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Decreto-Legge 6 novembre
2008, n. 172
Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonche' misure urgenti di tutela ambientale.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 30 dicembre 2008, n. 210 (in G.U. 03/01/2009, n.2).
(GU n. 260 del 6-11-2008 )
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2008, n. 123;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di definire un quadro di
adeguate iniziative per consolidare i risultati positivi ottenuti nell'aumento
della capacita' di smaltimento dei rifiuti nel territorio campano e per il
definitivo superamento dell'emergenza con una graduale e tempestiva restituzione
dei poteri agli enti ordinariamente competenti;
Tenuto conto che l'indiscriminato abbandono dei rifiuti in zone non autorizzate
e le violazioni delle norme in materia ambientale sono suscettibili di
comportare gravi danni alla salute delle popolazioni dei territori nei quali -
come attualmente accade per la regione Campania - e' stato dichiarato lo stato
di emergenza previsto dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e che pertanto in
tali territori e' necessario garantire una maggiore incisivita' della disciplina
sanzionatoria in materia di diritto ambientale;
Ravvisata inoltre l'esigenza di assicurare il pieno coinvolgimento degli enti
locali nelle attivita' di competenza, anche mediante interventi sostitutivi nei
confronti delle amministrazioni inadempienti;
Considerata altresi' la necessita' e l'urgenza di attivare procedure accelerate
per la rimozione dei cumuli di rifiuti e misure di incentivazione per il
conferimento di rifiuti ingombranti, di imballaggi usati e di rifiuti di
imballaggio, per assicurare l'immediato smaltimento dei rifiuti giacenti o
abbandonati sulle strade e nei territori urbani ed extraurbani della regione
Campania;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
31 ottobre 2008;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i
Ministri dello sviluppo economico, della giustizia, dell'interno, della difesa e
dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
Misure per incentivare il conferimento di rifiuti ingombranti, di imballaggi
usati e di rifiuti di imballaggio
1. Per tutta la durata dello stato di emergenza nel settore dello smaltimento
dei rifiuti nella regione Campania, al fine di incentivare la raccolta
differenziata, sono autorizzati la raccolta e il trasporto occasionale o
saltuario di singole tipologie di imballaggi usati e rifiuti di imballaggio,
nella misura massima di 100 chilogrammi al giorno, per il relativo conferimento
presso aree di raccolta attrezzate, gestite da soggetti pubblici o privati
all'uopo autorizzati. Per tale attivita' al soggetto conferente il materiale
spetta un indennizzo forfetario, a carico del Consorzio nazionale imballaggi (CONAI),
parametrato a quello riconosciuto dallo stesso CONAI ai gestori del servizio di
gestione integrata dei rifiuti, ai sensi del vigente accordo quadro stipulato
con l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) .
2. Fino alla cessazione dello stato di emergenza di cui al comma 1 ed in via
sperimentale, chi provvede al conferimento dei rifiuti ingombranti a soggetti
pubblici o privati, autorizzati a svolgere il servizio di raccolta a domicilio
e' esentato dal pagamento degli oneri di trasporto e di smaltimento. Tali oneri,
fino alla concorrenza massima di due milioni di euro sono certificati e
liquidati dall'amministrazione comunale a valere sulla disponibilita' del Fondo
di cui all'articolo 17 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123.
3. Con una o piu' ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito
il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi
dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive
modificazioni, sono disciplinate le modalita' attuative delle disposizioni di
cui al presente articolo.
Art. 2.
Rimozione di cumuli di rifiuti indifferenziati e pericolosi ed impianti di
gestione dei rifiuti
1. Allo scopo di fronteggiare il fenomeno dell'illecito abbandono dei rifiuti
sul territorio della regione Campania, i soggetti pubblici competenti, con le
risorse disponibili allo scopo e previste dalla legislazione vigente, dispongono
la rimozione ed il trasporto di cumuli di rifiuti, anche pericolosi, presenti su
aree pubbliche o private da parte di soggetti in possesso dei necessari titoli
abilitativi, anche in deroga alle procedure vigenti, ivi comprese quelle sul
prelievo ed il trasporto dei rifiuti pericolosi, con l'assistenza dell'Agenzia
regionale per la protezione ambientale della Campania per assicurare adeguate
condizioni di igiene a tutela della salute pubblica e dell'ambiente, nonche'
anche in deroga alle procedure di cui all'articolo 242 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni; a tale fine, e' consentito
l'affidamento diretto del servizio a soggetti in possesso della necessaria
idoneita' tecnica ai sensi della normativa vigente. I soggetti pubblici
competenti individuano, anche in deroga alla vigente normativa, nel rispetto dei
principi generali in materia di tutela dei beni culturali, apposite aree
attrezzate o da attrezzare quali siti di stoccaggio provvisorio per la
salvaguardia dell'ambiente, presso cui conferire i rifiuti rimossi per il tempo
necessario ad una prima selezione e caratterizzazione, nonche' all'attribuzione
dei codici CER ai fini dell'avvio delle successive fasi di gestione, garantendo
adeguate condizioni di igiene e di tutela della salute pubblica e delle matrici
ambientali.
