Argomento: Legislazione | Categoria: Inquinamento atmosferico
| Organo emanante: Ministero dello Sviluppo Economico | Data: 3 Aprile 2014
Pubblicato su: Gazzetta Ufficiale | Numero Gazzetta: 107 | Supplemento:
Data pubblicazione: 10 Maggio 2014 | Numero supplemento: | Data suplemento:
Allegato:
Riassunto: Ministero dello Sviluppo Economico. Ripartizione delle risorse, per l’anno 2014, relativo agli incentivi per l’acquisto di veicoli a basse emissioni complessive di cui agli artt. 17-bis e successivi del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. (GU n.107 del 10-5-2014)
Decreto 3 aprile 2014
Ministero dello Sviluppo Economico. Ripartizione delle risorse, per l’anno 2014, relativo agli incentivi per l’acquisto di veicoli a basse emissioni complessive di cui agli artt. 17-bis e successivi del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
(GU n.107 del 10-5-2014)
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 «Misure urgenti per la crescita del Paese», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 ed in particolare l’art. 17-decies che riconosce un contributo per l’acquisto, anche in locazione finanziaria, di un veicolo a basse emissioni complessive, previa rottamazione di altro veicolo;
Visto il comma 2 dell’art. 17-bis del predetto decreto che definisce i veicoli a basse emissioni complessive;
Visto altresi’ il comma 1 dell’art. 17-undecies del decreto medesimo che istituisce nello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico, un fondo per l’erogazione dei contributi di cui al citato art. 17-decies;
Visto inoltre il comma 6 dell’art. 17-undecies del decreto medesimo che stabilisce che per gli anni 2014 e 2015, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico sono rideterminate le ripartizioni delle risorse di cui al comma 2, sulla base della dotazione del fondo e del monitoraggio degli incentivi relativi all’anno precedente;
Considerato che per l’anno 2013 il monitoraggio degli incentivi ha evidenziato che la quota di risorse dedicata a tutte le categorie di acquirenti e’ risultata insufficiente rispetto alle richieste del mercato;
Considerato altresi’ che per l’anno 2014 la dotazione del fondo di cui all’art. 17-undecies comma 1 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 «Misure urgenti per la crescita del Paese», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e’ pari a 31.363.943 euro, come modificato dall’art. 1, comma 559 della legge del 24 dicembre 2012, n. 228, nonche’ dal decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 e dal decreto-legge 24 gennaio 2014, n. 4, cui si aggiungono le risorse del medesimo fondo non utilizzate nel 2013;
Decreta:
Art. 1
Ripartizione delle risorse
1. Per l’anno 2014 le risorse del fondo di cui all’art. 17-undecies comma 1 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 «Misure urgenti per la crescita del Paese», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono cosi’ ripartite:
a) 15 per cento delle risorse disponibili per provvedere all’erogazione dei contributi statali di cui all’art. 17-decies, comma 1, lettere a) del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 «Misure urgenti per la crescita del Paese», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, erogati a beneficio di tutte le categorie di acquirenti;
b) 35 per cento delle risorse disponibili per provvedere all’erogazione dei contributi statali di cui all’art. 17-decies, comma 1, lettera c), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 «Misure urgenti per la crescita del Paese», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, erogati a beneficio di tutte le categorie di acquirenti;
c) 50 per cento delle risorse disponibili per provvedere all’erogazione dei contributi statali di cui all’art. 17-decies, comma 1, lettere a), c) ed e) del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 «Misure urgenti per la crescita del Paese», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per la sostituzione di veicoli a basse emissioni complessive pubblici o privati, destinati all’uso di terzi o utilizzati nell’esercizio di imprese, arti e professioni, e destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’attivita’ propria dell’impresa.
2. In applicazione della deroga prevista dall’art. 17-undecies, comma 3, del decreto-legge n. 83 del 2012, i contributi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono erogati anche in mancanza della consegna di un veicolo per la rottamazione.
Roma, 3 aprile 2014
Il Ministro: Guidi
Registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 2014 Ufficio di controllo atti MISE – MIPAAF, foglio n. 1522