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Provvedimento: Direttiva | Tipo: Comunitaria | Numero: 2014/52/ue
Argomento: Legislazione | Categoria: Via Vas Aia
| Organo emanante: Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione Europea | Data: 16 Aprile 2014
Pubblicato su: Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea | Numero Gazzetta: L124 | Supplemento:
Data pubblicazione: 25 Aprile 2014 | Numero supplemento: | Data suplemento:
Allegato:
Riassunto: Direttiva 2014/52/UE del 16 aprile 2014 che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (G.U.U.E. L 124 del 25/04/2014)

 

Direttiva 2014/52/UE

del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (Testo rilevante ai fini del SEE)

(G.U.U.E. L 124 del 25/04/2014)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 192, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) ha armonizzato i principi per la valutazione dell’impatto ambientale dei progetti, tramite l’introduzione di requisiti minimi per quanto riguarda i tipi di progetti soggetti a valutazione, i principali obblighi dei committenti, il contenuto della valutazione e la partecipazione delle autorità competenti e del pubblico, e contribuisce a garantire un livello elevato di protezione dell’ambiente e della salute umana. Gli Stati membri hanno facoltà di stabilire misure di protezione più rigorose conformemente al trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).

(2) La comunicazione della Commissione del 30 aprile 2007 dal titolo «La revisione intermedia del Sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente» e la relazione della Commissione del 23 luglio 2009 sull’applicazione e l’efficacia della direttiva del Consiglio 85/337/CEE (5), che precede la direttiva 2011/92/UE, hanno sottolineato la necessità di migliorare i principi della valutazione dell’impatto ambientale dei progetti e di adeguare la direttiva 85/337/CEE al contesto politico, giuridico e tecnico, che ha subito una notevole evoluzione.

(3) È necessario modificare la direttiva 2011/92/UE per rafforzare la qualità della procedura di valutazione d’impatto ambientale, allineare tale procedura ai principi della regolamentazione intelligente (smart regulation) e rafforzare la coerenza e le sinergie con altre normative e politiche dell’Unione, come anche con le strategie e le politiche definite dagli Stati membri in settori di competenza nazionale.

(4) Per coordinare e agevolare le procedure di valutazione dei progetti transfrontalieri e, in particolare, per procedere a consultazioni conformemente alla Convenzione sulla valutazione dell’impatto ambientale in un contesto transfrontaliero del 25 febbraio 1991 (Convenzione di Espoo), gli Stati membri interessati possono istituire un organismo comune a composizione paritetica.

(5) I meccanismi contemplati dal regolamento (UE) n. 347/2013 (6), (UE) n. 1315/2013 (7) e (UE) n. 1316/2013 (8) del Parlamento europeo e del Consiglio che sono rilevanti per i progetti infrastrutturali cofinanziati dall’Unione, possono altresì agevolare l’applicazione delle prescrizioni della direttiva 2011/92/UE.

(6) La revisione della direttiva 2011/92/UE dovrebbe altresì garantire il miglioramento della protezione ambientale, una maggiore efficienza delle risorse e il sostegno alla crescita sostenibile nell’Unione. A tal fine le procedure in essa previste dovrebbero essere semplificate e armonizzate.

(7) Nel corso dell’ultimo decennio alcune questioni ambientali, come l’efficienza delle risorse e la sostenibilità, la tutela della biodiversità, i cambiamenti climatici e i rischi di incidenti e calamità, hanno assunto maggiore importanza in seno al processo politico. Esse dovrebbero pertanto costituire elementi importanti all’interno dei processi di valutazione e decisionali.

(8) Nella sua comunicazione del 20 settembre 2011 dal titolo «Tabella di marcia per un uso efficiente delle risorse in Europa», la Commissione si è impegnata a integrare considerazioni in materia di efficienza e sostenibilità delle risorse nel contesto della revisione della direttiva 2011/92/UE.

(9) La comunicazione della Commissione del 22 settembre 2006 dal titolo «Strategia tematica per la protezione del suolo» e la Tabella di marcia per un’Europa efficiente nell’impiego delle risorse sottolineano entrambe l’importanza di un uso sostenibile del suolo e la necessità di affrontare l’aumento non sostenibile, nel lungo periodo, delle aree di insediamento (sottrazione di territorio). Inoltre, il documento finale della conferenza delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile, svoltasi a Rio de Janeiro il 20-22 giugno 2012, riconosce l’importanza economica e sociale di una corretta pianificazione territoriale, inclusi l’uso del suolo e la necessità di un’azione urgente intesa a invertirne il degrado. I progetti pubblici e privati dovrebbero pertanto prendere in considerazione il territorio e limitare il loro impatto, per quanto riguarda in particolare la sottrazione di territorio e di suolo, facendo riferimento inoltre alla componente organica, all’erosione, alla compattazione e all’impermeabilizzazione; opportuni piani di utilizzo del suolo e politiche a livello nazionale, regionale e locale sono altresì rilevanti a tal riguardo.

(10) La convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica («la convenzione»), cui l’Unione europea partecipa ai sensi della decisione del Consiglio 93/626/CEE (9), richiede, ove possibile e opportuno, la valutazione degli effetti negativi significativi derivanti dai progetti sulla diversità biologica, definita all’articolo 2 della convenzione, al fine di evitarli o ridurli al minimo. Tale valutazione preventiva degli effetti dovrebbe contribuire al raggiungimento dell’obiettivo principale dell’Unione, adottato dal Consiglio europeo del 25-26 marzo 2010, di arrestare la perdita di biodiversità e il degrado dei servizi ecosistemici entro il 2020 e di ripristinarli ove possibile.

(11) Le misure adottate al fine di evitare, prevenire, ridurre e se possibile compensare gli effetti negativi significativi sull’ambiente, in particolare sulle specie e sugli habitat protetti in virtù della direttiva 92/43/CEE (10) del Consiglio e della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (11), dovrebbero contribuire ad evitarne qualsiasi deterioramento e qualsiasi perdita netta in termini di biodiversità, in conformità degli impegni assunti dall’Unione nel contesto della convenzione e con gli obiettivi e le azioni della strategia dell’UE per la biodiversità fino al 2020 contenute nella comunicazione della Commissione del 3 maggio 2011 dal titolo: «La nostra assicurazione sulla vita, il nostro capitale naturale: strategia dell’UE sulla biodiversità fino al 2020».

(12) Al fine di garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente marino, specialmente delle specie e degli habitat, la valutazione dell’impatto ambientale e le procedure di screening relative ai progetti in ambiente marino dovrebbero tener conto delle caratteristiche di tali progetti, in particolare per quanto riguarda le tecnologie utilizzate (ad esempio le indagini sismiche con sonar). A tale scopo, le prescrizioni della direttiva 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (12) potrebbero parimenti agevolare l’attuazione delle prescrizioni della presente direttiva.

