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Provvedimento: Decreto Ministeriale | Tipo: Nazionale | Numero:
Argomento: Legislazione | Categoria: Inquinamento atmosferico
| Organo emanante: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti | Data: 26 Febbraio 2016
Pubblicato su: Gazzetta Ufficiale | Numero Gazzetta: 58 | Supplemento:
Data pubblicazione: 10 Marzo 2016 | Numero supplemento: | Data suplemento:
Allegato:
Riassunto: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Verifiche tecniche straordinarie dei livelli di emissioni inquinanti dei veicoli di nuova fabbricazione, nonche’ sui componenti, i dispositivi ed i sistemi omologati. (GU n.58 del 10-3-2016)

Decreto 26 febbraio 2016

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Verifiche tecniche straordinarie dei livelli di emissioni inquinanti dei veicoli di nuova fabbricazione, nonche’ sui componenti, i dispositivi ed i sistemi omologati.

(GU n.58 del 10-3-2016)

   
 IL CAPO DIPARTIMENTO
per i trasporti, la navigazione,

 gli affari generali ed il personale
 Visto il comma 655 dell’art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilita’ 2016);
Visto il Codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche e integrazioni;
Visto il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modifiche e integrazioni;
Vista la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonche’ dei sistemi, componenti ed entita’ tecniche destinati a tali veicoli;
Visti in particolare gli articoli 12 e 30 della citata direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, recanti provvedimenti riguardanti la conformita’ della produzione e l’immissione dei prodotti sul mercato;
Vista la direttiva 2002/24/CE del Consiglio, relativa all’omologazione dei veicoli a motore a due e tre ruote;
Visti in particolare gli articoli 10 e 12 della citata direttiva 2002/24/CE del Consiglio, recanti provvedimenti riguardanti la conformita’ della produzione e l’immissione dei prodotti sul mercato;
Vista la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti attuata con decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 172;
Vista la decisione 2010/15/UE della Commissione, del 16 dicembre 2009, recante linee guida per la gestione del sistema comunitario d’informazione rapida (RAPEX) e della procedura di notifica di cui, rispettivamente, all’art. 12 e all’art. 11 della direttiva 2001/95/CE relativa alla sicurezza generale dei prodotti;
Visto il Codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 recante il riassetto della normativa posta a tutela del consumatore;
Considerato che la citata legge 28 dicembre 2015, n. 208, all’art. 1, comma 655, dispone che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto dirigenziale, stabilisce le disposizioni straordinarie per avviare una specifica campagna di verifica sulla effettivita’ dei livelli di emissioni inquinanti dei veicoli, nonche’ per incrementare le verifiche di conformita’ su veicoli e dispositivi a tutela della sicurezza stradale e della salute pubblica;

 Decreta:

 Art. 1
 Finalita’ ed oggetto

 1. In applicazione di quanto disposto dal comma 655 dell’art. 1 della Legge di Stabilita’ 2016, i veicoli nuovi di fabbrica e circolanti sul territorio nazionale sono oggetto di una campagna di verifiche tecniche straordinarie dei livelli di emissioni inquinanti su strada.
2. In applicazione di quanto disposto dal medesimo comma della Legge di Stabilita’ 2016, i veicoli, i componenti, i dispositivi ed i sistemi omologati sono oggetto di una campagna di verifiche tecniche straordinarie dei requisiti di omologazione.
3. Le verifiche di cui ai commi precedenti, sono disposte a tutela della sicurezza stradale e della salute pubblica ed integrano quanto gia’ stabilito dall’art. 77 del Codice della strada.

 Art. 2
 Ambito di applicazione

 1. Sono oggetto del presente decreto:
 a) per le verifiche di effettivita’ delle emissioni inquinanti su strada: i veicoli di categoria internazionale M1 ed N1;
 b) per le verifiche di conformita’ al tipo omologato (art. 77 del Codice della strada):

1. i veicoli di cui alle lettere e), f), g), i) dell’art. 47 del Codice della strada;

2. i caschi protettivi per utenti di veicoli a due ruote (art. 171 del Codice della strada);

3. i sistemi di ritenuta per bambini (art. 172 del Codice della strada);

4. i pneumatici per autoveicoli, motocicli e ciclomotori (art. 72 del Codice della strada);

5. le ruote (decreto ministeriale 10 gennaio 2013, n. 20);

6. le guarnizioni di attrito per i sistemi frenanti dei veicoli (art. 75 del Codice della strada);
 c) per la verifica di rispondenza alle pertinenti prescrizioni: i velocipedi a pedalata assistita (art. 50 del Codice della strada).


 Art. 3
 Modalita’ attuative

 1. La Direzione generale della motorizzazione, con successivi decreti, stabilisce le modalita’ e le metodologie di prova, nonche’ i corrispondenti requisiti di accettabilita’, riferiti alle verifiche di conformita’ al tipo omologato.
2. Per quanto attiene le emissioni inquinanti dei veicoli nuovi di fabbrica, devono essere eseguite prove su banco a rulli e prove su strada, individuando idonei fattori di conformita’ per il confronto dei rispettivi risultati, con riferimento alla normativa UE, in corso di definizione.
3. Per quanto attiene le emissioni inquinanti dei veicoli circolanti, devono essere eseguite prove su banco a rulli, individuando idonei fattori di comparazione, rispetto alle reali condizioni d’uso dei veicoli, con riferimento alla vigente normativa tecnica.

 Art. 4
 Soggetti incaricati

 1. Le verifiche e prove vengono effettuate dalla Direzione generale per la motorizzazione, attraverso i propri uffici centrali e periferici, anche avvalendosi di istituti specializzati e di idonei laboratori, nonche’ mediante l’affidamento dei servizi accessori per l’espletamento del programma, ad operatori di mercato, con procedure di evidenza pubblica.
2. Le relative determine a contrarre disciplinano le modalita’ di individuazione dei soggetti di cui al comma precedente, nel rispetto delle condizioni di terzieta’.

 Art. 5
 Provvedimenti conclusivi e sanzioni

 1. Gli esiti delle verifiche e prove, effettuate ai sensi dei precedenti articoli 2 e 3, sono pubblicati sul sito del Ministero infrastrutture e trasporti e ne viene data contestuale comunicazione al costruttore del veicolo e/o componente esaminato.
2. Nel caso vengano accertate irregolarita’, fatto salvo che il fatto costituisca reato, vengono applicati pertinenti provvedimenti e sanzioni, cosi come gia’ previste dal Codice della strada, dalle direttive 2007/46/CE e 2002/24/CE, dal Codice del consumo citato in premessa e dal decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 172 di «Attuazione della direttiva n. 2001/95/CE».

Il presente decreto e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea.

 Roma, 26 febbraio 2016
 Il capo dipartimento: Fumero
   
 
 

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