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Appalti - Carenza di interesse alla decisione del ricorso - Dichiarazione
d置fficio - Presupposti. La carenza di interesse alla decisione del ricorso,
proposto contro l誕tto di aggiudicazione di una gara di appalto, pu� essere
dichiarata d置fficio quando il ricorrente non potrebbe, comunque, risultare
aggiudicatario dell誕ppalto, anche nel caso di annullamento degli atti di gara
(cfr. Cons. St., sez. V, 15 aprile 2004, n. 2138; Cons. St., sez. VI, 30 maggio
2003, n. 2994; Cons. St., sez. V, 25 gennaio 2003, n. 355; Cons. St., sez. IV,
11 dicembre 1998, n. 1629; Cons. St., sez. VI, 7 luglio 1995, n. 661). Pres.
Santoro - Rel. Est. Russo - Impresa Messinese Tommaso ed altri (avv. Chiariello)
c. Comune di Barletta ed altri (avv. ti Macchione e Palmiotti) (conferma T.A.R.
Puglia - Bari, Sez. III n. 256/2005). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 8 gennaio
2007 (C.c. 15/11/2005), Sentenza n. 16
Appalti - Impresa priva di requisito - Esclusione - Clausole del bando -
Requisiti finanziari e professionali - Par condicio tra i concorrenti.
Deve essere esclusa dalla selezione l段mpresa priva del requisito, relativo
al 菟ossesso dei requisiti finanziari e professionali necessari per potere
essere ammessa alla fase concorrenziale di attribuzione dei punteggi�, requisito
richiesto dal bando a pena di eslcusione (Cons. St., sez. IV, 12 giugno 2003, n.
3310). La P.A. �, vincolata a dare attuazione alle clausole del bando, n� nella
specie poteva venire, comunque, in considerazione la possibilit� di una
successiva integrazione della dichiarazione, stanti, appunto, la dichiarazione
resa dalla impresa e la previsione del bando a pena di esclusione. Pres. Santoro
- Rel. Est. Russo - Impresa Messinese Tommaso ed altri (avv. Chiariello) c.
Comune di Barletta ed altri (avv. ti Macchione e Palmiotti) (conferma T.A.R.
Puglia - Bari, Sez. III n. 256/2005). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 8 gennaio
2007 (C.c. 15/11/2005), Sentenza n. 16
Appalti - Assenza dei requisiti di partecipazione - Soggetto legittimamente
escluso - Interesse all段mpugnazione - Annullamento degli atti di gara -
Esclusione. In materia di appalti, il soggetto legittimamente escluso o non
ammesso ad una pubblica gara per l誕ssenza dei requisiti di partecipazione, non
ha interesse all段mpugnazione, in quanto non ha interesse a contestare
l誕ggiudicazione, non potendo trarre alcun vantaggio o beneficio
dall誕nnullamento degli atti di gara e, pertanto, dedurre vizi attinenti la
posizione dell誕ggiudicatario (cfr. Cons. St., sez. VI; 10 ottobre 2002, n.
5442; Cons. St., sez. V, 21 giugno 2002, n. 3391; Cons. St., sez. V, 17 aprile
2002, n. 2017; Cons. St., sez. V, n. 3166/2005). Pres. Santoro - Rel. Est. Russo
- Impresa Messinese Tommaso ed altri (avv. Chiariello) c. Comune di Barletta ed
altri (avv. ti Macchione e Palmiotti) (conferma T.A.R. Puglia - Bari, Sez. III
n. 256/2005). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 8 gennaio 2007 (C.c. 15/11/2005),
Sentenza n. 16
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REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.16/07 REG.DEC.
N. 2264 REG.RIC.
ANNO 2005
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta ha pronunciato la
seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 2264/2005 del 22/03/2005, proposto dall棚MPRESA
MESSINESE TOMMASO,
l棚MPRESA EDILE LACERENZA GEOM. SPIRIDIONE IN Q. C.G. ATI;
il sig. LACERENZA VITO NICOLA IN P. E IN Q. C.G. ATI;
l但TI IMPRESA GIOVANNI RANA;
l但TI RU.CA DI NICOLA CANONICO;
l但.T.I. G.P.S. EDIL DI CESARE GRINER E C. SNC rappresentato e difeso dall誕vv.
RAFFAELE CHIARIELLO con domicilio eletto in Roma via Silla, n. 7 presso l誕vv.
MANUELA OLIVIERI;
contro
- il COMUNE DI BARLETTA rappresentato e difeso dagli avv. ti GIUSEPPE MACCHIONE
e l誕vv. ISABELLA PALMIOTTI con domicilio eletto in Roma via Cosseria, n. 2
presso l誕vv. Alfredo Placidi;
e nei confronti di
IMPRESA EDIL 5 S.R.L. rappresentato e difeso dall誕vv. FRANCESCO CITO con
domicilio eletto in Roma viale delle Milizie 106 presso FRANCESCO FALVO D'URSO;
EDIL DELPHI SRL rappresentato e difeso dall誕vv. FRANCESCO CITO con domicilio
eletto in Roma VIALE DELLE MILIZIE 106 presso FRANCESCO FALVO D'URSO
COSTRUZIONI CRESCENTE S.R.L. non costituitisi;
SOCIETA' COSTRUZIONI SECCIA non costituitasi;
COOPERATIVA SRL PRIMAVERA non costituitasi;
COOPERATIVA ARL QUADRIFOGLIO non costituitasi;
COOPERATIVA NON SOLO CASA ARL non costituitasi;
COOPERATIVA ARL ALTA TENSIONE non costituitasi;
COOPERATIVA LADI S.R.L. non costituitasi;
COOPERATIVA EDILIZIA ACAI A R.L. rappresentato e difeso dall誕vv. CARMINE RIZZI
avv. GAETANO CORVASCE Avv. RUGGIERO CORVASCE con domicilio eletto in Roma VIALE
ANGELICO, 97 presso AURELIO LEONE
IMPRESE ROCCO MAGAZZILE non costituitesi;
SOCIETA' SIAM SUD non costituitasi;
TATO' PARIDE SPA rappresentato e difeso dall誕vv. FRANCO GAGLIARDI LA GALA con
domicilio eletto in Roma VIALE DELLE MILIZIE N. 106 presso EUGENIO GAGLIANO;
COSTRUZIONE VALERIO SRL rappresentata e difesa dall誕vv. ANTONIO MESCIA con
domicilio eletto in Roma VIA G. PAISIELLO, 55 presso FRANCO GAETANO SCOCA
EUROIMMOBILIARE SRL rappresentata e difesa dall誕vv. ANTONIO MESCIA con
domicilio eletto in Roma VIA G. PAISIELLO, 55 presso FRANCO GAETANO SCOCA;
COSTRUZIONI SRL non costituitesi;
per la riforma
della sentenza del TAR PUGLIA- BARI : SEZIONE III n. 256/2005, resa tra le
parti, concernente APPALTO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI INNOVATIVI IN
AMBITO URBANO ;
Visto l誕tto di appello con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del
COMUNE DI BARLETTA;
IMPRESA EDIL 5 S.R.L.;
EDIL DELPHI SRL ;
COOPERATIVA EDILIZIA ACAI A R.L.;
TATO' PARIDE SPA;
COSTRUZIONE VALERIO SRL;
EUROIMMOBILIARE SRL.
Viste le memorie difensive;
Visti gli atti tutti della causa;
Visto il dispositivo di decisione n. 562/05;
Alla pubblica udienza del 15 novembre 2005, relatore il Consigliere Nicola Russo
ed uditi, altres�, gli avvocati R. Chiariello, G. Macchione, F. Cito anche per
delega di C. Rizzi, F. La Gara Gagliardi, A. Mescia;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
Con ricorso notificato il 30 aprile/6 maggio 2004, le imprese nominate in
epigrafe, odierne appellanti, impugnavano, chiedendone l誕nnullamento, dinanzi
al TAR per la Puglia, sede di Bari, i provvedimenti di aggiudicazione e tutti
gli atti che li hanno preceduti, a partire dagli avvisi di gara, n. 448 e n.
449, pubblicati dal Comune di Barletta in data 15 marzo 2004, per
l段ndividuazione dei soggetti interessati alla realizzazione di due lotti
funzionali previsti all段nterno dell段ntersettore della variante urbanistica
generale della zona P.E.E.P. e del Contratto di Quartiere H del Quartiere
釘orgovilla Patalini�, nonch� alla realizzazione di edilizia residenziale e
locali commerciali con le connesse opere di urbanizzazione ed al cofinanziamento
delle opere pubbliche in attuazione della variante al Piano di Zona per
l弾dilizia Economica e Popolare relativa alla ex zona B legge n. 167/62 e del
contratto di Quartiere H del Quartiere Borgovilla Patalini.
A sostegno dell段mpugnativa deducevano i seguenti motivi:
1) 溺ancato rispetto del termine di pubblicazione in relazione all誕rt. 3
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1991, n. 55;
all誕rt. 291 legge 11 febbraio 1994, n. 109; all誕rt. 13, 14 e 16 decreto
legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, all誕rt 86 d.p.r. n. 55411999. Carenza di
motivazione�.
Il Comune di Barletta ha fissato nel bando un termine di appena giorni 15 per la
ricezione delle offerte, del tutto inadeguato rispetto alla ratio di legge e
comunque inferiore a qualunque congruo termine, bench� l'importo dei lavori
superasse la somma di � 5.000.000, 00.
Invero, i bandi di gara sono stati pubblicati all但lbo Pretorio del Comune di
Barletta in data 15.03.2004 ed hanno stabilito, sotto pena di esclusione, entro
il 30.03.04, alle ore 13, il termine per la presentazione delle proposte di
partecipazione in busta chiusa e controfirmate sui lembi di chiusura.
2) 天iolazione di legge per omessa pubblicit� in relazione all誕rt. 29 della
legge 11 febbraio 1994, n. 109 e all'art. 12 del decreto legislativo 19 dicembre
1991, 406�.
Gli avvisi di gara concorrenziale non sono stati pubblicati sui giornali, a
maggior diffusione in ambito regionale e nei siti informatici individuati con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
3) 天iolazione di legge in relazione all誕rt. 23 legge 11 febbraio 1994, n. 109;
all誕rt 3 ed allegato III del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
10 gennaio 1991, n. 55 e agli art. 4 e 12 allegati D, E, F del decreto
legislativo 19 dicembre 1991, n. 406�, perch� negli avvisi di gara non si �
indicato la persona ammessa ad assistere all誕pertura dei plichi contenenti le
offerte, la data, l弛ra ed il luogo di detta apertura.
4) 摘ccesso di potere e violazione di legge per contrasto insanabile con il Pdz,
adottato dal Comune di Barletta ex lege 167/62, con delibera del Consiglio
comunale nell'anno 1990�.
Nell誕vviso di gara residenziale n. 448, per le cooperative, � stato previsto
come requisito 1a realizzazione negli ultimi 10 anni di interventi di edilizia
residenziale pubblica o libera (sovvenzionata, agevolata, convenzionata), dando
luogo ad una singolare situazione di cooperative, da un lato pluriassegnatarie o
aggiudicatarie di pi� lotti edilizi, a sfavore di altre, mai risultate
assegnatarie di alloggi sociali o aggiudicatarie di edilizia agevolata o
convenzionata o sovvenzionata.
Nel primo caso, perci�, le cooperative beneficiate conserverebbero solo
formalmente la denominazione di cooperative, ma in realt� sarebbero delle vere e
proprie societ� di lucro; nel secondo caso, ci troveremmo di fronte a societ�
cooperative con soci che non potrebbero mai soddisfare l誕spettativa della casa.
5) 天iolazione della legge regionale 56/80; illegittimit� della variante al Pta
adottata in data 05.04.2004 con deliberazione del Consiglio Comunale in
relazione alla legge regionale 56/80�, perch� con il progetto predisposto dal
Comune di Barletta nell誕mbito del bando regionale ed inserito nei cosiddetti
Contratti di Quartiere, gli standards di vivibilit� all段nterno di ciascuna zona
della citt� attualmente esistenti sono stravolti in maniera integrale.
6) 摘ccesso di potere della commissione giudicatrice; violazione degli artt. 29,
della legge 1ー febbraio 1994 n. 109 e 12 del decreto legislativo 19 dicembre
1991, 406; violazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10
gennaio 1991, n. 559 e del dpr 554/99�.
Prima dell誕pertura delle offerte non si � verificato a campione il possesso dei
requisiti di capacit� economica, finanziaria e tecnico organizzativa, richiesti
dall誕vviso di gara.
Inoltre, il verbale di gara non � stato redatto contestualmente alle operazioni
concorsuali.
Infine, soggetti estranei alla Commissione, nella persona dell誕ssessore
all置rbanistica Ing. Pantheon e dell段mpiegato Paolo Paolillo, semplice
dipendente del comune di Barletta, sono entrati e usciti dalla stanza dove era
riunita la Commissione, portando documenti vari come sarebbe stato notato dai
titolari delle imprese partecipanti.
7) 溺ancanza dell弾lemento finanziario richiesto negli avvisi di gara
concorrenziale da parte cooperative e imprese aggiudicatarie; disparit� di
trattamento; violazione dell'art. 73, comma 2 del dpr n. 5541999, sulla
qaulificazione della impresa e del dpr 34/2000�.
L段mpresa Valerio, capogruppo dell但ti Valerio, � stata costituita il 17.9.2003
e l誕ssociata Euro Immobiliare s.r.l. ha un fatturato di gran lunga inferiore e
quello richiesto nell誕vviso di gara.
Delle imprese associate nell但ti Futura, aggiudicataria del lotto E) 33.2, la
Ladi srl e la Quadrifoglio srl sono prive di fatturato; la cooperativa Primavera
ha dichiarato nell置ltimo triennio un fatturato complessivo di � 164.326; le
cooperative Non Solo casa e Alta Tensione rischiano lo scioglimento perch� di
seguito, per due anni, non hanno depositato il bilancio.
L段mpresa Messinese Tommaso � stata esclusa, bench� l誕vviso pubblico non avesse
comminato una tale conseguenza per il caso della mancanza del requisito
finanziario. Inoltre il suo legale rappresentante � geometra abilitato alla
direzione tecnica del cantiere.
8) 天iolazione di legge ed eccesso di potere in relazione all段llegittima
esclusione dalla gara della impresa Lacerenza Spiridione�.
L誕nzidetta impresa non � stata ammessa alla gara perch� secondo la sua offerta
era stata presentata fuori termine, per fatto, per�, imputabile all段mpiegata
comunale che aveva rifiutato di ricevere la busta, presentata in termine non
sigillata.
9) 天iolazione di legge ed eccesso di potere in relazione al mancato
riconoscimento dell'atto sostitutivo della SOA�.
L段mpresa Lacerenza Vito Nicola, nella qualit� di capogruppo della A.T.I, �
stata ammessa con zero punti, perch� non � stata considerata utile, ai fini
dell誕ttribuzione del relativo punteggio la dichiarazione sostitutiva del
certificato S.O.A, pur prevedendo l誕vviso di gara la possibilit� di fornire
delle dichiarazioni sostitutive.
Si costituivano in giudizio, eccependo sotto vari profili l段rricevibilit� e
l段nammissibilit� del ricorso e deducendo, altres�, l段nfondatezza, nel merito,
dei motivi di impugnativa, la Acai Coop. a r.l., il Comune di Barletta, la
Costruzioni Valerio Srl e la Euroimmobiliare Srl, la Edil 5 Srl, la Edil Delphi
Srl e la Tat� Paride Spa.
Il TAR ad�to, con sentenza n. 256/2005 del 28 gennaio 2005, respingeva il
ricorso, dichiarandolo in parte inammissibile ed in parte infondato, con
conseguente condanna delle imprese ricorrenti al pagamento delle spese di lite.
Avverso tale sentenza le imprese Messinese Tommaso, Lacerenza geom. Spiridione,
Lacerenza Vito Nicola, l但TI G.P.S. EDIL di Cesare Griner e C. s.n.c., hanno
proposto appello, con ricorso notificato l�11 marzo 2005 e depositato il 22
marzo successivo, deducendone l弾rroneit� e l段ngiustizia e chiedendone
l誕nnullamento e/o la riforma, con ogni conseguente statuizione, anche in ordine
alle spese del doppio grado.
Si sono costituiti in giudizio il Comune di Barletta, nonch� le imprese Tat�
Paride s.p.a., Costruzioni Valerio s.r.l., Edil Delpi s.r.l. ed Edil 5 s.r.l., e
l但CAI societ� cooperativa edilizia, che hanno riproposto le eccezioni di
inammissibilit� per mancanza dei presupposti per l弾speribilit� del ricorso
collettivo e cumulativo, sollevate in primo grado e non esaminate dai primi
giudici in quanto assorbite dalla decisione impugnata, chiedendo, comunque, il
rigetto dell誕ppello in quanto infondato nel merito, con ogni conseguente
statuizione, anche in ordine alle spese di lite.
All置dienza pubblica del 15 novembre 2005 il ricorso � passato in decisione, ed
il dispositivo � stato pubblicato con il n. 562/05.
DIRITTO
L誕ppello � infondato.
La controversia in esame attiene alla selezione, indetta Comune di Barletta per
la individuazione dei soggetti interessati all誕ttuazione del piano di
riqualificazione del quartiere 釘orgovilla-Patalini�, gara conclusasi con la
determinazione dirigenziale di aggiudicazione n. 565, adottata il 1ー aprile
2004, impugnata in primo grado, dalle imprese ricorrenti, odierne appellanti,
assieme agli avvisi pubblici concorrenziali n. 448 e n. 449, pubblicati il
15.3.2004.
Rileva, anzitutto, il Collegio che la carenza di interesse alla decisione del
ricorso, proposto contro l誕tto di aggiudicazione di una gara di appalto, pu�
essere dichiarata d置fficio quando il ricorrente non potrebbe, comunque,
risultare aggiudicatario dell誕ppalto, anche nel caso di annullamento degli atti
di gara (cfr. Cons. St., sez. V, 15 aprile 2004, n. 2138; Cons. St., sez. VI, 30
maggio 2003, n. 2994; Cons. St., sez. V, 25 gennaio 2003, n. 355; Cons. St.,
sez. IV, 11 dicembre 1998, n. 1629; Cons. St., sez. VI, 7 luglio 1995, n. 661).
Ora, sulla base di quanto correttamente evidenziato dal giudice di prime cure,
nella specie risulta quanto segue in ordine alla posizione delle odierne imprese
appellanti.
Correttamente � stata esclusa dalla selezione l段mpresa Messinese Tommaso perch�
priva del requisito, richiesto dal bando a pena di eslcusione (cfr., sul punto
Cons. St., sez. IV, 12 giugno 2003, n. 3310), relativo al 菟ossesso dei
requisiti finanziari e professionali necessari per potere essere ammessa alla
fase concorrenziale di attribuzione dei punteggi�: tanto, infatti, risulta dalla
dichiarazione, resa sotto forma di atto notorio, da detta impresa, avendo essa
reso noto in quel documento 電i non possedere un fatturato complessivo
nell置ltimo triennio cos� come desunto dai bilanci di esercizio, equivalente ad
almeno il triplo dell段mporto pi� alto del totale apporto delle risorse private
riferito ai valori dei singoli lotti�.
Non risulta che la ricorrente Messinese abbia contestato espressamente siffatta
previsione della lex specialis in ragione della immediata percezione per
l段mpresa della sua lesivit�, sicch� al cospetto della sua esplicita
dichiarazione di non essere in possesso del requisito richiesto il Comune non
poteva far altro che disporre la sua (legittima) esclusione. La P.A. �, infatti,
vincolata a dare attuazione alle clausole del bando, n� nella specie poteva
venire, comunque, in considerazione la possibilit� di una successiva
integrazione della dichiarazione, stanti, appunto, la dichiarazione resa dalla
impresa e la previsione del bando a pena di esclusione.
L但ti tra le imprese Lacerenza Spiridione e Lacerenza Vito Nicola, � stata
esclusa doverosamente dalla selezione per aver presentato in ritardo la sua
proposta, mentre nessuna conseguenza ha avuto al riguardo, essendo quello
stabilito dall誕vviso pubblico un termine da osservarsi a pena di decadenza, la
circostanza, denunciata dall段nteressata, che il ritardo � dipeso dal rifiuto
dell段mpiegata comunale, addetta alla ricezione, di prendere in consegna la
busta priva dei prescritti sigilli.
Le motivazioni addotte dall但ti a sostegno del ritardo, relativamente ai
presunti problemi di confezionamento della busta in guisa conforme o non alle
prescrizioni della lex specialis, non integrano, invero, quei casi eccezionali
riconducibili alla forza maggiore che soli sarebbero idonei a giustificare il
ritardo (cfr. Cons. St., sez. V, 10 aprile 2002, n. 1960), essendo il termine di
presentazione delle offerte inderogabile, per cui non pu� essere disatteso, pena
altrimenti la violazione del principio fondamentale della par condicio (cfr.
Cons. St., sez. V, 25 gennaio 1995, n. 130).
All但ti tra le imprese Lacerenza Vito Nicola, Giovanni Rana e RU.CA di Nicola
Canonico legittimamente non � stato attribuito alcun punteggio in relazione al
possesso di certificazione SOA, perch� l誕vviso pubblico aveva espressamente
limitato la possibilit� per i concorrenti di avvalersi di dichiarazioni
sostitutive alle due sole ipotesi previste al punto 2) lett. a (la realizzazione
degli ultimi dieci anni di interventi di edilizia residenziale pubblica o
libera) e lett. b (l誕mmontare del fatturato complessivo nell置ltimo periodo),
al di fuori delle quali, perci�, le imprese proponenti dovevano produrre i
documenti richiesti a corredo dell弛fferta, e tra questi, quindi, anche il
certificato SOA, onere, invece, inadempiuto dall但ti in parola.
Peraltro, all但ti tra le imprese Lacerenza Vito Nicola, Giovanni Rana e RU.CA di
Nicola Canonico non � stato attribuito alcun punteggio anche in relazione agli
altri criteri di valutazione, giacch� essa, non avendo fatto alcuna offerta
migliorativa in merito all誕vviso 449, cui aveva risposto, ha conseguito il
punteggio uguale a zero, giusta il verbale n. 3 della commissione
selezionatrice.
Perci�, ancorch� - a tutto concedere - le fosse spettato il punteggio massimo di
25 punti, previsto in relazione al 菟ossesso di certificazioni SOA�, nondimeno
le sue doglianze in merito all誕ffermata illegittima aggiudicazione dei lotti,
oggetto dell誕vviso 449, sono inammissibili, per difetto di interesse, perch�,
comunque, tale Ati non risulterebbe aggiudicataria, trovandosi in posizione
deteriore rispetto alle imprese classificatesi in ordine immediatamente
successivo alle aggiudicatarie Ati Tat� Paride spa e Ati Magazzile-Siam-Seccia
(e che di queste ultime, annullata la loro vittoria, prenderebbero il posto in
vetta alla graduatoria).
L但ti GPS Edil di Cesare Griner e C. s.n.c., infine, non ha censurato la sua
esclusione dalla selezione a causa della mancata allegazione, all誕tto notorio,
di copia del documento di identit�, atteso che l弛bbligo di produrre copia del
documento d段dentit� risulta inderogabile, n� � data possibilit� di
regolarizzazione o integrazione del documento mancante, nel rispetto anche della
par condicio tra i concorrenti (cfr. Cons. St., sez. V, 1 ottobre 2003, n.
5677).
Tanto premesso, occorre ribadire e richiamare l弛rientamento giurisprudenziale
costante secono cui il soggetto legittimamente escluso o non ammesso ad una
pubblica gara per l誕ssenza dei requisiti di partecipazione, non ha interesse
all段mpugnazione, in quanto non ha interesse a contestare l誕ggiudicazione, non
potendo trarre alcun vantaggio o beneficio dall誕nnullamento degli atti di gara
e, pertanto, dedurre vizi attinenti la posizione dell誕ggiudicatario (cfr. Cons.
St., sez. VI; 10 ottobre 2002, n. 5442; Cons. St., sez. V, 21 giugno 2002, n.
3391; Cons. St., sez. V, 17 aprile 2002, n. 2017; Cons. St., sez. V, n.
3166/2005).
Per tali assorbenti considerazioni, pertanto, l誕ppello in esame non pu� trovare
accoglimento e deve essere respinto, con conseguente conferma della sentenza
impugnata.
Sussistono, tuttavia, giusti motivi per disporre l段ntegrale compensazione fra
le parti delle spese, competenze ed onorari del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, respinge
l誕ppello e, per l弾ffetto conferma la sentenza impugnata:
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall誕utorit� amministrativa.
Cos� deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 15 Novembre 2005 con
l段ntervento dei Sigg.ri:
Sergio Santoro Presidente
Giuseppe Farina Consigliere
Corrado Allegretta Consigliere
Chiarenza Millemaggi Cogliani Consigliere
Nicola Russo Consigliere rel. estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
f.to Nicola Russo
f.to Sergio Santoro
IL SEGRETARIO
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
L� 8 gennaio 2007
(Art. 55 L. 27/4/1982, n. 186)
p. IL DIRIGENTE
f.to Luciana Franchini
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