(13) I cambiamenti climatici continueranno a causare danni all’ambiente e a compromettere lo sviluppo economico. A questo proposito, è opportuno valutare l’impatto dei progetti sul clima (ad esempio le emissioni di gas a effetto serra) e la loro vulnerabilità al cambiamento climatico.

(14) In seguito alla comunicazione della Commissione del 23 febbraio 2009 dal titolo «Un approccio comunitario alla prevenzione delle catastrofi naturali e di origine umana», nelle sue conclusioni del 30 novembre 2009 il Consiglio ha invitato la Commissione a garantire che l’esecuzione, il riesame e l’ulteriore sviluppo delle iniziative dell’Unione prendano in considerazione le preoccupazioni legate alla prevenzione e alla gestione del rischio di calamità nonché il quadro d’azione di Hyogo per il 2005-2015 delle Nazioni Unite adottato il 22 gennaio 2005, che sottolinea la necessità di istituire procedure di valutazione delle implicazioni in termini di rischi di calamità legati a grandi progetti infrastrutturali.

(15) Per garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente, è necessario adottare misure precauzionali in relazione a determinati progetti che, data la loro vulnerabilità a gravi incidenti e/o calamità naturali (quali inondazioni, innalzamento del livello del mare o terremoti), potrebbero verosimilmente avere effetti negativi significativi sull’ambiente. Per tali progetti, è importante prendere in considerazione la loro vulnerabilità (esposizione e resilienza) di tali progetti a gravi incidenti e/o calamità, il rischio che tali incidenti e/o calamità si verifichino e le implicazioni in termini di probabili effetti negativi significativi sull’ambiente. Per evitare duplicazioni, si dovrebbero potere utilizzare le informazioni pertinenti disponibili, ottenute sulla base di valutazioni del rischio effettuate conformemente alla legislazione dell’Unione, come la direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (13) e la direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio (14) o sulla base di valutazioni pertinenti effettuate in conformità della normativa nazionale, a condizione che siano soddisfatte le prescrizioni della presente direttiva.

(16) Al fine di tutelare e promuovere il patrimonio culturale, comprendente i siti storici urbani e il paesaggio, che sono parte integrante della diversità culturale che l’Unione si è impegnata a rispettare e promuovere in conformità dell’articolo 167, paragrafo 4, TFUE, possono risultare utili le definizioni e i principi enunciati nelle pertinenti convenzioni del Consiglio d’Europa, in particolare la convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico del 6 maggio 1969, la convenzione per la protezione del patrimonio architettonico europeo del 3 ottobre 1985, la convenzione europea sul paesaggio del 20 ottobre 2000, e la convenzione quadro sul valore del patrimonio culturale per la società del 27 ottobre 2005. Per meglio preservare il patrimonio storico e culturale e il paesaggio, è importante tener conto, nelle valutazioni d’impatto ambientale, dell’impatto visivo dei progetti, ossia del cambiamento di aspetto o di visuale del paesaggio edificato o naturale e delle zone urbane.

(17) L’applicazione della direttiva 2011/92/UE dovrebbe garantire una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, in linea con gli obiettivi definiti nella comunicazione della Commissione del 3 marzo 2010 dal titolo «Europa 2020 — Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva».

(18) Al fine di potenziare l’accesso del pubblico alle informazioni e la trasparenza, le informazioni ambientali concernenti l’attuazione della presente direttiva dovrebbero essere tempestivamente disponibili anche in formato elettronico. È dunque opportuno che gli Stati membri istituiscano almeno un portale centrale o punti di accesso, al livello amministrativo adeguato, che consentano al pubblico di accedere alle informazioni in modo agevole ed efficace.

(19) L’esperienza ha dimostrato che, nel caso dei progetti, o di parti di progetti, destinati a scopi di difesa, inclusi quelli connessi alle attività delle forze alleate nel territorio degli Stati membri in conformità di obblighi internazionali, l’applicazione della direttiva 2011/92/UE potrebbe dare origine alla divulgazione di importanti informazioni riservate suscettibili di compromettere gli scopi di difesa. È dunque opportuno, ove del caso, autorizzare gli Stati membri a non applicare la direttiva.

(20) L’esperienza ha dimostrato che, nel caso dei progetti aventi quale unica finalità la risposta alle emergenze che riguardano la protezione civile, l’osservanza della direttiva 2011/92/UE potrebbe avere effetti negativi, segnatamente sull’ambiente, ed è dunque opportuno, ove del caso, autorizzare gli Stati membri a non applicare la direttiva.

(21) Gli Stati membri dispongono di varie possibilità per dare attuazione alla direttiva 2011/92/UE relativamente all’integrazione delle valutazioni dell’impatto ambientale nelle procedure nazionali. Di conseguenza, gli elementi di tali procedure nazionali possono variare. Ciò fa sì che la conclusione motivata mediante la quale l’autorità competente conclude il proprio esame di impatto ambientale di un progetto possa essere parte di una procedura di autorizzazione integrata o essere inclusa in un’altra decisione vincolante necessaria per rispettare gli obiettivi della presente direttiva.

(22) Al fine di garantire un livello elevato di protezione dell’ambiente e della salute umana, le procedure di screening e le valutazioni dell’impatto ambientale dovrebbero tener conto dell’impatto del progetto in questione nel suo complesso, compresi ove opportuno gli strati superficiali e sotterranei durante le fasi di costruzione e di funzionamento e, se del caso, di demolizione.

(23) Ai fini di una valutazione esaustiva degli effetti diretti e indiretti di un progetto sull’ambiente, l’autorità competente dovrebbe procedere a un’analisi del contenuto delle informazioni fornite dal committente e ricevute attraverso le consultazioni nonché prendere in considerazione qualsiasi informazione supplementare, ove del caso.

(24) Con riferimento ai progetti approvati mediante un atto legislativo nazionale specifico, gli Stati membri dovrebbero garantire che gli obiettivi della presente direttiva inerenti alla consultazione pubblica siano raggiunti tramite la procedura legislativa.

(25) È opportuno garantire l’obiettività delle autorità competenti. I conflitti d’interesse potrebbero essere evitati, tra l’altro, mediante la separazione funzionale tra autorità competente e committente. Qualora l’autorità competente coincida con il committente, è opportuno che, nell’ambito della propria organizzazione delle competenze amministrative, gli Stati membri provvedano almeno a separare in maniera appropriata le funzioni confliggenti delle autorità preposte all’assolvimento dei compiti derivanti dalla direttiva 2011/92/UE.

(26) Per permettere all’autorità competente di determinare se i progetti elencati nell’allegato II della direttiva 2011/92/UE, le loro modifiche o i loro ampliamenti, debbano essere sottoposti a una valutazione d’impatto ambientale (procedura di screening), l’informazione che il committente è tenuto a fornire dovrebbe essere specifica, ponendo l’accento sugli aspetti chiave che consentono all’autorità competente di adottare la propria determinazione. Tale determinazione dovrebbe essere messa a disposizione del pubblico.

