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Provvedimento: Decreto Legislativo | Tipo: Nazionale | Numero: 39
Argomento: Legislazione | Categoria: Sostanze pericolose
| Organo emanante: Governo | Data: 15 Febbraio 2016
Pubblicato su: Gazzetta Ufficiale | Numero Gazzetta: 61 | Supplemento:
Data pubblicazione: 14 Marzo 2016 | Numero supplemento: | Data suplemento:
Allegato:
Riassunto: Attuazione della direttiva 2014/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, che modifica le direttive 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE del Consiglio e la direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, allo scopo di allinearle al regolamento (CE) n. 1272/2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele. (GU n.61 del 14-3-2016)

 

Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 39

Attuazione della direttiva 2014/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, che modifica le direttive 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE del Consiglio e la direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, allo scopo di allinearle al regolamento (CE) n. 1272/2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele.

(GU n.61 del 14-3-2016)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2014/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, che modifica le direttive 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE del Consiglio e la direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio allo scopo di allinearle al regolamento (CE) n. 1272/2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele;
Visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonche’ la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE;
Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele (CLP), che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006;
Visto il regolamento (UE) n. 453/2010 della Commissione del 20 maggio 2010, recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione e l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH);
Visto il regolamento (UE) n. 830/2015 della Commissione del 28 maggio 2015, recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda l’Allegato II;
Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – legge di delegazione europea 2014, e, in particolare, l’articolo 1 e l’allegato B;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, recante attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, recante attuazione della direttiva 1999/45/CE e della direttiva 2001/60/CE relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati pericolosi;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
Visto il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, contenente il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita’ e della paternita’, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53;
Vista la legge 17 ottobre 1967, n. 977, recante disposizioni in materia di tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 13 novembre 2015;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, adottata nella riunione del 17 dicembre 2015;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 febbraio 2016;
Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell’economia e delle finanze, della salute e dello sviluppo economico;

 E m a n a
 il seguente decreto legislativo:

 Art. 1
Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

 1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) agli articoli 20, 36, 37, 50, 222 e agli allegati XV, XXIV, XXVI le parole: «preparati pericolosi» sono sostituite dalle seguenti: «miscele pericolose», all’articolo 28 le parole: «preparati chimici» sono sostituite dalle seguenti: «miscele chimiche», agli articoli 223, 236, comma 4, lettera f), e all’allegato XLII la parola: «preparati» e’ sostituita dalla seguente: «miscele» e all’articolo 236, comma 4, lettere a) e b), le parole: «preparati cancerogeni o mutageni» sono sostituite dalle seguenti: «miscele cancerogene o mutagene»;
 b) agli articoli 228 e 235 la parola: «preparato» e’ sostituita dalla seguente: «miscela» e all’allegato XXVI le parole: «preparato pericoloso» sono sostituite dalle seguenti: «miscela pericolosa»;
 c) all’articolo 222, comma 1, lettera b), sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il numero 1) e’ sostituito dal seguente:

“1) agenti chimici che soddisfano i criteri di classificazione come pericolosi in una delle classi di pericolo fisico o di pericolo per la salute di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, indipendentemente dal fatto che tali agenti chimici siano classificati nell’ambito di tale regolamento;”;

2) il numero 2) e’ soppresso;

3) il numero 3) e’ sostituito dal seguente:

“3) agenti chimici che, pur non essendo classificabili come pericolosi ai sensi del presente articolo, lettera b), numero 1), comportano un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori a causa di loro proprieta’ chimico-fisiche, chimiche o tossicologiche e del modo in cui sono utilizzati o presenti sul luogo di lavoro, compresi gli agenti chimici cui e’ stato assegnato un valore limite di esposizione professionale di cui all’Allegato XXXVIII;”;
 d) all’articolo 223, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, la lettera b) e’ sostituita dalla seguente:

“b) le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal fornitore tramite la relativa scheda di sicurezza predisposta ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio;”;

2) il comma 4 e’ sostituito dal seguente:

“4. Fermo restando quanto previsto dai regolamenti (CE) n. 1907/2006 e n. 1272/2008, il fornitore di agenti chimici pericolosi e’ tenuto a fornire al datore di lavoro acquirente tutte le ulteriori informazioni necessarie per la completa valutazione del rischio.”;
 e) all’articolo 227 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, la lettera d) e’ sostituita dalla seguente:

“d) accesso ad ogni scheda dei dati di sicurezza messa a disposizione dal fornitore.”;

2) il comma 4, e’ sostituito dal seguente:

“4. Il fornitore deve trasmettere ai datori di lavoro tutte le informazioni concernenti gli agenti chimici pericolosi prodotti o forniti secondo quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 1907/2006.”;
 f) all’articolo 229 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1 le parole “come molto tossici, tossici, nocivi, sensibilizzanti, corrosivi, irritanti, tossici per il ciclo riproduttivo, cancerogeni e mutageni di categoria 3.” sono sostituite dalle seguenti: “di cui al Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, e successive modificazioni ed integrazioni, come tossici acuti, corrosivi, irritanti, sensibilizzanti, tossici per il ciclo riproduttivo o con effetti sull’allattamento, tossici specifici per organo bersaglio, tossici in caso di aspirazione, cancerogeni e mutageni di categoria 2.”;
 g) all’articolo 234, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la lettera a) e’ sostituita dalla seguente:

“a) agente cancerogeno:

1) una sostanza o miscela che corrisponde ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena di categoria 1 A o 1 B di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio;

2) una sostanza, miscela o procedimento menzionati all’allegato XLII del presente decreto, nonche’ sostanza o miscela liberate nel corso di un processo e menzionate nello stesso allegato;”;

2) la lettera b) e’ sostituita dalla seguente:

“b) agente mutageno:

1) una sostanza o miscela corrispondente ai criteri di classificazione come agente mutageno di cellule germinali di categoria 1 A o 1 B di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008.”;
 h) all’allegato XXV, alla sezione 3.2, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il cartello di avvertimento «Sostanze nocive o irritanti» e’ soppresso;

2) e’ aggiunta la seguente nota collegata al segnale di avvertimento «Pericolo generico»: «Questo cartello di avvertimento non deve essere utilizzato per mettere in guardia le persone circa le sostanze chimiche o miscele pericolose, fatta eccezione nei casi in cui il cartello di avvertimento e’ utilizzato conformemente alla presente sezione per indicare i depositi di sostanze o miscele pericolose»;
 i) all’allegato XXVI:

1) la sezione 1 e’ sostituita dalla seguente:

“1. I recipienti utilizzati sui luoghi di lavoro e contenenti sostanze o miscele classificate come pericolose conformemente ai criteri relativi a una delle classi di pericolo fisico o di pericolo per la salute in conformita’ del regolamento (CE) n. 1272/2008 nonche’ i recipienti utilizzati per il magazzinaggio di tali sostanze o miscele pericolose e le tubazioni visibili che servono a contenere o a trasportare tali sostanze o miscele pericolose devono essere etichettati con i pertinenti pittogrammi di pericolo in conformita’ di tale regolamento.

Il primo comma non si applica ai recipienti utilizzati sui luoghi di lavoro per una breve durata ne’ a quelli il cui contenuto cambia frequentemente, a condizione che si prendano provvedimenti alternativi idonei, in particolare azioni di informazione e/o di formazione, che garantiscano un livello identico di protezione.

L’etichettatura di cui al primo comma puo’ essere:

 – sostituita da cartelli di avvertimento di cui all’allegato XXV che riportino lo stesso pittogramma o simbolo; se non esiste alcun cartello di avvertimento equivalente nella sezione 3.2 dell’allegato XXV, deve essere utilizzato il pertinente pittogramma di pericolo di cui all’allegato V del regolamento (CE) n. 1272/2008;

 – completata da ulteriori informazioni, quali il nome e/o la formula della sostanza o miscela pericolosa e dai dettagli sui rischi connessi;

 – completata o sostituita, per quanto riguarda il trasporto di recipienti sul luogo di lavoro, da cartelli che siano applicabili in tutta l’Unione per il trasporto di sostanze o miscele pericolose.”;

2) la sezione 5 e’ sostituita dalla seguente:

“5. Le zone, i locali o gli spazi utilizzati per il deposito di quantitativi notevoli di sostanze o miscele pericolose devono essere segnalati con un cartello di avvertimento appropriato, conformemente all’allegato XXV, punto 3.2, o indicati conformemente al punto 1 del presente allegato, tranne nel caso in cui l’etichettatura dei diversi imballaggi o recipienti stessi sia sufficiente a tale scopo.

Se non esiste alcun cartello di avvertimento equivalente nella sezione 3.2 dell’allegato XXV per mettere in guardia dalle sostanze chimiche o miscele pericolose, occorre utilizzare il pertinente pittogramma di pericolo, di cui all’allegato V del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio. I cartelli o l’etichettatura di cui sopra vanno applicati, secondo il caso, nei pressi dell’area di magazzinaggio o sulla porta di accesso al locale di magazzinaggio.”.

