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D.M. 3 ottobre 2001

 

Recupero, riciclo, rigenerazione e distribuzione degli halon. (Testo coordinato e aggiornato al Decreto del MInistero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 2 settembre 2003, recante: "Modalita' per il recupero di alcune sostanze dannose per l'ozono stratosferico.", pubblicato su GU n. 208 del 8-9-2003 - Si veda anche il D.M. 27 dicembre 2005, recante: Modalita' per il recupero degli idrofluorocarburi dagli estintori e dai sistemi di protezione antincendio, pubblicato su G.U. n. 14 del 18.1.2006))

 

(G.U. n. 249 del 25.10.2001)

 

 


Art. 1.

Ai fini del presente decreto si intende per:
a) "halon", le sostanze controllate lesive dell'ozono stratosferico elencate nella tabella A, gruppo II allegata alla legge del 28 dicembre 1993, n. 549, nonchè quelle contenute nell'allegato I, gruppo III del regolamento (CE) n. 2037/2000;b) "clorofluorocarburi", le sostanze controllate lesive dell'ozono stratosferico elencate nella tabella A, gruppo I allegata alla legge 28 dicembre 1993, n. 549, nonchè quelle contenute nell'allegato I, gruppo I e II del regolamento (CE) n. 2037/2000;c) "idroclorofluorocarburi", le sostanze controllate lesive dell'ozono stratosferico elencate nella tabella B, gruppo I allegata alla legge 28 dicembre 1993, n. 549, nonchè quelle contenute nell'allegato I, gruppo VIII del regolamento (CE) n. 2037/2000;d) "potenziale di riduzione dello strato di ozono - ODP", il valore specificato nella terza colonna dell'allegato I del regolamento (CE) n. 2037/2000, esprimente l'effetto potenziale di ciascuna sostanza controllata sullo strato di ozono stratosferico;
e) "indice di effetto serra - GWP orizzonte 100 anni", il valore specificato nella quinta colonna della tabella 10.8 del Scientific Assessment of Ozone Depletion: 1998, esprimente l'effetto di ciascuna sostanza controllata sul riscaldamento globale dell'atmosfera;
f) "indice di permanenza in atmosfera - ALT", il valore specificato nella terza colonna della tabella 10.8 del Scientific Assessment of Ozone Depletion: 1998, esprimente il tempo di vita in atmosfera di ciascuna sostanza controllata;
g) "uso", l'impiego di halon, clorofluorocarburi e idroclorofluorocarburi nella manutenzione, in particolare nella ricarica, di apparecchiature e impianti antincendio, di refrigerazione e condizionamento d'aria;
h) "recupero", la raccolta e lo stoccaggio di sostanze controllate effettuati nel corso delle operazioni di manutenzione o prima dello smantellamento degli impianti;
i) "riciclo", la riutilizzazione di sostanze controllate recuperate previa effettuazione di un processo di pulitura di base quale la filtrazione e l'essiccazione;
j) "rigenerazione", il trattamento e la valorizzazione delle sostanze controllate recuperate attraverso operazioni quali filtrazione, essiccazione, distillazione e trattamento chimico, allo scopo di riportare la sostanza a determinate caratteristiche di funzionalità;k) "distruzione", trasformazione permanente o decomposizione di tutta o una porzione significante di sostanza controllata mediante tecnologie approvate dalle Parti del Protocollo di Montreal sulle sostanze dannose per la fascia di ozono;
l) "Ministeri competenti", il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e il Ministero delle attività produttive. 

 

Capo I

Halon


 Art. 2.

1. L'uso di halon vergine, recuperato, riciclato o rigenerato, è vietato.

2. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto gli halon contenuti nei sistemi di protezione antincendio e negli estintori devono essere recuperati ai fini e con le modalità previste dall'art. 4.

3. Il divieto di cui al comma 1 del presente articolo non si applica limitatamente all'uso di halon riciclato o rigenerato, ai sistemi di protezione antincendio e agli estintori destinati alla:
a) protezione dei vani motore, dell'avionica, dei compartimenti di carico e delle cabine degli aerei civili e militari;
b) protezione dei vani motore e delle sale di controllo delle imbarcazioni militari;
c) soppressione delle esplosioni e inertizzazione di mezzi militari;
d) protezione delle piattaforme petrolifere.


Art. 3.

1. Chiunque all'entrata in vigore del presente decreto utilizzi halon per gli usi elencati all'art. 2, comma 3, deve darne comunicazione ai Ministeri competenti entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, indicando l'ubicazione e la tipologia dell'uso, la natura e la quantità della sostanza. Gli stessi soggetti comunicano annualmente ai Ministeri competenti i quantitativi di halon riciclato o rigenerato utilizzati nell'anno precedente per la ricarica o la manutenzione. 

 

Art. 3-bis. (Articolo aggiunto dal D.M. 2 settembre 2003)

Il comma 2 non si applica alle navi mercantili qualora i detentori degli halon ivi contenuti presentino entro sessanta giorni dalla data in vigore del presente decreto, anche attraverso le associazioni di categoria, un piano di recupero degli stessi. Entro i successivi sessanta giorni il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e il Ministero delle attivita' produttive approvano il piano, stabilendo i tempi e i modi per l'eliminazione degli halon nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (CE) 2037/2000 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono e della legge 28 dicembre 1993, n. 594, e successive modifiche. 

