Legislazione Giurisprudenza Vedi altre: Sentenze per esteso
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CASSAZIONE CIVILE, sez. I, 10 luglio 2003, (ud. 19.03.2003) Sentenza n. 10857
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:Dott. Antonio SAGGIO - Presidente
-Dott. Donato PLENTEDA - Consigliere -Dott. Walter CELENTANO - Consigliere
-Dott. Paolo GIULIANI - Consigliere -Dott. Luigi SALVATO - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SANTANGELO MARIO LUIGI, SASSAROLI CINZIA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA CICERONE 28, presso l'avvocato IZZO, rappresentati e difesi dall'avvocato RICCARDO SATTA FLORES, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrenti
-contro COMUNE DI NAPOLI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA A. CATALANI 26, presso l'Avvocato D'ANNIBALEENRICO, rappresentato e difeso dall'avvocato EDOARDO BARONE, giustadelega in calce al controricorso;
- controricorrente
- avverso la sentenza n. 829-99 del Tribunale di NAPOLI, depositata il15-07-99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del19-03-2003 dal Consigliere Dott. Luigi SALVATO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato SATTA FLORES, che ha chiestol'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.Rosario RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
Mario Luigi Santangelo e Cinzia Sassaroli, con due distinti ricorsi depositati
il 9 maggio 1996, proponevano opposizione davanti al Pretore di Napoli avverso
l'ordinanza ingiunzione emessa dal Sindaco di Napoli per il pagamento della
somma di lire venti milioni, quale sanzione per avere eseguito in data 18 giugno
1993 pratiche sperimentali su animali vivi (esecuzione di quattro interventi di
colecistectomia realizzati su altrettanti maiali, a scopo didattico), senza la
dovuta comunicazione al Ministero della sanità e senza che lo stabilimento
utilizzatore fosse autorizzato (artt. 3, comma 2, 7, comma 1, 12, comma 1,
d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 116).
I ricorrenti eccepivano in linea preliminare che la contestazione era stata
effettuata oltre il termine di 90 giorni stabilito dall'art. 14, legge n. 689
del 1981; in linea gradata, contestavano che il maiale fosse compreso
nell'elenco degli animali di cui all'Allegato I richiamato dall'art. 3, comma 2,
d.lgs. cit.; deducevano che nel caso in esame non avevano posto in essere un
"esperimento", bensì avevano eseguito un "intervento didattico", per il quale
non era necessaria la comunicazione al ministero della sanità, contestando che
il luogo nel quale era stato effettuato (i locali della II Facoltà di medicina e
chirurgia dell'Università degli studi di Napoli) fosse configurabile quale
"stabilimento utilizzatore".
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, disposta la riunione dei
giudizi, con sentenza depositata il 15 luglio 1999, rigettava l'opposizione.
Per la cassazione di questa sentenza hanno proposto ricorso Mario Luigi
Santangelo e Cinzia Sassaroli, affidato a due motivi di censura, depositando,
fuori termine, memoria ex art. 378, cod. proc. civ.; ha resistito con
controricorso il Comune di Napoli, in persona del Sindaco p.t.
Diritto
1. - I ricorrenti, con il primo motivo, denunziano "violazione e falsa
applicazione degli artt. 2, 3 co. 2 , 7 co. 1 e 12 co. 1 del D.L.vo n. 116-1992,
nonché degli allegati I e II al medesimo D.L.vo - Violazione dell'art. 1 L. n.
689-81 - Insufficienza e contraddittorietà della motivazione".
In particolare, essi sostengono che, con l'atto di opposizione, avevano dedotto
la violazione dell'art. 3, comma 2, d.lgs. n. 116 del 1992, in quanto il maiale
non rientrerebbe tra gli animali elencati nell'Allegato I a detto dAgs., con
conseguente inapplicabilità della suindicata norma. Il Tribunale non ha accolto
la censura, affermando che il maiale è un animale sul quale non sarebbero
affatto consentiti gli esperimenti, formulando una conclusione inesatta per due
ordini di ragioni: in primo luogo, in quanto la contestazione non è stata loro
formulata in detti termini; in secondo luogo, poiché sia l'art. 3, cit., sia
l'Allegato II al dAgs. in esame confermerebbero la possibilità di effettuare
esperimenti su animali diversi da quelli indicati nell'Allegato I.