2. I rifiuti provenienti dalle aree di cui al comma 1 sono destinati ad
attivita' di recupero, ovvero di smaltimento secondo quanto previsto dalla parte
IV e relativi allegati del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e
successive modificazioni.
3. Le autorita' competenti autorizzano l'attivazione e la gestione dei siti di
stoccaggio provvisorio e di smaltimento entro quindici giorni dalla richiesta.
Decorso inutilmente tale termine, il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare provvede in via sostitutiva, con oneri a carico dell'autorita'
inadempiente, su proposta del Sottosegretario di cui al decreto-legge 23 maggio
2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123.
4. All'articolo 8 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, dopo il comma 1, e' inserito
il seguente: «1-bis. Il Sottosegretario di Stato dispone la progettazione, la
realizzazione e la gestione, con il sistema della finanza di progetto, di un
impianto di recupero dei rifiuti gia' prodotti e stoccati per la produzione di
energia mediante l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili a
salvaguardia della salute della popolazione e dell'ambiente; a tale fine il
Sottosegretario di Stato individua un sito idoneo nel territorio della regione
Campania.».
Art. 3.
Commissariamento di enti locali
1. All'articolo 142 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 1 e'
inserito il seguente:
«1-bis. Nei territori in cui vige lo stato di emergenza nel settore dello
smaltimento dei rifiuti dichiarato ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n.
225, in caso di mancata osservanza degli obblighi posti a carico delle province
inerenti alla programmazione ed organizzazione del recupero e dello smaltimento
dei rifiuti a livello provinciale ed alla individuazione delle zone idonee alla
localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, ovvero in
caso di inosservanza di specifici obblighi posti a carico dei comuni inerenti
alla disciplina delle modalita' del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti
urbani, della raccolta differenziata, della promozione del recupero delle
diverse frazioni di rifiuti, della raccolta e trasporto dei rifiuti primari di
imballaggio ai sensi degli articoli 197 e 198 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, anche come precisati dalle ordinanze di protezione civile, anche
su segnalazione del soggetto delegato alla gestione dell'emergenza, con decreto
del Ministro dell'interno possono essere rimossi il sindaco, il presidente della
provincia o i componenti dei consigli e delle giunte.».
Art. 4.
Affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti nella provincia di Caserta
1. Per la durata dello stato di emergenza e fino alla costituzione delle
societa' provinciali di cui all'articolo 20 della legge della regione Campania
28 marzo 2007, n. 4, e successive modificazioni, i comuni della provincia di
Caserta che si avvalgono del Consorzio unico di bacino della provincia di Napoli
e di Caserta, entro sette giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, avviano le procedure per l'affidamento del servizio di raccolta dei
rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 23 maggio 2008, n.
90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, purche'
si tratti di bacino di utenza di almeno quindicimila abitanti. I bandi di gara
contengono misure di assegnazione del personale dipendente dal Consorzio unico,
in proporzione alle quote di partecipazione dei comuni ai consorzi di bacino
costituiti in base alla legge della regione Campania 10 febbraio 1993, n. 10, e
comunque utilizzato presso i medesimi comuni, agli affidatari del servizio, ai
sensi del contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria Federambiente,
nonche' criteri di preferenza per l'assorbimento del personale del Consorzio
medesimo.
2. I comuni che si avvalgono del Consorzio unico di bacino delle province di
Napoli e di Caserta limitatamente alla raccolta differenziata, con le procedure
di cui al comma 1, affidano entro sette giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, il predetto servizio alle societa' che svolgono il
servizio di raccolta dei rifiuti urbani, con il trasferimento del personale
dipendente del Consorzio utilizzato presso i medesimi comuni ai gestori del
servizio. Nel caso in cui il predetto personale sia utilizzato in piu' comuni,
la ripartizione del personale avviene in proporzione alle quote di
partecipazione dei comuni ai consorzi di bacino costituiti in base alla legge
della regione Campania 10 febbraio 1993, n. 10.
3. Le procedure di gara di cui ai commi 1 e 2 sono svolte sotto la vigilanza dei
prefetti territorialmente competenti che nominano il presidente della
Commissione di gara per l'affidamento del servizio.
Qualora i comuni non provvedano entro il termine di cui ai commi 1 e 2, i
prefetti competenti, previa diffida, nominano un commissario ad acta per i
necessari adempimenti senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Art. 5.
