Argomento: Legislazione | Categoria: Agricoltura e zootecnia
| Organo emanante: Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali | Data: 5 Agosto 2016
Pubblicato su: Gazzetta Ufficiale | Numero Gazzetta: 251 | Supplemento:
Data pubblicazione: 26 Ottobre 2016 | Numero supplemento: | Data suplemento:
Allegato:
Riassunto: Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. Modifica del decreto 27 novembre 2009, recante: «Disposizioni per l’attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008, n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l’etichettatura dei prodotti biologici». (GU n.251 del 26-10-2016)
Decreto 5 agosto 2016
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. Modifica del decreto 27 novembre 2009, recante: «Disposizioni per l’attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008, n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l’etichettatura dei prodotti biologici».
(GU n.251 del 26-10-2016)
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il reg. (CEE) n. 2092/91;
Visto il reg. (CE) n. 889/2008 della Commissione del 5 settembre 2008 e successive modifiche, recante modalita’ di applicazione del reg. (CE) n. 834/2007;
Visto il reg. (CE) n. 1200/2009 della Commissione del 30 novembre 2009, recante disposizioni di applicazione del reg. (CE) n. 1166/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle indagini sulla struttura delle aziende agricole e all’indagine sui metodi di produzione agricola, per quanto riguarda i coefficienti di conversione in unita’ di bestiame e le definizioni delle caratteristiche;
Visto il reg. (CE) n. 1235/2008 della Commissione dell’8 dicembre 2008 e successive modifiche, recante modalita’ di applicazione del reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai Paesi terzi;
Visto il reg. di esecuzione (UE) n. 392/2013 della Commissione del 29 aprile 2013 che modifica il reg. (CE) n. 889/2008 per quanto riguarda il sistema di controllo per la produzione biologica;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modiche ed integrazioni, relativa alle nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220 di attuazione degli articoli 8 e 9 del reg. (CEE) n. 2092/1991 in materia di produzione agricola ed agro-alimentare con metodo biologico;
Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2010, n. 8515 che modifica il decreto ministeriale 27 novembre 2009 n. 18354 ed in particolare gli articoli 8 e 11 relativi alle indicazioni obbligatorie in materia di etichettatura ed alle modalita’ di rilascio dell’autorizzazione all’importazione di prodotti biologici da Paesi terzi – art. 19 del reg. (CE) n. 1235/2008 ed, al contempo, integra la modulistica e le linee guida per la compilazione degli allegati 6 e 7 dello stesso decreto ministeriale 27 novembre 2009, con versioni in lingua inglese;
Visto il decreto ministeriale1° febbraio 2012, n. 2049 recante disposizioni per l’attuazione del Regolamento di esecuzione n. 426/11 e la gestione informatizzata della notifica di attivita’ con metodo biologico ai sensi dell’art. 28 del reg. (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici;
Visto il decreto ministeriale 16 febbraio 2012, n. 4261 che disciplina il Sistema nazionale di vigilanza sulle strutture autorizzate al controllo delle produzioni agroalimentari regolamentate che, d’intesa con le regioni e le province autonome, istituisce la Banca dati vigilanza;
Visto il decreto direttoriale 15 aprile 2013, n. 8799 relativo al procedimento per l’autorizzazione degli organismi di controllo per le attivita’ di controllo e certificazione che stabilisce i requisiti specifici per la valutazione della documentazione da allegare all’istanza di autorizzazione ed in particolare la documentazione di cui all’allegato I dello stesso decreto;
Visto l’art. 3 del decreto direttoriale 16 dicembre 2013, n. 26324 «Modifica della struttura e/o documentazione di sistema da parte degli organismi di controllo che effettuano attivita’ di controllo sugli operatori che producono, preparano, immagazzinano o importano da un Paese terzo, prodotti di cui all’art. 1, comma 2 del reg. (CE) 834/2007» che abroga i decreti ministeriali del 5 dicembre 2006 e del 26 febbraio 2007;
Visto il decreto direttoriale 18 dicembre 2013, n. 26588 che integra il decreto 15 aprile 2013, n. 8799 relativo al procedimento per l’autorizzazione degli organismi di controllo per le attivita’ di controllo e certificazione che stabilisce i requisiti specifici per la valutazione della documentazione da allegare all’istanza di autorizzazione;
Visto il decreto direttoriale 10 gennaio 2014, n. 529 relativo alla modifica della struttura e/o documentazione di sistema da parte degli organismi di controllo che effettuano attivita’ di controllo sugli operatori che producono, preparano, immagazzinano o importano da un Paese terzo prodotti di cui all’art. 1, comma 2 del reg. (CE) 834/2007 che rettifica l’art. 3 del decreto del 16 dicembre 2013, n. 26324 con abrogazione dei decreti 5 dicembre 2006 e 20 febbraio 2007;
Visto il decreto direttoriale 12 marzo 2015, n. 271 concernente l’istituzione della Banca dati nazionale vigilanza all’interno dell’area riservata del SIAN;
Ritenuto opportuno modificare gli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11 e 12 del decreto ministeriale 27 novembre 2009, n. 18354 al fine di semplificare i procedimenti inerenti l’attuazione dei reg. (CE) n. 834/07 e reg. (CE) n. 889/08 nonche’ armonizzare le disposizioni del decreto di cui si tratta con la normativa ad oggi vigente;
Sentito il Tavolo tecnico permanente sull’agricoltura biologica in data 27 novembre 2014;
Sancita l’intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 7 luglio 2016;
Decreta:
Art. 1
L’ultimo comma dell’art. 1 del decreto ministeriale n. 18354 del 27 novembre 2009 e’ sostituito dal seguente:
«Ai fini del presente decreto per MIPAAF si intende il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Dipartimento delle politiche competitive della qualita’ agroalimentare, ippiche e della pesca, Direzione generale per la promozione della qualita’ agroalimentare e dell’ippica, Ufficio PQAI I, Via XX Settembre n. 20 – 00187 Roma.».
