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Provvedimento: Delibera | Tipo: Nazionale | Numero: 1097
Argomento: Legislazione | Categoria: Appalti
| Organo emanante: Autorità Nazionale Anticorruzione | Data: 26 Ottobre 2016
Pubblicato su: Gazzetta Ufficiale | Numero Gazzetta: 274 | Supplemento:
Data pubblicazione: 23 Novembre 2016 | Numero supplemento: | Data suplemento:
Allegato:
Riassunto: Autorità Nazionale Anticorruzione. Linee guida n. 4, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici». (GU n.274 del 23-11-2016)

       
Delibera 26 ottobre 2016, n. 1097

Autorità Nazionale Anticorruzione. Linee guida n. 4, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici».

(GU n.274 del 23-11-2016)

Premessa
Le presenti linee guida sono redatte ai sensi dell’art. 36, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito «Codice») che affida all’ANAC la definizione delle modalita’ di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti nelle attivita’ relative ai contratti di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea e migliorare la qualita’ delle procedure, delle indagini di mercato nonche’ la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici.

 

1. Oggetto e ambito di applicazione
1.1 Le disposizioni di cui all’art. 36 del Codice e le presenti linee guida si applicano alle stazioni appaltanti – ad eccezione delle imprese pubbliche e dei soggetti titolari di diritti speciali ed esclusivi per gli appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, rientranti nell’ambito definito dagli articoli da 115 a 121 del Codice – (di seguito solo stazioni appaltanti), che intendono affidare lavori servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del Codice:
 a) nei settori ordinari, ivi inclusi i servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e i servizi sociali e gli altri servizi specifici elencati all’allegato IX;
 b) nei settori speciali, in quanto compatibili.
1.2 Le imprese pubbliche e i soggetti titolari di diritti speciali ed esclusivi per gli appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, rientranti nell’ambito definito dagli articoli da 115 a 121, applicano la disciplina stabilita nei rispettivi regolamenti, la quale, comunque, deve essere conforme ai principi dettati dal Trattato UE, in particolare quelli di non discriminazione in base alla nazionalita’, parita’ di trattamento, di trasparenza a tutela della concorrenza.
1.3 Restano fermi gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto (di cui all’art. 3, comma 1, lettera cccc) del Codice) e di negoziazione (di cui all’art. 3, comma 1, lettera dddd) del Codice), anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa nonche’ la normativa sulla qualificazione delle stazioni appaltanti e sulla centralizzazione e aggregazione della committenza. Per il ricorso a tali strumenti si applicano le medesime condizioni di trasparenza, pubblicita’ e motivazione descritte nelle presenti linee guida.
1.4 Le stazioni appaltanti possono ricorrere, nell’esercizio della propria discrezionalita’, alle procedure ordinarie, anziche’ a quelle semplificate, qualora le esigenze del mercato suggeriscano di assicurare il massimo confronto concorrenziale (art. 36, comma 2, del Codice.
1.5 Le stazioni appaltanti verificano se per un appalto o una concessione di dimensioni inferiori alle soglie di cui all’art. 35 del Codice vi sia un interesse transfrontaliero certo in conformita’ ai criteri elaborati dalla Corte di giustizia, quali, a titolo esemplificativo, il luogo dell’esecuzione, l’importanza economica e la tecnicita’ dell’intervento, le caratteristiche del settore in questione (si veda la Comunicazione della Commissione europea 2006/C 179/02), relativa al diritto comunitario applicabile alle aggiudicazioni di appalti non o solo parzialmente disciplinate dalle direttive «appalti pubblici»). Per l’affidamento di appalti e concessioni di interesse transfrontaliero certo le stazioni appaltanti adottano le procedure di gara adeguate e utilizzano mezzi di pubblicita’ atti a garantire in maniera effettiva ed efficace l’apertura del mercato alle imprese estere.

