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Regione Molise. Legge Regionale n. 22 del 27 maggio 2005
Disciplina regionale in materia di rifiuti radioattivi
(BUR Molise n. 12 del 1-6-2005)
(La legge è stata dichiarata costituzionalmente illegittima con sent. Corte Cost. n. 247 del 28 giugno 2006)
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE promulga la seguente legge
Articolo 1
1. Sul territorio della Regione Molise sono preclusi il deposito, anche
temporaneo, e lo stoccaggio di materiali nucleari non prodotti nel territorio
regionale. Tale preclusione non si applica ai materiali necessari per scopi
sanitari e per la ricerca scientifica.
2. La Regione, attraverso le proprie strutture preposte alla vigilanza
ambientale e sanitaria, ivi compresa l'ARPAM e le Aziende del Servizio sanitario
regionale, cura la rilevazione tecnica e strumentale di presenze necessarie sul
territorio regionale di materiale nucleare e adotta le misure di prevenzione
idonee ai fini di cui al comma 1.
3. Al fine di rendere noto l'assenza sul territorio regionale di materiale
depositato e/o stoccato di cui al comma 1, la Giunta regionale prevede un
congruo stanziamento nell'apposito capitolo.
Articolo 2
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge
della Regione Molise.Data a Campobasso, addì 27 maggio 2005