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Legge Regionale Abruzzo 31/5/1994 n.32

NUOVE NORME IN MATERIA DI AGRITURISMO.

(B.U.R. 24/6/1994 n.25)

 

Legge Regionale del 24-02-2003, n. 4

 Modifiche ed integrazioni alla L.R. 31.5.1994, n° 32 recante: Nuove norme in materia di agriturismo

(B.U.R. Abruzzo n. 7 del 12 marzo 2003) 

Articolo 1
Finalità

La Regione, nell'ambito degli indirizzi della politica comunitaria ed in armonia con la Legge n. 730 del 5- 12- 85, promuove, sostiene e disciplina nel proprio territorio l'attività agrituristica allo scopo di:
- agevolare la permanenza dei produttori agricoli nelle zone rurali;
- salvaguardare e tutelare l'ambiente ed il patrimonio rurale, naturale ed edilizio;
- valorizzare le produzioni tipiche;
- sviluppare il turismo sociale e giovanile;
- contribuire al riequilibrio tra le diverse realtà delle zone agricole;
- contribuire alla salvaguardia del patrimonio culturale e tradizionale del mondo rurale.

Articolo 2
Definizione attività agrituristiche

Per attività agrituristiche si intendono esclusivamente quelle di ricezione ed ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli, singoli o associati, e dai loro familiari di cui rispettivamente agli articoli 2135 e 230 Bis del Codice Civile.
Rientrano in tali attività :
a) dare ospitalità per soggiorno, in appositi locali aziendali a ciò adibiti;
b) dare accoglimento in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori e caravans;
c) somministrare pasti e bevande ricavati prevalentemente da prodotti aziendali, ottenuti attraverso lavorazioni interne o esterne all'azienda, compresi gli alcoolici ed i superalcoolici, tipici della regione, ed in particolare dell'ambiente rurale;
d) organizzare attività ricreative anche di tipo sportivo e culturale, ed in particolare strutture museali dedicate al mondo rurale;
e) vendere i prodotti della propria azienda;
f) organizzare strutture di turismo equestre finalizzate allo svolgimento dell'attività agrituristica, nell'ambito dell'attività aziendale;
g) svolgere il ruolo di operatore ambientale.
Le attività di cui ai commi precedenti devono svolgersi in rapporto di connessione e complementarità rispetto alle normali attività di coltivazione del fondo, selvicoltura e allevamento del bestiame e sono considerate, a tutti gli effetti, integratrici del reddito aziendale. Il principio della connessione tra l'attività agrituristica e quella agricola è stabilito con il criterio del tempo lavoro.

Articolo 3
Esercizio dell'agriturismo

Per lo svolgimento delle attività agrituristiche può essere impiegato personale appartenente al nucleo familiare, come previsto dall'art. 230 Bis del Codice Civile, nonché personale normalmente impiegato nell'attività di conduzione del fondo.

Articolo 4
Immobili destinati all'agriturismo

Possono essere utilizzati per attività agrituristiche gli edifici o parti di essi esistenti sul fondo nonché locali o edifici rurali siti in aggregati urbani ed utilizzati direttamente dall'imprenditore agricolo in rapporto di connessione con l'attività agricola.
L'utilizzazione agrituristica non comporta il cambio di destinazione d'uso degli edifici e dei fondi interessati.
La sistemazione degli immobili può avvenire attraverso interventi di manutenzione straordinaria, di ristrutturazione e di restauro.
Gli interventi non possono modificare le caratteristiche di ruralità degli edifici, secondo il criterio tipologico, architettonico e nel rispetto delle normative urbanistiche e paesaggistiche.

Articolo 5
Norme igienico sanitarie

I locali e gli alloggi destinati all'utilizzazione agrituristica devono possedere i requisiti igienico sanitari previsti dai regolamenti edilizi comunali per le civili abitazioni.
I locali adibiti a punto di ristoro agrituristico sono soggetti alle disposizioni dei cui alla Legge 283- 62 e successive modifiche ed integrazioni, nonché ai criteri di attuazione della presente legge.

Articolo 6
Elenco regionale degli operatori agrituristici

È istituito presso la Giunta Regionale, Settore Agricoltura e Foreste, l'Albo regionale dei soggetti abilitati all'esercizio dell'agriturismo.
L'iscrizione al predetto albo è disposta con decreto del Presidente della Giunta Regionale.
Le domande tendenti ad ottenere l'iscrizione all'Albo sono presentate all'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura competente per territorio, che entro 30 giorni dalla data di ricezione delle stesse provvede all'istruttoria da trasmettere, per i successivi adempimenti, al competente Servizio del Settore Agricoltura.
Avverso il diniego di iscrizione nell'Albo Regionale è ammesso, entro 30 giorni dalla comunicazione, ricorso alla Giunta regionale, che si esprime entro 60 giorni dalla data di acquisizione dello stesso.

Articolo 7
Commissione regionale per l'agriturismo

È istituita presso il Settore Agricoltura della Giunta la Commissione Regionale per l'Agriturismo.
La Commissione, nominata con decreto del Presidente della Giunta Regionale, su conforme delibera della stessa, è così composta:
- dal Componente la Giunta preposto al Settore Agricoltura e Foreste, o da un suo delegato, che la presiede;
- da un funzionario regionale del Settore Agricoltura;
- da un funzionario regionale del Settore Turismo;
- da un funzionario regionale del Settore Beni Ambientali;
- da un rappresentante per ciascuna delle Organizzazioni Professionali Agricole facenti parte del CNEL, che abbiano Associazioni Nazionali Agrituristiche operanti nella Regione;
- da un rappresentante per ciascuno degli Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura;
- da un funzionario di livello non inferiore al 6 profilo professionale amministrativo, con compiti di segretario e senza diritto al voto;
La Commissione esercita le seguenti funzioni:
a) vigila sulla corretta applicazione delle normative amministrative previste dall'art. 8 della presente legge;
b) formula pareri previsti sui programmi di investimento pubblico nel campo dell'agriturismo;
c) rassegna parere consultivo sulla formulazione del programma regionale di sviluppo del Settore;
d) esprime parere sui ricorsi dei soggetti non abilitati a svolgere attività agrituristica;
e) promuove quanto necessario per coordinare le attività degli Enti interessati all'agriturismo;
f) esprime parere obbligatorio sulle proposte di cancellazione, ai sensi del successivo art. 13, dell'elenco Regionale degli operatori che hanno perso i requisiti per aver titolo di iscrizione.
Ai componenti la Commissione, esterni all'amministrazione regionale, compete il trattamento economico previsto dalla LR 2- 2- 88, n. 15.

Articolo 8
Disciplina amministrativa

Al rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività agrituristica provvede il Sindaco del Comune ove ha sede l'azienda interessata all'esercizio dell'attività stessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della Legge n. 730- 85.
I soggetti interessati devono presentare apposita domanda corredata della seguente documentazione:
a) certificato di iscrizione all'Albo regionale degli imprenditori agrituristici oppure attestato provvisorio di cui all'art.16, così come è modificato dall'art. 3 della presente legge [1];
b) domanda da cui risultano le caratteristiche delle attività agrituristiche esercitate di cui all'art. 2 della presente legge;
c) libretto sanitario per gli addetti alla somministrazione di pasti e bevande;
d) certificato di idoneità igienico sanitaria dei locali adibiti a punto ristoro;
e) abitabilità delle strutture agrituristiche. Entro il 31 gennaio di ogni anno il Comune trasmette alla Giunta Regionale e agli Organismi regionali preposti alla promozione turistica competenti per territorio, l'elenco nominativo delle attività autorizzate nell'anno precedente.
Per le aziende agrituristiche che non forniscano alloggio non è richiesta la classificazione prevista dalla LR 26- 1- 1993, n. 11 [2].
Il soggetto autorizzato allo svolgimento delle attività agrituristiche deve:
- esporre al pubblico l'autorizzazione, nonché il marchio agrituristico regionale, rilasciato dal competente Servizio del Settore Agricoltura;
- rispettare i limiti e le modalità indicate nell'autorizzazione;
- tenere un registro contenente le generalità degli alloggiati, con le date di arrivo e di partenza, in ottemperanza alle norme di pubblica sicurezza.
Entro il 1 marzo ed il 1 ottobre di ogni anno gli interessati devono comunicare alla Giunta regionale - con le modalità fissate nel titolo I della L.R. 11-93 - i prezzi che intendono applicare, rispettivamente dal 1 giugno e dal 1 gennaio dell'anno successivo [2].

