Argomento: Legislazione | Categoria: Rifiuti
| Organo emanante: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare | Data: 9 Marzo 2017
Pubblicato su: Gazzetta Ufficiale | Numero Gazzetta: 122 | Supplemento:
Data pubblicazione: 27 Maggio 2017 | Numero supplemento: | Data suplemento:
Allegato:
Riassunto: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Regolamento concernente le modalita’ di prestazione delle garanzie finanziarie da parte dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche ai sensi dell’articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49. (GU n.122 del 27-5-2017)
Decreto 9 marzo 2017, n. 68
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Regolamento concernente le modalita’ di prestazione delle garanzie finanziarie da parte dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche ai sensi dell’articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49.
(GU n.122 del 27-5-2017)
IL MINISTRO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
di concerto con
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
e
IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, recante «Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche» e, in particolare: l’articolo 25, comma 1 «Garanzie finanziarie»; l’articolo 29 «Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE»; l’articolo 33 «Centro di coordinamento» e l’articolo 35 «Comitato di vigilanza e controllo»;
Vista la direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) ed in particolare il considerato n. 23 della direttiva 2012/19/UE e secondo cui «Ciascun produttore, allorche’ immette un prodotto sul mercato, dovrebbe fornire una garanzia finanziaria per evitare che i costi della gestione dei RAEE derivanti da prodotti orfani ricadano sulla societa’ o sugli altri produttori» e l’articolo 12, paragrafo 3, secondo cui: «Gli Stati membri provvedono affinche’ ciascun produttore, allorche’ immette un prodotto sul mercato, fornisca una garanzia che dimostri che la gestione di tutti i RAEE sara’ finanziata e affinche’ i produttori marchino chiaramente i loro prodotti a norma dell’articolo 15, paragrafo 2. Detta garanzia assicura che le operazioni di cui al paragrafo 1 relative a tale prodotto saranno finanziate. La garanzia puo’ assumere la forma di una partecipazione del produttore a regimi adeguati per il finanziamento della gestione dei RAEE, di un’assicurazione di riciclaggio o di un conto bancario vincolato.»;
Visto il regio decreto del 23 maggio 1924, n. 827, recante «Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilita’ generale dello Stato»;
Vista la legge 10 giugno 1982, n. 348, recante «Costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»;
Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia»;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale» ed, in particolare, la Parte quarta relativa alla gestione dei rifiuti;
Considerato che per la puntuale determinazione della garanzia finanziaria, di cui all’articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, e’ necessario definire i criteri generali per l’individuazione della stessa e che detta garanzia finanziaria assolve all’esigenza di coprire il rischio che i costi della gestione dei RAEE ricadano sulla collettivita’, assicurando la disponibilita’ di importi economici adeguati a coprire detti oneri;
Acquisito il concerto del Ministro dello sviluppo economico reso con nota del 21 marzo 2016;
Acquisito il concerto del Ministro dell’economia e delle finanze formatosi ai sensi dell’articolo 17-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, a seguito di richiesta di concerto di cui alla nota del 27 gennaio 2016;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 6 ottobre 2016;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, effettuata con nota del 7 novembre 2016, ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1
Campo di applicazione
1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano per la determinazione delle somme dovute per la gestione dei rifiuti provenienti dalle categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) indicate negli allegati I e III al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, fatto salvo quanto stabilito dagli articoli 3 e 40, comma 3, del medesimo decreto legislativo.
2. La garanzia finanziaria e’ prestata in riferimento alla gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) provenienti dai nuclei domestici come definiti dall’articolo 4, comma 1, lettera l), del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49.
3. Per i RAEE professionali, come definiti dall’articolo 4, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, il finanziamento delle operazioni di raccolta, trasporto, trattamento adeguato, recupero e smaltimento ambientalmente compatibile e’ garantito attraverso l’organizzazione di sistemi individuali di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, o con la partecipazione ai sistemi collettivi di cui all’articolo 10 del medesimo decreto.
Art. 2
Soggetti obbligati, beneficiario e durata
1. La garanzia finanziaria e’ prestata ogni anno in favore del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare dal singolo produttore di AEE nel caso in cui adempia ai propri obblighi individualmente, oppure dal sistema collettivo cui il produttore aderisce.
