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Questioni in tema di valutazione d’impatto ambientale.

(note a margine della sentenza del T.A.R. Sicilia – Sezione di Catania – n. 2241 del 24 Novembre 2008).


VALENTINA CAVANNA
 

 

1. La vicenda esaminata.
Nella vicenda che costituisce oggetto della sentenza del T.A.R. Sicilia – Sezione di Catania – n. 2241 del 24 Novembre 2008
un comune impugna gli atti con cui l'amministrazione regionale ha consentito ad una società di effettuare perforazioni a scopo esplorativo, volte alla ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio di un altro comune, ma in prossimità di una fonte dalla quale il ricorrente trae l'acqua potabile per l'approvvigionamento idrico della sua popolazione. Il primo comune lamenta, tra l'altro, di non aver potuto partecipare alla procedura di v.i.a., poiché non ha ricevuto la comunicazione del relativo progetto. La sentenza accoglie il ricorso, sulla base di alcune fondamentali argomentazioni che sono meritevoli di approfondimento.

2. La nozione di “Comuni interessati” e la partecipazione al procedimento di v.i.a.
a) La prima considerazione del Tribunale concerne la nozione di “comuni interessati”: essa deve essere intesa in senso ampio, in linea con la decisione del Consiglio di Stato, Sez. V, del 17/05/2005, n. 24601 (richiamata in motivazione). Secondo il TAR rientrano nella predetta nozione tutti i comuni che potrebbero subire un impatto ambientale dalla realizzazione di un progetto indipendentemente dalla diretta localizzazione di esso nel loro territorio. Questo orientamento è lo stesso che il D. Lgs. 152/2006 segue per i soggetti privati, cui viene garantita la partecipazione più ampia, perché si esplichi pienamente la finalità della VIA2.
Inoltre, ripetutamente, sia dal punto di vista ambientale, sia in fattispecie diverse, i TAR hanno ritenuto di individuare la categoria degli enti locali interessati cui deve essere assicurata la partecipazione al procedimento, in tutti quelli che possono subire danni dalla costruzione di un determinato impianto3.
b) Più in generale, tale modo di individuare gli interessati è utilizzato a proposito dei diversi temi dati dalla legittimazione e dall’interesse all'impugnazione di atti amministrativi. La giurisprudenza, a tal proposito, ha dapprima elaborato la nozione di vicinitas4 - ossia prossimità della residenza e/o domicilio all'area oggetto del provvedimento amministrativo, da intendere in senso ampio5, sufficiente anche in assenza della dimostrazione di un concreto pregiudizio6 - ed in seguito quella di “stabile collegamento”, che significa un più generale legame e che viene ad assumere un ruolo elastico e variabile, sia in relazione alle specifiche connotazioni dei soggetti ricorrenti, sia in riferimento al tipo di intervento che si intende realizzare7. Attualmente, dunque, si ritiene che ciò che rileva sia appunto uno “stabile collegamento” tra i soggetti e l'area oggetto dell’intervento su cui verte il provvedimento amministrativo. La giurisprudenza appare orientata in tal senso in relazione all’impugnazione di interventi costruttivi8, della localizzazione di discariche e dell’autorizzazione per impianti di smaltimento dei rifiuti9, nonché, in generale, di varianti di piano regolatore10, di concessioni edilizie11, di impianti di consistenti dimensioni preposti alla produzione di energia elettrica12, etc13.
A titolo esemplificativo, il descritto orientamento si traduce in affermazioni quali quelle secondo cui gli enti locali, ad esempio nel caso di localizzazione di una discarica di rifiuti, hanno legittimazione processuale attiva ed interesse a ricorrere sia in quanto enti esponenziali dei residenti, sia in quanto titolari del potere di pianificazione urbanistica, sia in quanto soggetti che per legge possono partecipare al procedimento amministrativo14.
Inoltre, si afferma che un comune può agire in giudizio contro altre amministrazioni a tutela della propria sfera di attribuzioni o per la salvaguardia del proprio territorio e di interessi della collettività legati al territorio medesime e, in conclusione, poiché è ente esponenziale della comunità locale, a cui spetta il più ampio dovere di tutela degli interessi di essa15.
c) In campo ambientale, questa regola dello stabile collegamento viene addirittura superata in certe pronunce, per assicurare una tutela sempre più ampia della salute dei cittadini. Infatti, i parametri della vicinitas o dello stabile collegamento nella loro accezione più tradizionale non possono essere tout court trasposti nel settore della tutela ambientale. L’ambiente è un bene costituzionale di rango primario, che sottende altri beni (come l’assetto del territorio, le risorse naturali, il paesaggio, la salubrità dell’habitat, ecc), rispetto ai quali i predetti parametri, stante l’eterogeneità di essi, sono a volte ritenuti inidonei. Sintomatica è la giurisprudenza più recente che, ai fini dell’individuazione dell’interesse al ricorso all’impugnazione di provvedimenti incisivi dell’ambiente, intende la nozione di vicinitas anche solo come il luogo di vita e di lavoro16.