Articolo 9
Programma regionale agrituristico

La Giunta regionale, sentita la Commissione Regionale di cui all'art. 7, predispone il programma regionale per l'agriturismo e per la rivitalizzazione delle aree rurali.
Il programma regionale stabilisce gli obiettivi di sviluppo dell'agriturismo nel territorio regionale ed in particolare:
a) individua le zone di prevalente interesse agrituristico;
b) favorisce l'incremento, in concessione con l'attività agricola, delle attività artigianali di tipo rurale;
c) stabilisce gli obiettivi di sviluppo del settore;
d) delibera e coordina i piani di sviluppo di cui al successivo articolo 12;
e) fissa i criteri e le proprietà per il riparto territoriale delle risorse;
f) costituisce una Banca dati delle risorse e delle caratteristiche rurali della Regione.
Il programma agrituristico ha durata triennale con aggiornamenti annuali ed eapprovato dal Consiglio Regionale.
Il programma regionale agrituristico deve essere in armonia con gli indirizzi della programmazione nazionale e regionale, con la pianificazione territoriale, con la Legge n. 394- 91 e con i regolamenti CEE.

Articolo 10
Provvidenze agli imprenditori agricoli

Agli iscritti nell'Albo di cui all'art. 6 della presente legge oppure a coloro che hanno ricevuto l'attestato provvisorio di cui all'art.16 modificato, possono essere concessi contributi in conto capitale o in conto interesse per l'esecuzione di interventi sui fabbricati e sulle aree esterne da destinare ad attività agrituristiche [3].
Sono ammesse a contributo anche quelle opere necessarie all'espletamento di attività culturali, ricreative e sportive di cui all'art. 2 della presente legge.
Sono, altresì , ammesse al contributo le spese relative all'arredamento, secondo i criteri di attuazione della presente legge.
Il volume massimo di investimenti ammissibili a contributo è stabilito nella misura di L. 120.000.000, sulla base di appositi computi metrici e con l'applicazione del prezziario ANCE. Nella previsione di spesa è ammessa una aliquota non superiore al 10% per spese generali.
La misura massima del contributo in conto capitale è fissata nel 40% della spesa ammessa, elevabile al 50% nelle aree svantaggiate, di cui alla direttiva CEE 268- 75.
Nel corso dei lavori sono consentite anticipazioni sino all80% del contributo accordato.
In alternativa al contributo in conto capitale, la Regione può concedere il concorso sul pagamento degli interessi relativi a mutui di durata decennale, fino ad un massimo del 100% della spesa ritenuta ammissibile, da contrarsi per la realizzazione delle opere con Istituti autorizzati che abbiano stipulato apposita convenzione con la Regione.
Il concorso regionale attualizzato non potrà superare l'importo dei contributi in conto capitale concedibili ai sensi del comma 5.
Ai mutui si applica il tasso di riferimento fissato, per le operazioni di credito agrario di miglioramento, con Decreto del Ministero del Tesoro.
Sono altresì previsti mutui per il completamento delle strutture agrituristiche già esistenti.
Gli immobili e le relative pertinenze oggetto dei benefici, sono soggetti ad un vincolo di destinazione decennale a decorrere dalla data di accertamento della avvenuta esecuzione delle opere.
Nei piani di miglioramento di cui all'art. 2 del Regolamento CEE n. 797- 85 e successive modifiche, possono essere previsti ulteriori e diversi investimenti a fini agrituristici da effettuare nell'azienda agricola.
Le aziende site nelle aree protette di cui alla Legge n. 394- 91, hanno priorità nella concessione di contributi.
Il programma regionale agrituristico stabilisce i criteri e le altre priorità per la concessione dei contributi in conto capitale e in conto interesse.
Sono ammesse a contributo le attività di cui all'articolo 2 della presente legge, nonché la strutturazione di laboratori per la trasformazione e confezionamento di prodotti agricoli e di punti vendita aziendali.

Articolo 11
Provvidenze agli enti pubblici

Alle Province, ai Comuni ed alle Comunità Montane, possono essere assegnati contributi in conto capitale nella misura massima del 75%, per la realizzazione dei seguenti interventi:
a) realizzazione e miglioramento di servizi e infrastrutture volte allo sviluppo agrituristico;
b) studio, realizzazione e promozione di itinerari agrituristici.
Gli interventi di cui sopra dovranno essere in armonia con gli obiettivi stabiliti dal programma regionale.
Possono realizzare gli interventi solo gli Enti nei cui territori siano ricomprese aziende agrituristiche operanti.
Tutti gli interventi devono indicare nella fase progettuale i soggetti che li gestiranno con annessa valutazione costi- benefici.
Gli Enti di cui al precedente primo comma, allatto della richiesta devono precisare, con atto deliberativo del relativo Consiglio, i mezzi finanziari con cui faranno fronte alla quota del 25% da porre a carico del proprio Bilancio.
Alle Aziende delle Foreste Demaniali Regionali ed agli Enti Parco Nazionali e Regionali, per lo svolgimento delle attività agrituristiche, è riservato sino al 5% dello stanziamento della presente legge.
I programmi dagli stessi proposti, approvati ai sensi della normativa contenuta nella presente legge, sono finanziabili per intero nell'ambito delle disponibilità di cui al comma precedente.

Articolo 12
Piani di sviluppo

Il programma di sviluppo agrituristico e di rivitalizzazione delle aree rurali, tenuti presenti i principi generali, stabilisce gli obiettivi di sviluppo agrituristico nel territorio regionale.
Per l'attuazione di tali obiettivi sono previsti piani integrati che abbiano per tema:
a) l'organizzazione e lo svolgimento di corsi di qualificazione professionale per aziende già operanti o comunque iscritte nell'elenco regionale;
b) la promozione delle iniziative agrituristiche e della immagine agrituristica complessiva della regione, anche di concerto con il programma promozionale dell'Assessorato al Turismo;
c) attuazione e gestione di una banca dati regionale sull'agriturismo;
d) valorizzazione dell'ambiente rurale;
e) valorizzazione e promozione dei prodotti tipici regionali;
f) organizzazione di manifestazioni culturali sull'ambiente e le tradizioni rurali;
g) l'istituzione e la valorizzazione di un marchio regionale agrituristico;
h) applicazione di tecnologie telematiche. Sono previsti contributi annuali alle associazioni agrituristiche operanti nella Regione, concessi in relazione ad un programma dettagliato delle attività di cui ai piani di sviluppo, da presentare entro il 30 ottobre di ciascun anno, alla Giunta Regionale - Assessorato all'Agricoltura.
Il contributo è relativo alle iniziative previste nel programma annuale il quale deve essere corredato da:
- atto costitutivo, Statuto dell'Associazione ed elenco degli iscritti relativo all'anno di competenza;
- relazione sull'attività dell'associazione;
- preventivo dettagliato di spesa;
- verbale del Consiglio di Amministrazione che autorizza il Presidente a presentare la domanda.

Articolo 13
Verifica e revoca dell'autorizzazione

Gli Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura effettuano verifiche periodiche sul mantenimento dei requisiti per l'iscrizione all'Albo. La perdita di tali requisiti comporta la cancellazione dall'Albo regionale degli imprenditori agrituristici, la revoca dell'autorizzazione comunale e la restituzione delle provvidenze eventualmente ottenute, di cui all'art. 10 della presente legge.
Il provvedimento di cancellazione è adottato dalla Giunta regionale, previa acquisizione del parere obbligatorio da parte della Commissione Regionale per l'Agriturismo.

