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Decreto-Legge 3 ottobre 2006, n. 262
Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria.
(GU n. 230 del 3-10-2006)
(convertito, con modificazioni, in L. 286/2006)
D.L. 262/2006 | L. 286/2006 | |
ACQUA: | Art. 45.: Attivita' della pubblica amministrazione in materia di dighe | Art. 2, cc. 170-176 |
AGRICOLTURA: | Art. 4.: Disposizioni in materia di agricoltura; | Art. 2, cc. 31-38 (modificati) |
Art. 23.: Contributi previdenziali per il settore agricolo | Art. 2, c. 116 | |
AREE PROTETTE: | Art. 19.: Compensi agli organi degli Enti Parco nazionali | Art. 2, c. 108 (modificato) |
BENI CULTURALI: | Art. 15.: Organizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali; | Art. 2, cc. 94 (modificato)- 95-96-97-98(modificato)-99 |
Art. 16.: Personale dirigenziale nel Ministero per i beni e le attivita' culturali; | Art. 2, cc. 100 (modificato) -101 | |
Art. 18.: Norme a favore del Teatro Petruzzelli di Bari | Art. 2, cc. 104-107 | |
ELETTROSMOG: | Art. 34.: Modifiche al codice delle comunicazioni elettroniche | Art. 2, c. 136 |
INQUINAMENTO/ENERGIA: | Art. 7.: Disposizioni varie a favore dello sviluppo, dell'efficienza energetica, nonche' della sostenibilita' ambientale | Art. 2, 54-73 (modificati) |
Art. 38.: Razionalizzazione della spesa energetica degli enti pubblici | Art. 2, cc. 149-150 | |
RIFIUTI/INQUINAMENTO | Art. 13.: Attivita' di dragaggio | soppresso |
VARIE | Art. 20.: Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici | Art. 2, c. 109 |
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di interventi di carattere
finanziario per il riequilibrio dei conti pubblici, nonche' di misure per il
riordino di settori della pubblica amministrazione;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
29 settembre 2006;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro
dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
Capo I
Disposizioni in materia di accertamento, riscossione e contrasto dell'evasione
ed elusione fiscale, nonche' di potenziamento dell'Amministrazione
economico-finanziaria
Art. 1.
Accertamento, contrasto all'evasione ed all'elusione fiscale, nonche'
potenziamento dell'Amministrazione economico-finanziaria
1. Con determinazioni del direttore dell'Agenzia delle dogane, da adottarsi
entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
stabiliti tempi e modalita' per la presentazione esclusivamente in forma
telematica:
a) dei dati relativi alle contabilita' degli operatori, qualificati come
depositari autorizzati, operatori professionali, rappresentanti fiscali ed
esercenti depositi commerciali, concernenti l'attivita' svolta nei settori degli
oli minerali, dell'alcole e delle bevande alcoliche e degli oli lubrificanti e
bitumi di petrolio, a norma degli articoli 5, 8, 9, 25, 29, 61 e 62 del testo
unico delle accise di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;
b) del documento di accompagnamento previsto per la circolazione dei prodotti
soggetti o assoggettati ad accisa ed alle altre imposizioni indirette previste
dal testo unico delle accise di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504, a norma degli articoli 6, 10, 12, 61 e 62;
c) delle dichiarazioni di consumo per il gas metano e l'energia elettrica di cui
agli articoli 26 e 55 del testo unico delle accise di cui al decreto legislativo
26 ottobre 1995, n. 504.
2. All'articolo 50-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, dopo il comma 2 e' inserito
il seguente:
«2-bis. I soggetti esercenti le attivita' di cui al comma 1, anteriormente
all'avvio della operativita' quali depositi IVA, presentano agli uffici delle
dogane e delle entrate, territorialmente competenti, apposita comunicazione
anche al fine della valutazione, qualora non ricorrano i presupposti di cui al
comma 2, quarto periodo, della congruita' della garanzia prestata in relazione
alla movimentazione complessiva delle merci.».
3. In applicazione del disposto dell'articolo 11, paragrafo 1 del regolamento
(CE) n. 1383/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, l'ufficio doganale
competente, previo consenso del titolare del diritto di proprieta' intellettuale
e del dichiarante, detentore o proprietario delle merci sospettate, puo'
disporre, a spese del titolare del diritto, la distruzione delle merci medesime.
E' fatta salva la conservazione di campioni da utilizzare a fini giudiziari.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i
Ministri della giustizia e dello sviluppo economico, sono definite modalita' e
tempi della procedura di cui al comma 3.
5. All'articolo 34, comma 4, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) nell'ultimo periodo, le parole: «di cui all'articolo 52» sono sostituite
dalle seguenti: «di cui agli articoli 51 e 52»;
b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le autorizzazioni per l'accesso
presso gli enti indicati al n. 7) dell'articolo 51 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono rilasciate, per l'Agenzia delle
dogane, dal Direttore regionale.».
6. Dopo il comma 10 dell'articolo 110 del testo unico delle imposte sui redditi
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e'
inserito il seguente:
«10-bis. Le disposizioni del comma 10 si applicano anche alle prestazioni di
servizi rese dai professionisti domiciliati in Stati o territori non
appartenenti all'Unione europea aventi regimi fiscali privilegiati.».
7. All'articolo 35, comma 35-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e dei contratti
di sponsorizzazione stipulati dagli atleti medesimi in relazione ai quali la
societa' percepisce somme per il diritto di sfruttamento dell'immagine»;
b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti il contenuto, le modalita' ed i
termini delle trasmissioni telematiche.».
8. Al comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471,
le parole: «Qualora siano state definitivamente accertate, in tempi diversi, tre
distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino
fiscale compiute in giorni diversi nel corso di un quinquennio» sono sostituite
dalle seguenti: «Qualora sia definitivamente accertata la violazione
dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale».
9. Ai fini dell'immatricolazione o della successiva voltura di autoveicoli,
motoveicoli e loro rimorchi nuovi oggetto di acquisto intracomunitario a titolo
oneroso, la relativa richiesta e' corredata di copia del modello F24 recante,
per ciascun mezzo di trasporto, il numero di telaio e l'ammontare dell'IVA
assolto in occasione della prima cessione interna. A tale fine, con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, al modello F24 sono
apportate le necessarie integrazioni.
10. Per i veicoli di cui al comma 9, oggetto di importazione, l'immatricolazione
e' subordinata alla presentazione della certificazione doganale attestante
l'assolvimento dell'IVA e contenente l'eventuale riferimento all'utilizzo del
plafond da parte dell'importatore.
11. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate e' fissata la
data a decorrere dalla quale si applicano le disposizioni di cui ai commi 9 e 10
e sono individuati i criteri di esclusione dall'applicazione delle disposizioni
di cui ai medesimi commi.
12. Nel comma 380 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le
parole da: «Con la convenzione» a: «e' definita» sono sostituite dalle seguenti:
«La convenzione prevista dall'articolo 1, comma 1-bis, del decreto del
Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, e' gratuita e definisce
anche».
13. All'articolo 7, quattordicesimo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, sono soppresse le parole: «mediante posta
elettronica certificata».
14. Gli organismi preposti all'attivita' di controllo, accertamento e
riscossione dei tributi erariali sono impegnati ad orientare le attivita'
operative per una significativa riduzione della base imponibile evasa ed al
contrasto dell'impiego del lavoro non regolare, del gioco illegale e delle frodi
negli scambi intracomunitari e con Paesi esterni al mercato comune europeo. Una
quota parte delle maggiori entrate derivanti dal presente comma, per
un ammontare non superiore a 10 milioni di euro per l'anno 2007 e 30 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2008, e' destinata ad un apposito fondo
destinato a finanziare, nei confronti del personale dell'Amministrazione
economico-finanziaria nonche' delle amministrazioni statali, la concessione di
incentivi all'esodo, la concessione di incentivi alla mobilita' territoriale,
l'erogazione di indennita' di trasferta, nonche' uno specifico programma di
assunzioni di personale qualificato. Le modalita' di attuazione del presente
comma sono stabilite in sede di contrattazione integrativa.
15. Con il regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle
finanze da adottare, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, il Governo procede, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, anche al riordino delle Agenzie fiscali e dell'Amministrazione
autonoma dei Monopoli di Stato. Al fine di razionalizzare l'ordinamento
dell'Amministrazione economico-finanziaria, potenziando gli strumenti di analisi
della spesa e delle entrate nei bilanci pubblici, di valutazione e controllo
della spesa pubblica e l'azione di contrasto dell'evasione e dell'elusione
fiscale, con il predetto regolamento si dispone, in particolare, anche la
fusione, soppressione, trasformazione e liquidazione di enti ed organismi.
16. Lo schema di regolamento e' trasmesso alle Camere per l'acquisizione dei
pareri delle competenti Commissioni parlamentari, le quali rendono il parere
entro trenta giorni dall'assegnazione. Decorso il predetto termine senza che le
Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, il regolamento
puo' essere comunque emanato.
17. Al fine di ridurre gli oneri derivanti dal funzionamento degli organismi
collegiali la struttura interdisciplinare prevista dall'articolo 73, comma 1,
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e' soppressa. L'autorizzazione
di spesa prevista dall'articolo 52, comma 37, della legge 28 dicembre 2001, n.
448, e successive modificazioni, e' soppressa. L'autorizzazione di spesa
prevista per l'attivita' della Scuola superiore dell'economia e delle finanze
dall'articolo 4, comma 61, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2003, n.
350, e' ridotta a 4 milioni di euro annui; la meta' delle risorse finanziarie
previste dall'anzidetta autorizzazione di spesa, come ridotta dal presente
periodo, puo' essere utilizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze per
l'affidamento, anche a societa' specializzate, di consulenze, studi e ricerche
aventi ad oggetto il riordino dell'amministrazione economico-finanziaria.
18. All'articolo 67 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, il secondo ed il terzo periodo del comma 3 sono sostituiti dai
seguenti: «Meta' dei componenti sono scelti tra i professori universitari e i
dipendenti di pubbliche amministrazioni dotati di specifica competenza
professionale attinente ai settori nei quali opera l'agenzia. I restanti
componenti sono scelti tra i dirigenti dell'agenzia.».
19. In sede di prima applicazione della disposizione di cui al comma 18 i
comitati di gestione delle agenzie fiscali in carica alla data di entrata in
vigore del presente decreto cessano automaticamente il trentesimo giorno
successivo.
Art. 2.
Misure in materia di riscossione
1. All'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole
da: «la maggioranza» a: «ed» sono soppresse.
2. All'articolo 3 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, dopo il comma
6 e' inserito il seguente: «6-bis. L'attivita' di riscossione a mezzo ruolo
delle entrate indicate dal comma 6, se esercitata con esclusivo riferimento alla
riscossione spontanea, e' remunerata con un compenso maggiorato del 25 per cento
rispetto a quello ordinariamente previsto, per la riscossione delle predette
entrate, in attuazione dell'articolo 17.».
3. Al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nell'articolo 17:
1) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. L'aggio di cui al comma 1 e' a
carico del debitore:
a) in misura determinata con il decreto di cui allo stesso comma 1, e comunque
non superiore al 5 per cento delle somme iscritte a ruolo, in caso di pagamento
entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella di pagamento; in tale
caso, la restante parte dell'aggio e' a carico dell'ente creditore;
b) integralmente, in caso contrario.»;
2) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. Nel caso previsto
dall'articolo 32, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 26 febbraio 1999,
n. 46, l'aggio di cui ai commi 1 e 2 e' a carico:
a) dell'ente creditore, se il pagamento avviene entro il sessantesimo giorno
dalla data di notifica della cartella;
b) del debitore, in caso contrario.»;
3) al comma 7-ter e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei casi di cui al
comma 6, lettera a), sono a carico dell'ente creditore le spese vive di notifica
della stessa cartella di pagamento.»;
b) nell'articolo 20, comma 3, le parole: «comma 6» sono sostituite dalle
seguenti: «commi 6 e 7-ter».
4. All'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 7 e' inserito
il seguente:
«7-bis. A seguito dell'acquisto dei rami d'azienda di cui al comma 7, primo
periodo, i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestate o
comunque esistenti a favore del venditore, nonche' le trascrizioni nei pubblici
registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria
compresi nella cessione conservano la loro validita' e il loro grado a favore
dell'acquirente, senza bisogno di alcuna formalita' o annotazione,
previa pubblicazione di apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.».
5. All'articolo 3, comma 22, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2005, n.
203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le
parole: «e 119» sono soppresse.
6. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,
l'articolo 72-bis e' sostituito dal seguente:
«Art. 72-bis (Contenuti dell'atto di pignoramento del quinto dello stipendio). -
1. Salvo che per i crediti pensionistici e fermo restando quanto previsto
dall'articolo 545, commi quarto, quinto e sesto, del codice di procedura civile,
l'atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi puo' contenere, in
luogo della citazione di cui all'articolo 543, secondo comma, numero 4), dello
stesso codice di procedura civile, l'ordine al terzo di pagare il credito
direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si
procede:
a) nel termine di quindici giorni dalla notifica dell'atto di pignoramento, per
le somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla
data di tale notifica;
b) alle rispettive scadenze, per le restanti somme.
2. Nel caso di inottemperanza all'ordine di pagamento, si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 72, comma 2.».
7. All'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 25 e' inserito
il seguente: «25-bis. In caso di morosita' nel pagamento di importi da
riscuotere mediante ruolo complessivamente superiori a venticinquemila euro, gli
agenti della riscossione, previa autorizzazione del direttore generale ed al
fine di acquisire copia di tutta la documentazione utile all'individuazione
dell'importo dei crediti di cui i debitori morosi sono titolari nei confronti di
soggetti terzi, possono esercitare le facolta' ed i poteri previsti dagli
articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.».
8. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo
l'articolo 48 e' inserito il seguente:
«Art. 48-bis '(Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni). - 1.
Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le societa' a prevalente partecipazione
pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo
superiore a diecimila euro, verificano, anche in via telematica, se il
beneficiario e' inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica
di una o piu' cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a
tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la
circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini
dell'esercizio dell'attivita' di riscossione delle somme iscritte a ruolo.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le
modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.».
9. All'articolo 156 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il comma 3 e'
sostituito dal seguente: «3. La riscossione volontaria della tariffa puo' essere
effettuata con le modalita' di cui al capo III del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, previa convenzione con l'Agenzia delle entrate.».