(27) La procedura di screening dovrebbe garantire che una valutazione dell’impatto ambientale sia richiesta solo per i progetti suscettibili di avere effetti significativi sull’ambiente.

(28) È opportuno adattare e chiarire i criteri di selezione di cui all’allegato III della direttiva 2011/92/UE, di cui gli Stati membri devono tenere conto per stabilire quali progetti devono essere sottoposti alla valutazione dell’impatto ambientale in base alla significatività dei loro effetti sull’ambiente. Ad esempio, l’esperienza ha dimostrato che i progetti che utilizzano o incidono su risorse preziose, quelli proposti per luoghi sensibili dal punto di vista ambientale, oppure quelli potenzialmente pericolosi o passibili di produrre effetti irreversibili possono spesso avere un impatto significativo sull’ambiente.

(29) Nel determinare se un progetto possa causare effetti significativi sull’ambiente, le autorità competenti dovrebbero individuare i criteri più pertinenti da prendere in considerazione e dovrebbero tener conto delle informazioni supplementari che potrebbero essere disponibili a seguito di altre valutazioni richieste dalla normativa dell’Unione, al fine di applicare la procedura di screening in modo efficace e trasparente. A tale riguardo, è opportuno precisare il contenuto della determinazione successiva allo screening, in particolare in caso non sia richiesta una valutazione dell’impatto ambientale. Inoltre, è buona prassi amministrativa tener conto delle osservazioni non richieste eventualmente ricevute da altre fonti, quali il pubblico o le autorità pubbliche, anche se nella fase di screening non è richiesta una consultazione formale.

(30) Per migliorare la qualità di una valutazione dell’impatto ambientale, semplificare le procedure e razionalizzare il processo decisionale, l’autorità competente dovrebbe esprimere un parere, ove richiesto dal committente, sulla portata e il livello di dettaglio delle informazioni ambientali da fornire nell’ambito di rapporto di valutazione dell’impatto ambientale (definizione dell’ambito di applicazione).

(31) Il rapporto di valutazione dell’impatto ambientale, che compete al committente del progetto, dovrebbe includere una descrizione delle alternative ragionevoli prese in esame da quest’ultimo che sono pertinenti a tale progetto, compresa, se del caso, una descrizione sommaria della probabile evoluzione dello stato attuale dell’ambiente in caso di mancata attuazione dello stesso (scenario di base), come mezzo per migliorare la qualità del processo di valutazione dell’impatto ambientale e per consentire l’integrazione delle considerazioni ambientali nelle prime fasi del processo di definizione del progetto.

(32) È opportuno che i dati e le informazioni fornite dal committente nel rapporto di valutazione dell’impatto ambientale, in conformità all’allegato IV della direttiva 2011/92/UE siano completi e di qualità sufficientemente elevata. Al fine di evitare duplicazioni della valutazione, si dovrebbero prendere in considerazione i risultati di altre valutazioni effettuate ai sensi della legislazione dell’Unione, quali la direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (15) o la direttiva 2009/71/Euratom, ovvero della normativa nazionale, ove pertinente e disponibile.

(33) Gli esperti coinvolti nella redazione dei rapporti di valutazione dell’impatto ambientale dovrebbero essere qualificati e competenti. Ai fini dell’esame da parte delle autorità competenti e per garantire che le informazioni fornite dal committente siano complete e di elevata qualità, è richiesta una competenza adeguata nel settore attinente al progetto in questione.

(34) Al fine di assicurare trasparenza e responsabilità, le autorità competenti dovrebbero essere tenute a documentare la propria decisione di concedere l’autorizzazione per un progetto precisando inoltre di aver preso in considerazione i risultati delle consultazioni effettuate e le pertinenti informazioni raccolte.

(35) Gli Stati membri dovrebbero garantire l’attuazione di misure di mitigazione e compensazione e la definizione di procedure adeguate in materia di monitoraggio degli effetti negativi significativi sull’ambiente derivanti dalla costruzione e funzionamento di un progetto anche al fine di identificare effetti negativi significativi imprevisti, così da poter adottare opportune misure correttive. Tale monitoraggio non dovrebbe né duplicare né appesantire il monitoraggio richiesto ai sensi della normativa dell’Unione diversa dalla presente direttiva e della normativa nazionale.

(36) Al fine di stimolare un processo decisionale più efficiente e aumentare la certezza del diritto, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché le diverse tappe della valutazione dell’impatto ambientale dei progetti si svolgano entro un lasso di tempo ragionevole, in funzione della natura, complessità e ubicazione del progetto nonché delle sue dimensioni. Tali scadenze non dovrebbero in alcun caso compromettere il raggiungimento di elevati standard per la protezione dell’ambiente, in particolare quelli risultanti da normative dell’Unione in materia ambientale diverse dalla presente direttiva, nonché l’effettiva partecipazione del pubblico e l’accesso alla giustizia.

(37) Al fine di migliorare l’efficacia della valutazione dell’impatto ambientale, ridurre la complessità amministrativa e aumentare l’efficienza economica, qualora l’obbligo di effettuare una valutazione in relazione a questioni ambientali risulti contemporaneamente dalla presente direttiva, della direttiva 92/43/CEE e/o della direttiva 2009/147/CE, gli Stati membri dovrebbero garantire che, ove opportuno, e tenuto conto delle loro specificità organizzative, siano previste procedure coordinate e/o comuni per soddisfare le prescrizioni di queste direttive. Qualora l’obbligo di effettuare una valutazione in relazione a questioni ambientali risulti contemporaneamente dalla presente direttiva e da altri atti normativi dell’Unione, quali la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (16), la direttiva 2001/42/CE, la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (17), la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (18), e la direttiva 2012/18/UE, gli Stati membri dovrebbero poter prevedere procedure coordinate o comuni per soddisfare le prescrizioni della pertinente normativa dell’Unione. Qualora siano istituite procedure coordinate o comuni, è opportuno che gli Stati membri nominino un’autorità responsabile per l’assolvimento dei relativi doveri. Tenuto conto delle strutture istituzionali, gli Stati membri che lo ritengono necessario dovrebbero poter designare più autorità.

(38) Gli Stati membri dovrebbero determinare le regole per le sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate ai sensi della presente direttiva. Gli Stati membri dovrebbero essere liberi di decidere il tipo o la forma di tali sanzioni. Le sanzioni previste dovrebbero essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

(39) Conformemente ai principi di certezza del diritto e di proporzionalità, e per garantire che la transizione dal regime attuale, definito dalla direttiva 2011/92/UE, al nuovo regime discendente dagli emendamenti contenuti nella presente direttiva sia quanto più agevole possibile, è opportuno stabilire misure transitorie. Tali misure dovrebbero assicurare che il contesto normativo inerente ad una valutazione dell’impatto ambientale non sia modificato, in relazione a un determinato committente, qualora l’iter procedurale sia già stato avviato in base al regime attuale e il progetto non abbia ancora ricevuto un’autorizzazione o qualora non sia stata ancora adottata un’altra decisione vincolante necessaria per rispettare gli obiettivi della presente direttiva. Di conseguenza, le pertinenti disposizioni della direttiva 2011/92/UE anteriori alla modifica della direttiva stessa ad opera della presente direttiva si dovrebbero applicare ai progetti per i quali la procedura di screening o la procedura di scoping qualora lo scoping, ovvero la definizione dell’ambito di applicazione, sia stata richiesta dal committente ovvero dall’autorità competente è stata avviata prima della scadenza del termine per il recepimento ovvero per i quali, prima di tale data, è stato presentato il rapporto di valutazione dell’impatto ambientale.

