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Decreto-Legge 31 gennaio 2007, n. 7
Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attivita' economiche e la nascita di nuove imprese.
(GU n. 26 del 1-2-2007)
Convertito, con modificazioni, in L. n. 40/2007
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 117 della Costituzione ed in particolare il comma
secondo, lettere e), l) e m);
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di rimuovere ostacoli
allo sviluppo economico e di adottare misure a garanzia dei diritti dei
consumatori;
Ritenuta, altresi', la straordinaria necessita' ed urgenza di
intervenire per rendere piu' concorrenziali gli assetti del mercato e
favorire la crescita della competitivita' del sistema produttivo
nazionale, assicurando il rispetto dei principi comunitari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 25 gennaio 2007;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro
dello sviluppo economico, del Vicepresidente del Consiglio dei Ministri,
del Ministro della pubblica istruzione e del Ministro per le politiche
europee, di concerto con i Ministri per gli affari regionali e le
autonomie locali, dei trasporti, per le riforme e le innovazioni nella
pubblica amministrazione, delle comunicazioni, delle infrastrutture,
dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e
forestali;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Capo I
Misure urgenti per la tutela dei consumatori
Art. 1.
Ricarica nei servizi di telefonia mobile, trasparenza e liberta' di
recesso dai contratti con operatori telefonici, televisivi e di servizi
internet
1. Al fine di favorire la concorrenza e la trasparenza delle
tariffe, di garantire ai consumatori finali un adeguato livello di
conoscenza sugli effettivi costi del servizio, nonche' di facilitare il
confronto tra le offerte presenti sul mercato, e' vietata, da parte
degli operatori della telefonia mobile, l'applicazione di costi fissi e
di contributi per la ricarica di carte prepagate, anche via bancomat o
in forma telematica, aggiuntivi rispetto al costo del
traffico telefonico richiesto, nonche' la previsione di termini
temporali massimi di utilizzo del traffico acquistato. Ogni eventuale
clausola difforme e' nulla ai sensi dell'articolo 1418 del codice
civile. Gli operatori adeguano la propria offerta commerciale alle
predette disposizioni entro il termine di trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
2. L'offerta delle tariffe dei differenti operatori della telefonia deve
evidenziare tutte le voci che compongono l'effettivo costo del traffico
telefonico, al fine di consentire ai singoli consumatori un adeguato
confronto.
3. I contratti per adesione stipulati con operatori di telefonia e di
reti televisive e di comunicazione elettronica, indipendentemente dalla
tecnologia utilizzata, devono prevedere la facolta' del contraente di
recedere dal contratto o di trasferirlo presso altro operatore senza
vincoli temporali o ritardi non giustificati da esigenze tecniche e
senza spese non giustificate da costi dell'operatore e non possono
imporre un obbligo di preavviso
superiore a trenta giorni. Le clausole difformi sono nulle, fatta salva
la facolta' degli operatori di adeguare alle disposizioni del presente
articolo i rapporti contrattuali gia' stipulati alla data di entrata in
vigore del presente decreto entro i successivi sessanta giorni.
4. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce le
modalita' attuative delle disposizioni di cui al comma 2 e applica le
relative sanzioni.
Art. 2.
Informazione sui prezzi dei carburanti e sul traffico lungo la rete
autostradale e stradale
1. Al fine di favorire la concorrenza e la trasparenza dei prezzi
nel settore della distribuzione dei carburanti, di garantire ai
consumatori un adeguato livello di conoscenza sugli effettivi costi del
servizio, nonche' di facilitare il confronto tra le offerte presenti sul
mercato, il gestore della rete stradale e autostradale deve utilizzare i
dispositivi di informazione di pubblica utilita' esistenti lungo la rete
e le convenzioni con emittenti radiofoniche, nonche' gli strumenti di
informazione di cui al comma 3 per informare gli utenti, anche in forma
comparata, dei prezzi di vendita dei carburanti praticati negli impianti
di distribuzione dei carburanti presenti lungo le singole tratte della
rete autostradale e delle strade statali di primaria importanza, con
conseguente onere informativo dei gestori degli impianti ai
concessionari circa i prezzi praticati.