A loro avviso, neppure sussisterebbe la violazione dell'art. 7, comma 1, d.lgs.
cit., dato che essi non hanno effettuato "esperimenti", bensì interventi
didattici a scopo di aggiornamento, ritenuti dal Tribunale equiparabili agli
"esperimenti", in virtù di un'interpretazione non corretta, sia perché
ampliativa della nozione recata dall'art. 2, d.lgs. cit., sia perché quest'ultima
sarebbe inscindibilmente legata alla presenza di "dolore, sofferenza, angoscia e
danni temporanei durevoli", che, nel caso in esame, le stesso giudice di merito
ha escluso vi siano stati.
Secondo i ricorrenti, neppure sarebbe corretta l'affermazione del Tribunale in
virtù della quale, accedendo all'ipotesi "dell'esperimento didattico si
ricadrebbe nell'ipotesi dell'art. 8, comma 3, nella quale è richiesta (...)
l'autorizzazione del ministro competente", sia perché la nozione di "intervento
didattico" sarebbe diversa da quella di "esperimento didattico", sia perché
sarebbe irrilevante la previsione di un'identica sanzione, in quanto la
violazione di quest'ultima norma non è stata contestata e la legittimità del
provvedimento opposto doveva essere verificata in riferimento ai soli
"presupposti nella stessa richiamati a costituirne il fondamento".
I ricorrenti deducono anche l'inapplicabilità nel caso in esame dell'art. 12,
comma 1, d.lgs. cit., in quanto la necessità della preventiva autorizzazione
ministeriale per porre in esercizio uno "stabilimento utilizzatore"
riguarderebbe la sola ipotesi in cui determinati locali siano destinati "in modo
stabile e duraturo ad attività di esperimenti su animali", non quello in cui
"solo occasionalmente" sia svolto un intervento. A loro avviso, sarebbe inesatta
l'affermazione del Tribunale che gli interventi sarebbero consentiti nei soli
"stabilimenti utilizzatori", poiché gli esperimenti devono essere effettuati in
questi ultimi esclusivamente qualora siano eseguiti su animali compresi nelle
specie elencate nell'Allegato I al d.lgs. cit.
Mario Luigi Santangelo e Cinzia Sassaroli, con il secondo motivo, denunciano
"violazione e falsa applicazione degli artt. 8, 10, 11 e 23 della L. n. 689-81,
nonché degli artt. 3, co., 5, e 14 del d.L.vo n. 116-92 - insufficienza e
contraddittorietà della motivazione".
I ricorrenti deducono che, con l'atto di opposizione, avevano eccepito
l'eccessivo importo della sanzione, in quanto gli artt. 3, comma 5, e 14, comma
3, d.lgs. cit., stabiliscono un'ampia forbice tra il minimo ed il massimo,
attribuendo alla p.a. un'ampia discrezionalità, da esercitare in applicazione
degli artt. 10 ed 11, legge n. 689-81. Il provvedimento opposto, sul punto,
recherebbe una specificazione insufficiente, sicché essi avevano chiesto la
riduzione dell'importo. Il Tribunale ha rigettato il relativo motivo di censura
ritenendo che nella specie vi sarebbero state "più violazioni della stessa
disposizione" per cui "andava applicata l'elevazione al triplo della sanzione"
(art. 8, legge n. 689-81)e che i criteri dell'art. 11, legge n. 689-81 non
avrebbero consentito di irrogare la sanzione minima, tenuto conto della elevata
gravità della violazione, ciò affermando con motivazione incongrua ed
insufficiente. Infatti, secondo i ricorrenti, nel caso in esame si sarebbe
trattato di un unico intervento didattico; il triplo costituisce la misura
massima entro la quale "può" essere elevata la sanzione, dovendo comunque
applicarsi i criteri ex artt. 10 e 11, legge n. 689-81; la violazione non poteva
essere ritenuta grave in quanto gli animali furono anestetizzati e non
soffrirono; infine, il Tribunale avrebbe dovuto adeguatamente considerare il
loro impegno professionale, l'importanza dell'attività svolta ed il valore
scientifico dell'intervento didattico, eseguito all'interno di un corso teorico
- pratico di tecniche di base di chirurgia laparoscopica, organizzato dalla II
Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università Federico II di Napoli insieme
con l'Hopital Foch di Parigi e con il St' Mary's Hospital di Londra.
2. - In linea preliminare, va rilevato che la mancanza del fascicolo d'ufficio
della fase di merito, nonostante il rituale deposito da parte dei ricorrenti
dell'istanza ex art. 369, cod. proc. civ., nell'osservanza delle prescrizioni
recate da detta norma, è irrilevante, stante la non indispensabilità del
medesimo al fine della decisione (tra le molte, Cass., n. 3852 del 2002, sia
pure in riferimento al caso di mancanza conseguente dall'omesso deposito
dell'istanza dell'art. 369, cod. proc. civ.). Inoltre, della memoria ex art.
