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Provvedimento: Decreto ministeriale | Tipo: Nazionale | Numero:
Argomento: Legislazione | Categoria: Rifiuti
| Organo emanante: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare | Data: 22 Aprile 2014
Pubblicato su: Gazzetta Ufficiale | Numero Gazzetta: 136 | Supplemento:
Data pubblicazione: 14 Giugno 2014 | Numero supplemento: | Data suplemento:
Allegato:
Riassunto: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Attuazione della direttiva 2013/2/UE della Commissione del 7 febbraio 2013, recante modifica dell’allegato I della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. (GU n.136 del 14-6-2014)

 

Decreto 22 aprile 2014

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Attuazione della direttiva 2013/2/UE della Commissione del 7 febbraio 2013, recante modifica dell’allegato I della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.

(GU n.136 del 14-6-2014)

 

 IL MINISTRO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
di concerto con
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
e
IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;
Vista la direttiva 2013/2/UE della Commissione del 7 febbraio 2013 recante modifica dell’allegato I della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante norme in materia ambientale, e, in particolare, l’art. 264, comma 2-bis;
Acquisito il parere dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Ritenuta la necessita’ di recepire la citata direttiva 2013/2/UE provvedendo, a tal fine, a modificare l’allegato E alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;

 Decreta:

 Art. 1

 1. Al punto 2) dell’allegato E alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, gli esempi illustrativi per i criteri interpretativi previsti ai punti i), ii) e iii) sono sostituiti dagli esempi illustrativi riportati all’allegato al presente decreto.

 Art. 2
 Il presente decreto e’ trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 22 aprile 2014

 Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
Galletti

 Il Ministro dello sviluppo economico
 Guidi

Il Ministro della salute
Lorenzin

Registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 2014 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 2094

 Allegato
 Esempi illustrativi per il criterio i).

Articoli considerati imballaggio.

 Scatole per dolci.
 Pellicola che ricopre le custodie di CD.
 Buste a sacco per l’invio di cataloghi e riviste (contenenti riviste).
 Pizzi per torte venduti con le torte.
 Rotoli, tubi e cilindri sui quali e’ avvolto materiale flessibile (come ad esempio pellicola, fogli di alluminio, carta), eccetto i rotoli, i tubi e i cilindri che sono parti di macchinari di produzione e non sono utilizzati per presentare un prodotto come un’unita’ di vendita.
 Vasi da fiori da usare solo per la vendita e il trasporto di piante e non destinati a restare con la pianta per tutta la sua durata di vita.
 Bottiglie di vetro per soluzioni iniettabili.
 Spine di contenimento per CD (spindle) (vendute con i CD, non destinate ad essere usate per riporli).
 Grucce per indumenti (vendute con un indumento).
 Scatole di fiammiferi.
 Sistemi di barriera sterili (involucri, vassoi e materiali necessari per preservare la sterilita’ del prodotto).
 Capsule per sistemi erogatori di bevande (caffe’, cioccolata e latte) che sono lasciate vuote dopo l’uso.
 Recipienti di acciaio ricaricabili per gas di vario tipo, esclusi gli estintori. Articoli non considerati imballaggio.
 Vasi da fiori destinati a restare con la pianta per tutta la sua durata di vita.
 Cassette di attrezzi.
 Bustine da te’.
 Rivestimenti di cera dei formaggi.
 Budelli per salsicce.
 Grucce per indumenti (vendute separatamente).
 Capsule per sistemi erogatori di caffe’, sacchetti di alluminio per caffe’ e bustine di carta per caffe’ filtro che si gettano insieme al caffe’ usato.
 Cartucce per stampanti.
 Custodie per CD, DVD e videocassette (vendute insieme ai CD, DVD e alle videocassette).
 Spine di contenimento per CD (spindle) (venduti vuoti, destinati ad essere usati per custodire i CD).
 Bustine solubili per detersivi.
 Lumini per tombe (contenitori per candele).
 Macinini meccanici (integrati in recipienti ricaricabili, ed es. macinapepe ricaricabile).

 Esempi illustrativi per il criterio ii).
Articoli da imballaggio progettati e destinati ad essere riempiti nel punto vendita.

 Sacchetti o borse di carta o di plastica.
 Piatti e tazze monouso.
 Pellicola retrattile.
 Sacchetti per panini.
 Fogli di alluminio.
 Pellicola di plastica per gli indumenti lavati nelle lavanderie. Articoli non considerati imballaggio.
 Agitatori.
 Posate monouso.
 Carta da imballaggio (venduta separatamente).
 Forme di carta per prodotti da forno (vendute vuote).
 Pizzi per torte venduti senza le torte.

 Esempi illustrativi per il criterio iii).
Articoli considerati imballaggio.

 Etichette fissate direttamente o apposte sul prodotto.
 Articoli considerati parti di imballaggio.
 Spazzolini per mascara che fanno parte integrante della chiusura dei recipienti.
 Etichette adesive apposte su un altro articolo di imballaggio.
 Graffette.
 Fascette di plastica.
 Dispositivo di dosaggio che fa parte integrante della chiusura della confezione dei detersivi.
 Macinini meccanici (integrati in recipienti non ricaricabili, riempiti con un prodotto, ed es. macinapepe contenente pepe). Articoli non considerati imballaggio.
 Etichette di identificazione a radiofrequenza (RIFID)».
 

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