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Decreto - legge 11 maggio 2007, n. 61
Interventi straordinari per superare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e per garantire l'esercizio dei propri poteri agli enti ordinariamente competenti.
(G.U. n. 108 del 11-5-2007)
(convertito, con modificazioni, in L. n. 87/2007)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di attuare un quadro di adeguate
iniziative volte al definitivo superamento dell'emergenza nel settore dei
rifiuti in atto nel territorio della regione Campania;
Considerata la gravita' del contesto socio-economico-ambientale derivante dalla situazione di emergenza in atto, suscettibile di compromettere gravemente i diritti fondamentali della popolazione della regione Campania, attualmente esposta al pericolo di epidemie e altri pregiudizi alla salute;
Considerate le possibili ripercussioni sull'ordine pubblico;
Tenuto conto della
necessita' e dell'assoluta urgenza di individuare discariche utilizzabili per
conferire i rifiuti solidi urbani prodotti nella regione
Campania;Considerato il rischio di incendi dei rifiuti attualmente stoccati
presso gli impianti di selezione e trattamento, ovvero abbandonati
sull'intero territorio campano, e della conseguente emissione di sostanze
inquinanti nell'atmosfera;
Tenuto conto dell'imminente paralisi della gestione del servizio di smaltimento
dei rifiuti nella regione Campania;
Ravvisata l'esigenza di disporre per legge l'individuazione e la realizzazione delle discariche necessarie per lo smaltimento dei rifiuti a fronte dell'impossibilita' di provvedervi in via amministrativa;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 maggio 2007;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
Apertura discariche e messa in sicurezza
1. Entro il termine dello stato di emergenza, fissato dal decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25 gennaio 2007,pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 2007, per lo smaltimento dei
rifiuti solidi urbani o speciali non pericolosi anche provenienti dalle
attivita' di selezione, trattamento e raccolta dei rifiuti solidi urbani nella
regione Campania, sono attivati i siti da destinare a discarica presso i
seguenti comuni: Serre in provincia di Salerno, Savignano Irpino in provincia di
Avellino, Terzigno in provincia di Napoli e Sant'Arcangelo Trimonte in provincia
di Benevento.
2. L'utilizzo del sito di Serre in provincia di Salerno e' consentito fino alla realizzazione di un nuovo sito idoneo per lo smaltimento dei rifiuti individuato dal Presidente della provincia di Salerno.
3. L'uso del sito ubicato
nel comune di Terzigno di cui al comma 1 e' consentito fino al completamento
delle attivita' di collaudo ed alla messa in esercizio a regime del
termovalorizzatore di Acerra. Il Commissario delegato assicura la ricomposizione
morfologica del sito utilizzato e l'adozione delle occorrenti misure di
mitigazione ambientale, ivi compresa la bonifica e messa in sicurezza dei siti
di smaltimento incontrollato di rifiuti esistenti nel medesimo territorio,
mediante la predisposizione di un apposito piano da adottarsi d'intesa con il
Presidente della regione Campania, sentito il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare.
4. L'utilizzo dei siti di cui al presente articolo e' disposto nel rispetto dei
principi fondamentali dell'ordinamento, anche in deroga alle specifiche
disposizioni vigenti in materia ambientale, paesaggistico-territoriale, di
pianificazione per la difesa del suolo, nonche' igienico-sanitaria, fatto salvo
l'obbligo del Commissario delegato di assicurare le occorrenti misure volte alla
tutela della salute e dell'ambiente.
5. Con apposite
ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottate ai sensi
dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, possono essere
definite ulteriori misure compensative in favore dei comuni di cui al comma 1.
Art. 2.
Affidamento del servizio di smaltimento dei rifiuti
1. All'articolo 3 del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, il comma 2 e' sostituito dal
seguente: «2. Il Commissario delegato, con le necessarie garanzie ambientali e
sanitarie, individua in via di somma urgenza, fatta salva la normativa
antimafia, anche mediante affidamenti diretti a soggetti diversi dalle attuali
societa' affidatarie del servizio e, ove occorra, in deroga all'articolo 113,
comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui
al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 202 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le soluzioni ottimali per il trattamento e
per lo smaltimento dei rifiuti e per l'eventuale smaltimento delle balle di
rifiuti trattati dagli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti della
regione.
Il Commissario delegato puo' altresi' utilizzare, previa requisizione, gli impianti, le cave dismesse o abbandonate, le discariche che presentano volumetrie disponibili, con le modalita' di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto- egge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, anche sottoposti a provvedimenti di sequestro da parte dell'autorita' giudiziaria; l'efficacia di detti provvedimenti e' sospesa dal momento dell'adozione del provvedimento di requisizione da parte del Commissario delegato e fino alla cessazione dello stato d'emergenza; in tali casi il Commissario delegato assume la gestione fino alla cessazione dello stato di emergenza e adotta le necessarie misure di protezione volte ad assicurare la tutela della salute e dell'ambiente, nonche' la progressiva eliminazione delle situazioni di pericolo eventualmente esistenti. I siti cosi' individuati sono sottratti all'adozione di misure cautelari reali fino alla cessazione dello stato d'emergenza.».
2. Tenuto conto della
grave situazione in atto nel territorio della regione Campania in materia di
rifiuti, al fine di consentire anche l'espletamento delle attivita' di
presidio dei siti da destinare a discarica, il personale di cui all'articolo 1,
comma 8, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21, e' elevato a non piu' di
trenta unita'.
