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Provvedimento: Decreto Legislativo | Tipo: Nazionale | Numero: 86
Argomento: Legislazione | Categoria: Sicurezza in genere, Sicurezza sul lavoro
| Organo emanante: Governo | Data: 19 Maggio 2016
Pubblicato su: Gazzetta Ufficiale | Numero Gazzetta: 121 | Supplemento: Supplemento Ordinario
Data pubblicazione: 25 Maggio 2016 | Numero supplemento: 16 | Data suplemento: 25 Maggio 2016
Allegato:
Riassunto: Attuazione della direttiva 2014/35/UE concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione. (GU n.121 del 25-5-2016 – Suppl. Ordinario n. 16)

   
Decreto Legislativo 19 maggio 2016, n. 86


Attuazione della direttiva 2014/35/UE concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione.


(GU n.121 del 25-5-2016 – Suppl. Ordinario n. 16)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l’articolo 14, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione (rifusione);
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea, ed in particolare gli articoli 31 e 32;
Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2014 ed in particolare l’articolo 1 e l’allegato B, numero 21);
Vista la legge 18 ottobre 1977, n. 791, e successive modificazioni, di attuazione della direttiva 72/23/CEE relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione;
Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626, di attuazione della direttiva 93/68/CEE in materia di marcatura CE del materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione;
Visto il decreto legislativo 31 luglio 1997, n. 277, recante modificazioni al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626, di attuazione della direttiva 93/68/CEE in materia di marcatura CE del materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione;
Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 19 febbraio 2016;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 maggio 2016;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dell’economia e delle finanze, della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

Emana
il seguente decreto legislativo:


 Art. 1
 Campo di applicazione, messa a disposizione sul mercato e obiettivi di sicurezza

 1. Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato ad una tensione nominale compresa fra 50 e 1.000 volt in corrente alternata e fra 75 e 1.500 volt in corrente continua, ad esclusione dei seguenti materiali e fenomeni:
a) materiali elettrici destinati ad essere usati in ambienti esposti a pericoli di esplosione;
b) materiali elettrici per radiologia ed uso clinico;
c) parti elettriche di ascensori e montacarichi;
d) contatori elettrici;
e) basi e spine delle prese di corrente per uso domestico;
f) dispositivi di alimentazione dei recinti elettrici;
g) disturbi radioelettrici;
h) materiali elettrici speciali, destinati ad essere usati sulle navi e sugli aeromobili e per le ferrovie, conformi alle disposizioni di sicurezza stabilite da organismi internazionali, cui partecipa l’Italia;
i) kit di valutazione su misura per professionisti, destinati ad essere utilizzati unicamente in strutture di ricerca e sviluppo a tali fini.
2. Il materiale elettrico che rientra nel campo di applicazione del comma 1 puo’ essere messo a disposizione sul mercato dell’Unione europea solo se, costruito conformemente alla regola dell’arte in materia di sicurezza valida all’interno dell’Unione, non compromette, in caso di installazione e di manutenzione non difettose e di utilizzazione conforme alla sua destinazione, la sicurezza delle persone, degli animali domestici e dei beni.
3. I principali elementi degli obiettivi di sicurezza sono indicati nell’allegato I.
4. Viene garantita la libera circolazione in Italia del materiale elettrico conforme alle disposizioni del presente decreto legislativo.
5. Le imprese distributrici di elettricita’, per quanto riguarda il materiale elettrico, non subordinano il raccordo o la fornitura di elettricita’ agli utenti a requisiti di sicurezza piu’ rigorosi degli obiettivi di sicurezza menzionati ai commi 2 e 3 ed enunciati nell’allegato I.

 Art. 2
 Definizioni

 1. Ai fini del presente decreto legislativo si intende per:
a) «messa a disposizione sul mercato»: la fornitura di materiale elettrico per la distribuzione, il consumo o l’uso nel mercato dell’Unione nel corso di un’attivita’ commerciale, a titolo oneroso o gratuito;
b) «immissione sul mercato»: la prima messa a disposizione sul mercato dell’Unione di materiale elettrico;
c) «fabbricante»: la persona fisica o giuridica che fabbrica materiale elettrico o che lo fa progettare o fabbricare, e commercializza tale materiale con il proprio nome o marchio commerciale;
d) «rappresentante autorizzato»: la persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire a suo nome in relazione a determinati compiti;
e) «importatore»: la persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che immette sul mercato dell’Unione materiale elettrico originario di un Paese terzo;
f) «distributore»: la persona fisica o giuridica presente nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante e dall’importatore, che mette a disposizione sul mercato materiale elettrico;
g) «operatori economici»: il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l’importatore e il distributore;
h) «specifica tecnica»: un documento che prescrive i requisiti tecnici che il materiale elettrico deve soddisfare;
i) «norma armonizzata»: la norma armonizzata di cui all’articolo 2, punto 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1025/2012;
l) «valutazione della conformita’»: il processo atto a dimostrare il rispetto degli obiettivi di sicurezza menzionati all’articolo 1, commi 2 e 3, ed enunciati nell’allegato I relativi al materiale elettrico;
m) «richiamo»: qualsiasi misura volta a ottenere la restituzione di materiale elettrico gia’ messo a disposizione dell’utilizzatore finale;
n) «ritiro»: qualsiasi misura volta a impedire la messa a disposizione sul mercato di materiale elettrico presente nella catena di fornitura;
o) «normativa di armonizzazione dell’Unione»: qualunque normativa dell’Unione che armonizza le condizioni di commercializzazione dei prodotti;
p) «marcatura CE»: una marcatura mediante la quale il fabbricante indica che il materiale elettrico e’ conforme ai requisiti applicabili stabiliti nella normativa di armonizzazione dell’Unione che ne prevede l’apposizione.


