Argomento: Legislazione | Categoria: Acqua - Inquinamento idrico, Danno ambientale, Inquinamento atmosferico, Inquinamento del suolo, Rifiuti
| Organo emanante: Governo | Data: 3 Aprile 2006
Pubblicato su: Gazzetta ufficiale | Numero Gazzetta: 88 | Supplemento: Supplemento ordinario
Data pubblicazione: 14 Aprile 2006 | Numero supplemento: 96 | Data suplemento:
Allegato:
Riassunto: Norme in materia ambientale. Testo Unico Ambiente aggiornato – Codice dell’Ambiente, Testo aggiornato alla Legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante: “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”, pubblicata in GU n.302 del 29-12-2017 – Suppl. Ordinario n. 62
CODICE DELL’AMBIENTE
Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152
Testo aggiornato e coordinato annotato quotidianamente con dottrina e giurisprudenza
Sommario:
Parte 1^ Disposizioni comuni e principi generali (artt. 1- 3-sexies)
Parte 2^ Procedure per la valutazione ambientale strategica (Vas), per la valutazione dell’impatto ambientale (via) e per l’autorizzazione integrata ambientale (Ippc) (artt. 4 – 52)
Parte 3^ Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall’inquinamento e di gestione delle risorse idriche (arrt. 53 – 176)
Parte 4^ Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati (artt. 177 – 266)
Parte 5^ Norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera (artt. 267 – 297) e Parte 5^-bis Disposizioni per particolari installazioni (art. 298 bis)
Parte 6^ Norme in materia di tutela risarcitoria contro i danni all’ambiente (artt. 298 bis – 318)
Parte 6^ – bis Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale (artt. 318-bis – 318-octies)
Parte VI-bis. – DISCIPLINA SANZIONATORIA DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI E PENALI IN MATERIA DI TUTELA AMBIENTALE*
*Parte introdotta dall’art. 1 della Legge 22 maggio 2015, n. 68, recante "Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente", pubblicata in GU n.122 del 28-5-2015.
Art. 318-bis
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni della presente parte si applicano alle ipotesi contravvenzionali in materia ambientale previste dal presente decreto che non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette.
Giurisprudenza:
Art. 318-ter
Prescrizioni
1. Allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata, l’organo di vigilanza, nell’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all’articolo 55 del codice di procedura penale, ovvero la polizia giudiziaria impartisce al contravventore un’apposita prescrizione asseverata tecnicamente dall’ente specializzato competente nella materia trattata, fissando per la regolarizzazione un termine non superiore al periodo di tempo tecnicamente necessario. In presenza di specifiche e documentate circostanze non imputabili al contravventore che determinino un ritardo nella regolarizzazione, il termine puo’ essere prorogato per una sola volta, a richiesta del contravventore, per un periodo non superiore a sei mesi, con provvedimento motivato che e’ comunicato immediatamente al pubblico ministero.
2. Copia della prescrizione e’ notificata o comunicata anche al rappresentante legale dell’ente nell’ambito o al servizio del quale opera il contravventore.
3. Con la prescrizione l’organo accertatore puo’ imporre specifiche misure atte a far cessare situazioni di pericolo ovvero la prosecuzione di attivita’ potenzialmente pericolose.
4. Resta fermo l’obbligo dell’organo accertatore di riferire al pubblico ministero la notizia di reato relativa alla contravvenzione, ai sensi dell’articolo 347 del codice di procedura penale.
Giurisprudenza:
Art. 318-quater
Verifica dell’adempimento
1. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione ai sensi dell’articolo 318-ter, l’organo accertatore verifica se la violazione e’ stata eliminata secondo le modalita’ e nel termine indicati dalla prescrizione.
2. Quando risulta l’adempimento della prescrizione, l’organo accertatore ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari a un quarto del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione commessa. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l’organo accertatore comunica al pubblico ministero l’adempimento della prescrizione nonche’ l’eventuale pagamento della predetta somma.
3. Quando risulta l’inadempimento della prescrizione, l’organo accertatore ne da’ comunicazione al pubblico ministero e al contravventore entro novanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella stessa prescrizione.
Art. 318-quinquies
Notizie di reato non pervenute dall’organo accertatore
1. Se il pubblico ministero prende notizia di una contravvenzione di propria iniziativa ovvero la riceve da privati o da pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio diversi dall’organo di vigilanza e dalla polizia giudiziaria, ne da’ comunicazione all’organo di vigilanza o alla polizia giudiziaria affinche’ provveda agli adempimenti di cui agli articoli 318-ter e 318-quater.
2. Nel caso previsto dal comma 1, l’organo di vigilanza o la polizia giudiziaria informano il pubblico ministero della propria attivita’ senza ritardo.
Art. 318-sexies
Sospensione del procedimento penale
1. Il procedimento per la contravvenzione e’ sospeso dal momento dell’iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all’articolo 335 del codice di procedura penale fino al momento in cui il pubblico ministero riceve una delle comunicazioni di cui all’articolo 318-quater, commi 2 e 3, del presente decreto.
2. Nel caso previsto dall’articolo 318-quinquies, comma 1, il procedimento rimane sospeso fino al termine indicato al comma 1 del presente articolo.
3. La sospensione del procedimento non preclude la richiesta di archiviazione. Non impedisce, inoltre, l’assunzione delle prove con incidente probatorio, ne’ gli atti urgenti di indagine preliminare, ne’ il sequestro preventivo ai sensi degli articoli 321 e seguenti del codice di procedura penale.
Giurisprudenza:
Art. 318-septies
Estinzione del reato
1. La contravvenzione si estingue se il contravventore adempie alla prescrizione impartita dall’organo di vigilanza nel termine ivi fissato e provvede al pagamento previsto dall’articolo 318-quater, comma 2.
2. Il pubblico ministero richiede l’archiviazione se la contravvenzione e’ estinta ai sensi del comma 1.
3. L’adempimento in un tempo superiore a quello indicato dalla prescrizione, ma che comunque risulta congruo a norma dell’articolo 318-quater, comma 1, ovvero l’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione con modalita’ diverse da quelle indicate dall’organo di vigilanza sono valutati ai fini dell’applicazione dell’articolo 162-bis del codice penale. In tal caso, la somma da versare e’ ridotta alla meta’ del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione commessa.
Art. 318-octies
Norme di coordinamento e transitorie
1. Le norme della presente parte non si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della medesima parte
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.