(40) Con la dichiarazione politica comune degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi, del 28 settembre 2011 (19), gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi debitamente giustificati, la notifica delle misure di recepimento con uno o più documenti esplicativi che chiariscano il rapporto tra le componenti della direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata.

(41) Poiché l’obiettivo della presente direttiva, ossia garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e della salute umana grazie alla definizione di requisiti minimi per la valutazione dell’impatto ambientale dei progetti, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata, della gravità e della natura transfrontaliera dei problemi ambientali da affrontare, può essere meglio realizzato a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(42) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2011/92/UE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 2011/92/UE è così modificata:

1) l’articolo 1 è così modificato:

a) al paragrafo 2 è aggiunta la definizione seguente:

«g) “valutazione dell’impatto ambientale”: un processo comprendente:

i) la preparazione di un rapporto di valutazione dell’impatto ambientale da parte del committente, di cui all’articolo 5, paragrafi 1 e 2;

ii) lo svolgimento delle consultazioni di cui all’articolo 6 e, ove pertinente, all’articolo 7;

iii) l’esame, da parte dell’autorità competente, delle informazioni presentate nel rapporto di valutazione dell’impatto ambientale e di eventuali altre informazioni supplementari fornite, se necessario, dal committente in conformità dell’articolo 5, paragrafo 3 così come di tutte le informazioni pertinenti ricevute nel quadro delle consultazioni ai sensi degli articoli 6 e 7;

iv) la conclusione motivata dell’autorità competente in merito agli effetti significativi del progetto sull’ambiente, che tiene conto dei risultati dell’esame di cui al punto iii) e, se del caso, del proprio esame supplementare; nonché

v) l’integrazione della conclusione motivata dell’autorità competente in tutte le decisioni di cui all’articolo 8 bis.»;

b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Gli Stati membri possono decidere, dopo una valutazione caso per caso e se così disposto dalla normativa nazionale, di non applicare la presente direttiva a progetti, o parti di progetti, aventi quale unico obiettivo la difesa o a progetti aventi quali unico obiettivo la risposta alle emergenze che riguardano la protezione civile, qualora ritengano che la sua applicazione possa pregiudicare tali obiettivi.»;

c) il paragrafo 4 è soppresso.

2) L’articolo 2 è così modificato:

a) i paragrafi da 1 a 3 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché, prima del rilascio dell’autorizzazione, per i progetti per i quali si prevede un significativo impatto ambientale, in particolare per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione, sia prevista un’autorizzazione e una valutazione del loro impatto sull’ambiente. Detti progetti sono definiti dall’articolo 4.

2.   La valutazione dell’impatto ambientale può essere integrata nelle procedure esistenti di autorizzazione dei progetti negli Stati membri ovvero, in mancanza di queste, in altre procedure o nelle procedure da stabilire per rispettare gli obiettivi della presente direttiva.

3.   Nel caso dei progetti per i quali l’obbligo di effettuare una valutazione dell’impatto ambientale risulta contemporaneamente dalla presente direttiva e dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio (20) e/o dalla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (21), gli Stati membri provvedono ove opportuno, affinché siano previste procedure coordinate e/o comuni che soddisfano le prescrizioni di tale normativa dell’Unione.

Nel caso dei progetti per i quali l’obbligo di effettuare una valutazione degli effetti sull’impatto ambientale risulta contemporaneamente dalla presente direttiva e da atti normativi dell’Unione diversi dalle direttive di cui al primo comma, gli Stati membri possono prevedere procedure coordinate e/o comuni.

Ai sensi della procedura coordinata di cui al primo e secondo comma, gli Stati membri si adoperano per coordinare le varie valutazioni individuali dell’impatto ambientale di un determinato progetto richieste dalla pertinente normativa dell’Unione designando a tale fine un’autorità, fatte salve eventuali disposizioni contrarie contenute in altre normative pertinenti dell’Unione.

Secondo la procedura comune di cui al primo e secondo comma, gli Stati membri si adoperano per prevedere in un’unica valutazione dell’impatto ambientale di un determinato progetto, richiesta dalla pertinente normativa dell’Unione, fatte salve eventuali disposizioni contrarie contenute in altre normative pertinenti dell’Unione.

La Commissione fornisce orientamenti in merito all’istituzione di procedure coordinate o comuni per i progetti che sono contemporaneamente soggetti alle valutazioni ai sensi della presente direttiva e delle direttive 92/43/CEE, 2000/60/CE, 2009/147/CE o 2010/75/UE.

b) al paragrafo 4, il primo comma è sostituito dal seguente:

«4.   Fatto salvo l’articolo 7, gli Stati membri, in casi eccezionali, possono esentare in tutto o in parte un progetto specifico dalle disposizioni della presente direttiva, qualora l’applicazione di tali disposizioni incida negativamente sulla finalità del progetto, a condizione che siano rispettati gli obiettivi della presente direttiva.»;

c) è aggiunto il paragrafo seguente:

«5.   Fatto salvo l’articolo 7, qualora un progetto sia adottato mediante un atto legislativo nazionale specifico, gli Stati membri hanno facoltà di esentare tale progetto dalle disposizioni in materia di consultazione pubblica di cui alla presente direttiva, a condizione che siano rispettati gli obiettivi della direttiva.

Gli Stati membri informano la Commissione, ogni due anni a decorrere dal 16 maggio 2017 in merito ad ogni applicazione dell’esenzione di cui al primo comma.»;

3) l’articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

1.   La valutazione dell’impatto ambientale individua, descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare, gli effetti significativi, diretti e indiretti, di un progetto sui seguenti fattori:

a) popolazione e salute umana;

b) biodiversità, con particolare attenzione alle specie e agli habitat protetti in virtù della direttiva 92/43/CEE e della direttiva 2009/147/CE;

c) territorio, suolo, acqua, aria e clima;

d) beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio;

e) interazione tra i fattori di cui alle lettere da a) a d).

2.   Fra gli effetti di cui al paragrafo 1 su tali fattori ivi enunciati rientrano gli effetti previsti derivanti dalla vulnerabilità del progetto a rischi di gravi incidenti e/o calamità che sono pertinenti al progetto in questione.»;

4) l’articolo 4 è così modificato:

a) i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«3.   Qualora sia effettuato un esame caso per caso o siano fissate soglie o criteri di cui al paragrafo 2, si tiene conto dei pertinenti criteri di selezione riportati nell’allegato III. Gli Stati membri possono fissare soglie o criteri per stabilire in quali casi non è necessario che i progetti siano oggetto di una determinazione a norma dei paragrafi 4 e 5, né di una valutazione dell’impatto ambientale, e/o soglie o criteri per stabilire in quali casi i progetti debbono comunque essere sottoposti a una valutazione dell’impatto ambientale, pur senza essere oggetto di una procedura di determinazione a norma dei paragrafi 4 e 5.