 Art. 3
Obblighi dei fabbricanti

 1. All’atto dell’immissione sul mercato o della messa in servizio del loro materiale elettrico, i fabbricanti garantiscono che sono stati progettati e fabbricati conformemente agli obiettivi di sicurezza menzionati all’articolo 1, commi 2 e 3, ed enunciati nell’allegato I.
2. I fabbricanti preparano la documentazione tecnica di cui all’allegato III ed eseguono o fanno eseguire la procedura di valutazione della conformita’ di cui al medesimo allegato III. Qualora la conformita’ del materiale elettrico agli obiettivi di sicurezza menzionati all’articolo 1, commi 2 e 3, ed enunciati nell’allegato I sia stata dimostrata mediante tale procedura di valutazione della conformita’, i fabbricanti redigono una dichiarazione di conformita’ UE e appongono la marcatura CE.
3. I fabbricanti conservano la documentazione tecnica di cui all’allegato III e la dichiarazione di conformita’ UE per dieci anni dalla data in cui il materiale elettrico e’ stato immesso sul mercato.
4. I fabbricanti garantiscono la predisposizione delle procedure necessarie, affinche’ la produzione in serie continui a essere conforme al presente decreto legislativo. A tal fine tengono debitamente conto delle modifiche della progettazione o delle caratteristiche del prodotto, nonche’ delle modifiche delle norme armonizzate di cui all’articolo 9, delle norme internazionali o nazionali di cui agli articoli 10 e 11 o delle altre specifiche tecniche con riferimento alle quali e’ dichiarata la conformita’ del materiale elettrico. Ove necessario in considerazione dei rischi presentati dal materiale elettrico, i fabbricanti eseguono, per proteggere la salute e la sicurezza dei consumatori, una prova a campione sul materiale elettrico messo a disposizione sul mercato, esaminano i reclami, il materiale elettrico non conforme e i richiami del materiale elettrico non conforme, mantengono, se del caso, un registro degli stessi e informano i distributori di tale monitoraggio.
5. I fabbricanti garantiscono che sul materiale elettrico da essi immesso sul mercato sia apposto un numero di tipo, di lotto o di serie, oppure qualsiasi altro elemento che ne consenta l’identificazione, oppure, qualora le dimensioni o la natura del materiale elettrico non lo consentano, che le informazioni prescritte siano fornite sull’imballaggio o in un documento di accompagnamento del materiale elettrico.
6. I fabbricanti indicano sul materiale elettrico il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l’indirizzo postale al quale possono essere contattati, oppure, ove cio’ non sia possibile, sull’imballaggio o in un documento di accompagnamento del materiale elettrico. L’indirizzo indica un unico punto presso il quale il fabbricante puo’ essere contattato. Le informazioni relative al contatto sono redatte anche in lingua italiana.
7. I fabbricanti garantiscono che il materiale elettrico sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza, in lingua italiana. Tali istruzioni e informazioni sulla sicurezza, al pari di qualunque etichettatura, devono essere chiare, comprensibili e intelligibili.
8. I fabbricanti che ritengono o hanno motivo di ritenere che il materiale elettrico da essi immesso sul mercato non e’ conforme al presente decreto prendono immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale materiale elettrico, per ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, qualora il materiale elettrico presenta un rischio, i fabbricanti ne informano immediatamente le autorita’ nazionali competenti degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione sul mercato il materiale elettrico, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformita’ e qualsiasi misura correttiva presa.
9. I fabbricanti, a seguito di una richiesta motivata di un’autorita’ nazionale competente, forniscono a quest’ultima tutte le informazioni e la documentazione, in formato cartaceo o elettronico, necessarie per dimostrare la conformita’ del materiale elettrico al presente decreto, in una lingua che puo’ essere facilmente compresa da tale autorita’ e, per il materiale elettrico immesso sul mercato in Italia, in lingua italiana. Cooperano con tale autorita’, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dal materiale elettrico da essi immessi sul mercato.