Articolo 14
Sanzioni amministrative

Chiunque eserciti abusivamente attività agrituristiche o comunque violi gli obblighi previsti dalla presente legge è soggetto alla sanzione amministrativa di cui alla Legge n. 287 del 25- 8- 91.

Articolo 15
Abrogazione

La Legge Regionale n. 18 del 24.1.84 - << Norme in materia di agriturismo >> - è abrogata.

Articolo 16
Norma transitoria [4]

Gli imprenditori agricoli non ancora iscritti all'Albo regionale degli operatori agrituristici per cause a loro non imputabili vanno considerati iscritti a tutti gli effetti se possono produrre l'attestato provvisorio di idoneità a svolgere attività agrituristica.

Articolo 17
Norme per la disciplina del turismo rurale

La Regione, inoltre, incentiva il recupero del patrimonio edilizio, sito nei piccoli centri e nelle campagne, da destinare ad attività di turismo verde ed ambientale per le forti sinergie che tali attività sviluppano con l'agriturismo.
A tal fine la Regione finalizza risorse proprie e quelle derivanti da fonti comunitarie e nazionali a quanti, indipendentemente dall'esercizio dell'imprenditoria agricola, intendano recuperare il patrimonio edilizio sito in ambienti rurali.

Articolo 18
Criteri di attuazione

Al fine di dare concreta esecuzione alla presente legge è approvato l'allegato << A >> contenente i << criteri di attuazione >>.

