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Provvedimento: Decreto Ministeriale | Tipo: Nazionale | Numero:
Argomento: Legislazione | Categoria: Diritto dell'energia
| Organo emanante: Ministero dello Sviluppo Economico | Data: 4 Agosto 2016
Pubblicato su: Gazzetta Ufficiale | Numero Gazzetta: 192 | Supplemento:
Data pubblicazione: 18 Agosto 2016 | Numero supplemento: | Data suplemento:
Allegato:
Riassunto: Ministero dello Sviluppo Economico Definizione delle condizioni e modalita’ per il riconoscimento di una maggiore valorizzazione dell’energia di cogenerazione ad alto rendimento ottenuta a seguito della riconversione di esistenti impianti a bioliquidi sostenibili che alimentano siti industriali o artigianali. (GU n.192 del 18-8-2016)

   
Decreto 4 agosto 2016

Ministero dello Sviluppo Economico Definizione delle condizioni e modalita’ per il riconoscimento di una maggiore valorizzazione dell’energia di cogenerazione ad alto rendimento ottenuta a seguito della riconversione di esistenti impianti a bioliquidi sostenibili che alimentano siti industriali o artigianali.

(GU n.192 del 18-8-2016)

 

 IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
 Visto il comma 11-quinquies dell’art. 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 (di seguito: decreto-legge n. 133/2014), in base al quale con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono definite condizioni e modalita’ per il riconoscimento di una maggiore valorizzazione dell’energia da cogenerazione ad alto rendimento, ottenuta a seguito della riconversione di impianti esistenti di generazione di energia elettrica a bioliquidi sostenibili, che alimentano siti industriali o artigianali, in unita’ di cogenerazione asservite ai medesimi siti;
Considerato che il medesimo comma 11-quinquies stabilisce che la predetta maggiore valorizzazione e’ riconosciuta nell’ambito del regime di sostegno alla cogenerazione ad alto rendimento, come disciplinato in attuazione dell’art. 30, comma 11, della legge 23 luglio 2009, n. 99, e successive modificazioni, e in conformita’ alla disciplina dell’Unione europea in materia;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011 recante integrazioni al decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, di attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile sul mercato interno dell’energia, e modificativa della direttiva 92/42/CEE;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo 5 settembre 2011 (di seguito: decreto ministeriale 5 settembre 2011) di definizione del nuovo regime di sostegno per la cogenerazione ad alto rendimento, emanato in attuazione dell’art. 30, comma 11, della legge 23 luglio 2009, n. 99, e successive modificazioni;
Visto il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato UE, che si applica dal 1° luglio 2014 al 31 dicembre 2020;
Vista la Comunicazione (2014/C 200/01) della Commissione europea recante «disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020», che si applica dal 1° luglio 2014 al 31 dicembre 2020 e con la quale la Commissione stabilisce le condizioni alle quali gli aiuti a favore dell’energia e dell’ambiente possono essere considerati compatibili con il mercato interno a norma dell’art. 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato UE;
Considerato che la cogenerazione ad alto rendimento ha costi di produzione dell’energia superiore al prezzo di mercato della corrispondente forma di energia, e che in ragione di cio’, tenuto conto dell’art. 7 della direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 febbraio 2004, la cogenerazione ad alto rendimento e’ incentivata con il meccanismo disciplinato dal decreto ministeriale 5 settembre 2011;
Considerato che gli esistenti impianti a bioliquidi sostenibili presentano costi di generazione dell’energia elettrica elevati e variabili in dipendenza del costo di mercato dei bioliquidi, e cio’ rende aleatorio l’apporto di tali impianti, e pertanto, sulla base del comma 11-quinquies dell’art. 38 del decreto-legge n. 133/2014, e’ opportuno favorirne la conversione a cogenerazione ad alto rendimento, onde assicurare che il mancato apporto in termini di produzione da fonti rinnovabili sia compensato dal contributo fornito nell’assetto cogenerativo ad alto rendimento, che concorrera’ agli obiettivi al 2020 in materia di efficienza energetica stabiliti in sede comunitaria;
Ritenuto opportuno, anche ai fini del rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato di cui ai citati Regolamento (UE) n. 651/2014 e Comunicazione (2014/C 200/01), che la maggiore valorizzazione di cui al comma 11-quinquies dell’art. 38 del decreto-legge n. 133/2014 vada intesa come possibilita’ di ammettere all’incentivo spettante ai nuovi impianti di cogenerazione ad alto rendimento tutti i diversi interventi di riconversione degli impianti a bioliquidi, tuttavia commisurando l’entita’ del sostegno all’incidenza dell’investimento di riconversione rispetto a quello per nuovi impianti, in modo da evitare ogni discriminazione e assicurare che il sostegno sia effettivamente commisurato alle necessita’;