Art. 2
L’art. 2 del decreto ministeriale n. 18354 del 27 novembre 2009 e’ sostituito dal seguente:
«Ai sensi dell’art. 1, paragrafo 3, secondo comma del reg. (CE) n. 834/2007 con decreto del Ministro, sentito il parere del Tavolo tecnico permanente sull’agricoltura biologica e di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano, possono essere adottate norme nazionali relative all’etichettatura ed al controllo dei prodotti provenienti da operazioni di ristorazione collettiva. Nelle more dell’adozione della normativa nazionale, il Ministero riconosce norme private che risultino conformi alle procedure ed ai parametri minimi individuati nell’allegato 1-bis del presente decreto.».
Art. 3
Il secondo trattino del paragrafo 1, comma 2 dell’art. 3 del decreto ministeriale n. 18354 del 27 novembre 2009 e’ sostituito dal seguente:
«- Il riso puo’ succedere a se stesso per un massimo di tre cicli seguiti almeno da due cicli di colture principali di specie differenti, uno dei quali destinato a leguminosa.».
All’art. 3 del decreto ministeriale n. 18354 del 27 novembre 2009 e’ inserito il seguente paragrafo:
«Ulteriori, specifiche, deroghe possono essere adottate dalle amministrazioni regionali, previo parere di conformita’ alla regolamentazione europea rilasciato dal MIPAAF, per gli ambiti territoriali soggetti ad ordinari vincoli pedoclimatici, supportati da adeguata documentazione scientifica.».
Art. 4
1. Il paragrafo 2.1) dell’art. 4 del decreto ministeriale n. 18354 del 27 novembre 2009 e’ sostituito dal seguente:
«Nel caso in cui non risultino disponibili animali biologici in numero sufficiente possono essere introdotti animali non biologici nel rispetto delle condizioni previste all’art. 9 (paragrafi da 2 a 5) e all’art. 38 del reg. (CE) n. 889/2008.
L’operatore, al fine di dimostrare la mancata disponibilita’ degli animali biologici di cui all’art. 9 paragrafo 1 del reg. (CE) n. 889/2008, tiene a disposizione delle Autorita’ competenti e del proprio organismo di controllo la documentazione comprovante l’indisponibilita’ sul mercato di animali biologici. Tale documentazione e’ costituita da un minimo di due richieste di acquisto ad altrettanti fornitori di animali biologici e dalle relative risposte negative. La mancata risposta, entro il termine di 5 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, equivale a risposta negativa.».
2. Il paragrafo 6) dell’art. 4 del decreto ministeriale n. 18354 del 27 novembre 2009 e’ sostituito dal seguente:
«Le pratiche di cui al paragrafo 1, art. 18 del reg. (CE) n. 889/2008, inclusa la cauterizzazione dell’abbozzo corneale, sono consentite a seguito del parere di un medico veterinario dell’Autorita’ sanitaria competente per territorio. Tali pratiche devono comunque essere effettuate in conformita’ a quanto previsto dal punto 19 (Mutilazioni e altre pratiche) dell’allegato al decreto legislativo n. 146 del 26 marzo 2001 e dalla normativa vigente in materia di protezione degli animali. L’organismo di controllo a cui l’operatore e’ assoggettato, preventivamente informato dallo stesso operatore, verifica il rispetto delle procedure stabilite.»
