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Provvedimento: Decreto del Presidente della Repubblica | Tipo: Nazionale | Numero:
Argomento: Legislazione | Categoria: Inquinamento del mare
| Organo emanante: Presidente della Repubblica | Data: 15 Febbraio 2016
Pubblicato su: Gazzetta Ufficiale | Numero Gazzetta: 38 | Supplemento:
Data pubblicazione: 16 Febbraio 2016 | Numero supplemento: | Data suplemento:
Allegato:
Riassunto: Indizione del referendum popolare per l’abrogazione del comma 17, terzo periodo, dell’articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dal comma 239 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, limitatamente alle seguenti parole: «per la durata di vita utile del giacimento, nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale». (GU n.38 del 16-2-2016)

 

 Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 2016

Indizione del referendum popolare per l’abrogazione del comma 17, terzo periodo, dell’articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dal comma 239 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, limitatamente alle seguenti parole: «per la durata di vita utile del giacimento, nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale».

(GU n.38 del 16-2-2016)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 Visti gli articoli 75 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante “Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo”, e successive modificazioni;
Visto l’articolo 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilita’ 2014);
Vista l’ordinanza del 7 gennaio 2016 depositata in pari data, con la quale l’Ufficio centrale per il referendum presso la Corte suprema di cassazione, intervenendo per deliberare sull’incidenza del comma 239 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilita’ 2016), sul comma 17 dell’articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), come in precedenza sostituito dal comma 1 dell’articolo 35 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ha disposto il trasferimento del quesito referendario sul citato comma 17, terzo periodo, dell’articolo 6 del decreto legislativo n. 152 del 2006, come sostituito, da ultimo, dal comma 239 dell’articolo 1 della legge n. 208 del 2015, con la seguente denominazione: “Divieto di attivita’ di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in zone di mare entro dodici miglia marine. Esenzione da tale divieto per i titoli abilitativi gia’ rilasciati. Abrogazione della previsione che tali titoli hanno la durata della vita utile del giacimento” e con il seguente quesito: «Volete voi che sia abrogato l’art. 6, comma 17, terzo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”, come sostituito dal comma 239 dell’art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita’ 2016)”, limitatamente alle seguenti parole: “per la durata di vita utile del giacimento, nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale”?»;
Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 17 del 19 gennaio 2016, depositata il 2 febbraio 2016 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – lª Serie speciale – n. 5 del 3 febbraio 2016, con la quale e’ stata dichiarata ammissibile la richiesta di referendum popolare secondo il quesito di cui alla suindicata ordinanza dell’Ufficio centrale per il referendum;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 10 febbraio 2016;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio del ministri, di concerto con i Ministri dell’interno e della giustizia;

Emana
il seguente decreto:

Il referendum popolare per l’abrogazione del comma 17 dell’articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), come sostituito dal comma 1 dell’articolo 35 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, trasferito, come disposto dall’Ufficio centrale per il referendum con l’ordinanza citata in premessa, sul comma 17, terzo periodo, dell’articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dal comma 239 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilita’ 2016), e’ indetto sul seguente quesito corrispondentemente riformulato:
«Volete voi che sia abrogato l’art. 6, comma 17, terzo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”, come sostituito dal comma 239 dell’art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita’ 2016)”, limitatamente alle seguenti parole: “per la durata di vita utile del giacimento, nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale”?».
I relativi comizi sono convocati per il giorno di domenica 17 aprile 2016.

Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Dato a Roma, addi’ 15 febbraio 2016

 MATTARELLA

Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri
Alfano, Ministro dell’interno
Orlando, Ministro della giustizia

 

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