 Art. 2
 Modifiche al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151

 1. Al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, allegato C, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) alla sezione A:

1) il punto 2 e’ sostituito dal seguente:

“2. Agenti biologici

Agenti biologici dei gruppi di rischio 2, 3 e 4 ai sensi dell’articolo 268, nonche’ dell’Allegato XLVI del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nella misura in cui sia noto che tali agenti o le terapie che essi rendono necessarie mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, sempreche’ non figurino nell’Allegato B della presente legge.”;

2) al punto 3 sono apportate le seguenti modificazioni:

2.1) la lettera a) e’ sostituita dalla seguente:

“a) sostanze e miscele che soddisfano i criteri di classificazione del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio in una o piu’ delle seguenti classi di pericolo e categorie di pericolo con una o piu’ delle seguenti indicazioni di pericolo, sempreche’ non figurino ancora nell’Allegato B della presente legge:

 – mutagenicita’ sulle cellule germinali, categorie 1 A, 1 B o 2 (H340, H341),

 – cancerogenicita’, categorie 1 A, 1 B o 2 (H350, H350i, H351),

 – tossicita’ per la riproduzione, categorie 1 A, 1 B o 2 o la categoria aggiuntiva per gli effetti sull’allattamento o attraverso di essa (H360, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H361, H361d, H361fd, H362),

 – tossicita’ specifica per organi bersaglio dopo esposizione singola, categorie 1 o 2 (H370, H371)”;

2.2) la lettera b) e’ sostituita dalla seguente:

“b) agenti chimici che figurano nell’allegato XLII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;”;
 b) la sezione B e’ sostituita dalla seguente:

“B. Processi

Processi industriali che figurano nell’allegato XLII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.”.

 Art. 3
Modifiche alla legge 17 ottobre 1967, n. 977

 1. Alla legge 17 ottobre 1967, n. 977, allegato I, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) alla sezione I sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il punto 2 e’ sostituito dal seguente:

“2. Agenti biologici:

a) agenti biologici dei gruppi di rischio 3 e 4 ai sensi dell’articolo 268 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.”;

2) il punto 3 e’ sostituito dal seguente:

“3. Agenti chimici:

a) sostanze e miscele che soddisfano i criteri di classificazione del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio in una o piu’ delle seguenti classi di pericolo e categorie di pericolo con una o piu’ delle seguenti indicazioni di pericolo:

 – tossicita’ acuta, categorie 1, 2 o 3 (H300, H310, H330, H301, H311, H331);

 – corrosione della pelle, categorie 1 A, 1 B o 1C (H314);

 – gas infiammabile, categorie 1 o 2 (H220, H221);

 – aerosol infiammabili, categoria 1 (H222);

 – liquido infiammabile, categorie 1 o 2 (H224, H225);

 – esplosivi, categoria “esplosivo instabile”, o esplosivi delle divisioni 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 (H200, H201, H202, H203, H204, H205);

 – sostanze e miscele autoreattive, di tipo A, B, C o D (H240, H241, H242);

 – perossidi organici, di tipo A o B (H240, H241);

 – tossicita’ specifica per organi bersaglio dopo esposizione singola, categorie 1 o 2 (H370, H371);

 – tossicita’ specifica per organi bersaglio dopo esposizione ripetuta, categorie 1 o 2 (H372, H373);

 – sensibilizzazione delle vie respiratorie, categoria 1, sottocategorie 1 A o 1 B (H334);

 – sensibilizzazione della pelle, categoria 1, sottocategorie 1 A o 1B (H317);

 – cancerogenicita’, categorie 1 A, 1 B o 2 (H350, H350i, H351);

 – mutagenicita’ sulle cellule germinali, categorie 1 A, 1 B o 2 (H340, H341);

 – tossicita’ per la riproduzione, categorie 1 A o 1 B (H360, H360F, H360FD, H360Fd, H360D, H360Df).

b) sostanze e miscele di cui al Titolo IX, Capo II, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

c) piombo e composti;

d) amianto.”;
 b) alla sezione II, il punto 1) e’ sostituito dal seguente:

“1) Processi e lavori di cui all’allegato XLII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.”.

 Art. 4
 Clausola di invarianza finanziaria

 1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le pubbliche amministrazioni interessate provvedono ai compiti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 Dato a Roma, addi’ 15 febbraio 2016

 MATTARELLA

 Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri
Poletti, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Gentiloni Silveri, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Orlando, Ministro della giustizia
Padoan, Ministro dell’economia e delle  finanze
Lorenzin, Ministro della salute
Guidi, Ministro dello sviluppo economico

Visto, il Guardasigilli: Orlando

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