3. Comuni e A.T.O. nella prospettiva della legittimazione e dell’interesse al ricorso per la salvaguardia dell’integrità di risorse idriche.
Nella vicenda qui esaminata il procedimento di v.i.a. si pone anche in relazione con l’istituzione dell'A.T.O., in quanto i comuni che lo compongono (come nel caso di specie) trasferiscono all’autorità d’ambito (A.A.T.O.) l’esercizio della titolarità del servizio idrico. Alla luce della sentenza in esame, il fatto che sia stato istituito l’A.T.O. non significa che i comuni individualmente abbiano perso il loro interesse all’uso e alla tutela delle risorse idriche destinate alla propria popolazione. Infatti, ai sensi dell'art. 3, comma 2 D. Lgs. 267/2000, «Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo»17. Il Comune è dunque ente esponenziale degli interessi della sua popolazione. L’obiettivo dell’A.T.O. è la tutela della risorsa idrica secondo criteri di economicità, sostenibilità ed efficienza, nonché la tutela del consumatore. Ciò si evince dalla legge n. 36/1994 e non è mutato (nonostante le modifiche apportate al regime dell’A.A.T.O.) con il D. Lgs. 152/2006, il cui art. 148 così recita: «l’Autorità d’ambito è una struttura … costituita in ciascun ambito territoriale ottimale delimitato dalla competente regione, alla quale gli enti locali partecipano obbligatoriamente ed alla quale è trasferito l’esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche».
La sentenza che qui si commenta afferma che il Comune, pur facendo parte di un A.T.O, ha titolo a partecipare in proprio alla procedura di VIA. Infatti, ciò che con l’A.T.O. viene disciplinata è appunto l’organizzazione e la gestione del servizio idrico integrato, attraverso la ricognizione delle strutture, la disposizione del piano d’ambito, l’affidamento al gestore e il controllo sulle infrastrutture. Questo solo viene fatto a livello di ATO. Ma il singolo Comune può, ed anzi deve, comunque preoccuparsi di tutelare la sua popolazione. Se la partecipazione all’ATO comportasse l’impossibilità per il Comune di partecipare alla VIA (e se, in mancanza di ATO, il Comune potesse invece partecipare), una normativa nata per contenere, tra l’altro, il possibile impatto ambientale negativo conseguente alla produzione di servizi idrici (art. 1 legge n. 36/1994 e art. 144 del Codice dell’Ambiente)18, comporterebbe un’attenuazione dei principi in tema di v.i.a., strumento principe per eliminare o ridurre l’impatto ambientale e per tutelare i cittadini e, verosimilmente, una compressione inaccettabile dell’autonomia e del diritto di difesa giurisdizionale costituzionalmente spettante al comune.
Dunque, si può concludere affermando che la sentenza si pone condivisibilmente nel solco di quella giurisprudenza che attribuisce al comune un interesse alla propria integrità territoriale e alla tutela della sua popolazione, interesse che, nel caso di specie, prescinde dalle competenze organizzative e gestionali che esso ha trasferito all’A.T.O.