Art. 3.
Divieto di localizzazione di nuovi siti di smaltimento finale di rifiuti in alcuni comuni della provincia di Napoli
1. Dalla data di entrata
in vigore del presente decreto ed in assenza di interventi di riqualificazione o
di opere di bonifica del territorio dell'area «Flegrea» - ricompresa nei comuni
di Giugliano in Campania, Villaricca, Qualiano e Quarto in provincia di Napoli,
per il territorio contermine a quello della discarica «Masseria Riconta» - non
possono essere ulteriormente localizzati nuovi siti di smaltimento finale di
rifiuti.
Art. 4.
Consorzi di bacino
1. I comuni della regione Campania sono obbligati ad avvalersi, in via
esclusiva, per lo svolgimento del servizio di raccolta differenziata, dei
consorzi costituiti ai sensi dell'articolo 6 della legge della regione Campania
10 febbraio 1993, n. 10, che utilizzano i lavoratori assegnati in base
all'ordinanza del Ministro dell'interno delegato al coordinamento della
protezione civile n. 2948 del 25 febbraio 1999, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 50 del 2 marzo 1999.
2. Sono fatti salvi, limitatamente alla durata ivi prevista, i contratti gia' stipulati alla data di entrata in vigore del presente decreto, tra i comuni e i soggetti, anche privati, per l'affidamento della raccolta sia del rifiuto differenziato che indifferenziato.
3. Qualora i consorzi non
adottino le misure prescritte da una specifica ordinanza commissariale, nel
termine di novanta giorni dalla sua adozione, per l'incremento significativo dei
livelli di raccolta differenziata degli imballaggi primari e della frazione
organica, dei rifiuti ingombranti, nonche' della frazione valorizzabile di
carta, plastica, vetro, legno, metalli ferrosi e non ferrosi, il Commissario
delegato puo' disporre l'accorpamento dei consorzi, ovvero il loro scioglimento.
Art. 5.
Attuazione di misure emergenziali
1. Al fine di assicurare il conseguimento dell'obiettivo del superamento
dell'emergenza in atto nel territorio della regione Campania, i prefetti della
regione Campania, per quanto di competenza, anche ai sensi del regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, assumono ogni necessaria determinazione per assicurare
piena effettivita' agli interventi ed alle iniziative poste in essere dal
Commissario delegato.
Art. 6.
Nomina a sub-commissari dei Presidenti delle province
1. Al fine di accelerare le iniziative dirette alla tempestiva restituzione
dei poteri agli enti ordinariamente competenti, in un quadro di autosufficienza
degli ambiti provinciali, i Presidenti delle province della regione
Campania sono nominati sub-commissari ed attuano d'intesa con il Commissario
delegato le iniziative necessarie ad assicurare la piena realizzazione del ciclo
di gestione e smaltimento dei rifiuti in ambito provinciale.
2. Il comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, e' abrogato.
3. Con appositi
decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri,adottati ai sensi
dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, su proposta del
Commissario delegato, si provvede alla revoca della dichiarazione dello stato
d'emergenza anche limitatamente a singoli ambiti provinciali che presentano
sufficiente dotazione impiantistica per assicurare in via ordinaria il ciclo dei
rifiuti.
Art. 7.
Tariffe
1. In deroga all'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
i comuni della regione Campania adottano immediatamente le iniziative urgenti
per assicurare che, a decorrere dal 1° gennaio 2008(*) e per un periodo di cinque
anni, ai fini della tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, siano
applicate misure tariffarie per garantire complessivamente la copertura
integrale dei costi di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti.
Ai comuni che non provvedono nei termini previsti si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 141, comma 1, lettera a), del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267.
(*) N.d.R.:
L'originario termine del 1° gennaio 2008 č stato prorogato al 31
dicembre 2008 per
effetto dell'art. 33 del Decreto-Legge 31 Dicembre 2007, n. 248, recante
"Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni
urgenti in materia finanziaria" pubblicato nella GU n. 302 del
31-12-2007. Per il testo vigente, si rimanda all'art. 7, come modificato
in sede di conversione in Legge (L.
87/2007)
Art. 8.
Clausola di invarianza della spesa
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico del bilancio dello Stato. 2. Il Commissario delegato provvede
alle attivita' di sua pertinenza previste dal presente decreto nell'ambito delle
risorse disponibili sulla contabilita' speciale.
Art. 9.
Piano per il ciclo integrato dei rifiuti
1. All'articolo 3 del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, il comma 1-ter e' sostituito
dal seguente: «1-ter. In sostituzione del Piano regionale di gestione dei
rifiuti, il Commissario delegato adotta, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente comma, sentita la Consulta regionale per la
gestione dei rifiuti nella regione Campania, nonche' il Commissario per la
bonifica, il Piano per la realizzazione di un ciclo industrialeintegrato dei
rifiuti per la regione Campania. Il Piano prevede, in armonia con la
legislazione comunitaria, le priorita' delle azioni di prevenzione nella
produzione, riutilizzo, riciclaggio del materiale, recupero di energia e
smaltimento e contiene l'indicazione del numeroe della rispettiva capacita'
produttiva degli impianti che dovranno operare per ciascuna provincia, ovvero
per ciascuno degli ambiti territoriali interprovinciali che potranno essere
individuati d'intesa fra le province interessate.».
Art. 10.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara'
presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto munito
del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 11 maggio 2007
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Padoa Schioppa,
Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Mastella