 Decreta:

 Art. 1
 Finalita’ e ambito di applicazione

 1. Il presente decreto, in attuazione del comma 11-quinquies dell’art. 38 del decreto-legge n. 133/2014, stabilisce condizioni e modalita’ per il riconoscimento, nell’ambito del regime di sostegno alla cogenerazione ad alto rendimento disciplinato dal decreto ministeriale 5 settembre 2011 e in conformita’ alla disciplina dell’Unione europea in materia, di una maggiore valorizzazione dell’energia da cogenerazione ad alto rendimento, ottenuta a seguito della riconversione di impianti esistenti di generazione di energia elettrica a bioliquidi sostenibili, che alimentano siti industriali o artigianali, in unita’ di cogenerazione asservite ai medesimi siti.
2. Possono accedere alla maggiore valorizzazione di cui al comma 1 gli esercenti impianti di generazione di energia elettrica a bioliquidi sostenibili, in esercizio al 12 novembre 2014 che alimentano siti industriali o artigianali.
3. Per le finalita’ di cui al presente decreto, si intende che un impianto a bioliquidi sostenibili alimenta siti industriali o artigianali se l’esercente dell’impianto a bioliquidi sostenibili dimostra, mediante esibizione al Gse di idonea documentazione, di aver fornito annualmente, a imprese industriali e artigiane con codice ATECO Div. da 10 a 32, almeno nel 2013 e nel 2014, in alternativa:
 a) energia elettrica in misura pari ad almeno il 30% dell’energia elettrica lorda totale prodotta utilizzando combustibili bioliquidi;
 b) calore utile cogenerato in misura pari ad almeno il 30% del calore utile totale prodotto utilizzando combustibili bioliquidi;
 c) una combinazione delle due energie menzionate alle lettere a) e b), in misura complessivamente pari al 30% del totale delle medesime energie prodotte dall’impianto utilizzando combustibili bioliquidi.
4. Ai fini dell’ottenimento della maggiorazione di cui al presente decreto, un esistente impianto a bioliquidi sostenibili riconvertito in unita’ di cogenerazione ad alto rendimento asservita al medesimo sito deve, a seguito della conversione, soddisfare entrambe le seguenti condizioni:
 a) rispetto delle condizioni per l’accesso al regime di sostegno per la cogenerazione ad alto rendimento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 settembre 2011, verificato annualmente dal Gse secondo le modalita’ stabilite dal medesimo decreto;
 b) l’esercente dell’impianto riconvertito dimostra, mediante esibizione al Gse di idonea documentazione, di aver ceduto ogni anno energia elettrica e calore utile cogenerato, in
misura complessivamente pari ad almeno il 60% del totale delle medesime energie prodotte dall’impianto, alle medesime imprese industriali e artigiane con codice ATECO Div. da 10 a 32 cui veniva effettuata la cessione di cui al comma 3, o a imprese con gli stessi requisiti ubicate nella medesima area industriale o artigiana nella quale e’ ubicato l’impianto.
5. Il rispetto delle condizioni minime di cui al comma 3 e alla lettera b) del comma 4 viene verificato sulla base di dati e misure, precisati dal Gse nelle procedure di cui all’art. 5.