4.   Qualora gli Stati membri decidano di richiedere una determinazione per i progetti di cui all’allegato II, il committente fornisce informazioni sulle caratteristiche del progetto e sui suoi probabili effetti significativi sull’ambiente. L’elenco dettagliato delle informazioni da fornire è precisato nell’allegato II.A. Il committente tiene conto, se del caso, dei risultati disponibili di altre valutazioni pertinenti degli effetti sull’ambiente effettuate in base a normative dell’Unione diverse dalla presente direttiva. Il committente può anche fornire una descrizione delle caratteristiche del progetto e/o delle misure previste per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare effetti negativi significativi sull’ambiente.»;

b) sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«5.   L’autorità competente adotta una determinazione sulla base delle informazioni fornite dal committente in conformità del paragrafo 4 e tenendo conto, se del caso, dei risultati di verifiche preliminari o di valutazioni degli effetti sull’ambiente effettuate in base a normative dell’Unione diverse dalla presente direttiva. La determinazione è resa pubblica e:

a) qualora si stabilisca che è necessaria una valutazione dell’impatto ambientale, specifica i motivi principali alla base della richiesta di tale valutazione in relazione ai criteri pertinenti elencati nell’allegato III; ovvero

b) qualora si stabilisca che non è necessaria una valutazione dell’impatto ambientale, specifica i motivi principali alla base della mancata richiesta di tale valutazione in relazione ai criteri pertinenti elencati nell’allegato III, e, ove proposto dal committente, specifica le eventuali caratteristiche del progetto e/o le misure previste per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare effetti negativi significativi sull’ambiente.

6.   Gli Stati membri garantiscono che l’autorità competente adotti la propria determinazione quanto prima, entro e non oltre 90 giorni dalla data in cui il committente abbia presentato tutte le informazioni necessarie a norma del paragrafo 4. In casi eccezionali, relative ad esempio alla natura, la complessità, l’ubicazione o le dimensioni del progetto, l’autorità competente può prorogare tale termine per adottare la propria determinazione; in tal caso, l’autorità competente comunica per iscritto al committente le ragioni che giustificano la proroga e la data entro la quale la determinazione è prevista.»;

5) all’articolo 5, i paragrafi da 1 a 3 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   Quando è richiesta una valutazione d’impatto ambientale, il committente prepara e trasmette un rapporto di valutazione dell’impatto ambientale. Le informazioni che il committente deve fornire comprendono almeno:

a) una descrizione del progetto, comprendente le informazioni relative alla sua ubicazione e concezione, alle sue dimensioni e alle sue altre caratteristiche pertinenti;

b) una descrizione dei probabili effetti significativi del progetto sull’ambiente:

c) una descrizione delle caratteristiche del progetto e/o delle misure previste per evitare, prevenire o ridurre e, possibilmente, compensare i probabili effetti negativi significativi sull’ambiente;

d) una descrizione delle alternative ragionevoli prese in esame dal committente, adeguate al progetto e alle sue caratteristiche specifiche, con indicazione delle ragioni principali alla base dell’opzione scelta, prendendo in considerazione gli effetti ambientali;

e) una sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere da a) a d); e

f) qualsiasi informazione supplementare di cui all’allegato IV relativa alle caratteristiche peculiari di un progetto specifico o di una tipologia di progetto e dei fattori ambientali che possono subire un pregiudizio.

Qualora sia espresso un parere ai sensi del paragrafo 2, il rapporto di valutazione dell’impatto ambientale si basa su tale parere e contiene le informazioni che possono essere ragionevolmente richieste per giungere a una conclusione motivata circa gli effetti significativi del progetto sull’ambiente, tenendo conto delle conoscenze e dei metodi di valutazione attuali. Al fine di evitare duplicazioni della valutazione, nel predisporre il rapporto di valutazione dell’impatto ambientale il committente tiene conto dei risultati disponibili di altre valutazioni pertinenti effettuate in conformità della legislazione unionale o nazionale.

2.   Su richiesta del committente, e tenendo conto delle informazioni fornite da quest’ultimo, in particolare in merito alle caratteristiche peculiari del progetto, incluse l’ubicazione e le caratteristiche tecniche e al suo probabile impatto sull’ambiente, l’autorità competente esprime un parere sulla portata e il livello di dettaglio delle informazioni da riportare da parte del committente nel rapporto di valutazione dell’impatto ambientale ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo. Prima di pronunciarsi, l’autorità competente consulta le autorità di cui all’articolo 6, paragrafo 1.

Gli Stati membri possono altresì richiedere il parere di cui al primo comma alle autorità competenti anche se il committente non lo abbia richiesto.

3.   Al fine di garantire che i rapporti di valutazione dell’impatto ambientale siano completi e di qualità:

a) il committente garantisce che il rapporto di valutazione dell’impatto ambientale venga elaborato da esperti competenti;

b) l’autorità competente assicura di disporre di competenze sufficienti, o di potervi accedere, se necessario, per esaminare il rapporto di valutazione dell’impatto ambientale; e

c) se necessario, l’autorità competente chiede al committente informazioni supplementari, in conformità dell’allegato IV, direttamente rilevanti per addivenire a una conclusione motivata circa gli effetti significativi del progetto sull’ambiente.»;

6) l’articolo 6 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le autorità che possono essere interessate al progetto, per la loro specifica responsabilità in materia di ambiente o in virtù delle loro competenze locali o regionali, abbiano la possibilità di esprimere il loro parere sulle informazioni fornite dal committente e sulla domanda di autorizzazione, tenendo conto, ove opportuno, dei casi di cui all’articolo 8 bis, paragrafo 3. A tal fine, gli Stati membri designano le autorità da consultare, in generale o caso per caso. Queste autorità ricevono le informazioni raccolte a norma dell’articolo 5. Le modalità della consultazione sono fissate dagli Stati membri.»;

b) al paragrafo 2, la parte introduttiva è sostituita da quanto segue:

