+39-0941.327734 abbonati@ambientediritto.it
Provvedimento: Decreto Legislativo | Tipo: Nazionale | Numero:
Argomento: Legislazione | Categoria: Appalti
| Organo emanante: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare | Data: 15 Febbraio 2017
Pubblicato su: Gazzetta Ufficiale | Numero Gazzetta: 55 | Supplemento:
Data pubblicazione: 7 Marzo 2017 | Numero supplemento: | Data suplemento:
Allegato:
Riassunto: Decreto 15 febbraio 2017 : Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Adozione dei criteri ambientali minimi da inserire obbligatoriamente nei capitolati tecnici delle gare d’appalto per l’esecuzione dei trattamenti fitosanitari sulle o lungo le linee ferroviarie e sulle o lungo le strade. (GU n.55 del 7-3-2017)

   
Decreto 15 febbraio 2017

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Adozione dei criteri ambientali minimi da inserire obbligatoriamente nei capitolati tecnici delle gare d’appalto per l’esecuzione dei trattamenti fitosanitari sulle o lungo le linee ferroviarie e sulle o lungo le strade.

(GU n.55 del 7-3-2017)

 IL MINISTRO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

 di concerto con
 IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

e
IL MINISTRO DELLA SALUTE

 Vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi;
Vista la rettifica della direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi;
Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante l’attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi;
Visto il decreto 22 gennaio 2014, recante l’adozione del Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell’art. 6 del citato decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150;
Visto il decreto 10 marzo 2015, recante le linee guida di indirizzo per la tutela dell’ambiente acquatico e dell’acqua potabile e per la riduzione dell’uso di prodotti fitosanitari e dei relativi rischi nei Siti Natura 2000 e nelle aree naturali protette;
Visto il decreto 15 luglio 2015, recante le modalita’ di raccolta ed elaborazione dei dati per l’applicazione degli indicatori previsti dal Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, e successive modificazioni, recante
regolamento
di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 relativo all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2015/408 della Commissione, dell’11 marzo 2015, recante attuazione dell’art. 80, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che stabilisce un elenco di sostanze candidate alla sostituzione;
Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, e successive modificazioni;
Visto il regolamento (CE) n. 834/2007 relativo alla produzione biologica ed all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 e successive modificazioni;
Visto il regolamento (CE) n. 1185/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo alle statistiche sui pesticidi;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche’ per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture»;
Considerato che il Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, adottato con decreto 22 gennaio 2014, prevede ai punti A.5.4 e A.5.5 che i Ministeri dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, della salute e delle politiche agricole alimentari e forestali, con il supporto del Servizio fitosanitario nazionale, entro due anni dall’entrata in vigore del Piano, adottino criteri ambientali minimi da inserire obbligatoriamente negli affidamenti e nei capitolati tecnici delle gare d’appalto per l’esecuzione dei trattamenti fitosanitari sulle o lungo le linee ferroviarie e sulle o lungo le strade e le autostrade;
Viste le proposte formulate dal Servizio fitosanitario nazionale trasmesse con le note del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, n. 5552 del 1° marzo 2016 e n. 24074 del 12 ottobre 2016;
Visti i pareri trasmessi dal Ministero della salute, con nota n. 44419 del 21 novembre 2016, e dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con nota n. 27494 del 23 novembre 2016;

 Decreta:


 Art. 1
 Criteri per i trattamenti fitosanitari sulle o lungo le linee ferroviarie e sulle o lungo le strade

 1. Negli affidamenti e nei capitolati tecnici delle gare d’appalto per l’esecuzione dei trattamenti fitosanitari sulle o lungo le linee ferroviarie e sulle o lungo le strade e le autostrade sono inseriti obbligatoriamente i criteri ambientali minimi di cui all’allegato al presente decreto.
2. I soggetti che eseguono i trattamenti fitosanitari di cui al comma 1 direttamente e non tramite affidamenti a terzi o gare d’appalto sono tenuti ad adottare i medesimi criteri indicati nell’allegato al presente decreto.

 Art. 2
Entrata in vigore

 I criteri ambientali minimi di cui all’art. 1 sono aggiornati periodicamente, alla luce dell’evoluzione tecnica e normativa nazionale e dell’unione europea.
Il presente decreto entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 15 febbraio 2017

 Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
Galletti

 Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
 Martina

Il Ministro della salute
Lorenzin

 Allegato

1. Premessa.
 Il presente documento attua le disposizioni individuate dal Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (di seguito anche Piano di azione nazionale o PAN) adottato con decreto 22 gennaio 2014 ai sensi dell’art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante attuazione della direttiva 2009/128/CE, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi.
 La direttiva 2009/128/CE ha fornito, all’art. 11, comma 2, lettera d), indicazioni specifiche riguardo alla «riduzione, per quanto possibile, o l’eliminazione dell’applicazione dei pesticidi sulle o lungo le strade, le linee ferroviarie, le superfici molto permeabili o altre infrastrutture in prossimita’ di acque superficiali o sotterranee oppure su superfici impermeabilizzate che presentano un rischio elevato di dilavamento».
 Il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante l’attuazione della direttiva 2009/128/CE, ha identificato nel Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari lo strumento per definire le «misure appropriate per la tutela dell’ambiente acquatico e delle fonti di approvvigionamento di acqua potabile dall’impatto dei prodotti fitosanitari», che comprendono ai sensi dell’art. 14, comma 4, lettera e), la riduzione o l’eliminazione dell’applicazione dei prodotti fitosanitari sulle o lunghe le strade e le linee ferroviarie.
 Il Piano di azione, adottato con il decreto 22 gennaio 2014, ha previsto ai punti A.5.4 e A.5.5 l’adozione di criteri ambientali minimi (CAM), da parte del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, della salute e delle politiche agricole alimentari e forestali, da inserire obbligatoriamente negli affidamenti e nei capitolati tecnici delle gare d’appalto per l’esecuzione dei trattamenti fitosanitari sulle o lungo le linee ferroviarie e sulle o lungo le strade.
 I CAM definiti nel presente documento sono aggiornati periodicamente per tener conto dell’evoluzione della normativa, delle innovazioni tecnologiche e dell’esperienza acquisita.
 