10. All'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46,
dopo la parola: «locali» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, nonche' quella
della tariffa di cui all'articolo 156 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152».
11. All'articolo 3, comma 28, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo le
parole: «comma 7,» sono inserite le seguenti: «complessivamente denominati
agenti della riscossione,».
12. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo
l'articolo 28-bis e' inserito il seguente:
«Art. 28-ter (Pagamento mediante compensazione volontaria con crediti
d'imposta). - 1. In sede di erogazione di un rimborso d'imposta, l'Agenzia delle
entrate verifica se il beneficiario risulta iscritto a ruolo e, in caso
affermativo, trasmette in via telematica apposita segnalazione all'agente della
riscossione che ha in carico il ruolo, mettendo a disposizione dello stesso,
sulla contabilita' di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del
Direttore generale del dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze in
data 1° febbraio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 4 febbraio
1999, le somme da rimborsare.
2. Ricevuta la segnalazione di cui al comma 1, l'agente della riscossione
notifica all'interessato una proposta di compensazione tra il credito d'imposta
ed il debito iscritto a ruolo, sospendendo l'azione di recupero ed invitando il
debitore a comunicare entro sessanta giorni se intende accettare tale proposta.
3. In caso di accettazione della proposta, l'agente della riscossione movimenta
le somme di cui al comma 1 e le riversa ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del
decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, entro i limiti dell'importo
complessivamente dovuto a seguito dell'iscrizione a ruolo.
4. In caso di rifiuto della predetta proposta o di mancato tempestivo riscontro
alla stessa, cessano gli effetti della sospensione di cui al comma 2 e l'agente
della riscossione comunica in via telematica all'Agenzia delle entrate che non
ha ottenuto l'adesione dell'interessato alla proposta di compensazione.
5. All'agente della riscossione spetta il rimborso delle spese vive sostenute
per la notifica dell'invito di cui al comma 2, nonche' un rimborso forfetario
pari a quello di cui all'articolo 24, comma 1, del decreto del Ministro delle
finanze 28 dicembre 1993, n. 567, maggiorato del cinquanta per cento, a
copertura degli oneri sostenuti per la gestione degli adempimenti attinenti la
proposta di compensazione.
6. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono approvate le
specifiche tecniche di trasmissione dei flussi informativi previsti dal presente
articolo e sono stabilite le modalita' di movimentazione e di rendicontazione
delle somme che transitano sulle contabilita' speciali di cui al comma 1,
nonche' le modalita' di richiesta e di erogazione dei rimborsi spese previsti
dal comma 5.».
13. Nel decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, dopo l'articolo 20 e'
inserito il seguente:
«20-bis (Ambito di applicazione dell'articolo 28-ter del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602). - 1. Puo' essere effettuato
mediante la compensazione volontaria di cui all'articolo 28-ter del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, il pagamento di tutte le
entrate iscritte a ruolo dall'Agenzia delle entrate. Tuttavia, l'agente della
riscossione, una volta ricevuta la segnalazione di cui al comma 1 dello stesso
articolo 28-ter, formula la proposta di compensazione con riferimento a tutte le
somme iscritte a ruolo a carico del soggetto indicato in tale segnalazione.
2. Le altre Agenzie fiscali e gli enti previdenziali possono stipulare una
convenzione con l'Agenzia delle entrate per disciplinare la trasmissione, da
parte di quest'ultima, della segnalazione di cui al citato articolo 28-ter,
comma 1, anche nel caso in cui il beneficiario di un credito d'imposta sia
iscritto a ruolo da uno dei predetti enti creditori. Con tale convenzione e'
regolata anche la suddivisione, tra gli stessi enti creditori, dei rimborsi
spese spettanti all'agente della riscossione.».
14. Il comma 2 dell'articolo 41 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112,
e' sostituito dal seguente: «2. L'agente della riscossione puo' essere
rappresentato dai dipendenti delegati ai sensi del comma 1, che possono stare in
giudizio personalmente, salvo che non debba procedersi all'istruzione della
causa, nei procedimenti relativi:
a) alla dichiarazione tardiva di credito di cui all'articolo 101 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267;
b) al ricorso di cui all'articolo 499 del codice di procedura civile;
c) alla citazione di cui all'articolo 543, secondo comma, n. 4, del codice di
procedura civile.».
15. L'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si
interpreta nel senso che le disposizioni nello stesso previste si applicano
anche ai contributi stabiliti nella legge 4 giugno 1973, n. 311.
16. Per il servizio di riscossione dei contributi e premi previsti dall'articolo
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e' dovuto all'Agenzia delle
entrate il rimborso degli oneri sostenuti per garantire il servizio di
riscossione. Le modalita' di trasmissione dei flussi informativi, nonche' il
rimborso delle spese relativi alle operazioni di riscossione sono disciplinati
con convenzione stipulata tra l'Agenzia delle entrate e gli enti interessati.
Capo II
Disposizioni in materia di base imponibile agricoltura e catasto
Art. 3.
Recupero della base imponibile
1. All'articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo il comma 7 e' inserito il seguente: «7-bis. Le disposizioni del comma 7
si applicano anche ai fabbricati strumentali acquisiti mediante contratti di
locazione finanziaria con riferimento alla quota capitale del canone.»;
b) il comma 8 e' sostituito dal seguente: «8. Le disposizioni dei commi
precedenti si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto anche per le quote di ammortamento dei
canoni relativi ai fabbricati costruiti, acquistati o acquisiti nel corso di
periodi di imposta precedenti.».
2. All'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, le
parole: «il mutuatario e il cessionario a pronti hanno diritto al credito
d'imposta sui dividendi soltanto se tale diritto sarebbe spettato, anche su
opzione, al mutuante ovvero al cedente a pronti» sono sostituite dalle seguenti:
«al mutuatario e al cessionario a pronti si applica il regime previsto
dall'articolo 89, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, soltanto se
tale regime sarebbe stato applicabile al mutuante o al cedente a pronti».
3. La disposizione del comma 2 si applica ai contratti stipulati a decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. All'articolo 1, comma 496, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole:
«12,50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «20 per cento».
5. Il comma 13 dell'articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' sostituito
dal seguente: «13. Le disposizioni della lettera a) del comma 12 si applicano
alle perdite relative ai primi tre periodi d'imposta formatesi a decorrere dal
periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Per le perdite relative ai primi tre periodi d'imposta formatesi in periodi
anteriori alla predetta data resta ferma l'applicazione dell'articolo 37-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.».
6. Il comma 11 dell'articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' sostituito
dal seguente: «11. Le disposizioni di cui ai commi 9 e 10 hanno effetto con
riferimento ai redditi delle societa' partecipate relativi a periodi di imposta
che iniziano successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Per i redditi delle societa' partecipate relativi a periodi di imposta
precedenti alla predetta data resta ferma l'applicazione delle disposizioni di
cui all'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600.».
7. Per l'anno 2006, l'articolo 3, comma 1, del testo unico delle imposte sui
redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, si applica nel testo vigente alla data del 3 luglio 2006.
8. Nel testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo l'articolo 188 e' inserito il
seguente:
«188-bis (Campione d'Italia). - 1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche, i redditi delle persone fisiche iscritte nei registri
anagrafici del comune di Campione d'Italia prodotti in franchi svizzeri nel
territorio dello stesso comune per un importo complessivo non superiore a
200.000 franchi sono computati in euro sulla base del cambio di cui all'articolo
9, comma 2, ridotto forfetariamente del 20 per cento.
2. I soggetti di cui al presente articolo assolvono il loro debito d'imposta in
euro.
3. Ai fini del presente articolo si considerano iscritte nei registri anagrafici
del comune di Campione d'Italia anche le persone fisiche aventi domicilio
fiscale nel medesimo comune le quali, gia' residenti nel comune di Campione
d'Italia, sono iscritte nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE)
dello stesso comune e residenti nel Canton Ticino della Confederazione elvetica.».
9. Per l'anno 2006, l'articolo 188 del citato testo unico di cui al comma 8, si
applica nel testo vigente alla data del 3 luglio 2006. 10. Il comma 31
dell'articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' abrogato.
11. Per l'anno 2007, il tasso convenzionale di cambio di cui all'articolo
188-bis del testo unico delle imposte sui redditi di cui al comma 8 e' pari a
0,52135 euro per ogni franco svizzero.
12. Il comma 25 dell'articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' sostituito
dal seguente:
«25. All'articolo 51, comma 2-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono
aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
«La disposizione di cui alla lettera g-bis) del comma 2 si rende applicabile
esclusivamente quando ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
a) che l'opzione sia esercitabile non prima che siano scaduti tre anni dalla sua
attribuzione;
b) che, al momento in cui l'opzione e' esercitabile, la societa' risulti quotata
in mercati regolamentati;
c) che il beneficiario mantenga per almeno i cinque anni successivi
all'esercizio dell'opzione un investimento nei titoli oggetto di opzione non
inferiore alla differenza tra il valore delle azioni al momento
dell'assegnazione e l'ammontare corrisposto dal dipendente. Qualora detti titoli
oggetto di investimento siano ceduti o dati in garanzia prima che siano
trascorsi cinque anni dalla loro assegnazione, l'importo che non ha concorso a
formare il reddito di lavoro dipendente al momento dell'assegnazione e'
assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta in cui avviene la cessione
ovvero la costituzione in garanzia.».
Art. 4.
Disposizioni in materia di agricoltura
1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 32-bis, comma 3, dopo la parola: «imposta» sono inserite le
seguenti: «salvo quanto previsto dall'articolo 34, comma 6, primo periodo,»;
b) all'articolo 34, comma 6:
1) il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Ai produttori agricoli che,
nell'anno solare precedente, hanno realizzato o, in caso di inizio di attivita',
prevedono di realizzare un volume d'affari non superiore a 7000 euro, costituito
per almeno due terzi da cessioni di prodotti di cui al comma 1, si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 32-bis.»;
2) il secondo periodo e' soppresso;
3) nel terzo periodo le parole: «superiore a cinque ovvero a quindici, ma non a
quaranta milioni di lire» sono sostituite dalle seguenti: «superiore a 7000
euro, ma non a 20.658,28 euro»;
4) il quarto periodo e' sostituito dal seguente: «Le disposizioni del precedente
periodo cessano di avere applicazione a partire dall'anno solare successivo a
quello in cui e' stato superato il limite di 20.658,28 euro a condizione che non
venga superato il limite di un terzo delle cessioni di altri beni.».
2. Al fine di consentire la semplificazione degli adempimenti a carico del
cittadino ed al contempo conseguire una maggiore rispondenza del contenuto delle
banche dati dell'Agenzia del territorio all'attualita' territoriale, a decorrere
dal 1° gennaio 2007 le dichiarazioni relative all'uso del suolo sulle singole
particelle catastali rese dai soggetti interessati nell'ambito degli adempimenti
dichiarativi presentati agli organismi pagatori - riconosciuti ai fini
dell'erogazione dei contributi agricoli, previsti dal regolamento (CE) n.
1782/03 del Consiglio, del 29 settembre 2003, e dal regolamento (CE) n. 796/2004
della Commissione, del 21 aprile 2004 - esonerano i soggetti tenuti
all'adempimento previsto dall'articolo 30 del testo unico delle imposte sui
redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917. A tale fine la richiesta di contributi agricoli, contenente la
dichiarazione di cui al periodo precedente relativamente all'uso del suolo, deve
contenere anche gli elementi per consentire l'aggiornamento del catasto, ivi
compresi quelli relativi ai fabbricati inclusi nell'azienda agricola, e,
conseguentemente, risulta sostitutiva per il cittadino della dichiarazione di
variazione colturale da rendere al catasto terreni stesso. All'atto della
accettazione della suddetta dichiarazione l'Agenzia per le erogazioni in
agricoltura (AGEA) predispone una proposta di aggiornamento della banca dati
catastale, attraverso le procedure informatizzate rilasciate dall'Agenzia del
territorio ai sensi del decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n.
701, e la trasmette alla medesima Agenzia per l'aggiornamento della banca dati.
L'AGEA rilascia ai soggetti dichiaranti la ricevuta contenente la proposta dei
nuovi redditi attribuiti alle particelle interessate, che ha valore di notifica.
Qualora il soggetto dichiarante che riceve la notifica sia persona diversa dai
titolari di diritti reali sugli immobili interessati dalle variazioni colturali,
i nuovi redditi dovranno essere notificati a questi ultimi, utilizzando le
informazioni contenute nelle suddette dichiarazioni. Tali redditi producono
effetto fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, a decorrere dal 1° gennaio
dell'anno in cui viene presentata la dichiarazione.
3. In sede di prima applicazione del comma 2, l'aggiornamento della banca dati
catastale avviene sulla base dei dati contenuti nelle dichiarazioni di cui al
comma 2, presentate dai soggetti interessati nell'anno 2006 e messe a
disposizione della Agenzia del territorio dall'AGEA. L'Agenzia del territorio
provvede a notificare i nuovi redditi ai titolari dei diritti reali sugli
immobili oggetto delle variazioni colturali, anche sulla scorta delle
informazioni contenute nelle suddette dichiarazioni. I nuovi redditi cosi'
attribuiti producono effetti fiscali, in deroga alle vigenti disposizioni, dal
1° gennaio 2006. In tale caso non sono dovute le sanzioni previste
dall'articolo 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
4. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio, sentita l'AGEA,
sono stabilite le modalita' tecniche ed operative di interscambio dati e
cooperazione operativa per l'attuazione dei commi 2 e 3, tenendo conto che l'AGEA
si avvarra' degli strumenti e delle procedure di interscambio dati e
cooperazione applicativa resi disponibili dal SIAN (Sistema informativo agricolo
nazionale).
