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 Massime della sentenza

 

 

CORTE COSTITUZIONALE, 28 Giugno 2006 (Ud. 21/06/2006) Sentenza n. 247

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

SENTENZA N. 247
ANNO 2006


composta dai signori:

 

- Annibale MARINI Presidente
- Franco BILE Giudice
- Giovanni Maria FLICK "
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "


ha pronunciato la seguente


S E N T E N Z A


nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge della Regione Molise 27 maggio 2005, n. 22 (Disciplina regionale in materia di rifiuti radioattivi), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 25 luglio 2005, depositato in cancelleria il 2 agosto 2005 ed iscritto al n. 74 del registro ricorsi 2005.


Udito nell’udienza pubblica del 16 maggio 2006 il Giudice relatore Franco Bile;
udito l’avvocato dello Stato Maurizio Fiorilli per il Presidente del Consiglio dei ministri.


Ritenuto in fatto


1. - Con ricorso notificato il 25 luglio 2005 e depositato il 2 agosto 2005, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato l’art. 1 della legge della Regione Molise 27 maggio 2005, n. 22 (Disciplina regionale in materia di rifiuti radioattivi), per violazione degli artt. 117, primo e secondo comma, lettera s), e 120 della Costituzione, degli artt. 174, 30 e 10 del Trattato della Comunità europea, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 (Attuazione delle direttive 89/641/Euratom, 90/64/Euratom e 96/29/Euratom, in materia di radiazioni ionizzanti).
L’Avvocatura generale dello Stato premette che la legge regionale citata vieta sul territorio regionale il deposito, anche temporaneo, e lo stoccaggio di materiali nucleari non prodotti nel medesimo territorio, ad esclusione dei materiali necessari per scopi sanitari e per la ricerca scientifica (art. 1, comma 1). La rilevazione tecnica e strumentale di presenze necessarie sul territorio regionale di materiale nucleare è affidata alle «strutture preposte alla vigilanza ambientale sanitaria regionale» (art. 1, comma 2). La Regione adotta altresì «le misure di prevenzione idonee ai fini di cui al comma 1» (cioè a contrastare il deposito, anche temporaneo, e lo stoccaggio di materiali nucleari non prodotti nel territorio regionale) (art. 1, comma 2).
La legge regionale impugnata ha, quindi, l’effetto di denuclearizzare l’intero territorio regionale da fonti estranee al territorio regionale medesimo.


2. - Secondo l’Avvocatura dello Stato, la legge impugnata violerebbe innanzi tutto l’articolo 117, primo comma, Cost., in relazione agli articoli 174, 30 e 10 del Trattato della Comunità europea, nonché il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e il decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314. Lo smaltimento di materiale radioattivo è, infatti, oggetto di disciplina comunitaria nell’ambito della tutela dell’ambiente, in quanto le esigenze connesse con la tutela dell’ambiente devono essere integrate nella definizione e nell’attuazione delle politiche e azioni comunitarie di cui all’art. 6 del Trattato della Comunità europea, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile. Le direttive in materie di rifiuti perseguono un duplice obiettivo, garantire, in primo luogo, il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di rifiuti al fine di abolire le disparità che potrebbero creare condizioni di concorrenza diseguali e, in secondo luogo, realizzare una delle finalità della Comunità nel settore della protezione dell’ambiente e di miglioramento della qualità della vita, con l’istituzione d’una normativa in materia di smaltimento di rifiuti.