Articolo 19
Norma finanziaria

Agli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 9, 10, 11 e 12 della presente legge si fa fronte, per l'anno 1994, con lo stanziamento di L. 20.423.000.000 iscritto al Capitolo di spesa n. 102452 del Bilancio regionale per il medesimo esercizio. Per gli anni successivi al 1994 le leggi di approvazione o di variazione dei pertinenti Bilanci regionali determinano gli oneri relativi agli interventi previsti nella presente legge. Allo scopo, saranno utilizzati i cespiti derivanti da legislazione statale finalizzata agli interventi in agricoltura.
All'onere per la corresponsione dei gettoni di presenza dei membri della Commissione di cui all'art. 6 della presente legge, si fa fronte con lo stanziamento annuale del Capitolo 011425 dello stato di previsione della spesa del Bilancio regionale.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Allegato 1
1.0 - REQUISITI
L'attività agrituristica è caratterizzata dal rapporto di connessione e complementarietà con l'impresa agricola e cioè con le attività di coltivazione, silvicoltura e allevamento, che devono comunque rimanere principali e prevalenti.
Il principio della prevalenza viene stabilito con il criterio del Tempo - Lavoro, secondo la circolare del Ministero Agricoltura e Foreste n. 10- 86.
Il calcolo deve essere fatto con le tabelle di conversione già utilizzate per calcolare l'unità lavorativa annua.
Il tempo di lavoro dedicato all'attività agricola dev'essere superiore (almeno il 51%) rispetto a quello indicato all'attività agrituristica.
Per le aziende di tipo estensivo o site in aree svantaggiate ai sensi del Reg. CEE n. 268- 75 il tempo dedicato all'attività agricola dev'essere almeno il 40% del totale.
In ogni caso, in applicazione del regolamento CEE n. 2328- 91art. 5, agli imprenditori agricoli che pur non essendo agricoltori a titolo principale, ricavino almeno il 50% del loro reddito totale delle attività agricole, forestali, agrituristiche, di artigianato rurale, oppure da attività di conservazione dello spazio naturale, in applicazione dei regolamenti CEE n. 2078- 92 e 2080- 92, è concesso di svolgere attività agrituristica purché il reddito proveniente dall'attività dell'azienda agricola non sia inferiore al 25% del reddito totale dell'imprenditore.
Il titolare dell'attività agrituristica e l'imprenditore agricolo singolo od associato come definito dall'art. 2135 del Codice Civile che conduce un'azienda sia in proprietà che ad altro titolo od un suo familiare ai sensi dell'art. 230 bis, 3 comma Codice Civile e cioè il coniuge, i parenti entro il 3 grado e gli affini entro il 2, anche se non conviventi.
Le cooperative iscritte nella sezione agricola del registro prefettizio, ai fini della presente legge, sono equiparate all'imprenditore singolo a prescindere dalla qualifica del singolo socio e, quindi, i requisiti di cui ai commi precedenti vanno riferiti all'attività della società.
2.0 - OSPITALITÀ IN LOCALI AZIENDALI
L'ospitalità per soggiorno può essere esercitata in locali appositamente predisposti con il limite massimo di 10 stanze per complessivi 30 posti letto.
Le caratteristiche dei locali sono le stesse previste per gli impianti adibiti a normale abitazione tenendo in dovuta considerazione le caratteristiche di ruralità della stessa.
L'unica dicitura autorizzata e: << Alloggio Agrituristico >>.
2.1 - OSPITALITÀ IN SPAZI APERTI
Può essere attuata predisponendo piazzole di sosta per tende, e- o carrelli tenda, e- o caravan e- o autocaravans, fino ad un massimo di 30 persone ospitate contemporaneamente.
Il numero massimo si persone ospitabili per soggiorno nell'agricampeggio e nei locali aziendali può essere sommato.
L'unica dicitura autorizzata è << Campeggio Agrituristico >>.
Le aziende che svolgono solo attività di campeggio possono avere un massimo di 40 posti tenda e- o posti caravans.
2.2 - SOMMINISTRAZIONE DI PASTI E BEVANDE
Nell'azienda agrituristica possono essere somministrati pasti e bevande utilizzando cibi ottenuti da produzioni aziendali trasformate in azienda o all'esterno, privilegiando la gastronomia tipica dell'area e della Regione.
Rientrano tra le bevande anche gli alcoolici ed i superalcoolici purché tipici della tradizione regionale.
Nell'utilizzo degli ingredienti per la preparazione dei cibi devono essere rispettati i seguenti limiti di provenienza per quanto riguarda le materie prime:
- 60% produzione aziendale, 40% se trattasi di aziende site in territorio montano;
- 30% acquisto prodotti tipici regionali, esclusivamente da altri produttori agricoli singoli o associati; 50% se trattasi di aziende in territorio montano;
- 10% quota di acquisto residua per prodotti utilizzabili dall'azienda [5].
Il limite massimo dei giorni di apertura per la sola attività di ristorazione è fissato in 290 giorni, anche frazionabili a discrezione dell'imprenditore agrituristico nell'arco dell'anno, del mese e della settimana.
È fissato il limite di capienza massimo per i punti ristoro di n. 50 posti a sedere.
L'unica dicitura autorizzata è << punto ristoro agrituristico >>.
2.3 - ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA' SPORTIVE, CULTURALI E RICREATIVE
Le attività ammesse devono avere un rapporto di connessione con l'attività aziendale e con l'ambiente e la cultura rurale, anche in considerazione dei nuovi orientamenti della politica agricola comunitaria, Reg. 2080- 92 e Reg. 2078- 92 e della legge quadro sulle aree protette 394- 91.
Rientrano tra le attività sportive e culturali: l'equitazione, il nolo di bici e canoe, l'organizzazione di itinerari artistici e naturalistici che, se limitati nell'ambito territoriale comunale, può prescindere dalle previsioni legislative contenute nella LR 14 luglio 1987, n. 39, la pratica in strutture aziendali di tennis, bocce, calcetto, nuoto, l'organizzazione di corsi, di mostre, di giornate culturali tese a valorizzare le tradizioni, la cultura ed i prodotti del mondo agricolo, l'allestimento di musei, la pesca sportiva.
In ogni caso, per quanto riguarda le attività ricreative, semprechè utilizzino il fondo, sono ammesse quelle che valorizzano l'ambiente rurale ed utilizzano la natura per lo svago degli ospiti e quelle di cui al Reg. 2078- 92.
Ogni azienda non può possedere più di due strutture sportive fisse.
2.4 - VENDITA DI PRODOTTI AZIENDALI
È consentito all'imprenditore agrituristico vendere i prodotti della propria azienda senza dover fare specifica domanda di cui alla Legge n. 59- 63, ma facendone esplicita menzione nella domanda di autorizzazione amministrativa.
E' ammessa la vendita agli ospiti e al pubblico di prodotti tipici tradizionali, biologici e artigianali, compreso il pane, prodotti in azienda, nel rispetto della normativa sanitaria sull'igiene e qualità degli alimenti [6].
Tali prodotti, la cui preparazione e commercializzazione deve avvenire nel rispetto della normativa igienico - sanitaria vigente, possono essere venduti anche a chi non usufruisce di altri servizi agrituristici aziendali.
L'imprenditore agrituristico può vendere esclusivamente prodotti della propria azienda agricola.
Sono ammesse eccezioni nei casi:
- in cui l'imprenditore agricolo e agrituristico fa parte di un consorzio di produttori ed il consorzio apre un proprio punto vendita autorizzato, nei locali del socio imprenditore agrituristico;
- quando esiste un contratto in conto deposito tra due produttori agricoli.
3.0 - ESERCIZIO DELL'AGRITURISMO
Le attività agrituristiche possono essere esercitate dai soggetti di cui al punto 1.0, che possono avvalersi di personale dipendente assunto per l'attività aziendale agricola e quindi utilizzato in prevalenza in detta attività e nel tempo residuo nelle attività agrituristiche.
L'inquadramento di assunzione e quello previsto dal contratto di lavoro agricolo.
Tale disposizione non si applica per le cooperative agricole, in quanto queste, oltre ad impiegare i soci nell'attività , possono assumere personale da adibire a scopi agrituristici.
Le dizioni << imprenditore agrituristico >>, << azienda agrituristica >> o << Agriturismo >>, possono essere usate solo da imprenditori e aziende regolarmente iscritte all'albo regionale oppure che hanno ricevuto l'attestato provvisorio di cui all'art.16 modificato e regolarmente autorizzate dal Sindaco del Comune dove viene svolta l'attività [7] .
4.0 - UTILIZZO DEGLI IMMOBILI PER USO AGRITURISTICO
L'attività agrituristica si può svolgere in edifici rurali, sia in abitazioni che annessi rustici.
L'utilizzo di questi non comporta cambio di destinazione d'uso e le autorizzazioni o concessioni sono soggette ad oneri di urbanizzazione, se espressamente previsto dalle normative urbanistiche vigenti.
I requisiti edilizi (altezze, rapporti volumetrici, apertura finestre ecc.), per i locali da adibire ad usi agrituristici sono in ogni caso quelli previsti per le case di abitazione e quindi con tutte le deroghe ed eccezioni previste dai regolamenti edilizi comunali nei diversi ambiti geografici.
