AmbienteDiritto.it                                                                                

Legislazione  Giurisprudenza                                            Vedi altre: Sentenze per esteso


    Copyright © Ambiente Diritto.it

 Massime della sentenza

  

 

Cassazione Penale, Sez. III, 20 gennaio 2003, n. 2429.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE III PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Dott. Claudio Vitalone Presidente
1. Dott. Nicola Quitadamo Consigliere
2. Dott. Vittorio Vangelista Consigliere
3. Dott Mario Gentile Consigliere
4. Dott Aldo Fiale Consigliere


Ha pronunciato la seguente
 

SENTENZA
 

Sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ferrara
Avverso Ordinanza Tribunale di Ferrara, emessa il 23/09/02 nel procedimento penale n. 3516/02/21 RGNR pendente nei confronti di
{Gatti Gabriele} nato a Mesola il 27/08/1951
Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Mario Gentile
Udito il Pubblico Ministero in persona del dott. Antonio Albano che ha concluso per Annullamento con rinvio
 

Fatto
 

Il Tribunale di Ferrara, con ordinanza emessa il 23/09/02, revocava il sequestro probatorio disposto dalla PG il 13/08/02 e convalidato dal PM il 14/08/02 nell'ambito del procedimento penale pendente contro {Gatti Gabriele}; sequestro avente ad oggetto cumuli e strati di materiali da scavo costituiti da rocce e terre da scavo contenenti oli (C.E.R. 01.05.05).


Avverso la citata ordinanza, il PM presso il Tribunale di Ferrara proponeva ricorso per Cassazione, deducendo, sostanzialmente che nella fattispecie in esame non si trattava di terre e rocce scavo di cui alla L. 443/2001, bensì di fanghi e rifiuti di perforazioni contenenti oli; individuati con codice C.E.R. 01.05.05, seconda la direttiva 09/04/02 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. La discarica gestita da {Gatti Gabriele} non era autorizzato per lo stoccaggio di rifiuti pericolosi, quali erano quelli in esame.


Ricorrevano, pertanto, gli estremi dell'ipotizzato reato ex art. 51, commi 1 - 3 D. Lvo 22/97; con conseguente legittimità del sequestro probatorio convalidato con provvedimento del 14/08/02.


Tanto dedotto, il PM ricorrente chiedeva l'annullamento dell'ordinanza impugnata.


Il PG della Corte di Cassazione nell'udienza in Camera di Consiglio ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata.


Il difensore del {Gatti} ha chiesto, invece, il rigetto del ricorso del PM.
 

Diritto


Il ricorso del PM del Tribunale di Ferrara è fondato.


In data 13/08/2002 Ufficiali dell'Arpa - nel corso di un controllo presso la discarica sita in Codigoro, via Prove, gestita da {Gabriele Gatti} - riscontravano la presenza di rifiuti pericolosi della categoria C.E.R. 01.05.05, ossia fanghi e rifiuti di perforazioni contenenti oli, prodotti dal {Consorzio Cavet} di Pianoro. Non essendo autorizzata la discarica in questione per lo stoccaggio di rifiuti pericolosi, si provvedeva al sequestro probatorio dell'area della discarica in cui era avvenuto lo stoccaggio dei citati rifiuti.


Il Pm del Tribunale di Ferrara - ritenuto che nella fattispecie ricorrevano gli estremi delle contravvenzioni di cui all'art. 51, commi 1° e 3° D. Lvo 22/97 - con provvedimento del 14/08/02 convalidava il sequestro probatorio eseguito il 13/08/02, perché avente per oggetto cose costituenti corpo del reato e beni pertinenti al reato.


Avverso il citato provvedimento del PM Gatti Gabriele presentava richiesta di riesame.


Il Tribunale di Ferrara; con ordinanza del 23/09/2002, revocava il decreto di sequestro del 14/08/02. Il PM proponeva ricorso per Cassazione.
Tanto premesso sui termini essenziali della fattispecie de qua, va evidenziato che il Tribunale del Riesame di Ferrara ha ritenuto che le cose sottoposte a sequestro - trattandosi di materiale proveniente da terre e rocce da scavo - non costituivano rifiuti , per cui erano escluse dall'ambito di applicazione del D. Lvo 22/97; il tutto ai sensi dell'art. 1, 17° comma L. 443/01.


Trattasi di affermazione errata in diritto. I prodotti sequestrati erano indicati dalla ditta {Gatti}, che gestiva la discarica in esame (ossia dal detentore del rifiuto), con il codice C.E.R. 1.05.05. Orbene secondo la Direttiva 09/04/02 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 10/05/02 n. 108; supplemento ordinario n. 102; avente per oggetto indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario n. 2557/2041 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti ), con il citato codice 01.05.05 vengono individuati i fanghi ed i rifiuti di perforazione contenenti oli; che costituiscono rifiuti pericolosi.


