Argomento: Legislazione | Categoria: Sicurezza in genere
| Organo emanante: Ministero dell'Interno | Data: 31 Marzo 2014
Pubblicato su: Gazzetta Ufficiale | Numero Gazzetta: 83 | Supplemento:
Data pubblicazione: 9 Aprile 2014 | Numero supplemento: | Data suplemento:
Allegato:
Riassunto: Ministero dell’Interno. Modifiche ed integrazioni al decreto 24 maggio 2002, recante norme di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione. (GU n.83 del 9-4-2014)
Decreto 31 marzo 2014
Ministero dell’Interno. Modifiche ed integrazioni al decreto 24 maggio 2002, recante norme di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione.
(GU n.83 del 9-4-2014)
IL MINISTRO DELL’INTERNO
di concerto con
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita’” che, in particolare, all’art. 17, comma 10, dispone l’individuazione, nel rispetto degli standard di sicurezza e della normativa tecnica in vigore a livello dell’Unione europea nonche’ nel rispetto dell’autonomia delle regioni e degli enti locali, di criteri e modalita’ per l’erogazione self-service negli impianti di distribuzione del metano e del GPL e presso gli impianti di compressione domestici di metano, nonche’ per l’erogazione contemporanea di carburanti liquidi e gassosi, metano e GPL, negli impianti di rifornimento multiprodotto;
Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell’art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, concernente «Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell’art. 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 24 maggio 2002 e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 131 del 6 giugno 2002, recante «Norme di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione»;
Visto il decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e con il Ministro delle attivita’ produttive, del 27 gennaio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 32 dell’8 febbraio 2006, recante «Requisiti degli apparecchi, sistemi di protezione e dispositivi utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva, ai sensi della direttiva n. 94/9/CE, presenti nelle attivita’ soggette ai controlli antincendio»;
Ritenuto di dover modificare ed aggiornare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza antincendio degli impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione;
Sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi di cui all’art. 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;
Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva n. 98/34/CE, come modificata dalla direttiva n. 98/48/CE;
Decreta:
Art. 1
Modifiche ed integrazioni alla regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione.
1. Alla regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione allegata al decreto del Ministro dell’interno 24 maggio 2002, e successive modificazioni, sono apportate le modifiche e le integrazioni indicate nell’allegato al presente decreto.
2. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 31 marzo 2014
Il Ministro dell’interno: Alfano
Il Ministro dello sviluppo economico: Guidi
Allegato
Modifiche ed integrazioni all’allegato al decreto del ministro dell’interno 24 maggio 2002
Alla regola tecnica allegata al decreto del Ministro dell’interno 24 maggio 2002, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
1. Al paragrafo 2.3 – Cabina di riduzione con dispositivo di misura – lettera a) – Con sicurezza di 1° grado – al termine del primo capoverso dopo le parole «spessore minimo di 15 cm» sono aggiunte «o in altro materiale incombustibile di equivalente resistenza meccanica.».
2. Il paragrafo 2.4 – Locale compressori – e’ sostituito dal seguente:
«2.4. Locale compressori.
Nel locale compressori i recipienti adibiti a smorzare le pulsazioni di pressione devono avere capacita’ non superiore a 300 Nm³ di gas.
Il locale compressori, con sicurezza sia di 1° che di 2° grado, puo’ avere uno o due dei quattro lati completamente aperti a condizione che tali aperture non siano rivolte verso zone ove e’ prevista o consentita la presenza di persone estranee all’impianto.
a) Con sicurezza di 1° grado.
Il locale deve avere le stesse caratteristiche indicate al precedente punto 2.3, lettera a), per la cabina di riduzione e di misura.
b) Con sicurezza di 2° grado.
Il locale deve avere le stesse caratteristiche indicate al precedente punto 2.3, lettera b), per la cabina di riduzione e di misura».
3. Il paragrafo 2.7 – Impianto a gas – il punto 2.7.5 – Apparecchi di distribuzione automatici – e’ sostituito dal seguente:
«2.7.5. Apparecchi di distribuzione automatici.
I distributori per l’erogazione di gas naturale devono essere provvisti di marcatura CE e relativa dichiarazione di conformita’ ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126. Tale marcatura CE deve attestare il distributore come costruito in maniera idonea in conformita’ all’analisi di rischio effettuata dal fabbricante ai sensi di tutte le direttive comunitarie applicabili. Si considerano costruiti come sopra specificato i distributori per l’erogazione di gas naturale con marcatura CE di categoria 2 essendo la zona interna al distributore classificata usualmente, ai fini della sicurezza, come zona 1. L’utilizzo di una diversa categoria deve essere oggetto di un appropriato riferimento specifico nel documento di valutazione del rischio ai fini del controllo del Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio;
E’ consentita l’erogazione contemporanea di carburanti liquidi e gassosi mediante apparecchi di distribuzione multi prodotto conformi alle disposizioni vigenti applicabili; e’ tuttavia vietato rifornire il medesimo veicolo con piu’ carburanti contemporaneamente.