2. Oggetto e struttura del documento.
 I criteri ambientali minimi (CAM) indicati di seguito devono essere inseriti negli affidamenti e nei capitolati tecnici delle gare d’appalto per l’esecuzione dei trattamenti fitosanitari sulle o lungo le linee ferroviarie e sulle o lungo le strade e le autostrade. Anche i soggetti che eseguono direttamente i trattamenti fitosanitari sono tenuti ad adottare i medesimi criteri.
 I CAM rappresentano un mezzo per:

• tutelare l’ambiente acquatico e l’acqua potabile;

• tutelare la salute;

• tutelare gli ecosistemi naturali.
 I CAM si suddividono in criteri ambientali «di base» e «premianti» e sono finalizzati a promuovere una maggiore sostenibilita’ ambientale, economica e sociale dei servizi offerti, garantendo comunque il rispetto delle leggi nazionali e regionali.
 Le stazioni appaltanti devono introdurre obbligatoriamente i criteri di base indicati nel presente documento nelle proprie procedure d’appalto e utilizzare i «criteri premianti» quando aggiudicano le gare d’appalto con il criterio dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa.
 I CAM sono collegati alle singole fasi di definizione dell’appalto in modo da facilitare il compito della stazione appaltante che deve introdurli nelle proprie gare e sono raggruppati in sezioni come di seguito descritto:

oggetto dell’appalto (criterio di base): e’ riportato il testo dell’oggetto dell’appalto, con evidenza delle caratteristiche di sostenibilita’ ambientale delle attivita’ previste;

selezione dei candidati (criterio di base): vi sono descritti i requisiti di qualificazione soggettiva atti a provare la capacita’ tecnica del candidato ad eseguire l’appalto in modo da avere il minore impatto sull’ambiente;

specifiche tecniche (criteri di base): vi sono descritte le caratteristiche delle attivita’ previste;

condizioni di esecuzione (criteri di base): vi sono descritte le condizioni di esecuzione che l’appaltatore deve rispettare durante lo svolgimento del contratto;

criteri premianti (criteri di aggiudicazione): vi sono descritti i criteri di valutazione dell’offerta che, conformemente a quanto stabilito dal codice degli appalti di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, possono essere utilizzati nei casi di aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa, attribuendo a priori a ciascuno di essi un punteggio premiante indicato nei documenti di gara. I criteri premianti sono atti a selezionare prodotti, servizi e lavori piu’ sostenibili di quelli che si possono ottenere con il rispetto dei soli criteri di base.
 Per ogni criterio ambientale e’ stabilita una verifica che consiste nella documentazione che l’offerente, l’aggiudicatario provvisorio o l’appaltatore e’ tenuto a presentare per comprovare la conformita’ del servizio al criterio e i mezzi di presunzione di conformita’ che la stazione appaltante puo’ accettare in alternativa alle prove dirette, ove esistenti.

3. Indicazioni di carattere generale relative all’appalto.


3.1 – Criterio dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa.

 Tra le forme di aggiudicazione previste dal codice degli appalti, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, quella dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, e’ particolarmente indicata per stimolare proposte innovative da parte delle imprese e tenere conto della sostenibilita’ ambientale, economica e sociale di prodotti e servizi. Tale modalita’ di aggiudicazione infatti consente di qualificare ulteriormente l’offerta rispetto a quanto indicato come requisito di base e descritto dalla stazione appaltante nella documentazione di gara. In tal modo si attribuisce un punteggio tecnico a prestazioni ambientali piu’ elevate, senza compromettere l’esito della gara. In linea con le indicazioni della Commissione europea, allo scopo di fornire al mercato un segnale adeguato, e’ opportuno che le stazioni appaltanti assegnino ai criteri premianti un punteggio in misura non inferiore al 15% del punteggio totale.

3.2 – Prescrizioni generali per la stazione appaltante.

 L’utilizzo dei CAM individuati in questo documento ha lo scopo di ridurre l’impatto ambientale degli interventi fitosanitari lungo le strade e le linee ferroviarie. A tal fine e’ opportuno che la stazione appaltante, prima della definizione di una procedura d’appalto, svolga un’attenta analisi degli obiettivi da raggiungere in funzione della riduzione o eliminazione dell’uso di prodotti fitosanitari e tenga conto dei provvedimenti eventualmente gia’ adottati dalle regioni e dalle province autonome nei territori di rispettiva competenza.
 Devono essere privilegiate alternative all’utilizzo di prodotti fitosanitari e, qualora cio’ non sia possibile, dovranno essere considerate:

– l’effettiva necessita’ dei trattamenti fitosanitari e la loro frequenza;

– le dosi necessarie di prodotto fitosanitario da impiegare in rapporto alle specie presenti e allo stadio fenologico di sviluppo, nel rispetto delle indicazioni presenti nelle etichette autorizzate;

– le misure di mitigazione dei rischi di inquinamento da deriva, drenaggio, lisciviazione o ruscellamento dei prodotti fitosanitari;

– le condizioni meteorologiche, evitando possibilmente l’utilizzo di prodotti fitosanitari nei giorni in cui sono previste precipitazioni e nei giorni immediatamente precedenti;

– la presenza di organismi da quarantena che possono rappresentare un pericolo per la salute pubblica e che giustificano interventi straordinari;

– la possibilita’ di eseguire interventi meccanici.
 Le informazioni da acquisire per le scelte da effettuare devono riguardare:

– l’individuazione delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano di cui dall’art. 94 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.;

– la descrizione dei siti di intervento specificando se trattasi di aree extraurbane, urbane o periurbane con particolare riferimento alle misure indicate al paragrafo A.5.6 – Misure per la riduzione dell’uso o dei rischi derivanti dall’impiego dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili – del Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari.
 Per quanto riguarda l’impiego dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili di cui all’art. 15, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, si applicano le misure indicate al paragrafo A.5.6 del Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, adottato con decreto interministeriale 22 gennaio 2014.