E prevista deroga specifica per le strutture di interesse storico - architettonico e per le aziende agrituristiche individuate come << tipo familiare >>, secondo i criteri di classificazione stabiliti dall'Anagritur.
Per aggregato abitativo, nei cui locali si può svolgere l'attività agrituristica, si intende il complesso degli edifici al servizio del fondo costituiti da abitazioni ed annessi rustici. Tali strutture possono essere site anche in centri storici solo in quei Comuni o centri abitati che il programma regionale agrituristico definirà di tipo rurale.
Le aree utilizzate nell'ambito dell'azienda a servizio dell'attività agrituristica sono considerate a tutti gli effetti di pertinenza delle aziende medesime e quindi non soggette ai vincoli previsti per i pubblici esercizi.
5.0 - NORME IGIENICO - SANITARIE
Di seguito vengono riportate le norme igienico - sanitarie a cui le aziende agrituristiche devono attenersi nello svolgimento della loro attività .
In ogni caso le attività agrituristiche non sono parificabili agli esercizi commerciali di ristorazione, di affittacamere e di albergo.
5.1 - OSPITALITÀ PER SOGGIORNO
I locali, fatte salve le loro caratteristiche di ruralità , devono rispondere ai requisiti previsti per l'abitabilità dal punto di vista edilizio.
Vanno quindi osservati i parametri minimi previsti dai regolamenti edilizi comunali per le case di abitazione (altezza, superficie, superficie finestra), in particolare in relazione alla superficie minima disponibile per posto letto; deve essere accertata l'assenza di cause di insalubrità.
I servizi igienici devono essere compresi di lavabo, vasca o doccia, tazza e bidet (con erogatore d'acqua a getto) e dovranno essere almeno uno per ogni 6 posti letto.
Per quanto riguarda l'arredamento dovrà essere disponibile, per persona, un letto ed una seggiola ed in ogni stanza dovrà esserci un armadio ed un cestino per rifiuti.
L'impianto elettrico dovrà essere rispondente alla normativa vigente per le civili abitazioni; i davanzali dovranno essere adeguatamente protetti; le scale non dovranno essere pericolose e dovrà essere messo in atto tutto quanto previsto in funzione della prevenzione degli infortuni per le case di abitazione.
Per quanto riguarda l'accoglimento in spazi aperti di campeggiatori in tende, carrelli tenda e- o caravans e autocaravans, deve essere prevista per ogni piazzola di sosta per carrello tenda almeno 30 mq e per caravans e autocaravans almeno 40 mq, oltre allo spazio per l'auto.
I servizi igienici devono essere costituiti da almeno n. 3 gabinetti; n. 1 vuotatoio di facile accesso, situato preferibilmente all'esterno dei servizi igienici e lontano dalle piazzole di soggiorno; n. 1 presa d'acqua potabile.
Inoltre, in funzione dei posti disponibili, n. 2- 3 docce chiuse; n. 2- 3 lavabi; 1- 2 lavelli; 1- 2 lavatoi; 1 fontanella; infine 1 colonnina con possibilità di attacco per la presa di corrente elettrica.
5.2 - LOCALI DI PREPARAZIONE E SOMMINISTRAZIONE DI PASTI E BEVANDE
Qualora nell'ambito dell'attività agrituristica si provveda anche alla preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, questa deve essere preventivamente autorizzata ai sensi dell'art. 2 della Legge 30- 4- 62 n. 283 e art. 25 e seguenti del DPR 26- 3- 80, n. 327, indipendentemente dal rilascio di altro tipo di autorizzazione e- o del Certificato di abitabilità.
La suddetta autorizzazione ricomprenderà sia l'attività di cucina quanto quella di somministrazione.
In ogni caso, i locali da destinare ad uso agrituristico devono possedere i requisiti igienico - sanitari previsti per le abitazioni, tenuto conto delle caratteristiche di ruralità degli edifici.
Specifica deroga eprevista per le aziende agrituristiche individuate << di tipo familiare >> secondo i criteri di classificazione stabiliti dall'Anagritur.
In particolare si fa riferimento a quanto disposto dal capoverso 5 dell'art. 28 del DPR n. 327- 80 che delega l'autorità sanitaria a tenere conto dei casi peculiari anche in relazione a particolari esigenze tecnologiche, fra i quali rientrano la preparazione, confezionamento e somministrazione e vendita di alimenti in azienda agrituristica.
Il personale che manipola alimenti deve essere in possesso del libretto di idoneità sanitaria ai sensi dell'art. 37 e segg. del DPR n. 327- 80.
Requisiti delle cucine
Devono essere ubicate in locali sufficientemente ampi, ben areate, dotate di canne e cappe di aspirazione integrate da mezzi meccanici quando in rapporto alla cubatura e all'entità della lavorazione l'areazione naturale non sia sufficiente a garantire un ottimale ricambio d'aria. Devono essere altresì ben illuminate direttamente dall'esterno. Le relative aperture verso l'esterno devono essere protette da mezzi meccanici (zanzariere) contro gli insetti ed altri animali nocivi.
Il pavimento deve essere eseguito con materiale liscio, non fessurabile, ben connesso, facilmente lavabile e disinfettabile, resistente agli urti, con angoli di raccordo tra le pareti e tra queste ed il pavimento, possibilmente arrotondati.
Le pareti devono essere rivestite con materiale lavabile fino ad almeno metri 2 di altezza per tutto il perimetro della cucina.
La cucina deve essere integrata, per quanto possibile, da una dispensa preferibilmente accessibile dall'esterno ove conservare le scorte necessarie. In rapporto allentità di lavorazione deve essere previsto un proporzionato numero di celle e- o armadi frigoriferi destinati alla conservazione, in comparti separati, degli alimenti non omogenei (carni, frutta, pasta fresca, formaggi ecc.).
Qualora non si provveda alla somministrazione immediata delle pietanze, gli Alimenti deperibili cotti, quali arrosti con copertura di gelatina, ecc., devono essere conservati oltre che protetti da qualsiasi causa di inquinamento anche con opportuni sistemi atti ad assicurare il mantenimento di una temperatura non superiore a + 10 C ovvero non inferiore ai + 65 C.
I rifiuti ed altri materiali putrescibili che si formano nel corso delle lavorazioni devono essere raccolti per la loro momentanea conservazione in attesa del successivo sollecito smaltimento, in appositi bidoni a comando a pedale o a bascula.
I banchi da lavoro devono essere in acciaio inox o altro materiale riconosciuto idoneo dalla competente Autorità Sanitaria. I lavelli, possibilmente in acciaio inox, devono avere erogazione non manuale di acqua potabile e dotati di apposito ripiano chiuso per riporvi i detergenti ed altro materiali di pulizia.
Sala di somministrazione
Deve essere proporzionata alla capacità di lavorazione della cucina. Tutte le finestre devono essere munite di protezione meccanica contro le mosche. Tutte le suppellettili e la biancheria devono essere tenute in appositi armadi o, comunque, a riparo dalla polvere o da altre fonti di contaminazione.
La sala deve assicurare almeno mq. 1,5 per ogni posto a sedere. Deve essere dotata, possibilmente, di n. 2 servizi igienici, distinti per sesso. Tuttavia per un numero di posti inferiore a 25 è consentito un solo servizio igienico; mentre per un numero di posti inferiore a 20 è consentita la utilizzazione dei servizi alloggi.
Vendita determinate sostanze alimentari e- o attivazione laboratori produzione delle stesse
Nel rispetto di elementari accorgimenti igienici è consentita la vendita di tutte quelle sostanze alimentari che non richiedono manipolazioni e- o elaborati processi di trasformazione.
Nel locale cucina, inteso come laboratorio di produzione, è consentita la preparazione, rigorosamente in tempi separati tra loro e con quelli riservati all'approntamento e cottura dei pasti, di modeste quantità di: pasta alimentare fresca, conserve vegetali, formaggi, insaccati, frutta sciroppata, frutta cotta, frutta candita, confetture, prodotti apistici, per un quantitativo giornaliero non superiore a kg 10, avendo cura di lavare e disinfettare sia preventivamente quanto ad ultimazione dei lavori, ogni superficie, suppellettile ed altra attrezzatura utilizzata.
Per la produzione e vendita in quantitativi superiori a quelli sopra indicati è fatto obbligo dell'attivazione di specifico laboratorio, per ogni genere o gruppo omogeneo di prodotti, avente i requisiti prescritti sia dell'art. 28 DPR 327- 80, quanto delle diverse norme speciali disciplinanti i singoli prodotti, debitamente autorizzato dall'Autorità Sanitaria, su conforme parere favorevole da parte del Servizio ULSS competente.
Etichettatura delle sostanze alimentari
Tutti i prodotti destinati ad essere venduti e- o distribuiti al consumatore finale, oltre che rispondere ai requisiti intrinseci formalizzati delle vigenti disposizioni generali e specifici in materia di tutela degli alimenti, devono essere preventivamente etichettati, se confezionati, ovvero muniti di appositi cartelli, se venduti sfusi o previo frazionamento, con le seguenti indicazioni, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 27- 1- 92 n. 109.
a) denominazione di vendita, è consentito adottare il nome consacrato da usi e consuetudini;