La normativa comunitaria nel settore dei rifiuti radioattivi è stata recepita nell’ordinamento italiano con il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 (e successive modifiche), che contiene principi fondamentali e standard di tutela uniforme, senza i quali "l'equilibrio ambientale" non sarebbe garantito in maniera unitaria e soddisfacente su tutto il territorio nazionale.
3. - L’Avvocatura dello Stato deduce anche la violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. e dell’art. 120 Cost. In materia ambientale, la Costituzione attribuisce allo Stato una competenza legislativa esclusiva, sia pure in termini che non escludono il concorso di normative delle Regioni, fondate sulle rispettive competenze, diretta al conseguimento di finalità di tutela ambientale. La legge regionale impugnata interviene in questa materia devoluta alla competenza esclusiva dello Stato con l’effetto di denuclearizzare l’intero territorio regionale da fonti estranee al territorio regionale medesimo. L’effetto non risponde ad una esigenza localizzata di tutela ambientale, che potrebbe prospettarsi nell’unica ipotesi in cui nella Regione si verificasse una situazione di accumulo con effetti nocivi eccezionali nel territorio medesimo o in quelli circostanti. Inoltre, il problema dello smaltimento di rifiuti pericolosi, quali sono quelli radioattivi, non può essere risolto sulla base di un criterio di "autosufficienza" delle singole Regioni, poiché occorre tener conto della eventuale irregolare distribuzione nel territorio delle attività che producono tali rifiuti, nonché, nel caso dello smaltimento di rifiuti radioattivi, della necessità di trovare siti particolarmente idonei per conformazione del terreno e possibilità di collocamento in sicurezza dei rifiuti medesimi.
Secondo l’Avvocatura dello Stato, l’art. 117, primo e secondo comma, lettera s), Cost. è violato anche sotto un altro profilo. La legge regionale n. 22 del 2005 applica impropriamente il "principio di autosufficienza" come recepito dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, emanato in attuazione della direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, della direttiva 91/689/CEE su rifiuti pericolosi e della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio. Il decreto legislativo di recepimento, invero, esclude dal suo campo di applicazione i "rifiuti radioattivi" (art. 8, comma 1, lettera a), con ciò esplicitando la specialità del settore. La limitazione contenuta nel decreto legislativo n. 22 del 1997 risponde alla esigenza di soddisfare l’interesse unitario alla protezione ambientale - nella sua accezione comunitaria - dal rischio di inquinamento nucleare. La esclusione, e quindi la disciplina separata, della regolamentazione dello smaltimento e della circolazione dei rifiuti nucleari risponde ai principi di razionalità e di proporzionalità in relazione a tutti i parametri comunitari, che costituiscono attuazione del principio contenuto nell’art. 6 Trattato CE, ai quali fa riferimento la norma contenuta nel primo comma dell’art. 117 Cost.


4. - La Regione Molise non si è costituita.


Considerato in diritto


1. - L’impugnativa del Governo investe l’art. 1 della legge regionale del Molise 27 maggio 2005, n. 22 (Disciplina regionale in materia di rifiuti radioattivi), nella parte in cui vieta il deposito, anche temporaneo, e lo stoccaggio di materiali nucleari non prodotti nel territorio regionale, ad esclusione dei materiali necessari per scopi sanitari e per la ricerca scientifica.
Tale disposizione, che esaurisce l’intero contenuto della legge stessa, è censurata per violazione: a) dell’art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione agli articoli 174, 30 e 10 del Trattato CE, nonché del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, in quanto lo smaltimento di materiale radioattivo è oggetto di disciplina comunitaria nell’ambito della tutela dell’ambiente, mentre la legge regionale del Molise n. 22 del 2005 concretizza un inadempimento comunitario del quale deve rispondere lo Stato; b) degli artt. 117, secondo comma, lettera s), e 120 Cost. nonché del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, in quanto la Costituzione attribuisce allo Stato una competenza legislativa esclusiva in materia ambientale, sia pure in termini che non escludono il concorso di normative delle Regioni, le quali però non possono adottare, in materia di disciplina dei rifiuti radioattivi, il criterio di "autosufficienza" delle singole Regioni, poiché occorre tener conto della eventuale irregolare distribuzione nel territorio delle attività che producono tali rifiuti; c) ancora degli artt. 117, primo e secondo comma, lettera s), e 120 Cost. sotto il profilo che il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, emanato in attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE su rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, esclude dal suo campo di applicazione i "rifiuti radioattivi" (art. 8, comma 1, lettera a), con ciò esplicitando la specialità del settore nel quale non può trovare applicazione il principio dell’autosufficienza.