Le terre e le rocce non contenenti sostanze pericolose vengono individuati, ai sensi della citata Direttiva 09/04/02, con il codice 17.05.04. Nella fattispecie in esame, non si trattava, pertanto, di terre e rocce di scavo di cui all'art. 1, comma 17 L. 443/2001; per cui non poteva escludersi, allo stato degli atti, l'applicazione della disciplina del decreto legislativo 22/97. Ancora, la discarica gestita da {Gatti Gabriele} non era autorizzata per lo stoccaggio di rifiuti pericolosi per cui - ricorreva - contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale del Riesame - il fumus dei reati (art. 51, commi 1° e 3° D. Lvo 22/97) ipotizzati nel decreto di convalida, emesso dal PM il 14/08/02.


Al riguardo va ribadito ed affermato che, in tema di sequestro probatorio, il sindacato del giudice del Riesame non può investire la concreta fondatezza dell'accusa, ma deve essere limitato alla verifica dell'astratta possibilità di sussumere il fatto attribuito ad un soggetto in una determinata ipotesi di reato; con esclusione, in tale fase, di ogni valutazione sulla sussistenza degli indizi di colpevolezza e sulla gravità degli stessi [Giurisprudenza consolidata: Cass. Sez. Unite Set. N. 20 del 29/11/94 (cc 11/11/94) rv 199172; Cass. Sez. I Sent. N. 1810 del 27/03/97 (cc 04/03/97) rv 207194; Cass. Sez. III Sent. n. 603 dell'11/05/92 (cc 09/04/92) rv 189983; Cass. Sez. I Sent. n. 2379 del 05/07/94 (cc 19/05/94) rv 198397 Cass. Sez. I Sent. n. 5545 del 26/02/98 (cc 03/10/97) rv 209889].


Le argomentazioni finora svolte sono esaustive e determinanti ai fini della decisione del ricorso, senza necessità di esame analitico delle ulteriori questioni dedotte dal PM ricorrente.


Va annullata, pertanto, l'ordinanza emessa il 23/09/02, con conseguente rinvio al Tribunale di Ferrara per un nuovo esame, ex art. 623 lett. a) cpp.


P.Q.M.


La Corte
Annulla l'impugnata ordinanza e rinvia al Tribunale di Ferrara per un nuovo esame.
Così deciso in Roma il 22/11/02.
 

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 20 GEN. 2003

 

M A S S I M E

 

Sentenza per esteso

 

1) Discarica non autorizzata allo stoccaggio di rifiuti pericolosi - rifiuti di terre e rocce di scavo - sequestro probatorio - fumus dei reati. In tema di sequestro probatorio, il sindacato del giudice del Riesame non può investire la concreta fondatezza dell'accusa, ma deve essere limitato alla verifica dell'astratta possibilità di sussumere il fatto attribuito ad un soggetto in una determinata ipotesi di reato; con esclusione, in tale fase, di ogni valutazione sulla sussistenza degli indizi di colpevolezza e sulla gravità degli stessi [Giurisprudenza consolidata: Cass. Sez. Unite Set. N. 20 del 29/11/94 (cc 11/11/94) rv 199172; Cass. Sez. I Sent. N. 1810 del 27/03/97 (cc 04/03/97) rv 207194; Cass. Sez. III Sent. n. 603 dell'11/05/92 (cc 09/04/92) rv 189983; Cass. Sez. I Sent. n. 2379 del 05/07/94 (cc 19/05/94) rv 198397 Cass. Sez. I Sent. n. 5545 del 26/02/98 (cc 03/10/97) rv 209889]. (Le terre e le rocce non contenenti sostanze pericolose vengono individuati, ai sensi della citata Direttiva 09/04/02, con il codice 17.05.04. Nella fattispecie in esame, non si trattava, pertanto, di terre e rocce di scavo di cui all'art. 1, comma 17 L. 443/2001; per cui non poteva escludersi, allo stato degli atti, l'applicazione della disciplina del decreto legislativo 22/97. Ancora, la discarica gestita non era autorizzata per lo stoccaggio di rifiuti pericolosi per cui - ricorreva - contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale del Riesame - il fumus dei reati (art. 51, commi 1° e 3° D. Lvo 22/97) ipotizzati nel decreto di convalida, emesso dal PM il 14/08/02). Cassazione Penale, Sez. III, 20 gennaio 2003, n. 2429

 

2) Rifiuti - Disciplina dei rifiuti - Fanghi di perforazione da attività petrolifera - Natura di rifiuti pericolosi - Sussistenza – Ragione - D. LG. 5/2/1997 Num. 22 Art. 51 Comma 1. La gestione senza autorizzazione di una discarica di fanghi e rifiuti di perforazioni contenenti oli individuati in base al codice C.E.R.1.05.05, di cui alla direttiva del 9 aprile 2002 del Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio, data la loro natura di rifiuti pericolosi,integra gli estremi della contravvenzione prevista dall'art. 51, comma 1 e 3 del d.l.g. n. 22/97. Pres. Vitalone C Est.. Gentile M COD.PAR.392 - Imp. P.M. in proc. Gatti Gabriele PM. (Conf.) Albano A.. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 20/01/2003 (CC.22/11/2002) RV. 224035, sentenza n. 02429

 

 

Per ulteriori approfondimenti ed altre massime vedi il canale:  Giurisprudenza