378, cod. proc. civ., depositata dai ricorrenti dai ricorrenti in data 17 marzo
2003, ossia in violazione del termine da esso prevista, non derogabile con il
consenso della parte, non può tenersi conto.
Nel merito, il primo motivo di censura è in parte fondato e va accolto per
quanto di ragione.
L'art. 3, comma 2, d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 116, dispone: "Gli esperimenti su
animali delle specie elencate nell'allegato I possono aver luogo soltanto su
animali da allevamento e negli stabilimenti utilizzatori autorizzati; per quanto
riguarda primati non umani, cani e gatti è necessaria anche l'autorizzazione
prevista dall'art. 8, comma 1, lettera b)".
Il Tribunale ha ritenuto sussistente la violazione di questa disposizione,
reputando che "sono vietati del tutto esperimenti di sorta su animali non
inclusi nell'elenco", sicché "sul maiale nessun esperimento è consentito dalla
legge", ribadendo nella parte finale della sentenza: "si può infatti concludere
che effettivamente il trasgressore eseguì gli esperimenti per cui è causa su
animale non previsto dalla legge". La conclusione così affermata non può
giudicarsi corretta.
Il d.lgs. n. 116 del 1992 ha recepito nell'ordinamento nazionale la direttiva
86-609-CEE del 24 novembre 1986, realizzando una integrazione tra la normativa
comunitaria e la legge n. 924 del 1931 (modificata dalla legge n. 615 del 1941),
peraltro quasi interamente abrogata, fatta eccezione per l'art. 1, primo e terzo
comma (cfr. art. 20, d.1gs. n. 116 del 1992). Questo decreto legislativo, in
larga misura, riproduce pressoché testualmente la direttiva comunitaria sopra
richiamata ed è strumentale rispetto allo scopo - espressamente enunciato
nell'art. 1 - di assicurare "la protezione degli animali utilizzati a fini
sperimentali o ad altri fini scientifici". La tesi svolta nella sentenza,
secondo la quale gli animali utilizzabili nella sperimentazione sarebbero
esclusivamente quelli elencati nell'allegato I di detto decreto legislativo non
può essere accolta, in quanto frutto di una non corretta interpretazione delle
norme da esso recate.
L'art. 2, nel porre, le definizioni accolte dal decreto, precisa che cosa
identifichino, ai sensi delle norme in esso contenute, le nozioni di ""animale"
non altrimenti specificato", "animali da esperimento" e "animali da
allevamento", specificando che, nella prima categoria, è compreso "qualsiasi
vertebrato vivo non umano, ivi comprese le forme larvali autonome capaci o non
di riprodursi a esclusione di altre forme fetali o embrionali" [comma 1, lett.
a)]; nella seconda, "ogni animale utilizzato o da utilizzare in esperimenti"
[comma 1, lett. b)]; nella terza, gli "animali allevati appositamente per essere
impiegati in esperimenti in stabilimenti approvati dalla autorità competente o
registrati presso quest'ultima" [comma 1, lett. c)]. L'art. 3, al comma 1,
dispone quindi che "l'utilizzazione degli animali negli esperimenti (...) è
consentita" per i fini di seguito precisati), puntualizzando, al comma 2, che
"gli esperimenti su animali delle specie elencate nell'allegato I possono aver
luogo soltanto su animali da allevamento e negli stabilimenti utilizzatori
autorizzati; per quanto riguarda primati non umani, cani e gatti è necessaria
anche l'autorizzazione prevista dall'art. 8, comma 1, lettera b)", prevedendo,
inoltre, al comma 3, ulteriori restrizioni per animali appartenenti a
determinate specie e, infine, stabilendo al comma 5 le sanzioni applicabili nei
casi di violazione delle prescrizioni contenute nei commi da 1 a 4.
La lettura coordinata di queste norme permette già di accertare che il d.lgs. n.
116 del 1992 tutela tutti gli animali, indipendentemente dalla specie di
appartenenza. Tuttavia, il decreto in esame ha cura di distinguere tra le specie
animali, stabilendo per tutte la limitazione della loro utilizzazione a quei
soli fini scientifici espressamente individuati nell'art. 3, comma 1,
differenziando però le modalità della stessa. Il decreto legislativo pone,
inoltre, una nozione di "animali da allevamento" più ristretta di quella propria
del linguaggio comune, in quanto con essa identifica esclusivamente gli "animali
allevati appositamente per essere impiegati in stabilimenti approvati dalla
autorità competente o registrati presso quest'ultima" [art. 2, comma 1, lett.
c)]. Dunque, l'interpretazione coordinata degli artt. 1 - 3 dimostra che l'art.