3. La comunicazione di atti generali lesivi del singolo.
Un altro aspetto interessante della sentenza è insito nell’affermazione secondo cui un atto che sia in sé generale, ma nel contempo anche lesivo in modo diretto dell’interesse di un singolo che si trovi in posizione differenziata rispetto alla generalità, deve comunque essere comunicato individualmente al soggetto in questione. Nel caso di specie, il provvedimento finale di autorizzazione alla perforazione a fini esplorativi doveva essere comunicato al comune, in quanto provvedimento che incideva sulle sue posizioni giuridiche, e dall’obbligo di tale comunicazione discendeva la possibilità per il comune di impugnare il provvedimento solo all’esito della comunicazione stessa. Più in generale, questa argomentazione si ricollega alle garanzie partecipative che la giurisprudenza intende assicurare a tutti i soggetti interessati in ogni procedimento amministrativo, in ossequio a quanto stabilito dalla Legge n. 241/1990: conformi sono anche le sentenze che derogano all’art. 13 della stessa legge nel caso di atti che siano generali ma che al contempo siano lesivi degli interessi dei singoli, per i quali trova comunque applicazione quanto previsto dall'art. 8 Legge n. 241/1990 e dell’art. 21-bis Legge n. 241/199019. La partecipazione al procedimento è infatti ritenuta un principio generale, che deve essere garantito il più possibile: le deroghe devono essere limitate e giustificate da un’adeguata partecipazione, assicurata da forme alternative alla comunicazione di avvio del procedimento. In relazione all'art. 8, la giurisprudenza afferma che la comunicazione dell’avvio del procedimento consente al cittadino destinatario degli effetti del provvedimento o comunque interessato allo stesso, di parteciparvi attivamente, apportando le proprie conoscenze, facendo sapere le proprie esigenze e valutazioni, al fine di poter influire sulla scelta finale della amministrazione, sia in ordine al contenuto dell’atto (per ottenere una lesività minore o un effetto favorevole maggiore), sia (con riferimento agli atti restrittivi) in ordine alla stessa emanazione dell’atto conclusivo20.
Posto che la partecipazione è un principio generale, chi è direttamente leso specificamente in una sua posizione differenziata da un provvedimento amministrativo ed è identificabile deve essere avvertito, anche se l’atto è generale, poiché tale atto vale come un qualsiasi provvedimento21.

4. Il significato della VIA.
La sentenza, infine, realizza concretamente la ratio della v.i.a. La v.i.a. è, notoriamente, una procedura preordinata a verificare, in via preventiva, la compatibilità con l’ambiente22 di progetti relativi a determinate opere rilevanti, pubbliche o private, normativamente individuate23. Si tratta di una procedura tecnico-amministrativa che svolge la funzione di valutare e prevenire gli effetti di un progetto su una pluralità di fattori, quali l’uomo, la flora, la fauna, il suolo, l’acqua, l’aria, il clima, il paesaggio, i beni materiali e archeologici e l’interazione tra loro, al fine di proteggere la salute umana, contribuire alla qualità della vita, provvedere al mantenimento della varietà delle specie e conservare la capacità di riproduzione dell’ecosistema in quanto risorsa essenziale della vita. La v.i.a consente di scegliere, tra le diverse soluzioni progettuali possibili, quella che presenta il minor impatto ambientale (poichè tutte, inevitabilmente, presentano impatto ambientale), anche in relazione agli altri interessi pubblici da tutelare, e di introdurre eventuali varianti che possano mitigare o compensare gli effetti negativi, in ossequio a quanto disposto dall’art. 6 DPR 12 aprile 1996 e 22 del D. Lgs. 152/2006. E’ sempre e comunque fondamentale prendere in considerazione e sviluppare anche l’alternativa zero, cioè l’ipotesi di non procedere all’intervento, in conformità con quanto stabilito dall’art. 22 del D. Lgs. 152/2006 e dalla circolare del Ministero dell’Ambiente 8 ottobre 1996, n. GAB/96/1532624.
Circa il ruolo della VIA, sono esemplificative quelle pronunce25 che rendono tale procedura uno strumento per ottimizzare le scelte relative ad un’opera (se realizzarla o meno, dove localizzarla, come configurarla), in quanto essa è in grado di produrre rilevanti modificazioni dell’ambiente. Ne consegue che la scelta conclusiva deve essere basata su scelte progettuali di minore impatto sul territorio e su una valutazione comparativa finale in ordine al grado di compromissione del territorio e sui valori ambientali che può ritenersi accettabile in relazione all’interesse per la realizzazione dell’opera. La complessità di una tale valutazione implica la necessità di un procedimento esteso a tutti i soggetti titolari di situazioni giuridiche che potrebbero essere pregiudicate dall’opera o dall’intervento, in vista dell’effettuazione del bilanciamento degli interessi che si contrappongono26. La necessità del contraddittorio nella formazione degli atti amministrativi e il contemperamento di tutti gli interessi pubblici e privati che vengono in rilievo discende anche dall’applicazione dell’art. 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in conformità con un’attività amministrativa basata sulla collaborazione e sul consenso (principio oggi consacrato nell’art. 97 della Costituzione che configura il c.d. “giusto procedimento”), che impone di mettere i soggetti interessati in condizione di esporre le ragioni a tutela dei propri interessi e di prendere in considerazione tali ragioni.
 