 Art. 4
 Rappresentanti autorizzati

 1. Il fabbricante puo’ nominare, mediante mandato scritto, un rappresentante autorizzato. Gli obblighi di cui all’articolo 3, comma 1, e l’obbligo di redigere la documentazione tecnica di cui all’articolo 3, comma 2, non rientrano nel mandato del rappresentante autorizzato.
2. Il rappresentante autorizzato esegue i compiti specificati nel mandato ricevuto dal fabbricante. Il mandato consente al rappresentante autorizzato di eseguire almeno i seguenti compiti:
a) mantenere a disposizione delle autorita’ nazionali di vigilanza del mercato la dichiarazione di conformita’ UE e la documentazione tecnica per dieci anni dalla data in cui il materiale elettrico e’ stato immesso sul mercato;
b) a seguito di una richiesta motivata di un’autorita’ nazionale competente, fornire a tale autorita’ tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformita’ del materiale elettrico;
c) cooperare con le autorita’ nazionali competenti, su loro richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dal materiale elettrico che rientra nel proprio mandato.


 Art. 5
 Obblighi degli importatori

 1. Gli importatori immettono sul mercato solo il materiale elettrico conforme.
2. Prima di immettere il materiale elettrico sul mercato, gli importatori assicurano che il fabbricante abbia
eseguito l’appropriata procedura di valutazione della conformita’. Essi assicurano che il fabbricante abbia preparato la documentazione tecnica, che sul materiale elettrico sia apposta la marcatura CE, che il materiale elettrico sia accompagnato dai documenti prescritti e che il fabbricante abbia rispettato le prescrizioni di cui all’articolo 3, commi 5 e 6. L’importatore, se ritiene o ha motivo di ritenere che il materiale elettrico non sia conforme agli obiettivi di sicurezza menzionati all’articolo 1, commi 2 e 3, ed enunciati nell’allegato I, non immette il materiale elettrico sul mercato fino a quando non sia stato reso conforme. Inoltre, quando il materiale elettrico presenta un rischio, l’importatore ne informa il fabbricante e le autorita’ di vigilanza del mercato.
3. Gli importatori indicano sul materiale elettrico il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l’indirizzo postale al quale possono essere contattati oppure, ove cio’ non sia possibile, sull’imballaggio o in un documento di accompagnamento del materiale elettrico. Le informazioni relative al contatto sono in lingua italiana.
4. Gli importatori garantiscono che il materiale elettrico sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza, in lingua italiana.
5. Gli importatori garantiscono che, mentre il materiale elettrico e’ sotto la loro responsabilita’, le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non mettono a rischio la sua conformita’ agli obiettivi di sicurezza menzionati all’articolo 1, commi 2 e 3, ed enunciati nell’allegato I.
6. Laddove ritenuto necessario in considerazione dei rischi presentati dal materiale elettrico, gli importatori eseguono, per proteggere la salute e la sicurezza dei consumatori, una prova a campione sul materiale elettrico messo a disposizione sul mercato, esaminano i reclami, il materiale elettrico non conforme e i richiami del materiale elettrico non conforme, mantengono, se del caso, un registro degli stessi e informano i distributori di tale monitoraggio.
7. Gli importatori che ritengono o hanno motivo di ritenere che il materiale elettrico da essi immesso sul mercato non sia conforme al presente decreto prendono immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale materiale elettrico, per ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, qualora il materiale elettrico presenti un rischio, gli importatori ne informano immediatamente le autorita’ nazionali competenti degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione sul mercato il materiale elettrico, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformita’ e qualsiasi misura correttiva presa.
8. Per dieci anni dalla data in cui il materiale elettrico e’ stato immesso sul mercato gli importatori mantengono la dichiarazione di conformita’ UE a disposizione delle autorita’ di vigilanza del mercato; garantiscono inoltre che, su richiesta, la documentazione tecnica sara’ messa a disposizione di tali autorita’.
9. Gli importatori, a seguito di una richiesta motivata di un’autorita’ nazionale competente, forniscono a quest’ultima tutte le informazioni e la documentazione, in formato cartaceo o elettronico, necessarie per dimostrare la conformita’ del materiale elettrico in una lingua facilmente compresa da tale autorita’ e, per il materiale elettrico immesso sul mercato in Italia, in lingua italiana. Cooperano con tale autorita’, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dal materiale elettrico da essi immesso sul mercato.