3.3 – Riferimenti normativi.
 Le principali norme che disciplinano i prodotti e i servizi oggetto dell’appalto e che si consiglia di richiamare nel capitolato di gara sono:

• il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91;

• il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006;

• il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009 relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE;

• il regolamento di esecuzione 2015/408, recante attuazione dell’art. 80, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che stabilisce un elenco di sostanze candidate alla sostituzione;

• la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunita’ di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunita’, e s.m.i.;

• la legge 11 febbraio 1992, n. 157, che recepisce la direttiva del Consiglio del 2 aprile 1979, n. 409/CEE, recante «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio», e s.m.i.;

• il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, recante «Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale»;

• il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, recante «Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunita’ di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali»;

• il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale» e s.m.i.;

• il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante «Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»;

• il decreto legislativo 16 marzo 2009, n. 30, recante «Attuazione della direttiva 2006/118/CE, relativa alla protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento e dal deterioramento»;

• il decreto legislativo 22 giugno 2012, n. 124 recante «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, in attuazione della direttiva 2009/127/CE che modifica la direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine per l’applicazione di pesticidi»;

• il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

• il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche’ per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture»;

• il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357: «Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonche’ della flora e della fauna selvatiche» e ss.mm.ii.;

• il decreto 22 gennaio 2014 recante «Adozione del Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell’art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 che attua la direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

• il decreto 10 marzo 2015 recante: «Le linee guida di indirizzo per la tutela dell’ambiente acquatico e dell’acqua potabile e per la riduzione dell’uso di prodotti fitosanitari e dei relativi rischi nei Siti Natura 2000 e nelle aree naturali protette».

4. Criteri ambientali minimi.

4.1 – Servizio per l’esecuzione dei lavori per il controllo delle avversita’ o il contenimento della vegetazione sulle o lungo le linee ferroviarie.

4.1.1 – Oggetto dell’appalto.
 Oggetto dell’appalto e’ il servizio per l’esecuzione di lavori a basso impatto ambientale per il contenimento della flora infestante o il controllo delle avversita’ fitopatologiche sulle o lungo le linee ferroviarie, comprese le scarpate ferroviarie.

4.1.2 – Selezione dei candidati.
 Oltre a quanto previsto dalle leggi vigenti, i candidati per essere ammessi alla gara d’appalto devono avere capacita’ diagnostica, organizzativa e gestionale tali da limitare il piu’ possibile l’impatto ambientale del servizio. I candidati devono dimostrare di aver adottato un sistema di gestione ambientale al proprio interno e disporre di personale con le competenze tecniche necessarie a realizzare correttamente il servizio, riducendo gli impatti ambientali.
 Verifica: L’offerente deve fornire una descrizione dettagliata del sistema di gestione ambientale attuato.
 Rappresentano mezzi di presunzione di conformita’:

– la registrazione EMAS;

– la certificazione ISO 14001;

– altre prove equivalenti.
 L’offerente deve presentare l’elenco del personale addetto al servizio e i relativi certificati di abilitazione all’utilizzo dei prodotti fitosanitari.
 L’offerente deve presentare, inoltre, l’elenco delle macchine/attrezzature da utilizzare per l’esecuzione del servizio con le relative dichiarazioni di conformita’ e le attestazioni in ordine ai controlli funzionali eseguiti, ove per legge richiesti, per la distribuzione dei prodotti fitosanitari.

4.1.3 – Specifiche tecniche.

4.1.3.1 – Criteri di scelta dei prodotti fitosanitari.
 L’offerente deve prevedere esclusivamente l’utilizzo di prodotti fitosanitari che recano in etichetta l’indicazione di impiego sulle o lungo le linee ferroviarie (in etichetta possono figurare anche le diciture «sedi ferroviarie» o «strade ferrate» o altre affini) o l’indicazione piu’ generica di utilizzo in «aree ed opere civili». Il Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari ha previsto, ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008, l’esclusione dei prodotti fitosanitari che contengono sostanze classificate per la cancerogenesi, la mutagenesi e la tossicita’ riproduttiva in categoria 1A e 1B e dei prodotti fitosanitari che recano in etichetta le frasi di rischio R50, R53, R50/53 o le indicazioni di pericolo H400, H410, H413.
 Al fine di minimizzare l’uso dei prodotti fitosanitari con profilo di maggiore pericolosita’ per la salute umana e per l’ambiente l’offerente deve, comunque, escludere l’utilizzo dei prodotti che soddisfano una o piu’ delle seguenti condizioni: riportare in etichetta le frasi di precauzione SPe1, SPe2, SPe3, da sole o in combinazione; essere classificati tossici (T) molto tossici (T+) o recare in etichetta una o piu’ delle seguenti frasi di rischio R40, R42, R43, R62, R63, R64 e R68, ai sensi del decreto legislativo n. 65/2003; essere classificati nelle classi e categorie di pericolo Acute Tox. 1, Acute Tox. 2, Acute Tox. 3, Carc. 2, Muta. 2, Repr. 2, Lact., STOT SE 1, STOT SE 2, STOT RE 1, Resp. Sens. 1, Skin Sens. 1 e/o recare in etichetta una o piu’ delle seguenti indicazioni di pericolo H300, H301, H310, H311, H317, H330, H331, H334, H341, H351, H361, H362, H370, H371, H372, ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008.
 Al fine di proteggere gli organismi acquatici/le piante non bersaglio, i prodotti che recano in etichetta la frase di precauzione SPe4 non possono essere utilizzati su superfici impermeabili quali bitume, cemento, acciottolato, [binari ferroviari] e negli altri casi ad alto rischio di deflusso superficiale.
 Il ricorso a prodotti con le suddette classificazioni e frasi (frasi di precauzione, frasi di rischio, indicazioni di pericolo) e’ consentito solo nel caso in cui l’offerente dimostri, sulla base di documentata evidenza, l’indisponibilita’ di prodotti esenti da tali classificazioni, frasi o indicazioni o di metodi alternativi (non chimici) applicabili.
 L’offerente deve, inoltre, escludere l’utilizzo di insetticidi e acaricidi durante la fase fenologica della fioritura.
 Verifica: il rispetto del criterio e’ dimostrato dalla presentazione da parte dell’offerente dell’elenco dei prodotti previsti per l’espletamento del servizio con le relative schede tecniche e di sicurezza e una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante che attesti il rispetto dei suddetti criteri. La stazione appaltante si riserva di effettuare controlli durante la fase di esecuzione del contratto.