5. L'Agenzia del territorio, anche sulla base delle informazioni fornite dall'AGEA
e delle verifiche (amministrative, da telerilevamento e da sopralluogo sul
terreno) dalla stessa effettuate nell'ambito dei propri compiti istituzionali,
individua i fabbricati iscritti al catasto terreni per i quali siano venuti meno
i requisiti per il riconoscimento della ruralita' ai fini fiscali, nonche'
quelli che non risultano dichiarati al catasto e richiede ai titolari dei
diritti reali la presentazione degli atti di aggiornamento catastale redatti ai
sensi del regolamento del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. La
richiesta, contenente gli elementi constatati, tra i quali, qualora accertata,
la data cui riferire la mancata presentazione della dichiarazione al catasto, e'
notificata ai soggetti interessati. Se questi ultimi non ottemperano alla
richiesta entro 90 giorni dalla data della notificazione, gli uffici provinciali
dell'Agenzia del territorio provvedono con oneri a carico dell'interessato, alla
iscrizione in catasto attraverso la predisposizione delle relative dichiarazioni
redatte in conformita' al regolamento del Ministro delle finanze 19 aprile 1994,
n. 701, e a notificarne i relativi esiti. Le rendite catastali dichiarate o
attribuite producono effetto fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, a
decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data cui riferire la mancata
presentazione della denuncia catastale, ovvero, in assenza di tale indicazione,
dal 1° gennaio dell'anno di notifica della richiesta di cui al primo periodo.
Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio, da adottarsi entro
90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite
modalita' tecniche ed operative per l'attuazione del presente comma. Si
applicano le sanzioni per le violazioni previste dall'articolo 28 del regio
decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge
11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni.
6. All'articolo 9, comma 3, lettera a), del decreto-legge 30 dicembre 1993, n.
557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, dopo
le parole: «l'immobile e' asservito» sono inserite le seguenti: «sempreche' tali
soggetti rivestano la qualifica di imprenditore agricolo, iscritti nel registro
delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580».
7. I fabbricati per i quali a seguito del disposto del comma 6 vengono meno i
requisiti per il riconoscimento della ruralita' devono essere dichiarati al
catasto entro la data del 30 giugno 2007. In tale caso non si applicano le
sanzioni previste dall'articolo 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n.
652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e
successive modificazioni. In caso di inadempienza si applicano le disposizioni
contenute nel comma 5.
8. I trasferimenti erariali in favore dei comuni sono ridotti in misura pari al
maggior gettito derivante, in relazione all'imposta comunale sugli immobili,
dalle disposizioni del presente articolo, secondo criteri e modalita' da
stabilirsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
Art. 5.
Disposizioni in materia di catasto
1. Nelle unita' immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3,
E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili
destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi
diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale.
2. Le unita' immobiliari che per effetto del criterio stabilito nel comma 1
richiedono una revisione della qualificazione e quindi della rendita devono
essere dichiarate in catasto da parte dei soggetti intestatari, entro nove mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In caso di inottemperanza,
gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio provvedono, con oneri a
carico dell'interessato, agli adempimenti previsti dal regolamento del Ministro
delle finanze 19 aprile 1994, n. 701; in tale caso si applica la sanzione
prevista dall'articolo 31 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive
modificazioni, per le violazioni degli articoli 20 e 28 dello stesso regio
decreto-legge n. 652 del 1939, nella misura aggiornata dal comma 338
dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
3. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio, nel rispetto
delle disposizioni e nel quadro delle regole tecniche di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, da adottare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite le modalita' tecniche e
operative per l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, nonche'
gli oneri di cui al comma 2.
4. Le rendite catastali dichiarate ovvero attribuite ai sensi dei commi da 1, 2
e 3 producono effetto fiscale a decorrere dal 1° gennaio 2007.
5. Decorso inutilmente il termine di nove mesi previsto dal comma 2, si rende
comunque applicabile l'articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, e successivi provvedimenti attuativi.
6. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, il moltiplicatore
previsto dal comma 5 dell'articolo 52, del testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, da applicare alle rendite catastali dei
fabbricati classificati nel gruppo catastale B, e' rivalutato nella misura del
40 per cento.
7. I trasferimenti erariali in favore dei comuni sono ridotti in misura pari al
maggior gettito derivante in relazione all'imposta comunale sugli immobili dalle
disposizioni del presente articolo, secondo criteri e modalita' da stabilirsi
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
Capo III
Disposizioni in materia di trasferimenti di beni e di diritti
Art. 6.
Disposizioni in materia di imposte ipotecaria e catastale e di registro
1. Nel testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e
catastale di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 10, comma 2, in fine, e' aggiunto il seguente periodo:
«L'imposta, per ciascun intestatario, e' dovuta in misura fissa per le volture
relative a donazioni e ad altri atti a titolo gratuito, ricorrendo le condizioni
di cui all'articolo 1-quater, lettera a), della Tariffa fino a concorrenza del
valore di euro 180.000 ed in misura proporzionale per il valore eccedente detto
importo. Per le volture conseguenti alla presentazione delle dichiarazioni di
trasferimento di beni per causa di morte, limitatamente all'abitazione
principale del defunto, la misura fissa dell'imposta si applica, in presenza
delle condizioni di cui all'articolo 1-quinquies, lettera a), della Tariffa fino
a concorrenza del valore di euro 250.000 ed in misura proporzionale per il
valore eccedente detto importo.»;
b) alla Tariffa sono apportate le seguenti modificazioni:
1) all'articolo 1 le parole: «e dei certificati di successione di cui
all'articolo 5 del testo unico» sono soppresse;
2) dopo l'articolo 1-bis sono inseriti i seguenti:
«1-ter) Trascrizioni, in favore di soggetti diversi dal coniuge o di parenti in
linea retta, di certificati di successione, di donazioni o di altri atti a
titolo gratuito che importano il trasferimento di proprieta' di beni immobili o
la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari, anche per quote
nonche' vincoli di destinazione sugli stessi: 3%;
1-quater) Trascrizioni di donazioni o di altri atti a titolo gratuito che
importano il trasferimento di proprieta' di beni immobili o la costituzione o il
trasferimento di diritti reali immobiliari, anche per quote, nonche' vincoli di
destinazione sugli stessi:
se eseguite in favore del coniuge o di un parente in linea retta, in possesso
dei requisiti e delle condizioni previste in materia di acquisto della prima
abitazione dall'articolo 1, comma 1, quinto periodo, della tariffa, parte prima,
allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131:
a) fino al valore di euro 180.000 per ciascun beneficiario in possesso dei
requisiti: 168 euro;
b) oltre il valore di euro 180.000: 3%;
in ogni altro caso: 3%.
1-quinquies) Trascrizione dei certificati di successione di cui all'articolo 5
del testo unico che comportino il trasferimento di proprieta' di beni immobili o
la costituzione o il trasferimento di diritti immobiliari, anche per quote,
nonche' vincoli di destinazione sugli stessi:
se relativa alla successione dell'abitazione principale del defunto:
a) eseguita in favore del coniuge o di parenti in linea retta, sulla quota di
valore fino a di 250.000 euro: 168 euro;
b) eseguita in favore del coniuge o di parenti in linea retta, sulla quota di
valore eccedente 250.000 euro: 3%;
se relativa alla successione di altri beni o diritti reali immobiliari del
defunto: 3%.».
2. Ai trasferimenti degli immobili o dei diritti sugli stessi per atto a titolo
gratuito o per causa di morte non si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 69, commi 3 e 4, della legge 21 novembre 2000, n. 342.
3. Nel testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente:
«d-bis) dichiarazioni di trasferimenti per causa di morte.» ;
b) all'articolo 9, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
«2-bis) Competente a ricevere le dichiarazioni di trasferimento per causa di
morte e' l'ufficio di cui agli articoli 6 del decreto legislativo 31 ottobre
1990, n. 346, e 15, comma 3, della legge 18 ottobre 2001, n. 383.»;
c) all'articolo 13, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
«4-bis. Per le dichiarazioni di trasferimenti per causa di morte si applicano i
termini previsti dall'articolo 31 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n.
346.»;
d) all'articolo 41, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. L'imposta dovuta per i trasferimenti per causa di morte e' liquidata e
versata dagli eredi, dai legatari e dagli altri soggetti obbligati, unitamente
agli altri tributi dovuti, entro i termini previsti per la presentazione della
dichiarazione.»;
e) all'articolo 43, comma 1, dopo la lettera i) e' aggiunta la seguente: «i-bis)
per le dichiarazioni di trasferimenti per causa di morte relativamente ai
diritti sui beni immobili si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47,
48, 51 e 52 con esclusione del comma 5-bis. Per ogni altro bene o diritto si
applicano le disposizioni di cui al titolo II, capo II, del decreto legislativo
31 ottobre 1990, n. 346, in materia di valutazione di aziende, azioni,
obbligazioni, altri titoli e quote sociali; nella determinazione della base
imponibile non si tiene conto delle passivita' ereditarie che non afferiscono
alle aziende, ne' dell'avviamento. Non sono soggetti all'imposta i titoli del
debito pubblico, tra i quali si intendono compresi i buoni ordinari del tesoro e
i certificati di credito del tesoro, nonche' gli altri titoli di Stato,
garantiti dallo Stato o equiparati e ogni altro bene o diritto, dichiarati
esenti da imposta da norme di legge.»;
f) all'articolo 57, dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente:
«8-bis. Per le dichiarazioni di trasferimento per causa di morte sono obbligati
al pagamento dell'imposta i beneficiari dei trasferimenti per quanto a loro
perviene a seguito della successione, nonche' coloro che, a qualsiasi titolo,
sono tenuti a presentare la dichiarazione.»;
g) all'articolo 80, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. Per i trasferimenti per causa di morte si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n.
346. Restano ferme le agevolazioni previste da altre disposizioni di legge.».
4. Al testo unico di cui al comma 3, alla Tariffa, parte I, annessa al citato
testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica, n. 131 del 1986, dopo l'articolo 2 e'
inserito il seguente:
«2-bis. 1. Dichiarazioni di trasferimenti per causa di morte.
Se hanno per oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari: devoluti a
favore di parenti fino al quarto grado e di affini in linea retta, nonche' di
affini in linea collaterale fino al terzo grado, con esclusione del coniuge e
dei parenti in linea retta: 2 per cento;
devoluti a favore di altri soggetti: 4 per cento.
Se hanno per oggetto aziende, azioni, obbligazioni, altri titoli o quote
sociali:
devoluti a favore del coniuge e di parenti in linea retta sul valore complessivo
dei beni dichiarati eccedente 100.000 euro, tenuto conto del valore di donazioni
o di altri atti a titolo gratuito di cui all'articolo 13, comma 2-bis, della
legge 18 ottobre 2001, n. 383: 4 per cento;
devoluti a favore di parenti fino al quarto grado e di affini in linea retta
nonche' di affini in linea collaterale fino al terzo grado: 6 per cento;
devoluti a favore di altri soggetti: 8 per cento.».
5. Alla legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 dell'articolo 13 e' sostituito dai seguenti:
«2. I trasferimenti per donazione o per altri atti a titolo gratuito di beni
immobili e diritti reali immobiliari, compresa la rinuncia pura e semplice agli
stessi e la costituzione di vincoli di destinazione, fatti a favore di soggetti
diversi dal coniuge e dai parenti in linea retta, sono soggetti all'imposta di
registro con le seguenti aliquote:
a) se fatti a favore di altri parenti fino al quarto grado e di affini in linea
retta nonche' di affini in linea collaterale fino al terzo grado: 2 per cento;
b) se fatti a favore di altri soggetti: 4 per cento.
2-bis. I trasferimenti per donazione o per altri atti a titolo gratuito di
aziende, azioni, obbligazioni, quote sociali, altri titoli e denaro contante,
nonche' la costituzione di vincoli di destinazione sono soggetti all'imposta di
registro con le seguenti aliquote:
a) se fatti a favore del coniuge e di parenti in linea retta, sul valore
eccedente euro 100.000: 4 per cento;
b) se fatti a favore di parenti fino al quarto grado e di affini in linea retta,
nonche' di affini in linea collaterale fino al terzo grado: 6 per cento;
c) se fatti a favore di altri soggetti: 8 per cento.
2-ter. Ai fini dell'applicazione del comma 2-bis, lettera a), negli atti di
donazione e negli altri atti a titolo gratuito, nonche' negli atti di cui
all'articolo 26 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di
registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.
131, aventi per oggetto aziende, azioni, obbligazioni, quote sociali, altri
titoli e denaro contante, devono essere indicati gli estremi delle donazioni e
degli altri atti a titolo gratuito anteriormente fatti dal dante causa a favore
del coniuge, dei parenti in linea retta o di alcuno di essi, nonche' i relativi
valori alla data degli atti stessi. Per l'omissione, l'incompletezza o
l'inesattezza di tale indicazione si applica, a carico solidalmente del dante
causa e del beneficiario, la sanzione amministrativa da uno a due volte la
maggiore imposta dovuta.»;
b) all'articolo 14, comma 1, la parola: «franchigie» e' soppressa.
6. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dalla data di entrata in
vigore del presente decreto per gli atti pubblici formati, per gli atti a titolo
gratuito fatti e per le scritture private autenticate a partire da tale data,
per le scritture private non autenticate presentate per la registrazione,
nonche' per le successioni apertesi dalla data medesima.
Capo IV
Misure a favore dello sviluppo, dell'efficienza energetica, nonche' della
sostenibilita' ambientale e di incentivi alle imprese
Art. 7.
Disposizioni varie a favore dello sviluppo, dell'efficienza energetica, nonche'
della sostenibilita' ambientale
1. In attuazione del principio di salvaguardia ambientale ed al fine di
incentivare la sostituzione di autovetture ed autoveicoli per il trasporto
promiscuo immatricolati come «euro 0» o «euro 1», con autovetture immatricolati
come «euro 4» o «euro 5», che emettono meno di 140 grammi di CO2 al chilometro,
e' concessa l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per detti
autoveicoli, per un periodo di due annualita'. La predetta esenzione e' estesa
per un'altra annualita' per l'acquisto di autoveicoli che hanno una cilindrata
inferiore a 1300 cc. Le suddette agevolazioni non si applicano per l'acquisto di
autovetture di peso complessivo superiore a 2600 kg, con esclusione di quelle
aventi un numero di posti uguale o maggiore a 8.
2. Allo scopo di favorire il rinnovo del parco autocarri circolante mediante la
sostituzione con veicoli a minore impatto ambientale, e' concesso un contributo
di euro mille per ogni veicolo di cui all'articolo 54, comma 1, lettera d), del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di portata inferiore a 3,5
tonnellate, immatricolati come «euro 4» o «euro 5». Il beneficio e' accordato a
fronte della sostituzione di un veicolo avente sin dalla prima immatricolazione
da parte del costruttore la medesima categoria e portata ed immatricolato come
«euro 0» o «euro 1» .