3, comma 2, riguarda esclusivamente le specie in esso espressamente elencate in
via diretta e mediante il rinvio all'allegato I - che non comprende i suini - al
fine di stabilire, in applicazione di quanto previsto dalla direttiva
comunitaria, "che gli animali appartenenti alle specie elencate nell'allegato I
e da utilizzare in esperimenti devono essere animali da allevamento" (art. 21,
direttiva 86-609-CEE), nell'accezione sopra precisata. Ciò però non significa
che gli animali non compresi nell'Allegato I non possano essere utilizzati negli
esperimenti - e dell'inesistenza di un siffatto divieto, in buona sostanza, si
dimostra consapevole anche il controricorrente - senza però che da questa
conclusione possa in alcun modo ricavarsi che essi siano privi di protezione.
In primo luogo, per quanto sopra si è accennato, risulta chiaro che il decreto
legislativo riguarda tutte le specie animali. In secondo luogo, l'art. 5
stabilisce una puntuale disciplina che si impone a "chiunque alleva, fornisce o
utilizza animali da esperimento", disponendo che questi "deve provvedere
conformemente alle linee di indirizzo dell'allegato II", ossia deve osservare
una serie di prescrizioni strumentali ad assicurare la tutela degli animali, la
cui violazione è puntualmente sanzionata (art. 14, comma 1). L'allegato II al
d.lgs. n. 116 del 1992 reca, quindi, le direttive di dettaglio allo scopo di
"garantire che gli animali da esperimento vengano adeguatamente trattati",
diversificando le prescrizione a seconda degli animali, in riferimento a specie
ulteriori rispetto a quelle contemplate nell'art. 3, comma 2, e contemplando
espressamente tra detti animali anche il "maiale" (Tabella 1 dell'allegato II).
L'art. 7, comma 1, in linea generale, dispone inoltre che "chiunque intende
effettuare esperimenti deve darne comunicazione", con previsione applicabile
qualunque sia l'animale oggetto dell'esperimento, sempre che non risultano
operanti le più rigorose prescrizioni dell'art. 3. Dal complesso delle norme si
ricava che il maiale può essere utilizzato in esperimenti, ferma l'osservanza
delle norme ad esso, riferibili, tra le quali l'art. 7, cit., in materia di
obbligo di comunicazione, e, quindi, non può ritenersi corretta la conclusione
contenuta nella sentenza che ha ritenuto sussistente la violazione dell'art. 3,
comma 2 - riferibile a specie diverse - sull'assunto che ciò non sarebbe
consentito.
Relativamente alla nozione di esperimento, non può, invece, essere accolta la
tesi dei ricorrenti nella parte in cui essi ritengono, in primo luogo, che sia
configurabile una nozione di "intervento didattico" sottratta alla disciplina
stabilita dal decreto legislativo in esame, la quale, in buona sostanza,
condurrebbe ad escludere l'applicabilità delle norme di tutela degli animali in
riferimento a questa tipologia di utilizzazione, e, in secondo luogo, che,
qualora, come nella specie, sia stata praticata l'anestesia, dovrebbe escludersi
che vi siano stati "dolore o sofferenza" dell'animale, ritenuti elementi
imprescindibili per la configurazione di uno "esperimento".
Relativamente a quest'ultimo profilo, è sufficiente considerare che il
legislatore ha esplicitato che si ha "esperimento" in tutti i casi di
utilizzazione "che può causare dolore, sofferenza, angoscia o danni temporanei
durevoli" [art. 2, comma 1, lett. d)] e che, proprio per questo, deve avvenire
con modalità tali da assicurarne la "eliminazione" [art. 2, comma 1, lett. d],
stabilendo all'art. 4, comma 3, che "tutti gli esperimenti devono essere
effettuati sotto anestesia generale o locale". La lettura di queste norme
dimostra, quindi, che non è corretto l'assunto dei ricorrenti, secondo il quale
non vi sarebbe esperimento nei casi nei quali l'animale non abbia avvertito
dolore, in quanto anestetizzato. È vero, invece, che l'anestesia è imposta come
accorgimento inderogabile in tutti i casi di utilizzazione degli animali ai fini
in esame, che possono cagionare dolore, allo scopo di lenirlo, in virtù di una
espressa e specifica prescrizione contenuta nella direttiva comunitaria (art.