2. Il gestore della rete stradale e autostradale deve utilizzare i
medesimi strumenti di informazione per avvertire, in tempo reale, delle
condizioni di grave limitazione del traffico che gli utenti potrebbero
subire accedendo alla rete di competenza.
3. Il Ministero dei trasporti sottopone al Comitato interministeriale
per la programmazione economica (CIPE) una proposta intesa a
disciplinare, senza oneri aggiuntivi per il bilancio pubblico,
nell'ambito delle concessioni autostradali e stradali, l'installazione
di strumenti di informazione di pubblica utilita' e la sottoscrizione di
convenzioni con emittenti e gestori di telefonia per facilitare la
diffusione delle informazioni di cui ai commi 1 e 2.
Art. 3.
Trasparenza delle tariffe aeree
1. Al fine di favorire la concorrenza e la trasparenza delle tariffe
aeree, di garantire ai consumatori un adeguato livello di conoscenza
sugli effettivi costi del servizio, nonche' di facilitare il confronto
tra le offerte presenti sul mercato, sono vietati le offerte e i
messaggi pubblicitari di voli aerei recanti l'indicazione del prezzo al
netto di spese, tasse e altri oneri aggiuntivi, ovvero riferiti a una
singola tratta di andata e ritorno, a un numero limitato di titoli di
viaggio o a periodi di tempo delimitati o a modalita' di prenotazione,
se non chiaramente indicati nell'offerta.
2. A decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in
vigore del presente decreto, le offerte e i messaggi pubblicitari di cui
al comma 1 sono sanzionati quali pubblicita' ingannevole.
Art. 4.
Data di scadenza dei prodotti alimentari
1. All'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e
successive modificazioni, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. L'indicazione del termine minimo di conservazione o della data
di scadenza deve figurare in modo facilmente visibile, chiaramente
leggibile e indelebile secondo modalita' non meno visibili di quelle
indicanti la quantita' del prodotto ed in un campo visivo di facile
individuazione da parte del consumatore.».
2. I soggetti tenuti all'apposizione dell'indicazione di cui al comma 1
si adeguano alle prescrizioni del medesimo comma entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 5.
Misure per la concorrenza e per la tutela del consumatore nei servizi
assicurativi
1. I divieti di cui all'articolo 8 del decreto-legge 4 luglio 2006,
n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.
248, si applicano alle clausole contrattuali di distribuzione esclusiva
di polizze relative a tutti i rami danni, a decorrere dal termine
previsto dal medesimo articolo.
2. All'articolo 134 del codice delle assicurazioni private di cui al
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono aggiunti, in fine, i
seguenti commi:
«4-bis. L'impresa di assicurazione in tutti i casi di stipulazione di un
nuovo contratto, anche aggiuntivo al precedente, con le formule di cui
all'articolo 133, a prescindere dalla contestuale vigenza di un'altra
polizza, non puo' assegnare al contraente una classe di merito piu'
sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di
rischio conseguito.
4-ter. Conseguentemente al verificarsi di un sinistro, le imprese di
assicurazione non possono applicare alcuna variazione di classe di
merito prima di aver accertato l'effettiva responsabilita' del
contraente, che e' individuata nel responsabile principale del sinistro,
secondo la liquidazione effettuata in relazione al danno e fatto salvo
un diverso accertamento in sede giudiziale. Ove non sia possibile
accertare la responsabilita' principale, la stessa si computa pro quota
in relazione al numero dei conducenti coinvolti, ai fini della eventuale
variazione di classe a seguito di piu' sinistri.
4-quater. E' fatto comunque obbligo alle imprese di assicurazione di
comunicare tempestivamente al contraente le variazioni peggiorative
apportate alla classe di merito.».