3. Per l'acquisto di autovetture, omologate dal costruttore per la circolazione
anche mediante l'alimentazione del motore con gas metano, e' concesso un
contributo pari ad euro millecinquecento, incrementato di ulteriori euro
cinquecento nel caso in cui il veicolo acquistato abbia emissioni di CO2
inferiori a 120 grammi per chilometro. Le predette agevolazioni non si applicano
per l'acquisto di autovetture di peso complessivo superiore a 2600 kg, con
esclusione di quelle aventi un numero di posti uguale o maggiore a 8.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 hanno validita' esclusivamente per i
veicoli acquistati ed immatricolati dalla data di entrata in vigore del presente
decreto fino al 31 dicembre 2007.
5. All'articolo 2, primo comma, lettera d), del testo unico sulle tasse
automobilistiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio
1953, n. 39, dopo le parole: «per gli autoveicoli ed i rimorchi adibiti al
trasporto di cose» sono aggiunte le seguenti: «ad eccezione dei veicoli per i
quali sia stato effettuato il cambio di destinazione dalla categoria M1 a quella
N1, per i quali la tassazione continua ad essere effettuata in base alla potenza
effettiva dei motori».
6. Al fine di consentire agli enti impositori di verificare la sussistenza dei
requisiti richiesti per beneficiare dell'esenzione di cui al comma 1, il
venditore integra la documentazione da consegnare al pubblico registro
automobilistico, per la trascrizione del titolo di acquisto del nuovo
autoveicolo, con una dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui devono essere
indicati: a) la conformita' dell'autoveicolo acquistato ai requisiti prescritti
dal comma 1; b) la targa dell'autoveicolo ritirato per la consegna ai centri
autorizzati di cui all'articolo 231 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, e la conformita' dello stesso ai requisiti stabiliti dal comma 1. L'ente
gestore del pubblico registro automobilistico acquisisce le informazioni
relative all'acquisto del veicolo che fruisce dell'esenzione dal pagamento della
tassa automobilistica e del veicolo avviato alla demolizione in via telematica,
le trasmette in tempo reale all'archivio nazionale delle tasse automobilistiche
ed al Ministero dei trasporti, Dipartimento
per i trasporti terrestri, i quali provvedono al necessario scambio dei dati.
7. Ai fini dell'applicazione dei commi 2 e 3, le imprese costruttrici o
importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo
e recuperano detto importo quale credito di imposta solo ai fini della
compensazione di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere
dal momento in cui viene richiesto al pubblico registro automobilistico
l'originale del certificato di proprieta'. Il credito di imposta non e'
rimborsabile, non concorre alla formazione del valore della produzione netta di
cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ne' dell'imponibile agli
effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto di cui
all'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il contributo di cui ai
commi 2 e 3 non spetta per gli acquisti dei veicoli per la cui produzione o al
cui scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa.
8. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui e' stata
emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano
la seguente documentazione, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore:
a) copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto;
b) copia del libretto e della carta di circolazione e del foglio complementare o
del certificato di proprieta' del veicolo usato; in caso di mancanza, copia
dell'estratto cronologico;
c) copia della domanda di cancellazione per demolizione del veicolo usato e
originale del certificato di proprieta' rilasciato dal pubblico registro
automobilistico.
9. Entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore
ha l'obbligo di consegnare il veicolo usato ad un demolitore e di provvedere
direttamente o tramite delega alla richiesta di cancellazione per demolizione al
pubblico registro automobilistico. I veicoli usati non possono essere rimessi in
circolazione e vanno avviati o alle case costruttrici o ai centri appositamente
autorizzati, anche convenzionati con le stesse, al fine della messa in
sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione.
10. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministero dei trasporti, sentiti il soggetto gestore del pubblico registro
automobilistico ed il Comitato per l'interoperabilita' tasse automobilistiche,
da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono stabiliti i criteri di collegamento tra gli archivi informatici
relativi ai veicoli, al fine di rendere uniformi le informazioni in essi
contenute e di consentire l'aggiornamento in tempo reale dei dati in essi
presenti.
11. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministero dei trasporti e del Ministero per le riforme e le innovazioni nella
pubblica amministrazione, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in
vigore del presente decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
sono effettuate le regolazioni finanziarie delle minori entrate nette derivanti
dall'attuazione delle norme del presente articolo e sono stabiliti i criteri e
le modalita' per la corrispondente definizione dei trasferimenti dello Stato
alle regioni ed alle province autonome.
12. L'aliquota di accisa sui gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come
carburante, di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali
ed amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e
successive modificazioni, e' ridotta a euro 227,77 per mille chilogrammi di
prodotto.
13. L'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all'allegato
I citato nel comma 12, e' aumentata a euro 416,00 per mille litri di prodotto.
14. Per i soggetti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 28
dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2002, n. 16, il maggior onere conseguente alla disposizione di cui al comma 13
e' rimborsato, anche mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a seguito
della presentazione di apposita dichiarazione ai competenti uffici dell'Agenzia
delle dogane, secondo le modalita' e con gli effetti previsti dal regolamento
recante disciplina dell'agevolazione fiscale a favore degli esercenti le
attivita' di trasporto merci, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
9 giugno 2000, n. 277. Tali effetti rilevano altresi' ai fini delle disposizioni
di cui al Titolo I del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Sono fatti
salvi gli effetti derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 10,
del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 aprile 2005, n. 58.
15. Per gli interventi finalizzati a promuovere l'utilizzo di GPL e metano per
autotrazione, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 25 settembre
1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n.
403, e successive modificazioni, e' autorizzata la spesa di 100 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
16. In deroga a quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 5
febbraio 1953, n. 39, dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e
dall'articolo 2, comma 22, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e fatto salvo
quanto previsto dall'articolo 17, comma 5, lettera a), della legge 27 dicembre
1997, n. 449, le regioni possono esentare dal pagamento della tassa
automobilistica regionale i veicoli nuovi a doppia alimentazione a benzina/GPL o
a benzina/metano, appartenenti alle categorie internazionali M1 ed N1 ed
immatricolati per la prima volta dopo la data di entrata in vigore del presente
decreto, per il primo periodo
fisso di cui all'articolo 2 del regolamento del Ministro delle finanze 18
novembre 1998, n. 462, e per le cinque annualita' successive.
17. Le regioni possono esentare dal pagamento della tassa automobilistica
regionale per cinque annualita' successive i veicoli immatricolati prima della
data di entrata in vigore del presente decreto, conformi alla direttiva
1994/12/CE, e successive modificazioni, appartenenti alle categorie
internazionali M1 ed N1 su cui viene installato un sistema di alimentazione a
GPL o a metano, collaudato in data successiva alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
18. Le cinque annualita' di cui al comma 17 decorrono dal periodo d'imposta
seguente a quello durante il quali avviene il collaudo dell'installazione del
sistema di alimentazione a GPL o metano se il veicolo ha gia' corrisposto la
tassa automobilistica per tale periodo, ovvero dal periodo d'imposta nel quale
avviene il collaudo dell'istallazione del sistema GPL o metano se l'obbligo del
pagamento della tassa automobilistica e' stato precedentemente interrotto ai
sensi di legge.
19. Alla Tabella delle tasse ipotecarie allegata al testo unico delle
disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto
legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero d'ordine 1.2 la tariffa in euro e' sostituita dalla seguente:
«55,00»;
b) al numero d'ordine 4.1 le Note sono sostituite dalle seguenti:
«L'importo e' dovuto anticipatamente. Il servizio sara' fornito progressivamente
su base convenzionale ai soli soggetti autorizzati alla riutilizzazione
commerciale. La tariffa e' raddoppiata per richieste relative a piu' di una
circoscrizione o sezione staccata.»;
c) il numero d'ordine 7 e' sostituito dal seguente:
«7. Trasmissione telematica di elenco dei soggetti presenti nelle formalita' di
un determinato giorno:
7.1 per ogni soggetto: 4,00 - L'importo e' dovuto anticipatamente. Il servizio
sara' fornito progressivamente su base convenzionale ai soli soggetti
autorizzati alla riutilizzazione commerciale.».
20. A valere sulle maggiori entrate derivanti dal comma 19 e' istituito presso
il Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo per finanziare le
attivita' connesse al conferimento ai comuni delle funzioni catastali.
21. Il titolo III della tabella A allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n.
533, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869, come
da ultimo sostituito dall'allegato 2-quinquies alla legge 30 dicembre 2004, n.
311, e' sostituito da quello di cui alla tabella allegata al presente decreto.
22. Le ispezioni catastali sono eseguite secondo le modalita' stabilite con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio.
23. All'articolo 14-quinquies, comma 1, del decreto-legge 30 giugno 2005, n.
115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, e
successive modificazioni, le parole: «31 ottobre 2006» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2006».
24. Nell'articolo 50, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
come modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 506
le parole: «30 novembre» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre».
25. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:
a) nell'articolo 51, comma 4, lettera a), le parole: «30 per cento» sono
sostituite dalle seguenti: «50 per cento»;
b) nell'articolo 164, comma 1:
1) al primo periodo, le parole: «secondo i seguenti criteri» sono sostituite
dalle seguenti: «solo se rientranti in una delle fattispecie previste nelle
successive lettere a) e b) e nei limiti ivi indicati»;
2) alla lettera a), numero 2, le parole: «o dati in uso promiscuo ai dipendenti
per la maggior parte del periodo d'imposta» sono soppresse;
3) alla lettera b), le parole da: «nella misura del 50 per cento» fino a quelle
«Tale percentuale e' elevata all'ottanta per cento» sono sostituite dalle
seguenti: «nella misura dell'ottanta per cento»; nella stessa lettera, le
parole: «nella suddetta misura del 50 per cento» sono sostituite dalle seguenti:
«nella misura del 25 per cento»;
4) dopo la lettera b), e' aggiunta la seguente: «b-bis) per i veicoli dati in
uso promiscuo ai dipendenti, e' deducibile l'importo costituente reddito di
lavoro.».
26. In deroga alla legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni del comma 25
hanno effetto a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in
vigore del presente decreto. Tuttavia, ai soli fini dei versamenti in acconto
delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive
relative a detto periodo ed a quelli successivi, il contribuente puo' continuare
ad applicare le previgenti disposizioni.
27. Nel testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nella nota (1) all'articolo 26, nel
secondo periodo, dopo le parole: «Si considerano compresi negli usi industriali
gli impieghi del gas metano», sono aggiunte le seguenti: «nel settore della
distribuzione commerciale,».
Art. 8.
Accelerazione degli incentivi alle imprese
1. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 8 del decreto-legge
14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005,
n. 80, non si applicano fino al 31 dicembre 2006 alla concessione di incentivi
per attivita' produttive, di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662, articolo
2, comma 203, lettere d), e) ed f).
2. Le proposte di contratti di programma gia' approvate dal CIPE ai sensi
dell'articolo 8 del citato decreto-legge n. 35 del 2005 in assenza del decreto
di disciplina dei criteri, delle condizioni e delle modalita' di concessione
delle agevolazioni, previsto dal comma 2 del medesimo articolo 8, sono revocate
e riesaminate dal Ministero dello sviluppo economico per l'eventuale concessione
delle agevolazioni sulla base della deroga di cui al comma 1 e del decreto di
cui al comma 3.
3. In conseguenza degli effetti della deroga di cui al comma 1 e delle
disposizioni di cui al comma 2, le risorse gia' attribuite dal CIPE al Fondo di
cui all'articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per il finanziamento
degli interventi di cui al predetto comma 1 con vincolo di utilizzazione per la
concessione delle agevolazioni sulla base delle disposizioni di cui ai citati
commi 1 e 2 dell'articolo 8 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono prioritariamente
utilizzate dal Ministero dello sviluppo economico per la copertura degli oneri
derivanti dalla concessione di incentivi gia' disposti ai sensi dell'articolo 2,
comma 203, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che, a seguito
della riduzione di assegnazione operata con la Tabella E allegata alla legge 23
dicembre 2005, n. 266, risultano privi, anche parzialmente, della copertura
finanziaria. Le eventuali risorse residue, unitamente a quelle di cui al comma
4, possono essere utilizzate dal Ministero dello sviluppo economico per la
concessione di agevolazioni relative agli interventi di cui al comma 2; a tale
fine il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, provvede a
determinare, diminuendole, le intensita' massime degli aiuti concedibili.
4. In relazione alla ritardata attivazione del Fondo di cui al comma 354
dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le autorizzazioni di spesa
di cui al comma 361 dell'articolo 1 della medesima legge n. 311 del 2004, sono
rideterminate per gli anni 2006, 2007 e 2008, rispettivamente, in 5, 15 e 50
milioni di euro. Le restanti risorse gia' poste a carico del Fondo per le aree
sottoutilizzate e del Fondo unico per gli incentivi alle imprese, in
applicazione di quanto disposto dal citato comma 361, per un importo,
rispettivamente pari a 95 milioni di euro e a 50 milioni di euro per l'anno
2006, a 135 milioni per l'anno 2007 ed a 100 milioni per l'anno 2008,
affluiscono al Fondo unico per gli incentivi alle imprese per le finalita' di
cui al comma 3.
5. Al fine di assicurare l'invarianza del limite di cui all'articolo 1, comma
33, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in conseguenza della deroga di cui al
comma 1, il Ministero dello sviluppo economico riduce, eventualmente,
l'ammontare dei pagamenti relativi agli altri strumenti da esso gestiti.
Capo V
Dismissioni di immobili
Art. 9.
Accelerazione dei pagamenti per canoni di locazione
1. All'articolo 1, comma 276, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «Agenzia del Demanio» sono sostituite dalle
seguenti: «Dipartimento del tesoro»;
b) al secondo periodo, le parole: «Agenzia del Demanio» sono sostituite dalle
seguenti: «Dipartimento del tesoro»;
c) l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «L'anticipazione e' regolata con
prelevamento dall'apposito conto corrente di tesoreria non appena vi saranno
affluite le risorse corrispondenti.».
Art. 10.
Disposizioni in materia di alienazioni di immobili non strumentali di Poste
Italiane S.p.a.
1. All'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono aggiunti, in fine,
i seguenti commi:
«6-quater. I beni immobili non piu' strumentali all'esercizio postale, di
proprieta' delle Poste Italiane S.p.A., ai sensi dell'articolo 40 della legge 23
dicembre 1998, n. 448, e dell'articolo 5 della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
nonche' i beni acquisiti ad altro titolo, sono alienati da Poste Italiane S.p.A.,
o dalle societa' da essa controllate, direttamente o con le modalita' di cui al
presente decreto.