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Le disposizioni di cui all’art. 36 del Codice e le presenti Linee guida si applicano agli affidamenti di lavori servizi e forniture di cui al paragrafo 1.1. posti in essere dalle stazioni appaltanti. Le imprese pubbliche e i soggetti titolari di diritti speciali ed esclusivi per gli appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, rientranti nell’ambito definito dagli articoli da 115 a 121, applicano la disciplina stabilita nei rispettivi regolamenti, la quale, comunque, deve essere conforme ai principi dettati dal Trattato UE. Restano fermi gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa nonche’ la normativa sulla qualificazione delle stazioni appaltanti e sulla centralizzazione e aggregazione della committenza. Le stazioni appaltanti possono discrezionalmente ricorrere alle procedure ordinarie anziche’ a quelle dell’art. 36 decreto legislativo 50/2016. Per l’affidamento di appalti e concessioni di interesse transfrontaliero certo le stazioni appaltanti adottano le procedure di gara adeguate e utilizzano mezzi di pubblicita’ atti a garantire in maniera effettiva ed efficace l’apertura del mercato alle imprese estere.
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2. Principi comuni
2.1 L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui all’art. 36 decreto legislativo 50/2016, ivi compreso l’affidamento diretto, avvengono nel rispetto dei principi enunciati dall’art. 30, comma 1, decreto legislativo 50/2016 e, in particolare nel rispetto dei principi di economicita’, efficacia, tempestivita’,
correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalita’, pubblicita’, nonche’ del principio di rotazione.
2.2 Nell’espletamento delle procedure semplificate di cui al citato art. 36 decreto legislativo 50/2016, le stazioni appaltanti garantiscono in aderenza:
 a) al principio di economicita’, l’uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell’esecuzione del contratto;
 b) al principio di efficacia, la congruita’ dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell’interesse pubblico cui sono preordinati;
 c) al principio di tempestivita’, l’esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;
 d) al principio di correttezza, una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione;
 e) al principio di libera concorrenza, l’effettiva contendibilita’ degli affidamenti da parte dei  soggetti potenzialmente interessati;
 f) al principio di non discriminazione e di parita’ di trattamento, una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e l’eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione;
 g) al principio di trasparenza e pubblicita’, la conoscibilita’ delle procedure di gara, nonche’ l’uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;
 h) al principio di proporzionalita’, l’adeguatezza e idoneita’ dell’azione rispetto alle finalita’ e all’importo dell’affidamento;
 i) al principio di rotazione, il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunita’ degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico.
2.3 Le stazioni appaltanti tengono conto delle realta’ imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il potenziale.
2.4 Tutti gli atti della procedura sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dall’art. 29 del Codice. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l’indicazione dei soggetti che hanno effettivamente proposto offerte e di quelli invitati (art. 36, comma 2, lettera b) e c) del Codice).
2.5 Gli affidamenti di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del Codice ed i lavori di importo pari o inferiore a 1.000.000 di euro possono essere aggiudicati, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del Codice, con il criterio del minor prezzo, purche’ ricorrano le condizioni ivi disposte, (si vedano anche le Linee guida n. 2 in materia di «Offerta economicamente piu’ vantaggiosa»).