4.1.3.2 – Piano degli interventi.

 L’offerente deve presentare un piano degli interventi che indichi:

– gli eventuali metodi fisici o meccanici previsti per i trattamenti fitosanitari;

– gli eventuali prodotti fitosanitari previsti;

– le modalita’ di distribuzione (cfr. paragrafo 4.1.4.2) e i tempi di esecuzione dei trattamenti fitosanitari;

– la cartografia che indichi le aree vulnerabili e le aree specifiche, di cui agli articoli 93 e 94 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. eventualmente interessate.
 Verifica: il rispetto del criterio e’ dimostrato dalla presentazione, da parte dell’offerente, del piano degli interventi sottoscritto dal legale rappresentante.

4.1.3.3 – Macchinari.

 Nel caso di utilizzo di treni diserbatori, questi dovranno essere dotati delle seguenti caratteristiche:

– sistema di miscelazione in continuo al fine di evitare il trasporto in cisterna di miscele pronte all’uso;

– ugelli a specchio orientabili e antideriva per consentire un’irrorazione di precisione delle zone bersaglio alla piu’ bassa pressione possibile di esercizio;

– appositi rubinetti di arresto atti ad interrompere immediatamente e totalmente il flusso della miscela o a limitarne l’aspersione, a seconda delle esigenze, su una o due fasce d’intervento (laterale destra, centrale, laterale sinistra);

– sistema di rilevamento e di registrazione della quantita’ di miscela irrorata;

– schermi e altri elementi di protezione.
 Verifica: il rispetto del criterio e’ dimostrato dalla presentazione, da parte dell’offerente, della documentazione tecnica dei macchinari che includa le informazioni richieste dal presente criterio.

4.1.4 – Condizioni di esecuzione.

4.1.4.1 – Aree interdette all’uso di prodotti fitosanitari.
 Nelle aree caratterizzate da vulnerabilita’ specifica di cui all’art. 93 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii., e nelle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano di cui all’art. 94 del medesimo decreto legislativo, l’aggiudicatario deve eseguire i trattamenti esclusivamente con metodi fisici o meccanici ad esempio lo sfalcio, il pirodiserbo, la pacciamatura, l’utilizzo del vapore e/o di schiume.
 Non devono essere usati prodotti fitosanitari sui suoli in cui siano localizzate falde che possono venire a contatto con le acque di percolazione del suolo, in particolare quando tali falde non sono protette da strati di argilla (falde non in pressione).
 Non devono essere usati prodotti fitosanitari nei siti della Rete Natura 2000, nelle aree naturali protette ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ss.mm.ii.
 Qualora l’aggiudicatario, sulla base di elementi oggettivi, ritenga che la totale esclusione dei trattamenti chimici nelle aree sopra citate possa compromettere caratteristiche essenziali del trattamento (come ad esempio la sicurezza della massicciata), puo’ inserire nel Piano degli interventi l’elenco dei prodotti fitosanitari che intende utilizzare, con l’esclusione dei prodotti di cui al criterio 4.1.3.1. In tal caso, la stazione appaltante ne da’ preventiva comunicazione alle regioni o alle province autonome competenti a livello territoriale. La stazione appaltante puo’ anche chiedere un parere alle regioni o alle province autonome competenti in merito agli elementi che giustificano, secondo l’aggiudicatario, il ricorso a prodotti fitosanitari nelle aree individuate ai sensi degli articoli 93 e 94 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.
 Non devono essere usati prodotti fitosanitari a una distanza inferiore a 10 metri dall’alveo dei corpi idrici, fermo restando il rispetto di un’eventuale maggiore ampiezza della fascia di sicurezza ove prevista nell’etichetta del prodotto. Nel caso siano utilizzati adeguati dispositivi di riduzione della deriva (cfr. paragrafo 4.1.3.3) detta distanza puo’ essere limitata a 5 metri, fermo restando il rispetto di un’eventuale maggiore ampiezza della fascia di sicurezza ove prevista nell’etichetta del prodotto.
 Non devono essere usati prodotti fitosanitari sui piazzali e su tutte le aree interne alle stazioni ferroviarie accessibili alla popolazione, salvo deroghe stabilite dalle autorita’ competenti ai fini della tutela della salute pubblica.
 Fatte salve le disposizioni stabilite dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante l’attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela e sicurezza dei lavoratori, nei piazzali e nelle aree ferroviarie che non sono accessibili alla popolazione ma esclusivamente a personale abilitato (es. aree o piazzali recintati destinati al deposito dei materiali necessari alla manutenzione della rete ferroviaria), l’uso dei prodotti fitosanitari puo’ essere consentito qualora non vi siano mezzi tecnici alternativi idonei ad assicurare la corretta gestione di tali aree.
 Per i trattamenti fitosanitari da effettuare in prossimita’ delle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, si applicano le disposizioni di cui al Piano di azione nazionale, punto A.5.6.
 Verifica: l’aggiudicatario deve fornire le informazioni richieste per la verifica del rispetto del presente criterio nel piano degli interventi e la stazione appaltante si riserva di effettuare controlli durante la fase di esecuzione del contratto.