Lavoro straordinario del personale militare
1. Per remunerare il maggior impegno richiesto al personale militare assegnato
alla struttura commissariale, per il periodo dal 16 gennaio 2008 al 9 giugno
2008, e' previsto, in aggiunta al compenso di cui all'ordinanza del Commissario
delegato per l'emergenza rifiuti nella regione Campania 26 febbraio 2008, n. 92,
un ulteriore importo che corrisponde ad una autorizzazione di spesa complessiva
massima di 660.000 euro. Il compenso e' da considerarsi remunerativo anche del
compenso forfettario di impiego, del compenso forfettario di guardia e dell'indennita'
di marcia riferiti al medesimo periodo.
2. Gli oneri di cui al presente articolo , valutati in 660.000 euro, sono posti
a carico dei fondi di cui all'articolo 17 del decreto-legge 23 maggio 2008, n.
90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123.
3. All'articolo 2, comma 7-bis, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, dopo le
parole: «comma 7» sono inserite le seguenti: «, nonche' per il controllo della
corretta gestione del ciclo dei rifiuti,».
Art. 6.
Disciplina sanzionatoria
1. Nei territori in cui vige lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento
dei rifiuti dichiarato ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225:
a) chiunque in modo incontrollato o presso siti non autorizzati abbandona,
scarica, deposita sul suolo o nel sottosuolo o immette nelle acque superficiali
o sotterranee rifiuti pericolosi, speciali ovvero rifiuti ingombranti domestici
e non, di volume pari ad almeno 0.5 metri cubi e con almeno due delle dimensioni
di altezza, lunghezza o larghezza superiori a cinquanta centimetri, e' punito
con la reclusione fino a tre anni e sei mesi; se l'abbandono, lo sversamento, il
deposito o l'immissione nelle acque superficiali o sotterranee riguarda rifiuti
diversi, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da cento euro a
seicento euro;
b) i titolari di imprese ed i responsabili di enti che abbandonano, scaricano o
depositano sul suolo o nel sottosuolo in modo incontrollato e presso siti non
autorizzati i rifiuti, ovvero li immettono nelle acque superficiali o
sotterranee, sono puniti con la reclusione da tre mesi a quattro anni se si
tratta di rifiuti non pericolosi e con la reclusione da sei mesi a cinque anni
se si tratta di rifiuti pericolosi;
c) se i fatti di cui alla lettera b) sono posti in essere con colpa, il
responsabile e' punito con l'arresto da un mese ad otto mesi se si tratta di
rifiuti non pericolosi e con l'arresto da sei mesi a un anno se si tratta di
rifiuti pericolosi;
d) chiunque effettua una attivita' di raccolta, trasporto, recupero,
smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza
dell'autorizzazione, iscrizione o comunicazione prescritte dalla normativa
vigente e' punito:
1) con la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni, nonche' con la multa
da diecimila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
2) con la pena della reclusione da uno a sei anni e con la multa da quindicimila
euro a cinquantamila euro se si tratta di rifiuti pericolosi;
e) chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata e' punito con la
reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni e con la multa da ventimila euro
a sessantamila euro. Si applica la pena della reclusione da due a sette anni e
della multa da cinquantamila euro a centomila euro se la discarica e' destinata,
anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi; alla sentenza di
condanna o alla sentenza pronunciata ai sensi dell'articolo 444 del codice di
procedura penale consegue la confisca dell'area sulla quale e' realizzata la
discarica abusiva se di proprieta' dell'autore del reato, fatti salvi gli
obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi;
f) le pene di cui alle lettere b), c), d) ed e) sono ridotte della meta' nelle
ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle
autorizzazioni, nonche' nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle
condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni;
g) chiunque effettua attivita' di miscelazione di categorie diverse di rifiuti
pericolosi di cui all'allegato G della parte IV del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi, e' punito
con la pena di cui alla lettera d), numero 2), o, se il fatto e' commesso per
colpa, con l'arresto da sei mesi a un anno;
h) chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di
rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254, e' punito con la pena
della reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da diecimila euro a
quarantamila euro, ovvero con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno se il
fatto e' commesso per colpa. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da
duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non
superiori a duecento litri o quantita' equivalenti.
Art. 7.
Campagna informativa
1. Al fine di sensibilizzare e responsabilizzare la popolazione sul sistema di
raccolta differenziata dei rifiuti, si puo' far ricorso ad una campagna
informativa e di comunicazione, anche sul sistema sanzionatorio introdotto dal
presente decreto, mediante appositi comunicati o adeguati spazi all'interno
della programmazione televisiva e radiofonica.
2. Nei programmi televisivi e radiofonici dedicati alla enogastronomia la
concessionaria del servizio pubblico puo' garantire un congruo spazio di
approfondimento avente contenuto educativo sulle tipologie e le corrette
modalita' di conferimento, smaltimento e recupero dei rifiuti.
