alle norme sulle emissioni inquinanti corrispondenti alla classe «euro 5» o a classi successive, in sostituzione di un autocaravan conforme alle norme sulle emissioni «euro 0», «euro 1» o «euro 2», mediante demolizione.
2. La fruizione del predetto contributo avviene nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis».
3. All’erogazione del contributo, di cui al comma 1, si provvede nel limite delle risorse stanziate ai sensi dell’art. 1, comma 85, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.


 Art. 3
 Condizioni di accesso al contributo

 1. Il contributo e’ concesso a condizione che:
 a) che gli autocaravan siano stati acquistati nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2016 e immatricolati non oltre il 31 marzo 2017;
 b) nell’atto di acquisto e’ chiaramente indicato il contributo statale, di cui all’art. 2;
 c) il veicolo acquistato non e’ stato gia’ immatricolato in precedenza, neanche temporaneamente, sia in Italia che all’estero;
 d)) contestualmente all’acquisto del veicolo nuovo deve essere consegnato al venditore un autocaravan che risulti gia’ immatricolato in Italia alla data del 31 dicembre 2015 e che sia appartenente ad una delle seguenti classi di emissioni: «euro 0», «euro 1» o «euro 2»;
 e) il veicolo consegnato per la rottamazione deve essere intestato, da almeno un anno dalla data di immatricolazione del veicolo nuovo, allo stesso soggetto intestatario di quest’ultimo o ad uno dei familiari conviventi alla stessa data, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, deve essere intestato, da almeno un anno, al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o a uno dei predetti familiari;
 f) nell’atto di acquisto deve essere espressamente dichiarato che il veicolo consegnato e’ destinato alla rottamazione.
2. Il contributo e’ anticipato dal venditore mediante sconto sul prezzo di vendita del veicolo nuovo, come risultante dall’atto di vendita, al lordo delle imposte.


 Art. 4
 Modalita’ di accesso al contributo

 1. I venditori che intendono concedere il contributo di cui all’art. 1, commi 85 e 86, della citata legge n. 208 del 2015, si registrano, sulla piattaforma istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che si avvale del sistema informatico del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e il personale
2. I venditori degli autocaravan nuovi, su
richiesta dell’acquirente, ottengono, secondo la disponibilita’ di risorse, una ricevuta di registrazione della prenotazione del contributo, che avviene in ordine cronologico, sulla base della procedura resa disponibile sul sito www.ilportaledellautomobilista.it. Entro novanta giorni dalla prenotazione i venditori confermano l’operazione di acquisto, comunicando il numero di targa del veicolo nuovo consegnato. In caso di mancata conferma dell’operazione, la prenotazione del contributo e’ annullata e le relative risorse sono rese nuovamente disponibili.
3. I venditori, entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, pena il mancato riconoscimento del contributo concesso sotto forma di credito d’imposta, hanno l’obbligo di consegnare il veicolo usato, nei casi previsti all’art. 3, ad un demolitore, che lo prende in carico, e di provvedere direttamente alla richiesta di radiazione per demolizione allo  sportello
 telematico dell’automobilista, di cui al regolamento adottato con decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358.
4. I veicoli usati non possono essere rimessi in circolazione e devono essere avviati, ai sensi dell’art. 231 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o alle case costruttrici o ai centri appositamente autorizzati, anche convenzionati con le stesse, al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione. I relativi oneri sono a carico dell’acquirente.

 Art. 5
 Credito d’imposta

 1. I venditori degli autocaravan nuovi che hanno concluso con esito positivo le operazioni di cui all’art. 4 del presente decreto, secondo le modalita’ ed alle condizioni ivi previste, recuperano il contributo concesso sotto forma di credito d’imposta di pari importo, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici Entratel o Fisconline, offerti dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
2. Per consentire l’utilizzo del credito d’imposta in compensazione tramite modello F24, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmette preventivamente all’Agenzia delle entrate, con modalita’ telematiche definite d’intesa, l’elenco dei soggetti beneficiari del credito stesso, identificati dal relativo codice fiscale, l’importo del credito spettante a ciascuno di essi, le eventuali variazioni e revoche, nonche’ la richiesta di radiazione per demolizione presso lo sportello telematico dell’automobilista, di cui all’art. 4, comma 3.
3. Nel caso in cui l’importo del credito utilizzato in compensazione dal beneficiario, identificato dal relativo codice fiscale, risulti superiore all’ammontare spettante, anche tenendo di precedenti fruizioni del credito stesso, il relativo modello F24 e’ scartato. Lo scarto e’ comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile sul sito internet dei servizi telematici Entratel o Fisconline, offerti dall’Agenzia delle entrate. Con risoluzione dell’Agenzia delle entrate e’ istituito il codice per la fruizione del credito d’imposta da indicare nel modello F24 e sono impartite le istruzioni per la compilazione del modello stesso.
4. Entro il 31 marzo di ciascun anno, l’Agenzia delle entrate trasmette al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con modalita’ telematiche definite d’intesa, l’elenco dei soggetti, con i relativi importi, che nell’anno precedente hanno utilizzato in compensazione il credito d’imposta di cui al presente articolo.
5. Per consentire la regolazione contabile delle compensazioni dei crediti d’imposta effettuate ai sensi del presente articolo, le risorse stanziate ai sensi dell’art. 1, comma 85, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono trasferite sulla contabilita’ speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate – fondi di bilancio», aperta presso la filiale della Banca d’Italia di Roma.


 Art. 6
 Apertura e chiusura dei termini

 1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con avviso pubblicato sul sito www.mit.gov.it, comunica l’avvio delle operazioni di prenotazione dei contributi ed il termine delle stesse per esaurimento delle risorse di cui all’art. 1, comma 85, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e periodicamente pubblica sul medesimo sito informazioni sull’andamento della misura, con particolare riferimento al tempestivo monitoraggio delle disponibilita’ del Fondo di cui all’art. 1, commi 85 e 86.

 Art. 7
Revoca del credito d’imposta

 1. Qualora, a seguito dei controlli effettuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sia accertata l’indebita fruizione totale o parziale del contributo per il verificarsi del mancato rispetto delle condizioni previste dal presente decreto, viene disposta la revoca del credito d’imposta concesso e si procede, contestualmente, ai sensi dell’art. 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, fatte salve le eventuali responsabilita’ di ordine civile, penale ed amministrativo.

 Art. 8
 Disposizioni finali

 1. All’attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto, le pubbliche amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto e’ sottoposto al visto degli organi competenti ed e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

 Roma, 13 settembre 2016

 Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
 Delrio

 Il Ministro dell’economia e delle finanze
 Padoan

Registrato alla Corte dei conti l’11 ottobre 2016 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare registro n. 1 foglio n. 3482
   
 
 

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