8), recepita dal legislatore nazionale [art. 2, comma 1, lett. d) e k); art. 4,
comma 3; art. 6].
In riferimento al primo profilo, va osservato che l'art. 2, comma 1, lett. d),
d.lgs. cit., nel porre la nozione di "esperimento", esplicita che per esso deve
intendersi "l'impiego di un animale a fini sperimentali o ad altri fini
scientifici", fini questi ultimi identificati all'art. 3, comma 1. Con queste
disposizioni il legislatore nazionale, puntualmente recependo la normativa
comunitaria, ha inteso chiarire la nozione di "esperimento" che, come osservato
dalla dottrina, ha in sè un significato non univoco. In particolare, ciò ha
fatto correlando la relativa nozione all'utilizzazione degli animali a "fini
sperimentali" o ad altri "fini scientifici" (art. 2, comma 1, lett. d),
esplicitati nell'art. 3, comma 1, con formulazione che, in coerenza con lo scopo
di tutela dei medesimi e con la finalità di stabilire puntuali controlli, è in
tesi riferibile anche ai casi nei quali l'utilizzazione è strumentale rispetto
ai fini sia di testare determinati prodotti, sia di diffondere le tecniche
strumentali alla "cura di malattie" (art. 3, comma 1, lett. a), n. 1).
Senonché, il legislatore ha ritenuto di regolamentare specificamente
l'utilizzazione degli animali per "gli esperimenti a semplice scopo didattico",
evidentemente in vista della restrizione di questa modalità di impiego e per la
realizzazione di una più incisiva tutela, che ha ispirato una disciplina di
maggiore rigore.
L'art. 8, comma 3, d.lgs. n. 116 del 1992, dispone infatti che, "in deroga
all'art. 3, comma 1, il Ministro della sanità autorizza gli esperimenti a
semplice scopo didattico soltanto in caso di inderogabile necessità e non sia
possibile ricorrere ad altri sistemi dimostrativi". Dalla norma si evince quindi
che l'utilizzazione degli animali "a semplice scopo didattico" che, secondo il
linguaggio comune e nel quadro delle norme del d.lgs. n. 116 del 1992, significa
impiego a scopo dimostrativo e di insegnamento anche di una determinata tecnica
per la cura di patologie, non è riconducibile alla nozione generale di
"esperimento", senza però, per ciò solo, essere affatto sottratta alla
regolamentazione contenuta nel decreto legislativo in esame.
Anzi essa costituisce oggetto di una disciplina specifica ed ancora più
restrittiva, in coerenza con le opportunità offerte dallo sviluppo della
tecnologia, alla luce della finalità di ordine generale di limitare detta
utilizzazione ai soli casi nei quali risulti accertata l'impossibilità di
seguire metodi alternativi, evitando "inutili ripetizioni degli esperimenti"
(art. 16, comma 1).
In tal senso appare di rilievo la circolare del Ministero della sanità del 14
maggio 2001, n. 6 (recante le direttive in ordine alla "Applicazione del D.Lgs.
27 gennaio 1992, n. 116, in materia di protezione degli animali utilizzati a
fini sperimentali o ad altri fini scientifici pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 23 giugno 2001, n. 144) alla quale può farsi riferimento in quanto
offre una corretta interpretazione del decreto legislativo.
Questa circolare, dopo avere indicato gli obiettivi prioritari cui mira il
d.lgs. n. 116 del 1992 al fine di assicurare la tutela degli animali,
puntualizza infatti che essi "valgono particolarmente anche per l'utilizzo di
animali a scopo didattico disciplinato dal punto 3 dell'art. 8" e "ritiene di
dovere insistere sulla necessità che qualunque richiesta di utilizzo di animali
a scopo didattico sia preceduta da un'attenta e documentata ricerca
bibliografica in ordine ai metodi alternativi (...) e basata sui più moderni
sistemi di comunicazione" [direttiva esplicitata al punto g)].
La complessiva e coordinata lettura delle norme in esame fa, dunque, escludere
che sia configurabile un genus comprensivo degli "interventi didattici"
sottratti alla regolamentazione del d.lgs. n. 116 del 1992, perché questi sono
specificamente disciplinati e distintamente considerati, essendo stato anzi
stabilito che per la loro effettuazione è insufficiente la mera comunicazione,
pure preordinata alla realizzazione di una convergente azione di controllo da
parte dei pubblici apparati, occorrendo invece ottenere la previa autorizzazione
del Ministero competente. Anche questa utilizzazione deve inoltre avvenire
presso gli "stabilimenti utilizzatori", ciò ricavandosi con chiarezza dall'art.