3. All'articolo 136 del codice delle assicurazioni private di cui al
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' aggiunto, in fine, il
seguente comma:
«3-bis. Il Ministero dello sviluppo economico utilizza il sistema
tariffario completo in tutte le sue estensioni organizzato dall'ISVAP,
sulla base dei dati forniti dalle imprese di assicurazione, per
realizzare un servizio informativo, anche tramite il proprio sito
internet, che consente al consumatore di comparare le tariffe applicate
dalle diverse imprese di assicurazione relativamente al proprio profilo
individuale.».
4. Al primo comma dell'articolo 1899 del codice civile, il secondo
periodo e' sostituito dal seguente: «In caso di durata poliennale,
l'assicurato ha facolta' di recedere annualmente dal contratto senza
oneri e con preavviso di sessanta giorni».
5. Le clausole in contrasto con le prescrizioni del presente articolo
sono nulle ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile, fatta salva la
facolta' degli operatori di adeguare le clausole vigenti alla data di
entrata in vigore del presente decreto entro i successivi sessanta
giorni.
Art. 6.
Semplificazione nel procedimento di cancellazione dell'ipoteca nei mutui
immobiliari
1. Ai fini di cui all'articolo 2878, n. 6), del codice civile, se il
creditore e' soggetto esercente attivita' bancaria, l'ipoteca iscritta a
garanzia di obbligazioni derivanti da contratto di mutuo si estingue
automaticamente decorsi trenta giorni dall'avvenuta estinzione
dell'obbligazione garantita, che viene comunicata dal creditore alla
conservatoria e al debitore, salvo che, ricorrendo giustificato motivo
ostativo, nella medesima comunicazione il creditore non abbia presentato
alla conservatoria apposita dichiarazione di permanenza dell'ipoteca.
Ricevuta quest'ultima dichiarazione, il conservatore procede d'ufficio
entro il giorno successivo alla sua annotazione a margine
dell'iscrizione dell'ipoteca. Ai fini del presente comma non e'
necessaria l'autentica notarile.
2. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata
in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative
e regolamentari statali incompatibili con le disposizioni di cui al
comma 1 e le clausole in contrasto con le prescrizioni del presente
articolo sono nulle ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile.
Art. 7.
Estinzione anticipata dei mutui immobiliari divieto di clausole penali
1. E' nullo qualunque patto, anche posteriore alla conclusione del
contratto, ivi incluse le clausole penali, con cui si convenga che il
mutuatario, che richieda l'estinzione anticipata o parziale di un
contratto di mutuo per l'acquisto della prima casa, sia tenuto ad una
determinata prestazione a favore della banca mutuante.
2. Le clausole apposte in violazione del divieto di cui al comma 1 sono
nulle di diritto e non comportano la nullita' del contratto.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai contratti di
mutuo stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
4. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente
articolo, per acquisto della prima casa si intende l'acquisto effettuato
da una persona fisica della casa dove intende stabilire la propria
residenza.
5. L'Associazione bancaria italiana e le associazioni dei consumatori
rappresentative a livello nazionale, ai sensi dell'articolo 137 del
codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n.
206, definiscono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, le regole generali di riconduzione ad equita' dei
contratti di mutuo in essere mediante, in particolare, la determinazione
della misura massima dell'importo della penale dovuta per il caso di
estinzione anticipata o parziale del mutuo.
6. In caso di mancato raggiungimento dell'accordo di cui al comma 5, la
misura della penale idonea alla riconduzione ad equita' e' stabilita
dalla Banca d'Italia e costituisce norma imperativa ai sensi
dell'articolo 1419, secondo comma, del codice civile ai fini della
rinegoziazione dei contratti di mutuo in essere.
7. In ogni caso le banche non possono rifiutare la rinegoziazione dei
contratti di mutuo stipulati prima della data di entrata in vigore del
presente decreto, nei casi in cui il debitore proponga la riduzione
dell'importo della penale entro i limiti stabiliti ai sensi dei commi 5
e 6.