Gli apparecchi di distribuzione devono essere dotati di giunto antistrappo sulla manichetta di carico del veicolo.
Il collegamento dell’apparecchio di distribuzione alla linea di adduzione del gas deve essere effettuato tramite una valvola di eccesso di flusso.
Prima della pistola di erogazione gas al veicolo deve essere inserita una valvola di non ritorno. L’impianto di scarico in atmosfera deve essere in grado di resistere alle sollecitazioni meccaniche prodotte dal gas effluente alla pressione di esercizio.
Il condotto di scarico in atmosfera deve essere convogliato in area sicura e comunque l’estremita’ superiore di detto condotto deve essere situata ad una distanza dal piano di calpestio non minore di 2,50 m e protetta da dispositivo taglia fiamma inossidabile.
I distributori devono essere collegati elettricamente a terra secondo quanto prescritto al punto 2.9. Ogni apparecchio di distribuzione deve fare capo ad un dispositivo di intercettazione posto alla radice dell’apparecchio stesso.
Al fine di impedire l’erogazione a pressione superiore a 220 bar, su ciascun punto di erogazione degli apparecchi di distribuzione deve essere inserito:
un sistema di controllo automatico della pressione che interagisca con la testata contometrica;
oppure
un sistema di equivalente efficacia e non manomissibilita’.
Gli apparecchi di distribuzione automatici asserviti ad un dispositivo self-service devono essere dotati di pistola di erogazione conforme a quanto specificato dal regolamento ECE-ONU R110 e dalla norma ISO 14469-1 e adatta all’alloggiamento del connettore di carica di qualsiasi veicolo alimentato a gas naturale, che sia conforme alle norme ISO 15501-1:2000 e ISO 15501-2:2000. La pistola deve garantire l’erogazione solo ad accoppiamento avvenuto ed il suo impiego deve risultare agevole.
In prossimita’ dell’apparecchio di distribuzione asservito ad un dispositivo self-service deve essere installato un dispositivo che comanda l’erogazione del gas mediante l’azione manuale sul dispositivo stesso. Il rilascio del dispositivo determina l’immediato blocco dell’erogazione.
Negli impianti self-service presidiati, in prossimita’ dell’apparecchio di distribuzione, deve essere posizionato un sistema di comunicazione che permetta all’utente di ricevere assistenza da parte del personale addetto e deve essere installato almeno un punto di controllo a distanza dell’apparecchio di distribuzione dal quale il personale addetto possa comandare l’interruzione dell’erogazione.
Negli impianti self-service non presidiati, in prossimita’ dell’apparecchio di distribuzione, deve essere previsto un sistema di comunicazione remoto, attivabile mediante un apposito pulsante, con un centralino dedicato attivo h24, che consenta all’utente di ricevere assistenza all’operazione di rifornimento nonche’ permetta di segnalare un incidente o una situazione di emergenza ricevendo istruzioni sulle operazioni da compiere e sul comportamento da tenere. Il personale in servizio presso il suddetto centralino deve avere conseguito l’attestato di idoneita’ tecnica di cui all’art. 3 della legge 28 novembre1996, n. 609, a seguito della frequenza del corso di tipo C di cui all’allegato IX del decreto 10 marzo 1998.
Sull’apparecchio di distribuzione automatico asservito ad un dispositivo self-service devono essere previsti dispositivi di segnalazione all’utente e, nel caso di impianti self-service presidiati, al personale addetto, per il corretto riposizionamento della pistola di erogazione nell’apposito alloggiamento.».
4. Al paragrafo 4.5 – Segnaletica di sicurezza – al termine del penultimo capoverso dopo le parole: «- il divieto di riempire recipienti mobili (bombole);» sono aggiunte le seguenti: « – il divieto di rifornire contemporaneamente il medesimo veicolo con piu’ carburanti.».
5. Il paragrafo 4.7 – Funzionamento in modalita’ self-service – e’ sostituito dal seguente:
«4.7. Funzionamento in modalita’ self-service.
E’ consentito il rifornimento in modalita’ self-service, nel rispetto delle prescrizioni contenute nella presente regola tecnica, sia nell’ambito degli impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione monocarburante sia negli impianti misti.