4.1.4.2 – Modalita’ di distribuzione.
 L’aggiudicatario deve evitare la distribuzione dei prodotti fitosanitari in caso di ventosita’ superiore a 3.4 m/s (brezza leggera, scala di Beaufort).
 L’aggiudicatario, qualora non possa evitare di utilizzare i prodotti fitosanitari nei giorni in cui sono previste precipitazioni o nei giorni immediatamente precedenti, deve indicare gli accorgimenti che intende adottare per assicurare l’efficacia del trattamento fitosanitario e prevenire la dispersione del prodotto fitosanitario nell’ambiente.
 Verifica: l’aggiudicatario deve fornire una relazione annuale, sottoscritta dal legale rappresentante, contenente le informazioni necessarie per la verifica del rispetto del presente criterio.

4.1.4.3 – Formazione del personale.
 L’aggiudicatario deve garantire che tutto il personale addetto all’utilizzo dei prodotti fitosanitari sia in possesso di adeguata e specifica formazione, costantemente aggiornata ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, e del Piano di azione nazionale.
 Gli addetti all’uso dei prodotti fitosanitari devono possedere idonee conoscenze nelle materie indicate nell’allegato I del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, e dei macchinari utilizzati per la distribuzione dei prodotti fitosanitari sulle o lungo le linee ferroviarie.
 Verifica: l’aggiudicatario deve dimostrare che gli operatori siano in possesso del certificato di abilitazione all’utilizzo dei prodotti fitosanitari.

4.1.4.4 – Relazione annuale.

 Nella relazione annuale, oltre alle informazioni indicate nel criterio 4.1.4.2, l’aggiudicatario deve inserire anche informazioni sulle attivita’ svolte nel periodo di riferimento, indicando per ciascun prodotto fitosanitario utilizzato nell’esecuzione degli interventi: nome commerciale e numero di registrazione del prodotto, nome della sostanza attiva, quantita’ di prodotto utilizzata, frequenza di distribuzione. La relazione deve essere accompagnata da opportune prove documentali, anche su richiesta dell’amministrazione aggiudicatrice.

4.1.5 – Criteri premianti.

4.1.5.1 – Uso esclusivo di metodi fisico-meccanici per il diserbo.
 Al fine di prevenire i rischi e gli impatti legati all’uso di prodotti fitosanitari, viene attribuito un punteggio premiante pari a …. (1) se il piano degli interventi, di cui al criterio 4.1.3.2, prevede l’uso esclusivo di metodi fisici o meccanici come ad esempio lo sfalcio, il pirodiserbo, la pacciamatura, l’utilizzo del vapore e/o di schiume.
 Verifica: il rispetto del criterio e’ dimostrato dalla presentazione da parte dell’aggiudicatario del piano degli interventi nonche’ della relazione annuale, di cui al criterio 4.1.4.4.

4.1.5.2 – Esclusione dell’uso di determinati prodotti fitosanitari.

 Viene attribuito un punteggio premiante pari a …(1) per l’esclusione dell’uso di prodotti fitosanitari contenenti:

– sostanze attive candidate alla sostituzione di cui al regolamento (UE) n. 2015/408 ed aventi classificazione ed etichettatura di pericolo diverse da quelle gia’ individuate come requisito di esclusione secondo il criterio 4.1.3.1;

– interferenti endocrini identificati sulla base dei criteri di cui all’Allegato II, sezione 3.6.5 del regolamento (CE) n. 1107/2009 e non inseriti nell’elenco delle sostanze attive candidate alla sostituzione di cui al suddetto regolamento; oppure per l’esclusione di prodotti fitosanitari:

– che recano in etichetta le frasi di rischio R50, R53 o le indicazioni di pericolo H400, H413 (da sole o in combinazione).
 Verifica: il rispetto del criterio e’ dimostrato dalla presentazione da parte dell’aggiudicatario del piano degli interventi nonche’ della relazione annuale, di cui al criterio 4.1.4.4.

4.1.5.3 – Uso di tecniche di lotta biologica.
 Viene attribuito un punteggio premiante pari a …(1) per l’uso di tecniche di lotta biologica (regolamento (CE) n. 834/07) in sostituzione dei trattamenti fitosanitari.
 Verifica: il rispetto del criterio e’ dimostrato dalla presentazione da parte dell’aggiudicatario del piano degli interventi nonche’ della relazione annuale, di cui al criterio 4.1.4.4.

4.1.5.4 Modalita’ di distribuzione.
 Viene attribuito un punteggio premiante pari a …(1) se per la distribuzione dei prodotti sono utilizzati sensori ottici in grado di rilevare la presenza della vegetazione e quindi di permettere un trattamento mirato solo ove necessario.
 Verifica: il rispetto del criterio e’ dimostrato dalla presentazione da parte dell’aggiudicatario del piano degli interventi nonche’ della relazione annuale, di cui al criterio 4.1.4.4.

4.1.5.5 Consulente in materia di difesa integrata.

 Viene attribuito un punteggio premiante pari a …(1) se il piano degli interventi di cui al criterio 4.1.3.2 e’ redatto con il supporto di un consulente per la difesa integrata abilitato ai sensi dell’art. 8, comma 3 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150.
 Verifica: il rispetto del criterio e’ dimostrato dalla presentazione da parte dell’aggiudicatario del piano degli interventi contenente le informazioni necessarie per la verifica del rispetto del presente criterio.

4.2 – Servizio per l’esecuzione dei lavori per il controllo delle avversita’ o il contenimento della vegetazione sulle o lungo le strade.