Art. 8.
Portabilita' del mutuo; surrogazione
1. In caso di mutuo bancario, apertura di credito od altri contratti
di finanziamento bancario, la non esigibilita' del credito o la
pattuizione di un termine a favore del creditore non preclude al
debitore l'esercizio della facolta' di cui all'articolo 1202 del codice
civile.
2. Nell'ipotesi di surrogazione ai sensi del comma 1, il mutuante
surrogato subentra nelle garanzie accessorie, personali e reali, al
credito surrogato. L'annotamento di surrogazione puo' essere richiesto
al conservatore senza formalita', allegando copia autentica dell'atto di
surrogazione stipulato per atto pubblico o scrittura privata.
3. E' nullo ogni patto, anche posteriore alla stipulazione del
contratto, con il quale si impedisca o si renda oneroso per il debitore
l'esercizio della facolta' di surrogazione di cui al comma 1.
4. La surrogazione per volonta' del debitore di cui al presente articolo
non comporta il venir meno dei benefici fiscali previsti per l'acquisto
della prima casa.
Capo II
Misure urgenti per lo sviluppo imprenditorialee la promozione della
concorrenza
Art. 9.
Comunicazione unica per la nascita dell'impresa
1. Ai fini dell'avvio dell'attivita' d'impresa, l'interessato
presenta all'ufficio del registro delle imprese, di norma per via
telematica, la comunicazione unica per gli adempimenti di cui al
presente articolo.
2. La comunicazione unica vale quale assolvimento di tutti gli
adempimenti amministrativi previsti per l'iscrizione al registro delle
imprese ed ai fini previdenziali, assistenziali, fiscali, nonche' per
l'ottenimento del codice fiscale e della partita IVA.
3. L'ufficio del registro delle imprese contestualmente rilascia la
ricevuta, che costituisce titolo per l'immediato avvio dell'attivita'
imprenditoriale, e da' notizia alle Amministrazioni competenti
dell'avvenuta presentazione della comunicazione unica.
4. Le Amministrazioni competenti comunicano all'interessato e
all'ufficio del registro delle imprese, anche per via telematica,
immediatamente il codice fiscale e la partita IVA ed entro i successivi
sette giorni gli ulteriori dati definitivi relativi alle posizioni
registrate.
5. La procedura di cui al presente articolo si applica anche in caso di
modifiche o cessazione dell'attivita' d'impresa.
6. La comunicazione, la ricevuta e gli atti amministrativi di cui al
presente articolo sono di norma adottati in formato elettronico e
trasmessi per via telematica. A tale fine le Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura assicurano, gratuitamente, previa
intesa con le associazioni imprenditoriali, il necessario supporto
tecnico ai soggetti privati interessati.
7. Con decreto adottato dal Ministro dello sviluppo economico, entro
quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, di concerto con i Ministri per le riforme e le innovazioni
nella pubblica amministrazione, dell'economia e delle finanze, e del
lavoro e della previdenza sociale, e' individuato il modello di
comunicazione unica di cui al presente articolo. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le riforme e le
innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri
dello sviluppo economico, dell'economia e delle finanze, e del lavoro e
della previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 71 del codice
dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, e successive modificazioni, entro quarantacinque giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate
le regole tecniche per l'attuazione delle disposizioni di cui al
presente articolo, le modalita' di presentazione da parte degli
interessati e quelle per l'immediato trasferimento telematico dei dati
tra le Amministrazioni interessate, anche ai fini dei necessari
controlli.
8. La disciplina di cui al presente articolo trova applicazione a
decorrere dal sessantesimo giorno successivo dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
9. A decorrere dalla data di cui al comma 7, sono abrogati l'articolo
14, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e successive
modificazioni, e l'articolo 1 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, ferma
restando la facolta' degli interessati, per i primi sei mesi di
applicazione della nuova disciplina, di presentare alle Amministrazioni
competenti le comunicazioni di cui al presente articolo secondo la
normativa previgente.