«2.   Per consentire l’efficace partecipazione al processo decisionale da parte del pubblico interessato, quest’ultimo è informato sugli aspetti indicati in appresso, per via elettronica e mediante pubblici avvisi oppure in altra forma adeguata, in una fase precoce delle procedure decisionali in materia ambientale di cui all’articolo 2, paragrafo 2, e al più tardi non appena sia ragionevolmente possibile fornire le informazioni:»;

c) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   Gli Stati membri stabiliscono le modalità dettagliate di informazione del pubblico, ad esempio mediante affissione entro un certo raggio o mediante pubblicazione nei giornali locali, e di consultazione del pubblico interessato, ad esempio per iscritto o tramite indagine pubblica. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che le informazioni pertinenti siano accessibili elettronicamente al pubblico, almeno attraverso un portale centrale o punti di accesso facilmente accessibili, al livello amministrativo adeguato.»;

d) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.   Per le varie fasi vengono fissate scadenze adeguate, che concedano un tempo sufficiente per:

a) informare le autorità di cui al paragrafo 1, nonché il pubblico; e

b) consentire alle autorità di cui al paragrafo 1, nonché al pubblico interessato di prepararsi e di partecipare efficacemente al processo decisionale in materia ambientale ai sensi delle disposizioni del presente articolo.»;

e) è aggiunto il paragrafo seguente:

«7.   I tempi di consultazione del pubblico interessato riguardo al rapporto di valutazione dell’impatto ambientale di cui all’articolo 5, paragrafo 1, non possono essere inferiori a 30 giorni.»;

7) l’articolo 7 è così modificato:

a) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Gli Stati membri interessati avviano consultazioni riguardanti, tra l’altro, l’eventuale impatto transfrontaliero del progetto e le misure previste per ridurre o eliminare tale impatto e fissano un termine ragionevole per la durata del periodo di consultazione.

Tali consultazioni possono essere svolte mediante un organismo comune appropriato.»;

b) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   Le modalità dettagliate di attuazione dei paragrafi da 1 a 4 del presente articolo, compresa la determinazione delle scadenze per le consultazioni, sono stabilite dagli Stati membri interessati, sulla base delle modalità e dei termini di cui all’articolo 6, paragrafi da 5 a 7, e sono tali da consentire al pubblico interessato nel territorio dello Stato membro coinvolto di partecipare in maniera efficace alle procedure decisionali in materia ambientale di cui all’articolo 2, paragrafo 2, per il progetto in questione.»;

8) l’articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Articolo 8

I risultati delle consultazioni e le informazioni raccolte a norma degli articoli da 5 a 7 sono presi debitamente in considerazione nel quadro della procedura di autorizzazione.»;

9) è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 8 bis

1.   La decisione di concedere l’autorizzazione comprende almeno le seguenti informazioni:

a) la conclusione motivata di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera g), punto iv);

b) le eventuali condizioni ambientali di cui è corredata la decisione, una descrizione delle caratteristiche del progetto e/o delle misure previste per evitare, prevenire o ridurre e se possibile compensare gli effetti negativi significativi sull’ambiente, nonché, ove opportuno, una descrizione delle misure di monitoraggio.

2.   La decisione di non concedere l’autorizzazione definisce le ragioni principali di tale rifiuto.

3.   Qualora gli Stati membri si avvalgano delle procedure di cui all’articolo 2, paragrafo 2, diverse dalla procedure di autorizzazione, le prescrizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, ove opportuno, si intendono soddisfatte se la decisione adottata nel contesto di tali procedure contiene le informazioni menzionate nei suddetti paragrafi e se sono in essere meccanismi che consentono il rispetto delle prescrizioni del paragrafo 6 del presente articolo.

4.   Conformemente al disposto del paragrafo 1, lettera b, gli Stati membri provvedono a che il committente si attenga alle caratteristiche del progetto e/o alle misure previste per evitare, prevenire o ridurre e se possibile compensare gli effetti negativi significativi del progetto e stabiliscono le procedure relative al monitoraggio degli effetti negativi significativi sull’ambiente.

Il tipo di parametri da monitorare e la durata del monitoraggio sono proporzionati a natura, ubicazione e dimensioni del progetto e alla significatività dei suoi effetti sull’ambiente.

Al fine di evitare una duplicazione del monitoraggio, è possibile ricorrere, se del caso, a meccanismi di controllo esistenti derivanti da normative dell’Unione diverse dalla presente direttiva e da normative nazionali.

5.   Gli Stati membri provvedono affinché l’autorità competente adotti le decisioni di cui ai paragrafi da 1 a 3 entro un periodo di tempo ragionevole.

6.   Al momento di adottare una decisione in merito alla concessione dell’autorizzazione, l’autorità competente si accerta che la conclusione motivata di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera g, punto iv), o qualsiasi decisione di cui al paragrafo 3 del presente articolo, sia ancora attuale. A tale fine gli Stati membri possono fissare un termine per la validità della conclusione motivata di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera g), punto iv), o di qualsiasi delle decisioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo.»;

10) all’articolo 9 il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Non appena sia stata adottata una decisione in merito alla concessione o al rifiuto dell’autorizzazione, l’autorità o le autorità competenti ne informano prontamente il pubblico e le autorità di cui all’articolo 6, paragrafo 1, secondo le procedure nazionali, e provvedono a che il pubblico e le autorità di cui all’articolo 6, paragrafo 1, possano accedere alle informazioni elencate in appresso, tenendo conto, ove opportuno, dei casi di cui all’articolo 8 bis, paragrafo 3:

a) il contenuto della decisione e le condizioni che eventualmente l’accompagnano di cui all’articolo 8 bis, paragrafi e 2;

b) le principali motivazioni e le considerazioni su cui la decisione si fonda, incluse informazioni relative al processo di partecipazione del pubblico. Ciò comprende anche la sintesi dei risultati delle consultazioni e le informazioni raccolte ai sensi degli articoli da 5 a 7, nonché l’indicazione di come tali risultati siano stati integrati o altrimenti presi in considerazione, in particolare per quanto concerne le osservazioni ricevute dallo Stato membro interessato di cui all’articolo 7.»;

11) è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 9 bis

Gli Stati membri provvedono affinché l’autorità o le autorità competenti assolvano ai compiti derivanti dalla presente direttiva in modo obiettivo e non si ritrovino in una situazione che dia origine a un conflitto di interessi.

Qualora l’autorità competente coincida con il committente, gli Stati membri provvedono almeno a separare in maniera appropriata, nell’ambito della propria organizzazione delle competenze amministrative, le funzioni confliggenti in relazione all’assolvimento dei compiti derivanti dalla presente direttiva»;

12) all’articolo 10, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Fatta salva la direttiva 2003/4/CE, le disposizioni della presente direttiva non pregiudicano l’obbligo delle autorità competenti di rispettare le restrizioni imposte dalle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali e dalle prassi giuridiche esistenti in materia di riservatezza nel settore commerciale e industriale, compresa la proprietà intellettuale, nonché in materia di tutela dell’interesse pubblico.»;

13) è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 10 bis

Gli Stati membri determinano le regole per le sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate ai sensi della presente direttiva. Tali sanzioni sono effettive, proporzionate e dissuasive.»;

14) all’articolo 12, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   In particolare, ogni sei anni a decorrere dal 16 maggio 2017 gli Stati membri informano la Commissione, ove tali informazioni siano disponibili, in merito a:

a) il numero di progetti di cui agli allegati I e II sottoposti ad una valutazione dell’impatto ambientale a norma degli articoli da 5 a 10;

b) la ripartizione delle valutazioni dell’impatto ambientale secondo le categorie dei progetti di cui agli allegati I e II;

c) il numero di progetti di cui all’allegato II sottoposti ad una determinazione a norma dell’articolo 4, paragrafo 2;

d) la durata media delle procedure di valutazione dell’impatto ambientale;

e) stime generali dei costi medi diretti delle valutazioni dell’impatto ambientale, inclusi gli effetti dell’applicazione della presente direttiva alle piccole e medie imprese.»;

15) gli allegati della direttiva 2011/92/UE sono modificati come stabilito dall’allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1.   Fatto salvo l’articolo 3, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 16 maggio 2017.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

1.   I progetti per i quali l’iter decisionale di cui all’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2011/92/UE è stato avviato prima del 16 maggio 2017, sono soggetti agli obblighi di cui all’articolo 4 della direttiva 2011/92/UE anteriormente alla sua modifica ad opera della presente direttiva.