7, comma 1, d.lgs. n. 116 del 1992, in coerenza con la complessiva disciplina
che in detta modalità rinviene uno degli strumenti diretti a garantirne il
controllo e la realizzazione degli obiettivi di tutela degli animali.
In siffatta ipotesi l'autorizzazione, evidentemente, sostituisce però la
comunicazione, occorrendo indicare nella relativa istanza lo "stabilimento
utilizzatore" presso il quale avviene l'impiego dell'animale "a semplice scopo
didattico".
Al riguardo, risulta quindi esatta la conclusione alla quale è pervenuta la
sentenza, nella parte in cui è stata ritenuta la riconducibilità
dell'utilizzazione in esame ad uno degli impieghi degli animali disciplinati dal
d.lgs. n. 116 del 1992, assoggettato alla più rigorosa disciplina recata
dall'art. 8, comma 3. La decisione non risulta, invece, conforme ai principi che
disciplinano l'applicazione delle sanzioni amministrative laddove ha reputato
irrilevante che nella specie non sia stata contestata la condotta e la
violazione prevista della succitata norma, sottolineando che, in ogni caso, "la
violazione ricadrebbe sotto la stessa sanzione prevista dall'art. 14".
Invero, l'oggetto del procedimento di opposizione ex art. 22, legge n. 689 del
1981, ha già affermato questa Corte enunciando un principio che va qui ribadito
poiché si condividono le argomentazioni che lo fondano, è "circoscritto al
sindacato della legittimità formale e sostanziale del provvedimento denunciato,
[ed] è preclusa ogni valutazione di fatti distinti da quelli contestati,
indipendentemente dalla loro eventuale sanzionabilità con la stessa pena
pecuniaria, non essendo consentito al giudice di sostituirsi alla pubblica
amministrazione nell'individuazione del comportamento punibile" (Cass., n. 14021
del 2002; cfr. anche Cass., n. 11045 del 1998).
Pertanto, nel caso in esame, l'indagine del Tribunale doveva e deve avere ad
oggetto esclusivamente l'accertamento del verificarsi della ipotesi
espressamente e specificamente contestata nell'ordinanza - ingiunzione,
verificando se sia questa quella sussistente nella specie, restando preclusa la
valutazione sulla ricorrenza di una condotta diversa da quella contestata,
benché eventualmente sanzionabile con l'identica pena pecuniaria.
Relativamente al profilo della censura riferito alla violazione dell'art. 12,
d.lgs. n. 116 del, 1992, va osservato che questa norma stabilisce che "chiunque
intende porre in esercizio uno stabilimento utilizzatore deve ottenere la
preventiva autorizzazione del Ministero della sanità". La disposizione, come è
reso palese dal suo chiaro tenore letterale e dalla complessiva disciplina degli
adempimenti a tal fine necessari (in particolare, cfr. il comma 4, in ordine
all'obbligo di tenuta dei registri di cui al comma 3), disciplina evidentemente
il caso in cui venga approntato uno "stabilimento in cui gli animali vengono
utilizzati in esperimenti", ossia sia predisposta una struttura destinata ad
ospitare, con carattere di relativa stabilità, una pluralità di esperimenti.
Dunque, la norma disciplina e sanziona una condotta differente rispetto a quella
consistente nella mera esecuzione di un esperimento al di fuori di uno
stabilimento utilizzatore che, in virtù della generale previsione dell'art. 7,
comma 1 - e, per alcune specie, anche di quella specifica dell'art. 3, comma 2 -
deve ritenersi autonomamente e specificamente vietata e quindi sanzionata.
La sentenza ha, dunque, correttamente ritenuto che il decreto legislativo "vuole
che tali esperimenti vadano eseguiti in laboratori che rispondano alle
caratteristiche che l'amministrazione sanitaria deve essere posta in condizione
di verificare previamente", senza però accertare ed esplicitare, come invece è
necessario, se nel caso in esame possa ritenersi sussistente la specifica
violazione dell'art. 12, comma 1, in quanto, in tesi, ai ricorrenti sia
ascrivibile una condotta ulteriore rispetto a quella consistente nella mera
utilizzazione degli animali "a semplice scopo didattico" al di fuori di uno
stabilimento utilizzatore, poiché concretatasi appunto in una attività che, per
modalità e contenuto, è consistita invece nel "porre in esercizio" uno
stabilimento utilizzatore in violazione delle prescrizioni dell'art. 12 cit.