2. - Il ricorso del Governo - nella parte in cui deduce la violazione dei limiti della competenza legislativa regionale (art. 117, secondo comma, lettera s, e art. 120 Cost.) - è fondato.
Analoga questione è stata già esaminata da questa Corte con la sentenza n. 62 del 2005, avente ad oggetto l’impugnativa di altre similari leggi regionali (n. 31 del 2003 della Regione Basilicata, n. 26 del 2003 della Regione Calabria e n. 8 del 2003 della Regione Sardegna), che, parimenti, contenevano una disciplina limitativa del transito e dello stoccaggio di rifiuti radioattivi non prodotti nel territorio della Regione. In particolare, la legge n. 31 della Regione Basilicata prevedeva anch’essa il divieto di transito e di stoccaggio di tal genere di rifiuti, contemplando - al pari della legge regionale del Molise n. 22 del 2005, attualmente impugnata - un’eccezione in caso di esigenze sanitarie o scopi di ricerca scientifica.


Nella menzionata pronuncia, dichiarativa dell’illegittimità costituzionale delle tre leggi regionali impugnate, questa Corte ha ribadito che la materia dell’ambiente e dell’ecosistema rientra nella competenza esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.), anche se ciò non esclude il concorso di normative regionali, fondate sulle rispettive competenze (quale quella afferente alla salute e al governo del territorio: art. 117, terzo comma, Cost.), volte al conseguimento di finalità di tutela ambientale.
Inoltre, questa Corte ha escluso che la Regione possa adottare misure dirette ad ostacolare la circolazione di persone e cose tra le Regioni; ed ha affermato nella menzionata pronuncia che le leggi regionali, allora impugnate, violavano anche tale specifico ulteriore limite (art. 120, primo comma, Cost.).
Va altresì ribadito che il problema dello smaltimento dei rifiuti radioattivi, che ha una dimensione nazionale, non può essere risolto dal legislatore regionale in base al criterio della c.d. autosufficienza a livello regionale, dovendo invece tenersi conto della possibile irregolare distribuzione di tali rifiuti sul territorio nazionale.
Le stesse ragioni poste a fondamento della menzionata pronuncia di illegittimità costituzionale delle citate precedenti leggi regionali concorrono - assorbito il profilo della dedotta violazione dell’art. 117, primo comma, Cost. - a ritenere costituzionalmente illegittima l’impugnata legge n. 22 del 2005 della Regione Molise.


PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE


dichiara l’illegittimità costituzionale della legge della Regione Molise 27 maggio 2005, n. 22 (Disciplina regionale in materia di rifiuti radioattivi).


Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 giugno 2006.

Annibale MARINI, Presidente
Franco BILE, Redattore

Depositata in Cancelleria il 28 giugno 2006.



 

M A S S I M E

Sentenza per esteso

 

1) Rifiuti - Rifiuti radioattivi - Legge Regione Molise 27 maggio 2005, n. 22 - Divieto di deposito e stoccaggio di materiali nucleari non prodotti nella regione - Illegittimità costituzionale. E’ costituzionalmente illegittima la legge della Regione Molise 27 maggio 2005, n. 22 (Disciplina regionale in materia di rifiuti radioattivi), atteso che la materia dell’ambiente e dell’ecosistema rientra nella competenza esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lett. s, Cost), anche se ciò non esclude il concorso di normative regionali, fondate sulle rispettive competenze, volte al conseguimento di finalità di tutela ambientale. Lo specifico problema dello smaltimento dei rifiuti radioattivi, che ha una dimensione nazionale, non può essere risolto dal legislatore regionale in base al criterio della c.d. autosufficienza a livello regionale, dovendo invece tenersi conto della possibile irregolare distribuzione di tali rifiuti sul territorio nazionale. E’ inoltre escluso che la Regione possa adottare misure dirette ad ostacolare la circolazione di persone e cose tra le Regioni (cfr. Sent. Corte Cost. n. 62/2005). Pres. Marini, Est. Bile - Presidente del Consiglio dei Ministri c. Regione Molise - CORTE COSTITUZIONALE, 28 giugno 2006 (ud. 21 giugno 2006), sentenza n. 247

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