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L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui all’art. 36 decreto legislativo 50/2016, ivi compreso l’affidamento diretto, avvengono nel rispetto dei principi di economicita’, efficacia, tempestivita’, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalita’, pubblicita’, nonche’ del principio di rotazione e di tutela dell’effettiva possibilita’ di partecipazione delle micro, piccole e medie imprese.Tutti gli atti della procedura sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dall’art. 29 decreto legislativo 50/2016.Gli affidamenti di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 decreto legislativo 50/2016 ed i lavori di importo pari o inferiore a 1.000.000 di euro possono essere aggiudicati, ai sensi dell’art. 95, comma 4, decreto legislativo 50/2016, con il criterio del minor prezzo, purche’ ricorrano le condizioni ivi disposte.
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3. L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture importo inferiore a 40.000,00 euro
3.1 L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro puo’ avvenire tramite affidamento diretto, adeguatamente motivato, o, per i lavori anche tramite amministrazione diretta di cui all’art. 3, comma 1, let. gggg) del Codice, in conformita’ all’art. 36, comma 2, decreto legislativo 50/2016.
3.2 I lavori di importo inferiore a 40.000,00 euro, da realizzare in amministrazione diretta, sono individuati dalla stazione appaltante a cura del responsabile unico del procedimento.
3.1 L’avvio della procedura
3.1.1 Al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui all’art. 30 decreto legislativo 50/2016 e delle regole di concorrenza, la stazione appaltante puo’ acquisire informazioni, dati, documenti volti a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari.
3.1.2 La procedura prende avvio con la determina a contrarre ovvero con atto a essa equivalente secondo l’ordinamento della singola stazione appaltante. In applicazione dei principi di imparzialita’, parita’ di trattamento, trasparenza, la determina a contrarre ovvero l’atto a essa equivalente contiene, almeno, l’indicazione dell’interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare, l’importo massimo stimato dell’affidamento e la relativa copertura contabile, la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonche’ le principali condizioni contrattuali.
3.1.3 In determinate situazioni, come nel caso dell’ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico o di acquisti di modico valore per i quali sono certi il nominativo del fornitore e l’importo della fornitura, si puo’ procedere a una determina a contrarre o atto equivalente che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale.

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Per i lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, la procedura prende avvio con la determina a contrarre ovvero con atto ad essa equivalente, contenente, tra l’altro, l’indicazione della procedura che si vuole seguire con una sintetica indicazione delle ragioni. Il contenuto dei predetti atti puo’ essere semplificato in determinate situazioni, come nel caso dell’ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico o di acquisti di modico valore per i quali sono certi il nominativo del fornitore e l’importo della fornitura.
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 3.2 I requisiti generali e speciali
3.2.1 L’operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 d.lg.50/2016 nonche’ dei requisiti minimi di:
 a) idoneita’ professionale. In proposito, potrebbe essere richiesto all’operatore economico di attestare l’iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o ad altro Albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attivita’ nello specifico settore oggetto del contratto;
 b) capacita’ economica e finanziaria. Al riguardo, potrebbe essere richiesta la dimostrazione di livelli minimi di fatturato globale, proporzionati all’oggetto dell’affidamento tali da non compromettere la possibilita’ delle micro, piccole e medie imprese di risultare affidatarie. In alternativa al fatturato, per permettere la partecipazione anche di imprese di nuova costituzione, puo’ essere richiesta altra documentazione considerata idonea, quale un sufficiente livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali;
 c) capacita’ tecniche e professionali, stabiliti in ragione dell’oggetto e dell’importo dell’affidamento, quali a titolo esemplificativo, l’attestazione di esperienze maturate nello specifico settore, o in altro settore ritenuto assimilabile, nell’anno precedente o in altro intervallo temporale ritenuto significativo ovvero il possesso di specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico.
L’eventuale possesso dell’attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto dell’affidamento e’ sufficiente per la dimostrazione del possesso
dei requisiti di capacita’ economico/finanziaria e tecnico/professionale richiesti.

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L’operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 decreto legislativo 50/2016 nonche’ dei requisiti speciali richiesti dalla stazione appaltante. L’eventuale possesso dell’attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto dell’affidamento e’ sufficiente per la dimostrazione del possesso
dei requisiti di capacita’ economico/finanziaria e tecnico/professionale.