Pertanto, nei limiti sopra precisati il primo motivo di censura merita
accoglimento. L'accoglimento parziale del primo motivo, comporta, per il suo
carattere pregiudiziale, assorbimento del secondo motivo e, conseguentemente, la
sentenza va cassata in relazione al motivo accolto con rinvio al Tribunale di
Napoli, affinché proceda al riesame della controversia, uniformandosi altresì al
principio di diritto enunciato, provvedendo contestualmente al regolamento delle
spese di questo giudizio di cassazione (art. 385, terzo comma, cod. proc. civ.).
P.Q.M
La Corte, accoglie per quanto di ragione il primo motivo e dichiara
assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto
e rinvia al Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, in persona di
diverso magistrato, anche per il regolamento delle spese di questo giudizio di
cassazione.
Così deciso in Roma il 19 marzo 2003.
1) Fauna e flora - Protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici - Interventi didattici - Esclusione - Autorizzazione del Ministro competente - Necessità - Fattispecie: pratiche sperimentali su animali vivi (suini) - D.lgs. n. 116/1992. In materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici ai sensi del d.lgs. n. 116 del 1992, deve escludersi che sia configurabile una categoria di "interventi didattici" cosicché siffatti "interventi" devono ritenersi assoggettati alla più rigorosa disciplina stabilita dall'art. 8, comma 3, d.lg. cit., e conseguentemente, possono essere eseguiti esclusivamente previa autorizzazione del Ministro competente, ex art. 8, comma 3, d.lg. cit., essendo insufficiente la mera comunicazione a detta autorità. Fattispecie: pratiche sperimentali su animali vivi (esecuzione di quattro interventi di colecistectomia realizzati su altrettanti maiali, a scopo didattico), senza la dovuta comunicazione al Ministero della sanità e senza che lo stabilimento utilizzatore fosse autorizzato. Conf.: C.d.S., Sez. V – 27/09/2004, n. 6317 (vedi: sentenza per esteso). Pres. SAGGIO - Est. SALVATO - SANTANGELO e altro (avv. SATTA FLORES) c. COMUNE DI NAPOLI (avv. BARONE) - CASSAZIONE CIVILE, sez. I, 10 luglio 2003, (ud. 19.03.2003) Sentenza n. 10857
2) Fauna e flora - Tutela degli animali indipendentemente dalla specie di appartenenza - Nozioni di "animale" non altrimenti specificato", "animali da esperimento" e "animali da allevamento" - Utilizzazione degli animali negli esperimenti - Presupposti - Cani e gatti - Autorizzazione - Necessità - D.lgs. n. 116/1992. L'art. 2, del d.lgs. n. 116 del 1992 (che ha recepito nell'ordinamento nazionale la direttiva 86-609-CEE del 24 novembre 1986), precisa che cosa identifichino, ai sensi delle norme in esso contenute, le nozioni di ""animale" non altrimenti specificato", "animali da esperimento" e "animali da allevamento", specificando che, nella prima categoria, è compreso "qualsiasi vertebrato vivo non umano, ivi comprese le forme larvali autonome capaci o non di riprodursi a esclusione di altre forme fetali o embrionali" [comma 1, lett. a)]; nella seconda, "ogni animale utilizzato o da utilizzare in esperimenti" [comma 1, lett. b)]; nella terza, gli "animali allevati appositamente per essere impiegati in esperimenti in stabilimenti approvati dalla autorità competente o registrati presso quest'ultima" [comma 1, lett. c)]. L'art. 3, al comma 1, dispone quindi che "l'utilizzazione degli animali negli esperimenti (...) è consentita" per i fini di seguito precisati), puntualizzando, al comma 2, che "gli esperimenti su animali delle specie elencate nell'allegato I possono aver luogo soltanto su animali da allevamento e negli stabilimenti utilizzatori autorizzati; per quanto riguarda primati non umani, cani e gatti è necessaria anche l'autorizzazione prevista dall'art. 8, comma 1, lettera b)", prevedendo, inoltre, al comma 3, ulteriori restrizioni per animali appartenenti a determinate specie e, infine, stabilendo al comma 5 le sanzioni applicabili nei casi di violazione delle prescrizioni contenute nei commi da 1 a 4. La lettura coordinata di queste norme permette già di accertare che il d.lgs. n. 116 del 1992 tutela tutti gli animali, indipendentemente dalla specie di appartenenza. Pres. SAGGIO - Est. SALVATO - SANTANGELO e altro (avv. SATTA FLORES) c. COMUNE DI NAPOLI (avv. BARONE) - CASSAZIONE CIVILE, sez. I, 10 luglio 2003, (ud. 19.03.2003) Sentenza n. 10857