2.   I progetti sono soggetti agli obblighi di cui all’articolo 3 e agli articoli da 5 a 11 della direttiva 2011/92/UE anteriormente alla modifica apportata dalla presente direttiva qualora, prima del 16 maggio 2017:

a) la procedura relativa al parere di cui all’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2011/92/UE sia stata avviata; o

b) le informazioni di cui all’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2011/92/UE siano state fornite.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, il 16 aprile 2014

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

D. KOURKOULAS

(1)  GU C 133 del 9.5.2013, pag. 33.

(2)  GU C 218 del 30.7.2013, pag. 42.

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 12 marzo 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 14 aprile 2014.

(4)  Direttiva 2011/92 UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 26 del 28.1.2012, pag. 1).

(5)  Direttiva del Consiglio 85/337CEE, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40).

(6)  Regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee che abroga la decisione n. 1364/2006/CE e che modifica i regolamenti (CE) n. 713/2009, (CE) n. 714/2009 e (CE) n. 715/2009 (GU L 115 del 25.4.2013, pag. 39).

(7)  Regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell’Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 1).

(8)  Regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, che istituisce il meccanismo per collegare l’Europa e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010 (GU L 348, 20.12.2013, pag. 129).

(9)  Decisione 93/626/CEE del Consiglio, del 25 ottobre 1993, relativa alla conclusione della convenzione sulla diversità biologica (GU L 309 del 13.12.1993, pag. 1).

(10)  Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).

(11)  Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).

(12)  Direttiva 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE (GU L 178 del 28.6.2013, pag. 66).

(13)  Direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio (GU L 197 del 24.7.2012, pag. 1).

(14)  Direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio, del 25 giugno 2009, che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari (GU L 172 del 2.7.2009, pag. 18).

(15)  Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente (GU L 197 del 21.7.2001, pag. 30).

(16)  Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque, (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).

(17)  Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).

(18)  Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).

(19)  GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.

(20)  Direttiva del Consiglio 92/43/CEE, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206, 22.7.1992, pag. 7).

(21)  Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20, 26.1.2010, pag. 7).»;

ALLEGATO

1) È inserito il seguente allegato:

«ALLEGATO II.A

INFORMAZIONI DI CUI ALL’ARTICOLO 4, PARAGRAFO 4

(INFORMAZIONI CHE DEVONO ESSERE FORNITE DA PARTE DEL COMMITTENTE PER I PROGETTI ELENCATI NELL’ALLEGATO II)

1. Descrizione del progetto comprese in particolare:

a) la descrizione delle caratteristiche fisiche dell’insieme del progetto e, ove pertinente, dei lavori di demolizione;

b) la descrizione della localizzazione del progetto, in particolare per quanto riguarda la sensibilità ambientale delle aree geografiche che potrebbero essere interessate.

2. La descrizione delle componenti dell’ambiente sulle quali il progetto potrebbe avere un impatto rilevante.

3. La descrizione di tutti i probabili effetti rilevanti del progetto sull’ambiente, nella misura in cui le informazioni su tali effetti siano disponibili, risultanti da:

a) i residui e le emissioni previste e la produzione di rifiuti, ove pertinente;

b) l’uso delle risorse naturali, in particolare suolo, territorio, acqua e biodiversità.

4. Nel raccogliere i dati a norma dei punti da 1 a 3 si tiene conto, se del caso, dei criteri figuranti nell’allegato III.»;

2) Gli allegati III e IV sono sostituiti dai seguenti:

«ALLEGATO III

CRITERI DI SELEZIONE DI CUI ALL’ARTICOLO 4, PARAGRAFO 3

(CRITERI INTESI A STABILIRE SE I PROGETTI ELENCATI NELL’ALLEGATO II DEBBANO ESSERE SOTTOPOSTI A UNA VALUTAZIONE DELL’IMPATTO AMBIENTALE)

1.   CARATTERISTICHE DEI PROGETTI

Le caratteristiche dei progetti devono essere prese in considerazione, tenendo conto in particolare:

a) delle dimensioni e della concezione dell’insieme del progetto;

b) del cumulo con altri progetti esistenti e/o approvati;

c) dell’uso delle risorse naturali, in particolare suolo, territorio, acqua e biodiversità;

d) della produzione di rifiuti;

e) dell’inquinamento e dei disturbi ambientali;

f) dei rischi di gravi incidenti e/o calamità attinenti al progetto in questione, inclusi quelli dovuti al cambiamento climatico, in base alle conoscenze scientifiche;

g) dei rischi per la salute umana (ad esempio, quelli dovuti alla contaminazione dell’acqua o all’inquinamento atmosferico).

2.   LOCALIZZAZIONE DEI PROGETTI

Deve essere considerata la sensibilità ambientale delle aree geografiche che possono risentire dell’impatto dei progetti, tenendo conto, in particolare:

a) dell’utilizzo del territorio esistente e approvato;

b) della ricchezza relativa, della disponibilità, della qualità e della capacità di rigenerazione delle risorse naturali della zona (comprendenti suolo, territorio, acqua e biodiversità) e del relativo sottosuolo;

c) della capacità di carico dell’ambiente naturale, con particolare attenzione alle seguenti zone:

i) zone umide, le zone riparie, le foci dei fiumi;

ii) zone costiere e l’ambiente marino;

iii) zone montuose e forestali;

iv) riserve e i parchi naturali;

v) zone classificate o protette dalla normativa nazionale; i siti Natura 2000 designati dagli Stati membri in base alle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE;

vi) zone in cui si è già verificato, o nelle quali si ritiene che si verifichi, il mancato rispetto degli standard di qualità ambientale stabiliti dalla legislazione dell’Unione e pertinenti al progetto;

vii) zone a forte densità demografica;

viii) zone di importanza storica, culturale o archeologica.