6-quinquies. Alle alienazioni di cui al comma 6-quater si procede secondo le
modalita' previste dalla legge 24 dicembre 1993, n. 560, e dalle altre
disposizioni normative in materia di alloggi di edilizia residenziale pubblica,
con l'esonero della consegna dei documenti relativi alla proprieta' e di quelli
attestanti la regolarita' urbanistica, edilizia e fiscale degli stessi beni.
Conseguentemente, l'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge 24 dicembre
1993, n. 560, e' soppresso.».
Art. 11.
Immobili non strumentali alla gestione caratteristica dell'impresa ferroviaria
1. All'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «di proprieta' di Ferrovie dello Stato S.p.a., o
dalle societa' da essa controllate» sono sostituite dalle seguenti: «di
proprieta' di Ferrovie dello Stato S.p.a. o delle societa' dalla stessa
direttamente o indirettamente integralmente controllate»;
b) il terzo periodo e' soppresso.
Capo VI
Disposizioni in materia di infrastrutture
Art. 12.
Nuova disciplina relativa agli aggiornamenti tariffari del settore autostradale
e rafforzamento dei poteri regolamentari dell'ANAS
1. In occasione del primo aggiornamento del piano finanziario che
costituisce parte della convenzione accessiva alle concessioni autostradali,
ovvero della prima revisione della convenzione medesima, successivamente alla
data di entrata in vigore del presente articolo, nonche' in occasione degli
aggiornamenti periodici del piano finanziario ovvero delle successive revisioni
periodiche della convenzione, il Ministro delle infrastrutture, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, assicura che tutte le clausole
convenzionali in vigore, nonche' quelle conseguenti all'aggiornamento ovvero
alla revisione, siano inserite in una convezione unica, avente valore
ricognitivo per le parti diverse da quelle derivanti dall'aggiornamento ovvero
dalla revisione. La convenzione unica, che sostituisce ad ogni effetto la
convenzione originaria, nonche' tutti i relativi atti aggiuntivi, deve
perfezionarsi entro un anno dalla data di scadenza dell'aggiornamento periodico
ovvero da quella in cui si creano i presupposti per la revisione della
convenzione; in fase di prima applicazione, la convenzione unica e' perfezionata
entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente articolo.
2. Le clausole della convenzione unica di cui al comma 1 sono in ogni caso
adeguate in modo da assicurare:
a) il riallineamento, in sede di revisione periodica, delle tariffe al livello
necessario e sufficiente per una gestione e sviluppo efficienti delle
infrastrutture;
b) la determinazione del saggio reale di adeguamento annuo delle tariffe, per il
successivo periodo convenzionale, secondo metodologie che consentano l'equa
remunerazione del capitale direttamente pertinente alle infrastrutture, in
ragione delle previsioni relative all'evoluzione del traffico, alla dinamica dei
costi, nonche' al tasso di incremento della produttivita' conseguibile dai
concessionari;
c) la determinazione dell'equa remunerazione del capitale investito secondo la
metodologia del costo medio ponderato del capitale;
d) la destinazione a vantaggio degli utenti di parte della extraprofittabilita'
generata in virtu' dello svolgimento sui sedimi demaniali di attivita'
commerciali;
e) il recupero a favore degli utenti degli importi e degli eventuali
extraprofitti relativi a impegni di investimento non ottemperati nel periodo
precedente;
f) il riconoscimento degli adeguamenti tariffari esclusivamente a fronte della
effettiva realizzazione, preventivamente accertata dal concedente, di quote
predeterminate degli interventi infrastrutturali previsti nel piano finanziario;
g) la specificazione del quadro informativo minimo dei dati economici,
finanziari, tecnici e gestionali che le societa' concessionarie trasmettono
annualmente, anche telematicamente, ad ANAS S.p.a. per l'esercizio dei suoi
poteri di vigilanza e controllo nei riguardi dei concessionari, e che, a propria
volta, ANAS S.p.a. rende analogamente disponibili al Ministro delle
infrastrutture per l'esercizio delle sue funzioni di indirizzo, controllo
nonche' vigilanza tecnica ed operativa su ANAS S.p.a.; l'esercizio, da parte di
ANAS S.p.a., del potere di direttiva e di ispezione in ordine alle modalita' di
raccolta, elaborazione e trasmissione dei dati da parte dei concessionari;
h) la individuazione nel progetto definitivo del momento successivamente al
quale l'eventuale variazione degli oneri di realizzazione dei lavori rientra nel
rischio d'impresa del concessionario, salvo i casi di forza maggiore o di fatto
del terzo;
i) il riequilibrio dei rapporti concessori, in particolare per quanto riguarda
l'utilizzo a fini reddituali ovvero la valorizzazione dei sedimi destinati a
scopi strumentali o collaterali rispetto a quelli della rete autostradale;
l) l'introduzione di sanzioni a fronte di casi di inadempimento delle clausole
della convenzione imputabile al concessionario, anche a titolo di colpa; la
graduazione di tali sanzioni in funzione della gravita' dell'inadempimento;
m) l'introduzione di meccanismi tesi alla migliore realizzazione del principio
di effettivita' della clausola di decadenza dalla concessione, nonche' di
maggiore efficienza, efficacia ed economicita' del relativo procedimento nel
rispetto del principio di partecipazione e del contraddittorio.
3. Gli schemi di convenzione unica, redatti conformemente a quanto stabilito dal
comma 2, sono sottoposti all'esame del CIPE, che s'intende assolto positivamente
in caso di mancata deliberazione entro quarantacinque giorni dalla richiesta di
iscrizione all'ordine del giorno.
4. All'articolo 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, il comma 5 e'
sostituito dai seguenti:
«5. Le societa' concessionarie autostradali sono soggette ai seguenti obblighi:
a) certificare il bilancio, anche se non quotate in borsa, ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, in quanto applicabile;
b) mantenere adeguati requisiti di solidita' patrimoniale, come individuati con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
delle infrastrutture;
c) agire a tutti gli effetti come amministrazione aggiudicatrice negli
affidamenti di lavori, forniture e servizi e, conseguentemente, attuare gli
affidamenti nel rispetto del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e
successive modificazioni;
d) sottoporre all'approvazione dell'ANAS gli schemi dei bandi di gara delle
procedure per le quali non sia esclusa la partecipazione, rispetto alla
concessionaria, di societa' controllate, controllanti, o controllate dalla
medesima controllante, escludendo comunque, in tali casi, dette societa' dalle
attivita' di progettazione;
e) prevedere nel proprio statuto che l'assunzione della carica di amministratore
sia subordinata al possesso di speciali requisiti di onorabilita',
professionalita' ed indipendenza, ai sensi dell'articolo 2387 del codice civile
e dell'articolo 10 della direttiva 2003/54/CE, e che nessun operatore del
settore delle costruzioni, anche attraverso le societa' controllate,
controllanti, o controllate dalla medesima controllante, ai sensi dell'articolo
2359 del codice civile, possa esercitare i propri diritti di voto per la nomina
degli amministratori per una quota eccedente il limite del 5 per cento del
capitale sociale.
5-bis). Con decreto del Ministro delle infrastrutture sono stabiliti i casi in
cui i progetti relativi alle opere da realizzare da parte di ANAS e delle altre
concessionarie devono essere sottoposte al parere del Consiglio superiore dei
lavori pubblici per la loro valutazione tecnico-economica.».
5. L'ANAS S.p.a., nell'ambito dei compiti di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera d), del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143:
a) richiede informazioni ed effettua controlli, con poteri di ispezione, di
accesso, di acquisizione della documentazione e delle notizie utili in ordine al
rispetto degli obblighi di cui alle convenzioni di concessione e all'articolo
11, comma 5, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, e successive modificazioni,
nonche' dei propri provvedimenti;
b) emana direttive concernenti l'erogazione dei servizi da parte dei
concessionari, definendo in particolare i livelli generali di qualita' riferiti
al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualita' riferiti alla
singola prestazione da garantire all'utente, sentiti i concessionari e i
rappresentanti degli utenti e dei consumatori;
c) emana direttive per la separazione contabile e amministrativa e verifica i
costi delle singole prestazioni per assicurare, tra l'altro, la loro corretta
disaggregazione e imputazione per funzione svolta, provvedendo quindi al
confronto tra essi e i costi analoghi in altri Paesi e assicurando la
pubblicizzazione dei dati;
d) irroga, salvo che il fatto costituisca reato, in caso di inosservanza degli
obblighi di cui alle convenzioni di concessione e di cui all'articolo 11, comma
5, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, e successive modificazioni, nonche' dei
propri provvedimenti o in caso di mancata ottemperanza da parte dei
concessionari alle richieste di informazioni o a quelle connesse
all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i
documenti acquisiti non siano veritieri, sanzioni amministrative pecuniarie non
inferiori nel minimo a euro 25.000 e non superiori nel massimo a euro 150
milioni, per le quali non e' ammesso quanto previsto dall'articolo 16 della
legge 24 novembre 1981, n. 689; in caso di reiterazione delle violazioni ha la
facolta' di proporre al Ministro competente la sospensione o la decadenza della
concessione;
e) segnala all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, con
riferimento agli atti e ai comportamenti delle imprese sottoposte al proprio
controllo, nonche' di quelle che partecipano agli affidamenti di lavori,
forniture e servizi effettuate da queste, la sussistenza di ipotesi di
violazione della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
6. Nel caso in cui il concessionario, in occasione del primo aggiornamento del
piano finanziario ovvero della prima revisione della convenzione di cui al comma
1, dichiari di non voler aderire alla convenzione unica redatta conformemente a
quanto previsto dal comma 2, il rapporto concessorio si estingue
automaticamente. ANAS S.p.a. assume conseguentemente la gestione diretta delle
attivita' del concessionario, subentrando in tutti i suoi rapporti attivi e
passivi, inclusi quelli con il personale dipendente del concessionario che ne
faccia domanda.
7. Nel caso in cui la convenzione unica, da redigere conformemente a quanto
previsto dal comma 2, non si perfezioni entro il termine di cui al comma 1 per
fatto imputabile al concessionario, quest'ultimo decade, nel rispetto del
principio di partecipazione e contraddittorio, dalla concessione ed ANAS S.p.a.
subentra nella gestione diretta delle sue attivita' ai sensi del comma 6,
secondo periodo.
8. All'articolo 21 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47:
a) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Il concessionario comunica al
concedente, entro il 30 settembre di ogni anno, le variazioni tariffarie. Il
concedente, nei successivi quarantacinque giorni, previa verifica della
correttezza delle variazioni tariffarie, trasmette la comunicazione, nonche' una
sua proposta, ai Ministri delle infrastrutture e dell'economia e delle finanze,
i quali, di concerto, approvano le variazioni nei trenta giorni successivi al
ricevimento della comunicazione; decorso tale termine senza una determinazione
espressa, il silenzio equivale a diniego di approvazione. Fermo quanto stabilito
nel primo e secondo periodo, in presenza di un nuovo piano di interventi
aggiuntivi, comportante rilevanti investimenti, il concessionario comunica al
concedente, entro il 15 novembre di ogni anno, la componente investimenti del
parametro X relativo a ciascuno dei nuovi interventi aggiuntivi, che va ad
integrare le variazioni tariffarie comunicate dal concessionario entro il 30
settembre. Il concedente, nei successivi quarantacinque giorni, previa verifica
della correttezza delle integrazioni tariffarie, trasmette la comunicazione,
nonche' una sua proposta, ai Ministri delle infrastrutture e dell'economia e
delle finanze, i quali, di concerto, approvano le integrazioni tariffarie nei
trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione; decorso tale
termine senza una determinazione espressa, il silenzio equivale a diniego di
approvazione.»;
b) i commi 1, 2 e 6 sono abrogati.
Art. 13.
Attivita' di dragaggio
1. Nella legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 5 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«11-bis. Nei siti oggetto di interventi di bonifica di interesse nazionale ai
sensi dell'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il cui
perimetro comprende in tutto o in parte la circoscrizione dell'Autorita'
portuale, le operazioni di dragaggio possono essere svolte anche nelle more
dell'attivita' di bonifica. Al fine di evitare che tali operazioni possano
pregiudicare la futura bonifica del sito, il progetto di dragaggio, da
effettuarsi in conformita' a quanto previsto al comma 2, lettera c), del citato
articolo 252, deve essere autorizzato, su istanza del Presidente dell'Autorita'
portuale, o laddove non istituita su istanza dell'ente competente, con decreto
del Ministero delle infrastrutture, previa acquisizione del parere favorevole
dei Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dei
trasporti, dello sviluppo economico e della salute, della regione
territorialmente competente, sentite l'A.N.P.A, l'A.R.P.A. della Regione
interessata, l'Istituto superiore di sanita' e l'ICRAM. All'uopo il Ministero
delle infrastrutture convoca apposita conferenza dei servizi, da concludersi nel
termine di sessanta giorni. Il decreto di autorizzazione produce gli effetti di
cui ai commi 6 e 7 del citato articolo 252 del decreto legislativo 152 del 2006
e sostituisce, quindi, ove prevista per legge, la pronuncia di valutazione di
impatto ambientale delle operazioni di dragaggio e delle opere e attivita' ad
esse relative. Il progetto di dragaggio e' predisposto a cura dell'Autorita'
portuale, o laddove non istituita dall'ente
competente, e puo' prevedere anche la realizzazione e/o l'impiego di vasche di
colmata per la ricollocazione del materiale di escavo. L'idoneita' di quest'ultimo
ad essere all'uopo utilizzato viene verificata mediante apposite analisi da
effettuarsi sul materiale dragato prima della sua ricollocazione. I dragaggi di
cui al presente articolo saranno comunque effettuati con modalita' e tecniche
idonee ad evitare la dispersione di materiale.»;
b) all'articolo 8, comma 3, la lettera m) e' sostituita dalla seguente:
«m) assicura la navigabilita' nell'ambito portuale e provvede al mantenimento ed
approfondimento dei fondali, fermo restando quanto disposto dall'articolo 5,
commi 8 e 9. Ai fini degli interventi di escavazione e manutenzione dei fondali
puo' indire, assumendone la presidenza, una conferenza di servizi con le
amministrazioni interessate da concludersi nel termine di sessanta giorni. Nei
casi indifferibili di necessita' ed urgenza puo' adottare provvedimenti di
carattere coattivo. Resta fermo quanto previsto dalla lettera a);».
