Argomento: Legislazione | Categoria: Diritto dell'energia, Inquinamento atmosferico
| Organo emanante: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare | Data: 14 Ottobre 2016
Pubblicato su: Gazzetta Ufficiale | Numero Gazzetta: 250 | Supplemento:
Data pubblicazione: 25 Ottobre 2016 | Numero supplemento: | Data suplemento:
Allegato:
Riassunto: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Proroga dei termini per l’accesso al Fondo Kyoto Scuole. (GU n.250 del 25-10-2016)
Decreto 14 ottobre 2016
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Proroga dei termini per l’accesso al Fondo Kyoto Scuole.
(GU n.250 del 25-10-2016)
IL MINISTRO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Vista la legge 8 luglio 1986 n. 349, recante «Istituzione del Ministero dell’ambiente e norme in materia di danno ambientale»;
Visto il Testo unico bancario approvato con il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e s.m.i.;
Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante «Norme per l’edilizia scolastica», con particolare riferimento all’art. 3 «Competenze degli enti locali» e all’art. 8 «Trasferimento ed utilizzazione degli immobili»;
Visto il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria approvato con il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, s.m.i.;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508 e s.m.i., recante «riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati»;
Vista la deliberazione CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002, recante la revisione delle linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni di gas serra, che ha approvato il Piano di azione nazionale per la riduzione dei livelli di emissione dei gas serra e l’aumento del loro assorbimento, successivamente modificata con deliberazione n. 135 dell’11 dicembre 2007 ed aggiornata con delibera CIPE dell’8 marzo 2013, n. 17;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 di recepimento della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico degli edifici;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i., e in particolare l’art. 1, comma 1110, che ha istituito un apposito Fondo rotativo per il finanziamento delle misure finalizzate all’attuazione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto 1’11 dicembre 1997, reso esecutivo dalla legge 1° giugno 2002, n. 120, previste dalla delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2003, e successivi aggiornamenti;
Visto l’art. 1, comma 1115, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che ha istituito il Fondo Kyoto presso la Cassa depositi e prestiti S.p.A., (di seguito CDP S.p.A.), ed ha previsto la stipula di apposita convenzione tra il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e la CDP S.p.A. per definire le modalita’ di gestione e la facolta’ della stessa CDP S.p.A. di avvalersi per l’istruttoria, l’erogazione e per tutti gli atti connessi alla gestione dei finanziamenti concessi di uno o piu’ istituti di credito, scelti sulla base di gare pubbliche in modo da assicurare una omogenea e diffusa copertura territoriale;
Vista la direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili recepita con decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 17 novembre 2009, che ha definito il tasso di interesse da applicare ai finanziamenti a valere sulle risorse del Fondo Kyoto, ai sensi dell’art. 1, comma 1111, della legge n. 296 del 2006;
Vista la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica degli edifici che abroga con effetto dal 1° febbraio 2012 la direttiva 2002/91/CE;
Visto il decreto-legge del 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazione dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, ed in particolare l’art. 33 relativo alla valorizzazione del patrimonio immobiliare;
Vista la Convenzione per le attivita’ di gestione del Fondo Kyoto di cui all’art. 1 comma 1115 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sottoscritta il 15 novembre 2011 tra il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e CDP S.p.A., registrata presso la Corte dei conti in data 19 gennaio 2012, Reg. n. 1 – Foglio 108;
Vista la direttiva 2012/27/UE del 25 ottobre 2012 sull’efficienza energetica;
Visto il decreto interministeriale 28 dicembre 2012 recante «Incentivazione della produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni» (cosiddetto «Conto termico»);
Visto il decreto-legge del 4 giugno 2013, n. 63, che recepisce la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica degli edifici ed integra e modifica il decreto legislativo n. 192 del 2005;
Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, recante: «Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonche’ per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea» e in particolare l’art. 9 del citato decreto-legge n. 91 del 2014, che dispone «Interventi urgenti per l’efficientamento energetico degli edifici scolastici e universitari pubblici a valere sul Fondo di cui all’art. 1, comma 1110 della legge n. 296 del 2006 nel limite di rinviando ad apposito decreto interministeriale la definizione dei criteri e delle modalita’ di concessione, di erogazione e rimborso dei finanziamenti a tasso agevolato nonche’ alle caratteristiche di strutturazione dei progetti di investimento progetti di investimenti da questi presentati;
Visto che ai sensi dell’art. 9, comma 3, del citato decreto-legge n. 91 del 2014 il tasso di interesse da applicare ai finanziamenti a valere sulle risorse del Fondo Kyoto di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 17 novembre 2009 e’ ridotto del 50 per cento;
Visto il decreto legislativo del 4 luglio 2014, n. 102 che recepisce la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 luglio 2014, n. 142, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell’Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione»;
Visto l’addendum alla convenzione per le attivita’ di gestione del fondo Kyoto di cui all’art. 1 comma 1115 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sottoscritto tra il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e CDP S.p.A. il 10 aprile 2014, registrato presso la Corte dei conti in data 3 settembre 2014, Reg. n. 1 – Foglio 3429;
Visto il decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo e economico e il Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, del 14 aprile 2015, n. 66, attuativo dell’art. 9 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, ed in particolare l’art. 2, comma 6 del decreto interministeriale n. 66 del 2015, che prevede la possibilita’ di riprogrammare per i medesimi fini le eventuali risorse non assegnate;
Visto il Comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 25 giugno 2015 per l’apertura dello sportello per la presentazione delle domande per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato finalizzati alla realizzazione degli interventi di cui al decreto interministeriale n. 66 del 2015, entro il termine del 22 settembre 2015;
Visto il secondo Addendum alla citata Convenzione sottoscritto digitalmente tra il Ministero dell’ambiente e CDP e firmato in originale rispettivamente in data 5 ottobre 2015 e 8 ottobre 2015 con il quale le Parti intendono definire le modalita’ di gestione delle fasi successive all’ammissione ai finanziamenti agevolati (stipula del contratto, erogazioni, operazioni di rimborso del prestito, ecc.), concessi nell’ambito del Fondo Kyoto 3, registrato presso la Corte dei conti in data 6 novembre 2015, Reg. n. 1 – Foglio 3365, contenente la documentazione necessaria per la stipula dei contratti di finanziamento;
Visto il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 22 febbraio 2016, n. 40, con il quale sono state riprogrammate per i medesimi fini le risorse residue di cui al decreto interministeriale n. 66 del 2015, pari ad euro 247.093.955,15;
Visto che il Comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 21 aprile 2016 fissa al 18 ottobre 2016 il termine per la presentazione delle domande per la concessione dei finanziamenti a tasso agevolato finalizzati alla realizzazione degli interventi di cui al citato decreto ministeriale n. 40 del 2016;
Considerato che a valere sulle risorse di cui all’art. 2, comma 2, del decreto ministeriale n. 40 del 2016, in prossimita’ della predetta scadenza, sono pervenute istanze per un impegno pari ad euro 18.597.831,11;
Preso atto che molte Amministrazioni hanno in corso di affidamento i contratti per l’esecuzione delle diagnosi energetiche finanziate a valere sul decreto interministeriale n. 66 del 2015, e che la realizzazione di dette diagnosi e’ propedeutica all’accesso ai finanziamenti per gli interventi di efficientamento energetico di cui al decreto ministeriale n. 40 del 2016;
Considerato che e’ opportuno consentite l’inserimento degli interventi di efficientamento energetico nella programmazione finanziaria degli Enti locali in concomitanza con l’approvazione del bilancio di previsione;
Ritenuto pertanto di prorogare il termine di scadenza per la presentazione delle domande fissato dal citato Comunicato del 21 aprile 2016, al fine di favorire la massima partecipazione possibile ai benefici previsti dal decreto ministeriale n. 40 del 2016;
Decreta:
Art. 1
Premesse
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto.
Art. 2
Finalita’ ed oggetto
1. La scadenza del termine di presentazione delle domande di concessione di finanziamenti a tasso agevolato per la realizzazione degli interventi di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 22 febbraio 2016, n. 40, e’ prorogata alle ore 17,00 del 30 giugno 2017.
Il presente decreto e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito web del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Roma, 14 ottobre 2016
Il Ministro: Galletti