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 3.3 I criteri di selezione, la scelta del contraente e l’obbligo di motivazione
3.3.1 In ottemperanza agli obblighi di motivazione del provvedimento amministrativo sanciti dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e al fine di assicurare la massima trasparenza, la stazione appaltante motiva adeguatamente in merito
alla scelta dell’affidatario, dando dettagliatamente conto del possesso da parte dell’operatore economico selezionato dei requisiti richiesti nella determina a contrarre o nell’atto ad essa equivalente, della rispondenza di quanto offerto all’interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare, di eventuali caratteristiche migliorative offerte dall’affidatario, della congruita’ del prezzo in rapporto alla qualita’ della prestazione, nonche’ del rispetto del principio di rotazione.
3.3.2 Il rispetto del principio di rotazione espressamente sancito dall’art. 36, comma 1, decreto legislativo 50/2016 fa si che l’affidamento al contraente uscente abbia carattere eccezionale e richiede un onere motivazionale piu’ stringente. La stazione appaltante motiva tale scelta in considerazione o della riscontrata effettiva assenza di alternative ovvero del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d’arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e in ragione della competitivita’ del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, anche tenendo conto della qualita’ della prestazione.
3.3.3
L’onere motivazionale  relativo all’economicita’ dell’affidamento e al rispetto dei principi di concorrenza puo’ essere soddisfatto mediante la valutazione comparativa dei preventivi di spesa forniti da due o piu’ operatori economici.
3.3.4 Per affidamenti di modico valore, ad esempio inferiori a 1.000 euro, o per affidamenti effettuati nel rispetto di apposito regolamento (ad esempio regolamento di contabilita’) gia’ adottato dalla stazione appaltante, che tiene conto dei principi comunitari e nazionali in materia di affidamento di contratti pubblici, la motivazione puo’ essere espressa in forma sintetica.

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La stazione appaltante motiva adeguatamente in merito alla scelta dell’affidatario.La motivazione puo’ essere espressa in forma sintetica nei casi indicati al paragrafo 3.3.4. delle presenti Linee guida.Il rispetto del principio di rotazione espressamente sancito dall’art. 36, comma 1, decreto legislativo 50/2016 fa si che l’affidamento al contraente uscente abbia carattere eccezionale e richieda un onere motivazionale piu’ stringente. ============

 3.4 La stipula del contratto
3.4.1. Ai sensi dell’art. 32, comma 14, del Codice, la stipula del contratto per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro puo’ avvenire mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati membri ovvero tramite piattaforma telematica in caso di acquisto su mercati elettronici.
3.4.2 Ai sensi dell’art. 32, comma 10, lettera b), del Codice non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto.