 Art. 6
Obblighi dei distributori

 1. Quando mettono il materiale elettrico a disposizione sul mercato, i distributori si comportano con la dovuta diligenza ed applicano le prescrizioni del presente decreto.
2. Prima di mettere il materiale elettrico a disposizione sul mercato, i distributori verificano che esso rechi la marcatura CE, che sia accompagnato dalla documentazione richiesta, nonche’ da istruzioni e informazioni sulla sicurezza, in una lingua che puo’ essere facilmente compresa dagli utilizzatori finali nello Stato membro in cui il materiale elettrico deve essere messo a disposizione sul mercato e, per il mercato italiano, in lingua italiana, e che il fabbricante e l’importatore si siano conformati alle prescrizioni di cui, rispettivamente, all’articolo 3, commi 5 e 6, e all’articolo 5, comma 3. Il distributore, se ritiene o ha motivo di ritenere che il materiale elettrico non e’ conforme agli obiettivi di sicurezza menzionati all’articolo 1, commi 2 e 3, ed enunciati nell’allegato I, non mette il materiale elettrico a disposizione sul mercato fino a quando non sia stato reso conforme. Inoltre, quando il materiale elettrico presenta un rischio, il distributore ne informa il fabbricante o l’importatore e le autorita’ di vigilanza del mercato.
3. I distributori garantiscono che, mentre il materiale elettrico e’ sotto la loro responsabilita’, le sue condizioni di immagazzinamento o di trasporto non mettono a rischio la sua conformita’ agli obiettivi di sicurezza menzionati all’articolo 1, commi 2 e 3, ed enunciati nell’allegato I.
4. I distributori, che ritengono o hanno motivo di ritenere che il materiale elettrico da essi messo a disposizione sul mercato non e’ conforme al presente decreto, si assicurano che siano prese le misure correttive necessarie per rendere conforme tale materiale elettrico, per ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, qualora il materiale elettrico presenta un rischio, i distributori ne informano immediatamente le autorita’ nazionali competenti degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione sul mercato il materiale elettrico, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformita’ e qualsiasi misura correttiva presa.
5. I distributori, a seguito di una richiesta motivata di un’autorita’ nazionale competente, forniscono a quest’ultima tutte le informazioni e la documentazione, in formato cartaceo o elettronico, necessarie per dimostrare la conformita’ del materiale elettrico. Cooperano con tale autorita’, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dal materiale elettrico da essi messo a disposizione sul mercato.

 Art. 7
 Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori e ai distributori

 1. Un importatore o distributore e’ ritenuto un fabbricante ai fini del presente decreto ed e’ soggetto agli obblighi del fabbricante di cui all’articolo 3 quando immette sul mercato materiale elettrico con il proprio nome o marchio commerciale o modifica materiale elettrico gia’ immesso sul mercato in modo tale da poterne condizionare la conformita’ al presente decreto.

 Art. 8
Identificazione degli operatori economici

 1. Gli operatori economici indicano alle autorita’ di vigilanza che ne fanno richiesta:
a) qualsiasi operatore economico che ha fornito loro materiale elettrico;
b) qualsiasi operatore economico cui hanno fornito materiale elettrico.
2. Gli operatori economici devono essere in grado di presentare le informazioni di cui al comma 1 per dieci anni dal momento in cui sono stati loro forniti materiale elettrico e per dieci anni dal momento in cui essi hanno fornito materiale elettrico.


 Art. 9
 Presunzione di conformita’ sulla base di norme armonizzate

 1. Il materiale elettrico che e’ conforme alle norme armonizzate o a parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea e’ considerato conforme agli obiettivi di sicurezza di tali norme o parti di esse menzionati all’articolo 1, commi 2 e 3, ed enunciati nell’allegato I.

 Art. 10
 Presunzione di conformita’ sulla base di norme internazionali

 1. Ove non siano state elaborate e pubblicate norme armonizzate di cui all’articolo 9, si considera del pari rispondente agli obiettivi di sicurezza menzionati all’articolo 1, commi 2 e 3, ed enunciati nell’allegato I, ai fini della messa a disposizione sul mercato di cui all’articolo 1, comma 2, o della libera circolazione di cui all’articolo 1, comma 4, il materiale elettrico conforme alle disposizioni in materia di sicurezza delle norme internazionali elaborate dalla «International Electrotechnical Commission» (IEC) (Commissione elettrotecnica internazionale) per le quali sia stata espletata la procedura di pubblicazione di cui ai paragrafi 2 e 3 dell’articolo 13 della direttiva 2014/35/UE.

 Art. 11
 Presunzione di conformita’ sulla base di norme nazionali

 1. Ove non siano state elaborate e pubblicate norme armonizzate di cui all’articolo 9 e norme internazionali di cui all’articolo 10, si considera del pari rispondente agli obiettivi di sicurezza menzionati all’articolo 1, commi 2 e 3, ed enunciati nell’allegato I, ai fini della messa a disposizione sul mercato di cui all’articolo 1, comma 2, o della libera circolazione di cui all’articolo 1, comma 4, il materiale elettrico costruito in conformita’ delle disposizioni in materia di sicurezza delle norme applicate nello Stato membro in cui e’ stato fabbricato, quando detto materiale garantisce un livello di sicurezza equivalente a quello richiesto sul territorio italiano.

 Art. 12
 Principi generali della marcatura CE e dichiarazione di conformita’ UE

 1. La marcatura CE e’ soggetta ai principi generali esposti all’articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008.
2. La dichiarazione di conformita’ UE attesta il rispetto degli obiettivi di sicurezza menzionati all’articolo 1, commi 2 e 3, ed enunciati nell’allegato I.
3. La dichiarazione di conformita’ UE ha la struttura tipo di cui all’allegato II, contiene gli elementi specificati nel modulo A di cui all’allegato III ed e’ continuamente aggiornata. Essa e’ tradotta in lingua italiana.
4. Se al materiale elettrico si applicano piu’ atti dell’Unione che prescrivono una dichiarazione di conformita’ UE, viene compilata un’unica dichiarazione di conformita’ UE in rapporto a tutti questi atti dell’Unione. La dichiarazione contiene gli estremi degli atti dell’Unione, compresi i riferimenti della loro pubblicazione.
5. Con la dichiarazione di conformita’ UE il fabbricante si assume la responsabilita’ della conformita’ del materiale elettrico alle prescrizioni di cui al presente decreto.


