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Provvedimento: Decreto Ministeriale | Tipo: Nazionale | Numero:
Argomento: Legislazione | Categoria: Inquinamento atmosferico
| Organo emanante: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare | Data: 7 Novembre 2016
Pubblicato su: Gazzetta Ufficiale | Numero Gazzetta: 280 | Supplemento:
Data pubblicazione: 30 Novembre 2016 | Numero supplemento: | Data suplemento:
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Riassunto: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Criteri da applicare per la fissazione dei valori limite di emissione in atmosfera degli impianti degli stabilimenti a tecnologia avanzata nella produzione di biocarburanti. (GU n.280 del 30-11-2016)

   
Decreto 7 novembre 2016

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Criteri da applicare per la fissazione dei valori limite di emissione in atmosfera degli impianti degli stabilimenti a tecnologia avanzata nella produzione di biocarburanti.

(GU n.280 del 30-11-2016)

 IL MINISTRO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

 Visto l’art. 271, comma 5-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 relativo agli stabilimenti a tecnologia avanzata nella produzione di biocarburanti, ai sensi del quale il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro della salute, adotta, al fine di assicurare la tutela della salute e dell’ambiente, apposite linee guida recanti i criteri per la fissazione dei valori limite di emissione degli impianti di bioraffinazione, quale parametro vincolante di valutazione da parte delle autorita’ competenti;
Visto l’art. 271, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 nel quale si prevedono le modalita’ di individuazione dei valori limite di emissione in atmosfera da applicare agli impianti ed alle attivita’ degli stabilimenti;
Visti gli articoli 29-sexies e 29-septies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in cui si prevedono le modalita’ di individuazione dei valori limite di emissione da applicare agli stabilimenti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 ottobre 2013, n. 139 concernente specifiche procedure autorizzative, con tempistica accelerata ed adempimenti semplificati, per i casi di realizzazione di impianti di produzione da fonti rinnovabili in sostituzione di altri impianti energetici, anche alimentati da fonti rinnovabili;
Sentito il Ministro della salute;

 Decreta:

 Art. 1
 Finalita’ e oggetto

 1. Il presente decreto, ai fini della tutela della salute e dell’ambiente, individua i criteri da applicare per la fissazione dei valori limite di emissione in atmosfera degli impianti degli stabilimenti a tecnologia avanzata nella produzione di biocarburanti.

 Art. 2
 Definizioni

 1. Si applicano le definizioni previste dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dal decreto ministeriale 9 ottobre 2013, n. 139.


 Art. 3
Valori limite di emissione in atmosfera degli impianti degli stabilimenti a tecnologia avanzata nella produzione di biocarburanti

1. Nell’allegato 1 al presente decreto sono stabiliti i valori limite di riferimento per gli impianti di combustione alimentati a biomasse combustibili applicabili dalle autorita’ competenti in sede di primo rilascio, riesame o rinnovo periodico delle autorizzazioni ai sensi degli articoli 29-sexies e 29-septies o dell’art. 271, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
2. Per i grandi impianti di combustione previsti dall’art. 273 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alimentati con biomasse di cui e’ ammesso l’uso come combustibili, resta fermo il riferimento all’allegato II alla Parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
3. Per gli impianti ubicati in stabilimenti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale l’autorita’ competente puo’ imporre le misure supplementari di cui all’art. 29-septies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 alla luce degli strumenti di programmazione o di pianificazione ambientale previsti dalla vigente normativa. In tali casi l’autorita’ competente, nella scelta delle misure supplementari, valuta come prima opzione le misure prescrivibili dalle autorizzazioni integrate ambientali per la prevenzione e la riduzione delle emissioni diffuse e fuggitive prodotte da trasporti, movimentazioni, stoccaggi e servizi, effettuati nello stabilimento. L’autorita’ competente puo’ imporre misure piu’ rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecnologie disponibili attraverso la fissazione di appositi valori limite di emissione.

Roma, 7 novembre 2016
Il Ministro: Galletti
 
 

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