Art. 14.
Disposizioni per il potenziamento infrastrutturale del territorio della Sicilia
e delle aree limitrofe
1. All'articolo 1 della legge 17 dicembre 1971, n. 1158, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) nel comma 1, le parole: «ad una societa' per azioni al cui capitale sociale
partecipi direttamente o indirettamente l'Istituto per la ricostruzione
industriale con almeno il 51 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «ad una
societa' per azioni al cui capitale sociale partecipano ANAS S.p.a., le regioni
Sicilia e Calabria, nonche' altre societa' controllate dallo Stato e
amministrazioni ed enti pubblici. Tale societa' per azioni e' altresi'
autorizzata a svolgere all'estero, quale impresa di diritto comune ed anche
attraverso societa' partecipate, attivita' di individuazione, progettazione,
promozione, realizzazione e gestione di infrastrutture trasportistiche e di
opere connesse»;
b) il secondo comma e' soppresso.
2. Le risorse finanziarie inerenti agli impegni assunti da Fintecna S.p.a. nei
confronti di Stretto di Messina S.p.a., al fine della realizzazione del
collegamento stabile viario e ferroviario fra la Sicilia ed il continente, una
volta trasferita ad altra societa' controllata dallo Stato le azioni della
Stretto di Messina s.p.a. possedute da Fintecna S.p.a., sono attribuite al
Ministero dell'economia e delle finanze ed iscritte, previo versamento in
entrata, in apposito capitolo di spesa dello Stato di previsione del Ministero
delle infrastrutture «Interventi per la realizzazione di opere infrastrutturali
e di tutela dell'ambiente e difesa del suolo in Sicilia e in Calabria», il cui
utilizzo e' stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con le regioni Sicilia e
Calabria.
Capo VII
Disposizioni in materia di beni culturali e tutela dell'ambiente
Art. 15.
Organizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali
1. Ai fini della riduzione della spesa relativa agli incarichi di dirigenza
generale nel Ministero per i beni e le attivita' culturali, l'articolo 54 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e'
sostituito dal seguente:
«Art. 54. - 1. Il Ministero si articola in quattordici uffici dirigenziali
generali centrali ed in diciassette uffici dirigenziali generali periferici,
coordinati da un Segretario generale.
2. L'individuazione e l'ordinamento degli uffici del Ministero sono stabiliti ai
sensi dell'articolo 4.».
2. L'articolazione di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, come modificato dal comma 1, entra in vigore a decorrere dal 1°
gennaio 2007. Fino all'adozione del nuovo regolamento di organizzazione restano
comunque in vigore le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica
10 giugno 2004, n. 173, in quanto compatibili con l'articolazione del Ministero.
3. Al decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 2, le parole: «dal Capo del Dipartimento per i beni
culturali e paesaggistici» sono sostituite dalle seguenti: «dal Segretario
generale del Ministero»;
b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «del Dipartimento per i beni culturali e
paesaggistici» sono sostituite dalle seguenti: «del Ministero»;
c) all'articolo 7, comma 3, le parole: «sentito il capo del Dipartimento per i
beni culturali e paesaggistici» sono sostituite dalle seguenti: «sentito il
Segretario generale del Ministero».
4. All'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3, le
parole: «3 anni» sono sostituite dalle seguenti : «6 anni».
5. All'articolo 1, comma 19-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, il terzo
periodo e' sostituito dal seguente: «Per l'esercizio di tali funzioni e'
istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento per
lo sviluppo e la competitivita' del turismo». In sede di prima attuazione, in
attesa dell'adozione dei provvedimenti di riorganizzazione, il Dipartimento per
lo sviluppo e la competitivita' del turismo subentra nelle funzioni della
Direzione generale del turismo, che e' conseguentemente soppressa.
6. Le modalita' di attuazione del presente articolo devono, in ogni caso, essere
tali da garantire l'invarianza della spesa da assicurarsi anche mediante
compensazione e conseguente soppressione di uffici di livello dirigenziale
generale e non generale delle amministrazioni interessate.
Art. 16.
Personale dirigenziale nel Ministero per i beni e le attivita' culturali
1. Per fronteggiare indifferibili esigenze di funzionamento del sistema
museale statale ed al fine di assicurare il corretto svolgimento delle funzioni
istituzionali, con particolare riferimento al personale con qualifica
dirigenziale, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 95, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, il Ministero per i beni e le attivita' culturali e'
autorizzato ad avviare appositi concorsi pubblici per il reclutamento di un
contingente di quaranta unita' nella qualifica di dirigente di seconda fascia
tramite concorso pubblico per esami per il cinquanta per cento di tali posti e,
per la restante quota, tramite concorso riservato, per titoli di servizio e
professionali, ai dipendenti di ruolo della pubblica amministrazione, muniti di
laurea, incaricati di funzioni dirigenziali, presso strutture del Ministero
medesimo, per almeno due anni consecutivi, ai sensi dell'articolo 19, comma 6,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa di 1 milione di
euro per l'anno 2006 e di 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007.
Art. 17.
ARCUS S.p.a.
1. Per l'anno 2007, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui
all'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.
2. La localizzazione degli interventi di Arcus s.p.a., nonche' il controllo e la
vigilanza sulla realizzazione dei medesimi interventi sono effettuati di
concerto dai Ministri delle infrastrutture e per i beni e le attivita'
culturali, con modalita' che saranno definite con decreto interministeriale.
Art. 18.
Norme a favore del Teatro Petruzzelli di Bari
1. All'articolo 1 della legge 11 novembre 2003, n. 310, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 5, nel primo periodo, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle
seguenti: «cinque anni» e al secondo periodo la parola: «2008» e' sostituita
dalla seguente: «2010»;
b) il comma 6 e' abrogato.
2. Al fine di garantire la celere ripresa delle attivita' culturali di pubblico
interesse presso il Teatro Petruzzelli di Bari, a decorrere dall'entrata in
vigore del presente decreto, il comune di Bari acquista la proprieta'
dell'immobile sede del predetto Teatro, ivi incluse tutte le dotazioni
strumentali e le pertinenze, libera da ogni peso, condizione e diritti di terzi.
3. Con uno o piu' provvedimenti, il prefetto di Bari determina l'indennizzo
spettante ai proprietari ai sensi della vigente normativa in materia di
espropriazioni, dedotte tutte le somme gia' liquidate dallo Stato e dagli enti
territoriali per la ricostruzione del Teatro Petruzzelli di Bari fino alla data
di entrata in vigore del presente decreto. Il Prefetto di Bari cura, altresi',
l'immediata immissione del comune di Bari nel possesso del Teatro medesimo.
4. E' assegnato al Ministero per i beni e le attivita' culturali un contributo
di otto milioni di euro per l'anno 2007 per il completamento dei lavori di
ristrutturazione del Teatro Petruzzelli di Bari.
Art. 19.
Compensi agli organi degli Enti Parco nazionali
1. All'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo il comma 12 e'
aggiunto il seguente:
«12-bis. Al Presidente, al Vice Presidente, agli altri componenti del Consiglio
direttivo e ai componenti del collegio dei revisori dei conti dell'ente parco
spetta un'indennita' di carica articolata in un compenso annuo fisso ed in
gettoni di presenza per la partecipazione alle riunioni del consiglio direttivo
e della giunta esecutiva, nell'ammontare fissato con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, secondo quanto disposto dalla direttiva
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 gennaio 2001 (pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2001) e con la procedura indicata nella
Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 4993/IV.1.1.3 del 29
maggio 2001.».
2. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, n.
535, nel secondo comma sono apportate le seguenti modifiche:
a) il primo periodo e' soppresso;
b) al secondo periodo le parole: «Peraltro, a coloro che» sono sostituite dalle
seguenti: «Ai componenti degli organi di cui al primo comma che».
Art. 20.
Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici
1. Al fine di garantire la razionalizzazione dei controlli ambientali e
l'efficienza dei relativi interventi attraverso il rafforzamento delle misure di
coordinamento tra le istituzioni operanti a livello nazionale e quelle regionali
e delle province autonome, l'assetto organizzativo dell'Agenzia per la
protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici - APAT - di cui agli articoli
8, 9, 38 e 39 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e' modificato come
segue:
a) l'APAT e' persona giuridica di diritto pubblico ed ordinamento autonomo,
dotata di autonomia tecnico-scientifica, regolamentare, organizzativa,
gestionale, patrimoniale, finanziaria e contabile;
b) sono organi dell'Agenzia
- il presidente, con funzioni di rappresentanza dell'Agenzia, nominato, con
incarico quinquennale, tra persone aventi comprovata esperienza e
professionalita', con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- il consiglio di amministrazione, composto da quattro membri oltre al
presidente, aventi comprovata esperienza e professionalita', nominati con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per
due di essi, su proposta della Conferenza delle regioni e delle province
autonome. Il consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni e nomina,
su proposta del presidente, il direttore generale. Gli emolumenti del presidente
e dei membri del consiglio di amministrazione sono fissati con decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze;
- il collegio dei revisori dei conti, costituito ai sensi dell'articolo 8 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
c) il direttore generale dirige la struttura dell'Agenzia ed e' responsabile
dell'attuazione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione; e' scelto
tra persone di comprovata competenza ed esperienza professionale e resta in
carica sino alla scadenza del mandato del consiglio; i suoi emolumenti sono
fissati dal consiglio di amministrazione;
d) entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
con il regolamento previsto dall'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, viene emanato il nuovo statuto dell'APAT, che tiene conto delle
modifiche organizzative sopra stabilite. Fino alla data di entrata in vigore di
detto regolamento valgono le norme statutarie di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 8 agosto 2002, n. 207, se ed in quanto compatibili con le
presenti disposizioni;
e) gli oneri derivanti dalla applicazione delle disposizioni di cui alle lettere
a) e b) sono a carico del bilancio dell'APAT, senza oneri aggiuntivi sul
bilancio dello Stato.
Capo VIII
Disposizioni in materia di lavoro
Art. 21.
Modifiche ed integrazioni del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124
1. All'articolo 3 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. La Commissione centrale di coordinamento dell'attivita' di vigilanza,
costituita ai sensi delle successive disposizioni, opera quale sede permanente
di elaborazione di orientamenti, linee e priorita' dell'attivita' di
vigilanza.»;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. La Commissione, sulla base di specifici rapporti annuali, presentati
entro il 30 novembre di ogni anno dai soggetti di cui al comma 2, anche al fine
di monitorare la congruita' dell'attivita' di vigilanza effettuata, propone
indirizzi ed obiettivi strategici e priorita' degli interventi ispettivi e
segnala altresi' al Ministro del lavoro e della previdenza sociale gli
aggiustamenti organizzativi da apportare al fine di assicurare la maggiore
efficacia dell'attivita' di vigilanza. Per gli adempimenti di cui sopra, la
Commissione si avvale anche delle informazioni raccolte ed elaborate dal
Casellario centrale delle posizioni previdenziali attive di cui al comma 23
dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243.»;
c) al comma 2, dopo le parole: «Comandante generale della Guardia di finanza»,
sono inserite le seguenti: «dal Comandante generale dell'arma dei carabinieri;
dal Comandante del Comando carabinieri tutela del lavoro;»;
d) al comma 3, dopo le parole: «invitati a partecipare» sono inserite le
seguenti: «i Direttori generali delle altre direzioni generali del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale,» ed il secondo periodo e' sostituito dal
seguente: «Alle sedute della Commissione centrale di coordinamento dell'attivita'
di vigilanza puo', su questioni di carattere generale attinenti alla
problematica del lavoro illegale, essere altresi' invitato il Capo della Polizia
- Direttore generale della pubblica sicurezza.».
2. All'articolo 4 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, sono apportate
le seguenti modifiche:
a) al comma 3, dopo le parole: «comandante regionale della Guardia di finanza;»
sono inserite le seguenti: «dal comandante regionale dell'Arma dei
carabinieri;»;
b) al comma 4, sono soppresse le seguenti parole: «ed il comandante regionale
dell'Arma dei carabinieri».
3. All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) dopo le parole: «comandante provinciale della Guardia di finanza,» sono
inserite le seguenti: «il comandante provinciale dell'Arma dei carabinieri,»;
b) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Alle sedute del CLES puo', su
questioni di carattere generale attinenti alla problematica del lavoro illegale,
essere invitato il Questore.».
4. L'articolo 9 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, e' sostituito
dal seguente:
«Art. 9. - 1. Gli organismi associativi a rilevanza nazionale degli enti
territoriali e gli enti pubblici nazionali, nonche', di propria iniziativa o su
segnalazione dei propri iscritti, le organizzazioni sindacali e dei datori di
avoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale e i consigli nazionali
degli ordini professionali, possono inoltrare alla Direzione generale,
esclusivamente tramite posta elettronica, quesiti di ordine generale
sull'applicazione delle normative di competenza del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale. La Direzione generale fornisce i relativi chiarimenti
d'intesa con le competenti Direzioni generali del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale e, qualora interessati dal quesito, sentiti
gli enti previdenziali.
2. L'adeguamento alle indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti di cui al
comma 1 esclude l'applicazione delle relative sanzioni penali, amministrative e
civili.».
Art. 22.
Semplificazione dell'adeguamento annuale delle rendite INAIL
1. All'articolo 11, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 23
febbraio 2000, n. 38, le parole da: «con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale» fino a: «dell'INAIL» sono sostituite dalle seguenti: «su
delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL, con decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, previa conferenza dei servizi con il
Ministero dell'economia e delle finanze e, nei casi previsti dalla
legge, con il Ministero della salute».
Art. 23.
Contributi previdenziali per il settore agricolo
1. Per le aziende in crisi di cui al comma 3-bis dell'articolo 5 del
decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 novembre 2005, n. 244, e successive modificazioni, all'onere del
pagamento di ogni contributo o premio di previdenza e assistenza sociale si
provvede mediante il versamento di quattro rate mensili anticipate all'interesse
di differimento e di dilazione pari alla misura del tasso di interesse legale
vigente del 2,5 %.
Capo IX
Disposizioni concernenti l'editoria e le comunicazioni
Art. 24.