 Art. 13
 Regole e condizioni per l’apposizione della marcatura CE

 1. La marcatura CE e’ apposta in modo visibile, leggibile e indelebile sul materiale elettrico o sulla sua targhetta. Nei casi in cui cio’ non e’ possibile o la natura del materiale elettrico non lo consente, essa e’ apposta sull’imballaggio e sui documenti di accompagnamento.
2. La marcatura CE e’ apposta sul materiale elettrico prima della sua immissione sul mercato.

 Art. 14
 Vigilanza del mercato, controllo del materiale elettrico che entra nel mercato dell’Unione e sanzioni

 1. Al materiale elettrico si applica l’articolo 15, paragrafo 3, e gli articoli da 16 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008.
2. Ai fini di cui al comma 1, le funzioni di autorita’ di vigilanza del mercato sono svolte dal Ministero dello sviluppo economico avvalendosi delle autorita’ competenti per i controlli sulla sicurezza generale dei prodotti e, previa intesa, dei competenti uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonche’ di altre amministrazioni dello Stato e delle autorita’ pubbliche locali nell’ambito delle rispettive competenze. Le funzioni di controllo alle frontiere esterne sono svolte dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli conformemente agli articoli da 27 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008.
3. Nel caso in cui gli organi di vigilanza competenti ai sensi del presente articolo, nell’espletamento delle loro funzioni ispettive e di controllo, rilevano che il materiale elettrico e’ in tutto o in parte non rispondente agli obiettivi di sicurezza menzionati all’articolo 1, commi 2 e 3, ed enunciati nell’allegato I, ne informano immediatamente il Ministero dello sviluppo economico.
4. Il Ministero dello sviluppo economico per il materiale elettrico che presenta rischi e comunque in relazione alle segnalazioni di cui al comma 3 effettua le valutazioni ed adotta gli appropriati provvedimenti di cui agli articoli 15, 16, 17 e 18.
5. Salvo che il fatto costituisca reato gli operatori economici che immettono sul mercato materiale elettrico in violazione delle prescrizioni del presente decreto diverse da quelle oggetto delle sanzioni di cui al comma 7, o non ottemperano ai conseguenti provvedimenti di divieto, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da cinquanta euro a cento cinquanta euro per ogni pezzo ed in ogni caso di una somma non inferiore a diecimila euro e non superiore a sessantamila euro.
6. Salvo che il fatto costituisca reato gli operatori economici che mettono a disposizione sul mercato materiale elettrico in violazione delle prescrizioni del presente decreto diverse da quelle oggetto delle sanzioni di cui al comma 7, o non ottemperano ai conseguenti provvedimenti di divieto, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da cinquanta euro a centocinquanta euro per ogni pezzo ed i ogni caso di una somma non inferiore a ottocento euro e non superiore a cinquemila euro.
7. Salvo che il fatto costituisca reato, per le non conformita’ formali di cui all’articolo 18 e in generale per le violazioni diverse da quella di cui ai commi 5 e 6, alle disposizioni del presente decreto si applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da cinquecento euro a cinquemila euro.
8. I rapporti sulle violazioni di cui al presente articolo sono presentati, ai sensi e per gli effetti della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, alle autorita’ competenti per i controlli sulla sicurezza generale dei prodotti.

 Art. 15
 Procedure a livello nazionale per il materiale elettrico che presenta rischi