10. Al fine di incentivare l'utilizzo del mezzo telematico da parte
delle imprese individuali, relativamente agli atti di cui al presente
articolo, la misura dell'imposta di bollo di cui all'articolo 1, comma
1-ter, della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle
finanze 20 agosto 1992, e successive modificazioni, e' rideterminata,
garantendo comunque l'invarianza del gettito, con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello
sviluppo economico, da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 10.
Misure urgenti per la liberalizzazione di alcune attivita' economiche
1. Le disposizioni del presente articolo sono volte a garantire la
liberta' di concorrenza secondo condizioni di pari opportunita' sul
territorio nazionale e il corretto ed uniforme funzionamento del
mercato, nonche' ad assicurare ai consumatori finali migliori condizioni
di accessibilita' all'acquisto di prodotti e servizi sul territorio
nazionale, in conformita' al principio comunitario della concorrenza e
alle regole sancite dagli articoli 81, 82 e 86 del Trattato istitutivo
della Comunita' europea.
2. Le attivita' di acconciatore di cui alle leggi 14 febbraio 1963, n.
161, e successive modificazioni, e 17 agosto 2005, n. 174, e l'attivita'
di estetista di cui alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, sono soggette alla
sola dichiarazione di inizio attivita', da presentare al comune
territorialmente competente ai sensi della normativa vigente, e non
possono essere subordinate al rispetto del criterio della distanza
minima o di parametri numerici prestabiliti, riferiti alla presenza di
altri soggetti svolgenti la medesima attivita', e al rispetto
dell'obbligo di chiusura infrasettimanale. Sono fatti salvi il possesso
dei requisiti di qualificazione professionale, ove
prescritti, e la conformita' dei locali ai requisiti urbanistici ed
igienico-sanitari.
3. Le attivita' di pulizia e disinfezione, di cui al decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 7 luglio 1997,
n. 274, e successive modificazioni, e di facchinaggio di cui al decreto
del Ministro delle attivita' produttive 30 giugno 2003, n. 221, sono
soggette alla sola dichiarazione di inizio attivita' ai sensi della
normativa vigente, da presentare alla Camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura competente, e non possono essere subordinate a
particolari requisiti professionali, culturali e di esperienza
professionale. Sono fatti salvi, ove richiesti dalla normativa vigente,
i requisiti di onorabilita' e capacita' economico-finanziaria. Resta
salva la disciplina vigente per le attivita' di disinfestazione,
derattizzazione e sanificazione ed in ogni caso le attivita'
professionali di cui al presente comma possono essere esercitate solo
nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di tutela del
lavoro e della salute ed in particolare del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, e della normativa in
materia di smaltimento dei rifiuti speciali o tossici.
4. Le attivita' di guida turistica e accompagnatore turistico, come
disciplinate dall'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 135, e
successive modificazioni, non possono essere subordinate all'obbligo di
autorizzazioni preventive, al rispetto di parametri numerici e a
requisiti di residenza, fermo restando il possesso dei requisiti di
qualificazione professionale secondo la normativa di cui alla citata
legge n. 135 del 2001. Ai soggetti titolari di laurea in lettere con
indirizzo in storia dell'arte o in archeologia o titolo equipollente,
l'esercizio dell'attivita' di guida turistica o accompagnatore turistico
non puo' essere negato, ne' subordinato allo svolgimento
dell'esame abilitante di cui alla citata legge n. 135 del 2001 o di
altre prove selettive, restando consentita la verifica delle conoscenze
linguistiche soltanto quando le stesse non siano state oggetto del corso
di studi.