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La stipula del contratto avviene nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 32, comma 10 lettera b) e comma 14, decreto legislativo 50/2016.
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4. La procedura negoziata per l’affidamento di contratti di lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 150.000,00 euro e per l’affidamento di contratti di servizi e forniture di importo superiore a 40.000,00 euro e inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all’art. 35
4.1 Ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del Codice i lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 150.000,00 euro ovvero i servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore alle soglie europee possono essere affidati tramite procedura negoziata, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti.
La stazione appaltante puo’ eseguire i lavori anche in amministrazione diretta, fatta salva l’applicazione della citata procedura negoziata per l’acquisto e il noleggio dei mezzi necessari.
4.2 La procedura prende avvio con la determina a contrarre ovvero con atto a essa equivalente secondo l’ordinamento della singola stazione appaltante, e contiene informazioni analoghe a quelle di cui al punto 3.1.2.
4.3 Successivamente la procedura si articola in tre fasi:
 a) svolgimento di indagini di mercato o consultazione di elenchi per la selezione di operatori economici da invitare al confronto competitivo;
 b) confronto competitivo tra gli operatori economici selezionati e invitati e scelta dell’affidatario;
 c) stipulazione del contratto.
4.1 L’indagine di mercato e l’elenco dei fornitori
4.1.1 In via preliminare, si indica l’opportunita’ che le amministrazioni si dotino, nel rispetto del proprio ordinamento, di un regolamento in cui vengono disciplinate:
 a) le modalita’ di conduzione delle indagini di mercato, eventualmente distinte per fasce di importo;
 b) le modalita’ di costituzione dell’elenco dei fornitori, eventualmente distinti per categoria e fascia di importo;
 c) i criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta a seguito di indagine di mercato o attingendo dall’elenco dei fornitori propri o da quelli presenti nel Mercato elettronico delle pubblica amministrazione o altri strumenti similari gestiti dalle centrali di committenza di riferimento.
4.1.2 L’indagine di mercato e’ preordinata a conoscere l’assetto del mercato, i potenziali concorrenti, gli operatori interessati, le relative caratteristiche soggettive, le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni economiche praticate, le clausole contrattuali generalmente accettate, al fine di verificarne la rispondenza alle reali esigenze della stazione appaltante. Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura.
Durante lo svolgimento delle indagini di mercato il responsabile unico del procedimento ha cura di tenere comportamenti improntati al principio di correttezza e buona fede, non rivelando le informazioni fornite dagli operatori consultati.
4.1.3 Le indagini di mercato sono svolte secondo le modalita’ ritenute piu’ convenienti dalla stazione appaltante, differenziate per importo e complessita’ di affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalita’, anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico propri o delle altre stazioni appaltanti, nonche’ di altri fornitori esistenti, formalizzandone i risultati, eventualmente ai fini
della programmazione e dell’adozione della determina a contrarre o dell’atto equivalente, avendo cura di escludere quelle informazioni che potrebbero compromettere la posizione degli operatori sul mercato di riferimento. La stazione appaltante deve comunque tener conto dell’esigenza di protezione dei segreti tecnici e commerciali.
4.1.4 La stazione appaltante assicura l’opportuna pubblicita’ dell’attivita’ di esplorazione del mercato, scegliendo gli strumenti piu’ idonei in ragione della rilevanza del contratto per il settore merceologico di riferimento e della sua contendibilita’, da valutare sulla base di parametri non solo economici. A tal fine la stazione appaltante pubblica un avviso sul profilo di committente, nella sezione «amministrazione trasparente» sotto la sezione «bandi e contratti», o ricorre ad altre forme di pubblicita’. La durata della pubblicazione e’ stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.
4.1.5 L’avviso indica almeno il valore dell’affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneita’ professionale, i requisiti minimi di capacita’ economica/finanziaria e le capacita’ tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici, le modalita’ per comunicare con la stazione appaltante. Inoltre, nell’avviso di indagine di mercato la stazione appaltante si puo’ riservare la facolta’ di procedere alla selezione dei soggetti da invitare mediante sorteggio, di cui sara’ data successiva notizia.
4.1.6 La stazione appaltante puo’ individuare gli operatori economici da invitare, selezionandoli da elenchi appositamente costituiti, secondo le modalita’ di seguito individuate, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del Codice. Gli elenchi sono costituiti a seguito di avviso pubblico, nel quale e’ rappresentata la volonta’ della stazione appaltante di realizzare un elenco di soggetti da cui possono essere tratti i nomi degli operatori da invitare. L’avviso e’ reso conoscibile mediante pubblicazione sul profilo del committente nella sezione «amministrazione trasparente» sotto la sezione «bandi e contratti», o altre forme di pubblicita’. L’avviso indica i requisiti generali di moralita’ di cui all’art. 80 del Codice che gli operatori economici devono possedere, la modalita’ di selezione degli operatori economici da invitare, le eventuali categorie e fasce di importo in cui l’amministrazione intende suddividere l’elenco e gli eventuali requisiti minimi richiesti per l’iscrizione, parametrati in ragione di ciascuna categoria o fascia di importo. La dichiarazione del possesso dei requisiti puo’ essere facilitata tramite la predisposizione di formulari standard da parte dell’amministrazione allegati all’avviso pubblico, eventualmente facendo ricorso al DGUE. L’eventuale possesso dell’attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto dell’affidamento e’ sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacita’ economico/finanziaria e tecnico/professionale richiesti.
4.1.7 L’iscrizione degli operatori economici interessati provvisti dei requisiti richiesti e’ consentita senza limitazioni temporali. L’operatore economico attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformita’ alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L’operatore economico e’ tenuto a informare tempestivamente la stazione appaltante rispetto alle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti secondo le modalita’ fissate dalla stessa.
4.1.8 La stazione appaltante procede alla valutazione delle istanze di iscrizione nel termine di trenta giorni dalla ricezione dell’istanza.
4.1.9 La stazione appaltante prevede le modalita’ di revisione dell’elenco, con cadenza prefissata – ad esempio semestrale – o al verificarsi di determinati eventi, cosi’ da disciplinarne compiutamente modi e tempi di variazione (i.e. cancellazione degli operatori che abbiano perduto i requisiti richiesti o loro collocazione in diverse sezioni dell’elenco). La trasmissione della richiesta di conferma dell’iscrizione e dei requisiti puo’ avvenire via PEC e, a sua volta, l’operatore economico puo’ darvi riscontro tramite PEC.
La stazione appaltante esclude, altresi’, dagli elenchi gli operatori economici che secondo motivata valutazione della stessa stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stessa o che hanno commesso un errore grave nell’esercizio della loro attivita’ professionale. Possono essere del pari esclusi quegli operatori economici che non presentano offerte a seguito di tre inviti nel biennio.
4.1.10 Gli elenchi, non appena costituiti, sono pubblicati sul sito web della stazione appaltante.
4.1.11 Gli elenchi di operatori economici vigenti, possono continuare ad essere utilizzati dalle stazioni appaltanti, purche’ compatibili con il Codice e con le presenti linee guida, provvedendo nel caso alle opportune revisioni.