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1 In www.giustizia-amministrativa.it.
2 A tal proposito si vedano gli articoli 3-sexies, 5, 9 e 24 dello stesso Codice dell’Ambiente.
3 Cfr. TAR Veneto, III, 31 gennaio 2001, n. 248 in Riv. Giur. Amb., 2001, 830, con nota di M. Ceruti. Cfr. altresì TAR Veneto, III, 10 maggio 2000, n. 1537 in www.giustizia-amministrativa.it.
4 In merito cfr. Cons. St., IV, 31 agosto 2004, n. 5715, in www.giustizia-ammministrativa.it; Cons. St., IV, 21 novembre 2005, n. 6467, in Foro Amm. C. d. S., 2005, 3270; TAR Veneto, 7 ottobre 2004, n. 3607 in www.giustizia-amministrativa.it e TAR Liguria, I, 4 aprile 2002, n. 397, in Foro Amm. TAR, 2002, 1556.
5 Cfr. TAR Emilia-Romagna, Parma, 12 gennaio 2006, n. 1, in www. giustizia-amministrativa.it.
6 Cfr. Cons. St., VI, 24 settembre 2004, n. 6255; Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., 12 agosto 2005, n. 541; TAR Lazio, Roma, II-bis, 5 luglio 2005, n. 5481, tutte in www. giustizia-amministrativa.it.
7 Cfr. Cons. St., V, 7 aprile 2004, n. 1968 e 7 luglio 2005, n. 3757, in www.giustizia-amministrativa.it.
8 Così, ad esempio, TAR Liguria, 7 aprile 2006, n. 355 e TAR Liguria, 13 maggio 2003, n. 626, entrambe in www. giustizia-amministrativa.it. Nella seconda delle decisioni richiamate si legge che: «sussiste l'interesse a contestare la realizzazione di un opera pubblica da parte del privato proprietario di un immobile ubicato a poca distanza dal luogo dove l'opera deve sorgere, quando questa per le sue dimensioni e per il contesto in cui è inserita, verrebbe ad alterare in modo significativo lo stato dei luoghi, riducendo in misura apprezzabile la vivibilità della zona e, per conseguenza, il pregio ed il valore di mercato del bene di proprietà del privato». A corredo di tale principio viene richiamato Cons. St., IV, 21 dicembre 2001, n. 6343. Nello stesso senso si veda anche TAR Liguria, 16 febbraio 2005, n. 221, in www. giustizia-amministrativa.it.
9 Cfr. Cons. Stato Sez. V, 28 giugno 2004, n. 4780, secondo cui «Devono essere interpretati gli artt. 27, comma 2, D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, e 5, comma 1, L.R. Abruzzo 10 marzo 1998 n. 15, in tema di discariche, nel senso che per enti locali interessati alla realizzazione della discarica devono intendersi i comuni il cui territorio sia limitrofo all'area prescelta, ossia con la stessa confinante e non anche soltanto prossimo al sito in cui deve trovare ubicazione la discarica» e T.A.R. Lombardia Brescia, 19 settembre 2000, n. 696: «Gli "enti locali interessati" di cui all'art. 3 bis d.l. 31 agosto 1987 n. 361, conv. in l. 29 ottobre 1987 n. 441 (ora abrogato dal d.lg. n. 22 del 1997, e sostituito con l'art. 27 d.lg. cit.) sono quelli i cui interessi vengono coinvolti dalla decisione della regione e, quindi, non solo quelli nel cui territorio viene ubicato l'impianto, ma anche quelli la cui popolazione potrebbe subire danni dall'attuazione delle scelte delle aree interessate». Per quanto concerne la legittimazione dei privati si veda TAR Liguria, 7 aprile 2006, n. 353, in www. giustizia-amministrativa.it, che così motiva: «l’approvazione di un impianto di grande rilievo ed impatto come quello in esame coinvolge gli interessi di carattere sia ambientale (anche indipendenti dai profili paesaggistici) che urbanistico, sulla cui autonomia e considerazione è sufficiente anche qui richiamare i distinti ambiti in cui sono presi in considerazione dal legislatore