5. L'attivita' di autoscuola e' soggetta alla sola dichiarazione di
inizio attivita' da presentare all'amministrazione provinciale
territorialmente competente ai sensi della normativa vigente, fatto
salvo il rispetto dei requisiti morali e professionali, della capacita'
finanziaria e degli standard tecnico-organizzativi previsti dalla stessa
normativa. All'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Le autoscuole sono
soggette a vigilanza amministrativa da parte delle province ed alla
vigilanza tecnica da parte degli uffici provinciali della Direzione
generale per la Motorizzazione.». Al comma 3 dell'articolo 123 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la parola: «autorizzazione»
e' sostituita dalla seguente: «dichiarazione» e le parole da: «e per la
limitazione» a: «del territorio» sono soppresse. I commi 3, 4, 5, 6 e 7
dell'articolo 1 del decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione 17 maggio 1995, n. 317, sono abrogati.
6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono
abrogate le disposizioni legislative e regolamentari statali
incompatibili con le disposizioni di cui ai commi da 2 a 5.
7. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto
le regioni, le province ed i comuni adeguano le disposizioni normative e
regolamentari ai principi di cui ai commi da 2 a 5.
8. Dopo il quinto comma dell'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n.
12, e' inserito il seguente:
«L'iscrizione all'albo dei consulenti del lavoro non e' richiesta per i
soggetti abilitati allo svolgimento delle predette attivita'
dall'ordinamento giuridico comunitario di appartenenza, che operino in
Italia in regime di libera prestazione di servizi.».
9. All'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n.
285, sono soppresse le seguenti parole: «, a condizione che le relazioni
di traffico proposte nei programmi di esercizio interessino localita'
distanti piu' di 30 km da quelle servite da relazioni di traffico
comprese nei programmi di esercizio dei servizi di linea oggetto di
concessione statale. La distanza di 30 km deve essere calcolata sul
percorso stradale che collega le case municipali dei comuni in cui sono
ricomprese le localita' oggetto della relazione di traffico».
Art. 11.
Misure per il mercato del gas
1. Al fine di accrescere gli scambi sul mercato nazionale del gas
naturale, fino al completo recepimento della direttiva 2003/55/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, con decreto del
Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono determinate le modalita' con cui le
aliquote del prodotto della coltivazione di giacimenti di gas dovute
allo Stato, a decorrere da quelle dovute per l'anno 2006, sono cedute
dai titolari delle concessioni di coltivazione presso il mercato
regolamentato delle capacita' di cui all'articolo 13 della deliberazione
n. 137/02 del 17 luglio 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 190
del 14 agosto 2002, e secondo le modalita' di cui all'articolo 1 della
deliberazione n. 22/04 del 26 febbraio 2004, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 66 del 19 marzo 2004, adottate dall'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono
disciplinate le modalita' di versamento delle relative entrate al
bilancio dello Stato.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al
comma 1, le autorizzazioni all'importazione di gas rilasciate dal
Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 3 del decreto
legislativo 23 maggio 2000, n. 164, sono subordinate all'obbligo di
offerta presso il mercato regolamentato di cui al comma 1 di una quota
del gas importato, definita con decreto dello stesso Ministero in misura
rapportata ai volumi complessivamente importati. Le modalita' di
offerta, secondo principi trasparenti e non discriminatori, sono
determinate dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas.
Art. 12.