 1. Nel caso in cui le autorita’ di vigilanza del mercato di cui all’articolo 14 hanno motivi sufficienti per ritenere che un materiale elettrico disciplinato dal presente decreto presenta un rischio per la salute o la sicurezza delle persone, degli animali domestici o dei beni, effettuano una valutazione del materiale elettrico interessato che investe tutte le prescrizioni pertinenti di cui al presente decreto. A tal fine, gli operatori economici interessati cooperano ove necessario con le autorita’ di vigilanza del mercato.
2. Se nel corso della valutazione di cui al comma 1 il Ministero dello sviluppo economico conclude che il materiale elettrico non rispetta le prescrizioni di cui al presente decreto, chiede tempestivamente all’operatore economico interessato di adottare tutte le misure correttive del caso al fine di rendere il materiale elettrico conforme alle suddette prescrizioni oppure di ritirarlo o di richiamarlo dal mercato entro un termine congruo e proporzionato alla natura del rischio, a seconda dei casi.
3. L’articolo 21 del regolamento (CE) n. 765/2008 si applica alle misure di cui al comma 2.
4. Nel caso in cui ritiene che l’inadempienza non e’ ristretta al territorio nazionale, il Ministero dello sviluppo economico informa la Commissione europea e gli altri Stati membri dell’Unione europea dei risultati della valutazione e dei provvedimenti che ha chiesto all’operatore economico di prendere.
5. L’operatore economico garantisce che siano prese tutte le opportune misure correttive nei confronti del materiale elettrico interessato che ha messo a disposizione sull’intero mercato dell’Unione.
6. Nel caso in cui l’operatore economico interessato non prende le misure correttive adeguate entro il periodo di cui al comma 2, il Ministero dello sviluppo economico adotta tutte le opportune misure provvisorie per proibire o limitare la messa a disposizione del materiale elettrico sul mercato nazionale, per ritirarlo da tale mercato o per richiamarlo. La misura e’ adottata con provvedimento motivato e comunicato all’interessato, con l’indicazione dei mezzi di impugnativa avverso il provvedimento stesso e del termine entro cui e’ possibile ricorrere.
7. Il Ministero dello sviluppo economico informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri circa le misure di cui ai commi 5 e 6. Il Ministero dello sviluppo economico comunica i provvedimenti di cui al presente articolo agli organi segnalanti la presunta non conformita’.
8. Le informazioni di cui al primo periodo del comma 7, includono tutti i particolari disponibili, soprattutto i dati necessari all’identificazione del materiale elettrico non conforme, la sua origine, la natura della presunta non conformita’ e dei rischi connessi, la natura e la durata delle misure nazionali adottate, nonche’ gli argomenti espressi dall’operatore economico interessato. In particolare, il Ministero dello sviluppo economico indica se l’inadempienza sia dovuta a una delle due cause seguenti:
a) non conformita’ del materiale elettrico agli obiettivi di sicurezza menzionati all’articolo 2, secondo comma, ed enunciati nell’allegato I relativi alla salute o alla sicurezza delle persone, degli animali domestici o dei beni; oppure;
b) carenze nelle norme armonizzate di cui all’articolo 9 o delle norme internazionali o nazionali di cui all’articolo 10 e 11, che conferiscono la presunzione di conformita’.
9. Il Ministero dello sviluppo economico, quando la procedura a norma dell’articolo 19 della direttiva 2014/35/UE e’ stata avviata dall’autorita’ di un altro Stato membro, informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri di tutti i provvedimenti adottati, di tutte le altre informazioni a sua disposizione sulla non conformita’ del materiale elettrico interessato e, in caso di disaccordo con la misura nazionale adottata, delle sue obiezioni.
10. Il Ministero dello sviluppo economico tiene conto nello svolgimento della propria attivita’, sia per le proprie misure provvisorie che per quelle assunte da autorita’ di altri Stati membri, che nel caso in cui, entro tre mesi dal ricevimento delle informazioni di cui al comma 8, uno Stato membro o la Commissione non sollevano obiezioni contro la misura provvisoria presa da uno Stato membro, tale misura e’ ritenuta giustificata.
11. Il Ministero dello sviluppo economico adotta immediatamente le opportune misure restrittive in relazione al materiale elettrico in questione, come il suo ritiro dal mercato.
12. Gli oneri relativi al ritiro dal mercato del materiale elettrico interessato ovvero ad altra prescrizione o limitazione o misura correttiva adottata ai sensi del presente articolo sono a carico del fabbricante o del suo rappresentante autorizzato o dell’importatore o del distributore o dell’operatore economico destinatario del relativo provvedimento.

 Art. 16
 Procedura di salvaguardia dell’Unione

 1. Il Ministero dello sviluppo economico cura la partecipazione nazionale alla consultazione svolta dalla Commissione europea quando, in esito alla procedura di cui all’articolo 15, sono sollevate obiezioni contro una misura assunta da uno Stato membro o nel caso in cui la Commissione ritiene che una misura nazionale e’ contraria alla legislazione dell’Unione. Il Ministero dello sviluppo economico cura l’esecuzione delle conseguenti decisioni della Commissione.
2. Se la misura nazionale relativa ad un materiale elettrico e’ ritenuta giustificata, il Ministero dello sviluppo economico adotta i provvedimenti necessari per garantire che il materiale elettrico non conforme sia ritirato dal mercato nazionale e ne informa la Commissione. Se la misura adottata dall’Italia e’ considerata ingiustificata, il Ministero dello sviluppo economico la revoca.
3. Il Ministero dello sviluppo economico cura le iniziative necessarie alla partecipazione nazionale alla procedura di cui all’articolo 11 del regolamento (UE) n. 1025/2012, quando la misura nazionale e’ considerata giustificata e la non conformita’ di un materiale elettrico e’ attribuita a una carenza delle norme armonizzate di cui all’articolo 15, comma 8, lettera b), del presente decreto.

 Art. 17
Materiale elettrico conforme che presenta rischi

 1. Se il Ministero dello sviluppo economico, dopo aver effettuato una valutazione ai sensi dell’articolo 15, commi 1 e 2, ritiene che un materiale elettrico, pur conforme al presente decreto, presenta un rischio per la salute o la sicurezza delle persone, degli animali domestici o dei beni, chiede all’operatore economico interessato di provvedere, affinche’ tale materiale elettrico, all’atto della sua immissione sul mercato, non presenti piu’ tale rischio o che tale materiale elettrico sia, a seconda dei casi, ritirato dal mercato o richiamato entro un periodo di tempo congruo, proporzionato alla natura del rischio.
2. Nei casi di cui al comma 1, l’operatore economico garantisce che siano prese misure correttive nei confronti di tutti i materiali elettrici interessati che lo stesso ha messo a disposizione sull’intero mercato dell’Unione.
3. Il Ministero dello sviluppo economico informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri. Tali informazioni includono tutti i dettagli disponibili, in particolare i dati necessari all’identificazione del materiale elettrico interessato, la sua origine e la catena di fornitura del prodotto, la natura dei rischi connessi, nonche’ la natura e la durata delle misure nazionali adottate.
4. Il Ministero dello sviluppo economico cura, ove necessario, l’attuazione degli atti di esecuzione e delle decisioni della Commissione europea previsti dall’articolo 21, paragrafo 4, della direttiva 2014/35/UE.