b) elenco degli ingredienti, in ordine decrescente in peso, al momento della loro utilizzazione, proceduto dal termine << ingredienti >>; ovviamente la indicazione non è richiesta per i prodotti composti da un solo ingrediente, per gli ortofrutticoli freschi, nel latte e nelle creme di latte fermentati, nei formaggi, nel burro purché non siano stati utilizzati ingredienti diversi dal latte, enzimi e colture di microrganismi.
c) quantità netta ovvero indicazione << da vendere a peso >> per i prodotti soggetti a notevoli cali di peso, oppure in particolari casi, la indicazione << da vendere a pezzo o a collo >>;
d) termine minimo di conservazione, TMC, o data di scadenza per i prodotti molto deperibili;
e) nome e sede ditta produttrice o confezionatrice;
f) dicitura che consenta di identificare il lotto (solo i prodotti conservabili per più di tre mesi);
g) modalità di conservazione, se necessario;
h) eventuali istruzioni per l'uso.
Per i prodotti venduti sfusi o generalmente previo frazionamento, ai sensi dell'articolo 16 DL 109- 92, le indicazioni da riportare su apposito cartello apposto in corrispondenza del comparto di vendita, sono limitate a:
a) denominazione di vendita;
b) elenco degli ingredienti;
c) modalità di conservazione;
d) scadenza (per paste fresche, pasta alimentare fresca con ripieno).
6.0 - MACELLAZIONE ANIMALI ALLEVATI IN AZIENDA
La macellazione ad uso familiare non è consentita tranne che per i suini ai sensi dell'art. 13 del Regolamento di Vigilanza Sanitaria delle carni n. 3298- 1982.
La macellazione in azienda è consentita per i volatili, i conigli e la selvaggina allevati ai sensi dell'art. 7 del DPR 8- 6- 82, n. 503, dell'art. 13 del DPR 10- 8- 1972, n. 967, come integrato dall'art. 2 del DPR 12- 11- 76, n. 1000.
Nel caso in cui l'attività di macellazione sia inferiore a 150 capi settimanali, è sufficiente che essa sia svolta in un locale polifunzionale, nel quale le operazioni di stordimento, dissanguamento, spellatura e spennatura, di eviscerazione ed eventuale confezionamento vengono effettuate in settori distinti.
Eprevista la vigilanza veterinaria sugli allevamenti, sul funzionamento dei macelli e dei dispositivi frigoriferi ai sensi dell'art. 1 e 2 del DPR n. 967- 1972, e dell'art. 7 ultimo comma del DPR n. 503- 1982.
I volatiti ed i conigli devono mantenere, in connessione naturale, le frattaglie delle cavità toracica e addominale, con esclusione del pacchetto intestinale, la testa e le zampe (fanno eccezione per queste ultime i conigli)
In particolare i locali e le attrezzature devono avere le seguenti caratteristiche:
- pavimento e pareti sino a 2 metri di altezza, facilmente lavabili e disinfettabili;
- soffitto in grado da non rilasciare polveri, muffe, ecc.;
- finestre e porte protette da dispositivi antimosche e scarichi delle acque di lavaggio muniti di sifone e dispositivi antiratto;
- lavabi con acqua calda e fredda facilmente accessibili;
- servizi igienici non comunicanti direttamente con i locali di lavorazione; possono essere utilizzati quelli esistenti nell'abitazione purché diversi da quelli a disposizione del pubblico.
6.1 VENDITA DELLE CARNI
Qualora in azienda agrituristica si effettui la vendita diretta di carni, devono essere osservate le seguenti indicazioni:
- Gli avicunicoli e la selvaggina allevata non possono essere venduti sezionati.
- Per le carni del cosiddetto maggiore valgono le norme contenute nel RD 329- 28 e nel DPR n. 327- 1980.
- Le mezzene ed i quarti dei bovini, suini, ovicaprini ed equini destinati alla vendita devono recare ben visibili i bollini sanitari.
- La conservazione delle carni di specie diverse deve avvenire in frigoriferi a scomparti distinti o, comunque, in contenitori o involucri chiusi ed impermeabili nel rispetto delle temperature di conservazione.
- Va evitata la promiscuità delle carni destinate alla vendita con vegetali non ancora lavati e con altri prodotti che possono cedere odori e sapori sgradevoli.
- Per quanto concerne la possibilità di sottoporre a congelazione le carni macellate da destinare alla vendita o alla somministrazione, è necessario che questa venga espressamente indicata sul provvedimento autorizzativo della Autorità sanitaria. Le carni destinate ad essere congelate devono essere opportunamente confezionate in un involucro e riportare le indicazioni obbligatorie previste dalle norme in vigore, tra le quali la data di congelazione e quella concernente lo stato fisico del prodotto (es. categoria commerciale e se il prodotto è congelato o fresco).
Il parere favorevole da parte del servizio veterinario della attività di congelazione è subordinato all'accertamento della presenza di adeguati impianti frigoriferi, uno per la congelazione ed uno per il deposito, in grado di assicurare il raggiungimento di temperature di - 20 C ed il mantenimento di temperature di conservazione inferiori a - 15 C.
- Vige l'obbligo dell'osservanza delle norme ex Legge n. 283- 1962 e DPR n. 327- 1980 per i locali ove viene effettuata la vendita dei prodotti alimentari dell'azienda, in particolare se si tratta di alimenti sfusi e- o venduti a peso. Di qui la necessita, se del caso, della presenza di idoneo frigorifero, eventuale piano di lavoro lavabile e disinfettabile, lavandino con acqua corrente.
7.0 - ALBO DEGLI OPERATORI AGRITURISTICI
È istituito presso la Giunta Regionale - Settore Agricoltura - l'Albo Regionale dei soggetti abilitati a svolgere attività agrituristica.
I soggetti interessati presentano richiesta di iscrizione all'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura (IPA) competente per territorio. La richiesta dovrà essere corredata da:
- copia iscrizione come coltivatore diretto e- o imprenditore agricolo a titolo principale o altro titolo; - relazione tecnica. Le IPA entro 30 giorni compiono l'istruttoria e ne trasmettono l'esito al competente Servizio del Settore Agricoltura.
La iscrizione all'Albo è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale.
Le IPA provvedono a comunicare all'interessato l'avvenuta iscrizione e gli rilasciano automaticamente idoneo certificato con numero di iscrizione. Tale certificato potrà essere utilizzato anche in copia conforme per l'espletamento delle pratiche amministrative.
Le IPA nel compiere l'istruttoria, devono tener conto della situazione penale dei richiedenti.
I soggetti che abbiano riportato condanne per i delitti previsti dagli artt. 442, 444, 513, 515 e 517 del codice penale o per uno dei delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti, non possono essere iscritti all'Albo regionale.
Le IPA provvedono, secondo il disposto dell'art. 706, 2 comma, del codice di procedura penale, a richiedere il certificato generale del casellario giudiziario e, ai sensi della Legge n. 15- 1968, art. 10, il certificato penale relativo ai carichi pendenti.
Nel caso di diniego motivato all'iscrizione, l'interessato può presentare ricorso alla Giunta regionale, entro 30 giorni dalla comunicazione, ai sensi dell'art. 7 del DPR n. 1199 del 24- 11- 71. Sul ricorso si pronuncia il predetto Organo entro 60 giorni dalla data di acquisizione dello stesso, sentita la Commissione Regionale per l'agriturismo di cui all'art. 7 della Legge.
Per l'istruttoria delle pratiche le IPA si avvalgono della collaborazione degli uffici territoriali per l'agricoltura( UTA). L'Albo regionale dovrà essere tenuto in forma di schedario, con schede numerate e- o tecniche informatiche.
Nell'Albo debbono essere indicati:
a) per persone singole: nome e cognome, data e luogo di nascita, residenza e nazionalita;
b) per persona giuridica o società: la denominazione, la ragione sociale, la sede e il legale rappresentante;
c) data dell'iscrizione;
d) attività agrituristica in relazione alla quale è disposta l'iscrizione per tipologia.
L'Albo è pubblico e sottoposto a revisioni triennali; l'iscrizione all'Albo non abilita all'esercizio dell'attività , che rimane subordinata all'autorizzazione comunale.
Le IPA, nel compiere l'istruttoria, valuteranno gli elementi strutturali intrinseci ed estrinseci della realtà aziendale, fondiaria, territoriale ed agrituristica.
Per la determinazione della complementarietà dell'attività agrituristica viene adottato il parametro del tempo lavoro calcolato secondo l'allegata tabella. L'attività agricola deve essere prevalente su quella agrituristica.
8.0 - DISCIPLINA AMMINISTRATIVA
Al rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività agrituristica provvede il Sindaco del Comune ove ha sede l'azienda interessata all'esercizio dell'attività stessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della Legge n. 730- 85.
I soggetti interessati devono presentare apposita domanda corredata della seguente documentazione:
a) copia del certificato di iscrizione nell'Albo regionale degli imprenditori agrituristici oppure copia dell'attestato provvisorio di cui all'art.16 modificato [8];
b) domanda da cui risultano le caratteristiche delle attività agrituristiche esercitate di cui all'art. 2 della presente legge, nonché i prezzi e le tariffe che si intendono praticare nell'anno in corso;