Revoca delle concessioni per la progettazione e costruzione di linee ad
alta velocita' e nuova disciplina degli affidamenti contrattuali nella
revoca di atti amministrativi
1. Al fine di consentire che la realizzazione del Sistema alta
velocita' avvenga tramite affidamenti e modalita' competitivi conformi
alla normativa vigente a livello nazionale e comunitario, nonche' in
tempi e con limiti di spesa compatibili con le priorita' ed i programmi
di investimento delle infrastrutture ferroviarie, nel rispetto dei
vincoli economici e finanziari imposti dal decreto legislativo 8 luglio
2003, n. 188, al gestore dell'infrastruttura
ferroviaria nazionale e degli impegni assunti dallo Stato nei confronti
dell'Unione europea in merito alla riduzione del disavanzo e del debito
pubblico:
a) sono revocate le concessioni rilasciate alla TAV S.p.A. dall'Ente
Ferrovie dello Stato S.p.A. il 7 agosto 1991 limitatamente alla tratta
Milano-Verona e alla sub-tratta Verona-Padova, comprensive delle
relative interconnessioni, e il 16 marzo 1992 relativa alla linea
Milano-Genova, comprensiva delle relative interconnessioni, e successive
loro integrazioni e modificazioni;
b) e' altresi' revocata l'autorizzazione rilasciata al Concessionario
della Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. all'articolo 5 del decreto del
Ministro dei trasporti e della navigazione 31 ottobre 2000, n. 138 T, e
successive modificazioni ed integrazioni, nella parte in cui consente di
proseguire nel rapporto convenzionale con la societa' TAV S.p.A.
relativo alla progettazione e costruzione della linea Terzo valico dei
Giovi/Milano-Genova, della tratta Milano-Verona e della sub-tratta
Verona-Padova.
2. Gli effetti delle revoche di cui al comma 1 si estendono a tutti i
rapporti convenzionali da esse derivanti o collegati stipulati da TAV
S.p.A. con i general contractors in data 15 ottobre 1991 e in data 16
marzo 1992, incluse le successive modificazioni ed integrazioni.
3. La Ferrovie dello Stato S.p.A. provvede direttamente o tramite
societa' del gruppo all'accertamento e al rimborso, anche in deroga alla
normativa vigente, secondo la disciplina di cui al comma 4, degli oneri
delle attivita' progettuali e preliminari ai lavori di costruzione
oggetto di revoca nei limiti dei soli costi effettivamente sostenuti,
adeguatamente documentati e non ancora rimborsati alla data di entrata
in vigore del presente decreto.
4. All'articolo 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il
comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole o
istantanea di cui al comma 1 incida su rapporti negoziali, l'indennizzo
liquidato dall'amministrazione agli interessati e' parametrato al solo
danno emergente e tiene conto sia dell'eventuale conoscenza o
conoscibilita' da parte dei contraenti della contrarieta' dell'atto
amministrativo oggetto di revoca all'interesse pubblico, sia
dell'eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti all'erronea
valutazione della compatibilita' di tale atto con l'interesse pubblico.».
Art. 13.
Disposizioni urgenti in materia di istruzione tecnicoprofessionale e di
valorizzazione dell'autonomia scolastica
1. Il secondo ciclo di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005,
n. 226, e successive modificazioni, e' costituito dal sistema
dell'istruzione secondaria superiore e dal sistema dell'istruzione e
della formazione professionale. Fanno parte del sistema dell'istruzione
secondaria superiore i licei, gli istituti tecnici e gli istituti
professionali di cui all'articolo 191, comma 2, del testo unico di cui
al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, tutti finalizzati al
conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore.
Nell'articolo 2 del decreto legislativo n. 226 del 2005, al primo
periodo del comma 6 sono soppresse le parole: «economico,» e
«tecnologico», e il comma 8 e' sostituito dal seguente: «8. I percorsi
del liceo artistico si articolano in indirizzi per corrispondere ai
diversi fabbisogni formativi». Nel medesimo decreto legislativo n. 226
del 2005 sono abrogati il comma 7 dell'articolo 2 e gli articoli 6 e 10.
2. Fatta salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e nel rispetto
delle competenze delle regioni e degli enti locali in materia di
programmazione dell'offerta formativa, possono essere costituite, in
ambito provinciale o sub-provinciale, tra gli istituti tecnici e gli
istituti professionali, le strutture formative rispondenti ai livelli
essenziali delle prestazioni di cui al capo III del decreto legislativo
n. 226 del 2005 e le strutture che operano nell'ambito del sistema
dell'istruzione e formazione tecnica superiore denominate: «istituti
tecnici superiori» nel quadro della riorganizzazione di cui all'articolo
1, comma 631, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonche' «poli
tecnico professionali», di natura consortile e con le forme di cui
all'articolo 7, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 8
marzo 1999, n. 275. I «poli» sono costituiti al fine di promuovere in
modo stabile e organico la diffusione della cultura scientifica e
tecnica e le misure per lo sviluppo economico e produttivo del Paese e
sono dotati di propri organi da prevedersi nelle relative convenzioni.