3. Le iniziative di informazione sono attuate dal Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, anche in collaborazione con il Dipartimento
per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Alle relative attivita' si fa fronte con gli ordinari stanziamenti di bilancio
delle amministrazioni coinvolte, allo scopo finalizzati e gia' previsti a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4. Il Ministro dello sviluppo economico, senza oneri a carico della finanza
pubblica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, e' autorizzato ad adeguare alle finalita' di cui ai commi 1, 2 e 3 il
contratto di servizio con la concessionaria del servizio pubblico
radiotelevisivo, prevedendo, tra l'altro, la realizzazione nelle reti
radiofoniche, televisive analogiche, digitali, satellitari, nonche' mediante la
utilizzazione della piattaforma WEB, di adeguati spazi informativi all'interno
dei programmi di intrattenimento, divulgativi, culturali e di fiction, con
particolare riguardo a quelli realizzati presso la struttura di produzione RAI
di Napoli.
Art. 8.
Potenziamento delle strutture di contrasto al fenomeno degli incendi
1. In relazione alle esigenze connesse all'emergenza rifiuti in Campania ed al
fine di potenziare le capacita' operative, anche per gli aspetti antincendi,
sono assegnate in posizione di comando, al Dipartimento della protezione civile
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un numero non inferiore a 35 unita'
di personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per un periodo
non superiore al termine di cui all'articolo 19 del decreto-legge 23 maggio
2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123.
2. Il provvedimento di assegnazione, adottato ai sensi del presente articolo ed
in coerenza con il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e' rinnovato
ogni novanta giorni con oneri a carico del fondo di cui all'articolo 17 del
decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge
14 luglio 2008, n. 123.
3. Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa
civile e' autorizzato ad acquistare, anche in deroga alle procedure ordinarie ed
in particolare di quelle di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, i
mezzi e le dotazioni logistiche necessari per assicurare la piena capacita'
operativa del personale del Corpo nazionale assegnato al Dipartimento della
protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ai relativi
oneri, pari a 2.160.000 euro, si provvede mediante utilizzo delle risorse
iscritte sulla contabilita' speciale del competente capo missione, che a tale
fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere rassegnate
alla pertinente Missione e Programma del Ministero dell'interno.
4. Il personale e i mezzi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono impiegati per compiti
comunque rientranti nelle attivita' istituzionali del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, nelle localita' individuate dal Dipartimento della protezione civile
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dandone comunicazione, per i
necessari raccordi operativi, al direttore regionale dei Vigili del fuoco della
Campania.
5. All'articolo 177 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nella
rubrica dopo la parola: «antincendio» sono inserite le seguenti: «, di
protezione civile» ed al comma 1 dopo la parola: «antincendio» sono inserite le
seguenti: «e di protezione civile come individuati dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti su proposta del Dipartimento della protezione
civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri».
6. Al fine dell'immediata identificazione durante le operazioni di emergenza
degli aeromobili del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, le marche di immatricolazione da I-DPCA a I-DPCZ,
qualora gia' assegnate ad aeromobili che siano stati cancellati dal Registro
aeronautico nazionale, possono essere nuovamente assegnate dall'ENAC
esclusivamente ad aeromobili del Dipartimento medesimo.
Art. 9.
Incentivi per la realizzazione degli inceneritori
1. All'articolo 2, comma 137, della legge 27 dicembre 2007, n. 244, come
modificato dal comma 7 dell'articolo 4-bis del decreto-legge 3 giugno 2008, n.
97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «per quelli in costruzione» sono inserite le seguenti: «o
entrati in esercizio fino alla data del 31 dicembre 2008»;
b) le parole: «inderogabilmente entro il 31 dicembre 2008» sono sostituite dalle
seguenti: «inderogabilmente entro il 31 dicembre 2009»;
c) dopo il primo periodo, e' aggiunto, in fine, il seguente: «Sono comunque
fatti salvi i finanziamenti e gli incentivi di cui al secondo periodo del comma
1117 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli impianti,
senza distinzione fra parte organica ed inorganica, ammessi ad accedere agli
stessi per motivi connessi alla situazione di emergenza rifiuti che sia stata,
prima della data di entrata in vigore della medesima legge, dichiarata con
provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri.».
Art. 10.
Norma di interpretazione autentica
1. Il comma 1 dell'articolo 12 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, si interpreta
nel senso che per creditori si intendono anche le societa' appartenenti al
medesimo gruppo societario, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, delle
societa' originarie affidatarie del servizio di smaltimento dei rifiuti nella
regione Campania di cui esse si sono comunque avvalse ai fini della
realizzazione del termovalorizzatore di Acerra.
Art. 11.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara'
presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 6 novembre 2008
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Prestigiacomo, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Scajola, Ministro dello sviluppo economico
Alfano, Ministro della giustizia
Maroni, Ministro dell'interno
La Russa, Ministro della difesa
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Alfano