costituzionale (art. 117 comma 2 lett. s, per la tutela dell’ambiente, art. 117 comma 3 per il governo del territorio), in ordine ai quali l’ordinamento riconosce tutela giurisdizionale in capo ai cittadini residenti o proprietari di immobili in zona quali portatori di specifiche situazioni giuridiche soggettive, ben individuabili». Conformi a tale orientamento sono Cons. St., IV, 31 agosto 2004, n. 5715 e TAR Liguria, I, 25 maggio 2004, n. 813, entrambe in www. giustizia-amministrativa.it.; TAR Lombardia, Brescia, 19 settembre 2000, n. 696, con nota di S. Beltrame, in Riv. Giur. Amb., 2001, 639. Sul punto, si veda anche la nota di C. L. Coppini a Cons. di St., V, 2 ottobre 2006, n. 5713, in Riv. Giur. Amb., 2007, 359.
10 Cfr. Cons. St., IV, 6 luglio 2004, n. 5516, in www. giustizia-amministrativa.it, che assume come criterio quello della rilevanza che le previsioni urbanistiche abbiano sul godimento e sul valore di mercato di aree diverse da quelle direttamente incise, nonchè sugli interessi del loro proprietario.
11 Cfr. TAR Lazio, Roma, II-bis, 4 Ottobre 2005, n. 7749 in Foro Amm. TAR, 2005, 3181, secondo cui: «la tutela giurisdizionale in materia di concessioni edilizie rilasciate a terzi non può essere limitata ai soli proprietari frontisti o confinanti, ma deve essere estesa anche ai non proprietari e a tutti coloro i cui interessi di vita (familiari, economici, ecc.) siano, però, comunque correlati all’interesse urbanistico della particolare disciplina di ciascuna zona - intesa quest’ultima quale entità territoriale con peculiari caratteristiche, cui dà rilevanza la normativa urbanistica – tanto da doversi riconoscere a detti interessi la natura di “interessi di zona” (cfr. Cass. Civ., SS.UU. 25.10.1982, n. 5530)(...) Va, pertanto, condiviso l’orientamento giurisprudenziale che riconosce la legittimazione all’impugnazione di una concessione edilizia soltanto a coloro che si trovino in una situazione di stabile collegamento con l’area oggetto dell’intervento assentito e che facciano valere un interesse giuridicamente protetto di natura urbanistica (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 25/1/2003, n. 339; id. 18/9/1998 n.1289; id. 1/4/1998, n.401; id. 13/5/1997 n.483; id. 30/10/1995 n.1495; id. 20/3/1995, n.184), anche se correlato ad altro di natura economico-commerciale, come nella fattispecie in esame, dove all’interesse urbanistico al rispetto della disciplina sul condono edilizio si aggiunge quello economico alla tutela dell’attività commerciale esercitata nella medesima area interessata dalle impugnate concessioni edilizie». In senso conforme, TAR Lazio, Roma, II-bis, 2 novembre 2005, n. 10255, in Foro Amm. TAR, 2005, 3585. Cfr. altresì TAR Liguria, 4 aprile 2002, n. 397, 3 settembre 2002, n. 904, 17 maggio 2005, n. 670, e 22 luglio 2005, n. 1080, in www.giustiziamministrativa.it; TAR Liguria, I, 28 maggio 2002, n. 588, in Foro Amm.- TAR, 2002, 2400; Cons. St., 14 dicembre 2004, n. 8072, in www.giustiziamministrativa.it.
12 Cfr Cons. St., VI, 20 maggio 2004, n. 3263 in www.giustizia-amministrativa.it; TAR Lombardia, I, 25 giugno 2003, n. 3511, con nota di G. Landi, in Riv. Giur. Amb., 2004, 104.