 Art. 2
 Modalita’ specifiche di accesso

 1. Per l’accesso alla maggiore valorizzazione di cui all’art. 1, si applicano le modalita’ previste dal decreto ministeriale 5 settembre 2011. In tale ambito, ai fini della valutazione preliminare di cui all’art. 7 dello stesso decreto ministeriale 5 settembre 2011, secondo modalita’ precisate nelle procedure di cui all’art. 5, i soggetti interessati precisano altresi’:
 a) La fonte di alimentazione prima e dopo la riconversione;
 b) Le caratteristiche dell’impianto prima e dopo la riconversione;
 c) Gli elementi necessari alla verifica di quanto previsto all’art. 1 e all’art. 3.

 
 Art. 3
Condizioni di accesso

 1. Sono ammessi alla maggiore valorizzazione prevista dal presente decreto i seguenti interventi di conversione:
 a) Interventi su impianti a bioliquidi gia’ cogenerativi, la cui conversione consiste nella sostituzione del bioliquido con altro combustibile di alimentazione (riconversione a));
 b) Interventi su impianti a bioliquidi non cogenerativi, la cui conversione consiste nella sostituzione dei bioliquidi con altro combustibile di alimentazione e nella trasformazione dell’assetto in cogenerativo (riconversione b));
 c) Interventi di completo smantellamento di esistenti impianti a bioliquidi, fatte salve infrastrutture eventualmente riutilizzabili, con installazione di un nuovo impianto cogenerativo, ai sensi del decreto ministeriale 5 settembre 2011, alimentato da altro combustibile (riconversione c)).
2. La capacita’ di generazione dell’impianto riconvertito non puo’ essere maggiore della capacita’ di generazione dell’impianto a bioliquidi prima della riconversione.
3. Per l’impianto riconvertito deve essere comunicata al Gse l’avvenuta entrata in esercizio entro il 31 dicembre 2019. Entro la stessa data, deve essere comunicata al Gse l’avvenuta cessazione dell’operativita’ dell’esistente impianto a bioliquidi.
4. In tutti i casi, l’impianto riconvertito deve rispettare le condizioni per l’accesso al regime di sostegno previsto per la cogenerazione ad alto rendimento di cui al decreto ministeriale 5 settembre 2011.

 Art. 4
 Maggiore valorizzazione

 1. L’impianto riconvertito ai sensi del presente decreto ha diritto, a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo alla data di entrata in esercizio in assetto cogenerativo conseguente alla riconversione, agli incentivi di cui al decreto ministeriale 5 settembre 2011.
2. La misura degli incentivi spettanti ai sensi del comma 1 e’ determinata considerando l’impianto riconvertito come nuova unita’ di cogenerazione e
moltiplicando
l’incentivo
conseguentemente individuato per i coefficienti riportati nella sottostante tabella, nella quale P e’ la elettrica capacita’ di generazione dell’impianto dopo la riconversione.
     ===========================================================
     |                           |         |≤1 P < 10|         |
     |                           |P ≤ 1 MW |   MW    |P > 10 MW|
     +===========================+=========+=========+=========+
     |Riconversione a)           |  0,15   |  0,10   |  0,07   |
     +—————————+———+———+———+
     |Riconversione b)           |  0,30   |  0,25   |  0,15   |
     +—————————+———+———+———+
     |Riconversione c)           |  1,30   |  1,25   |  1,15   |
     +—————————+———+———+———+

 
 Art. 5
Procedure applicative

 1. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Gse pubblica le procedure applicative che precisano le modalita’ operative per l’accesso alle maggiorazioni previste dal presente decreto.

 
 Art. 6
 Entrata in vigore

 1. Il presente decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione.
 
 Roma, 4 agosto 2016
 Il Ministro: Calenda
   
 
 

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