4.2.1 – Oggetto dell’appalto.
 Oggetto dell’appalto e’ il servizio per l’esecuzione di lavori a basso impatto ambientale per il contenimento della flora infestante o il controllo delle avversita’ fitopatologiche sulle o lungo le strade.

4.2.2 – Selezione dei candidati.

 Oltre a quanto previsto dalle leggi vigenti, i candidati per essere ammessi alla gara d’appalto devono avere capacita’ diagnostica, organizzativa e gestionale tali da limitare il piu’ possibile l’impatto ambientale del servizio. I candidati devono dimostrare di aver adottato un sistema di gestione ambientale al proprio interno e disporre di personale con le competenze tecniche necessarie a realizzare correttamente il servizio, riducendo gli impatti ambientali.
 Verifica: L’offerente deve fornire una descrizione dettagliata del sistema di gestione ambientale attuato.
 Rappresentano mezzi di presunzione di conformita’:

– la registrazione EMAS;

– la certificazione ISO 14001;

– altre prove equivalenti.
 L’offerente deve presentare l’elenco del personale addetto al servizio e i relativi certificati di abilitazione all’utilizzo dei prodotti fitosanitari.
 L’offerente deve presentare, inoltre, l’elenco delle macchine/attrezzature da utilizzare per l’esecuzione del servizio con le relative dichiarazioni di conformita’ e le attestazioni in ordine ai controlli funzionali eseguiti, ove per legge richiesti, per la distribuzione dei prodotti fitosanitari.

4.2.3 – Specifiche tecniche.

4.2.3.1 – Criteri di scelta dei prodotti fitosanitari.
 L’offerente deve prevedere esclusivamente l’utilizzo di prodotti fitosanitari che recano in etichetta l’indicazione di impiego sulle o lungo le strade o l’indicazione piu’ generica di utilizzo in «aree ed opere civili». Il Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari ha previsto, ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008, l’esclusione dei prodotti fitosanitari che contengono sostanze classificate per la cancerogenesi, la mutagenesi e la tossicita’ riproduttiva in categoria 1A e 1B e dei prodotti fitosanitari che recano in etichetta le frasi di rischio R50, R53, R50/53 o le indicazioni di pericolo H400, H410, H413.
 Al fine di minimizzare l’uso dei prodotti fitosanitari con profilo di maggiore pericolosita’ per la salute umana e per l’ambiente l’offerente deve, comunque, escludere l’utilizzo dei prodotti che soddisfano una o piu’ delle seguenti condizioni: riportare in etichetta le frasi di precauzione SPe1, SPe2, SPe3, Spe8, da sole o in combinazione; essere classificati tossici (T) molto tossici (T+) o recare in etichetta una o piu’ delle seguenti frasi di rischio R40, R42, R43, R62, R63, R64 e R68, ai sensi del decreto legislativo n. 65/2003; essere classificati nelle classi e categorie di pericolo Acute Tox. 1, Acute Tox. 2, Acute Tox. 3, Carc. 2, Muta. 2, Repr. 2, Lact., STOT SE 1, STOT SE 2, STOT RE 1, Resp. Sens. 1, Skin Sens. 1 e/o recare in etichetta una o piu’ delle seguenti indicazioni di pericolo H300, H301, H310, H311, H317, H330, H331, H334, H341, H351, H361, H362, H370, H371, H372, ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008.
 Il ricorso a prodotti con le suddette classificazioni e frasi (frasi di precauzione, frasi di rischio, indicazioni di pericolo) e’ consentito solo nel caso in cui l’offerente dimostri, sulla base di documentata evidenza, l’indisponibilita’ di prodotti esenti da tali classificazioni, frasi o indicazioni o di metodi alternativi (non chimici) applicabili.
 L’offerente deve, inoltre, escludere l’utilizzo di insetticidi e acaricidi durante la fase fenologica della fioritura.
 Verifica: il rispetto del criterio e’ dimostrato dalla presentazione da parte dell’offerente dell’elenco dei prodotti previsti per l’espletamento del servizio con le relative schede tecniche e di sicurezza e una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante che attesti il rispetto dei suddetti criteri. La stazione appaltante si riserva di effettuare controlli durante la fase di esecuzione del contratto.

4.2.3.2 – Piano degli interventi.

 L’offerente deve presentare un piano degli interventi che indichi:

– gli eventuali metodi fisici o meccanici previsti per i trattamenti fitosanitari;

– gli eventuali prodotti fitosanitari previsti;

– le modalita’ di distribuzione (cfr. 4.1.4.2) e i tempi di esecuzione dei trattamenti fitosanitari;

– la cartografia che indichi le aree vulnerabili e le aree specifiche, di cui agli articoli 93 e 94 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., eventualmente interessate.
 Verifica: il rispetto del criterio e’ dimostrato dalla presentazione, da parte dell’offerente, del piano degli interventi sottoscritto dal legale rappresentante.

4.2.3.3 – Macchinari.

 Nel caso di utilizzo di macchine irroratrici, ad eccezione di quelle di piccole dimensioni o spalleggiate, queste dovranno essere dotate di una barra con ugelli posti a ventaglio o con fori di uscita per caduta della miscela, gestita con elettrovalvole dall’interno del mezzo adibito al trattamento. Inoltre i macchinari dovranno essere dotati di:

– ugelli a specchio orientabili e antideriva per consentire un’irrorazione di precisione delle zone bersaglio alla piu’ bassa pressione possibile di esercizio;

– appositi rubinetti di arresto, atti ad interrompere immediatamente e totalmente il flusso della miscela o a limitarne l’aspersione, a seconda delle esigenze, su una o due fasce d’intervento (laterale destra, centrale, laterale sinistra);

– schermi e altri elementi di protezione.
 Verifica: il rispetto del criterio e’ dimostrato dalla presentazione, da parte dell’offerente, della documentazione tecnica dei macchinari che includa le informazioni richieste dal presente criterio.