All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Sono fatte salve
le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome
di Trento e di Bolzano, in conformita' ai loro statuti e alle relative
norme di attuazione.
3. Al testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 15, comma 1, dopo la lettera i-septies) e' aggiunta la
seguente: «i-septies-bis) le erogazioni liberali a favore degli istituti
scolastici di ogni ordine e grado, finalizzate all'innovazione
tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta
formativa; la detrazione spetta a condizione che il versamento di tali
erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante
gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241.»;
b) all'articolo 100, comma 2, dopo la lettera o) e' aggiunta la
seguente: «o-bis) le erogazioni liberali a favore degli istituti
scolastici di ogni ordine e grado, finalizzate all'innovazione
tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta
formativa, nel limite del 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato e
comunque nella misura massima di 70.000 euro annui; la deduzione spetta
a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite
banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento
previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241.»;
c) all'articolo 147, comma 1, le parole: «e i-quater)» sono sostituite
dalle seguenti: «, i-quater) e i-septies-bis)».
4. All'onere derivante dal comma 3, valutato in 54 milioni di euro per
l'anno 2008 e in 31 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si
provvede:
a) per l'anno 2008, mediante utilizzo delle disponibilita' esistenti
sulle contabilita' speciali di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge
28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2002, n. 16, che a tale fine sono vincolate per essere versate
all'entrata del bilancio dello Stato nel predetto anno. Con decreto del
Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le
modalita' per la determinazione delle somme da vincolare su ciascuna
delle predette contabilita' speciali ai fini del relativo versamento;
b) a decorrere dal 2009 mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 634, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio
degli oneri di cui al comma 3, anche ai fini dell'adozione dei
provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali
decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2, della
legge 5 agosto 1978, n. 468, prima della data di entrata in vigore dei
provvedimenti o delle misure di cui al presente comma, sono
tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni
illustrative.
7. I soggetti che hanno effettuato le donazioni di cui al comma 3 non
possono far parte del consiglio di istituto e della giunta esecutiva
delle istituzioni scolastiche.
8. Le disposizioni di cui al comma 3 hanno effetto a decorrere dal
periodo di imposta in corso dal 1° gennaio 2007.
Art. 14.
Misure in materia di autoveicoli
1. Il contributo concesso dall'articolo 1, comma 224, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e il beneficio previsto dal comma 225 del
medesimo articolo, al fine di favorire il contenimento delle emissioni
inquinanti ed il risparmio energetico nell'ambito del riordino del
regime giuridico dei veicoli, si applicano limitatamente alla
rottamazione senza sostituzione e non spettano in caso di acquisto di un
altro veicolo nuovo o usato entro tre anni dalla data della rottamazione
medesima. Il medesimo contributo e il beneficio predetti sono estesialle
stesse condizioni e modalita' indicate nelle citate disposizioni anche
alle autovetture immatricolate come euro 0 o euro 1 consegnate ad un
demolitore a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e sino al 31 dicembre 2007.
Art. 15.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 31 gennaio 2007
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Bersani, Ministro dello sviluppo economico
Rutelli, Vicepresidente del Consiglio dei Ministri
Fioroni, Ministro della pubblica istruzione
Bonino, Ministro per le politiche europee
Lanzillotta, Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali
Bianchi, Ministro dei trasporti
Nicolais, Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione
Gentiloni Silveri, Ministro delle comunicazioni
Di Pietro, Ministro delle infrastrutture
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze
De Castro, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
Visto, il Guardasigilli: Mastella