+39-0941.327734 abbonati@ambientediritto.it
Provvedimento: Decreto Ministeriale | Tipo: Nazionale | Numero: 266
Argomento: Legislazione | Categoria: Rifiuti
| Organo emanante: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare | Data: 29 Dicembre 2016
Pubblicato su: Gazzetta Ufficiale | Numero Gazzetta: 45 | Supplemento:
Data pubblicazione: 23 Febbraio 2017 | Numero supplemento: | Data suplemento:
Allegato: SCARICA ALLEGATO, SCARICA ALLEGATO, SCARICA ALLEGATO, SCARICA ALLEGATO, SCARICA ALLEGATO, SCARICA ALLEGATO, SCARICA ALLEGATO
Riassunto: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Regolamento recante i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunita’ di rifiuti organici ai sensi dell’articolo 180, comma 1-octies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, cosi’ come introdotto dall’articolo 38 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. (GU n.45 del 23-2-2017)

   
Decreto 29 dicembre 2016, n. 266

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Regolamento recante i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunita’ di rifiuti organici ai sensi dell’articolo 180, comma 1-octies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, cosi’ come introdotto dall’articolo 38 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.

(GU n.45 del 23-2-2017)

 IL MINISTRO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

 di concerto con

 IL MINISTRO DELLA SALUTE

 Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Vista la direttiva 1999/31/CE del Consiglio dell’Unione europea del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti e, in particolare, l’articolo 5, paragrafo 2, relativo alla fissazione di obiettivi di riduzione del conferimento in discarica dei rifiuti biodegradabili;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa;
Vista la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e, in particolare, l’articolo 11, paragrafo 2, lettera a), che fissa uno specifico obiettivo, pari al 50% di preparazione per il riutilizzo e riciclaggio dei rifiuti provenienti dai nuclei domestici e possibilmente di altra origine, da raggiungere entro il 2020, e l’articolo 4 che individua la gerarchia dei rifiuti quale ordine di priorita’ della normativa e della politica in materia di prevenzione e gestione dei rifiuti e l’articolo 16 che stabilisce i principi di autosufficienza e prossimita’ nella gestione dei rifiuti;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell’amministrazione digitale;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Parte quarta, recante norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati e, in particolare, l’articolo 180, comma 1-octies, secondo cui «Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute, sono stabiliti i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunita’ di rifiuti organici. Le attivita’ di compostaggio di comunita’ che, alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, risultano gia’ autorizzate ai sensi degli articoli 208 o 214 del presente decreto, possono continuare ad operare sulla base dell’autorizzazione vigente sino alla scadenza della stessa»;
Visto il decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, recante «Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell’articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88»;
Considerato che ai sensi della decisione della Commissione europea 2011/753/UE del 18 novembre 2011, il compostaggio dei rifiuti e’ conteggiato ai fini del raggiungimento dell’obiettivo di riciclaggio del 50% dei rifiuti urbani di cui all’articolo 11, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2008/98/CE;
Considerato che il compostaggio di comunita’ e’ anch’esso conteggiato per il raggiungimento dell’obiettivo di riciclaggio dei rifiuti urbani di cui all’articolo 11, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2008/98/CE;
Considerato che il compostaggio di comunita’ riduce il conferimento in discarica dei rifiuti urbani biodegradabili contribuendo al raggiungimento dell’obiettivo di cui all’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti;
Acquisito il formale concerto reso dal Ministro della salute reso con nota del 3 ottobre 2016;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 20 ottobre 2016;
Acquisito il parere del Dipartimento della funzione pubblica con nota del 22 dicembre 2016;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota del 18 novembre 2016;

 A d o t t a
il seguente regolamento:

 Art. 1
 Finalita’, ambito di applicazione ed esclusioni

 1. Il presente decreto stabilisce i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per l’attivita’ di compostaggio di comunita’ di quantita’ non superiori a 130 tonnellate annue, di cui all’articolo 183, comma 1, lettera qq-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel rispetto della tutela dell’ambiente e della salute umana.
2. Salvo quanto disposto dall’articolo 10, il presente decreto si applica alle attivita’ di compostaggio di comunita’ intraprese da un organismo collettivo al fine dell’utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti.
3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle attivita’ di compostaggio di comunita’ con capacita’ di trattamento complessiva superiore a 130 tonnellate annue, per le quali si applicano le disposizioni di cui agli articoli 208 e 214 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
4. Le disposizioni del presente decreto non si applicano agli impianti di compostaggio aerobico di rifiuti biodegradabili di cui all’articolo 214, comma 7-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