 

Art. 4.

1. Gli halon devono essere recuperati, riciclati, rigenerati o destinati a distruzione dai "centri autorizzati di raccolta dell'halon", già autorizzati ai sensi dell'art. 6 del decreto ministeriale del 26 marzo 1996 "Attuazione del decreto-legge 10 febbraio 1996, n. 56, sulle sostanze dannose per la fascia di ozono stratosferico", ovvero da altri istituiti ai sensi del seguente comma 3.

2. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, i "centri di raccolta dell'halon" già autorizzati, di cui al precedente comma 1, devono trasmettere ai Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e delle attività produttive, la documentazione relativa a:a) procedure utilizzate per il recupero, la rigenerazione, il riciclaggio e la distruzione degli halon;
b) possesso di certificazione ISO9000 o ISO14001 ovvero altra certificazione delle procedure e delle lavorazioni rilasciate da un Ente riconosciuto;
c) attestati di frequenza ai corsi di formazione del personale rilasciati dai consorzi di appartenenza.
3. I "centri autorizzati di raccolta dell'halon" sono istituiti sulla base di accordi di programma stipulati tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministero delle attività produttive, ed i soggetti di cui all'art. 6, comma 5, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, così come modificata dalla legge 16 giugno 1997, n. 179, nonchè i produttori e gli importatori di sostanze sostitutive, singolarmente o in associazione tra di loro.

4. I "centri autorizzati di raccolta dell'halon" provvedono al recupero, riciclo, rigenerazione e distruzione degli halon, in conformità alle vigenti normative.

5. Entro novanta giorni dalla istituzione dei "centri autorizzati di raccolta dell'halon", i firmatari degli accordi di programma ne danno comunicazione ai Ministeri competenti e contestualmente inviano la documentazione relativa a:
a) le procedure per il recupero, rigenerazione, riciclaggio e la distruzione degli halon;
b) le procedure per la prevenzione o riduzione della dispersione in atmosfera dell'halon durante le attività di cui alla lettera a);

c) i criteri dell'addestramento e il tipo di personale addetto;
d) le tecniche di distruzione e chi procederà alle stesse;e) possesso di certificazione ISO9000 o ISO14001 ovvero altra certificazione delle procedure e delle lavorazioni rilasciate da un Ente riconosciuto.
6. Nelle more dell'emanazione dei decreti di cui all'art. 5, comma 1, lettere e) ed h) e dei regolamenti di cui all'art. 6, comma 7, lettere b), c), d) e h) della legge 28 dicembre 1993, n. 549, così come modificata dalla legge 16 giugno 1997, n. 179, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministero delle attività produttive approva le procedure di cui al comma 5 entro un mese dal ricevimento delle stesse.

7. I "centri autorizzati di raccolta dell'halon" devono comunicare semestralmente, ai Ministeri competenti le quantità di halon in ingresso, le quantità in giacenza, le quantità in uscita e la loro destinazione per tipo di sostanza. Nel caso di avvio a distruzione, deve essere richiesta a chi provvede alla stessa una attestazione di avvenuta distruzione da inviare in copia ai Ministeri competenti. 

 

Art. 5.(*)

1. In applicazione di quanto stabilito dall'art. 5, comma 3, del regolamento (CE) n. 2037/2000 e nei termini ivi indicati, l'uso degli idroclorofluorocarburi è consentito in sostituzione degli halon nelle applicazioni indicate in allegato I al presente decreto purchè i valori massimi di GWP, di ALT e di ODP di detti idroclorofluorocarburi non superino rispettivamente 4000, 42 anni e 0,065. Sulla base delle decisioni della commissione ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato regolamento, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio provvede con proprio decreto, di concerto con il Ministro delle attività produttive, ad apportare modifiche all'allegato I.

2. L'uso di idroclorofluorocarburi nei sistemi di protezione antincendio e negli estintori, diversi da quelli di cui al comma 1, che alla data del 1 ottobre 2001 funzionano ad idroclorofluorocarburi è vietato a partire dal 31 dicembre 2008 in conformità a quanto stabilito dall'art. 3, comma 3, della legge 28 dicembre 1993, n. 549.3. Gli halon sostituiti di cui al comma 1, devono essere recuperati e avviati a distruzione dai "centri autorizzati di raccolta dell'halon". Almeno il 70% dei costi della distruzione deve essere sostenuto dal fornitore degli idroclorofluorocarburi sostitutivi.

(*) Si veda il D.M. 27 dicembre 2005

 

Art. 6.

1. L'importazione da Paesi terzi degli halon vergini, recuperati o riciclati e dei prodotti e apparecchiature che li contengono, è vietata.2. L'esportazione verso Paesi terzi di halon vergini, recuperati o riciclati e dei prodotti e apparecchiature che li contengono èregolamentata ai sensi degli articoli 11 e 12 del regolamento (CE) n.2037/2000.
3. L'esportazione di prodotti e apparecchiature che contengono gli halon vergini, recuperati o riciclati ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera d) del regolamento (CE) n. 2037/2000 devono essere preventivamente autorizzati dai Ministeri competenti.