13 Per una ulteriore esemplificazione si veda P. Brambilla, L'impugnativa dei provvedimenti ambientali di localizzazione: i nuovi vincoli giurisprudenziali della legittimazione e dell'interesse ad agire dalla nozione di “vicinitas” a quella di “collegamento stabile”, in Riv. Giur. Amb., 2002, 81; M. Ceruti, Le mobili frontiere della legittimazione al ricorso in materia ambientale: posizione differenziata ed attualità del pregiudizio nella localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti, nota a sent. TAR Piemonte, II, 23 giugno 1997, n. 355, in Riv. Giur. Amb., 1998, 765. Cfr. anche Cons. St., VI, 26 luglio 2001, n. 4123, con nota di A. Maestroni, in Riv. Giur. Amb., 2002, 751; TAR Liguria, I, 21 febbraio 2003, n. 225, in Riv. Giur. Amb., 2003, 593.
14 Cfr. Cons. St., IV, 6 ottobre 2001, n. 5296; Cons. St., VI, 5 dicembre 2002, n. 6657; TAR Liguria, I, 11 maggio 2004, n. 745, tutte in www.giustizia-amministrativa.it.
15 Cons. St., VI, 29 gennaio 2002, n. 492; TAR Lazio, Roma, II-bis, 5 luglio 2005, n. 5481, entrambe in www.giustizia-amministrativa.it.
16 Cfr. Cons. St., VI, 27 marzo 2003 n. 1600; TAR Liguria, 25 Ottobre 2004, n. 1480, entrambe in www.giustizia-amministrativa.it.
17 In generale sulle funzioni del comune si vedano, per tutti, G. De Marzo e R. Tomei (a cura di), Commentario al nuovo T.U. degli enti locali, Padova, 2002; F. Caringella, A. Giuncato, F. Romano, L’ordinamento degli enti locali nel testo unico, 2001; voce “Comune”, E. De Marco, in Enc. dir., IV aggiornamento, Milano, 2000, 256 ss.
18 L’art. 1, c. 2 della legge n. 36/1994 disponeva che «Qualsiasi uso delle acque è effettuato salvaguardando le aspettative ed i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale». L’art. 1, c. 3 della stessa legge disponeva che: «Gli usi delle acque sono indirizzati al risparmio e al rinnovo delle risorse per non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell’ambiente, l’agricoltura, la fauna e la flora acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri idrogeologici». Queste disposizioni sono state riprese dall’art. 144 del Codice dell’Ambiente.
19 Cfr. Cons. St., Sez. V, 10 gennaio 2007, n. 36, in www.giustizia-amministrativa.it. Ai sensi dell’art. 21-bis, il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti del suo destinatario con la comunicazione a lui indirizzata: in questo senso, TAR Piemonte, Torino, sez. I, 4 aprile 2007, n. 1559 in www.giustizia-amministrativa.it.
20 Cfr, ex multis, TAR Sardegna, 21 maggio 2003, n. 632, in www.giustizia-amministrativa.it.
21 Tale principio risulta bene espresso da TAR Liguria, I, 28 giugno 2005, n. 985, secondo cui «I provvedimenti di classificazione acustica della zona di residenza del ricorrente, sebbene astrattamente riconducibili al novero degli atti generali sottratti dalla comunicazione dell’avvio del procedimento, lo vedevano come soggetto determinato ex ante interessato alla destinazione acustica della zona e quindi destinatario della comunicazione dell’avvio del procedimento. Sul piano sistematico, è appena il caso di rilevare che l’art. 21 bis delle norme generali sul procedimento amministrativo, nel testo novellato dalla l. 11 febbraio 2005 n. 15, disciplina il rapporto fra comunicazione ed efficacia del procedimento (...) La norma ... assume ... una portata operativa trasversale cioè in grado di sussumere la più varia congerie di atti: tutti accumunati dal denominatore comune di limitare la sfera giuridica dei privati, purchè ovviamente, con riferimento agli atti generali, costoro siano specificamente determinati in forza di situazioni (di fatto o giuridiche) preesistenti conosciute dall’amministrazione»; TAR Lombardia, Brescia, 3 giugno 2003, n. 826: «D’altra parte il principio di partecipazione, cui la comunicazione di