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Le amministrazioni possono dotarsi, nel rispetto del proprio ordinamento, di un regolamento in cui vengono disciplinate: a) le modalita’ di conduzione delle indagini di mercato, eventualmente distinte per fasce di importo; b) le modalita’ di costituzione dell’elenco dei fornitori, eventualmente distinti per categoria e fascia di importo; c) i criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta.Lo svolgimento delle indagini di mercato non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura.Le indagini di mercato sono svolte secondo le modalita’ ritenute piu’ convenienti dalla stazione appaltante, differenziate per importo e complessita’ di affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalita’, anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico propri o delle altre stazioni appaltanti, nonche’ di altri fornitori esistenti.La stazione appaltante assicura l’opportuna pubblicita’ dell’attivita’ di esplorazione del mercato, scegliendo gli strumenti piu’ idonei in ragione della rilevanza del contratto per il settore merceologico di riferimento e della sua contendibilita’.La stazione appaltante puo’ individuare gli operatori economici da invitare, selezionandoli anche da elenchi appositamente costituiti, a seguito di avviso pubblico, secondo le modalita’ indicate nei paragrafi 4.1.6 e seguenti delle presenti Linee guida. Gli operatori economici invitati posseggono i requisiti generali di moralita’ di cui l’art. 80 del decreto legislativo 50/2016 ed i requisiti speciali richiesti dall’avviso. L’eventuale possesso dell’attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto dell’affidamento e’ sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacita’ economico/finanziaria e tecnico/professionale.