Riordino e semplificazione delle disposizioni sui contributi
1. Con regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, si procede al riordino ed alla semplificazione delle
disposizioni normative relative ai contributi ed alle provvidenze per le imprese
editrici di quotidiani e periodici, radiofoniche e televisive, introducendo
nella disciplina vigente le norme necessarie per il conseguimento dei seguenti
obiettivi:
a) razionalizzazione e riordino dei contributi e delle provvidenze, anche tenuto
conto dell'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazione, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ed in coerenza
con gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica;
b) rideterminazione e snellimento delle procedure, dei criteri di calcolo dei
contributi spettanti, dei costi ammissibili ai fini del calcolo dei contributi,
dei tempi e delle modalita' di istruttoria, concessione ed erogazione, nonche'
dei controlli da effettuare, anche attraverso il ricorso, da parte del
Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, ad altre amministrazioni dello Stato;
c) particolare attenzione al perseguimento, da parte delle imprese, di obiettivi
di maggiore efficienza, occupazione e qualificazione, utilizzo delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, effettiva diffusione del prodotto
editoriale sul territorio, con particolare riguardo a:
1. occupazione dei giornalisti;
2. tutela del prodotto editoriale primario;
3. livelli ottimali di costi di produzione e di diffusione riferiti al mercato
editoriale;
d) coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti, apportando le
modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica.
Art. 25.
Regime di pubblicita' dei contributi statali
1. Tra le indicazioni obbligatorie previste dall'articolo 2, secondo comma,
della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e' inserita la dichiarazione che la testata
fruisce dei contributi statali diretti di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250,
ove ricorra tale fattispecie.
Art. 26.
Erogazione delle provvidenze per l'editoria
1. I contributi di cui agli articoli 3, 4, 7 e 8 della legge 7 agosto 1990,
n. 250, e successive modificazioni, nonche' all'articolo 23, comma 3, della
legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, e all'articolo 7, comma
13, della legge 3 maggio 2004, n. 112, sono erogati nei limiti delle risorse
finanziarie a tale fine presenti nel bilancio di previsione della Presidenza del
Consiglio dei Ministri con riferimento all'anno di presentazione delle domande,
applicando in caso di insufficienza di risorse il criterio del riparto
percentuale dei contributi. Resta ferma la possibilita' di erogare le differenze
in presenza di eventuali nuove risorse finanziarie anche attraverso formule
rateizzate, determinate con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri.
2. I contributi previsti dall'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, sono
corrisposti esclusivamente alle imprese radiofoniche che, oltre che attraverso
esplicita menzione riportata in testata, risultino essere organi di partiti
politici che abbiano il proprio gruppo parlamentare in una delle Camere o due
rappresentanti nel Parlamento europeo, eletti nelle liste di movimento, nonche'
alle imprese radiofoniche private che abbiano svolto attivita' di informazione
di interesse generale ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 230. Le altre
imprese radiofoniche ed i canali telematici satellitari di cui all'articolo 7,
comma 13, della legge 3 maggio 2004, n. 112, che alla data del 31 dicembre 2005
abbiano maturato il diritto ai contributi di cui all'articolo 4 della legge 7
agosto 1990, n. 250, continuano a percepire in via transitoria con le medesime
procedure i contributi stessi, fino alla ridefinizione dei requisiti di accesso.
Art. 27.
Diffusione di messaggi istituzionali e di utilita' sociale
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 della legge 7 giugno 2000,
n. 150, gli organi di informazione che ricevono contributi statali diretti sono
tenuti, su richiesta della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a diffondere
gratuitamente messaggi istituzionali, di utilita' sociale o di pubblico
interesse, in misura massima da determinare con apposito decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, sentita la Commissione tecnico consultiva di cui
all'articolo 54 della legge 5 agosto 1981, n. 416.
Art. 28.
Rimborsi per abbonamenti
1. All'articolo 11, comma 1, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, le parole:
«a decorrere dal 1° gennaio 1991» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere
dal 1° gennaio 2007» e alla lettera b) le parole: «al rimborso dell'80 per
cento» sono sostituite dalle seguenti: «al rimborso del 60 per cento».
2. All'articolo 8, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 250, le parole: «a
decorrere dal 1° gennaio 1991» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal
1° gennaio 2007» e alla lettera b) le parole: «al rimborso dell'80 per cento»
sono sostituite dalle seguenti: «al rimborso del 60 per cento».
3. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2007, le imprese di
radiodiffusione sonora e televisiva ed i canali tematici satellitari possono
richiedere le riduzioni tariffarie, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera
a), della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per un solo abbonamento sui canoni di
noleggio e di abbonamento ai servizi di telecomunicazione via satellite,
riferito esclusivamente al costo del segmento di contribuzione, fornito da
societa' autorizzate ad espletare i predetti servizi.
Art. 29.
Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 250
1. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2006, all'articolo 3 della
legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) al comma 8, lettera a), le parole: «della media dei costi risultanti dai
bilanci degli ultimi due esercizi» sono sostituite dalle seguenti: «dei costi
risultanti dal bilancio»;
b) al comma 9 le parole: «della media» sono soppresse;
c) al comma 10, lettera a), le parole: «della media dei costi risultanti dai
bilanci degli ultimi due esercizi» sono sostituite dalle seguenti: «dei costi
risultanti dal bilancio».
2. All'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni,
nel comma 2, lettera c), le parole: «precedente a quello» sono soppresse.
3. All'articolo 3, comma 3, primo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 250, le
parole: «fino a 40 mila copie di tiratura media» sono sostituite dalle seguenti:
«fino a 30 mila copie di tiratura media».
4. Qualora nella liquidazione dei contributi relativi all'anno 2004 sia stato
disposto, in dipendenza dell'applicazione di diverse modalita' di calcolo, il
recupero di contributi relativi all'anno 2003, non si procede all'ulteriore
recupero e si provvede alla restituzione di quanto recuperato.
Art. 30.
Modifiche alla legge 23 dicembre 2005, n. 266
1. Il termine di decadenza previsto dall'articolo 1, comma 461, della legge
23 dicembre 2005, n. 266, si intende riferito anche ai contributi relativi agli
anni precedenti.
2. All'articolo 1, comma 455 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole:
«dei costi complessivamente ammissibili» sono sostituite dalle seguenti: «degli
altri costi in base ai quali e' calcolato il contributo».
3. Il comma 458 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si
interpreta nel senso che la composizione prevista dalla citata disposizione per
l'accesso alle provvidenze di cui all'articolo 3, commi 2 e 2-quater, della
legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, consente l'erogazione
dei contributi relativi all'anno 2006, qualora realizzata nel corso del medesimo
anno.
Art. 31.
Convenzioni aggiuntive
1. Le convenzioni aggiuntive di cui agli articoli 19 e 20 della legge 14
aprile 1975, n. 103, sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle
comunicazioni, e, limitatamente alle convenzioni aggiuntive di cui all'articolo
20, terzo comma, della stessa legge, con il Ministro degli affari esteri. Il
pagamento dei corrispettivi e' effettuato nell'anno successivo alla prestazione
dei servizi derivanti dalle convenzioni.
Art. 32.
Riproduzione di articoli di riviste o giornali
1. All'articolo 65 della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo il comma 1, e'
inserito il seguente:
«1-bis. I soggetti che realizzano, con qualsiasi mezzo, la riproduzione totale o
parziale di articoli di riviste o giornali, devono corrispondere un compenso
agli editori per le opere da cui i suddetti articoli sono tratti. La misura di
tale compenso e le modalita' di riscossione sono determinate sulla base di
accordi tra i soggetti di cui al periodo precedente e le associazioni delle
categorie interessate. Sono escluse dalla corresponsione del compenso le
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.».
Art. 33.
Modalita' di rimborso alla societa' Poste Italiane
1. Le somme ancora dovute alla societa' Poste Italiane ai sensi
dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, sono
rimborsate, previa determinazione effettuata dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, di concerto con il
Ministero delle comunicazioni e con il Ministero dell'economia e delle finanze,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con una
rateizzazione di dieci anni.
Art. 34.
Modifiche al codice delle comunicazioni elettroniche
1. All'articolo 98 del Codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al
decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «da euro 1.500,00 ad euro 250.000,00» sono sostituite
dalle seguenti «da euro 15.000,00 ad euro 2.500.000,00» e le parole: «di euro
5.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 50.000,00»;
b) al comma 5, le parole: «al doppio dei» sono sostituite dalle seguenti: «a
venti volte i»;
c) al comma 8, le parole: «da euro 3.000,00 ad euro 58.000,00» sono sostituite
dalle seguenti: «da euro 30.000,00 ad euro 580.000,00»;
d) al comma 9, dopo le parole: «articolo 32,» sono inserite le seguenti: «ai
soggetti che commettono violazioni gravi o reiterate piu' di due volte nel
quinquennio delle condizioni poste dall'autorizzazione generale, il Ministero
commina una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000,00 ad euro
600.000,00;». Le parole: «da euro 1.500,00 ad euro 115.000,00» sono sostituite
dalle seguenti: «da euro 15.000,00 ad euro 1.150.000,00»;
e) al comma 11, le parole: «da euro 12.000,00 ad euro 250.000,00» sono
sostituite dalle seguenti: «da euro 120.000,00 ad euro 2.500.000,00»;
f) al comma 13, le parole: «da euro 17.000,00 ad euro 250.000,00» sono
sostituite dalle seguenti: «da euro 170.000,00 ad euro 2.500.000,00»;
g) al comma 14, le parole: «da euro 17.000,00 ad euro 250.000,00» sono
sostituite dalle seguenti: «da euro 170.000,00 ad euro 2.500.000,00»;
h) al comma 16, le parole: «da euro 5.800,00 ad euro 58.000,00» sono sostituite
dalle seguenti: «da euro 58.000,00 ad euro 580.000,00»;
i) dopo il comma 17 e' inserito il seguente: «17-bis. Alle sanzioni
amministrative irrogabili dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni non
si applicano le disposizioni sul pagamento in misura ridotta di cui all'articolo
16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.».
Capo X
Disposizioni in materia di universita'
Art. 35.
Organizzazione del Ministero dell'universita' e della ricerca
1. All'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, e' aggiunto,
in fine, il seguente periodo: «Il Ministero si articola in un Segretariato
generale ed in sei uffici di livello dirigenziale generale, nonche' un incarico
dirigenziale ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 31
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.»; nel comma 8-bis del medesimo
articolo 1 sono soppresse le parole: «, il Ministero dell'universita' e della
ricerca».
Art. 36.
Valutazione del sistema universitario e della ricerca
1. Al fine di razionalizzare il sistema di valutazione della qualita' delle
attivita' delle universita' e degli enti di ricerca pubblici e privati
destinatari di finanziamenti pubblici, nonche' dell'efficienza ed efficacia dei
programmi statali di finanziamento e di incentivazione delle attivita' di
ricerca e di innovazione, e' costituita l'Agenzia nazionale di valutazione del
sistema universitario e della ricerca (ANVUR), con personalita' giuridica di
diritto pubblico, che svolge le seguenti attribuzioni:
a) valutazione esterna della qualita' delle attivita' delle universita' e degli
enti di ricerca pubblici e privati destinatari di finanziamenti pubblici, sulla
base di un programma annuale approvato dal Ministro dell'universita' e della
ricerca;
b) indirizzo, coordinamento e vigilanza delle attivita' di valutazione demandate
ai nuclei di valutazione interna degli atenei e degli enti di ricerca;
c) valutazione dell'efficienza e dell'efficacia dei programmi statali di
finanziamento e di incentivazione delle attivita' di ricerca e di innovazione.
2. I risultati delle attivita' di valutazione dell'Agenzia costituiscono
criterio di riferimento per l'allocazione dei finanziamenti statali alle
universita' e agli enti di ricerca.
3. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca,
previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono disciplinati:
a) la struttura e il funzionamento dell'Agenzia, secondo principi di
imparzialita', professionalita', trasparenza e pubblicita' degli atti, e di
autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, anche in deroga alle
disposizioni sulla contabilita' generale dello Stato;
b) la nomina e la durata in carica dei componenti dell'organo direttivo, scelti
anche tra qualificati esperti stranieri, e le relative indennita'.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma
3, contestualmente alla effettiva operativita' dell'Agenzia, sono soppressi il
Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR), istituito
dall'articolo 5 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, il Comitato
nazionale per la valutazione del sistema universitario (CNVSU), istituito
dall'articolo 2 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, il Comitato di
valutazione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n.
127, e il Comitato di valutazione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo
4 giugno 2003, n. 128.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, nel limite di
spesa di cinque milioni di euro annui, si provvede utilizzando le risorse
finanziarie riguardanti il funzionamento del soppresso CNSVU, nonche', per la
quota rimanente, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa
di cui all'articolo 1, comma 130, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
Art. 37.
Disposizioni in materia di ordinamento universitario
1. Il comma 2-ter dell'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997,
n. 398, e' sostituito dal seguente: «2-ter. Le disposizioni di cui al comma
2-bis si applicano anche a coloro che conseguono la laurea specialistica per la
classe delle scienze giuridiche sulla base degli ordinamenti didattici adottati
in esecuzione del regolamento del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. Per tali soggetti, a
decorrere dall'anno accademico 2007-2008, con regolamento del Ministro dell'universita'
e della ricerca, di concerto con il Ministro della giustizia, adottato ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, l'ordinamento
didattico delle Scuole di cui al comma 1 puo' essere articolato sulla durata di
un anno.».
2. All'articolo 22, comma 13, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nel primo
periodo, le parole: «e' riconosciuto» sono sostituite dalle seguenti: «puo'
essere riconosciuto». Le universita' disciplinano nel proprio regolamento
didattico le conoscenze e le abilita' professionali, certificate ai sensi della
normativa vigente in materia, nonche' le altre conoscenze e abilita' maturate in
attivita' formative di livello post-secondario da riconoscere quali crediti
formativi. In ogni caso, il numero di tali crediti non puo' essere superiore a
sessanta.