 


Capo II
Clorofluorocarburi (CFC)
  
Art. 7.

1. L'uso dei clorofluorocarburi per la manutenzione e la ricarica di apparecchiature e impianti di refrigerazione e condizionamento è vietato a partire dal 31 dicembre 2000.

2. L'uso dei clorofluorocarburi riciclato o rigenerati è consentito unicamente nei casi autorizzati dalla Commissione ai sensi dell'art. 4, comma 1, del regolamento (CE) n. 2037/2000.

3. I clorofluorocarburi contenuti in apparecchiature e impianti di refrigerazione e condizionamento ove sia necessario lo svuotamento degli stessi nel corso delle operazioni di manutenzione, o in caso di smantellamento degli impianti, devono essere recuperati ai fini e con le modalità previste dall'art. 9. 

 

Art. 8.

1. Chiunque, alla data di entrata in vigore del presente decreto detenga nelle apparecchiature e impianti di refrigerazione e condizionamento una quantità non inferiore a 20 kg di clorofluorocarburi, deve darne comunicazione ai Ministeri competenti, entro novanta giorni dell'entrata in vigore del presente decreto, indicando l'ubicazione e la tipologia dell'apparecchiatura o dell'impianto, la natura e quantità della sostanza secondo il formato di cui all'allegato II. 

 

Art. 9.

1. I clorofluorocarburi devono essere recuperati e destinati a distruzione dai "centri autorizzati di raccolta dei clorofluorocarburi" di cui al comma 2, fatti salvi i quantitativi necessari di clorofluorocarburi riciclati o rigenerati necessari per soddisfare gli usi di cui all'art. 7, comma 2, nonchè quelli destinati ai casi di cui all'art. 4 comma 4 i) b) del regolamento (CE) n. 2037/2000.

2. I "centri autorizzati di raccolta dei clorofluorocarburi" sono istituiti sulla base di accordi di programma stipulati tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministero delle attività produttive, ed i soggetti di cui all'art. 6, comma 5, della legge 28 dicembre 1993, così come modificata dalla legge 16 giugno 1997, n. 179, nonchè i produttori egli importatori di sostanze sostitutive, singolarmente o inassociazione tra di loro.
3. I "centri autorizzati di raccolta dei clorofluorocarburi" provvedono al recupero, riciclo, rigenerazione e distruzione dei clorofluorocarburi in conformità alle normative vigenti.

4. Entro novanta giorni dalla istituzione dei "centri autorizzati di raccolta dei clorofluorocarburi", i firmatari degli accordi di programma ne danno comunicazione ai Ministeri competenti e contestualmente inviano la documentazione relativa a:
a) le procedure per il recupero, rigenerazione, riciclaggio e la distruzione dei clorofluorocarburi;
b) le procedure per la prevenzione o riduzione della dispersione in atmosfera dei clorofluorocarburi durante le attività di cui alla lettera a);

c) i criteri dell'addestramento e il tipo di personale addetto;
d) le tecniche di distruzione e chi procederà alle stesse;

e) possesso di certificazione ISO9000 o ISO14001 ovvero altra certificazione delle procedure e delle lavorazioni rilasciate da un Ente riconosciuto.
5. Nelle more dell'emanazione dei decreti di cui all'art. 5, comma 1, lettere e) ed h) e dei regolamenti di cui all'art. 6, comma 7, lettere b), c), d) e h) della legge 28 dicembre 1993 così come modificata dalla legge 16 giugno 1997, n. 179, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministero delle attività produttive approva le procedure di cui al comma precedente entro un mese dal ricevimento delle stesse.6. All'atto della istituzione e poi semestralmente, i centri di raccolta di cui al comma 2 devono comunicare ai Ministeri competenti le quantità di clorofluorocarburi in ingresso, le quantità in giacenza, le quantità in uscita e la loro destinazione per tipo di sostanza. Nel caso di avvio a distruzione, deve essere richiesta a chi provvede alla stessa una attestazione di avvenuta distruzione da inviare in copia ai Ministeri competenti. 

 

Art. 10.

1. L'importazione da Paesi terzi dei clorofluorocarburi vergini, recuperati o riciclati e dei prodotti e apparecchiature che li contengono, è regolamentata dall'art. 4, comma 6, e dagli articoli 7, 8 e 9 del regolamento (CE) n. 2037/2000.

2. L'esportazione verso Paesi terzi di clorofluorocarburi vergini, recuperati o riciclati e dei prodotti e apparecchiature che li contengono, è regolamentata ai sensi degli articoli 11 e 12 del regolamento (CE) n. 2037/2000. 

 

Art. 11.

A partire dall'entrata in vigore del presente decreto sono abrogati il decreto ministeriale del 26 marzo 1996 "Attuazione del decreto-legge 10 febbraio 1996, n. 56, sulle sostanze dannose per la fascia di ozono stratosferico", ed il decreto ministeriale 10 marzo 1999 "Proroga dei termini per la dismissione di gas halon".
  
Allegati omessi