 Art. 18
 Non conformita’ formale

 1. Fatto salvo l’articolo 15, se il Ministero dello sviluppo economico giunge a una delle seguenti conclusioni, chiede all’operatore economico interessato di porre fine allo stato di non conformita’ in questione:
a) la marcatura CE e’ stata apposta in violazione dell’articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008 o dell’articolo 13 del presente decreto;
b) la marcatura CE non e’ stata apposta;
c) la dichiarazione di conformita’ UE non e’ stata compilata o non accompagna il materiale elettrico;
d) non e’ stata compilata correttamente la dichiarazione di conformita’ UE;
e) la documentazione tecnica non e’ disponibile o e’ incompleta;
f) le informazioni di cui all’articolo 3, comma 6, o all’articolo 5, comma 3, sono assenti, false o incomplete;
g) non e’ rispettata qualsiasi altra prescrizione amministrativa di cui all’articolo 3 o all’articolo 5.
2. Se la non conformita’ di cui al comma 1 permane, il Ministero dello sviluppo economico adotta le adeguate misure per limitare o proibire la messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico o per garantire che sia richiamato o ritirato dal mercato.


 Art. 19
 Abrogazioni

 1. Sono abrogati:
a) la legge 18 ottobre 1977, n. 791;
b) il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626;
c) il decreto legislativo 31 luglio 1997, n. 277.

 Art. 20
Disposizioni finali e transitorie

 1. E’ consentita la messa a disposizione sul mercato di materiale elettrico rientrante nell’ambito di applicazione della direttiva 2006/95/CE e ad essa conforme, immesso sul mercato anteriormente al 20 aprile 2016.
2. Il Ministero dello sviluppo economico comunica alla Commissione europea il testo delle disposizioni di cui al presente decreto e delle altre disposizioni fondamentali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dal decreto medesimo.
3. Nelle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in vigore, tutti i riferimenti alle direttive codificate nella direttiva 2006/95/CE ed a tale direttiva, abrogata dalla direttiva 2014/35/UE, si intendono fatti a quest’ultima direttiva e sono letti secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato VI alla direttiva stessa.


 Art. 21
 Clausola di invarianza finanziaria

 1. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

 Art. 22
Entrata in vigore

 1. Ferme restando le decorrenze disposte dall’articolo 26 della direttiva 2014/35/UE relativamente alle disposizioni della medesima, il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 Dato a Roma, addi’ 19 maggio 2016

 MATTARELLA

 Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri

 Calenda, Ministro dello sviluppo economico
 Poletti, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
 Padoan, Ministro dell’economia e delle finanze
Orlando, Ministro della giustizia
Gentiloni Silveri, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

 Visto, il Guardasigilli: Orlando

 Allegato I
 (Articolo 1, comma 3)

PRINCIPALI ELEMENTI DEGLI OBIETTIVI DI SICUREZZA DEL MATERIALE ELETTRICO DESTINATO AD ESSERE ADOPERATO ENTRO TALUNI LIMITI DI TENSIONE

1. Requisiti generali.
a) Le caratteristiche essenziali del materiale elettrico, la cui conoscenza ed osservanza sono indispensabili per un impiego conforme alla destinazione ed esente da pericolo, sono indicate sul materiale elettrico stesso, oppure, qualora cio’ non sia possibile, su una scheda che l’accompagna.
b) Il materiale elettrico e le sue parti costitutive sono costruiti in modo da poter essere assemblati e collegati in maniera sicura ed adeguata.
c) Il materiale elettrico e’ progettato e fabbricato in modo da assicurare la protezione dai pericoli citati ai punti 2 e 3 del presente allegato, sempreche’ esso sia adoperato in conformita’ della sua destinazione e osservando le norme di manutenzione. 2. Protezione dai pericoli che possono derivare dal materiale elettrico.
In conformita’ del punto 1, sono previste misure di carattere tecnico affinche’:
 a) le persone e gli animali domestici siano adeguatamente protetti dal pericolo di lesioni fisiche o altri danni che possano derivare da contatti diretti o indiretti;
 b) non possano prodursi sovratemperature, archi elettrici o radiazioni che possono causare un pericolo;
 c) le persone, gli animali domestici e i beni siano adeguatamente protetti dai pericoli di natura non elettrica che, come insegna l’esperienza, possono derivare dal materiale elettrico;
 d) l’isolamento sia proporzionato alle sollecitazioni prevedibili. 3. Protezione dai pericoli dovuti all’influenza di fattori esterni sul materiale elettrico.
In conformita’ del punto 1, sono previste misure di ordine tecnico affinche’ il materiale elettrico:
 a) presenti le caratteristiche meccaniche richieste in modo da non causare pericolo alle persone, agli animali domestici e ai beni;
 b) sia resistente a fenomeni di natura non meccanica nelle condizioni ambientali previste, in modo da non causare pericolo alle persone, agli animali domestici e ai beni;
 c) nelle condizioni di sovraccarico previste, non causi pericolo alle persone, agli animali domestici e ai beni.