avvio del procedimento è strumentale, ha una portata generale e, se l’art. 13 della L. 7.8.1990, n. 241 ne esclude l’applicazione per gli atti di pianificazione, quale è il P.R.G., deve tenersi conto che in casi come quello di specie tale atto si atteggia nei confronti dei soggetti proprietari dell’area su cui ha inciso in maniera diretta alla stessa stregua di un qualunque atto provvedimentale. Ne deriva che l’Amministrazione comunale, dopo aver accolto l’osservazione presentata dal Sig. …, avrebbe dovuto procedere alla ripubblicazione del P.R.G. nella parte risultata modificata o, quanto meno, avrebbe dovuto dare comunicazione diretta ai Signori … dell’intervenuto stralcio della loro area dal comparto edificatorio». Cfr anche, tra le tante, Cons. St., VI, 20 giugno 2003, n. 3684; Cons. St., IV, 28 gennaio 2002, n. 452 (dichiarazione di pubblica utilità); Cons. St., 10 agosto 2004, n. 5498 (strumento urbanistico in generale); T.A.R. Lazio, II, 8 ottobre 2001, n. 8271; TAR Campania, Napoli, V, 12 luglio 2006, n. 7442 (caso di variante di PRG); TAR Puglia, Lecce, I, 21 giugno 2008, n. 1847 (caso di modificazione di P.U.G.); TAR Abruzzo, L’Aquila, I, 3 aprile 2006, n. 205; TAR Lazio, Roma, II, 8 ottobre 2001, n. 8271 (atto di pianificazione in generale), tutte in www.giustizia-amministrativa.it.
22 Sulla nozione di ambiente v. P. Mantini, Per una nozione costituzionalmente rilevante di ambiente, in Riv. Giur. Amb., 2006, 207 e cfr. tra gli altri, M. S. Giannini, “Ambiente”: saggio sui diversi suoi aspetti giuridici, in Riv. Trim. Dir. Pubbl., XXIII, 1973, n.1. Autori come S. Patti e F. Giampietro superano la concezione pluralista, considerando unitariamente l’oggetto e le misure giuridiche della tutela ambientale: cfr. S. Patti, Diritto all’ambiente e tutela della persona, in Giur. It., 1980, I e F. Giampietro, Diritto alla salubrità dell’ambiente, Milano, 1980; Nespor, De Cesaris, Codice dell’ambiente, Milano, 2002; F. Fonderico, Ambiente e amministrazione in Italia, in Riv. Giur. Amb., 5/1997; G. Cordini, Bibliografia giuridica dell’ambiente. Rassegna ragionata dei volumi e articoli pubblicati in Italia dal 1975 al 1990 - Il diritto dell’ambiente, in www.ittig.cnr.it; V Dini, Il diritto soggettivo all’ambiente, in www. giuristiambientali.it.
23 Sulla v.i.a. cfr., ex multis, R. Ferrara (a cura di), La valutazione di impatto ambientale, Padova, 2000; G. Francescon, La valutazione di impatto ambientale, Verona, 1996; A. Martelli, Valutazione di impatto ambientale, Napoli, 2003.
24 Cfr. Urb. e app., 5/1997, 505, con nota di L. Ghedini Ferri. L’analisi delle alternative è prevista anche nell’allegato IV punto 2 della direttiva 85/337/CEE tra le informazioni che devono essere inviate all’autorità competente alla VIA ai sensi dell’art. 5. Per quanto concerne gli strumenti adatti per la considerazione delle alternative, cfr. G. Moriani, M. Ostoich, E. Del Sole, Metodologie di valutazione ambientale, Milano, 2006.
25 Cfr. TAR Puglia, Bari, 10 aprile 2008, n. 894 e TAR Lazio, Roma, II-bis, 2 luglio 2002, n. 6076, entrambe in www.giustizia-amministrativa.it.
26 A tal proposito, la disciplina comunitaria (art. 6 della Direttiva 27 giugno 1985 n. 85/337/CEE) stabilisce che «al pubblico interessato vengono offerte tempestive ed effettive opportunità di partecipazione alle procedure decisionali in materia ambientale …».


 

 


Pubblicato su www.AmbienteDiritto.it il 06/07/2009

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