2. La garanzia finanziaria, della durata di un anno, e’ prestata al momento dell’iscrizione al Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE (di seguito Registro), di cui all’articolo 29 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49. Per i produttori gia’ iscritti al Registro la garanzia e’ prestata entro 90 giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento.
3. L’obbligo di prestazione della garanzia finanziaria da parte del soggetto obbligato permane fino all’avvenuta cancellazione dal Registro.
Art. 3
Tipologie, caratteristiche e modalita’ di prestazione della garanzia finanziaria
1. La garanzia finanziaria e’ prestata secondo una delle seguenti modalita’:
a) reale e valida cauzione, ai sensi dell’articolo 54 del regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilita’ generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
b) fidejussione bancaria rilasciata da banche autorizzate ai sensi della normativa vigente, ovvero da consorzi di garanzia collettiva dei fidi iscritti nell’albo degli intermediari finanziari, previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e sottoposti alla vigilanza della Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 108 del medesimo testo unico;
c) polizza assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni ed operanti nel territorio della Repubblica italiana in regime di liberta’ di stabilimento o di liberta’ di prestazione di servizi;
d) garanzia finanziaria rilasciata da intermediari finanziari regolarmente iscritti nell’elenco di cui all’articolo 106, comma 1 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
2. La documentazione attestante l’avvenuta prestazione della garanzia finanziaria di cui al comma 1 e’ trasmessa dai soggetti obbligati al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, che si avvale del Centro di coordinamento di cui all’articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, per la valutazione di congruita’ della stessa.
3. La trasmissione al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, da parte del sistema collettivo, di una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso di un’adeguata capacita’ finanziaria, equivale alla prestazione della garanzia finanziaria da parte del medesimo sistema. La capacita’ finanziaria del sistema collettivo, calcolata in riferimento ai dati riportati nell’ultimo bilancio d’esercizio, si intende adeguata quando:
a) l’indice di autonomia finanziaria, dato dal rapporto tra il patrimonio netto e il totale dell’attivo netto, assume valore superiore a 0,20;
b) l’indice di liquidita’, dato dal rapporto tra le attivita’ a breve termine e le passivita’ a breve termine, assume valore superiore a 1,5.
In caso di mancata trasmissione dell’autocertificazione o di inadeguata capacita’ finanziaria la garanzia e’ prestata secondo le modalita’ di cui al comma 1.
4. La garanzia finanziaria deve essere accettata dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare entro 90 giorni dalla data di ricezione della documentazione di cui al comma 2 ovvero della dichiarazione di cui al comma 3. Decorso inutilmente tale termine, la garanzia finanziaria si intende tacitamente accettata ai sensi dell’articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Art. 4
Escussione
1. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare escute la garanzia finanziaria prestata dai soggetti obbligati quando non ci sono fondi sufficienti per la gestione dei RAEE prodotti dai medesimi soggetti o che derivino da AEE immesse sul mercato da produttori che abbiano cessato la loro attivita’, nel limite dell’importo massimo garantito. La garanzia escussa e’ destinata al Centro di coordinamento per la gestione dei RAEE.
2. La garanzia finanziaria e’ incondizionata, irrevocabile ed escutibile a prima richiesta da parte del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Art. 5
Garanzie prestate dai sistemi di gestione individuali dei RAEE domestici
1. Il produttore di AEE per uso domestico che adempie ai propri obblighi individualmente calcola l’ammontare della garanzia finanziaria sulla base dei parametri definiti con il decreto di riconoscimento di cui all’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49. Il calcolo della garanzia avviene secondo i criteri e le formule di cui all’allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Art. 6
Garanzie prestate dai sistemi di gestione collettivi dei RAEE domestici
1. Il Sistema collettivo che presta la garanzia finanziaria secondo le modalita’ di cui all’articolo 3, commi 1 e 3, calcola l’ammontare della garanzia finanziaria in riferimento a ciascuna categoria di AEE indicata negli allegati I e III al decreto legislativo del 14 marzo 2014, n. 49, secondo i criteri e le formule di cui all’allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Il costo standard atteso delle operazioni di gestione dei RAEE provenienti dai nuclei domestici (di seguito: CGSCD) di cui all’allegato 2 del presente decreto e’ definito dal Centro di coordinamento sulla base delle previsioni comunicate dai sistemi collettivi.