3) Fauna e flora - Nozioni di “animali da allevamento" - Utilizzo negli esperimenti - Limiti e condizioni. Il decreto legislativo n. 116 del 1992 pone, una nozione di "animali da allevamento" più ristretta di quella propria del linguaggio comune, in quanto con essa identifica esclusivamente gli "animali allevati appositamente per essere impiegati in stabilimenti approvati dalla autorità competente o registrati presso quest'ultima" [art. 2, comma 1, lett. c)]. Dunque, l'interpretazione coordinata degli artt. 1 - 3 dimostra che l'art. 3, comma 2, riguarda esclusivamente le specie in esso espressamente elencate in via diretta e mediante il rinvio all'allegato I - che non comprende i suini - al fine di stabilire, in applicazione di quanto previsto dalla direttiva comunitaria, "che gli animali appartenenti alle specie elencate nell'allegato I e da utilizzare in esperimenti devono essere animali da allevamento" (art. 21, direttiva 86-609-CEE). Ciò però non significa che gli animali non compresi nell'Allegato I non possano essere utilizzati negli esperimenti. Pres. SAGGIO - Est. SALVATO - SANTANGELO e altro (avv. SATTA FLORES) c. COMUNE DI NAPOLI (avv. BARONE) - CASSAZIONE CIVILE, sez. I, 10 luglio 2003, (ud. 19.03.2003) Sentenza n. 10857
4) Fauna e flora - Utilizzo di animali negli esperimenti - Anestesia – Necessità – Esclusione cagionamento dolore - Esperimento - Sussiste. Non è corretto l'assunto, secondo il quale non vi sarebbe esperimento nei casi nei quali l'animale non abbia avvertito dolore, in quanto anestetizzato. È vero, invece, che l'anestesia è imposta come accorgimento inderogabile in tutti i casi di utilizzazione degli animali ai fini in esame, che possono cagionare dolore, allo scopo di lenirlo, in virtù di una espressa e specifica prescrizione contenuta nella direttiva comunitaria (art. 8), recepita dal legislatore nazionale [art. 2, comma 1, lett. d) e k); art. 4, comma 3; art. 6]. Pres. SAGGIO - Est. SALVATO - SANTANGELO e altro (avv. SATTA FLORES) c. COMUNE DI NAPOLI (avv. BARONE) - CASSAZIONE CIVILE, sez. I, 10 luglio 2003, (ud. 19.03.2003) Sentenza n. 10857
5) Pubblica Amministrazione - Procedure e varie - Individuazione del comportamento punibile - Sindacato della legittimità formale e sostanziale del provvedimento denunciato - Limiti del giudice - Oggetto del procedimento di opposizione ex art. 22, legge n. 689/1981. L'oggetto del procedimento di opposizione ex art. 22, legge n. 689 del 1981, è "circoscritto al sindacato della legittimità formale e sostanziale del provvedimento denunciato, [ed] è preclusa ogni valutazione di fatti distinti da quelli contestati, indipendentemente dalla loro eventuale sanzionabilità con la stessa pena pecuniaria, non essendo consentito al giudice di sostituirsi alla pubblica amministrazione nell'individuazione del comportamento punibile" (Cass., n. 14021 del 2002; cfr. anche Cass., n. 11045 del 1998). Pres. SAGGIO - Est. SALVATO - SANTANGELO e altro (avv. SATTA FLORES) c. COMUNE DI NAPOLI (avv. BARONE) - CASSAZIONE CIVILE, sez. I, 10 luglio 2003, (ud. 19.03.2003) Sentenza n. 10857
6) Procedure e varie - Rituale deposito da parte dei ricorrenti dell'istanza ex art. 369, cod. proc. civ. - Mancanza del fascicolo d'ufficio della fase di merito - Irrilevanza al fine della decisione. La mancanza del fascicolo d'ufficio della fase di merito, nonostante il rituale deposito da parte dei ricorrenti dell'istanza ex art. 369, cod. proc. civ., nell'osservanza delle prescrizioni recate da detta norma, è irrilevante, stante la non indispensabilità del medesimo al fine della decisione (tra le molte, Cass., n. 3852 del 2002, sia pure in riferimento al caso di mancanza conseguente dall'omesso deposito dell'istanza dell'art. 369, cod. proc. civ.). Pres. SAGGIO - Est. SALVATO - SANTANGELO e altro (avv. SATTA FLORES) c. COMUNE DI NAPOLI (avv. BARONE) - CASSAZIONE CIVILE, sez. I, 10 luglio 2003, (ud. 19.03.2003) Sentenza n. 10857
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