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 4.2 Il confronto competitivo
4.2.1 Una volta conclusa l’indagine di mercato e formalizzati i relativi risultati, ovvero consultati gli elenchi di operatori economici, la stazione appaltante seleziona, in modo non discriminatorio gli operatori da invitare, in numero proporzionato all’importo e alla rilevanza del contratto e, comunque, in numero almeno pari a cinque, sulla base dei criteri definiti nella determina a contrarre ovvero dell’atto equivalente. La stazione appaltante tiene comunque conto del valore economico dell’affidamento.
4.2.2 Ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del Codice la stazione appaltante e’ tenuta al rispetto del principio di rotazione degli inviti, al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunita’ di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese. Pertanto, l’invito all’affidatario uscente ha carattere eccezionale e deve essere adeguatamente motivato avuto riguardo al numero ridotto di operatori presenti sul mercato, al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d’arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) ovvero all’oggetto e alle caratteristiche del mercato di riferimento.
4.2.3 Nel caso in cui non sia possibile procedere alla selezione degli operatori economici da invitare sulla base dei requisiti posseduti, la stazione appaltante puo’ procedere al sorteggio, a condizione che cio’ sia stato debitamente pubblicizzato nell’avviso di indagine esplorativa o nell’avviso di costituzione dell’elenco. In tale ipotesi, la stazione appaltante rende tempestivamente noto, con adeguati strumenti di pubblicita’, la data e il luogo di espletamento del sorteggio, adottando gli opportuni accorgimenti affinche’ i nominativi degli operatori economici selezionati tramite sorteggio non vengano resi noti, ne’ siano accessibili, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte.
4.2.4 La stazione appaltante puo’ invitare il numero di operatori che ritiene piu’ confacente alle proprie esigenze – indicandolo nella determina a contrarre o nell’atto equivalente – purche’ superiore al minimo previsto dall’art. 36 del Codice.
4.2.5 La stazione appaltante invita contemporaneamente tutti gli operatori
economici selezionati compreso eventualmente l’aggiudicatario uscente a presentare offerta a mezzo PEC ovvero, quando cio’ non sia possibile, tramite lettera in conformita’ a quanto disposto dall’art. 75, comma 3 del Codice oppure mediante le specifiche modalita’ previste dal singolo mercato elettronico.
4.2.6 L’invito contiene tutti gli elementi che consentono alle imprese di formulare un’offerta informata e dunque seria, tra cui almeno:
 a) l’oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato;
 b) i requisiti generali, di idoneita’ professionale e quelli economico-finanziari/tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara o, nel caso di operatori economici selezionati da un elenco, la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali sono stati inseriti nell’elenco;
 c) il termine di presentazione dell’offerta ed il periodo di validita’ della stessa;
 d) l’indicazione del termine per l’esecuzione della prestazione;
 e) il criterio di aggiudicazione prescelto, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 95 del Codice. Nel caso si utilizzi il criterio del miglior rapporto qualita’/prezzo, gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione;
 f) la misura delle penali;
 g) l’indicazione dei termini e delle modalita’ di pagamento;
 h) l’eventuale richiesta di garanzie;
 i) il nominativo del RUP;
 j) la volonta’ di avvalersi della facolta’ prevista dell’art. 97, comma 8, decreto legislativo 50/2016, purche’ pervengano almeno dieci offerte valide, con l’avvertenza, che in ogni caso la stazione appaltante valuta la conformita’ di ogni offerta, che in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;
 k) lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti;
 l) il criterio di aggiudicazione prescelto, motivando adeguatamente nel caso di applicazione del criterio del minor prezzo, di cui all’art. 95, comma 4, del Codice.
4.2.7 Le sedute di gara, siano esse svolte dal Rup che dal seggio di gara ovvero dalla commissione giudicatrice, devono essere tenute in forma pubblica, ad eccezione della fase di valutazione delle offerte tecniche, e le relative attivita’ devono essere verbalizzate.
4.2.8 Il possesso dei requisiti, autocertificati dall’operatore economico nel corso della procedura, e’ verificato dalla stazione appaltante secondo le modalita’ di cui ai commi 5 e 6 dell’art. 36 decreto legislativo 50/2016. La verifica e’ obbligatoria nei confronti del solo aggiudicatario, salva la facolta’ per la stazione appaltante di effettuare verifiche nei confronti di altri soggetti, conformemente ai principi in materia di autocertificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