3.   TIPOLOGIA E CARATTERISTICHE DELL’IMPATTO POTENZIALE

I probabili effetti significativi dei progetti sull’ambiente devono essere considerati in relazione ai criteri stabiliti ai punti 1 e 2 del presente allegato con riferimento all’impatto dei progetti sui fattori di cui all’articolo 3, paragrafo 1 e tenendo conto:

a) dell’entità ed estensione dell’impatto (ad esempio l’area geografica e la popolazione potenzialmente interessate);

b) della natura dell’impatto;

c) della natura transfrontaliera dell’impatto;

d) dell’intensità e della complessità dell’impatto;

e) della probabilità dell’impatto;

f) della prevista insorgenza, durata, frequenza e reversibilità dell’impatto;

g) del cumulo tra l’impatto del progetto in questione e l’impatto di altri progetti esistenti e/o approvati;

h) della possibilità di ridurre l’impatto in modo efficace.

ALLEGATO IV

INFORMAZIONI DI CUI ALL’ARTICOLO 5, PARAGRAFO 1

(INFORMAZIONI PER IL RAPPORTO DI VALUTAZIONE DELL’IMPATTO AMBIENTALE)

1. Descrizione del progetto, comprese in particolare:

a) la descrizione dell’ubicazione del progetto;

b) la descrizione delle caratteristiche fisiche dell’insieme del progetto, compresi, ove pertinenti, i lavori di demolizione necessari, nonché delle esigenze di utilizzo del suolo durante le fasi di costruzione e di funzionamento;

c) la descrizione delle principali caratteristiche della fase di funzionamento del progetto (in particolare dell’eventuale processo produttivo), con l’indicazione, per esempio, del fabbisogno e del consumo di energia, della natura e delle quantità dei materiali e delle risorse naturali impiegate (quali acqua, territorio, suolo e biodiversità);

d) la stima della tipologia e della quantità dei residui e delle emissioni previste (quali inquinamento dell’acqua, dell’aria, del suolo e del sottosuolo, rumore, vibrazione, luce, calore, radiazione ecc.) e della quantità e della tipologia di rifiuti prodotti durante le fasi di costruzione e di funzionamento.

2. La descrizione delle alternative ragionevoli (ad esempio in termini di concezione del progetto, tecnologia, ubicazione, dimensioni e portata) prese in esame dal committente, adeguate al progetto proposto e alle sue caratteristiche specifiche, indicando le principali ragioni alla base dell’opzione scelta, incluso un raffronto degli effetti ambientali.

3. La descrizione degli aspetti pertinenti dello stato attuale dell’ambiente (scenario di base) e una descrizione generale della sua probabile evoluzione in caso di mancata attuazione del progetto, nella misura in cui i cambiamenti naturali rispetto allo scenario di base possano essere valutati con uno sforzo ragionevole in funzione della disponibilità di informazioni ambientali e conoscenze scientifiche.

4. La descrizione dei fattori specificati all’articolo 3, paragrafo 1, potenzialmente soggetti a effetti significativi derivanti dal progetto: popolazione, salute umana, biodiversità (ad esempio fauna e flora), territorio (ad esempio sottrazione del territorio), suolo (ad esempio erosione, diminuzione di materia organica, compattazione, impermeabilizzazione), acqua (ad esempio modifiche idromorfologiche, quantità e qualità), aria, clima (ad esempio emissioni di gas a effetto serra, gli impatti rilevanti per l’adattamento), beni materiali e patrimonio culturale, ivi compresi gli aspetti architettonici e archeologici, e paesaggio.

5. Una descrizione dei probabili effetti rilevanti sull’ambiente del progetto, dovuti, tra l’altro:

a) alla costruzione e all’esistenza del progetto, inclusi, ove pertinenti, i lavori di demolizione;

b) all’uso delle risorse naturali, in particolare del territorio, del suolo, delle risorse idriche e della biodiversità, tenendo conto per quanto possibile della disponibilità sostenibile di tali risorse;

c) all’emissione di inquinanti, rumori, vibrazioni, luce, calore, radiazioni, alla creazione di sostanze nocive e allo smaltimento e recupero dei rifiuti;

d) ai rischi per la salute umana, il patrimonio culturale o l’ambiente (ad esempio in caso di incidenti o calamità);

e) al cumulo con gli effetti derivanti da altri progetti esistenti e/o approvati, tenendo conto di eventuali problemi ambientali esistenti, relativi ad aree di particolare importanza ambientale suscettibili di risentirne gli effetti o all’uso delle risorse naturali;

f) all’impatto del progetto sul clima (ad esempio natura ed entità delle emissioni di gas a effetto serra) e alla vulnerabilità del progetto al cambiamento climatico;

g) alle tecnologie e alle sostanze utilizzate.

La descrizione dei possibili effetti significativi sui fattori specificati all’articolo 3, paragrafo 1 include sia effetti diretti che eventuali effetti indiretti, secondari, cumulativi, transfrontalieri, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi del progetto. La descrizione deve tenere conto degli obiettivi di protezione dell’ambiente stabiliti a livello di Unione o degli Stati membri e pertinenti al progetto.

6. La descrizione dei metodi di previsione o dei dati utilizzati per individuare e valutare gli effetti significativi sull’ambiente, incluse informazioni dettagliate sulle difficoltà incontrate nel raccogliere i dati richiesti (ad esempio carenze tecniche o mancanza di conoscenze) nonché sulle principali incertezze riscontrate.

7. Una descrizione delle misure previste per evitare, prevenire, ridurre o, se possibile, compensare gli effetti negativi significativi del progetto sull’ambiente identificati e, ove pertinenti, delle eventuali disposizioni di monitoraggio (ad esempio la preparazione di un’analisi ex post del progetto). Tale descrizione deve spiegare in che misura gli effetti negativi significativi sull’ambiente sono evitati, prevenuti, ridotti o compensati e deve riguardare sia le fasi di costruzione che di funzionamento.

8. Una descrizione dei previsti effetti negativi significativi del progetto sull’ambiente, derivanti dalla vulnerabilità del progetto ai rischi di gravi incidenti e/o calamità che sono pertinenti per il progetto in questione. A tale fine potranno essere utilizzate le informazioni pertinenti disponibili, ottenute sulla base di valutazioni del rischio effettuate in conformità della legislazione dell’Unione come la direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1) o la direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio (2), ovvero di valutazioni pertinenti effettuate in conformità della legislazione nazionale, a condizione che siano soddisfatte le prescrizioni della presente direttiva. Ove opportuno, tale descrizione dovrebbe comprendere le misure previste per evitare o mitigare gli effetti negativi significativi di tali eventi sull’ambiente, nonché dettagli riguardanti la preparazione a tali emergenze e la risposta proposta.

9. Un riassunto non tecnico delle informazioni trasmesse sulla base dei punti da 1 a 8.

10. Un elenco di riferimenti che specifichi le fonti utilizzate per le descrizioni e le valutazioni incluse nel rapporto.

(1)  Direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio (GU L 197 del 24.7.2012, pag. 1).

(2)  Direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio, del 25 giugno 2009, che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari (GU L 172 del 2.7.2009, pag. 18).»
 

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