 Art. 2
 Definizioni

 1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonche’ le seguenti:
 a) apparecchiatura: struttura idonea all’attivita’ di compostaggio di comunita’ di cui all’articolo 183, comma 1, lettera qq-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, finalizzata alla produzione di compost mediante decomposizione aerobica in cui l’aerazione avviene in modo naturale (compostiera statica) o indotto (compostiera elettromeccanica). L’apparecchiatura e’ classificata in funzione della capacita’ di trattamento in taglie piccola (T1), media (T2) e grande (T3) secondo la tabella di cui all’allegato 5;
 b) compostaggio: processo aerobico di degradazione, stabilizzazione e umificazione della sostanza organica per la produzione di compost;
 c) compost: miscela di sostanze umificate derivanti dalla degradazione biologica aerobica di rifiuti organici non destinata alla vendita e che rispetta le caratteristiche di cui all’articolo 6;
 d) utenza: soggetto iscritto al ruolo della tassa rifiuti di cui all’articolo 1, comma 641, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
 e) organismo collettivo: due o piu’ utenze domestiche o non domestiche costituite in condominio, associazione, consorzio o societa’, ovvero in altre forme associative di diritto privato che intendono intraprendere un’attivita’ di compostaggio;
 f) utenze conferenti: utenze domestiche e non domestiche, associate ad un unico organismo collettivo, e ammesse al conferimento dei propri rifiuti organici prodotti nell’apparecchiatura e all’utilizzo del compost prodotto;
 g) conduttore: soggetto incaricato della conduzione dell’apparecchiatura;
 h) responsabile: legale rappresentante dell’organismo collettivo;
 i) strutturante: materiale ligneo-cellulosico di granulometria adeguata alle caratteristiche dell’apparecchiatura, impiegato con la funzione di ottimizzare il processo di compostaggio;
 l) piano di utilizzo: documento, approvato dall’organismo collettivo, recante le modalita’ di utilizzo del compost ottenuto dall’attivita’ di compostaggio di comunita’.


 Art. 3
 Procedura semplificata

 1. L’attivita’ di compostaggio di comunita’ e’ intrapresa dall’organismo collettivo previo invio di una segnalazione certificata di inizio attivita’ ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 al comune territorialmente competente, che ne da’ comunicazione all’azienda affidataria del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
2. La segnalazione di cui al comma 1, firmata dal responsabile, e’ inviata, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero con una delle modalita’ di cui all’articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Detta segnalazione e’ redatta nel formato di cui all’allegato 1 e alla stessa deve essere allegata la documentazione ivi elencata.
3. La segnalazione di cui al comma 1 contiene il regolamento sull’organizzazione dell’attivita’ di compostaggio,
adottato dall’organismo collettivo, vincolante per le utenze conferenti. I contenuti minimi del suddetto regolamento sono indicati nell’allegato 2.
4. Le eventuali variazioni in corso di esercizio dell’attivita’ di compostaggio di comunita’ sono trasmesse al soggetto di cui al comma 1 con le modalita’ di cui al comma 2.


 Art. 4
 Gestione dell’attivita’ di compostaggio di comunita’

 1. I materiali e i rifiuti ammissibili nelle apparecchiature sono elencati nell’allegato 3.
2. L’attivita’ di compostaggio di comunita’ e’ esercitata secondo le modalita’ operative indicate nell’allegato 4, parte A, e rispetta i parametri di cui all’allegato 4, parte B.