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La stazione appaltante e’ tenuta al rispetto del principio di rotazione degli inviti. L’invito all’affidatario uscente ha carattere eccezionale e deve essere adeguatamente motivato.Nel caso in cui non sia possibile procedere alla selezione degli operatori economici da invitare sulla base dei requisiti posseduti, la stazione appaltante puo’ procedere al sorteggio, a condizione che cio’ sia stato debitamente pubblicizzato nell’avviso di indagine esplorativa o nell’avviso di costituzione dell’elenco.La stazione appaltante invita contemporaneamente tutti gli operatori economici selezionati. L’invito contiene tutti gli elementi che consentono alle imprese di formulare un’offerta informata e dunque seria, tra cui almeno quelli indicati al paragrafo 4.2.6. delle presenti Linee guida. La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti da parte dell’aggiudicatario. La stazione appaltante puo’ effettuare verifiche nei confronti degli altri operatori economici invitati, conformemente ai principi in materia di autocertificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
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 4.3 La stipula del contratto
4.3.1 Ai sensi dell’art. 32, comma 14, del Codice la stipula del contratto avviene, a pena di nullita’, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalita’ elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata ovvero mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.
4.3.2 Ai sensi dell’art. 32, comma 10, lettera b), del Codice e’ esclusa l’applicazione del termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto.
4.3.3 Al fine di garantire pubblicita’ e trasparenza dell’operato della stazione appaltante, quest’ultima a esito della procedura negoziata pubblica le informazioni relative alla procedura di gara, previste dalla normativa vigente, tra le quali gli esiti dell’indagine di mercato e l’elenco dei soggetti invitati, motivando adeguatamente sulle scelte effettuate.

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La stipula del contratto avviene nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 32, comma 10 lettera b) e comma 14, decreto legislativo 50/2016.
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5. La procedura negoziata per l’affidamento di contratti di lavori di importo pari o superiore a euro 150.000,00 euro e inferiore a 1.000.000,00 euro
5.1 L’art. 36, comma 2, lettera c), del Codice dispone che i contratti di lavori di importo pari o superiore a euro 150.000,00 euro e inferiore a 1.000.000,00 euro possono essere affidati secondo le regole procedurali di cui all’art. 63, comma 6, del Codice, con consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.
5.2 La procedura delineata ricalca quella dettata all’art. 36, comma 2, lettera b), del Codice ed esplicitata al paragrafo 4 delle presenti linee guida, con l’estensione a dieci del numero minimo di operatori economici da invitare al confronto competitivo. Valgono, pertanto, le osservazioni e le indicazioni fornite nei paragrafi precedenti anche in riferimento ai requisiti di carattere generale. I requisiti di capacita’ economico/finanziaria e tecnico/professionale sono comprovati dall’attestato di qualificazione SOA per categoria e classifica da definire in ragione dei lavori oggetto dell’affidamento.
5.3 Considerata l’ampiezza del limite di soglia fino a 1.000.000,00 di euro e i rischi insiti (per definizione) nella possibilita’ di affidare tramite procedura negoziata una porzione ragguardevole dell’intero mercato degli appalti di lavori, appare tanto piu’ necessaria l’individuazione di meccanismi idonei a garantire la trasparenza della procedura e la parita’ di trattamento degli operatori economici. In particolare si richiamano gli oneri motivazionali gia’ esplicitati nei paragrafi precedenti. Per affidamenti di importo elevato, superiori a 500.000 euro, le stazioni appaltanti motivano il mancato ricorso a procedure ordinarie che prevedono un maggior grado di trasparenza negli affidamenti.
5.4 Ai sensi dell’art. art. 32, comma 10, si applica il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto.

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La procedura per l’affidamento di lavori servizi e forniture di cui all’art. 36, comma 2, lettera c) decreto legislativo 50/2016 e’ del tutto simile a quella di cui all’art. 36, comma 2, lettera b), come esplicitata al paragrafo 4 delle presenti Linee guida. L’invito e’ rivolto ad almeno dieci operatori.I requisiti di capacita’ economico/finanziaria e tecnico/professionale sono comprovati dall’attestato di qualificazione SOA per categoria e classifica da definire in ragione dei lavori oggetto dell’affidamento.Per affidamenti di importo elevato, superiori a 500.000 euro, le stazioni appaltanti motivano il mancato ricorso a procedure ordinarie che prevedono un maggior grado di trasparenza negli affidamenti.
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Approvata dal Consiglio nella seduta del 26 ottobre 2016.

 Roma, 26 ottobre 2016

 Il Presidente: Cantone

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 10 novembre 2016

Il segretario: Esposito
   
 

   
 
 

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