3. Per le finalita' di cui all'articolo 26, comma 5, della legge 27 dicembre
2002, n. 289, si provvede con regolamento del Ministro dell'universita' e della
ricerca, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella
pubblica amministrazione, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, fermi restando i principi e i criteri enunciati
nella medesima disposizione e prevedendo altresi' idonei interventi di
valutazione da parte del Comitato nazionale per la valutazione del sistema
universitario (CNVSU) sull'attivita' svolta, anche da parte delle universita' e
delle istituzioni gia' abilitate al rilascio dei titoli accademici alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fino alla
data di entrata in vigore del regolamento, non puo' essere autorizzata
l'istituzione di nuove universita' telematiche abilitate al rilascio di titoli
accademici.
Capo XI
Misure di razionalizzazione e funzionalita' del settore pubblico
Art. 38.
Razionalizzazione della spesa energetica degli enti pubblici
1. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e di razionalizzazione
dell'uso delle risorse energetiche, gli enti pubblici sono autorizzati ad
avviare procedure ad evidenza pubblica, nel rispetto della legislazione
comunitaria e nazionale sulla concorrenza, per l'individuazione di societa' alle
quali affidare servizi di verifica, monitoraggio ed interventi diretti,
finalizzati all'ottenimento di riduzioni di costi di acquisto dell'energia, sia
termica che elettrica.
2. Il corrispettivo delle societa' assegnatarie del servizio e' dato
esclusivamente dalla vendita di eventuali titoli di efficienza energetica
rilasciati in conseguenza dell'attivita' svolta.
Art. 39.
Disposizioni in materia di tutela dell'euro
1. Nell'ambito delle autorita' nazionali competenti, ai sensi dell'articolo
2, primo paragrafo, lettera b), del regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio,
del 28 giugno 2001, l'Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento del
Ministero dell'economia e delle finanze raccoglie i dati tecnici e statistici,
nonche' le relative informazioni, in applicazione degli articoli 7 e 8 del
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 novembre 2001, n. 409.
2. I soggetti obbligati al ritiro dalla circolazione delle banconote e delle
monete metalliche in euro sospette di falsita', in applicazione dell'articolo 8,
comma 2, del decreto-legge di cui al comma 1, trasmettono al Ministero
dell'economia e delle finanze - Ufficio centrale antifrode dei mezzi di
pagamento, per via telematica, i dati tecnici e le informazioni inerenti
all'identificazione dei sospetti casi di falsita', secondo modalita' stabilite
nell'ambito delle rispettive competenze, dalla Banca d'Italia e dal Ministro
dell'economia e delle finanze.
3. Nelle more dell'adozione delle misure di cui al comma 3, i soggetti obbligati
al ritiro delle banconote e delle monete metalliche in euro sospette di falsita'
provvedono all'inoltro all'Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento dei
dati e delle informazioni - secondo le modalita' di cui alle vigenti
disposizioni.
4. Per tener conto delle ulteriori esigenze poste dalla applicazione
dell'articolo 8 della legge 17 agosto 2005, n. 166, in merito alle spese per la
realizzazione, la gestione e il potenziamento di sistemi informatizzati di
prevenzione delle frodi e delle falsificazioni sui mezzi di pagamento e sugli
strumenti per l'erogazione del credito al consumo, e' autorizzata la spesa di
euro 758.000 per l'esercizio finanziario 2007, euro 614.000 per l'esercizio
finanziario 2008, euro 618.000 per l'esercizio finanziario 2009.
Art. 40.
Disposizioni concernenti la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il CIPE
1. Il comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
303, e successive modificazioni, e' sostituito dai seguenti:
«4. Per lo svolgimento di particolari compiti per il raggiungimento di risultati
determinati o per la realizzazione di specifici programmi, il Presidente
istituisce, con proprio decreto, apposite strutture di missione, la cui durata
temporanea, comunque non superiore a quella del Governo che le ha istituite, e'
specificata dall'atto istitutivo. Entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, il Presidente puo' ridefinire le finalita'
delle strutture di missione gia' operanti: in tale caso si applica l'articolo
18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni.
Sentiti il Comitato nazionale per la bioetica e gli altri organi collegiali che
operano presso la Presidenza, il Presidente, con propri decreti, ne disciplina
le strutture di supporto.
4-bis. Per le attribuzioni che implicano l'azione unitaria di piu' dipartimenti
o uffici a questi equiparabili, il Presidente puo' istituire con proprio decreto
apposite unita' di coordinamento interdipartimentale, il cui responsabile e'
nominato ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Dall'attuazione del presente comma non devono in ogni caso derivare nuovi o
maggiori oneri per il bilancio dello Stato.».
2. Al fine di monitorare il rispetto dei principi di invarianza e contenimento
degli oneri connessi all'applicazione del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, e del
presente decreto, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
si provvede, a valere sulle disponibilita' per l'anno 2006 previste
dall'articolo 1, comma 261, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, alla
costituzione, presso il Dipartimento per l'attuazione del programma di Governo,
di una struttura interdisciplinare di elevata qualificazione professionale,
giuridica, economico-finanziaria e amministrativa, di non piu' di dieci
componenti, per curare la transizione fino al pieno funzionamento dell'assetto
istituzionale conseguente ai predetti provvedimenti normativi. L'attivita' della
struttura, in quanto aggiuntiva alle normali funzioni svolte dai suoi
componenti, deve svolgersi compatibilmente con tali prioritarie funzioni.
3. All'articolo 16, secondo comma, della legge 27 febbraio 1967, n. 48, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e dai Ministri dell'universita' e della
ricerca e della pubblica istruzione».
Art. 41.
Incarichi dirigenziali
1. All'articolo 19, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
dopo le parole: «gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al comma 3», sono
aggiunte le seguenti: «, al comma 5-bis, limitatamente al personale non
appartenente ai ruoli di cui all'articolo 23, e al comma 6,».
2. Le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 8, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, si applicano anche ai direttori delle Agenzie, incluse le
Agenzie fiscali.
3. In sede di prima applicazione dell'articolo 19, comma 8, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato ed integrato dai commi 1 e 2,
gli incarichi ivi previsti, conferiti prima del 17 maggio 2006, cessano ove non
confermati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto-legge.
4. Il comma 309 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e'
soppresso. In via transitoria, le nomine degli organi dell'Agenzia per i servizi
sanitari regionali, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 115, e successive modificazioni, cessano ove non confermate entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 42.
Razionalizzazione del settore della formazione del personale della pubblica
amministrazione
1. L'Osservatorio sui bisogni di formazione e qualificazione del personale
delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, e successive modificazioni, e'
soppresso. Con delibera adottata ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto
legislativo n. 287 del 1999, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, il direttore della Scuola superiore della pubblica
amministrazione individua, nell'ambito delle strutture organizzative della
stessa, il servizio responsabile dell'attuazione dei compiti attribuiti
all'Osservatorio, definendo le ulteriori disposizioni per
il loro svolgimento.
2. La sede di Acireale della Scuola di cui al comma 1 e' soppressa. Nei
confronti del personale in servizio presso la sede predetta sono attivate le
procedure di cui agli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165.
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il
presidente del Formez - Centro di formazione studi presenta al Dipartimento
della funzione pubblica un aggiornamento del piano di cui all'articolo 3 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 285, contenente misure di
riorganizzazione interna dell'Istituto volte a conseguire, nell'anno finanziario
2007, risparmi di spesa non inferiori al dieci per cento delle risorse di cui
all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 285 del 1999. Ai fini
dell'applicazione del presente comma i termini di trenta e sessanta giorni
stabiliti nel citato articolo 3, comma 2, sono entrambi ridotti a quindici
giorni. Il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione comunica immediatamente l'approvazione del piano al Ministro
dell'economia e delle finanze, ai fini delle conseguenti variazioni da apportare
alla tabella C) allegata alla legge finanziaria.
Art. 43.
Qualita' e valutazione dell'azione amministrativa e dei servizi pubblici
1. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 3, del
decreto legislativo 1999, n. 286, il Dipartimento della funzione pubblica
predispone, entro il 31 dicembre 2006, un piano per il miglioramento della
qualita' dei servizi resi dalla pubblica amministrazione e dai gestori di
servizi pubblici. Il piano reca anche linee guida per l'adozione, da parte delle
amministrazioni interessate da processi di riorganizzazione delle strutture, di
sistemi di misurazione della qualita' dei servizi resi all'utenza.
Art. 44.
Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni - Nuovo Codice della strada
1. Al comma 2 dell'articolo 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il quarto periodo e' sostituito dal seguente:
«La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale
responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questi, il
proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi
dell'articolo 196, deve fornire all'organo di polizia che procede, entro
sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati
personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione.»;
b) il sesto periodo e' sostituito dal seguente:
«Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi
dell'articolo 196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza
giustificato e documentato motivo, di fornirli e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000.».
2. Il punteggio decurtato, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nel testo previgente la data di entrata in
vigore del presente decreto, dalla patente di guida del proprietario del
veicolo, qualora non sia stato identificato il conducente responsabile della
violazione, e' riattribuito d'ufficio dall'organo di polizia alle cui dipendenze
opera l'agente accertatore, che ne da' comunicazione in via telematica al Centro
elaborazione dati motorizzazione del Dipartimento per i trasporti terrestri,
personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti. Fatti
salvi gli effetti degli esami di revisione gia' sostenuti, perdono efficacia i
provvedimenti di cui al comma 6 dello stesso articolo, adottati a seguito di
perdita totale del punteggio cui abbia contribuito la decurtazione dei punti da
riattribuirsi a norma del presente comma.
3. All'articolo 97, del decreto legislativo del 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 7, dopo le parole: «il certificato di circolazione» sono inserite le
seguenti: «, quando previsto,»;
b) il comma 14 e' sostituito dal seguente: «14. Alle violazioni previste dai
commi 5 e 7 consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del
ciclomotore, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI; nei
casi previsti dal comma 5 si procede alla distruzione del ciclomotore, fatta
salva la facolta' degli enti da cui dipende il personale di polizia stradale che
ha accertato la violazione di chiedere tempestivamente che sia assegnato il
ciclomotore confiscato, previo ripristino delle caratteristiche costruttive, per
lo svolgimento dei compiti istituzionali e fatto salvo l'eventuale risarcimento
del danno in caso di accertata illegittimita' della confisca e distruzione. Alla
violazione prevista dal comma 6 consegue la sanzione amministrativa accessoria
del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di sessanta giorni; in caso
di reiterazione della violazione, nel corso di un biennio, il fermo
amministrativo del veicolo e' disposto per novanta giorni. Alla violazione
prevista dai commi 8 e 9 consegue la sanzione accessoria del fermo
amministrativo del veicolo per un periodo di un mese o, in caso di reiterazione
delle violazioni nel biennio, la sanzione accessoria della confisca
amministrativa del veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del
titolo VI.».
4. All'articolo 170 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. Alle violazioni previste dai commi 1 e 2, alla sanzione pecuniaria
amministrativa, consegue il fermo amministrativo del veicolo per sessanta
giorni, ai sensi del capo I, sezione II del titolo VI; quando, nel corso di un
biennio, con un ciclomotore o un motociclo sia stata commessa, per almeno due
volte, una delle violazioni previste dai commi 1 e 2, il fermo amministrativo
del veicolo e' disposto per novanta giorni.».
Art. 45.
Attivita' della pubblica amministrazione in materia di dighe
1. Il Registro italiano dighe (RID), istituito ai sensi dell'articolo 91,
comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e' soppresso.
2. I compiti e le attribuzioni facenti capo al Registro italiano dighe, ai sensi
del citato articolo 91, comma 1, nonche' dell'articolo 10 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 marzo 2003, n. 136, sono trasferiti al Ministero
delle infrastrutture, e sono esercitati dalle articolazioni amministrative
individuate con il regolamento di organizzazione del Ministero, adottato ai
sensi dell'articolo 1, comma 23, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233. Fino
all'adozione del citato regolamento, l'attivita' facente capo agli uffici
periferici del Registro italiano dighe continua ad essere esercitata presso le
sedi e gli uffici gia' individuati ai sensi dell'articolo 11 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 marzo 2003, n. 136.
3. Le spese occorrenti per il finanziamento delle attivita' gia' facenti capo al
Registro italiano dighe sono finanziate dalla contribuzione a carico degli
utenti dei servizi, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere b) e c), del
decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2003, n. 136, nei modi previsti
dalla legge, per la parte non coperta da finanziamento a carico dello Stato, e
affluiscono ad apposita unita' previsionale di base inserita nello stato di
previsione del Ministero delle infrastrutture. Nella medesima unita'
previsionale di base confluiscono gli stanziamenti finanziari attualmente
iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero delle
infrastrutture per le attivita' del Registro italiano dighe.
4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e i parametri per la
quantificazione degli oneri connessi alle attivita' gia' facenti capo al
Registro italiano dighe, ivi comprese quelle di cui all'ultimo periodo del comma
1, dell'articolo 6 della legge 1° agosto 2002, n. 166.
5. Al fine di garantire la continuita' delle attivita' di interesse pubblico
gia' facenti capo al Registro italiano dighe, fino al perfezionamento del
processo di riorganizzazione disposto ai sensi del presente articolo, e'
nominato un Commissario straordinario per l'espletamento dei compiti
indifferibili ed urgenti assegnati all'ente e la prosecuzione degli interventi
di messa in sicurezza di cui al decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139.
6. Il personale attualmente in servizio presso il Registro italiano dighe
conserva lo stato giuridico ed economico in godimento.
7. La Consulta degli iscritti, di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 marzo 2003, n. 136, continua a svolgere i compiti previsti
ai sensi del citato decreto, senza oneri a carico dei bilanci pubblici. Alle
esigenze di segreteria della stessa provvedono le strutture organizzative
individuate ai sensi del comma 2 del presente articolo. A tale fine, resta
fermo, in particolare, quanto previsto ai sensi del comma 9 del citato articolo
8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 136 del 2003.
Art. 46.
Proroga del termine in materia di soppressione di organismi
1. All'articolo 29, comma 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole:
«centoventi giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centottanta giorni».
Art. 47.
Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 14, dall'articolo 7, commi 1,
2, 3, 14 e 15, e dagli articoli 16, 18, 23, 35 e 39, pari a milioni 27,05 per
l'anno 2006, a milioni 390,5 per l'anno 2007, a milioni 402,3 per l'anno 2008, a
milioni 391,3 per l'anno 2009 ed a milioni 241,7 a decorrere dal 2010, si
provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate recate dal presente
decreto.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 48.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara'
presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 3 ottobre 2006
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Padoa-Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Mastella
Allegato
(previsto dall'art. 7, comma 21)
(omesso)