3. All’art. 4 del decreto ministeriale n. 18354 del 27 novembre 2009 dopo il paragrafo 11 e’ inserito il seguente paragrafo 12:
«L’autorizzazione prevista dal reg. (CE) 889/2008, allegato VI, punto 3, lettera a) (vitamine), terzo trattino delle “Descrizioni e condizioni per l’uso” avente ad oggetto la possibilita’ di utilizzo per i ruminanti di mangimi minerali contenenti vitamine A, D ed E ottenute con processi di sintesi e identiche alle vitamine derivanti da prodotti agricoli, e’ attribuita alle regioni e province autonome territorialmente competenti.».
Art. 5
Il paragrafo 1) dell’art. 6 del decreto ministeriale n. 18354 del 27 novembre 2009 e’ sostituito dal seguente:
«Ai sensi dell’art. 17, paragrafo 1, lettera a) del reg. (CE) n. 834/2007, l’inizio del periodo di conversione coincide con la data di conclusione della procedura di compilazione della notifica ai sensi dell’art. 5 paragrafo 9 del decreto ministeriale n. 2049 del 1° febbraio 2012.».
Art. 6
1. Il paragrafo 1) dell’art. 7 del decreto ministeriale n. 18354 del 27 novembre 2009 e’ sostituito dal seguente:
«Viene autorizzata la stabulazione fissa ai sensi dell’art. 39 del reg. (CE) n. 889/2008 nelle “piccole aziende”, intese come aziende con una consistenza totale di 50 animali.».
2. Il comma 2 del paragrafo 3) dell’art. 7 del decreto ministeriale n. 18354 del 27 novembre 2009 e’ sostituito dal seguente:
«L’autorizzazione di cui all’art. 42 b) del reg. (CE) 889/2008, per l’introduzione nelle unita’ di produzione biologiche di pollastrelle allevate nel rispetto delle disposizioni del capo 2, sezioni 3 e 4 del reg. (CE) 889/2008, viene concessa dalle regioni e provincie autonome secondo la procedura descritta nell’allegato 4, punto 2 del presente decreto. L’operatore biologico che introduce nella propria azienda tali pollastrelle tiene a disposizione delle Autorita’ competenti e del proprio organismo di controllo copia della “Comunicazione inizio ciclo di allevamento di pollastrelle allevate con metodi non biologici nel rispetto delle pertinenti disposizioni del capo 2, sezioni 3 e 4 del reg. (CE) n. 889/2008”, di cui al facsimile A dell’allegato 4 del presente decreto, che il fornitore di pollastrelle ha inviato all’Autorita’ competente come previsto dall’allegato 4 paragrafo 1.1. Tale operatore deve, inoltre, attenersi a quanto previsto dall’art. 38 del reg. (CE) n. 889/2008 relativamente al periodo di conversione di sei settimane per le pollastrelle non biologiche, introdotte ai sensi dell’art. 42 b) del reg. (CE) n. 889/2008.»
3. Il facsimile A dell’allegato 4 e’ sostituito dall’allegato 2 del presente decreto.
4. Il comma 3 del paragrafo 3) dell’art. 7 del decreto ministeriale n. 18354 del 27 novembre 2009 e’ sostituito dal seguente:
«Il produttore che intenda allevare pollastrelle nel rispetto delle disposizioni sopra indicate, deve analogamente attenersi alla procedura descritta nell’allegato 4 paragrafo 1.1 del presente decreto.».
5. Il paragrafo 4.1) dell’art. 7 del decreto ministeriale n. 18354 del 27 novembre 2009 e’ sostituito dal seguente:
«Al fine di verificare la mancata disponibilita’ di cera grezza biologica e/o fogli cerei ottenuti con cera biologica di cui alla lettera a), art. 44 del reg. (CE) 889/2008, l’operatore deve tenere a disposizione delle Autorita’ competenti e del proprio Organismo di controllo idonee prove atte a dimostrare tale indisponibilita’. La documentazione comprovante l’indisponibilita’ e’ costituita da un minimo di due richieste di acquisto ad altrettanti fornitori di cera grezza biologica e dalle relative risposte negative. La mancata risposta, entro il termine di 5 giorni dalla data di ricevimento dalla richiesta, equivale a risposta negativa.».
Art. 7
Il paragrafo 3) dell’art. 9 del decreto ministeriale n. 18354 del 27 novembre 2009 e’ sostituito dal seguente:
«Ai sensi dell’art. 6 del decreto ministeriale n. 2049 del 1° febbraio 2012 gli organismi di controllo rilasciano il documento giustificativo associandolo alla notifica presentata dall’operatore controllato, nei termini e secondo le modalita’ stabilite nello stesso decreto ministeriale n. 2049/2012.».