 Allegato II
 (Articolo 12, comma 3)
 DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ UE
 (N. XXXX) (1 )

 1. Modello di prodotto/prodotto (numero di prodotto, tipo, lotto o serie).
2. Nome e indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante autorizzato.
3. La presente dichiarazione di conformita’ e’ rilasciata sotto la responsabilita’ esclusiva del fabbricante.
4. Oggetto della dichiarazione (identificazione del materiale elettrico che ne consenta la rintracciabilita’; puo’, se necessario per l’identificazione del materiale elettrico, includere un’immagine a colori di grandezza sufficiente).
5. L’oggetto della dichiarazione di cui sopra e’ conforme alla pertinente normativa di armonizzazione dell’Unione.
6. Riferimento alle pertinenti norme armonizzate utilizzate o riferimenti alle altre specifiche tecniche in relazione alle quali e’ dichiarata la conformita’.
7. Informazioni supplementari:
 firmato a nome e per conto di:
 (luogo e data del rilascio):
 (nome, funzione) (firma) ____
(1 ) L’assegnazione di un numero, da parte del fabbricante, alla dichiarazione di conformita’ e’ opzionale.


 Allegato III
 (Articolo 3, comma 2)
 MODULO A: CONTROLLO INTERNO DELLA PRODUZIONE

1. Il controllo interno della produzione e’ la procedura di valutazione della conformita’ con cui il fabbricante ottempera agli obblighi stabiliti ai punti 2, 3 e 4 e garantisce e dichiara, sotto la propria esclusiva responsabilita’, che il materiale elettrico interessato soddisfa le prescrizioni del presente decreto ad esso applicabili. 2. Documentazione tecnica.
Il fabbricante compila la documentazione tecnica. La documentazione permette di valutare la conformita’ del materiale elettrico ai requisiti pertinenti e comprende un’analisi e una valutazione adeguate dei rischi. La documentazione tecnica precisa le prescrizioni applicabili e include, se necessario ai fini della valutazione, il progetto, la fabbricazione e il funzionamento del materiale elettrico. La documentazione tecnica contiene, laddove applicabile, almeno gli elementi seguenti:
 a) una descrizione generale del materiale elettrico;
 b) i disegni di progettazione e fabbricazione, nonche’ gli schemi di componenti, sottounita’, circuiti ecc.;
 c) le descrizioni e le spiegazioni necessarie alla comprensione di tali disegni e schemi e del funzionamento del materiale elettrico;
 d) un elenco delle norme armonizzate, applicate completamente o in parte, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o delle norme internazionali o nazionali di cui agli articoli 10 e 11, e, qualora non siano state applicate tali norme armonizzate o tali norme internazionali o nazionali, le descrizioni delle soluzioni adottate per soddisfare gli obiettivi di sicurezza de presente decreto, compreso un elenco delle altre pertinenti specifiche tecniche applicate. In caso di applicazione parziale delle norme armonizzate o delle norme internazionali o nazionali di cui agli articoli 10 e 11, la documentazione tecnica specifica le parti che sono state applicate;
 e) i risultati dei calcoli di progettazione realizzati, degli esami effettuati ecc.; e
 f) le relazioni sulle prove effettuate. 3. Produzione.
Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinche’ il processo di fabbricazione e il relativo controllo assicurino la conformita’ del materiale elettrico fabbricato alla documentazione tecnica di cui al punto 2 e alle prescrizioni del presente decreto ad esso applicabili. 4. Marcatura e dichiarazione di conformita’ UE.
4.1. Il fabbricante appone la marcatura CE su ogni singolo materiale elettrico conforme alle prescrizioni applicabili del presente decreto.
4.2. Il fabbricante compila una dichiarazione scritta di conformita’ UE per ogni modello del prodotto che, insieme alla documentazione tecnica, tiene a disposizione delle autorita’ nazionali di vigilanza del mercato per dieci anni dalla data in cui il materiale elettrico e’ stato immesso sul mercato. La dichiarazione di conformita’ UE identifica il materiale elettrico per cui e’ stata redatta.
Una copia della dichiarazione di conformita’ UE e’ messa a disposizione delle autorita’ di vigilanza del mercato su richiesta. 5. Rappresentante autorizzato.
Gli obblighi del fabbricante previsti al punto 4 possono essere adempiuti, a nome del fabbricante e sotto la sua responsabilita’, dal suo rappresentante autorizzato purche’ siano specificati nel mandato.
   
 
 

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