4.2.4 – Condizioni di esecuzione.

4.2.4.1 – Aree interdette all’uso di prodotti fitosanitari.
 Nelle aree caratterizzate da vulnerabilita’ specifica di cui all’art. 93 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii., e nelle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano di cui all’art. 94 del medesimo decreto, l’aggiudicatario deve eseguire i trattamenti esclusivamente con metodi fisici o meccanici ad esempio lo sfalcio, il pirodiserbo, la pacciamatura, l’utilizzo del vapore e/o di schiume.
 Non devono essere usati prodotti fitosanitari sui suoli in cui siano localizzate falde che possono venire a contatto con le acque di percolazione del suolo, in particolare quando tali falde non sono protette da strati di argilla (falde non in pressione).
 Non devono essere usati prodotti fitosanitari nei siti della Rete Natura 2000, nelle aree naturali protette ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,e ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ss.mm.ii.
 Qualora l’aggiudicatario, sulla base di elementi oggettivi, ritenga che la totale esclusione dei trattamenti chimici nelle aree sopra citate possa compromettere caratteristiche essenziali del trattamento, puo’ inserire nel Piano degli interventi l’elenco dei prodotti fitosanitari che intende utilizzare, con l’esclusione dei prodotti di cui al criterio 4.2.3.1. In tal caso, la stazione appaltante ne da’ preventiva comunicazione alle regioni o alle province autonome competenti a livello territoriale. La stazione appaltante puo’ anche chiedere un parere alle regioni o alle province autonome competenti in merito agli elementi che giustificano, secondo l’aggiudicatario, il ricorso a prodotti fitosanitari nelle aree individuate ai sensi degli articoli 93 e 94 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,e s.m.i.
 Non devono essere usati prodotti fitosanitari a una distanza inferiore a 10 metri dall’alveo dei corpi idrici, fermo restando il rispetto di un’eventuale maggiore ampiezza della fascia di sicurezza ove prevista nell’etichetta del prodotto. Nel caso siano utilizzati adeguati dispositivi di riduzione della deriva (cfr. paragrafo 4.2.3.3) detta distanza puo’ essere limitata a 5 metri, fermo restando il rispetto di un’eventuale maggiore ampiezza della fascia di sicurezza ove prevista nell’etichetta del prodotto.
 Per i trattamenti fitosanitari da effettuare in prossimita’ delle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, si applicano le disposizioni di cui al Piano di azione nazionale, punto A.5.6.
 E’ fatto salvo quanto riportato al punto A.5.5 del PAN: «sostituire il diserbo chimico con il diserbo meccanico sui cigli e le scarpate stradali adiacenti alle aree abitate o comunque normalmente frequentate dalla popolazione, nonche’ nelle aree limitrofe ai ponti ed alle stazioni di servizio lungo le strade e autostrade con annessi punti di ristoro, applicando opportune misure di gestione del sistema dei cigli stradali, al fine di ridurre il piu’ possibile l’attecchimento e la crescita delle malerbe (pacciamatura verde o con materiali inerti, ecc.)».
 Verifica: l’aggiudicatario deve fornire le informazioni richieste per la verifica del rispetto del presente criterio nel piano degli interventi e la stazione appaltante si riserva di effettuare controlli durante la fase di esecuzione del contratto.

4.2.4.2 – Modalita’ di distribuzione.
 L’aggiudicatario deve evitare la distribuzione dei prodotti fitosanitari in caso di ventosita’ superiore a 3.4 m/s (brezza leggera, scala di Beaufort).
 L’aggiudicatario, qualora non possa evitare di utilizzare i prodotti fitosanitari nei giorni in cui sono previste precipitazioni o nei giorni immediatamente precedenti, deve indicare gli accorgimenti che intende adottare per assicurare l’efficacia del trattamento fitosanitario e prevenire la dispersione del prodotto fitosanitario nell’ambiente.
 Verifica: l’aggiudicatario deve fornire una relazione annuale, sottoscritta dal legale rappresentante, contenente le informazioni necessarie per la verifica del rispetto del presente criterio.

4.2.4.3 – Formazione del personale.
 L’aggiudicatario deve garantire che tutto il personale addetto all’utilizzo dei prodotti fitosanitari sia in possesso di adeguata e specifica formazione, costantemente aggiornata ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, e del Piano di azione nazionale.
 Gli addetti all’uso dei prodotti fitosanitari devono possedere idonee conoscenze nelle materie indicate nell’allegato I del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 e dei macchinari utilizzati per la distribuzione dei prodotti fitosanitari sulle o lungo le strade.
 Verifica: l’aggiudicatario deve dimostrare che gli operatori siano in possesso del certificato di abilitazione all’utilizzo dei prodotti fitosanitari.

4.2.4.4 – Relazione annuale.

 Nella relazione annuale, oltre alle informazioni indicate nel criterio 4.2.4.2, l’aggiudicatario deve inserire anche informazioni sulle attivita’ svolte nel periodo di riferimento, indicando per ciascun prodotto fitosanitario utilizzato nell’esecuzione dei trattamenti: nome commerciale e numero di registrazione del prodotto, nome della sostanza attiva, quantita’ di prodotto utilizzata, frequenza di distribuzione. La relazione deve essere accompagnata da opportune prove documentali, anche su richiesta dell’amministrazione aggiudicatrice.


4.2.5 – Criteri premianti.

4.2.5.1 – Uso esclusivo di metodi fisico-meccanici per il diserbo.
 Al fine di prevenire i rischi e gli impatti legati all’uso di prodotti fitosanitari, viene attribuito un punteggio premiante pari a … (2) se il piano degli interventi, di cui al criterio 4.2.3.2, prevede l’uso esclusivo di metodi fisici o meccanici come ad esempio lo sfalcio, il pirodiserbo, la pacciamatura, l’utilizzo del vapore e/o di schiume.
 Verifica: il rispetto del criterio e’ dimostrato dalla presentazione da parte dell’aggiudicatario del piano degli interventi nonche’ della relazione annuale, di cui al criterio 4.2.4.4.