Art. 8
1. Il paragrafo 1.1) dell’art. 10 del decreto ministeriale n. 18354 del 27 novembre 2009 e’ sostituito dal seguente:
«L’obbligo degli organismi di controllo di trasmissione dell’elenco di cui all’art. 27, paragrafo 14, del reg. (CE) n. 834/2007, viene assolto nelle modalita’ stabilite dall’art. 6 paragrafo 1.a) del decreto n. 271 del 12 marzo 2015.
L’obbligo degli organismi di controllo di trasmissione annuale delle informazioni di cui all’allegato 8 del presente decreto viene assolto nelle modalita’ stabilite dall’art. 6 paragrafo 1.b) del decreto n. 271 del 12 marzo 2015, sempreche’ siano intercorse variazioni rispetto a quanto comunicato nell’anno precedente.».
2. Il paragrafo 1.2) dell’art. 10 del decreto ministeriale n. 18354 del 27 novembre 2009 e’ abrogato.
3. Il paragrafo 1.3) dell’art. 10 del decreto ministeriale n. 18354 del 27 novembre 2009 e’ sostituito dal seguente:
«Gli organismi di controllo trasmettono le informazioni di cui all’allegato 9 del presente decreto, sostituito dall’allegato VII del decreto ministeriale n. 2049/2012, nelle modalita’ stabilite dall’art. 6 paragrafo 1.c) del decreto direttoriale n. 271 del 12 marzo 2015 nonche’ la relazione di sintesi, prevista dall’art. 27 paragrafo 14 del reg (CE) 834/2007, alle Autorita’ competenti.».
4. Il paragrafo 1.4) dell’art. 10 del decreto ministeriale n. 18354 del 27 novembre 2009 e’ abrogato.
5. Il paragrafo 1.5) dell’art. 10 del decreto ministeriale n. 18354 del 27 novembre 2009 e’ abrogato.
Art. 9
Il paragrafo 2) dell’art. 11 nonche’ gli allegati 6 e 7 del decreto ministeriale n. 18354 del 27 novembre 2009 sono abrogati.
Art. 10
1. Il paragrafo 4) dell’art. 12 del decreto ministeriale n. 18354 del 27 novembre 2009 e’ sostituito dal seguente:
«La documentazione di cui al precedente paragrafo 3), adottata dagli organismi di controllo, deve essere inviata all’Autorita’ competente nelle modalita’ stabilite all’art. 1 del decreto direttoriale n. 26324 del 16 dicembre 2013.».
2. Il paragrafo 6) dell’art. 12 del decreto ministeriale n. 18354 del 27 novembre 2009 e’ sostituito dal seguente:
«Fatto salvo quanto riportato nel decreto ministeriale n. 2049 del 1° febbraio 2012 e fatte salve le disposizioni relative alle linee guida per la tracciabilita’ e rintracciabilita’ degli alimenti biologici di origine animale, i decreti ministeriali 4 agosto 2000, 29 marzo 2001 e 7 luglio 2005 sono abrogati.».
Art. 11
1. L’allegato 2 del decreto n. 18354/2009 e’ abrogato.
2. Tutti gli aspetti applicativi, procedurali e di controllo relativi all’art. 2 ed all’art. 6 del presente decreto verranno regolamentati con apposita circolare predisposta dal MIPAAF, sentite le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.
Art. 12
Il presente decreto e’ trasmesso all’organo di controllo per la registrazione ed e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Roma, 5 agosto 2016
Il Ministro: Martina
Registrato alla Corte dei conti l’8 settembre 2016 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 2320
Allegato 1-bis
Parametri minimi per la Certificazione biologica nell’attivita’ di ristorazione collettiva
Le norme o disciplinari privati, individuati all’art. 2 del presente decreto devono rispettare i seguenti parametri minimi:
conformita’ alle regole di preparazione degli alimenti previste dal reg. (CE) 834/2007 e dal reg. (CE) 889/2008 (es. separazione spazio-temporale tra biologico e non biologico, utilizzo dei soli additivi autorizzati nel biologico, ecc.);
piatto biologico: pietanza composta da almeno il 95% di ingredienti biologici di origine agricola (in peso, esclusi sale ed acqua);
piatto con ingredienti biologici: pietanza composta da almeno un ingrediente biologico di origine agricola;
divieto di utilizzo dello stesso ingrediente biologico e non biologico da parte di un’unita’ produttiva, fatte salve le unita’ produttive dotate di sistema di contabilita’ a livello di singolo piatto (registro di carico/scarico).
I disciplinari, in questione, devono prevedere opportuni obblighi di informazione al consumatore in merito alla percentuale complessiva di utilizzo, da parte dell’esercizio, di ingredienti di origine agricola biologica (calcolata come incidenza sul valore totale degli acquisti di ingredienti di origine agricola).
Allegato 2
Omissis