c) libretto sanitario per gli addetti alla somministrazione dei pasti e bevande;
d) certificato di idoneità igienico sanitaria dei locali adibiti a punto ristoro;
e) abitabilità delle strutture agrituristiche. Entro il 31 gennaio di ogni anno il Comune trasmette alla Giunta Regionale ed agli Organismi regionali preposti alla promozione turistica competente per territorio, l'elenco nominativo delle attività autorizzate nell'anno precedente.
Il soggetto autorizzato allo svolgimento delle attività agrituristiche deve:
- esporre al pubblico l'autorizzazione;
- rispettare i limiti e le modalità indicate nell'autorizzazione;
- tenere un registro contenente le generalità degli alloggiati, con le date di arrivo e partenza, conforme alle norme di pubblica sicurezza.
Entro il 1 marzo ed il 1 ottobre di ciascun anno gli interessati devono comunicare alla Giunta regionale - Settore Turismo - l'elenco dei prezzi che intendono applicare rispettivamente dal 1 giugno e dal 1 gennaio dell'anno successivo.
L'autorizzazione amministrativa deve essere concessa entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda e viene rinnovata annualmente, se non intervengono modifiche, con semplice vidimazione sull'atto originale.
Nell'autorizzazione l'azienda comunica i periodi di apertura e chiusura dell'attività ; eventuali variazioni devono essere comunicate al Comune allatto della vidimazione annuale [9].
L'autorizzazione comunale è sostitutiva di ogni altro provvedimento e pertanto l'operatore agrituristico può vendere i prodotti aziendali, nel rispetto della legge 59- 63, senza presentare ulteriori domande.
La vidimazione annuale è effettuata entro il 31 gennaio di ciascun anno, mediante apposizione di un visto sull'atto originario o su una copia autenticata di questo. Se intervengono modifiche nei requisiti, nelle strutture e nelle attività aziendali, l'interessato è tenuto a comunicarli allatto del rinnovo annuale.
Le aziende agrituristiche non sono tenute ad iscriversi alla Camera di Commercio così come specificato dalla circolare n. 10- 86 del Ministero Agricoltura e Foreste la quale ribadisce che l'autorizzazione amministrativa e sostitutiva di ogni altro provvedimento.
La domanda di autorizzazione deve essere redatta su carta legale, conformemente all'allegato, e corredata dalla documentazione richiesta.
Il Sindaco deve dare comunicazione del rilascio della autorizzazione anche alla Prefettura competente per territorio.
8.1 - AUTORIZZAZIONE SANITARIA
Le attività agrituristiche che prevedono la preparazione, la somministrazione di alimenti e bevande, devono acquisire l'autorizzazione sanitaria di cui alla legge 283- 62 art. 2.
A tale scopo il titolare deve presentare domanda alle ULSS competenti per territorio secondo la tabella allegata.
Alla domanda deve essere allegata planimetria degli ambienti in scala adeguata con relazione descrittiva dell'attività da svolgere,
La ULSS si pronuncia entro 30 giorni, tenendo conto dei presenti criteri di attuazione in materia igienico - sanitaria.
L'autorizzazione comunale non può essere rilasciata, per le attività agrituristiche di cui sopra, senza l'autorizzazione sanitaria.
Non è necessaria l'autorizzazione sanitaria della ULSS per la sola attività di alloggio la quale richiede il certificato di abitabilità.
9.0 - PROGRAMMA REGIONALE AGRITURISTICO
La Regione, in armonia con gli indirizzi della programmazione nazionale e regionale, con la pianificazione territoriale, con la legge quadro sulle aree protette n. 394- 91, con i regolamenti CEE sull'agricoltura, il turismo, l'ambiente, redige il programma regionale agrituristico e di rivitalizzazione delle aree rurali, con validità triennale ed aggiornamenti annuali.
Il programma stabilisce gli obiettivi di sviluppo dell'agriturismo nel territorio regionale, individua le zone di prevalente interesse agrituristico, delinea e coordina gli interventi previsti dai piani di sviluppo di cui all'art. 11 della LR del settore, provvede al riparto territoriale delle risorse e fissa i criteri di priorità tenendo conto delle iniziative agrituristiche già in atto.
In particolare il programma individua:
- La perimetrazione delle zone dove le iniziative agrituristiche sono finanziabili prioritariamente, tenendo conto delle aree rurali collinari non compromesse da interventi di altra natura; delle aree protette o comunque delle zone montane marginali;
- L'elenco delle iniziative agrituristiche in attività e quelle in avviamento;
- L'indicazione sintetica del patrimonio di edilizia rurale della regione, suscettibile di utilizzazione agrituristica e le tipologie dell'architettura rurale abruzzese che necessitano di particolare tutela.
- La descrizione delle caratteristiche naturali, ambientali agricole e della cultura materiale delle aree indicate come particolarmente adatte allo sviluppo agrituristico;
- Considerazioni previsionali sullo stato attuale del settore in considerazione delle strutture ricettive esistenti, di quelle previste, di quelle prevedibili, dell'andamento previsto della domanda;
- L'indicazione delle aziende agricole ed agrituristiche con prodotti tipici e-o biologici e di misure che favoriscano l'interscambio e le sinergie tra le stesse;
- L'indicazione di sinergie concrete con i settori dell'eco - turismo, del turismo tradizionale, dell'artigianato con particolare riferimento a quello rurale.
La Giunta Regionale provvede annualmente all'aggiornamento del programma.
Sulla base dei risultati conseguiti tale aggiornamento deve contenere una relazione sull'andamento delle presenze nelle aziende.
10.0 - INTERVENTI DI ENTI PUBBLICI
Alle Province, ai Comuni ed alle Comunità Montane, possono essere assegnati contributi in conto capitale, nella misura massima del 75% per la realizzazione dei seguenti interventi:
a) realizzazione e miglioramento di servizi e infrastrutture volte allo sviluppo agrituristico;
b) studio, realizzazione e promozione di itinerari agrituristici.
Possono realizzare gli interventi gli enti pubblici nei cui territori siano ricomprese aziende agrituristiche.
Gli interventi di cui al punto b) sono riservati alle province ed alle Comunità Montane.
Gli interventi di cui al punto a) sono riservati ai Comuni ed alle Comunità Montane, i Comuni appartenenti a Comunità Montane non ne possono presentare di propri.
Per realizzazione di servizi ed infrastrutture volti allo sviluppo agrituristico, si intendono esclusivamente servizi ed infrastrutture a favore diretto e- o indiretto di iniziative agrituristiche.
Tutti gli interventi devono indicare già dalla fase progettuale i soggetti che li gestiranno con annessa valutazione costi- benefici.
Gli interventi degli Enti pubblici dovranno essere in armonia con il programma regionale agrituristico.
La spesa del settore agrituristico, destinata agli interventi degli Enti pubblici, non potrà superare il 20% della ripartizione annuale.
La spesa per le attività esercitate dalle Aziende delle Foreste Demaniali Regionali, degli Enti Parco Nazionali e Regionali nel campo dell'agriturismo, non potrà superare il 5% della ripartizione annuale ed è ammessa a contribuzione in conto capitale al 100% del programma.
11.0 - PROVVIDENZE AGLI IMPRENDITORI AGRICOLI
Agli iscritti nell'Albo di cui all'art. 6 della presente legge oppure a coloro che siano in possesso dell'attestato provvisorio di cui all'art.16 modificato, possono essere concessi contributi in conto capitale o in conto interesse per l'esecuzione di interventi sui fabbricati e sulle aree esterne da destinare ad attività agrituristiche [10].
Sono ammesse a contributo anche quelle opere necessarie all'espletamento di attività culturali, ricreative e sportive di cui all'art. 2 della presente legge.
Sono, altresì , ammesse a contributi le spese per l'arredamento nel limite massimo del 20% del finanziamento ammesso.
Detto limite è elevato al 25% se la spesa è finalizzata al recupero di mobilia ed arredamenti tipici.
Il volume massimo di investimenti ammissibili a contributo e stabilito nella misura di L. 120.000.000, sulla base di appositi computi metrici e con l'applicazione del prezziario ANCE. Nella previsione di spesa è ammessa una aliquota non superiore al 10% per spese generali.
La misura massima del contributo in conto capitale è fissata nel 40% della spesa ammessa, elevabile al 50% nelle aree svantaggiate, di cui al Reg. CEE 268- 5. Nel corso dei lavori sono consentite anticipazioni sino all80% del contributo accordato con le seguenti modalità :
- 50% con la certificazione dell'inizio lavori, per quanto attiene alle iniziative private e con l'avvio delle procedure di appalto, per quelle pubbliche;
- ulteriore 30% sulla scorta della presentazione dello stato di avanzamento lavori redatto dal Direttore dei lavori e sottoscritto dal beneficiario il cui importo sia almeno uguale al 50% dell'investimento.
Prima della messa in liquidazione della prima anticipazione, con esclusione dei casi previsti dalla legge, la Regione acquisisce:
- certificazione antimafia;
- certificazione di vigenza rilasciata dal Tribunale (per le Società).
In alternativa al contributo in conto capitale, la Regione può concedere il concorso sul pagamento degli interessi relativi a mutui di durata decennale, fino ad un massimo del 100% della spesa ritenuta ammissibile, da contrarsi per la realizzazione delle opere con istituti che abbiano stipulato apposita convenzione con la Regione.
Ai mutui si applica il tasso di riferimento fissato, per le operazioni di credito agrario di miglioramento, con Decreto del Ministero del Tesoro. All'uopo la Regione istituirà apposito fondo di rotazione.
Sono altresì previsti mutui per il completamento delle strutture agrituristiche già esistenti.
Gli immobili e le relative pertinenze oggetto dei benefici sono soggetti ad un vincolo di destinazione decennale a decorrere dalla data di accertamento della avvenuta esecuzione delle opere.
Nei Piani di Miglioramento di cui all'art. 2 del Regolamento CEE n. 797- 85 e successive modifiche, possono essere previsti ulteriori e diversi investimenti a fini agrituristici da effettuare nell'azienda agricola.
I contributi vengono concessi con le seguenti priorità :
- giovani imprenditori agricoli a titolo principale;
- coltivatori diretti e imprenditori agricoli a titolo principale;
- cooperative agricole e società;
- altre figure giuridiche di tipo agricolo.
Sono ammesse a contributo anche le spese per la trasformazione, il confezionamento e l'etichettatura dei prodotti agricoli aziendali, nonché le spese per la tabellazione.
Le aziende site nelle aree protette di cui alla 394- 91, hanno priorità nella concessione di contributi.
Il programma regionale agrituristico stabilisce gli eventuali altri criteri e le priorità per la concessione dei contributi in conto capitale e in conto interesse.
Le domande di finanziamento di cui alle attività previste dall'articolo 2 della legge sull'Agriturismo, vanno presentate alle UTA competenti per territorio.
Alla domanda in carta semplice, (tabella allegata) dovrà essere allegato:
a) copia del progetto;
b) computo metrico;
c) dichiarazione sostitutiva di notorietà;
d) iscrizione nell'elenco degli operatori agrituristici.
Il progetto dovrà essere cantierabile. Per cantierabilità si intende l'approvazione dello stesso da parte della Commissione edilizia competente.
12.00 - PIANI INTEGRATI
Il programma di sviluppo agrituristico e di rivalutazione delle aree rurali, tenuti presenti i principi generali, stabilisce gli obiettivi di sviluppo agrituristico nel territorio regionale.
Per l'attuazione di tali obiettivi sono previsti piani integrati che abbiano per tema:
A - l'organizzazione e lo svolgimento di corsi di qualificazione professionale per azienda già operanti o comunque iscritte nell'Albo regionale.
I corsi potranno riguardare anche la formazione di accompagnatori agrituristici.
B - la promozione delle iniziative agrituristiche e dell'immagine agrituristica complessiva della regione, anche di concerto con il programma promozionale dell'Assessorato al Turismo.
C - attuazione e gestione di una banca dati regionale sull'agriturismo.
D - valorizzazione dell'ambiente rurale.
E - valorizzazione e promozione dei prodotti tipici regionali e biologici.
F - organizzazione di manifestazioni culturali sull'ambiente e le tradizioni rurali.
G - applicazione di tecnologie telematiche.
Per i compiti su esposti sono previsti contributi annuali alle associazioni agrituristiche regionali, concessi in relazione ad un programma dettagliato delle attività previste, da presentare entro il 30 ottobre di ciascun anno, alla Giunta Regionale - Assessorato all'Agricoltura e Foreste.
Il contributo è relativo alle iniziative previste nel programma annuale il quale deve essere corredato da:
- atto costitutivo, Statuto dell'Associazione ed elenco degli iscritti relativi all'anno di competenza;
- relazione sull'attività dell'Associazione;
- preventivo dettagliato di spesa;
- verbale del Consiglio di Amministrazione che autorizza il Presidente a presentare domanda.
IL contributo viene erogato in ragione dell80% all'avvio documentato del programma e 20% a saldo su presentazione del rendiconto finale di spesa.
Ad iniziativa attuata, i beneficiari presentano agli uffici regionali sopracitati la seguente documentazione:
1 - relazione sull'iniziativa svolta
2 - rendiconto delle spesa sostenuta
3 - personale impiegato.
Possono presentare piani integrati solo le Associazioni agrituristiche riconosciute dalla Regione e che abbiano strutture diffuse su tutto il territorio regionale e con rappresentanza a livello nazionale.
Per i piani integrati di cui ai precedenti punti indicati con lettere D ed F, sono abilitate anche Associazioni agrituristiche operanti a livello locale.
Alle stesse Associazioni può essere richiesta la collaborazione per la redazione programma regionale agrituristico e di rivitalizzazione delle aree rurali, nonché la predisposizione degli aggiornamenti annuali.
I corsi di qualificazione professionale, gestiti dagli Enti di Formazione riconosciuti dalla regione, devono svolgersi secondo le seguenti modalità :
- n. 6 corsi annuali - max
- n. 15 partecipanti - max
- lire 20.000.000 - max
- n. 2 settimane - max
- n. ore giornaliere 6.
I corsi devono prevedere esperienze pratiche e possono svolgersi anche in giorni non successivi e comunque entro due mesi.
La richiesta dei corsi deve essere presentata, con programma dettagliato, alla Regione - Settore Agricoltura e Foreste - entro il 30 ottobre di ciascun anno.
13.00 - OBBLIGHI DELL'OPERATORE AGRITURISTICO
L'operatore agrituristico è tenuto ad esporre in pubblico, in luogo accessibile e ben visibile, l'autorizzazione comunale e le tariffe praticate nonché le eventuali autorizzazioni sanitarie di cui alla legge 283- 62.
È fatto obbligo di comunicare alle autorità di PS la presenza di ospiti in azienda e di tenere l'apposito registro delle presenze.
L'operatore agrituristico deve comunicare alla Provincia competente i prezzi che intende applicare e i dati esatti sulle attrezzature, con le modalità fissate nel titolo I della L.R. 11 gennaio 1993, n. 11 .
- "E' fatto obbligo di adempiere agli obblighi di rilevazione statistica con le modalità fissate nell'art. 30 della citata L.R. 11-93 [11].
E' fatto obbligo di apporre all'esterno della struttura agrituristica una tabella con la dicitura di << Azienda Agrituristica >>, ed il marchio conforme al logo allegato al presente provvedimento.
14.00 - NORMA TRANSITORIA
Le strutture edilizie esistenti sono confermate allo stato di fatto, ma dovranno adeguarsi ai requisiti igienico - sanitari del presente regolamento in caso di ristrutturazione o di variazione nell'attività agrituristica, fermo restando il rispetto delle tipologie architettoniche degli edifici e le normative nazionali di settore.
I piani di cui al punto 12.00 dei presenti criteri di attuazione, per il primo anno di applicazione della legge, vanno presentati alla Giunta regionale, Settore Agricoltura e Foreste, entro trenta giorni dall'emanazione del provvedimento di legge.
15.00 - FRUIBILITÀ DEI LOCALI A PERSONE FISICAMENTE IMPEDITE
In riferimento alle norme di cui alla legge 13- 89, DM 236- 89 e legge 104- 92, le strutture agrituristiche adibite ad alloggio ed a punto ristoro, dovranno essere accessibili a persone fisicamente impedite.
Tuttavia trattandosi di strutture di tipo rurale e non di costruzioni ex novo, considerando il fatto che gli interventi di ristrutturazione e restauro non possono modificare la tipologia architettonica degli edifici, è consentita una deroga per quelle aziende che hanno oggettive difficoltà tecniche per l'abbattimento di ostacoli e barriere architettoniche.
Tale deroga va motivata con una relazione tecnica da presentare in allegato al progetto di ristrutturazione. In ogni caso i progetti di ristrutturazione devono garantire il massimo grado di fruibilità possibile alle persone fisicamente impedite.
Gli interventi relativi all'abbattimento delle barriere architettoniche, possono essere inseriti nelle domande di finanziamento di cui all'art. 10 della legge regionale sull'agriturismo.

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[1] Lettera così integrata dall'articolo 1 della L.R. n. 12 del 04-03-1998.
[2] Comma così modificato dall'articolo 43 della L.R. n. 75 del 28-04-1995.
[3] Comma così modificato dall'articolo 2 della L.R. n. 12 del 04-03-1998.
[4] Articolo così modificato dall'articolo 3 della L.R. n. 12 del 04-03-1998.
[5] Comma sostituito dall'articolo 1 dalla L.R. n. 4 del 24-02-2003.
[6] Comma sostituito dall'articolo 2 della L.R. n. 4 del 24-02-2003.
[7] Comma così modificato dall'articolo 4 della L.R. n. 12 del 04-03-1998.
[8] Lettera così modificato dall'articolo 5 della L.R. n. 12 del 04-03-1998.
[9] Comma così modificato dall'articolo 6 della L.R. n. 12 del 04-03-1998.
[10] Comma così modificato dall'articolo 6 della L.R. n. 12 del 04-03-1998.
[11] Comma aggiunto dall'articolo 10 della L.R. n. 12 del 04-03-1998.