E’ consentito il funzionamento in modalita’ self-service se presso l’impianto di tipo presidiato, e’ presente un addetto in grado di intervenire con cognizione di causa e tempestivamente in caso di emergenza. A tal fine l’addetto deve seguire un corso antincendio per attivita’ a rischio di incendio elevato ai sensi del decreto ministeriale 10 marzo 1998 e acquisire la perfetta conoscenza del piano di emergenza e delle relative modalita’ di intervento per mettere in sicurezza l’impianto.
L’addetto deve verificare che il veicolo sia in possesso dei requisiti per l’accesso al servizio self-service, compresi gli aspetti relativi alla validita’ delle bombole installate.
E’ inoltre consentito il rifornimento self-service presso impianti di distribuzione di gas naturale per autotrazione non presidiati a condizione che:
gli impianti siano dotati di un sistema di videosorveglianza, con registrazione delle immagini in conformita’ alla normativa vigente, che consenta la visione dell’apparecchio di distribuzione e della zona di rifornimento dei veicoli;
gli utenti siano stati preventivamente autorizzati da parte di soggetti abilitati mediante l’attivazione di apposita scheda a riconoscimento elettronico rilasciata dai gestori o da altri soggetti che ne hanno titolo, previa verifica del possesso dei seguenti requisiti:
a) veicolo dotato di connettore di tipo unificato IS014469.1 ubicato all’esterno del vano motore in posizione facilmente accessibile;
b) validita’ delle bombole installate sul veicolo;
c) adeguata istruzione del proprietario del veicolo sulle modalita’ di effettuazione del rifornimento self-service e dei rischi connessi, nonche’ delle avvertenze, limitazioni, divieti e comportamento da tenere in caso di emergenza; la suddetta istruzione deve prevedere una dimostrazione pratica sul corretto utilizzo del distributore self-service e sulle modalita’ di rifornimento del veicolo e deve essere accompagnata da apposito opuscolo.
La scheda a riconoscimento elettronico riporta il nominativo dell’utente a cui viene rilasciata e la targa del veicolo ed ha validita’ legata alla validita’ delle bombole installate sul veicolo.
L’utente sottoscrive apposito documento con la contestuale attivazione della suddetta scheda elettronica che lo abilita al rifornimento con modalita’ self-service, impegnandosi ad utilizzarla solo personalmente e per il rifornimento del veicolo specificato, assumendosi cosi’ ogni responsabilita’ in merito al corretto uso di tale sistema di rifornimento, pena il ritiro della stessa. L’apparecchiatura preposta al riconoscimento della scheda elettronica ed a fornire il consenso all’erogazione del gas, deve essere conforme alla normativa vigente ed idonea al luogo di installazione.».
6. Al paragrafo 4.7 – Funzionamento in modalita’ self-service – il punto 4.7.1 – Istruzioni per gli utenti del distributore self-service – e’ sostituito dal seguente:
«4.7.1 Istruzioni per gli utenti del distributore asservito ad un dispositivo self-service.
In prossimita’ degli apparecchi di distribuzione, in posizione facilmente visibile, idonea cartellonistica deve indicare le seguenti istruzioni che l’utente e’ tenuto a rispettare:
per ogni informazione relativa all’operazione di erogazione, contattare il personale addetto attraverso il previsto sistema di segnalazione (negli impianti presidiati);
e’ vietato utilizzare impropriamente la scheda (negli impianti non presidiati);
per ricevere assistenza all’operazione di erogazione o in caso di necessita’ premere il pulsante e attendere la risposta dell’operatore oppure, lontano dalla zona di erogazione, chiamare il seguente numero di telefono del centralino attivo h24 (negli impianti non presidiati);
in caso di emergenza chiamare i seguenti numeri di telefono, lontano dalla zona di erogazione: Vigili del Fuoco 115, Soccorso Sanitario 118, Carabinieri 112, Polizia 113, Guardia di Finanza 117 (negli impianti non presidiati);
prima del rifornimento, spegnere il motore e azionare il freno di stazionamento;
rimuovere il cappuccio antipolvere dal connettore di rifornimento del veicolo;
collegare correttamente la pistola di erogazione al connettore di rifornimento del veicolo;
azionare il dispositivo che comanda l’erogazione del gas ed accertarsi che il rifornimento avvenga regolarmente;
in caso di necessita’ premere il pulsante di emergenza ed allontanarsi;
al completamento dell’operazione di rifornimento, scollegare con cautela la pistola di erogazione dal connettore di rifornimento del veicolo;
riporre la pistola di erogazione nella posizione corretta nell’apposito alloggiamento sull’erogatore;
riposizionare il cappuccio antipolvere sul connettore di rifornimento del veicolo.».