3. I criteri di definizione del coefficiente di rischio di cui all’allegato 2 del presente decreto sono stabiliti dal Centro di coordinamento e approvati dal Comitato di vigilanza e controllo di cui all’articolo 35 del decreto legislativo del 14 marzo 2014, n. 49.
Art. 7
Comunicazioni
1. I soggetti obbligati trasmettono annualmente, in formato digitale, al Centro di coordinamento il costo atteso delle operazioni di gestione dei RAEE domestici, ovvero i costi connessi agli obblighi di raccolta, trattamento, recupero e smaltimento imposti dal decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, per l’anno in cui viene prestata la garanzia.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Roma, 9 marzo 2017
Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
Galletti
Il Ministro dello sviluppo economico
Calenda
Il Ministro dell’economia e delle finanze
Padoan
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 2017 Ufficio di controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare, reg.ne n. 1, foglio n. 1895
Allegato 1
(articolo 5)
Calcolo delle garanzie prestate dai sistemi di gestione individuali dei RAEE domestici
1. Il calcolo della garanzia finanziaria, di cui all’articolo 5, avviene secondo la seguente formula:
Garanzia SID [euro] = PPD [kg] × CGSID [euro/kg] × CRSID [%]
dove:
Garanzia SID (Sistema Individuale Domestico): garanzia prestata dal sistema di gestione individuale dei RAEE provenienti dai nuclei domestici, espressa in euro;
PPD: peso delle AEE per uso domestico presenti sul mercato, espresso in chilogrammi;
CGSID: costo standard atteso delle operazioni di gestione dei RAEE provenienti dai nuclei domestici, espresso in euro a chilogrammo;
CRSID: coefficiente di rischio riferito al sistema individuale di gestione dei RAEE provenienti dai nuclei domestici, espresso in percentuale.
2. Le AEE ad uso domestico presenti sul mercato corrispondono alla somma dei quantitativi immessi annualmente dal produttore, a far data dal primo anno di prestazione della garanzia, a cui va sottratta la somma dei quantitativi dei RAEE gestiti annualmente dal sistema individuale.
3. Il coefficiente di rischio e’ definito sulla base dei seguenti criteri:
solidita’ patrimoniale del sistema individuale che immette sul mercato le AEE per uso domestico;
quantitativi di AEE ad uso domestico immessi sul mercato.
4. L’ammontare della garanzia finanziaria e’ ridotto del:
a) 50% per le imprese registrate ai sensi del regolamento CE n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (EMAS);
b) 40% nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001, rilasciata da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente.
Allegato 2
(articolo 6, comma 1)
Calcolo delle garanzie prestate dai sistemi
di gestione collettivi dei RAEE domestici
1. Il calcolo della garanzia finanziaria, di cui all’articolo 6, avviene secondo la seguente formula:
Garanzia SCD [euro] = PID [kg] × CGSCD [euro/kg] × CRSCD [%]
dove:
Garanzia SCD (Sistema Collettivo Domestico): garanzia prestata dal sistema di gestione collettivo dei RAEE provenienti dai nuclei domestici, espressa in euro;
PID: peso delle AEE per uso domestico immesse sul mercato, espresso in chilogrammi;
CGSCD: costo standard atteso delle operazioni di gestione dei RAEE provenienti dai nuclei domestici, espresso in euro a chilogrammo;
CRSCD: coefficiente di rischio riferito al sistema collettivo di gestione dei RAEE provenienti dai nuclei domestici, espresso in percentuale.
2. Al fine della determinazione del peso delle AEE per uso domestico immesse sul mercato (PID) si utilizzano i dati dichiarati da ciascun produttore al Registro e previsti dall’allegato X al decreto legislativo del 14 marzo 2014, n. 49.
3. Il valore del coefficiente di rischio e’ definito dal Centro di coordinamento sulla base dei seguenti parametri:
solidita’ patrimoniale del sistema collettivo che immette sul mercato le AEE ad uso domestico;
quantitativi di AEE ad uso domestico immesse sul mercato dal sistema collettivo;
numero dei produttori aderenti al sistema collettivo e relativa quota di mercato.
4. L’ammontare della garanzia finanziaria e’ ridotto del:
a) 50% per le imprese registrate ai sensi del regolamento CE n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (EMAS);
b) 40% nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001, rilasciata da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente.