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CORTE DI
GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. II,
20/09/2007, causa C-304/05
VIA - AREE PROTETTE - ZPS - FAUNA E FLORA - Valutazione della loro
incidenza - Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna
selvatiche - Conservazione degli uccelli selvatici - Valutazione
dell段mpatto ambientale di lavori di adattamento di piste da sciサ -
Inadempimento di uno Stato - Direttiva 92/43/CEE - Direttiva 79/409/CEE -
Parco Nazionale dello Stelvio. La Repubblica italiana, avendo
autorizzato misure suscettibili di avere un impatto significativo sulla zona
di protezione speciale IT 2040044, Parco Nazionale dello Stelvio, senza
assoggettarle ad un弛pportuna valutazione della loro incidenza alla luce
degli obiettivi di conservazione della detta zona; avendo autorizzato
siffatte misure senza rispettare le disposizioni che consentono la
realizzazione di un progetto, in caso di conclusioni negative risultanti
dalla valutazione dell段ncidenza sull誕mbiente e in mancanza di soluzioni
alternative, solo per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, e
solo dopo avere adottato e comunicato alla Commissione delle Comunit�
europee ogni misura compensativa necessaria per garantire che la coerenza
globale di Natura 2000 sia tutelata, e avendo omesso di adottare misure per
evitare il deterioramento degli habitat naturali e degli habitat delle
specie nonch� la perturbazione delle specie per le quali la zona di
protezione speciale IT 2040044, Parco Nazionale dello Stelvio, � stata
designata, � venuta meno agli obblighi ad essa imposti dall誕rt. 6, nn. 2-4,
della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla
conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della
fauna selvatiche, nel combinato disposto con l誕rt. 7 della medesima
direttiva, nonch� dall誕rt. 4, nn. 1 e 2, della direttiva del Consiglio 2
aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli
selvatici. La Repubblica italiana � condannata alle spese. CORTE DI
GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. II, 20/09/2007, causa C-304/05
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CORTE DI GIUSTIZIA
delle Comunit� Europee,
SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)
20 settembre 2007
ォInadempimento di uno Stato - Direttiva 92/43/CEE - Conservazione degli
habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche - Direttiva
79/409/CEE - Conservazione degli uccelli selvatici - Valutazione
dell段mpatto ambientale di lavori di adattamento di piste da sciサ
Nella causa C‑304/05,
avente ad oggetto un ricorso per inadempimento, ai sensi dell誕rt. 226
CE, proposto il 29 luglio 2005,
Commissione delle Comunit� europee, rappresentata dal sig. M. van Beek e
dalla sig.ra D. Recchia, in qualit� di agenti, con domicilio eletto in
Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Repubblica italiana, rappresentata dai sigg. I.M. Braguglia e G. Fiengo,
in qualit� di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta,
LA CORTE (Quarta Sezione),
composta dal sig. K. Lenaerts, presidente di sezione, dal sig. E. Juh疽z,
dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta (relatore), dai sigg. J. Malenovsk� e
T. von Danwitz, giudici,
avvocato generale: sig.ra J. Kokott
cancelliere: sig. R. Grass
vista la fase scritta del procedimento,
sentite le conclusioni dell誕vvocato generale, presentate all置dienza
del 19 aprile 2007,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con il ricorso in esame, la Commissione delle Comunit� europee chiede
alla Corte di dichiarare che, nell誕mbito del progetto relativo
all誕mpliamento e all誕dattamento della zona sciistica di Santa Caterina
Valfurva (piste denominate ォBucaneveサ e ォEdelweissサ) e alla
realizzazione delle correlate infrastrutture, in vista dei campionati
mondiali di sci alpino del 2005, nella zona di protezione speciale IT
2040044, Parco Nazionale dello Stelvio (in prosieguo: il ォParcoサ), la
Repubblica italiana:
- avendo autorizzato misure suscettibili di avere un impatto
significativo su tale zona senza assoggettarle ad un誕ppropriata
valutazione della loro incidenza sul sito alla luce degli obiettivi di
conservazione dello stesso e, in ogni caso, senza rispettare le
disposizioni che permettono di realizzare un progetto, in caso di
conclusioni negative della valutazione dell段ncidenza e in mancanza di
soluzioni alternative, solo per motivi imperativi di rilevante interesse
pubblico e solo dopo avere adottato e comunicato alla Commissione ogni
misura compensativa necessaria per garantire che la coerenza globale di
Natura 2000 sia tutelata;
- avendo omesso di adottare misure per evitare il degrado degli habitat
naturali e degli habitat delle specie nonch� la perturbazione delle
specie per cui la zona � stata designata, e
- avendo omesso di conferire alla zona uno status giuridico di
protezione che possa garantire, in particolare, la sopravvivenza e la
riproduzione delle specie di uccelli menzionate nell誕llegato I della
direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la
conservazione degli uccelli selvatici (GU L 103, pag. 1; in prosieguo:
la ォdirettiva 79/409サ), e la riproduzione, la muta e lo svernamento
delle specie migratorie non considerate nell誕llegato I che ivi giungono
regolarmente,
� venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell誕rt. 6, nn.
2-4, e dell誕rt. 7 della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992,
92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e
seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206, pag. 7;
in prosieguo: la ォdirettiva 92/43サ), nonch� dell誕rt. 4, nn. 1 e 2,
della direttiva 79/409.
Contesto normativo comunitario
2 Scopo della direttiva 92/43 � contribuire a salvaguardare la
biodiversit� mediante la conservazione degli habitat naturali, nonch�
della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo degli Stati
membri al quale si applica il Trattato CE.
3 Il decimo 祖onsiderando� della direttiva cos� recita:
ォconsiderando che qualsiasi piano o programma che possa avere incidenze
significative sugli obiettivi di conservazione di un sito gi� designato
o che sar� designato deve formare oggetto di una valutazione
appropriataサ.
4 L誕rt. 3, n. 1, della direttiva prevede quanto segue:
ォネ costituita una rete ecologica europea coerente di zone speciali di
conservazione, denominata Natura 2000. Questa rete, formata dai siti in
cui si trovano tipi di habitat naturali elencati nell誕llegato I e
habitat delle specie di cui all誕llegato II, deve garantire il
mantenimento ovvero, all弛ccorrenza, il ripristino, in uno stato di
conservazione soddisfacente, dei tipi di habitat naturali e degli
habitat delle specie interessati nella loro area di ripartizione
naturale.
La rete 哲atura 2000� comprende anche le zone di protezione speciale
classificate dagli Stati membri a norma della direttiva [79/409]サ.
5 L誕rt. 4 della direttiva 92/43 disciplina il procedimento per la
costituzione della detta rete Natura 2000, nonch� per la designazione
delle zone speciali di conservazione da parte degli Stati membri.
6 L誕rt. 6 della direttiva, che stabilisce i provvedimenti di
conservazione per tali zone, cos� recita:
ォ(...)
2. Gli Stati membri adottano le opportune misure per evitare nelle zone
speciali di conservazione il degrado degli habitat naturali e degli
habitat di specie nonch� la perturbazione delle specie per cui le zone
sono state designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe
avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi della
presente direttiva.
3. Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario
alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su
tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti,
forma oggetto di una opportuna valutazione dell段ncidenza che ha sul
sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Alla
luce delle conclusioni della valutazione dell段ncidenza sul sito e fatto
salvo il paragrafo 4, le autorit� nazionali competenti danno il loro
accordo su tale piano o progetto soltanto dopo aver avuto la certezza
che esso non pregiudicher� l段ntegrit� del sito in causa e, se del caso,
previo parere dell弛pinione pubblica.
4. Qualora, nonostante conclusioni negative della valutazione
dell段ncidenza sul sito e in mancanza di soluzioni alternative, un piano
o progetto debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante
interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, lo
Stato membro adotta ogni misura compensativa necessaria per garantire
che la coerenza globale di Natura 2000 sia tutelata. Lo Stato membro
informa la Commissione delle misure compensative adottate.
Qualora il sito in causa sia un sito in cui si trovano un tipo di
habitat naturale e/o una specie prioritari, possono essere addotte
soltanto considerazioni connesse con la salute dell置omo e la sicurezza
pubblica o relative a conseguenze positive di primaria importanza per
l誕mbiente ovvero, previo parere della Commissione, altri motivi
imperativi di rilevante interesse pubblicoサ.
7 L誕rt. 7 della direttiva dispone quanto segue:
ォGli obblighi derivanti dall誕rticolo 6, paragrafi 2, 3 e 4 della
presente direttiva sostituiscono gli obblighi derivanti dall誕rticolo 4,
paragrafo 4, prima frase, della direttiva [79/409] per quanto riguarda
le zone classificate a norma dell誕rticolo 4, paragrafo 1, o
analogamente riconosciute a norma dell誕rticolo 4, paragrafo 2 di detta
direttiva a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
direttiva o dalla data di classificazione o di riconoscimento da parte
di uno Stato membro a norma della direttiva [79/409] qualora essa sia
posterioreサ.
8 La direttiva 79/709 si prefigge la protezione, la gestione e la
regolazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo
stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri al quale si
applica il Trattato.
9 L誕rt. 4 di tale direttiva prevede, per le specie di uccelli elencate
nell誕llegato I, misure speciali di conservazione per quanto riguarda
l檀abitat, per garantire la sopravvivenza e la riproduzione di dette
specie nella loro area di distribuzione. Tale articolo cos� dispone:
ォ1. Per le specie elencate nell誕llegato I sono previste misure speciali
di conservazione per quanto riguarda l檀abitat, per garantire la
sopravvivenza e la riproduzione di dette specie nella loro area di
distribuzione.
A tal fine si tiene conto:
a) delle specie minacciate di sparizione;
b) delle specie che possono essere danneggiate da talune modifiche del
loro habitat;
c) delle specie considerate rare in quanto la loro popolazione � scarsa
o la loro ripartizione locale � limitata;
d) di altre specie che richiedono una particolare attenzione per la
specificit� del loro habitat.
Per effettuare le valutazioni si terr� conto delle tendenze e delle
variazioni dei livelli di popolazione.
Gli Stati membri classificano in particolare come zone di protezione
speciale i territori pi� idonei in numero e in superficie alla
conservazione di tali specie, tenuto conto delle necessit� di protezione
di queste ultime nella zona geografica marittima e terrestre in cui si
applica la presente direttiva.
2. Analoghe misure vengono adottate dagli Stati membri per le specie
migratrici non menzionate nell誕llegato I che ritornano regolarmente,
tenuto conto delle esigenze di protezione nella zona geografica
marittima e terrestre in cui si applica la presente direttiva per quanto
riguarda le aree di riproduzione, di muta e di svernamento e le zone in
cui si trovano le stazioni lungo le rotte di migrazione. A tale scopo,
gli Stati membri attribuiscono una importanza particolare alla
protezione delle zone umide e specialmente delle zone d段mportanza
internazionale.
(...)
4. Gli Stati membri adottano misure idonee a prevenire, nelle zone di
protezione di cui ai paragrafi 1 e 2, l段nquinamento o il deterioramento
degli habitat, nonch� le perturbazioni dannose agli uccelli che abbiano
conseguenze significative tenuto conto degli obiettivi del presente
articolo. Gli Stati membri cercheranno inoltre di prevenire
l段nquinamento o il deterioramento degli habitat al di fuori di tali
zone di protezioneサ.
Il Parco
Lo status del Parco nel diritto nazionale
10 Il Parco fu istituito con legge 24 aprile 1935, n. 740, inizialmente
nel solo territorio delle Province di Trento e di Bolzano, allo scopo di
tutelare e migliorare la flora, di incrementare la fauna, e di
conservare le speciali formazioni geologiche, nonch� le bellezze del
paesaggio.
11 Con decreto del presidente della Repubblica 23 aprile 1977, il
territorio del Parco venne esteso alle zone di Cancano e di Livigno,
nonch� ai monti Sobretta, Gavia e Serottini, situati nelle province di
Sondrio e di Brescia, nel territorio della Regione Lombardia.
12 Il Parco � un誕rea protetta ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n.
394, legge quadro sulle aree protette. Tale legge detta i principi
fondamentali che disciplinano le zone di cui trattasi, al fine di
garantire e di promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la
valorizzazione del patrimonio naturale del paese.
13 Con decreto del presidente del Consiglio 23 novembre 1993 � stato
costituito il Consorzio del Parco Nazionale dello Stelvio (in prosieguo:
il ォConsorzioサ). Uno statuto definisce le competenze e le funzioni
assegnate al Consorzio.
14 Ai sensi dell誕rt. 4 del detto statuto, il Consorzio ha il compito di
garantire, nella gestione del Parco, la tutela della natura e la
conservazione dei paesaggi.
Lo status del Parco nel diritto comunitario
15 Nel 1998 il Parco � stato classificato quale zona di protezione
speciale ai sensi dell誕rt. 4 della direttiva 79/409. Esso � stato
indicato, nel capitolo ォRegione Lombardiaサ, con il codice IT 2040044.
16 Come emerge dal formulario compilato dalla Repubblica italiana nel
1998, ai sensi della decisione della Commissione 18 dicembre 1996,
97/266/CE, concernente un formulario informativo sui siti proposti per
l段nserimento nella rete Natura 2000 (GU L 107, pag. 1), il Parco ospita
numerose specie di uccelli tutelate nell誕llegato I della direttiva
79/409: l誕quila reale (Aquila chrysaetos), il falco pellegrino (Falco
peregrinus), il falco pecchiaiolo (Pernis apivorus), la bonasia (Bonasa
bonasia), la pernice bianca (Lagopus mutus helvetica), il fagiano di
monte (Tetrao tetrix), il gallo cedrone (Tetrao urogallus) ed il picchio
nero (Dryocopus martius) - nonch� tre specie d置ccelli migratori: lo
sparviero (Accipiter nisus), la poiana (Buteo buteo) e il picchio
muraiolo (Tichodroma muraria).
17 Un altro formulario, del 14 maggio 2004, menziona la presenza, nella
detta zona, di altre specie figuranti nell誕llegato I della direttiva
79/409, ossia l誕vvoltoio degli agnelli (Gypaetus barbatus), il nibbio
reale (Milvus milvus), il piviere tortolino (Charadrius morinellus), la
civetta capogrosso (Aegolius funereus), la civetta nana (Glaucidium
passerinum), il gufo reale (Bubo bubo), il picchio cenerino (Picus canus)
e la coturnice (Alectoris graeca saxatilis).
Fatti
18 Il 4 ottobre 1999 veniva depositato presso le autorit� regionali, in
vista dei campionati mondiali di sci alpino del 2005, un progetto
relativo a lavori di ristrutturazione della zona sciistica di Santa
Caterina Valfurva e delle connesse infrastrutture.
19 Tale progetto prevedeva la realizzazione di un corridoio per piste da
sci in una zona di foresta. Esso verteva altres� sulla costruzione di
una cabinovia che, dall段ngresso di Santa Caterina, doveva raggiungere
la localit� di Plaghera e, con un secondo tratto, la Valle dell但lpe.
Esso prevedeva inoltre un collegamento tra la Valle dell但lpe e Costa
Sobretta con una seggiovia monofune a quattro posti. Al progetto erano
strettamente collegate ulteriori opere: la realizzazione di una stazione
di partenza, dello stadio dello sci, di un parcheggio in prossimit�
della stazione di partenza, della variante della pista ォEdelweissサ, di
un ponte sul fiume Frodolfo, di un rifugio in Valle dell但lpe, oltre che
di strade di servizio, di un impianto di neve programmata e di un
magazzino veicoli.
20 Con decreto 30 maggio 2000, n. 13879, la Regione Lombardia, in base
ad uno studio effettuato da un architetto per conto delle societ�
Montagne di Valfurva e Santa Caterina Impianti, esprimeva un giudizio
positivo di compatibilit� ambientale del progetto, subordinato al
rispetto di una serie di prescrizioni di carattere generale nonch� di
carattere specifico relative all弾secuzione dei singoli interventi
previsti dal progetto. Il detto decreto precisava che, nell誕mbito dei
successivi iter autorizzativi, sarebbe stato necessario verificare
l弛sservanza delle dette condizioni, nonch� di taluni divieti e
compensazioni previste in materia ambientale.
21 Nella premessa dello studio cui fa riferimento il detto decreto si
indicava che lo stato degli impianti sciistici e delle infrastrutture
della zona in questione era divenuto carente e che il loro
ammodernamento risultava necessario, e ci� anche al fine di ottenere una
sovvenzione per il progetto in esame.
22 Secondo tale studio, non erano stati presi in considerazione
l弾ffetto dell誕umento della pressione antropica sulle specie con
attivit� riproduttiva sensibile alla presenza umana, in particolare la
pernice bianca e la marmotta, n� le possibili conseguenze sugli
invertebrati e sugli anfibi, n� gli effetti sui flussi migratori di
uccelli limicoli.
23 In tale studio si sosteneva che l段ncidenza sull誕mbiente e le
questioni relative alle misure di mitigazione, di monitoraggio e di
compensazione degli effetti delle opere previste sulle varie componenti
ambientali sarebbero stati affrontati in maniera sommaria e che la
componente ォflora, vegetazione e habitatサ sarebbe stata analizzata solo
in modo frammentario. Tale studio concludeva quindi che era necessario
predisporre un progetto di ripristino morfologico/ambientale che
affrontasse la tematica del rinverdimento dei luoghi una volta terminati
i lavori.
24 Il detto studio conteneva le seguenti conclusioni:
ォ(�)
La mancata realizzazione dell段ntervento potrebbe avviare una lenta ma
inesorabile decadenza [economica] non solo dell誕rea di S. Caterina ma
dell段ntero bacino sciabile. Pertanto, la proposta di potenziamento
degli impianti di risalita e di realizzazione di nuove piste, con le
infrastrutture connesse, risulta, per le sue valenze socio-economiche e
con particolare riguardo agli aspetti turistici, meritoria di
realizzazione.
(�)
Gli interventi progettati si possono ritenere ambientalmente compatibili
alle seguenti condizioni:
- l段ntero progetto di riqualificazione impiantistica e conseguente
attivazione dei nuovi impianti/servizi � subordinato alla realizzazione
del parcheggio a valle dell誕bitato di Santa Caterina quale logico
supporto alla costruzione dei nuovi impianti. Considerata la natura ed
entit� economica del progetto del parcheggio, fermi restando i limiti
contributivi autorizzati in sede comunitaria, si rileva l弛pportunit�
che lo stesso sia prevalentemente autofinanziato dai richiedenti;
(�)
- per contenere il taglio del bosco, ridurre i movimenti di terra e
limitare la larghezza del ponte sul torrente Frodolfo, la pista di
raccordo (�) originariamente prevista con larghezza minima pari a 40
metri, dovr� essere ridotta in larghezza a 20 metri lineari (�);
(�)
- le infrastrutture di valle (tribune, cabine telecronisti e
cronometristi) dovranno essere oggetto di specifica progettazione (�);
- la larghezza della fascia da disboscare per la realizzazione
dell段mpianto di risalita dovr� essere strettamente limitata a quella
imposta dalle norme di sicurezza degli impianti (�);
- la pista di raccordo fra le piste da sci esistenti e la nuova stazione
di arrivo/partenza di localit� Plaghera dovr� essere ridimensionata
nell誕mpiezza per ridurre i movimenti di terra;
(�)
- per ridurre i movimenti di terra e la conseguente alterazione dei
luoghi non dovranno essere realizzati [n饐 il corsello di collegamento
tra la stazione di arrivo e il rifugio di Valle dell但lpe [n饐 il
previsto magazzino per il deposito delle cabine (�);
- la nuova strada carrabile prevista per la cantierizzazione della
seggiovia Vallalpe-Costa Sobretta, considerata l弾ccessiva alterazione
dei luoghi che comporter�, non dovr� essere realizzata (�);
- considerato l誕lto grado di naturalit� dei luoghi (copertura vegetale
di praterie naturali, cespugli e ambienti floristici rupicoli e di
morena, rilevanze paesistiche del complesso articolarsi dei massicci
delle linee verticali delle pareti rocciose e delle frastagliate linee
di cresta), e le varie potenziali criticit� sopra evidenziate per tale
ambito territoriale, la progettazione esecutiva (...) dovr� essere
comprensiva di tutte quelle indicazioni settoriali (flora, fauna,
ecosistemi, geologia, idrogeologia, stabilit� dei versanti etc.) per
consentire una valutazione degli interventi previsti coerentemente con i
livelli di tutela della massima espressione della naturalit� alpina dei
luoghi in esame.
Nel caso di sostenibilit� delle opere, la progettazione esecutiva
[conterr濔 anche (�) le seguenti prescrizioni: (�)
- la perdita di patrimonio forestale dovuta al taglio piante dovr�
essere compensata mediante idonee ripiantumazioni pari a due volte le
essenze abbattute (�);
- tutti i movimenti di terra dovranno essere sistemati ed inerbiti (�);
- le linee di servizio (acquedotto, fognatura, elettricit�, impianti per
l段nnevamento programmato) dovranno essere interrati. ネ vietata la posa
di elettrodotti aerei a fianco degli impianti di risalita;
- risulta necessaria ed indispensabile la predisposizione di un progetto
di ripristino morfologico ambientale dei luoghi interessati dai lavori,
che affronti a livello esecutivo la tematica del rinverdimento dei
luoghi ad operazioni di cantierizzazione ultimate (�).
Per il prosieguo della progettazione esecutiva sar� necessario che
risultino adempiuti i seguenti aspetti:
- sotto il profilo idrogeologico, siano trattate le problematiche
connesse alle interferenze indotte dalla realizzazione delle piste da
sci e dei previsti cantieri sull誕ssetto idrogeologico del territorio in
localit� 天allalpe� e sul versante sud della Costa Sobretta;
- esecuzione di specifiche indagini relative all誕ssetto idrogeologico e
geomeccanico, con studi sulla circolazione delle acque sotterranee (�);
- verifica delle alterazioni degli assetti geostrutturali delle
formazioni affioranti sulle pareti rocciose interessate dai lavori (�).
Per quanto concerne la componente ambientale fauna risulta
indispensabile riparametrare l弾ffetto dell弛pera nel suo contesto
globale (�)サ.
25 Successivamente, nel settembre 2000, la Regione Lombardia incaricava
l棚stituto di Ricerca per l脱cologia e l脱conomia applicate alle Aree
Alpine (in prosieguo: l牒IREALPサ) di redigere una relazione sulla
valutazione dell段mpatto ambientale del progetto in esame.
26 Questa relazione era intesa quale studio di fattibilit� comprendente
gli aspetti connessi con il recupero ambientale, le azioni di
mitigazione, le opere di ingegneria naturalistica e la riqualificazione
ambientale ritenute necessaire per l誕vvio di una progettazione
preliminare e, poi, definitiva.
27 Il progetto controverso veniva poi modificato, per inserire in
particolare un allargamento della pista ォEdelweissサ, la cui larghezza
veniva portata da 20 a quasi 50 metri.
28 Nel settembre 2002 l棚REALP rendeva pubblica la relazione sulla
valutazione dell段ncidenza delle misure progettate. Tale relazione
descriveva in modo sintetico l誕rea del sito interessata dal progetto
come una ォpecceta con poche specie rare, ma elevata diversit� specifica
propria della foresta subalpina; fragilit� alta e rigenerazione in tempi
lunghiサ.
29 La detta relazione constatava la ォpresenza di animali di rilevante
interesse [�], nidificanti nel bosco: astore, picchio nero, picchio
rosso maggiore, picchio verdeサ. Tale relazione menzionava, tra i
principali fattori di impatto del detto progetto in fase di cantiere, la
ォriduzione di habitat forestale idoneo alla nidificazione di specie di
interesse conservazionisticoサ.
30 Dalle conclusioni della relazione dell棚REALP risulta che le linee
direttrici che lo studio aveva potuto considerare non erano ancora
completamente definite, ma subivano una progressiva evoluzione anche
sulla base delle conoscenze e delle precisazioni che via via emergevano
nel corso del processo di realizzazione del progetto. Veniva parimenti
osservato che la relazione costituiva l弛ccasione per presentare
ulteriori proposte di miglioramento del bilancio ambientale della
gestione dell段ntero comprensorio sciistico, che non poteva essere visto
come separato dalle pi� generali istanze di sviluppo sostenibile del
territorio.
31 La relazione precisava altres� quanto segue:
ォSe il processo indicato pu� essere considerato positivo, esso mostra
peraltro anche aspetti meno positivi nel momento in cui riflette la
necessit� di ulteriori determinazioni di alcuni aspetti tecnici anche
importanti, che richiederanno probabilmente precisazioni tecniche nelle
prossime fasi. Anche il presente studio riflette evidentemente tale
limite, e deve pertanto essere considerato come uno strumento di
orientamento delle decisioni, che evidenzia rischi e fornisce
suggerimenti per risolvere i problemi, piuttosto che come una misura
precisa degli impatti ambientali che gli interventi previsti
produrranno. Stime pi� precise di tali impatti (...) potranno essere
fornite in futuro in studi di impatto ambientale che accompagnino
l弾voluzione delle attuali linee progettuali (�)サ.
32 Le conclusioni della relazione contenevano una serie di valutazioni
relative alla fattibilit�, sotto il profilo ambientale, delle linee
direttrici del progetto studiato. Esse rilevavano ci� che segue:
ォIn ogni caso la prosecuzione delle attivit� di progettazione dovr�
prevedere un significativo contenimento delle interferenze sull誕mbiente
rispetto alle ipotesi iniziali, obiettivo [per il cui conseguimento si
potranno] anche utilizzare i suggerimenti al riguardo contenuti nella
presente relazione. Tal[e] obiettiv[o] dovr[濔 essere perseguit[o] con
maggior forza per quanto riguarda gli interventi in Valle dell但lpe, per
i quali potr� essere opportuno un ulteriore specifico studio di impatto
ambientale una volta precisato l段nsieme degli interventi ipotizzatiサ.
33 Il 3 ottobre 2002 il Consorzio dichiarava di approvare le misure e
gli orientamenti raccomandati dalla relazione dell棚REALP, nonch� le
proposte ivi contenute.
34 Il 14 febbraio 2003 il Consorzio rilasciava un誕utorizzazione
relativa al progetto di ampliamento e adattamento delle piste da sci
alpino ォBucaneveサ e ォEdelweissサ, nonch� delle infrastrutture correlate
in localit� Santa Caterina Valfurva (in prosieguo: ォl誕utorizzazione del
14 febbraio 2003サ). Il Consorzio considerava i lavori previsti conformi
al contenuto di tale relazione, precisando, tuttavia, che tale
autorizzazione veniva concessa subordinatamente alla sussistenza di tale
conformit�. La detta autorizzazione veniva inoltre subordinata
all弛sservanza di una serie di condizioni e prescrizioni.
35 A partire dal febbraio 2003, circa 2 500 alberi venivano abbattuti,
su un誕rea di 50 metri di larghezza per 500 metri di lunghezza, a quote
comprese fra 1 700 e 1 900 metri di altitudine. Inoltre, l誕dattamento
delle piste e delle infrastrutture sciistiche a Santa Caterina Valfurva,
all段nterno della zona di protezione speciale IT 2040044, causava la
completa perdita di continuit� degli habitat delle specie di uccelli
presenti nel sito.
36 Il 19 giugno 2003, sulla scorta delle indicazioni contenute nella
relazione dell棚REALP, veniva pubblicato un nuovo progetto, corredato da
uno studio complementare del comune di Valfurva relativo all段mpatto
ambientale. Nel luglio 2003 veniva avviata la procedura di valutazione
dell段mpatto ambientale, finalizzata al parere relativo alla parte del
progetto localizzata tra Plaghera, Costa Sobretta e Valle dell但lpe.
37 Il 20 agosto 2003 il Consorzio emetteva parere negativo sulla
compatibilit� del progetto con l誕mbiente, a causa dell段nosservanza
delle indicazioni fornite nella relazione dell棚REALP.
38 Il 16 ottobre 2003 veniva sottoscritto un documento d段ntesa tra la
Regione Lombardia, il Consorzio, il comitato organizzatore dei
campionati mondiali di sci ed il responsabile del programma quadro
relativo al progetto, al fine di mettere a punto gli elementi
controversi del progetto. Tale intesa prevedeva:
- l段ndividuazione delle modalit� di acquisizione dei pareri per portare
a termine le procedure regionali di valutazione;
- l誕dozione di una visione d段nsieme degli interventi sottoposti ad
istruttoria, coordinando per quanto possibile le relative procedure;
- la garanzia del rispetto delle condizioni fissate dal consiglio
direttivo del Consorzio;
- la conferma della localizzazione della stazione intermedia a Plaghera
e del rifugio in Valle dell但lpe;
- il riesame e l誕dattamento dei progetti riferiti agli interventi
nell誕mbito del sito di Santa Caterina-Plaghera in funzione delle
esigenze di tutela espresse dal Consorzio.
39 Con decreto 28 novembre 2003, n. 20789, la Regione Lombardia
dichiarava che il progetto di ristrutturazione degli impianti di
risalita e dei servizi correlati nel territorio del comune di Valfurva
era compatibile con l誕mbiente della zona di protezione speciale IT
2040044.
40 Il detto decreto, che recepisce anche le conclusioni di una
valutazione di incidenza della competente Direzione generale Agricoltura
della Regione Lombardia, affidava la vigilanza sul rispetto delle
condizioni poste, in fase sia di approvazione dei progetti sia della
loro esecuzione, al Comune di Valfurva. Esso stabiliva inoltre che i
progetti definitivi avrebbero dovuto essere integrati con una serie di
prescrizioni, tra cui la presentazione di uno studio di incidenza delle
opere.
Fase precontenziosa del procedimento
41 Conformemente all誕rt. 226 CE, la Commissione, con lettera 19
dicembre 2003, invitava la Repubblica italiana a trasmetterle le proprie
informazioni in merito alla situazione della zona di protezione speciale
IT 2040044.
42 Non avendo ricevuto risposta a tale lettera, la Commissione inviava
alla Repubblica italiana un parere motivato in data 9 luglio 2004.
43 La Repubblica italiana rispondeva alle censure formulate dalla
Commissione nel parere motivato con diverse comunicazioni ministeriali.
44 La Commissione, ritenendo tali risposte insoddisfacenti, proponeva il
ricorso in esame.
Sul ricorso
45 La Commissione deduce quattro addebiti a carico della Repubblica
italiana: i primi tre si riferiscono alla direttiva 92/43 ed il quarto
riguarda la direttiva 79/409.
Sul primo addebito, vertente sulla violazione del combinato disposto
degli artt. 6, n. 3, e 7 della direttiva 92/43
- Argomenti delle parti
46 La Commissione ritiene che l誕utorizzazione del 14 febbraio 2003 non
fosse fondata su un誕deguata valutazione dell段mpatto ambientale della
decisione di ampliare le piste da sci ォBucaneveサ e ォEdelweissサ e di
allestire varie infrastrutture correlate.
47 La Commissione sottolinea che la relazione dell棚REALP non contiene
un誕deguata valutazione degli effetti delle opere progettate sulla zona
di protezione speciale IT 2040044.
48 Essa rileva che la detta zona ospita numerose specie di uccelli
protette, come emerge dalle indicazioni contenute nell但tlas of European
Breeding Birds, pubblicazione che raccoglie gli studi di oltre 10 000
ornitologi di tutta Europa e considerata quale opera estremamente
attendibile in materia di uccelli nidificanti in Europa.
49 La Commissione osserva inoltre che, sebbene la relazione dell棚REALP
contenga utili raccomandazioni, di esse non si � tenuto debitamente
conto nell誕mbito dell誕utorizzazione del 14 febbraio 2003.
50 La Commissione giunge alla conclusione che la detta autorizzazione �
stata accordata senza che le autorit� nazionali avessero acquisito la
certezza che le opere previste fossero prive di effetti pregiudizievoli
per l段ntegrit� della zona di protezione speciale in questione.
51 La Repubblica italiana deduce che occorre distinguere tra due tipi di
lavori, ossia, da un lato, quelli per cui � stata effettuata la
procedura di valutazione dell段mpatto ambientale e sono state indicate
le misure da adottare per limitare tale impatto e, dall誕ltro, quelli
per cui, in base alla relazione dell棚REALP, sono state previste talune
modifiche.
52 La Repubblica italiana osserva che per la prima categoria di lavori,
che comprende le opere realizzate tra Plaghera e la Valle dell但lpe,
occorre determinare se le competenti autorit� abbiano proceduto ad una
valutazione degli interessi ambientali presenti nella zona di protezione
speciale IT 2040044. Per gli altri lavori, ossia le opere realizzate tra
Santa Caterina e Plaghera, occorrerebbe verificare se la stessa
procedura abbia avuto corso e se il rinvio ad una fase successiva di
affinamento progettuale delle misure di mitigazione delle ripercussioni
sull誕mbiente sia conforme alla direttiva 92/43.
53 La Repubblica italiana sostiene che il decreto regionale 30 maggio
2000, n. 13879, pur non facendo espressamente riferimento alla
valutazione dell段ncidenza ambientale, � stato emanato previa analisi
degli elementi di riferimento stabiliti da tale direttiva.
54 Secondo la Repubblica italiana, ne consegue che la valutazione alla
base di tale decreto costituisce un vincolo imprescindibile per ogni
successivo provvedimento autorizzativo.
- Giudizio della Corte
55 In via preliminare occorre rilevare che le parti sono concordi sul
fatto che i lavori di adattamento delle piste da sci e l誕llestimento
delle connesse infrastrutture erano tali da far sorgere l弛bbligo di
effettuare una previa valutazione d段ncidenza ambientale, in conformit�
all誕rt. 6, n. 3, della direttiva 92/43.
56 Tale disposizione prevede un procedimento di valutazione diretto a
garantire, mediante un controllo preventivo, che un piano o un progetto
non direttamente connesso o necessario alla gestione del sito
interessato, ma idoneo ad avere incidenze significative sullo stesso,
possa essere autorizzato solo se non pregiudicher� l段ntegrit� di tale
sito (v. sentenze 7 settembre 2004, causa C‑127/02, Waddenvereniging e
Vogelbeschermingsvereniging, Racc. pag. I‑7405, punto 34, in prosieguo:
la ォsentenza Waddenzeeサ; nonch� 26 ottobre 2006, causa C‑239/04,
Commissione/Portogallo, Racc. pag. I‑10183, punto 19, in prosieguo: la
ォsentenza Castro Verdeサ).
57 Per quanto riguarda la nozione di ォopportuna valutazioneサ ai sensi
dell誕rt. 6, n. 3, della direttiva 92/43, occorre rilevare che
quest置ltima non definisce alcun metodo particolare per lo svolgimento
di siffatta valutazione.
58 Tuttavia, la Corte ha dichiarato che tale valutazione dev弾ssere
concepita in modo tale che le autorit� competenti possano acquisire la
certezza che un piano o un progetto non pregiudicher� l段ntegrit� del
sito di cui trattasi, dato che, quando sussiste un段ncertezza quanto
alla mancanza di tali effetti, le dette autorit� sono tenute a negare
l誕utorizzazione richiesta (v., in tal senso, le citate sentenze
Waddenzee, punti 56 e 57, e Castro Verde, punto 20).
59 Quanto agli elementi in base ai quali le competenti autorit� possono
acquisire la certezza necessaria, la Corte ha precisato che dev弾ssere
escluso qualsiasi ragionevole dubbio da un punto di vista scientifico,
fermo restando che le dette autorit� devono fondarsi sulle migliori
conoscenze scientifiche in materia (v. citate sentenze Waddenzee, punti
59 e 61, e Castro Verde, punto 24).
60 Occorre pertanto verificare se, nel caso di specie, gli effetti dei
lavori controversi sull段ntegrit� del sito interessato siano stati
esaminati prima del rilascio dell誕utorizzazione del 14 febbraio 2003 in
modo conforme ai suddetti parametri.
61 Dagli atti di causa risulta che talune riflessioni preparatorie erano
state svolte prima del rilascio della detta autorizzazione. Le
valutazioni possibilmente idonee ai sensi dell誕rt. 6, n. 3, della
direttiva 92/43 sono costituite, da una parte, da uno studio
dell段mpatto sull誕mbiente realizzato nel 2000 e, dall誕ltra, da una
relazione presentata nel 2002 (v. supra, punti 21-24 nonch� 25-32).
62 Per quanto attiene, da un lato, al suddetto studio, realizzato da un
architetto per conto di due imprese di lavori pubblici, occorre
osservare che, sebbene esso affronti la questione degli effetti delle
opere progettate sulla fauna e sulla flora della zona, esso stesso
evidenzia il carattere sommario e frammentario dell誕nalisi delle
ripercussioni ambientali prodotte dall誕llargamento delle piste da sci e
dalla costruzione delle correlate infrastrutture.
63 Si deve altres� sottolineare che il medesimo studio rileva un numero
considerevole di elementi che non sono stati presi in considerazione. In
particolare, esso raccomanda ulteriori analisi morfologiche e
ambientali, nonch� un nuovo esame degli effetti delle opere, nel loro
contesto globale, sulla fauna selvatica in generale e sulla situazione
di talune specie tutelate, in particolare nella zona di foresta da
disboscare.
64 Secondo il detto studio, inoltre, dal punto di vista economico la
realizzazione delle opere progettate � auspicabile, ma deve avvenire nel
rispetto di un elevato numero di prescrizioni a fini di tutela.
65 ネ d弛bbligo concludere che il detto studio non costituisce una
valutazione opportuna ai sensi dell誕rt. 6, n. 3, della direttiva 92/43
sulla quale le autorit� nazionali potessero fondarsi per autorizzare i
lavori controversi.
66 Per quanto concerne, dall誕ltro lato, la relazione dell棚REALP
presentata nel 2002, va osservato che anch弾ssa descrive i lavori
previsti, esaminandone l段ncidenza sul regime idrogeologico e sulla
geomorfologia, nonch� sulla vegetazione della zona. Quanto agli uccelli
per i quali il sito � stato classificato zona di protezione speciale,
tale relazione non contiene un elenco esaustivo degli uccelli selvatici
ivi presenti.
67 Se � pur vero che la relazione dell棚REALP spiega che i principali
elementi di disturbo che minacciano la fauna provengono dalla
distruzione dei nidi durante la fase di disboscamento e dalla
frammentazione dell檀abitat, tale relazione � tuttavia caratterizzata da
una serie di rilievi di carattere preliminare e dall誕ssenza di
conclusioni definitive. Essa sottolinea, infatti, l段mportanza di
valutazioni da effettuarsi progressivamente, in particolare in base a
conoscenze e precisazioni che possono emergere nel corso del processo di
realizzazione del progetto. La detta relazione � stata peraltro
concepita come un弛ccasione per presentare ulteriori proposte di
miglioramento del bilancio ambientale degli interventi previsti.
68 Da tali elementi si evince che neppure la relazione dell棚REALP pu�
essere considerata quale valutazione opportuna dell段ncidenza dei lavori
controversi sulla zona di protezione speciale IT 2040044.
69 Da tutte le suesposte considerazioni risulta che sia lo studio del
2000 sia la relazione del 2002 sono caratterizzati da lacune e
dall誕ssenza di rilievi e di conclusioni completi, precisi e definitivi
atti a dissipare qualsiasi ragionevole dubbio scientifico in merito agli
effetti dei lavori previsti sulla zona di protezione speciale in
questione.
70 Orbene, rilievi e conclusioni di tale natura erano indispensabili
affinch� le competenti autorit� fossero in grado di acquisire la
certezza necessaria per adottare la decisione che autorizza i detti
lavori.
71 Pertanto, l誕utorizzazione del 14 febbraio 2003 non era conforme
all誕rt. 6, n. 3, della direttiva 92/43.
72 Quanto agli altri studi, � sufficiente osservare che essi non possono
essere considerati pertinenti, dato che sono stati svolti o nel corso
dei lavori, o dopo la loro realizzazione, ossia dopo il rilascio
dell誕utorizzazione del 14 febbraio 2003.
73 Pertanto, l段nadempimento dell誕rt. 6, n. 3, della direttiva 92/43
dev弾ssere considerato dimostrato.
Sul secondo addebito, vertente sulla violazione del combinato disposto
degli artt. 6, n. 4, e 7 della direttiva 92/43
- Argomenti delle parti
74 La Commissione ritiene che fosse evidente come i lavori previsti
rischiassero di pregiudicare gravemente l段ntegrit� della zona in
questione. Ebbene, a suo avviso non � stata presa seriamente in
considerazione nessuna alternativa. Il decreto regionale 30 maggio 2000,
n. 13879, avrebbe evocato la possibilit� di non modificare le piste da
sci ォBucaneveサ e ォEdelweissサ, ma piuttosto di mantenere, nei limiti del
possibile, il tracciato attuale, per poi scostarsene in seguito.
75 La Commissione ne deduce che il progetto � stato autorizzato sebbene
esistessero altre soluzioni meno dannose per l誕mbiente della detta
zona, le quali tuttavia non sono state prese in considerazione dalle
autorit� nazionali.
76 La Commissione fa inoltre valere che la realizzazione dei lavori non
era giustificata da motivi imperativi di rilevante interesse pubblico.
Essa afferma, inoltre, che non � stata adottata alcuna misura
compensativa.
77 La Repubblica italiana sostiene che i lavori controversi sono stati
oggetto di una doppia procedura di autorizzazione. La parte iniziale dei
tracciati e degli impianti tra Santa Caterina e Plaghera sarebbe stata
considerata compatibile con l誕mbiente in forza del decreto regionale 30
maggio 2000, n. 13879, integrato dal successivo parere favorevole del
Consiglio regionale della Lombardia. Per quanto riguarda la parte del
progetto da realizzarsi tra Plaghera e la Valle dell但lpe, essa afferma
che � stata avviata una fase di revisione del progetto in seguito alle
indicazioni contenute nella relazione dell棚REALP, al fine di dar corso
alla procedura di valutazione dell段mpatto ambientale.
78 La Repubblica italiana fa presente che la Regione Lombardia aveva
imposto, quale condizione prevista dal decreto regionale 28 novembre
2003, n. 20789, contenente una valutazione d段ncidenza ambientale
relativa alla zona situata tra Plaghera e Valle dell但lpe, che fosse
presentato uno studio sull段mpatto complessivo delle opere, riguardante
anche la zona situata tra Santa Caterina e Plaghera.
79 La Repubblica italiana aggiunge che le competenti autorit� hanno
acquisito la certezza che fosse necessario assoggettare a valutazione
d段ncidenza ambientale la totalit� delle opere, comprese quelle
autorizzate dal detto decreto regionale.
- Giudizio della Corte
80 Per quanto riguarda la fondatezza dell誕ddebito vertente sulla
violazione dell誕rt. 6, n. 3, della direttiva 92/43, occorre acclarare
se l誕utorizzazione del 14 febbraio 2003 fosse conforme ai requisiti
stabiliti dall誕rt. 6, n. 4, della direttiva.
81 Tale disposizione prevede che, qualora, nonostante conclusioni
negative della valutazione dell段ncidenza effettuata in conformit�
all誕rt. 6, n. 3, primo periodo, di tale direttiva, un piano o progetto
debba essere comunque realizzato per motivi imperativi di rilevante
interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, e in
mancanza di soluzioni alternative, lo Stato membro pu� adottare ogni
misura compensativa necessaria per garantire che la coerenza globale di
Natura 2000 sia tutelata.
82 Come la Corte ha sottolineato ai punti 35 e 36 della citata sentenza
Commissione/Portogallo, l誕rt. 6, n. 4, della detta direttiva, in quanto
disposizione derogatoria rispetto al criterio di autorizzazione previsto
dal secondo periodo del n. 3 del citato articolo, dev弾ssere
interpretato restrittivamente.
83 Occorre inoltre rilevare che l誕rt. 6, n. 4, della direttiva 92/43
pu� essere applicato solo dopo che l段ncidenza di un piano o di un
progetto sia stata valutata ai sensi dell誕rt. 6, n. 3, della direttiva
medesima. La conoscenza di tale incidenza con riferimento agli obiettivi
di conservazione relativi al sito in questione costituisce un
presupposto imprescindibile ai fini dell誕pplicazione del detto art. 6,
n. 4, dato che, in assenza di tali elementi, non pu� essere valutato
alcun requisito di applicazione di tale disposizione di deroga. L弾same
di eventuali motivi imperativi di rilevante interesse pubblico e quello
dell弾sistenza di alternative meno dannose richiedono, infatti, una
ponderazione con riferimento ai danni che il piano o il progetto in
questione cagiona al sito. Inoltre, per determinare la natura di
eventuali misure compensative, i danni al detto sito devono essere
individuati con precisione.
84 Orbene, dalle considerazioni che precedono risulta che le autorit�
nazionali non disponevano di tali dati al momento dell誕dozione della
decisione di concedere l誕utorizzazione del 14 febbraio 2003. Ne
consegue che tale autorizzazione non pu� essere fondata sull誕rt. 6, n.
4, della direttiva 92/43.
85 Pertanto, l誕utorizzazione del 14 febbraio 2003 dal Consorzio non era
conforme all誕rt. 6, n. 4, della direttiva 92/43.
86 Di conseguenza, anche sotto tale profilo il ricorso della Commissione
� fondato.
Sul terzo addebito, vertente sulla violazione del combinato disposto
degli artt. 6, n. 2, e 7 della direttiva 92/43
- Argomenti delle parti
87 La Commissione afferma che le autorit� nazionali non erano
autorizzate a concedere l誕utorizzazione per i lavori di ampliamento e
adattamento della zona sciistica alpina, dato che tali lavori erano
suscettibili di arrecare grave pregiudizio all段ntegrit� del parco.
88 La Commissione sottolinea che la zona in questione ha sub�to un
notevole degrado in seguito ai lavori autorizzati dal Consorzio. Essa
ricorda che l誕dattamento delle piste da sci alpino ォBucaneveサ e
ォEdelweissサ ha comportato l誕bbattimento di circa 2 500 alberi che
costituivano un habitat importante per numerose specie tutelate di
uccelli.
89 Secondo la Repubblica italiana, la circostanza che la realizzazione
dell弛pera controversa abbia comportato alcuni aspetti critici cui non �
ancora stato posto rimedio non significa che gli interventi considerati
non siano stati correttamente valutati. Quando lavori pubblici
comportanti impatti negativi sull誕mbiente risultano necessari, le
disposizioni della direttiva 92/43 non implicano, a suo avviso, il
divieto di realizzare tali lavori, bens� l弛bbligo di adottare opportune
misure compensative.
90 La Repubblica italiana ritiene che siffatte misure debbano essere
adottate, secondo le possibilit�, prima, durante e dopo la realizzazione
dei lavori in questione.
- Giudizio della Corte
91 Per accertare la fondatezza dell誕ddebito occorre esaminare se
attivit� che incidono su una zona di protezione speciale possano violare
l誕rt. 6, nn. 3 e 4, della direttiva 92/43 - come rilevato, nella
specie, ai punti 73 e 85 della presente sentenza - nonch�,
contemporaneamente, il n. 2 dello stesso articolo.
92 A tale proposito occorre osservare che quest置ltima disposizione
stabilisce l弛bbligo di adottare opportune misure di tutela, dirette ad
evitare il degrado nonch� le perturbazioni che possano avere effetti
significativi per quanto riguarda gli obiettivi della direttiva 92/43.
93 Tale obbligo corrisponde all弛biettivo enunciato al settimo
祖onsiderando� di tale direttiva, secondo il quale ogni zona di
protezione speciale deve integrarsi in una rete ecologica europea
coerente.
94 Quando un誕utorizzazione sia stata accordata per un piano o progetto
in modo non conforme all誕rt. 6, n. 3, della direttiva 92/43 - come
emerge nella specie dall弾same della prima censura -, pu� essere
rilevata una violazione del n. 2 del detto articolo con riferimento ad
una zona di protezione speciale se risultino dimostrati il degrado di un
habitat ovvero perturbazioni che colpiscono le specie per le quali la
zona in questione � stata designata.
95 Per quanto riguarda la causa in esame, occorre ricordare che
all段nterno della zona interessata - che costituisce l檀abitat di specie
di uccelli protetti, in particolare dell誕store, della pernice bianca,
del picchio nero e del fagiano di monte - sono stati abbattuti circa 2
500 alberi. Di conseguenza, i lavori controversi hanno annientato i siti
di riproduzione delle dette specie.
96 ネ giocoforza concludere che i detti lavori, e le ripercussioni sulla
zona di protezione speciale IT 2040044 che ne sono derivate, erano
incompatibili con lo status giuridico di tutela di cui avrebbe dovuto
beneficiare la detta zona in forza dell誕rt. 6, n. 2, della direttiva
92/43.
97 Di conseguenza, il ricorso della Commissione dev弾ssere accolto anche
sotto tale profilo.
Sul quarto addebito, vertente sulla violazione dell誕rt. 4, nn. 1 e 2,
della direttiva 79/409
- Argomenti delle parti
98 La Commissione ritiene che l誕nalisi delle misure adottate dalle
autorit� nazionali dimostri come la zona di protezione speciale IT
2040044 non abbia beneficiato di uno status giuridico di protezione nel
diritto nazionale atto a garantire, in particolare, la sopravvivenza e
la riproduzione delle specie di uccelli menzionate nell誕llegato I della
direttiva 79/409 e la riproduzione, la muta e lo svernamento delle
specie migratorie non considerate dal detto allegato che ivi ritornano
regolarmente.
99 Ad avviso della Commissione, i lavori intrapresi in seguito
all誕utorizzazione del 14 febbraio 2003 sarebbero tali da nuocere
gravemente alle specie di uccelli presenti in tale zona di protezione
speciale, in particolare durante il periodo riproduttivo.
100 La Commissione precisa che, sebbene la detta zona sia soggetta a
regolamentazione, la decisione del 14 febbraio 2003 dimostrerebbe come
le autorit� nazionali non abbiano preso le misure necessarie per
istituire un regime giuridico atto ad assicurare non solo la tutela di
tale zona, ma anche l弾ffettiva protezione delle specie di uccelli ivi
presenti.
101 La Repubblica italiana replica che la zona controversa costituisce
uno spazio intensamente regolamentato.
102 Essa spiega che dalla normativa istitutiva del Parco risulta che
tale zona gode di uno status di tutela idoneo a garantire gli obiettivi
previsti dalla normativa comunitaria. A suo avviso, la creazione del
Parco ha lo scopo di proteggere la fauna instaurando un regime di
gestione incentrato sulla conservazione di specie animali o vegetali.
- Giudizio della Corte
103 In via preliminare si deve rammentare che la zona oggetto del
ricorso in esame � stata classificata zona di protezione speciale ai
sensi delle disposizioni dell誕rt. 4 della direttiva 79/409.
104 Occorre altres� rilevare che, se � pur vero che l誕rt. 7 della
direttiva 92/43 produce l弾ffetto di sostituire gli obblighi imposti
dall誕rt. 6, nn. 2-4, della detta direttiva a quelli derivanti dall誕rt.
4, n. 4, della direttiva 79/409, gli obblighi dettati dai nn. 1 e 2 del
citato art. 4 rimangono integralmente applicabili. Questi ultimi
obblighi presentano infatti carattere autonomo e perseguono obiettivi
diversi da quelli stabiliti all誕rt. 6, nn. 2-4, della direttiva 92/43.
105 Ai fini della determinazione della fondatezza della censura va
sottolineato che, per giurisprudenza costante, incombe alla Commissione
provare la sussistenza dell誕sserito inadempimento. Spetta infatti
all段stituzione fornire alla Corte tutti gli elementi necessari affinch�
quest置ltima accerti l弾sistenza dell段nadempimento, senza potersi
basare su alcuna presunzione (v., in particolare, sentenze 6 novembre
2003, causa C‑434/01, Commissione/Regno Unito, Racc. pag. I‑13239, punto
21; 29 aprile 2004, causa C‑117/02, Commissione/Portogallo, Racc. pag.
I‑5517, punto 80, e 26 aprile 2007, causa C‑135/05, Commissione/Italia,
non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 20).
106 A tale proposito occorre osservare, come ha fatto la stessa
Commissione, che la gestione della zona di protezione speciale in
questione � disciplinata da diversi strumenti giuridici dell弛rdinamento
italiano.
107 Incombeva quindi alla Commissione produrre la prova che il contesto
giuridico delineato da tali diversi strumenti non � idoneo a conferire
alla detta zona un adeguato status di tutela.
108 Ebbene, la Commissione non ha dimostrato sotto quale profilo il
detto contesto giuridico sia insufficiente alla luce delle disposizioni
dell誕rt. 4, nn. 1 e 2, della direttiva. Essa si � infatti limitata ad
eccepire l誕dozione, da parte dell誕utorit� amministrativa, di una
decisione di autorizzazione contraria all誕rt. 6 della direttiva 92/43,
il che tuttavia non basta a dimostrare l段ncompatibilit� del detto
contesto giuridico con l誕rt. 4 della direttiva 79/409.
109 Conseguentemente, il quarto addebito della Commissione dev弾ssere
respinto.
Sulle spese
110 A norma dell誕rt. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte
soccombente � condannata alle spese se ne � stata fatta domanda. Poich�
la Commissione ne ha fatto domanda, la Repubblica italiana, rimasta
sostanzialmente soccombente, va condannata alle spese.
Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara e statuisce:
1) La Repubblica italiana,
- avendo autorizzato misure suscettibili di avere un impatto
significativo sulla zona di protezione speciale IT 2040044, Parco
Nazionale dello Stelvio, senza assoggettarle ad un弛pportuna valutazione
della loro incidenza alla luce degli obiettivi di conservazione della
detta zona;
- avendo autorizzato siffatte misure senza rispettare le disposizioni
che consentono la realizzazione di un progetto, in caso di conclusioni
negative risultanti dalla valutazione dell段ncidenza sull誕mbiente e in
mancanza di soluzioni alternative, solo per motivi imperativi di
rilevante interesse pubblico, e solo dopo avere adottato e comunicato
alla Commissione delle Comunit� europee ogni misura compensativa
necessaria per garantire che la coerenza globale di Natura 2000 sia
tutelata, e
- avendo omesso di adottare misure per evitare il deterioramento degli
habitat naturali e degli habitat delle specie nonch� la perturbazione
delle specie per le quali la zona di protezione speciale IT 2040044,
Parco Nazionale dello Stelvio, � stata designata,
� venuta meno agli obblighi ad essa imposti dall誕rt. 6, nn. 2-4, della
direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla
conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e
della fauna selvatiche, nel combinato disposto con l誕rt. 7 della
medesima direttiva, nonch� dall誕rt. 4, nn. 1 e 2, della direttiva del
Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli
uccelli selvatici.
2) Il ricorso � respinto quanto al resto.
3) La Repubblica italiana � condannata alle spese.
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