Argomento: Legislazione | Categoria: Inquinamento del mare
| Organo emanante: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare | Data: 3 Febbraio 2014
Pubblicato su: Gazzetta Ufficiale | Numero Gazzetta: 41 | Supplemento:
Data pubblicazione: 19 Febbraio 2014 | Numero supplemento: | Data suplemento:
Allegato:
Riassunto: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Modifica al decreto 25 febbraio 2011, recante definizione delle procedure per il riconoscimento di idoneita’ dei prodotti assorbenti e disperdenti da impiegare in mare per la bonifica dalla contaminazione da idrocarburi petroliferi. (GU n.41 del 19-2-2014)
Decreto 3 febbraio 2014
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Modifica al decreto 25 febbraio 2011, recante definizione delle procedure per il riconoscimento di idoneita’ dei prodotti assorbenti e disperdenti da impiegare in mare per la bonifica dalla contaminazione da idrocarburi petroliferi.
(GU n.41 del 19-2-2014)
IL DIRETTORE GENERALE
per la protezione della natura e del mare
Visto il decreto direttoriale del 25 febbraio 2011 recante «Definizioni delle procedure per il riconoscimento di idoneita’ dei prodotti assorbenti e disperdenti da impiegare in mare per la bonifica dalla contaminazione da idrocarburi petroliferi»;
Visto l’art. 7 «Aggiornamento degli allegati» al medesimo decreto direttoriale che al comma 1 recita: «L’aggiornamento delle procedure tecniche contenute negli allegati al presente decreto e’ effettuato con decreto del direttore generale per la protezione della natura e del mare.»
Visto l’Allegato 5 al medesimo decreto direttoriale recante «Metodologie analitiche e criteri di accettabilita’ delle risultanze dei test necessari per il riconoscimento di idoneita’ dei prodotti disperdenti di origine sintetica o naturale», paragrafo 6 «Criteri di accettabilita’ delle risultanze dei test ai fini del riconoscimento di idoneita’ di un prodotto disperdente di origine sintetica o naturale» ed, in particolare, il comma 5 che stabilisce per il parametro stabilita’ i valori percentuali che determinano l’accettabilita’ dei prodotti;
Considerato che il parametro stabilita’ non e’ contemplato nelle normative di settore degli altri Paesi dell’Unione europea;
Viste le raccomandazioni dell’European Marittime Safety Agency (EMSA) espresse nel documento: Workshop Report January 2013 – «Workshop Report “The Use of Oil Spill Dispersants following the Deepwater Horizon Incident” 26 – 27 November 2012, Lisbon» che ha evidenziato la necessita’ di pervenire ad una armonizzazione delle normative di settore vigenti nei vari Paesi relative all’autorizzazione dei prodotti disperdenti in ambito UE;
Visto il resoconto della riunione del 12 settembre 2013 – convocata con nota prot. n. 0043966/PNM del 5 settembre 2013 – del Tavolo tecnico finalizzato alla formalizzazione di uno schema di revisione del decreto direttoriale 23 dicembre 2002 recante la «Definizione delle procedure per il riconoscimento di idoneita’ dei prodotti disperdenti ed assorbenti da impiegare in mare per la bonifica dalla contaminazione da idrocarburi petroliferi», istituito con decreto direttoriale DEC/DPN/1928 del 29 ottobre 2007;
Viste le note prot. n. 0039831 del 22 ottobre 2013 dell’Istituto Superiore di Sanita’ e prot. n. 0047674 del 26 novembre 2013 dell’Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale;
Considerata l’opportunita’ di garantire la necessaria uniformita’ con gli altri Paesi europei ma anche con gli Stati Uniti, Australia e Canada delle procedure volte al riconoscimento di idoneita’ dei prodotti assorbenti e disperdenti da impiegare in mare per la bonifica dalla contaminazione da idrocarburi petroliferi, soprattutto per quanto concerne le modalita’ di effettuazione dei test di stabilita’ dell’emulsione olio-disperdente a mare;
Ritenuto pertanto necessario procedere ai sensi dell’art. 7 del decreto direttoriale del 25 febbraio 2011 all’aggiornamento dell’Allegato 5 al decreto direttoriale medesimo con la soppressione del comma 5, paragrafo 6;
Decreta:
Art. 1
1. Per le motivazioni espresse in premessa il comma 5 del paragrafo 6 dell’Allegato 5 al decreto direttoriale 25 febbraio 2011, e’ soppresso.
2. Il paragrafo 6 dell’Allegato 5 al decreto direttoriale del 25 febbraio 2011 e’ pertanto cosi’ modificato:
«6. Criteri di accettabilita’ delle risultanze dei test ai fini del riconoscimento di idoneita’ di un prodotto disperdente di origine sintetica o naturale
1. Il punto di infiammabilita’, determinato in accordo al metodo UNI EN ISO 2719: 2005, deve essere superiore a 55 °C;
2. La viscosita’ cinematica, misurata a 20 °C secondo il metodo ASTM D 445, deve essere inferiore o uguale a 400 cSt;
3. Il punto di intorbidimento, determinato secondo le norme IP 219/67, deve essere inferiore o uguale a -10 °C;
4. L’efficacia del prodotto, determinata secondo la metodica di cui al presente Allegato, deve essere tale da disperdere almeno il 60% del petrolio;
5. La tossicita’ negli organismi marini, determinata secondo le indicazioni di cui al presente Allegato, deve prevedere per tutti gli organismi una EC50 maggiore di 10 mg/L;
6. Tutti i componenti del prodotto devono risultare biodegradabili con un consumo di ossigeno maggiore del 60% del ThOD.;
7. In riferimento al bioaccumulo, il log Kow di tutti i componenti organici del prodotto deve essere inferiore o uguale a 3 oppure un BCF misurato minore di 500.».
3. Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 3 febbraio 2014
Il direttore generale: Grimaldi