4.2.5.2 – Esclusione dell’uso di determinati prodotti fitosanitari.
 Viene attribuito un punteggio premiante pari a … (2) per l’esclusione dell’uso di prodotti fitosanitari contenenti:

• sostanze attive candidate alla sostituzione di cui al regolamento (UE) n. 2015/408 ed aventi classificazione ed etichettatura di pericolo diverse da quelle gia’ individuate come requisito di esclusione secondo il criterio 4.2.3.1;

• interferenti endocrini identificati sulla base dei criteri di cui all’Allegato II, sezione 3.6.5 del regolamento (CE) n. 1107/2009 e non inseriti nell’elenco delle sostanze attive candidate alla sostituzione di cui al suddetto regolamento; oppure per l’esclusione di prodotti fitosanitari:

• che recano in etichetta le frasi di rischio R50, R53 o le indicazioni di pericolo H400, H413 (da sole o in combinazione).
 Verifica: il rispetto del criterio e’ dimostrato dalla presentazione da parte dell’aggiudicatario del piano degli interventi nonche’ della relazione annuale, di cui al criterio 4.2.4.4.

4.2.5.3 – Uso di tecniche di lotta biologica.
 Viene attribuito un punteggio premiante pari a …(2) per l’uso di tecniche di lotta biologica (regolamento (CE) 834/07) in sostituzione dei trattamenti fitosanitari.
 Verifica: il rispetto del criterio e’ dimostrato dalla presentazione da parte dell’aggiudicatario del piano degli interventi nonche’ della relazione annuale, di cui al criterio 4.2.4.4.

4.2.5.4 – Modalita’ di distribuzione.

 Viene attribuito un punteggio premiante pari a …(2) se per la distribuzione dei prodotti sono utilizzati sensori ottici in grado di rilevare la presenza della vegetazione e quindi di permettere un trattamento mirato solo ove necessario.
 Verifica: il rispetto del criterio e’ dimostrato dalla presentazione da parte dell’aggiudicatario del piano degli interventi nonche’ della relazione annuale, di cui al criterio 4.2.4.4.

4.2.5.5 – Consulente in materia di difesa integrata.
 Viene attribuito un punteggio premiante pari a … (2) se il piano degli interventi di cui al criterio 4.2.3.2 e’ redatto con il supporto di un consulente per la difesa integrata abilitato ai sensi dell’art. 8, comma 3 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150.
 Verifica: il rispetto del criterio e’ dimostrato dalla presentazione da parte dell’aggiudicatario del piano degli interventi contenente le informazioni necessarie per la verifica del rispetto del presente criterio.


4.2.6 – Specifiche indicazioni per il contenimento della vegetazione sulle o lungo le autostrade.

 Fermo restando quanto riportato in termini generali ai precedenti paragrafi da 4.2.1 a 4.2.5 e limitatamente alla rete autostradale, il contenimento della vegetazione deve essere effettuato con operazioni di tipo meccanico, attraverso attivita’ di sfalcio erbe, potatura, profilatura meccanica, decespugliamento e taglio per il contenimento della vegetazione arborea.
 Questa indicazione si applica anche alle superstrade che presentano caratteristiche analoghe alle autostrade (spartitraffico, barriere in calcestruzzo, etc.).
 L’uso del diserbo chimico per il trattamento delle infestanti puo’, in alternativa, essere previsto esclusivamente in punti privi di pregio estetico o funzionale e/o isolati rispetto ai contesti circostanti e al sottosuolo, dove l’utilizzo del taglio meccanico potrebbe essere non idoneo o determinerebbe maggiore esposizione al rischio traffico dei lavoratori coinvolti. In via esemplificativa:

1. sulla aiuola spartitraffico centrale priva di siepe;

2. lungo il margine sinistro della carreggiata in aderenza con l’aiuola centrale contenente la siepe, per evitare lo sviluppo delle infestanti (in particolare graminacee) sulla superficie asfaltata;

3. lungo i punti di contatto tra muri o barriere in calcestruzzo e asfalto o altra pavimentazione, dove le infestanti radicano nelle normali fessurazioni.


4.2.7 – Criteri premianti aggiuntivi per le autostrade.

 Oltre ai criteri premianti indicati al precedente paragrafo 4.2.5, e’ previsto, per i trattamenti su autostrade e superstrade che presentano analoghe caratteristiche, il seguente criterio premiante.

4.2.7.1
 Viene attribuito un punteggio premiante pari a … (3) se il piano degli interventi di cui al criterio 4.2.3.2 prevede che il controllo della vegetazione sia effettuato utilizzando la spazzolatura meccanica.
 Verifica: il rispetto del criterio e’ dimostrato dalla presentazione da parte dell’aggiudicatario del piano degli interventi nonche’ della relazione annuale, di cui al criterio 4.2.4.4.

(1) Punteggio stabilito dalla stazione appaltante (cfr. paragrafo 3.1)

(2) Punteggio stabilito dalla stazione appaltante (cfr. paragrafo 3.1)
(3) Punteggio stabilito dalla stazione appaltante (cfr. paragrafo 3.1)

   
 
 

Iscriviti alla Newsletter GRATUITA

Ricevi gratuitamente la News Letter con le novità di AmbienteDiritto.it e QuotidianoLegale.

N.B.: se non ricevi la News Letter occorre una nuova iscrizione, il sistema elimina l'e-mail non attive o non funzionanti.

ISCRIVITI SUBITO


Iscirizione/cancellazione

Grazie, per esserti iscritto alla newsletter!