 Art. 5
 Condizioni di installazione e requisiti dell’apparecchiatura

 1. L’organismo collettivo utilizza, nel rispetto dei limiti di capacita’ di cui all’articolo 1, comma 1, una o piu’ apparecchiature nella propria disponibilita’ giuridica.
2. L’apparecchiatura e’ ubicata in aree nella disponibilita’ giuridica dell’organismo collettivo.
3. L’apparecchiatura e’ ubicata nelle immediate vicinanze delle utenze conferenti o al massimo entro un chilometro di distanza dalle stesse e il conferimento del rifiuto organico all’attivita’ di compostaggio di comunita’ deve essere effettuato autonomamente dalle utenze conferenti.
4. Le apparecchiature di tipo elettromeccanico sono idonee alla produzione di ammendante compostato misto e ammendante compostato verde, ai sensi del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, in materia di fertilizzanti.
5. Le apparecchiature di taglia grande (T3) sono dotate di sonde per la misurazione della temperatura poste all’interno della massa in lavorazione. I dati rilevati dalle medesime sono raccolti con frequenza almeno giornaliera e resi disponibili per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, nelle modalita’ da essi indicate.
6. Alla cessazione dell’attivita’ di compostaggio di comunita’, l’apparecchiatura e’ disinstallata e smaltita nel rispetto delle disposizioni di legge.

 Art. 6
 Caratteristiche e utilizzo del compost prodotto

 1. Il compost in uscita dal processo di compostaggio rispetta i parametri dell’allegato 6.
2. Qualora utilizzato su suoli agricoli destinati alla produzione e vendita di prodotti per uso umano o animale, il compost prodotto e’ conforme alle caratteristiche dell’ammendante compostato misto e dell’ammendante compostato verde, ai sensi del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, in materia di fertilizzanti.
3. Il compost prodotto e’ impiegato, secondo il piano di utilizzo, in terreni a disposizione delle utenze conferenti anche se non localizzati in prossimita’ dell’ubicazione dell’apparecchiatura, nonche’ per la concimazione di piante e fiori delle medesime utenze.
4. Il compost che non rispetta le caratteristiche di cui all’allegato 6 e non e’ impiegato secondo quanto stabilito nel piano di utilizzo e’ da considerarsi rifiuto urbano e non e’ computabile per le finalita’ di cui all’articolo 8, comma 1.

 Art. 7
 Conduttore dell’apparecchiatura

 1. Il conduttore e’ individuato dall’organismo collettivo. In caso di dimissioni o impedimenti le funzioni del conduttore sono svolte dal responsabile per un periodo non superiore a un mese. Entro lo stesso termine l’organismo collettivo individua un altro conduttore.
2. La nomina del conduttore e l’accettazione dell’incarico risultano da atto scritto comunicato al soggetto di cui all’articolo 3 e con le modalita’ ivi specificate.
3. Il conduttore di apparecchiature di taglia media (T2) e grande (T3), prima dell’inizio dello svolgimento dei propri compiti, partecipa ad un corso di formazione della durata di almeno 8 ore, i cui contenuti minimi sono i seguenti:
 a) definizioni e tipologie dei rifiuti organici;
 b) tecniche e tecnologie del compostaggio;
 c) uso e funzionamento delle compostiere di tipo statico ed elettromeccanico;
 d) uso in agricoltura e florovivaistica del compost.
4. Il corso puo’ essere erogato dall’impresa che fornisce l’apparecchiatura ovvero da enti o istituti competenti nel settore. Al termine del corso e’ rilasciato apposito attestato.
5. Il conduttore assicura il corretto funzionamento dell’apparecchiatura secondo le disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6 e garantisce il corretto esercizio dell’attivita’ di compostaggio nel rispetto del regolamento di cui all’allegato 2.
6. Il conduttore, per le apparecchiature di taglia media (T2) e grande (T3), conserva in un apposito registro, anche elettronico, i dati relativi ai quantitativi dei rifiuti conferiti nell’apparecchiatura, del compost e degli scarti prodotti e del compost che non rispetta le caratteristiche di cui all’articolo 6, comma 1, per le finalita’ di cui all’articolo 8, comma 1.

 Art. 8
Contributo agli obiettivi di gestione del rifiuto

 1. Ai fini della riduzione della tassa rifiuti di cui all’articolo 180, comma 1-septies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dell’eventuale computo del compostaggio di comunita’ nella percentuale di raccolta differenziata da parte dei comuni, il responsabile dell’apparecchiatura comunica entro il 31 gennaio di ogni anno, ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, al comune territorialmente competente, nelle modalita’ definite dal medesimo, le quantita’ in peso, relative all’anno solare precedente:
 a) dei rifiuti conferiti;
 b) del compost prodotto;
 c) degli scarti;
 d) del compost che non rispetta le caratteristiche di cui all’articolo 6.
2. Per le apparecchiature di taglia piccola (T1) e per le attivita’ di compostaggio di comunita’ con quantita’ complessiva di rifiuti annui conferiti inferiori a una tonnellata, la dichiarazione di cui al comma 1 e’ effettuata sulla base di una stima ottenuta moltiplicando il numero dei componenti delle utenze conferenti per la quota media di rifiuto organico presente nel rifiuto urbano.
3. Ai fini della dichiarazione di cui al comma 1, in assenza di dati puntuali delle amministrazioni locali relativi alla produzione pro-capite di frazione organica, il valore di frazione organica e’ considerato pari a 120 kg/abitante anno.
4. I comuni calcolano i dati aggregati relativi alle informazioni di cui al comma 1 e li comunicano all’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) entro il 30 aprile di ogni anno, nelle modalita’ definite dal medesimo, ai fini del calcolo delle percentuali di riciclaggio dei rifiuti urbani di cui all’articolo 181, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
5. I comuni mettono a disposizione i dati di cui al comma 1 al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare su richiesta del medesimo.
6. Il comune invia alla regione o alla provincia autonoma territorialmente competente, entro il 31 gennaio di ogni anno, il numero complessivo di apparecchiature in esercizio e la capacita’ complessiva di trattamento ai fini delle valutazioni utili alla predisposizione della pianificazione di settore.
7. Il responsabile dell’apparecchiatura comunica, entro il 31 dicembre di ogni anno, la cessazione dell’attivita’ di compostaggio di comunita’ al soggetto di cui all’articolo 3 con le modalita’ ivi specificate.


 Art. 9
Controlli

 1. Le attivita’ di controllo di compostaggio di comunita’ sono esercitate ai sensi dell’articolo 197 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dai comuni nell’ambito del regolamento di gestione dei rifiuti, ai sensi dell’articolo 198, comma 2, del medesimo decreto e del regolamento della tassa sui rifiuti ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. L’esito dei controlli svolti ai sensi dell’articolo 197 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e’ comunicato al comune.
2. Se dalle ispezioni di cui al comma 1 risulta accertata la violazione delle disposizioni di cui al presente decreto il comune impartisce le opportune prescrizioni.
3. Il responsabile, anche su segnalazione del conduttore, puo’ diffidare l’utente che non rispetta il regolamento di cui all’allegato 2. Qualora l’utente non si adegui, il responsabile comunica al comune lo stralcio dell’utenza dall’elenco delle utenze conferenti di cui all’allegato 1 e 1B.
4. Il comune trasmette entro il 31 maggio di ogni anno gli esiti delle ispezioni al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

 Art. 10
 Attivita’ di compostaggio di quantita’ di rifiuti inferiori a 1 tonnellata

 1. Le utenze che intraprendono le attivita’ di compostaggio di comunita’ con quantita’ complessiva di rifiuti annui conferiti inferiori a una tonnellata utilizzano per l’invio della segnalazione certificata di inizio attivita’ di cui all’articolo 3, comma 1, il modulo di cui all’allegato 1B.
2. Il compost prodotto dall’attivita’ di cui al comma 1 non e’ utilizzato su terreni agricoli destinati alla produzione e vendita di prodotti per uso umano o animale.
3. Alle attivita’ di compostaggio di comunita’ di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 7.
4. Per le attivita’ di compostaggio di comunita’ di cui al comma 1 le dichiarazioni di cui all’articolo 8, commi 1 e 7, sono effettuate dalle singole utenze conferenti in modo congiunto secondo le disposizioni di cui all’articolo 8, comma 2.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 Roma, 29 dicembre 2016

 Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
 Galletti

 Il Ministro della salute
 Lorenzin

 Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 2017 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 909
 

Iscriviti alla Newsletter GRATUITA

Ricevi gratuitamente la News Letter con le novità di AmbienteDiritto.it e QuotidianoLegale.

N.B.: se non ricevi la News Letter occorre una nuova iscrizione, il sistema elimina l'e-mail non attive o non funzionanti.

ISCRIVITI SUBITO


Iscirizione/cancellazione

Grazie, per esserti iscritto alla newsletter!